Presentazione standard di PowerPoint · In Italia tutti i lavoratori dipendenti, autonomi ma anche...

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Cos’è l’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) E’ l’Istituto che in Italia gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali. In Italia tutti i lavoratori dipendenti, autonomi ma anche quelli parasubordinati che prestano servizio in ambienti e luoghi di lavoro giudicati a rischio, devono essere in via obbligatoria assicurati allInail contro gli infortuni. Oltre a garantire la copertura dai rischi sul lavoro, l’Istituto promuove e persegue tutta una serie di finalità ed obiettivi correlati: da iniziative per la riduzione del tasso di infortuni, al reinserimento nel mondo occupazionale di quei soggetti vittima di casi di infortunio sul lavoro, alle cure termali, protesi ecc.

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Cos’è l’INAIL

(Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro)

E’ l’Istituto che in Italia gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli

infortuni e le malattie professionali.

In Italia tutti i lavoratori dipendenti, autonomi ma anche quelli

parasubordinati che prestano servizio in ambienti e luoghi di lavoro giudicati a rischio,

devono essere in via obbligatoria assicurati all’ Inail contro gli infortuni.

Oltre a garantire la copertura dai rischi sul lavoro, l’Istituto promuove e

persegue tutta una serie di finalità ed obiettivi correlati: da iniziative per la riduzione

del tasso di infortuni, al reinserimento nel mondo occupazionale di quei soggetti

vittima di casi di infortunio sul lavoro, alle cure termali, protesi ecc.

L’Assicurazione INAIL

L’ Assicurazione Inail, garantire il diritto alla salute sui luoghi di

lavoro, che va dagli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro alle prestazioni

economiche e sanitarie, alle cure, alla riabilitazione e al reinserimento nella vita

sociale e lavorativa.

L’Inail, garantisce i lavoratori contro i danni fisici ed economici dovuti a

infortuni sul lavoro e malattie professionali, ossia quelli derivanti dalla stessa attività

lavorativa.

L’assicurazione è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che impiegano

lavoratori dipendenti e/o parasubordinati nelle attività che la legge italiana riconosce

come rischiose. Il premio è a carico esclusivo del datore di lavoro.

I soggetti assicurati sono: Lavoratori dipendenti (industria – agricoltura),

lavoratori autonomi, parasubordinati, dipendenti pubblici e lavoratori domestici e

casalinghe.

Esiste l’automaticità delle prestazioni che consente all’infortunato di

usufruirne anche se il datore di lavoro non ha pagato il premio, unica eccezione per

lavoratori autonomi e assicurazione casalinghe.

L’Infortunio sul lavoro

Si considera infortunio sul

lavoro l’evento occorso al

lavoratore per causa violenta in

occasione di lavoro e da cui

deriva la morte o l’inabilità

permanente al lavoro, assoluta o

parziale, ovvero un’inabilità

temporanea assoluta che

comporti l’astensione dal lavoro

per più di tre giorni.

E’ causa violenta ogni fatto

esterno che agisce rapidamente

sulla persona in modo da

costituire causa effetto sulla

lesione. L’evento deve essere

improvviso, imprevedibile e

involontario.

La causa violenta dell’infortunio,

nella maggior parte dei casi, è

una causa traumatica, ma può

essere anche di altra natura.

Colpo di sole o di calore

Da sforzo

Polmonite

Microbica o virale

L’infarto

Psichiatrica

L’OCCASIONE DI LAVORO

Per occasione di lavoro si intende:

qualsiasi situazione ricollegabile allo

svolgimento dell’attività lavorativa in

modo diretto o indiretto. L’occasione di

lavoro viene riconosciuta in caso di

rischio specifico, rischio generico

aggravato.

Non viene riconosciuta in caso di rischio

generico oppure di rischio elettivo/dolo.

Tossico

L’infortunio in itinere

E’ l’infortunio occorso alle persone assicurate che si verifica:

D.Lgs 38/2000 art. 12

• Durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;

• Durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;

• Durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale

dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.

L’assicurazione opera

anche nel caso di utilizzo

del mezzo di trasporto

privato purchè necessitato

Requisiti:

• Percorso : Quello abituale più breve e diretto.

• Mezzo Privato: Solamente se il tragitto non è

coperto da mezzi pubblici.

• Mensa.

• Casa abitazione/pertinenza.

In caso di infortunio o la morte sul lavoro, chi

fa la denuncia di infortunio all’INAIL?

LA DENUNCIA DI INFORTUNIO E’ A CARICO DEL DATORE DI LAVORO

Primo certificato medico

Con prognosi

superiore a 3

giorni

Il datore di lavoro deve denunciare il caso di infortunio alla

sede INAIL di competenza entro 48 ore dalla ricezione del

certificato medico.

Infortunio sul lavoro:

Obblighi del lavoratore infortunato.

Evento Obblighi Conseguenze

INFORTUNIO

Industriale o

Agricolo

L’infortunato è tenuto a dare

immediata notizia di qualsiasi

episodio infortunistico al

datore di lavoro o da chi lo

rappresenta.

In caso di mancata o tardiva

notizia al datore di lavoro,

l’infortunato perde i giorni di

temporanea antecedenti la

comunicazione.

In caso di infortunio o la morte sul lavoro,

Cosa potrebbe spettare al lavoratore o ai suoi eredi?

L’indennità di

temporanea

Il danno biologico

La rendita per

infortunio

La rendita ai

superstiti

L’assegno di

incollocabilità

Cure balneo -

termali

Quote integrative

sulla rendita

APC (assegno per

assistenza personale

continuativa)

Protesi ed ausili

Speciale Assegno

continuativo

Assegno

continuativo mensile

L’indennità di temporanea

L’indennità di temporanea assoluta viene corrisposta in presenza di

infortunio o di malattia professionale da cui è derivato un danno tale da

impedire temporaneamente lo svolgimento dell’attività lavorativa specifica.

CHI PAGA L’INDENNITA’ DI TEMPORANEA?

Il datore

di lavoro

Giorno dell’infortunio

100% della retribuzione

3 giorni successivi

60% della retribuzione

(può variare nei contratti di lavoro)

L’INAIL

Dal 4° giorno

Fino al 90° giorno

60% della retribuzione effettivamente goduta

dal lavoratore nei 15 giorni precedenti

l’evento, compresi i festivi.

Dal 91° giorno

Fino alla guarigione

La misura è elevata fino al 75% della

retribuzione giornaliera.

Può essere chiesta la continuazione o la ricaduta

Se il lavoratore è un artigiano o un lavoratore agricolo, la retribuzione utilizzata per

il calcolo è convenzionale, cioè stabilita periodicamente dalla norma.

(Cud) La prestazione è un imponibile IRPEF, quindi da dichiarare sul modello Fiscale

Il danno biologico

Al lavoratore viene corrisposto l'indennizzo in capitale del danno

biologico se l'infortunio o la malattia professionale, avvenuti o denunciati dal

25 luglio 2000, hanno provocato menomazioni permanenti, cioè un danno

duraturo nel tempo, tale da raggiungere il grado pari al 6% ed inferiore al

16%.

L’attuale norma in materia infortunistica ha introdotto l'indennizzo

del danno biologico, stabilendo che il lavoratore, diversamente da quanto

accadeva in precedenza, deve essere indennizzato, non solo per i danni subiti

sul lavoro e per il lavoro, ma anche per i danni che subisce in quanto persona.

Pertanto, vengono tenute in considerazione anche le ripercussioni nei contesti

in cui esprime la sua personalità quali quelli affettivi, culturali, sportivi,

sessuali, ecc.

L'ammontare dell'indennizzo in capitale del danno biologico, varia a

seconda del grado di menomazione accertata, dal sesso e dell'età anagrafica.

La rendita per infortunio

E’ un’indennità mensile vitalizia che per i casi dal

25/07/2000 si compone sulla quota del danno biologico +

il danno patrimoniale , minimo (16%) e collegato alla

retribuzione percepita.

La prestazione decorre dal mese successivo alla

guarigione clinica.

Le Revisioni

Possono essere attivate dall’INAIL

(REVISIONE ATTIVA), oppure dall’infortunato

se ritiene che il danno permanente sia aggravato

(REVISIONE PASSIVA)

Per le rendite si possono chiedere il nel 1°,

2°, 3°, 4°, 7° e 10° anno, per le malattie

professionali fino al 15° anno (annualmente).

Se il danno è inferiore al 16°, si può chiedere

la revisione una sola volta (aggravamento).

La rendita ai superstiti

In caso di morte del lavoratore a seguito di infortunio o malattia professionale, ai familiari superstiti

spetta la rendita infortunistica.

La rendita viene calcolata sulla retribuzione effettiva o convenzionale annua del dante causa.

Termini per la domanda:

• Se il decesso riguarda un lavoratore già titolare di rendita, i superstiti devono presentare domanda entro 90

giorni dal decesso oppure dalla comunicazione da parte dell’INAIL a pena di decadenza.

• Negli altri casi il termine prescrizionale è triennale.

• La decorrenza della rendita ai superstiti è sempre dal giorno successivo al decesso.

SPECIALE ASSEGNO CONTINUATIVO MENSILE

Quando il decesso non è ricollegabile all’infortunio o malattia professionale, i superstiti di titolari di rendita pari

o superiore al 65%, hanno diritto allo Speciale Assegno Continuativo Mensile. Il diritto si matura a determinate

condizioni reddituali.

Il termine della presentazione è di 180 giorni dal decesso.

Misura della rendita ai superstiti

Beneficiario Misura Periodo

Coniuge 50%

Fino a nuovo matrimonio (in tal caso spetta

una tripla annualità.

Figli

20% per ogni figlio.

40% se orfani di entrambi i

genitori o se negata all’atro

genitore convivente.

Fino al compimento del 18° anno di età .

Fino al 21° anno se studenti di scuola

superiore

Fino al 26° anno se studenti universitari

Se inabili, per tutto il periodo di inabilità.

Ascendenti o fratelli e sorelle

(in mancanza di coniuge e figli 20%

Quote integrative sulla rendita

Le rendite infortunistiche sono maggiorate del 5% per i seguenti familiari:

1) Coniuge;

2) Figli:

a) Fino al 18° anno di età;

b) Fino al 21° anno di età se studente di scuola media o professionale;

c) Per tutta la normale durata del corso, se studente universitario;

d) Senza limiti di età per i figli inabili al lavoro, anche se siano divenuti inabili in epoca

successiva all’infortunio o alla malattia professionale dal loro genitore.

Questa prestazione non opera divieto di cumulo previsto tra tutti gli altri trattamenti di famiglia,

in quanto persegue la funzione di risarcire i familiari dell’infortunato.

Cure balneo-termali

I titolari di rendita INAIL, nei limiti

temporali di revisionabilità possono

chiedere un ciclo di cure balneo-

termali.

Sono a totale carico dell’INAIL, oltre

alle cure, anche le spese di soggiorno e

di viaggio.

Le cure sono concesse quando siano

ritenute utili per la restaurazione della

capacità lavorativa.

Le cure vengono indennizzate

dall’INAIL con l’integrazione della

rendita infortunistica, solo quando il

medico specialista dell’INAIL con

riferimento alla specificità e/o gravità

della malattia, esprima un motivato

giudizio sulla maggiore efficacia e

utilità terapeutica o riabilitativa della

cura termale.

Assicurazione casalinghe

A gennaio come ogni anno, va

rinnovata l’assicurazione contro gli

infortuni domestici. Costa €12,91.

Sono interessati donne e uomini, tra i

18 e i 65 anni, che si occupano della

cura della casa e del nucleo familiare

gratuitamente e senza subordine.

In caso di infortunio, si ha diritto a

una rendita se l’invalidità

permanente che ne deriva è pari o

superiore al 27%.

La rendita è per tutta la vita e oscilla,

da € 186,18 al mese (invalidità al

27%) a € 1292,90 al mese (invalidità

al 100%).

Dal 17 maggio 2006, nella tutela

assicurativa è compreso anche il

rischio morte che prevede una

rendita ai superstiti e l’erogazione

dell’assegno funerario.