Procuratore regionale Salvatore Pilato · 4.1. I parametri normativi quali limiti al trend di spesa...
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PROCURA REGIONALE PRESSOLA SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA LOMBARDIA
UDIENZA DEL 9 LUGLIO 2018
REQUISITORIA
DEL PROCURATORE REGIONALE NEL GIUDIZIO DI PARIFICA
DEL RENDICONTO GENERALE DELLA REGIONE LOMBARDIA
PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2017
Procuratore regionaleSalvatore Pilato
PROCURA REGIONALE PRESSO LA SEZIONE GIURISDIZIONALE
PER LA REGIONE LOMBARDIA
* * * * *
M E M O R I A
Del Procuratore Regionale nel giudizio di parificazione del
Rendiconto della Regione Lombardia per l’esercizio finanziario
2017
Milano 9 luglio 2018
2
- Parte prima -
Il giudizio di parificazione sui bilanci delle regioni a
statuto ordinario
1. Premesse. Le complessità dell’esperienza
applicativa nel terzo biennio
1.1. Le varie tappe nel percorso di “messa a regime” del nuovo giudizio
1.2. Il consolidamento dei criteri interpretativi e d’adattamento
applicativo
1.3. La cornice dei principi comunitari e costituzionali
1.4. La funzione di ausiliarietà per l’efficienza economico-finanziaria
2. I lineamenti istruttori e processuali del giudizio di
parificazione
2.1. L’equilibrio di bilancio nelle materie di contabilità pubblica
2.2. La formalità della giurisdizione contenziosa
2.3. La funzione costruttiva del controllo ed il ruolo del pubblico
ministero
2.4. La natura del giudizio di parifica
2.5. La funzione di accertamento con gli effetti del giudicato
2.6. Lacune normative e nomofilachia giurisprudenziale
3. La giurisprudenza costituzionale sui controlli di
contabilità pubblica e sull’armonizzazione dei
bilanci
3.1. Il nuovo sistema dei bilanci pubblici
3.2. L’evoluzione dei controlli
3.3. L’effettività dei controlli
3.4. Il coordinamento della finanza pubblica
3.5. La regola aurea dell’equilibrio di bilancio ed i profili del
sindacato di legittimità nel giudizio di parificazione del bilancio
regionale
3.6. La prevenzione dalle pratiche manipolative dei risultati di bilancio
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- Parte seconda –
Le conclusioni del Pubblico Ministero sul rendiconto generale della Regione Lombardia per l’esercizio finanziario 2017
Hanno curato e collaborato: per la parte finanziaria PM.
Alessandro Napoli, per gli organismi partecipati PM. Antonino Grasso,
per la gestione dei fondi comunitari PM. Barbara Pezzilli, per la spesa sanitaria PM. Fabrizio Cerioni.
1. Premessa
1.1. Il quadro normativo di riferimento e le disposizioni
sull’armonizzazione dei bilanci pubblici
2. Il rendiconto generale della gestione 2017
2.1. Il progetto di legge e le verifiche dell’organo di revisione
2.2. I risultati della gestione 2017
2.3. Gli equilibri di bilancio
2.4. Il riaccertamento dei residui
2.5. Il pareggio di bilancio
3. L’indebitamento
4. La spesa del personale
4.1. I parametri normativi quali limiti al trend di spesa
4.2. I tetti finanziari
4.3. Verifica del contenimento delle spese di personale
4.4. Verifica dei vincoli in materia di contratti di lavoro flessibile
4.5. Verifica dei vincoli alle assunzioni di personale a tempo
indeterminato
4.6. Contrattazione integrativa
4.7. Le posizioni organizzative
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5. La struttura e gli enti del SIREG
5.1. Il piano di razionalizzazione delle società partecipate
5.2. Il Fondo perdite società partecipate
5.3. I rapporti di credito/debito Regione Società partecipate.
a) Il Fondo crediti di dubbia esigibilità
b) Verifica dei crediti e debiti reciproci dell’Ente con i propri enti
strumentali e le società controllate
5.4. La gestione delle liquidità attraverso gli enti SIREG
5.5. Le garanzie regionali
5.6. Il valore delle partecipazioni
6. La gestione del fondo sociale europeo
6.1. Premessa
6.2. Il piano finanziario del POR FSE e attività svolte per i singoli assi
al 31.12.2017
6.3. Risorse del POR FSE
6.4. Stato di attuazione annuale del programma operativo
6.5. I controlli sull’attuazione del POR
6.6. Rappresentazione contabile
6.7. L’esito del contraddittorio
7. La gestione della spesa sanitaria nell’esercizio 2017
7.1. Il quadro di riferimento nazionale del servizio sanitario. Il
finanziamento del SSN – anno 2017
7.2. Il quadro di riferimento della normativa contabile per la gestione
sanitaria
7.3. Le risorse vincolate per investimenti della GSA
7.4. La gestione dei residui attivi e passivi della GSA
7.5. La verifica del pareggio del rendiconto-sezionale perimetro sanità
7.6. La spesa farmaceutica
5
Parte prima
Il giudizio di parificazione sui bilanci delle regioni
a statuto ordinario
1. Premesse. Le complessità dell’esperienza
applicativa nel terzo biennio
1.1 Le varie tappe nel percorso di “messa a
regime” del nuovo giudizio
L’entrata in vigore della legge n. 213/2012 di
conversione del decreto-legge n. 174/2012 (Disposizioni
urgenti in materia di finanza e funzionamento degli enti
territoriali, nonché ulteriori disposizioni in favore delle zone
terremotate nel maggio 2012), ha immediatamente aperto
un complesso di questioni interpretative, di natura
sistematica -sostanziale e processuale-, che hanno
richiesto approfondite riflessioni in molteplici aree
tematiche, al fine di specificare i lineamenti peculiari del
nuovo giudizio di parifica del rendiconto delle regioni a
statuto ordinario, e di orientare le esperienze applicative
verso la piena realizzazione delle finalità perseguite dalla
legislazione nazionale.
Infatti, la legge n. 213/2012 cit. ha introdotto il nuovo
istituto con l’obiettivo primario di procedere al
rafforzamento del sistema dei controlli della Corte dei conti
sui bilanci degli enti territoriali a rilevanza costituzionale,
e degli enti del Servizio Sanitario Nazionale- Ssn (art. 1
commi 1-8 d.l. 174 cit.), per l’effettività delle garanzie di
legalità orientate agli equilibri complessivi della finanza
pubblica ed all’efficienza amministrativa.
Pertanto, il primo biennio (2013-2014) dell’esperienza
applicativa è stato contraddistinto dalla fase cd.
sperimentale (start up), nella quale gli indirizzi e gli
orientamenti interpretativi delle Sezioni di controllo, sono
stati occupati in prevalenza dalla messa a regime delle
peculiarità giuridiche del giudizio, con l’adattamento al
bilancio regionale delle forme sostanziali e processuali,
discendenti dal giudizio di parificazione del rendiconto
generale dello Stato (artt. 39 e segg. Testo Unico 12 luglio
6
1934 n.1214), prescelto come prototipo di modello
normativo generale, da estendere con criteri di
adattamento ai singoli ambiti regionali.
Il secondo biennio (2015-2016) è stato -invece-
contraddistinto dallo sviluppo delle finalizzazioni
normative, in un quadro generale assoggettato a profonde
mutazioni della disciplina di finanza e di contabilità
pubblica, profondamente innovata dalle disposizioni del
d.lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i. recante “Disposizioni
in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro
organismi”.
Infine, il terzo biennio (2017-2018) è contraddistinto
dalla ricerca di -non facili- percorsi di consolidamento dei
principi giurisprudenziali, sui lineamenti più strettamente
processuali che definiscono l’appartenenza del giudizio di
parificazione del bilancio della Regione, al sistema di
garanzie della legalità economico-finanziaria e
dell’efficienza amministrativa, anche se -purtroppo- tali
profili tipicamente processuali sono rimasti, e continuano
a rimanere, estranei alla riforma del processo contabile (v.
Corte dei conti Sez. Riun. s.c. n.44 del 15 dicembre 2017;
infra par. 1.2.)
Nella successione delle diverse esperienze applicative,
distinte in fasi temporali, il progressivo consolidamento
delle interpretazioni, consente di fissare alcune coordinate
normative di riferimento, che rappresentano le linee-guida
di sviluppo delle attività della Corte dei conti nei diversi
contesti territoriali delle amministrazioni regionali.
Infatti, anche e soprattutto per i forti e costanti
impulsi ricostruttivi che provengono dalla giurisprudenza
costituzionale (v. in particolare sentenze nn. 39 e 40/2014,
e più di recente sentenze nn.97/17, 247/17, 274/17,
49/18, 101/18,), è divenuto più chiaro, unanime e
condiviso il quadro sistematico dei principi di
armonizzazione dei sistemi contabili e del sistema di
bilancio (art. 9 D. Lg. 23 giugno 2011 n.118), al quale
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appartiene il giudizio di parificazione del rendiconto
generale delle Regioni a statuto ordinario.
In primo luogo, l’ambito materiale e la finalità dei
controlli introdotti dal decreto-legge n. 174/2012 cit. è
assorbito nella materia della “armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica” (art. 117
comma 3 cost.).
Tale materia, prima della modifica costituzionale n.
1/2012, apparteneva alla legislazione concorrente tra lo
Stato e le Regioni, con la conseguente riserva al legislatore
statale di introdurre i principi fondamentali sull’oggetto,
sui parametri, e sui poteri dei controlli esterni nei confronti
delle autonomie regionali e locali.
La legge costituzionale 20 aprile 2012 n. 1 cit.
(Introduzione del principio del pareggio di bilancio nella
Carta costituzionale) ha disposto la separazione fra la
“armonizzazione dei bilanci pubblici” ed il “coordinamento
della finanza pubblica”, con la conseguenza
dell’attribuzione della prima materia alla potestà esclusiva
dello Stato, e della permanenza della seconda materia
nell’area della potestà legislativa concorrente.
In secondo luogo, nella legge n. 213/2012 cit.,
all’ambito materiale poi modificato dalla legge
costituzionale n. 1/2012 cit., corrisponde un assetto
finalistico incentrato sul rafforzamento dei controlli della
Corte dei conti sulla gestione finanziaria delle regioni e
delle province autonome, compresi gli enti del Servizio
Sanitario Nazionale (Ssn).
Dunque, entrambi i cennati profili, distinti per ambito
di materia e per ambito finalistico, dimostrano che i
controlli contemplati dalla legge n. 213 cit., ai quali
appartiene il giudizio di parifica del rendiconto regionale,
sono inseriti in un quadro sistematico di rafforzamento
delle garanzie degli equilibri complessivi di finanza
pubblica, con i connessi vincoli per le regioni e gli enti
locali, tutti discendenti dagli obiettivi comunitari europei,
come fissati nel patto europeo di stabilità e crescita.
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In tale quadro sistematico, il giudizio di parifica del
rendiconto generale della Regione Lombardia, nei
lineamenti propri di un istituto processuale, qualificato da
evidenti peculiarità normative e da un marcato ibridismo
tra forma e sostanza (v. infra par. 2.2.), manifesta la sua
natura di strumento giuridico fisiologicamente orientato
ad assicurare la pienezza della posizione di “ausiliarietà”
della Corte dei conti nel rapporto con il sistema delle
Autonomie Regionali.
1.2. Il consolidamento dei criteri interpretativi e
d’adattamento applicativo
L’introduzione -nell’impianto della riforma dei controlli
sugli enti ad autonomia territoriale- del giudizio di
parificazione sul bilancio delle Regioni a statuto ordinario,
costituisce uno degli aspetti più significativi dei percorsi
normativi di ampliamento e di consolidamento delle
garanzie di legalità finanziaria poste a presidio degli
equilibri di bilancio e della sostenibilità del debito
pubblico.
La legittimità costituzionale dell’impianto normativo è
stata già ampiamente scrutinata ed avallata dal Giudice
delle leggi (v. C. Cost. sent. n. 39/14), il quale ha fondato
la propria motivazione sui punti di complessità
interpretativa, palesemente generati dalla stringata
essenzialità della tecnica di redazione della disposizione
normativa, con la quale l’art. 1 comma 5 legge n.
213/2012, ha disposto il rinvio dinamico e recettizio delle
disposizioni vigenti sul giudizio di parificazione del
rendiconto generale dello Stato.
Infatti, la natura laconica e lacunosa del rinvio
normativo in combinato disposto, contenuto nel D.L. n.
174/12 cit., ha indotto al convincimento dell’assenza di
una normativa propria e specifica al giudizio di parifica dei
rendiconti delle Regioni ad autonomia ordinaria, poiché
l’unica disciplina applicabile risulta collegata alla
estensione interpretativa delle disposizioni sul giudizio di
parificazione del rendiconto generale dello Stato.
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In particolare, tale primo convincimento è stato
indotto dalle delibere d’orientamento, con le quali le
Sezioni Riunite in sede di controllo, e la Sezione delle
Autonomie, hanno reso l’ausilio interpretativo per la
ricostruzione complessiva del quadro giuridico.
Infatti, l’esercizio delle funzioni di nomofilachia
normativa è stato palesemente ispirato dall’immediata
necessità di rinvenire i criteri di adattamento del giudizio
di parificazione, dal rendiconto generale dello Stato (artt.
39 e segg. Testo Unico 12 luglio 1934 n.1214) al rendiconto
delle regioni ad autonomia ordinaria (art. 1 comma 5 legge
n. 213/2012).
Ciò perché è stata ritenuta prioritaria, la necessità di
conciliare la complessità dell’istituto giuridico già
consolidato nella sua applicazione per la finanza e la
contabilità statale, alla particolarità dell’ordinamento
regionale, ed alla specificità degli statuti autonomi.
In tale contesto argomentativo, sono state sviluppate,
e sono state oramai definite le riflessioni sulla natura del
procedimento, sull’esercizio della funzione di controllo
nella forma contenziosa, e sulla produzione degli effetti
dichiarativi e costitutivi del controllo sul rendiconto della
gestione, ai fini dell’approvazione definitiva da parte delle
Assemblee Legislative regionali.
Dunque, l’iniziale sviluppo ed il successivo
approfondimento del percorso di riflessioni critiche,
possono ritenersi entrambi conclusi, con l’emersione di un
quadro di principi di formazione giurisprudenziale,
epurato da contraddizioni, lacune e vizi logici, e sempre
emendabile con il recepimento delle utilità conseguite con
le migliori consuetudini, e le più efficaci prassi applicative.
Il quadro interpretativo in continua evoluzione, si è
quindi consolidato, sia nell’impianto sistematico dei
principi generali, sia nella logica applicativa delle regole
specifiche, anche se permangono alcune aree di
importante oscillazione interpretativa.
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Ad avviso della procura regionale -sia pure con la
permanenza di alcuni dubbi sistematici originati dalle
esperienze più recenti- è possibile delineare un completo
quadro di sintesi dei principi interpretativi di riferimento,
al quale appartengono molteplici punti fermi, sui quali la
continuità delle interpretazioni di perfezionamento dei
profili applicativi dell’istituto, dipende dalla matrice
processuale propria del giudizio di parifica del bilancio
regionale, il quale -ciò nonostante, come già rilevato- è
rimasto escluso dall’opera di razionalizzazione e di riordino
dei giudizi dinanzi la Corte dei conti.
Infatti, come già immediatamente osservato dai primi
commenti, il nuovo codice della giustizia contabile, entrato
in vigore con il decreto legislativo 26 agosto 2016 n. 174,
si è limitato a prevedere la competenza delle sezioni riunite
in speciale composizione, per l’esercizio della giurisdizione
esclusiva in unico grado, nelle materie di contabilità
pubblica, su tutte le impugnazioni conseguenti alle
deliberazioni delle sezioni regionali di controllo (art. 11
CGC), senza alcuna previsione additiva e/o innovativa,
sull’istruttoria propedeutica alla disamina delle
informazioni e delle risultanze economico-finanziarie, e sul
contraddittorio preliminare, nel giudizio di parifica del
bilancio dinanzi la Sezione regionale di controllo (v. Corte
dei conti Sez. Riun. s.c. n.44 del 15 dicembre 2017).
E non può negarsi che la permanenza di tali lacune
normative di tipo strutturale, costituisca la causa
principale dell’oscillazione nelle interpretazioni
giurisprudenziali e del rischio di disomogeneità nelle
esperienze applicative.
1.3. La cornice dei principi comunitari e
costituzionali
La definizione del quadro di sintesi, rinviene la
fondamentale premessa sistematica nel carattere
palesemente innovativo delle disposizioni normative, che
hanno rafforzato il sistema dei controlli sulle regioni e sugli
enti locali, estendendo nei confronti delle Regioni a statuto
11
ordinario, il giudizio di parificazione del rendiconto
generale, considerato quale istituto omologo già vigente per
lo Stato e per gli enti ad autonomia differenziata.
La coerenza con l’ordinamento finanziario dell’Unione
Europea, incentrato sull’equilibrio dei bilanci e sulla
sostenibilità del debito pubblico, ha indotto
all’introduzione del principio del pareggio di bilancio con
disposizioni di rango costituzionale (v. legge costituzionale
20 aprile 2012 n.1), le quali vincolano il complesso delle
pubbliche amministrazioni alle regole del buon
andamento, in conformità alla nuova formulazione dell’art.
97 Cost.
Infatti, secondo le dinamiche normative già descritte
(v. retro sub. 1), la riforma dei controlli sugli enti territoriali
di rilevanza costituzionale appartiene al duplice ambito
materiale dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, e del
coordinamento della finanza pubblica (art.117 Cost.,
rispettivamente, comma 2 lett. e), e comma 3), ad ognuno
dei quali la giurisprudenza costituzionale ha dedicato
particolare attenzione ed approfondimento (v. infra 3).
In tali ambiti di materia, ma soprattutto al fine del
coordinamento della finanza pubblica, la disciplina statale
ha optato verso il rafforzamento dei controlli sugli enti
territoriali, per l’attuazione dei vincoli derivanti
dall’appartenenza all’Unione europea, e dell’obbligo degli
Stati membri di rispettare l’equilibrio complessivo del
bilancio nazionale.
Nella nuova prospettiva costituzionale, il
coordinamento della finanza pubblica, e l’armonizzazione
del sistema dei conti pubblici, si avvalgono dei controlli di
regolarità e di legittimità affidati alla Corte dei conti, al fine
di prevenire le situazioni di squilibrio di bilancio, e le
pratiche contrarie alla copertura preventiva della spesa,
entrambe lesive della sana gestione finanziaria, e dell’unità
economica della Repubblica (ex multis in C. Cost. nn. 266
e 60/2013, 39/2014).
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La tutela della legalità finanziaria, e dell’unità
economica della Repubblica, presuppone la rigorosa
salvaguardia dell’equilibrio di bilancio, riferito al
complesso delle amministrazioni pubbliche, in conformità
ai nuovi parametri normativi (artt. 81, 119 e 120 Cost.), ed
ai vincoli di appartenenza all’Unione europea (artt. 11 e
117 Cost.).
La peculiarità dei principi di legalità finanziaria, dotati
di tutela costituzionale rafforzata, richiede la effettività
degli strumenti di controllo sulla finanza delle regioni e
degli enti locali.
Pertanto, il sistema dei controlli delineato dalla legge
n. 213/12 cit., contiene le indefettibili misure di garanzia
obiettiva, poste a presidio degli equilibri di bilancio, della
trasparenza delle gestioni pubbliche, della sana gestione
finanziaria e del buon andamento amministrativo, secondo
i principi della nuova Costituzione economica, integrata
dalla legalità euro-comunitaria.
Dunque, l’ancoraggio europeo e la finalizzazione
comunitaria delle interpretazioni date agli istituti ed agli
strumenti introdotti dalla legge n. 213/2012 cit. di
conversione del decreto legge n. 174 cit., se -da un lato-
marcano l’esigenza che tutti gli enti del settore pubblico
partecipino agli obiettivi di equilibrio dei bilanci che
compongono il “conto consolidato delle amministrazioni
pubbliche”,-dall’altro lato- presuppongono un permanente
sistema di controllo-monitoraggio sui comportamenti di
bilancio degli enti territoriali e locali, al fine di garantire
l’effettiva congruenza rispetto agli obiettivi euro-nazionali,
e l’osservanza di tutte le prescrizioni necessarie per
prevenire e/o rimediare ai disavanzi eccessivi ed alle
situazioni devianti dalla buona amministrazione.
Il quadro dei principi generali che compone il sistema
dei controlli pubblici, ed in particolare il sistema di
controllo delle autonomie territoriali, è completato da un
assetto di misure e di strumenti orientati a coniugare gli
equilibri di bilancio con l’efficienza amministrativa, in un
13
contesto complessivo qualificato dalle finalità normative di
prevenzione finanziaria dalle situazioni di squilibrio, e di
devianza dalle logiche e dalle dinamiche della sana e
buona amministrazione (v. in C. cost. sentenze nn. 39 e 40
del 2014 cit. il riferimento al controllo “preventivo” con
significati diversi dal “controllo preventivo di legittimità”).
I temi dell’efficienza nell’organizzazione e nell’esercizio
dei pubblici poteri, uniti ai temi dell’economicità nella
gestione delle risorse e dell’effettività degli strumenti di
controllo per la tutela dell’integrità della finanza pubblica
allargata, assumono una rilevanza -progressivamente
sempre più- strategica nelle risposte che il diritto
amministrativo e le discipline di contabilità pubblica
possono dare ai vecchi ed ai nuovi bisogni di buona
amministrazione.
1.4. La funzione di ausiliarietà per l’efficienza
economico-finanziaria
Procedendo -dunque- alla definizione del quadro dei
principi interpretativi, da ricondurre alle esperienze
applicative dei giudizi di parifica regionale, è alquanto
evidente come la nuova Costituzione economica, ed il
rafforzamento dei contenuti della legalità finanziaria,
abbiano contribuito ad innovare profondamente, la
fisionomia del rapporto di ausiliarietà della Corte dei conti
nei confronti delle autonomie territoriali.
Il modello collaborativo, compendiato nel sistema delle
leggi, rispettivamente n. 131/2003 (Disposizioni per
l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge
costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, Legge cd. La Loggia), e
n. 266/2005 (Disposizioni per la formazione del bilancio
annuale e pluriennale dello Stato – Legge finanziaria 2006),
è stato completato, emendato ed integrato, dalla legge n.
213/12 con l’attribuzione alla Corte dei conti di nuove
competenze.
Infatti, il sistema dei controlli sulla finanza pubblica è
adesso orientato al conseguimento di utilità multi-
funzionali, e di utilità aggiuntive, poiché il modello
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incentrato sulle -sole ed esclusive- misure correttive e
collaborative, è stato ampliato per recepire anche effetti
interdittivi e sanzionatori (v. infra 3).
In tale contesto -pertanto- il giudizio di parificazione
del bilancio regionale, conferma il proprio ruolo
fondamentale, perché -a chiusura del ciclo annuale dei
controlli- costituisce la sede naturale, per il raccordo degli
esiti di tutte le attività di controllo -a rilevanza interna ed
esterna- e per la verifica dei risultati di amministrazione,
fondata sulla concordanza dei dati risultanti dal
rendiconto, sia per l’entrata, che per la spesa.
Nei lineamenti del quadro di sintesi dei principi
generali, confluiscono anche i significati ermeneutici del
richiamo, operato dall’art. 1, comma 5, secondo periodo,
decreto legge n. 174/2012, alla finalità “di assicurare
l’equilibrio del bilancio e di migliorare l’efficacia e
l’efficienza della spesa”.
Infatti, tale richiamo consente di individuare le due
fasi fondamentali del giudizio di parifica:
I) la fase dell’analisi contabile del rendiconto, al fine
dell’accertamento degli equilibri di bilancio, e del rispetto
dei vincoli e dei limiti di spesa;
II) la fase contestuale e collaterale della valutazione
economica dell’entrata e della spesa, al fine della
specificazione dei profili propositivi per accrescere
l’efficacia e l’efficienza delle attività di gestione delle
politiche pubbliche.
Nonostante la carenza di una specifica normativa
propria della parifica regionale, dalla contestualità dello
svolgimento di entrambe le fasi, si evince la forza
innovativa dell’istituto.
Dalla combinazione e dall’integrazione delle due fasi
emerge anche con piena chiarezza il modus operandi del
giudizio di parifica, orientato -da un lato- a conferire
pienezza ed effettività al sistema dei controlli, e -dall’altro
lato- a produrre nuove forme di dialogo amministrativo,
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compatibili con tutti i profili discendenti dalla peculiare
autonomia costituzionale degli enti regionali.
La verifica degli equilibri di bilancio (fase
d’accertamento), e la specifica individuazione delle aree
d’intervento per l’ottimizzazione dell’efficacia e
dell’efficienza della spesa pubblica (fase valutativa e
propositiva), costituiscono -dunque- le funzioni peculiari
del giudizio di parifica.
Tali funzioni, compendiate all’interno dello stesso
giudizio, sono esercitate nel quadro dei principi normativi
fissati dalla legislazione dello Stato, nella materia a
competenza esclusiva dell’armonizzazione dei bilanci
pubblici e dei sistemi contabili (art. 117 comma 2 lett. e
Cost.), e nella materia a competenza concorrente del
coordinamento della finanza pubblica (art. 117 Cost.
comma 3).
Entrambe le funzioni confluiscono nel medesimo
giudizio, e sono reciprocamente integrate tra loro, poiché
la verifica degli equilibri di bilancio non è in sé sufficiente
ad avallare l’efficienza della gestione della spesa pubblica,
poiché l’equilibrio costituisce solo uno (sia pure
fondamentale) dei molteplici principi, e delle tante regole,
che compongono la sana gestione finanziaria ed il buon
andamento amministrativo.
Infatti, il completamento dei percorsi di riflessione
sulla riforma dell’assetto dei controlli introdotta con il
decreto legge n. 174/2012 cit., consente di individuare il
processo di trasformazione normativa e giurisprudenziale
dei controlli sulle autonomie territoriali, dal sistema dei
controlli di regolarità e legittimità contabile (legge n.
266/2005), ai controlli sugli equilibri di bilancio (decreto
legge n. 174/2012), i quali assumono carattere
“preventivo” in senso lato, e si ricongiungono naturalmente
ai criteri di efficienza e di economicità, che costituiscono i
parametri costanti di riferimento, per l’effettività delle
garanzie di legalità finanziaria e di buon andamento
amministrativo.
16
Nella prospettiva d’insieme, l’evoluzione normativa e
giurisprudenziale dimostra che il controllo preventivo ed il
controllo di legittimità amministrativa e finanziaria e di
regolarità contabile, confluiscono nel sistema delle
garanzie di legalità, e costituiscono entrambi Istituti di
Garanzia, che assumono nuovi lineamenti, nuovi
significati e nuove utilità, le quali superano e procedono
oltre i paradigmi tradizionali del controllo preventivo di
legittimità e del controllo successivo sulla gestione (v. C.
Cost. sentenze nn. 60/2013, 219/2013; nn. 39 e 40/2014
cit.).
I princìpi interpretativi preposti all’assetto del sistema
dei controlli, dimostrano che la tutela dell’efficienza
amministrativa richiede un modello di collegamento
sempre più improntato a sinergie organiche tra gli
strumenti di garanzia della legalità.
E’ necessario e fondamentale, la realizzazione di un
ordinamento unitario delle garanzie di legalità finanziarie
ed economiche, predisposte per l’integrità e per l’efficienza
nella gestione delle pubbliche risorse.
2. I lineamenti istruttori e processuali del giudizio
di parificazione
2.1. L’equilibrio di bilancio nelle materie di
contabilità pubblica
Il quadro di sintesi delle esperienze maturate,
consente di svolgere fondamentali considerazioni sui
profili procedimentali, processuali e contenutistici, del
giudizio di parifica dei rendiconti regionali.
Anche tali profili sono da collocare in una prospettiva
di perfezionamento delle funzioni di verifica e di
valutazione propositiva, entrambe intestate alla Corte dei
conti.
I principi di matrice giurisprudenziale in progressiva
formazione, sui temi dell’effettività dei sistemi di controllo
posti a garanzia dell’equilibrio di bilancio, e della sana
17
gestione finanziaria, tendono a porre sempre più in
evidenza il ruolo affidato alla Corte dei conti, quale
“massimo organo di rilevanza costituzionale garante degli
equilibri di finanza pubblica”, al quale si connette l’esigenza
dell’unitarietà applicativa degli istituti che congiungono il
controllo alla giurisdizione.
Pertanto, la sfera delle competenze intestate alle
Sezioni regionali di controllo si estende alla “valutazione
complessiva di tutti gli atti e le gestioni posti in essere dai
diversi enti in cui si articola la Repubblica che abbiano
riflessi finanziari”, ed in particolare “la valutazione del
rispetto del principio costituzionale del pareggio di bilancio”
(v. Relazione al decreto legge n.174/2012 cit.).
E tale fenomeno estensivo si riflette sulla lettura
evolutiva dell’art.103, 2° comma, Cost. , dal quale deriva che
“le materie di contabilità pubblica possono oggi correttamente
e positivamente individuarsi in un organico corpo normativo,
inteso alla tutela della integrità dei bilanci pubblici, dotato di
copertura costituzionale e presidiato da un giudice naturale,
che è la Corte dei conti nelle sue varie attribuzioni
costituzionali”.
In tal modo, l’art. 103, secondo comma Cost. costituisce
"norma di chiusura e di garanzia di valori ordinamentali,
quali quelli della tutela degli equilibri finanziari” (Corte dei
conti, Sez. riunite, n. 2 del 2013).
Pertanto, il quadro di sintesi dei principi
procedimentali, processuali e contenutistici del giudizio di
parifica, deve essere ricostruito in coerenza con il ruolo
svolto dalla Corte dei conti, quale Magistratura posta al
servizio dello Stato-comunità, e di organo-garante, in
posizione di terzietà ed imparzialità, dell'equilibrio
economico-finanziario del settore pubblico, e della corretta
gestione delle risorse collettive, sotto il profilo dell'efficacia,
dell'efficienza e dell'economicità.
Peraltro, tale ruolo si è progressivamente consolidato
nel tempo, per effetto del fondamentale contributo
proveniente dalla giurisprudenza della Corte
18
costituzionale, la quale ha -con pronunzie sia remote che
più recenti- sempre sottolineato la rilevanza delle funzioni
ausiliari intestate alla Corte dei conti, ai fini della tutela
dell’unità economica della Repubblica e del coordinamento
della finanza pubblica, per corrispondere ai vincoli di
derivazione europea (cfr. Corte Cost. nn. 29/1995,
470/1997, 267/2006, 179/2007, 198/2012, 60/2013, 39
e 40/2014).
Infatti, l’ampliamento del sindacato di legalità
finanziaria intestato alla Corte nelle sue diverse articolazioni,
centrali e periferiche, a garanzia degli equilibri di bilancio e
del coordinamento della finanza pubblica, ha indotto la
giurisprudenza a riconoscere la linea di continuità che lega la
funzione di controllo sulla legittimità-regolarità dei conti
pubblici, alle diverse tipologie di attribuzioni che nel tempo
sono state affidate, alla Corte dei conti, “come massima
istituzione nazionale posta a presidio degli equilibri di bilancio
pubblici” (Corte dei conti Sez. riunite s.c. n. 6/2014).
I menzionati orientamenti interpretativi coinvolgono e si
riflettono sul giudizio di parificazione, perché contribuiscono
a chiarire il quadro di sintesi dei principi contenutistici,
procedimentali, e processuali.
2.2. La formalità della giurisdizione contenziosa
Dalle deliberazioni d’indirizzo e di coordinamento
approvate dalla Sezione delle Autonomie1, e dalle Sezioni
Riunite in sede di controllo2, emergono con chiarezza e
puntualità tutte le aree tematiche, procedimentali e
1 La Sezione delle Autonomie nell’anno 2013 ha approvato le
linee guida relative alla relazione annuale dei Presidenti delle Regioni (delibera n. 5), ed alle relazioni del Collegio dei revisori (delibera n.
6), ed ha anche adottato le deliberazioni di orientamento in tema di copertura delle leggi di spesa (delibera n. 10), di giudizio di parificazione (delibera n. 9), e di controllo sul rendiconto dei gruppi
consiliari (delibere nn. 12 e 15). Nell’anno 2014 è stata adottata la deliberazione n.14 (v. in par. 1.3).
2 Le Sezioni Riunite nel 2013 sono intervenute sulla definizione
dei profili applicativi del giudizio di parificazione del rendiconto delle regioni a statuto ordinario (deliberazione n. 7).
19
processuali, sulle quali è necessario concentrare le
iniziative per agevolare il percorso di piena attuazione delle
nuove competenze normative.
L’esperienza applicativa del giudizio di parificazione al
rendiconto delle regioni ordinarie, pone in evidenza
molteplici ordini di priorità, contrassegnati dalla necessità
di perfezionare il modello processuale, assicurando il
costante contraddittorio con la pubblica amministrazione,
e valorizzando l’intervento del pubblico ministero, con
soluzioni interpretative di diritto sostanziale, a
riempimento della natura -in apparenza- meramente
formale del rito contenzioso.
Infatti, superata l’esperienza del primo avviamento
(start up) permane -nella giurisprudenza delle Sezioni
regionali di controllo- l’esigenza della transizione
progressiva verso un modello ancora da perfezionare, nella
scansione di puntuali momenti istruttori a rilevanza
informativa e preparatoria, con una sempre più puntuale
programmazione per aree tematiche, per settori di
gestione, e per tempi d’accertamento, che coinvolga le parti
in conformità ai principi del contraddittorio, di recente
evocati nella giurisprudenza costituzionale al fine di una
ricostruzione complessiva dei lineamenti del giudizio di
parifica del bilancio regionale (v. infra par.3).
Proprio su tale esigenza, la Sezione delle Autonomie
nel richiamare i contenuti del giudizio di parificazione,
sotto il duplice profilo del raffronto del rendiconto con la
documentazione di bilancio e con le scritture contabili
dell’ente (tenute o controllate dalla Corte), e della
contestualizzazione dell’attività di parifica con la relazione
sul rendiconto (artt. 39-41, r.d. 12 luglio 1934, n. 1214),
ha proposto una lettura coordinata tra le finalità del
giudizio e la struttura della giurisdizione contenziosa (v.
Sez. Aut. deliberazione n. 19/SEZAUT/2014/INPR del 15
maggio 2014).
In tal modo, è stato conferito particolare significato al
richiamo, operato dall’art. 1, comma 5, secondo periodo,
20
d.l. n. 174/2012, alla finalità “di assicurare l’equilibrio del
bilancio e di migliorare l’efficacia e l’efficienza della spesa”,
la quale consente di reinterpretare l’istituto in chiave
innovativa, come parte integrante del sistema dei controlli
affidati alle Sezioni regionali.
L’effettiva realizzazione della menzionata finalità
include la verifica -da svolgere nell’esercizio successivo a
quello oggetto della decisione di parifica- del sèguito che
l’amministrazione ha conferito alle osservazioni della
Corte, anche sotto il profilo dell’affidabilità dei conti (cd.
follow up).
La valorizzazione della finalità del giudizio di
parificazione si ricongiunge alle questioni legate alla
“formalità della giurisdizione contenziosa” che si applica al
giudizio di parificazione, a norma dell’art. 40, r.d. n.
1214/1934, per gli aspetti relativi alle modalità del
contraddittorio con gli enti controllati, e al ruolo di
garanzia riconosciuto dalla legge all’ufficio del pubblico
ministero.
Le stesse formalità sono poste a fondamento del potere
riconosciuto alla Corte dei conti di sollevare questioni di
costituzionalità, nelle forme del giudizio principale e
diretto, per le ipotesi di leggi di spesa, ritenute lesive
dell’equilibrio di bilancio e della copertura finanziaria, in
violazione dell’art. 81 Cost. (v. infra par. 3.5).
La ricostruzione del quadro normativo, da colmare
nella formale lacunosità della tecnica del rinvio, ha indotto
la Sezione delle Autonomie a chiarire che le verifiche
espletate nel giudizio di parificazione, presuppongono il
contraddittorio con gli enti controllati su tutti i temi
istruttori, oggetto d’indagine.
In tale contesto argomentativo, il ruolo di garanzia del
rappresentante dell’Ufficio del Pubblico ministero,
partecipa al costruttivo raccordo tra le Sezioni di controllo e
le Procure regionali, durante l’intero iter procedurale
propedeutico all’udienza di parificazione, nel quale
l’organo inquirente è -tuttavia- privo di poteri autonomi
21
d’accertamento, al fine di prevenire le duplicazioni
dell’attività istruttoria e l’inutile sovraccarico di
adempimenti per le strutture regionali, gravate dell’onere
di ricerca e di trasmissione delle informazioni documentali
e finanziarie richieste (v. deliberazione n.
7/SSRRCO/2013/QMIG del 14 giugno 2013, richiamata
in deliberazione Sez. Aut. 14/2014 cit.) .
2.3. La funzione costruttiva del controllo ed il
ruolo del pubblico ministero
Le decisioni delle Sezioni regionali hanno
costantemente interpretato l’udienza del giudizio di
parificazione, come il momento processuale fissato a
conclusione dell’esito di un procedimento che appartiene
alla funzione di controllo.
Su tale presupposto interpretativo, nell’ambito della
ratio legis di garantire il coordinamento della finanza
pubblica ed il rispetto dei vincoli finanziari di derivazione
europea, si innestano molteplici argomentazioni orientate
ad evitare soluzioni asimmetriche tra le regole già applicate
al giudizio di parificazione del rendiconto generale dello
Stato, e le regole riferibili alle Regioni a statuto speciale,
alle Province autonome, ed alle Regioni a statuto ordinario,
salva la sussistenza di discipline differenziate, tuttora
vigenti nei rispettivi ordinamenti regionali.
Tra le regole interpretative, che agevolano la
simmetria, l’omogeneità, e la similarità dei giudizi, si
annoverano le verifiche di effettività dell’attività di
controllo, per il monitoraggio del grado e del livello di
riscontro fornito alle osservazioni formulate dalla Corte,
nell’ambito della parifica del rendiconto per l’esercizio
finanziario anteriore (principio del “follow up” evidenziato
in deliberazione n. 9/SEZ/AUT/2013/INPR)3.
Nella medesima prospettiva, si sviluppa il
procedimento di stima dell’attendibilità e dell’affidabilità
3 v. il nuovo regime di pubblicità e di trasparenza delle
informazioni accessibili che comprende “i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti” (art 27 e 41 d.lgs. 97.2016 cit.).
22
degli aggregati contabili mediante campionamento
statistico, basato su modelli consolidati in ambito europeo,
poiché l’approccio campionario ed i cc.dd. “test di
convalida” appartengono oramai agli strumenti di verifica
postuma della legittimità e della regolarità delle operazioni
sottostanti ai conti del bilancio (Déclaration d’Assurance –
DAS).
Sull’identica falsariga, si consolida il rapporto tra le
Sezioni di controllo e le Procure regionali, poiché la
costruttiva e reciproca collaborazione tra i due uffici, da
realizzare in coerenza con la rispettiva autonomia di
competenza, di valutazione e di decisione, realizza lo scopo
di rendere funzionale ed aderente all’oggetto della parifica
specificato nell’art. 39 R.D. n.1214/1934, l’intervento del
Procuratore regionale, come evidenziato nella
giurisprudenza costituzionale (cfr. C.Cost. n. 72/2012).
Peraltro, la sinergia tra la Sezione di controllo e l’ufficio
del pubblico ministero, è ricostruita ed evidenziata, in
sintonia con i più recenti provvedimenti normativi che
hanno incrementato le fattispecie di collegamento “fondate
sull’intervento combinato delle funzioni di controllo e delle
funzioni giurisdizionali, a tutela della finanza pubblica”
(delib. Sez. Aut. N. 14/2014 cit.), le quali sono state -di
recente- completate con la disposizione sull’onere di
segnalazione (art.52 co. 4 CGC), -posta in ausilio ed in
supplenza dell’obbligo di denunzia gravante sulla p.a. (art.
52 co. 1 cit.) -, la quale deve essere interpretata
organicamente secondo i consolidati principi relativi alla
distinzione dei ruoli e delle funzioni.
In tal modo l’ufficio del Pubblico Ministero, nella
qualità di “osservatore della legalità finanziaria”, adempie
ai doveri propri della parte pubblica, e contribuisce alla
realizzazione della finalità precipua del giudizio di
parificazione, indicata dal legislatore nella “formulazione
delle osservazioni in merito alla legittimità ed alla regolarità
della gestione” ed alla proposizione delle “misure di
correzione” e degli “interventi di riforma” necessari per
“assicurare l’equilibrio del bilancio” e migliorare “l’efficacia
23
e l’efficienza della spesa” (art. 1 comma 5 legge 213/12
cit.).
La partecipazione del pubblico ministero alla duplice
funzione, di analisi/verifica e di valutazione/proposizione
di misure d’efficienza, costituisce un profilo fondamentale
del giudizio di parifica, nelle complesse finalità di ausilio,
assunte dalla Corte dei conti nei confronti dell’Assemblea
regionale.
I principi di comportamento prudenziale e di
opportunità, depongono per la prevenzione da qualsiasi
profilo che possa generare confusione con l’intervento del
pubblico ministero su specifiche patologie, foriere di
possibili ed eventuali responsabilità amministrative.
Infatti, le valutazioni alle quali partecipa il pubblico
ministero, afferiscono, non a fatti amministrativi specifici,
ma -viceversa- a fenomeni gestionali, considerati
nell’andamento generale, e nella loro oggettiva
riconducibilità all’amministrazione regionale, considerata
come apparato unico, anche laddove i singoli fenomeni
gestionali siano riferibili alle diverse articolazioni di
competenza.
Appartiene -indubbiamente- a tale contesto di ruoli e
di funzioni, il dovere di segnalare -sul fondamento della
istruttoria e della relazione della Sezione Regionale di
Controllo sul rendiconto regionale-, non solo i fenomeni di
scostamento delle gestioni pubbliche dai parametri di
legittimità e di regolarità, ma anche i punti di criticità e la
diffusione di eventuali patologie economiche ed
amministrative.
Infatti, la pronunzia della Corte, che ha natura
definitiva e costitutiva, assolve la fondamentale funzione
di attestare la conformità della gestione amministrativa e
contabile, non solo ai documenti di bilancio preventivi e
programmatici, ma anche alle regole europee e nazionali
in tema di equilibri di bilancio, e di sana gestione
economico-finanziaria.
24
2.4. La natura del giudizio di parifica
La giurisprudenza delle Sezioni regionali di controllo,
conferma che il raffronto dei risultati del rendiconto
generale, è fondato sul riferimento all’intero ciclo della
programmazione finanziaria annuale, e dunque sul
riferimento, non solo alla legge di bilancio, ma anche
all’eventuale legge di autorizzazione all’esercizio
provvisorio, alla legge di assestamento, ed alle leggi e ai
provvedimenti di variazione (v. delibera Sezione Autonomie
n. 9/SEZAUTO/2013/INPR confermata sul punto dalle
successive) .
L’ampiezza dei riferimenti di raffronto, rinviene
giustificazione nel fine primario “di consentire ai Consigli
regionali l’esercizio del controllo sulla gestione delle
pubbliche risorse da parte dell’organo esecutivo”, nella
piena realizzazione del rapporto di ausiliarietà dell’attività
di parificazione nei confronti delle Assemblee legislative.
Il collegamento teleologico fra le attività di parifica, e
la legge regionale di approvazione del rendiconto, è
espressamente indicato dalle disposizioni di legge, nella
parte in cui precisano che “la decisione di parifica e la
relazione sono trasmesse al Presidente della Giunta
regionale ed al Consiglio regionale” (art. 1, comma 5, terzo
periodo, d.l. n. 174/2012).
Pertanto, con il giudizio di parifica, il sistema dei
controlli della Corte dei conti, operando in posizione di
indipendenza rispetto all’Organo legislativo, s’inserisce
obbligatoriamente e con legittimazione piena, nel rapporto
fra l’organo di governo regionale e l’assemblea legislativa,
conferendo certezza documentale e probatoria al
rendiconto predisposto dall’amministrazione.
Alla decisione della Corte dei conti fa seguìto
l’approvazione del rendiconto annuale da parte dell’organo
legislativo, senza che possa essere evocata alcuna forma
d’indebita e/o reciproca “ingerenza nell’opera di riscontro
giuridico espletata dalla Corte dei conti”, costituendo
25
esercizio di “autonoma funzione politica” (v. ab imis Corte
Cost. n. 121/1966).
Infatti, è pacifico nella giurisprudenza costituzionale,
che nella decisione sul rendiconto, le sfere di competenza
della Regione e della Corte dei conti, si presentano distinte
e non confliggenti (v. in C. Cost. n. 72/2012).
L’esercizio dell’attività di un organo a rilevanza
costituzionale dotato d’indipendenza, non è suscettibile di
invadere la sfera di attività della Regione, se si esprime in
«osservazioni intorno al modo con cui l’amministrazione
interessata si è conformata alle leggi e suggerisce le
variazioni o le riforme che ritenga opportuno».
In tal senso si è evidenziato come “la previsione del
giudizio di parificazione, nel contesto del rafforzamento
delle verifiche sulle amministrazioni regionali e sugli
organismi partecipati, rende l’istituto complementare alle
altre funzioni assegnate alle Sezioni di controllo, le cui
competenze risultano razionalizzate” (Sezione autonomie,
n. 14/SEZAUTO/2014/INPR).
Dunque, acquisisce particolare rilievo, e diviene
momento indefettibile, ai fini della realizzazione delle
finalità del giudizio di parifica, la formulazione, non solo di
osservazioni in merito alla legittimità e alla regolarità della
gestione, ma anche di proposte di misure di correzione e
interventi di riforma, ritenuti necessari al fine, in
particolare, “di assicurare l'equilibrio del bilancio e di
migliorare l'efficacia e l'efficienza della spesa”.
Le operazioni di verifica proprie del giudizio di parifica,
svolte in conformità al quadro normativo, sostanziano
quindi l’esercizio della funzione ausiliaria rispetto
all’Organo assembleare che costituisce la “ratio primigenia”
dell’istituto, nella logica del rafforzamento degli strumenti
di tutela degli equilibri di bilancio e dell’integrità della
finanza pubblica.
In sintonia con il fondamentale principio democratico
del controllo-informazione, che misura anche la
trasparenza dei conti pubblici, il giudizio di parificazione è
26
un fondamentale istituto di garanzia poiché, per il suo
tramite le Assemblee rappresentative, e quindi
indirettamente i cittadini, prendono conoscenza
dell’operato degli organi esecutivi, titolari della gestione
delle risorse finanziarie, e sono posti -pertanto- nella
migliore condizione per verificare la rispondenza delle
azioni di governo agli obiettivi definiti nella legislazione
sostanziale di spesa.
2.5. La funzione di accertamento con gli effetti del
giudicato
I tratti di specificità tuttora presenti nei rapporti con
gli ordinamenti regionali, caratterizzati da una
differenziata pluralità di sistemi contabili, hanno richiesto
l’accelerazione del processo normativo di armonizzazione
delle regole e degli schemi di bilancio, anche al fine di
rendere omogenee le metodologie di verifica e di riscontro
documentale dei dati di bilancio (v. decreto legislativo 23
giugno 2011 n.118 “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di
bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”).
Per effetto delle novità introdotte dal decreto legislativo
n.126/2014 (“Disposizioni integrative e correttive del
decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118”), il processo
normativo di armonizzazione dei sistemi contabili, già
dall’anno 2015 ha prodotto gli effetti propri della fase di
prima implementazione, contraddistinta dall’introduzione
di diversi principi contabili generali, tra i quali il principio
della competenza finanziaria “potenziata”, e dell’impegno
contabile conforme al momento di esigibilità della spesa,
che costituiscono alcuni tra gli elementi più innovativi
della riforma contabile degli enti territoriali.
Sul fondamento dei nuovi principi contabili, le
Autonomie regionali e locali sono vincolate annualmente
al ri-accertamento dei residui attivi e passivi, secondo una
procedura analitica e di dettaglio, che consente di
avvicinare la competenza finanziaria alla competenza
economica, ed il principio di competenza al principio di
27
cassa (v. art. 3 commi da 4 a 16 decreto legislativo 23
giugno 2011 n.118, modificati dal decreto legislativo
n.126/2004).
In tale nuovo contesto normativo, le funzioni di
controllo sulle autonomie territoriali sono esercitate
secondo principi di coordinamento e di coerenza, al fine di
assicurare la convergenza tra le diverse finalità delle nuove
competenze, per l’effettivo rafforzamento del dialogo con le
regioni e con gli enti locali.
La non confliggenza tra le eterogenee finalità dei nuovi
istituti, richiede soluzioni interpretative idonee a
ricondurre ad unità le singole utilità funzionali, affidate al
ruolo assunto dalla Corte dei conti nella nuova
Costituzione economica.
La riconduzione ad unità, e la non confliggenza tra i
fini, giustificano il riconoscimento della natura peculiare
del giudizio di parificazione, “nel quale la funzione certativa
appartiene alla struttura della Corte dedicata al controllo,
mentre il segmento finale di tale attività si svolge in un
contesto di natura giurisdizionale, tanto che da esso
scaturiscono gli effetti del giudicato”.
Pertanto, il giudizio di parificazione è solo
formalmente contenzioso (l’art. 40, r.d. n. 1214/1934 fa
specifico riferimento ad una «delibera» della Corte sul
rendiconto resa «con le formalità della sua giurisdizione
contenziosa»), ma produce -comunque- effetti preclusivi
nell’ordinamento, in considerazione dell’immodificabilità
delle risultanze del rendiconto parificate dalla Corte (Corte
dei conti, SSRR in sede di controllo, deliberazione n.
7/2013).
Dunque, dall’attività di “accertamento in senso
proprio”, avente ad oggetto la corrispondenza tra le
risultanze del rendiconto e i dati delle scritture contabili,
scaturiscono effetti di “certezza” giuridica, dotati di
carattere vincolante, e -pertanto- il giudizio di parificazione
costituisce “un istituto che presenta una autonoma
connotazione nel panorama delle verifiche intestate alla
28
Corte, modellato anche attraverso esperienze sedimentate
nel tempo” (Corte dei conti, SS.RR in sede di controllo n.
7/2013).
Il collegamento teleologico con la legge di approvazione
del bilancio regionale, conferisce alla Corte la
fondamentale funzione ausiliaria nei confronti
dell’Assemblea legislativa, ed assegna al giudizio di
parificazione il ruolo centrale nel sistema coordinato degli
strumenti di controllo della finanza pubblica ridisegnato
dal d.l. n. 174/2012.
Infatti, la cadenza temporale della verifica, e il suo
inserimento nel processo legislativo regionale, si prestano
anche all’analisi, anno per anno, delle misure e delle
iniziative adottate dalle Regioni in merito ai rilievi
formulati dalla Corte nell’esercizio precedente.
Il raccordo tra la decisione di parifica e la relazione del
Collegio dei revisori -da un lato-, e la rilevanza delle
valutazioni espresse nelle relazioni semestrali sulla
legislazione di spesa -dall’altro lato- (v. art. 1, commi 2, 3
e 4, d.l. n. 174/2012), agevolano la realizzazione nel
giudizio di parifica della finalità di “garanzia degli equilibri
di finanza pubblica” (deliberazione Sez. Aut. n. 14/2014).
Il difetto di una “controversia” in senso tecnico, alla
quale siano riferibili le regole fissate dall’art. 111 Cost.
(parità delle parti dinanzi a un giudice terzo e imparziale),
non impedisce l’attuazione del principio del
contraddittorio, mediante la formalizzazione -nel corso
dell’istruttoria- di un confronto pieno con
l’amministrazione, esteso al concorso fattivo del pubblico
ministero, a conferma della necessità di conciliare la
sostanziale natura di controllo delle attività di verifica, con
l’efficacia del giudicato, che rende intangibili, le risultanze
del rendiconto generale, sottoposte all’approvazione del
Consiglio regionale (v. infra C. Cost. n. 97/17).
29
2.6. Lacune normative e nomofilachia
giurisprudenziale
Tuttavia, la natura alquanto scarna ed essenziale della
disposizione normativa che ha esteso il giudizio di
parificazione al rendiconto delle Regioni a statuto
ordinario, costituisce una fonte permanente
nell’insorgenza di incertezze interpretative sugli aspetti
processuali dell’istituto, che continua ad essere collocato
al confine tra la funzione di controllo e la funzione
giurisdizionale, con una configurazione ibrida degli effetti
della pronunzia, la quale -da un lato- tende ad assumere i
caratteri della definitività e della irretrattabilità propri
della decisione giurisdizionale, ma -dall’altro lato- assume
le caratteristiche dell’atto di controllo che esprime un
giudizio valutativo (accertamento) ed una misura
(parifica/non parifica).
Sotto tale ultimo profilo, secondo alcune opinioni il
controllo delle Sezioni regionali sui rendiconti assume la
natura del controllo preventivo su atti, che si conclude con
la decisione di parificazione.
Peraltro, nelle sistemazioni risalenti, la parificazione
rappresenta il momento finale e conclusivo del ciclo
annuale di esercizio della funzione di controllo della Corte
dei conti, e -dunque- alla relativa deliberazione è attribuita
la sostanza dell’atto giurisdizionale a contenuto
amministrativo, da intendersi in senso lato ed improprio,
dovendosi distinguere il controllo terzo, neutrale ed
indipendente (e quindi para-giurisdizionale) dall’attività di
amministrazione pura ed in senso stretto.
Il connubio tra “forma” e “sostanza” di eterogenea
natura, e la diffusa esigenza di prevenire commistioni e
confusioni interpretative tra la funzione di controllo,
assoggettata ad un puntuale regime di giustiziabilità degli
atti, e la funzione giurisdizionale disciplinata da un
completo regime processuale, hanno indotto le Sezioni
riunite della Corte dei Conti, in speciale composizione, ad
intervenire con una pronunzia orientata a fare chiarezza
30
sui “principi di sistema”, nella piena consapevolezza della
permanente sussistenza di evidenti lacune normative non
agevolmente superabili e/o risolvibili con l’ermeneutica
giuridica.
Infatti, con la sentenza n. 44/2017 del 15 dicembre
2017, le SS.RR. in s.c. hanno -innanzitutto- riconosciuto
che “il codice di giustizia contabile non ha innovato, il
quadro normativo in materia, non avendo previsto alcuno
specifico richiamo al giudizio di parifica. Sicché il
fondamento della giustiziabilità delle delibere di parifica
regionale può essere rinvenuto nella lettera e) del comma
6 dell’art. 11 del Codice di giustizia contabile, da intendersi
quale norma a carattere ricognitivo, positivizzante della
pregressa elaborazione giurisprudenziale”.
Procedendo alla disamina delle caratteristiche
dell’istituto che si svolge nelle forme del rito contenzioso
proprio della giurisdizione, le medesime SS.RR. con
l’evidente finalità di nomofilachia indiretta, hanno definito
le particolarità del giudizio di parifica “nel contesto di
oggettiva lacunosità del sistema normativo di riferimento”,
ed hanno -pertanto- ritenuto di puntualizzare i seguenti
profili sistematici:
a) il giudizio di parifica rientra nell’ambito delle
funzioni di controllo intestate alla Corte dei conti. La
natura sostanziale di controllo non viene meno per effetto
della celebrazione della fase conclusiva con le forme
contenziose;
b) secondo l’insegnamento della Corte
costituzionale, tali forme contenziose implicano
l’attivazione del pieno contraddittorio fra le parti. Tale
contraddittorio non può essere solo quello informale,
endo-procedimentale al controllo, ma anche quello più
propriamente riferito all’art. 111 della Costituzione;
c) allo stato attuale, è possibile individuare come
“parti” del giudizio sia l’Ente sia il Pubblico Ministero.
Tuttavia, il concetto di parte non è sorretto da alcuna
norma procedimentale e può essere desunto solo in
31
applicazione dei principi generali e sulla base della
titolarità dei diritti tutelati;
d) il giudizio di parifica è giustiziabile mediante
l’archetipo dei giudizi in unico grado dinanzi alle Sezioni
riunite in sede giurisdizionale;
e) il Pubblico Ministero, nella specificità del giudizio
di parifica, assume un ruolo sostanziale, che va oltre
quello regolamentare attribuitogli di “interveniente
necessario” in giudizi promossi da altri.
Nell’ampio contesto interpretativo contraddistinto da
tali principi di sistema, non può sussistere dubbio sulla
circostanza che la forza evolutiva e l’effettività nelle
esperienze applicative dell’istituto sia fortemente rimessa
al ruolo da assegnare al contraddittorio, il quale -secondo
l’orientamento delle SS.RR. cit.- pur nella lacunosità delle
disposizioni normative, dovrebbe tendere ad assumere i
tratti discendenti dall’art. 111 Cost., diminuendo la
dipendenza dalla natura informale del contraddittorio
endo-procedimentale.
3. La giurisprudenza costituzionale sui controlli di
contabilità pubblica e sull’armonizzazione dei bilanci
3.1. Il nuovo sistema dei bilanci pubblici
Dal contesto comunitario, emerge il nuovo sistema dei
bilanci pubblici, imperniato sui fondamentali profili
dell’equilibrio complessivo nel rispetto dei vincoli europei,
dell’armonizzazione dei bilanci pubblici, della sostenibilità
dell’indebitamento, della sana gestione finanziaria, e del
coordinamento della finanza pubblica (C. Cost. 39 e
40/2014).
I nuovi controlli esterni sulla gestione finanziaria delle
Regioni, introdotti dalla legge n. 213/12, collocati
nell’ambito della «armonizzazione dei bilanci pubblici e del
coordinamento della finanza pubblica», sono estesi nei
confronti degli enti territoriali di rilevanza costituzionale, i
32
quali costituiscono parte integrante della finanza pubblica
allargata (C. Cost. sentenze nn. 60/2013 e 219/2013).
Il nuovo quadro del sistema di controllo sulle
autonomie territoriali, rinviene puntuali e diffusi
addentellati normativi in molteplici disposizioni
costituzionali, e trova fondamento specifico e particolare,
oltre che nell’art. 100, secondo comma, Cost. (il cui
riferimento al controllo della Corte dei conti «sulla gestione
del bilancio dello Stato» deve oggi intendersi esteso al
controllo sui bilanci di tutti gli enti che costituiscono, nel loro
insieme, la finanza pubblica allargata), nei principi del
buon andamento dell’amministrazione (art. 97 primo
comma, Cost.), della responsabilità dei funzionari pubblici
(art. 28 Cost.), del tendenziale equilibrio di bilancio (art. 81
Cost.) e del coordinamento della finanza delle Regioni con
quella dello Stato, delle Province e dei Comuni (art. 119
Cost.).
I richiamati principi sono riferiti dalle stesse
disposizioni costituzionali a tutti gli enti che fanno parte
della finanza pubblica allargata.
Nella formazione progressiva del nuovo sistema di
controllo sui bilanci pubblici, la legislazione statale,
nell’esercizio della competenza sui principi fondamentali
nella materia «dell’armonizzazione dei bilanci pubblici» e
«del coordinamento della finanza pubblica», può prevedere
forme di controllo della Corte dei conti, ulteriori rispetto a
quelle eventualmente disciplinate dagli statuti regionali.
La concorrenza dei controlli, rispettivamente previsti
dalla disciplina statale e dalle leggi regionali, presuppone
la diversità degli scopi.
La differenza tra i “controlli di regolarità e legittimità
contabile”, attribuiti alla Corte dei conti al fine di prevenire
gli squilibri di bilancio, ed i “controlli istituiti dalle
autonomie regionali”, è fondata sul rapporto di
strumentalità della prima categoria al rispetto degli
obblighi nazionali assunti nei confronti dell’Unione
europea in ordine alle politiche di bilancio.
33
Questa prospettiva, funzionale al coordinamento ed
all’armonizzazione dei conti pubblici, giustifica la
sussistenza nel sistema dei controlli intestati alla Corte dei
conti, di misure idonee a prevenire pratiche contrarie ai
principi della previa copertura della spesa e dell’equilibrio
di bilancio (C. Cost. nn. 60 e 266/13).
Tali controlli possono risolversi “in un esito alternativo,
nel senso che devono decidere se i bilanci preventivi e
successivi degli enti territoriali siano o meno rispettosi del
patto di stabilità e del principio di equilibrio” (C. Cost.
n.179/2007 e 60/13 cit.), e contribuiscono al
completamento del sistema delle garanzie del buon
andamento e della sana gestione finanziaria.
Invero, la legge n. 212/13 ha istituito ulteriori
tipologie di controllo, estese alla generalità degli enti locali
e degli enti del Servizio sanitario nazionale, “ascrivibili
piuttosto alla categoria dei controlli di natura preventiva,
finalizzati ad evitare danni irreparabili all’equilibrio di
bilancio, che si collocano pertanto su un piano distinto
rispetto al controllo sulla gestione amministrativa, in quanto
rivolti alla tutela della legalità costituzionale-finanziaria, e
dell’unità economica della Repubblica” (C. Cost. nn.
60/2013 e 39/2014).
3.2. L’evoluzione dei controlli
Il nuovo quadro dei sistemi di controllo sulle
autonomie regionali e locali, si è -pertanto- evoluto oltre il
modello meramente collaborativo, fondato -per
consuetudini interpretative- sulla sola ed esclusiva
attivazione di processi di auto-correzione, indotti dall’esito
delle attività di verifica e di referto.
Appartiene all’ambito dei controlli di natura
collaborativa, e dei controlli comunque funzionali a
prevenire gli squilibri di bilancio, la relazione semestrale ai
Consigli regionali sulla tipologia delle coperture finanziarie
adottate nell’approvazione delle leggi, e sulle tecniche di
quantificazione degli oneri, la quale è comunicata dalla
Corte dei conti nella prospettiva dell’attivazione dei
34
processi di “autocorrezione” nell’esercizio delle funzioni
legislative e amministrative4.
Ma la riforma del sistema dei controlli introdotta con
la legge n. 212/13, procede oltre i tradizionali controlli di
natura collaborativa, poiché prevede anche strumenti
d’intervento preventivo, e misure inibitorie, poste a
garanzia della legalità finanziaria della gestione di bilancio.
Infatti, nelle ipotesi di grave deviazione dal buon
andamento nella gestione di bilancio (v. art. 1 co. 7 legge
n. 212/13 : squilibri economico-finanziari, mancata
copertura di spese, violazione di norme finalizzate a
garantire la regolarità della gestione finanziaria o il
mancato rispetto degli obiettivi posti con il patto di stabilità
interno), dalla pronuncia di accertamento della Sezione
regionale discende l’«obbligo», per le amministrazioni
interessate, di adottare, entro sessanta giorni dalla
comunicazione, «i provvedimenti idonei a rimuovere le
irregolarità e a ripristinare gli equilibri di bilancio».
E qualora le amministrazioni interessate, tra le quali
anche gli enti del Servizio sanitario regionale, non
provvedano alla trasmissione dei provvedimenti
ripristinatori, oppure qualora la verifica degli stessi
produca un esito negativo, «è preclusa l’attuazione dei
programmi di spesa per i quali è stata accertata la mancata
copertura o l’insussistenza della relativa sostenibilità
finanziaria».
I controlli inibitori, ad effetto preclusivo
dell’attuazione dei programmi di spesa, non possono però
produrre alcun impedimento, o vincolo di qualsiasi natura,
sull’efficacia della legge regionale “in base alla quale
dovevano essere realizzati i programmi di spesa la cui
attuazione è interdetta”, poiché altrimenti la funzione di
controllo riservata alla Corte dei conti, invaderebbe la
4 V. Sezione Regionale di Controllo per l’Emilia-Romagna,
Deliberazione n.61/2016/RQ, relazione sulla tipologia delle coperture finanziarie adottate nell’approvazione delle leggi, e sulle tecniche di quantificazione degli oneri relativi alle leggi regionali pubblicate nell’anno 2015.
35
funzione legislativa, travalicando i limiti segnati dalle
disposizioni costituzionali, le quali non consentono di
vincolare il contenuto degli atti normativi, e neppure di
privarli dei loro effetti.
Dunque, in conformità alla pronunzia dichiarativa
dell’illegittimità costituzionale, le pronunzie di
accertamento e di verifica delle sezioni regionali di
controllo della Corte dei conti non possono produrre
“l’effetto, da un canto, di vincolare il contenuto della
produzione legislativa delle Regioni, obbligate a modificare
le proprie leggi di bilancio, dall’altro, di inibire l’efficacia di
tali leggi in caso di inosservanza del suddetto obbligo (per
la mancata trasmissione dei provvedimenti modificativi o
per la inadeguatezza degli stessi)” (C.Cost. n. 39/14 cit.).
L’accertato profilo d’illegittimità costituzionale, non
mette -tuttavia- in discussione il nuovo quadro del sistema
di controllo sulle autonomie territoriali, poiché nei
confronti di tutti gli altri enti che compongono
l’amministrazione degli interessi pubblici regionali,
valgono gli esiti di coercizione inibitoria e le conseguenze
sanzionatorio-repressive previste dalla legge n. 213/12.
Infatti, il nuovo controllo finanziario attribuito alla
Corte dei conti, ed in particolare, quello che si svolge sui
bilanci preventivi e sui rendiconti consuntivi degli enti
locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, è
ascrivibile alla categoria del sindacato di legalità e di
regolarità (inteso come verifica della conformità
complessiva delle gestioni alle regole contabili e finanziarie),
ed in una prospettiva non più statica (propria del
tradizionale controllo di legalità-regolarità), ma dinamica, è
finalizzato all’adozione di effettive misure correttive,
funzionali a garantire l’equilibrio del bilancio e il rispetto
delle regole contabili e finanziarie (C. Cost. nn. 60/13,
198/12 e 179/07).
Dunque, gli effetti cogenti delle pronunce di
accertamento della Corte dei conti, e gli effetti
parzialmente inibitori pro quota dell’efficacia dei bilanci
36
approvati dagli enti locali e degli enti del Servizio sanitario
nazionale, sono mirati ad evitare danni irreparabili agli
equilibri di bilancio, e sono giustificati dall’interesse alla
legalità costituzionale-finanziaria ed alla tutela dell’unità
economica della Repubblica, che rende ragionevole la
compressione della discrezionalità amministrativa, anche
in considerazione delle esigenze di rispetto dei vincoli posti
dal diritto dell’Unione europea.
3.3. L’effettività dei controlli
Gli effetti inibitori, impeditivi e sanzionatori devono -
però- obbedire ai principi di proporzionalità e di
adeguatezza, e sono pertanto viziate da illegittimità
costituzionale le disposizioni che introducono misure
repressive comminate per automatismo ex lege, senza
consentire, né la graduazione della sanzione, in relazione
al vizio di gestione riscontrato nel rendiconto, né l’adozione
delle misure correttive adottate dagli organi controllati (C.
Cost. n. 39/14).
L’ampliamento degli strumenti e degli effetti dei
controlli affidati alla Corte dei conti sulle autonomie
territoriali, è stato giustificato dalla giurisprudenza
costituzionale anche con il riferimento alle esigenze di
armonizzazione nella redazione dei documenti contabili, al
fine di consentire la corretta raffrontabilità dei conti e la
«codificazione di parametri standardizzati» funzionali a
consolidare, sotto il profilo contabile, «le risultanze di tutti
i conti regionali in modo uniforme e trasparente così da
assicurare non solo dati finanziari complessivi e
comparativi attendibili, bensì anche strumenti conoscitivi
per un efficace coordinamento della finanza pubblica» (ex
plurimis sentenza n. 138/2013).
L’ampliamento degli strumenti di controllo, e
l’armonizzazione dei documenti contabili assoggettabili a
verifica, possono ricongiungersi -nella legislazione statale-
ad obblighi di comunicazione dei dati finanziari e delle
informazioni utili al coordinamento della finanza pubblica,
purché gli obblighi di trasmissione delle notizie ritenute
37
sensibili, gravanti sugli uffici regionali, non implichino
l’attribuzione del potere generale di verifica sull’intero
spettro delle attività amministrative e finanziarie degli enti
locali, ad organi diversi dalla Corte dei conti, organo di
magistratura terzo ed imparziale nei confronti del Governo
statale (C. Cost. nn. 219/13 e 39/14).
Il consolidamento del sistema informativo, fondato
sulla trasmissione dei dati finanziari ed economici,
legittima il rafforzamento del fondamentale raccordo tra i
controlli esterni ed i controlli interni, al fine di garantire il
rispetto delle regole contabili, degli obiettivi di finanza
pubblica e dell’equilibrio di bilancio di ciascun ente locale,
in conformità ai vincoli posti dal diritto dell’Unione
europea, estensibili anche alle autonomie speciali (C. Cost.
nn. 60/13 e 179/07).
L’effettività del sistema dei controlli coinvolge le
verifiche sui rendiconti degli enti locali, che sono estese
alle partecipazioni azionarie in società controllate, alle
quali è affidata la gestione di servizi pubblici per la
collettività locale, e di servizi strumentali all’ente, poiché
“tale estensione è funzionale, da un lato, a garantire
l’armonizzazione dei bilanci pubblici e, dall’altro, a
prevenire squilibri di bilancio”.
Dunque, in un quadro evolutivo di sintesi, i controlli
delle sezioni regionali della Corte dei conti hanno assunto
progressivamente caratteri cogenti nei confronti delle
amministrazioni destinatarie, al fine di prevenire e di
contrastare le gestioni contabili non corrette, suscettibili
di alterare l’equilibrio del bilancio (art. 81 Cost.), e di
riversare tali disfunzioni nel conto consolidato delle
pubbliche amministrazioni, vanificando di conseguenza la
funzione di coordinamento della finanza pubblica,
orientata al rispetto degli obblighi comunitari (C. Cost. nn.
60/13 e 39/14).
3.4. Il coordinamento della finanza pubblica
La giurisprudenza costituzionale ha rafforzato la
rilevanza contenutistica del principio dell’equilibrio di
38
bilancio, e la rilevanza finalistica della funzione statale di
coordinamento della finanza pubblica (art. 117 comma 3
Cost.).
La complessità del contesto economico-finanziario,
euro-comunitario, richiede il puntuale adempimento
dell’obbligo di tutte le pubbliche amministrazioni, in esse
comprese le Regioni e le autonomie locali, di assicurare
l’equilibrio dei propri bilanci.
Infatti, il carattere cogente e vincolante dei principi,
che ruotano intorno all’equilibrio della finanza pubblica,
esige che nel bilancio di competenza di un ente pubblico, i
profili della spesa ed i profili dell'entrata, non possano
rimanere indipendenti e non coordinati, poiché devono
essere -viceversa- regolati, nel loro àmbito, da un
ragionevole e dimostrato equilibrio (C. Cost. n. 26/13).
Il principio dell'equilibrio tendenziale dei bilanci
pubblici è un precetto dinamico della gestione finanziaria,
in quanto costituisce il momento della "ricerca di un
armonico e simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili
e spese necessarie per il perseguimento delle finalità
pubbliche" (C. Cost. 250/13) .
Pertanto, il principio dell'equilibrio del bilancio è un
principio di natura sostanziale, poichè “non può essere
limitato al pareggio formale della spesa e dell’entrata”, ma
“attraverso l’ordinata programmazione delle transazioni
finanziarie” si estende alla prevenzione dei rischi di
squilibrio, che derivano “dal progressivo sviluppo di
situazioni debitorie generate dall'inerzia o dai ritardi
dell’amministrazione” (in C. Cost. n. 250/13 cit).
Alla maggiore rilevanza contenutistica dell’obbligo
del pareggio di bilancio, operante sin dalla fase delle scelte
programmatiche di natura previsionale, la giurisprudenza
costituzionale ha accostato importanti principi, a sostegno
della effettività dei vincoli, derivanti dal coordinamento
della finanza pubblica.
Infatti, il Giudice delle Leggi ha innanzitutto
precisato che la definizione della nozione di principio
39
fondamentale nella materia del coordinamento della
finanza pubblica, “non può essere cristallizzata in una
formula valida in ogni circostanza”, ma deve tenere conto
del contesto normativo, del momento congiunturale e della
peculiarità della materia (v. in C. Cost. nn. 22 e 44/14 sulla
disciplina dell’Unione dei Comuni).
Invero, nella permanente in-attuazione dell’art. 119
Cost., il legislatore statale, può adottare una disciplina di
principio, mediante la quale imporre alle Regioni ed agli
enti locali, vincoli alle politiche di bilancio, anche se questi
si traducono inevitabilmente in limitazioni indirette
dell’autonomia di spesa degli enti territoriali, purchè
sussistano ragioni di coordinamento finanziario, connesse
ad obiettivi nazionali, condizionati anche dagli obblighi
comunitari.
Tale genere di vincoli finanziari non costituiscono
lesione dell’autonomia delle Regioni e degli enti locali,
qualora stabiliscano il limite complessivo, che lasci ampi
spazi alla scelta di allocazione delle risorse, tra i diversi
ambiti, ed obiettivi di spesa.
I vincoli di spesa devono, altresì, rispettare il canone
generale della ragionevolezza, e della proporzionalità,
dell’intervento normativo rispetto all’obiettivo finanziario
da conseguire.
Pertanto, gli indirizzi della giustizia costituzionale
contribuiscono a rafforzare i principi fondamentali fissati
dalla legislazione statale in materia di coordinamento della
finanza pubblica, nella loro funzionalità a garantire
l’equilibrio economico-finanziario del complesso delle
amministrazioni pubbliche, ed il rispetto dei parametri di
unità economica della Repubblica, con la contestuale
prevenzione delle situazioni di squilibrio (artt. 81,119 e
120 Cost.).
Ed infatti, proprio sulla dimensione normativa e sui
lineamenti di contenuto, del potere statale di
coordinamento della finanza pubblica, la giurisprudenza
40
costituzionale è intervenuta più volte anche nell’anno
2016, con diverse decisioni di fondamentale rilevanza.
Così, da un lato, in relazione alle disposizioni di
contenimento -definito nelle opinioni più critiche come
“indiscriminato”- della spesa, con incidenza sui
trasferimenti dello Stato verso le Autonomie territoriali, il
Giudice costituzionale è ritornato ad enunciare
l’orientamento, secondo il quale “le politiche statali di
riduzione delle spese pubbliche possano incidere anche
sull’autonomia finanziaria degli enti territoriali; tuttavia,
tale incidenza deve, in linea di massima, essere mitigata
attraverso la garanzia del loro coinvolgimento nella fase di
distribuzione del sacrificio e nella decisione sulle relative
dimensioni quantitative, e non può essere tale da rendere
impossibile lo svolgimento delle funzioni degli enti in
questione” (sentenza n. 129/16 dep. 6 giugno 2016).
Ma, dall’altro lato, lo stesso Giudice delle leggi,
pronunziandosi sulle disposizioni della legislazione statale
(art. 1 commi 611-612 legge 23 dicembre 2014 n190-legge
di stabilità 2015) 5 , poste a garanzia del processo di
5 v. comma 611 legge stabilità 2015 cit. ”Fermo restando
quanto previsto dall’articolo 3, commi da 27 a 29, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni, e dall’articolo 1, comma 569, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e successive modificazioni, al fine di assicurare il coordinamento della finanza pubblica, il contenimento della spesa, il buon andamento dell’azione amministrativa e la tutela della concorrenza e del mercato, le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, le Università e gli istituti di istruzione universitaria pubblici e le autorità portuali, a decorrere dal 1º gennaio 2015 , avviano un processo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015, anche tenendo conto dei seguenti criteri: a) eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o cessione; b) soppressione delle società che risultino composte da soli amministratori o da un numero d amministratori superiore a quello dei dipendenti; c) eliminazione delle partecipazioni detenute in società che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle funzioni; d)aggregazione di società di servizi pubblici locali di rilevanza economica; e)contenimento dei costi di funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli organi amministrativi e di controllo
41
razionalizzazione, e di riduzione delle società pubbliche,
secondo criteri di aggregazione e di soppressione di enti, e
di contenimento dei costi, ha confermato la piena
legittimità dei principi di coordinamento della finanza
pubblica, orientati a scopi puntuali e specifici («a)
eliminazione delle società e delle partecipazioni societarie
non indispensabili al perseguimento delle proprie finalità
istituzionali, anche mediante messa in liquidazione o
cessione; b) soppressione delle società che risultino
composte da soli amministratori o da un numero di
amministratori superiore a quello dei dipendenti; c)
eliminazione delle partecipazioni detenute in società che
svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre
società partecipate o da enti pubblici strumentali, anche
mediante operazioni di fusione o di internalizzazione delle
funzioni; d) aggregazione di società di servizi pubblici locali
di rilevanza economica; e) contenimento dei costi di
funzionamento, anche mediante riorganizzazione degli
organi amministrativi e di controllo e delle strutture
aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative
remunerazioni»), ed ha incluso espressamente nel potere
statale di coordinamento della finanza pubblica, la
introduzione e la specificazione del divieto di frazionamento
e di parcellizzazione delle partecipazioni azionarie, il quale
si ricongiunge al contestuale obbligo di fusione e
d’internalizzazione delle funzioni amministrative (v. C.
Cost. n.144/2016 dep. 16 giugno 2016).
Peraltro, non è superfluo rilevare che tra i principi di
delega per il riordino dell’assetto normativo delle società
pubbliche, la legge n.124/2015 (cd. Riforma Madia, v.
infra parte seconda), contempla espressamente
l’introduzione di un sistema sanzionatorio per l’omessa
attuazione dei principi di razionalizzazione e di riduzione,
fondato anche sulla riduzione dei trasferimenti dello Stato
(v. art. 18 legge cit. ed artt. 9-13 D. Lgs. 175/16-TUSP).
e delle strutture aziendali, nonché attraverso la riduzione delle relative remunerazioni”.
42
3.5. La regola aurea dell’equilibrio di bilancio ed
i profili del sindacato di legittimità nel giudizio di
parificazione del bilancio regionale
Nella prosecuzione dell’opera d’interpretazione
dedicata al significato del principio di “equilibrio di
bilancio” la giurisprudenza costituzionale ha individuato
gli scostamenti dalle disposizioni del d.lgs. n. 118 del 2011
in tema di armonizzazione dei conti pubblici, i quali non
costituiscono solamente un vizio formale dell’esposizione
dei dati nelle scritture contabili, ma risultano -viceversa-
strumentali ad una manovra elusiva della salvaguardia
degli equilibri del bilancio regionale, presidiati dall’art. 81
Cost.
Pertanto, il principio dell’equilibrio tendenziale del
bilancio, «consiste nella continua ricerca di un armonico e
simmetrico bilanciamento tra risorse disponibili e spese
necessarie per il perseguimento delle finalità pubbliche», e
non può essere eluso dal legislatore regionale (nella specie:
Regione Molise) il quale, potrà utilizzare la discrezionalità
normativa nei limiti della priorità dell’impiego delle risorse
disponibili per i doverosi provvedimenti di riequilibrio
finanziario (C. Cost. n. 279/2016 del 16/12/2016, Pres.
Grossi, Red. Carosi).
In tal modo, il principio di “equilibrio di bilancio” di
cui all’art. 81, terzo e quarto comma, Cost. nel combinato
disposto all’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost.,
rinviene le proprie garanzie di attuazione nei modelli
previsti dalla legislazione statale in tema di
armonizzazione dei conti pubblici.
Il sistema di tutela della regola aurea discendente dal
principio di equilibrio di bilancio, è stato compiutamente
esaminato dalla giurisprudenza costituzionale nella
sentenza n. 97/2017 (dep. 27/4/17, Pres. Lattanzi, Red.
Carosi), la quale ha operato una puntuale ricostruzione dei
lineamenti del giudizio di parificazione del bilancio
regionale, nella prospettiva di garantire l’effettività e la
43
giustiziabilità dell’attività di controllo di legittimità-
regolarità svolta dalla Corte dei conti.
In tale fondamentale decisione, il Giudice
costituzionale ha -innanzitutto- confermato il risalente
orientamento affermativo della legittimazione attribuita
alla Corte dei conti, di promuovere -in sede di giudizio di
parificazione del bilancio- questioni di legittimità
costituzionale avverso le disposizioni di legge che
determinano, nell’articolazione e nella gestione del bilancio
stesso, effetti non consentiti dai principi posti a tutela degli
equilibri economico-finanziari e dagli altri precetti
costituzionali, che custodiscono la sana gestione
finanziaria (v. precedenti in C. cost. sentenze n. 181 del
2015, n. 213 del 2008 e n. 244 del 1995).
Su tale presupposto affermativo, la Corte
costituzionale ha -poi- proceduto alla disamina dei
lineamenti distintivi del giudizio di parificazione del
bilancio regionale, al fine di cogliere le specificità di
funzione nell’ambito del complesso sistema normativo,
posto a presidio dell’equilibrio di bilancio e dell’efficienza
nella gestione delle risorse pubbliche.
In tale contesto argomentativo il Giudice
costituzionale ha valorizzato tre condizioni normative che
fondano la giustiziabilità del principio dell’equilibrio di
bilancio.
In primo luogo, sussistono i parametri giuridici
propri del giudizio a quo, poiché nel procedimento di
parifica il prevalente quadro normativo di riferimento è
costituito dal d.lgs. n. 118 del 2011, dal quale discende
l’esito dicotomico sull’ammissione o sull’esclusione delle
singole partite di spesa e di entrata che compongono il
bilancio (v. per l’esito dicotomico dei controlli di legittimità-
regolarità sui bilanci degli enti territoriali, C. Cost. n. 40
del 2014).
In secondo luogo, sui profili di giustiziabilità delle
deliberazioni delle Sezioni regionali di controllo per i
provvedimenti incidenti sulle situazioni soggettive degli
44
enti territoriali, dall’ampliamento del quadro normativo
collegato (v. modifiche all’art. 1 legge 213/2012, apportate
dall’art. 33, comma 2, lettera a, numero 3, del decreto-legge
del 24 giugno 2014, n. 91- Disposizioni urgenti per il settore
agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico
dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo
delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe
elettriche, nonché per la definizione immediata di
adempimenti derivanti dalla normativa europea, convertito,
con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116),
deriva che avverso le deliberazioni della sezione regionale
di controllo della Corte dei conti -tra le quali, quella
afferente al giudizio di parificazione – «è ammessa
l’impugnazione alle Sezioni riunite della Corte dei conti in
speciale composizione, con le forme e i termini di cui
all’articolo 243-quater, comma 5, del decreto legislativo 18
agosto 2000, numero 267».
In terzo ed ultimo luogo, ai fini dell’integrità e della
pienezza del contraddittorio, sia nell’ambito del giudizio di
parifica dinanzi alla sezione regionale di controllo della
Corte dei conti, sia nell’eventuale giudizio ad istanza di
parte, attivato su eventuale iniziativa della Regione incisa
da provvedimenti sfavorevoli, è contemplato -per entrambe
le ipotesi- anche il coinvolgimento del pubblico ministero
a tutela dell’interesse generale oggettivo della regolarità
della gestione finanziaria e patrimoniale dell’ente
territoriale (v. art. 243-quater, comma 5, decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi
sull’ordinamento degli enti locali»; artt. 53 e seguenti del
regolamento di procedura di cui al regio decreto 13 agosto
1933, n. 1038, recante «Approvazione del regolamento di
procedura per i giudizi innanzi alla Corte dei conti», ora
sostituiti dagli artt. 172 e seguenti dell’allegato 1 del
decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, recante «Codice
di giustizia contabile, adottato ai sensi dell’articolo 20 della
legge 7 agosto 2015, n. 124»).
In conclusione, nel giudizio di parifica «è garantita la
possibilità che gli interessi ed il punto di vista
45
dell’amministrazione, nelle sue varie articolazioni, siano
fatti valere nel corso del procedimento», e tale
caratteristica assicura l’esigenza di ammettere al
sindacato della Corte costituzionale le leggi che «più
difficilmente verrebbero, per altra via, ad essa sottoposte»
(sentenza n. 226 del 1976).
Dunque, il giudizio di parifica del bilancio regionale,
presenta molteplici aspetti di assimilazione alla funzione
giurisdizionale, intesa in senso stretto, poiché la funzione
d’accertamento, si risolve nel valutare la conformità degli
atti che formano oggetto del sindacato di legittimità-
regolarità amministrativo-contabile, alle norme del diritto
oggettivo, ad esclusione di qualsiasi apprezzamento che
non sia di ordine strettamente giuridico.
Il controllo effettuato dalla Corte dei conti è un
controllo esterno, rigorosamente neutrale ed imparziale,
volto unicamente a garantire la legalità degli atti ad essa
sottoposti, e pertanto preordinato a tutela del diritto
oggettivo» (sentenza n. 181 del 2015), nei profili di
validazione del risultato d’amministrazione da valutare
anche con riferimento alla corretta utilizzazione ed
appostazione contabile delle anticipazioni di liquidità
(sentenza n. 97/17 cit.)
Il complessivo contesto normativo e
giurisprudenziale, finora descritto e tratteggiato nei suoi
elementi essenziali, imprime le logiche fondamentali, per
la verifica contabile dei risultati del rendiconto regionale,
ed incide con contenuti preponderanti sulla valutazione
delle misure di efficienza della spesa pubblica, e sulla loro
effettività, alla quale il pubblico ministero partecipa con
l’intervento nel giudizio di parificazione del rendiconto
regionale.
3.6. La prevenzione dalle pratiche manipolative
dei risultati di bilancio
Con gli orientamenti più recenti, i quali sono
contraddistinti da precise saldature di continuità con le
decisioni più risalenti, la giurisprudenza costituzionale ha
46
individuato una molteplicità di principi sistematici,
riferibili al giudizio di parificazione del rendiconto
regionale, affinché il processo di armonizzazione contabile
aperto dal D. Lgs. n. 118/2011 cit., sia -da un lato-
correttamente orientato a realizzare la piena trasparenza
dei conti pubblici e dei sistemi di bilancio nella esposizione
dei dati sostanziali di rilevanza economico-finanziaria, e
sia -dall’altro lato- sorretto da logiche interpretative idonee
a prevenire pratiche contabili elusive e/o manipolative dei
risultati di bilancio, con l’esposizione di informazioni
fittizie sugli equilibri finanziari e sulla sostenibilità
dell’indebitamento.
Infatti, il Giudice costituzionale ha reiterato
l’osservazione che l’assenza di trasparenza nella
rappresentazione della situazione economico-finanziaria
della Regione, collide diametralmente con i parametri degli
artt. 81-97 Cost. In particolare ha ribadito il principio
secondo il quale la trasparenza dei conti risulta elemento
indefettibile per avvicinare in senso democratico i cittadini
all’attività dell’Amministrazione, in quanto consente di
valutare in modo obiettivo e informato lo svolgimento del
mandato elettorale, e per responsabilizzare gli
amministratori, essendo necessariamente servente al
controllo retrospettivo dell’utilizzo dei fondi pubblici (v.
sentenza n. 184 del 2016; sentenza n.49 del 2018).
Tale affermazione è riconducibile alla premessa che
il bilancio nella sua fondamentale sostanza giuridico-
finanziaria è un bene pubblico, in senso lato ed improprio,
“nel senso che è funzionale a sintetizzare e rendere certe le
scelte dell’ente territoriale, sia in ordine all’acquisizione
delle entrate, sia alla individuazione degli interventi
attuativi delle politiche pubbliche, onere inderogabile per
chi è chiamato ad amministrare una determinata
collettività ed a sottoporsi al giudizio finale afferente al
confronto tra il programmato ed il realizzato. [...] Il
carattere funzionale del bilancio preventivo e di quello
successivo, alla cui mancata approvazione, non a caso,
l’ordinamento collega il venir meno del consenso della
47
rappresentanza democratica, presuppone quali caratteri
inscindibili la chiarezza, la significatività, la specificazione
degli interventi attuativi delle politiche pubbliche. Sotto
tale profilo, i moduli standardizzati dell’armonizzazione dei
bilanci, i quali devono innanzitutto servire a rendere
omogenee, ai fini del consolidamento dei conti e della loro
reciproca confrontabilità, le contabilità dell’universo delle
pubbliche amministrazioni, così articolato e variegato in
relazione alle missioni perseguite, non sono idonei, di per
sé, ad illustrare le peculiarità dei programmi, delle loro
procedure attuative, dell’organizzazione con cui vengono
perseguiti, della rendicontazione di quanto realizzato. Le
sofisticate tecniche di standardizzazione, indispensabili
per i controlli della finanza pubblica ma caratterizzate
dalla difficile accessibilità informativa per il cittadino di
media diligenza, devono essere pertanto integrate da
esposizioni incisive e divulgative circa il rapporto tra il
mandato elettorale e la gestione delle risorse destinate alle
pubbliche finalità» (sentenza n. 184 del 2016). Sussiste
pertanto la necessità in subiecta materia, di rappresentare
in modo comprensibile «le qualità e le quantità di relazione
tra le risorse disponibili e gli obiettivi in concreto
programmati al fine di delineare un quadro omogeneo,
puntuale, completo e trasparente della complessa
interdipendenza tra i fattori economici e quelli socio-
politici connaturati e conseguenti alle scelte effettuate»
(ancora sentenza n. 184 del 2016; nonché sentenza n. 247
del 2017).
Ed infine, ancora più direttamente, sulla prevenzione
dalle pratiche contabili scorrette ed infedeli, nella più
recente sentenza n. 101 del 17 maggio 2018 la Corte
costituzionale ha evidenziato che “le manipolazioni
finanziarie del risultato di amministrazione degli enti
territoriali sono state recentemente oggetto di pronuncia
della Corte di cassazione, la quale le ha inquadrate nelle
fattispecie penali di falsità ideologica di cui agli artt. 479 e
seguenti del codice penale (Corte di cassazione, sezione
quinta penale, sentenza 30 marzo 2018, n. 14617). Inoltre,
48
gli avanzi di amministrazione correttamente accertati non
possono essere confusi con i saldi di cassa, cioè le liquidità
momentanee esistenti in corso di esercizio, che talune
Regioni hanno utilizzato in passato secondo una prassi
che ha prodotto gravi lesioni agli equilibri dei rispettivi
bilanci a causa delle mancate verifiche delle relative
coperture. I saldi attivi di cassa, infatti, non sono di per sé
sintomatici di sana e virtuosa amministrazione, in quanto
legati a una serie di variabili negative – tra le quali spicca
la possibile esistenza di debiti sommersi – in grado di
dissimulare la reale situazione economico-finanziaria
dell’ente”.
Pertanto, nella complessa interpretazione
dell’istituto del mutuo autorizzato e non contratto la
sentenza costituzionale n. 274 del 2017 ha sottolineato
come: “È bene ricordare, infatti, che copertura economica
delle spese ed equilibrio del bilancio sono due facce della
stessa medaglia, dal momento che l’equilibrio presuppone
che ogni intervento programmato sia sorretto dalla previa
individuazione delle pertinenti risorse: nel sindacato di
costituzionalità copertura finanziaria ed equilibrio
integrano «una clausola generale in grado di operare pure
in assenza di norme interposte quando l’antinomia [con le
disposizioni impugnate] coinvolga direttamente il precetto
costituzionale: infatti “la forza espansiva dell’art. 81,
quarto [oggi terzo] comma, Cost., presidio degli equilibri di
finanza pubblica, si sostanzia in una vera e propria
clausola generale in grado di colpire tutti gli enunciati
normativi causa di effetti perturbanti la sana gestione
finanziaria e contabile (sentenza n. 192 del 2012; sentenza
n. 184 del 2016)”.
*******
49
*******
Pertanto, le esperienze consolidate nelle diverse
tappe temporali che contraddistinguono l’applicazione del
giudizio di parificazione al bilancio delle Regioni a statuto
ordinario, con decorrenza dall’entrata in vigore della legge
n. 213/2012 cit., se -da un lato- inducono a perfezionare
ulteriormente le riflessioni interpretative sulle finalità
fondamentali dell’istituto e sulle modalità processuali,
dall’altro lato rendono chiara e manifesta la funzione di
garanzia e di tutela della finanza pubblica, rafforzata dalla
contestuale compresenza e dal collegamento tra la
funzione di controllo e la funzione di giurisdizione,
entrambe riservate alla Corte dei conti ex artt. 100-103
Cost.
Infatti, dalla disamina dei profili evolutivi del giudizio
di parifica del bilancio regionale emerge progressivamente
il ruolo di cerniera attiva che la Corte dei conti svolge tra
funzione legislativa, esecutiva e amministrativa in ossequio
anche al più ampio e generale principio costituzionale della
leale collaborazione, per verificare e rendere trasparente il
rapporto fra risorse ed obiettivi, ed il rapporto fra obiettivi
e risultati (Pres. A. Martucci di Scarfizzi, Relazione
Giudizio di parificazione del bilancio dello Stato, Roma 27
giugno 2017).
Dunque, la parificazione costituisce il momento di
congiunzione tra la funzione di controllo e quella
giurisdizionale nelle materie di contabilità pubblica;
funzioni che mirano ad assicurare, in favore dei cittadini,
l’uso corretto delle risorse che essi versano con il prelievo
tributario per il funzionamento della Pubblica
amministrazione e dei servizi (Pres. A. Buscema, Relazione
Giudizio di parificazione del bilancio dello Stato, Roma 26
giugno 2018)
*******
50
Parte seconda
Le conclusioni del Pubblico Ministero sul
rendiconto generale della Regione Lombardia per
l’esercizio finanziario 2017
Hanno curato e collaborato: per la parte finanziaria PM.
Alessandro Napoli, per gli organismi partecipati PM. Antonino Grasso, per la gestione dei fondi comunitari PM. Barbara Pezzilli, per la spesa sanitaria PM. Fabrizio Cerioni.
La disamina dei documenti contabili e delle risultanze
istruttorie acquisite dalla Sezione regionale di controllo
con lo svolgimento di accertamenti e di verifiche puntuali
e molto approfondite, sui diversi profili della gestione
economico-finanziaria, consente all’ufficio del pubblico
ministero di adottare alcune considerazioni generali.
I dati di sintesi della gestione finanziaria, esprimono
molteplici indicatori positivi, sintomatici di effetti
gestionali di natura virtuosa, tra i quali annoverare: il
pieno rispetto dell’equilibrio di bilancio (ex patto di
stabilità); il miglioramento del risultato d’amministrazione;
la consistente liquidità di cassa (sia mensile che finale al
31/12/2017) che ha permesso indirettamente, di evitare
la contrazione di nuovo debito e/o il ricorso ad
anticipazioni di cassa, e di effettuare il pagamento dei
fornitori commerciali in tempi brevi (l’indice di tempestività
dei pagamenti per il 2017 infatti è stato – in media- di 14
gg. per la gestione ordinaria e di gg. 16 per la gestione
sanitaria accentrata; l’assenza di debiti fuori bilancio; il
progressivo e tendenziale miglioramento dei dati relativi al
recupero dell’evasione fiscale; l’adeguata copertura del
rimanente stock di residui passivi perenti; ed ancora, la
riduzione dell’indebitamento (v. relazione allegata al
progetto di legge).
Tuttavia, nella valutazione complessiva degli esiti della
gestione, e dell’andamento della medesima, oltre ad alcuni
puntuali rilievi critici - fondati sulla approfondita ed
analitica istruttoria e sulla completa ed articolata relazione
della Sezione regionale di controllo - che possono incidere
sulla parte vincolata del risultato di amministrazione,
51
sussistono molteplici aree che richiamano urgente
attenzione per interventi di miglioramento dei risultati di
gestione, e per l’attivazione di misure di recupero e/o
d’incremento dell’efficienza amministrativa e contabile.
In tale contesto è opportuno richiamare il valore
fondamentale della trasparenza dei conti pubblici, da
interpretare anche come completezza ed intelligibilità dei
dati finanziari di bilancio.
Infatti, in sintonia con il fondamentale principio
democratico del controllo-informazione, che misura anche
la trasparenza dei conti pubblici, il giudizio di parificazione
è un fondamentale istituto di garanzia poiché, per il suo
tramite le Assemblee rappresentative, e quindi
indirettamente i cittadini, prendono conoscenza
dell’operato degli organi esecutivi, titolari della gestione
delle risorse finanziarie, e sono posti – pertanto - nella
migliore condizione per verificare la rispondenza delle
azioni di governo agli obiettivi definiti nella legislazione
sostanziale di spesa.
L’esigenza della trasparenza finanziaria è
particolarmente avvertita nelle relazioni strutturali del
complesso sistema degli organismi strumentali collegati al
bilancio regionale (SIREG), le quali hanno una rilevanza
strategica nell’attuazione delle politiche pubbliche
territoriali.
Sotto tale ultimo profilo è altrettanto opportuno
evidenziare come - nella più recente riforma
amministrativa-, l’efficienza amministrativa non sia più
rimessa esclusivamente alla maggiore utilizzazione degli
strumenti di diritto privato, ed alla cd. aziendalizzazione
delle figure organizzative, perché essa coinvolge - anche e
principalmente - le forme ed i modi di esercizio delle
attività di diritto pubblico.
Se la privatizzazione non costituisce un problema
sull’an ma sul quomodo, l’efficienza è un tema che afferisce
tutte le attività della pubblica amministrazione, non solo
52
quelle di diritto privato, ma a maggior ragione, quelle di
diritto pubblico.
Le più attente indagini sui sistemi di governance delle
partecipazioni azionarie in mano pubblica evidenziano la
necessità di comprendere il grado di dipendenza degli
organismi partecipati dalla committenza degli enti
proprietari, per il conseguimento di un sano equilibrio tra
costi e ricavi e per la prevenzione da situazioni sommerse
di soccorso finanziario.
È utile anche rilevare che le raccomandazioni OCSE-
2015 per gli indici di trasparenza riferiti all’area della
performance ed all’area della governance degli organismi
partecipati, prevedono -tra molteplici ambiti di criteri-
l’adozione di misure idonee per la chiara rappresentazione
degli obiettivi assegnati e del grado di raggiungimento, la
evidenza dei risultati finanziari ed operativi con distinta
indicazione del costo sopportato per realizzare obiettivi
politico-sociali, la dettagliata indicazione degli aiuti e dei
supporti ricevuti dalla parte pubblica, e la specificazione
dei sistemi di selezione adottati per la nomina degli
amministratori e della dirigenza. Su tali profili di
trasparenza la normativa nazionale è stata ritenuta a
basso livello di compliance.
1. Premessa
L’attività di parificazione richiede un duplice raffronto
dei risultati del rendiconto con le leggi di bilancio (da un
lato) e con le scritture tenute o controllate dalla Corte, od
-ancora- disponibili e verificabili dalla Corte (dall’altro),
secondo l’impostazione accolta dall’art. 39 R.D. n.
1214/1934, espressamente richiamato dall’art. 1 comma
5 D.L. 174/2012 convertito nella L. 213/2012, che ha
attribuito alla Corte dei Conti il giudizio di parifica sui
rendiconti regionali.
In tale quadro normativo ed ermeneutico, questo
Pubblico Ministero contabile, nell’esercizio delle
prerogative di custode/garante dell’ordinamento giuridico
nei suoi profili generali ed indifferenziati, ha sviluppato un
53
costante e proficuo confronto con la Sezione regionale di
controllo (nel prosieguo anche “Sezione”), non solo
valutando le evidenze istruttorie acquisite da quest’ultima,
ma anche partecipando al contraddittorio dedicato ai
profili economico-finanziari progressivamente emersi e
collocati in evidenza.
A questo proposito, sul fondamento delle
argomentazioni di recente reiterate dalle Sezioni Riunite in
s.c. (v. retro parte I), è opportuno richiamare la centralità
della posizione del Pubblico Ministero, poiché l’ufficio
requirente della Magistratura contabile è configurato dal
legislatore quale perno dell’assetto delle garanzie oggettive
poste a presidio delle pubbliche finanze, non solo nella
tradizionale sede giurisdizionale, ma anche nell’esercizio
delle nuove forme di controllo finanziario sui bilanci delle
Regioni.
In tale ottica, ed in puntuale ossequio agli indirizzi di
coordinamento della Procura Generale della Corte dei
conti, è necessario precisare che le verifiche dell’Ufficio
requirente sul rendiconto regionale muovono unicamente
dalle risultanze istruttorie messe a disposizione da parte
della Sezione; le relative acquisizioni, ed in particolare la
relazione del Collegio dei revisori, rappresentano, dunque,
la fonte esclusiva delle conclusioni scritte della Procura
regionale, atteso che il PM è legittimato a chiedere solo
chiarimenti in relazione all’attività istruttoria della
Sezione.
Lo schema delle conclusioni scritte è stato trasmesso
alla Sezione regionale di controllo, nonché – per il tramite
di quest’ultima – è stato inviato all’Amministrazione
regionale.
1.1. Il quadro normativo di riferimento e le
disposizioni sull’armonizzazione dei bilanci pubblici
In generale, la Procura regionale rileva che
l’ordinamento contabile della Regione Lombardia è
disciplinato dalla legge Regionale 31 marzo 1978, n. 34.
54
Il D. Lgs. n. 76/2000 ha conferito autonomia
decisionale alle Regioni sulla struttura da attribuire al
bilancio, nel rispetto di alcuni criteri fondamentali fissati
dalla medesima normativa statale.
Per effetto delle disposizioni contenute negli artt. 1 e 2
della legge n. 42/2009 il Governo è stato delegato ad
adottare, uno o più decreti legislativi aventi ad oggetto
l'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione, al fine di
assicurare, attraverso la definizione dei principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e
del sistema tributario e la definizione della perequazione,
l'autonomia finanziaria dei comuni, delle province, delle
città metropolitane e delle regioni, nonché al fine di
armonizzare i sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei
medesimi enti e i relativi termini di presentazione e
approvazione, in funzione delle esigenze di
programmazione, gestione e rendicontazione della finanza
pubblica.
In conformità alle disposizioni della legge di delega, il
D. Lgs. n. 118/2011 del 23 giugno 2011 (pubblicato sulla
G.U. 26 luglio 2011, n.172) ha introdotto le “Disposizioni in
materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli
schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro
organismi”. Il D. Lgs. n. 118/2011 cit. è stato, poi, corretto
ed integrato dal D. Lgs. n. 126/2014, che ha individuato i
termini di decorrenza della nuova disciplina e la messa a
regime dei relativi principi contabili.
La legge regionale n. 34/1978 che disciplina
l’ordinamento contabile della Regione è stata aggiornata
periodicamente alle nuove disposizioni.
Conclusa la fase di sperimentazione contabile, la
Regione dovrà provvedere all’aggiornamento del
regolamento di contabilità con le disposizioni normative
previste dal D. Lgs. n. 118/2011.
In conformità alle disposizioni dell’art. 11 commi 8 e 9
D. Lgs. n. 118/2011 le regioni devono approvare,
contestualmente allo schema del rendiconto della
55
gestione, anche il rendiconto consolidato anche con il
bilancio del Consiglio Regionale, nonché con il bilancio
degli propri organismi strumentali.
La Regione Lombardia ha finora escluso dal
consolidamento l’Organismo Pagatore Regionale (OPR) (cfr.
il rilievo sul punto, infra richiamato, della relazione del
collegio dei revisori).
2. Il rendiconto generale della gestione 2017
2.1. Il progetto di legge e le verifiche dell’organo
di revisione
Il progetto di legge di approvazione del rendiconto
2017, deliberato dalla Giunta regionale nel rispetto del
termine del 30 aprile ex art. 18 comma 1 lett. b) del d.lgs.
n. 118/2011, si compone di un solo articolo ove sono
esposti i risultati contabili dell’esercizio 2017 e riporta in
allegato gli schemi di bilancio redatti secondo i modelli
ministeriali, oltre alla relazione sulla gestione.
Il rendiconto è stato sottoposto - ex art. 2 comma 8
lett. b) della legge regionale n. 18/2012 - alla valutazione
del collegio dei revisori dei conti che, in data 1 giugno
2018, ha espresso il proprio parere favorevole;
successivamente è stato trasmesso alla Sezione, e da
quest’ultima alla Procura Regionale, ai fini della
parificazione.
Il collegio dei revisori dei conti è stato istituito ai sensi
dell’art. 2 comma 1 della L.R. n. 18/2012, e nominato con
delibere del Consiglio Regionale n. X/383 del 27 maggio
2014 e n. X/686 del 21 aprile 2015.
L’attività del Collegio dei Revisori dei Conti si raccorda
con la Sezione, le cui prerogative di controllo sulle
Amministrazioni regionali sono state rafforzate in modo
significativo dalla legge n. 213/2012, in combinato
disposto con la giurisprudenza della Corte costituzionale
(cfr. ad esempio le sentenze n. 198/2012 e n. 60/2013) e
con la coeva legge “rinforzata” n. 243/2012 attuativa della
56
L. cost. n. 1/2012. Tale attività, da parte della Corte, si
conclude con il giudizio di parifica del rendiconto regionale
previsto ai sensi dell’art. 1 comma 5 D.L. n. 174/2012, al
quale viene allegata una relazione nella quale la
magistratura contabile fa “osservazioni in merito alla
legittimità e alla regolarità della gestione e propone le
misure di correzione e gli interventi di riforma che ritiene
necessari al fine, in particolare, di assicurare l'equilibrio
del bilancio e di migliorare l'efficacia e l'efficienza della
spesa”.
La centralità dell’organo di revisione nell’alveo dei
controlli interni è di fondamentale importanza, quale
primo presidio del rispetto della disciplina amministrativo-
contabile da parte dell’Amministrazione regionale, ed
anche - si rileva incidenter tantum- ai fini della denuncia
di eventuali danni erariali per l’obbligo nei confronti
dell’organo di revisione contemplato ex art. 52 comma 2
del D. Lgs. n. 174/2016 (codice di giustizia contabile).
Come risulta dalla relazione del collegio dei revisori sul
rendiconto 2017, i cui accertamenti rappresentano il
primo sub-strato documentale delle valutazioni della
Procura regionale, il predetto organo ha esaminato in
particolare i seguenti atti, prospetti e tabelle dimostrative:
- proposta di progetto di legge avente ad oggetto
“Rendiconto generale della gestione 2017” e relativi allegati
deliberata dalla Giunta Regionale (deliberazione n. XI/30
del 23/4/2018);
- conto del bilancio relativo alla gestione finanziaria e
dei relativi riepiloghi;
- prospetti riguardanti il quadro generale riassuntivo
e la verifica degli equilibri;
- conto economico e stato patrimoniale;
-prospetto dimostrativo del risultato di
amministrazione;
- prospetto concernente la composizione, per missioni
e programmi, del fondo pluriennale vincolato;
57
- prospetto concernente la composizione del fondo
crediti di dubbia esigibilità;
- prospetto degli accertamenti per titoli, tipologie e
categorie;
- prospetto degli impegni per missioni, programmi e
macroaggregati;
- tabella dimostrativa degli accertamenti assunti
nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi;
- tabella dimostrativa degli impegni assunti
nell’esercizio in corso e negli esercizi precedenti imputati
agli esercizi successivi;
- prospetto rappresentativo dei costi sostenuti per
missione;
- prospetto dei dati SIOPE;
- elenco dei residui attivi e passivi provenienti dagli
esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente
per esercizio di provenienza e per capitolo;
- relazione sulla gestione dell’organo esecutivo.
Il quadro generale riassuntivo della gestione 2017
evidenzia gli equilibri generali di bilancio di competenza e
di cassa.
In termini generali, l’organo di revisione ha, peraltro,
ribadito che la Regione Lombardia continua ad escludere
dal consolidamento l’Organismo Pagatore Regionale,
anche se - ai sensi del comma 4 dell’art. 47 del D. Lgs. n.
118/2011 - “il consuntivo degli organismi pagatori dei fondi
UE partecipa al bilancio consolidato di cui all’art. 11 bis”.
In relazione ai profili inerenti la programmazione
finanziaria, la Procura condivide e richiama il rilievo della
Sezione di controllo avente ad oggetto la funzione
strategica degli strumenti di pianificazione finanziaria, da
utilizzare con modalità più complete ed efficienti per il
raccordo degli obiettivi programmatici del DEFR con le
previsioni di entrata e di spesa della legge di bilancio, al
58
fine di consentire il controllo sullo stato di attuazione delle
politiche regionali e sulla corretta gestione delle risorse
pubbliche.
2.2. I risultati della gestione 2017
Preliminarmente, per quanto concerne il confronto tra
previsioni e accertamenti, come evidenziato anche dalla
Sezione, si segnala – dal lato delle entrate – una
quantificazione previsionale delle poste sostanzialmente in
linea con gli accertamenti e, sul versante delle spese, il
rispetto dei vincoli autorizzatori di bilancio in sede di
impegno delle somme.
Le previsioni di competenza, inizialmente quantificate
a pareggio in 38.308.830.375,01 euro, per effetto delle
variazioni in aumento di 3.463.891.641,35 euro
intervenute nel corso dell’esercizio, si attestano nel valore
finale di 41.772.722.016,36 euro.
La quota di avanzo iniziale 2017 è quantificata in euro
1.132.367.315,27; il fondo pluriennale vincolato al 31
dicembre 2017, corrispondente agli impegni imputati in
esercizi successivi, risulta pari a 1.213.093.918,13 euro.
Pertanto, a fronte di previsioni definitive di entrata (al
netto della quota di avanzo applicata e del fondo
pluriennale vincolato in entrata) di 39.253.009.328,45
euro si sono registrati accertamenti per
33.312.478.972,98 euro e riscossioni in c/competenza per
23.037.411.487,18 euro.
A fronte di previsioni definitive di spesa per
40.142.714.443,73 euro (al netto del disavanzo applicato),
gli impegni sono risultati pari a 32.960.674.887,54 euro e
i pagamenti in c/competenza a 20.651.951.648,92 euro.
La gestione di competenza presenta un saldo di
28.415.282,59 euro.
Dei residui attivi iniziali all’1.1.2017 pari a
17.719.351.299,87 euro sono stati riscossi
8.334.745.885,84 euro ed eliminati 149.162.384,17 euro.
59
I residui attivi conservati nel conto del bilancio alla
chiusura dell’esercizio provenienti dalle gestioni
precedenti al 2017 sono pari a 9.235.443.029,86 euro.
Dei residui passivi iniziali al 1.1.2017, pari a
20.528.683.113,35 euro, sono stati pagati
9.272.436.562,98 euro ed eliminati 112.424.127,04 euro.
I residui passivi conservati nel conto del bilancio alla
chiusura dell’esercizio, provenienti dalle gestioni
precedenti al 2017, sono pari a 11.143.822.423,33 euro,
La gestione dei residui presenta un saldo negativo di
36.738.257,13 euro.
Le previsioni di cassa, inizialmente quantificate in
62.255.873.819,00 euro in entrata e in 60.755.873.819,00
euro in spesa, per effetto delle variazioni nel corso
dell’esercizio per – Euro 14.347.125.821,24, si attestano al
valore finale di 49.881.747.997,76 euro in entrata e
46.381.747.997,76 euro in spesa.
Rispetto ad un fondo cassa iniziale di
3.699.036.928,76 euro si sono registrate riscossioni
complessive per 31.372.157.373,02 euro e pagamenti
complessivi per euro 29.924.388.211,90 euro.
Il fondo cassa alla chiusura dell’esercizio risulta
pertanto pari a 5.146.806.089,88 euro, di cui
3.460.349.854,55 euro relativi al conto della Gestione
sanitaria accentrata e 1.686.456.235,33 euro relativi al
conto ordinario.
Nel corso dell’esercizio 2017 risultano emessi n.
27.657 mandati e n. 38.217 reversali.
Evoluzione della situazione di cassa:
SITUAZIONE DI CASSA 2015 2016 2017
Gestione ordinaria 1.146.064.966,46 1.079.638.309,88 1.686.456.235,33
Gestione sanitaria 1.045.234.202,49 2.619.398.618,88 3.460.349.854,55
60
Totale giacenza di cassa 2.191.299.168,95 3.699.036.928,76 5.146.806.089,88
Anticipazione liquidità 0,00 0,00 0,00
Situazione di Cassa 2017
Totale di cui GSA di cui ordinario
Fondo cassa all’01/01/2017 3.699.036.928,76 2.619.398.618,88 1.079.638.309,88
Riscossioni 31.372.157.373,02 27.190.414.523,12 4.181.742.849,90
Pagamenti 29.924.388.211,90 26.349.463.287,45 3.574.924.924,45
Fondo cassa al 31/12/2017 5.146.806.089,88 3.460.349.854,55 1.686.456.235,33
Fonte: relazione del collegio dei revisori in sede di parere al rendiconto 2017
In occasione della verifica di cassa del 24/01/2017 il
Collegio dei revisori ha provveduto a verificare la
rispondenza tra il saldo di cassa del tesoriere e quello
risultante dalle scritture contabili dell’ente.
Nell’ambito della verifica dei risultati della gestione
2017, un’importante rilevanza deve essere attribuita -in
particolare- al risultato di amministrazione, quale saldo
contabile che esprime in maniera sintetica l’intera gestione
finanziaria dell’esercizio.
L’art. 42 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118
e il principio contabile applicato concernente la contabilità
finanziaria, al punto 9.2, provvedono a disciplinare
compiutamente la rappresentazione contabile e l’utilizzo
del risultato di amministrazione nel nuovo ordinamento
finanziario armonizzato applicabile alle Regioni.
Siffatto saldo, come negli esercizi precedenti, continua
ad essere costituito dal fondo cassa finale aumentato dei
61
residui attivi e diminuito dei residui passivi, mantenuti nel
conto del bilancio alla chiusura dell’esercizio.
Dal computo devono tuttavia essere escluse, per
effetto della riforma, le risorse accertate che hanno
finanziato spese impegnate con imputazione negli esercizi
successivi, confluite nel fondo pluriennale vincolato.
Il risultato di amministrazione, ai fini del successivo
utilizzo, è distinto in fondi liberi, fondi accantonati, fondi
destinati agli investimenti e fondi vincolati, la natura e la
funzione dei quali è dettagliatamente esplicitata nel
principio contabile.
Dunque, l’eventuale avanzo contabile registrato alla
chiusura dell’esercizio finanziario non esprime
necessariamente la misura di risorse disponibili, che
possono essere utilizzate per la copertura delle nuove
spese.
Ciò attesa la necessità di ripristinare le quote
vincolate, destinate ed accantonate, il cui ammontare deve
essere sottratto dall’avanzo o dal disavanzo contabile per
restituire il risultato sostanziale di amministrazione, il
quale – laddove negativo – deve essere iscritto nel primo
esercizio considerato nel bilancio di previsione, prima di
tutte le spese.
Il risultato di amministrazione dell’esercizio 2017, che
riassume in maniera sintetica l’esito della gestione,
presenta un saldo contabile negativo di euro 8.322.974,54.
Per effetto degli accantonamenti e dei vincoli ascritti il
disavanzo accertato al 31.12.2007 è quantificato in Euro -
1.015.076.724,93.
Schematicamente, il risultato della gestione
finanziaria 2017 è così formato:
62
RISULTATO DELLA GESTIONE DI COMPETENZA
2014 2015 2016 2017
Accertamenti di competenza (+) 31.697.340.810,80 33.386.468.081,18 33.128.520.665,02 33.312.478.972,98
Impegni di competenza (-) 32.999.356.376,40 34.275.436.297,05 33.165.752.368,17 32.960.674.887,54
Saldo (avanzo/disavanzo) di competenza -1.302.015.565,60 -888.968.215,87 -37.231.703,15 351.804.085,44
Quota di FPV applicata al bilancio (+) 253.831.450,43 682.558.734,48 1.717.361.684,44 1.387.345.372,64
Impegni confluiti nel FPV (-) 693.941.660,84 1.752.149.046,26 1.428.576.591,54 1.213.093.918,13
Saldo gestione di competenza -1.742.125.776,01 -1.958.558.527,65 251.553.389,75 526.055.539,95
DETTAGLIO GESTIONE COMPETENZA
2016 2017
Riscossioni (+) 26.162.183.206,21 23.037.411.487,18
Pagamenti (-) 25.248.490.423,45 20.651.951.648,92
Differenza [A] 913.692.782,76 2.385.459.838,26
fondo pluriennale vincolato entrata applicato al bilancio (+) 1.717.361.684,44 1.387.345.372,64
fondo pluriennale vincolato spesa (-) 1.428.576.591,54 1.213.093.918,13
Differenza [B] 288.785.092,90 174.251.454,51
Residui attivi (+) 6.966.337.458,81 10.275.067.485,80
Residui passivi (-) 7.917.261.944,72 12.308.723.238,62
Differenza [C] -950.924.485,91 -2.033.655.752,82
Saldo avanzo/disavanzo di competenza 251.553.389,75 526.055.539,95
2016 2017
Risultato gestione di competenza 251.553.389,75 526.055.539,95
Avanzo d'amministrazione n-1 applicato 1.593.299.977,14 1.132.367.315,27
DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE DA DEBITO AL 31/12 -2.186.478.972,20 -1.630.007.572,63
SALDO - 341.625.605,31 28.415.282,59
Fonte: relazione del collegio dei revisori in sede di parere al rendiconto 2017
63
Nel dettaglio, emerge un saldo negativo di parte
capitale ammontante a 154,72 milioni, al quale
contribuisce il minore accertamento conseguente alla
mancata contrazione del mutuo autorizzato con la legge di
bilancio per euro 52,02 milioni di euro, già destinati a
finanziare spese di investimento di pari ammontare.
La Regione ha ritenuto di usufruire, anche
nell’esercizio 2017, della facoltà di autorizzare in sede di
previsione la stipulazione di mutui a copertura di spese di
investimento, da contrarre solo per far fronte ad esigenze
di cassa, secondo lo schema del c.d. “debito autorizzato e
non contratto”.
La Procura condivide il rilievo della Sezione fondato sul
principio contabile punto 5.3.3. del nuovo sistema
armonizzato ex d.lgs. n. 118/2011, ai sensi del quale per
fornire valida copertura alle spese di investimento
imputate all’esercizio, le entrate da accensione di prestiti
del titolo VI, al pari delle entrate dei titoli IV e V, devono
essere -non solo- previste a bilancio, ma -anche- già
accertate, con la specifica attestazione del relativo
provvedimento.
In assenza di una specifica previsione di legge che
consenta anche per l’esercizio 2017 (a differenza degli
esercizi precedenti fino al 2016), di ricorrere al sistema dei
mutui autorizzati e non contratti, l’utilizzazione di tale
istituto deve ritenersi irregolare perché non conforme ai
criteri legali ed ai principi contabili, nella misura in cui si
traduce nell’assunzione di impegni di spesa privi di una
entrata accertata che assicuri la contestuale copertura.
Tale rilievo vale anche se -nella gestione esaminata- la
relativa copertura finanziaria sia stata assicurata dal
maggior saldo di parte corrente realizzato nel corso
dell’esercizio, il quale ha assorbito il disavanzo contabile
derivante dal minor accertamento conseguente alla
mancata contrazione del mutuo.
Come puntualmente stigmatizzato dalla Sezione,
l’irregolarità della procedura adottata non significa che la
64
Regione debba necessariamente attivare il mutuo
autorizzato, assumendo maggiori oneri quando disponga
di risorse proprie, ma richiede che tali risorse trovino
un’adeguata rappresentazione nei documenti contabili
dell’ente in corso di esercizio per fornire copertura alle
spese, in esatta e corretta applicazione dei principi del
sistema armonizzato.
Rimane sempre consentito, infatti, laddove i
monitoraggi effettuati in corso di gestione rivelino maggiori
entrate o minori spese, apportare le conseguenti variazioni
al bilancio di previsione in modo da ridurre o cancellare
l’autorizzazione al mutuo, a fronte di una nuova entrata
accertata o del miglioramento del saldo corrente, che si
prestano a fungere da idonea copertura agli impegni per
spese di investimento.
Tuttavia, sul punto in questione, le osservazioni e le
argomentazioni prospettate dalla Regione Lombardia nel
contraddittorio pre-processuale in data 3 luglio u.s.
meritano ponderate valutazioni, finalizzate a discriminare
adeguatamente le diverse situazioni gestionali emerse tra
i bilanci regionali (C. Cost. 274/17 cit.), ed a differenziare
le irregolarità meramente formali dalle irregolarità
sostanziali, che possono in concreto ed effettivamente
alterare i risultati finali d’amministrazione.
Con il risultato di amministrazione dell’esercizio 2017
continua la progressiva riduzione del disavanzo
sostanziale che proseguiva costante dal 2011 e che era
stata interrotta nel 2015 per effetto degli investimenti
autorizzati dall’art. 1 – quater del decreto legge n. 78/2015.
Più nel dettaglio, una quota accantonata del risultato
di amministrazione è costituita dal Fondo crediti di dubbia
esigibilità che costituisce, insieme al Fondo pluriennale
vincolato, una delle principali novità del nuovo sistema
contabile armonizzato introdotto dalla riforma.
Ai sensi dell’art. 45 del decreto legislativo n. 118/2016
“nella missione Fondi e Accantonamenti, all’interno del
programma fondo crediti di dubbia esigibilità, è stanziato
65
l’accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità, il
cui ammontare è determinato in considerazione
dell’importo degli stanziamenti di entrate di dubbia e
difficile esazione, secondo le modalità indicate nel
principio applicato della contabilità finanziaria di cui
all’allegato n. 4/2 al presente decreto. Una quota del
risultato di amministrazione è accantonata per il fondo
crediti di dubbia esigibilità il cui ammontare è
determinato, secondo le modalità indicate nel principio
applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4/2
al presente decreto, in considerazione dell’ammontare dei
crediti di dubbia e difficile esazione, e non può essere
destinata ad altro utilizzo”.
Lo stesso principio contabile applicato descrive, nel
dettaglio, le modalità di costituzione e di rappresentazione
contabile del fondo, sia in sede di previsione sia in sede di
rendicontazione, precisando che non costituiscono oggetto
di svalutazione i crediti da altre amministrazioni
pubbliche, i crediti assistiti da fideiussione, e le entrate
tributarie che, sulla base dei principi contabili, sono
accertate per cassa.
Il fondo per le perdite delle società partecipate
accantonato nel risultato di amministrazione dell’esercizio
2017 ammonta a 3 milioni di Euro.
Sul punto, la Procura concorda con il rilievo della
Sezione e del collegio dei revisori, secondo il quale nel
progetto di rendiconto in esame, come espressamente
ammesso dall’Amministrazione regionale, il fondo non
risulta correttamente determinato in relazione alle perdite
registrate dalle società a partecipazione regionale. Di
conseguenza, il risultato di amministrazione dell’esercizio
2017 non risulta correttamente rappresentato per la quota
corrispondente all’importo obbligatorio, necessario per
l’accantonamento richiesto dalle vigenti disposizioni di
legge.
Nella relazione al progetto di rendiconto si riferisce, al
riguardo, che il fondo perdite società partecipate, alla data
66
del 31 dicembre 2017 risulta ancora incapiente, dal
momento che in data successiva all’assestamento di
bilancio 2017/2019 ed oltre i termini tecnici per poter
ottemperare, la Regione Lombardia è venuta a conoscenza
dell’inclusione della società partecipata Arexpo S.p.a.
nell’elenco Istat di cui all’art. 1, comma 3, della Legge n.
196 del 31.12.2009, avendo la stessa società chiuso
l’esercizio 2016 con una perdita di 8,04 milioni di euro.
Infatti, per effetto della perdita di Arexpo S.p.a. per
l’es. fin. 2016, Regione Lombardia avrebbe dovuto
procedere nell’esercizio 2017, all’accantonamento di 1,27
milioni di euro pari al 75 per cento della quota di
partecipazione diretta (21,05%). Tale accantonamento
risulta effettuato sul bilancio 2018 con D.G.R. XI/11 del 9
aprile 2018.
La Procura, nel prendere atto di quanto dichiarato
anche in relazione all’accantonamento aggiuntivo disposto
sul bilancio del 2018, concorda con la Sezione segnalando
che l’obbligo di accantonamento sussiste per tutte le
società partecipate, indipendentemente dalla loro
inclusione nell’elenco ISTAT che, viceversa, si riferisce alle
amministrazioni che partecipano al perimetro di
definizione dell’ambito soggettivo di applicazione della
disposizione di legge.
Per quanto concerne, più in generale, l’affidabilità del
rendiconto 2017 nonché la legittimità/regolarità delle
relative operazioni, la Procura prende atto delle risultanze
dell’istruttoria della Sezione, avente ad oggetto il
campionamento della spesa sottoposta a verifica
attraverso appositi modelli statistici consolidati in ambito
europeo e statale. L’implementazione anche in sede
regionale di siffatto strumento di verifica, riveste
particolare utilità nell’esercizio delle prerogative della
Magistratura contabile.
67
2.3. Gli equilibri di bilancio
Il quadro generale riassuntivo della gestione 2017
evidenzia gli equilibri generali di bilancio di competenza e
di cassa:
ENTRATE ACCERTAMENTI INCASSI SPESE IMPEGNI PAGAMENTI
Fondo cassa 01/01 3.699.036.928,76
Utilizzo avanzo
amministrazione.
1.132.367.315,27 Disavanzo di
amministraz.
1.630.007.572,63
FPV di parte corrente 178.964.853,74
FPV di parte capitale 1.208.380.518,90
Titolo I 21.356.690.142,45 22.409.648.510,03 Titolo I 22.886.916.525,74 19.083.136.346,87
Titolo II 1.072.908.400,50 788.758.444,60 FPV di parte
corrente
153.089.770,59
Titolo III 1.223.305.391,01 708.884.378,09 Titolo II 892.703.341,49 666.964.650,31
Titolo IV 538.218.781,37 289.446.305,47 FPV di parte
capitale
1.242.257.027,16
TitoloV 297.793.209,95 207.714.009,93
Titolo III 294.783.709,55 174.197.678,68
FPV attività
finanziarie
0,00
Totale entrate finali 24.488.915.925,28 24.404.451.648,12 Totale spese
finali
25.287.497.494,91 19.924.298.675,86
Titolo VI 0,00 0,00
Titolo VI 62.708.263,06 59.623.279,24
Titolo VII 0,00 0,00
Titolo VII 0,00 0,00
Titolo IX 8.823.563.047,70 6.967.705.724,90 Titolo VII 8.823.563.047,70 9.940.466.256,80
Totale entrate
Esercizio
33.312.478.972,98 31.372.157.373,02 Totale spese
esercizio
34.173.768.805,67 29.924.388.211,90
Totale complessivo
Entrate
35.832.191.660,89 35.071.194.301,78
Totale
complessivo
spese
35.803.776.378,30 29.924.388.211,90
Disavanzo
dell’esercizio 0,00 0.00
Avanzo di
competenza /do
di cassa
28.415.282,59 5.146.806.089,88
TOTALE A
PAREGGIO
35.832.191.660,89 35.071.194.301,78 TOTALE A
PAREGGIO
35.832.191.660,89 35.071.194.301,78
Fonte: relazione del collegio dei revisori in sede di parere al rendiconto 2017
68
Segue la tabella di verifica degli equilibri parziali:
EQUILIBRI DI BILANCIO (schema aggiornato dal DM 4 agosto 2016)
COMPETENZA (ACCERTAMENTI E IMPEGNI IMPUTATI
ALL’ESERCIZIO)
Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso prestiti (+)
596.757.185,70
Ripiano disavanzo di amministrazione esercizio precedente (-) 0,00
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritte in entrata (+)
178.964.853,74
Entrate titoli 1-2-3 (+)
23.652.903.933,96
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(+)
14.191.748,62
Entrate Titolo 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (+)
0,00
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (+) 0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (+)
0,00
Spese correnti (-)
22.886.916.525,74
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) (-)
153.089.770,59
Spese Titolo 2.04 -Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00
Variazioni di attività finanziarie (se negativo) (-) 0,00
Rimborso prestiti (-)
62.708.263,06
- di cui Fondo anticipazioni di liquidità (D.L. 35/2013 e successive modifiche e rifinanziamenti 0,00
- di cui per estinzione anticipata di prestiti 0,00
A) Equilibrio di parte corrente
1.340.103.162,63
Utilizzo risultato di amministrazione per il finanziamento di spese d'investimento (+) 532.658.214,81
Fondo pluriennale vincolato per spese in conto capitale iscritto in entrata (+) 1.208.380.518,90
Entrate in conto capitale (Titolo 4) (+) 538.218.781,37
Entrate titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (+) 0,00
Entrate per accensioni di prestiti (Titolo 6) (+) 0,00
Entrate in conto capitale per Contributi agli investimenti direttamente destinati al rimborso dei prestiti da amministrazioni pubbliche
(-) 14.191.748,62
Entrate in c/capitale destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00
Entrate di parte capitale destinate a spese correnti in base a specifiche disposizioni di legge o dei principi contabili (-) 0,00
Entrate per accensioni di prestiti destinate all'estinzione anticipata di prestiti (-) 0,00
Entrate titoli 4.03 - Altri trasferimenti in conto capitale (-) 0,00
Spese in conto capitale (-) 892.703.341,49
Fondo pluriennale vincolato in c/capitale (di spesa) (-) 1.060.004.147,54
Spese Titolo 2.04 -Altri trasferimenti in conto capitale (+) 0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale (-) 20.000.000,00
Disavanzo pregresso derivante da debito autorizzato e non contratto (-) 1.630.007.572,63
Variazioni di attività finanziarie (se positivo) (+) 25.961.415.16
B) Equilibrio di parte capitale 1.311.687.880,04
Utilizzo risultati di amministrazione per l'incremento di attività finanziarie (+)
2.951.914,76
Entrate titolo 5.00 - Riduzione attività finanziarie (+)
297.793.209,95
Spese titolo 3.00 - Incremento attività finanziarie (-)
294.783.709,55
Entrate titolo 5.01.01 - Alienazioni di partecipazioni (-) 0,00
Spese Titolo 3.01.01 - Acquisizione di partecipazioni e conferimenti di capitale (+)
20.000.000,00
69
C) Variazioni attività finanziaria
25.961.415,16
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 28.415.282,59
Saldo corrente ai fini della copertura degli investimenti pluriennali delle Regioni a statuto ordinario A) Equilibrio di parte corrente
1.340.103.162,63
Utilizzo risultato di amministrazione destinata al finanziamento delle spese correnti ed al rimborso prestiti (*) (-)
596.757.185,70
Entrate non ricorrenti che non hanno dato copertura a impegni (**) (-)
12.618.714,43
Fondo pluriennale vincolato per spese correnti iscritto in entrata al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.
(-)
155.748.028,63
Entrate titoli 1-2-3 - non sanitarie con specifico vincolo di destinazione (-)
1.294.148.096,32
Entrate titoli 1-2-3 destinate al finanziamento SSN (-)
20.091.515.434,25
Spese correnti non sanitarie finanziate da entrate con specifico vincolo di destinazione (+)
1.288.413.048,04
Fondo pluriennale vincolato di parte corrente (di spesa) al netto delle componenti non vincolate derivanti dal riaccertamento ord.
(+)
116.670.212,58
Spese correnti finanziate da entrate destinate al SSN (+)
20.091.515.432,07
Equilibrio di parte corrente ai fini della copertura degli investimenti plurienn. -
685.914.395,99
(*) Comprende la quota libera corrente del FPV d’entrata (**) L’importo dell’entrata non ricorrente è stata stimata dall’entrata complessiva titolo 1 2 3 diversamente si sarebbe avuta una duplicazione
SEZIONE DI VERIFICA NON PREVISTA DA SCHEMI
ISTITUZIONALI
EQUILIBRIO FINALE (D=A+B) 28.415.282,59
Saldo gestione residui - 36.738.257,13
Risultato complessivo di amministrazione - 8.322.974,54
Avanzo vincolato e accantonato - 1.006.753.750,39
Disavanzo 2017 - 1.015.076.724,93
Fonte: relazione del collegio dei revisori in sede di parere al rendiconto 2017
2.4. Il riaccertamento dei residui
Secondo quanto previsto dall’art. 3, comma 4 del D.
Lgs. n. 118/2011 gli Enti territoriali devono provvedere
annualmente, al fine di dare attuazione al principio
contabile generale della competenza finanziaria enunciato
nell’allegato 4/2, ad effettuare il riaccertamento dei residui
attivi e passivi, verificando, le ragioni del loro
mantenimento nel rendiconto
Le regioni escludono dal riaccertamento ordinario dei
residui quelli derivanti dal perimetro sanitario, al quale si
applica il titolo II.
Possono essere conservate tra i residui attivi le entrate
accertate ed esigibili nell’esercizio di riferimento, ma non
incassate.
70
Possono essere conservate tra i residui passivi le spese
impegnate, liquidate o liquidabili nel corso dell’esercizio,
ma non pagate.
Le entrate e le spese sopra indicate, sono
immediatamente reimputate all’esercizio in cui sono
esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata
incrementando di pari importo il fondo pluriennale di
spesa al fine di consentire, nell’entrata degli esercizi
successivi, l’iscrizione del fondo pluriennale vincolato a
copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo
de quo non è effettuata in caso di reimputazione
contestuale di entrate e di spese.
Il riaccertamento consente, pertanto, non solo
l’eliminazione dei residui non più sussistenti, come
avveniva nel precedente assetto normativo, ma anche la
re-imputazione dei residui non esigibili nell’esercizio cui si
riferisce il rendiconto la cui copertura è assicurata dal
Fondo pluriennale vincolato.
In data 9/04/2018 la Giunta regionale ha approvato
la delibera n. 6, avente ad oggetto “Riaccertamento
ordinario dei residui al 31/12/2017 ex art. 3 comma 4 del
d.lgs. 118/2011 e s.m.i.”, con la quale prende atto delle
determine di riaccertamento al 31/12/2017 assunte in via
istruttoria dai singoli responsabili dei capitoli di entrata e
di spesa. Il provvedimento è stato, preventivamente,
sottoposto alla verifica del Collegio dei revisori dei conti,
che ha espresso il proprio parere in data 26.3.2018.
Di rilievo è il controllo effettuato dal predetto Collegio
finalizzato alla verifica -tramite una motivata tecnica di
campionamento- delle ragioni del mantenimento,
cancellazione o reimputazione dei residui e, pertanto, della
conformità dell’intera procedura di riaccertamento
ordinario dei residui, attività questa prodromica
all’espressione del parere sul rendiconto per l’anno 2017.
Questo Ufficio prende atto che la verifica, effettuata
sul campione estratto, non evidenzia particolari criticità
nell’operazione di riaccertamento ordinario dei residui che,
71
di conseguenza, può considerarsi conforme a quanto
disposto dal principio contabile. I residui attivi e passivi
risultano, infatti, reimputati in base all’esigibilità
dell’obbligazione giuridica, mentre quelli stralciati non
avevano più titolo giuridico per poter essere mantenuti
nelle scritture contabili dell’Ente.
Sul punto, la Procura richiama il rilievo della Sezione
di controllo, all’esito della verifica a campione dei residui
attivi, avente ad oggetto – per quanto riguarda i crediti
verso le Amministrazioni pubbliche – una attenta verifica
della persistenza e della conseguente esigibilità della
relativa posizione attiva e, per quanto riguarda i crediti nei
confronti dei privati, del prescritto accantonamento nel
Fondo crediti di dubbia esigibilità. Resta fermo che
l’iscrizione a ruolo non esime l’ente creditore dal
perseguire le proprie ragioni di credito e dal procedere alle
conseguenti iscrizioni contabili, ivi compresa la
valutazione sullo stralcio dei residui vetusti.
Per quanto concerne gli esiti della verifica a campione
dei residui passivi, la Sezione osserva puntualmente che
permangono criticità nella definizione dei rapporti
finanziari con le società partecipate, evidenziate dal
perdurare delle procedure di verifica delle somme dovute
che hanno impedito il pagamento dei relativi impegni.
Attesa l’abrogazione dell’istituto della perenzione
amministrativa con l’art. 5 della legge regionale 23
dicembre 2010 n. 19, permane, poi, un ammontare di
residui perenti ante 2008 al 31.12.2017 pari a 30,76
milioni di euro (a fronte dei 38,97 milioni di euro di inizio
2017), con un congruo tasso di copertura del relativo fondo
pari al 77,40%.
Passando al fondo pluriennale vincolato, trattasi –
come noto – di un fondamentale strumento di attuazione
del principio della competenza finanziaria potenziata,
finalizzato a mantenere la copertura finanziaria dei
procedimenti di spesa attivati, quale saldo finanziario
costituito da risorse già accertate destinate al
72
finanziamento di obbligazioni passive dell’ente già
impegnate, ma esigibili in esercizi successivi a quelli in cui
è accertata l’entrata.
Esso ammonta ad Euro 1.213.093.918,13, in lieve
riduzione rispetto al valore del precedente esercizio.
2.5. Il pareggio di bilancio
La Legge n. 208/2015 (c.d. Legge di Stabilità 2016)
stabilisce che ai fini del concorso al contenimento dei saldi
di finanza pubblica, le regioni a statuto ordinario devono
conseguire un saldo non negativo, in termini di
competenza e di cassa, tra le entrate finali e le spese finali.
In linea di principio, le entrate finali sono quelle
ascrivibili ai titoli 1, 2, 3, 4 e 5 dello schema di bilancio
previsto dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118; le
spese finali sono quelle ascrivibili ai titoli 1, 2 e 3 del
medesimo schema di bilancio.
I prospetti contabili acquisiti in istruttoria dimostrano
il raggiungimento del pareggio di bilancio per l’anno 2017.
Il Collegio dei revisori, in occasione della sottoscrizione
del “Prospetto per la certificazione della verifica del rispetto
degli obiettivi di saldo 2017”, ha verificato la rispondenza
dei dati certificati con quelli del bilancio dell’ente.
Il suddetto certificato risulta inviato dall’Ente al
Ministero dell’Economia e delle Finanze in data 30 marzo
2018.
3. L’indebitamento
Preliminarmente, sul punto, la Procura prende atto
che il Collegio dei revisori - in sede di esercizio delle
prerogative di controllo - ha preso in considerazione
esclusivamente l’indebitamento con oneri a carico della
Regione, tralasciando quello attivato e/o in essere con
oneri a carico dello Stato, che non incide sulla capacità
giuridica di indebitamento regionale.
73
Particolare rilievo riveste il rispetto del limite di
indebitamento sancito dall’art. 62, co. 6 D.Lgs. n.
118/2011, ai sensi del quale il ricorso al debito da parte
delle regioni, fatte salve le disposizioni dell’art. 40, comma
2, è ammesso esclusivamente nel rispetto di quanto
previsto dalle leggi vigenti in materia, con particolare
riferimento agli articoli 81 e 119 della Costituzione, all'art.
3, comma 16, della Legge 24 dicembre 2003, n. 350, ed
agli articoli 9 e 10 della Legge 24 dicembre 2012, n. 243.
Infatti, lo stesso art. 62 co. 6 D. Lgs. n. 118/2011
dispone che “Le regioni possono autorizzare nuovo debito
solo se l'importo complessivo delle annualità di
ammortamento per capitale e interesse dei mutui e delle
altre forme di debito in estinzione nell'esercizio considerato,
al netto dei contributi erariali sulle rate di ammortamento
dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del
finanziamento e delle rate riguardanti debiti espressamente
esclusi dalla legge, non supera il 20 per cento
dell'ammontare complessivo delle entrate del titolo "Entrate
correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa" al
netto di quelle della tipologia "Tributi destinati al
finanziamento della sanità" ed a condizione che gli oneri
futuri di ammortamento trovino copertura nell'ambito del
bilancio di previsione della regione stessa, fatto salvo
quanto previsto dall'art. 8, comma 2-bis, della legge n. 183
del 2011. Nelle entrate di cui al periodo precedente, sono
comprese le risorse del fondo di cui all'art. 16-bis del
decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, alimentato
dalle compartecipazioni al gettito derivante dalle accise.
Concorrono al limite di indebitamento le rate sulle garanzie
prestate dalla regione a favore di enti e di altri soggetti ai
sensi delle leggi vigenti, salvo quelle per le quali la regione
ha accantonato l'intero importo del debito garantito.”.
Il limite è determinato anche con riferimento ai
finanziamenti imputati contabilmente agli esercizi
successivi.
74
L’organo di revisione ha riscontrato la seguente
dinamica in relazione al rispetto dei limiti di
indebitamento:
VINCOLO DI INDEBITAMENTO (QUOTA CAPITALE E QUOTA INTERESSE DEI MUTUI IN AMMORTAMENTO
2015 2016 2017
A) Entrate titolo I 19.336.210.444,93 20.354.748.567,65 21.356.690.142,45
B) Entrata titolo I vincolate 17.239.139.435,00 17.439.071.061,00 18.420.326.803,39
Fondo TPL 853.694.597,62
C) Ammontare del titolo I dell'entrate su cui calcolare l'indebitamento (entrate tributarie nette)
2.950.765.607,55 2.915.677.506,65 2.936.363.339,06
D) Rata massima destinabile ad ammortamento di mutui (20% del titolo I depurato, 25% del titolo I depurato per l'anno 2011)
590.153.121,51 583.135.501,33 587.272.667,81
E) Totale mutui e altre forme di indebitamento in ammortamento (annualità)
234.956.771,98 193.275.115,67 144.351.843,85
F) Totale mutui e altre forme di indebitamento autorizzati con il bilancio d'esercizio
- -
-
G) Contributi erariali sulle rate di ammortamento dei mutui in essere al momento della sottoscrizione del finanziamento
42.418.638,90 21.102.546,23 15.622.999,20
H) Ammontare rate riguardanti debiti espressamente esclusi dai limiti di indebitamento a carico del bilancio regionale
41.721.089,58 41.721.089,58 41.721.088,72
somma disponibile per ammortamento nuovi mutui
439.336.078,01 452.684.021,47 500.264.911,88
Fonte: relazione del collegio dei revisori in sede di parere al rendiconto 2017
In base agli accertamenti del Collegio dei revisori, il
debito ad inizio anno ammontava ad € 1.823.766.084,47.
Nel corso dell’esercizio, il rimborso dei finanziamenti
passivi per una quota capitale pari ad €. 52.022.398,89 ha
rideterminato lo stock del debito regionale al 31/12/2017
per un ammontare di € 1.711.743.685,58.
Tuttavia, se viene tenuta in debita considerazione la
posizione debitoria al netto degli accantonamenti effettuati
al Sinking Fund (pari ad € 60.330.846,54), il debito
autonomo effettivo al 31/12/2017 ammonta ad €
1.711.412.839,04 (in riduzione, rispetto al 2016, del
3,16%).
In buona sostanza, dalle verifiche della Sezione,
emerge il rispetto: a) del limite quantitativo ex art. 62
comma 6 del D.Lgs. n. 118/2011, con un congruo margine
75
di risorse per ammortamento di nuovi mutui; b) della c.d.
“golden rule” ex art. 119 Cost., ossia la destinazione a
spese di investimento del debito regionale.
Da ultimo, la Regione Lombardia, nel corso del 2017,
non risulta aver fatto ricorso all’anticipazione di tesoreria,
pur prevista, come già avvenuto nei precedenti esercizi.
4. La spesa del personale
4.1. I parametri normativi quali limiti al trend di
spesa
L’art. 1, comma 557 lett. a) della legge n.296/2006
(c.d. Legge Finanziaria 2007) impone la riduzione
dell'incidenza percentuale delle spese di personale rispetto
al complesso delle spese correnti, attraverso svariate
misure tra cui una parziale reintegrazione dei cessati ed
un contenimento della spesa per il lavoro flessibile.
La natura cogente di tale precetto costituisce diritto
vivente della giurisprudenza contabile, non solo come
principio tendenziale di riduzione o contenimento della
spesa, ma anche quale obiettivo vincolante e imperativo
(cfr., e pluribus, delibera n. 57/2014 della Corte dei Conti
– Sez. Reg. Controllo Toscana).
Lo stesso articolo, al comma 557-quater, dispone che
ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere
dall'anno 2014 gli enti assicurino, nell'ambito della
programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il
contenimento delle spese di personale con riferimento al
valore medio del triennio precedente alla data di entrata in
vigore della presente disposizione.
Sul punto, la giurisprudenza contabile ha espresso un
orientamento univoco finalizzato a valorizzare l’importanza
della spesa effettivamente sostenuta e non derivante da
conteggi virtuali.
Il rispetto del limite di spesa deve essere pertanto
assicurato in ragione proprio della pluriennalità della base
temporale di riferimento (cfr. e pluribus delibera n.
76
202/2014 della Corte dei Conti – Sez. Reg. Controllo
Piemonte e delibera n. 250/2014 della Corte dei conti -
Sez. Reg. Controllo Toscana), la quale, con l’introduzione
del parametro temporale fisso ed immutabile (art. 3,
comma 5 bis, del D. L. n. 90/2014), non può che riferirsi
al triennio 2011-2013 (cfr. delibera n. 218/2015 della
Corte dei conti - Sezione Regionale di Controllo per il
Veneto).
Anche la prassi amministrativa (cfr. nota n. 73024 del
16/09/2014 il Ministero dell’Economia e delle Finanze) ha
chiarito che, ai fini del contenimento della spesa per il
personale nel rispetto delle disposizioni del succitato
comma, per l’anno 2014 bisogna far riferimento agli
esercizi 2011, 2012 e 2013; cionondimeno, per gli enti in
sperimentazione (tra cui la Regione Lombardia), nel 2012
l’importo complessivo degli impegni dell’esercizio 2012
potrebbe non costituire una base corretta per calcolare il
valore medio del triennio ai fini della verifica del rispetto
dei limiti imposti dalla normativa sulle spese di personale
in termini di trend di spesa.
Ergo, è consentito il riferimento al triennio costituito
dagli esercizi 2011, 2011, 2013 anziché al predetto
triennio costituito dagli esercizi 2011, 2012, 2013.
Come già evidenziato in sede di conclusioni scritte sul
p.d.l. relativo al rendiconto 2015, questo Ufficio condivide
siffatto approdo ermeneutico.
4.2. I tetti finanziari
L’organo di revisione ha provveduto ad accertare, nel
corso delle proprie verifiche, che i documenti di
programmazione del fabbisogno di personale siano
improntati al rispetto del principio di riduzione
complessiva della spesa, previsto dall’articolo 39 della
Legge n. 449/1997.
In merito agli specifici vincoli finanziari, dagli
accertamenti effettuati dal predetto organo di controllo
interno, emerge un quadro di tendenziale rispetto della
vigente normativa (salvo ipotesi peculiari infra dettagliate).
77
4.3. Verifica del contenimento delle spese di
personale
Al 31.12.2017 il personale in effettivo servizio presso
la Regione è pari a 2.830 unità, in riduzione rispetto al
precedente esercizio.
Dai conteggi effettuati dall’organo di revisione, emerge
che la spesa di personale sostenuta nell’anno 2017, pari a
€ 158.782.677,00, rientra nei limiti di cui all’art. 1, comma
557 quater della L. n. 296/2006; infatti il valore medio
delle somme, impegnate in via definitiva, nel triennio
2011-2011-2013 è pari a € 189.037.394,15.
La sintesi di quanto esposto risulta dal seguente
prospetto:
Spesa di personale Media 2011/2013 Rendiconto 2017
Spese macroaggregato 101 173.644.991,06 159.471.148,50
Spese macroaggregato 103 1.036.764,57 3.367.653,06
Irap macroaggregato 102 10.896.644,00 10.102.491,66
Altre spese: reiscrizioni imputate all'esercizio successivo (FPV 2016)
Altre spese: Spese macroaggregato 104 234.366,67 317.900,00
Altre spese: Spese macroaggregato 109 3.224.627,85 3.126.931,75
Altre spese: da specificare......
TOTALE SPESE DI PERSONALE (A) 189.037.394,15 176.386.124,97
(-) Componenti escluse (B) - 17.603.447,97
(=) Componenti asssoggettate al limite di spesa A - B
189.037.394,15 158.782.677,00
(ex art. 1, comma 557, Legge 296/2006)
Fonte: relazione del collegio dei revisori in sede di parere al rendiconto 2017
Questa Procura prende atto che l’organo di revisione
ha verificato la conformità del criterio adottato per il
calcolo delle spese del personale alle indicazioni della
giurisprudenza contabile (cfr. in particolare delibera n.
218/2015 della Corte dei Conti –Sez. Reg. Controllo
Molise).
Risulta, infatti, che nel computo della spesa di
personale 2017, al fine di ottemperare alle prescrizioni di
cui al comma 557, la regione ha incluso tutti gli impegni
78
che, secondo il nuovo principio della competenza
finanziaria potenziata, scadendo entro il termine
dell’esercizio, sono stati imputati allo stesso, tenendo
conto delle spese relative all’anno 2016 e precedenti
rinviate al 2017, ed escludendo quelle spese che, venendo
a scadenza nel 2018, dovranno essere imputate
all’esercizio successivo.
4.4. Verifica dei vincoli in materia di contratti di
lavoro flessibile
La spesa del personale per i contratti di lavoro
flessibile delle Regioni, ai sensi dell’art. 9 comma 28 del
D.L. 78/2010, non può essere superiore al 50% di quella
sostenuta per le rispettive finalità nell’anno 2009.
Per questa categoria di spesa del personale si osserva
la seguente dinamica:
Spesa impegnata anno 2009 8.589.842,96
Tetto di spesa 50% 4.294.921,48
Spesa impegnata anno 2013 6.034.635,76
Spesa impegnata anno 2014 5.959.552,92
Spesa impegnata anno 2015 6.269.078,91
Spesa impegnata anno 2016 6.256.756,17
Spesa impegnata anno 2017 6.226.529,37
Sforamento anno 2017 1.931.607,89
Fonte: relazione del collegio dei revisori in sede di parere al rendiconto 2017
Come si evince dalla tabella, anche per il 2017 e sulla
scorta di quanto correttamente evidenziato dal Collegio dei
revisori, la spesa impegnata per contratti di lavoro
flessibile non rispetta il vincolo imposto dall’art. 9, comma
28, del DL 78/2010, come oramai avviene da diversi anni.
L’articolo 9, comma 28 del decreto legge n. 78 del 2010
modula il limite di spesa per distinti aggregati; esso ben
potrà essere considerato dagli enti territoriali in un unico
coacervo, ampliando in tal modo la possibilità di azione
79
dell’ente. Cionondimeno, pur tenendo conto di tali
“temperamenti”, permane la sopracitata violazione pari a
quasi due milioni di euro di maggior spesa nel 2017
rispetto al limite di legge.
Fermo il fatto che tale limitazione non è da
considerarsi sostitutiva ai vincoli di spesa e alle limitazioni
assunzionali già previste in materia, ma ha carattere
aggiuntivo agli stessi (cfr. delibera n. 3/2013 Corte dei
Conti – Sez. Reg. Controllo Calabria), non è condivisibile la
prospettazione della Regione Lombardia che ritiene di aver
assolto ai vincoli di legge relativi alle assunzioni a tempo
determinato attraverso la forma alternativa prevista
dall'art. 6 comma 20 del D.L. n. 78/2010; ciò per le ragioni
da tempo esposte da questa Procura in sede di conclusioni
scritte nei precedenti giudizi di parifica del rendiconto
regionale, alle quali si rinvia.
Il protrarsi di tale violazione è foriero di obiettive
criticità, sotto il duplice profilo della legittimità contabile
dell’eccedenza di spesa, come più volte evidenziato da
questo Ufficio, nonché della conformità dell’attività
amministrativa alla predetta disciplina finanziaria in sede
di programmazione, gestionale e di consuntivo.
Peraltro, anche prescindendo dalla violazione in sé del
puntuale vincolo normativo, siffatto aggregato di spesa
non presenta una tangibile riduzione in termini assoluti
dal 2016 al 2017, rimanendo ben superiore al dato del
2014 (già oggetto di rilievo da parte di questa Procura
nell’ambito del giudizio di parificazione del relativo
rendiconto); ciò risulta accertato sia dall’organo di
revisione che ha, opportunamente, invitato l’Ente ad
ispirarsi ad una più rigorosa politica di contenimento di
tali spese, sia dalla Sezione che ha evidenziato il
significativo ammontare di tale spesa in un’ottica
gestionale.
80
4.5. Verifica dei vincoli alle assunzioni di
personale a tempo indeterminato
La capacità di budget assunzionale ex art. 3, comma
5, del D.L. n. 90/2014 per l’anno 2017 è stata verificata
dal Collegio dei revisori mediante l’applicazione dei criteri
fissati dall’art. 14 della circolare della Presidenza del
Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione
Pubblica DFP 0011786 P-4.17.1.7.4 del 22/02/2011,
avente ad oggetto “Aggiornamenti alla nota circolare del
18/10/2010 n. 46078. Programmazione del fabbisogno di
personale triennio 2011-2013. Autorizzazioni a bandire per
il triennio 2011-2013 e ad assumere per l’anno 2011”.
Per ciascuna categoria di personale (comparto e
dirigenti) il calcolo ha tenuto conto della retribuzione
fondamentale, alla quale è stata sommata, con separata
evidenziazione, la media aritmetica del trattamento
economico accessorio ottenuta mediante il rapporto tra la
quota complessiva del fondo relativo all’anno precedente
(tenuto conto del disposto dell’articolo 9, comma 2-bis del
D.L. n. 78/2010) ed il valore medio dei dipendenti nel
medesimo anno. Gli importi indicati sono stati calcolati al
lordo degli oneri riflessi, con riguardo sia ai risparmi sia ai
costi.
Nel computo delle cessazioni, il valore indicato non
deve tenere in considerazione le mobilità verso enti o
amministrazioni sottoposte regime assunzionale vincolato;
vanno, invece, incluse le mobilità verso amministrazioni
che non hanno alcun vincolo assunzionale. Si precisa,
infine, che anche le riammissioni in servizio, nel rispetto
della normativa vigente, devono essere equiparate a nuova
assunzione.
Infatti, è stato chiarito che la mobilità di personale tra
Amministrazioni sottoposte a disciplina limitativa
rappresenta di per sé una modalità di trasferimento che
non genera variazioni sulla spesa complessiva e quindi è
un’operazione neutra di finanza pubblica. Laddove invece
l’Amministrazione cedente non fosse soggetta ai vincoli, si
81
rende necessario per l’Amministrazione ricevente
computare l’acquisizione come assunzione, quindi,
assoggettando la stessa ai limiti al turn over (cfr. e pluribus
delibera 7/2013 della Corte dei Conti - Sez. Regionale
Controllo Piemonte; delibera n. 140/2013 della Corte dei
Conti – Sez. Reg. Controllo Lombardia; delibera n.
27/2016 della Corte dei Conti – Sez. Reg. Controllo
Piemonte).
Altra componente neutra nella verifica delle predette
limitazioni è costituita dalle assunzioni di personale
appartenente alle categorie protette, rientrante nel limite
della quota obbligatoria prevista per legge. Va da sé che,
per simmetria, le corrispondenti cessazioni non sono
computate ai fini della determinazione delle risorse utili
per le nuove assunzioni. Tali dinamiche, inerenti proprio
questa categoria di soggetti, sono quindi neutralizzate
tanto in uscita quanto in entrata, per garantire raffronti
omogenei. Con riguardo all’assunzione di personale
appartenente a categorie protette, è stato osservato che “le
spese sostenute per l’assunzione di personale rientrante
nelle categorie protette, vanno escluse dall’ammontare della
spesa per il personale, «in quanto trattasi di spese non
comprimibili, a condizione che siano state effettivamente
assunte per personale rientrante nella percentuale
d’obbligo o quota di riserva» (cfr. parere n. 15/2013 Sezione
Regionale di controllo per il Piemonte e n. 40/2014/PAR
Sezione regionale di controllo per la Sicilia). D’altro canto,
“l’assunzione di personale appartenente alle categorie
protette effettuata in eccedenza alla quota di riserva o in
assenza dello specifico obbligo previsto dal legislatore,
rientra nel computo delle spese di personale, rilevante ai fini
del rispetto dei vincoli di finanza pubblica, ed in particolare
di quelli di cui all’art. 1, commi 557 e ss, della legge 27
dicembre 2006, n. 296” (cfr. parere n. 143/2013, della
Corte dei conti - Sezione regionale di controllo per il
Veneto).
Una voce rientrante nel predetto limite è quella
relativa agli incrementi di part-time concernenti il
82
personale originariamente assunto a tempo parziale, ai
sensi dell’art. 3 comma 101 della Legge 244/2008 (cfr.
parere n. 404/2012, della Corte dei conti - Sezione
regionale di controllo per la Lombardia).
Orbene, la Procura prende atto che dagli accertamenti
dell’organo di revisione e della Sezione emerge il rispetto
dei limiti di legge al turn-over.
Con riferimento specifico al 2017, il collegio dei
revisori osserva che l’Ente ha provveduto alla
ricollocazione di 38 unità di personale proveniente da enti
di area vasta inerente funzioni trasferite alla Regione
(personale preposto allo svolgimento dei servizi agli
studenti con disabilità), il cui costo è finanziariamente
neutro e quindi non intacca la capacità assunzionale.
Nella seguente tabella vengono richiamati i dettagli
della dinamica verificatasi nel 2017:
Limiti al turn over - Anno 2017
Cessazioni anno 2016 (risparmi su 12 mesi) Assunzioni comparto già effettuate anno 2017 (spesa su 12 mesi)
Assunzioni comparto programmate ma non concluse anno 2017 (spesa su 12 mesi)***
N. cessati Importo N. assunti Importo N. assunti Importo
Cat. B1 4 161.344,92 2 80.672,46 0,00
Cat. B3 12 500.539,08 1 41.711,59 6 250.269,54
Cat. C 19 829.087,04 3 130.908,48 33 1.439.993,28
Cat. D1 24 1.110.705,84 11 509.073,51 6 277.676,46
Cat. D3 13 662,868,31 0,00 0,00
Totale comparto 3.264.545,19 762.366,04 1.967.939,28
Limite nel 2017
75% risparmi 2016** 2.448.408,89
*come previsto dall’art. 1, comma 228, della L. 208/2015 (legge di stabilità 2016) **si evidenzia che il 75% risparmi 2016 è calcolato come 75% delle cessazioni del personale del comparto *** con DGR n. X/7220 del 17/10/2017 “IX Provvedimento organizzativo 2017” – Allegato B è stata integrata per l’anno 2017 la programmazione del fabbisogno di personale del comparto. Si evidenzia che il totale delle assunzioni programmate pari ad €. 1.967.939,28 comprende le quote finanziariamente neutre destinate rispettivamente alle assunzioni obbligatorie ai sensi della Legge 68/1999, pari ad €. 166.846,36 (4 unità cat. B3) e alle assunzioni ai sensi dell’art. 1 comma 47 legge 311/2004 pari ad €. 174.544,64 (4 unità cat. C) per un totale di €. 341.391,00. Pertanto la capacità assunzionale utilizzata è pari ad €. 2.388.914,32 (€. 762.366,04 +1.626.548,28).
83
Cessazioni anno 2016 (risparmi su 12 mesi) Assunzioni comparto già effettuate anno 2017 (spesa su 12 mesi)
Assunzioni dirigenti programmate ma non concluse anno 2017 (spesa su 12 mesi)
N. cessati Importo N. assunti Importo N. assunti Importo
DIRIG. 4 516.654,40 0 0,00 3 387.490,80
Limite nel 2017
80% risparmi 2016** 413.323,52
*come previsto dall’art. 3, comma 5, Decreto Legge n. 90/2014 **Si evidenzia che l’80% risparmi 2016 è calcolato come l’80% delle cessazioni del personale con qualifica dirig.
Fonte: relazione del collegio dei revisori in sede di parere al rendiconto 2017
4.6. Contrattazione integrativa
Le risorse destinate dall’ente alla contrattazione
integrativa sono le seguenti:
SINTESI FONDI CCD I COMPARTO E DIRIGENZA - ANNI 2014-2016
Comparto 2014
Stabili Variabili Totale (costituito)
Decurtazioni
fondo ex art. 9, co
2-bis competenza
anno
Decurtazioni
fondo ex art. 9, co
2-bis competenza
anni precedenti
Decurtazioni del
fondo per
trasferimento di
funzioni
Note
23.868.371 4.621.181 28.489.552 1.398.042 - 2.339.538
Il Totale (costituito) è al
netto delle decurtazioni
ex art. 9, comma 2 bis e
delle decurtazioni per
trasferimento di funzioni
Comparto 2015
stabili Variabili Totale (costituito)
Decurtazioni
fondo ex art. 9, co
2-bis competenza
anno
Decurtazioni
fondo ex art. 9, co
2-bis competenza
anni precedenti
Decurtazioni del
fondo per
trasferimento di
funzioni Note
22.458.052 5.814.833 28.272.885 1.474.086 76.044 2.339.538
Il Totale (costituito) è al
netto delle decurtazioni
ex art. 9, comma 2 bis e
delle decurtazioni per
trasferimento di funzioni
Comparto 2016
stabili Variabili Totale (costituito)
Decurtazioni
fondo ex art. 9, co
2-bis competenza
anno
Decurtazioni
fondo ex art. 9, co
2-bis competenza
anni precedenti
Decurtazioni del
fondo per
trasferimento di
funzioni
Note
23.479.138 5.651.596 29.130.734 2.012.427 - 2.339.538
Decurtazioni Fondo:
Taglio legge 122/2010 anno
2015 (art. 1c.456 L. 27 dic 2013,
n. 147) -> € 1.474.086
Taglio art. 1c.236 L. 28
dicembre 2015, n. 208 (limite
Fondo 2015) --> € 79.472
Taglio art. 1c.236 L. 28
dicembre 2015, n. 208
(proporz. Riduz personale) -->
€ 458.869
Decurtazioni per trasferimento
Funzioni -> 2.339.538
Risorse Aggiuntive personale
trasf. dalle province Art. 1 c96
L 56/2014 -> 1.407.627
84
Fonte: relazione del collegio dei revisori in sede di parere al rendiconto 2017
Dirigenza 2014
stabili Variabili Totale (costituito)
Decurtazioni
fondo ex art. 9, co
2-bis competenza
anno
Decurtazioni
fondo ex art. 9, co
2-bis competenza
anni precedenti
Decurtazioni del
fondo per
trasferimento di
funzioni
Note
10.451.602 198.000 10.649.602 688.205 - 472.042
Il Totale (costituito) è al
netto delle decurtazioni
ex art. 9, comma 2 bis e
delle decurtazioni per
trasferimento di funzioni
Dirigenza 2015
stabili Variabili Totale (costituito)
Decurtazioni
fondo ex art. 9, co
2-bis competenza
anno
Decurtazioni
fondo ex art. 9, co
2-bis competenza
anni precedenti
Decurtazioni del
fondo per
trasferimento di
funzioni
Note
10.355.814 176.302 10.532.116 712.014 23.809 472.042
Il Totale (costituito) è al
netto delle decurtazioni
ex art. 9, comma 2 bis e
delle decurtazioni per
trasferimento di funzioni
Dirigenza 2016
stabili Variabili Totale (costituito)
Decurtazioni
fondo ex art. 9, co
2-bis competenza
anno
Decurtazioni
fondo ex art. 9, co
2-bis competenza
anni precedenti
Decurtazioni del
fondo per
trasferimento di
funzioni
Note
10.456.020 176.302 10.632.322 753.080 - 472.042
Decurtazioni Fondo:
Taglio legge 122/2010 anno 2015 (art. 1c.456 L. 27 dic 2013, n. 147) -> € 712.014
Taglio art. 1c.236 L. 28
dicembre 2015, n. 208 (limite
Fondo 2015) --> € 14.023
Taglio art. 1c.236 L. 28
dicembre 2015, n. 208 (proporz. Riduz personale) --
> € 27.043
Decurtazioni per
trasferimento Funzioni ->
472.042
Risorse Aggiuntive
personale trasf. dalle
province Art. 1 c96 L 56/2014 -
> 103.440
Comparto 2017
stabili Variabili Totale (costituito)
Decurtazioni
fondo ex art. 9, co
2-bis competenza
anno (*)
Decurtazioni
fondo ex art. 9,
co
2-bis
competenza
anni precedenti
(*)
Decurtazioni del
fondo per
trasferimento di
funzioni (*) Note
23.850.998 6.085.281 29.936.279 2.118.080 38.012 2.339.538
(*) Decurtazioni: Taglio legge 122/2010 anno 2015 (art. 1c.456 L. 27 dic 2013, n. 147) -> € 1.474.086 Taglio art. 1c.236 L. 28 dicembre 2015, n. 208 (limite Fondo 2015) --> € 88.012 Taglio art. 1c.236 L. 28 dic 2015, n. 208 (proporz. alla riduz definitiva personale anno 2016) --> € 496.881 Taglio art. 1c.236 L. 28 dic 2015, n. 208 (conguaglio a saldo decurtaz. proporz. Alla riduz. personale applicata al Fondo 2016) -- > € 38.012 Taglio art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 (limite Fondo 2016) --> € 59.101 Decurtazioni per trasferimento Funzioni -> 2.339.538 Risorse Aggiuntive: personale trasf. dalle province Art. 1 c96 L
56/2014 -> 1.934.959
85
Dirigenza 2017
stabili Variabili Totale (costituito)
Decurtazioni
fondo ex art. 9, co
2-bis competenza
anno (*)
Decurtazioni
fondo ex art. 9, co
2-bis competenza
anni precedenti (*)
Decurtazioni del
fondo per
trasferimento di
funzioni (*)
Note
13.301.267 176.302 13.477.569 730.399 - 472.042
(*) Decurtazioni: Taglio legge 122/2010 anno 2015 (art. 1c.456 L. 27 dic 2013, n. 147) -> € 712.014 Taglio art. 1c.236 L. 28 dic 2015, n. 208 (limite Fondo 2015) --> € 14.023 Taglio art. 1c.236 L. 28 dic 2015, n. 208 (proporz. Riduz personale - a saldo) --> € 0 Taglio art. 23 comma 2 D. Lgs. 75/2017 (limite Fondo 2016) --> € 4.362 Decurtazioni per trasferimento Funzioni -> € 472.042 Incrementi: Risorse Aggiuntive personale trasf. dalle province Art. 1 c96 L 56/2014 -> € 137.670 Incremento x riordino e revisione asssetti organizzativi della dirigenza LR 26 mag
2017 n. 15 (art8) -> € 2.783.974
Fonte: relazione del collegio dei revisori in sede di parere al rendiconto 2017
Con riferimento ai vincoli finanziari, l’organo di
revisione evidenzia, da un lato, che gli oneri della
contrattazione decentrata impegnati nell’anno 2017 non
superano il corrispondente importo impegnato per l’anno
2010 e sono automaticamente ridotti in misura
proporzionale alla riduzione del personale in servizio, così
come disposto dall’art. 9 del D.L. n. 78/2010; dall’altro,
che il trattamento economico complessivo per l’anno 2017
per i singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento
economico accessorio, non supera il trattamento
economico spettante per l’anno 2010, così come disposto
dall’art.9, comma 1 del D.L. n. 78/2010.
La Procura non può che condividere la
raccomandazione del predetto organo, per cui l’indennità
di produttività deve essere strettamente collegata al
raggiungimento degli obiettivi assegnati, i quali devono
avere un carattere aggiuntivo rispetto alle normali
prestazioni lavorative ed essere strettamente legati a
valutazioni meritocratiche.
Ciò detto, tale indennità non potrà in alcun modo
prevedere “acconti infra-annuali”, ma dovrà essere
ripartita solamente a seguito della conclusione del progetto
o dell’anno di riferimento, previa verifica del
86
raggiungimento degli obiettivi assegnati e del
conseguimento di una valutazione positiva.
Parimenti, gli obiettivi devono essere definiti prima
dell’inizio dell’esercizio di riferimento e devono essere tali
da garantire una coerenza di bilancio, tenuto conto che il
conseguimento degli stessi rappresenta condizione
essenziale per l’erogazione degli incentivi previsti in sede
di contrattazione integrativa.
Sul punto, dagli accertamenti dell’organo di controllo
interno risulta che il fondo per le risorse destinate alla
contrattazione integrativa del personale dirigente è stato
regolarmente costituito nell’anno 2017, così come il
relativo accordo tra le delegazioni trattanti.
4.7. Le posizioni organizzative.
Facendo seguito ai rilievi già mossi in relazione ai
rendiconti dei precedenti esercizi (anche da parte della
Sezione), questa Procura segnala la (persistente) notevole
incidenza delle posizioni organizzative (n. 620) sul totale
del personale di categoria D cui le medesime possono
essere conferite (n. 953 dipendenti in effettivo servizio), pur
a fronte delle innovazioni organizzative evidenziate dalla
Regione.
Da un obiettivo e ragionevole esame di siffatto dato
quantitativo non possono non ribadirsi perplessità sulla
conformità di una così massiva istituzione di p.o. ai
requisiti di specialità previsti dal contratto collettivo:
siffatti presupposti appaiono, infatti, snaturati dal ricorso
(obiettivamente) sistematico all’istituto effettuato dalla
Regione in rapporto al personale in servizio, tale da
rendere di gran lunga minoritaria la figura del funzionario
di categoria D privo di tale posizione.
In buona sostanza, l’Amministrazione regionale è
tenuta a distinguere in modo nitido quegli incarichi che,
pur rientrando nell’ambito delle funzioni di appartenenza
(già remunerate in via ordinaria), sono connotate dal quid
pluris dello svolgimento di compiti di elevata responsabilità
87
rispetto alla generalità delle attribuzioni dei “comuni”
funzionari direttivi.
5. La struttura e gli enti del SIREG
5.1. Il piano di razionalizzazione delle società
partecipate.
Con la D.G.R. n. 7120/2017 la Regione ha adottato il
piano di razionalizzazione delle società partecipate,
peraltro esteso anche gli enti controllati non aventi forma
societaria.
La Procura condivide i rilievi della Sezione di controllo
per la Lombardia della Corte dei conti nel giudizio di
parifica del rendiconto 2007 (Relazione della Sezione)
relativi: alla scelta dell’amministrazione di demandare la
razionalizzazione delle partecipazioni detenute dagli Enti
in forma non societaria a provvedimenti adottati da questi
ultimi e di cui la Regione Lombardia si limita a prendere
atto; alla mancata inclusione di Finlombarda spa e di FNM
spa (e delle partecipate di quest’ultima) nel predetto piano,
con conseguente esclusione dell’applicazione del Testo
unico sulle società partecipate.
Con specifico riferimento a Finlombarda Spa, invero,
il richiamo operato dall’amministrazione alla norma del
Testo unico sulle società pubbliche (art. 26, co. 5) per
escludere la rilevanza della stessa società ai fini
dell’applicazione del T.U., non considera che restano
comunque fermi i principi a cui si devono attenere le
amministrazioni pubbliche partecipanti nella gestione
delle relative partecipazioni.
5.2. Il Fondo perdite società partecipate
La legge di stabilità 2014 (l. n. 147/2013, art. 1, c. 550
ss.) ha previsto per le pubbliche amministrazioni,
relativamente ai soggetti partecipati indicati nell'elenco di
cui all'articolo 1, c. 3, della legge n. 196/2009 (elenco
ISTAT) che presentino un risultato di esercizio o saldo
finanziario negativo, l’accantonamento, nell'anno
88
successivo, in un apposito fondo vincolato, di un importo
pari al risultato negativo non immediatamente ripianato,
in misura proporzionale alla quota di partecipazione.
Analoga disposizione è stata posta dall’art. 21 del D.
Lgs. n. 175/2016 (Testo unico società a partecipazione
pubblica).
Il predetto elenco ISTAT ricomprende il consorzio Villa
Reale e parco di Monza, la società Infrastrutture Lombarde
S.p.a., la società Arexpo S.p.a. e la società Expo 2015 in
liquidazione.
In ogni caso, come rilevato dalla Relazione della
Sezione, l’obbligo di accantonamento sussiste per tutte le
società partecipate, indipendentemente dalla loro
inclusione nell’elenco ISTAT.
Risulta dalla relazione del Collegio dei revisori dei
conti sul rendiconto generale per l’anno finanziario 2017
(Relazione dei revisori) che l’amministrazione regionale, in
adempimento degli obblighi di accantonamento di cui alle
citate disposizioni, avrebbe dovuto accantonare
nell’esercizio in esame euro € 4.269.994,46 per perdite su
partecipate, di cui € 1.000.565,00 per ILSPA, €
2.000.000,00 per EXPO 2015 e per Consorzio Villa Reale
ed € 1.269.429,46 per Arexpo S.p.a.
Nel risultato di amministrazione 2017 è stato
accantonato un importo inferiore, pari ad € 3.000.565,00.
La DGR XI/11 del 9/4/2018 impegna, a valere
sull’esercizio 2018 del bilancio di previsione, la restante
quota di € 1.269.429,46 relativa alla perdita di Arexpo
Spa.
La Relazione della Sezione evidenzia che il fondo in
questione non risulta correttamente determinato in
relazione alle perdite registrate dalle società a
partecipazione regionale, con la conseguenza che il
risultato di amministrazione dell’esercizio 2017 non
risulta correttamente rappresentato per la quota
89
corrispondente all’importo necessario per arrivare
all’accantonamento richiesto dalla legge.
5.3. I rapporti di credito-debito Regione/società
partecipate
a) Il Fondo crediti di dubbia esigibilità
Per il calcolo del fondo crediti di dubbia esigibilità la
Regione Lombardia considera solo i crediti nei confronti
dei privati mentre esclude quelli che l’amministrazione
vanta nei confronti delle società/enti del SIREG di cui alla
L.R. n. 30/2006, ed in particolare quelli nei confronti delle
società partecipate dalla Regione comprese nell’elenco i cui
all’articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.
196.
Sebbene la Regione abbia dichiarato di essersi
uniformata ad un parere della commissione Arconet, si
concorda con il rilievo contenuto nella Relazione della
Sezione, secondo il quale l’esclusione non risulta
ammissibile per i crediti verso quei soggetti, quali enti e
società a partecipazione pubblica o sotto il controllo
pubblico, che, in disparte la loro natura formalmente
privata riconosciuta a più riprese dalla Corte di
Cassazione, operino nelle forme proprie del diritto comune,
con autonomia gestionale e con assoggettamento alle
procedure concorsuali.
b) Verifica dei crediti e debiti reciproci dell’Ente
con i propri enti strumentali e le società controllate
Risulta dalla Relazione della Sezione che, nei confronti
di diverse società a partecipazione regionale, si regista una
difficoltà nella ricostruzione contabile dei rapporti
reciproci di credito e di debito.
Con specifico riferimento alla partecipata LI S.p.A. tale
profilo è stato rimarcato dalla Sezione con la fondamentale
deliberazione n. 194/2018.
Tale situazione costituisce una formale criticità del
documento contabile regionale, giusta quanto prevede
l’art. 11, c. 6, lett. J, del D.Lgs. n. 118/2011 e succ. mod.,
90
a mente del quale la relazione sulla gestione allegata al
rendiconto illustra gli esiti della verifica dei crediti e debiti
reciproci con gli enti strumentali e le società controllate e
partecipate dalla regione. La predetta informativa,
asseverata dall’organo di revisione, evidenzia
analiticamente eventuali discordanze e ne fornisce la
motivazione.
La Procura, inoltre, rimarca il carattere sostanziale del
rilievo in questione, atteso che, allo stato della
documentazione, non risulta in modo chiaro l’entità dei
rapporti di credito e di debito tra la Regione e le società
predette.
5.4. La gestione della liquidità attraverso gli enti
SIREG
Risulta dalla Relazione della Sezione che gli enti del
SIREG gestiscono ingenti liquidità che si collocano
all’esterno della gestione diretta della Regione Lombardia
e della sua cassa.
Le risorse, pur non essendo soggette ai vincoli della
Tesoreria unica statale, costituiscono comunque risorse
pubbliche, e -dunque- risulta necessario che
l’Amministrazione regionale adotti più puntuali e
specifiche direttive sulle relative modalità di gestione.
Con deliberazione n. 102/2017 la Sezione ha
rimarcato che i fondi presso gli enti del SIREG sono dal
legislatore regionale destinati al perseguimento di
specifiche politiche regionali e che non appare, dunque,
correttamente riconoscibile una sfera di autonomia da
parte degli enti, inclusa Finlombarda S.p.A., nella
valutazione degli impieghi, anche temporanei, delle
liquidità.
In particolare, il sistema di gestione delle risorse
regionali per mezzo degli enti Sireg, ed in particolare per il
tramite di Finlombarda, determina il non pieno rispetto dei
principi che regolano la Tesoreria Unica dello Stato,
essendo state distolte dalla cassa regionale risorse che si
sarebbe potuto mantenere all’interno della medesima, fino
91
al momento del loro concreto ed effettivo impiego per il
perseguimento delle politiche regionali.
Da ultimo, con deliberazione n. 194/2018 la Sezione
ha ribadito che le risorse regionali trasferite presso gli
enti/società dipendenti debbono essere gestite nel rispetto
delle regole della Tesoreria Unica.
5.5. Le garanzie regionali
Risulta dagli atti la concessione di una garanzia
regionale per obbligazioni assunte da FNM Spa con
l’emissione del prestito obbligazionario denominato 'FNM
2015-2020 a favore di Finlombarda Spa per l’importo di
euro 58 milioni di euro (art. 1, co. 12, legge di stabilità per
2018).
Per tale garanzia la Regione ha accantonato una
somma pari ad euro 5,8 milioni.
L’amministrazione ha giustificato il minor
accantonamento in quanto la società è intestataria del
contratto di gestione di tesoreria sottoscritto con
Finlombarda Spa, su cui ha depositato parte delle somme
rivenienti dall’emissione obbligazionaria, oltre ad interessi
e plusvalenze.
A tal riguardo la Procura condivide il rilievo che la
differenza avrebbe dovuto essere considerata nel calcolo
del limite all’indebitamento ai sensi dell’art. 62 co. 6, del
D. Lgs. n. 118/2011.
5.6. Il valore delle partecipazioni
Risulta dalla Relazione dei revisori che il valore delle
partecipazioni per diverse società a partecipazione
regionale (Infrastrutture Lombarde spa; Finlombarda spa;
Ferrovie Nord Milano SpA; Lombardia; Informatica SpA,
ASAM; Expo 2015 Spa in liquidazione) sia stato
determinato con riferimento ai bilanci chiusi al
31/12/2016.
La Procura condivide il rilievo che la stessa valutazione
avrebbe dovuto essere effettuata con riferimento ai bilanci
92
d’esercizio al 31dicembre 2017 e comunque agli schemi di
bilancio predisposti ai fini dell’approvazione.
Con riferimento ad ASAM la Procura concorda sul
rilievo che la partecipazione avrebbe dovuto essere iscritta
al minor valore (euro129.945.260, risultante dal bilancio
iniziale di liquidazione redatto alla data del 24/07/2017)
anziché al valore di perizia del giugno 2015 (euro 179
milioni), essendo nel frattempo la società collocata in stato
di liquidazione.
La Fondazione regionale per la ricerca biomedica è
un’istituzione di diritto privato costituita dalla Regione
Lombardia, con lo scopo di consentire – nell’ambito del
sistema sanitario regionale – la ricerca preclinica e la
promozione di iniziative nel settore della ricerca biomedica
e biotecnologica con fini clinico-applicativi.
La Fondazione è un ente morale, dotato di personalità
giuridica, disciplinato dal codice civile (Cfr. Corte conti,
Sez. regionale controllo Lombardia, n. 31/2013, Relazione
sulla gestione del sistema sanitario in Lombardia - Anno
2011).
Per l’esercizio 2017 risulta la prima iscrizione
nell’attivo patrimoniale della partecipazione in Fondazione
regionale per la ricerca biomedica per € 20 milioni, a
seguito del finanziamento da parte della Regione
Lombardia per ricostituire il relativo fondo di dotazione.
L’art. 18 dello statuto della Fondazione Biomedica
stabilisce che “In caso di estinzione della Fondazione per
qualunque causa, il patrimonio sarà devoluto, con
deliberazione del Consiglio di Amministrazione, ad altri
Enti che perseguono finalità analoghe, ovvero ai fini di
pubblica utilità”.
La Procura concorda sul rilievo del Collegio di
revisione per cui, per evitare una sopravvalutazione del
patrimonio, si sarebbe dovuta costituire una riserva
indisponibile pari all’importo del conferimento. Del pari
fondate sono le segnalate criticità in ordine ai
93
finanziamenti concessi dalla Fondazione alla partecipata
NMS Group S.r.l. (già Nerviano Medical Sciences 2009).
Come rilevato dalla Sezione di controllo per Lombardia
della Corte dei conti nel referto sulla gestione del SSR,
approvato con deliberazione n. 31/2013, anche la
Fondazione regionale per la ricerca biomedica, beneficiaria
in via continuativa di contribuzioni regionali, va
considerata a pieno titolo facente parte del SIREG.
In questa prospettiva dovrebbe trovare applicazione la
menzionata previsione di cui alla legge di stabilità 2014,
relativa al fondo perdite soggetti partecipati.
6. La gestione del fondo sociale europeo
Il bilancio nazionale risente dell’appartenenza
dell’Italia all’Unione europea. Deve essere evidenziato che,
già dal decorso anno, l’Italia è un “contribuente netto”
dell’Unione. Infatti i flussi finanziari nel corso del 2017
presentano versamenti complessivi pari ad euro 15,45
miliardi di euro ed accrediti per 8,13 miliardi con una
differenza negativa di 7,31 miliardi di euro. I versamenti
hanno riguardato, per la quota maggiore, la cosiddetta
“quarta risorsa”, rappresentata dalla quota di reddito
nazionale lordo, quale la quota IVA, i dazi doganali e i
contributi zucchero. Gli accrediti si collocano nell’ambito
dei vari fondi, FESR (Fondo europeo di sviluppo regionale),
FSE (Fondo sociale europeo), FEAGA (Fondo europeo
agricolo di garanzia), il FEASR (Fondo europeo agricolo per
lo sviluppo rurale). Fra i vari Fondi europei merita anche
la segnalazione del FAMI (Fondo asilo migrazione ed
integrazione), dal quale, nel corso dell’esercizio, sono
pervenuti 23,8 milioni di euro (P.G. A. Avoli, giudizio
parificazione bilancio dello Stato, Roma- 26 giugno 2018).
6.1. Premessa
Come già ricordato nell’incipit di questa relazione,
secondo l’impostazione accolta dall’art. 39, R.D. n.
1214/1934, espressamente richiamato dall’art. 1, comma
94
5, del D.L. n. 174/2012 convertito nella L. n. 213/2012, il
Pubblico Ministero contabile, nel costante e proficuo
confronto con la Sezione regionale di controllo, non solo
valuta le evidenze istruttorie fornite da quest’ultima, ma si
pone in una posizione di qualificata interlocuzione sui
profili progressivamente in emersione.
In tale ottica, ed in puntuale ossequio agli indirizzi di
coordinamento della Procura Generale della Corte dei
conti, le verifiche dell’Ufficio requirente sulla gestione del
Fondo Sociale Europeo da parte delle Regione Lombardia
muovono unicamente dalle risultanze istruttorie che la
Sezione ha messo a disposizione del PM.
Pertanto, ai fini della puntuale individuazione del
quadro normativo di carattere generale, nonché delle
modalità di gestione del Fondo Sociale Europeo da parte
della Regione Lombardia si rinvia alla compiuta analisi
svolta in parte qua dalla Sezione.
6.2. Il piano finanziario del POR FSE e attività
svolta per i singoli assi al 31.12.2007
Come risulta dall’istruttoria svolta, il piano finanziario
del POR FSE 2014-2020 è suddiviso in cinque assi per una
dotazione finanziaria complessiva di €. 970.474.516.
Tabella 1 – Piano finanziario POR FSE 2014 – 2020 suddiviso per assi prioritari
OT Asse Denominazione Dotazione finanziaria %
OT 8 Asse I Occupazione 358.000.000 €. 36,9%
OT 9 Asse II Inclusione sociale e lotta alla povertà 227.100.000 €. 23,4%
OT 10 Asse III Istruzione e Formazione 332.500.000 €. 34,3%
OT 11 Asse IV Capacità istituzionale e amm.va 20.000.000 €. 2,1%
Asse V Assistenza tecnica 32.874.516 €. 3,4%
TOTALE 970.474.516 €. 100%
Fonte: Regione Lombardia
Tale dotazione finanziaria del programma risulta
composta per 468.800.000 euro da risorse UE (50%), per
95
328.160.000 euro da risorse nazionali (35%) e per
140.640.000 euro da risorse regionali (15%).
La strategia di intervento del programma, nel rispetto
del principio di concentrazione tematica di cui all’articolo
4 del reg. UE n. 1304/2013, assicura la concentrazione
tematica di almeno l’80% delle risorse su cinque priorità
(8i, 8v, 9i, 9iv, 10i) e l’allocazione di almeno il 20% del
totale a valere sull’OT 9 (9i, 9ii, 9iv).
Al 31 dicembre 2017 i dati relativi alle risorse attivate
per i vari assi risultano i seguenti:
Asse I
Tabella 3 – Opzioni e risorse attivate (Asse I)
INIZIATIVE RISORSE ATTIVATE
NUMERO OPERAZIONI
Dote Unica Lavoro 2014-2020 137.000.000,00 €. 49.289
Formazione continua fase IV 24.331.667,54 €. 797
Formazione continua fase V 20.000.000,00 €. 625
Azione di rete per il lavoro 5.000.000,00 €. 13
Aree interne 1.500.000,00 €. In corso di attivazione
Totale Asse I 187.831.667,54 €. 50.724
Fonte: Regione Lombardia
Asse II
Tabella 4 – Opzioni e risorse attivate (Asse II)
INIZIATIVE RISORSE ATTIVATE (€)
NUMERO OPERAZIONI
Giovani e persone in situazione di gravi marginalità 9.021.516,35 52
Percorsi per allievi disabili II e III anni formativi: 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018
18.504.377,76 1167
Persone sottoposte a provvedimenti Autorità Giudiziaria 9.921.668,58 33
Implementazione di programmi di giustizia riparativa 1.000.000,00 In corso di attivazione
Reddito autonomia Anziani 2015, 2016, 2017 8.581.616,00 136
96
Reddito Autonomia Disabili 2015, 2016, 2017 9.187.200,00 165
Servizio di Assistenza Tecnica per redazione del Masterplan – quartiere Lorenteggio
40.260,00 1
Comune di Milano Lorenteggio – servizi di promozione sociale e accompagnamento abitare assistito
950.000,00 In corso di attivazione
Comune di Bollate – servizi di accompagnamento ai residenti
250.000,00 In corso di attivazione
Comune di Milano – Lorenteggio sostegno a persone in temporanea difficoltà economica
1.000.000,00 In corso di attivazione
Comune di Bollate – sostegno alle famiglie 300.000,00 In corso di attivazione
Finanziamento progetti sul tema: progettare la gestione sociale dei quartieri ERP in Lombardia
3.800.000,00 In corso di attivazione
Avviso Conciliazione Vita-Lavoro per le annualità 2017-2018
4.992.993,39 54
Nidi gratis 2017-2018 32.000.000,00 1
Percorsi territoriali in risposta alle difficoltà e alle problematiche di disagio sociale di giovani e adolescenti e delle loro famiglie
6.000.000,00 In corso di attivazione
Aree Interne 2.550.000,00 In corso di attivazione
Totale asse II 108.099.632,08 1.609
Fonte: Regione Lombardia
Asse III
Tabella 5 – Operazioni e risorse attivate (asse III)
INIZIATIVE RISORSE ATTIVATE (€)
NUMERO OPERAZIONI
IFTS 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 8.093.815,00 128
IFTS 2014-2015, 2016-2017, 2017-2018 18.844.307,04 73
IeFP III e IV anni a.f. 2015-2016, 2016-2017, 2017-2018 126.459.920,76 18.058
Lombardia Plus 2016, 2017 e 2018 9.925.201,40 52
Aree interne 7.144.500,00 In corso di attivazione
Totale Asse III 170.467.744,20 18.311
Fonte: Regione Lombardia
97
Asse IV
Tabella 6 – Operazioni e risorse attivate (asse IV)
INIZIATIVE RISORSE ATTIVATE (€)
NUMERO OPERAZIONI
Formazione operatori polizia Milano 500.000,00 1
Formazione operatori polizia Brescia 68.927,00 1
Piano di empowement per il personale di CPI di RL 1.200.000,00 1
Database Topografico Regionale (DBT) 3.300.000,00 1
Digitalizzazione del patrimonio culturale lombardo
5.500.000,00 2
Nature Integrated Management 2020 – GESTIRE 2020
500.000,00 In corso di attivazione
Aree interne
3.380.000,00 In corso di attivazione
Totale Asse IV 14.448.927,00 6
Fonte: Regione Lombardia
Asse V
L’asse V è dedicata all'assistenza tecnica finalizzata ad
assicurare una efficace ed efficiente attuazione del POR. Al
31 dicembre 2017 per l'iniziativa Progetti di assistenza
tecnica, Servizio di valutazione del POR e servizi di
comunicazione (i dati relativi all'asse V) sono state attivate
risorse pari a € 12.920.311,35 per un totale di 36
operazioni.
6.3. Risorse del POR FSE
Con riferimento al POR FSE 2014/2020 la Regione
Lombardia ha dichiarato di avere attivato risorse, al 31
dicembre 2017, per un valore complessivo di circa 480,8
milioni di euro, pari al 49% della dotazione finanziaria del
programma, al netto delle risorse a valere sull’asse V
“assistenza tecnica”. Tali risorse includono sia la dotazione
delle iniziative avviate (a valere su avvisi pubblicati o
convenzioni sottoscritte) che delle iniziative in corso di
attivazione, cioè solo programmate con delibera di Giunta
regionale (per le quali, alla data del 31 dicembre 2017, non
98
sono stati ancora pubblicati gli avvisi o sottoscritte le
convenzioni) a valere sugli assi I, II, III e IV.
Le risorse attivate sull’asse V sono invece pari ad euro
12.920.311,35.
Pertanto, il valore complessivo delle risorse attivate al
31.12.2017 risulta pari a 493.768.302,17 euro.
Risulta, inoltre, dall’istruttoria svolta che il costo
ammissibile delle operazioni selezionate (ovvero il valore
degli impegni giuridicamente vincolanti assunti con
l’approvazione della graduatoria delle operazioni ammesse
al finanziamento) sia di 235 milioni di euro, mentre la
spesa totale dichiarata dai beneficiari (ovvero l’ammontare
dei trasferimenti effettuati dalla Regione Lombardia ai
beneficiari in seguito alla verifica delle spese rendicontate)
sia di circa 146 milioni di euro.
Il totale dei pagamenti a valere su risorse del POR FSE,
inclusi i trasferimenti a titolo di anticipazione, ammontano
- al 31.12.2017- ad euro 156.960.548,40.
L’avanzamento finanziario degli impegni (per tutti e
cinque gli assi) rappresenta il 24% del finanziamento
totale, e di questo il 62% ha raggiunto la successiva fase
di pagamento ai beneficiari.
Tabella 9 – Avanzamento finanziario al 31.12.2017, suddiviso per asse
Asse Priorit.
Finanziamento Totale (€)
Costo Ammissibile totale delle operazioni selezionate
Avanzamento Impegni
Spesa Totale ammissibile dichiarata dai beneficiari
Avanzamento Pagamenti ai beneficiari
A B
C (B/A)
D E=(D/B)
ASSE I 358.000.000,00 73.665.949,88 21% 43.790.321,90 59%
ASSE II 227.100.000,00 32.375.132,12 14% 8.206.838,21 25%
ASSE III 332.500.000,00 114.113.766,97 34% 89.753.514,58 79%
ASSE IV 20.000.000,00 2.042.096,89 10% 48.700,00 2%
ASSE V 32.874.516,00 12.920.311,35 39% 5.072.869,72 39%
TOTALE 970.474.516,00 235.117.257,21 24% 146.872.244,50 62%
Fonte: Regione Lombardia
99
La Regione Lombardia ha finora ricevuto dalla
Commissione europea, a titolo di prefinanziamento iniziale
(2014, 2015, 2016) e annuale (2016, 2017) una quota pari
ad euro 25.656.920,05. A seguito della presentazione di
due domande di pagamento intermedio effettuate dalla
Regione Lombardia nel 2017, la Commissione ha
effettuato un primo pagamento intermedio, nel mese di
settembre 2017, per un ammontare complessivo di euro
26.027.249,63 ed un secondo pagamento intermedio, nel
mese di gennaio 2018, per un importo di euro
25.812.100,39.
La Regione Lombardia, in proposito, riferisce che tutti
i pagamenti dovuti risultano effettuati e non sussistono
casi di sospensione.
6.4. Stato di attuazione annuale del programma
operativo
In base alla relazione annuale di attuazione per il
2017, presentata al Comitato di sorveglianza del POR FSE
nella seduta del 7 maggio 2018, al 31 dicembre 2017 –
come sopra già esposto- sono stati attivati investimenti
per 493,76 milioni di euro, corrispondenti a circa il 51%
della dotazione finanziaria (970,47 milioni di euro).
La menzionata relazione illustra i risultati raggiunti in
termini di indicatori di output comuni e specifici, nonché
di indicatori di efficienza (finanziari) al 31 dicembre 2017,
al fine di consentire la verifica da parte della Commissione
del raggiungimento degli obiettivi di target intermedi.
I target intermedi (da raggiungere entro il 2018) e
quelli finali (da raggiungere al 2023) del POR FSE
includono sia indicatori di output che finanziari (allegato
II del reg. UE n.1303/2013).
Il quadro di riferimento dell’efficienza dell’attuazione
del POR FSE della Regione Lombardia è composto da 7
indicatori di output e da 4 indicatori di efficienza
(finanziari).
100
Sulla base di quanto comunicato dalla Regione
Lombardia l’obiettivo intermedio al 2018 è stato realizzato
parzialmente: per quattro indicatori di output su sette, per
nessuno dei quattro indicatori finanziari.
Precisamente la Sezione ha rilevato che:
• gli indicatori totali sono undici;
• l'asse I ha raggiunto l'obiettivo per un indicatore su
due mentre il secondo indicatore è al di sotto della metà
del valore obiettivo;
• l'asse II ha raggiunto l'obiettivo per tre indicatori su
quattro mentre il quarto indicatore appare al momento
distante dal valore obiettivo;
• l'asse III ha raggiunto l'obiettivo per un indicatore su
due e il secondo indicatore è vicino al valore obiettivo;
• l'asse IV non ha raggiunto l'obiettivo per alcuno dei
tre indicatori e tutti gli indicatori sono al momento lontani
dal valore obiettivo.
Peraltro, la Sezione ha evidenziato come la previsione
dei target intermedi sia stata oggetto di una modifica, per
effetto di una istanza di riprogrammazione della Regione,
trasmessa alla Commissione il 16 aprile 2018, e da questa
approvata il 12 giugno 2018.
La seconda riprogrammazione ha comportato un
aggiornamento di alcuni parametri di valutazione
dell'efficienza di attuazione del POR, ed ha revisionato la
strategia di intervento dell’asse.
Ciò nonostante la Sezione, tenendo conto della
riprogrammazione, non ha rilevato un sostanziale
miglioramento nel raggiungimento dell’obiettivo
intermedio da conseguire al 31.12.2018.
Pertanto, la Procura -considerato che il
raggiungimento dei target intermedi da parte della Regione
Lombardia sarà verificato dalla Commissione sulla base
della relazione annuale presentata dagli Stati membri nel
2019 – condivide le conclusioni della Sezione secondo cui
101
sarà necessario, almeno con riferimento agli indicatori
finanziari, un sensibile avanzamento.
Va, infatti, ricordato che -come già evidenziato in
premessa con il richiamo della relazione del Procuratore
Generale della Corte dei conti A. Avoli nel giudizio di
parificazione del bilancio dello Stato del 26.6.2018- l’Italia
è un “contribuente netto” dell’Unione Europea e, pertanto,
il mancato utilizzo dei fondi europei, finisce per incidere
negativamente sul bilancio nazionale.
6.5. I controlli sull’attuazione del POR
La Sezione, dopo una ricostruzione delle tipologie di
controlli affidati alle diverse articolazioni regionali, riporta
il dato fornito dalla Regione relativamente alle verifiche
effettuate nel corso del 2017.
Precisamente risulta che, a fronte di spese certificate
alla Commissione nel periodo contabile 2016-2017 pari a
57.838.332,49 euro, sono stati effettuati 46 controlli, per
un ammontare di 2.561.531,64 euro, pari al 4,43% delle
spese certificate. Le spese campionate ritenute irregolari
sono state pari a 67.157,26 euro.
Le irregolarità rilevate sono consistite in errori di
rendicontazione delle ore di frequenza ai corsi, mancato
rispetto delle norme su informazione e pubblicità e una
proroga tecnica di contratto ritenuta non completamente
conforme alla normativa.
La Regione riferisce, inoltre, che tutte le irregolarità
sono state segnalate all’Autorità di gestione competente e
all’Autorità di certificazione per gli adempimenti di
competenza e che al 31/12/017 sono stati emanati
provvedimenti di recupero per complessivi euro 63.014,72
relativi a 69 operazioni oggetto di recupero, per una spesa
totale ammissibile pari a 167.416,92 euro.
Nel 2017, secondo quanto contenuto nella nota
istruttoria, è stato recuperato un importo pari ad euro
35.725,33 e nel 2018 è stato recuperato un importo pari a
102
euro 27.289,39. L'importo complessivo certificato e
restituito al bilancio UE è pari ad euro 2.354,00.
In esito ai controlli specifici svolti sui soggetti
accreditati, nel 2017 sono adottati tre provvedimenti di
cancellazione dall’albo di operatori accreditati per mancata
conferma del possesso dei requisiti richiesti; venticinque
provvedimenti di diffida e quattro provvedimenti di
sospensione.
Per quanto riguarda i provvedimenti di maggior
gravità, i quattro provvedimenti di sospensione e uno dei
provvedimenti di revoca sono stati adottati a seguito di
verifiche sul posto effettuate nell’ambito del POR FSE 2014
– 2020, da cui erano emerse irregolarità nell’erogazione dei
servizi.
Per completezza di informazione, Regione Lombardia
aggiunge che, in alcuni casi, al momento delle
contestazioni non erano state effettuate liquidazioni e, nel
caso, invece, fossero già stati erogati dei fondi, gli stessi
sono stati interamente restituiti dagli enti.
La Sezione – ravvisata la necessità di approfondimenti-
si è riservata la valutazione del funzionamento dell’area
analizzata, sia in termini di modalità di gestione della
medesima, sia in punto di organizzazione e svolgimento dei
controlli di tutta l'attività coinvolta nell'amministrazione
del Fondo Sociale Europeo.
La Procura, concorda con la necessità di approfondire
l’esame dei temi indicati dalla Sezione, che costituiscono –
com’è noto- un punto nevralgico per il concreto
perseguimento degli obiettivi di coesione economica,
sociale e territoriale da realizzare anche attraverso la
promozione delle possibilità occupazionali e la mobilità
geografica e professionale dei lavoratori, puntando sulla
formazione e la riconversione professionale.
6.6. Rappresentazione contabile
Le risorse complessivamente programmate, sono state
interamente stanziate per un importo di 970.474.516,00
103
euro, imputandolo agli esercizi nei quali è stata prevista la
relativa esecuzione (anni dal 2015 al 2023). A tal fine sono
stati istituiti a bilancio appositi capitoli di entrata corrente
e di investimento distinti per tipologia di risorsa (UE e
Stato) e specifici capitoli di spesa differenziati per finalità
(missioni e programmi), per provenienza della risorsa
(quota comunitaria, quota statale e quota regionale),
natura della spesa (corrente e investimento) e per codice
del piano dei conti di cui al decreto legislativo 118/2011.
Con decreto del Dirigente della U.O. programmazione
e gestione finanziaria si è accertato l’intero piano
finanziario relativo al programma.
Sugli accertamenti assunti vengono incassate le quote
di prefinanziamento stabilite dall’articolo 134 del reg. UE
n. 1303/2013, nonché i rimborsi delle domande di
pagamento relative alle spese certificate alla Commissione
europea ai sensi dell’art.131 del reg. UE n. 1303/2013.
Quindi il POR FSE 2014-2020 risulta interamente
stanziato a bilancio assestato 2017. Per quanto riguarda il
trattamento contabile a chiusura dell'esercizio finanziario
2017, le somme accertate ed incassate ma non impegnate
(anche con l’attivazione di FPV) hanno costituito avanzo
vincolato come dettagliato nell’allegata tabella.
La Sezione, in conclusione, osserva condivisibilmente,
come l’importo complessivo di 970.474.516,00 euro, dato
-in entrata- dalla sommatoria, per quanto riguarda le
risorse trasferite dalla UE e dallo Stato, delle somme
accertate nel 2015 e nel 2016 e dagli stanziamenti
appostati a bilancio per gli anni dal 2017 al 2023 mentre
la Regione non ha indicato specificamente le risorse
proprie che completano il totale.
Sul lato spese, invece, l’importo totale di
970.474.516,00 euro è dato dalle somme impegnate nel
2015 e 2016 (al netto delle economie registrate su residui),
dalle somme confluite nell’avanzo vincolato a rendiconto
2016 e reiscritte sul bilancio 2017 e dalle appostazioni a
bilancio per gli anni dal 2017 al 2023.
104
6.7. L’esito del contraddittorio
La Regione ha comunicato le controdeduzioni ai
rilievi emersi nella relazione della Sezione, sopra
sinteticamente ripresi.
Nel dettaglio, con riferimento alla rappresentazione
contabile delle risorse proprie stanziate dalla Regione per
completare il totale dell’importo dei fondi, è stata
trasmessa una tabella denominata “Entrate Autonome su
POR FSE” ed è stato confermato che per dette entrate non
vi sono specifici capitoli, in quanto sono costituite da quote
delle entrate proprie complessivamente previste in
bilancio.
Per quanto riguarda, invece, i rilievi sull’avanzamento
finanziario per il raggiungimento dei target intermedi, la
Regione ha ribadito che sono previste nel quadro delle
attività di monitoraggio delle verifiche, sia interne da parte
dell’Autorità di Gestione, sia da parte degli enti capofila
nazionali che della Commissione Europea, i cui esiti
verranno trasmessi alla Corte dei conti.
In sede di contraddittorio svoltosi nella camera di
consiglio del 3 luglio u.s. la Regione Lombardia ha
sostanzialmente confermato le informazioni già
comunicate.
7. La gestione della spesa sanitaria nell’esercizio
2017
7.1. Il quadro di riferimento nazionale del servizio
sanitario. Il finanziamento del SSN – anno 2017
Il finanziamento della spesa sanitaria è determinato
dalle leggi di stabilità nazionali, le quali stabiliscono
annualmente e per il triennio di riferimento (2017-2019) le
risorse per il Servizio Sanitario Nazionale (in seguito SSN),
anche a seguito degli accordi sanciti tra lo Stato e le
Regioni nel c.d. “Patto per la Salute”.
L’art. 1, comma 391, della legge 11 dicembre 2016, n.
232 (Legge di bilancio 2017) ha individuato il livello del
105
finanziamento del Servizio Sanitario Nazionale a cui
concorre ordinariamente lo Stato in 113.000 milioni di
euro in attuazione dell’Intesa sancita in sede di conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e Bolzano dell’11 febbraio
2016 (Rep. Atti n. 21/CSR), in attuazione di quanto già
disposto dell’art. 1, comma 680, della legge 28 dicembre
2015, n 208 (Legge di stabilità per il 2016).
Con decreto del Ministro dell’economia e delle finanze,
adottato di concerto con il ministro della salute, 5 giugno
2017 (in GU del 13.6.2017, Serie Generale n. 135),
l’importo da destinare al finanziamento della spesa
sanitaria è stato rideterminato in una 112.000 577 milioni
di euro con una diminuzione di 423 milioni di euro rispetto
a quanto indicato nella legge di bilancio 2017, per effetto
del mancato accordo tra il Governo e le Autonomie speciali
circa il contributo alla finanza pubblica di spettanza di
queste ultime.
Il finanziamento complessivo al SSN per il 2017 è stato
rideterminato in 111.751,99 milioni di euro, di cui
108.948,66 milioni di euro da ripartire tra le regioni a titolo
di finanziamento indistinto.
Le restanti risorse SSN derivano:
- dal finanziamento vincolato per regioni ed altri enti
operanti in ambito sanitario, il cui riparto nella maggior
parte dei casi è effettuato con atti separati e successivi a
quello del finanziamento indistinto (652,91 milioni di
euro);
- dall’accantonamento di una quota del finanziamento
del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) cui concorre
ordinariamente lo Stato pari allo 0,25% giusta articolo 2,
comma 67-bis della Legge n. 191/2009 come modificato
dall'art. 6, comma 4, del DL 30 dicembre 2015, n. 210,
convertito, con modificazioni, dalla Legge 25 febbraio
2016, n. 21 (Proroga di termini previsti da disposizioni
legislative) nonché dall’articolo 34, comma 2, del DL 24
aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla legge
106
21 giugno 2017, n. 96, recante disposizioni urgenti in
materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali,
ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e
misure per lo sviluppo (281,44 milioni di euro).
Il riparto del Fondo Sanitario indistinto, approvato
della Conferenza Stato-Regioni con Intesa sancita il 26
ottobre 2017, (Rep. Atti n. 184/CSR), il fissato con la
Deliberazione CIPE 22 dicembre 2017, n. 117 (in GU
24.3.2018, Serie Generale n. 70), in continuità con quello
degli anni 2013, 2014, 2015 e 2016, attua la cornice
normativa definita dal Decreto Legislativo 6 maggio 2011,
n. 68 (“Disposizioni in materia di autonomia di entrata
delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di
determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel
settore sanitario”).
Sulla base dei criteri stabiliti dal D. Lgs. n. 68/2011
sono determinati i fabbisogni standard come criterio guida
per il riparto delle risorse in ambito sanitario.
7.2. Il quadro di riferimento della normativa
contabile per la gestione sanitaria
Il Titolo II del D. Lgs. n. 118/2011 ha introdotto gli
adempimenti in materia di contabilità finanziaria e di
contabilità economico-patrimoniale per le aziende del
Servizio Sanitario Regionale e per la Regione,
limitatamente alla parte del bilancio regionale che
riguarda il finanziamento e la spesa del servizio sanitario
(Gestione sanitaria accentrata).
L’obiettivo del decreto, ribadito dalle modifiche
intercorse con il decreto legislativo 126/2014, è quello di
disporre dei dati contabili armonizzati per il
consolidamento dei conti delle pubbliche amministrazioni,
nonché per la loro raccordabilità con il Sistema Europeo
dei Conti nazionali.
Una delle principali innovazioni introdotte dal decreto
consiste nel garantire la perimetrazione delle entrate e
delle spese del bilancio regionale relative al servizio
107
sanitario regionale e delle corrispondenti fonti di
finanziamento (art. 20 D. Lgs. n. 118/2011).
La Giunta della Regione Lombardia ha approvato la
deliberazione n. 2971 del 19 dicembre 2014 che delega gli
uffici competenti all’aggiornamento della perimetrazione
delle entrate e delle spese sanitarie.
L’elenco dei capitoli del bilancio regionale afferenti al
perimetro sanità per l’anno 2017, le cui scritture vengono
trascritte anche nel bilancio economico-patrimoniale della
Gestione Sanitaria Accentrata, è stato aggiornato con il
decreto del dirigente di unità organizzativa n. 16983 del
27/12/2017.
In assenza di criteri per la definizione puntuale del
perimetro validati nell’ambito del confronto tra Stato e
Regioni, la Regione Lombardia ha inteso il perimetro
Sanità come l’insieme dei capitoli di bilancio afferenti alle
politiche socio-sanitarie del Bilancio Regionale, ivi incluse
le risorse autonome regionali aggiuntive (come da una
prima proposta operativa concordata tra Regioni e allegata
al documento approvato nella Conferenza Unificata del 3
aprile 2014). Tale soluzione consente di allineare il
perimetro a tutti i movimenti che confluiscono nel bilancio
GSA e nel consolidato sanità (modello di rilevazione
economica CE e SP ex D.M. 15 giugno 2012).
L’obiettivo della trasparenza e confrontabilità delle
risorse destinate al sistema sanitario regionale, nel dettato
normativo del D. Lgs. n. 118/2011, è perseguito anche
dall’articolo 21, laddove si prescrive per le Regioni l’obbligo
di accensione di appositi conti correnti intestati alla Sanità
in modo da garantire, con riferimento alla sola gestione
sanitaria, un immediato monitoraggio dei flussi di cassa in
entrata ed in spesa.
L’esigenza di separare la gestione sanitaria da quella
ordinaria tuttavia non costituisce un vincolo alla gestione
della liquidità della Regione, che può disporre l’utilizzo
temporaneo delle giacenze depositate nei conti intestati
alla sanità per fronteggiare pagamenti della gestione
108
ordinaria e viceversa come precisato nella nota n°126833
della Ragioneria Generale dello Stato del 23/12/2011. Il
conto di tesoreria per la gestione sanitaria è attivo dal
gennaio 2012.
Sulla gestione della liquidità regionale è intervenuto
anche il decreto legge 24 giugno 2016, n. 113 "Misure
finanziarie urgenti per gli enti territoriali" (convertito in
legge dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2016, n. 160), il
quale all'art. 10, comma 4, ha puntualizzato che "le risorse
presenti sui conti intestati alle regioni, riferiti sia alla
gestione ordinaria che alla gestione sanitaria, concorrono
complessivamente alla gestione della liquidità regionale".
Le quote di finanziamento del FSR indistinto 2017 per
la Regione Lombardia, come determinate nel decreto del
ministero della salute 22 dicembre 2017, sono pari a
18.246,37 milioni di euro. Alla regione Lombardia è stata
assegnata altresì una quota premiale di 1,18 milioni di
euro.
Ai fini del finanziamento del FSR il fabbisogno è stato
determinato per ciascuna Regione in modo da
comprendere anche una quota destinata alla prevenzione,
cura e riabilitazione delle patologie connesse alla
dipendenza dal gioco d’azzardo.
Per il 2017 il fabbisogno è stato determinato anche in
considerazione:
a) del rimborso alle Regioni delle spese per l’acquisto di
vaccini ricompresi nel Piano Nazionale Vaccini i cui criteri
di riparto erano stati stabiliti con l’Intesa 199/CSR del 27
luglio 2017;
b) il rimborso alle Regioni delle spese per gli oneri
derivanti dai processi di assunzione stabilizzazione del
personale del SSN, i cui criteri di riparto erano stati
stabiliti con l’Intesa 40/CSR 30 marzo 2017;
c) il rimborso delle spese per lo screening neonatale,
secondo le quote già previste dalla normativa vigente.
109
Con riferimento alla natura economica ed ai
destinatari della spesa, le spese del FSR indistinto possono
essere riepilogate come segue:
A. la spesa sanitaria (stanziamenti e impegni) è pari a
16.372,4 milioni di cui:
- 16.214,9 milioni costituiscono trasferimenti alle
aziende sanitarie pubbliche (ATS, ASST, IRCCS e Agenzia
Regionale Emergenza Urgenza) per il finanziamento dei
Livelli Essenziali di Assistenza e per le funzioni non
tariffabili12, ed in misura molto più marginale
trasferimenti a soggetti pubblici per altre attività
progettuali in campo sanitario;
- 5,0 milioni sono costituiti da trasferimenti agli enti
sanitari privati per progetti;
- 155,5 milioni sono destinati alle spese direttamente
gestite dalla Regione nell’ambito della Gestione Sanitaria
Accentrata, per attività di carattere strumentale alle
funzioni sanitarie (prevalentemente servizi informatici,
oltre a studi e ricerche, servizi di comunicazione, stampati
ed altre spese).
B. la spesa socio-sanitaria (stanziamenti e impegni) è
pari a 1.713,3 milioni destinati quasi totalmente ai
trasferimenti alle ATS (99,9%) e per la restante parte alle
spese direttamente gestite dalla Regione in ambito socio-
sanitario (0,1%).
C. Tra le altre spese (stanziamenti e impegni)
finanziate con il FSR indistinto, pari complessivamente a
150,1 milioni rientrano: il finanziamento delle funzioni
dell’Agenzia Regionale per la Protezione dell’Ambiente
(ARPA), i contributi a società del sistema regionale per le
attività da esse svolte in ambito sanitario (ARCA, LISPA e
ILSPA), nonché gli oneri finanziari connessi al
finanziamento del settore sanitario.
110
7.3. Le risorse vincolate per investimenti della
GSA
Nella gestione vincolata del bilancio della GSA la
componente principale è costituita dalle quote vincolate
del Fondo Sanitario Nazionale.
Le assegnazioni vincolate del FSN sono contabilizzate
in un unico capitolo di entrata ed uno di spesa, nell’ambito
delle quali le quote sono distinte per accertamenti e
impegni, con eccezione della quota di finanziamento
all’Istituto Zooprofilattico Sperimentale (IZS),
contabilizzata su un capitolo di entrata (e di spesa) a sé
stante. L’approvazione degli atti di riparto delle quote
vincolate del FSN è avvenuta entro dicembre 2017.
Va tuttavia evidenziato che sui capitoli di bilancio del
2017 è stata accertata ed impegnata un’ulteriore quota di
euro 3 milioni riferibile all’allineamento delle assegnazioni
degli anni precedenti.
Le risultanze della gestione vincolata di natura
corrente della GSA per 2017 evidenziano la corrispondenza
tra gli accertamenti e gli impegni di competenza (v. Tabella
5 pag. 92, Relazione al rendiconto gestione 2017).
Le spese in conto capitale pari a 256 milioni di euro
hanno finanziato interventi di edilizia, ristrutturazione e
ammodernamento tecnologico in ambito sanitario, ed in
particolare:
- 22,6 milioni di euro, quale stanziamento del Fondo
rotativo edilizia sanitaria;
- 230 milioni di euro, destinati ad interventi di
ristrutturazione, ammodernamento e riqualificazione delle
aziende sanitarie;
- 2,48 milioni di euro, destinati principalmente alla
ristrutturazione degli ospedali Niguarda e Ospedale civile
di Brescia (somma ripresa imputata l’esercizio 2017 per il
pagamento di residui perenti).
111
7.4. La gestione dei residui attivi e passivi della
GSA
La gestione dei residui attivi e passivi della GSA ha
evidenziato un elevato ammontare sia dei residui attivi che
di residui passivi.
Ad inizio dell’esercizio 2017 i residui attivi
ammontavano complessivamente a 12.228,8 milioni di
euro ed al termine dell’esercizio a 8.603,4 milioni di euro,
in gran parte dovuti ai ritardi da parte dello Stato nel
pagamento del finanziamento sanitario indistinto riferito
agli esercizi 2013, 2014, 2015, 2016.
L’importo dei residui attivi iniziali relative alle altre
risorse della GSA, pari a 3.230 milioni di euro, costituisce
in gran parte un importo contabile da regolarizzare nelle
partite di giro per le anticipazioni a Finlombarda S.p.A. per
il Fondo Socio-Sanitario (2.144 milioni di euro), ed i
trasferimenti di cassa per le risorse regionali aggiuntive
della GSA (1.075 milioni di euro). Nel corso del 2017 si è
dunque provveduto a regolarizzare per il Fondo Socio-
Sanitario un importo complessivo di 1053 milioni di euro
di cui 1013 milioni relativo all’esercizio 2015 e 490 milioni
relativi all’esercizio 2016.
Più problematica, sotto il profilo del rispetto della
trasparenza contabile sancita dall’articolo 20 del D. Lgs. n.
118/2011, risulta la situazione dei residui passivi.
Invero, all’inizio dell’esercizio 2017 i residui passivi
ammontavano complessivamente a 19.071,9 milioni di
euro ed al termine dell’esercizio a 10.023,2 milioni di euro.
Anche la gestione 2017 evidenzia la formazione di un
elevato importo di residui passivi (v. Tabella 9 pag. 98,
Relazione al rendiconto gestione 2017).
7.5. La verifica del pareggio del rendiconto-
sezionale perimetro sanità
Le entrate e le spese della GSA pareggiano in
32.104.226.496,63 di euro.
112
Il totale delle entrate ammonta a 31.818 milioni di
euro (cui vanno sommati 4,96 milioni di avanzo applicato
dal 2016) mentre le spese sono pari a 31.759 milioni di
euro e rappresentano la totalità delle risorse del perimetro
della GSA.
Le poste di collegamento riconciliano i due totali
poiché alcune voci per loro natura hanno contropartita sul
bilancio ordinario (all’esterno del perimetro), quali le poste
tecniche per trasferimenti di cassa, le spese finanziate da
risorse autonome aggiuntive e la relativa entrata per il
trasferimento di risorse dalla gestione del bilancio
ordinaria.
7.6. La spesa farmaceutica
Dai dati forniti dalla Regione Lombardia risulta che la
spesa farmaceutica territoriale dell’esercizio 2017, pari a
1463 milioni di euro, ha subito un notevole incremento
percentuale rispetto al 2016 (8,02%).
La maggiore variazione è determinata dalla spesa
farmaceutica convenzionata, aumentata del 7,53%
rispetto all’esercizio 2016.
Lo scostamento dal tetto di spesa stabilito dall’art. 5
del D.L. 1° ottobre 2007, n. 159 (convertito dalla Legge 29
novembre 2007, n. 222) e rideterminato dall’art. 15,
commi 2 e 3, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla
Legge 7 agosto 2012, n. 135 (pari attualmente all’11,35 del
finanziamento della spesa sanitaria regionale cui concorre
ordinariamente lo Stato), è pari a circa 10 milioni di euro
(più precisamente 10.122.696 euro).
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113
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Dai cantieri normativi aperti dalla legge n. 124/2015
avente ad oggetto le fondamentali deleghe di riordino e di
ri-organizzazione amministrativa, emergono dei profondi
processi di riforma strutturale della pubblica
amministrazione, la quale -rinnovata secondo princìpi di
uniformità ed al contempo di differenziazione, in uno
statuto complessivamente informato a trasparenza,
semplificazione ed efficienza-, deve trasformarsi in uno dei
fondamentali fattori di sviluppo e di crescita economica del
Paese, abbandonando definitivamente i profili di criticità
che hanno -per lungo tempo- indicato negli apparati
pubblici, l’origine e la causa di appesantimento, di
rallentamento, di ostacolo e di disfunzione nei processi
virtuosi di rilancio sociale e culturale delle Comunità
territoriali, che aggrava il prezzo della disuguaglianza
(Joseph E. Stiglitz 2014).
Se il diritto amministrativo nelle sue costanti
dinamiche evolutive (S. Cassese) tende ad assumere il
ruolo di lex generalis del mercato globale (lex mercatoria
generalis), gli istituti e gli strumenti della contabilità
pubblica svolgono la funzione sempre più nevralgica e
fondamentale di garanzia della trasparenza dei conti e di
tutela dell’efficienza nella gestione dei bilanci pubblici,
entrambe divenute fattori indefettibili nello sviluppo delle
società democratiche.
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La memoria è stata predisposta con la collaborazione dei Magistrati della Procura regionale, dott. Alessandro Napoli per la parte finanziaria, dott. Antonino Grasso per gli organismi partecipati, dott.ssa Barbara Pezzilli per la gestione dei fondi comunitari, dott. Fabrizio Cerioni per la spesa sanitaria, e con l’ausilio del dott. Luca Carati per i compiti istruttori, e delle Sig.re Milena Capetti e Teresa Tropea per l’editing).
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114
Pertanto, sulla base delle risultanze contabili, come
sopra esposte, e delle considerazioni che precedono,
nonché con riserva di eventuali ulteriori osservazioni e
richieste in sede di intervento orale che sarà compendiato
in una memoria breve
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Il Procuratore regionale
Visti ed applicati:
- gli artt. 97, 100 comma 2, e 103 comma 2, della
Costituzione della Repubblica Italiana;
- gli artt. 40 e 72 Testo unico delle leggi sulla Corte dei
conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934 n. 1214;
l’art. 1 comma 5 legge 7 dicembre 2012 n. 213; l’art. 190
Codice di procedura civile e gli artt. 4 e 26 R.D. 13 agosto
1933, n. 1038, nonché la legge 14 gennaio 1994 n. 20, e
la legge 20 dicembre 1996 n. 639;
- le disposizioni del D. Lgs. 23 giugno 2011 n.118
“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti
locali e dei loro organismi”;
- la legge regionale n. 18 del 17/12/2012 con particolare
riferimento all’art. 2 che prevede l’istituzione del Collegio
dei Revisori dei Conti della Regione Lombardia e
l’attribuzione delle relative funzioni;
- la legge regionale n. 34/1978 e successive modifiche ed
integrazioni sull’ordinamento contabile della Regione
Lombardia ed il relativo regolamento; e la legge regionale
n. 44 del 30/12/2015 di approvazione del bilancio di
previsione 2016/2018;
- preso atto delle variazioni apportate in corso d’esercizio
al bilancio di previsione;
- esaminata la relazione della Sezione regionale di
controllo, e tutti gli atti istruttori in essa specificati
115
C H I E D E
- alla Sezione Regionale di Controllo la parificazione,
nelle componenti del conto del bilancio e dello stato
patrimoniale attivo e passivo, del rendiconto generale della
Regione Lombardia per l’esercizio finanziario 2017,
rimettendo alla stessa Sezione la valutazione
dell’eventuale sussistenza di profili di rilevanza
sostanziale, incidenti sul risultato d’amministrazione,
nelle irregolarità evidenziate nei par. 2.2. -5.2. - 5.3. della
parte seconda della presente memoria.
Il Procuratore Regionale
(Salvatore Pilato)
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