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www.inpiubroker.it Polizza RC professionale medici di medicina generale Convenzione SMI 2013 Scheda sintetica

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w w w . i n p i u b r o k e r . i t

Polizza RC professionale

medici di medicina generale

Convenzione SMI

2013 Scheda sintetica

(ver 1.2.2)

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Scheda sintetica polizza RC professionale

medici di medicina generale

Convenzione SMI Sindacato Medici Italiani 2013

Gentile dottoressa, gentile dottore

in relazione alla convenzione in essere con SMI Sindacato Medici Italiani, Le presentiamo una sintesi della soluzione assicurativa per la Responsabilità Civile per la

sua attività messa a punto da In Più Broker con UNIPOL a favore degli iscritti allo SMI. Le ricordiamo che per il dettaglio delle condizioni contrattuali deve far riferimento alle condizioni di polizza ed al relativo fascicolo informativo predisposto dalla UNIPOL.

Persone assicurabili

I medici convenzionati ed i pediatri iscritti allo SMI Sindacato Medici Italiani Le attività svolte che è possibile assicurare sono :

medici di assistenza primaria, fiduciari SASN, penitenziari e medici fiscali INPS (cod 30120)

Medici di emergenza sanitaria territoriale (cod 30123)

Medici di medicina dei servizi (cod 30124))

Medici di continuità assistenziale (cod 30122) Tirocinanti

Premio annuale (le garanzie RC e tutela legale sono obbligatorie)

Massimale RC/RCO 750.000,00 1.250.000,00 1.750.000,00 2.750.000,00

3.750.000,00

5.000.000,00

Garanzia RC professionale base e RCO (per ciascuna attività svolta)

190,00 225,00 270,00 340,00 385,00 430,00

TUTELA LEGALE Massimale 12.000,00 per vertenza

65,00 65,00 65,,00 65,00 65,00 65,00

TUTELA LEGALE Massimale 20.000,00 per vertenza

115,00 115,00 115,00 115,00 115,00 115,00

Possibili estensioni (Condizioni Particolari valide solo se espressamente richiamate in polizza)

13) Attività di medico legale e/o medico competente (danni patrimoniali)

258,00 258,00 258,00 258,00 258,00 258,00

14) estensione vaccinazione età < 16 anni

57,00 67,50 81,00 102,00 115,50 129,00

36) Attività libero professionale fino al 20%

40,00 47,25 56,70 71,40 80,85 90,30

37) Attività libero professionale dal 20% al 50%

190,00 225,00 270,00 340,00 385,00 430,00

38) Doppia titolarità Incarico (per medici di medicina dei servizi e continuità assistenziale)

171,00 202,50 243,00 306,00 346,50 387,00

39) Sostituzione altri professionisti

38,00 45,00 54,00 68,00 77,00 86,00

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Scheda sintetica polizza RC professionale

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Convenzione SMI Sindacato Medici Italiani 2013

Calcolare un preventivo o richiedere il contratto per la sua specifica

attività è molto semplice: è sufficiente collegarsi al sito

www.inpiubroker.it dove troverà le indicazioni per accedere alla

sezione riservata allo SMI .

1. Una volta che si sarà registrato potrà accedere alle Condizioni

Contrattuali, alla Nota informativa o calcolare un preventivo;

2. Per richiedere la polizza non deve far altro che “acquistare” il

preventivo che sarà più rispondente alle sue esigenze;

3. Se è un medico convenzionato iscritto allo SMI dovrà effettuare il

versamento dell’importo relativo alle garanzie richieste sul conto

corrente intestato a In Più Broker S.r.l. codice IBAN:

IT41N0567603200000070026179

indicando come causale “Nome e Cognome: pagamento polizza RC

Medici SMI“;

4. Invii la documentazione che Le invieremo via email, al fax

06 6875346 o all’indirizzo email [email protected].

La copertura assicurativa decorrerà dalle ore 24,00 del giorno

in cui avrà effettuato il bonifico.

Se ha necessità può contare sulla nostra assistenza sia nella fase di

preventivazione, durante la fase di richiesta della polizza, in corso di

contratto, sia nell’eventualità che accada un sinistro.

Non esiti a contattare i nostri uffici per ogni esigenza.

Un nostro consulente è SEMPRE pronto ad assisterla, dalla richiesta

di preventivo ai rinnovi di polizza:

Telefono 06 68192563

Fax 06 6875346

Email [email protected]

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Il dettaglio delle garanzie:

(per conoscere le condizioni specifiche è opportuno fare riferimento alle

condizioni di polizza ed al fascicolo informativo predisposto dalla compagnia)

Un pieno di

garanzie! RISCHI ASSICURATI:

A) Assicurazione Responsabilità Civile Verso Terzi (R.C.T.) e professionale La Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali, di danni materiali involontariamente cagionati a terzi ,con colpa sia lieve che grave, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione all’esercizio dell’attività professionale descritta in polizza. La garanzia è operante a condizione che l’Assicurato sia iscritto allo SMI e sia regolarmente iscritto al relativo albo professionale della provincia di residenza e svolga l’attività nel rispetto delle leggi e dei regolamenti che la disciplinano, con specifico riferimento all’ACN di categoria in vigore durante la vigenza della copertura assicurativa. Si intende compresa in garanzia l’attività di vaccinazione per pazienti di età superiore a 16 anni così come eventualmente previsto negli Accordi Collettivi Nazionali vigenti e smi. Premesso che l’Assicurato può farsi sostituire solo da soggetti abilitati ai sensi degli Accordi Collettivi Nazionali vigenti, l’assicurazione è operante anche per la responsabilità civile derivante all’Assicurato per l’attività svolta dal sostituto, esclusa la responsabilità personale del medesimo e fermo quanto stabilito all’art 1,6 “Responsabilità solidale”. B) Assicurazione Responsabilità Civile Verso Dipendenti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.O.) - compreso danno biologico la Società si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile:

b1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giugno 1965 N.1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e maggior danno) b.2) ai sensi del Codice Civile nonché del D.Lgs. 81/2008 (e successive modifiche ed integrazioni) b.3) buona fede I.N.A.I.L.

C) Assicurazione Responsabilità Civile verso Dipendenti non soggetti all’assicurazione di legge contro gli infortuni (R.C.I.)

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D) Rivalsa INPS E) Responsabilità Civile Personale dei Dipendenti

F) Committenza auto G) Interruzione o sospensione, mancato o ritardato inizio di attività di terzi

Attività complementari

(comprese nell’assicurazione BASE)

Sono altresì compresi in garanzia a titolo esemplificativo e non limitativo:

l’attività accessoria di medico competente ai sensi del D.L. 81/08 e successive modifiche ed integrazioni;

l’attività accessoria di medico legale;

l’impiego di apparecchi a raggi X per scopi diagnostici e terapeutici;

l’uso di apparecchiature in genere, anche elettriche;

l’effettuazione di piccoli interventi chirurgici domiciliari o ambulatoriali anche quando la professione dichiarata in polizza non preveda l’esercizio della chirurgia;

la responsabilità civile derivante all’Assicurato da fatto colposo o doloso commesso da dipendenti o collaboratori in genere nonché da “lavoratori” che prestano attività ai sensi e nel rispetto della legge N.30 del 14/2/2003 (cosiddetta Legge Biagi) e successive modifiche ed integrazioni.

gli interventi -anche chirurgici- di pronto soccorso prestati in virtù dell’obbligo deontologico professionale, anche quando la professione dichiarata in polizza non preveda l’esercizio della chirurgia;

l’impiego di sonde e/o cateteri per l’effettuazione di diagnosi e terapie

la rivalsa esercitata dalla Azienda Sanitaria e/o struttura medico/ospedaliera nonché da parte dei loro assicuratori per danni causati a terzi in conseguenza dell’attività svolta per conto dei suddetti enti;

l’attività di libero docente in formazione ECM nonché di titolare di cattedra universitaria;

la responsabilità civile derivante all’Assicurato per danni subiti in occasione di lavoro da collaboratori, consulenti e professionisti in genere non in rapporto di dipendenza nonché dai sostituti di cui agli Accordi Collettivi Nazionali e smi, come disciplinato alla lettera a) dell’art. 1.1, di questo settore assicurativo;

L’assicurazione comprende anche la Responsabilità civile a carico dell’Assicurato per la conduzione e la proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti

Cosa è escluso dalla

polizza

Non sono considerati terzi ai fini dell’assicurazione R.C.T.: a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente; b) i dipendenti dell’Assicurato soggetti all’I.N.A.I.L. nonché altri lavoratori per i

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medici di medicina generale

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quali l’Assicurato ha l’obbligo di iscrizione all’I.N.A.I.L. stessa, che subiscano il danno in occasione di lavoro o servizio. L’assicurazione R.C.T. non comprende i sinistri: c) da furto; d) a cose altrui derivanti da incendio di cose dell’Assicurato o da lui detenute; e) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree a queste equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili; f) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo quanto previsto per l’attività di pediatra di famiglia convenzionato con il SSN ai sensi dell’art. 8, del D.L.vo502/92 e smi; g) conseguenti all’implantologia; h) di natura estetica e fisionomica conseguenti ad interventi e/o trattamenti aventi finalità estetica; i) conseguenti ad inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo; ad interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d’acqua, alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento; l)verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell’atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.); m) relativi all’esercizio dell’attività di primario ospedaliero o comunque di funzioni dirigenziali o apicali; n)derivanti da responsabilità volontariamente assunte dall’Assicurato e non direttamente derivantigli dalla legge; o) conseguenti a malattie già manifestatesi o che potrebbero manifestarsi in relazione alla Encefalopatia Spongiforme - BSE; p) conseguenti a pratiche di procreazione assistita nonché diagnosi genetica e/o cromosomica prenatale; q) conseguenti all’attività di vaccinazione in genere (per la sola categoria professionale dei medici di emergenza sanitaria territoriale); r) derivanti da prodotti geneticamente modificati (OGM). L’assicurazione R.C.T./R.C.O./R.C.I. non comprende i sinistri: s) di qualunque natura, comunque occasionati, direttamente o indirettamente derivanti, seppure in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto; t) conseguenti a responsabilità derivanti da campi elettromagnetici; u) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti vandalici, di terrorismo e di sabotaggio v) derivante dall’attività di sostituzione di altri medici per le categorie professionali dei medici di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale z) derivanti dall’attività di docente, formatore e tutor per i medici tirocinanti solo

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per la categoria professionale dei medici di emergenza sanitaria territoriale z0) derivanti dall’attività di medico con doppia titolarità di incarico in convenzione con il SSN z1) derivanti da ricerca e sperimentazione clinica z2) conseguenti all’attività di trasfusionista z3) derivanti da atti invasivi diagnostici e terapeutici cosi’ come definiti in glossario z4) l’attività svolta in qualità di medico specialista per tutte le tipologie di specializzazione

CONDIZIONI

PARTICOLARI

(valide sole se

richiamate in polizza e

se è stato corrisposto il

relativo premio)

C.P.12 DANNI A COSE UTILIZZATE DALL’ASSICURATO A parziale deroga dell’Art. 2 lett. f) Rischi esclusi, l’assicurazione comprende i danni cagionati alle cose di proprietà e/o in uso dell’azienda sanitaria in conseguenza del loro utilizzo da parte dell’Assicurato per lo svolgimento dell’attività professionale dichiarata. Sono esclusi i danni da furto, smarrimento e/o incendio. Tale estensione di garanzia si intende prestata con applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 500,00 salvo franchigie superiori pattuite in polizza e fino alla concorrenza di un massimo indennizzo annuo di € 25.000,00. C.P .13 ATTIVITÀ DI MEDICO LEGALE E/O MEDICO COMPETENTE - PERIZIE CONSULENZE -CERTIFICAZIONI (garanzia perdite patrimoniali) L’assicurazione comprende la responsabilità civile derivante all’Assicurato per perdite patrimoniali involontariamente cagionate a terzi in conseguenza dello svolgimento dell’attività di medico legale e/o medico competente (D.Lgs.81/08) nonché in relazione a perizie, consulenze e certificazioni. Tale estensione di garanzia si intende prestata con l’applicazione di uno scoperto del 10% di ogni sinistro, con un minimo non indennizzabile di € 500,00 salvo franchigie superiori pattuite in polizza e fino alla concorrenza di un massimale di € 150.000,00 per anno assicurativo. Si precisa che la garanzia non è in ogni caso operante per i danni patrimoniali da rivalsa esercitata a seguito della comminazione di sanzioni ISVAP. C.P.14 ATTIVITÀ DI VACCINAZIONE A deroga dell’art.1.2 lettera q) “Rischi esclusi” si intende in garanzia l’attività di vaccinazione per pazienti da 0 a 16 anni così come individuati dal comma 6, dell’art. 39, dell’Accordo collettivo nazionale vigente, in combinato disposto con il comma 10, dell’art. 41 del medesimo Accordo collettivo nazionale. C.P.36 ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE CON INTROITI COMPRESI NEL 20% DELL’IMPORTO DELLE RETRIBUZIONI ANNUE PERCEPITE DAL S.S.N ESCLUSE LE SEGUENTI SPECIALIZZAZIONI: chirurgia in genere, ginecologia e ostetricia, anestesia e rianimazione, medicina e chirurgia plastica ed estetica, odontoiatria con e senza implantologia, dermatologia, endocrinologia, ortopedia, medicina interna e pronto soccorso e tutte le specializzazioni che prevedano

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l’effettuazione di atti invasivi, diagnostici, terapeutici così come definiti nel glossario di polizza. A parziale deroga dell’art. 1.2 “Rischi esclusi” lett. z4) premesso che l’Assicurato dichiara di esercitare oltre la professione di medico convenzionato con il SSN, anche l’attività libero professionale di medico specialista con importo del fatturato per tale attività pari o inferiore al 20% dell’importo delle retribuzioni annue percepite dal S.S.N. la Società si obbliga a tenere indenne il professionista medico assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, con colpa sia lieve che grave, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento dell’attività dichiarata in polizza. La presente estensione non è applicabile quando la libera professione svolta dall’assicurato sia relativa alle seguenti specializzazioni chirurgia in genere, ginecologia e ostetricia, anestesia e rianimazione, medicina e chirurgia plastica ed estetica, odontoiatria con e senza implantologia, dermatologia, endocrinologia, ortopedia, medicina interna e pronto soccorso e tutte le specializzazioni che prevedano l’effettuazione di atti invasivi, diagnostici, terapeutici così come definiti nel glossario di polizza. C.P. 37 ATTIVITA’ LIBERO PROFESSIONALE CON INTROITI COMPRESI TRA IL 20% e il 50% DELL’IMPORTO DELLE RETRIBUZIONI ANNUE PERCEPITE DAL S.S.N ESCLUSE LE SEGUENTI SPECIALIZZAZIONI: chirurgia in genere, ginecologia e ostetricia, anestesia e rianimazione, medicina e chirurgia plastica ed estetica, odontoiatria con e senza implantologia, dermatologia, endocrinologia, ortopedia, medicina interna e pronto soccorso e tutte le specializzazioni che prevedano l’effettuazione di atti invasivi, diagnostici, terapeutici così come definiti nel glossario di polizza. A parziale deroga dell’art. 1.2 “Rischi esclusi” lett.z4) premesso che l’Assicurato dichiara di esercitare oltre la professione di medico convenzionato con il SSN, anche l’attività libero professionale di medico specialista con importo del fatturato per tale attività tra il 20% e il massimo del 50% dell’importo delle retribuzioni annue percepite dal S.S.N. la Società si obbliga a tenere indenne il professionista medico assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi, con colpa sia lieve che grave, in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi nello svolgimento dell’attività dichiarata in polizza. La presente estensione non è applicabile quando la libera professione svolta dall’assicurato sia relativa alle seguenti specializzazioni: chirurgia in genere, ginecologia e ostetricia, anestesia e rianimazione, medicina e chirurgia plastica ed estetica, odontoiatria con e senza implantologia, dermatologia, endocrinologia, ortopedia, medicina interna e pronto soccorso e tutte le specializzazioni che prevedano l’effettuazione di atti invasivi, diagnostici, terapeutici così come definiti nel glossario di polizza.

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C.P.38 DOPPIA TITOLARITA’ D’INCARICO (acquistabile solo dalla categoria medica dei medici di continuità assistenziale e dei medici di medicina dei servizi) A parziale deroga dell’art.1.2 lettera z0) delle condizioni di polizza , la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale,interessi e spese),quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento ,per i danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi causati sia nello svolgimento dell’attività di medico di assistenza primaria convenzionato con SSN sia per l’attività di medico di medicina generale per la continuità assistenziale convenzionato con il SSN. C.P. 39 ATTIVITA’ DI SOSTITUZIONI DI ALTRI PROFESSIONISTI (acquistabile solo dalle categorie mediche dei medici di continuità assistenziale e medici di medicina dei servizi) A parziale dell’art 1.2 lettera v) delle condizioni di polizza ,la Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale,interessi e spese),quale civilmente responsabile ai sensi di legge,a titolo di risarcimento,per i danni corporali e danni materiali involontariamente cagionati a terzi nello svolgimento dell’attività di medico generico in qualità di sostituto di medico di assistenza primaria titolare di convenzione in medicina generale con il SSN. La presente condizione particolare e’da intendersi operante esclusivamente nel caso in cui la sostituzione si effettuata da medico di continuità assistenziale o di medico di medicina dei servizi. C.P.40 RESPONSABILITÀ CIVILE PERSONALE DEI SOSTITUTI Premesso che l’assicurato può farsi sostituire solo da soggetti abilitati secondo le indicazioni dei relativi Accordi collettivi nazionali in vigore, ad integrazione di quanto previsto all’Art. 1.1 Rischi Assicurati, si considera in garanzia, ai termini di polizza, la responsabilità civile personale anche del suddetto sostituto per l’attività svolta in sostituzione dell’assicurato. La garanzia si intende prestata con l’applicazione uno scoperto del 10% di ogni sinistro con il minimo non indennizzabile di € 3.000,00.

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medici di medicina generale

Convenzione SMI Sindacato Medici Italiani 2013

FAQ (Domande frequenti)

E’ compresa l’eventuale responsabilità ricadente sul medico che viene sostituito derivante da un

errore del medico che lo sostituisce?

Nel 2011 ci fu una clamorosa sentenza a Firenze che ha interpretato in maniera nuova il problema

della RC del medico. Una pediatra, che era stata sostituita da un collega, è stata chiamata a

rispondere per la morte di una paziente a seguito di un errore del proprio sostituto. Questa

specifica fattispecie non era compresa in polizza e la pediatra ha dovuto rispondere con il proprio

patrimonio a quanto il tribunale di primo grado aveva stabilito di riconoscere ai familiari della

vittima.

Nelle condizioni di polizza questa specifica garanzia è compresa nella garanzia base senza quindi

la necessità di acquistare ulteriori garanzie

Ho già una polizza che scade tra X mesi, posso acquistare anche la polizza in convenzione SMI?

Le condizioni di polizza prevedono questa possibilità. In tal caso la polizza in essere sarà la polizza

“base” (c.d. a primo rischio) , la polizza in convenzione SMI interverrà qualora il massimale della

garanzia base non fosse sufficiente ( c.d. a secondo rischio) . Per le garanzie non previste nella

garanzia a primo rischio (ad esempio in caso non fosse presente la garanzia per fatto del

sostituto), la polizza in convenzione SMI opera a “primo rischio” ovvero come se l’altra polizza non

esistesse. In questo caso è opportuno precisare nel modulo di richiesta sia il numero di polizza che

la compagnia che assicura la polizza “a primo rischio”.

In questo modo, senza dover attendere la scadenza del primo contratto è possibile avere la totale

garanzia per la propria attività, lasciando libero l’assicurato di disdire eventualmente la polizza già

in essere.

Ho già stipulato la polizza di Responsabilità Civile in convenzione con la Cassa Galeno, serve

stipulare anche la polizza in convenzione SMI?

Le condizioni di polizza “in eccesso” della Cassa Galeno prevedono una franchigia di ben

500.000,00€. Questo significa che in caso di sinistro l’importo della eventuale liquidazione fino a

500.000,00€ sarà a carico dell’assicurato e solo la parte superiore a detto importo sarà a carico

della compagnia. In questo contesto potrebbe essere certamente opportuno avere una polizza

che copra tale importo. La polizza in convenzione SMI potrebbe certamente essere tra queste.

Svolgo oltre all’attività di medico di continuità assistenziale anche quello di medico di assistenza

primaria. Posso assicurarmi con un’unica polizza o devo stipulare 2 diversi contratti?

I medici di continuità assistenziale o di medicina dei servizi che svolgano anche attività di medico

di assistenza primaria devono richiedere la copertura per questa attività e richiedere

contemporaneamente l’estensione alla garanzia CP 38 (doppia titolarità di incarico) che

garantisce proprio questa fattispecie.

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medici di medicina generale

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Nel Lazio sono stati attivati gli ambulatori MED nell’ambito del Pronto Soccorso per la gestione dei

codici verdi e dei codici bianchi. Con questa polizza sono assicurato?

Premesso che nel documento “Progetto laboratori Med Regione Lazio”, nella sezione riferita agli

ASPETTI ORGANIZZATIVI, c’è un espresso riferimento a chi può essere affidato l’incarico (Medico di

medicina generale) specificando poi che “L’incarico affidato in ragione dell’attività del servizio

diurno presso l’Ambulatorio MED risulta compatibile con eventuale altro incarico del Medico di

Assistenza Primaria nella Continuità Assistenziale o nella Medicina dei Servizi, nei limiti previsti

dall’ACN, AIR e accordi aziendali vigenti”.

L’incarico nei laboratori MED essendo effettuato da un medico di medicina generale in accordo

con quanto previsto dall’ACN vigente, non essendo espressamente escluso nelle condizioni di

polizza ma bensì compreso di fatto nel riferimento all’attività svolta nel rispetto delle leggi e

dell’ACN vigente, non può che essere compreso nelle attività assicurate per quei medici che

abbiano richiesto o richiedano l’estensione alla CP 38 (doppia titolarità d’incarico) in aggiunta

alla garanzia di base..

Svolgo, secondariamente, anche attività libero professionali per le quali percepisco dei compensi.

Posso assicurare anche questa attività?

Premesso che la polizza con le condizioni ed i relativi premi è stata strutturata sulla base del

rischio derivante dall’attività di medico di medicina generale, è comunque possibile estendere la

garanzia assicurativa anche ad attività libero professionali che non rientrino tra quelle escluse e

che siano effettivamente “secondarie” rispetto all’attività principale intendendo con questo

attività che non apportino più del 50% del reddito annuo derivante dall’attività principale.

Sono per questo motivo presenti due diverse condizioni particolari proprio per estendere le

garanzie anche alle attività professionali consentite che generino ricavi fino al 20% ( Condizione

particolare 36) o dal 21%fino al 50% (Condizione particolare 37) alle quali si rimanda per il relativo

dettaglio.

Da quando sono assicurato? Devo attendere di ricevere il contratto?

La decorrenza della garanzia è stabilita dalle ore 24,00 del giorno in cui viene effettuato il bonifico

per il pagamento del premio e purchè non ci siano stati sinistri precedenti da dichiarare e siano

stati inviati i dati per emettere la polizza.

Data la particolare natura dell’Accordo in essere tra SMI e UNIPOL il contratto viene emesso sulla

base della documentazione sottoscritta in sede di convenzionamento. Prima di ogni richiesta

viene inviato al medico TUTTA la documentazione contrattuale e precontrattuale prevista dalla

legge.

Al momento della richiesta di polizza il contraente riceverà una email una conferma di copertura

con l ’indicazione delle garanzie richieste e della data di decorrenza delle garanzie.

Successivamente, non appena la UNIPOL provvederà ad emettere il contratto (di norma entro 10

giorni lavorativi) il contraente riceverà per email il contratto che potrà stampare e conservare.

Non sarà necessario nessun ulteriore adempimento formale.

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medici di medicina generale

Convenzione SMI Sindacato Medici Italiani 2013

POLIZZA RC PROFESSIONALE

in CONVENZIONE SMI

Per informazioni contattare

In Più Broker Srl

Via de’ Baullari 24 00186 ROMA

Tel 06 68192563 fax 06 6875346

email: [email protected]

Non sono iscritto allo SMI, posso stipulare ugualmente il contratto?

NO, la polizza è riservata ESCLUSIVAMENTE agli iscritti allo SMI.

Le condizioni di polizza prevedono espressamente che una delle condizioni per la validità del

contratto è proprio l’iscrizione al Sindacato Medici Italiani. In caso dovesse venire meno l’iscrizione

l’assicurazione cessa immediatamente in caso di cessazione dell’iscrizione allo SMI.

Quanto dura l’assicurazione?

Il contratto ha durata annuale e non prevede il tacito rinnovo. Cessa quindi alla data di scadenza

prevista in polizza.

Sono comprese le spese legali in caso di sinistro?

Le condizioni di polizza prevedono già nella garanzia BASE che : “La Società assume, fino alla

conclusione del grado di giudizio in corso al momento della definizione del danno, la gestione

delle vertenze tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale,a nome

dell’Assicurato designando, ove occorra, legali o tecnici ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni

spettanti all’Assicurato stesso. Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere

all’azione promossa contro l’Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale

stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al

danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra la Società e l’Assicurato in

proporzione del rispettivo interesse. La Compagnia non riconosce spese incontrate dall’Assicurato

per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle

spese di giustizia penale.”

A quanto previsto da questa garanzia si aggiunge la garanzia prevista dall’apposita condizione di

TUTELA LEGALE prevista nella versione 2013 della convenzione.

A chi devo far riferimento per ogni esigenza riguardante il contratto?

La convenzione è stata stipulata grazie alla consulenza della In Più Broker srl .

Per questo motivo, per ogni esigenza è indispensabile far riferimento esclusivamente alla società

di brokeraggio In Più Broker che interverrà prontamente per tutelare gli interessi dell’assicurato in

ogni fase della gestione del contratto.