Progetto A.S.2018/2019 a cura delle prof.sse: Di Bari D ... · Esempi sono: la difesa della Patria...

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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA PRINCIPI FONDAMENTALI Progetto “Crescere partecipando” A.S.2018/2019 a cura delle prof.sse: Di Bari D., Di Molfetta F. Tempesta A., Ventola I.

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COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PRINCIPI FONDAMENTALI

Progetto “Crescere partecipando”

A.S.2018/2019 a cura delle prof.sse:

Di Bari D., Di Molfetta F. Tempesta A., Ventola I.

Testo normativo

La Costituzione è un testo normativo, una fonte del diritto, la più importante delle fonti, da cui derivano diritti e doveri, obblighi e divieti giuridici, attribuzione di poteri e regole per il loro esercizio.

.

Costituzione

Manifesto politico

La Costituzione può essere intesa come manifesto politico, di natura compromissoria:il documento fondamentale che segna il trionfo di un ideale, sancisce la vittoria di una visione tutta politica dell’organizzazione sociale e della sua forma istituzionale. È un documento programmatico, solenne proiettato al futuro, pieno di promesse di cambiamento, di programmi e di speranze, con l’indicazione delle soluzioni istituzionali necessarie alla realizzazione degli obiettivi voluti.

Costituzione

Il contesto storico

Il contesto storico La Costituzione della Repubblica Italiana è la legge fondamentale dello Stato italiano. Della Carta Costituzionale vi sono tre originali, uno dei quali è conservato presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica.

Approvata Dall’Assemblea Costituente il 22 dicembre 1947

Promulgata

Pubblicata

Dal Capo Provvisorio dello Stato Enrico De Nicola il 27 dicembre 1947

Nella Gazzetta Ufficiale della

Repubblica Italiana n. 298, edizione straordinaria, del 27 dicembre 1947

Entrò in vigore Il 1° gennaio del 1948

I caratteri della nostra Costituzione

Rigida

Per la modificazione del testo costituzionale è previsto un procedimento particolare, più gravoso di quello previsto per la formazione delle leggi ordinarie. Inoltre, la prevalenza della Costituzione sulla legge ordinaria è garantita da un giudice che ha il compito di non consentire che vengano applicate leggi contrarie alla Costituzione (controllo di legittimità delle leggi).

Lunga

Non si limita a disciplinare le regole generali dell’esercizio del potere pubblico e della produzione delle leggi, ma contiene principi e anche disposizioni analitiche che riguardano le materie più disparate, dal credito al risparmio, dall’ambiente alla famiglia.

Votata

E’stata predisposta e approvata dall’Assemblea Costituente che rappresentava la volontà del popolo espressa nel 1946 con il Referendum istituzionale.

Struttura

Articolo 1

La Democrazia indica la nostra forma di STATO.

Democrazia = potere del popolo = sovranità popolare.

Il potere del popolo non è illimitato: va esercitato nei modi ed entro i limiti previsti dalla Costituzione (art. 1, II comma).

… Repubblica democratica…

… Repubblica democratica…

Diretta

Si affida direttamente al popolo (o meglio, al corpo elettorale) l’esercizio di alcune funzioni, con‐ sentendogli di assumere delle decisioni immedia- tamente efficaci nell’or‐ dinamento statale. Gli istituti di democrazia diretta si riducono ai seguenti: 1) l’iniziativa legislativa popo- lare; 2) la petizione; 3) il referendum.

La democrazia può essere

Rappresentativa

Gli Stati di democrazia pluralista sono basati su sistemi rappresentativi, che affidano le principali funzioni pubbliche ad organi dello Stato distinti dal popolo (anche se ad esso collegati grazie a libere e periodiche elezioni). Gli istituti di democrazia diretta affiancano i meccanismi rappresentativi, con l’obiettivo di assicurare la partecipazione popolare alle decisioni che riguardano l’intera collettività e di colmare la distanza tra il popolo e l’apparato statuale, ma si tratta di integrazioni del sistema, che resta basato sulla rappresentanza politica.

Il lavoro viene visto come lo strumento più importante per la realizzazione

della persona e per lo sviluppo della società.

… fondata sul lavoro …

Articolo 2

La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e ri- chiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.

Articolo 2

TRE PRINCIPI FONDAMENTALI

Articolo 2

“La Repubblica riconosce e garantisce i diri1 inviolabili dell’uomo sia come singolo …” PRINCIPIO PERSONALISTA

“La Repubblica riconosce e garantisce i diri1 inviolabili dell’uomo …nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità…”

PRINCIPIO PLURALISTA

“ … e richiede l’adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica, sociale”. Esempi sono: la difesa della Patria (art. 52), l’obbligo di contribuzione alle spese pubbliche (art. 53), il dovere di fedeltà alla Repubblica e di osservanza della Costituzione e delle leggi (art. 54 ).

PRINCIPIO SOLIDARISTA

I diritti inviolabili dell’uomo Diritti che appartengono all’uomo in quanto tale

I Diritti “tipici” riconosciuti dalla: Costituzione (artt. 13 e seguenti); Dichiarazione Universale dei diritti dell’uomo (ONU 1948); Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo (Consiglio d’Europa 1950).

Articolo 2

Nuovi diritti che possono nascere per i cambiamenti della società e per le scoperte tecnico‐scientifiche.

i diritti inviolabili

Diritti umani Documento

multimediale

https://www.unitiperidirittiumani.it

Articolo 3

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.

Articolo 3

Articolo 3

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’orga‐ nizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Articolo 3

Articolo 3

ART. 3, I comma

ART. 3, II comma

EGUAGLIANZA FORMALE (Art. 29, II com-‐‐ ma,31, I 37, I comma, , , 38 ,I comma,51, 6, 8,19, 20)

Eguaglianza davanti alla legge: nessuno può ergersi al di sopra della legge facendo valere nei confronti dei suoi simili presunte superiorità o differenze sociali.

Eguaglianza nella legge: pone un vincolo allo stesso legislatore, vietandogli di emanare leggi che contengono discriminazioni fondate su: sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche, condizioni personali e sociali.

EGUAGLIANZA SOSTANZIALE (Artt. 32, 34, 35, 36, 37,38, 48, 49, 41, 47)

Gli interventi della Repubblica mirano a rimuovere le disparità di fatto esistenti affinché tutti i cittadini siano posti nelle condizioni di realizzare pienamente se stessi e le proprie aspirazioni. Gli interventi pubblici sono volti a garantire i DIRITTI SOCIALI.

La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le con-‐ dizioni che rendano effettivo questo diritto.

Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.

Articolo 4

Art. 1

il lavoro

È il fondamento

della Repubblica

Articolo 4

il lavoro

È un dovere inderogabile

Art. 2

Diritto Dovere

Art. 4

il lavoro

Non è un diritto soggettivo, ma un impegno per lo Stato (ART. 35 Cost.: tutela dei lavoratori; inter-‐‐ venti per la piena occupazione).

Non è un dovere giuridico, ma un dovere civico, comprendente ogni tipo di impegno anche se non retri-‐‐ buito.

La Repubblica, una e indi- visibile, riconosce e promuove le autonomie locali; attua nei servizi che dipendono dallo St a t o il più ampio decentramento amministrativo; adegua i principi e i metodi della sua legislazione alle esigenze dell’autonomia e del decentramento.

Articolo 5

Articolo 5

Attuazione del principio del decentramento Nel 2001 il Parlamento ha approvato una legge costituzionale (legge cost. 3/2001) di riforma organica del Titolo V, Parte II della Costituzione. La nuova disciplina ha disegnato una Repubblica delle autonomie, articolata su più livelli territoriali di governo (Comuni, Città metropolitane, Province, Regioni), ciascuno dotato di autonomia politica costituzionalmente garantita.

Articolo 6

La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

La Costituzione, nel rispetto dei principi e dei valori di libertà ed eguaglianza, con questa norma ribadisce il contenuto nell’art. 3, nella parte in cui vieta ogni forma d i discriminazione in base alla lingua, dissociandosi d a l l a p r e c ed e n t e esperienza dittatoriale fascista ed impegnandosi a favore della tutela delle minoranze alloglotte.

Stato pluralistico e sociale

Articolo 6

Articolo 7

Lo Stato e la Chiesa cattolica sono, ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani. I loro rapporti sono regolati dai PattiLateranensi. Le modificazioni dei Patti, accettate dalle due parti, non richiedono procedimento di revisione

costituzionale.

Articolo 7

Articolo 7

Stato e Chiesa cattolica

Articolo 7

Patti Lateranensi, accordi sottoscritti l’11 febbraio 1929 nel Palazzo di San Giovanni in Laterano da Mussolini per l’Italia e dal Cardinale Gasparri per la Santa Sede.

Modificati il 18 febbraio 1984 da un nuovo Accordo tra il Governo italiano e la Santa Sede, detto di Villa Madama.

Rapporti regolati con legge

Vie ne sancito il principio della sepa- razione tra Stato e Chiesa ed il principio della laicità dello Stato.

Sovrani e indipendenti

Due Stati

Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Le confessioni religiose diverse dalla cattolica hanno diritto di organizzarsi secondo i propri statuti, in quanto non contrastino con l’ordinamento giuridico italiano. I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze.

Articolo 8

Articolo 8 Tutte le confessioni

religiose diverse dalla cattolica

sono egualmente libere davanti alla legge

La Repubblica, ispirandosi ai principi di tolleranza, laicità e neutralità religiosa, si impegna a tutelare senza distinzioni, ex art. 3, I comma Cost., la presenza sul territorio e l’esercizio di tutte le confessioni religiose.

Laicità dello Stato non significa indifferenza nei confronti della religione, ma si concretizza in una eguale tutela del sentimento religioso, indipendentemente dalla confessione che lo esprime, ed altresì in una politica ispirata alla libertà religiosa (artt. 2, 19 e 20 Cost.).

hanno il diritto o di organizzarsi secondo i propri statuti, con il limite del rispetto dell’ordi- namento giuridico italiano. I rapporti con lo Stato sono regolati da INTESE.

l

ART. 9 La REPUBBLICA PROMUOVE LO SVILUPPO DELLA CULTURA E LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNICA. TUTELA IL PAESAGGIO E IL PATRIMONIO STORICO E ARTISTICO DELLA NAZIONE

……LA CULTURA

…e la ricerca scientifica e

tecnica…

…Tutela il paesaggio

… e il patrimonio storico e artistico della Nazione …

Articolo 9

Per “cultura” deve intendersi l’attività intellettuale coincidente con le espressioni artistiche e scientifiche del talento umano.

Tale interpretazione è in linea con il dettato dell’art. 33, I comma Cost., che sancisce la libertà dell’arte e della scienza ed estende tale tutela a qualsiasi manifestazione dell’intelletto umano.

L’attività di ricerca, per i cui fini è stato istituito il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR) è indispensabile in ogni ordinamento che promuove l’elevazione culturale del singolo per rinnovare i contenuti dell’insegnamento (artt. 33 e 34 Cost.) e favorire l’elevazione professionale dei lavoratori (art. 35 Cost.).

Articolo 9 L'articolo in esame costituisce la sede di alcuni beni e valori

costituzionalmente rilevanti che interessano e definiscono il rapporto fra

uomo e natura. A questa norma si è spesso richiamata la Corte

costituzionale per costituzionalizzare il valore dell'ambiente da

intendersi come bene primario e valore assoluto cui si ricollegano

interessi non solo naturalistici e sanitari, ma anche culturali, educativi e

ricreativi. La nozione di ambiente consente di qualificare in termini

unitari discipline settoriali quali la gestione dei rifiuti, la tutela delle

acque dall'inquinamento e la gestione delle risorse idriche, la difesa del

suolo, la tutela dell'aria e la riduzione delle emissioni in atmosfera, gli

strumenti rivolti alla tutela degli equilibri ecologici quali la valutazione di

impatto ambientale o il risarcimento del danno ambientale. In questa

accezione la tutela dell'ambiente trova esplicito riferimento nell'art. 37

della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.( Un livello elevato

di tutela dell’ambiente e il miglioramento della sua qualità devono essere

integrati nelle politiche dell’Unione e garantiti conformemente al principio dello

sviluppo sostenibile).Il paesaggio identifica il cd. ambiente visibile, vale

a dire gli aspetti del rapporto fra uomo e natura che si estrinsecano

nella forma del territorio. Infine, i beni culturali, che compongono

il patrimonio storico e artistico nazionale, sono tutti quei beni mobili

e immobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico,

etnoantropologico, archivistico e bibliografico e gli altri beni individuati

dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di

civiltà

I diritti connessi all’ambiente

Si tratta di diritti di ultima generazione , perché scaturiti dalle emergenze ambientali degli ultimi decenni.

• Diritto ad un cibo sano e sufficiente

• Diritto all’acqua potabile per tutti , e all’acqua come patrimonio collettivo

• Diritto ad un ambiente pulito e non inquinato

•Il diritto di godere di un patrimonio naturale integro e delle sue bellezze

Stop all'inquinamento da plastica, il Wwf: "Serve accordo globale dei capi di Stato" L'associazione lancia una petizione-appello internazionale per chiedere un trattato che impegni

tutti i Paesi a ridurne il consumo

05 febbraio 2019

Un trattato internazionale per fermare l'inquinamento da plastica. E' quanto propone il Wwf a livello mondiale con una petizione a firma dei cittadini, per chiedere ai governi del mondo di stipulare un Global Deal giuridicamente vincolante con l'obiettivo di bloccare la dispersione di plastica in natura entro il 2030. E' un ulteriore passo avanti per chiedere uno sforzo globale e condiviso dopo che l'Ue, con l'addio ai monouso entro il 2021, ha già avanzato direttive in tal senso. Per descrivere la grandezza del problema il Wwf elenca numeri ben precisi: "il 95%, è la percentuale di plastica contenuta nei rifiuti del Mar Mediterraneo che soffoca habitat e specie; 1,25 milioni di frammenti per km2 è la concentrazione record di microplastiche nel Mare nostrum, quasi 4 volte superiori a quelle registrate nell’isola di plastica del Pacifico settentrionale. L’inquinamento da plastica crea danni notevoli a numerose specie animali come per esempio le tartarughe marine vittime di ingestione da plastica nel Mediterraneo .L’Europa è il secondo produttore di plastica al mondo; 2,1 sono i milioni di tonnellate di imballaggi di plastica consumati ogni anno dagli italiani". Cifre che narrano un'emergenza "fuori controllo. In 50 anni abbiamo compromesso l’ecosistema più importante del pianeta, ignorandone le conseguenze. Ora sappiamo che è necessario agire rapidamente e concretamente per fermare la silenziosa invasione di plastica che minaccia gli oceani e i mari di tutto il pianeta“. E’ importante come spiega Donatella Bianchi, presidente del Wwf Italia. che tutti i Paesi siano responsabili di questa emergenza ambientale e ciascuno contribuisca alla soluzione.Obiettivo del trattato sarà dunque quello di vincolare tutti i Paesi, ad esempio anche Usa o i Paesi asiatici che ospitano la maggior parte dei fiumi in cui naviga la plastica diretta al mare, a prendere un accordo obbligatorio per la creazione di Piani d’azione nazionali in modo da raggiungere gli obiettivi stabiliti.Mentre l'Italia è uno dei paesi apripista per le politiche virtuose atte a combattere l'inquinamento da plastica, con ad esempio lo stop all'utilizzo di shopper di plastica, l'introduzione di quelli biodegradabili per gli alimenti e i divieti per cotton fioc e dal prossimo anno anche microplastiche nei cosmetici, anche gli altri Paesi dovranno "impegnarsi sottoscrivendo un patto globale".

Articolo 9 Documento multimediale

https://www.youtube.com/watch?v=JE2UeXpIZUM&t=7s

Articolo 10

L'ordinamento giuridico italiano si conforma alle norme del diritto internazionale generalmente riconosciute. La condizione giuridica dello straniero è regolata dalla legge in conformità delle norme e dei trattati internazionali. Lo straniero, al quale sia impedito nel suo paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica, secondo le condizioni stabilite dalla legge. Non è ammessa l'estradizione dello straniero per reati politici.

Articolo 10

Articolo 10

Principio internazionalista

L'ordinamento giuridico italiano si impegna a rispettare le norme del diritto internazionale emante dagli Organismi Internazionali ai quali aderisce: ad es. le norme emanate dall’ONU o dall’Unione Europea (Dichiarazione Universale dei diritti umani, Convenzioni, Trattati, regolamenti comunitari).

Condizione giuridica dello straniero

La legge ordinaria deve stabilire la condizione giuridica dello straniero rispettando le norme e i trattati internazionali. La legge ad es. stabilisce le regole sugli ingressi, i permessi di soggiorno, la cittadinanza ecc..

Il diritto d’asilo

Se lo straniero arriva da un Paese dove manca il riconoscimento delle libertà democratiche ha diritto d’asilo, cioè il dirtto di non essere respinto.

Articolo 10

Divieto di estradizione

Non può essere concessa l’estradizione dello straniero per reati politici contro un regime illiberale. L'estradizione consiste nella richiesta, formulata da uno Stato, di consegnare una persona, presente nel territorio di altro Stato, affinché tale persona sia sottoposta a processo. L’estradizione non può essere concessa neppure con riferimento a fatti che siano puniti, nello Stato estero richiedente, con la pena di morte.

Rispetto dei principi umanitari e di solidarietà (art. 2 Cost.)

La Condizione degli stranieri in Italia

L’Italia ha aderito a trattati internazionali che, come la Convenzione europea

per la salvaguardia dei diritti dell’uomo, proteggono i diritti fondamentali

della persona umana in quanto tale, a prescindere dalla sua nazionalità.

Ad ogni modo, secondo parte della dottrina e alla luce di una certa

giurisprudenza costituzionale, la titolarità dei diritti di libertà sanciti dalla

stessa Costituzione, o almeno di alcuni fra di essi, non è limitata ai soli

cittadini italiani, ma è da considerarsi estesa anche agli stranieri.

È necessario ricordare che speciali diritti sono riconosciuti ai cittadini

stranieri comunitari. Infatti, il Trattato sulla Comunità europea garantisce

loro il diritto di circolare, lavorare e stabilirsi in tutti gli Stati membri

dell’Unione. Sul piano dei diritti politici, il Trattato di Maastricht ha istituito

una “cittadinanza dell’Unione”, riconosciuta a tutti i cittadini degli Stati

membri e che consente, fra l’altro, di votare ed essere eletti alle elezioni

comunali e a quelle per il Parlamento europeo ai cittadini residenti in uno

Stato membro diverso da quello di appartenenza.

Il Testo unico sull’immigrazione D.Lgs. 289/1998

Nel nostro ordinamento l’immigrazione e la condizione dello straniero è regolata dal D.Lgs 289/1998, Testo unico sull’immigrazione. Il testo unico è stato modificato nel corso degli anni da diverse normative , tra cui la legge Turco-Napolitano e la legge Bossi –Fini , L.189/2002. Secondo la normativa vigente ci sono due categorie di stranieri:

I cittadini dell'Unione europea che godono di una tutela e di garanzie simili a quelle del cittadino italiano;

- i cittadini extracomunitari, non appartenenti all'Unione europea, che possono essere soggetti a restrizioni per quanto riguarda l'ingresso e la permanenza nel nostro paese.

La Legge Bossi-Fini del 2002 , confluita nel Testo unico sull’immigrazione ,regola alcuni aspetti importanti inerenti il trattamento della condizione dello straniero. Essa prevede che l'espulsione, emessa in via amministrativa dal Prefetto della Provincia dove viene rintracciato lo straniero clandestino, sia immediatamente eseguita con l'accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica. Gli immigrati clandestini, privi di validi documenti di identità, vengono portati in centri di permanenza temporanea, istituiti dalla Legge Turco-Napolitano, al fine di essere identificati. La legge prevede il rilascio del permesso di soggiorno, della residenza e cittadinanza italiana alle persone che dimostrino di avere un lavoro o un reddito sufficienti per il loro mantenimento economico. A questa regola generale si aggiungono i permessi di soggiorno speciali e quelli in applicazione del diritto di asilo. La norma ammette i respingimenti al Paese di origine in acque extraterritoriali, in base ad accordi bilaterali fra Italia e Paesi limitrofi, che impegnano le polizie dei rispettivi Paesi a cooperare per la prevenzione dell'immigrazione clandestina. la Repubblica italiana garantisce a tutti i cittadini stranieri, ai quali siano stati negati i diritti e le libertà democratiche nei loro paesi, di poter esercitare tali diritti nel territorio dello stato italiano, grazie al diritto di asilo.

Immigrazione Novità

Decreto sicurezza 2018

Richiesta di asilo politico: vengono aumentati quel tipo di reati che annullano la sospensione della richiesta di asilo politico, dopo una condanna in primo grado, portando all’espulsione immediata. I reati in questione sono violenza sessuale, spaccio, furto e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.

Abolizione protezione umanitaria: al momento la norma può garantire, in caso di situazioni di emergenza umanitaria, un permesso di soggiorno ai cittadini stranieri che ne fanno richiesta. Inizialmente si pensava a una abolizione e a una sostituzione con un permesso di soggiorno della durata di un anno per motivi civili o di calamità naturali nei paesi di origine. Alla fine invece si è optato per un “procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale“

Trattenimento nei centri per il rimpatrio: raddoppiati i tempi da un massimo di 90 giorni a 180 giorni.

Revoca della cittadinanza: se una persona viene ritenuta un possibile pericolo per lo Stato, potrebbe scattare la revoca della cittadinanza in caso di condanna in via definitiva per reati legati al terrorismo. In più, una domanda di cittadinanza potrà essere rigettata anche se presentata da chi ha sposato un cittadino o cittadina italiana.

Patrocinio gratuito: niente patrocinio gratuito per un migrante se il suo ricorso contro il diniego della protezione umanitaria viene dichiarato inammissibile.

Fondi per i rimpatri: stanziati 500.000 euro per il 2018, 1,5 milioni per il 2019 e 500.000 euro per il 2020.

Sprar: i piccoli centri che ospitano i migranti, sotto l’egida dei Comuni, non potranno più accogliere i richiedenti asilo ma soltanto minori non accompagnati e chi ha già ricevuto la protezione internazionale.

GLOSSARIO SULL’IMMIGRAZIONE Migrante Viene spesso usato come un termine “ombrello”. Secondo un glossario dell’Organizzazione internazionale per le migrazioni, un’organizzazione nata nel 1951 e che collabora strettamente con l’ONU, a livello internazionale non esiste una definizione universalmente riconosciuta del termine. Di solito si applica alle persone che decidono di spostarsi liberamente per ragioni di “convenienza personale” e senza l’intervento di un fattore esterno. Questo termine si applica quindi a persone che si spostano in un altro paese o in un’altra regione allo scopo di migliorare le loro condizioni materiali e sociali, le loro prospettive future e quelle delle loro famiglie. Migrante regolare e migrante irregolare Un migrante è considerato regolare se risiede in un paese con regolare permesso di soggiorno, rilasciato dall’autorità competente; è irregolare invece se è entrato in un paese evitando i controlli di frontiera, oppure se è entrato regolarmente – per esempio con un visto turistico – ma è rimasto in quel paese anche dopo la scadenza del visto, o ancora se non ha lasciato il paese di arrivo dopo l’ordine di allontanamento.

Lo status di rifugiato – visto che non è una condizione “esistenziale”, per così dire, ma giuridica – ha carattere di reversibilità.

Richiedente asilo( condizione di rifugiato) E’ colui che ha lasciato il loro paese d’origine e ha inoltrato una richiesta di asilo in un paese terzo, ma è ancora in attesa di una decisione da parte delle autorità competenti riguardo al riconoscimento del suo status di rifugiato. Profugo Si tratta di una parola usata in modo generico che deriva dal verbo latino profugere, «cercare scampo»

«Il profugo è colui che per diverse ragioni (guerra, povertà, fame, calamità naturali, ecc.) ha lasciato

il proprio Paese ma non è nelle condizioni di chiedere la protezione internazionale».

.

Rifugiato Nel diritto internazionale, “rifugiato” è lo status giuridicamente riconosciuto di una persona che ha lasciato il proprio paese e ha trovato rifugio in un paese terzo. La sua condizione è stata definita dalla Convenzione di Ginevra (relativa allo status dei rifugiati, appunto), firmata nel 1951 e ratificata da 145 stati membri delle Nazioni Unite. L’Italia ha accolto tale definizione nella legge numero 722 del 1954. La Convenzione di Ginevra dice che il rifugiato è una persona che «nel giustificato timore d’essere perseguitato per la sua razza, la sua religione, la sua cittadinanza, la sua appartenenza a un determinato gruppo sociale o le sue opinioni politiche, si trova fuori dello Stato di cui possiede la cittadinanza e non può o, per tale timore, non vuole domandare la protezione di detto Stato». Il rifugiato è anche una persona che «essendo apolide e trovandosi fuori del suo Stato di domicilio in seguito a tali avvenimenti, non può o, per il timore sopra indicato, non vuole ritornarvi». Anche se di fatto i due termini

vengono spesso sovrapposti, è lo status di rifugiato e l’unico sancito e definito nel diritto internazionale.

Decreto sicurezza 2018

Immigrazione

Richiesta di asilo politico: vengono aumentati quel tipo di reati che annullano la sospensione della richiesta di asilo politico, dopo una condanna in primo grado, portando all’espulsione immediata. I reati in questione sono violenza sessuale, spaccio, furto e lesioni aggravate a pubblico ufficiale.

Abolizione protezione umanitaria: al momento la norma può garantire, in caso di situazioni di emergenza umanitaria, un permesso di soggiorno ai cittadini stranieri che ne fanno richiesta. Inizialmente si pensava a una abolizione e a una sostituzione con un permesso di soggiorno della durata di un anno per motivi civili o di calamità naturali nei paesi di origine. Alla fine invece si è optato per un “procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale“

Trattenimento nei centri per il rimpatrio: raddoppiati i tempi da un massimo di 90 giorni a 180 giorni.

Revoca della cittadinanza: se una persona viene ritenuta un possibile pericolo per lo Stato, potrebbe scattare la revoca della cittadinanza in caso di condanna in via definitiva per reati legati al terrorismo. In più, una domanda di cittadinanza potrà essere rigettata anche se presentata da chi ha sposato un cittadino o cittadina italiana.

Patrocinio gratuito: niente patrocinio gratuito per un migrante se il suo ricorso contro il diniego della protezione umanitaria viene dichiarato inammissibile.

Fondi per i rimpatri: stanziati 500.000 euro per il 2018, 1,5 milioni per il 2019 e 500.000 euro per il 2020.

Sprar: i piccoli centri che ospitano i migranti, sotto l’egida dei Comuni, non potranno più accogliere i richiedenti asilo ma soltanto minori non accompagnati e chi ha già ricevuto la protezione internazionale.

Articolo 10 Documenti

multimediali

https://www.youtube.com/watch?v=QYFk0axTO1A https://www.youtube.com/watch?v=QDS0cgQ7Dhg http://www.rai.it/dl/RaiTV/programmi/media/ContentItem-9bc06712-6c90-41dc-b5f7-280debaeaaca-tg1.html

Articolo 11

consente in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranità neces s a r i e ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e

f a v o r i s c e l e organizzazioni internazionali ri volte a tale scopo

L’Italia ripudia la guerra come strumento di offesa alla libertà degli altri popoli e come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali;

Articolo 11

Articolo 11 L’ITALIA

ripudia la guerra come strumento di offesa e come mezzo per risol-‐‐ vere le controversie internazionali.

Vietate le guerre di aggressione. Ammesse le guerre difensive, cioè le operazioni belliche destinate a fronteggiare aggressioni in atto che interessano territorio dello Cost.: è sacro

direttamente il Stato. (art. 52 dovere di ogni

cittadino difendere la Patria).

aderisce a g l i O r g a n i s m i Internazionali: ONU, Unione Europea.

riconosce limitazioni di sovranità.

PRINCIPIO PACIFISTA, SOLIDARISTA E DI

GIUSTIZIA UNIVERSALE

Articolo 12

La bandiera della Repubblica è il tricolore italiano: verde, bianco e rosso, a tre bande verticali di eguali dimensioni.

Articolo 12 La bandiera italiana è il

simbolo dello Stato

Il suo ingresso ufficiale nella storia italiana, come emblema della libertà repubblicana, risale al 7 gennaio 1797, quando il Parlamento della Repubblica Cispadana, lo decretò “Bandiera Cispadana”.

Le tre bande uguali (utilizzate successivamente da tutte le democrazie europee con differenti colorazioni) rap-‐‐ presentano i tre cardini (libertà, uguaglianza, fraternità) costi- tuenti la matrice comune degli Stati democratici.