Procedure per l’acquisizione di beni e servizi - PD Piemonte · Ordinario di Diritto...

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Prof. Roberto CAVALLO PERIN Ordinario di Diritto amministrativo Università degli Studi di Torino Via Bogino, n. 9 – 10123 Torino [email protected] Procedure per l’acquisizione di beni e servizi

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Prof. Roberto CAVALLO PERIN

Ordinario di Diritto amministrativo Università degli Studi di Torino Via Bogino, n. 9 – 10123 Torino

[email protected]

Procedure per l’acquisizione di beni e servizi

Le fonti comunitarie in materia di procedure di appalto: • direttiva 2004/17/ce del parlamento europeo e del consiglio del 31 marzo 2004 che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali;

• direttiva 2004/18/ce del parlamento europeo e del consiglio del 31 marzo 2004 relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;

• direttiva 2007/66/ce del parlamento europeo e del consiglio dell’11 dicembre 2007 che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell’efficacia delle procedure di ricorso in materia d’aggiudicazione degli appalti pubblici.

Le fonti nazionali in materia di contratti pubblici: • L. 18 aprile 2005, n. 62, Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Legge comunitaria 2004 (legge di delega); • d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163, Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (aggiornato al d.lgs. 20 marzo 2010, n. 53);

•  d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE».

Qualità offerente

Qualità offerta

Qualità nell’esecuzione della

prestazione

•  economicità •  efficacia •  tempestività •  correttezza

•  libera concorrenza •  parità di trattamento •  non discriminazione •  trasparenza •  proporzionalità •  pubblicità

•  economicità •  efficacia •  tempestività •  correttezza

Salvi i criteri ispirati ad esigenze sociali (salute, ambiente, sviluppo sostenibile)

Art. 2 Codice dei contratti

• procedura aperta (art. 55);

• procedura ristretta (art. 55);

• procedura negoziata previa pubblicazione del bando di gara (art. 56);

• procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (art. 57); …………………………………….

• dialogo competitivo (art. 58);

• accordo quadro (art. 59);

• asta elettronica (art. 85);

• sistemi dinamici di acquisizione (art. 60).

d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163

CGCE, 24 Gennaio 2008,

C-532/2006

Circ. Pres. Cons. dei Min. – Dip. per le politiche comunitarie, 1° marzo 2007

SELEZIONE DELL’OFFERENTE

Requisiti di qualificazione tecnica, economica, finanziaria e di ordine generale (morali)

SELEZIONE DELL’OFFERTA

-  PREZZO PIU’ BASSO

-  OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLE POLITICHE COMUNITARIE CIRCOLARE 1 MARZO 2007

PRINCIPI PER L’APPLICAZIONE, DA PARTE DELLE STAZIONI APPALTANTI, NELLA SCELTA DEI CRITERI DI

SELEZIONE E DI AGGIUDICAZIONE DI UN APPALTO PUBBICO DI SERVIZI

Criteri di idoneità ovvero di

“SELEZIONE DELL’OFFERENTE”

La disciplina di gara CODICE CONTRATTI

PUBBLICI, d.lgs. 163/2006

REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE (Stato e/o autonomie)

CAPITOLATO

GENERALE

CAPITOLATO

SPECIALE

BANDO

DI GARA

SPECIFIC

AZIO

NE

DISICPLINA DEL SINGOLO CONTRATTO

INTERPRETAZIONE CLAUSOLE

EQUIVOCHE E INTEGRAZIONE

LACUNE

REGOLE DI GARA

Condizioni generali del contratto (art. 1341 c.c.)

+ partecipazione

= trattamento

criterio del prezzo più basso (art. 82);

criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83).

(artt. 81 e ss., d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163)

Criteri di individuazione e verifica delle offerte anormalmente basse, e procedimento di verifica ed esclusione delle offerte anomale: soprasoglia (artt. 86, 87 e 88);

sottosoglia (artt. 122 e 124) Esclusione AUTOMATICA?

Riferimenti: • C. giust. Ce, 15 maggio 2008, in C-147/06 e C-148/06; • Corte Cost., n. 40/1998; • Delibera della Giunta Provinciale di Torino, 30 marzo 2010, n. 12.

Criteri-ELEMENTI di valutazione: Art. 83, c. 1, D.lgs. n. 163/2006

Elencazione ESEMPLIFICATIVA a) il prezzo; b) la qualità; c) il pregio tecnico; d) le caratteristiche estetiche e funzionali; e) le caratteristiche ambientali e il contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali dell'opera o del prodotto; f) il costo di utilizzazione e manutenzione; g) la redditività; h) il servizio successivo alla vendita; i) l'assistenza tecnica; l) la data di consegna ovvero il termine di consegna o di esecuzione; m) l'impegno in materia di pezzi di ricambio; n) la sicurezza di approvvigionamento; o) in caso di concessioni, altresì la durata del contratto, le modalità di gestione, il livello e i criteri di aggiornamento delle tariffe da praticare agli utenti.

- PERTINENZA con la natura, l’oggetto e le caratteristiche del contratto.

INTRODOTTO con D.lgs. n. 152, 11 settembre 2008.

PONDERAZIONE RELATIVA

Criterio di aggiudicazione

PREZZO PIU’ BASSO OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU’ VANTAGGIOSA

D.lgs. n. 163/2006, art. 86, c. 1 D.lgs. n. 163/2006, art. 86, c. 2

“Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media”.

“Nei contratti di cui al presente codice, quando il criterio di aggiudicazione è quello

dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle

quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri

elementi di valutazione, sono entrambi pari o superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti

dal bando di gara”.

soprasoglia

Le centrali di committenza art. 11, direttiva 2004/18; artt. 3, c. 34 e 33 Codice dei contratti pubblici

PA 1

PA 2

PA 3

PA 4

PA 5

•  convenzione •  consorzio •  associazione affidano a:

OBBLIGO DI GARA

lo svolgimento delle procedure di acquisizione di: LAVORI SERVIZI FORNITURE Con gare tradizionali o accordi quadro

 Società concessionaria di servizi informativi pubblici del Ministero dell’Economia;

  Esercita competenze prima attribuite al Provveditorato generale dello Stato;

  Persegue l’attuazione programmi per RAZIONALIZZAZIONE ACQUISTI nella P.A. Per acquisti di beni e

servizi per le p.a.

Aggregazione acquisti Italia

)

(Emilia Romagna): L. R. n. 11 del 2004.

- Centrale Intercent-ER: razionalizzazione della spesa mediante e-procurement;

-  Agenzia regionale di sviluppo mercati telematici (con personalità giuridica e obbligo di svolgimento attività a favore asl)

Lombardia:

- Centrale regionale acquisti (nell’ambito di Soc. Reg. Lombardia informatica s.p.a.) per razionalizzazione spesa acquisti di Regioni e Enti servizio sanitario

-  mandati ad asl per gare aggregate; adesione a contratti già stipulati

Toscana: Aree Vaste (Consorzi di area vasta - ESTAV), poi enti pubblici con personalità giuridica con funzioni tra cui approvvigionamento

Piemonte: S.C.R. centrale committenza

art. 26, L. 23 dicembre 1999, n. 488, “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato. (Legge finanziaria 2000)”.(…) 3. Le amministrazioni pubbliche possono ricorrere alle convenzioni stipulate ai sensi del comma 1, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità, come limiti massimi, per l'acquisto di beni e servizi comparabili oggetto delle stesse, anche utilizzando procedure telematiche per l'acquisizione di beni e servizi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101. La stipulazione di un contratto in violazione del presente comma è causa di responsabilità amministrativa; ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo previsto nelle convenzioni e quello indicato nel contratto. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano ai comuni con popolazione fino a 1.000 abitanti e ai comuni montani con popolazione fino a 5.000 abitanti.

(…)