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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO POLITICHE DEL LAVORO IN LOMBARDIA, IN ITALIA E NELLA UE A.A. 2018/2019 Prof. Giovanni Bocchieri Il mercato del lavoro in Lombardia

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO

POLITICHE DEL LAVORO IN LOMBARDIA,

IN ITALIA E NELLA UEA.A. 2018/2019

Prof. Giovanni Bocchieri

Il mercato del lavoro in Lombardia

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GGYouth Garantee

Jobs Act Modello lombardo

• Standard di costi e di servizi• Paniere di servizi personalizzati• Rimborso a risultato dei servizi

di inserimento lavorativo

• Standard di costi e servizi• Paniere di servizi personalizzati• Rimborso prevalentemente a

risultato

DULPercorso di ricerca attiva del lavoro

e Assegno di ricollocazione

European Youth Employment Iniziative (YEI)co-financed by the ESF, in Italy managed by MPLS and

implemented by regional administrations

I principi e le misure innovative di Dote Unica Lavoro più efficaci sono stati ripresi a

livello nazionale nel programma di Garanzia Giovani e nelle norme del Jobs Act.

Coerenza tra modello lombardo e modello nazionale post riforma

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Il modello lombardo di risposta ai problemi occupazionali

La grande fluidità del mercato del lavoro richiede che le politiche dellavoro:

• riducano i tempi di ingresso nel mercato del lavoro dei giovani

• riducano i tempi di transizione da un contratto di lavoro a tempodeterminato ad un altro e utilizzino la formazione per aiutare la mobilitàda un'impresa ad un'altra, qualificando e riqualificando continuamentele competenze vecchie e nuove, richieste dal sistema produttivo.

Attraverso il potenziamento di efficaci servizi per il lavoro, secondo queste linee:

• liberalizzare i servizi privati all'impiego;• favorire la creazione di un modello competitivo tra servizi pubblici e servizi

privati all'impiego;• prevedere che le risorse pubbliche siano assegnate in modo premiale solo a

quelli che trovano effettivamente un lavoro.

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Politiche attive per l’occupazione dei GiovaniDote Unica Lavoro e Garanzia Giovani

La Dote Unica Lavoro accompagna ogni persona lungo tutto l’arco della sua vita attiva, nelle diversecondizioni in cui si trova e con le esigenze che manifesta. Per ogni target sono attivabili diversi servizi daun paniere unico

per superare la frammentazione degli interventi e massimizzare i risultati

ACCESSO ALLA DOTE DI UN SOGGETTO:

Occupato Cassaintegrato

Qualificarmi

Disabile

HO BISOGNO DI:

Cercare un lavoro

Riqualificarmi

Disoccupato

• Servizi di inserimento lavorativo• Orientamento e

accompagnamento• Bonus

assunzionali

• Servizi al lavoro di base • Servizi di inserimento lavorativo• Formazione continua/ permanente/di

specializzazione• Training on the job• Bonus assunzionali

• Bilancio delle competenze • Formazione

continua

• Bilancio delle competenze• Tirocinio• Formazione• Orientamento e

accompagnamento

• Servizi di inserimento• Creazione rete di

sostegno• Orientamento e

accompagnamento• Bonus assunzionali

• Bilancio delle competenze • Formazione

continua • Voucher conciliativi

• Bilancio delle competenze• Tirocinio• Formazione

Giovane

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Il ruolo della Regione

ACCESSO DELLE PERSONE AI SERVIZI

Accreditamento dei servizi al lavoro

Standard univoci di qualità e dicosto

Condizioni e modalità di rimborsofocalizzate sui risultatioccupazionali

Limiti alla ripetibilità degli stessiservizi nel tempo

Ogni persona accede ai SPL conuna intensità di aiuto differenziata,sulla base delle sue difficoltàoccupazionali

Le persone che non raggiungono irisultati e non sono soddisfattedell’operatore possono proseguireil percorso con un altro operatore

REGOLAMENTAZIONE

SERVIZI EROGATI DAGLI OPERATORI

La Regione assicura che la libertà di scelta delle persone

sia garantita anche in termini di qualità dei servizi e di risultati occupazionali

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• Universale: è per tutti

• Unitario e sempre attivo: non progetti, ma unico

strumento sempre a disposizione della persona

• Risponde alle esigenze delle persone: pluralità di

servizi

• Pone al centro la persona e non le istituzioni: dalla

centralità dell’offerta a quella della domanda

• Pone al centro il risultato e non l’erogazione:

orientamento al risultato

Dote Unica Lavoro: un sistema di politiche attive

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NORMATIVE REGIONALI CHE HANNO COSTRUITO IL MODELLO DEI SERVIZI PER IL LALVORO IN REGIONE LOMBARDIA

E D.Lgs. 150/2015

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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO 8

Legge Regionale 22/2006

La Legge regionale 22/2006,art. 1 lettera a) Garantisce lalibera scelta dei lavoratoriattraverso un sistema diservizi per il lavoro costituitoda operatori pubblici e privatiaccreditati o autorizzati.

La libertà di scelta è unacomponente strutturale delsistema dei servizi.

Il modello regionale dei servizi al lavoro pubblico-privato

L’accreditamento garantiscela libertà di scelta, non è unamodalità per acquistareservizi da parte del settorepubblico.

Tra gli accreditati al lavoro si individuano treprincipali categorie di soggetti:

• Agenzie per il Lavoro (circa il 12%)

• Strutture pubbliche, quali i Centriper l’impiego (circa il 9%)

• Altri operatori, es. partenariatosocio-economico, operatoricommerciali abilitati perintermediazione, outplacement(circa il 79%)

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L’accreditamento è la via ordinaria

per i servizi al lavoro

I centri pubblici per l’Impiego sono sottoposti allo stessoregime di accreditamento degli operatori privati per lepolitiche attive del lavoro.

La Dote è lo strumento ordinario di assistenza allavoratore a tutti i livelli e sostituisce non solo l’Assegno diRicollocazione, ma anche le attività previste dal decretolegislativo 150/2015 nei primi mesi di disoccupazione.

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Articolo 12 della LR 22/2006

1. Il sistema regionale dei servizi per il lavoro è composto dagli operatoripubblici e privati, accreditati o autorizzati, come di seguito specificato:

a) gli operatori accreditati (ai sensi dell’articolo 13, in attuazionedell’articolo 7 del d.lgs. 276/2003);

b) gli operatori autorizzati a livello regionale (ai sensi dell’articolo 14);c) gli operatori autorizzati a livello nazionale (in base agli articoli 4, 5 e 6del d.lgs. 276/2003).

2. Gli operatori, pubblici e privati, autorizzati o accreditati, possonocostituire raggruppamenti, anche con operatori accreditati per la formazioneai sensi della normativa di settore, in particolare al fine di agevolarel’inserimento o il reinserimento nel mercato del lavoro di determinatecategorie di lavoratori, in specifici settori economici o ambiti territoriali.

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La Rete degli operatori accreditati

• La rete degli accreditati pubblici e privati consente di avere un maggiornumero di sportelli attivi sul territorio.

• La presenza delle APL e di altri intermediari professionali consente diavere un rapporto con la domanda delle imprese.

• L’accreditato si impegna a svolgere servizi di prima accoglienzagratuitamente nei confronti dell’universalità delle persone.

• L’operatore che prende in carico la persona può agire in partenariato conaltri operatori, anche accreditati per i servizi formativi, per fornireun’offerta completa e qualificata di servizi.

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• Solo gli accreditati possono accedere ai finanziamenti regionali econcorrono all’attuazione delle politiche del lavoro finalizzate allaricollocazione.

• Gli operatori agiscono nell’ambito di un rapporto di naturaconcessoria/autorizzatoria per la gestione di un servizio di rilievopubblicistico e, dunque, di interesse generale.

• La mancata presa in carico, in modo non giustificato, costituisce violazionedei compiti propri dell’operatore accreditato ai sensi dell’art. 13 della L.r.22/2006.

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Art.13 l.r.22/2006 «Gli operatori accreditati assicurano a tutti i lavoratori disoccupati i seguenti servizi»:

• l’acquisizione della dichiarazione sostitutiva dello stato di disoccupazione;

• il colloquio di orientamento;

• le proposte di iniziative e misure personalizzate di inserimento lavorativo o di formazione;

• la verifica del rispetto delle misure concordate con il disoccupato fermo restando il permanere dello stato di disoccupazione

Il modello lombardo già dal 2006 responsabilizza gli operatoriprivati accreditati e attribuisce loro funzioni specifichericonducibili all’attuale art.20 co.1 del D.Lgs. 150/2015

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Gli operatori pubblici e privati in Lombardia

Ci sono 63 Centri per l’Impiego in Lombardia, con 515 dipendenti pubblici dedicati ai servizi al lavoro

Gli operatori privati accreditati ai servizi al lavoro in Regione Lombardia sono 224, per un totale di circa 900

sedi sul territorio(dati aggiornati al 28.02.2018)

Dall’entrata in vigore del D.lgs. 150/2015 a novembre 2017 sono state rilasciate n.581.279 DID. Il cittadino in Lombardia può scegliere con quale operatore pubblicoo privato sottoscrivere il PSP. Di seguito la distribuzione delle scelte dei cittadini:

¹ Aziende speciali che operano mediantel’affidamento di contratti di servizio daparte della Città Metropolitana diMilano e della Provincia di Monza² Altri operatori accreditati diversi dalleAgenzie per il Lavoro

Operatore scelto per la

stipula del PSPN. %

CpI 226.811 39%

AFOL ¹ 99.618 17%

Agenzie per il Lavoro 126.653 22%

Altri operatori ² 128.197 22%

Totale 581.279 100%

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Gli impatti della progressiva entrata a regime del D.lgs. 150/2015

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La riforma nazionale del mercato del lavoro

Il nuovo modello del mercato del lavoro in Italia Periodo transitorio e stato di attuazione

Il modello Lombardo

Il Sistema integrato delle politiche di istruzioneformazione e lavoro

La dote unica lavoro e dati di attuazione

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Il nuovo modello del mercato del lavoro inItalia

Le principali innovazioni introdotte con il D.Lgs. 150/2015

Servizi all’impiego e politiche attive del lavoro

Il percorso di ricerca attiva del lavoro previsto dalla riforma

Organizzazione dei servizi all’impiego

Strumenti di politica attiva per l’applicazione del D.lgs.150/2015

Periodo transitorio e stato di attuazione

La riforma nazionale del mercato del lavoro

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• l’art. 19 sono considerati disoccupati i soggetti privi di impiego chedichiarano in forma telematica al portale nazionale la propria immediatadisponibilità allo svolgimento di attività lavorativa e alla partecipazionealle misure di politica attiva del lavoro concordate con il centro perl'impiego” (CPI)

• l’art. 20 del D.Lgs.150/2015: allo scopo di confermare lo stato didisoccupazione, i lavoratori disoccupati contattano i CPI per la stipula diun patto di servizio personalizzato (PSP) con le modalità definite daglistessi CPI

• Gli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 150/2015: la condizionalità è in capo ai CPI

Il D.lgs. 150/2015 attribuisce un ruolo centrale al Centro Pubblico per l’Impiego (CPI)

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Il D.lgs. 150/2015 prevede un ruolo attivo anche degli operatori accreditati per alcune

attività di competenza dei Centri Pubblici per l’Impiego (CPI)

• l’art. 18 prevede che i servizi e le misure di politiche attive possano essere svolti dai CPI con il coinvolgimento dei privati accreditati

• l’art. 12 prevede il sistema di Accreditamento dei servizi per il lavoro:

- Le Regioni definiscono i propri regimi di accreditamento … secondo criteri definiti con

decreto del MLPS sulla base dei principi di coerenza con il sistema di autorizzazione allo

svolgimento delle attività di somministrazione, intermediazione, ricerca e selezione del

personale, supporto alla ricollocazione professionale, …

- requisiti minimi di solidità economica ed organizzativa, nonché di esperienza

professionale degli operatori…

- obbligo di interconnessione con il sistema informativo unitario

- raccordo con il sistema regionale di accreditamento degli organismi di formazione

ANPAL istituisce l'albo nazionale dei soggetti accreditati a svolgere funzioni e compiti in

materia di politiche attive del lavoro secondo i criteri di cui al comma 1.

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Dal 04.12.17 è entrata in funzione la nuova procedura per ilrilascio della Dichiarazione di Immediata Disponibilità

(c.d. «DID 2.0») prevista dalla Circolare ANPAL n. 1/2017

Il flusso informativo previsto da ANPAL considera il CPI unico titolare della SAP e unico titolare del Patto di Servizio

Personalizzato

con conseguenze sull’accesso ai servizi

Il servizio pubblico in Lombardia non è strutturalmente adeguato per assorbire l’intero flusso di utenza

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Il Sistema integrato delle politiche di istruzione formazione e lavoro

I principi del modello lombardo

Le politiche integrate

Coerenza tra modello lombardo e modello nazionale post riforma

Il modello dote

Il Piano di Inserimento Lavorativo

I servizi della dote

I dati di attuazione

La dote unica lavoro

Il modello Lombardo

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Attraverso un intervento innovativo e sperimentale

In Regione Lombardia l’accesso ai servizi è stato regolamentato in coerenza con l’architettura

complessiva del modello ANPAL

nell’ambito delle stesse regole dell’accreditamento,gli operatori accreditati possono continuare a sottoscrivere i PSP, ma a fronte di una nuova assunzione di responsabilità e

un rapporto più stretto con i CPI

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I PSP sottoscritti presso l’operatore privato accreditatopossono essere «riconosciuti» dal CPI che ne è titolare per iloro effetti ai sensi dell’art. 20 del D.Lgs. 150/2015 acondizione che:

rispettano regole comuni in applicazione della normativanazionale e regionale e assunzione di responsabilità neiconfronti del CPI

attivano una collaborazione operativa con il CPI finalizzata alprogressivo perfezionamento dei metodi e delle procedure

Un accordo di Partenariato e fra Operatore e CPI

La RATIO dell’intervento

La MODALITA’ attuativa

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AVVISO per la MANIFESTAZIONE D’INTERESSE rivolta agli operatori accreditati

ACCORDI DI PARTENARIATO fra operatori accreditati e province

Delibera di Giunta Regionale n. 7431/2017: nuove modalità operative per coniugare la titolarità dei procedimenti amministrativi dei CPI con la responsabilità degli operatori accreditati nella sottoscrizione dei PSP

IL PROCEDIMENTO ADOTTATO

RECEPIMENTO DEGLI ACCORDI NEL FLUSSO PROCEDURALE

solo gli operatori che hanno sottoscritto gliaccordi sono abilitati dal sistema a sottoscriverei PSP

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Esiti della manifestazione di interesse

SPORTELLI DISPONIBILI PER LA SOTTOSCRIZIONE DEL PSP

n. 878

n. 66 Centri per l’Impiego

n. 812Operatori privati

accreditati al lavoro

N. 170 operatori privati accreditati al lavoro hanno aderito alla manifestazione di interesse:

n. 170

n. 55

n. 115

Hanno sottoscritto gli accordi con tutti i CPIdel territorio.

Hanno sottoscritto gli accordi con i CpI dialcuni territori, scegliendo solo alcuneprovince in relazione alla specificità e alla«vocazione territoriale» dell’Ente

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Il flusso informativo assicura la coerenza rispetto alle regolegenerali del sistema

I PSP sottoscritti dagli operatori accreditati vengono inviatinel sistema ANPAL con la titolarità del CPI di competenza

IL FLUSSO INFORMATIVO

I CPI

hanno la piena visualizzazione dei PSP sottoscritti dagli operatori della propria rete

hanno la titolarità esclusiva per aggiornare la SAP e gli stati occupazionali e la condizionalità

vigilano e hanno potere sostitutivo e di indirizzo sull’operato degli accreditati partner

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Con la sottoscrizione dell’accordo

l’OPERATORE ACCREDITATO

SI IMPEGNA:

- a prendere in carico tutti gli utenti che richiedono il supportoper il rilascio della DID e ad erogare i servizi di informazionee orientamento

- a concordare con l’utente il percorso di attivazione

- ad erogare i servizi secondo gli impegni assunti nel PSP

- ad acquisire e verificare la documentazione secondo leprocedure definite dalla Regione e dai CPI

- a trasmettere al CPI le informazioni necessarie ai fini dellacondizionalità

REGIME DELLE RESPONSABILITÀ

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E’ RESPONSABILE:

• nei confronti del CPI per il rispetto delle regole e delleprocedure

• nei confronti di Regione Lombardia, rispettoall’accreditamento

• nei confronti dell’utente per la realizzazione delle azioniconcordate nel PSP e il monitoraggio delle iniziative diauto-attivazione

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In fase di prima applicazione, alcune Province hannomesso in atto modelli di concreta collaborazione con larete degli operatori accreditati costituiti in partenariato aseguito della manifestazione d’interesse regionale

riunioni periodiche

regolazione dei flussi di utenza

semplificazione dei rapporti fra utente- servizio e riduzione deglispostamenti, attraverso la condivisione delle informazioni sugli utenti el’interazione fra servizi (vd. risoluzione diretta delle pratiche da partedell’operatore anche dove è richiesta la competenza esclusiva del CPI)

richiesta di disporre di spazi di condivisione delle informazioni

ALCUNE BUONE PRASSI

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L.R. Lombardia, 4 luglio 2018,n.9

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La legge regionale 9/2018 procede alla riconfigurazione deiservizi al lavoro in Lombardia alla luce delle discipline contenutenel d.lgs. 150/2015 e nella l. 205/2017

La ratio delle modifiche alla l.r. 22/2006

GESTIONE MEDIANTE UFFICI INTERNI E PROPRIO PERSONALE

Agenzie per la formazione, l’orientamento e il lavoro (AFOL)

Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Pavia, Sondrio, Varese (Province)

- Città metropolitana di Milano;- Provincia di Monza-Brianza

Il d.lgs. 150/2015 ha introdotto una nuova governance dei serviziper il lavoro, prevedendo la loro regionalizzazione e un centro dicoordinamento nazionale rappresentato dall’Agenzia nazionaleper le politiche attive del lavoro (ANPAL).

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La Legge di Bilancio 205/2017 ha invece previsto il trasferimentonei ruoli regionali del personale dipendente delle Cittàmetropolitane e delle province in servizio presso i servizi allavoro

L’obiettivo che la l.r. 9/2018 si prefigge è quello di garantireun’efficiente erogazione di servizi e allo stesso tempo assicurare lacontinuità di svolgimento di funzioni gestionali, con le province e laCittà metropolitana di Milano ad esercitare la funzione di presidio inambiti strategici mediante reti che coinvolgono le forze sociali edeconomiche del territorio (mediante gli «osservatori», i tavoli diconfronto e di coordinamento, i partenariati).

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PRINCIPALI MODIFICHE

Art. 2 – Competenze della RegioneVengono definite le competenze della Regione, regia dell’attività svolte dalle Provincee dalla Città metropolitana di Milano, attinenti a funzioni di indirizzo,programmazione e coordinamento dei CPI nonché collocamento mirato per i disabili.Spetta alla Giunta regionale l’emanazione di provvedimenti, indirizzi e modalitàoperative, nel rispetto delle linee di indirizzo nazionali, volti ad assicurare unadeguato livello di servizi e la loro omogena erogazione sul territorio.

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1-bis. La Regione esercita, nel rispetto del principio di sussidiarietà e in collaborazione con le provincee la Città metropolitana, inoltre, le funzioni di indirizzo, programmazione e coordinamento delleattività svolte dai centri per l’impiego di cui all’articolo 18 del decreto legislativo 14 settembre 2015,n. 150 (Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politicheattive, ai sensi dell’articolo 1, comma 3, della legge 10 dicembre 2014, n. 183), compreso ilcollocamento mirato dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 (Norme per il diritto al lavorodei disabili).

In particolare, la Giunta regionale, con una o più deliberazioni, definisce, nel rispetto delle linee diindirizzo e degli standard di servizio di cui al d.lgs. 150/2015, sentite le rappresentanze degli entilocali:

a) gli indirizzi e le modalità operative per assicurare l’omogenea; erogazione e la qualità dei servizi sulterritorio regionale; b) l’organizzazione dei servizi per l’impiego relativamente alle sedi, alla dotazioneminima del personale e alle forme di collaborazione con gli enti locali; c) l’integrazione delleprocedure in un sistema informativo unitario; d) l’integrazione dei servizi della filiera dellaformazione, orientamento e politiche attive del lavoro; e) le modalità operative con cui assicurare ilrispetto dei principi di integrazione e cooperazione pubblico-privato nella gestione ed erogazione deiservizi e delle misure di politica attiva del lavoro di cui all’articolo 18 del d.lgs. 150/2015.

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Art. 3 – Programmazione regionaleNell’ambito del programma regionale di sviluppo e negli aggiornamenti annualiapprovati con il DEFR, si individuano gli strumenti con i quali il Consiglio regionaledetermina le aree, gli obiettivi prioritari e le tipologie di interventi da effettuare,nonché gli indirizzi per fronteggiare le crisi aziendali e quelli attinenti la gestione deicentri per l’impiego.

1. Il Consiglio regionale definisce nell’ambito del programma regionale di sviluppo edei successivi aggiornamenti annuali, approvati con il documento di economia efinanza regionale (DEFR), gli indirizzi di programmazione pluriennale e inparticolare: a) le aree di intervento prioritario; b) gli obiettivi da perseguire; c) letipologie degli interventi da effettuare; d) gli indirizzi per fronteggiare la gestionedelle crisi occupazionali; e) gli indirizzi in merito alla gestione dei centri perl’impiego; f) gli indicatori di risultato e di impatto, anche nell’ambito delle politichedi genere, di pari opportunità e di non discriminazione, nel rispetto dei principi dicui all’articolo 12, comma 3, della presente legge; g) gli obiettivi in materia di tutelae sicurezza del lavoro da raggiungere nel territorio regionale, nel rispetto dei livelliessenziali stabiliti dalla legislazione nazionale. 2. La Giunta regionale, sentiti gliorganismi di cui agli articoli 7 e 8 e acquisito il parere della competentecommissione consiliare, può aggiornare gli indirizzi di cui al comma 1 al fine diattuare interventi di rilevanza strategica non compresi negli aggiornamenti annualidel programma regionale di sviluppo.

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Art. 4 – Competenze delle province e della Città metropolitana di MilanoLa riformulazione della disposizione prevede la delega, per province e Città metropolitana diMilano, dell’esercizio di funzioni relative a specifici procedimenti amministrativi connessi allagestione dei centri per l’impiego, come quelli attinenti alle anagrafiche relative ai disoccupatie all’erogazione di politiche attive, compreso l’assegno di ricollocazione e il collocamentomirato dei disabili.Inoltre, le province e la Città metropolitana di Milano possono avvalersi delle aziendespeciali, di altri enti strumentali o di società a capitale pubblico (già costituiti alla data del 31dicembre 2017) con cui hanno sottoscritto specifici contratti di servizio, e stipulareconvenzioni per prevedere reciproche forme di avvalimento dei dirigenti responsabili deirispettivi uffici.La Regione può adottare, in collaborazione con le province e la Città metropolitana diMilano, tutti quei provvedimenti intesi a potenziare i CPI e a rafforzare le competenzeprofessionali del relativo personale in attuazione dei programmi definiti a livello nazionale.Infine, le province e la Città metropolitana di Milano hanno il compito di definire programmiattuativi degli indirizzi regionali, svolgere attività di monitoraggio e valutazione degliinterventi e implementare le iniziative necessarie ad aumentare l’efficacia dei servizi allavoro e per la gestione delle crisi aziendali.

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Art. 12 – La rete degli operatori

I CPI e gli uffici di collocamento mirato vengono inclusi nella rete degli operatorimediante l’iscrizione di diritto nell’albo degli operatori accreditati, come conseguenzadel nuovo ruolo assegnato dal d.lgs. 150/2015 ai centri per l’impiego.

c bis) i centri per l’impiego e gli uffici di collocamento mirato di cui alla legge 68/1999,iscritti di diritto nell’albo di cui all’articolo 13 quali operatori pubblici accreditati, con ladenominazione rispettivamente di centri per l’impiego e di uffici del collocamentomirato della Lombardia.»

Art. 15 bis – Centri per l’impiego e uffici del collocamento mirato della Lombardia

La Giunta regionale determina il numero e la localizzazione dei centri per l’impiego edegli uffici del collocamento mirato e ha la facoltà di modificarne l’organizzazione peresigenze di razionalizzazione.La Regione, quale cabina di regia dei CPI territoriali, può affiancare le province e la Cittàmetropolitana di Milano per la predisposizione o il rinnovo dei contratti di servizio conle aziende speciale.

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La Giunta regionale, sentito il Comitato istituzionale di coordinamento di cui all’articolo7 e acquisito il parere della competente commissione consiliare, determina il numero ela localizzazione dei centri per l’impiego e degli uffici del collocamento mirato dellaLombardia e ne può modificare l’organizzazione per esigenze di razionalizzazione e perassicurare l’efficacia e la continuità del servizio, anche ricorrendo alla collaborazionedegli enti locali. 2. Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi dellaprogrammazione regionale, la Giunta regionale può altresì adottare misure volte alcontenimento e alla razionalizzazione della spesa anche mediante azioni dicoordinamento, collaborazione e affiancamento nei confronti degli enti di cuiall’articolo 4, anche per la predisposizione o il rinnovo dei contratti di servizio con leaziende speciali, gli altri enti strumentali o le società a capitale pubblico di cui alcomma 2 dell’articolo 4. 3.

I centri per l’impiego e gli uffici del collocamento mirato, costituiti alla data di entrata invigore della legge regionale recante «Modifiche alla legge regionale 28 settembre 2006,n. 22 (Il mercato del lavoro in Lombardia)» ed elencati nell’allegato B, assumonoanch’essi la denominazione di centri per l’impiego e di uffici del collocamento miratodella Lombardia e sono iscritti di diritto nell’albo di cui all’articolo 13 quali operatoripubblici accreditati.

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Indice dei documenti allegati

• L.R. n. 22/2006

• L.R. n. 9/2018

INDICE ALLEGATI

Il Mercato del lavoro in Lombardia