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______________________________________________________________________ PIANO REGOLATORE GENERALE IN FORMA ASSOCIATA - COMUNI DI VIGNOLA - SAVIGNANO - MARANO NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE COMUNE DI VIGNOLA Approvato con Del. G.P. n. 359 del 18.09.2001 BOZZA COMUNE DI VIGNOLA PIANO REGOLATORE GENERALE Norme Tecniche di Attuazione MARZO 2014 Oggetto: Variante al P.R.G ai sensi dell'art.15, comma 4 lett.d), della L.R.47/78 e s.m.e.i per: 1) adeguamento delle N.t.A del vigente P.R.G, in conseguenza dell'approvazione della delibera di Consiglio Comunale n.12 del 25.02.2014 relativa al recepimento delle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica ed edilizia ai sensi dell'art.57, comma 4 della L.R.15/2013. 2) Modifiche al Capo V - disciplina delle trasformazioni edilizie.

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BOZZA

COMUNE DI VIGNOLA

PIANO REGOLATORE GENERALE

Norme Tecniche di Attuazione

MARZO 2014

Oggetto: Variante al P.R.G ai sensi dell'art.15, comma 4 lett.d), della L.R.47/78 e s.m.e.i per: 1) adeguamento delle N.t.A del vigente P.R.G, in conseguenza dell'approvazione della delibera di Consiglio Comunale n.12 del 25.02.2014 relativa al recepimento delle definizioni tecniche uniformi per l'urbanistica ed edilizia ai sensi dell'art.57, comma 4 della L.R.15/2013. 2) Modifiche al Capo V - disciplina delle trasformazioni edilizie.

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INDICE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI..........................................................................1 CAPO I VALIDITA' ED EFFICACIA DEL P.R.G......................................................1 Art. 1 Piano Regolatore Generale in forma associata...............................................1 Art. 2 Fondamento giuridico e competenze del P.R.G.............................................1 Art. 3 Elementi costitutivi del P.R.G. .......................................................................2 Art. 4 Validità ed efficacia del P.R.G. ......................................................................4 Art. 5 Piano dei servizi..............................................................................................5 Art. 6 Edifici preesistenti e previsioni di P.R.G.......................................................5 Art. 7 Utilizzazioni provvisorie delle aree a destinazione pubblica .........................6 CAPO II ATTUAZIONE DEL P.R.G. ..........................................................................8 Art. 8 Condizioni alle trasformazioni urbanistiche ed edilizie .................................8 Art. 9 Modalità di attuazione del P.R.G....................................................................8 Art. 10 Strumenti urbanistici attuativi ........................................................................9 Art. 11 Elementi costitutivi degli strumenti urbanistici attuativi..............................10 Art. 12 Attuazione per intervento edilizio diretto.....................................................13 CAPO III OPERE DI URBANIZZAZIONE.................................................................15 Art. 13 Opere di urbanizzazione ...............................................................................15 Art. 14 Opere di urbanizzazione primaria.................................................................15 Art. 15 Opere di urbanizzazione secondaria e standard urbanistici ..........................17 CAPO IV PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI ................................................20 Art. 16 Parametri e indici urbanistici ........................................................................20 Art. 17 Utilizzazione degli indici..............................................................................22 Art. 18 Parametri edilizi............................................................................................22 Art. 19 Distanze ........................................................................................................26 Art. 20 Carico idraulico sui bacini ............................................................................29 CAPO V DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI EDILIZIE..............................32 Artt. dal n. 21 al n. 36 stralciati con delibera di C.C. n. 49 del 27.07.2005

Definizione degli interventi edilizi TITOLO II DISCIPLINA DI UTILIZZAZIONE DEL SUOLO......................................36 CAPO I SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO COMUNALE IN ZONE.................36 Art. 37 Zone omogenee.............................................................................................36 Art. 38 Carattere vincolante delle destinazioni di zona ............................................37 Art. 39 Usi.................................................................................................................39 .....|omissis|....

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CAPO IV

PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI

Art. 16 Parametri e indici urbanistici

1. L'urbanizzazione e l'edificazione delle varie zone del territorio comunale è regolata dai

seguenti parametri e indici urbanistici: St = Superficie territoriale La superficie territoriale è la superficie delle zone soggette a strumento urbanistico

attuativo, in base alle indicazioni grafiche riportate sulle tavole di P.R.G. e/o alle specifiche prescrizioni contenute nelle presenti NTA.

La superficie territoriale comprende sia le aree edificabili che quelle per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria.

Alla superficie territoriale si applica l'indice di utilizzazione territoriale “Ut” per determinare la superficie utile realizzabile in sede di intervento urbanistico attuativo.

La superficie territoriale si misura al lordo delle strade esistenti o previste dallo strumento urbanistico attuativo, internamente alla delimitazione del comparto. Superficie totale di una porzione di territorio, la cui trasformazione è generalmente sottoposta a strumentazione urbanistica operativa e attuativa (POC e PUA). Comprende la superficie fondiaria e le dotazioni territoriali. nota: La superficie territoriale (St) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la superficie reale di un’area. Ne consegue che in caso di non coincidenza tra la superficie individuata su carta tecnica, quella su mappa catastale e quella realmente rilevata, si deve assumere quest’ultima come superficie territoriale.

Sf = Superficie fondiaria Per superficie fondiaria si intende quella parte di area residua edificatoria che

risulterà dalla superficie territoriale deducendo le superfici per opere di urbanizzazione primaria e secondaria. Superficie di una porzione di territorio destinata all’uso edificatorio, corrispondente al lotto. Rispetto alla superficie territoriale la superficie fondiaria è l’area residua al netto delle superfici per le dotazioni territoriali pubbliche. Rientrano nella superficie fondiaria le aree private ad uso pubblico. 1 .La superficie fondiaria (Sf) è la superficie di una porzione di territorio, cioè la superficie reale di un’area. Ne consegue che in caso di non coincidenza tra la

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superficie individuata su carta tecnica, quella su mappa catastale e quella realmente rilevata, si deve assumere quest’ultima come superficie fondiaria. 2. Per dotazioni territoriali pubbliche si intendono quelle di proprietà pubblica che devono essere cedute. Rientrano quindi nella superficie fondiaria le dotazioni ecologiche e ambientali private e le aree private ad uso pubblico.

U1 = Superficie per opere di urbanizzazione primaria La superficie per le opere di urbanizzazione primaria è quella necessaria alla

realizzazione delle opere elencate dalla L.r. 47/78 e succ. modif. ed in particolare è rappresentata dalla somma: - delle superfici destinate alle strade interne all'area, classificate come di “strade

urbane di quartiere” o come “strade locali”, - delle superfici destinate a parcheggi e a spazi di sosta (PU1), esclusi quelli per

urbanizzazione secondaria ed altri eventuali spazi destinati alle reti ed alle centrali tecnologiche al servizio dell'area,

- delle superfici destinate ad eventuali spazi verdi primari, non classificabili come verde pubblico attrezzato ai sensi del punto c) dell'art. 3 del D.M. 2.4.1968.

Tale superficie viene determinata in sede di intervento urbanistico attuativo. La quantità di superficie per parcheggi di urbanizzazione primaria da cedere al

Comune è determinata dalle presenti NTA per ciascuna zona, in rapporto alla superficie utile realizzabile.

U2 = Superficie per opere di urbanizzazione secondaria E’ la superficie necessaria alla realizzazione delle opere di urbanizzazione

secondaria. La quantità di superficie per le opere di urbanizzazione secondaria da cedere al

Comune in sede di intervento urbanistico attuativo è determinata dalle presenti NTA, per ciascuna zona, in rapporto alla superficie utile realizzabile.

Sm = Superficie minima di intervento La superficie minima di intervento è, nei diversi casi:

- l'area minima richiesta per la realizzazione dei singoli interventi ad attuazione diretta,

- l’area dei comparti per interventi urbanistici attuativi, perimetrati con apposita simbologia, nelle tavole del P.R.G., ovvero prescritte dalle apposite NTA di zona.

Area individuata dagli strumenti urbanistici come superficie minima per l’ammissibilità di un intervento urbanistico-edilizio sull’area stessa.

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Sma = Superficie minima di intervento in zona agricola - Per tutti gli interventi di nuova costruzione ammessi dalle presenti NTA in zona

agricola, l’unità di intervento urbanistico-edilizia è costituita dall’azienda agricola singola o associata.

Per azienda si intendono i terreni in proprietà, in affitto o ad altro titolo di possesso sottoposti ad una gestione tecnico-economica unitaria.

Ai fini del dimensionamento dell’intervento vengono computate tutte le superfici in proprietà e le superfici in affitto, oppure con altro titolo di godimento regolarmente registrato di cui sia dimostrata la disponibilità per un periodo non inferiore ai 6 anni dal momento della richiesta.

- Per tutti gli altri tipi di intervento, l’unità minima è costituita dal lotto o area di pertinenza, come da frazionamento catastale, al 31.12.1997.

Ut = Indice di utilizzazione territoriale Densità territoriale L'indice di utilizzazione territoriale rappresenta la massima superficie utile

realizzabile per ogni unità di superficie territoriale. L'indice di utilizzazione territoriale si applica, nei comparti soggetti a strumento

urbanistico attuativo, per calcolare la superficie utile realizzabile su una determinata superficie territoriale.

Quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o quantità realizzata, su una determinata superficie territoriale. La densità territoriale si esprime attraverso un Indice di edificabilità territoriale (Ut) dato dal rapporto tra le quantità massime edificabili, o le quantità realizzate, e la relativa superficie territoriale L'indice di utilizzazione territoriale ( Ut) si esprime in metri quadrati/ettaro.

Uf = Indice di utilizzazione fondiaria Densità fondiaria L'indice di utilizzazione fondiaria rappresenta la massima superficie utile

realizzabile per ogni unità di superficie fondiaria. L'indice di utilizzazione fondiaria si applica nei casi di intervento edilizio diretto e

permette di calcolare la superficie utile massima realizzabile sul lotto di intervento. Quantità massima di volumi o superfici realizzabili, o quantità realizzata, su una determinata superficie fondiaria. La densità fondiaria si esprime attraverso un Indice di edificabilità fondiaria ( Uf) dato dal rapporto tra le quantità massime edificabili, o le quantità realizzate, e la relativa superficie fondiaria. L’indice di utilizzazione fondiaria ( Uf) si esprime in metri quadrati/metro quadrato.

Cu = Carico urbanistico Si intende per carico urbanistico la sommatoria delle esigenze di un insediamento in

termini di parcheggi pubblici di urbanizzazione primaria (PU1) e secondaria (PU2) e di parcheggi privati di pertinenza (Pp).

Fabbisogno di dotazioni territoriali e di infrastrutture per la mobilità di un determinato immobile o insediamento in relazione alle destinazioni d’uso e all’entità dell’utenza. Comparto

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Porzione di territorio in cui si opera previo PUA, con il coordinamento dei soggetti interessati. Il comparto può essere anche costituito da più aree tra loro non contigue. Lotto Porzione di suolo urbano soggetta ad intervento edilizio unitario, comprensiva dell’edificio esistente o da realizzarsi. Si definisce lotto libero o lotto inedificato, l’unità fondiaria preordinata all’edificazione Unità fondiaria Porzione di territorio individuata sulla base di attributi di natura giuridica o economica Sono, ad esempio, unità fondiarie: - le unità fondiarie preordinate all'edificazione, dette anche "lotti liberi" o "lotti inedificati"; - gli spazi collettivi urbani, quali i giardini pubblici, le piazze e simili; - le unità poderali, o unità fondiarie agricole, costituite dai terreni di un'azienda agricola e dalle relative costruzioni al servizio della conduzione dell'azienda. Potenzialità edificatoria Quantità massima di edificazione consentita dalla completa applicazione degli indici, parametri urbanistico-edilizi ed eventuali vincoli stabiliti per quell’ area dagli strumenti urbanistici. Nota: La completa applicazione su di un’area dei parametri individuati dagli strumenti urbanistici vigenti ne esclude ogni ulteriore applicazione, nonostante intervenuti frazionamenti e/o passaggi di proprietà successivi.

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rt. 17 Utilizzazione degli indici

1. Dalla data di adozione del presente P.R.G., l'utilizzazione totale degli indici fondiari

corrispondenti ad una determinata superficie, esclude ogni richiesta successiva di altre concessioni di costruzione sulle stesse superfici, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà.

2. La superficie minima di intervento, nei casi in cui essa è fissata dal presente P.R.G., può

essere costituita anche da più proprietà; in questo caso, l'approvazione della concessione edilizia sarà subordinata alla sottoscrizione degli elaborati progettuali da parte di tutti i proprietari interessati.

3. Qualora un'area a destinazione omogenea, su cui esistono costruzioni che si intendono

conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, dovrà in ogni caso essere garantito un rapporto minimo fra le costruzioni esistenti e le relative aree di pertinenza derivante dal rispetto degli indici di zona.

4. All’atto della presentazione della domanda di concessione, dovrà essere prodotta una

cartografia, a firma di un tecnico abilitato, che asseveri lo stato di fatto alla data di adozione del P.R.G., con precisa annotazione delle opere progettate e individuazione grafica delle aree sulle quali è stata computata la Superficie fondiaria (Sf) Densità fondiaria relativa alla applicazione dei parametri di zona o, nel caso di interventi per usi agricoli, delle superfici aziendali di pertinenza.

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Art. 18 Parametri edilizi

1. L’edificazione delle varie zone del territorio comunale è regolata dai seguenti parametri

edilizi: Su = Superficie utile Superficie complessiva (Sc) E' la superficie realizzabile, in base alle presenti NTA, per l'attuazione del P.R.G.

nelle diverse zone. Essa corrisponde al prodotto Ut x St, nel caso di intervento urbanistico attuativo,

oppure a Uf x Sf, nel caso di intervento edilizio diretto. La superficie utile complessiva viene computata per gli interventi residenziali nel

modo seguente: Su = alla Superficie netta (Sn) + la Superficie accessoria (Sa) per la parte eccedente

una superficie di vani accessori pari a 70 mq. per ciascun alloggio. Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (Sc = Su + 60% Sa, per la parte di superfici accessorie eccedenti mq.70 per alloggio).

La superficie utile complessiva viene computata per gli interventi extraresidenziali nel modo seguente:

Su = alla Superficie netta (Sn) + 60% della superficie accessoria (Sa). Somma della superficie utile e del 60% della superficie accessoria (Sc = Su + 60% Sa). Nel calcolo della Superficie accessoria (Sa), si considerano le superfici dei parcheggi pertinenziali eccedenti lo standard richiesto dalla specifica norma di zona.

Su = Superficie utile. Superficie di pavimento di tutti i locali di una unità immobiliare, al netto delle superfici definite nella superficie accessoria (Sa), e comunque escluse le murature, i pilastri, i tramezzi, gli sguinci, i vani di porte e finestre, le logge, i balconi e le eventuali scale interne. Ai fini dell’agibilità, i locali computati come superficie utile devono comunque presentare i requisiti igienico sanitari, richiesti dalla normativa vigente a seconda dell’uso cui sono destinati. La superficie utile di una unità edilizia è data dalla somma delle superfici utili delle singole unità immobiliari che la compongono. Si computano nella superficie utile: -le cantine poste ai piani superiori al primo piano fuori terra; -le cantine che hanno altezza utile uguale o superiore a m 2,70; -i sottotetti con accesso diretto da una unità immobiliare, che rispettano i requisiti di abitabilità di cui all’art. 2, comma 1, della LR 11/1998. Per gli immobili con destinazione d’uso non residenziale si computano altresì nella superficie utile: - locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici e archivi; - le autorimesse, quando costituiscano strumento essenziale dell’attività economica.

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Negli edifici con funzione abitativa permanente e temporanea, funzioni direzionali, alberghiere, finanziarie, assicurative, commerciali al dettaglio, artigianali di servizio, esercizi pubblici, attività produttive di tipo manifatturiero artigianale a carattere laboratoriale, funzioni di servizio (culturali, ricreative, sanitarie, ecc.), studi professionali, la Superficie netta (Sn) e la Superficie accessoria (Sa) si misurano al netto di murature, pilastri, sguinci, vani di porte e finestre e di vani tecnici non praticabili (canne fumarie e di ventilazione, cavedi tecnologici, intercapedini non praticabili) e al lordo di eventuali attrezzature di arredo a muro (cabine armadio, ecc.).

Sono altresì esclusi dal computo della Sn o della Sa i seguenti spazi: - collegamenti verticali (rampe, scale, vani ascensore, montacarichi, e simili), - porticati di uso pubblico, - cabine elettriche MT/bt, - corsie di distribuzione delle autorimesse, anche se coperte, - garages interrati con altezza utile interna < 2,50 ml., - spazi scoperti condominiali o pertinenziali (terrazze, balconi e simili), - locali tecnici quali vani motore degli ascensori, centrali termiche e simili; - sottotetti con altezza media non superiore a m. 1,50 e con superficie illuminante

non superiore a un cinquantesimo della superficie di pavimento. Nel computo della Superficie netta (Sn) Superficie utile (Su) delle unità immobiliari residenziali i locali o parti di essi aventi altezza utile maggiore o uguale a m. 5,50 verranno computati due volte.

Sa = Superficie accessoria Superficie di pavimento degli spazi di una unità edilizia o di una unità immobiliare aventi carattere di servizio rispetto alla destinazione d’uso dell’unità stessa, misurata al netto di murature, pilastri, tramezzi, sguinci, vani di porte e finestre. Nel caso di vani coperti, si computano le parti con altezza utile uguale o maggiore a m 1,80. Per tutte le funzioni si computano, in via esemplificativa, nella superficie accessoria: -spazi aperti (coperti o scoperti), quali portici e gallerie pedonali (se non gravati da servitù di uso pubblico), ballatoi, logge, balconi e terrazze; -le tettoie con profondità superiore a m 1,50; -le cantine poste al piano interrato, seminterrato o al primo piano fuori terra, purché abbiano altezza inferiore a m 2,70; -i sottotetti che hanno accesso diretto da una unità immobiliare ma non rispettano i requisiti di abitabilità di cui all’art. 2, comma 1, della LR n. 11/1998; -i sottotetti che hanno accesso dalle parti comuni di una unità edilizia, per la porzione con altezza utile maggiore o uguale a m 1,80; -le autorimesse e i posti auto coperti; -i vani scala interni alle unità immobiliari computati in proiezione orizzontale, a terra, una sola volta; -le parti comuni, quali i locali di servizio condominiale in genere, i depositi, gli spazi comuni di collegamento orizzontale, come ballatoi o corridoi (di accesso alle abitazioni

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o alle cantine), esclusi gli spazi comuni di collegamento verticale e gli androni condominiali.

La Superficie accessoria (Sa) corrisponde a tutte le superfici nette dei seguenti spazi: - cantine, soffitte con caratteristiche diverse da quelle precedentemente indicate,

ivi compresi i locali adibiti ad acetaie a conduzione familiare, locali e spazi di servizio delle singole unità immobiliari e/o di uso comune,

- autorimesse singole o collettive con caratteristiche diverse da quelle precedentemente indicate,

- androni di ingresso e porticati liberi non di uso pubblico; Negli edifici con funzioni commerciali all’ingrosso, funzioni produttive di tipo

manifatturiero non laboratoriali, insediamenti di tipo agroindustriale, allevamenti zootecnici di tipo intensivo ed altre funzioni agricole, funzioni alberghiere, la Superficie utile lorda (Sul) è costituita dalla somma delle superfici di tutti i piani fuori terra e seminterrati di un edificio, comprensiva dei muri perimetrali, delle partizioni e dei pilastri interni, esclusi i balconi, le terrazze scoperte, gli spazi scoperti a terra, le scale esterne, aperte e scoperte, e le scale di sicurezza esterne, nochè: superficie complessiva risultante dalla somma delle superfici lorde di tutti i piani fuori ed entro terra, con esclusione di: - impianti igienici, - centrale termica, elettrica, di condizionamento ed ogni altro impianto tecnologico

necessario al miglioramento delle condizioni di lavoro e dell’ambiente, - cabine elettriche MT/bt, - attrezzature di deposito e lavorazione che non abbiano una superficie interna

calpestabile (es. silos). Salvo eventuali diverse disposizioni delle singole Norme di zona, in detta Superficie utile lorda (Sul) sono compresi i locali destinati al personale di servizio e di custodia, nonché i locali adibiti ad uffici a condizione che gli stessi siano funzionali all’esercizio dell’impresa.

Sca = Superficie catastale Si veda l’Allegato C del DM 138/1998 recante: “Norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità immobiliari a destinazione ordinaria (gruppi R, P, T)”.

Parti comuni/condominiali Spazi catastalmente definiti come “parti comuni” in quanto a servizio di più unità immobiliari.

Sv = Superficie di Vendita Superficie di pavimento dell’area destinata alla vendita, compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili e quelle dei locali o aree esterne frequentabili dai clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è

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previsto l’ingresso dei clienti, nonché gli spazi di “cassa” e “avancassa” purché non adibiti all’esposizione. Per quanto riguarda gli esercizi di merci ingombranti ci si riferisce alla DCR 26 marzo 2002, n. 344. Ai = Area dell'insediamento Fermo restando il computo dei volumi edilizi connessi con l’attività (uffici, accoglienza, spogliatoi, servizi igienici etc.), l’area dell’insediamento è la superficie di uno spazio all’aperto comprendente attrezzature scoperte destinate ad attività sportive, ricreative, turistiche o comunque di interesse collettivo, ivi comprese le superfici destinate ad accogliere gli eventuali spettatori, delimitata da opere di recinzione e/o individuata catastalmente o progettualmente. La misura dell’area dell’insediamento si utilizza per la determinazione convenzionale dell’incidenza degli oneri di urbanizzazione destinati alla realizzazione ed alla manutenzione delle infrastrutture per l’urbanizzazione degli insediamenti, alle aree ed alle opere per le attrezzature e per gli spazi collettivi e per le dotazioni ecologiche ed ambientali, e ai fini del calcolo del contributo di costruzione afferente agli oneri di urbanizzazione stessi, in applicazione delle relative Tabelle Parametriche Regionali.

2. Sagome e volumi Sagoma planivolumetrica Figura solida definita dall’intersezione dei piani di tutte le superfici di tamponamento esterno e di copertura dell’edificio e del piano di campagna, compresi i volumi aggettanti chiusi e quelli aperti ma coperti (bow window, logge, porticati) e i volumi tecnici, al netto dei balconi e degli sporti aggettanti per non più di m 1,50, delle sporgenze decorative e funzionali (comignoli, canne fumarie, condotte impiantistiche), delle scale esterne aperte e scoperte se a sbalzo, delle scale di sicurezza esterne e di elementi tecnologici quali pannelli solari e termici. Sagoma Proiezione su uno dei piani verticali della sagoma planivolumetrica. Hf = Altezza dei fronti del fabbricato Altezza dei fronti Ai fini della verifica delle distanze dai confini, dalle strade e fra pareti finestrate, e

ai fini della determinazione dell’altezza del fabbricato. ,l'altezza di ciascun fronte si determina assumendo come riferimento: • il più basso dei seguenti elementi:

- la quota media del terreno del lotto di intervento allo stato naturale, - la quota media del terreno del lotto di intervento modificato a seguito

dell’inserimento dell’opera progettata, - il piano del marciapiede o del terreno circostante il fabbricato (la media nel

caso di un piano inclinato),

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e • il più alto dei seguenti elementi:

- il bordo superiore della linea di gronda, nel caso di copertura a quattro falde, - l’estradosso del soffitto dell’ultimo piano, nel caso di copertura piana o il

bordo superiore del parapetto, nel caso che la copertura piana sia terrazzata, - il punto corrispondente alla altezza media riferita alla linea inclinata di

copertura, nel caso di copertura a due falde, - il bordo superiore della parete di tamponamento/schermatura della copertura

o il punto corrispondente alla altezza media riferita alla parete inclinata, nel caso che la schermatura non abbia un profilo superiore orizzontale.

Misura ottenuta dalla differenza della quota media della linea di stacco dell’edificio con la più alta delle seguenti quote: - intradosso del solaio sovrastante l’ultimo piano che determina Su; - linea di intersezione tra il muro perimetrale e l’intradosso del solaio di copertura, per gli edifici con copertura inclinata fino a 45°; - linea di colmo, per gli edifici con copertura inclinata maggiore di 45°; - sommità del parapetto in muratura piena, avente l’altezza superiore a m 1,20, per gli edifici con copertura piana; - media delle altezze dei punti più alti sull’intradosso della copertura, per le coperture a padiglione. Nella determinazione delle altezze, sono comunque esclusi: - i parapetti in muratura piena al piano di copertura con altezza minore di m 1,20 o quando i vuoti prevalgono sui pieni; - i manufatti tecnologici, quali extracorsa di ascensori, tralicci, ciminiere e vani tecnici particolari, fatte salve le disposizioni relative ai vincoli aeroportuali.

H = Altezza dell'edificio fabbricato: L’altezza del fabbricato corrisponde all’altezza del fronte più alto del fabbricato

stesso, misurata come al punto precedente. Sono esclusi dai limiti di altezza i manufatti tecnici quali tralicci per linee elettriche,

serbatoi idrici, torri piezometriche e per telecomunicazioni, comignoli, ciminiere, silos ed extracorsa degli ascensori.

Altezza massima tra quella dei vari fronti. Hu = Altezza utile Altezza netta del vano misurata dal piano di calpestio all’intradosso del solaio sovrastante o delle strutture sottoemergenti dal soffitto (travetti), senza tener conto delle irregolarità e dei punti singolari. Ai fini della individuazione degli spazi fruibili (ossia aventi un'altezza utile non inferiore a m. 1,80), e di quelli non fruibili, l’altezza utile si misura senza tenere conto di eventuali controsoffitti, salvo il caso in cui gli stessi siano necessari per la copertura di impianti tecnologici.

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Ai fini del rispetto dei requisiti cogenti in materia di altezza minima dei locali, essa si misura fino all’altezza dell’eventuale controsoffitto (altezza utile netta). Hv = Altezza virtuale (o altezza utile media Hv) Rapporto tra il volume (eventualmente calcolato come somma di più parti) dello spazio considerato e la relativa superficie di pavimento, con esclusione delle porzioni con altezza inferiore a m 1,80. Altezza lorda dei piani Differenza fra la quota del pavimento di ciascun piano e la quota del pavimento del piano sovrastante. Per l’ultimo piano dell’edificio si misura dal pavimento fino all’intradosso del soffitto o della copertura. In tale misura non si tiene conto delle travi e delle capriate a vista. Qualora la copertura sia a più falde inclinate, il calcolo si effettua come per l’altezza virtuale. Vt = Volume Volume totale o lordo Il Volume del fabbricato (sia esistente che in progetto) corrisponde al prodotto

derivante dalla seguente formula: V = HfM x Ap

Dove: HfM è la media dell'atezza dei fronti, ottenuta dividendo la somma delle singole altezze dei fronti del fabbricato (Hf) per il numero dei fronti stessi;

Ap è l'area in pianta del fabbricato, definita dalla figura piana ottenuta tramite la proiezione a terra del filo esterno dei tamponamenti perimetrali del fabbricato, con esclusione di balconi, logge e porticati.

Volume della figura solida fuori terra definita dalla sua sagoma planivolumetrica.

VL = Indice di Visuale Libera L'indice di Visuale Libera rappresenta il rapporto che deve esistere fra l'altezza di

ciascun fronte di un edificio e la relativa zona libera antistante. Rapporto fra la distanza dei singoli fronti del fabbricato dai confini di proprietà o dai confini stradali, e l’altezza dei medesimi fronti.

L'indice di Visuale Libera, insieme con le prescrizioni attinenti alla distanza dai confini di proprietà e di zona, serve per determinare la corretta posizione dell'edificio all'interno del lotto di intervento.

L'indice di Visuale Libera è determinato dalle presenti NTA, per ciascuna zona omogenea individuata sulle tavole del P.R.G.

L’indice di Visuale Libera VL non può essere inferiore a 0,4 se non diversamente specificato dalle singole norme di zona. Per gli interventi sugli edifici ricadenti entro le zone omogenee A e su altri edifici sottoposti a disciplina conservativa è ammesso il mantenimento degli indici di

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visuale libera preesistenti, senza tenere conto di costruzioni aggiuntive di epoca recente e prive di valore storico - testimoniale, artistico e ambientale.

Gli interventi di demolizione e ricostruzione sono considerati a tutti gli effetti, per quanto riguarda la Visuale Libera, interventi di nuova costruzione.

La zona di Visuale Libera competente a ciascun fronte, misurata ortogonalmente al fronte stesso, è data dal prodotto Hf x VL in cui Hf è l'altezza del fronte e VL è l’indice di Visuale Libera.

I volumi aggettanti, i bow-windows ed i balconi sono soggetti al criterio della Visuale Libera.

Il criterio della Visuale Libera non si applica per le sporgenze del corpo di fabbrica inferiori ai 50 cm. di profondità ed estese a meno del 5% della lunghezza del fronte del medesimo corpo di fabbrica.

Il criterio della Visuale Libera non si applica nel caso si fronteggino due pareti non finestrate.

La Visuale Libera si applica sia ai confini di proprietà che ai confini di zona urbanistica, che ai cigli stradali all'interno dei centri abitati.

3. Piani Piani di un'edificio Spazio delimitato dall’estradosso del solaio inferiore, detto piano di calpestio (o pavimento), e dall’intradosso del solaio superiore (soffitto) che può essere orizzontale, inclinato, curvo, misto. Piano fuori terra Piano di un edificio il cui pavimento si trova in ogni suo punto perimetrale a una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante, anche a seguito delle opere di sistemazione dell’area. Piano seminterrato Piano di un edificio il cui pavimento si trova a una quota inferiore (anche solo in parte) a quella del terreno circostante e il cui soffitto si trova ad una quota media uguale o superiore a m 0,90 rispetto al terreno, misurata sulla linea di stacco dell’edificio. Ai fini del computo delle superfici, i piani con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura in media inferiore a m 0,90 sono assimilati ai piani interrati. Sono assimilati a piani fuori terra: - i seminterrati il cui pavimento sia, almeno su un fronte, ad una quota uguale o superiore a quella del terreno circostante; - i seminterrati il cui pavimento sia ad una quota media uguale o superiore a m -0,30 rispetto a quella del terreno circostante. Piano interrato

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Piano di un edificio il cui soffitto si trova ad una quota uguale o inferiore a quella del terreno circostante, intesa come linea di stacco dell’edificio. Ai fini del computo delle superfici, sono assimilati agli interrati i seminterrati con quota di soffitto sopraelevata rispetto a quella del terreno circostante di una misura media inferiore a m 0,90. Sottotetto Spazio compreso tra l’intradosso della copertura non piana dell’edificio e l’estradosso del solaio del piano sottostante. Soppalco Partizione orizzontale interna praticabile, che non determina un ulteriore piano nell’edificio, ottenuta con la parziale interposizione di una struttura portante orizzontale in uno spazio chiuso. La superficie del soppalco non può superare il 50% di quella del locale che lo ospita; in caso contrario si determina un nuovo piano nell’edificio. Qualora tutta o parte della superficie soprastante o sottostante sia utilizzata per creare uno spazio chiuso, con esclusione del vano scala, il vano ottenuto è considerato a sé stante.

4. Oggetti e parametri edilizi. Area di sedime Superficie occupata dalla parte fuori terra di un fabbricati. Superficie coperta Proiezione sul piano orizzontale della sagoma planivolumetrica del fabbricato Superficie permeabile Porzione inedificata di una determinata superficie, priva di pavimentazione o di altri manufatti permanenti entro o fuori terra che impediscano alle acque meteoriche di raggiungere naturalmente e direttamente la falda acquifera. Nota:Rientrano nella quantificazione delle superfici permeabili anche le aree pavimentate con autobloccanti cavi o altri materiali che garantiscano analoghi effetti di permeabilità. La superficie permeabile, in questi casi, sarà computata con riferimento a specifici valori percentuali definiti dal RUE, in relazione alla tipologia dei materiali impiegati. Rapporto/indice di permeabilità Rapporto tra la superficie permeabile (Sp) e la superficie territoriale o fondiaria. Si indica di norma come un rapporto minimo ammissibile espresso con una percentuale. Si definiscono così l’Indice di permeabilità territoriale (Sp/ST) e l’Indice di permeabilità fondiaria (Sp/SF)

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Rapporto di copertura Rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria (Sq/SF). Si indica di norma come un rapporto massimo ammissibile espresso con una percentuale.

5. Altre definizioni

Volume tecnico Spazio ispezionabile, ma non stabilmente fruibile da persone, destinato agli impianti di edifici civili, industriali e agro – produttivi come le centrali termiche ed elettriche, impianti di condizionamento d’aria, di sollevamento meccanico di cose e persone, di canalizzazione, camini, canne fumarie, ma anche vespai, intercapedini, doppi solai. Ai fini del calcolo delle superfici, sono comunque escluse le centrali termiche, i vani motori di ascensori, le canne fumarie e di aerazione, le condotte e le intercapedini tecniche; i restanti volumi tecnici sono computati a seconda che siano o meno praticabili. Vuoto tecnico Camera d’aria esistente tra il solaio del piano terreno e le fondazioni, destinato anche all’aerazione e deumidificazione della struttura dell’edificio, con altezza non superiore a m 1,80. Unità immobiliare Porzione di fabbricato, intero fabbricato o gruppi di fabbricati, ovvero area, suscettibile di autonomia funzionale e di redditualità nel locale mercato immobiliare, secondo le norme catastali. Alloggio Unità immobiliare destinata ad abitazione. Unità edilizia Unità tipologico-funzionale che consiste in un edificio autonomo dal punto di vista spaziale, statico e funzionale, anche per quanto riguarda l’accesso e la distribuzione, realizzato e trasformato con interventi unitari. L’unità edilizia ricomprende l’edificio principale e le eventuali pertinenze collocate nel lotto. Nel caso di un insieme di più edifici in aderenza, ciascuna porzione funzionalmente autonoma (da terra a tetto) rispetto a quelle contigue è identificabile come autonomo edificio e dà luogo a una propria unità edilizia. Edificio o fabbricato Costruzione stabile, dotata di copertura e comunque appoggiata o infissa al suolo, riconoscibile per i suoi caratteri morfologico – funzionali, che sia accessibile alle persone e destinata alla soddisfazione di esigenze perduranti nel tempo.

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Per edificio residenziale si intende l’edificio destinato prevalentemente ad abitazione. Per edificio non residenziale si intende l’edificio destinato prevalentemente ad uso diverso da quello residenziale. Rientrano tra gli edifici anche le serre fisse, i parcheggi multipiano, i chioschi non automatizzati, le tettoie autonome, le tensostrutture. Edificio Unifamiliare/monofamiliare Edificio singolo con i fronti perimetrali esterni direttamente aerati e corrispondenti ad un unico alloggio per un solo nucleo familiare. Pertinenza (spazi di pertinenza) Opera edilizia di modeste dimensioni all’interno del lotto, legata da un rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale rispetto alla costruzione principale. La pertinenza consiste in un servizio od ornamento dell’edificio principale già completo ed utile di per sé. Balcone Elemento edilizio praticabile e aperto su almeno due lati, a sviluppo orizzontale in aggetto, munito di ringhiera o parapetto e direttamente accessibile da uno o più locali interni. Ballatoio Elemento edilizio praticabile a sviluppo orizzontale, e anche in aggetto, che si sviluppa lungo il perimetro di una muratura con funzione di distribuzione (per esempio tra varie unità immobiliari), munito di ringhiera o parapetto.

Loggia/Loggiato Spazio praticabile coperto, ricompreso entro la sagoma planivolumetrica dell’edificio, aperto su almeno un fronte, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più vani interni. Lastrico solare Spazio scoperto e praticabile sulla copertura piana di un edificio o su una sua porzione. Pensilina Copertura in aggetto dalle pareti esterne di un edificio, realizzata con materiali durevoli al fine di proteggere persone o cose. Pergolato Struttura autoportante, composta di elementi verticali e di sovrastanti elementi orizzontali, atta a consentire il sostegno del verde rampicante e utilizzata in spazi aperti a fini di ombreggiamento. Sul pergolato non sono ammesse coperture impermeabili

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Portico/porticato Spazio coperto al piano terreno degli edifici, intervallato da colonne o pilastri aperto almeno su due lati verso i fronti esterni dell’edificio. Terrazza Spazio scoperto e praticabile, realizzato a copertura di parti dell’edificio, munito di ringhiera o parapetto, direttamente accessibile da uno o più locali interni. Tettoia Copertura di uno spazio aperto sostenuta da una struttura a elementi puntiformi, con funzione di deposito, ricovero, stoccaggio e, negli usi abitativi, per la fruizione protetta di spazi pertinenziali. Veranda Spazio praticabile coperto, avente le medesime caratteristiche di loggiato, balcone, terrazza o portico, ma chiuso sui lati da superfici vetrate o comunque trasparenti e impermeabili. Tetto verde Copertura continua dotata di un sistema che utilizza specie vegetali in grado di adattarsi e svilupparsi nelle condizioni ambientali caratteristiche della copertura di un edificio. Tale copertura è realizzata tramite un sistema strutturale che prevede in particolare uno strato colturale opportuno sul quale radificano associazioni di specie vegetali, con minimi interventi di manutenzione (coperture a verde estensivo), o con interventi di manutenzione media e alta (coperture a verde intensivo).

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Art. 19 Distanze

1. Le distanze si misurano rispettivamente:

- dai confini di proprietà = D1 - dai confini di zona o di ambito urbanistico = D2 - dagli edifici prospicienti/Distacco (De) = D3 - dalle strade dal confine stradale = D4.

2. Nel caso in cui le presenti NTA non prevedano altre prescrizioni particolari di distanza

minima si applicano i minimi indicati ai commi successivi. 3. Gli interventi di sostituzione di edifici esistenti sono considerati a tutti gli effetti, per

quanto riguarda le distanze, come interventi di nuova costruzione. 4. D1 - Distanze dai confini di proprietà:

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio, compresi i suoi punti di affaccio, con il confine della proprietà. a) per gli interventi su edifici ricadenti all'interno della zona omogenea A si mantengono

le distanze preesistenti; b) in caso di sopraelevazione di edifici esistenti, si applica una distanza minima di m. 5; se

le distanze preesistenti sono inferiori a m. 5, si applica una distanza minima non inferiore a m. 3, né inferiore alle distanze preesistenti, fermo restando il rispetto di ml. 10,00 tra pareti finestrate;

c) per tutte le nuove costruzioni e per parti nuove di edifici esistenti, si applica una distanza minima di m. 5. Nelle zone omogenee B e D prevalentemente edificate sono ammesse distanze inferiori, nel rispetto delle disposizioni del Codice Civile, esclusivamente per la realizzazione di autorimesse al servizio di fabbricati che ne risultino privi o carenti alla data di adozione delle presenti NTA, dietro presentazione di consenso da parte del proprietario confinante interessato, sottoscritto da un notaio;

d) le distanze dai confini di proprietà, nel caso di strumenti urbanistici attuativi, si applicano esclusivamente nei confronti del perimetro di comparto.

5. D2 - Distanze da confini di zona a differente destinazione d'uso o di ambito urbanistico

Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio, compresi i suoi punti di affaccio, con il confine di zona o di ambito urbanistico a) per gli interventi su edifici ricadenti all'interno della zona omogenea A si mantengono

le distanze preesistenti; b) in caso di sopraelevazione di edifici esistenti, si applica una distanza minima di m. 5; c) per tutte le nuove costruzioni e per parti nuove di edifici esistenti si applica una

distanza minima di m. 5;

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d) le distanze dai confini di zona non si applicano nei confronti delle fasce di rispetto stradale, né fra zone omogenee diverse, ma appartenenti allo stesso raggruppamento funzionale prevalente, quindi:

- fra zone a prevalente destinazione residenziale: A, B e C; - fra zone a prevalente destinazione produttiva: D.1, D.2, D.3 e D.4; - fra zone a prevalente destinazione commerciale, direzionale e turistico-alberghiera: D.5,

D.6, D.7, D.8 e D.9; - fra zone a prevalente destinazione agricola: E; - fra zone per attrezzature di servizio: F e G;

e) le distanze dai confini di zona, nel caso di strumenti urbanistici attuativi, si applicano esclusivamente nei confronti del perimetro di comparto.

6. D3 - Distanze tra edifici:

Lunghezza del segmento minimo che congiunge gli edifici, compresi i punti di affaccio. si applicano i seguenti minimi nel caso in cui almeno una delle due pareti sia finestrata: - per gli interventi su edifici ricadenti all'interno della zona omogenea A si mantengono

le distanze preesistenti; - per le nuove costruzioni e per parti nuove di edifici esistenti, si applica una distanza

pari all’altezza del fabbricato più alto e comunque non inferiore a 10 metri, a seconda se rientrante nei casi di cui al punto 2) o 3) dell'art.9 del D.I. 1444 del 2/04/1968.

Sono ammesse distanze D3 inferiori a quelle indicate nel presente articolo, nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di strumenti urbanistici attuativi con previsioni planivolumetriche unitarie, secondo quanto previsto all’art. 9 del D.I. 1444 del 2.4.68. Nei confronti degli edifici esterni al comparto di intervento urbanistico attuativo si applica comunque una distanza minima di 10 metri.

Nelle zone omogenee B sono ammesse la costruzione in aderenza rispetto ad edifici preesistenti costruiti a confine e la costruzione in aderenza relativa a due o più edifici nuovi su lotti confinanti purché l'intervento sia oggetto di un'unica richiesta di concessione, con un progetto unitario.

7. D4 - Distanza dalle strade dal confine stradale(con riferimento alla classificazione delle

strade operata dal P.R.G.): Lunghezza del segmento minimo che congiunge l’edificio, compresi i suoi punti di affaccio, con il confine stradale, così come definito dal Nuovo Codice della strada.

Per le nuove costruzioni, i minimi stabiliti dalle disposizioni del Nuovo Codice della Strada si applicano per le strade esistenti e di progetto, all’interno e all’esterno dei perimetri edificati come definiti dalla tavola 1:10.000 del presente P.R.G..

Eventuali ampliamenti di costruzioni esistenti alla data di adozione del P.R.G., previsti a distanze inferiori, se ed in quanto ammessi dalle specifiche norme di zona, saranno consentiti solo nella parte non prospiciente il fronte stradale.

Nel caso in cui l’edificazione esistente a lato di strade di categoria D o inferiore, determini un allineamento prevalente (almeno il 51% dei fabbricati), la distanza dei nuovi fabbricati e/o l’ampliamento di quelli esistenti sarà determinata da tale allineamento, ove a ciò non

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ostino eventuali indicazioni grafiche di rispetto o le norme di cui all’art. 45 della L.r. 47/1978.

All’esterno dei centri abitati, come delimitati ai sensi dell’art.4 del Codice della Strada, le

distanze da rispettare sono le seguenti: - 40 ml. per strade di tipo B - 30 ml. per strade di tipo C - 20 ml. per strade di tipo F, ad eccezione delle strade vicinali per le quali è prescritta

una distanza di rispetto = 10 ml.

All’esterno dei centri abitati di cui al comma precedente, ma all’interno delle Zone di PRG previste come edificabili o trasformabili attraverso intervento diretto, ovvero comprese in ambiti per i quali siano già esecutivi gli strumenti attuativi, le distanze dal confine stradale, da rispettare nelle nuove costruzioni, nelle ricostruzioni conseguenti a demolizioni integrali o negli ampliamenti fronteggianti le strade, non possono essere inferiori a: - 20 ml. per strade di tipo B - 10 ml. per strade di tipo C - 7 ml per strade di tipo F Fuori dai centri abitati, la distanza dal confine stradale per l’impianto laterale di siepi vive, ovvero recinzioni costituite da siepi morte in legno, reti metalliche, fili spinati e materiali similari, sostenute da paletti infissi direttamente nel terreno o in cordoli emergenti non oltre 30 cm. dal suolo, di altezza non superiore a 1 ml. sul terreno non può essere inferiore a 1 ml..La distanza per le medesime tipologie di recinzione con altezza superiore a 1 ml o con cordolo eccedente i 30 cm., non può essere inferiore a 3 ml. Fuori dai centri abitati, la distanza per nuove costruzioni dal confine stradale di strade comprese nei centri abitati (tipologia D, E, F poste al margine di Zona), non può essere inferiore alle distanze di cui ai commi seguenti (rif. art.26, comma 5, D.P.R. 495/92). Entro i centri abitati, come delimitati ai sensi dell’art.4 del Codice della Strada, le distanze da rispettare sono le seguenti:

- 20 ml. per strade di tipo D - ..5 ml. per strade di tipo E, F. Fatto salvo le distanze minime di cui al precedente comma, entro i centri abitati le distanze minime da rispettare tra fabbricati tra i quali siano interposte strade destinate al traffico dei veicoli (con esclusione della viabilità a fondo cieco al servizio di singoli edifici o di singoli insediamenti) devono corrispondere alla larghezza della sede stradale, maggiorata di:

- ml. 5 per lato, per strade di larghezza inferiore a ml. 7; - ml. 7,50 per lato, per strade di larghezza compresa tra ml. 7 e ml. 15; - ml. 10 per lato, per strade di larghezza superiore a ml. 15.

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Qualora le distanze tra fabbricati, come sopra computate, risultino inferiori all’altezza del fabbricato più alto, le distanze stesse sono maggiorate fino a raggiungere la misura corrispondente alla altezza stessa. Sono ammesse distanze D4) inferiori a quelle indicate nel presente articolo nel caso di edifici che formino oggetto di piani particolareggiati o lottizzazioni convenzionate con previsioni planivolumetriche.

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CAPO V DISCIPLINA DELLE TRASFORMAZIONI EDILIZIE

Artt. dal n. 21 al n. 36 stralciati con delibera di C.C. n. 49 del 27.07.2005 e sostituiti dall’allegato alla L.R. 31/02

“DEFINIZIONE DEGLI INTERVENTI EDILIZI” Le definizioni degli interventi edilizi sono quelle contenute nella corrispondente disciplina statale e regionale a cui si fa espresso rinvio.

Ai fini della presente legge. si intendono per:

a) "interventi di manutenzione ordinaria", gli interventi edilizi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti.

b) "interventi di manutenzione straordinaria", le opere e le modifiche necessarie per rinnovare e sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non alterino i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

c) "restauro scientifico", gli interventi che riguardano le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. Gli interventi di restauro scientifico consistono in un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici formali e strutturali dell'edificio, ne consentono la conservazione, valorizzandone i caratteri e rendendone possibile un uso adeguato alle intrinseche caratteristiche. Il tipo di intervento prevede:

c.1) il restauro degli aspetti architettonici o il ripristino delle parti alterate, cioè il restauro o ripristino dei fronti esterni ed interni, il restauro o il ripristino degli ambienti interni, la ricostruzione filologica di parti dell'edificio eventualmente crollate o demolite, la conservazione o il ripristino dell'impianto distributivo-organizzativo originale, la conservazione o il ripristino degli spazi liberi, quali, tra gli altri, le corti, i larghi, i piazzali, gli orti, i giardini, i chiostri;

c.2) consolidamento, con sostituzione delle parti non recuperabili senza modificare la posizione o la quota dei seguenti elementi strutturali:

- murature portanti sia interne che esterne,

- solai e volte,

- scale;

- tetto, con ripristino del manto di copertura originale.

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c.3) l'eliminazione delle superfetazioni come parti incongrue all'impianto originario e agli ampliamenti organici del medesimo;

c.4) l'inserimento degli impianti tecnologici e igienico-sanitari essenziali;

d) "interventi di restauro e risanamento conservativo", gli interventi edilizi rivolti a conservare l'organismo edilizio e ad assicurare la funzionalità mediante un insieme sistematico di opere che, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali dell'organismo stesso, ne consentono destinazioni d'uso con essi compatibili. Tali interventi comprendono il consolidamento, il ripristino e il rinnovo degli elementi costitutivi dell'edificio, l'inserimento degli elementi accessori e degli impianti richiesti dalle esigenze dell'uso, l'eliminazione degli elementi estranei all'organismo edilizio;

e) "ripristino tipologico", gli interventi riguardano le unità edilizie fatiscenti o demolite di cui è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale.

Il tipo di intervento prevede:

e.1) il ripristino dei collegamenti verticali od orizzontali collettivi quali androni, blocchi scale, portici;

e.2) il ripristino ed il mantenimento della forma, dimensioni e dei rapporti fra unità edilizie preesistenti ed aree scoperte quali corti, chiostri;

e.3) il ripristino di tutti gli elementi costitutivi di tipo edilizio, quali partitura delle finestre, ubicazione degli elementi principali e particolari elementi di finitura;

f) "interventi di ristrutturazione edilizia", gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto od in parte diverso dal precedente.

Tali interventi comprendono il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell'edificio l'eliminazione, la modifica e l'inserimento di nuovi elementi ed impianti, nonché la realizzazione di volumi tecnici necessari per l'installazione o la revisione di impianti tecnologici. Nell'àmbito degli interventi di ristrutturazione edilizia sono ricompresi anche quelli consistenti nella demolizione e successivi fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi e area di sedime, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l'adeguamento alla normativa antisismica e per l'installazione di impianti tecnologici;

g) "interventi di nuova costruzione", gli interventi di trasformazione edilizia e urbanistica del territorio non rientranti nelle categorie definite alle lettere precedenti. Sono comunque da considerarsi tali:

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g.1) la costruzione di manufatti edilizi fuori terra interrati, ovvero l'ampliamento di quelli esistenti all'esterno della sagoma esistente. fermo restando per gli interventi pertinenziali, quanto previsto a punto g.6):

g.2) gli interventi di urbanizzazione primaria e secondaria realizzati da soggetti diversi dal Comune,

g.3) la realizzazione di infrastrutture ed impianti anche per pubblici servizi, che comporti la trasformazione in via permanente di suolo inedificato;

g.4) l'installazione di torri e tralicci per impianti radio-ricetrasmittenti e di ripetitori per i servizi di telecomunicazione da realizzare sul suolo;

g.5) l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee;

g.6) gli interventi pertinenziali che le norme tecniche strumenti urbanistici, in relazione alla zonizzazione e al pregio ambientale e paesaggistico delle aree, qualifichino come interventi di nuova costruzione, ovvero che comportino la realizzazione di un volume superiore al 20 per cento del volume dell'edificio principale.

g.7) la realizzazione di depositi di merci o di materiali, la realizzazione di impianti per attività prodotti ve all'aperto ove comportino l'esecuzione dei lavori cui consegua la trasformazione permanente del suolo inedificato;

h) "interventi di ristrutturazione urbanistica", gli interventi rivolti a sostituire l'esistente tessuto urbanistico-edilizio con altro diverso, mediante un insieme sistematico di interventi edilizi, anche con la modificazione del disegno dei lotti, degli isolati e della rete stradale;

i) "demolizione", gli interventi di demolizione senza ricostruzione che riguardano gli elementi incongrui quali superfetazioni e corpi di fabbrica incompatibili con la struttura dell'insediamento. La loro demolizione concorre all'opera di risanamento funzionale e formale delle aree destinate a verde privato e a verde pubblico.

Il tipo di intervento prevede la demolizione dei corpi edili incongrui e la esecuzione di opere esterne;

l) "recupero e risanamento delle aree libere", gli interventi che riguardano le aree e gli spazi liberi. L'intervento concorre all'opera di risanamento, funzionale e formale, delle aree stesse. Il tipo di intervento prevede l'eliminazione di opere incongrue esistenti e la esecuzione di opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e formale delle aree e degli spazi liberi;

m) significativi movimenti di terra, i rilevanti movimenti morfologici del suolo non a fini agricoli e comunque estranei all'attività edificatoria quali gli scavi, i livellamenti, i riporti di terreno, gli sbancamenti. Il regolamento urbanistico ed edilizio definisce le

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caratteristiche dimensionali, qualitative e quantitative degli interventi al fine di stabilirne la rilevanza.

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Art. 39 Usi

1. Le destinazioni d'uso attribuite alle diverse zone secondo la classificazione del territorio

comunale operata dal P.R.G. hanno carattere vincolante. 2. Gli usi sono distinti nei seguenti “usi urbani” ed “usi agricoli”:

Usi Urbani: U.1 Residenza Comprende oltre agli spazi abitativi, anche spazi privati di servizio (cantine,

lavanderie, ecc.), spazi condominiali di servizio (scale, androni, lavanderie condominiali, stenditoi, depositi biciclette, stanze da gioco condominiali, ecc.), autorimesse private, piccoli gazebo o depositi per attrezzi da giardini, oltre ad attività economiche esercitate da persone residenti nell’abitazione.

U.2 Attività ricettive Comprendono alberghi, pensioni, locande, residences, case per vacanze, ostelli per

la gioventù, oltre agli spazi di servizio (cantine, lavanderie, spazi tecnici, rimesse, ecc.) e complementari (ristoranti, bar, sale di ritrovo, sale riunioni, sale congressi e convegni, attrezzature sportive e ricreative, ecc.).

U.3 Residenza collettiva Comprende collegi, convitti, conventi, case per studenti, case di riposo, ospizi,

caserme ecc., sia per le parti abitative che per gli spazi di servizio. U.4 Esercizi del commercio al dettaglio di vicinato esercizi per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari di piccola dimensione

aventi superficie di vendita1 non superiore a 250 mq. U.5.a Medio-piccole strutture di vendita esercizi per la vendita di prodotti alimentari e non alimentari aventi superficie di

vendita superiore ai limiti degli esercizi di vicinato e fino a 1500 mq.

1 Per superficie di vendita di un esercizio commerciale si intende, ai sensi dell’art. 4 del Dlgs 114/98, la misura dell’area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e quelle dei locali frequentabili di clienti, adibiti all’esposizione delle merci e collegati direttamente all’esercizio di vendita. Non costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici e altri servizi per i quali non è previsto l’ingresso dei clienti, nonché gli spazi di “avancassa” purché non adibiti all’esposizione di merci. Definizione riportata al precedente art.18