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ENERGINDUSTRIA Il mercato del gas e la contrattualistica” L’imposizione fiscale sul gas naturale Vicenza, 29 marzo 2012 29/03/2012 Christian Tecchio 2012

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ENERGINDUSTRIA

“Il mercato del gas e la contrattualistica”

L’imposizione fiscale

sul gas naturale

Vicenza, 29 marzo 2012

29/03/2012 Christian Tecchio 2012

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Normativa nazionale di riferimento

D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 - Testo Unico Accise

Testo Unico delle disposizione legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni amministrative e penali

(in vigore dal 14 dicembre 1995)

D.Lgs. 2 febbraio 2007 n. 26

Attuazione della direttiva 2003/96/CE che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell’elettricità

(in vigore dal 1 giugno 2007)

D.Lgs. 29 marzo 2010 n. 48

Attuazione della direttiva 2008/118/CE relativa al regime generale delle accise e che abroga la direttiva 92/12/CE

(in vigore dal 1 aprile 2010)

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Pubblicazioni dell’Agenzia delle Dogane

Circolare n. 17/D del 28 maggio 2007 (istruzioni e primi indirizzi operativi)

Nota prot. n. 4436 del 24 luglio 2007 (precisazioni relative alla Circolare n. 17/D)

Nota prot. n. 7179 del 13 dicembre 2007 (precisazioni relative alla Nota prot. n. 7179 del 13 dicembre 2007 (precisazioni relative alla Circolare n. 17/D)

Circolare n. 37/D del 28 dicembre 2007 (integrazione delle precedenti disposizioni)

Nota prot. n. 4941 del 12 marzo 2008 (applicazione dell’aliquota per usi industriali alla distribuzione commerciale)

Circolare n. 32/D del 5 agosto 2008 (integrazione delle precedenti disposizioni)

Nota prot. n. 24081 del 3 aprile 2009 (precisazioni)

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Prodotti energetici sottoposti ad accisa

T.U.A. Art. 21 – Prodotti sottoposti ad accisaComma 1

“Si intendono per prodotti energetici:

a) I prodotti di cui ai codici NC da 1507 a 1518;

b) I prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715;b) I prodotti di cui ai codici NC 2701, 2702 e da 2704 a 2715;

c) I prodotti di cui ai codici NC 2901 e 2902;

d) ..

e) ..

f) ..

g) ..

h) ..”

I codici di nomenclatura combinata NC sono quelli contenuti nel Reg. (CE) n.2031/2001 della Commissione del 6 agosto 2001.

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Prodotti energetici sottoposti ad accisa

�2701 Carboni fossili; mattonelle, ovoidi e combustibili solidi simili ottenuti da carboni fossili

�2702 Ligniti, anche agglomerate, escluso il giavazzo

�2704 Coke e semi coke di carbon fossile, di lignite o di torba, anche agglomerati; carbone di storta

�2705 Gas di carbon fossile, gas d’acqua, gas povero e gas simili, �2705 Gas di carbon fossile, gas d’acqua, gas povero e gas simili, esclusi i gas di petrolio e gli altri idrocarburi gassosi

�2706 Catrami di carbon fossile, di lignite o di torba e altri catrami minerali…

�2707 Oli ed altri prodotti provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile….

�2708 Pece e coke di pece di catrame di carbon fossile o di altri catrami minerali

�2709 Oli greggi di petrolio o di minerali bituminosi

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Prodotti energetici sottoposti ad accissa

�2710 Oli di petrolio o di minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70% o più di oli di petrolio o di minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di olicostituiscono il componente base; residui di oli

Questo codice di NC comprende anche i prodotti che

vengono normalmente utilizzati come carburanti,

combustibili e lubrificanti

(benzina, cherosene, gasolio, oli combustibili, oli

lubrificanti)

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Prodotti energetici sottoposti ad accisa

�2711 Gas di petrolio ed altri idrocarburi gassosi�2712 Vaselina; paraffina,…..

�2713 Coke di petrolio, bitume di petrolio ed altri residui degli oli di petrolio o di minerali bituminosi

�2714 Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche�2714 Bitumi ed asfalti, naturali; scisti e sabbie bituminosi; asfaltiti e rocce asfaltiche

�2715 Miscele bituminose a base di asfalto o di bitume naturali, di bitume di petrolio,….

�2901 Idrocarburi aciclici (etilene, propilene,….)

�2902 Idrocarburi ciclici (cicloesano, benzene,….)

�3403 Preparazioni lubrificanti…..

�3811 Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi…..

�3817 Alchilbenzeni in miscele…….

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Prodotti energetici sottoposti ad accisaPRODOTTI NON SEMPRE ENERGETICI

Alcuni prodotti sono definiti energetici, e quindi sottoposti al regime delle accise, solo se destinati ad essere utilizzati

come combustibile per riscaldamento o come carburante per motori:

�1507 Olio di soia e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

�1508 Olio di arachide e sue frazioni,…..

�1509 Olio d’oliva e sue frazioni,…..�1509 Olio d’oliva e sue frazioni,…..

�1510 Altri oli e loro frazioni, ottenuti esclusivamente dalle olive,….

�1511 Olio di palma e sue frazioni,…..

�1512 Oli di girasole, di cartamo o di cotone,…..

�1513 Oli di cocco (olio di copra), di palmisti …..

�1514 Oli di ravizzone, di colza o di senapa e loro frazioni, ….

�1515 Altri grassi ed oli vegetali ….. e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

�1516 Grassi e oli animali o vegetali e loro frazioni, parzialmente o totalmente idrogenati, interesterificati,

riesterificati o elaidinizzati, anche raffinati, ma non altrimenti preparati

�1517 Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali …..

�1518 Grassi ed oli animali o vegetali e loro frazioni, cotti, ossidati,…..

�29051100 Metanolo (alcole metilico) non di origine sintetica

�38249099 Prodotti vari tra i quali rientra anche il biodiesel

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Gas naturale: usi civili e usi industrialiT.U.A. Art.26 -DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL GAS NATURALE

Comma 1

Il gas naturale (codici NC 2711 11 00 e NC 2711 21 00), destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali,

nonché all’autotrazione, e’ sottoposto ad accisa, con l’applicazione delle aliquote di cui all’allegato I, al momento della

fornitura ai consumatori finali ovvero al momento del consumo per il gas naturale estratto per uso proprio.

Comma 2

Sono considerati compresi negli usi civili anche gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nei locali delle

imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta imprese industriali, artigiane e agricole, posti fuori dagli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta

l’attività’ produttiva, nonché alla produzione di acqua calda, di altri vettori termici o di calore, non utilizzati in impieghi

produttivi dell’impresa, ma ceduti a terzi per usi civili.

Comma 3

Sono considerati compresi negli usi industriali gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, in tutte le

attività industriali produttive di beni e servizi e nelle attività artigianali ed agricole, nonché gli impieghi nel settore

alberghiero, nel settore della distribuzione commerciale, negli esercizi di ristorazione, negli impianti sportivi adibiti

esclusivamente ad attività dilettantistiche e gestiti senza fini di lucro, nel teleriscaldamento alimentato da impianti di

cogenerazione che abbiano le caratteristiche tecniche indicate nella lettera b) del comma 2 dell’articolo 11 della legge 9

gennaio 1991, n. 10, anche se riforniscono utenze civili. Si considerano, altresì, compresi negli usi industriali, anche

quando non e’ previsto lo scopo di lucro, gli impieghi del gas naturale, destinato alla combustione, nelle attività ricettive

svolte da istituzioni finalizzate all’assistenza dei disabili, degli orfani, degli anziani e degli indigenti.

Comma 4

Sono assoggettati all’aliquota relativa al gas naturale impiegato per combustione per usi industriali i consumi di gas

naturale impiegato negli stabilimenti di produzione anche se nei medesimi vengono introdotte e depositate merci

provenienti da altri stabilimenti, purché di società controllate o di società collegate con quella titolare della concessione

ai sensi dell’articolo 2359 del codice civile, nonché i consumi relativi ad operazioni connesse con l’attività industriale.

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Gas naturale: usi civili e usi industrialiIl presupposto base ai fini dell’assoggettamento dei consumi di gas naturale alla più favorevole aliquota

per combustione per “usi industriali” è rappresentato dal fatto che il prodotto in questione venga

utilizzato:

a) Da parte di un soggetto che eserciti un’attività industriale, ossia un’attività economica

professionalmente esercitata ed organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni e servizi,

con scopo di lucro;

b) Nell’ambito dello svolgimento di tale attività industriale;b) Nell’ambito dello svolgimento di tale attività industriale;

c) All’interno degli stabilimenti, dai laboratori e dalle aziende dove viene svolta l’attività’ produttiva.

[….]

Inoltre, potranno essere assoggettati all’aliquota industriale i consumi di gas naturale effettuati dagli

esercenti di attività:

a) di commercio al dettaglio comprese la vendita per corrispondenza, mediante distributori automatici,

tramite televisione o altro mezzo di comunicazione, vendita la dettagli;

b) di commercio all’ingrosso;

c) di intermediazione commerciale o comunque non direttamente connesse alla vendita;

d) di somministrazione di bevande (bar, birrerie e simili), latte, dolciumi, compresi i generi di pasticceria

e gelateria e prodotti di gastronomia, compresa l’attività di ristorazione.

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Viene istituita dalla Legge 14 giugno 1990 n.158, inoltre viene stabilito che ogni Regione, con propria legge, determinerà il suo valore e comunque in misura non

inferiore a 10 lire/m3 e non superiore alla metà del corrispondente tributo erariale e comunque non superiore a 60 lire/m3.

L’addizionale regionale non è prevista per le regioni a statuto speciale, non è più

Gas naturale: Addizionale regionale

all’accisa

L’addizionale regionale non è prevista per le regioni a statuto speciale, non è più dovuta in Lombardia (dal 2002) e in Basilicata (dal 2008).

Legge Regionale 17 dicembre 2007 n. 36 pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto n.109

Art. 5 Disposizioni sull’addizionale regionale (uso civile) all’accisa sul gas naturale

“1. A decorrere dal 1 gennaio 2008, le aliquote dell’addizionale sul gas naturale [……] sono determinate nei valori indicati nella tabella A allegata alla presente legge.

2. Le aliquote relative agli usi industriali, artigianali ed agricoli restano determinate nella misura del 50 % del corrispondente tributo erariale.”

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Gas naturale: Valore delle accise e delle

addizionali “uso civile – uso industriale”

Accisa “uso civile”

1 fascia – fino a 120 m3 /anno pari a 4,4 c€/m3

2 fascia – da 121 a 480 m3 /anno pari a 17,5 c€/m3

3 fascia – da 481 a 1.560 m3 /anno pari a 17,0 c€/m3

4 fascia – oltre i 1.560 m3 /anno pari a 18,6 c€/m34 fascia – oltre i 1.560 m3 /anno pari a 18,6 c€/m3

Addizionale “uso civile”

1 fascia – fino a 120 m3 /anno pari a 0,7747 c€/m3

2 fascia – da 121 a 480 m3 /anno pari a 2,3241 c€/m3

3 fascia – da 481 a 1.560 m3 /anno pari a 2,5823 c€/m3

4 fascia – oltre i 1.560 m3 /anno pari a 3,0987 c€/m3

Accisa “uso industriale” pari a 1,2498 c€/m3

Addizionale ”uso industriale” pari a 0,6249 c€/m3

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Al fine dell’applicazione dell’aliquota per combustione per “usi industriali”, gli aventi

diritto, dovranno presentare al soggetto erogatore apposita richiesta corredata dalla

certificazione camerale (oppure autocertificazione) comprovante l’iscrizione tra e

imprese industriali, artigiane o commerciali (se rientranti nei codici ATECO indicati

nella nota dell’Agenzia delle Dogane).

Gas naturale: usi civili e usi industriali

nella nota dell’Agenzia delle Dogane).

Nota dell’Agenzia delle Dogane 4941 del 12.03.2008

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Gas naturale: Valore delle accise ed

addizionali “uso industriale”

Agevolazioni per consumi annui superiori a 1.200.000 m3/anno

Legge (Finanziaria 2001) n. 388/2000 - Art. 24, comma 5: «A decorrere dal 1º gennaio 2001 e fino al 30

giugno 2001, l’accisa sul gas metano, stabilita con il citato testo unico approvato con D.Lgs. 26 ottobre

1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali, 1995, n. 504, e successive modificazioni, è ridotta del 40 per cento per gli utilizzatori industriali,

termoelettrici esclusi, con consumi superiori a 1.200.000 metri cubi per anno []».

Detta riduzione è stata prorogata di anno in anno finché non è stata resa «strutturale» dal 1° gennaio

2009 ai sensi dell’art. 2, comma 11 della L. 22 dicembre 2008, n. 203.

Con telescritto A.D. prot. 12351 del 30 gennaio 2009 è stato chiarito che la riduzione del 40 per cento

dell’aliquota dell’accisa non si applica al settore della distribuzione commerciale.

Accisa “ridotta” pari a 0,74988 c€/m3

Addizionale “ridotta” pari a 0,5165 c€/m3(valore minimo previsto)

29/03/2012 Christian Tecchio 2012

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Gas naturale: Casi di esclusione

Il D.Lgs. 2 febbraio 2007 n.26 (ha introdotto un nuovo art.

21 del TUA) al comma 13 ha previsto l’esclusione

dall’applicazione delle accise applicate ai prodotti energetici

utilizzati:

- nella riduzione chimica;

- nei processi elettrolitici;

- nei processi metallurgici (DJ27 Ateco 2004);

- nei processi mineralogici (DI26 Ateco 2004).

Tali disposizioni sono in vigore dal 1 giugno 2007.

29/03/2012 Christian Tecchio 2012

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Gas naturale: Casi di esclusione

Circolare n.17/D , nota prot. n.4436, Circolare n.37/D

Agenzia delle Dogane

L’esclusione dalla tassazione riguarda unicamente i prodotti energetici utilizzati

direttamente nel processo produttivo o per un apporto energetico immediato al direttamente nel processo produttivo o per un apporto energetico immediato al

processo.

Vengono agevolati anche il consumi “connessi”, intesi come quelli senza i quali il

processo non può essere attuato (operazioni di preparazione o di pre-trattamento

funzionali al processo vero e proprio, es. riscaldamento di un pezzo da lavorare a

caldo).

I consumi di gas naturale fuori campo della tassazione, non possono essere

contabilizzati al fine del raggiungimento dello scaglione di consumo annuo di 1,2

milioni di m3, oltre al quale l’aliquota viene ridotta del 40%.

29/03/2012 Christian Tecchio 2012

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Gas naturale:

Casi di

esclusione

29/03/2012

Agenzia delle Dogane Nota prot.n.

4436 del 24 luglio 2007

Christian Tecchio 2012

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Gas naturale: Casi di esclusione

29/03/2012 Christian Tecchio 2012

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Gas naturale: Casi di esclusione

La procedura

Le Dogane hanno delineato nella Nota n.4436/2007 la procedura per il riconoscimento

dell’esclusione dalla tassazione del gas naturale, utilizzato nei processi “fuori-campo”.

La procedura consiste nell’inoltrare un’istanza, redatta nella forma della dichiarazione sostituiva

dell’atto di notorietà, al fornitore del gas naturale, con l’eventuale documentazione degli elementi dell’atto di notorietà, al fornitore del gas naturale, con l’eventuale documentazione degli elementi

necessari ad evidenziare i presupposti per l’esclusione dalla tassazione.

Nei casi in cui si richieda l’esclusione dalla tassazione solo per una quota parte del gas

somministrato, occorre allegare una relazione tecnica, redatta a cura di tecnici iscritti agli albi

professionali, da cui risulti la percentuale di gas naturale impiegato negli usi detassati, specificando

la tipologia di processo a cui si riferisce l’impiego, e la restante percentuale soggetta ad altri regimi

fiscali (usi civili / industriali).

Il fornitore trasmette una copia della domanda all’Ufficio delle Dogane, per consentirgli di svolgere i

propri controlli.

La Circolare n.37/D precisa che “i fornitori sono tenuti al solo controllo formale per accertare la

presenza delle dichiarazioni dei clienti dalle quali risulti che gli stessi sono nelle condizioni

previste dalle disposizioni” per accedere al beneficio.

29/03/2012 Christian Tecchio 2012

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Cogenerazione

Per “cogenerazione”, s’intende la produzione simultanea in un unico processo, di

energia termica ed energia elettrica (ed eventualmente energia meccanica).

La cogenerazione utilizza sistemi di generazione tradizionali (motori a combustione

interna, turbine a vapore, turbine a gas, cicli combinati), dove parte del calore

prodotto viene recuperato e riutilizzato per usi diversi dalla generazione elettrica (usi prodotto viene recuperato e riutilizzato per usi diversi dalla generazione elettrica (usi

industriali, teleriscaldamento).

La generazione di energia elettrica e termica in un unico processo consente, sotto il

profilo fiscale, di usufruire di agevolazioni sull’accisa del “prodotto energetico”, di

norma gas naturale, utilizzato per la cogenerazione stessa .

29/03/2012 Christian Tecchio 2012

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CogenerazioneT.U.A. Tabella A “Impieghi dei prodotti energetici che comportano l’esenzione dall’accisa o

l’applicazione di un’aliquota ridotta”

Punto 11. Produzione, diretta o indiretta di energia elettrica con impianti obbligati alla denuncia

prevista dalle disposizioni che disciplinano l’imposta di consumo sull’energia elettrica.

- Oli vegetali non modificati chimicamente - ESENZIONE

- Gas naturale - 0,0004493 €/m3

- Gas di petrolio liquefatti – 0,6817 €/t- Gas di petrolio liquefatti – 0,6817 €/t

- Gasolio – 12,72601 €/1.000 l

- Olio combustibile e oli minerali greggi – 15,33154 €/t

- Carbone, lignite e coke – 2,60 €/t

In caso di autoproduzione di energia elettrica, le aliquote sono ridotte al 30%, quale che sia il

combustibile impiegato.

L’agevolazione è accordata ai combustibili nei limiti dei quantitativi impiegati nella produzione di

energia elettrica.

L’addizionale regione non è applicata al gas utilizzato per la produzione di energia elettrica.

29/03/2012 Christian Tecchio 2012

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CogenerazioneAccertamento della quantità di gas agevolato

Precedentemente alla pubblicazione della nota n.75694 della Direzione Centrale

dell’Agenzia delle Dogane del 6 settembre 2011 il quantitativo di gas destinato alla

produzione di energia elettrica veniva valutato utilizzando il criterio stabilito dall’art.2

della legge 31.12.1986 n.14 relativamente al rimborso dell’onere termico afferente la

produzione di energia elettrica regolata dal CIP (Comitato Interministeriale Prezzi).

In sostanza, il quantitativo di gas agevolato veniva stimato applicando un coefficiente

moltiplicativo pari a 0,25 m3/kWh per ogni kWh contabilizzato dal contatore di

produzione (delibera AEEG n. 16/1998).

Con la nota del 6 settembre 2011, l’Agenzia riconosce che i parametri forfettari finora

utilizzati non rivestono più alcuna rappresentatività, alla luce dell’evoluzione tecnica

sopravvenuta, e quindi non possono più essere impiegati.

Di conseguenza, in attesa dell’emanazione di specifici decreti fiscali e di puntuali

istruzioni operative, l’Agenzia indica due possibili tipologie di procedure di

accertamento finalizzate alla misurazione precisa dei consumi destinati alla

produzione di energia elettrica.

29/03/2012 Christian Tecchio 2012

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Cogenerazione

Una prima tipologia di procedura si basa sulla misurazione del calore prodotto, per mezzo di

appositi “contabilizzatori” (allegato MID-004 D.Lgs 2.2.2007 n.22), opportunamente

installati sulle linee di trasporto del fluido vettore (resta fermo l’accertamento dell’energia

elettrica prodotta, tramite un apposito misuratore fiscale).

Sulla base dei dati riferiti al periodo considerato, la percentuale di prodotto energetico

impiegato in uso di combustione è calcolata come rapporto tra il calore disponibile misurato impiegato in uso di combustione è calcolata come rapporto tra il calore disponibile misurato

e l’energia complessivamente resa disponibile per l’impiego del prodotto energetico

medesimo, vale a dire la somma (effettuata in unità di misura omogenee) della lettura del

contatore del calore e di quello dell’energia elettrica prodotta.

Invece, la percentuale di prodotto energetico destinata alla produzione di elettricità è data

dal rapporto tra l’energia elettrica prodotta e la predetta energia disponibile complessiva.

Moltiplicando le predette percentuali per la quantità di prodotto energetico

complessivamente consumata nel periodo considerato, si ottiene la quantità di prodotto

rispettivamente destinata ad uso di combustione ed alla generazione di elettricità.

A consuntivo annuo, l’esercente è tenuto a trasmettere la dichiarazione annuale di consumo

per l’energia elettrica e la comunicazione dell’energia termica utile prodotta nell’esercizio,

quale risulta dalle letture del relativo contatore.

29/03/2012 Christian Tecchio 2012

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CogenerazioneValutazione del gas agevolato

Tratto da una comunicazione dell’Agenzia delle Dogane

29/03/2012 Christian Tecchio 2012

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Cogenerazione

La seconda tipologia di procedura riguarda i casi d’impossibilità tecnica di installare il

predetto contabilizzatore del calore.

Le percentuali di ripartizione del prodotto energetico tra gli impieghi fiscalmente

rilevanti possono essere valutate, in prima approssimazione, per l’uso di

combustione, tramite il rapporto tra la potenza termica nominale del cogeneratore e

la potenza nominale (termica + elettrica) complessiva e, per quanto concerne la la potenza nominale (termica + elettrica) complessiva e, per quanto concerne la

produzione di elettricità, tramite il rapporto tra la potenza elettrica nominale del

cogeneratore e la predetta potenza nominale complessiva.

In questi casi, l’Ufficio richiederà apposita relazione asseverata da un tecnico

abilitato ed iscritto all’Ordine professionale, contenente il calcolo delle predette

percentuali di ripartizione nonché i motivi che impediscono la misura diretta del

calore disponibile.

A consuntivo annuo, oltre alla dichiarazione annuale di consumo dell’energia elettrica

è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio circa l’energia

termica prodotta nell’esercizio finanziario, fornendo le relative modalità di calcolo.

29/03/2012 Christian Tecchio 2012

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Cogenerazione

A proposito dell’installazione del contatore dell’energia termica..

L’Agenzia delle Dogane di Milano afferma che “Il contatore di energia termica dovrà

essere conforme ai requisiti di cui all’allegato MI-004 della direttiva MID-2004/22/CE,

qualora trattasi di impianti prossimi alla attivazione, mentre potranno continua ad

essere utilizzati, purché non rimossi dal luogo di installazione, quelli già in servizio.”

Questo facendo riferimento alla Circolare 21/D del 25.07.2007, la quale richiama a

sua volta il comma 3 dell’art. 22 del D.Lgs. 22/07 nel quale si afferma che:

“I dispositivi ed i sistemi di misura di cui all’art 1 comma 1 […] per i quali la normativa

in vigore fino al 30 ottobre 2006 non prevede controlli metrologici legali, qualora già

messi in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, potranno

continuare ad essere utilizzati anche senza essere sottoposti a detti controlli, purché

non rimossi dal luogo di utilizzazione”.

La circolare, dopo il richiamo al suddetto articolo del decreto, conclude: “Ciò

comporta che, relativamente alle installazioni pregresse su impianti in esercizio,

trovando applicazione il citato comma 3 dell’art. 22 del D.Lgs. 22/07, non si rendono

allo stato dovuti, alle condizioni ivi previste, ulteriori adempimenti.

29/03/2012 Christian Tecchio 2012

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IVA ridotta al 10%

La Tabella A, parte III, n. 103), allegata al D.P.R. n. 633 del 1972 prevede che siano assoggettate all’aliquota agevolata del 10% le cessioni di “energia elettrica e gas per uso di imprese estrattive, agricole e manifatturiere comprese le imprese

poligrafiche, editoriali e simili”.

Con la circolare n. 26 del 19 marzo 1985 viene precisato che per l’individuazione delle imprese beneficiarie occorre fare riferimento al D.M. 31 dicembre 1988, recante la tabella dei coefficienti di ammortamento, nel quale le imprese estrattive

e manifatturiere sono quelle comprese nei gruppi da IV a XV.

Pertanto ai fini dell’inquadramento o meno di una impresa tra quelle beneficiarie dell’aliquota IVA agevolata del 10 per cento, occorre verificare, in prima istanza, se l’attività interessata rientra o meno tra quelle di cui ai gruppi da IV a XV del

D.M. del 31 dicembre 1988 e, qualora l’attività esercitata non sia classificabile nei predetti gruppi, potrà farsi riferimento alla classificazione ATECO 2007 al fine di verificare se la stessa, in quanto rientrante nella sezione C, possa considerarsi

“attività manifatturiera”.

Elementi utili ai fini della classificazione di un’attività tra quelle manifatturiere possono desumersi anche dalle note esplicative dell’ISTAT alla suddetta classificazione laddove si legge, tra l’altro, che “le unità manifatturiere possono:

-lavorare direttamente i materiali;

- subappaltare una parte della lavorazione dei materiali;

- subappaltare l’intera lavorazione dei materiali propri e non, mantenendo la proprietà legale ed i brevetti del prodotto;

-portare a termine le lavorazioni subappaltate menzionate sopra.

Il montaggio dei componenti di prodotti lavorati rientra tra le attività manifatturiere ed include il montaggio dei prodotti creati tramite pezzi auto-prodotti o acquistati.”

29/03/2012 Christian Tecchio 2012