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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BERGAMO Dipartimento Scienze aziendali, economiche e metodi quantitativi
Corso di Bilanci secondo i principi contabili internazionali
cod. 90001
cod. 91070
Prof. Daniele Gervasio
Relatore – Dott. Alessandro Bettoni
Tutorato 6
Anno accademico: 2013-2014
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IFRS 3: Aggregazioni aziendali
Ambito di applicazione
La finalità dello IFRS 3
dettare le regole di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali
In Italia non esiste un documento analogo all’IFRS 3, anche se alcune regole sulla
contabilizzazione delle acquisizioni sono contenute nel PC -OIC 17 (Il bilancio
consolidato) e nel PC-OIC 4 (Fusioni e scissioni)
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Ambito di applicazione
IFRS 3: Aggregazioni aziendali
Aggregazione aziendale
Operazione o altro evento in cui l’acquirente acquisisce il controllo di uno o più business
Controllo
Business
Potere di determinare le politiche gestionali e
finanziarie di un’entità al fine di ottenere benefici
dalla sue attività.
Insieme integrato di attività e beni che sono
gestite e condotte con l’obiettivo di fornire un
ritorno in termini di dividendi, minori costi o altri
benefici economici agli investitori o altri
possessori di azioni, membri o partecipanti.
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Ambito di applicazione
IFRS 3: Aggregazioni aziendali
Rientrano nell’ambito di applicazione
a) Acquisizione di partecipazioni o rami d’azienda da parte
di imprese operative
b) Operazioni di fusione per unione o per incorporazione
c) Scissioni a favore di beneficiarie esistenti ed operative
d) Conferimenti d’azienda o rami d’azienda a favore di
imprese operative
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Ambito di applicazione
IFRS 3: Aggregazioni aziendali
Esclusioni dall’ambito di applicazione
a) Formazioni di joint
venture
b) Operazioni tra entità
sotto comune controllo
A
B C
B Post
riorganizzazione
A B
JV
Prima della
organizzazione
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Il metodo dell’acquisizione
IFRS 3: Aggregazioni aziendali
Un’entità deve contabilizzare ogni aggregazione aziendale applicando il metodo dell’acquisizione
1° • Determinare se l’operazione è un’aggregazione di impresa (o meno)
2° • Identificare l’acquirente
3° • Determinare la data di acquisizione
4° • Identificare e misurare le attività e passività acquisite e le interessenze di minoranza
5° • Misurare il costo e determinare quale parte rappresenti il vero costo dell’aggregazione di impresa
6° • Riconoscere l’avviamento o l’utile per il “buon affare”
7° • Contabilizzare la valutazione successiva all’acquisizione
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Il metodo dell’acquisizione
IFRS 3: Aggregazioni aziendali
1° • Determinare se l’operazione è un’aggregazione di impresa (o meno)
La determinazione avviene con riferimento all’ambito di applicazione del principio, così
come trattato in precedenza.
In particolare con riferimento ai concetti di controllo e business.
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Il metodo dell’acquisizione
IFRS 3: Aggregazioni aziendali
2° • Identificare l’acquirente
• In ogni aggregazione aziendale, una (o più) delle imprese aggregate deve essere identificata come l’acquirente.
• Acquirente e acquisito sono identificati applicando le regole previste dallo IAS 27 con riferimento alla definizione di “controllo”: potere di governare le politiche gestionali e finanziarie di un’entità con lo scopo di ottenere benefici dalla sua attività.
riguardano le politiche relative alla finanza di un’impresa,
quali ad esempio, distribuzione dei dividendi, approvazione di
budget/piani, definizione dei termini di pagamento, emissione
di strumenti di debito, politiche contabili, ecc..
politiche gestionali comprendono le attività che governano l’operatività di
un’impresa, quali ad esempio, le politiche di gestione delle
vendite, il marketing, le risorse umane, la produzione, la
logistica e gli investimenti, ecc.;
politiche finanziarie
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Il metodo dell’acquisizione
IFRS 3: Aggregazioni aziendali
2° • Identificare l’acquirente
• Acquisizione inversa: Si verifica quando un’impresa ottiene la proprietà delle azioni di un’altra impresa, emettendo per il pagamento un numero di azioni proprie tale che il controllo dell’impresa derivante dall’aggregazione di imprese passa ai proprietari dell’impresa acquisita. Esempio:
La società A emette azioni per acquistare la Società B
Gli azionisti della vecchia Società B dopo l’aumento di capitale posseggono il 55% della Società risultante dall’aggregazione
La società B è contabilmente l’acquirente in base alle previsioni dell’IFRS 3
Società
A
Società
B
Società
A Società
B
B
A B
100% Nuove
azioni Tutte azioni B
A
45% 55%
100%
100%
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Il metodo dell’acquisizione
IFRS 3: Aggregazioni aziendali
3° • Determinare la data di acquisizione
• La data di acquisizione:
coincide con il momento di acquisizione del controllo;
generalmente è la data in corrispondenza della quale avviene il trasferimento del
corrispettivo e l’acquisizione delle attività nette della società acquisita (i.e.
“closing date”). Occorre tuttavia considerare tutti i fatti e le circostanze che
potrebbero identificare un momento differente di acquisizione del controllo (ad
esempio, la data di acquisizione potrebbe essere antecedente al “closing date” in
presenza di accordi vincolanti che rivelino l’acquisizione del controllo prima di tale
data).
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Il metodo dell’acquisizione
IFRS 3: Aggregazioni aziendali
3° • Determinare la data di acquisizione
Si supponga che in data 1 gennaio la società Y avvia le trattative per l’acquisizione dell’intero
pacchetto azionario della società Z.
Nel corso del mese di Febbraio il Consigli di Amministrazione delle società Y e i soci di Z raggiungono un accordo provvisorio che vincola l’acquisizione alla verifica da parte di Z della non contaminazione dei terreni ove sorgono gli impianti della stessa.
Il 15 febbraio Z conclude le proprie attività di verifica confermando che i terreni ove sorgono gli impianti non risultano contaminati.
Il 1 marzo le società firmano congiuntamente l’accordo e Y nomina il nuovo Consiglio di Amministrazione di Z.
Qual è la data di acquisizione?
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Il metodo dell’acquisizione
IFRS 3: Aggregazioni aziendali
3° • Determinare la data di acquisizione
Si supponga che in data 1 marzo 20XX la società C sottoscrive un accordo con i soci della società
D per l’acquisizione dell’intero pacchetto azionario della stessa.
L’accordo prevede che la data effettiva di trasferimento del pacchetto azionario è il 1 aprile 20XX, e il trasferimento stesso è soggetto a preventiva autorizzazione da parte dei soci di C in una Assemblea ordinaria convocata per il 1 Maggio 20XX.
Il Consiglio di Amministrazione di D rimarrà immutato fino all’ottenimento dell’autorizzazione all’operazione da parte dei soci di C.
Qual è la data di acquisizione?
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Il metodo dell’acquisizione
IFRS 3: Aggregazioni aziendali
3° • Determinare la data di acquisizione
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Il metodo dell’acquisizione
IFRS 3: Aggregazioni aziendali
3° • Determinare la data di acquisizione
• Dalla data di acquisizione l’acquirente deve:
rilevare nello stato patrimoniale le attività e le passività identificabili dell’acquisita e l’eventuale avviamento (positivo o negativo) risultante dall’acquisizione, e
includere nel proprio conto economico il risultato di gestione dell’acquisita.
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Il metodo dell’acquisizione
IFRS 3: Aggregazioni aziendali
4° • Identificare e misurare le attività e passività acquisite e le interessenze di
minoranza
• Alla data dell’operazione, l’acquirente deve allocare il costo dell’acquisizione iscrivendo al rispettivo fair value:
le attività identificabili dell’acquisito;
le passività identificabili;
le passività potenziali che soddisfano i criteri di rilevazione degli IFRS.
• Le attività identificabili e le passività effettive e potenziali devono essere rilevate solo se
soddisfano le seguenti condizioni:
le attività, diverse da quelle di natura intangibile, solo se è probabile che
generino benefici economici e se il loro fair value è attendibilmente misurabile;
le passività, diverse da quelle potenziali, solo se è probabile che vi sarà un
esborso finanziario e che lo stesso sia attendibilmente misurabile;
le passività potenziali e le attività di natura intangibile, solo se il loro fair value
è attendibilmente misurabile.
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Il metodo dell’acquisizione
IFRS 3: Aggregazioni aziendali
4° • Identificare e misurare le attività e passività acquisite e le interessenze di
minoranza
• Alla data di acquisizione, le attività nette identificabili oggetto dell’operazione devono
essere classificate o designate ai fini della valutazione successiva richiesta dagli IFRS di
riferimento.
• Tale classificazione o designazione avviene sulla base dei termini contrattuali, delle
condizioni economiche e delle politiche contabili adottate dall’acquirente alla data di
acquisizione. Esempi di classificazioni o designazioni iniziali possono riguardare:
classificazione di “financial assets” nelle categorie stabilite dallo IAS39 (FVTPL,
AFS, HTM);
designazioni di derivati come strumenti di copertura, ecc.
• Sono previste due eccezioni: i contratti di leasing e assicurativi devono essere
classificati e designati sulla base dei termini e delle condizioni contrattuali che erano
presenti alla loro data di rilevazione iniziale.
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Il metodo dell’acquisizione
IFRS 3: Aggregazioni aziendali
4° • Identificare e misurare le attività e passività acquisite e le interessenze di
minoranza
• Alla data di acquisizione, le interessenze di minoranza possono essere rilevate:
Al fair value (c.d. “full goodwill method”)
Al pro-quota del valore corrente delle attività nette acquisite attribuibili a terzi (c.d.
“partial goodwill method”).
• Il fair value del PN degli azionisti di minoranza è determinato:
con riferimento ai prezzi di borsa delle azioni dell’entità non detenute
dall’acquirente,
ovvero
in assenza dei prezzi di mercato, con riferimento alle azioni dell’entità acquisita
(i.e. titoli non quotati) sulla base di tecniche valutative.
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Il metodo dell’acquisizione
IFRS 3: Aggregazioni aziendali
5° • Misurare il costo e determinare quale parte rappresenti il vero costo
dell’aggregazione di impresa
• L’acquirente deve identificare quanta parte del corrispettivo non è riferibile
all’aggregazione aziendale.
• Nel contabilizzare l’operazione, l’acquirente riconosce solo il corrispettivo trasferito per
l’acquisizione, cioè ogni attività ceduta, strumento di capitale emesso e passività
assunta in cambio del controllo dell’acquisito.
• Non rientrano nel costo dell’acquisizione le passività per perdite future o altri costi che
si ritiene saranno sostenuti per effetto dell’aggregazione aziendale.
• Nel caso in cui l’acquisto avvenga in fasi successive il costo sarà pari alla somma dei
costi parziali.
• Se il pagamento del corrispettivo è differito, deve essere attualizzato e il costo
dell’acquisizione corrisponderà al suo valore attuale.
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Il metodo dell’acquisizione
IFRS 3: Aggregazioni aziendali
5° • Misurare il costo e determinare quale parte rappresenti il vero costo
dell’aggregazione di impresa
• I seguenti sono esempi di transazioni separate che non fanno parte del corrispettivo
dell’aggregazione e devono essere conseguentemente rilevate secondo gli IFRS di
riferimento:
risoluzione di preesistenti accordi commerciali tra acquirente e venditore;
remunerazione corrisposta ai precedenti azionisti per servizi prestati da questi
successivamente all’aggregazione;
rimborsi di costi correlati all’acquisizione corrisposti dal venditore per conto
dell’acquirente.
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Il metodo dell’acquisizione
IFRS 3: Aggregazioni aziendali
5° • Misurare il costo e determinare quale parte rappresenti il vero costo
dell’aggregazione di impresa
• Sono costi di periodo correlati all’acquisizione: tutti i costi relativi all’acquisizione (es. costi per due-diligence, legali, consulenti, revisori,
ecc.) sono riconosciuti nel conto economico dell’acquirente del periodo nel quale si sostengono o si ricevono i servizi: non fanno parte del fair value dell’impresa acquisita, ma rappresentano il fair value di un servizio ricevuto dall’acquirente, di conseguenza sono da rilevare separatamente dall’acquisizione
i costi sostenuti per emettere strumenti di debito o di equity sono rilevati secondo le regole dello IAS 39 (a riduzione del debito c.d. costo ammortizzato)
• Eventuali contingent considerations (corrispettivi potenziali aggiuntivi relativi a clausole di revisione prezzo) sono valutati al fair value alla data di acquisizione e le successive variazioni al costo iniziale stimato sono trattate in conformità con gli altri IFRS e non portano ad una variazione dell’avviamento fuori dal “measurement period” e per fatti che non esistevano alla data di acquisizione.
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Il metodo dell’acquisizione
IFRS 3: Aggregazioni aziendali
6° • Riconoscere l’avviamento o l’utile per il “buon affare”
(A) Costo per l’acquisizione
+
(B) Ammontare delle interessenze di minoranza
+
(C) Fair value di qualsiasi investimento precedentemente detenuto
-
(D) Patrimonio netto dell’acquisita a valori correnti
(A) +(B) +(C) – (D) = Avviamento
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Il metodo dell’acquisizione
IFRS 3: Aggregazioni aziendali
6° • Riconoscere l’avviamento o l’utile per il “buon affare”
• L’avviamento rappresenta la differenza fra il corrispettivo dell’acquisizione e il fair value delle attività e delle passività acquisite al netto delle interessenze di minoranza; rappresenta un pagamento fatto in anticipo dall’acquirente a fronte dei benefici economici futuri connessi ad attività che non sono suscettibili di essere separatamente identificate e rilevate.
• Nel caso in cui la quota di attività e passività al fair value ecceda il costo dell’aggregazione, si dovrà:
identificare un'altra volta le attività e le passività acquisite e valutarle nuovamente unitamente al costo dell’aggregazione;
rilevare immediatamente in conto economico ogni eccedenza che residua come:
avviamento negativo utile per il “buon affare”
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Il metodo dell’acquisizione
IFRS 3: Aggregazioni aziendali
7° • Contabilizzare la valutazione successiva all’acquisizione
• L’acquirente deve rilevare l’avviamento al suo costo iniziale e, successivamente, valutarlo a tale valore al netto di eventuali perdite (impairment). L’avviamento non è soggetto ad ammortamento. L’acquisto o la vendita di quote di minoranza dopo l’acquisizione del controllo sono considerate operazioni con gli azionisti e non comportano nessun impatto a conto economico o sull’avviamento.
Impairment test – IAS 36
Ai fini dell’impairment test, l’avviamento acquisito in un’aggregazione di imprese, deve essere
allocato alle singole Cash Generating Unit dell’acquirente che beneficeranno delle sinergie scaturenti
dall’aggregazione d’impresa. Le svalutazioni per impairment vanno attribuite, in via prioritaria,
all’avviamento e non possono essere in alcun modo ripristinate.
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Confronto con la disciplina nazionale in materia di operazioni straordinarie
IFRS 3
L’IFRS 3 si applica alle operazioni di aggregazione aziendale (acquisto di partecipazioni, acquisito di rami d’azienda, fusioni, scissioni e conferimenti d’azienda) che comportano il trasferimento del controllo.
L’IFRS 3 non si applica, invece, alle operazioni tra imprese assoggettate a controllo comune (operazioni infragruppo) o ad operazioni che riguardano la creazione di Joint Ventures.
Tutte le operazioni di aggregazione aziendale sono contabilizzate con il metodo dell’acquisizione. Tale metodo prevede che la Business Combination sia considerata secondo la prospettiva dell’impresa identificata come parte acquirente.
Disciplina nazionale
Per le operazioni di fusione e scissione, la disciplina codicistica non distingue fra operazioni di tipo realizzativo (effettuate fra parti indipendenti) ed operazioni infragruppo di riorganizzazione.
Le fusioni e le scissioni sono contabilizzate utilizzando il principio della continuità contabile, che ignora la natura di scambio economico delle operazioni fra parti indipendenti (ex art. 2504-bis comma 4 e art. 2506-quater).
Solo, per le operazioni di conferimento è prevista l’iscrizione dei beni conferiti a valori correnti (art. 2343).
Ambito di applicazione e metodi di contabilizzazione
IFRS 3: Aggregazioni aziendali
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Confronto con la disciplina nazionale in materia di operazioni straordinarie
IFRS 3
È la data in corrispondenza della quale l’acquirente ottiene effettivamente il controllo sul business oggetto di acquisizione.
Non è prevista la retroattività contabile.
Disciplina nazionale
È la data in corrispondenza della quale è eseguita l’ultima delle iscrizioni dell’atto di fusione o scissione (data di efficacia reale), secondo quanto previsto dall’art. 2504-bis per le fusioni e 2506-quater per le scissioni.
È prevista la possibilità di retrodatare gli effetti contabili dell’operazione.
Data di acquisizione
IFRS 3: Aggregazioni aziendali
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Confronto con la disciplina nazionale in materia di operazioni straordinarie
IFRS 3
Per le attività diverse da quelle immateriali: probabilità di benefici economici futuri e determinazione attendibile del fair value;
Per le passività diverse da quelle potenziali: probabilità del deflusso dei benefici economici e determinazione attendibile del fair value;
Per le passività potenziali e le attività immateriali: determinazione attendibile del fair value.
Disciplina nazionale
Il PC-OIC 4 prevede criteri più restrittivi rispetto all’IFRS 3:
iscrizione nel bilancio di apertura delle sole attività e passività dell’incorporata risultanti dal suo bilancio di chiusura.
Tuttavia, è prevista anche la possibilità di iscrivere, in sostituzione del disavanzo di fusione (avviamento), altre attività e passività non iscritte nel bilancio dell’incorporata ma iscrivibili in esso, purché effettivamente esistenti alla data di efficacia della fusione (ad es. know-how, software).
Criteri di identificazione delle attività e delle passività
IFRS 3: Aggregazioni aziendali
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Confronto con la disciplina nazionale in materia di operazioni straordinarie
IFRS 3
Valutazione a valori correnti delle attività e passività delle imprese acquisite.
Disciplina nazionale
Iscrizione delle attività e passività dell’incorporata ai valori risultanti dalle scritture contabili alla data di efficacia della fusione e della scissione (il conferimento, viceversa è a valori correnti).
Tuttavia, l’OIC 4 ammette l’iscrizione del disavanzo di fusione come attività residuale rappresentativa della differenza tra il valore corrente dell’attivo netto acquisito ed il relativo costo.
Riguardo il disavanzo di scissione, l’OIC 4 ammette la sua iscrizione secondo le modalità e cautele previste per il disavanzo di fusione.
Valutazione delle attività e delle passività
IFRS 3: Aggregazioni aziendali
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Confronto con la disciplina nazionale in materia di operazioni straordinarie
IFRS 3
La differenza tra il costo di acquisizione e il fair value delle attività nette acquisite costituisce l’avviamento (positivo o negativo).
L’avviamento non deve essere ammortizzato ma assoggettato a test di impairment.
L’eventuale avviamento negativo deve essere immediatamente rilevato a conto economico.
Disciplina nazionale
L’iscrizione dell’avviamento è condizionata alla verifica che esso effettivamente esista, quale maggior valore dell’azienda acquisita.
L’avviamento deve essere ammortizzato e assoggettato ad impairment.
L’eventuale avviamento negativo rappresentato dall’avanzo di fusione segue il seguente trattamento contabile:
•se ha natura di riserva, è iscritto in apposita voce del PN;
•se è correlato alla previsione di perdite future, è iscritto in una voce dei fondi per rischi ed oneri.
Avviamento
IFRS 3: Aggregazioni aziendali
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Confronto con la disciplina nazionale in materia di operazioni straordinarie
IFRS 3
Nel caso in cui un investitore acquisti una partecipazione non totalitaria, la quota di pertinenza degli azionisti di minoranza può essere rilevata:
1. in base alla quota proporzionale del fair value delle attività nette identificabili dell’entità acquisita;
oppure
2. al suo fair value (goodwill incluso).
Disciplina nazionale
La quota di pertinenza della minoranza corrisponde al valore contabile delle attività e passività acquisite nell’aggregazione aziendale (PC-OIC 17).
Partecipazioni di minoranza esistenti al momento dell’acquisizione
IFRS 3: Aggregazioni aziendali
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Esempio
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Esempio
IFRS 3: Aggregazioni aziendali
La Società A acquisisce l’80% della Società B.
Il valore contabile netto delle attività e passività identificabili è pari a € 100, il fair value di
queste attività, alla data di acquisizione, è pari a € 200.
A
Partec B 160 P. Netto 160
B
Attività 200 P. Netto 100
B fair
value Attività 400 P. Netto 200
Consolidato A
Attività 200 P. Netto gruppo 160
FV adjustment 200 P. Netto terzi 40
Tot. Attività 400
Ipotesi 1: il costo dell’acquisto è pari a 160.
Debiti 100 Debiti 200
Debiti 100
FV adjustment 100
Tot. Passività 400
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Esempio
IFRS 3: Aggregazioni aziendali
Ipotesi 2: il costo dell’acquisto è pari a 180 e fair value azienda nel suo complesso 225
A
Partec B 180 P. Netto 180
Consolidato A (opzione 1)
Attività 200 P. Netto gruppo 180
FV adjustment 200 P. Netto terzi 40
Tot. Attività 400
Goodwill 20
20% di 200
Consolidato A (opzione 2)
Attività 200 P. Netto gruppo 180
FV adjustment 200 P. Netto terzi 45
Tot. Attività 400
Goodwill 25
20% di (200+25)
Partial Goodwill Method Full Goodwill Method
B
Attività 200 P. Netto 100
B fair
value Attività 400 P. Netto 200
Debiti 100 Debiti 200
Debiti 100
FV adjustment 100
Tot. Passività 420
Debiti 100
FV adjustment 100
Tot. Passività 425
GOODWILL Non ammortizzato, ma impairment test almeno annuale.
In presenza di indicatori di impairment effettuare impairment test.
NEGATIVE GOODWILL
Se fair value delle attività e passivtà acquiste > del costo, effettuare una nuova identificazione e valutazione delle attività e passività acquiste. Se
risultasse ancora un avviamento negativo, imputare a conto economco
l’intero importo.
IFRS 3: Goodwill – negative goodwill
Per acquisizioni parziali, Il nuovo standard offre la possibilità,
ma non l’obbligo, dell’iscrizione del full goodwill –
comprensivo della quota attribuibile sarà il patrimonio netto di terzi.
ai terzi. La contropartita
.
IFRS 3: Goodwill
Criterio di misurazione
AVVIAMENTO =
Corrispettivo Fair Value
PIU’
Minoranze (NCI) Fair Value; oppure Quota net assets acquisiti 100%
PIU’
Interessenze preesistenti Fair Value – contropartita P/L
MENO
Net assets acquisiti Fair Value
IFRS 3: Modalità di determinazione
Al 1 gennaio 2010 la società A ha acquistato il 35% della società B per Euro 1.000, il Fair Value delle attività nette di B era Euro 2.500.
Al 1 giugno 2010 la società A ha acquistato un ulteriore 50% della società B per Euro 4.500. Il Fair Value delle attività nette di B alla data è di Euro 3.900. Il Fair Value della partecipazione del 35% alla data è Euro 1.800 e il Fair Value delle Minoranze del 15% è Euro 600
2° tranche
50% di A
Prezzo 4.500
FV attivo netto 3.900
FV preced.35% 1.800
FV minority 600
1/6/2010 1/1/2010
Qual è il valore del Goodwill?
Qual è l’impatto a Conto Economico?
IFRS 3: Esempio
1° tranche
35% di A
Prezzo 1.000
FV attivo netto 2.500
IFRS 3 IFRS 3R IFRS 3R (precedente) (minoranze a (minoranze
FV) proprozionale)
Corrispettivo 5.500 * 4.500 4.500
+
Minoranze 600 585
+
FV di interessenza 1.800 1.800
Preesistente (35%)
-
Net assets (2.585)** (3.900) (3.900)
=
Goodwill 2.675 3.000 2.985
*1.000 + 4.500
** (35% x 2.500) + (50% x 3.900)
Euro 500 sono riconosciuti come provento in Conto Economico e
corrispondono alla rimisurazione della partecipazione del 35% da
Euro 1.300 alla fine dell’ultimo esercizio di riferimento a Euro 1.800,
corrispondente al fair value della quota alla data di acquisto del
controllo.
IFRS 3: Modalità di determinazione
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40
41
IFRS 10
Evoluzione del concetto di controllo
• Maggioranza diritti di voto
Principali differenze
Veicoli (SIC 12)
Diritti di voto potenziali
Art. 2359 c.c. - DLgs 127/91
Art. 2359 c.c.
• Maggioranza diritti di voto in assemblea
• Influenza dominante in virtù: di voti
sufficienti o per vincoli contrattuali
Art. 26 DLgs 127/91
• Influenza dominante in virtù di contratto o
clausola statutaria
• Accordi con altri soci
IAS 27/SIC 12
IAS 27
Potere di governare le decisioni sulle politiche
finanziarie e operative di un’entità.
• Accordo con altro investitore
• Statuto o contratto
• Potere di nomina/revoca maggioranza CdA
• Potere di indirizzo la maggioranza dei voti CdA
SIC 12
• Rischi / benefici
Genesi del cambiamento
Convergenza
IFRS/US GAAP Raccomandazioni
G20
Trasparenza
Semplificazione
Standard globali
di elevata qualità
Bilancio consolidato
Business combinations Processi di consolidamento
SPV Stakeholder
(interest party/group)
IASB Update
Processo di
rivisitazione dei
principi Regolamentazione
basata su principi
IASB Financial
Crisis Advisory Board Cartolarizzazioni Financial Stability
Forum
Ripristinare la fiducia
degli investitori Rafforzamento
del sistema finanziario
Evoluzione nei principi di consolidamento
Nel maggio del 2011 lo Iasb pubblica 3 nuovi principi:
10 “Consolidated financial statements” 11 “Joint arrangements”
12 “Disclosure of Interests with Other Entities”
•IFRS
•IFRS
•IFRS
L’unione europea, nell’omologare IFRS 10, IFRS 11 e IFRS 12 dispone l’entrata in vigore obbligatoria dei principi a partire “al più tardi” dalla data di inizio del primo esercizio finanziario che cominci il 1° gennaio 2014 o in data successiva.
IFRS 10 “Consolidated financial statements” Novità sul tema del perimetro di consolidamento
• Unico modello per il bilancio consolidato: “controllo” come base per il consolidamento di tutti i tipi di entità
• Eliminare i dubbi interpretativi/incoerenze tra IAS 27 - “capacità di esercitare il controllo”- e SIC 12 “ rischi e benefici” trasferiti
• Norme chiare ed univoche per l’individuazione del “controllo di fatto”
IFRS 10 “Consolidated financial statements” Nuova definizione di controllo
• Esistenza del potere sulla controllata
• Esposizione alla variabilità dei risultati
controllata raggiunti dalla
• Potere di influenzare l’attività della controllata.
La nuova definizione di controllo, rispetto al passato, concentra maggiormente l’attenzione sulla variabilità del rendimento a cui
è soggetto l’investitore e alla “capacità” che l’investitore stesso ha di esercitare effettivamente il “controllo”.
IFRS 10 “Consolidated financial statements”
per influire sui risultati
Il potere sulla controllata si caratterizza per l’esistenza di diritti che conferiscono alla controllante la capacità di svolgere azioni che influenzano la determinazione dei risultati della
controllata.
•
•
Si basa su una capacità e prescinde dal suo effettivo esercizio
Può esser limitato dalla legislazione, dai diritti di veto minoranze, da altri accordi contrattuali Si devono considerare i diritti di voto potenziali
delle
•
Risultati variabili Potere
Controllo
Capacità di utilizzare il potere
IFRS 10 “Consolidated financial statements”
per influire sui risultati
Esposizione ai rendimenti variabili La controllante è esposta alla variabilità dei risultati della
controllata ed ha allo stesso tempo la capacità di influenzare
risultati stessi i
– I risultati variabili (positivi o negativi) sono quelli non fissi e che poten- zialmente possono variare sulla base della performance della partecipata.
– Possono includere i dividendi, gli interessi, le commissioni per servizi, le variazioni di fair value di una attività, l’esposizione ad un rischio di credito o di liquidità, benefici fiscali, economie di scala, risparmio di costi, etc.
– La variabilità è apprezzata sulla base della sostanza più che sulla forma legale
Risultati variabili Potere
Controllo
Capacità di utilizzare il potere
IFRS 10 “Consolidated financial statements”
per influire sui risultati
Relazione tra potere e rendimenti
L’IFRS 10 introduce la relazione tra potere e risultati della controllata: un investitore controlla un’entità oggetto di investimento se, oltre ad avere il potere su di essa e il diritto ai rendimenti variabili derivanti dal proprio rapporto con l’entità
oggetto di investimento, ha anche la capacità di esercitare il
proprio potere per incidere su tali rendimenti.
La novità introdotta dall’IFRS 10 riguarda le decisioni rilevanti,
cioè quelle azioni che l’investitore è in grado di mettere in atto per
influire sui risultati della controllata.
Risultati variabili Potere
Controllo
Capacità di utilizzare il potere
Structured entities (SEs)
Una delle aree di maggiore complessità riguarda le disposizioni
per le"entità strutturate“. Ai sensi del SIC 12, queste sarebbero state denominate “società veicolo”.
IFRS 10 le definisce come entità che sono state progettate in
modo che il diritto di voto o altri diritti simili non siano il fattore dominante nel determinare il controllo.
• Tipologie di
o Veicoli di
SEs
cartolarizzazione
o Asset-backed financings
IFRS 10 – Condivisione sviluppo di un prodotto
del potere su attività rilevanti: medicale
IFRS 10 esempio 1 Aspetti da considerare:
Obiettivi dell’impresa
Fattori che determinano i margini di
profitto, il risultato economico, il
valore della partecipata e del
prodotto medicale
Impatto delle decisioni di A e B sui fattori
citati
Rischi associati all’ottenimento della
licenza amministrativa
etc.
A è responsabile dello sviluppo di un
prodotto medicale (e dell’ottenimento
della licenza amministrativa).
è responsabile della fabbricazione e
commercializzazione del medesimo
B
prodotto (una volta sviluppato).
Il principio
non offre
soluzione
IFRS 10 – Condivisione del potere sulle attività
rilevanti/significative: fondo di investimento
L’asset management è l’attività significativa IFRS 10 esempio 2
- Asset manager (fino a un
dato livello di default)
Investitore in capitale di
• Un veicolo per investimento (asset a
basso rischio) finanziato da (a) debito
(un finanziatore singolo) e (b) strumenti
di capitale
Capitale – parecchi investitori (incluso il
management, con il 30%), “first loss”
Rendimenti dell’impresa molto
dipendenti dalla gestione degli asset
(selezione, trasferimento, default)
Quando la porzione di capitale è stata
consumata, la gestione del fondo è
trasferita a un fiduciario che gestisce gli
asset seguendo le istruzioni
dell’investitore in capitale di debito.
-
debito (dopo) Aspetti da considerare:
• •
• Obiettivi dell’impresa partecipata
Fattori che influenzano maggiormente i
rendimenti della partecipata •
• Esposizione di ciascuna parte
variabilità dei rendimenti
etc.
Il principio
non offre una
soluzione
alla
• •
IFRS 10 - Valutazione
attività “rilevanti”
del potere di dirigere le
IFRS 10 esempio 4
No accordi tra azionisti
A ritiene di avere il controllo, data la
distribuzione del capitale (senza Moltissimi azionisti “piccoli” che
dovere esaminare
circostanze)
altri fatti o detengono meno
voti
dell’1% dei A
52% 48%
Impresa X
IFRS 10 - Valutazione
attività “rilevanti”
del potere di dirigere le
IFRS 10 esempio 5
A ha il diritto contrattuale di nominare, revocare e stabilire i compensi dei dirigenti
X12 X1 A X2…X11 E’ richiesta una maggioranza di due
terzi dei voti per modificare questo accordo contrattuale
5% 5%
40%
Il diritto di A di nominare i dirigenti è sufficiente a considerare che A ha il controllo
Impresa X
IFRS 10 - Valutazione
attività “rilevanti”
del potere di dirigere le
IFRS 10 esempio 6
No accordi contrattuali tra i vari
azionisti né esistenza di altri
elementi che influenzano il
processo decisionale 3 altri
azionisti X2 X1 A
26% 26% 3% 45%
La dimensione relativa della
partecipazione di A e di quelle degli
altri azionisti suggerisce che A non
detiene il controllo.
Impresa X
IFRS 10 - Valutazione
attività “rilevanti”
del potere di dirigere le
IFRS 10 esempio 7
No accordo contrattuale tra
azionisti
La dimensione relativa della
partecipazione di A e degli altri
azionisti non fornisce sufficiente
evidenza che A controlla X.
Sarà necessario esaminare altri fatti e
circostanze al fine di determinare se
A ha il controllo o meno.
X11 X1 A X2…X10
5% 5%
45%
Impresa X
IFRS 10 - Valutazione
attività “rilevanti”
del potere di dirigere le
IFRS 10 esempio 8
No accordi contrattuali tra azionisti
Decisioni su attività rilevanti
prese a maggioranza
semplice.
75% dei voti sono stati
esercitati nelle recenti
assemblee.
La partecipazione attiva di tutti
gli altri azionisti indica che A
non dispone della capacità, in
pratica, di dirigere le attività
rilevanti.
X2 X3 X1 A
5% 5% 5% 35%
50%
Moltissimi azionisti “piccoli” che
detengono meno dell’1% dei
voti
Impresa X
IFRS 10 - Valutazione
attività “rilevanti”
del potere di dirigere le
IFRS 10 esempio 9
• A esercita i suoi diritti di voto
e dirige le attività rilevanti di
X
Le opzioni su azioni di B non
conferiscono diritti effettivi
Opzione di
acquisto
(35%) •
B
A
30% – Anche se possono essere esercitate
immediatamente
Considerate le loro caratteristiche (cioè
“deeply out-of-the-money” e
improbabilità che ciò possa cambiare).
70%
–
Opzione di acquisto “deeply out-of-the- money” che potrebbe essere esercitata nei prossimi due anni (senza attese realistiche
che essa diventi “in-the- money”)
• A ha il potere di dirigere le
attività rilevanti
Impresa X
IFRS 10 - Valutazione
attività “rilevanti”
del potere di dirigere le
IFRS 10 esempio 10 • L’attività di X è strettamente
correlata ad A
Il prezzo di conversione
fissato è lievemente “out-of-
the-money”
A beneficerebbe di sinergie se
gli strumenti di debito fossero
convertiti in azioni ordinarie
A ha il controllo di X perché
detiene i diritti di voto attuali
e potenziali che conferiscono
la capacità attuale di dirigere
le attività rilevanti
• X2 X1 A
33% 33%
• 33%
•
Strumento
convertibile che
permette ad A di
detenere il 60% dei
diritti di voto in X
Impresa X
•Il controllo (IAS 27) è il potere di governare le decisioni sulle politiche finanziarie e operative di un’entità in modo da ottenere benefici dalla sua attività.
• Si presume che vi sia controllo quando una società detiene, direttamente o indirettamente, attraverso controllate, più della metà dei diritti di voto o ha il diritto di ottenere la maggioranza dei benefici o è esposta alla maggioranza dei rischi .
•Il controllo (SIC 12) può esistere anche su un veicolo quando nella sostanza la società che lo ha creato ha il diritto a ottenere la maggioranza dei benefici da esso ma detiene ed è esposta ala maggior parte dei rischi economici residuali o di proprietà connessi al veicolo stesso o alle sue attività
•
• Un investitore controlla una società partecipata quando è esposto o ha il diritto ai ritorni variabili legati al suo coinvolgimento ed ha la possibilità di influire su tali ritorni attraverso il potere che esercita.
• Un investitore controlla una società in cui investe, se e solo se possiede tutti i seguenti elementi:
• (a) Potere sulla società
• (b) Esposizione al rischio o ai diritti derivanti dai ritorni variabili legati al suo coinvolgimento
• (c) Abilità di influire sulla società, tanto da influire sui risultati (positivi o negativi) per l’investitore
Prima: IAS 27/SIC 12 Dopo: IFRS 10
Confronto IAS 27/IFRS10
IFRS 10: Bilancio consolidato e separato
Confronto con la disciplina nazionale
Redazione
IFRS 10 Disciplina nazionale
La società capogruppo deve redigere un
bilancio consolidato comprendente tutte le
entità controllate. Si applica un’esenzione se:
È prevista l’esenzione per limiti quantitativi. La
redazione del bilancio consolidato è
obbligatoria, a meno che:
1)non si tratti di un gruppo di piccole o medie
dimensioni, i cui limiti sono stabiliti dalla legge; •la capogruppo è interamente controllata o se
i soci di minoranza sono stati informati e si
ottiene la loro autorizzazione alla esenzione
dalla pubblicazione del bilancio consolidato;
•i titoli della capogruppo non sono quotati;
•la capogruppo non ha iniziato un
procedimento per l’ammissione in Borsa di
azioni o altri titoli;
e
•la controllante di livello superiore pubblica un
bilancio consolidato redatto in conformità agli
IFRS.
2)la società capogruppo sia a sua volta
controllata per più del 95% e, anche se questa
percentuale è inferiore, non sia stata richiesta
la predisposizione del bilancio consolidato da
più del 5% degli azionisti di minoranza; il
consolidato della controllante che risiede in
paese UE e redige il bilancio consolidato con
le regole UE, deve essere depositato presso il
registro delle imprese. L’esenzione non è
concessa se le azioni o obbligazioni della
società sono trattate nei mercati regolamentati.
Confronto con la disciplina nazionale
Società controllate
IFRS 10 Disciplina nazionale
E’ centrale il concetto di potere di controllo,
per determinare l’esistenza di una relazione
capogruppo/partecipata.
La definizione di controllo è simile e si incentra sul concetto di influenza dominante.
Il controllo è presunto quando una società dispone della maggioranza di voti esercitabili
Si definisce “controllo” la capacità della capogruppo di stabilire le politiche finanziarie
nell’assemblea ordinaria di un’altra società. e operative della partecipata, allo scopo di ottenere profitto.
Si presume l’esistenza del controllo quando la
capogruppo detiene, direttamente o
indirettamente tramite le partecipate, più della
metà del potere di voto di un’entità.
A tali fini si computano anche i voti spettanti a
società controllate, fiduciarie e a persone
interposte. Il controllo “contrattuale” si
configura nell’influenza dominante cui
soggiace una società rispetto ad un’altra, in
virtù di particolari vincoli contrattuali. Il controllo esiste anche quando una
capogruppo detiene meno della metà dei diritti
di voto ma possiede diritti legali o contrattuali
per controllare la maggioranza dei diritti di voto di un’entità o del CdA.
IFRS 10: Bilancio consolidato e separato
Confronto con la disciplina nazionale
Esercizio a cui si riferisce il bilancio
IFRS 10 Disciplina nazionale
I bilanci della capogruppo e delle controllate
oggetto di consolidamento, hanno
generalmente la stessa data di chiusura.
Il consolidamento dei bilanci di partecipate
con data di chiusura differente non è
permesso.
Tuttavia gli IFRS permettono il consolidamento dei bilanci di controllate con
data di chiusura diversa, purché la differenza temporale non sia superiore a tre mesi.
È necessario modificare i valori per tenere
conto di operazioni significative avvenute nel
periodo compreso tra le due chiusure.
IFRS 10: Bilancio consolidato e separato
Confronto con la disciplina nazionale
Area di consolidamento
IFRS 10 Disciplina nazionale
Non sono previsti casi di esclusione dall’area di consolidamento.
Devono essere escluse dal consolidamento le imprese controllate la cui attività abbia caratteri tali che la loro inclusione renderebbe il bilancio consolidato inidoneo a realizzare i fini della chiarezza del bilancio e della rappresentazione veritiera e corretta della situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico del complesso delle imprese costituite dalla controllante e dalle sue controllate.
IFRS 10: Bilancio consolidato e separato
Confronto con la disciplina nazionale
Area di consolidamento
IFRS 10 Disciplina nazionale
Non sono previsti casi di esclusione dall’area di consolidamento.
Possono essere inoltre escluse dal consolidamento le imprese controllate quando:
1.la loro inclusione sarebbe irrilevante ai fini sopra indicati;
2.l’esercizio effettivo dei diritti della controllante è soggetto a gravi e durature restrizioni;
3.non è possibile ottenere tempestivamente, o senza spese sproporzionate le necessarie informazioni;
4.le loro azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione.
IFRS 10: Bilancio consolidato e separato
IFRS 11
Controllo congiunto
• E’ quello dell’IFRS 10
• Conoscere tutti i termini chiave per la valutazione
di un accordo è fondamentale
• Il controllo congiunto può essere creato in una varietà di modi. E’ importante considerare la sostanza dell'accordo.
IFRS 11 “Joint arrangements”
(Joint Venture)
IFR
S 1
1
IAS
31
Joint Venture
Join operation
Operazioni
controllate
congiuntamente
Società controllate
congiuntamente
Attività controllate
congiuntamente
Joint arrangements
L’accordo a controllo congiunto è strutturato attraverso un veicolo
separato? No
Si
L’investitore ha diritti sulle attività e obbligazioni per le passività relative
all’accordo? Si Joint operation
No
Il “venture partner” è obbligato contrattualmente a consumare la sua quota di
produzione realizzata dal veicolo? Si
No
Joint venture
Contabilizzazione
Joint
operation
Iscrivere la quota di attività, passività,
costi e ricavi in base
agli IFRSs
Equity method accounting
Joint venture
Bilancio separato
Un gestore congiunto o un joint venturer deve contabilizzare la propria interessenza in: (a) una attività a controllo congiunto tramite la propria
quota delle attività e passività possedute congiuntamente e
la quota di costi sostenuti e ricavi realizzati congiuntamente.
(b) una joint venture, in conformità allo IAS 27:
-al
-in
costo, o
conformità all’IFRS 9 (IAS 39).
Bilancio separato
Se la parte (che partecipa a un joint arrangement) non detiene il
controllo congiunto, contabilizza la propria interessenza in: (a)
•
una attività a controllo congiunto
in modo analogo al “gestore congiunto” se ha diritti sulle attività
e obbligazioni per le passività relative all’attività a controllo congiunto.
in conformità agli IFRS applicabili alla propria interessenza •
nell’attività a controllo congiunto se non ha diritti sulle attività obbligazioni per le passività.
(b) una joint venture, in conformità all’IFRS 9, a meno che
l’entità non eserciti una influenza notevole sulla joint venture, nel qual caso deve applicare lo IAS 27.
e
74
IAS 31
Scelta tra consolidamento proporzionale e metodo del patrimonio netto
1
IFRS 11:
Considerare le interessenze in un’entità sotto controllo congiunto in accordo con il metodo di consolidamento proporzionale o il metodo del patrimonio netto
2
Eliminato il consolidamento proporzionale
Attività di un’entità sotto controllo congiunto
Joint Operation
Joint Venture
o
Confronto IAS 31/IFRS11
IFRS 12
IFRS 12 “Disclosure of Interests with Other Entities” La principale novità riguarda l’informativa sulle valutazioni e
sulle assunzioni significative adottate dalla controllante per
stabilire:
(a) che detiene il controllo di un’altra entità ai sensi dell’IFRS 10;
(b) che detiene il controllo congiunto di un accordo o che esercita
un’influenza notevole su un’altra entità; e (c) il tipo di accordo a controllo congiunto (attività a controllo
congiunto o joint venture) allorché l'accordo sia stato strutturato attraverso un veicolo separato.
IFRS 12 “Disclosure of Interests with Other Entities” - Controllate Rispetto al precedente IAS 27
1.
2.
composizione del gruppo
interessenza delle partecipazioni di minoranza nelle attività
nei flussi finanziari del gruppo Se NCI significative richieste numerose informazioni: ragione sociale, sede operativa, quota dei NCI, diritti di voto dei NCI, riepilogo dati econ/fin
natura dei rischi associati alle partecipazioni in entità
strutturate consolidate
e
3.
4. natura ed estensione dei diritti protettivi delle minoranze che limitano la capacità di accesso o all’utilizzo delle attività e di estinzione delle attività
IFRS 12 “Disclosure of Interests with Other Entities”
Joint arrangements e collegate - rispetto ai precedenti IAS 31 e IAS 28
• Natura e rischi del coinvolgimento dell'impresa con le joint venture o collegate Dati sintetici finanziari delle joint venture e collegate significative (prima
IAS 31 e IAS 28: dati aggregati) Fair value per JV se esiste un prezzo quotato dell’investimento (in analogia
con ex IAS 28 x collegate)
•
•
Entità non consolidate (new)
•
•
•
Informazioni qualitative e quantitative delle interessenze detenute
Attività e passività iscritte relative al coinvolgimento in tali entità
Esposizione massima, come viene determinata e confronto con le attività e le passività iscritte
Qualsiasi sostegno finanziario fornito all’entità non consolidata •
Interazione IFRS 12, IFRS 11, IFRS 10
Si No
No
Joint Venture
Disclosure in accordo con IFRS 12 Disclosure in accordo
con IFRS 12
IFRS 9
Contabilizzazione degli investimenti in accordo con lo IAS 28
Contabilizzazione per attività, passività, costi e
ricavi
Influenza
significativa ?
Si
No
Definire il tipo di joint
arrangement in base all’IFRS11
Joint Operation
Joint V
Disclosure in accordo con IFRS 12
Controllo congiunto?
Si
Consolidamento in accordo con IFRS 10
Controllo?
80
(€ milioni) 31.12.2012 31.12.2011
Partecipazioni in imprese controllate
valutate al costo 230 226
Partecipazioni in imprese collegate
valutate con il metodo del patrimonio
netto
969 1.175
Partecipazioni in joint ventures 230 147
Partecipazioni in imprese collegate
valutate al costo 262 357
Totale 1.692 1.905
IFRS 12: Un esempio – Gruppo Generali Assicurazioni
81
82
83
84
85
86
87