Processo di professionalizzazione dell’infermiere · b) Identifica i bisogni di assistenza...

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Processo di professionalizzazione Università Cattolica del Sacro Cuore di Roma Facoltà di Medicina e Chirurgia Piccola Casa della Divina Provvidenza Presidio Sanitario - Ospedale Cottolengo di Torino Processo di professionalizzazione dell’infermiere

Transcript of Processo di professionalizzazione dell’infermiere · b) Identifica i bisogni di assistenza...

Processo di professionalizzazione

Università Cattolica del Sacro Cuore di RomaFacoltà di Medicina e Chirurgia

Piccola Casa della Divina ProvvidenzaPresidio Sanitario - Ospedale Cottolengo di Torino

Processo di professionalizzazione dell’infermiere

Se Se vuoi costruire una navevuoi costruire una nave

non richiamare prima di tuttonon richiamare prima di tutto

gente che procuri legna,gente che procuri legna,

che prepari gli attrezzi necessari,che prepari gli attrezzi necessari,

non distribuire compiti,non distribuire compiti,

non organizzare lavoro.non organizzare lavoro.non organizzare lavoro.non organizzare lavoro.

Prima sveglia invece negli uominiPrima sveglia invece negli uomini

la nostalgia del mare lontano e sconfinato.la nostalgia del mare lontano e sconfinato.

Appena si sarà svegliata in loro questa sete,Appena si sarà svegliata in loro questa sete,

gli uomini si metteranno subito al lavorogli uomini si metteranno subito al lavoro

per costruire la nave.per costruire la nave.

(Antoine de (Antoine de ExupéryExupéry))

risultatodisciplina

responsabilità

autonomia

competenza

L’ Ospedale nel Rinascimento

S. Spirito in Sassia - Roma

Ospedale degli Innocenti - Firenze

Ospedale a padiglioni Ospedale a monoblocco verticale

L’ Ospedale nel XIX e XX sec.

Pol. Umberto I di Roma 1883

Osp Galliera di Genova, 1887

Policlinico di Modena, 1951

Pol. Gemelli di Roma, 1963

Policlinico di Modena, 1951

1900: elevata presenza delle religiose negli ospedali (40%)

Assistenza infermieristica in Italia

Regio Decreto 1925: istituzione scuole convitto

• Subordinazione alla professione del medico

• Accesso solo alle donne (nubili o vedove)

Assistenza infermieristica in Italia

• Accesso solo alle donne (nubili o vedove)

• Titolo di accesso: terza media

• Durata 24-27 mesi

• Internato obbligatorio

vocazione, entusiasmo, bontà spirito di sacrificio, coraggio, disciplina, pazienza, ubbidienza, silenzio, discrezione, dignità professionale, tatto, garbatezza, buon umore; fattori di tipo umano, “costituzionali” della natura stessa della donna.

. 1929: esami per ammissioni ai corsi

• 1954: corsi per infermieri generici

1954: Legge 1049 – ottobre

Formazione infermieristica in Italia

1954: Legge 1049 – ottobre

ISTITUZIONE COLLEGIO IPASVI

• 1965: scuola per dirigenti assistenza infermieristica

• 1971: estensione al personale maschile ed esonero dell’internato

• 1973: accordo Strasburgo (formazione almeno di 4.600 ore)

• 1975: corso triennale con programmi secondo accordo europeo

• 1980: abolizione corsi per infermieri generici/psichiatrici

DM 2/12/91 M.U.R.S.T.:

Istituzione Diploma Universitario in Scienze Infermieristiche

Formazione infermieristica in Italia

DM 509/99 – DM 270/2004

Istituzione corsi di laurea per le professioni infermieristiche

Accesso al corso universitario: diploma di scuola secondaria superiore

Percorso formativo: Laurea – Master 1° livello - Laurea Specialistica

– Dottorato di Ricerca

DIPLOMA DIPLOMA DIDI SCUOLA MEDIA SUPERIORESCUOLA MEDIA SUPERIORE

LAUREA (L)

(180 cfu - 3 anni)MASTER I° LIVELLO

(60 cfu - 1 anno)

LAUREA MAGISTRALE (LM)

(120 cfu - 2 anni)

DOTTORATO DI RICERCA (DR)

(180 cfu - 3 anni)

MASTER II° LIVELLO

(60 cfu - 1 anno)

D.M. 270/’04 art. 3D.M. 270/’04 art. 3

“E’ individuata la figura professionale dell’infermiere con il seguente profilo: l'INFERMIERE è l’operatore sanitario

che, in possesso del Diploma universitario abilitante e dell’iscrizione all’albo professionale è RESPONSABILE dell’ASSISTENZA GENERALE

D.M. 739 sett. 1994 art. 1

dell’ASSISTENZA GENERALE INFERMIERISTICA”

DM 739/94DM 739/94

Art. 1 comma 3Art. 1 comma 3

a)a) Partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della Partecipa all’identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettivitàcollettività

b)b) Identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e formula i Identifica i bisogni di assistenza infermieristica della persona e formula i relativi obiettivirelativi obiettivi

c)c) Pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico Pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico c)c) Pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico Pianifica, gestisce e valuta l’intervento assistenziale infermieristico

d)d) Garantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnosticoGarantisce la corretta applicazione delle prescrizioni diagnostico--terapeuticheterapeutiche

e)e) Agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori Agisce sia individualmente sia in collaborazione con gli altri operatori sanitari e sociali.sanitari e sociali.

f)f) Per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del Per l’espletamento delle funzioni si avvale, ove necessario, dell’opera del personale di personale di supporto…supporto…

Legge 42 febbraio 1999

definizione delle professioni sanitarie

art. 1.1.

da “professione sanitaria ausiliaria” (1934)

… a “professione sanitaria” (1999)… a “professione sanitaria” (1999)

art. 1.2

abrogato regolamento DPR 14 marzo 1974, n. 225 (ad eccezione del titolo V…)

Il campo di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie è determinato da:

PROFILO - D.M. 739/14 SETTEMBRE 1994

ORDINAMENTI DIDATTICI UNIVERSITARI D.M. 24.07.1996 Tab. XVIII ter

FORMAZIONE POST-BASE

CODICE DEONTOLOGICO

Art. 4.1… ai fini dell’esercizio professionale dell’accesso alla formazione post-base, i diplomi e gli attestati conseguiti in base alla precedente normativa, che abbiano permesso l’iscrizione ai relativi albi professionali … sono equipollenti ai diplomi universitari...

LEGGE 10 agosto 2000, n. 251.

Disciplina delle professioni sanitarie infermieristiche, tecniche, della riabilitazione….

Art.1

� 1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell’area delle scienze infermieristiche e della professione sanitaria ostetrica svolgono con autonomia professionale attività dirette alla prevenzione, alla cura e alla salvaguardia della salute individuale e collettiva, espletando le funzioni individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli individuate dalle norme istitutive dei relativi profili professionali nonché dagli specifici codici deontologici ed utilizzando metodologie di pianificazione per obiettivi dell’assistenza.

� 2. Lo Stato e le Regioni promuovono, nell’esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, la valorizzazione e la responsabilizzazione delle funzioni e del ruolo delle professioni infermieristico-ostetriche….

Art.1

3. Il Ministero della Sanità… emana linee guida per:a) l’attribuzione in tutte le aziende sanitarie della diretta responsabilità e gestione delle attività di assistenza infermieristica e delle connesse funzioni;

b) la revisione dell’Organizzazione del lavoro, incentivando modelli di assistenza personalizzata

LEGGE 10 agosto 2000, n. 251.

Art. 7

1. Al fine di migliorare l’assistenza e per la qualificazione delle risorse le aziende sanitarie possono istituire il servizio dell’assistenza infermieristica ed ostetrica e possono attribuire l’incarico di dirigente del medesimo servizio…

��DisposizioniDisposizioni inin materiamateria didi professioniprofessioni sanitariesanitarie

infermieristiche,infermieristiche, ostetrica,ostetrica, riabilitative,riabilitative, tecnicotecnico--

sanitariesanitarie ee delladella prevenzioneprevenzione ee delegadelega alal GovernoGoverno perpersanitariesanitarie ee delladella prevenzioneprevenzione ee delegadelega alal GovernoGoverno perper

l'istituzionel'istituzione deidei relativirelativi ordiniordini professionaliprofessionali..

Sono professioni sanitarie infermieristiche,

ostetrica, riabilitative, tecnico-sanitarie e della

prevenzione, quelle previste ai sensi della legge

10.08.2000, n. 251 e del decreto del Ministro 10.08.2000, n. 251 e del decreto del Ministro

della Sanità 29.03.2001 i cui operatori svolgono, in

forza di un titolo abilitante rilasciato dallo

Stato,attività di prevenzione, assistenza, cura o

riabilitazione.

�In ossequio all’art. 32 della Costituzione e in conseguenza

del riordino normativo delle professioni sanitarie, al fine di

adeguare il livello culturale, deontologico e professionale in

ambito sanitario a quello garantito negli Stati membri

dell’Unione Europea, la presente legge regolamenta le

professioni sanitarie di cui all’art. 1, nel rispetto dei diversi

iter formativi, anche mediante l’istituzione dei rispettivi

ordini ed albi, ai quali devono accedere gli operatori delle

professioni sanitarie esistenti, nonché di quelle di nuova

configurazione.

�Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi

dalla data di entrata in vigore della presente legge,

uno o più d.lgs. al fine di istituire, per le professioni uno o più d.lgs. al fine di istituire, per le professioni

sanitarie di cui all’art. 1, i relativi ordini professionali

e trasformare i collegi professionali esistenti in ordini

professionali prevedendo l’istituzione di un ordine

specifico, con albi separati per ognuna delle professioni

previste

�dalla legge n. 251 del 2000, per ciascuna delle

seguenti aree di professioni sanitarie:

infermieristiche - ostetriche

riabilitazione tecnico-sanitarie

tecniche della prevenzione

�In conformità all’ordinamento degli studi dei corsi universitari, ilpersonale laureato appartenente alle professioni sanitarie èarticolato come segue:

a) professionisti in possesso del diploma di laurea o del titolouniversitario conseguito anteriormente all’attivazione dei corsi dilaurea o di diploma ad esso equipollente;laurea o di diploma ad esso equipollente;

b) professionisti coordinatori in possesso del Master di primo livelloin management o per le funzioni di coordinamento rilasciatodall’università;

c) professionisti specialisti in possesso del Master di primo livelloper le funzioni specialistiche rilasciati dall’università,

d) professionisti dirigenti in possesso della laurea specialistica.

�L’esercizio della funzione di

coordinamento è espletato da

coloro che siano in possesso dei

seguenti requisiti:

a) master di primo livello in management o per le

funzioni di coordinamento nell’area di

appartenenza;

b) esperienza almeno triennale nel profilo di

appartenenza.

FORMAZIONE INFERMIERISTICAFORMAZIONE INFERMIERISTICA

ISTITUZIONALEISTITUZIONALE1925 1925 -- 1929 1929 -- 1938 1938 -- 19711971

EUROPEAEUROPEA1975 TRIENNALE 1975 TRIENNALE -- DISPOSIZIONI C.E.E.DISPOSIZIONI C.E.E.

UNIVERSITARIAUNIVERSITARIALEGGE 341/1990 D.M. 92LEGGE 341/1990 D.M. 92

RUOLO RUOLO -- FUNZIONI FUNZIONI --COMPITICOMPITI

MANSIONARIOMANSIONARIO

1940 1940 -- 19741974

PROFILO PROFESSIONALEPROFILO PROFESSIONALE

INFERMIEREINFERMIERE

LEGGE 341/1990 D.M. 92LEGGE 341/1990 D.M. 92

LEGGE 502/92 Art. 6 e 517/93LEGGE 502/92 Art. 6 e 517/93

PROTOCOLLO PROTOCOLLO D’INTESAD’INTESA REGIONE UNIVERSITAREGIONE UNIVERSITA’’

D.M. 24.07.96 TAB XVIIITERD.M. 24.07.96 TAB XVIIITER

DECRETO MURST 509/1999 DECRETO MURST 509/1999 ––

DM DM --270/2004270/2004

DECRETO MURST 2 aprile 2001DECRETO MURST 2 aprile 2001

D.M. febbraio 2009D.M. febbraio 2009

PROFILO PROFESSIONALEPROFILO PROFESSIONALE

D.M. 739 D.M. 739 -- settembre 1994settembre 1994

�� LEGGE 42 LEGGE 42 -- febbraio 1999febbraio 1999

�� LEGGE 251LEGGE 251-- agosto 2000agosto 2000

�� LEGGE 1 LEGGE 1 -- gennaio 2002 gennaio 2002

�� LEGGE 43 LEGGE 43 -- febbraio 2006febbraio 2006

CODICE DEONTOLOGICO 2009CODICE DEONTOLOGICO 2009

Legge 833/78

D.Lgs. 502/92

D.Lgs. 517/93

DM 739/94

Legge 42/99

Legge 251/2000D.Lgs. 229/99

Legge Costit.

2001 n.3

Legge 251/2000

Codice Deontologico 2009

Legge 43/2006