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AGGIORNAMENTI: DATA Articoli aggiornati Procedure relative alla autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue da attività produttive 1° dicembre 2016 BOZZA file: Procedure scarichi 1dic16 stampa del 01/12/2016 09:43

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AGGIORNAMENTI:

DATA Articoli aggiornati

Procedure relative alla autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura

di acque reflue da attività produttive

1° dicembre 2016

BOZZA

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I

INDICE

PARTE PRIMA - Riferimenti normativi

1 OGGETTO DELLA PROCEDURA ...................................................... pag. 1 2 DEFINIZIONI ................................................................................. pag. 1 3 CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA ....... pag. 2 4 AUTORIZZAZIONE DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA ...... pag. 2 5 ATTIVITÀ REGOLAMENTATE ......................................................... pag. 3 6 COMPETENZE ............................................................................... pag. 3 7 DESCRIZIONE E LIMITI ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE ........................ pag. 4 8 LIMITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA PROVENIENTI DALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE ...................................................... pag. 6

PARTE SECONDA - Regolamento

9 TIPOLOGIA DI UTENZE .................................................................. pag. 7 10 PROCEDURE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CON ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE ........................................ pag. 7 10.1 Utenza tipo A (già allacciata alla pubblica fognatura) ................. pag. 7

10.2 Utenza tipo B (non allacciata alla pubblica fognatura) ................ pag. 8

11 PROCEDURE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CON ACQUE REFLUE INDUSTRIALI .................................................................... pag. 9 11.1 Utenza tipo C (già allacciata alla pubblica fognatura) ................. pag. 9

11.2 Utenza tipo D (non allacciata alla pubblica fognatura) ............... pag. 10

12 DOCUMENTAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA ........................ pag. 12 13 RINNOVO DELL'AUA ..................................................................... pag. 13 14 MODIFICHE ALL'IMPIANTO E AL PROGETTO .................................. pag. 13

II

15 VOLTURA ...................................................................................... pag. 14

PARTE TERZA - Competenze, prescrizioni e sanzioni

16 ISTRUTTORIA ................................................................................ pag. 15 17 ATTIVITÀ DI CONTROLLO .............................................................. pag. 15 18 ULTERIORI ATTIVITÀ ..................................................................... pag. 16 19 INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI ............................................ pag. 16 20 PERIODO TRANSITORIO E MORATORIA ........................................ pag. 16 21 RINVIO ......................................................................................... pag. 16 ALLEGATO A - "ATTIVITA' ASSIMILATE"

PARTE PRIMA - RIFERIMENTI NORMATIVI

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PARTE PRIMA - RIFERIMENTI NORMATIVI 1 OGGETTO DELLA PROCEDURA La presente procedura si applica ai territori dei Comuni della Provincia di Roma, Viterbo e Frosinone ricadenti nell'Ato 2 Lazio Centrale - Roma, nei quali il Gestore del S.I.I., inteso quale soggetto a cui convenzionalmente è stata affidata la gestione del servizio idrico integrato, ha acquisito l'effettiva gestione dei sistemi fognari; lo stesso troverà, inoltre, applicazione nei territori dei Comuni che, nel corso del tempo, conferiranno la gestione del S.I.I. ad Acea Ato 2 S.p.A. Il presente documento ha per oggetto la definizione delle procedure e dei requisiti per:

la presentazione della dichiarazione di assimilabilità dello scarico alle acque reflue domestiche;

la richiesta dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali, ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

la richiesta di una nuova utenza idrica e/o aumenti contrattuali relativi agli insediamenti produttivi "assimilati" e "industriali" per gli allacci fognari già esistenti.

La procedura prevede anche le preventive e conseguenti attività di verifica e controllo in relazione alle attività sopra descritte. Lo stesso documento è redatto conformemente ai principi ed alle disposizioni stabilite dalle normative nazionali e regionali attualmente in vigore e sarà oggetto di revisione in aderenza alle eventuali modifiche legislative ed alle conseguenti variazioni delle prassi amministrative che potranno intervenire nel futuro. 2 DEFINIZIONI Ai sensi del Dpr 59/2013 sono definite:

a) "Autorizzazione Unica Ambientale (AUA)": unico provvedimento autorizzativo, rilasciato dallo Sportello unico delle attività produttive (SUAP), che sostituisce gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale di seguito elencati: i) autorizzazione agli scarichi di cui all'art. 124 del D.lgs. 152/2006; ii) comunicazione prevista dall'art. 112 del D.lgs. 152/2006; iii) autorizzazione alle emissioni in atmosfera di cui all'art. 269 del D.lgs. 152/2006; iv) autorizzazione alle emissioni in atmosfera in via generale di cui all'art. 172 del D.lgs.

152/2006; v) comunicazione o nulla osta in materia di impatto acustico; vi) autorizzazione all'utilizzo dei fanghi derivanti dal processo di depurazione in agricoltura

di cui all'art. 9 del D.lgs. 99/1992; vii) comunicazione per l'esercizio in procedura semplificata di operazioni di

autosmaltimento dei rifiuti non pericolosi di cui all'art. 215 del D.lgs. 152/2006. b) "Autorità Compente": la Città Metropolitana di Roma Capitale o il Comune indicati, dalla

normativa regionale, quali competenti ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

PARTE PRIMA - RIFERIMENTI NORMATIVI

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c) "Soggetti competenti in materia ambientale" le Pubbliche Amministrazioni e gli Enti che intervengono nei procedimenti sostituiti dall'AUA;

d) "Sportello unico per le attività produttive (SUAP)": unico punto di accesso per il richiedente in relazione a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva;

e) "modifica": ogni variazione al progetto, già autorizzato, realizzato o in fase di realizzazione o dell'impianto, che possa produrre effetti sull'ambiente;

f) "modifica sostanziale di un impianto": ogni modifica considerata sostanziale ai sensi delle normative di settore che disciplinano gli atti di comunicazione, notifica e autorizzazione in materia ambientale compresi nell'autorizzazione unica ambientale che possa produrre effetti negativi e significativi sull'ambiente.

3 CLASSIFICAZIONE DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA A sensi dell'art. 74 del D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e del paragrafo 6 dell'allegato della Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio 13 maggio 2011, n. 219 sono definite:

a) "acque reflue domestiche": acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e dalle attività domestiche;

b) "acque reflue assimilate alle domestiche": acque reflue elencate all'art. 101, comma 7, del D.lgs. 152/2006 e al paragrafo 6 dell'allegato della Deliberazione della G. R. del Lazio 219/2011;

c) "acque reflue industriali": qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento;

d) "scarico": qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla natura inquinante del refluo e dalla sua eventuale preventiva depurazione.

4 AUTORIZZAZIONE DEGLI SCARICHI IN PUBBLICA FOGNATURA Gli scarichi in pubblica fognatura delle "acque reflue domestiche", ai sensi dell'art.124, c. 4 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., sono sempre ammessi nell'osservanza del regolamento del Gestore del S.I.I. approvato dall'Ente d'Ambito e quindi non devono essere autorizzati. Gli scarichi in pubblica fognatura delle "acque reflue assimilabili alle domestiche" non devono essere autorizzati, ma i titolari degli scarichi presentano una dichiarazione in merito all'assimilabilità delle acque scaricate alle domestiche, che deve essere accolta dal Gestore del SII. Il mancato accoglimento della citata dichiarazione di assimilabilità da parte del Gestore del SII comporta, che lo scarico in questione deve essere considerato come scarico di acque reflue industriali. Gli scarichi in pubblica fognatura delle "acque reflue industriali" devono essere autorizzati.

PARTE PRIMA - RIFERIMENTI NORMATIVI

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5 ATTIVITÀ REGOLAMENTATE Il presente documento regolamenta le procedure di:

a) Rilascio/Rinnovo e Modifica/Revoca dell'Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura per le acque reflue industriali, ricompresa nell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA);

b) Verifica e presa d'atto della dichiarazione in ordine al possesso dei requisiti richiesti per l'assimilazione dello scarico delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche;

c) Verifica e presa d'atto dell'Autorizzazione allo scarico e/o della dichiarazione di assimilazione dello scarico delle acque reflue industriali alle acque reflue domestiche, al fine del rilascio di Nuove Utenze idriche /aumenti contrattuali;

d) Verifica e controllo degli scarichi e rispetto dei limiti tabellari. 6 COMPETENZE Competenze del SUAP del Comune territorialmente competente:

a) Acquisizione dell'Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.), corredata dalla documentazione prevista;

b) Verifica della correttezza dell'istanza e completezza della documentazione; c) Trasmissione della domanda al Comune, al Gestore del SII, nonché agli ulteriori

Enti/Soggetti competenti che intervengono nei procedimenti sostituiti dall'AUA; d) Rilascio al soggetto richiedente del provvedimento finale (comprensivo di

autorizzazioni/comunicazioni/pareri e nulla osta di competenza degli enti competenti).

Competenze della Città Metropolitana di Roma Capitale:

a) Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale nella generalità dei casi (Autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale o su suolo, Autorizzazione Emissioni in Atmosfera art. 269 e 272 del D.lgs. 152/2006 ecc.)

Competenze del Comune territorialmente competente:

a) Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale di propria competenza (Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura, comunicazione o nulla osta di impatto acustico ecc.);

b) Trasmissione dell'Autorizzazione Unica Ambientale al SUAP per il conseguente rilascio all'utente.

Competenze del Gestore del SII, con riferimento ai Comuni nei quali ha l'effettiva gestione del sistema fognario:

a) Acquisizione della dichiarazione di assimilazione dello scarico alle acque reflue domestiche; b) Verifica della conformità della dichiarazione di assimilazione;

PARTE PRIMA - RIFERIMENTI NORMATIVI

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c) Rilascio del parere tecnico (Nulla Osta Idraulico) in ordine allo scarico in pubblica fognatura nell'ambito del procedimento amministrativo di rilascio/rinnovo/modifica/revoca dell'Autorizzazione Unica Ambientale;

d) Rilascio dell'Attestato di allaccio in fogna; e) A titolo non esclusivo, le attività di verifica e controllo degli scarichi, ai sensi di quanto

previsto dal successivo art. 17; f) Creazione e costante aggiornamento di un archivio informatico delle autorizzazioni in

pubblica fognatura e delle dichiarazioni sul possesso dei requisiti richiesti per l'assimilabilità alle acque reflue domestiche.

Il titolare dello scarico, inteso come il titolare dell'attività che produce i reflui scaricati, è il responsabile della quantità e della qualità dei reflui scaricati. 7 DESCRIZIONE E LIMITI ALLO SCARICO IN PUBBLICA FOGNATURA DI ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE Per quanto attiene le Acque reflue ASSIMILATE alle acque reflue domestiche:

1. Ai sensi dell'art. 101, comma 7 del D.lgs. 152/2006, sono assimilate alle acque reflue domestiche, le acque:

a) provenienti da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;

b) provenienti da imprese dedite ad allevamento di bestiame che, per quanto riguarda gli effluenti di allevamento, praticano l'utilizzazione agronomica in conformità alla disciplina regionale stabilita sulla base dei criteri e delle norme tecniche generali di cui all'articolo 112, comma 2, e che dispongono di almeno un ettaro di terreno agricolo per ognuna delle quantità indicate nella Tabella 6 dell'Allegato 5 alla parte terza del D.lgs. 152/2006;

c) provenienti da imprese dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità;

d) provenienti da impianti di acquacoltura e di piscicoltura che diano luogo a scarico e che si caratterizzino per una densità di allevamento pari o inferiore a 1 Kg per metro quadrato di specchio d'acqua o in cui venga utilizzata una portata d'acqua pari o inferiore a 50 litri al minuto secondo;

e) aventi caratteristiche qualitative equivalenti a quelle domestiche e indicate dalla normativa regionale;

f) provenienti da attività termali;

2. Ai sensi del paragrafo 6 dell'allegato alla Deliberazione della G. R. del Lazio 219/2011, sono considerate con caratteristiche qualitative equivalenti e, quindi, assimilate alle acque reflue

PARTE PRIMA - RIFERIMENTI NORMATIVI

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domestiche anche le acque reflue che a monte di qualsiasi trattamento depurativo rispettino i seguenti valori limite:

PH 6.5 -8.5 Solidi Sospesi ≤ 100 mg/l BOD5 ≤ 250 mg/l COD ≤ 500 mg/l Ammoniaca (NH4) ≤ 20 mg/l Azoto totale (N) ≤ 50 mg/l Tensioattivi ≤10 mg/l Fosforo (P) ≤ 15 mg/l Grassi animali e vegetali ≤ 30 mg/l BOD/COD > 0.5

3. Ai sensi dell'art. 23 delle Norme di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionali, le

acque reflue derivanti da attività industriali e artigianali, descritte ed elencate nei commi precedenti, per essere assimilate ai reflui domestici, devono:

a. Non superare, in qualsiasi momento del ciclo produttivo, i valori di cui al comma 2; b. Per gli inquinanti non ricompresi nel precedente comma 2), non superare i limiti

previsti dalla Tab. 3 di cui all'All. 5, Parte Terza del D.lgs. 152/2006.

4. Fatto salvo quanto sopra detto, le acque reflue derivanti da attività industriali e artigianali di cui ai precedenti commi saranno assimilabili alle domestiche e ammesse allo scarico in pubblica fognatura senza preventivo trattamento se e solo se, al controllo dei pre-requisiti indicati nella dichiarazione di assimilazione che il gestore effettuerà all'atto della verifica tecnica delle richieste di allaccio, risulteranno compatibili sia con il rispetto dei dettami normativi che con le caratteristiche intrinseche della relativa attività produttiva.

5. Anche in presenza di acque reflue assimilate alle domestiche è sempre vietato lo scarico in

pubblica fognatura di sostanze pericolose indicate al punto 2.1 dell'All. 5, Parte Terza del D.lgs.152/2006 per cui esiste il divieto di scarico al suolo.

6. In considerazione delle caratteristiche tecniche delle reti e degli impianti gestiti da Acea

Ato2, le acque provenienti dai frantoi con riferimento a quanto previsto all'art. 101, comma 7-bis del D.lgs. 152/2006, non possono essere assimilate a quelle urbane e sono, di conseguenza assoggettate, alla procedura prevista per gli scarichi produttivi provenienti da attività industriali non assimilate.

A titolo esemplificativo vengono elencate nell'Allegato A alla presente Procedura le attività che rientrano nella categoria di cui al comma 7, lett. e) dell'art. 101, del D.lgs. 152/2006. Tale allegato potrà essere oggetto di aggiornamento periodico.

PARTE PRIMA - RIFERIMENTI NORMATIVI

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8 LIMITI SPECIFICI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI SCARICHI INDUSTRIALI IN PUBBLICA FOGNATURA PROVENIENTI DALLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE Per quanto attiene le Acque reflue INDUSTRIALI:

1. Le acque reflue derivanti da attività industriali e artigianali, comprese quelle provenienti dai frantoi, diverse da quelle di cui al precedente Art. 7, sono ammesse in pubblica fognatura nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente e come meglio indicato di seguito.

2. Nel caso di acque reflue industriali, assumendo rilevanza, ai fini autorizzativi, la natura del corpo recettore dello scarico finale del depuratore ove confluiscono i citati reflui, i limiti da rispettare sono quelli individuati nelle autorizzazioni allo scarico rilasciate dall'Ente competente ovvero:

a. Tabella 3 di cui all'All. 5, Parte Terza del D.lgs.152/2006 in presenza di impianto di

depurazione che recapita in corpo idrico perenne; b. Tabella di cui al D.M. 185/2003 in presenza di impianto che recapita su fosso non

perenne con la sola esclusione dei parametri SST, BOD, COD, Azoto totale, Ammoniaca, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi per i quali si applicano i limiti di cui alla Tabella 3 dell'All. 5, Parte Terza del D.lgs. 152/2006. Ad ogni modo è sempre vietato lo scarico delle sostanze indicate al punto 2.1 e Tabella 5 dell'Allegato 5 Parte Terza del D.lgs. 152/2006;

c. Tabella 4 di cui all'All. 5, Parte Terza del D.lgs.152/2006 nel caso di impianti che recapitano su suolo con la sola esclusione dei parametri SST, BOD, COD, Azoto totale, Ammoniaca, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Fosforo totale, Tensioattivi per i quali si applicano i limiti di cui alla Tabella 3, Allegato 5 Parte Terza del D.lgs. 152/2006. Ad ogni modo è sempre vietato lo scarico delle sostanze indicate al punto 2.1 e Tabella 5 dell'All. 5 Parte Terza del D.lgs. 152/06.

3. E' sempre vietato lo scarico in pubblica fognatura di sostanze pericolose indicate al punto

2.1 dell'All. 5 Parte Terza del D. Lgs. 152/06 per cui esiste il divieto di scarico sul suolo. In tal caso lo scarico in pubblica fognatura potrà essere ammesso solo a seguito di un processo di depurazione, svolto a cura e spese del titolare dell'attività che produce il medesimo scarico, dalle sostanze pericolose e dell'eventuale ed ulteriore attività di pretrattamento, al fine di rispettare i limiti previsti, in relazione al corpo dello scarico finale del depuratore, dalla Tab. 3, All. 5, Parte Terza del D.lgs. 152/2006, dalla Tabella di cui al DM 185/2003 o dalla Tabella 4 All. 5. Parte Terza D.lgs.152/06.

PARTE SECONDA - REGOLAMENTO

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PARTE SECONDA - REGOLAMENTO

9 TIPOLOGIA DI UTENZE Le procedure connesse all’ottenimento della autorizzazione alo scarico in pubblica fognatura di acque reflue provenienti da attività produttive sono diverse a seconda se l’utenza richiedente sia già allacciata alla pubblica fognatura o meno e se le acque scaricate siano assimilabili alle domestiche o meno. In pratica sono previste queste quattro diverse casistiche: Utenza Tipo A: scarica acque reflue assimilate alle domestiche ed è già allacciata alla pubblica

fognatura; Utenza Tipo B: scarica acque reflue assimilate alle domestiche e non è allacciata alla pubblica

fognatura; Utenza Tipo C: scarica acque reflue industriali ed è già allacciata alla pubblica fognatura; Utenza Tipo D: scarica acque reflue industriali ed è già allacciata alla pubblica fognatura. 10 PROCEDURE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CON ACQUE REFLUE ASSIMILATE ALLE DOMESTICHE. 10.1 Utenza tipo A (già allacciata alla pubblica fognatura) Le pratiche previste nel presente regolamento per questo tipo di utenza sono: il rilascio di nuove utenze idriche e il loro adeguamento. Per il rilascio di Nuove Utenze idriche/adeguamenti contrattuali, i titolari degli scarichi di acque reflue assimilate ad acque reflue domestiche indicate nell'Allegato A, devono presentare al Gestore del S.I.I. una dichiarazione di assimilazione firmata dal titolare dell'attività comprovante il possesso del requisiti richiesti per l'assimilabilità utilizzando il modello "Dichiarazione di assimilazione ai reflui domestici dei reflui provenienti da attività produttive", corredata della documentazione di cui all'art. 12. Le circostanze riportate nelle dichiarazioni e le attività di scarico cui le stesse si riferiscono possono essere soggette a successive verifiche e controlli per l'accertamento di eventuali violazioni e per l'applicazione, da parte delle competenti Autorità, dei provvedimenti di cui al successivo art. 19, comma 3.

PARTE SECONDA - REGOLAMENTO

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10.2 Utenza tipo B (non allacciata alla pubblica fognatura) Le pratiche previste nel presente regolamento per questo tipo di utenza sono: il rilascio del nulla osta tecnico idraulico e la realizzazione dell’allaccio. I titolari delle attività di cui all'Allegato A devono presentare al Gestore la richiesta di allaccio in fogna e la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti per l'assimilabilità utilizzando il modello "Dichiarazione di assimilazione ai reflui domestici dei reflui provenienti da attività produttive", corredata della documentazione di cui all'art. 12. La realizzazione dell'allaccio su suolo pubblico (fino ai limiti della proprietà privata) verrà realizzata dal Gestore e a spese dell'utente. Il Gestore procede all'espletamento delle attività richieste, entro 40 giorni dal ricevimento della dichiarazione completa della relativa documentazione, fatto salvo il necessario preventivo tempestivo ottenimento delle autorizzazioni dovute; in particolare, il Gestore del SII provvede ad acquisire i permessi per l'esecuzione delle attività di scavo dalle Autorità competenti ed ad eseguire i lavori di allaccio in fogna fino ai limiti della proprietà privata. Ultimate tali attività, il medesimo Gestore provvede a rilasciare al titolare dell'attività il Nulla Osta Tecnico, specificando che trattasi di acque reflue assimilate, per il collegamento della rete privata interna alla predisposizione creata dal Gestore. Successivamente, entro 15 giorni, dalla consegna da parte del Titolare della documentazione di fine lavori inerente i citati lavori di collettamento della rete privata interna, il medesimo Gestore provvede a rilasciare al citato titolare dell'attività l'Attestato di allaccio in fognatura. Nell'ipotesi in cui l'attività produttiva sia sita in aree di salvaguardia di impianti di captazione/sorgenti il citato Attestato di allaccio in fognatura sarà rilasciato entro 30 giorni dal consegna della documentazione di fine lavori. Una volta rilasciato l'attestato di allaccio in fognatura, il titolare potrà proseguire con l'eventuale richiesta di Nuova Utenza idrica o eventuali altri adeguamenti contrattuali. Le circostanze riportate nelle dichiarazioni e le attività di scarico cui le stesse si riferiscono sono soggette a successive verifiche e controlli per l'accertamento di eventuali violazioni e per l'applicazione, da parte delle competenti Autorità, dei provvedimenti di cui al successivo art. 19, comma 3.

PARTE SECONDA - REGOLAMENTO

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11 PROCEDURE PER LE ATTIVITÀ PRODUTTIVE CON ACQUE REFLUE INDUSTRIALI. 11.1 Utenza tipo C (già allacciata alla pubblica fognatura) Le pratiche previste nel presente regolamento per questo tipo di utenza sono: il rilascio di nuove utenze idriche e il loro adeguamento. Per il rilascio di Nuove Utenze idriche/adeguamenti contrattuali, i titolari degli scarichi industriali dovranno essere in possesso dell'AUA (o Autorizzazione allo scarico in corso di validità). Il Gestore del S.I.I. dovrà verificare la validità del citato titolo autorizzativo. Nell'ipotesi in cui tale titolo autorizzativo non sia valida oppure il titolare non sia in possesso dell'AUA, il titolare deve presentare, al SUAP del Comune competente, l'istanza di AUA utilizzando il Modello (approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale 5 novembre 2015 n. G13447) "Istanza di autorizzazione unica ambientale - AUA", corredato dai necessari allegati e documenti in essa indicati e s.m.i. Il SUAP trasmette la domanda di AUA, al Comune, al Gestore del SII ed agli altri Enti eventualmente competenti. Il Gestore verifica, entro 10 giorni dalla ricezione dell'istanza, la documentazione ed entro il su indicato termine (10 giorni) comunica al SUAP la necessità di eventuali integrazioni. Nel caso di richiesta di integrazioni documentali, i termini possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni. Se il titolare dell'attività non presenta la citata documentazione integrativa entro il termine fissato, il SUAP procede all'archiviazione della pratica, fatta salva la facoltà del titolare dell'attività di richiedere una proroga. Qualora non sia necessaria nessuna integrazione, il Gestore del SII procede all'istruttoria tecnica e, entro 30 giorni dal ricevimento, trasmette al SUAP ed al Comune il parere (Nulla Osta Idraulico), completo delle prescrizioni sui limiti da imporre allo scarico in funzione della capacità ricettiva della rete di collettamento e del depuratore finale ed il programma di controlli a cura del titolare dell'attività necessari alla tutela degli impianti fognari depurativi pubblici. Tale Nulla Osta Idraulico è vincolante ai fini del rilascio del titolo autorizzativo. Il Comune adotta l'AUA con le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico e la invia al SUAP. Il SUAP rilascia al Titolare dell'Attività produttiva l'AUA adottata dal Comune o il Provvedimento finale (comprensivo delle autorizzazioni/comunicazioni/pareri e nulla osta di competenza emessi dai vari enti competenti). Il SUAP trasmette copia del citato provvedimento anche al Gestore del SII.

PARTE SECONDA - REGOLAMENTO

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Entro 6 mesi dal rilascio dell'AUA il titolare dell'attività provvederà, a proprie spese, a far effettuare ad un laboratorio certificato le analisi di verifica dell'efficienza dello scarico inviandone copia al Gestore e al Comune. Nel caso in cui il titolare dell'attività non adempia all'inoltro del certificato analitico entro i citati sei mesi, il Comune adotterà i provvedimenti di cui all'art. 19, ivi inclusa, nei casi previsti, la revoca dell'autorizzazione, dandone comunicazione al Gestore del S.I.I., il quale provvederà al distacco dell'utenza idrica collegata. Nel caso di utenza idrica condominiale, non essendo possibile procedere al solo distacco dell'utenza riguardante il titolare dello scarico produttivo, il Gestore darà comunicazione al condominio e per conoscenza al Comune dell'avvenuta revoca dell'Autorizzazione allo Scarico dell'attività, affinché il relativo Amministratore o i soggetti facenti funzione pongano in essere, assumendo in difetto ogni connessa responsabilità, le attività di interruzione dello scarico la cui autorizzazione è stata revocata, procedendo alle segnalazioni necessarie ai fini dell'attivazione dei procedimenti sanzionatori e di controllo da parte delle competenti Autorità. Il titolare dello scarico provvederà inoltre a fare ed a inviare al Gestore del S.I.I. ed al Comune le ulteriori analisi prescritte dall'autorizzazione. Al fine dell'esecuzione, da parte degli Enti di controllo preposti e dal Gestore del SII, delle verifica sulla conformità quali/quantitative dello scarico ai limiti previsti dall'AUA, il titolare dell'attività deve, in ogni caso, realizzare, a monte del punto di allaccio alla rete fognaria, un pozzetto fiscale di ispezione e mantenerlo accessibile per lo svolgimento di prelievi e campionamenti. Una volta rilasciata l'AUA, il titolare potrà proseguire con l'eventuale richiesta di Nuova Utenza idrica o eventuali altri adeguamenti contrattuali. 11.2 Utenza tipo D (non allacciata alla pubblica fognatura) Le pratiche previste nel presente regolamento per questo tipo di utenza sono: il rilascio dell’AUA e la realizzazione dell’allaccio. Il titolare dell'attività produttiva deve presentare al SUAP del Comune competente l'istanza di AUA utilizzando il Modello (approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale 5 novembre 2015 n. G13447) "Istanza di autorizzazione unica ambientale - AUA", corredato dai necessari allegati e documenti in essa indicati e s.m.i. Il Suap trasmette la domanda di AUA, al Comune, al Gestore del SII ed agli altri Enti eventualmente competenti. Il Gestore verifica, entro 10 giorni dalla ricezione dell'istanza, la documentazione ed entro il su indicato termine (10 giorni) comunica al SUAP la necessità di eventuali integrazioni. Nel caso di richiesta di integrazioni documentali, i termini possono essere sospesi per una sola volta e per un periodo non superiore a 30 giorni.

PARTE SECONDA - REGOLAMENTO

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Se il Titolare dell'attività non presenta la citata documentazione integrativa entro il termine fissato, il SUAP procede all'archiviazione della pratica, fatta salva la facoltà del Titolare dell'attività di richiedere una proroga. Qualora non sia necessaria nessuna integrazione il Gestore del SII procede all'istruttoria tecnica e, entro 30 giorni dal ricevimento, trasmette al SUAP ed al Comune il parere (Nulla Osta Idraulico), completo delle prescrizioni sui limiti da imporre allo scarico in funzione della capacità ricettiva della rete di collettamento e del depuratore finale ed il programma di controlli a cura del titolare dell'attività necessari alla tutela degli impianti fognari depurativi pubblici, precisando altresì che l'immissione dei reflui nella rete fognaria sarà possibile solo a seguito dell'esecuzione dei lavori di allaccio materiale e del rilascio da parte del Gestore dell'Attestato di allaccio in fogna, nonché dell'ottenimento della AUA medesima. Il citato Nulla Osta Idraulico è vincolante ai fini del rilascio del titolo autorizzativo. Il Comune adotta l'AUA con le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico e la invia al SUAP. Il SUAP rilascia al Titolare dell'Attività produttiva l'AUA adottata dal Comune o il Provvedimento finale (comprensivo delle autorizzazioni/comunicazioni/pareri e nulla osta di competenza emessi dai vari enti competenti). Il SUAP trasmette copia del citato provvedimento anche al Gestore del SII. Entro 6 mesi dal rilascio dell'AUA il titolare dell'attività provvederà, a proprie spese, a far effettuare ad un laboratorio certificato le analisi di verifica dell'efficienza dello scarico inviandone copia al Gestore e al Comune. Nel caso in cui il titolare dell'attività non adempia all'inoltro del certificato analitico entro i citati sei mesi, il Comune adotterà i provvedimenti di cui all'art. 19, ivi inclusa, nei casi previsti, la revoca dell'autorizzazione, dandone comunicazione al Gestore del S.I.I., il quale provvederà al distacco dell'utenza idrica collegata. Nel caso di utenza idrica condominiale, non essendo possibile procedere al solo distacco dell'utenza riguardante il titolare dello scarico produttivo, il Gestore darà comunicazione al condominio e per conoscenza al Comune dell'avvenuta revoca dell'Autorizzazione allo Scarico dell'attività, affinché il relativo Amministratore o i soggetti facenti funzione pongano in essere, assumendo in difetto ogni connessa responsabilità, le attività di interruzione dello scarico la cui autorizzazione è stata revocata, procedendo alle segnalazioni necessarie ai fini dell'attivazione dei procedimenti sanzionatori e di controllo da parte delle competenti Autorità. Il titolare dello scarico provvederà inoltre a fare ed a inviare al Gestore del S.I.I. ed al Comune le ulteriori analisi prescritte dall'autorizzazione definitiva. Parallelamente al procedimento di rilascio del Nulla Osta Idraulico, il Gestore del SII procede all'espletamento delle attività necessarie alla realizzazione dell'allaccio materiale alla fognatura pubblica.

PARTE SECONDA - REGOLAMENTO

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La realizzazione dell'allaccio su suolo pubblico (fino ai limiti della proprietà privata) verrà realizzata dal Gestore e a spese dell'utente. Il Gestore procede all'espletamento delle attività richieste, entro 40 giorni dal ricevimento dell'istanza da parte del SUAP, fatto salvo il necessario preventivo tempestivo ottenimento delle autorizzazioni dovute; in particolare, il Gestore del SII provvede ad acquisire i permessi per l'esecuzione delle attività di scavo dalle Autorità competenti ed ad eseguire i lavori di allaccio in fogna fino ai limiti della proprietà privata. Ultimate tali attività, il medesimo Gestore provvede a darne comunicazione formale al titolare dell'attività, al fine che quest'ultimo provveda al collegamento della rete privata interna alla predisposizione creata dal Gestore. Successivamente, entro 15 giorni, dalla consegna da parte del Titolare della documentazione di fine lavori inerente i citati lavori di collettamento della rete privata interna, il medesimo Gestore provvede a rilasciare al citato titolare dell'attività l'Attestato di allaccio in fognatura, precisando che l'immissione dei reflui nella rete fognaria sarà possibile solo a seguito dell'ottenimento della AUA medesima. Nell'ipotesi in cui l'attività produttiva sia sita in aree di salvaguardia di impianti di captazione/sorgenti il citato Attestato di allaccio in fognatura sarà rilasciato entro 30 giorni dal consegna della documentazione di fine lavori. Al fine dell'esecuzione, da parte degli Enti di controllo preposti e dal Gestore del SII, delle verifica sulla conformità quali/quantitative dello scarico ai limiti previsti dall'AUA, il titolare dell'attività deve, in ogni caso, realizzare, a monte del punto di allaccio alla rete fognaria, un pozzetto fiscale di ispezione e mantenerlo accessibile per lo svolgimento di prelievi e campionamenti. Una volta rilasciata l'AUA e l'attestato di allaccio in fognatura, il titolare dell'attività potrà proseguire con l'eventuale richiesta di Nuova Utenza idrica o eventuali altri adeguamenti contrattuali. 12 DOCUMENTAZIONE TECNICO - AMMINISTRATIVA Procedura per le attività produttive con acque reflue assimilate alle domestiche (Utente A e B).

il titolare dell'attività deve presentare la seguente documentazione tecnico-amministrativa:

Modello "Dichiarazione di assimilazione ai reflui domestici dei reflui provenienti da attività produttive" compilato in ogni sua parte;

Certificato/Attestato allaccio in fogna dell'immobile oggetto della richiesta qualora esistente o, alternativamente, dichiarazione di tecnico abilitato attestante lo scarico o richiesta al Gestore di verifica tecnica di recapito finale dello scarico;

Dichiarazione di autorizzazione per l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

PARTE SECONDA - REGOLAMENTO

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Procedura per le attività produttive con acque reflue industriali (Utente C e D).

il titolare dell'attività deve presentare la seguente documentazione tecnico-amministrativa:

Modello "Istanza di autorizzazione unica ambientale - AUA" (approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale 5 novembre 2015 n. G13447);

Documentazione e allegati richiamati nel citato modello; Dichiarazione di autorizzazione per l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

13 RINNOVO DELL'AUA Il titolare dell'attività deve presentare, almeno 6 mesi prima della scadenza, al SUAP, istanza di rinnovo AUA utilizzando il modulo (approvato dalla Regione Lazio con Determinazione Dirigenziale 5 novembre 2015 n. G13447) "Istanza di autorizzazione unica ambientale - AUA", corredato dai necessari allegati e documenti in essa indicati. Nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, fatta salva diversa previsione contenuta nella specifica normativa do settore, l'esercizio dell'attività o dell'impianto può continuare sulla base della precedente autorizzazione. L'Autorità competente può comunque imporre il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione stessa prima della scadenza quando:

a) le prescrizioni stabile nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale;

b) nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigano. 14 MODIFICHE ALL'IMPIANTO E AL PROGETTO 1) Attività produttive con acque reflue assimilate alle domestiche Nel caso in cui intervengano delle modifiche al ciclo produttivo dell'attività, il Titolare dell'attività dovrà presentare al Gestore del SII una nuova dichiarazione di assimilazione allo scarico, corredata della documentazione prevista al precedente art. 11. 2) Attività produttive con acque reflue industriali - Modifica non sostanziale: Nel caso in cui si intenda effettuare una modifica del ciclo produttivo dell'attività o dell'impianto, il Titolare dell'attività dovrà darne comunicazione all'Autorità competente, tramite il SUAP e, salvo il caso di modifica sostanziale, nel caso in cui l'Autorità Competente non si esprime entro 60 gg dalla comunicazione, può procedere all'esecuzione della modifica.

PARTE SECONDA - REGOLAMENTO

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L'Autorità competente provvede ove necessario, acquisito il parere del Gestore del SII (in materia di scarico in pubblica fognatura), nonché degli altri Enti eventualmente competenti, ad aggiornare l'autorizzazione in atto e tale aggiornamento non incide sulla durata dell'autorizzazione. Se l'Autorità Competente ritiene che la modifica comunicata è sostanziale, nei 30 gg successivi alla comunicazione medesima, ordina al Titolare dell'Attività di presentare domanda di autorizzazione Unica Ambientale (AUA) al SUAP e la modifica comunicata non può essere eseguita fino al rilascio della nuova autorizzazione. In tale caso, al fine del rilascio del titolo autorizzativo, l'Autorità competente, tramite il SUAP, procederà ad acquisire i parere del Gestore del SII (in materia di scarico in pubblica fognatura) e degli altri Enti eventualmente competenti. - Modifica sostanziale: Nel caso in cui si intende effettuare una modifica sostanziale, il Titolare dell'attività deve presentare una nuova domanda di autorizzazione Unica Ambientale (AUA), al SUAP. 15 VOLTURA 1) Attività produttive con acque reflue assimilate alle domestiche Nel caso in cui si verifichi un trasferimento dell'attività produttiva ad altro titolare o un cambio di ragione sociale/denominazione sociale senza che sia intervenuta alcuna modifica del ciclo produttivo, dovrà essere presentata al Gestore del SII una richiesta di voltura. 2) Attività produttive con acque reflue industriali Nel caso in cui si verifichi un trasferimento dell'attività produttiva ad altro titolare o un cambio di ragione sociale/denominazione sociale, dovrà essere richiesta una voltura direttamente all'Autorità competente. L'Autorità competente che rilascia la voltura deve comunicarlo al SUAP e agli altri Enti convolti nell'AUA, compreso il Gestore del SII.

PARTE TERZA - COMPETENZE, PRESCRIZIONI E SANZIONI

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PARTE TERZA - COMPETENZE, PRESCRIZIONI E SANZIONI 16 ISTRUTTORIA L'istruttoria per il rilascio del Nulla Osta Idraulico di competenza del Gestore del SII, si articola come segue:

verifica della completezza e correttezza della documentazione prodotta;

verifica della coerenza delle caratteristiche quali-quantitative dello scarico con il ciclo produttivo dell'attività;

verifica della conformità delle caratteristiche quali/quantitative dello scarico ai limiti ed ai criteri di ammissibilità;

effettuazione di rilievi e/o accertamenti controlli e/o sopralluoghi, ove ritenuti necessari in relazione all'entità e/o alla natura dello scarico e/o allo stato delle infrastrutture fognarie/depurative in cui confluisce lo scarico;

redazione del Nulla Osta contenete le seguenti informazioni:

caratteristiche dello scarico da autorizzare;

Portata da autorizzare e limiti allo scarico da rispettare;

eventuali prescrizioni tecniche. 17 ATTIVITÀ DI CONTROLLO Ferme restando le attività di monitoraggio sulle reti e sugli impianti del S.I.I. per il controllo della qualità degli scarichi effettuate dal gestore a norma del D.lgs. 152/2006 e della Convenzione di Gestione, il Gestore del S.I.I. esegue, a titolo non esclusivo, le seguenti tipologie di controlli:

a) Accertamento tecnico-amministrativo consistente nella:

verifica del possesso del titolo autorizzativo;

verifica del rispetto delle prescrizioni contenute nel provvedimento autorizzativo;

verifica, nei termini previsti nell'autorizzazione, dell'invio periodico da parte del titolare dell'attività produttiva degli autocontrolli sulla qualità degli scarichi;

verifica delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi;

b) prelievo e analisi di campioni di acque reflue ai fini della verifica del rispetto dei valori limite di emissione dello scarico. Nell'ambito di tale attività, il Gestore del SII potrà con proprio personale adeguatamente identificato, effettuare i controlli, verifiche e campionamenti sullo scarico. Nel contempo, il titolare dell'attività è tenuto a fornire le informazioni richieste e a consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico.

PARTE TERZA - COMPETENZE, PRESCRIZIONI E SANZIONI

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18 ULTERIORI ATTIVITÀ Il Gestore del SII dovrà creare e, costantemente, aggiornare un archivio informatico delle autorizzazioni in pubblica fognatura rilasciate dal Comune, nonché delle dichiarazione in ordine al possesso del requisito richiesto per l'assimilabilità. 19 INOSSERVANZA DELLE PRESCRIZIONI

1) Il Gestore del SII, laddove nel corso delle verifiche riscontri la difformità rispetto alla documentazione prodotta in sede istruttoria e/o l'inosservanza delle prescrizioni autorizzative, informerà le Autorità Amministrative e di Controllo per i provvedimenti di competenza.

2) Il Comune, ai sensi dell'art. 130 del D.lgs. 152/2006, secondo la gravità dell'infrazione provvede:

a) alla diffida, stabilendo un termine entro il quale devono essere eliminate le irregolarità rilevate;

b) alla diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un tempo determinato, ove si manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica, per l'ambiente e per la funzionalità del sistema di collettamento e depurazione;

c) alla revoca dell'autorizzazione in caso di mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida e in caso di reiterate violazioni che possono determinare situazioni di pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente.

3) Il Comune, nel caso in cui dai controlli effettuati in proprio, dal Gestore o da terzi, risultino difformità rispetto ai parametri allo scarico attesi, nonché alla tipologia e consistenza dell'attività dichiarata nella Dichiarazione di assimilazione dello scarico alle acque reflue domestiche, provvede con comunicazione, al titolare dell'attività ed al Gestore del SII, a dichiarare l'inefficacia della citata dichiarazione di assimilazione presentata, con l'effetto che il citato scarico dovrà essere autorizzato secondo le procedure per le acque reflue industriali; quanto sopra ferma restando l'applicazione dei provvedimenti di sospensione delle attività fino alla regolamentazione autorizzativa, nonché delle sanzioni di legge.

20 PERIODO TRANSITORIO E MORATORIA La presente procedura si applica a tutti gli scarichi di nuova attivazione dal momento dell'entrata in vigore della presente procedura. Per quanto riguarda tutti gli scarichi già autorizzati in precedenza con diverse modalità, la presente procedura verrà applicata a decorrere dal primo rinnovo utile. 21 RINVIO Per quanto attiene alla procedura di Autorizzazione Unica Ambientale, si rinvia, per quanto qui non espressamente previsto, al D.P.R. 13 marzo 2013, n. 59, nonché alle linee guida, alle disposizione e circolari applicative adottate in materia dalla Regione Lazio e dalla Città Metropolitana di Roma Capitale.

ALLEGATO A - "ATTIVITA' ASSIMILATE"

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ALLEGATO A - "ATTIVITA' ASSIMILATE"

L'elenco seguente, elaborato a titolo esemplificativo, potrà essere oggetto di revisione in aderenza alle eventuali modifiche legislative ed alle conseguenti variazioni delle prassi amministrative che potranno intervenire nel futuro.

1. Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa (pasticcerie, rosticcerie/friggitorie(1), gelaterie, gastronomia, pasta fresca, panificazione, lavorazione e conservazione di carni, pesce e/o vegetali e di prodotti a base di carne, pesce e/o vegetali), etc. comprese le Macellerie sprovviste del reparto di macellazione

2. Parrucchieri, Barbiere e istituti di bellezza 3. Lavanderie e stirerie per utenze residenziali (lavanderie a secco a ciclo chiuso che abbiano

in dotazione 1 o 2 lavatrici ad acqua del tipo di quelle in uso nelle abitazioni domestiche) 4. Case di riposo senza cure mediche 5. Attività alberghiera e di ristorazione (ad esempio self-service, mense, trattorie, rosticcerie,

friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina) (1), villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi

6. Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi, bar e simili 7. Mense e fornitura di pasti preparati 8. Attività Istruzione (Asili nido, scuole per l'infanzia, istruzione primaria e secondaria e

università) 9. Attività culturale, cinema e teatri, etc. 10. Studi Odontoiatrici e Odontotecnici e laboratori connessi in cui reattivi, reagenti, prodotti

analizzati, vengono smaltiti non come acque reflue (rifiuti speciali) (2) 11. Attività ricreativa 12. Attività turistica non ricettiva 13. Attività sportiva, palestre 14. Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, assicurativa e immobiliare 15. Attività informatica 16. Grandi magazzini, solamente se avviene la sola vendita di beni con lavorazione di carni

(escluso macellazione), pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio

17. Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche, bottiglierie con somministrazione

18. Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali). 19. Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona 20. Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca

e sala operatoria 21. Agenzie di viaggio 22. Call center 23. Riparazione di beni di consumo 24. Ottici 25. Studi audio video registrazioni e Negozi di Fotografia (senza sviluppo foto)

ALLEGATO A - "ATTIVITA' ASSIMILATE"

file: Procedure scarichi 1dic16 pag. 18

26. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.

27. Liuteria. 28. Toelettatura per cani (3) 29. Sedi Amministrative/Legali di Società/Imprese/Enti/Studi professionali 30. Centri Operativi di Società di Servizi senza lavorazione/lavaggi di materiali/impianti/mezzi

(1) Tali attività devono essere, in ogni caso, dotate di un preliminare sistema di disoleatura (2) Tali attività devono essere, in ogni caso, dotate di un sistema preliminare di decantazione. (3) Tali attività devono essere, in ogni caso, dotate di un sistema preliminare di sedimentazione.

”Dichiarazione di assimilazione ai reflui domestici dei reflui

provenienti da attività produttive”

Il/La sottoscritto/a _______________________________________________________________

nato/a a __________________________________________ (____) il _____________________

residente in ___________________________________________ (____) C.a.p. ______________

In qualità di Titolare dell’attività Rappresentante Legale della ditta/società

Incaricato da _________________________________

telefono _______________________ fax _________________e-mail _______________________

Consapevole delle conseguenze penali ed amministrative di cui agli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445/00

ai sensi dell’art. 47 del medesimo decreto, ai sensi dell’art.23 PTAR e della «Nuova Procedura

allacci in pubblica fognatura delle Acque reflue provenienti dalle Attività Produttive» adottata

in data XXX

DICHIARA

che nei locali ubicati nel comune di ___________________________________________ in via

_______________________________________________ svolge una delle attività di seguito elencate:

Attività di vendita al dettaglio di generi alimentari e altro commercio al dettaglio, anche con annesso laboratorio di produzione finalizzato alla vendita stessa (pasticcerie, rosticcerie/friggitorie (dotato di preliminare sistema preliminare di disoleatura), gelaterie, gastronomia, pasta fresca, panificazione, lavorazione e conservazione di carni, pesce e/o vegetali e di prodotti a base di carne, pesce e/o vegetali), etc. comprese le Macellerie sprovviste del reparto di macellazione

Parrucchieri, Barbiere e istituti di bellezza

Lavanderie e stirerie per utenze residenziali (lavanderie a secco a ciclo chiuso che abbiano in dotazione 1 o 2 lavatrici ad acqua del tipo di quelle in uso nelle abitazioni domestiche)

Case di riposo senza cure mediche

Attività alberghiera e di ristorazione (ad esempio self-service, mense, trattorie, rosticcerie, friggitorie, pizzerie, osterie e birrerie con cucina dotate di preliminare sistema preliminare di disoleatura), villaggi turistici, residence, agriturismi, campeggi

Discoteche, sale da ballo, night pubs, sale giochi e biliardi, bar e simili

Mense e fornitura di pasti preparati

Attività Istruzione (Asili nido, scuole per l'infanzia, istruzione primaria e secondaria e università)

Attività culturale, cinema e teatri, etc.

Studi Odontoiatrici e Odontotecnici e laboratori connessi dotate di preliminare sistema di decantazione ed i cui reattivi, reagenti, prodotti analizzati, vengono smaltiti non come acque reflue (rifiuti speciali)

Attività ricreativa

Attività turistica non ricettiva

Attività sportiva, palestre

Servizi di intermediazione monetaria, finanziaria, assicurativa e immobiliare

Attività informatica

Grandi magazzini, solamente se avviene la sola vendita di beni con lavorazione di carni (escluso macellazione), pesce o di pasticceria, attività di lavanderia e in assenza di grandi aree di parcheggio

Bar, caffè, gelaterie (anche con intrattenimento spettacolo), enoteche, bottiglierie con somministrazione

Stabilimenti balneari (marittimi, lacuali e fluviali).

Servizi dei centri e stabilimenti per il benessere fisico e l'igiene della persona

Ambulatori medici studi veterinari o simili, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca e sala operatoria

Agenzie di viaggio

Call center

Riparazione di beni di consumo

Ottici

Studi audio video registrazioni e Negozi di Fotografia (senza sviluppo foto)

Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.

Liuteria.

Toelettatura per cani dotate di preliminare sistema di sedimentazione

Sedi Amministrative/Legali di Società/Imprese/Enti/Studi professionali

Centri Operativi di Società di Servizi senza lavorazione/lavaggi di materiali/impianti/mezzi ALTRA ATTIVITA' (da specificare): ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

Si allega fotocopia di documento di riconoscimento valido

Luogo e data Il Dichiarante

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