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LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO PRESENTAZIONE Cari amici di Fiscoetasse, siamo orgogliosi di presentarvi il nostro nuovo prodotto editoriale: La Circolare Settimanale del Lavoro che pensiamo possa arricchire ulteriormente l’offerta informativa e di approfondimento della nostra “Editoria on line” Curata da esperti nazionali in materia per aiutare concretamente i consulenti del lavoro nel quotidiano , con contenuti esaurienti , chiari e affidabili, sarà suddivisa in diverse sezioni: La settimana in breve: un riepilogo ragionato delle principali novità della settimana in materia giuslavoristica e previdenziale Gli approfondimenti puntuali ed esaustivi su temi di attualità o di particolare rilevanza Le schede informative: sintesi chiare e schematiche, in formato Word, personalizzabili, per l’invio ai clienti dello Studio Le risposte dell’Esperto sugli aspetti più ampi e complessi con casi particolari ed esempi specifici documentazione nazionale e normativa contrattuale con i riferimenti degli accordi conclusi o rinnovati dalle parti sociali, scaricabili in forma integrale dal sito Fiscoetasse.com Giurisprudenza e prassi: le notizie sulle più importanti sentenze della Cassazione sezione Lavoro, con le massime o brevi commenti e la segnalazione delle principali comunicazioni dell’Inps scadenzario degli adempimenti previdenziali Commenti a sentenze in ambito giuslavoristico con il testo integrale allegato, verranno inviate separatamente Siamo lieti di offrire a tutti i nostri abbonati il primo numero in visione gratuita. Sarà disponibile con cadenza settimanale in abbonamento singolo o nei convenienti pacchetti del Business Center adattabili ad ogni esigenza. Conosciamo bene la Vostra attenzione e la Vostra competenza: fateci sapere se possiamo migliorarLa ancora per Voi. Intanto.. buona lettura e buon lavoro!

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LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

PRESENTAZIONE Cari amici di Fiscoetasse,

siamo orgogliosi di presentarvi il nostro nuovo prodotto editoriale:

La Circolare Settimanale del Lavoro

che pensiamo possa arricchire ulteriormente l’offerta informativa e di approfondimento

della nostra “Editoria on line”

Curata da esperti nazionali in materia per aiutare concretamente i consulenti del

lavoro nel quotidiano , con contenuti esaurienti , chiari e affidabili, sarà suddivisa in

diverse sezioni:

La settimana in breve: un riepilogo ragionato delle principali novità della settimana in

materia giuslavoristica e previdenziale

Gli approfondimenti puntuali ed esaustivi su temi di attualità o di particolare rilevanza

Le schede informative: sintesi chiare e schematiche, in formato Word, personalizzabili,

per l’invio ai clienti dello Studio

Le risposte dell’Esperto sugli aspetti più ampi e complessi con casi particolari ed esempi

specifici

documentazione nazionale e normativa contrattuale con i riferimenti degli accordi

conclusi o rinnovati dalle parti sociali, scaricabili in forma integrale dal sito

Fiscoetasse.com

Giurisprudenza e prassi: le notizie sulle più importanti sentenze della Cassazione sezione

Lavoro, con le massime o brevi commenti e la segnalazione delle principali

comunicazioni dell’Inps

scadenzario degli adempimenti previdenziali

Commenti a sentenze in ambito giuslavoristico con il testo integrale allegato, verranno

inviate separatamente

Siamo lieti di offrire a tutti i nostri abbonati il primo numero in visione gratuita. Sarà

disponibile con cadenza settimanale in abbonamento singolo o nei convenienti

pacchetti del Business Center adattabili ad ogni esigenza.

Conosciamo bene la Vostra attenzione e la Vostra competenza: fateci sapere se

possiamo migliorarLa ancora per Voi.

Intanto.. buona lettura e buon lavoro!

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LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 2

CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

NUMERO 1 DEL 3 SETTEMBRE 2012

LA SETTIMANA IN BREVE

LE NOTIZIE PRINCIPALI DELLA SETTIMANA SU LAVORO E PREVIDENZA

PAGINA 3

GLI APPROFONDIMENTI DELLA SETTIMANA

LA C.D. RIFORMA FORNERO SUL LAVORO: L. 92/2012 E L. 134/2012 DI R. STAIANO

La L. 28 giugno 2012, n. 92, che è entrata in vigore il 18 luglio 2012 e riforma il mercato del

lavoro, è stata modificata dall’art. 46bis della L. 134/2012

PAGINA 5

IL LICENZIAMENTO INDIVIDUALE E LA L. 92/2012 DI R. STAIANO

La L. 92/2012 ha apportato importanti novità all’istituto del licenziamento individuale;

infatti sono state modificate sia la L. 604/1966 sia l’art. 18 della L. 300/1970, c.d. Statuto dei

lavoratori.

Pagina 12

SCHEDE INFORMATIVE CLIENTI

LA RIFORMA DEL LAVORO: LE DIMISSIONI

Pagina 16

L. 92/2012 E SUCCESSIVE MODIFICHE E PROVVEDIMENTI ATTUATIVI

Pagina 20

L’ESPERTO RISPONDE

IL NUOVO CONTRATTO DI APPRENDISTATO

Pagina 22

DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

REGIONI

Pagina 27

NORMATIVA CONTRATTUALE

CCNL

CONTRATTI COLLETTIVI INTEGRATIVI PROVINCIALI

ACCORDI

Pagina 28

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Pag. 3

GIURISPRUDENZA E PRASSI DELLA SETTIMANA

GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO

CIRCOLARI E MESSAGGI DELL’INPS

Pagina 30

SCADENZARIO

LO SCADENZARIO PREVIDENZIALE DAL 01.09.2012 AL 20.09.2012

Pagina 33

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Pag. 4

LA SETTIMANA IN BREVE

Amici e Colleghi,

bentornati dopo le vacanze! In questo primo numero della Circolare vediamo insieme le

principali novità dell’ultimo periodo riguardanti il mondo del lavoro. Dalla prossima settimana ci

concentreremo di volta in volta sulle notizie della settimana precedente.

La L. 28 giugno 2012, n. 92 è entrata in vigore il 18 luglio 2012 e porta importanti novità sulla

flessibilità in entrata, sui licenziamenti individuali e collettivi e sugli ammortizzatori sociali.

Il Ministero della Salute, di concerto con il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha

pubblicato, sulla G.U. n. 173 del 26 luglio 2012, il Decreto 9 luglio 2012, con i contenuti e modalità

di trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori, ai

sensi dell'art. 40 del D. Lgs. 81/2008 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di

lavoro. Il Decreto modifica l'Allegato 3A del D. Lgs. 81/2008 e contiene i dati della cartella

sanitaria e di rischio, tenuta sia su supporto cartaceo che informatico.

E’ stata pubblicata in G.U. n. 171 del 24 luglio 2012 il Decreto 1° giugno 2012, con il quale il

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle

Finanze, ha individuato le modalità di attuazione del comma 14 dell'art. 24 del D.L. 6 dicembre

2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla L. 22 dicembre 2011, n. 214, ossia è stato

emanato il decreto dei lavoratori salvaguardati.

Il Governo ha pubblicato, sulla G.U. n. 171 del 24 luglio 2012, il D. Lgs. 28 giugno 2012, n. 108,

di attuazione alla Dir. 2009/50/CE sulle condizioni di ingresso e soggiorno di cittadini di Paesi terzi

che intendano svolgere lavori altamente qualificati.

E’ stato pubblicato, in G.U. n. 172 del 25 luglio 2012, il D.Lgs. 16 luglio 2012, n. 109, che

attuazione alla Dir. 2009/52/CE che introduce norme minime relative a sanzioni e a provvedimenti

nei confronti di datori di lavoro che impiegano cittadini di Paesi terzi il cui soggiorno è irregolare. Il

decreto legislativo è entrato in vigore il 9 agosto 2012 e prevede all’art. 5 del decreto che dal 15

settembre al 15 ottobre 2012 sarà possibile regolarizzare, attraverso una dichiarazione di

emersione, cittadini extraUE privi del permesso di soggiorno e che siano occupati, irregolarmente

ed a tempo pieno, presso datori di lavoro da almeno 3 mesi. La dichiarazione di regolarizzazione

dovrà essere presentata con le modalità stabilite da un decreto interministeriale da adottarsi

entro il 29 agosto 2012.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato la Circolare 18 luglio 2012, n. 18

con la quale ha fornito le prime indicazioni operative alla L. 92/2012, c.d. Riforma del Mercato del

Lavoro.

La Direzione Generale per le politiche del personale, l'innovazione, il bilancio e la logistica,

del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato la Circolare 31 luglio 2012, n. 19 con

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le indicazioni delle fasi e delle modalità operative circa la presentazione delle istanze per

l'accesso ai benefici per i lavoratori c.d. "salvaguardati".

L’Autorità vigilanza lavori pubblici ha emanato il 1 agosto 2012, n. 3 le linee guida per gli

affidamenti a cooperative sociali ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge n. 381/1991.

E’ stato emanato il 1 agosto 2012, decreto ministeriale sulla determinazione, a livello

nazionale, distintamente per gli operai e per gli impiegati, del costo medio giornaliero del lavoro

per il personale dipendente da imprese private operanti nel settore della distribuzione, del

recapito e dei servizi postali, a decorrere dai mesi di gennaio, settembre e ottobre 2012.

La Direzione generale per l'Attività Ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

ha pubblicato la Circolare, 1° agosto 2012, n. 20 con la quale ha fornito le prime indicazioni

operative, al proprio personale ispettivo, sulla corretta applicazione del lavoro intermittente,

modificato dalla L. 92/2012 e dalla L. 134/2012.

E' stato sottoscritto, in data 3 agosto 2012, l'accordo interconfederale tra Confindustria CGIL,

CISL e UIL. con il quale si detta una prima disciplina circa la sede sindacale ove convalidare le

dimissioni o le risoluzioni consensuali.

E’ stato pubblicato, sulla G.U. del 14 agosto 2012, il D.P.R. 7 agosto 2012, n. 137, con il quale

è stata dettata la regolamentazione degli ordini professionali.

La L. 9 agosto 2012, n. 134, pubblicata in G.U., n. 171 del 11 agosto 2012, ha convertito con

modifiche il D.L. 83/2012 e l’art. 46bis ha introdotto modifiche alla riforma del lavoro, ossia alla L.

28 giugno 2012, n. 92.

Il D. 20 luglio 2012, n. 240, pubblicato in G.U., n. 195 del 22 agosto 2012, regolamenta la

determinazione dei parametri per la liquidazione da parte del giudice dei compensi per i liberi

professionisti.

E’ stato pubblicato in G.U., n. 198, del 25 agosto 2012, il D. 13 agosto 2012 che riguarda la

Costituzione della commissione “Lavoratori Salvaguardati”, a norma dell’art. 4, comma 6, del

D.M. 1 giugno 2012.

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APPROFONDIMENTO

La c.d. Riforma Fornero sul lavoro: L. 92/2012 e L.

134/2012

di R. Staiano1

Sommario

1. La c.d. Riforma Fornero (L. 92/2012) e le novità sul lavoro

2. L’art. 46-bis della L. 134/2012 e modifiche alla Riforma Fornero (L. 92/2012)

3. Le circolari del Ministero del lavoro e delle politiche sociali: primi chiarimenti alla c.d. Riforma

Fornero

1. La c.d. Riforma Fornero (L. 92/2012)e le novità sul lavoro

La L. 28 giugno 2012, n. 922, entrata in vigore il 18 luglio 2012 ha apportato importanti modifiche al

mercato del lavoro, che vediamo in sintesi di seguito.

Nell’ambito di una razionalizzazione delle tipologie contrattuali esistenti, si configura innanzitutto il

contratto a tempo indeterminato quale contratto prevalente, disincentivando il ricorso ai contratti

a tempo determinato. Si delinea poi l’apprendistato quale contratto tipico per l’accesso al

mercato del lavoro (nonché per l’instaurazione di rapporti a tempo indeterminato), ampliandone

le possibilità di utilizzo (si innalza il rapporto tra apprendisti e lavoratori qualificati dall’attuale 1/1 a

3/2) e valorizzandone il ruolo formativo.

Si procede verso una ridistribuzione delle tutele dell’impiego, da un lato contrastando l’uso

improprio degli elementi di flessibilità relativi a talune tipologie contrattuali (dall’altro adeguando

la disciplina dei licenziamenti ,collettivi ed individuali).

Con riferimento ai licenziamenti individuali, in particolare, si interviene operando importanti

modifiche all’articolo 18 dello Statuto dei lavoratori (che reca la cd. tutela reale, consistente nella

reintegrazione nel posto di lavoro). Più specificamente, lasciando inalterata la disciplina dei

licenziamenti discriminatori (ove si applica sempre la reintegrazione), si modifica il regime dei

licenziamenti disciplinari (mancanza di giustificato motivo soggettivo) e dei licenziamenti

economici (mancanza di giustificato motivo oggettivo): queste ultime due fattispecie presentano

un regime sanzionatorio differenziato a seconda della gravità dei casi in cui sia accertata

l’illegittimità del licenziamento, il quale si concretizza nella reintegrazione (casi più gravi) o nel

pagamento di un’indennità risarcitoria (casi meno gravi). Infine, si introduce uno specifico rito per

le controversie giudiziali aventi ad oggetto l’impugnativa dei licenziamenti.

Si opera anche un’ampia revisione degli strumenti di tutela del reddito, in primo luogo attraverso

la creazione di un unico ammortizzatore sociale denominato Aspi – Assicurazione sociale per

1 Docente all’Università di Teramo ed avvocato. 2 Per una disamina dettagliata della L. 92/2012, v. R. Staiano, Commento alla L. 28 giugno 2012, n. 92, Maggioli, 2012.

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l’impiego, in cui confluiscono l’indennità di mobilità e l’indennità di disoccupazione (ad

eccezione di quella relativa agli operai agricoli). Il nuovo ammortizzatore amplia sia il campo

soggettivo dei beneficiari, sia i trattamenti: in particolare, oltre all’estensione a categorie prima

escluse (principalmente apprendisti), fornisce una copertura assicurativa per i soggetti che

entrano nella prima volta nel mercato del lavoro (principalmente giovani) e per i soggetti che

registrano brevi esperienze di lavoro. Si prevede, quindi, l’introduzione di una cornice giuridica per

l’istituzione di fondi di solidarietà settoriali. Inoltre, viene confermata l’attuale disciplina per la

Cassa integrazione ordinaria, mentre vengono apportate modifiche alla disciplina della Cassa

integrazione straordinaria. Infine, si prevede la creazione di un nuovo strumento di sostegno del

reddito per i lavoratori ultracinquantenni.

Si rinnovano e rafforzano le politiche attive del lavoro ed il ruolo dei servizi per l’impiego (per i

quali vengono individuati livelli essenziali di servizio omogenei su tutto il territorio nazionale).

Si prevedono, infine, incentivi per accrescere la partecipazione delle donne al mercato del

lavoro (con l’introduzione di norme di contrasto alle cd. dimissioni “in bianco” e misure per il

sostegno della genitorialità) e per il sostegno dei lavoratori anziani.

In sintesi, ecco le novità della c.d. Riforma Fornero (L. 92/2012)nelle seguente tabella:

ARGOMENTI NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Agevolazioni contributive Art. 2: commi 37, 39;

Art. 4: commi 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 28, 29.

Ammortizzatori sociali Vedi normativa in tema di ASpI e mini-ASpI

Appalti Art. 2: comma 34;

Art. 4: comma 31 (responsabilità solidale).

Apprendimento

permanente

Art. 4: commi da 51 a 54 (finalità);

: commi da 55 a 57 (reti territoriali),

: commi da 58 a 61 (delega),

: commi da 64 a 68 (certificazione competenze).

Apprendistato Art. 1: commi da 16 a 19 (modifiche al D. Lgs. 167/2011),

Art. 2: comma 2, 8, 20, 29, 32, 36, 37 (ASpI),

Art. 4: comma 52 (apprendimento permanente)

ASpI Art. 2: commi da 1 a 3 (campo di applicazione),

: commi 4 e 5 (requisiti),

: commi da 6 a 10 (importo e modalità di calcolo),

: comma 11 (durata),

: commi da 12 a 14 (erogazione),

: commi da 15 a 18 (sospensione),

: comma 19 (liquidazione mensilità non ancora percepite)

: commi da 25 a 39 (contributi di finanziamento),

: commi 40 e 41 (decadenza),

: commi 42 e 43 (contenzioso amministrativo),

Art. 3: comma 17 (fondi di solidarietà bilaterali),

Art. 4 : commi da 34 a 37 (sistema informativo, monitoraggio, premialità),

: commi 38 e 39 (semplificazione procedure),

: commi da 40 a 45 (offerta lavoro congrua).

Associazione in

partecipazione

Art. 1: commi da 28 a 31 (modifiche alla disciplina).

CIGO Art. 1: comma 71 (edilizia),

Art. 2: commi 64, 66 e 67 (disciplina transitoria)

CIGS Art. 2: commi 70 e 72 (abrogazioni),

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Art. 3: comma 1 (estensione della CIGS),

: comma 4 (istituzione del fondo di solidarietà bilaterale),

: comma 19 (fondo di solidarietà residuale per l’integrazione salariale),

: commi 46 e 47 (abrogazioni),

Art. 4: commi da 40 a 46 (offerta di lavoro congrua).

contrattazione di secondo

livello

Art. 4: commi 28 e 29 (sgravi contributive).

contratto a tempo

determinato

Art. 1: commi da 9 a 13 (disciplina).

contratto di inserimento Art. 1: commi da 14 e 15 (disciplina),

Art. 4: comma 27 (disabili).

contributi figurativi Art. 2: comma 10 (disciplina).

dimissioni Art. 4: commi da 16 a 23 (dimissioni in bianco).

fondi di solidarietà bilaterale Art. 3: commi da 4 a 13 (istituzione, finalità e prestazioni),

: commi da 22 a 25 (contributi di finanziamento)

: commi da 26 a 30 (risorse finanziarie),

: commi da 31 a 34 (prestazioni),

: commi da 35 a 37 (comitato amministratore)

: comma 38 (presidente),

: comma 41 (sospensione decisioni comitato),

: comma 47 (abrogazione).

Fondi di solidarietà bilaterali

alternativi

Art. 3: commi da 14 a 18 (costituzione).

Fondi di solidarietà ex art. 2,

comma 28, della L.

662/1996

Art. 3: commi 42 e 43 (riconversione).

Fondi interprofessionali per

la formazione continua

Art. 2: comma 27 (contributo di finanziamento),

Art. 3: comma 13 (fondi di solidarietà bilaterale).

fondi di solidarietà per

l’integrazione salariale

Art. 3: commi da 19 a 21 (istituzione e disciplina),

: commi da 22 a 25 (contributi di finanziamento),

: commi da 26 a 30 (risorse finanziarie),

: commi 33 e 34 (prestazioni).

fondo di solidarietà per i

mutui per l’acquisto della

prima casa

Art. 2: commi 48 e 49 (modalità).

fondo di solidarietà per

l’occupazione formazione

Art. 2: commi 64 e 65 (transizione).

genitorialità Art. 4: commi da 24 e 26 (misure a sostegno).

gestione separata inps Art. 1: comma 26 (lavoratori con partita iva),

Art. 2: comma 57 (aumento contributivo).

indennità di disoccupazione

speciale edile

Art. 2: comma 1 (disciplina).

indennità di disoccupazione

non agricola con requisiti

normali

Vedi normativa in tema di ASpI

indennità di disoccupazione

non agricola con requisiti

ridotti

Vedi normativa in tema di mini-ASpI

indennità di mobilità Vedi normativa in tema di ASpI

informazione e

consultazione dei lavoratori

Art. 4: commi 62 e 63 (delega al governo)

lavoratori anziani Art. 4: commi da 1 e 7 (disciplina),

: comma 8 (incentivi).

lavoratori del settore del

trasporto ferroviario

Art. 3: comma 45 (riconversione del fondo di solidarietà),

: comma 47 (abrogazioni),

Art. 4: comma 32 (regolazione dei trattamenti di lavoro).

lavoratori del settore

portuale

Art. 3: commi 2 e 3 (indennità di mancato avviamento al lavoro)

lavoratori del settore

aereoportuale

Art. 2: commi da 47 a 50 (addizionale),

Art. 3: comma 1 (estensione della disciplina di integrazione salariale),

: comma 44 (fondo di sostegno al reddito per il trasporto aereo),

: commi 46 e 47 (abrogazione).

lavoratori immigrati Art. 4: comma 30 (misure a contrastare il lavoro irregolare degli stranieri).

lavoro a progetto Art. 1: commi da 23 a 27 (disciplina),

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Art. 2: commi da 51 a 56 (indennità una tantum),

: comma 70 (abrogazione).

lavoratori a tempo part-time Art. 1: comma 20 (disciplina).

lavoro accessorio Art. 1: commi 32 e 33 (disciplina).

lavoro agricolo Art. 1: comma 32 (lavoro accessorio),

Art. 2: comma 3 (ASpI),

: comma 68 (aliquota di finanziamento e di computo della gestione autonoma).

lavoro autonomo Art. 1: commi 26 e 27 (disciplina),

Art. 2: commi 18 e 19 (tutela della nuova occupazione).

lavori dei disabili Art. 4: comma 27 (disciplina).

lavori femminile Art. 1: commi 1 e 3 (finalità),

Art. 4: comma 11 (incentivi).

lavori giovanile Art. 1: commi 1 e 2 (finalità),

: commi 32 e 33 (lavoro accessorio),

Art. 4: commi 33 (politiche attive),

: comma 48 (delega di politiche attive),

: comma 55 (reti territoriali dei servizi).

lavoro intermittente Art. 1: commi 22 e 23 (disciplina).

lavoro pubblico Art. 1: commi 7 e 8 (rapporto di lavoro e p.a.),

: comma 32 (lavoro accessorio),

Art. 2: comma 2 (ASpI),

: comma 29 (contributo di finanziamento ASpI).

licenziamento collettivo Art. 1: commi 44 e 46 (modifiche alla L. 223/1991),

Art. 2: comma 35 (contributo di finanziamento ASpI),

: comma 71 (abrogazione),

Art. 4: comma 14 (incentivi all’assunzione).

licenziamento individuale Art. 1: commi da 37 a 43 (nuova procedura sui licenziamenti).

mini-ASpI Art. 2: comma 20 (applicazione),

: comma 21 (corresponsione),

: comma 22 (erogazione e modalità),

: comma 23 (sospensione),

: comma 24 (sostituzione indennità disoccupazione con requisiti ridotti),

: commi da 25 a 39 (contributi di finanziamento),

: commi 40 e 41 (decadenza).

monitoraggio della riforma Art. 1: commi da 2 a 5 (finalità),

: comma 70 (copertura finanziaria).

previdenza Art. 1: comma 26 (lavoro autonomo),

: comma 32 (lavoro accessorio),

Art. 2: comma 47 (addizionale sui diritti di imbarco),

: commi da 58 a 63 (trattamenti previdenziali in caso di condanna per reati di tipo

terroristico e mafioso e per reati di strage).

procedura di conciliazione Art. 1: comma 40 (licenziamento individuale),

Art. 2: commi 42 e 43 (contenzioso ASpI).

processo del lavoro Art. 1: commi 12 e 13 (contratto a tempo determinato),

: commi da 47 a 69 (rito speciale per i licenziamenti).

servizi per l’impiego Art. 4: comma 27 (disabili),

: commi da 33 a 37 (politiche attive e servizi per l’impiego),

: comma 44 (offerta di lavoro congrua),

: commi da 48 a 50 (delega di politiche attive).

somministrazione Art. 1: commi 9 e 10 (contratto a tempo determinato),

: comma 16 (apprendistato),

Art. 2: comma 39 (contributo di finanziamento ASpI),

Art. 4: comma 13 (incentivi all’assunzione),

: comma 27 (disabili).

tirocini Art. 1: commi 34 e 36 (disciplina).

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2. L’art. 46-bis della L. 134/2012 e modifiche alla Riforma Fornero (L.

92/2012)

L'art. 46-bis della L. 9 agosto 2012, n. 134, che ha convertito il D.L. 83/2012 reca talune modifiche

alla recente legge di riforma del mercato del lavoro (L. 28 giugno 2012, n. 92), nonché alla

disciplina sul mantenimento dei diritti dei lavoratori nei casi di trasferimento d'azienda o di parte

di essa. Il comma 3 - ai fini della copertura finanziaria degli oneri derivanti dalla novella di cui al

comma 1, lettera g) - riduce la dotazione del Fondo per il finanziamento di interventi a favore

dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne.

In particolare, prevede:

a) contratto a tempo determinato: la riduzione dei termini trova direttamente

applicazione per le attività stagionali e può altresì essere prevista per ulteriori

fattispecie, individuate dai contratti collettivi stipulati ad ogni livello dalle

organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;

b) contratto di somministrazione ed apprendisti: si consente che il contratto di

somministrazione di lavoro tra agenzia di somministrazione e soggetto utilizzatore sia

stipulato a tempo indeterminato in tutti i settori produttivi, qualora esso riguardi

lavoratori assunti come apprendisti dall'agenzia medesima;

c) lavoro accessorio: si amplia, in via transitoria, l'ambito di applicazione dell'istituto del

lavoro accessorio, prevedendo che, per l'anno 2013, prestazioni di lavoro accessorio

possano essere rese, in tutti i settori produttivi e compresi gli enti locali, da parte di

percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, nel limite

massimo di 3.000 euro di corrispettivo per anno solare; resta fermo, per i committenti

pubblici, il rispetto dei vincoli stabiliti dalla disciplina in materia di contenimento delle

spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno;

d) indennità di mobilità: si modifica la disciplina sulla durata dell'indennità di mobilità

nella fase transitoria di passaggio da quest'ultimo istituto al nuovo trattamento di

disoccupazione, c.d. ASpI;

e) gestione separata INPS ed aliquota contributiva: si modifica la disciplina relativa

all'incremento dell'aliquota contributiva pensionistica per gli iscritti alla cd. gestione

separata INPS e della corrispondente aliquota per il computo delle prestazioni

pensionistiche (nella gestione separata si applica il sistema contributivo integrale ai fini

del riconoscimento e del calcolo del trattamento pensionistico);

f) CIGS: si modifica la disciplina sull'intervento di integrazione salariale straordinaria nei

casi di fallimento, di liquidazione coatta amministrativa, di amministrazione

straordinaria e di omologazione del concordato preventivo con cessione dei beni,

nonché nei casi di aziende sottoposte (ai sensi della normativa contro le organizzazioni

criminali di tipo mafioso) a sequestro o confisca;

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LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 11

g) ammortizzatori sociali e ccnl ed accordi collettivi di gestione: si prevede che i

contratti e gli accordi collettivi di gestione di crisi aziendali che contemplino il ricorso

agli ammortizzatori sociali siano depositati presso il Ministero del lavoro e delle politiche

sociali, secondo modalità indicate con decreto direttoriale e senza nuovi o maggiori

oneri a carico della finanza;

h) assunzione delle categorie protette: si modificano i criteri di determinazione della base

di computo - costituita, in linea di massima, dai lavoratori dipendenti del datore di

lavoro - per l'applicazione degli obblighi di assunzione delle categorie protette.

i) Per i lavoratori con partita IVA: si modificano:

le norme che disciplinano, per le prestazioni lavorative rese dai soggetti titolari di

partita IVA;

la presunzione di inquadramento come rapporti di collaborazione coordinata e

continuativa. La presunzione opera qualora ricorrano almeno due dei seguenti

elementi:

a) che la collaborazione abbia una durata complessivamente superiore a otto mesi

nell'arco dell'anno solare - ora la novella in esame pone invece il parametro che la durata

complessiva superi gli otto mesi annui per due anni consecutivi -;

b) che il corrispettivo derivante da tale collaborazione ("anche se fatturato a più soggetti

riconducibili al medesimo centro d'imputazione di interessi") costituisca più dell'80% dei

corrispettivi complessivamente percepiti dal collaboratore nell'arco dello stesso anno solare

- riguardo a quest'ultima base di calcolo, ora la novella fa invece riferimento ai corrispettivi

annui complessivamente percepiti dal collaboratore nell’arco di due anni solari consecutivi;

su tale base si commisura, per ciascuno dei due anni solari, il corrispettivo annuo derivante

dalla collaborazione in oggetto -;

c) che il collaboratore disponga di una postazione fissa di lavoro presso una delle sedi del

committente;

3. Le circolari del Ministero del lavoro e delle politiche

sociali: primi chiarimenti alla c.d. Riforma Fornero

Il Ministero del Lavoro e della Previdenza sociale ha emanato due circolari, il cui obiettivo è quello

di interpretare alcune norme contenute nella c.d. Riforma Fornero, ossia la L. 92/2012.

La circolare 18 luglio 2012, n. 18 del Ministero del lavoro offre prime indicazioni interpretative sui

seguenti argomenti, contenuti nella c.d. Riforma Fornero (L. 1272012); ossia sul:

a) contratto a termine a causale;

b) contratto intermittente;

c) apprendistato e clausole di stabilizzazione;

d) lavoro accessorio (campo di applicazione e regime transitorio);

e) collocamento disabili;

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LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 12

f) dimissioni del lavoratore e della lavoratrice.

Invece, la circolare 1 agosto 2012, n. 20 del Ministero del lavoro offre chiarimenti in merito al

lavoro intermittente, soffermandosi sul campo di applicazione e sul nuovo obbligo di

comunicazione.

Per quanto concerne il campo di applicazione, la circolare n. 20 del 2012 stabilisce che, dal 18

luglio 2012 (data di entrata in vigore della L. 92/2012), è possibile stipulare contratti di

intermittente:

1) per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo o intermittente, secondo le

esigenze individuate dai contratti collettivi stipulati da associazioni dei datori e prestatori di

lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale ovvero per

periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese o dell'anno;

2) con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti, con meno di 24 anni di età, fermo

restando che le prestazioni di lavoro devono essere svolte entro il venticinquesimo anno di

età;

3) laddove la contrattazione collettiva non sia intervenuta a disciplinare l’ipotesi n. 1), per le

attività elencate nella tabella approvata con il R.D. 2657/1923.

Per quanto riguarda, invece, l’obbligo di comunicazione, la L. 92/2012 ha aggiunto all’art. 35 del

D. Lgs. 276/2003, il comma 3bis, che prevede l’obbligo del datore di lavoro di comunicare alla

DTL prima dell’inizio della prestazione lavorativa ovvero di un ciclo integrato di prestazioni di

durata non superiore ai 30 giorni”. Tale adempimento deve essere compiuto anche per i

rapporti di lavoro istaurati prima del 18 luglio 2012, mediante fax o posta elettronica certificata

e potrà anche essere modificata o annullata attraverso l’invio di una successiva comunicazione

di rettifica. Sul punto, la Nota del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, 9 agosto 2012, n.

11779, ha stabilito che tale obbligo può essere adempiuto:

dal 13 agosto 2012 con l’invio del fax al 888400131;

dal 17 agosto 2012 con l’invio di sms al numero: 3399942256;

dal 17 agosto 2012 con l’invio di e-mail all’indirizzo [email protected];

dal 1 ottobre 2012 con l’invio on-line.

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LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 13

Il licenziamento individuale e la L. 92/2012

di R. Staiano3

Sommario

1. L. 604/1966 e l’art. 18 della L. 700/1970 prima della L. 92/2012

2. Le novità in materia di licenziamento individuale

1. L. 604/1966 e l’art. 18 della L. 700/1970 prima della L. 92/2012

Le fattispecie relative ai licenziamenti individuali si distinguono nell'ordinamento vigente, tra

l’altro, in virtù dei diversi regimi di tutela accordati:

la “tutela reale” (disciplinata dall’art. 18 della legge n.300/1970);

la “tutela obbligatoria” (disciplinata dall’art. 8 della legge n. 604/1966).

La “tutela reale” prevede l’obbligo per il datore di lavoro di reintegrare il lavoratore

illegittimamente licenziato, salvo che il lavoratore stesso scelga di optare per una indennità

sostitutiva della reintegrazione nel posto di lavoro, pari a 15 mensilità di retribuzione globale di

fatto, fermo restando, in entrambi i casi, il diritto al risarcimento del danno[42]. La tutela

obbligatoria, attribuisce, invece, al datore di lavoro la scelta tra la reintegrazione del lavoratore

e la corresponsione di una indennità pecuniaria.

Ai sensi dell’art. 18 della legge n. 300/1970, la reintegrazione del lavoratore illegittimamente

licenziato per mancanza di giusta causa o giustificato motivo[43] nel posto di lavoro (“tutela

reale”) si applica nei confronti dei datori di lavoro che occupino più di 15 dipendenti (ovvero 5

dipendenti per gli imprenditori agricoli) in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto

autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento.

A parte il caso del licenziamento illegittimo per mancanza di giusta causa o giustificato motivo,

la tutela reale - e quindi la reintegrazione - è prevista, inoltre, indipendentemente dai limiti

dimensionali del datore di lavoro, qualora il giudice:

abbia dichiarato il licenziamento inefficace per mancanza della forma scritta o della

comunicazione, sempre per iscritto, dei motivi del licenziamento stesso (articolo 2 della

legge n. 604/1966);

abbia dichiarato la nullità del licenziamento discriminatorio, in quanto determinato (a

prescindere dalla motivazione addotta) da ragioni di credo politico o fede religiosa,

dall’appartenenza ad un sindacato e dalla partecipazione ad attività sindacali, ovvero

da ragioni di discriminazione razziale, di lingua o di sesso (art. 4 della legge n. 604/1966 e

art. 15 della legge n. 300/1970).

3 Docente all’Università di Teramo ed avvocato.

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LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 14

Al di fuori del campo di applicazione dell’art. 18 dello Statuto dei lavoratori, e quindi

essenzialmente per le imprese fino a 15 dipendenti, si applica invece la “tutela obbligatoria” di

cui all’art. 8 della legge n. 604/1966. Tale articolo dispone che, ove non ricorrano gli estremi della

giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento, il datore di lavoro è tenuto a riassumere il

prestatore di lavoro entro il termine di tre giorni o, in mancanza, a risarcire il danno versandogli

un’indennità di importo compreso tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 6 mensilità dell’ultima

retribuzione di fatto, avuto riguardo al numero dei dipendenti occupati, alle dimensioni

dell’impresa, all’anzianità di servizio del prestatore di lavoro, al comportamento e alle condizioni

delle parti. La misura massima della predetta indennità può essere maggiorata fino a 10 mensilità

per il prestatore di lavoro con anzianità superiore a dieci anni e fino a 14 mensilità per il

prestatore di lavoro con anzianità superiore a venti anni, se dipendenti da datore di lavoro che

occupa più di quindici prestatori di lavoro.

2. Le novità in materia di licenziamento individuale

L’art. 1 della L. 92/2012 modifica la disciplina del licenziamento individuale.

I commi 37-41 dell’articolo in esame modificano la legge n. 604 del 1966, in materia di

licenziamenti individuali. In particolare, viene disposto che la comunicazione del licenziamento

debba contenere la specificazione dei motivi che lo hanno determinato (mentre la disposizione

vigente prevede che il lavoratore possa richiedere la formulazione dei motivi medesimi). Viene,

inoltre, ridotto da 270 a 180 giorni il termine previsto per il ricorso giudiziale, o per la

comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato -

decorrenti dall’impugnazione del licenziamento. La norma prevede, altresì, che il licenziamento

per giustificato motivo oggettivo, disposto da un datore di lavoro rispondente ai requisiti

dimensionali di cui all’art. 18 della legge n. 300/1970, debba essere preceduto da una

comunicazione - da parte del medesimo datore di lavoro - alla direzione territoriale del lavoro

(DTL) territorialmente competente e che nella stessa comunicazione debbano essere indicati i

motivi oggettivi del licenziamento, nonché le eventuali misure di assistenza alla ricollocazione del

lavoratore (comma 40, cpv. art. 7, commi 1 e 2). Viene previsto, quindi, che la DTL trasmetta la

convocazione al datore di lavoro e al lavoratore nel termine perentorio di 7 giorni dalla ricezione

della comunicazione per effettuare un tentativo di conciliazione. L’incontro tra le due parti – che

possono essere assistite da rappresentanti delle proprie organizzazioni sindacali, da un avvocato

o da un consulente del lavoro - si svolge dinanzi alla commissione provinciale di conciliazione.

Il procedimento di conciliazione - in cui le parti esaminano anche soluzioni alternative al recesso -

si conclude entro 20 giorni dalla convocazione. In caso di fallimento del tentativo di conciliazione

e decorso comunque il citato termine il datore di lavoro può comunicare il licenziamento al

lavoratore (comma 40, cpv. art. 7, commi 3-6). Qualora la conciliazione preveda la risoluzione

consensuale del rapporto di lavoro, si applicano comunque le disposizioni in materia di

assicurazione sociale per l’impiego (ASPI) - di cui all’articolo 2, comma 1-43 del provvedimento in

esame - e può essere previsto l’affidamento del lavoratore ad un’agenzia di somministrazione di

lavoro(comma 40, cpv. art. 7, comma 7). Viene disposto, infine che il comportamento

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Pag. 15

complessivo delle parti durante la procedura conciliativa venga valutato dal giudice per la

determinazione dell’indennità risarcitoria - di cui all’art. 18, comma 7, della legge n. 300/1970 - e

per l’applicazione degli articoli 91 e 92 del codice di procedura civile in materia di condanna alle

spese e di compensazione delle spese processuali (comma 40, cpv. art. 7, comma 8).

Invece, i commi 42 e 43 modificano la disciplina relativa alla tutela del lavoratore in caso di

licenziamento illegittimo, prevedendo una riduzione dell’area della tutela reale, ossia

sostituiscono gli attuali commi da 1 a 6 dell’articolo 18 della legge n.300/1970. Per effetto delle

modifiche introdotte, la nuova disciplina si articola nei seguenti termini:

I. Licenziamento nullo (commi 1 - 3 del nuovo articolo 18). In caso di licenziamento nullo

(licenziamento discriminatorio o adottato in presenza di una causa di divieto, o intimato in

forma verbale), le disposizioni confermano sostanzialmente la normativa vigente, che

prevede la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (tutela reale),

indipendentemente dal motivo formalmente addotto e dal numero di dipendenti

occupati dal datore di lavoro[49], nonché un’indennità commisurata all’ultima

retribuzione globale maturata dal momento del licenziamento all’effettiva reintegrazione

(e comunque non inferiore a 5 mensilità). Resta fermo che il lavoratore può optare, in

alternativa, per un’indennità pari a 15 mensilità dell’ultima retribuzione globale;

II. Licenziamento illegittimo per mancanza di giusta causa o di giustificato motivo soggettivo

(commi 4, 5, 7, primo periodo e 8 del nuovo articolo 18). In tal caso, rispetto alla disciplina

vigente, che prevede in ogni caso l’obbligo di reintegrazione del lavoratore nelle imprese

oltre i 15 dipendenti, viene introdotta una distinzione tra la mancanza di giusta causa o di

giustificato motivo connessi a insussistenza del fatto contestato - in cui continua a valere

la reintegrazione nel posto di lavoro (tutela reale) e il giudice riconosce un’indennità

risarcitoria pari a un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto - e

mancanza di giusta causa o di giustificato motivo connessi a tutte le restanti ipotesi, in cui

non opera più la reintegrazione nel posto di lavoro e il giudice, dichiarando risolto il

rapporto di lavoro, riconosce un’indennità determinata tra un minimo di 12 e un massimo

di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale;

III. Licenziamento illegittimo per mancanza di giustificato motivo oggettivo (comma 7,

secondo e terzo periodo, del nuovo articolo 18). In tal caso non trova più applicazione la

reintegrazione nel posto di lavoro ed il giudice riconosce un’indennità determinata tra un

minimo di 12 e un massimo di 24 mensilità dell’ultima retribuzione globale. Il giudice, nel

caso in cui accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per

giustifico motivo oggettivo, può disporre la reintegrazione nel posto di lavoro e

riconoscere un’indennità risarcitoria pari a un massimo di 12 mensilità dell’ultima

retribuzione globale di fatto;

IV. Licenziamento inefficace (comma 6 del nuovo articolo 18). Nel caso di licenziamento

inefficace per violazione del requisito di motivazione], della procedura disciplinare o della

procedura di conciliazione, non trova più applicazione la reintegrazione nel posto di

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LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 16

lavoro ed il giudice riconosce al lavoratore un’indennità risarcitoria complessiva

determinata tra un minimo di 6 e un massimo di 12 mensilità dell’ultima retribuzione

globale.

Viene, infine, integrato l’art. 30, comma 1, della legge n.183/2010 ove si prevede che laddove

disposizioni di legge in materia di lavoro contengano clausole generali il controllo giudiziale

venga limitato all’accertamento del presupposto di legittimità e non possa essere esteso al

merito con valutazioni di ordine tecnico, organizzativo e produttivo che competono al datore di

lavoro o al committente. L’inosservanza di tale limite costituisce motivo di impugnazione del

provvedimento giudiziale per violazione di norme di diritto.

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LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 17

SCHEDA INFORMATIVA DEL LAVORO

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Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: Le dimissioni del lavoratore dopo la Riforma del Lavoro

L’art. 4, commi da 16 a 23, della L. 28 giugno 2012, n. 92 modifica la disciplina sulla preventiva

convalida delle dimissioni presentate dalla lavoratrice o dal lavoratore in alcune circostanze, con

l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle c.d. dimissioni in bianco. Infatti, dal 18 luglio 2012,

ecco la nuova procedura:

DIMISSIONI

NOZIONE Le dimissioni sono date dal lavoratore per chiedere

al datore di lavoro la risoluzione del rapporto (v.

esempio in fondo).

NOVITA’ DELLA RIFORMA FORNERO L’art. 4, commi 16-23, della L. 92/2012 modifica la

disciplina delle dimissioni presentate dalla

lavoratrice o dal lavoratore in alcune circostanze,

con l’obiettivo di contrastare il fenomeno delle c.d.

dimissioni in bianco, ossia quelle fatte sottoscrivere

al/la lavoratore/trice, spesso all’atto di assunzione,

per poi il datore di lavoro utilizzarle quando ritenuto

opportuno.

DATA DI APPLICAZIONE 18 LUGLIO 2012

PROCEDURA Il/la lavoratore/trice, una volta inviata la lettera di

dimissioni al datore di lavoro, deve convalidare le

dimissioni in determinate sedi, tenendo conto delle

diverse procedure che si applicano se il lavoratore è

(A) o se il lavoratore è (B).

A CHI SI APPLICA E COME

LAVORATORI (A) DISCIPLINA LAVORATORI (B) DISCIPLINA

DIMISSIONI DI

- lavoratrice durante il

periodo di gravidanza;

- lavoratrice ed il

lavoratore durante i

primi 3 anni di vita del

bambino;

- lavoratrice ed il

convalida :

presso la Direzione

territoriale del lavoro

competente per

territorio

DIMISSIONI E

RISOLUZIONE

CONSENSUALE DEI

RAPPORTI DI LAVORO

DI:

tutti gli altri lavoratori/trici

che non rientrano nei

lavoratori (a)

convalida:

- tramite apposizione

della firma del

lavoratore/trice sulla

ricevuta al modello di

cessazione inviato,

tramite l’UniLav, al

Centro per l’Impiego;

- tramite convalida

presso la Direzione

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LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 18

lavoratore durante i

primi 3 anni di

accoglienza del minore

adottato o in

affidamento

((specificando che in

caso di adozione

internazionale i tre anni

decorrono dal momento

della comunicazione

della proposta di

incontro con il minore

adottando ovvero della

comunicazione

dell'invito a recarsi

all'estero per ricevere la

proposta di

abbinamento).

territoriale del lavoro o il

Centro per l’Impiego

competente per

territorio.

ALTRE MODALITA’ DI CONVALIDA DELLE

DIMISSIONI

Con decreto ministeriale potranno poi essere

individuate ulteriori modalità semplificate per

accertare la veridicità della data e la autenticità

della manifestazione di volontà della lavoratrice o

del lavoratore, in relazione alle dimissioni o alla

risoluzione consensuale del rapporto, in funzione

dello sviluppo dei sistemi informatici e della

evoluzione della disciplina in materia di

comunicazioni obbligatorie

CASI DI ESCLUSIONE DELLA PROCEDURA CIRC. MINISTERO DEL LAVORO 18/2012:

Non è richiesta la procedura della convalida delle

dimissioni e della risoluzione consensuale del

rapporto di lavoro in tutte le ipotesi in cui la

cessazione riguardi procedure di riduzione del

personale svolte in sede sindacale o in sede

istituzionale (esempio tentativo di conciliazione)

COSA SUCCEDE SE IL LAVORATORE NON

PROCEDE ALLA CONVALIDA DELLE DIMISSIONI

O DELLA RISOLUZIONE?

Nel caso in cui non si proceda alla convalida o alla

sottoscrizione della dichiarazione, il rapporto di

lavoro si intende risolto, per il verificarsi della

condizione sospensiva, qualora la lavoratrice o il

lavoratore non aderiscano, entro il termine di sette

giorni dalla ricezione:

o all’invito a presentarsi presso la Direzione

territoriale del lavoro o il Centro per l’impiego

territorialmente competenti, ovvero presso le

sedi individuate dalla contrattazione collettiva;

o all’invito ad apporre la predetta sottoscrizione,

trasmesso dal datore di lavoro tramite

comunicazione scritta;

o all’effettuazione della revoca.

POSSONO ESSERE REVOCATE LE DIMISSIONI O

LA RISOLUZIONE CONSENSUALE DOPO LA

LETTERA DEL/LA LAVORATORE/TRICE?

COMMA 21 DELL’ART. 4 DELLA l. 92/2012:

prevede che nel termine dei sette giorni dalla

ricezione della comunicazione di convalida,

sovrapponibili al periodo di preavviso lavorato, la

lavoratrice o il lavoratore hanno facoltà di revocare

le dimissioni e la risoluzione consensuale, offrendo le

proprie prestazioni al datore di lavoro.

La revoca può essere comunicata in forma scritta.

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LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 19

Il contratto di lavoro, se interrotto per effetto del

recesso, torna ad avere corso normale dal giorno

successivo alla comunicazione della revoca.

Per il periodo intercorso tra il recesso e la revoca,

qualora la prestazione lavorativa non si sia svolta, il

prestatore non matura alcun diritto retributivo.

Alla revoca del recesso consegue la cessazione di

ogni effetto delle eventuali pattuizioni a esso

connesse e l'obbligo in capo al lavoratore di

restituire tutto quanto eventualmente percepito in

forza di esse.

QUANDO LE DIMISSIONI SONO INEFFICACI,

OSSIA NON PRODUCONO L’EFFETTO DEL

RECESSO DEL RAPPORTO?

Qualora, in mancanza della convalida ovvero della

sottoscrizione della dichiarazione, il datore di lavoro

non provveda a trasmettere alla lavoratrice o al

lavoratore la comunicazione contenente l’invito

entro il termine di 30 giorni dalla data delle

dimissioni e della risoluzione consensuale, le

dimissioni si considerano definitivamente prive di

effetto.

SANZIONE PER IL DATORE DI LAVORO E’ prevista una sanzione amministrativa da euro

5.000 ad euro 30.000 al datore di lavoro che abusi

del foglio firmato in bianco dalla lavoratrice o dal

lavoratore al fine di simularne le dimissioni o la

risoluzione consensuale del rapporto.

L’accertamento e l’irrogazione della sanzione sono

di competenza delle Direzioni territoriali del lavoro.

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LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 20

Esempio di lettera di dimissioni:

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

:

Spett. Azienda ____________________

__________________________________

__________________________________

Oggetto: risoluzione del rapporto di lavoro per dimissioni.

Con la presente, il sottoscritto ____________________________, nato a ____________________, il

_______________ e residente a ___________________, Via/Piazza __________________________ n.

_____ risolve irrevocabilmente per dimissioni con effetto dal termine della giornata del

________________ , il rapporto di lavoro attualmente intercorrente tra me e Codesta Azienda.

Chiedo cortesemente di essere esentato dal prestare il periodo contrattuale di preavviso

per dimissioni.

La invito a contattarmi al cell._________________________ , entro 7 giorni dal ricevimento della

presente, al fine di ricevere Tfr, Tredicesima mensilità, le retribuzioni; altrimenti, trascorso

inutilmente il termine indicato, sarò costretto ad adire le vie legali.

Nel ringraziare sin d’ora, porgo distinti saluti.

Luogo e data

______________

Il lavoratore

_________________

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LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 21

SCHEDA INFORMATIVA DEL LAVORO

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Ai Sig.ri Clienti

Loro Sedi

OGGETTO: L. 92/2012 e provvedimenti attuativi

La Legge 28 giugno 2012, n. 92, che è entrata in vigore il 18 luglio 2012 ed è stata modificata

dalla Legge di conversione del D.L. 83/2012, ha previsto provvedimenti attuativi che devono

essere attuati entro un determinato periodo di tempo.

Nella presente scheda riepilogativa saranno riportati tutti gli argomenti della L. 92/2012 e

successive modifiche con i relativi termini e provvedimenti attuativi.

ARGOMENTI NORMATIVA DI RIFERIMENTO PROVVEDIMENTI DI

ATTUAZIONE

TERMINE DI ATTUAZIONE DEL

PROVVEDIMENTO

Apprendimento

permanente

Art. 4: commi da 58 a 61

(delega),

comma 58: uno o più

decreti legislativi

Entro 6 sei mesi dall’entrata

in vigore della L. 92/2012

(ossia dal 18 luglio 2012)

ASpI Art. 2: comma 19

(liquidazione mensilità non

ancora percepite)

Art. 4 : commi da 34 a 37

(sistema informativo,

monitoraggio, premialità),

Decreto

Comma 35: accordo in

conferenza unificata D.

Lgs. 281/1997

180 giorni dall’entrata in

vigore della disposizione

30 giugno 2013

CIGO Art. 2: commi 64, 66 e 67

(disciplina transitoria)

comma 66: decreto

Non indicato

CIGS Art. 3: comma 19 (fondo di

solidarietà residuale per

l’integrazione salariale),

comma 19: decreto

Non indicato

contratto a tempo

determinato

Art. 1: commi da 9 a 13

(disciplina).

comma 9, lett. f): decreto 1 mese dall’entrata in

vigore della disposizione

fondi di solidarietà bilaterale Art. 3: commi da 4 a 13

(istituzione, finalità e

prestazioni),

: commi da 22 a 25

(contributi di finanziamento)

: commi da 26 a 30

(risorse finanziarie),

: commi da 31 a 34

(prestazioni),

: commi da 35 a 37

(comitato amministratore)

comma 5: decreto

comma 22: decreto

comma 23: decreto

commi 29 e 30: decreti

comma 34: decreti

comma 37: decreto

3 mesi dalla stipula degli

accordi

non indicato

non indicato

non indicato

non indicato

non indicato

Fondi di solidarietà bilaterali

alternativi

Art. 3: commi da 14 a 18

(costituzione).

comma 14: accordi e

contratti collettivi, anche

intersettoriali

comma 16: decreto

6 mesi dall’entrata in vigore

della disposizione

non indicato

Fondi di solidarietà ex art. 2,

comma 28, della L.

662/1996

Art. 3: commi 42 e 43

(riconversione).

comma 42: decreto non indicato

Fondi interprofessionali per

la formazione continua

Art. 2: comma 27 (contributo

di finanziamento),

Art. 3: comma 13 (fondi di

comma 27: decreto

comma 14: accordi e

31 dicembre di ogni anno

precedente l’anno di

riferimento

6 mesi dall’entrata in vigore

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LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 22

solidarietà bilaterale). contratti collettivi, anche

intersettoriali

della disposizione

fondi di solidarietà per

l’integrazione salariale

Art. 3: commi da 19 a 21

(istituzione e disciplina),

: commi da 22 a 25

(contributi di finanziamento),

: commi da 26 a 30

(risorse finanziarie),

: commi 33 e 34

(prestazioni).

comma 19: decreto

comma 22: decreto

comma 23: decreto

comma 29: decreto

comma 30: decreto

comma 34: decreto

non indicato

non indicato

non indicato

non indicato

non indicato

6 mesi dall’entrata in vigore

della disposizione

genitorialità Art. 4: commi da 24 e 26

(misure a sostegno).

comma 25: decreto

1 mese dall’entrata in

vigore della disposizione

gestione separata inps Art. 1: comma 26 (lavoratori

con partita iva),

comma 26: decreto 3 mese dall’entrata in

vigore della disposizione

informazione e

consultazione dei lavoratori

Art. 4: commi 62 e 63 (delega

al governo)

comma 62: uno o più

decreti legislativi

9 mesi dall’entrata in vigore

della legge

lavoratori del settore del

trasporto ferroviario

Art. 3: comma 45

(riconversione del fondo di

solidarietà).

comma 45: decreto non indicato

lavoratori del settore

aereoportuale

Art. 3: comma 44 (fondo di

sostegno al reddito per il

trasporto aereo).

comma 44: decreto

non indicato

lavoro accessorio Art. 1: commi 32 e 33

(disciplina).

comma 32, lett. c):

decreto

non indicato

lavori dei disabili Art. 4: comma 27 (disciplina). comma 27, lett. c):

decreto

2 mesi dall’entrata in vigore

della disposizione

lavori femminile Art. 4: comma 11 (incentivi). comma 11: decreto non indicato

lavori giovanile Art. 1: commi 32 e 33 (lavoro

accessorio),

comma 32, lett. c):

decreto

non indicato

lavoro pubblico Art. 1: comma 32 (lavoro

accessorio),

comma 32, lett. c):

decreto

non indicato

mini-ASpI Art. 2: comma da 25 a 39

(contributi di finanziamento),

comma 27: decreto 31 dicembre di ogni anno

precedente l’anno di

riferimento

previdenza Art. 1: comma 26 (lavoro

autonomo),

: comma 32 (lavoro

accessorio),

comma 26: decreto

comma 32, lett. c):

decreto

3 mesi dall’entrata in vigore

della disposizione

non indicato

servizi per l’impiego Art. 4: comma 27 (disabili),

: commi da 33 a 37

(politiche attive e servizi per

l’impiego),

: commi da 48 a 50

(delega di politiche attive).

comma 27, lett. c):

decreto

comma 34: accordo in

sede di conferenza

unificata

comma 35: accordo in

conferenza unificata D.

Lgs. 281/1997

comma 49: decreto

legislativo

2 mesi dall’entrata in vigore

della disposizione

non indicato

30 giugno 2013

6 mesi dalla data di entrata

in vigore della disposizione

somministrazione Art. 1: commi 9 e 10

(contratto a tempo

determinato).

Art. 2: comma 39 (contributo

di finanziamento ASpI),

comma 9, lett. f): decreto

comma 27, lett. c):

decreto

1 mesi dall’entrata in vigore

della disposizione

2 mesi dall’entrata in vigore

della disposizione

tirocini Art. 1: commi 34 e 36

(disciplina).

Accordo in sede di

conferenza Stato-regioni

180 giorni dalla data di

entrata in vigore della

disposizione

Lo Studio è a disposizione per ogni chiarimento

Distinti saluti

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LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 23

L’ESPERTO RISPONDE

L’APPRENDISTATO

INTRODUZIONE

Il D. Lgs. 167/2011 ha dato vita ad un Testo Unico sull’apprendistato, che definisce l’apprendistato

come un contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato finalizzato alla formazione e

all’occupazione dei giovani, articolato in tre diverse tipologie contrattuali:

apprendistato per la qualifica e per il diploma professionale;

apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere e

apprendistato di alta formazione e ricerca.

Il provvedimento, inoltre, unifica all’interno di una sola disposizione la regolamentazione

normativa, economica e previdenziale del contratto, garantendo la semplificazione dell’istituto e

l’uniformità di disciplina a livello nazionale.

Il D. Lgs. 167/2011 è stato, di recente, riformato dall’art. 1, commi da 16 a 19 della L. 28 giugno

2012, n. 92 e dall’art. 46bis, comma 1, lett. b), della L. 134/2012.

INDICE DELLE DOMANDE

1. In tema di assegno di mantenimento per il figlio maggiorenne, la prestazione di lavoro da

parte del figlio occupato come apprendista è di per sé tale da dimostrarne la totale

autosufficienza economica?

2. E’ possibile assumere con contratto di apprendistato lavoratori in mobilità che abbiano

50anni di età?

3. Quali sono le modifiche introdotte dall’art. 1 della L. 92/2012 in materia di apprendistato?

4. Quali sono le caratteristiche dell’apprendistato per la qualifica e per diploma

professionale?

5. Quali sono le caratteristiche dell’apprendistato professionalizzante o contratto di

mestiere?

6. Quali sono le caratteristiche dell’apprendistato di alta formazione e ricerca?

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LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

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DOMANDE E RISPOSTE

D.1. IN TEMA DI ASSEGNO DI MANTENIMENTO PER IL FIGLIO MAGGIORENNE, LA PRESTAZIONE DI LAVORO DA PARTE DEL

FIGLIO OCCUPATO COME APPRENDISTA È DI PER SÉ TALE DA DIMOSTRARNE LA TOTALE AUTOSUFFICIENZA ECONOMICA?

R.1. Va premesso che l'obbligo dei genitori di concorrere tra loro al mantenimento dei figli non

cessa automaticamente con il raggiungimento della maggiore età, ma perdura immutato

finchè il genitore interessato non provi che il figlio ha raggiunto l'indipendenza economica

(o sia stato avviato ad attività lavorativa con concreta prospettiva di indipendenza

economica), ovvero finchè non sia provato che il figlio stesso, posto nelle concrete

condizioni per poter addivenire all'autosufficienza, non ne abbia, poi, tratto profitto per sua

colpa (Cass. civ., 11 marzo 1998, n. 2670; Cass. civ., 7 maggio 1998, n. 4616; Cass. civ., 30

agosto 1999, n. 9109; Cass. civ., 3 aprile 2002, n. 4765; Cass. civ., 7 aprile 2006, n. 8221). A

questi fini, la mera prestazione di lavoro da parte del figlio occupato come apprendista non

è di per sé tale da dimostrarne la totale autosufficienza economica, atteso che il

complessivo contenuto dello speciale rapporto di apprendistato si distingue sotto vari profili,

anche retributivi, da quello degli ordinari rapporti di lavoro subordinato, onde, non essendo

sufficiente il mero godimento di un reddito quale che sia, occorre altresì la prova del

trattamento economico percepito nel medesimo rapporto di apprendistato e, in particolare,

dell'adeguatezza di detto trattamento, nel senso esattamente dell'idoneità di quest'ultimo,

che pure deve essere proporzionato e sufficiente ai sensi dell’art. 36 Cost. (Cass. civ., 16

maggio 1990, n. 4212), ad assicurare in concreto all'apprendista, per la sua stessa entità e

con riferimento anche alla durata, passata e futura del rapporto, l'autosufficienza

sopraindicata.

D.2. E’ POSSIBILE ASSUMERE CON CONTRATTO DI APPRENDISTATO LAVORATORI IN MOBILITA’ CHE ABBIANO 50 ANNI DI

ETA’?

R.2. L’art. 7, comma 4, del D. Lgs. 167/2011 stabilisce che “ai fini della loro qualificazione o della

riqualificazione professionale, è possibile assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità”.

La disposizione normativa in esame costituisce una novità assoluta rispetto alla previgente

disciplina in materia, annoverabile nell’ambito delle misure volte a favorire il reinserimento

nel mercato del lavoro del personale in mobilità. Dal tenore del dettato normativo, si evince

che requisito per l’assunzione con contratto di apprendistato sia l’iscrizione nelle liste di

mobilità. L’interpello del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, 1 agosto 2012

ritiene che la disciplina relativa alla assunzione tramite apprendistato dei lavoratori iscritti

nelle liste di mobilità costituisce disciplina speciale e pertanto tale tipologia contrattuale

può essere utilizzata a prescindere dal requisito dell’età anagrafica posseduto dal

lavoratore al momento dell’assunzione. Del resto, considerata l’età dei lavoratori

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LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

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normalmente iscritti nelle citate liste, una diversa interpretazione non consentirebbe un

efficace e diffuso utilizzo dell’apprendistato anche per i lavoratori in mobilità.

D.3. QUALI SONO LE MODIFICHE INTRODOTTE DALL’ART. 1 DELLA L. 92/2012 IN MATERIA DI APPRENDISTATO?

R.3. Le modifiche previste dai commi da 16 a 19 dell’art. 1 della L. 28 giugno 2012, n. 92

intervengono sull’art. 2 del D. Lgs. 167/2011 e dispongono quanto segue:

si richiede che la disciplina posta dagli accordi interconfederali o dai contratti

collettivi nazionali preveda una durata minima del rapporto di apprendistato non

inferiore a sei mesi (fatte salve le attività stagionali);

si specifica che, nel caso di recesso al termine del periodo formativo, durante il

periodo di preavviso (che decorre dal medesimo termine) continua a trovare

applicazione la disciplina del contratto di apprendistato;

con riferimento alle assunzioni a decorrere dal 1° gennaio 2013, si incrementa il

numero massimo di apprendisti che possono essere (contemporaneamente) alle

dipendenze di un medesimo datore di lavoro (direttamente o mediante ricorso alla

somministrazione di lavoro). Mentre la normativa vigente (che continua ad operare

per le assunzioni effettuate entro il 31 dicembre 2012) fissa un unico limite massimo,

pari al 100% per cento rispetto alle maestranze specializzate e qualificate in servizio in

servizio presso il medesimo datore di lavoro (ossia un rapporto di 1 a 1), la disposizione

in esame prevede:

che il suddetto limite massimo, pari al 100% rispetto alle maestranze

specializzate e qualificate in servizio presso il medesimo datore di lavoro, si

applica esclusivamente ai datori di lavoro che occupano fino a 10 dipendenti;

che negli altri casi il numero di apprendisti che un medesimo datore di lavoro

può assumere non può superare il rapporto di 3 a 2;

che è in ogni caso esclusa la possibilità di assumere in somministrazione

apprendisti con contratto di somministrazione a tempo determinato;

si prevede che, per i datori di lavoro che occupano almeno 10 dipendenti,

l'assunzione di nuovi apprendisti è subordinata alla prosecuzione del rapporto di

lavoro, al termine del periodo di apprendistato, nei 36 mesi precedenti la nuova

assunzione, di almeno il 50 per cento degli apprendisti dipendenti dallo stesso datore

di lavoro (la percentuale è tuttavia stabilita al 30 per cento nei primi 36 mesi successivi

all'entrata in vigore della legge). Dal computo della percentuale sono esclusi i

rapporti cessati per recesso durante il periodo di prova, per dimissioni o per

licenziamento per giusta causa. Qualora non sia rispettata la predetta percentuale, è

consentita l’assunzione di un ulteriore apprendista rispetto a quelli già confermati,

ovvero di un apprendista in caso di totale mancata conferma degli apprendisti

pregressi. Gli apprendisti assunti in violazione dei suddetti limiti sono considerati

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LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 26

lavoratori subordinati a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione del

rapporto.

D.4. QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELL’APPRENDISTATO PER LA QUALIFICA E PER DIPLOMA PROFESSIONALE?

R.4. L’art. 3 del D. Lgs. 167/2011 disciplina l’apprendistato per la qualifica e per il diploma

professionale ed è inteso alla stregua di un titolo di studio del secondo ciclo di istruzione e

formazione (così come definito dal D.Lgs. 226/2005), la cui regolamentazione dei profili

formativi è rimessa alle Regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, previo

accordo in Conferenza Stato-Regioni . Possono essere assunti con tale contratto i soggetti

con un età compresa tra 15 e 25 anni. La durata massima del contratto è di 3 anni, elevabili

a 4 nel caso di diploma quadriennale regionale.

D.5. QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELL’APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O CONTRATTO DI MESTIERE?

R.5. L’art. 4 del D. Lgs. 167/2011 disciplina l’apprendistato professionalizzante (o contratto di

mestiere) e si applica ai settori di attività pubblici e privati. Possono essere assunti con tale

contratto i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni (a partire dai 17 anni per i soggetti in

possesso di una qualifica professionale). La durata e le modalità di erogazione della

formazione per l'acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche sono

stabiliti dagli accordi interconfederali e i contratti collettivi, in ragione dell'età

dell'apprendista e del tipo di qualificazione contrattuale da conseguire, nonché in funzione

dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale.

Agli stessi accordi e contratti è rimandata la durata, anche minima, del contratto che, per

la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a 3 anni ovvero 5 per le

figure professionali dell'artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.

E’ inoltre prevista l’integrazione della formazione di tipo professionalizzante e di mestiere,

svolta sotto la responsabilità della azienda, da parte della offerta formativa pubblica,

nonché la possibilità, per le Regioni e i sindacati dei datori di lavoro, di definire le modalità

per il riconoscimento della qualifica di maestro artigiano o di mestiere. Infine, sono previste

specifiche modalità di svolgimento dell’apprendistato per le lavorazioni in cicli stagionali.

D.6. QUALI SONO LE CARATTERISTICHE DELL’APPRENDISTATO DI ALTA FORMAZIONE E RICERCA?

R.6. L’art. 5 del D. Lgs. 167/2011 disciplina l’apprendistato di alta formazione e ricerca e possono

essere assunti in tutti i settori di attività, pubblici o privati, con tale contratto (compresi i

dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore di cui all'articolo 69 della L.

144/1999, con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione

tecnologica degli istituti tecnici superiori di nonché il praticantato per l'accesso alle

professioni ordinistiche o per esperienze professionali) i soggetti di età compresa tra i 18 ed i

29 anni (a partire dai 17 anni per i soggetti in possesso di una qualifica professionale). La

regolamentazione e la durata dell’istituto è rimessa alle Regioni, per i soli profili che

attengono alla formazione, in accordo anche con altre istituzioni di ricerca. In assenza di

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LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 27

regolamentazioni regionali l'attivazione dell'istituto è rimessa ad apposite convenzioni

stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici

e professionali e le istituzioni formative o di ricerca, senza nuovi o maggiori oneri a carico

della finanza pubblica.

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LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

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DOCUMENTAZIONE NAZIONALE

REGIONI

La Giunta Regionale di Bolzano, il 23 luglio 2012, ha approvato l’elenco delle attività

professionali oggetto di apprendistato.

La Giunta Regionale di Bolzano, il 23 luglio 2012, ha approvato lo standard per la

formazione aziendale.

La Regione Marche, con decreto dirigenziale, 6 agosto 2012, n. 21/SPU ha approvare lo

standard di sicurezza da adottarsi durante la realizzazione delle Grandi Opere

infrastrutturali, ossia di misure di prevenzione del rischio di investimento da parte dei mezzi,

da adottarsi nelle lavorazioni che si svolgono sia a cielo aperto che in sotterraneo.

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LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

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NORMATIVA CONTRATTUALE

CCNL

L’8 giugno 2012, dopo la sigla dell’ipotesi di accordo del 27 marzo 2012, a Roma, presso il

complesso della basilica del Sacro Cuore di via Marsala 42, tra le organizzazioni sindacali

di categoria Flc Cgil, Cisl Scuola, Uil Scuola, Snals Confsal, Assistite dalle Confederazioni

sindacali Cgil, Cisl, Uil, Confsal, e le delegazioni delle associazioni datoriali Forma, Cenfop

è stato stipulato il CCNL per la Formazione Professionale per il periodo 1 gennaio 2011 - 31

dicembre 2013. Il presente CCNL si compone del Protocollo di Intesa Politica, di 64 articoli

e di 14 allegati.

E’ stato sottoscritto, il 20 luglio 2012, a Roma, il CCNL della Mobilità/Area contrattuale

attività ferroviaria, di rinnovo del CCNL delle attività ferroviarie del 16 aprile 2003 e

successive modifiche.

CONTRATTI COLLETTIVI INTEGRATIVI PROVINCIALI

SETTORE EDILIZIA

Il 5 luglio 2012 in Torino presso la sede della Cna di Torino e Provincia tra Unione Costruzioni

Cna, Confartigianato Torino Costruzioni, Fiae Casartigiani e Feneal Uil, Filca Cisl, Fillea Cgil,

è stato stipulato il presente Contratto Collettivo Provinciale Integrativo di Lavoro per i

dipendenti delle imprese edili ed affini della provincia di Torino rientranti nella sfera di

applicazione del CCNL 16 dicembre 2010. Il ccip è composto da:

premessa;

art. 1. Sfera di applicazione;

art. 2 Cassa edile;

art. 3. Formazione;

art. 4. Elemento variabile della retribuzione, c.d. EVR;

art. 5. Indennità sostitutiva mensa;

art. 6. Diaria;

art. 7. Contributo per anzianità professionale edile;

art. 8. Prestazione Cassa edile per carenza malattia;

art. 9. Mutualizzazione di oneri vari;

art. 10. Arretrati;

art. 11. RLST;

art. 12. Edilcard;

art. 13. Cassa Integrazione apprendisti.

Il 24 luglio 2012, in Bergamo tra Ance Bergamo e Feneal/Uil Bergamo, Filca/Cisl Bergamo e

Fillea/Cgil Bergamo, si è convenuto quanto segue per il rinnovo del contratto collettivo

provinciale di lavoro, integrativo del CCNL 19 aprile 2010, da valere nella Provincia di

Bergamo per tutte le imprese che svolgono le lavorazioni elencate nel CCNL 19 aprile

2010 e per i lavoratori da esse dipendenti secondo quanto previsto nella premessa del

medesimo contratto. Il ccip è composto da:

parte I. Permessi non retribuiti;

parte II. Fondimpresa: costituzione della commissione provinciale di valutazione dei

piani di formazione;

parte III. Abiti e calzature di lavoro;

parte IV. Cassa edile: ape ordinaria, mutualizzazione, fondo sicurezza, fondo cigo

apprendisti;

parte V. Elemento variabile della retribuzione, c.d. EVR;

parte VI. Indennità di mensa e trasporto;

parte VII. Decorrenza e durata;

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LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

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allegato I. Importi EVR per il periodo 01/07/2012 – 31/12/2012.

A Catania, il 2 agosto 2012, tra la Sezione Autonoma degli Edili di Confindustria Catania -

Ance Catania e Feneal Uil di Catania, Filca Cisl di Catania, Fillea Cgil di Catania, si è

convenuto quanto segue per il rinnovo del contratto collettivo provinciale integrativo di

lavoro, c.d. CCPL, del 16.04.2007 integrativo del CCNL 19 aprile 2010 per i dipendenti delle

imprese edili ed affini da valere per la provincia di Catania. Il ccip è composto da 9

allegati, ossia:

allegato 1. Elemento variabile della retribuzione (EVR);

allegato 2. Indennità sostitutiva di mensa;

allegato 3. Trasporto;

allegato 4. Borsa lavoro;

allegato 5. Prestazioni extracontrattuali;

allegato 6. Protocollo sull’unificazione degli enti bilaterali per l’ottimizzazione delle

risorse materiali ed umane;

allegato 7. Protocollo su RLST e CPT;

allegato 8. Protocollo per la costituzione della commissione paritetica per l’avvio

dell’osservatorio territoriale sull’industria delle costruzioni;

allegato 9. Protocollo per la costituzione della costituzione della commissione

paritetica di certificazione dei contratti di lavoro di cui al D. Lgs. 276/2003;

allegato 10. Decorrenza e durata.

ACCORDI

Il 4 luglio 2012 tra la Fruitimpresa, la FISASCAT – CISL e la UILTRASPORTI – UIL è stato

sottoscritto l’accordo in materia di apprendistato per il personale dipendente da aziende

ortofrutticole ed agrumarie. Il presente accordo, tiene anche conto della L. 92/2012, c.d.

Riforma del Lavoro, e regola l’apprendistato per la qualifica ed il diploma professionale e

l’apprendistato professionalizzante.

Il 24 luglio 2012, ad integrazione di quanto stabilito del CCNL 4 agosto 2011 per il

personale dipendente da Società e Consorzi concessionari di autostrade e trafori, è stato

stipulato l’accordo relativo all’apprendistato professionalizzante ed all’Ente bilaterale

nazionale.

Il 30 luglio 2012, tra le parti datoriali e sindacali del settore agricolo, è stato stipulato

l’accordo relativo all’apprendistato professionalizzante o di mestieri ai sensi del D. Lgs.

167/2011.

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LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 31

GIURISPRUDENZA E PRASSI

LE SENTENZE DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ E DI MERITO

Cass. civ., sez. Lav., 17 agosto 2012, n.

14553

Per l’applicazione dell’art. 18 della L. 300/1970 ed i

limiti dimensionali, in imprese collegate, bisogna

verificare il centro organizzativo e decisionale che,

non sempre, coincide con il concetto di gruppo

d’impresa di cui all’art. 31 del D.Lgs. 276/2003

Cass. civ., sez. Lav., 17 agosto 2012, n.

14551

E’ legittimo il licenziamento per giusta causa di un

lavoratore che si è appropriato di una modesta

somma di denaro dell’azienda

Cass. civ., sez. Lav., 7 agosto 2012, n.

14197

E’ possibile che il datore di lavoro utilizzi investigatori

private, al solo fine di individuare gli illeciti del

dipendente, ma non può utilizzarli per investigare sulle

loro auto o per perquisizioni nelle loro borse

Cass. civ., sez. lav., 6 agosto 2012, n.

14157

Non costituisce condotta antisindacale la sostituzione

da parte del datore di lavoro dei lavoratori in sciopero

con altri presenti sul posto di lavoro, a determinate

condizioni che: a) i lavoratori possono essere adibiti a

mansioni diverse, uguali o superiori (con

maggiorazione della retribuzione) a quelle

ordinariamente svolte; b) i lavoratori non posso essere

adibiti a mansioni inferiori rispetto a quelle

normalmente assegnate, a meno che le stesse non

costituiscano un elemento marginale delle mansioni

principali che, in ogni caso, debbono essere

assorbenti: c) il consenso dei lavoratori

Tar Lazio, sez. Iter, 3 agosto 2012, n. 7239 I requisiti psico-fisici prescritti per l’accesso ad un

Corpo di Polizia devono essere posseduti alla data in

cui si procede da parte della Commissione

concorsuale al loro accertamento

Cass. pen., sez. II, 3 agosto 2012, n. 31535 Il datore di lavoro compie il reato di estorsione

quando paga ai lavoratori una somma minore di

quella indicata in busta paga

Cass. civ., sez. lav., 2 agosto 2012, n.

13884

Il licenziamento collettivo costituisce un istituto

autonomo, che si distingue radicalmente dal

licenziamento individuale per giustificato motivo

oggettivo, essendo caratterizzato in base alle

dimensioni occupazionali dell'impresa (più di quindici

dipendenti), al numero dei licenziamenti (almeno 5),

all'arco temporale (120 giorni) entro cui sono effettuati

i licenziamenti ed essendo strettamente collegato al

controllo prventivo, sindacale e pubblico,

dell'operazione imprenditoriale di ridimensionamento

della struttura aziendale

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LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

Pag. 32

Cass. civ., sez. lav., 31 luglio 2012, n.

13701

E’ responsabile il datore di lavoro per non aver fornito

al lavoratore i dispositivi di protezione individuali

LE CIRCOLARI DELL’INPS

Circolare Inps n. 104 del 6 Agosto 2012 L’INPS coordina le norme previste dai Regolamenti

Comunitari (Regolamento CE n. 883 del 29 aprile 2004,

come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16

settembre 2009 e dal regolamento di applicazione

(CE) n. 987 del 16 settembre 2009) con la normativa

nazionale sugli assegni al nucleo familiare

Circolare Inps n. 105 del 7 agosto 2012 L’INPS fornisce informazioni su:

- Gestione e compilazione delle denunce mensili

ai sensi dell'art. 44, comma 9, del decreto

legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito

nella legge 24 novembre 2003, n. 326;

- Modalità di comunicazione dei dati per la

valorizzazione della posizione assicurativa, per il

calcolo del dovuto contributivo e per la

costituzione e alimentazione delle posizioni di

previdenza complementare degli Enti ed

Amministrazioni, Aziende iscritti alla Gestione ex

INPDAP;

- Confluenza della DMA 2 nel flusso UNIEMENS.

Circolare Inps n. 106 del 10 agosto 2012 L’INPS fornisce indicazioni operative volte ad

uniformare i comportamenti sul territorio nella gestione

delle obbligazioni nascenti da vincolo di solidarietà,

sia per quanto riguarda la fase dell’accertamento

ispettivo che quella del recupero del credito. Tale

esigenza risulta rinnovata in considerazione della

circolare del Ministero del Lavoro (n. 5 dell’11 febbraio

2011) che ha trattato la materia degli appalti, con

cenni anche al regime di responsabilità solidale,

nonché del D.L. 9-2-2012 n. 5 (convertito, con

modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012 n. 35) e del

D.L. 2-3-2012 n. 16 (convertito, con modificazioni, dalla

legge 26 aprile 2012 n. 44) - che hanno modificato,

rispettivamente con gli artt. 21 comma 1 e 2 comma 5

bis, la disciplina della responsabilità solidale in materia

di appalti.

Circolare Inps, n. 107 del 13 agosto 2012 L’Inps ricorda che a partire dal 1° aprile 2012 la

regolamentazione comunitaria sul distacco dei

lavoratori, trova applicazione anche in Svizzera. Dal 1°

giugno 2012 si applica anche in Islanda, Norvegia e

Liechtenstein.

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LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

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I MESSAGGI DELL’INPS

Messaggio n. 12927 del 2 Agosto 2012 L’Inps stabilisce che il personale dipendente da vettori

aerei e quello delle imprese del sistema aeroportuale,

al quale è stata concessa l'indennità di mobilità

ordinaria, può avvalersi della possibilità di richiedere il

pagamento in forma anticipata facendo pervenire

all’INPS dal Centro per l’Impiego, un’apposita

domanda, utilizzando il modello DS21ANT.

Inoltre, al suddetto personale iscritto al Fondo di

Trasporto Aereo (FTA), verrà corrisposta un’ulteriore

prestazione integrativa.

Messaggio n. 13052 del 3 Agosto 2012 L’Inps fornisce le prime istruzioni operative in merito

alla verifica del diritto a pensione dei lavoratori

"salvaguardati", che maturano i requisiti per il diritto e

per l'accesso al trattamento pensionistico sino al 2019,

riepiloga la normativa vigente alla data del 5

dicembre 2011 a cui fare riferimento ai fini della

individuazione dei predetti requisiti.

Messaggio n. 13343 del 9 Agosto 2012 L’Inps fornisce alcuni criteri relativi alla definizione della

platea dei lavoratori "salvaguardati", alla luce della

previsione contenuta nel decreto interministeriale 1°

giugno 2012.

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LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

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SCADENZARIO DAL 1° AL 20 SETTEMBRE 2012

Lunedì 1 Settembre 2012 Assistenza fiscale: trattenuta della rata del saldo

dell’assistenza fiscale (competenze di agosto)

Lunedì 17 Settembre 2012 Per i datori di lavoro soggetti all’assicurazione infortuni

è previsto l’accentramento Inail: presentazione della

domanda di accentramento della posizione

assicurativa presso un’unica sede per il 2013

Lunedì 17 Settembre 2012 Versamento unificato relativo a:

- ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e

assimilati trattenute dai sostituti di imposta nel mese

precedente; - contributi previdenziali e assistenziali

dovuti all'INPS dai datori di lavoro per il periodo di

paga scaduto il mese precedente;

- contributi dovuti dai committenti alla gestione

separata INPS per collaborazioni coordinate e

associazione in partecipazione pagate nel mese

precedente;

- contributi dovuti dalle imprese dello spettacolo

all'INPS Gestione ex Enpals;

- rata mensile dei contributi dovuti dai pescatori

autonomi; contributi dovuti dai datori di lavoro agricoli

in relazione ai contributi del 1º trimestre 2012 - seconda

rata dei contributi dovuti dai lavoratori agricoli

autonomi;

- contributi sui compensi pagati nel mese di agosto

2012, eccedenti la franchigia di 5000 euro annui, ai

lavoratori autonomi occasionali;

- addizionale regionale IRPEF per le cessazioni del

mese precedente;

- liquidazione periodica IVA.

Modalità: Titolari di partita IVA con F24 telematico

tramite:

- modalità diretta (servizio Entratel o Fisconline - con

remote banking)

- tramite intermediari abilitati Entratel

Per i non titolari di partita IVA con F24 cartaceo

tramite:

- Istituto di credito convenzionato a mezzo delega

irrevocabile oppure

- Uffici postali abilitati

- concessionario della riscossione

mediante modello F24.

Il versamento può essere eseguito anche con modelli

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LA CIRCOLARE SETTIMANALE DEL LAVORO

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separati.

Lunedì 17 Settembre 2012 Per le aziende editrici, quotidiani, imprese

giornalistiche, è previsto il pagamento dei contributi

INPGI attraverso:

- denuncia mensile dei contributi dovuti dai lavoratori

con rapporto di lavoro giornalistico

- versamento dei contributi mensili dovuti dai giornalisti

Modalità: INPGI con procedura DASM e versamento a

mezzo F24/Accise.