PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO … · Oggetto della gara è il servizio di...

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1 REGIONE SICILIANA Azienda Sanitaria Provinciale Catania - Via Santa Maria la Grande, 5 - 95124 Catania Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 04721260877 PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE DEGENTI E MENSA AZIENDALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI Metodo di scelta del contraente: PROCEDURA APERTA Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più vantaggiosa (art. 83 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i.) DISCIPLINARE DI GARA Periodo: 2012-2017 UO RESPONSABILE: U.O.C. Provveditorato A.S.P. Catania Antonio Falciglia Email: [email protected] Sito internet: www.aspct.it Tel. 095 2540348 RESPONSABILE DELLA U.O.: Acquisizione Beni Franco Astorina Email: [email protected] Tel. 0933 39531 RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO: RUP Patrizia Scichilone Email: [email protected] Tel 0933 39957 RESPONSABILE ARTICOLAZIONE SANITARIA RICHIEDENTE: U.O. SIAN Elena Alonzo Email: [email protected] Tel. 095 2540114

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REGIONE SICILIANA

Azienda Sanitaria Provinciale Catania - Via Santa Maria la Grande, 5 - 95124 Catania

Codice fiscale e Partita I.V.A. n. 04721260877

PROCEDURA APERTA PER L’APPALTO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE DEGENTI E MENSA AZIENDALE DEI PRESIDI

OSPEDALIERI E TERRITORIALI

Metodo di scelta del contraente: PROCEDURA APERTA Criterio di aggiudicazione: offerta economicamente più

vantaggiosa (art. 83 D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i.)

DISCIPLINARE DI GARA

Periodo: 2012-2017

UO RESPONSABILE: U.O.C. Provveditorato A.S.P. Catania Antonio Falciglia Email: [email protected] Sito internet: www.aspct.it Tel. 095 2540348

RESPONSABILE DELLA U.O.: Acquisizione Beni Franco Astorina Email: [email protected] Tel. 0933 39531

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO:

RUP Patrizia Scichilone Email: [email protected] Tel 0933 39957

RESPONSABILE ARTICOLAZIONE SANITARIA RICHIEDENTE:

U.O. SIAN Elena Alonzo Email: [email protected] Tel. 095 2540114

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PARTE I DEFINIZIONI GENERALI ED OGGETTO DELL’APPALTO

CAPO I Definizioni generali

Art. 1. (Definizioni)

Il presente disciplinare costituisce integrazione al bando di gara relativamente alle procedure di appalto, ai requisiti e modalità di partecipazione alla gara, alla documentazione da presentare, alle modalità di presentazione e compilazione dell’offerta, e più in generale a tutte le condizioni di carattere generale regolanti la procedura.

Nel testo del presente capitolato valgono le seguenti definizioni:

a) Azienda sanitaria. Per Azienda sanitaria si intende l’A.S.P. di Catania; b) Impresa concorrente. Per impresa concorrente si intende una qualsiasi impresa che

partecipa alla presente gara, sia in forma singola che in forma associata; c) Impresa aggiudicataria. Per impresa aggiudicataria si intende quella impresa concorrente

risultata aggiudicataria dell’appalto, secondo le modalità di cui al presente capitolato. d) Impresa esclusa. Per impresa esclusa si intende quel soggetto candidato escluso dalla

partecipazione alla gara, perché non in possesso dei requisiti minimi richiesti o che abbia prodotto una documentazione incompleta o non conforme, tale da comportare, a norma del presente capitolato, l’esclusione dalla gara.

e) Legale rappresentante. Si definisce legale rappresentante del medesimo soggetto candidato qualsiasi persona che ha il potere di rappresentanza del soggetto candidato.

f) Legale rappresentante del raggruppamento di imprese. E’ il legale rappresentante dell’impresa mandataria, quale risulta dall’atto di costituzione del raggruppamento medesimo.

g) Fornitore : l’impresa o il raggruppamento temporaneo o il consorzio di imprese risultato aggiudicatario e che conseguentemente sottoscrive il contratto, obbligandosi a quanto nello stesso previsto.

h) Ordinativo di fornitura: il documento con il quale l’Azienda, con le modalità di seguito previste, manifesta la sua volontà di utilizzare il contratto, impegnando il fornitore alla prestazioni di servizi e/o forniture richiesti.

i) Codice degli appalti: è il Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni ed integrazioni.

j) Regolamento appalti pubblici: è il Decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207.

Art. 2. (Normativa di riferimento)

Il presente appalto è regolato, in via gradata :

a) Dalle clausole del presente disciplinare, che costituiscono manifestazione di volontà di tutti gli accordi intervenuti con la fornitrice, relativamente alle attività e prestazioni contrattuali e alla documentazione prodotta;

b) Dalle prescrizioni del bando di gara approvato; c) Dalle disposizioni del capitolato generale d’oneri di competenza dell’A.S.P. di Catania; d) Dalla normativa comunitaria in materia, ove applicabile; e) Dalle norme di contabilità di Stato; f) Dalle norme regionali in materia; g) Dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto

privato, per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti o che, comunque, abbiano carattere dispositivo;

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h) Dalle regole e prescrizioni contenute nel capitolato tecnico e nei provvedimenti in esso richiamati, nella eventualità che esista e sia allegato al presente;

i) Dalle disposizioni contenute nel D.M. 28 ottobre 1985 del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, di cui la fornitrice dichiara di avere esatta conoscenza.

Le clausole del bando di gara e del capitolato speciale d’appalto e degli ordinativi di fornitura sono sostituite, modificate od abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche dove intervengano variazioni di mercato e/o modificazioni autoritative dei prezzi, migliorative per la fornitrice, quest’ultima rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere od a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

PARTE II DISCIPLINARE DI GARA

MODALITÀ DI SCELTA DEL CONTRAENTE

Capo I - Oggetto della gara Art. 3 (Oggetto)

Oggetto della gara è il servizio di ristorazione degenti e la mensa aziendale a favore dei presidi ospedalieri e territoriale di competenza della Azienda Sanitaria Provinciale di Catania, comprese le opere di adeguamento locali e di ristrutturazione delle attrezzature, secondo le modalità e i termini di cui all’allegato capitolato speciale d’appalto. Importi posti a base d’asta: per la giornata alimentare € 15,50. Tale importo a base di gara deriva dalla somma dei singoli

prezzi, che sono indicativi, dei pasti di cui alla seguente articolazione: o Colazione € 2,50; o Pranzo € 7,00; o Cena € 6,00;

Per il pasto mensa € 5,16. Nel prezzo della giornata alimentare è ricompresa, altresì, benché non quantificata, la merenda a favore dei ricoverati. Si precisa che l’importo a base d’asta viene quantificato dal C.C.N.L. L’eventuale importo che gli accompagnatori dei ricoverati dovrànno corrispondere, nel caso in cui vogliano avvalersi del servizio di ristorazione, sarà pari a quello di aggiudicazione praticato all’ASP per un pasto corrispondente per i degenti. Lo stesso dovrà essere pagato presso gli uffici ticket aziendali prima della consumazione. La spesa presunta complessiva annua della fornitura è pari ad € 2.904.086,00, oltre I.V.A., che moltiplicata per la durata del contratto (5 anni) e ricomprendendo l’ulteriore periodo di rinnovazione per successivi due anni, valorizza il contratto per complessivi € 20.328.602,00. Eventuali condizioni aleatorie apposte nell'offerta o espresse in modo indeterminato non verranno accettate, e costituiscono, invece, nullità dell'offerta stessa. Il prezzo offerto sarà inoltre comprensivo di ogni spesa accessoria e di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa l'I.V.A. che sarà addebitata in fattura a norma di legge. II prezzo espresso in sede di aggiudicazione sarà impegnativo e vincolante per tutta la durata del contratto ed è omnicomprensivo di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato.

Art. 4 (Procedure e criterio di aggiudicazione)

La procedura di scelta del contraente è quella della procedura aperta di cui agli artt. 3, comma 37, 54, 55 e 83, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. e col procedimento di cui all’art. 117 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, ed aggiudicata, a lotto unico, all’offerta economicamente più vantaggiosa, individuata in seguito all’esperimento del procedimento meglio descritto in seguito. Ai sensi del comma 4 dell’art. 55 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., si procederà ad aggiudicazione anche nel caso sia presentata una sola offerta valida. Ai sensi del 3° comma dell’art. 81 del D. Lgs. n. 163/’06 e ss.mm.ii. la stazione appaltante può decidere di non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

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Art. 5 Criteri per la valutazione dell’offerta e per l’attribuzione dei punteggi

In considerazione della complessità tecnica per la valutazione dell'intero procedimento, l'Azienda nominerà una apposita Commissione Aggiudicatrice ai sensi delle vigenti disposizioni legislative in materia. Le Ditte concorrenti dovranno obbligatoriamente fornire tutte le informazioni e i documenti che la Commissione Aggiudicatrice ritenga necessario acquisire, oltre a quanto già richiesto e presentato in sede di offerta. Le Ditte concorrenti dovranno altresì consentire, qualora si renda necessario, ai membri della Commissione Aggiudicatrice di visitare le strutture operative delle singole Ditte in cui vengono espletati servizi analoghi a quello oggetto dell’appalto. La Commissione Aggiudicatrice procederà, per le sole ditte in regola con la documentazione richiesta per l’ammissione, all’attribuzione del punteggio riferito agli aspetti qualitativi delle offerte con le modalità di seguito specificate, basandosi sui dati e sulle informazioni specificate da ciascuna Ditta concorrente nella documentazione allegata all’offerta e nei Piani Operativi richiesti nel presente Capitolato. Il punteggio massimo, pari a 100 punti, è ripartito nei seguenti fattori ponderali:

Elementi di natura qualitativa punti 60 Elementi di natura quantitativa punti 40

La commissione valuterà le offerte presentate dalle ditte partecipanti secondo il metodo aggregativo-compensatore di cui agli allegati “P” e “G” del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. In particolare, per l’attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di natura qualitativa, si procederà mediante la trasformazione in coefficienti variabili tra zero e uno della somma dei valori attribuiti dai singoli commissari mediante il “confronto a coppie”, seguendo le linee guida di cui all’allegato A, secondo le modalità di cui al punto 2 della lettera a) dell’allegato P del menzionato D.P.R. n. 201/2010, attribuendo i punteggi relativi ai fattori ponderali meglio individuati nell’art. 19 dell’allegato capitolato speciale. Per quanto riguarda la valutazione degli elementi di natura quantitativa, si attribuirà il relativo punteggio attraverso al seguente formula: V(a)i = Ra/Rmax Dove: Ra = ribasso percentuale offerto dal concorrente a Rmax = ribasso percentuale dell’offerta più conveniente Non si procederà all’apertura dell’offerte economiche delle ditte che non avranno ottenuto un valore minimo del progetto tecnico pari a 30.

Art. 6 (Procedura di aggiudicazione)

La procedura di gara sarà articolata in quattro fasi, ciascuna della quali potrà svolgersi, senza ulteriori preavvisi per i concorrenti, in una o più sedute a prosecuzione che saranno tutte verbalizzate:

Di competenza della Commissione di Gara:

- Prima fase di ammissione dei concorrenti alla gara, che si svolgerà in seduta pubblica; - Seconda fase di verifica della documentazione probatoria prodotta dalla/e ditta/e sorteggiata/e ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. 163/2006 e conseguente ammissione definitiva; Di competenza della Commissione Aggiudicatrice nominata: -Terza fase di valutazione della documentazione tecnica ed attribuzione del relativo punteggio si svolgerà in seduta riservata; -Quarta fase di apertura delle offerte economiche, attribuzione del relativo punteggio ed attribuzione del punteggio complessivo ai singoli partecipanti, si svolgerà nuovamente in seduta pubblica, della quale sarà trasmesso via fax o telegramma o mail apposito avviso ai partecipanti, con preavviso di almeno tre giorni lavorativi. Prima e Seconda fase: apertura dei plichi. I plichi contenitori pervenuti regolarmente ed in tempo utile saranno aperti in seduta pubblica il giorno fissato per la gara presso i locali indicati.

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Si procederà alla apertura del Plico, alla valutazione della documentazione amministrativa e alla verifica della presenza ed idoneità della documentazione tecnica ed all’altra che costituirà la base per l’espressione della valutazione da parte della Commissione Tecnica che sarà all’uopo nominata. Alla seduta pubblica saranno ammessi i rappresentanti di tutte le ditte che ne hanno interesse. Il Presidente di Gara, dopo aver verificato che la documentazione contenuta nel Plico sia completa e conforme alle prescrizioni del presente Capitolato Speciale d’appalto, procederà alla singola ammissione dei concorrenti alla gara, fatte salve eventuali riserve di ammissione in relazione a ritenuti controlli documentali. A conclusione di tale fase si procederà inoltre, sempre in seduta pubblica, alla verifica della documentazione tecnica, al solo fine del formale e sommario riscontro documentale di quanto richiesto dal Bando/disciplinare. Sempre in tale seduta si procederà alla verifica dei requisiti ex art. 48 del decreto legislativo n. 163/2006, dando contezza dell’intervenuto accertamento in successiva seduta pubblica. Terza fase: Successivamente alla prima e seconda fase la Commissione Aggiudicatrice all’uopo nominata procederà, in una o più sedute riservate, per ciascuna delle offerte pervenute ed ammesse alla gara, all'esame della Documentazione Tecnica ed all'attribuzione dei relativi punteggi sulla base della metodologia precedentemente descritta. A tal fine potranno anche formularsi da parte dalla Commissione eventuali richieste di chiarimenti, ove occorra. Quarta fase: Nella data che sarà preventivamente comunicata ai partecipanti, la Commissione Aggiudicatrice, in seduta pubblica, darà lettura dei punteggi già attribuiti e procederà all'apertura dei plichi (fino a quel momento conservati dall'ufficio competente perfettamente chiusi) relativi all'offerta economica, alla lettura delle offerte ammesse, attribuendo il relativo punteggio e procedendo quindi a determinare il punteggio complessivo ottenuto da ciascun concorrente, nonché a pronunciare l’aggiudicazione provvisoria. Il risultato della gara verrà comunicato ai concorrenti entro 5 giorni dall'aggiudicazione definitiva.

Art. 7 (Sicurezza)

Ai sensi dell’art. 26, comma 3 ter, del d. lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’A.S.P. ha redatto il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” (DUVRI standard). Prima dell’emissione dell’Ordinativo di fornitura l’Amministrazione contraente dovrà integrare il predetto documento riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto, con l’indicazione delle misure per eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenza, nonché dei relativi costi. Resta inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, di cui all’art. 87, comma 4, del D. Lgs. n. 163/2006.

CAPO II – Requisiti di ammissione alla gara Art. 8 (Requisiti richiesti)

Per la partecipazione alla presente gara il soggetto candidato deve possedere: a) requisiti morali e professionali; b) adeguata capacità finanziaria ed economica; c) idonea capacità tecnica.

Art. 9 (Requisiti morali e professionali) Sono esclusi dalla partecipazione alla presente gara i fornitori: a) Che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; b) Nei cui confronti è pendente un procedimento per l’applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all’art. 3 della Legge 27.12.1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall’art. 10 della Legge 31.05.1965, n. 575; l’esclusione o il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza o il direttore tecnico il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

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c) Nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; a tal proposito, in particolare, si è consapevole che, secondo il prevalente orientamento giurisprudenziale (cfr. C.d.S., sez. V, 7 ottobre 2008, n. 4845), spetta all’Amministrazione interessata stabilire motivatamente se il reato per il quale il soggetto è stato condannato provoca, secondo il comune e ragionevole convincimento, una obiettiva incisione sulla affidabilità del condannato, sia sul piano morale che sul piano professionale; per conseguenza si è a conoscenza di alcune fattispecie incriminatici, ferma restando la facoltà in capo alla stazione appaltante di individuarne altre: - tutti i delitti aggravati dalla circostanza di cui all’art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152; - delitti indicati nell’art. 7 della legge 31 maggio 1965, n. 575; - delitti previsti dal D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309; - delitti previsti dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438; - delitti previsti nel libro II, titolo II, capo I e capo II del codice penale; - delitti previsti nel Libro II, titolo VI, capo I e capo II del codice penale; - delitti previsti nel libro II, titolo VII, capo III del codice penale; - delitti previsti nel Libro II, titolo VIII, capo I e capo II del codice penale; - delitti previsti dal titolo II, capo I, del d.l.vo n. 74 del 10 marzo 2000. E’ comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; (l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; del socio o del direttore tecnico, se si tr atta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri di aver adottato atti o misure di completa dissociazione della condotta penalmente sanzionata; resta salva in ogni caso l'applicazione dell'articolo 178 del codice penale e dell'articolo 445, comma 2, del codice di procedura penale;sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuta irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’art. 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione ad un’organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l’esclusione e il divieto operano se la sentenza od il decreto sono stati emessi nei confronti :del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico, persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l’esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l’impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l’esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima; d) Che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all’art. 17 della Legge 19 marzo 1990, n. 55; e) Che hanno commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultante dai dati in possesso dell’Osservatorio; f) Che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell’esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante o che hanno commesso un errore grave nell’esercizio della loto attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

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g) Che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto alle obbligazioni relativa al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti; h) Nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter dell’art. 38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche, risulti l’iscrizione nel casellario informatico di cui all’art. 7, comma 10 del medesimo decreto, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l’affidamento dei subappalti; i) Che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti; l) Che non presentino la certificazione di cui all’art. 17 della Legge 12 marzo 1999, n. 68, salvo il disposto del comma 2; m) Nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’art. 9, comma 2, lettera a) del D. Lgs. 08/06/2001, n. 231 od altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 36 bis, comma 1, del D.L. 04/07/2006, n. 223 convertito, con modificazioni, nella Legge 04/08/2006, n. 248; n) In relazione alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati previsti e puniti dagli artt.li 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell’art. 7 del Decreto Legge 13 maggio 1991, n. 152 convertito, con modificazioni, nella Legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all’Autorità Giudiziaria salvo che ricorrano i casi previsti dall’art. 4, primo comma della Legge 24/11/1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente la pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal Procuratore della Repubblica precedente all’Autorità di cui all’art. 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione, sul sito dell’Osservatorio; o) Che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Art. 10 (documentazione di carattere generale) A pena di esclusione, le ditte concorrenti dovranno predisporre un plico chiuso e sigillato recante l’indirizzo dell’ASP , il mittente e la seguente dicitura : AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RISTORAZIONE DEGENTI E MENSA AZIENDALE DEI PRESIDI OSPEDALIERI E TERRITORIALI Il plico dovrà contenere a sua volta tre buste ciascuna delle quali sigillata con ceralacca oppure con altro mezzo, idoneo ad evitare eventuali manomissioni, chiusa e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l’indicazione della gara, l’oggetto dell’appalto, il nominativo dell’Impresa mittente e la dicitura, rispettivamente : BUSTA A - “Documenti Amministrativi”, BUSTA B -“Documentazione Tecnica” BUSTA C - “Offerta Economica”. Per partecipare alla procedura aperta, le imprese interessate dovranno far pervenire, a mano o a mezzo raccomandata del servizio postale,anche non statale, entro e non oltre le ore 13.00 del 25 LUGLIO 2012 Detto plico, contenente i documenti indicati successivamente, e dovrà essere indirizzato a: A.S.P. CATANIA- VIA SANTA MARIA LA GRANDE,5 U.O. PROVVEDITORATO 95124 CATANIA In caso di contestazioni, riguardo la ricezione delle offerte, faranno fede la data e l’ora di arrivo apposti sul plico stesso dall’Ufficio Protocollo dell’Azienda Sanitaria sita in Catania via Santa Maria La Grande 5. In caso di consegna del plico a mano, lo stesso va consegnato presso l’Ufficio Protocollo dell’indirizzo suindicato , tutti i giorni settimanali, esclusi il sabato, la domenica e tutti i giorni festivi.

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Nella busta “A – Documenti Amministrativi” devono essere contenuti i seguenti documenti:

1) domanda di partecipazione alla gara, redatta in competente bollo ed in lingua italiana, sottoscritta dal legale rappresentante o dal titolare o dal procuratore del concorrente. Alla domanda deve essere allegata copia fotostatica di un documento di identità del/dei sottoscrittore/i. In caso di procuratore deve essere allegata anche copia semplice della procura.

Si precisa che sono ammessi alla gara i concorrenti di cui all’art. 34, del Dlgs 12.04.2006, n.163, nonché i concorrenti con sede in altri stati diversi dall’Italia ex art. 47 del medesimo decreto legislativo nel rispetto delle condizioni ivi poste .

I consorzi di cui all’art. 34 lett. b) e c) del D,lgs 163/2006 sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l’articolo 353 del codice penale.

È vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

2) Apposita dichiarazione, resa eventualmente con più dichiarazioni nel caso di concorrenti costituiti da imprese associate o da associarsi, ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante la idoneità/capacità economica, finanziaria, tecnica e organizzativa necessaria, nonché il possesso dei seguenti requisiti:

Iscrizione alla Camera di commercio nel settore corrispondente a quello oggetto del presente appalto o in un registro professionale o commerciale dello Stato di residenza;

A dimostrazione del possesso della capacità finanziaria ed economica, il soggetto candidato deve produrre, pena l’esclusione dalla gara, la dichiarazione, redatta sulla base del modello allegato “B“, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sottoscritta dal titolare od un legale rappresentante, attestante il fatturato globale d’impresa e l’importo relativo ai servizi e/o forniture nel settore oggetto della gara, realizzato negli ultimi tre esercizi finanziari approvati. L’importo relativo al fatturato globale, per essere ammessi alla gara, non dovrà essere inferiore, nel triennio 2009, 2010, 2011, ad € 6.000.000,00. Per quanto riguarda la documentazione comprovante i requisiti relativi alla capacità economica e finanziaria, la concorrente potrà presentare, a sua discrezione, i documenti tributari e fiscali riferentesi agli anni 2009, 2010 e 2011 o agli anni 2008, 2009 e 2010, che risultano regolarmente depositati nei modi di legge.

A dimostrazione del possesso della capacità tecnica, il soggetto candidato deve produrre, pena l’esclusione dalla gara, la dichiarazione, redatta sulla base del modello allegato “B“, ai sensi del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, sottoscritta dal titolare od un legale rappresentante, con la quale si enumera l’elenco dei principali servizi o forniture eseguite, nel settore oggetto della gara, negli ultimi tre anni antecedenti la data di pubblicazione del presente bando, con il rispettivo importo, data e destinatario. Tale importo, per essere ammessi alla gara, non dovrà essere inferiore, nel triennio 2009, 2010, 2011, ad € 3.000.000,00. Per quanto concerne, invece, il requisito della capacità tecnica, lo stesso è comprovato mediante l’esibizione dei certificati dei servizi e delle forniture eseguiti nel periodo temporale costituito dai tre anni consecutivi immediatamente antecedenti la data di pubblicazione del bando di gara/Disciplinare. Prescrizioni particolari inerenti l’istituto dell’avvalimento

Nel caso in cui le imprese in possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del Dlgs 12.04.2006, n. 163, risultino carenti dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico ed organizzativo richiesti dal bando, vogliano partecipare alla gara utilizzando l’istituto dell’avvalimento, potranno soddisfare tale loro esigenza presentando, nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, la documentazione prevista dall’art. 49, comma 2 p.to 1 e lettere da a) a g) e rispettando scrupolosamente le prescrizioni di cui ai commi successivi del medesimo articolo, come meglio esplicitato nei successivi artt. 33 e 34.

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3) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i. o più dichiarazioni ai sensi di quanto previsto successivamente, oppure, per i concorrenti non residenti in Italia, dichiarazione idonea equivalente, secondo la legislazione dello stato di appartenenza con la quale il legale rappresentante o titolare del concorrente, o suo procuratore, assumendosene la piena responsabilità: a. dichiara, indicandole specificatamente, di non trovarsi nelle condizioni di esclusione dalla partecipazione ad appalti pubblici e di stipula dei relativi contratti previste dall’articolo 38 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e da qualsiasi altra disposizione legislativa e regolamentare;

b. attesta che nei propri confronti, negli ultimi cinque anni, non sono stati estesi gli effetti delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, irrogate nei confronti di un proprio convivente;

c. attesta che nei propri confronti, non sono state emesse sentenze ancorché non definitive relative a reati che precludono la partecipazione alle gare di appalto;

d. dichiara che nei propri confronti non è pendente un procedimento per l’applicazione delle misure di prevenzione della sorveglianza di cui all’articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e di non ricadere nelle ipotesi di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lett. m ter), del D.lgs 163/2006.

e. dichiara che nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara non vi sono soggetti cessati dalle cariche societarie indicate nell’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163.

ovvero indica l’elenco degli eventuali soggetti (nominativi, data di nascita, cittadinanza, carica ricoperta) cessati dalle cariche societarie indicate all’articolo 38, comma 1, lettera c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163 nell’anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara e che per i predetti soggetti: - non sono state pronunciate sentenze di condanna passate in giudicato o di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per reati che incidono sulla affidabilità morale e professionale e comunque non vi sono condanne con sentenza passata in giudicato per uno o più reati di partecipazione ad una organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all’art. 45 paragrafo 1 della direttiva Ce 2004/18. ovvero - nel caso di sentenze a carico, vi è stata completa ed effettiva dissociazione dalla condotta penalmente sanzionata dimostrabili con la documentazione allegata alla dichiarazione. Le dichiarazioni di cui ai precedenti punti: - a) (limitatamente ai punti b e c dell’articolo 38, comma 1, del D.lgs 12.04.2006, n. 163.), b), c) e d) devono essere rese anche dai soggetti previsti dall’articolo 38, comma 1, lettere b) e c), del D.lgs 12.04.2006, n. 163, e dai procuratori qualora sottoscrittori delle dichiarazioni costituenti la documentazione amministrativa e/o dell’offerta.

f. Dichiara che non è stato violato il divieto di intestazione fiduciaria posto dall’art. 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55.

g. Dichiara di non avere commesso gravi violazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza ed ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro.

h. Dichiara che non è stata commessa grave negligenza o malafede nella esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che ha bandito la gara e che non ha commesso un errore grave nell’esercizio dell’attività professionale, accertato con qualsiasi prova dalla stazione appaltante.

i. Dichiara di non avere commesso violazioni gravi definitivamente accertate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui è stabilito.

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j. Dichiara di non ricadere nelle ipotesi di esclusione previste alle lettere h) ed m/bis) del comma 1, dell’art. 38 del D.lgs 163/2006;

k) Dichiara di non aver commesso violazioni gravi definitivamente accertate alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui è stabilito.

l. Dichiara che nei confronti dell’impresa rappresentata non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del D.lgs 9 aprile 2008, n. 81;

m. Dichiara di non essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 383/2001 e s.m.i.

oppure

dichiara di essersi avvalso di piani individuali di emersione di cui all’art. 1 bis, comma 14, legge n. 383/2001 e s.m.i., ma che il periodo di emersione si è concluso entro il termine ultimo di presentazione dell’offerta.

n. Dichiara, pena l’esclusione:

la propria condizione di non assoggettabilità agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000) ovvero, pena l’esclusione

la propria ottemperanza agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge n. 68/99 ( nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure nel caso di concorrente che occupa da 15 a 35 dipendenti che abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000). o) Attesta l’osservanza, all’interno della propria azienda, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa.

p. Ai fini del comma 1, lettera m-quater) dell’’art. 38 del D.lgs163/2006 dichiara alternativamente:

di non trovarsi in alcuna situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile con alcun soggetto, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

di non essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente;

di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all’articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l’offerta autonomamente .

Elenca a tal fine la denominazioni dei soggetti (compresa ragione sociale e sede) rispetto ai quali si trova in situazione di controllo come controllante o come controllato ai sensi dell’art. 2359 del codice civile.

q. Dichiara di mantenere regolari posizioni previdenziali ed assicurative presso l’INPS, l’INAIL e di essere in regola con i relativi versamenti.

r. (nel caso di consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del D.lgs 12.04.2006. n.163.) Indica, pena l’esclusione, per quali consorziati il consorzio concorre e relativamente a questi ultimi consorziati opera il divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma.

s. Dichiara presso quale registro delle imprese della Camera di Commercio l’operatore economico sia iscritto e per quale/i attività, specificando il numero di iscrizione, la durata della

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ditta ovvero la data di termine della stessa, la forma giuridica, le generalità, cittadinanza, data di nascita e luogo di residenza del titolare e dei direttori tecnici se ditta individuale, dei soci e dei direttori tecnici se società in nome collettivo, dei soci accomandatari e dei direttori tecnici se società in accomandita semplice, degli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici per i consorzi, società cooperative e società di capitale; nonché i poteri dei firmatari dell’offerta e delle dichiarazioni di cui al presente “Disciplinare di gara”;

ovvero nel caso di operatori economici stabiliti in altri stati diversi dall’Italia (ex art. 47 del D.lgs 163/2006) indica i dati relativi all’iscrizione nell’Albo o Lista ufficiale dello Stato di appartenenza.

t. Indica quali parti della fornitura intende, ai sensi dell’articolo 118 del D.lgs 12.04.2006. n.163., eventualmente subappaltare o concedere a cottimo oppure deve subappaltare o concedere a cottimo per mancanza delle specifiche qualificazioni.

u. Dichiara di accettare, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara, nel disciplinare di gara e relativi allegati, nel capitolato Speciale nonché in tutti i rimanenti elaborati inerenti la fornitura.

v. Attesta di essersi recato sul posto dove debbono consegnarsi i prodotti e di aver preso visione, tra gli altri, dei locali dei PP.OO. di Acireale e Giarre, del RSA di Ramacca e Lungodegenza di Randazzo e di aver ricevuto dalla Direzione Medico di Presidio copia della planimetria di: Acireale e Ramacca e l’elenco delle attrezzature presenti nelle cucine di Giarre ed Acireale.

w. Attesta di aver preso conoscenza e di aver tenuto conto nella formulazione dell’offerta delle condizioni contrattuali e di tutti gli oneri compresi quelli relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove devono essere eseguite le prestazioni.

x. Attesta di avere nel complesso preso conoscenza della natura dell’appalto e di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sulla determinazione della propria offerta e di giudicare, pertanto, remunerativa l’offerta economica presentata.

y. Dichiara di avere tenuto conto, nel formulare la propria offerta, di eventuali maggiorazioni per lievitazione dei prezzi che dovessero intervenire durante la fornitura, rinunciando fin d’ora a qualsiasi azione o eccezione in merito.

z. Dichiara l’elezione del domicilio ai fini dell’appalto, il numero di fax e la PEC ove potranno essere inviate comunicazioni (anche ai sensi dell’art. 79 del Codice dei contratti pubblici) o richieste di integrazioni e chiarimenti, anche ai fini del controllo sui requisiti previsto dagli artt. 46 e 48 del D.lgs 12.04.2006, n. 163.

aa. (nel caso di associazione o consorzio o GEIE non ancora costituito) Indica a quale concorrente, in caso di aggiudicazione, sarà conferito mandato speciale con rappresentanza o funzioni di capogruppo e assume l’impegno, in caso di aggiudicazione, ad uniformarsi alla disciplina vigente in materia con riguardo alle associazioni temporanee o consorzi o GEIE. E’ vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

bb. Indica l’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate presso il quale si è iscritti.

cc) Dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 13 del D.Lgs. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

cc. Si impegna, pena il recesso dal contratto, a collaborare con le forze di polizia, denunciando ogni tentativo di estorsione, intimidazione, o condizionamento di natura criminale (richieste di tangenti, pressioni per indirizzare l’assunzione di personale, o l’affidamento di subappalti a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali e/o in cantiere, ecc.);

4) (nel caso di associazione o consorzio o GEIE già costituito) Mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, ovvero l’atto costitutivo in copia autentica del consorzio o GEIE.

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5) documento attestante l’avvenuta costituzione del deposito cauzionale provvisorio, a norma dell’art. 75 del decreto legislativo n. 163/2006, pari al 2% dell’importo presunto di spesa. La cauzione può essere costituita, a scelta dell’Impresa concorrente, in contanti, mediante versamento presso la tesoreria dell’Azienda, o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, mediante deposito presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’amministrazione aggiudicante. La fideiussione, a scelta dell’Impresa concorrente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Qualora il deposito cauzionale sia prestato in contanti o in titoli del debito pubblico, tale documento è sostanziato da copia della quietanza di versamento. Se, invece, detta cauzione sia prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa, all’offerta deve essere allegata copia del documento che comprovi tale costituzione. La garanzia deve prevedere espressamente, pena l’esclusione, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Deve avere validità per almeno centottanta giorni. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, ovvero la presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, le Imprese concorrenti segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. Nel caso di A.T.I., la riduzione è applicabile solo nella eventualità che tutte le imprese associate siano in possesso di tale qualificazione. La cauzione provvisoria, anche se costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato, dovrà essere accompagnata, pena l’esclusione, dall’impegno incondizionato del fideiussore, in caso di aggiudicazione, a presentare, la cauzione definitiva di cui all’articolo 75, comma 8, del D.lgs 12.04.2006, n. 163.

In caso di raggruppamento temporaneo costituito o da costituirsi la cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo e il predetto impegno incondizionato rilasciato dal fideiussore deve contenere indicazione espressa dei nominativi del capogruppo e degli altri componenti il raggruppamento.

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito o da costituirsi, la cauzione provvisoria in forma di fidejussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dal soggetto individuato come futuro capogruppo con indicazione espressa nella fideiussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento.

In caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 163/06 non ancora costituito, da una delle imprese consorziande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese che intendono costituirsi in consorzio. In caso di consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) già costituito o dei consorzi di cui alle lettere b), c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006, dal Consorzio medesimo. La cauzione provvisoria copre e viene escussa per la mancata stipula della Convenzione per fatto del concorrente e verrà altresì escussa, ai sensi dell’art. 48 del D.Lgs. n. 163/2006, nel caso in cui il concorrente non fornisca la prova in ordine al possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa richiesti nel Bando di gara e nel caso di dichiarazioni mendaci rilasciate a Sistema o, comunque, nella documentazione d’offerta. L’A.S.P. si riserva altresì la facoltà di escutere la cauzione nel caso di mancato o tardivo pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266. L’importo della cauzione provvisoria è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità

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conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve produrre la documentazione di cui oltre. Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. La/e garanzia/e provvisoria/e verrà/verranno svincolata/e contestualmente alla comunicazione di avvenuta stipulazione del contratto con l’aggiudicatario relativamente al/ai singolo/i Lotto/i per cui si è proceduto alla stipula del contratto. Inoltre, nel caso in cui il concorrente intenda usufruire del beneficio della riduzione dell’importo della cauzione secondo quanto precedentemente indicato, il concorrente stesso dovrà produrre unitamente alla cauzione, la certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000 (in originale ovvero in copia con dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità del sottoscrittore). In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione. La mancanza della cauzione comporterà l’esclusione dell’offerente dalla gara.

6) Copia del presente “Disciplinare di gara”, firmato per conoscenza ed integrale accettazione di quanto in esso contenuto, dal legale rappresentante o titolare o procuratore dell’impresa singola ovvero, nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, dal legale rappresentante o titolare o procuratore di ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Nella sua ultima pagina deve riportare, pena l’esclusione, la doppia sottoscrizione ai fini della specifica approvazione delle clausole onerose ivi indicate, ai sensi dell’art. 1341 c.c.

7) Documentazioni e dichiarazioni dell’impresa concorrente e dell’impresa ausiliaria, inerenti l’istituto dell’avvalimento, previste dall’art. 49, comma 2 p.to 1 e lett. da a ) a g), del D.lgs 12.04.2006, n. 163, da prestare con le modalità e nel rispetto delle prescrizioni del DPR 445/2000, artt. 46 e 47 nonché secondo quanto disposto nei successivi articoli, ne caso in cui ci si avvalga di tale istituto.

8) Copia dell’attestazione di avvenuto sopralluogo presso le cucine dei PP.OO di Biancavilla ed Acireale, rilasciata dal Direttore Medico di presidio.

9) Progetto delle opere necessarie da realizzare presso i presidi e servizi indicati nell’allegato capitolato speciale.

10) Documentazione attestante il versamento di € 500,00 (euro cinquecento) a favore dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici secondo le modalità, nella misura indicata ed in conformità alle istruzioni riportate sul sito www.avcp.it. Codice identificativo gara (CIG): 4266114CA1, da effettuarsi secondo le modalità di cui al successivo art. 11. La mancata dimostrazione dell’avvenuto versamento è causa di esclusione dalla procedura di gara

La domanda di ammissione alla gara e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3), che possono rendersi anche contestualmente in un unico documento, devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o titolare o procuratore in caso di concorrente singolo.

Nel caso di concorrente costituito da imprese riunite o da riunirsi o da associarsi, le medesime dichiarazioni devono essere prodotte da ciascun concorrente che costituisce o che costituirà l’associazione o il consorzio o il GEIE. Le dichiarazioni possono essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentanti ed in tal caso va trasmessa copia della relativa procura.

La domanda di ammissione alla gara e le dichiarazioni di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) devono essere redatte preferibilmente in conformità al modello (Allegato B).

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La firma in calce alla dichiarazione di cui sopra non necessita di autenticazione; la dichiarazione dovrà però essere accompagnata da copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore.

La mancata produzione delle dichiarazioni di cui al punto 3, e la mancata produzione della cauzione provvisoria di cui al punto 5 nei termini e nei modi previsti, comporterà l’esclusione del concorrente dalla gara. Saranno escluse le associazioni o i consorzi o i Geie già costituiti o da costituirsi per i quali anche una sola delle imprese non abbia presentato le predette dichiarazioni. Saranno altresì esclusi i soggetti che intendendo fruire della possibilità dell’avvalimento, non rispettino puntualmente le previsioni di cui all’art. 49 del D.lgs 12.04.2006, n. 163 e non presentino la documentazione e le dichiarazioni dal presente capitolato. Comporterà altresì l’esclusione del concorrente dalla gara la mancata produzione, nei termini indicati dalla Commissione, della documentazione integrativa o a riscontro eventualmente richiesta dalla Commissione di gara medesima. Nella busta “B – Documentazione tecnica”: deve essere contenuta, sempre a pena di esclusione, confezionata come sopra detto, tutta le documentazione tecnica necessaria per l’attribuzione dei punteggi previsti nell’art. 19 dell’allegato capitolato speciale. La predetta documentazione tecnica deve essere fascicolata per ogni elemento ponderale (macrocriteri e sub criteri), con strumenti a propria scelta.

Nella busta “C-Offerta economica”: deve essere contenuta, a pena di esclusione, l’offerta economica, compilata e sottoscritta secondo le modalità di cui ai successivi artt. 15-17.

Art. 11 (Pagamento del contributo all’AVCP) Il concorrente dovrà presentare, a pena di esclusione dalla procedura, copia del documento attestante l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione di cui al punto 10 del precedente art. 10. Il contributo è dovuto per ciascun singolo lotto per cui si presenta offerta in ragione del relativo importo del lotto stesso. Le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione sono pubblicate e consultabili sul sito internet dell’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici. A riprova dell'avvenuto pagamento del contributo all’AVCP, il partecipante deve corrispondere il contributo secondo le seguenti modalità: - in caso di versamento on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione”, del versamento del contributo corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del concorrente; - in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati – copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del concorrente; - in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di operatore economico straniero copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante del concorrente; - in qualsiasi caso di versamento, copia (stampa) della pagina web del sito dell’Autorità (www.avcp.it/riscossioni.html) attestante l’avvenuto pagamento del contributo, laddove tale funzionalità sia consentita dal sito sopra indicato; resta a carico del concorrente l’onere di verificare l’effettiva operatività di tale funzionalità. Nel caso di R.T.I. costituito o costituendo il versamento è effettuato a cura dell’impresa mandataria.

Art. 12 (Impegno alla riservatezza) L’Azienda sanitaria, nei limiti consentiti dalle norme che disciplinano la trasparenza amministrativa e il diritto d’accesso, si impegna a rispettare il carattere riservato delle informazioni fornite dal soggetto candidato.

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Art. 13 (Riserva di verifica del contenuto delle dichiarazioni autocertificate)

L’Azienda Sanitaria, a norma dell’art. 48 del decreto legislativo n. 163/2006, prima di procedere all’apertura delle offerte presentate, richiede ad un numero di offerenti non inferiore al 10% delle offerte presentate, arrotondato all’unità superiore, scelti con sorteggio pubblico, di comprovare, entro dieci giorni dalla data della ricezione della richiesta medesima, il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-organizzativa, richiesti negli atti di gara, presentando la documentazione indicata. Tale richiesta sarà, altresì, inoltrata, entro dieci giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, anche alla Impresa aggiudicataria e al concorrente che segue in graduatoria, qualora gli stessi non siano compresi fra i concorrenti sorteggiati. L’Azienda Sanitaria si riserva, in ogni caso, di accertare la veridicità delle dichiarazioni autocertificate, attraverso l’acquisizione della documentazione originale o con le altre modalità consentite dalla legge.

Art. 14 (Falsità delle dichiarazioni) Se tale prova non sia fornita, ovvero non vengano confermate le dichiarazioni contenute nella documentazione, si procederà all’esclusione del concorrente dalla gara e all’escussione della relativa cauzione provvisoria. Di tale circostanza se ne darà comunicazione scritta al soggetto aggiudicatario, assegnando allo stesso un termine, non inferiore a dieci giorni, per consentire la presentazione di memorie difensive scritte. Il provvedimento motivato di decadenza dall’aggiudicazione, di competenza del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria, comporta l’esercizio dell’azione diretta al risarcimento del danno, nonché, qualora il fatto integri gli estremi del reato, la segnalazione alla competente Autorità giudiziaria. Si procederà, altresì, a tutti gli altri adempimenti di legge.

CAPO III - Modalità di compilazione dell’offerta e composizione del plico

Art. 15 (Compilazione dell’offerta economica-contenuto delle offerte e validità) L'offerta economica dovrà indicare il ribasso percentuale, unico ed uniforme, sull’importo a base d’asta, o sugli importi a base d’asta. Non sono ammesse offerte alla pari ed in aumento. Il prezzo offerto dagli aggiudicatari, che è quello massimo che l'Azienda Sanitaria corrisponderà per la fornitura, deve essere omnicomprensivo di tutti i lavori e servizi elencati nei precedenti articoli e meglio descritti nel capitolato speciale, necessari ed indispensabili alla erogazione del servizio oggetto di appalto. Non sono ammesse e, quindi, ritenute nulle, offerte alternative. Dovrà essere indicato anche il costo relativo alla sicurezza del lavoro, dettagliato nelle misure adottate rispetto all’entità e alle caratteristiche del servizio da espletare.

Gli importi dichiarati da operatori economici stabiliti in altro stato diverso dall’Italia (ex art. 47 del D.lgs 163/2006), devono essere espressi in euro.

Art. 16 (Sottoscrizione, e invio delle offerte economiche) Le offerte economiche, devono essere compilate secondo quanto indicato al precedente articolo 15, su supporto cartaceo. Le copie cartacee devono essere rese legali mediante l’apposizione di una o più marche, debitamente annullate, per un valore complessivo di €. 14,62.- (quattrordici/62) ogni quattro fogli usati. Qualora l’offerta non sia in regola con la legge sul bollo, e ciò nel caso in cui l’imposta non sia stata assolta o sia stata assolta in misura insufficiente, l’offerta sarà trasmessa al competente Ufficio del Registro che provvederà alla regolarizzazione. Le offerte devono essere inserite nella busta di cui al precedente articolo 10.

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L’offerta, per essere valida, deve essere sottoscritta in ogni sua pagina dal fornitore, se trattasi di persona fisica, o da un soggetto avente la qualità di legale rappresentante, se trattasi di persona giuridica. L’offerta può anche essere fatta a mezzo di persona munita di procura. In tal caso la procura, che deve essere speciale e cioè riguardare lo specifico appalto o, in genere, tutti gli appalti per forniture delle Amministrazioni Pubbliche, deve essere trasmessa all’Azienda Sanitaria ad aggiudicazione avvenuta in originale o in copia conforme. La procura generale, cioè per tutti gli atti in genere che interessano il rappresentato, non è titolo sufficiente per presentare offerte nelle pubbliche gare. La procura deve rivestire la forma dell’atto pubblico, essere cioè redatta a norma dell’articolo 2699 c.c., con le richieste formalità, da un notaio o da altro pubblico ufficiale competente. La procura può altresì risultare dal verbale del consiglio di amministrazione in originale o copia conforme o da certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (in originale o copia conforme). Qualora vi sia contrasto tra il prezzo unitario offerto e l’importo complessivo del lotto, farà fede l’importo relativo ai prezzi unitari. Qualora il prezzo unitario offerto, (arrotondato alla seconda cifra decimale) risulti in contrasto con la percentuale di sconto offerta, (arrotondato alla seconda cifra decimale) farà fede lo sconto percentuale ed il prezzo unitario sarà rideterminato sulla base di quest’ultimo. Nel caso di partecipazione di imprese che intendano costituirsi in R.T.I. o in consorzio ordinario di cui all’art. 2602 c.c., secondo la facoltà datane dal comma 8 dell’art. 37 del Codice degli Appalti, l’offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici interessati e contenere l’impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad un di essi, da indicare in sede di offerta quale mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

Art. 17 (Validità dell’offerta) La proposta contrattuale è sempre revocabile. Il limite per l’esercizio della facoltà di revoca è costituito dal termine per la presentazione dell’offerta. Trascorso tale termine, la proposta contrattuale diventa irrevocabile e il soggetto candidato è obbligato alla propria offerta per un periodo di gg. 180, a partire dalla data ultima fissata per la presentazione dell’offerta. Decorso tale limite di tempo senza che sia intervenuta l’aggiudicazione, il soggetto candidato, con espressa dichiarazione scritta, da inviare al medesimo indirizzo indicato per la presentazione dell’offerta, può recedere dall’offerta stessa.

Art. 18 (Subappalto) Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 118 del D. Lgs. 163/2006, nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto. Il subappalto potrà essere vietato dall’Amministrazione qualora sia indicato nella Richiesta di offerta la sussistenza di ipotesi di divieto di subappalto previsto da vigenti disposizioni. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario dell’appalto specifico che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 118 del D.Lgs. 163/2006, alle seguenti condizioni:

- il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; - l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare presso l’Amministrazione copia autentica del

contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate;

- l’appaltatore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 118, comma 8, del D. Lgs. 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice;

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- con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D. Lgs 163/2006;

- che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art.10 della Legge n. 575/1965 e s.m.i..

È inoltre fatto obbligo all’aggiudicatario dell’appalto specifico, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs n. 163/2006, di trasmettere all’Amministrazione procedente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 118 del D. Lgs 163/2006. Conformemente alla segnalazione dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato S536 ed alla Deliberazione dell’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici n.14, del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti D.Lgs n. 163/2006, non dovrà essere autorizzato l’affidamento in subappalto ad imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione all’Accordo Quadro, né comunque ad imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima. In considerazione della circostanza che il divieto sopra citato, relativo all’affidamento in subappalto ad imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione ha finalità pro-competitiva, tale divieto non opera tra imprese controllate o collegate ai sensi dell’articolo 2359 del cod. civ., e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale.

CAPO IV - Modalità di svolgimento della gara

Art. 19 (Commissione di gara) La Commissione di gara, che è preposta alla seduta pubblica, è composta dal Direttore della U.O.C. Provveditorato o da un suo delegato, che la presiede, da due testimoni e da un funzionario verbalizzante. Le operazioni di gara saranno raccolte in un apposito verbale. Si precisa che, nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l’applicazione dell’art. 38, comma 1, lettera h) del D. Lgs. n. 163/06 e di quant’altro stabilito dall’art. 49, comma 3, del Decreto stesso, si procederà all’esclusione del concorrente e all’escussione della cauzione provvisoria.

Art. 20 (Seduta di gara) La gara si svolgerà alle ore 10.00 del 26 Luglio 2012, in seduta pubblica, presso la “Sala Riunioni” dell’A.S.P: sita in Catania , Via Santa Maria la Grande n.5 o in altri locali ritenuti idonei in caso di necessità che , comunque, saranno tempestivamente comunicati. In tali sedute si procederà alle seguenti operazioni: a) verifica dell’integrità dei plichi; b) Verifica della regolarità formale delle buste contenenti la documentazione amministrativa e

l’offerta economica; c) apertura dei plichi, contenente la documentazione amministrativa/tecnica, e controllo dei

documenti in essi contenuti; d) Verifica della regolarità della documentazione amministrativa; e) verifica del possesso da parte delle ditte istanti dei requisiti morali, professionali, finanziari,

economici e tecnici; f) Verifica circa la presentazione di offerte da parte di concorrenti che, in base alla dichiarazione

di cui al punto 3 del precedente art. 10, siano tra di loro in situazione di controllo ex art. 2359

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c.c. ovvero nella situazione di esclusione di cui all’art. 38, comma 1, lettera m-quater) del d.lgs. n. 163/2003;

g) Verifica tendente ad accertare se i consorziati, per conto dei quali i consorzi di cui all’articolo 34, comma 1, lettere b) e c) del medesimo decreto legislativo hanno indicato che concorrono, non abbiano presentato offerta in qualsiasi altra forma;

h) Verifica finalizzata ad acclarare se le singole imprese che partecipano in associazione temporanea o in consorzio ex art. 34, comma 1, lettere d), e) ed f) del Codice degli Appalti non abbiano presentato offerta anche in forma individuale;

i) Verifica relativa all’accertamento se una stessa impresa abbia presentato offerta in diverse associazioni temporanee o consorzi ex art. 34;

j) sorteggio ex art. 48 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche; k) sospensione della gara ai fini della verifica e controllo della documentazione probatoria delle

dichiarazione rese dalle ditte sorteggiate; l) riapertura delle operazioni di gara per la verifica di cui al punto K) e ammissione definitiva; m) Trasmissione degli atti alla commissione aggiudicatrice per l’espressione delle proprie

valutazioni in merito all’elemento qualità; n) Attribuzione, in seduta segreta, dei punteggi relativi ai fattori ponderali di cui all’art. 19 del

capitolato speciale d’appalto, secondo il peso e le modalità in esso indicati, con l’individuazione delle concorrenti che non hanno ottenuto il punteggio di 30/60;

o) Convocazione delle concorrenti per l’attribuzione del punteggio relativo all’elemento quantitativo in seduta pubblica;

p) apertura delle buste sigillate contenenti le offerte economiche delle sole ditte ammesse a questa fase della gara, che hanno presentato una offerta risultata conforme, e rilevazione dei prezzi offerti;

q) Attribuzione del punteggio relativo al fattore quantitativo mediante la formula esplicitata nel disciplinare di gara;

r) formazione della graduatoria e aggiudicazione al soggetto candidato che avrà prodotto l’offerta economicamente migliore;

s) aggiudicazione definitiva con provvedimento del Direttore generale. Nel caso in cui non sia possibile concludere le operazioni di gara entro le ore 13.30, i lavori proseguiranno nel successivo giorno lavorativo con inizio alle ore 09.00 ed avranno, sempre, fino alle ore 13,30 p.m.. La seduta di gara può esser sospesa ed aggiornata ad altra ora od al giorno successivo. Il presidente si riserva, altresì, in sede di gara, la facoltà di acquisire il parere degli uffici, rinviando l’aggiudicazione a successiva data, dandone comunicazione ai presenti, o di non procedere all’aggiudicazione a favore di alcuna ditta per comprovati motivi. L’Amministrazione si riserva di disporre, con provvedimento motivato, ove ne ricorra la necessità, la riapertura della gara e l’eventuale ripetizione delle operazioni di essa.

Art. 21 (Presenza dei soggetti candidati) Alla seduta pubblica di cui all’art. 21 possono presenziare ed intervenire, richiedendo l’iscrizione a verbale, i legali rappresentanti dei soggetti candidati o persone, da essi delegate, munite di speciale procura. Possono presenziare, altresì, i rappresentanti di commercio del soggetto candidato. Questi ultimi, se privi di procura speciale, non possono firmare il verbale di gara né migliorare l'offerta, né richiedere la messa a verbale di qualsiasi dichiarazione.

Art. 22 (Aggiudicazione) L’aggiudicazione, immediatamente vincolante per il soggetto aggiudicatario, non è obbligatoria per l’Amministrazione aggiudicatrice sino a quando non sarà approvata con formale atto deliberativo da parte dell’organo deliberante. La dichiarazione di aggiudicazione, fatta dall’autorità che presiede la gara, vale nel contempo quale comunicazione di essa all’offerente rimasto aggiudicatario che sia presente. Il responsabile del procedimento, entro 5 giorni dalla definizione del procedimento di gara, comunica l’esito di essa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento al soggetto

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aggiudicatario, al concorrente che segue nella graduatoria, nonché a tutti gli altri soggetti di cui all’art. 79 del Codice degli appalti. L’aggiudicazione, ancorché definitiva ad unico incanto, è condizionata dalla verifica delle dichiarazioni rilasciate in sede di gara, nonché dalla verifica dell’inesistenza delle cause ostative previste dalla vigente normativa antimafia, o di altre cause ostative derivanti da condanna per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari o ancora per uno dei delitti richiamati dall’articolo 32 quater c.p., ai quali consegue l’incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione. La mancata approvazione fa venir meno ogni effetto dell’aggiudicazione

Art. 23 (Pari offerte; offerta contrastante) In caso di offerte col medesimo punteggio, sarà dichiarato aggiudicatario il soggetto candidato che ha presentato l’offerta più bassa. Nell’ulteriore caso in cui vi sia identità di offerte economiche, l’aggiudicatario sarà individuato mediante sorteggio.

Art. 24 (Offerte anormalmente basse) L’Azienda si riserva la facoltà di sottoporre a giudizio di congruità quelle offerte che appaiano anomale ai sensi dell’art. 86 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche. In tal caso si richiederanno apposite giustificazioni che potranno riguardare: a. L’economia del metodo di prestazione della fornitura; b. Le soluzioni tecniche adottate; c. Le condizioni eccezionalmente favorevoli di cui dispone l’offerente per prestare i servizi in appalto; d. L’originalità della fornitura offerta; e. Il rispetto delle norme vigenti in tema di sicurezza e condizioni di lavoro; f. L’eventualità che l’Impresa concorrente ottenga un aiuto dallo Stato; g. Il costo del lavoro. Non sono ammesse giustificazioni in relazione a trattamenti salariali minimi inderogabili stabiliti dalla legge o da fonti autorizzate dalla legge. L’Azienda si riserva, altresì, la facoltà di verificare la congruità dei prezzi offerti attraverso il confronto con altre aziende sanitarie pubbliche, regionali e nazionali, o alla CONSIP S.p.A. e, conseguentemente, non procedere ad alcuna aggiudicazione nel caso in cui le condizioni economiche dovessero risultare eccessivamente onerose rispetto alle condizioni economiche rilevate ad eccezione del caso in cui l’impresa individuata quale migliore offerente offra di ridurre le pretese a livello di calmiere.

Art. 25 (Verbale di gara) Il verbale di gara, redatto da un funzionario dipendente dell’Azienda Sanitaria non equivale per ogni legale effetto al contratto, e fa fede della veridicità di quanto in esso contenuto fino a querela di falso.

Art. 26 (Cause espresse di esclusione) La violazione o inosservanza delle disposizioni contenute negli articoli sottoindicati comporta l’automatica esclusione dalla gara essendo tali prescrizioni dettate a presidio della par condicio, segretezza e imparzialità: a) assenza di uno o più dei requisiti di ammissibilità; b) mancata sottoscrizione del capitolato in ogni sua pagina e delle clausole onerose; c) mancata o incompleta presentazione della documentazione richiesta a corredo dell’offerta; d) in caso di offerta pervenuta oltre il termine indicato nel bando di gara. A tal fine fa fede la data

apposta dall’Ufficio Protocollo dell’Azienda sanitaria; e) mancata chiusura o mancata apposizione delle firme o sigle sui lembi di chiusura del plico e

della busta contenente l’offerta economica; f) plico pervenuto non integro;

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g) inosservanza dell’art. 35 (concorrenza sleale); h) nella eventualità in cui l’offerta sia parziale, condizionata, espressa in modo indeterminato o

con semplice riferimento ad altra offerta, propria o altrui; i) Incertezza assoluta sul contenuto dell’offerta; j) Offerta per persona da nominare; k) Offerta per telegramma; l) Offerta non sottoscritta dal legale rappresentante della concorrente o da altra persona

legittimata ad impegnare la concorrente; m) offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di

fornitura e di prestazione dei servizi specificate negli atti di gara; n) offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura; o) offerte di prodotti che non rispettino i requisiti minimi (sia le caratteristiche tecniche minime, sia

i requisiti di conformità) stabiliti nel Capitolato Tecnico, ovvero di servizi offerti con modalità difformi, in senso peggiorativo, da quanto stabilito nel medesimo Capitolato.

Saranno altresì esclusi dalla procedura: - i concorrenti coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive

della segretezza delle offerte; - i concorrenti che abbiano omesso di fornire i documenti richiesti, ovvero che abbiano reso false

dichiarazioni. Rimane inteso che:

- il recapito del piego rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo lo stesso non giunga a destinazione in tempo utile;

- trascorso il termine fissato non viene riconosciuta valida alcuna offerta, anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta precedente;

- non è ammesso richiamo a documenti allegati ad altro appalto; - sarà esclusa dalla gara l’offerta che non sia contenuta nell’apposita busta interna,

debitamente sigillata con ceralacca od altro mezzo idoneo ad impedirne la manomissione. Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, i concorrenti potranno essere invitati a completare o a fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire quanto richiesto, pena l’esclusione dalla gara. Qualora venga accertata la realizzazione nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato vietate ai sensi della normativa applicabile - ivi inclusi gli articoli 81 e ss. Del Trattato CE e gli articoli 2 e ss. della Legge n. 287/1990 -, L’A.S.P. si riserva la relativa valutazione, anche ai sensi dell’articolo 38, comma 1, lettera f), del D.Lgs. n. 163/2006 e dell’articolo 68 del R.D. n. 827/1924, al fine della motivata esclusione dalla partecipazione delle successive procedure di gara indette dalla stessa ed aventi il medesimo oggetto della presente gara. L’Azienda Sanitaria si riserva, altresì, di segnalare alle Autorità competenti eventuali elementi che potrebbero attestare la realizzazione (o il tentativo) nella presente gara di pratiche e/o intese restrittive della concorrenza e del mercato anche al fine della verifica della sussistenza di eventuali fattispecie penalmente rilevanti, provvedendo a mettere a disposizione delle dette autorità qualsiasi documentazione utile in suo possesso. L’A.S.P. provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici n. 1 del 10/01/2008, salvo i fatti riguardanti la fase di esecuzione dei singoli contratti attuativi, da annotare nel Casellario, il cui onere di comunicazione rimane in capo alle singole Amministrazioni.

Capo V – SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA –

Partecipazione e costituzione Art. 27 (Soggetti ammessi alla gara)

Sono ammessi a partecipare alla procedura di cui al presente appalto i soggetti individuati all’art. 34, comma 1, D.Lgs. n. 163/2006, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 del Decreto Legge 4 luglio 2006, n. 223, e s.m.i., e cioé: a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;

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b) i consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del d.lg.CPS 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443; c) i consorzi stabili costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile, tra imprese individuali, anche artigiane, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro secondo le disposizioni di cui all’art. 36; d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell’offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l’offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano, per la disciplina, le disposizioni di cui all’art. 37 del Codice degli Appalti; e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615 ter del codice civile; si applicano al riguardo le disposizioni dell’art. 37; f) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico, ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240; si applicano al riguardo le disposizioni dell’art. 37; g) operatori economici, ai sensi dell’art. 3, comma 22, stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi. Saranno escluse dalla gara le imprese concorrenti, per le quali sarà accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. È fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare alla presente procedura in forma individuale e in forma associata (quale componente di un R.T.I. o di un Consorzio), così come è fatto divieto ad una medesima impresa di partecipare in più di un R.T.I. o Consorzio, pena, in ogni caso, l’esclusione dalla gara dell’impresa medesima e dei RTI o Consorzi ai quali l’impresa partecipa.

Art. 28 (Raggruppamenti temporanei d’impresa e di consorzi) È ammessa la partecipazione di imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D. Lgs. n. 163/2006, ovvero per le imprese stabilite in altri Stati membri dell’UE, nelle forme previste nei Paesi di stabilimento. Conformemente alle segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato AS251 del 30/01/2003 (bollettino n. 5/2003) e S536 del 18/01/2005, e in ragione della ratio riconosciuta all’istituto del R.T.I., da individuarsi nell’ampliamento del novero dei partecipanti alla gara, non è ammessa la partecipazione in R.T.I. di due o più imprese che – anche avvalendosi di società terze nelle modalità riportate al successivo paragrafo 2.5 – siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione al singolo lotto o, nel caso di partecipazione del R.T.I. a più lotti, con riferimento al lotto di importo superiore tra quelli per cui il R.T.I. presenta offerta, pena l’esclusione dalla gara del R.T.I. così composto. Nell’offerta devono essere specificate le parti di fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti. E’ fatto divieto alle Imprese concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale, qualora abbia partecipato alla stessa in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. È ammessa la partecipazione di Consorzi di imprese con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006, sono tenuti ad indicare nella Domanda di cui al precedente art. 10 e con le modalità ivi previste, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla presente gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata), pena l’esclusione dalla procedura stessa sia del consorzio che dei consorziati e l’applicazione dell’art. 353 del codice penale. Conformemente alla richiamata segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato S536, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, non è ammessa la partecipazione in consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/2006 di due o più imprese consorziate che – anche avvalendosi di società terze - siano in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione al singolo lotto o, nel caso di partecipazione del consorzio a più lotti, con riferimento al lotto di importo superiore tra

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quelli per cui il consorzio presenta offerta, pena l’esclusione dalla gara del consorzio così composto. È invece ammessa, senza limitazione, la partecipazione dei consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. n. 163/2006. Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), del detto Decreto, è necessario che i consorziati abbiano stabilito (con delibera dei rispettivi organi deliberativi, da produrre in offerta con le modalità nel seguito indicate), di operare in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni. In considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi alla partecipazione in R.T.I. o in consorzio tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione hanno tutti finalità pro-competitiva, tali divieti non operano tra imprese controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale.

Art. 29 (Costituzione del raggruppamento di imprese) Nel caso in cui ci si avvalga della facoltà di cui al comma 8 del richiamato art. 37 del Codice degli Appalti, l’atto di costituzione del raggruppamento temporaneo, che deve risultare da scrittura privata con autentica notarile, deve avvenire entro trenta giorni dall’aggiudicazione.

Art. 30 (Contenuti dell’atto di costituzione) L’atto di costituzione del raggruppamento temporaneo di imprese, redatto in conformità all’art. 37 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, deve contenere: a) l’elenco delle imprese che aderiscono al raggruppamento; b) l’estratto dei verbali dei consigli di amministrazione o equivalenti organi deliberanti di ciascuna impresa in cui è approvata la partecipazione al raggruppamento temporaneo; c) l’oggetto e lo scopo del raggruppamento, che, nel caso di specie, è costituito dalla partecipazione alla gara disciplinata dal presente capitolato; d) l’indicazione dell’impresa capogruppo; e) l’irrevocabilità e gratuità del mandato; f) che la revoca del mandato per giusta causa non ha effetto nei confronti dell’Azienda sanitaria; g) che la presentazione dell’offerta determina per le imprese la responsabilità solidale nei confronti dell’Azienda sanitaria; h) che all’impresa capogruppo spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, delle imprese mandanti nei confronti dell’Azienda sanitaria per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall’appalto, anche dopo il collaudo e fino all’estinzione di ogni rapporto previsto e conseguente al presente capitolato, fatto salvo il diritto dell’Azienda sanitaria di far valere le responsabilità facenti capo alle imprese mandanti; i) la suddivisione per quota dell’appalto tra le imprese associate; l) che lo scioglimento del raggruppamento temporaneo di imprese, in caso di aggiudicazione dell’appalto, è subordinato all’estinzione di tutti gli obblighi e garanzie previste dal presente capitolato. L’impresa capogruppo dovrà possedere i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi richiesti nella misura minima del 40%, mentre le mandanti nella misura minima del 10%.

Art. 31 (Avvalimento) Ai sensi e secondo le modalità e condizioni di cui all’articolo 49 del D.Lgs n. 163/2006, il concorrente - singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006 - può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti economico-finanziari e/o tecnici, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto. A tal fine, ed in conformità all’articolo 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente che intenda far ricorso all’avvalimento dovrà produrre in offerta la specifica documentazione richiesta al successivo art. 33 Il concorrente e l’impresa ausiliaria sono responsabili in solido delle obbligazioni assunte con la stipula della Convenzione. A tale fine, si ricorda che l’appalto è in ogni caso eseguito dall’impresa avvalente e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati. Si precisa inoltre, che, in caso di ricorso all’avvalimento:

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- non è ammesso, ai sensi dell’art. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, pena l’esclusione di tutti i concorrenti che si siano avvalsi della medesima impresa; - non è ammessa, ai sensi del richiamato art. 49, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, la partecipazione contemporanea alla gara dell’impresa ausiliaria e di quella che si avvale dei requisiti di quest’ultima, pena l’esclusione di entrambe le imprese; - è ammesso che il concorrente possa avvalersi di più imprese ausiliarie per il medesimo requisito. Al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, in conformità alla ricordata segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato S536, non è ammessa l’utilizzazione dei requisiti tecnici e/o economici mediante avvalimento tra due o più imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione al singolo lotto come sopra definito, pena l’esclusione dalla gara. In considerazione della circostanza che i divieti sopra citati, relativi all’utilizzazione dell’avvalimento tra imprese in grado di soddisfare singolarmente i requisiti economici e tecnici di partecipazione hanno tutti finalità pro-competitiva, tali divieti non operano tra imprese controllate ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, e comunque tra imprese che rappresentano, ai fini della partecipazione alla gara, un unico centro decisionale.

Art. 32 (Documentazione relativa all’avvalimento) In caso di ricorso all’avvalimento, nei limiti e secondo quanto stabilito nel precedente Articolo del presente Disciplinare di gara in conformità all’articolo 49, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006, il concorrente deve, a pena di esclusione dalla procedura, inviare e far pervenire nell’ambito della Documentazione amministrativa le seguenti dichiarazioni rese in conformità al Modello di dichiarazione di avvalimento – Allegato 9 al presente Disciplinare di gara: a) Dichiarazione di avvalimento del concorrente sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa concorrente, attestante l’avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti di cui ci si intende avvalere e dell’impresa ausiliaria; b) Dichiarazione di messa a disposizione del requisito dell’impresa ausiliaria sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa ausiliaria attestante tra l’altro: - il possesso da parte dell’impresa ausiliaria dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. n. 163/2006. Al fine di consentire alla A.S.P. di valutare la moralità professionale dell’impresa ausiliaria ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) del D. Lgs. 163/2006, si precisa che l’impresa ausiliaria dovrà indicare tutti i provvedimenti di condanna, riferiti a qualsivoglia fattispecie di reato, passati in giudicato, ivi inclusi quelli per cui si beneficia della non menzione, fatti salvi esclusivamente i casi di estinzione del reato dichiarata dal giudice dell’esecuzione, nonché di riabilitazione pronunciata dal Tribunale di sorveglianza; - l’obbligo incondizionato e irrevocabile, verso il concorrente e verso l’A.S.P. a mettere a disposizione per tutta la durata del contratto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente; - la non partecipazione alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell’articolo 34 del

D.Lgs. n. 163/2006. L’Impresa ausiliaria, al fine di dimostrare l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 comma 1, lettere b), c) e m) ter del d.lgs 163/2006 e s.m.i. potrà, in aggiunta a quanto indicato al precedente punto b), produrre tante dichiarazioni circa l’insussistenza delle cause di esclusione ex art. 38 comma 1, lettere b), c) e m) ter del d.lgs 163/2006 e s.m.i. quanti sono: - il titolare ed il direttore tecnico, ove presenti (se si tratta di impresa individuale); - i soci ed il direttore tecnico, ove presenti (se si tratta di società in nome collettivo); - i soci accomandatari ed il direttore tecnico, ove presenti (se si tratta di società in accomandita semplice), o il socio unico, persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci; - gli amministratori muniti di potere di rappresentanza ed il direttore tecnico, ove presente (se si tratta di altro tipo di società o consorzio); - gli institori, i procuratori dotati di poteri decisionali e gestori tali da consentirne l’assimilazione sul piano funzionale ad un amministratore/institore (ove presenti); diversi dal soggetto che ha sottoscritto la Dichiarazione di cui al precedente punto b). In caso di ricorso all’avvalimento, il concorrente dovrà, altresì, inviare, sempre a pena di esclusione, copia del contratto corredata da dichiarazione di autenticità sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente e dell’impresa ausiliaria, in virtù del quale l’impresa ausiliaria si

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obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata del contratto, ovvero, in caso di avvalimento nei confronti di un’impresa che appartiene al medesimo gruppo, dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dall’articolo 49, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 (obblighi previsti dalla normativa antimafia).

Art. 33 (Procura) Qualora le dichiarazioni e/o attestazioni e/o offerta tecnica e/o offerta economica siano sottoscritte da un soggetto diverso dal legale rappresentante dell’impresa, come risultante dalla dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione al Registro delle imprese (contenuta nella dichiarazione di cui al precedente art. 10), quindi da un procuratore (generale o speciale) la cui procura (riferimenti dell’atto notarile), nonché l’oggetto della procura medesima, non siano attestati nel certificato di iscrizione al Registro delle imprese, il concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione dalla procedura, copia semplice della procura (generale o speciale) che attesti i poteri del sottoscrittore e gli estremi dell’atto notarile. Tale copia dovrà essere inviata e fatta pervenire alla A.S.P. con le modalità e nei termini perentori previsti attraverso il Sistema. L’Azienda si riserva di richiedere al concorrente, in ogni momento della procedura, la consegna di una copia autentica o copia conforme all’originale della procura; nella relativa comunicazione di richiesta verranno fissati il termine e le modalità per l’invio della documentazione richiesta.

Art. 34 (Concorrenza sleale) Sono esclusi dalla gara i raggruppamenti temporanei di imprese che di fatto costituiscono, con la creazione di cartelli, elusione della libera concorrenza. Nell’eventualità ricorra tale ultima fattispecie, i relativi atti sono trasmessi all’Autorità che vigila sulla libera concorrenza.

Capo VI - CAUZIONI E GARANZIE FIDEIUSSORIE

Cauzione definitiva Art. 35 (Cauzione definitiva)

La cauzione definitiva sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda sanitaria avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso dell’appalto. E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione qualora la cauzione risultasse insufficiente. Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, è fissato nella misura di cui al primo comma dell’art. 113 del Codice degli Appalti.

Art. 36 (Periodo di validità della cauzione definitiva) La cauzione definitiva, in qualunque forma prestata, deve coprire l’intero periodo di validità del contratto. Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dal Responsabile del procedimento, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile.

Art. 37 (Modalità di costituzione della cauzione definitiva) La cauzione definitiva, deve essere prestata in uno dei modi previsti dall’art. 113 del Codice degli Appalti: a) con reale e valida cauzione in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito; b) con fideiussione bancaria rilasciata da Aziende di Credito di cui al D.lgs 1° settembre 1993, n° 385 e successive modificazioni ed integrazioni;

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c) con polizza assicurativa rilasciata da Imprese di Assicurazioni debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del Testo Unico delle Leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con D.P.R. 13 febbraio 1939 n. 449 e successive modificazioni.

Art. 38 (Clausola espressa) Qualora la cauzione definitiva sia prestata in uno dei modi di cui alle lettere b) e c) del precedente art. 38, la fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono, altresì, espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. Le parti, inoltre, in deroga al disposto in cui all’articolo 1944, comma 2, c.c., non possono convenire l’obbligo della preventiva escussione del debitore principale. Ove la cauzione definitiva sia resa mediante fideiussione bancaria od assicurativa, la stessa dovrà contenere esplicita rinuncia ad avvalersi del disposto del 2° comma dell’art. 1957 C.C. Tale cauzione è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali. La garanzia opera, rispettivamente, nei confronti della Azienda a far data dal sorgere del vincolo contrattuale. La garanzia opera per tutta la durata dell’atto pattizio e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti da esso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali pretese vantate dall’Azienda Sanitaria verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata. Si applica l’art. 75, comma 7, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

Capo VII – AGGIUDICAZIONE Adempimenti del soggetto aggiudicatario

Art. 39 (Mancata sottoscrizione del verbale di aggiudicazione) Il soggetto aggiudicatario non può impugnare l’efficacia dell’aggiudicazione per non aver sottoscritto il verbale di gara.

Art. 40 (Contratto e spese di registrazione) A seguito della comunicazione di aggiudicazione, e secondo quanto stabilito all’articolo 11, comma 10, del D. Lgs. n. 163/2006, con gli aggiudicatari verrà stipulato apposito atto contrattuale. Ciascun aggiudicatario, all’atto della stipula, dovrà comprovare i poteri del rappresentante che sottoscriverà il contratto medesimo, mediante produzione di idoneo documento. Il contratto è stipulato, con le modalità e i termini di cui al richiamato art. 11 del Codice degli Appalti. Le spese di registrazione del contratto sono a totale carico dei soggetti aggiudicatari. L’obbligo di registrazione grava sul funzionario che in qualità di Ufficiale Rogante riceverà le dichiarazioni dei contraenti e gli atti e documenti per la stipulazione dello stesso.

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Art. 41 (Documentazione) All’esito delle attività di verifica, si procederà agli adempimenti relativi all’aggiudicazione ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006 e, successivamente, si procederà alla comunicazione dell’aggiudicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5, lett. B-ter), del D.Lgs. n. 163/2006. Successivamente alla ricezione della suddetta comunicazione, sarà possibile fare istanza di accesso agli atti di gara, nel rispetto del capo V della Legge n. 241/1990 s.m.i., del D.P.R. 184/2006 e dell’art. 13 del D.Lgs. n. 163/2006 e, in via gradata del “Regolamento contenente misure organizzative sul diritto di accesso ai documenti amministrativi, formati o comunque rientranti nelle attribuzioni della Azienda Sanitaria”. L'Impresa aggiudicataria, entro 10 giorni dalla data di comunicazione della avvenuta aggiudicazione definitiva, al fine della stipula del contratto dovrà produrre la seguente documentazione: a) la documentazione comprovante le dichiarazioni autocertifìcate e prodotte a corredo

dell'offerta, che l'Azienda Sanitaria riterrà di dover richiedere; b) il versamento della somma relativa alle spese di stipulazione e registrazione del contratto; c) il deposito cauzionale definitivo con le modalità previste nel presente capitolato; d) in caso di riunione di imprese, copia autentica dell'atto costitutivo dell'associazione unitamente

ad una dichiarazione notarile che attesti, sotto la propria responsabilità, il deposito dell'atto per la registrazione o copia conforme all'originale della ricevuta di deposito rilasciata dal competente ufficio del registro;

e) modello GAP debitamente compilato, datato e sottoscritto nella parte di competenza dell'impresa aggiudicataria ai sensi dell'art. 2 Legge 726/82 e Legge 410/91;

f) dichiarazione dalla quale risulti il nominativo del Responsabile della sicurezza; g) la comunicazione dei dati di cui al D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, nel caso in cui

l'Aggiudicatario sia una società di capitali; h) Per le imprese non residenti senza stabile organizzazione in Italia, apposito documento dal

quale risulti la nomina, nelle forme di legge, del rappresentante fiscale ai sensi degli artt. 17, comma 2, e 53, comma 3, DEL d.p.r. N. 633/72.

L'aggiudicazione avverrà comunque sotto la condizione che l'Impresa aggiudicataria non si trovi in alcuna delle cause ostative previste dalla Legge 19.03.1990 n. 55 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 42 (Verifica dei documenti per la stipula) Scaduti i termini sopra menzionati, l’A.S.P. verificherà se la documentazione prodotta sia completa e formalmente e sostanzialmente regolare, e se l’aggiudicatario risulti in possesso dei requisiti dichiarati all’atto della presentazione dell’offerta e necessari per l’aggiudicazione e la stipula del contratto. L’Azienda si riserva di procedere alla richiesta di chiarimenti e/o completamenti della documentazione prodotta. In caso di esito positivo della suddetta attività di verifica, ai sensi di quanto disposto dall’articolo 11, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006, l’aggiudicazione diverrà efficace. In caso di esito negativo, l’Azienda Sanitaria dichiarerà decaduto il concorrente dall’aggiudicazione, dandone comunicazione al concorrente medesimo. In tale ultimo caso, l’A.S.P. si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria, che, in tal caso, sarà tenuto a presentare entro 10 (dieci) giorni solari dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione, la documentazione precedentemente indicata; nei confronti del medesimo, peraltro, si procederà alle verifiche di cui al presente capitolato speciale d’appalto. Nei confronti dell’aggiudicatario dichiarato decaduto, l’Azienda potrà rivalersi in ogni caso sulla cauzione prestata a garanzia dell’offerta, che verrà perciò incamerata. Resta ferma la necessità di acquisire nei confronti degli aggiudicatari la documentazione di legge in materia di “antimafia”. L’A.S.P., per tutta la durata del contratto medesimo, potrà richiedere l’aggiornamento della documentazione presentata per la stipula, sia per le dichiarazioni sostitutive di certificazioni con scadenza temporale, sia con riferimento all’ulteriore documentazione.

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Capo VIII – PREZZI E PAGAMENTI Prezzi e Pagamenti

Art. 43 (Chiarimenti)

Eventuali condizioni aleatorie apposte nell'offerta o espresse in modo indeterminato non verranno accettate, e costituiscono, invece, causa di nullità dell'offerta stessa. Il ribasso percentuale offerto sulle basi d’asta sarà calcolato in fase di fatturazione sui prezzi indicati all’art. 3 per il pranzo – cena – colazione. Il prezzo offerto sarà inoltre comprensivo di ogni spesa accessoria e di tutti gli oneri di natura fiscale esclusa l'I.V.A. eventuale, che sarà addebitata in fattura a norma di legge. I prezzi espressi in sede di aggiudicazione saranno impegnativi e vincolanti per tutta la durata del contratto e sono omnicomprensivi di tutte le prestazioni richieste dal presente capitolato.

Art. 44 (Divieto di rinnovazione tacita) E’ escluso ogni tacito rinnovo tacito.

Art. 45 (Modalità e termini di pagamento) All’Impresa aggiudicataria verranno corrisposti i prezzi stabiliti in sede di gara. Le forniture sono finanziate accedendo ai fondi disponibili presso l’apposito conto economico del bilancio di competenza dell'Azienda U.S.L. L’A.S.P. intende effettuare il pagamento della fornitura a mezzo mandato entro 90 giorni dalla data di ricezione della fattura, dopo il verbale di verifica con esito positivo. Tale condizione sarà, eventualmente, regolata dal contratto che si formalizzerà per il presente appalto. La fatturazione dovrà avvenire, a norma di legge, con esplicito riferimento ai documenti di consegna. Sugli stessi la ditta fornitrice dovrà sempre indicare il numero d'ordine di riferimento che contrassegna la lettera d'ordine compilata dal competente ufficio. Il termine di pagamento resterà interrotto qualora l’Azienda sanitaria chieda chiarimenti. Per individuare la data di pagamento, si fa riferimento a quella di consegna al Tesoriere dell’Azienda sanitaria del relativo mandato. In caso di ritardo nei pagamenti, sarà riconosciuto al creditore un saggio per gli interessi passivi pari a quello legale esplicitato nell’art. 1284 del codice civile. L’Impresa aggiudicataria non ha diritto alla corresponsione degli interessi, qualora il differimento del pagamento sia determinato dai ritardati accreditamenti, da parte degli organi a ciò competenti, delle quote economiche necessarie per far fronte alle obbligazioni a carico dell’Azienda, ovvero in qualsiasi altro caso in cui la paventata anomalia sia motivata da altra causa di forza maggiore non imputabile all’A.S.P. Ai sensi dell’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, l’aggiudicataria ha l’obbligo di indicare gli estremi identificativi dei conti sui quali l’Azienda appaltante farà confluire tutte le somme relative all’appalto. La stessa si avvarrà di tale conto corrente per tutte le operazioni relative al contratto aggiudicato, compresi i pagamenti delle retribuzioni del personale, da effettuarsi esclusivamente a mezzo di bonifico bancario o postale. La prova di tale adempimento dovrà essere fornita prima della stipulazione del contratto relativo.

Art. 46 (Modalità di fatturazione) Le fatture, per la loro liquidabilità, devono essere conformi a quanto previsto nella lettera o buono d’ordine. Le fatture in particolare devono: a) riportare il numero della lettera d’ordine; b) essere corredate di copia della lettera d’ordine e del documento di trasporto;debitamente firmati per avvenuta fornitura dei pasti da parte del Direttore Medico di Presidio o suo delegato c) indicare il numero di conto di costo e quello di centro di costo indicato sul buono d’ordine. d) il numero dei pasti erogati debitamente distinti per: colazione – pranzo - cena

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Art. 47 (Incedibilità dei crediti) Il soggetto aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente capitolato, si obbliga a non cedere a terzi i crediti derivanti dal presente appalto, senza la preventiva autorizzazione dell'Azienda sanitaria. La cessione del credito, senza la preventiva approvazione dell'Azienda sanitaria, rende inefficace il contratto di cessione nei confronti dell'Azienda medesima. Le cessioni di crediti vantati nei confronti dell'Azienda a titolo di corrispettivo di appalto possono essere effettuate dall'Impresa aggiudicataria a favore di banche e di intermediari finanziari, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio dell'attività di acquisto di crediti di impresa. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Azienda debitrice. La cessione del credito del corrispettivo di appalto è efficace ed opponibile all'Azienda, qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla predetta notifica. L'Azienda Sanitaria, al momento della stipula del contratto o contestualmente, può preventivamente riconoscere la cessione da parte dell'Impresa aggiudicataria di tutti o di parte dei crediti che devono venire a maturazione. In ogni caso, l'Azienda ceduta può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto. In caso di cessione del corrispettivo d'appalto successiva alla stipula del contratto, il relativo atto deve indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Art. 48 (Clausola limitativa della proponibilità di eccezioni) La ditta contraente non può opporre, ex art. 1462 C.C., eccezioni al fine di evitare o ritardare la prestazione dovuta e disciplinata dal presente capitolato. Tutte le riserve che la ditta aggiudicataria intende formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta alla ASP e documentate con l’analisi dettagliata delle somme di cui ritiene avere diritto. Detta comunicazione dovrà essere fatta entro il termine di 15 giorni, dalla emissione del documento contabile relativo al periodo al quale si riferisce la riserva. Non esplicando le sue riserve nei modi e termini sopra indicati, la ditta appaltatrice decade dal diritto di fare valere le riserve stesse. Le riserve che siano state presentate nei modi e nei termini sopra indicati saranno prese in esame dall’Amministrazione, che emanerà gli opportuni provvedimenti.

Art. 49 (Trasferimento del possesso dei beni) Il possesso dei beni oggetto del presente capitolato è trasferito all’Azienda sanitaria dalla data di consegna all’Azienda stessa. Restano, pertanto, a carico del soggetto aggiudicatario i rischi di perdita e danni conseguenti al trasporto nei locali dell’Azienda sanitaria, ad eccezione della perdita e danni a questa imputabili.

Capo X – TRASPARENZA AMMINISTRATIVA E DIRITTO

D’ACCESSO Accesso ai documenti

Art. 50 (Riconoscimento del diritto di accesso) L’Azienda sanitaria, in applicazione alle norme di cui alla Legge 7 agosto 1990 n. 241 e dei regolamenti relativi ed al fine di assicurare la trasparenza e l’imparzialità dell’azione amministrativa, garantisce a chiunque dimostri un interesse particolare e concreto per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, nonché alle amministrazioni, associazioni e comitati portatori di interessi pubblici o diffusi, il diritto di accedere ai propri documenti amministrativi. A tale scopo l’Azienda sanitaria ha adottato, con appositi provvedimenti, un regolamento, per la disciplina del diritto di accesso ai documenti amministrativi dell’Azienda sanitaria Provinciale e del rilascio delle copie a favore dei cittadini.

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Una copia del testo integrale di tale regolamento può essere richiesto al seguente indirizzo: Azienda sanitaria Provinciale di Catania, via S. Maria la Grande n. 5 – 95124 Catania.

DISPOSIZIONI DI SEMPLIFICAZIONE PER LA PARTECIPAZIONE DELLE IMPRESE ALLE PROCEDURE DI GARE PUBBLICHE

Art. 51 ( Sostituzione delle certificazioni amministrative)

La sostituzione delle certificazioni amministrative tramite dichiarazioni, in conformità con quanto previsto dal D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”, e successive modificazioni e integrazioni, è ammessa, nei casi previsti dalla legge e agli articoli successivi, esclusivamente in relazione alla documentazione di fatti, stati e qualità riguardanti l’impresa e le situazioni personali dei singoli amministratori. Per tali finalità, si rammenta che l’art. 77-bis del richiamato testo unico ha disposto che le disposizioni generali, in materia di documentazione amministrativa, si applicano alle fattispecie concernenti le procedure di aggiudicazione e affidamento di opere pubbliche o pubblica utilità, servizi e forniture. Le dichiarazioni relative alle imprese sono sottoscritte dal legale rappresentante; quelle riguardanti i singoli amministratori dagli interessati. Nei procedimenti di gara di rilevanza comunitaria, la sostituzione delle certificazioni amministrative con dichiarazioni è ammessa, da parte di imprese di altri Stati membri, ai sensi e con le modalità previste dalla normativa comunitaria e dalle leggi statali di recepimento.

Art. 52 ( Integrazioni e accertamenti d’ufficio) L’Amministrazione può richiedere chiarimenti ed integrazioni delle dichiarazioni presentate ai sensi dell’articolo che precede, nonché procedere, in qualsiasi fase della procedura, ad accertamenti d’ufficio circa i requisiti documentati dalle imprese con dichiarazioni sostitutive. Qualora dagli accertamenti in questione emergano dichiarazioni false, l’Amministrazione, salvi gli adempimenti previsti dalla legge penale, provvede, in conformità all’ordinamento vigente, alla revoca degli atti eventualmente già adottati a favore dell’impresa.

Art. 53 (Certificazioni a corredo delle offerte) Tutti i requisiti comprovabili tramite certificazioni amministrative, richiesti per l’ammissione e per l’aggiudicazione dal bando di gara, relativi alle situazioni rilevanti nei pubblici appalti che, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, possono essere oggetto di dichiarazioni sostitutive, e non necessitano della conseguente produzione dei relativi certificati a comprova. Le certificazioni, sostitutive ai sensi del primo comma, sono prodotte dal solo soggetto aggiudicatario successivamente all’aggiudicazione.

Art. 54 (Trattamento dei dati personali) Ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n°196, il trattamento dei dati personali sarà improntato a liceità e correttezza, nella piena tutela dei diritti dei soggetti candidati e della loro riservatezza con i contemperamenti previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni. In particolare il trattamento dei dati richiesti per la partecipazione alla presente gara ha la sola finalità di consentire l’accertamento del possesso dei requisiti di idoneità e dell’inesistenza di cause ostative.

Art. 55 (Sito Internet) Le ditte interessate possono estrarre ed utilizzare per la presentazione delle offerte copia del disciplinare di gara,del capitolato e dei suoi allegati tramite il sito internet: http://www.aspct.it.

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Eventuali chiarimenti, rettifiche e precisazioni si pubblicheranno esclusivamente sul sito web indicato. Detta pubblicazione costituirà presunzione di avvenuta conoscenza per gli operatori economici che ne abbiano interesse. Nel caso in cui si estraggano i documenti di gara tramite il sito internet, è fatto espresso divieto di apportare modifiche agli stessi documenti. Eventuali modifiche si intenderanno comunque come non apposte in quanto farà fede il testo approvato da questa Amministrazione. E' onere dei candidati, che estraggano i documenti di gara tramite il sito internet, visitare nuovamente il sito prima della spedizione del plico contenente l'offerta per verificare la presenza di eventuali note integrative, rettifiche ed eventuali comunicazioni inerenti l’appalto. Si potrà interpellare, a tal fine, il responsabile del procedimento.

Art. 56 (Foro competente) Per tutte le controversie nascenti dal presente contratto sarà territorialmente competente, in via esclusiva, il foro di Catania.

Art. 57 (Disposizioni finali) L’Azienda Sanitaria non è tenuta a corrispondere compenso alcuno ai partecipanti ed ai concorrenti, per qualsiasi titolo o ragione, per le domande e le offerte presentate. I concorrenti, con la presentazione delle offerte, consentono il trattamento dei propri dati, anche personali, ai sensi della legge n. 196/2003 e successive integrazioni e modificazioni, per le esigenze concorsuali e per la stipulazione del contratto. L’Amministrazione dell’Azienda Sanitaria. si riserva la facoltà di sospendere, revocare od annullare la gara in qualsiasi momento, senza che le Imprese partecipanti abbiano nulla a pretendere. Catania, lì IL DIRETTORE IL COMMISSARIO STRAORDINARIO DELL’U.O.C. PROVVEDITORATO Dott. Gaetano Sirna Dott. Antonio Falciglia

-------- ooo0ooo -------- Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1341 cod. civ. si intendono specificatamente approvati gli articoli 1. Art. 40 (Contratto e spese di registrazione) 2. Art. 45 (Modalità e termini di pagamento) 3. Art. 47 (Incedibilità dei crediti) 4. Art. 48 (Clausola limitativa della proponibilità delle eccezioni) 5. Art. 55 (Sito Internet) 6. Art. 56 (Foro competente) 7. Art. 57 (Disposizioni finali) per la Ditta offerente IL LEGALE RAPPRESENTANTE -------------------------------------