presentazione IVA
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Enkleid Elezi & Lisa Frosiniclasse III P
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DEFINIZIONE I.V.A.
• L’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.) è un’imposta indiretta vigente in tutti i paesi dell’Unione Europea, che si applica sulle cessioni di beni e sulle prestazioni di servizi e grava sui consumatori finali.
Si può suddividere in tre valori:
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CARATTERISTICHE
L’IVA è un’imposta:
- INDIRETTA: colpisce gli scambi di beni e le prestazioni di servizi;- PROPORZIONALE: perché aumenta proporzionalmente all’aumentare della
base imponibile;- NEUTRA: il suo importo non dipende dal numero di passaggi che la merce
deve compiere dal produttore al consumatore finale;- GENERALE: perché riguarda la totalità dei contribuenti;- SUI CONSUMI: perché finisce sempre col gravare sui consumatori;- CONNESSA AD ADEMPIAMENTI AMMINISTRATIVI: classificabili in
straordinari, periodici, continui.
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PRESUPPOSTI• L’IVA si applica sulla cessione di beni e sulla prestazioni di servizi nel
territorio dello stato, nell’esercizio di imprese o nell’esercizio di arti e professioni e sulle importazioni da chiunque effettuate.
DA QUESTA DEFINIZIONE SI POSSONO RICAVARE QUESTI PRESUPPOSTI:
1. SOGGETTIVO: le operazioni devono essere compiute nell’esercizio di imprese, arti e professioni. Non è richiesto per le importazioni, che sono sempre da assoggettare a IVA;
2. OGGETTIVO: le operazioni devono consistere in cessioni di beni o prestazioni di servizio
3. TERRITORIALE: l’imposta viene applicata sulle cessioni di beni immobili situati nello Stato, sulle cessioni di beni mobili nazionali, comunitari o nazionalizzati e sulle prestazioni di servizi effettuate da soggetti residenti o domiciliati nel territorio dello Stato.
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CAMPO DI APPLICAZIONE
Le norme sull’IVA distinguono le operazioni in due categorie:
1. OPERAZIONI SOGGETTE A IVA: sono considerate fiscalmente cessioni di beni o prestazioni di servizi;
2. OPERAZIONI NON SOGGETTE A IVA: sono considerate estranee al campo di applicazione dell’imposta.
Le operazioni soggette a IVA vengono al loro volta distinte in:
• OPERAZIONI IMPONIBILI: soggette a IVA. Si tratta di cessioni di beni a titolo oneroso,prestazioni di servizi verso corrispettivo, cessioni gratuite di beni;
• OPERAZIONI NON IMPONIBILI: non soggette a IVA per evitare una doppia tassazione rispetto al Paese di destinazione;
• OPERAZIONI ESENTI: non soggette a IVA per motivi economico-sociali.
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LE FASI DI VENDITA
Le fasi in cui si svolge un’operazione di vendita:
1. LA PREFATTURAZIONE: prende avvio con l’emissione delle trattative, prosegue con la stipulazione del contratto e la gestione dell’ordine e si conclude con la consegna delle merci.
2. LA FATTURAZIONE: si attua con l’emissione della fattura.
3. LA POST-FATTURAZIONE: dà luogo alla registrazione fiscale e contabile dell’operazione, alla gestione dei reclami e all’emissione delle note di rettifica e ai documenti d’incasso.
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PRE-FATTURAZIONEDOCUMENTO DI TRASPORTO
• Il documento di trasporto viene emesso dall’impresa venditrice prima della consegna o spedizione delle merci al cliente e consente di rinviare il momento dell’emissione della fattura.
• ESSO CONTIENE AL SUO INTERNO:
1. Data di compilazione e il numero progressivo attribuita all’impresa venditrice;
2. Data della consegna o della spedizione della merce;
3. I dati identificativi dell’impresa venditrice, del compratore, e dell’eventuale incaricato del trasporto.
4. Descrizione della natura, qualità e quantità delle merci vendute.
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FATTURAZIONE IMMEDIATA O DIFFERITA
• La fattura è un documento che attesta l’esecuzione del contratto di vendita e il diritto dell’impresa venditrice di riscuoterne il prezzo.
In base al momento in cui viene emessa la fattura può essere:
1. IMMEDIATA: quando l’emissione ha luogo entro il giorno di consegna o di spedizione della merce o al momento del pagamento;
2. DIFFERITA: quando l’emissione ha luogo entro il 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni
Nella fattura è possibile individuare due parti:
• Parte descrittiva (testata della fattura)
• Parte tabellare (corpo della fattura)
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POST-FATTURAZIONE:I REGISTRI IVA
1. Registro delle fatture di acquisto;
2. Registro delle fatture emesse.
1. Nel registro delle fatture di acquisto vengono annotate tutte le fatture relative ai beni e ai servizi acquistati o importati nell’esercizio dell’ impresa (Iva a credito);
2. Nel registro delle fatture emesse devono essere annotate tutte le fatture relative ai beni ceduti e ai servizi prestati nell’esercizio dell’impresa (Iva a debito).
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LA BASE IMPONIBILE
• È costituita dall’ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dovuti al cedente o prestatore secondo le condizioni contrattuali;
CALCOLO DELLA B.I.
Base imponibile = prezzo merce – sconti incondizionati + costi accessori non documentati
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NOTE DI ACCREDITO
• Le note di accredito sono documenti di rettifica emessi dall’impresa venditrice per stornare importi indebitamente richiesti al debitore.
La variazione IVA non è obbligatoria per cui si può:
1. Emettere una nota di accredito a favore del compratore senza rettificare IVA;
2. Emettere una nota di accredito a favore del compratore con rettifica IVA (nota di variazione).
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LIQUIDAZIONE E VERSAMENSAMENTI IVA
• La liquidazione periodica dell’IVA è l’operazione con cui viene determinato, per il periodo di riferimento, l’ammontare dell’imposta da versare o di quella a credito.
• Se l’IVA a debito è maggiore dell’IVA a credito abbiamo l’importo da versare allo Stato:
IVA A DEBITO- IVA A CREDITO = IMPORTO DA VERSARE
• Se l’IVA a debito è minore dell’ IVA a credito abbiamo un credito d’IVA:
IVA A CREDITO- IVA A DEBITO = CREDITO D’IVA