Problematiche canoniche relative alla forma dei matrimoni ... Schoch... · stati gestiti...

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Jus-online n. 2/2015 1 p. Nikolaus Schöch, OFM Sostituto Promotore di Giustizia presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica, Professore incaricato di diritto dei sacramenti presso la Pontificia Università Antonianum Problematiche canoniche relative alla forma dei matrimoni misti tra parte cattolica e parte ortodossa SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. La questione dell'appartenenza ecclesiale. - 3. Il requisito della benedizione sacerdotale (ritus sacer). - 4. La celebrazione di un matrimonio tra parte cattolica latina e parte ortodossa. - 5. La celebrazione del matrimonio misto tra una parte cattolica orientale ed una parte ortodossa. - 6. La dispensa dalla forma canonica. - 7. La benedizione delle nozze da parte di un sacerdote ortodosso. - 8. Il matrimonio con parte ortodossa celebrato soltanto in forma civile. - 9. La forma canonica straordinaria nell'impossibilità di raggiungere un sacerdote. - 10. L'applicazione del principio dell'oikonomia da parte delle chiese ortodosse. - 11. Il riconoscimento reciproco dei matrimoni misti celebrati nella chiesa cattolica o nelle chiese ortodosse. - 12. L'unicita' della celebrazione. - 12. Conclusione. 1. Introduzione Con le migrazioni aumentano le relazioni tra gli uomini di varia provenienza culturale, linguistica e religiosa conducendo ad un notevole incremento di matrimoni misti. Durante il Sinodo dei Vescovi dell'ottobre 2014 i Padri Sinodali hanno rievocato le problematiche relative ai matrimoni misti come si evince sia dalla Relatio post disceptationem del 13 ottobre 2014 1 che dalla Relatio Synodi, pubblicata il 20 ottobre 2014: "La diversità della disciplina matrimoniale delle Chiese ortodosse pone in alcuni contesti problemi sui quali è necessario riflettere in ambito ecumenico". 2 La citata diversità della disciplina matrimoniale riguarda soprattutto la forma canonica dei matrimoni misti tra cattolici, latini ed orientali, con ortodossi. Il presente articolo descriverà le varie modalità di celebrazione del matrimonio tra una parte cattolica ed una parte acattolica orientale o ortodossa con particolare attenzione ai requisiti per la validità e la liceità della celebrazione, cercando di 1 "La diversità della disciplina matrimoniale delle Chiese ortodosse pone in alcuni contesti problemi gravi ai quali è necessario che siano date risposte adeguate in comunione con il Papa" (SYNODUS EPISCOPORUM, Relatio post disceptationem, Romae 13 ott. 2014, in L'Osservatore Romano, an. 154, 13-14 ottobre 2014, p. 5). 2 Cf. SINODO DEI VESCOVI, Relatio Synodi della III Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi: "Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione" (5-19 ottobre 2014) in: L'Osservatore Romano an. 154, 20-21 ott. 2014, p. 8.

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1

p. Nikolaus Schöch, OFM

Sostituto Promotore di Giustizia presso il Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica,

Professore incaricato di diritto dei sacramenti presso la Pontificia Università Antonianum

Problematiche canoniche relative alla forma dei matrimoni misti tra

parte cattolica e parte ortodossa

SOMMARIO: 1. Introduzione. - 2. La questione dell'appartenenza ecclesiale. - 3. Il requisito

della benedizione sacerdotale (ritus sacer). - 4. La celebrazione di un matrimonio tra parte

cattolica latina e parte ortodossa. - 5. La celebrazione del matrimonio misto tra una parte

cattolica orientale ed una parte ortodossa. - 6. La dispensa dalla forma canonica. - 7. La

benedizione delle nozze da parte di un sacerdote ortodosso. - 8. Il matrimonio con parte

ortodossa celebrato soltanto in forma civile. - 9. La forma canonica straordinaria

nell'impossibilità di raggiungere un sacerdote. - 10. L'applicazione del principio

dell'oikonomia da parte delle chiese ortodosse. - 11. Il riconoscimento reciproco dei

matrimoni misti celebrati nella chiesa cattolica o nelle chiese ortodosse. - 12. L'unicita' della

celebrazione. - 12. Conclusione.

1. Introduzione

Con le migrazioni aumentano le relazioni tra gli uomini di varia provenienza

culturale, linguistica e religiosa conducendo ad un notevole incremento di matrimoni

misti. Durante il Sinodo dei Vescovi dell'ottobre 2014 i Padri Sinodali hanno

rievocato le problematiche relative ai matrimoni misti come si evince sia dalla Relatio

post disceptationem del 13 ottobre 20141 che dalla Relatio Synodi, pubblicata il 20 ottobre

2014: "La diversità della disciplina matrimoniale delle Chiese ortodosse pone in alcuni contesti

problemi sui quali è necessario riflettere in ambito ecumenico".2

La citata diversità della disciplina matrimoniale riguarda soprattutto la forma

canonica dei matrimoni misti tra cattolici, latini ed orientali, con ortodossi. Il

presente articolo descriverà le varie modalità di celebrazione del matrimonio tra una

parte cattolica ed una parte acattolica orientale o ortodossa con particolare

attenzione ai requisiti per la validità e la liceità della celebrazione, cercando di

1 "La diversità della disciplina matrimoniale delle Chiese ortodosse pone in alcuni contesti problemi

gravi ai quali è necessario che siano date risposte adeguate in comunione con il Papa" (SYNODUS EPISCOPORUM, Relatio post disceptationem, Romae 13 ott. 2014, in L'Osservatore Romano, an. 154, 13-14 ottobre 2014, p. 5).

2 Cf. SINODO DEI VESCOVI, Relatio Synodi della III Assemblea generale straordinaria del Sinodo dei Vescovi: "Le sfide pastorali sulla famiglia nel contesto dell’evangelizzazione" (5-19 ottobre 2014) in: L'Osservatore Romano an. 154, 20-21 ott. 2014, p. 8.

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individuare le vie per superare il contrasto tra le norme cattoliche e la prassi delle

Chiese ortodosse ai fini del riconoscimento reciproco dei matrimoni celebrati in

forma canonica o nella forma prevista per la parte ortodossa.

2. La questione dell'appartenenza ecclesiale

Ordinariamente al parroco o all'Ordinario del luogo è affidato il compito di

investigare, durante la preparazione alle nozze, sull'appartenenza di una delle parti ad

una Chiesa ortodossa3. Non è in gioco la validità del battesimo amministrato dalle

Chiese ortodosse. È in gioco la reperibilità di documenti autentici che comprovino

l'appartenenza ad una Chiesa ortodossa. La registrazione dei battesimi e dei

cambiamenti nello stato delle persone nei libri parrocchiali è da decenni prassi anche

delle Chiese ortodosse. Ma è stata sospesa durante la persecuzione in alcuni paesi

dell'ex blocco sovietico (Russia, Kazachistan ecc.). Gli archivi ecclesiastici non sono

stati gestiti accuratamente durante il comunismo ed il clero ortodosso rilasciava

raramente documenti o informazioni alla Chiesa cattolica. Nel caso di fedeli

battezzati in tale periodo la determinazione del battesimo può, pertanto, risultare

difficile ancora oggi.

Se manca il certificato del battesimo ortodosso, il c. 876 CIC ed il c. 691

CCEO forniscono le regole di esperienza utili per provare l'appartenenza anche ad

una Chiesa ortodossa, salvo il principio "si nemini fiat praeiudicium"4. Se sussiste il

pericolo di un pregiudizio, ad esempio nel caso in cui un nubente ritenuto

battezzato affermi di non esserlo, facendo in tal modo sorgere l'impedimento della

disparità di culto, si dovrebbe provare il contrario con almeno due testimoni, dei

quali uno ex officio (cf. c. 1573 CIC; 1254 CCEO), e l'acquisizione di un documento

pubblico (cf. c. 1541 CIC; c. 1222 CCEO)5. Il conferimento del battesimo deve,

insomma, essere in ogni modo provato, da esso dipendendo non soltanto la liceità,

ma la validità delle nozze.

3 Cf. G. P. MONTINI, La procedura di investigazione prematrimoniale è idonea alla comprovazione dello stato

libero di fedeli ortodossi che hanno attentato il matrimonio civile, in: Periodica 97 (2008), p. 79. 4 Cf. c. 876 CIC; 691 CCEO; A. ALONSO LOBO, Comentarios al Código de Derecho canónico Madrid

1963, vol. II, 154-155; A. MOSTAZA, Bautismo: Nuevo derecho parroquial, Madrid 1988, p. 147. 5 Cf. R. ALTHAUS, Commento al can. 876, in: Münsterischer Kommentar zum CIC, a cura di K. Lüdicke,

Essen 1985 ss., vol. 4, nn. 2-3.

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Se un ortodosso diventasse cattolico, entrando a far parte di una delle 22

Chiese orientali cattoliche sui iuris6 corrispondente al suo stesso rito e patrimonio

spirituale e liturgico, non si tratterebbe più di un matrimonio misto, ma soltanto di

un matrimonio interrituale. L'ingresso nella Chiesa cattolica come tale avviene in

base all'appartenenza ad una determinata Chiesa rituale all'interno della Chiesa

cattolica. Il criterio fondamentale rimane l'intenzione7.

Per il passaggio di orientali acattolici alla piena comunione con la Chiesa

cattolica basta, secondo l'Ordo initiationis christianae adultorum ed il c. 897 CCEO, la

simplex fidei catholicae professio8. Occorre la recita del Credo dinanzi all'Ordinario ed al

suo delegato. La cresima può essere presunta. Oltre al rito sono da osservarsi le

norme del diritto particolare9. Non essendoci prescrizioni formali rilevanti per la

validità, alle conversioni formali, di facile prova attraverso i registri, si aggiungono le

conversioni di fatto, senza l'osservanza delle formalità prescritte dal diritto

universale e particolare10.

La dichiarazione giurata sulla ricezione del battesimo in una Chiesa ortodossa

non potrà essere considerata prova piena, ma richiede una conferma: ad esempio, di

testimoni di credibilità che confermino come veritiere le circostanze del battesimo

addotto dalla parte.

La prova diventa difficile quando si tratta di persone che affermano di essere

diventate cattoliche durante l'infanzia o l'adolescenza senza che si trovi la necessaria

documentazione, ad esempio, perché la conversione è avvenuta durante un periodo

di persecuzione o in zona di guerra. A partire da sette anni il bambino deve prestare

consenso alla conversione alla fede cattolica. Anche i bambini convertiti vanno

6 Cf. SEGRETERIA DI STATO, Annuario Pontificio 2015, Città del Vaticano 2015, pp. 1136-1139. 7 Cf. M. WALSER, Die Formpflicht von Konvertiten - Schwierigkeiten in der Anwendung von c. 1117 CIC bzw.

c. 834 § 1 CCEO bei nicht förmlich vollzogenen Konversionen und Reversionen, in: De processibus matrimonialibus 10 (2003), p. 60.

8 CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Ordo Initiationis Christianae adultorum, Città del Vaticano 1972, 175, n. 2.

9 Cf. B. ZOTZ, Katholisch getauft - katholisch geworden. Kanonistische Kriterien für die Zugehörigkeit zur römischen Kirche (Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, Beiheft 35) Essen 2002, pp. 65-81.

10 Cf. M. WALSER, Die Formpflicht von Konvertiten - Schwierigkeiten in der Anwendung von c. 1117 CIC bzw. c. 834 § 1 CCEO bei nicht förmlich vollzogenen Konversionen und Reversionen, in: De processibus matrimonialibus 10 (2003), p. 74.

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registrati nel libro dei convertiti11. Per l'accoglienza nella Chiesa cattolica di bambini

battezzati in una Chiesa acattolica non esiste un rito specifico. Di regola, è

sufficiente annotare sul certificato di battesimo acattolico la data della ricezione alla

piena comunione con la Chiesa cattolica. Alcune diocesi, tuttavia, hanno emanato

nel diritto particolare norme precise anche per la conversione di fedeli acattolici.12

Il can. 35 CCEO prevede la conservazione del proprio rito per coloro che

entrano in piena comunione. L'eccezione a tale principio richiede un indulto della

Sede Apostolica. Se un adulto desidera diventare cattolico il suo nome va registrato

nell'apposito registro13.

Gli ortodossi che hanno abbondonato la loro chiesa senza diventare cattolici

rimangono obbligati alla forma del matrimonio14.

3. Il requisito della benedizione sacerdotale (ritus sacer)

Nell’ 895 l'imperatore bizantino Leo VI promulgò la famosa novella 89, con

la quale prescrisse la benedizione sacerdotale per la validità del matrimonio

cristiano15. L'imperatore Alessio I Comnenus stabilì, nel 1095, che non solamente il

matrimonio di cittadini liberi, ma anche quello degli schiavi cristiani si dovesse

celebrare, ai fini della validità, con la benedizione sacerdotale. Cionostante ci sono

dei casi nei quali il matrimonio dinanzi all'ufficiale di stato civile è stato tollerato

ancora dopo tale data. Nel dodicesimo secolo si diffuse in Oriente la dottrina per cui

il sacramento matrimoniale si sarebbe realizzato soltanto con la benedizione

sacerdotale e il sacerdote ne sarebbe il ministro. Tale dottrina è stata accettata

11 Cf. M. WALSER, Die Formpflicht von Konvertiten - Schwierigkeiten in der Anwendung von c. 1117 CIC bzw.

c. 834 § 1 CCEO bei nicht förmlich vollzogenen Konversionen und Reversionen, in: De processibus matrimonialibus 10 (2003), p. 65.

12 Cf. M. WALSER, Die Formpflicht von Konvertiten - Schwierigkeiten in der Anwendung von c. 1117 CIC bzw. c. 834 § 1 CCEO bei nicht förmlich vollzogenen Konversionen und Reversionen, in: De processibus matrimonialibus 10 (2003), p. 63.

13 CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI SACRAMENTI, Ordo Initiationis Christianae adultorum, Città del Vaticano 1972, p. 177.

14 Cf. B. FARCAS, The canonical form of marriage in Latin law and Oriental law: a comparative study with reference to the application of Catholic-Byzantine law to selected pastoral concerns in Eastern Europe (The Catholic University of America: Faculty of Canon Law, Doctoral thesis) Ann Arbor 2010, p. 245

15 "Quemadmodum adhibitis sacris precibus adoptionem perfici praecipimus, sic sane etiam sacrae benedictionis testimonio matrimonia confirmari iubemus; adeo ut si quis citra hanc matrimonia ineant, id ne ab initio quidem ita dici, neque illos in vitae illa consuetudine matrimonii iure potiri velimus" (Les Nouvelles de Leon VI le Sage, a cura di P. Noailles, P. / A. Dain, Paris 1944, pp. 296 – 297).

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soltanto alla fine del dicianovesimo secolo, come vincolante, da parte di tutte le

chiese ortodosse16.

Il CIC/1917 ed il Motu proprio Crebrae allatae17 hanno ribadito la competenza

esclusiva della Chiesa cattolica sul vincolo coniugale dei battezzati.18 Dal punto di

vista canonistico i cristiani ortodossi erano obbligati soltanto all'osservanza delle

leggi emanate dalla Sede Apostolica per i cattolici orientali. La legislazione emanata

dalle Chiese ortodosse sin dallo scisma del 1054 era considerata non vincolante, la

Chiesa cattolica non riconoscendo loro la potestà di governo.

Il Decreto conciliare Unitatis redintegratio (n. 16) segna una prima

discontinuità. Riconosce la potestà di governo dei Vescovi delle Chiese acattoliche

orientali19: una novità persino riguardo alla prassi sino allora seguita dai Dicasteri

della Curia Romana20. Questa potestà comprende la potestà legislativa e giudiziale

anche riguardo al matrimonio, fatto salvo il diritto divino naturale e positivo nonché

le norme sugli effetti civili previste dalle legislazioni statali.21

Il can. 828, § 1 CCEO richiede la benedizione sacerdotale per la validità delle

nozze22 se almeno una delle parti è cattolica orientale. Definisce il ritus sacer nel

modo seguente: "[s]acer hic censetur ritus ipso interventu sacerdotis assistentis et

benedicentis". Il termine "presbyter" nel CCEO si riferisce, secondo il linguaggio del

Concilio Vaticano II, all'"ordo presbyteralis" mentre il termine "sacerdos" comprende

16 Cf. J. PRADER, La legislazione matrimoniale latina e orientale, Roma 1993, p. 286. 17 "Baptizatorum matrimonium regitur iure non solum divino, sed etiam canonico, salva competentia

civilis potestatis circa mere civiles eiusdem matrimonii effectus" (can. 1016 CIC/17). 18 Cf. L. LORUSSO, Gli orientali cattolici e i pastori latini. Problematiche e norme canoniche (Kanonika, vol.

11) Roma 2003, p. 219. 19 Cf. CONCILIO VATICANO II, Decr. Unitatis Redintegratio, 21 nov. 1964, n. 16; CONCILIO

VATICANO II, Decr. Orientalium Ecclesiarum, 21 nov. 1964, n. 5; GIOVANNI PAOLO PAPA II, Lettera apostolica Euntes in Mundum Universum, 25 gennaio 1988, in AAS 80 (1988) 950, n. 10: "Ex UR 14 eruitur dilucide autonomia, qua quoad disciplinam Ecclesiae Orientales fruuntur, non manare e privilegiis ab Ecclesia Romana concessis, sed a lege ipsa, quam huiusmodi Ecclesiae a temporibus tenent"; cf. J. VADAKUMCHERRY - K. BHARANIKULANGARA, Il diritto matrimoniale nei Codici orientale e latino, in: Il Diritto Canonico Orientale nell'Ordinamento ecclesiale (Studi giuridici, vol. 34), Città del Vaticano 1995, p. 145.

20 Cf. I. ŽUŽEK, La giurisdizione dei vescovi ortodossi dopo il Concilio Vaticano II, in La Civiltà Cattolica 122 (1971), II, 550-562; U. NAVARRETE, La giurisdizione delle Chiese orientali non cattoliche sul matrimonio, in: Il matrimonio nel Codice dei canoni delle Chiese orientali (Studi giuridici, vol. 32) Città del Vaticano 1994, 106.

21 Cf. U. NAVARRETE, La giurisdizione delle Chiese orientali non cattoliche sul matrimonio, in Il matrimonio nel Codice dei canoni delle Chiese orientali (Studi giuridici, vol. 32) Città del Vaticano 1994, pp. 110-111.

22 Cf. H. ZAPP, Interrituelle Aspekte der kanonischen Eheschließungsform, in Ius Canonicum in Oriente et Occidente. Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70. Geburtstag, a cura di H. Zapp – A. Weiss (Adnotationes in ius canonicum 25) Frankfurt am Main 2003, p. 814.

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anche il Vescovo23. Il ritus sacer deve essere celebrato dinanzi al sacerdote cattolico o

al sacerdote validamente ordinato della Chiesa o comunità ecclesiale acattolica.24 La

benedizione sacerdotale è richiesta dal diritto ecclesiastico positivo sia delle Chiese

orientali cattoliche sia delle Chiese ortodosse ai fini della validità della forma di

celebrazione. Essa deve essere indicata nel certificato di nozze così da rassicurare la

rispettiva Chiesa ortodossa circa l'osservanza del rito sacro25.

Nel caso di matrimoni misti tra parte cattolica e parte ortodossa l'osservanza

della forma canonica è richiesta soltanto per la liceità della celebrazione. Per la

validità è sufficiente che il sacerdote cattolico o acattolico conferisca la

benedizione26. Il c. 834, § 1 non ha usato il termine minister sacer utilizzato dal

Decreto Conciliare Orientalium ecclesiarum (n. 18) e dal c. 1127, § 1 CIC27.

Nel diritto canonico orientale non si specifica soltanto il carattere sacro

dell'assistente (minister sacer), ma si richiede anche l'aspetto sacro dell'atto stesso,

compiuto per suo tramite (ritus sacer seu benedictio)28. Secondo Nedungatt la

benedizione sacerdotale è richiesta per diritto positivo. Il legislatore non ha voluto

entrare nella questione del ministro del matrimonio, ritenendola questione teologica,

non canonica29.

Se si ritiene sufficiente per la validità di tale matrimonio misto la sola

presenza di un ministro sacro validamente ordinato, si giunge alla conclusione

23 Cf. B. EICHOLT, Formvorschriften bei einer ritusverschiedenen Eheschließung, in De processibus

matrimonialibus 7 (2000), p. 178. 24 Cf. "Igitur D.nus R. B. matrimonium celebrare debuisset secundum ritum et coram sacerdote

praefatae Ecclesiae Armenae, vel saltem coram vero et proprio sacerdote alius Ecclesiae christianae vel coram sacerdote Ecclesiae catholicae" [SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Sentenza c. Staffa, 23 nov. 1974, prot. n. 4326/73 CG, in Apollinaris 49 (1976), 26, n. 10].

25 Cf. H. REINHARDT, Welches Recht ist bei der Eheschließung zwischen Katholiken und Orthodoxen anzuwenden? Eine kritische Auseinandersetzung mit Art. 2 Dignitas Connubii, in: Saluti hominum providendo (Miscellanea in onore di Wilhelm Hentze) a cura di R. Althaus, / F. Kalde / K.-H. Selge (Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, Beiheft 51) Essen 2008, p. 257.

26 Cf. c. 834, § 2 CCEO; 1127, § 1 CIC. 27 Cf. B. EICHOLT, Formvorschriften bei einer ritusverschiedenen Eheschließung, in: De processibus

matrimonialibus 7 (2000), p. 179. 28 P. SZABÓ, Forma canonica dei matrimoni misti CIC/CCEO - Questioni intorno al significato dell'interventus

ministri sacri (CIC c. 1127, § 1) in prospettive dottrinali, in Folia Canonica 4 (2001), p. 254. 29 "The presence of the blessing priest is canonically required for the validity in the Eastern marriage,

just as in the Tridentine form of marriage the assisting priest is required for validity" [G. A. NEDUNGATT, A Companion to the Eastern Code. For a New Translation of Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium (Kanonika, vol. 5) Roma 1994, p. 387].

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assurda di poter ritenere valido un matrimonio celebrato da un sacerdote apostata

dalla Chiesa e scomunicato a norma del can. 1364 § 1 CIC e del can. 1436 CCEO.

Altresì sarebbe valido un matrimonio benedetto da un sacerdote sospeso a norma

del can. 1394 §1 CIC e del can. 1453 CCEO, in deroga dei cann. 1109 CIC e 828 §1

CCEO e dei cann. 1044, § 1 CIC, n. 3 e 763, n. 2 CCEO. Sarebbe paradossale

affermare che un sacerdote scomunicato o sospeso sia delegato dallo stesso diritto

in forza del can. 1127, § 1 CIC30.

4. La celebrazione di un matrimonio tra parte cattolica latina e parte

ortodossa

Non si comprende quale motivo o ratio legis abbia spinto il legislatore a

riconoscere valido il matrimonio tra parte cattolica e parte ortodossa, celebrato nella

Chiesa cattolica latina, senza l'osservanza della forma prescritta, cioè davanti

all'Ordinario, al parroco o al sacerdote da essi delegato (can. 1108 CIC)31.

Si pone la questione se le nozze celebrate senza la benedizione sacerdotale32

possono essere considerate valide se la cerimonia avvenga nella Chiesa latina. L'Ordo

celebrandi matrimonium della Chiesa latina ammette la benedizione degli sposi anche da

parte di diaconi o addirittura di laici: "Conferentia Episcoporum quaeque facultatem habet

exarandi ritum proprium matrimonii, usibus locorum et populorum congruentem, firma tamen lege,

quae statuit ut Matrimonio assistens, sive clericus sive laicus (cfr. CIC cann. 1108 et 1112) prout

casus fert, exquirat manifestationem contrahentium consensus eamque nomine Ecclesiae recipiat

30 Cf. R. GIRGIS, I matrimoni misti nelle situazioni particolari delle Chiese patriarcali cattoliche. Siria – Libia –

Giordania – Egitto, Beyrouth 2004, p. 164. 31 Cf. R. GIRGIS, I matrimoni misti nelle situazioni particolari delle Chiese patriarcali cattoliche. Siria – Libia –

Giordania – Egitto, Beyrouth 2004, p. 167. 32 Cf. H. REINHARDT, Welches Recht ist bei der Eheschließung zwischen Katholiken und Orthodoxen

anzuwenden? Eine kritische Auseinandersetzung mit Art. 2 Dignitas Connubii, in Saluti hominum providendo (Miscellanea in onore di Wilhelm Hentze) a cura di R. Althaus, / F. Kalde / K.-H. Selge (Münsterischer Kommentar zum Codex Iuris Canonici, Beiheft 51) Essen 2008, p. 249; J. PRADER, / H. J. F. REINHARDT, Das kirchliche Eherecht in der seelsorgerischen Praxis. Orientierungshilfen für die Ehevorbereitung und Krisenberatung, Essen 42001, p. 60; C. G. FÜRST, Zur Entstehungsgeschichte der c. 780 § 2 und 781 CCEO im interkonfessionellen und interreligiösen Kontext: Kirchenrecht und Ökumene. Canon law and ecumenism (Kanon. Jahrbuch der Gesellschaft für das Recht der Ostkirchen, vol. 15), Eichenau 1999, pp. 82-97; H. ZAPP, Interrituelle Aspekte der kanonischen Eheschließungsform, in: Ius Canonicum in Oriente et Occidente. Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70. Geburtstag, a cura di H. Zapp – A. Weiss (Adnotationes in ius canonicum 25) Frankfurt am Main 2003, p. 812; U. BREITBACH, Die Vollmacht der Kirche Jesu Christi über die Ehen der Getauften. Zur Gesetzesunterworfenheit der Ehen nichtkatholischer Christen (Tesi Gregoriana. Serie Diritto Canonico, vol. 27), Rom 1998; D. J. CONSTANTELOS, Practice of the Sacrament of Matrimony According to the Orthodox Tradition, in: The Jurist 31 (1971), p. 624.

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atque super nupturientes orationem benedictionis nuptialis proferat"33. L'assistenza alle nozze

da parte del diacono sarebbe valida a norma del can. 1108, invalida secondo il can.

828 CCEO. La dottrina prevalente richiede la benedictio sacerdotalis34.

Il matrimonio di due orientali affidati alla cura pastorale dell'ordinario latino

(can. 916, § 5) può essere celebrato da un diacono o addirittura da un laico secondo

Faris35 e Pospishil36, in base al principio "locus regit actum".

Secondo Navarrete37 il matrimonio benedetto da un diacono è valido e lecito

in virtù del dubbio positivo e probabile di diritto. Il diritto stesso, cioè, supplisce la

facoltà mancante a norma dei cann. 144 CIC e 994 CCEO. Farcas segue tale

dottrina ma raccomanda di evitare la delega di laici o diaconi38. Prader39 applica tale

principio al diacono, ma esclude la delega a laici40.

Abbas41 e Salachas42 ritengono che l'Ordinario latino non possa delegare un

laico o un diacono a causa del requisito del ritus sacer. Il matrimonio sarebbe nullo

per difetto di forma in quanto la delega sarebbe invalida.

Nel caso del matrimonio misto il ministro sacro deve essere certamente un

sacerdote, che, svolgendo il proprio ufficio, impartisca la benedizione nuziale:

33 Cf. CONGREGAZIONE PER IL CULTO DIVINO E LA DISCIPLINA DEI

SACRAMENTI, Ordo celebrandi Matrimonium, editio typica altera, Città del Vaticano 1990, Praenotanda, n. 42.

34 Cf. H. ZAPP, Interrituelle Aspekte der kanonischen Eheschließungsform, in Ius Canonicum in Oriente et Occidente. Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70. Geburtstag, a cura di H. Zapp – A. Weiss (Adnotationes in ius canonicum 25) Frankfurt am Main 2003, p. 808.

35 Cf. J. D. FARIS, Canonical Issues in the Pastoral Care of Eastern Catholics, in Canon Law Society of America, Proceedings 53 (1991), p. 163.

36 Cf. V. POSPISHIL, Eastern catholic marriage law according to the code of canons of the Eastern Churches, Brooklyn 1991, p. 372.

37 Cf. U. NAVARRETE, Questioni sulla forma canonica ordinaria nei Codici latino e orientale, in Periodica 85 (1996), pp. 505-506.

38 Cf. B. FARCAS, The canonical form of marriage in Latin law and Oriental law: a comparative study with reference to the application of Catholic-Byzantine law to selected pastoral concerns in Eastern Europe (The Catholic University of America: Faculty of Canon Law, Doctoral thesis) Ann Arbor 2010, p. 222.

39 Cf. J. PRADER, La legislazione matrimoniale latina e orientale, Roma 1993, pp. 39-41. 40 Cf. B. FARCAS, The canonical form of marriage in Latin law and Oriental law: a comparative study with

reference to the application of Catholic-Byzantine law to selected pastoral concerns in Eastern Europe (The Catholic University of America: Faculty of Canon Law, Doctoral thesis) Ann Arbor 2010, p. 221.

41 Cf. J. ABBAS, Two Codes in comparison, Rome 1997, pp. 100-103. 42 Cf. D. SALACHAS, Il sacramento del matrimonio nel Nuovo Diritto Canonico delle Chiese orientali, Bologna

1994, pp. 200-201.

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diversamente il matrimonio non verrebbe riconosciuto come valido dalla Chiesa

ortodossa cui appartiene la parte acattolica43.

5. La celebrazione del matrimonio misto tra una parte cattolica

orientale ed una parte ortodossa

Se si tratta di matrimonio tra un cattolico orientale e un ortodosso, deve

osservarsi la forma canonica ordinaria della celebrazione alla presenza del gerarca del

luogo o del parroco del luogo o di un sacerdote al quale, dall’uno o dall’altro, sia

stata conferita la facoltà di benedire il matrimonio, e almeno di due testimoni44.

Il gerarca orientale del luogo e il parroco orientale del luogo, nei limiti del

loro territorio, possono conferire a norma del can. 830 CCEO ai sacerdoti di tutte le

Chiese sui iuris, anche della Chiesa latina, la facoltà di assistere ai matrimoni. Ma non

possono conferirla ai diaconi e tanto meno ai laici orientali o latini45 perché nelle

"liturgie orientali, il nome di ministro del matrimonio si riserva al sacerdote,

presbitero o vescovo, che interviene nel rito sacro con il quale si celebra il

matrimonio. Questo, tuttavia, è un gesto di benedizione invocativa (epiclesi) della

grazia dello Spirito Santo sugli sposi"46.

Nei territori dove manca gerarchia propria per i fedeli di rito orientale, è

competente per dare la facoltà di assistere a norma del can. 916, § 5 il gerarca del

luogo di altra Chiesa orientale o persino l'Ordinario del luogo della Chiesa latina.

Per i fedeli orientali che hanno per il loro domicilio un proprio gerarca, ma

non un parroco, si applica il can. 916, § 4. Il proprio gerarca dovrebbe designare il

parroco di un'altra Chiesa sui iuris per l'assistenza alle nozze (cf. 831, § 1 CCEO)47. Il

43 Cf. R. GIRGIS, I matrimoni misti nelle situazioni particolari delle Chiese patriarcali cattoliche. Siria – Libia –

Giordania – Egitto, Beyrouth 2004, 167. 44 Cf. R. GIRGIS, I matrimoni misti nelle situazioni particolari delle Chiese patriarcali cattoliche. Siria – Libia –

Giordania – Egitto, Beyrouth 2004, pp. 233-234. 45 Cf. R. GIRGIS, I matrimoni misti nelle situazioni particolari delle Chiese patriarcali cattoliche. Siria – Libia –

Giordania – Egitto, Beyrouth 2004, pp. 233-234. 46 Cf. R. FISICHELLA, Catechismo della Chiesa Cattolica. Testo integrale e commento teologico, Roma 1993,

p. 927. 47 Cf. B. FARCAS, The canonical form of marriage in Latin law and Oriental law: a comparative study with

reference to the application of Catholic-Byzantine law to selected pastoral concerns in Eastern Europe (The Catholic University of America: Faculty of Canon Law, Doctoral thesis) Ann Arbor 2010, p. 212.

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rito sacro è inserito nella celebrazione eucaristica senza eccezione, mentre si celebra

il matrimonio misto preferibilmente sine eucharistia in occidente.

6. La dispensa dalla forma canonica

In caso di conflitto di norme tra ordinamento canonico e ortodosso appare

più prudente dispensare dalla forma canonica48. Nessun problema particolare si

pone se la parte cattolica appartiene alla Chiesa latina. In dottrina si discute la

questione se la dispensa nel caso del matrimonio misto con parte ortodossa è ad

liceitatem o ad validitatem49. Secondo la dottrina prevalente occorre la dispensa dalla

forma canonica solo ad liceitatem se si celebrano le nozze in una Chiesa ortodossa

con la benedizione del sacerdote ortodosso in presenza di due testimoni50. Negli

altri casi la dispensa dalla forma canonica sarebbe richiesta ad validitatem.

Se la parte cattolica è orientale, la dispensa dalla forma obbligatoria spetta, a

norma dei cann. 828 e 834, § 1 CCEO alla Sede Apostolica o al Patriarca e richiede

motivi molto gravi (c. 835)51. Il can. 1538, § 2 CCEO prevede la possibilità che

anche gli Arcivescovi maggiori ed i Gerarchi del luogo chiedano alla Sede Apostolica

la facoltà speciale di potere dispensare dalla forma canonica, purché si tratti di

dispensa che la stessa Sede Apostolica solitamente concede nelle medesime

circostanze52. Il 21 settembre 1991 Papa Giovanni Paolo II ha concesso la facoltà di

dispensare dalla forma canonica anche ai Nunzi apostolici53.

Se non è possibile raggiungere il Gerarca del luogo, possono dispensare dalla

forma canonica anche il parroco (cf. can. 796, § 2 CCEO) o il sacerdote provvisto

48 Cf. G. KUMINETZ, L'attualità della forma giuridica della celebrazione del matrimonio, in Folia Canonica 7

(2004), p. 294. 49 Cf. B. FARCAS, The canonical form of marriage in Latin law and Oriental law: a comparative study with

reference to the application of Catholic-Byzantine law to selected pastoral concerns in Eastern Europe (The Catholic University of America: Faculty of Canon Law, Doctoral thesis) Ann Arbor 2010, pp. 254-255.

50 Cf. B. FARCAS, The canonical form of marriage in Latin law and Oriental law: a comparative study with reference to the application of Catholic-Byzantine law to selected pastoral concerns in Eastern Europe (The Catholic University of America: Faculty of Canon Law, Doctoral thesis) Ann Arbor 2010, p. 249.

51 Cf. c. 835 CCEO; U. NAVARRETE, La giurisdizione delle Chiese orientali non cattoliche sul matrimonio, in: Il matrimonio nel Codice dei canoni delle Chiese orientali (Studi giuridici, vol. 32) Città del Vaticano 1994, p. 124.

52 Cf. R. GIRGIS, I matrimoni misti nelle situazioni particolari delle Chiese patriarcali cattoliche. Siria – Libia – Giordania – Egitto, Beyrouth 2004, p. 183.

53 Cf. J. D. FARIS, Marriage in the Eastern and Western Churches, in: Proceedings of the seventy-sixth annual convention (October 13-16, 2014, St. Louis, Missouri) Washington 2015, p. 47.

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della facoltà di benedire il matrimonio o qualsiasi altro sacerdote cattolico, in base al

can. 832, § 2 CCEO, in assenza di un sacerdote competente54.

Motivazioni gravi che giustificano la dispensa sono quelle relative al rispetto

delle esigenze personali della parte ortodossa: ad esempio, il rapporto di parentela o

di amicizia con il ministro ortodosso, l'opposizione che incontra nell'ambito

familiare contro una eventuale celebrazione in forma canonica, il fatto che il

matrimonio dovrà essere celebrato all'estero, in ambiente non cattolico, ecc.55.

E' compito della Conferenza Episcopale stabilire le norme, secondo le quali

la predetta dispensa viene uniformemente e lecitamente concessa nella rispettiva

regione o territorio, purché si tratti sempre di una celebrazione in forma pubblica56.

7. La benedizione delle nozze da parte di un sacerdote ortodosso

Secondo il c. 92, § 2 del Motu proprio Crebrae allatae del 22 febbraio 1949 gli

acattolici orientali non erano nemmeno vincolati alla forma prescritta dalla propria

Chiesa di appartenenza. Era considerata sufficiente l'osservanza di una forma valida

secondo il diritto naturale. Un matrimonio era riconosciuto valido e sacramentale da

parte della Chiesa cattolica persino nel caso dell'assenza di sacerdoti e testimoni.

I padri conciliari hanno ritenuto insufficiente la mera estensione della potestà

di dispensare dalla forma canonica e della facoltà di sanare matrimoni misti celebrati

senza l'osservanza della forma prescritta, come previsto nel primo Schema del

decreto Orientalium ecclesiarum.

Il Patriarca armeno Ignatius Petrus XVI Batanian propose la formula: "Ea

tantum matrimonia valida sunt quae contrahuntur ritu sacro coram sacerdote et duobus saltem

54 Cf. R. GIRGIS, I matrimoni misti nelle situazioni particolari delle Chiese patriarcali cattoliche. Siria – Libia –

Giordania – Egitto, Beyrouth 2004, p. 184. 55 Cf. J. T. MARTÍN DE AGAR, Norme delle Conferenze episcopali sul matrimonio misto, in Folia canonica 4

(2001), p. 236; CONFERENZA EPISCOPALE ITALIANA, Decreto generale, 5 nov. 1990, in Il matrimonio canonico. Decreto generale della Conferenza Episcopale Italiana (Collana Magistero, n. 175, Milano 1990), n. 50; G. TERRANEO, Dispensa dalla forma canonica e celebrazione dei matrimoni misti, in: Quaderni di diritto ecclesiale 5 (1992), p. 301.

56 Cf. PAOLO PAPA VI, Litt. ap. mot. prop. dat. Matrimonia mixta, 31 marzo 1970, in AAS 62 (1970), p. 261.

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testibus"57. La formulazione di Orientalium Ecclesiarum, n. 18, approvata il 20 novembre

1964, è meno precisa: "ad validitatem sufficere praesentiam ministri sacri". E prescrive

l'osservanza della forma canonica per i matrimoni misti tra una parte cattolica ed

una parte acattolica orientale solamente ai fini della liceità, ma non più della validità.

Questo cambiamento di disciplina ha accolto la proposta di tanti padri conciliari

orientali, preoccupati dell'aumento dei matrimoni nulli per inosservanza della forma

canonica prescritta dagli artt. 85 e 90 del Motu proprio Crebrae allatae per i

matrimoni misti58. Obbiettivo irrinunciabile era di promuovere la stabilità dei

matrimoni misti celebrati senza osservanza della forma canonica59.

La scomunica, originariamente prevista nel can. 2319, § 1, n. 1 CIC per chi

celebrava le nozze dinanzi al ministro acattolico, è derogata con effetto retroattivo

nel 196660. Ma fino al Decreto Crescens matrimoniorum, emanato dalla Sacra

Congregazione per le Chiese Orientali il 22 febbraio 1967, si richiede che i

matrimoni misti siano celebrati secondo la forma canonica ai fini della validità61.

Giova qui ricordare un caso specifico a titolo esemplificativo. Un ortodosso

sposa nel 1962 dinanzi all'ufficiale di stato civile in Romania una donna battezzata

nella Chiesa ortodossa, ma educata nell'ateismo. Questo matrimonio fallisce presto.

L'uomo emigra in Germania e intende sposare una donna cattolica. Il Vescovo del

luogo in cui si sarebbero dovute celebrare le nozze invia un quesito alla Sede

Apostolica chiedendo se il primo matrimonio passa essere dichiarato nullo per

difetto di forma canonica. La Segnatura Apostolica dichiara il 28 novembre 1970 la

nullità di tale matrimonio per mancanza di osservanza della forma prescritta di

celebrazione: "An constet de nullitate matrimonii ob defectum formae seu ritus

57 Cf. CONCILIO ECUMENICO VATICANO II, Acta Synodalia, vol. 1-4, Città del Vaticano 1970-

1983, vol. III, pars V, p. 768. 58 Cf. J. M. HOECK, Einleitung und Kommentar zum Orientalium Ecclesiarum, in Lexikon für Theologie und

Kirche: Konzilskommentar, a cura di K. Rahner / H. Vorgrimler, Friburgo 1966-1968, supplemento, vol. I, pp. 362-392.

59 S. CONGR. PER LE CHIESE ORIENTALI, Decr. Crescens matrimoniorum, in: AAS 59 (1967), pp. 165-166; P. SZABÓ, Forma canonica dei matrimoni misti CIC/CCEO - Questioni intorno al significato dell'interventus ministri sacri (CIC c. 1127, § 1) in prospettive dottrinali, in: Folia Canonica 4 (2001), p. 257.

60 Cf. S. CONGR. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istruzione, 18 marzo 1966, De Matrimoniis mixtis, in AAS 58 (1966), p. 238.

61 Cf. PAOLO PAPA VI, Litt. ap. mot. prop. dat. Matrimonia mixta, 31 marzo 1970, in AAS 59 (1967), p. 166.

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sacri, in casu, respondendum decreverunt atque respondunt: Affirmative, seu

constare de nullitate matrimonii ob defectum formae seu ritus sacri, in casu"62. La

sentenza viene spesso citata per ricordare la svolta nella prassi.

È solo la legislazione codiciale postconciliare che esenta (cann. 11 CIC e

1490 CCEO) tutti i cristiani acattolici dall'osservanza di leggi meramente

ecclesiastiche. Al matrimonio misto si applica la norma canonica se almeno una delle

parti sia cattolica63. Per colmare la lacuna del CIC nell'ambito dei battezzati

ortodossi, la commissione per la redazione del CCEO stabilisce l'applicazione della

forma prescritta dalla rispettiva chiesa ortodossa per la validità dei matrimoni di

cristiani ortodossi: "... in iudicanda validitate matrimonii orthodoxorum, saltem quod attinet ad

impedimenta iuris mere ecclesiastici et ad formam celebrationis, quae semper ritum sacrum requirit,

attendenda est disciplina illius Ecclesiae ad quam partes pertinent.... Conflictus iuris essent

inevitabiles, quia plura matrimonia acatholicorum iure proprio invalida ex defectu formae aut

obstante impedimento dirimente, valida retineri possent iure canonico. Ad hos conflictus evitandos

norma positiva de lege applicanda requiritur"64. Il c. 780, § 2, n. 1 CCEO riconosce, perciò,

espressamente il diritto proprio della Chiesa o comunità ecclesiale alla quale

appartiene la parte acattolica al momento delle nozze, in quanto non contrario al

diritto divino65.

Nel Codice latino è colmata la lacuna con la promulgazione dell'Istruzione

Dignitas Connubii, emanata nell'anno 2005. L'art. 2, § 2, n. 1 introduce il principio

secondo il quale va applicato il diritto della Chiesa o comunità ecclesiale acattolica,

fatto salvo il diritto divino: "1o iure proprio Ecclesiae vel Communitatis ecclesialis, ad quam

pars acatholica pertinet, si haec communitas ius matrimoniale proprium habet". Tutte le Chiese

ortodosse hanno una loro forma di celebrazione del matrimonio. L'art. 4

dell'Istruzione Dignitas Connubii riproduce sostanzialmente il c. 781, n. 2 CCEO, che

62 SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Sentenza c. Staffa, 28 nov.

1970, in: X. OCHOA, Leges Ecclesiae, vol. V, pp. 6394-6399. 63 Cf. c. 1059 CIC e c. 780 CCEO; L. LORUSSO, Gli orientali cattolici e i pastori latini. Problematiche e

norme canoniche (Kanonika, vol. 11) Roma 2003, p. 219. 64 PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS

RECOGNOSCENDO, Canones de matrimonio, in Nuntia 8 (1979), pp. 6-7. 65 Cf. U. NAVARRETE, La giurisdizione delle Chiese orientali non cattoliche sul matrimonio, in Il matrimonio

nel Codice dei canoni delle Chiese orientali (Studi giuridici, vol. 32) Città del Vaticano 1994, p. 117.

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prevede, riguardo alla forma della celebrazione delle nozze, l'applicazione di quel

diritto, al quale era soggetto il partner al momento delle nozze66, purché il consenso

venga espresso in forma pubblica e sia impartita la benedizione sacerdotale.

La netta distinzione, propria al diritto canonico latino, tra validità e liceità

non è condivisa dalle Chiese ortodosse67 che divergono tra loro anche riguardo al

numero e al sesso dei testimoni e all'ammissione del matrimonio misto68.

Ciononostante si possono evidenziare presupposti, che impediscono la celebrazione

di un matrimonio valido.

Il riconoscimento della forma acattolica dipende, a norma del can. 781, n. 2

CCEO, da due condizioni ad validitatem: 1) lo scambio del consenso in una forma

pubblica; 2) la libertà del consenso. Lo scambio del consenso non è limitato ad una

espressione verbale69. In base al can. 834, § 2 CCEO il matrimonio misto tra parte

cattolica orientale e parte acattolica orientale può essere celebrato validamente anche

davanti ad un sacerdote ortodosso70. La finalità di questa legge speciale è

unicamente salvaguardare la validità della forma del matrimonio misto celebrato

nella Chiesa ortodossa.

La celebrazione avviene nelle Chiese ortodosse in pubblico dinanzi al

sacerdote ed in presenza di almeno un testimone. Il sacerdote, in genere il parroco

ortodosso del domicilio di una delle parti, deve chiedere per la liceità la licenza del

Vescovo locale71.

66 Cf. PONTIFICIO CONSIGLIO PER I TESTI LEGISLATIVI, Nota circa la validità di matrimoni

civili celebrati nel Kazakhstan nel periodo comunista, 13 maggio 2003, in: Ius Ecclesiae 17 (2009), p. 315. 67 Cf. G. P. MONTINI, La procedura di investigazione prematrimoniale è idonea alla comprovazione dello stato

libero di fedeli ortodossi che hanno attentato il matrimonio civile, in: Periodica 97 (2008), p. 92. 68 Cf. S. RAMBACHER, Formerfordernisse für die Eheschliessung getaufter Nichtkatholiken nach dem CCEO

unter besonderer Berücksichtigung der altorientalischen Kirchen, St. Ottilien 1995; R. GIRGIS, I matrimoni misti nelle situazioni particolari delle Chiese patriarcali cattoliche. Siria – Libia – Giordania – Egitto, Beyrouth 2004, pp. 201-220.

69 PONTIFICIA COMMISSIO CODICI IURIS CANONICI ORIENTALIS

RECOGNOSCENDO, Canones de matrimonio, in: Nuntia 8 (1979), p. 27. 70 Cf. R. GIRGIS, I matrimoni misti nelle situazioni particolari delle Chiese patriarcali cattoliche. Siria – Libia –

Giordania – Egitto, Beyrouth 2004, pp. 233-234. 71 Cf. R. POTZ, / S. TROIANOS / E. SYNEK, Orthodoxes Kirchenrecht (Kirche und Recht, vol. 25),

Freistadt 2007, p. 337.

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E' necessario che il celebrante ortodosso sia competente a norma del proprio

diritto per assistere e benedire il matrimonio in nome della Chiesa72. Inoltre occorre

la presenza di due testimoni73.

Una difficoltà è costituita dallo scambio del consenso degli sposi74. Il rito

delle nozze della Chiesa greco-ortodossa non prevede né durante il fidanzamento né

al momento dell'incoronazione della sposa uno scambio verbale del consenso. Il

consenso viene espresso senza parole con lo scambio degli anelli al momento del

fidanzamento ed è ritenuto sufficientemente manifestato se le parti accettano gli

anelli75.

Nella Chiesa russo-ortodossa lo scambio del consenso è inserito nel rito delle

nozze grazie all'influsso della prassi latina. L'elemento contrattuale precede la realtà

sacramentale. Il sacerdote chiede la manifestazione del consenso agli sposi e, dopo

averla ricevuta in nome della Chiesa, li benedice invocando lo Spirito Santo76. Lo

scambio del consenso fonda un matrimonio naturale, non però un matrimonio

sacramentale77.

Presso i siro-ortodossi precede la benedizione degli anelli e la coronazione

degli sposi. Il sacerdote deve chiedere a loro il consenso e ciascuno deve rispondere

personalmente. La formula imita modelli cattolici78. Presso gli assiri l'espressione

pubblica della volontà coniugale è elemento essenziale dei riti celebrati dal sacerdote

al momento del fidanzamento e dell’incoronazione della sposa.

72 Cf. R. GIRGIS, I matrimoni misti nelle situazioni particolari delle Chiese patriarcali cattoliche. Siria – Libia –

Giordania – Egitto, Beyrouth 2004, p. 171. 73 Cf. B. FARCAS, The canonical form of marriage in Latin law and Oriental law: a comparative study with

reference to the application of Catholic-Byzantine law to selected pastoral concerns in Eastern Europe (The Catholic University of America: Faculty of Canon Law, Doctoral thesis) Ann Arbor 2010, pp. 248-249.

74 Cf. S. RAMBACHER, Formerfordernisse für die Eheschliessung getaufter Nichtkatholiken nach dem CCEO unter besonderer Berücksichtigung der altorientalischen Kirchen, St. Ottilien 1995, p. 209.

75 Cf. K. MÖRSDORF, Die kirchliche Eheschließungsform nach dem Selbstverständnis der kirchlichen Bekenntnisse, in: Münchner theologische Zeitschrift 9 (1958), pp. 245-246.

76 Cf. R. GIRGIS, I matrimoni misti nelle situazioni particolari delle Chiese patriarcali cattoliche. Siria – Libia – Giordania – Egitto, Beyrouth 2004, p. 155.

77 Cf. R. POTZ, / S. TROIANOS / E. SYNEK, Orthodoxes Kirchenrecht (Kirche und Recht, vol. 25), Freistadt 2007, p. 337.

78 Cf. S. RAMBACHER, Formerfordernisse für die Eheschliessung getaufter Nichtkatholiken nach dem CCEO unter besonderer Berücksichtigung der altorientalischen Kirchen, St. Ottilien 1995, pp. 131-132.

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Secondo lo statuto personale degli armeni per il Libano del 1956 occorre per

la valida celebrazione delle nozze la libera manifestazione del consenso degli sposi,

la loro benedizione da parte del sacerdote competente e la presenza di due

testimoni. Si richiede anche la benedizione degli sposi da parte di un sacerdote per la

validità79.

Nelle Chiese ortodosse spetta al vescovo competente concedere ad un

sacerdote la licenza per la benedizione delle nozze. Tale licenza non è considerata

necessaria ad validitatem80. Non vi è alcuna ratio legis che giustifichi la tesi secondo cui

il matrimonio tra parte cattolica e parte acattolica orientale venga ritenuto valido,

quanto alla forma, anche se celebrato privatamente davanti al solo ministro sacro

scelto dagli sposi senza la presenza dei testimoni81.

Bisogna fare in modo che tutti i matrimoni validamente celebrati, anche

quelli dinanzi al sacerdote ortodosso, siano diligentemente annotati nei registri

prescritti dal diritto canonico. Si tratta di un obbligo reciproco perché anche i

pastori d'anime acattolici sono invitati a registrare i matrimoni misti benedetti dal

sacerdote cattolico. Le Conferenze Episcopali sono invitate a determinare, nella loro

regione o territorio, il modo uniforme con cui il matrimonio celebrato in forma

pubblica dovrà essere annotato nei registri di battesimo e di matrimonio82.

8. Il matrimonio con parte ortodossa celebrato soltanto in forma civile

Un atto giuridico si presume valido, se in esso ci sia ciò che lo costituisce

essenzialmente, come pure le formalità ed i requisiti imposti dal diritto per la validità

dell'atto (cf. c. 124 § 2 CIC; 931 § 2 CCEO). Il matrimonio civile non gode delle

presunzioni di validità previste nei c.1060 CIC e c. 779 CCEO, perché la forma

79 Cf. S. RAMBACHER, Formerfordernisse für die Eheschliessung getaufter Nichtkatholiken nach dem CCEO

unter besonderer Berücksichtigung der altorientalischen Kirchen, St. Ottilien 1995, pp. 162-163. 80 Cf. S. RAMBACHER, Formerfordernisse für die Eheschliessung getaufter Nichtkatholiken nach dem CCEO

unter besonderer Berücksichtigung der altorientalischen Kirchen, St. Ottilien 1995, p. 209. 81 Cf. R. GIRGIS, I matrimoni misti nelle situazioni particolari delle Chiese patriarcali cattoliche. Siria – Libia –

Giordania – Egitto, Beyrouth 2004, p. 167. 82 Cf. S. CONGR. PER LE CHIESE ORIENTALI, Decr. Crescens matrimoniorum, in: AAS 59 (1967),

pp. 165-166; PAOLO PAPA VI, Litt. ap. mot. prop. dat. Matrimonia mixta, 31 marzo 1970, in AAS 62 (1970), pp. 261-262.

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canonica non è soltanto difettosa, ma totalmente mancante83. In particolare manca il

Ritus sacer (cf. c. 781, n. 2 CCEO e art. 4 § 1, n. 2 Istr. Dignitas Connubii).

Le Chiese ortodosse non riconoscono il matrimonio celebrato in forma

solamente civile84. La Chiesa cattolica non potrà considerare, perciò, un matrimonio

misto un matrimonio civile contratto tra un cattolico e un ortodosso. La lettera

circolare del Santo Sinodo greco del mese di febbraio 1982 riguardo alla

promulgazione della legge greca sul matrimonio civile ha ribadito il riconoscimento

esclusivo del matrimonio celebrato con rito sacro nella Chiesa ortodossa. Il

matrimonio civile è considerato soltanto una libera convivenza, una relazione senza

la benedizione di Dio. Il matrimonio civile si giustifica soltanto per i non battezzati.

I cristiani ortodossi che celebrano un matrimonio meramente civile, sono da

considerarsi eretici, in quanto negano la sacramentalità del matrimonio.

La Chiesa assira riconosce un matrimonio dinanzi al laico come matrimonio

celebrato in forma straordinaria85. Essa riconosce tale matrimonio valido, ma non

sacramentale.

Abitualmente i copti dell'Etiopia riconoscono come matrimoni naturali non

sacramentali anche i matrimoni di battezzati in altre confessioni, celebrati soltanto

civilmente86.

Presupposto per il riconoscimento di qualsiasi celebrazione acattolica rimane

la celebrazione pubblica, la Chiesa cattolica non potendo più riconoscere matrimoni

clandestini87.

83 "Attento quod actus iuridicus praesumitur validus tantum si quoad sua elementa externa rite

positus sit (cf. c. 124 § 2 CIC; c. 931 §2 CCEO), quodque igitur illud matrimonium favore iuris, de quo in cann. 1060 CIC et 779 CCEO, non gaudet cuius forma celebrationis, certo ad validitatem requisita, penitus omissa fuerit; visis can. 781, n. 2 CCEO et art. 4 § 1, Nr. 2 Instr. Dignitas Connubii" (SUPREMO

TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Lettera di risposta ad un Vicario giudiziale, 24 feb. 2007, prot. n. 39501/07 V.T.).

84 Cf. CONCILIO VATICANO II, Decr. Unitatis Redintegratio, 21 nov. 1964, n. 16; c. 11, c. 1059 CIC e can. 780-781 CCEO.

85 Cf. S. RAMBACHER, Formerfordernisse für die Eheschliessung getaufter Nichtkatholiken nach dem CCEO unter besonderer Berücksichtigung der altorientalischen Kirchen, St. Ottilien 1995, p. 209.

86 Cf. S. RAMBACHER, Formerfordernisse für die Eheschliessung getaufter Nichtkatholiken nach dem CCEO unter besonderer Berücksichtigung der altorientalischen Kirchen, St. Ottilien 1995, p. 209.

87 Cf. S. CONGR. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istruzione, 18 mar. 1966, De Matrimoniis mixtis, in: AAS 58 (1966), p. 235.

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Uno scambio di consenso dinanzi al magistrato civile prima delle nozze in

Chiesa è ammesso se la legislazione civile del rispettivo paese lo prescrive88.

9. La forma canonica straordinaria nell'impossibilità di raggiungere un

sacerdote

Fino alla decisione della Segnatura Apostolica del 197089 non si è posta la

questione della celebrazione del matrimonio in forma straordinaria dal punto di vista

cattolico.

Nella valutazione della difficoltà di trovare un sacerdote con la facoltà di

assistere alle nozze bisogna tener conto anche delle circostanze locali, politiche e

religiose. I sacerdoti, quando, durante il Comunismo, erano irraggiungibili in Cina o

Albania, potevano, invece, esercitare il loro ministero in Romania, nonostante la

propaganda atea. In Cina e Albania i fedeli non erano, perciò, vincolati né alla forma

ordinaria né alla forma straordinaria della celebrazione del matrimonio. In dissenso

rispetto ad opinioni espresse in dottrina, la Segnatura Apostolica ha ribadito, nel

caso dell'irraggiungibilità del sacerdote senza grave incommodo o in caso di pericolo

di morte, l'esenzione dal requisito del Ritus sacer. In questo caso gode della

presunzione di validità anche il matrimonio celebrato dinanzi ai soli testimoni e

addirittura il solo matrimonio civile tra parte cattolica latina o orientale e parte

ortodossa.

Durante i lavori di redazione del CCEO alcuni consultori suggerirono di

omettere il c. 832 perché la possibilità di celebrare le nozze sarebbe in contrasto con

la teologia orientale. Il canone è stato conservato in quanto basato sul diritto

naturale90.

I cann. 1116, § 1, n. 2 CIC e 832, § 1 CCEO richiedono per la forma

straordinaria delle nozze l'impossibilità di raggiungere un sacerdote entro trenta

88 Cf. B. FARCAS, The canonical form of marriage in Latin law and Oriental law: a comparative study with

reference to the application of Catholic-Byzantine law to selected pastoral concerns in Eastern Europe (The Catholic University of America: Faculty of Canon Law, Doctoral thesis) Ann Arbor 2010, p. 265.

89 Cf. SUPREMO TRIBUNALE DELLA SEGNATURA APOSTOLICA, Sentenza c. Staffa, 28 nov. 1970, in: X. OCHOA, Leges Ecclesiae, vol. V, pp. 6394-6399.

90 Cf. D. SALACHAS, Il sacramento del matrimonio nel Nuovo Diritto Canonico delle Chiese orientali, Bologna 1994, p. 207.

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giorni91. Si potrebbe ritenere che tali norme positive siano di diritto meramente

ecclesiastico e vincolino solo i cattolici, mentre gli ortodossi ne siano esenti92 (cf. c.

1 CIC e c. 1 CCEO). In realtà, risulta applicabile la forma straordinaria in base al suo

fondamento nel diritto naturale93. La mancata previsione per le Chiese ortodosse

non ha nessuna importanza94.

Il ruolo dei testimoni, in questa celebrazione, consiste nella conferma dello

scambio di consenso dei partner. La validità delle nozze non dipende dalla validità

delle nozze civili stesse, ma dal fatto che il matrimonio sia celebrato coscientemente

o inconscientemente nelle circostanze previste dalla legge per la forma straordinaria.

E' sufficiente che gli sposi volessero celebrare un matrimonio valido95.

Un ulteriore motivo per l'ammissione del matrimonio in forma straordinaria

consiste nel principio cattolico dell'unità tra contratto e sacramento (cf. c. 1055 § 2

CIC e 776 § 2 CCEO). Non esiste un matrimonio valido tra battezzati che non sia

allo stesso tempo sacramento. Tale principio non è riconosciuto dalle Chiese

ortodosse96.

In dottrina si discute sulla necessità della consapevolezza delle parti circa la

validità delle nozze in forma straordinaria nella Chiesa ortodossa e in quella

cattolica97. Navarro Valls sottolinea l'importanza, rispettivamente, della clausola "qui

intendunt verum matrimonium inire" nel c. 1116, § 1 CIC come della formulazione simile

nel c. 832, § 1 CCEO ed esige per la validità delle nozze in forma straordinaria

l'intenzione delle parti di celebrare un matrimonio canonicamente valido. Siccome

91 Cf. J. PRADER, La legislazione matrimoniale latina e orientale, Roma 1993, p. 61. 92 Cf. c. 1490 CCEO e c. 11 CIC. 93 Cf. C. VASIL, Der Ritus sacer und die priesterliche Segnung - Elemente der Form der Feier der Eheschließung

gemäß c. 828 CCEO: interekklesiale und ökumenische Implikationen, in: De processibus matrimonialibus 12 (2005), p. 66.

94 Cf. D. SALACHAS, Il sacramento del matrimonio nel Nuovo Diritto Canonico delle Chiese orientali, Bologna 1994, p. 208.

95 Cf. D. SALACHAS, Il sacramento del matrimonio nel Nuovo Diritto Canonico delle Chiese orientali, Bologna 1994, p. 206.

96 Cf. W. GORALSKI, La dichiarazione di stato libero dei fedeli ortodossi nel foro della chiesa cattolica: un problema ecumenico? in: Ius Ecclesiae 25 (2013) 440; U. NOWICKA, Stwierdzenie stanu wolnego wiernych prawoslawnych na forum Kosciola katolickiego (Dichiarazione di stato libero dei fedeli ortodossi nel foro della Chiesa cattolica) Varsavia 2012, p. 424.

97 Cf. K. MÖRSDORF, Die Noteheschließung (c. 1098), in Archiv für katholisches Kirchenrecht 124 (1949/1950), p. 91.

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entrambe le norme vincolano soltanto i cattolici, esse non potrebbero essere

applicate agli ortodossi. Non è, però, facile, dal punto di vista cattolico spiegare al

partner ortodosso di vivere in un matrimonio canonicamente valido e sacramentale

pur avendo celebrato le nozze soltanto dinanzi al magistrato civile. La validità del

consenso delle parti non dipende dalla loro opinione (cf. can. 1100), ma dalla loro

intenzione, cioè da ciò che vogliono o non vogliono98. Klaus Mörsdorf ha osservato

che la limitazione dell'istituzione del matrimonio in forma straordinaria a persone

che sono in grado di valutare la presenza o meno delle condizioni per la validità

delle nozze toglierebbe alla norma ogni rilevanza pratica99. Occorre, però,

l'intenzione di celebrare esplicitamente o implicitamente un vero matrimonio, anche

se le parti non lo considerassero sacramentale per mancanza della benedizione

sacerdotale100. A norma del can. 832, §§ 2-3 CCEO bisogna chiedere al più presto

possibile la benedizione sacerdotale per le nozze celebrate validamente in forma

straordinaria101.

10. L'applicazione del principio dell'oikonomia da parte delle chiese

ortodosse

Il diritto canonico orientale conosce l'interpretazione acribica della norma,

che segue precisamente le parole del canone, e quella che segue i motivi pastorali

secondo il principio dell'oikonomia102. Tale principio permette all'autorità ortodossa

competente, nel foro esterno, il sinodo, e in foro interno, il confessore, di dare nel

caso singolo un’interpretazione differente di un canone fino alla sua temporanea o

anche completa sospensione. Il principio dell'oikonomia permette l'adeguamento del

diritto antico senza la deroga formale di esso e l'equilibrio delle tensioni tra diritto

98 Cf. M.A. ORTIZ, La validita del matrimonio civile celebrato da battezzati nella Chiesa ortodossa, in Ius

Ecclesiae 17 (2009), pp. 331-332. 99 Cf. K. MÖRSDORF, Die Noteheschließung (c. 1098), in Archiv für katholisches Kirchenrecht 124

(1949/1950), p. 91. 100 Cf. B. FARCAS, The canonical form of marriage in Latin law and Oriental law: a comparative study with

reference to the application of Catholic-Byzantine law to selected pastoral concerns in Eastern Europe (The Catholic University of America: Faculty of Canon Law, Doctoral thesis) Ann Arbor 2010, p. 238.

101 Cf. J. D. FARIS, Marriage in the Eastern and Western Churches, in Proceedings of the seventy-sixth annual convention (October 13-16, 2014, St. Louis, Missouri), Washington 2015, p. 46.

102 Cf. R. POTZ, / S. TROIANOS / E. SYNEK, Orthodoxes Kirchenrecht (Kirche und Recht, vol. 25), Freistadt 2007, p. 241.

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canonico e diritto dello Stato. L'applicazione dell'oikonomia spetta all'autorità

ecclesiastica, non al fedele stesso103.

Le nozze dinanzi a due o tre testimoni senza la benedizione degli sposi da

parte del sacerdote non sono riconosciute come valide104. Solo nel caso

dell'impossibilità di raggiungere un sacerdote la dottrina ortodossa prevalente ritiene

kath'oikonomian105 i matrimoni celebrati in forma civile come matrimoni validi,

sebbene naturali e non sacramentali106. Così le Chiese ortodosse riconoscono il

diritto fondamentale alla celebrazione di un matrimonio valido e lo considerano

legittimo: ritengono, però, la benedizione da parte del sacerdote come un

presupposto per la sacramentalità, per cui i fedeli ortodossi dovrebbero chiedere,

appena dopo il matrimonio celebrato, in forma straordinaria, la benedizione

sacerdotale.

La dottrina sulla separazione tra contratto e sacramento è dovuta in parte al

ruolo centrale che la teologia orientale attribuisce al sacerdote benedicente nella

celebrazione di un matrimonio sacramentale. Essa non è compatibile con la dottrina

cattolica sull'unità tra matrimonio valido e sacramento in forza del diritto divino107.

Soltanto la Chiesa nestoriana ha riconosciuto, secondo una fonte antica

dell'VIII secolo, il matrimonio celebrato dinanzi a testimoni non come matrimonio

meramente naturale, ma come matrimonio sacramentale, in quanto risultava

impossibile trovare un sacerdote108.

103 Cf. R. POTZ, / S. TROIANOS / E. SYNEK, Orthodoxes Kirchenrecht (Kirche und Recht, vol. 25),

Freistadt 2007, p. 242. 104 Cf. M.A. ORTIZ, La validita del matrimonio civile celebrato da battezzati nella Chiesa ortodossa, in Ius

Ecclesiae 17 (2009), p. 330. 105 Cf. R. POTZ, / S. TROIANOS / E. SYNEK, Orthodoxes Kirchenrecht (Kirche und Recht, vol. 25),

Freistadt 2007, p. 337. 106 Cf. D. MOTIUK, Catholic and orthodox issues in Ukraine, in: Canon Law Society of America, Proceedings

of the 59th annual convention (La Jolla, 13-16 ott. 1997) Washington 1998, 214; M.A. ORTIZ, La validita del matrimonio civile celebrato da battezzati nella Chiesa ortodossa, in: Ius Ecclesiae 17 (2009), p. 329.

107 Cf. c. 1055, § 2 CIC e c. 776, § 2 CCEO; S. RAMBACHER, Formerfordernisse für die Eheschliessung getaufter Nichtkatholiken nach dem CCEO unter besonderer Berücksichtigung der altorientalischen Kirchen, St. Ottilien 1995, p. 204; H. ZAPP, Interrituelle Aspekte der kanonischen Eheschließungsform, in Ius Canonicum in Oriente et Occidente. Festschrift für Carl Gerold Fürst zum 70. Geburtstag, a cura di H. Zapp – A. Weiss (Adnotationes in ius canonicum 25) Frankfurt am Main 2003, p. 813.

108 Cf. EBEDESIUS BAR BERIKA (Mar Abdiso), Ordo Iudiciorum ecclesiasticorum, 1290, latine interpretatus est notis illustravit I.M. Vosté, in: Sacra Congregazione per la Chiesa Orientale: Codificazione canonica orientale, Fonti, Serie II, Fascicolo XV, 183-184: "Si habeatur regio in qua non habentur sacerdotes nec

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Il sinodo della Chiesa russo-ortodossa ha insistito sulla necessità di celebrare

nozze ecclesiastiche ed ha chiesto, in data 28 dicembre 1998, ai pastori ortodossi, di

rispettare la cosiddetta common-law marriage109 riconosciuta senza forma alcuna in

alcuni singoli stati federali degli Stati Uniti. Alcuni sacerdoti hanno considerato tale

matrimonio invalido e chiesto la separazione delle parti, anche se vivevano insieme

già da molti anni, senza essere sposati in Chiesa. Così è stata proibita la prassi di

escluderli dalla comunione e di equiparare il loro matrimonio alla fornicazione110.

11. Il riconoscimento reciproco dei matrimoni misti celebrati nella

chiesa cattolica o nelle chiese ortodosse

Le Chiese dei Copti ortodossi in Egitto ed in Etiopia escludono

completamente la possibilità dei matrimoni misti. Altre Chiese non riconoscono la

validità dei matrimoni misti dei propri fedeli, quando sono celebrati davanti ad un

sacerdote cattolico111.

I conflitti possono essere eliminati o per lo meno ridotti solo se si adotta una

posizione flessibile nell'applicazione delle leggi, valutando con sensibilità pastorale le

circostanze dei singoli casi, sempre nella ricerca sincera del bene delle anime, fine

ultimo del diritto della Chiesa cattolica e del diritto di qualsiasi Chiesa o Comunità

ecclesiale acattolica112.

Il matrimonio misto tra parte cattolica e parte non cattolica di rito orientale

dinanzi al sacerdote ortodosso senza la licenza dell'autorità cattolica è valido a

clerici, et habentur fideles, viri ac mulieres, desiderantes consortio naturali inter se coniungi, neque propter contemptum benedictionis divinae quae mediante sacerdotio datur, sed propter absentiam sacerdotum impediti sunt hucusque ab illo desiderio explendo; si congregentur huius regiones fideles duo vel tres, et auditis verbis eorum firmant pactum et benedicunt eis, valida sunt pactum hoc et benedictio, et validum est coniugium. Adhuc si habeatur regio in qua non habentur sacerdotes vel alii clerici neque fideles, et coniungitur vir mulieri unione naturali; si postea iverint ad regionem in qua habentur sacerdotes, ac pergant ad congregationem, et stans vir coram presbyteris ac fidelibus atque firmans pactum dicat: ‘Haec mulier est uxor mea’, unio haec et pactum reputantur valida" [J. PRADER, La legislazione matrimoniale latina e orientale, Roma 1993, p. 60; M. A. ORTIZ, La validità del matrimonio civile celebrato da battezzati nella Chiesa ortodossa, in Ius Ecclesiae 17 (2009), p. 326].

109 Cf. L. I. ARRECHEDERRA ARANZADI, El principio formal en el matrimonio: La Lord Hardwicke’s Marriages Act de 1753. Traducción, notas y presentación, in: Ius canonicum 78 (1999), pp. 411-439.

110 Cf. M. A. ORTIZ, La validità del matrimonio civile celebrato da battezzati nella Chiesa ortodossa, in: Ius Ecclesiae 17 (2009), p. 327.

111 Cf. R. GIRGIS, I matrimoni misti nelle situazioni particolari delle Chiese patriarcali cattoliche. Siria – Libia – Giordania – Egitto, Beyrouth 2004, p. 190.

112 Cf. G. KUMINETZ, L'attualità della forma giuridica della celebrazione del matrimonio, in: Folia Canonica 7 (2004), p. 291.

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condizione che le parti siano libere da impedimenti dirimenti. Se, per esempio, una

parte fosse divorziata, il matrimonio sarebbe invalido per la Chiesa cattolica, ma

valido per le Chiese ortodosse113.

In Libano i matrimoni misti sono visti con sfavore dalle 18 comunità

religiose riconosciute dal legislatore e, pertanto, non sono molto frequenti. La legge

libanese sulla competenza dei tribunali religiosi delle Comunità non musulmane

stabilisce nell'art. 15: "il matrimonio tra cristiani appartenenti a confessione diversa deve essere

celebrato davanti all'autorità religiosa cui appartiene il futuro marito, a meno che gli sposi non

convengano, con formale impegno scritto, di optare per la comunità religiosa cui appartiene la futura

sposa e di sottomettersi alle rispettive leggi"114.

Inoltre, si legge nell'art. 67 dello Statuto personale della Chiesa greco-

ortodossa in Libano e Siria: "Il matrimonio è nullo se è stato celebrato davanti a un sacerdote

non appartenente alla Chiesa Greco-ortodossa." Lo stesso è affermato nell'art. 40 dello

Statuto personale della Chiesa armeno-ortodossa, e nell'art. 30 dello Statuto

personale della Chiesa siro-ortodossa115.

Questa situazione va tenuta presente anche quando il matrimonio misto

viene celebrato nella Chiesa cattolica. Se la parte ortodossa è membro di una Chiesa,

la benedizione del sacerdote ortodosso è necessaria ai fini della validità del

matrimonio. Si crea una situazione del tutto anomala per la nuova famiglia, perché

vive in un matrimonio valido per la Chiesa cattolica ma invalido, invece, per la

Chiesa ortodossa. In casi simili emerge in tutta la sua evidenza l'utilità della

consultazione previa tra i ministri delle due parti, per trovare insieme la soluzione

migliore ammessa dalle discipline vigenti nelle due Chiese116.

12. L'unicità della celebrazione

113 Cf. R. GIRGIS, I matrimoni misti nelle situazioni particolari delle Chiese patriarcali cattoliche. Siria – Libia

– Giordania – Egitto, Beyrouth 2004, p. 204. 114 Cf. R. GIRGIS, I matrimoni misti nelle situazioni particolari delle Chiese patriarcali cattoliche. Siria – Libia

– Giordania – Egitto, Beyrouth 2004, p. 204. 115 Cf. R. GIRGIS, I matrimoni misti nelle situazioni particolari delle Chiese patriarcali cattoliche. Siria – Libia

– Giordania – Egitto, Beyrouth 2004, p. 163. 116 Cf. R. GIRGIS, I matrimoni misti nelle situazioni particolari delle Chiese patriarcali cattoliche. Siria – Libia

– Giordania – Egitto, Beyrouth 2004, p. 164.

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È proibita la celebrazione simultanea del matrimonio dinanzi al sacerdote

cattolico e al sacerdote ortodosso. È parimenti esclusa, sia prima che dopo la

celebrazione cattolica, un'altra celebrazione religiosa del matrimonio per lo scambio

del consenso matrimoniale117. Non è proibita, invece, un'altra celebrazione, in cui il

sacerdote ortodosso benedice il matrimonio per adempiere le richieste della forma

canonica ortodossa perché l'insistenza sull'unicità della celebrazione è limitata allo

scambio del consenso tra le parti118.

Il can. 839 CCEO non vieta la partecipazione alla celebrazione del rito al

sacerdote o ministro della parte ortodossa che potrebbe recitare preghiere

appropriate o proclamare il Vangelo119.

12. Conclusione

Da quanto esposto, risulta che la forma canonica, esprimendo l'identità

religiosa, implica una serie di conflitti fra i diversi ordinamenti giuridici; conflitti che

possono essere interrituali, interecclesiali, interreligiosi, interordinamentali fra Chiesa

e Stato120. Dovrebbe essere nell'interesse sia della Chiesa cattolica che delle Chiese

ortodosse, anche a fini ecumenici, ridurre al minimo tali conflitti ed assicurare se

non anche la liceità della celebrazione del matrimonio misto almeno la sua validità in

tutti gli ordinamenti: nell'ordinamento canonico, nell'ordinamento della rispettiva

Chiesa ortodossa e, dov’è possibile, nell'ordinamento civile. Tale obbiettivo richiede

una buona conoscenza della normativa delle singole Chiese ortodosse riguardo alla

forma canonica nonché (a seconda dei singoli sistemi di relazione tra Stato e Chiese)

117 Cf. "Nihil obstat, quominus, postquam religiosa caeremonia est absoluta, minister acatholicus

nonnulla gratulatoria et hortatoria proferat verba, et quaedam preces una cum acatholicis recitentur. Quae omnia fieri licet approbante Ordinario loci et opportunis cautionibus adhibitis, ad periculum admirationis avertendum" [S. CONGR. PER LA DOTTRINA DELLA FEDE, Istruzione, 18 mar. 1966, De Matrimoniis mixtis, in AAS 58 (1966), p. 238; PAOLO PAPA VI, Litt. ap. mot. prop. dat. Matrimonia mixta, 31 marzo 1970, in AAS 62 (1970), p. 262; J. MANZANARES, La forma canonica nei matrimoni misti: problemi giuridico-pastorali, in Folia Canonica 4 (2001), p. 212].

118 Cf. J. ABBAS, I matrimoni misti, in Il matrimonio nel Codice dei Canoni delle Chiese orientali (Studi Giuridici, 32) Città del Vaticano 1994, p. 202.

119 Cf. D. SALACHAS, Il sacramento del matrimonio nel Nuovo Diritto Canonico delle Chiese orientali, Bologna 1994, p. 231.

120 Cf. G. KUMINETZ, L'attualità della forma giuridica della celebrazione del matrimonio, in Folia Canonica 7 (2004), p. 294.

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del diritto concordatario o del diritto dello statuto personale vigente in molti Stati

mediorientali.

Occorre, inoltre, osservare i principi basilari per facilitare il riconoscimento

del matrimonio misto da entrambe le Chiese coinvolte, quali sono lo scambio del

consenso in forma pubblica e la benedizione sacerdotale.

In più bisogna tendere all'unicità dello scambio del consenso, fatta eccezione

per lo scambio dinanzi al magistrato civile ove la legislazione civile lo richiedesse. In

tale caso occorre reiterare la manifestazione del consenso dinanzi al sacerdote che

ha la facoltà di benedire lecitamente le nozze.

E' auspicabile che si giunga a più accordi tra le Chiese sui iuris cattoliche e le

rispettive Chiese ortodosse come già avvenuto in Libano.

Come ultimo rimedio per evitare che un matrimonio non venga riconosciuto

nell'ordinamento del nubente ortodosso, si potrebbe ricorrere, nel caso singolo, alla

dispensa dalla forma canonica, pur nella consapevolezza che l'obbligo della forma

canonica non esprime soltanto la fede della Chiesa ma anche quella degli sposi121.

KEY WORDS: form for marriage, Catholic Church, Orthodox Churches, mixed marriages

ABSTRACT: The canonical form for marriage expresses the religious identity of the spouses. If one of them belongs to the Catholic Church (Latin or Eastern sui iuris) and the other to one of the Orthodox Churches, then inter-organisational conflicts emerge, especially concerning the form of the celebration. It should be in the interests of both the Catholic Church and the Orthodox Churches, even for ecumenical purposes, to reduce such conflicts to a minimum, ensuring, if not the liceity of the celebration of mixed marriages, then at least their validity in the Catholic canonical system, in the Orthodox legal systems, and inasmuch as possible, in the civil system. To this end it is desirable that some accords would be reached between the Catholic Churches sui iuris and their respective Orthodox counterparts, such as the one signed at Sharfé in Lebanon on 14 October 1996. As a last resort for avoiding that a marriage not be recognised by the legal system of the Orthodox party, recourse could be had, in individual cases, to a dispensation from canonical form, with full awareness that the obligation to canonical form expresses not only the faith of the Church but also that of the spouses.

121 Cf. G. KUMINETZ, L'attualità della forma giuridica della celebrazione del matrimonio, in Folia Canonica 7

(2004), p. 294.