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PREZZI SUGGERITI AL PUBBLICO E MANTENIMENTO DEI PREZZI: DIFFERENZE, QUESTIONI INTERPRETATIVE E POSIZIONE DELLE AUTORITA’ ANTITRUST 27.09.2016 Seminario Legale ANDEC presso Confcommercio Milano Avv. Maurizio Iorio © www.avvocatoiorio.it

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PREZZI SUGGERITI AL PUBBLICO E MANTENIMENTO DEI PREZZI: DIFFERENZE, QUESTIONI INTERPRETATIVE E POSIZIONE

DELLE AUTORITA’ ANTITRUST

27.09.2016

Seminario Legale ANDEC presso

Confcommercio Milano

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PREZZI SUGGERITI AL PUBBLICO E MANTENIMENTO DEI PREZZI

TEMI

1 - Disciplina antitrust: Divieto di Intese

2 - Intese verticali sul mantenimento dei prezzi: giurisprudenza ed orientamenti dalle autorità antitrust

3 - Intese orizzontali sui prezzi: giurisprudenza ed orientamenti dalle autorità antitrust

4 - Esempi di pratiche vietate di mantenimento dei prezzi

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1. Sono considerati intese gli accordi e/o le pratiche concordati tra imprese nonchéle deliberazioni, anche se adottate ai sensi di disposizioni statutarie oregolamentari, di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari.

2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto diimpedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco dellaconcorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante, ancheattraverso attività consistenti nel:

a - fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di venditaovvero altre condizioni contrattuali;

1. Intese vietate: disciplina antitrust UE ed italiana(art. 101 TFUE; art. 2 L. 287/1990)

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Art. 2 L. 287/1990 – Intese restrittive della libertà di concorrenza

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b - limitare o controllare la produzione, gli sbocchi, lo sviluppo tecnico ogli investimenti;

c - ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento ;

d - applicare, nei rapporti commerciali con altri contraenti, condizionioggettivamente diverse per prestazioni equivalenti, così da determinare peressi ingiustificati svantaggi nella concorrenza;

e - subordinare la conclusione di contratti all'accettazione da parte degli altricontraenti di prestazioni supplementari che, per loro natura osecondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con l'oggetto deicontratti stessi.

3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.

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1. Intese vietate: disciplina antitrust UE ed italiana(art. 101 TFUE; art. 2 L. 287/1990) (continua)

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1. Intese vietate: Esempi di accordi e “pratiche concordate”

- In una riunione anche informale con i concorrenti (ad es. un convegno,una fiera, un incontro conviviale o presso l’associazione di categoria), illeader di mercato annuncia che aumenterà i prezzi di una certapercentuale in una certa data. In tale data voi e gli altri concorrentiincrementate i prezzi allo stesso livello. SI tratta di una praticaconcordata.

- Inviate una circolare ai rivenditori ammonendoli perché hanno fissatoprezzi di rivendita difformi da quelli suggeriti; subito dopo alcunirivenditori, riallineano i prezzi: voi e i rivenditori partecipate ad unaccordo o pratica concordata.

- Nota: i concetti di “accordo” e “pratica concordata” sono vasti ecoprono molte forme di condotta anche passiva. Nei casi dubbi,consultate la Direzione della Vostra società.

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Con la decisione che accerta un’infrazione grave l’Autorità dispone, tenutoconto della gravità e della durata dell’infrazione, “l’applicazione di una sanzioneamministrativa pecuniaria fino al dieci per cento del fatturato realizzato inciascuna impresa o ente nell’ultimo esercizio chiuso anteriormente allanotificazione della diffida”, ai sensi dell’articolo 15, comma 1, della legge n.287/90. Il fatturato da considerare è quello mondiale.

In una delibera del marzo 2014 l’AGCM rileva che “… affinché la sanzioneabbia un’effettiva efficacia deterrente, è almeno necessario che essa non siainferiore ai vantaggi che l’impresa si attende di ricavare dalla violazione.…”.

1. Intese vietate: sanzioni

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Con la decisione che accerta un’infrazione grave l’Autorità dispone, tenuto conto

1. Percentuali di restrizioni contrattuali vietate con i rivenditori(inchiesta Commissione UE 2015/2016):

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1. Percentuali per Stato Membro di restrizioni contrattuali vietate coni rivenditori (inchiesta Commissione UE 2015/2016):

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PREZZI SUGGERITI AL PUBBLICO E MANTENIMENTO DEI PREZZI

TEMI

1 - Disciplina antitrust: Divieto di Intese

2 - Intese verticali sul mantenimento dei prezzi: giurisprudenza ed orientamenti dalle autorità antitrust

3 - Intese orizzontali sui prezzi: giurisprudenza ed orientamenti dalle autorità antitrust

4 - Esempi di pratiche vietate di mantenimento dei prezzi

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Cosa si intende per Accordo Verticale?

Per ‘‘Accordo verticale’’ si intende un accordo tra operatori che si trovano a

diversi livelli della catena commerciale (ad esempio, tra Produttore e

Grossista o tra Grossista e Rivenditore).

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2. Intese vietate: divieto di mantenimento dei prezzi

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-E’ vietato “Fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o divendita ovvero altre condizioni contrattuali”.

Significato di questa disposizione:Il venditore può raccomandare i prezzi di rivendita applicabili dal cliente; nelcaso di una rete distributiva, può anche pretendere che il suo rivenditoreautorizzato non venda a prezzi vili, sminuendo l’immagine di prestigio delprodotto; ma non può in alcun modo né con incentivi né con disincentivi néin alcun altro modo influire sulla libera determinazione dei prezzi da partedell’ acquirente cui fornisca i prodotti.

Esempio negativo:Volantino (e-mail a cliente)“Faccio seguito ai colloqui telefonici intercorsi, nonché all’e-mail in data ….inviatami in merito ai prezzi da pubblicare sul Vostro volantino di fine agosto, percomunicarLe che potremmo accettare di pubblicare i nostri prodotti ai prezzi sottoindicati: Mod. ……. Euro …….; Mod. ……. Euro …….; Mod. ……. Euro ……Onde evitare turbative di mercato, Vi invitiamo a rispettare i prezzi consigliati. Inattesa di riscontro, vogliate gradire i migliori saluti”

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2. Intese vietate: divieto di mantenimento dei prezzi

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2. La Giurisprudenza: occorre una qualche forma di accordo suiprezzi perché ci sia un illecito

Il caso Volkswagen: La Casa produttrice tedesca ‘‘suggerisce’’, ai propriconcessionari, prezzi più alti in relazione al modello «Passat» e i suoiconcessionari si adeguano tacitamente.

La Commissione UE sanzione la condotta, ma il Tribunale di I grado lasmentisce (T- 208/01): perché sussista una fissazione vietata dei prezzideve essere provata una qualche forma di accordo, diversamente sitratta di comportamento unilaterale non sanzionabile ai sensi dellanormativa antitrust.

Così il Tribunale: ‘‘La nozione di accordo ai sensi dell’art. 81 n. 1 CE sistruttura sull’esistenza tra almeno due parti della comune volontà, cosicchéla decisione dell’impresa che si sostanzi un comportamento unilaterale esuladal divieto sancito da detto articolo qualora non riceva l’acquiescenzaquantomeno tacita di un’altra impresa’’.

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Il caso AEG- Telefunken Ag: AEG si avvaleva solo di rivenditori disposti adottemperare ai prezzi di rivendita da essa ‘‘suggeriti’’ al pubblico.

La Corte di Giustizia UE (C-107/82) ha ritenuto tale politica sanzionabileperché ‘‘rientrava nei rapporti contrattuali esistenti tra impresa e rivenditori’’.

Così la Corte di Giustizia: ‘‘in caso di ammissione al sistema di unrivenditore, l’autorizzazione si basa sull’accettazione espressa o tacita, daparte dei contrenti, della politica perseguita da AEG con l’esigere, tra l’altro,l’esclusione dalla rete di distribuzione di rivenditori che, pur avendo i requisitiper esservi ammessi, non siano disposti ad aderire a tale politica’’.

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2. La Giurisprudenza: occorre una qualche forma di accordo suiprezzi perché ci sia un illecito (segue)

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2. La Giurisprudenza: occorre una qualche forma di accordo suiprezzi perché ci sia un illecito (conclusioni)

Conclusioni sui casi Volkswagen e AEG:

L’espressione “prezzo consigliato al pubblico” è lecita in quanto atto unilateraledel soggetto che commercializza all’ingrosso un determinato prodotto, a cui puòseguire o meno, in tutto o in parte, l’adeguamento da parte del rivenditore.

Qualsiasi forma di accordo - si considerino in proposito gli esempi sopra forniti -tra fornitore e i rivenditori, perché i prezzi consigliati siano in effetti rispettati, èillecita.

L’autorità che intenda contestare un qualche accordo sui prezzi, deve fornire laprova di una condotta per lo meno consenziente da parte del rivenditore, nonessendo sufficiente, ad esempio, la mera appartenenza del medesimo alla rete divendita costituita dal fornitore.

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Caso: Provvedimento AGCM n. 25013 del 02.07.2014 – Rif. I766 -INVERTER SOLARI ED EOLICI - IMPOSIZIONE PREZZI MINIMI

Parti: Agcm c. Power Italy S.p.A.

Settore: produzione sistemi fotovoltaici ed eolici “inverter”

Condotte: 1. Clausola contrattuale inserita nel contratto standard didistribuzione “il rivenditore durante la vendita dovrà attenersi rigorosamente aitermini sui prezzi di vendita indicati ne listino prezzi dal Produttore, di cuiall’Allegato”

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2. Caso: divieto di fissazione di prezzo minimo di vendita

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2. Lettera del Vice Presidente dell’azienda, redatta in lingua inglese(presumibilmente rivolta dunque anche a rivenditori stranieri), avente ad oggetto“Minimum selling price” con la quale si ricorda ai distributori l’introduzione di “aminimum reselling price in all our price lists”.La lettera prosegue lamentando che nel corso dell’anno alcuni operatori aderentialla rete di vendita hanno praticato prezzi al di sotto del minimo indicato nellistino dei prezzi fornito da Power Italy e che tali iniziative erano ritenuteinaccettabili, specialmente se adottate senza informare la società. La lettera siconclude minacciando l’interruzione del rapporto commerciale con i distributoriche non avrebbero rispettato tale indicazione.

Esito: accettazione impegni.

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2. Caso: divieto di fissazione di prezzo minimo di vendita (segue)

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Caso: Provvedimento dell’Antitrust inglese (CMA) n. Case CE/9857-14 (finalinfringement decision del 10.05.2016)

Parti: CMA c. Fridge Supplier ITW

Settore: Elettrodomestici

Condotte: il fornitore minacciava di revocare la licenza di utilizzare on linele immagini, di cui esso possedeva i diritti esclusivi, a tutti quei distributoriche non avessero osservato le «guidelines» per le vendite onlinecomprendenti, tra l’altro, anche una clausola di prezzi raccomandati alpubblico.La clausola, dunque, solo teoricamente risultava non vincolante.

Esito: Sanzione di £ 2,2 milioni.

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2. Caso: utilizzazione di diritti di licenza per garantire il prezzo suggerito

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Casi vari dell’Autorità Antitrust tedesca al 18.06.2015

In Germania l’Antitrust tedesco (FCO) ha concluso una serie di procedimentiravvisando condotte anti competitive tra produttori e distributori operanti nel settorealimentare, arrivando ad applicare sanzioni per un totale di circa 151.6 milioni dieuro.

Condotte: mantenimento dei prezzi garantito da:- Sconti e altri incentivi economici riservati ai soli rivenditori che si conformavano

ai prezzi suggeriti;- Fornitura a prezzi di vendita particolarmente favorevoli ai rivenditori che

ottemperavano ai prezzi raccomandati al pubblico;- Riduzione delle forniture e talvolta rifiuto delle stesse, ai rivenditori che non si

conformavano ai prezzi suggeriti al pubblico.

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2. Caso: mantenimento dei prezzi in cambio di incentivi commerciali

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PREZZI SUGGERITI AL PUBBLICO E MANTENIMENTO DEI PREZZI

TEMI

1 - Disciplina antitrust: Divieto di Intese

2 - Intese verticali sul mantenimento dei prezzi: giurisprudenza ed orientamenti dalle autorità antitrust

3 - Intese orizzontali sui prezzi: giurisprudenza ed orientamenti dalle autorità antitrust

4 - Esempi di pratiche vietate di mantenimento dei prezzi

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Cosa si intende per Accordo Orizzontale?

Per ‘‘Accordo orizzontale’’ si intende un accordo tra operatori concorrenti,

ossia tra operatori che si trovano allo stesso livello della catena commerciale

(ad esempio, tra più Produttori e/o tra più Grossisti).

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3. Intese vietate: divieto di mantenimento dei prezzi

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Caso: Tribunale di I grado UE, sez. VI, 15.07.2015 n. 422 – Conf. da CGUE15.09.2016 ( C-519/15P ; C.490/15P ; C-505/15P )

Parti: Commissione UE c. Redaelli Tecna Spa e CB Trafilati Acciai Spa enumerosi altri operatori italiani e stranieri.

Settore: acciaio

Condotta: accordo paneuropeo avente ad oggetto ripartizione clienti, fissazioneprezzi e quote nazionali. I coinvolti hanno convenuto regole di coordinamento,compresa la nomina di coordinatori responsabili dell'attuazione degli accordinei vari paesi, nonché del coordinamento con altre società interessate, attive neglistessi paesi o relative agli stessi clienti. I loro rappresentanti s'incontravanoregolarmente a diversi livelli per monitorare l'attuazione degli accordi. Essi sisono scambiati informazioni commerciali riservate. In caso di discrepanze rispettoalla condotta concordata, veniva applicato uno schema di compensazione.

Esito: conferma sanzioni della Commissione tra cui € 6.341.000 per Redaelli TecnaS.p.A. ed € 2.552.500 per CB Trafilati Acciai S.p.A.

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3. Intese orizzontali sui prezzi: Accordo paneuropeo

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Caso: Provvedimento AGCM n. 25796 del 22.12.2015 - rif. I723 INTESA NELMERCATO DELLE BARRIERE STRADALI

Parti: AGCM c. Metalmeccanica Fracasso S.p.A. e altre.

Settore: produzione e vendita nel noleggio di costruzioni in ferro, in particolareponteggi , barriere metalliche di protezione stradale, condotte metalliche, pannellifonoassorbenti, giunti di dilatazione ed apparecchi d’appoggio.

Condotta: in occasione delle riunioni nell’ambito del Consorzio Manufatti StradaliMetallici – Comast, che si è riunito con una certa frequenza proprio per consentirela programmazione ed il monitoraggio della partecipazione delle varie impreseaderenti alle gare per l’aggiudicazione degli appalti relativi alla fabbricazione e posain opera dei guard rail, nonché per la determinazione di un listino prezziuniforme da applicare su tutto il territorio nazionale.

Esito: Sanzioni a vari soggetti tra cui € 7.700.000 circa per MetalmeccanicaFracasso S.p.A .

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3. Intese orizzontali sui prezzi: Accordo in ambito consortile

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Caso: Tribunale di I grado UE, sez. III, 12 .12.2014, n. 558

Parti: Commissione UE c. ENI, Esso Deutschland GmbH e altri.

Settore: petrolifero

Condotta: Riunioni “tecniche”.Le riunioni tecniche si componevano di due parti: una parte iniziale che consistevain discussioni su questioni tecniche, seguita da discussioni su argomenti di naturaanticoncorrenziale quali la fissazione dei prezzi.Gli aumenti di prezzo di solito venivano concordati in termini di numeri assoluti enon di percentuali (ad esempio: 60 EUR/tonnellata per le cere di paraffinacompletamente raffinata).

Esito: rideterminazione sanzione a Eni per € 18.200.000 e conferma sanzioni atutte le altre società (sanzioni da circa 27 milioni di euro fino a 128 milioni di euro).

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3. Intese orizzontali sui prezzi: Accordo in ambito associazione di categoria - Associazione petrolieri

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Caso: Provvedimento dell’AGCM n. 18443 del 04.06.2008– Rif. I695 - LISTINOPREZZI DEL PANE

Parti: AGCM c. Unione Panificatori di Roma e provincia

Settore: Alimentare - Pane

Condotta: Riunione straordinaria dell’Unione Panificatori di Roma e provincia cheavrebbe portato all’adozione di un nuovo listino dei prezzi consigliati che recita:“Alla luce del nuovo Dato di Panificazione, si consigliano i seguenti prezzi daapplicare …” -Evidenze raccolte: discorsi tenuti in assemblee e riunioni preparatorie; listinodiffuso durante l’assemblea annuale dell’ associazione; dichiarazioni pubblichedel listino da parte del Presidente dell’ associazione; lettere di convocazione diriunioni territoriali e circolari con ordine del giorno esplicito.Esito: chiusura istruttoria con sanzione pari a € 4.430.

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3. Intese orizzontali sui prezzi: Accordo in ambito associazione di categoria - Associazione panificatori

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Caso: Provvedimento dell’AGCM n. 18421 del 29.05.2008 – Rif- I684 -FEDERFARMA TERAMO-SCONTI SUI PREZZI AL PUBBLICO

Parti: AGCM c. Federfarma Teramo

Settore: farmaceutico

Condotta: Circolare agli associati relativa a circa 250 farmaci, recante in oggetto“Sommario Circolare” e riportante “per opportuna conoscenza e documentazione siinviano in allegato copie delle seguenti note”, fra le quali “prospetto riassuntivodegli sconti al prezzo al pubblico massimi praticabili” che indica gli scontimassimi praticabili sul prezzo di vendita al pubblico di una serie di farmacisenza obbligo di prescrizione, recante l’intestazione “Sconti al prezzo al pubblicomassimi praticabili” e che riporta una tabella nella quale vengono indicateinformazioni tra cui il prezzo (massimo) al pubblico stabilito dai produttori e riportatosulla confezione, il relativo sconto (massimo) praticabile «…Lo sconto vieneindicato con le seguenti cinque modalità: basso; basso +; medio; medio +;alto» .

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3. Intese orizzontali sui prezzi: Accordo in ambito associazione di categoria - Associazione Farmacisti

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Tali indicazioni sono state decodificate dalle farmacie associate sulla basedi conoscenze note nel settore: in particolare, una delle farmacie intervistateha precisato che le suddette indicazioni hanno un significato che “rientra in unfattore consuetudinario del settore”.

Esito: sanzione a Federfarma per € 11.200.

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Caso: Provvedimento dell’AGCM n. 15984 del 27.09.2006– rif. I572 ANFIMA-IMPRESS-CAVIONI-FUSTITALIA-FALCO-LIMEA FISMA

Parti: Agcm c. ANFIMA-IMPRESS-CAVIONI-FUSTITALIA-FALCO-LIMEA FISMA

Settore: Produzione imballaggi metallici

Condotta: lettera circolare dell’ANFIMA (associazione facente capo aCONFINDUSTRIA e agli organismi professionali del settore a livello europeo comeSEFEL e SEFA) dal titolo “adeguamento prezzi banda stagnata da gennaio 2003adeguamento prezzi di vendita imballaggi”, in cui si afferma: “Vi informiamo che leferriere hanno comunicato un sensibile aumento della banda stagnata a partire dalgennaio 2003. Altri incrementi di costo generalizzati quali manodopera, litografia,accessori e trasporti, rendono necessario un aumento dei prezzi di vendita degliimballaggi General Line di una percentuale non inferiore al 5,5% a partire dalfebbraio 2003”.

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3. Intese orizzontali sui prezzi: Accordo in ambito associazione di categoria - Associazione produttori imballaggi metallici

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Nelle comunicazioni delle società si comunica l’incremento del prezzo di venditadegli imballaggi metallici per una percentuale del 5,5%, a partire dal febbraio 2003e con effetto anche per gli ordinativi in corso, in ragione dell’incremento del prezzodella banda stagnata e di altri fattori produttivi, identificati negli oneri di trasporto,litografia, manodopera e materiali accessori:

“Vi informiamo che, a seguito di importanti aumenti della banda stagnata e di altreimportanti materie prime … saremo obbligati a rivedere i ns. prezzi di vendita del5,5% a partire dal prossimo 1° febbraio 2003”;

“Le ferriere hanno segnalato un aumento considerevole del prezzo della bandastagnata … dobbiamo a ns. volta aumentare del 5,5% i prezzi anche sugli ordini incorso a decorrere dall’1.02.2003”), oppure

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3. Intese orizzontali sui prezzi: Accordo in ambito associazione di categoria - Associazione produttori imballaggi metallici (segue)

Page 29: PREZZI SUGGERITI AL PUBBLICO E MANTENIMENTO DEI PREZZI ... · 2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera

“Vi informiamo con la presente che con decorrenza dal 01.02.2003 i nostri prezzidi vendita con Voi in essere subiranno una variazione in aumento del 5,5%”ed ancora: “Dobbiamo a ns. volta aumentare del 5,50% i prezzi anche sugli ordiniin corso, a decorrere dall’1.02.2003”).

Esito: sanzioni tra cui € 104.000 per Falco, € 30.000 per Cavioni e € 122.000 per Limea.

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3. Intese orizzontali sui prezzi: Accordo in ambito associazione di categoria - Associazione produttori imballaggi metallici (segue)

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Caso: Antitrust francese c. PVG France e Ligne Plus (sanzione comminatacon Décsion n° 16-D-17 del 21.07.2016)

Parti: Antitrust francese c. PVG France e Ligne Plus

Settore: prodotti in legno

Condotta: Scambio di informazioni ed accordo orizzontale di mantenimento deiprezzi tra competitori francesi e conseguente accordo verticale di mantenimentodei prezzi di ciascuno coi rispettivi propri distributori.Prove raccolte dall’ Antitrust francese a supporto delle sue contestazioni:dichiarazioni dei dipendenti delle varie società coinvolte; e-mail interne; agende;appunti scritti a mano dei dipendenti e manager coinvolti; corrispondenza tra lesocietà; inoltre, sottoscrizione di un accordo di non «aggressione reciproca»

Esito: Sanzione totale € 9.013.000.

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3. Caso: accordo orizzontale e conseguente intesa verticale

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PREZZI SUGGERITI AL PUBBLICO E MANTENIMENTO DEI PREZZI

TEMI

1 - Disciplina antitrust: Divieto di Intese

2 - Intese verticali sul mantenimento dei prezzi: giurisprudenza ed orientamenti dalle autorità antitrust

3 - Intese orizzontali sui prezzi: giurisprudenza ed orientamenti dalle autorità antitrust

4 - Esempi di pratiche vietate di mantenimento dei prezzi

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(1) “Promozione speciale TV- Olimpiadi” (lettera ad un gruppo di acquisto)ILLECITO :“(…) Ad ogni acquisto da parte dei Vostri soci di un minimo di quattro prodotti mod…, il cui prezzo al pubblico è compreso nella fascia di prezzo tra Euro ….. edEuro …… , verrà concesso un prodotto mod. …..in omaggio (…)”

LECITO :“(…) Ad ogni acquisto da parte dei Vostri soci di un minimo di quattro prodotti mod……, verrà concesso un prodotto mod. …..in omaggio (…)”

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4. Intese vietate: divieto di mantenimento dei prezziEsempi negativi

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(2) Scambio interno di messaggi e-mail tra un area manager del fornitore X ed undirettore vendite del medesimo fornitore X, rinvenuto durante un’ ispezione:

- E-mail dell’area manager: “Oggetto: Prezzi gruppo Y: La presente percomunicarLe che i punti vendita del gruppo Y hanno distribuito il <volantone…>proponendo il prodotto mod. XXYY a Euro 429,00 (prezzo al pubblico), delprodotto mod. YXX a Euro 129,00. Iniziative così decise hanno effettidestabilizzanti sul mercato, perdiamo di credibilità e compromettono il rapportocommerciale con rivenditori... . Le chiedo gentilmente, qualora le iniziative fosseroconcordate, di comunicare preventivamente le informazioni consentendoci dicoordinare le nostre attività commerciali …” .

- E-mail di risposta del direttore vendite: “Oggetto: Turbative di mercato: … Lericordo comunque che la ns. Società è stata informata tempestivamente in meritoall’ operazione concordata con il gruppo X (vedi ns. fax del …). E’ pur vero che ilprezzo consigliato al pubblico non veniva citato nel suddetto fax, ma questa è statauna direttiva aziendale che, come ben saprà, non autorizza più le comunicazionicontenenti indicazioni sui prezzi al pubblico ...”.

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4. Intese vietate: divieto di mantenimento dei prezziEsempi negativi (segue)

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(3) Lettera circolare di una società commerciale ai suoi agenti:

“Oggetto: Promozione mod. … : Vi informiamo che abbiamo concluso un accordocon i grandi Clienti X ed Y per la fornitura del prodotto mod. … alle seguenticondizioni : Mod ….. Prezzo di listino Euro …. ; sconto x in fattura 3%; prezzo divendita al pubblico Euro ……”.

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(4) Scambio di corrispondenza commerciale

- Quotazione del fornitore X al rivenditore Y“Facciamo seguito alla Vostra richiesta di offerta del 31 agosto scorso persottoporre alla Vs. attenzione la seguente proposta sugli articoli da Voi richiesti:Modello …; Quantità minima …..; Prezzo di acquisto Euro … ; Prezzo minimo divendita Euro ….”.

- Successiva lettera del rivenditore Y al fornitore X: “Oggetto : Mod. B e Mod. C:Per un malinteso occorso nella nostra conversazione circa la definizione del prezzodei prodotti in oggetto, anche in relazione ai riscontri di mercato, abbiamoposizionato il prezzo di vendita di tali articoli rispettivamente a Euro ….. invece chea Euro ….. e a Euro …. invece che ad Euro ….., come da Voi suggerito. Ci teniamoa sottolineare che detta ns. decisione è stata assunta autonomamente e Vipreghiamo pertanto di considerarla un’ eccezione ai nostri accordi. Scusandoci peril problema che potremmo averVi creato, siamo a disposizione per eventualichiarimenti e con l’ occasione Vi salutiamo cordialmente”.

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(5) Lettera di lamentela di un rivenditore ad un distributore

- Lettera del rivenditore:“Stante il perdurare dei prezzi praticati dalla ditta …. Che non potete o non voletefar sistemare, non possiamo più credere alle Vs. assicurazioni di adeguamentoprezzi fatteci a seguito del ns. fax di luglio dalla Vs. filiale. Ci spiace comunicarViche da questo momento sospenderemo tutti i pagamenti, tutti i ritiri e tutte leordinazioni che abbiamo in essere con Voi”.

- E-mail di risposta inviata da due agenti del distributore, cc alla preponente:“Oggetto: Turbative di mercato – In risposta alla Sua lettera che ha come oggetto <Turbative di mercato >, vorremmo precisare che … per parte nostra abbiamo piùvolte sollecitato l’ adeguamento a tutti i ns. clienti , come peraltro abbiamo operato(come da Vs. specifico riconoscimento) per il mantenimento dei <prezzi consigliati>dalla ns. azienda sui prodotti da essa introdotti sul mercato”.

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(6) Messaggio di un agente alla ditta preponente

“Il giorno …. Ho avuto un incontro con il direttore di un grande rivenditore e con ilresponsabile del settore ..., i quali erano piuttosto risentiti per la situazione che si èvenuta a creare sui prezzi di vendita al pubblico dopo le varie iniziative pubblicitarieche sono state fatte in questo periodo (vedasi allegati). Io ho risposto loro chenessuna delle iniziative di quel tipo era stata autorizzata dalla ns. azienda, né tantomeno da me. La richiesta che ha dominato tutto l’incontro è stata quella che la ns.azienda doveva contribuire ad appianare la situazione, altrimenti loro avrebberodiminuito ulteriormente i prezzi di vendita dei ns. prodotti. La mia sensazione è cheloro tentino di farci cedere sui prezzi per poter poi fare quello che vogliono …”.

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(7) Messaggio di un agente alla ditta preponente

“Oggetto: Prezzi rivenditore Y: Vorrei farVi presente che il rivenditore Y è uscitosul volantino con il mod. ABC ad un prezzo assai inferiore ( Euro …. ). Visto ilbuon rapporto che c’ è con il rivenditore X, principale concorrente di Y, sono arichiederVi, in via del tutto eccezionale, l’extra … % della promo … che nonriconosciamo normalmente al rivenditore X sui prodotti che hanno in giacenza ….E sull’ eventuale ordine che potrebbero fare” (una lettera di lamentela delrivenditore X è allegata al messaggio dell’agente).

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(8)Lettera di un importante cliente ad un’ area manager di una società commerciale

“Oggetto: Collaborazione - Ci permettiamo di ritornare nuovamente sull’argomentogià discusso riguardante il posizionamento dei prezzi al pubblico attuato dal nostroconcorrente X. Nelle ultime settimane abbiamo accertato un forte riposizionamentodel 5-10% (dei loro prezzi) non motivato e peraltro nemmeno segnalato dalla Vs.forza vendita pure molto attenta all’andamento dei prezzi su piazza. Non avendoricevuto giustificazioni adeguate dal Vs. agente Sig. …., che ha portato il problemaa Vs. conoscenza, pensiamo di tradurre questa cosa come in un tacitoriposizionamento dei prezzi dei prodotti AAA, a cui peraltro abbiamo dovutoadeguarci. Gradiremmo un Vs. commento in merito.” (Nota scritta a mano a pié paginadell’area manager che ha ricevuto la lettera per un collaboratore: “Contattare il cliente,risolvere e riferirmi”).

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(9) Lettera dell’area manager A all’area manager B e risposta di quest’ultimo

(a) Lettera dell’ area manager A:“Oggetto: Prezzi offerti dai punti vendita del gruppo Y: La presente per segnalartiche i punti vendita del gruppo Y continuano ad applicare dei prezzi al pubbliconettamente inferiori a quelli consigliati dalla nostra società, creando delle turbativedi mercato nelle zone in cui opera e distruggendo così le nostre politiche di margine….. . Ti chiedo di fare il possibile per informarmi di eventuali uscite pubblicitarie(con i nuovi prezzi) del suddetto Cliente per permetterci di coordinare al meglio ilnostro lavoro …”.

(b) Risposta dell’area manager B:“Oggetto: Prezzi dei punti vendita del gruppo Y: Il riferimento alla tua del …., vorreiinformarti che il gruppo Y non ha concordato con il sottoscritto i prezzi da teelencati nella lettera ...”.

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Grazie per la Vostra attenzione

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