PROCEDURA OPERATIVA STANDARD RELATIVA AGLI …
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PROCEDURA OPERATIVA STANDARD
RELATIVA AGLI ADEMPIMENTI PER LA
TRANSUMANZA
ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI
ELABORATA DA: DOTT. GIAMMARINO ANGELO (DIRIGENTE VETERINARIO U.O.C. SANITÀ ANIMALE)
REVISIONATA DA:
DOTT. CAPORALE VINCENZO (DIRIGENTE VETERINARIO U.O.C. SANITÀ ANIMALE)
DOTT. TRAVAGLINI NICOLA (DIRIGENTE VETERINARIO U.O.C. SANITÀ ANIMALE)
VALIDATA DA: DOTT. DI PAOLO GIOVANNI (DIRETTORE U.O.C SANITÀ ANIMALE)
DESTINATARI DELLA PROCEDURA: I DIRIGENTI VETERINARI DELLA U.O.C SANITÀ
ANIMALE DELLA ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI
AZIENDA SANITARIA LOCALE 02
LANCIANO-VASTO-CHIETI
DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE
Servizio Sanità Animale
POS Codice: POS/TRANSUMANZA/01/2015
PROCEDURA
OPERATIVA STANDARD
RELATIVA AGLI
ADEMPIMENTI PER LA
TRANSUMANZA
DATA ELABORAZIONE:
12.02.2015
REVISIONI: 27/03/2015
19/12/2015
15/01/2016
Pagine
18
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INDICE
PARTE GENERALE
DEFINIZIONI
SCOPO
CAMPO DI APPLICAZIONE
ABBREVIAZIONI
RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI
RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI
MINISTERO DELLA SALUTE
PREMESSA
REGISTRAZIONE DEI PASCOLI
MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI
DIAGRAMMI DI FLUSSO
________________________________________________________________________________
PARTE SPECIALE
PROTOCOLLO OPERATIVO
ATTIVAZIONE 1 – ATTRIBUZIONE CODICE PASCOLO
ATTIVAZIONE 2 – VISITA PRE-MOVIMENTAZIONE E RILASCIO MODELLO 7
ALLEGATI
ALLEGATO 1: RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE PASCOLO RISERVATO ALLE
RICHIESTE DEI SINDACI
ALLEGATO 1A: RICHIESTA ATTRIBUZIONE CODICE PASCOLO RISERVATO ALLE
RICHIESTE DI PRIVATI
ALLEGATO 2: MODELLO 6 - DOMANDA DI TRASFERIMENTO DI BESTIAME PER LA
TRANSUMANZA
ALLEGATO 3: DOMANDA DI TRASFERIMENTO DI BESTIAME PER LA TRANSUMANZA
ALL’INTERNO DELLO STESSO COMUNE.
ALLEGATO 4: INSERIMENTO IN BDN DELLA RICHIESTA PER IL RILASCIO
DELL’AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO DI BESTIAME PER IL PASCOLO
ESTIVO
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PARTE GENERALE
DEFINIZIONI
Alpeggio: spostamento stagionale di bestiame verso i pascoli estivi ricadenti nel
comprensorio alpino.
Transumanza: spostamento stagionale di bestiame verso i pascoli estivi ricadenti nel
comprensorio appenninico.
Monticazione e demonticazione: movimentazione degli animali riferita sia all’alpeggio che
alla transumanza ed indica la salita degli animali ai pascoli montani piuttosto che la loro
discesa verso valle.
Pascolo vagante: pascolo effettuato esclusivamente da greggi che si spostano
continuamente alla ricerca di cibo, non disponendo i possessori di esse di pascoli di loro
proprietà.
Pascolo: terreno coperto di erbe dove il bestiame viene portato a mangiare.
Pascolo Registrato:pascolo registrato in BDN ed identificato mediante codice.
Pertinenza: rappresentano quei luoghi, diversi dai pascoli, funzionalmente integrati con
l’azienda principale e che costituiscono con questa un’unica unità epidemiologica.
Viceversa i luoghi e le strutture ubicati in comuni diversi rispetto al comune in cui è ubicata
l’azienda principale ovvero luoghi che non mantengono con il corpo principale dell’azienda
un rapporto di effettiva continuità epidemiologica non possono essere ritenuti pertinenze
(nota ministero della Salute n. 7168 del 11.04.2008).
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SCOPO
Scopo della presente procedura è quello di definire le modalità standard di esecuzione dei controlli
e gestione della documentazione riguardante gli animali che si spostano verso i pascoli.
La corretta definizione ed esecuzione della procedura mira a garantire una adeguata identificazione
dei pascoli in relazione alla consistenza e sanità degli animali in essi presenti e la verifica del
rispetto degli obblighi dettati dalla vigente normativa in merito agli adempimenti per lo
spostamento degli animali verso i pascoli estivi.
CAMPO DI APPLICAZIONE
La presente procedura si applica ogni qualvolta il proprietario di una azienda zootecnica manifesti
formalmente l’intenzione di condurre i propri animali su di un pascolo (transumanza).
ABBREVIAZIONI ASL: Azienda sanitaria locale
BDN: Banca Dati Nazionale
BRC: Brucellosi;
LEB: Leucosi Bovina Enzootica;
TBC: Tubercolosi;
MVS: Malattia Vescicolare del Suino;
UBA: Unità Bovino Adulto;
RIFERIMENTI NORMATIVI COMUNITARI
Decisione 2001/672/CE della commissione del 20 agosto 2001 che stabilisce regole
specifiche applicabili ai movimenti di bovini destinati al pascolo estivo in zone di
montagna
Decisione 2010/300/CE della commissione del 25 maggio 2010 che modifica la
decisione 2001/672/CE per quanto riguarda i periodi relativi ai movimenti di bovini
destinati al pascolo estivo.
Regolamento 2014/653/CE - Modifica al Regolamento 1760/2000/CE per
l’identificazione elettronica dei bovini.
Regolamento 2000/1760 che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione
dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni
bovine, e che abroga il regolamento 1997/820/CE.
Regolamento 2009/59 del 19 Agosto 2009 – Modifica del Regolamento 2004/21/CE.
Regolamento 2008/933/CE del 23 Settembre 2008 - Modifica del Regolamento
2004/21CE.
Regolamento 2004/21/CE del 17 Dicembre 2003 “Sistema di identificazione e di
registrazione degli animali delle specie ovina e caprina.
Decisione 90/426/CEE Direttiva del Consiglio relativo alle condizioni di polizia
sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in
provenienza dai paesi terzi.
Direttiva 90/427/CEE Direttiva del Consiglio relativa alle norme zootecniche e
genealogiche che disciplinano gli scambi intracomunitari di equidi.
Decisione 2000/68/CE Decisione della Commissione che istituisce il documento di
identificazione (passaporto) che scorta gli equidi registrati.
Decisione 93/623/CEE Decisione della Commissione recante modifica della
decisione della Commissione 93/623/CEE e concernente l'identificazione degli
equidi da allevamento e da reddito.
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Regolamento 2008/504 della Commissione recante attuazione delle direttive
90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di
identificazione degli equidi.
RIFERIMENTI NORMATIVI NAZIONALI
Regolamento di polizia veterinaria DPR 320/54 Capitolo IX articolo 41, 42, 43 e 62.
“Spostamento degli animali per ragioni di pascolo alpeggio – transumanza – pascolo
vagante.
DPR 317/96 Regolamento recante norme per l’attuazione della Direttiva 92/102/CEE
relativa all’identificazione e registrazione degli animali
Ministero della sanità Decreto 13 novembre 2000 “Norme sanitarie relative
all’alpeggio, alla transumanza ed al pascolo vagante degli ovini e caprini”.
Ministero della Salute ordinanza 9 agosto 2012 “Misure straordinarie di polizia
veterinaria in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-
caprina, leucosi, nelle regioni Calabria, Campania, Puglia e Sicilia”. (scaduta)
Decreto Legislativo n 58 del 29 Gennaio 2004 - sanzioni per irregolarità su marchi
auricolari passaporti ed etichette
D.M. 05/05/2006 Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione
dell'anagrafe equina da parte dell'Unire (articolo 8, comma 15, legge 1 agosto 2003,
n. 200).
D.M. 09/10/2007 - Manuale operativo per la gestione dell'Anagrafe degli
Equidi(procedure di attuazione del D.M. 5 Maggio 2006).
D.M. 29/12/2009 Linee guida e principi per l’organizzazione e la gestione
dell’anagrafe equina da parte dell’UNIRE (articolo 8, comma 15 legge 1° agosto
2003 n. 200).
D.Lvo 16 febbraio 2011, n. 29: disposizioni sanzionatorie per le violazioni del
Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e
90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonché gestione dell'anagrafe
da parte dell'UNIRE.
D.M. 26/09/2011 – Nuovo Manuale operativo per la gestione dell'Anagrafe degli
Equidi(procedure di attuazione del D.M. 29 Dicembre 2009).
O.M. 01/03/2013- ordinanza contingibile ed urgente in materia di identificazione
sanitaria degli equidi.
O.M. 19/03/2014- Proroga ordinanza del 1 marzo 2013 in materia di identificazione
sanitaria degli equidi.
Ordinanza Ministeriale 28 Maggio 2015 – misure straordinarie di polizia veterinaria
in materia di tubercolosi, brucellosi bovina e bufalina, brucellosi ovi-caprina, leucosi
bovina enzootica.
RIFERIMANTI NORMATIVI REGIONALI
Regione Abruzzo Decreto 20.04.2000 n. 188 “Norme per disciplinare lo spostamento
degli animali ai fini della transumanza e/o monticazione”.
Regione Abruzzo “Piano pluriennale regionale integrato dei controlli della sanità
pubblica veterinaria e sicurezza alimentare della regione Abruzzo 2015-2018”.
Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.01 del 23.05.2014 “Misure
sanitarie nei territori dei comuni di Vasto, Rosello, Roio del Sangro, Montazzoli,
Roccaspinalveti, Castiglione Messer Marino e Monteferrante, per focolai di
Brucellosi Bovina ed Ovi-caprina”- (scaduta).
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PREMESSA
REGISTRAZIONE DEI PASCOLI
IL PROPRIETARIO DEI PASCOLI, O SUO DELEGATO, È TENUTO A:
1. Far pervenire al Servizio Veterinario della ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti, almeno 60
giorni prima dello spostamento degli animali, la richiesta di attribuzione del codice pascolo
(All.1a). In tale richiesta devono essere riportati:
a. denominazione e localizzazione del pascolo allegando la visura e l’estratto del foglio
di mappa catastale del terreno;
b. superficie pascolabile in m2 al fine di permettere il calcolo del carico bestiame
sopportabile (UBA/ha);
c. esatta perimetrazione del terreno da destinare a pascolo.
Qualora i terreni interessati siano comunali, la documentazione richiesta deve essere inoltrata al
Servizio Veterinario direttamente dal Sindaco (All. 1).
IL SERVIZIO VETERINARIO DI SANITÀ ANIMALE DELLA ASL TERRITORIALMENTE COMPETENTE SUI
PASCOLI:
1. ricevuta la richiesta dal proprietario del terreno o dall’avente titolo di disponibilità (affitto,
vendita di erba, uso civico, comodato o altre modalità consentite dalla legge), provvede alla
assegnazione del codice pascolo;
2. accertata la correttezza della documentazione presentata, codifica il pascolo con
l’attribuzione di un codice univoco che verrà comunicato al proprietario o avente titolo ed al
comune ove il pascolo insiste (All. 1);
3. effettua la registrazione in BDN tramite l’apposita funzione informatica menù –
anagrafiche – pascoli – inserimento, immettendo tutte le informazioni previste dal sistema;
4. comunica al richiedente il codice pascolo attribuito (All.1/1a).
MOVIMENTAZIONI DEGLI ANIMALI
COMPITI DEL PROPRIETARIO DEGLI ANIMALI.
1. I capi oggetto di transumanza/monticazione o che si spostano per ragioni di pascolo vagante,
oppure allevati allo stato brado o semibrado, fatta eccezione per quelli già identificati
elettronicamente, devono essere identificati mediante bolo endoruminale o con altro mezzo
identificativo associato a prelievo di materiale genetico.
2. Chiunque intenda spostare i propri animali su pascoli posti fuori del comune ove insiste
l’azienda ha l’obbligo di produrre tutta la documentazione necessaria al fine di dimostrare
la proprietà, l’affitto, l’uso civico o quant’altro permesso dalla legge dei terreni sui quali
condurrà il proprio bestiame. Per tali spostamenti, il proprietario o l’organo delegato deve
inserire in BDN una formale richiesta accedendo al portale VETINFO (www.vetinfo.it) e
seguire il percorso menù: movimentazioni-transumanza-richiesta-da allevamento verso
pascolo-inserimento. Qualora l’allevatore abbia delegato il Servizio Veterinario deve
presentare allo stesso richiesta tramite l’allegato 4.
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3. Inoltre, almeno 15 giorni prima della data presunta di partenza, deve presentare formale
domanda al Sindaco del Comune ove si trova il bestiame mediante la compilazione e la
consegna del modello 6 previsto dal Regolamento di Polizia Veterinaria - DPR 320/54
(All. 2).
Chiunque intenda spostare i propri animali su pascoli ricadenti all’interno dello stesso
Comune è tenuto alla semplice comunicazione al Sindaco della data presunta della partenza
degli animali almeno 15 giorni prima (All. 3). Lo stesso Sindaco è invitato a comunicare
tale presunta movimentazione al competente Servizio Veterinario per consentire la verifica
anagrafica e la visita clinica nei tre giorni precedenti lo spostamento
4. Il proprietario deve comunicare al Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL 02
Lanciano-Vasto-Chieti, almeno 7 giorni prima, la data esatta di partenza richiedendo la
visita pre-movimentazione degli animali per il rilascio del prescritto modello 7,
indispensabile per la movimentazione e che sarà generato in maniera informatizzata
direttamente dalla BDN.
5. Il proprietario deve consegnare il modello 7, non più tardi del giorno successivo all’arrivo a
destinazione, al Sindaco del comune ove insistono i pascoli.
6. Il proprietario deve garantire la cattura ed il contenimento degli animali al pascolo per
permettere l’esecuzione di eventuali controlli sanitari e/o anagrafici.
COMPITI DEL SINDACO DEL COMUNE OVE SI TROVANO GLI ANIMALI SOGGETTI ALLA
MOVIMENTAZIONE.
Il Sindaco:
ricevuto il suddetto modello 6 dall’allevatore (All.2), ne controlla la corretta compilazione e
provvede all’inoltro solerte al Sindaco del Comune di destinazione degli animali;
ricevuta dall’allevatore la comunicazione di spostamento degli animali all’interno del
proprio Comune (All. 3), provvede all’inoltro solerte dello stesso al Servizio Veterinario di
Sanità Animale dalla ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti.
COMPITI DEL SERVIZIO VETERINARIO DI SANITÀ ANIMALE DELLA ASL 02 LANCIANO-VASTO-CHIETI
1. VERIFICA DELLO STATO SANITARIO ED ANAGRAFICO PER LA CONCESSIONE DI NULLA OSTA AL
TRASFERIMENTO.
Prima dello spostamento degli animali verso i pascoli il Servizio Veterinario di Sanità Animale
deve:
verificare la congruità tra estensione del pascolo e carico di animali previsto;
verificare la presenza e la correttezza in BDN della registrazione anagrafica
dell’azienda;
verificare la corretta identificazione dei capi (bolo, marca elettronica, marca con
materiale genetico);
verificare la qualifica sanitaria dell’azienda:
tutti i bovini ed i bufalini devono provenire da Allevamenti Ufficialmente
Indenni da BRC, LEB e TBC;
tutti gli ovi-caprini devono provenire da Allevamenti Ufficialmente Indenni da
BRC;
tutti i suidi devono provenire da Aziende Accreditate per MVS e regolarmente
vaccinati per Aujeszky.
sottoporre a prove diagnostiche per TBC, LEB e BRC, con esito favorevole, nei 90
giorni precedenti lo spostamento, il 100% dei bovini e bufalini che si spostano;
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sottoporre a prove diagnostiche per BRC, con esito favorevole, nei 90 giorni
precedenti lo spostamento, il 100% degli ovi-caprini che si spostano;
sottoporre a prove diagnostiche per BRC, con esito favorevole, nei 90 giorni
precedenti lo spostamento, i cani al seguito;
verificare che i cani che accompagnano gli animali siano iscritti all’anagrafe canina
regionale ed identificati mediante microchip o transponder;
verificare che i cavalli, gli asini, i muli ed i bardotti siano regolarmente identificati
mediante microchip e dotati di passaporto.
2. RILASCIO AUTORIZZAZIONE ALLA MOVIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI.
Il servizio veterinario autorizza la movimentazione per transumanza e monticazione, pascolo
vagante, semibrado e brado permanente esclusivamente di animali provenienti da allevamenti
ufficialmente indenni da TBC, BRC e LEB ed identificati elettronicamente.
3. RILASCIO DELLA CERTIFICAZIONE SANITARIA INDISPENSABILE PER LO SPOSTAMENTO (MODELLO 7).
Il trasferimento sui pascoli del bestiame bovino, bufalino, ovi-caprino, suino, equino e dei cani
al seguito è consentito previa esecuzione della visita veterinaria, con esito favorevole, di tutti
gli animali oggetto di transumanza/monticazione/pascolo vagante da effettuarsi dai Veterinari
Ufficiali entro i tre giorni precedenti la partenza. Una volta verificata l’esistenza di tutti i
requisiti necessari alla movimentazione dei capi, il Servizio Veterinario di Sanità Animale
provvede a generare il modello 4 unitamente al modello 7 accedendo alla voce menù
movimentazioni-documento di accompagnamento-prenotazione documento informatizzato,
ad effettuare in campo la visita degli animali da movimentare e successivamente a confermare
in BDN la richiesta di trasferimento precedentemente formulata dall’allevatore.
Il costo per il rilascio del modello 7 è a carico dell’allevatore. Il versamento deve essere
effettuato sul conto corrente n. 2512481 intestato a: ASL 2 Lanciano Vasto Chieti Servizio
Veterinario Sanità Animale, indicando come causale “rilascio modello 7”. L’importo è quello
indicato dal tariffario della Regione Abruzzo ovvero: costo fisso pari a € 10,33 + € 0,36 per
ogni Unità Animale per un importo massimo della tariffa pari a € 25,82. Copia del versamento
deve pervenire presso gli uffici ASL di competenza entro 15 giorni dal rilascio della
certificazione.
4. MISURE PARTICOLARI
Il Servizio Veterinario, nel caso in cui venga accertata la persistenza sui pascoli di animali
senza proprietario, ne dispone la cattura ed il sequestro, anche avvalendosi dell’ausilio delle
forze dell’ordine, al fine di sottoporli ai controlli anagrafici e sanitari. Terminati detti controlli,
gli animali entrano nella disponibilità del Comune.
Le stesse misure sopra riportate si applicano nei casi in cui il proprietario di capi allevati allo
stato brado permanente dichiari al Servizio Veterinario di non essere in grado di catturare e
contenere gli animali oggetto di controllo sanitario.
VERIFICA DEL RISPETTO DELLE NORME SANITARIE SPECIALI PER LA BLUE TONGUE.
Ai fini della movimentazione verso i pascoli, le procedure inerenti la febbre catarrale degli
ovini (Blue-Tongue) sono quelle indicate dalla nota DGSAF n. 5662 del 14.03.2014 del
Ministero della Salute e s.m.i. e dal Regolamento 1266/2007/CE della Commissione del
26.10.2007.
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COMPITI DEL SINDACO DEL COMUNE OVE ARRIVANO GLI ANIMALI
1. Il Sindaco del Comune di arrivo degli animali deve verificare che i pascoli abbiano
un’estensione sufficiente ad alimentare il numero di animali previsto per tutto il periodo
richiesto (UBA/ha).
2. Il Sindaco del Comune che riceve gli animali, ricevuto il Modello 6 dal Sindaco del
Comune ove si trovano gli animali in partenza, lo inoltra al Servizio Veterinario di
Sanità Animale per chiedere se ostino motivi di polizia veterinaria.
3. Nel caso di spostamento di animali nello stesso Comune, il sindaco adotterà le stesse
procedure di cui sopra sostituendo il Modello 6 con la comunicazione di spostamento
animali (All.3).
4. Detiene il Modello 7, consegnato dall’allevatore transumante il giorno successivo
all’arrivo degli animali, fino alla data di demonticazione.
DEMONTICAZIONE
Per la demonticazione è valido lo stesso Modello 7 rilasciato per la monticazione, sempreché non
intervengano contrari motivi sanitari. A tale scopo i certificati, muniti del visto dell'autorità
comunale, devono essere restituiti agli interessati entro tre giorni precedenti la partenza.
Il Sindaco provvede a dare tempestiva comunicazione della data di demonticazione al Servizio
Veterinario di Sanità Animale della competente ASL dove insiste l’allevamento di origine.
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PARTE SPECIALE
DIAGRAMMA DEI COMPITI E RUOLI NELLA PROCEDURA PER GLI ADEMPIMENTI
RELATIVI ALLA TRANSUMANZA
Sindaco del Comune dove risiedono gli animali
Provvede a presentare alla ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti :
istanza di attribuzione codice pascolo (allegato 1);
visura ed estratto del foglio di mappa catastale del terreno con indicazione della superficie pascolabile totale in m2;
Certificato di possesso o altro titolo dei terreni sui quali insite il pascolo.
Riceve presso il suo indirizzo la comunicazione di
avvenuta attribuzione del codice pascolo.
Presenta il modello 6 (allegato 2) al Sindaco del Comune nel quale sono detenuti gli animali, almeno 15 giorni prima della presunta data della partenza;
Se la monticazione avviene all’interno dello stesso Comune provvede a presentare semplice comunicazione al Sindaco almeno 15 giorni prima della data presunta di partenza (allegato 3).
Resta in attesa, per la visita degli animali da parte di un
veterinario ASL
Individua specifiche aree sul territorio del proprio comune da
destinare a pascolo estivo.
Richiede alla ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti l’attribuzione del codice pascolo inviando al Servizio Veterinario:
Istanza di attribuzione del codice pascolo (allegato 1);
visura ed estratto del foglio di mappa catastale del terreno specificando la superficie pascolabile in m2.
Comunica al Servizio Veterinario la data esatta della
partenza in modo da consentire l’esecuzione della visita
pre-movimentazione.
Sindaco del Comune dove insistono i pascoli
Riceve dal Sindaco del Comune ove risiedono gli animali il
prescritto modello 6.
Riceve e detiene il modello 7, consegnato dal proprietario degli animali;
Restituisce al proprietario degli animali il modello 7 entro i tre giorni precedenti la demonticazione (sempre che non intervengano motivi sanitari ostativi
Non più tardi del giorno successivo alla monticazione
consegna il modello 7 al sindaco del Comune ove
insistono i pascoli.
Riceve dal Servizio Veterinario di Sanità Animale della ASL 2 Lanciano-Vasto-Chieti il codice del pascolo per cui era stata avanzata richiesta.
Proprietario degli animali transumanti
Riceve il modello 6 degli allevatori che intendono trasferirsi sui pascoli estivi. Ne controlla la corretta compilazione e ne invia tempestivamente una copia al Sindaco al Comune dove andranno gli animali. Per gli spostamenti di animali all’interno dello stesso Comune riceve semplice comunicazione della data presunta di partenza dal proprietario effettuata mediante compilazione dell’allegato 3 che deve tempestivamente inoltrare al Servizio Veterinario di competenza.
Provvede a formalizzare la richiesta di trasferimento
bestiame per transumanza in BDN.
Comunica tempestivamente al servizio veterinario della ASL
nel quale risiedono gli animali e nel quale insistono i pascoli la
data esatta della demonticazione del bestiame.
Entro tre giorni dalla demonticazione provvede a ritirare
presso gli uffici comunali il modello 7.
Deve garantire la cattura ed il contenimento degli animali
al pascolo per permettere l’esecuzione di eventuali
controlli sanitari e/o anagrafici.
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ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti Servizio di Sanità Animale
Ricevuti dal comune, dal proprietario o avente titolo:
l’istanza di attribuzione del codice pascolo (allegato 1 o 1a);
visura ed estratto del foglio di mappa catastale del terreno;
certificato di possesso o altro titolo dei terreni sui quali insite il pascolo;
Acquisite le coordinate geografiche dei terreni oggetto di attribuzione.
Attribuisce il codice pascolo inserendo tutti i dati richiesti in BDN
Comunica al Sindaco, al proprietario o all’avente titolo il codice pascolo attribuito (allegato 1 o 1a).
Riceve il modello 6 dal Sindaco del Comune ove insistono i pascoli. Il Servizio di Sanità Animale provvede ogni anno:
a testare nei 90 giorni precedenti la presunta data di partenza tutti i bovini e bufalini nei confronti della BRC, LEB e TBC;
A testare nei 90 giorni precedenti la partenza tutti gli ovini ed i caprini in età prescritta nei confronti della BRC;
A testare, nei 90 giorni precedenti la partenza, tutti i cani che accompagneranno gli animali, nei confronti della BRC.
In seguito ai controlli, provvede a registrare in BDN le qualifiche aggiornate per ciascun allevamento.
I Servizi Veterinari delle ASL competenti sui pascoli, ricevono dal Servizio Veterinario Regionale l’elenco degli allevamenti che si prevede si spostino verso i pascoli estivi, suddiviso per comune e provincia di destinazione
Genera attraverso l’apposita funzionalità in BDN il modello 4 unitamente al modello 7 sul quale verrà annotata dal Veterinario Ufficiale l’esito della visita pre-movimentazione.
Effettua la visita pre-movimentazione;
Conferma in BDN la richiesta per il trasferimento del bestiame precedentemente inserita dall’allevatore o suo delegato.
Il Servizio di Sanità Animale prima dello spostamento degli animali per la monticazione provvede:
a verificare la congruità tra estensione del pascolo e carico degli animali previsto;
a verificare la presenza e la correttezza in BDN della registrazione anagrafica dell’azienda;
a verificare la corretta identificazione dei capi (dispositivo elettronico o associato a prelievo di DNA);
a verificare che i cani al seguito degli animali siano identificati mediante microchip ed iscritti all’anagrafe canina regionale;
a verificare la coretta identificazione degli equidi e la conformità dei relativi passaporti;
a verificare il rispetto dei requisiti relativi alla febbre catarrale degli ovini (Blue Tongue);
a verificare le qualifiche sanitarie dell’azienda.
Nel caso in cui venga accertata la persistenza sui pascoli di
animali senza proprietario o quando quest’ultimo dichiari
di non essere in grado di catturare e contenere gli animali
oggetto di controllo sanitario, il Servizio Veterinario
dispone la cattura ed il sequestro degli animali stessi che
entrano nella disponibilità del Comune.
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PROCESSO TECNICO-PROFESSIONALE PER GLI ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA
TRANSUMANZA.
Documentazione non corretta: Qualora dalla documentazione pervenuta non
fosse possibile risalire a tutte le informazioni richieste, non si attribuisce il codice pascolo e, tramite formale comunicazione al titolare dei terreni, si richiede integrazione e/o modifica dei documenti prodotti specificando i motivi che ostano all’attribuzione del codice pascolo
Documentazione corretta:
Si procede al rilevamento delle coordinate geografiche del pascolo;
Si valuta su supporto cartografico la distribuzione dei terreni al fine di definire se è possibile attribuire un unico codice pascolo o se per motivi orografici è necessario attribuire più codici;
Si accede alla BDN menù – anagrafiche – pascoli – inserimento e si immettono tutti i dati richiesti
ATTIVAZIONE 1: attribuzione codice pascolo.
Verifica della documentazione pervenuta
Istanza come da allegato 1 o 1a debitamente compilata e firmata;
Visura ed estratto del foglio di mappa catastale del terreno;
Documento comprovante la titolarità sul terreno o sui terreni da destinare a pascolo.
CORRETTEZZA DELLA DOCUMENTAZIONE
Si comunica al sindaco del Comune ove insistono i terreni e/o al titolare degli stessi l’avvenuta attribuzione del codice pascolo con il relativo codice alfa numerico. Tale comunicazione avviene attraverso l’inoltro, mediante posta PEC o raccomandata R/R, dell’allegato 1 o 1a, debitamente compilato e vistato dal Servizio Veterinario.
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ATTIVAZIONE 2: visita pre-movimentazione e rilascio modello 7.
SI. L’allevamento possiede i prescritti requisiti sanitari?
Bovini: TBC: Ufficialmente indenne BRC: Ufficialmente indenne LEB: Indenne Ovini: BRC: Ufficialmente indenne Suini: MVS: Azienda Accreditata AUJESZKY: animali regolarmente vaccinati SI.
L’allevamento risponde ai requisiti richiesti dalla vigente normativa sulla transumanza.
NO.
L’allevamento non risponde ai requisiti richiesti dalla vigente normativa sulla transumanza pertanto gli animali non possono essere movimentati.
2) Le previste prove diagnostiche sono state effettuate con esito favorevole nei 90 giorni precedenti lo spostamento?
SI.
L’allevamento risponde ai requisiti richiesti dalla vigente normativa sulla transumanza.
NO.
L’allevamento non risponde ai requisiti richiesti dalla vigente normativa sulla transumanza pertanto gli animali non possono essere movimentati.
Si provvede al più presto ad effettuare le prove di profilassi di stato e in base agli esiti si attribuiscono le qualifiche sanitarie.
1) Visita pre-movimentazione: il proprietario ha formalizzato in BDN la richiesta per il trasferimento degli animali ed ha comunicato la data di spostamento degli animali?
Gli animali vengono sottoposti a visita nelle 72 ore precedenti lo spostamento.
NO.
Gli animali non si spostano.
Si resta in attesa delle prescritte comunicazioni.
4) Gli animali sono riconosciuti sani e rispondono, a seconda della specie, ai requisiti anagrafici prescritti dalla vigente normativa?
SI.
Gli animali possono essere spostati e si valida il modello 4 unitamente al modello 7 generato in BDN;
Si conferma in BDN la richiesta di trasferimento precedentemente formulata dall’allevatore.
NO.
Gli animali non possono essere spostati e si adottano i provvedimenti del caso.
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Allegato 1
RICHIESTA DI REGISTRAZIONE ED ASSEGNAZIONE CODICE PASCOLO (Modello per richieste inoltrate dai Sindaci)
Al Servizio Veterinario di Sanità Animale della Asl 2 Lanciano–Vasto–Chieti Il sottoscritt_ _nat_ a ______________________ il _________________ residente nel Comune di
_____________________ Via____________________________, n.___ Tel._______________
Cod.Fisc.__________________ in qualità di Sindaco pro-tempore del comune di
______________________________
CHIEDE
la registrazione e l’assegnazione del codice al pascolo denominato ________________________ e sito in
località________________________________di questo comune e riportato sulla mappa catastale al foglio
_____________particella/e n._______________________________ per una superficie totale di
ha____________________, dove verranno condotti al pascolo animali della specie:
Bovina Ovi-caprina Equina Altro (specificare)__________________
Dichiara che il responsabile degli animali condotti al pascolo sarà l’assegnatario dello stesso per tutta la
durata del pascolo.
FIRMA DEL RICHIEDENTE _____________________________________
SPAZIO RISERVATO AL SERVIZIO VETERINARIO
Prot. n°________________ del ______________________
CODICE ASSEGNATO: IT________CH__________
IL VETERINARIO DIRIGENTE ________________________________________________
REGISTRATO IN BDN IL_______________________ DA_____________________________
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Allegato 1a
RICHIESTA DI REGISTRAZIONE ED ASSEGNAZIONE CODICE PASCOLO (Modello riservato alle richieste di privati)
Al Servizio Veterinario di Sanità Animale della Asl 2 Lanciano–Vasto–Chieti
Il sottoscritt_ _nat_ a ______________________ il _________________ residente nel Comune di
_____________________ Via____________________________, n°___ Tel._______________
Cod.Fisc.__________________ in qualità di proprietario e/o avente diritto sul pascolo sito nel
comune di ______________________________ località________________________________ e riportato
sulla mappa catastale al foglio _____________particella/e n._______________________________ per una
superficie totale di ha____________________, dove verranno condotti al pascolo animali della specie:
Bovina Ovi-caprina Equina Altro (specificare)_____________
CHIEDE la registrazione e l’assegnazione del codice pascolo per i suddetti terreni.
La presente richiesta assume valenza, a norma di legge, di autocertificazione a possedere titolo ad
esercitare il pascolo sui terreni sopra riportati.
Allega :
copia del documento di identità, in corso di validità.
copia della visura catastale, con destinazione d’uso, relativa ai terreni destinati al pascolo;
copia della documentazione accertante il possesso del titolo sul pascolo
FIRMA DEL RICHIEDENTE _____________________________________
SPAZIO RISERVATO ALL’UFFICIO
Prot. n°________________ del ______________________
CODICE ASSEGNATO:
IT________CH__________
IL VETERINARIO DIRIGENTE ________________________________________________
REGISTRATO IN BDN IL_______________________ DA_____________________________
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Allegato 2 Mod. n. 6
Art. 41 Reg. Pol. Vet.
(formato 21 x 29,7)
DOMANDA DI TRASFERIMENTO DI BESTIAME PER LA TRANSUMANZA
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________domiciliat_ a
___________________________________________ domanda di trasferire sui pascoli di proprietà di
_____________________________________________situati in località ___________________________
del Comune di _____________________________________________________ (_____), codice pascolo
_______________________ coordinate geografiche Latitudine____________Longitudine ______________
i seguenti animali:
SPECIE NUMERO Numero
complessivo
di animali
__________
Bovini
Ovini
Caprini
Suini
Equini
Cani
La mandria sarà condotta dal Sig. __________________________________________________________
La strada da percorrere è la seguente: _______________________________________________________
La partenza avrà luogo presumibilmente il giorno _________________ e l’arrivo a destinazione il giorno
_______________________
Luogo e data:________________ Firma del richiedente____________________
N.B. – La domanda deve essere compilata dal proprietario degli animali e presentata al sindaco del Comune dove la mandria
si trova, almeno 15 giorni prima della partenza.
ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti Comune di___________________________________
Prot. n. _____________________ Data, lì _______________
Oggetto: alpeggio e transumanza del bestiame.
Ai sensi dell’art. 41 del Regolamento di Polizia Veterinaria – DPR 320/54 si comunica che presumibilmente
il giorno_____________arriverà sui pascoli di proprietà di _______________________________________
situati in località __________________________________________________ di codesto Comune, un/una
mandria/gregge/branco di proprietà del Sig. _________________________________________ e condotta
dal Sig. ____________________________________________________.
Il/la mandria/gregge/branco è composta da:
SPECIE NUMERO Numero
complessivo
di animali
__________
Bovini
Ovini
Caprini
Suini
Equini
Cani Nel caso che motivi di polizia veterinaria ostino a tale trasferimento, si prega di darne avviso telegrafico o via fax o via
mail a questo comune.
Al sig. Sindaco del Comune di _________________________ (Prov. ____)
Il Sindaco
_____________________________________
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Allegato 3.
Al Sig. Sindaco del Comune di __________________________________
COMUNICAZIONE AL TRASFERIMENTO DI BESTIAME PER IL PASCOLO ESTIVO
ALL’INTERNO DELLO STESSO COMUNE
Il/la sottoscritto/a_______________________________________________________________ residente/
domiciliat_ in via/c.da ___________________________________________________________________ di
questo Comune
COMUNICA
di trasferire sul pascolo IT_______CH_________, di proprietà di ________________________ e situato
nella località __________________________________________ di codesto Comune, i seguenti animali:
SPECIE NUMERO Numero
complessivo
di animali
__________
Bovini
Ovini
Caprini
Suini
Equini
Cani
Il/la gregge/mandria/branco sarà condotto/a dal Sig. _____________________________________________
La strada da percorrere è la seguente: _______________________________________________________
La partenza avrà luogo presumibilmente il giorno _________e l’arrivo a destinazione il giorno ___________
Luogo e data________________ Firma del richiedente____________________
N.B. – La domanda deve essere compilata dal proprietario degli animali e presentata al
Sindaco almeno 15 giorni prima della partenza.
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Allegato 4
Al Servizio Sanità Animale ASL 02 Lanciano-Vasto-Chieti
INSERIMENTO IN BDN DELLA RICHIESTA PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE AL
TRASFERIMENTO DI BESTIAME PER IL PASCOLO ESTIVO
Il/la sottoscritto/a______________________________________________________________ domiciliat_ a
_______________________________________________________________________________________,
in qualità di detentore, ai fini del rilascio dell’autorizzazione allo spostamento per pascolo, prevista dall’OM
28 maggio 2015,
CHIEDE
che venga inserita in BDN la seguente domanda riferita al trasferimento, sul pascolo
IT_______CH_________ di proprietà di ________________________ e situato nella località
__________________________________________ del comune di ___________________________, di tutti
i bovini /ovi-caprini1 presenti nel proprio allevamento, così come registrato in BDN con codice aziendale
IT_____CH_____ ed identificativo fiscale_______________________________
IN CASO IN CUI NON VIENE SPOSTATO TUTTO L’EFFETTIVO DELL’ALLEVAMENTO, indicare
tutti i codici identificativi degli animali per intero.
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
La partenza avrà luogo presumibilmente il giorno _________ e l’arrivo a destinazione il giorno __________
Luogo e data:________________ Firma del richiedente____________________
N.B. – La domanda deve essere compilata dal proprietario degli animali e presentata al
Sindaco almeno 15 giorni prima della partenza.
1 Cancellare la dicitura che non interessa