Cos’è l’INAIL
(Istituto Nazionale Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro)
E’ l’Istituto che in Italia gestisce l’assicurazione obbligatoria contro gli
infortuni e le malattie professionali.
In Italia tutti i lavoratori dipendenti, autonomi ma anche quelli
parasubordinati che prestano servizio in ambienti e luoghi di lavoro giudicati a rischio,
devono essere in via obbligatoria assicurati all’ Inail contro gli infortuni.
Oltre a garantire la copertura dai rischi sul lavoro, l’Istituto promuove e
persegue tutta una serie di finalità ed obiettivi correlati: da iniziative per la riduzione
del tasso di infortuni, al reinserimento nel mondo occupazionale di quei soggetti
vittima di casi di infortunio sul lavoro, alle cure termali, protesi ecc.
L’Assicurazione INAIL
L’ Assicurazione Inail, garantire il diritto alla salute sui luoghi di
lavoro, che va dagli interventi di prevenzione nei luoghi di lavoro alle prestazioni
economiche e sanitarie, alle cure, alla riabilitazione e al reinserimento nella vita
sociale e lavorativa.
L’Inail, garantisce i lavoratori contro i danni fisici ed economici dovuti a
infortuni sul lavoro e malattie professionali, ossia quelli derivanti dalla stessa attività
lavorativa.
L’assicurazione è obbligatoria per tutti i datori di lavoro che impiegano
lavoratori dipendenti e/o parasubordinati nelle attività che la legge italiana riconosce
come rischiose. Il premio è a carico esclusivo del datore di lavoro.
I soggetti assicurati sono: Lavoratori dipendenti (industria – agricoltura),
lavoratori autonomi, parasubordinati, dipendenti pubblici e lavoratori domestici e
casalinghe.
Esiste l’automaticità delle prestazioni che consente all’infortunato di
usufruirne anche se il datore di lavoro non ha pagato il premio, unica eccezione per
lavoratori autonomi e assicurazione casalinghe.
L’Infortunio sul lavoro
Si considera infortunio sul
lavoro l’evento occorso al
lavoratore per causa violenta in
occasione di lavoro e da cui
deriva la morte o l’inabilità
permanente al lavoro, assoluta o
parziale, ovvero un’inabilità
temporanea assoluta che
comporti l’astensione dal lavoro
per più di tre giorni.
E’ causa violenta ogni fatto
esterno che agisce rapidamente
sulla persona in modo da
costituire causa effetto sulla
lesione. L’evento deve essere
improvviso, imprevedibile e
involontario.
La causa violenta dell’infortunio,
nella maggior parte dei casi, è
una causa traumatica, ma può
essere anche di altra natura.
Colpo di sole o di calore
Da sforzo
Polmonite
Microbica o virale
L’infarto
Psichiatrica
L’OCCASIONE DI LAVORO
Per occasione di lavoro si intende:
qualsiasi situazione ricollegabile allo
svolgimento dell’attività lavorativa in
modo diretto o indiretto. L’occasione di
lavoro viene riconosciuta in caso di
rischio specifico, rischio generico
aggravato.
Non viene riconosciuta in caso di rischio
generico oppure di rischio elettivo/dolo.
Tossico
L’infortunio in itinere
E’ l’infortunio occorso alle persone assicurate che si verifica:
D.Lgs 38/2000 art. 12
• Durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di abitazione a quello di lavoro;
• Durante il normale percorso che collega due luoghi di lavoro se il lavoratore ha più rapporti di lavoro;
• Durante il normale percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro a quello di consumazione abituale
dei pasti, qualora non sia presente un servizio di mensa aziendale.
L’assicurazione opera
anche nel caso di utilizzo
del mezzo di trasporto
privato purchè necessitato
Requisiti:
• Percorso : Quello abituale più breve e diretto.
• Mezzo Privato: Solamente se il tragitto non è
coperto da mezzi pubblici.
• Mensa.
• Casa abitazione/pertinenza.
In caso di infortunio o la morte sul lavoro, chi
fa la denuncia di infortunio all’INAIL?
LA DENUNCIA DI INFORTUNIO E’ A CARICO DEL DATORE DI LAVORO
Primo certificato medico
Con prognosi
superiore a 3
giorni
Il datore di lavoro deve denunciare il caso di infortunio alla
sede INAIL di competenza entro 48 ore dalla ricezione del
certificato medico.
Infortunio sul lavoro:
Obblighi del lavoratore infortunato.
Evento Obblighi Conseguenze
INFORTUNIO
Industriale o
Agricolo
L’infortunato è tenuto a dare
immediata notizia di qualsiasi
episodio infortunistico al
datore di lavoro o da chi lo
rappresenta.
In caso di mancata o tardiva
notizia al datore di lavoro,
l’infortunato perde i giorni di
temporanea antecedenti la
comunicazione.
In caso di infortunio o la morte sul lavoro,
Cosa potrebbe spettare al lavoratore o ai suoi eredi?
L’indennità di
temporanea
Il danno biologico
La rendita per
infortunio
La rendita ai
superstiti
L’assegno di
incollocabilità
Cure balneo -
termali
Quote integrative
sulla rendita
APC (assegno per
assistenza personale
continuativa)
Protesi ed ausili
Speciale Assegno
continuativo
Assegno
continuativo mensile
L’indennità di temporanea
L’indennità di temporanea assoluta viene corrisposta in presenza di
infortunio o di malattia professionale da cui è derivato un danno tale da
impedire temporaneamente lo svolgimento dell’attività lavorativa specifica.
CHI PAGA L’INDENNITA’ DI TEMPORANEA?
Il datore
di lavoro
Giorno dell’infortunio
100% della retribuzione
3 giorni successivi
60% della retribuzione
(può variare nei contratti di lavoro)
L’INAIL
Dal 4° giorno
Fino al 90° giorno
60% della retribuzione effettivamente goduta
dal lavoratore nei 15 giorni precedenti
l’evento, compresi i festivi.
Dal 91° giorno
Fino alla guarigione
La misura è elevata fino al 75% della
retribuzione giornaliera.
Può essere chiesta la continuazione o la ricaduta
Se il lavoratore è un artigiano o un lavoratore agricolo, la retribuzione utilizzata per
il calcolo è convenzionale, cioè stabilita periodicamente dalla norma.
(Cud) La prestazione è un imponibile IRPEF, quindi da dichiarare sul modello Fiscale
Il danno biologico
Al lavoratore viene corrisposto l'indennizzo in capitale del danno
biologico se l'infortunio o la malattia professionale, avvenuti o denunciati dal
25 luglio 2000, hanno provocato menomazioni permanenti, cioè un danno
duraturo nel tempo, tale da raggiungere il grado pari al 6% ed inferiore al
16%.
L’attuale norma in materia infortunistica ha introdotto l'indennizzo
del danno biologico, stabilendo che il lavoratore, diversamente da quanto
accadeva in precedenza, deve essere indennizzato, non solo per i danni subiti
sul lavoro e per il lavoro, ma anche per i danni che subisce in quanto persona.
Pertanto, vengono tenute in considerazione anche le ripercussioni nei contesti
in cui esprime la sua personalità quali quelli affettivi, culturali, sportivi,
sessuali, ecc.
L'ammontare dell'indennizzo in capitale del danno biologico, varia a
seconda del grado di menomazione accertata, dal sesso e dell'età anagrafica.
La rendita per infortunio
E’ un’indennità mensile vitalizia che per i casi dal
25/07/2000 si compone sulla quota del danno biologico +
il danno patrimoniale , minimo (16%) e collegato alla
retribuzione percepita.
La prestazione decorre dal mese successivo alla
guarigione clinica.
Le Revisioni
Possono essere attivate dall’INAIL
(REVISIONE ATTIVA), oppure dall’infortunato
se ritiene che il danno permanente sia aggravato
(REVISIONE PASSIVA)
Per le rendite si possono chiedere il nel 1°,
2°, 3°, 4°, 7° e 10° anno, per le malattie
professionali fino al 15° anno (annualmente).
Se il danno è inferiore al 16°, si può chiedere
la revisione una sola volta (aggravamento).
La rendita ai superstiti
In caso di morte del lavoratore a seguito di infortunio o malattia professionale, ai familiari superstiti
spetta la rendita infortunistica.
La rendita viene calcolata sulla retribuzione effettiva o convenzionale annua del dante causa.
Termini per la domanda:
• Se il decesso riguarda un lavoratore già titolare di rendita, i superstiti devono presentare domanda entro 90
giorni dal decesso oppure dalla comunicazione da parte dell’INAIL a pena di decadenza.
• Negli altri casi il termine prescrizionale è triennale.
• La decorrenza della rendita ai superstiti è sempre dal giorno successivo al decesso.
SPECIALE ASSEGNO CONTINUATIVO MENSILE
Quando il decesso non è ricollegabile all’infortunio o malattia professionale, i superstiti di titolari di rendita pari
o superiore al 65%, hanno diritto allo Speciale Assegno Continuativo Mensile. Il diritto si matura a determinate
condizioni reddituali.
Il termine della presentazione è di 180 giorni dal decesso.
Misura della rendita ai superstiti
Beneficiario Misura Periodo
Coniuge 50%
Fino a nuovo matrimonio (in tal caso spetta
una tripla annualità.
Figli
20% per ogni figlio.
40% se orfani di entrambi i
genitori o se negata all’atro
genitore convivente.
Fino al compimento del 18° anno di età .
Fino al 21° anno se studenti di scuola
superiore
Fino al 26° anno se studenti universitari
Se inabili, per tutto il periodo di inabilità.
Ascendenti o fratelli e sorelle
(in mancanza di coniuge e figli 20%
Quote integrative sulla rendita
Le rendite infortunistiche sono maggiorate del 5% per i seguenti familiari:
1) Coniuge;
2) Figli:
a) Fino al 18° anno di età;
b) Fino al 21° anno di età se studente di scuola media o professionale;
c) Per tutta la normale durata del corso, se studente universitario;
d) Senza limiti di età per i figli inabili al lavoro, anche se siano divenuti inabili in epoca
successiva all’infortunio o alla malattia professionale dal loro genitore.
Questa prestazione non opera divieto di cumulo previsto tra tutti gli altri trattamenti di famiglia,
in quanto persegue la funzione di risarcire i familiari dell’infortunato.
Cure balneo-termali
I titolari di rendita INAIL, nei limiti
temporali di revisionabilità possono
chiedere un ciclo di cure balneo-
termali.
Sono a totale carico dell’INAIL, oltre
alle cure, anche le spese di soggiorno e
di viaggio.
Le cure sono concesse quando siano
ritenute utili per la restaurazione della
capacità lavorativa.
Le cure vengono indennizzate
dall’INAIL con l’integrazione della
rendita infortunistica, solo quando il
medico specialista dell’INAIL con
riferimento alla specificità e/o gravità
della malattia, esprima un motivato
giudizio sulla maggiore efficacia e
utilità terapeutica o riabilitativa della
cura termale.
Assicurazione casalinghe
A gennaio come ogni anno, va
rinnovata l’assicurazione contro gli
infortuni domestici. Costa €12,91.
Sono interessati donne e uomini, tra i
18 e i 65 anni, che si occupano della
cura della casa e del nucleo familiare
gratuitamente e senza subordine.
In caso di infortunio, si ha diritto a
una rendita se l’invalidità
permanente che ne deriva è pari o
superiore al 27%.
La rendita è per tutta la vita e oscilla,
da € 186,18 al mese (invalidità al
27%) a € 1292,90 al mese (invalidità
al 100%).
Dal 17 maggio 2006, nella tutela
assicurativa è compreso anche il
rischio morte che prevede una
rendita ai superstiti e l’erogazione
dell’assegno funerario.
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