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ASSICURAZIONI polizza MULTIRISCHI DELL’AZIENDA per l’artigianato e la piccola e media impresa “PARTE A” EDIZIONE 01/01/2008 INDICE Guida alla Polizza ............ pag. 1 Nota informativa ISVAP ....... pag. 3 Informativa Privacy .......... pag. 4 Definizioni comuni ........... pag. 5 Incendio.................... pag. 6 Furto e rapina ............... pag. 13 Responsabilità civile .......... pag. 19 Tutela giudiziaria ............ pag. 25 Guasti alle macchine .......... pag. 27 Elettronica .................. pag. 29 Vetri - Cristalli - Insegne ....... pag. 31 Sinistri ..................... pag. 32 Condizioni generali comuni .... pag. 36 Attività No-Problem .......... pag. 37 Norme giuridiche ............ pag. 39 3021

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La nostra Compagnia intende fornire lemigliori prestazioni possibili ai propriAssicurati. La polizza da lei sottoscritta èstata predisposta per soddisfare le suenecessità assicurative.Lei potrà inoltre avvalersi dell’esperienzaassicurativa degli agenti Unipol per consiglie suggerimenti che le permettano diutilizzare la sua polizza nel modo piùvantaggioso per la sicurezza personale eper quella dei suoi beni.Unipol accantona riserve adeguate per farfronte a tutti gli impegni presi con i propriAssicurati, e le investe in attività produttivee socialmente utili. Il Bilancio annuale ècertificato da una primaria Società direvisione.L’equità e la tempestività dei nostri servizidi liquidazione sono i principali motividella crescente fiducia mostrata dagliassicurati verso la nostra Compagnia.Il nostro intento è di migliorarecontinuamente il servizio da noi prestato;sue eventuali proposte utili a questo scopoo suoi rilievi, possono essere inoltrati a:

“Unipol Risponde”Via Stalingrado, 45 - 40128 BolognaTel. 051/5076554

ASSICURAZIONI

polizzaMULTIRISCHI DELL’AZIENDA

per l’artigianato e la piccola e media impresa“PARTE A” EDIZIONE 01/01/2008

INDICE

Guida alla Polizza . . . . . . . . . . . . pag. 1

Nota informativa ISVAP . . . . . . . pag. 3

Informativa Privacy . . . . . . . . . . pag. 4

Definizioni comuni . . . . . . . . . . . pag. 5

Incendio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 6

Furto e rapina . . . . . . . . . . . . . . . pag. 13

Responsabilità civile . . . . . . . . . . pag. 19

Tutela giudiziaria . . . . . . . . . . . . pag. 25

Guasti alle macchine. . . . . . . . . . pag. 27

Elettronica . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 29

Vetri - Cristalli - Insegne . . . . . . . pag. 31

Sinistri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 32

Condizioni generali comuni . . . . pag. 36

Attività No-Problem . . . . . . . . . . pag. 37

Norme giuridiche . . . . . . . . . . . . pag. 39

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ASSICURAZIONI

Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. - Sede e Direzione Generale: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) Tel. 051 5077111 - Casella postale AD 1705 - Telefax 051 375349 - Capitale sociale € 150.000.000,00

Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02705901201 - R.E.A. 460992Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento Isvap n. 2542 del 3-8-2007 (G.U. 23-8-2007 n. 195)

Società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Cop. 3021_2008 1-04-2008 14:38 Pagina 1

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Guida alla letturadella sua polizza

Gentile Cliente,

La ringraziamo per aver scelto UNIPOL ASSICURAZIONI.

La Sua polizza MULTIRISCHI DELL’AZIENDA è formata:

• dal presente libretto “PARTE A”, che riporta in modo dettagliatole condizioni che regolano il contratto di assicurazioni, la notainformativa e l’informativa privacy;

• dalla “PARTE B”, con l’indicazione di che cosa Lei ha scelto diassicurare e per quali somme, massimali e combinazioni; contienele condizioni particolari ed aggiuntive che personalizzano la polizza ele Sue dichiarazioni sul rischio.

La nota informativa.

L’informativa privacy.

Le definizioni spiegano il significato dei principali termini utilizzati inpolizza.

Le condizioni generali di assicurazione stabiliscono, per ognigaranzia, quali sono i rischi assicurati e quali esclusi, come sono valutatii danni e le eventuali franchigie, che cosa fare in caso di sinistro.

Si può scegliere di modificare le condizioni generali utilizzando lecondizioni particolari, ad esempio includere una specifica garanzia.

Le norme contrattuali comuni rappresentano norme di carattereamministrativo e giuridico, come ad esempio, il pagamento del premioe il tacito rinnovo della polizza.

Per maggior chiarezza nei Suoi confronti, le condizioni che prevedonorischi, limitazioni, oneri, obblighi e decadenze a Suo carico sonostampate su fondo colorato, in questo modo evidenziato, e sono daleggere con particolare attenzione.

Sperando di esserci resi utili, ricordiamo che l’Agente Unipol è a Suacompleta disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

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ASSICURAZIONI

Nota InformativaRamo Danni esclusa R.C.A.

Modello n. 127 Edizione Settembre 2007

PremessaLa nota informativa, redatta in conformità alle disposi-zioni contenute nell’art. 185 del D. Lgs. N. 209/05,Codice delle assicurazioni private, e a quelle impartitedall’ISVAP, è consegnata al cliente prima della sottoscri-zione del contratto di cui non costituisce parte integran-te. Per maggiore chiarezza i contenuti che prevedonorischi, limitazioni, oneri, obblighi e decadenze a caricodel Contraente o dell’Assicurato sono stampati su fondocolorato, in questo modo evidenziato, e sono da leggerecon particolare attenzione.

Informazioni relative alla SocietàLe assicurazioni di cui alla presente Nota sarannoassunte dalla Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.,con sede legale e Direzione Generale in Via Stalingrado45 - 40128 Bologna - ITALIA, autorizzata all'eserciziodelle Assicurazioni con provvedimento Isvap n. 2542del 3/8/2007, pubblicato sulla G.U. n. 195 del 23/8/2007,società unipersonale soggetta all’attività di direzione ecoordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

1. Informazioni relative al contratto1.1 Legislazione applicabileIl contratto sarà concluso con la Unipol AssicurazioniS.p.A. e ad esso sarà applicata la legge italiana.Per le assicurazioni non obbligatorie è facoltà delleparti scegliere una legislazione diversa salvo i limitiderivanti dall’applicazione di norme imperative vigen-ti in Italia.Anche per tali assicurazioni la Unipol propone comun-que di scegliere la legislazione italiana.Per le assicurazioni obbligatorie prevalgono in ogni casole disposizioni specifiche dettate dalla legislazione italia-na.

1.2 ReclamiEventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale ola gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscrittoalla società, indirizzandoli all’ufficio Unipol Risponde,via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna - telefono 051/5076554,telefax 051/5076555, e-mail: [email protected] l’esponente non si ritenga soddisfatto dall’esitodel reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termi-ne massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersiall’ISVAP, Servizio Tutela degli Utenti, Via del Quirinale

21, 00187 Roma, corredando l’esposto della documenta-zione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. Inrelazione alle controversie inerenti la quantificazionedelle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità siricorda che permane la competenza esclusiva del-l’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere asistemi conciliativi ove esistenti.Nel caso in cui il Cliente e la Compagnia AssicuratriceUnipol concordino di assoggettare il contratto alla legi-slazione di un altro Stato, l’Organo incaricato di esami-nare i reclami del Cliente sarà quello previsto dalla legi-slazione prescelta e l’ISVAP si impegnerà a facilitare lecomunicazioni tra l’Autorità competente prevista dallalegislazione prescelta ed il Cliente stesso.

2. Informazioni relative ai sinistriIn caso di sinistro il fatto deve essere denunciato pron-tamente all’Impresa indicando con precisione il luogo,il giorno, l’ora dell’evento e le cause che lo hanno deter-minato, allegando alla denuncia tutti gli elementi utiliper la rapida definizione delle responsabilità e per laquantificazione dei danni.

3. PrescrizioneI diritti derivanti dal contratto si prescrivono in unanno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui ildiritto si fonda.

Per le assicurazioni di responsabilità civile il terminedecorre dal giorno in cui il danneggiato ha richiesto ilrisarcimento del danno all’assicurato o ha promossocontro di questo l’azione.

La nota informativa viene consegnata al Cliente primadella sottoscrizione del contratto e non costituisce conte-nuto dello stesso, né sostituisce in alcun caso leCondizioni di Assicurazione che il Cliente è invitato a leg-gere attentamente prima della sottoscrizione, richiedendoalle Agenzie tutti i chiarimenti necessari.

Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.Il Direttore Generale

(Federico Corradini)

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Informativa al Cliente sull’uso dei Suoi dati e sui Suoi dirittiArt. 13 D.Lgs. 196/2003 - Codice in materia di protezione dei dati personali

INFORMATIVA PRIVACY

Gentile Cliente,per fornirLe i prodotti e/o i servizi assicurativi richiestio previsti in Suo favore dobbiamo raccogliere edutilizzare alcuni dati che La riguardano.

Quali dati raccogliamoSi tratta di dati (come, ad esempio, nome, cognome,residenza, data e luogo di nascita, professione,recapito telefonico fisso e mobile e indirizzo di postaelettronica) che Lei stesso od altri soggetti (1) cifornite. Il conferimento di questi dati è in generenecessario per il rilascio della polizza e la gestionedell’attività assicurativa e, in alcuni casi, obbligatorioper legge (2). In assenza di tali dati non saremmo ingrado di fornirLe correttamente le prestazionirichieste; il rilascio facoltativo di alcuni dati ulteriori(relativi a Suoi recapiti) può, inoltre, risultare utile peragevolare l’invio di avvisi e comunicazioni di servizio.

Perché Le chiediamo i datiLa nostra Società utilizzerà i Suoi dati per finalitàstrettamente connesse all’attività assicurativa e aiservizi forniti (3); ove necessario potranno essereutilizzati dalle altre società del nostro Gruppo (4) esaranno inseriti in un archivio clienti di Gruppo.I Suoi dati potranno essere comunicati solo ai soggetti,pubblici o privati, esterni alla nostra Società coinvoltinella prestazione dei servizi assicurativi che Lariguardano od in operazioni necessarie perl’adempimento degli obblighi connessi all’attivitàassicurativa (5).

Come trattiamo i Suoi datiI Suoi dati non saranno soggetti a diffusione; sarannotrattati con idonee modalità e procedure, ancheinformatiche e telematiche, solo dal personaleincaricato delle strutture della nostra Società prepostealla fornitura dei prodotti e servizi assicurativi che Lariguardano e da soggetti esterni di nostra fiducia a cuiaffidiamo alcuni compiti di natura tecnica odorganizzativa (6).

Quali sono i Suoi dirittiLa normativa sulla privacy (artt. 7-10 D.Lgs.196/2003) Le garantisce il diritto ad accedere in ognimomento ai dati che La riguardano, a richiedernel’aggiornamento, l’integrazione, la rettifica o, nel caso idati siano trattati in violazione di legge, lacancellazione. Titolari del trattamento dei Suoi dati sono UnipolAssicurazioni S.p.A. (www.unipol.it) e UnipolGruppo Finanziario S.p.A. (www.unipolgf.it),entrambe con sede in Via Stalingrado 45 - 40128Bologna.Per ogni eventuale dubbio o chiarimento potràcontattare il Responsabile per il riscontro agliinteressati presso Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. alrecapito sopra indicato - e-mail: [email protected] .Per conoscere l’elenco aggiornato delle categorie disoggetti ai quali comunichiamo i dati e l’elenco dicoloro che ne vengono a conoscenza in qualità diresponsabili potrà consultare il sito www.unipol.it orivolgersi al suddetto Responsabile per il riscontro.

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(1) Ad esempio, contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato o beneficiario, eventuali coobbligati; altri operatori assicurativi (quali agenti,broker di assicurazione, imprese di assicurazione, ecc.); soggetti ai quali, per soddisfare le sue richieste (ad es. di rilascio o di rinnovo di unacopertura, di liquidazione di un sinistro, ecc.) richiediamo informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settoreassicurativo, altri soggetti pubblici.

(2) Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio, in materia di accertamenti fiscali, ecc.(3) Ad esempio, per predisporre o stipulare polizze assicurative, per la raccolta dei premi, la liquidazione dei sinistri o il pagamento di altre

prestazioni; per riassicurazione e coassicurazione; per la prevenzione e l’individuazione, di concerto con le altre compagnie del GruppoUnipol, delle frodi assicurative e relative azioni legali; per la costituzione, l’esercizio e la difesa di diritti dell'assicuratore; l’adempimento di altrispecifici obblighi di legge o contrattuali; l’analisi di nuovi mercati assicurativi; la gestione ed il controllo interno; attività statistico-tariffarie.

(4) Unipol Gruppo Finanziario S.p.A., cui è affidata, quale capogruppo, la gestione di diversi servizi (liquidazione sinistri nei rami danni, attivitàlegale, antifrode, privacy, sistemi informativi, ecc.) condivisi per conto della altre società del Gruppo Unipol.

(5) In particolare, i Suoi dati potranno essere comunicati e trattati, in Italia o anche all’estero (ove richiesto), da soggetti che fanno parte della c.d.“catena assicurativa” come: altri assicuratori; coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, produttori, mediatori di assicurazione e diriassicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche; SIM; Società di gestione del risparmio; medici, periti, legali;società di servizi per il quietanzamento; clinica convenzionata da Lei scelta; nonché ad enti ed organismi del settore assicurativo aventi naturapubblica o associativa per l’adempimento di obblighi normativi e di vigilanza (indicati nell’elenco disponibile presso la nostra sede o ilResponsabile per il Riscontro).

(6) Ad esempio, società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed ilpagamento dei sinistri; società di supporto alle attività di gestione ivi comprese le società di servizi postali; società di revisione e di consulenza;società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti.

Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.

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ASSICURATOLa persona nel cui interesse è stipulata la polizza.

AZIENDAL’attività artigianale o industriale organizzata al finedella produzione, trasformazione o manutenzione dimerci e prodotti, esercitata nell’ubicazione indicata sulla“PARTE B” di polizza, inclusa l’area pertinente al com-plesso immobiliare in cui si trova l’azienda stessa.

COMPAGNIACompagnia Assicuratrice Unipol S.p.A.

CONTRAENTELa persona che stipula la polizza.

DEPOSITO DI RISERVAI locali siti nell’ubicazione indicata nella “PARTE B” dipolizza, al di fuori dell’area pertinente al complessoimmobiliare in cui si trova l’azienda e destinati a deposi-to di macchinari, attrezzature, merci e prodotti dell’a-zienda assicurata stessa.

FRANCHIGIAParte del danno indennizzabile che resta a caricodell’Assicurato.

INDENNIZZOLa somma dovuta dalla Compagnia in caso di sinistro.

POLIZZAIl contratto di assicurazione.

PREMIOLa somma dovuta dal Contraente alla Compagnia.

PRIMO RISCHIO ASSOLUTOForma di assicurazione in base alla quale la Compagniarisponde dei danni sino alla concorrenza della somma assi-curata, senza applicazione della regola proporzionale.

REGOLA PROPORZIONALESe l’assicurazione copre solo una parte del valore chele cose assicurate avevano al momento del sinistro, laCompagnia risponde dei danni in proporzione alla partesuddetta (art. 1907 del Codice Civile).

RISCHIOLa probabilità del verificarsi del sinistro.

SCOPERTOPercentuale del danno indennizzabile che rimane a cari-co dell’Assicurato.

SINISTROIl fatto dannoso previsto in polizza.

VALORE INTEROForma di ass icurazione che copre l ’ intero valoredelle cose assicurate, con applicazione della regola pro-porzionale.

DEFINIZIONI COMUNII seguenti vocaboli, richiamati nella polizza e comuni a tutti i settori, significano:

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DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza, signifi-cano:

LOCALII locali, di proprietà dell’Assicurato o in locazione, adibitiall’attività dichiarata, incluse le dipendenze separate purchénell’ambito dell’area pertinente al complesso immobiliare incui si trova l’azienda assicurata. Sono compresi: le opere difondazione od interrate, recinzioni, finiture, infissi, soppal-chi, ascensori, montacarichi, opere ed impianti di pertinen-za dei locali ed altre considerate immobili per natura odestinazione, ad eccezione delle insegne, le quali sono esclu-se sia dalla presente voce che dalla successiva CONTENU-TO. Con l’esclusione inoltre di quant’altro rientra nella defi-nizione di CONTENUTO.

CONTENUTOI beni, adibiti all’attività dichiarata, così intesi:

macchinari e attrezzature:macchine, macchine a controllo numerico e/o per elettroe-rosione con il relativo elaboratore di processo centralizzatoo al servizio della singola macchina, attrezzi, utensili e rela-tivi ricambi e basamenti, mezzi di sollevamento, pesa, trai-no e trasporto (esclusi ascensori, montacarichi e veicoliiscritti al P.R.A.), scale mobili, apparecchiature di segnala-zione e comunicazione ed altri impianti di pertinenza del-l’attività dichiarata, impianti di prevenzione e di allarme,macchinari ed attrezzature della centrale termica e dellacabina elettrica di proprietà o in locazione all’Assicurato,mobilio ed arredamento industriale e quanto costituisceattrezzatura ed arredamento dei depositi e dipendenze del-l’azienda. Compresi rivestimenti, soffittature, soppalchi,opere ed impianti in genere non facenti parte della proprietàdel fabbricato ma di proprietà dell’Assicurato quale locata-rio, nonché enti all’aperto nell’ambito dell’area pertinente alcomplesso immobiliare in cui si trova l’azienda assicurata;

arredamento d’ufficio:mobilio, cancelleria, oggetti d’arte e quadri d’autore di valo-re singolo non superiore a € 5.000,00; denaro, valori bollati,carte valori, titoli di credito in genere, fino a € 3.000,00complessivi; casseforti ed armadi di sicurezza esclusoquanto rientra nella definizione di COSE PARTICOLARI;

macchine ed elaboratori elettronici per l’ufficio:macchine da scrivere e da calcolo elettriche ed elettroniche,fotocopiatrici, fatturatrici, registratori di cassa, bilance elettro-niche, personal computers e mini elaboratori, sistemi elettro-nici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmis-sione e ricezione dati, supporti dati, modem, scanner, plotter,ed ogni altra macchina elettrica o elettronica per l’ufficio;

merci e prodotti:merci, materie prime, ingredienti di lavorazione, prodottisemilavorati e finiti, scorte e materiali di consumo, imbal-laggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, cose e veicolidi terzi in lavorazione o in consegna o in custodia. Infiam-mabili e merci speciali nei limiti di quanto dichiarato inpolizza (esclusi quelli contenuti in apposito deposito separa-to, non assicurabili). Merci poste all’aperto nell’ambito del-l’area pertinente al complesso immobiliare in cui si troval’azienda assicurata e quelle custodite sottotetto dell’adia-cente abitazione dell’Assicurato. Nel valore sono comprese,se dovute, tutte le relative imposte.

COSE PARTICOLARIQualora non costituiscano prodotti dell’azienda: archivi,documenti, registri, disegni, modelli, stampi, tavolette ste-reotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litografiche, garbi,messe in carta, cartoni per telai, microfilm, fotocolor, cli-chés, schede, dischi, nastri ed altri supporti informatici permacchine meccanografiche ed elaboratori elettronici.

MERCI SPECIALICelluloide, espansite di sughero, gomma spugna o micropo-rosa, imballaggi in materia plastica espansa o alveolare,scarti di imballaggi, materie plastiche espanse o alveolari,schiuma di lattice.Non si considerano merci speciali quelle entrate a far partedel prodotto finito.

INFIAMMABILIMerci e sostanze non esplosive aventi punto di infiammabi-lità inferiore a 55°C compresi ossigeno e gas combustibili,nonché merci e sostanze che a contatto con l’acqua o l’ariaumida sviluppano ossigeno o gas combustibili. Il punto diinfiammabilità si determina in base alle norme di cui alD.M. 17 Dicembre 1977 - Allegato V.

INCOMBUSTIBILISostanze che alla temperatura di 750°C non danno luogo amanifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il meto-do di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienzedel Ministero dell’Interno.

LOCALI SEPARATII locali fra loro disgiunti da spazio vuoto di almeno unmetro o da muro pieno, intendendosi per muro pieno unmuro senza aperture, elevato da terra a tetto, costruito incalcestruzzo e/o laterizi pieni di spessore non inferiore a 13cm. o in conglomerati incombustibili o laterizi forati dispessore non inferiore a 20 cm.

INCENDIOCombustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori diappropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

ESPLOSIONESviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione,dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevatavelocità.

IMPLOSIONERepentino cedimento di contenitori o corpi per carenza dipressione interna di fluidi rispetto a quella esterna.

SCOPPIORepentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressio-ne interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti delgelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.

ONDA SONICAOnda di pressione provocata dal superamento della velocitàdel suono da parte di aeromobili od oggetti in genere.

ATTI DI TERRORISMOSi considera atto di terrorismo qualsiasi azione intenzional-mente posta in essere o anche solo minacciata da una o piùpersone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimi-dire, condizionare o destabilizzare uno Stato, la popolazio-ne o una parte di essa.

INCENDIO

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1. GARANZIA BASE

Rischi Assicurati/Rischi Esclusi

1.1 RISCHI ASSICURATILa Compagnia, nella forma “a valore intero”, purchénon diversamente previsto alle singole garanzie, inden-nizza i danni materiali e diretti causati alle cose assicu-rate, anche se di proprietà di terzi, da:

a) Incendio

b) FulmineCon esclusione dei conseguenti danni elettrici.

c) Urto di veicoli di terzi, onda sonica, caduta diaeromobili o di loro parti o di cose trasporta-te, caduta di satelliti o di corpi celesti.

d) Esplosione, implosione, scoppioCon esclusione dei danni:– da ordigni esplosivi;– a macchine o impianti in cui si sono verificati, se

originati da usura, corrosione o difetti del mate-riale.

e) Acqua condottafuoriuscita a seguito di rottura accidentale diimpianti in genere.Le spese sostenute per la ricerca, nei locali assicura-ti, della rottura e riparazione sono indennizzatefino ad un massimo di € 2.500,00 e nella forma “aprimo rischio assoluto”.

Con esclusione dei danni:– da traboccamenti, rigurgiti, rotture di fognature;– da rottura degli impianti automatici di estinzione.

f) Fumo

fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed acci-dentale agli impianti per la produzione di calorefacenti parte degli enti assicurati, purché dettiimpianti siano collegati mediante adeguate condut-ture ad appropriati camini.

g) Eventi sociopolitici e dolosi (danni da incen-dio e non)Scioperi, tumulti, sommosse, sabotaggio, atti van-dalici e dolosi.Con esclusione dei danni arrecati a seguito di furtoo tentato furto, assicurabili al settore FURTO ERAPINA.

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10%, conil minimo di € 250,00 per ogni sinistro.In nessun caso la Compagnia indennizzerà importosuperiore al 70% della somma assicurata allerispettive partite.

h) Eventi atmosfericiGrandine, uragano, bufera, tempesta, vento e coseda esso trascinate, tromba d’aria, quando dettieventi siano caratterizzati da una violenza tale chene sia rimasta traccia riscontrabile su una pluralitàdi enti, assicurati o non.Acqua penetrata all’interno dei locali esclusivamen-te attraverso brecce, rotture, lesioni al tetto, allepareti, ai serramenti, causate dagli eventi soprad-detti.Con esclusione dei danni:– a vetrate, lucernai, tettoie;

– da infiltrazione, umidità, stillicidio;– da acqua penetrata attraverso aperture lasciate

senza protezione;– da formazione di ruscelli, accumulo esterno di

acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;– da sovraccarico di neve;– da allagamenti, slavine, frane e mareggiate.La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% conil minimo di € 750,00 per ogni sinistro, elevato a€ 2.000,00 per enti posti sotto tettoie o all’aperto eper i danni da grandine a lastre in fibrocemento o amanufatti in materia plastica. In nessun caso laCompagnia indennizzerà importo superiore al 70%della somma assicurata alle rispettive partite.

Sono inoltre in garanzia:

i) Colpa graveI danni derivanti dagli eventi garantiti dal settoreINCENDIO determinati da colpa grave.

l) I guasti arrecati dai soccorritoriallo scopo di impedire o limitare i danni causatidagli eventi garantiti.

m)Danni conseguenzialiI danni materiali conseguenti ad incendio, fulmine,esplosione o scoppio che abbiano colpito le coseassicurate oppure enti posti nell’ambito di 20 metrida esse causati da:– sviluppo di fumi, gas, vapori;– mancata od anormale produzione o distribuzio-

ne di energia elettrica, termica od idraulica;– mancato od anormale funzionamento di appa-

recchiature elettroniche, di impianti di riscalda-mento o di condizionamento;

– colaggio o fuoriuscita di liquidi.

n) Le spese di demolizione, sgombero, traspor-to, rimozione e ricollocamentoLe spese ragionevolmente sostenute a seguito di unsinistro indennizzabile a termini del settore IN-CENDIO per:– demolire, sgomberare e trasportare a discarica i

residui del sinistro;– rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi

per consentire il ripristino dei locali.

La garanzia è prestata fino alla concorrenza del 5%delle somme assicurate rispettivamente per iLOCALI ed il CONTENUTO ed in eccedenza allesomme stesse, con il limite massimo di € 30.000,00per sinistro.

o) Spese di ricerca e riparazione rottura delletubazioni di distribuzione gasLe spese sostenute per la ricerca, nei locali assicura-ti, della rottura e riparazione delle tubazioni didistribuzione di gas.La garanzia è prestata fino ad un massimo di€ 2.500,00.

p) Oneri di ricostruzioneI costi e/o oneri che dovessero comunque gravaresull’Assicurato e/o che lo stesso dovesse pagare aqualsiasi ente e/o autorità pubblica in caso di rico-struzione dei fabbricati assicurati, in base alledisposizioni di legge in vigore al momento dellaricostruzione. Sono comunque escluse multe,ammende o sanzioni amministrative.

INCENDIO

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1.2 RISCHI ESCLUSISono esclusi i danni: a) causati da atti di guerra e di terrorismo, di insurre-

zione, di occupazione militare, di invasione;

b) causati da esplosione o emanazione di calore oradiazioni provenienti da trasmutazione del nucleodell’atomo o radiazioni provocate dall’accelerazio-ne artificiale di particelle atomiche;

c) di smarrimento, furto o tentato furto delle coseassicurate;

d) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto dianormale o mancata produzione o distribuzionedel freddo, o di fuoriuscita del fluido frigorigeno,anche se conseguenti ad eventi per i quali è presta-ta l’assicurazione;

e) causati da terremoto, eruzione vulcanica, inonda-zione, alluvione e maremoto;

f) da gelo;

g) indiretti quali cambiamenti di costruzione, man-canza di locazione, di godimento o di reddito,sospensione di lavoro o qualsiasi altro danno chenon riguardi la materialità delle cose assicurate;

h) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente,degli amministratori, dei rappresentanti legali o deisoci a responsabilità illimitata;

i) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elet-trici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, aqualunque causa dovuti, anche se conseguenti afulmine od altri eventi per i quali è prestata l’assicu-razione.

1.3 LOCALI IN LOCAZIONELa Compagnia, nei casi di responsabilità dell’Assicura-to a termini degli articoli 1588, 1589 e 1611 del CodiceCivile, risponde, secondo le norme di legge, dei dannidiretti e materiali cagionati da incendio o da altro even-to garantito dal settore INCENDIO, ai locali dell’azien-da tenuti in locazione dall’Assicurato.

1.4 DEPOSITO DI RISERVAL’assicurazione comprende il deposito di riserva a con-dizione che la relativa ubicazione sia indicata nella“PARTE B” di polizza.

1.5 TERZI INTERESSATILa presente polizza è stipulata dal Contraente in suonome e nell’interesse di chi spetta. Le azioni, le ragionied i diritti nascenti dalla polizza non possono essereesercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spettain particolare al Contraente compiere gli atti necessariall’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accer-tamento e la liquidazione dei danni così effettuati sonovincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusaogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidatoa termini di polizza non può tuttavia essere pagato senon nei confronti o col consenso dei titolari dell’interes-se assicurato.

1.6 BUONA FEDEPremesso che le circostanze considerate ai fini dellavalutazione del rischio sono quelle riportate nelle“ATTIVITÀ DELL’AZIENDA” e “DICHIARAZIONIDEL CONTRAENTE/ASSICURATO” della “PARTE B”di polizza, le inesatte o incomplete dichiarazioni rese in

buona fede dal Contraente di una circostanza aggra-vante il rischio, sia all’atto della stipulazione della pre-sente polizza che durante il corso della stessa, non pre-giudicano il diritto all’indennizzo dei danni, semprechétali inesattezze od omissioni non investano le caratteri-stiche essenziali e durevoli del rischio medesimo mariguardino mutamenti episodici e transitori.

1.7 ENTI POSTI PRESSO TERZIQualora distrutti o danneggiati da un evento garantitodal settore INCENDIO, la Compagnia indennizza, finoalla concorrenza di € 50.000,00 per ubicazione:

– i macchinari e le attrezzature dell’azienda postipresso terzi, sia in occasione di riparazioni deglistessi che durante l’esecuzione di lavori;

– le merci, di proprietà dell’Assicurato, in lavora-zione presso terzi, o durante esposizioni, fiere emostre.

2. GARANZIE FACOLTATIVE

La singola garanzia è operante solo se la corrispondentesomma assicurata e il relativo codice, se previsto, sono indi-cati nella facciata della “PARTE B” di polizza.

2.1 DANNI INDIRETTI A PERCENTUALEA parziale deroga dell’art. 1.2 lett. g) della GaranziaBase, sull’importo di ogni sinistro indennizzabile, rela-tivamente alle partite 1) LOCALI e 2) CONTENUTO,sarà liquidato un ulteriore 20% forfettario a favore del-l’Assicurato a titolo di indennizzo di danni o spese cau-sati indirettamente dal sinistro.La garanzia non è operante per i danni da FENOME-NO ELETTRICO ed ATTI DI TERRORISMO qualoraprestati.

2.2 RICORSO TERZILa Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicurato,fino alla concorrenza del massimale convenuto, dellesomme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale,interessi e spese - quale civilmente responsabile aisensi di legge - per danni materiali e diretti cagionatialle cose di terzi da sinistro indennizzabile a terminidel settore INCENDIO. L’assicurazione è estesa aidanni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali oparziali, dell’utilizzo di beni, nonché di attività indu-striali, commerciali, agricole o di servizi, purché avve-nuti in seguito ai danni alle cose di terzi di cui alcomma precedente, entro il massimale stabilito e sinoalla concorrenza del 10% del massimale stesso.

L’assicurazione non comprende i danni:– a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custodia

o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli dei dipen-denti dell’Assicurato ed i mezzi di trasporto sottocarico e scarico, ovvero in sosta nell’ambito delleanzidette operazioni, nonché le cose trasportate suglistessi mezzi;

– di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento del-l’acqua, dell’aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:– il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato nonché

ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;– quando l’Assicurato non sia una persona fisica, il

legale rappresentante, il socio a responsabilità illimi-

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tata, l’amministratore e le persone che si trovino conloro nei rapporti di cui al punto precedente;

– le Società le quali rispetto all’Assicurato, che non siauna persona fisica, siano qualificabili come control-lanti, controllate o collegate, ai sensi dell’art. 2359 delCodice Civile, nonché gli amministratori delle mede-sime.

L’Assicurato deve immediatamente informare la Com-pagnia delle procedure civili o penali promosse controdi lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alladifesa e la Compagnia avrà facoltà di assumere la dire-zione della causa e la difesa dell’Assicurato. L’Assicura-to deve astenersi da qualunque transazione o ricono-scimento della propria responsabilità senza il consensodella Compagnia. Quanto alle spese giudiziali si appli-ca l’art. 1917 del Codice Civile.

2.3 SPESE DI DEMOLIZIONE, SGOMBERO, TRA-SPORTO, RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTOLa Compagnia, fino alla concorrenza della sommaassicurata ed in eccedenza a quanto previsto dall’art.1.1 lett. n) della Garanzia Base, indennizza le speseragionevolmente sostenute per:– demolire, sgomberare e trasportare a discarica i resi-

dui del sinistro;– rimuovere e ricollocare i beni mobili rimasti illesi per

consentire il ripristino dei locali.

2.4 VEICOLI DI PROPRIETÀ - codice 310La Compagnia, indennizza i danni subiti dai veicoliiscritti al P.R.A. di proprietà dell’Assicurato purché tro-vantisi nell’ambito dell’azienda, a seguito di uno deglieventi previsti dalla Garanzia Base, fermo restando lefranchigie, limiti di risarcimento ed esclusioni di ognisingola garanzia.

2.5 INTEGRAZIONE DELLE GARANZIE INCENDIO -codice 420La Compagnia, preso atto che sui beni dell’azienda esi-stono altre polizze incendio e relative variazioni sotto-scritte con altre Compagnie in data antecedente la sti-pula del presente contratto, si impegna a prestare tuttele garanzie operanti nel settore INCENDIO della pre-sente polizza e non comprese nei contratti già stipulaticon altre Compagnie, per le somme da esse garantiteconsiderate partita per partita senza compensazionefra di loro. Ai fini della determinazione del valore glo-balmente assicurato partita per partita si procederà persommatoria di partite o gruppi di partite uguali edomogenee. Per tali aggregazioni vale il disposto all’art.1.7 del settore SINISTRI.

2.6 FENOMENO ELETTRICO - codice 404Si intende operante la Condizione Particolare 113 conle seguenti modifiche:– il limite d’indennizzo per anno assicurativo corri-

sponde alla somma specificamente assicurata;– la franchigia per ogni sinistro viene elevata a

€ 500,00.

2.7 FENOMENO ELETTRICO - codice 414(Richiamabile solo se operante la c.p. 100 o 110)A parziale deroga dell’art. 1.2 n° 3) “limiti d’indenniz-zo” la Compagnia indennizza i danni da scariche, cor-renti o da altri fenomeni elettrici con il limite dellasomma specificamente assicurata per anno assicurativo;

CONDIZIONI PARTICOLARI

Condizioni valide se richiamate nella facciata della“PARTE B” di polizza.

74 RINUNCIA ALLA RIVALSALa Compagnia rinuncia, salvo in caso di dolo, al dirittodi surroga derivante dal’art. 1916 del Codice Civileverso:– le persone delle quali l’Assicurato deve rispondere a

norma di legge;– le società controllanti, controllate e collegate;– i clienti.

La condizione è operante se anche l’Assicurato rinun-cia a rivalersi nei confroni del responsabile e sempre-ché, al momento del sinistro, non risultino garantiti,per gli stessi eventi, mediante altre polizze di assicura-zione.

85 IMPIANTO AUTOMATICO DI ASPIRAZIONENELLE INDUSTRIE DEL LEGNOIl Contraente dichiara che l’impianto automatico diaspirazione provvede al trasporto continuo dei casca-mi di lavorazione all’esterno del fabbricato in siliincombustibili. Resta inteso che all’impianto di aspira-zione devono essere collegate almeno 9/10 delle mac-chine mordenti presenti in azienda (per macchinemordenti si intendono le macchine utensili i cui scartidi lavorazione sono costituiti da trucioli, segatura opolvere; convenzionalmente non sono consideratemacchine mordenti quelle aventi un solo motore dipotenza non superiore a 0,5 kW).

Qualora, in caso di sinistro, non vi fosse conformitàcon quanto dichiarato, la Compagnia corrisponderàall’Assicurato la somma indennizzabile a termini dipolizza sotto deduzione del 20% di scoperto. Se lo sco-perto è operante in concomitanza con una franchigia,fermo lo scoperto del 20%, la franchigia verrà conside-rata minimo non indennizzabile.

100 ALL - RISKSGli art. 1.1 “RISCHI ASSICURATI” e 1.2 “RISCHIESCLUSI” della GARANZIA BASE si intendono inte-gralmente sostituiti dai seguenti:

1.1 RISCHI ASSICURATI

La Compagnia, nella forma “a valore intero” pur-ché non diversamente previsto, indennizza tutti idanni materiali causati alle cose assicurate, anchese di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indicate inpolizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia lacausa anche se determinati con colpa grave, salvoquanto escluso. Sono compresi i guasti causati allecose assicurate per ordine dell’Autorità allo scopodi impedire o di arrestare qualsiasi evento danno-so indennizzabile a termini di polizza.La Compagnia, in caso di sinistro indennizzabile atermini di polizza, rimborsa altresì sino alla con-correnza dei limiti di indennizzo indicati all’art.1.2 n° 3) le spese necessariamente sostenute per:

a) demolire, sgomberare, trattare e trasportare aidonea discarica i residui del sinistro;

b) rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare,

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comprese le spese di montaggio e smontaggio,le cose mobili assicurate non colpite dal sinistroo parzialmente danneggiate in caso di sinistro;

c) ricercare e riparare le rotture accidentali diimpianti idrici, igienici, di riscaldamento, del gas,di condizionamento e di estinzione che abbianoprovocato un danno indennizzabile per fuoriu-scita del fluido in essi condotto o contenuto;

relativamente alle spese di cui ai punti a), b), c) lagaranzia è operante a “primo rischio assoluto”.

1.2 RISCHI ESCLUSI – DELIMITAZIONI DIGARANZIA – LIMITI DI INDENNIZZO,FRANCHIGIE, SCOPERTI

1) RISCHI ESCLUSI

La Compagnia non indennizza:

a. i danni causati da o dovuti a:– atti di guerra, insurrezione, occupazione mili-

tare, invasione;– esplosione o emanazione di calore o di radiazio-

ni provenienti da trasmutazioni del nucleo del-l’atomo, come pure di radiazioni provocate dal-l’accelerazione artificiale di particelle atomiche;

– terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche,bradisismo, franamento, cedimento o smotta-mento del terreno, valanghe e slavine, inonda-zioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate epenetrazioni di acqua marina;

– dolo dell’Assicurato e/o Contraente, dei rap-presentanti legali, degli amministratori o deisoci a responsabilità illimitata;

– mancata o anormale refrigerazione, raffredda-mento, surgelamento, conservazione in atmo-sfera controllata, riscaldamento e/o climatizza-zione subiti dalle merci, fuoriuscita del fluidofrigorigeno;

– contaminazione chimica, biologica o nucleare;– virus informatici di qualsiasi tipo;– natura elettrica senza concorso di causa ester-

na (limitatamente alle macchine ed elaboratorielettronici per ufficio);

– cambiamenti di costruzione, mancanza dilocazione, di godimento o di reddito commer-ciale od industriale, sospensione di lavoro oqualsiasi danno che non riguardi la materialitàdelle cose assicurate;

b. i danni di:– furto, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti,

appropriazione indebita o infedeltà da parte didipendenti, rapina, saccheggio, estorsione,scippo e loro tentativi;

– deterioramento, logorio, usura, incrostazione,ossidazione, corrosione, inquinamento, stillici-dio, perdita di peso, fermentazione, infiltrazio-ne, evaporazione;

– lavorazione, stoccaggio, conservazione eimpiego di sostanze, materiali e prodotti difet-tosi, che influiscono direttamente o indiretta-mente su prestazioni, qualità, quantità, titolo,colore delle merci in produzione o lavorazione;vizio di prodotto;

– errata manovra;inoltre, a meno che non siano provocati da even-ti non specificatamente esclusi, i danni di:

– crolli, assestamenti, dilatazioni o restringimenti;– guasti o rotture meccanici, anormale funziona-

mento;

salvo che ne derivi altro danno indennizzabile aisensi della presente polizza; in questo caso laCompagnia sarà obbligata solo per la parte didanno non rientrante nelle esclusioni;

c. i danni causati da o dovuti a:– umidità, brina e condensa, siccità, animali o

vegetali in genere;– ordinanze di autorità o di leggi che regolino la

conduzione, costruzione, ricostruzione odemolizione dei locali, macchinari ed impianti;

– difetti noti all’Assicurato, suoi amministratori edirigenti, all’atto della stipulazione della polizza;

– eventi per i quali deve rispondere, per legge oper contratto il costruttore o il fornitore;

– errori di progettazione o calcolo;– mancata e/o anormale manutenzione, mon-

taggio o smontaggio di impianti o costruzioneo demolizione di locali;

inoltre, a meno che non siano provocati da even-ti non specificatamente esclusi, i danni di:– interruzione o alterazione di processi di lavora-

zione che danneggino le merci;– sospensione e/o interruzione di forniture di

energia, gas, acqua;

salvo che ne derivi altro danno indennizzabile aisensi della presente polizza; in questo caso laCompagnia sarà obbligata solo per la parte didanno non rientrante nelle esclusioni.

2) DELIMITAZIONI DI GARANZIA

1. Relativamente ai danni materiali causati da gran-dine, pioggia, vento o cose da esso trasportate siintendono esclusi i danni:– a vetrate, lucernai, tettoie;– da acqua penetrata attraverso aperture lasciate

senza protezione;– da formazione di ruscelli, accumulo esterno di

acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico.I danni materiali causati da pioggia, grandine eneve, alle cose assicurate all’interno dei fabbricati,si intendono esclusi qualora pioggia, grandine eneve non siano penetrati in detti fabbricati attraver-so rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, allepareti o ai serramenti dalla violenza degli eventiatmosferici, tale da essere riscontrata su una plura-lità di enti assicurati e non.

2. Relativamente ai danni materiali causati dasovraccarico di neve la Compagnia non inden-nizzerà i danni a locali, strutture o serbatoi (eloro contenuto) non conformi alle vigenti normerelative ai sovraccarichi di neve.

3. Relativamente ai danni da gelo sono esclusi quel-li avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione del-l’attività lavorativa e/o della produzione e distri-buzione di energia termica o elettrica.

3) LIMITI DI INDENNIZZO, FRANCHIGIE, SCOPERTI

a. Franchigie/Scoperti– Per ogni sinistro indennizzabile a termini di

polizza, rimangono a carico dell’Assicurato iseguenti importi:

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– scoperto del 10% con il minimo di € 500,00 perdanni causati da tumulti popolari, scioperi,sommosse, atti vandalici o dolosi di terzi,attentati, terrorismo e sabotaggio;

– scoperto del 10% con il minimo di € 750,00, ele-vato a € 2.000,00 per enti posti sotto tettoie oall’aperto e per lastre in fibrocemento o manufattiin materia plastica, per danni causati da grandine,pioggia, neve, vento o cose da esso trasportate;

– franchigia € 1.000,00 per ogni altra causa.

b. Limiti di indennizzoLimitatamente agli eventi sottoriportati la Compa-gnia non indennizzerà per singolo sinistro importosuperiore a quanto indicato:– 70% della somma assicurata alle rispettive par-

tite per tumulti popolari, scioperi, sommosse,atti di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, atten-tati e terrorismo, grandine, pioggia, vento ecose da esso trasportate, sovraccarico neve;

– 5% della somma assicurata alle partite Locali eContenuto con il massimo di € 30.000,00 perle spese di demolizione, sgombero, trattamen-to, trasporto, deposito e ricollocamento di cuialle lett. a) e b) dell’art. 1.1;

– € 10.000,00 per danni da gelo o occlusione digronde e pluviali;

– € 5.000,00 per i danni da scariche, correnti oda altri fenomeni elettrici per anno assicurati-vo;

– € 5.000,00 per le spese per la ricerca e ripara-zione di cui alla lett. c) dell’art. 1.1;

– € 10.000,00 per le spese relative ad onorari diprogettisti e consulenti necessarie per la rico-struzione od il ripristino delle cose assicurate,distrutte o danneggiate;

– € 10.000,00 per ricostruzione di “cose partico-lari”;

– € 3.000,00 per le spese di ricostituzione deidati memorizzati su supporti informatici o perprogrammi informatici in licenza d’uso.

101 RICERCA DELLA ROTTURA (ACQUA CONDOTTA)A parziale deroga dell’art. 1.1 lett. e) della GaranziaBase, si conviene di elevare il limite di indennizzo a€ 10.000,00 per anno assicurativo.

107 INTASAMENTO GRONDE E PLUVIALI La Compagnia indennizza i danni materiali e direttiagli enti assicurati da acqua entrata nel fabbricato perintasamento delle gronde e dei pluviali causato dagrandine o neve. Sono inoltre garantiti i danni cagiona-ti alle cose assicurate qualora l’intasamento di gronde epluviali fosse causato da insufficiente capacità di smal-timento di questi ultimi in occasione di precipitazionidi carattere eccezionale.Restano in ogni caso esclusi dall’indennizzo i danniconseguenti ad usura o ad anormale o mancata manu-tenzione o pulizia.Resta convenuto che:– il pagamento dell’indennizzo sarà effettuato previa

detrazione dell’importo di € 2.000,00 per ciascunsinistro;

– in nessun caso la Società indennizzerà, per uno o piùsinistri che avvengano nel periodo di assicurazione,somma superiore a € 10.000,00.

110 ALL-RISKSSi intende operante la Condizione Particolare 100 conla precisazione che la franchigia per ogni altra causa,prevista all’art. 1.2) n° 3) viene ridotta a € 500,00.

113 FENOMENO ELETTRICOLa Compagnia indennizza, fino ad un massimo di€ 2.500,00 per anno assicurativo e nella forma a“primo rischio assoluto”, i danni che si manifestasseroalle macchine ed impianti elettrici ed elettronici, appa-recchi e circuiti compresi, se risultano assicurate le par-tite “LOCALI in proprietà” e “CONTENUTO” o, qualo-ra risulti assicurata una sola delle due partite, agli enticompresi nella rispettiva definizione, per effetto di cor-renti o scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasimotivo occasionati, compresa l’azione del fulmine.

Con esclusione dei danni:– a tubi elettronici, valvole termoioniche o a lampade

elettriche;– dovuti ad usura, carenza di manutenzione o mano-

missione;– avvenuti durante le fasi di montaggio, prova e manu-

tenzione;– dei quali deve rispondere, per legge o per contratto,

il costruttore o il fornitore;– agli enti compresi nella definizione di MACCHINE

ED ELABORATORI ELETTRONICI PER UFFICIOassicurabili al settore ELETTRONICA.

La garanzia è prestata con la franchigia di € 150,00 perogni sinistro.

114 FENOMENO ELETTRICOSi intende operante la Condizione Particolare 113 conle seguenti modifiche:– il limite di indennizzo per anno assicurativo viene

elevato a € 5.000,00;– la franchigia per ogni sinistro viene elevata a

€ 250,00.

229 SOVRACCARICO DI NEVELa Compagnia risponde dei danni materiali e diretticausati alle cose assicurate da sovraccarico di neve,compresi quelli che si verificassero all’interno dei localied al loro contenuto, purché avvenuti a seguito di crollototale o parziale del tetto, pareti, lucernari e serramentiin genere provocato direttamente dal peso della neve.

Con esclusione dei danni:– causati da valanghe e slavine;– causati da gelo, anche se conseguente ad un evento

coperto dalla presente condizione particolare;– ai fabbricati non conformi alle vigenti norme relative

ai sovraccarichi di neve ed al loro contenuto;– ai fabbricati in corso di rifacimento (a meno che il

rifacimento non sia ininfluente ai fini della presentegaranzia) ed al loro contenuto;

– a lucernari, vetrate e serramenti in genere, nonchéall’impermeabilizzazione, a meno che il loro danneg-giamento sia causato da crollo totale o parziale deifabbricati in seguito al sovraccarico di neve sul tetto.

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La garanzia è prestata con la franchigia di € 1.500,00per ogni sinistro. In nessun caso la Compagnia paghe-rà per uno o più sinistri che avvengano nel periodo diassicurazione della polizza, una somma maggiore al50% della somma assicurata alle singole partite.

230 ATTI DI TERRORISMOA parziale deroga dell’art. 1.2 lett. a) della GaranziaBase, la Compagnia indennizza i danni materiali allecose assicurate direttamente causati da atti di terrori-smo.Sono esclusi i danni:– da contaminazione di sostanze chimiche e/o biologi-

che e/o nucleari;– derivanti da interruzioni di servizi quali elettricità,

gas, acqua e comunicazioni.

La garanzia è prestata con lo scoperto del 10% con ilminimo di € 500,00.In nessun caso la Compagnia indennizzerà, per annoassicurativo, importo superiore al 25% della sommaassicurata alle rispettive partite.La Compagnia e il Contraente hanno la facoltà, in qua-lunque momento, di recedere dalla garanzia “Atti diterrorismo” mediante preavviso di giorni 30 da comu-nicare a mezzo lettera raccomandata. In caso di recessoda parte della Compagnia, questa provvederà al rim-borso della parte di premio relativa al periodo di rischionon corso.

416 SPESE DI RICOSTRUZIONE DI COSE PARTICOLARIQualora distrutti o danneggiati da un evento garantito

dal settore INCENDIO, la Compagnia indennizza, finoalla concorrenza di € 10.000,00 e nella forma a “primorischio assoluto”, le spese effettivamente sostenute perle operazioni manuali e meccaniche di rifacimento diarchivi, documenti, registri, disegni, modelli, stampi,tavolette stereotipe, lastre o cilindri incisi, pietre litogra-fiche, garbi, messe in carta, cartoni per telai, microfilm,fotocolor, clichés, schede, dischi, nastri ed altri suppor-ti informatici per macchine meccanografiche ed elabo-ratori elettronici.

121 ESCLUSIONE DELLE GARANZIE EVENTISOCIOPOLITICI E DOLOSI - EVENTI ATMOSFE-RICI - ACQUA CONDOTTASi conviene di escludere dall’art. 1.1 della GaranziaBase i danni causati da:

– Eventi sociopolitici e dolosi di cui alla lettera g). Siintendono esclusi anche i danni da incendio, esplo-sione, scoppio e caduta di aeromobili, causati daeventi sociopolitici e dolosi;

– Eventi atmosferici di cui alla lettera h);

– Acqua Condotta di cui alla lettera e). Si intendonoescluse anche le spese per la ricerca della rottura eriparazione.

252 ESCLUSIONE DEI BENI IN LEASINGDalla garanzia si intendono esclusi i beni oggetto dicontratti di leasing, qualora già coperti da appositaassicurazione.

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DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza, signifi-cano:

LOCALII locali adibiti all’attività dichiarata, incluse le dipendenzeseparate, purché trovantisi nell’ambito dell’area pertinenteal complesso immobiliare in cui si trova l’azienda assicuratae adibite ad uffici, servizi aziendali e sociali, depositi dimerci e prodotti dell’azienda stessa.

CONTENUTOI beni posti nei locali dell’azienda e adibiti all’attività dichia-rata, così intesi:

macchinari e attrezzature:macchine, macchine a controllo numerico e/o per elettroe-rosione, attrezzature, utensili, arredamento industriale,impianti di prevenzione e di allarme. Con esclusione delleparti costituite da metallo prezioso o pietre preziose. Limita-tamente agli autoriparatori, sono compresi i veicoli di terzipurché oggetto di lavori di manutenzione e/o riparazione;

arredamento d’ufficio:complesso mobiliare, (mobilio, cancelleria, registri, stampa-ti), oggetti d’arte e quadri d’autore di valore singolo nonsuperiore a € 5.000,00, casseforti e armadi di sicurezzaescluso il rispettivo contenuto;

macchine ed elaboratori elettronici per ufficio:macchine da scrivere e da calcolo elettriche ed elettroniche,fotocopiatrici, fatturatrici, registratori di cassa, bilance elettro-niche, personal computers e mini elaboratori, sistemi elettro-nici di elaborazione dati e relative unità periferiche di trasmis-sione e ricezione dati, supporti dati, modem, scanner, plotter,ed ogni altra macchina elettrica o elettronica per l’ufficio;

merci e prodotti:merci, materie prime, ingredienti di lavorazione e prodottidell’azienda semilavorati e finiti, scorte e materiali di consu-mo, imballaggi, supporti, scarti e ritagli di lavorazione, cosedi terzi in lavorazione, consegna o custodia. Merci e prodot-ti dell’azienda custoditi sottotetto dell’adiacente abitazionedell’Assicurato. Nel valore sono comprese, se dovute, tuttele relative imposte.Sono esclusi oggetti di metallo prezioso e pietre preziosesciolte o montate.

SCASSOForzamento, rimozione o rottura delle serrature o dei mezzidi chiusura dei locali contenenti le cose assicurate.

RAPINASottrazione o consegna di cose, mediante violenza o minac-cia alla persona.

LASTRE ANTISFONDAMENTOQuelle costituite da più strati di vetro accoppiati tra loro con

interposto, tra vetro e vetro, uno strato di materiale plasticooppure costituite da uno strato di materiale sintetico (poli-carbonato).

VALORIDenaro, valori bollati, carte valori, titoli di credito in genere,purché inerenti l’attività dichiarata nella “PARTE B” di polizza.

1. GARANZIA BASE

Rischi Assicurati / Rischi Esclusi

1.1 RISCHI ASSICURATILa Compagnia, fino alla concorrenza della sommaassicurata e nella forma a “primo rischio assoluto”,indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti alui derivati da:

a) Furtodelle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi,a condizione che l’autore del furto abbia asportatole cose custodite nei locali che le contengono e indi-cati nella “PARTE B” di polizza:

– a seguito di scasso dei sistemi o dei mezzi dichiusura esterni, sfondamento delle pareti, deltetto, di soffitti, di pavimenti, di superfici di lastreantisfondamento;

– a seguito di scasso delle sole superfici di vetro ocristallo non “antisfondamento” poste a meno diquattro metri dal suolo o da ripiani praticabili edaccessibili per via ordinaria; in questo caso lagaranzia è prestata con uno scoperto del 25%;

– mediante l’impiego di attrezzi o di particolare agi-lità personale, qualora le aperture si trovino adoltre quattro metri dal suolo o da ripiani pratica-bili ed accessibili per via ordinaria;

– mediante l’uso di chiavi vere, che siano statesmarrite o sottratte all’Assicurato o agli addetti.La garanzia è operante dalle ore 24 del giornodella denuncia all’Autorità Giudiziaria o di Poliziadello smarrimento o della sottrazione, fino alleore 24 del 7° giorno successivo, restando in ognicaso fermi gli obblighi in caso di sinistro previstidall’art. 1.1 del settore SINISTRI. In particolarel’Assicurato, salvo dimostrato caso di forza mag-giore, deve prendere tutte quelle misure di sicu-rezza e sorveglianza che si rendessero necessarieper prevenire eventuali sinistri.

b) Rapinaavvenuta nei locali indicati in polizza, quand’anchele persone sulle quali viene fatta violenza o minac-cia vengano prelevate dall’esterno e siano costrettea recarsi nei locali stessi.

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FURTO E RAPINA

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c) Guasti cagionati dai ladrinel commettere il furto o la rapina o nel tentativo dicommetterli:

– alle cose assicurate (esclusi denaro e valori), pur-ché le modalità dell’evento siano conformi aquanto previsto alle precedenti lett. a) e b);

– ai locali che contengono le cose assicurate ed airelativi infissi, senza l’applicazione di eventualiscoperti e franchigie previsti in polizza, purché lemodalità dell’evento siano conformi a quantoprevisto alle precedenti lett. a) e b);

– ai componenti degli impianti di allarme postianche all’esterno dei locali, senza l’applicazionedi eventuali scoperti e franchigie previsti inpolizza.

La garanzia è prestata entro i limiti delle sommeassicurate per le partite CONTENUTO e/o MAC-CHINARI/ATTREZZATURE.

d) Atti vandalici cagionati dai ladrialle cose assicurate (escluso denaro e valori) nelcommettere il furto o la rapina o nel tentativo dicommetterli, entro i limiti delle somme assicurateper le partite CONTENUTO e/o MACCHINA-RI/ATTREZZATURE, purché le modalità dell’even-to siano conformi a quanto previsto alle precedentilett. a) e b).La garanzia è prestata con uno scoperto del 10%con il minimo di € 250,00 per ogni sinistro.

e) Furto di merci presso terziLa garanzia è prestata entro il limite del 5% dellasomma assicurata alla partita 1) CONTENUTO,per merci che si trovino in lavorazione presso terzi,ciò relativamente a quanto stabilito alle lettere a)Furto b) Rapina c) Guasti cagionati dai ladri (allasola merce) che precedono.

f) Furto commesso fuori dalle ore di lavoro dapersone dipendenti dell’aziendaL’assicurazione comprende i danni da furto previstiall’art. 1.1 lett. a) della Garanzia Base anche secommesso da un dipendente dell’azienda e sempreche si verifichino le seguenti circostanze:– che l’autore del furto non sia incaricato della

custodia delle chiavi dei locali, né di quelle di par-ticolari mezzi di difesa interni previsti dalla poliz-za, o della sorveglianza interna dei locali stessi;

– che il furto sia commesso a locali chiusi ed in orediverse da quelle durante le quali il dipendenteadempie le sue mansioni nell’interno dei localistessi.

g) Furto e rapina di denaro e valoriLa garanzia è prestata entro il limite del 10%della somma assicurata alla partita 1) CONTE-NUTO con il massimo di € 3.000,00, per denaroe valori comunque custoditi all’interno dei localidell’azienda.

h) Attrezzature dell’azienda all’esterno dei localiSono compresi i danni da furto o rapina ed i gua-sti cagionati dai ladri alle attrezzature (escluse leinsegne) poste all’esterno dei locali, ma comun-que nell’ambito dell’area pertinente al complessoimmobiliare in cui si trova l’azienda assicurata,purché fisse per uso e destinazione. La garanziaè prestata con lo scoperto del 20%, con il minimodi € 150,00 per ogni sinistro, elevato a € 250,00per i guasti cagionati dai ladri.

i) Limitatamente alle autorimessela garanzia si intende estesa al furto dei veicoli diproprietà di terzi, commesso in qualsiasi mododurante le ore di apertura dell’autorimessa stes-sa, purché con presenza delle persone addette alservizio. Il furto di parti accessorie, pezzi diricambio o singole parti dei veicoli è compresosolo se avvenuto congiuntamente al furto dei vei-coli stessi. Sono esclusi in ogni caso autoradio,mangianastri, lettori CD e audiovisivi non stabil-mente fissati, merci, bagagli, indumenti ed ognialtro oggetto.La garanzia è prestata con uno scoperto del 20%.

1.2 RISCHI ESCLUSISono esclusi i danni:a) da furto avvenuto quando i locali contenenti le cose

assicurate rimangano per più di 30 giorni consecu-tivi incustoditi; in tal caso la garanzia è sospesa adecorrere dalle ore 24 del trentesimo giorno;

b) causati o agevolati da dolo o colpa grave dell’Assi-curato o del Contraente, degli amministratori, deirappresentanti legali o dei soci a responsabilità illi-mitata, delle persone con loro conviventi o dellequali civilmente rispondono - salvo quelle previsteall’art. 1.1 lett. f) della Garanzia Base - nonché dellepersone incaricate della sorveglianza dei locali odelle cose assicurate;

c) causati da incendio, esplosione e scoppio provocatidall’autore del furto o della rapina;

d) alle cose riposte esternamente ai locali assicurati,salvo quanto previsto all’art. 1.1 lett. c) ed h) dellaGaranzia Base;

e) ai veicoli a motore in genere, purché non sianooggetto di produzione, riparazione o custodia rela-tivi all’attività assicurata;

f) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupa-zione militare, di invasione;

g) causati da esplosione o emanazione di calore oradiazioni provenienti da trasmutazione del nucleodell’atomo o radiazioni provocate dall’accelerazio-ne artificiale di particelle atomiche;

h) non riguardanti la materialità delle cose assicurate;

i) ad animali in genere;

l) dovuti a truffa;

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FURTO E RAPINANCENDIO

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m)verificatisi a seguito di furto con destrezza.

1.3 TERZI INTERESSATILa presente polizza è stipulata dal Contraente in suonome e nell’interesse di chi spetta. Le azioni, le ragionied i diritti nascenti dalla polizza non possono essereesercitati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spettain particolare al Contraente compiere gli atti necessariall’accertamento ed alla liquidazione dei danni. L’accer-tamento e la liquidazione dei danni così effettuati sonovincolanti anche per l’Assicurato, restando esclusaogni sua facoltà di impugnativa. L’indennizzo liquidatoa termini di polizza non può tuttavia essere pagato senon nei confronti o col consenso dei titolari dell’interes-se assicurato.

1.4 VEICOLI PARCHEGGIATI NEI LOCALI DEL-L’AZIENDAQualora il furto o la rapina sia commesso utilizzando,per l’asportazione delle cose assicurate, veicoli che sitrovino nei locali o nell’area pertinente al complessoimmobiliare in cui si trova l’azienda assicurata, lagaranzia è prestata con uno scoperto del 15%. Se loscoperto è operante in concomitanza con una franchi-gia, quest’ultima verrà considerata come minimo nonindennizzabile.

1.5 SCOPERTOIn concomitanza di due o più scoperti previsti in poliz-za, si applicherà un unico scoperto nella misura massi-ma del 40%. Qualora sia prevista una franchigia, que-st’ultima verrà considerata come minimo non inden-nizzabile.

2. GARANZIE FACOLTATIVE

La singola garanzia è operante solo se la corrispondentesomma assicarata e il relativo codice sono indicati nella fac-ciata della “PARTE B” di polizza.

2.1 VALORI IN CASSAFORTE CONTRO IL SOLORISCHIO DEL FURTO - codice 133La garanzia è prestata per i valori riposti in cassafortemurata ed ancorata o di peso superiore a 100 Kg.,posta nei locali dell’azienda.La Compagnia è obbligata soltanto se l’autore delfurto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modidi cui al punto 1.1 lett. a) della Garanzia Base, abbiainoltre violato le difese dei mezzi di custodia mediantescasso.

2.2 VALORI CONTRO IL SOLO RISCHIO DELLARAPINA - codice 223La garanzia è prestata, per i valori riposti sia dentroche fuori dai mezzi di custodia, contro il rischio dellarapina avvenuta nei locali indicati in polizza, quan-d’anche le persone sulle quali viene fatta violenza o

minaccia vengano prelevate dall’esterno e sianocostrette a recarsi nei locali stessi.La garanzia è prestata con uno scoperto del 10%.

2.3 PORTAVALORI - codice 473L’assicurazione copre la sottrazione di denaro o valoriportati dall’Assicurato, da uno dei suoi familiari o daun dipendente incaricato, fuori dai locali dell’aziendaper trasferirli al domicilio dell’Assicurato, alle banche,a fornitori o a clienti e viceversa, a seguito di:

– furto avvenuto in occasione di infortunio o diimprovviso malore della persona incaricata del tra-sporto valori;

– furto con destrezza, limitatamente ai casi in cui lapersona incaricata del trasporto ha indosso od a por-tata di mano i valori stessi;

– furto strappando di mano o di dosso alla persona ivalori medesimi;

– rapina.

La garanzia è prestata:

– durante l’orario di servizio tra le ore 7 e le ore 23;– per portavalori di età superiore ai 18 anni ma non

superiore ai 70 anni;– in Italia, Repubblica di S. Marino, Città del Vaticano;– con uno scoperto del 20% che in caso di rapina è

ridotto al 10%.

2.4 MERCI TRASPORTATE - codice 130La Compagnia, nella forma a “primo rischio assoluto”,indennizza i danni materiali e diretti subiti dalle mercidurante il trasporto, compreso eventuali soste, su auto-veicoli di proprietà od in uso all’azienda, causati da:

– furto o rapina sempreché il furto sia stato perpetra-to mediante effrazione o scasso dei mezzi di chiusu-ra dell’autoveicolo, e lo stesso sia completamentechiuso e non telonato;

– incendio;

– esplosione o scoppio non causati da ordigniesplosivi;

– scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti diterrorismo o sabotaggio organizzato, atti van-dalici;

– urto con veicolo di terzi identificato, durante la cir-colazione stradale sempreché la merce sia imballatae opportunamente stivata.

La garanzia è prestata con lo scoperto del 20% con ilminimo di € 100,00 per sinistro.L’assicurazione vale per i danni avvenuti nel territoriodella Repubblica Italiana, della Città del Vaticano edella Repubblica di S. Marino.

2.5 FURTO DI MERCI ALL’APERTO - codice 440La Compagnia, nella forma a “primo rischio assoluto”e fino alla concorrenza della somma assicurata, inden-nizza il furto, a seguito di scasso dei sistemi di chiusu-ra o protezione, delle merci o prodotti poste all’aperto

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FURTO E RAPINA

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nell’ambito dell’area pertinente al complesso immobi-liare in cui si trova l’azienda, compreso, se assicurato,il deposito di riserva.

Condizione essenziale per l’operatività della garanzia èche detta area sia:

– fornita di illuminazione;

– completamente recintata da struttura di altezzaminima di 1,50 m, con una base in cemento o laterizidi altezza minima dal suolo di 30 cm. Gli ingressisiano muniti di cancelli metallici chiusi con lucchettoantistrappo;

– protetta lungo tutto il perimetro con impianto diallarme, installato da Ditta specializzata e dotato deiseguenti requisiti:

- n. 1 centralina autoprotetta;

- alimentazione secondaria che, in mancanza dellarete pubblica, abbia un’autonomia di almeno 12ore consecutive, al termine delle quali vi dovràessere una capacità residua sufficiente ad azionareil dispositivo di allarme;

- sensori di contatto su tutti i cancelli di accesso;

- registratore di eventi (di controllo);

- trasmissione a distanza degli allarmi tramite cellu-lare dedicato e/o ponte radio con collegamento adIstituto di Vigilanza.

Il Contraente/Assicurato si obbliga:- ad inserire il sistema d’allarme ogniqualvolta i loca-

li rimangono incustoditi;

- a mantenere invariato ed efficiente l’impianto stesso;

- a presentare, su richiesta della Compagnia, Certifi-cato di Manutenzione redatto almeno una voltaall’anno, comprovante che l’impianto è tenuto inperfetta efficienza;

- a provvedere con la massima urgenza al ripristinodel normale funzionamento in caso di rottura, gua-sto, danneggiamento, manomissione; durante ilperiodo di interruzione, il Contraente/Assicuratodeve prendere tutte quelle misure di sicurezza esorveglianza che si rendessero necessarie perovviare alla non efficienza dell’impianto; se taleinterruzione dovesse durare oltre 3 giorni, il Con-traente/Assicurato, deve avvisare la Compagniaconcordando le misure del caso.

Qualora, in caso di sinistro, vi fosse inosservanzadegli obblighi, la Compagnia corrisponderàall’Assicurato la somma indennizzabile a termini dipolizza sotto deduzione del 20% di scoperto. Se loscoperto è operante in concomitanza con una fran-chigia, fermo lo scoperto del 20%, la franchigia verràconsiderata come minimo non indennizzabile.

Con esclusione del furto di alluminio, rame ed ottone.La garanzia è prestata con lo scoperto del 20% ed ilminimo di 2.500,00 €. Tale scoperto sostituisce even-tuali altri scoperti previsti nel contratto.Qualora si assicurino veicoli la garanzia è operante acondizione che siano regolarmente chiusi a chiave, i cri-

stalli, se presenti, siano completamente alzati e le chiavidi avviamento siano riposte nei locali dell’azienda incassetti o armadi chiusi a chiave.Si precisa che il furto delle parti accessorie, dei pezzi diricambio o di singole parti del veicolo, è compreso nel-l’assicurazione solo se avvenuto congiuntamente alfurto del veicolo stesso.A deroga dell’art. 1.8 del settore SINISTRI la sommaassicurata non è reintegrabile automaticamente dopo ilsinistro.

3. CONDIZIONI PARTICOLARI

Condizioni valide se richiamate nella facciata della“PARTE B” di polizza.

96 SCOPERTO PER OGNI SINISTROIn caso di sinistro, la Compagnia corrisponderà all’As-sicurato la somma indennizzabile a termini di polizza,previa detrazione di uno scoperto del 10% col minimonon indennizzabile di € 250,00, limitatamente alla par-tita 1) CONTENUTO e 2) MACCHINARI/ATTREZ-ZATURE.

70 INCLUSIONE DEL DEPOSITO DI RISERVALa garanzia è estesa alle merci e prodotti, ai macchina-ri e attrezzature custoditi nel deposito indicato nella“PARTE B” di polizza.

216 INCLUSIONE DEGLI AUTOVEICOLI ALL’APER-TO PRESSO AUTORIPARATORIL’assicurazione comprende il furto e la rapina dei vei-coli di terzi oggetto di lavori di manutenzione e/o ripa-razione, in consegna all’azienda assicurata, postiall’aperto purché nell’ambito dell’area cortiliva del-l’azienda assicurata. La garanzia è operante esclusiva-mente nei giorni lavorativi dalle ore 8 alle ore 20, acondizione che i veicoli siano regolarmente chiusi e chele relative chiavi siano custodite dal titolare o dagliaddetti dell’azienda.Il furto di parti accessorie, pezzi di ricambio o singoleparti di veicoli è compreso solo se avvenuto congiunta-mente al furto dei veicoli stessi. Sono esclusi in ognicaso autoradio, mangianastri, lettori CD e audiovisivinon stabilmente fissati, merci, bagagli, indumenti edogni altro oggetto. La garanzia è prestata con uno sco-perto del 20%.

2 MEZZI DI CHIUSURA DEI LOCALIIl Contraente dichiara che ogni apertura verso l’esternodei locali contenenti le cose assicurate, situata in lineaverticale a meno di 4 m. dal suolo o da superficiacquee nonché da ripiani accessibili e praticabili pervia ordinaria dall’esterno (senza impiego cioè di mezziartificiosi o di particolare agilità personale), è difesa,per tutta la sua estensione, da almeno uno dei seguentimezzi di protezione e chiusura:

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FURTO E RAPINA

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– serramenti dei legno pieno dello spessore minimo di15 mm., o di acciaio dello spessore minimo di 8/10di mm., senza luci di sorta, chiusi con serrature disicurezza azionanti catenacci di adeguata robustezzae lunghezza o lucchetti di sicurezza o robusti cate-nacci manovrabili esclusivamente dall’interno;

– inferriate di ferro a piena sezione dello spessoreminimo di 15 mm., ancorate nel muro, con luci, serettangolari, aventi lati di misura rispettivamente nonmaggiore di 50 e 18 cm. oppure, se non rettangolari,di forma inscrivibile nei predetti rettangoli o disuperficie non maggiore di 400 cmq.

Qualora, in caso di sinistro, non vi fosse conformitàcon quanto dichiarato, la Compagnia corrisponderàall’Assicurato la somma indennizzabile a termini dipolizza sotto deduzione del 25% di scoperto. Se lo sco-perto è operante in concomitanza con una franchigia,fermo lo scoperto del 25%, la franchigia verrà conside-rata come minimo non indennizzabile.

62 RESIDENZA DELL’ASSICURATO NELL’AMBITODELL’AZIENDAIl Contraente dichiara che il titolare o un socio del-l’azienda ha la residenza nel fabbricato adibito all’atti-vità assicurata o comunque entro l’area pertinente alcomplesso immobiliare in cui si trova l’azienda assicu-rata (viene equiparato al titolare o al socio anche ilcustode).Qualora, in caso di sinistro, non vi fosse conformitàcon quanto dichiarato, la Compagnia corrisponderàall’Assicurato la somma indennizzabile a termini dipolizza sotto deduzione del 20% di scoperto. Se lo sco-perto è operante in concomitanza con una franchigia,fermo lo scoperto del 20%, la franchigia verrà conside-rata come minimo non indennizzabile.

201 IMPIANTO DI ALLARMEIl Contraente dichiara che i locali contenenti le coseassicurate sono protetti da impianto automatico diallarme antifurto del tipo volumetrico e/o perimetrale edotato almeno dei seguenti requisiti:– n. 1 centralina autoprotetta;– n. 2 sirene autoalimentate ed autoprotette, di cui una

posta all’esterno dei locali e l’altra all’interno;– alimentazione secondaria che, in mancanza della

rete pubblica, abbia un’autonomia di almeno 12 oreconsecutive, al termine delle quali vi dovrà essereuna capacità residua sufficiente ad azionare il dispo-sitivo di allarme.

Il Contraente/Assicurato si obbliga:– ad inserire il sistema d’allarme ogniqualvolta i locali

rimangono incustoditi;– a mantenere invariato ed efficiente l’impianto stesso;– a provvedere con la massima urgenza al ripristino

del normale funzionamento in caso di rottura, gua-sto, danneggiamento, manomissione; durante il

periodo di interruzione, il Contraente/Assicuratodeve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sor-veglianza che si rendessero necessarie per ovviarealla non efficienza dell’impianto; se tale interruzionedovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente/Assicura-to, deve avvisare la Compagnia concordando lemisure del caso.

Qualora, in caso di sinistro, non vi fosse conformitàcon quanto dichiarato o inosservanza degli obblighi, laCompagnia corrisponderà all’Assicurato la sommaindennizzabile a termini di polizza sotto deduzione del25% di scoperto. Se lo scoperto è operante in concomi-tanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 25%, lafranchigia verrà considerata come minimo non inden-nizzabile.

203 IMPIANTO DI ALLARME CON REGISTRATOREE TRASMISSIONE A DISTANZA DI EVENTIIl Contraente dichiara che i locali contenenti le coseassicurate sono protetti da impianto automatico diallarme antifurto di tipo volumetrico o volumetrico eperimetrale, installato da Ditta specializzata e dotatoalmeno dei seguenti requisiti:– n. 1 centralina autoprotetta;– alimentazione secondaria che, in mancanza della

rete pubblica, abbia un’autonomia di almeno 12 oreconsecutive, al termine delle quali vi dovrà essereuna capacità residua sufficiente ad azionare il dispo-sitivo di allarme;

– registratore di eventi (di controllo);– trasmissione a distanza degli allarmi tramite cellulare

dedicato e/o ponte radio.

Il Contraente/Assicurato si obbliga:– ad inserire il sistema d’allarme ogniqualvolta i locali

rimangono incustoditi;– a mantenere invariato ed efficiente l’impianto stesso;– a presentare, su richiesta della Compagnia, Certifica-

to di Manutenzione redatto almeno una volta all’an-no, comprovante che l’impianto è tenuto in perfettaefficienza;

– a provvedere con la massima urgenza al ripristinodel normale funzionamento in caso di rottura, gua-sto, danneggiamento, manomissione; durante ilperiodo di interruzione, il Contraente/Assicuratodeve prendere tutte quelle misure di sicurezza e sor-veglianza che si rendessero necessarie per ovviarealla non efficienza dell’impianto; se tale interruzionedovesse durare oltre 3 giorni, il Contraente/Assicura-to, deve avvisare la Compagnia concordando lemisure del caso.

Qualora, in caso di sinistro, non vi fosse conformità conquanto dichiarato o inosservanza degli obblighi, la Com-pagnia corrisponderà all’Assicurato la somma indenniz-zabile a termini di polizza sotto deduzione del 25% discoperto. Se lo scoperto è operante in concomitanza conuna franchigia, fermo lo scoperto del 25%, la franchigiaverrà considerata come minimo non indennizzabile.

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FURTO E RAPINA

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235 SPESE DI MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DIPREVENZIONE E/O PROTEZIONEIn caso di sinistro indennizzabile a termine del settore“Furto”, la Compagnia rimborsa le spese sostenute alloscopo di installare o migliorare gli impianti di preven-zione o di allarme, nonché rafforzare i mezzi di chiu-sura dei locali contenenti le cose assicurate.Tali spese dovranno essere sostenute entro 60 giornidalla data di accadimento del sinistro e documentate ai

fini della loro definizione.La garanzia è prestata con il limite d’indennizzo di€ 1.000,00 per sinistro.Restano ferme le altre condizioni contrattuali.

252 ESCLUSIONE DEI BENI IN LEASINGDalla garanzia si intendono esclusi i beni oggetto dicontratti di leasing, qualora già coperti da appositaassicurazione.

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FURTO E RAPINA

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DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza, signifi-cano:

ADDETTILe persone in rapporto di dipendenza con l’Assicurato (siintendono pertanto esclusi i lavoratori interinali e le personein rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), isoci e gli associati in partecipazione, i titolari e i loro familia-ri, partecipanti all’attività descritta in polizza.

1. GARANZIA BASE

Rischi Assicurati/Rischi Esclusi

1.1 RISCHI ASSICURATIa) Assicurazione Responsabilità Civile verso

Terzi (R.C.T.)La Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicu-rato di quanto questi sia tenuto a pagare, qualecivilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo dirisarcimento (capitale, interessi e spese) di danniinvolontariamente cagionati a terzi, per morte, perlesioni personali e per danneggiamenti a cose (siagli oggetti materiali che gli animali), in conseguen-za di un fatto accidentale verificatosi in relazioneall’attività descritta in polizza.L’assicurazione vale anche per la responsabilitàcivile che possa derivare all’Assicurato da fatto col-poso o doloso di persone delle quali debba rispon-dere.

b) Assicurazione Responsabilità Civile versodipendenti soggetti all’assicurazione di leggecontro gli infortuni (R.C.O.) – CompresoDanno BiologicoLa Compagnia si obbliga a tenere indenne l’Assicu-rato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale,interessi e spese) quale civilmente responsabile:

b.1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 Giu-gno 1965, n. 1124 (rivalsa I.N.A.I.L. e mag-gior danno)per gli infortuni (escluse le malattie professionali)sofferti dai prestatori di lavoro da lui dipendenti,addetti all’attività per la quale è prestata l’assicura-zione, compresi altresì i dirigenti nonché il rischioin itinere, come previsto dal Decreto Legislativo n°38 del 23/2/2000. La Compagnia quindi si obbligaa rifondere all’Assicurato le somme richieste dal-l’I.N.A.I.L. a titolo di regresso, nonché gli importirichiesti a titolo di maggior danno dall’infortunatoe/o dagli aventi diritto, sempreché sia stata esperital’azione di regresso dall’I.N.A.I.L. e quest’ultima siariferita a capitalizzazione per postumi invalidanti;

b.2) ai sensi del Codice Civile nonché del DecretoLegge n° 626 del 19/9/94 “Sicurezza e salutedei lavoratori sul luogo di lavoro” (e successi-ve modifiche e/o integrazioni)a titolo di risarcimento di danni non rientranti nelladisciplina del D.P.R. 30 Giugno 1965, n° 1124, cosìcome modificato dal Decreto legislativo 38/2000,

cagionati alle persone di cui al precedente commab.1), per morte e per lesioni personali dalle qualisia derivata una invalidità permanente (escluse lemalattie professionali).Tale garanzia è prestata con l’applicazione di unafranchigia di € 2.500,00 per ogni persona infortu-nata.

L’assicurazione R.C.O. è efficace a condizione che, almomento del sinistro, l’Assicurato sia in regola con gliobblighi per l’assicurazione di legge.

b.3) buona fede I.N.A.I.L.l’assicurazione di Responsabilità Civile verso dipen-denti soggetti all’assicurazione di legge contro gliinfortuni (R.C.O.) conserva la propria validitàanche nel caso di mancata assicurazione pressol’I.N.A.I.L. di personale, quando ciò derivi da ine-satta o erronea interpretazione delle norme di leggevigenti in materia e sempreché ciò non derivi dacomportamento doloso.

c) Assicurazione Responsabilità Civile versodipendenti non soggetti all’assicurazione dilegge contro gli infortuni (R.C.I.)Sono considerati terzi, anche per gli infortuni subitiin occasione di lavoro, i prestatori di lavoro dipen-denti dall’Assicurato e non soggetti all’obbligo diassicurazione ai sensi del D.P.R. 30 Giugno 1965,n. 1124, per le lesioni corporali (escluse le malattieprofessionali) da essi subite in occasione di lavoro odi servizio.

d) Equiparazione ai dipendentiAgli effetti delle garanzie R.C.O. ed R.C.I. di cuiall’art. 1.1 lett. b) e c), sono equiparati a prestatoridi lavoro dipendenti dall’Assicurato: i soci aresponsabilità limitata e gli associati in partecipa-zione (escluso il legale rappresentante), purchéaddetti all’attività per la quale è prestata l’assicura-zione. Limitatamente alla sola rivalsa I.N.A.I.L. e/oI.N.P.S. la garanzia è estesa ai: soci a responsabilitàillimitata, soci aventi qualifica di legali rappresen-tanti, titolari e loro familiari, purché addetti all’atti-vità per la quale è prestata l’assicurazione.

e) Rivalsa I.N.P.S.Tanto l’assicurazione R.C.T. quanto l’assicurazioneR.C.O./R.C.I. valgono anche per le azioni di rivalsaesperite dall’I.N.P.S. ai sensi dell’art. 14 della Legge12 giugno 1984, n. 222.

f) Soci non dipendenti – associati in partecipa-zione – familiari dell’Assicurato (o dei soci) –amministratori – legale rappresentanteSi precisa che ai fini della Garanzia di Responsabili-tà Civile verso i dipendenti (R.C.O. /R.C.I.) di cuialle lettere b), c) ed e) le persone sopraindicatedevono intendersi Assicurate. La Compagnia quin-di si obbliga a tenere indenni tali persone da quan-to queste siano tenute a pagare, a titolo di risarci-mento (capitale, interessi e spese) per rivalsa eserci-tata dall’I.N.A.I.L. e/o I.N.P.S. in conseguenza diinfortuni (escluse le malattie professionali) subiti inoccasione di lavoro da dipendenti soggetti e/o nonall’I.N.A.I.L.

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RESPONSABILITÀ CIVILECENDIO

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Nell’assicurazione R.C.T. si comprendono:

a.1) FabbricatiLa garanzia comprende i danni connessi alla pro-prietà e/o conduzione dei locali nei quali si svolgel’attività descritta in polizza e degli impianti fissidestinati alla loro conduzione, compresi ascensori emontacarichi.L’assicurazione comprende i rischi delle antenneradiotelevisive, nonché degli spazi di pertinenzadell’azienda anche tenuti a giardino, compresopiante e alberi anche di alto fusto, strade private,recinzioni di qualsiasi tipo, cancelli anche automati-ci, porte ad apertura elettronica. Se l’assicurazioneè stipulata da parte di un condomino per la partedi sua proprietà, essa comprende tanto la respon-sabilità per i danni dei quali egli deve rispondere inproprio, quanto la quota a suo carico per i dannidei quali deve rispondere la proprietà comune,escluso il maggior onere eventualmente derivanteda obblighi solidali con gli altri condomini.

a.2) Cose trovantisi nell’ambito di esecuzione dilavori presso terziLa garanzia comprende i danni alle cose trovantisinell’ambito di esecuzione dei lavori presso terzicompresi quelli ai locali.

a.3) R.C. postuma annualeA parziale deroga dell’art. 1.2 lett. s) della Garan-zia Base la garanzia comprende la responsabilitàcivile derivante all’Assicurato per danni, anche daincendio, avvenuti dopo l’esecuzione di lavori diinstallazione, manutenzione e riparazione, esclusi-vamente in conseguenza di difettosa esecuzione deilavori stessi e verificatisi entro un anno dalla datadella loro esecuzione. La garanzia vale per i lavorieseguiti durante il periodo di validità della polizza eper i sinistri denunciati alla Compagnia non oltre ladata di scadenza della polizza stessa o di altraemessa in sua sostituzione, purché senza soluzionedi continuità e sempreché rimanga operante lagaranzia R.C.T., fermi comunque i termini previstidalle norme per la denuncia dei sinistri.

L’assicurazione non comprende:– i danneggiamenti alle cose installate od oggetto

dei lavori di manutenzione e/o riparazione, idanni subiti dai veicoli oggetto di interventi, lespese per le relative sostituzioni o riparazioninonché i danni conseguenti al mancato uso omancata disponibilità.

La presente garanzia è prestata con applicazione diuno scoperto a carico dell’Assicurato del 20%, nellimite del massimale assicurato e comunque ilrisarcimento non potrà superare € 500.000,00.

a.4) Lesioni personali a non dipendenti che par-tecipano occasionalmente a lavori comple-mentariLa garanzia comprende le lesioni corporali subitedai titolari e dai dipendenti di ditte – quali aziendedi trasporto, fornitori e clienti – che, in via occasio-nale, possono partecipare ai lavori di carico o scari-co o complementari all’attività oggetto dell’assicu-razione.

a.5) Lesioni personali a non dipendenti che lavo-rano manualmente come tecniciLa garanzia comprende le lesioni corporali subiteda tecnici appartenenti ad altra ditta (esclusi i lavo-ratori in rapporto di collaborazione coordinata econtinuativa ed interinali), mentre svolgono attivitàmanuale negli ambienti di lavoro dell’Assicurato.

a.6) Lavori ceduti in subappalto(Valida solo per Assicurati che subappaltano partedei lavori in misura non superiore al 30% del fattu-rato annuo). La garanzia comprende la responsa-bilità che ricada sull’Assicurato per:– danni cagionati a terzi dalle ditte subappaltatrici

mentre eseguono i lavori per conto dell’Assicura-to stesso;

– danni subiti dai titolari e dipendenti delle dittesubappaltatrici (escluso le malattie professionali)mentre eseguono i lavori per conto dell’Assicura-to, sempreché dall’evento derivino la morte olesioni personali gravi o gravissime, così comedefinite dall’art. 583 del Codice Penale.

a.7) Committenza autoLa garanzia comprende la responsabilità civilederivante all’Assicurato ai sensi dell’art. 2049 delCodice Civile per danni cagionati a terzi dai suoidipendenti in relazione alla guida di autoveicoli,ciclomotori, motocicli, purché i medesimi nonsiano di proprietà od in usufrutto dell’Assicuratood allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati.La garanzia vale anche per i danni corporali cagio-nati alle persone trasportate su veicoli abilitati perlegge a tale trasporto. La garanzia è operante solodopo esaurimento di ogni altra copertura o garan-zia di cui benefici il proprietario e/o il conducentedel veicolo che abbia cagionato il danno.

a.8) Prelievo, rifornimento e consegna merciLa garanzia comprende i danni conseguenti adoperazioni di prelievo, consegna e rifornimento dimerci.

a.9) Danni a mezzi sotto carico o scaricoLa garanzia comprende i danni a mezzi di traspor-to sotto carico o scarico ovvero in sosta nell’ambi-to di esecuzione delle anzidette operazioni, fermarestando l’esclusione dei danni alle cose trasporta-te sui mezzi stessi.

a.10) Danni ai veicoli dei prestatori di lavoroLa garanzia comprende i danni cagionati ai veicolidei dipendenti, dei soci a responsabilità limitata,degli associati in partecipazione trovantisi nell’am-bito di esecuzione dei lavori.

a.11) Attività complementariLa garanzia comprende la responsabilità civilederivante all’Assicurato per i danni cagionati aterzi (compresi dipendenti sempreché il danno nonsia indennizzabile a norma del D.P.R. 30/6/1965N. 1124) in conseguenza dei sottoelencati rischi seed in quanto inerenti l’attività dichiarata:a) gestione di spacci e mense aziendali, compresi i

casi di avvelenamento da cibi e bevande;

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RESPONSABILITÀ CIVILE

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b) organizzazione di attività dopolavoristiche ericreative, convegni, congressi, esclusa l’orga-nizzazone di gite aziendali;

c) servizio di sorveglianza anche armata;d) accompagnamento di clienti e/o studenti in occa-

sione di visite guidate all’interno dell’azienda;e) proprietà o utilizzo di cani;f) servizio sanitario di pronto soccorso prestato

all’interno dell’azienda;g) partecipazione a esposizioni, fiere, mostre e

mercati, compreso il rischio derivante dall’alle-stimento e dallo smontaggio degli stands;

h) proprietà e manutenzione di tendoni, insegne,cartelli pubblicitari, striscioni, il tutto ovunqueinstallato;

i) proprietà e gestione, nell’ambito dell’azienda,di distributori automatici di cibi e bevande,anche di proprietà di terzi, nonché i danni pro-vocati dai cibi e dalle bevande distribuiti;

l) svolgimento di operazioni inerenti a “sponso-rizzazioni”, esclusa l’eventuale organizzazionedelle manifestazioni stesse;

m) lavori di pulizia e di ordinaria manutenzionedei locali occupati dall’Assicurato per l’eserci-zio dell’attività descritta in polizza;

n) lavori di manutenzione, riparazione e pulizia diquanto necessario all’attività dichiarata, com-preso macchinari, veicoli ed attrezzature;

o) proprietà o gestione di cabine elettriche, centra-li termiche e serbatoi di carburante;

p) committente dei rischi suelencati.

a.12) Limitatamente agli autoriparatoriLa garanzia comprende i danni agli autoveicoli chel’Assicurato abbia in consegna o custodia o deten-ga a qualsiasi titolo, purché il danno non derivi dallavoro eseguito sul veicolo stesso. La garanzia èprestata esclusivamente nell’ambito dell’azienda,con esclusione dei danni da furto e da incendio. Siintendono comunque compresi i danni subiti daiveicoli in seguito a caduta degli stessi da ponti solle-vatori e simili.

a.13) Responsabilità Civile personale dei soci nondipendenti, degli associati in partecipazione,dei familiari dell’assicurato (o dei soci), degliamministratori e del legale rappresentanteLa garanzia comprende anche la responsabilitàcivile personale dei soggetti sopracitati per dannicorporali e danni materiali cagionati a terzi nellosvolgimento delle loro mansioni inerenti l’attivitàdichiarata in polizza.

a.14) Responsabilità Civile personale dei dipen-dentiLa garanzia comprende la Responsabilità Civile per-sonale dei dipendenti dell’Assicurato per danni invo-lontariamente cagionati a terzi, escluso l’Assicuratostesso, nello svolgimento delle loro mansioni contrat-tuali, e ciò entro i massimali pattuiti per la R.C.T.Agli effetti di questa estensione di garanzia, e sem-

preché sia operante la garanzia R.C.O., sono consi-derati terzi anche i dipendenti dell’Assicurato, limi-tatamente ai danni da essi subiti per morte o perlesioni personali gravi o gravissime, così come defi-nite dall’art. 583 del Codice Penale, e ciò entro ilmassimale previsto per la R.C.O.

a.15) Danni da incendioA parziale deroga dell’art. 1.2 lett. l) della GaranziaBase, limitatamente ai lavori eseguiti presso terzi, lagaranzia comprende i danni da incendio a cose diterzi. La presente estensione di garanzia si intendeprestata nel limite del massimale assicurato e con ilmassimo di € 500.000,00 per anno assicurativo.

a.16) Danni alle cose di proprietà dei dipendenti,dei soci a responsabilità limitata, degli asso-ciati in partecipazione e delle persone in rap-porto di collaborazione coordinata e conti-nuativaLa garanzia comprende i danni cagionati alle cosedi proprietà dei dipendenti, dei soci a responsabili-tà limitata, degli associati in partecipazione.

a.17) Errato trattamento dei dati personaliL’assicurazione comprende la responsabilità civilederivante all’Assicurato ai sensi della Legge n. 675del 31/12/1996 per perdite patrimoniali cagionate aterzi, compresi i clienti e/o dipendenti, in conse-guenza dell’errato trattamento (raccolta, registra-zione, elaborazione, conservazione, utilizzo, comu-nicazione e diffusione) dei dati personali di terzi,purché conseguenti a fatti involontari e non deri-vanti da comportamento illecito continuativo. Lagaranzia è prestata con uno scoperto del 10% con ilminimo di € 1.500,00 per ogni sinistro. In nessuncaso verrà risarcita per anno assicurativo sommasuperiore a € 30.000,00.

1.2 RISCHI ESCLUSINon sono considerati terzi ai fini dell’assicurazioneR.C.T.:

a) il coniuge, i genitori, i figli dell’Assicurato, nonchéqualsiasi altro parente o affine con lui convivente;

b) quando l’Assicurato non è una persona fisica, illegale rappresentante, gli amministratori, i soci aresponsabilità illimitata e le persone che si trovinocon loro nei rapporti di cui alla lettera a);

c) tutti coloro che, indipendentemente dall’esistenzadi un qualsiasi rapporto con l’Assicurato, subisco-no il danno in conseguenza della loro partecipazio-ne manuale alle attività cui si riferisce l’assicurazio-ne, salvo quanto diversamente previsto in polizza.

L’assicurazione R.C.T./R.C.O.-R.C.I. non comprende idanni:

d) derivanti dalla detenzione o dall’impiego di sostan-ze radioattive o di apparecchi per l’accelerazione diparticelle atomiche, come pure i danni che, in rela-zione ai rischi assicurati, si siano verificati in con-nessione con fenomeni di trasmutazione del nucleodell’atomo o con radiazioni provocate dall’accelera-zione artificiale di particelle atomiche.

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RESPONSABILITÀ CIVILE

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e) di qualunque natura, comunque occasionati, diret-tamente o indirettamente derivanti, seppure inparte, da asbesto, amianto e/o qualsiasi altrasostanza contenente in qualunque forma o misural’asbesto o l’amianto;

f) conseguenti a responsabilità derivanti da campielettromagnetici;

g) derivanti da scioperi, tumulti, sommosse, atti van-dalici, di terrorismo e di sabotaggio.

L’assicurazione R.C.T. non comprende altresì i danni:

h) provocati da persone non in rapporto di dipenden-za con l’Assicurato, e della cui opera questi siavvalga nell’esercizio della propria attività salvoquanto diversamente previsto in polizza;

i) causati da furto;

l) a cose altrui derivanti da incendio;

m) causati da impiego di veicoli a motore, macchinariod impianti che siano condotti od azionati da per-sona non abilitata a norma delle disposizioni invigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16°anno di età;

n) causati da circolazione, su strade di uso pubblico osu aree a queste equiparate di veicoli a motore,nonché da navigazione di natanti a motore e daimpiego di aereomobili, salvo quanto previstoall’art. 1.1 lett. a.7) della Garanzia Base;

o) alle persone trasportate su veicoli e natanti a moto-re di proprietà dell’Assicurato o da lui detenuti;

p) a cose che l’Assicurato abbia in consegna o custo-dia o detenga a qualsiasi titolo ed a quelle traspor-tate, rimorchiate, movimentate, sollevate, caricate oscaricate;

q) alle cose in costruzione o a quelle sulle quali si ese-guono i lavori;

r) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o par-ziali, ritardato o mancato inizio di attività industria-li, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;

s) cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati,lavorati o in vendita, dopo la consegna a terzi; daopere ed installazioni in genere dopo il loro compi-mento e quelli conseguenti all’esecuzione od omes-sa esecuzione di lavori di manutenzione, riparazio-ne o posa in opera;

t) conseguenti: ad inquinamento dell’aria, dell’acquao del suolo, a interruzione, impoverimento o devia-zione di sorgenti o corsi di acqua, ad alterazioni odimpoverimento di falde acquifere, giacimenti mine-rari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolosuscettibile di sfruttamento;

u) derivanti da detenzione di merci, da parte dell’As-sicurato, non in conformità a norme e regolamentiche disciplinano l’esercizio della sua attività;

v) per la garanzia “Fabbricati” di cui all’art. 1.1 lett.a.1) della Garanzia Base e limitatamente allaresponsabilità derivante dalla proprietà: da lavori dimanutenzione straordinaria, ampliamenti, sopraele-vazioni o demolizioni; da spargimento d’acqua od arigurgiti di fognature, salvo che siano conseguenti a

rotture accidentali di tubazioni o condutture, non-ché quelli derivanti unicamente da umidità, stillici-dio ed in genere da insalubrità dei locali;

z) derivanti da responsabilità volontariamente assun-te dall’Assicurato e non derivantigli direttamentedalla Legge.

1.3 FRANCHIGIAL’assicurazione si intende prestata con l’applicazione diuna franchigia di € 250,000 per ogni sinistro limitata-mente ai danni a cose. Qualora sia operante uno sco-perto la franchigia è da intendersi come minimo nonrisarcibile.

1.4 VARIAZIONE DEL NUMERO DEGLI ADDETTIPremesso che, all’atto della stipulazione della polizza, ilnumero delle persone addette all’azienda è quellodichiarato dal Contraente e indicato nella facciata della“PARTE B” di polizza, si conviene fra le Parti che:

– alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa ilContraente comunica alla Compagnia le variazioni inaumento o diminuzione che si sono verificate nelcorso dell’anno, relativamente al numero degliaddetti;

– se alla singola scadenza annuale risulterà un numerodi addetti diverso da quello dichiarato in polizza, laCompagnia provvederà ad emettere un nuovo con-tratto in base al numero effettivo degli addetti risul-tante a tale data e, in tal caso, il pagamento di quantodovuto dal Contraente può essere differito di ulteriori15 giorni rispetto a quanto previsto dall’art. 2 delleCondizioni Generali Comuni;

– la Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche econtrolli, per i quali il Contraente è tenuto a fornire ichiarimenti e le documentazioni necessarie (quali illibro paga prescritto dall’art. 20 del D.P.R. 30 giugno1965, n. 1124, e il registro delle fatture o quello deicorrispettivi);

– qualora il Contraente dovesse omettere di segnalare,alle singole scadenze annuali, le variazioni in aumen-to del numero degli addetti originariamente dichiara-ti, in caso di sinistro la Compagnia risponderà deldanno in proporzione al rapporto fra il numero diaddetti dichiarato e quello risultante alla scadenzaannuale che precede il sinistro e, in ogni caso, neilimiti dei massimali ridotti in eguale proporzione(art. 1898 del Codice Civile).

1.5 ESTENSIONE TERRITORIALEL’assicurazione vale per i danni che avvengono nel ter-ritorio di tutti i Paesi europei. L’assicurazione R.C.O.vale per il mondo intero.

1.6 MASSIMO RISARCIMENTOFermi i massimali esposti in polizza, la Compagnia, incaso di sinistro che interessi contemporaneamente siala garanzia R.C.T. che quelle R.C.O.-R.C.I., non risarciràsomma superiore complessivamente a € 5.000.000,00.

1.7 PLURALITÀ DI ASSICURATIIl massimale stabilito in polizza per la garanzia cui siriferisce la domanda di risarcimento resta, per ognieffetto, unico anche nel caso di corresponsabilità di piùassicurati fra loro.

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RESPONSABILITÀ CIVILEINCENDIO

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2. CONDIZIONI PARTICOLARI

Condizioni valide se richiamate nella facciata della“PARTE B” di polizza.

3 MALATTIE PROFESSIONALIL’assicurazione della Responsabilità Civile verso dipen-denti soggetti all’assicurazione di legge contro gli infor-tuni (R.C.O.) è estesa – alle medesime condizioni di cuiall’art. 1.1 lett. b) e c) della Garanzia Base, ferme leesclusioni di polizza – ai rischi delle malattie professio-nali riconosciute dall’I.N.A.I.L. e/o dalla Magistratura.L’estensione spiega i suoi effetti a condizione che lemalattie professionali si manifestino in data posteriorea quella della stipulazione della polizza e siano conse-guenza di fatti colposi commessi e verificatisi per laprima volta durante il periodo di validità della presenteestensione.

La garanzia non è operante:– per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si

sia manifestata ricaduta di malattia professionaleprecedentemente indennizzata o indennizzabile;

– per la intenzionale mancata osservanza delle disposi-zioni di legge da parte dell’Assicurato;

– per le malattie professionali che si manifestino dopo6 mesi dalla data di cessazione della presente garan-zia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro;

– per le malattie professionali conseguenti alla silicosi;– per le malattie professionali riconducibili o comun-

que connesse a situazioni di “mobbing”.

L’assicurazione si intende prestata fino alla concorren-za di un massimale pari al 50% di quello previsto inpolizza.

Tale massimale rappresenta la massima esposizionedella Compagnia per uno o più sinistri verificatisi inuno stesso periodo annuo di assicurazione o originatidal medesimo tipo di malattia professionale.

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 del Codi-ce Civile, l’Assicurato dichiara:– di non aver riportato negli ultimi 3 anni denunce per

violazione di leggi, regolamenti o norme concernentila tutela e la salute dei lavoratori;

– di non aver avuto negli ultimi 3 anni alcuna richiestadi risarcimento a seguito di malattia professionale orivalse da parte dell’I.N.A.I.L. e/o dell’I.N.P.S.;

– di non essere a conoscenza, alla data di effetto dellapresente garanzia, di circostanze o situazioni chepotrebbero determinare richieste di risarcimento neisuoi confronti in conseguenza di malattie professio-nali.

23 ESCLUSIONE FRANCHIGIALa franchigia prevista dall’art. 1.3 della Garanzia Basesi intende annullata.Rimane comunque operante una franchigia di€ 150,00 limitatamente alle seguenti garanzie:a.2) Cose trovantisi nell’ambito di esecuzione di

lavori presso terzi;a.3) R.C. postuma annuale;a.7) Committenza auto;a.9) Danni a mezzi sotto carico o scarico;

a.10) Danni ai veicoli dei prestatori di lavoro;a.12) Limitatamente agli autoriparatori.

37 FRANCHIGIALa franchigia prevista all’art. 1.3 della Garanzia Base siintende elevata a € 500,00.

63 R.C. POSTUMA DECENNALEA parziale deroga dell’art. 1.1 lett. a.3) della GaranziaBase il termine temporale previsto per la garanzia R.C.postuma si intende elevato a dieci anni dall’esecuzionedei lavori, purché il sinistro venga denunciato entro ladata di scadenza della polizza stessa o di altra emessain sua sostituzione, purché senza soluzione di continui-tà e sempreché rimanga operante la garanzia R.C.T.,fermi comunque i termini previsti dalle norme per ladenuncia dei sinistri.

503 DANNI SUBITI DAI NON DIPENDENTI CHEPARTECIPANO OCCASIONALMENTE AI LAVORIA parziale deroga dell’art. 1.2 lett. c) della GaranziaBase, sono considerati terzi coloro che, pur non essen-do in rapporto di dipendenza con l’Assicurato, parteci-pino occasionalmente ai lavori oggetto dell’assicurazio-ne o della cui opera l’Assicurato si avvalga.La copertura non vale qualora l’Assicurato abbia viola-to le norme in materia di assicurazione obbligatoriacontro gli infortuni sul lavoro.

504 DANNI CAUSATI DAI NON DIPENDENTI CHEPARTECIPANO AI LAVORIA parziale deroga dell’art. 1.2 lett. h) della GaranziaBase, la garanzia comprende la responsabilità civilederivante all’Assicurato per danni provocati da perso-ne non in rapporto di dipendenza e/o subappalto conl’Assicurato, esclusi comunque lavoratori interinali o inrapporto di collaborazione coordinata e continuativa,ma della cui opera l’Assicurato stesso si avvalga nel-l’esercizio dell’attività descritta in polizza.

506 DITTA INDIVIDUALEIl Contraente dichiara che l’attività, oggetto dell’assicu-razione, è svolta esclusivamente dal Titolare, senza chelo stesso si avvalga di altre persone.

509 R.C. DA STRAORDINARIA MANUTENZIONE ECOMMITTENZA LAVORIA parziale deroga dell’art. 1.2 lett. v) della GaranziaBase, la garanzia è estesa ai danni derivanti da lavori distraordinaria manutenzione.Si intende inoltre compresa la responsabilità civile deri-vante all’Assicurato ai sensi del Decreto Legislativo n°494/1996 (e successive modifiche e/o integrazioni)nella sua qualità di committente dei lavori di manuten-zione, ristrutturazione e riparazione dei locali, dei mac-chinari, delle attrezzature e delle macchine ed elabora-tori elettronici per l’ufficio di pertinenza dell’attivitàassicurata e dell’eventuale deposito di riserva.La garanzia è prestata nel limite del massimale previ-sto in polizza e comunque il risarcimento non potràsuperare € 250.000,00 per anno assicurativo.

523 INQUINAMENTO ACCIDENTALEA parziale deroga dell’art. 1.2 lett. t) della GaranziaBase, la garanzia comprende i danni conseguenti adinquinamento dell’acqua, dell’aria o del suolo provoca-

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RESPONSABILITÀ CIVILE

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to da sostanze di qualunque natura fuoriuscite a segui-to di rottura accidentale di impianti o condutture. Lapresente estensione di garanzia è prestata con l’appli-cazione di uno scoperto del 10% per ogni sinistro, conil minimo di € 2.500,00, nel limite del massimale perdanni a cose e comunque il risarcimento non potràsuperare € 50.000,00 per anno assicurativo.

530 RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATAE CONTINUATIVA E LAVORO INTERINALEPremesso che l’Assicurato può avvalersi, nell’ambitodella propria attività, di:1. “prestatori di lavoro temporaneo” non dipendenti

dell’Assicurato ma assunti da “un’impresa fornitri-ce”, che prestano, per conto dell’Assicurato stesso,la loro attività in base ad un contratto di fornituradi lavoro temporaneo, come disciplinato e nelrispetto della Legge n° 196 del 24/6/1997 (e succes-sive modifiche ed integrazioni);

2. persone in rapporto di “collaborazione coordinata econtinuativa”,

fino ad un numero pari al 30% degli “addetti” dichiara-ti in polizza arrotondato all’unità superiore ed in ecce-denza agli stessi, presenti contemporaneamente inAzienda, l’assicurazione comprende la responsabilitàcivile derivante all’Assicurato per danni cagionati e/osubiti dalle persone così come definite al punto 1).Per quanto riguarda i lavoratori di cui al punto 2) l’as-sicurazione comprende la responsabilità civile derivan-te all’Assicurato per i danni causati dagli stessi, mentreper quanto riguarda i danni subiti questi vengonoequiparati a prestatori di lavoro e pertanto l’assicura-zione si intende prestata nell’ambito della garanziaR.C.O., sempre che la stessa sia operante.La garanzia comprende anche la responsabilità civilederivante all’Assicurato per danni cagionati ai veicolied alle cose di proprietà di tali prestatori di lavoro.

550 RAPPORTO DI COLLABORAZIONE COORDINATAE CONTINUATIVA E LAVORO INTERINALEPremesso che l’Assicurato può avvalersi, nell’ambitodella propria attività, di:1. “prestatori di lavoro temporaneo” non dipendenti

dell’Assicurato ma assunti da “un’impresa fornitri-ce”, che prestano, per conto dell’Assicurato stesso,la loro attività in base ad un contratto di fornituradi lavoro temporaneo, come disciplinato e nelrispetto della Legge n° 196 del 24/6/1997 (e succes-sive modifiche ed integrazioni);

2. persone in rapporto di “collaborazione coordinata econtinuativa”,

fino ad un numero pari al 50% degli “addetti” dichiara-ti in polizza arrotondato all’unità superiore ed in ecce-denza agli stessi, presenti contemporaneamente inAzienda, l’assicurazione comprende la responsabilitàcivile derivante all’Assicurato per danni cagionati e/osubiti dalle persone così come definite al punto 1).Per quanto riguarda i lavoratori di cui al punto 2) l’as-sicurazione comprende la responsabilità civile derivan-te all’Assicurato per i danni causati dagli stessi, mentreper quanto riguarda i danni subiti questi vengonoequiparati a prestatori di lavoro e pertanto l’assicura-zione si intende prestata nell’ambito della garanziaR.C.O., sempre che la stessa sia operante.La garanzia comprende anche la responsabilità civilederivante all’Assicurato per danni cagionati ai veicolied alle cose di proprietà di tali prestatori di lavoro.

572 DANNI CAUSATI DA INTERRUZIONI OSOSPENSIONI DI ATTIVITÀA parziale deroga dell’art. 1.2 lett. r) della GaranziaBase, la garanzia comprende i danni derivanti da inter-ruzioni o sospensioni, totali o parziali, ritardato o man-cato inizio di attività industriali, commerciali, artigiana-li, agricole o di servizi, purché conseguenti ad un sini-stro risarcibile a termini del settore RESPONSABILITÀCIVILE.La garanzia è prestata fino al 10% del massimale assi-curato, con uno scoperto del 10% per ogni sinistro conil minimo di € 1.500,00.

65 ESCLUSIONE DELLA GARANZIA R.C. INSTAL-LAZIONE E/O MANUTENZIONE PRESSO TERZILa garanzia non comprende i danni provocati dall’As-sicurato durante i lavori di installazione, manutenzio-ne, riparazione e posa in opera presso terzi.

524 ESCLUSIONE DELLA GARANZIA R.C. POSTUMALa garanzia R.C. postuma, prestata all’art. 1.1 lett. a.3)della Garanzia Base, si intende non operante.

525 ESCLUSIONE DELLA GARANZIA DANNI ADAUTOVEICOLI IN CONSEGNA E/O CUSTODIANON IN LAVORAZIONE PRESSO AUTORIPA-RATORILa garanzia per i danni subiti dai veicoli in consegnae/o custodia, purché non in lavorazione presso autori-paratori, prestata all’art. 1.1 lett. a.12) della GaranziaBase, si intende non operante.

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RESPONSABILITÀ CIVILEINCENDIO

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DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza, signifi-cano:

ADDETTILe persone in rapporto di dipendenza con l’Assicurato (siintendono pertanto esclusi i lavoratori interinali e le personein rapporto di collaborazione coordinata e continuativa), isoci e gli associati in partecipazione, i titolari e i loro familia-ri, partecipanti all’attività descritta in polizza.

SPESE LEGALI E PERITALILe spese di perizia, assistenza, consulenza, patrocinio e dife-sa, le spese di giustizia nel processo penale, quelle del legaledi controparte in caso di transazione autorizzata dalla Com-pagnia, le spese liquidate dal Giudice a favore delle contro-parti in caso di soccombenza.Restano escluse dall’assicurazione: le multe, le ammende ele sanzioni in genere; gli oneri fiscali (bollatura di documen-ti, spese di registrazione di sentenze e atti in genere, altrioneri fiscali).

SINISTROIl fatto che genera la controversia.

1. GARANZIA BASE

Rischi Assicurati / Rischi Esclusi

1.1 RISCHI ASSICURATILa Compagnia assume a proprio carico, fino alla con-correnza del massimale pattuito, le spese legali e peritali,stragiudiziali e giudiziali, che dovessero essere sostenutedall’Assicurato per tutelare i propri diritti e interessi, aseguito di fatti involontari connessi all’attività dichiaratain polizza. La copertura è prestata a condizione che l’As-sicurato sia in possesso delle regolari autorizzazioni ediscrizioni previste dalla legge per l’esercizio dell’attivitàdichiarata. La garanzia è prestata a condizione che l’As-sicurato sia in possesso delle regolari autorizzazioni ediscrizioni previste dalla legge per l’esercizio dell’attivitàdichiarata. La garanzia è prestata anche a favore deidipendenti dell’Assicurato iscritti a libro matricola, daifamiliari che con lui collaborano all’esercizio dell’attivitàdichiarata, nonché, se l’Assicurato è una società, dellegale rappresentante e degli amministratori oppure, sesi tratta di una società di persone, dei soci.Nel caso di controversie insorte tra più Assicuratigarantiti con la presente polizza, la garanzia viene pre-stata unicamente a favore del Contraente/Assicurato.

La garanzia è operante esclusivamente per i seguenticasi:

a) Danni subitiControversie relative a danni subiti dall’Assicuratoin conseguenza di fatti illeciti – colposi o dolosi – dialtri soggetti.

b) Danni causatiControversie per danni cagionati ad altri soggetti inconseguenza di fatti illeciti colposi dell’Assicuratooppure colposi o dolosi di persone delle qualidebba rispondere a norma di legge.

c) Difesa penaleDifesa penale dell’Assicurato per reato colposo ocontravvenzione.

d) Prodotti difettosiControversie che hanno per oggetto la responsabili-tà civile per danni cagionati da prodotti difettosifabbricati dall’Assicurato.

e) Rapporti di lavoroControversie individuali di lavoro relative ai dipen-denti dell’Assicurato iscritti a libro matricola o consuoi agenti e rappresentanti.

f) Locali dell’aziendaControversie relative alla locazione o alla proprietàdei locali ove l’Assicurato esercita la propria attività.

g) Acquisti di beni o serviziControversie nascenti da pretese inadempienzecontrattuali, proprie o di controparte, per le quali ilvalore di lite non sia inferiore a € 2.500,00.Sono escluse le controversie di natura contrattualerelative a prestazioni di servizi o forniture di benieffettuate dall’Assicurato.

1.2 RISCHI ESCLUSILa garanzia non è operante per le controversie:

a) derivanti da fatto doloso dell’Assicurato, salval’ipotesi di assoluzione con sentenza passata in giu-dicato;

b) derivanti dalla circolazione di veicoli o natanti sog-getti all’assicurazione obbligatoria, di proprietà ocondotti dall’Assicurato;

c) relative a marchi, brevetti, diritti di autore o diesclusiva, concorrenza sleale;

d) relative ai rapporti tra soci e/o amministratori eimpresa, nonché a fusioni, trasformazioni e modifi-cazioni societarie;

e) di diritto amministrativo, fiscale e tributario;

f) di natura contrattuale nei confronti della Compa-gnia;

g) nei confronti di enti pubblici di previdenza e assi-stenza obbligatoria in merito agli adempimenti inmateria assicurativa e previdenziale;

h) relative ad inquinamento dell’ambiente;

i) relative ad esplosione o emanazione di calore oradiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleodell’atomo o radiazioni provocate dall’accelerazio-ne artificiale di particelle atomiche;

l) derivanti da responsabilità volontariamente assun-te dall’Assicurato e non direttamente derivantiglidalla legge;

m) inerenti al recupero crediti;

n) relative o conseguenti all’ammissione dell’Assicura-to ad una procedura concorsuale;

o) relative o conseguenti all’interdizione o inabilitazio-ne dell’Assicurato.

1.3 INIZIO E TERMINE DELLA GARANZIALa garanzia viene prestata per le controversie determi-nate da fatti originati nel periodo di efficacia dell’assi-curazione e precisamente:

a) per i casi di responsabilità extracontrattuale o per iprocedimenti penali dopo le ore 24 del giorno dieffetto dell’assicurazione;

b) per gli altri casi trascorsi 90 giorni dall’effetto del-l’assicurazione.

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TUTELA GIUDIZIARIA

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In entrambe le ipotesi la garanzia è operante per ledenunce di sinistro presentate alla Compagniaentro 12 mesi dalla cessazione della presente poliz-za o di altra emessa in sua sostituzione, purchésenza soluzione di continuità, e sempreché riman-ga operante il settore TUTELA GIUDIZIARIA. Nelcaso in cui la presente polizza sostituisca, senzasoluzione di continuità, altra avente il medesimooggetto o intervengano nella stessa variazione, glianzidetti termini opereranno limitatamente allemaggiori somme, alle diverse prestazioni da essapreviste e ai nuovi Assicurati. Qualora il sinistro siprotragga attraverso più atti successivi, lo stesso siconsidera originato nel momento in cui è statoposto in essere il primo atto.

1.4 ESISTENZA DI COPERTURE DI RESPONSABI-LITÀ CIVILENei casi in cui venga prestata assistenza legale ai sensidell’art. 1917 del Codice Civile attraverso la relativaclausola contrattuale contenuta nella polizza diResponsabilità Civile stipulata dal Contraente o da sin-goli Assicurati, relativa all’attività dichiarata in polizza,la garanzia prevista dalla presente polizza opera:

– ad integrazione di quanto non previsto dalla suddet-ta assicurazione per spese di resistenza e soccom-benza;

– dopo esaurimento di quanto dovuto dalla suddettaassicurazione di Responsabilità Civile.

1.5 MASSIMO RISARCIMENTOIl massimale indicato in polizza rappresenta il massi-mo esborso della Compagnia per ogni sinistro, indi-pendentemente dal numero degli Assicurati coinvolti,dalla durata e stato della controversia. In nessun casola Compagnia risponderà per somme superiori a duevolte il massimale per più sinistri verificatisi in unostesso anno assicurativo.Le vertenze promosse da o contro più persone edaventi per oggetto domande identiche o connesse, siconsiderano a tutti gli effetti un unico sinistro. In casodi imputazioni a carico di più persone assicurate edovute al medesimo fatto, il sinistro è unico a tutti glieffetti.

1.6 VARIAZIONE DEL NUMERO DEGLI ADDETTIPremesso che, all’atto della stipulazione della polizza, ilnumero delle persone addette all’azienda è quellodichiarato dal Contraente e indicato sulla facciata della“PARTE B” di polizza, si conviene fra le Parti che:

– alla scadenza di ciascuna annualità assicurativa ilContraente comunica alla Compagnia le variazioni inaumento o diminuzione che si sono verificate nelcorso dell’anno, relativamente al numero degliaddetti;

– se, alla singola scadenza annuale, risulterà un nume-ro di addetti diverso da quello dichiarato in polizza,la Compagnia provvederà ad emettere un nuovocontratto in base al numero effettivo degli addettirisultante a tale data e, in tale caso, il pagamento diquanto dovuto dal Contraente può essere differito diulteriori 15 giorni rispetto a quanto previsto dall’art.2 delle Condizioni Generali Comuni;

– la Compagnia ha il diritto di effettuare verifiche econtrolli per i quali il Contraente è tenuto a fornire ichiarimenti e le documentazioni necessarie (quali illibro paga prescritto dall’art. 20 del D.P.R. 30 giugno1965, n. 1124, e il registro delle fatture o quello deicorrispettivi);

– qualora il Contraente dovesse omettere di segnalare,alle singole scadenze annuali, le variazioni in aumen-to del numero degli addetti originariamente dichiara-ti, in caso di sinistro la Compagnia risponderà deldanno in proporzione al rapporto fra il numero diaddetti dichiarato e quello risultante alla scadenzaannuale che precede il sinistro e, in ogni caso, neilimiti dei massimali ridotti in eguale proporzione(art. 1898 del Codice Civile).

1.7 ESTENSIONE TERRITORIALEL’assicurazione vale per le controversie derivanti dainadempimenti contrattuali, extracontrattuali e penaliverificatisi nella Repubblica Italiana, nella Città del Vati-cano e nella Repubblica di S. Marino e che, in caso digiudizio, sono trattate davanti all’Autorità Giudiziariadegli stessi Paesi. L’assicurazione si estende anche allecontroversie concernenti la responsabilità di naturaextracontrattuale o penale determinate da fatti verifica-tisi nei Paesi Europei.

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TUTELA GIUDIZIARIADIO

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DEFINIZIONI

I seguenti vocaboli, richiamati nella polizza, signifi-cano:

IMPIANTI, MACCHINARI E ATTREZZATUREImpianti elettrici e telefonici di pertinenza dei locali, macchi-ne, macchine a controllo numerico e/o per elettroerosione erelativo elaboratore di processo, attrezzi, utensili (compresirelativi ricambi e basamenti), ascensori, montacarichi,mezzi di sollevamento, pesa, traino e trasporto (esclusi vei-coli iscritti al P.R.A.), scale mobili, apparecchiature di segna-lazione e comunicazione ed altri impianti di pertinenza del-l’attività dichiarata.Sono compresi: centrale termica, cabina elettrica, cabina didecompressione gas metano, sala compressori d’aria, mac-chinari e attrezzature posti all’aperto nell’ambito dell’areapertinente al complesso immobiliare in cui si trova l’azien-da assicurata.Sono esclusi: prototipi e macchine di prima esecuzione equanto rientra nella definizione MACCHINE ED ELABO-RATORI ELETTRONICI PER UFFICIO assicurabili al setto-re ELETTRONICA.

1. GARANZIA BASE

Rischi Assicurati / Rischi Esclusi

1.1 RISCHI ASSICURATI

SEZIONE A: “TUTTI I RISCHI” - codice 851La Compagnia, nella forma a “valore intero”, indenniz-za i danni materiali e diretti agli impianti, ai macchina-ri ed alle attrezzature assicurati, collaudati, installati epronti per l’uso a cui sono destinati, causati da:

a) Fenomeni elettriciAzione elettrica del fulmine, sovratensione, corto-circuito, variazione di corrente, arco voltaico odaltri fenomeni elettrici, purché provocati da causeesterne agli impianti, ai macchinari ed alle attrezza-ture.

b) Rotture meccanicheRotture meccaniche dovute a forza centrifuga,vibrazioni, sollecitazioni anomale, corpi estranei.

c) Errori dell’operatoreImperizia, negligenza ed errata manovra.

d) Difetti di funzionamentoMancato o difettoso funzionamento di apparecchia-ture di comando, di controllo, di automatismi diregolazione e segnalazione.

e) Vizi di costruzioneErrori di progettazione, costruzione e montaggio,difetti di fusione e vizi di materiale.

f) Qualunque altro evento accidentale nonespressamente escluso.

Sono inoltre compresi:

g) Spese per ore straordinarie di lavoro e pertrasporto a grande velocitàconnesse alla riparazione e/o rimpiazzo delle cosedanneggiate.

h) Colpa graveI danni derivanti dagli eventi garantiti dal settoreGUASTI ALLE MACCHINE determinati da colpagrave.

SEZIONE B: “SOLO FENOMENO ELETTRICO” -codice 852La Compagnia, nella forma a “valore intero”, indenniz-za i danni materiali e diretti agli impianti, ai macchina-ri ed alle attrezzature assicurati, collaudati, installati epronti per l’uso a cui sono destinati, causati esclusiva-mente da:

Fenomeni elettriciAzione elettrica del fulmine, sovratensione, cortocircui-to, variazione di corrente, arco voltaico od altri feno-meni elettrici, purché provocati da cause esterne agliimpianti, ai macchinari ed alle attrezzature.

1.2 RISCHI ESCLUSI

Sono esclusi i guasti e i danni:

a) per i quali deve rispondere, per legge o per contrat-to, il costruttore, il venditore o il locatore delle coseassicurate;

b) di natura elettrica verificatisi senza concorso dicausa esterna;

c) derivanti da eventi assicurabili nella Garanzia Basedei settori INCENDIO, FURTO E RAPINA dellapolizza;

d) causati con dolo dell’Assicurato o del Contraente,degli amministratori, dei rappresentanti legali o deisoci a responsabilità illimitata;

e) causati, limitatamente alla parte direttamente dan-neggiata, da: deperimento, corrosione, incrostazio-ne, logoramento, usura, alterazione naturale;

f) verificatisi a seguito di montaggi e smontaggi nonconnessi a lavori di pulitura, manutenzione e revi-sione, nonché quelli verificatisi a seguito di traspor-to e/o trasferimento e relative operazioni di carico,scarico e sollevamento al di fuori dei locali di perti-nenza dell’azienda;

g) a tubi e valvole elettroniche di qualsiasi genere, alampade o altre fonti di luce, salvo che siano conse-guenza diretta di un danno indennizzabile verifica-tosi nelle cose assicurate;

h) di natura estetica che non compromettano la fun-zionalità delle cose assicurate;

i) causati da terremoto, maremoto, eruzione vulcani-ca, tromba marina e d’aria, uragano, bufera, gran-dine ed ogni altra perturbazione atmosferica, neve,inondazione, allagamento, mareggiata, cedimentodel terreno o delle fondazioni, franamento, valan-ga, slavina;

l) causati da atti di guerra, di insurrezione, di occupa-zione militare, di invasione;

m) causati da esplosione o emanazione di calore oradiazioni provenienti da trasmutazione del nucleodell’atomo o radiazioni provocate dall’accelerazio-ne artificiale di particelle atomiche;

n) non riguardanti la materialità delle cose assicurate;

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GUASTI ALLE MACCHINEÈ operante la sezione la cui somma assicurata e il relativo codice sono indicati nella facciata della “PARTE B”

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o) alla mazza battente, al blocco incudine dei magli,agli organi di frantumazione, ad utensileria, aforme, matrici, stampi, nastri di trasmissione, cin-ghie e quant’altro soggetto a graduale usura, salvoche le parti suddette siano danneggiate in conse-guenza di un danno indennizzabile verificatosinelle cose assicurate.

Sono inoltre esclusi:

p) i costi di trasporto e dogana determinatisi fuori dalterritorio dello Stato Italiano;

q) le spese per eventuali riparazioni provvisorie, permodifiche o miglioramenti.

1.3 SCOPERTO PER OGNI SINISTROLa garanzia è prestata con uno scoperto del 10% perogni sinistro, con il minimo non indennizzabile di€ 250,00, elevato a € 500,00 per le macchine a con-trollo numerico e/o per elettroerosione e relativo elabo-ratore di processo.Nel caso di enti per i quali siano trascorsi più di diecianni dalla data di costruzione il minimo non indenniz-zabile per ogni sinistro si intende elevato a € 1.000,00.

1.4 DEPOSITO DI RISERVAL’assicurazione comprende il deposito di riserva a con-dizione che la relativa ubicazione sia indicata nella“PARTE B” di polizza.

1.5 TERZI INTERESSATILa presente polizza è stipulata dal Contraente in suonome e nell’interesse di chi spetta. Le azioni, le ragioni edi diritti nascenti dalla polizza non possono essere eserci-tati che dal Contraente e dalla Compagnia. Spetta in par-ticolare al Contraente compiere gli atti necessari all’accer-tamento ed alla liquidazione dei danni. L’accertamento ela liquidazione dei danni così effettuati sono vincolantianche per l’Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltàdi impugnativa. L’indennizzo liquidato a termini di poliz-za non può tuttavia essere pagato se non nei confronti ocol consenso dei titolari dell’interesse assicurato.

2. CONDIZIONI PARTICOLARI

Condizioni valide se richiamate nella facciata della “PARTEB” di polizza.

810 SISTEMI DI PROTEZIONEIl Contraente dichiara che gli impianti elettrici

hanno i seguenti requisiti:

– sono realizzati in conformità a quanto previsto dallaLegge 46/90 “Norme per la sicurezza degli impianti”e successive modifiche e integrazioni;

– sono protetti da scaricatori di sovratensioni concapacità nominale di scarica di almeno 10 KA, formad’onda 8/20 microsecondi (norme C.E.I. 81/1 IIIa

edizione).

Il Contraente dichiara inoltre che:

– tutte le condutture metalliche degli impianti cheentrano o escono dai locali sono collegate, tramite uncollettore equipotenziale, all’impianto di messa aterra.

In caso di non rispondenza ai requisiti di cui sopra laCompagnia corrisponderà all’Assicurato la sommaindennizzabile a termini di polizza sotto deduzione del20% di scoperto. Se lo scoperto è operante in concomi-tanza con una franchigia, fermo lo scoperto del 20%, lafranchigia verrà considerata come minimo non inden-nizzabile.

811 MANCATA O RITARDATA CONSEGNA DIMERCI O PRODOTTIA parziale deroga dell’art. 1.2 lett. n) della GaranziaBase, la Compagnia indennizza, fino alla concorrenzadi € 10.000,00 per anno assicurativo e nella forma a“primo rischio assoluto”, eventuali penali previste neicontratti stipulati con i Clienti, e a questi pagate, perritardata o mancata consegna di merci o prodotti, inseguito al verificarsi di un sinistro indennizzabile a ter-mine del presente settore di polizza.Fermo il limite per anno sopra indicato, per singoloevento non verrà indennizzata somma superiore al 5%dell’importo complessivo della fornitura oggetto dellamancata o ritardata consegna.

Si intendono escluse le penali dovute:

– a Società le quali, rispetto all’Assicurato, siano quali-ficabili come controllanti, collegate o controllate, aisensi dell’art. 2359 del Codice Civile;

– ad un danno suscettibile di riparazione entro 3 giornilavorativi.

252 ESCLUSIONE DEI BENI IN LEASINGDalla garanzia si intendono esclusi i beni oggetto dicontratti di leasing, qualora già coperti da appositaassicurazione.

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GUASTI ALLE MACCHINEINCENDIO

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1. GARANZIA BASE

DEFINIZIONI

ELETTRONICA

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ELETTRONICAENDIO

2. CONDIZIOI PARTICOLARI

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VETRI - CRISTALLI - INSEGNE

DEFINIZIONI

1. GARANZIA BASE

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32

SINISTRICENDIO

1. NORME DEI SETTORI INCENDIO,FURTO E RAPINA, GUASTI ALLEMACCHINE, ELETTRONICA, VETRI -CRISTALLI - INSEGNE

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SINISTRI

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SINISTRI

2. NORME DEL SETTORERESPONSABILITÀ CIVILE 3. NORME DEL SETTORE

TUTELA GIUDIZIARIA

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SINISTRI

4. NORME COMUNI A TUTTI I SETTORI

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CONDIZIONI GENERALI COMUNINCENDIO

I premi devono essere pagati all’Agenzia alla quale èassegnata la polizza oppure alla Compagnia.

Il pagamento del premio può essere effettuato dalContraente tramite:

– assegni bancari, postali o circolari intestatiall’Agenzia nella sua specifica qualità oppure allaCompagnia;

– ordini di bonifico, altri mezzi di pagamento bancarioo postale, sistemi di pagamento elettronico cheabbiano quale beneficiario l’Agenzia nella sua speci-fica qualità oppure alla Compagnia;

– con contante fino al limite di € 500,00 annuo percontratto.

Il pagamento del premio con assegno viene accettatocon riserva di verifica e salvo buon fine del titolo.

È fatto salvo, qualora l’assegno non venga pagato, ildisposto dell’art. 1901 c.c.

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PRESTAZIONI

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ATTIVITÀ NO-PROBLEM

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La nostra Compagnia intende fornire lemigliori prestazioni possibili ai propriAssicurati. La polizza da lei sottoscritta èstata predisposta per soddisfare le suenecessità assicurative.Lei potrà inoltre avvalersi dell’esperienzaassicurativa degli agenti Unipol per consiglie suggerimenti che le permettano diutilizzare la sua polizza nel modo piùvantaggioso per la sicurezza personale eper quella dei suoi beni.Unipol accantona riserve adeguate per farfronte a tutti gli impegni presi con i propriAssicurati, e le investe in attività produttivee socialmente utili. Il Bilancio annuale ècertificato da una primaria Società direvisione.L’equità e la tempestività dei nostri servizidi liquidazione sono i principali motividella crescente fiducia mostrata dagliassicurati verso la nostra Compagnia.Il nostro intento è di migliorarecontinuamente il servizio da noi prestato;sue eventuali proposte utili a questo scopoo suoi rilievi, possono essere inoltrati a:

“Unipol Risponde”Via Stalingrado, 45 - 40128 BolognaTel. 051/5076554

ASSICURAZIONI

polizzaMULTIRISCHI DELL’AZIENDA

per l’artigianato e la piccola e media impresa“PARTE A” EDIZIONE 01/01/2008

INDICE

Guida alla Polizza . . . . . . . . . . . . pag. 1

Nota informativa ISVAP . . . . . . . pag. 3

Informativa Privacy . . . . . . . . . . pag. 4

Definizioni comuni . . . . . . . . . . . pag. 5

Incendio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 6

Furto e rapina . . . . . . . . . . . . . . . pag. 13

Responsabilità civile . . . . . . . . . . pag. 19

Tutela giudiziaria . . . . . . . . . . . . pag. 25

Guasti alle macchine. . . . . . . . . . pag. 27

Elettronica . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 29

Vetri - Cristalli - Insegne . . . . . . . pag. 31

Sinistri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 32

Condizioni generali comuni . . . . pag. 36

Attività No-Problem . . . . . . . . . . pag. 37

Norme giuridiche . . . . . . . . . . . . pag. 39

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40.0

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ASSICURAZIONI

Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. - Sede e Direzione Generale: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) Tel. 051 5077111 - Casella postale AD 1705 - Telefax 051 375349 - Capitale sociale € 150.000.000,00

Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02705901201 - R.E.A. 460992Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento Isvap n. 2542 del 3-8-2007 (G.U. 23-8-2007 n. 195)

Società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

Cop. 3021_2008 1-04-2008 14:38 Pagina 1

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La nostra Compagnia intende fornire lemigliori prestazioni possibili ai propriAssicurati. La polizza da lei sottoscritta èstata predisposta per soddisfare le suenecessità assicurative.Lei potrà inoltre avvalersi dell’esperienzaassicurativa degli agenti Unipol per consiglie suggerimenti che le permettano diutilizzare la sua polizza nel modo piùvantaggioso per la sicurezza personale eper quella dei suoi beni.Unipol accantona riserve adeguate per farfronte a tutti gli impegni presi con i propriAssicurati, e le investe in attività produttivee socialmente utili. Il Bilancio annuale ècertificato da una primaria Società direvisione.L’equità e la tempestività dei nostri servizidi liquidazione sono i principali motividella crescente fiducia mostrata dagliassicurati verso la nostra Compagnia.Il nostro intento è di migliorarecontinuamente il servizio da noi prestato;sue eventuali proposte utili a questo scopoo suoi rilievi, possono essere inoltrati a:

“Unipol Risponde”Via Stalingrado, 45 - 40128 BolognaTel. 051/5076554

ASSICURAZIONI

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per l’artigianato e la piccola e media impresa“PARTE A” EDIZIONE 01/01/2008

INDICE

Guida alla Polizza . . . . . . . . . . . . pag. 1

Nota informativa ISVAP . . . . . . . pag. 3

Informativa Privacy . . . . . . . . . . pag. 4

Definizioni comuni . . . . . . . . . . . pag. 5

Incendio. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 6

Furto e rapina . . . . . . . . . . . . . . . pag. 13

Responsabilità civile . . . . . . . . . . pag. 19

Tutela giudiziaria . . . . . . . . . . . . pag. 25

Guasti alle macchine. . . . . . . . . . pag. 27

Elettronica . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 29

Vetri - Cristalli - Insegne . . . . . . . pag. 31

Sinistri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pag. 32

Condizioni generali comuni . . . . pag. 36

Attività No-Problem . . . . . . . . . . pag. 37

Norme giuridiche . . . . . . . . . . . . pag. 39

3021

40.0

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Ed

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ASSICURAZIONI

Compagnia Assicuratrice Unipol S.p.A. - Sede e Direzione Generale: Via Stalingrado, 45 - 40128 Bologna (Italia) Tel. 051 5077111 - Casella postale AD 1705 - Telefax 051 375349 - Capitale sociale € 150.000.000,00

Registro delle Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02705901201 - R.E.A. 460992Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Provvedimento Isvap n. 2542 del 3-8-2007 (G.U. 23-8-2007 n. 195)

Società unipersonale soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Unipol Gruppo Finanziario S.p.A.

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