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1 PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE DELLA PROVINCIA DI ANCONA (PTPC) AGGIORNATO PER IL TRIENNIO 2017/2019 (in attuazione del PNA 2016 approvato dall’ANAC con deliberazione n. 831 del 3/8/2016) Art. 30 PTPC Diffusione di buone pratiche e valori a salvaguardia e divulgazione dell’immagine dell’Ente 1. Il personale provinciale, quale dimostrazione del senso di appartenenza alla Provincia di Ancona, non si esime dal diffondere, attraverso un’azione comunicativa dentro e fuori l’Ente, un’immagine positiva dell’Amministrazione e della sua attività. …. 4. L’azione di diffusione e di divulgazione dell’immagine e dell’operato della Provincia deve concentrarsi in particolare nel segnalare buone prassi amministrative e casi apprezzabili del “bravo funzionario" da prendere ad esempio. Il presente PTPC 2017 (aggiornamento per il triennio 2017-2019), in attuazione del PNA 2016 approvato dall’A.N.A.C. con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, è stato elaborato e proposto dal Segretario Generale dott. Pasquale Bitonto, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Provincia di Ancona, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della L. 190/2012. In ordine al presente PTPC è stato acquisito il parere favorevole del N.I.Va.P. (Nucleo Indipendente di Valutazione della Performance) espresso nella seduta del 20/04/2017 con verbale n. 4. La proposta del PTPC 2017 della Provincia di Ancona aggiornato per il triennio 2017 – 2019, è stata approvata con decreto presidenziale n. 46 del 20/04/2017. Il nuovo PTPC per il triennio 2017 – 2019 è stato adottato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 28 del 28/06/2017. N.B. Il PTPC 2017-2019 è stato redatto dal Segretario Generale-RPCT, dott. Pasquale Bitonto, per conto della Provincia di Ancona. Tutti gli elaborati sono frutto dell’attività intellettuale dell’autore e il loro uso è autorizzato solo citando la fonte. (art. 6 legge n. 633/1941).

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PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA

CORRUZIONE

DELLA PROVINCIA DI ANCONA (PTPC) AGGIORNATO PER IL

TRIENNIO 2017/2019

(in attuazione del PNA 2016 approvato dall’ANAC con deliberazione n. 831 del 3/8/2016)

Art. 30 PTPC

Diffusione di buone pratiche e valori a salvaguardia e divulgazione dell’immagine dell’Ente 1. Il personale provinciale, quale dimostrazione del senso di appartenenza alla Provincia di Ancona, non si esime dal diffondere, attraverso un’azione comunicativa dentro e fuori l’Ente, un’immagine positiva dell’Amministrazione e della sua attività. …. 4. L’azione di diffusione e di divulgazione dell’immagine e dell’operato della Provincia deve concentrarsi in particolare nel segnalare buone prassi amministrative e casi apprezzabili del “bravo funzionario" da prendere ad esempio.

Il presente PTPC 2017 (aggiornamento per il triennio 2017-2019), in attuazione del PNA 2016 approvato dall’A.N.A.C. con deliberazione n. 831 del 3 agosto 2016, è stato elaborato e proposto dal Segretario Generale dott. Pasquale Bitonto, Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) della Provincia di Ancona, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della L. 190/2012. In ordine al presente PTPC è stato acquisito il parere favorevole del N.I.Va.P. (Nucleo Indipendente di Valutazione della Performance) espresso nella seduta del 20/04/2017 con verbale n. 4. La proposta del PTPC 2017 della Provincia di Ancona aggiornato per il triennio 2017 – 2019, è stata approvata con decreto presidenziale n. 46 del 20/04/2017. Il nuovo PTPC per il triennio 2017 – 2019 è stato adottato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 28 del 28/06/2017. N.B. Il PTPC 2017-2019 è stato redatto dal Segretario Generale-RPCT, dott. Pasquale Bitonto, per

conto della Provincia di Ancona. Tutti gli elaborati sono frutto dell’attività intellettuale dell’autore e il loro uso è autorizzato solo citando la fonte. (art. 6 legge n. 633/1941).

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PRECISAZIONI TERMINOLOGICHE

Il presente Piano viene denominato, “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione” con l’acronimo “PTPC”, diversamente da quanto fatto da altri Enti che lo hanno definito “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza” con l’acronimo “PTPCT”. La scelta terminologica operata dal RPCT della Provincia di Ancona è stata effettuata in coerenza con le superiori fonti normative dalle quali si desume l’utilizzo dei termini “Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione” ovvero dell’acronimo “PTPC” e in particolare:

- art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 come sostituito dall’art. 41, comma 1, lett. g), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

- art. 1, comma 6, della legge n. 190/2012 come sostituito dall’art. 41, comma 1, lett. e), D.Lgs. 25 maggio 2016, n. 97;

- art. 10, comma 1, e comma 8, lettera a), del D.Lgs. n. 33/2013, come sostituito dall’art. 10, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 97/2016 (Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione);

- P.N.A. 2016 approvato con deliberazione n. 831 del 3/8/2016 (paragrafi 3.1.1, 3.1.2, 3.2.1, 5, 5.1, ecc);

- Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione 2017-2019 (PTPC) approvato dal Consiglio dell’ANAC e in consultazione fino al 30/04/2017.

Si reputa opportuno precisare che la Sezione II del presente PTPC è interamente dedicata alle “Misure idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In tale Sezione sono stati identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.” ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013 e dal PNA 2016 - paragrafo 4 (pag. 15).

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Ancona Comm. Dott. Pasquale Bitonto

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PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DELLA PROVINCIA DI ANCONA

LEGENDA DELLE ABBREVIAZIONI UTILIZZATE

A.N.C.I. Associazione Nazionale Comuni Italiani

A.V.C.P. Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture

A.N.A.C. Autorità Nazionale Anticorruzione

C.I.V.I.T. Commissione Indipendente per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle

Amministrazioni Pubbliche

C.U.G. Comitato Unico di garanzia

D.F.P. Dipartimento della Funzione Pubblica

O.E.C.D. Organisation for Economic Co-operation and Development (O.C.S.E.)

N.I. Va.P. Nucleo Indipendente di Valutazione della Performance [alternativo all’OIV ( artt. 16, 31 e 74 D. Lgs. n. 150 del 27/10/2009)]

P.N.A. Piano Nazionale Anticorruzione

P.P. Piano della Performance

P.T.F. Piano Triennale di Formazione

PTPC Piani Triennale di Prevenzione della Corruzione

Sezione Trasparenza del PTPC (già Programma Triennale di trasparenza e Integrità – P.T.T.I)

RPC.: Responsabile della Prevenzione della Corruzione

RT: Responsabile della Trasparenza

RPCT: Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (art. 1, comma 7, legge n. 190 del 6 novembre 2012);

U.P.D. Ufficio Procedimenti Disciplinari

U.P.I. Unione Province Italiane

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PREMESSA ................................................................................................................................................................ 33

TITOLO I ........................................................................................................................................................................ 38

IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T. P.C.) .............................................. 38

CAPO I ......................................................................................................................................................................... 38 PRINCIPI GENERALI ................................................................................................................................................ 38

Art. 1 ....................................................................................................................................................................... 38

Ruolo e funzioni....................................................................................................................................................... 38

Art. 2........................................................................................................................................................................ 40

Finalità del PTPC ................................................................................................................................................... 40

Art. 3........................................................................................................................................................................ 41

Arco temporale di riferimento del PTPC Approvazione e pubblicazione ................................................................ 41

Art. 4........................................................................................................................................................................ 42

Destinatari .............................................................................................................................................................. 42

Art. 5 ....................................................................................................................................................................... 42

Definizione di corruzione ........................................................................................................................................ 42

Art.6 ........................................................................................................................................................................ 43

Contesto di riferimento............................................................................................................................................ 43

Art. 7........................................................................................................................................................................ 43

L’assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione completato con il contenuto dei decreti attuativi 43

Art. 8........................................................................................................................................................................ 44

Obiettivi strategici ed azioni del PTPC ................................................................................................................... 44

Art. 9........................................................................................................................................................................ 45

Gli ambiti di articolazione del PTPC ...................................................................................................................... 45

Art. 10 ..................................................................................................................................................................... 46

Il raccordo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT) con gli altri attori del sistema di prevenzione della corruzione. .......................................................................................................... 46

Art. 11 ..................................................................................................................................................................... 49

Nucleo minimo di dati, informazioni e contenuti del PTPC .................................................................................... 49

CAPO II ....................................................................................................................................................................... 50 NATURA GIURIDICA E CONTENUTI DEL PTPC .................................................................................................. 50

Art. 12 ..................................................................................................................................................................... 50

Qualificazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione ...................................................................... 50

Art. 13 ..................................................................................................................................................................... 50

Organo competente all’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione ......................................... 50

Art. 14 ..................................................................................................................................................................... 50

Contenuti del PTPC ................................................................................................................................................ 50

Art. 15 ..................................................................................................................................................................... 51

Definizione di Risk management e di Risk assessment ............................................................................................ 51

Art. 16 ..................................................................................................................................................................... 51

Misure di prevenzione per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi ............................................................ 51

Art. 17 ..................................................................................................................................................................... 52

Attuazione della legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013 da parte degli Enti di diritto privato in controllo pubblico (Adattamento dei “modelli 231” alla legge n. 190/2012 )ai sensi dell’art. 41, co. 1, lett. b) e dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 97/2016. ................................................................................................................................... 52

Art. 18 ..................................................................................................................................................................... 54

Il Coordinamento del PTPC con il Sistema di Performance management (e con il ciclo di gestione della performance) ........................................................................................................................................................... 54

Art. 19 ..................................................................................................................................................................... 55

Coordinamento del PTPC con gli strumenti di programmazione ........................................................................... 55

TITOLO II ...................................................................................................................................................................... 56

GLI STRUMENTI PREVENTIVI PER INIBIRE L’ATTUAZIONE DEI RISCHI DI CORRUZIONE .............. 56

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CAPO I ......................................................................................................................................................................... 56 LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE ....................................................................................... 56

Art. 20 ..................................................................................................................................................................... 56

Misure di prevenzione per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi ............................................................ 56

Art. 21 ..................................................................................................................................................................... 85

Trasparenza ed Integrità ......................................................................................................................................... 85

Art. 22 ..................................................................................................................................................................... 86

Partecipazione al procedimento amministrativo ..................................................................................................... 86

Art. 23 ..................................................................................................................................................................... 86

Accesso documentale .............................................................................................................................................. 86

Art. 24 ..................................................................................................................................................................... 87

L’accesso civico “semplice” ................................................................................................................................... 87

Art 25 ...................................................................................................................................................................... 88

Accesso civico “generalizzato”............................................................................................................................... 88

Art. 26 ..................................................................................................................................................................... 88

Le finalità dell’accesso civico ................................................................................................................................. 88

Art. 27 ..................................................................................................................................................................... 89

Le Giornate della trasparenza ................................................................................................................................ 89

Art. 28 ..................................................................................................................................................................... 89

Il Sostituto del responsabile del procedimento inadempiente ................................................................................. 89

Art. 29 ..................................................................................................................................................................... 89

Codice di comportamento del personale ................................................................................................................. 89

Art. 30 ..................................................................................................................................................................... 90

Diffusione di buone pratiche e valori a salvaguardia e divulgazione dell’immagine dell’Ente ............................. 90

Art. 31 ..................................................................................................................................................................... 91

La formazione ......................................................................................................................................................... 91

Art. 32 ..................................................................................................................................................................... 92

Supporto tecnico amministrativo ai piccoli Comuni in materia di anticorruzione e trasparenza .......................... 92

Art. 33 ..................................................................................................................................................................... 92

Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità ............................ 92

Art. 34 ..................................................................................................................................................................... 93

Il sistema di controlli interni di regolarità amministrativa e contabile a campione sugli atti dirigenziali secondo il Regolamento provinciale (Segretario Generale e Collegio dei revisori) ................................................................ 93

Art. 35 ..................................................................................................................................................................... 93

Le direttive .............................................................................................................................................................. 93

Art. 36 ..................................................................................................................................................................... 93

I meccanismi di sostituzione in caso di inerzia o ritardi sui tempi dei procedimenti .............................................. 93

Art. 37 ..................................................................................................................................................................... 94

Rotazione del personale .......................................................................................................................................... 94

Art. 38 ..................................................................................................................................................................... 95

Natura della rotazione ............................................................................................................................................ 95

Art. 39 ..................................................................................................................................................................... 95

Gradualità della rotazione ...................................................................................................................................... 95

Art. 40 ..................................................................................................................................................................... 96

Attuazione rotazione ................................................................................................................................................ 96

Art. 41 ..................................................................................................................................................................... 96

Tipi di rotazione ...................................................................................................................................................... 96

Art. 42 ..................................................................................................................................................................... 96

La rotazione ordinaria ............................................................................................................................................ 96

Art. 43 ..................................................................................................................................................................... 97

La rotazione funzionale ........................................................................................................................................... 97

Art. 44 ..................................................................................................................................................................... 97

La rotazione tra amministrazioni diverse ............................................................................................................... 97

Art. 45 ..................................................................................................................................................................... 97

La rotazione straordinaria ...................................................................................................................................... 97

Art. 46 ..................................................................................................................................................................... 98

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Soluzioni all’impossibilità di attuazione della rotazione ........................................................................................ 98

Art. 47 ..................................................................................................................................................................... 98

Monitoraggio e verifica ........................................................................................................................................... 98

Art. 48 ..................................................................................................................................................................... 99

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d.whistleblower) ...................................................... 99

Art. 49 ................................................................................................................................................................... 100

Finalità dell’istituto e tutela da comportamenti discriminatori ............................................................................ 100

Art. 50 ................................................................................................................................................................... 100

Forme di tutela del whistleblower ......................................................................................................................... 100

Art. 51 ................................................................................................................................................................... 100

Modalità di tutela del whislteblower: tutela dell’anonimato ................................................................................ 100

Art. 52 ................................................................................................................................................................... 101

Modalità di tutela del whistleblower: divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower ....................... 101

Art. 53 ................................................................................................................................................................... 102

Modalità di tutela del whistleblower: sottrazione al diritto di accesso ................................................................ 102

Art. 54 ................................................................................................................................................................... 102

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse .......................................................................................... 102

Art.55 .................................................................................................................................................................... 102

Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei procedimenti (art. 1 comma 9, lettera d), della legge n. 190/2012 ............................................................................................. 102

Art. 56 ................................................................................................................................................................... 102

Attuazione del Piano della prevenzione della corruzione: coordinamento con gli strumenti di programmazione dell’ente e assegnazione di specifici obiettivi nel PEG/ Piano della perfomance ................................................. 102

Art. 57 ................................................................................................................................................................... 103

Monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione .................................... 103

Art. 58 ................................................................................................................................................................... 104

Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione ........................................................................................................... 104

Art. 59 ................................................................................................................................................................... 104

Anagrafe patrimoniale degli amministratori provinciali e dei titolari di incarichi dirigenziali ........................... 104

Art. 60 ................................................................................................................................................................... 105

Incompatibilità specifiche per incarichi dirigenziali ............................................................................................ 105

Art. 61 ................................................................................................................................................................... 105

Svolgimento di incarichi d’ufficio. Attività ed incarichi extra-istituzionali .......................................................... 105

Art. 62 ................................................................................................................................................................... 106

Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti. Verifica insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013. (pantouflage – revolving doors) ......... 106

Art. 63 ................................................................................................................................................................... 107

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro presso la Provincia di Ancona (pantouflage – revolving doors) .................................................................................................................................................................... 107

Art. 64 ................................................................................................................................................................... 107

Dovere di esclusività delle prestazioni lavorative del dipendente provinciale ..................................................... 107

Art. 65 ................................................................................................................................................................... 108

Incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza ..................................................................................... 108

Art. 66 ................................................................................................................................................................... 108

Patti di integrità o protocolli di legalità negli affidamenti ................................................................................... 108

Art. 67 ................................................................................................................................................................... 108

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile .................................................................................. 108

Art. 68 ................................................................................................................................................................... 109

Integrity management ............................................................................................................................................ 109

Art. 69 ................................................................................................................................................................... 110

I Codici etici .......................................................................................................................................................... 110

Art. 70 ................................................................................................................................................................... 110

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Il Codice etico del personale dipendente .............................................................................................................. 110

Art. 71 ................................................................................................................................................................... 111

Il Codice etico degli amministratori per la buona politica ................................................................................... 111

Art. 72 ................................................................................................................................................................... 111

Il dovere dell’apparenza ....................................................................................................................................... 111

Art. 73 ................................................................................................................................................................... 112

Revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e servizi pubblici . 112

Art. 74 ................................................................................................................................................................... 112

Carta dei servizi .................................................................................................................................................... 112

TITOLO III ................................................................................................................................................................... 113

SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE ....................................................................... 113

CAPO I ....................................................................................................................................................................... 113 GLI ATTORI ............................................................................................................................................................. 113

Art. 75 ................................................................................................................................................................... 113

Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione a livello nazionale ....................................................................... 113

Art. 76 ................................................................................................................................................................... 115

Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione a livello della Provincia di Ancona ............................................. 115

CAPO II ..................................................................................................................................................................... 118 IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA (RPCT) .... 118

Art. 77 ................................................................................................................................................................... 118

Responsabile ......................................................................................................................................................... 118

Art. 78 ................................................................................................................................................................... 118

Poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT .................................................................................................. 118

Art. 79 ................................................................................................................................................................... 119

Supporto conoscitivo e operativo al RPCT ........................................................................................................... 119

Art. 80 ................................................................................................................................................................... 119

Competenza alla individuazione del Responsabile ............................................................................................... 119

Art. 81 ................................................................................................................................................................... 120

Requisiti per la nomina ......................................................................................................................................... 120

Art. 82 ................................................................................................................................................................... 120

Decadenza e revoca del RPCT .............................................................................................................................. 120

Art. 83 ................................................................................................................................................................... 121

Compiti e funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nei provvedimenti attuativi della legge n. 190/2012 ........................................................................................................................... 121

Art. 84 ................................................................................................................................................................... 122

Relazione consuntiva annuale sulle misure di prevenzione definite dal PTPC ..................................................... 122

CAPO III .................................................................................................................................................................... 123 LE RESPONSABILITÀ ............................................................................................................................................ 123

Art. 85 ................................................................................................................................................................... 123

La responsabilità del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza ................................ 123

Art 86 .................................................................................................................................................................... 123

La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione ....................................................... 123

Art. 87 ................................................................................................................................................................... 124

La responsabilità dei dirigenti per omissione totale o parziale o per ritardi nelle pubblicazioni prescritte ........ 124

Art. 88 ................................................................................................................................................................... 124

Il RPCT quale gestore delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo.............................................................................................................................................................. 124

Art. 89 ................................................................................................................................................................... 124

Il responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante (RASA) ................................................................................................................................................. 124

CAPO IV .................................................................................................................................................................... 125 COORDINAMENTO, RACCOLTA ED ANALISI DEI DATI SULL'ATTIVITÀ DI PREVENZIONE DELLA

CORRUZIONE .......................................................................................................................................................... 125 Art. 90 ................................................................................................................................................................... 125

Trasmissione ed elaborazione dei dati relativi alla pianificazione, all'attuazione e all'impatto delle politiche

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anticorruzione ....................................................................................................................................................... 125

Art. 91 ................................................................................................................................................................... 126

Consultazione ........................................................................................................................................................ 126

Art. 92 ................................................................................................................................................................... 127

Norme finali. Rinvio dinamico .............................................................................................................................. 127

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PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

PTPC 2017 AGGIORNATO PER IL TRIENNIO 2017-2019

IN ATTUAZIONE DEL PNA 2016 APPROVATO DALL’ANAC CON DELIBERA N. 831 DEL 3 AGOSTO 2016

RELAZIONE INTRODUTTIVA DEL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E

DELLA TRASPARENZA (RPCT)

§ 1. Il PTPC della Provincia di Ancona: tappe dell’aggiornamento dinamico nel periodo 2014-2016 in attuazione delle direttive dell’ANAC

La Provincia di Ancona con deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri spettanti al Consiglio provinciale n. 1 del 24/01/2014 ha dato attuazione alle politiche nazionali di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità della Pubblica Amministrazione adottando un proprio Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC 2014) in attuazione delle seguenti disposizioni:

- Legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- Circolare n. 1 (DFP 1114355 P-4 17.1.7.5) del 25/01/2013 della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto: “Legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

- Rapporto della “Commissione per lo studio e l’elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nella pubblica amministrazione”, Commissione istituita con Decreto del 23 dicembre 2011 dell’allora Ministro per la Pubblica Amministrazione del Governo Monti, On. Filippo Patroni Griffi.

Nello specifico va detto che con la legge 6 novembre 2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” è stato introdotto anche nel nostro ordinamento un sistema organico di prevenzione della corruzione, articolando il processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione su due livelli:

a) quello “nazionale”, deputato a predisporre il P.N.A.;

b) quello “decentrato”, in cui ogni Pubblica Amministrazione definisce un proprio PTPC che, sulla base delle indicazioni contenute nel P.N.A., “effettua l’analisi e valutazione dei rischi specifici di corruzione e conseguentemente indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli.

Al riguardo va ricordato che la finalità che il Legislatore si è prefissato è stata quella di armonizzare la coerenza complessiva del sistema di prevenzione e repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione a livello nazionale con l’autonomia delle singole amministrazioni deputate alla ricerca e ufficializzazione delle soluzioni più opportune in termini di efficacia ed efficienza, mediante la messa a punto di strumenti di prevenzione mirati e sempre più incisivi e ciò al fine di garantire, nelle diverse pubbliche amministrazioni, l’attuazione coordinata delle strategie di prevenzione della corruzione elaborate a livello nazionale e internazionale.

Per quanto concerne il livello “nazionale” va detto che la CIVIT (oggi A.N.A.C.) ha approvato con

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deliberazione n. 72/2013 in data 11/09/2013 il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A. 2013) con cui si è delineato “un quadro unitario e strategico di programmazione delle attività per prevenire e contrastare la corruzione nel settore pubblico creando le premesse perché le amministrazioni possano redigere i loro piani triennali per la prevenzione della corruzione e, di conseguenza, predisporre gli strumenti previsti dalla legge n. 190/2012”.

La Provincia di Ancona da subito ha manifestato la propria volontà di dare attuazione alla legge n. 190/2012 procedendo con deliberazione del Commissario Straordinario n. 7 del 19/02/2013, alla nomina del Responsabile della prevenzione della corruzione (RPCT), ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, e successivamente, con deliberazione n. 2 del 24/1/2014, adottata dal Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio, all’approvazione del PTPC, quale declinazione strategica a livello decentrato del P.N.A., ai sensi dell’art. 1, comma 8, della L. n. 190/2012, sulla base della proposta elaborata dal Segretario generale – RPCT.

Va evidenziato che i Piani (sia nazionale che decentrato) sono configurati come strumenti “flessibili” suscettibili di modifiche e aggiornamenti annuali per renderli sempre più coerenti alle esigenze rilevate in sede di attuazione e ciò in un’ottica di sviluppo graduale e progressivo del sistema di prevenzione.

Il PTPC da parte sua costituisce strumento programmatico e strategico in quanto documento che ingloba tutte le misure di prevenzione che, secondo la determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015, si distinguono in “misure generali” e “misure specifiche” in sostituzione delle originarie misure “obbligatorie” e “ulteriori”, ferme restando le misure trasversali.

Il PTPC, inoltre, quale strumento dinamico necessita di aggiornamento annuale secondo la previsione dell’art. 1, comma 8, della L n 190/2012 che, per l’appunto, testualmente recita: “L'organo di indirizzo politico, su proposta del responsabile individuato ai sensi del comma 7, entro il 31 gennaio di ogni anno, adotta il piano triennale di prevenzione della corruzione, curandone la trasmissione al Dipartimento della funzione pubblica…..”

La necessità di aggiornamento del PTPC, inoltre, è prevista in maniera esplicita nel:

A) P.N.A.2013-Allegato 1- al paragrafo A.2 “Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione a livello decentrato” dove testualmente è previsto che: “a. l’autorità di indirizzo politico:….adotta il PTPC e i suoi aggiornamenti …..”;

B) P.N.A.2013-Allegato 1- al paragrafo B.1.1.10 (pag. 22) “Individuazione delle modalità per operare l’aggiornamento del PTPC”, dove testualmente è previsto quanto segue: “Secondo la legge (art. 1, comma 8, l. n. 190/2012) il PTPC deve essere adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno e va comunicato all'Autorità Nazionale Anti Corruzione (ANAC);

Aggiungasi, altresì, che “l’aggiornamento annuale del PTPC deve tener conto dei seguenti fattori: - normative sopravvenute che impongono ulteriori adempimenti;

- normative sopravvenute che modificano le finalità istituzionali dell’amministrazione (es.: acquisizione di nuove competenze);

- emersione di rischi non considerati in fase di predisposizione del PTPC;

- nuovi indirizzi o direttive contenuti nel P.N.A.”

Va ricordato che l’aggiornamento segue la stessa procedura seguita per la prima adozione del PTPC.

Il P.N.A. 2013, a sua volta, ha previsto la necessità che l’aggiornamento del PTPC debba essere esteso anche:

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a) al P.T.T.I. (oggi “Sezione Misure per la Trasparenza”- Parte integrante del PTPC); b) al Codice di comportamento; c) al Risk management.

La necessità di procedere all’aggiornamento del PTPC, del P.T.T.I., del Codice di comportamento e del Risk management è stata a sua volta ribadita nel PTPC e nel P.T.T.I. della Provincia di Ancona come segue:

1) nel PTPC all’art. 43 “Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione a livello della Provincia di Ancona” lettere A), E) e F):

“A) l’autorità di indirizzo politico: (Consiglio Provinciale e Presidente della Provincia):

…omissis…

b) Consiglio provinciale: adotta il PTPC e i suoi aggiornamenti ….;

E) N.I.Va.P. (Nucleo Indipendente delle valutazioni della performance previsto dall’art. 23 del Regolamento “Il sistema di perfomance management della Provincia di Ancona”):

a) partecipa al processo di gestione del rischio; considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;

b) svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 D.Lgs. n. 33 del 2013);

c) esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato; d) esprime parere sul Risk management e sui suoi aggiornamenti; e) propone l’inserimento nel Piano della perfomance di obiettivi relativi all’attuazione della

normativa anticorruzione e del presente PTPC; F) l’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.):

… omissis …

d) propone l’aggiornamento del Codice di comportamento”;

2) nel PTPC all’art. 56 “Norme finali. Rinvio dinamico” che testualmente recita “1. Quale strumento dinamico, il presente PTPC sarà oggetto di costante aggiornamento, nei suoi contenuti, in relazione sia allo stato di attuazione e monitoraggio che in relazione all’adeguamento del relativo quadro normativo di riferimento”;

3) nel PTTI all’art. 16, “Norme finali. Rinvio dinamico del PTTI” dove si dispone: “2. Quale strumento dinamico al pari del PTPC, di cui è parte integrante e sostanziale, il presente Programma (PTTI - ndr) sarà oggetto di costante aggiornamento, nei suoi contenuti, in relazione sia allo stato di attuazione e monitoraggio, che in relazione all’adeguamento alle disposizioni del D.Lgs. n. 33/2013 secondo le scadenze stabilite per gli enti locali”.

Va ricordato che nell’elaborazione del PTPC e dei suoi aggiornamenti la Provincia di Ancona si è uniformata alle seguenti indicazioni formulate dalla CIVIT/ANAC:

a) deliberazione della C.i.V.I.T. (oggi A.N.A.C.) n. 6 del 17 gennaio 2013 ad oggetto: “Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l’annualità 2013”;

b) deliberazione della C.i.V.I.T. (oggi A.N.A.C.) n. 50 del 04 luglio 2013 ad oggetto “Linee guida per l’aggiornamento del Programma triennale per la trasparenza e l’integrità 2014-2016”;

c) comunicato del 13/07/2015 con cui il Presidente dell’A.N.A.C., Raffaele Cantone, ha fornito indicazioni sulle modalità operative da seguire nell’aggiornamento annuale 2015 del PTPC con validità 2015-2017;

d) determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 ad oggetto: “Aggiornamento 2015 al Piano Nazionale Anticorruzione”.

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A tale proposito va tenuto presente che la Provincia di Ancona con deliberazione consiliare n. 66 del 28/09/2015 ha approvato l’aggiornamento del PTPC per il triennio 2015-2017, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, così come predisposto dal Segretario generale, dott. Pasquale Bitonto, nella sua funzione di Responsabile della prevenzione della corruzione, in coerenza con le indicazioni fornite dal Presidente dell’A.N.A.C., Raffaele Cantone con comunicato del 13/07/2015 in merito alle modalità operative da seguire nell’aggiornamento del PTPC

In tale occasione si è proceduto a un consistente restyling dell’originario PTPC che, come detto, era stato approvato, all’indomani dell’entrata in vigore del PNA 2013, con deliberazione n. 2 del 24/01/2014 adottata dal Commissario straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio.

Le consistenti modifiche apportate al PTPC possono essere riassunte come dalla seguente tabella:

MODIFICA I ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA PREMESSA” (pag. 8) integrazione del Codice di

comportamento quale “elemento essenziale del PTPC”

MODIFICA II

ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA artt. 12, comma 2, 43 lettera A/c e 48, comma 3, del PTPC e all’art. 12, comma 3, del P.T.T.I.

Organo competente all’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione

le parole “Giunta provinciale” sono sostituite da “Presidente della Provincia quale organo esecutivo e di Governo” ai sensi dell’art. 44 dello Statuto provinciale adeguato alla L. n. 56/2014

MODIFICA III ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA Art. 9 Gli ambiti di articolazione

del PTPC

integrazione con i riferimenti al Codice di comportamento e con l’esplicazione del coordinamento del PTPC con Ciclo della Performance

MODIFICA IV

ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA Art. 9 bis Il raccordo del RPCT con

gli altri attori del sistema di prevenzione della corruzione

Configurazione “copernicana” del Sistema di Prevenzione della corruzione (posizione baricentrica del RPCT in stretta interazione con una varietà di soggetti che operano nell’Ente)

MODIFICA V

ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA Art. 10 Nucleo minimo di dati,

informazioni e contenuti del PTPC

dopo la lettera C) è aggiunta la seguente lettera D) “Codice di comportamento dei dipendenti,”

MODIFICA VI

ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA

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13

Art. 16 Attuazione della legge n. 190/2012 da parte degli Enti di diritto privato in controllo pubblico (Adattamento dei “modelli 231” alla legge n. 190/2012)

Integrazione in relazione al Documento condiviso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'A.N.A.C. per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società partecipate e/o controllate pubblicato in data 30/12/2014 con riferimento agli obblighi di trasparenza. Integrazione a seguito determinazione n. 8 del 17/06/2015 del Consiglio dell’Autorità Nazionale anticorruzione (ANAC)

MODIFICA VII

ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA Art. 16 bis Il Coordinamento del

PTPC con il Sistema di Performance management (e con il ciclo di gestione della performance)

Previsione nel PTPC del “Ciclo di gestione integrato della performance” ai sensi della delibera C.i.V.I.T. n. 6/2013 “Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l’annualità 2013”

MODIFICA VIII

ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA all’art. 17

Misure di prevenzione per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

Integrazione delle tabelle MISURE OBBLIGATORIE, MISURE ULTERIORI e MISURE TRASVERSALI

MODIFICA IX

ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA art. 18

Trasparenza ed Integrità Poiché la trasparenza e l’integrità, in coerenza con la legge n. 190/2012 e con il D.Lgs. n. 33/2013, costituiscono la principale misura obbligatoria di prevenzione e di contrasto della corruzione, quale “accessibilità totale”, si è ritenuto opportuno arricchire il contenuto dell’art. 18 del PTPC: “Trasparenza ed Integrità” anche in considerazione della disciplina contenuta compiutamente nel D.Lgs. n. 33/2013.

MODIFICA X

ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA

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14

Art. 18 bis

Partecipazione al procedimento amministrativo

Gli strumenti che la Provincia di Ancona mette a disposizione dei cittadini per garantire la partecipazione al procedimento amministrativo, sono: il diritto di accesso, il nuovo istituto dell’ accesso civico, le giornate della trasparenza e il sostituto del responsabile del procedimento inadempiente.

ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA Art. 18 ter

L’accesso civico

La Provincia di Ancona garantisce a “chiunque” il diritto di vigilare, attraverso il sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma soprattutto sulle finalità e sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche Lo strumento è riconosciuto al “quisque de

populo” per "potere" controllare democraticamente la conformità dell'attività dell'amministrazione, determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici all'interno dell'amministrazione, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio corruzione, così come individuate dalla legge n. 190 del 2012.

ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA Art. 18 quater

Le finalità dell’accesso civico

Rappresenta un ampliamento del potere di controllo dei cittadini sull’operato della Provincia. Al diritto di accesso civico corrisponde, ai sensi dell’art. 5, comma 3, del D.Lgs. n. 33/2013, l’obbligo per la Provincia di pubblicare nel sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto

ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA Art. 18 quinquies

Le Giornate della trasparenza

Obbligo di presentare agli stakeholders il Piano e la relazione sulla perfomance. Istituzione delle Giornate della trasparenza in esecuzione del combinato disposto dell’art. 11, comma 6, del D.Lgs. n. 150/2009 (oggi abrogato) e dell’art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 33/2013.

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Le Giornate della trasparenza costituiscono momento di comunicazione e di confronto con gli stakeholders nell’ambito delle politiche attuate dall’Ente dell’ “open

government” (Governo aperto) e del Freedom of Information Act -FOIA (atto per la libertà di informazione) che, consenteno all’amministrazione di essere “aperta” e “trasparente” nei confronti dei cittadini.

ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA Art. 18 sexies

Il Sostituto del responsabile del procedimento inadempiente

L’individuazione del soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia da parte del responsabile del procedimento è ufficializzata nel PTPC come misura obbligatoria di prevenzione della corruzione al successivo art. 24 “I meccanismi di sostituzione in caso di inerzia o ritardi sui tempi dei procedimenti”.

MODIFICA XI

ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA Art. 19

Codice di comportamento del personale

Il Codice di comportamento dell’amministrazione è strettamente collegato al PTPC, esso costituisce elemento essenziale del P.T.P.C Il Codice di comportamento ha valenza giuridica ed è configurabile anche come codice disciplinare I doveri contenuti nel Codice si integrano in maniera sinergica con il principio di integrità.

MODIFICA XII

ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA Art. 20

Diffusione di buone pratiche e valori a salvaguardia e divulgazione dell’immagine dell’Ente

La diffusione di buone pratiche e valori a salvaguardia e divulgazione dell’immagine positiva dell’amministrazione, della sua attività e delle finalità perseguite si configura quale misura essenziale di prevenzione principalmente in un periodo storico nel quale erano in corso (e forse continuano) campagne denigratorie contro l’Istituzione Provincia Tale misura deve concentrarsi in particolare nel segnalare buone prassi

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amministrative e casi apprezzabili del “bravo funzionario" da prendere ad esempio.

MODIFICA XIII

ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA Art. 21 La Formazione Finalità specifica della formazione quale

misura di prevenzione della corruzione è quella di consentire, attraverso la conoscenza delle disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione, la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità in un’ottica di efficace contrasto dei fenomeni di illegalità e illiceità dell’azione amministrativa. La formazione dovrà concentrarsi principalmente nel far conoscere a quanti operano nell’Ente i contenuti degli strumenti di prevenzione della corruzione.

MODIFICA XIV

ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA Art. 24

I meccanismi di sostituzione in caso di inerzia o ritardi nei tempi dei procedimenti

Integrazione con riferimento all’art. 18 sexies del PTPC quale strumento che la Provincia di Ancona mette a disposizione dei cittadini per rendere effettivo il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo.

MODIFICA XV

ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA Art. 26

Tutela del Dipendente che effettua segnalazione di illecito (c.d. whistleblower)

L’entrata in vigore della Determinazione ANAC n. 6 del 28 aprile 2015:“Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” impone di dare compiuta attuazione all’istituto del whistleblower . Ciò comporta necessariamente un perfezionamento del contenuto dell’art. 26 con la previsione delle modalità di segnalazione e di tutela del whistleblower.

MODIFICA XVI ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA Art. 33

Assegnazione di specifici obiettivi del PEG/Piano della Performance per

L’integrazione operata con il comma 6 dell’art. 33 del PTPC conferma la coerenza con la previsione contenuta nel precedente

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l’attuazione del Piano della prevenzione della corruzione”

art. 16 bis “Il Coordinamento del PTPC con il Sistema di Performance management (e con il ciclo di gestione della performance)”.

MODIFICA XVII

ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA Art. 35 bis

Anagrafe patrimoniale degli amministratori provinciali

Con l’integrazione si è voluto prevedere nel PTPC la disciplina delle modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale del Presidente della Provincia e dei Consiglieri provinciali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 14 e 47 del D.Lgs. n. 33/2013, nonché della vigente normativa contenuta nella legge n. 441/1982, come modificata dall’art. 52, comma 1, lettere a) e b) del medesimo D.Lgs. n. 33/2013 .

MODIFICA XVIII ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA Art. 39 bis Dovere di esclusività delle

prestazioni lavorative del dipendente provinciale

L’integrazione ha lo scopo di enfatizzare il dovere di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente provinciale.

MODIFICA XIX

ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA Art. 39 ter Incarichi di

collaborazione, studio, ricerca e consulenza

L’integrazione ha la finalità di circoscrivere le attività vietate, quelle autorizzabili in presenza di determinati presupposti, quelle che non necessitano di autorizzazione in vista del conferimento di incarichi individuali al personale dipendente.. Si prevede una specifica disciplina affidata all’apposito Regolamento da adottarsi in attuazione del combinato disposto degli artt. 53 del D.Lgs. 165/2001, come novellato dall’art. 53 della L. 190/2012, e 15 del D.Lgs. 33/2013, nonché dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114. (N.B. Il regolamento è stato approvato con deliberazione n. 178 del 24/06/2014 adottata dal Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta provinciale)

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MODIFICA XX ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA Art. 40 Patti di integrità o

protocolli di legalità negli affidamenti

L’integrazione si sostanzia nella previsione che ““La Provincia aderisce alle “Prime Linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture/UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa adottate con il protocollo d’intesa stipulata in data 15/07/2014 tra ANAC e Ministero dell’Interno””.

MODIFICA XXI

ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA Art. 41 Azioni di sensibilizzazione

e rapporto con la società civile

L’art. 41 viene integrato con la previsione che “ La Provincia favorisce il contributo degli stakeholder mediante livelli di coinvolgimento degli stessi”.

MODIFICA XXII

ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA Art. 41 bis

Integrity management

La Provincia di Ancona si ispira nella sua azione di prevenzione della corruzione e dell’illegalità al documento OCSE dal titolo “Towards a Sound Integrity

Framework: Instruments, Processes,

Structures and Conditions for Implementation” (Verso un quadro solido di integrità: strumenti, processi, strutture e condizioni di attuazione). Finalità: a) costruzione di un “clima etico”; b) costruzione della “leadership etica”; c) rafforzamento dello “spazio etico” dei

dipendenti pubblici. Approccio basato sulle regole e sui valori. Formazione a livello specifico e generico.

ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA Art. 41 ter I Codici etici

Regole di deontologia. Diffusione dell’ “etica laica”, (valori etici a cui deve ispirarsi il soggetto deputato a decidere per evitare che nelle sue decisioni “sia impropriamente condizionato da

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interessi esterni” e che si “possa pregiudicare il bene, prezioso, dell’affidamento del cittadino nell’imparzialità soggettiva del titolare di compiti pubblici”).

ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA Art. 41 quater Il Codice etico del

personale dipendente

Con il Codice etico del personale dipendente, da affiancare al codice di comportamento dell’Ente, si integrano le regole di comportamento. Le regole valoriali del Codice etico del personale dipendente vanno al di là del rispetto della legge e dell’astensione dai reati, collocandosi in quelle “zone grigie” che separano i comportamenti sicuramente leciti da quelli gravemente sanzionati, prevedendo principi relativi a livelli di correttezza più elevati di quelli assicurati dalle norme penali.

ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA Art. 41 quinquies Il Codice etico degli

amministratori per la buona politica

Si colma la lacuna del DPR n. 62/2013 di non estensione dei Codici di comportamento nazionale e dell’Ente agli esponenti politici che, per la loro peculiare natura giuridica di funzionari onorari, non sono destinatari delle norme del DPR n. 62/2013. Misura di prevenzione ulteriore e non vincolante, viene rimessa all’autonoma volontà degli amministratori quale libera scelta.

ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA Art. 41 sexies Il dovere dell’apparenza

Il dovere dell’apparenza costituisce un dovere “implicito,” strettamente connesso (perché consequenziale) ai numerosi doveri contenuti nel codice di comportamento dell’Ente. Impone che i funzionari, anche onorari, non devono solo comportarsi in modo imparziale, ma devono anche apparire come soggetti imparziali, che danno garanzie al cittadino e in generale alla pubblica opinione, al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’amministrazione di appartenenza.

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MODIFICA XXIII: modifiche al vigente P.T.T.I.:

ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA Art. 1 P.T.T.I.

PRINCIPI

Il Programma è adottato nel rispetto delle "Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati" adottate in data 15 maggio 2014 dal Garante della protezione dei dati personali.

ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA Art. 3 P.T.T.I.

INTEGRITA’

Specificazione nel P.T.T.I. che il Codice di comportamento dei dipendenti è stato approvato con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri di giunta provinciale n. 216 del 17/07/2014.

ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA Art. 5 P.T.T.I.

RESPONSABILE DELLA TRASPARENZA

Con l’integrazione dell’art. 5, vengono elencati i compiti spettanti al Responsabile della Trasparenza previsti dall’art. 43 del D.Lgs. n 33/2013.

ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA Art. 16 P.T.T.I.

GIORNATE DELLA TRASPARENZA

Si sintetizzano le finalità della giornata della trasparenza che la Provincia di Ancona annualmente organizza con lo scopo di illustrare, mediante confronti e approfondimenti, le attività svolte dall’ente in materia di trasparenza e di contrasto alla corruzione, la pubblicazione dei dati più rilevanti e la relazione sulla Perfomance.

MODIFICA XXIV

ART. OGGETTO OGGETTO MODIFICA Parte IV del PTPC : “Iniziative e misure intraprese dall’Ente durante l’anno 2013 per la prevenzione della corruzione”

lettera B) “Ambiti di attività-Atti” al punto 1 “Implementazione del Piano Triennale della trasparenza e della Integrità”

Integrazioni e modifiche per precisazioni in ordine al monitoraggio compiuto dal Sole24Ore tra Ministeri, Regioni, Province, Comuni e ASL sullo stato di adempimento degli obblighi previsti dal D.Lgs. n. 33/2013. Nell’ articolo pubblicato il 16 Settembre 2013, il sito istituzionale della Provincia di Ancona è stato oggetto di positivo esame.

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Va tenuto presente che, secondo le direttive del Presidente Cantone, il PTPC può essere aggiornato attraverso le seguenti due modalità operative:

a) approvando un nuovo PTPC che sostituisca in toto il precedente;

b) approvando un aggiornamento annuale che rinvii, per le parti immutate, al PTPC vigente.

La Provincia di Ancona ha optato nella predisposizione della proposta di aggiornamento del PTPC 2015-2017, per la modalità operativa sopra indicata con la lettera b) al fine di evidenziare le parti oggetto di aggiornamento, ma con la previsione nel dispositivo dell’originaria proposta di deliberazione, dell’approvazione contestuale sia dell’aggiornamento del PTPC vigente che dell’intero PTPC riformulato a seguito delle modifiche ed integrazioni conseguenti all’aggiornamento dello stesso.

Con determinazione n. 12 del 28/10/2015 l’ANAC ha fornito indicazioni integrative e chiarimenti in ordine all’aggiornamento del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dalla CIVIT (oggi ANAC) con delibera n. 72 del 11/09/2013.

La determinazione ANAC n. 12/2015 ha assunto una natura transitoria in attesa dell’entrata in vigore della nuova disciplina del processo di approvazione del PNA prevista dalla legge n. 124/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche» che, all’art. 7 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza), sottolinea la necessità della «precisazione dei contenuti e del procedimento di adozione del Piano nazionale anticorruzione, dei piani di prevenzione della corruzione e della relazione annuale del responsabile della prevenzione della corruzione, anche attraverso la modifica della relativa disciplina legislativa, anche ai fini della maggiore efficacia dei controlli in fase di attuazione, della differenziazione per settori e dimensioni, del coordinamento con gli strumenti di misurazione e valutazione delle performance nonché dell'individuazione dei principali rischi e dei relativi rimedi; conseguente ridefinizione dei ruoli, dei poteri e delle responsabilità dei soggetti interni che intervengono nei relativi processi».

Infatti era stato espressamente affermato al paragrafo 2.1 “Caratteri generali del presente aggiornamento – Continuità con il PNA” che “Nel corso del 2016, dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina del processo di approvazione del PNA prevista dalla citata l. 124/2015, sarà necessario adottare un nuovo PNA, con validità per il successivo triennio 2016-2018. Nelle more, i soggetti tenuti all’adozione dei PTPC e comunque delle misure di prevenzione avranno cura di applicare, per la formazione dei propri strumenti di prevenzione per il 2016, il PNA, alla luce dei suggerimenti e delle integrazioni contenute nel presente Aggiornamento”.

Nonostante la transitorietà delle sue disposizioni, la citata determinazione ANAC n. 12/2015 conteneva indicazioni puntuali per l’aggiornamento dei PTPC partendo, da una parte, dalle risultanze del monitoraggio condotto sui Piani di prevenzione della corruzione (PTPC) di un campione di 1911 amministrazioni conclusosi a luglio 2015 e, dall’altra, tenendo in considerazione le sollecitazioni pervenute e le criticità sollevate dai Responsabili della prevenzione della corruzione (RPCT), nel confronto avuto con l’ANAC il 14 luglio del 2015 in occasione della “Giornata nazionale di incontro con i Responsabili della prevenzione della corruzione in servizio presso le pubbliche amministrazioni”.

In tale determinazione l’ANAC evidenziava, inoltre, la necessità di procedere all’aggiornamento dei PTPC in considerazione anche degli interventi normativi che hanno inciso in maniera consistente sul sistema di prevenzione della corruzione a livello istituzionale, con particolare riferimento alla disciplina contenuta nel decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge 11 agosto 2014, n. 114, con cui si era disposto il trasferimento completo dal Dipartimento della Funzione Pubblica

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(DFP) all’ANAC delle competenze sulla prevenzione della corruzione e sulla trasparenza nonché si è proceduto alla riorganizzazione dell’ANAC e alla implementazione delle sue funzioni, anche per effetto del trasferimento delle competenze già di spettanza della soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici (AVCP).

L’aggiornamento al PTPC veniva fortemente caldeggiato dall’ ANAC anche a seguito del mutato quadro normativo, che aveva indotto l’Autorità a pronunciarsi su diverse questioni di carattere generale con puntuali precisazioni sugli Istituti previsti dalla normativa anticorruzione (trasparenza, whistleblowing, RPCT, conflitti d’interesse, applicazione della normativa di prevenzione della corruzione e della trasparenza alle società e agli enti di diritto privato in controllo pubblico o partecipati da pubbliche amministrazioni).

L’aggiornamento del PTPC rispondeva anche all’esigenza di rendere più efficienti questi strumenti strategici di ambito decentrato, con particolare riferimento all’effettiva attuazione delle misure di prevenzione della corruzione.

Il perseguimento del suddetto obiettivo di incidere preventivamente sulla prevenzione dei fenomeni corruttivi costituiva una finalità primaria del Legislatore che, per lo scopo, aveva previsto all’art. 19, comma 5, lett. b) del D.L. 90/2014, nuove sanzioni in caso di mancata «adozione dei Piani di prevenzione della corruzione, dei programmi triennali di trasparenza o dei codici di comportamento», equiparando all’omessa adozione:

a) l’approvazione di un provvedimento puramente ricognitivo di misure, in materia di anticorruzione, in materia di adempimento degli obblighi di pubblicità ovvero in materia di Codice di comportamento dell’ amministrazione;

b) l’approvazione di un provvedimento, il cui contenuto riproduca in modo integrale analoghi provvedimenti adottati da altre amministrazioni, privo di misure specifiche introdotte in relazione alle esigenze dell’amministrazione interessata;

c) l’approvazione di un provvedimento privo di misure per la prevenzione del rischio nei settori più esposti, privo di misure concrete di attuazione degli obblighi di pubblicazione di cui alla disciplina vigente, meramente riproduttivo del Codice di comportamento emanato con il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.

Con la citata determinazione n. 12/2015, l’ANAC aveva precisato che l’obiettivo delle Linee guida contenute nella determinazione n. 12/2015 “…è quello di offrire un supporto operativo che consenta alle pubbliche amministrazioni e agli altri soggetti tenuti all’introduzione di misure di prevenzione della corruzione, di apportare eventuali correzioni volte a migliorare l’efficacia complessiva dell’impianto a livello sistemico. Nella consapevolezza che il percorso di elaborazione dei PTPC da adottarsi entro il 31 gennaio del 2016 è già avviato in gran parte delle amministrazioni, il presente Aggiornamento si limita ad indicare alcune “correzioni di rotta” indispensabili ed adottabili nel breve periodo”.

Al riguardo va precisato che tale determinazione ANAC n. 12/2015 ha assunto un particolare rilievo deducibile dalla sua sostanziale articolazione in tre parti:

a) Parte generale: contenente una serie di criticità rilevate a seguito del monitoraggio compiuto sul campione dei 1911 PTPC esaminati, indicando alcune “correzioni di rotta” necessarie a migliorare l’efficacia complessiva dei PTPC;

b) Parte speciale: dedicata ad approfondimenti, per quanto di competenza di questa amministrazione, sull’area di rischio “Contratti pubblici”;

c) Parte terza: priorità e obiettivi della verifica, vigilanza e controllo dell’ANAC sui PTPC da aggiornarsi entro il 31/01/2016.

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In proposito va detto che il Segretario generale – RPCT di questo Ente aveva avviato, successivamente all’aggiornamento del PTPC 2015-2017, approvato con la citata deliberazione consiliare n. 66/2015, l’elaborazione dell’aggiornamento del PTPC per il triennio 2016-2018, predisponendo una proposta di aggiornamento che necessariamente ha dovuto successivamente adeguarsi alle Linee guida contenute nella determinazione ANAC n. 12/2015.

Ed infatti l’ANAC nel paragrafo 1 “Valutazione dei PTPC: le principali criticità rilevate” (pag. 6) della determinazione n. 12/2015, come sopra accennato, aveva fatto presente che l’impostazione finalizzata a differenziare e semplificare i contenuti del PNA, al fine di evitare che le strategie di prevenzione della corruzione si possano trasformare in un mero adempimento, è stata fatta propria dall’art. 7 (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza) della legge 7 agosto 2015, n. 124 «Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche».

Quindi nello spirito di fornire indicazioni per migliorare l’impianto a livello sistemico, l’ANAC ha precisato al paragrafo 2.1 “Caratteri generali del presente aggiornamento”: a) nel sottoparagrafo “Continuità con il PNA” che: “Nel corso del 2016, dopo l’entrata in vigore

della nuova disciplina del processo di approvazione del PNA prevista dalla citata l. 124/2015, sarà necessario adottare un nuovo PNA, con validità per il successivo triennio 2016-2018. Nelle more, i soggetti tenuti all’adozione dei PTPC e comunque delle misure di prevenzione avranno cura di applicare, per la formazione dei propri strumenti di prevenzione per il 2016, il PNA, alla luce dei suggerimenti e delle integrazioni contenute nel presente Aggiornamento;”

b) nel sottoparagrafo “Analisi di tutte le aree di attività e mappatura dei processi” che: le amministrazioni che si trovino in situazioni di particolare difficoltà (e le Province sono tra questi enti dato il complesso processo di riordino delle funzioni tutt’ora in corso – ndr) “potranno, sulla base di congrua motivazione, procedere alla mappatura generalizzata dei propri processi distribuendola al massimo in due annualità (2016 e 2017), a condizione che la parte di analisi condotta produca l’individuazione delle misure di prevenzione che abbiano le caratteristiche sopra indicate”.

Va precisato al riguardo che l’ANAC ha voluto suggerire, nella continuità del percorso avviato con il PNA 2013, una “correzione di rotta” (come riportato al paragrafo 6.2 – pag 15) e nella premessa della Parte generale (pag 4) della citata determinazione n. 12/2015), e non già una inversione di tendenza rispetto al cammino intrapreso e proseguito fino ad oggi dalle Pubbliche Amministrazioni..

Una chiara dichiarazione di intenti, quella dell’ANAC, manifestata nella determina n. 12/2015 a seguito dell’esame compiuto su 1911 PTPC e ciò a voler specificare che il cammino intrapreso nell’attuazione del PNA 2013 va continuato senza alcun mutamento di direzione ma apportando semplicemente quelle volontarie ma necessarie modificazioni per eliminare gli errori e le imperfezioni riscontrate in sede di monitoraggio.

La Provincia di Ancona quindi con deliberazione consiliare n. 5 del 29/01/2016, stante anche la particolare situazione istituzionale del settore delle Province, in attuazione del processo di riordino delle funzioni (e della ricollocazione delle connesse risorse umane finanziarie e patrimoniali), aveva approvato una prima fase dell’aggiornamento del PTPC per il triennio 2016-2018 in linea con quanto indicato dall’ANAC nel paragrafo 2.1 “Caratteri generali del presente

Aggiornamento”- sottoparagrafo “Continuità con il PNA”.

Pertanto con l’approvazione della prima fase dell’aggiornamento del PTPC della Provincia di Ancona, si rinviava al breve periodo l’integrazione della valutazione e del trattamento degli ulteriori processi e rischi connessi all’Area “Contratti pubblici”, contenuta nella parte speciale della citata determinazione ANAC n. 12/2015, rispetto a quanto contenuto nella Parte III “Risk

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management” del vigente PTPC con particolare riguardo alla puntuale individuazione delle misure di prevenzione della corruzione rispetto ai potenziali rischi corruttivi individuati per ciascuna fase dell’area Contratti pubblici.

Quello che va evidenziato nell’aggiornamento della prima fase del PTPC in attuazione della citata determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 è il fatto che tale strumento di aggiornamento ha consentito una ulteriore integrazione del PTPC vigente mediante la seguente articolazione:

a) Relazione introduttiva dell’aggiornamento del PTPC per il triennio 2016-2018 coerente con i contenuti della determinazione ANAC n. 12/2015;

b) Scheda sinottica contenente l’analisi compiuta dal Segretario generale RPCT, con il coinvolgimento dei dirigenti e di alcuni funzionari dell’Ente, sul PTPC aggiornato della Provincia di Ancona (2015-2017) in relazione al monitoraggio ANAC e alle criticità rilevate dall’Autorità ai fini di eventuali correzioni e/o integrazioni;

c) Analisi del contesto esterno, nel quale la Provincia di Ancona opera, sulla base degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell’Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblica e D.I.A.), nonché sugli esiti dell’indagine BES 2015 effettuata dall’ISTAT, del rapporto sulla corruzione di Trasparency International (https://www.trasparency.it/monitoriamo/), riferito all’anno 2015, dell’indagine del Sole24Ore sulla qualità della vita e sulla base delle notizie relative ad eventi di corruzione e reati simili che vengono riportate dai media pubblicati da Trasparency International a seguito del progetto “Monitora”. I dati conseguenti a tali indagini sono stati inclusi nell’analisi di contesto esterno effettuata in sede di aggiornamento del PTPC per il triennio 2016-2018 (prima fase) approvato con deliberazione consiliare n. 5/2016;

d) Analisi del contesto interno elaborato utilizzando una serie di dati. Si è partiti dall’aggiornamento del PTPC della Provincia di Ancona per il triennio 2015-2017 e precisamente dalla Parte II “L’attuazione del PTPC. Il monitoraggio” con particolare riferimento al paragrafo 7 “La situazione di contesto: l’attuazione della legge n. 56/2014 ”, nonché dalla Parte III del PTPC relativa al Risk management e, in particolare, alla mappatura dei processi e degli eventi rischiosi (identificazione dei processi e dei rischi), nonché alla loro analisi e alla loro valutazione ai fini del loro trattamento, inteso ad individuare le misure che debbono essere predisposte per la loro neutralizzazione o riduzione;

e) Tabella sinottica ad oggetto: “Area di rischio Contratti pubblici” elaborata sulla base del contenuto della Parte speciale della citata determinazione ANAC n. 12/2015 “I. Area di rischio contratti pubblici” ed articolata nei seguenti contenuti:

- Fasi del processo di affidamento di lavori, servizi e forniture; - Elenco dei processi e dei procedimenti rilevanti (desunti dalle sotto aree di rischio di cui

all’Allegato 2 del PNA); - Elenco dei possibili eventi rischiosi nell’ambito di ciascun processo o procedimento

rilevante; - Anomalie significative relative ai possibili eventi rischiosi e riferite a tutti gli elementi

rivelatori di una programmazione carente e, in ultima analisi di un uso distorto o improprio della discrezionalità;

- Elenco degli indicatori per ciascun evento rischioso volti a comprendere le ragioni di una programmazione carente che ha condotto al frazionamento del procedimento di gara;

- Elenco di possibili misure di prevenzione della corruzione catalogate con riferimento a ciascun processo entro cui individuare le misure di trattamento per ciascun evento rischioso;

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- Prospetto riepilogativo delle possibili misure di trattamento del rischio raggruppate secondo ciascuna fase del procedimento di gara con riferimento ai relativi processi individuati in tale fase.

Per effetto degli aggiornamenti compiuti con le deliberazioni consiliare n. 66 del 28/09/2015 e n. 5 del 29/01/2016 da un punto di vista strutturale il PTPC a partire dall’aggiornamento effettuato per il triennio 2015-2017 è stato articolato in 5 parti (rispetto alle quattro parti in cui era articolato il PTPC 2014-2016), in coerenza con le indicazioni presenti nel P.N.A., inserendo quale elemento essenziale (ed integrante) del PTPC, al pari del PTTI, secondo le previsioni della delibera ANAC n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art.54, comma 5, D.lgs. n. 165/2001)”, il Codice di comportamento dell’Amministrazione, approvato con deliberazione del Commissario straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta provinciale n. 216 del 17/07/2014, previa procedura aperta e acquisizione del parere favorevole da parte del N.I.Va.P. (verbale n. 4 del 3/07/2014), ai sensi dell’art. 1, comma 44, della L. n. 190/2012 che ha modificato l’art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001, n. 165.

Infatti con la citata delibera n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art.54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)”, l’ ANAC ha precisato che “il codice costituisce elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ogni amministrazione”evidenziando, nell’apposito paragrafo di detta delibera, la rilevanza del suo “collegamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione.”

Il rinvio dell’analisi, valutazione e trattamento dei processi e degli eventi rischiosi ad una fase ulteriore di aggiornamento del PTPC (2016-2018) è stato connesso al particolare momento vissuto da questo Ente in relazione al processo di riordino delle funzioni non fondamentali previsto dall’art. 1, comma 89, della legge 7/4/2014 n. 56, tuttora in corso, considerato che:

a) con Legge 03 aprile 2015, n. 13, “Disposizioni per il riordino delle funzioni amministrative esercitate dalle Province” la Regione Marche, dando attuazione all’art. 1, comma 89, della Legge 7 aprile 2014, n. 56, ha individuato le funzioni amministrative non fondamentali esercitate dalle Province da trasferire alla Regione medesima (Allegato A della L.R. n.13/2015);

b) con successiva Legge regionale n. 28 approvata dall’Assemblea legislativa regionale nella seduta del 21/12/2015 ad oggetto “Assestamento del Bilancio 2015 e pluriennale 2015/2017”:

- all’art. 17 si è differito al 31/03/2016 il termine di effettivo avvio dell’esercizio da parte della Regione Marche delle funzioni non fondamentali indicate nell’Allegato A della L.R. n. 13/2015;

- all’art. 16, comma 1, è stato delegato alle Province l’esercizio della funzione delle cosiddette “strade ex ANAS” che la Regione Marche aveva incluso tra le funzioni non fondamentali oggetto di riordino.

Va sottolineato, come si evince al punto 22) della tabella sinottica contenente l'analisi compiuta dal Segretario generale RPCT sul PTPC aggiornato della Provincia di Ancona (2015-2017) in relazione al monitoraggio ANAC e alle criticità rilevate ai fini di eventuali correzioni e/o integrazioni, che l'Ente ha recepito il suggerimento dell'ANAC contenuto nel paragrafo 4.2 "Centralità del RPCT" nel sotto paragrafo d) "Supporto operativo e conoscitivo al RPCT" della determinazione ANAC 12/2015.

Infatti, su proposta del Segretario generale- RPCT, nella nuova organizzazione dell’Ente, approvata con decreto del Presidente della Provincia n 351 del 28/12/2015, in attesa dell’approvazione del Piano di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale, come stabilito dall’art. 1,

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comma 423, della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015), è stata prevista nell’ambito del Settore I, una struttura organizzativa di supporto al RPCT nel pieno rispetto di quanto previsto nella Deliberazione ANAC n. 12/2015 al paragrafo 4.2 lettera d), “Supporto conoscitivo e operativo al RPC.”

Tale previsione è stata inserita ferme restando le remore legate alla particolare situazione in cui versa il sistema delle Province.

§ 2. La vigilanza dell’ANAC: priorità e obiettivi

Per quanto concerne la vigilanza e il controllo che l’ANAC, ai sensi dell’art. 1, co. 2, lett. f), della l. 190/2012, esercita “ sull’effettiva applicazione e sull’efficacia della misure adottate dalle pubbliche amministrazioni”, l’Autorità nella parte finale della determina n. 12/2015 indica sinteticamente e riassuntivamente le attività che le amministrazioni e gli altri enti dovranno svolgere ai fini del miglioramento della qualità dei PTPC e, più in generale, delle misure di prevenzione, precisando che “la verifica, la vigilanza e il controllo dell’Autorità si concentreranno sulle tematiche seguenti che dovranno essere considerate attentamente nell’aggiornamento dei PTPC 2016-2018 che saranno approvati entro il 31 gennaio 2016.”

In ordine a tali questioni ritenute rilevanti dall’ANAC ai fini dell’aggiornamento del PTPC per il triennio 2016-2018, sono stati forniti in sede di aggiornamento 2016-2018 elementi di riscontro.

In primis va ricordato che mentre nella scheda sinottica contenente l’analisi compiuta dal Segretario generale – RPCT sul PTPC aggiornato della Provincia di Ancona (2015-2017) si è dato riscontro alle criticità rilevate a seguito del monitoraggio ANAC e ai fini di eventuali correzioni e/o integrazioni, nella relazione introduttiva dell’aggiornamento del PTPC 2016-2018 sono stati forniti sintetici chiarimenti alle varie tematiche contenute nella Parte della determinazione ANAC n. 12/2015 ad oggetto: “Vigilanza dell’ANAC: priorità e obiettivi” e ai cui adempimenti si è provveduto come segue:

1) Pubblicazione del PTPC:

Il PTPC aggiornato per il triennio 2016-2018 è stato pubblicato esclusivamente sul sito istituzionale di questo Ente nella sezione “Amministrazione trasparente”, sotto la Sezione “Altri contenuti”, “Corruzione” e non è stato trasmesso né all’ANAC né al Dipartimento della Funzione Pubblica, secondo le indicazioni impartite dall’Autorità.

Inoltre, questo Ente, in coerenza con quanto già fatto per il PTPC aggiornato per il triennio 2015-2017, ha mantenuto sul proprio sito istituzionale tutti i PTPC adottati, quindi anche quelli riferiti alle annualità precedenti all’ultima.

2) Trasparenza sul processo di formazione del PTPC.

Come avvenuto per il PTPC aggiornato per il triennio 2015-2017, anche per la prima fase dell’aggiornamento del PTPC 2016-2018 è stato pubblicato sul sito istituzionale il preventivo avviso di consultazione agli stakeholder.

3) Connessione tra analisi conoscitive e individuazione delle misure

E’ stato recepito il rilievo dell’ANAC relativo alla inclusione nel PTPC dell’analisi di contesto esterno ed interno.

Nella prima fase dell’aggiornamento del PTPC 2016-2018 è stata inserita l’analisi del contesto esterno per conoscere l’ambito nel quale la Provincia di Ancona opera.

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Tale analisi è stata redatta, recependo le indicazioni dell’ANAC, sulla base degli elementi e dei dati contenuti nelle relazioni periodiche sullo stato dell’ordine e della sicurezza pubblica, presentate al Parlamento dal Ministero dell’Interno e pubblicate sul sito della Camera dei Deputati (Ordine e sicurezza pubblica e D.I.A.), nonché sulla base degli esiti del monitoraggio compiuto da Trasparency International (https://www.trasparency.it/monitoriamo/) e desunto dalle notizie relative ad eventi di corruzione e reati simili che vengono riportate dai media. Gli esiti di tale monitoraggio di Trasparency International, rappresentati nelle figure riportate nel documento relativo di tale aggiornamento, benché privo di valore scientifico, assume un significato conoscitivo importante che aiuta a comprendere in quali regioni e in quali province il fenomeno della corruzione è più diffuso.

Il contesto esterno è stato analizzato anche con riferimento ai dati Istat relativi al BES 2015, all’indagine del Sole24Ore sulla qualità della vita nel 2015 e all’indice di percezione della corruzione (CPI) elaborato da Trasparency International nell’anno 2015.

Con riferimento al contesto interno, invece, si è fatto riferimento all’aggiornamento del PTPC della Provincia di Ancona per il triennio 2015-2017, approvato con deliberazione consiliare n. 66/2015, e precisamente alla Parte II “L’attuazione del PTPC. Il monitoraggio”, con particolare riguardo al paragrafo 7 “La situazione di contesto: l’attuazione della legge n. 56/2014”, ad evidenziare il clima organizzativo interno connesso alla “precarietà” dell’attuale momento storico che stanno vivendo le Province.

Per l’analisi del contesto interno, inoltre, si è fatto riferimento, come indicato da ANAC, anche alla Parte III del PTPC relativa al “Risk management” e, in particolare, alla mappatura dei processi e degli eventi rischiosi (identificazione dei processi e dei rischi), nonché alla loro analisi e alla loro valutazione ai fini del loro trattamento finalizzato ad individuare le misure che debbono essere predisposte per la loro neutralizzazione o riduzione.

4) Centralità delle misure di prevenzione

Il PTPC nella Parte III “Risk management”, dopo aver effettuato la mappatura dei processi e dei rischi e dopo averli analizzati e valutati, ha provveduto al loro trattamento mediante l’individuazione per ciascun rischio nel relativo “catalogo dei rischi” delle misure appropriate alla eliminazione o riduzione di ciascun rischio corruttivo.

Nel PTPC – Parte III “Risk management” sono state elencate le misure di prevenzione della corruzione secondo la loro natura di misure obbligatorie, ulteriori e trasversali (con la determinazione n. 12 del 28/10/2015 ridenominate “misure generali” e “misure specifiche” ferme restando le misure trasversali), per ciascun rischio da trattare.

Va ricordato al riguardo che la programmazione dell’attuazione delle misure di prevenzione è avvenuto già all’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 190/2012, (già prima dell’approvazione del PNA 2013), tramite lo strumento del Piano della performance secondo quanto contenuto nella deliberazione CIVIT n. 6/2013 e, successivamente, secondo le previsioni dell’art. 16 bis del vigente PTPC, a dimostrare il ruolo centrale delle misure di prevenzione trasformate, ai fini della loro attuazione, in obiettivi di performance organizzativa e individuale.

5) Misure e responsabilità degli uffici

Con riferimento alla responsabilità degli uffici nell’attuazione delle misure di prevenzione, si rimanda a quanto riportato nel precedente punto 4) evidenziando che la responsabilità nell’attuazione degli obiettivi di performance organizzativa e individuale, in cui sono tramutate le misure di prevenzione, fa capo al dirigente a cui gli obiettivi di performance sono assegnati e che è responsabile della loro attuazione.

6) Monitoraggio sull’effettiva attuazione delle misure

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Nella Parte II “L’attuazione del PTPC. Il monitoraggio” dell’aggiornamento del PTPC 2015-2017 approvato con deliberazione consiliare n. 66/2015 si è dato conto del monitoraggio effettuato in ordine all’attuazione delle misure di prevenzione previste dal PTPC.

7) Valutazione dell’efficacia delle misure attuate

La valutazione dell’efficacia delle misure attuate viene effettuata annualmente dall’Organismo interno di valutazione – N.I.Va.P. (Nucleo Indipendente di Valutazione della Performance), organo monocratico facente capo al Segretario generale – RPCT, tramite lo strumento della Relazione consuntiva della performance.

Ad ogni buon conto si prende atto con compiacimento dell’intenzione manifestata dall’ANAC di elaborare e fornire elementi di supporto metodologico al riguardo.

8) Integrazione tra PTPC e Programma per la trasparenza

Con riferimento al presente paragrafo si evidenzia quanto segue:

A) il Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità (P.T.T.I.) è stato considerato elemento essenziale e parte integrante del PTPC sin dalla sua prima stesura (per il triennio 2014-2016);

B) nella procedura pubblica di consultazione relativa agli aggiornamenti del PTPC, i dirigenti e i dipendenti di questo Ente hanno potuto fornire i loro contributi all’aggiornamento stesso e ai contenuti delle misure di prevenzione; si è provveduto a modificare l’art. 55 del PTPC 2014-2017 inserendo anche i Dipendenti tra i soggetti partecipanti alla consultazione;

C) il PTPC contiene, come già evidenziato alla lettera A), come elemento essenziale e parte integrante, il Programma Triennale della Trasparenza e dell’Integrità (P.T.T.I.) per il triennio 2015/2017: è stata inserita all’art. 9, comma 4, del PTTI, la descrizione dei flussi informativi;

D) per quanto riguarda l’individuazione dei dirigenti, all’art. 9, comma 2, del PTTI si evince: “I dirigenti sono i referenti del Responsabile della Trasparenza, di cui all’art. 5 del presente programma”;

E) ulteriori modifiche o aggiornamenti sarebbero stati più opportunamente valutati dopo l’approvazione del Piano Nazionale Anticorruzione; successivamente all’adozione del decreto legislativo attuativo della previsione contenuta nella Legge n. 124 del 7/8/2015 “Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche” pubblicata nella Gazz. Uff. 13 agosto 2015, n. 187, Riforma Madia (D.Lgs n. 97 del 25/5/2016 –n.d.r.) -Art. 7, (Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza): “1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 1, comma 35, della legge 6 novembre 2012, n. 190, nonché dei seguenti princìpi e criteri direttivi:

a) ridefinizione e precisazione dell'ambito soggettivo di applicazione degli obblighi e delle misure in materia di trasparenza,…”;

F) si è ritenuto opportuno attendere anche l’annunciato recepimento nella legislazione italiana del Freedom of Information Act (FOIA), "Atto per la libertà di informazione" (La normativa di riferimento è il D.Lg.s. n. 97 del 25/05/2016 – ndr).

9) Misure di prevenzione e doveri di comportamento dei dipendenti.

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La Provincia di Ancona ha proceduto all’approvazione del Codice di comportamento dei dipendenti in attuazione del DPR n. 62/2013.

Al riguardo va fatto presente quanto segue:

a) la Presidente della Provincia sin dal suo insediamento, raccogliendo il suggerimento formulato dal Segretario generale - RPCT, ha aderito al “Codice Etico per la buona politica” cosiddetta “Carta di Pisa”, prevedendo nel PTPC un apposito articolo riservato al “Codice Etico degli amministratori per la buona politica”;

b) in fase di aggiornamento del PTPC per il triennio 2015-2017 è stata inserita la previsione dell’ Integrity Management ed, in particolare, l’art. 41 quater relativo al “Codice etico del personale dipendente” recependo il documento OCSE dal titolo: “Towards a Sound Integrity Framework: Instruments, Processes, Structures and Conditions for Implementation” (Verso un quadro solido di integrità : strumenti , processi, strutture e condizioni di attuazione) e l’art. 41 sexies relativo al “Dovere dell’apparenza imposto ai funzionari anche onorari”.

Si prende atto con compiacimento dell’intenzione dell’ANAC di dettare specifiche Linee guida sulla revisione dei Codici mentre si sarebbe programmata per il 2016 l’attuazione delle previsioni relative all’Integrity management.

§ 3. L’aggiornamento del PTPC 2017-2019 in attuazione del PNA 2016 approvato dall’ANAC con delibera n. 831 del 03/08/2016

Il PNA 2016 è stato approvato con delibera n. 831 del 03/08/2016 dall’ANAC per competenza propria ai sensi dell’art. 19 del D.L. 24/06/2014 n. 90.

Il PNA 2016 si ispira nei suoi contenuti al recente D.Lgs. n. 25/05/2016 n. 97 contenente disposizioni in materia di “revisione e semplificazioni delle disposizioni in materia della prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6/11/2012 n. 190 e del D.Lgs. 14/03/2013 n. 33, ai sensi dell’art. 7 della legge 7/8/2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”.

Ad esso dovranno adeguarsi i PTPC che le pubbliche amministrazioni sono tenute a predisporre per il triennio 2017-2019 in attuazione dell’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 e successive modificazioni e integrazioni che per l’appunto prevede che “l’organo di indirizzo politico adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno”.

Stante la natura di atto generale e di indirizzo il PNA contiene indicazioni vincolanti per le amministrazioni che devono adottare i PTPC ovvero le misure integrative di quelle adottate in precedenza ai sensi del D.Lgs. 8/6/2001 n. 231.

Le prioritarie finalità che il nuovo PNA intende perseguire per una compiuta ed efficiente strategia di prevenzione e repressione della corruzione riguardano:

1) il rafforzamento del ruolo dei Responsabili della prevenzione della corruzione (RPCT) con la concentrazione in capo alla stessa persona delle funzioni di responsabile della prevenzione della corruzione e di responsabile della trasparenza e con la rimodulazione della figura di RPCT (art. 1, comma 7, legge n. 190/2012, sostituita dall’art. 41, comma 1 lettera f) del D.Lgs n. 97/2016;

2) un più incisivo coinvolgimento degli organi di indirizzo nella formazione e attuazione dei piani;

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3) una implementazione dell’azione degli Organismi Indipendenti di Valutazione ovvero di organi similari nel raccordo tra sistema di prevenzione della corruzione e sistema di performance management;

4) una semplificazione degli strumenti di prevenzione mediante l’unificazione del PTPC e del Programma triennale della trasparenza e dell’integrità (PTTI);

5) la promozione dell’adozione di misure della prevenzione della corruzione:

a) misure di prevenzione oggettiva per ridurre interferenze condizionanti sulle decisioni pubbliche;

b) misure di prevenzione soggettiva finalizzate a garantire l’imparzialità del pubblico funzionario che partecipa alle decisioni amministrative.

Con la determinazione n 12 del 28/10/2015 relativa all’aggiornamento del PNA per il 2016 (triennio 2016-2018), l’ANAC aveva voluto indicare delle “correzioni di rotta” indispensabili e adattabili nel breve periodo e “volte a migliorare l’efficacia complessiva a livello sistematico”.

La Provincia di Ancona che, come innanzi precisato, ha iniziato un percorso finalizzato alla prevenzione e repressione della corruzione già all’indomani dell’entrata in vigore della legge n. 190/2012 e prima dell’approvazione del PNA 2013, ha approvato il suo primo PTPC con deliberazione del Commissario straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio provinciale n. 2 del 24/01/2014, includendovi anche il PTTI.

Successivamente, allorché il Presidente dell’ANAC, Raffaele Cantone, con proprio comunicato del 13/07/2015 aveva fornito indicazioni sulle modalità operative da seguire nell’aggiornamento del PTPC, la Provincia di Ancona con deliberazione del Consiglio provinciale n. 66 del 28/09/2015 procedeva all’aggiornamento del PTPC per il triennio 2015-2017 effettuando una revisione significativa di tutto il Piano.

Un ulteriore aggiornamento del PTPC si è avuto a seguito dell’approvazione della determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 allorché il Consiglio provinciale con propria deliberazione n. 5 del 29/01/2016 ha proceduto ad approvare, in considerazione del processo di riordino delle funzioni non fondamentali di cui all’art. 1, comma 89, della legge n. 56/2014, la prima fase dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) della Provincia di Ancona per il triennio 2016-2018, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012.

Allo stato attuale, quindi, necessita procedere all’aggiornamento del PTPC per il triennio 2017-2019 operando un restyling dell’attuale PTPC così come aggiornato negli anni 2015 e 2016 e uniformandolo alle linee di indirizzo contenute nel PNA 2016 e vincolanti per le amministrazioni e per gli enti e società destinatari.

L’aggiornamento per il triennio 2017-2019 dovrà necessariamente tener conto della deliberazione consiliare n. 5 del 29/01/2016 (prima fase dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) della Provincia di Ancona per il triennio 2016-2018, ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012), in quanto in tale provvedimento si è proceduto tra l’altro ad effettuare un monitoraggio sulle azioni poste in essere dalla Provincia di Ancona , trasfuso in una scheda sinottica approvata con la citata deliberazione consiliare n. 5 del 29/01/2016 contenente l’analisi compiuta dal Segretario generale RPCT, con il coinvolgimento dei dirigenti e di alcuni funzionari dell’Ente, sul PTPC aggiornato della Provincia di Ancona ( 2015-2017) in relazione al monitoraggio ANAC e alle criticità rilevate dall’Autorità ai fini di eventuali correzioni e/o integrazioni.

Con il presente PTPC, quindi, la Provincia di Ancona prosegue in questa azione di continuo aggiornamento del proprio strumento di prevenzione della corruzione, stante la sua natura di

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documento dinamico, recependo le ulteriori indicazioni contenute nel PNA 2016 approvato con delibera n. 831 del 03/08/2016 dall’ANAC per competenza propria ai sensi dell’art. 19 del D.L. 24/06/2014 n. 90.

Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza della Provincia di Ancona Comm. Dott. Pasquale Bitonto

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PIANO TRIENNALE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

DELLA PROVINCIA DI ANCONA (PTPC) 2017

(art. 1, comma 8, L. 190/2012)

AGGIORNATO PER IL TRIENNIO 2017/2019

SEZIONE PRIMA

DISPOSIZIONI NORMATIVE

- Disciplina degli aspetti del PTPC (Ruolo e Funzioni);

- Destinatari;

- Azioni e Misure per la Prevenzione della corruzione a livello decentrato;

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PREMESSA

Il PTPC e le strategie di prevenzione

In attuazione della legge 6/11/2012 n. 190 “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, entrata in vigore dal 28/11/2012, della Circolare n. 1 del 25/1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e del Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) approvato dalla CIVIT (oggi ANAC) con deliberazione n. 72 del 11/09/2013, la Provincia di Ancona ha adottato, per competenza propria, il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) per il triennio 2014-2016 con deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio provinciale n. 2 del 24/1/2014.

Ai fini del presente PTPC:

a) per “PNA 2013” si fa riferimento al PNA approvato dalla CIVIT (oggi ANAC) con deliberazione n. 72 del 11/09/2013;

b) per “aggiornamento 2015 al PNA” si fa riferimento all’aggiornamento disposto dall’ANAC con determinazione n. 12 del 28/10/2015;

c) per “PNA 2016” si fa riferimento al PNA approvato dall’ANAC con deliberazione n. 831 del 3/08/2016;

Il PTPC della Provincia di Ancona è stato aggiornato:

a) per il triennio 2015-2017 con deliberazione consiliare n. 66 del 28/09/2015 in attuazione delle indicazioni fornite dal Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone, con comunicato del 13/07/2015 in merito alle modalità operative da seguire nell’aggiornamento dei PTPC;

b) per il triennio 2016-2018 con deliberazione consiliare n. 5 del 29/01/2016 la Provincia di Ancona ha proceduto alla prima fase dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) della Provincia di Ancona ai sensi della determinazione dell’ANAC n. 12 del 28/10/2015;

A seguito dell’entrata in vigore del PNA 2016 approvato dall’ANAC, per competenza propria, dopo il trasferimento delle competenze in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni disposto dall’art. 19 del D.L. 24/06/2014 n. 90, la Provincia di Ancona approva un nuovo testo del proprio PTPC che integra il PTPC originario contenente le modifiche apportate con i precedenti aggiornamenti e recepisce gli indirizzi vincolanti contenuti nel PNA 2016.

Con il PTPC, la Provincia di Ancona contribuisce al sistema organico di prevenzione della corruzione articolato su un primo livello, quello nazionale, e su un secondo livello, quello decentrato, di cui fanno parte le amministrazioni pubbliche periferiche e territoriali.

Il PTPC rappresenta il documento fondamentale della Provincia di Ancona per la definizione della sua strategia di prevenzione della corruzione.

In relazione a quanto sopra l’Amministrazione di questo Ente, recependo le indicazioni formulate dal Segretario generale- Responsabile della Prevenzione della Corruzione, ha sempre considerato il PTPC un documento di natura programmatica che ingloba tutte le misure di prevenzione obbligatorie per legge, suddivise in misure trasversali e specifiche, e, ove ritenuto opportuno, sulla base delle risultanze del “risk management”, quelle ulteriori, coordinandone gli interventi.

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Va precisato che la denominazione di dette misure è stata modificata da ANAC con la determinazione n. 12 del 28/10/2015 in “misure generali” e “misure specifiche” in sostituzione di quelle “obbligatorie” e “ulteriori”, ferme restando le misure trasversali.

Il presente PTPC si articola in cinque sezioni:

1) Sezione I: Parte normativa che disciplina tutti gli aspetti del PTPC (ruolo e funzioni), destinatari, azioni, contenuti e misure per la prevenzione della corruzione a livello decentrato e i criteri per la sua trasmissione al Dipartimento Funzione Pubblica;

2) Sezione II: Misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza – di seguito “Misure per la Trasparenza” (già Programma Triennale della Trasparenza e Integrità -P.T.T.I.), quale strumento di attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 33 del 14/3/2013 ad oggetto: “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, che costituiscono parte integrante del PTPC come apposita Sezione ai sensi di quanto previsto dall’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e dal PNA 2016 - paragrafo 4 (pag. 15).

Inclusa nella Sezione II è l’esplicita identificazione, ai sensi del citato art. 10, comma 1, del DLgs n. 33/2013, dei “responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati” per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza espressamente prevista tra l’altro, dal PNA che, per l’appunto, al citato paragrafo 4, (pag. 15) al riguardo così recita: “Altro contenuto indefettibile del PTPC riguarda la definizione delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza. La soppressione del riferimento esplicito al Programma triennale per la trasparenza e l’integrità, per effetto della nuova disciplina, comporta che l’individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PTPC come “apposita sezione”. Quest’ultima deve contenere, dunque, le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i

responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.”

Al riguardo va precisato che la Sezione II del presente PTPC non effettuerà l’identificazione nominativa di tali responsabili ma solamente la qualifica e la categoria di appartenenza nelle varie strutture di vario grado dell’Ente rinviando ad un separato atto del RPCT la loro individuazione nominativa.

3) Sezione III: Risk management: strumento di analisi e valutazione dei rischi (Risk assessment) e di individuazione degli strumenti di prevenzione miranti a ridurre la possibilità che la corruzione si possa concretizzare in questo Ente, notoriamente conosciuto come un Ente caratterizzato da trasparenza e legalità (trattamento del rischio). Nello specifico, il risk management è stato elaborato sin dal PTPC 2014-2016 dalla struttura dirigenziale dell’Ente, coordinata dal Segretario Generale, dott. Pasquale Bitonto, nel suo ruolo di Responsabile della prevenzione della corruzione, quale obiettivo di performance organizzativa dell’esercizio 2013, in coerenza con quanto previsto e auspicato ai paragrafi 3.1.1. (pagg. 24-25) e B.1.1.4 (pagg. 15-16) dell’allegato 1 del P.N.A., ove testualmente si fornisce come segue l’indirizzo alle Amministrazioni decentrate: “Al fine di realizzare una efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, il PTPC va coordinato con gli altri strumenti di programmazione presenti nell’amministrazione e, innanzitutto, con il Piano della Performance (P.P.), e deve essere strutturato come documento di programmazione con l’individuazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse.”

In proposito la Sezione III relativa al Risk management per il PTPC 2017-2019 è stata integrata con una parte illustrativa ampliata, con riferimento alla metodologia suggerita dal PNA 2013, recepita dalla normativa UNI ISO 31000-2010 con riguardo:

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a) alla specificazione del Risk management quale processo per la gestione del rischio;

b) alla terminologia di riferimento al processo di gestione del rischio;

c) all’analisi delle varie fasi in cui si articola il processo di gestione del rischio, tra cui la fase di Risk assessment;

d) al percorso seguito per giungere all’elaborazione di un “Risk rating” a conclusione della fase di “stima del rischio” e propedeutica all’individuazione delle azioni da porre in essere per la prevenzione del rischio;

e) alla diversa definizione della matrice di Probabilità/Impatto (più articolata rispetto a quella presente nel PTPC 2014-2017 e riconfermata nei successivi aggiornamenti -PTPC 2015-2016 e PTPC 2016-2018-) al fine di differenziare maggiormente i rischi corruttivi monitorati, analizzati e valutati;

f) alla specifica esplicitazione della metodologia di analisi e valutazione dei rischi suggerita nel PNA 2013, in merito alla quale l’ANAC ha ritenuto di “confermare le indicazione già date con il PNA 2013 e con l’Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi.” (PNA 2016, paragrafo 6, pag . 23);

g) all’ampliamento del numero delle aree di attività, dei processi e dei rischi specifici in considerazione delle indicazioni integrative contenute nella determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 e del PNA 2016.

4) Sezione IV: il Codice di comportamento dell’Amministrazione, approvato con deliberazione del Commissario straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta provinciale n. 216 del 17/07/2014, previa procedura aperta e acquisizione del parere favorevole da parte del N.I.Va.P. (verbale n. 4 del 3/07/2014), ai sensi dell’art. 1, comma 44, della L. n. 190/2012 che ha modificato l’art. 54 del D.Lgs. 30/03/2001, n, 165.

Il Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia di Ancona è elemento essenziale (ed integrante) del PTPC, al pari del PTTI secondo le previsioni della delibera ANAC n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art.54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)” con cui si è precisato che “il codice costituisce elemento essenziale del Piano triennale per la prevenzione della corruzione di ogni amministrazione”evidenziando, nell’apposito paragrafo di detta delibera, la rilevanza del suo “collegamento con il Piano triennale per la prevenzione della corruzione”.

Va detto che il Codice di comportamento dovrà subire una operazione di restyling in relazione alla sua genericità emersa a seguito del monitoraggio compiuto a livello nazionale da ANAC che ha evidenziato la necessità di una sua diversificazione in relazione alle specificità di ciascuna amministrazione preannunciando l’adozione di “linee guida di carattere generale” e “linee guida diverse per tipologia di amministrazioni ed enti” nonché di modifiche alla deliberazione CIVIT n. 75 del 24/10/2013 (PNA 2016 paragrafo 7, pag 24).

5) Sezione V: Iniziative e misure intraprese dall’Ente durante l’anno 2013 e nel triennio 2014-2016 per la prevenzione del rischio di corruzione.

L’integrazione di questa Sezione si è resa quanto mai opportuna in quanto essa era stata inserita nell’originario PTPC (2014-2016) in conformità a quanto indicato nel PNA 2013 che, per l’appunto, aveva precisato che, poiché l’arco temporale di riferimento dell’originario PTPC era il periodo 2014-2016 e il P.N.A. al paragrafo 3.1.1. (pag. 32) prescriveva che in fase di prima applicazione il PTPC doveva coprire anche l’anno 2013, in tale Sezione erano state indicate le iniziative e misure intraprese dall’Ente durante l’anno 2013 per la prevenzione del rischio di

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corruzione.

La Sezione V (nel PTPC (2017-2019) viene integrata anche con riferimento alle iniziative e alle misure intraprese dalla Provincia di Ancona nel triennio 2014-2016 in base al principio del coordinamento tra il Sistema di prevenzione della corruzione e il Sistema di performance management, quest’ultimo “creato” in attuazione sia del D.Lgs. n. 150/2009 che delle Linee guida diramate dalla CiVIT (oggi ANAC) con deliberazione n. 6/2013 con cui si è delineato l’obiettivo di un ciclo delle performance integrato.

Ai sensi dell’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 e dell’allegato 1 del PNA, annualmente il Consiglio provinciale, individuato all’art. 12 del PTPC quale organo di indirizzo e controllo politico, procede all’aggiornamento annuale:

a) del PTPC (allegato 1 PNA paragrafo B. 11. 10 – pag. 22);

b) delle Misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza - Sezione trasparenza (già P.T.T.I.) ai sensi del paragrafo 4 - pag. 15 – del PNA 2016 (allegato 1 PNA paragrafo B. 11.5 – pag. 18);

c) del Codice di comportamento (allegato 1 PNA paragrafo A. 2 – pag. 8 e art. 15 DPR n. 62/2013);

d) del Risk management (allegato 1 PNA paragrafo B. 1.1.1. – pag. 13.

La figura sotto riportata rappresenta sinteticamente le cinque Sezioni in cui si articola il presente PTPC.

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FIGURA N.1 Gli ambiti di articolazione del PTPC 2017-2019

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TITOLO I IL PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE (P.T. P.C.)

CAPO I PRINCIPI GENERALI

Art. 1

Ruolo e funzioni

1. Con il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito PTPC), la Provincia di Ancona contribuisce a livello decentrato al sistema organico nazionale di prevenzione della corruzione, finalizzato al processo di formulazione e attuazione delle strategie di prevenzione della corruzione, individuando contestualmente le misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza che, quale Sezione del PTPC, costituiscono la più importante misura di prevenzione della corruzione. 2. Con il PTPC, la Provincia di Ancona, sulla base delle indicazioni contenute nel P.N.A., definisce la propria strategia di prevenzione della corruzione individuando nella Trasparenza e nella Integrità la misura principale per prevenire i fenomeni corruttivi e, attraverso il risk management, effettua all’interno dell’Ente l’analisi e la valutazione dei rischi specifici di corruzione e, conseguentemente, indica gli interventi organizzativi volti a prevenirli. 3. In questa logica, l’adozione del PTPC non si configura come un’attività una tantum, ma come un processo ciclico in cui le strategie e gli strumenti vengono via via affinati, modificati o sostituiti. Per questi motivi il presente PTPC si configura non già come uno strumento statico ma come uno strumento dinamico attuativo finalizzato prevalentemente ad agevolare la piena attuazione delle misure legali, ossia di quegli strumenti di prevenzione della corruzione che sono disciplinati dalla legge.

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Il PTPC si inquadra quale declinazione della sezione II della struttura del PNA come rappresentato dalla seguente figura1 del P.N.A. 2013:1

1 Figura n. 1, pag. 10 del P.N.A 2013

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Art. 2

Finalità del PTPC 1. Il PTPC rappresenta lo strumento attraverso il quale l’Amministrazione provinciale sistematizza e descrive un “processo”2 -articolato in fasi tra loro collegate concettualmente e temporalmente- che è finalizzato a formulare una strategia di prevenzione del “fenomeno corruzione”.3 2. Propedeutica alla formulazione di tale strategia è l’analisi dell’organizzazione, delle sue regole e delle sue prassi di funzionamento in termini di “possibile esposizione” dell’Ente al fenomeno corruttivo. 3. L’analisi deve condurre alla ricostruzione del sistema dei processi organizzativi, con particolare attenzione alla struttura dei controlli ed alla individuazione delle aree sensibili di attività nel cui ambito possono, anche solo in via teorica, verificarsi episodi di corruzione. 4. Attraverso il PTPC, quindi, la Provincia di Ancona si propone di ridurre significativamente il rischio che possano verificarsi comportamenti corrotti; ciò implica, pertanto, necessariamente una valutazione probabilistica di tale rischiosità e l’adozione di un sistema di gestione del rischio medesimo. Al riguardo va precisato che la metodologia da seguire per il Risk management è quella contenuta nell’Allegato 5 del PNA 2013 per espressa indicazione del PNA 20164.

2 Nel PNA e nel PTPC viene utilizzato con una certa frequenza il termine “processo”. Al fine di evitare confusioni si reputa opportuno specificare qui di seguito i diversi significati dei termini “procedura”, “processo” e “procedimento” desunti dall’articolo di Gianni Penzo Doria, “Procedura, processo e procedimento: definizioni per la tabella dei procedimenti amministrativi ex l. 241/1990”, 18 giugno 2013, pubblicato su Filodiritto http://www.filodiritto.com/articoli/2013/06/procedura-processo-e-procedimento-definizioni-per-la-tabella-dei-procedimenti-amministrativi-ex-l-2411990 La procedura è un insieme di attività ripetitive, sequenziali e condivise tra chi le attua. Esse vengono poste in essere per raggiungere un risultato determinato. In sostanza, è il “che cosa” deve essere attuato per addivenire a un “qualcosa”, a un prodotto, descritto sotto forma di “regole”, formalizzate o riconosciute come consuetudini. Il processo è l’insieme delle risorse strumentali utilizzate e dei comportamenti attuati da persone fisiche o giuridiche finalizzati alla realizzazione di una procedura determinata. In altre parole, è il chi fa che cosa. Il processo, dunque, dipende dalle persone e dagli strumenti da esse utilizzati ed è, di norma, descritto negli organigrammi e nei funzionigrammi. Per procedimento amministrativo si intende una pluralità di atti tra loro autonomi, scanditi nel tempo e destinati allo stesso fine, cioè alla emanazione di un provvedimento finale. Quindi, mentre la procedura si riferisce all’attività e alle regole, il processo a “uomini e mezzi”, il procedimento amministrativo inerisce ai documenti prodotti all’interno di una procedura o di un processo. (Anzi, più correttamente, atti rappresentati in documenti. P. Virga, Diritto amministrativo, Milano, Giuffrè, 2001(6), vol. 2, pp. 47 e ss.). In conclusione: a) a una “procedura” corrispondono le attività, sequenziali e condivise, descritte sotto forma di regole o di routine; b) a un “processo” corrispondono i modelli organizzativi e le loro variabili; c) a un “procedimento amministrativo” corrispondono i documenti amministrativi in quanto rappresentativi degli atti posti in essere. 3 Il PNA 2016 a più riprese individua il PNA come uno strumento di programmazione precisando che “in particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo” (PNA 2016 paragrafo 4, pag 15). 4 L’ANAC in proposito così si è espressa: “Partendo dalla considerazione che gli strumenti previsti dalla normativa anticorruzione richiedono un impegno costante anche in termini di comprensione effettiva della loro portata da parte delle amministrazioni per produrre gli effetti sperati, l’Autorità in questa fase ha deciso di confermare le indicazione

già date con il PNA 2013 e con l’Aggiornamento 2015 al PNA per quel che concerne la metodologia di analisi e valutazione dei rischi. Sono indicazioni centrali per la corretta progettazione di misure di prevenzione contestualizzate rispetto all’ente di riferimento.

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Il PNA 2016 ha ribadito inoltre, come indicato a pag. 5, che “Resta ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, come integrato dall’Aggiornamento 2015 al PNA, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche.” 5. Il PTPC, quindi, è uno strumento che metodologicamente si prefigge l’individuazione:

a) delle aree e dei processi di rischio e, quale conseguente declinazione, dei rischi specifici; b) delle misure da implementare per la prevenzione in relazione al livello di pericolosità dei

rischi specifici; c) dei responsabili e dei tempi per l’applicazione di ciascuna misura.

6: Il PTPC, perciò, costituisce uno strumento operativo per l’individuazione di misure concrete per un’azione preventiva della corruzione.

Art. 3

Arco temporale di riferimento del PTPC Approvazione e pubblicazione

1. Ferma restando la natura dinamica del PTPC, l’arco temporale di riferimento della prima stesura del PTPC è stato il triennio 2014-2016; pur tuttavia, come precisato nella premessa del primo PTPC (triennio 2014-2016), il Piano, in fase di prima applicazione, ha dovuto ricoprire anche l’anno 2013 in ossequio a quanto previsto dal P.N.A. 2013 al paragrafo 3.1.1. (pag. 32). Nella Sezione V del presente PTPC si è deciso di elencare in aggiunta a tutte le iniziative e le misure intraprese nell’Ente durante l’anno 2013 anche quelle poste in essere nel triennio 2014-2016 per la prevenzione dei rischi di corruzione. 2. In sede di prima stesura il PTPC è stato trasmesso al Dipartimento della Funzione Pubblica entro il 31 gennaio 2014. 3. Il PTPC va adottato entro il 31 gennaio di ciascun anno (art. 1, comma 8, legge n. 190 del 2012), prendendo a riferimento il triennio successivo a scorrimento e dentro la stessa data va trasmesso a regime all’ANAC.5 4. La trasmissione dovrà avvenire esclusivamente per via telematica non essendo consentita la trasmissione di documenti cartacei. 5. Eventuali aggiornamenti successivi, anche annuali, una volta approvati saranno sottoposti all’approvazione dell’A.N.A.C.6 6. Sulla base degli esiti dei monitoraggi o della sopravvenienza di nuove normative o prassi, si è

In particolare l’Autorità ribadisce quanto già precisato a proposito delle caratteristiche delle misure di prevenzione della corruzione che devono essere adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili. È inoltre necessario che siano individuati i soggetti attuatori, le modalità di attuazione di monitoraggio e i relativi termini.” (PNA 2016 paragrafo 6 pag. 23)

5 Il PNA 2016 al paragrafo 4- pag 15 al riguardo così precisa: “Le nuove disposizioni normative (art. 1, co. 8, l. 190/2012) prevedono che il PTPC debba essere trasmesso all’ANAC. Al riguardo si precisa che, in attesa della predisposizione di un’apposita piattaforma informatica, in una logica di semplificazione degli adempimenti, non deve essere trasmesso alcun documento ad ANAC. Tale adempimento si intende assolto con la pubblicazione del PTPC sul

sito istituzionale, sezione “Amministrazione trasparente/Altri contenuti Corruzione”. I documenti in argomento e le loro modifiche o aggiornamenti devono rimanere pubblicati sul sito unitamente a quelli degli anni precedenti.” 6 La precedente denominazione della Commissione per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche, CIVIT, è stata modificata in Autorità Nazionale AntiCorruzione e per la valutazione e la trasparenza delle amministrazioni pubbliche, ANAC, dall’art. 5, comma 3, del D.L. n. 101/2013, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013 n. 125, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni.

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proceduto ad elaborare negli anni 2015- 2016 la prima e la seconda proposta di aggiornamento del PTPC.7 7. L’adozione del PTPC ed i suoi aggiornamenti a regime vanno adeguatamente trasmessi ad ANAC8 e pubblicizzati dalla Provincia di Ancona sul sito internet ed intranet dell’Ente. 8. Ugualmente l’Ente procederà ad analoga informazione al personale in occasione della prima assunzione in servizio.

Art. 4

Destinatari 1. Quale strumento di esclusiva pertinenza della Provincia di Ancona, sono destinatari del PTPC tutti i soggetti che operano all’interno dell’Ente, sia a livello di Amministrazione che di struttura burocratica, nonché tutti gli Enti e le Società partecipate e vigilate della Provincia di Ancona. 2. La Provincia vigila sugli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica e gli altri enti privati a controllo pubblico, nei quali detiene quote non inferiori al 20% per accertare l’adeguamento degli stessi alle norme della legge n. 190/2012.

Art. 5

Definizione di corruzione 1. Nonostante la legge n. 190/2012 si prefigga la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità della pubblica amministrazione, pur tuttavia la stessa non enuncia alcuna definizione della corruzione da essa osteggiata. 2. Il concetto di corruzione che viene preso a riferimento dal legislatore, quale si desume dalla Circolare n. 1 del 25/1/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica e dal Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.) ha un’accezione vasta, in quanto è comprensivo delle varie situazioni in cui, nel corso dell’attività amministrativa, si riscontri l’abuso da parte di un soggetto del potere a lui affidato al fine di ottenere vantaggi privati. 3. Le situazioni rilevanti sono più ampie della fattispecie penalistica, che è disciplinata negli artt. 318, 319 e 319 ter, c.p., e sono tali da comprendere non solo l’intera gamma dei delitti contro la pubblica amministrazione disciplinati nel Titolo II, Capo I, del codice penale, ma anche le situazioni in cui -a prescindere dalla rilevanza penale- venga in evidenza un malfunzionamento dell’amministrazione (maladministration) a causa dell’uso a fini privati o anche pubblici (ove riferiti agli interessi di altro Ente in conflitto con quelli della Provincia di Ancona) delle funzioni attribuite ovvero l’inquinamento dell’azione amministrativa ab externo, sia che tale azione abbia successo sia nel caso in cui rimanga a livello di tentativo. 4. In altre parole va evidenziato, quale si desume dalla vigente normativa che la corruzione osteggiata dalla legge n. 190/2012 e dal PNA non è la corruzione avversata dal Codice penale. 5. La corruzione che la vigente normativa intende prevenire e reprimere è la cosiddetta “corruzione amministrativa” ovvero la “maladministration”, la “strumentalizzazione 7 Il PTPC della Provincia di Ancona è stato aggiornato:

a) per il triennio 2015-2017 con deliberazione consiliare n. 66 del 28/09/2015 in attuazione delle indicazioni fornite dal Presidente dell’ANAC Raffaele Cantone, con comunicato del 13/07/2015 in merito alle modalità operative da seguire nell’aggiornamento dei PTPC;

b) per il triennio 2016-2018 con deliberazione consiliare n. 5 del 29/01/2016 la Provincia di Ancona ha proceduto alla prima fase dell’aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) della Provincia di Ancona ai sensi della determinazione dell’ANAC n. 12 del 28/10/2015;

8 Il PNA 2016 al paragrafo 4, pag. 15 intende tale adempimento assolto con la pubblicazione sul sito istituzionale dell’ente. Cfr precedente nota n. 5

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dell’azione amministrativa”, l’“abuso del potere al fine di ottenere vantaggi privati”, l’“uso a fini privati o anche pubblici delle funzioni attribuite”, l’“inquinamento ab externo dell’azione amministrativa (anche se non ha successo)”. 6. La corruzione secondo la definizione contenuta nella determinazione n. 12 del 28/10/2015 dell’ANAC coincide “con la “maladministration”, intesa come assunzione di decisioni (di assetto di interessi a conclusione di procedimenti, di determinazioni di fasi interne a singoli procedimenti, di gestione di risorse pubbliche) devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari. Occorre, cioè, avere riguardo ad atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblico interesse.”9 7. Dalla lettura della rubrica della legge n. 190/2012 si evidenzia che il legislatore ha voluto opporsi alla illegalità (da prevenire e reprimere) che costituisce l’anticamera della corruzione, colmando la “zona grigia” del “malaffare” depenalizzata con la legge 16 luglio 1997, n. 234 che ha modificato l’art. 323 del Codice penale (abuso d’ufficio).

Art.6

Contesto di riferimento 1. Con il PTPC la Provincia di Ancona si prefigge il raggiungimento di obiettivi che, oltre a prevenire e reprimere la corruzione nell’Ente, secondo la “ratio” della legge n. 190/2012, salvaguardino il prestigio e l’immagine dell’Ente e garantiscano l'imparzialità e il buon andamento dell’attività amministrativa, al fine di contribuire alla legittimazione stessa dell’Ente da parte della collettività amministrata.

Art. 7

L’assetto normativo in materia di prevenzione della corruzione completato con il contenuto dei

decreti attuativi

1. Il presente PTPC si ispira, quale strumento attuativo, alle seguenti fonti normative:

a) Legge. n. 190/2012 ad oggetto: “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”, modificata da ultimo con il D.Lgs. n. 25/05/2016, n. 97; b) Circolare n. 1 del 25/01/2013 del Dipartimento della Funzione Pubblica ad oggetto: “Legge n 190 del 2012. Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”; c) Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.), approvato dalla CIVIT con deliberazione n. 72 del 11/09/2013 e aggiornato dall’ANAC con determinazione n. 12 del 28/10/2015 e con deliberazione n. 831 del 02/08/2016; d) Rapporto della Commissione (Governo Monti) per lo studio e l’elaborazione di proposte in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione nelle P.A; e) “Testo unico delle disposizioni in materia di incandidabilità e di divieto di ricoprire cariche elettive e di Governo conseguenti a sentenze definitive di condanna per delitti non colposi, a norma dell'articolo 1, comma 63, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, approvato con il decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235; f) “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di

9 La definizione è contenuta nella determinazione ANAC n. 12 del 28/12/2015 nel paragrafo 2.1 Caratteri generali del presente Aggiornamento- Nozione di corruzione (in senso ampio) pag 7.

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informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”, approvato dal Governo il 15 febbraio 2013, in attuazione di commi 35 e 36, dell’art. 1 della legge n. 190 del 2012, con il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 modificato da ultimo con il D.Lgs. n. 25/05/2016, n. 97; g) “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190”, approvate con il decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39; h) “Codice di comportamento per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni”, approvato con D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 in attuazione dell’art. 54 del D.Lgs. n. 165 del 2001, come sostituito dalla legge n. 190/2012. i) “Norme per la revisione e semplificazioni delle disposizioni in materia della prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6/11/2012 n. 190 e del DLgs 14/03/2013 n. 33 ai sensi dell’art. 7 della legge 7/8/2015 n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.”, testo approvato con DLgs. 25/05/2016 n. 97.

Art. 8

Obiettivi strategici ed azioni del PTPC

1. Alla luce del contesto normativo di riferimento, di cui al precedente articolo e in coerenza con la strategia nazionale anticorruzione, il PTPC persegue nell’Ente i seguenti obiettivi strategici: a) ridurre le opportunità che si manifestino casi di corruzione; b) aumentare la capacità di scoprire casi di corruzione; c) creare un contesto sfavorevole alla corruzione. 2. L’elaborazione e l’attuazione della strategia del PTPC, in coerenza con il P.N.A., tiene conto dei seguenti elementi/vincoli:

a) il vincolo derivante dal carattere imperativo della normazione, che ha disciplinato appositi istituti di prevenzione e repressione della corruzione che debbono essere implementati obbligatoriamente; b) il vincolo connesso al prevalente carattere innovativo della disciplina, che richiede interventi di tipo interpretativo per l’applicazione; c) il vincolo derivante dal carattere non omogeneo delle amministrazioni ed enti coinvolti, che richiede adattamenti e forme di flessibilità a livello decentrato; d) il vincolo derivante dall’invarianza finanziaria, stante la mancanza di un finanziamento ad hoc nella legge e nei decreti attuativi.

3. La Provincia di Ancona persegue gli obiettivi strategici della prevenzione e della repressione della corruzione mediante il presente PTPC, nel rispetto dei contenuti e delle direttive del P.N.A.. 4. L’attuazione degli obiettivi strategici è affidata a tutti i soggetti che operano nell’Ente, considerandosi la prevenzione e la repressione del rischio di corruzione, un obiettivo strategico condiviso dagli organi politici e dalle strutture burocratiche, nella comune consapevolezza di perseguire gli obiettivi dell’Ente uniformando l’attività amministrativa ai principi costituzionali contenuti nell’art. 97 della Costituzione e i comportamenti al contenuto dell’art. 54 della Costituzione. 5. Il valore programmatico e strategico del PTPC è desumibile dalle considerazioni dell’ANAC espresse nel PNA 2016 al paragrafo 4, pag 1510 e al paragrafo 5.1 pag. 1611, con riferimento al PNA

10 “Oltre ai contenuti evidenziati nel PNA 2013 e nella determinazione 12/2015, si evidenzia che il d.lgs. 97/2016, nel modificare il d.lgs. 33/2013 e la l. 190/2012, ha fornito ulteriori indicazioni sul contenuto del PTPC. In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo. L’elaborazione del PTPC presuppone, dunque, il diretto coinvolgimento del vertice delle P.A. e degli enti in ordine alla determinazione delle finalità da

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di cui il PTPC costituisce declinazione e strumento attuativo.

Art. 9

Gli ambiti di articolazione del PTPC

1. Gli ambiti in cui si articola il PTPC sono i seguenti: a) ATTORI: sono i soggetti coinvolti nella prevenzione con i relativi compiti e le responsabilità (responsabile della prevenzione, referenti, dirigenti, dipendenti che operano nelle aree di rischio); b) AREE DI RISCHIO GENERALI (già obbligatorie): sono le aree di attività più sensibili al rischio di corruzione che devono essere valutate; e AREE DI RISCHIO SPECIFICHE (già ulteriori) che riguardano ambiti di attività peculiari che rispecchiano le specificità funzionali e di contesto» che ogni amministrazione o ente deve individuare; c) MISURE GENERALI (già obbligatorie) E SPECIFICHE (gia’ulteriori): L’ANAC distingue:

- tra misure generali “che si caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull’intera amministrazione o ente”;

- e misure specifiche “che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio.”12 Le misure vanno riferite agli attori in relazione all’imputazione di compiti e di responsabilità;

d) TEMPI E MODALITÀ DEL RIASSETTO: il PTPC indica i tempi e le modalità di valutazione e controllo della sua efficacia e gli interventi di implementazione e miglioramento del suo contenuto in relazione alla sua misura di strumento dinamico; e) MISURE ORGANIZZATIVE PER L’ATTUAZIONE EFFETTIVA DEGLI OBBLIGHI DI TRASPARENZA (Sezione Trasparenza- già PTTI) che costituiscono parte integrante del PTPC quale apposita Sezione del PTPC che, quale strumento di attuazione del PNA, al paragrafo 4 (pag. 15) specifica che tale Sezione “deve contenere le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e e informazioni previste dalla normativa vigente. In essa devono essere anche chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni”; f) CODICE DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI: costituisce, al pari delle Misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza elemento essenziale (ed integrante) del PTPC secondo le previsioni della delibera ANAC n. 75/2013 ed è strettamente collegato con il PTPC (delibera CIVIT n. 72/2013); g) RISK MANAGEMENT: Il Risk management quale strumento di analisi e valutazione dei rischi di corruzione e di individuazione del l e misure di prevenzione (generali, specifiche e trasversali) da porre in essere per ciascun rischio o processo al fine della prevenzione della corruzione in coerenza con la normativa UNI ISO 31.000 2010, e dell’art. 1 della legge n. 190/2012 che al comma 9 prevede che il piano di prevenzione della corruzione risponde, tra l’altro, alle seguenti esigenze: a) individuare le attività, tra le quali quelle di cui al comma 16, nell'ambito delle quali è più elevato il rischio di corruzione; perseguire per la prevenzione della corruzione, decisione che è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale.” 11 “Tra i contenuti necessari del PTPC vi sono gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (art 1, co 8, come novellato dall’art. 41 del d.lgs. 97/2016). Si raccomanda agli organi di indirizzo di prestare particolare attenzione alla individuazione di detti obiettivi nella logica di una effettiva e consapevole partecipazione alla costruzione del sistema di prevenzione” 12 Cfr ANAC determinazione n. 12/2015 “Aggiornamento 2015 al PNA” paragrafo 6.5. “Trattamento del rischio: misure adeguatamente progettate, sostenibili e verificabili” pag . 21

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h) COORDINAMENTO CON IL CICLO DELLE PERFORMANCE: quale strumento di programmazione strategica, il PTPC va coordinato con il PEG-Piano delle performance e i suoi obiettivi vanno inseriti in esso. Ciò in coerenza con quanto previsto e auspicato nel P.N.A. –Allegato 1- paragrafi 3.1.1. (pagg. 24-25) e B.1.1.4 (pagg. 15-16), ove testualmente si fornisce come segue l’indirizzo alle Amministrazioni decentrate: “Al fine di realizzare una efficace strategia di prevenzione del rischio di corruzione, il PTPC va coordinato con gli altri strumenti di programmazione presenti nell’amministrazione e, innanzitutto, con il Piano della Performance (P.P.), e deve essere strutturato come documento di programmazione con l’individuazione di obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse.” Tale indicazione è stata ribadita dall’ANAC a pag 21 del PNA 2016 come segue: “Dal d.lgs. 97/2016 risulta anche l’intento di creare maggiore comunicazione tra le attività del RPCT e in particolare quelle dell’OIV, come specificato al § 5.3. Ciò al fine di sviluppare una sinergia tra gli obiettivi di performance organizzativa e l’attuazione delle misure di prevenzione”.

Art. 10

Il raccordo del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT)13

con gli altri attori del sistema di prevenzione della corruzione.

1. Il PTPC “disegna” un raccordo tra il RPCT e gli altri organi e soggetti presenti nell’Ente, improntato a obblighi di massima collaborazione nell’esercizio dei poteri propositivi, di controllo, di monitoraggio e di azione in materia di prevenzione della corruzione, in base ad un’azione sinergica tra il RPCT e i singoli soggetti “secondo un processo bottom-up in sede di formulazione delle proposte e top-down per la successiva fase di verifica ed applicazione.” 2. L’interazione tra il Responsabile e i vari attori coinvolti nell’attuazione del PTPC consente di contemperare la centralità del RPCT con quanti operano per l’attuazione del PTPC, in una visione “copernicana” come rappresentato dalla seguente figura 2:

13 Nel presente Piano viene utilizzato l’acronimo RPCT per indicare il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza anche con riferimento alla sola persona del RPC prima dell’unificazione di tale figura con quella del Responsabile della Trasparenza.

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FIGURA 2

L’articolazione “copernicana” del Sistema di prevenzione della corruzione a livello

decentrato: il RPCT

R.P.C.T.

Il Responsabile

dei Controlli

interni

L’ Autorità di

indirizzo

politico

I Referenti per la

prevenzione per l’area di

rispettiva competenza

Tutti i dirigenti per l’area

di rispettiva competenza

Gli OIV e gli organismi di

controllo interno

L’Ufficio Procedimenti

Disciplinari (UDP)

Tutti i dipendenti

dell’amministrazione

I collaboratori a qualsiasi

titolo

dell’amministrazione

3. D’altronde il PNA evidenzia il ruolo del RPCT quale soggetto dotato di “poteri di interlocuzione reali con gli organi di indirizzo e con l’intera struttura amministrativa. d’interazione con l’OIV e gli altri organismi di controllo interno e in possesso di adeguata conoscenza dell’organizzazione e del funzionamento dell’amministrazione e sia dotato della “necessaria autonomia valutativa”14.

14 Cfr PNA 2016 paragrafo 5.2 pagg. 17-18

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La seguente FIGURA 33 riassume gli ambiti di articolazione del PTPC

Ambiti del PTPC

3 Figura n. 3, pag. 26 del P.N.A 2013. La figura presente nel PNA 2013 va letta con le modifiche e le integrazioni apportate con i provvedimenti ANAC relativi all’aggiornamento del PNA 2013. Pertanto : a) La misura “trasparenza” riferita al PTTI va letta con riferimento alle “misure organizzative per l’attuazione

effettiva degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 10, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 e del PNA 2016, paragrafo 4, pag. 15

b) Le misure obbligatorie e ulteriori vanno lette come misure generali (già obbligatorie) e specifiche (già ulteriori) sulla base delle indicazioni fornite da ANAC con determinazione n. 12/2015 “Aggiornamento 2015 al PNA” pag 21-22

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Art. 11

Nucleo minimo di dati, informazioni e contenuti del PTPC

1. Il PTPC, secondo le indicazioni del P.N.A., contiene almeno il seguente nucleo minimo di dati e informazioni che dovranno essere trasmessi informaticamente all’ANAC.: A) Processo di adozione del PTPC

a) data e documento di approvazione del Piano e dei suoi aggiornamenti; b) termini di pubblicazione e divulgazione; c) indicazione di canali, strumenti e iniziative di comunicazione dei contenuti del Piano;

B) Contenuti del PTPC con l’indicazione: a) delle finalità; b) della natura giuridica; c) dell’organo competente alla sua adozione; d) dei termini di adozione e di aggiornamento; e) dell’individuazione degli attori interni alla Provincia di Ancona che hanno partecipato

alla predisposizione del Piano; f) dell’individuazione degli attori esterni all’amministrazione che hanno partecipato alla

predisposizione del Piano; C) Misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza in

sostituzione del PTTI che costituiscono parte integrante del PTPC quale apposita Sezione del PTPC. Al riguardo il PNA 2016 al paragrafo 4 (pag. 15) specifica che tale Sezione “deve contenere le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l’adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e e informazioni previste dalla normativa vigente. In essa devono essere anche chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni”;

D) Codice di comportamento dei dipendenti; E) Gestione del rischio (risk management);

a) indicazione delle aree di rischio più sensibili al rischio di corruzione; b) Risk management: metodologia per l’analisi e la valutazione del rischio; c) individuazione delle misure di prevenzione da porre in essere per ridurre la

probabilità che il rischio si verifichi per quelle aree, per quei processi e per quei rischi che abbiano indice di probabilità e di impatto alti, fatta salva la possibilità di estensione ad indici medio/alti.

F) Misure di prevenzione previste dal PNA 2013 e dai suoi aggiornamenti e recepite nel PTPC G) Obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza (art 1,

comma 8, come novellato dall’art. 41 del d.lgs. 97/2016).

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CAPO II NATURA GIURIDICA E CONTENUTI DEL PTPC

Art. 12

Qualificazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione

1. Il Piano triennale di prevenzione della corruzione, per la sua natura di strumento strategico, è catalogabile tra gli strumenti programmatici generali necessari dell’Ente, previsti dall’art. 42, comma 2, lett. b), del Decreto Legislativo n. 267/2000. 2. La natura di strumento di programmazione strategica del PTPC è deducibile da varie parti dello stesso PNA 2016.15

Art. 13

Organo competente all’adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione

1. In considerazione della sua qualificazione di strumento programmatico generale necessario, così come definita dal precedente art. 12, il Consiglio provinciale provvede all’adozione del Piano e all’approvazione delle sue modifiche e integrazioni, nell’ambito della sua più generale competenza in materia di programmazione, ai sensi dell’art. 42, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000, così come definito dalla Statuto provinciale all’art. 65 bis in attuazione della previsione contenuta al paragrafo 5.1 (pag 16) del PNA 2016. 2. Sono di competenza del Presidente della Provincia quale organo esecutivo e di Governo ai sensi dell’art. 44 dello Statuto, gli atti normativi secondari attuativi di natura regolamentare ed inquadrabili tra i regolamenti dell’ordinamento generale degli uffici e dei servizi di cui all’art. 48, ultimo comma, del D.Lgs. n. 267/2000.

Art. 14

Contenuti del PTPC

1. Con il PTPC la Provincia di Ancona procede alla definizione della disciplina normativa a livello di Ente sia delle azioni di prevenzione e di repressione del rischio di corruzione, che di quelle connesse all’implementazione delle azioni per la diffusione della trasparenza ed integrità, nonché del risk management consistente nell’analisi e nella valutazione delle aree di attività dell’intera amministrazione al fine di giungere alla individuazione delle aree a rischio di corruzione e dei rischi specifici potenziali in tali aree che debbono essere presidiati mediante l’implementazione di misure di prevenzione (trattamento dei rischi). 2. A tale proposito il PTPC, per le aree di attività a rischio di corruzione, analizza le loro caratteristiche, le azioni e gli strumenti idonei per prevenire il rischio, stabilendo le priorità di trattazione. 3. L’individuazione, l’analisi e la valutazione delle aree di rischio viene declinata metodologicamente nei processi e, a seguire, nei rischi specifici e si configura come il risultato di un processo complesso da realizzarsi attraverso la verifica “sul campo” della probabilità del verificarsi del fenomeno corruttivo nei singoli processi svolti nell’Ente e nel conseguente impatto che il verificarsi del rischio può determinare nei confronti dell’Ente.

15 Il PNA 2016 al paragrafo 4 (pag 15) indica come segue la natura del PTPC quale strumento programmatico e strategico: “In particolare, il Piano assume un valore programmatico ancora più incisivo, dovendo necessariamente prevedere gli obiettivi strategici per il contrasto alla corruzione fissati dall’organo di indirizzo.”

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4. La metodologia utilizzata nell’Ente per l’analisi e la valutazione del rischio è rispettosa degli Allegati 2, 3, 4 e 5 del P.N.A. 5. Tra le più rilevanti misure generali di prevenzione della corruzione vanno richiamate la trasparenza e il codice di comportamento stante la loro natura di strumenti sostanziali facenti parte del PTPC quali apposite Sezioni costituenti parte integrante e sostanziale del Piano.

Art. 15

Definizione di Risk management e di Risk assessment

1. Con il presente PTPC la Provincia, per il combinato disposto dell’art. 1, comma 5, lettera a) e comma 9, lettera a) della legge n. 190/2012 e ss.mm.ii. individua le attività più sensibili al rischio corruttivo valutandone il diverso livello di esposizione al rischio ed individuando gli interventi organizzativi volti a prevenire i medesimi rischi. 2. Per tali finalità la Provincia si avvale della metodologia del risk assessment e del risk management di cui alla Sezione III del presente PTPC in coerenza con quanto indicato dall’ANAC nel PNA 2016: “Resta ferma l’impostazione relativa alla gestione del rischio elaborata nel PNA 2013, come integrato dall’Aggiornamento 2015 al PNA, anche con riferimento alla distinzione tra misure organizzative generali e specifiche e alle loro caratteristiche.”16 3. La Provincia individua, in aggiunta a quelle generali e comuni a tutte le amministrazioni ed elencate nell’art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012, ulteriori aree di rischio indicate nell’allegato 2 del P.N.A 2013, nella determina ANAC n. 12/2015 e nel PNA 2016 e che si riferiscono ai procedimenti relativi alle seguenti aree di attività sensibili al rischio di corruzione:

a) Area acquisizione e progressione del personale; b) Area contratti pubblici (in sostituzione dell’Area affidamento di lavori, servizi e forniture); c) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico

diretto ed immediato per il destinatario; d) Area provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico

diretto ed immediato per il destinatario; e) Area finanziaria: gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio; f) Area esternalizzazioni e partecipate; g) Area controlli, verifiche, ispezioni e sanzioni; h) Area Incarichi e nomine; i) Affari legali e contenzioso j) Area Governo del territorio.

4. Stante la sua natura di strumento dinamico, la Provincia individua in sede di aggiornamento annuale del PTPC ulteriori aree di rischio

Art. 16

Misure di prevenzione per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

1. La Provincia di Ancona fronteggia preventivamente la probabilità che il fenomeno corruttivo possa verificarsi, attraverso azioni e misure generali finalizzate alla prevenzione della corruzione. 2. A tale proposito il PTPC indica tutte le misure generali per trattare il rischio, con la

16 PNA 2016, pag. 5. La gestione del rischio è analizzata nell’Allegato 1 del PNA 2013. I principi fondamentali consigliati per una corretta gestione del rischio su cui si basa il PNA 2013 sono desunti dai Principi e Linee guida UNI ISO 31000:2010, che rappresentano l’adozione nazionale, in lingua italiana, della norma internazionale ISO 31000 (edizione novembre 2009), elaborata dal Comitato tecnico ISO/TMB “Risk Management” (PNA 2013, Paragrafo B.1.2 La gestione del rischio.)

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specificazione delle misure trasversali e specifiche, e le misure ulteriori ritenute opportune, necessarie o utili. 3. Nel successivo art. 17 sono elencate, secondo la suddetta classificazione le misure di prevenzi0ne generali e sinteticamente le principali misure ulteriori e trasversali.

Art. 17

Attuazione della legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013 da parte degli Enti di diritto privato in

controllo pubblico (Adattamento dei “modelli 231” alla legge n. 190/2012 )ai sensi dell’art. 41,

co. 1, lett. b) e dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. 97/2016.

1. Il PNA, in quanto atto di indirizzo, contiene indicazioni che impegnano le amministrazioni

pubbliche e gli altri enti destinatari delle sue disposizioni17. 2. Per tale finalità la Provincia, ai sensi dell’art. 2 bis del D.Lgs. n. 33 del 2013 introdotto dall’art.

3 del D.Lgs n. 25 maggio 2016 n. 97 e dell’art. 1, comma 2 bis, della legge n. 190/2012 introdotto dall’art. 41 del citato DLgs n. 97/2016, vigila sugli seguenti enti di diritto privato in controllo pubblico: a) Enti pubblici economici; b) società in controllo pubblico escluse le società quotate. Trattasi di società in cui una o più

amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi dell’art. 2359 del Codice civile ovvero allorchè in applicazione di norme o leggi statutarie o patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative alla attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo (art. 2, comma 1, lettere m) e b) DLgs n. 175/2016);

c) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato comunque denominati, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, la cui attività sia finanziata in modo maggioritario per almeno due esercizi finanziari consecutivi nell'ultimo triennio dalla Provincia e in cui la totalità dei titolari o dei componenti dell'organo d'amministrazione o di indirizzo sia designata da pubbliche amministrazioni;

d) società in partecipazione pubblica (trattasi di società a controllo pubblico nonché le altre società partecipate direttamente da amministrazioni pubbliche o da società in controllo pubblico) limitatamente all’attività di pubblico interesse disciplinata dal diritto nazionale o dell'Unione europea;

e) associazioni, fondazioni e enti di diritto privato, anche privi di personalità giuridica, con bilancio superiore a cinquecentomila euro, che esercitano funzioni amministrative, attività di produzione di beni e servizi a favore della Provincia o di gestione di servizi pubblici;

f) società a partecipazione pubblica (trattasi di società a controllo pubblico nonché di altre società partecipate da altre amministrazioni pubbliche o da società a controllo pubblico) e gli altri enti privati a controllo pubblico, nei quali la Provincia detiene quote non inferiori al 20%.

3.La Provincia vigila sui suddetti enti al fine di accertare l’adeguamento dei loro ordinamenti alle norme del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto

17 L’art. 1, comma 2 bis, della legge n. 190/2012, introdotto dall’art. 41, comma 1, del D. Lgs. N. 97/2016 dispone: “2-bis. Il Piano nazionale anticorruzione … ha durata triennale ed è aggiornato annualmente. Esso costituisce atto di indirizzo per le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai fini dell'adozione dei propri piani triennali di prevenzione della corruzione, e per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai fini dell'adozione di misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ai sensi del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, anche per assicurare l'attuazione dei compiti di cui al comma 4, lettera a). Esso, inoltre, anche in relazione alla dimensione e ai diversi settori di attività degli enti, individua i principali rischi di corruzione e i relativi rimedi e contiene l'indicazione di obiettivi, tempi e modalità di adozione e attuazione delle misure di contrasto alla corruzione.» Cfr. PNA 2016, pag.1

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di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni” ai sensi dell’ all'articolo 2 bis del citato D. Lgs. n. 33 del 2013 introdotto dall’art. 3 del D. Lgs. 25 maggio 2016, n. 97 che ha esteso a detti Enti la medesima disciplina sulla trasparenza prevista per le pubbliche amministrazioni. 4. La Provincia, inoltre, vigila sui suddetti enti al fine di accertare l’adeguamento dei loro ordinamenti alle norme della legge n. 190/2012. Tale potere, ai sensi dell’art. 1, comma 2 bis, della legge n. 190/2012, introdotto dall’art. 41, comma 1, lett. b) del D.lgs n. 97/2016 si estrinseca nella vigilanza sull’adozione da parte dei soggetti di diritto privato in controllo pubblico delle misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate con i Piani di cui al D.Lgs. 8/06/2001 n. 231 anche per assicurare l’attuazione delle strategie di prevenzione e contrasto della corruzione e dell’illegalità elaborate a livello nazionale e internazionale. 5. L’adeguamento è necessario anche ove tali Enti non abbiano già adottato modelli di organizzazione e gestione del rischio sulla base del D.Lgs. n. 231 del 2001 nella propria azione di prevenzione della corruzione. 6. In tal caso dovranno estendere l’ambito di applicazione non solo ai reati contro la pubblica amministrazione previsti dal D.Lgs. n. 231 del 2001 ma anche a tutti quelli considerati nella legge n. 190 del 2012, dal lato attivo e passivo, anche in relazione al tipo di attività svolto dall’Ente (società strumentali/società di interesse generale). 7. Tali parti dei modelli di organizzazione, integrate ai sensi della legge n. 190 del 2012 e denominate Piani di prevenzione della corruzione, debbono essere trasmessi alla Provincia vigilante che provvederà alla loro pubblicazione sul proprio sito istituzionale. 8. Ai sensi del PNA 2016 nei casi in cui ai predetti soggetti non si applichi il d.lgs. 231/2001, o essi ritengano di non fare ricorso al modello di organizzazione e gestione ivi previsto, al fine di assicurare lo scopo della norma e in una logica di semplificazione e non aggravamento, gli stessi adottano un PTPC ai sensi della l. 190/2012 e s.m.i..18 9. Gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato in controllo pubblico partecipati dalla Provincia di Ancona, dovranno, inoltre, nominare un responsabile per l’attuazione dei propri Piani di prevenzione della corruzione, che può essere individuato anche nell’organismo di vigilanza previsto dall’art. 6 del D.Lgs. n. 231 del 2001, nonché definire nei propri modelli di organizzazione e gestione dei meccanismi di accountability che consentano ai cittadini di avere notizie in merito alle misure di prevenzione della corruzione adottate e alla loro attuazione. 10. La vigilanza da parte della Provincia dovrà verificare l’adeguamento dei modelli “231” da parte dell’ente pubblico economico o dell’ente di diritto privato in controllo pubblico e il monitoraggio dell’attuazione delle misure in essi indicate. 11. A seguito della pubblicazione in data 30/12/2014 del Documento condiviso dal Ministero dell'Economia e delle Finanze e dall'A.N.A.C. per il rafforzamento dei meccanismi di prevenzione della corruzione e di trasparenza nelle società partecipate e/o controllate, alla luce dell’art. 2 bis del DLgs n. 33/2013 inserito dall’art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 97/2016, nonché dall’art. 41, comma 1, dello stesso D.Lgs. n. 97/2016 gli obblighi di trasparenza per le pubbliche amministrazioni previsti dal D.Lgs. n. 33/2013, si applicano agli enti di cui al precedente comma 1. 12. A seguito della pubblicazione della determinazione dell’A.N.A.C. n. 8 del 17/06/2015 «Linee guida per l’attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazioni e degli enti pubblici economici», la Provincia di Ancona, quale soggetto giuridico che vigila, partecipa e controlla gli enti di diritto privato e gli enti pubblici economici di sua spettanza, promuove l’applicazione della normativa in materia della prevenzione della corruzione e

18 PNA 2016, pagg. 13-14

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di trasparenza da parte di tali enti. 13. La Provincia di Ancona promuove nei confronti dei suddetti enti l’applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, nel pieno rispetto ed in attuazione della determinazione ANAC n. 8 del 17/06/2015”. Ciò in ragione dei poteri che la Provincia di Ancona esercita nei confronti degli stessi enti, ovvero del legame organizzativo, funzionale o finanziario che li correla. 14. Il Responsabile della prevenzione della corruzione di tali Enti ha anche la competenza ad effettuare la vigilanza, la contestazione e le segnalazioni previsti dall’art. 15 del D.Lgs. n. 39 del 2013; provvede inoltre a predisporre le misure organizzative per la prevenzione della corruzione ai sensi della legge n. 190/2012. Egli infine dà attuazione alla disciplina della trasparenza.

Art. 18

Il Coordinamento del PTPC con il Sistema di Performance management (e con il ciclo di

gestione della performance)

1. Il PTPC, quale atto avente natura di Piano programmatico generale, va collegato agli altri strumenti programmatici dell’Ente e, in particolare, al Piano della performance, attuando, sulla base delle linee guida diramate dalla C.i.V.I.T. con la deliberazione n. 6/2013, un ciclo delle performance integrato. 2. Per le finalità di cui al comma 1, andranno inseriti nel Piano della performance, nell’ambito della programmazione strategica e operativa, quali obiettivi ed indicatori di performance organizzativa e individuale, ai sensi del P.N.A. 2013, Allegato 1, Paragrafo B.1.1.4 “Individuazione per ciascuna misura del Responsabile del termine per l’attuazione, stabilendo il collegamento con il ciclo della performance”, (pagg. 17 e 18) l’attuazione delle misure previste nel PTPC per la prevenzione del fenomeno della corruzione, nonché i processi e le attività programmate per l’aggiornamento e l’implementazione del PTPC. 3. Il Ciclo delle performance integrato di cui al comma 1, viene garantito attraverso gli opportuni collegamenti tra il PTPC e il Piano della performance, sulla base delle linee guida diramate dalla C.i.V.I.T. con delibera n. 6 del 2013, comprendente gli ambiti relativi:

- alla performance; - agli standard di qualità dei servizi; - alla trasparenza ed alla integrità; - al piano di misure in tema di misurazione e contrasto alla corruzione.

4. Il PTPC dovrà essere coordinato con gli strumenti già vigenti per il controllo nell’amministrazione nonché di quelli individuati dal D.lgs. n. 150 del 2009, ossia:

a) il Piano e la Relazione sulla performance (art. 10 del D.Lgs. n. 150 del 2009); b) il Sistema di misurazione e valutazione della performance (art. 7 del D.Lgs. n.150 del 2009); c) la Sezione del PTPC contenente le Misure organizzative per l’attuazione effettiva degli

obblighi di trasparenza (già il P.T.T.I.) 5. In attuazione della deliberazione C.i.V.I.T. n. 6/2013 il coordinamento tra PTPC e Piano della performance, dovrà mirare a “realizzare un migliore collegamento tra ciclo della performance e ciclo di programmazione economico-finanziaria e di bilancio, sia in termini di associazione delle risorse agli obiettivi, sia in termini di gestione del processo e dei soggetti coinvolti”; ciò al fine di ““promuovere un ciclo della performance “integrato” che comprenda gli ambiti relativi alla performance, agli standard di qualità dei servizi, alla trasparenza e integrità e, alle misure in tema di prevenzione e contrasto della corruzione previste dal PTPC, nonché a consentire una effettiva valutazione della efficacia, efficienza ed economicità dell’attività delle pubbliche amministrazioni ai fini della erogazione dei servizi pubblici destinati direttamente o indirettamente a soddisfare le esigenze dei cittadini””.

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6. Con il ciclo di gestione della performance integrato con il PTPC la Provincia si prefigge altresì lo scopo di garantire l’effettiva e composita accountability in termini di obiettivi e risultati dell’azione amministrativa.

Art. 19

Coordinamento del PTPC con gli strumenti di programmazione

1. Per il combinato disposto dell’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012, come sostituito dal D.Lgs. n. 97/2016, e del paragrafo 5 (pag 44) del PNA 2016 «l’organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione». 2. Il PTPC pertanto deve contenere gli obiettivi strategici in materia di prevenzione e di trasparenza fissati dagli organi di indirizzo che devono essere coordinati con quelli previsti in altri documenti di programmazione strategico-gestionale quali il PEG-Piano della performance e il documento unico di programmazione (DUP) previsto dal D.Lgs. n. 23/06/2011 n. 118. 3. Tale coordinamento si deve concretizzare mediante l’inserimento ex ante negli strumenti finanziari dell’ente delle misure di prevenzione della corruzione previsti nel PTPC quali obiettivi strategici con i relativi indicatori di performance.

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TITOLO II GLI STRUMENTI PREVENTIVI PER INIBIRE L’ATTUAZIONE DEI RISCHI DI

CORRUZIONE

CAPO I

LE MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Art. 20

Misure di prevenzione per ridurre la probabilità che il rischio si verifichi

1. Le azioni e le misure finalizzate alla prevenzione della corruzione che la Provincia di Ancona persegue, sono articolate in base all’aggiornamento 2015 al P.N.A. (determinazione ANAC n. 12/2015)19 in: a) misure generali, (già obbligatorie) indicate nell’allegato 1 del P.N.A. 2013) “che si

caratterizzano per il fatto di incidere sul sistema complessivo della prevenzione della corruzione intervenendo in materia trasversale sull’intera amministrazione o ente” (determinazione ANAC n. 12/2015 pag 22);

b) “misure specifiche”(già ulteriori) indicate nell’allegato 4 del P.N.A. 2013) “che si caratterizzano per il fatto di incidere su problemi specifici individuati tramite l’analisi del rischio” (determinazione ANAC n. 12/2015 pag 22), la cui applicazione discende obbligatoriamente dalla legge o da altre fonti normative;

c) misure trasversali: di natura intersettoriale (sono quelle indicate al paragrafo B.1.1.3 “Individuazione di misure di carattere trasversale” dell’Allegato 1 del P.N.A. 2013, pag 15) ed integrate con gli aggiornamenti operati dall’ANAC con determinazione n. 12/2015 e con deliberazione n. 831/2016 e recepite con il presente PTPC nelle tabelle del risk management);

d) misure settoriali: che interessano ambiti non comuni a più settori. 2. La Provincia di Ancona, nel rispetto dei contenuti del P.N.A. del proprio contesto organizzativo

e della propria autonomia normativa, individua nel presente PTPC le seguenti misure di prevenzione atte a ridurre la probabilità che il rischio di corruzione si verifichi nell’Ente, individuando tra le misure trasversali, quelle generali e specifiche non caratterizzate da elementi di specificità settoriale.

3. Le misure di prevenzioni “generali”, “specifiche” e “trasversali” sono elencate nelle tabelle seguenti e sono desunte dal PNA 2013, dalla determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 e dal PNA 2016. Le misure specifiche a loro volta vengono classificate sulla base della loro natura secondo la seguente indicazione con un’analisi di dettaglio che fornisce una risposta alle criticità sollevate da ANAC nel PNA 2016 alla voce “Misure di prevenzione” (pagg 10-11) e in particolare nella determinazione ANAC n. 12 del 28/10/2015 (pagg 21-22) nella quale ANAC ha formulato i seguenti rilievi conseguenti al monitoraggio compiuto sul campione dei PTPC esaminati: “I primi monitoraggi condotti dall’Autorità sulla qualità dei PTPC hanno evidenziato che molte amministrazioni si sono limitate a inserire nei PTPC l’elenco delle misure “obbligatorie”

19 Le misure finalizzate alla prevenzione della corruzione vanno lette come misure generali (già obbligatorie) e specifiche (già ulteriori) sulla base delle indicazioni fornite da ANAC con determinazione n. 12/2015 “Aggiornamento 2015 al PNA” pag 21-22.

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(spesso riportate senza alcun approfondimento e poco contestualizzate), mentre le misure “ulteriori” sono state previste solo raramente. È necessario, invece, che ogni amministrazione o ente identifichi misure realmente congrue e utili rispetto ai rischi propri di ogni contesto”:

I ) MISURE SPECIFICHE (già ulteriori) TRASVERSALI suddivise al loro

volta in: I/1) misure specifiche di carattere generale I/2) misure specifiche in materia di integrità ed etica I/3) misure specifiche in materia di partecipazione I/4) misure specifiche in materia di programmazione

II) MISURE SPECIFICHE (già ulteriori) SETTORIALI per ciascuna delle

11 aree di attività monitorate e trattate nel Risk management (Sezione III del presente PTPC), relative alle aree sensibili al rischio corruttivo suddivise al loro volta in:

II/A) Amministrazione generale II/B ) Acquisizione e progressione del personale II/C) Contratti pubblici (già affidamenti di lavori servizi e forniture) II/D) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto

economico diretto ed immediato per il destinatario II/E) Provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto

economico diretto ed immediato per il destinatario II/F) Finanziaria gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio II/G) Controlli verifiche ispezioni e sanzioni II/H) Incarichi e nomine II/I) Affari legali e contenzioso II/L) Esternalizzazioni e partecipate II/M) Governo del territorio

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MISURE GENERALI (già obbligatorie) sulla base delle indicazioni fornite da ANAC condeterminazione n. 12/2015 “Aggiornamento 2015 al PNA” pag 21-22 1 Adempimenti materia di trasparenza. Sezione del PTPC “Misure organizzative per

l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza” (già il P.T.T.I.).

2 Codice di comportamento

3 Formazione del personale in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione

4 Il sistema dei controlli interni di regolarità amministrativa e contabile a campione sugli atti dirigenziali secondo il Regolamento provinciale (Segretario Generale e Collegio dei revisori)

5 Le direttive 6 I meccanismi di sostituzione in caso di inerzia o ritardi sui tempi dei procedimenti 7 Rotazione del personale 8 Disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di

illecito (c.d. whistleblower)( Determinazione A.N.A.C. n. 6 del 28/4/2015: “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower) e decreto del Presidente della Provincia n. 233 del 01/09/2015: “Disciplina per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)”

9 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 10 Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la

conclusione dei procedimenti (art. 1 comma 9, della L. n 190/2012) 11 Assegnazione di specifici obiettivi del PEG/PDP per l’attuazione del Piano della

prevenzione della Corruzione mediante il coordinamento previsto dalla deliberazione CiVIT/ANAC n. 6/2013 al fine di attuare un ciclo delle perfomance integrato comprendente gli ambiti relativi: alla perfomance, agli standard di qualità dei servizi, alla trasparenza ed alla integrità, al piano di misure in tema di misurazione e contrasto alla corruzione

12 Monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione

13 Disciplina specifica in materia di formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici, conferimento di incarichi dirigenziali in caso di condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

14 Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali 15 Disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed

incarichi extra-istituzionali 16 Disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di

particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors) 17 Disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di

lavoro (pantouflage – revolving doors) 18 Protocolli di legalità e patti di integrità negli affidamenti (art. 1, comma 17 della L.

190/2012. 19 Istituti specifici della Trasparenza ed Integrità: la partecipazione al procedimento

amministrativo, l’accesso civico e le giornate della trasparenza.

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20 Diffusione di buone pratiche e valori a salvaguardia e divulgazione dell’immagine positiva dell’amministrazione e della sua attività quale ulteriore contenuto strategico e quale dimostrazione del senso di appartenenza all’Ente da parte del personale dipendente mediante un impegno personale a diffondere, attraverso un’azione comunicativa, all’interno e all’esterno dell’Ente un’immagine positiva dell’amministrazione e della sua attività segnalando buone prassi o casi da funzionari da prendere ad esempio.

21 Pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale degli amministratori 22 Patti di integrità o protocolli di legalità. Decreto della Presidente della Provincia n.

308 del 09/11/2015. “Adesione al protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata negli appalti pubblici trasmesso alla Provincia di Ancona dalla Prefettura di Ancona con nota prot. 0059264 del 23/09/2015”

I) MISURE SPECIFICHE (già ulteriori) desunte dal PNA 2013 TRASVERSALI

I/1) MISURE SPECIFICHE DI CARATTERE GENERALE

1

Esplicita motivazione e massima trasparenza da parte della Provincia degli atti, ancheistruttori, al fine di rendere evidenti e conoscibili le scelte operate e l’iter logicoseguito con riferimento allo specifico rischio di corruzione

2 Controlli specifici per prevenire eventi rischiosi

3 Misure di disciplina del conflitto di interessi

4

Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazionee di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R.n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

5

Razionalizzazione organizzativa dei controlli mediante potenziamento del servizioispettivo dell’amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte leverifiche sulle dichiarazioni (art. 72 D.P.R. n. 445 del 2000)

6 Affidamento delle ispezioni, dei controlli e degli atti di vigilanza di competenzadell’amministrazione ad almeno due dipendenti abbinati secondo rotazione casuale.

7 Rafforzamento delle misure di controllo attraverso il monitoraggio interno, anche acampione, dei tempi procedimentali e dei contenuti degli atti

8 Rispetto degli obblighi di pubblicazione di cui al D.Lgs. n. 33/2013 da parte delresponsabile del procedimento della Provincia

9 Espressa dichiarazione da parte dell’organismo competente circa l’accertata sussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti in capo al soggetto determinato.

10 Previsione della presenza di più funzionari in occasione dello svolgimento di procedureo procedimenti “sensibili”, anche se la responsabilità del procedimento o del processo èaffidata ad un unico funzionario

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11 In caso di delega di potere, programmazione ed effettuazione di controlli a campionesulle modalità di esercizio della delega.

12

Regolazione dell’esercizio della discrezionalità nei procedimenti amministrativi e neiprocessi di attività, mediante circolari o direttive interne, in modo che lo scostamentodalle indicazioni generali debba essere motivato; creazione di flussi informativi suderoghe e sugli scostamenti.

13 Introduzione di procedure che prevedano che i verbali relativi ai servizi svolti presso l’utenza debbano essere sempre sottoscritti dall’utente destinatario

14 Svolgimento di incontri e riunioni periodiche tra dirigenti competenti in settori diversiper finalità di aggiornamento sull’attività dell’amministrazione, circolazione delleinformazioni e confronto sulle soluzioni gestionali.

15

Promozione di convenzioni tra amministrazioni per l’accesso alle banche datiistituzionali contenenti informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti di cuiagli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, disciplinando le modalità di accesso ai datida parte delle amministrazioni procedenti senza oneri a loro carico (art. 58, comma 2,d.lgs. n. 82 del 2005).

16

Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari di gara o diconcorso e di consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPCT, attia far emergere l’eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o direclami/segnalazioni sulle nomine effettuate.

17 Idonea e preventiva valutazione circa la sussistenza dei presupposti necessari perl’affidamento di incarichi esterni in difetto del presupposto della carenza in servizio diadeguate risorse umane e professionali scarsamente motivata

18 Costituzione in giudizio quale ricorso privilegiato da parte della Provincia, in quanto attore o convenuto, a tutela delle proprie ragioni e dei propri interessi giuridici per la risoluzione delle controversie insorte

19 Rafforzamento delle misure di controllo attraverso il monitoraggio interno, anche acampione, dei tempi procedimentali e dei contenuti degli atti

20 Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura daseguire

21

Segnalazioni alle Autorità competenti (ANAC, Procura della Repubblica, ProcuraRegionale della Sezione Giurisdizionale della Corte dei Conti per le Marche ePrefettura) di fatti connessi a specifici rischi di corruzione individuati nel catalogo deirischi specifici del PTPC che possono dare luogo a responsabilità a carico degli autoridegli stessi ove gli accertamenti compiuti evidenzino fattispecie di rilevanza penale odi danno erariale

I/2) MISURE SPECIFICHE IN MATERIA DI INTEGRITA’ ED ETICA

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1

Integrity Management (gestione dell’etica): Codice etico del personale e Codice eticodell’Amministrazione per la buona politica. Questa misura fa riferimento ad azionipolitiche finalizzate ad applicare all’attività amministrativa standard etici sempre piùelevati per integrare l’approccio basato sulle regole con l’approccio basato sui valori, inattuazione del documento OCSE del 06/05/2009: “Towards a Sound IntegrityFramework: Instruments, Processes, Structures and Conditions for Implementation”.(Verso un quadro solido di integrità: strumenti, processi, strutture e condizioni diattuazione)”. Strumenti dell’Integrity management sono per l’appunto: il Codice eticodel personale e il Codice etico dell’Amministrazione per la buona politica.

2 Formazione del personale e degli amministratori in materia di etica, integrità ed altretematiche attinenti alla prevenzione della corruzione

3

Misure di prevenzione quali l’attuazione di processi di formazione generale e specifica in materia di prevenzione della corruzione, l’adesione a codici etici e il ricorso a ulteriori misure al fine di creare in capo ai dirigenti una accorta consapevolezza del rischio corruttivo e la concreta capacità di individuare con certezza il verificarsi di fenomeni corruttivi all’interno dell’Ente ed essere in tal modo in grado di prevenirli o di reprimerli

4 Ricorso a forme alternative quali parcellizzazione del procedimento “segregazionedelle funzioni” (PNA 2016 -pag 27)

5 Ricorso a forme alternative quali la suddivisione dei compiti del responsabile delprocedimento relativi all’istruttoria procedimentale da quelli del dirigente competenteall’adozione dl provvedimento finale

I/3) MISURE SPECIFICHE IN MATERIA DI PARTECIPAZIONE

1 Avvisi di preinformazione dibattiti pubblici strutturati e iniziative pubbliche per ilcoinvolgimento degli amministratori pubblici e dei cittadini nella fase diprogrammazione.

2

Adozione di strumenti di programmazione partecipata (debat public, quali consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturati, informative a gruppi già organizzati) in un momento che precede l’approvazione formale degli strumenti di programmazione.

3 Formalizzazione dell’avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase diprogrammazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilitàdell’avvenuta condivisione delle scelte programmate.

4 Partecipazione consentita ai soggetti privati all’attività di programmazione dell’Ente malimitata ai casi individuati dall’Amministrazione al fine di evitare favoritismi, abusi osituazioni di vantaggio.

I/4) MISURE SPECIFICHE IN MATERIA DI PROGRAMMAZIONE

1 In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri perindividuarne le priorità.

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2 Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione ecomunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelliomogenei.

II) MISURE SPECIFICHE (già ulteriori) desunte dal PNA 2013 SETTORIALI

PER CIASCUNA DELLE AREE DI ATTIVITA’ RELATIVE SENSIBILI AL RISCHIO CORRUTTIVO

II/A) AMMINISTRAZIONE GENERALE

1 Regolamentazione interna per la disciplina del conflitto d’interessi.

2

Rafforzamento del principio di distinzione tra le competenze degli organi politico-amministrativi e le competenze dei dirigenti mediante controllo periodico al fine di accertare il rispetto del principio della separazione delle competenze tra organi politico-amministrativi e dirigenti

3 Misure di distinzione tra le competenze degli organi politico-amministrativi e lecompetenze dei dirigenti al fine del rafforzamento delle competenze dirigenziali inmateria di provvedimenti di spettanza dei dirigenti

4 Disciplina specifica in materia di formazione di commissioni

5 Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni eeventuali consulenti

6 Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessarirequisiti da attestarsi preventivamente alla nomina.

7 Pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale degli amministratori

II/B ) ACQUISIZIONE E PROGRESSIONE DEL PERSONALE

1

Rilascio da parte dei commissari di concorso o di selezione di dichiarazioniattestanti:l’assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alconcorso/selezione, e il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa interna dellaProvincia.

2

Rilascio da parte dei commissari di concorso o di selezione di dichiarazioni attestanti: a) l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non aver svolto alcuna attività di formazione nei riguardi di soggetti partecipanti al concorso/selezione; d) di non aver concorso, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi»; e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai concorrenti per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alconcorso/selezione, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all’articolo 51c.p.c., richiamato dal PTPC; g) il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa interna della Provincia

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3

Predeterminazione da parte da parte dell’Ente e/o della commissione di concorso/selezione di criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione dei punteggi di valutazione dei titoli e delle prove da assegnare avendo riguardo alle norme pertinenti e al posto da ricoprire

4 Controlli mirati da parte del Settore personale per accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai candidati

5 Richiesta ufficiale ai candidati di rimuovere la causa di incompatibilità

6

Previsione di meccanismi di raccordo tra i servizi competenti a gestire il personale (mediante consultazione obbligatoria e richiesta di avviso dell’U.P.D.) al fine di consentire la valutazione complessiva dei dipendenti anche dal punto di vista comportamentale, in particolare stabilendo un raccordo tra l’ufficio di appartenenza del dipendente, il servizio del personale competente al rilascio di autorizzazioni allo svolgimento di incarichi extraistituzionali e l’U.P.D..

7 Controlli specifici per prevenire eventi rischiosi miranti ad accertare l’esistenza dellarelativa pesatura da parte dell’Organismo interno di valutazione

8

Direttive al Dirigente del Settore personale di non corrispondere le indennità in assenzadi pesatura da parte dell’Organismo interno di valutazione e di recuperare le sommeillegittimamente erogate

9 Controllo a campione da parte del dirigente o del personale di posizione organizzativa su possibili episodi di assenteismo del personale dipendente

10 Controlli mirati da parte del Settore personale per accertare l’effettiva presenza in servizio del personale

11 Controlli mirati da parte del Settore personale per acquisire senza indugio legiustificazioni del personale assente dal servizio pur in presenza di timbraturaeffettuata

12 Controlli mirati da parte del Settore personale per accertare comportamenti ed attività posti in essere dai dipendenti in violazione dei doveri d’ufficio

13 Controlli mirati da parte del RPCT per accertare la collusione da parte di dipendenti condestinatari di erogazioni e benefici

14

Disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto dilavoro presso la Provincia (pantouflage – revolving doors) del Dirigente o delResponsabile del procedimento della Provincia di Ancona incaricato da un soggettoesterno già affidatario di incarichi da parte della Provincia di Ancona

II/C) CONTRATTI PUBBLICI (GIA’AFFIDAMENTI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE)

1 Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione a natura,quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettive e documentateemerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti

2

Predeterminazione da parte dell’Ente di criteri stringenti ai quali attenersi nell’adozione di atti relativi al procedimento di gara e nella valutazione delle offerte avendo riguardo alle norme pertinenti, all’appalto da aggiudicarsi e all’oggetto complessivo del contratto.

3 Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture

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4 Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere

5

Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara);

6 Report periodici al RPCT in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d’urgenza e relative motivazioni.

7 Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPCt in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d’urgenza da effettuarsi tempestivamente.

8 Formalizzazione dell’avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase diprogrammazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilitàdell’avvenuta condivisione delle scelte programmate.

9 Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazionedegli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante

10 Obbligo di comunicare al RPC la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimioperatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazioneappaltante).

11

Direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità diaggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimofiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure diimporto inferiore a 40.000 euro.

12 Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del principio dellarotazione, previa fissazione di criteri generali per l’iscrizione.

13

Dichiarazione rilasciata dal Responsabile del procedimento di non trovarsi in conflitto di interesse e in situazioni di incompatibilità con le imprese concorrenti tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all’articolo 51 c.p.c., richiamato dall’art. 84 del Codice

14 Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari

15 Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella nomina delRP e atte a rilevare l’assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso.

16 Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte adattestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procederead affidamenti diretti

17 Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori conl’indicazione agli atti del procedimento delle relative indicazioni.

18 Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione);

19 Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con iquali sono stati stipulati contratti, ai fini della verifica di eventuali relazioni diparentela o affinità nei confronti dell’appaltatore.

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20 Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardoo diniego dell’accesso ai documenti di gara

21 Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) darispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione erendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori

22 Verifica del corretto assolvimento dell’obbligo di trasmissione all’ANAC delle varianti progettuali

23 Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata delcontratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti progettuali

24

Obbligo per il responsabile del procedimento di fornire al RPC un report che gli dia lapossibilità di conoscere il numero di affidamenti fatti in un determinato arco temporaleche hanno utilizzato come criterio di scelta quello dell’offerta economicamente piùvantaggiosa (OEPV) in quanto questo criterio presenta un più elevato rischio didiscrezionalità rispetto al criterio del prezzo più basso.

25 Report del Responsabile del procedimento al RPCT contenente la misura percentuale trail totale dei soli affidamenti fatti con OEPV rispetto a tutti gli affidamenti effettuati inun determinato periodo.

26 Predeterminazione motivata da parte della commissione giudicatrice in sede diinsediamento dei criteri da utilizzare per l’attribuzione dei punteggi da assegnareall’offerta tecnica.

27 Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità.

28 Scelta motivata dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, sulla base dei curricula presentati.

29

Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti i requisiti professionali posseduti e l’assenza di situazioni di conflitto di interesse e di incompatibilità con le ditte concorrenti anche conto delle cause di astensione di cui all’articolo 51 c.p.c., richiamato dall’art. 84 del Codice, nonché

a) di non svolgere o aver svolto «alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice); b) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi»; c) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali;

30 Report al RPCT della procedura eseguita per la nomina della commissione giudicatricedi gara con l’indicazione dei requisiti professionali posseduti dai singoli commissari.

31 Adozione di direttive interne/linee guida che indichino i requisiti di valutazionedell’esperienza e della struttura tecnica di cui l'appaltatore si avvarrà per redigere ilprogetto esecutivo al fine di non lasciare margini di discrezionalità all’appaltatore.

32 Programmazione annuale anche per acquisti di beni e forniture

33 Per servizi e forniture di beni standardizzabili, nonché lavori di manutenzione ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere

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34 Obbligo di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso diproroghe contrattuali o affidamenti d’urgenza da effettuarsi tempestivamenteprincipalmente per appalti con rilevanti importi contrattuali.

35

Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione digara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzionenei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e dellaconservazione delle buste contenenti l’offerta ed individuazione di appositi archivi (fisicie/o informatici).

36 Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tuteladell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.

37 Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno e al RPCT di gare in cui siverifichi una frequente ricorrenza dell’aggiudicazione con ristretto numero dipartecipanti

38 Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno e al RPCT di gare in cui sisospettino accordi collusivi tra le ditte partecipanti alla gara al fine di manipolarnegli esiti.

39

Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altrielementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni dicontrollo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinareofferte“concordate

40

Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell’anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all’esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all’esclusione

41 Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella valutazione delle offerte avendo riguardo alle norme pertinenti e all’oggetto complessivo del contratto.

42 Direttive interne che prevedano l’attivazione di verifiche di secondo livello in caso dipaventato annullamento e/o revoca della gara

43 Verifica da parte del Responsabile del procedimento della documentazione prodottadall’aggiudicatario prima della stipula del contratto e richiesta di integrazione delladocumentazione mancante

44 Invio al RPCT d i report periodici in cui siano rendicontati le comunicazioniconcernenti i mancati inviti, le esclusioni e le aggiudicazioni di cui all’art. 79 delCodice dei contratti

45 Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti, sotto laresponsabilità del dirigente dell’ufficio.

46 Pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione

47

Dichiarazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.

48

Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con cadenzaprestabilita e da trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivarespecifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto alcronoprogramma

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49

Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici chesintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l’andamento del contratto rispetto atempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazionepossibile.

50 Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed alRPCT di avere tempestiva conoscenza dell’osservanza degli adempimenti in materiadi subappalto.

51 In caso di subappalto, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolareeffettivo dell’impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto.

52 Controllo sull’applicazione di eventuali penali per il ritardo.

53 Invio al RPCT di report analitico che contenga la specifica motivazione da parte deldirigente competente in merito alle cause che hanno dato luogo alla necessità dimodificare gli elementi del contratto definiti nel bando di gara o nel capitolato d’oneri.

54 Predisposizione, previo avviso pubblico, di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori

55 Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.

56

Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all’interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione.

57 Invio al RPCT di report analitico annuale che contenga un’analisi relativa allo scostamento medio dei costi dei contratti conclusi nell’anno di riferimento rispetto a quelli conclusi nell’anno precedente.

58 Invio al RPCT di report analitico che contenga l’elenco dei vizi della forniturarilevati in sede di ispezione interna

59

Invio al RPCT di report analitico da parte del dirigente competente da cui si desume lanon perfetta corretta esecuzione della fornitura o dei lavori da parte dell’appaltatoreche confuta la veridicità del certificato di regolare esecuzione redatto dal direttore deilavori

60 Nomina di collaudatore di fiducia dell’ente per la verifica in contradditorio con ildirettore dei lavori delle anomalie e dei vizi riscontrati in sede di esecuzione delcontratto

61 Tempestiva contestazione delle riserve presentate dall’appaltatore e costituzione ingiudizio in difesa delle ragioni e degli interessi giuridici della Provincia

62 Contestazione tempestiva per la loro genericità delle riserve presentate dall’appaltatoree costituzione in giudizio in difesa delle ragioni e degli interessi giuridici della Provincia

63 Costituzione in giudizio in difesa delle ragioni e degli interessi giuridici della Provinciaquale ricorso privilegiato da parte della Provincia per la risoluzione delle controversieinsorte con l’appaltatore

II/D )PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI PRIVI DI EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL

DESTINATARIO

1 Controlli specifici per accertare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti in capo al soggetto destinatario del provvedimento ampliativo

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2 Obbligo di pubblicazione da parte dei responsabili della trasmissione e dellapubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10,comma 1,del D.Lgs. n. 33/2013

II/E ) PROVVEDIMENTI AMPLIATIVI DELLA SFERA GIURIDICA DEI DESTINATARI CON EFFETTO ECONOMICO DIRETTO ED IMMEDIATO PER IL

DESTINATARIO

1 Controlli specifici per accertare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale richiesti in capo al soggetto destinatario del provvedimento ampliativo

2 Obbligo di pubblicazione da parte dei responsabili della trasmissione e dellapubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati ai sensi dell’art. 10,comma 1,del D.Lgs. n. 33/2013

3 Intensificazione dei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive di certificazionee di atto notorio rese dai dipendenti e dagli utenti ai sensi degli artt. 46-49 del D.P.R.n. 445 del 2000 (artt. 71 e 72 del d.P.R. n. 445 del 2000)

4 Razionalizzazione organizzativa dei controlli mediante potenziamento del servizioispettivo dell’amministrazione (art. 1, comma 62, l. n. 662 del 1996) rispetto a tutte leverifiche sulle dichiarazioni (art. 72 D.P.R. n. 445 del 2000)

II/F ) FINANZIARIA GESTIONE DELLE ENTRATE, DELLE SPESE E DEL PATRIMONIO

1 Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri delle aree e degli immobili diproprietà privata da acquisire in locazione con la esplicitazione della coerenza con lefinalità dell’ente

2 Perizia di stima degli uffici provinciali in ordine alla effettiva necessità da parte dellaProvincia di utilizzare il bene da acquisire in locazione da altri soggetti pubblici oprivati e contenente un giudizio di congruità del canone di locazione da corrispondersi

II/G ) CONTROLLI VERIFICHE ISPEZIONI E SANZIONI

1

Invio al RPCT di report analitico annuale che contenga un’analisi relativa allo scostamento medio dell’importo delle sanzioni irrogate nell’anno di riferimento rispetto a quelle irrogate nell’anno precedente al fine di verificare l’eventuale disomogeneità della valutazione nella determinazione delle sanzioni.

2

Invio al RPCT di report analitico annuale che contenga un’analisi relativa alloscostamento medio dell’importo delle sanzioni irrogate nell’anno di riferimento rispettoa quelle irrogate nell’anno precedente al fine di verificare l’eventuale derogaall’applicazione dei minimi delle sanzioni previste

3 Invio al RPCT di report analitico annuale che contenga un’analisi relativa alnumero delle contravvenzioni archiviate con la succinta indicazione delle motivazioniaddotte a fondamento dell’archiviazione

II/H) INCARICHI E NOMINE

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1

Predeterminazione da parte dell’Ente di criteri stringenti ai quali attenersi nell’adozione di atti relativi al conferimento di incarichi o nomine avendo riguardo alle norme pertinenti e alla valutazione oggettiva dei requisiti e dei titoli posseduti dai candidati a cui conferire l’incarico o da nominarsi o da designarsi

2 Rilascio da parte dei soggetti interessati di dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di incompatibilità o di inconferibilità e il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa per l’accettazione dell’incarico, della nomina o della designazione.

3 Rilascio da parte degli interessati di dichiarazioni attestanti l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ivi compreso il DLgs n. 39/2013.

II/I ) AFFARI LEGALI E CONTENZIOSO

1 Presentazione di memorie difensive adeguate alla difesa delle ragioni della Provincia

2 Report al RPCT e all’UPD di testimonianza in giudizio da parte del personale dellaProvincia non adeguatamente ponderata in relazione alla difesa delle ragioni dell’ente

II/L) ESTERNALIZZAZIONI E PARTECIPATE

1

Vigilanza da parte della Provincia sugli enti pubblici economici, sulle società apartecipazione pubblica e sugli altri enti privati a controllo pubblico, nei quali detienequote non inferiori al 20%, per accertare nei confronti degli stessi l’adeguamento allenorme della legge n. 190/2012 e il rispetto delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n-33/2013, nel D. Lgs. N. 39/2013 e nelle varie altre disposizioni emanate dall’ANAC

2 Vigilanza periodica della Provincia sugli enti, società, istituzioni e fondazionipartecipati dalla Provincia in merito al rispetto delle norme relative alle regole dievidenza pubblica in materia di contratti pubblici

3

Vigilanza periodica della Provincia sugli enti, società, istituzioni e fondazionipartecipati dalla Provincia in merito al rispetto delle norme relative al reclutamento delpersonale e al conferimento di incarichi di collaborazione e professionali a lavoratori eprofessionisti esterni

4 Vigilanza periodica della Provincia sugli enti, società, istituzioni e fondazionipartecipati dalla Provincia in merito al rispetto delle norme relative alla correttezzadella gestione amministrativa contabile da parte dell’ente partecipato

5 Vigilanza periodica della Provincia sugli enti, società, istituzioni e fondazionipartecipati dalla Provincia in merito al rispetto delle norme relative agli adempimenti inmateria di anticorruzione e di trasparenza

6

Vigilanza periodica della Provincia sugli enti, società, istituzioni e fondazionipartecipati dalla Provincia in merito alla verifica della sussistenza di eventualicondizioni ostative di inconferibilità specifiche per gli incarichi di amministratore eper gli incarichi dirigenziali del soggetto partecipato (art. 3, comma 1, lett. d), art. 6, art.7, art. 3,comma 1, lett. c) D.Lgs. n. 39/2013

7

Vigilanza periodica della Provincia sugli enti, società, istituzioni e fondazionipartecipati dalla Provincia in merito alla verifica della sussistenza di eventuali condizioniostative di incompatibilità specifiche per gli incarichi di amministratore e per gliincarichi dirigenziali del soggetto partecipato art. 9, comma 2,, art. 11, commi 2 e 3, art.13, art. 14 ,commi 1 3 e 2, lett. a) e c) e art. 12 del D.Lgs. n. 39/2013

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8

Vigilanza periodica della Provincia sugli enti, società, istituzioni e fondazionipartecipati dalla Provincia in merito alla verifica del rispetto di quanto previsto all’art.53, comma 16 ter del DLgs n. 165/2001 sull’adozione da parte delle società partecipatedelle misure necessarie a evitare l’assunzione presso le stesse di dipendenti pubbliciche, negli ultimi tre anni di servizio, abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali perconto di pubbliche amministrazione, nei confronti delle società stesse

9

Vigilanza periodica della Provincia sugli enti, società, istituzioni e fondazionipartecipati dalla Provincia in merito alla verifica sulla corretta gestione delle risorseumane della società/ente partecipato e sulla esatta applicazione degli istituticontrattuali

10

Vigilanza periodica della Provincia sugli enti, società, istituzioni e fondazionipartecipati dalla Provincia in merito alla verifica del possesso dei requisiti di idoneità,di compatibilità e di conferibilità sopravvenuti in capo ai soggetti che ricoprono lacarica di Presidente, Vice Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione eDirettore in società, fondazioni e istituzioni partecipati dalla Provincia

11 Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei rappresentanti della Provinciapresso Enti Organismi Società ed Istituzioni

12 Scelta dei rappresentanti della Provincia da nominarsi o designarsi presso EntiOrganismi Società ed Istituzioni tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti daattestarsi preventivamente alla nomina.

13

Rilascio da parte dei rappresentanti della Provincia da nominarsi o designarsi presso Enti Organismi Società ed Istituzioni di dichiarazioni attestanti:l’assenza di cause di inconferibilità e incompatibilità e il possesso dei requisiti richiesti dalla normativa vigente ivi compreso il DLgs n. 39/2013.

II/M) GOVERNO DEL TERRITORIO

1 Estensione del controllo/vigilanza sul PTPC, sul PRG e sui piani attuativi comunali inordine alla conformità alla normativa vigente e ai piani territoriali sovraordinati, da partedell’ente competente all’approvazione/controllo/vigilanza

2

Verifica da parte del responsabile del procedimento e del dirigente competente rispettoalla prevalenza gerarchica sugli altri strumenti urbanistici (PTCP, PRG e strumentiattuativi), trattandosi di atto fondamentale di indirizzo della programmazione regionale edi orientamento per la programmazione e pianificazione delle Città metropolitane, delleProvince e dei Comuni con prescrizioni cogenti

3

Verifica da parte del responsabile del procedimento e del dirigente competente delrispetto da parte del PTCP, (strumento urbanistico generale di programmazione dellaProvincia contenente gli indirizzi strategici di assetto del territorio provinciale) dei pianisovra ordinati di ambito regionale

4

Anteriormente all’avvio del processo di elaborazione del PTCP, individuazione da partedell'organo politico competente degli obiettivi generali del PTCP con la contestualeelaborazione di criteri generali e linee guida per la definizione delle conseguenti sceltepianificatorie

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5

Preventiva previsione che, in fase di adozione dello PTCP, l'amministrazioneprovinciale effettui una verifica del rispetto della coerenza tra gli indirizzi di politicaterritoriale prestabiliti e le soluzioni tecniche adottate dai tecnici incaricati apportando iconseguenti correttivi necessari a garantire la coerenza tra indirizzi e fasi tecnicheoperative.

6

Necessità, in caso di affidamento della redazione del piano a soggetti esterniall’amministrazione provinciale, che la Provincia renda note le ragioni che determinanoquesta scelta, le procedure che intende seguire per individuare il professionista, cuiaffidare l’incarico e i relativi costi.

7 Provvedimento adeguatamente motivato per l’individuazione dei tecnici da incaricarsiper la redazione del PTCP

8 Controllo e verifica delle soluzioni tecniche elaborate dai progettisti incaricati coninterventi correttivi per renderle coerenti rispetto agli obiettivi delle politiche di sviluppoterritoriale prefissati dall’amministrazione

9

Previsione che lo staff incaricato della redazione del piano sia interdisciplinare (con lapresenza di competenze anche ambientali, paesaggistiche e giuridiche) e che sianocomunque previste modalità operative che vedano il diretto coinvolgimento dellestrutture provinciali, tecniche e giuridiche.

10 Verifica dell’assenza di cause di incompatibilità o casi di conflitto di interesse in capoa tutti i soggetti appartenenti al gruppo di lavoro incaricato della redazione del piano.

11

Assicurare la più ampia conoscenza tra la popolazione locale dei documenti di indirizzoformulati preventivamente dall’Amministrazione provinciale prevedendo forme dipartecipazione degli amministratori pubblici locali e dei cittadini sin dalla fase diredazione del piano, in modo da acquisire ulteriori informazioni sulle effettive esigenzeo sulle eventuali criticità di aree specifiche, per adeguare ed orientare le soluzionitecniche ed avanzare proposte di carattere generale e specifico per riqualificare l’interoterritorio, con particolare attenzione ai servizi pubblici.

12 Predeterminazione e pubblicizzazione dei criteri generali che saranno utilizzati in fase istruttoria per la valutazione delle osservazioni al PTCP.

13 Richiesta al Comune di adeguata motivazione in ordine alle carenze riscontrate in sededi verifica e integrazione documentale conseguente a verifica compiuta dal responsabiledel procedimento per colmare le lacune rilevate

14 Richiesta al Comune di una attenta verifica del rispetto degli obblighi di pubblicazionedi cui al D.Lgs. n. 33/2013 da parte del responsabile del procedimento comunale

15

Divulgazione e massima trasparenza e conoscibilità delle decisioni fondamentali contenute nel PTCP adottato, anche attraverso l’elaborazione di documenti di sintesi dei loro contenuti in linguaggio non tecnico e la predisposizione di punti informativi per i cittadini.

16

Verifica del deposito presso le sedi dei Comuni e delle Unione montane dello schemadel PTCP adottato dal Consiglio provinciale onde evitare di limitare la partecipazioneal procedimento da parte di alcuni Enti.

17 Previsione della esplicita attestazione di avvenuta pubblicazione dei provvedimenti e degli elaborati da allegare al provvedimento di approvazione del PTCP.

18 Adeguata motivazione, anche con riferimento agli atti istruttori della deliberazione consiliare di accoglimento o rigetto delle osservazioni presentate al PTCP

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19 Trasparenza e adeguata pubblicazione da parte del responsabile del procedimento della Provincia

20

Motivazione puntuale delle decisioni di accoglimento delle osservazioni che modificanoil PTCP adottato, con particolare riferimento agli impatti sul contesto ambientale,paesaggistico e culturale

21

Motivazione puntuale delle decisioni di rigetto delle osservazioni presentate al PTCP alfine di scongiurare possibili iniziative dell’Amministrazione atte a contrastareimmotivatamente legittime aspettative degli stakeholder.

22 Monitoraggio sugli esiti dell’attività istruttoria delle osservazioni al PTCP, al fine diverificare quali e quante proposte presentate dai privati siano state accolte e con qualimotivazioni

23 Adeguata motivazione da parte dell’organo esecutivo della Provincia in merito al pareredel Comitato provinciale per il Territorio e, in caso di sua assenza, del Dirigentecompetente in ordine al parere disatteso

24 Richiesta al Comune di integrazione documentale

25 Formulazione di osservazione motivate da parte della Provincia ai sensi della LR34/1992 e della sentenza della Corte Costituzionale n. 343/2005

26 Richiesta al Comune di assicurare la più ampia conoscenza tra la popolazione localedegli strumenti urbanistici comunali prevedendo forme di partecipazione degliamministratori pubblici locali e dei cittadini

27

Incontri preliminari del responsabile del procedimento con gli uffici tecnici e irappresentanti politici competenti, diretti a definire gli obiettivi generali in relazionealle proposte del soggetto attuatore

28

Richiesta al Comune di procedere alla costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinarecon personale dell’ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti sianochiamati a valutare i contenuti della convenzione per la realizzazione di opere diurbanizzazione primaria e secondaria e per la cessione delle aree necessarie .e avalutarne l’adeguatezza in relazione agli interessi perseguiti dall’Ente trattandosi dipiani particolarmente esposti al rischio di indebite pressioni di interessi particolaristici

29

Costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinare con personale dell’ente, maappartenente a uffici diversi, i cui componenti siano chiamati a rendere unadichiarazione sull’assenza di conflitti di interesse; (tale misura si rivela opportunasoprattutto per i piani di particolare incidenza urbanistica)

30 Richiesta al Comune di procedere ad acquisire alcune informazioni dirette ad accertareil livello di affidabilità dei privati promotori (quali ad esempio il certificato dellaCamera di commercio, i bilanci depositati, le referenze bancarie, casellario giudiziale)

31

Richiesta ai promotori della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare che possa consentire di verificare non soltanto la fattibilità dell’intero programma di interventi, ma anche il rispetto degli indici e parametri edificatori e degli standard urbanistici stabiliti dal PRG

32

Richiesta ai promotori della presentazione di un programma economico finanziario relativo sia alle trasformazioni edilizie che alle opere di urbanizzazione da realizzare che possa consentire di verificare non soltanto la fattibilità dell’intero programma di interventi, ma anche l’adeguatezza degli oneri economici posti in capo agli operatori

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33

Richiesta al Comune di procedere alla costituzione di gruppi di lavoro interdisciplinarecon personale dell’ente, ma appartenente a uffici diversi, i cui componenti sianochiamati a valutare i contenuti della convenzione al fine di accertare ilcontemperamento dei rispettivi interessi pubblici e privati nel disciplinare l’attivitàurbanistica ed edilizia da attuarsi mediante i mezzi e le risorse dei privati al fine digarantire il rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici generali.

34

Richiesta al Comune di procedere alla formale attestazione da parte del responsabile dell’ufficio comunale competente, da allegare alla convenzione, dell’avvenuto aggiornamento delle tabelle parametriche degli oneri e del fatto che la determinazione degli stessi è stata attuata sulla base dei valori in vigore alla data di stipula della convenzione

35 Richiesta al Comune di procedere alla pubblicazione delle tabelle parametriche per la determinazione degli oneri a cura della Regione e del Comune.

36 Richiesta al Comune di procedere all’ assegnazione della mansione del calcolo deglioneri dovuti a personale diverso da quello che cura l’istruttoria tecnica del pianoattuativo e della convenzione

37

Richiesta al Comune di procedere alla formale attestazione, da allegare allaconvenzione, che le opere di urbanizzazione individuate e da realizzarsi dal promotoreprivato hanno valenza prioritaria per gli interessi pubblici perseguiti dall’Ente

38

Richiesta al Comune di procedere alla formale attestazione, da allegare allaconvenzione, che le opere di urbanizzazione individuate e da realizzarsi dal promotoreprivato e i relativi costi sono congrui e pertinenti con gli obblighi assunti dal soggettoprivato con la stipula della Convenzione urbanistica e in ogni caso sono di valoresuperiore a quelli che l’amministrazione sosterebbe con l’esecuzione diretta.

39

Richiesta al Comune di procedere alla formale attestazione, da allegare allaconvenzione, che le aree da cedere gratuitamente da parte del privato per standardsono coerenti con le soluzioni progettuali contenute negli strumenti urbanisticiesecutivi o negli interventi edilizi diretti convenzionati

40

Richiesta al Comune di procedere alla formale attestazione, da allegare allaconvenzione, che le aree da cedere gratuitamente da parte del privato necessarie per leopere di urbanizzazione primaria e secondaria sono di qualificato interesse per lacollettività in quanto consentono di poter disporre di aree di pregio per servizi, qualiverde o parcheggi

41

Richiesta al Comune di procedere alla formale attestazione, da allegare allaconvenzione, che le aree da cedere gratuitamente da parte del privato individuate nellaconvenzione urbanistica e da acquisire dal Comune non sono gravate da oneri dibonifica

42

Richiesta al Comune di procedere alla formale attestazione motivata, da allegare allaconvenzione, che le aree standard da cedere gratuitamente da parte del privatoindividuate nella convenzione urbanistica e da acquisire dal Comune non possonoessere cedute e pertanto vanno monetizzate con un versamento al Comune di unimporto alternativo alla cessione diretta delle stesse

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43

Richiesta al Comune di procedere alla formale attestazione motivata, da allegare allaconvenzione, che le aree standard da cedere gratuitamente da parte del privatoindividuate nella convenzione urbanistica e da acquisire dal Comune non possonoessere cedute e pertanto vanno monetizzate sussistendo i presupposti di legge conintroiti alternativi congrui per le finanze comunali

44

Richiesta al Comune di procedere alla formale attestazione motivata, da allegare alla convenzione, che le aree standard da cedere gratuitamente da parte del privato individuate nella convenzione urbanistica e da acquisire dal Comune non possono essere cedute e pertanto vanno monetizzate sussistendo i presupposti di legge e non già sulla base di un’ampia discrezionalità tecnica degli uffici comunali competenti cui appartiene la valutazione

45

Richiesta al Comune di procedere alla formale attestazione motivata, da allegare allaconvenzione, che le aree standard da cedere gratuitamente da parte del privatoindividuate nella convenzione urbanistica e da acquisire dal Comune non possonoessere cedute e pertanto vanno monetizzate sussistendo i presupposti di legge sullabase dei corretti rapporti tra spazi destinati agli insediamenti residenziali oproduttivi e spazi a destinazione pubblica

46

Richiesta al Comune di procedere alla vigilanza di propria competenza in ordineall’esecuzione da parte degli operatori privati delle opere di urbanizzazione perevitare che la stessa non eseguita correttamente con conseguenti danni per l’ente,per la collettività e per gli stessi acquirenti degli immobili privati realizzati chesaranno privi di servizi essenziali ai fini dell’agibilità degli stessi

47 Richiesta al Comune di procedere alla vigilanza di propria competenza in ordineall’esercizio dei propri compiti di vigilanza al fine di evitare la realizzazione diopere qualitativamente di minor pregio rispetto a quanto dedotto in obbligazione

48

Richiesta al Comune di procedere alla vigilanza di propria competenza in ordineall’esercizio dei propri compiti con riferimento al rispetto delle norme sulla sceltadel soggetto che deve realizzare le opere

49

Richiesta al Comune di procedere alla vigilanza di propria competenza in ordineall’esercizio dei propri compiti con riferimento al rispetto da parte del Comuneall’atto del rilascio del permesso di costruire convenzionato della stipula dellaconvenzione in cui prevedere gli obblighi del promotore coerenti con le norme dilegge e con il piano urbanistico di riferimento

50

Richiesta al Comune di procedere alla vigilanza di propria competenza in ordineall’esercizio dei propri compiti con riferimento al rispetto da parte del Comune cheil rilascio del titolo edilizio non sia preceduto dalla stipula di una convenzioneurbanistica tra Comune e soggetto attuatore nella quale sono stabilite lecaratteristiche dell’intervento

51

Richiesta al Comune di procedere alla vigilanza di propria competenza in ordineall’esercizio dei propri compiti con riferimento agli accordi negoziali tra PA esoggetti privati nell’attuazione di previsioni urbanistiche (Urbanistica consensuale)salvaguardando congruità del valore economico dei diritti edificatori ceduti dalla PA alprivato rispetto al valore dell’impegno finanziario che il privato ha sostenuto a vantaggiodella PA

52 Affidamento del controllo continuo dei procedimenti relativi ad accordi di programma o a contratti urbanistici al Segretario Generale e al RPCT nell’ambito dei controlli interni attivati nell’Ente

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53 Regolamentazione degli accordi di programma al fine di monitorare le motivazionidelle scelte e del ricorso a tali strumenti

54

Adozione di una normativa interna con cui si stabilisca che, a supporto dell’istruttoria o delle decisioni in materia di accordi di programma o di contratti urbanistici, venga adibito personale interno qualificato con la previsione che, in mancanza di tali professionalità all’interno dell’Ente, l’Ente dovrà avvalersi di personale della Provincia nell’esercizio della sua funzione di assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni

55

Sollecitazione della Provincia nei confronti del Collegio di vigilanza per l’esercizio delpotere sostitutivo in caso di accertamento della mancata esecuzione dell’Accordo diprogramma

56

Predisposizione e pubblicazione di linee guida interne che disciplinino la procedura daseguire e introducano specifiche forme di trasparenza e rendicontazione (ad esempio,tramite check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, inviata al RPC ai finidi controllo)

A queste misure si aggiungono quelle desunte dal PNA 2013, dalla determinazione ANAC n. 12/2015 (già previste nei PTPC 2014-2016, 2015-2017 e 2016-2018) e dal PNA 2016 approvato con deliberazione n. 831 del 03/08/2016 e che si riportano qui di seguito:

MISURE SPECIFICHE (già ulteriori) DELL’AREA DI RISCHIO “CONTRATTI PUBBLICI” DI CUI ALLA PARTE SPECIALE DELLA DETERMINAZIONE ANAC N. 12/2015 (Allegato F deliberazione consiliare n. 5 del 29/01/2016 “Aggiornamento PTPC 2016-2018)

Fase 1 PROGRAMMAZIONE Descrizione L’insufficiente attenzione alla fase di programmazione o un utilizzo

improprio degli strumenti di intervento dei privati nella programmazione costituiscono una delle principali cause dell’uso distorto delle procedure che può condurre a fenomeni corruttivi

Possibili misure di prevenzione per il trattamento del rischio 1 Obbligo di adeguata motivazione in fase di programmazione in relazione

natura, quantità e tempistica della prestazione, sulla base di esigenze effettivedocumentate emerse da apposita rilevazione nei confronti degli uffici richiedenti

2 Audit interni su fabbisogno e adozione di procedure interne per rilevazione e comunicazione dei fabbisogni in vista della programmazione, accorpando quelli omogenei.

3 Programmazione annuale anche per acquisti di servizi e forniture. 4 Per servizi e forniture standardizzabili, nonché lavori di manutenzione

ordinaria, adeguata valutazione della possibilità di ricorrere ad accordi quadro e verifica delle convenzioni/accordi quadro già in essere.

5 Controllo periodico e monitoraggio dei tempi programmati anche mediante sistemi di controllo interno di gestione in ordine alle future scadenze contrattuali (ad esempio, prevedendo obblighi specifici di informazione in relazione alle prossime scadenze contrattuali da parte del responsabile del procedimento ai soggetti deputati a programmare le procedure di gara).

6 In fase di individuazione del quadro dei fabbisogni, predeterminazione dei criteri per individuarne le priorità.

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7 Pubblicazione, sui siti istituzionali, di report periodici in cui siano rendicontati i contratti prorogati e i contratti affidati in via d’urgenza e relative motivazioni.

8 Per rilevanti importi contrattuali previsione di obblighi di comunicazione/informazione puntuale nei confronti del RPCT in caso di proroghe contrattuali o affidamenti d’urgenza da effettuarsi tempestivamente.

9 Utilizzo di avvisi di preinformazione; quand’anche facoltativi. 10 Adozione di criteri trasparenti per documentare il dialogo con i soggetti

privati e con le associazioni di categoria, prevedendo, tra l’altro, verbalizzazioni e incontri aperti al pubblico e il coinvolgimento del RPCT.

11 Adozione di strumenti di programmazione partecipata (debat public, quali consultazioni preliminari, dibattiti pubblici strutturati, informative a gruppi già organizzati) in un momento che precede l’approvazione formale degli strumenti di programmazione dei lavori pubblici, anche al fine di individuare le opere da realizzarsi in via prioritaria.

12 Formalizzazione dell’avvenuto coinvolgimento delle strutture richiedenti nella fase di programmazione, in modo da assicurare una maggiore trasparenza e tracciabilità dell’avvenuta condivisione delle scelte di approvvigionamento.

Fase 2 PROGETTAZIONE

Descrizione L’impostazione della strategia di acquisto è cruciale per assicurare la rispondenza dell’intera – e più ampia - procedura di approvvigionamento al perseguimento del pubblico interesse, nel rispetto dei principi enunciati dall’art. 2 del Codice dei Contratti Pubblici.

Possibili misure di prevenzione per il trattamento del rischio 1 Previsione di procedure interne che individuino criteri di rotazione nella

nomina del RP e atte a rilevare l’assenza di conflitto di interesse in capo allo stesso.

2 Effettuazione di consultazioni collettive e/o incrociate di più operatori e adeguata verbalizzazione/registrazione delle stesse.

3 Obbligo di motivazione nella determina a contrarre in ordine sia alla scelta della procedura sia alla scelta del sistema di affidamento adottato ovvero della tipologia contrattuale (ad esempio appalto vs. concessione).

4 Adozione di direttive interne/linee guida che introducano criteri stringenti ai quali attenersi nella determinazione del valore stimato del contratto avendo riguardo alle norme pertinenti e all’oggetto complessivo del contratto.

5 Audit su bandi e capitolati per verificarne la conformità ai bandi tipo redatti dall’ANAC e il rispetto della normativa anticorruzione.

6 Adozione di direttive interne/linee guida che limitino il ricorso al criterio dell’OEPV in caso di affidamenti di beni e servizi standardizzati, o di lavori che non lasciano margini di discrezionalità all’impresa.

7 Obbligo di dettagliare nel bando di gara in modo trasparente e congruo i requisiti minimi di ammissibilità delle varianti progettuali in sede di offerta.

8 Sottoscrizione da parte dei soggetti coinvolti nella redazione della documentazione di gara di dichiarazioni in cui si attesta l’assenza di interessi personali in relazione allo specifico oggetto della gara.

9 Utilizzo di clausole standard conformi alle prescrizioni normative con

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riguardo a garanzie a corredo dell’offerta, tracciabilità dei pagamenti e termini di pagamento agli operatori economici.

10 Previsione in tutti i bandi, gli avvisi, le lettere di invito o nei contratti adottati di una clausola risolutiva del contratto a favore della stazione appaltante in caso di gravi inosservanze delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità.

11 Misure di trasparenza volte a garantire la nomina di RP a soggetti in possesso dei requisiti di professionalità necessari.

12 Pubblicazione di un avviso in cui la stazione appaltante rende nota l’intenzione di procedere a consultazioni preliminari di mercato per la redazione delle specifiche tecniche.

Con specifico riguardo alle procedure negoziate, affidamenti diretti, in economia o comunque sotto soglia comunitaria.

1 Preventiva individuazione, mediante direttive e circolari interne, di procedure atte ad attestare il ricorrere dei presupposti legali per indire procedure negoziate o procedere ad affidamenti diretti da parte del RP.

2 Predeterminazione nella determina a contrarre dei criteri che saranno utilizzati per l’individuazione delle imprese da invitare.

3 Utilizzo di sistemi informatizzati per l’individuazione degli operatori da consultare.

4 Direttive/linee guida interne, oggetto di pubblicazione, che disciplinino la procedura da seguire, improntata ai massimi livelli di trasparenza e pubblicità, anche con riguardo alla pubblicità delle sedute di gara e alla pubblicazione della determina a contrarre ai sensi dell’art. 37 del D.lgs. n.33/2013.

5 Check list di verifica degli adempimenti da porre in essere, anche in relazione alle direttive/linee guida interne adottate, da trasmettersi periodicamente al RPCT.

6 Previsione di procedure interne per la verifica del rispetto del principio di rotazione degli operatori economici presenti negli elenchi della stazione appaltante.

7 Obbligo di comunicare al RPCT la presenza di ripetuti affidamenti ai medesimi operatori economici in un dato arco temporale (definito in modo congruo dalla stazione appaltante).

8 Verifica puntuale da parte dell’ufficio acquisti della possibilità di accorpare le procedure di acquisizione di forniture, di affidamento dei servizi o di esecuzione dei lavori omogenei.

9 Direttive/linee guida interne che introducano come criterio tendenziale modalità di aggiudicazione competitive ad evidenza pubblica ovvero affidamenti mediante cottimo fiduciario, con consultazione di almeno 5 operatori economici, anche per procedure di importo inferiore a 40.000 euro.

10 Obbligo di effettuare l’avviso volontario per la trasparenza preventiva. 11 Utilizzo di elenchi aperti di operatori economici con applicazione del

principio della rotazione, previa fissazione di criteri generali per l’iscrizione.

Fase 3 SELEZIONE DEL CONTRAENTE Descrizione Nella fase di selezione, gli enti sono chiamati a porre in essere misure

concrete per prevenire conflitti di interesse (cfr. considerando 16 della

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direttiva 2014/24/UE del 26 febbraio 2014) o possibili applicazioni distorte delle diverse diposizioni del Codice, rilevanti al fine di condizionare gli esiti della procedura a motivo della sussistenza di un interesse finanziario, economico o altro interesse personale costituente una minaccia all’imparzialità e indipendenza dell’azione pubblica

Possibili misure di prevenzione per il trattamento del rischio 1 Accessibilità online della documentazione di gara e/o delle informazioni

complementari rese; in caso di documentazione non accessibile online, predefinizione e pubblicazione delle modalità per acquisire la documentazione e/o le informazioni complementari.

2 Pubblicazione del nominativo dei soggetti cui ricorrere in caso di ingiustificato ritardo o diniego dell’accesso ai documenti di gara.

3 Direttive/linee guida interne che individuino in linea generale i termini (non minimi) da rispettare per la presentazione delle offerte e le formalità di motivazione e rendicontazione qualora si rendano necessari termini inferiori.

4 Predisposizione di idonei ed inalterabili sistemi di protocollazione delle offerte (ad esempio prevedendo che, in caso di consegna a mano, l’attestazione di data e ora di arrivo avvenga in presenza di più funzionari riceventi; ovvero prevedendo piattaforme informatiche di gestione della gara).

5 Direttive/linee guida interne per la corretta conservazione della documentazione di gara per un tempo congruo al fine di consentire verifiche successive, per la menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l’offerta ed individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici).

6 Obblighi di trasparenza/pubblicità delle nomine dei componenti delle commissioni e eventuali consulenti

7 Tenuta di albi ed elenchi di possibili componenti delle commissioni di gara suddivisi per professionalità.

8 Scelta dei componenti delle commissioni, tra i soggetti in possesso dei necessari requisiti, mediante estrazione a sorte in un’ampia rosa di candidati.

9 Sistemi di controllo incrociato sui provvedimenti di nomina di commissari e consulenti, anche prevedendo la rendicontazione periodica al RPCT, almeno per contratti di importo rilevante, atti a far emergere l’eventuale frequente ricorrenza dei medesimi nominativi o di reclami/segnalazioni sulle nomine effettuate.

10 Rilascio da parte dei commissari di dichiarazioni attestanti: a) l’esatta tipologia di impiego/lavoro, sia pubblico che privato, svolto negli ultimi 5 anni; b) di non svolgere o aver svolto «alcun’altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta» (art. 84, co. 4, del Codice); c) se professionisti, di essere iscritti in albi professionali da almeno 10 anni (art. 84, co. 8, lett. a), del Codice); d) di non aver concorso, «in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, con dolo o colpa grave accertati in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all’approvazione di atti dichiarati illegittimi» (art. 84, co. 6, del Codice); e) di non trovarsi in conflitto di interesse con riguardo ai dipendenti della

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stazione appaltante per rapporti di coniugio, parentela o affinità o pregressi rapporti professionali; f) assenza di cause di incompatibilità con riferimento ai concorrenti alla gara, tenuto anche conto delle cause di astensione di cui all’articolo 51 c.p.c., richiamato dall’art. 84 del Codice.

11 Introduzione di misure atte a documentare il procedimento di valutazione delle offerte anormalmente basse e di verifica della congruità dell’anomalia, specificando espressamente le motivazioni nel caso in cui, all’esito del procedimento di verifica, la stazione appaltante non abbia proceduto all’esclusione.

12 Nel caso in cui si riscontri un numero significativo di offerte simili o uguali o altri elementi, adeguata formalizzazione delle verifiche espletate in ordine a situazioni di controllo/collegamento/accordo tra i partecipanti alla gara, tali da poter determinare offerte“concordate”.

13 Check list di controllo sul rispetto, per ciascuna gara, degli obblighi di tempestiva segnalazione all’ANAC in caso di accertata insussistenza dei requisiti di ordine generale e speciale in capo all’operatore economico.

14 Direttive interne che prevedano l’attivazione di verifiche di secondo livello in caso di paventato annullamento e/o revoca della gara.

15 Obbligo di segnalazione agli organi di controllo interno di gare in cui sia presentata un’unica offerta valida/credibile.

16 Audit interno sulla correttezza dei criteri di iscrizione degli operatori economici negli elenchi e negli albi al fine di accertare che consentano la massima apertura al mercato (ad esempio, verifica dell’insussistenza di limitazioni temporali per l’iscrizione) e sulla correttezza dei criteri di selezione dagli elenchi/albi al fine di garantirne l’oggettività.

17 Rafforzamento dei meccanismi di monitoraggio dei rapporti con enti/soggetti, con i quali sono stati stipulati contratti, interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici, ai fini della verifica di eventuali relazioni di parentela o affinità con i dipendenti dell’area.

18 Per le gare di importo più rilevante, acquisizione da parte del RP di una specifica dichiarazione, sottoscritta da ciascun componente della commissione giudicatrice, attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria della gara e con l’impresa seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili co20llegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.

19 Obbligo di menzione nei verbali di gara delle specifiche cautele adottate a tutela dell’integrità e della conservazione delle buste contenenti l'offerta.

20 Individuazione di appositi archivi (fisici e/o informatici) per la custodia della documentazione.

21 Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di gara.

22 Pubblicazione sul sito internet della amministrazione, per estratto, dei punteggi attribuiti agli offerenti all’esito dell’aggiudicazione definitiva

23 Obbligo di preventiva pubblicazione online del calendario delle sedute di gara

Fase 4 VERIFICA AGGIUDICAZIONE E STIPULA DEL CONTRATTO Descrizione La verifica dell’aggiudicazione costituisce un momento essenziale di

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accertamento della correttezza della procedura espletata, sia in vista della successiva stipula del contratto sia nell’ottica dell’apprezzamento della sussistenza dei requisiti generali e speciali di partecipazione in capo all’aggiudicatario.

Possibili misure di prevenzione per il trattamento del rischio 1 Direttive interne che assicurino la collegialità nella verifica dei requisiti,

sotto la responsabilità del dirigente dell’ufficio acquisti e la presenza dei funzionari dell’ufficio, coinvolgendoli nel rispetto del principio di rotazione.

2 Check list di controllo sul rispetto degli adempimenti e formalità di comunicazione previsti dal Codice.

3 Introduzione di un termine tempestivo di pubblicazione dei risultati della procedura di aggiudicazione

4 Formalizzazione e pubblicazione da parte dei funzionari e dirigenti che hanno partecipato alla gestione della procedura di gara di una dichiarazione attestante l’insussistenza di cause di incompatibilità con l’impresa aggiudicataria e con la seconda classificata, avendo riguardo anche a possibili collegamenti soggettivi e/o di parentela con i componenti dei relativi organi amministrativi e societari, con riferimento agli ultimi 5 anni.

Fase 5 ESECUZIONE DEL CONTRATTO Descrizione In questa fase, che è relativa al momento in cui l’esecutore pone in atto i

mezzi e l’organizzazione necessaria a soddisfare il fabbisogno dell’amministrazione, secondo quanto specificamente richiesto in contratto, è indispensabile che l’ente si doti di ogni strumento utile a verificare l’esatto adempimento.

Possibili misure di prevenzione per il trattamento del rischio 1 Check list relativa alla verifica dei tempi di esecuzione, da effettuarsi con

cadenza prestabilita e da trasmettersi al RPCT e agli uffici di controllo interno al fine di attivare specifiche misure di intervento in caso di eccessivo allungamento dei tempi rispetto al cronoprogramma;

2 Controllo sull’applicazione di eventuali penali per il ritardo. 3 Fermi restando gli adempimenti formali previsti dalla normativa, previsione

di una certificazione con valore interno, da inviarsi al RPCT da parte del RP, che espliciti l’istruttoria interna condotta sulla legittimità della variante e sugli impatti economici e contrattuali della stessa (in particolare con riguardo alla congruità dei costi e tempi di esecuzione aggiuntivi, delle modifiche delle condizioni contrattuali, tempestività del processo di redazione ed approvazione della variante).

4 Verifica del corretto assolvimento dell’obbligo di trasmissione all’ANAC delle varianti.

5 Definizione di un adeguato flusso di comunicazioni al fine di consentire al RP ed al RPCT di avere tempestiva conoscenza dell’osservanza degli adempimenti in materia di subappalto.

6 In caso di subappalto, ove si tratti di società schermate da persone giuridiche estere o fiduciarie, obbligo di effettuare adeguate verifiche per identificare il titolare effettivo dell’impresa subappaltatrice in sede di autorizzazione del subappalto.

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7 Per opere di importo rilevante, pubblicazione online di rapporti periodici che sintetizzino, in modo chiaro ed intellegibile, l’andamento del contratto rispetto a tempi, costi e modalità preventivate in modo da favorire la più ampia informazione possibile.

8 Pubblicazione, contestualmente alla loro adozione e almeno per tutta la durata del contratto, dei provvedimenti di adozione delle varianti.

9 Fermo restando l’obbligo di oscurare i dati personali, relativi al segreto industriale o commerciale, pubblicazione degli accordi bonari e delle transazioni.

Fase 6 RENDICONTAZIONE DEL CONTRATTO

Descrizione Nella fase di rendicontazione del contratto, l’amministrazione verifica la conformità o regolare esecuzione della prestazione richiesta ed effettua i pagamenti a favore dei soggetti esecutori.

Possibili misure di prevenzione per il trattamento del rischio 1 Effettuazione di un report periodico (ad esempio semestrale), da parte

dell’ufficio contratti, al fine di rendicontare agli uffici di controllo interno di gestione le procedure di gara espletate, con evidenza degli elementi di maggiore rilievo (quali importo, tipologia di procedura, numero di partecipanti ammessi e esclusi, durata del procedura, ricorrenza dei medesimi aggiudicatari, etc.) in modo che sia facilmente intellegibile il tipo di procedura adottata, le commissioni di gara deliberanti, le modalità di aggiudicazione, i pagamenti effettuati e le date degli stessi, le eventuali riserve riconosciute nonché tutti gli altri parametri utili per individuare l’iter procedurale seguito.

2 Per procedure negoziate/affidamenti diretti, pubblicazione di report periodici da parte dell’Ufficio acquisti in cui, per ciascun affidamento, sono evidenziati: le ragioni che hanno determinato l’affidamento; i nominativi degli operatori economici eventualmente invitati a presentare l’offerta e i relativi criteri di individuazione; il nominativo dell’impresa affidataria e i relativi criteri di scelta; gli eventuali altri contratti stipulati con la medesima impresa e la procedura di affidamento; un prospetto riepilogativo di tutti gli eventuali contratti, stipulati con altri operatori economici, aventi ad oggetto lavori, servizi o forniture identici, analoghi o similari.

3 Pubblicazione del report periodico sulle procedure di gara espletate sul sito della stazione appaltante.

4 Predisposizione e pubblicazione di elenchi aperti di soggetti in possesso dei requisiti per la nomina dei collaudatori, da selezionare di volta in volta tramite sorteggio.

5 Pubblicazione delle modalità di scelta, dei nominativi e della qualifica professionale dei componenti delle commissioni di collaudo.

6 Predisposizione di sistemi di controlli incrociati, all’interno della stazione appaltante, sui provvedimenti di nomina dei collaudatori per verificarne le competenze e la rotazione.

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MISURE SPECIFICHE (già ulteriori) DELL’AREA DI RISCHIO “GOVERNO DEL TERRITORIO” DI CUI AL PNA 2016 (Le misure di prevenzione del rischio di corruzione in materia di Governo del territorio possono individuarsi come qui di seguito raggruppate nelle principali tipologie) A Misure di distinzione tra le competenze degli organi politico-amministrativi e le

competenze dei dirigenti A/1 Rafforzamento del principio di distinzione tra le competenze degli organi politico-

amministrativi e le competenze dei dirigenti. Al riguardo va controllato periodicamente l’esercizio della funzione al fine di accertare il rispetto del principio della separazione delle competenze di approvazione dei piani urbanistici generali, dei piani operativi nonché delle varianti urbanistiche in capo agli organi politico-amministrativi da quelle in materia di provvedimenti attuativi dei piani di spettanza dei dirigenti

A/2 Ampliamento della competenza operativa dei dirigenti tecnici B Misure di controllo B/1 Estensione del controllo sul PRG in ordine alla conformità alla normativa vigente e

ai piani territoriali sovraordinati, da parte dell’ente competente all’approvazione/controllo

B/2 Affidamento del controllo continuo dei procedimenti relativi ad accordi di programma o a contratti urbanistici al RPCT nell’ambito dei controlli interni attivati nell’Ente

C Misure di trasparenza C/1 Motivazione espressa delle varianti al PRG (in deroga agli artt. 3 e 13 della legge n.

241/1990) che abbiano carattere puntuale e siano rivolte a destinatari specifici (varianti parziali)

C/2 pubblicazione, quale forma ulteriore di obblighi di trasparenza, degli atti relativi agli accordi di programma e ai contratti urbanistici

C/3 motivazione approfondita dei provvedimenti di revoca dei P.R.G., delle varianti, degli accordi di programma o degli accordi sostitutivi di procedimento con riferimento ai sopravvenuti motivi di pubblico interesse, alla modificazione della situazione di fatto non supponibile al momento dell'adozione del provvedimento ossia alla nuova valutazione dell'interesse pubblico originario

D Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento

D/1 Misure di prevenzione quali l’attuazione di processi di formazione generale e specifica in materia di prevenzione della corruzione, l’adesione a codici etici e il ricorso a ulteriori misure al fine di creare in capo ai dirigenti una accorta consapevolezza del rischio corruttivo e la concreta capacità di individuare con certezza il verificarsi di fenomeni corruttivi all’interno dell’Ente ed essere in tal modo in grado di prevenirli o di reprimerli

E Misure di regolamentazione

E/1 Regolamentazione specifica per la determinazione dei tempi minimi dall’entrata in vigore dello strumento urbanistico o della sua variante per disporre la revoca

E/2 Regolamentazione dell’Ente ai fini della preventiva valutazione dei progetti di

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trasformazione urbanistica d’iniziativa privata o pubblica, in variante allo strumento urbanistico generale vigente ovvero in sua attuazione, e che comportino premialità edificatorie a fronte dell’impegno dei privati alla realizzazione di opere di urbanizzazione extra oneri ovvero alla cessione di aree o volumetrie per finalità di pubblico interesse

E/3 Regolamentazione, ai fini della valutazione del progetto di trasformazione urbanistica, mediante la prefissione di criteri per : a) la quantificazione del valore economico complessivo della trasformazione;

b) la quantificazione del valore economico dei diritti edificatori riconosciuti ai privati;

c) la quantificazione del contributo finanziario o operativo dei privati alla esecuzione delle opere di interesse pubblico extra oneri in rapporto al costo totale delle opere pubbliche programmate o comunque necessarie nell’ambito territoriale oggetto dell’intervento

E/4 Regolamentazione degli accordi di programma al fine di monitorare le motivazioni delle scelte e del ricorso a tali strumenti

F Misure di rotazione

F/1 Applicazione della misura delle rotazione sia negli incarichi che degli interventi assegnati ai dirigenti, al fine di migliorare la gestione dei rapporti con i privati

F/2 Ricorso ordinario e periodico di norma alla rotazione dei responsabili del procedimento creando per lo scopo, in caso di modesta dimensione dell’Ente, forme associative per l’interscambio di professionalità adeguate

G Misure di semplificazione di processi/procedimenti

G/1 Adozione di una normativa interna con cui si stabilisca che, a supporto dell’istruttoria o delle decisioni in materia di accordi di programma o di contratti urbanistici, venga adibito personale interno qualificato con la previsione che, in mancanza di tali professionalità all’interno dell’Ente, l’Ente dovrà avvalersi di personale della Provincia nell’esercizio della sua funzione di assistenza tecnico-amministrativa ai Comuni

G/2 Possibilità di far ricorso alla revoca degli strumenti urbanistici o delle loro varianti nei casi in cui si accerti la decadenza dei vincoli urbanistici ovvero sia possibile incrementare la dotazione degli standards urbanistici dei servizi pubblici

H Misure di formazione:

H/1 Percorsi di formazione specifica per acquisire gli strumenti necessari a conoscere, prevenire e reprimere i rischi corruttivi nell’esercizio delle attività più sensibili alla corruzione

I Misure di sensibilizzazione e partecipazione: I/1 Incentivazione della partecipazione dei privati nei procedimenti di pianificazione e

di attuazione delle decisioni urbanistiche I/2 Previsione di procedure di partecipazione al procedimento di approvazione di

strumenti urbanistici, in deroga all’art. 13 della legge n. 241/1990, aperte a chiunque voglia partecipare, al fine di formalizzare un controllo diffuso e democratico sulle scelte urbanistiche.

I/3 Valutazione scrupolosa della sostenibilità ambientale degli interventi previsti L Misure di segnalazione e protezione

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L/1 Whistleblower M Misure di disciplina del conflitto di interessi

M/1 Regolamentazione interna per la disciplina del conflitto d’interessi N Altre misure specifiche di prevenzione relative all’Area Governo del territorio

indicate nella Parte Speciale “Governo del Territorio” del PNA 2016

MISURE TRASVERSALI (di cui al PNA 2013)

1 Adempimenti materia di trasparenza. Adozione programma triennale per la trasparenza ed integrità della Provincia di Ancona

2 Codice di comportamento 3 Formazione del personale in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla

prevenzione della corruzione 4 Il sistema di controllo di regolarità amministrativa a campione sugli atti dirigenziali

secondo il Regolamento provinciale 5 I meccanismi di sostituzione in caso di inerzia o ritardi sui tempi dei procedimenti

6 Disciplina specifica in materia di tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d. whistleblower)

7 Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse 8 Monitoraggio del rispetto dei termini, previsti dalla legge o dai regolamenti, per la

conclusione dei procedimenti (art. 1 comma 9, delle L. n 190/2012) 9 Assegnazione di specifici obiettivi del PEG/PDP per l’attuazione del Piano della

prevenzione della Corruzione mediante il coordinamento previsto dalla deliberazioneCiVIT/ANAC n. 6/2013 al fine di attuare un ciclo delle perfomance integratocomprendente gli ambiti relativi: alla perfomance, agli standard di qualità dei servizi,alla trasparenza ed alla integrità, al piano di misure in tema di misurazione e contrastoalla corruzione

10 Incompatibilità specifiche per posizioni dirigenziali 11 Disciplina specifica in materia di svolgimento di incarichi d’ufficio - attività ed

incarichi extra-istituzionali 12 Disciplina specifica in materia di conferimento di incarichi dirigenziali in caso di

particolari attività o incarichi precedenti (pantouflage – revolving doors) 13 Disciplina specifica in materia di attività successiva alla cessazione del rapporto di

lavoro (pantouflage – revolving doors) 14 L’informatizzazione dei processi; questa consente per tutte le attività

dell’amministrazione verso l’esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull’attività da parte dell’utenza

15 L’accesso telematico a dati, documenti e procedimenti e il riutilizzo dei dati, documenti e procedimenti (d.lgs. n. 82 del 2005); questi consentono l’apertura dell’amministrazione verso l’esterno e, quindi, la diffusione del patrimonio pubblico e il controllo sull’attività da parte dell’utenza

ESEMPLIFICAZIONE DI MISURE DI PREVENZIONE (A PRESCINDERE SE GENERALI O SPECIFICHE) DEFINITE NELLA DETERMINAZIONE ANAC N. 12 DEL

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28/10/2015 (pag. 22)

1 Misure di controllo

2 Misure di trasparenza

3 Misure di definizione e promozione dell’etica e di standard di comportamento;

4 Misure di regolamentazione;

5 Misure di semplificazione dell’organizzazione/riduzione dei livelli/riduzione del numero degli uffici

6 Misure di semplificazione di processi/procedimenti

7 Misure di formazione

8 Misure di sensibilizzazione e partecipazione

9 Misure di rotazione

10 Misure di segnalazione e protezione

11 Misure di regolazione dei rapporti con i “rappresentanti di interessi particolari” (lobbies).

L’analisi delle singole misure generali di prevenzione è effettuata negli articoli seguenti.

Art. 21

Trasparenza ed Integrità 1. La Provincia di Ancona individua nella trasparenza ed integrità, in coerenza con la legge n. 190/2012, con il D.Lgs. n. 33/2013 e con il D.Lgs. n. 97/2016, la principale misura generale di prevenzione e di contrasto della corruzione. 2. Il concetto di trasparenza include sia quello di “accessibilità totale”, già delineato dall’abrogato art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, sia quello di “accessibilità totale alle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche” come definito dall’art. 1, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013”. 3. Lo strumento per attuare tale misura già individuato nel Programma triennale della trasparenza e l’integrità (P.T.T.I.)20 che la Provincia di Ancona aveva già approvato con deliberazione di Giunta provinciale n. 440 del 22/10/2011, oggi a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 52, comma 5, del DLgs n. 33/2013 va riferito all’autonoma Sezione del PTPC contenente le Misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza di cui all’art. 10, comma 1, del DLgs. n. 33/2013 e al paragrafo 4 (pag. 15) del PNA 2016 (Sezione Trasparenza). 4. Con l’inclusione nella Sezione II del presente Piano delle “Misure per la Trasparenza” (sostitutive del P.T.T.I), la Provincia declina a livello locale, le prescrizioni contenute nel D.Lgs. n. 33 del 2013, nella legge n. 190/2012 e nelle altre fonti normative vigenti. 5. Le misure per la Trasparenza vanno aggiornate annualmente, unitamente al PTPC, in relazione alla normativa sopravvenuta e alle nuove esigenze dell’Ente. 6. Gli obblighi di trasparenza devono essere osservati anche dagli enti pubblici economici, dalle società a partecipazione pubblica e dagli altri enti privati a controllo pubblico, di cui al 20 La Provincia di Ancona aveva approvato il PTTI con deliberazione di Giunta provinciale n. 440 del 22/10/2011, in attuazione del citato art. 11 del D.Lgs. n. 150/2009, quale sottosistema del Sistema di Performance Management (SPM) e successivamente riapprovato con deliberazione del Commissario Straordinario nell’esercizio dei poteri del Consiglio provinciale n. 1 del 24/01/2014 ai sensi dell’art. 10 del D.Lgs. n. 33/2013.

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precedente articolo 16, ovvero da quegli Enti nei quali la Provincia detiene quote non inferiori al 20% per accertare l’adeguamento degli stessi alle norme della legge n. 190/2012 e del D.Lgs. n. 33/2013, novellate dal D.Lgs n. 97/2016; 7. La Provincia in materia di trasparenza si adegua alle “Linee guida per l'aggiornamento del programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2014-2016” approvate dalla CiVIT/ANAC con Delibera n. 50 del 4 luglio 2013 (pubblicata sul sito istituzionale l'11.7.2013) e alle “Linee guida recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’art. 5, comma 2 del D.Lgs n. 33/2013”, approvate dall’ANAC con delibera n. 1309 del 28/12/2016 . 8. Istituti specifici della trasparenza e della integrità: sono: il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT) di cui all’art. 1, comma 7 della legge n. 190/2012, la partecipazione al procedimento amministrativo, l’accesso documentale, l'accesso civico “semplice” e l'accesso civico “generalizzato”, le giornate della trasparenza.

Art. 22

Partecipazione al procedimento amministrativo

1. La Provincia di Ancona riconosce ai cittadini il ruolo di attori fondamentali per contribuire al cambiamento organizzativo sotteso a tutta la nuova normativa in materia di prevenzione della corruzione. 2. Gli strumenti che la Provincia di Ancona mette a disposizione dei cittadini per garantire la partecipazione al procedimento amministrativo, sono: l’accesso documentale, l’accesso civico “semplice” e l'accesso civico “generalizzato”, le giornate della trasparenza e il sostituto del responsabile del procedimento inadempiente. 3. La Provincia dà attuazione alle novità introdotte dal D.Lgs n. 97 del 25 maggio 2016 al D.Lgs n. 33/2013 e alla legge n. 190/2012 mediante l’aggiornamento del vigente regolamento provinciale sull’accesso da approvarsi con lo scopo di definire un quadro organico che coordini gli aspetti applicativi delle seguenti tre tipologie di accesso previste dalla vigente normativa e da disciplinarsi in separate e distinte sezioni regolamentari:

a) una prima sezione dedicata alla disciplina dell’accesso documentale di cui alla legge n. 241/1990;

b) una seconda Sezione dedicata alla disciplina dell’accesso civico semplice connesso agli obblighi di pubblicazione di cui all’art. 5, comma 1, del D.Lgs n. 33/2013;

c) una terza sezione riservata alla disciplina dell’accesso generalizzato di cui all’art. 5, comma 2, del citato D.Lgs n. 33/2013.

Art. 23

Accesso documentale

1. L’accesso documentale è quello previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 241/1990 la cui finalità, riconosciuta dall’ordinamento, è quella di consentire ai soggetti interessati di esercitare al meglio le proprie facoltà partecipative, oppositive o difensive a tutela delle posizioni giuridiche qualificate di cui sono titolari. 2. Presupposto per l’esercizio dell’accesso documentale è la titolarità in capo al soggetto richiedente dell’esistenza di un “interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento per il quale è richiesto l’accesso”. 3. L’accesso documentale opera sulla base di norme e presupposti diversi da quelli su cui si fondano l’accesso civico “semplice” e l’accesso civico “generalizzato”. 4. Stante la sua funzione di tutela di situazioni giuridicamente rilevanti l’accesso documentale

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consente ai titolari di poter accedere ad atti e documenti per i quali è invece negato l’accesso generalizzato. 5. Pur in considerazione della diversità della loro natura giuridica, per ragione di coerenza sistematica ove l’amministrazione abbia negato il diritto di accesso documentale con la necessità di tutelare un interesse pubblico o privato prevalente pur in presenza di una posizione soggettiva legittimante ai sensi della legge n. 241/1990, alla stessa stregua deve negare le istanze di accesso generalizzato presentate da altri soggetti e riferite allo stesso oggetto in presenza delle stesse esigenze di tutela dell’interesse pubblico o privato addotta a motivazione del diniego di accesso ex legge n. 241/1990. 6. Analogamente se l’amministrazione concede l’accesso generalizzato non può, per i medesimi documenti e atti negare l’accesso documentale

Art. 24

L’accesso civico “semplice”

1. Con l’istituto dell’accesso civico “semplice” previsto e disciplinato all'art. 5, comma 1, del D.Lgs. n. 33 del 2013, la Provincia di Ancona riconosce a “chiunque” il diritto di vigilare, attraverso il sito web istituzionale, non solo sul corretto adempimento formale degli obblighi di pubblicazione ma soprattutto sulle finalità e sulle modalità di utilizzo delle risorse pubbliche. 2. L’accesso civico “semplice” è circoscritto al diritto riconosciuto a qualsiasi soggetto, senza necessità della titolarità di una posizione giuridica qualificata, di ottenere la pubblicazione di documenti, informazioni o dati che la Provincia è obbligata a pubblicare in base alla normativa vigente, nei casi in cui sia stata omessa tale pubblicazione obbligatoria, potendo il privato accedere ai documenti, dati e informazioni interessati dall’inadempimento dell’ente. 3. L'accesso civico “semplice” si configura come lo strumento riconosciuto al “quisque de populo” di "potere" controllare democraticamente la conformità dell'attività dell'amministrazione, determinando anche una maggiore responsabilizzazione di coloro che ricoprono ruoli strategici all'interno dell'amministrazione, soprattutto nelle aree più sensibili al rischio di corruzione, così come individuate dalla legge n. 190 del 2012. 4. Soggetti attivi del diritto di accesso civico “semplice”sono non solo i cittadini ma anche le società, entrambi legittimati a segnalare eventuali inadempimenti agli obblighi di pubblicazione di una serie di informazioni. 5. Con l'introduzione dell'accesso civico “semplice”, il legislatore ha inteso ampliare i confini tracciati dalla legge n. 241 del 1990 sotto il duplice profilo:

a) delle informazioni che le amministrazioni devono rendere disponibili; b) dei requisiti in capo al richiedente.

6. Quanto riportato ai commi precedenti consente di differenziare la partecipazione al procedimento (diritto di accesso) dall’accesso civico, che non sono tra di loro incompatibili, secondo la seguente distinzione:

a) il diritto di accesso, di cui all'art. 22 della legge 241/1990, è uno strumento finalizzato a proteggere interessi giuridici particolari da parte di soggetti che sono portatori di un "interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso" (art. 22, comma 1, lett. b) della Legge n. 241 del 1990) e si esercita con la visione o l'estrazione di copia di documenti amministrativi;

b) l'accesso civico“semplice” non necessita di una particolare legittimazione e riguarda tutte le informazioni e i dati che, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e delle altre disposizioni vigenti, le pubbliche amministrazioni devono pubblicare.

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7. Le richieste di accesso civico “semplice”devono essere inoltrate al RPCT, fermo restando l'obbligo a carico dei dirigenti responsabili degli uffici dell'amministrazione di assicurare il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto dei termini stabiliti dal decreto.

Art 25

Accesso civico “generalizzato”

1. L’accesso civico “generalizzato” delineato dall’art. 5, comma 2, del DLgs n. 33/2013 si sostanzia in “un diritto di accesso non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti e informazioni detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli per i quali è stabilito un obbligo di pubblicazione” (Linee guida ANAC-Delibera n. 1309 del 28/12/2016. pag 5). 2. Con l’accesso civico “generalizzato” si consente ai cittadini di esperire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico” (art. 5, comma 2, D.Lgs. n. 33/2013). 3. Tramite l’accesso civico “generalizzato” l’ente assicura l’accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti sia “per favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo di risorse pubbliche, sia per garantire la tutela dei diritti dei cittadini e la promozione della partecipazione degli interessati all’attività amministrativa (Linee guida ANAC-Delibera n. 1309 del 28/12/2016. Pag 5). 4. Il diritto di accesso “generalizzato”, quale strumento attuativo del generale principio di trasparenza si coniuga con la “trasparenza”, intesa quale misura fondamentale per le azioni di prevenzione e contrasto della corruzione. 5. Diversamente dal diritto di accesso semplice, (da attivarsi da parte del soggetto per richiedere alla Provincia l’adempimento degli obblighi di pubblicazione), il diritto di accesso generalizzato, in analogia agli ordinamenti aventi il Fredom of Information Act (FOIA), consentendo la possibilità di accedere ai dati e ai documenti, caratterizza il diritto generalizzato all’informazione quale strumento che configura la trasparenza quale regola generale del sistema individuando come sue eccezioni residuali la riservatezza e il segreto ai sensi dell’art. 5 bis del D.Lgs. n. 33/2013. 6. Il diritto di accesso generalizzato, potendo essere attivato da “chiunque” senza alcuna limitazione, in ordine alla legittimazione soggettiva del richiedente si configura, al pari del diritto di accesso civico semplice come un diritto a titolarità diffusa.

Art. 26

Le finalità dell’accesso civico

1. Attraverso l’accesso civico la Provincia di Ancona si prefigge le finalità di alimentare il rapporto di fiducia con la collettività e di promuovere la cultura della legalità, nonché la prevenzione di fenomeni corruttivi. 2. L’Istituto dell’accesso civico, configurandosi come un’estensione soggettiva del generale diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui all’art. 1, comma 22, della L. n. 241/1990 e riconoscendo tale diritto anche a coloro che non sono portatori di alcun interesse giuridico qualificato (diretto concreto ed attuale), rappresenta un ampliamento del potere di controllo dei cittadini sull’operato della Provincia. 3. Al diritto di accesso civico corrisponde l’obbligo per la Provincia di pubblicare nel sito istituzionale il documento, l’informazione o il dato richiesto e di trasmetterlo contestualmente al richiedente, ovvero di comunicare al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto e di cui ha la disponibilità. Se il documento,

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l’informazione o il dato richiesto risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l’Ente deve indicare al richiedente il relativo collegamento ipertestuale prevedendo, in caso di ritardo o mancata risposta, la possibilità di attivare il potere sostituivo previsto dall’articolo 2, comma 9-bis, della legge n. 241 del 1990.

Art. 27

Le Giornate della trasparenza

1. In considerazione della rilevanza che la Provincia di Ancona attribuisce alla trasparenza e alla integrità, quale principale misura per contrastare la corruzione, secondo quanto espressamente esplicitato al precedente art. 21, la Provincia inserisce nel presente PTPC, quale sua apposita Sezione, le “Misure per la Trasparenza” in sostituzione del P.T.T.I., prevedendo il suo collegamento con la programmazione strategica ed operativa dell’Amministrazione definita in via generale nel Piano della performance e negli analoghi strumenti di programmazione previsti per gli Enti Locali, ai sensi del combinato disposto dell’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 e del paragrafo 5 (pag 44) del PNA 2016. 2. In attuazione di quanto indicato al precedente comma 1, la Provincia garantisce la massima trasparenza in ogni fase di gestione del Ciclo della perfomance, ai sensi dell’art. 10, comma 4, del citato D.Lgs. n. 33/2013, con particolare riferimento all’obbligo di presentare agli stakeholder il Piano e la relazione sulla perfomance. A tale proposito la Provincia istituisce le Giornate della trasparenza in esecuzione dell’art. 10, comma 6, del D.Lgs. n. 33/2013. 3. Le Giornate della trasparenza costituiscono momento di comunicazione e di confronto con gli stakeholder nell’ambito delle politiche attuate dall’Ente dell’ “open government” (Governo aperto) e del Freedom of Information Act -FOIA (atto per la libertà di informazione) che consentono all’Amministrazione di essere “aperta” e “trasparente” nei confronti dei cittadini. 4. La Provincia di Ancona può caratterizzare le Giornate della Trasparenza anche con l’illustrazione di tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione e alla funzione della trasparenza.

Art. 28

Il Sostituto del responsabile del procedimento inadempiente

1. La Provincia di Ancona, in ossequio al principio partecipativo, garantisce una maggiore effettività al principio di partecipazione con l’introduzione del nuovo istituto della sostituzione del responsabile dell'emanazione del provvedimento mediante l’individuazione del soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia da parte del responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 2, comma 9 bis, della l n. 241/1990, comma aggiunto dall'art. 1, comma 1, D.L. 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla L. 4 aprile 2012, n. 35 e successivamente modificato dall'art. 13, comma 1, del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134. 2. L’individuazione del soggetto cui attribuire il potere sostitutivo in caso di inerzia da parte del responsabile del procedimento è ufficializzata nel PTPC come misura obbligatoria di prevenzione della corruzione al successivo art. 36 “I meccanismi di sostituzione in caso di inerzia o ritardi sui tempi dei procedimenti”.

Art. 29

Codice di comportamento del personale

1. Il Codice di comportamento adottato dalla Provincia in via definitiva, previa consultazione

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pubblica, con deliberazione n. 216 del 17/7/2014, approvata dal Commissario straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta provinciale in attuazione del D.P.R. n. 62 del 16/04/2013, costituisce una misura di prevenzione fondamentale, in quanto regola in senso legale ed eticamente corretto, il comportamento dei dipendenti e in tale ottica indirizza l’azione amministrativa. 2. Il Codice di comportamento dell’amministrazione è strettamente collegato al PTPC e esso costituisce elemento essenziale del PTPC ai sensi della Delibera A.N.A.C., n. 75/2013 “Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni (art.54, comma 5, d.lgs. n. 165/2001)” e della delibera C.i.V.I.T., n. 6/2013 “Linee guida relative al ciclo di gestione della performance per l’annualità 2013”, (paragrafo “Coordinamento e integrazione fra gli ambiti relativi alla performance, alla qualità, alla trasparenza, all’integrità e anticorruzione)”. 3. L’obbligo di osservanza del Codice di comportamento si estende ai collaboratori esterni a qualsiasi titolo, ai titolari di organi amministrativi e al personale impiegato negli uffici di diretta collaborazione dell’autorità politica e ai collaboratori delle ditte fornitrici di beni o servizi od opere a favore dell’amministrazione. 4. Le norme del Codice hanno natura legale e la violazione degli obblighi derivanti dal Codice può comportare la risoluzione o la decadenza del rapporto con l’Ente, nell’ipotesi di grave entità della violazione. 5. La Provincia programma adeguate iniziative di formazione per consentire la conoscenza delle norme contenute nel Codice. 6. Il Codice incoraggia l’emersione di valori positivi all’interno e all’esterno dell’Ente al fine di rafforzare il senso di fiducia nei confronti della P.A. come meglio specificato nel successivo articolo. 7. Ai fini di disciplinare lo svolgimento dei procedimenti disciplinari, la Provincia costituisce l’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.), adeguando, a tale proposito, il regolamento sull’ordinamento generale degli uffici e dei servizi. 8. Il Codice costituisce una misura di prevenzione incisiva ed è equiparata, secondo le indicazioni dell’ANAC (Delibera n. 75/2013) alla misura più importante che è quella della “Trasparenza”, prevedendone il suo abbinamento ad un’altra misura, quella della “Formazione” per rendere i suoi contenuti conoscibili dai soggetti a cui si indirizza. 9. Nell’ottica della finalità di prevenzione della corruzione e nella prospettiva di valorizzazione dell’etica e dell’integrità pubblica, il Codice vincola il pubblico dipendente a comportamenti cristallizzati nelle sue norme che, superando i confini dell’ambito lavorativo, ampliano lo scenario di applicazione anche a rapporti personali, situazioni private, conflitti di interesse, partecipazioni ad associazioni o organizzazioni; come tale si prefigge lo scopo di mantenere livelli di correttezza più elevati di quelli assicurati dalle norme penali. 10. Il Codice di comportamento ha valenza giuridica ed è configurabile anche come codice disciplinare in quanto i doveri in esso previsti hanno natura di obblighi giuridici, per cui la loro violazione comporta responsabilità disciplinare. 11. I doveri contenuti nel Codice si integrano in maniera sinergica con il principio di integrità sancito dall’art. 11, comma 2, del D.Lgs. n. 150/2009 e, da ultimo, dalla L. n. 190/2012, nell’ottica della correttezza dell’azione amministrativa che deve ispirare il buon governo. 12. Il codice di comportamento dei dipendenti ha natura di fonte di responsabilità disciplinare accertata all'esito del procedimento disciplinare, nel rispetto dei principi di gradualità e proporzionalità delle sanzioni, ai sensi dell’art. 16 del D.P.R. n. 62/2013.

Art. 30

Diffusione di buone pratiche e valori a salvaguardia e divulgazione dell’immagine dell’Ente

1. Il personale provinciale, quale dimostrazione del senso di appartenenza alla Provincia di Ancona,

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non si esime dal diffondere, attraverso un’azione comunicativa dentro e fuori l’Ente, un’immagine positiva dell’Amministrazione e della sua attività. A tal fine, si adopera, per il tramite del Dirigente di riferimento, perché si dia comunicazione all’esterno di buone prassi o di esempi di funzionari corretti e competenti. 2. Ciascun Dirigente, da parte sua, nell’ambito della propria sfera di competenza, si adopera per segnalare all’ufficio stampa della Provincia articoli della stampa o comunicazioni sui media che appaiono ingiustamente denigratori dell’organizzazione o dell’azione dell’Ente, affinché sia diffusa tempestivamente una risposta, con le adeguate precisazioni o chiarimenti, per mettere in luce il corretto agire degli organi e degli uffici della Provincia. Analogamente si adopera per la segnalazione ai media dei casi di buone prassi o di risultati positivi ottenuti dall’Amministrazione o dal personale dipendente. 3. La diffusione di buone pratiche e valori a salvaguardia e divulgazione dell’immagine positiva dell’amministrazione, della sua attività e delle finalità perseguite si configura quale misura essenziale di prevenzione principalmente in un periodo storico come quello attuale nel quale sono state poste in essere campagne denigratorie contro l’Istituzione Provincia finalizzate a legittimare iniziative miranti al ridimensionamento del ruolo storico e della funzione sovra comunale espletata dall’Ente intermedio/di area vasta oggetto di spoliazioni finanziarie e di contenimento funzionale. 4. L’azione di diffusione e di divulgazione dell’immagine e dell’operato della Provincia deve concentrarsi in particolare nel segnalare buone prassi amministrative e casi apprezzabili del “bravo funzionario" da prendere ad esempio.

Art. 31

La formazione

1. Al fine di diffondere tra i soggetti operanti nell’Ente un’adeguata cultura dell’integrità e della prevenzione della corruzione, la Provincia programma adeguati percorsi di formazione, tenendo presente una strutturazione su due livelli: a) livello generale rivolto a tutti i dipendenti: ha ad oggetto l’aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale); b) livello specifico rivolto al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio: ha ad oggetto le politiche, i programmi e i vari strumenti utilizzati per la prevenzione e tematiche settoriali, in relazione al ruolo svolto da ciascun soggetto nell’Ente. 2. Il RPCT individua i fabbisogni formativi, d’intesa con il Dirigente responsabile delle Risorse umane. 3. Il personale da inserire nei percorsi formativi è individuato dal RPCT, sentito il Dirigente di riferimento, anche tenendo presenti il ruolo affidato a ciascun soggetto e le aree a maggior rischio di corruzione individuate nel presente PTPC. 4. I Piani di formazione vanno predisposti tenendo presente quanto segue:

a) vanno individuati come docenti, di norma, gli operatori interni all’Ente, che possono fornire un importante contributo per l’esperienza acquisita;

b) in occasione dell’assunzione di nuovo personale o dell’inserimento dei dipendenti in nuovi settori lavorativi debbono essere programmate ed attuate forme di affiancamento, prevedendo obbligatoriamente, per il personale esperto, prossimo al collocamento in quiescenza, un periodo di sei mesi di “tutoraggio”;

c) particolare rilievo deve essere dato alle iniziative formative sui temi dell’etica e della legalità, con l’obiettivo di coinvolgere tutti i dipendenti ed i collaboratori a vario titolo dell’Ente, per la piena conoscenza del PTPC, del Codice di comportamento e del Codice disciplinare, al fine di far emergere il principio comportamentale eticamente adeguato nelle diverse situazioni;

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d) va creata la competenza specifica necessaria per il dipendente per svolgere la nuova funzione; e) debbono essere previste iniziative di formazione specialistiche per il Responsabile della

prevenzione della corruzione, comprensive di tecniche di risk management, e per le figure a vario titolo coinvolte nel processo di prevenzione.

5. Finalità specifica della formazione quale misura di prevenzione della corruzione è quella di consentire, attraverso la conoscenza delle disposizioni in materia di prevenzione e repressione della corruzione, la diffusione della cultura della legalità e dell’integrità in un’ottica di efficace contrasto dei fenomeni di illegalità e illeicità dell’azione amministrativa. 6. Scopo della formazione in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione è quello di far conoscere l’organizzazione e le regole di funzionamento dell’Ente. La formazione dovrà concentrarsi nella conoscibilità delle attività più sensibili al fenomeno corruttivo, illustrando gli strumenti giuridici, organizzativi e le misure di prevenzione individuate dall’Ente per ciascun rischio specifico al fine di contrastare l’insorgere di azioni di “maladamministration” nei diversi ambiti operativi dell’Ente. 7. La formazione dovrà concentrarsi principalmente nel far conoscere a quanti operano nell’Ente i contenuti:

a) del piano triennale di prevenzione della corruzione (PTPC); b) delle misure organizzative per l’attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza (già

PTTI); c) del Codice di comportamento nazionale e dell’amministrazione; d) dei reati contro la pubblica amministrazione; e) delle misure di prevenzione della corruzione; f) dei procedimenti amministrativi oggetto di esame nell’ambito dei controlli interni; g) del monitoraggio del rispetto dei termini dei procedimenti; h) del rapporto fra diritto di accesso e accesso civico “ semplice” e “generalizzato”.

8. La formazione in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, quale misura di prevenzione, dovrà trovare graduale attuazione mediante il Piano Annuale di Formazione. 9. La rotazione quale misura organizzativa preventiva finalizzata a limitare il consolidarsi di relazioni che possano alimentare dinamiche improprie nella gestione amministrativa, conseguenti alla permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione va accompagnata e sostenuta anche da percorsi di formazione che consentano una riqualificazione professionale . 10. La formazione infatti può consentire ai dipendenti di acquisire competenze professionali e trasversali necessarie per dare attuazione alla rotazione (PNA 2016 paragrafo 7.2 – pagg 26 e 28).

Art. 32

Supporto tecnico amministrativo ai piccoli Comuni in materia di anticorruzione e trasparenza

1. La Provincia fornisce ai piccoli Comuni il proprio supporto tecnico e informativo in materia di anticorruzione e trasparenza nell’ambito della sua funzione fondamentale di assistenza tecnico-amministrativa agli enti locale attribuitale dall’art. 1, commi 85, lettera d), e 88 della legge n. 56/2014 e dal PNA 2016 (pagg. 42 e 44). 2. Tale attività si inquadra nell’ambito della più generale misura della formazione anche in risposta alle criticità evidenziate dall’ANAC in sede di monitoraggio dei PTPC dei piccoli Comuni.

Art. 33

Verifica delle dichiarazioni sulla insussistenza delle cause di inconferibilità e incompatibilità

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1. Al fine di garantire la corretta attuazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 39/2013 la Provincia assicura tramite il RPCT la puntuale verifica dell’insussistenza di cause di inconferibilità e di incompatibilità in capo ai soggetti destinatari di incarichi o designazioni, ai sensi del PNA 2016, Paragrafo 7.3 ( pag.33).

Art. 34

Il sistema di controlli interni di regolarità amministrativa e contabile a campione sugli atti

dirigenziali secondo il Regolamento provinciale (Segretario Generale e Collegio dei revisori)

1. La Provincia di Ancona, al fine di garantire nell’espletamento dell’attività amministrativa il rispetto dei principi costituzionali di legalità, buon andamento ed imparzialità, si avvale del sistema di controllo interno di regolarità amministrativa e contabile a campione sugli atti dirigenziali secondo la disciplina contenuta nell’apposito regolamento provinciale approvato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 9/01/2013, adottata nell’esercizio dei poteri del Consiglio provinciale. Tale Regolamento, attuativo delle disposizioni contenute nel D.L. n. 174 del 10/10/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, individua, nel Segretario Generale il soggetto deputato al coordinamento dei controlli interni previsti dal citato D.L. n. 174 del 10/10/2012. 2. Specifica attività di accertamento della regolarità contabile, viene compiuta a campione dal Collegio dei Revisori dei Conti. 3. Il sistema dei controlli interni costituisce uno strumento di prevenzione della corruzione perché verifica la legittimità degli atti dirigenziali adottati, in aggiunta a quelli rientranti nelle materie di cui all’art. 1, comma 16, della legge n. 190/2012, e la loro coerenza alle finalità strategiche di prevenzione della corruzione. 4. Il Segretario generale comunica gli esiti del controllo interno al Presidente della Provincia anche nel suo ruolo di Presidente del Consiglio provinciale, al Nucleo Indipendente di Valutazione delle Performance (N.I.Va.P.), ai Dirigenti responsabili dei servizi, al Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 35

Le direttive

1. Il presente PTPC include tra le misure generali di prevenzione della corruzione, nonostante non siano previste tra quelle indicate nel P.N.A., lo strumento della Direttiva. 2. Le direttive sono atti d’indirizzo dei dirigenti e sono rivolte al personale dipendente; esse indicano gli obiettivi da realizzare e talvolta anche le modalità di realizzazione. 3. Con le direttive si forniscono ai dipendenti indicazioni sull’applicazione del presente PTPC e degli atti regolamentari o di disciplina che ne costituiscono attuazione.

Art. 36

I meccanismi di sostituzione in caso di inerzia o ritardi sui tempi dei procedimenti

1. La Provincia di Ancona persegue nell’esercizio dell’attività amministrativa, oltre agli obiettivi di legalità, buon andamento ed imparzialità, anche quelli di efficacia ed efficienza nella convinzione che un’attività celere, rispettosa dei tempi procedimentali predeterminati, costituisca un rimedio efficace per evitare proposte collusive di corruzione. 2. A tale proposito costituisce misura di prevenzione della corruzione, la disciplina relativa ai meccanismi di sostituzione nei casi di inerzia o ritardi nel rispetto dei termini di conclusione dei procedimenti, disciplina approvata con deliberazione del Commissario Straordinario n. 62 del

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25/2/2013, adottata nell’esercizio dei poteri della Giunta provinciale, con cui si è previsto, “a cascata” il meccanismo di sostituzione del responsabile del procedimento in caso di sua inerzia o ritardo nel rispetto dei termini predefiniti per la conclusione dello stesso. 3. La presente misura obbligatoria di prevenzione della corruzione è stata inserita anche all’art. 28 del presente PTPC quale strumento che la Provincia di Ancona mette a disposizione dei cittadini per rendere effettivo il diritto di partecipazione al procedimento amministrativo.

Art. 37

Rotazione del personale

1. Nell’ambito della sua potestà organizzativa, la Provincia definisce i criteri per attuare la rotazione del personale dirigenziale e del personale con funzioni di responsabilità (ivi compresi i responsabili del procedimento) operante nelle aree a più elevato rischio di corruzione. Per il personale dirigenziale, la rotazione integra, altresì, i criteri di conferimento degli incarichi dirigenziali ed è attuata alla scadenza dell’incarico, fatti salvi i casi di avvio di procedimento penale o disciplinare per condotte di natura corruttiva. 2. Nell’applicazione della misura della rotazione del personale deve essere assicurata continuità all’azione amministrativa. 3. Ove non sia possibile procedere alla rotazione del personale, si deve fornire adeguata motivazione connessa alle caratteristiche organizzative dell’Ente o ad impedimenti di varia natura. 4. La rotazione del personale addetto alle aree a più elevato rischio di corruzione rappresenta una misura di importanza cruciale tra gli strumenti di prevenzione della corruzione riducendo il consolidarsi di situazioni di privilegio e l’aspettativa a risposte illegali improntate a collusione. 5. La rotazione del personale rientra nelle misure gestionali proprie del Dirigente; a tale proposito i dirigenti dispongono, con provvedimento motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva, dandone informazione al Responsabile della Prevenzione della corruzione. 6. Del provvedimento della rotazione del personale viene data adeguata informazione alle organizzazioni sindacali. 7. La rotazione dei Dirigenti viene disposta dal Capo dell’Amministrazione, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione. 8. L’Ente definisce nel Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi i tempi della rotazione per i soggetti che operano negli Uffici a più elevato rischio di corruzione. 9. Finalità della rotazione è anche quello di creare competenze di carattere trasversale e professionalità che possano essere utilizzate in altre strutture amministrative secondo il principio della flessibilità; in tale ottica i Dirigenti possono mutare il profilo professionale di inquadramento del dipendente, nell’ambito delle mansioni equivalenti dell’area o qualifica di appartenenza, nel rispetto del Regolamento sull’ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi e delle disposizioni contrattuali in vigore. 10. In caso di notizia formale di avvio di procedimento penale a carico di un dipendente (ad esempio perché l’Amministrazione ha avuto conoscenza di un’informazione di garanzia o è stato pronunciato un ordine di esibizione ex art. 256 c.p.p. o una perquisizione o sequestro) e in caso di avvio di procedimento disciplinare per fatti di natura corruttiva, ferma restando la possibilità di adottare la sospensione del rapporto, l’Ente:

a) per il personale dirigenziale: procede con atto motivato alla revoca dell’incarico in essere ed il passaggio ad altro incarico, ai sensi del combinato disposto dell’art. 16, comma 1, lett. l quater, e dell’art. 55 ter, comma 1, del D.Lgs. n. 165 del 2001;

b) per il personale non dirigenziale: procede all’assegnazione ad altro servizio ai sensi del

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citato art. 16, comma 1, lett. l quater; c) attua la mobilità, specialmente se temporanea, quale utile strumento per realizzare la

rotazione tra le figure professionali specifiche.

Art. 38

Natura della rotazione 1. La rotazione si configura come una misura organizzativa di prevenzione della corruzione, finalizzata a limitare la permanenza nel tempo di determinati dipendenti nel medesimo ruolo o funzione con lo scopo di ridurre o limitare:

a) la stabilizzazione di posizioni di potere nella gestione dei procedimenti e dei provvedimenti che alla fine possono consolidare impropriamente la gestione amministrativa;

b) le relazioni tra il funzionario e gli utenti esterni suscettibili di causare pressioni esterne. 2. La misura della rotazione se attuata può costituire uno strumento di formazione del personale, che consentendo al dipendente di acquisire nuove conoscenze nell’ambito della variegata attività posta in essere dall’Ente; in questa ottica la rotazione non va inquadrata come un intervento con valenza punitiva. 3. Qualora per particolari esigenze organizzative dell’ente non sia possibile attuare la misura della rotazione come misura di prevenzione contro la corruzione, il RPCT propone l’adozione di misure di prevenzione alternative che possono avere effetti analoghi quali:

a) la maggiore condivisione delle attività tra il personale; b) il potenziamento della trasparenza “interna” delle attività; c) la c.d. “segregazione delle funzioni” intesa quale articolazione delle competenze.

4. La Provincia, ove ciò sia reso possibile dalle risorse umane e finanziarie, pone in essere le adeguate misure per dare attuazione alla rotazione incentivando percorsi di formazione atti a far acquisire dal personale destinatario della rotazione le competenze necessarie per assicurare la continuità dell’azione amministrativa. 5. Non si fa luogo alla rotazione nelle seguenti fattispecie:

a) infungibilità della professionalità del dipendente derivante dall’appartenenza a categorie che richiedono attitudini specifiche;

b) previsione per legge da parte del dipendente del possesso di un’abilitazione professionale e dell’iscrizione in albi specifici necessari per lo svolgimento di una determinata prestazione;

c) carenza di professionalità intercambiabili a seguito del processo di riordino delle funzioni non fondamentali di cui all’art. 1, comma 89 della legge n. 56/2014 e della consistente riduzione organica disposta dall’art. 1, comma 421, della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015). 6. La rotazione va programmata ove possibile in considerazione della particolare situazione del settore delle Province, su base pluriennale, per le aree più sensibile al rischio corruttivo e viene effettuata su proposta del RPCT sentiti tutti i dirigenti dell’Ente e i referenti del RPCT.

Art. 39

Gradualità della rotazione 1. L’attuazione della misura di prevenzione della corruzione è subordinata ad una preventiva programmazione finalizzata a razionalizzare la collocazione del personale in strutture diverse al fine di evitare il rallentamento dell’attività ordinaria procedendo gradualmente a partire dagli uffici più sensibili al rischio di corruzione. 2. La programmazione della rotazione del personale deve rispondere alle seguenti esigenze:

a) garantire un’alternanza nelle aree di attività maggiormente esposte al rischio corruzione; b) assicurare il coordinamento della rotazione con la misura della formazione alla necessità

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che essa sia coordinata con l’altra misura di prevenzione della formazione del personale; c) salvaguardare la continuità e l’efficacia dell’azione amministrativa;

Art. 40

Attuazione rotazione

1. Benché la rotazione costituisca una delle misure di prevenzione tra le più efficaci essa, per le possibili conseguenze negative sull’ordinato svolgimento dei servizi dell’ente, deve essere programmata solo per particolari aree a rischio corruttivo tenendo conto dei seguenti fattori:

a) adeguata dimensione della struttura organizzativa; b) qualità professionale del personale; c) modalità di funzionamento degli uffici la cui funzionalità non deve essere pregiudicata; d) distribuzione del personale nell’ambito della struttura organizzativa assicurando l’idonea

copertura dei posti previsti nella dotazione organica; e) attuazione graduale della rotazione; f) salvaguardia dell’ordinato funzionamento degli uffici; g) coordinamento del RPCT con il coinvolgimento di tutti i dirigenti dell’ente e dei

referenti del RPCT; h) adeguata formazione del personale soggetto a rotazione;

Art. 41

Tipi di rotazione 1) Il PTPC individua secondo la fase di trattamento del rischio (trattamento ex ante e trattamento ex post) del Risk management di cui alla successiva Sezione III due modalità di rotazione:

a) la rotazione ordinaria o funzionale quale misura di prevenzione ad efficacia preventiva (trattamento ex ante del rischio corruttivo)

b) la rotazione straordinaria quale misura di prevenzione di carattere successivo al verificarsi di fenomeni corruttivi ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. l-quater del D.Lgs. n. 165/200121 (trattamento trattamento ex post del rischio corruttivo)

Art. 42

La rotazione ordinaria

1. La rotazione ordinaria nell’ambito della generale misura della “Formazione” costituisce una misura di prevenzione ad efficacia preventiva (trattamento ex ante del rischio corruttivo) e trova applicazione per le sole PA ai sensi dell’art. 16, comma 1, lett. l-quater del D.Lgs. n. 165/2001. 2. Nell’ambito della sua attività di vigilanza, in coerenza con gli indirizzi contenuti nel PNA 2016, la Provincia si adopera per la sua applicazione, compatibilmente con le singole situazioni organizzative, anche negli enti di diritto privato a controllo pubblico e negli enti pubblici economici

21 D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche Articolo 16 Funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali 1. I dirigenti di uffici dirigenziali generali, comunque denominati, nell'ambito di quanto stabilito dall'articolo 4 esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:….. -quater) provvedono al monitoraggio delle attività nell'ambito delle quali è più elevato il rischio corruzione svolte nell'ufficio a cui sono preposti, disponendo, con provvedimento

motivato, la rotazione del personale nei casi di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura

corruttiva”

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sottoposti alla sua vigilanza. 3. Nelle ipotesi in cui la rotazione ordinaria non possa essere attuata per particolari situazioni connesse alla struttura organizzativa dell’ente, la Provincia pone in essere, ove ciò sia reso possibile, quale misura alternativa alla rotazione ordinaria, l’articolazione delle competenze (c.d. “segregazione delle funzioni”) con cui si procede alla parcellizzazione del procedimento amministrativo, attribuendo a soggetti diversi i compiti relativi a:

a) svolgimento di istruttorie e accertamenti; b) adozione di decisioni; c) attuazione delle decisioni prese; d) effettuazione delle verifiche;

4. Quale ambito soggettivo la rotazione ordinaria si applica ove ciò sia possibile, riferito a tutti i pubblici dipendenti della Provincia.

Art. 43

La rotazione funzionale

1. La rotazione funzionale nello stesso ufficio o tra uffici diversi risponde all’esigenza di assicurare una maggiore funzionalità all’attività di prevenzione. 2. La sua attuazione è subordinata a preventivi criteri e deve essere congruamente motivata assicurando che non si ponga in contrasto con il buon andamento e la continuità dell’attività amministrativa.

Art. 44

La rotazione tra amministrazioni diverse

1. La rotazione tra amministrazioni diverse prevista dall’art. 30, comma 1, del D.Lgs. 165/2001, come novellato dal D.L. 90/2014, consente alle pubbliche amministrazioni di ricoprire i posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti appartenenti ad altro ente a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti previo accordo tra le amministrazioni interessate. 2. Il PNA 2016 individua nella mobilità del personale tra sedi diverse la possibilità di attuare la rotazione mediante la collocazione del personale dipendente nei posti di organico vacanti presso altri enti.

Art. 45

La rotazione straordinaria 1. La rotazione straordinaria nell’ambito della più generale misura della “rotazione” è prevista dall’art. 16, comma 1, lett. l-quater) del D.Lgs. 165/2001 ed è attuata nel caso di avvio di procedimenti penali o disciplinari per condotte di natura corruttiva. 2. La rotazione straordinaria si applica anche al personale oggetto di procedimento penale e disciplinare ai sensi dell’art. 55-ter, comma 1, del D.Lgs. 165/2001.22

22 D.Lgs. 30-3-2001 n. 165 Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche

Articolo 55 ter Rapporti fra procedimento disciplinare e procedimento penale 1. Il procedimento disciplinare, che abbia ad oggetto, in tutto o in parte, fatti in relazione ai quali procede l'autorità giudiziaria, è proseguito e concluso anche in pendenza del procedimento penale. Per le infrazioni di minore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, primo periodo, non è ammessa la sospensione del procedimento. Per le infrazioni di

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3. La rotazione straordinaria va attuata quale obbligo previsto dalla legge per l’Amministrazione di assegnare ad altro servizio il personale sospettato di condotte di natura corruttiva, che abbiano o meno rilevanza penale. 4. La rotazione straordinaria si applica sia al personale dirigenziale che a quello non dirigenziale e si traduce per il personale non in una assegnazione del dipendente ad altro ufficio o servizio, mentre per il personale dirigenziale, comporta la revoca dell’incarico dirigenziale e, se del caso, la riattribuzione di altro incarico. 5. La rotazione straordinaria secondo gli orientamenti ANAC va attuata sia per le condotte corruttive che per i reati contro la Pubblica amministrazione e va in ogni caso, adeguatamente motivata nel provvedimento con cui viene disposto lo spostamento del dipendente. 6. Per le finalità di cui la comma 5, l’ANAC, destinataria delle informative del pubblico ministero che esercita l’azione penale per i reati contro la pubblica amministrazione, esercita i poteri previsti ai sensi dell’art. 1, comma 3, della legge n. 190/2012, chiedendo all’amministrazione pubblica coinvolta nel processo penale l’attuazione della misura della rotazione straordinaria.

Art. 46

Soluzioni all’impossibilità di attuazione della rotazione 1. Benché la rotazione sia considerata dalla legge n. 190/2012 e dal PNA una delle misure più efficaci per la prevenzione del rischio corruttivo risulta essere praticamente una misura di difficile attuazione. 2. Con il presente articolo vengono individuate delle soluzioni alternative alla rotazione nelle ipotesi di oggettiva impossibilità della sua realizzazione:

a) programmare adeguate attività di affiancamento propedeutiche alla rotazione; b) Attuare la flessibilità delle prestazioni lavorative al fine di consentire il concreto utilizzo del

personale in diverse attività lavorative previa attuazione di percorsi di adeguata formazione professionale finalizzati a rendere fungibili le diverse competenze;

c) motivazione adeguata delle ragioni sulla mancata applicazione della mobilità; d) affiancamento al funzionario istruttore di altro funzionario allo scopo di acquisire nuove

conoscenze relative a funzioni diverse da quelle a cui è assegnato; e) evitare la concentrazione di più mansioni e più responsabilità in capo ad un unico soggetto

mediante: - affidamento nelle aree a rischio delle varie fasi procedimentali a più persone; - assegnazione della responsabilità del procedimento ad un soggetto diverso dal dirigente o

funzionario delegato a cui compete l’adozione del provvedimento finale. f) evitare il controllo esclusivo dei procedimenti in capo ad una sola persona; g) applicare misure diverse di prevenzione quali ad esempio: la trasparenza, la formazione,

il codice di comportamento.

Art. 47

Monitoraggio e verifica 1. In relazione a quanto indicato nel PNA 2016 (pag 29) si chiarisce nel presente PTPC che la

maggiore gravità, di cui all'articolo 55-bis, comma 1, secondo periodo, l'ufficio competente, nei casi di particolare complessità dell'accertamento del fatto addebitato al dipendente e quando all'esito dell'istruttoria non dispone di elementi sufficienti a motivare l'irrogazione della sanzione, può sospendere il procedimento disciplinare fino al termine di quello penale, salva la possibilità di adottare la sospensione o altri strumenti cautelari nei confronti del dipendente.

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peculiare situazione del settore delle Province conseguente al riordino delle funzioni non fondamentali attuato in coerenza con l’art. 1, comma 89 della legge n. 56/2014 e la conseguente riduzione del 50% della spesa del personale prevista dall’art. 1, comma 421 della legge n. 190/2014 (legge di stabilita 2015) che ha di fatto dimezzato la dotazione organica del personale in servizio alla data dell’8/4/2014 (data di entrata in vigore della legge n. 56/2014), non rende ordinariamente attuabile la misura della rotazione ordinaria. 2. Al riguardo si precisa che ove oggettivamente e soggettivamente possibile si attiveranno procedure di affiancamento al fine di far acquisire al personale conoscenze relative a più funzioni, ferma restando la misura della formazione che la Provincia continuerà ad attuare in materia di anticorruzione. 3. Il RPCT espone nella relazione annuale le cause che hanno impedito l’attuazione delle misure di rotazione e il livello di attuazione delle misure di formazione.

Art. 48

Tutela del dipendente che effettua segnalazioni di illecito (c.d.whistleblower)

1. La Provincia riconosce una particolare importanza al ruolo del whistleblower (informatore) di cui all’art. 54 bis del D.Lgs. n. 165 del 2001 e a tale proposito si adopera per dare attuazione alla tutela del dipendente che effettua segnalazioni all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o al proprio superiore gerarchico e al RPCT. 2. La tutela è circoscritta all’ambito della Provincia di Ancona che, a tale proposito:

a) garantisce obblighi di riservatezza ai soggetti che segnalano illeciti; b) ha istituito, tramite il servizio informatico, canali differenziati e riservati per ricevere le

segnalazioni la cui gestione deve essere affidata al RPCT che si avvale del suo staff (massimo 3 persone) e al responsabile dell’Area informatica;

c) ha istituito uno specifico indirizzo di posta elettronica per le segnalazioni al RPCT prevedendo codici sostitutivi dei dati identificativi del denunciante;

d) garantisce la segretezza delle informazioni ricevute e ritenute utili per individuare gli autori della condotta illecita e le circostanze del fatto segnalato.

3. Sono a carico di tutti coloro che ricevono o vengono a conoscenza della segnalazione e di coloro che successivamente venissero coinvolti nel processo di gestione della segnalazione, gli obblighi di riservatezza, la cui violazione comporta responsabilità disciplinare, salva l’eventuale responsabilità civile e penale. 4. Operativamente l’istituto del whistleblower è stato attivato mediante un’opera di sensibilizzazione di quanti prestano la propria attività presso l’Ente in coerenza con le apposite “Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” diramate dall’A.N.A.C. con determinazione n. 6 del 28/4/2015 e con la “Disciplina per la tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti (c.d. whistleblower)” approvata con decreto del Presidente della Provincia n. 233 del 01/09/2015. 5. L’indirizzo di posta elettronica dedicato di cui al precedente comma 2, lettera c), avente come destinatario il RPCT, può essere utilizzato dai soggetti che operano all’interno dell’Ente e ai quali sarà attribuito un codice numerico di accesso conoscibile solo dal RPCT e da un numero ridottissimo dei suoi più stretti collaboratori che garantiranno l’anonimato del segnalante; al suddetto indirizzo di posta elettronica gli interessati potranno inviare le loro segnalazioni utilizzando un modello che è stato preventivamente predisposto. 6. La segnalazione, con garanzia di riservatezza e anonimato, può essere presentata al fine di dare pronta attuazione al dettato di cui all'art. 54-bis del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dalla Legge n. 190/2012:

a) mediante invio all’indirizzo di posta elettronica del RPCT- Ufficio whistleblower che è stato

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appositamente attivato nella Provincia ai sensi del precedente comma 5; b) verbalmente, mediante dichiarazione rilasciata al RPCT; c) tramite invio della segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione, competente a ricevere

segnalazioni di illeciti di cui il pubblico dipendente sia venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro (art. 1, comma 51, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e art. 19, comma 5, della legge 11 agosto 2014, n. 114), all'indirizzo garantito da protocollo riservato dell'Autorità medesima [email protected] , come reso noto con comunicato stampa A.N.A.C. del 12/01/2015.

Art. 49

Finalità dell’istituto e tutela da comportamenti discriminatori 1. La Provincia si adopera per assicurare la più ampia tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti così come auspicato e disciplinato dall’ANAC nella determinazione n. 6 del 28 aprile 2015 «Linee guida in materia di tutela del dipendente pubblico che segnala illeciti» 2. La tutela viene garantita nelle esclusive ipotesi in cui l’istituto venga utilizzato per le sue naturali finalità dell’etica e dell’integrità nella pubblica amministrazione e non già per esigenze individuali. 3. La Provincia vigila e attua tutte le iniziativa necessarie ad assicurare che nei confronti del whistleblower non siano posti in essere comportamenti discriminatori, al riguardo non considera sanzionabile disciplinarmente il dipendente che non si rivolge all’interno della propria amministrazione per denunciare situazioni di maladministration utilizzando strumenti alternativi al sistema informatico posto in essere dall’ente.

Art. 50

Forme di tutela del whistleblower

1. La Provincia di Ancona, riconoscendo l’importanza cruciale, tra gli strumenti di prevenzione della corruzione, al ruolo del whistleblower, assicura adeguate forme di tutela che si articolano:

d) nella tutela dell’anonimato del denunciante; e) nel divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower; f) nella previsione che la denuncia del whistleblower è sottratta al diritto di accesso, (fatta

esclusione per le ipotesi eccezionali descritte nel comma 2 del nuovo art. 54 bis D.Lgs. n. 165 del 2001 in caso di necessità di svelare l’identità del denunciante). 2. Le forme di tutela del whistleblower vengono assicurate dalla Provincia di Ancona secondo le modalità degli articoli seguenti.

Art. 51

Modalità di tutela del whistleblower: tutela dell’anonimato

1. La Provincia tutela il dipendente che segnala l’illecito, proteggendo la sua identità in ogni contesto successivo alla segnalazione. L’identità del segnalante può essere rivelata nel contesto del procedimento disciplinare, all’autorità disciplinare e all’incolpato, nei seguenti casi:

a) consenso del segnalante; b) la contestazione dell'addebito disciplinare è fondata su accertamenti distinti e ulteriori

rispetto alla segnalazione; c) nel procedimento disciplinare, la conoscenza dell'identità è assolutamente indispensabile

per la difesa dell'incolpato. 2. Al fine di dare maggiore compiutezza alle azioni di tutela del whistleblower,

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l’Amministrazione provinciale si adopera per la realizzazione di un sistema informatico di segnalazione al fine di:

a) indirizzare la segnalazione al RPCT competente assicurando la copertura dei dati identificativi del segnalante;

b) identificare il segnalante, ove necessario, da parte del RPCT nel caso di segnalazione non anonima;

c) consentire l’identificazione e la posizione di organigramma del segnalante (nel caso di segnalazione non anonima) solo in caso di necessità, ossia in presenza delle situazioni legali che rendono indispensabile di svelare l’identità a soggetti autorizzati che siano in possesso delle specifiche credenziali. 3. Il RPCT, a seguito della segnalazione ricevuta, coinvolge il Responsabile dell’U.P.D. per l’accertamento della fondatezza della denuncia pervenutagli e per l’attivazione dei procedimenti più adeguati. 4. Dell’importanza del ruolo del whistleblower e delle azioni programmate dall’Ente a sua tutela, viene inserito apposito avviso sul sito istituzionale. 5. La tutela dell’anonimato e la sottrazione della denuncia al diritto di accesso documentale non possono essere opposti, in caso di indagini penali, tributarie o amministrative ed ispettive.

Art. 52

Modalità di tutela del whistleblower: divieto di discriminazione nei confronti del whistleblower

1. La Provincia vigila affinché non vengano poste in essere azioni di discriminazione nei confronti del whistleblower. 2. Rientrano tra le misure discriminatorie le azioni disciplinari ingiustificate, le molestie sul luogo di lavoro ed ogni altra forma di ritorsione che determini condizioni di lavoro intollerabili. 3. La tutela è circoscritta all’ambito della Provincia di Ancona. 4. Il dipendente che ritiene di aver subito una discriminazione per il fatto di aver effettuato una segnalazione di illecito:

A) deve dare notizia: a) al RPCT; b) al proprio Dirigente per i provvedimenti di sua competenza, per rimediare agli effetti

negativi della discriminazione in via amministrativa e per l’eventuale avvio del procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;

c) all’U.P.D, per la valutazione della sussistenza degli estremi per avviare il procedimento disciplinare nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione;

d) all’Ufficio del contenzioso dell’amministrazione, per valutare la sussistenza degli estremi per esercitare in giudizio l’azione di risarcimento per lesione dell’immagine della pubblica amministrazione;

e) all’Ispettorato della funzione pubblica, per valutare la necessità di avviare un’ispezione al fine di acquisire ulteriori elementi per le successive determinazioni;

B) può dare notizia dell’avvenuta discriminazione all’organizzazione sindacale alla quale aderisce; C) può dare notizia dell’avvenuta discriminazione al Comitato Unico di Garanzia (C.U.G.); D) può agire in giudizio nei confronti del dipendente che ha operato la discriminazione e dell’Amministrazione per ottenere:

a) un provvedimento giudiziale d’urgenza finalizzato alla cessazione della misura discriminatoria;

b) l’annullamento davanti al T.A.R. dell’eventuale provvedimento amministrativo illegittimo e/o, se del caso, la sua disapplicazione da parte del Tribunale del Lavoro;

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c) il risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale conseguente alla discriminazione.

Art. 53

Modalità di tutela del whistleblower: sottrazione al diritto di accesso

1. La denuncia del whistleblower non può essere oggetto di visione né di estrazione di copia da parte di richiedenti, ricadendo nell’ambito delle ipotesi di esclusione dal diritto di accesso di cui all’art. 24, comma 1, lett. a), della legge n. 241 del 1990.

Art. 54

Obbligo di astensione in caso di conflitto di interesse

1. Gli amministratori, le figure di vertice amministrativo, i dirigenti, i responsabili del procedimento e il personale devono astenersi dal partecipare all’adozione di atti in merito ai quali sussista un conflitto di interessi. 2. Al fine di delimitare il conflitto di interesse, si fa riferimento all’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e, per quanto applicabili, all’art. 36 del c.p.p. e all’art. 51 del c.p.c.. 3. Sussistendo il conflitto di interesse, sorge a carico del soggetto l’obbligo di astensione dalla partecipazione a decisioni e il dovere di segnalazione al proprio dirigente, con il potere di quest’ultimo, qualora ravvisi la sussistenza del conflitto, di avocare a sé ogni compito relativo a quel procedimento in carenza di dipendenti professionalmente idonei. 4. Qualora il conflitto riguardi un dirigente, a valutare le iniziative da assumere sarà il RPCT. 5. La violazione sostanziale della norma, comporta l’illegittimità dell’atto adottato e dà luogo a responsabilità disciplinare del dipendente.

Art.55

Monitoraggio del rispetto dei termini previsti dalla legge o dai regolamenti per la conclusione dei

procedimenti (art. 1 comma 9, lettera d), della legge n. 190/2012

1. La presente misura di prevenzione si affianca a quella relativa ai “meccanismi di sostituzione in caso di inerzia o ritardi sui tempi dei procedimenti”. 2. In tale ottica la Provincia di Ancona persegue nell’esercizio dell’attività amministrativa, oltre agli obiettivi di legalità, buon andamento ed imparzialità, anche quelli di efficacia ed efficienza nella convinzione che un’attività celere e rispettosa dei tempi procedimentali costituisca un rimedio efficace per evitare proposte collusive di corruzione. 3. A tale proposito costituisce misura di prevenzione della corruzione, la disciplina relativa al monitoraggio del rispetto dei termini, prevista dalla legge o dai regolamenti, per la conclusione dei procedimenti ed indicata quale esigenza del PTPC dall’art. 1, comma 9, lettera d) della legge n. 190/2012. 4. Tale misura da applicarsi dai dirigenti dell’Ente potrà essere oggetto di specifica previsione nel PEG/Piano della performance.

Art. 56

Attuazione del Piano della prevenzione della corruzione: coordinamento con gli strumenti di

programmazione dell’ente e assegnazione di specifici obiettivi nel PEG/ Piano della perfomance

1. Poiché il PTPC rappresenta il documento fondamentale della Provincia di Ancona per la definizione della strategia di prevenzione della corruzione all’interno dell’Ente, lo stesso, quale documento di natura programmatica e strategica che ingloba tutte le misure di prevenzione

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generali e quelle specifiche, deve essere coordinato con tutti gli altri strumenti di programmazione presenti nell’Ente e in particolare con il documento unico di programmazione (DUP) previsto dal D.Lg n. 23/06/2011 n. 118.. 2. Ai fini della sua attuazione, per i l combinato disposto dell’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 e del paragrafo 5 (pag 44) del PNA 2016, il PTPC, secondo quanto indicato al precedente art. 19 va coordinato con il PEG/Piano della performance nel quale, di norma, annualmente dovranno essere previsti obiettivi, indicatori, misure, responsabili, tempistica e risorse, secondo quanto previsto dalla CIVIT con deliberazione n. 6/2013 relativa alla costruzione di un ciclo delle performance integrato. 3. A tale proposito, le attività svolte dall’Ente per l’implementazione, l’attuazione e l’aggiornamento del PTPC vanno inserite in forma di obiettivi nel PEG/Piano delle performance nel duplice versante della:

a) performance organizzativa (art. 8 del D.Lgs. n. 150 del 2009); b) performance individuale (ex art. 9, D.Lgs. n. 150 del 2009).

4. Dell’esito del raggiungimento degli specifici obiettivi in tema di contrasto del fenomeno della corruzione individuati nel PTPC (e dunque dell’esito della valutazione delle perfomance organizzativa ed individuale) si terrà conto nella Relazione delle performance (art. 10 del D.Lgs. n. 150 del 2009), dove a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, l’Amministrazione dovrà verificare i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. 5. Dei risultati emersi nella Relazione consuntiva delle performance, il Responsabile della prevenzione della corruzione dovrà tener conto:

a) effettuando un’analisi per comprendere le ragioni/cause in base alle quali si sono verificati degli scostamenti rispetto ai risultati attesi;

b) individuando delle misure correttive, sia in relazione alle misure c.d. obbligatorie che a quelle c.d. ulteriori, anche in coordinamento con i dirigenti ed i referenti del Responsabile della corruzione;

c) per inserire le misure correttive tra quelle per implementare/migliorare il PTPC. 6. La presente misura obbligatoria è in perfetta coerenza con la previsione contenuta nel precedente art. 18 “Il Coordinamento del PTPC con il Sistema di Performance management (e con il ciclo di gestione della performance)”.

Art. 57

Monitoraggio dei rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti

o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi

economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità

sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i

dipendenti dell’Amministrazione

1. Questa misura, prevista dall’art. 1, comma 9, lettera e) della legge n. 190/2012, è in linea con la misura relativa all’obbligo di astensione in caso di conflitto di interessi ma circoscritta ai rapporti tra l’amministrazione e i soggetti che con la stessa stipulano contratti o che sono interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, anche verificando eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione. 2. Il RPCT, per il tramite dei dirigenti e dei referenti, verifica la insussistenza di rapporti di parentela o affinità tra gli amministratori, le figure di vertice amministrativo, i dirigenti, i responsabili del procedimento, il personale dell’Ente ed i soggetti esterni con poteri di

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rappresentanza che entrano in rapporto contrattuale con l’Amministrazione ovvero che sono destinatari di provvedimenti ampliativi della loro sfera giuridica. 3. Al fine di delimitare il conflitto di interesse, si fa riferimento all’art. 6 del D.P.R. n. 62/2013 e, per quanto applicabili, all’art. 36 del c.p.p. e all’art. 51 del c.p.c.. 4. Il monitoraggio è finalizzato a verificare eventuali relazioni di parentela o affinità sussistenti tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti degli stessi soggetti e gli amministratori, i dirigenti e i dipendenti dell’Amministrazione. 5. Sulla base del monitoraggio, il dirigente competente, sentito il RPCT e, adotta gli atti conseguenti.

Art. 58

Formazione di commissioni, assegnazioni agli uffici e conferimento di incarichi in caso di

condanna penale per delitti contro la pubblica amministrazione

1. La Provincia è tenuta a verificare la sussistenza di eventuali precedenti penali a carico dei dipendenti e/o dei soggetti cui intende conferire incarichi nelle seguenti circostanze:

a) all’atto della formazione delle commissioni di gara o di commissioni di concorso; b) all’atto del conferimento degli incarichi dirigenziali e degli altri incarichi previsti dall’art. 3

del D.Lgs. n. 39 del 2013; c) all’atto dell’assegnazione di dipendenti dell’area direttiva agli uffici che presentano le

caratteristiche indicate dall’art. 35 bis, comma 1, lett. b) del D.Lgs. n. 165 del 2001; d) all’entrata in vigore dei citati artt. 3 del D.Lgs. n. 39/2013 e 35 bis del D.Lgs. n. 165/2001

con riferimento agli incarichi già conferiti e al personale già assegnato. 2. Ai fini dell’accertamento sui precedenti penali viene resa dall’interessato dichiarazione sostitutiva di certificazione. 3. Qualora il monitoraggio dia esito positivo evidenziando la sussistenza di relazioni di parentela e/o affinità, la Provincia di Ancona:

a) si astiene dal conferire l’incarico o dall’effettuare l’assegnazione; b) applica le misure previste dall’art. 3 del D.Lgs. n. 39 del 2013; c) provvede a conferire l’incarico o a disporre l’assegnazione nei confronti di altro soggetto.

4. In caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013, l’incarico è nullo e gli atti ed i contratti posti in essere, in violazione delle suddette limitazioni, sono nulli. 5. Ai fini dell’applicazione della disposizione del presente articolo, la Provincia adegua i propri regolamenti sulla formazione delle suddette commissioni. 6. La Provincia vigila sugli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica e gli altri enti privati a controllo pubblico, nei quali detiene quote non inferiori al 20%, per accertare l’adeguamento degli stessi alla norme della L. n. 190/2012.

Art. 59

Anagrafe patrimoniale degli amministratori provinciali e dei titolari di incarichi dirigenziali

1. La Provincia assicura le modalità di pubblicità e trasparenza dello stato patrimoniale del Presidente della Provincia e dei Consiglieri provinciali ai sensi del combinato disposto degli art. 14 e 47 del D.Lgs. n. 33/2013, nonché della vigente normativa contenuta nella legge n. 441/1982, come modificata dall’art. 52, comma 1, lettere a) e b) del medesimo D.Lgs. n. 33/2013 . 2. Per le finalità di cui al comma 1, è fatto obbligo ai titolari di cariche elettive e di governo della Provincia di provvedere a rilasciare al Segretario Generale dell’Ente una dichiarazione, da pubblicare annualmente, nonché all’inizio e alla fine del mandato, sul sito internet della Provincia

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contenente notizie sulla situazione patrimoniale degli amministratori provinciali. 3. L’apposito Regolamento provinciale disciplina la materia. 4. Ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. n. 33/2013, novellato dall’art. 13 del D.Lgs n. 97/2016, gli obblighi di pubblicazione dei documenti e delle informazioni indicati al comma 1 della citata disposizione di legge, si estendono ai titolari di incarichi dirigenziali e ai titolari di posizioni organizzative/Alte professionalità a cui sono affidate deleghe ai sensi dell’art. 17, comma 1 bis, del D.Lgs n. 165/2001, disposizione legislativa recepita nell’ordinamento della Provincia.

Art. 60

Incompatibilità specifiche per incarichi dirigenziali

1. La Provincia di Ancona dà attuazione all’art. 1, commi 49 e 50, della legge n. 190/2012 che ha trovato completa regolamentazione nel D.Lgs. 8/04/2013 n. 39 ad oggetto “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell’art. 1, comma 49 e 50 della legge 6 novembre 2012, n. 190”. 2. Per “incompatibilità” si intende “l’obbligo per il soggetto cui viene conferito l’incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di 15 giorni, tra la permanenza nell’incarico e l’assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l’incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l’assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico” (art. 1, D.Lgs. n. 39/2013). 3. Le situazioni di incompatibilità sono previste nei Capi V e VI del D.Lgs. n. 39/2013. 4. A differenza del caso di inconferibilità, che opera “ad initio”, la causa di incompatibilità può essere rimossa mediante rinuncia dell’interessato ad uno degli incarichi che la legge ha considerato incompatibili tra di loro. 5. A tale proposito, la Provincia di Ancona controlla che non sussistano situazioni di incompatibilità all’atto del conferimento di incarichi per specifiche posizioni dirigenziali ai sensi della normativa sopra indicata. 6. Il controllo deve essere effettuato:

a) all’atto del conferimento dell’incarico: se la situazione di incompatibilità emerge al momento del conferimento dell’incarico, la stessa deve essere rimossa prima del conferimento;

b) annualmente e su richiesta nel corso del rapporto: se la situazione di incompatibilità emerge nel corso del rapporto, il Responsabile della prevenzione contesta la circostanza all’interessato ai sensi degli artt. 15 e 19 del D.Lgs. n. 39 del 2013 e vigila affinché siano prese le misure conseguenti. 7. Il destinatario dell’incarico rilascia apposita dichiarazione di insussistenza delle cause di incompatibilità all’atto del conferimento dell’incarico e nel corso del rapporto.

Art. 61

Svolgimento di incarichi d’ufficio. Attività ed incarichi extra-istituzionali

1. La Provincia, per l’attuazione di quanto previsto dall’art. 53, comma 3 bis, del D.Lgs. n. 165/2001 e dell’art. 1, comma 58 bis, della legge n. 662 del 1996, approva un’apposita disciplina per individuare gli incarichi d’ufficio e le attività ed incarichi extra istituzionali non consentiti ai pubblici dipendenti. Ciò al fine di evitare il rischio di un’eccessiva concentrazione di potere su un unico centro decisionale, che possa realizzare situazioni di conflitto di interesse. 2. La disciplina, una volta approvata, è trasmessa al D.F.P. 3. Analogamente l’Ente adotta un apposito Regolamento per disciplinare il conferimento o

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l’autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all’art. 53, comma 5, del D.Lgs. n. 165 del 2001. 4. Il dipendente è tenuto a comunicare formalmente all’Amministrazione anche l’attribuzione di incarichi gratuiti. 5. Ove l’amministrazione accerti l’eventuale sussistenza di situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, deve comunicare al dipendente il diniego allo svolgimento dell’incarico. 6. Gli incarichi autorizzati e quelli conferiti, anche a titolo gratuito, debbono essere comunicati al D.F.P. in via telematica entro15 giorni. 7. Nel caso di omesso versamento del compenso da parte del dipendente pubblico indebito percettore, si ipotizza un’ipotesi di danno erariale. 8. La Provincia vigila sugli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica e gli altri enti privati a controllo pubblico, nei quali detiene quote non inferiori al 20% per accertare l’adeguamento degli stessi alle norme della L. n. 190/2012.

Art. 62

Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti.

Verifica insussistenza cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. n. 39/2013.

(pantouflage – revolving doors)

1. La Provincia verifica la sussistenza di eventuali condizioni ostative (inconferibilità ed incompatibilità) in capo ai dipendenti e/o soggetti cui l’organo di indirizzo politico intende conferire incarichi dirigenziali o altri incarichi previsti dai Capi III, IV, V e VI del D.Lgs. n. 39 del 2013. 2. L’accertamento avviene mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa dall’interessato nei termini e alle condizioni dell’art. 46 del D.P.R. n. 445 del 2000 pubblicata sul sito dell’amministrazione (art. 20 del D.Lgs. n. 39/2013). 3. Gli incarichi da conferirsi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, devono essere preceduti dall’accertamento, secondo una valutazione “ex ante,” in un’ottica di prevenzione:

a) delle particolari ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati in relazione all’attività svolta dall’interessato in precedenza;

b) delle situazioni di incompatibilità specifiche per i titolari di incarichi dirigenziali e assimilati;

c) delle ipotesi di inconferibilità di incarichi dirigenziali o assimilati per i soggetti che siano stati destinatari di sentenze di condanna per delitti contro la pubblica amministrazione. 4. Se all’esito della verifica risulta la sussistenza di una o più condizioni ostative, non si procede al conferimento dell’incarico; in caso di violazione delle previsioni di inconferibilità, secondo l’art. 17 del D.Lgs. n. 39/2013, l’incarico è nullo e si applicano le sanzioni di cui all’art. 18 del medesimo decreto legislativo. 5. La situazione di inconferibilità non può essere sanata. 6. Ove si accerti, nel corso del rapporto, la sussistenza di cause di incompatibilità o di inconferibilità, sebbene esistenti ab origine, il RPCT è tenuto ad effettuare la contestazione all’interessato, il quale, previo contraddittorio, in caso di incompatibilità, entro 15 giorni, deve effettuate la scelta rimuovendo la causa di incompatibilità, ovvero deve essere rimosso dall’incarico senza indugio ove ricorra una situazione di inconferibilità. 7. La Provincia vigila sugli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica e gli altri enti privati a controllo pubblico, nei quali detiene quote non inferiori al 20% per accertare l’adeguamento degli stessi alle norme della legge n. 190/2012.

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Art. 63

Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro presso la Provincia di Ancona

(pantouflage – revolving doors)

1. La Provincia, ai fini dell’applicazione dell’art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165 del 2001, disciplina con apposito Regolamento che :

a) nei contratti di assunzione del personale sia inserita la clausola che prevede il divieto per i dipendenti, che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato nella Provincia poteri autoritativi o negoziali, di prestare attività lavorativa (a titolo di lavoro subordinato o di lavoro autonomo), per i tre anni successivi alla cessazione del rapporto, presso i soggetti privati destinatari dell’attività della Provincia che è stata svolta mediante poteri autoritativi e negoziali dai dipendenti cessati dal servizio;

b) nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti, sia inserita la condizione soggettiva da presentarsi da parte delle imprese partecipanti alla gara, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della Provincia di Ancona nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

c) sia disposta l’esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente;

d) si agisca in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione dei divieti contenuti nell’art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165 del 2001. 2. La violazione del divieto comporta l’applicazione delle seguenti sanzioni:

a) sanzioni sull’atto: i contratti di lavoro conclusi e gli incarichi conferiti in violazione del divieto sono nulli;

b) sanzioni sui soggetti: i soggetti privati che hanno concluso contratti o conferito incarichi in violazione del divieto, non possono contrattare con la pubblica amministrazione di provenienza dell’ex dipendente per i successivi tre anni ed hanno l’obbligo di restituire compensi eventualmente percepiti ed accertati in esecuzione dell’affidamento illegittimo; pertanto, la sanzione opera come requisito soggettivo legale per la partecipazione a procedure di affidamento con la conseguente illegittimità dell’affidamento stesso per il caso di violazione. 3. La Provincia vigila sugli enti pubblici economici, le società a partecipazione pubblica e gli altri enti privati a controllo pubblico, nei quali detiene quote non inferiori al 20% per accertare l’adeguamento degli stessi alle norme della L. n. 190/2012.

Art. 64

Dovere di esclusività delle prestazioni lavorative del dipendente provinciale

1. La Provincia attribuisce particolare rilevanza al dovere di esclusività della prestazione lavorativa del dipendente provinciale con cui si garantisce l’imparzialità e il buon andamento dell’azione amministrativa. 2. Il principio di esclusività, quale principio anche di natura etica, si sostanzia per il dipendente provinciale nel dovere di dedicare in via esclusiva la propria attività lavorativa per l’Ufficio a cui è preposto, senza distrazione delle proprie energie lavorative, in attività estranee al rapporto di lavoro, evitando il rischio di conflitti di interesse tra quelli della Provincia e quelli di pertinenza di altri soggetti, pubblici o privati, presso i quali il dipendente dovesse prestare la propria opera. 3. L’apposito Regolamento di cui al successivo art. 65 disciplina l’ambito degli incarichi “extra officium” che possono essere conferiti al personale dipendente.

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Art. 65

Incarichi di collaborazione, studio, ricerca e consulenza

1. Fermo restando il dovere di esclusività delle prestazioni lavorative del dipendente provinciale di cui al precedente art. 64, le attività vietate, quelle autorizzabili in presenza di determinati presupposti, quelle che non necessitano di autorizzazione, il conferimento di incarichi individuali di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza mediante contratti di prestazione d'opera o d'opera intellettuale di cui agli artt. 2222-2238 ss. Codice Civile sono disciplinati dall’apposito Regolamento adottato con deliberazione del Commissario straordinario nell’esercizio dei poteri della Giunta provinciale n. 178 del 24/6/2014 in attuazione del combinato disposto degli artt. 53 del D.Lgs. 165/2001, come novellato dalla legge 190/2012, e 15 del D.Lgs. 33/2013, nonché dell'art. 5, comma 9, del D.L. 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 135, come modificato dal D.L. 24 giugno 2014, n. 90, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 114. 2. Il Regolamento di cui al comma 1, è strumento efficace di prevenzione della corruzione in materia. Esso disciplina le fattispecie di cui ai precedenti artt. 60 (Incompatibilità specifiche per incarichi dirigenziali), 61 (Svolgimento di incarichi di ufficio. Attività di incarichi extraistituzionali), 62 (Conferimento di incarichi dirigenziali in caso di particolari attività o incarichi precedenti: pantouflage – revolving doors) e 63 (Attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro pantouflage – Revolving doors) e viene costantemente aggiornato e controllato dalla Sezione Regionale di Controllo della Corte dei Conti.

Art. 66

Patti di integrità o protocolli di legalità negli affidamenti

1. La Provincia di Ancona predilige nella propria attività contrattuale, l’inserimento di patti di integrità o protocolli di legalità, quali strumenti contenenti regole di comportamento finalizzate alla prevenzione del fenomeno corruttivo e volte a valorizzare comportamenti eticamente adeguati per tutti i partecipanti alle gare di appalto. 2. A tal fine, la Provincia inserisce negli avvisi, nei bandi di gara e nelle lettere di invito la clausola di salvaguardia che la mancata accettazione, al momento della presentazione della domanda e/o dell’offerta, dei patti di integrità o dei protocolli di legalità predisposti dall’Ente, dà luogo all’esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto. 3. La Provincia aderisce alle “Prime Linee guida per l’avvio di un circuito collaborativo tra ANAC-Prefetture/UTG e Enti Locali per la prevenzione dei fenomeni di corruzione e l’attuazione della trasparenza amministrativa adottate con il protocollo d’intesa stipulata in data 15/07/2014 tra ANAC e Ministero dell’Interno”. 4. In attuazione del precedente comma 3, la Provincia ha stipulato con la Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo di Ancona in data 27/11/2015 il Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore degli appalti pubblici nel territorio provinciale.

Art. 67

Azioni di sensibilizzazione e rapporto con la società civile

1. La Provincia di Ancona si adopera per sensibilizzare la cittadinanza alla promozione della cultura della legalità e dell’integrità. 2. Per il perseguimento di tale obiettivo, la Provincia dà efficace comunicazione e diffusione sia alla strategia di prevenzione dei fenomeni corruttivi impostata e attuata mediante il PTPC , che alle

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connesse misure. 3. Al fine di rendere più efficace l’azione di sensibilizzazione e rapportarsi con la società

civile, la Provincia riconosce l’imprescindibile ruolo dell’apporto degli stakeholder (portatori di interessi) mediante il coinvolgimento dell’utenza e l’ascolto della cittadinanza, al fine di migliorare la strategia e di implementare un rapporto di fiducia con i soggetti esterni, finalizzato all’emersione dei fenomeni di corruttivi. 4. A tale proposito la Provincia ha istituito, quale “canale di ascolto” in chiave propositiva, sul sito istituzionale dell’Ente, un servizio rivolto all’utenza denominato “Filo diretto”, che consente ad ogni utente di interfacciarsi online con la Provincia. 5. La Provincia favorisce il contributo degli stakeholder mediante livelli di coinvolgimento degli stessi.

Art. 68

Integrity management

1. La Provincia di Ancona considera l’integrità la pietra angolare della buona governance e si uniforma nella sua azione finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione al documento OCSE dal titolo “Towards a Sound Integrity Framework: Instruments, Processes, Structures and

Conditions for Implementation” (Verso un quadro solido di integrità: strumenti, processi, strutture e condizioni di attuazione). 2. La “gestione dell’integrità” fa riferimento alle attività da intraprendere per stimolare e far rispettare l'integrità e per prevenire la corruzione e altre violazioni dell'integrità all'interno della propria organizzazione. 3. La Provincia di Ancona ispira l’azione amministrativa alla gestione dell’integrità nella piena consapevolezza che ciò possa:

a) aumentare la qualità delle decisioni in settori politici primari; b) aiutare ed accrescere la fiducia del pubblico nel governo dell’Ente.

4. A tale scopo la Provincia di Ancona configura l’Integrity management come misura di prevenzione della corruzione che, benché non obbligatoria e, come tale ulteriore, caratterizza le scelte pubbliche secondo una cultura etica finalizzata:

a) a ridurre e ostacolare comportamenti non etici; b) a finalizzare l’azione amministrativa verso una “cultura etica”.

5. Finalità dell’Integrity management, quale misura di prevenzione ulteriore, è quella di: a) costruire un “clima etico” nell’organizzazione dell’Ente; b) costruire o consolidare un nuovo stile di leadership: la “leadership etica”, caratterizzata da

integrità, onestà, affidabilità, requisiti di base per poter gestire un gruppo di persone23 c) rafforzare lo “spazio etico” dei dipendenti pubblici attraverso una formazione valoriale che,

oltre alla conoscenza delle disposizioni del nuovo Codice di Comportamento nazionale e dell’Ente, secondo quanto disposto dal D.P.R. n. 62 del 2013 che i dipendenti pubblici sono chiamati ad osservare, costruisca e rafforzi il cosiddetto "spazio etico" del dipendente pubblico al fine di ottenere una piena comprensione e condivisione sia delle regole che dei valori che costituiscono le fondamenta etiche delle norme codificate. 6. La Provincia di Ancona dà attuazione al manuale dell'OCSE (Towards a sound integrity

framework) con cui l’OCSE raccomanda di mettere a punto strumenti di promozione dell'integrità che combinino:

23 Secondo il cosiddetto "role modelling", espressione della cultura anglosassone che può essere tradotta con "essere di esempio attraverso azioni visibili".

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a) un approccio basato sulle regole, secondo cui per prevenire le violazioni dell'integrità si utilizzano strumenti quali, ad esempio, la mappatura dei rischi e la conseguente messa in campo di contromisure quali la rotazione del personale, i controlli interni, la trasparenza interna ed esterna, ecc;

b) un approccio basato sui valori, che mira a promuovere l'integrità stimolando la comprensione, l'impegno e la capacità dei dipendenti pubblici di prendere decisioni etiche (etica delle scelte) e di gestire i dilemmi etici che si trovano a fronteggiare. 7. La conoscenza degli approcci basati sulle regole e sui valori avviene tramite la specifica misura obbligatoria della "Formazione", in virtù della quale dovranno essere attivati percorsi formativi su due livelli:

a) livello specifico, rivolto al RPCT, ai referenti, ai componenti degli organismi di controllo, ai dirigenti e funzionari addetti alle aree a rischio;

b) livello generale, rivolto a tutti i dipendenti e che riguarda l’aggiornamento delle competenze (approccio contenutistico) e le tematiche dell’etica e della legalità (approccio valoriale). 8. La Provincia di Ancona si prefigge il raggiungimento di un adeguato equilibrio tra i due approcci, in attuazione della raccomandazione del massimo organo dell'OCSE, il Consiglio, del mese di aprile 1998 (OCSE, 2000).

Art. 69

I Codici etici

1. In aggiunta alla misura obbligatoria di prevenzione della corruzione il PTPC prevede, tra le misure di prevenzione ulteriori, i Codici etici, quali strumenti che, a differenza dei Codici di comportamento dell’Ente che integrano il Codice di comportamento nazionale, si configurano, in una visione strategica, quali strumenti di “integrity management” finalizzati alla diffusione della cultura dell’integrità e dell’“etica laica” all’interno dell’Ente. 2. La Provincia nel perseguire l’obiettivo della diffusione dell’ “etica laica”, fa riferimento all’insieme dei valori etici a cui deve ispirarsi il soggetto deputato a decidere per evitare che nelle sue decisioni “sia impropriamente condizionato da interessi esterni” e che si “possa pregiudicare il bene, prezioso, dell’affidamento del cittadino nell’imparzialità soggettiva del titolare di compiti pubblici”24. 3. Con il codice etico, si recepiscono i principi universali di condotta a cui devono ispirarsi le azioni dell'uomo in risposta alla crescente domanda di regole di deontologia. Esso costituisce, quindi, uno strumento di autoregolamentazione che si affianca al codice di comportamento, garantendo un abbinamento di comportamenti e atteggiamenti con cui si mira ad assicurare un duplice approccio all’integrity management: un approccio alle regole e ai doveri giuridici (codice di comportamento) e un approccio ai valori e agli obblighi morali e deontologici (codice etico) . 4. La violazione dei doveri etici previsti nei codici etici comporta sanzioni morali di biasimo da parte degli appartenenti alla categoria a cui i Codici si indirizzano, trattandosi non già di obblighi giuridici ma deontologici alla cui osservanza sono vincolati i destinatari. 5. Pur avendo una natura giuridica diversa, con i codici etici la Provincia stabilisce dei doveri aggiuntivi, anche se condivisi solo dalle particolari categorie di soggetti a cui sono indirizzati.

Art. 70

Il Codice etico del personale dipendente

24 La locuzione è del prof. Francesco Merloni. Cfr Francesco Merloni, Roberto Cavallo Perin ed altri, “Al servizio della Nazione. Etica e Statuto dei funzionari pubblici”, Collana Diritto e Società, Franco Angeli Editore, pag. 18

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1. Con il codice etico del personale dipendente, da affiancare al codice di comportamento dell’Ente, la Provincia di Ancona assicura un duplice approccio all’integrity management mediante un approccio alle regole (codice di comportamento) e un approccio ai valori (codice etico). 2. Con il codice etico del personale dipendente quale strumento di autoregolamentazione, si integrano le regole di comportamento con la richiesta di atteggiamenti coerenti con i principi deontologici in esso previsti. 3. Le regole valoriali del Codice etico del personale dipendente vanno al di là del rispetto della legge e dell’astensione dai reati, collocandosi in quelle “zone grigie” che separano i comportamenti sicuramente leciti da quelli gravemente sanzionati, prevedendo principi relativi a livelli di correttezza più elevati di quelli assicurati dalle norme penali.

Art. 71

Il Codice etico degli amministratori per la buona politica

1. Con la previsione nel presente PTPC del Codice etico degli amministratori per la buona politica, la Provincia di Ancona colma la lacuna del DPR n. 62/2013 di non estensione dei Codici di comportamento nazionale e dell’Ente agli esponenti politici che, per la loro peculiare natura giuridica di funzionari onorari, sono esclusi dal novero dei dipendenti pubblici destinatari dell’applicazione dei Codici, nonostante tali Codici ai sensi dell’art 2, comma 3, del DPR n. 62/2013, estendono il loro ambito di applicazione a tutti i soggetti che a vario titolo hanno rapporti con l’Ente. 2. Con la previsione di uno specifico codice etico degli amministratori quale misura di prevenzione ulteriore e non vincolante, la Provincia si prefigge l’attuazione dell’unitaria nozione di funzionario pubblico imposta dalla lettura integrata della Costituzione (artt. 54, 97 e 98 Cost.), ispirata alla collaborazione, nel rispetto del principio di distinzione tra organi di indirizzo (politici) e organi di gestione (amministrativi) e ciò nella consapevolezza che un comune patrimonio di doveri di comportamento, in rapporto alle diverse competenze attribuite, è indispensabile per la promozione della legalità, dell’imparzialità e del contrasto alla corruzione. 3. L’adesione al Codice etico per la buona politica viene rimessa all’autonoma volontà degli amministratori quale libera scelta di perseguire l’obiettivo di un’azione amministrativa improntata ai principi della legalità, della trasparenza, dell’integrità, dell’imparzialità e della buona amministrazione, in coerenza con le politiche di prevenzione della corruzione e della diffusione della cultura dell’etica e dell’integrità perseguite dalla Provincia di Ancona.

Art. 72

Il dovere dell’apparenza

1. Elemento comune al codice di comportamento dell’Ente e ai codici etici “dei dipendenti e degli amministratori” è il dovere dell’ “apparenza”. 2. Il dovere dell’apparenza è un dovere “implicito,” strettamente connesso (perché consequenziale) ai numerosi doveri contenuti nel codice di comportamento dell’Ente. 3. Il dovere dell’apparenza impone che i funzionari, anche onorari, non devono solo comportarsi in modo imparziale, ma devono anche apparire come soggetti imparziali, che danno garanzie al cittadino e in generale alla pubblica opinione, al fine di preservare il prestigio e l’imparzialità dell’amministrazione25. 25 Cfr. Francesco Merloni, Codici di comportamento, Il Libro dell’anno del diritto (2014), paragrafo 2.1 “Contenuti e valore giuridico del nuovo codice”, pag. 4, Treccani.it,, l’Enciclopedia italiana, pag.3.

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Art. 73

Revisione dei processi di privatizzazione e esternalizzazione di funzioni, attività strumentali e

servizi pubblici

1. La Provincia si adegua agli indirizzi contenuti nel PNA 2016 e, in particolare, al Paragrafo 7.4 (pagg. 33-36), nella sua attività di costituzione di enti di diritto privato (società, associazioni, fondazioni) partecipate o controllate da pubbliche amministrazioni al fine del contenimento sia della spesa pubblica (spending review), che della corretta ed efficiente gestione. 2. A tale proposito la Provincia verifica l’adeguatezza di tali soggetti partecipati al perseguimento dei fini istituzionali, sia in sede di costituzione o di mantenimento delle partecipazioni in atto che in sede di razionalizzazione con l’avvio di processi di “reinternalizzazione” finalizzati alla riconduzione dei loro compiti di pubblico interesse alla competenza della Provincia. 3. Per le finalità di cui al precedente comma 2 e in attuazione degli indirizzi dell’ANAC la Provincia si adopera per far sì che gli enti di diritto privato, ivi comprese le associazioni e le fondazioni, di cui la Provincia detiene partecipazioni, si uniformino agli obiettivi della prevenzione della corruzione ispirando le attività di pubblico interesse ai principi di imparzialità e di trasparenza. 4. Al riguardo la Provincia:

a) verifica nei piani di riassetto e razionalizzazione dei soggetti partecipati l’adeguamento agli obiettivi della prevenzione della corruzione, dell’imparzialità e della trasparenza quali presupposti del mantenimento dell’esternalizzazione dei compiti di interesse pubblico;

b) nell’ipotesi di costituzione di società mista, ricorre a soci privati individuati con procedure concorrenziali vigilando sul possesso da parte dei privati concorrenti di requisiti di moralità e onorabilità in aggiunta a quelli economici e professionali;

c) controlla che, nello svolgimento delle attività di pubblico interesse a loro affidate e in particolare alle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture, di erogazione di servizi di interesse generale e di interesse economico generale, vengano garantiti dai soggetti partecipati i requisiti di imparzialità e buon andamento;

d) promuove l’inserimento negli statuti degli enti partecipati di regole, di garanzie e di imparzialità nella individuazione del personale da assumere o incaricare non già mediante diretta scelta da parte degli amministratori ma facendo ricorso a procedure concorsuali che garantiscano obiettività nella selezione e autonoma capacità gestionale da parte dei soggetti nominati;

e) promuove per gli enti partecipati l’applicazione agli amministratori di codici etici e al personale di codici di comportamento, vigilando per il personale anche sugli effetti giuridici, in termini di responsabilità disciplinare, della violazione dei doveri previsti nei codici, in piena analogia con quanto è disposto per il personale delle pubbliche amministrazioni.

Art. 74

Carta dei servizi

1. La Provincia si impegna a richiedere ai soggetti affidatari dei propri servizi esternalizzati

l’inserimento nei contratti relativi della Carta dei servizi di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27/1/1994 “Principi sull’erogazione dei servizi pubblici”, a garanzia dei diritti dell’utenza contenenti indicazioni specifiche in relazione alle modalità di erogazione dei servizi e agli standard di qualità degli stessi al fine di informare l’utente sulle modalità di tutela previste.

2. Analogo impegno la Provincia assume per i possibili propri servizi a domanda individuale che dovesse essere chiamata eventualmente a gestire.

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TITOLO III SOGGETTI E RUOLI DELLA STRATEGIA DI PREVENZIONE

CAPO I GLI ATTORI

Art. 75

Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione a livello nazionale

1. La Provincia di Ancona contribuisce al sistema organico della prevenzione della corruzione articolato su due livelli:

a) nazionale; b) decentrato.

2. In ciascun livello operano soggetti con ruoli diversi ma convergenti nel processo integrato di formulazione e attuazione nelle strategie di prevenzione della corruzione. 3. La strategia nazionale di prevenzione della corruzione è attuata mediante l'azione sinergica dei seguenti soggetti i quali operano con i poteri e le funzioni sotto indicati (Figura 4):

a) ANAC - Autorità Nazionale Anticorruzione: svolge tutte le funzioni in materia di prevenzione della corruzione e della promozione della trasparenza nelle pubbliche amministrazioni ai sensi dell’art. 19 del D.L. 24-6-2014 n. 90 “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari”, convertito nella legge 11 agosto 2014, n. 114. Agisce come soggetto promotore delle strategie di promozione e come coordinatore della loro attuazione svolgendo funzioni di raccordo con le altre autorità ed esercitando poteri di vigilanza e controllo per la verifica dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate dalle amministrazioni nonché sul rispetto della normativa in materia di trasparenza (art. 1, commi 2 e 3, della legge n. 190 del 2012);

b) Corte dei Conti: esercita funzioni di controllo; c) Comitato interministeriale: fornisce direttive attraverso linee di indirizzo; d) Conferenza unificata: individua, attraverso apposite intese, gli adempimenti e i termini per

l’attuazione della legge e dei decreti attuativi con riferimento agli enti locali territoriali; e) D.F.P.: svolge le funzioni in materia di misurazione e valutazione della performance, di cui

agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 ai sensi del trasferimento disposto dall’art. 19, comma 9 del D.L. 24-6-2014 n. 90 Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari convertito nella . legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114.

f) Prefetti: forniscono supporto tecnico e informativo agli enti locali; g) Città metropolitane e Province: svolgono funzioni di supporto tecnico-amministrativo agli

enti locali del loro ambito territoriale in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza (PNA 2016);

h) S.N.A: predispone percorsi, anche specifici e settoriali, di formazione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 1, comma 11, legge n. 190 del 2012);

i) le Pubbliche Amministrazioni: sono responsabili dell’introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal P.N.A. (art. 1, commi 5 e 7 della legge n. 190 del 2012);

j) gli enti pubblici economici e i soggetti di diritto privato in controllo pubblico: sono responsabili dell’introduzione ed implementazione delle misure previste dalla legge e dal P.N.A. (art. 1 della legge n. 190/2012).

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FIGURA 4

I SOGGETTI ISTITUZIONALI ESTERNI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE4:

4 Figura n. 1, pag. 4 dell’Allegato n. 1 del P.N.A 2013. La figura è stata adattata per effetto della normativa sopravvenuta al PNA 2013.

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Art. 76

Soggetti e ruoli della strategia di prevenzione a livello della Provincia di Ancona 1. I soggetti che operano all’interno della Provincia di Ancona nell’attuazione della legge n. 190/2012 e degli strumenti normativi attuativi sono i seguenti (Figura 5) ed esercitano le funzioni ed i compiti sotto indicati:

A) l’Autorità di indirizzo politico: (Consiglio Provinciale e Presidente della Provincia anche quale organo esecutivo e di Governo):

a) Consiglio provinciale e Presidente della Provincia: designazione del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012);

b) Consiglio provinciale: adotta il PTPC e i suoi aggiornamenti e tramite il RPCT, li comunica all’ANAC e, nel caso, alla Regione interessata (art. 1, commi 8 della legge. n. 190/2012);

c) Il Presidente della Provincia quale organo esecutivo e di Governo: adotta tutti gli atti normativi riconducibili al Regolamento generale degli uffici e dei servizi e che siano direttamente o indirettamente finalizzati alla prevenzione della corruzione.

B) il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza (RPCT): a) svolge i seguenti compiti indicati nella legge n. 190/2012 e nella Circolare del

Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 2013: 1. propone il Piano triennale di prevenzione della corruzione comprensivo delle Misure di

trasparenza che viene adottato dall’organo di indirizzo politico entro il 31 gennaio di ogni anno;

2. definisce, entro il 31 gennaio di ogni anno, procedure appropriate per selezionare e formare i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;

3. provvede anche: - alla verifica dell’efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre

la modifica dello stesso quando sono accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengono mutamenti nell’organizzazione o nell’attività dell'Ente;

- alla verifica, d’intesa con il dirigente competente, dell’effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;

- ad individuare il personale da inserire nei programmi di formazione; b) svolge altresì i seguenti compiti previsti nei decreti attuativi:

- vigila sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità (art. 1, legge n. 190 del 2012; art. 15 D.Lgs. n. 39 del 2013);

- elabora la relazione annuale sull’attività svolta e ne assicura la pubblicazione (art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012);

c) svolge anche le funzioni connesse di responsabile della trasparenza (art. 1, comma 8, legge n. 190/2012 e art. 43 del D.Lgs. n. 33 del 2013);

C) i Referenti per la prevenzione per l’area di rispettiva competenza: - i referenti sono individuati di norma tra i dirigenti e dal RPCT tra funzionari dell’ente. Essi svolgono attività informativa nei confronti del RPCT, affinché questi abbia elementi e riscontri sull’intera organizzazione ed attività dell’Ente, e di costante monitoraggio sull’attività svolta dai dirigenti assegnati agli uffici di riferimento, anche con riferimento agli obblighi di rotazione del personale. I referenti osservano le misure contenute nel PTPC;

D) tutti i Dirigenti per l’area di rispettiva competenza:

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a) svolgono attività informativa nei confronti del Responsabile, dei referenti e dell’autorità giudiziaria (art. 16 D.Lgs. n. 165 del 2001; art. 20 D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, legge n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.);

b) partecipano al processo di gestione del rischio; c) propongono le misure di prevenzione (art. 16, D.Lgs. n. 165 del 2001); d) assicurano l’osservanza del Codice di comportamento e verificano le ipotesi di

violazione; e) adottano le misure gestionali, quali l’avvio di procedimenti disciplinari, la sospensione e

rotazione del personale (artt. 16 e 55 bis, D.Lgs. n. 165 del 2001); f) osservano le misure contenute nel PTPC;

E) il N.I.Va.P. (Nucleo Indipendente delle valutazioni delle performance previsto dall’art. 23 del Regolamento “Il sistema di perfomance management della Provincia di Ancona”):

a) partecipa al processo di gestione del rischio; considera i rischi e le azioni inerenti la prevenzione della corruzione nello svolgimento dei compiti ad esso attribuiti;

b) svolge compiti propri connessi all’attività anticorruzione nel settore della trasparenza amministrativa (artt. 43 e 44 D.Lgs. n. 33 del 2013);

c) esprime parere obbligatorio sul Codice di comportamento adottato; d) esprime parere sul Risk management e sui suoi aggiornamenti; e) propone l’inserimento nel Piano della perfomance di obiettivi relativi all’attuazione della

normativa anticorruzione e del presente PTPC f) riceve dal RPCT le segnalazioni relative ai casi di mancato o ritardato adempimento degli

obblighi di pubblicazione; g) verifica, ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013 la coerenza tra gli obiettivi previsti nel

PTPC e quelli indicati nel PEG-Piano della performance, valutando inoltre l’adeguatezza dei relativi indicatori;

h) utilizza ai sensi dell’art. 44 del D.Lgs. n. 33/2013 le informazioni e i dati relativi all’attuazione degli obblighi di trasparenza ai fini della misurazione e valutazione delle performance sia organizzativa, che individuale del RPCT e dei dirigenti responsabili della trasmissione di dati;

i) verifica, ai sensi dell’art. 1, comma 8 bis, della legge n. 190/2012, anche ai fini della validazione della relazione sulla performance, che il PTPC sia coerente con gli obiettivi stabiliti nei documenti di programmazione strategico-gestionale e che nella misurazione e valutazione delle performance si tenga conto degli obiettivi connessi all’anticorruzione e alla trasparenza;

j) riferisce all’ANAC ai sensi dell’art. 1, comma 8 bis, della legge n. 190/2012, sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza;

k) riceve, ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012, la relazione di fine anno del RPCT, recante i risultati dell’attività svolta;

F) l’Ufficio Procedimenti Disciplinari (U.P.D.): a) svolge i procedimenti disciplinari nell’ambito della propria competenza (art. 55 bis, D.Lgs.

n. 165 del 2001); b) provvede alle comunicazioni obbligatorie nei confronti dell’autorità giudiziaria (art. 20,

D.P.R. n. 3 del 1957; art.1, comma 3, legge n. 20 del 1994; art. 331 c.p.p.); c) propone l’aggiornamento del Codice di comportamento;

G) tutti i Dipendenti dell’amministrazione: a) partecipano al processo di gestione del rischio (Allegato 1, par. B.1.2., P.N.A. 2013); b) osservano le misure contenute nel PTPC; c) segnalano le situazioni di illecito al proprio dirigente o all’U.P.D. (art. 54 bis del D.Lgs. n.

165 del 2001); d) segnalano casi di personale conflitto di interessi (art. 6 bis, legge n. 241 del 1990; artt. 6 e

7 Codice di comportamento);

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H) i Collaboratori a qualsiasi titolo dell’amministrazione: a) osservano le misure contenute nel PTPC; b) segnalano le situazioni di illecito (art. 8 Codice di comportamento).

FIGURA 5

I SOGGETTI ISTITUZIONALI INTERNI COINVOLTI NELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE 5

5 Figura n. 2, pag. 9 dell’Allegato n. 1 del P.N.A 2013 adattata alla normativa sopravvenuta al PNA 2013.

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CAPO II IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA

TRASPARENZA (RPCT)

Art. 77

Responsabile

1. Il Responsabile provinciale della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito denominato RPCT) è individuato, di norma, ai sensi dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, nella figura del Segretario Generale pro tempore trattandosi di funzione “naturalmente integrativa” della competenza generale spettante per legge al Segretario ai sensi dell’art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 2000, ai sensi del quale il Segretario “svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.”26 2. Al Segretario Generale, considerata la rilevanza del servizio relativo ai controlli interni attribuitagli dal D.L. 174/2012 e successive modifiche e integrazioni, nonché tenuto conto dei compiti attribuiti nella qualità di RPCT, non possono essere conferiti incarichi dirigenziali ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 267/2000, salvo quelli ove è previsto un controllo e/o monitoraggio di Enti pubblici esterni alla Provincia (ad es. Patti territoriali), nonché salvo situazioni particolari temporanee (di durata non superiore a tre mesi) ove il Presidente ritenga doversi attribuire l’incarico al Segretario Generale.

Art. 78

Poteri di interlocuzione e di controllo del RPCT

1. L’attuazione del PTPC avviene con il coinvolgimento dell’intera struttura in tutte le fasi di predisposizione e di attuazione delle misure anticorruzione tramite lo strumento del Piano della performance e con l’assegnazione di obiettivi di performance organizzativa/individuale con la fattiva collaborazione dei dirigenti e dei funzionari. 2. I Dirigenti dell’Ente hanno l’obbligo di collaborare in modo costante per l’aggiornamento e l’attuazione concreta del PTPC, anche mediante iniziative propositive. 3. In considerazione della complessità organizzativa dell’Ente e della sua articolazione per centri di responsabilità, il RPCT potrà individuare in aggiunta ai Dirigenti dell’Ente propri referenti tra i funzionari anche se non titolari di posizioni organizzative.

26 (Cfr Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica : Circolare n. 1 (DFP 1114355 P-4 17.1.7.5 del 25/01/2013) ad oggetto: “legge n. 190 del 2012 – Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione. Al paragrafo 1.1 “I termini e la competenza per la designazione, i requisiti, la durata e il trattamento dell’incarico” della suddetta circolare è stato così chiarito: “Per quanto riguarda gli enti locali, il criterio di designazione è indicato direttamente dalla legge, la quale prevede che il responsabile “è individuato, di norma, nel segretario comunale, salvo diversa e motivata determinazione.” La ratio di questa scelta è stata quella di considerare la funzione di responsabile della prevenzione come “naturalmente integrativa” della competenza generale spettante per legge al segretario, che, secondo l’art. 97 del D.Lgs. n. 267 del 2000, “svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti.”.

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4. Alla luce delle ulteriori e rilevanti competenze in materia di accesso civico attribuite al RPCT dal D.Lgs. 97/2016, allo stesso è riconosciuto, oltre alla facoltà di chiedere agli uffici informazioni sull’esito delle istanze, il compito di definire, ai sensi dell’art. 5, co. 7, D.Lgs. 33/2013, come novellato dal D.Lgs. 97/2016, i casi di diniego totale o parziale dell’accesso o di mancata risposta nei termini, in sede di richiesta di riesame da parte dell’interessato.

Art. 79

Supporto conoscitivo e operativo al RPCT

1. Al fine di garantire al RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto dall’art. 41 del D.Lgs. 97/2016, l’organo di indirizzo dispone «le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurare funzioni e poteri idonei» al RPCT predisponendo una struttura organizzativa di supporto adeguata, per qualità del personale e per mezzi tecnici, al compito da svolgere (PNA 2016 pag 20). 2. L’organo di indirizzo provvede inoltre alla costituzione di un apposito ufficio destinato alle funzioni proprie del RPCT disponendo con appositi atti organizzativi, ove non sia possibile la costituzione dell’Ufficio dedicato, il rafforzamento della struttura di supporto al fine di consentire al RPCT di avvalersi di personale di altri uffici. 3. L’Ufficio di cui al comma 2 ha lo scopo di assicurare al Segretario Generale-RPCT lo svolgimento integrato delle funzioni di Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, di NIVaP in composizione monocratica, di coordinatore del Sistema integrato dei controlli interni, di sostituto del Responsabile del procedimento inadempiente e degli altri incarichi conferitigli dal Presidente dell’Ente in esecuzione della normativa vigente. 4. Con decreto del Presidente della Provincia n 351 del 28/12/2015, in attesa dell’approvazione del Piano di riassetto organizzativo, economico, finanziario e patrimoniale, previsto dall’art. 1, comma 423, della legge n. 190/2014 (Legge di stabilità 2015) è stata inserita nell’ambito del Settore I, una struttura organizzativa di supporto al RPCT nel pieno rispetto di quanto previsto nella Deliberazione ANAC n. 12/2015 al paragrafo 4.2 lettera d), “Supporto conoscitivo e operativo al RPCT” (pag 12) e ribadita dal PNA 2016 al paragrafo 5.2 (pag 20). 5. Tale previsione è stata inserita ferme le remore legate alla particolare situazione in cui versa il sistema delle Province. 6. L’Amministrazione assicura infine al RPCT appropriate risorse strumentali e finanziarie, nei limiti della disponibilità di bilancio.

Art. 80

Competenza alla individuazione del Responsabile

1. Il Segretario Generale dell’Ente ordinariamente è il Responsabile della prevenzione della corruzione e della Trasparenza della Provincia di Ancona, sulla base della designazione operata direttamente dalla legge (art. 1, comma 7, secondo periodo, legge n. 190/2012). 2. Il Capo dell’Amministrazione con proprio decreto formalizza l’esercizio della funzione di RPCT da parte del Segretario. Il provvedimento presidenziale conferisce data certa alla decorrenza dell’esercizio della funzione e dà atto che il Segretario è in possesso dei requisiti e non si trova nelle condizioni di incompatibilità di cui al successivo art. 81. 3. Allorché l’Ente decida di individuare il RPCT in alternativa al Segretario Generale, facendo uso della discrezionalità di cui al secondo periodo dell’art. 1, comma 7, della legge n. 190/2012, spetterà al Consiglio provinciale procedere alla sua individuazione con deliberazione adeguatamente motivata in relazione alla scelta alternativa operata e dando atto che il soggetto individuato è in possesso dei requisiti e non si trova nelle condizioni di incompatibilità di cui al

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successivo art. 81. 4. In tal caso la scelta dovrà ricadere prioritariamente tra i dirigenti appartenenti al ruolo dell’Ente e, solo in via subordinata, tra i Dirigenti incaricati ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 267/2000.

Art. 81

Requisiti per la nomina

1. Ove l’Amministrazione si orienti nella scelta, quale RPCT, di un soggetto diverso dal Segretario generale, tale scelta dovrà ricadere su un Dirigente che non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna, né di provvedimenti disciplinari e che abbia dato dimostrazione nel tempo di comportamento integerrimo. 2. Il Consiglio provinciale, nell’effettuare l’individuazione, accerta l’insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, quale causa di incompatibilità, da parte del designato, riconducibili alla preposizione di uffici considerati tradizionalmente più esposti al rischio di corruzione, come l’ufficio preposto alla gestione del patrimonio, dei contratti, dei procedimenti disciplinari o di altri uffici che, nell’ambito dell’organizzazione dell’Ente, siano particolarmente sensibili al rischio di corruzione. 3. Non può ricoprire l’incarico di RPCT un soggetto esterno all’Ente. 4. La funzione di RPCT è incompatibile con quella dei Dirigenti inseriti nell’ufficio di diretta collaborazione degli organi politici e di amministrazione dell’Ente. 5. Per l’individuazione delle cause di incompatibilità si fa riferimento all’art. 51 del c.p.c. e agli artt. 35 e 36 del c.p.p.; 6. E’ fatto divieto di procedere alla nomina di più Responsabili della prevenzione della corruzione e della trasparenza. 7. L’Amministrazione assicura per il RPCT lo svolgimento di adeguati percorsi formativi e di aggiornamento.

Art. 82

Decadenza e revoca del RPCT

1. Le cause di incompatibilità, sia che esistano al momento della individuazione sia che sopravvengano ad essa, importano la decadenza dalla funzione di RPCT. 2. Comportano, altresì, la decadenza dalla funzione le accertate gravi violazioni ai doveri di ufficio da parte del RPCT. 3. A tal fine, sono preventivamente contestate al RPCT per iscritto le cause di incompatibilità e le gravi violazioni ai doveri di ufficio; sono valutate le giustificazioni rese per iscritto dall’interessato ed è sentito personalmente il RPCT, qualora lo richieda, in sede di seduta presidenziale, ovvero in sede della Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari. 4. Il RPCT provvede, entro i successivi dieci giorni dalla contestazione, a rimuovere la situazioni di incompatibilità. 5. In ordine alla contestazione delle gravi violazioni ai doveri d’ufficio, l’organo che ha provveduto alla individuazione procede alla revoca sulla base delle controdeduzioni fornite dal RPCT. 6. La revoca dell’incarico amministrativo di vertice o dirigenziale del soggetto cui sia stato conferito l’incarico di RPCT deve essere espressamente e adeguatamente motivata; inoltre, rimane fermo l’obbligo di rotazione e la conseguente revoca dell’incarico nel caso in cui nei confronti del dirigente responsabile della prevenzione siano avviati procedimenti disciplinari o penali (ex art. 16, comma 1, lett. l quater, D.Lgs. n. 165 del 2001).

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7. Il provvedimento di revoca dalla funzione di RPCT, per le fattispecie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, è comunicato alla A.N.A.C., per le finalità di cui all’art. 1, comma 82, della legge n. 190/2012, e dell’art. 15 del D.Lgs. n. 39/2013, che entro 30 giorni può formulare richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. 8. Ai sensi dell’art. 41, comma 1, lettera f) del DLgs n25/05/2016 n. 97: “Eventuali misure discriminatorie, dirette o indirette, nei confronti del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza per motivi collegati, direttamente o indirettamente, allo svolgimento delle sue funzioni devono essere segnalate all'Autorità nazionale anticorruzione, che può chiedere informazioni all'organo di indirizzo e intervenire nelle forme di cui al comma 3, articolo 15, decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39”.27;

Art. 83

Compiti e funzioni del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza nei

provvedimenti attuativi della legge n. 190/2012

1. Il RPCT, oltre ai compiti indicati nella legge n. 190/2012 e a quelli menzionati nel precedente art. 76 lettera B), svolge anche i seguenti nuovi compiti derivanti dalla normativa successivamente approvata: a) D.Lgs. n. 39 del 2013: vigilanza sul rispetto delle norme in materia di inconferibilità e incompatibilità; b) art. 15 del D.P.R. n. 62 del 2013, recante il Codice di comportamento dei pubblici dipendenti in base al quale: “Il responsabile cura la diffusione della conoscenza dei codici di comportamento nell’amministrazione, il monitoraggio annuale sulla loro attuazione, ai sensi dell’articolo 54, comma 7, del decreto legislativo n. 165 del 2001, la pubblicazione sul sito istituzionale e della comunicazione all’Autorità nazionale anticorruzione, di cui all’articolo 1, comma 2, della legge 6 novembre 2012, n. 190, dei risultati del monitoraggio.”; c) art. 41, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n 25/05/2016 n. 97 in base al quale: “Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza segnala all'organo di indirizzo e all'organismo indipendente di valutazione le disfunzioni inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza.” 2. I compiti attribuiti al responsabile non sono delegabili, se non in caso di straordinarie e motivate necessità, riconducibili a situazioni eccezionali, mantenendosi comunque ferma nel delegante la responsabilità non solo in vigilando ma anche in eligendo.

27 D.Lgs. 8-4-2013 n. 39 “Disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1, commi 49 e 50, della legge 6 novembre 2012, n. 190” Art. 15. Vigilanza sul rispetto delle disposizioni in materia di inconferibilità e incompatibilità nelle pubbliche amministrazioni e negli enti di diritto privato in controllo pubblico 1. …omissis…. 2. …omissis…. 3. Il provvedimento di revoca dell'incarico amministrativo di vertice o dirigenziale conferito al soggetto cui sono state affidate le funzioni di responsabile, comunque motivato, è comunicato all'Autorità nazionale anticorruzione che, entro trenta giorni, può formulare una richiesta di riesame qualora rilevi che la revoca sia correlata alle attività svolte dal responsabile in materia di prevenzione della corruzione. Decorso tale termine, la revoca diventa efficace.”

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Art. 84

Relazione consuntiva annuale sulle misure di prevenzione definite dal PTPC

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012, il RPTC, entro il 15 dicembre di ogni anno, redige una relazione annuale con cui si rendiconta in ordine all’efficacia delle misure di prevenzione definite nel PTPC e sui risultati dell’attività svolta. 2. La relazione dovrà essere pubblicata sul sito istituzionale dell’Ente, nonché trasmessa all’organo di indirizzo e al NIVaP. 3. Tale documento dovrà contenere un nucleo minimo di indicatori sull’efficacia delle politiche di prevenzione attuate con riguardo ai seguenti ambiti: a) Gestione dei rischi:

- azioni intraprese per affrontare i rischi di corruzione; - controlli sulla gestione dei rischi di corruzione; - iniziative di automatizzazione dei processi intraprese per ridurre i rischi di corruzione;

b) Formazione in tema di anticorruzione: - formazione in tema di anticorruzione erogata in giornate/ore; - tematiche oggetto della formazione; - individuazione delle strutture dell’Ente al cui personale si è indirizzata la formazione in tema di anticorruzione; - individuazione dei soggetti che hanno erogato la formazione in tema di anticorruzione;

c) Codice di comportamento: - adozione delle integrazioni al codice di comportamento; - denunce delle violazioni al codice di comportamento; - attività del Settore Risorse umane competente ad emanare pareri sulla applicazione del codice di comportamento;

d) Altre iniziative: - numero di incarichi e aree oggetto di rotazione degli incarichi; - esiti di verifiche e controlli su cause di inconferibilità e incompatibilità degli incarichi; - forme di tutela offerte ai whistleblower; - ricorso all’arbitrato secondo criteri di pubblicità e rotazione; - rispetto dei termini dei procedimenti; - iniziative nell’ambito dei contratti pubblici; - iniziative previste nell’ambito dell’erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere; - indicazione delle iniziative previste nell’ambito di concorsi e selezione del personale; - indicazione delle iniziative previste nell’ambito delle attività ispettive;

e) Sanzioni: - numero e tipo di sanzioni irrogate.

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CAPO III LE RESPONSABILITÀ

Art. 85

La responsabilità del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

1. Al RPTC si applicano le ipotesi di responsabilità previste dalla legge in caso di inadempimento degli obblighi posti a suo carico. 2. Il responsabile incorre nella responsabilità dirigenziale per il caso di mancata predisposizione del PTPC e di mancata adozione delle misure per la selezione e la formazione dei dipendenti (art. 1, comma 8, della legge 190/2012). 3. Il Responsabile incorre, inoltre, nella responsabilità dirigenziale, disciplinare ed amministrativa nelle ipotesi in cui all’interno dell'Ente vi sia una condanna per un reato di corruzione accertato con sentenza passata in giudicato (art. 1, comma 12, della legge n. 190/2012). 4. La responsabilità è esclusa se il RPTC prova entrambe le seguenti circostanze ai sensi dell’art. 1, comma 12 della legge n. 190/2012:

a) di avere predisposto, prima della commissione del fatto, il PTPC e di aver osservato le prescrizioni di cui ai commi 9 e 10 dell’articolo 1, della legge n. 190/2012;

b) di aver vigilato sul funzionamento e sull'osservanza del piano. 5. L’entità della responsabilità disciplinare, a carico del RPCT, “non può essere inferiore alla sospensione dal servizio con privazione della retribuzione da un minimo di un mese ad un massimo di sei mesi” (art. 1, comma 13, della legge n. 190/2012)”. 6. Il Responsabile incorre, altresì, nelle seguenti ulteriori ipotesi di responsabilità:

a) una forma di responsabilità dirigenziale, ai sensi dell’art. 21 del D.Lgs. n. 165/2001 che si configura nel caso di “ripetute violazioni delle misure di prevenzione previste dal piano”;

b) una forma di responsabilità disciplinare “per omesso controllo”; c) una forma di responsabilità dirigenziale e di responsabilità per danno all’immagine

dell’Ente per la violazione degli obblighi di trasparenza (art. 46 del D.Lgs. n. 33/2013 in qualità di Responsabile anche della trasparenza) nelle seguenti ipotesi:

- inadempimento degli obblighi di pubblicazione e di accesso civico previsti dalla normativa vigente;

- mancata predisposizione delle Misure della trasparenza (già PTTI). 7. Di quest’ultima ipotesi di responsabilità si tiene conto ai fini della corresponsione della retribuzione di risultato del Responsabile. 8. È esclusa la responsabilità del Responsabile della prevenzione ove l’inadempimento degli obblighi summenzionati di cui all’art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013 sia “dipeso da causa a lui non imputabile”. 9. La responsabilità per il verificarsi di fenomeni corruttivi (art. 1, comma 12, legge n. 190/2012) in capo al Responsabile per la prevenzione, è estesa a tutti i dipendenti delle strutture coinvolte nell’attività amministrativa che mantengono, ciascuno, il personale livello di responsabilità in relazione ai compiti effettivamente svolti.

Art 86

La responsabilità dei dipendenti per violazione delle misure di prevenzione

1. Le misure di prevenzione e contrasto alla corruzione trasfuse nel presente PTPC devono essere rispettate da tutti i dipendenti e, dunque, sia dai dirigenti che dal personale di qualifica non dirigenziale (art. 8 Codice di comportamento del D.P.R. n. 62/2013). 2. Ai sensi dell’art. 1, comma 14, della legge n. 190/2012, la violazione delle misure di

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prevenzione previste dal PTPC costituisce illecito disciplinare.

Art. 87

La responsabilità dei dirigenti per omissione totale o parziale o per ritardi nelle pubblicazioni

prescritte

1. Ai sensi dell’art. 1, comma 33, della legge n. 190/2012, la mancata o incompleta pubblicazione delle informazioni previste dall’art. 1, comma 31, della medesima legge:

a) costituisce violazione degli standard qualitativi ed economici ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del D.Lgs. n. 198 del 2009;

b) va valutata come responsabilità dirigenziale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 165 del 2001; c) eventuali ritardi nell'aggiornamento dei contenuti sugli strumenti informatici sono sanzionati

a carico dei responsabili del servizio.

Art. 88

Il RPCT quale gestore delle segnalazioni delle operazioni sospette di riciclaggio e di

finanziamento del terrorismo

1. La Provincia di Ancona quale ente individuato, tra gli altri, dal Decreto del Ministero dell’Interno 25/09/201528 contribuisce, per il combinato disposto dell’art. 1, comma 1, lettera h) e art. 2, comma 1, del citato D.M., alle azioni di individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. 2. Per tali finalità individua nel RPCT il “gestore” delegato a valutare e trasmettere al UIF (Unità di informazione finanziaria per l'Italia) di cui all'art. 1, comma 2, lettera z), del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, (cosiddetto “decreto antiriciclaggio”) le informazioni rilevanti ai fini della valutazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo che gli addetti agli uffici della Provincia gli trasmettono. 3. Il “gestore” individuato ai sensi dell’art. 6, comma 5, del citato D.M. 25/09/2015 e del paragrafo 5.2 “Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza” di cui al PNA 2016, assume il ruolo di interlocutore dell’UIF per tutte le comunicazioni e gli approfondimenti connessi con le operazioni sospette segnalate. 4. L’Amministrazione provinciale al fine di garantire efficacia e riservatezza alle operazioni previste dal richiamato D.M. 25/09/2015:

a) assicura al “gestore”- RPCT, una adeguata “struttura organizzativa dedicata” da indicarsi in sede di adesione al sistema di segnalazione on-line ai sensi dell’art. 6, comma 7, del citato D.M 25/09/2015;

b) programma un’adeguata formazione del “gestore”-RPCT, degli addetti alla struttura organizzativa dedicata, del personale e dei collaboratori ai fini della corretta individuazione degli elementi di sospetto delle attività potenzialmente connesse con il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo.

Art. 89

Il responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della

stazione appaltante (RASA)

28 Ministero dell'interno D.M. 25-9-2015 “Determinazione degli indicatori di anomalia al fine di agevolare l'individuazione delle operazioni sospette di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo da parte degli uffici della pubblica amministrazione”

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1. La Provincia di Ancona quale stazione appaltante nomina responsabile dell’inserimento e dell’aggiornamento annuale degli elementi identificativi della stazione appaltante di seguito “RASA”, al fine di assicurare l’effettivo inserimento dei dati nell’Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (AUSA), il RPCT è tenuto a sollecitare l’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati e a indicarne il nome all’interno del PTPC. 2. Il RASA provvede agli adempimenti relativi all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati della Banca dati nazionale dei contratti pubblici (di seguito BDNCP) istituita presso l’Autorità di vigilanza per i contratti pubblici (AVCP) attraverso la quale le stazioni appaltanti possono verificare la documentazione degli operatori economici che attesta il possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario per la partecipazione alle pubbliche gare d’appalto di lavori, forniture e servizi.29 3. Il RASA provvede quale obbligo informativo alla implementazione della BDNCP presso l’ANAC dei dati relativi all’anagrafica della Stazione Appaltante, della classificazione della stessa e dell’articolazione in centri di costo fino alla data di entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti previsto dall’art. 38 del nuovo Codice dei contratti pubblici in base alla disciplina transitoria di cui all’art. 216, comma 10, del d.lgs. 50/2016). 4. Il RPCT, sentito il Dirigente competente, provvede all’individuazione del soggetto preposto all’iscrizione e all’aggiornamento dei dati presso la BDNCP vigilando affinché nel provvedimento di individuazione sia indicato il nome del soggetto individuato. 5. L’individuazione del RASA costituisce misura organizzativa di trasparenza in funzione della prevenzione della corruzione ai sensi del PNA 2016 (pag. 22). 6. Il provvedimento di nomina del RASA indicante il nominativo del soggetto individuato è pubblicato nella sezione “Amministrazione trasparente”

CAPO IV COORDINAMENTO, RACCOLTA ED ANALISI DEI DATI SULL'ATTIVITÀ DI

PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Art. 90

Trasmissione ed elaborazione dei dati relativi alla pianificazione, all'attuazione e all'impatto

delle politiche anticorruzione

1. La Provincia trasmette esclusivamente in via telematica all’ANAC i dati rilevanti connessi al PTPC 2. Nella fase antecedente alla modifica apportata all’art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012 dall’art. 41, comma 1, lettera g) del D.Lgs. n. 97/2016 la trasmissione dei dati di cui al precedente comma, è avvenuta nei confronti del DFP nel rispetto dei seguenti termini:

29 La BDNCP è prevista dall’articolo 6-bis del D.Lgs. n. 163/2006, introdotto dal cd. Decreto Semplificazioni n. 5/2012 al fine di ridurre gli oneri amministrativi derivanti dagli obblighi informativi che gli operatori economici devono sostenere per partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici. Per perseguire tali finalità di semplificazione, l’AVCP ha istituito un sistema per la verifica online dei requisiti di partecipazione alle procedure di affidamento, denominato AVCPASS (Authority Virtual Company Passport). Il sistema AVCPASS e la BDNCP sono operativi dal 1° gennaio 2013, ma i dati effettivamente disponibili e acquisibili in via telematica sono soltanto quelli contenuti in documenti già disponibili in forma digitale o acquisiti in banche dati presso gli Enti certificatori.

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a) trasmissione del PTPC relativo al triennio 2014-2016, con estensione alle attività poste in essere dall’Ente nell’anno 2013 nelle more di approvazione del P.N.A.: 31 gennaio 2014;

b) trasmissione dati ulteriori: 31 luglio 2014, avendo a riferimento la situazione alla data del 30 giugno 2014 o termini diversi secondo successive comunicazioni in relazione a particolari tipologie di dati/informazioni;

c) trasmissione a regime del PTPC: 31 gennaio dell’anno di riferimento del Piano (art. 1, comma 8, della legge n. 190/2012).

3. I dati da comunicare all’ANAC riguardano: a) il PTPC ed i suoi aggiornamenti; b) la relazione consuntiva annuale del RPCT sull’attività svolta, di cui all’art. 1, comma 14,

della legge n. 190/2012; c) le misure di consultazione attuate in sede di elaborazione del PTPC ed i soggetti (interni

e/o esterni) sentiti/consultati in sede di elaborazione del PTPC; d) il numero e la denominazione delle aree di rischio individuate e inserite nel PTPC; e) il numero e la denominazione delle aree di rischio eventualmente individuate e inserite

nel PTPC per le quali si prevedono misure specifiche di prevenzione, oltre a quelle generali; f) le misure adottate per assicurare la tutela del whistleblower; g) le misure adottate per disciplinare lo svolgimento di attività successiva alla cessazione del

rapporto di lavoro; h) le ragioni ed i casi per i quali non si è ritenuto possibile attuare la rotazione del personale; i) l’adozione del Codice di comportamento per il personale provinciale con l’indicazione di

eventuali misure specifiche, ulteriori rispetto a quelle disciplinate nel Codice di comportamento approvato dal Governo;

j) l’indicazione delle misure specifiche, diversa da quelle previste come generali dalla legge n. 190/2012, che a giudizio del RPCT presentano il miglior livello di efficacia per la prevenzione;

k) il numero delle sentenze di condanna dei Giudici penali e della Corte dei Conti pronunciate nei confronti di funzionari dell’Ente per ciascuna sottoarea tra quelle generali e l’ammontare delle condanne in riferimento a fatti corruttivi relativamente al triennio precedente, presi a riferimento per l’analisi e valutazione dal Risk management di cui alla Sezione III del presente PTPC.

Art. 91

Consultazione

1. La Provincia di Ancona in attuazione di quanto previsto al precedente articolo 67 promuove la cultura della legalità e dell’integrità e la prevenzione dei fenomeni corruttivi dando la massima divulgazione al presente PTPC e agli atti normativi consequenziali. 2. A tale proposito la Provincia si adopera per favorire il più ampio coinvolgimento dei cittadini e degli stakeholder, tramite lo strumento della “consultazione”al fine di acquisire propositive proposte e/o osservazioni, di cui l'Amministrazione potrà tener conto ove ritenute attinenti con il contenuto degli atti posti in consultazione, ai fini della eventuale modifica e/o integrazione del PTPC secondo la procedura prevista al paragrafo B.1.1.7 dell’allegato 1 del P.N.A.30 3. In attesa della predisposizione di un’apposita piattaforma informatica, da parte di ANAC, il presente PTPC sarà pubblicato sul sito istituzionale e sulla piattaforma intranet dell’Ente.

30 Va tenuto presente che al paragrafo B.1.1.7 dell’allegato 1 del PNA 2013 è previsto il ricorso alla consultazione e non già alla partecipazione e ciò al fine di coordinare l’apporto degli stakeholder con le esigenze di celerità del procedimento

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Art. 92

Norme finali. Rinvio dinamico

1. Quale strumento dinamico, il presente PTPC sarà oggetto di costante aggiornamento, nei suoi contenuti, in relazione sia allo stato di attuazione e monitoraggio che in relazione all’adeguamento del relativo quadro normativo di riferimento. 2. L'entrata in vigore del presente PTPC determinerà la conseguente inserzione automatica delle clausole in esso previste nei vigenti atti della Provincia di Ancona determinando l’abrogazione di tutte le altre norme contenute in fonti secondarie ed in contrasto con lo stesso. 3. Le norme del presente PTPC si intendono modificate per effetto di sopravvenute vincolanti norme statali, regionali e statutarie. In tal caso, in attesa della formale modificazione del presente Piano, si applica la normativa sovraordinata.