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Prof. Salvatore Curreri – Corso di Diritto costituzionale Diritto di voto e formule elettorali Riproduzione riservata 1 PRINCIPIO DEMOCRATICO Art. 1.2 Cost. La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e nei limiti della Costituzione • Nozione giuridica di popolo come insieme dei cittadini, diversa da quella più estesa di popolazione come insieme di quanti si trovano nel territorio italiano (inclusi stranieri e apolidi) da quella più ristretta di corpo elettorale, come parte del popolo cui l’ordinamento riconosce capacità giuridica politica • Il popolo titolare in senso giuridico e non mitico della sovranità all’interno dello Stato sovrano

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Diritto di voto e formule elettorali

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PRINCIPIO DEMOCRATICO Art. 1.2 Cost.

La sovranità appartiene al popolo, che la esercita nelle forme e

nei limiti della Costituzione

• Nozione giuridica di popolo come insieme dei cittadini, diversa

� da quella più estesa di popolazione come insieme di quanti

si trovano nel territorio italiano (inclusi stranieri e apolidi)

� da quella più ristretta di corpo elettorale, come parte del

popolo cui l’ordinamento riconosce capacità giuridica politica

• Il popolo titolare in senso giuridico e non mitico della sovranità

all’interno dello Stato sovrano

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• La sovranità non “promana” (art. 20.2 Cost. Germania) ma

“appartiene” al popolo che

� ne mantiene sempre il possesso, senza potervi rinunciare

� non può trasferirla a nessun singolo individuo e a nessuna

parte di sé

• Piuttosto il popolo può delegarne l’esercizio: democrazia

rappresentativa vs. democrazia diretta

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I DIRITTI POLITICI NELLA COSTITUZIONE

• Diritto di voto (art. 48 Cost.)

• Diritto di accesso ai pubblici uffici ed alle cariche elettive (art. 51

Cost.)

• Diritto di associazione in partiti (art. 49 Cost.)

• Diritto di petizione (art. 50 Cost.)

• Diritto di iniziativa legislativa (art. 71 Cost.)

• Diritto di iniziativa referendaria (artt. 75, 132 e 138 Cost.)

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IL DIRITTO DI VOTOArticolo 48.1Cost.

Sono elettori tutti i cittadini, uomini e donne, che hanno raggiunto la maggiore età

• Estensione del diritto di voto alle donne (1946)

• Iscrizione automatica nelle liste elettorali (no in USA)

• Diritto di voto e di eleggibilità dei cittadini dell’Unione Europea

nelle elezioni comunali e del Parlamento europeo

• Il problema degli stranieri residenti in Italia

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LE GARANZIE DEL DIRITTO DI VOTOArticolo 48.2 Cost.

“Il voto è personale ed eguale, libero e segreto”

• Voto personale per cui va espresso da ogni elettore di persona,

senza procura

� piuttosto le persone fisicamente impedite (ciechi) possono

votare tramite accompagnatore

• Voto eguale per cui è illegittimo il voto plurimo o multiplo, cioè

l’attribuzione a specifiche categorie di cittadini di più voti

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• Voto libero per cui deve essere esente da ogni forma di

costrizione e va garantita la libera formazione dell’opinione

pubblica dell’elettore

� voto di scambio

• Voto segreto: il baluardo più sicuro e il presupposto stesso di un

voto libero

� divieto di portare in cabina elettorale telefoni cellulari o altre

apparecchiature in grado di fotografare la scheda votata

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LE LIMITAZIONI DEL DIRITTO DI VOTOArticolo 48.4 Cost.

Il diritto di voto non può essere limitato se non per incapacità

civile o per effetto di sentenza penale irrevocabile o nei casi di

indegnità morale indicati dalla legge

• Incapacità civile: un tempo interdetti e inabilitati per infermità

mentale, i quali oggi possono votare (l. 180/1978)

• Sentenze penali irrevocabili che prevedono l’interdizione

perpetua o temporanea (finché la pena dura) dai pubblici uffici

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• Indegnità morale, con sospensione temporanea del voto per i

a) falliti (5 anni)

b) sottoposti a misure di sicurezza, detentive o no (ad es.

divieto di soggiorno in un certo comune o provincia)

c) sottoposti a misure di prevenzione sociale (ad. es.

appartenenti ad associazioni mafiose) (d.p.r. 223/1967)

d) membri e discendenti di Casa Savoia (XIII disp. trans. fin.;

efficacia sospesa con legge cost. 1/2002)

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ELETTORATO ATTIVO ED ELETTORATO PASSIVO

• Elettorato attivo: il diritto di votare

• Elettorato passivo: il diritto di essere votati e dunque di venirecandidati Elettorato

attivo

Elettorato

passivo

Camera 18 anni 25 anni

Senato 25 anni 40 anni

Regioni / Comuni / Province 18 anni 18 anni

Parlamento europeo 18 anni 25 anni

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IL “DOVERE” DI VOTOArticolo 48.2 Cost.

• L’esercizio del diritto di voto “è dovere civico”, ma non giuridico

• Art. 4 T.U. legge elettorale Camera (d.p.r. 361/1957)

� fino al 1993: “L’esercizio del voto è un obbligo al quale nessun

cittadino può sottrarsi senza venir meno ad un suo preciso dovere

verso il Paese” sanzionato con la menzione del non voto nel

certificato di buona condotta

� dopo la legge 277/1993: «Il voto è un diritto di tutti i cittadini, il cui

libero esercizio deve essere garantito e promosso dalla

Repubblica»

� dopo la legge 270/2005: «Il voto è un dovere civico e un diritto di

tutti i cittadini, il cui libero esercizio deve essere garantito e

promosso dalla Repubblica»

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IL VOTO DEGLI ITALIANI ALL’ESTERO

• Fino al 2001 gli italiani all’estero per votare dovevano tornare in

Patria e votare nella circoscrizione del territorio nazionale relativa

alla sezione in cui erano iscritti

• Dopo il 2001 voto all’estero, anziché ritorno in Patria

• Legge cost. 1/2000:

Articolo 48.3 Cost.

La legge stabilisce requisiti e modalità per l’esercizio del diritto di voto

dei cittadini residenti all’estero e ne assicura l’effettività. A tale fine è

istituita una circoscrizione Estero per l’elezione delle Camere, alla quale

sono assegnati seggi nel numero stabilito da norma costituzionale e

secondo criteri determinati dalla legge

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• Legge cost. 1/2001: quota di parlamentari riservata: 12 deputatie 6 senatori nella circoscrizione Estero (artt. 56.2 e 57.2 Cost.)

• Legge 459/2001: disciplina dell’esercizio del diritto di voto dei

residenti all’estero� ripartizioni territoriali della circoscrizione estero: 1) Europa

inclusa Russia e Turchia; 2) America meridionale; 3) America

settentrionale e centrale; 3) Africa, Asia, Oceania e Antartide

� opzione per il voto per corrispondenza nella circoscrizione

Estero, con potenziale lesione personalità e segretezza delvoto (art. 48.2)

• D.p.r. 104/2003: regolamento di attuazione della l. 459/2001

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Le circoscrizioni Estero

Camera

12 deputati

(su 630)

Senato

6 senatori

(su 315)

Cittadini residenti all’estero

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LE ELEZIONI NEL NOSTRO ORDINAMENTO

• Elezioni parlamentari («politiche»): Camera dei deputati (630) e

Senato della Repubblica (315)

• Elezioni regionali: Presidenti delle regioni (salvo diversa

previsione statutaria: Valle d’Aosta, Trentino – Alto Adige e

provincia autonoma di Bolzano) e consigli regionali

• Elezioni comunali («amministrative»): sindaci e consigli

comunali, consigli circoscrizionali (in comuni >250 mila abitanti)* fino a 2011 elezioni presidenti delle province e consigli provinciali

• Elezioni europee: Parlamento europeo (73 seggi ad Italia)

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SISTEMA ELETTORALE E FORMULA ELETTORALE

• La formula elettorale è solo una parte del sistema elettorale

che comprende il modo in cui sono trasformati i voti in seggi� “una formula elettorale consiste in un meccanismo per

trasformare in seggi i voti che il corpo elettorale esprime”

• Il sistema elettorale include anche la cd. legislazione elettoraledi contorno che regola il “prima” e il “dopo” dell’applicazione

della formula elettorale

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IL SISTEMA ELETTORALE

• Le modalità di indizione delle elezioni (chi, quando, secondo

quale procedimento)

• Chi ha diritto di votare (elettorato attivo) e chi può essereeletto (elettorato passivo)

� incandidabilità

� ineleggibilità per cui non si può essere eletti per la carica ol’ufficio ricoperto (cessazione delle funzioni) (per Parlmento:

Sindaci Comuni >20 mila abitanti; capo della polizia, prefetti, ufficiali

superiori delle forze armate, diplomatici, magistrati non in aspettativa)

� Incompatibilità per cui se si eletti parlamentari, non si può

detenere contemporaneamente un’altra carica o ufficio

(opzione)

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• Modalità di presentazione di liste di candidati e/o candidature� forze politiche già rappresentate esentate da obbligo di

sottoscrizione

•Disciplina delle campagne elettorali e della propagandapolitica in genere

� accesso ai mezzi di informazione (par condicio: l. 28/2000);

sondaggi elettorali; finanziamento dell’attività di candidati e

partiti; spese elettorali (limiti)

• Dove si vota� delimitazione dei collegi e circoscrizioni elettorali

(uninominali, plurinominali)

� allestimento, ubicazione e protezione delle sezioni elettorali

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• Modalità tecnico-operative di esercizio del vota: voto unico o

plurimo; voto di preferenza o lista bloccata

• Responsabilità delle fasi del procedimento elettoraleaffidata a Ministero dell’interno, Comuni e organi istituiti di volta

in volta (sezioni elettorali ed uffici elettorali)

• Contestazioni avverso il procedimento a

� Fino a proclamazione degli eletti: Uffici elettorali

� Dopo proclamazione degli eletti: giudici amministrativi (tranne

elezioni Camere cui spetta l’esclusiva verifica degli eletti ex

art. 66 Cost.

• Modalità di sostituzione nell’ufficio di coloro che, proclamati

eletti, cessino per qualsiasi causa dalla carica

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RILEVANZA DELLE FORMULE ELETTORALI

• Interagiscono con il sistema politico – che plasma la formulaelettorale ed è da essa plasmato - perché incidono sui partiti chesi presentano alle elezioni

� il loro numero

� da soli o in coalizioni

� numero e livello dei candidati

• Influenzano la dinamica della forma di governo, che dipendeanche dal sottostante sistema politico

� specie se parlamentare ed a debole razionalizzazione

� la stabilità di governo

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LE FORMULE ELETTORALI L’elezione degli organi monocratici

1) Vince chi ottiene più voti nel turno unico (maggioranza

relativa): sistema plurality

2) Vince chi ottiene la maggioranza semplice dei voti: sistema

majority

� se ciò non si verifica al primo turno elettorale, secondo turno

a) ballottaggio a due (elezione Presidente in Francia)

• L’elezione indiretta del Presidente USA tramite «grandi elettori»eletti nei singoli Stati che sono collegi maggioritari pluralityeccezionalmente plurinominali

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L’ELEZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALIFORMULE MAGGIORITARIE

• Suddivisione del territorio in collegi uninominali, in cui il seggio in

palio è vinto da chi ottiene

1) più voti nel turno unico (maggioranza relativa) sistemaplurality (first past the post) (Gran Bretagna)

2) la maggioranza semplice dei voti (e non assoluta dei votanti):

sistema majority

� se ciò non si verifica al primo turno elettorale, secondo turno

tra i primi due (ballottaggio) o tra chi raggiunge una certa

percentuale di voti (Francia (12,5% degli aventi diritto e non

dei votanti)

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Esempio di formula uninominale plurality a turno unico

Bianchi 4.000

Rossi 3.000

Verdi 2.500

Neri 500

Totale voti validi: 10.000

Candidati

Nel collegio uninominale considerato è eletto il candidato Bianchi, che ha ottenuto più voti rispetto a ciascuno degli altri candidati.

Voti

eletto

non eletto

non eletto

non eletto

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Bianchi 4.000

Rossi 3.000

Verdi 2.500

Neri 500

Totale voti validi: 10.000

Candidati

Nel collegio uninominale considerato non è eletto alcun candidato, non avendo nessuno dei quattro raggiunto il 50% + 1 dei voti.

In tal caso si procede a un secondo turno: se è previsto il ballottaggio, fra Bianchi e Rossi.

Voti

non eletto

non eletto

non eletto

non eletto

Esempio di formula uninominale majority a doppio turno

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Caratteristiche ed effetti delle formule maggioritarie

• Sovra-rappresentano i partiti maggiori a scapito dei minori

� al limite può vincere chi abbia preso meno voti•A 6 1 6 = 13 epperò vince

•B 4 6 4 = 14 ma perde

• Identificazione tra partiti e candidati con radicamento territoriale

• Incentivano il bipolarismo (o bipartitismo)

• L’elettore vota non solo per il partito ma per scegliere il Governo

• Governi monocolori o di coalizioni pre-elettorali di solito

omogenee e stabili

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FORMULE PROPORZIONALI

• Suddivisione del territorio di regola in collegi plurinominali, in cui

i seggi in palio sono ripartiti in rapporto tendenzialmente

percentuale ai voti dati dagli elettori a ciascun partito

- es.: lista con 20% dei voti ottiene all’incirca il 20% dei seggi

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• Metodo del divisore (d’Hondt; Spagna, Belgio, Israele) con

effetto meno proporzionale a vantaggio dei partiti maggioriListe (voti 1.180)Divisione della cifra elettorale per (8) Seggi

1 2 3 4 5

A 490 245 163 122 98 4

B 380 190 126 95 76 3

C 220 110 73 55 44 1

D 90 45 30 22 18 0

�Metodo del quoziente naturale (voti/seggi: 147,5) (Germania)

voti totali seggi interi voti non utilizzati seggi con i resti seggi totali

A 490 3 47,5 0 3 (-1)

B 380 2 85 1 3

C 220 1 72,5 0 1

D 90 0 90 1 1 (+1)

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Caratteristiche ed effetti delle formule proporzionali

• Fotografano in modo (pressoché) proporzionale i rapporti di

forza tra i partiti politici

• Incentivano il pluripartitismo ed il multipolarismo

• Nelle candidature hanno maggior peso i partiti rispetto alle realtà

locali

• L’elettore vota solo per la lista dl partito e non per il Governo

(voto delega)

• Governi post-elettorali (di coalizione), solitamente instabili

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I meccanismi correttivi delle formule proporzionaliper ottenere effetti simili a quelli maggioritari

• Soglia di sbarramento al di sotto della quale la lista non accede

alla ripartizione dei seggi

• Ripartizione dei seggi in circoscrizioni elettorali piccole e conpochi seggi (Spagna in cui non v’è recupero dei resti a livello

nazionale; Grecia, Irlanda)

• Premio di maggioranza- Grecia (50 seggi/300); Italia: Camera 54% seggi; Senato (regionale)

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FORMULA ELETTORALE E COSTITUZIONE

• La scelta di non costituzionalizzare la formula elettorale

• Il divieto di approvazione delle leggi elettorali in sede legislativa

(art. 72.4 Cost.)

• La possibilità di richiedere il referendum sulle leggi elettorali

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LA SCELTA PER IL PROPORZIONALE (1948-1993)

• Consolidamento democrazia

• Pluripartitismo

• Debolezza forma di governo parlamentare (fallimento legge

truffa)

• Consociativismo

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LE FORMULE ELETTORALI MISTE DAL 1993 AD OGGI

• Il tentativo di conciliare rappresentatività (principio

proporzionale) e governabilità (principio maggioritario) per

trasformare indirettamente la democrazia parlamentare da

compromissoria a maggioritaria-

• I sistemi elettorali italiani hanno oggi tutti carattere misto

� 1993-2005 (c.d.Mattarellum): (3/4) maggioritario con (1/4)correzione proporzionale (legge elettorale Senato n. 276/1993 e

Camera n. 277/19993)

� 2005-2016 (c.d. Porcellum) proporzionale con premio di

maggioranza per elezioni nazionali, regionali e comunali

� 2016 (c.d. Italicum): proporzionale con premio di

maggioranza con ballottaggio

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COME SI VOTAVA PER LA CAMERA E IL SENATO

(1993-2005)

Formula prevalentemente maggioritaria uninominale:

tre quarti dei seggi attribuiti in altrettanti collegi uninominali con formula maggioritaria pura e un quarto dei seggi attribuiti con

formula proporzionale

quota maggioritaria uninominale

(formula plurality a turno unico)

quota proporzionale (con doppio voto alla Camera, voto unico

al Senato)

75% 25%

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LA RIFORMA PROPORZIONALE (legge n. 270/2005)

• Formula proporzionale dagli effetti maggioritari in virtù di

� soglie di sbarramento variabili

� premio di maggioranza alla coalizione o alla lista non collegata

più votata (senza % minima), se non l’abbia già raggiunta, con

conseguente alterazione dell’attribuzione proporzionale dei

seggi

a) 340 seggi su 630 alla Camera

b) 55% dei seggi regionali al Senato

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GLI SBARRAMENTI (CAMERA E SENATO)

Coalizioni

Liste coalizzate

Liste non coalizzate

Camera Senato

10%

2%

4%

20%

3%

8%

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IL SISTEMA ELETTORALE DELLA CAMERA

D.p.r. 361/1957, come modificato dalla l. 270/2005

alla coalizione o alla lista vincente

340 seggi

alla coalizione e alle liste perdenti

277 seggi

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alla coalizione o alla lista vincente nella regione

55% seggi alla coalizione e alle liste

perdenti nella regione

45% seggi

IL SISTEMA ELETTORALE DEL SENATO

(D.lgs. 533/1993, come modificato dalla l. 270/2005)

Art. 57 Cost.1. Il Senato della Repubblica è eletto a base regionale, salvi i

seggi assegnati alla circoscrizione Estero

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GLI ESITI DELLA LEGGE ELETTORALE DEL 2005

• Elezioni 2006: nel confronto tra due coalizioni molto ampie condentro praticamente tutti i partiti, la coalizione vincente (coalizioneProdi) ottenne il 49,8% dei voti alla Camera, con uno scarto dello0,06% pari a 24.755 voti, ma riuscì a prevalere al Senato solograzie ai seggi assegnati nella circoscrizione estero

• Elezioni 2008: si confrontarono due coalizioni formate ciascunada due soli partiti e la coalizione vincente (coalizione Berlusconi),col 46,8% alla Camera, prevalse nettamente anche al Senato

• Elezioni 2013: in un contesto non più bipolare ma tripolare, ilpremio alla Camera venne vinto da una coalizione che avevaottenuto il 29,5% (coalizione Bersani), con un bonus di ben 144seggi, risultando solo maggioranza relativa al Senato

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LE ELEZIONI POLITICHE DEL 2013

Scheda elettorale Camera

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LA SENTENZA N. 1/2014 DELLA CORTE COSTITUZIONALESULLA LEGGE ELETTORALE DEL 2005

• Illegittimità costituzionale del meccanismo di attribuzione delpremio di maggioranza per le elezioni della Camera e delSenato a causa dell’«assenza di una ragionevole soglia divoti minima per competere all’assegnazione del premio»� inoltre somma di premi regionali al Senato non assicura

maggioranza a coalizioni e liste più votate a livellonazionale, con rischio che sia diversa da quella dellaCamera = conseguenza: proporzionale con soglie disbarramento senza premio (consultellum)

• Illegittimità costituzionale del meccanismo di scelta degli elettialla Camera e al Senato attraverso liste bloccate lungheescludendo «ogni facoltà dell’elettore di incidere sull’elezionedei propri rappresentanti»

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COME SI VOTA PER LA CAMERA (L. 52/2015)

Formula proporzionale con premio e ballottaggio eventuale:sistema a base proporzionale di tipo majority-assuring, tale

da assicurare a chi vince le elezioni una maggioranza assoluta di seggi; vince le elezioni la lista (singola, senza coalizioni) che ottiene più voti sul piano nazionale o quella

che, tra le due liste più votate, prevale in un eventuale turno di ballottaggio

alla lista vincente

340 seggi alle liste perdenti

278 seggi

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IL SISTEMA ELETTORALE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

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se la lista più votata ottiene il 40% dei voti…

… conseguendo almeno 340

seggi…

se la lista più votata non ottiene il 40% dei voti

… conseguendo meno di 340

seggi…

turno di ballottaggio tra le

prime due liste

i seggi sono attribuiti in base alla ripartizione

proporzionale già effettuata

alla lista vincente sono attribuiti 340 seggi e i restanti seggi

sono ripartiti proporzionalmente tra le altre liste ammesse

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IL NUOVO SISTEMA ELETTORALE DELLA CAMERA(c.d. Italicum - l. 52/2015; dall’1 luglio 2016)

• 20 circoscrizioni regionali suddivise in 100 collegi plurinominali(in Sicilia 9) in cui eleggere 606 deputati ripartiti in proporzione

alla popolazione (min, 3 max 9: in Sicilia 52)

- 12 seggi «speciali» (Trentino Alto Adige: 8 uninominali + 3

proporzionali; Valle d’Aosta: 1 uninominale).

- 12 deputati eletti nella circoscrizione estero

• Liste formate da un numero di candidati non inferiore alla metà

e non superiore al totale dei seggi assegnati ad ogni collegio

• Obbligo di depositare programma elettorale e statuto del partito

e d’indicare il capo della forza politica (non sono permesse

coalizioni fra liste)

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LE CIRCOSCRIZIONI E I COLLEGI PLURINOMINALI (CAMERA)

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Circoscrizione N. seggi N. collegi

Piemonte 46 8

Lombardia 101 17

Veneto 51 8

Friuli-Venezia Giulia 13 2

Liguria 16 3

Emilia-Romagna 45 7

Toscana 38 6

Umbria 9 1

Marche 16 3

Lazio 57 9

Circoscrizione N. seggi N. collegi

Abruzzo 14 2

Molise 3 1

Campania 60 10

Puglia 42 7

Basilicata 6 1

Calabria 20 3

Sicilia 52 9

Sardegna 17 3

Valle d’Aosta 1 –

Trentino-Alto Adige 11 –

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• Capolista bloccati (nominativo indicato in scheda) e plurimi (in

massimo 10 collegi plurinominali)

� più candidature plurime, più eletti con preferenze

� voto di preferenza per i restanti candidati

• Misure a favore della rappresentanza di genere

� liste di candidati in «ordine alternato di genere»

� non più del 50% dei candidati dello stesso sesso nel

complesso dei candidati di ogni lista nell’intera circoscrizione

� non più del 60% di capolista dello stesso sesso nel complesso

dei collegi della circoscrizione

� doppia preferenza di genere, pena annullamento della

seconda

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LA SCHEDA ELETTORALE (CAMERA)

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• Seggi attribuiti su base nazionale con il metodo del quoziente

naturale e dei più alti resti alle liste che hanno superato il 3%

• Formula proporzionale dagli effetti maggioritari in virtù di

� premio di maggioranza di massimo 340 seggi (54%) – se non

già ottenuti – alla lista – e non coalizione - più votata che

a) al primo turno abbia avuto almeno il 40% dei voti validi

b) in difetto, al secondo turno di ballottaggio, dopo 15 giorni e

con divieto di apparentamenti

� 278 seggi (44%) a liste sconfitte che hanno ottenuto almeno il3% dei voti validi (art. 83.1 n. 3 DPR 361/1957) (20%

circoscrizione per liste rappresentative di minoranze

linguistiche riconosciute)

� 12 seggi deputati eletti nella circoscrizione Estero

Prof. Salvatore Curreri – Corso di Diritto costituzionale

Diritto di voto e formule elettorali

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• Distribuzione nelle circoscrizioni e nei collegi dei seggiattribuiti a ciascuna lista in modo da far sì che ciascunacircoscrizione e ciascun collegio abbia i seggi nel numeroprevisto dalla legge

• Proclamazione degli eletti: se la lista ottiene un seggio, èeletto il capolista; se una lista ha diritto a più di un seggio,sono eletti dopo il capolista i candidati con più voti dipreferenza

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