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PROGETTO EQUAL S.A.R.A. IT – G – PUG – 095 “SUBAPPENNINO RIQUALIFICAZIONE AGRO – ALIMENTARE. IL DISTRETTO RURALE DEL SUBAPPENNINO DAUNO: “UNA NUOVA OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO E DI COESIONE PER LE COLLINE E I MONTI DAUNI. - PowerPoint PPT Presentation

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ALIMENTARE

IL DISTRETTO RURALE DEL SUBAPPENNINO DAUNO:“UNA NUOVA OPPORTUNITA’ DI SVILUPPO E DI COESIONE

PER LE COLLINE E I MONTI DAUNI

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LA DOPPIA ANIMA DEL DISTRETTO RURALE:

IL Distretto rurale:modello organizzativo

e forma di governo

Modello di sviluppo rurale

di qualità

Nuovo strumento di governo

del territorio

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Il Ruolo delle Regioni

• Alle regioni spetta il compito di individuare i Distretti rurali: facile

• Alle regioni spetta il compito di decidere se attribuire al Distretto la doppia valenza o limitarlo ad un specifico ambito di intervento: scelta più difficile

• Se la Regione nella sua legge contempla anche l’aspetto forma di governo deve decidere chi deve fare cosa.

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ALIMENTARE”

IL RUOLO DELLE REGIONI

La legge di orientamento definisce i distretti rurali (art. 13 del D.lvo 228/2001) e demanda alle regioni il compito di provvedere all’individuazione e riconoscimento dei Distretti Rurali senza però definire i criteri di delimitazione e riconoscimento né quale ruolo e compiti attribuire agli stessi.

Tale scelta deriva dal fatto che solo le regioni hanno competenza in materia di agricoltura, foreste, sviluppo rurale, agriturismo etc…. e ciascuna di esse deve quindi provvedere ad integrare lo strumento “Distretto Rurale” nella propria struttura istituzionale.

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IL RUOLO DELLE REGIONI

La regione Puglia, in attuazione dell’art. 117 della Costituzione, della legge n. 142 del 1990, della legge n. 579 del 97 e del D.lgs n. 143 del 97 ha emanato la legge n. 16 del 30/11/2000 con la quale ha provveduto a legiferare in tema di conferimento di funzioni e compiti amministrativi, stabilendo le proprie funzioni e quelle delegate alle Province, ai Comuni, alle Comunità Montane.

La Regione Puglia non ha ancora provveduto a legiferare sui distretti rurali, secondo quanto disposto dall’art. 13 del d.lgs n. 228/2001; è quindi necessario, per l’attuazione di questo modello di sviluppo locale che la Regione assolva a questo compito.

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Al momento sono cinque le regioni che dispongono di una legge regionale sul Distretto rurale:

Piemonte, Veneto, Toscana e Abruzzo,, Calabria,

a breve: Lazio

Esperienza particolari:– Basilicata

LE ESPERIENZE LEGISLATIVE REGIONALI SUL DISTRETTO RURALE

Piemonte Toscana Abruzzo

Veneto Calabria

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LE ESPERIENZE

LEGISLATIVE REGIONALI

SUL DISTRETTO RURALE

Regione Piemonte

Legge n. 26/2003: Distretti rurali e agroalimentari; n. art. 13

Art. 1 Finalità:Art 2 Definizione: riprende quella contenuta nella legge di orientamentoArt. 3 Requisiti per l’individuazione dei distretti rurali; definisce sette caratteristicheArt. 5 Procedure per l’individuazione dei Distretti. I D.R. e i D.A.A sono individuati dalla Giunta Regionale acquisito il parere della commissione competente, su proposta delle Province interessateArt. 6 – 7 - 8 Piano di Distretto (elaborazione, contenuti, forme, attuazione); Art. 12 Disposizioni finanziarieArt. 13 Parere del’Unione Europea

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LE ESPERIENZE LEGISLATIVE REGIONALI SUL DISTRETTO RURALE

Regione Piemonte

Legge n. 26/2003: Distretti rurali e agroalimentari; n. art. 13

Art 2 Definizione: riprende quella contenuta nella legge di orientamentoArt. 3 Requisiti per l’individuazione dei distretti rurali; definite sette caratteristicheArt. 5 Procedure per l’individuazione dei Distretti La Giunta acquisito il parere della Commissione consiliare competente su proposta delle Provincie interessate individua i distrettiArt. 6 - 7 – 8. Piano di Distretto: il piano distretto è elaborato dalla Provincia che assicura la partecipazione delle istituzioni locali e delle rappresentanze economiche e sociali mediante forme permanenti di dialogo istituzionale e di concertazione; il piano distretto è attuato mediante strumenti di programmazione negoziata che individuano tra l’altro i progetti d’innovazione.Art. 12 Disposizioni finanziarie: alla copertura degli oneri finanziari si provvede con legge finanziariaArt. 13 La concessione degli aiuti previsti dalla presente legge è disposta solo dopo Parere dell’Unione Europea

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LE ESPERIENZE

LEGISLATIVE REGIONALI

SUL DISTRETTO RURALE

Regione Veneto

• N. Articoli: 3 Titolo 3° della L.R. 40/2003

Art. 7 e 8: definizione

Art. 9: individuazione dei distretti; di fatto è la giunta che dopo l’approvazione della legge n. 40, sentita la competente commissione consiliare, definisce i criteri per l’individuazione e le procedure per il riconoscimento.

La Regione promuove l’avviamento di forme associative fra produttori agricoli e alimentari che concorrono alla produzione di alimenti derivanti da prodotti agricoli ottenuti nel territorio del distretto.

I distretti rurali e agro - alimentari costituiscono ambito di attuazione degli interventi in agricoltura

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ALIMENTARE” LE ESPERIENZELEGISLATIVE REGIONALI SUL DISTRETTO RURALE

Regione Toscana

Legge composta da nove articoli solo sul distretto rurale.

• Art. 2: definizione che definisce già le caratteristiche che devono possedere i distretti rurali; quattro i requisiti

• Art.3 Costituzione: Accordo tra enti locali e soggetti privati (caratteristiche dei soggetti aderenti, garanzie, soggetto referente, ambito territoriale)

• Art. 4 – Criteri di riconoscimento dei D.R.: la Giunta regionale acquisito il parere della competente commissione consiliare si esprime con deliberazione sulle modalità di presentazione delle istanze di riconoscimento, nonchè sui criteri di valutazione degli stesse; la valutazione delle istanze è demandata ad un comitato di esperti designato dalla G.R.

• Art. 5: Progetto economico territoriale del distretto rurale;

• Art. 6: Attività. Il D.R opera ………• Art. 7: Finanziamenti. La regione finanzia

interventi……

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Regione Toscanail D.r: un soggetto che opera

Art.6: il D.R. al fine di consolidare e sviluppare il sistema produttivo che lo caratterizza e le vocazioni naturali del territorio, nonché salvaguardare la tradizione storico culturale, opera:

• Favorire e rafforzare il dialogo e il confronto tra i soggetti diversi inseriti nel tessuto produttivo creando condizioni favorevoli all’integrazione e alla sinergia sul piano operativo;

• Promuovere, sostenere e coordinare le iniziative d’innovazione, di promozione commerciale e d’immagine per il territorio;

• Promuovere attività conoscitive e informative finalizzate allo studio e al monitoraggio di problematiche di carattere economico, sociale, turistico, culturale territoriale e ambientale;

• Promuovere, in una logica di massima valorizzazione delle risorse e di ampio coinvolgimento dei soggetti, il coordinamento delle varie politiche di gestione e di sviluppo del territorio finalizzate al miglioramento della qualità territoriale, ambientale e paesaggistica dello spazio rurale da conseguirsi anche mediante un’attività agricola compatibile con la conservazione della biodiversità;

• Favorire un effettivo contributo distrettuale alla formazione dei documenti di programmazione economica, di pianificazione territoriale e agro – ambientale;

• Favorire le iniziative di programmazione negoziata e di patti d’area interessanti il territorio.

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LE ESPERIENZELEGISLATIVE REGIONALI SUL DISTRETTO RURALE

Regione Abruzzo

Legge n. 18 del 3/04/2005 – 10 articoliArt. 2: definizione contenuta nel testo del d.lvo 228/2001;• Art.3 Finalità; nessuna differenza• Art. 4 – Criteri di riconoscimento dei D.R.: la Giunta

regionale acquisito il parere della competente commissione consiliare su proposta delle Province interessate, che sentono le rappresentanze economiche, sociali e istituzionali.

• Art. 5: Piano di Distretto entro 90 giorni dall’individuazione del Distretto medesimo. Le Province interessate assicurano la partecipazione delle Istituzioni locali e delle rappresentanze economiche e sociali attraverso permanenti strumenti di concertazione istituzionale;

• Art. 6: Contenuti e procedure del Piano. Il Piano del distretto ha validità triennale ed è adottato dalla provincia e trasmesso alla Giunta R. che lo approva, previo parere della commissione competente entro 60 giorni. Il Piano deve prevedere ……….. la definizione di progetti d’innovazione.

• Art. 9: Norma finanziaria. Gli oneri saranno determinati dalle rispettive leggi finanziarie ……..

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LE ESPERIENZELEGISLATIVE REGIONALI SUL DISTRETTO RURALE

Regione Calabria

Legge n. 21 del 13/10/2004 – 10 articoli

Art. 1: FinalitàArt. 2: definizione contenuta nel testo del d.lvo

228/2001;Art. 3: requisiti per l’individuazione dei distretti

– non si rilevano differenze significative.Art.5:i D.R. e i D.A.A sono individuati dal

Consiglio su proposta delle O.O.P.P provinciali e regionali e dai soggetti di cui art. 1 della L.R. n. 13/1983 ( cioè dai titolari dell’iniziativa popolare: almeno cinquemila elettori iscritti nelle liste elettorali dei comuni interessati, da almeno tre consigli Comunali, da ogni Consiglio Provinciale)

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Legge n. 21 del 13/10/2004 – 10 articoliArt. 6: Società di Distretto: Gli imprenditori agricoli, agro – alimentari, agrituristici e

agroindustriali di concerto con le O.O.P.P., con i rappresentanti delle filiere organizzate, con le O.P. di riferimento predispongono un soggetto giuridico – un soggetto giuridico – società di distrettosocietà di distretto – rappresentativo dell’economia del distretto che avrà il compito di:

1. Rafforzare i legami le relazioni gli scambi tra le imprese del distretto in una logica di filiera e di multifiliera favorendo l’orientamento alla qualità e al mercato;

2. Predisporre strumenti tecnici che favoriscano investimenti nel distretto finalizzati all’ispessimento delle relazioni tra imprese agro – alimentari, tra queste e il mercato.

3. Agevolare la caratterizzazione dell’area quale ambito territoriale per le produzioni di qualità;

4. Favorire una condizione del lavoro coerente con i contratti nazionali del settore, che contribuisca alla creazione di un quadro di convenienza per l’emersione del lavoro non regolarizzato;

5. Favorire la specializzazione dell’area anche in ambito scientifico e del trasferimento tecnologico al fine della creazione di specifiche professionalità a sostegno del settore agricolo e agro –alimentare;

6. Sostenere domande aggregate, intercomunali per infrastrutture che abbiano come obiettivi prioritari la facilitazione della mobilità delle produzioni agro – alimentari esitate nel distretto;

7. Realizzare con il concorso, regionale, nazionale e comunitario politiche di comunicazione e di marketing finalizzate a sostenere le produzioni del distretto

LE ESPERIENZE LEGISLATIVE REGIONALI SUL DISTRETTO RURALE

Regione Calabria: I D. R un soggetto che opera

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Regione BasilicataLa Regione Basilicata non ha una legge che istituisce e disciplina i distretti rurali, ma procede al riconoscimento delle singole proposte di riconoscimento di Distretti rurali e Distretti agro - alimentari mediante specifiche delibere, valutando di caso in caso la situazione locale.

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Agricoltura

ServiziIndustrie

agro – alimentari