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1 Procedimento di “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” promosso dall’AEEG con il documento 204/2012 del 22.05.2012 – Osservazioni e proposte dell’AATO 2 CT Indice 1. Introduzione 2. Generalità sull’ATO 2 CT 3. Risposte agli “Spunti per la consultazione” 4. Conclusioni Figure 1. Livelli di abbassamento nelle falde acquifere dell’Etna 2. Gestioni provvisorie preesistenti nell’ambito di Catania 3. Ripartizione dei volumi idrici per gestore presenti nel comune di Catania (popolazione residente pari a 264.957 abitanti) 4. Schema per la determinazione dei costi finanziari dell’acqua di Siciliacque s.p.a. (rif. Piano di gestione del Distretto idrografico della Sicilia, edizione marzo 2010) 5. Rendimento fondi assegnati ex Piano Stralcio 2003 a. Procedura di infrazione 2004/2037 – numero comuni con pop.sup. 15.000 in infrazione per regione b. Procedura di infrazione 2004/2037 – numero comuni con pop.sup. 15.000 in infrazione per provincia regionale siciliana c. Procedura di infrazione 2004/2037 – Confronto tra popolazione residente e volume di investimento previsto Tabelle 1 – Aggiornamento preliminare del Piano degli Investimenti di BT – ATO 2 CT 2 - Gestioni esistenti nell’ambito di Catania - dettaglio 3 – Gestioni e servizi a livello comunale Allegati A – Note Consorzio Sintesi ed Acoset s.p.a. del giugno 2012 B - Nota AcqueSud srl del marzo 2012 C – Nota Acque Carcaci del Fasano s.p.a.

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Procedimento di “Consultazione pubblica per l’adozione di provvedimenti tariffari

in materia di servizi idrici” promosso dall’AEEG con il documento 204/2012 del 22.05.2012 –

Osservazioni e proposte dell’AATO 2 CT

Indice

1. Introduzione

2. Generalità sull’ATO 2 CT

3. Risposte agli “Spunti per la consultazione”

4. Conclusioni

Figure

1. Livelli di abbassamento nelle falde acquifere dell’Etna

2. Gestioni provvisorie preesistenti nell’ambito di Catania

3. Ripartizione dei volumi idrici per gestore presenti nel comune di Catania (popolazione residente pari a

264.957 abitanti)

4. Schema per la determinazione dei costi finanziari dell’acqua di Siciliacque s.p.a. (rif. Piano di gestione del

Distretto idrografico della Sicilia, edizione marzo 2010)

5. Rendimento fondi assegnati ex Piano Stralcio 2003

a. Procedura di infrazione 2004/2037 – numero comuni con pop.sup. 15.000 in infrazione per regione

b. Procedura di infrazione 2004/2037 – numero comuni con pop.sup. 15.000 in infrazione per provincia

regionale siciliana

c. Procedura di infrazione 2004/2037 – Confronto tra popolazione residente e volume di investimento

previsto

Tabelle

1 – Aggiornamento preliminare del Piano degli Investimenti di BT – ATO 2 CT

2 - Gestioni esistenti nell’ambito di Catania - dettaglio

3 – Gestioni e servizi a livello comunale

Allegati

A – Note Consorzio Sintesi ed Acoset s.p.a. del giugno 2012

B - Nota AcqueSud srl del marzo 2012

C – Nota Acque Carcaci del Fasano s.p.a.

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1. Introduzione

Il presente documento viene redatto nell’ambito del procedimento di “consultazione pubblica per l’adozione di

provvedimenti tariffari in materia di servizi idrici” avviato dall’AEEG con il documento 204/2012 del 22.05.2012,

nel condividere la gran parte delle osservazioni contenute nel documento trasmesso dall’ANEA, si ritiene

indispensabile fornire un ulteriore contributo integrativo di conoscenza di dettaglio, al fine di meglio delineare le

problematiche che interessano la realtà siciliana.

In coerenza con la pressante e preminente esigenza di dover ancora incoraggiare lo sviluppo della cultura della

gestione unitaria dei servizi a scala sovra comunale, presupposto indispensabile per favorire il raggiungimento

delle economie di scala d’ambito, verticali ed orizzontali, a garanzia della sostenibilità del piano economico

finanziario e della copertura finanziaria degli investimenti, finalizzati al raggiungimento degli obiettivi ambientali e

di servizio (sia in fase di realizzazione che di gestione), nel seguito verranno esposte le specificità ed i

condizionamenti che caratterizzano il contesto regionale siciliano ed, in particolare, l’ambito territoriale catanese

in materia di S.I.I. delineando un quadro generale, ma rappresentativo, delle peculiarità che contraddistinguono e

limitano lo sviluppo del S.I.I. in un ambito territoriale ottimale rappresentativo di molte realtà del meridione

d’Italia.

In particolare, obiettivo del presente documento è porre ad oggetto di valutazione l’impatto

(incentivante/limitante) determinato dalla eventuale attuazione delle proposte metodologiche, anche transitorie,

contenute nel documento AEEG.

Per la complessità dello scenario delineato potrebbero rivelarsi utili specifiche audizioni o istituzioni di tavoli

tecnici permanenti, iniziative nei confronti delle quali attestiamo, sin da subito, la nostra piena disponibilità.

2. Generalità sull’ATO 2 CT

Il territorio dell’ambito territoriale ottimale di Catania coincide con quello della provincia regionale di Catania, i

comuni ricadenti al suo interno sono 58; la relativa Autorità d’Ambito è stata istituita nel 2004 in forma di

“Consorzio di funzioni” tra i 58 comuni e la Provincia regionale.

L’ambito di Catania, con una popolazione residente pari a circa 1.071.972 abitanti ed una superficie pari a 3.550

Kmq, rappresenta (escludendo l’ATO Unico Puglia e l’ATO Unico Sardegna) il decimo ambito a livello nazionale per

popolosità ed il diciassettesimo per superficie sottesa.

Dal punto di vista della copertura dei servizi, viene riportata nel seguito la percentuale ricavate da recenti

rilevazioni eseguite, in via preliminare, dagli Uffici dell’AATO:

- Acquedotto 98%

- Fognatura 32%

- Depurazione 13%

E’ da evidenziare sin da subito che:

a) L'elevata percentuale di copertura indicata per il servizio acquedottistico è un dato apparente. Infatti, delle

risorse idriche vincolate e da vincolare relative all'ambito di Catania, pari a circa 262 milioni di mc, meno del 10%

non rientra tra quelle definite particolari o scadenti nel Piano di Tutela (dicembre 2008), cioè solo per il 10% si

rileva la conformità dei parametri qualitativi con quelli imposti dalla norma. Da ciò emerge la necessità di

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reinterpretare il dato di copertura del servizio idropotabile, apparentemente rassicurante nel caso Catania, in

un’ottica di effettiva copertura del servizio sia in termini quantitative che qualitativi.

Pur non rientrando nelle competenze specifiche dell’Autorità, riteniamo, ed è opinione condivisa, che lo sviluppo

della nuova metodologia di regolazione sui servizi debba procedere di pari passo con lo sviluppo e con la

promozione delle procedure e degli strumenti di base per una razionale regolazione della risorsa. Più volte,

l’AATO 2 CT, di concerto con gli Uffici del genio civile di Catania, ha stimolato e promosso, in sede di tavoli tecnici

regionali, la necessità di dover assicurare il necessario rilievo agli strumenti di pianificazione ed ai programmi di

investimento a livello sovracomunale, che già oggi confermano l’esigenza di dover identificare strategie di

vettoriamento razionale della risorsa idrica concretamente suscettibili all’uso idropotabile e, parallelamente,

ridurre drasticamente le elevatissime dispersioni oggi presenti;

b) Per il servizio fognario e depurativo, invece, la percentuale indicata denota, con maggior chiarezza, una

situazione molto grave. Per l’ambito territoriale catanese:

- il carico generato (civile e industriale) risulta pari a 1.415.937 a.e.;

- il carico servito pari a 454.911 a.e.;

- il carico trattato da impianti in esercizio pari a 362.986 a.e.;

- il carico trattato da impianti con vigente autorizzazione allo scarico apri a 227.036 a.e.

Da questi dati discende un grado di copertura attuale della rete fognaria pari al 32%, del servizio depurativo pari

al 26%, del servizio depurativo con scarico autorizzato 13% ed un deficit depurativo pari a -1.052.951 a.e.

(elementi di dettaglio possono essere reperiti sul sito dell’AATO 2 CT www.atoacquecatania.it).

Ulteriore elemento critico risiede nella sottovalutazione, per Catania, dell’emergenza ambientale determinata

dalla categoria di scarico prodotta da abitazioni che non sono dotate di fognatura dinamica e di idoneo

depuratore, di cui tuttavia è prevista la realizzazione, (tale categoria è molto diffusa infatti oltre il 70% della

popolazione dell'area metropolitana di Catania scarica i reflui direttamente nella falda dell'Etna). Quanto sopra

produce un elevatissimo impatto su falde utilizzate anche a e soprattutto a fini idropotabili, in progressivo

deterioramento qualitativo senza che tale circostanza determini, con l’attuale cornice normativa, il

riconoscimento del relativo costo ambientale.

Come verrà meglio descritto nel seguito, l’insufficiente livello di infrastrutturazione ha determinato una stima del

fabbisogno di investimenti complessivo particolarmente oneroso, circa 1,6 miliardi di euro nel trentennio che, nel

breve periodo, ammonterebbero a circa 950 milioni di euro, come rappresentato in tab.1, necessari soprattutto

per la risoluzione delle procedure di infrazione comunitaria ex direttiva 91/271/CEE, il cui impatto in Sicilia è

delineato nelle figg.a, b e c seguenti.

Tabella 1 – Aggiornamento preliminare del Piano degli Investimenti di BT – ATO 2 CT

M€

(moneta 2010)

1 α – Progetto speciale conoscenza 9,50

2 β - Progetto telecontrollo 5,20

3 Rete idrica di Catania 61,25

4 Sistemi F + D intercomunali (Catania, Misterbianco,

Acireale, Mascali), depuratori e reti fognarie vari comuni 450,00

5 Opere adduzione idrica sistema intercomunale di

Catania 96,20

6 Opere adduzione idrica versante est dell’Etna 37,50

Aggiornamento prezzi

di interventi già

presenti in APQ – II Atto

integrativo del testo

coordinato ed integrato

del’APQ “Tutela delle

acque” a valere sulla

delibera CIPE 17/03

sottoscritto nel 2005

Totale 659,65

7 Studio idrogeologico particolare su acquiferi 4,00

8 Interventi per messa in sicurezza fonti 20,00

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4

9 Piano di vettoriamento per risoluzione non conformità

parametri qualitativi particolari (vanadio,boro) 20,00

10 Anticipazioni interventi di recupero dispersioni 50,00

11

Risoluzione procedura di infrazione ex artt. 3 e 4 della

Direttiva 91/271/CEE invarianti (ad integrazione del

punto 4)

160,00

12 Manutenzioni straordinarie e rinnovi 35,00

Totale 289,00

Totale complessivo 948,65

Le superiori stime, valutate per difetto, sono da considerarsi preliminari e potranno essere confermate

nell’ambito del processo di aggiornamento e revisione del piano d’Ambito, avviato dall’AATO 2 CT mediante il

“Progetto conoscenza finalizzato all’aggiornamento del piano d’Ambito”, oggi non previsto negli strumenti di

programmazione nazionali e regionali, varati di recente, nonostante la richiesta di concessione di finanziamento

sia stata inoltrata dall’AATO agli enti sovraordinati, ministeriali e regionali, a far data dal maggio 2011.

Con riferimento al modello gestorio, l’AATO di Catania ha già eseguito, negli anni 2004-2005, un primo

esperimento di gara per la selezione del socio privato di minoranza della SIE s.p.a. Il processo di gara però è stato

oggetto di ricorso da parte di alcuni comuni dell’ambito e, oggi, diverse sentenze emesse degli organi

amministrativi regionali ( TAR Catania e CGA Palermo) hanno attestato l’illegittimità del procedimento di gara.

In atto assemblea consortile dell’AATO ha dovuto deliberare la caducazione del contratto di gestione, delibera

nei cui confronti è ancora pendente il ricorso, sia della S.I.E. s.p.a. che del socio operativo di minoranza vincitore

della gara (hydrocatania s.p.a.), presso il TAR Catania.

Oggi l’AATO di Catania ha varato un nuovo “Piano d’Azione” che prevede l’aggiornamento e la revisione del PEF,

del piano degli investimenti e del piano d’Ambito di Catania finalizzati alla verifica della fattibilità della

costituzione di una società “in house”. Le risorse finanziarie che il CIPE e la Regione siciliana stanno stanziando al

fine di risolvere la procedura di infrazione 2004/2034, renderebbero sostenibile il PEF di cui sopra e, gli ulteriori

apporti garantiti dalla finanza di progetto, consentirebbero l’avvio di tutti gli interventi, anche quelli del settore

idrico, non coperti dai fondi pubblici, fondamentali anche ai fini della risoluzione complessiva delle criticità sia di

servizio che ambientali.

Risulta pertanto prioritario presidiare il processo di costituzione del gestore unico, che consentirà al territorio

catanese di beneficiare delle economia di scala, orizzontali e verticali nell’ottica del raggiungimento di livelli di

servizio adeguati e di livelli tariffari sostenibili per la popolazione catanese.

Figura a

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Figura b

Figura c

3. Risposte agli “Spunti per la consultazione”

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3. Risposte agli “Spunti per la consultazione”

Q1 - Si ritengono esaustive le criticità sopra evidenziate? In caso contrario quali altri elementi di criticità si ritiene

esistano nel settore?

Nel condividere le criticità espresse nel documento AEEG e le considerazioni espresse dall’ANEA, si ritiene utile

integrare l’elencazione fornita con ulteriori specificità descritte nel prosieguo:

1) Pur non essendo di stretta competenza dell’Autorità, la regolazione delle risorse idriche risulta

strettamente correlata alla regolazione dei servizi idrici, gli stessi principi emanati con la direttiva quadro

(2000/60/CEE) identificano nel “Piano di gestione di distretto” lo strumento con il quale condurre lo

studio dell’analisi dei costi del sistema idrico mediante l’”analisi economica di piano” che, considerando

anche strumenti economici diversi dalla tariffa, potrebbe/dovrebbe costituire il “sistema di pilotaggio del

distretto” di supporto alla assunzione di scelte da parte del decisore pubblico (ad esempio, sulla corretta

allocazione delle risorse pubbliche per i diversi “settori” di uso della risorsa (potabile. Irriguo, industriale,

ecc.) ed all’interno di un “settore” sulla corretta distribuzione delle stesse), con evidenti ripercussioni

decisive anche sul livello tariffario finale del singolo settore e con la possibilità di mettere a fuoco ed

attenuare i conflitti interni del sistema. In tale contesto, l’Autorità potrebbe svolgere un ruolo

“propositivo” nei confronti di quelle regioni, quasi tutte ricadenti nella aree meridionali e, per la maggior

parte, in procedura di infrazione comunitaria (vedi figg.a, b e c), che non hanno provveduto alla

redazione e/o al concreto aggiornamento degli strumenti di pianificazione di distretto. La regione

siciliana, non percependo quanto una revisione complessiva dell’intero sistema regionale, alla luce dei

nuovi indirizzi emanati dalle direttive comunitarie e nazionali, potesse costituire un imperdibile

opportunità, ha invece avviato la redazione del Piano di gestione del distretto idrografico (l’ultima

versione è del marzo 2010) sulla base dei precedenti, ormai datati ed obsoleti, strumenti di pianificazione

(PRGA, PdT, ecc.), non più coerenti con le criticità territoriali e pertanto non idonei allo sviluppo di

strategie concretamente risolutive;

2) Esempio emblematico della necessità di correlare regolazione delle risorse e regolazione dei servizi è

proprio l’ambito territoriale di Catania, il cui sistema di produzione idrica si fonda su un sistema di

approvvigionamento costituito da “gallerie”, inizialmente drenanti, che oggi invece prelevano la risorsa

quote profonde (maggiori di 240 m s.m.m.) dagli acquiferi vulcanici dell’Etna, le cui falde, con il passare

degli anni, stanno subendo un grave abbassamento di livello (circa 60 metri in trenta anni, fig.1) con gravi

conseguenze come ad esempio il deterioramento qualitativo delle acque erogate ed il forte dispendio di

costi per acquisiti di energia elettrica. Gli indirizzi regionali di settore (rif. delibera di giunta regionale

n.140/2011) prevedono, in maniera espressa, la posticipazione degli apporti di finanziamento nel settore

idrico alla futura normalizzazione del S.I.I. e destinano, prioritariamente, tutte le risorse pubbliche

disponibili alla realizzazione di opere di fognatura e depurazione, necessarie per la risoluzione della

procedure di infrazione comunitaria. Le linee di indirizzo regionali non prevedono contestuali azioni e

misure volte alla promozione dell’integrazione dei servizi, con la conseguenza che la collettività dovrà

rinunciare alla quota di co-finanziamento in capo al gestore, che garantirebbe la copertura complessiva di

tutti gli interventi prioritari, come meglio descritto nel punto che segue.

3) Per quanto sopra, pur concordando con la necessità di dover fronteggiare l’inadeguatezza dei sistemi di

fognatura e depurazione, si ritiene che occorra tenere ben presente che, allo stato dell’arte, il CIPE ha già

stanziato ingenti somme finalizzandole alla risoluzione delle procedure di infrazione (per la Sicilia si

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prevede di destinare circa 1.161 milioni di euro di cui 610 milioni di euro assegnati al’ambito di Catania), a

nostro avviso risulta necessario presidiare le procedure e le condizioni per la assegnazione dei fondi dato

che il loro apporto concorrerà, insieme allo sviluppo del nuovo metodo tariffario, al raggiungimento degli

obiettivi espressamente elencati nel documento AEEG. Una programmazione, come quella che la regione

siciliana intende promuovere, che prevede la destinazione di fondi pubblici per singoli “progetti” ed a

beneficio delle “gestioni esistenti”, con posticipo “a data da destinarsi” degli interventi nel settore idrico,

mal si coniuga con i principi istitutori del S.I.I. che mirano al raggiungimento dell’autonomia gestionale del

servizio mediante i proventi da tariffa. Nel caso dell’ambito i Catania, negli anni passati, la sostenibilità e

l’equilibrio del PEF di Catania è stata preclusa dalla indisponibilità di fondi, anche per gli effetti della nota

sentenza CC335/2008, oggi essi coincidono con circa il 64% del fabbisogno complessivo di investimento

nel breve periodo: in tale contesto tali risorse, se non disperse in rivoli improduttivi, potrebbero costituire

il volano per la copertura del restante 36%, garantita in sede di redazione del nuovo PEF in un’ottica di

finanza di progetto;

4) Con riferimento alla problematiche attinenti i gestori preesistenti, si segnala che nell’ambito di Catania

esistono numerosi gestori transitori (fig.2 e tabb.2 e 3) rappresentati da società ex municipalizzate,

società private erogatrici di acqua sia all’ingrosso che al dettaglio, società regionali in liquidazione, società

partecipate da organismi pubblici (anch’esse in liquidazione) che gestiscono il servizio di depurazione

oltre ad una miriade di gestioni in economia, meglio dettagliate nella figura e nelle tabelle richiamate. Tali

enti gestiscono in forma non integrata i singoli servizi. Nella maggior parte dei casi la Carta del servizio è

stata recepita solo pro forma, ed i regolamenti del servizio, qualora istituiti e rispettati, non hanno mai

avuto una approvazione da parte di un ente pubblico di riferimento. Ad es. nella città di Catania (fig.3), il

servizio idrico è fornito da 6 gestori che erogano il servizio in totale difformità, con regolamenti, piani

tariffari tra loro non omogenei ed in assenza di qualsiasi forma di controllo da parte dell’ente locale di

riferimento. Riguardo alla metodologia tariffaria in uso, la gran parte delle gestioni preesistenti si riferisce

al metodo CIPE, non sempre però sono stati attuati gli incrementi concessi nel tempo dal metodo, in

nessuno dei gestori pubblici presenti nell’ambito si è ottenuta l’eliminazione del minimo impegnato ed in

alcuni casi esistono ancora utenze a bocca tarata, cioè utenze non dotate di misuratore. In attesa che

venisse attuata la legge Galli, gli enti di cui sopra hanno notevolmente ridotto le spese rivolte ad

interventi di manutenzione straordinaria, con conseguente degrado delle opere ed incrementi dei costi

gestionali del servizio (principalmente acquedotto in quanto il servizio fognario e depurativo è presente

solo in piccole percentuali di territorio, vedi tab.3). La principale fonte di approvvigionamento, come

detto, è l’acquifero dell’Etna le cui acque vengono oggi sollevate da falde molto profonde in conseguenza

del progressivo abbassamento dei livelli di falda, elevate sono le perdite in rete con percentuali superiori

al 60%, grande incidenza riveste, nel territorio, per tale motivo, la spesa per acquisto di EE e di acqua

all’ingrosso. I bilanci delle società ex municipalizzate sono quasi sempre in perdita e, le stesse, in assenza

di enti di controllo di riferimento e di una normativa stringente, tendono ad attuare aumenti tariffari, non

autorizzati, in assenza di piani di recupero di efficienza. Sulle modalità di servizio e di rapporto con

l’utenza, si potrebbero segnalare diversi comportamenti “anomali” da parte di alcuni gestori preesistenti,

rilevati dall’AATO. Solo per fornire un esempio la società Acque Carcaci s.p.a., soggetto privato che eroga

il servizio al dettaglio, al fine di garantire l’efficienza degli impianti di distribuzione e le opportune

condizioni di potabilità, in via urgente ed indifferibile, pretende dalle utenze, per la manutenzione degli

stessi l’erogazione, in via esclusiva, di ingenti corrispettivi forfetari. Tali richieste di pagamento, come già

segnalato, da un lato identificano una attività imprenditoriale svolta in regime di monopolio da un

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soggetto privato che gestisce la fornitura idrica e, dall’altro, sono destinate a rinnovare gli impianti di un

gestore privato, aumentandone il valore patrimoniale, a discrezione di quest’ultimo e senza alcun

controllo pubblico, a spese degli utenti.

Nel corso delle attività di rilievo e ricognizione preliminare condotta dall’AATO, scarsa ed, in alcuni casi,

quasi nulla è stata la disponibilità a fornire dati, quando conosciuti. Gli allegati A, B e C contengono alcune

note pervenute, di recente, presso gli uffici dell’AATO, a testimonianza dei comportamenti sopra indicati.

5) Con riferimento alle gestioni esistenti private che, come detto, sono in gran parte costituite da fornitori di

risorsa idrica all’ingrosso, il Piano d’Ambito vigente prevede che, in ragione dell’entrata in servizio di

opere acquedottistiche strategiche, realizzate ma non ancora funzionanti, si potrebbe otterre una

significativa riduzione della richiesta lorda di risorsa idrica (riduzione ottenibile anche per effetto delle

ristrutturazioni delle reti) con una conseguente diminuzione degli acquisti già nell’ottavo anno a partire

dall’avvio del PEF, ed il completo azzeramento nel tredicesimo anno. Valutazioni che, nell’ottica di

favorire il risparmio e la salvaguardia della risorsa ed il contenimento dei costi, meriterebbero di essere

oggetto di attenta valutazione da parte degli enti sovraordinati.

6) Come accennato in precedenza, sono inoltre da attenzionarsi gli scarichi diretti degli utenti che non

usufruiscono del servizio di fognatura e depurazione, che, per la maggior parte, scaricano direttamente

nel sottosuolo i reflui. Tale tipologia di scarico sta diventando una vera e propria emergenza ambientale in

quanto causa dell’inquinamento delle falde acquifere, al contempo principale fonte di

approvvigionamento dell’ambito.

7) Anche la materia del rilascio delle concessioni idriche è oggi fortemente critica in Sicilia, da ricognizioni

eseguite dall’AATO, è emerso un bassissimo numero di concessioni idriche assentite (per lo più nei

confronti di ditte private), infatti pur in presenza di erogazione di acqua di buona qualità, esistono

“condizionamenti strutturali” (es. presenza di fabbricati entro i limiti imposti per l’area di rispetto, ecc.)

che non consentono il rilascio delle autorizzazioni sanitarie e/o il rinnovo delle stesse e, pertanto, risulta

compromesso anche il buon esito dell’iter per il rilascio del titolo di concessione. Per quanto sopra risulta

evidente che, ad oggi, il sistema di approvvigionamento idrico potabile dell’Ambito ottimale di Catania

poggia su un sistema di produzione per molti aspetti inaffidabile e, comunque, non identificabile come

assetto definitivo di medio lungo-termine, ne deriva che il raggiungimento di una condizione di

“conformità a regime” di tutto l’ambito non potrà essere conseguito attraverso una mera previsione di

interventi per la messa in sicurezza sanitaria ed ambientale delle fonti oggi utilizzate ma, piuttosto, con

una più ampia e approfondita attività di revisione del piano di utilizzo delle risorse idriche presenti, già

avviata, finalizzata al razionale impiego della risorsa in ragione delle sue caratteristiche qualitative e

all’ottimizzazione dei costi di esercizio, anche ambientali, nel rispetto della direttiva quadro sulle acque.

(2000/60/CE). Solo in sequenza potrà ottenersi una stima più accurata degli interventi da eseguirsi, dei

costi conseguenti e dei tempi necessari. Emerge soprattutto l’esigenza, improcrastinabile, di attuare una

revisione dei criteri e dei dettami normativi che sovrintendono il processo di rilascio dei titoli concessori

che prevedano soluzioni rispettose del principio di pubblicità di tutte le acque, superficiali e sotterranee,

e di priorità degli usi destinati al consumo umano.

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Figura 1 – andamento medio del livello di falda – acquifero etneo nord-orientale (gallerie Turchio e Tavolone)

Figura 2 - Gestioni provvisorie preesistenti nell’ambito di Catania

1 ACOSET S.p.A. ex Azienda Speciale consortile

2 AMA S.p.A. ex Azienda Speciale del Comune di Paternò

3 SIDRA S.p.A. ex Azienda Speciale del Comune di Catania

4 SOGIP S.r.l. unipersonale Società a responsabilità limitata costituita dal Comune nel 2003

5 Acque Aurora s.r.l. Società privata proprietaria degli impianti

6 Acque Carcaci del Fasano S.p.A. Società privata proprietaria degli impianti

7 Acque di Casalotto S.p.A. Società privata proprietaria degli impianti

8 Acquedotti UCC s.r.l. Società privata proprietaria degli impianti

9 SO.GE.A. S.r.l. – Società di Gestione Acque

Manganelli di Valcorrente Società privata proprietaria degli impianti

10

Consorzio per il servizio di depurazione dei

liquami tra i comuni di Giarre – Riposto –

Mascali – Fiumefreddo di Sicilia – Sant’Alfio

Consorzio di Comuni costituito per il solo servizio di depurazione

11 GIA s.p.a. Società mista a maggioranza pubblica partecipata al 51% da ASI

calatino in liquidazione ex legge regionale

12 EAS ex Ente regionale in liquidazione ex legge regionale

13 Consorzio di bonifica CT Consorzio in fase di soppressione

14 S.I.E. s.p.a.

Società mista a maggioranza pubblica partecipata al 51% dai comuni

e dalla provincia, convenzione di gestione caducata per effetto di

sentenze da parte degli organi amministrativi

n. 32 gestioni comunali in economia

n.24 società private che svolgono il servizio di captazione ed adduzione di acqua all’ingrosso

140

160

180

200

220

240

197

0

197

5

198

0

198

5

199

0

199

5

m s

.m.

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Figura 3 – Gestioni presenti nel comune di Catania (popolazione residente pari a 264.957 abitanti)

Volumi di ac qua immes s i in rete nell'anno 2011 c ittà di

C atania

5%

67%

10%

4%

13%1%

S O G E A s .r.l.

S IDR A s .p.a.

AC O S E T s .p.a.

C ons orz io di B onific a 9

Ac que C arc ac i s .p.a.

Ac quedotti UC C s .r.l.

Q2 – Quali altre o diverse informazioni e/o considerazioni si ritiene di dover evidenziare per suffragare o meno le

criticità evidenziate?

Nessun commento

Q3 – Con riferimento agli investimenti necessari, si condividono le stime sopra riportate? E quali priorità si ritiene

di dover indicare con riferimento ai medesimi investimenti?

Le stime relative agli investimenti potranno essere ritenute condivisibili in ragione dell’adeguatezza degli

strumenti di pianificazione disponibili (a livello di distretto e d’ambito), in Sicilia ancora in un elevato stato di

arretratezza come sopra già delineato. Le gravi sottostime contenute nelle rilevazioni eseguite dalla Sogesid negli

anni 1999/2000 riguardo al fabbisogno di investimenti e la correlata sovrastime sulla capacità di

autofinanziamento mediante la tariffa dell’ambito hanno, nel passato, condizionato negativamente le scelte di

pianificazione strategica d’ambito, rimaste pertanto inattuabili.

Q4 – Con riferimento alla pianificazione degli investimenti già effettuate, si ritengono adeguate o, a prescindere

dagli aspetti finanziari, necessitano di una revisione? Motivare la propria risposta.

Vedi sopra

Q5 – Se si dovesse individuare un pacchetto di interventi specifici, ben georeferenziati, per i quali definire una

specifica strategia di promozione, quali potrebbero essere indicati? E di quale entità sarebbe il loro costo?

Motivare la scelta.

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Vedi sopra

Q6 – Si ritiene che potrebbe essere utile adottare anche in Italia qualche formula di sostegno agli investimenti sul

modello di quelle già adottate all’estero?

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q7 – Si ritiene che i modelli di questo tipo possano essere sostenuti attraverso opportune componenti tariffarie?

Nessun commento

Q8 – Quali altri modelli ritenente che possano essere adottati nel caso italiano, con la finalità di favorire gli

investimenti nel settore, tenendo conto degli esiti del referendum che ha abrogato il riferimento all’adeguatezza

della remunerazione del capitale investito?

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q9 – Quali sono gli aspetti di maggiore criticità del rapporto utente-gestore? E quali sono gli interventi a tutela del

consumatore che si ritengono prioritari? Motivare le proprie risposte

Pur condividendo la necessità di dover adottare una regolazione uniforme e stabile che superi l’autodisciplina,

basata su indicatori tecnici e commerciali verificabili e che preveda necessari meccanismi in grado di dare

rappresentanza agli interessi diffusi dei consumatori, a nostro avviso, non può non prendersi atto delle diversità

che caratterizzano le realtà di settore nelle diverse zone del Paese. Nel caso dell’ambito di Catania, così come

all’interno della stessa città di Catania, esistono numerose gestioni (tabb.2 e 3 e fig.1) totalmente diversificate dal

punto di vista delle modalità di erogazione del servizio, dell’emissione di regolamenti e carte di servizio (quando

esistenti), di applicazione di tariffe e di certificazione dei costi correlati all’espletamento del servizio, prive di ente

di controllo pubblico che tuteli il cittadino/utente; le società di consumatori a volte invocano l’intervento

dell’antitrust ma spesso rimangono inascoltate. Si ritiene auspicabile un intervento immediato, a tutela del

consumatore, che assicuri, già nel periodo transitorio, la presenza di un ente di controllo che vigili sulle

prestazioni, sulla qualità del servizio e certifichi i ricavi ammessi in tariffa ma si ritiene parimenti auspicabile che

tale organismo venga dotato di idonei strumenti rivolti ad incentivare/sviluppare il “traghettamento” delle

gestioni esistenti verso la gestione unica.

Una volta avviata la gestione unitaria, bisognerà prevedere step di avvicinamento del servizio agli standard di

livello europeo/nazionale.

Q10 – Con riferimento all’applicazione della carta dei servizi, quali sino gli aspetti di maggiore criticità riscontrati?

E quali sono gli interventi a tutela del consumatore che si ritengono prioritari? Motivare le proprie risposte

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q11 – Si condivide l’analisi relativa alla metodologia tariffaria esistente? Motivare la propria posizione

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q12 – Si ritiene che l’eterogeneità del territorio servito possa essere compatibile con un’unica metodologia

tariffaria comune a tutte le gestioni? Motivare la propria posizione

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Si condivide l’impostazione di un'unica metodologia nella fase di regime anche in virtù del le motivazioni espresse

dall’ANEA; a nostro avviso, nella fase transitoria non può non tenersi conto delle diverse specificità che le autorità

d’ambito si trovano ad affrontare, ivi inclusa la necessità che tale periodo abbia la durata più limitata possibile, a

vantaggio della sostenibilità della tariffa ed a garanzia della qualità del servizio.

Una prima differenziazione potrebbe riguardare, ad esempio, le diverse esigenze manifestate dagli ambiti con

forte carenza infrastrutturale (nuove opere) rispetto a quelle manifestate dagli ambiti rivolti verso obiettivi di

miglioramento e di ammodernamento degli assets (interventi cosiddetti sostitutivi). Se pertanto si condivide la

presenza di una unica metodologia di riferimento nella fase di regime, nelle more bisognerà calibrare un metodo

tariffario transitorio con la consapevolezza che, ad esempio, per le regioni in procedura di infrazione, esiste una

scarsa possibilità per i gestori di migliorare la qualità dei servizi esistenti nei primi anni, in cui le realizzazioni

saranno ancora in corso e, per contro, sarà necessario sopportare notevoli costi di gestione in conseguenza della

realizzazione delle nuove opere.

Nel seguito saranno esposte altre peculiarità che potrebbero caratterizzare il metodo tariffario transitorio.

Q13 – quali sono gli aspetti critici dell’attuale MTN che, si ritiene, sia necessario risolvere prioritariamente

Si condividono le osservazioni dell’ANEA e, a nostro avviso, è da superarsi l’inesattezza tecnica introdotta nella

normativa nazionale, fin dalla ben nota Legge 319/1977, nella quale il servizio di fognatura (F) e quello di

depurazione (D) vengono trattati come se fossero indipendenti tra loro, mentre è da evidenziare che il secondo

non può sussistere in assenza del primo. Pertanto esso non è un vero e proprio “servizio” (termine che

presuppone un rapporto tecnico/commerciale indipendente con l’utente “servito”: il servizio elettrico è

realmente indipendente dal servizio telefonico, ma il subservizio di potabilizzazione dell’acqua fornita non è

indipendente dal servizio di acquedotto). Tecnicamente, la depurazione si può correttamente definire come un

completamento dovuto del servizio F, da retribuire con tariffa integrativa. In sostanza, l’assenza di F provoca

automaticamente l’assenza di D. “Non vi può essere depurazione senza fognatura” è l’assioma tecnico che

dovrebbe guidare ogni corretta interpretazione delle norme esistenti, tanto più in una regione nella quale la

carenza di F è molto più rilevante e grave dell’assenza di D, l’equiparazione tra utenze non allacciate alla rete

fognante ed utenze allacciate a reti fognanti non addotte al depuratore, effettuata dalla sentenza 96/2005,

ripristinava in qualche modo, indirettamente, questo principio.

Nel caso di Catania lo stato di funzionalità dell’agglomerato risulta tale che il carico generato (civile ed industriale)

in termini di abitanti equivalenti risulta pari a 574.376, mentre il carico trattato risulta pari a 124.200, con un

deficit depurativo pari a –450.176 ed una percentuale carico trattato/carico generato pari al 22%, in tale

situazione il principio dell’isoricavo per singolo segmento regolato potrebbe produrre iniquità inaccettabili, in

quanto la rigorosa applicazione della separazione tra i tre servizi (A, F e D) condurrebbe l’esiguo numero di utenze

che usufruiscono del servizio a dover sopportare gli onerosi costi di depurazione.

Q14 – Si concorda con gli obiettivi a cui tendere e con la struttura generale del modello tariffario? Evidenziare

eventuali ulteriori considerazioni in merito?

Si concorda con gli obiettivi indicati

Q15 – Si concorda con le linee generali proposte per la nuova regolazione tariffaria? Motivare la propria posizione

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

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Q16 – Si concorda con una eventuale durata del periodo regolatorio di 4 anni?

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q17 – Quali dei capisaldi regolatori sopra descritti si ritengono prioritari?

Q18 – Quanto tempo si ritiene necessario prima che la nuova regolazione possa trovare piena applicazione con

riferimento a tutte le gestioni, ivi comprese quelle che gestiscono in modo non integrato solo alcuni dei servizi cui

il SII fa riferimento?

Con riferimento alla regolazione da identificarsi nei confronti delle gestioni di tipo transitorio, nell’Ambito di

Catania si evidenzia, come detto, la presenza di numerosi gestori preesistenti (vedi tabb.2 e 3, fig.1), inclusi

soggetti privati, proprietari di impianti, che erogano acqua all’ingrosso e/o al dettaglio per diverse tipologie di uso

(uso irriguo, industriale, potabile) in assenza di titoli/contratti di concessione e/o di servizio.

Come in parte già rilevato dall’AEEG, la mancanza di una visione regolatoria e di controllo integrato e unitario di

tutta la filiera dei soggetti che concorrono alla gestione unitaria d’ambito (ivi inclusi i produttori di acqua

all’ingrosso) determina, oggi, comportamenti coerenti con la massimizzazione della funzione utilità di ciascun

soggetto e, nel contempo, criticità e inefficienze che condizionano il processo stesso di gestione unitaria nonché

inefficienze e maggiori costi.

Da rilevazioni eseguite dall’ATO, con non poche difficoltà stante la reticenza dei superiori soggetti a fornire dati ed

informazioni, si è potuto appurare, ad esempio, che nella maggior parte degli enti fornitori all’ingrosso la tariffa di

vendita applicata risulta unica, cioè non differenziata per i diversi usi (potabile, irriguo, industriale), in ragione del

fatto che i citati soggetti, di contenute dimensioni, non attuano una separazione contabile tra le subaree di

attività, non ribaltando i costi operativi in ragione delle singole categorie di ricavo.

La tariffa applicata è, di norma, quella risultante da graduali incrementi annui, secondo coefficienti ISTAT, sulla

primitiva approvazione tariffaria operata dalla CC.I.AA. negli anni passati (ai fini esplicativi si veda la nota

contenuta in Allegato B). Pertanto, soprattutto, i produttori d’acqua all’ingrosso applicano unilateralmente e

senza controllo continui aumenti tariffari (peraltro con progressioni spesso non coerenti tra loro) per vendita di

acqua all’ingrosso alle società distributrici la dettaglio, forti del regime, pressoché monopolistico, che caratterizza

il rapporto di fornitura. Ne consegue, ai fini della determinazione dell’evoluzione tariffaria d’ambito, la presenza

di una variabile di costo incontrollata e con ampio margine di imprevedibilità.

Ne consegue che, stante la rilevanza dei volumi idrici in gioco, le società distributrici al dettaglio (es. Sidra s.p.a.,

Acoset s.p.a., ecc), subiscono i continui aumenti di prezzo annuali senza che, per questo, riescano a programmare

investimenti mirati al contenimento dei costi ed alla salvaguardia delle falde idriche sotterranee dell’Etna,

operando anche una adeguata pianificazione strategica sui prelievi di risorsa idrica.

D’altro canto le società pubbliche ex municipalizzate ed i comuni che ancora oggi gestiscono il servizio in

economia non hanno in generale inteso perseguire una evoluzione tariffaria coerente con le esigenza di completa

copertura dei costi operativi.

Il dilatarsi dei tempi per il concreto avvio della gestione unitaria ha prodotto e produce un progressivo aumento

dello scompenso negativo derivante dalla differente dinamica di crescita dei costi unitari per la realizzazione degli

investimenti e dei costi operativi, rispetto al più contenuto incremento medio della tariffa realmente attuato nel

medesimo periodo presso le gestioni preesistenti, spesso per effetto anche della mancata copertura con tariffa di

tutti i costi del servizio. A ciò si aggiunga la propensione delle gestioni esistenti a ridurre i costi di manutenzione,

in previsione di consegnare gli impianti ad altro gestore. Questi crescenti scompensi contribuiscono alla

determinazione, almeno nei primi cinque anni di gestione, di una tariffa applicabile per la copertura dei costi

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sensibilmente superiore rispetto alla Tariffa massima ammissibile consentita dal metodo normalizzato,

circostanza che, come già detto in precedenza, impone una revisione delle scelte di investimento e di apporto di

risorse pubbliche.

Già i modelli di comportamento appena descritti, conseguenza della mancanza di regole certe che identifichino

l’ente deputato al controllo e consentano la “certificazione” dei ricavi ammessi per gli enti che compongono la

filiera del S.I.I., nonché il dovere di perseguire un’evoluzione tariffaria coerente con i costi operativi, determina

forti condizionamenti alla possibilità di organizzare una gestione unitaria d’ambito (nel caso di specie al modello

gestionale “in house”, ipotesi, come detto, oggi oggetto di valutazione da parte dell’ATO di CT).

Sono evidenti almeno tre livelli di criticità:

a) Un elevato squilibrio iniziale tra costi operativi d’ambito, intesi come sommatoria dei singoli costi

operativi di ciascun gestore esistente, e tariffa media d’ambito attualmente esistente, intesa come

media delle tariffe praticate da ciascun gestore esistente. Tale circostanza comporta l’identificazione e

applicazione di una tariffa di partenza della gestione unitaria t0 (a copertura dei costi relativi all’anno 0)

superiore a quella effettivamente praticata dagli attuali gestori alimentando l’errata percezione di

maggiore onerosità della gestione unitaria del SII rispetto a quella attuale svolta prevalentemente a

livello comunale.

b) Un elevato “spread” tra le tariffe oggi applicate dai gestori esistenti, legate più alle estemporanee e

marginali iniziative di aumento da parte di taluni gestori che ad una reale e diffusa e coerente

propensione, a livello di ambito, a coprire l’evoluzione dei costi operativi e/o a co-finanziare

investimenti di miglioramento.

c) Compromessa possibilità che la tariffa reale media, nei limiti del metodo normalizzato, generi ricavi tali

da consentire la copertura dei costi reali, quanto meno dei costi operativi, e ciò per assicurare il rispetto

della garanzia di “chiusura dei bilanci in utile, escludendosi a tal fine qualsiasi trasferimento non riferito a

spese per investimenti”.

A seguito di alcune rilevazioni preliminari, eseguite nel corso degli ultimi anni, si è ricavata applicando il MTN

una tariffa t0 di partenza molto bassa e si è dedotta una TRM di partenza inferiore alla media nazionale (1,27

€/mc). Pur prevedendo nei primi anni il mantenimento costante dei costi per acquisto acqua all’ingrosso e gli

incrementi massimi consentiti dal metodo, giungendo ad una tariffa di 1,54 €/mc, non sarebbe possibile

assicurare la copertura dei costi operativi e co-finanziare gli investimenti, anche per l’immediata e

contemporanea necessità di dover eseguire opere urgenti ed indifferibili nel campo della depurazione, ai fini

della risoluzione delle procedure di infrazione (vedi tab.1), rendendosi necessari apporti economici in conto

esercizio, per giungere all’equilibrio economico, di oltre 50 milioni di euro.

Più volte questa Autorità, pur non disponendo di poteri impositivi verso le gestioni preesistenti in tema di

adeguamento tariffario, si è fatta promotrice, con scarsi risultati, di iniziative che tendessero ad incoraggiare le

azioni volte alla strutturazione di un strategia interna di gestione, all’interno della quale venisse stimata

l’evoluzione tariffaria a copertura dei costi del servizio, promuovendo azioni volte ad anticipare la convergenza

verso una tariffa media d’ambito.

Per quanto sopra, l’identificazione di regolamentazioni da applicarsi nei confronti dei gestori che esplicano il

servizio in forma non integrata risulterebbe producente in quanto, nel caso specifico di Catania, concorrerebbe

al procedimento di identificazione del modello gestorio d’ambito; per contro tali regolamentazioni, se non

correttamente incardinate all’interno del, fisiologico, processo che deve tendere alla gestione unica, potrebbero

determinare la grave conseguenza di vedere “cristallizzare,” in forma definitiva, il quadro già delineato nella

fig.2 a tutto svantaggio del perseguimento delle economie di scala, orizzontali e verticali, e del contenimento

dei costi.

Per quanto sopra, il modello tariffario transitorio da promuovere nei confronti dei gestori transitori deve

prevedere, a nostro avviso, meccanismi incentivanti il processo costitutivo del gestore d’ambito (es. incrementi

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tariffari condizionati dalla sottoscrizione di precisi impegni al trasferimento della gestione secondo tempistiche e

modalità previste nel Piano d’Ambito). Tra l’altro, nell’ambito di Catania le principali società ex municipalizzate -

Sidra s.p.a., Acoset s.p.a. , AMA s.p.a., Sogip s.r.l. - rappresentano già da sole una grande parte della popolazione

ricadente nel territorio di riferimento, pari a circa il 62% della popolazione della provincia di Catania.

Per quanto sopra, una metodologia transitoria da applicarsi alle gestioni dei servizi, non integrati, dovrebbe

applicarsi per lo stretto periodo necessario all’avvio operativo della gestione d’ambito, e dovrebbe prevedere: a)

modalità e procedure volte alla verifica di costi ammissibili (ivi inclusi quelli dei produttori di acqua all’ingrosso);

b) l’applicazione del principio “chi inquina paga” nei confronti delle numerose utenze i cui reflui non vengono

depurati in correlazione con l’inquinamento prodotto; c) l’individuazione di idonee di misure che

obblighino/incentivino i gestori transitori alla consegna del servizio al nuovo gestore.

Q19 – Quali si ritiene siano le maggiori difficoltà per adeguarsi a un sistema regolatorio come quello descritto in

precedenza? Motivare la propria posizione

L’impostazione di una metodologia specifica di controllo di gestione e di una contabilità regolatoria richiederà

tempi, anche l’implementazione da parte dei gestori indicati in tabb.2 e 3 richiederà tempi e costi notevoli.

Q20 – Quali altre attività, rispetto a quelle elencate, non attualmente interessate dalle metodologie tariffarie

MTN o CIPE sono svolte o potrebbero essere svolte dalle imprese?

Si concorda con le osservazioni dell’ANEA ed, in aggiunta, tra le attività potrebbero inserirsi la vendita di acqua

per fini irrigui (sia all’ingrosso che al dettaglio).

Particolare attenzione merita la problematica, che andrebbe risolta contemporaneamente alle altre, delle

fognature miste, che convogliano acque meteoriche (bianche) e reflue urbane (nere) mescolate tra loro, chi

pagherà il costo attribuibile alle acque bianche? In teoria, dovrebbero essere i comuni, come ha ribadito la Corte

dei Conti in una nota relazione in data 21.02.2003; ma con quali proventi? Si tratta di un problema posto per la

prima volta, lucidamente, dalla L. 319/1977, ma purtroppo rimasto insoluto, e che la normativa nazionale

continua ad ignorare, anche se più volte sollecitata. In Sicilia, esso interferisce pesantemente, dal momento che

la maggior parte dei sistemi di fognatura/depurazione esistenti o da realizzare sono di tipo misto; pertanto i

gestori del SII debbono anticipare per le acque bianche spese per conto dei comuni, i quali non sono in grado di

rimborsarli. E’ questo un ulteriore rischio di dissesto finanziario.

E’ possibile valersi, in proposito, di accurati studi compiuti nel 2006/2007 dalla Associazione Idrotecnica Italiana

(AII), la quale propose, finora inascoltata, un semplice intervento normativo a livello nazionale, il cui contenuto

potrebbe essere ora ripreso ed aggiornato.

Il drenaggio delle acque meteoriche urbane (o “bianche”) nei sistemi misti è un serio problema urbanistico e del

SII, in particolare per le acque di “prima pioggia”, che presentano forti carichi inquinanti, dovuti sostanzialmente

al traffico, e possono nuocere al depuratore. Si è già detto che il corrispondente costo non può essere caricato sul

SII (come ribadito dalla citata relazione della Corte dei Conti fin dal 2003). Si tenga presente che è opinione

concorde degli esperti che non solo nei sistemi fognanti misti, ma addirittura in quelli separati, è opportuno che

la gestione dei servizi di smaltimento di acque meteoriche sia unificata con quella del SII, con evidenti economie

di scala e razionalizzazione complessiva del drenaggio urbano, dando così certezza che detto servizio “collaterale”

venga realmente effettuato. E’ quindi necessario, a nostro avviso, che anche in questa sede di consultazione

l’AEEG provveda a fornire indirizzi specifici che tendano verso l’unificazione dei servizi citati, e soprattutto risolva

le difficoltà che tutti i comuni siciliani incontrerebbero nel sostenere i costi di un corretto servizio di smaltimento

delle acque meteoriche con le proprie usuali entrate, difficoltà che stanno già ricadendo, ingiustamente, sui

gestori del SII che debbano occuparsi di sistemi misti.

Q21 – Si concorda con le tre tipologie di valorizzazione del servizio proposte? Come potrebbero essere distinte le

diverse attività? Quali aspetti critici si ritiene esistano? Motivare le proprie risposte

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Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q22 – Quale delle due ipotesi di regolazione appena descritte si ritiene preferibile? Per quali motivi?

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q23 – In un contesto di rapporti reciproci tra Autorità e Nuove AATO, quali si ritiene possano essere i compiti che

le AATO possono svolgere con maggior efficacia a livello locale? Motivare la propria risposta

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q24 – Si concorda con le ipotesi proposte in relazione agli scostamenti tra costo effettivo e costo pianificato degli

investimenti? Motivare eventuali proposte alternative

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q25 - Quale difficoltà le AATO potrebbero incontrare in riferimento alle diverse gestioni e alle diverse

convenzioni, previgenti nei rispettivi ambiti?

Dalle motivazioni appena esposte, appare più che mai necessario porre le AATO come l’istituzione di

riferimento in grado di intercettare tutte le iniziative promosse dai gestori preesistenti per affrontare le criticità

che stanno emergendo, governandole ed orientandole secondo una visione di “area vasta”.

Il ruolo catalizzatore e di riferimento svolto dall’AATO potrà infatti assicurare sia la rilevazione, l’analisi e

l’interpretazione delle problematiche in gioco, anche con riferimento ai gestori preesistenti che, su aree diverse,

ma con criteri e metodiche condivise che conducano all’identificazione nel dettaglio ed in maniera organica, ma

a scala di ambito, delle scelte strategiche più idonee alla loro soluzione.

Si concorda, pertanto, con l’assegnazione alle AATO delle “attività di verifica, segnalazione ed, eventualmente,

autoritativa” , anche se é doveroso evidenziare l’estrema onerosità che tale funzione comporterebbe nel caso

di Catania in conseguenza della elevata frammentazione e numerosità delle gestioni presenti, attività

difficilmente sostenibile dall’attuale struttura organizzativa (già sottodimensionata per l’espletamento dei

compiti statutari) anche in virtù dell’impatto delle norme finanziarie, sopravvenute a partire dal D.L. n.78/10,

convertito nella L. n.122/10, sul quadro dei vincoli finanziari in materia di assunzioni per gli enti non sottoposti al

patto di stabilità (quali i consorzi di funzioni tra enti locali) che rende complicata una previsione assuntiva nella

programmazione del fabbisogno di personale per gli uffici dell’AATO.

A meno di non prevedere, nel nuovo metodo tariffario, forme di copertura mediante tariffa dei nuovi costi di

funzionamento delle Autorità d’Ambito commisurati, in forma parametrica, all’entità delle attività che gli Uffici

dovranno svolgere (in termini di caratteristiche dell’ambito - km rete, volumi idrici in gioco – ma anche di

numerosità delle gestioni transitorie sulle quali esercitare l’attività di verifica e controllo).

A tale fine si richiamano gli studi eseguiti dal CSEI Catania negli anni 2003-2004.

Q26 – Quali azioni potrebbero mettere in atto le rispettive AATO per controllare che le infrastrutture realizzate,

per le quali è richiesta la copertura in tariffa dei costi di ammortamento, siano effettivamente operative e

utilizzate ai fini del SII?

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q27 – Si ritiene che, in mancanza di una indicazione specifica, il riferimento agli ambiti tariffari definiti ai sensi

della legge Galli per l’applicazione di un’unica tariffa sia condivisibile? Qual è il soggetto più titolato a definire gli

ambiti tariffari? Motivare le proprie risposte

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Si ritiene che il Piano d’ambito sia lo strumento con il quale identificare gli ambiti tariffari in funzione delle

specificità delle aree di riferimento, si condividono pertanto le osservazioni dell’ANEA inclusa la necessità di

dover formulare linee guida vincolanti di riferimento. Al fine di scongiurare procedimenti rivolti al

mantenimento e/o la salvaguardia di enti preesistenti ed alla creazione di subambiti con criteri avulsi dagli

obiettivi di integrazione territoriale e di ottimizzazione dei costi presenti nello spirito della legge Galli, come

indicato ad esempio nel disegno di legge n.461 ” Principi per la tutela, il governo e la gestione pubblica delle

acque e disposizioni per la ripubblicizzazione del servizio idrico in Sicilia” oggi all’attenzione dell’Assemblea

Regionale Siciliana.

Q28 – Si condivide l’obbligatorietà di applicare la medesima tariffa per la medesima tipologia di cliente finale,

all’interno dello stesso ambito, a prescindere dalle convenzioni e dalle metodologie tariffarie applicate in

passato? Motivare la risposta e Q29 – Si condivide l’impostazione di distinguere una tariffa obbligatoria da

applicare ai clienti finali e una tariffa di riferimento che definisce il ricavo del gestore? Motivare le proprie

risposte

Per le ragioni sovra esposte, nell’ambito territoriale di Catania, appare di complessa attuazione “l’obbligatorietà

di applicare la medesima tariffa per la medesima tipologia di cliente finale, all’interno dello stesso ambito, a

prescindere dalle convenzioni e dalle metodologie tariffarie applicate in passato” in virtù dell’eccessiva

frammentazione (orizzontale e verticale) delle gestioni esistenti e delle differenti performances di servizio

rilevate.

Tanto più che la “tariffa obbligatoria”, identificata nel documento come “la tariffa da applicare senza

discriminazione a tutti i clienti appartenenti all’ambito, commisurata ai costi complessivi sostenuti dai gestori

nello specifico ambito”, per l’ambito di Catania è ancora da definirsi in quanto strettamente correlata, come

detto, al processo di aggiornamento e revisione del Piano d’Ambito, condizionato dalla necessità di disporre di

un finanziamento per la redazione del “Progetto conoscenza” e, anche, di un modello di simulazioni tariffaria, a

sostegno del PEF, attendibile e vincolante ai fini della bancabilità dello stesso.

Una priorità per l’ATO di Catania è poter disporre di una metodologia tariffaria che, sebbene transitoria,

supporti autorevolmente il processo di redazione del Piano d’Ambito per come sopra accennato.

Si condividono, pertanto, le osservazioni dell’ANEA con particolare riferimento alla necessità che siano le AATO a

decidere sull’opportunità della applicazione di un’unica tariffa d’ambito, ad esempio non potrebbe escludersi

per Catania la preferenza verso forme di “perequazione verticali” che, nelle more della costituzione del nuovo

gestore che accorperebbe l’insieme delle attività, potrebbero differenziarsi in servizi “retail” (assegnate alle

gestioni preesistenti) ed “esecuzione di opere”, da assegnarsi, con una visione unitaria, ad un organismo

partecipato dagli enti locali, deputato all’avvio della realizzazione degli investimenti ed all’utilizzo dei

finanziamenti pro tempore.

Quanto sopra, permetterebbe di beneficiare delle economie di scala di ambito pur in un contesto gestionale

ancora estremamente frammentato (le procedure di assegnazione dei fondi potrebbero prevedere tale vincolo

condizionante l’assegnazione dei finanziamenti per gli ambiti senza gestore).

Q30 – Quali eventuali difficoltà esistono per garantire una contabilità che individui con sufficiente affidabilità i

costi afferenti un determinato ambito? Anche nella prospettiva di modificare i riferimenti territoriali degli ambiti

già definiti ai sensi della legge galli?

Vedi punto Q19

Q31 – Le AATO sono il soggetto più indicato per gestire gli eventuali meccanismi perequativi locali? Quale altra

soluzione potrebbe essere possibile? In attesa che le nuove AATO si organizzino al riguardo, le perequazioni

potrebbero essere transitoriamente gestite da una istituzione centralizzata come la Cassa Conguaglio del Settore

Elettrico?

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Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q32 – Si ritiene che esistano costi con valenza pluri-ambito? Di che natura? E come a da chi potrebbero essere

gestiti i flussi perequativi corrispondenti alle componenti tariffarie destinate alla copertura di tali costi? Oppure,

da un altro punto di vista, in base a quale criterio potrebbero essere ripartiti, ex ante, tali oneri tra i diversi

ambiti tariffari interessati?

Si condividono le osservazioni dell’ANEA, in tale ambito si segnala la specificità del modello organizzativo

regionale siciliano del S.I.I. che prevede un servizio sovrambito di distribuzione all’ingrosso da parte della società

Siciliacque s.p.a. mediante un contratto stipulato nel 2004, di durata quarantennale.

In sede di gara, l’amministrazione regionale fissò la tariffa della fornitura di acqua potabilizzata (all’ingrosso)

applicata dall’ente gestore sovrambito pari a quella applicata precedentemente dall’Ente Acquedotti Siciliani

(che però era relativa alla fornitura al dettaglio); l’offerta migliorativa da presentare, inoltre, era da esprimersi

non in termini di ribasso della tariffa da applicare alle utenze (i gestori del SII d’ambito e per essi gli utenti del

S.I.I.) ma in termini di aumento di un canone da versarsi annualmente alla Regione.

Il modello sovrambito regionale vigente prevede, quindi, un soggetto deputato alla consegna della risorsa idrica

all’ingrosso, escluso dalle regole del Servizio idrico integrato, in grado di esercitare un effetto dominante sui

gestori d’Ambito nel definire prezzo e condizioni (compresa la durata della convenzione e l’obbligo di acquistare

volumi costanti nel tempo anche in caso di riduzione della domanda per effetto di riduzione delle dispersioni

ecc.) tale che i maggiori costi e rischi imprenditoriali sono trasferiti sul settore di valle, cioè sui gestori del

servizio idrico integrato, che si vedono costretti a modulare le proprie tariffe nel rispetto del metodo

normalizzato ma applicando i costi per acquisto acqua da terzi non ottimizzate, non soggette a controllo e non

negoziabili.

Pertanto, mentre il calcolo della tariffa per il servizio idrico alle utenze è il risultato della applicazione del

Metodo Normalizzato, funzione dei costi operativi, degli investimenti (componente ammortamento) e della

remunerazione del capitale investito (componente oggi soppressa dal referendum del 12-13 giugno) la tariffa

vendita dell’acqua “all’ingrosso” risulta fissata a monte dalla Regione con criteri diversi, ed il costo complessivo

della fornitura (tariffa per metri cubi del volume venduto) grava per intero sulla tariffa all’utente come “acquisto

di acqua” (fig.4).

Ne deriva ancora che, la grande capacità di generare utili e l’elevato margine lordo di autofinanziamento

consente a Sicilia Acque di mettere in atto una strategia di investimenti per l’acquisizione e l’utilizzo di ulteriori

fonti di produzione a basso costo di gestione, perseguendo strategie di monopolio della fornitura d’acqua

all’ingrosso proprie del libero mercato e generando così ulteriori margini derivanti dallo squilibrio positivo tra

costi bassi di produzione e tariffa di vendita predeterminata e molto alta. Per contro, tale fenomeno, e altre

misure a protezione dei ricavi di Sicilia Acque, il modello contribuisce non poco a determinare condizionamenti

all’avvio delle gestioni d’ambito , contribuendo ad innalzare le tariffe d’ambito oltre la soglia di sostenibilità

senza che ciò determini un reale miglioramento della qualità del servizio, ampliando, progressivamente le fasce

di utenti costretti a pagare l’acqua ad un prezzo più elevato di quello realmente necessario per equilibrare i

costi. Il modello è talmente squilibrato da costituire un “boomerang” anche per Sicilia Acque che, se da un lato

registra utili considerevoli dall’altro subisce i riflessi delle difficoltà finanziarie che incontrano i gestori d’ambito,

ove esistenti.

La Convenzione di Gestione che regola il contratto fra Siciliacque e Regione, stabilisce fra l’altro la scadenza della

verifica delle condizioni di equilibrio economico-finanziario del Piano Industriale ogni 5 anni, sulla base delle

mutate condizioni di offerta e domanda e delle eventuali conseguenti modifiche al piano degli investimenti. Di

norma per i gestori del SII le rimodulazioni avvengono ogni due anni e, in casi particolari, ogni anno, circostanza

che assicura l’equilibrio economico-finanziario della gestione pressoché continuativamente. La previsione di un

intervallo così ampio (5 anni) consente a S.A di fare utili negli anni non rimodulati (2°, 3° 3 4° anno), anche

ingenti, senza che per questo il regolatore (la Regione stessa) possa chiedere di ridurre le tariffe. Inoltre all’atto

del riconoscimento del finanziamento privato (nel 2005) gli Istituti finanziatori hanno preteso modifiche della

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convenzione che mettessero al riparo da imprevisti i ricavi e il fatturato di S.A. (ad esempio, fino alla messa a

regime dei gestori ATO la Regione garantisce la solvibilità dei Comuni morosi e nei contratti di fornitura sono

previsti corrispettivi su volumi impegnati, anche se poi non effettivamente venduti, per periodi molto lunghi -

anche oltre un decennio - circostanza che vanifica gli effetti positivi di eventuali recuperi di dispersioni idriche

da parte dei gestori d’Ambito che richiedono minori volumi idrici).

In tale caso bisognerà incidere sia sulle clausole previste nel contratto di concessione e sulla metodologia di

valutazione dei costi ammissibili e sulla loro distribuzione pluriambito.

Figura 4 – Schema per la determinazione dei costi finanziari dell’acqua di Siciliacque s.p.a. (rif. Piano di

gestione del Distretto idrografico della Sicilia, edizione marzo 2010)

Q33 – Si condivide l’impostazione dell’Autorità in relazione alla previsione di commisurare una quota parte della

copertura del VRG ai volumi trattati? Come potrebbe essere individuata questa quota parte?

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

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Q34 – Qual è l’indicatore di perdita che potrebbe essere individuato inizialmente? Quali sono le variabili esogene

per individuare i diversi livelli di perdite standard (per esempio la lunghezza delle reti)? Un valore medio iniziale di

perdita del 30-35% è un valore condivisibile? Motivare le risposte

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q35 – Si condivide l’impostazione proposta con riferimento al trattamento delle interconnessioni tra reti?

Motivare la propria risposta

Con riferimento alla proposte indicate nel documento AEEG circa i costi (ed i ricavi) ammessi per i gestori di

acqua all’ingrosso, si condivide, innanzitutto, la necessità, ben esplicitata nel documento AEEG, di dover

attestare, in modo univoco ed inconfutabile, l’inclusione nella filiera del S.I.I. (captazione, adduzione,

distribuzione di risorsa idrica e smaltimento e depurazione della acque reflue) dei soggetti che “assicurano la

fornitura di acqua all’ingrosso”, “sia come fornitura assicurata da concessioni di sfruttamento private che,

attraverso propri impianti di adduzione, assicurano la fornitura degli acquedotti sia con riferimento ad

infrastrutture multi-ambito” (pag.39 del documento), tale che “i livelli tariffari da applicare ai clienti dell’ambito

debbano essere determinati così da dare copertura anche ai ricavi ammessi per queste gestioni…Di conseguenza

i costi di tali strutture, valutati con la medesima metodologia delle altre strutture, dovrebbero concorrere a

definire la tariffa applicata ai clienti finali dell’ambito”.

Già da sola, tale assunzione concorrerebbe alla rimozione di importanti condizionamenti pregressi che, in atto,

limitano lo sviluppo del S.I.I. sia a livello regionale che a livello di ambito territoriale di Catania, per come già

descritto in precedenza (Siciliacque s.p.a. nel contesto regionale e produttori privati fornitori di acqua

all’ingrosso nel contesto di Catania).

Q36 – Si condivide il principio appena enunciato? Motivare le risposte e le eventuali alternative

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q37 – si concorda con la metodologia appena descritta per la valorizzazione delle immobilizzazioni?

Motivare eventuali posizioni alternative

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q38 – Quali difficoltà si riscontrano nel reperire i dati di investimento sopra evidenziati? E quali alternative

possono essere suggerite rispetto al riferimento ai libri contabili per evidenziare il valore delle

immobilizzazioni?

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q39 – Riconoscere una quota forfetaria dell’1% delle immobilizzazioni, per tener conto del capitale

circolante è una metodologia adeguata? Motivare la propria risposta.

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q40 – Come si ritiene possa essere dimostrato un comportamento efficiente da parte delle imprese in relazione

alla ottimizzazione degli oneri finanziari relativi ad un determinato investimento? Questa verifica potrebbe essere

svolta efficacemente dalle nuove AATO?

Si condividono le osservazioni dell’ANEA nei limiti in cui l’assegnazione dei finanziamenti venga assegnata a

cofinanziamento del Piano d’Ambito. Solo a fini esplicativi, risultano estremamente eloquenti gli esiti prodotti

dalla precedente assegnazione di fondi nell’ambito dell’A.P.Q. siglato il 23.12.2003, anch’essi destinati

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all’adeguamento e/o alla nuova realizzazione di impianti di depurazione e reti fognarie al fine di fronteggiare le

procedure di infrazione comunitaria.

Ebbene, a otto anni di distanza, il rendimento prodotto (fig.5) dall’utilizzo delle risorse pubbliche a fondo

perduto da parte delle amministrazioni comunali sono stati tali che, su un importo complessivo assegnato pari a

70 M€ erogato nei confronti di otto amministrazioni comunali:

- il 27% dell’importo non è stato speso (impianto di depurazione per l’agglomerato di Acireale);

- con il 60% sono state realizzate/o sono in corso di realizzazione opere non in esercizio/o per le quali non

risulta possibile l’entrata in esercizio per motivazioni correlate alla impossibilità da parte dei comuni di

avviare, con fondi propri di bilancio, la gestione delle opere oppure per erronea individuazione da parte

dell’amministrazione stessa delle priorità di intervento e degli interventi stessi (es. impianto di

depurazione dell’agglomerato di Misterbianco, reti fognarie e Vecchio Allacciante di Catania, impianto di

depurazione di Palagonia, rete fognaria di Tremestieri);

- il 6% è stato destinato ad opere non completate per problemi procedurali, ad esempio per errate

previsioni progettuali, fallimento impresa, ecc. (impianto di depurazione di Scordia);

- solo il 7% è stato destinato ad opere realizzate e perfettamente funzionanti (Biancavilla, Paternò)

- l’1% è relativo a lavori non ancora iniziati (collettori rete fognaria di Adrano).

Ne consegue che tutti gli agglomerati che hanno beneficiato dell’intervento pubblico del P.S. del 2003 (ad

eccezione di Biancavilla e Paternò che rientravano in procedura solo per problemi marginali e per i quali erano

previsti interventi di “cornice”) non sono fuoriusciti dalla procedura di infrazione ed oggi sono coinvolti nella

Causa 565-10 con possibilità di veder comminate le sanzioni pecunarie previste. Quanto sopra a dimostrazione

che l’azione isolata delle amministrazioni comunali in sostituzione, pur nelle more, dell’operato del Gestore

Unico (responsabile a regime di tutte le fasi sia realizzative - pianificazione, progettazione, esecuzione - che

gestionali, con conseguente responsabilità sulla qualità del servizio reso e sui risultati prodotti) potrebbe non

ricondurre, almeno per un ambito come quello di Catania, per il quale il livello degli investimenti appare

oggettivamente oneroso, all’effetto desiderato di raggiungere la “normalizzazione del S.I.I.”. Al contrario essa

potrebbe provocare, come già resosi evidente, effetti negativi anche dal punto di vista della sostenibilità

economico-finanziaria del piano degli interventi e della successiva conduzione e manutenzione delle opere, sia

per la citata impossibilità di conseguire contestuali economie di scala sia per gli ulteriori costi da sopportarsi nel

caso di non raggiungimento degli obiettivi originari per varie motivazioni. Paradossalmente, tali ulteriori ed

imprevisti andranno a gravare sulla quota in capo al futuro Gestore (quando e se ci sarà la normalizzazione del

servizio idrico integrato), senza alcuna possibilità di rientro tariffario corrispondente provocando, come detto,

grave pregiudizio all’avvio della gestione d’ambito che presuppone l’esistenza di un Piano Economico Finanziario

sostenibile e bancabile. La prospettiva, pertanto, di attuare un percorso analogo al P.S. del 2003 ma “a grande

scala”, senza avere disponibile un chiaro modello, alternativo, regionale per l’avvio del S.I.I. appare ad alto

rischio di insuccesso, parimenti ad alto rischio appare la delega della fase di realizzativa alle amministrazioni

comunali essa, a posteriori, potrebbe rivelarsi una mera delega di responsabilità senza oggettive speranze di

risolvere i problemi in atto.

Quanto sopra avvalora la necessità di una metodologia tariffaria transitoria diversificata non solo in ragione delle

diverse metodologie/criteri precedentemente in vigore, ma anche in funzione delle specificità territoriali

(decisamente emergenziali nell’ambito di Catania) in ragione della necessità/obbligo, ben esplicitato nel

documento AEEG, di favorire con la futura regolazione tariffaria l’obiettivo generale di perseguire il buon stato

ecologico della riserva acqua e la sicurezza dell’approvvigionamento, e dall’altro minimizzi il costo per l’utenza

finale e massimizzi l’efficienza dei costi sostenuti.

Obiettivi raggiungibili intraprendendo un percorso comune mirato all’identificazione di soluzioni aderenti alla

conformazione degli ambiti, ad esempio quella di Catania è “per grandi agglomerati”, che esclude a priori ogni

ipotesi di visione a scala comunale (o dei gestori pressistenti) delle azioni da intraprendere anche per la sola fase

di realizzazione dell’opera, correlate alla enorme entità di nuove opere da realizzarsi, da attuarsi anche nelle more

del completamento della riforma dell’impianto regolatorio del S.I.I., (in Sicilia ancora in fase embrionale), e che

promuovano da un lato il rinvigorimento delle attività centralizzate di pianificazione ed indirizzo da parte delle

regioni e dall’altro il rafforzamento delle attività di regolazione, vigilanza e controllo assegnate agli organismi a

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scala sovra comunale, con visione di area vasta e direttamente rappresentati dalle amministrazioni comunali, che

potrebbero permettere l’identificazione di percorsi virtuosi che consentano di disporre del gestore unitario

realmente operativo ed in grado di assumersi la responsabilità e l’onere di realizzare e gestire tutte le opere

afferenti il servizio idrico integrato.

Figura 5

17.549.210; 26%

41.195.983; 60%

4.084.966; 6%

4.844.393; 7%

502.005;

1%

Rendimento fondi assegnati ex Piano Stralcio 21/12/2003 - 70 Meuro

somme non spese

opere realizzate non in esercizio

opere non completate

opere collaudate ed in esercizio

lavori non ancora avviati

Q41 – Si condivide l’ipotesi di determinare l’onere finanziario riconosciuto all’impresa, pesando

proporzionalmente gli oneri finanziari dei finanziamenti a fondo perduto, dei finanziamenti a tasso agevolato e

dei finanziamenti reperiti autonomamente dall’impresa sul mercato finanziario? Motivare le proprie risposte

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q42 – per quanto riguarda l’onere finanziario dei finanziamenti reperiti autonomamente dall’impresa si condivide

l’iposin di far riferimento ad un tasso di interesse medio di riferimento? Motivare la propria risposta ed eventuali

soluzioni alternative

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q43 – Con riferimento alle immobilizzazioni al cui onere finanziario non si applica lo scudo fiscale, quali obiezioni

esistono al riconoscimento di una maggiorazione del rendimento dei titoli di stato per intercettare la maggior

rischiosità del servizio? E’ condivisibile differenziare tale maggiorazione tra i diversi servizi che compongono il SII?

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q44 – Di quale entità dovrebbe essere tale maggiorazione, fermo restando che il servizio in oggetto (in quanto

servizio regolato, svolto in condizioni di monopolio regolare) è un servizio a rischiosità molto bassa e pertanto

dovrà essere sensibilmente inferiore al premio che, mediamente, viene riconosciuto dal mercato mobiliare?

Motivare le proprie risposte

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

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Q45 – Quale si ritiene possa essere un riferimento del rapporto CS/CnS adeguato a rappresentare la struttura

finanziaria ottimale (cioè quella che minimizza il costo del debito) per il settore idrico? Motivare le proprie

indicazioni

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q46 – Si concorda con l’impostazione illustrata per valutare il tasso di interesse da riconoscere come onere

finanziario ai rispettivi gestori? Quali soluzioni alternative possono essere proposte nel rispetto del risultato

referendario? Motivare le proprie osservazioni

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q47 – Quali difficoltà si possono presentare con riferimento alla metodologia proposta?

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q48 – Si ritiene condivisibile riconoscere un onere finanziario aggiuntivo, a copertura del rischio dell’attività

aziendale? In caso di risposta affermativa, di quale entità dovrebbe essere tale onere aggiuntivo, fermo restando

che, al limite, il suo valore dovrebbe essere nullo a fronte di un finanziamento a fondo perduto che coprisse

l’intero investimento? In caso affermativo, l’ipotesi, prospettata dall’Autorità può essere condivisa? E in questo

caso, quale valore di β ritenente sia più idoneo per rappresentare la rischiosità del SII? Motivare le risposte

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q49 – L’Autorità ritiene che la prima opzione. Per semplicità operativa e certezza regolatoria, sia preferibile. Si

concorda con tale ipotesi? Si ritiene che, tuttavia, data la situazione eccezionale vissuta in questo periodo dai

mercati finanziari, i valori utilizzati per determinare il parametro OFi debbano essere rivisti con periodicità più

frequente (ad esempio, su base biennale, ciò che sarebbe coerente con la proposta descritta successivamente di

adottare una metodologia-ponte sino a tutto il 2013); si concorda con tale ipotesi? Motivare la propria risposta

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q50 – Si condivide la metodologia di valorizzazione dei tassi a copertura del costo finanziario e di copertura del

rischio, in caso di mancanza delle informazioni? Quale altra metodologia potrebbe essere applicata? Motivare le

proprie risposte

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q51 – Si condivide la necessità di prevedere un meccanismo che induca il gestore al rispetto degli investimenti

programmati? Quale meccanismo alternativo rispetto a quello proposto potrebbe essere adottato?

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q52 – Si condivide la necessità di privilegiare alcuni investimenti in specifiche tipologie di impianto? Quali

investimenti si ritengono prioritari

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q53 – si condividono le categorie di cespite e le relative vite utili proposte dall’Autorità per il servizio idrico?

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Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q54 – Si condivide l’ipotesi di calcolare la quota d’ammortamento con riferimento al valore del cespite al lordo di

eventuali contributi? Motivare la propria risposta

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q55 – Si concorda con le proposte dell’Autorità, in tema di applicazione tariffaria, in relazione ai casi di mancato

invio delle informazioni (ferme restando eventuali procedure per inadempienza)?

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q56 – Quali indicatori di coerenza potrebbero essere utilizzati per validare i dati inviati? L’Autorità ritiene che

questa analisi di validazione possa essere svolta dalle AATO. Si concorda con questa ipotesi? Motivare le proprie

posizioni

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q57 – Per quale tipologia di consumi, si ritiene che il valore del volume prelevato dal servizio di acquedotto non

rappresenti un indicatore accettabile per i servizi di fognatura e/o depurazione? Quali soluzioni si potrebbero

adottare in questi casi?

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q58 – Si condivide l’opportunità di mantenere esplicitata in bolletta la distinzione tra servizi di acquedotto,

fognatura e depurazione?

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q59 – Si condivide l’opportunità di mantenere la distinzione tra quote fisse e quote variabili da applicare alla

clientela finale? E quale peso dovrebbe essere loro assegnato? Motivare le proprie risposte

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q60 – Si condivide l’ipotesi di inserire una struttura tariffaria a scaglioni per tutte le tariffe di acquedotto, ivi

comprese quelle industriali e agro zootecniche, ed escluse le interconnessioni tra reti? Motivare le proprie

risposte

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q61 – Quali tipologie di clientela si ritiene utile distinguere?

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q62 – Quali flussi risultano difficilmente misurabili? E quali algoritmi potrebbero essere utilizzati per la loro

valorizzazione?

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

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Q63 – Quale soluzione si ritiene sia più funzionale al perseguimento dell’obiettivo di agevolare le fasce

socialmente disagiate? Quali fasce di clienti finali si ritiene debbano essere salvaguardati? Motivare le proprie

risposte

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q64 – nello specifico, l’adozione di provvedimenti che contemplino il concetto di “minimo vitale” anche in una

prospettiva più generale di escludere tali livelli di consumo dalla copertura di alcuni costi è condivisibile’ Quale

potrebbe essere il livello di consumo vitale riconosciuto?

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q65 – Si ritiene che la possibilità di prevedere bonus per utenze disagiate sulla base del livello ISEE e della

numerosità famigliare, come quello già operativo per le forniture energetiche, possa più efficacemente

rispondere alla finalità di salvaguardare le utenze economicamente disagiate? In questo caso, prevedere

condizioni di ammissione all’agevolazione uniformi a livello nazionale o, al massimo regionale, appare una

limitazione eccessiva? Motivare le proprie risposte

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q66 – Ove la nuova metodologia tariffaria comportasse una discontinuità nei valori delle tariffe applicate

all’utente finale, si ritiene utile prevedere un meccanismo di gradualità per adeguare il valore delle tariffe a quello

corrispondente alla nuova metodologia? Dopo quale soglia di discontinuità dovrebbe scattare tale meccanismo?

Una durata del transitorio pari a quella di un periodo regolatorio appare sufficiente? Motivare le proprie risposte

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q67 – Il servizio di misura rappresenta un elemento di criticità? Quali risultano essere, eventualmente, gli aspetti

più critici? Motivare le proprie risposte

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q68 – Quali strumenti, oltre a quelli sopra riportati o in alternativa ai medesimi, potrebbero essere adottati per

favorire una maggiore efficienza del servizio?

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q69 – Si ritiene che un servizio di misura svolto da un soggetto terzo rispetto ai gestori, possa essere una

soluzione efficace?

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q70 – Quale ruolo potrebbe essere svolto dalle AATO per favorire l’efficientamento del servizio di misura?

Motivare la propria risposta

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q71 – Si condivide la lista di informazioni minime individuata dall’Autorità? E’ possibile individuarne altre?

Se sì quali?

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Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q72 – Si ritiene che la presenza, anche nelle bollette del servizio idrico, di un quadro sintetico e di un quadro di

dettaglio possa agevolarne la lettura?

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q73 – Con quali modalità è possibile evidenziare con maggiore efficacia l’andamento dei consumi?

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q74 – Si ritiene utile prevedere che il gestore debba mettere a disposizione un glossario dei principali termini che

riguardano il servizio?

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q75 – Si condividono le tempistiche individuate per implementare le regole in tema di trasparenza dei documenti

di fatturazione?

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q76 – Si condivide la necessità di prevedere un set di condizioni contrattuali minime migliorabili dai gestori? Quali

aspetti del rapporto contrattuale dovrebbero essere regolati?

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q77 – con riferimento alla determinazione della tariffa transitoria l’Autorità ritiene preferibile l’ipotesi di

determinare il valore dei corrispettivi futuri scontando il valore degli importi da conguagliare. Si concorda con tale

preferenza? Motivare opinioni differenti

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q78 – Si concorda sull’opportunità che la metodologia transitoria mantenga una differenziazione in ragione

delle diverse metodologie/criteri tariffari precedentemente in vigore?

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q79 – Quali altre voci di bilancio, si ritiene, debbano essere prese in considerazione per valutare i costi su

cui commisurare le tariffe?

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q80 – Si ritiene che la data del 31 dicembre 2011 a cui riferire le grandezze fisiche sia un riferimento adeguato?

Motivare le proprie risposte.

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q81 – Quali altre variabili fisiche dovrebbero essere prese a riferimento per definire le tariffe, partendo dai costi

sostenuti?

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

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Q82 – Quali sono le variabili rispetto alle quali i gestori sono ingiustificatamente responsabilizzati o, viceversa,

quelle per cui i gestori non sono responsabilizzati mentre dovrebbero esserlo? Motivare le proprie risposte

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q83 – Si ritiene che, tra i costi da considerare ai fini della metodologia tariffaria transitoria, debbano essere

valutati anche i minori/maggiori ricavi conseguiti con le tariffe previgenti? L’Autorità ritiene che tale recupero

debba essere limitato temporalmente. Si ritiene corretto che il recupero sia limitato alle partite riferite

all’esercizio 2011? Motivare eventuali pareri difformi

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q84 – Quali metodologie potrebbero essere adottate per quantificare le eventuali perdite pregresse?

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q85 – Si condivide l’obiettivo di prevedere, a fini regolatori, per i nuovi investimenti, una valorizzazione basata su

criteri di costo efficiente? Si ritiene che, nell’ambito della metodologia transitoria, ci si possa limitare a prevedere

la certificazione da parte del Gestore dell’efficienza del costo sostenuto per gli investimenti relativi ad opere di

valore complessivo superiore ad una predefinita soglia? Se sì, che valore dovrebbe assumere questa soglia?

Si richiama quanto contenuto al punto Q40, come già anticipato, per la risoluzione delle procedure di infrazione

ed, in generale per il raggiungimento degli obiettivi ambientali e di servizio, il piano di investimenti dell’ATO

risulta estremamente oneroso (oltre 950 M€ nel primo quinquennio), in tale contesto permane, quindi, la

necessità di dare “piena efficacia alla spesa”, ciò contrasta palesemente con le recenti linee guida,

autonomamente emanate dalla regione siciliana, che sembrano indirizzate verso la ri-destinazione dei fondi

pubblici, pre-assegnati e successivamente liberati, nei confronti del comparto fognario-depurativo dell’ambito di

Catania (con previsione di assegnazione di circa 610,00 M€ da parte del CIPE e 35 M€ già assegnati dalla regione

siciliana) a discapito di quelli precedentemente assegnati agli interventi attinenti il settore idrico (anch’esso

gravemente deficitario nell’ambito di Catania e prossimo ad essere incluso in nuove procedure di infrazione per

il mancato rispetto tabellare di alcuni parametri qualitativi: boro,ecc) che andrebbero quindi posticipati e

subordinati ad una futura normalizzazione del S.I.I.

Osservando gli indirizzi contenuti nelle linee-guida regionali, oggi confermati con la recente deliberazione di

giunta regionale n.152/2012 che parcellizza le risorse della regione assegnandole alle amministrazioni comunali

per interventi non coordinati con le priorità del Piano d’Ambito, da un orizzonte adeguato (che non può che

essere quello che tenga conto degli effetti che tali indirizzi producono sulla sostenibilità economico finanziaria

dell’intero servizio idrico integrato), emergono criticità che pongono seri interrogativi sul risultato atteso.

Una siffatta programmazione degli interventi e di destinazione dei fondi pubblici (destinata cioè “per progetti”

e non in una visione di pianificazione d’ambito, e solo per opere di tipo fognario/depurative, con copertura

pubblica mediante fondo perduto a beneficio dei comuni, con posticipo “a data da destinarsi” degli interventi

nel settore idrico) mal si coniuga con i principi istitutori del S.I.I. che mirano al raggiungimento dell’autonomia

gestionale del servizio mediante i proventi tariffa.

La sostenibilità tariffaria, come noto, viene assicurata attraverso il perseguimento irrinunciabile di economie di

scala, verticali ed orizzontali, perseguibili attraverso la modernizzazione del settore idrico, in cui risiedono oggi

sovra costi gestionali parassitari, a bilanciamento dei maggiori costi gestionali derivanti dal potenziamento delle

infrastrutture destinate al disinquinamento. Per queste ragioni, da simulazioni sull’impatto sul modello

economico finanziario che regola il flusso delle risorse necessarie per la realizzazione delle opere del SII e della

loro gestione, che le linee guida adottate, attente esclusivamente a ricercare la via apparentemente più breve

per la realizzazione delle opere, finiscano per accentuare quelle problematiche che hanno fino ad oggi

determinato i condizionamenti per l’avvio della gestione unitaria e che, se non risolte, impediranno comunque

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un sostanziale miglioramento delle deludenti performances di rendimento della spesa pubblica fin qui

conseguite.

Nello specifico, ad esempio, l’ipotesi di rinunciare a priori ai recuperi economici sulla gestione del servizio,

raggiungibili soltanto mediante contestuali interventi sul settore idrico oggi esclusi dalla pianificazione regionale

dalle azioni di breve termine, determina inevitabilmente l’impossibilità di ottenere la copertura dei costi

operativi di conduzione ed esercizio degli impianti di depurazione (sommati a quelli di gestione del servizio

idrico, non ottimizzati) tramite i rientri tariffari, né potrebbe immaginarsi un apporto pubblico anche per

sostenere i costi di esercizio.

Gli indirizzi emessi dalla regione determinano, pertanto, un inevitabile ulteriore grave pregiudizio alla avvio di

una autonoma gestione unitaria d’ambito dalla quale, come in circolo vizioso, dipende la “normalizzazione” del

S.I.I.” indicata negli atti di giunta regionale come il momento di avvio per gli interventi sul settore idrico.

Q86 – Con riferimento ai costi operativi, quali sono gli indicatori specifici che potrebbero testimoniare il

livello di gestione più o meno efficiente dell’impresa?

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q87 – Quali obiezioni esistono, rispetto al trattamento proposto dei canoni degli Enti locali?

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q88 – Quali ulteriori considerazioni si intende evidenziare rispetto alla proposta di metodologia-ponte

sopra esposta? Motivare le proprie considerazioni

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

Q89 – Quale altra metodologia alternativa può essere proposta per le gestioni ex CIPE? Motivare la propria

proposta

Vedi punti precedenti

Q90 – Quali driver potrebbero essere individuati per caratterizzare i costi del SII, soprattutto di dimensioni

contenute, come dovrebbero essere le gestioni regolate del previgente metodo CIPE?

Q91 - si ritiene condivisibile l’orientamento dell’Autorità esposto nel precedente paragrafo in ordine agli

effetti della nuova tariffa sulle convenzioni in essere e sugli investimenti già avviati o effettuati? Motivare la

propria risposta

Si condividono le osservazioni dell’ANEA

4. Conclusioni

In estrema sintesi, si elencano, da un punto di vista generale e complessivo, le azioni che a nostro avviso

risultano condizionanti lo sviluppo del S.I.I. a Catania :

Page 29: Procedimento di “Consultazione pubblica per l’adozione di ... CATANIA.pdf · 2 1. Introduzione Il presente documento viene redatto nell’ambito del procedimento di “consultazione

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1. creare un coordinamento di obiettivi, in nome del necessario perseguimento del buon stato

ecologico della riserva acqua e della sicurezza dell’approvvigionamento e, dall’altro, del minimo

costo per l’utenza finale e del massimo dell’efficienza dei costi sostenuti, tra il procedimento di

redazione del nuovo metodo ed il processo di assegnazione dei finanziamenti ex CIPE (ad esempio

le assegnazioni dovrebbero prevedere incentivi, non solo economici ma anche di tipo procedurale,

per le attività di ricognizione e rilevazione dei dati ed, ancora, prevedere come forma condizionante

la sussistenza di un PEF in equilibrio e di un Piano d’Ambito asseverato). In tale ambito l’AEEG

potrebbe assumere ruolo di promotore, attestando l’urgenza e l’obbligatorietà di disporre di dati

aggiornati e realistici anche ai fini delle proprie determinazioni.

2. disporre sin da subito di un metodo tariffario da porre a base delle valutazioni di fattibilità del Piano

d’Ambito. L’Autorità dovrebbe approvare un metodo transitorio con valenza ai fini della bancabilità

dei Piani.

3. Identificare l’ente (es. l’AATO) cui assegnare univocamente il ruolo di “controllore e verificatore”

dell’operato delle gestioni preesistenti, identificando un metodo transitorio, valido per lo stretto

periodo necessario alla costituzione della gestione unica, che attesti l’inserimento in tariffa dei soli

costi attinenti il S.I.I. e incentivi il contenimento delle spese gestionali (soprattutto costo del

personale, energia elettrica, ecc.); il metodo tariffario transitorio dovrà contenere azioni

incentivanti alla consegna delle gestioni al gestore unico e dovrà prevedere la facoltà, da parte

delle AATO, ad operare scelte in termini di applicazione di tariffa obbligatoria e/o di perequazioni, a

livello sia orizzontale che verticale;

4. Identificare una tassa di scopo/green tax, coerente con il principio “chi inquina paga”, correlata al

danno ambientale prodotto dalle numerose utenze che sversano direttamente i liquami nel

sottosuolo che, non usufruendo di un servizio fognario-depurativo, non concorrono con la tariffa

alla copertura delle spese del servizio.

Catania, 22 giugno 2012

Il Direttore generale

f.to ing. Laura Ciravolo