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TRADUZIONE DEL PRG VIGENTE AI SENSI DELLA

LR.20/2000 – Norme di Attuazione

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TITOLO I - FINALITA’ E CONTENUTI DEGLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE ....................................................................... 3

Art. 1 - Finalità e articolazione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale ........... 3 Art. 2 - Finalità, articolazione e contenuti del PSC ................................................................... 3 Art. 3 - Attuazione degli ambiti di trasformazione del PSC ....................................................... 4 Art. 4 - Disposizioni generali per gli ambiti di trasformazione urbanistica da attuare mediante il

POC ......................................................................................................................... 4 Art. 4bis - Disposizioni generali per il Regolamento Urbanistico Edilizio .................................... 5 Art. 4ter – Tavola dei Vincoli ................................................................................................. 5 Art. 4quater – Strumenti e programmi di attuazione del piano................................................. 5

TITOLO II - SISTEMA INSEDIATIVO ............................................................. 6 Art. 5 - Generalità ................................................................................................................ 6

Capo I - SISTEMA INSEDIATIVO STORICO ........................................................ 6 Art. 6 - Obiettivi e politiche del PSC per la tutela e la valorizzazione del Sistema insediativo

storico ..................................................................................................................... 6 Art. 7 - Individuazione degli elementi del Sistema insediativo storico ....................................... 6

Capo II - SISTEMA INSEDIATIVO URBANO ED EXTRAURBANO ........................... 7 Art. 8 - Definizioni e articolazione del sistema insediativo urbano ed extra-urbano .................... 7 Art. 9 - Ambiti urbani consolidati ........................................................................................... 7 Art. 10 - Ambiti urbani consolidati - Modalità di attuazione degli interventi ............................... 7 Art. 11 - Ambiti per nuovi insediamenti .................................................................................. 8 Art. 12 - Ambiti per nuovi insediamenti - Indicazioni specifiche ............................................... 8 Art. 14 - Ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale - Modalità di attuazione degli

interventi ................................................................................................................. 9 Art. 15 - Ambiti specializzati per nuove attività produttive ....................................................... 9 Art. 16 - Ambiti specializzati per nuove attività produttive - Indicazioni specifiche ..................... 9

TITOLO III - TERRITORIO RURALE ............................................................ 11 Art. 17 - Definizione del Territorio rurale .............................................................................. 11 Art. 18 - Aree di valore naturale e ambientale ...................................................................... 11 Art. 19 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico..................................................................... 11 Art. 20 - Ambiti agricoli periurbani ....................................................................................... 12 Art. 21 –Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola ............................................................ 12 Art. 22 - Modalità generali d'intervento nel Territorio rurale .................................................. 12

TITOLO IV - SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI ......................... 13 Art. 23 - Definizione del Sistema delle Dotazioni territoriali.................................................... 13

Capo I - SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ ........................ 13 Art. 24 - Infrastrutture per la mobilità .................................................................................. 13 Art. 25 - Fasce di rispetto delle infrastrutture viarie .............................................................. 13

Capo II - SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE ............. 14 Art. 26 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti .............................................. 14 Art.26bis - Ambiti specializzati per l'installazione di impianti per la produzione di energia alimentata da fonti rinnovabili ............................................................................................. 14

Capo III - ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI E DOTAZIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI .................................................................................................. 15

Art. 27 - Attrezzature e spazi collettivi ................................................................................. 15

TITOLO V - SISTEMA AMBIENTALE ............................................................. 16 Capo I - VINCOLI DI NATURA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA ......................... 16

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Art. 28 - Criteri di applicazione dei vincoli di natura ambientale e paesaggistica ..................... 16 Art. 29 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei ............................................. 16 Art. 30 - Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale ............................................ 16 Art. 31 – Rete Natura 2000. Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione

Speciale (Z.P.S.) .................................................................................................. 16 Art. 33 - Zone delle bonifiche storiche di pianura .................................................................. 16

Capo II – PROGETTI SPECIFICI ....................................................................... 17 Art. 34 - Progetti di tutela, recupero e valorizzazione ............................................................ 17

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TITOLO I - FINALITA’ E CONTENUTI DEGLI STRUMENTI DELLA PIANIFICAZIONE COMUNALE Art. 1 - Finalità e articolazione degli strumenti della pianificazione urbanistica comunale

1. La pianificazione urbanistica comunale, in coerenza agli obiettivi di cui all’art. 2 della L.R. 20/2000 (di seguito LUR), concorre alla salvaguardia e allo sviluppo sostenibile del territorio, al miglioramento delle condizioni ambientali e di qualità della vita urbana.

2. Gli strumenti della pianificazione urbanistica comunale, a seguito dell’applicazione dell’art.43, comma 5, della LR.20/2000 (“Traduzione del PRG vigente” ai sensi della nuova LUR), sono così articolati: a) Piano Strutturale Comunale (PSC): che, con riguardo a tutto il territorio comunale, delinea le

scelte strategiche d'assetto e sviluppo del territorio al fine di tutelarne l'integrità fisica, ambientale e culturale, in conformità alle previsioni e agli indirizzi stabiliti dal Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (art. 28 L.R. 20/2000).

b) Regolamento Urbanistico ed Edilizio (RUE): contiene la disciplina generale delle tipologie, delle modalità attuative e delle destinazioni d'uso degli interventi di trasformazione del patrimonio edilizio esistente, nonché le norme igienico-edilizie attinenti alle attività di trasformazione fisica e funzionale e di conservazione delle opere edili e la disciplina degli elementi architettonici e urbanistici e degli spazi verdi (art. 29 L.R. 20/2000).

c) Piano Operativo Comunale (POC): individua e disciplina tutti gli interventi di trasformazione urbanistica per gli ambiti di riqualificazione e per gli ambiti di trasformazione nel territorio comunale, da realizzare nell'arco temporale massimo di cinque anni, in conformità alle previsioni del Piano Strutturale (art. 30 L.R. 20/2000) e tramite Piani Urbanistici Attuativi oppure, ove previsto, tramite interventi diretti; determina e disciplina, inoltre, le dotazioni territoriali;

d) La Tavola dei Vincoli, che insieme alla Scheda dei Vincoli, costituisce, ai sensi dell’art 19 della LUR, il quadro dei vincoli e delle tutele che gravano sul territorio e che ne precludono, condizionano o limitano l’uso o la trasformazione

Art. 2 - Finalità, articolazione e contenuti del PSC 1. Il PSC, ai sensi dell’art. 28 e della LUR e ai sensi del relativo Allegato, come successivamente

modificati ed integrati, definisce le scelte strategiche di assetto e sviluppo, di tutela ambientale e storico culturale del territorio comunale.

2. E’ compito del PSC: � definire, sulla base dei valori e delle fragilità delle risorse naturali e antropiche, i limiti alle trasformazioni ammissibili delle diverse parti del territorio comunale;

� individuare il sistema delle infrastrutture ed attrezzature di rilievo territoriale; � individuare il territorio urbanizzato e la sua articolazione sulla base delle specifiche caratteristiche urbanistiche e funzionali e degli obiettivi di consolidamento e di riqualificazione;

� individuare il territorio urbanizzabile e la sua articolazione stabilendone i limiti dimensionali e funzionali, le dotazioni minime e le prestazioni assegnate;

� individuare il territorio rurale, e la sua articolazione in base ai valori naturali ed ambientali, al rilievo paesaggistico, alla vocazione produttiva, ai vincoli sovraordinati e fissare i limiti di compatibilità degli interventi di trasformazione ammissibili;

� individuare i centri storici ed il sistema degli insediamenti diffusi di valore storico-architettonico; � stabilire i livelli minimi delle dotazioni territoriali da realizzare a livello comunale e quelle da prevedere all’interno di specifici ambiti.

3. Il PSC è costituito da elaborati di analisi ed elaborati di progetto. � Gli elaborati d'analisi sono costituiti dal Quadro Conoscitivo che si è formato nell'ambito della elaborazione del PRG approvato con Del. GP.851/3 del 24.09.1997 e successive Varianti.

� Gli elaborati di progetto sono costituiti da: a) PSC_R - Relazione illustrativa della traduzione del PRG in PSC, RUE e POC b) PSC_N - Norme di attuazione c) PSC1 -Classificazione del territorio urbanizzato, urbanizzabile e rurale scala 1:10.000 d) PSC2 -Progetto del territorio comunale scala 1:10.000

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e) Tavola dei Vincoli e relativa Scheda (di cui al successivo art.4ter) 4. Le classificazioni del PSC (Tav. PSC2 – Progetto del territorio Comunale) non hanno efficacia

conformativa del diritto di proprietà, se non per l’apposizione di vincoli di cui ai commi 1 e 2 dell’art.6 della L.R. 20/2000 e smi.

Art. 3 - Attuazione degli ambiti di trasformazione del PSC

1. Il PSC individua gli Ambiti soggetti a trasformazione urbanistica, per i nuovi insediamenti e per gli insediamenti produttivi, avendo cura di fissare i limiti e le condizioni di sostenibilità delle trasformazioni pianificabili.

2. Gli obiettivi di qualità e le prestazioni da perseguire in sede di attuazione, i livelli minimi di qualità urbana ed ecologico–ambientale da assicurare, nonché la quota massima dei carichi insediativi per gli Ambiti di trasformazione sono individuati per ogni comparto appartenente agli ambiti di trasformazione da apposite Schede di comparto.

3. I contenuti delle schede di comparto del PSC, relativi alle indicazioni di cui al comma 3 del’art.28 della LR.20/2000, hanno valenza di riferimento di massima per il POC o per altri strumenti di programmazione urbanistica e territoriali equivalenti.

4. Il POC può modificare per specifiche esigenze attuative i perimetri degli ambiti di trasformazione, così come il RUE può apportare modesti perfezionamenti ai limiti degli ambiti da esso disciplinati. Dette modifiche al perimetro delle aree degli ambiti trasformazione non costituiranno variante del PSC se si tratta di modifiche di lieve entità dovute ad adeguamenti cartografici con le mappe catastali o con i reali confini di proprietà riscontrati sul posto.

5. L’Amministrazione Comunale ha facoltà di individuare e disciplinare attraverso il RUE o il POC, gli interventi previsti dal PSC le cui esigenze di urbanizzazione possono essere soddisfatte con modalità semplificata, e pertanto rilasciabili attraverso Permesso di Costruire Convenzionato ai sensi dell’art.28bis del DPR.380/2001 e smi o Intervento Edilizio Unitario di cui all’art. 56 delle NdiA del RUE.

Art. 4 - Disposizioni generali per gli ambiti di trasformazione urbanistica da attuare mediante il POC

1. Il POC, ai sensi dell’art. 30 della LUR e ai sensi del relativo Allegato, come successivamente modificati ed integrati, individua gli interventi negli ambiti di riqualificazione e per i nuovi insediamenti da realizzare nell’arco temporale di cinque anni e ne disciplina gli interventi in coerenza alle presenti norme di applicazione del PSC ed ai sensi dell’art. A-12 dell’Allegato alla LUR.

2. Il POC provvede inoltre, ai sensi del citato art. 30 e all’Allegato e smi, a: � individuare le aree per gli impianti di distribuzione dei carburanti ai sensi del DLgs n° 32/98; � specificare ed articolare le dotazioni complessive di attrezzature e spazi collettivi fissati dal PSC; � individuare e definire topograficamente le nuove dotazioni ecologiche e territoriali in coerenza

alle prescrizioni del PSC � specificare la configurazione topografica delle nuove infrastrutture ed attrezzature di rilievo

territoriale individuate dal PSC; � specificare topograficamente le aree per gli interventi di cui al comma 1, provvedendo a

perfezionare, ove occorra, la delimitazione degli ambiti in adeguamento a: - effettiva configurazione fisica e naturale dello stato di fatto dei luoghi, - delimitazioni e partiture delle basi cartografiche, - infrastrutture ed attrezzature esistenti e previste,

� individuare eventuali ulteriori ambiti o sub-ambiti all’interno degli ambiti del territorio urbanizzato individuati dal PSC, da sottoporre a PUA.

3. I soggetti attuatori degli ambiti di trasformazione dovranno realizzare e cedere all'Amministrazione comunale le infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti dell’ambito: a) gli impianti e le opere di prelievo, trattamento e distribuzione dell'acqua; b) la rete fognante, gli impianti di depurazione e la rete di canalizzazione delle acque meteoriche; c) gli spazi e gli impianti per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi; d) la pubblica illuminazione, la rete e gli impianti di distribuzione dell'energia elettrica, di gas e di

altre forme di energia;

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e) gli impianti e le reti del sistema delle comunicazioni e telecomunicazioni; f) le strade, gli spazi e i percorsi pedonali, le piste ciclabili, le fermate e le stazioni del sistema dei

trasporti collettivi e i parcheggi pubblici, al diretto servizio dell'insediamento. 4. I soggetti attuatori degli ambiti di trasformazione dovranno reperire e cedere all'Amministrazione

comunale le quote di dotazioni di aree pubbliche per attrezzature e spazi collettivi, calcolate in relazione al dimensionamento e alla destinazione d’uso degli insediamenti previsti.

5. Il POC determinerà l’indice di densità territoriale o il valore di Superficie utile per ogni comparto di attuazione individuato all’interno degli ambiti di trasformazione nei limiti dei carichi insediativi massimi individuati dal PSC.

Art. 4bis - Disposizioni generali per il Regolamento Urbanistico Edilizio 1. Il RUE, ai sensi dell’art. 29 della LUR e ai sensi del relativo Allegato, come successivamente

modificati ed integrati, contiene la disciplina generale e specifica degli interventi di trasformazione, con l’eccezione di quella relativa agli ambiti di riqualificazione e per nuovi insediamenti assegnata al POC, in conformità alle previsioni del PSC e del POC e alle presenti norme di applicazione del PSC.

2. Il RUE provvede inoltre, ai sensi del citato art. 29 ed in coerenza all’Allegato alla LUR, a: � specificare la configurazione topografica delle infrastrutture ed attrezzature esistenti di rilievo

territoriale individuate dal PSC; � individuare e definire topograficamente le dotazioni ecologiche e territoriali esistenti di livello

comunale nel territorio urbanizzato ed in quello rurale, in coerenza alle prescrizioni del PSC; � specificare topograficamente gli ambiti individuati dal PSC nel territorio urbanizzato ed in quello

rurale , nei limiti di cui al comma 4 dell’art. 3 ed articolare gli stessi in aree di intervento sulla base di specifiche destinazioni e delle tipologie insediative esistenti;

� individuare, nell’intero territorio comunale, gli immobili di valore storico testimoniale e specificare per ciascuno di essi la categoria degli interventi di recupero ammissibili.

Art. 4ter – Tavola dei Vincoli

1. La Tavola dei Vincoli costituisce, ai sensi dell’art 19 della LUR, il quadro dei vincoli e delle tutele che gravano sul territorio e che ne precludono, condizionano o limitano l’uso o la trasformazione.

2. Tale elaborato è corredato dalla Scheda dei vincoli che riporta per ciascun vincolo, l’indicazione sintetica del suo contenuto, delle finalità e dell’atto da cui deriva.

3. La Tavola dei Vincoli e la relativa Scheda, rappresentano elaborati costitutivi degli strumenti urbanistici (PSC, RUE e POC) e delle relative varianti.

4. Le indicazioni in essa contenute seguono, relativamente alle tutele sovraordinate, le procedure di modifica di cui al comma 3ter dell’art.19 della LR.20/2000, mentre le tutele di natura comunale seguono le procedure dello strumento a cui afferiscono.

5. Costituiscono variante al Regolamento Urbanistico Edilizio le modifiche alle disposizioni ed alle delimitazioni delle aree di cui agli artt. 7 (Viabilità storica e elementi della centuriazione), 32 (Dossi di Pianura) e 33 (Bonifiche storiche).

Art. 4quater – Strumenti e programmi di attuazione del piano

1. Coerentemente alla L.R. 20/2000 e smi, alle presenti norme ed agli elaborati relativi, il PSC si attua attraverso: a) Piani Urbanistici Attuativi (P.U.A.), come definiti al comma 2 dell’art. 31 della LR 20/2000, soggetti alle previsioni del POC in coerenza al PSC. b) interventi diretti, di iniziativa pubblica o privata, nelle zone soggette alla disciplina di RUE.

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TITOLO II - SISTEMA INSEDIATIVO Art. 5 - Generalità

1. Il PSC classifica il territorio comunale, ai sensi dell'art. 28 della L.R. 20/2000, in: a) Urbanizzato, che è costituito dalle aree poste all’interno del perimetro continuo che comprende

tutte le aree edificate con continuità e i lotti interclusi e che è identificato con apposita simbologia nel la tavola di classificazione del territorio del PSC;

b) Urbanizzabile, che è costituito dalle aree esterne al territorio urbanizzato che il PSC assoggetta a trasformazione urbanistica. Si tratta di quelle parti del territorio destinate a essere trasformate per nuovi insediamenti e per nuove attività produttive.

c) Rurale, è costituito dalle aree non comprese nel territorio urbanizzato e nel territorio urbanizzabile.

2. Il PSC individua inoltre, all'interno di questa classificazione, i sistemi insediativi e i diversi ambiti territoriali omogenei in cui queste macrozone si articolano, definendo per ognuno le caratteristiche urbanistiche e funzionali, stabilendo altresì gli obiettivi funzionali, ambientali e morfologici e i principali requisiti prestazionali.

Capo I - SISTEMA INSEDIATIVO STORICO Art. 6 - Obiettivi e politiche del PSC per la tutela e la valorizzazione del Sistema insediativo storico

1. Il Sistema insediativo storico del disciolto Comune di Trecasali è costituito da tutti gli elementi costruiti, storici o storicizzati, che rappresentano l'identità culturale-testimoniale del territorio e della comunità e le sue tradizioni costruttive, tipologiche e di evoluzione sociale, costituendo la storia materiale del processo economico e sociale che lo ha contraddistinto.

2. Il PSC tutela l'identità storica, culturale e testimoniale del territorio mediante l'individuazione degli elementi che lo costituiscono, dettando per ognuno politiche e normative tese al la conservazione architettonica e alla tutela della loro identità storico-testimoniale.

3. Dette politiche di tutela sono volte ad assicurare il corretto riuso e la valorizzazione degli elementi del sistema storico, promuovendo una conservazione che non pregiudichi le possibilità di trasformazione compatibili con il mantenimento del ruolo e dell'identità storico-testimoniale dei beni tutelati.

Art. 7 - Individuazione degli elementi del Sistema insediativo storico

1. Il PSC, e la Tavola dei Vincoli, perimetrano e localizzano gli elementi costitutivi del Sistema insediativo storico locale, classificandoli nel seguente modo: a) Centri storici, ai sensi dell’art.A-7 dell’allegato alla LUR; b) Edifici di interesse storico-architettonico da sottoporre a interventi di restauro scientifico e

restauro e risanamento conservativo; c) Viabilità storica; d) Elementi della centuriazione; e) Bonifiche storiche;

2. Il RUE provvede a precisare la configurazione topografica degli edifici di cui alla lett.b del precedente comma 1 e definisce, in coerenza alle previsioni del PSC, le categorie di intervento di ogni immobile all’interno del centro storico ivi compresi quelli privi di intrinseco valore storico, al fine della migliore valorizzazione e recupero del patrimonio storico.

3. Il RUE individua, ai sensi dell’art. A-9 dell’Allegato alla LUR, gli immobili di valore storico-testimoniale nel territorio esterno al centro storico, e ne stabilisce le relative categorie di intervento finalizzate al recupero e alla valorizzazione del patrimonio esistente e del contesto ambientale.

4. Gli elementi di cui alla lett.c del precedente comma 1 (viabilità storica) vengono individuati dalla Tavola dei Vincoli e disciplinate dal RUE.

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5. Gli elementi di cui alla lett.d del precedente comma 1 (elementi della centuriazione), individuati dalla Tavola dei Vincoli, non potranno essere oggetto di trasformazioni che alterino la loro riconoscibilità. Qualsiasi intervento di realizzazione, ampliamento e rifacimento di infrastrutture viarie e canalizie deve possibilmente riprendere gli analoghi elementi lineari della centuriazione e comunque essere complessivamente coerente con l’organizzazione territoriale.

6. Il POC può individuare e disciplinare ambiti da sottoporre ad interventi di riqualificazione attraverso PUA o interventi edilizi unitari.

Capo II - SISTEMA INSEDIATIVO URBANO ED EXTRAURBANO Art. 8 - Definizioni e articolazione del sistema insediativo urbano ed extra-urbano

1. Il PSC individua nelle tavole di progetto i seguenti ambiti territoriali omogenei: a) ambiti urbani consolidati, intendendo con questo le parti del territorio totalmente o parzialmente

edificate con continuità e che presentano un adeguato livello di qualità urbana e ambientale. b) ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale, intendendo con questi le parti del

territorio caratterizzate dalla concentrazione d'attività economiche, commerciali e produttive esistenti;

c) ambiti per nuovi insediamenti, sono parti del territorio comunale oggetto di trasformazione in termini di nuova urbanizzazione, da destinarsi a funzioni prevalentemente residenziali;

f) ambiti per nuove attività produttive di rilievo comunale, sono parti del territorio comunale oggetto di trasformazione in termini di nuova urbanizzazione, previsti per l'ampliamento e il consolidamento degli ambiti specializzati per attività produttive di rilievo comunale.

Art. 9 - Ambiti urbani consolidati

1. Il PSC individua gli ambiti urbani consolidati come parti del territorio urbanizzato che presentano adeguati livelli di qualità e funzionalità urbana da destinare all’uso prevalentemente residenziale e a quelli ad esso compatibili di tipo ricettivo, terziario, di artigianato di servizio e laboratoriale, di attrezzature collettive pubbliche e private, e attività commerciali.

2. Il RUE può articolare gli ambiti urbani consolidati in sub-ambiti sulla base di specifiche destinazioni d’uso esistenti o assegnate e di peculiari caratteristiche tipologiche e di localizzazione.

3. Il RUE individua all’interno di tali ambiti le aree destinate alle dotazioni territoriali esistenti di livello comunale e alle loro pertinenze, attrezzature e rispetti.

4. Il RUE stabilisce la disciplina di intervento diretto in tali ambiti e sub-ambiti. In particolare: � Le destinazioni d’uso ammesse devono essere compatibili con il prevalente uso residenziale e

con la qualità complessiva del tessuto dal punto di vista della forma urbana, dei livelli di accessibilità e della salute pubblica in generale.

� Le densità edilizie sono stabilite in relazione alla specificità della tipologia insediativa e della ubicazione dei diversi ambiti e sub-ambiti e non potranno indicativamente superare Uf di 0,57 mq/mq.

5. Il POC può individuare all’interno di tali ambiti, sub-ambiti da sottoporre a PUA, anche attraverso interventi di ristrutturazione urbanistica e superare in tal caso il limite di densità edilizia di cui al precedente comma 4, comunque fino ad un massimo che non superi comunque un Uf di 0,85 mq/mq o il volume utile (riferito esclusivamente alle superfici utili) o la superficie utile preesistenti.

6. Il RUE può individuare, all’interno di tali ambiti, aree da sottoporre a progettazione edilizia unitaria e superare in tal caso il limite di densità edilizia di cui al precedente comma 4, comunque fino ad un massimo che non ecceda il limite di cui al comma precedente.

Art. 10 - Ambiti urbani consolidati - Modalità di attuazione degli interventi

1.Gli interventi edilizi negli ambiti urbani consolidati si attuano per intervento edilizio diretto secondo le previsioni del RUE.

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2. Il POC, su richiesta dei privati proprietari o per motivati interessi di pubblica utilità, può individuare, anche se non contenuti nel presente PSC, ambiti comprendenti tessuti urbani consolidati da attuare attraverso Piani Urbanistici Attuativi.

Art. 11 - Ambiti per nuovi insediamenti

1. Il PSC individua le parti di territorio attualmente a destinazione agricola da destinare ad ambiti per nuovi insediamenti localizzandole nelle parti più prossime al territorio urbano consolidato e nelle aree più idonee per caratteristiche di localizzazione, infrastrutturazione, raccordo ai servizi esistenti, sostenibilità ambientale e territoriale.

2. Tali ambiti, che il POC assoggetta a PUA o a intervento edilizio unitario, sono destinati agli usi di cui al comma 1 dell’art. 9 con le specificazioni di cui al seguente art.12, assegnando loro quale prestazione principale quella di costruire una adeguata dotazione di aree per attrezzature e spazi pubblici, da organizzare come nuove centralità e connessioni dei tessuti residenziali esistenti e previsti.

3. Il POC, potrà prevedere l’eventuale monetizzazione di parte delle dotazioni territoriali previste negli ambiti.

Art. 12 - Ambiti per nuovi insediamenti - Indicazioni specifiche

1.Gli ambiti per nuovi insediamenti, puntualmente individuati con specifica sigla sulle tavole di Piano, si attuano come segue: I – A1 a) Capacità edificatoria

Ut = indice di Edificabilità territoriale = 0,10 mq/mq (limite massimo) b) Altezza massima = 9,50m c) Dotazioni Territoriali – Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti

- Viabilità veicolare e pedonale = risultante dallo schema di assetto del POC e/o dal progetto attuativo.

- Parcheggi pubblici = risultanti dall’applicazione degli standards di cui alla Tabella B delle NdiA del RUE, sulla base delle destinazioni previste.

- Parcheggi privati = come prescritto dal POC, e comunque con un minimo di due posti auto (di cui almeno uno coperto) per ogni unità immobiliare.

d) Dotazioni Territoriali – Attrezzature e spazi collettivi - Come prescritto dal POC, e comunque non inferiori al 50% della ST.

II – A2, A3 , A6, A8 a) Capacità edificatoria

Ut = indice di Edificabilità territoriale = 0,21 mq/mq (limite massimo) b) Altezza massima = 9,50m c) Dotazioni Territoriali – Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti

- Come al precedente punto I d) Dotazioni Territoriali – Attrezzature e spazi collettivi

- Come al precedente punto I e) Aree a verde privato = come prescritto dal POC, e comunque non meno di un terzo della

Superficie Fondiaria. III – A4, A5, A7 a) Capacità edificatoria massima

A4, A5, A6 = 228mq di Su (limite massimo per ogni ambito) A7 = 456mq di Su (limite massimo)

b) Altezza massima = ml 12,10 per edifici il cui piano terra o rialzato sia destinato interamente ad attività commerciali, pubblici esercizi, uffici e studi, e terziarie in genere, aperti al pubblico = ml 9,50 per gli altri edifici in genere.

c) Dotazioni Territoriali – Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti - Come al precedente punto I

d) Dotazioni Territoriali – Attrezzature e spazi collettivi

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- Come al precedente punto I e) Aree a verde privato = come prescritto dal POC, e comunque per una superficie non inferiore

ad un terzo della Superficie Fondiaria. 2. Il POC specifica l’organizzazione e le destinazioni d’uso degli ambiti e gli interventi attuativi in

conformità ai due commi precedenti, anche attraverso l’articolazione in sub-ambiti.

Art. 13 - Ambiti specializzati per attività produttive 1. Il PSC individua gli ambiti specializzati per attività produttive esistenti come parti del territorio

urbanizzato, da destinare all’industria in genere, all’artigianato produttivo e di servizio, alle attività di servizio all’agricoltura, ad attrezzature ed infrastrutture collettive pubbliche e private, alle attività di prima lavorazione dei materiali estratti, alle attività tecnico-distributive, agli usi ricettivi e direzionali, al commercio all’ingrosso e a quello al minuto non alimentare per esercizi di vicinato, oltrechè alla residenza del titolare o del custode.

2. Il RUE articola le specificità funzionali e individua all’interno di tali ambiti le aree destinate alle dotazioni territoriali esistenti e alle loro pertinenze, attrezzature e rispetti.

3. Il RUE stabilisce la disciplina di intervento diretto in tali ambiti anche attraverso una loro articolazione in sub-ambiti, tenendo conto che: � Le destinazioni d’uso residenziali sono ammesse esclusivamente in quanto funzionali alla

custodia e sorveglianza dell’attività produttiva: � Le densità edilizie sono stabilite in base alla specificità funzionale dei diversi ambiti e non

potranno eccedere un indice: - Uf di 0,60 mq/mq per gli usi industriali e artigianali; - Uf di 0,45 mq/mq per gli usi commerciali - Uf di 0,375 mq/mq per gli usi direzionali - If di 0,57 mc/mq per gli usi ricettivi.

4. Il POC individua all’interno di tali ambiti le aree destinate alle nuove dotazioni territoriali e alle loro pertinenze, attrezzature e rispetti.

Art. 14 - Ambiti per attività produttive esistenti di rilievo comunale - Modalità di attuazione degli interventi

1. Gli interventi edilizi negli ambiti specializzati per attività produttive, si attuano per intervento edilizio diretto, secondo le categorie edilizie e funzionali e i parametri urbanistici e edilizi previsti dal RUE.

2. Il Piano Operativo Comunale, a richiesta dei privati proprietari o per motivati interessi di pubblica utilità, può individuare, anche se non contenuti nel presente PSC, ambiti comprendenti attività produttive esistenti di rilievo comunale da attuare attraverso Piani Urbanistici Attuativi.

Art. 15 - Ambiti specializzati per nuove attività produttive

1. Il PSC individua le parti di territorio ora a destinazione agricola soggette a trasformazione urbanistica per l'espansione di attività produttive di rilievo comunale. Dette aree sono limitrofe agli insediamenti esistenti.

2. Tali ambiti, che il POC assoggetta a PUA o a intervento edilizio unitario, sono destinati agli usi di cui al comma 1 dell’art. 13.

Art. 16 - Ambiti specializzati per nuove attività produttive - Indicazioni specifiche

1.Gli ambiti specializzati per nuove attività produttive, puntualmente individuati con specifica sigla sulle tavole di Piano, si attuano come segue: I – P1 a) Capacità edificatoria

Ut = indice di edificabilità territoriale = 4.500 mq/ha (limite massimo) b) Rapporto massimo di copertura = 55% (misurato sulla superficie fondiaria risultante dal

progetto di intervento) c) Dotazioni Territoriali – Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti

- Viabilità veicolare e pedonale = risultante dallo schema di assetto del POC e/o dal progetto attuativo.

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- Parcheggi pubblici = risultanti dall’applicazione degli standards di cui alla Tabella B delle NdiA del RUE, sulla base delle destinazioni previste, e comunque con un minimo di 5mq per ogni 100mq di STER (Superficie TERritoriale).

d) Dotazioni Territoriali – Attrezzature e spazi collettivi - Come prescritto dal POC, e comunque con un minimo di 10mq per ogni 100mq di STER.

II – P2 a) Capacità edificatoria

Ut = indice di edificabilità territoriale = 3.750 mq/ha (limite massimo), tranne che per gli usi commerciali per i quali si applica un Ut = 4.500 mq/ha.

b) Rapporto massimo di copertura = 45% (misurato sulla superficie fondiaria risultante dal progetto di intervento)

c) Dotazioni Territoriali – Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti - Viabilità veicolare e pedonale = risultante dallo schema di assetto del Piano. - Parcheggi pubblici = come previsto dal POC, e comunque nel rispetto delle quantità minime fissate dall’art.36 del RUE.

d) Dotazioni Territoriali – Attrezzature e spazi collettivi - Come prescritto dal POC, e comunque nel rispetto delle quantità minime fissate dall’art.36 del RUE.

III – P3 L’ambito è rivolto esclusivamente allo sviluppo di attività relative al servizio del sistema veicolare (officina autoriparazioni, soccorso stradale, distribuzione di carburanti e servizi connessi), nei limiti dei seguenti parametri: a) Capacità edificatoria

Ut = indice di edificabilità territoriale = 2.000 mq/ha (limite massimo) b) Rapporto massimo di copertura = 55% (misurato sulla superficie fondiaria risultante dal

progetto di intervento) c) Dotazioni Territoriali – Infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti

- Parcheggi pubblici = risultanti dall’applicazione degli standards di cui alla Tabella B delle NdiA del RUE, sulla base delle destinazioni previste, e comunque con un minimo di 5mq per ogni 100mq di St.

d) Dotazioni Territoriali – Attrezzature e spazi collettivi - Come prescritto dal POC, e comunque con un minimo di 10mq per ogni 100mq di STER.

IV – P4 L’ambito è rivolto esclusivamente allo sviluppo dello zuccherificio e del lievitificio esistenti nelle adiacenti aree, nel rispetto dei parametri di cui al precedente punto I. Sono pertanto inoltre ammessi usi affini e/o complementari ai precedenti, purché rientranti genericamente tra le industrie alimentari, farmaceutiche e/o di cosmesi. V – P5 Come al punto I.

2. Il POC, potrà prevedere l’eventuale monetizzazione di parte delle dotazioni territoriali previste negli

ambiti.

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TITOLO III - TERRITORIO RURALE Art. 17 - Definizione del Territorio rurale

1. Il PSC individua il Territorio rurale come l'insieme delle parti del territorio comunale esterne ai perimetri del territorio urbanizzato e urbanizzabile.

2. Il Territorio rurale è destinato all’esercizio di una corretta attività agricola e zootecnica, alla tutela e valorizzazione del patrimonio insediativo storico, culturale e testimoniale, nonché naturale, ambientale e paesaggistico presente.

3. Il PSC individua pertanto gli ambiti del territorio rurale, sulla base delle risorse naturali, paesistico-ambientali, ai rischi naturali e alle preesistenze insediative presenti e, sulla base della valutazione delle condizioni esistenti, delle previsioni e dei vincoli della pianificazione sovraordinata e degli obiettivi di tutela e valorizzazione, li articola in: - aree di valore naturale ed ambientale; - ambiti agricoli di rilievo paesaggistico; - ambiti agricoli periurbani; - Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola.

4. Negli ambiti del territorio rurale sono ammesse attività ed interventi di servizio alle attività agricole e di allevamento e quelle compatibili con l’ambiente rurale. Sono ammesse inoltre destinazioni diverse, di tipo abitativo, terziario e produttivo compatibile con l’ambiente rurale, limitatamente ai casi di attività esistenti e di recupero del patrimonio edilizio esistente dismesso o non più funzionale alla attività agricola.

5. Il RUE può articolare in sub-ambiti gli ambiti individuati dal PSC, per realizzare il migliore coordinamento tra caratteri ambientali, condizioni idrauliche ed idrogeologiche e trasformazioni ammissibili.

6. Il RUE, in coerenza agli articoli che seguono e alle disposizioni di cui al Capo A-IV dell’Allegato alla L.R. 20/2000, disciplina gli interventi nei diversi ambiti del territorio rurale siano essi finalizzati alla realizzazione di nuovi edifici per le esigenze delle aziende agricole, o al recupero per funzioni non connesse all’agricoltura, o alla sistemazione di aree di pertinenza e alla realizzazione di opere di mitigazione ambientale.

Art. 18 - Aree di valore naturale e ambientale 1. Le aree di valore naturale e ambientale sono costituite da aree dotate di elementi di particolare

pregio e interesse sotto il profilo naturalistico e ambientale e pertanto sottoposti dagli strumenti di pianificazione a una speciale disciplina di tutela e a progetti locali di valorizzazione. Nel caso del disciolto Comune di Trecasali sono costituite sostanzialmente dagli ambiti golenali del fiume Taro.

2. Tali aree sono prioritariamente destinati alla tutela della flora e della vegetazione, delle presenze arboree, della fauna, del paesaggio, delle emergenze storico-culturali, delle acque e delle risorse idriche; alla conservazione e alla valorizzazione degli habitat naturali, nonché al mantenimento e al miglioramento dell’assetto idrogeologico.

3. Il RUE disciplina tali ambiti in conformità alle indicazioni del PSC e alle disposizioni sovraordinate vigenti.

Art. 19 - Ambiti agricoli di rilievo paesaggistico 1. Gli ambiti agricoli di rilievo paesaggistico sono le aree ove la presenza di caratteri di particolare

rilievo e interesse sotto il profilo paesaggistico, storico e ambientale si integra armonicamente con l’azione dell’uomo volta alla coltivazione e trasformazione del suolo. Nel caso del disciolto Comune di Trecasali sono costituite sostanzialmente dalle aree di tutela dell’ambito dei fontanili di Viarolo e dalle aree di salvaguardia dei corsi d’acqua meritevoli di tutela indicati dal PTCP (Canale Lorno e Otto Mulini).

2. In tali ambiti verrà perseguito il mantenimento dei caratteri paesaggistici, storici ed ambientali garantendo al tempo stesso un adeguato sviluppo dell’attività produttiva primaria. In particolare, sarà garantito il mantenimento e promosso l’arricchimento della vegetazione (filari, siepi, macchie, boschetti), favorendo in particolare l’incremento delle presenze arboree diffuse.

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3. Il RUE disciplina gli ambiti ed i subambiti agricoli di rilievo paesaggistico attraverso disposizioni rivolte alla tutela e alla valorizzazione dei caratteri specifici delle aree, che limiteranno gli interventi di trasformazione urbanistico-edilizie a quelli compatibili con tali caratteri.

Art. 20 - Ambiti agricoli periurbani

1. Gli ambiti agricoli periurbani sono le parti del territorio limitrofe o intercluse nel territorio urbano consolidato, ove maggiormente si concentrano le pressioni edificatorie e di trasformazione per usi extragricoli e più forti sono i rischi di compromissione della struttura produttiva primaria e della qualità ambientale.

2. Il RUE disciplina gli ambiti agricoli periurbani come aree da salvaguardare per la loro vocazione ad armonizzare il rapporto tra il territorio urbano e quello rurale, per consentire, in base a futuri programmi, la eventuale realizzazione di strutture ricreative e per il tempo libero ove essa contribuisca al miglioramento della qualità urbana ed ambientale anche attraverso la realizzazione di dotazioni ecologiche di cui all’art. A-25 dell’Allegato alla LUR.

Art. 21 –Ambiti ad alta vocazione produttiva agricola 1. Le zone agricole normali sono le parti del territorio vocate agli usi produttivi agricoli. 2. Il RUE disciplina le zone agricole normali attraverso disposizioni rivolte alla tutela e alla

valorizzazione dei caratteri tipici di ruralità mediante criteri localizzativi che limitino fortemente le presenze insediative non funzionali all’attività agricola e ne contengano l’impatto ambientale e paesaggistico delle aree, ponendo particolare attenzione alle esigenze di sviluppo delle aziende agricole ed alle attività di supporto con la produttività agricola e a quelle integrative della economia rurale.

Art. 22 - Modalità generali d'intervento nel Territorio rurale

1. Gli interventi sugli edifici esistenti nel Territorio rurale, nonché la nuova costruzione di edifici funzionali alla coltivazione del fondo e alle attività di allevamento zootecnico, si attuano per intervento edilizio diretto con le modalità previste dal RUE.

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TITOLO IV - SISTEMA DELLE DOTAZIONI TERRITORIALI Art. 23 - Definizione del Sistema delle Dotazioni territoriali

1. Il sistema delle Dotazioni territoriali è costituito dall'insieme degli impianti, opere e spazi attrezzati che concorrono a raggiungere gli standard di qualità urbana ed ecologico-ambientale. Il sistema delle dotazioni territoriali è costituito dalle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti; dalle attrezzature e dagli spazi collettivi; dalle dotazioni ecologiche e ambientali.

2. Il PSC individua: a) il sistema principale delle infrastrutture per la mobilità; b) il sistema delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti; c) le principali attrezzature e gli spazi collettivi di interesse comunale;

3. Il POC pianifica le dotazioni territoriali per gli ambiti di trasformazione e quelle localizzate all’esterno del Territorio urbanizzato. In particolare articola le tipologie e la localizzazione delle infrastrutture per la mobilità, delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti e delle attrezzature e degli spazi collettivi, nonché delle dotazioni ecologiche e ambientali di interesse comunale.

4. Il RUE disciplina le dotazioni territoriali esistenti e quelle, di proprietà pubblica, da realizzare all’interno del Territorio urbanizzato.

Capo I - SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER LA MOBILITÀ

Art. 24 - Infrastrutture per la mobilità

1. Il sistema delle infrastrutture per la mobilità è costituito dalla rete d'impianti, opere e servizi che assicurano la mobilità delle persone e delle merci.

2. Il PSC individua, di massima, la rete stradale di maggiore rilevanza, in coerenza alle previsioni della pianificazione sovraordinata, la cui specificazione topografica e la delimitazione delle relative aree di pertinenza è affidata al RUE per l’esistente e al POC per le nuove previsioni.

3. Il sistema delle infrastrutture, esistenti e di progetto, è articolato come segue: a) viabilità autostradale di progetto (Ti-Bre) e interventi connessi; b) viabilità principale di progetto (Cispadana); c) viabilità primaria esistente; d) viabilità primaria di progetto; e) viabilità secondaria esistente; f) Viabilità secondaria di progetto.

4. Il tracciato delle strade e delle intersezioni stradali riportato nelle tavole di progetto del PSC ha valore indicativo. Il progetto esecutivo dell’infrastruttura, per motivi di ordine tecnico, potrà prevederne la modifica entro le fasce di rispetto stradale, senza che ciò comporti ragione di variante al PSC.

5. Il RUE individua la viabilità veicolare, pedonale e ciclabile esistente di interesse locale e quella al diretto servizio degli insediamenti, nel territorio urbanizzato e in quello rurale. Ne definisce inoltre le caratteristiche minime della viabilità in termini di sicurezza e di attrezzatura.

6. Il POC individua la viabilità veicolare, pedonale e ciclabile di nuova previsione Art. 25 - Fasce di rispetto delle infrastrutture viarie

1. Le fasce di rispetto sono funzionali alla protezione del traffico, alla realizzazione delle nuove strade con relative aree di sosta e parcheggio e attrezzature connesse, ivi compresi i distributori di carburante da localizzare e attuare tramite il POC, all'ampliamento delle strade esistenti, nonché alla protezione della sede stradale nei riguardi dell'edificazione e viceversa.

2. Le fasce di rispetto delle infrastrutture viarie sono pertanto inedificabili salvo quanto esposto nel comma 1 e quanto ulteriormente specificato nel RUE.

3. Dette fasce sono individuate nella Tavola dei Vincoli, secondo le prescrizioni del vigente codice della strada, come limite d'inedificabilità totale o parziale.

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Capo II - SISTEMA DELLE INFRASTRUTTURE PER L’URBANIZZAZIONE

Art. 26 - Infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti

1. Con la dizione infrastrutture per l'urbanizzazione degli insediamenti si intendono gli impianti e le reti tecnologiche che assicurano la funzionalità e la qualità igienico-sanitaria degli insediamenti.

2. Il PSC provvede alla individuazione di massima delle aree per le attrezzature e gli impianti tecnologici principali di rilievo comunale, la cui specificazione topografica e il cui perfezionamento è affidata al RUE per quanto riguarda l’esistente e al POC per le nuove previsioni.

3. In coerenza all’art. A-23, ed in particolare ai criteri di cui al comma 7, dell’Allegato alla LUR, i nuovi interventi edificatori sono ammessi soltanto in quanto dotati di: � nel territorio urbanizzato e urbanizzabile

a) strade e spazi di sosta e parcheggio; b) fognatura e/o impianti di depurazione; c) approvvigionamento idrico; d) distribuzione dell’energia elettrica, forza motrice e, ove esistano le reti principali, gas e

telefono; e) pubblica illuminazione; f) verde elementare attrezzato; g) allacciamenti ai pubblici servizi al diretto servizio dell'insediamento.

� nel territorio rurale: a) strade (comunali o vicinali) b) approvvigionamento idrico c) smaltimento rifiuti liquidi conforme alle disposizioni vigenti d) distribuzione energia elettrica.

4. I vincoli territoriali di natura sovraordinata, relativi ad impianti e/o attrezzature tecniche e/o tecnologiche (elettrodotti, gasdotti, pozzi ad uso idropotabile, depuratori, ecc), sono riportati nella Tavola dei Vincoli e descritti nei loro riferimenti, caratteristiche e disposizioni nelle singole schede che corredano la Tavola stessa.

Art.26bis - Ambiti specializzati per l'installazione di impianti per la produzione di energia alimentata da fonti rinnovabili 1. Il PSC indica gli ambiti compatibili per l'installazione di impianti per la produzione di energia

alimentata da fonti rinnovabili già autorizzati. 2. Le previsioni di Piano si attuano mediante intervento edilizio diretto subordinato al rilascio di

Autorizzazione Unica di cui al 3 comma, articolo 12 del D.Lgs. 387/2003. 3. Sono integralmente richiamate le disposizioni dei seguenti corpi normativi:

� Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n.387 "Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità"

� Decreto Ministero Sviluppo Economico del 10 settembre 2010 “Linee guida per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili"

� DAL Emilia-Romagna n.28 del 6 dicembre 2010 "Prima individuazione delle aree e dei siti per l'installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l'utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica"

� Delibera di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.46 del 17 gennaio 2011 "Ricognizione delle aree oggetto della deliberazione dell'Assemblea Legislativa del 6 dicembre 2010, n.28".

4. L’individuazione delle aree e dei siti per l’installazione di impianti di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo della fonte energetica rinnovabile solare fotovoltaica dovrà avvenire inoltre nel rispetto dei criteri generali di localizzazione contenuti nella Dichiarazione di Indirizzi della Commissione per la Qualità Architettonica.

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Capo III - ATTREZZATURE E SPAZI COLLETTIVI E DOTAZIONI ECOLOGICHE E AMBIENTALI Art. 27 - Attrezzature e spazi collettivi 1. Costituiscono attrezzature e spazi collettivi l'insieme degli impianti, edifici, opere e aree attrezzate,

pubbliche o d'uso pubblico, destinati a servizi d'interesse collettivo e necessari per favorire il migliore sviluppo della comunità e per elevare la qualità della vita individuale e collettiva.

2. Le attrezzature e gli spazi collettivi di carattere comunale riguardano in particolare: a. l'istruzione; b. l'assistenza e i servizi sociali e igienico sanitari; c. la pubblica amministrazione, la sicurezza pubblica e la protezione civile; d. le attività culturali, associative e politiche; e. il culto; f. gli spazi aperti attrezzati a verde per il gioco, la ricreazione, il tempo libero e le attività sportive; g. gli altri spazi aperti di libera fruizione per usi pubblici collettivi; h. i parcheggi pubblici diversi da quelli al diretto servizio dell'insediamento, di cui alla lettera f) del

comma 2 dell'art. A-23 della L.R. 20/2000. 3. In coerenza all’art. A-24 dell’allegato alla LUR, il PSC stabilisce i seguenti valori minimi di fabbisogno

di attrezzature e spazi collettivi da realizzare negli interventi nel territorio comunale: a) per l’insieme degli insediamenti residenziali, 30 mq per ogni abitante effettivo e potenziale del

Comune determinato ai sensi dei commi 8 e 9 dell’art. A24 della LUR; b) per l’insieme degli insediamenti ricreativi, ricettivi, direzionali e commerciali, 100 mq per ogni

100 mq di superficie lorda di pavimento; c) per l’insieme degli insediamenti produttivi, industriali, artigianali e per il commercio all’ingrosso,

una quota non inferiore al 15% della superficie complessiva destinata a tali insediamenti. 4. Il PSC provvede alla individuazione di massima delle aree per le attrezzature di livello strutturale, la

cui specificazione topografica, ed eventuale ampliamento, è affidata al RUE per l’esistente e al POC per le nuove previsioni.

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TITOLO V - SISTEMA AMBIENTALE

Capo I - VINCOLI DI NATURA AMBIENTALE E PAESAGGISTICA Art. 28 - Criteri di applicazione dei vincoli di natura ambientale e paesaggistica

1. In conformità alle previsioni sovraordinate, il PSC ha accertato la consistenza, la localizzazione e la vulnerabilità delle risorse naturali presenti sul territorio comunale e ha individuato gli ambiti del territorio rurale in conseguenza di tale fase conoscitiva.

1bis. I vincoli territoriali di natura sovraordinata, o che costituiscono precondizioni alle scelte di pianificazione, sono riportati nella Tavola dei Vincoli e descritti nei loro riferimenti, caratteristiche e disposizioni nelle singole schede che corredano la Tavola stessa.

2. La disciplina dei vincoli di natura ambientale e paesaggistica si sovrappone alla normativa specifica dell'ambito territoriale omogeneo in cui ricadono, determinando una doppia lettura del regime normativo dell'ambito.

3. Tutti gli interventi di trasformazione territoriale, urbanistica ed edilizia ammessi nell'ambito di riferimento, dovranno essere verificati anche rispetto al regime dei vincoli di natura ambientale e paesaggistica presenti.

Art. 29 - Zone di tutela dei corpi idrici superficiali e sotterranei

1. Il territorio comunale è ricompreso all’interno delle aree poco vulnerabili (in relazione alla vulnerabilità degli acquiferi), disciplinate dall’art.22 dell’Allegato 4 (Approfondimento in materia di teutela delle acque) delle NdiA del PTCP.

Art. 30 - Zone di particolare interesse paesaggistico ambientale

1. Si tratta delle zone, in corrispondenza del sistema dei fontanili di Viarolo, individuate sulla Tavola dei Vincoli e per le quali valgono le disposizioni riportate nella relativa Scheda.

Art. 31 – Rete Natura 2000. Siti di Importanza Comunitaria (S.I.C.) e Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.)

1. Le perimetrazioni dei siti della Rete Natura 2000 presenti, ovvero: - il S.I.C. – Z.P.S. IT 4020022 “Basso Taro”; - il S.I.C. – Z.P.S. IT 4020017 “Aree delle risorgive di Viarolo, Bacini di Torrile, Fascia golenale del

Po” sono individuate sulla Tavola dei Vincoli e soggette alle disposizioni riportate nella relativa Scheda.

Art. 32 - Dossi di pianura. 1. Con riferimento all’art. 15 delle Norme tecniche del PTCP, i dossi di pianura costituiscono elementi

di connotazione degli insediamenti storici e concorrono a definire la struttura planiziale sia come ambiti recenti di pertinenza fluviale, sia come elementi di significativa rilevanza idraulica influenti il comportamento delle acque di esondazione.

2. I dossi di pianura sono individuati con apposita simbologia grafica nella Tavola dei Vincoli. 3. In tali zone sono vietate le attività che possono alterare negativamente le caratteristiche

morfologiche ed ambientali in essere, essendo comunque vietate le attività estrattive di qualsiasi fini a se stesse e le discariche di qualsiasi tipo; per contro sono consentiti opere ed interventi finalizzati alla messa in sicurezza idraulica della rete idrografica superficiale, purché rivolte alla tutela e salvaguardia delle popolazioni residenti.

Art. 33 - Zone delle bonifiche storiche di pianura

1. Sulla Tavola dei Vincoli, in conformità all'art. 18 delle Norme tecniche del PTCP, sono individuate le parti del territorio rurale interessate da bonifiche storiche di pianura per la loro rilevanza storico-paesaggistica, per le quali dettare specifiche disposizioni.

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2. Nelle aree in oggetto gli interventi ammessi dal RUE, devono attenersi alle seguenti disposizioni: a) evitare alterazioni delle caratteristiche essenziali degli elementi della rete idrografica superficiale; b) qualsiasi intervento di realizzazione d'infrastrutture viarie, canalizie e tecnologiche di rilevanza

non meramente locale deve essere previsto in strumenti di pianificazione e/o programmazione nazionali, regionali o provinciali e deve essere complessivamente coerente con la rete idrografica superficiale;

c) la nuova edificazione dovrà essere coerente con l'organizzazione territoriale e costituire unità con l'edificazione preesistente e non provocare impatti idraulici negativi sui canali di recapito, in rapporto alla capacità e alle condizioni d'evacuazione degli stessi.

Capo II – PROGETTI SPECIFICI Art. 34 - Progetti di tutela, recupero e valorizzazione 1. Il territorio del disciolto Comune di Trecasali è interessato dal Progetto di tutela, recupero e

valorizzazione “degli ecosistemi padani del Fiume Taro e dei Fontanili”, per cui valgono gli obiettivi e gli indirizzi di cui all’art. 27, comma 1 e all’Allegato 1 delle Norme del PTCP.