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Quinto conto energia_guida letture_rev0 1 DECRETO MINISTERIALE N. 5 LUGLIO 2012 detto anche “Quinto conto energia” Guida alla lettura Premessa Il V Conto Energia aggiorna lo schema di incentivi previsti per incentivare la produzione di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici. Gli incentivi sono stati ridotti rispetto al IV Conto, tenendo conto della sensibile riduzione sul mercato dei costi delle tecnologie fotovoltaiche. Il budget previsto dall’attuale decreto è di 700 milioni di euro. Considerato che gli obiettivi nazionali in materia di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili vengono raggiunti con largo anticipo, il Governo intende, come indicato nel preambolo del presente Decreto, promuovere l’energia termica da fonti rinnovabili e l’efficienza energetica. In fase di preparazione al Decreto ed al fine di ridurre gli oneri e gli adempimenti burocratici per i soggetti interessati agli investimenti, si preconizzava una maggiore semplificazione delle procedure attinenti ai Registri e una maggiore flessibilità delle soglie oltre le quali scatta l’obbligo di iscrizione. Il Decreto stabilisce, invece, per accedere alle tariffe incentivanti, l’obbligo per tutti gli impianti al di sopra della potenza di 12KWp di partecipazione ad una gara, all’espletamento della quale sarà stilata una graduatoria sulla base dei criteri di priorità pubblicati dal GSE (quali la certificazione energetica dell’edificio, almeno in classe D, predilezione ad installare

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DECRETO MINISTERIALE N. 5 LUGLIO 2012

detto anche “Quinto conto energia”

Guida alla lettura

Premessa

Il V Conto Energia aggiorna lo schema di incentivi previsti per incentivare la

produzione di energia elettrica tramite impianti fotovoltaici. Gli incentivi sono stati

ridotti rispetto al IV Conto, tenendo conto della sensibile riduzione sul mercato dei

costi delle tecnologie fotovoltaiche. Il budget previsto dall’attuale decreto è di 700

milioni di euro. Considerato che gli obiettivi nazionali in materia di produzione di

energia elettrica da fonti rinnovabili vengono raggiunti con largo anticipo, il Governo

intende, come indicato nel preambolo del presente Decreto, promuovere l’energia

termica da fonti rinnovabili e l’efficienza energetica.

In fase di preparazione al Decreto ed al fine di ridurre gli oneri e gli adempimenti

burocratici per i soggetti interessati agli investimenti, si preconizzava una maggiore

semplificazione delle procedure attinenti ai Registri e una maggiore flessibilità delle

soglie oltre le quali scatta l’obbligo di iscrizione. Il Decreto stabilisce, invece, per

accedere alle tariffe incentivanti, l’obbligo per tutti gli impianti al di sopra della

potenza di 12KWp di partecipazione ad una gara, all’espletamento della quale sarà

stilata una graduatoria sulla base dei criteri di priorità pubblicati dal GSE (quali la

certificazione energetica dell’edificio, almeno in classe D, predilezione ad installare

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impianti fotovoltaici su edifici la cui classe sia migliore delle altre; installazione di

moduli per la sostituzione di coperture eternit o di amianto; ubicazioni di impianti su

siti contaminati, discariche esaurite, cave dismesse, miniere esaurite, sempre che l’area

dei moduli fotovoltaici non sia superiore a quelle dei terreni non contaminati o messi

in sicurezza; impianti non superiori a 200Kw asserviti ad attività produttive).

Non è, quindi, automatico che la realizzazione di un impianto fotovoltaico acceda agli

incentivi poiché l’ottenimento di questi è subordinato all’inserimento in posizione utile

in graduatoria da parte del GSE e ciò determina forte insicurezza nel settore.

***

Quando entra in vigore

La principale novità del nuovo decreto compare all’art. 1 e riguarda l’entrata in vigore

della nuova disposizione: non sarà immediatamente applicata poiché è prevista una

fase transitoria per un passaggio più graduale dal precedente sistema incentivante di

cui al D.M. 5 maggio 2011.

Il IV Conto Energia continuerà ad applicarsi:

Ai piccoli impianti fotovoltaici, agli impianti fotovoltaici integrati con

caratteristiche innovative e agli impianti a concentrazione entrati in esercizio

prima del 27 agosto 2012;

Ai grandi impianti iscritti in posizione utile nei Registri e che producono la

certificazione di fine lavori entro 7 o 9 mesi - a seconda della potenza

dell’impianto - dalla pubblicazione della relativa graduatoria;

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Agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle P.A. che entrano in

esercizio entro il 31 dicembre 2012.

Al comma 3 dell’art. 1 è infatti specificato che il nuovo meccanismo incentivante

entrerà in vigore 45 giorni dopo la comunicazione da parte del GSE al

raggiungimento dei 6 miliardi di costo indicativo cumulato annuo di incentivi,

secondo quanto previsto dal precedente conto energia1.

Unica eccezione dedicata:

agli impianti realizzati in edifici o aree pubbliche che entreranno in esercizio

entro il 31 dicembre 2012,

ai grandi impianti che producono la certificazione di fine lavori nei termini

previsti di 7 mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria o 9 mesi per

impianti con potenza superiore ad 1MW,

agli impianti inferiori ad 1MW sui tetti e inferiori a 200 KW a terra, agli

impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative e a concentrazione

che entrano in esercizio prima dei 45 giorni dalla data di entrata in vigore per il

nuovo regime, per questi impianti vigerà il meccanismo incentivante

precedentemente disciplinato al IV conto energia.

Il Decreto cesserà di essere applicato decorsi trenta giorni dalla data del

raggiungimento della soglia indicativa cumulata di 6,7 miliardi di euro l’anno.

***

1 Il Quinto conto energia è entrato in vigore il 27 agosto 2012, 45 giorni dopo il superamento della soglia di 6

miliardi di euro di costo indicativo annuo cumulato degli incentivi previsti dal precedente Conto Energia. Questo tetto è stato raggiunto il 12 luglio scorso, come stabilito – su indicazione del GSE – dall’Autorità per l’energia con la delibera n. 292/2012/R/efr.

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Come accedere agli incentivi

L’accesso agli incentivi è disciplinato sostanzialmente attraverso due modalità, in base

all’obbligatorietà o meno dell’iscrizione dell’impianto al registro.

Accedono direttamente alle tariffe incentivanti, inviando al GSE la richiesta2 di

ammissione, quindi senza l’obbligo di iscrizione ai Registri:

1. gli impianti fotovoltaici di potenza fino a 50 Kw realizzati su edifici con

moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa

rimozione dell’eternit o dell’amianto;

2. gli impianti fotovoltaici di potenza non superiore a 12 Kw, ivi inclusi gli

impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i potenziamenti che

comportano un incremento della potenza dell’impianto non superiore a 12

Kw;

3. i potenziamenti che comportano un incremento della potenza

dell’impianto non superiore a 12 Kw;

4. impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative fino al

raggiungimento di un costo indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;

5. impianti fotovoltaici a concentrazione fino al raggiungimento di un costo

indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;

6. impianti fotovoltaici realizzati da Amministrazioni pubbliche mediante

procedure di pubblica evidenza, fino al raggiungimento di un costo

indicativo cumulato degli incentivi di 50 ML€;

7. gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 12 kW e non superiore a 20

kW, inclusi gli impianti realizzati a seguito di rifacimento, nonché i

potenziamenti che comportano un incremento della potenza dell'impianto

non superiore a 20 kW, che richiedono una tariffa ridotta del 20% rispetto

2 Secondo le modalità descritte nella sezione “Come richiedere gli incentivi”.

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a quella spettante ai pari impianti iscritti al registro.

Non risulta alcun esonero per gli impianti delle zone colpite da sismi e terremoti: nella

premessa del Decreto è stabilita la possibilità di intervenire a riguardo con deroghe -

ma da disciplinare con futuri provvedimenti - alle popolazioni delle aree terremotate.

Tutti gli altri impianti fotovoltaici accederanno alle tariffe incentivanti previa iscrizione

negli appositi Registri informatici pubblicati dal GSE a cadenza semestrale3 in

posizione tale da rientrare nei seguenti limiti massimi di costo indicativo cumulato

annuo degli incentivi pari:

1° registro: 140 milioni di euro

2° registro: 120 milioni di euro

Successivi registri: 80 milioni di euro a registro e comunque fino al

aggiungimento del limite di costo indicativo cumulato annuo di 6,7 miliardi di

euro.

Oltre alla cifra messa a disposizione per i singoli registri - ed indicata in 140 ml di euro

per il primo, 120 per il secondo e 80 ml per i successivi registri - andranno aggiunte le

risorse eventualmente non assegnate nella precedente procedura, le somme relative ad

impianti ammessi in precedenti procedure e per le quali il soggetto interessato abbia

comunicato la rinuncia al GSE entro sei mesi dalla pubblicazione della relativa

graduatoria ovvero sia decaduto da precedenti procedure.

Viene detratto, a decorrere dal secondo registro, il costo indicativo cumulato annuo

degli incentivi attribuibile agli impianti che accedono direttamente agli incentivi senza

passare per iscrizione ai Registri, entrati in esercizio nel semestre antecedente a quello

di apertura del registro nonché, limitatamente al secondo registro, il costo destinato

3 Nella voce del sito GSE “Accesso tramite Registro”.

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agli impianti realizzati su edifici pubblici e su aree delle amministrazioni pubbliche che

entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012 (di cui all’articolo 1, comma 4, lettera c).

Nel caso in cui la compensazione non risulti sufficiente, si procederà mediante

ulteriore detrazione dalle disponibilità dei registri successivi.

I requisiti di accesso agli incentivi (da possedere anche alternativamente) anche per gli

impianti fotovoltaici da potenziare, sono i seguenti:

essere realizzati su un edificio dotati di un attestato di certificazione in

corso di validità;

essere realizzati su un edificio con coperture in eternit o contenenti

amianto, con la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;

essere realizzati su pergole, serre, fabbricati rurali, edifici a destinazione

produttiva non soggetti ad obbligo di certificazione energetica, barriere

acustiche, tettoie e pensiline;

essere ubicati in discariche, cave dismesse, miniere, aree non agricole in

concessione al gestore del servizio idrico integrato, impianti su terreni

nella disponibilità del demanio militare;

realizzati nei tempi e in conformità di quanto stabilito dall’art. 65 del DL

Liberalizzazioni per gli impianti su terreni agricoli;

aver ottenuto il titolo autorizzativo entro la data di entrata in vigore del V

Conto Energia.

***

Procedura per gli impianti a registro

Il bando relativo al primo registro sarà aperto dal GSE entro venti giorni dalla data di

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pubblicazione delle regole applicative - per l’iscrizione al Registro e per il

riconoscimento delle tariffe - pubblicate dal GSE e resterà aperto per 30 giorni

consecutivi. Il soggetto che intenda accedere alle tariffe incentivanti dovrà

preliminarmente registrarsi sul portale informatico del GSE potendo così, nell’ordine,

accedere all’Area Clienti, abilitare l’applicazione web ed accedere al V conto energia.

È possibile presentare le domande di iscrizione al registro fino alla data di

pubblicazione della deliberazione dell’AEEG che fissa il giorno in cui il costo cumulato

annuo raggiunge i 6 miliardi di euro, ed in ogni caso per trenta giorni successivi alla

data di pubblicazione del bando.

Per gli altri registri, invece, i bandi saranno pubblicati dal GSE con cadenza semestrale

a decorrere dalla data di chiusura del primo bando e resteranno aperti per 60 giorni

(tempo utile per la presentazione delle domande di iscrizione al registro).

La richiesta di iscrizione al registro al GSE è presentata dal soggetto titolare del titolo

autorizzativo per la costruzione e l’esercizio dell’impianto attraverso la presentazione

di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà completo delle informazioni

indicate nell’Allegato A34 entro 15 giorni solari dalla data di entrata in esercizio

dell’impianto. In seguito alla chiusura del registro alcuna integrazione è consentita in

merito ai documenti e alle informazioni presentati.

La graduatoria degli impianti fotovoltaici iscritti a registro è formata, entro 20 giorni

dalla chiusura del registro dal GSE che la renderà pubblica attraverso il proprio sito

4 Documentazione da inviare al GSE per l’iscrizione al registro degli impianti fotovoltaici: 1) Copia del titolo

autorizzativo quali: autorizzazione unica oppure DIA (denunzia inizio attività) o procedure abilitativa semplificata, entrambi con data di richiesta antecedente almeno a 30 gg dalla richiesta di iscrizione al registro, ma anche attività di edilizia libera ; 2)soluzione di connessione alla rete elettrica (redatta da gestore rete e accettata dal soggetto responsabile); 3)scheda tecnica impianto secondo il formato definito nelle regole applicative articolo 10, comma 4; 4) documentazione necessaria per dimostrare il possesso dei requisiti prioritari rispetto ai commi 5,6,7 dell’art. 4 del

presente decreto. In caso di impianti a terra occorre aggiungere il certificato di destinaizone d’uso del terreno.

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web, applicando in ordine gerarchico i seguenti criteri:

1) impianti su edifici con migliore attestato di certificazione energetica (classe D o

superiore), con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa

rimozione dell’eternit o dell’amianto;

2) impianti su edifici con migliore attestato di certificazione;

3) impianti su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la

completa rimozione dell’eternit o dell’amianto;

4) impianti con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un Paese

membro dell’UE/SEE;

5) impianti ubicati, nell’ordine, su: siti contaminati; terreni del demanio militare;

discariche esaurite; cave dismesse; miniere esaurite;

6) impianti di potenza fino a 200 Km asserviti ad attività produttive;

7) impianti realizzati, nell’ordine, su edifici, serre, pergole, tettoie, pensiline, barriere

acustiche;

8) altri impianti che rispettino i requisiti di cui all’art. 7.

Qualora l’Attestato di Certificazione Energetica (ACE) sia stato redatto sulla base di

norme regionali la classe energetica rilevante per la formazione della graduatoria è

determinata secondo modalità che verranno definite dal GSE nelle regole applicative.

Nel caso in cui le risorse non coprano integralmente gli impianti ricadenti in una delle

categorie predette, all’interno di tali categorie si applicheranno degli ulteriori criteri di

priorità, da applicare in ordine gerarchico:

1. impianti per i quali il soggetto interessato richieda una tariffa ridotta del 5% rispetto a

quella vigente alla data di entrata in esercizio;

2. precedenza della data del titolo autorizzativo;

3. minore potenza dell’impianto;

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4. precedenza della data di iscrizione al registro.

Le graduatorie formate a seguito dell’iscrizione al registro non sono soggette a

scorrimento, con l’eccezione del primo registro, in riferimento al quale il GSE scorre la

graduatoria eliminando gli impianti iscritti che sono rientrati nel campo di

applicazione del IV Conto Energia.

L’iscrizione ai registri è cedibile a terzi solo ed esclusivamente dopo l’entrata in

esercizio dell’impianto.

Solo per il primo registro, quello che si applica per il primo semestre a partire della

entrata in vigore del V conto energia, ed a salvaguardia delle iniziative in avanzata fase

di realizzazione, il primo criterio per la formazione della graduatoria è la precedenza

della data di entrata in esercizio dell’impianto. Inoltre, ferme restando le disposizioni

dell’art. 65 del Dl Liberalizzazioni, gli impianti iscritti al primo registro non devono

necessariamente avere i requisiti indicati dal V Conto Energia per accedere alle tariffe

incentivanti. Possono accedere al primo registro tutti gli impianti entrati in esercizio

prima della data di applicazione del presente decreto.

***

Tariffe incentivanti e premi

Ferme restando le determinazioni dell’Autorità per l’energia elettrica e il gas in materia

di dispacciamento e differentemente dai precedenti meccanismi di incentivazione, il

GSE eroga, in riferimento alla quota di produzione netta immessa in rete, per gli

impianti di potenza nominale:

o FINO a 1MW una tariffa omnicomprensiva determinata sulla base della

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potenza e della tipologia di impianto ed individuata rispettivamente per gli

impianti fotovoltaici, per gli impianti integrati con caratteristiche innovative e

per gli impianti fotovoltaici a concentrazione negli Allegati 5, 6 e 7;

o SUPERIORE a 1MW la differenza, se positiva, fra la tariffa

omnicomprensiva e il prezzo zonale orario, sempre riferita alla quota di

produzione netta immessa in rete. Tale differenza non può essere superiore alle

tariffe omnicomprensive. L’energia prodotta dagli impianti oltre 1MW resta al

produttore.

Sulla quota della produzione netta consumata in sito è attribuita una

tariffa premio (Cfr. Allegati 5, 6 e 7).

Aumenta sostanzialmente la soglia di spesa e scendono le tariffe. Sulla quota della

produzione netta consumata in sito è attribuita una tariffa premio sulla base delle

tabelle incentivanti. Limitatamente agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati

con caratteristiche innovative, le tariffe omnicomprensive e le tariffe premio

sull’energia consumata in sito sono incrementate in ragione della data di entrata in

esercizio e della potenza.

Premialità per la sostituzione totale di tetti in eternit o amianto e del Made in Europe,

cumulabile con il premio previsto per l’autoconsumo e sulla tariffa omnicomprensiva:

a) per impianti con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un

Paese membro dell’UE/SEE

20€ al MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2013;

10€ al MWh se entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2014;

5€ al MWh se entrano in esercizio successivamente al 31 dicembre 2014.

b) Per gli impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di

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coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto

30€ al MWh se la potenza non è superiore a 20 KW e 20€/MWh se la potenza è

superiore a 20 KW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2013;

20€ al MWh se la potenza non è superiore a 20 KW e 10€/MWh se la potenza è

superiore a 20 KW, qualora entrino in esercizio entro il 31 dicembre 2014;

10€ al MWh se la potenza non è superiore a 20 KW e 5€/MWh se la potenza è

superiore a 20 KW, qualora entrino in esercizio successivamente al 31 dicembre

2014.

Rispetto al IV conto energia il presente decreto contiene le riduzioni tariffarie per

quanto concerne la tariffa riconosciuta agli impianti realizzati su fabbricati rurali. Il

nuovo testo prevede che pergole, serre, barriere acustiche, tettoie e pensiline godano

dell’incentivo medio riconosciuto agli impianti su edifici e agli altri impianti.

Le serre possono ricoprire con i pannelli fotovoltaici un massimo del 30% del tetto a

disposizione altrimenti ricadono negli incentivi “per altri impianti”. I fabbricati rurali,

se accatastati prima della data di entrata in esercizio dell’impianto godono del

medesimo incentivo dato dalla media degli incentivi tra impianti su edifici e altri

impianti. Gli incentivi vengono riconosciuti per 20 anni.

***

Requisiti dei soggetti e degli impianti

Possono accedere alle tariffe incentivanti le persone fisiche, le persone giuridiche, i

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soggetti pubblici. L’accesso alle tariffe incentivanti anche ai condomini5 rappresenta

una grande opportunità: attraverso un investimento iniziale contenuto – in particolare

se ripartito tra i diversi soggetti che ne fanno parte – è possibile realizzare un impianto

fotovoltaico di una taglia adeguata a coprire i consumi delle parti comuni ed evitando

l’acquisto dal distributore locale. Inoltre, le regole di incentivazione nazionale

permettono di ripagare l’impianto e di ottenere un discreto introito che può essere

utilizzato per ridurre in maniera considerevole - o azzerare – le spese condominiali.

Accedono altresì, gli impianti fotovoltaici su edificio di qualunque taglia se viene

verificata almeno una delle seguenti caratteristiche:

Nel caso in cui gli edifici stessi risultano dotati di un attestato di certificazione

energetica con relazione indicante i miglioramenti possibili da effettuare per

migliorare le prestazioni energetiche dell’edificio. L’autocertificazione non è più

sufficiente. Sono esentati dalla presentazione della certificazione energetica le

pergole, le serre, le barriere acustiche, le tettoie e le pensiline.

Nel caso in cui gli edifici risultano avere coperture in eternit o amianto previa

totale sostituzione del tetto.

***

SPESE DI ISTRUTTORIA ED ONERI DI GESTIONE

I gestori di impianti di qualunque potenza che intendano accedere alle tariffe

incentivanti sono chiamati a corrispondere al GSE, all’atto di presentazione della

5 Il condominio – considerato alla stregua di una società di fatto (Cfr. Risoluzione n. 84/E Agenzia delle Entrate 10

agosto 2012) deve fatturare con applicazione della P. IVA l’energia venduta al GSE e applicare alla tariffa incentivante di cui si usufruisce la ritenuta del 4% ai sensi dell’art. 28 del DPR 600 del 1973.

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domanda per accedere agli incentivi, un contributo pari a 3€ per ogni kWp installato

fino a 20 kWp e 2 € per ogni kWp installato eccedente i 20kWp per le spese di

istruttoria.

Il pagamento dovrà essere effettuato all’atto della richiesta di incentivo per gli impianti

che non hanno l’obbligo di iscriversi al Registro oppure alla iscrizione al Registro per

gli altri impianti. A decorrere dal 1 gennaio 2013 dovrà essere corrisposto al GSE la

cifra di 0.05 centesimi di € per ogni kWh di energia elettrica incentivata.

La copia digitale dell’avvenuto pagamento sarà trasmessa al GSE dal soggetto

interessato che provvederà a caricarla sul portale informatico.