Piano Particolareggiato d’attuazione Relazione...
Transcript of Piano Particolareggiato d’attuazione Relazione...
Parco del Lura
Parco locale d’interesse sovraccomunale
Piano Particolareggiato d’attuazione
Relazione tecnica Comuni di: Consorzio Parco Lura Guanzate sede Cadorago (CO) Cadorago Cermenate Lomazzo Bregnano Rovellasca Rovello Porro Saronno Caronno Pertusella Progetto preliminare: Ing. Riccardo Colombo, Arch. Fabio Lopez Nunes, Consorzio Mitelwa Progetto esecutivo: Arch. Fabio Lopez Nunes Arch. Francesco Occhiuto Adottato dall’Assemblea consortile con deliberazione AC n. del
Parco del Lura Relazione - 2 -
Relazione tecnica 1 - Introduzione Nel 1975, tra i Comuni di Guanzate, Cadorago, Cermenate, Lomazzo, Bregnano, Rovellasca,
Rovello Porro, Saronno e Caronno Pertusella, si è costituito il Consorzio Interprovinciale per il
risanamento idrico del bacino del Lura.
Una volta realizzato e attivato l'impianto di depurazione delle acque reflue provenienti dalle
fognature dei territori comunali, il Consorzio, d'intesa con i Comuni consorziati, con lungimiranza
ed accortezza, si è posto il problema della gestione del territorio del bacino del Lura, anche sotto
il profilo ambientale e paesistico.
Ne è derivata la proposta di un parco sovraccomunale della Valle del torrente Lura: tale ambito è
costituito da una vallata che si snoda, in un ambiente piuttosto antropizzato, tra gli insediamenti
urbani e industriali di una zona densamente abitata e urbanizzata, per la quale la presenza di
un'area boscata e agricola costituisce un valore primario da tutelare.
Il parco del torrente Lura costituisce inoltre un ponte tra il verde del parco regionale della Pineta
d’Appiano Gentile e Tradate, ad ovest, e quello del Parco della Groane, ad est.
A differenza d’altri casi in cui la popolazione locale ha osteggiato la costituzione di parchi,
nell'ambito territoriale in oggetto, si è avuta, gradualmente, una generalizzata adesione da parte
delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini.
Parco del Lura Relazione - 3 -
2 - Il riconoscimento del Parco locale d’interesse sovraccomunale Sulla base di studi preliminari e di una specifica proposta elaborata dai tecnici dott. ing. Riccardo
Colombo e dott. arch. Silvio Del Sante per conto del Consorzio, i Comuni hanno formalizzato
l'adesione all'Istituendo Parco del Lura, con deliberazione dei Consigli comunali:
Guanzate C.C. n. 39 del 08.07.1986
Saronno C.C. n. 168 del 24.07.1986
Lomazzo C.C. n. 48 del 30.06.1988
Cadorago C.C. n. 52 del 07.08.1989
Bregnano C.C: n. 97 del 21.12.1989
Rovellasca C.C. n. 2 del 12.01.1990
Cermenate C.C. n. 13 del 27.02.1990
Rovello Porro C.C. n. 21 del 12.03.1990
Il Consorzio ha così potuto inoltrare alla Regione formale richiesta di riconoscimento del Parco
locale d’interesse sovraccomunale, ai sensi della L.R. 30 novembre 1983 n. 86, con istanza prot.
n. 1355 in data 19.11.1990.
Da allora si sono susseguite verifiche e adempimenti burocratici richiesti dalla Regione, con
specifiche varianti agli strumenti urbanistici comunali, che hanno dilazionato sensibilmente i
tempi per il riconoscimento del Parco.
Detto riconoscimento è finalmente avvenuto con delibera della Giunta regionale n. 5311 del
24.11.1995, avente per oggetto: Riconoscimento del parco locale d'interesse sovraccomunale "
Valle del torrente Lura " nei Comuni di Bregnano, Cadorago, Cermenate, Guanzate, Lomazzo,
Rovellasca, Rovello Porro (Co), Saronno (Va) - L.R. 30 novembre 1983 n. 86.
L'allungamento dei tempi per il riconoscimento del Parco è stato in parte connesso anche alla
emanazione d’appositi criteri e procedure da parte della Giunta regionale, con deliberazione
30.06.1992 n. 5/24483: dette disposizioni sono, infatti, intervenute mentre era già da tempo in
corso la procedura per il parco Lura, avviata sin dal 1990.
Parco del Lura Relazione - 4 -
Il 14 luglio 1998, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale DPGR . 3775 (1° suppl. str.
BURL n.3 del 19 gennaio 1999) è stato emanato il provvedimento che detta i criteri per la
formazione del piano attuativo.
La prima fase d’impostazione è stata esercitata dal Consorzio Interprovinciale per il risanamento
idrico del bacino del Lura. Tale Consorzio è stato trasformato in Società per Azioni Lura
Ambiente, per cui non ha potuto più emettere atti pubblici.
Per questo motivo, la formazione degli uffici e dei servizi è stata affidata, in una prima fase, al
Comune di Cadorago, fino a formare lo specifico Consorzio Parco Lura fra i nove comuni citati, il
cui statuto è stato pubblicato sul BURL n. 11 bis del 15 marzo 2000.
3 - Il Piano particolareggiato
La sopra citata delibera della Giunta Regionale n. 5/24483 del 1992 fornisce anche disposizioni
per le modalità di pianificazione e gestione dei parchi locali d’interesse sovraccomunale.
Al punto 7 della stessa delibera è prevista la formazione del " Piano particolareggiato " relativo
all'area del parco, il quale costituisce il vero e proprio " Piano del parco ".
L’elaborazione tecnica del Piano particolareggiato è affidata al Consorzio, affinché costituisca un
progetto unitario, ma la competenza ad adottare il piano spetta ai singoli Comuni, per il rispettivo
territorio.
A tale scopo il Consorzio si è attivato sin dal dicembre 1993 conferendo l'incarico per la
redazione della prima fase (analisi) della proposta di Piano particolareggiato del parco ai tecnici
dall'arch. Fabio Lopez Nunes e dott. ing. Riccardo Colombo, nonché al Consorzio Mitelwa
(scuola di Minoprio).
L'incarico è stato successivamente integrato anche per la seconda fase (proposta progettuale di
piano), con deliberazione n. 101 del 18.11.1994.
La stesura definitiva è stata affidata dalla Assemblea del nuovo Consorzio Parco Lura
all’arch.Fabio Lopez Nunes nel 2001, nel quadro delle funzioni di direttore del Consorzio stesso.
Parco del Lura Relazione - 5 -
Il presente documento è frutto, pertanto, delle elaborazioni preliminari degli anni ’90, a cui si
aggiungono le attività svolte dal Consorzio di gestione nella sua prima fase d’organizzazione,
nonché le prescrizioni regionali del DPGR 3775/98, fra cui si cita:
“Il piano particolareggiato del parco:
1. articola i territorio in aree aventi diverso regime di tutela;
2. conserva gli ambienti naturali e seminaturali esistenti;
3. salvaguarda gli ambiti agricoli e il paesaggio agricolo tradizionale, definendo anche gli
interventi atti al recupero conservativo e alla valorizzazione del patrimonio rurale, storico e
architettonico comprensivo delle aree di pertinenza;
4. individua le emergenze geologiche , in particolare quelle geomorfologiche e idrologiche,
rimandando a successive ricerche gli aspetti biologici (zoologici – microteriofauna,
erpetofauna, ittiofauna, invertebrati -, floristici e vegetazionali) al fine di adottare appropriati
strumenti di tutela e di orientare correttamente eventuali interventi di miglioramento
ambientale;
5. recupera dal punto di vista ambientale e ricreativo le aree degradate o abbandonate;
6. stabilisce le modalità e i tempo per la cessazione d’eventuali attività incompatibili con gli
interventi e gli utilizzi programmati;
7. rileva la rete idrica naturale e artificiale, con particolare riferimento alle sorgenti;
8. identifica la rete di viabilità a servizio dell’attività agricola;
9. identifica la rete di viabilità a servizio della fruizione, con i relativi punti di sosta e/od
osservazione, da realizzarsi solo con materiali e manufatti a basso impatto ambientale; è
comunque vietato l’allestimento d’impianti, percorsi e tracciati per attività sportive da
esercitarsi con mezzi motorizzati.”
Parco del Lura Relazione - 6 -
4 - Le caratteristiche del territorio e le analisi effettuate 4.1 - Inquadramento territoriale
La vallata del torrente Lura è collocata prevalentemente nel territorio della provincia di Como, a
partire dal territorio di Bizzarone - Uggiate Trevano, a nord, sino a Rovello Porro, per proseguire
nel territorio della provincia di Varese su Saronno e Caronno Pertusella, sino a confluire nel fiume
Olona, in territorio di Rho, in provincia di Milano.
Il tratto oggetto di studio per il Parco in esame si estende per una lunghezza di circa 13 km. e
interessa i territorio dei Comuni in provincia di Como: Guanzate, Cadorago, Lomazzo, Bregnano,
Cermenate, Rovellasca, Rovello Porro, oltre alla parte nord del territorio di Saronno, in provincia
di Varese.
L'ambito di parco, come riconosciuto dalla Regione Lombardia, ha un’estensione pari a circa 924
Ha ed è collocato nella zona intermedia tra il Parco regionale della Pineta d’Appiano Gentile -
Tradate ad ovest (a circa 2 km.) ed il Parco delle Groane ad est (a circa 3 km.).
L'area del Parco è attraversata dalla linea ferroviaria F.N.M. Saronno-Como ed è raggiungibile
attraverso l'autostrada Milano-Como (uscite di Saronno - Turate - Lomazzo), la strada statale dei
Giovi S.S. n. 35 Milano-Como e le strade provinciali S.P. n. 30 Fino Mornasco, S.P. n. 32 di
Novedrate, S.P. n. 23 Lomazzo-Bizzarone.
4.2 - I vincoli
L'area del Parco non è interessata da vincoli ambientali, artistici-monumentali, né idrogeologici,
apposti con specifici provvedimenti.
Vi sono taluni vincoli determinati dall’ordinamento generale. Fra questi, quello derivante dalla
Legge 8.8.1985, n. 431 come modificato dal decreto legislativo 490/99 corrispondente a:
- fascia laterale al torrente - 150 m. dalle sponde (art. 152 D.L.vo 490/99, lettera c)
- aree boscate (art. 152, lettera g)
per cui detti ambiti sono sottoposti alla tutela ambientale del decreto stesso.
Inoltre lungo il fiume Lura sussiste anche la fascia di rispetto assoluto di dieci metri, di cui al
Testo Unico sulle acque del 1904.
Parco del Lura Relazione - 7 -
I vincoli urbanistici sono quelli dettati dalle fasce di rispetto stradale, ferroviario, elettrico, gasdotti
e cimiteri. Vanno inoltre segnalati due nuovi vincoli in fase di determinazione (che pertanto non
vengono riportati in cartografia):
Vincolo stradale del sistema Pedemontano che interessa in più punti il parco con
attraversamenti stradali e autostradali (Intesa istituzionale maggio 2001)
Vincolo dal Piano d’assetto idrogeologico (PAI) previsto dalla legge 189/89 lungo il
fondovalle del Lura (elaborazioni preliminari sono state effettuate dalla Regione
Lombardia)
4.3 - Le analisi
Nella fase d’elaborazione del piano sono state effettuate analisi relative a:
- uso reale del suolo;
- potenzialità forestale;
- fisionomica forestale;
- uso agricolo;
- morfologia del paesaggio;
- sistemazione idraulica del torrente Lura;
- vincoli;
- beni storici e ambientali;
- percorsi e accessibilità;
- attrezzature per il tempo libero e lo sport;
- strumenti urbanistici comunali vigenti.
Gli elementi significativi di dette analisi sono rappresentati nelle schede e nelle tavole allegate
agli studi citati.
Risultano tavole parte integrante del piano, le seguenti: • tavola 1 - corografia generale - sistema delle aree protette scala 1:50.000 • tavola 2 - perimetro del Parco - scala 1:10.000 • tavola 3.1 - carta dei beni storici ambientali e paesistici . scala 1:10.000 • tavola 3.2 - carta dei vincoli - scala 1:10.000 • tavola 3.3 - morfologia del paesaggio - scala 1:10.000 • tavola 4.0 – Piano particolareggiato d’attuazione - scala 1:10.000 • tavole 4.01 .. 4.10 – Piano particolareggiato d’attuazione – scala 1:2.000 • Analisi forestale - Uso reale del suolo - Potenzialità forestali - Fisionomica forestale - scala
1:10.000: inserite per stralci nella specifica relazione
Parco del Lura Relazione - 8 -
5 - Il progetto di piano
Gli aspetti progettuali del piano particolareggiato sono sintetizzati negli elaborati grafici:
- tav. 2 Perimetro del parco
- tav. 4 Azzonamento – nelle scale 1/10.000 e ½.000
e nelle Norme tecniche d’attuazione.
5.1 - Perimetro del parco
Il perimetro dell'ambito compreso nel parco è quello riconosciuto con delibera G.R. n. 5311 del
24.11.1995, con lievi modifiche di dettaglio, per prendere atto dello stato dei luoghi, e con
proposta d’ampliamento ad aree adiacenti, omogenee e meritevoli di tutela ambientale, quali:
a) Comune di Guanzate
area agricola tra la S.P. Lomazzo-Bizzarone (cimitero di Guanzate) e le aree boscate del
Moncielo, in quanto trattasi d’aree fondamentali nell’equilibrio dell’ecosistema del parco.
Ci si trova in area d’anfiteatro morenico, con lievi dossi forestati che si alternano a conche
coltivate. Proprio nei pressi dell’abitato di Guanzate, alle spalle del cimitero, le acque
alluvionali tendono a spagliarsi e a disperdersi al suolo, anche se sono stati effettuati
interventi di drenaggio. Questa zona deve essere conservata nella sua integrità, in quanto
rappresenta indubbiamente un punto importante di ricarica degli acquiferi, estremamente
vulnerabile e delicato per la salute delle falde. Inoltre è necessario conservare la qualità
del paesaggio agreste che si interclude nell’anfiteatro morenico. Superficie
d’ampliamento ha 36,2
Collina agricola e forestale con la cascina Loco, di bell’aspetto paesaggistico, con il
sottostante piano detto delle Fornaci, che presenta le stesse caratteristiche d’accumulo
d’acqua e di vulnerabilità della succitata area. Superficie d’ampliamento ha 10,2
Parco del Lura Relazione - 9 -
b) Comune di Cermenate
estensione sino a comprendere le aree boscate del Roccolo e le adiacenti aree agricole
della cascina Bressanella, quali parti integranti e indispensabili dell’ecosistema forestale.
Superficie d’ampliamento ha 6,5
estensione alle aree agricole-boschive tra Bregnano e Cermenate, a nord della via
Matteotti, per dare completezza alla conservazione del corridoio ambientale verso sud, a
tutela contro eventuali espansioni edilizie a fianco della futura variante esterna all’abitato
di Bregnano. Superficie d’ampliamento ha 10,3
c) Comune di Bregnano
inclusione della vallecola del cavo Murella sopra cascina Menegardo, quale area di
naturale spagliamento del fosso, a tutela idrogeologica, e quale area d’interesse per la
possibile propagazione d’interessante flora igrofila. Superficie d’ampliamento ha 1,6
estensione alle aree agricole a nord della loc. Palù, in quanto trattasi d’aree di
spagliamento del fosso Murella, che durante gli eventi alluvionali del 2000 ha dato luogo
ad inondazioni nelle aree abitate. L’inclusione nel parco è prodromica a successivi
progetti di laminazione a basso impatto, a tutela degli abitati. Superficie d’ampliamento
ha 5,2
Inclusione integrale di una vallecola profondamente incisa a Puginate, dove il confine è
stato indicato in modo non identificabile sul territorio. Superficie d’ampliamento ha 1,6
Riduzione per esclusione dell’area relativa alla piattaforma ecologica. Superficie di
riduzione ha 0,2
Riduzione per esclusione di un lotto edificato di margine a Puginate. Superficie di
riduzione ha 0,2
d) Comune di Cadorago.
Ampliamento all’alveo del fiume e relative fasce di rispetto, in loc. Bombix, in funzione di
una riapertura e recupero fluviale da effettuarsi in sede del previsto piano attuativo
sull’area omonima; Superficie d’ampliamento ha 0,3, nonché di un piccolo bosco alle
spalle dello stabilimento per ha 0,8
Eliminazione di un lotto edificato di margine a Bulgorello. Superficie di riduzione ha 0,16
Eliminazione di un lotto urbanizzato da lungo tempo a Cadorago ha 0,33
Eliminazione, su richiesta dell’amministrazione, di due lotti attorno all’insediamento
produttivo “Cofibox”, con contestuale allargamento a fianco, per un saldo complessivo di
circa – 1,5 ha
Parco del Lura Relazione - 10 -
Eliminazione, su richiesta dell’amministrazione, del valloncello a fianco allo stabilimento
“Spumador” in vista della risistemazione degli accessi e della necessità di realizzare un
sottopassaggio ferroviario – ha 0,8
Riduzione dell’area a Parco, su richiesta dell’amministrazione, e spostamento del
perimetro del parco in allineamento con la fascia di rispetto della viabilità esterna prevista
e con il prolungamento della zona industriale della ditta Cofibox – ha 6,6
Riduzione dell’area a parco in zona Cimitero di Cadorago, su richiesta
dell’amministrazione, in conseguenza dell’acquisizione di nuove aree comunali per
l’ampliamento del cimitero, edificio accessorio da destinare a magazzino comunale e
area per impianti tecnologici (siti radio – base) – ha 0,5
Riduzione dell’area a parco in zona Laghetto Pasquè, su richiesta dell’amministrazione, in
quanto la zona sarà oggetto di ampliamento dell’attrezzatura comunale già esistente – ha
ha 0,9
e) Comune di Rovellasca
Esclusione di un’area a sud, su richiesta del Comune, per la seguente motivazione “Si
tratta dell’ultima area rimasta libera, adiacente a preesistenti insediamenti tecnico-
produttivi. Oggettivamente ne vediamo la naturale destinazione, visto anche il veramente
scarso interesse, sia naturalistico che agrituristico, come zona asservita ai suddetti
insediamenti.” Superficie di riduzione ha 3,9 circa.
Esclusione di un lotto interno ad un giardino, sul margine del parco, per circa mq 380.
Inclusione dell’area agricola a nord di Via Como, lungo la pista ciclabile, per rispetto
ambientale alla vicina valle del Lura; Superficie d’ampliamento ha 2,4
f) Comune di Rovello Porro
Inclusione dell’area agricola fra il Lura e la Via Mazzini per dare organicità e compattezza
al parco in questa zona, dove altrimenti avrebbe un dimensionamento solo interstiziale., e
di terreni di servitù cimiteriale, quasi tutti di proprietà comunale. Superficie d’ampliamento
ha 5,45
Esclusione di un lotto interstiziale urbano ha 0,08
Per effetto delle suddette modifiche al perimetro, pari a ha 82 d’ampliamento e ha 15 di
riduzione, la superficie del Parco passa da ha 924 a ha 1.000 circa.
5.2 - L'Azzonamento
Parco del Lura Relazione - 11 -
Il territorio del parco è stato articolato in zone omogenee ai fini della classificazione urbanistica e
relative norme di tutela e regolamentazione delle attività ammesse.
Le zone sono le seguenti:
zona dei boschi, destinata alla conservazione e miglioramento dell'ambiente naturale e
forestale;
zona delle colture agricole, destinata alla conservazione del paesaggio agrario ed alle
attività agricole;
zona degli insediamenti rurali, destinata alle strutture esistenti connesse allo svolgimento
dell'attività agricola ed al loro sviluppo;
zona per parco urbano e territoriale, destinata alla formazione d’aree di parco pubblico
urbano e territoriale ed al recupero ambientale degli esigui spazi per il rispetto del
torrente, tra gli insediamenti urbani ed industriali (in Saronno, Rovello Porro e Rovellasca);
zona per servizi, destinata alle attrezzature d’interesse generale, standard comunali per
parcheggi e aree d’interscambio, attrezzature ricreative, culturali e per il tempo libero
connesse con la fruizione del parco, nonché per attrezzature e impianti connessi alla
depurazione delle acque, all'acquedotto e ai cimiteri.
zona edificata, destinata alla manutenzione degli insediamenti edilizi esistenti.
La regolamentazione delle zone suddette, le attività ammesse, i divieti e le modalità d'intervento,
ecc. sono specificate nelle Norme tecniche d’attuazione.
5.3 - Modalità tecniche d’attuazione - N.T.A.
Le Norme tecniche d’attuazione del piano particolareggiato comprendono norme di carattere
generale, per le procedure e per la regolamentazione d'uso, nonché norme specifiche per le
singole zone.
Il piano è organizzato in coerenza con il quadro normativo esistente, che assegna ai comuni solo
alcune fra le competenze occorrenti per una corretta gestione dell’ambiente naturale; negli altri
casi è stato indicato lo specifico riferimento all'autorità competente e alle leggi che disciplinano la
materia.
Poiché trattasi di un parco con caratteristiche forestali, sono state previste norme
d’inquadramento per una corretta gestione del bosco. Esse hanno un carattere precettivo in
Parco del Lura Relazione - 12 -
materia d’esercizio, da parte del Sindaco, con la subdelega paesaggistica ex L.R. n. 18/97,
mentre hanno un carattere di regolamento comunale in materia taglio, in assenza di norme più
restrittive emesse dall'Autorità forestale, anche in base alle vigenti Prescrizioni di Massima di
Polizia Forestale.
E' inoltre opportuna un’intesa con la Provincia di Como, nella cui competenza ricade la maggior
parte del territorio a parco, per una miglior gestione del Parco ed un coordinamento delle
specifiche competenze.
Parco del Lura Relazione - 13 -
5.3.1 - Disposizioni generali
Il primo titolo delle N.T.A. è dedicato alle normative d’inquadramento e procedurali. Come sopra
ricordato il Parco del Lura nasce per libera determinazione dei Comuni, e ad essi è interamente
affidato: il Piano particolareggiato, sotto un profilo strettamente giuridico-urbanistico, è infatti
l'insieme coordinato di tanti piani, uno per ciascun Comune, ma la scelta di formare un parco
sovraccomunale impone il coordinamento logico e una gestione unitaria, che il presente progetto
ha cercato di definire.
La previsione di un Ente gestore unico si rende necessaria per dare attuazione coordinata agli
interventi. Il piano non specifica quale debba essere il suddetto ente, poiché esso dovrà essere
determinato in modo disgiunto, al fine di poterlo adeguare ad eventuali normative sopravvenute o
a nuove determinazioni dei soggetti partecipanti.
In particolare si fa riferimento alla fase di revisione, promossa dalla Giunta Regionale della
Lombardia, della legge quadro sulle aree protette (LR 86/83), che sicuramente darà maggiori
contenuti normativi, gestionali e propulsivi a queste forme d’aree protette nate dall’autonoma
determinazione degli enti locali.
Ecco perché l'ente ha, come si può notare, un ruolo di supporto al Comune e alla Provincia, ma
non assume sostanziali poteri d’esternazione, agendo per conto di essi, mediante espressione di
pareri tecnici, formulazione di programmi di gestione, esecuzione d’opere e gestione di servizi
(art.3).
All'art. 4 si prevedono quali strumenti e provvedimenti attuativi del piano particolareggiato:
a. il piano di gestione: ovvero il programma delle opere e degli interventi, che i Comuni
potranno poi trasferire nei loro programmi, ai sensi delle leggi sulla contabilità e sui lavori
pubblici;
b. i regolamenti d'esecuzione: per alcuni aspetti di dettaglio, potranno essere normati
ulteriormente alcuni settori;
c. gli interventi esecutivi d’iniziativa pubblica dell’Ente gestore e degli enti consociati
d. gli interventi esecutivi convenzionati: il ricorso alla convenzione consente di attivare in modo
propulsivo l'iniziativa privata a fianco di quella pubblica;
f. i pareri obbligatori, per valorizzare il ruolo tecnico dell'ente;
Parco del Lura Relazione - 14 -
5.3.2 - Norme di salvaguardia generale
Le norme di salvaguardia generale interessano la globalità del territorio protetto, a prescindere
dall'azzonamento individuato. Si tratta di norme in gran parte intuitive ed evidenti, che tuttavia
merita di sottolineare per alcuni aspetti:
a. Tutela dell’alveo del Lura: una delle caratteristiche del parco è proprio la naturalità del corso
del torrente, almeno fuori dagli abitati. La norma pertanto è assai rigorosa nell'imporre ai
soggetti pubblici un approccio attento e coerente con le esigenze di tutela del paesaggio,
privilegiando, per la manutenzione delle sponde, le tecniche di bioingegneria rispetto all'uso
smodato del cemento; inoltre il fondovalle è considerato cassa naturale d’espansione del
fiume. Partendo dalle analisi già effettuate dalla Regione e dagli studi in corso da parte
dell’Autorità di Bacino, il Consorzio ha approfondito taluni dettagli sulle condizioni del bacino
fluviale, con una particolare attenzione all’individuazione delle aree di spagliamento naturale
e di quelle potenziali, nonché ai problemi di dissesto geomorfologico (non ravvisando,
ovviamente, peculiari problematiche strutturali). Tale lavoro (condotto in particolare con la
consulenza della d.ssa Francesca Oggionni) ha portato alla redazione di una specifica carta,
con annesso studio tecnico, che è fondamentale supporto conoscitivo al piano. La ricaduta
di tale analisi in termini regolamentari è stata l’individuazione di un’area di competenza
fluviale indeficabile e preordinata agli interventi idraulici secondo tecnica d’ingegneria
naturalistica; il perimetro di tale ambito è assai più vasto di quello individuato nello studio
regionale (sett. Ll.Pp. - Zampaglione e Bernabei, 1997), poiché include anche vallecole e
bacini laterali che interagiscono visibilmente con il sistema principali: come nel caso del
fosso Murella in Bregnano, protagonista nel 2000 di un pesante evento alluvionale.
b. E' vietata l'introduzione di specie esotiche, poiché non è dato di conoscere quale impatto
esse potrebbero avere sull'ecosistema: l'introduzione, avvenuta alcuni decenni or sono, del
ciliegio tardivo nordamericano nei boschi di pianura, ha, per esempio, creato un dissesto
inaspettato, poiché tale pianta, a diffusione velocissima, emette tossine che impediscono la
rinnovazione del bosco autoctono; il bosco di ciliegio tardivo si è dimostrato essere di cattiva
qualità tecnica, ecosistema troppo semplificato e vulnerabile, non consono alla
conservazione della biodiversità. Sradicarlo è molto difficile, anche se necessario. A
Bulgorello si osserva inoltre una particella forestale occupata da un impianto di lauroceraso,
che sta invadendo progressivamente le delicate aree vicine, nei pressi dalla “Zocca dei
buschitt”, interessante area umida, con rilevanti problemi d’invadenza e semplificazione
dell’ecosistema.
Parco del Lura Relazione - 15 -
c. E' vietata la circolazione dei veicoli a motore, nella consapevolezza che un parco è
accessibile solo ai pedoni, ai ciclisti, o ai cavalieri. Logicamente i suddetti divieti e limiti non si
applicano ai mezzi agricoli, di servizio e a quelli dei legittimi proprietari o affittuari dei fondi, ai
quali l'Ente gestore rilascerà uno specifico "pass" di riconoscimento.
d. In tutto il territorio del parco è vietato danneggiare, disturbare catturare o uccidere fauna
vertebrata selvatica, raccogliere o distruggere i loro nidi, le loro covate od ovodepositure,
appropriarsi d’animali selvatici o di parti di essi, fatto salvo l'esercizio dell’attività venatoria e
alieutica, ove consentito dalle vigenti norme di settore. Va ricordato che il Comune non ha
poteri in materia venatoria e alieutica, ma tale indicazione serve ad evitare inutili polemiche su
quest’argomento, che troppe volte ha messo inutilmente in difficoltà l'istituzione di parchi
"ricreativi", aventi quale primario obiettivo la tutela di tipo urbanistico. L’ammissibilità della
pesca già presente nei laghetti di Caslino e Bregnano, deve servire inoltre come stimolo al
completo risanamento del fiume, cui si deve puntare.
e. In materia edilizia e paesaggistica ogni intervento deve essere effettuato nel massimo rispetto
dell'ambiente del parco e dei caratteri specifici dell'area in cui s’inserisce, sia nella scelta
delle attrezzature e delle attività da insediare, sia nella scelta delle soluzioni morfologiche e
dei materiali da costruzione, sia nella progettazione ed utilizzazione del verde e degli spazi
aperti.
Il piano individua le aree con elementi di paesaggistici di pregio da proteggere; la norma
fornisce anche indicazioni ordinatorie nei confronti della qualità dell'insediamento che si
relaziona morfologicamente con il paesaggio del Parco.
I progetti devono essere sensibili alla compatibilità paesistica e le Commissioni edilizie
devono svolgere il loro ruolo appieno, nella valutazione del contesto in cui essi s’inseriscono.
Quanto sopra per evitare di proteggere una fascia boscata (la valle) lasciando che essa sia
circondata da brutture, e per di più in grand’evidenza, perché edificate sull'altopiano, a
margine degli insediamenti urbani.
f. Il Piano individua elementi di conflittualità paesaggistica, anche esterni al Parco; nei progetti
d’intervento sui suddetti beni deve essere data priorità all’eliminazione o alla mitigazione dei
fattori di disturbo o degrado paesaggistico. Sono indicati i manufatti di particolare degrado
paesaggistico, per i quali sono ammessi solo interventi di risanamento ambientale, se
legittimi, oppure le opere di demolizione e recupero ambientale del sito.
Parco del Lura Relazione - 16 -
5.3.3 - Azzonamento
Il territorio del Parco è suddiviso nelle zone omogenee elencate al precedente paragrafo, per le
quali si applicano le seguenti norme.
Zona dei boschi
La zona dei boschi è destinata alla conservazione e al miglioramento dell’ambiente naturale e
forestale, anche d’origine artificiale. Essa riguarda tutti i sistemi forestali e anche i campi
interclusi.
In essa è sempre ammesso proseguire le attività di coltivazione: per quanto attiene alle cure
colturali del bosco sono operate le seguenti distinzioni:
• nei boschi di pregio forestale, composti da specie autoctone, deve darsi priorità alle
tecniche selvicolturali naturalistiche, per favorire la conservazione delle biocenosi;
• devono essere conservati gli aggruppamenti e i soggetti isolati di farnie e altre specie
naturali sopravvissuti nel ceduo di robinia;
• la ceduazione della robinia continua ad essere ammessa, anche se, per conservare la
stabilità delle scarpate, tale pratica può essere effettuata solo per fasce orizzontali.
E' ammesso sradicare il ciliegio tardivo, per impedirne la propagazione. In effetti, tale specie,
d’origine nord-americana, è estremamente infestante, e tende a soppiantare l’ecosistema
naturale, semplificandolo, con rilevante impatto ambientale e produttivo. Purtroppo i tecnici
forestali non hanno ancora individuato una terapia efficace contro quest’alterazione d’origina
antropica, se non quella dello sradicamento. Per questo motivo viene ammessa tale attività, in
apparente contrasto con le normali metodiche colturali del bosco.
Norme tecniche disciplinano le modalità di taglio e forniscono gli indirizzi per l'ufficiale incaricato
della martellata forestale.
Una particolare tutela è stata dedicata all'impianto di Quercia rossa di Moncielo (Guanzate), che
viene considerato come bosco d’alto fusto, anche per l'elevato valore paesaggistico.
Parco del Lura Relazione - 17 -
Zona delle colture agricole
Le aree comprese in questa zona sono destinate alla conservazione del paesaggio agrario
tradizionale.
La continuazione delle attività agricole costituisce destinazione principale, unitamente al
perseguimento degli interessi pubblici di ricostituzione ambientale e di fruizione del Parco.
La norma disciplina le attività agricole ammesse senza particolari limitazioni, ma, di norma, non
ammette l'edificazione delle strutture, che viceversa devono primariamente concentrarsi fuori
parco, o nelle specifiche aree a ciò destinate.
Data la modesta dimensione delle aree agricole del parco, e la loro insistenza su aree
particolarmente vulnerabili (sotto il profilo idraulico, geomorfologico, forestale e paesaggistico) si
ritiene opportuno disincentivare edificazioni di sorta. In area di competenza fluviale ciò risulta in
particolare dovuto, in conformità con le normative di tutela idraulica. Gli agricoltori potranno
realizzare le strutture ai margini del parco, nelle aree agricole di P.R.G., eventualmente
computando i terreni interni al parco al fine dell'indice territoriale agrario ai sensi della LR n.
93/80. Qualora ciò non risultasse possibile, gli agricoltori potranno tuttavia utilizzare talune aree a
ciò predisposte (individuate all’articolo successivo); e, se neanche questo fosse possibile, allora,
e solo in quel caso, si potrà anche valutare la fattibilità di un intervento in questa zona, pur
tuttavia escludendo sempre le aree boscate, di pregio paesaggistico o d’interesse fluviale. Il
Consorzio, in altre parole, indica nel piano la gerarchia dei valori e le priorità, indirizzando gli
operatori agricoli affinché programmino i loro interventi in armonia con l’ambiente, secondo i
principi della sostenibilità, di recente confermati al summit di Johannesburg e sottoscritti
dall’Italia fin dal summit di Rio de Janeiro, nel 1992.
Il rapporto con gli imprenditori agricoli è comunque ritenuto primario nel contesto del Parco. A
loro compete, di fatto, la gestione di una buona metà del territorio protetto, e con loro il
Consorzio intende mantenere un rapporto improntato al rispetto e alla valorizzazione dei reciproci
interessi. Per questo la normativa inserisce, quale metodo di governo dei rapporti, la
convenzione prevista dal Decreto legislativo 228/01, che innova sostanzialmente il rapporto fra
P.A. e agricoltori, proprio nel governo della sostenibilità ambientale. La convenzione quindi, nel
formulare un processo di sviluppo aziendale, consentirà, da un lato, la realizzazione equilibrata
d’eventuali infrastrutturazioni necessarie all’imprenditore, e dall’altro gestirà le manutenzioni del
parco, l’accessibilità, l’incentivazione dei prodotti tradizionali, biologici o comunque a basso
impatto.
Parco del Lura Relazione - 18 -
Zona degli insediamenti rurali
La zona è destinata alle strutture ed attrezzature per l'agricoltura e dei relativi edifici di servizio.
L’edificazione è ammessa solo da parte delle aziende agricole o dei coltivatori diretti, ed è
subordinata agli accertamenti del Sindaco e alla presentazione di un atto unilaterale d’impegno
che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell’attività agricola, da
trascriversi nel pubblico registro della proprietà immobiliare, a cura e spese del concessionario;
tale vincolo decade a seguito di variazione di destinazione di zona. Per le nuove opere, è prevista
la convenzione di cui all’articolo precedente.
Il ricorso alla convenzione si rende necessario per governare lo sviluppo dell’infrastrutturazione
agraria in un’area particolarmente pregiata e vulnerabile, dove un intervento mal fatto può creare
un impatto ambientale irreversibile, come purtroppo è già avvenuto anche in quest’area.
Zona per parco urbano e territoriale
Individua tre aree legate intrinsecamente all'insediamento urbano; le prime due hanno un
carattere interstiziale fra porzioni insediative (Rovellasca e Rovello P.), la terza riguarda la
porzione di parco urbano in Saronno.
Per quest'ultima vige la facoltà di computo quale area standard sovraccomunale, mentre negli
altri casi è possibile il computo quale standard per parco urbano.
Per tutte queste aree è richiesta un’elevata progettualità, poiché solo attraverso un rilevante
intervento di "landscaping" è possibile immaginare un recupero e una fruizione di tali parti del
parco, che, in alcuni punti, raggiunge pochi metri di larghezza, fra le due sponde interessate da
insediamenti urbani e industriali.
Zona per servizi
La zona per servizi è destinata ad accogliere attrezzature d’interesse generale, quali standard
comunali per parcheggi, aree d’interscambio alle porte del parco, attrezzature ricreative, culturali
e per il tempo libero connesse con la fruizione del parco.
Parco del Lura Relazione - 19 -
Edificazione esistente
I fabbricati ricadenti in zona agricola, ma non adibiti a tale attività, sono fatti salvi nella
consistenza e destinazione esistente alla data d’adozione del piano: per tali fabbricati sono
ammessi interventi di manutenzione, risanamento e ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, Legge
n. 457/78, lettere a-b-c-d.
5.3.4 - Norme particolari di settore
Un insieme d’articoli disciplina gli interventi relativi alle Ferrovie Nord, le modalità di realizzazione
della viabilità e dei percorsi, al fine di mitigare gli effetti barriera e meglio inserire i manufatti nel
territorio.
Una particolare attenzione è prestata alla tutela della viabilità minore, intesa come reticolo
primario della fruizione del parco.
Viene ribadito l'obbligo, da parte dell'ente gestore delle strade, di curarsi dei margini delle stesse
e il divieto d’apposizione di cartelloni pubblicitari. Una norma disciplina la facoltà di realizzare
idonei parcheggi per l’accessibilità all'area protetta.
La realizzazione di nuove opere pubbliche è ammessa solo in quanto si dimostri la non
praticabilità di soluzioni alternative.
Una tutela speciale è stata attribuita ad un sito in frazione di Bulgorello in Comune di Cadorago,
dove sono stati trovati reperti d’interesse archeologico; la norma è cautelativa, in attesa di
sondaggi più accurati.
5.3.5 - Norme finali e transitorie
E' stata prevista una norma rituale, per riconoscere l'equo ristoro ai soggetti i cui terreni vengono
sottratti ad ogni utilizzo in base al piano. Va tuttavia precisato che il vincolo d’inedificabilità sulle
aree boschive non deve essere inteso come totale inutilizzo. Innanzitutto perché l'utilizzazione
forestale è comunque ammessa, inoltre perché, come riconosciuto dalla stessa Corte
Costituzionale, la presenza di un valore ambientale come quello boschivo è intrinseca nel bene,
e non è frutto di una scelta del pianificatore, a differenza del vincolo urbanistico imposto a titolo
di standard o per altre funzioni. In altre parole il bosco è di per sé un valore immanente che il
proprietario è conscio di possedere fin dalla sua acquisizione e non è dovuto dall'Ente pubblico
alcun indennizzo per la sua tutela. Al contrario, egli deve provvedere alla sua conservazione con
Parco del Lura Relazione - 20 -
cura e diligenza, così come deve provvedere alla conservazione d’ogni altro bene, sia esso un
campo coltivato, una casa o un fabbricato storico.
La vigilanza è effettuata dal Sindaco, con il personale a ciò preposto; l'Ente gestore del parco
può attivare convenzioni con altri soggetti pubblici competenti, al fine di costituire appositi nuclei
di guardie fornite dei necessari poteri (comprese le Guardie Ecologiche Volontarie). Al Sindaco è
stato inoltre assicurato il potere di sospensione cautelare degli interventi, per evitare il perpetuarsi
di comportamenti dannosi per l'ambiente.
6. Indicazioni puntuali
Nelle schede allegate sono descritte le situazioni puntuali, sia d’eccellenza che di degrado, per le
quali sono indicate le motivazioni e gli interventi da attuare in via ordinatoria. Tali schede
riguardano le aree di particolare pregio naturalistico (art.18 n.t.a.), le aree d’interesse
paesaggistico (art.14 comma 2), le are che richiedono mitigazione paesaggistica (art.14 comma
5), le aree degradate da recuperare (art.15 comma 2) e segni del paesaggio particolare da
tutelare.