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Decreto “Agosto” (ma ancora non ti conosco)

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Decreto “Agosto” (ma ancora non ti conosco)

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Produzione Normativa

decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla

legge 24 aprile 2020, n. 27;

decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni,

dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

ex decreto-legge 16 giugno 2020, n. 52, pubblicato nella G.U. n. 151 del

16 giugno 2020 ed entrato in vigore il 17 giugno 2020, non convertito in

legge, che aveva introdotto, tra l’altro, ulteriori misure urgenti in materia

di trattamento di integrazione salariale, confermate dalla legge n.77 del

17 luglio 2020 di conversione del decreto-legge n.34/2020

decreto “agosto” – annunciato, ma ancora in bozza

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Cassa Integrazione

Terminate le 18 settimane di trattamenti salariali, con il “decreto agosto”

il Governo introduce nuovi interventi a sostegno del reddito.

I datori di lavoro che, nell'anno 2020, sospendono o riducono l'attività

lavorativa per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da

COVID-19, possono presentare domanda di concessione dei trattamenti

di Cassa integrazione per una durata massima di nove settimane,

incrementate di ulteriori nove settimane. Le complessive diciotto

settimane devono essere collocate nel periodo ricompreso tra il

13 luglio 2020 e il 31 dicembre 2020. Con riferimento a tale periodo,

le predette diciotto settimane costituiscono la durata massima che può

essere richiesta con causale COVID-19.

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Cassa Integrazione

I periodi di integrazione precedentemente richiesti e autorizzati, collocati, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020 sono imputati, ove autorizzati, alle prime nove settimane introdotte dal decreto di prossima pubblicazione.

I datori di lavoro saranno chiamati a versare un contributo addizionale determinato sulla base del raffronto tra il fatturato aziendale del primo semestre 2020 e quello del corrispondente semestre 2019, pari al:

9% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che hanno avuto una riduzione del fatturato inferiore al venti per cento;

18% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.

0% Il contributo addizionale non sarà richiesto ai datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al venti per cento.

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Cassa Integrazione

Le ulteriori nove settimane di trattamenti, delle complessive diciotto settimane, saranno riconosciute esclusivamente ai datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo.

PROBLEMATICHE: -Oggettività del fatturato

-Perché chi non ha subito perdite di fatturato può accedere alla CIG pur pagando il 18% di contributo aggiuntivo?

-Le aziende virtuose o che hanno spostato la crisi in avanti nel calendario sono penalizzate perché le cancellano le prime 18 settimane

-Perché devo pagare contributo aggiuntivo per cassa COVID?

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Cassa Integrazione

il datore di lavoro deve:

-presentare all'Inps domanda di concessione

a pena di decadenza, entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell’attività lavorativa,

-autocertificando la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.

-L'Inps autorizzerà i trattamenti e, sulla base della autocertificazione allegata alla domanda, individuerà l’aliquota del contributo addizionale che il datore di lavoro sarà tenuto a versare a partire dal periodo di paga successivo al provvedimento di concessione dell’integrazione salariale. In mancanza di autocertificazione, sarà applicata l’aliquota del 18%. In fase di prima applicazione, il termine di decadenza è fissato entro la fine del mese successivo a quello di entrata in vigore del decreto legge.

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Cassa Integrazione

In caso di pagamento diretto delle prestazioni da parte dell'Inps, il datore di lavoro è tenuto ad inviare all'Istituto tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del mese successivo a quello in cui è collocato il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento di concessione. In sede di prima applicazione, i termini sono spostati al trentesimo giorno successivo all'entrata in vigore del presente decreto se tale ultima data è posteriore a quella di cui al primo periodo. Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente.

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COSTO GESTIONE CIG DECRETO AGOSTO ESEMPIO CON 2000€ MENSILI DI RETRIBUZIONE COSTO DEL LAVORO az. Terziario > 15 dip.

nessuna agevolazione: COSTO PIENO (no previdenza complementare)

FULL TIME INDETERMINATO CONTRIBUTO totale costo

RAL mensile ctr INPS Inail TFR ass. sanitaria mensile

2.000,00 588,27 8,08 138,15 € 11,00 € 2.745,49

COSTO AMMORTIZZATORE A ZERO ORE: CALO FATTURATO > 20%

nessuna agevolazione: COSTO PIENO (no previdenza complementare)

FULL TIME INDETERMINATO CONTRIBUTO totale costo

RAL mensile ctr INPS Inail TFR ass. sanitaria mensile

2.000,00 - - 138,15 € 11,00 € 149,15

aggiungere poi oneri per la gestione del rapporto di lavoro, consulente del lavoro, commercialista, ticket Naspi ecc.

COSTO AMMORTIZZATORE A ZERO ORE: CALO FATTURATO < 20% (scatta ctr agg.vo 9%)

nessuna agevolazione: COSTO PIENO (no previdenza complementare)

FULL TIME INDETERMINATO CONTRIBUTO totale costo

RAL mensile ctr agg.vo Inail TFR ass. sanitaria mensile

2.000,00 180,00 - 138,15 € 11,00 € 329,15

aggiungere poi oneri per la gestione del rapporto di lavoro, consulente del lavoro, commercialista, ticket Naspi ecc.

COSTO AMMORTIZZATORE A ZERO ORE: NESSUN CALO di FATTURATO (scatta ctr agg.vo 18%)

nessuna agevolazione: COSTO PIENO (no previdenza complementare)

FULL TIME INDETERMINATO CONTRIBUTO totale costo

RAL mensile ctr agg.vo Inail TFR ass. sanitaria mensile

2.000,00 360,00 - 138,15 € 11,00 € 509,15

aggiungere poi oneri per la gestione del rapporto di lavoro, consulente del lavoro, commercialista, ticket Naspi ecc.

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ESEMPIO CON 3000€ MENSILI DI RETRIBUZIONE COSTO DEL LAVORO az. Terziario > 15 dip.

nessuna agevolazione: COSTO PIENO (no previdenza complementare)

FULL TIME INDETERMINATO CONTRIBUTO totale costo

RAL mensile ctr INPS Inail TFR ass. sanitaria mensile

3.000,00 882,40 12,12 207,22 € 11,00 € 4.112,74

COSTO AMMORTIZZATORE A ZERO ORE: CALO FATTURATO > 20%

nessuna agevolazione: COSTO PIENO (no previdenza complementare)

FULL TIME INDETERMINATO CONTRIBUTO totale costo

RAL mensile ctr INPS Inail TFR ass. sanitaria mensile

3.000,00 - - 207,22 € 11,00 € 218,22

aggiungere poi oneri per la gestione del rapporto di lavoro, consulente del lavoro, commercialista, ticket Naspi ecc.

COSTO AMMORTIZZATORE A ZERO ORE: CALO FATTURATO < 20% (scatta ctr agg.vo 9%)

nessuna agevolazione: COSTO PIENO (no previdenza complementare)

FULL TIME INDETERMINATO CONTRIBUTO totale costo

RAL mensile ctr agg.vo Inail TFR ass. sanitaria mensile

3.000,00 270,00 - 207,22 € 11,00 € 488,22

aggiungere poi oneri per la gestione del rapporto di lavoro, consulente del lavoro, commercialista, ticket Naspi ecc.

COSTO AMMORTIZZATORE A ZERO ORE: NESSUN CALO di FATTURATO (scatta ctr agg.vo 18%)

nessuna agevolazione: COSTO PIENO (no previdenza complementare)

FULL TIME INDETERMINATO CONTRIBUTO totale costo

RAL mensile ctr agg.vo Inail TFR ass. sanitaria mensile

3.000,00 540,00 - 207,22 € 11,00 € 758,22

aggiungere poi oneri per la gestione del rapporto di lavoro, consulente del lavoro, commercialista, ticket Naspi ecc.

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ESEMPIO CON 4000€ MENSILI DI RETRIBUZIONE

COSTO DEL LAVORO az. Terziario > 15 dip.

nessuna agevolazione: COSTO PIENO (no previdenza complementare)

FULL TIME INDETERMINATO CONTRIBUTO totale costo

RAL mensile ctr INPS Inail TFR ass. sanitaria mensile

4.000,00 1.176,53 16,16 276,30 € 11,00 € 5.479,99

COSTO AMMORTIZZATORE A ZERO ORE: CALO FATTURATO > 20%

nessuna agevolazione: COSTO PIENO (no previdenza complementare)

FULL TIME INDETERMINATO CONTRIBUTO totale costo

RAL mensile ctr INPS Inail TFR ass. sanitaria mensile

4.000,00 - - 276,30 € 11,00 € 287,30

aggiungere poi oneri per la gestione del rapporto di lavoro, consulente del lavoro, commercialista, ticket Naspi ecc.

COSTO AMMORTIZZATORE A ZERO ORE: CALO FATTURATO < 20% (scatta ctr agg.vo 9%)

nessuna agevolazione: COSTO PIENO (no previdenza complementare)

FULL TIME INDETERMINATO CONTRIBUTO totale costo

RAL mensile ctr agg.vo Inail TFR ass. sanitaria mensile

4.000,00 360,00 - 276,30 € 11,00 € 647,30

aggiungere poi oneri per la gestione del rapporto di lavoro, consulente del lavoro, commercialista, ticket Naspi ecc.

COSTO AMMORTIZZATORE A ZERO ORE: NESSUN CALO di FATTURATO (scatta ctr agg.vo 18%)

nessuna agevolazione: COSTO PIENO (no previdenza complementare)

FULL TIME INDETERMINATO CONTRIBUTO totale costo

RAL mensile ctr agg.vo Inail TFR ass. sanitaria mensile

4.000,00 720,00 - 276,30 € 11,00 € 1.007,30

aggiungere poi oneri per la gestione del rapporto di lavoro, consulente del lavoro, commercialista, ticket Naspi ecc.

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Incentivi all’Assunzione - 4 mesi no cig

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiederanno ulteriori settimane di trattamenti di cassa integrazione.

In via eccezionale, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo, che non richiederanno gli ulteriori trattamenti, e che abbiano già fruito, nei mesi di maggio e giugno 2020, dei trattamenti di integrazione salariale previsti del decreto-legge 17 marzo 2020, n.18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e ss.mm.ii., è previsto il riconoscimento di un esonero dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta, riconosciuto per un periodo di quattro mesi, fruibili entro il 31 dicembre 2020, nei limiti del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, riparametrato e applicato su base mensile.

Esempio: https://www.youtube.com/watch?v=SwSLMLwsKvs&feature=youtu.be

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Incentivi all’Assunzione – 4 mesi no cig

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per le aziende che non richiederanno ulteriori settimane di trattamenti di cassa integrazione.

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previsti dalla normativa vigente.

I datori di lavoro interessati dovranno rispettare il divieto di licenziamento, per non vedersi revocare l’incentivo, con contestuale impossibilità a presentare la domanda di integrazione salariale.

CRITICITÀ: azienda con 600 dipendenti che nei mesi di maggio e giugno ha messo in CIG 200 dipendenti a rotazione, non utilizzando più l’ammortizzatore nel 2020, ha diritto all’esonero contributivo calcolato su 200 dipendenti o su 600? (se non si chiarisce questo punto subito è difficile fare delle scelte e programmarsi)

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Incentivi all’Assunzione – 6 mesi t.indeterminato (poco appetibile)

Ulteriore misura, attuabile fino al 31 dicembre 2020, sarà concessa nei confronti dei datori che assumono lavoratori subordinati a tempo indeterminato, con esclusione del settore agricolo, dei contratti di apprendistato e dei contratti di lavoro domestico, a cui sarà riconosciuto, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche, l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.

Non potranno accedere all’incentivo i lavoratori che hanno avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa, ma l’esonero si potrà richiedere anche nei casi di trasformazione di un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato, se successiva alla data di entrata in vigore del decreto.

L’esonero è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote previsti dalla normativa vigente

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Incentivi all’Assunzione – Turismo t.determinato

Esonero dal versamento dei contributi previdenziali per assunzioni a tempo determinato nel settore turistico e degli stabilimenti termali

L’esonero è riconosciuto limitatamente al periodo dei contratti stipulati e fino ad un massimo di tre mesi, per le assunzioni a tempo determinato o con contratto di lavoro stagionale nei settori del turismo e degli stabilimenti termali. In caso di conversione dei detti contratti in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato il beneficio può avere una durata massima di 6 mesi, in applicazione dell’esonero di cui al punto precedente.

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Incentivi all’Assunzione – Decontribuzione Sud

Agevolazione contributiva per l’occupazione in aree svantaggiate a seguito della crisi da COVID-19 - Decontribuzione Sud

Al fine di contenere gli effetti straordinari sull’occupazione determinati dall’epidemia da COVID-19 in aree caratterizzate da grave situazioni di disagio socio-economico e di garantire la tutela dei livelli occupazionali, ai datori di lavoro privati, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di lavoro domestico, è riconosciuta, con riferimento ai rapporti di lavoro dipendente, la cui sede di lavoro sia situata in Regioni che nel 2018 presentavano un prodotto interno lordo pro capite inferiore al 75 per cento della media EU27 o comunque compreso tra il 75 per cento e il 90 per cento, e un tasso di occupazione inferiore alle media nazionale, una agevolazione pari al 30 per cento dei complessivi contributi previdenziali dovuti dai medesimi, con esclusione dei premi e dei contributi spettanti all’Istituto nazionale per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Resta ferma l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.

L’agevolazione è concessa dal 1° ottobre al 31 dicembre 2020.

Chi è che fa programmazione e assume TI senza certezze per un’agevolazione di soli 3 mesi?

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Incentivi all’Assunzione – TUTTE

TUTTE LE AGEVOLAZIONI SONO CONCESSE previa autorizzazione della Commissione europea, nel rispetto delle condizioni del Quadro Temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell’economia nell’attuale emergenza del COVID-19 (Comunicazione CE 19 marzo 2020 C (2020)

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DURATA 4 MESI NO CIG 6 MESI T.I. 3 MESI T.D. – TURISMO

6 MESI TRASFORMAZIONE T.D. A T.I,

3 MESI - SUD

Settore di applicazione

TUTTI I SETTORI

TUTTI I SETTORI

TURISMO TURISMO SUD

Durata 4 Mesi 6 Mesi 3 Mesi 6 Mesi 3 Mesi

Misura del trattamento

limite del doppio delle ore di integrazione salariale già fruite nei mesi di maggio e giugno 2020 (no Inail) No limiti

limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (no inail) Limite 8060/12=671,67

limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (no inail) Limite 8060/12=671,67

limite massimo di 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile (no inail) Limite 8060/12=671,67

-30% dei contributi carico datore di lavoro (no Inail) Es: Aliquota datore 29% - 30% diventa il 20,30%

Periodo di applicazione

fino al 31 dicembre 2020

fino al 31 dicembre 2020

fino al 31 dicembre 2020

fino al 31 dicembre 2020

1° ottobre - 31 dicembre 2020

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Fondo Nuove Competenze

Il decreto-legge n.34 del 19 maggio 2020, cosiddetto Rilancio, convertito con modificazioni dalla legge n.77 del 17 luglio 2020, ha istituito, all’art. n.88, il FONDO DI NUOVE COMPETENZE.

Questo fondo, finalizzato a consentire la graduale ripresa delle attività lavorative in vista della ripartenza dopo l’emergenza epidemiologica da COVID-19, poteva e probabilmente ancora potrebbe, essere utile a sopperire alla carenza di ammortizzatori sociali e ad incrementare le opportunità occupazionali attualmente presenti all’interno del mercato del lavoro, grazie alla riqualificazione dei lavoratori subordinati.

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Fondo Nuove Competenze

Nella sua prima scrittura, era stata prevista, per l’anno 2020, la possibilità nell’ambito dei contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, ovvero dalle loro rappresentanze sindacali operative in azienda ai sensi della normativa e degli accordi interconfederali vigenti, di realizzare specifiche intese di rimodulazione dell’orario di lavoro per mutate esigenze organizzative e produttive dell’impresa, con le quali, parte dell’orario di lavoro poteva essere destinato a percorsi formativi. Gli oneri relativi alle ore di formazione, comprensivi dei relativi contributi previdenziali e assistenziali, convergono a carico di un apposito Fondo denominato “Fondo Nuove Competenze”, costituito presso l’Agenzia Nazionale delle Politiche Attive del Lavoro (ANPAL), con una dotazione di 230 milioni di euro a valere sul Programma Operativo Nazionale SPAO.

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Fondo Nuove Competenze

Con il decreto Agosto, di prossima pubblicazione, sembrerebbero apportate le seguenti modifiche:

Al Fondo si potrà accedere per l’anno 2020 e per l’anno 2021;

La dotazione finanziaria sarà pari a:

430 milioni di euro per l’anno 2020;

530 milioni di euro per l’anno 2021.

Il PON SPAO è Il Programma operativo nazionale (PON) per i Sistemi di politiche attive per l'occupazione (Spao), inserito nella programmazione europea, oggi 2014-2020 e di prossima attuazione, 2021-2027.

Il Programma è finanziato dal Fondo sociale europeo e supporta le riforme strutturali in tema di occupazione, mercato del lavoro, capitale umano e produttività e sostiene gli obiettivi di crescita dell'Italia.

L’Anpal (Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro) è l’autorità di gestione del Pon Spao.

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Fondo Nuove Competenze

Tramite il Programma operativo nazionale, l’Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro realizza misure e servizi volti ad aumentare la partecipazione al mercato del lavoro, promuove l'inclusione sociale e tende al miglioramento della qualità del capitale umano.

Alla realizzazione degli interventi formativi potranno partecipare:

i Programmi Operativi Nazionali e Regionali di Fondo Sociale Europeo

i Fondi Paritetici Interprofessionali

il Fondo per la formazione e il sostegno al reddito dei lavoratori.

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Fondo Nuove Competenze

Il decreto rilancio demandava la regolamentazione del Fondo ad un apposito decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, che doveva essere emanato entro sessanta giorni dalla entrata in vigore dello stesso (19 maggio 2020), ovvero, entro il 18 luglio 2020, con cui si sarebbero dovuti individuare i criteri e le modalità di applicazione della misura e di utilizzo delle risorse ma che, ad oggi, ancora attendiamo. Nelle more della pubblicazione del testo e dell’organizzazione dell’Anpal competente della effettiva gestione del Fondo, il decreto agosto incrementa la dotazione finanziaria, ma non ne rende ancora attuativo l’intervento, che resta subordinato al decreto ministeriale.

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Fondo Nuove Competenze

Gli intenti, assolutamente positivi, dell’unica e sola misura di politica attiva realizzata in questo periodo di attuazione compulsiva di politiche passive, sono:

- la possibilità per le aziende di qualificare la forza lavoro,

- di sopperire alla carenza di ammortizzatori sociali con strumenti attivi e,

- per i lavoratori, la possibilità di acquisire nuove competenze da spendere all’interno del mercato del lavoro (si ma quando?), contando su una rimodulazione dell’orario di lavoro, di cui una parte viene dedicata alla formazione senza gravare sulla retribuzione.

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Fondo Nuove Competenze

Questo fondo, sulla carta, ha tutte le potenzialità per diventare uno strumento innovativo, rilanciando la formazione di qualità, incrementando le competenze e migliorando la spendibilità e la sensibilità di un mercato del lavoro che non può più restare fermo alla finestra.

Dopo mesi di misure assistenziali, finalmente si torna a parlare di politiche attive. Preoccupano senz’altro alcuni aspetti, come: gli accordi sindacali, le attese estenuanti di decreti attuativi, le interferenze nella sfera di competenza, l’affidamento operativo alla gestione Anpal, l’inserimento dei fondi interprofessionali ed un possibile cambio di rotta della natura stessa dell'ambito di applicazione del fondo, che ci fanno temere, nostro malgrado, in una ennesima pagina scritta a metà che fatica a realizzare i suoi intendimenti.

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DIVIETO LICENZIAMENTI

Se lo stato di emergenza è stato spostato dal 31 luglio al 15 ottobre (unico caso in Europa), perché utilizziamo ancora strumenti emergenziali (cassa Covid e divieto di licenziamento), fino a dicembre? Il datore in crisi che non può licenziare deve accollarsi:

- costo del TFR maturando su retribuzione ordinaria

- costo gestione rapporto di lavoro (gestione fondi sanitari…)

- costo cassa integrazione, SR41, amministrazione ecc…

- maturazione ticket Naspi per rapporti TI< di 3 anni

Sono inoltre tutte ingerenze (onerose) nella libertà di impresa che danneggiano anche il lavoratore che:

- avrebbe un assegno più alto con la NASPI

- non può ricollocarsi sul mercato (sarebbe anche appetibile…)

- perde montante contributivo e quindi importo massimo Naspi per i mesi in cui è stato sospeso nelle aziende che non hanno CIG

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DIVIETO LICENZIAMENTI

Le nuove 18 settimane se le faccio partire dal 13 luglio (e lo sapremo forse a ferragosto) arrivano fino a metà novembre, poi? Mancano comunque 7 settimane circa al 31/12…

Oltre a non poter licenziare, stavolta mi devo accollare anche il costo del possibile contributo aggiuntivo dell’ammortizzatore…

E gli artigiani? Continuiamo il balletto e i ricorsi al FSBA (altri costi) o riusciamo a chiedere alla Catalfo chiarezza su questo punto dopo 6 mesi dall’inizio dell’emergenza sanitaria? E sindacati e associazioni datoriali cosa fanno?

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RINNOVO E PROROGA DEI CONTRATTI A TERMINE

Art. 8. Modifiche all’articolo 93 in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine

1. All’articolo 93 del decreto-legge 19 maggio 2020 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: “In conseguenza all'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all'articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2020, ferma restando la durata massima complessiva di 24 mesi, è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81”.

b) il comma 1-bis è abrogato.

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Cedolini paga di luglio: che fare?

- Mi fido della conferenza stampa e applico una norma che non c’è

- attendo uscita del decreto e rifaccio le buste di corsa rinunciando alle ferie (rifatturando la doppia elaborazione al cliente)

- lascio tutto così e sistemo a settembre ma dovrò rivedere F24, Uniemens, doppia elaborazione ecc ecc

- …no comment