Principi Contabili Nazionali in tempi di Covid-19 · 2020-05-16 · scenario di estrema incertezza,...
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Principi Contabili Nazionali in tempi di Covid-1914 Maggio 2020
2© 2020 Deloitte Touche Tohmatsu Limited
Agenda del Webinar
1
2
3
Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali
Introduzione
L’impatto contabile delle misure contenute nei Decreti Legge ad oggi in vigore
Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali
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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali
Tra le tematiche contabili rivenienti dalla pandemia globale del COVID-19 possiamo includere
Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio01
Strumenti finanziari
04
02Continuità aziendale
05Fondi rettificativi dell’attivo e warningsu operazioni di finanza complessa
03Impairment delle attività non finanziarie
06Incentivi governativi
Fondi per ristrutturazioni e contratti onerosi 07
08Presentazione Conto Economico
09Bilanci intermedi
10Acquisizioni e cessioni
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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali
Fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio01
Timeline
Chiusura dell’esercizioData di formazione del
bilancio (OIC 29.62)
Eventi
Adeguare l’importo in
bilancio?Informativa in nota?
• Per i bilanci chiusi al 31 dicembre 2019 (o antecedentemente), è generalmente appropriato considerare gli effetti derivanti dal COVID-19 come fatti successivi che NON devono essere recepiti nei valori di bilancio.
• Per i bilanci d’esercizio con chiusure successive al 31 dicembre 2019 è necessario comprendere quanto degli impatti del COVID-19 non siano inerenti l’esercizio concluso. Se gli effetti sono materiali, è necessario spiegare la natura dell’evento ed effettuare una stima dei suoi effetti finanziari; le stime non devono essere puntuali ma è preferibile un range.
Non-adjusting events
(OIC 29.59b)
Adjusting events
(OIC 29.59a)
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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali
Art. 2423-bis, c. 1, n. 1, del cod.civ.: la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività
Par 22
Significative incertezze –par 22
Necessaria una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per almeno 12 mesi dalla data di bilancio (considerando tutti gli eventi fino alla data di formazione del bilancio OIC 29.59c))
La valutazione delle voci di bilancio: nella prospettiva della continuazione dell’attività, tenendo conto del limitato orizzonte temporale residuo, nell’applicazione
dei principi di volta in volta rilevanti, i.e: Riduzione vita utile immobilizzazioni VIU non più determinabile Contratti onerosi, Recuperabilità imposte differite attive, ecc.
Prospettiva della continuità aziendale
02
Valutazione delle voci di bilancio: continuità
Riportare in nota integrativa informazioni su: fattori di rischio, assunzioni effettuate ed incertezze identificate piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed incertezze.
Esplicitare le ragioni per cui tali incertezze siano «significative» le loro ricadute sulla continuità
Non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività (ma non ancora cause di scioglimento ex art 2485 cc) – par 23
Accertata causa di scioglimento ex art 2485 cc – par 24
Bilancio redatto senza prospettiva continuità Valutazioni = par 23, considerando arco temporale più stretto Accertamento causa scioglimento entro data formazione bilancio
Par 21
Continuità aziendale
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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali
02Tra le valutazioni da effettuare
Se i risultati attesi (forecast) garantiscano un livello di headroom sufficiente a coprire il rimborso delle finanziamenti disponibili ed il rispetto dei covenants esistenti.
Accesso alle esistenti forme di supporto finanziario (i.e. linee di credito disponibili, government grants).
Nell’effettuare le valutazioni il management è chiamato a tenere in considerazione tutte le informazioni disponibili; ciò richiederà, dato lo scenario di estrema incertezza, di descrivere nelle note le assunzioni alla base delle conclusione (anche in mancanza di significative incertezze sulla continuità aziendale).
Stima dei cash
flow futuri
estremamente
incerta
L’estensione della riduzione della attività operative e la potenziale riduzione futura nella domanda di prodotti e servizi
Le obbligazioni da soddisfare entro i prossimi 12 mesi
Potenziale tensione di liquidità/capitale circolante netto
Continuità aziendale
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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali
02 Continuità aziendale – Art 7 DL 23/2020
Art. 7. Disposizioni temporanee sui principi di redazione del bilancio
1. . Nella redazione del bilancio di esercizio in
corso al 31 dicembre 2020, la valutazione delle
voci nella prospettiva della continuazione
dell'attività di cui all'articolo 2423bis, c.1, n. 1), del
codice civile puo' comunque essere operata se
risulta sussistente nell'ultimo bilancio di
esercizio chiuso in data anteriore al 23 febbraio
2020, fatta salva la previsione di cui all'articolo 106
del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Il criterio di
valutazione e' specificamente illustrato nella nota
informativa anche mediante il richiamo delle risultanze
del bilancio precedente.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano
anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020
e non ancora approvati.
La situazione anomala che si è determinata comporterebbe (ove si applicassero regole elaborate con riferimento ad un panorama fisiologico e non patologico) l’obbligo per una notevolissima quantità di imprese di redigere i bilanci dell’esercizio in corso nel 2020 secondo criteri deformati, ed in particolare senza la possibilità di adottare l’ottica della continuità aziendale, con grave ricaduta sulla valutazione di tutte le voci del bilancio medesimo.
Relazione illustrativa
Si rende, quindi, necessario neutralizzare gli effetti devianti dell’attuale crisi economica conservando ai bilanci una concreta e corretta valenza informativa anche nei confronti dei terzi, consentendo alle imprese che prima della crisi presentavano una regolare prospettiva di continuità di conservare tale prospettiva nella redazione dei bilanci degli esercizi in corso nel 2020, ed escludendo, quindi, le imprese che, indipendentemente dalla crisi COVID-19, si trovavano autonomamente in stato di perdita di continuità.
La norma mira, …, a favorire la tempestiva approvazione dei bilanci delle imprese (…), consentendo alle imprese di affrontare le difficoltà dell’emergenza Covid-19 con una chiara rappresentazione della realtà, operando una riclassificazione con riferimento alla situazione fisiologica precedente all’insorgere dell’emergenza medesima.
Il dato temporale di riferimento è stato collegato alla situazione esistente al 23 febbraio 2020, e cioè alla data di entrata in vigore delle prime misure collegate all’emergenza (decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13) ed al conseguente maturarsi degli effetti di crisi economica, il secondo comma della norma prevede l’estensione della regola di cui al comma 1 anche ai bilanci chiusi entro il 23 febbraio 2020 e non ancora approvati.
Resta,…, ferma la previsione di cui all’art. 106 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, che ha prorogato di sessanta giorni il termine di adozione dei rendiconti o dei bilanci d’esercizio relativi all’esercizio 2019 ordinariamente fissato al 30 aprile 2020.
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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali
02 Continuità aziendale - Applicazione DL 23/20
31/12/2019 23/02/2020Approvazione
del bilancio
1. Bilanci chiusi e non ancora approvati al 23/02/2020
Solo se alla data di chiusura esisteva la prospettiva di continuità in base ai par.
21 e 22 dell’OIC 11
Deroga facoltativaConsentito predisporre il bilancio senza il ricorso ai par. 23 e 24 dell’OIC 11 e 59 c) dell’OIC 29
Art. 2423-bis, c. 1, n. 1, del cod.civ.: la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività
Par 22
Necessaria una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per almeno 12 mesi dalla data di bilancio (considerando tutti gli eventi
fino al 31/12/2019)
Par 21
La valutazione delle voci di bilancio: nella prospettiva della continuazione
dell’attività, tenendo conto del limitato orizzonte
temporale residuo, nell’applicazione dei principi di volta in volta rilevanti,
OIC 11.23 - Non vi sono ragionevoli alternative alla cessazione dell’attività
OIC 11.24 - Accertata causa di scioglimento ex art 2485 cc
Bilancio redatto senza prospettiva continuità Valutazioni = par 23, considerando arco
temporale più stretto Accertamento causa scioglimento entro data
formazione bilancio
OIC 29.59c) – fatti che possono incidere sulla continuità aziendale
Valutare se appropriato presupposto della continuità aziendale alla data di redazione del bilancio (e non alla sola chiusura dell’esercizio)
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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali
02 Continuità aziendale - Applicazione DL 23/20
2. Bilanci chiusi tra il 23/02/2020 ed il 31/12/2020
Solo se nell’ultimo bilancio esisteva la prospettiva di continuità prevista dai
par 21 e 22 dell’OIC 11, oppurela società si sia avvalsa della facoltà di deroga prevista dall’Art 7 del Decreto
Legge 23/20
Art. 2423-bis, c. 1, n. 1, del cod.civ.: la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell’attività
Par 22
Necessaria una valutazione prospettica della capacità dell’azienda di continuare a costituire un complesso economico funzionante destinato alla produzione di reddito per almeno 12 mesi dalla data di bilancio (considerando tutti gli eventi
fino al 31/12/2019)
Par 21
31/12/2019 23/02/2020
Chiusura di bilancio
31/12/2020
Deroga facoltativaConsentito predisporre il bilancio senza il ricorso ai par. 23 e 24 dell’OIC 11 e 59 c) dell’OIC 29
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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali
Il DL non altera lerichieste di informazioni dovute nella nota e nella relazione secondo il Framework OIC
02 Continuità aziendale -Applicazione DL 23/20
Riportare se ci si avvale della deroga.
Esito valutazione OIC 11.21, vale a dire presenza continuità nel prossimo
futuro, alla data di approvazione del bilancio
informazioni sugli impatti dei non-adjusting events (rivenienti dal Covid-19)
DescrizioneINFORMATIVA
Le significative incertezze in merito alla continuità aziendale (OIC 11.22),
vale a dire:
le informazioni relative ai fattori di rischio, alle assunzioni effettuate e alle
incertezze identificate, nonché ai piani aziendali futuri per far fronte a tali rischi ed
incertezze.
per quanto possibile, gli eventuali e prevedibili effetti che tali circostanze
producono sulla situazione patrimoniale ed economica della società
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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali
02 Continuità aziendale
Art. 6.
Disposizioni temporanee in materia di riduzione del capitale
1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto e fino alla data del 31
dicembre 2020 per le fattispecie verificatesi
nel corso degli esercizi chiusi entro la
predetta data non si applicano gli articoli
2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482bis,
commi quarto, quinto e sesto, e 2482ter del
codice civile. Per lo stesso periodo non opera la
causa di scioglimento della societa' per
riduzione o perdita del capitale sociale di cui
agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e
2545duodecies del codice civile.
Fino alla data 31/12/20 (per fattispecie verificatesi in esercizi chiusi entro 31/12/20)
Inoperatività dei rimedi societari in caso di perdite registrate nel periodo di riferimento, e
l’inoperatività della causa di scioglimento della società per riduzione del capitale sociale a causa di perdite.
=> Ciò al fine di consentire alle società di intraprendere gli opportuni provvedimenti successivamente.
Norma Codice Civile sospesa fino al
31.12.2020FattispecieTipologia società
S.p.A. - 2446, c. 2 e 3Riduzione del capitale per
perdite
Società di capitali
S.r.l. - 2482bis,c. 4, 5 e 6
S.p.A. - 2447Riduzione del capitale sociale
al di sotto del limite legaleS.r.l. - 2482ter
S.p.A. e S.r.l. - 2484,c. 1, numero 4)
Cause di scioglimento (riduzione o perdita del cap.
soc.)
2545 duodeciesScioglimento (per riduzione o
perdita del cap. soc.)Società
cooperative
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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali
Gamma estremamente ampia di possibili
scenari (i.e. la traiettoria della curva di
ripresa)
Scenari
L'impatto economico della pandemia
dipende da variabili difficili da prevedere
(i.e. lockdown attività commerciali e
personali, la risposta dei cittadini, la curva
di ripresa e la natura ed efficacia
dell'assistenza governativa).
Impatti
Trasformare gli scenari macro-economici
nelle stime dei cash flows
Stima cash-flows
Complessità
La società valuta a ogni data di riferimento del bilancio se esiste un indicatore che un’immobilizzazione possa aver subito una riduzione di valore.
OIC 9 Paragrafo 16
Trigger events legati al Covid-19
Incremento di costi/business interruptions legate alla supplychain
Riduzione nella domanda di prodotti/servizi della società
Cancellazione o posticipo di ordini da parte dei clienti
Necessità di fornire significativi sconti ai clienti
Clienti importanti in difficoltà finanziaria
Metodo ordinario =
Metodo semplificato
L’approccio semplificato, infatti, condivide le stesse basi concettuali fondanti del modello di base
03 Impairment delle attività non finanziarie
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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali
Principi da ricordare nel calcolo del value in use (bilanci in chiusura post 31.12.2019)
Impairment test e COVID-19Comunicazione OIC (maggio 2020) - Bilanci al 31.12.2019
La stima dei flussi di cassa («CFs») e dei tassi di sconto non inficiati da fattori di distorsione e/o non correlati all’attività in questione
La stima dei CFs dovrebbero riflettere un range di possibili risultati, piuttosto che un unico risultato attesoLe proiezioni dei CFs
dovrebbero riflettere le condizioni esistenti alla data di fine periodo (e basati sull’ultimo budget e/o forecast)
Le proiezioni oltre il periodo esplicito dovrebbero essere stimate con un tasso di crescita costante o in calo per gli anni successiviLa stima del WACC dovrebbe
essere il punto di partenza del tasso di attualizzazione
Attenzione alla coerenza dei dati al fine di evitare double-counting
Le assunzioni e le stime utilizzate devono essere coerenti per tutte le valutazioni (i.e. la stima dei ricavi
futuri impatta l’impairment test e la recuperabilità delle DTA)
Ai sensi del paragrafo 61 dell’OIC 29 il COVID-19, essendo un fatto rilevante, va illustrato nella nota integrativa.
Qualora sussistano altri indicatori di perdita e vada quindi effettuato il test di impairment, gli effetti del COVID-19 non devono essere considerati neipiani aziendali utilizzati per determinare il valore d’uso di un’immobilizzazione
Il COVID-19 non deve essere considerato un indicatore di perdita di valore nei bilanci al 31 dicembre 2019
Le medesime conclusioni sono valide anche per i soggetti che possono adottare un approccio semplificato alla determinazione delle perdite durevoli di valore, basato sulla capacità di ammortamento.
03 Impairment delle attività non finanziarie
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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali
04 Strumenti finanziari – fondo svalutazione crediti
• B III 2 – crediti
a) verso imprese controllate
b) verso imprese collegate
c) verso controllanti
d) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
d)-bis verso altri.
• C II – crediti
1) verso clienti;
2) verso imprese controllate;
3) verso imprese collegate;
4) verso controllanti;
5) verso imprese sottoposte al controllo delle controllanti
Ambito di applicazione
Metodo dell’incurred loss
• Applicando l’OIC 15, un credito deve essere svalutato nell’esercizio in cui si ritiene probabile che il credito abbia perso di valore.
• La svalutazione del credito viene effettuata: i) per ogni singolo credito; ii) a livello di portafoglio; iii) i crediti significativi in modo specifico gli altri per portafoglio.
• La svalutazione crediti a livello di portafoglio.
a) Riconsiderare le precedenti aliquote di svalutazione per riflettere le attuali condizioni di mercato (utilizzo esteso del judgment);
b) l’attuale contesto economico avverso potrebbe rendere le informazioni storiche non rilevanti. Utilizzare i dati più recenti sui default per determinare la % di svalutazione;
c) Il lockdown e le misure del Governo potrebbero ritardare i pagamenti. Analizzare i ritardi di pagamenti temporanei e modificare la matrice di accantonamento;
d) L’attuale incertezza può richiedere di effettuare moltepliciscenari per determinare la perdita attesa anche per i crediti di breve termine;
e) L’incremento dell’incidenza dei default sui singoli crediti potrebbe rendere necessario l’individuazione di sotto-portafoglio di crediti commerciali.
Garanzie ricevute
Crediti assicurati
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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali
04 Strumenti finanziari – titoli di debito e partecipazioni
• I titoli di debito e le partecipazioni non immobilizzati sono valutatiin base al minore valore fra il costo (o costo ammortizzato) e il valore di realizzo desumibile dall’andamento di mercato
Titoli e partecipazioni non immobilizzati
Step 1 Step 2 Step 3 Step 4
Comprendere se
esiste un mercato
di riferimento per il
titolo di debito o la
partecipazione
Mercato di riferimento
Utilizzare il valore
puntuale di fine
esercizio è la scelta
meno influenzata
da fattori soggettivi
Valore temporale fisso
Se la quotazione è
influenzata da fattori
esogeni relativi a
situazioni transitorie,
si utilizza una media
Media delle quotazioni
Utilizzare tecniche
valutative che
consentono di
individuare il valore
di mercato
Nessun mercato di riferimento
Titoli e partecipazioni immobilizzati
• I titoli di debito e le partecipazioni immobilizzati sono svalutati se alla data di bilancio risultano durevolmente di valore inferiore al valore di costo
• Titoli di debito
L’importo della perdita di valore è pari è pari alla differenza tra il valore contabile in assenza di riduzione di valore e il valore attuale dei flussi finanziari futuri stimati, ridotti degli importi che si stima di non incassare.
• Partecipazioni
La perdita durevole è determinata confrontando il valore d’iscrizione in bilancio della partecipazione con il suo valore recuperabile, determinando in base ai benefici che si prevede di ricevere.
Cambiamento di destinazione
• Il cambiamento di destinazione è una circostanza rara
• Può essere originato da un cambio di strategia che deve essereformalizzato
• Il trasferimento è rilevato al valore rilevato al momento del trasferimento ai criteri del portafoglio di provenienza
Monitorare i provvedimenti
governativi sulla svalutazione
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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali
04 Strumenti finanziari
Proroga dei finanziamenti
Effetti contabili (OIC 19:61 / OIC 19:73)
Modifica sostanziale dei termini del
finanziamento?
Eliminazione contabile del
vecchio debito e rilevazione di
una nuova passività in base al
meccanismo del costo
ammortizzato
Ricalcolare il valore della passività (attualizzazione flussi futuri usando il tasso di interesse
effettivo originario)
Rilevare nel conto economico, come onere o provento finanziario, la differenza tra il valore
rideterminato del debito e il precedente valore contabile (entrambi alla data di
rideterminazione).
SI
NO
Sospensione pagamento rate dei finanziamenti
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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali
04 Strumenti finanziari hedge accounting
Relazioni di flussi di cassa futuri
Relazioni di copertura
Flussi di cassa futuri
Fair value hedge
• Se una transazione oggetto di una relazione di copertura di flussi di cassa non è più considerata altamente probabile, ma ci si aspetta che avverrà, la relazione di copertura deve essere cessata prospetticamente. La riserva di flussi di cassa sarà imputata a conto economico contestualmente all’elemento coperto. Le variazioni di fair value dello strumento di copertura successive alla cessazione della relazione saranno iscritte a conto economico.
• Se una transazione oggetto di una relazione di copertura di flussi di cassa non è più considerata altamente probabile ci si attende non si manifesterà, la relazione di copertura deve essere cessata prospetticamente e la riserva andrà immediatamente iscritta a conto economico
• Se la riserva di flussi di cassa futuri è negativa, andrà verificata la sua recuperabilità
• Il lockdown potrebbe portare a liquidare finanziariamente dei contratti che normalmente sono regolati con la consegna fisica dell’elemento non finanziario. Tale situazione potrebbe modificare le considerazioni sull’applicazione della Own Use Exemption.
• L’attuale contesto di mercato potrebbe comportare:
i) decremento dei volumi di vendita o di acquisto;
ii) Posticipazione o cancellazione di emissione di debito;
iii) Posticipazione o cancellazione di business combination.
• Variazioni rilevanti ai flussi di cassa relativi al prezzo di acquisto/vendite di commodity
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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali
Fondi per resi di prodotti Fondo svalutazione magazzino Overhead sul valore delle rimanenze
Valutare se il contesto determina un rischio maggiore di resi prodotti in
forza di clausole contrattuali o accordi fra le parti, che implicano di fatto
l’assunzione di un’obbligazione certa con riferimento a prodotti già venduti
alla data di chiusura di bilancio
Comprendere se la pandemia ha determinato fenomeni che comportino una svalutazione dei beni iscritti fra le
rimanenze di magazzino (ordini confermati a prezzi inferiori rispetto a
quelli di carico o prezzi di mercato inferiori rispetto a quelli di carico)
Valutare se il contesto economico e produttivo abbia determinato inefficienze o costi di natura eccezionale che non possono
essere considerati nel computo degli overhead e quindi non possono essere iscritti a rimanenze di magazzino (ma spesati nel periodo in cui sono stati
sostenuti)
Fondi e fondi rettificativi
Operazioni di finanza complessa
Reverse factoring
Valutare la più opportuna classificazione (natura commerciale o finanziaria dell’operazione) – l’ESMA
richiede di fornire un’adeguata informativa sulle transazioni.
Cessione del credito Cessione del magazzino
Effettuare una attenta valutazione, in ottemperanza all’OIC 15, circa l’
identificazione della natura dell’operazione distinguendo tra pro-
soluto e/o pro-solevendo.
Una attenta valutazione di tutte le condizioni contrattuali specifiche deve
essere effettuata prima di poter procedere con la derecognition delle
giacenze
05 Fondi rettificativi dell’attivo e warning su operazioni di finanza complessa
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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali
06 Incentivi governativi
OIC 12
OIC 25
Incentivi dipendenti dalla disponibilità di reddito
imponibile (assimilabili al ritardo nel pagamento delle imposte
o ad una riduzione temporanea nelle aliquote) non
espressamente disciplinati dai principi.
Incentivi calcolati e distribuiti senza alcun
collegamento con il reddito imponibile (se non
relativi all’acquisto di attività, rilevati a P&L come «altri
ricavi» o riduzione dei costi oggetto del sussidio)
Da valutare:- Finanziamenti a fondo perduto del governo: è una sovvenzione governativa quando vi è ragionevole certezza del mancato rimborso- Finanziamenti ad un tasso d’interesse inferiore a quello del mercato: vi è un government grant ed il loan è iscritto e valutato secondo OIC 19 (*)
Policy choice
(*) OIC 19.53: Nel caso dei debiti di natura finanziaria, la differenza tra le disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi finanziari futuri, determinato ai sensi del paragrafo 50 utilizzando il tasso di interesse di mercato, è rilevata tra i proventi finanziari o tra gli oneri finanziari del conto economico al momento della rilevazione iniziale, salvo che la sostanza dell’operazione o del contratto non inducano ad attribuire a tale componente una diversa natura. In tal caso, la società valuta ogni fatto e circostanza che caratterizza il contratto o l’operazione.
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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali
07 Fondi per ristrutturazioni e contratti onerosi
I fondi per ristrutturazioni aziendali sono iscrittiquando il piano di ristrutturazione identifica tral’altro:• l’attività o la parte di attività interessata;• le principali unità operative coinvolte;• la localizzazione, la categoria e il numero
approssimativo dei dipendenti che usufruiranno diindennità per la cessazione anticipata del rapportodi lavoro;
• il costo complessivo da sostenere quando ilprogramma sarà attuato;
• gli aspetti principali del piano sono stati comunicatiagli interessati.
Fondi per ristrutturazioni aziendali
Fondi per contratti onerosi
I costi necessari per adempiere l’obbligazione contrattuale sono rappresentati dal minore tra il costo necessario per l’adempimento del contratto e il risarcimento del danno o la penale derivanti dalla risoluzione del contratto per inadempimento.
Attenzione alle clausole che consentono dirisolvere un contratto senza incorrere insanzioni (i.e. cause di "forza maggiore").Se un contratto include una clausola di interruzioneper forza maggiore che può essere ricondotta allapandemia di COVID-19, è possibile che il contrattonon sia oneroso perché l'entità può evitare ulterioriobblighi in caso di risoluzione anticipata.
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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali
08 Presentazione Conto Economico
L’articolo 2423-ter, c. 3, del cod. civ. prevede che “devono essere aggiunte altre voci qualora il loro contenuto non sia compreso in alcune di quelle previste dagli articoli 2424 e 2425”. Tenuto conto dell’analiticità degli schemi obbligatori del bilancio e dell’inserimento negli schemi di voci di chiusura, la necessità di aggiungere voci non previste dagli schemi si dovrebbe presentare di rado.
OIC 12
par. 15
L’impatto del Covid-19 è macroeconomico e influenza tutte le entità.
Potrebbe dare origine a costi specifici (e.g. impairment), tuttavia ci
possono essere conseguenze più generali, quali una prolungata riduzione
del fatturato.
Le norme del cod. civ. richiede l’indicazione circa “l’importo e la natura dei
singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali”.
L’obiettivo di tale informativa è quello di consentire al lettore del bilancio di
apprezzare il risultato economico privo di elementi che, per l’eccezionalità
della loro entità o della loro incidenza sul risultato d’esercizio, non sono
ripetibili nel tempo.
OIC 12
par. 115
L’identificazione degli effetti del Covid potrebbe
richiedere assunzioni arbitrarie. Non appropriato
presentare dati “pro-forma” come se il Covid non
fosse accaduto
Ogni informazione addizionale che si vuole includere per spiegare
gli effetti del Covid dovrebbe essere inclusa nella nota integrativa
È proibito creare righe addizionali per qualificare elementi del conto economico come “straordinari”
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Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali
Going concern
I requisiti informativi già discussi, si applicano anche ai
bilanci infrannuali
Rilevazione e misurazione
• Stessi criteri di rilevazione e valutazione rispetto ad un bilancio annuale
• La frequenza dei reporting non dovrebbe influire sulla misurazione dei risultati annuali
• Rispetto di specifici criteri di valutazione per premi di fine anno e rimanenze di magazzino
• Non tutti gli eventi successivi alla data del bilancio intermedio saranno necessariamente considerarsi adjusting events
Imposte dell’esercizio
A causa dell’incertezza le società potrebbero utilizzare una media ponderata delle aliquote delle diverse giurisdizioni e/o delle diverse tipologie di reddito attese per il periodo annuale, se l’approssimazione è ragionevole e non si discosta significativamente dall’uso di aliquote effettive.
Informativa
Covid-19 potrebbe richiedere:• Adeguamento rimanenze al NRV;• Perdite durevoli di valore delle
immobilizzazioni immateriali, materiali e finanziarie;
• Variazione del fair value degli strumenti finanziari derivati;
• Qualsiasi inadempienza o violazione di un contratto di finanziamento;
• Riconoscimento di contratti onerosi;
• Variazioni di attività o passività potenziali.
09 Bilanci intermedi
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L’identificazione della data di acquisizione è fondamentale e potrebbe non coincidere con la data di Closing dell’operazione. Le aziende devono valutare attentamente i fatti e le circostanze per stabilire la data di acquisizione.
La data di acquisizione del controllo è quella tecnicamente da utilizzare ai fini della redazione del bilancio consolidato. Solo nel caso non siano disponibili le informazioni necessarie alla data di acquisizione, si utilizza la data in cui l’impresa è inclusa per la prima volta nel consolidamento.
Considerazioni contabili nell’ambito dei principi contabili nazionali
La pandemia del COVID-19 potrebbe causare ritardi nella chiusura delle transazioni finanziarie, ivi incluse le acquisizioni (attenzione anche alle clausole di Material Adverse Change)
Acquisizioni e cessioni10
Acquisizioni
Cessioni
Alcune società avevano l’intenzione di alienare degli assets prima della pandemia, ma adesso faticano a trovare un acquirente.A condizione che il ritardo sia causato da eventi o circostanze al di fuori del controllo dell’azienda e vi sia sufficiente evidenza che l’azienda rimanga impegnata nel suo piano di vendere l’asset, tale estensione oltre l’esercizio non preclude la classificazione dell’asset nell’attivo circolante.Se invece tale classificazione non rispecchia più le intenzioni del management allora sarà necessario rimuovere l’asset dall’attivo circolante in modo prospettico.
Altre società potrebbero voler vendere asset per raccogliere liquidità a seguito Covid-19.
L’impatto contabile delle misure contenute nei Decreti Legge ad oggi in vigore
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Art 13 del DL 23 2020
Fondo centrale di garanzia per
le PMI :
a) la garanzia è concessa a titolo gratuito;
b) l’importo massimo garantito per singola
impresa è elevato a 5 milioni di euro per
singola impresa con meno di 499
dipendenti; c) per gli interventi di
garanzia diretta, la percentuale di
copertura è pari al 90 per cento.
Art 5 del DL 18 2020
Finanziamenti mediante
contributi a fondo perduto e in conto
gestione, nonché finanziamenti agevolati,
alle imprese produttrici di dispositivi medici
e dispositivi di protezione individuale.
Art 65 del DL 18 2020
Credito d’imposta per il 60%
dell’ammontare dei canoni di locazione
relativi a marzo 2020 per immobili di
categoria C/1, a favore di soggetti
esercenti attività d’impresa
Art 43 del DL 18 2020
Erogazione di contributi alle
imprese per la sicurezza ed il
potenziamento dei presidi sanitari
finalizzati al sostegno della continuità, in
sicurezza, dei processi produttivi.
Credito d’imposta - Ambito dell’ OIC 12 Il minor tasso di interesse di cui si
beneficia per effetto delle garanzie è un
contributo – Ambito OIC 12 o dell’OIC
19
Ambito dell’OIC 12
Art 64 del DL 18 2020
Credito d’imposta per il 50%
delle spese di sanificazione, fino a un
importo massimo pari a euro 20.000
L’impatto contabile delle misure contenute nei Decreti Legge ad oggi in vigore
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Art 55 del DL 18 2020
In caso di cessione a titolo oneroso di crediti
deteriorati entro il 31 dicembre 2020 vi è la possibilità di
trasformare in crediti d’imposta le DTA derivanti da (i) perdite
fiscali e (ii) eccedenze
ACE. I crediti di imposta così ottenuti possono essere portati in
compensazione, ceduti ovvero richiesti a rimborso
Le perdite fiscali e l’eccedenza ACE possono essere considerate per un ammontare massimo non superiore al 20% del valore nominale dei crediti ceduti
20%
Le DTA possono essere convertite in credito d’imposta anche se non sono state iscritte in bilancio
Poiché entrambe le posizioni soggettive sono scomputabili unicamente dal reddito d’impresa imponibile, ne discende che il credito d’imposta riguarda solo l’IRES
IRES
Art 66 del DL 18 2020
deducibilità dal reddito di impresa delle erogazioni
liberali in denaro e natura effettuate nell’anno 2020
L’impatto contabile delle misure contenute nei Decreti Legge ad oggi in vigore
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L’impatto contabile delle misure contenute nei Decreti Legge ad oggi in vigore
Art 56 del DL 18 2020
limiti alla revoca degli affidamenti bancari,
sospensione dei pagamenti di mutui e leasing e il potenziamento
del Fondo di Garanzia.
Aventi diritto -> PMI: aziende che occupano meno di 250
dipendenti, il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro
oppure il cui totale di attivo di Stato Patrimoniale annuo non
supera i 43 milioni di euro.
La concessione della moratoria non è subordinata ad alcun
parere deliberante da parte degli istituti di credito.
Assenza di nuovi e maggiori oneri per entrambe le parti, le
imprese e le banche.
MORATORIA EX-LEGE
Proroga fino al 30 settembre 2020 dei prestiti non rateali con scadenza prima del 30 settembre 2020
Sospensione fino al 30 settembre 2020 del pagamento delle rate o dei canoni di leasing in scadenza prima del 30 settembre 2020, per i mutui e gli altri finanziamenti a rimborso rateale.
Possibilità di utilizzare la parte non utilizzata delle aperture a revoca e dei prestiti accordati a fronte di anticipi su crediti esistenti alla data del 29/02/20 o quelli alla data del 17/03/20, se superiori. Gli importi accordati non possono essere evocati fino al 30/09/20;
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L’impatto contabile delle misure contenute nei Decreti Legge ad oggi in vigore
Moratoria ABI
Le Mid e Large Cap italiane, non essendo state
incluse nella moratoria ex lege come definita nel Decreto 23/20
Liquidità dell’8 Aprile, dovranno ricorrere ad accordi bilaterali con
gli Istituti di credito.
• La moratoria è riferita ai finanziamenti alle micro, piccole e
medie imprese danneggiate dall’emergenza epidemiologica.
• La sospensione del pagamento della quota capitale delle rate
dei finanziamenti può essere chiesta fino a un anno (gli
interessi devono essere corrisposti)
• l’allungamento dei mutui, dei finanziamenti per una durata
massima pari al 100% del piano residuo mentre per i
finanziamenti a breve termine l’allungamento è previsto in
massimo 270 giorni.
Accordi Bilaterali per Mid e Large Cap. Moratoria ABI per le PMI
Non trattandosi di una moratoria ex lege la proposta di sospensione ai pagamenti e/o all’allungamento della durata sarà soggetta all’approvazione del comitato crediti dell’ente finanziatore. La moratoria prevista dall’ articolo 56 non sembrerebbe preclusiva a un successivo utilizzo della moratoria Abi, nelle tempistiche residue.
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L’impatto contabile delle misure contenute nei Decreti Legge ad oggi in vigore
Art 1 del DL 23 2020
Misure temporanee per il sostegno alla liquidità delle
imprese
• Tasso di interesse applicato inferiore a quello normalmente
applicato ai finanziamenti non garantiti.
• Preammortamento di 2 anni.
• Spese di istruttoria: transaction costs;
• La garanzia comporta il pagamento di una fee variabile
lungo la durata del finanziamento.
Art 11 del DL 23 2020
Sospensione dei termini di scadenza dei titoli di
credito (vaglia cambiari, cambiali e altri titoli di credito emessi
prima della data di entrata in vigore del decreto) sino al 30 aprile
Art 13 del DL 23 2020
Fondo centrale di garanzia per le PMI: a) la garanzia
è concessa a titolo gratuito; b) l’importo massimo garantito per
singola impresa è elevato a 5 milioni di euro per singola impresa
con meno di 499 dipendenti; c) per gli interventi di garanzia
diretta, la percentuale di copertura è pari al 90 per cento.
Per i soggetti debitori il costo ammortizzato dovrebbe considerare tutti i cash-flows in uscita per il rimborso del capitale, il pagamento degli interessi e la fee sulla garanzia
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Articoli che non dovrebbero comportare tematiche contabili di rilievo
Art 6 del DL 23 2020
Disposizioni temporanee in
materia di riduzione del capitale.
Fino alla data del 31.12.2020 non si
applicano le disposizioni degli articoli 2446
CC e 2447 CC (Società per Azioni), 2482-
bis CC commi quarto, quinto e sesto,
2482-ter CC, 2484 primo comma (Società
a responsabilità limitata) relative alla
diminuzione del Capitale di oltre un terzo
in conseguenza di perdite (convocazioni
assemblea e riduzione capitale esercizio
successivo).
Impatti di informativa
Estensione delle misure
speciali in tema di
ammortizzatori sociali per tutto il
territorio nazionale (DL 18 2020)
• Norme speciali per trattamento di
integrazione salariale e assegno
ordinario (Art. 19)
• Trattamento di integrazione salariale
per le aziende che si trovano già in
Cassa integrazione straordinaria (Art.
20)
• Trattamento di assegno ordinario per i
datori di lavoro che hanno trattamenti
di assegni di solidarietà in corso (Art.
21)
• Nuove disposizione per la Cassa
integrazione in deroga (Art. 22)
Art 63 del DL 23 2020
Premio ai lavoratori dipendenti
Ai titolari di redditi di lavoro dipendente,
con un reddito complessivo dell’anno
precedente non superiore a 40.000 euro,
spetta un premio che non concorre alla
formazione del reddito, per il mese di
marzo 2020, pari a 100 euro da rapportare
al numero di giorni di lavoro svolti nella
propria sede di lavoro nel predetto mese.
Effetto contabile unicamente patrimoniale
(Iscrizione debito nei confronti del
dipendente e credito nei confronti
dell’Erario) per via del meccanismo del
sostituto d’imposta
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Articoli che non dovrebbero comportare tematiche contabili di rilievo
Art 8 del DL 23 2020
Disposizioni temporanee in
materia di finanziamenti alle Società.
Ai finanziamenti effettuati a favore delle
società da parte dei soci dalla data di
entrata in vigore del decreto e sino al 31
dicembre 2020 non si applicano gli articoli
2467 e 2497 quinquies del codice civile
(postergazione)
Art 14 del DL 23 2020
Ampliamento, fino a fine 2020,
dell’operatività del Fondo di garanzia per
l’impiantistica sportiva di cui all’art. 90,
comma 12, della legge 289/2002
includendo anche i finanziamenti per le
operazioni di liquidità, che attualmente ne
sono esclusi. La dotazione del Fondo è
incrementata di 30 milioni di euro per il
2020
Art 2 del DL 23 2020
Misure per il sostegno
all'esportazione, internazionalizzazione e
agli investimenti delle imprese.
La contribuzione diretta da parte dello
Stato consentirà di poter assicurare
operazioni di interesse strategico e di
ammontare rilevante e permetterà a Sace
di liberare liquidità per incrementare il
supporto all’economia nazionale
Art 18-19 del DL 23 2020
Viene prevista la proroga dei
termini per:
• Versamenti tributari e contributive;
• Ritenute sui redditi di lavoro autonomo
+ provvigioni
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Decreto Rilancio 13 Maggio 2020
Art
27
Disposizioni in materia di
versamento dell'IRAP
Per le imprese, con un volume di
ricavi non superiore a 250 milioni,
e i lavoratori autonomi, con un
corrispondente volume di compensi,
non sono dovuti i versamenti del
saldo dell’IRAP 2019 né della
prima rata (40%) dell’acconto
dell’IRAP 2020.
Rimane l’obbligo di versamento degli
acconti 2019.
L’esenzione non si applica a banche,
altri enti e società finanziari nonché
per le imprese di assicurazione, le
Amministrazioni e gli enti pubblici.
Rafforzamento patrimoniale delle imprese di
medie dimensioni
Le entità che hanno subito una riduzione di ricavi non inferiore al 33% rispetto ai mesi di marzo e aprile del 2019, che hanno deliberato entro il 31/12/2020 un aumento di capitale non inferiore a 250M possono beneficiare di crediti di imposta:• 20% dei conferimenti in denaro effettuati per
l’aumento di capitale;• 50% delle perdite risultanti dal bilancio 2020, che
eccedono il 10% del patrimonio netto, fino a concorrenza del 30% dell’aumento di capitale effettuato
Istituzione del «Fondo PMI» finalizzato alla sottoscrizione di obbligazioni di titoli di debito, per un ammontare massimo pari al minore tra:• Tre volte l’importo dell’aumento di capitale;• 12,5% dei ricaviVincoli:• non deliberare fino all’integrale rimborso degli
Strumenti Finanziari, distribuzioni di riserve e acquisti di azioni proprie o quote e di non procedere al rimborso di finanziamenti dei soci;
• destinare il finanziamento a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali che siano localizzati in Italia;
• fornire al Gestore un rendiconto periodico.Art
29
Art
28Contributi a fondo perduto
Contributo a fondo perduto riconosciuto ai titolari di reddito agrario con fatturato 2019 non superiore ai 5M, per cui i ricavi di aprile 2020 siano inferiori a 2/3 del fatturato di aprile 2019. Il contributo è determinato applicando la seguente percentuale alla differenza tra il fatturato di aprile 2020 e quello di aprile 2019:• 20% per i soggetti con ricavi 2019
inferiori a 400.000 Euro;• 15% per i soggetti con ricavi 2019
compresi tra 400.000 Euro e 1 milione;
• 10% per i soggetti con ricavi 2019 compresi tra 1 milione e 5 milion1.
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Decreto Rilancio 13 Maggio 2020
Art
45 Voto plurimo nelle società con azioni
quotate in mercati regolamentati
Modifica all’art 2351 comma 1-3
1. Gli statuti possono prevedere
l’emissione di azioni a voto
plurimo. Gli statuti non possono
tuttavia disporre la maggiorazione del
voto in dipendenza del possesso delle
azioni in capo al medesimo soggetto
o di altre condizioni non meramente
potestative concernenti il titolare
delle azioni
2. l’introduzione di una categoria di
azioni a voto plurimo è
validamente approvata con le
maggioranze previste dagli
articoli 2368 e 2369 del codice
civile, a condizione che non vi sia il
voto contrario della maggioranza dei
soci presenti in assemblea diversi dal
socio o dai soci che detengono, anche
congiuntamente, la partecipazione di
maggioranza anche relativa.
Credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non
abitativo, affitto d’azienda e cessione del credito
• Per le imprese con fatturato sino a 5M, è riconosciuto un credito d’imposta pari al 60% dei canoni di locazione per immobili non a uso abitativo, commisurato agli importi versati nei mesi di marzo, aprile, maggio 2020.
• Il credito spetta nella misura del 30% in caso di contratti di affitto di azienda che includono almeno 1 immobile a uso non abitativo, destinato all’attività produttiva;
• Ai soggetti locatari, il credito d’imposta spetta se hanno subito una diminuzione del fatturato/corrispettivi nel mese di riferimento di almeno il 50% rispetto allo stesso mese del periodo d’imposta precedente.
• Il credito di imposta spetta alle strutture alberghiere indipendentemente dal volume di affari registrato nel periodo precedente.
• Il credito d’imposta può essere ceduto al locatore a fronte di uno sconto di pari ammontare sul canone da versare.
Art
31
Art
57Incentivi agli investimenti in aumenti
di capitale in imprese danneggiate da
epidemia COVID-19
Per l’anno 2020, non concorre alla formazione del reddito dei soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, il 30% della somma investita nel capitale sociale di una o più imprese o stabili organizzazioni di imprese con fatturato tra 5 M€ e 50 M€, danneggiate dall’epidemia COVID-19 (riduzione del fatturato nel periodo Marzo – Aprile 2020 di oltre il 33% rispetto allo stesso periodo precedente).
L'investimento massimo deducibile non può eccedere l'importo di 1,8 M€. Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il terzo, fino a concorrenza del suo ammontare.
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Decreto Rilancio 13 Maggio 2020
Art
33Riduzione degli oneri delle bollette
elettriche
• Riduzione della spesa sostenuta dalle utenze elettriche connesse in bassa tensione diverse dagli usi domestici, con riferimento alle voci della bolletta identificate come "trasporto e gestione del contatore" e "oneri generali di sistema« per i mesi di maggio, giugno e luglio 2020
• Rideterminazione delle tariffe di distribuzione e misura dell’energia elettrica al fine di:
• azzerare le attuali quote fisse indipendenti dalla potenza relative alle tariffe di rete e agli oneri generali per tutti i clienti non domestici alimentati in bassa tensione
• Per i soli clienti non domestici alimentati in bassa tensione con potenza superiore a 3,3 kW, applicazione di una potenza “virtuale” pari a 3 kW, senza che a ciò corrisponda alcuna limitazione ai prelievi da parte dei medesimi clienti.
Misure a favore degli aumenti di
capitale
Sino alla data del 31 dicembre 2020, a
condizione che sia rappresentata
almeno la metà del capitale sociale, non
si applica la maggioranza rafforzata
del voto favorevole di almeno due terzi
del capitale rappresentato in assemblea
alle deliberazioni aventi ad oggetto:
• gli aumenti del capitale sociale con
nuovi conferimenti in natura o di
crediti
• l’introduzione nello statuto sociale
della clausola che consente di
escludere il diritto di opzione
• l’attribuzione agli amministratori della
facoltà di aumentare il capitale
sociale.
Art
45-bis
Matteo OgliariPartner | Deloitte Financial Instruments [email protected]
Massimiliano SempriniPartner | DeloitteIFRS [email protected]
Luca MorettoDirector | Deloitte Complex Accounting Audit & [email protected]
Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee (“DTTL”), its network of member firms, and their related entities. DTTL and each of its member firms are legally separate and independent entities. DTTL (also referred to as “Deloitte Global”) does not provide services to clients. Please see www.deloitte.com/about for a more detailed description of DTTL and its member firms.
This communication is for internal distribution and use only among personnel of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, its member firms, and their related entities (collectively, the “Deloitte network”). None of the Deloitte network shall be responsible for any loss whatsoever sustained by any person who relies on this communication.
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