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RR\1096367IT.doc PE580.550v02-00
IT Unita nella diversità IT
Parlamento europeo 2014-2019
Documento di seduta
A8-0191/2016
30.5.2016
RELAZIONE INTERLOCUTORIA
sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla ratifica e all'adesione, da
parte degli Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, al protocollo del
2010 della convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento
dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive, fatta
eccezione per gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile
(13806/2015 – C8-0410/2015 – 2015/0135(NLE))
Commissione giuridica
Relatore: Pavel Svoboda
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INDICE
Pagina
PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO ...................................... 3
MOTIVAZIONE ........................................................................................................................ 8
PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA................... 11
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER
IL MERITO .............................................................................................................................. 17
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PROPOSTA DI RISOLUZIONE DEL PARLAMENTO EUROPEO
sul progetto di decisione del Consiglio relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli
Stati membri, nell'interesse dell'Unione europea, al protocollo del 2010 della
convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal
trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive, fatta eccezione per gli aspetti relativi
alla cooperazione giudiziaria in materia civile
(13806/2015 – C8-0410/2015 – 2015/0135(NLE))
Il Parlamento europeo,
– visto il progetto di decisione del Consiglio (13806/2015),
– vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio a norma dell'articolo 100,
paragrafo 2, e dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) del trattato sul
funzionamento dell'Unione europea (C8-0410/2015),
– visto l'articolo 3, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
– visto il parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 20141,
– vista la convenzione internazionale del 1996 sulla responsabilità e l'indennizzo per i
danni causati dal trasporto via mare di sostanze nocive e potenzialmente pericolose (la
"convenzione HNS del 1996"),
– visto il protocollo del 2010 della convenzione HNS del 1996 (la "convenzione HNS del
2010"),
– vista la proposta di decisione del Consiglio (COM(2015)0304),
– vista la decisione 2002/971/CE del Consiglio, del 18 novembre 2002, che autorizza gli
Stati membri a ratificare o ad aderire, nell'interesse della Comunità, alla convenzione
HNS del 19962,
– vista la direttiva 2004/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile
2004, sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno
ambientale (direttiva sulla responsabilità ambientale, o ELD)3,
– vista la dichiarazione della Commissione da iscrivere nel processo verbale del Comitato
dei rappresentanti permanenti e del Consiglio del 20 novembre e dell'8 dicembre 20154,
– visto il documento dell'industria del trasporto marittimo, del 18 settembre 2015, che
esorta gli Stati membri a ratificare o ad aderire quanto prima al Protocollo del 2010
della convenzione HNS, in linea con l'approccio proposto dalla Commissione5,
1 Parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014, 1/13, ECLI:EU:C:2014:2303. 2 GU L 337 del 13.12.2002, pag. 55. 3 GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56. 4 Nota punto 13142/15. 5 Disponibile on-line all'indirizzo: http://www.ics-shipping.org/docs/default-source/Submissions/EU/hazardous-
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– vista la relazione finale elaborata per la Commissione europea da BIO Intelligence
Service, dal titolo: "Study on ELD Effectiveness: scope and exceptions" (Studio
sull'efficacia della direttiva sulla responsabilità ambientale: Ambito di applicazione ed
eccezioni), del 19 febbraio 20141,
– vista la nota del servizio giuridico del Parlamento, dell'11 febbraio 2016, sulla base
giuridica della summenzionata proposta di decisione del Consiglio (SJ-0066/16) e il
successivo parere sotto forma di lettera sulla base giuridica appropriata per tale proposta
di decisione approvato dalla commissione giuridica il 19 febbraio 20162,
– visto l'articolo 99, paragrafo 3, del suo regolamento,
– vista la relazione interlocutoria della commissione giuridica (A8-0191/2016),
A. considerando che l'obiettivo della convenzione HNS del 2010 è quello di garantire la
rendicontabilità e il pagamento di un risarcimento adeguato, rapido ed effettivo delle
perdite o dei danni alle persone, ai beni e all'ambiente derivanti dal trasporto via mare di
sostanze pericolose e nocive tramite il Fondo internazionale specializzato di risarcimento
HNS;
B. considerando pertanto che essa mira, da un lato, a prevedere il principio "chi inquina
paga" e i principi di prevenzione e precauzione secondo cui occorre adottare azioni
preventive in caso di possibile danno ambientale, rientrando quindi nell'ambito della
politica e dei principi generali dell'Unione in materia ambientale, e, dall'altro lato, a
regolamentare le questioni derivanti dal danno causato dal trasporto marittimo nonché a
prevenire e ridurre al minimo tale danno, rientrando così nell'ambito della politica
dell'Unione in materia di trasporti;
C. considerando che, secondo la proposta della Commissione (COM(2015)0304), la
conclusione della convenzione HNS del 2010 determinerebbe pertanto una
sovrapposizione con il campo di applicazione delle norme di cui alla direttiva sulla
responsabilità ambientale;
D. considerando che il campo di applicazione della convenzione HNS del 2010 si
sovrappone a quello della direttiva sulla responsabilità ambientale per quanto concerne il
danno ambientale arrecato al territorio e alle acque territoriali sotto la giurisdizione di uno
Stato contraente, il danno da inquinamento ambientale causato nella zona economica
esclusiva (ZEE) o in una zona equivalente (con un limite massimo di 200 miglia marine
dalla linea di base) di uno Stato contraente e le misure preventive destinate a prevenire o
limitare tale danno;
E. considerando che la convenzione HNS del 2010 stabilisce la responsabilità oggettiva del
proprietario della nave per i danni derivanti dal trasporto via mare di sostanze pericolose
e nocive disciplinato dalla convenzione, nonché l'obbligo di sottoscrivere
un'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria al fine di coprire la propria responsabilità
and-noxious-substances.pdf. 1 Disponibile on-line all'indirizzo:
http://ec.europa.eu/environment/legal/liability/pdf/BIO%20ELD%20Effectiveness_report.pdf. 2 PE576.992
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per i danni in conformità con le disposizioni della convenzione, e vieta a tale fine di
presentare al proprietario della nave qualsiasi altra richiesta di risarcimento non conforme
a tale convenzione (articolo 7, paragrafi 4 e 5);
F. considerando che sussiste pertanto il rischio di un potenziale conflitto tra la direttiva ELD
e la convenzione HNS del 2010, rischio che può essere scongiurato tramite l'articolo 4,
paragrafo 2 della direttiva ELD, in base al quale la direttiva "non si applica al danno
ambientale o a una minaccia imminente di tale danno a seguito di un incidente per il
quale la responsabilità o il risarcimento rientrano nell'ambito d'applicazione di una delle
convenzioni internazionali elencate nell'allegato IV, comprese eventuali successive
modifiche di tali convenzioni, in vigore nello Stato membro interessato";
G. considerando che la direttiva ELD esclude pertanto dal suo campo di applicazione i danni
ambientali o le minacce imminenti di tali danni contemplati dalla convenzione HNS del
2010, una volta che quest'ultima sarà entrata in vigore; che, a meno che tutti gli Stati
membri ratifichino o aderiscano alla convenzione HNS del 2010 entro il medesimo
termine, vi è il rischio che si generi un contesto giuridico frammentato in cui alcuni Stati
membri dovranno attenersi alla convenzione HNS del 2010 e altri alla direttiva sulla
responsabilità ambientale, il che creerà disparità per le vittime dell'inquinamento, come le
comunità costiere, i pescatori ecc., e sarebbe altresì contrario allo spirito della
convenzione HNS del 2010;
H. considerando che i principi su cui si basano le convenzioni dell'Organizzazione marittima
internazionale costituiscono il fondamento anche della convenzione HNS del 2010 e che
tali principi sono la responsabilità oggettiva del proprietario della nave, l'assicurazione
obbligatoria per la copertura dei danni a terzi, il diritto delle persone che hanno subito
danni di ricorrere direttamente contro l'assicuratore, la limitazione della responsabilità e,
in caso di idrocarburi e di sostanze pericolose e nocive, un fondo speciale di risarcimento
dei danni che superano i limiti della responsabilità del proprietario della nave;
I. considerando che è nell'interesse dell'Unione nel suo complesso disporre di un regime
omogeneo di responsabilità applicabile al danno derivante dal trasporto in mare di
sostanze pericolose e nocive;
J. considerando che non è del tutto chiaro se l'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva ELD
voglia dire che la direttiva non è applicabile in uno Stato membro che abbia ratificato la
convenzione HNS del 2010, oppure che l'esclusione è limitata alla misura in cui la
responsabilità o il risarcimento rientrano nel campo di applicazione di detta convenzione;
K. considerando che la convenzione HNS del 2010 costituisce un regime di compensazione e
ha quindi una portata più limitata rispetto alla direttiva ELD per quanto riguarda
l'introduzione di un regime che imponga agli operatori – e chieda alle autorità competenti
di imporre agli operatori – di prevenire o porre rimedio a una minaccia imminente di
danno ambientale o a un effettivo danno ambientale, rispettivamente;
L. considerando che, contrariamente a quanto accade nell'ambito della direttiva ELD, per i
danni di natura non economica non può essere concesso alcun risarcimento nell'ambito
della convenzione HNS del 2010;
M. considerando che la direttiva ELD non impone una garanzia finanziaria obbligatoria agli
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operatori al fine di assicurare che dispongano di risorse finanziarie per garantire la
prevenzione e la riparazione del danno ambientale, a meno che uno Stato membro abbia
adottato disposizioni più rigorose rispetto a quelle della direttiva ELD;
N. considerando che la convenzione HNS del 2010 stabilisce il chiaro obbligo, per il
proprietario, di sottoscrivere un'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria al fine di
coprire la propria responsabilità per i danni conformemente alle disposizioni della
convenzione;
O. considerando che le altre convenzioni dell'Organizzazione marittima internazionale di cui
all'allegato IV della direttiva sulla responsabilità ambientale si sono dimostrate efficaci in
quanto sono riuscite a trovare un equilibrio tra gli interessi commerciali e ambientali
attraverso una chiara canalizzazione della responsabilità, grazie alla quale non vi sono, di
norma, dubbi su quale sia la parte responsabile, nonché attraverso l'istituzione di
meccanismi di assicurazione obbligatoria e di risarcimento rapido che non si limitano
unicamente al danno ambientale;
1. chiede al Consiglio e alla Commissione di tenere conto delle seguenti raccomandazioni:
i) garantire il rispetto del principio di attribuzione delle competenze dell'UE a norma
dell'articolo 5, paragrafo 1, TUE e della giurisprudenza consolidata della Corte di
giustizia, secondo cui "la scelta del fondamento normativo di un atto dell'Unione
deve basarsi su elementi oggettivi, suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i
quali figurano, in particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto"1;
(ii) accogliere pertanto il parere sotto forma di lettera approvato dalla commissione
giuridica, del 19 febbraio 2016, secondo cui:
"dal momento che la proposta di decisione del Consiglio mira ad autorizzare
gli Stati membri a ratificare o ad aderire, a nome dell’Unione, al protocollo
HNS 2010 e, di conseguenza, ad essere vincolati dalla convenzione HNS del
2010 e considerando che quest'ultima comprende non solo i casi di danno
ambientale (applicando il principio dell’azione preventiva e il principio "chi
inquina paga"), ma anche i casi di danni non ambientali causati dal trasporto
via mare di talune sostanze, gli articoli 100, paragrafo 2, 192, paragrafo 1, e
218, paragrafo 6, lettera a), punto v) del TFUE costituiscono le basi
giuridiche appropriate per la proposta";
iii) garantire che l'uniformità, l'integrità e l'efficacia delle norme comuni dell'Unione
non vengano pregiudicate dagli impegni internazionali assunti con la ratifica o
l'adesione alla convenzione HNS del 2010, in conformità con la giurisprudenza
consolidata della Corte di giustizia2;
1 Sentenza della Corte di giustizia del 19 luglio 2012, Parlamento europeo / Consiglio dell'Unione europea, C-
130/10, ECLI:EU:C:2012:472, paragrafo 42. 2 Parere della Corte di giustizia del 19 marzo 1993, 2/91, ECLI:EU:C:1993:106, paragrafo 25; sentenza della
Corte di giustizia del 5 novembre 2002, Commissione delle Comunità europee / Regno di Danimarca, C-467/98,
ECLI:EU:C:2002:625, paragrafo 82; Parere della Corte di giustizia del 7 febbraio 2006, 1/03,
ECLI:EU:C:2006:81, paragrafi 120 e 126; Parere della Corte di giustizia del 14 ottobre 2014, 1/13,
ECLI:EU:C:2014:2303.
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iv) prestare maggiore attenzione, in tale contesto, alla sovrapposizione tra la direttiva
sulla responsabilità ambientale e la convenzione HNS del 2010 per quanto riguarda
il danno ambientale arrecato al territorio e alle acque territoriali sotto la
giurisdizione di uno Stato contraente, il danno da inquinamento ambientale causato
nella ZEE o in una zona equivalente (con un limite massimo di 200 miglia marine
dalla linea di base) di uno Stato contraente e le misure preventive destinate a evitare
o ridurre al minimo tale danno (misure preventive, riparazione primaria, riparazione
complementare);
v) assicurare che sia ridotta al minimo la possibilità di conflitto tra la direttiva sulla
responsabilità ambientale e la convenzione HNS del 2010 attraverso l'adozione di
tutte le misure atte a garantire che la clausola di esclusività ai sensi dell'articolo 7,
paragrafi 4 e 5 della convenzione HNS del 2010, secondo cui è vietato presentare al
proprietario della nave richieste di risarcimento non conformi a detta convenzione,
sia rispettata pienamente dagli Stati membri che ratificano o aderiscono a norma
dell'articolo 4, paragrafo 2, e dell'allegato IV della direttiva sulla responsabilità
ambientale;
vi) garantire che sia ridotto il rischio di creare e consolidare una situazione di
svantaggio competitivo per gli Stati che sono pronti ad aderire alla convenzione
HNS del 2010, rispetto a quelli che potrebbero voler ritardare tale processo e
continuare a essere vincolati soltanto alla direttiva ELD;
vii) garantire che sia posta fine alla coesistenza permanente di due regimi di
responsabilità marittima – un meccanismo a livello di Unione e uno internazionale
– che causerebbero una frammentazione della normativa dell'Unione,
comprometterebbero la chiara canalizzazione della responsabilità e potrebbero
condurre a procedimenti giudiziari lunghi e onerosi a scapito delle vittime e
dell'industria del trasporto marittimo;
viii) garantire a tal proposito che sia imposto agli Stati membri il chiaro obbligo di
adottare tutte le misure necessarie per ottenere un risultato concreto, vale a dire
ratificare la convenzione HNS del 2010 o aderirvi entro un termine ragionevole,
che non dovrebbe essere superiore a due anni a decorrere dalla data di entrata in
vigore della decisione del Consiglio;
2. conclude che la presente relazione interlocutoria costituirebbe un'ulteriore possibilità
per il Consiglio e la Commissione di dar seguito alle raccomandazioni di cui al
paragrafo 1;
3. incarica il suo Presidente di richiedere ulteriori discussioni con la Commissione e il
Consiglio;
4. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla
Commissione nonché ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.
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MOTIVAZIONE
Il 17 dicembre 2015 il Parlamento ha ricevuto una lettera che lo invitava a dare la sua
approvazione al progetto di decisione del Consiglio relativa alla ratifica e all'adesione, da
parte degli Stati membri a nome dell'Unione, al protocollo del 2010 della convenzione HNS1.
In mancanza di una clausola REIO (organizzazione regionale d'integrazione economica) nel
testo della convenzione o nel protocollo, gli Stati membri dovrebbero concludere tale accordo
internazionale a nome dell'Unione, previa autorizzazione del Consiglio e approvazione del
Parlamento europeo su proposta della Commissione (articolo 218, paragrafo 6, lettera a)
TFUE). Il relatore propone una relazione interlocutoria che permetta di lavorare con il
Consiglio e la Commissione per conseguire un esito positivo. Il relatore ritiene che non sia
opportuno che il Parlamento dia la propria approvazione prima di vedere garantite
l'uniformità, l'integrità e l'efficacia del diritto dell'Unione, nonché il principio fondamentale di
attribuzione delle competenze dell'UE.
La convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal
trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 è l'ultima delle convenzioni
dell'Organizzazione marittima internazionale (IMO) concernenti la responsabilità e il
risarcimento dei danni derivanti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive,
compresi il gas naturale liquefatto (GNL) e il gas di petrolio liquefatto (GPL), a non essere
stata ancora ratificata. Avendo acquisito esperienza con regimi internazionali analoghi che
disciplinano la responsabilità per i danni derivanti da altre attività di trasporto marittimo,
come il trasporto di idrocarburi mediante navi cisterna, l'IMO ha adottato tale accordo
internazionale, come modificato dal protocollo HNS del 2010, per integrare il sistema di
convenzioni sulla responsabilità marittima con uno strumento specifico. Né la convenzione
HNS del 1996, né il protocollo del 2010 della convenzione HNS sono ancora entrati in vigore.
La convenzione HNS del 2010 stabilisce la responsabilità oggettiva del proprietario della
nave che trasporta sostanze pericolose e nocive per i danni derivanti da un evento correlato al
trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive a bordo di tale nave. Esistono limitate
eccezioni alla responsabilità oggettiva del proprietario, che è connessa all'obbligo del
proprietario di sottoscrivere un'assicurazione o un'altra garanzia finanziaria al fine di coprire
la propria responsabilità per i danni conformemente alle disposizioni della convenzione. Fatto
ancora più importante, è stato istituito un apposito fondo di risarcimento destinato a risarcire
chiunque abbia subito un danno derivante dal trasporto via mare di sostanze pericolose e
nocive, nella misura in cui tale persona non sia stata in grado di ottenere un pieno e adeguato
risarcimento dei danni dal proprietario della nave e dal suo assicuratore. L'importo totale del
risarcimento disponibile è pari a 250 milioni di unità di conto (circa 310 milioni di EUR ai
tassi di cambio attuali), sulla base di un sistema elaborato di contributi versati al Fondo HNS
da soggetti riceventi sostanze pericolose e nocive in ciascun Stato contraente.
Il campo di applicazione di entrambe le convenzioni HNS, del 1996 e del 2010, si sovrappone
a quello della direttiva 2004/35/CE in materia di responsabilità degli operatori di attività
professionali2, compresi i trasporti marittimi, per quanto concerne i) il danno ambientale
causato al territorio, compreso il mare territoriale, di uno Stato contraente, ii) il danno da
inquinamento ambientale causato nella ZEE o in una zona equivalente (con un limite
1 SGS15/14574 in merito alla decisione 13806/15. 2 GU L 143 del 30.4.2004, pag. 56.
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massimo di 200 miglia marine dalla linea di base) di uno Stato contraente e iii) le "misure
preventive, ovunque esse siano adottate, destinate a prevenire o limitare tale danno".
Attualmente non vi è nulla nella direttiva sulla responsabilità ambientale che garantisca un
risarcimento alle vittime per i danni che superano i limiti di responsabilità del proprietario
della nave. Nell'attuale quadro giuridico dell'UE manca inoltre l'obbligo di assicurazione
obbligatoria, mentre la convenzione stabilisce specificamente tale obbligo per i proprietari
delle navi, congiuntamente al diritto dei ricorrenti di rivalersi direttamente sull'assicuratore.
Alla luce di ciò, il relatore comprende che la conclusione del protocollo del 2010 della
convenzione HNS garantirà l'applicazione uniforme delle norme sulla responsabilità e sul
risarcimento in relazione agli incidenti causati da navi che trasportano via mare sostanze
pericolose e nocive in tutta l'UE. Essa garantirà inoltre la disponibilità di fondi sufficienti per
il risarcimento delle vittime di tali incidenti.
Considerando che il termine "danni da inquinamento" nella convenzione HNS del 2010 ha
una portata più ristretta rispetto al termine "danno ambientale" ai sensi della direttiva ELD, e
che l'inclusione di incidenti che interessano sostanze pericolose e nocive nella direttiva ELD
aprirebbe quindi la possibilità di risarcimento per danni puramente ambientali, il relatore
ritiene che l'applicazione della direttiva ELD agli incidenti contemplati dalla convenzione
HNS del 2010 equivarrebbe di fatto al ripudio dell'approccio dell'IMO da parte dell'UE, il che
potrebbe avere ripercussioni negative considerevoli.
In particolare, la normativa UE non sarebbe vincolante per i paesi terzi, inclusi quelli che
sono importanti Stati di bandiera, il che potrebbe rivelarsi problematico in sede di trattamento
delle denunce relative a fuoriuscite di sostanze pericolose e nocive che presentano aspetti
internazionali. Inoltre, nel caso in cui i paesi vicini degli Stati membri dell'UE fossero paesi
parti della convenzione HNS del 2010 (la Norvegia e la Turchia hanno già firmato la
convenzione) e si verificasse un incidente che interessa sia uno Stato membro dell'UE che un
paese vicino, i ricorrenti e i proprietari delle navi sarebbero soggetti a regimi diversi (e
contraddittori).
Pertanto, il relatore è del parere che, vista la natura del trasporto marittimo quale attività di
portata mondiale con un impatto transfrontaliero, un regime internazionale, piuttosto che
soluzioni regionali, si riveli più appropriato ai fini della garanzia di un'applicazione uniforme
delle norme sulla responsabilità e sul risarcimento in relazione agli incidenti causati da navi
che trasportano via mare sostanze pericolose e nocive in tutta l'UE.
Alla luce della quota significativa rappresentata dai carichi di sostanze pericolose e nocive nel
trasporto merci per via marittima, del carattere mondiale del settore navale, nonché del
possibile impatto transfrontaliero degli incidenti che coinvolgono carichi di sostanze
pericolose o nocive, il relatore ritiene che sia nell'interesse dell'Unione nel suo complesso
disporre di un regime omogeneo di responsabilità applicabile al danno ambientale derivante
dal trasporto in mare di sostanze pericolose e nocive, che potrà essere realizzato solo se il
Consiglio e la Commissione terranno debitamente conto delle raccomandazioni del
Parlamento.
Il relatore sottolinea che la presente relazione interlocutoria non dovrebbe essere vista come
un impedimento all'instaurazione di un regime uniforme di responsabilità, ma come uno
sforzo volto a garantire che ciò avvenga nel modo più efficace ed equo, senza compromettere
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l'uniformità, l'integrità e l'efficacia delle norme comuni del diritto dell'UE e senza creare
disparità eccessive per le vittime dell'inquinamento (ad esempio le comunità costiere, i
pescatori, ecc.) e il settore dei trasporti marittimi.
Il relatore intende pertanto avviare un dialogo con il Consiglio e la Commissione al fine di
delineare una politica coerente dell'UE in materia di responsabilità e risarcimento dei danni
ambientali derivanti dal trasporto in mare di sostanze pericolose e nocive.
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PARERE DELLA COMMISSIONE GIURIDICA SULLA BASE GIURIDICA
On. Pavel Svoboda
Presidente
Commissione giuridica
BRUXELLES
Oggetto: Parere sulla base giuridica della proposta di decisione del Consiglio relativa
alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri a nome dell'Unione, al
protocollo del 2010 della Convenzione internazionale sulla responsabilità e sul
risarcimento dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e
nocive fatta eccezione per gli aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in
materia civile [2015/0135 (NLE) – 13806/2015 – C8-0410/2015]
Signor Presidente,
Con lettera del 17 dicembre 2015 il Consiglio ha chiesto al Parlamento di dare la sua
approvazione alla proposta di decisione del Consiglio in oggetto.1 Tenuto conto del
cambiamento della base giuridica della proposta da parte del Consiglio, la commissione
giuridica, altresì competente per il merito della decisione proposta, ha deciso nella riunione
del 28 gennaio 2016, in applicazione dell'articolo 39, paragrafo 2 del regolamento, di
analizzare di propria iniziativa la questione relativa all'adeguatezza della base giuridica della
proposta di decisione del Consiglio.
Il 22 giugno 2015 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio
relativa alla ratifica e all'adesione, da parte degli Stati membri a nome dell'Unione, al
protocollo del 2010 della Convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento
dei danni prodotti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive fatta eccezione per gli
aspetti relativi alla cooperazione giudiziaria in materia civile (di seguito, la "decisione del
Consiglio relativa alla ratifica e all'adesione al protocollo del 2010" o la "decisione del
Consiglio").2 La presente proposta è basata sugli articoli 192 e 218, paragrafo 6, lettera a),
punto v), del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (in appresso "TFUE"). A norma
dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), TFUE, il Consiglio adotta, previa
approvazione del Parlamento europeo, accordi che riguardano settori ai quali si applica la
procedura legislativa ordinaria o una procedura legislativa speciale qualora sia necessaria
l'approvazione del Parlamento europeo. L'articolo 192, paragrafo 1, TFUE fa parte del titolo
XX sull'ambiente e consente l'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, di misure volte a conseguire gli
obiettivi di cui all’articolo 191 TFUE.
Il Consiglio, in data 1º dicembre 2015, ha pubblicato la proposta di decisione del Consiglio
relativa alla ratifica e all'adesione al protocollo del 2010, basata sugli articoli 100, paragrafo 2
1 Cfr. 13806/15 2 COM(2015) 304 final.
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e 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), TFUE. L'articolo 100, paragrafo 2, TFUE fa parte del
titolo VI sui trasporti e consente l'adozione da parte del Parlamento europeo e del Consiglio,
deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria, di opportune disposizioni per la
navigazione marittima e aerea.
I. - Contesto
La responsabilità e il risarcimento dei danni derivanti da determinate attività di trasporto
marittimo sono disciplinati a livello internazionale da una serie di convenzioni
dell’Organizzazione marittima internazionale, che si basano sugli stessi principi fondamentali.
Tali principi sono i seguenti: la responsabilità oggettiva del proprietario della nave,
l'assicurazione obbligatoria per la copertura dei danni a terzi, il diritto delle persone che hanno
subito danni di ricorrere direttamente contro l'assicuratore, la limitazione della responsabilità
e, in caso di idrocarburi e di sostanze pericolose e nocive (in appresso "HNS"), un fondo
speciale di risarcimento dei danni che superano i limiti della responsabilità del proprietario
della nave.
La Convenzione internazionale sulla responsabilità e sul risarcimento dei danni prodotti dal
trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive del 1996 (di seguito "convenzione HNS del
1996") è l'ultima delle convenzioni IMO concernenti la responsabilità ad essere ancora in
attesa di ratifica da parte degli Stati per entrare in vigore. Il protocollo del 2010 (di seguito il
"protocollo del 2010") della convenzione HNS del 1996 conteneva le modifiche necessarie
per affrontare le problematiche individuate nella summenzionata convenzione. Il protocollo
del 2010 e le disposizioni della convenzione, come modificata dal protocollo, vanno letti,
interpretati e applicati congiuntamente come un unico strumento, a norma degli articoli 2 e 18
di tale protocollo. La firma, la ratifica o l'accettazione del protocollo del 2010 da parte di uno
Stato rendono nulla qualsiasi firma o ratifica precedente, da parte di tale Stato, della
convenzione HNS del 1996, in conformità all'articolo 20, paragrafo 8, del protocollo. Gli Stati
che ratificano il protocollo esprimono il loro consenso ad essere vincolati dal testo
consolidato della convenzione HNS del 2010, quale strumento unico e consolidato nel quadro
della convenzione, che avrà effetto dopo l'entrata in vigore del protocollo del 2010.
In mancanza di una clausola di organizzazione regionale di integrazione economica nel testo
della convenzione o nel protocollo, gli Stati membri sono tenuti a concludere tale accordo
internazionale a nome dell'Unione. Le proposte di decisione del Consiglio autorizzeranno
quindi gli Stati membri a ratificare o ad aderire, a nome dell'Unione, al protocollo HNS del
2010 e, di conseguenza, ad essere vincolati dalle norme della convenzione HNS del 2010.
II. - Articoli pertinenti del trattato
L'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) del TFUE, nella parte quinta "Azione esterna
dell'Unione", in combinato disposto con l'articolo 192, nella parte terza del TFUE, dal titolo
"Politiche dell'Unione e azioni interne" sono presentati come base giuridica nella proposta
della Commissione e recitano come segue (la sottolineatura è aggiunta):
Articolo 218
(ex articolo 300 TCE)
RR\1096367IT.doc 13/17 PE580.550v02-00
IT
[...]
6. Il Consiglio, su proposta del negoziatore, adotta una decisione relativa alla conclusione
dell'accordo.
Tranne quando l'accordo riguarda esclusivamente la politica estera e di sicurezza comune, il
Consiglio adotta la decisione di conclusione dell'accordo:
(a) previa approvazione del Parlamento europeo nei casi seguenti:
[...]
(v) accordi che riguardano settori ai quali si applica la procedura legislativa
ordinaria oppure la procedura legislativa speciale qualora sia necessaria
l'approvazione del Parlamento europeo.
Articolo 192
(ex articolo 175 TCE)
1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria e previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle
regioni, decidono in merito alle azioni che devono essere intraprese dall'Unione per
realizzare gli obiettivi dell'articolo 191.
[...]
L'articolo 191 TFUE recita (la sottolineatura è aggiunta):
Articolo 191
(ex articolo 174 TCE)
1. La politica dell'Unione in materia ambientale contribuisce a perseguire i seguenti obiettivi:
- salvaguardia, tutela e miglioramento della qualità dell'ambiente,
- protezione della salute umana,
- utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali,
- promozione sul piano internazionale di misure destinate a risolvere i problemi dell'ambiente
a livello regionale o mondiale e, in particolare, a combattere i cambiamenti climatici
2. La politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo
conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui
principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via
prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio "chi inquina paga".
[...]
La proposta di decisione del Consiglio si basa sull'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto
v), del TFUE, in combinato disposto con l'articolo 100, paragrafo 2, del TFUE, che recita
come segue (la sottolineatura è aggiunta):
PE580.550v02-00 14/17 RR\1096367IT.doc
IT
Articolo 100
(ex articolo 80 TCE)
[...]
2. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando secondo la procedura legislativa
ordinaria, possono stabilire le opportune disposizioni per la navigazione marittima e aerea.
Essi deliberano previa consultazione del Comitato economico e sociale e del Comitato delle
regioni.
III. - La giurisprudenza sulla base giuridica
Secondo una giurisprudenza costante della Corte di giustizia: "la scelta del fondamento
normativo di un atto comunitario (ora dell'Unione) deve basarsi su elementi oggettivi,
suscettibili di sindacato giurisdizionale, tra i quali figurano, in particolare, lo scopo e il
contenuto dell'atto".1 La scelta di una base giuridica non corretta può quindi giustificare
l'annullamento dell'atto in questione.2
Infine, per quanto riguarda le basi giuridiche multiple, se l'esame di un atto dell'UE dimostra
che esso persegue una doppia finalità o ha una duplice componente, e se una di queste è
identificabile come principale o preponderante, mentre l'altra è solo accessoria, l'atto deve
fondarsi su una sola base giuridica, ossia quella richiesta dalla finalità o componente
principale o preponderante.3 Tuttavia, se una misura ha contemporaneamente più obiettivi o
più componenti tra loro inscindibili, senza che uno di essi assuma importanza secondaria e
indiretta rispetto all'altro, tale atto dovrà basarsi sulle diverse basi giuridiche corrispondenti.4
IV. - Lo scopo e il contenuto della proposta di decisione del Consiglio e della convenzione
HNS del 2010
Come indicato sopra, l'obiettivo della proposta di decisione del Consiglio è quello di
autorizzare gli Stati membri a ratificare o ad aderire, a nome dell'Unione, al protocollo HNS
2010 e, di conseguenza, ad essere vincolati dalle norme della convenzione HNS del 2010.
In particolare, l'articolo 1 della proposta di decisione del Consiglio stabilisce che gli Stati
membri sono autorizzati a ratificare o ad aderire al protocollo del 2010 della convenzione
HNS nell’interesse dell'Unione. Gli articoli 2 e 3 definiscono le azioni che gli Stati membri
devono intraprendere al fine di ratificare il protocollo del 2010 e di istituire un sistema di
1 Causa C-411/06 Commissione/Parlamento e Consiglio [2009] Racc. I-7585, par. 45 e causa C-130/10
Parlamento/Consiglio [2012] Racc. par. 42, e giurisprudenza ivi citata. 2 Parere 2/00 sul Protocollo di Cartagena [2001] Racc. I-9713, par. 5. 3 Causa C-137/12 Commissione/Consiglio EU:C:2013:675, par. 53; Causa C-411/06 Commissione/Parlamento e
Consiglio, [2009] Racc. I-7585, par. 46, e giurisprudenza ivi citata; C-490/10 Parlamento/Consiglio
EU:C:2012:525, par. 45; C-155/07 Parlamento/Consiglio [2008] ECR I-08103, par. 34. 4 Causa C-211/01 Commissione/Consiglio [2003] Racc. I-08913, par. 40; Causa C-411/06
Commissione/Parlamento e Consiglio, [2009] Racc. I-7585, par. 47; Causa C-178/03 Commissione/Parlamento
europeo e Consiglio [2006] Racc. I-107, parr. 43-56.
RR\1096367IT.doc 15/17 PE580.550v02-00
IT
notifica per il carico soggetto a contributo. Gli articoli 4 e 5 contengono le disposizioni finali
relative all’entrata in vigore e ai destinatari della decisione, vale a dire gli Stati membri.
Per quanto riguarda lo scopo e il contenuto della convenzione HNS del 2010 è confermato
nella nota elaborata dal Servizio giuridico del Parlamento che:1
"L’obiettivo della convenzione HNS del 2010 è fornire un indennizzo adeguato, rapido
e effettivo dei danni alle persone, ai beni e all’ambiente derivanti dal trasporto via
mare di sostanze pericolose e nocive. La convenzione copre i danni da inquinamento e
i danni provocati da altri rischi, per esempio gli incendi e le esplosioni. Il suo
contenuto riguarda la questione della responsabilità in caso di danni alle persone, ai
beni e all’ambiente, del risarcimento di tali danni da parte del Fondo internazionale
per le sostanze nocive e potenzialmente pericolose e le norme sulle richieste di
risarcimento e le azioni giudiziarie, [...]."
In particolare, l'articolo 3, lettera a), riguarda i danni che possono essere ambientali o meno;
l'articolo 3, lettera b), riguarda i danni ambientali; l'articolo 3, lettera c), riguarda i danni non
ambientali; e l'articolo 3, lettera d), contempla le misure volte a prevenire o ridurre al minimo
i danni ambientali o non ambientali. Dopo aver illustrato le disposizioni generali agli articoli
da 1 a 6, la convenzione stabilisce: le norme in materia di responsabilità in caso di danni
rientranti nel campo di applicazione della convenzione, al capo II (articoli da 7 a 12); le
norme in materia di compensazione stabilite dal Fondo internazionale per le sostanze nocive e
potenzialmente pericolose (Fondo HNS) in caso di danni, al capo III (articoli da 13 a 36); le
norme relative alle richieste di risarcimento e alle azioni giudiziarie in caso di danni, al capo
IV (articoli da 37 a 42).2 I capi V e VI trattano disposizioni transitorie e disposizioni finali.
V. - Determinazione della base giuridica appropriata
Come indicato in precedenza, la scelta della base giuridica per un atto dell'UE deve basarsi su
elementi obiettivi suscettibili di sindacato giurisdizionale; tra tali elementi figurano, in
particolare, lo scopo e il contenuto dell'atto. Inoltre, il ricorso a un duplice fondamento
giuridico è escluso quando le procedure previste relativamente all'uno e all'altro fondamento
giuridico siano incompatibili e/o quando il cumulo di fondamenti giuridici sia tale da
pregiudicare i diritti del Parlamento. Tanto l'articolo 100, paragrafo 2, TFUE – proposto dal
Consiglio, quanto l'articolo 192, paragrafo 1, TFUE – proposto dalla Commissione –
prevedono la procedura legislativa ordinaria per il Parlamento europeo e il Consiglio
nell'adozione di misure e stabiliscono le opportune disposizioni nei settori dei trasporti e
dell'ambiente, rispettivamente. Inoltre, poiché l'obiettivo della proposta di decisione del
Consiglio è quello di autorizzare gli Stati membri a ratificare o ad aderire al protocollo HNS
2010 e, di conseguenza, ad essere vincolati dalle norme della convenzione HNS del 2010, che
a sua volta è intesa a fornire un indennizzo adeguato, rapido e effettivo dei danni alle persone,
ai beni e all'ambiente derivanti dal trasporto via mare di sostanze pericolose e nocive, si può
concludere che la dimensione ambientale non può affatto essere considerata "puramente
accessoria".
Sembra quindi che la convenzione del 2010 persegua più obiettivi o che abbia più componenti
tra loro indissociabili. Da un lato, essa mira a prevedere il principio "chi inquina paga e il
1 SJ-0066/16, pag.3 2 Il capitolo IV è oggetto di una proposta distinta di decisione del Consiglio.
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IT
principio dell’azione preventiva in caso di danno ambientale e contiene norme sulla
responsabilità e il risarcimento per i danni ambientali. D'altro lato, essa mira a dare
esecuzione ad una convenzione, conclusa sotto gli auspici dell'Organizzazione marittima
internazionale e che mira a disciplinare il risarcimento per il danno causato in conseguenza
del trasporto marittimo, incluso il danno non ambientale provocato dal trasporto marittimo,
nonché a evitare o ridurre al minimo tale danno. In quanto tale, essa contiene norme sulla
responsabilità e il risarcimento dei danni non ambientali.
Di conseguenza, e in conformità con la giurisprudenza della Corte di giustizia, si è potuto
concludere che la proposta di decisione del Consiglio dovrebbe essere basata sull’articolo
100, paragrafo 2, TFUE e sull'articolo 192, paragrafo 1, TFUE, in combinato disposto con
l'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), TFUE.
VI. - Conclusione e raccomandazione
Alla luce dell’analisi che precede, dal momento che la proposta di decisione del Consiglio
mira ad autorizzare gli Stati membri a ratificare o ad aderire, a nome dell’Unione, al
protocollo HNS 2010 e, di conseguenza, ad essere vincolati dalla convenzione HNS del 2010
e considerando che quest'ultima comprende non solo i casi di danno ambientale (applicando il
principio dell’azione preventiva e il principio "chi inquina paga"), ma anche i casi di danni
non ambientali causati dal trasporto via mare di talune sostanze, gli articoli 100, paragrafo 2,
192, paragrafo 1, e 218, paragrafo 6, lettera a), punto v) del TFUE costituiscono le basi
giuridiche appropriate per la proposta.
Nella sua riunione del 17 febbraio 2016, la commissione giuridica ha pertanto deciso,
all'unanimità1, che la base giuridica corretta per la proposta di decisione del Consiglio è
costituita dall'articolo 100, paragrafo 2, dall'articolo 192, paragrafo 1, e dall'articolo 218,
paragrafo 6, lettera a), punto v) del TFUE.
Voglia gradire, signor Presidente, i sensi della mia più profonda stima.
(f.to) Pavel Svoboda
.
1 Erano presenti al momento della votazione finale: Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Therese Comodini Cachia, Kostas
Chrysogonos, Mady Delvaux, Angel Dzhambazki, Jytte Guteland, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, António Marinho e Pinto,
Julia Reda, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Pavel Svoboda, Axel Voss, Tadeusz Zwiefka.
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IT
ESITO DELLA VOTAZIONE FINALE IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER IL MERITO
Approvazione 24.5.2016
Esito della votazione finale +:
–:
0:
21
0
2
Membri titolari presenti al momento
della votazione finale
Max Andersson, Marie-Christine Boutonnet, Jean-Marie Cavada,
Kostas Chrysogonos, Therese Comodini Cachia, Mady Delvaux, Rosa
Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer
de Oedenberg, Sajjad Karim, Dietmar Köster, Gilles Lebreton, Jiří
Maštálka, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, József Szájer, Axel
Voss, Tadeusz Zwiefka
Supplenti presenti al momento della
votazione finale
Daniel Buda, Angel Dzhambazki, Stefano Maullu
Supplenti (art. 200, par. 2) presenti al
momento della votazione finale
Jens Nilsson