Previdenza e Assistenza - Federazione Confsal-UNSA. 2 - Il Sistema... · definitivo una volta...

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Il sistema previdenziale per i pubblici dipendenti. Le competenze. Il sistema previdenziale per i pubblici dipendenti risulta modificato con intensità negli ultimi decenni e da ultimo con la riforma del rapporto di lavoro con la P.A. (vd d.lgs n. 165/2001 e n. 150 del 2009); peraltro la riforma è continua – si ripete praticamente ad ogni manovra finanziaria – circa i requisiti per accesso alle prestazioni previdenziali. Il d.lgs. n. 479 del 94 ha istituito l’INPDAP – istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica – che è ente pubblico non economico soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro e del Ministero dell’Economia competente per tutte le prestazioni previdenziali per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. La sede centrale dell’INPDAP è in Roma ed ha sedi periferiche in ogni capoluogo di provincia. L’INPDAP ha assorbito ed accorpato tutte le preesistenti gestioni previdenziali (ENPAS ente nazionale previdenza ed assistenza per i Previdenza e Assistenza nel Pubblico impiego Le schede di approfondimento della Federazione Confsal-Unsa A cura dell’Avv. Pasquale Lattari n. 2

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Il sistema previdenziale per i pubblici

dipendenti. Le competenze.

Il sistema previdenziale per i pubblici dipendenti risulta modificato con intensità negli ultimi decenni e da ultimo con la riforma del rapporto di lavoro con la P.A. (vd d.lgs n. 165/2001 e n. 150 del 2009); peraltro la riforma è continua – si ripete praticamente ad ogni manovra finanziaria – circa i requisiti per accesso alle prestazioni previdenziali.

Il d.lgs. n. 479 del 94 ha istituito l’INPDAP – istituto nazionale di previdenza per i dipendenti dell’amministrazione pubblica – che è ente pubblico non economico soggetto alla vigilanza del Ministero del lavoro e del Ministero dell’Economia competente per tutte le prestazioni previdenziali per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche. La sede centrale dell’INPDAP è in Roma ed ha sedi periferiche in ogni capoluogo di provincia.

L’INPDAP ha assorbito ed accorpato tutte le preesistenti gestioni previdenziali (ENPAS ente nazionale previdenza ed assistenza per i

Previdenza e Assistenza nel Pubblico impiego

Le schede di approfondimento della

Federazione Confsal-Unsa

A cura dell’Avv. Pasquale Lattari n. 2

Testo a cura dell’Avv. Pasquale Lattari. A norma della legge sul diritto di Autore e del codice civile è vietata la traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo nonché la memorizzazione sono riservati per tutti i Paesi.

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dipendenti statali, ENPDEP per i dipendenti di diritto pubblico, INADEL assistenza per i dipendenti enti locali) ed i vari istituti di previdenza (CPS per i sanitari, CPDEL per i dipendenti di enti locali CPI per gli insegnanti e CPUG per gli ufficiali giudiziari).

La legge n. 335 del ‘95 ha istituto presso l’INPDAP la gestione separata dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato (art. 2 co.1)

Attualmente l’INPDAP ha la gestione di tutti i trattamenti pensionistici dei dipendenti statali. La competenza per tutti i dipendenti dei Ministeri è stata via via acquisita nel tempo: nei primi anni di entrata in vigore della riforma i dipendenti percepivano un trattamento

provvisorio determinato dalla propria amministrazione che diventava definitivo una volta determinato dall’INPDAP il dovuto.

A far data dal 1.10.2005 l’INPDAP è competente direttamente per tutte le amministrazioni statali ed in tutti gli istituti previdenziali – riscatto computo, ricongiunzione, liquidazioni, pensioni - subentrando alla gestione della cassa trattamenti pensionistici statali (CTPS) e per le indennità di fine servizio.

Attualmente il datore di lavoro certifica la posizione del dipendente a mezzo il modello PA04 e l’INPDAP – non dovendo chiedere ulteriore documentazione – ha tutto quanto necessario per determinare le prestazioni in favore dei dipendenti.

Dal 2006 la posizione previdenziale ed assicurativa di ciascun dipendente è accessibile in tempo reale via internet.

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L’INPDAP effettua ulteriori attività in favore dei dipendenti:

- Assicurazioni sulla vita per i dipendenti enti di diritto pubblico; - Gestione centri vacanze estive e vacanze all’estero per i figli dei

dipendenti; - Erogazione borse di studio per i figli più meritevoli dei

dipendenti; - Gestione case di soggiorno per pensionati; - Eroga prestazioni creditizie agevolate in favore degli iscritti

(prestiti rimborsabili, prestiti garantiti erogati da istituti di credito con garanzia INPDAP, mutui ipotecari per acquisto prima casa);

Il sistema previdenziale per i pubblici dipendenti. La contribuzione obbligatoria.

Il lavoratore con la sottoscrizione del contratto di lavoro con un ente pubblico ha diritto ex lege – con correlativo obbligo in capo al datore di lavoro – all’iscrizione presso l’INPDAP. Scatta da tale iscrizione l’obbligo del versamento dei contributi nella misura fissata dalla legge.

La normativa precedente distingueva l’obbligo contributivo in ragione del tipo di rapporto lavorativo: la P.A. era obbligata all’iscrizione solo per il personale utilizzato per i soli servizi dell’ente; successivamente l’iscrizione è divenuta obbligatoria anche per il personale utilizzato dalla P.A. per eventi eccezionali o straordinario o supplenza o attività non istituzionali e/o in servizio anche non direttamente dell’ente pubblico ma di agenzie che allo stesso fanno riferimento costituenti articolazioni dell’Ente.

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L’INPDAP eroga prestazioni – per lo più erogazioni economiche - con i contributi previdenziali a carico degli enti pubblici – datori di lavoro – e dei dipendenti iscritti e con i proventi delle attività finanziarie dei fondi INPDAP.

La misura della contribuzione a carico dei soggetti è stabilita ex lege. Per i dipendenti pubblici (ex CTPS) il limite fissato è del 33%

della retribuzione, suddivisa in ragione del 24,20 a carico del datore di lavoro e del 8,80 a carico del dipendente. (vd nota INPDAP 16 del 2004 relativamente alla contribuzione sulla retribuzione accessoria ex art. 2 co.9 e 10 lex 335/95).

La retribuzione imponibile su cui va calcolato il contributo obbligatorio dovuto è il trattamento fisso e continuativo percepito dal lavoratore o meglio, a far data dalla cd legge Dini (n.335 del 95) costituisce la retribuzione imponibile tutto ciò che il lavoratore

percepisce dal datore di lavoro in ragione della dipendenza in denaro o natura tranne quanto è escluso ex lege (vd art. 12 lex 335 riformulato dal d.leg.vo 314 del 97).

A tale obbligo sono correlati anche adempimenti accessori.

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I datori di lavoro pubblici sono obbligati alla compilazione della parte previdenziale del modello 770, quali sostituti d’imposta del lavoratore. Le amministrazioni trasmettono una copia del modello 770 all’INPDAP ai fini dell’aggiornamento e verifica della posizione previdenziale ed assistenziale del lavoratore e gli stessi dati sono riportati nel CUD consegnato al lavoratore. I dati inviati sono riassuntivi dei dati trasmessi mensilmente (DMA denuncia mensile analitica) e telematicamente dal datore di lavoro all’INPDAP ai fini pensionistici, del tfr e sono relativi al pagamento dei contributi effettuati che vanno pagati entro il 15 del mese successivo cui si riferiscono. Tuttavia l’INPDAP ha chiarito (con nota 3 del 2008) che il tutto verrà sostituito dal modello 770 divenuto obbligatorio dal 2011.

Ai fini dei controlli della posizione contributiva il dipendente ha diritto a ricevere l’estratto conto individuale in cui sono indicati i dati relativi alla contribuzione, alla posizione assicurativa.

La legge Dini (art. 3 co. 9 e 10 ha previsto la revisione della prescrizione dei pagamenti a titolo contributivo. L’obbligo a versare il dovuto si prescrive entro 10 anni per i contributi relativi ai periodi sino al 31.12.95 ed in cinque anni per i periodi successivi. Inoltre i contributi prescritti non possono essere più versati.

Sanzioni civili sono previste in caso di inadempienza contributiva (vd determinazione 228 del 2010).

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Il sistema previdenziale per i pubblici dipendenti. La contribuzione non obbligatoria.

La prestazione lavorativa comporta la retribuzione e la corrispondente contribuzione obbligatoria. Ma durante il rapporto lavorativo il dipendente può attivare ed affiancare alla contribuzione obbligatoria varie tipologie di contribuzione non obbligatoria e/o facoltativa. Il lavoratore – in costanza del rapporto di lavoro – può beneficiare di ulteriori periodi contributivi– unitamente ai periodi di contribuzione obbligatoria - ai fini del servizio ritenuto utile ai fini di quiescenza ed ai fini del calcolo della pensione stessa. (vd di seguito) Si tratta degli istituti della contribuzione volontaria, della contribuzione figurativa e della contribuzione da riscatto. (vd seguito)

Strumentali alle finalità di gestione unica del rapporto contributivo sono gli istituti della ricongiunzione e della cd totalizzazione.(vd seguito). Ai fini dell’accesso al trattamento pensionistico è essenziale il cd. “servizio utile” prestato; sussistono peraltro delle cd. “anzianità

convenzionali” determinate ex lege in ragione della tipologia peculiare del servizio svolto. (vd seguito) La cd contribuzione integrativa e/o complementare - non concorrendo a formare il servizio utile - integra la misura della pensione.(vd seguito)

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A - La contribuzione volontaria La legge 184 del 97 ha esteso ai lavoratori iscritti all’INPDAP la normativa sulla contribuzione volontaria. (lex n. 1432 del ‘71 e n.47 del 1983). I lavoratori che per diverse cause vedono sospeso, interrotto o cessato il rapporto di lavoro possono continuare il rapporto previdenziale con versamenti volontari a carico ai fini di raggiungere i requisiti per l’accesso al diritto a pensione. La contribuzione volontaria non è consentita ed è impedita dal maturare dei requisiti richiesti ex lege (età anagrafica e requisiti contributivi) per la pensione. Tuttavia se il lavoratore ha maturato la pensione - sia sotto il profilo del requisito anagrafico che contributivo - a domanda può continuare a versare contributi volontariamente al fine di incrementare la misura del trattamento pensionistico. Le ragioni della interruzione della obbligatorietà della contribuzione in capo al datore di lavoro si verifica in caso di:

- aspettative per motivi di studio; - aspettative per motivi di famiglia; - i periodi “vuoti” nei lavori a tempo parziale, orizzontale e

verticale. Particolare è la situazione dei dipendenti pubblici che usufruiscono della legge 112/2008 (art. 72) per attività di volontariato che consente l’esonero dal servizio per il massimo di 5 anni con percezione ridotta della retribuzione. In tali casi permane l’obbligo contributivo a carico del datore di lavoro.

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In caso di ripresa del rapporto lavorativo non è possibile la contribuzione volontaria vigendo la contribuzione obbligatoria. Medesima impossibilità sussiste per i periodi in cui è consentito il riconoscimento della contribuzione figurativa. I lavoratori per l’accesso alla contribuzione volontaria debbono avanzare richiesta all’INPDAP di competenza ed è considerata domanda idonea anche la richiesta di pensione respinta al lavoratore carente dei requisiti previsti ex lege (età e contribuzione). La legge n. 388/2000 art. 69 co.10 ha modificato i requisiti previsti che consentono l’autorizzazione in caso di possesso alternativo di

- Versamento di 3 anni di contribuzione negli ultimi 5 anni; - Versamento di almeno 5 anni di contribuzione a prescindere

dall’epoca del versamento della contribuzione. La contribuzione deve essere effettiva e relativa alla prestazione lavorativa retribuita e quindi al relativo versamento contributivo o a periodi lavorativi riscattati o ricongiunti. (vd in seguito) Sono esclusi dal conteggio e non possono essere considerati periodi di contribuzione effettiva:

- i periodi relativi alla contribuzione figurativa;

- il periodo corrispondente al servizio militare;

- i periodi relativi a congedi per maternità, parentali per puerperio e gravidanza;

- I periodi relativi al godimento di pensione di inabilità in seguito revocata.

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- il calcolo dei contributi ed il versamento. La ratio della contribuzione volontaria è far proseguire al lavoratore il rapporto contributivo “come se” avesse svolto la prestazione lavorativa. Ne consegue che le somme da pagare corrispondono a quelle che avrebbero pagato il datore di lavoro ed il lavoratore; il calcolo si effettua sulla media della retribuzione percepita nell’ultimo anno di lavoro antecedente alla domanda.

In sostanza l’importo retributivo imponibile annuale – aggiornato secondo gli indici ISTAT - va diviso per 52 settimane ed a tale importo va riferito la percentuale di contribuzione obbligatoria dovuta (sommando quella a carico del datore di lavoro e quella a carico del lavoratore). Ove vi siano state interruzioni lavorative

nell’ultimo anno occorre comunque retrocedere al fine di costituire un anno lavorativo utile sotto il profilo contributivo. In caso sia versata somma inferiore verrà accreditato dall’Ente previdenziale un periodo inferiore ai fini contributivi corrispondente all’importo effettivamente versato. L’equiparazione della contribuzione volontaria a quella obbligatoria è totale sicché anche sotto il profilo fiscale le somme versate sono deducibili totalmente dal reddito IRPEF. (vd art. 13 d.lgs n. 47/2000) Il versamento va effettuato trimestralmente a mezzo appositi bollettini rilasciati dall’INPDAP entro il trimestre successivo a quello cui si riferiscono i periodi assicurativi (per il primo trimestre il versamento va effettuato entro il 30 giugno, etc…).

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I termini sono perentori e se non rispettati i contributi non vengono accreditati e restituiti al lavoratore, salvo l’accredito al periodo di competenza con inevitabile scopertura del periodo precedente per cui risulta omesso il versamento.

B - La contribuzione figurativa L’obbligatorietà della contribuzione è strettamente legata allo svolgimento della prestazione lavorativa. In alcuni eventi durante il rapporto lavorativo è previsto che – nonostante non si presti attività lavorativa o la stessa sia ridotta – il lavoratore possa beneficiare di contribuzione c.d. figurativa (fittizia) nonostante l’assenza della prestazione lavorativa e, conseguentemente, dell’assenza di versamenti contributivi. La legge consente – in alcuni e tassativi casi e per periodi determinati – tale riconoscimento d’ufficio o a domanda del lavoratore con il pagamento a carico dell’Ente di previdenza. In ragione della particolare rilevanza sociale l’ordinamento riconosce tale tutela in casi –tassativi nella tipologia e nella durata– al fine di evitare pregiudizi al lavoratore. Gli eventi ed i periodi riconosciuti coperti da contribuzione figurativa sono:

- il periodo del servizio militare obbligatorio o il periodo a quello equiparato;

- il periodo di assenza obbligatoria e facoltativa dal servizio per puerperio e gravidanza. Tale periodo può essere conteggiato anche se gli eventi sono avvenuti al di fuori del rapporto di

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lavoro purché sussista almeno una contribuzione minima di 5 anni in costanza di rapporto lavorativo;(art. 25 d.leg.vo 151/2001)

- permesso di tre giorni mensile per il lavoratore padre o madre di bambino minore affetto da handicap in situazione di gravità non ricoverato;

- permesso di tre giorni mensile per il lavoratore che assiste a tempo pieno un parente e/o affine entro il terzo grado affetto da handicap in situazione di gravità non ricoverato;

- i periodi di astensione facoltativa dal lavoro per malattia del figlio sino all’ottavo anno di età;

- i periodi di 4 mesi ogni anno di servizio per i lavoratori non vedenti;

- i periodi di due mesi per ogni anno di servizio per i lavoratori sordomuti o invalidi con menomazione maggiore del 74%;

- i periodi di inabilità con percezione pensione in caso di recupero della capacità lavorativa successiva;

- i periodi di aspettativa dei dipendenti eletti a funzioni pubbliche (art.3 lex 564/96) o nominati a cariche sindacali; (art.31 lex 300/70).

Per i trattamenti pensionistici determinati esclusivamente secondo il sistema contributivo, sono riconosciuti i seguenti periodi di accredito figurativo: a) assenza dal lavoro per periodi di educazione e assistenza dei figli fino al sesto anno di eta' in ragione di centosettanta giorni per ciascun figlio; b) assenza dal lavoro per assistenza a figli dal sesto anno di eta', al coniuge e al genitore purché conviventi, nel caso ricorrano le condizioni previste dall'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,

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per la durata di venticinque giorni complessivi l'anno, nel limite massimo complessivo di ventiquattro mesi; c) a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, e' riconosciuto alla lavoratrice un anticipo di età - rispetto al requisito di accesso alla pensione di vecchiaia - pari a quattro mesi per ogni figlio e nel limite massimo di dodici mesi. In alternativa al detto anticipo la lavoratrice può optare per la determinazione del trattamento pensionistico con applicazione del moltiplicatore, relativo all'età di accesso al trattamento pensionistico, maggiorato di un anno in caso di uno o due figli, e maggiorato di due anni in caso di tre o più figli.(art. 1 co.40 lex 335 del 1995).

La contribuzione figurativa per l’evento e per il periodo previsto ex lege comporta l’assimilazione al servizio lavorativo effettivo e quindi al regime della contribuzione obbligatoria; è utile, quindi, ai fini del diritto alla pensione ed ai fini della quantificazione. La contribuzione figurativa va calcolata in ragione della retribuzione per ciascuna settimana riconosciuta sulla media delle retribuzioni dell’anno in cui va a collocarsi l’evento di cui si chiede il riconoscimento. Tuttavia esistono regolamentazioni specifiche per diversi eventi suindicati. Si osserva.

- Per l’astensione facoltativa dopo il terzo anno di vita del bambino il valore della retribuzione da attribuire alla contribuzione figurativa è limitato al valore pari al doppio della pensione sociale;

- Per l’assistenza a soggetti portatori di handicap ai sensi lex 104/92 è consentita la contribuzione figurativa fino ad un

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massimo di €.36.151,98 (VD. 42 CO.5 LEX 151/2001). Tale periodo non è valutabile ai fini del Tfr.

- Per i soggetti eletti a cariche elettive per funzioni pubbliche (eletti al parlamento o assemblee regionali etc.) che maturano il diritto ad un assegno vitalizio o ad un incremento contributivo sono obbligati a versare l’equivalente dei contributi a carico del lavoratore relativamente al periodo di aspettativa concessa. Il versamento va effettuato all’organo elettivo che provvede a destinarlo alla gestione previdenziale di appartenenza. Il mancato versamento impedirà la copertura figurativa del periodo di aspettativa (vd art. 38 lex 488/99 e art.3 lex 564 del 1996).

C - La contribuzione da riscatto Il lavoratore può vedersi riconosciuti periodi - ritenuti meritevoli di tutela dall’Ordinamento – per coprire periodi sforniti di copertura assicurativa obbligatoria con il pagamento a carico – come per la contribuzione volontaria – a mezzo il cd riscatto. Tra le varie tipologie di periodi riscattabili senz’altro più diffuso è il periodo relativo al corso di laurea o titoli equiparati o corsi di studio previsti dalla legge (vd dottorato di ricerca, corsi abilitanti personale scuola ecc.).

I lavoratori iscritti all’INPDAP possono riscattare il periodo corrispondente al corso legale degli studi universitari per il quale sia stato conseguito: diploma di laurea, diploma universitario, diploma di specializzazione, dottorato di ricerca. Il riscatto rende utilizzabili i periodi di riferimento ai fini dei requisiti contributivi che ai fini della misura della pensione.

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In ragione delle tipologie di riscatto diversi sono i termini (due anni prima del raggiungimento del limite di età e/o entro 90 gg dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro). La laurea o il titolo equiparato riconosciuto è riscattabile se il titolo sia stato utile ai fini della carriera del pubblico dipendente. La somma dovuta a titolo di riscatto è determinata in ragione del periodo da riscattare con applicazione della aliquota di contribuzione in vigore alla data di domanda di riscatto rapportata alla retribuzione assoggettata a contribuzione obbligatoria. L’art. 150 DPR 1092 del 73 disciplina il riscatto per i dipendenti della P.A. con possibilità di versamento in unica soluzione e/o pagamento con trattenute sullo stipendio o sulla pensione. Possono essere riscattati i periodi corrispondenti a:

- assenza facoltativa per gravidanza e puerperio (con almeno 5 anni di contribuzione). Tale periodo è riscattabile in alternativa al riscatto per la laurea non essendo sovrapponibili i periodi di contribuzione;

- congedo per assistenza familiare a disabili;

- i periodi non effettuati di attività lavorativa in part-time orizzontale verticale o a ciclo. Tale periodo non è riscattabile in caso di contribuzione volontaria per i medesimi periodi.

- Frequenza di corsi di formazione per l’ammissione in servizio; - il servizio all’estero non coperto da assicurazione obbligatoria

riconosciuta in Italia; - aspettativa per seguire il coniuge in servizio all’estero.

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D - La ricongiunzione è lo strumento che consente al lavoratore che ha prestato attività lavorativa in diversi settori di lavoro e, quindi, con enti previdenziali e regimi diversi e separati, di unificare – sotto un unico ente previdenziale e con identico regime giuridico ed economico – i diversi trattamenti previdenziali ai fini del riconoscimento del diritto pensionistico. Il trattamento pensionistico ricongiunto ha un uniforme regime giuridico ed unico ente previdenziale erogante. Gli iscritti o i loro eredi, in caso di pensione ai superstiti, possono chiedere all’INPDAP la ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzione obbligatoria e periodi assimilati (figurativa e volontaria) esistenti presso altre gestioni. Le gestioni trasferiscono all’INPDAP tutti i contributi del lavoratore con interessi che vengono trattati unitariamente dall’INPDAP secondo le proprie regole e pagati al lavoratore con un unico regime e trattamento pensionistico in ragione della normativa vigente per il pubblico dipendente.

La ricongiunzione è onerosa.(art.2 lex n.29 del ‘79) Il contributo dovuto dal lavoratore è dato dalle somme che l’ente previdenziale dovrà pagare in più al lavoratore per effetto dei maggiori periodi ricongiunti. La quantificazione del costo della ricongiunzione è effettuato secondo un

complicato calcolo: le somme contributive in capo al lavoratore di cui si chiede la ricongiunzione vanno detratte dalle somme dovute secondo una cd riserva matematica - ex art. 13 legge 1338 del 62 determinata da una tabella - adeguata in ragione delle diverse riforme previdenziali - in vigore al momento della domanda.(vd legge 122 del 2010 e DM 31 agosto 2007). Il contributo dovuto dal

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lavoratore aumenta in ragione dell’avvicinarsi all’età della pensione. Il pagamento è effettuato in unica soluzione o a rate. E - La totalizzazione. La totalizzazione è lo strumento che consente al lavoratore – che ha prestato servizio con diversi datori di lavoro e regimi previdenziali differenti – di sommare i trattamenti contributivi che mantengono la regolamentazione di ciascuna gestione previdenziale, a differenza della ricongiunzione in cui vi è anche la unificazione del regime giuridico. Il trattamento pensionistico totalizzato è unificato solo sotto il profilo dell’unico pagamento. Il lavoratore – o i suoi eredi superstiti - possono totalizzare più periodi contributivi non sovrapposti cronologicamente. La totalizzazione deve essere effettuata per tutti i periodi assicurativi e non per parte di essi; può essere cumulato il trattamento previdenziale con durata di almeno 3 anni (per periodi inferiori è possibile la ricongiunzione a pagamento). Il lavoratore richiedente deve avere 65 anni ed una contribuzione cumulata nei diversi enti previdenziali e possedere almeno 20 anni o, in alternativa, 40 anni di contribuzione a prescindere dall’età. La domanda va presentata alla gestione a cui è iscritto il lavoratore nell’ultimo periodo di servizio.

La totalizzazione è gratuita in quanto i contributi non vedono modificato il regime giuridico previsto dall’ente previdenziale di appartenenza ed i contributi materialmente restano accreditati nelle

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gestioni previdenziali di appartenenza. La somma erogata al lavoratore corrisponde alla quota di pensione calcolata secondo il trattamento previdenziale di appartenenza. In caso con la totalizzazione non si raggiunga il minimo pensionistico il trattamento è integrato dall’ente previdenziale con contribuzione maggiore. La totalizzazione è incompatibile con la ricongiunzione per le evidenti differenze sostanziali. A seguito della legge n. 122 del 30 luglio 2010 i trattamenti pensionistici di vecchiaia e anzianità derivanti dalla totalizzazione maturati dopo il 1.1.2011 decorrono decorsi 18 mesi dalla maturazione. Per le pensioni maturate nel periodo precedente e comunque per le pensioni di inabilità o ai superstiti la decorrenza è dal primo giorno del mese successivo alla decorrenza della pensione. Il lavoratore potrà scegliere la ricongiunzione o la totalizzazione in ragione della concreta convenienza economica non potendosi prevedere a priori i vantaggi comparative tra i due istituti derivanti e dipendenti dalla concreta posizione soggettiva e contributiva. F - Il servizio utile ai fini contributivi e le anzianità convenzionali. Ai fini dell’anzianità contributiva per accedere al trattamento pensionistico ed anche ai fini della liquidazione giova solamente il cd. servizio utile. Il servizio utile è il periodo del servizio prestato dal lavoratore alla dipendenza dello Stato (e con conseguente obbligo di iscrizione all’

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INPDAP in precedenza cassa speciale presso INPS) a cui si aggiungono i periodi con durata corrispondente a: a) il servizio cumulabile; b) il servizio ricongiungibile; c) il servizio riscattato o riscattabile;

d) il servizio corrispondente alla contribuzione figurativa; e) il servizio corrispondente alla contribuzione volontaria. Non può essere conteggiato il periodo di servizio in cui vi è stata sospensione dal servizio o dalla funzione con privazione dello stipendio o vi è stata detenzione per condanna penale.

Il legislatore in ragione di particolari servizi attribuisce al pubblico dipendente aumenti del periodo di servizio effettivo cd. “anzianità convenzionali”. - Lavoratori non vedenti ed i centralinisti non vedenti aumentano 4 mesi di contribuzione ogni anno di servizio effettivo; - I lavoratori che prestano la loro opera in paesi disagiati o particolarmente disagiati aumentano – rispettivamente – di sei dodicesimi e nove dodicesimi il servizio effettivo; (lex 49/87 e 288/91) - I lavoratori esposti all’amianto incrementano l’anzianità contributiva (in caso di malattia professionale derivante dall’esposizione all’amianto o in caso di sola esposizione all’amianto per almeno 10 anni); (vd lex 326 del 2003) - Lavoratori a cui sia stata riconosciuta invalidità superiore al 74% hanno una maggiorazione di due mesi di contribuzione figurativa per ciascun anno di servizio effettivo fino ad un massimo di 5 anni; (vd art. 80 lex 388/2000)

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- Il personale della Polizia di Stato beneficia di un aumento della contribuzione in ragione di un quinto del servizio fino ad un massimo di cinque anni per servizio di navigazione o su costa, per servizio di volo o di confine, per il servizio di istituto ed il servizio all’estero prestato in sedi disagiate e particolarmente disagiate. Per il servizio penitenziario il corpo di polizia penitenziaria ed i dirigenti del DAP –personale civile non appartenenti al corpo di polizia - percepiscono medesimo aumento per il servizio d’istituto penitenziario. - I lavoratori familiari di vittime del terrorismo (lex 206/2006) beneficiano di vantaggi previdenziali e fiscali vari; - Gli appartenenti al comparto sicurezza e difesa percepiscono un aumento dello stipendio in caso d’infermità dipendente da causa di servizio (vd tabella A dpr 915 del 78) (ex lege 133/2008 art. 70). Per i restanti dipendenti è stata abrogata dal 2009 fatto salvo il diritto all’equo indennizzo (vd seguito) La normativa comunitaria in materia pensionistica I lavoratori pubblici che hanno prestato attività lavorativa con contribuzione in altri paesi CEE possono cumulare i periodi di lavoro utile a fini pensionistici. La domanda va rivolta all’INPDAP competente per l’istruttoria della posizione previdenziale. Nuovi regolamenti comunitari sono in vigore dal 2010 (883 del 2004, 988 del 2009, 987 del 2009) che, attuando i principi di uguaglianza e parificazione e sicurezza sociale, estendono al lavoratore italiano che

Testo a cura dell’Avv. Pasquale Lattari. A norma della legge sul diritto di Autore e del codice civile è vietata la traduzione, l’adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo nonché la memorizzazione sono riservati per tutti i Paesi.

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ha svolto servizio lavorativo in stati esteri il medesimo trattamento dei cittadini di tale Stato. La regola seguita per il cumulo dei diversi servizi lavorativi è in linea di massima quella della totalizzazione delle diverse posizioni previdenziali.

BIBLIOGRAFIA

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T.Bussino - Previdenza - Milano