Polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di...

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1 Linee Guida ABI-ANIA Polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento Polizze assicurative connesse a Polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di mutui e altri contratti di finanziamento finanziamento LINEE GUIDA ABI-ANIA LINEE GUIDA ABI-ANIA 22 ottobre 2008 22 ottobre 2008

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Linee Guida ABI-ANIA

Polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di finanziamento

Polizze assicurative connesse a Polizze assicurative connesse a mutui e altri contratti di mutui e altri contratti di

finanziamentofinanziamento

LINEE GUIDA ABI-ANIALINEE GUIDA ABI-ANIA22 ottobre 200822 ottobre 2008

Le Linee Guida nascono da una sollecitazione del Presidente dell’ISVAP volta a definire un accordo che dia attuazione al principio di piena portabilità dei mutui (cfr. art. 8, del D.L. n. 7/2007, convertito nella legge n. 40/2007), anche con riferimento alle coperture assicurative ad essi abbinate

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Perché le linee guida

Le Linee Guida sono finalizzate a favorire le migliori pratiche di realizzazione del principio di piena portabilità dei mutui - così come delle operazioni di estinzione anticipata del mutuo o di un qualsiasi finanziamento, o di rinegoziazione del mutuo (cfr. D.L. n. 93/2008, convertito nella legge n. 126/2008, e la relativa Convenzione ABI-Ministero dell’Economia e delle Finanze)

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Finalità delle linee guida

Legge n. 40/2007: Estinzione anticipata dei mutui immobiliari

L'art. 7 DL n. 7/2007, convertito con modificazioni nella legge n. 40/2007, ha recato disposizioni in materia di estinzione anticipata dei mutui immobiliari e divieto di clausole penali

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L'art. 8 DL n. 7/2007 ha introdotto disposizioni sulla portabilità dei mutui e degli altri contratti di finanziamento e sulla surrogazione

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Legge n. 40/2007: Portabilità dei mutui

L'art. 3 DL n. 93/2008, convertito con modificazioni nella legge n. 126/2008, ha stabilito che il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'ABI definiscono con apposita Convenzione le modalità ed i criteri di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile stipulati anteriormente al 29.05.2008, per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione dell' abitazione principale

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Legge n. 126/2008: criteri di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile

Il 19.05.2008 il Ministero dell'Economia e delle Finanze e l'ABI hanno sottoscritto la Convenzione

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Convenzione principale sui criteri di rinegoziazione dei mutui a tasso variabile

Il Presidente dell'ISVAP ha invitato gli operatori del mercato assicurativo e bancario a definire un accordo globale che dia concreta attuazione al principio di piena portabilità sancito dalla legge

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Attuazione principio di piena portabilità: invito Isvap

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ABI e ANIA al fine di facilitare la portabilità dei mutui e degli altri contratti di finanziamento e l'estinzione anticipata degli stessi hanno elaborato le "Linee guida" relative alle polizze assicurative connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento che le due associazioni suggeriscono di adottare: alle banche agli intermediari finanziari e alle imprese di assicurazione

ad esse associati

Attuazione principio di piena portabilità: Linee guida ABI e ANIA

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Linee guida ABI e ANIA relative alle polizze assicurative

connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento

Casi trattati

Le Linee guida trattano i seguenti casi: estinzione anticipata del mutuo o altro

contratto di finanziamento; portabilità del mutuo o altro contratto di

finanziamento; rinegoziazione del mutuo ex art. 3 DL n.

93/2008

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Opzioni in caso di estinzione anticipata del mutuo o finanziamento

Nel caso in cui il contratto di mutuo o di finanziamento venga estinto anticipatamente rispetto all'iniziale durata contrattuale ed esso sia assistito da una copertura assicurativa: collocata dalla Banca o società finanziaria che

concede il mutuo (soggetto mutuante) ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in

soluzione unica

lo stesso soggetto mutuante si impegna a proporre al cliente 2 opzioni

Estinzione anticipata del mutuo - Opzione 1

La copertura assicurativa continua per la durata ed alle condizioni

originariamente pattuite Il mutuatario indicherà il nuovo

beneficiario o intestatario del vincolo di beneficio

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Estinzione anticipata del mutuo – Opzione 2

La polizza si estingue Il soggetto mutuante restituisce al cliente

sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante

sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell’assicuratore

la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato

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Calcolo parte di premio da rimborsare

Tale parte è calcolata per la componente relativa alla copertura

assicurativa in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla

scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo

per la componente residua relativa ai costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla

scadenza della copertura. Il soggetto mutuante fornisce al cliente il conteggio dell'importo rimborsato

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Portabilità del mutuo o altro contratto di finanziamento

In caso di portabilità di un mutuo o di un finanziamento assistito da copertura assicurativa: collocata dalla Banca o società finanziaria che

concede il mutuo (soggetto mutuante) ed il cui premio sia stato pagato anticipatamente in

soluzione unica

il soggetto mutuante che subentra nel rapporto propone al cliente due opzioni

Portabilità del mutuo o altro contratto di finanziamento – Opzione 1

La copertura assicurativa continua per la durata ed

alle condizioni

originariamente pattuite Il mutuatario indicherà il nuovo beneficiario o

intestatario del vincolo di beneficio (il soggetto mutuante subentrante)

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Portabilità del mutuo o altro contratto di finanziamento – Opzione 2

La polizza si estingue Il soggetto mutuante restituisce al cliente

sia nel caso in cui il pagamento del premio sia stato anticipato dal mutuante

sia nel caso in cui sia stato effettuato direttamente dal cliente nei confronti dell’assicuratore

la parte di premio pagato relativo al periodo residuo per il quale il rischio è cessato

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Calcolo parte di premio da rimborsare

Tale parte è calcolata per la componente relativa alla copertura

assicurativa in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla

scadenza della copertura nonché del capitale assicurato residuo

per la componente residua relativa ai costi in proporzione agli anni e frazione di anno mancanti alla

scadenza della copertura. Il soggetto mutuante fornisce al cliente il conteggio dell'importo rimborsato

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Rinegoziazione del mutuoex art. 3 DL n. 93/2008 e Convenzione

ABI·MEF

Nel caso in cui il mutuo sia rinegoziato ai sensi della normativa in oggetto e tale mutuo sia assistito da copertura assicurativa collocata dal soggetto mutuante la copertura assicurativa continua alle

condizioni originariamente pattuite

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Rinegoziazione del mutuoex art. 3 DL n. 93/2008 e Convenzione

ABI·MEF

La copertura assicurativa: aI termine di scadenza originaria del contratto di mutuo o al momento della rinegoziazione dello stesso

può essere integrata per gli anni di rimborso del debito residuo relativo al conto di finanziamento accessorio mediante un nuovo contratto stipulato anche con altra impresa di assicurazione tramite la modifica del contratto già in corso con l'impresa di assicurazione originaria alle nuove condizioni da concordare tra le parti

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Informativa relativa ai nuovi contratti assicurativi accessori a mutui e altri

contratti di finanziamento

Per i nuovi contratti assicurativi accessori a mutui e altri contratti di finanziamento, stipulati anche a seguito dell'esercizio del diritto alla portabilità o della rinegoziazione del mutuo ex art. 3 DL n. 93/2008, al cliente viene data informativa sull'entità dei costi a suo carico, con indicazione della quota parte percepita dal mutuante collocatore

L’ANIA, con la Circolare del 5 novembre 2008, invita le imprese ad implementare prima possibile le indicazioni delle Linee Guida nell’ambito delle pratiche commerciali in uso con le banche e le altre società o intermediari che erogano finanziamenti abbinati a coperture assicurative emesse dalle imprese stesse

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Circolare ANIA 05 novembre 2008 - 1

L’ANIA sottolinea che le Linee Guida riportano indicazioni volte a introdurre un maggior grado di trasparenza nelle operazioni in esame, con particolare riferimento all’informativa da fornire al cliente riguardo all’entità dei costi a suo carico e l’indicazione della quota parte percepita dal mutuante collocatore per i nuovi contratti assicurativi accessori a mutui e altri contratti di finanziamento

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Circolare ANIA 05 novembre 2008 - 2

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, con il documento del 26 marzo 2009, evidenzia l’opportunità di pubblicizzare al massimo le Linee Guida, sia attraverso la pubblicazione sul sito internet dell’ANIA, sia attraverso la diffusione presso i locali delle banche e le comunicazioni alle associazioni di categoria

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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Documento 26 marzo 2009 - 1

La maggiore pubblicità delle Linee Guida consente al consumatore di valutare l’eventuale adesione dell’istituto di credito che eroga il finanziamento in una prospettiva concorrenziale, rendendole un utile strumento di confronto competitivo per implementare le garanzie offerte ai clienti anche in relazione all’applicazione della c.d. portabilità dei mutui

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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Documento 26 marzo 2009 - 2

Gli obiettivi delle linee guida non pregiudicano la valutazione delle concrete modalità di attuazione e quindi delle condotte poste in essere dalle imprese sul mercato, rispetto alle quali le Autorità si riservano di condurre ad ogni valutazione ai sensi della Legge 287/90 o del Trattato CE

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Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato - Documento 26 marzo 2009 - 3

La circolare ANIA, del 1 aprile 2009, sottolinea l'opportunità di dare la più ampia visibilità alle linee guida per le polizze assicurative connesse a mutui e ad altri contratti di finanziamento

A tal fine ha provveduto a pubblicare le Linee Guida sul sito internet e ha portato a conoscenza le Associazioni dei consumatori rappresentate nel Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'art.136 del D. Lgs. 6 settembre 2006, n. 206 (Codice del Consumo)

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Circolare ANIA - 1 aprile 2009