Più frequente verso 1970 1978 Inghilterra 1985 Italia (caso Cristina) – Università di Roma.

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Più frequente verso 1970 1978 Inghilterra 1985 Italia (caso Cristina) – Università di Roma

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Più frequente verso 1970

1978 Inghilterra

1985 Italia (caso Cristina) – Università di Roma

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INTRACORPOREA:- IA- GIFT

EXTRACORPOREA:- FIVET

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Entrambe posso essere realizzate nella forma:

a.Omologab.Eterologa

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ALCUNE TAPPE

IN COMUNE

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ASINCRONIA TRA RAPIDITA’ E

DINAMICITA’ DELLA SCIENZA E LA

LENTEZZA E RIGITA’ DEL DIRITTO

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Italia lungo silenzio fino alla

L. 40/04

Tribunali

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DUE PRINCIPALI INDIRIZZI DI POLITICA LEGISLATIVA:

1.Quello dei “diritti individuali”

2.Quello personalista dei “diritti fondamentali”

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Riscontrabile soprattutto nell’esperienza nord americana

Accento sul diritto alla privacy, sul “diritto alla ricerca della propria felicità”, su atteggiamento neutrale dello Stato

Cfr. Modello liberale• Diritto al figlio come espressione di una

libertà positivaNUOVI RAPPORTI DI PARENTELA: NUOVO SCHEMA CONTRATTUALE

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Teorie favorevoli ad ogni liberalizzazione:  omologa ed eterologa non problema la moltiplicazione delle figure

genitoriali nella misura in cui tutelato diritto all’anonimato del donatore (per tutelare libera scelta senza responsabilità)

accesso non subordinato all’accertamento delle condizioni sterilità/infertilità (scelta equivalente, accesso dipende non da fattori ogg ma sogg, anche lesbiche e donne sole)

Argomenti a favore: può succedere anche a livello naturale bambino concepito muore genitore eccc.. e non compromessa la sua identificazione

fattore età non limite né fattore rilevante

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Chiedono la liberalizzazione dell’accesso alle tecniche a tutti i soggetti (coppie omosessuali, single, vedove, donne in età avanzata) riconoscendo come unico limite quello del senso di responsabilità perché ritengono che non esiste una prova empirica di un eventuale danno per il nascituro.

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QUELLO PERSONALISTA DEI DIRITTI FONDAMENTALI

Riscontrabile soprattutto nelle legislazioni dei Paesi europei muove dalla tutela primaria della dignità della persona e dai valori costituzionali già presenti in molte Carte Europee

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Non è inteso come metodo alternativo/ulteriore/sostitutivo ma come INTERVENTO MEDICO strumentale alla realizzazione del diritto individuale alla salute (costituzionalmente protetto).

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LIBERALIZZAZIONE SENZA LIMITI È CRITICABILE

Indebita affermazione prioritaria della libertà individuale del soggetto autonomo e dell’opportunità sociale senza adeguata responsabilità verso nascituro. In questo senso lecite se condizioni per garanzia embrione:

Con rif. alla vita Accertare la finalità terapeutica e l’impossibilità di rimuovere

altrimenti le cause d’impedimento Evitare dispersione embrioni (molti embrioni in vitro non si

annidano e molte gravidanze non a termine) Limitare la produzione quantitativa degli embrioni Proibire la riduzione degli embrioni

Con rif. alla famiglia nella quale si troverà a nascere Fecondazione eterologa e diritto anonimato: diritto a conoscere origini genetiche che sono legate anche ad un

processo d’identificazione psico-antropologico donazione gamete non assimilabile a quella di qualsiasi altra

donazione(vs. Famiglia monogenitoriale; Monogenitorialità tardiva;

Bigenitorialità monosessuale)

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In Europa l’orientamento prevalente è quello personalista – sia a livello legislativo che giurisprudenziale – anche se non sempre vengono tutelati –a seconda delle varie regolamentazioni tutti i diritti embrione/nascituro

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EUROPA, in generale considera:- l’accesso alla PMA come un INTERVENTO

TERAPEUTICO, RESIDUALE di cui avvalersi solo in particolari situazioni a fronte di una patologia della donna e della coppia data dalla sterilità/infertilità

- non un diritto riproduttivo positivo quale diritto fondamentale per cui non è previsto un dovere da parte dello Stato a rendere accessibili alle tecniche tutti coloro che ne facciano richiesta

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All’interno di questo modello:Le diverse culture giuridiche europee hanno

elaborato soluzioni diverse per quanto riguarda:1.la misura dell’intervento legislativo 2.(a volte interventi minimali tradottosi nella

modificazione o nell’inserimento di qualche articolo per dare coerenza all’ordinamento e altre volte in una più ampia regolamentazione della materia)

Aspetti problematici della PMA

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Ne sono derivate politiche legislative diverse: fondate su diversi criteri

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Alcune condivise:

AMMISSIBILE ACCESSO ALLA PMA: per favorire la soluzione dei problemi riproduttivi derivanti dalla sterilità/infertilità o da malattie genetiche trasmissibili al nascituro (ITALIA solo omologa)

PRESENZA PRESUPPOSTI SOGGETTIVI: maggiore età, formarsi di una volontà libera e consapevolmente espressa, essere in età potenzialmente fertile.

Cfr. Valore della struttura naturale della famiglia:

DIVIETO DISCONOSCIMENTO PATERNITA’: da parte del convivente o marito della donna che ha fatto ricorso alla PMA di tipo eterologo il cui consenso è ricavabile da atti concludenti

ANONIMATO DEL DONATORE: salvo casi previsti dalla legge legati alla necessità della salute del figlio

DIVIETO DEI CONTRATTI DI MATERNITA’ DIVIETO PRATICA A FINI EUGENETICI DIVIETO CLONAZIONE RIPRODUTTIVA

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Altri aspetti trovano risposte controverse

Alcune richiedono come REQUISITO SOGGTTIVO che la coppia sia unita in MATRIMONIO altre che siano CONVIVENTI MORE UXORIO

Vi sono differenze con rif. alla tutela dell’embrione con particolare riguardo alla CRIOCONSERVAZIONE degli EMBRIONI e alla SELEZIONE PREIMPIANTO

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COMITATO NAZIONALE BIOETICA ITALIA:

Parere sulle tecniche di procreazione medicalmente assistita (17 giugno 1994)

La fecondazione assistita (17 febbraio 1995)La clonazione (17 ottobre 1997)

L’adozione per la nascita (apn) degli embrioni crioconservati e residuali derivanti da procreazione medicalmente assistita (p.m.a.) (18 novembre 2005)

Parere del comitato nazionale per la bioetica sul destino degli embrioni derivanti da pma e non più impiantabili (26 ottobre 2007)