LISTE ELETTORALI - deaweb.org · Anno VII Numero 4 Aprile 2005 GLI INTERVENTI Gli irreperibili e le...

43
Anno VII Numero 4 Aprile 2005 GLI INTERVENTI Gli irreperibili e le liste elettorali di Vincenzo Spera Revisione del Regolamento anagrafico di Patrizia Lupino Politiche di informatizzazione di A. Cafasso Vitale Minori adottati all'estero di Gianna Nencini Stop alle notifiche dei modelli 4 e 5D Bastiancontrario 1 1 12 15 19 38 LEGISLAZIONE ELETTORALE Modifica art. 32 DPR 223/67 INNOVAZIONE TECNOLOGICA Rete Pubblica Amm.ne STATO CIVILE Certificati e annotazioni razziali FORMAZIONE Corsi Ufficiali di anagrafe e Stato Civile 20 22 34 35 GIURISPRUDENZA ANAGRAFE Diritto soggettivo 35 I SERVIZI Le scadenze di aprile I quesiti 41 42 Tariffa R.O.C.: “Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DBC PISA - Aut. Trib. di PISA n. 6/03 del Reg. Periodici Gli irreperibili e le liste elettorali di Vincenzo Spera Revisione del Regolamento anagrafico. Stranieri: le proposte della DeA di Patrizia Lupino L' argomento che tratteremo riguarda le persone la cui posizione anagrafica, in un determinato momento ed a seguito di eventi o di un procedimento accertatorio, non è più certa e, comunque, non ci sono gli elementi per un'esatta individuazione. Si tratta di persone che non solo non risultano più presenti nella dimora abituale come risulta all'anagrafe, ma anche non si riesce a sapere dove abbiano trasferito la residenza. In altre parole, non si sa che fine abbiano fatto perché se ne sono perse le tracce. Nel momento in cui si verificano queste circostanze, il cittadino viene dichiarato irreperibile e viene cancellato dalle Anagrafi (APR o AIRE). Vediamo brevemente le modalità della cancellazione per irreperibilità dalle anagrafi e successivamente parleremo dei risvolti in materia di tenuta e aggiornamento delle liste elettorali. (Continua a pagina 2) L’ attività del gruppo di lavoro incaricato di procedere ad uno studio finalizzato alla revisione della normativa anagrafica sta procedendo con profitto. Il comitato tecnico istituito ed operante a Roma, presso il Ministero dell’Interno, si è posto l’obiettivo principale di esaminare l’attuale regolamento anagrafico con l’intento di avanzare proposte migliorative ed innovative. Il risultato del lavoro dovrà fornire ai cittadini e agli operatori del settore uno strumento amministrativo rilevante ed utile. Il regolamento anagrafico, datato 1989, ha bisogno di essere rivisto anche alla luce dell’introduzione dell’INA - SAIA nonché delle novità introdotte dalla normativa degli stranieri, così come citato nella Circolare del Ministero n. 63 di costituzione del gruppo, ma anche alla luce dell’introduzione delle nuove tecnologie esistenti e in virtù di un nuovo modo di concepire l’azione della pubblica amministrazione grazie all’introduzione delle nuove tecnologie (Continua a pagina 9)

Transcript of LISTE ELETTORALI - deaweb.org · Anno VII Numero 4 Aprile 2005 GLI INTERVENTI Gli irreperibili e le...

Anno VII Numero 4 Apri le 2005

GLI INTERVENTI

Gli irreperibili e le liste elettorali

di Vincenzo Spera

R e v i s i o n e d e l Regolamento anagrafico

di Patrizia Lupino

P o l i t i c h e d i informatizzazione

di A. Cafasso Vitale

Minori adottati all'estero di Gianna Nencini

Stop alle notifiche dei modelli 4 e 5D

Bastiancontrario

1

1

12

15

19

38

LEGISLAZIONE

ELETTORALE Modifica art. 32 DPR 223/67

INNOVAZIONE TECNOLOGICA Rete Pubblica Amm.ne

STATO CIVILE Certificati e annotazioni razziali

FORMAZIONE Corsi Ufficiali di anagrafe e Stato Civile

20

22

34

35

GIURISPRUDENZA

ANAGRAFE Diritto soggettivo

35

I SERVIZI

Le scadenze di aprile

I quesiti

41

42

Tariffa R.O.C.: “Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale - D.L. 353/2003 (conv. in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DBC PISA - Aut. Trib. di PISA n. 6/03 del Reg. Periodici

Gli irreperibili e le liste elettorali di Vincenzo Spera

Revisione del Regolamento anagrafico. Stranieri: le proposte della DeA

di Patrizia Lupino

L' argomento che tratteremo riguarda le persone la cui

posizione anagrafica, in un determinato momento ed a seguito di eventi o di un procedimento accertatorio, non è più certa e, comunque, non ci sono gli elementi per un'esatta individuazione. Si tratta di persone che non solo non risultano più presenti nella dimora abituale come risulta all'anagrafe, ma anche non si riesce a sapere dove abbiano trasferito la residenza. In altre parole, non si sa che fine

abbiano fatto perché se ne sono perse le tracce. Nel momento in cui si verificano queste circostanze, il cittadino viene dichiarato irreperibile e viene cancellato dalle Anagrafi (APR o AIRE). Vediamo brevemente le modalità della cancellazione per irreperibilità dalle anagrafi e successivamente parleremo dei risvolti in materia di tenuta e aggiornamento delle liste elettorali.

(Continua a pagina 2)

L’ attività del gruppo di lavoro incaricato di procedere ad uno

studio finalizzato alla revisione della normativa anagrafica sta procedendo con profitto. Il comitato tecnico istituito ed operante a Roma, presso il Ministero dell’Interno, si è posto l’obiettivo principale di esaminare l’attuale regolamento anagrafico con l’intento di avanzare proposte migliorative ed innovative. Il risultato del lavoro dovrà fornire ai cittadini e agli operatori del settore uno strumento amministrativo rilevante ed

utile. Il regolamento anagrafico, datato 1989, ha bisogno di essere rivisto anche alla luce dell’introduzione dell’INA - SAIA nonché delle novità introdotte dalla normativa degli stranieri, così come citato nella Circolare del Ministero n. 63 di costituzione del gruppo, ma anche alla luce dell’introduzione delle nuove tecnologie esistenti e in virtù di un nuovo modo di concepire l’azione della pubblica amministrazione grazie all’introduzione delle nuove tecnologie

(Continua a pagina 9)

(Continua da pagina 1)

Innanzitutto si rende necessaria una distinzione fra le cancellazioni per irreperibilità, a seconda che si tratti di iscritti nell'APR o nell'AIRE. CANCELLAZIONE DALL'APR A norma dell'art. 11 lett. c) del DPR n. 223/1989, si deve procedere alla cancellazione per irreperibilità nei seguenti casi: • a seguito delle risultanze del Cens imento genera le de l la Popolazione; • quando a seguito di ripetuti accertamenti, opportunamente intervallati, la persona sia risultata irreperibile. CANCELLAZIONE DALL'AIRE La cancellazione dall'AIRE per irreperibilità presunta è disciplinata dall'art. 4 della legge n. 470/1988, come da ultimo modificato dall'art. 1 della legge n° 104/2002. L'art. 4, a differenza degli iscritti in APR, non prevede espressamente l'istituto della cancellazione per irreperibilità accertata, ma ritenere che ciò sia impossibile significa non poter risolvere uno dei principali problemi che sono alla base delle difficoltà di gestione dell'AIRE: la presenza nella stessa di numerose

posizioni relative a cittadini di cui, molto spesso, non si conosce neppure l'indirizzo estero. Tale fenomeno, nonostante i ripetuti agg io rnament i de l l 'A IRE in conseguenza de l l ' i s t i tuz ione dell'elenco aggiornato degli elettori residenti all'estero e la rilevazione dei cittadini residenti all'estero, continua a creare notevoli difficoltà, tant'è che il Ministero dell'Interno è intervenuto insistentemente sull'argomento e, da ultimo, con la circolare n. 2/2004 del 15 Gennaio 2004. La modifica della lettera d) dell'art. 4, operata dalla legge n. 104/2002, ha ampliato e meglio specificato i casi in cui si può cancellare il cittadino italiano iscritto nell'AIRE per irreperibilità presunta, salvo prova contraria. Infatti la norma prevede la cancellazione: 1. quando siano trascorsi cento anni dalla nascita; 2. dopo due rilevazioni censuarie consecutive concluse con esito negativo; 3. quando risulti inesistente, tanto nel Comune di provenienza quanto nell'AIRE, l'indirizzo all'estero; 4. quando risulti dal ritorno per mancato recapito della cartolina

(Continua a pagina 3)

ANNO VII - Numero 4 - APRILE 2005 - Proprietaria Editrice: DeA (Demografici Associati) - Periodico mensile. Direttore Responsabile: Patrizia Lupino - Vice Direttore: Luciano Pignatelli Comitato di redazione: Maria Luisa Calligaro, Ileana Macagno, Alessandro Martini, Marco Raso. Hanno collaborato alla realizzazione di questo numero: M. Lazzeri, M. Parducci, M. Buzzani, I. Peressotti, V. Spera, G. Nencini. Autorizzazione Tribunale di Pisa n. 6/2003 del Reg. Periodici - Tariffa R.O.C.: “Poste Italiane s.p.a. - Spedizione in Abbo-namento Postale - D.L. 353/2003 (conv. In L. 27/02/2004 n. 46) art. 1 comma 1 DCB PISA

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: la quota di abbonamento per l'anno 2005 è di euro 95 (iva inclusa) da versare sul c.c.p. n. 24899536 intestato a DeA (Demografici Associati) - Cascina. Coloro che sono in regola con i pagamenti hanno diritto a richiedere gratuitamente entro l'anno, la risoluzione di tre quesiti. L'abbonamento decorre dal 1° gennaio con diritto al ricevimento dei fascicoli arretrati. In mancanza di esplicita revoca, da comunicare in forma scritta entro e non oltre il mese di dicembre, l'abbonamento si intenderà rinnovato per l'anno successivo. La disdetta non è comunque valida se l'abbonato non è in regola con i pagamenti. Il rifiuto o la restituzione dei fascicoli della rivista non costituiscono disdetta dell'abbonamento a nessun effetto. Ufficio abbonamenti Tel. 050 719380 - Fax 050 719381 Internet: www.semplicesemplice.it E-mail: [email protected] Stampato da Pacini Editore spa (PI).

Pag ina 2 Anno VII Numero 4

Questo periodico è associato all’Unione Stampa Periodica Italiana

"L'art. 4, a differenza degli

iscritti in APR, non preve-

de espressamente l'istitu-

to della cancellazione per

irreperibilità accertata"

IRREPERIBILI E LISTE ELETTORALI

Vincenzo Spera

Pag ina 3

(Continua da pagina 2)

avviso, spedita in occasione delle due ultime consultazioni che si siano tenute con un intervallo non inferiore ad un anno, esclusa l'elezione del Parlamento Europeo, limitatamente ai c i t tadini resident i nei Paesi dell'Unione Europea, nonché le consultazioni referendarie locali. Da sottolineare che sul precedente punto 3 è intervenuto il Ministero dell'Interno, d'intesa con quello degli A f f a r i E s t e r i , d a n d o u n a interpretazione più estensiva al contenuto della norma, “anche al fine di razionalizzare le operazioni di formazione dell’Elenco aggiornato dei cittadini italiani residenti all’estero di cui all’art. 5, comma 1, della legge n. 459/2001”. Infatti, con la richiamata circolare n. 2/2004, il predetto Dicastero ha specificato che si può procedere alla cancel laz ione dal l 'A IRE per irreperibilità presunta anche nei seguenti casi: 1. l ’ i nd i r i zzo conosc iu to in precedenza dall’Ufficio consolare si rileva non più attuale e la corrispondenza inviata viene restituita al mittente; 2. d i t a l e c i r c o s t a n z a , e dell ’ impossibi l i tà di acquisire l’indirizzo aggiornato, viene data formale comunicazione dall’Ufficio consolare competente al Comune di iscrizione Aire; 3. non risultano a tale Comune ulteriori informazioni in merito, ad esempio provenienti da un altro Ufficio consolare in caso di trasferimento all’estero, oppure da un altro Comune in caso di rimpatrio. Il Ministero conclude, invitando i Sindaci “a cancellare dall’Aire i

cittadini iscritti in precedenza il cui indirizzo sia dichiarato ufficialmente non più attuale dal Consolato competente e per i quali il Comune non abbia ricevuto nessuna notizia di rimpatrio o di trasferimento in altra circoscrizione Consolare”. C O M P I T I D E L L ' U F F I C I A L E D'ANAGRAFE In tutti i casi di cancellazione dalle anagrafi (APR e AIRE) per irreperibilità, l'Ufficiale d'Anagrafe deve istruire un procedimento con le modalità stabilite nel DPR n. 223/1989, per i cittadini iscritti in APR, e nella Legge n. 470/1988 per gli iscritti in AIRE. Non è questa la sede per entrare nei dettagli del procedimento di cancellazione per irreperibilità. Vogliamo soltanto rilevare che le cancellazioni per irreperibilità vanno effettuate con estrema cautela e soltanto dopo che siano stati svolti opportuni e approfonditi accertamenti da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, il quale ha l'obbligo di indicare nel provvedimento i motivi della cancellazione. In ogni caso, l'Ufficiale d'Anagrafe, conclusa l'istruttoria, adotta il provvedimento di cancellazione per irreperibilità (accertata o presunta) e ne dà notizia anche all'Ufficiale Elettorale per i conseguenti adempimenti. C O M P I T I D E L L ' U F F I C I A L E ELETTORALE L'Ufficiale Elettorale, ricevuta la comunicaz ione de l l 'avvenuta cancellazione da parte dell'Ufficiale d'Anagrafe, avvia il procedimento di

(Continua a pagina 4)

"le cancellazioni per

irreperibilità vanno

effettuate con estrema

cautela e soltanto dopo

che siano stati svolti

opportuni e approfonditi

accertamenti da parte

dell'Ufficiale d'Anagrafe, il

quale ha l'obbligo di

indicare nel

provvedimento i motivi

della cancellazione"

IRREPERIBILI E LISTE ELETTORALI

di Vincenzo Spera

Pag ina 4 Anno VII Numero 4

(Continua da pagina 3)

cancellazione dalle liste elettorali, ai sensi dell'art. 16 e seguenti del Testo Unico n° 223/1967. Innanzitutto occorre chiarire che cosa si intende quando si parla di “comunicazione”. Si tratta di un'attestazione o di un “certificato dell'Ufficio Anagrafe, che costituisce il t i t o l o pe r l a p ropos ta d i cancellazione” da parte dell'Ufficiale Elettorale. In questo senso si esprime il § 88 della circolare del Ministero dell'Interno n° 2600/L a carattere permanente. Inoltre, tale titolo va acquisito agli atti del fascicolo personale e va indicato anche nell'elenco (2° elenco) di coloro per i quali si propone la cancellazione. CANCELLAZIONE DALLE LISTE ELETTORALI La cancellazione dalle liste elettorali per irreperibilità si effettua in sede di Revisione semestrale. In particolare l'art. 16 del T.U. n. 223/1967 stabilisce che “non oltre il 10 Aprile ed il 10 Ottobre di ciascun anno, l'Ufficiale Elettorale procede alla formazione” di due distinti elenchi per la revisione semestrale, con i quali propone, rispettivamente: 1° elenco: l'iscrizione di coloro che, in possesso dei prescritti requisiti, compiranno il 18° anno di età nel semestre successivo; 2° elenco: la cancellazione degli iscritti che sono stati eliminati dalle anagrafi (APR e AIRE) per irreperibilità. Da sottolineare che la competenza dell’Ufficiale Elettorale, in ordine alle operazioni relative alle revisioni semestral i , è semplicemente propositiva, in quanto tutte le

decisioni vengono adottate dalla Commissione Elettorale Circondariale (C..E.Cir.) E’ la C.E.Cir., infatti che: • esamina le operazioni compiute dall’Ufficiale Elettorale, decide sui ricorsi, cancella i cittadini inclusi indebi tamente negl i e lenchi preparatori, decide sulle domande d’iscrizione o di cancellazione che possono esser le pervenute direttamente (art. 29); • entro il 10 giugno e il 10 dicembre, approva le nuove liste di sezione e le variazioni a quelle delle sezioni preesistenti e autentica le liste, attestando in calce il numero degli elettori iscritti ed apportando le conseguent i var iazioni sugl i esemplari delle liste depositati presso di essa; • entro lo stesso termine, trasmette le decisioni all’Ufficiale Elettorale, il quale apporterà le conseguenti variazioni all’altro esemplare delle liste (art. 40). ISCRIZIONE NELLE LISTE ELETTORALI L'iscrizione nelle liste elettorali dei cittadini, precedentemente cancellati per irreperibilità, è conseguente all'iscrizione per ricomparsa in una delle anagrafi. Anche in questo caso, l'Ufficiale Elettorale, ricevuta la comunicazione dell 'avvenuta iscrizione nelle anagrafi, attiva l'istruttoria per l'iscrizione nelle liste elettorali, acquisendo i certificati di rito presso le autorità competenti (Casellario Giudiziale – Autorità di P.S.). Se non vi sono cause ostative, l 'Uff iciale Elettorale procede

(Continua a pagina 5)

"la competenza

dell’Ufficiale Elettorale, in

ordine alle operazioni re-

lative alle revisioni seme-

strali, è semplicemente

propositiva"

IRREPERIBILI E LISTE ELETTORALI

di Vincenzo Spera

Pag ina 5

(Continua da pagina 4)

all'iscrizione con la prima Revisione dinamica utile, ai sensi dell'art. 32 del T.U. n. 223. L'iscrizione rientra nella fattispecie indicata al n° 5) dell'art. 32 “dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età...”. Alle predette iscrizioni l'Ufficiale Elettorale provvede, come abbiamo detto, con la Revisione dinamica e, in caso di convocazione dei comizi elettorali, non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni. Da ricordare che le deliberazioni dell'Ufficiale Elettorale relative alla variazioni di cui al n° 5) dell'art. 32 non vanno notificate agli interessati, ma, unitamente agli elenchi degli iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella Segreteria del Comune nei primi cinque giorni del mese successivo. Dell'avvenuto deposito il Sindaco dà prevent ivo avv iso mediante l'affissione, all'albo pretorio e in altri luoghi pubblici, di un apposito manifesto. GLI IRREPERIB IL I E LE CONSULTAZIONI ELETTORALI In occasione delle consultazioni elettorali e, quindi, nel periodo intercorrente tra la pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi e la data di votazione, l'elettore potrebbe trovarsi in una delle seguenti posizioni: 1. già cancellato da una delle anagrafi per irreperibilità e proposto per la cancellazione con la revisione semestrale in corso; 2. già cancellato dalle liste elettorali per irreperibilità, ma iscritto in una delle anagrafi per ricomparsa. Nel primo caso, poiché le variazioni

da apportare con la semestrale hanno tempi e scadenze ben precisi (es: per la prima revisione semestrale: Aprile/ Giugno) e comunque hanno efficacia nel semestre successivo, la posizione del cittadino è la seguente: • è stato cancellato da una delle anagrafi e quindi non può esercitare il diritto di voto anche se • rimane iscritto nelle liste elettorali, in quanto la sua posizione è quella di “proposto per la cancellazione” ma non ancora cancellato. Per evitare una eventuale indebita ammissione al voto, è opportuno che nella copia delle liste elettorali destinate alla votazione venga apposta una annotazione a fianco del nominativo interessato. Nel caso in cui il cittadino, proposto per la cancellazione dalle liste elettorali, dovesse essere riscritto in una delle anagrafi per ricomparsa, successivamente all'invio degli atti della semestrale alla Commissione Circondariale, e a suo carico non esistono cause ostative per l'esercizio dell'elettorato attivo, si ritiene che possa essere ammesso al voto con le modalità stabilite nell'art. 32-bis del T.U. n. 223. Il secondo caso riguarda il cittadino già cancellato dalle liste elettorali per irreperibilità e reiscritto in una delle anagrafi per ricomparsa. Anche in questo caso si possono verificare due situazioni, a seconda che il procedimento di iscrizione anagrafica si concluda in data anteriore al 30° giorno precedente la data delle elezioni oppure successivamente (dal 29° giorno precedente in poi). Se l'Ufficiale Elettorale riceve la comunicazione da parte dell'Ufficiale

(Continua a pagina 6)

IRREPERIBILI E LISTE ELETTORALI

di Vincenzo Spera

"Per evitare una

eventuale indebita

ammissione al voto, è

opportuno che nella copia

delle liste elettorali

destinate alla votazione

venga apposta una

annotazione a fianco del

nominativo interessato"

Pag ina 6 Anno VII Numero 4

(Continua da pagina 5)

d'Anagrafe prima del 30° giorno antecedente la data delle votazioni e, comunque, in tempo utile per acquisire i documenti di rito, provvede all'iscrizione nelle liste elettorali ai sensi dell'art. 32, n. 5, come illustrato nel paragrafo precedente. Nel caso in cui la comunicazione pervenga in data successiva, al 30° giorno antecedente la data delle elezioni, il cittadino viene ammesso al voto ai sensi dell'art. 32-bis citato e verrà iscritto nelle liste elettorali entro il mese successivo a quello in cui ha avuto luogo la consultazione. GLI IRREPERIBILI E IL VOTO DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO In occasione delle consultazioni politiche e referendarie, ai cittadini italiani residenti all'estero si applica la disciplina in materia di esercizio del diritto di voto degli elettori italiani che si trovano, anche temporaneamente, al di fuori del territorio nazionale. Come è noto, la materia è regolata dalle seguenti norme legislative: • Legge 27 dicembre 2001, n. 459, recante “Norme per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero”. • Legge 27 Maggio 2002, n 104, recante “Disposiz ioni per i l completamento e l’aggiornamento dei dati per la rilevazione dei cittadini italiani residenti all’estero e modifiche alla legge 27 ottobre 1988, n. 470”. • D.P.R. 2 Aprile 2003, n. 104 con il quale viene emanato il Regolamento di attuazione della Legge 27 Dicembre 2001, n. 459, recante disciplina per l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero.

In particolare, per l'argomento che ci occupa, dobbiamo fare riferimento alla Legge n. 104 e al DPR n. 104, norme che stabiliscono le modalità di ammissione al voto dei cittadini cancellati dall'AIRE per irreperibilità presunta. Vediamo, nei dettagl i , cosa prevedono le norme in questione. Legge 27 Maggio 2002, n. 104 Come abbiamo ricordato sopra, l'art. 1, comma 1, della legge n. 104 ha modificato l’art. 4 della legge n. 470/1988 in ordine alla cancellazione dall’AIRE per irreperibilità presunta, che era stata oggetto del famoso decreto legge 10 maggio 2000, n. 111 – così detto “pulisci-liste” – fonte di tanti guai per gli operatori. Il comma 2, invece, introduce una norma che riguarda l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero cancellati per irreperibilità. D.P.R. 2 Aprile 2003, n. 104 L'art. 16 del Regolamento di attuazione della legge n. 459, disciplina l'ammissione al voto dei cittadini cancellati per irreperibilità. Esaminiamo adesso quali siano le modalità di ammissione al voto alla luce della normativa testè richiamata. AMMISSIONE AL VOTO DEI CITTADINI CANCELLATI PER IRREPERIBILITA' L’art. 16 del Regolamento disciplina una fattispecie non prevista dalla legge n. 459/2001, ma da una legge successiva: la legge n. 104/2002. Si rendeva, quindi, necessaria una norma integrativa di coordinamento tra la disciplina del voto dei cittadini italiani residenti all’estero contenuta

(Continua a pagina 7)

"ai cittadini italiani resi-

denti all'estero si applica

la disciplina in materia di

esercizio del diritto di voto

degli elettori italiani che si

trovano, anche tempora-

neamente, al di fuori del

territorio nazionale"

IRREPERIBILI E LISTE ELETTORALI

di Vincenzo Spera

Pag ina 7

(Continua da pagina 6)

nella legge n. 459/2001 con l'ipotesi prevista dalla legge 104/2002. Come abbiamo precedentemente accennato, il comma 2 dell’art. 1 della legge n. 104 ha introdotto una norma che riguarda l’esercizio del diritto di voto dei cittadini italiani residenti all’estero prevedendo che: “I cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali…, se si presentano ai consolati per esprimere il voto per corrispondenza all’estero, sono senz’altro ammessi al voto previa annotazione in apposito registro e contestuale rilascio di un certificato elettorale e di un plico elettorale contenente la busta affrancata che dovrà essere inviata per posta ai rispettivi consolati dall’elettore secondo le modalità di cui ai commi 4 e 6 dell’art. 12 della legge 27 dicembre 2001, n. 459. Nel caso in cui l’elettore in questione abbia optato per l’esercizio del diritto di voto in Italia, sarà ammesso al voto previa richiesta all’ufficio elettorale del comune di origine”. Notiamo subito, come la norma in questione, anticipando le norme di attuazione della legge n. 459/2001, preveda un apposito registro dove annotare gli elettori cancellati per irreperibilità, che si presentino ai consolati per esprimere il voto per corrispondenza nonché la possibilità per gli stessi di esercitare l’opzione del voto in Italia previa richiesta all’ufficio elettorale del comune di origine. L’art. 16 del Regolamento interviene in proposito, stabilendo le modalità e i tempi sia per l’ammissione al voto per corrispondenza (presentazione entro l’undicesimo giorno precedente le

votazioni, acquisizione dichiarazione attestante l’assenza di cause ostative, iscrizione nell’elenco aggiunto) sia per esercitare l’opzione del voto in Italia. Il comma 1 stabilisce che sono ammessi al voto per corrispondenza i cittadini che si presentano all’ufficio consolare entro e non oltre l’undicesimo giorno antecedente la data delle votazioni. Nella fattispecie, si possono verificare due ipotesi: 1. il cittadino si presenta al consolato prima del trentesimo giorno antecedente le votazioni: in questo caso, dopo i necessari controlli, il cittadino sarà iscritto nell’AIRE e nelle liste elettorali, ai sensi dell’art. 32, n. 5) del DPR n. 223/1967. Ai fini dell’esercizio di voto, l’elettore sarà inserito nell’elenco provvisorio, se la pratica si perfeziona in una data antecedente il 60° giorno precedente le votazioni, se, invece la pratica si per fez iona success ivamente, l’elettore sarà inserito nell’elenco aggiunto. 2. il cittadino si presenta in un periodo compreso tra il 30° e l’11° giorno antecedente le votazioni: in questa ipotesi il cittadino sarà iscritto nell’AIRE, ma non anche nelle liste elettorali, essendo scaduto il termine utile per l’iscrizione nelle liste elettorali. Ai fini dell’esercizio del diritto di voto, il cittadino, non ancora “elettore” sarà incluso nell’elenco aggiunto e, successivamente verrà iscritto nelle liste elettorali del comune di iscrizione AIRE. Come si può notare, tale fattispecie può essere assimilata all’ammissione al voto su attestazione del Sindaco, prevista dall’art. 32-bis del DPR n. 223/1967. In merito alla possibilità di esercitare

(Continua a pagina 8)

"sono ammessi al voto

per corrispondenza i citta-

dini che si presentano

all’ufficio consolare entro

e non oltre l’undicesimo

giorno antecedente la da-

ta delle votazioni"

IRREPERIBILI E LISTE ELETTORALI

di Vincenzo Spera

Pag ina 8 Anno VII Numero 4

(Continua da pagina 7)

l’opzione, ci sembra che fra le due norme – art. 1, c. 2 della legge n. 104/2002 e le norme contenute nella legge n. 459 e nel relativo rego lamento – c i s ia una contraddizione. Infatti, sia la legge 459, precedente alla legge 104, sia il Regolamento, successivo alla 104, stabiliscono che l’opzione può essere esercitata, nei tempi e nei modi indicati, mediante comunicazione scritta da inviare alla rappresentanza diplomatica (L. 459) /ufficio consolare (regolamento); mentre la legge 104 (ripetiamo: successiva alla 459) prevede che la richiesta vada inoltrata all’ufficio elettorale del comune di origine. La contraddizione pone dei problemi di ordine pratico difficilmente risolvibili, a meno che non si voglia dare un “carattere di specialità” all’esercizio del diritto di opzione ai cittadini cancellati per irreperibilità. Cerchiamo di approfondire meglio il problema. 1. L’opzione, come è noto, è disciplinata dall’art. 4 sia della legge n. 459 sia dal Regolamento e prevede una istanza da presentare, con le modalità e i tempi stabiliti, all’ufficio consolare. 2. Il regolamento, con il comma 4 dell’articolo 16 in esame, parla di opzione, nulla specificando in ordine al disposto della legge 104. Ciò porta a concludere che si tratti del concetto di opzione così come disciplinato dal regolamento medesimo. 3. La disposizione della legge 104, che prevede l’invio all’ufficio elettorale del comune di origine della richiesta di opzione non risulta essere stata abrogata né, tanto meno, il Regolamento poteva farlo, trattandosi

di una norma di attuazione e per di più di una legge diversa. 4. A questo punto, i cittadini cancellati per irreperibilità dalle liste elettorali, che vogliono esercitare l’opzione per il voto in Italia entro il 10° giorno successivo all ’ indizione delle votazioni, a chi devono presentare la richiesta? Se devono presentarla all’ufficio consolare, con le modalità stabilite dal Regolamento, si disattende il disposto della legge 104; se, invece, devono presentarla all ’uff icio elettorale del comune di origine, come prescrive la legge 104, mancano le modalità che ne disciplinano la relativa procedura e, in ogni caso, la disciplina sull’opzione per il voto in Italia è quella contenuta nella legge 459 e nel Regolamento. Come si può notare, il problema non è di facile soluzione e può dare luogo a casi di contenzioso difficilmente risolvibili. L’unica soluzione possibile e auspicabile è un intervento del legislatore, che, modificando il disposto della legge 104, uniformi la disciplina per l’opzione del voto in Italia a quanto stabilito nella legge 459 e nel relativo Regolamento. D’altra parte, si rileva che l’errore è contenuto nella legge 104, poiché tale norma, successiva alla legge 459, non poteva ignorare quanto già stabilito da quest’ultima in ordine alla disciplina per l’esercizio dell’opzione che, ripetiamo, prevede l’invio della richiesta alla rappresentanza diplomatica e non al comune di origine.

Vincenzo Spera Responsabile Servizi Demografici

Comune di Vallelunga Pratameno (CL) [email protected]

"i cittadini cancellati per

irreperibilità dalle liste e-

lettorali, che vogliono e-

sercitare l’opzione per il

voto in Italia entro il 10°

giorno successivo

all’indizione delle votazio-

ni, a chi devono presenta-

re la richiesta?"

IRREPERIBILI E LISTE ELETTORALI

di Vincenzo Spera

Pag ina 9

(Continua da pagina 1)

che dovranno portare al completo abbandono del cartaceo. L’entrare nel vivo delle problematiche anagrafiche sta sviluppando un ampio ed articolato confronto tra i diversi partecipanti del comitato rilevando i loro diversi punti di vista sulle questioni anagrafiche. La riflessione è ora incentrata sulle tematiche inerenti gli stranieri: extracomunitari e non. In questo quadro la nostra Associazione ha presentato alcune proposte concrete che da tempo erano allo studio dei nostri esperti e che hanno cercato anche di sintetizzare importanti suggerimenti raccolti d i ret tamente dagl i operator i nell’ambito dei corsi di formazione organizzati da DeA. Vediamo di illustrarle brevemente. Riteniamo importante, innanzi tutto, che nel nuovo regolamento siano precisati alcuni concetti anagrafici importanti tra cui la definizione di straniero, legata all’appartenenza o meno del cittadino ad uno Stato membro dell’Unione europea. Infatti nell’attuale regolamento anagrafico, mancando tale distinzione, non si capisce se le varie norme che sono state recentemente introdotte a modifica del regolamento stesso siano da applicare solo agli stranieri extracomunitari o a tutti gli stranieri in generale: per tutti valga l’esempio di cui all’art. 20 del D.P.R. 223/89, come modificato dall'art. 15 del DPR 31/08/1999, n. 394, che recita: “Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno, il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno. L'ufficiale di anagrafe aggiornerà la scheda anagrafica dello straniero,

dandone comunicazione al questore.” L’attuale formulazione della norma induce a pensare che essa debba essere applicata anche ai cittadini appartenenti agli Stati membri dell’Unione Europea mentre, come ha più volte ricordato lo stesso Ministero dell’Interno, solo gli stranieri extracomunitari sono tenuti al suo rispetto. Così il comma 3 dell’art. 7 viene proposto in una nuova veste: “Per lo straniero non appartenente agli Stati membri dell’Unione Europea iscritto in anagrafe che abbia rinnovato il titolo di soggiorno la Questura competente comunicherà, entro 60 giorni e con modalità informatiche, all’Ufficiale d’anagrafe del Comune di residenza i dati relativi ai fini dell’aggiornamento dei dati personali”. Questa proposta e v i t e r e b b e a l l o s t r a n i e r o extracomunitario di dover rinnovare la dichiarazione di dimora abituale, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, presentando il titolo amministrativo all’anagrafe e quindi obbligandolo a presentarsi in Comune. Conosciamo tutti quanto sia difficile per gli extracomunitari abbandonare anche per poche ore il posto di lavoro e quanto una dura burocrazia lasci poco spazio agli smemorati che non si ricordano dell’adempimento o non ricevano l’informazione adeguata. Oggi l’inosservanza nel presentare una dichiarazione determina, trascorso un anno dalla scadenza del permesso di soggiorno, una cancellazione dall’anagrafe della popolazione residente dello straniero anche se questi regolarmente ha rinnovato il suo permesso e dimori di solito sul territorio comunale. Un altro aspetto che proponiamo di

(Continua a pagina 10)

"Conosciamo tutti quanto

sia difficile per gli

extracomunitari

abbandonare anche per

poche ore il posto di

lavoro"

REGOLAMENTO ANAGRAFICO

(Continua da pagina 9)

risolvere è legato alla necessità di superare la cancellazione per mancato rinnovo della dichiarazione di dimora abituale quando il titolo di soggiorno sia stato regolarmente rinnovato mediante comunicazioni dirette tra uffici delle Questure e le anagrafi comunali. In linea con quanto appena detto si ritiene che le Questure d o v r e b b e r o c o m u n i c a r e tempestivamente e direttamente agli uffici anagrafici anche l’avvenuta regolarizzazione del nato in Italia da genitori stranieri. Infatti i genitori del neonato potrebbero non fornire mai all’ufficiale di anagrafe il dato del permesso di soggiorno e addirittura non regolarizzare la posizione presso la Questura. Questa posizione anagrafica del minore potrebbe rimanere priva delle informazioni necessarie relative al titolo di soggiorno e alla sua scadenza o meglio, di quei dati che l’ufficiale di anagrafe obbligatoriamente deve riportare sulla scheda individuale del minore per tenerne monitorati la scadenza e il rinnovo. In tema di iscrizioni anagrafiche DeA propone una netta distinzione tra stranieri che appartengano o meno agli Stati membri dell’Unione europea. I primi (comunitari) potranno richiedere l’iscrizione in anagrafe (sia che provengano dall’estero o da un altro Comune) senza alcuna necessità di esibire il titolo di soggiorno. Per gli extracomunitari rimane invece l’obbligo di esibire all’ufficiale d’anagrafe il titolo di soggiorno in corso di validità. Tutte le iscrizioni anagrafiche relative agli stranieri potrebbero essere comunicate direttamente alla Questura mediante il SAIA.

Un’ulteriore proposta della DeA riguarda l’art. 11 del regolamento e p r o s p e t t a d i e f f e t t u a r e l a cancellazione anagrafica degli extracomunitari quando sia trascorso un anno dalla scadenza del titolo di soggiorno registrato in anagrafe e la Questura competente non abbia effettuato la comunicazione di effettuato rinnovo prevista dall’art. 7. In ogni caso l’Ufficiale d’anagrafe, prima di effettuare la cancellazione effettuerà specifica verifica presso la Questura circa l’eventuale avvenuto rinnovo del titolo di soggiorno. Il meccanismo perverso della cancellazione attuale, prevista oggi dall’art. 11, verrebbe messo a freno da due comportamenti: 1) l’informazione obbligatoria che la Questura deve dare all’Anagrafe 2) l’ulteriore controllo, su richiesta dell’ufficiale di anagrafe, presso la Questura dell’avvenuto rinnovo del titolo di soggiorno. Si propone inoltre la cancellazione anagrafica anche quando la Questura comunichi direttamente all’ufficio anagrafe il mancato rinnovo del titolo di soggiorno o l’espulsione dello straniero. Dovrà far capo alla stessa Questura la comunicazione del fatto che lo straniero, seppur iscritto in anagrafe, deve essere cancellato perché non più presente sul territorio. La Questura attualmente attinge informazioni dalle anagrafi comunali per mezzo delle comunicazioni obbligatorie che vengono inviate dagli uffici, ogni qual volta vi sia un’iscrizione, una variazione o una cancellazione anagrafica al fine di localizzare lo straniero sul territorio. Sarebbe auspicabile che analoga informazione

(Continua a pagina 11)

Pag ina 10 Anno VII Numero 4

"si ritiene che le Questure

dovrebbero comunicare

tempestivamente e diret-

tamente agli uffici anagra-

fici anche l’avvenuta rego-

larizzazione del nato in

Italia da genitori stranieri."

REGOLAMENTO ANAGRAFICO di Patrizia Lupino

Pag ina 11

(Continua da pagina 10)

venisse per contro trasmessa in direzione opposta soprattutto nei casi più estremi quali l’espulsione o il non rinnovo del permesso. La proposta di DeA si sintetizza quindi nel poter cancellare lo straniero non appartenente agli Stati membri dell’Unione Europea quando la Questura comunichi il mancato rinnovo del titolo di soggiorno e/o l’espulsione dal territorio dello Stato. Per ciò che riguarda l’articolo 14 del regolamento e la documentazione occorrente per chi trasferisce la residenza dall’estero in un Comune italiano, all’atto della richiesta di iscrizione anagrafica lo straniero extracomunitario deve: a) essere in possesso del codice fiscale b) comprovare la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento equipollente c) esibire il titolo di soggiorno in corso di validità d) esibire atti o certificati comprovanti lo stato civile e, qualora il trasferimento riguardi anche altri componenti familiari, atti o certificati che ne dimostrino la composizione, tutti rilasciati dalle competenti autorità dello Stato di provenienza Mentre lo straniero appartenente agli Stati membri dell’Unione Europea ossia il comunitario che trasferisce la residenza dall'estero in un Comune italiano, all'atto della richiesta di iscrizione anagrafica deve: a) essere in possesso del codice fiscale b) comprovare la propria identità mediante l'esibizione del passaporto o di altro documento di riconoscimento c) dichiarare, ai sensi dell’art. 46 del D.p.r. 445/2000, il proprio stato civile

e, qualora il trasferimento riguardi anche altri familiari, quello relativo ai singoli ed i rapporti di parentela con ciascun componente. Come già anticipato la nostra proposta non prevede l’obbligo da parte del cittadino comunitario di presentare all’Ufficiale di Anagrafe la carta di soggiorno. I comunitari dovranno richiedere l’iscrizione con le stesse modalità e formalità riservate ai cittadini italiani; d’altro canto le direttive europee impongono che non sia possibile richiedere ulteriori adempimenti rispetto ai cittadini italiani. Ci si domanda che senso avrebbe chiedere la carta di soggiorno al comunitario per poi non monitorarne la regolarità rispetto alla scadenza e al rinnovo? A chi potrebbe servire questo dato? Il comunitario che richiede l’iscrizione nell’anagrafe del comune deve oggi rivolgersi anzitempo (prima dei 90 giorni richiesti) alla Questura competente per ottenere la sua carta di soggiorno. La Questura ha tempo 120 giorni per rilasciare il titolo senza il quale non può avvenire l’iscrizione anagrafica. Questa procedura è inopportuna e poco utile ai soggetti interessati. Un nuovo regolamento riformato che non preveda l’obbligo della carta di soggiorno per iscrivere in anagrafe il comunitario potrà f inalmente riconoscere ai cittadini europei una parità di condizioni a pieno titolo. Nei prossimi numeri della rivista verranno illustrate le altre proposte della DeA.

Patrizia Lupino [email protected]

“la nostra proposta non

prevede l’obbligo da parte

del cittadino comunitario di

presentare all’Ufficiale di

Anagrafe la carta di sog-

giorno”

REGOLAMENTO ANAGRAFICO di Patrizia Lupino

Pag ina 12 Anno VII Numero 4

L a Pubblica Amministrazione è vista come un sistema che, per

attuare la missione istituzionale e le politiche adottate dal governo nazionale e dai governi locali, p r o d u c e s e r v i z i f i n a l i z z a t i all’ottenimento di risultati di efficacia sociale ed economica attraverso una consapevole allocazione delle risorse umane e finanziarie. A fronte di uffici tecnici per i settori urbanistico, civile ed edile presenti nella maggior parte degli Enti pubblici, sono molto rari uffici o anche figure consulenziali, che negli stessi Enti si possano occupare della valutazione e gestione dei progetti di e-government e più in generale di Ict (Information and comunication technology). Ciò è indice di quanto si sottovaluti l ’ impor tanza degl i s t rument i informatici e di comunicazione, soprattutto dei vantaggi che questi strumenti introducono in termini di produttività, di performance e di soddisfazione del cittadino per i se rv iz i res i da l la Pubb l ica amministrazione. A causa della mancanza di competenza o di consulenza Ict, l’informatizzazione e l’innovazione realizzate dalla maggior parte delle ammin is t raz ion i sono s ta te principalmente guidate da proposte di p rodo t t i (ha rdware /so f tware) preconfezionati da aziende esterne e spesso costruiti e basati su studi di fattibilità ed analisi delle infrastrutture esistenti. La complessità, la varietà e l’articolazione delle tematiche di e-government, fanno si che non sia possibile approcciarle con un taglio, per

q u a n t o s i a p r o f e s s i o n a l e , unidisciplinare. Una competenza tecnica e una spinta realizzativa non sono infatti sufficienti alla realizzazione di buoni progetti di e-government. Sembrerebbe indispensabile per una realtà locale articolata e complessa come quelle del nostro Paese che le competenze e quindi le consulenze siano affrontate per mezzo di un approccio multidisciplinare. Il nostro punto di forza fondamentale è l’apertura e la competenza in molte tecnologie e svariati settori”così recita la presentazione di una società di consulenza integrata internazionale. Ma non si deve dimenticare che la conoscenza approfondita del territorio, delle sue specificità e delle s u e c r i t i c i t à è a l t r e t t a n t o indispensabile. Per la progettazione in temi di e-government a livello regionale ci sembra auspicabile una consulenza associata calata sul territorio ossia su quelle specificità locali. La consulenza associata calata sul territorio deve puntare ad avere al suo interno, seppur in maniera più ridotta rispetto alle grosse realtà di consulenza internazionale, una serie di compartimenti divisi e specialistici che possano affrontare con la giusta competenza i vari aspetti dei progetti. L’interlocutore che ne viene fuori per l’Ente pubblico cliente è una “associazione” di professionisti che, p u r m a n t e n e n d o u n ’ a l t a specializzazione nell’operato dei singoli, possano interagire per fornire un prodotto integrato il più completo possibile e che utilizzi un approccio

(Continua a pagina 13)

INFORMATIZZAZIONE NELLA P.A.

di A. Cafasso Vitale

"sono molto rari uffici o

anche figure

consulenziali, che negli

stessi Enti si possano

occupare della

valutazione e gestione dei

progetti di e-government

e più in generale di Ict "

Politiche di informatizzazione Efficacia nella P.A. del mezzo Ict

di Alfredo Cafasso Vitale

Pag ina 13

(Continua da pagina 12)

multidisciplinare a livello di definizione di specifiche, di normative e qualità di realizzazione. Questo approccio permette la realizzazione di progetti che siano curati con la stessa attenzione e professionalità sia nei contenuti, negli aspetti tecnici, in quelli realizzativi e grafici, di comunicazione, di normativa, di efficacia che di fruibilità da parte dell’utente finale. La forza del mezzo Ict è proprio quella di permettere l’integrazione di tutto ciò, in un progetto che possa essere percepito dall’utente finale come un unicum. L’approccio multidisciplinare permette di abbattere le barriere settoriali e di avere i vantaggi di un know-how trasversale che possa creare nuovo valore per gli Enti clienti ed i cittadini utenti finali. Questa modalità di lavoro, applicabile ed applicata in altre realtà regionali ed in diversi settori è sicuramente indispensabile per i progetti di e-government.

Ed ancora…….. Nuovi manager per i progetti Ict Nell’intervento precedente si è considerato come la Società dell’informazione coinvolge in modo orizzontale i diversi settori della vita economica e sociale del Paese interessando i servizi pubblici ed i rapporti fra i cittadini, le imprese e la Pubblica Amministrazione. Le Amministrazioni centrali e quelle l o c a l i possono pa r t ec i pa re all’evoluzione ed alla creazione di questi nuovi strumenti quali attori propositivi oppure possono assistervi in maniera passiva e in qualche modo sub i r l i . Ques t ’u l t ima sce l ta

risulterebbe addirittura distruttiva perché porterebbe la nazione italiana all’esclusione dal gruppo dei Paesi più avanzati. La partecipazione attiva alla società dell’informazione richiede: § la volontà, il convincimento e l’interessamento della leadership politica; § l’assegnazione di risorse di personale e finanziarie, adeguate; § l a c a p a c i t à d i g e s t i r e l ’ i nnovaz ione tecno log ica e procedurale con il contributo di tutte la parti economiche e sociali. I vantaggi per l’intero sistema socio-economico, finanziario e produttivo sono evidenti quando le tecnologie sono ut i l izzate in funz ione dell’innovazione determinando così nuove forme di convivenza civile e un vantaggioso utilizzo delle risorse e delle infrastrutture produttive ed ancora fissando nuove opportunità di business, un miglior accesso e una presenza qualificata nel mercato globale. La pubblica amministrazione è vista come un sistema che, per attuare la missione istituzionale e le politiche adottate dal governo nazionale e dai governi locali, p r o d u c e s e r v i z i f i n a l i z z a t i all’ottenimento di risultati di efficacia sociale ed economica attraverso una consapevole allocazione delle risorse umane e finanziarie. Mentre sono sempre presenti negli Enti pubblici uffici tecnici per i settori urbanistico, civile ed edile, gli stessi enti spesso non dispongono di una figura p r o f e s s i o n a l e n e l l ’ a r e a I c t sottovalutando l’importanza degli s t r umen t i i n f o rma t i c i e d i comunicazione. A causa della mancanza di figure consulenziali Ict,

(Continua a pagina 14)

INFORMATIZZAZIONE NELLA P.A.

di A. Cafasso Vitale

"I vantaggi per l’intero

sistema socio-economico,

finanziario e produttivo

sono evidenti quando le

tecnologie sono utilizzate

in funzione

dell’innovazione"

Pag ina 14 Anno VII Numero 4

VUOI ORGANIZZARE DEI CORSI DI FORMAZIONE?

CONTATTACICONTATTACI Tel. 050 719380 Fax 050 719381 [email protected] www.dea-online.it

(Continua da pagina 13)

l’informatizzazione e l’innovazione realizzate dalla maggior parte delle amministrazioni è stata indirizzata da prodotti aziendali preconfezionati (hardware/software) da aziende esterne. Tali aziende, non potendo colloquiare con un referente tecnico/informatico dell’ente hanno spesso operato senza effettuare studi di fattibilità, analisi delle infrastrutture esistenti e il più delle volte senza considerare le particolari esigenze dell’ente. In taluni casi le aziende hanno proposto soluzioni chiuse spesso non opportunamente dimensionate e difficilmente fruibili dai dipendenti e a volte tecnicamente obsolete. Tali soluzioni spesso legano in modo indissolubile l’ente al fornitore per ciò che riguarda l’assistenza e la formazione ai dipendenti. In molte amministrazioni, inoltre, l’informatizzazione è stata affrontata in modo settoriale. Ad esempio l’Anagrafe, i Tributi, l’Ufficio Bilancio sono stati informatizzati separatamente, senza preoccuparsi dei collegamenti. Le informazioni anagrafiche dei cittadini sono state duplicate negli archivi di ciascun settore e nel tempo sono diventate inevitabilmente incongruenti tra loro. Ad esempio un cambio di residenza deve essere registrato più volte perché i sistemi non si parlano. Un’informazione presente in un

archivio di settore non può essere utilizzata dagli altri uffici. Tutto ciò accade perché nell’informatizzazione dei vari settori ci si è affidati ad aziende diverse ed esterne senza alcuna coordinazione da parte di una figura tecnico/informatica che tutelasse gli interessi dell’ente. In generale un sistema informatico dovrebbe essere composto da: § infrastrutture tecnologiche (computer, reti, apparecchiature informatiche); § applicazioni costituite dai sistemi software e dalle basi dati per lo svolgimento delle attività degli utenti; § servizi e procedure di supporto costituiti dalle organizzazioni e dalle prassi che assicurano lo sviluppo, il funzionamento e la manutenzione delle infrastrutture tecnologiche, delle applicazioni, delle procedure e del sistema di sicurezza. La politica che dovrebbe essere adottata dall’amministrazione, per la realizzazione delle componenti tecnico-informatiche, potrebbe essere quella di affidare queste attività alle aziende informatiche che operano sul mercato nella moderna logica dell’outsourcing selettivo. Secondo questa logica non tutte le attività di informatizzazione sono delegabili all’esterno. Le attività esterne prevedono la realizzazione del software, la fornitura e

(Continua a pagina 15)

INFORMATIZZAZIONE NELLA P.A.

di A. Cafasso Vitale

"Le informazioni

anagrafiche dei cittadini

sono state duplicate negli

archivi di ciascun settore

e nel tempo sono

diventate inevitabilmente

incongruenti tra loro"

Pag ina 15

Minori stranieri adottati all'estero da cittadini italiani: la trascrizione dell'atto di nascita

di Gianna Nencini

(Continua da pagina 14)

l’installazione dei computer e delle reti. Le attività di progettazione delle varie fasi di informatizzazione che rispettino in toto la normativa vigente e le direttive dell’AIPA (Autorità per l ’ In fo rmat ica ne l la Pubb l ica Amministrazione), di pianificazione (ispezione dei tempi, dei mezzi e dei modi della realizzazione progettuale) e di controllo (conduzione tecnica dei lavori, collaudo) dovrebbero essere, invece, svolte all’interno del Comune da una figura professionale incaricata, ad esempio da un consulente esperto o da un tecnico interno qualificato

oppure opportunamente formato. E’ proprio la scelta di questi consulenti, o la formazione di figure interne idonee, la grande sfida della P.A. per entrare nella Società dell’informazione con il piede giusto e per realizzare l’integrazione degli sforzi finanziari e d i r i so rse umane r i ch ies t i dall’innovazione tecnologica.

Alfredo Cafasso Vitale Ingegnere, consulente, coordinatore della Commissione per l’Innovazione Tecnologica dell’Ordine degli ingegneri della Provincia di Napoli

[email protected]

I compiti dell’USC (Ufficiale di Stato Civile) a fronte di un provvedimento

di adozione internazionale sono: 1) trascrizione del provvedimento di adozione (che può essere pronunciato dall’Autorità straniera oppure dal Tribunale dei Minori italiano nel caso in cui l’Autorità straniera non emetta un provvedimento di adozione vero e proprio); 2) Trascrizione dell’atto di nascita del minore adottato; 3) Annotazione dell’adozione e dell’acquisto della cittadinanza italiana sull’atto di nascita trascritto. 4) Comunicazioni all’Ufficiale di Anagrafe. In questa sede poniamo l'attenzione ai problemi relativi alla trascrizione dell’atto di nascita.

Trascrizione dell’atto di nascita

La trascrizione dell’atto di nascita è ordinata dal Tribunale di Minori che

trasmette all’USC il provvedimento di adozione oppure il decreto con cui o rd i na l a t r asc r i z i one de l provvedimento straniero, nel caso in cui l’adozione sia stata pronunciata all’estero. Nel caso della adozione dunque la verifica circa la conformità di tale provvedimento con i principi fondamentali del nostro ordinamento (e nella fattispecie con i principi inerenti al diritto di famiglia e alla tutela del minore) è effettuato dal Tribunale e non dall’USC come nel caso delle altre sentenze straniere, che, al contrario, non sono più delibate dalla Corte d’Appello. Per quanto riguarda la trascrizione dell’atto di nascita del minore adottato l’USC può trovarsi di fronte a due casi, a seconda del tipo di provvedimento emesso dall’Autorità straniera. Il caso più semplice è quello in cui tale

(Continua a pagina 16)

INFORMATIZZAZIONE NELLA P.A.

di A. Cafasso Vitale

MINORI ADOTTATI

di Gianna Nencini

Pag ina 16 Anno VII Numero 4

"riconoscere un provvedi-

mento di adozione stranie-

ro comporta anche il rico-

noscimento dell’atto di na-

scita 'riformato' che il prov-

vedimento di adozione ha

stabilito."

(Continua da pagina 15)

Autorità emetta un provvedimento non adottivo che in Italia il Tribunale considera alla stregua di un “affidamento preadottivo”. In questo caso infatti sarà il Tribunale italiano ad emettere il provvedimento di adozione (trascorso il termine di 1 anno dall’affido) e l’unico atto di nascita del minore disponibile sarà quello “originario” del paese straniero con i nomi dei genitori naturali. Ma il caso che ha causato maggiori problemi è l’altro, quello in cui l’Autorità straniera emette un provvedimento di adozione vero e proprio. In questo caso infatti è frequente che, contestualmente alla pronuncia della adozione l’Autorità straniera imponga anche il rifacimento dell’atto di nascita, con il nome dei genitori adottivi al posto dei genitori naturali. Prima dell’entrata in vigore della Convenzione dell’Aja del 1993 (resa esecutiva in Italia con L. 476/1998) il problema era stato risolto nel senso di ritenere “illegittima la trascrizione di atti di contenuto non rispondente al vero”, dunque doveva essere trascritto soltanto l’atto contenente l’indicazione de i gen i to r i “b io log ic i ” . La Convenzione ha modificato i termini del problema nel senso che in base ad essa “l’adozione certificata conforme alla Convenzione, dall’autorità competente dello Stato contraente in cui ha avuto luogo, è riconosciuta a pieno diritto negli altri Stati contraenti”. La relazione tra tale disposizione e la trascrizione dell’atto di nascita da parte dell’USC risiede appunto nel fatto che molto spesso l’Autorità straniera che pronuncia l’adozione, nello stesso provvedimento adottivo stabilisce il “rifacimento” dell’atto di

nascita del minore con l’indicazione dei genitori adottivi in luogo di quelli biologici. D u n q u e “ r i c o n o s c e r e ” u n provvedimento di adozione straniero comporta anche il riconoscimento dell’atto di nascita “riformato” che il provvedimento di adozione ha stabilito. Questa è in sintesi l’argomentazione contenuta nella Circolare Ministero Interno 6/2003, ultima in ordine di tempo, intervenuta a chiarire la questione: “argomentare diversamente – dispone la Circolare - comporterebbe l’applicazione della legge italiana ad un atto che è stato formato in un altro Stato che ha agito in base ad una propria normativa e, quindi, significherebbe disconoscere, sia pure in parte, il provvedimento straniero di adozione, che dispone la formazione del nuovo atto di nascita, mentre il provvedimento straniero o va dichiarato non trascrivibile, se v’è contrasto con i principi fondamentali dell’ordinamento italiano, oppure va accertato e trascritto senza alcuna possibilità di modificazione.” Poiché in base alla Convenzione “il riconoscimento dell’adozione può essere rifiutato da uno Stato contraente solo se essa è manifestamente contraria all’ordine pubblico, tenuto conto del superiore interesse del minore” (art. 24), se l’adozione è riconosciuta valida ne consegue la necess i tà de l riconoscimento anche dell’atto di nascita “riformato”. Il contrario s i g n i f i c h e r e b b e a p p u n t o “disconoscere, sia pure in parte, il provvedimento di adozione”. Detto questo l’USC può trovarsi di fronte a tre possibilità:

(Continua a pagina 17)

MINORI ADOTTATI

di Gianna Nencini

Pag ina 17

(Continua da pagina 16)

a) provvedimento di adozione, con indicazioni anagrafiche modificate, insieme all’atto di nascita “riformato” dall’Autorità straniera b) provvedimento di adozione, con indicazioni anagrafiche modificate, insieme sia all’atto di nascita “riformato” sia a quello “originario” c) provvedimento di adozione, con indicazioni anagrafiche modificate, insieme al solo atto di nascita originario. In base a quanto disposto dalla Circ. 6/2003 nel primo caso l’USC deve trascrivere l’atto riformato, poiché, se il provvedimento di adozione straniero prevede la riforma dell’atto di nascita, il vecchio atto (quello originale contenente l’indicazione dei genitori biologici) non ha più alcun valore giuridico. Per lo stesso motivo, nel caso in cui all’USC pervenga sia l’atto originale che quello riformato deve essere trascritto solo quest’ultimo. Così infatti dispone la Circ. 6/2003: “in effetti l’atto originario, quando ancora esistente è trasmesso al Tribunale per i minorenni in Italia insieme al nuovo atto e alla relativa sentenza di adozione al solo scopo di consentire alle Autorità del

nostro paese di verificare la non contrarietà del provvedimento straniero ai principi fondamentali dell’ordinamento italiano in materia di diritti di famiglia e dei minori”. Quando invece perviene all’USC l’atto

di nascita originario insieme al provvedimento di adozione, che dispone la rettifica dell’atto di nascita del minore, allora è necessario che tale atto, prima della trascrizione, sia rettificato dal Tribunale, seguendo la procedura di cui all’art. 100 del DPR 396/2000. Altro caso in cui è necessaria la rettifica da parte del Tribunale è quella in cui “l’atto di nascita riformato sia palesemente falso perché riporta dati in contrasto con la sentenza straniera di adozione e tale falsità non sia stata rilevata dal Tribunale in sede di dichiarazione di efficacia del provvedimento di adozione” (Circ. 6/2003). Se il provvedimento di adozione non prevede la rettifica dell’atto di nascita, l’atto da trascrivere sarà ovviamente quello originario. Da ciò che abbiamo detto possiamo ricavare una regola generale: ciò che fa “fede” è il provvedimento di adozione, quando l’atto di nascita è conforme a ciò che è disposto nel provvedimento di adozione, deve essere trascritto. Nel caso in cui con il provvedimento di adozione venga disposto anche il cambiamento del prenome del

bambino, magari su istanza dei gen i to r i s tess i , va lgono le considerazioni fatte fino a questo momento: se l’atto di nascita riformato è conforme al provvedimento di

(Continua a pagina 18)

Formula 193 “oggi……io sottoscritto…..Ufficiale dello Stato Civile del Comune di…ho ricevuto dal Tribunale dei Minori di…….la richiesta in data….di trascrivere l’atto di nascita relativo a……..di cui mi ha trasmesso copia. Aderendo a tale richiesta, provvedo alla trascrizione del documento come segue……Dopodiché, ho munito del mio visto ecc ecc…”

MINORI ADOTTATI

di Gianna Nencini

"Se il provvedimento di

adozione non prevede la

rettifica dell’atto di nascita,

l’atto da trascrivere sarà

ovviamente quello

originario"

Pag ina 18 Anno VII Numero 4

(Continua da pagina 17)

adozione, può essere trascritto. Per la trascrizione dell’atto di nascita si utilizza la formula 193 del Formulario nel caso in cui l’atto sia trasmesso dal Tribunale. Si utilizza invece la formula 192 nel caso in cui la trascrizione sia richiesta da un privato.

Annotazioni a margine dell’atto di nascita Una volta trascritto l’atto di nascita si passa a fare le relative annotazioni che riguardano sia il provvedimento di adozione, sia l’acquisto della cittadinanza italiana. Sappiamo infatti che il minore straniero acquista la cittadinanza italiana dalla data di definitività del provvedimento di adozione, che sia quello rilasciato dall’autorità straniera o dal Tribunale italiano. La formula da utilizzare in questo caso è la 122 bis del Formulario opportunamente riveduta: a) quando l’autorità straniera ha emanato il provvedimento di adozione: “(nome e cognome) è stato(a) adottato(a) da……. ai sensi dell’art. 35 della L. 184/1983 come sostituito dall’art. 3 della L. 476/1998, in base alla sentenza di (Autorità straniera) emessa il… passata in giudicato il…. trascritta nei Registri di nascita al n….p.II s. B…per ordine del Tribunale dei Minori di…con decreto n…. del…..

Pertanto assume il cognome di…. e la cittadinanza italiana b) quando il provvedimento di adozione è stato emanato dal Tribunale dei Minori sulla base del provvedimento straniero: “(nome e cognome) è stato(a) adottato(a) da….ai sensi dell’art. 35 della L. 184/1983 come sostituito

dall’art. 3 della L. 476/1998, con provvedimento del Tribunale dei Minori di…. in data.. n… trascritto nei Registri di nascita del Comune di….anno….parte…serie…n… e pertanto assume il cognome di…e la cittadinanza italiana. (in entrambi i casi possiamo aggiungere alla formula la menzione dell’acquisto della cittadinanza italiana). Infine, per completezza, dobbiamo citare il caso in cui il provvedimento di adozione provenga da un paese che non ha aderito alla Convenzione dell’Aja né ha stipulato accordi bilaterali con l’Italia. Anche in questo caso valgono le considerazioni fatte fino a questo momento. Infatti sarà il Tribunale che dovrà dichiarare l’efficacia di tale provvedimento ed ordinarne la trascrizione. L’USC a questo punto dovrà seguire le istruzioni formulate fino a questo momento.

Gianna Nencini Ufficiale di Stato Civile

Comune di Volterra (PI)

"il minore straniero

acquista la cittadinanza

italiana dalla data di

definitività del

provvedimento di

adozione, che sia quello

rilasciato dall’autorità

straniera o dal Tribunale

italiano."

Formula 192 “ oggi……io sottoscritto…..Ufficiale dello Stato Civile del Comune di…ho ricevuto da (generalità del richiedente)….la richiesta di trascrivere l’atto di nascita relativo a……..di cui mi consegna copia Aderendo a tale richiesta, provvedo alla trascrizione del documento come segue……Dopodiché, ho munito del mio visto ecc ecc…”

MINORI ADOTTATI

di Gianna Nencini

Pag ina 20 Anno VII Numero 4

Articolo 32 D.P.R. 223/67

(Continua da pagina 19)

disposto che le deliberazioni dell'Ufficiale Elettorale relative alle variazioni apportate alle liste elettorali a seguito di trasferimento di residenza, di cui al n. 4 dell'art. 32 del T.U. 223/1967, non vanno più notificate agli interessati, ma semplicemente depositate nella Segreteria del Comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello dell'adozione degli atti relativi. Sul piano operativo, la norma comporta le seguenti novità negli adempimenti della revisione dinamica delle liste elettorali, alle quali gli Ufficiali Elettorali dovranno adeguarsi dal momento dell'entrata in vigore della legge: cancellazione dalle liste elettorali per emigrazione: - non va più compilato il mod. 4D/a - il mod. 3D va modificato, omettendo la dicitura “Si allega la notifica per l'interessato, con preghiera di restituire la relata”; - anche il mod.4D/b va modificato, omettendo la dicitura “Si restituisce la relata di notifica all'interessato effettuata da parte di questo messo comunale; iscrizione nelle liste elettorali per immigrazione: - i l mod. 5D relat ivo al la comunicazione al l ' interessato

dell'avvenuta iscrizione non va più compilato; sia in caso di iscrizione che di cancellazione - dell'avvenuta cancellazione o iscrizione l'Ufficiale Elettorale dà notizia agli interessati, mediante deposito degli atti nella Segreteria del Comune; - del deposito il Sindaco dà preventivo pubblico avviso con manifesto da affiggere nell'Albo comunale ed in altri luoghi pubblici; - avverso i rispettivi provvedimenti dell'Ufficiale Elettorale, è ammesso ricorso entro il termine di dieci giorni dalla data dell'avvenuto deposito. Appare ovvio che, a seguito dell'entrata in vigore della novella legis lat iva, dovranno essere apportate le necessarie modifiche anche alla modulistica contenuta nella circolare del Ministero dell'Interno, a “carattere permanente”, n. 2600/L del 1° Febbraio 1986. Si ricorda, infine, che, come disposto nella legge di conversione, le nuove norme entreranno in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Vincenzo Spera

Responsabile Servizi Demografici Comune di Vallelunga Pratameno (CL)

[email protected]

"le deliberazioni

dell'Ufficiale Elettorale

relative alle variazioni

apportate alle liste

elettorali a seguito di

trasferimento di

residenza... non vanno più

notificate agli interessati,

ma semplicemente

depositate nella

Segreteria del Comune"

Alle liste elettorali, rettificate in conformità dei precedenti articoli, non possono apportarsi, sino alla revisione del semestre successivo, altre variazioni se non in conseguenza: 1) della morte; 2) della perdita della cittadinanza italiana; Le circostanze di cui al presente ed al precedente numero debbono risultare da documento autentico; 3) della perdita del diritto elettorale, che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria. A tale scopo, il questore incaricato della esecuzione dei

(Continua a pagina 21)

NOTIFICHE ELETTORALI

di Vincenzo Spera

NOTIFICHE ELETTORALI

L'articolo modificato

Pag ina 21

(Continua da pagina 20)

provvedimenti che applicano le misure di prevenzione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), nonché il cancelliere o il funzionario competenti per il casellario giudiziale, inviano, ciascuno per la parte di competenza, certificazione delle sentenze e dei provvedimenti che importano la perdita del diritto elettorale al comune di residenza dell'interessato ovvero, quando il luogo di residenza non sia conosciuto, a quello di nascita. La certificazione deve essere trasmessa all'atto delle registrazioni di competenza. Se la persona alla quale si riferisce la sentenza o il provvedimento non risulti iscritta nelle liste elettorali del comune al quale è stata comunicata la notizia, il sindaco, previ eventuali accertamenti per mezzo degli organi di pubblica sicurezza, la partecipa al comune nelle cui liste il cittadino è compreso; 4) del trasferimento della residenza. Gli iscritti che hanno perduto la residenza nel Comune sono cancellati dalle relative liste, in base al certificato dell'ufficio anagrafico attestante la avvenuta cancellazione dal registro di popolazione. I già iscritti nelle liste, che hanno acquistato la residenza nel Comune, sono iscritti nelle relative liste, in base alla dichiarazione del sindaco del Comune di provenienza, attestante la avvenuta cancellazione da quelle liste. La dichiarazione è richiesta d'ufficio dal Comune di nuova iscrizione anagrafica; 5) dell'acquisto del diritto elettorale per motivi diversi dal compimento del 18° anno di età o del riacquisto del diritto stesso per la cessazione di cause ostative. Ai fini della iscrizione il sindaco deve acquisire presso l'ufficio anagrafico e richiedere al casellario giudiziale e all'autorità di pubblica sicurezza le certificazioni necessarie per accertare se l'interessato è in possesso dei requisiti di legge per l'esercizio del diritto di voto nel comune. Le variazioni alle liste sono apportate dall'Ufficiale elettorale che vi allega copia dei suindicati documenti; le stesse variazioni sono apportate alle liste di sezione. Copia del verbale relativo a tali operazioni è trasmessa al prefetto, al procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per territorio ed al presidente della Commissione elettorale mandamentale. La Commissione elettorale mandamentale apporta le variazioni risultanti dagli anzidetti verbali nelle liste generali e nelle liste di sezione depositate presso di essa ed ha la facoltà di richiedere gli atti al Comune. Alle operazioni previste dal presente articolo la commissione comunale è tenuta a provvedere almeno ogni sei mesi e, in ogni caso, non oltre la data di pubblicazione del manifesto di convocazione dei comizi elettorali per la variazione di cui ai numeri 2), 3) e 4); non oltre il 30° giorno anteriore alla data delle elezioni per le variazioni di cui al n. 5); non oltre il quindicesimo giorno anteriore alla data delle elezioni, per le variazioni di cui al n. 1). Le deliberazioni della commissione elettorale comunale relative alle variazioni di cui ai numeri 2) e 3) devono essere notificate agli interessati entro dieci giorni. Le deliberazioni alle variazioni di cui ai numeri 4) e 5) unitamente all'elenco degli elettori iscritti ed alla relativa documentazione, sono depositate nella segreteria del comune durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della adozione delle variazioni stesse. Del deposito il sindaco dà preventivo, pubblico avviso, con manifesto da affiggere nell'albo comunale ed in altri luoghi pubblici. Avverso le deliberazioni di cui ai precedenti commi è ammesso ricorso alla commissione elettorale mandamentale nel termine di dieci giorni, rispettivamente dalla data della notificazione o dalla data del deposito. La Commissione mandamentale decide sui ricorsi nel termine di 15 giorni dalla loro ricezione e dispone le conseguenti eventuali variazioni. Le decisioni sono notificate agli interessati, a cura del sindaco, con le stesse modalità di cui al comma precedente. Per i cittadini residenti all'estero si osservano le disposizioni degli articoli 11, 20 e 29.

NOTIFICHE ELETTORALI

L'articolo modificato

Pag ina 22 Anno VII Numero 4

Capo I Principi generali

(omissis)

Articolo 1. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) «documento informatico»: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; b) «trasporto di dati»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia; c) «interoperabilità di base»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini; d) «connettività»: l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilità di base; e) «interoperabilità evoluta»: i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l 'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini; f) «cooperazione applicativa»: la parte del sistema pubblico di connettività finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.

Articolo 2.

Sistema pubblico di connettività 1. Nel rispetto dell'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Cost i tuzione, e nel r ispetto dell'autonomia dell'organizzazione interna delle funzioni informative delle regioni e delle autonomie locali il presente decreto definisce e disciplina il sistema pubblico di connettività, di seguito «SPC», al fine di assicurare il coordinamento informativo e informatico dei dati tra le amministrazioni centrali, regionali e locali e promuovere l'omogeneità nella elaborazione e trasmissione dei dati stessi, finalizzata allo scambio e diffusione delle informazioni tra le pubbliche amministrazioni e alla realizzazione di servizi integrati. 2. Il SPC è l'insieme di infrastrutture tecnologiche e di regole tecniche, per lo sviluppo, la condivisione, l'integrazione e la diffusione del patrimonio informativo e dei dati della pubblica amministrazione, necessarie per assicurare l'interoperabilità di base ed evoluta e la cooperazione applicativa dei sistemi informatici e dei flussi informativi, garantendo la sicurezza, la riservatezza delle informazioni, nonché la salvaguardia e l 'autonomia del patrimonio informativo di ciascuna pubblica amministrazione. 3. La realizzazione del SPC avviene nel rispetto dei seguenti principi: a) sviluppo architetturale ed organizzativo atto a garantire la

(Continua a pagina 27)

"Il SPC è l'insieme di in-

frastrutture tecnologiche

e di regole tecniche, per

lo sviluppo, la condivisio-

ne, l'integrazione e la dif-

fusione del patrimonio

informativo e dei dati del-

la pubblica

amministrazione"

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Rete P.A.

DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2005, n. 42

Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 2005

Istituzione del sistema pubblico di connettività e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229.

Pag ina 2 7

(Continua da pagina 22)

natura federata, policentrica e non gerarchica del sistema; b) economicità nell'utilizzo dei servizi di rete, di interoperabilità e di suppor to a l la cooperaz ione applicativa; c) sviluppo del mercato e della concorrenza nel settore delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.

Articolo 3. Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni 1. Il presente decreto definisce e disciplina la Rete internazionale delle p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o n i , interconnessa al SPC. La Rete costituisce l'infrastruttura di connettività che collega, nel rispetto della normativa vigente, le pubbliche amministrazioni con gli uffici italiani all'estero, garantendo adeguati livelli di sicurezza e qualità.

Capo II Sistema pubblico di connettività

Articolo 4.

Partecipazione al Sistema pubblico di connettività 1. Al SPC partecipano tutte le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Il comma 1 non si applica alle amministrazioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, limitatamente all'esercizio delle sole funzioni di ordine e sicurezza pubb l i ca , d i fesa naz iona le , consultazioni elettorali.

3. Ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 novembre 1994, n. 680, nonché dell'articolo 25 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, è comunque garantita la connessione con il SPC dei sistemi informativi degli organismi competenti per l'esercizio delle funzioni di sicurezza e difesa nazionale, nel loro esclusivo interesse e secondo regole tecniche che assicurino riservatezza e sicurezza. è altresì garantita la possibilità di connessione al SPC delle autorità amministrative indipendenti.

Articolo 5. Scambio di documenti informatici nell'ambito del Sistema pubblico di connettività 1. Gli scambi di documenti informatici tra le pubbliche amministrazioni nell'ambito del SPC, avvengono nel r i spe t to de l le p rocedure di cooperazione applicativa finalizzate allo svolgimento di procedimenti amministrativi e costituiscono invio documentale valido ad ogni effetto di legge se realizzate nel rispetto delle regole tecniche e di sicurezza di cui all'articolo 16.

Articolo 6. Finalità del Sistema pubblico di connettività 1. Al SPC sono attribuite le seguenti finalità: a) fornire un insieme di servizi di connettività condivisi dalle pubbliche amministrazioni interconnesse, definiti negli aspetti di funzionalità, qualità e sicurezza, ampiamente

(Continua a pagina 28)

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Rete P.A.

"Gli scambi di documenti

informatici tra le pubbliche

amministrazioni nell'ambi-

to del SPC, avvengono nel

rispetto delle procedure di

cooperazione applicativa

finalizzate allo svolgimen-

to di procedimenti ammini-

strativi"

Pag ina 2 8 Anno VII Numero 4

(Continua da pagina 23)

graduabili in modo da poter soddisfare le differenti esigenze delle pubbliche amministrazioni aderenti al SPC; b) garantire l'interazione della pubblica amministrazione centrale e locale con tutti gli altri soggetti connessi a Internet, nonché con le reti di altri enti, promuovendo l'erogazione di servizi di qualità e la miglior fruibilità degli stessi da parte dei cittadini e delle imprese; c) fornire un'infrastruttura condivisa di i n te rscamb io che consen ta l'interoperabilità tra tutte le reti delle pubbliche amministrazioni esistenti, favorendone lo sviluppo omogeneo su tutto il territorio nella salvaguardia degli investimenti effettuati; d) fornire servizi di connettività e cooperazione al le pubbl iche amministrazioni che ne facciano r i c h i e s t a , p e r p e r m e t t ere l'interconnessione delle proprie sedi e realizzare così anche l'infrastruttura interna di comunicazione; e) realizzare un modello di fornitura dei servizi multifornitore coerente con l'attuale situazione di mercato e le dimensioni del progetto stesso; f) garantire lo sviluppo dei sistemi informatici nell'ambito del SPC salvaguardando la sicurezza dei dati, la riservatezza delle informazioni, nel rispetto dell'autonomia del patrimonio i n f o r m a t i v o d e l l e s i n g o l e amministrazioni e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Articolo 7. C o m p i t i d e l l e p u b b l i c h e amministrazioni nel Sistema pubblico di connettività

1. Le pubbliche amministrazioni nell'ambito della loro autonomia funzionale e gestionale adottano nella progettazione e gestione dei propri sistemi informativi, ivi inclusi gli aspetti organizzativi, soluzioni tecniche compat ib i l i con la cooperazione applicativa con le altre pubbliche amministrazioni, secondo le regole tecniche di cui all'articolo 16. 2. Per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, le responsabilità di cui al comma 1 sono attribuite al dirigente responsabile dei sistemi informativi automatizzati, di cui all'articolo 10, comma 1, dello stesso decreto legislativo.

Art. 8. Commissione di coordinamento del Sistema pubbl ico di connettività 1. E' istituita la Commissione di coordinamento del SPC, di seguito denominata: «Commissione», preposta agli indirizzi strategici del SPC. 2. La Commissione: a) assicura il raccordo tra le amministrazioni pubbliche, nel rispetto delle funzioni e dei compiti spettanti a ciascuna di esse; b) approva le linee guida, le modalità operative e di funzionamento dei servizi e delle procedure per realizzare la cooperazione applicativa f ra i se rv iz i e roga t i da l le amministrazioni; c) promuove l'evoluzione del modello organizzativo e dell'architettura tecnologica del SPC in funzione del mutamento delle esigenze delle pubbliche amministrazioni e delle

(Continua a pagina 29)

"Le pubbliche amministra-

zioni... adottano nella pro-

gettazione e gestione dei

propri sistemi informati-

vi ... soluzioni tecniche

compatibili con la coope-

razione applicativa con le

altre pubbliche ammini-

strazioni"

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Rete P.A.

Pag ina 2 9

"Quando esamina que-

stioni di interesse della

rete internazionale della

pubblica amministrazione,

la Commissione è integra-

ta da un rappresentante

del Ministero degli affari

esteri"

(Continua da pagina 24)

opportunità derivanti dalla evoluzione delle tecnologie; d) promuove la cooperazione appl icat iva fra le pubbl iche amministrazioni, nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 16; e) definisce i criteri e ne verifica l'applicazione in merito alla iscrizione, sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati SPC di cui all'articolo 11; f) dispone la sospensione e cancellazione dagli elenchi dei fornitori qualificati di cui all'articolo 11; g) verifica la qualità e la sicurezza dei servizi erogati dai fornitori qualificati del SPC; h) promuove il recepimento degli standard necessari a garantire la connettività, l'interoperabilità di base e avanzata, la cooperazione applicativa e la sicurezza del Sistema. 3. Le decisioni della Commissione sono assunte a maggioranza semplice o qualificata dei componenti in relazione all'argomento in esame. La Commissione a tale fine elabora, entro tre mesi dal suo insediamento, un regolamento interno da approvare con maggioranza qualificata dei suoi componenti.

Articolo 9. Composizione della Commissione di coordinamento del Sistema pubblico di connettività 1. La Commissione è formata da tredici componenti incluso il Presidente di cui al comma 2, scelti t ra persone d i comprovata professionalità ed esperienza nel settore, nominati con decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri, sei in rappresentanza del le amministrazioni statali previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie ed i restanti sei su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Quando esamina questioni di interesse della rete internazionale della pubblica amministrazione, la Commissione è integrata da un rappresentante del Ministero degli affari esteri. 2. Il Presidente del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, è componente di diritto e presiede la Commissione. Gli altri componenti della Commissione restano in carica per un biennio e l'incarico è rinnovabile. 3. La Commissione è convocata dal Presidente e si riunisce almeno quattro volte l'anno. 4. L'incarico di Presidente o di componente della Commissione e la partecipazione alle riunioni della Commissione non danno luogo a compensi e gli eventuali oneri di missione sono a carico delle amministrazioni di appartenenza. 5. Per i necessari compiti istruttori la Commissione si avvale del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione, di seguito denominato: «CNIPA» e sulla base di specifiche convenzioni, di organismi interregionali e territoriali. 6. La Commissione può avvalersi, senza alcun aggravio di spesa, della consulenza di uno o più organismi di consultazione e cooperazione istituiti con appositi accordi ai sensi

(Continua a pagina 30)

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Rete P.A.

Pag ina 3 0 Anno VII Numero 4

(Continua da pagina 25)

dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 7. Ai fini della definizione degli sviluppi strategici del SPC, in relazione all 'evoluzione delle tecnologie dell'informatica e della comunicazione, la Commissione può avvalersi di consulenti di chiara fama ed esperienza in numero non superiore a cinque secondo le modalità definite nei regolamenti di cui all'articolo 17. I relativi costi sono a carico del CNIPA.

Articolo 10. Ruolo del Centro nazionale per l'informatica nella pubblica amministrazione 1. Il CNIPA, nel rispetto delle decisioni e degli indirizzi forniti dalla Commissione, anche avvalendosi di soggetti terzi, gestisce le risorse condivise del SPC e le strutture operative preposte al controllo e supervisione delle stesse, per tutte le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 2. Il CNIPA, anche avvalendosi di soggetti terzi, cura la progettazione, la realizzazione, la gestione e l 'evoluzione del SPC per le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39.

Articolo 11. Fornitori del Sistema pubblico di connettività 1. Sono istituiti uno o più elenchi di fornitori a livello nazionale e regionale

in attuazione delle finalità di cui all'articolo 6. 2. I fornitori che ottengono la qualificazione SPC ai sensi dei regolamenti previsti dall'articolo 17, sono inseriti negli elenchi di competenza nazionale o regionale, consultabili in via telematica, e s c l u s i v a m e n t e a i f i n i dell'applicazione della disciplina di cui al presente decreto, e tenuti rispettivamente dal CNIPA a livello nazionale e dalla regione di competenza a livello regionale. I fornitori in possesso dei suddetti requisiti sono denominati fornitori qualificati SPC. 3. I servizi per i quali è istituito un elenco, ai sensi del comma 1, sono erogati, nell'ambito del SPC, esclusivamente dai soggetti che abbiano ottenuto l ' iscr iz ione nell'elenco di competenza nazionale o regionale. 4. Per l'iscrizione negli elenchi dei fornitori qualificati SPC è necessario che il fornitore soddisfi almeno i seguenti requisiti: a) disponibil ità di adeguate i n f r a s t r u t t u r e e s e r v i z i d i comunicazioni elettroniche; b) esperienza comprovata nell'ambito della realizzazione gestione ed evoluzione delle soluzioni di sicurezza informatica; c) possesso di adeguata rete commerciale e di assistenza tecnica; d) possesso di adeguati requisiti finanziari e patrimoniali, anche dimostrabili per il tramite di garanzie rilasciate da terzi qualificati. 5. Limitatamente ai fornitori dei servizi di connettività dovranno inoltre essere soddisfatti anche i seguenti requisiti:

(Continua a pagina 31)

"in relazione all'evoluzione

delle tecnologie dell'infor-

matica e della comunica-

zione, la Commissione

può avvalersi di consulenti

di chiara fama ed

esperienza"

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Rete P.A.

Pag ina 3 1

(Continua da pagina 26)

a) possesso dei necessari titoli abilitativi di cui al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l'ambito territoriale di esercizio dell'attività; b) possesso di comprovate conoscenze ed esperienze tecniche nella gestione delle reti e servizi di comunicazioni elettroniche, anche sotto il profilo della sicurezza e della protezione dei dati.

Articolo 12.

Contratti quadro 1. Al fine della realizzazione del SPC, il CNIPA a livello nazionale e le regioni nell'ambito del proprio territorio, per soddisfare esigenze di c o o r d i n a m e n t o , q u a l i f i c a t a competenza e indipendenza di giudizio, nonché per garantire la fruizione, da parte delle pubbliche amministrazioni, di elevati livelli di disponibilità dei servizi e delle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente, nonché una maggiore affidabilità complessiva del sistema, promuovendo, altresì, lo sviluppo della concorrenza e assicurando la presenza di più fornitori qualif icati, stipulano, espletando specifiche procedure ad evidenza pubblica per la selezione dei contraenti, nel rispetto delle vigenti norme in materia, uno o più contratti-quadro con più fornitori per i servizi di cui all'articolo 6, con cui i fornitori si impegnano a contrarre con le singole amministrazioni alle condizioni ivi stabilite. 2. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, sono tenute a stipulare gli atti esecutivi dei contratti-

quadro con uno o più fornitori di cui al comma 1, individuati dal CNIPA. Gli atti esecutivi non sono soggetti al parere del CNIPA e, ove previsto, del Consiglio di Stato. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, hanno facoltà di stipulare gli atti esecutivi di cui al presente articolo.

Art. 13. Migrazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione 1. Le Amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, aderenti alla Rete unitar ia del la pubbl ica amministrazione, presentano al CNIPA, secondo le indicazioni da esso fornite, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i piani di migrazione verso il SPC, da attuarsi entro diciotto mesi dalla data di approvazione del primo contratto quadro di cui all'articolo 12, comma 1, termine di cessazione dell'operatività della Rete unitaria della pubblica amministrazione, e comunque non oltre trenta mesi dalla medesima data di entrata in vigore del presente decreto. 2. Trascorsi trenta mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto ogni riferimento normativo alla Rete u n i t a r i a d e l l a p u b b l i c a amministrazione si intende effettuato al SPC.

Capo III Rete internazionale della pubblica amministrazione

(Continua a pagina 32)

"Trascorsi trenta mesi

dalla data di entrata in

vigore del presente

decreto ogni riferimento

normativo alla Rete

unitaria della pubblica

amministrazione si

intende effettuato al

SPC"

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Rete P.A.

(Continua da pagina 27)

Articolo 14. Collegamenti operanti per il tramite della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni 1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che abbiano l'esigenza di connettività verso l'estero, sono tenute ad avvalersi dei servizi offerti dalla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, interconnessa al SPC. 2. Le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, che dispongono di reti in ambito internazionale sono tenute a migrare nella Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni entro e non oltre due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, commi 2 e 3. 3. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, ivi incluse le autorità amministrative indipendenti, possono aderire alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 15. Compiti del CNIPA

1. Il CNIPA cura la progettazione, la realizzazione, la gestione ed evoluzione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, previo espletamento di procedure concorsuali ad evidenza pubblica per la selezione dei fornitori e mediante la stipula di appositi contratti-quadro secondo modalità analoghe a quelle di cui all'articolo 12.

Capo IV

Articolo 16. Regole tecniche

1. Entro nove mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con uno o più decreti, adottati sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecno log ie , d ' in tesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottate le regole tecniche e di sicurezza per il funzionamento del SPC.

Articolo 17. Regolamenti

1. Ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con uno o più decreti sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono adottati regolamenti per l'organizzazione del SPC e della Commissione di cui all'articolo 9, per l'avvalimento dei consulenti di cui all'articolo 9, comma 7, e per la determinazione dei livelli minimi dei requisiti richiesti per l'iscrizione agli elenchi dei fornitori qualificati del SPC di cui all'articolo 11.

Articolo 18. Disposizioni finali

(Continua a pagina 33)

Pag ina 3 2 Anno VII Numero 4

"Il CNIPA cura la proget-

tazione, la realizzazione,

la gestione ed evoluzione

della Rete internazionale

delle pubbliche

amministrazioni"

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Rete P.A.

Pag ina 3 3

(Continua da pagina 28)

1. Il CNIPA, al fine di favorire una rapida realizzazione del SPC, per un periodo almeno pari a due anni a decorrere dalla data di approvazione dei contratti-quadro di cui all'articolo 12, comma 1, sostiene i costi delle infrastrutture condivise, a valere sulle risorse già previste nel bilancio dello Stato. 2. Al termine del periodo di cui al comma 1 i costi relativi alle infrastrutture condivise sono a carico dei fornitori proporzionalmente agli importi dei contratti di fornitura, e una quota di tali costi è a carico delle p u b b l i c h e a m m i n i s t r a z i o n i relativamente ai servizi da esse utilizzati. I costi, i criteri e la relativa ripartizione tra le amministrazioni sono determinati annualmente con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta della Commissione, previa intesa con la Conferenza unificata cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, salvaguardando eventuali intese locali finalizzate a favorire il pieno ingresso nel SPC dei piccoli Comuni nel rispetto di quanto previsto dal comma 5. 3. Il CNIPA sostiene tutti gli oneri derivanti dai collegamenti in ambito internazionale delle amministrazioni di cui all'articolo 14, comma 1, per i primi due anni di vigenza contrattuale, decorrenti dalla data di approvazione del contratto quadro di cui all'articolo 12; per gli anni successivi ogni onere

è a c a r i c o d e l l a s i n g o l a a m m i n i s t r a z i o n e c o n t raen te proporzionalmente ai servizi acquisiti. 4. Le amministrazioni non ricomprese tra quelle di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, che aderiscono alla Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 14, comma 3, ne sostengono gli oneri relativi ai servizi che utilizzano. 5. Le disposizioni del presente decreto si applicano nel rispetto della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali e, in particolare, delle disposizioni del Codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. 6. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 19. Abrogazioni

1. L'articolo 15, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, è abrogato trascorsi trenta mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 28 febbraio 2005

(omissis)

"Il CNIPA sostiene tutti gli

oneri derivanti dai collega-

menti in ambito interna-

zionale delle amministra-

zioni di cui all'articolo 14,

comma 1, per i primi due

anni di vigenza

Contrattuale"

INNOVAZIONE TECNOLOGICA

Rete P.A.

Pervengono segnalazioni circa il fatto che sono rilasciati estratti di atti di nascita sui quali è riportato un timbro che richiama una legge razziale del 1939, recante la spec i f i ca dichiarazione di appartenenza alla "razza ebraica". Al riguardo si pregano le SS.LL., nell'esercizio delle funzioni di vigilanza e competenza, di voler informare i Sigg. Sindaci, richiamando la puntuale osservanza della normativa esistente in materia, ed, in particolare, il Regio decreto-legge 20 gennaio 1944 n. 25 recante "Disposizioni per la reintegrazione dei diritti civili e politici dei cittadini italiani e stranieri già dichiarati di razza ebraica o considerati di razza ebraica" che all'articolo 3 dispone che

"le annotazioni di carattere razziale iscritte nei registri dello stato civile ed in quelli della popolazione sono da considerarsi inesistenti. Nel rilascio di estratti o di copie di atti dello stato civile o di certificati anagrafici, tali annotazioni non dovranno mai essere riprodotte, salvo espressa richiesta dell'Autorità giudiziaria...". Al riguardo, si prega di voler richiamare l'attenzione anche sull'osservanza delle norme emanate a tutela del la pr ivacy, che esplicitamente annoverano tra i dati "sensibili" quelli inerenti la razza. Si ringrazia.

IL DIRETTORE CENTRALE (Ciclosi)

Pag ina 3 4 Anno VII Numero 4

MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici Circolare 16/2005

Rilascio estratti o copie di atti di stato civile

STATO CIVILE Certificati e

annotazioni razziali

è lieta di presentarvi il primo volume della collana “I QUADERNI DEL FARE”

Decreto Legislativo n. 196/2003 CODICE SULLA PRIVACY

MANUALE PER LA SICUREZZA AD USO DEGLI INCARICATI DEL TRATTAMENTO

36 pagine

a cura di RITA SIMEONI

in collaborazione con: Andrea Bonfatti e Lorenzo Armari

ISBN 88-89641-00-2

Prezzo di copertina: 9,50

Per acquisti superiori a n. 10 copie: 8,50 Per acquisti superiori a n. 30 copie: 7,50 Per acquisti superiori a n. 50 copie: 6,50

Acquistando questo libro devolverai € 0,50 del prezzo di copertina alla Associazione per l’Assistenza Domiciliare Oncologica www.adoferrara.it

Ad ogni operatore il SUO manuale sulla SUA scrivania

Le nuove tecnologie informatiche sono da tempo entrate di pieno diritto nella nostra gestione quotidiana del lavoro. Ma non sempre il nostro agire è stato anticipato da utili ed efficaci istruzioni che ci permettessero di operare in piena sicurezza rispetto alla tutela della riservatezza ed alla prevenzione dei rischi di perdita di integrità e disponibilità dei dati.

Il "Manuale per la sicurezza ad uso degli incaricati del trattamento", nato dall'esperienza dei nostri esperti e redatto secondo le principali indicazioni normative e buone prassi, oltre a rappresentare un valido supporto agli obblighi formativi previsti dal CODICE IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI, offre a ciascun Incaricato del Trattamento l'indispensabile "Vademecum" da tenere sempre a portata di mano, scritto in un linguaggio semplice ed immediatamente comprensibile, per operare in ogni momento in serenità e sicurezza.

Pag ina 3 5

U na recente sentenza del Tar della Toscana Sez. I n. 964 del

28 febbraio 2005 ha ribadito che l’iscrizione o la cancellazione dalla anagrafe della popolazione residente di un determinato Comune è una situazione di diritto soggettivo e non di interesse legittimo in capo al cittadino. Infatti, la suddetta sentenza nella con t rovers ia i n mate r ia d i cancellazioni o iscrizioni anagrafiche ha statuito la competenza del giudice ordinario (Tribunale) e non quella del giudice amministrativo (TAR). I Giudici, partendo dall’assunto che l’attività dell’Ufficiale di Anagrafe è dettagliatamente descritta nelle norme e si concretizza in una mera attività accertativa, hanno statuito che detta attività ha natura rigidamente vincolata.

Da ciò la conseguenza dell'assenza di qualsiasi discrezionalità in capo alla pubblica amministrazione, in questo caso all’Ufficiale di Anagrafe, nell’emettere un provvedimento di iscrizione o cancellazione anagrafico. Pertanto non è possibile degradare un diritto soggettivo a interesse legittimo attraverso un procedimento amministrativo consistente nel prevedere ricorso gerarchico contro il diniego e successivamente ricorso al TAR qualora il diniego fosse confermato. I suddetti Giudici a sostegno della loro tesi hanno richiamato anche un pronunciamento delle Sezioni unite della Corte di Cassazione che ha riconosciuto l’azionabilità davanti al Giudice Ordinario del risarcimento del danno per illegittima cancellazione

(Continua a pagina 36)

FORMAZIONE Corsi Ufficiali di Ana-grafe e Stato Civile

Iscrizioni e cancellazioni anagrafiche Diritto soggettivo del cittadino

a cura di Luciano Pignatelli

MINISTERO DELL’INTERNO Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali

Direzione Centrale per i Servizi Demografici Circolare 14/2005

Corsi di abilitazione per ufficiali di stato civile e anagrafe, ai sensi degli artt.1, comma 1, 3, 4, del D.P.R. 3/11/2000, N. 396.

Di seguito alle circolari n. 55 del 19/11/2004 e n. 61 del 13/12/2004 concernenti l’oggetto, e visto il parere del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca – Dipartimento per l ’Istruzione- Direzione Generale per il personale della scuola – n. 42 del 23.07.2004, di cui ad ogni buon fine si allega copia, si informano le SS.LL. che ai fini della redazione della graduatoria per l’accesso ai corsi di abilitazione,

è da considerarsi titolo equipollente alla Patente Europea Informatica (ECDL) prevista all’art. 5 punto 5 d e l D . M . 1 9 . 1 0 . 2 0 0 4 , l a certificazione Microsoft Office Specialist & IC3 rilasciata dalla TESI Automazione S.r.l. Roma, 3 marzo 2005

IL DIRETTORE CENTRALE (Ciclosi)

GIURISPRUDENZA Anagrafe e diritto

soggettivo

Luciano Pignatelli

Pag ina 3 6 Anno VII Numero 4

I l T.A.R. del la Toscana ha pronunciato la seguente: S E N T E N Z A sul ricorso n. 1706/99 proposto da B.M. rappresentato e difeso dall'avv. Franco B.Campagni ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Firenze, Corso n. 1; c o n t r o il COMUNE DI CANTAGALLO, in persona del Sindaco pro-tempore, non costituitosi in giudizio; la PREFETTURA DI PRATO, in persona del Prefetto pro-tempore,

r a p p r e s e n t a t a e d i f e s a dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato e domiciliata, ex lege, presso i suoi Uffici in Firenze, Via degli Arazzieri n. 4; per l'annullamento del provvedimento dell'Ufficiale di Anagrafe 17 aprile 1999 (prot. n. 2562) di diniego della richiesta di iscrizione anagrafica nel Comune di Cantagallo, notificato in data 19 aprile 1999; nonché di tutti gli atti p resuppost i , p re l iminar i e /o conseguenti, ancorché incogniti.

(Continua a pagina 37)

"nulla potrebbe vietare al

cittadino, di fronte ad un

diniego di residenza, di

rivolgersi direttamente al

Giudice Ordinario per far

valere un suo diritto senza

la procedura di riesame di

fronte al Prefetto"

T.A.R. Toscana - Sentenza 964/2005

(Continua da pagina 31)

dalla anagrafe. Infatti la Corte di Cassazione, con sentenza n. 449 del 19 giugno 2000, rigettando il ricorso del Ministero dell’Interno tendente a dimostrare la incompetenza del giudice ordinario nella materia anagrafica nonché l’inesistenza al diritto del risarcimento del danno derivante dalla lesione di un interesse legittimo, ha affermato che la materia anagrafica “è composta da norme di relazione che n o n a t t r i b u i s c o n o a l l a Amministrazione alcun potere idoneo a degradare diritti soggettivi attribuiti a singoli cittadini “. Di fronte a tale indirizzo l’attività dell’Ufficiale di anagrafe non muta nel suo contenuto né nella procedura da seguire per valutare se un cittadino ha i requisiti per la iscrizione o la cancellazione dalla anagrafe della popolazione residente di un determinato Comune. Certamente, se questo indirizzo verrà confermato, cambierà il peso dell’elemento soggettivo, cioè la volontà del cittadino, nella procedura

anagrafica. Mentre oggi il peso predominante nell’accogliere una domanda di iscrizione anagrafica ricadeva sugli elementi oggettivi, in futuro il concetto di dimora abituale potrebbe cambiare a tutto vantaggio della volontà del c i t tad ino d i essere iscr i t to nell’anagrafe di un determinato Comune anche se la sua vita prevalentemente non si realizza in quel Comune. Inoltre nulla potrebbe vietare al cittadino, di fronte ad un diniego di residenza, di rivolgersi direttamente al Giudice Ordinario per far valere un suo diritto senza la procedura di riesame di fronte al Prefetto chiedendo la disapplicazione della norma che impone tale procedura proprio sulla scorta della difesa di un diritto soggettivo anziché della tutela di un interesse legittimo. C e r t a m e n t e q u e s t e u l t i m e affermazioni possono sembrare un po’ azzardate e meritano sicuramente un approfondimento da parte di tutti gli operatori giuridici e dagli addetti ai lavori.

GIURISPRUDENZA Anagrafe e diritto

soggettivo

La sentenza del T.A.R. della Toscana richiama la n. 449 del 2000 della Corte di Cassazione. Nel caso specifico l'Ufficiale di Anagrafe dispose la cancellazione dall'A.P.R. di un cittadino per irreperibilità. Il periodo di "vuoto" anagrafico si protrasse per circa 10 mesi. Il cittadino promosse davanti al Tribunale Civile, un giudizio nei confronti sia del Ministero dell’Interno che dell’ufficiale di anagrafe del Comune cancellazione, sostenendo l’illegittimità della cancellazione dai registri anagrafici e chiedendo il risarcimento del danno subito. In particolare dimostrò che, essendo

privo di residenza anagrafica, egli non a v e v a p o t u t o o t t e n e r e l’immatricolazione e la consegna di un’autovettura nuova acquistata dopo la cancellazione ed aveva dovuto noleggiare auto pubbliche per lo svolgimento della sua ordinaria attività, sostenendo il relativo costo. Il Tribunale ritenne che la cancellazione dal registro anagrafico fosse disposta illegittimamente ed condannò i convenuti in solido al risarcimento dei danni in misura di circa lire 9.000.000. Questa decisione fu confermata anche dalla Corte di Appello. Il Ministero dell’Interno propose ricorso

(Continua a pagina 38)

Pag ina 3 7

"l'attività amministrativa in

materia di iscrizione e

cancellazione nei registri

anagrafici concerne

posizioni aventi

consistenza di diritto

soggettivo ed ha natura

rigidamente vincolata"

Cassazione Sezioni Unite Civili n. 449 del 19 giugno 2000

(Continua da pagina 32)

Visto il ricorso con i relativi allegati; Visto l' atto di costituzione in giudizio della Prefettura intimata; Viste le memorie prodotte dalle parti a sostegno delle proprie difese; Visti gli atti tutti della causa; Designato relatore, alla pubblica udienza del 23 febbraio 2005, il Presidente dott. Giovanni Vacirca; Udito, altresì, per la parte resistente l'avv.dello Stato G.Onano; Ritenuto e considerato in fatto ed in diritto quanto segue: FATTO E DIRITTO Considerato che il ricorrente ha impugnato il diniego di iscrizione anagrafica nel comune di Cantagallo; Considerato che la rinuncia al mandato da parte difensore non spiega effetti fino alla sua sostituzione (art. 85 c.p.c.); C o n s i d e r a t o c h e l ' a t t i v i t à amministrativa in materia di iscrizione

e cancellazione nei registri anagrafici concerne posizioni aventi consistenza di diritto soggettivo ed ha natura rigidamente vincolata, sicché la controversia esula dalla giurisdizione del Giudice amministrativo ed appartiene a quella dell' a.g.o. (Cass., sez. un., 19/06/2000, n. 449; T.A.R. Lombardia Brescia, 17 dicembre 2003, n. 1704); Ri tenuto che i l r icorso s ia inammissibile e che sussistano giuste ragioni per dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio; P.Q.M. il Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I, dichiara inammissibile il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Firenze il 23 febbraio 2005 dal Tribunale amministrativo regionale della Toscana, sez. I,

(omissis)

GIURISPRUDENZA Anagrafe e diritto

soggettivo

Pag ina 3 8 Anno VII Numero 4

V i siete mai immaginati come sono “fatti” i diavoli? Allora…

umano id i de fo rm i , c rea tu re mostruose, incroci innaturali, corna, zoccoli, ali di pipistrello, lingue biforcute, code di scorpione, puzza di zolfo e via dicendo! Ma, siamo proprio sicuri che tutti, dico tutti i diavoli e/o i diavoletti, siano fatti cosi? Proviamo a esaminarne qualcuno dei più significativi . 1 - Azazel, capo dei demoni del deserto. La sua figura è di origine semitica. E qui, le caratteristiche del diavolo “classico” ce le ha proprio tutte: orecchi appuntiti, capelli crespati, dentatura esagerata, forchettone, sempre seminudo e con un ghigno feroce stampato in faccia . 2 - Lucifero, “colui che porta la luce “. Nella tradizione cristiana è il capo degli angeli che osarono ribellarsi a Dio. Anche qui, di caratteristiche demoniache ce ne sono d’avanzo. Grandi ali da pipistrello, orecchi appuntiti, naso lungo e storto, ghigno

feroce, dentatura appuntita, anch’egli sempre seminudo. 3 - Belial, Dissoluto e vizioso. In ebraico il suo nome significa: “uomo senza valore”. Nel Nuovo Testamento è l’Anticristo. Ghigno feroce, canini da vampiro…corna…orecchi larghissimi e sporgenti… 4 - Pazuzu, Demone della tempesta. Per i mesopotamici era “colui che ammala le anime”. Il diavolo del notissimo film “ l’esorcista”. 5 - Belzebù, “signore delle mosche”. Principe dei demoni, secondo solo a Satana. 6 - Satana, E chi lo non conosce? “l’avversario”. Il nemico n° 1 dell’umanità. E lui le forme diaboliche le possiede tutte. Grandi ali, testa animalesca e mostruosa, grandi corna, arti inferiori animaleschi e pelosi…ma non tutti i demoni sono fatti così. Ad esempio Behemot, demone divoratore goloso, si presenta in forme di vari animali, tra

(Continua a pagina 39)

BASTIANCONTRARIO I mille volti del demonio

Marcello Lazzeri

(Continua da pagina 33)

per cassazione, negando l’esistenza del diritto del cittadino all’iscrizione nel registro anagrafico, nonché la giurisdizione dell’Autorità giudiziaria ordinaria e sostenendo che in materia si configurava soltanto un interesse legittimo per la cui lesione non poteva chiedersi un risarcimento. La Suprema Corte (Sezioni Unite Civili n. 449 del 19 giugno 2000, Pres. Vela, Rel. Lupo), rigettò il ricorso confermando l’orientamento espresso nella sentenza n. 500 del 22 luglio 1999. Il diritto al risarcimento del

danno, anche quando derivi dalla lesione di un interesse legittimo – questa l'affermazione della Corte - può essere fatto valere dal cittadino davanti al giudice ordinario. Peraltro la legislazione in materia anagrafica è composta da norme di relazione c h e n o n a t t r i b u i s c o n o all’Amministrazione alcun potere idoneo a degradare diritti soggettivi attribuiti ai singoli cittadini. Pertanto le controversie in materia di iscrizione e cancellazione nei registri anagrafici della popolazione coinvolgono situazioni di diritto soggettivo.

GIURISPRUDENZA Anagrafe e diritto

soggettivo

Pag ina 3 9

(Continua da pagina 34)

cui in prevalenza, con quella di elefante. Ma… vi è un altro diavolo che si presenta con caratteristiche molto, ma molto diverse. Ebbene è il “famoso” Demografico, demone dei comuni, dissoluto, dispettoso, tentatore, irascibile, subdolo… però scordatevi corna e zoccoli, puzza di zolfo e ali da pipistrello. Non è rosso e con la coda, come i suoi “colleghi” Satana e Azazel… egli si presenta come un “tipettino” apparentemente timido (…è un subdolo…), dimesso (è un tentatore… ) giacca e/o cravatta, pantaloni lunghi, occhiali… già, gli occhiali! Sono per “vederci meglio “ (è un dispettoso e dissoluto…) insomma: “vade retro, Demografico”!!! Così dicono gli amministratori comunali, i segretari generali e i city manager quando lo incontrano nei comuni. Già, perché, per la tradizione comunale, al demone demografico viene attribuito la colpa di ogni male, di spese inutili, di pretese folli, di problemi fatui, di “avances” azzardose… Scommetto che questo non lo sapevate proprio! Eppure è cosi!!! Anche l’etimologia de l la paro la lo smaschera a b b o n d a n t e m e n t e . I n f a t t i Demografico è una parola composta da due parti: la prima DEMO, che, ovviamente. è un abbreviativo di D E M O N I O . L a s e c o n d a è GRAFICO – da grafia, scrittura. Quindi DEMO-GRAFICO, ovvero: demonio relativo alla scrittura. Non si finisce mai di imparare nella vita. Vero? Chi l’avrebbe mai detto? In parole povere: DEMO-GRAFICO, demonio scrivente. O non è proprio con la scrittura che ha pure lo “jus vitae et neci”? (il diritto di vita e di

morte dal latino) pensate agli atti di nascita. Il cittadino diviene soggetto di diritto quando il Demografico lo iscrive nei registri di Stati Civile e…cessa di vivere, quando sempre il Demografico… lo segna nei registri di morte!!! E poi, non è anche un rovina famiglie facendo si che si sposino persone che non potrebbero mai stare insieme, per incompatibilità di carattere, gusti, idee,sensibilità ecc.ecc.??? “Quante peccata!!!”. Credete a me, se lo incontrate, fatevi il segno della croce e tirate avanti a testa bassa: “vade retro Demografico”. Del resto le colpe di cui egli si macchia sono quotidianamente sotto gli occhi di tutti. A parte il diritto di vita e di morte… A parte che molte volte lui, il demografico, segna voti durante lo spoglio delle elezioni comunali, allo scemo del paese ed egli… zach… diviene improvvisamente “Consigliere Comunale”… Anche questa!!! Riesce a fare anche questa!!! E a volte fa di peggio, mira molto più in alto di un semplice consigliere, ma non fatemelo dire, tanta è la vergogna!!! Vorrei elencare anche cose molto più sgradevoli che egli è capace di fare, ma sono “ORRIBILI” e per farvi ingoiare la pillola, ve le metto in poesia… così tutto sarà più dolce. Dunque:

”Chi si diverte a inventare le primarie elezioni

causando costi e disagi alle pubbliche amministrazioni???

Ma è LUI, l’antipatico demonietto demografico”

”Chi si diverte a tramar alle spalle

(Continua a pagina 40)

Bastiancontrario

I mille volti del demonio

Pag ina 4 0 Anno VII Numero 4

(Continua da pagina 35)

di cittadini onesti quanto giulivi per far nasce e morir la gente

anche nei giorni festivi??? Ma è ognor LUI l’antipatico

demonietto demografico”

”Chi si diverte a tediar le popolazioni con le statistiche ISTAT e le

rilevazioni??? Ma è sempre LUI l’antipatico

demonietto demografico” ”Chi si diverte a ordire alle spalle

delle pubbliche istituzioni inventando centinaia di tipi di elezioni in tutte quante le quattro stagioni???

Ma è LUI vergognosamente demografico diabolico nello spirito e

nella mente”

"Chi si diverte a mescolar le popolazioni

con extracomunitari, gitani, apolidi e con barboni???

Ma è ancora LUI l’antipatico demonietto demografico”.

Ma soprattutto è di quest’ultima diavoleria che viene incolpato:

”Chi si diverte a dar notizie serie e vere ai Sindaci, Giunte e varie

commissioni in un ambiente dove alcuni colleghi,

alcuni Segretari e/o City Manager sparano balle a raffica in tutte le

occasioni? Ma è sempre LUI l’antipatico

demonietto demografico”.

E qui l’ha fatta propria grossa. Ma come osa il tentatore? Dire la verità, il mistificatore? Dire cose vere? Quali cose vere? Ma si può arrivare a tanto??? Neppure un demonio di

classe superiore, neppure un demonio generale di 1^ classe!!! In ambienti comunali ove, a volte, succedono diavolerie… pardon! Miracoli veri e propri!!! Pensate: in qualche Comune, gli amministratori, con la benedizione di “S. Ilario il Segretario”, sono riusciti persino a far volare… anche i coccodrilli!!! Sono riusciti a far fare la famosa “danza del ventre” agli ippopotami!!! E LUI l’antipatico demonietto demografico pretenderebbe di far volare solo gli uccellini… Di far fare la danza del ventre alle Oba Oba… Ma và! E poi, in maniera subdola, pur di avere personale al suo servizio, inventa referendum, statistiche, liste di leva, immigrazioni, nascite, morti… Inventa incassi di diritti agli sportelli veramente spropositati!!! Che forse i soldi, ce li metterà mica LUI, di tasca sua, tanto per far vedere che lavora tanto??? Per far vedere che è preso d ’ a s s a l t o d a i c i t t a d i n i quotidianamente??? Sapete che vi dico? Io, intanto mi premunisco. Metterò corone d’aglio in tutti i miei uffici – per tenere lontani gli spiriti maligni e i demoni – Mi porterò appresso pallottole d’argento, cunei di frassino, ostie grandi come forme di formaggio Grana Padano, ettolitri di acqua benedetta, migliaia di Santini, Beppe il rosso, il famoso clochard che quando è “briao” (ubriaco), emana dalla bocca un tanfo che fa fuggire qualunque spirito maligno e diavoletto tentatore! Già, ma a proposito: ma chi sono Io??? Non sono forse anch’io u n “ a n t i p a t i c o d e m o n i e t t o d e m o g r a f i c o ” ? ? ? M a r e m m a indiavolata, Maremma! Ma da me stesso… chi mi salverà??? Forse… il Pensionamento anticipato!!!???

Bastiancontrario

I mille volti del demonio

Pag ina 4 1

Le scadenze del mese di Maggio 2005 2 Lunedì ANAGRAFE - Trasmettere alla Questura competente per territorio le iscrizioni, le

cancellazioni e le variazioni anagrafiche dei cittadini stranieri di cui all’art. 15 del D.P.R. 394/1999 entro il termine di quindici giorni dalla data di definizione di ogni singola pratica.

3 Martedì CARTA IDENTITA' - Trasmettere alla Prefettura il prospetto riepilogativo delle carte d'identità rilasciate nel bimestre marzo-aprile 2005

4 Mercoledì A.I.R.E. - Gli invii dei dati aggiornati, via Web-mail, dovranno essere frequentemente riproposti per il continuo aggiornamento degli Archivi Elettronici Centrali (circolare n. 29/2002 e 41/2004).

10 Martedì LEVA - Apportare ai ruoli matricolari le variazioni verificatesi nel mese precedente (art. 390 Reg. 3.4.1912 n. 346).

16 Lunedì STATISTICA - Inviare all’UTG (oppure telematicamente tramite ISTATEL) le schede di rilevazione: ISTAT D3 (matrimoni), ISTAT D4 e D5 (decessi), ISTAT D7A e D7B per movimento naturale e calcolo della popolazione. Inoltre trasmettere una copia di ogni mod. APR4 (iscrizioni per immigrazione e per ricomparsa di irreperibili, cancellazioni per l'estero e per irreperibilità) e ISTAT P4 (nascite).

17 Martedì ANAGRAFE - Trasmettere alla Direzione Centrale Motorizzazione Civile di Roma le variazioni di residenza di coloro che siano in possesso di patenti di guida e/o di veicoli (qualora non si provveda in via telematica).

27 Venerdì ANAGRAFE - Comunicare all'A.S.L. le variazioni intervenute nella condizione dei residenti (variazioni d'indirizzo, iscrizioni per nascita ed immigrazione, cancellazioni per morte ed emigrazione, iscrizioni AIRE).

30 Lunedì ANAGRAFE - Il Dirigente o Responsabile del Servizio approva, con propria determinazione, il riparto e la liquidazione mensile dei diritti di segreteria (art. 41 L. 604/1962 e D.M. 31.7.1995). I diritti di Stato Civile non sono più applicabili dopo l'entrata in vigore del Nuovo Ordinamento dello Stato Civile.

31 Martedì ANAGRAFE - Comunicare alla Direzione Provinciale del Tesoro ed all’INPS le variazioni intervenute sui pensionati nel corso del mese (art. 23 R.D. 677/1937 e L. 38/1951).

Pag ina 4 2 Anno VII Numero 4

Quesiti

CITTADINANZA: domanda di riconoscimento D. Mi chiamo H. e sono nato in Brasile nel 1982. Sono residente a U., città in cui frequento la facoltà di economia. Ho letto tutto il vostro m a t e r i a l e r i g u a r d a n t e i l riconoscimento della cittadinanza italiana per i discendenti in linea retta di cittadini italiani emigrati all'estero, comunque ho ancora un dubbio. Vi presento il riassunto del mio caso: Mio bisnonno emigrò in Brasile dopo il 1861, si sposò lì con una italiana. Dalla loro unione nacque mia nonna in Brasile, acquisendo perciò la cittadinanza brasiliana. Nel 1938 si sposò con un brasiliano. Nel 1953 nacque mio padre. Interpretando il vostro materiale esposto nel sito, sembrerebbe che in questo caso, mia nonna perse la sua cittadinanza italiana, e soltanto con una dichiarazione di volontà potrebbe riacquistarla (non riconoscerla, in questo caso renderei io nota la dichiarazione), interrompendo così la cittadinanza. Siccome la Corte Costituzionale sanzionò che la legge retroagisce fino al 1948, pur n o n o s t a n t e e s s e n d o u n a d i c h i a r a z i o n e d i v o l o n t à , la cittadinanza di mia nonna retroagisce a quell'anno. Il mio parere è che anche essendosi sposata prima di 1948, mantenga la cittadinanza a quei nati dopo il 1948, anno in cui comincia a valere la sua cittadinanza italiana di nuovo. R.

Sua nonna si sposò con un cittadino brasiliano e non acquistò la cittadinanza del marito perché già la possedeva per nascita. Pertanto sua nonna era sia brasiliana che italiana. Quando nacque suo padre, nel 1953, sua nonna aveva ancora la cittadinanza italiana e quella brasiliana. Sua nonna la cittadinanza italiana non l'ha mai persa. Pertanto suo padre acquistò alla nascita la cittadinanza brasiliana e, dalla madre, anche quella italiana. Quando Lei, Signor H., è nato ha acquistato la cittadinanza brasiliana e quella italiana. Oggi per farsi riconoscere la cittadinanza italiana dovrà recarsi dall'Ufficiale di Stato Civile del Comune di U. e presentare apposita domanda allegando: - atto di matrimonio dei suoi bisnonni tradotto e legalizzato - certificato rilasciato dal potere giudiziario brasiliano attestante che suo bisnonno non ha mai acquisito la cittadinanza brasiliana - atto di nascita di sua nonna tradotto e legalizzato - atto di matrimonio di sua nonna tradotto e legalizzato - atto di nascita di suo padre tradotto e legalizzato - atto di matrimonio di suo padre tradotto e legalizzato - atto di nascita suo tradotto e legalizzato - attestazione del consolato italiano in brasile dal quale risulti che sua nonna, suo padre e lei non avete mai

(Continua a pagina 39)

(Continua da pagina 38)

rinunciato alla cittadinanza italiana. Fatto tutto questo Lei potrà immedia tamente o t tenere i l passaporto italiano. ANAGRAFE - reiscrizione a seguito di provvedimento prefettizio e cancellazione per irreperibilità. D. In data 31.10.1995 il Comune di A inviava pratica di emigrazione solo per la Sig.ra Y residente presso il Comune B con il marito Sig. Z. Da sopralluoghi effettuati dall’Agente di P.M. si riscontrava che l’alloggio da loro occupato era vuoto a far tempo dal 31.3.1995; quindi si procedeva alla cancellazione anche del marito Sig. Z, comunicando tale operazione anche alla Città A. Eseguiti gli accertamenti del caso, il Comune di A comunicava alla Sig.ra Y che il Comune B aveva proceduto alla cancellazione anche del marito Sig. Z comprendendolo nel suo stato di famiglia. La Sig.ra Y avendo ricevuto la notifica dell’inserimento del marito nel di lei stato di famiglia, presentò nel 1996 ricorso al Prefetto avverso l’avvenuta iscrizione, adducendo che il marito era irreperibile e non dimorante presso la di lei abitazione. Il Prefetto accoglieva il suddetto ricorso e disponeva che la città A dovesse procedere alla cancellazione dell’anagrafe del Sig. Z. La Città A comunicava al Comune B di ripristinare la pratica o di avviare la pratica di irreperibilità. Il Comune B non ha ottemperato, in quanto il predetto alloggio risultava già occupato da tempo da altra famiglia. L’Ente si trova dopo dieci anni a dover

definire la pratica. Sentiti alcuni Comuni limitrofi, si è stati consigliati di procedere in questo modo al fine di sanare la situazione: - iscrivere in data odierna (es. 28.1.2005) il Sig. Z nell’anagrafe del Comune B con decorrenza 31.10.1995, - e successivamente cancellarlo sempre in data odierna (es. 28.1.2005) per irreperibilità al cens imento con decorrenza 21.10.2001. La Città A, inoltre, non ha mai restituito il fascicolo personale del Sig. Z., inviato dal Comune B alla Città A in occasione della revisione dinamica del 10.1.1996, ai fini dell’iscrizione nelle liste elettorali del Comune B. Si richiede se la condotta prospettata sia coerente e legittima. R. Effettivamente il caso descritto appare molto strano e riesce difficile, a circa 10 anni di distanza chiudere oggi la pratica senza ..... commettere errori. Cercheremo di seguito di dare alcune indicazioni pratiche anticipando, tuttavia, che la soluzione che proporremo non è immune da difetti. D'altra parte.... non è sempre vero che il tempo lenisce i dolori: qualche volta può farli aumentare.... Proponiamo questa soluzione. Il Comune che doveva procedere al ripristino degli atti anagrafici nel 1996 oggi attua i seguenti provvedimenti: 1 - Provvedimento di autotutela dell'ufficiale d'Anagrafe mediante il quale, descrivendo i fatti e le situazioni ed ammettendo di aver commesso un errore materiale (nel non aver dato seguito al le prescrizione del Prefetto) DISPONE,

(Continua a pagina 40)

Pag ina 4 3

Pagine curate da: Mauro Parducci

Luciano Pignatelli

Maria Luisa Calligaro

(Continua da pagina 39)

ora per allora, la reiscrizione in anagrafe 2 - Compilazione del modello APR4 per la reiscrizione. 3 - Adozione del provvedimento di cancellazione per irreperibilità motivato con la lunga assenza ed anche il mancato censimento 4 - Deposito per 20 gg, ex art. 143 cpc, del provvedimento nella casa comunale 5 - decorso il termine di cui sopra compilazione del mod APR4 per la cancellazione Naturalmente, da un punto di vista storico-anagrafico, il cittadino risulterà cancellato per irreperibilità soltanto dalla data in cui è stato adottato il provvedimento di cui al punto 3 STATO CIVILE - Errata trascrizione atti di adozione e atti di nascita D. A seguito di una verifica del Delegato del Prefetto, registri di nascita parte Seconda serie B anno 2003, sono stati verbalizzati dei rilievi relativi agli atti di nascita ed ai decreti di adozione di minori stranieri adottati. Nella fattispecie è stato rilevato che gli atti di nascita sono stati trascritti in data antecedente alla trascrizione del decreto di adozione e che gli stessi decreti non riportavano di seguito alla trascrizione del provvedimento del Tribunale per i minorenni, anche quello straniero. Poiché è necessario sanare la situazione che riguarda n. 11 atti di nascita, di cui alcuni da riscrivere completamente in quanto era stato riportato il nominativo originario straniero anziché le generalità riformate, e n. 9 decreti di adozione, si chiede un cortese parere in merito

alla ipotesi di intervento più legittimo e conforme alla normativa in vigore. Si chiede inoltre di sapere se l’Ufficiale di Stato Civile può legittimamente annullare un atto t r a s c r i t t o i n d e b i t a m e n t e (disconoscimento di paternità) . Ancora, se l' Ufficiale di Stato Civile accerta che la trascrizione di un atto di nascita è atto nullo per carenza dei dati essenziali, può procedere alla nuova trascrizione dopo un anno? L'atto precedente che sorte ha? R. Il fatto che siano stati trascritti atti di nascita precedentemente ai decreti di adozione risulta errato, come fatto rilevare in sede di ispezione prefettizia. Altro errore si rileva nel non aver disposto, di seguito al decreto del Tribunale italiano il decreto di adozione emanato dall'Autorità straniera. Per detti atti (nascita e adozione) si consiglia di richiedere al competente Tribunale i decreti di rettificazione per l'annullamento degli stessi. Contemporaneamente si proceda con la trascrizione, secondo le regole sopra indicate, degli atti relativi alle adozioni e, successivamente, dei relativi atti di nascita. Una volta emessi i decreti di r e t t i f i caz ione s i p rocede rà all'annotazione agli atti relativi che consentirà il loro annullamento. Naturalmente l'Ufficiale di stato civile non può, motu proprio, annullare un atto già formato. STATO CIVILE - riconoscimento figlio premorto

(Continua a pagina 41)

Pag ina 4 4 Anno VII Numero 4

I QUESITI

Maria Luisa Calligaro

Pag ina 4 5

(Continua da pagina 40)

D. Atto dall'estero (di nascita) relativo a persona già deceduta (nel 1997) e riconosciuta dalla madre dopo la morte (nel 2000, evidentemente secondo la normativa cilena è possibile). Non vi è traccia dell'assenso dell'interessato (maggiorenne) per cui di primo acchito non sembrerebbe trascrivibile l'atto, dato che la cittadinanza gli perviene per via materna. Il dubbio però è dovuto all'art. 255 Codice Civile "...può aver luogo il riconoscimento del figlio premorto, in favore dei suoi discendenti legittimi e dei suoi figli naturali riconosciuti..." anche in considerazione del fatto che il defunto ha figli ai quali, a seconda dei caso, t rasmet te rebbe o meno la cittadinanza italiana. Ma come s i può fare un riconoscimento senza l'assenso? R. L’art. 255 c.c. prevede la possibilità di riconoscimento del figlio premorto. La possibilità di riconoscimento è, però, legata al sussistere di alcune condizioni: che vi siano discendenti siano essi figli legittimi o naturali riconosciuti. Prima di esaminare la portata della norma è opportuno puntualizzare quanto segue: - l’art. 255 c.c., nel suo contenuto, figurava nel Codice Civile del 1942 e il c.d. “Nuovo diritto di famiglia“ non lo ha mutato; - prima della riforma del 1975 (nuovo diritto di famiglia) non era previsto a l cun a t t o d i assenso a l r i c o n o s c i m e n t o d e l f i g l i o ultrasedicenne; - c o m e g i à a f f e r m a t o i l

riconoscimento dei figli può essere fatto solo da chi ha compiuto gli anni sedici. Premesso quanto sopra ne deriva che solo gli ultrasedicenni possono avere discendenti (legittimi o naturali) in quanto solo al compimento dei sedici anni è possibile rendere il r i c o n o s c i m e n t o e , d i e t r o autorizzazione del Tribunale dei Minori, contrarre matrimonio. Perciò il riconoscimento di un figlio premorto non può che avvenire nei confronti di chi ha compiuto gli anni sedici perché solo da tale età è possibile riconoscere un figlio e quindi avere discendenti. Stante quanto sopra ne deriva che sino alla emanazione delle norme sul nuovo diritto di famiglia (anno 1975) non vi era alcun problema per il riconoscimento del figlio premorto legato all’età non essendoci l’obbligo dell’assenso; dopo il 1975 essendo previsto l ’assenso del f igl io u l t a s e d i c e n n e p e r c h é i l riconoscimento produca effetti si pone il problema di chi deve essere chiamato a dare l’assenso in quanto il riconoscendo è deceduto. Non essendoci norme né istruzioni in merito l’Ufficiale dello Stato Civile, nel rarissimo caso che si presenti questa fattispecie, applicherà la norma come ritiene opportuno ricordandosi che, essendo il riconoscimento in favore solo dei discendenti, nulla vieta che siano questi a rendere l’assenso in luogo del riconoscendo deceduto. ANAGRAFE - Abuso di ufficio nell'accertamento della residenza D. Cortesemente, chiedo delle

(Continua a pagina 42)

Pagine curate da: Mauro Parducci

Luciano Pignatelli

Maria Luisa Calligaro

(Continua da pagina 41)

informazioni come semplice cittadina sulle modalità per il cambio di residenza all'interno dello stesso comune, di seguito spiegherò il caso. Mio fratello (cittadino italiano, maggiorenne, laureato e con impiego stabile) ha chiesto il cambio di residenza da quello del nucleo familiare in una dimora di proprietà di nostra madre (ovviamente con il suo consenso). Ha fatto normale richiesta all'Ufficio anagrafe e come previsto, questi ha mandato due agenti della polizia municipale per i controlli. Questi si sono presentati senza preavviso di domenica sera e hanno preteso di verificare quanto segue: - La funzionalità della cucina, ovviamente presente (accendendo fornelletti, ispezionando il frigorifero, contestando che i cibi presenti non erano adatti ad un residente); - La camera da letto (hanno preteso di ispezionare gli armadi!) - I bagni: in questa casa, di nuova costruzione, c'è un solo bagno finito, un'altro è in fase di sistemazione. Questi hanno contestato che non può essere data la residenza anche per questo motivo. - Hanno chiesto i documenti relativi all'abitabilità - Hanno richiesto il comodato d'uso - Hanno intimato di revocare l'abitabilità perché manca una piccola spanna su una scala - Hanno contestato il fatto che non mangiando tutte le sere in questa casa, manca di requisito per la residenza?!?! - Hanno contestato che alcune volte non va a dormire lì?!?! La mia domanda a questo punto è la seguente: quali sono i rilievi legali che

deve fare un ufficiale della polizia municipale ai fini della richiesta di residenza? Va precisato che si tratta di un piccolo comune in provincia di Venezia e che l'ufficiale in questione ci conosce da bambini e vi posso assicurare che siamo una famiglia rispettabile. Desidero ricevere delle informazioni perché credo che ci siano gli estremi per abuso di potere e di violazione della legge sulla privacy. Inoltre trovo intollerabile che al giorno d'oggi ci siano (soprattutto nei piccoli comuni) persone che abusano di una divisa anziché mettersi al servizio del cittadino. R. La situazione da Lei descritta, circa le modalità di accertamento della dimora abituale da parte dei vigili urbani, è sicuramente incresciosa. Infatti gli agenti di polizia municipale debbono svolgere gli accertamenti richiesti dall'Ufficiale di Anagrafe, secondo quanto disposto dall'art. 19 del D.P.R. 223/89 (Regolamento anagrafico), per verificare se il soggetto che abbia dichiarato di dimorare in una certa abitazione effettivamente vi dimori. Naturalmente gli accertamenti possono esse re svo l t i s ia intervistando il diretto interessato che osservando, anche se con una certa approssimazione, le abitudini dello stesso. Ciò significa che gli accertamenti possono vertere sul fatto che il soggetto rientri quotidianamente presso l'abitazione, conduca una vita di relazioni sociali, ecc. Sicuramente non possono essere effettuati accertamenti di polizia e, meno che m a i , i s p e z i o n i a l l ' i n t e r n o

(Continua a pagina 43)

Pag ina 4 6 Anno VII Numero 4

I QUESITI

Mauro Parducci

(Continua da pagina 42)

dell'abitazione: controllare gli armadi e simili è sicuramente illegittimo costituendo eccesso di potere. Non possono neppure essere richiesti documenti o certificazioni particolari così come da Lei descritto. Si ricorda che il vigile urbano, svolgendo la funzione di accertatore anagrafico, dipende funzionalmente dall'Ufficiale di Anagrafe che gli ha assegnato il solo compito di verificare l'abitualità della dimora in un certo immobile. D'altra parte le assicuro (e questo è anche il parere del Ministero dell'Interno) che la residenza, quando ricorra la condizione di abitualità della dimora, DEVE essere concessa anche in alloggi privi di abitabilità o addirittura abusivi. La consiglierei di riferire degli incresciosi fatti al responsabile dell'Ufficio Anagrafe e, qualora la situazione non dovesse risolversi, di presentare un esposto al Prefetto che ha il compito di vigilare in materia anagrafica sull'operato dei Comuni. Qualora avesse ancora bisogno della nostra assistenza saremo lieti di aiutarla. STATO CIVILE - Correzione ex art. 98 comma 2 D. Nei registri di stato civile di questo Comune del 1971 è stato trascritto l'atto di nascita di una persona nata in CILE (con indicati il cognome paterno e materno). Al momento del trasferimento della sua residenza da questo Comune ad altro Comune italiano, sul mod.APR4 è stato indicato soltanto il cognome paterno. In data odierna gli ho rilasciato un certificato di nascita con indicati sia il cognome paterno che quello materno.

Ne consegue che vi è una discordanza di dati tra quelli indicati sullo stato di famiglia rilasciato dal Comune di attuale residenza ed il certificato di nascita. L'interessato ha espresso la volontà di "usare" soltanto il cognome paterno. Quale procedura devo seguire? R. All'atto di nascita trascritto deve essere apportata l'annotazione prevista dal comma 2 dell'art. 98 di cui al DPR 396/2000 indicandovi il cognome spettante secondo la legge italiana. In tal modo si eviteranno le discordanze segnalate. CARTE DI IDENTITA' - Acquisizione cartellini da parte della P.S. D. Premesso che questo Servizio provvede regolarmente al rilascio, previa motivata richiesta scritta, alla Polizia Giudiziaria di fotocopia dei cartellini delle carte di identità, muniti di fotografia, custoditi negli appositi schedari di cui all'art. 290 del Regolamento di esecuzione del T.U. di Pubbl ica Sicurezza (R.D. 06/05/1940 n. 635), desidererei conoscere se la normativa vigente consente alla Polizia Giudiziaria di acquisire l'originale dei cartellini stessi senza una delega oppure ordinanza del magistrato. R. L'originale dei cartellini delle carte di identità può essere rilasciato soltanto quando vi sia una precisa ordinanza del giudice. In tutti gli altri casi, previa motivata richiesta, può essere rilasciata esclusivamente una fotocopia dei cartellini suddetti.

Pag ina 4 7

Pagine curate da: Mauro Parducci

Luciano Pignatelli

Maria Luisa Calligaro

A cura di Mauro Parducci in collaborazione con Patrizia Lupino e Sergio Pelagalli e con la prefazione del Ministro per gli Italiani nel Mondo On. Mirko Tremaglia Pagine 215 - prezzo euro 33,00 (iva inclusa) L'opera, edita da DeA Demografici Associati e Pacini Editore e curata da Mauro Parducci, affronta le tematiche relative all'Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero. Questa anagrafe, istituita ufficialmente nel 1988 con la Legge 470, in tempi recenti è stata interessata da notevoli cambiamenti ed innovazioni. Gli operatori demografici dei Comuni, ma anche i funzionari dei Consolati, si trovano sempre più spesso a doversi confrontare con procedure e problematiche che, se non gestite correttamente, rischiano, ancora una volta, di creare immense difficoltà soprattutto a chi, come i nostri connazionali residenti all'estero, hanno necessità di entrare in contatto con la pubblica amministrazione italiana. Nella presente opera l'autore si è

avvalso della preziosa collaborazione di Patrizia Lupino, direttore della rivista specializzata "Semplice" nonché apprezzata docente in tanti corsi di formazione ed esperta A.I.R.E., di Sergio Pelagalli, esperto in materia di leva militare e noto docente in corsi di formazione per addetti ai consolati. Il presente lavoro è rivolto principalmente agli operatori degli uffici demografici dei Comuni ed ai funzionari dei Consolati. Si tratta di un manuale pratico di semplice consultazione corredato di casi concreti, esempi pratici, modulistica e legislazione. Tutto questo per fornire uno strumento di lavoro utile per gli addetti ai lavori. Nell'opera vengono presi in considerazione tutti gli aspetti della vita del connazionale residente all'estero. La prima parte è dedicata alla parte anagrafica: iscrizioni per espatrio all'estero, cancellazioni per rimpatrio in Italia e irreperibilità, trasferimenti di residenza all'estero. Una sezione specifica è dedicata agli eventi di stato civile: nascita, matrimonio, divorzio, decesso, riconoscimento della cittadinanza. L'esercizio del diritto di voto all'estero e le novità recentemente introdotte dal legislatore sono trattate ampiamente in un apposito capitolo. I rapporti dei cittadini italiani all'estero con gli obblighi militari costituiscono la parte finale del manuale. Inoltre il volume è arricchito da un'ampia ed esaustiva appendice legislativa e da un successiva appendice di giurisprudenza.

Informazioni e prenotazioni:

DeA Demografici Associati - Viale Comaschi 116, 56021 Cascina (PI) - tel. 050 719380 - fax 050 719381 - [email protected] Pacini Editore - Via Gherardesca 1, 56121 Pisa - tel. 050 313011 - fax 050 313300 - [email protected]

(www.semplicesemplice.it/servizi/libri/libri.asp)

Prezzo del fascicolo € 8,64

Gli italiani all'estero: le procedure dei Servizi Demografici

novitànovità

REFERENDUM 2005

Raccolta dati dalle sezioni, elaborazioni e controlli, pubblicazione on-line, stampe, comunicazioni alle Prefetture

Per informazioni www.polites.it - DeA tel. 050 719380 - Fax 050 719381