PRIMO DOCUMENTO DI CONSENSO SULLA SORVEGLIANZA … · D.Lgs. 213/04) Lavoro notturno >80 notti/anno...

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CIIP – Consulta Interassociativa Italiana per la Prevenzione Via San Barnaba 8 – 20122 Milano www.ciip-consulta.it - [email protected] PRIMO DOCUMENTO DI CONSENSO SULLA SORVEGLIANZA SANITARIA a cura del Gruppo CIIP

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CIIP–ConsultaInterassociativaItalianaperlaPrevenzioneViaSanBarnaba8–[email protected]

PRIMO DOCUMENTO DI CONSENSO SULLA

SORVEGLIANZA SANITARIA

a cura del Gruppo CIIP

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1 INTRODUZIONE:ALCUNINODI

acuradelGruppodiLavoroCIIPEugenio Ariano, Quintino Bardoscia, Natale Battevi, Laura Bodini, Gilberto Boschiroli, SusannaCantoni(coordinatore),RobertoDighera,Fulviod’Orsi,GiovanniFalasca,FlavioNapolano,AntoniaMaria Guglielmin,BattistaMagna,PaoloMascagni,CarloNava,GiuseppeTaino

Nell’anno 2019, nell’occasione del compleanno CIIP (30 anni! vedi E Book su Storia CIIP) si èripresoilconfrontotraimedicidellavorooperantinelsistemapubblicoeimedicicompetentiDel Gruppo fanno partemedici del lavoro appartenenti ad alcune delle Associazioni CIIP: AIAS,AIRM,Ambiente&Lavoro,ANMA,SIE,SNOP.Giàmoltiannifa,CIIPprodusseundocumentorimastostoricodiconfrontotraleattivitàdelleduefigure:medicodel lavorodiaziendaemedicodel lavoroASL,descrivendoneicompitie irelativibisogniformativi.CosìcomemoltopiùrecentementeilGruppolegislazioneCIIPhaintrodottobrevementealcunediqueste problematiche all’interno del corposo e complesso documento sull’aggiornamento dellalegislazione.Daquestorecenteeproficuoconfrontonascequestodocumentodiconsenso,unpiccoloEBook-vademecum per migliorare la qualità della sorveglianza sanitaria, i rapporti tra imprese eprofessionistiesistemapubblicodiprevenzioneecontrollo.

Questialcunideitemitrattati- lanecessitàeliceitàdellasorveglianzasanitaria;- lacentralitàdelMedicoCompetentenellavalutazionedeirischi;- l’importanzadellavalorizzazionedeidaticheemergonodallaelaborazionedelle informazioniprovenienti dal sistema informativo (ad esempio l’Allegato 3B) per una correttaprogrammazionedegliinterventiedellaformazione;

- icriterigeneraliperl’espressionedelgiudiziodiidoneità;- il confronto tra medico competente, servizio di prevenzione di impresa, linea aziendale elavoratoreperunamigliorgestionedelleidoneitàconlimitazioni;

- l’accomodamento ragionevole: una nuova frontiera per affrontare la disabilità el’invecchiamentoallavoro;

- ilricorsoavversoilgiudiziodiidoneità:versounamaggioromogeneitàdiprocedure.Suquestodocumento,sempreinprogress,vorremmosiaprisseunconfrontotraivariattori,nonsoloiprofessionisti,maancherappresentantidegliimprenditoriedeilavoratori.L’obiettivoèfarsì che la sorveglianza sanitaria sia effettivamente ed efficacemente una delle misure diprevenzione e non un mero adempimento alla norma e che la gestione dei lavoratori conlimitazioni, che riguarda un numero sempre maggiore di soggetti soprattutto in alcuni settorilavorativi,siafinalizzataalmigliorricollocamentodeglistessi.Partendodaquestodocumento,edaquantogiàsviluppatodalGruppodilavorosullaformazione,CIIP intende avviare prossimamente un percorso di riflessioni e proposte per il miglioramentodellaformazionedeimedicidellavoro,oltrechedellealtrefiguredellaprevenzione.

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3DurantelastesuradeldocumentoilMinisterodellaSalutehaistituito2tavolidilavoro:- sullagestionedeiricorsiavveroilgiudiziodelmedicocompetente.Aquestotavolo,sollecitatoda CIIP e da ANMA, partecipano anche SIML e diversi rappresentanti del Gruppo TecnicoSicurezzaLavorodelCoordinamentodelleRegioni;

- sullaanalisideidatiraccoltitrasmessidaimedicicompetenticonl’Allegato3Besullapossibilerevisionemigliorativa dello stesso. A questo tavolo partecipano, oltre alMinistero Salute, ilMinistero Lavoro, INAIL, rappresentanti del Gruppo Tecnico Sicurezza Lavoro delCoordinamentodelleRegioni,SNOP,ANMA,SIML,FNOMCEO.adessofaremoavereilnostrodocumentoappenaultimato.

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42 LINEEDIINDIRIZZOPERLASORVEGLIANZASANITARIAEILGIUDIZIODIIDONEITÀ2.1 FINALITÀECAMPODIAPPLICAZIONEDELLASORVEGLIANZASANITARIA

2.1.1 AspettigeneraliLasorveglianzasanitariacostituisceunafondamentalemisuradiprevenzioneperi lavoratorichesonoespostiarischiperlasalute,cioèadagentidinaturafisica,chimica,biologicaodergonomicasuscettibili di provocare unamalattia da lavoro dopo periodi più omeno lunghi di esposizione.Essa rappresenta l’anello di congiunzione tra gli interventi sull’ambiente e l’organizzazione dellavoro e le persone che, svolgendo quel lavoro, sono esposte a specifici agenti di rischio. Inestrema sintesi la sorveglianza sanitaria valuta gli effetti sulla salute di tale esposizione, conl’obiettivodiadattarelemisurediprevenzioneallepeculiaritàdelsingololavoratoreediverificarel’efficaciadellemisureadottate, assicurandosi chenon insorganodannialla salute tra i soggettiesposti.

Ilcontrollosanitariodeilavoratoriel’allontanamentodellavoratoredall’esposizionealrischiopermotivisanitariinerentilasuapersonafannopartedellemisuregeneraliditutelaprevistedall’art.15delD.Lgs.81/08.

La sorveglianza sanitaria comprende visite mediche ed accertamenti diagnostici mirati adindividuare gli effetti precoci dell’esposizione agli agenti di rischio, nonché ad esaminare lecondizionidegliorganibersaglioalfinediescluderelepatologiediqualsiasiorigine,chepossonocostituire una controindicazione all’esposizione. L’organo di vigilanza ha sempre la facoltà didisporre,conunprovvedimentomotivatovincolante,protocollidiagnosticieperiodicitàdiversedaquellestabilitedalmedicocompetente(art.41,comma2,letterabD.Lgs.81/08).

Levisitemedichecomprendono:

a. visita medica preventiva intesa a costatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui illavoratoreèdestinatoalfinedivalutarelasuaidoneitàallamansionespecifica;

b. visitamedicaperiodicapercontrollarelostatodisalutedeilavoratoriefinalizzataaverificareil permanere delle condizioni di idoneità alla mansione specifica. La periodicità di taliaccertamenti,qualoranonprevistadallarelativanormativa,vienestabilita,dinorma, inunavoltal’anno.Taleperiodicitàpuòassumerecadenzadiversa,stabilitadalmedicocompetentein funzione dell’esito della valutazione del rischio, valutazione a cui il medico competentedevepartecipareattivamente;

c. visita medica su richiesta del lavoratore, qualora sia ritenuta dal medico competentecorrelataairischiprofessionalioallesuecondizionidisalute,suscettibilidipeggioramentoacausadell’attivitàlavorativasvolta(questavisitapuòessererichiestadaqualsiasilavoratore,non solo da chi è soggetto a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica a condizione,naturalmente,cheinaziendasiagiàpresenteunmedicocompetente–Interpellon.8/2015);

d. visitamedicainoccasionedelcambiodellamansioneperverificarel’idoneitàallamansionespecifica;

e. visitamedicaallacessazionedelrapportodilavoroneicasiprevistidallanormativavigente(alloscopodifornireal lavoratoreleindicazioniutiliaproseguireilcontrollodelsuostatodisalutedopolafinedell’esposizione,perunadiagnosiprecocedieventualieffettitardivi);

f. visita medica preventiva in fase preassuntiva (questa visita riguarda solo i lavoratorisottoposti a sorveglianza sanitaria preventiva e periodica in quanto è la stessa visitapreventiva, finalizzata ai rischi della mansione specifica, che viene però eseguita primadell’assunzione);

g. visitamedicaprecedenteallaripresadellavoro,aseguitodiassenzapermotividisalutediduratasuperioreaisessantagiornicontinuativi,alfinediverificarel’idoneitàallamansione(il

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controllosanitariodeveessereeseguitoanchesenonèillavoratorearichiederlo,maquestavisitariguardasoloilavoratorisottopostiasorveglianzasanitariapreventivaeperiodica).

Adeccezionedellevisitedifinerapporto,tuttelevisitesiconcludonoconungiudiziodiidoneitàalla mansione specifica. Nel giudizio di idoneità il medico competente, pur incentrandosi inparticolare sui rischi specifici che hanno attivato la sorveglianza sanitaria, si esprime sulcomplessodellecondizionicheriguardano l’idoneità lavorativa.CiòdeveconsentirealDatorediLavoro di adoperarsi per il rispetto del principio contenuto nell’art. 18, comma 1, lettera c)“nell’affidare i compiti ai lavoratori, (deve) tenere conto delle capacità e delle condizioni deglistessiinrapportoallalorosaluteeallasicurezza”.Inmedicinadellavoronellavalutazionedell’idoneitàlavorativasiconsidera:

- se il paziente/lavoratore può ammalarsi ovvero le sue condizioni possono aggravarsi acausadellavoro;

- se le condizioni del paziente/lavoratore limitano o impediscono di svolgere il compitolavorativo;

- se le condizioni del paziente/lavoratore possono esporlo a un rischio infortunistico sullavoro;

- selecondizionidelpaziente/lavoratorepossonoesserecausadiunrischioperlasicurezzaditerzi;

- selecondizionidelpaziente/lavoratorepossonodeterminareunrischioperlacomunità.

Nontuttiquestiaspettisonoaffidatialmedicocompetentesecondolanormativaitalianaolosonosoloperalcuniambitispecifici.

2.1.2 Irischiprevistidaspecifichenormedilegge In base all’art. 41 del D.Lgs. 81/08, la sorveglianza sanitaria è effettuata nei casi previsti dallanormativavigente.Talicasisonorappresentatiinprimoluogodaicosiddetti“rischinormati”,cioèdafattoridirischio,attivitàlavorativeecircostanzediesposizione,perlequaliesisteun’esplicitadisposizionenormativacheimponel’obbligodisorveglianzasanitaria.LedisposizioninormativesonocostituiteinprimoluogodallostessoD.Lgs.81/08acuisiaggiungonoaltrenormespecifichechenonsono ricompresenel testounico,masono tuttoravigenti. La tab.1 riporta l’elencodeirischinormatiedeicorrispondentiriferimentinormativi.

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6Tab.1-Normespecifichecheprevedonol’obbligodisorveglianzasanitariaDISPOSIZIONIDI

LEGGERISCHI LAVORAZIONIE/OLIVELLI

DIESPOSIZIONEACUISIAPPLICA

D.Lgs.81/08 Movimentazionemanualedicarichi

LI>=1

Lavoroalvideoterminale Esposizione>20oremedie/sett

Agentichimicipericolosinonclassificatinéclassificabilicomecancerogeniomutageni1Ae1BaisensidellanormativeEU

Esposizionesuperioreallivellochecorrispondeaun“irrilevante”perlasalute(ragionevolmenteassumibilecomequellocorrispondentealDNEL)

Agentichimicipericolosiclassificatiovveroclassificabilicomecancerogenie/omutageni1Ae1BaisensidellanormativeEU

Esposizionesuperioreallivellodifondodellapopolazionegeneralenonprofessionalmenteesposta

Amianto Tutte le attività escluse le “esposizionisporadicheedideboleintensità”(ESEDI)

Rumore LEX>85dBA(arichiestaperLEX>80dBA)

Vibrazionimeccaniche Vibrazioni braccio-mano > 2,5 m/s2 (8 ore)Vibrazionicorpointero>0,5m/s2(8ore)

Campielettromagnetici

Radiazioniotticheartificiali

Agentibiologicierischidaferitedataglioedapunturenelsettoreospedalieroesanitario

D.P.R.321/56 Atmosfereiperbariche

D.P.R. 128/59(D.P.R. 886/79;D.Lgs.624/96)

Cave,miniere,industrieditrivellazioneedestrattive

D.P.R.1124/65 Polvericontenentisilicecristallina

D.Lgs.230/95 Radiazioniionizzanti EsposticategoriaAeB

D.Lgs.271/99 Lavorosullenavipasseggeri,mercantiliedapesca

D.Lgs. 66/03(modificato dalD.Lgs.213/04)

Lavoronotturno >80notti/anno

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L’obbligodisorveglianzasanitariatuttavianonricorreogniqualvoltaunrischioper lasalutesiasemplicementepresentenelciclolavorativo,masoloquandol’esposizioneatalerischiosuperiuncertolivellod’azione,checostituisceillivellooltreilqualescattal’obbligodiadozionedimisurediprevenzionespecifiche.Lavalutazionedeirischiperlasalutesegueinfattiilmodellouniversaledellacurvadose-risposta(fig.1).Suquestacurvapossonoesserestabilitidue livellidisoglia: il livellodiazionee ilvalorelimite. Ilprimoindica il livelloacuiscatta l’obbligonormativodiadottaremisurediprevenzionespecificheai finidiunacorrettagestionedel rischiocheresiduadopo l’adozionedellemisurediprevenzionegenerale.Ilsecondoindicaillivellodiesposizioneche,perdettatodilegge,nondeveesseresuperato.Labaserazionalechepresiedealladeterminazionedeipredettilivellidisogliaècomplessa e comprende considerazioni sanitarie, economiche e di fattibilità tecnologica. Perquestomotivoilrispettodeivalori limitenongarantisceautomaticamentecontrol’insorgenzadimalattie correlate al rischio e, in particolare, nonha lamedesimaefficacia per tutti i lavoratoriesposti, inquantodiversaè lasuscettibilità individualediciascuno, inragionedelledifferenzedigenere, di età, delle caratteristiche genetiche e della coesistenza di eventuali patologie extra-lavorative. La sorveglianza sanitaria ha proprio lo scopo di verificare le condizioni di salute diciascun lavoratore in relazione ai possibili effetti imputabili all’esposizione lavorativa, così daadottareparticolarimisurediprevenzionealivelloindividuale.Ne consegue che il livello di azione dovrebbe corrispondere a quel livello di esposizionesufficientemente basso (trascurabile o irrilevante) tale da tutelare anche il lavoratoreipersuscettibile,cosìchelasorveglianzasanitarianonrisultinecessaria.Laddove il livellod’azionenonèstabilito inmanierapuntualedallanormativa (esempio“rischiochimico irrilevante”),questocriteriodovrebbeesseretenutopresentenelclassificare il livellodirischionell’ambitodella valutazionedel rischio.Al contempo,quando il livellod’azione stabilitodallanormanonrispondeinpienoalsuddettocriterio,alfinedi istituireoescluderel’obbligodisorveglianzasanitaria,occorrerebbeprudentementeconsiderarelecondizionidiipersuscettibilitàdellapopolazionelavorativa(ades.percaratteristichedigenereedetà).Sitrattadiunprincipioinalcuni casi chiaramente espresso dalla normativa comeper il rischio di esposizione a vibrazionitrasmessealcorpointero(art.204,comma2D.Lgs.81/08).

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82.1.3 LaradioprotezionemedicaLanormativa inmateriadi radioprotezionenonèstata inclusanelD.Lgs.81/08perunaseriedimotivi che non analizzeremo in questa sede. La mancata integrazione ha sicuramente creatoproblemidicoordinamentotragliadempimentiprevistidalleduenormeetralefiguredeputatead assolverli, con duplicazione di interventi; basti pensare alla duplicazione degli accertamentisanitari rispettivamente previsti dalle due norme e della relativa documentazione, alladuplicazione di documenti di valutazione dei rischi che, non integrandosi, fanno venir menol’obbiettivodicompletezzarichiamatonell’art.28delD.Lgs81/08.In attesa della indispensabile integrazione e armonizzazione delle due norme è auspicabile chenella prassi quotidiana vengano messi in atto tutti i possibili accorgimenti perché i principifondamentali del Titolo I del D.Lgs. 81/08 siano guida anche per gli adempimenti inmateria diradioprotezione.Per quanto riguarda la sorveglianza sanitaria, è auspicabile che il DVR contenga anche la parterelativaallaradioprotezioneeche ilDVRcosì integratocostituisca la fontedi informazioniper ilmedico di Radioprotezione, al fine di renderlo edotto degli altri rischi specifici esistenti nelleattività lavorative così da poter formulare il proprio piano di sorveglianza sanitaria in formacoordinata anche con il piano di sorveglianza sanitaria per gli altri rischi. Indispensabile,ovviamente,lostrettoconfrontoconilMedicoCompetenteancheperl’espressionedeigiudizidiidoneitàedeiprovvedimenticonseguenti.Inoltre, anche la classificazione dell’esposizione dei lavoratori dovrebbe essere generata dallavalutazioneintegratadeirischi.Nell'ambitodellasorveglianzadeilavoratoriespostialleradiazioniionizzantilaclassificazionenecessitainoltredelcontributoepareretecnicodell’espertoqualificatocomeprevistodalcomma1dell'art.80delD.Lgs.230/95.Per quanto riguarda l’esposizione occupazionale a radiazioni ionizzanti, se da una parte ènell'esperienzadimoltimedici competentiosservareunasovrastimadellaeffettivapossibilitàdiriceveredosisignificativeneilavoratoridigruppoB(spessoicontrollididosesuquestilavoratorimostranoesposizionisovrapponibiliaquelledellapopolazionegenerale),dall’altrapartesi sonosviluppatenell'ultimoventennio, soprattutto in campomedico (manon solo),molteplici attivitàche comportano, proprio per la tipologia e le finalità di utilizzo delle radiazioni, nonché per leparticolarimodalitàdilavoro,livellidiesposizionedeilavoratorispessoelevatifinoailimitistabilitidallanormativa, con rilevanti problemi sanitari emedico-legali dagestireper ilmedicoaddettoalla sorveglianza. Si ricordano, in particolare e a titolo di esempio, attività mediche in grandeespansione come quelle dei cardiologi interventisti, degli endoscopisti interventisti, deimedici/tecnicidimedicinanucleareoditerapiadeldolore.Valeinoltrericordareche,perilrischioda radiazioni ionizzanti, viene primariamente considerato il rischio espositivo potenziale inrelazionealleareeemodalitàdiesposizioneecheunaveravalutazioneindividualedelrischiosipuòoggettivaresoloaposterioriconilcalcoloperiodico(subasesemestraleoannuale)delledosiespositiverilevate.D’altra parte, l'obbligo della sorveglianza medica in radioprotezione non è correlatonecessariamente all'effettivo assorbimento di una dose, piccola che sia, quanto piuttosto allasuscettibilitàdiricevereunadose(D.Lgs.n.230/1995).

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9Pertanto,ai finidella sorveglianzamedicadellaRadioprotezione1 è importante individuare tuttequelle condizioni di predisposizione, di meiopragia e di patologia conclamata che possonocomportare ilmanifestarsi di unamalattia da radiazioni o un peggioramento della salute di chilavora.Il medico incaricato della Radioprotezione, nell'ambito dello specifico esercizio professionale,dovrebbeinfatticonfrontarsicon iduegrandicapitolidellaradiopatologia: idannideterministici(graduati, a soglia o reazioni tissutali) e i danni stocastici (probabilistici). Per i primi è possibileattuareunaprevenzionetotale,mantenendoledosialivelliinferiorialladosesoglia;perisecondi,ammettendo una relazione di causalità lineare senza soglia, si può ipotizzare soltanto lalimitazione degli stessi. Nella scelta degli accertamenti diagnostici riguardanti i dannideterministicinonsipuòprescinderedalconfrontotraidatidosimetricicomunementeosservatiele specifiche soglie di dose. Di grande importanza sono al riguardo i valori soglia indicati nellepubblicazioniICRPn.41del1984en.60del1990"perl'esposizionesingoladibrevedurataeperl'esposizioneprotrattaefrazionata,siaannualechetotale.Perquantoriguardaglieffettistocastici,varilevatocheilsistemadiprotezioneradiologica(art.2delD.Lgs.n.230/1995)èstrettamentecorrelatoall'ipotesidirelazioneditipolinearesenzasogliatradoseeprobabilitàdiaccadimento:ognitipodiesposizionealleradiazioniionizzantidovrebbeessere mantenuto ai livelli più bassi ragionevolmente ottenibili, nell'assunzione che il dannostocasticosipossalimitareriducendoledosi,mamaipreveniredeltutto.Aquestovaaggiuntoilfattocheildannostocasticoradioindottoditiposomatico(leucemieetumorisolidi)èaspecifico,acomparsa casuale e tardiva nella popolazione esposta e non è dimostrabile alle basse dosiattraverso l'evidenza epidemiologica. Ne consegue che il medico dovrebbe confrontarsi, nonsoltanto con gli eventuali casi di tumore in eccesso dovuti all'irradiazione professionale, mainevitabilmente e prevalentemente con i tumori cosiddetti "spontanei" o "naturali", che sipresentanonellacomunepopolazioneconunamortalitàdel30%edoltre.InquestocontestolasorveglianzamedicadellaRadioprotezioneacquisisce indubbiamentecompiti istituzionalidi tipooncopreventivo.

2.1.4 IrischinonprevistidaspecifichenormedileggeOltreairischiealleattivitàlavorativeriportatinellatabella1chesonodisciplinatidadisposizioninormativespecifiche,esistonorischiosituazionipericoloseperiqualilasorveglianzasanitariapuòrendersinecessariaqualemisuradiprevenzione,purnonessendo specificamenteprevistadallanormativavigente,madocumentatanellavalutazionedeirischi.Suquestopuntoesisteundibattitoaperto,cheregistraposizioninonunivoche.Secondoalcunilasorveglianzasanitariadispostadaldatoredilavoroèvietatadall’art.5dellaL.300/70intuttiicasiincuinonèesplicitamentedispostadaunanormadilegge(inquesticasiildatoredilavorodeverivolgersiadunentepubblicoperun’eventualevalutazionedellaidoneità);altrilaritengonolecita,

1 La sorveglianzamedicadellaRadioprotezione, è normatadalD:Lgs. 230/95 e s.m.i, dai relativi decretiministeriali edè richiamato inmaniera specificadalle seguenti disposizioni: ICRPpubblicazionen. 26del1977; Direttiva Comunitaria 80/836/Euratom, del 15 luglio 1980; ICRP pubblicazione n. 60 del 1990;Direttiva 96/29/Euratom del Consiglio, del 13 maggio 1996; Manuale IAEA "Radiation Protection inOccupationalHealth:ManualforOccupationalPhysicians";Direttiva2013/59/EuratomdelConsiglio,del5dicembre2013.

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10anchesenonprevistadanormespecifiche,purchéprevistanelDVRqualemisuradiprevenzioneeinottemperanzaaquantoindicatodall’art.18edall’art.15delD.Lgs.81/08.Tragliobblighideldatoredi lavoroedeldirigente, infatti, l’art.18,comma1, letterac)prevedel’obbligoditenerecontodellecapacitàedellecondizionideilavoratoriinrapportoallalorosaluteeallasicurezzanell’affidareloroirispettivicompitiel’art.15allaletteram)prevede,tralemisuregeneraliditutela,l’allontanamentodellavoratoredallaesposizionearischiopermotiviinerentilasuapersonael’adibizione,ovepossibile,adaltramansione.D’altraparte l’allegato3B,modificato dalDM12 luglio2016, riporta tra i rischi lavorativi per iqualiilmedicocompetentedevecomunicareidatidellasorveglianzasanitaria,alcunirischinonprevistiespressamentedaalcunanormaspecificacheimpongalasorveglianzasanitaria,ancorchéildatoredilavoroabbiacomunquel’obbligodellavalutazioneedell’adozionediidoneemisureditutela. L’allegato 3B menziona infatti i rischi posturali, le radiazioni ultraviolette naturali, ilmicroclima severo, gli infrasuoni ed ultrasuoni. Riporta inoltre una voce generale: “altri rischievidenziati dalla valutazionedei rischi”. Tuttequeste voci (compresaquella generale) risultanocompilate nelle comunicazioni annuale dei medici competenti, con numeri molto elevati esignificativi.Bisogna inoltre considerare che la possibilità concreta di rivolgersi ad un ente pubblico per lavalutazionedell’idoneitàlavorativa,aisensidelcitatoart.5dellaL.300/70,riguardacasisingoli,non certo gruppi di lavoratori esposti aimedesimi rischi. In questi casi, quindi, l’unicomododiattuare la sorveglianza sanitaria come misura di prevenzione è quello di affidarla al medicocompetente.Tuttavia, proprio perché esiste al momento questa incertezza normativa, occorre che le scelteeffettuate siano improntate alla massima chiarezza e trasparenza, strettamente correlate allavalutazionedeirischi,esplicitandoneimotiviedevidenziandolepossibilicorrelazioniconlasaluteesicurezzadeilavoratori.Atalfinesiritieneutile:- esplicitare nelDVR i rischi per i quali si ritienenecessaria la sorveglianza sanitaria e per

qualimotivi;

- informareinmeritoadeguatamentegliRLS;

- sottoporreasorveglianzasanitariatuttiilavoratoriespostiallemedesimecondizioni;

- esprimereaconclusioneunregolaregiudiziodi idoneitàallamansionespecifica,anchealfinediconsentireallavoratorediavvalersidellafacoltàdiricorso.

Oltreairischiperlasalutenonprevistidanormedileggespecifiche,visonomoltissimeattivitàadalto rischio infortunistico per le quali risulta opportuna la verifica dell’idoneità psicofisica, bastipensareall’accessoinquota,allaguidadiveicoliparticolari,allavoroinambienticonfinati,all’usodiparticolariDPI,all’incaricodiaddettoall’emergenzaeprimosoccorso.Uno degli aspetti ad oggi meglio definiti è la sorveglianza sanitaria per la prevenzione degliinfortunidel lavoratoreadibitoa lavori inaltezza,sorveglianzache,sebbenenonespressamenterichiamatadaunobbligodi leggecomenelcasodegliaccertamenti inmateriadialcoledroghe,rappresentanellacorrenteoperativitàdeimedicicompetentienelle interpretazionidegliorganigiudicantiuna importantemisuradi tutelaattaascongiurare ilverificarsidieventi infortunistici.D’altrocanto,unaattentadisaminadellanormativavigente,delle lineeguidaedella letteraturaesistenti,nonchédialcunesentenzedellaCortediCassazioneinmateriadisaluteesicurezzasui

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11luoghidilavoro,conducearitenereche,sebbenenonespressamenteprevistadallanormacomeper altri rischi, la sorveglianza sanitaria per il lavoro in altezza ed il rischio infortunistico sia daconsiderarenonsololecita,maanchedovuta.Asostegnoditaleinterpretazionesicitano:- leLineeguidaperlaesecuzionedeilavoritemporaneiinquotaconl’impiegodisistemidi

accesso e posizionamento mediante funi, Ministero del lavoro, Ministero della salute,ISPESL, 2003: “Elementi fondamentali di riduzione del rischio di caduta dall’alto….l’idoneitàpsicofisicadelLavoratore”.

- leLineeguidaperlasorveglianzasanitariadegliaddettiailavoritemporaneiinquotaconimpiego di sistemi di accesso e posizionamento mediante funi, Coordinamento tecnicointerregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro, 2007. Le Linee guida prevedono lasorveglianzasanitaria.

- le Linee guida per l’utilizzo di scale portatili nei cantieri temporanei e mobili, RegioneLombardia,5.3.2014.cheprevedonolasorveglianzasanitaria.

- le Linee guida per la sorveglianza in edilizia, Regione Lombardia, 19.6.2012: “Lo scopo èvalutare la idoneità psicofisica del soggetto alla mansione specifica, alla luce dei rischi,compresoquelloinfortunistico”.

D’altrapartelacadutadall’altorappresentaancorainItalialaprimacausadiinfortuniomortaleelaletteraturascientificahaosservatocheèpresenteuncertoaumentodelrischiodiinfortunio(inparticolare legatoa lavori in altezza), conodds ratioda1,5 a2, in lavoratori affetti dadiabete,epilessia,malattiepsichiche, ipoacusiae cheassumevano farmaci sedativi2;nonché in lavoratoricardiopatici3.Unaltroaspettodigrandeinteresseèancheiltemadellasorveglianzasanitarianegliaddettiallaconduzione/utilizzo di attrezzature/macchine/impianti ad elevato rischio infortunistico, inparticolare in riferimento ai rischi per la sicurezza rivenienti dalle condizioni di salute dellavoratore che non rientrano nel capitolo delle verifiche di assenza di condizioni di alcoldipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti, quali la guida di veicoli conpatente B per coloro che non sono autisti, ma appartengono alla vasta categoria dei mobileworkers.Siveda,adesempio,l’attenzionechedirecentesistariservandoallaproblematicadellaSindromedelleApneeNotturne (OSAS) ed alle potenziali ricadute che la stessa può avere sullaguida di veicoli e su tutti compiti lavorativi che richiedono una continua vigilanza ai fini dellasicurezza.Alriguardo,siritieneche,quandol’accertamentoriguardalecondizionidisalutedellavoratore(enonlesueabitudinivoluttuarie),aifinidellatuteladellasuaincolumitàdaunrischiodiinfortuniograve, sia da considerare lecito, rispettando le condizioni necessarie precedentemente citate

2La profilassi medica degli infortuni professionali, SUVA, aprile 2010: “Una revisione sistematica di K.T.Palmeretal.(OccupEnvironMeddoi:10.1136/oem.2007.037440)3D'Ovidio Cristian, Rosato E., Rossi P., Carnevale Aldo: Casi osservati di morte per precipitazione dilavoratoricardiopatici:reviewdella letteraturamedico-legalesuifattoridirischio.Rivistadegli infortuniedellemalattieprofessionali,Fascicolo1/2015.

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12(evidenzanelDVR, informazioneagliRLS,sorveglianzadi tutto ilgruppoomogeneoegiudiziodiidoneità).

2.1.5 RischioperlasicurezzadeiterzierischioperlacomunitàLa normativa a tutela della sicurezza e della salute sui luoghi di lavoro da sempre ha inteso lasorveglianza sanitaria come uno strumento di prevenzione orientato alla tutela della salute dellavoratore nei confronti di rischi specifici conseguenti all’esposizione lavorativa. In tale solco sisonoinseritiladefinizionedisorveglianzasanitariadicuiall’art.2,comma2,letteram)el’art.41del D.Lgs. 81/08. Pertanto il giudizio di idoneità alla mansione, intesa quale esclusione disussistenza di vulnerabilità peculiari della salute del lavoratore verso i rischi specifici dellamansione,dasempreèstatoassaipocooaffattoinfluenzatodallapossibilitàchelecondizionidisalute o talune abitudini voluttuarie del lavoratore potessero interferire con la sicurezza dellavoratorestessoo,tantomeno,diterzi.Questoorientamentotrovavatacitavalidazionenelfattoche i controlli sanitari dei lavoratori a tutela di terzi, pur obbligatori, erano previsti per alcunecategoriedanormativespecialideltutto indipendentidaquelleriguardanti latuteladellasalutedeilavoratori.Partendo da questa premessa, l’obbligo, previsto dal comma 4 dell’art. 41 del D.Lgs. 81/08, diverifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope estupefacenti,haperlaprimavoltaattribuitoallasorveglianzasanitariaancheilcompitoditutelarela sicurezza, non solo del lavoratore, ma anche di soggetti terzi, che siano colleghi o soggettiestranei alla azienda. Tale obbligo riguarda due distinti elenchi di attività lavorative checomportano un elevato rischio di infortuni sul lavoro, ovvero per la sicurezza, l’incolumità o lasalutedi terzi.Glielenchisonostabiliti,comeènoto,daspecificiprovvedimentiStato/Regionienonsonocoincidenti,nel sensoche lenormesull’alcol siapplicanoadattivitàdiversedaquelleprevistedallenormesulle sostanzestupefacentieviceversa.Glielenchi inoltre sonoconsideratitassativi, ovverosia l’accertamentononpuòessereeffettuatonei confrontidiun lavoratore chenonsiaaddettoadunadelleattivitàinelenco,ancheinpresenzadicomportamentisullavorocheinducanoilsospettodiunacondizionediabuso.Ad oltre dieci anni dalla introduzione di questo obbligo, pur condividendo lo spirito che ne haispirato la emanazione, permangono molte difficoltà applicative ed interpretative di dettiaccertamenti,meglioesplicitatenellepagine31e32deldocumentoCIIP“IlD.Lgs.81/2008dieciannidopo”delmarzo2019,alqualesirimanda,percuisiritienenecessariouncompletoriordinodellamateria,conunnuovoprovvedimentoStato/Regioni,peraltroattualmenteinstatodibozza.Il nuovo testo, al momento in attesa del passaggio per l’approvazione in Conferenza Stato-Regioni,superaalcunedelledifficoltàinterpretativeedapplicativedellaattualeregolamentazioneevidenziate nel documento CIIP sopra richiamato e stabilisce con chiarezza l’obbligo disorveglianza sanitaria per la verificadelle condizionidi assunzionedi alcol edelle condizionidialcol dipendenza rendendo così omogenea su tutto il territorio nazionale l’applicazione dellanormativa.A partire dalle attuali liste viene riportato un unico elenco di attività ad elevato pericolo diinfortunio, comportantegravi conseguenzeper l’incolumitàe la salutedel lavoratore,degli altrilavoratori e dei terzi nello svolgimento delle mansioni specifiche. Vengonomantenute tutte leattività già presenti nell’allegato all’intesa del 17 settembre 2007 relativo alle sostanzestupefacenti e psicotrope, mentre vengono incluse solo in parte quelle dell’elenco allegatoall’intesadel16marzo2006relativaall’alcol;icritericoniqualisonostateoperatelesceltenonvengono dichiarati. Data la rilevanza del fenomeno infortunistico da incidentalità stradale, si

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13ritiene di sottolineare l’assenza dall’elenco delle attività di guida con patente B nel trasportomerci, che vi andrebbero pertanto comprese. Per lo stesso motivo si ritiene inoltre che larevisionedellaregolamentazionepossaesserel’occasioneperinserirel’obbligodicontrolloperilavoratoriautonominelsettoredeitrasporti,prevedendomeccanismichegarantiscanol’efficaciadell’intervento, quali l’obbligo di esibire a richiesta degli organi di controllo l’attestazione deicontrollieffettuatipressounserviziopubblicoingradodigarantiregliaccertamentielachiamatasenzapreavviso.Lanotadistinguenettamentetraleverifichediassunzionedaeffettuarsiacampioneinalmenoil20%deilavoratori,daquelledisorveglianzasanitariaediverificadellecondizionididipendenza,lasciando quest’ultima in un ambito quasi di indeterminatezza. Nelle situazioni che fannosospettare un’assunzione abituale,molto viene lasciato alla autonomia delmedico competenteche, fatta salva l’espressione di un giudizio di non idoneità temporanea alla mansione, puòdecidere se inviare omeno il lavoratore ad un centro alcologico o ad un SERT. È come se nelpassaggiodaunregolamentoadunaltrosisiapersatracciadellefinalitàperlequalinelleleggiquadro era prevista l’effettuazione dei controlli, ovvero quelle di prevenzione, di cura e direinserimento sociale delle persone che potevano incorrere in comportamenti di abuso. Confinalitàdiprevenzioneandrebbeprevistochelavisitamedicacomprendaun’attivitàdicounsellingcon tecniche di intervento breve laddove emergano segni di comportamenti a rischio. Inoltrel’esperienzamaturatainquestiannidiconduzionediaccertamentieledifficoltàtaloraincontratenellagestionedeicasicritici,nonsoloconiSERT,èbenechefaccianoemergereindicazionicheportinoadunarealecollaborazionesulterritorioperlagestioneedilrecuperodeicasi.Al di fuori delle disposizioni su alcol e sostanze stupefacenti, l’accertamento dell’idoneitàpsicofisica finalizzata prevalentemente alla tutela di terzi, esula nel nostro ordinamento dallefunzionipropriedelmedicocompetente,afferendopiuttostoallacertificazionedapartedeglientipubbliciediorganismidicontrollo,inambitopiùpropriamentemedico-legale.Unesempiomoltocomune è l’idoneità all’uso di armi da fuoco impropriamente chiesta almedico competente insededivisitapreassuntivapervigiliurbanieagentidiservizidivigilanzaarmata.Perquestiaspetti si ritieneche l’idoneitàa finidi tuteladi terzipossaessereaffidataalmedicocompetentesonoquandoesisteun’esplicitaprevisionenormativa(attualmenteprevistasoloperalcol e sostanze stupefacenti), ovvero quando la problematica riguardi prevalentemente lasicurezzaall’internodell’attivitàproduttiva,neiconfrontideglialtrilavoratori.Visonotuttaviasituazioniincuinonèfaciletracciarequestoconfine,qualiadesempiolemalattieinfettive. La sorveglianza sanitaria prevista dall’art. 279 del D. Lgs. 81/08 in caso di rischiobiologicoèunamisuradiprevenzioneatuteladel lavoratore.Maachièaffidatalasorveglianzasanitaria a protezione degli utenti e della comunità dallemalattie infettive? E a chi compete ilrelativo giudizio di idoneità?Un operatore sanitario portatore sano di virus di epatite può nonpresentare alcuna controindicazione all’attività lavorativa, ma può costituire fonte di contagioversoipazienti.Ilcontrolloeilgiudiziodiidoneitàècompetenzadelmedicocompetenteodialtrosoggetto? Analoghi problemi si pongono per la somministrazione di vaccini volti a tutelare inalcunicasiillavoratore,inaltriprevalentementel’utenza.Lamancatachiarezzasuquestiteminonpuò che generare, ancora una volta, comportamenti difformi nelle aziende e soprattutto neiservizisanitari,periqualièauspicabileladefinizionedilineeguida,validesulterritorionazionale4

4 Un esempio è costituito dalle LLG della Regione Emilia Romagna “Rischio biologico in ambientesanitario.Lineediindirizzoperlaprevenzionedelleprincipalipatologietrasmesseperviaematica(HBV,HCV,HIV)eperviaaerea(tubercolosi,morbillo,parotite,rosoliaevaricella),indicazioniperl’idoneitàdell’operatoresanitario”,chetuttaviahannocogenzasoloinambitoregionale

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142.1.6 Lasorveglianzasanitariaperilavoratoristagionali.L’art.3, comma13,del Lgs81/08, considerata la specificitàdell’attivitàesercitatadalle impresemedie e piccole operanti nel settore agricolo, ha previsto l’emanazione di disposizioni persemplificare l’attivitàdi informazione, formazioneesorveglianzasanitaria“...per le impresedelsettoreagricoloche impiegano lavoratori stagionali ciascunodeiqualinonsuperi le50giornatelavorative/anno”.L’emanazioneditalidisposizionièavvenutaconDecretoInterministerialedel27marzo2013,cheinmateriadisorveglianzasanitariaprevedecheilavoratoriagricolistagionali-chenoneffettuanopiù di 50 giornate lavorative presso la stessa azienda svolgendomansioni lavorative semplici egeneriche,per lequalinonsononecessari specifici requisitiprofessionali,equellioccasionaliexart70D.lgs.276/2003chesvolgonoattivitàdicaratterestagionalenelleimpreseagricole-sianosottoposti a visita medica preventiva biennale, valevole per più imprese, da parte del medicocompetenteoppure dalDipartimentodiPrevenzionedellaASL. L’effettuazionedellavisitaed ilsuoesitodevono risultare in apposita certificazione; la visitaha validitàbiennalee valeperpiùimprese.Ilmedicocompetentenonètenutoavisitareiluoghidilavoroeciascundatoredilavoroètenutoadacquisireilcertificato.Asecondadelrapportocontrattualedeilavoratoriagricolie,nelcasodeilavoratoristagionali,delnumero di giornate di lavoro da loro prestate presso la stessa azienda, sono quindi presentinell’ordinamentoduedistintemodalitàdiassolvimentodell’obbligodisorveglianzasanitaria:• lavoratori a tempo indeterminato e lavoratori a tempo determinato non rientranti

nell’art.3comma13delD.Lgs.81,espostiarischiperiqualivièl’obbligodisorveglianzasanitaria: la sorveglianza viene effettuata nel rispetto di quanto previsto all’art. 41 delD.Lgs.81edellenormespecialiinmateria;

• lavoratori stagionali e a tempo determinato rientranti nell’art. 3 comma 13, esposti arischi per i quali nel D.lgs. 81/08 è prevista la sorveglianza sanitaria: la sorveglianza vieneeffettuata con le modalità previste dalle misure di semplificazione contenute nel DecretoMinisterialedel27.03.2013.

Naturalmentequaloranonvisiaalcunaesposizionearischio,nonvièalcunobbligodisorveglianzasanitaria.Ildatoredilavoronellavalutazionedeirischideveindividuarelemansioni,irischideilavoratoriilivellieitempidiesposizionecorrelatialletipologiediattivitàediraccolta.Questavalutazionenellavoroagricoloèfondamentale,sianelcasodilavoratorifissisiadiquelliatempodeterminatoostagionali in cui si è di fronte ad esposizioni fluttuanti nel tempo e sporadiche con particolareriferimento al rischio di sovraccarico biomeccanico al rachide, agli arti superiori e inferiori inrelazioneallatipologiadiraccolta.L’applicazione del decreto di semplificazione in materia di lavoratori agricoli stagionali hapresentato alcune criticità, risolte in alcuni territori con l’intervento degli enti bilaterali e degliorganismi paritetici. Il decreto prevede infatti la possibilità di convenzioni tra le aziende, entebilaterale od organismi paritetici e medici competenti. Gli aspetti maggiormente portatiall’attenzione sono la complessità nel definire preventivamente sia il numero dei lavoratorisoggetticheglieffettiviperiodidi lavoroe ladifficoltànelfareffettuare intempistretti levisiteperfarfronteallanecessitàdiassumeregrandinumeridilavoratoriinbrevearcoditempo.

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152.1.7 LasorveglianzasanitarianellavorosomministratoL’art. 35, comma 4, del D.Lgs. 81/2015, che ha sostituito l’art. 3, comma 5 del D.Lgs. 81/08,stabilisce che “L'utilizzatore osserva nei confronti dei lavoratori somministrati gli obblighi diprevenzioneeprotezione cui è tenuto,per leggee contratto collettivo, nei confronti dei propridipendenti.”Poiché la sorveglianza sanitaria costituisce una delle possibili misure di prevenzione, anche ilavoratori inquadrati con rapporto di lavoro somministrato vi saranno sottoposti a spese deldatoredi lavoroutilizzatoreea curadelmedico competente, inpresenzadi rischiper i quali sirendanonecessarigliaccertamentisanitaridicuiall’art.41.

2.1.8 L’idoneitàperillavoroall’esteroL’applicabilità degli obblighi di prevenzione nei confronti dei lavoratori dipendenti da impreseitaliane che sono chiamati a svolgere il proprio lavoro all’estero per periodi piùmeno lunghi,discendedadueprincipigiuridicifondamentali:• i reati di cui sono vittime cittadini italiani all’estero (es. infortunio sul lavoro) si intendono

commessi in Italia se una o più azioni connesse al reato (es. valutazione dei rischi) sonocommesseinItalia

• alle attività lavorative svolte all’estero da cittadini italiani si applicano gli obblighi specificidellanormativavigentenelpaeseospitante(es.tipodicartellasanitaria),equelliacaratteregeneraleprevistidallanormaitaliana(es.obbligodimisurediprevenzionetracuisorveglianzasanitaria).

La sorveglianza sanitaria, tuttavia, non riguarda solo i rischi specifici relativi alle mansionieffettivamente svolte all’estero. Come indicato anchedall’interpello n. 11/2016, occorre tenerecontoanchedelcosiddettorischiogenericoaggravatorelativoallasalutechecomprende:- ilrischiodiepidemieoendemienelpaeseospitante;

- i rischiderivantidellecondizioni incui si svolge il viaggiodi trasferimentoall’esteroeglispostamentinelpaesedidestinazione;

- irischiderivantidallecaratteristichedeiservizisanitaridelluogodovesisvolgelatrasfertaesteraedinparticolaredallaloroefficienzaincasodiungraveeventoacuto.

- i rischiderivanti dai comportamenti individuali a rischio (alcol, droghe, sesso) ai quali vadedicata un’azione informativa e di promozione della salute, che tenga conto delleparticolaricondizioni incuisitrovaunlavoratoreall’esterosoprattuttoperlunghiperiodiconsiderandoleproblematichespecifichedelpaeseospitante.

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16L’attività di sorveglianza sanitaria svolta dal medico competente si esplica quindi secondo iseguenticriteri5:• Prima della partenza: Visitamedica ed accertamenti diagnosticimirati sia ai rischi specifici

dell’attivitàlavorativa,siaallecondizionigeneralidisaluteinrelazioneallecondizioniincuisisvolgeràlatrasferta.

• Piano vaccinale e profilassi farmacologica (es. antimalarica) secondo le raccomandazioniprevisteperilpaeseospitante,lapresenzaomenodiepidemieinattoel’effettivorischiodicontagioinrelazioneallasedegeografica,allastagionedell’anno,ecc.

• Al rientro: Visitamedicamirata principalmente all’anamnesi su eventuali eventi rilevanti aifini della salute accaduti durante la permanenza all’estero, sui comportamenti tenuti, sulrispetto effettivo delle misure suggerite e delle profilassi, in relazione ai quali stabilireeventuali approfondimenti diagnostici o fornire indicazioni per il medico curante oraccomandazioniindividuali.(sianelcasodiviaggiatoresintomaticosiaasintomatico)

2.1.9 L’idoneitàdeilavoratoridiimpresestranierechelavoranoinItaliaLapresenzainItaliadilavoratoridipendentidaimpresechehannolalorosedelegaleinaltripaesièfenomenochesièdiffusoinparticolarenegliultimiannieinalcunisettorilavorativi.Sitrattadiimpresechevinconoappaltiperalcunilavoriditipospecialistico(es.nelsettoredell’allestimentodi spettacoli o di manifestazioni internazionali), ma anche appalti per lavori tradizionali (es.edilizia, trasporti, pulizie). In questo secondo caso si tratta spesso di imprese che utilizzanovantaggieconomici,fiscalienormativivigentineipaesidiorigine.IpaesidioriginepossonoappartenereallaUnioneEuropeaoadaltricontinenti.Tutti i paesi aderenti alla UE hanno recepito la Direttiva 89/391 che, all’articolo 14, indica lanecessità che, “inaccordocon leggiepratichenazionali, siaassicurato che i lavoratori ricevanounasorveglianzasanitariaappropriataairischiper lasalutee lasicurezzaaiqualisonoesposti”,attraversomisurechefaccianosìche“il lavoratore,selodesidera,possariceverelasorveglianzasanitariaa intervalliregolari”. Tuttavia, lemodalitàdirecepimentosonostatediverseanchesultemadellasorveglianzasanitaria.Inparticolare,daquantoèrisultatodaun’indaginecondottadaColosioecoll.(C.Colosio,S.Mandic-Rajcevic,L.Godderis,G.vanderLaan,C.HulshofandF.vanDijk - Workers’ health surveillance: implementation of the Directive 89/391/EEC in Europe -Occupational Medicine doi:10.1093/occmed/kqx113), “la partecipazione dei lavoratori èobbligatoriainbuonapartedeipaesi,trannecheinSvezia,Bulgaria,Germania,Olanda,Portogalloe Svezia”. “Inoltre, tutti i lavoratori devono essere coinvolti in Bulgaria, Finlandia, Germania,Olanda,RegnoUnito,RepubblicaCeca,SloveniaeSpagna,mentreneglialtripaesisonocoinvoltisolo specifici sottogruppi, selezionati inbase all’esposizionea specifici fattori di rischio (Irlanda,Italia,Lettonia,Portogallo,Svezia),aalledimensionidell’azienda(Malta)ospecifichecondizionidivulnerabilitàqualigiovaneetàogravidanza(Belgio)”.

5UnimprescindibileriferimentoècostituitodallelineeguidadiOil&GasUK“MedicalAspectsofFitnessforOffshoreWork:GuidelinesforExaminingPhysicians“OGUKGuidelinesIssue6march2008https://oilandgasuk.co.uk/product/medical-aspects-of-fitness-for-offshore-work-guidelines-for-examining-physicians/

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17Al lavoratore straniero che opera in Italia devono essere garantiti livelli di tutela coerenti conquellichetutelanoil lavoratore italiano.Loribadisceanche larecenteDirettivaUE28/6/2018n.957,chemodificalaprecedentedirettiva96/71/CE,relativaaldistaccodeilavoratorinell’ambitodi una prestazione di servizi: le imprese che forniscono lavoratori distaccati devono garantirecondizionidi lavoro relativealla “sicurezza,salutee igienesul lavoro”stabilitedallenormedelpaeseincuièfornitalaprestazionedilavoro.LanuovadirettivadovràessererecepitadaglistatimembridellaUEentroil30luglio2020.Pertanto,dovendogarantireallavoratorestranierocheoperainItalialivelliditutelacoerenticonquelli chegarantiscono il lavoratore italiano, sidovràverificarese il lavoratorestranieroèstatosottopostoadaccertamentisanitariperqueirischiperiqualiinItaliavigel’obbligodisorveglianzasanitaria.Incasoaffermativo,ancheselemodalitàdieffettuazionedegliaccertamentisonostatedifferentimacompatibili(es.conperiodicitàdiversa,dapartedipersonalesanitarioconrequisitidiversidaquelliprevistiperilMC)siconsidereràassoltol’obbligodicuiall’art.41delD.Lgs.81/08.Nelcasodipaesiincuilasorveglianzasanitarianonèunobbligobensìunaopportunitàoffertaallavoratoreoccorrerà verificare se il lavoratore vi è stato sottopostoeperquali rischi, e in casonegativo sottoporlo agli accertamenti previsti dalla normativa italiana a cura di un medicocompetente.CiòvalesiaperirischinormatidalD.Lgs.81/08cheperaltricasiincuinormespecialirichiedono la certificazione dell’idoneità specifica per l’espletamento di operazioni speciali (es.manipolazionegastossici).Il casodi lavoratoridi impresestraniereextraUEèassimilabileaquanto indicatonella secondaevenienza.

2.1.10 IlcollocamentomiratodeidisabiliLavalutazionedellacapacitàlavorativaedell’idoneitàlavorativadei lavoratoridisabilidaavviareallavoroconilcollocamentomiratoècompetenzadelComitatoTecnicoprovinciale,chesiavvaleatalfinedellaCommissioneinvalididell’AziendaSanitariaLocale(L.68/99emodificheintrodottedalD.Lgs.151/2015).Il datore di lavoro deve utilizzare il lavoratore inmaniera compatibile con le sue condizioni disalute,secondo ilprincipiodell’“accomodamentoragionevole”,comedefinitodallaConvenzioneONU13dicembre2006(recepitaconL.18/2009)edalladirettiva2000/78/CE(recepitaconD.Lgs.216/2003).Taleprincipioprevedel’obbligodeldatoredilavorodiadattareilpostodilavoroallenecessità connesse alla condizione di disabilità, a meno che ciò comporti un “oneresproporzionato”. Il fine della norma non è solo quello della tutela della salute del lavoratoredisabile,quandopiuttostoquellodellanondiscriminazionerispettoailavoratorinondisabili.Ilmedico competente opera “a valle” di questo processo. In primo luogo supporta il datore dilavoro nell’individuazione di una collocazione lavorativa compatibile. Inoltre, se il disabile èimpiegatoinunamansionelavorativaarischio,losottoponeasorveglianzasanitaria,alparideglialtri lavoratori e tiene conto della condizione di disabilità nella formulazione del giudizio diidoneità.Qualorainveceildatoredilavororitengadinonpoterutilizzareildisabile,ovverolecondizionidellavoratoredisabilesianopeggioratealpuntodanonpoterpiùassicurarelaprestazionelavorativa,la valutazione della compatibilità delle mansioni con lo stato di salute e l’eventuale inidoneitàlavorativanonpuòessere fattadalmedicocompetente,madalComitatoTecnicoprovinciale, ilqualesiavvaledellaCommissioneinvalidi(art.10L.68/99).

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182.1.11 Gliaspettidiinterfacciacasa-lavoroL’adattamento della mansione specifica al lavoratore può riguardare indubbiamente, oltre airischi lavorativipiùtradizionali,ancheaspettirelativiall'organizzazionedel lavoro,qualicaricodilavoro,ritmi,turni,infunzionedellecondizionidisalutedellavoratore.Del resto, anche la normativa in materia di accomodamento ragionevole e la relativagiurisprudenzahannoindicatoespressamentetra lemisurecheildatoredi lavoropuòadottareper consentire l'impiego lavorativodellepersone condisabilità, oltre agli interventi di caratteremateriale, gli adattamenti dell'organizzazione del lavoro, quali ridistribuzione delle mansioni,cambiamentiditurni,riduzioneorimodulazionedell'orariodilavoro,ecc.LafilosofiadellaTotalWorkerHealth,promossadalNIOSHfindal2004,sifondasulpresuppostoche il lavoro è un determinante di salute e che sia i rischi lavorativi, sia altri fattori correlati allavoro, come il carico, l’orario, i rapporti interpersonali e addirittura la retribuzione, hanno unimpattosullasalutedellepersone.E’bennotochemoltecondizionidisalutepossonorisultareincompatibiliconsituazionilavorativenonstrettamenteconnesseairischiprofessionali,comel’organizzazionedell’orariodilavorooladistanzadellasededilavorodall’abitazione.Tuttavia, per quanto tutte le soluzioni che conciliano le esigenze di vita personali con il lavorosiano auspicabili perché hanno effetti positivi sia sulla salute, sia sul lavoro, bisogna aver benpresentechegliaspettidiinterfacciacasa-lavorononfannopartenédeirischilavorativi,nédellamansionespecificainsensostretto.Possonoesseretrattatidalmedicocompetente,mainambitidiversi dal giudizio di idoneità. Fornire indicazioni in merito alla sede di destinazione dellavoratore,allavorostraordinariooaldirittoalpart-timenonfapartedellasorveglianzasanitariaesoprattuttononpuòessere unaprescrizione inungiudiziodi idoneitàparzialeallamansionespecifica.Aspettidiquestotipopossonofarpartediunapolicyaziendalecheaffrontainmanieraolisticailbenessere dei lavoratori, con il coinvolgimento di diversi soggetti (medico competente, risorseumane, RSPP, relazioni sindacali), sulla base di un dialogo sociale con le rappresentanze deilavoratorieinun’otticadiequitàcheconsideracomplessivamentegliequilibriaziendali.Peraltrolapossibilitàperilavoratoridiusufruirediagevolazionidiquestotipopermotividisaluteè generalmente regolamentata da altre norme (L. 104/92; D.Lgs. 81/2015, Contratti CollettiviNazionali)cheinalcunicasiprevedonospecificiorganismicollegialipubblicideputatiallaverificadelle condizioni di salute del lavoratore e all’accertamento del diritto a fruire del beneficiosecondoleprevisionidellalegge.Adesempiol’art.8delD.Lgs.81/2015prevedeildirittoallatrasformazionedelrapportodilavoroatempopienoinlavoroatempoparziale,perilavoratoridelsettorepubblicoedelsettoreprivatoaffetti da patologie oncologiche o da gravi patologie cronico-degenerative ingravescenti, per iqualiresiduiunaridottacapacitàlavorativa,eventualmenteancheacausadeglieffettiinvalidantidi terapie salvavita. La valutazione delle patologie del lavoratore è affidata ad un’appositacommissionemedicaistituitapressol’AziendaSanitariaLocaleterritorialmentecompetente.Seancheilmedicocompetenteintervenissesullastessatematicaattraversoilgiudiziodiidoneità(magari a seguito di una visita richiesta dallo stesso lavoratore a cui il beneficio è statonegatodalla Commissione competente), si creerebbe un secondo binario parallelo, che potrebbecontraddirelacommissionemedicapubblicaoledisposizioninormativespecifiche.

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192.1.12 L’art.5dellaL.300/70Per tutti gli accertamenti di idoneità che non sono affidati al medico competente il datore dilavoro può sempre avvalersi dell’istituto dell’art. 5 della L. 300/70 che prevede la possibilità dirivolgersiadentipubblici(es.ASL)edidirittopubblico(es.istitutiuniversitaridimedicinalegaleodimedicinadellavoro).Quali sonoquindi i casiche rimangonodi strettapertinenzadell’art.5?Tuttigliaccertamentidiidoneitàchenonriguardanoirischispecificieperiqualiillavoratorenonhafattoistanzadivisitaarichiestaalmedicocompetente.A questo punto i due ambiti sono correttamente e nettamente definiti. Spettano al medicocompetente tutti gli accertamenti relativi all’idoneità all’esposizione a rischi specifici, nonchéquelliconnessiallarichiestadivisitaformulatadallavoratore.Rientranoinvecenell’art.5tuttigliaccertamentidiidoneitàrichiestidaldatoredilavorochenonriguardanolacapacitàditollerareirischilavorativi,malacapacitàdisvolgereicompitilavorativi.

2.1.13 LapromozionedellasaluteSecondo l’OrganizzazioneMondiale della Sanità nei paesi ad elevato reddito come l’Italia, solol’1,5% del totale degli anni di vita in buona salute persi (DALYs) è attribuibile ai rischioccupazionali,mentre, altri fattori legati a comportamenti individuali, come il fumo di tabacco,l’alcol,l’eccessoponderale,lasedentarietà,l’alimentazione,icomportamentiallaguida,sarebberoresponsabilidicircail30%dellaperditatotalediannidivitainbuonasalute.Lapromozionedellasaluteneiluoghidilavoro(WorkplaceHealthPromotion)costituisceormaiinEuropaunelementoimportantedellepoliticheaziendalieunmodoperotteneremaggioririsultatidallerisorsechecomunquevengonoinvestitenelleattivitàdisorveglianzasanitariadeilavoratori.La promozione della salute è definita come un processo che mira a conferire alle persone unmaggiorcontrollosullapropriasaluteeamigliorarla.Inquestalogicalasaluteèintesacomeunarisorsaper la vita quotidianae le iniziativedi promozionedella salute sonoazioni che rendonofavorevoli i determinanti di salute socioeconomici, ambientali, comportamentali, culturali,biologici,ecc.Intuttoilmondolapromozionedellasalutenonè,enonpuòessere,unaresponsabilitàesclusivadei servizi sanitari,perché riguarda fattori chesonosostanzialmentealdi fuoridel controllodeiservizisanitaristessiedipendonoinvecedascelteeconomiche,dipoliticasocialeeproduttive.Sitratta quindi di uno scenario in cui sono protagonisti le istituzioni, le associazioni, la scuola, leimprese, i mezzi di comunicazione. Al pari della scuola, i luoghi di lavoro rappresentano unasituazione molto favorevole alla promozione della salute, perché sono spazi collettivi diaggregazione in cui si formano modelli culturali e comportamentali. D’altra parte, il ruolo delmedicocompetentenellapromozionedellasaluteèrichiamatodall’art.25,comma1letteraadelD.Lgs.81/08.Svolgendo la sua attività di sorveglianza sanitaria, infatti ilmedico competente identifica e puòmonitorareneltempofattoridirischioextraprofessionaliacarattereindividualequalil’abitudinealfumo,l’abusodialcol,l’alimentazionenoncorrettaolasedentarietà.Puòcontribuirenonsoloalla sensibilizzazionedei lavoratori,masoprattuttodeidatoridi lavoro perchécomprendano laconvenienza ad intraprendere iniziative di promozione della salute, puntando l’attenzione sulcontenimentodellamalattiecronichenontrasmissibili,conl’obiettivodimantenereallavorounapopolazionelavorativacheinvecchiaechelamedicinadellavorotradizionalesilimitaagestireinterminidiinidoneitàallavoroparzialiototali.

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20Molte iniziative di promozione della salute attuate dalle aziende prevedono programmi discreeningmiratiallaprevenzionedipatologienonprofessionalidirilevanzasociale,qualimalattiecardiovascolarietumori.E’ importantechequestiprogrammisianomantenutibendistintidallasorveglianzasanitaria.Essidevonoesserevolontarienonobbligatori,enondevonoesserepresiinconsiderazione ai fini del giudizio di idoneità. La pratica di includere nel protocollo dellasorveglianza sanitaria anche accertamenti che non sono mirati ai rischi, ma fanno parte di uncheck up generico è assolutamente da evitare, perché ambigua e perché può dare adito aripercussioniinaccettabilisull’idoneitàlavorativa.

2.1.14 TabelladisintesiIn sintesi le diverse finalità della sorveglianza sanitaria e il relativo campo di applicazione sonoschematizzateintab.2.

Tab.2Finalitàecampodiapplicazionedellasorveglianzasanitaria

FINALITA’ CAMPODIAPPLICAZIONE

Identificareprecocementeeffettisullasalutedeterminatidall’esposizionelavorativaalfinediprevenirelemalattiedalavoro

Rischielavorazioniprevistidaspecifichedisposizionidilegge.Rischielavorazioninonprevistidaspecifichedisposizionidilegge,ma per i quali la valutazione dei rischi individua la sorveglianzasanitariacomemisuraditutela.Visitaarichiestadellavoratore

Valutarecondizionipatologichediorigineextralavorativaocomunquepreesistentialfinedievitarel’aggravamentocausatodall’attivitàlavorativasvolta

Rischielavorazioniprevistidaspecifichedisposizionidilegge.Rischielavorazioninonprevistidaspecifichedisposizionidilegge,ma per i quali la valutazione dei rischi individua la sorveglianzasanitariacomemisuraditutela.Visitaarichiestadellavoratore

Verificarelecondizionipsicofisichenellosvolgimentodiattivitàadelevatorischioperlasicurezzapropria

Limitatamente alle situazioni di abuso di alcol e sostanzestupefacentiperleattivitàprevistedagliaccordiStato/RegioniIdoneità psicofisica a svolgere lavorazioni ad alto rischioinfortunisticoanche senonprevistoda specifichedisposizionidilegge, ma per le quali la valutazione dei rischi individual’accertamentodell’idoneitàcomemisuraditutela.Visitaarichiestadellavoratore

Verificarelecondizionipsicofisichenellosvolgimentodiattivitàadelevatorischioperlasicurezzaditerzielatuteladellacomunità

Limitatamente alle situazioni di abuso di alcol e sostanzestupefacentiperleattivitàprevistedagliaccordiStato/RegioniIn caso di disposizioni normative specifiche (es. LLGG EmiliaRomagnaperilavoratoridellasanità)Quando la problematica riguarda in prevalenza la situazioneinternaall’attivitàproduttiva(sicurezzadeglialtrilavoratori)

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212.2 ILGIUDIZIODIIDONIETA’LAVORATIVA:FORMULAZIONE,CONDIVISIONE,

APPLICAZIONE2.2.1 AspettigeneraliIlgiudiziodiidoneitàèunattotecnicoche,nellasuaespressione,devetenerecontodell’obiettivo(la tutela della salute di un lavoratore) e di norme e di linee guida scientifiche: ad esempioesprimere un giudizio di idoneità con una limitazione al sollevamentomanuale di carichi deveseguire criteri scientificamente riconosciuti e nonuna valutazionepersonaledel singolomedicocompetente.Prima di esprimere il giudizio di idoneità del lavoratore occorre interrogarsi e verificare che illavorosiaidoneo,valeadirechelostessononcomportirischieliminabilioquantomenoriducibiliapplicandoledovutemisurediprevenzioneeprotezione.E’questounprincipiobasilarechestaallabasedellastessasceltadidenominarelaprimastrutturadedicataallamedicinadellavoro,laClinicadellavorodiMilano.Nelgiudiziodiidoneità,tenutocontocheèespressoinfunzionedellamansionesvoltaedeifattoridi rischio a cui il lavoratore è esposto, il medico competente, in caso di idoneità parziale oinidoneità,puòindicarecompitilavorativialternativi,masenzaindicareunamansionealternativacheèliberasceltadeldatoredilavoro.Ovviamenteperfarequestoilmedicocompetentedeveconoscereneldettaglioilpostodilavoro,infatti quando si esprimono giudizi di idoneità con limitazioni, sarebbe opportuno, proprio perarrivareadefinirecorrettamente icompitiche il lavoratorepuòsvolgereomeno,che ilmedicocompetente faccia un sopralluogo sul posto di lavoro specifico di quel lavoratore.Il giudizio di idoneità con limitazioni lavorative deve essere dettagliato per evitare errateinterpretazionienonpuòprendere inconsiderazioneelementinoncorrelatiallamansioneedaifattoridirischioacuiillavoratoreèesposto.Infineilgiudiziodiidoneitàdevetenercontoanchedei fattori psicosociali in quanto essi sono, a tutti gli effetti, fattori di rischio lavorativi.Sono quattro i possibili giudizi espressi dal medico competente a seguito delle visite medicheeffettuateaisensidelD.L.81/2008:- IDONEITÀ(art.41,comma6,letteraa);- IDONEITÀPARZIALE,temporaneaopermanente,conprescrizioniolimitazioni(art.41,comma6,letterab);

- INIDONEITÀTEMPORANEA(art.41,comma6,letterac);- INIDONEITÀPERMANENTE(art.41,comma6,letterad).

Taligiudizidevonoriferirsisempreadunamansionespecificaedevonoessereprodotti informascritta,conlaconsegnadiunacopiasiaallavoratoresiaaldatoredilavoro.L’Allegato3Adeldecretoriportaancheicontenutiminimidellacomunicazionescrittadelgiudiziodi idoneitàallamansione.Se ilmedicoriscontrauna inidoneitàtemporanea,ènecessarioanchespecificareilperiododivaliditàdelgiudizio:- Generalitàdellavoratore- Ragionesocialedell’azienda- Reparto,mansioneerischi- Giudiziodiidoneitàallamansionespecifica- Datadellaespressionedelgiudiziodiidoneità- Scadenzavisitamedicasuccessiva(periodicità)- Firmadelmedicocompetente- Informazionisullapossibilitàdiricorso- Dataditrasmissionedelgiudizioallavoratore

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22- Firmadellavoratore(nonobbligatoria)- Dataditrasmissionedelgiudizioaldatoredilavoro

Perquanto concerne l’espressionedel giudiziodi idoneitàallamansione specifica, cheha comeoggettoditutelasialasalutechelasicurezzadeilavoratori,essorappresental’attofondamentaleconvalenzamedicolegaledellasorveglianzasanitaria.In sintesi l’espressione del giudizio di idoneità allamansione specifica deriva da un’analisi dellacompatibilità tra lo statodi salutedel lavoratoree ilprofilodiesposizioneal rischio (mansione,organizzazione,ambiente),tenendocontocheperquestoènecessarialaconoscenzadeiconcettidi“validità”(intesacomeintegritàpsicofisica)edi“capacitàfunzionale”(intesacomepossessodeirequisitifisicie/opsichicinecessariperpotersvolgereattività,compiti,mansioni,ecc.incondizionidi assenza di rischio per la salute e sicurezza). La valutazione dell’abilità individuale non deveessereinvececonsiderataperlaformulazionedelgiudiziodiidoneità.Infine, si ricorda che, ai sensi della normativa attuale, l’espressione del giudizio di idoneità èfinalizzataalla tuteladellasaluteesicurezzadel/la lavoratore,escludendo l’interessedi terzi, senon negli espliciti ambiti di sorveglianza sanitaria indicati dall’art. 41, comma 4, D.Lgs. 81/08 es.m.i.(verificadiassenzadicondizionidialcoldipendenzaediassunzionedisostanzepsicotropeestupefacenti).

2.2.2 IlpercorsooperativoIl “giudizio di idoneità alla mansione specifica” rappresenta l’atto attraverso il quale lasorveglianza sanitaria e l’operatodelMC si traducee si sintetizza inuno strumentoaccessibile,comprensibile e gestibile dal Datore di Lavoro, dai Preposti e dalle altre figure deputate allaprevenzione.Modelli di gestione condivisa sono richiamati anche dalla normativa vigente in materia(ORGANIZZAZIONEDELSISTEMADIGESTIONEDELLASICUREZZA-SGS:art.30–D.Lgs.106/09),chetra l’altro riguarda l’“attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure diprevenzione e protezione conseguenti; ….. attività di sorveglianza sanitaria… periodicheverifichedell'applicazioneedell'efficaciadelleprocedureadottate….”.In considerazionedel valore che il giudizio di idoneità racchiude, tale attononpuòenondevetradursi,soprattuttonelcasodel lavoratorecondisabilità, inunameraelencazionedigenericheindicazioni/prescrizioni/limitazioni rispetto alla capacità lavorativa del singolo soggetto, maentrareilpiùpossibileneldettagliodeicompitisvoltinell’ambitodellamansionespecifica,essereingradodirappresentareunaguidaeunriferimentoapplicabileper lefigureaziendalichesonodeputate alla gestione e organizzazione del lavoro ed essere capace di consentire ilritorno/ricollocamento al lavoro dei soggetti con limitazioni/prescrizioni. In questo processo lemodalità di comunicazione, condivisione e applicazione del giudizio di idoneità nel singolo casorappresentanomomentiepassaggioperatividifondamentaleimportanza.La strada formalecheconducealla formulazionedelgiudiziodi idoneitàallamansione specificaprevedeiseguentimomenti:1. Lavisitamedica.Gliesitidellavisitamedicadevonoessereallegatiallacartellasanitariaedi

rischio di cui all’articolo 25, comma 1, lettera c), secondo i requisiti minimi contenutinell’allegato3A.

2. Ilgiudiziodiidoneitàallamansionespecifica.

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23Comegiàaccennato:- Ilgiudiziodiidoneitàdevesempreesserecomunicatoperiscrittosiaallavoratorechealdatoredilavoroancheincasodiidoneitàcompleta(Art.41comma8).

- Spettaaldatoredilavorovigilareaffinchéilavoratorinonsianoadibitiallemansionipercuièprevistalasorveglianzasanitariasenzailrelativogiudiziodiidoneità(Art.18c1letterab).

- Il datoredi lavoroè tenutoadattuare leprescrizioni indicatedalmedico competentee,nelcaso di idoneità parziale e/o inidoneità allamansione specifica (temporanea o permanente)deve destinare, per quanto possibile, il lavoratore ad altramansione compatibile con il suostatodisalute(Art.42).

Il giudizio di idoneità con limitazioni e/o prescrizioni lavorative, formulato tenendo conto deicompitilavorativieffettivamentesvoltidallavoratore,deveessereinviato,dapartedeldatoredilavoro,anchealDirigente/Prepostoinmodocheanch’essipossanocorrettamentevigilareaffinchéil lavoratore sia effettivamente esentato dai compiti lavorativi previsti dalla limitazione e/oprescrizioneemessadalMedicocompetente.Avverso qualsiasi tipo di giudizio espresso dal medico competente è ammesso il ricorsoall’organismodivigilanza,cioèall’AziendaSanitariaLocale/AziendaTerritorialeSanitaria(Art.41Comma4),chepuò:- Confermare- Modificare- Revocare

ilgiudiziostesso.Nel complesso lenuovedisposizionimiranoaeliminare la ridondanza tramedicocompetenteeorganismi di cui all’Art. 5 della Legge 300 del 1970, legittimando sempre il giudizio delmedicocompetenteeassicurandolatuteladellavoratoreattraversol’Istitutodelricorso.Difattoilgiudiziodiidoneitàesprimesempreunacondizionedicompatibilitàchetieneconto,daun lato, delle condizioni del lavoratore (stato di salute, capacità lavorativa, età, differenze digenere, ecc.) e dall’altro delle condizioni della mansione specifica. In altri termini, il medico,quandoritienechenonvisiatalecompatibilità,devesemprechiedersichièveramenteinidoneo:illavoratoreoilpostodilavoro?In pratica il giudizio di idoneità viene espresso quando il lavoratore può svolgere, senza alcunalimitazione, la mansione a rischio, anche considerando le misure di prevenzione che vengonomesseeffettivamenteinattoalfineditenereirischisottocontrollo.Al contrario, il giudiziodi idoneitàcon limitazionie/oprescrizioni indica lanecessitàdiadottareulteriorimisurepreventive,specificheperilsingolocaso,(tecniche,organizzativeoprocedurali,ivicompresa l’esclusionedaalcunicompiti lavorativi)perchéquelle inattononsonosufficientiperquellavoratorechepresentaunacondizionediipersuscettibilità.Di fronte ad un giudizio di idoneità con limitazioni ilmedico competente esprime un parere dicompatibilità specifica e mette in gioco la propria competenza per favorire quel processo diintegrazionepositivadellavoratoreaffettodapatologiaall’internodell’azienda.Intalsensovalutaadeguatamenteilavoratoriconinfermitànellelorocapacitàlavorativeresidue,collaborandoconildatore di lavoro nel reinserimento/ricollocazionemaggiormente appropriate, in riferimento allalimitazionelavorativaespressa,attraverso:- unaprecisaanalisidellepostazionidilavoroidoneeallaricollocazionedellavoratoreaffettodapatologiechenelimitanol’operatività;

- lapossibilitàdiattivareformedisostegno(adesempioorarioflessibile);

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24- l’attivazionediazionipositiveeconseguentisoluzionideiproblemiconnessicongliambientidilavoro.

Ildatoredilavorononpuòchiedereallavoratoregiudicatoidoneoconlimitazioniunaprestazionenon compatibile con le sueminorazioni e nell’affidare i compiti al lavoratore tiene conto dellecapacitàedellecondizionidellostessoinrapportoallasuasaluteesicurezza,concordementeconquantoconcerneillimitedellasuaidoneità.Ottimizzare l’“utilizzo”delleresiduecapacità lavorativedel lavoratorecon idoneitàcondizionatanelcontestoaziendaleconsenteall’impresadiutilizzarealmegliolaforzalavoroeallavoratoreditrarremaggiorsoddisfazionedallavorosvolto.Dalpuntodi vistapiù strettamenteoperativo, la formulazionedelgiudiziodi idoneitàe lasuacondivisioneconilDatorediLavoroeconlefigureprepostedovrebbeoperativamenteseguireunpercorsocheprevedeiseguentimomenti:1. Elaborazione (ancora senza formalizzazione) del giudizio di idoneità sulla base delle reali

condizioni di salute del lavoratore portatore di una condizione che spesso risulta esseredisabilitante solo in senso “potenziale” (si pensi al soggetto portatore di cardiopatiaischemicache,oggi,opportunamentetrattatoeinassenzadiesitidieventiischemici,può-espessovuoleedeve-tornareasvolgereglistessicompiti lavoratividiunsoggetto“sano”).Dovrebbero essere evitati assunti o limitazioni/prescrizioni predefinite a priori senza unaadeguata conoscenza “globale” del lavoratore e del suo stile di vita, del significato che il“lavoro” ricopreper il singolo soggetto e dei compiti effettivamente svolti e richiesti dallamansione specifica di destinazione. In questa fase risulta fondamentale sia una adeguataconoscenza teorica (attraverso lo studio del DVR e delle specifiche analisi del rischio) deicompitilavorativiprevistidallaspecificamansione,siaunaconoscenzaoperativaattraversoilsopralluogodell’ambientedilavoroelaosservazionedirettadeicompitilavorativiaiqualiillavoratoredovrebbeesserededicato.

2. ConfrontoeinterazionetecnicaconilRSPPeconiPrepostiinmeritoallaspecificaattivitàdilavoroper laqualedeveessere formulato ilgiudiziodi idoneitàal finediunacondivisioneoperativaediapplicabilitàdelgiudizioelaboratodalmedicocompetente,manonancoraformalizzato. Questa fase dovrebbe svilupparsi solo dopo il consolidamento da parte delmedicocompetentedeicriterimedicidielaborazionedelgiudizioedovrebbeestrinsecarsiinunincontro,nonnecessariamenteformale,maprogrammatoabrevedistanzaditempoperconsentireunavalutazioneoperativaedimmediatadellaspecificasituazione.Lavalutazionetecnicadovrebbeavvenireinmeritoallacompatibilitàfralelimitazioni/prescrizionielaborateelaeffettivapossibilitàper il lavoratoredisvolgereidiversicompiti lavorativiprevistidallamansionedidestinazione.Inalcunicasinell’ambitodellamansionepossonoesseredistintiisingoli compiti lavorativi ai quali il lavoratore può essere destinato rispetto a quelli che illavoratorenonpuòsvolgereechesarannosvoltidaaltropersonale;altrevoltenonsvolgerealcuneoperazionispecificherendeimpossibilesvolgeretuttiicompitilavorativiprevistidallaspecificamansione.

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253. Dalla valutazione interattiva l’ipotesi di giudizio elaborato dal medico competente

potrebbe:

a. essere confermata dalla applicabilità operativa delle limitazioni/prescrizioniespresse;

b. necessitare di variazioni/integrazioni sulla base delle informazioni tecnicheacquisitealfinediconsentireuncorrettoeattuabileritornoallavorodelsoggettonelrispettodeicriterisanitarigiàdefinitienecessariperlatuteladellasuasalute;

c. fare emergere l’impossibilità operativa di adibire il lavoratore alla mansionespecifica.

4. Nel caso di una impossibilità completa di inserimento del lavoratore nella mansionespecificasvolta(ovverodiunanoncongruitàparziale,manonsuperabileorganizzativamentee tecnicamente), si rende necessario da parte delle figure aziendali previste (Datore diLavoro, Preposti, Funzioni del personale) individuare subito altre possibili mansionilavorative all’interno dell’azienda per le quali il MC potrà esprimere solo un parerefavorevoleosfavorevole(ancorainformaleamenodiespresserichiestediformalizzazione)rispettoallaanalisidellacongruitàfracondizionidisalutedellavoratoreecompitilavoratividasvolgere.

5. IlDatorediLavoro(oisuoidelegati)individuerà,fralemansioniproposteperlequaliilMCha espresso parere favorevole, quella che potrà essere la nuova mansione didestinazionedellavoratore,inrelazioneancheallenecessitàorganizzativeeaziendali.

6. Solo a questo punto il medico competente formulerà e comunicherà per iscritto ungiudizio di inidoneità permanente alla mansione precedentemente ricoperta dallavoratore e, contestualmente, il giudizio di idoneità, già informalmente condiviso, allanuova mansione proposta e già oggetto di valutazione.Il giudizio di idoneità potràauspicabilmente essere di piena idoneità alla nuova mansione (che già è stata valutatarispetto alla congruità con le condizioni di salute del lavoratore) oppure condizionato daspecificheenuove,magiàvalutateegiudicateapplicabili,limitazioni/prescrizioni.Inquestomodo ilMC formulerà e formalizzeràun solo giudizio di idoneità efficace nel corretto earmoniosoreinserimentodellavoratorenellanuovamansione.

Ilpercorsovuoleesserefinalizzatoallarapidasoluzioneoperativa(enoncomespessoaccadesolo“formale”) del reinserimento lavorativo di un soggetto portatore di infermità che richiedonospecifiche limitazioni/prescrizioni.Questopercorsoconsentedievitate inutiliperditedi tempoe“barocche”interpretazionidellelimitazioni/prescrizionielaborateche,segiàformalizzatedalMCanche quando di fatto inapplicabili del tutto o parzialmente, rischiano di rendere più difficile etortuosol’interoiterdireinserimentooccupazionaledellavoratore.

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262.2.3 GiudiziodiidoneitàparzialeeaccomodamentoragionevoleNelle imprese, la formulazionedelgiudiziodi idoneitàparzialedapartedelmedicocompetente(con prescrizioni/limitazioni), solleva inevitabilmente problematiche di varia natura e comportacomunqueperildatoredilavorol’obbligoditutelarelasalutedelprestatoredilavoroattraversol’adozionedimisure tecniche,organizzativeoproceduralidiprevenzione:questoavviene il piùdellevolteconsegnandoallavoratoreiDPIesollecitandoloadutilizzarli,altrevolteoperandounamodifica organizzativa della fase di lavorazione, oppure mettendo in atto modifiche dellapostazionedilavoroo,nelcasodigiudiziodiinidoneitàallamansionespecifica,provvedendoadadibirlo“ovepossibile,adaltramansionecompatibileconilsuostatodisalute”.(art.42delD.Lgs81/2008).Quandoquestecondizioninonsonorealizzabili,puòprospettarsiillicenziamento.In ogni caso, il giudizio di idoneità parziale evidenzia un problema di salute del lavoratore chelimitaerestringelapropriacapacitàlavorativaeunproblemaorganizzativoedeconomicoperildatore di lavoro. Inoltre, il giudizio di idoneità formulato dal medico competente può essereoggetto di ricorso presso “l’organo territorialmente competente che dispone, dopo eventualiulteriori accertamenti, la conferma, lamodifica o la revoca del giudizio stesso”: pur con ampiavariabilità da territorio a territorio, è tuttora molto elevato il numero dei giudizi di idoneitàlavorativa formulati dal medico competente che viene “modificato” dai medici dell’organo divigilanza,alimentandolabennotadiffusacontroversiaediversitàdivalutazione.D’altronde,all’osservazionedelmedicocompetentegiungonosemprepiùfrequentementecasididisabilità temporanea o transitoria: disabilità post-traumatiche, post-chirurgiche, patologiecronico-degenerativedicaratterecardiologico,neurologicoometabolico,patologiedell’apparatolocomotoreadandamentoricorrenteequelledasovraccaricobiomeccanicoacaricodelrachideedegliartisuperiori;oancoradisabilitàpermanenti,acausaditraumilavorativiedextra-lavorativi,o dimenomazioni chirurgiche, ecc. Si tratta, a tutti gli effetti, di lavoratrici e di lavoratori chepresentano delle “disabilitàminori”, acquisite in ambito lavorativo o extra-lavorativo, correlateallapropriacondizionesociale,allasituazionedilavoro,all’anzianitàlavorativaoall’etàanagrafica.Vi è da considerare peraltro che, a causa dell’invecchiamento della popolazione generale elavorativa, la diffusione delle patologie cronico-degenerative e metaboliche, è suscettibileinevitabilmentediungradualeeprogressivoincremento.Adesempio,secondoidatiacquisitidall’INAILtramitel’allegato3Bperl’annodiriferimento2018,in Regione Lombardia su oltre un milione e mezzo di lavoratori visitati dai medici competentinell’ambito della Sorveglianza Sanitaria, si contano quasi 300.000 persone (17,38% del totale!)cherisultanoparzialmente idonee,quindicon limitazionie/oprescrizioni,ecirca3.500 inidoneeallamansionespecifica(0,21%).Considerandoquindiledimensionidelfenomenoeledifficoltàchesipongonodinanzialmedicocompetente,emergel’esigenzadiripensareerivedereilconcettodi“disabilità”.NellaconvenzioneO.N.U.peridirittidellepersonecondisabilità6(13/12/2006),ratificatainItaliacon Legge 3marzo 2009 n° 18, la disabilità viene definita come “il risultato dell’interazione trapersone con menomazioni e barriere comportamentali e ambientali, che impediscono la loropiena ed effettiva partecipazione alla società sulla base di eguaglianza con gli altri”: vienericonosciuto quindi che la disabilità è connaturata all’essere umano, è naturale”, diventa una“normalità”eriguardaindistintamenteogniessereumano.Ilsignificatodella“disabilità”sisposta6UNITEDNATIONGENERALASSEMBLY:ConventionontherightsofPersonswithDisabilitiesandOptionalProtocol, United Nations, New York, approvata dall’Assemblea Generale dell’ONU il 13 dicembre 2006;ratificatainItaliaconleggen.18del3marzo2009epubblicatanellaGazzettaUfficialen.61del14marzo2009.

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27dall’ ambito strettamente individuale della persona con menomazioni, al rapporto di questapersonaconunambientefisicoerelazionalesfavorevole.Applicando questa definizione ai luoghi e ai posti di lavoro, il lavoratore “limitato” è a tutti glieffettidaconsiderare“personaconmenomazioni”e l’ambientedi lavorodiventaperquestoun“ambientefisicoerelazionalesfavorevole”inquanto,nelcasospecifico,fungeda“barrierafisicacomportamentaleeambientale”che“impedisceunapienaedeffettivapartecipazione”.Nella stessa Convenzione (art.2), l’accomodamento ragionevole viene definito comeun insieme“delle modifiche e degli adattamenti necessari e appropriati che non impongano un oneresproporzionatooeccessivo,adottatiovevenesianecessità incasiparticolari,pergarantireallepersonecondisabilitàilgodimentoel’esercizio,subasediuguaglianzaconglialtri,dituttiidirittiumaniedellelibertàfondamentali”.Il concetto di “accomodamento” comprende tutti gli aspetti dell’accessibilità complessivadell’ambiente di vita e di lavoro, della riprogettazione individualizzata del posto di lavoro,dell’adozionediausilitecniciutiliafacilitareicompitilavorativi,dellariorganizzazionedeiprocessiedei flussidi lavoroedell’eventualesupportodiassistenzapersonale; l’aggettivo“ragionevole”inveceevocailprincipiodi“noncostringereilDatorediLavoroadinvestimentisproporzionati”.La “discriminazione sulla base della disabilità” indica qualsivoglia distinzione, esclusione orestrizione sullabasedelladisabilità cheabbia lo scopoo l’effettodipregiudicareoannullare ilriconoscimento,ilgodimentoel’esercizio,subasedieguaglianzaconglialtri,dituttiidirittiumaniedelle libertà fondamentali incampopolitico,economico, sociale, culturale, civileo inqualsiasialtrocampo.Essaincludeogniformadidiscriminazione,compresoilrifiutodiunaccomodamentoragionevole.Nella pratica quotidiana del Medico d’Azienda, il giudizio di idoneità parziale rappresenta “ilrisultatodell’interazione”edellacompatibilitàtralavoratoreemansionespecifica;lelimitazioniele prescrizioni agevolano e favoriscono lo svolgimento delle attività lavorative e sono daconsiderarsitutte,senzaeccezioni,degli“accomodamentiragionevoli”:inquestocontestoèlecitoaffermarecheattualmente ilgiudiziodi idoneitàparziale formulatodalmedicocompetenteè laforma più praticata e diffusa, ma anche più semplice, di accomodamento ragionevole: più“semplice”, in quanto riferendosi esclusivamente alla menomazione biologica della persona, ingenerenoncomportal’obbligoperildatoredilavoro,diadeguare“l’ambientefisicoerelazionalesfavorevole”conmisuretecnichediprevenzioneprimaria.Purtroppo, non sempre è possibile modificare significativamente la postazione di lavororendendola pienamente compatibile con le necessità del lavoratore. Pertanto, se da un latoassistiamo oggi ad un progressivo aumento di giudizi di idoneità parziale, sempre motivati daalterazioni dello stato di salute, dall’altro non sempre osserviamo una mitigazione dei rischilavorativie/oilmiglioramentotecnico,organizzativoeproceduraledeiluoghidilavoroedeicicliproduttivi.Così,semprepiù frequentemente lostatodisalutedei lavoratoricondiziona, limitaerestringe le capacità e le abilità del lavoratore “disabile” per il quale il luogo di lavoro rimanespessoun“ambientefisicoerelazionalesfavorevole”erappresentalavariabileindipendentedelsistemadiprevenzione.La chiave di volta per affrontare costruttivamente il problema è rappresentato da una sempremaggiore collaborazione attiva (e fattiva) fra gli attori coinvolti nel sistema di prevenzioneaziendale(datoredilavoro,RSPP,medicocompetenteeRLS).

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282.2.4 L’usodellametodologiaICFperlaricollocazionedellavoratoreconlimitazionio

disabilitàNel maggio 2001 l’Organizzazione Mondiale della Sanità ha pubblicato la ClassificazioneInternazionale del Funzionamento (ICF) 7 che è stata riconosciuta come strumento idoneo permisurare lacondizionedisaluteedidisabilitàdellepersone inquantoprende inconsiderazionel’insiemedei contesti in cui vivee lavora lapersonaepermettedi correlare lo statodi saluteel’ambiente.Essasiprestabeneadessereutilizzata inMedicinadelLavoro,e, inparticolare,nell’espressionedelgiudiziodiidoneitàinquantoconsentedi:a. acquisireunprofilocomplessivodelfunzionamentoedelladisabilitàdellavoratore;b. individuare inmodosistematicoediquantificare le capacità residuedel lavoratore rispetto

all’ambientefisicoerelazionaledelluogodilavoro;c. considerare i fattori ambientali e relazionali (nel nostro caso, tutti gli agenti di rischio,ma

ancheglielementidicontestoedicontenutodella“mansionespecifica”),comeelementichepossonofavorire(qualificatoridifacilitazione)oostacolare(qualificatoridibarriera)leattivitàelaperformancedellavoratoreconidoneitàparziale.

Ilprofilodelfunzionamentoedelladisabilità,analizzandoi3ambitidelrapportouomo-ambiente(funzioni e strutture corporee, attività e partecipazione e fattori ambientali) consente di“superare” la diagnosi clinica (che rimane tuttavia la base di partenza per ilmedico),misura illivellodimenomazionedellapersona,descriveanaliticamente le limitazionidelgesto lavorativo,ed offre una base metodologica scientificamente rigorosa per l’espressione del giudizio diidoneità8.Nel2006venivariportatasullarivistaTheLancetunadefinizionedidisabilitàutilizzandoillinguaggiodell’I.C.F9.:«Ladisabilitàèilrisultatonegativodelleinterazioniframenomazionidellestrutturee funzionidelcorpo(caratteristichedisalute), limitazionidelleattività, restrizionidellapartecipazione e fattori contestuali (personali o ambientali), che possono fungere da barriere,limitandoilfunzionamentodellapersona.».Laduttilitàdellostrumento,adottandounlinguaggiocomunetratuttiglioperatorieledisciplineinteressate,haconsentitoall’ICFunanotevolediffusionealivellointernazionalecomestrumentoscientificoperricercheestatisticheincampoeducativo,formativo,clinicoepolitico.Nel2009,con ilContributodelMinisterodelLavoro,dellaSaluteedellePoliticheSociali,venivapubblicata una ricerca dal titolo “Disabilità e Lavoro: un binomio possibile” 10 effettuata inFondazione“donCarloGnocchi”dalCITT(exPoloTecnologico),conlacollaborazionedell’UnitàdiRicerca “Ergonomia della Postura e delMovimento” (EPM). La ricerca, che ha come sottotitolo“metodi ed esperienze di progettazione di ambienti e processi di lavoro per lavoratori conlimitazionimotorie”,descrive17casidistudio,chesiriferisconoapersoneconelevatogradodidisabilitàpermanenteechehannocomportatolanecessitàdiuna“accomodamentoragionevole”attraversounari-progettazionedell’ambientedilavoro.

7ORGANIZZAZIONEMONDIALEDELLASANITÀ, (2002): InternationalClassificationof functioning,disabilityandhealth(www.who.int/classifications/icf/en/).8ICFManualebreveErickson–EdizioniErickson.Gardolo(TN)2004.9M.Leonardi,J.Bickenbach,T.B.Ustun,N.Kostanjsek,S.Chatterji.“Thedefinitionofdisability:whatisinaname”.TheLancet,Vol.368October7,200610R.ANDRICH,P.BUCCIARELLI,G.LIVERANI,E.OCCHIPINTI,L.PIGINI(acuradi):DISABILITÀELAVORO:UNBINOMIO POSSIBILE. –Metodi ed esperienze di progettazione di ambienti di lavoro per lavoratori conlimitazionimotorie–FondazioneDonGnocchiOnlus2009(www.portale.siva.it)

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29Lametodologiaapplicatasièrivelataadattaafavorirel’integrazionesocialedelle17personecondisabilità, persone che, malgrado importanti limitazioni motorie, hanno potuto sviluppare almegliolepropriecompetenzenelcontestolavorativo.Ilmodellobio-psico-sociale,cheutilizzalametodologiaICF,proponendounlinguaggiouniversale,con un paradigma innovativo dei concetti di salute e disabilità, è stato adottato anchedall’I.N.A.I.L.11, cheha“elaboratouncoreset ICFcombinatoall’analisidelgesto lavorativonellacomponentestaticaedinamica….Ilcoresetidentificalagestualitàlavorativadistinguendoilgestopeculiare da quello occasionale della mansione svolta dal lavoratore e descrivendone ilfunzionamentoattraversoilprofiloICF”.Successivamente, la stessa metodologia I.C.F. è stata applicata in alcune realtà aziendali perdefinireilprofilodelfunzionamentoedelladisabilitàdellavoratore,conlafinalitàdiindividuareequantificare l’entitàdellemenomazionidellapersona inrapportoai rischidellapostazioneedelluogodilavoro12.A seguito della formulazione del giudizio di idoneità parziale, è stato possibile praticare nelcontesto aziendale, con il confronto e il supporto delle figure deputate alla prevenzione, leseguentifasi:1. Verifica della postazione di lavoro e dei compiti lavorativi assegnati al lavoratore:

consultazionedeldocumentodiVdR,sopralluogocongiuntodelmedicoconpreposto,RSPPed RLS; osservazione e, se possibile riproduzione audio-video, delle richieste funzionalimotorieesensorialidelgestolavorativo;acquisizionepressolafunzionedelPersonaledeidatiorganizzatividellamansioneeitempidiesposizioneairischiindividuatievalutati.

2. Definizionedelprofilodel funzionamentoedelladisabilitàdel lavoratore: vieneeffettuatadalmedicocompetente,supportatopossibilmentedauno/aspecialistafisiatra.Utilizzandoicodici della Classificazione Internazionale del Funzionamento (I.C.F.), il medico potrebbeallestireepoidisporredicoresetgenericodimansione,maconlespecificitàindividualidellavoratoreconidoneitàparziale.

3. Uncoresetspecificoconcuipossanoessereanalizzate:

a. le FUNZIONI CORPOREE, valutate con la classificazione della menomazionefunzionaledellestrutturecorporee(organieapparati),secondounascalada0a4;

b. le ATTIVITÀ e la PARTECIPAZIONE, valutate anch’esse con la classificazione dellalimitazionesecondounascalada0a4,vengonoespressesecondoidueconcettidicapacità e performance che consentono di analizzare quali-quantitativamente lecapacità residue e la performance del lavoratore ed esprimono le difficoltàdell’individuonell’espletareicompitilavorativiassegnati;

11G.CORTESE,M.R.MATARRESE:ILREINSERIMENTOLAVORATIVODELDISABILEDALAVORO.ATTUALITÀEPROSPETTIVE .Convegno“DisabilitàeAccomodamentoRagionevole” IRCCSS.MariaNascente–6marzo2015FondazioneDonGnocchiOnlus–Milano.12 Q. BARDOSCIA, J. JONSDOTTIR, L. PIGINI: IL MEDICO COMPETENTE E L’ACCOMODAMENTORAGIONEVOLE: dalle limitazioni lavorative al reinserimento occupazionale del lavoratore. Convegno“Disabilità e Accomodamento Ragionevole” IRCCS S. Maria Nascente – 6 marzo 2015 Fondazione DonGnocchiOnlus–Milano(www.portale.siva.it)

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c. i FATTORI AMBIENTALI: tutti gli agenti di rischio della mansione (fisici, chimici,biologici e organizzativi, di contesto e di contenuto, e sociali vengono classificaticonilcodicefacilitatore/barrierasecondounascalada+1a+4eda0a4(9gradi).

4. L’incrociotraidatiaggiornatidiverificadellapostazionedilavoroeilprofiloindividualedelfunzionamento e della disabilità del lavoratore ha permesso dimisurare analiticamente illivello di compatibilità tra compiti lavorativi e stato di salute e, nello stesso tempo, haconsentitodiindividuareconprecisionelemodifiche“tecniche,organizzativeeprocedurali”per un reinserimento lavorativo del prestatore d’opera, senza “costringere il Datore diLavoroadinvestimentisproporzionati”.

5. LacollaborazionedelmedicocompetenteconlefigureaziendalidelSistemadiPrevenzioneeProtezione e la consulenza di ergonomi ed esperti di Progettazione Universale13 haconsentito inquesticasididefinireunprogettodiAccomodamentoRagionevolefinalizzatoall’inclusioneedalreinserimentooccupazionaledellapersona:essoconsiste,daunaparte,neldotareil lavoratoredistrumentietecnologieassistitepersonalizzateemettereapuntounprogrammaindividualediriabilitazioneediformazione;dall’altra,mettereinattolepiùadeguatemodifichedellapostazioneedell’organizzazionedellavoro.

Evidenteapparequindil’importanzadelcontributodelmedicocompetenteDOPOaverformulatoil giudizio di idoneità parziale. È necessario che egli si faccia parte attiva del processo direinserimento occupazionale, che stabilisca un rapporto “diretto” con il lavoratore, il datore dilavoro e le funzioni aziendali, che incrementi la propria disponibilità e il tempo da dedicare aicompitiprevistidall’art.25,chesiaorientatoallaprogrammazionedellaSorveglianzasanitariaconcriterichetenganocontoanchedell’invecchiamentodellepopolazionilavorativeedelleiniziativedi promozione della salute e che aggiorni la strumentazione tecnica a sua disposizione performulareunequilibrato,precisoeobiettivogiudiziodiidoneità,cioèdicompatibilitàtrauomoelavoro.Riporto integralmente la definizione di Medico d’Azienda elaborata dall’A.N.M.A14 nel 1990: Ilmedicod’AziendaèunmediconominatodalDatorediLavoroche,inseritonelcontestoaziendaleper il perseguimento delle finalità generali dell’impresa attraverso la specifica conoscenzadell’organizzazioneaziendale,collaboraconildatoredilavoroall’attuazionediquantonecessarioaffinchél’attivitàlavorativasisvolganelrispettodeiprincipiedellenormechetutelanolasalutedellavoratore.Chenonsiasolo“competente”,ma“inseritonelcontestoaziendale”.Anchenelleimpresedipiccoleepiccolissimedimensioni.

13 “Progettazioneuniversale” indica laprogettazione (e realizzazione)diprodotti, ambienti,programmieserviziutilizzabilidatuttelepersone,nellamisurapiùestesapossibile,senzailbisognodiadattamentiodiprogettazioni specializzate. “Progettazione universale” non esclude dispositivi di ausilio per particolarigruppidipersonecondisabilitàovesianonecessari(ConvenzioneONU13dicembre2006)

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3 APPROFONDIMENTIEPROPOSTE3.1 ILRUOLODELMEDICOCOMPETENTENELLAVALUTAZIONEDEIRISCHIA25annidalla626/94èopinioneedesperienzadiffusafraglioperatorideiservizidiprevenzioneecontrollodelleASLetraimedicicompetenticheiDocumentidiValutazionedelRischio(DVR),trannelesoliteeccezioni,sianocarentisottodiversiprofili:capacitàdiidentificareequantificaretuttiirischiperlasalutedeilavoratoriesoprattuttocapacitàdiproporreazionidimiglioramentoefficaci.Bastaleggernealcuniperrendersicontodeicopia/incollacheimperanoinquestidocumentisenzadimenticarecheunabanalericercasuGOOGLEvipermettedisceglierefralenumerosepropostecommercialichechiedonopochedecinedieuroperpredisporreunDVRsenzanemmenofaredeisopralluoghi. Sul tema del DVR la Regione Lombardia nel lontano 2004 aveva emanato undocumento di “Indirizzo per la redazione del DVR”, frutto del confronto proficuo fra le diversepartisociali.MasuquestoargomentoancheCIIPavevaprodottounostoricodocumentonel2000.Oltre a questo dato di “sentimento comune”, recentemente l’INAIL nel suo XII ConvegnoNazionalediMedicinaLegalePrevidenziale, tenutosiaBolognadal28al30Novembre2018,hapresentato una analisi dei DVR, per la parte dei rischi da sovraccarico biomeccanico, di 172aziende, appartenenti a diversi settori. I risultati riportati confermerebbero il “sentimentocomune” di una scarsa attendibilità dei DVR: da unmassimo del 72,1% a unminimo del 63%(perchésonostatianalizzatidifferentitipologiedirischiodasovraccaricobiomeccanico)iDVRnonsonorisultatiattendibili.Che ilmedico competentenon si debba sostituire a chi predispone ilDVRè stato chiaritodallasentenza della Corte di Cassazione n.1856 del 15.01.2013 e successivamente dall’interpellon.5/2014 redattodallaCommissione Interpelli, previstadall’art.12delD.Lgs. 81/08, epromossodalla Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici. Nell’interpello si precisa che al medicocompetente “non è affatto richiesto l'adempimento di un obbligo altrui quanto, piuttosto, losvolgimento del proprio obbligo di collaborazione, espletabile anche mediante l'esaurientesottoposizionealdatoredilavorodeirilieviedelleproposteinmateriadivalutazionedeirischichecoinvolgonolesuecompetenzeprofessionaliinmateriasanitaria”.Semprenell’interpellosiindicacheilmedicocompetentericeveleinformazionisullaVDRnonsolodal DdLma le acquisisce di sua iniziativa (anche quando subentra) in particolare “visitando gliambientidilavoroetraendodallaSorveglianzaSanitariaelementiutili”.Aquestopropositovalelapenaporsilaseguentedomanda:cosacaratterizzailmedicodellavororispettoaglialtrispecialisti?elaprofessionalitàspecificadelmedicodellavoroèindispensabileadunacompletaecorrettavalutazionedeirischi?Larispostaè,anostroavviso,affermativa.Ainostrifiniè importantesottolinearecheilmedicodel lavorohanelpropriobagaglioculturalespecifico la conoscenzadei cicli tecnologiciedei rischiadessocollegati,puòedeveaggiornarsinonsolosullepatologie,maanchesuirischichimici,fisici,organizzativi,biologici,esullepossibilisoluzionipereliminarlio ridurli…..,equesteultimesonoappuntoglielementipiùcarentinelleattualiVDR,enoncasualmentesonoilbagagliospecificoeprofessionaledelmedicodellavoro.Nella redazione del D.Lgs. 81/08 non è stato accolto il suggerimento circa l’opportunità che ilmedicocompetentepossapartecipareallavalutazionedeirischiabinitio,propostasostenutadamolti operatori della prevenzione e dalle loro associazioni. Il gruppo “legislazione” di CIIP haaffrontatoiltemaformulandopropostedimodificadell’art.41.

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Diversi sonooggi gli strumentie imaterialidocumentali chepossonoessered’ausilioalmedicoCompetente.Dall’emanazionedellariformasanitariadel1978iserviziterritorialidiprevenzioneconfunzionedivigilanzahannocondottodelleanalisieinterventisuquasituttiicompartiproduttivi.Dai“vecchi”profilidirischioINAIL,ai lavori intornoaiPianiAgricoltura,Edilizia,rischioMuscolo-Scheletrico,allabancaDatiSoluzionidellaFacoltàdiIngegneriadiBologna,alleschedesurischiostress per settore del Gruppo Interregionale, agli articoli sulle riviste di ANMA, SIML….Documenti che si implementeranno, si spera, in un repertorio nazionale e regionale dei PianiMirati (richiamati e valorizzati anche nel Piano Nazionale Prevenzione 2020-2025 in corso distesura),unaevoluzionedelletanteiniziativedicompartorealizzatedaRegioni,ASL,SNOP(chehamessoonlinewww.snop.itlerelazionistorichedicomparto):Per le piccole imprese, che costituiscono la maggior parte del tessuto produttivo italiano,comincianopoiadesseredisponibilidelleprevalutazionidi rischioperspecificaattività,utiliperindirizzarealmegliolasorveglianzasanitaria.

AlivelloEuropeopoiesisteancheilsistemaOIRAche,oltreaforniretracceperlastesuradeiDVR,forniscesoluzioniperilcontenimentodeirischiindiversisettori.

Inoltre si dovrà sempre di più tenere conto delle conoscenze che emergono dall’esame degliAllegati3B.AquestopropositoCIIPhaorganizzatounSeminarioil2ottobre2019.

Ma ilcuorerimaneunavalutazionedel rischioaggiornatanonburocratica,essenzialeeper farequestononèpossibileprescinderedallaconoscenzaedalleosservazionidelMedicoCompetente.

ConsiderazionianaloghepossonoessereesteseaiServizidiprevenzionedelleASL.Lavalutazionedellacongruitàecompletezzadellevalutazionideirischieffettuatedalleimprese,cosìcomedellemisurediprevenzioneadottateodamigliorare,deveessereunattointerdisciplinare,nonunattomeramente tecnico e tantomeno notarile. Ma perché questo avvenga occorre rivalorizzare laprofessionalità del medico del lavoro nei Servizi delle ASL, figura storica dei Servizi, che li haaddiritturafondatiesostenuti,machehasubitonegliultimianniunamarginalizzazione.SolocosìiServizipotrannoaffrontareinmodointerdisciplinareiproblemisiadellasicurezzachedellasalutedeilavoratori.

Ergo: è necessario intervenire anche nella formazione dei medici del lavoro svecchiando iprogrammididattici, inserendo findall’iniziodel percorso formativo tirocini presso le impreseepresso iservizipubblicidiprevenzioneperformare lecapacitàprofessionalinecessarieperché ilmedico del lavoro sappia analizzare i cicli tecnologici, individuare i rischi relativi, le possibilisoluzioni e sappia intervenire in tutte le fasi del processo di prevenzione e non solo con lasorveglianza sanitaria. Su questo argomento CIIP intende sviluppare riflessioni e proposteattraversoillavorodelpropriogruppoFormazione.

3.2 RICORSOAVVERSOILGIUDIZIODELMEDICOCOMPETENTEAlcune indaginieffettuatedaassociazioniprofessionalihannoevidenziatodifformitàproceduralinel territorio nazionale nella gestione dei ricorsi avverso il giudizio del medico competentepresentatiall’organodivigilanza(aisensidell’art.41,comma9)evariabilitàdegliesitideglistessi.Inoltre,lastessacomposizionedellecommissionièvariabilenellediverseASLeRegioni.

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33Per questi motivi CIIP ha ritenuto necessario porre il problema al Ministero della Salute persollecitare l’emanazione di linee di indirizzo finalizzate a garantire omogeneità delle attività sututto il territorio nazionale e a chiarire dubbi interpretativi emersi nel corso degli anni diapplicazionedellalegge.AnaloghesollecitazionisonopervenutealMinisteroSalutedapartediANMAediSIML.Questi i temi cheCIIPha ritenutodoveressereoggettodelle lineeguida suiquali ha formulatoindicazionialMinistero:- Soggettilegittimatiallapresentazionedelladomanda- Ammissibilitàdellarichiesta- Composizionedelcollegiomedico- Onerositàomenodellavisitaedegliaccertamentisanitaricomplementari- Modalitàdell’istruttoria(ilproblemadelsopralluogo)- Espressionedelgiudizio-Criteriperladecisioneinmeritoalricorso- Duratatemporaledelgiudizioespressosuricorso- Ricorsodi2°istanza.

Inparticolaresièsottolineatalanecessitàdi:- prevedere composizioni delle commissioni omogenee su tutto il territorio nazionale, conspecificititoliprofessionali(specialità inmedicinadel lavorooequipollenti),conpossibilitàdiaudiree/oconsultarespecialistidellepatologieriscontrate;

- definire se il ricorso e gli eventuali accertamenti integrativi sono gratuiti ovvero soggetti atariffazionepropendendoperlaprimasoluzione;

- definire procedure chiare e uniformi: acquisire tutte le informazioni relative alle attivitàlavorative interessate, anche con eventuali specifici sopralluoghi, acquisire tutte leinformazionirelativeallepatologie,anchedisponendoaccertamentimirati,pienatrasparenzadegliattiedellemotivazionichevisottostanno;

- consultazioneecollaborazionedelmedicocompetenteinteressatocheesplicitilemotivazionidelgiudizioformulato;

- obbligodiverbaledellasedutacheriportilemotivazionidelledecisioniprese.Il Ministero della Salute ha quindi attivato un tavolo di lavoro, coordinato dalla dott.ssaGiuseppina Lecce, che ha visto la partecipazione di CIIP, ANMA, SIML e rappresentanti dinumeroseRegioni.Almomento i lavorinon sonoancoraconclusima ilMinisterohaprevistodilicenziare le lineeguidaneiprimimesidel 2020,documentochepoidovràandarealvagliodelConsiglioSuperiorediSanitàequindidellaConferenzaStato-Regioni.Perquesteragioni ilgruppodiCIIPhadecisodi farconfluire leproprieproposteneldocumentocheverràallestitodalMinisterodellaSalute.

3.3 “PORTABILITÀ”DELLACARTELLASANITARIAEDIRISCHIOLa cartella sanitaria edi rischio secondo i requisiti dell’allegato3AdelD.Lgs. 81/08e secondo irequisitidelD.Lgs.230/95,rappresentalostrumentofondamentaleeindispensabilenonsoloperlostudiodellasalutedellavoratore,maancheperl’acquisizione,laraccoltaelagestionedituttigli elementi di giudizio necessari per la formulazione del giudizio di idoneità alla mansione

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34specificaoalrischiodaradiazioniionizzanti,nonchéperraccogliereeavereadisposizionel’interastoria lavorativa e della salute del lavoratore unitamente agli accertamenti integrativi effettuatinelcorsodeglianni.Inoltre,comeespressamenteprevistodallanormativa,lacartellasanitariaedirischio(ounasuacopia)etuttigliaccertamentiintegrativieffettuatidallavoratore,devono:• essereconsegnatial lavoratore inoccasionedellacessazionedelrapportodi lavoroaffinché

venganoaffidatialmedicocompetentedelnuovoDatorediLavoro;

• essere inviati ad INAIL e consegnati allo stesso lavoratore in occasionedella cessazionedelrapporto di lavoro nei casi di esposizione occupazionale a radiazioni ionizzanti, agenticancerogenidirischio,agentichimicidirischio,amianto.

• essere consegnati a INAIL o ad ASL in tutte le situazioni nelle quali venga richiesta per ilcompimento di adempimenti medico-legali (malattia professionale), di azioni di vigilanza econtrollooperfiniepidemiologici.

Nella realtà operativa, in considerazione del fatto che la cartella sanitaria e di rischio risulta atutt’oggiessereancoracartaceaoraccoltasusistemiinformaticinonorganizzati,oppuresudiversiprogrammidimedicinadellavoro“noncomunicanti”fraloroesenzapossibilitàditrasferireidatisanitari da uno all’altro (si conoscono in Italia centinaia di programmi di Medicina del Lavorodifferentidaaziendaadazienda),gliobblighisoprariportatisonoadempiutiinunnumerolimitatodicasiosolosuesplicitarichiestadelLavoratoreodiunEntedicontrollo/vigilanza.Inoltre,inunmondodellavoromoltodinamicodovecambiareDatorediLavorosutempibrevièfrequente, si verifica quotidianamente la effettuazione di visita medica ed esami integrativi inlavoratori che hanno già effettuato, poco tempo prima presso il precedente Datore di Lavoro,molti (o tutti) degli stessi accertamenti integrativi che tuttavia non sono fruibili o trasferibili alnuovoMedicocompente.Infine, in occasione di infermità o condizioni fisiopatologiche insorte in un lavoratore, risultaesserefondamentaleavereadisposizioneeintemporealetuttalastoriaclinicaegliaccertamentieffettuati in precedenza per un confronto e una valutazione di dettaglio nel tempo. Questoaspetto risulta ancora più rilevante quando debba essere valutata la possibile origineoccupazionalediunamalattiainsortainunlavoratoredapocoinserviziopressol’ultimoDatorediLavoro,maconunavariaericcastorialavorativaallespalleinaltreAziende.Tutte le difficoltà operative e gestionali segnalate sarebbero superabili dalla auspicabile eproponibilecreazionediunapiattaforma/programmainformaticoalivellonazionalechecontengal’ALLEGATO3A(ovverolacartellasanitariaedirischio)diognisingololavoratore,inmanieradeltuttoanalogaaquellocheèstatofattoperlapiattaformaINAILcheraccoglieidatidell’ALLEGATO3BdelD.Lgs.81/08.IdaticliniciegliaccertamentidiognilavoratoresarebberoraccoltiinunaunicacartellasanitariaedirischiochevieneaggiornataneltempoconlevisitemedicheegliesamiintegrativieffettuatinelcorsodegliannipressoidiversiDatoridiLavorodapartedeiMedicicompetentidiogniazienda,accessibilipuntualmenteinognitempodellavitalavorativasolodapartedelMedicocompetentedellaaziendadoveillavoratoreprestaservizioinquellospecificomomento.Lastessafaciledisponibilitàdellastoriaclinicadel lavoratoresarebbepreziosaper ilpercorsodistudioevalutazionedellaorigineprofessionalediunamalattia,oggispessodifficileoimpossibile

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35perlamancanzadeidatistoricidiesposizioneoclinicirelativiall’interoarcodellastorialavorativadellapersona.

Di fatto, un sistema informatizzato di questo tipo consentirebbe una vera e propria“portabilità”dellacartellasanitariaedirischiodellavoratorerendendolaperinterodisponibilealMedicocompetentedelmomento.Unapiattaformadiquestotipopotrebbeessere inizialmentesperimentataperalcunispecificirischi lavorativi, come già accade in altri Paesi Europei (ricordiamo la recente esperienzafrancesedicuisialleganoriferimentiemanuale),e,inparticolarenellasituazioneitaliana,peril rischio da radiazioni ionizzanti o per il rischio da agenti cancerogeni, ma auspicabilmenteestensibile nel tempo a tutti i fattori occupazionali di rischio (anche per non creare inutili epericolosi“sdoppiamenti”dellasaluteedellastorialavorativaeclinicadeilavoratori).

3.4 UTILITÀEUTILIZZODEIDATIDELLASORVEGLIANZASANITARIAIl D.Lgs. 81/08 prevede diverse modalità di raccolta elaborazione ed utilizzo dei dati sanitariraccoltidalmedicocompetentedurantel’attivitàdisorveglianzasanitariasvoltainaziendaLeinformazioniraccoltesonoelaboratedalmedicocompetenteemesseadisposizionedeldatoredi lavoro, delle figure della prevenzione aziendali e dei lavoratori, per il tramite dei RLS,principalmenteattraversolostrumentodellarelazionesanitariaannualepresentatainoccasionedellariunioneperiodica.(ART.25,iD.Lgs.81/08).Inoltreilmedicocompetenteètenutoafornirealcune informazionisecondo loschemaprevistodall’allegato3B,eatrasmetterlecomeprevistodall’art.40D.Lgs.81/08compilandoilformatpresentenell’applicativoINAILdedicato.QuesteinformazionisonoquindiresedisponibiliaiServizidiPrevenzionedelleASL.LARELAZIONEANNUALELanormativanonprevedeunoschemaounmodelloperredigerelarelazioneannuale,tuttavialeindicazioniprodotte inpassatonelmeritodadiverseASLeRegioni sottolineano l’importanzaditutti icompitiaffidatialmedicocompetente,dallacollaborazionenellavalutazionedeirischiallaformazioneairilieviemersiduranteilsopralluogo,ecc.Laraccomandazionecomuneèquindicheilmedicocompetentenellarelazionesanitariafacciariferimentoancheatuttiglielementiraccoltinell’ambito della sua complessiva attività presso l’azienda (collaborazione alla valutazione deirischi,attivitàformativaedipromozionedellasalute,sopralluoghinegliambientidilavoro,ecc.)Infattilarelazioneannualedelmedicocompetenteversoilsistemadiprevenzionediimpresahaloscopodifornireallefigureaziendalieailavoratori,inoccasionedellariunioneperiodica,nonsoloinformazionisull’andamentoesuirisultatidellasorveglianzasanitariaesulleeventualipatologiecorrelateemersenel corsodell’anno,maanche il suopuntodi vistaprofessionale sulle criticitàemerse.E’ previsto che la relazione contenga anche indicazioni sul significato dei risultati ai finidell’attuazionedimisuredituteladellasaluteeintegritàpsicofisicadeilavoratori.Pertanto nella relazione annuale non possono essere riportati soltanto i dati raccolti e inseritinell’allegato 3B. La relazione deve contenere anche un commento breve ma articolato sulsignificatoesugliesitidegliaccertamentiprevistiedeseguitiesullostatodisalutedeilavoratoriinrelazioneairischipresentiinazienda,inmodochiaroecomprensibiledaiRLS.Nonèinfattiutileilmero elenco del numero degli accertamenti effettuati, quanti sono alterati, etc, se non sonocommentati inmodoesauriente e se non si chiarisce quali accertamenti sono correlati ai rischispecifici presenti in azienda. Laddove la numerosità della popolazione lavorativa sottoposta asorveglianza lo consenta, è opportuno che i dati grezzi sulle idoneità con limitazioni e/o

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36prescrizioni e quelli sulle patologie correlate al lavoro siano presentati dopo averli corretti persesso ed età, e se possibile posti in confronto con i dati epidemiologici disponibili circa laprevalenzanellapopolazionegeneralenonespostaairischidellepatologieemerseneilavoratori.(Ad es. per i disturbi muscolo scheletrici i dati sono pubblicati su La Medicina del Lavorohttps://doi.org/10.23749/mdl.v109i1.6644 , per i disturbi mentali consultare il sito Epicentrodell’IstitutoSuperiorediSanitàhttps://www.epicentro.iss.it/mentale/pdf/esemed.pdf)La relazione sanitaria deve poi integrarsi con la valutazione dei rischi, in uno scambio diinformazioniopportunoenecessariopertuttiglielementidirischiopresentiinazienda,nonsoloper quelli espressamente indicati dal DLgs 81 (agenti fisici, agenti chimici e cancerogeni,organizzativi, etc). La raccolta e l’analisi dei dati sanitari epidemiologici da parte del medicocompetente non è sempre possibile, specie quando si tratta di piccoli numeri. Tuttavia lacorrelazionetrasintomatologiadeilavoratori,eventualipatologie,eattivitàlavorativa,infunzionedellediversemansioni,deicompitiedeirischispecifici,èunelementopotenteinmanoalmedicocompetente per suggerire al datore di lavoro l’analisi e valutazione di rischi trascurati ol’approfondimentodellavalutazionedi rischigiàconsiderati.L’analisideidatisanitaripuòancheindurreilmedicocompetenteasuggerirealdatoredilavorol’adozionedimisurediprevenzioneeprotezione per eliminare o ridurre il rischio, o l’approfondimento e aggiornamento dellaformazione. In questo caso è sufficiente verbalizzare o inviare al datore di lavoro le specificheproposte(cosìcomeindicatodall’interpello5/2014)L’analisi delle condizioni di salute della popolazione lavorativa aziendale può anche stimolare ilmedico competente a proporre al datore di lavoro di sostenere campagne di sensibilizzazioneall’adozione di corretti stili di vita e di promuovere l’adozione di misure per il benessere deilavoratori,nellaprospettivadellatotalworkerhealth.Perlefinalitàconsideratevasottolineatal’opportunitàperilmedicocompetentedicomporreunarelazioneannualeancheperquelleaziendenonsoggetteall’obbligodellariunioneperiodica.Uncasoparticolareèrappresentatodalleaziendecomplesse,conarticolazioneterritorialesupiùunitàproduttiveosedilavorative,conpiùmedicicompetenticoordinatidaunmedicocompetentecoordinatore. In questi casi è opportuno che la relazione sanitaria non sia elaborata soltantoseguendo la suddivisione formale dell’azienda. Anche nel caso che in azienda non sianoidentificate formalmente unità produttive con autonomia di gestione è bene che la relazionesanitaria non sia una sola complessiva, per evitare il rischio che gli elementi di interesse sianodispersi nei dati globali. È opportuno invece che la relazione complessiva sia integrata da unaanalisi delle possibili differenze e peculiarità delle diverse sedi operative (ad es. sedeamministrativa, sedi produttive similima separate,magazzini logistici, ecc.), o da un’analisi pergruppiomogeneidimansioni,anchesvolteinpiùsedioperative,chetenganoinconsiderazioneirischispecificidiognisedeodiognimansione.Idatisanitaricosìdisaggregatièopportunosianopostiaconfrontofraloro,perfaremergere,epuntualmentecommentare,perlediversesediconomogeneitàdirischiemansioni,eventualisituazionidifferentiperprevalenzadisintomatologiaedipatologiecorrelabiliallavoro,chesuggeriscanoeventualirivalutazionidelrischiool’adozionedimisurediprevenzioneeprotezione.L’ALLEGATO3BDiversamente da quanto previsto dall’art. 25, secondo la previsione dell’art. 40 il medicocompetente,perogniaziendaincuihaeseguitolasorveglianzasanitaria,ètenutoatrasmettereannualmente idati sanitari raccolti, con i contenutiprevistidall’allegato3B.Lanorma inquestocaso impone al medico competente la compilazione di uno schema rigido contenente pocheinformazioni: il numero di lavoratori occupati, i rischi lavorativi cui sono esposti i lavoratori

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37soggetti a sorveglianza sanitaria e visitati nell’anno e l’esito della sorveglianza in termini diidoneitàparzialeoinidoneitàallamansionespecifica,riferitoairischiindividuati.Lo scopo dichiarato è consentire agli interlocutori istituzionali, in particolare i Servizi diPrevenzionedelleASL,diconoscereidatinumericisullasorveglianzasanitariasvoltainazienda,leinformazionicircalanaturadeirischipresentiinaziendaelaloroincidenzasuigiudizidiidoneitàallamansione.Loscarnocontenutodellerelazionirendetuttaviaproblematicoattribuireaquestidatiunsignificatopreciso.Lamancanzadiundatorelativoalleeventualidiverse“mansioni”perlequalièstatoindividuatoevalutatounrischioelafrequentemancanzadiunriferimentoprecisoasedi di lavoro diverse impediscono corrette valutazioni. Non è semplice dire che tipo di“fotografia” dello stato di salute dei lavoratori scaturisca dai dati trasmessi dal medicocompetente. Sicuramente una fotografia sfocata e imprecisa della realtà aziendale. Sarebbeauspicabile che in futuro i dati siano integrati da quelli raccolti dal medico competentenell’attuazioneevalorizzazionediprogrammivolontaridi “promozionedella salute” realizzati inazienda,secondoleindicazionidell’art.25.

fonteINAIL2019Datisinteticidell’allegato3BComunque occorre sottolineare la necessità che l’allegato 3B, almeno per i dati attualmenteprevisti, sia compilato in modo completo e corrispondente alla realtà aziendale. È frequente,infatti, il ricorso all’indicazione di aver svolto sorveglianza sanitaria per “altri rischi” nonidentificati, edè frequenteanche lamancanzadel codiceATECOdel compartoproduttivoa cuiappartiene l’azienda.Nel primo caso è opportuno aprire un confronto con imedici competentiaffinchéuniforminol’interpretazionedellevocipresentiefaccianolosforzodifarrientrareilpiùpossibile nelle categorie già presenti eventuali rischi non espressamente citati. Nell’eventualitàinvececheilcodiceATECOsiamancanteoerrato,INAILpuòprovvedereconappositaprocedurainformatica al recupero dell’informazione dai propri archivi da associare al codice fiscaledell’azienda.OccorrecheINAILimplementiquestaprocedura.Ancheinquestocontesto,perleragionisopraesposte,inpresenzadirealtàaziendalicomplesse,conpiùsedioperativeeconpiùmedicicompetenticoordinatieuncoordinatore,occorreevitareche ogni medico competente coordinato compili la relazione con i dati dei lavoratori da lui

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38direttamente sottoposti a sorveglianza sanitaria, che possa in qualche caso sovrapporsi con larelazionecomplessivadelmedicocoordinatore.Èopportunoinvecechelerelazionisianoseparateperogni sedeoperativa aziendale, e venga valutata l’opportunitàdi separarle ancheper gruppiomogeneidimansioni,inmododapoterneevidenziarelepeculiaritàeirischispecifici.Certo,selerelazionifosseromegliocompilateepiùcomplete,idaticosìdiffusamenteraccoltisulterritorio nazionale potrebbero costituire una base informativa per avere un quadroepidemiologicodellostatodisalutedellapopolazionelavorativa,daporreaconfrontoconidatigià disponibili sullo stato di salute della popolazione generale. Ad oggi tale opzione è solo unauspicioperilfuturo,perchéidatidisponibilisonolargamenteincompletietroppodisomogeneiperconsentirequalsiasiragionevoleinferenza.

Tuttavia, nonostante lecriticità evidenziate, se daun lato le informazionipresenti in ogni singolarelazione sono insufficientiper inquadrare la realesituazione di un’azienda,dall’altro i dati trasmessi eraccolti da INAIL possonoessere utili se analizzati informaaggregata.AlmomentoattualeiServizidi Prevenzione delle ASL

hannoaccessoalle singole relazionipresentatedalleaziendedelproprio territorio,maancheaidatisinteticisuddivisisubasenazionale,regionaleepersingoleASL.Sonodisponibilianchetuttiidati contenuti nel data base, articolati in diverse tabelle in formato Excel che sono difficili dacollegaretraloromaconsentonodiestrarreelenchidiaziendedellostessosettore,codiceATECO,rischio ecc. Alcune elaborazioni già presenti nel cruscotto, che contengono solo dati anonimiaggregati, potrebbero essere rese pubbliche e potrebbe essere data la possibilità di accedere aquesti dati anche alle Regioni, inmodo che possano integrare l’articolo 40 con i propri sistemiinformativi,aimedicicompetentiealleassociazionidicategoriaedeilavoratorieaquantiabbianointeresse(OpenData).L’unica analisi ufficiale dei dati è stata pubblicata da INAIL nel maggio 201514, relativa allecomunicazioni deimedici competenti per gli anni 2012e 2013. Essa contiene la descrizionedeidati numerici delle aziende, dei lavoratori soggetti a sorveglianza e degli idonei, distinti pergenere, subase territoriale regionaleeper compartoproduttivo,e ilnumerodi soggetti visitatidistintiperrischio,solosubasenazionale.AlcunenovitàintrodottedalDM12Luglio2016consentonooggidipotereseguiredelleulteriorielaborazionideidatiesonogiàdisponibilialcuneesperienzediincrociodiinformazioniconiFlussiInformativi mediante un software statistico. Incrociando i dati è possibile valorizzare il codiceATECO fino all’85% delle aziende. Vi è la possibilità di creare liste di aziende, che purappartenendo allo stesso comparto produttivo non hanno trasmesso la comunicazione.L’esperienzaindiverseregioniindicafinoaun50%diaziendecon“ATECOarischio”ealmeno3dipendentichenonhannotrasmessocomunicazioni.

14https://www.inail.it/cs/internet/docs/ucm_183625.pdf

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39Delrestol’utilizzodeidatidell’allegato3Bèunodeipochistrumentiattualmentedisponibilichepermettediclassificare leaziende inbaseal rischio.Seelaborati inmodocorretto forniscono lamappaturadeirischialivelloterritoriale.Èpossibileutilizzareidatiperpredisporreunasortadi“profilo di rischio” per comparto produttivo, individuando quale rischio è maggiormenterappresentato inuncompartoprescelto,oppure individuare inqualecompartoèmaggiormenterappresentatoundeterminatorischio.Èpossibilecreareunareportisticadidettaglioperciascunrischio,ATECOedimensioneazienda,inmododacomparareestandardizzareirischiperciascunavoce.Il documento INAILdel2015 traevaquesta conclusione:“Ulteriori analisi sarannoeffettuatenelprossimo futuro ...... per approfondire ulteriormente le possibilità di integrazione con altre fontiinformativeefornireaisoggetticheoperanonelcampodellaprevenzionetutteleinformazioniutilia pianificare gli interventi e a valutarne i risultati nell’ottica del nuovo piano nazionale dellaprevenzione2014-2018.”In questa prospettiva certamentele elaborazioni dei dati ricavabilidalle comunicazioni possonocostituireunostrumentoutilissimoper molteplici obiettivi. Adesempio consentono di pianificaree programmare l’attività diprevenzione dei Servizi delle ASL,ad es. attraverso il confronto deirischi controllati in aziendeappartenenti allo stesso settore,comparto, ATECO; oppureattraverso la selezione di elenchi di aziende nelle quali un determinato rischio sia benrappresentato, oppureelenchi di aziende chepur appartenendoallo stesso settoreo compartononsegnalanosorveglianzasanitariaperilmedesimorischio(es.cancerogeni).L’analisideidatipuòconsentiredisupportareeorientareimedicicompetentiaconfrontarsiperunavalutazioneomogeneadeirischiperattivitàproduttiva,mapuòconsentireancheilcontrollodell’attività del medico competente e dell’azienda, attraverso il confronto tra rischi soggetti asorveglianza sanitaria e rischi presenti nel DVR. Può anche far rilevare “situazioni abnormi” inordinealnumerodiaziendeelavoratorisorvegliati.L’elaborazione dei dati può indirizzare l’attività di prevenzione e controllo dei Servizi delle ASLattraversoilconfrontoconaltriarchividisponibili(registridiesposizione,pianidibonificaamianto,relazioniannualiarticolo9legge257,….).Qualoraidatifosseroresidisponibili,leassociazionidicategoriaeleorganizzazionideilavoratoripotrebberogiovarseneperlacondivisioneeprogrammazionestrategicadimisurediprevenzione,infunzionedelleevidenze“epidemiologiche”cheemergonoindeterminatisettori.Daultimoèopportunosottolinearel’importanzacheidaticontenutinellecomunicazionivenganoregolarmenteesaminatidalleASLelarelativareportisticasiamessaadisposizione,perrestituireaimedici competenti, ai sistemi di impresa, agli RLS, ecc., i dati aggregati e commentati, nellospirito di condivisione, e come utile “ritorno” ai medici competenti per il miglioramento dellaqualitàdeidati.Èauspicabilechelarestituzioneavvengainseminaritematicidiriflessionealivelloterritorialeeregionale,percomparti,ecc.

enrico
Sottolineato
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403.5 ESEMPIDIUTILITA’EUTILIZZODEIDATIDELL’ALLEGATO3B3.5.1 L’usodeidatiaggregatidapartedeimedicicompetentiINTRODUZIONENelcapitoloprecedentesièauspicataunacollaborazioneconimedicicompetentieunritornodiinformazioni da parte delle ASL verso di essi. In effetti l’art. 40 delD. Lgs. 81/08 nonprevedealcun coinvolgimento deimedici competenti nell’elaborazione, analisi e interpretazione dei daticheimmettononelsistemainformativogestitodaInail.Questa lacuna oggi può essere colmata - anche con indicazioni del Ministero della Salute, delCoordinamento Interregionale, tenendocontodiquantoelaborato - con la letturae l’analisideidati analitici delle comunicazioni dei medici competenti che ogni singola ASL può scaricare eutilizzareautonomamentecondividendoli.Di seguitosiesporranno leesperienzechesonostateavviateinalcuneASLitaliane,fralequalilaATSdiMilano,conleprincipalidirettricidiutilizzazionedeidatiemerseneicorsiorganizzatiperl’apprendimentodeglistrumentiperlaloroanalisi.C’èdachiedersioraqualipossanoesserelefinalitàdianalisidapartedeimedicicompetenti,inmododastrutturareinmanieraspecificaun’eventualepiattaformadiscambiodeidati.L’utilizzo scientifico, statistico ed epidemiologico dei dati è sicuramente un obiettivo comune idestinatari istituzionali dei dati, ASL e organismi regionali, ed è stato già descritto nell’articoloprecedente. Riteniamo però che si possa andare oltre e tentare di delineare alcuni obiettiviinformativichesonoutilialmiglioramentodelleattivitàprofessionalideimedicicompetenti.IDATIDISPONIBILIIlsistemamessoadisposizionedall’InailperlaraccoltadeidatideimedicicompetentiincludeuncruscottochemetteadisposizionedelleASLedelleRegioni,manonaimedicicompetenti,alcune

elaborazioni statistiche generali. Una raccolta di questeelaborazionièstatainseritanel2015inunopuscolopubblicocondatiriferitiallecomunicazionirelativeall’anno201315,manonhaavutoaggiornamenti.Idatigeneralidelcruscotto,apartel’accessochepotrebbeessereconcesso anche a coloro che alimentano la banca dati, sonosicuramenteutiliperragionamentiedecisionimoltogenerali,manonperl’operativitànecessariaallamaggioranzadegliutenti.Peresempio, è utile sapere la distribuzione italiana delle inidoneità,ma sarebbe più utile dettagliare il dato per regione, ASL e,soprattutto, per rischio, attività economica e dimensionedell’azienda.Subito si sonomanifestate tre grandi criticità dei dati statisticicentrali:IlcodiceAtecoèmancanteper il55-60%deicasi(perquestionitecnichenonancorarisolte);

sono rilevabili incongruenze fra numero dei lavoratori totali, sorvegliati e visitati, inficiando inparteilnumerodeilavoratoriespostiaisingolirischi;laclassedegli“Altririschi”nonmegliospecificatiètalmentenutritadafalsareilquadrogeneraledeirischi(sivedaancheilcapitolodedicatoaquestoargomento).

15Ildocumentoèreperibileall’indirizzo:https://www.inail.it/cs/internet/docs/ucm_183625.pdf

Figura1–LapubblicazioneInail

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41Èovviochesenzaunsettorediattivitàattendibileenumericertidiespostisilimitanofortementelestatisticheeglistudiepidemiologicipossibili,ciòchehascoraggiatofinoral’usosistematicodiquestidati.Inailmetteperòadisposizioneancheidatianalitici,chepossonoesserescaricatidaogniASL,daiquali è possibile ricostruire i dettagli di ogni singola comunicazione e quindi rielaborare i datiliberamente,collegandoliancheadaltrebanchedati.

Anchequestopercorsononèdeltuttoagevole.Idatiinfattisonodidifficile lettura perché distribuitiin 12 file di testo (in formatoComma Delimited Values - CSV)come nel diagramma a lato. Perannipochissimihannoscaricatoeutilizzatoanche in formaparzialequestidati,maapartiredal2019chi scrive ha potuto collaborarecon diverse ASL italianeall’organizzazione di corsi diformazione per utilizzare EpiInfo16, una piattaforma software

comune, capace di leggere,organizzareeanalizzarequestidati.LEBASIPERUNACOLLABORAZIONEIrisultatideicorsi,tenutisiperorainLombardia,LazioeSicilia,sonostatipositivi,nelsensochesisono trovati possibili utilizzi operativi dei dati, anche senza ambire, per ora, a unarappresentazionestatisticaedepidemiologicadeirischineiluoghidilavoro.Èstatosubitochiaroinfatti chequesti obiettivi, che sonoquelli ai quali si deve tendere, nonèpossibile raggiungerlisenza la collaborazione attiva deimedici competenti,mediante linee guida condivise e visionicomunisull’analisiel’interpretazionedeirischi.Nonsipuòscaricaresuimedicicompetentil’onerediriparareaderroridisistemachiedendolorodi migliorare unilateralmente la qualità dei dati. Alcuni errori originano direttamente dallaprogettazionedel sistema stessoper i quali poco si potrebbe fare. È possibile peròunpattodicondivisionedeidati,purparzialielacunosi,vantaggiososiaperl’ASLcheperimedicicompetenti:a condizione che con i dati condivisi si migliori l’operatività quotidiana del lavoro dei medicicompetenti.Nell’analizzareidatiduranteicorsinelleASLsisonotrovatirisultatiespuntiestremamenteutiliallavoroquotidianodeiservizidiprevenzione.Siamoconvinticheglistessidati,sefornitiaimedicicompetenti, saranno ingradodimiglioraree facilitare il loro lavoroquotidianoripagandolideglisforzirichiestiincambio.Diseguitoalloraalcunepropostedicondivisionipossibilididati.Tutteleaziendeconrischirilevantihannonominatounmedicocompetente?Nontutteleaziendehannol’obbligodinominareunmedicocompetente,infattiapartelerealtàmoltopiccole,cisonoattivitàchenonpresentanorischidiparticolarerilievo.Inoltrenonpertutteleaziendeilmedicocompetenteinviaunacomunicazioneognianno.Cipotrebberoessererischi

16Epi Infoèun software liberodiepidemiologiae statisticaprodottodaiCenter forDiseaseControldiAtlantaU.S.A.eoggettodiun’edizioneitalianacuratafraglialtridall’autorenel2005.

Figura2–Lastrutturadeidatidell’Allegato3B

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42per i quali è sufficiente una visita ogni due e anche cinque anni (per il rischio videoterminali).Comefarealloraperuncontrollosull’obbligodicomunicazione?Mediantel’incrociodeidatidell’allegato3BeidatiInailforniticoniFlussiInformativiInail-Regionie Province Autonome17 si è ovviato al problema della mancanza dei codici Ateco, prendendolidirettamente dai dati delle aziendeassicurate quando sono mancanti. Unaconseguenza interessante dell’incrocio eche è possibile sapere per quali aziende(addirittura inomi),diqualidimensionieinqualisettoriproduttivi,nonrisultaunacomunicazioneaisensidell’allegato3B.Aparte gli errori negli incroci la porzionedelle aziende Inail presenti solo in Flussi(Figura4)èunproblemadaaffrontare.Sonodisponibili,epossonoesserecondivisi,dati di dettaglio aggregati e anonimi cheapprofondiscono il fenomeno. Di seguito una tabella relativa alla ATS di Milano nella quale simettonoinrelazioneilgruppoATECOdiappartenenzaeladimensionedell’aziendainterminidiaddettistimatiInail18.

Le aziende risultanti a Inail sono 193.768, mentre le comunicazioni sono “solo” 44.125. Comeabbiamo detto la ragione principale della sproporzione fra i due numeri è sicuramente daimputarealladimensionedelleaziende.Soloquellechearrivanoaunaddetto/annosonopiùdi116.000.Un’altraragionedellecomunicazionichenonrisultanoè,specialmentenelleaziendedigrandidimensioni, lamancatacorrispondenzadelcodice fiscaleedellapartita IVAfragliarchivi

17IFlussiInformativiconsistononellacondivisionedeidatiInailsuAziendeassicurate,InfortunieMalattieProfessionali,cheoriginanodaprotocollidiintesaapartiredal2002eviaviarinnovati.18Gliaddettistimati Inailsonosimiliagliaddettirapportatiadannoutilizzatidall’Istat.Sonoricavatidallemassesalarialidivisoilsalarioannuomediostimatoperl’attivitàproduttiva.

Figura3–IncrociofraleaziendeInaileAllegato3B

Figura4–NumerodiaziendeperlequalinonrisultaunacomunicazionepergruppoAtecoedimensioneazienda

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43dell’allegato3BeiFlussiInformativi.SièosservatolostessofenomenonellaATSdiMilanodovesisono potuti incrociare i dati anche con quelli della Camera di Commercio19. Infine si sonoriscontratierrorinell’inviodellecomunicazioniallaASLcompetentecorrettaeanchealcunicasidiomissioni. Ciononostante rimangono rilevanti i numeri di aziende per le quali non risulta unacomunicazione ex Allegato 3B relativi a comparti quali il manifatturiero, edilizia, alloggio eristorazione, trasporti, sanità, con almeno 3 e fino a 20 dipendenti (riquadro evidenziato). Nonvuole ancoradire che tuttequesteazienda “evadano” l’obbligodi comunicazione. Si tratta solodellospazioentrocuieffettuarecontrollioaltreattivitàdisensibilizzazione.Condividendoquestidaticonimedicicompetentisarebbepossibile“spacchettarli”ulteriormenteperpotermiraremegliol’obiettivo:abbiamoadisposizioneancoraildettagliodellaclassificazioneAtecoeilComunedellasedelegaledell’azienda.Sipotrebberointraprendereazionicongiunte,alivello di associazioni imprenditoriali, dei medici competenti e della ASL, per sensibilizzare einformaregli imprenditori.Leazionipotrebberoessereestremamentemirate,peresempioper ipanettieridiMilanoconalmenotreaddetti,oppure icarrozzieridiLodi,glialberghidiperiferia,ecc.: la lista delle possibilità con tutta evidenza è molto lunga. Annualmente, infine, potrebbeessere verificata l’efficacia delle azioni intraprese monitorando il numero delle comunicazionimancantipercodiceAtecodidettaglioecomunedell’azienda.

DISTRIBUZIONEDEIRISCHIPERCOMPARTOPRODUTTIVOENUMERODEGLIESPOSTIPERCOMUNELeaggregazionipiùinteressantideidatidalpuntodivistadeipossibiliutilizzidapartedeimedicicompetenti sono sicuramente la distribuzione delle esposizioni a rischi per singolo compartoproduttivo e per Comune. A questo livello di dettaglio è possibile confrontare i rischi di ognisingolaaziendasorvegliataconlerisultanzedituttelealtreaziendedellostessocomparto,dellastessadimensioneediterritoripiùampi.Diseguito,peresempio,ladistribuzionedegliespostialrischio“radiazioniultraviolette”neisingoliComunidellaATSdiMilano:

Figura5–Esempiodidistribuzioneterritorialepersingolorischio(mappaelaborataconEpiInfo)

19LaRegioneLombardiadisponedellapiattaformaImpres@cheraccoglieidatianagraficidelleaziendedatuttelefontidisponibiliinregione.

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44Lo stesso rischio può essere osservato esaminando il numero di aziende distribuite per singolicodiciAtecoperlequalisonostatecomunicateleesposizionialrischio.NellaFigura6unesempiolimitatoallasolaagricoltura,masonodisponibilituttiglialtrisettoriAteco.LestessedistribuzionipercomuneepercodiceAtecosonodisponibiliinoltreperognunodeiventirischidell’allegato3B.I dati sui singoli rischi impattano direttamente sulle valutazioni professionali dei medicicompetenti.Avereogniannoidatiaggiornatisulterritoriodovesiopera,significaavereunabasecomunediconfrontoediscussione,nonsolotraipropridatiequellidelterritorio,maanchefraquestiultimie idatideipropricolleghi,costituendounriferimentoperdiscussionisuimetodidivalutazionedeirischi,sulineeguidaeazionidaintraprendere.

Figura6–Dettagliodelnumerodicomunicazionicontenentialmenounespostoalrischio

radiazioniultraviolette

Come si vede l’interesse per i dati da parte deimedici competenti converge negli obiettivi conl’uso dei dati da parte dei servizi di vigilanza delle ASL, così come delineato nel capitoloprecedente.Unprimoconfrontocostruttivochecisentiamodiproporreèrelativoallaclassedegli“Altririschi”,periqualiillegislatorenonharitenutodidoverintrodurrel’obbligodispecificarneildettaglio.Neidiversi set di dati esaminati sono risultati essere fra i primi fattori di rischio (vedi tabellaRischiall.3B):quali sonoquesti rischi?Da indagini sommarie svoltedurante i corsi sono risultati rischiqualilepolveri,ilavoriinquota,lostresslavorocorrelatoealtro,tuttavialadiscussioneprincipaleèstatasull’opportunitàomenodicrearenuoveclassidirischioperquestinuovifattori.Aprescinderedaunadiscussioneauspicabilesulletipologiedirischiononprevistedallegislatore,è urgente limitare questa voce di rischio, capace di inficiare qualsiasi valutazione statistica ed

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epidemiologica.Infattioiventirischispecificinonsonosufficienti,alloraleanalisisuquestisonoanch’essi insufficienti, oppure dentro gli altri rischi si nascondono esposizioni che andrebberoricompresefraquelleesistenti,modificandoneilpeso.

INIDONEITÀ,ALCOL,SOSTANZESTUPEFACENTILe stesse considerazioni fatte per i singoli rischi possono essere fatte per le altre valutazionicontenutenellecomunicazioni.Innanzituttoleinidoneità,chedaquest’annosonodistinteneidatianaliticirelativamentealrischiospecifico20.Ognisingolomedicocompetentemedianteidatihalapossibilità di confrontare le inidoneità parziali dei propri lavoratori sorvegliati, con quelle diaziende simili (in base al codice Ateco) per gli stessi rischi, con la possibilità di scoprire valoriinattesi.Quellodelle inidoneitàparzialièuntemacriticoeoggettoditrattazione inuncapitolodedicatoall’argomento.Puressendolegateasituazionispecifiche,manifestanomoltadisomogeneitàancheper lamancanza di criteri generali che potrebbero essere definiti e condivisi tra associazioni dimedicicompetentiemedicidelleASL.Le informazioni sulle inidoneità totali, al contrario della ricchezza di quelle parziali, sonomoltopoche, tanto da essere statisticamente insignificanti. Senza entrare del merito delle ragioni diquestorisultato,chesicuramentehaachefareconildestinolavorativodichiègiudicatoinidoneototale,dalpuntodivistadell’analisideidatil’informazioneandrebbemigliorataoppureeliminata.Lastessainutilitàstatistico-epidemiologicahannoleinformazionisualcolesostanzestupefacenti.Senza bisogno di tabelle, basti sapere che rispetto a migliaia di indagini e screening risultanoconferme di positività solo per qualche decina di casi. Qui la discussione dovrebbe vertere,soprattutto sollecitando proposte daimedici competenti, se ci sia la possibilità dimigliorare leinformazioni,edunquelaloroutilitàscientifica,oppuresel’informazionesfuggeaimetodiattualidiraccoltadeidati.MALATTIEPROFESSIONALIDiscorsoaparteperlemalattieprofessionaliperlequali leanalisipossibilisonoancoratuttedastudiare.Neisetdidatianalizzati inLazioe inSicilia,questehannomostratonumeri irrisoriperragionidaapprofondire,tantodafarpensareall’inutilitàdelloroinserimentonellecomunicazioni.

20 La realtà l’obbligodi specificare le inidoneità rispettoai singoli rischi esistevagiàper le comunicazionidelloscorsoanno,masonostateinseriteneidatianaliticisolodaquest’annoperidatirelativial2018.

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Incontrotendenzaperòl’ATSdiMilano,nellecuicomunicazionièpresenteunnumerodisospettemalattie professionali congruo rispetto alle denunce che arrivano all’Inail. Naturalmente non sitrattadellestessepersone,perchéall’Inailarrivanodenuncedi lavoratori inpensionee imedicicompetentivisitanopersonechemagarihannogiàdenunciatoquellapatologiainprecedenzaolofarannoinfuturo,perònonsipuòparlaresicuramentediinutilitàdeldato.

ILSOFTWAREDACONDIVIDERETuttele illustrazionie idatipresentati inquestoarticolosonoestrapolatidalsoftwarebasatosuEpi Infocheèstatoprogettato inoccasionedeicorsiepersonalizzatoperogniASL,delqualesipuòosservarel’interfacciainFigura7.L’esperienzadeicorsièstatacondottadall’autoreinsiemeadalcunicollaboratori.D’accordoconiltitolaredeidatidellaASLsi importano idati inEpi Info,ASLperASL,chevengonopoielaboratiattraverso una serie di routine. Il software insieme ai dati viene poi utilizzato nel corso percondurre analisi personalizzate, sollecitate direttamente dai discenti e legate alle loro esigenzeinformative. Le esperienze di analisi vengono poi incorporate nel software per esseremesse adisposizionedeicorsifuturi.L’auspicio è che le ASL che sono in possesso del software possano condividerlo con i medicicompetenti, naturalmente anonimizzando del tutto i dati. Già oggi, per la ATS di Milano ètecnicamente disponibile un sottoinsieme di dati analitici, fra i quali quelli utilizzati in questoarticoli,checonopportuneconvenzionipotrebberoesserecondivisi.

Figura7–InterfacciadianalisideidaticreatamedianteEpiInfo

CONCLUSIONIL’obiettivodacuisiamopartiti,sull’utilizzodeidatianaliticiascopistatisticiedepidemiologicidaparte dei medici competenti sembra raggiungibile. Crediamo di aver dimostrato anche lapossibilitàdiutilizzareidatidapartedeimedicicompetentioltrequestiscopi:leanalisipossonocontribuireauncontinuomiglioramentodellastessaattivitàprofessionalechesirispecchiapoisuunamiglioretuteladeilavoratori.IdatisonogiàadisposizionediciascunaASLd’Italiaeancheilknowhowdianalisicontenutonellapiattaforma realizzata conEpi Info è liberoe liberamenteutilizzabile. Rimane soloda realizzare

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47accordi,ASLperASL,percrearecollaborazioniesinergie.Naturalmenteidatipossonoedevonoesseremigliorati,maèproprioquil’utilitàdellacollaborazionefraiservizipubblicidiprevenzioneeimedicicompetenti.I dati migliorano se sono utili e quindi utilizzati. Ci si accorge dei difetti, si propongonomiglioramenti e questi favoriscono ulteriori approfondimenti e studi in un circolo virtuoso giàsperimentato inaltri setdidati,peresempio i Flussi Informativi Inail-Regioni,natinel2002conpochidati,anch’essisuunapiattaformacreataconEpiInfoeoggiincorporatinelsitoistituzionaledell’Inaileriferimentofondamentalepertuttiiservizidiprevenzioneitaliani.

3.5.2 L’usodeidatiaggregatidapartedeiServizidiprevenzionedelleASLL’allegato3BtrasmessoannualmentedaimedicicompetentialleASLpurneisuoievidenti limiti,contieneinformazioniutiliperleattivitàdellestrutturediPrevenzioneeSicurezzanegliAmbientidiLavoro.Diversepossonoesserelefinalitàdiutilizzodellerelazioniannuali.Il primo è un utilizzo quotidiano nelle attività di controllo puntuali che vengono avviate neiconfronti delle aziende. Prima di effettuare un controllo, gli operatori dei Servizi PSAL devonoraccoglieretutteleinformazioniinloropossessorelativeall’aziendadacontrollare.Untempocisiriferivaadossierd’azienda,spessoinformacartacea,attualmentesitrattadiinformazionispessoinformatizzate.Ingenereeinretesonodisponibilischedesintetichecontenentidatisugliinfortunie sulle malattie professionali, informazioni dei controlli effettuati in passato sia da parte dellastessa struttura PSAL che di altre strutture della ASL, eventuali provvedimenti sanzionatori oprescrittivi.Aquestevannoaggiuntele informazionicontenutenell’allegato3B,chedescrivonoirischiprofessionaliacuisonoespostiilavoratori.Deve essere chiaro che le informazioni già in possesso delle ASL, perché obbligatoriamentetrasmessedaidatoridilavoroodaimedicicompetenti,nondevonoesserenuovamenterichieste.Un secondo utilizzo delle relazioni annuali, è la creazione di un elenco di medici competentioperanti sul territorio di competenza, molto utile come punto di partenza per avviare uncoordinamento e un confronto con queste fondamentali figure della prevenzione. E’ possibilecreare gruppi di medici competenti che seguono aziende dello stesso settore e organizzareincontrisuproblematichespecifiche.Maèsoprattuttonellaprogrammazionedelleattivitàcheleinformazionicontenutenegliallegati3Bpossonorivelarsiutili.L’attività di prevenzione nelle strutture pubbliche si basa su una programmazione annualeesplicitatanelcosiddettoPianodeiControlli.Circail60%delleattivitàdiprevenzioneerogatedaiservizi di prevenzione delle ASL sono in genere programmate, mentre il restante 40% sonoprestazionierogatesurichiesteprovenientidadiversisoggetti,qualilavoratori,figuredelsistemadiprevenzionediimpresa,cittadini,entiedistituzionivarie.Ogni anno almeno il 5% delle aziende o meglio unità locali presenti sul territorio deve esserecontrollato relativamente alla salute e sicurezza del lavoro, questa è una prestazione chegarantisceunlivelloessenzialediassistenza(LEA).Perchél’attivitàdiprevenzioneabbiaunasuaefficacia è importante che sia rivolta alle situazioni a maggior rischio, che potranno essereselezionatebasandosiappuntosuinformazioniinpossessodelleASL.

Il consolidamentodialcuni flussi informativi relativi aidannialla saluteeai rischipresentinegliambienti di lavoro permette di estrarre elenchi di aziende su cui effettuare in via prioritariaapprofondimentiedeventualiinterventi.

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Gliarchividacuiestrarreleaziendesonodiversi:• FlussiinformativiINAILRegioni

o Sonoutilizzatidaanniperestrarreaziendeconmaggiorrischiodiinfortunio.Accantoallaestrazione con criterio legato ai tassi di incidenza e di gravità degli infortuni, possonoessereusatianchecriterilegatiadeventisentinellaeaparticolaritipidiincidenticheperla loro particolare gravità o frequenza necessitano di interventi di prevenzioneeventualmenteancheattraversopianimirati.

o Il sistema Flussi permette di estrarre liste di aziende, partendo dalle malattieprofessionali creandounagraduatoriadiaziendebasatasulla frequenzadellepatologieprofessionali.E’interessantelaschedachepermettediformaredellelistediaziendeche,puravendocaratteristichesimili,equindirischisimili,adaziendeconuncertonumerodimalattieprofessionali,nonnehannomaidenunciate.

• Relazioniannualimedicicompetentiallegato3B

o Inquesto caso l’estrazionedelle aziende si basa sui rischi enon sui danni.Gli elenchipossono essere utilizzati in diversimodi: verificare aziende non conosciute o damoltotempo non controllate, verificare se vi sia corrispondenza tra valutazione dei rischi esorveglianza sanitaria, verificare aziende che non rientrano nell’elenco ma cheappartengono allo stesso settore in modo da capire perché in un’impresa sia statoosservato quel rischio e nell’altra no. I dati contenuti in questo sistema sono recenti equindi non risentono delle criticità presenti invece nel sistema Flussi (aziende nonpresenti, indirizzi sbagliati, etc.) pur con alcune criticità emerse quali la mancanza dicodice ATECO, un numero elevato di lavoratori visitati per “altri rischi” non ancoradefiniti.

3.6 RAPPORTICONTRATTUALI–FORMAZIONEEAGGIORNAMENTOPROFESSIONALEL’esperienzadiquesti10annidiapplicazionedelD.Lgs.81/08hamessoinlucealcunecriticitàdelrapportodilavorodelMedicocompetenteedellasuacollocazionenell’ambitoaziendale.Alcuni temi sonostatigiàesaminatineldocumentodelGruppo“Legislazione”dellaCIIP, chehaquindi suggerito alcunepropostedimiglioramento. Li riprendiamo inquesto capitolo in quantoriteniamocheunacorrettacollocazionedelMedicoCompetentesiailpresuppostoperunproficuosvolgimentodellasuaattivitàatuteladellasalutedeilavoratori.Alcuni rapporti tra Datore di Lavoro,Medico Competente e società di servizi non sono semprechiarissimi. Pur riconoscendo l'utilità dei servizi resi da molte società, occorre evitare chel'intermediazionecommercialedistorca il rapportodipienacollaborazionechedeve intercorreretraDatorediLavoroeMedicoCompetente.Alcunegarediappaltoo licitazioniprivaterelativealleprestazionidi sorveglianzasanitariasonogravateda importanti rilanci al ribasso,mettendo indubbio l'effettivaqualitàdei servizi offerti,cosìcomepurtroppoetroppospessoavvieneancheneglialtricampidellaconsulenzaalDatorediLavoroinmateriadiprevenzione.

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49OccorreribadirecheilrapportotraDatorediLavoroeMedicoCompetenteèpersonaleediretto,anche in termini contrattuali, e che sia necessario impedire speculazioni su costi e compensi inmedicinadellavoro.A tale scopo riteniamo importante il ruolo di controllo da parte delle associazioni deiprofessionisti,masoprattuttodeidatoridilavorocommittentiedeiRappresentantideiLavoratoriperlaSicurezza.Riteniamo,inoltre,chedebbaesserechiaritochel’eserciziodellefunzionidiMedicoCompetenteèincompatibile con la funzione di datore di lavoro ed opportuno che ilMC sia figura distinta daquella del RSPP nell’ambito della stessa azienda. Si tratta di funzioni diverse, specificamentedefinitedallanormativa,conruolieresponsabilitàdiverse.RuoloecompitidelMedicoCompetenteCoordinatore,previstodall’art.39,comma6,nonsonodefinitiepertantononrisultachiara lasuddivisionediresponsabilitàtraMCeMCC. Inattesadiunaintegrazioneounaesplicazionedellaattualenormativa,anchemedianteindirizzioperativi,ènecessariochenelleimpreseincui,perragioniorganizzative,sonopresentidiversiMCeadunodiessi vengono assegnate le funzioni di MCC, il datore di lavoro nell’affidamento degli incarichichiariscaruolieresponsabilitàdelleduetipologiedifunzioni.In ogni caso le conclusioni degli accertamenti sanitari e il relativo giudizio di idoneità dovrannoesseresottoscrittidalMCenon,comeinalcunicasisiverifica,dapartedelMCCoordinatore.DaultimosarebbenecessarioprevederecheilMC,incasodimotivatoimpedimento,possaesseretemporaneamentesostituitodauncollegacheabbia i titolie i requisitiprofessionaliprevistidalD.Lgs81/08art38,fissandoilperiodomassimodisostituzione(es.per30gg)superatoilqualesirendenecessariaunanuovanomina.Attualmentetalepossibilitànonèprevistadallanormativaepertanto,interpretandoallaletteraildispostonormativo,ilsostitutodovrebbeadempiereatuttigli obblighi di cui all’art. 25, quantomeno relativamente ai lavoratori che effettivamente dovràvisitare.E’auspicabilechequestacriticitàvengaaffrontatanormativamenteoconadeguatanotainterpretativa.Riguardo alla formazione e all’aggiornamento professionale richiamiamo un documento a suotemporedattodaCIIPecheriteniamoancoravalidonellasuaimpostazionegenerale.Neldocumento,partendodallefunzioniche ilmedicodel lavorodovrebbeesercitaresianelsuoruolodiMedicoCompetentechedimedicodelServizioPSAL,vengonodelineate lecompetenzecheentrambidovrebberoacquisirenelloropercorsoformativo,sianellaScuoladispecializzazioneche nell’aggiornamento successivo. Competenze che vanno ad aggiungersi alle più specifichecompetenzesanitarierelativeallepatologiedalavoro.CrediamocheaccantoallaformazioneclinicadebbaaffiancarsilaformazionesulcamponeiservizidiprevenzionesiadelleASLchedelle imprese,perpermettereallo specializzando l’acquisizionedelle competenze necessarie per svolgere tutti i compiti che la normativa, i codici dicomportamentoelebuoneprassiassegnanoalmedicodellavoro.Atalfineènecessariocheglispecializzandipossanofrequentare,sindaiprimianni,leaziende,perimparare ad analizzare i cicli produttivi, i servizi aziendali di prevenzione, i servizi dei medicicompetenti,iservizidiprevenzionedelleASL,iservizidell’INAIL,oltreovviamenteagliambulatoriospedalieri.CIIP intende avviare prossimamente un percorso di riflessioni e proposte per il miglioramentodellaformazionedelmedicodellavoro,oltrechedellealtrefiguredellaprevenzione,edaprireunconfrontoancheconaltreassociazionie forze socialiperpossibili aggiornamentideiprogrammidellescuolediformazione

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INDICE1. INTRODUZIONE2. LINEEDIINDIRIZZOPERLASORVEGLIANZASANITARIAEILGIUDIZIODIIDONEITA’

2.1. FINALITA’ECAMPODIAPPLICAZIONEDELLASORVEGLIANZASANITARIA(coordinamentoFulvioD’Orsi)2.1.1. Aspettigenerali2.1.2. Irischiprevistidaspecifichenormedilegge2.1.3. Laradioprotezionemedica2.1.4. Irischinonprevistidaspecifichenormedilegge2.1.5. Rischioperlasicurezzadeiterzierischioperlacomunità2.1.6. Lasorveglianzasanitariadeilavoratoristagionali2.1.7. Lasorveglianzasanitarianellavorosomministrato2.1.8. L’idoneitàperillavoroall’estero2.1.9. L’idoneitàdeilavoratoridiimpresestranierechelavoranoinItalia2.1.10. Ilcollocamentomiratodeidisabili2.1.11. Gliaspettidiinterfacciacasalavoro2.1.12. L’art.5dellaL.300/702.1.13. Lapromozionedellasalute2.1.14. Tabelladisintesi

2.2. ILGIUDIZIODIIDONEITA’LAVORATIVA:FORMULAZIONE,CONDIVISIONE,APPLICAZIONE(acuradiCarloNava-GiuseppeTaino-QuintinoBardoscia)2.2.1Aspettigenerali2.2.2.ILpercorsooperativo2.2.3 Ilgiudiziodiidoneitàparzialeel’accomodamentoragionevole2.2.4 L’usodellaMetodologiaICFperlaricollocazionedellavoratoreconlimitazioniedisabilità

3. APPROFONDIMENTIEPROPOSTE3.1. ILRUOLODELMEDICOCOMPETENTENELLAVALUTAZIONEDEIRISCHI(acuradiNatale

Battevi-LauraBodini)3.2. ILRICORSOAVVERSOILGIUDIZIODELMEDICOCOMPETENTE(acuradiAntoniaMaria

Guglielmin)3.3. “PORTABILITA’”DELLACARTELLACLINICA(acuradiGiuseppeTaino)3.4. UTILITA’EUTILIZZODEIDATIDELLASORVEGLIANZASANITARIA(acuradiRobertoDighera)3.5. ESEMPIDIUTILITA’EUTILIZZODEIDATIDELL’ALLEGATO3B

3.5.1. L’usodeidatiaggregatidapartedeimedicicompetenti(GiovanniFalasca)3.5.2. L’usodeidatiaggregatidapartedeiServizidiPrevenzionedelleASL(acuradi

BattistaMagna)

3.6. RAPPORTICONTRATTUALI,FORMAZIONEEAGGIORNAMENTOPROFESSIONALE(acuradiSusannaCantoni)

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51HannocollaboratoEugenioAriano espertoQuintinoBardoscia AIASNataleBattevi ClinicadelLavorodiMilanoLauraBodini CIIPcoordinatoreGruppidiLavoroGilbertoBoschiroli ANMASusannaCantoni PresidenteCIIP-coordinatricedelgruppodilavoroRobertoDighera ATSMilanoFulvioD’Orsi espertoGiovanniFalasca Università di Padova, consulente CIIP per i data analytics e titolare

delsitoitalianodiEpiInfoAntoniaMariaGuglielmin SNOPBattistaMagna ATSMilanoPaoloMascagni ANMAFlavioNapolano SNOPCarloNava AssociazioneAmbiente&LavoroGiuseppeTaino AIRMgennaio2020