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Parco del Lura Parco locale d’interesse sovraccomunale Piano Particolareggiato d’attuazione Relazione tecnica Comuni di: Consorzio Parco Lura Guanzate sede Cadorago (CO) Cadorago Cermenate Lomazzo Bregnano Rovellasca Rovello Porro Saronno Caronno Pertusella Progetto preliminare: Ing. Riccardo Colombo, Arch. Fabio Lopez Nunes, Consorzio Mitelwa Progetto esecutivo: Arch. Fabio Lopez Nunes Arch. Francesco Occhiuto Adottato dall’Assemblea consortile con deliberazione AC n. del

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Parco del Lura

Parco locale d’interesse sovraccomunale

Piano Particolareggiato d’attuazione

Relazione tecnica Comuni di: Consorzio Parco Lura Guanzate sede Cadorago (CO) Cadorago Cermenate Lomazzo Bregnano Rovellasca Rovello Porro Saronno Caronno Pertusella Progetto preliminare: Ing. Riccardo Colombo, Arch. Fabio Lopez Nunes, Consorzio Mitelwa Progetto esecutivo: Arch. Fabio Lopez Nunes Arch. Francesco Occhiuto Adottato dall’Assemblea consortile con deliberazione AC n. del

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Parco del Lura Relazione - 2 -

Relazione tecnica 1 - Introduzione Nel 1975, tra i Comuni di Guanzate, Cadorago, Cermenate, Lomazzo, Bregnano, Rovellasca,

Rovello Porro, Saronno e Caronno Pertusella, si è costituito il Consorzio Interprovinciale per il

risanamento idrico del bacino del Lura.

Una volta realizzato e attivato l'impianto di depurazione delle acque reflue provenienti dalle

fognature dei territori comunali, il Consorzio, d'intesa con i Comuni consorziati, con lungimiranza

ed accortezza, si è posto il problema della gestione del territorio del bacino del Lura, anche sotto

il profilo ambientale e paesistico.

Ne è derivata la proposta di un parco sovraccomunale della Valle del torrente Lura: tale ambito è

costituito da una vallata che si snoda, in un ambiente piuttosto antropizzato, tra gli insediamenti

urbani e industriali di una zona densamente abitata e urbanizzata, per la quale la presenza di

un'area boscata e agricola costituisce un valore primario da tutelare.

Il parco del torrente Lura costituisce inoltre un ponte tra il verde del parco regionale della Pineta

d’Appiano Gentile e Tradate, ad ovest, e quello del Parco della Groane, ad est.

A differenza d’altri casi in cui la popolazione locale ha osteggiato la costituzione di parchi,

nell'ambito territoriale in oggetto, si è avuta, gradualmente, una generalizzata adesione da parte

delle istituzioni, delle associazioni e dei cittadini.

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Parco del Lura Relazione - 3 -

2 - Il riconoscimento del Parco locale d’interesse sovraccomunale Sulla base di studi preliminari e di una specifica proposta elaborata dai tecnici dott. ing. Riccardo

Colombo e dott. arch. Silvio Del Sante per conto del Consorzio, i Comuni hanno formalizzato

l'adesione all'Istituendo Parco del Lura, con deliberazione dei Consigli comunali:

Guanzate C.C. n. 39 del 08.07.1986

Saronno C.C. n. 168 del 24.07.1986

Lomazzo C.C. n. 48 del 30.06.1988

Cadorago C.C. n. 52 del 07.08.1989

Bregnano C.C: n. 97 del 21.12.1989

Rovellasca C.C. n. 2 del 12.01.1990

Cermenate C.C. n. 13 del 27.02.1990

Rovello Porro C.C. n. 21 del 12.03.1990

Il Consorzio ha così potuto inoltrare alla Regione formale richiesta di riconoscimento del Parco

locale d’interesse sovraccomunale, ai sensi della L.R. 30 novembre 1983 n. 86, con istanza prot.

n. 1355 in data 19.11.1990.

Da allora si sono susseguite verifiche e adempimenti burocratici richiesti dalla Regione, con

specifiche varianti agli strumenti urbanistici comunali, che hanno dilazionato sensibilmente i

tempi per il riconoscimento del Parco.

Detto riconoscimento è finalmente avvenuto con delibera della Giunta regionale n. 5311 del

24.11.1995, avente per oggetto: Riconoscimento del parco locale d'interesse sovraccomunale "

Valle del torrente Lura " nei Comuni di Bregnano, Cadorago, Cermenate, Guanzate, Lomazzo,

Rovellasca, Rovello Porro (Co), Saronno (Va) - L.R. 30 novembre 1983 n. 86.

L'allungamento dei tempi per il riconoscimento del Parco è stato in parte connesso anche alla

emanazione d’appositi criteri e procedure da parte della Giunta regionale, con deliberazione

30.06.1992 n. 5/24483: dette disposizioni sono, infatti, intervenute mentre era già da tempo in

corso la procedura per il parco Lura, avviata sin dal 1990.

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Parco del Lura Relazione - 4 -

Il 14 luglio 1998, con Decreto del Presidente della Giunta Regionale DPGR . 3775 (1° suppl. str.

BURL n.3 del 19 gennaio 1999) è stato emanato il provvedimento che detta i criteri per la

formazione del piano attuativo.

La prima fase d’impostazione è stata esercitata dal Consorzio Interprovinciale per il risanamento

idrico del bacino del Lura. Tale Consorzio è stato trasformato in Società per Azioni Lura

Ambiente, per cui non ha potuto più emettere atti pubblici.

Per questo motivo, la formazione degli uffici e dei servizi è stata affidata, in una prima fase, al

Comune di Cadorago, fino a formare lo specifico Consorzio Parco Lura fra i nove comuni citati, il

cui statuto è stato pubblicato sul BURL n. 11 bis del 15 marzo 2000.

3 - Il Piano particolareggiato

La sopra citata delibera della Giunta Regionale n. 5/24483 del 1992 fornisce anche disposizioni

per le modalità di pianificazione e gestione dei parchi locali d’interesse sovraccomunale.

Al punto 7 della stessa delibera è prevista la formazione del " Piano particolareggiato " relativo

all'area del parco, il quale costituisce il vero e proprio " Piano del parco ".

L’elaborazione tecnica del Piano particolareggiato è affidata al Consorzio, affinché costituisca un

progetto unitario, ma la competenza ad adottare il piano spetta ai singoli Comuni, per il rispettivo

territorio.

A tale scopo il Consorzio si è attivato sin dal dicembre 1993 conferendo l'incarico per la

redazione della prima fase (analisi) della proposta di Piano particolareggiato del parco ai tecnici

dall'arch. Fabio Lopez Nunes e dott. ing. Riccardo Colombo, nonché al Consorzio Mitelwa

(scuola di Minoprio).

L'incarico è stato successivamente integrato anche per la seconda fase (proposta progettuale di

piano), con deliberazione n. 101 del 18.11.1994.

La stesura definitiva è stata affidata dalla Assemblea del nuovo Consorzio Parco Lura

all’arch.Fabio Lopez Nunes nel 2001, nel quadro delle funzioni di direttore del Consorzio stesso.

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Il presente documento è frutto, pertanto, delle elaborazioni preliminari degli anni ’90, a cui si

aggiungono le attività svolte dal Consorzio di gestione nella sua prima fase d’organizzazione,

nonché le prescrizioni regionali del DPGR 3775/98, fra cui si cita:

“Il piano particolareggiato del parco:

1. articola i territorio in aree aventi diverso regime di tutela;

2. conserva gli ambienti naturali e seminaturali esistenti;

3. salvaguarda gli ambiti agricoli e il paesaggio agricolo tradizionale, definendo anche gli

interventi atti al recupero conservativo e alla valorizzazione del patrimonio rurale, storico e

architettonico comprensivo delle aree di pertinenza;

4. individua le emergenze geologiche , in particolare quelle geomorfologiche e idrologiche,

rimandando a successive ricerche gli aspetti biologici (zoologici – microteriofauna,

erpetofauna, ittiofauna, invertebrati -, floristici e vegetazionali) al fine di adottare appropriati

strumenti di tutela e di orientare correttamente eventuali interventi di miglioramento

ambientale;

5. recupera dal punto di vista ambientale e ricreativo le aree degradate o abbandonate;

6. stabilisce le modalità e i tempo per la cessazione d’eventuali attività incompatibili con gli

interventi e gli utilizzi programmati;

7. rileva la rete idrica naturale e artificiale, con particolare riferimento alle sorgenti;

8. identifica la rete di viabilità a servizio dell’attività agricola;

9. identifica la rete di viabilità a servizio della fruizione, con i relativi punti di sosta e/od

osservazione, da realizzarsi solo con materiali e manufatti a basso impatto ambientale; è

comunque vietato l’allestimento d’impianti, percorsi e tracciati per attività sportive da

esercitarsi con mezzi motorizzati.”

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Parco del Lura Relazione - 6 -

4 - Le caratteristiche del territorio e le analisi effettuate 4.1 - Inquadramento territoriale

La vallata del torrente Lura è collocata prevalentemente nel territorio della provincia di Como, a

partire dal territorio di Bizzarone - Uggiate Trevano, a nord, sino a Rovello Porro, per proseguire

nel territorio della provincia di Varese su Saronno e Caronno Pertusella, sino a confluire nel fiume

Olona, in territorio di Rho, in provincia di Milano.

Il tratto oggetto di studio per il Parco in esame si estende per una lunghezza di circa 13 km. e

interessa i territorio dei Comuni in provincia di Como: Guanzate, Cadorago, Lomazzo, Bregnano,

Cermenate, Rovellasca, Rovello Porro, oltre alla parte nord del territorio di Saronno, in provincia

di Varese.

L'ambito di parco, come riconosciuto dalla Regione Lombardia, ha un’estensione pari a circa 924

Ha ed è collocato nella zona intermedia tra il Parco regionale della Pineta d’Appiano Gentile -

Tradate ad ovest (a circa 2 km.) ed il Parco delle Groane ad est (a circa 3 km.).

L'area del Parco è attraversata dalla linea ferroviaria F.N.M. Saronno-Como ed è raggiungibile

attraverso l'autostrada Milano-Como (uscite di Saronno - Turate - Lomazzo), la strada statale dei

Giovi S.S. n. 35 Milano-Como e le strade provinciali S.P. n. 30 Fino Mornasco, S.P. n. 32 di

Novedrate, S.P. n. 23 Lomazzo-Bizzarone.

4.2 - I vincoli

L'area del Parco non è interessata da vincoli ambientali, artistici-monumentali, né idrogeologici,

apposti con specifici provvedimenti.

Vi sono taluni vincoli determinati dall’ordinamento generale. Fra questi, quello derivante dalla

Legge 8.8.1985, n. 431 come modificato dal decreto legislativo 490/99 corrispondente a:

- fascia laterale al torrente - 150 m. dalle sponde (art. 152 D.L.vo 490/99, lettera c)

- aree boscate (art. 152, lettera g)

per cui detti ambiti sono sottoposti alla tutela ambientale del decreto stesso.

Inoltre lungo il fiume Lura sussiste anche la fascia di rispetto assoluto di dieci metri, di cui al

Testo Unico sulle acque del 1904.

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Parco del Lura Relazione - 7 -

I vincoli urbanistici sono quelli dettati dalle fasce di rispetto stradale, ferroviario, elettrico, gasdotti

e cimiteri. Vanno inoltre segnalati due nuovi vincoli in fase di determinazione (che pertanto non

vengono riportati in cartografia):

Vincolo stradale del sistema Pedemontano che interessa in più punti il parco con

attraversamenti stradali e autostradali (Intesa istituzionale maggio 2001)

Vincolo dal Piano d’assetto idrogeologico (PAI) previsto dalla legge 189/89 lungo il

fondovalle del Lura (elaborazioni preliminari sono state effettuate dalla Regione

Lombardia)

4.3 - Le analisi

Nella fase d’elaborazione del piano sono state effettuate analisi relative a:

- uso reale del suolo;

- potenzialità forestale;

- fisionomica forestale;

- uso agricolo;

- morfologia del paesaggio;

- sistemazione idraulica del torrente Lura;

- vincoli;

- beni storici e ambientali;

- percorsi e accessibilità;

- attrezzature per il tempo libero e lo sport;

- strumenti urbanistici comunali vigenti.

Gli elementi significativi di dette analisi sono rappresentati nelle schede e nelle tavole allegate

agli studi citati.

Risultano tavole parte integrante del piano, le seguenti: • tavola 1 - corografia generale - sistema delle aree protette scala 1:50.000 • tavola 2 - perimetro del Parco - scala 1:10.000 • tavola 3.1 - carta dei beni storici ambientali e paesistici . scala 1:10.000 • tavola 3.2 - carta dei vincoli - scala 1:10.000 • tavola 3.3 - morfologia del paesaggio - scala 1:10.000 • tavola 4.0 – Piano particolareggiato d’attuazione - scala 1:10.000 • tavole 4.01 .. 4.10 – Piano particolareggiato d’attuazione – scala 1:2.000 • Analisi forestale - Uso reale del suolo - Potenzialità forestali - Fisionomica forestale - scala

1:10.000: inserite per stralci nella specifica relazione

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5 - Il progetto di piano

Gli aspetti progettuali del piano particolareggiato sono sintetizzati negli elaborati grafici:

- tav. 2 Perimetro del parco

- tav. 4 Azzonamento – nelle scale 1/10.000 e ½.000

e nelle Norme tecniche d’attuazione.

5.1 - Perimetro del parco

Il perimetro dell'ambito compreso nel parco è quello riconosciuto con delibera G.R. n. 5311 del

24.11.1995, con lievi modifiche di dettaglio, per prendere atto dello stato dei luoghi, e con

proposta d’ampliamento ad aree adiacenti, omogenee e meritevoli di tutela ambientale, quali:

a) Comune di Guanzate

area agricola tra la S.P. Lomazzo-Bizzarone (cimitero di Guanzate) e le aree boscate del

Moncielo, in quanto trattasi d’aree fondamentali nell’equilibrio dell’ecosistema del parco.

Ci si trova in area d’anfiteatro morenico, con lievi dossi forestati che si alternano a conche

coltivate. Proprio nei pressi dell’abitato di Guanzate, alle spalle del cimitero, le acque

alluvionali tendono a spagliarsi e a disperdersi al suolo, anche se sono stati effettuati

interventi di drenaggio. Questa zona deve essere conservata nella sua integrità, in quanto

rappresenta indubbiamente un punto importante di ricarica degli acquiferi, estremamente

vulnerabile e delicato per la salute delle falde. Inoltre è necessario conservare la qualità

del paesaggio agreste che si interclude nell’anfiteatro morenico. Superficie

d’ampliamento ha 36,2

Collina agricola e forestale con la cascina Loco, di bell’aspetto paesaggistico, con il

sottostante piano detto delle Fornaci, che presenta le stesse caratteristiche d’accumulo

d’acqua e di vulnerabilità della succitata area. Superficie d’ampliamento ha 10,2

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b) Comune di Cermenate

estensione sino a comprendere le aree boscate del Roccolo e le adiacenti aree agricole

della cascina Bressanella, quali parti integranti e indispensabili dell’ecosistema forestale.

Superficie d’ampliamento ha 6,5

estensione alle aree agricole-boschive tra Bregnano e Cermenate, a nord della via

Matteotti, per dare completezza alla conservazione del corridoio ambientale verso sud, a

tutela contro eventuali espansioni edilizie a fianco della futura variante esterna all’abitato

di Bregnano. Superficie d’ampliamento ha 10,3

c) Comune di Bregnano

inclusione della vallecola del cavo Murella sopra cascina Menegardo, quale area di

naturale spagliamento del fosso, a tutela idrogeologica, e quale area d’interesse per la

possibile propagazione d’interessante flora igrofila. Superficie d’ampliamento ha 1,6

estensione alle aree agricole a nord della loc. Palù, in quanto trattasi d’aree di

spagliamento del fosso Murella, che durante gli eventi alluvionali del 2000 ha dato luogo

ad inondazioni nelle aree abitate. L’inclusione nel parco è prodromica a successivi

progetti di laminazione a basso impatto, a tutela degli abitati. Superficie d’ampliamento

ha 5,2

Inclusione integrale di una vallecola profondamente incisa a Puginate, dove il confine è

stato indicato in modo non identificabile sul territorio. Superficie d’ampliamento ha 1,6

Riduzione per esclusione dell’area relativa alla piattaforma ecologica. Superficie di

riduzione ha 0,2

Riduzione per esclusione di un lotto edificato di margine a Puginate. Superficie di

riduzione ha 0,2

d) Comune di Cadorago.

Ampliamento all’alveo del fiume e relative fasce di rispetto, in loc. Bombix, in funzione di

una riapertura e recupero fluviale da effettuarsi in sede del previsto piano attuativo

sull’area omonima; Superficie d’ampliamento ha 0,3, nonché di un piccolo bosco alle

spalle dello stabilimento per ha 0,8

Eliminazione di un lotto edificato di margine a Bulgorello. Superficie di riduzione ha 0,16

Eliminazione di un lotto urbanizzato da lungo tempo a Cadorago ha 0,33

Eliminazione, su richiesta dell’amministrazione, di due lotti attorno all’insediamento

produttivo “Cofibox”, con contestuale allargamento a fianco, per un saldo complessivo di

circa – 1,5 ha

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Eliminazione, su richiesta dell’amministrazione, del valloncello a fianco allo stabilimento

“Spumador” in vista della risistemazione degli accessi e della necessità di realizzare un

sottopassaggio ferroviario – ha 0,8

Riduzione dell’area a Parco, su richiesta dell’amministrazione, e spostamento del

perimetro del parco in allineamento con la fascia di rispetto della viabilità esterna prevista

e con il prolungamento della zona industriale della ditta Cofibox – ha 6,6

Riduzione dell’area a parco in zona Cimitero di Cadorago, su richiesta

dell’amministrazione, in conseguenza dell’acquisizione di nuove aree comunali per

l’ampliamento del cimitero, edificio accessorio da destinare a magazzino comunale e

area per impianti tecnologici (siti radio – base) – ha 0,5

Riduzione dell’area a parco in zona Laghetto Pasquè, su richiesta dell’amministrazione, in

quanto la zona sarà oggetto di ampliamento dell’attrezzatura comunale già esistente – ha

ha 0,9

e) Comune di Rovellasca

Esclusione di un’area a sud, su richiesta del Comune, per la seguente motivazione “Si

tratta dell’ultima area rimasta libera, adiacente a preesistenti insediamenti tecnico-

produttivi. Oggettivamente ne vediamo la naturale destinazione, visto anche il veramente

scarso interesse, sia naturalistico che agrituristico, come zona asservita ai suddetti

insediamenti.” Superficie di riduzione ha 3,9 circa.

Esclusione di un lotto interno ad un giardino, sul margine del parco, per circa mq 380.

Inclusione dell’area agricola a nord di Via Como, lungo la pista ciclabile, per rispetto

ambientale alla vicina valle del Lura; Superficie d’ampliamento ha 2,4

f) Comune di Rovello Porro

Inclusione dell’area agricola fra il Lura e la Via Mazzini per dare organicità e compattezza

al parco in questa zona, dove altrimenti avrebbe un dimensionamento solo interstiziale., e

di terreni di servitù cimiteriale, quasi tutti di proprietà comunale. Superficie d’ampliamento

ha 5,45

Esclusione di un lotto interstiziale urbano ha 0,08

Per effetto delle suddette modifiche al perimetro, pari a ha 82 d’ampliamento e ha 15 di

riduzione, la superficie del Parco passa da ha 924 a ha 1.000 circa.

5.2 - L'Azzonamento

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Il territorio del parco è stato articolato in zone omogenee ai fini della classificazione urbanistica e

relative norme di tutela e regolamentazione delle attività ammesse.

Le zone sono le seguenti:

zona dei boschi, destinata alla conservazione e miglioramento dell'ambiente naturale e

forestale;

zona delle colture agricole, destinata alla conservazione del paesaggio agrario ed alle

attività agricole;

zona degli insediamenti rurali, destinata alle strutture esistenti connesse allo svolgimento

dell'attività agricola ed al loro sviluppo;

zona per parco urbano e territoriale, destinata alla formazione d’aree di parco pubblico

urbano e territoriale ed al recupero ambientale degli esigui spazi per il rispetto del

torrente, tra gli insediamenti urbani ed industriali (in Saronno, Rovello Porro e Rovellasca);

zona per servizi, destinata alle attrezzature d’interesse generale, standard comunali per

parcheggi e aree d’interscambio, attrezzature ricreative, culturali e per il tempo libero

connesse con la fruizione del parco, nonché per attrezzature e impianti connessi alla

depurazione delle acque, all'acquedotto e ai cimiteri.

zona edificata, destinata alla manutenzione degli insediamenti edilizi esistenti.

La regolamentazione delle zone suddette, le attività ammesse, i divieti e le modalità d'intervento,

ecc. sono specificate nelle Norme tecniche d’attuazione.

5.3 - Modalità tecniche d’attuazione - N.T.A.

Le Norme tecniche d’attuazione del piano particolareggiato comprendono norme di carattere

generale, per le procedure e per la regolamentazione d'uso, nonché norme specifiche per le

singole zone.

Il piano è organizzato in coerenza con il quadro normativo esistente, che assegna ai comuni solo

alcune fra le competenze occorrenti per una corretta gestione dell’ambiente naturale; negli altri

casi è stato indicato lo specifico riferimento all'autorità competente e alle leggi che disciplinano la

materia.

Poiché trattasi di un parco con caratteristiche forestali, sono state previste norme

d’inquadramento per una corretta gestione del bosco. Esse hanno un carattere precettivo in

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Parco del Lura Relazione - 12 -

materia d’esercizio, da parte del Sindaco, con la subdelega paesaggistica ex L.R. n. 18/97,

mentre hanno un carattere di regolamento comunale in materia taglio, in assenza di norme più

restrittive emesse dall'Autorità forestale, anche in base alle vigenti Prescrizioni di Massima di

Polizia Forestale.

E' inoltre opportuna un’intesa con la Provincia di Como, nella cui competenza ricade la maggior

parte del territorio a parco, per una miglior gestione del Parco ed un coordinamento delle

specifiche competenze.

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5.3.1 - Disposizioni generali

Il primo titolo delle N.T.A. è dedicato alle normative d’inquadramento e procedurali. Come sopra

ricordato il Parco del Lura nasce per libera determinazione dei Comuni, e ad essi è interamente

affidato: il Piano particolareggiato, sotto un profilo strettamente giuridico-urbanistico, è infatti

l'insieme coordinato di tanti piani, uno per ciascun Comune, ma la scelta di formare un parco

sovraccomunale impone il coordinamento logico e una gestione unitaria, che il presente progetto

ha cercato di definire.

La previsione di un Ente gestore unico si rende necessaria per dare attuazione coordinata agli

interventi. Il piano non specifica quale debba essere il suddetto ente, poiché esso dovrà essere

determinato in modo disgiunto, al fine di poterlo adeguare ad eventuali normative sopravvenute o

a nuove determinazioni dei soggetti partecipanti.

In particolare si fa riferimento alla fase di revisione, promossa dalla Giunta Regionale della

Lombardia, della legge quadro sulle aree protette (LR 86/83), che sicuramente darà maggiori

contenuti normativi, gestionali e propulsivi a queste forme d’aree protette nate dall’autonoma

determinazione degli enti locali.

Ecco perché l'ente ha, come si può notare, un ruolo di supporto al Comune e alla Provincia, ma

non assume sostanziali poteri d’esternazione, agendo per conto di essi, mediante espressione di

pareri tecnici, formulazione di programmi di gestione, esecuzione d’opere e gestione di servizi

(art.3).

All'art. 4 si prevedono quali strumenti e provvedimenti attuativi del piano particolareggiato:

a. il piano di gestione: ovvero il programma delle opere e degli interventi, che i Comuni

potranno poi trasferire nei loro programmi, ai sensi delle leggi sulla contabilità e sui lavori

pubblici;

b. i regolamenti d'esecuzione: per alcuni aspetti di dettaglio, potranno essere normati

ulteriormente alcuni settori;

c. gli interventi esecutivi d’iniziativa pubblica dell’Ente gestore e degli enti consociati

d. gli interventi esecutivi convenzionati: il ricorso alla convenzione consente di attivare in modo

propulsivo l'iniziativa privata a fianco di quella pubblica;

f. i pareri obbligatori, per valorizzare il ruolo tecnico dell'ente;

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5.3.2 - Norme di salvaguardia generale

Le norme di salvaguardia generale interessano la globalità del territorio protetto, a prescindere

dall'azzonamento individuato. Si tratta di norme in gran parte intuitive ed evidenti, che tuttavia

merita di sottolineare per alcuni aspetti:

a. Tutela dell’alveo del Lura: una delle caratteristiche del parco è proprio la naturalità del corso

del torrente, almeno fuori dagli abitati. La norma pertanto è assai rigorosa nell'imporre ai

soggetti pubblici un approccio attento e coerente con le esigenze di tutela del paesaggio,

privilegiando, per la manutenzione delle sponde, le tecniche di bioingegneria rispetto all'uso

smodato del cemento; inoltre il fondovalle è considerato cassa naturale d’espansione del

fiume. Partendo dalle analisi già effettuate dalla Regione e dagli studi in corso da parte

dell’Autorità di Bacino, il Consorzio ha approfondito taluni dettagli sulle condizioni del bacino

fluviale, con una particolare attenzione all’individuazione delle aree di spagliamento naturale

e di quelle potenziali, nonché ai problemi di dissesto geomorfologico (non ravvisando,

ovviamente, peculiari problematiche strutturali). Tale lavoro (condotto in particolare con la

consulenza della d.ssa Francesca Oggionni) ha portato alla redazione di una specifica carta,

con annesso studio tecnico, che è fondamentale supporto conoscitivo al piano. La ricaduta

di tale analisi in termini regolamentari è stata l’individuazione di un’area di competenza

fluviale indeficabile e preordinata agli interventi idraulici secondo tecnica d’ingegneria

naturalistica; il perimetro di tale ambito è assai più vasto di quello individuato nello studio

regionale (sett. Ll.Pp. - Zampaglione e Bernabei, 1997), poiché include anche vallecole e

bacini laterali che interagiscono visibilmente con il sistema principali: come nel caso del

fosso Murella in Bregnano, protagonista nel 2000 di un pesante evento alluvionale.

b. E' vietata l'introduzione di specie esotiche, poiché non è dato di conoscere quale impatto

esse potrebbero avere sull'ecosistema: l'introduzione, avvenuta alcuni decenni or sono, del

ciliegio tardivo nordamericano nei boschi di pianura, ha, per esempio, creato un dissesto

inaspettato, poiché tale pianta, a diffusione velocissima, emette tossine che impediscono la

rinnovazione del bosco autoctono; il bosco di ciliegio tardivo si è dimostrato essere di cattiva

qualità tecnica, ecosistema troppo semplificato e vulnerabile, non consono alla

conservazione della biodiversità. Sradicarlo è molto difficile, anche se necessario. A

Bulgorello si osserva inoltre una particella forestale occupata da un impianto di lauroceraso,

che sta invadendo progressivamente le delicate aree vicine, nei pressi dalla “Zocca dei

buschitt”, interessante area umida, con rilevanti problemi d’invadenza e semplificazione

dell’ecosistema.

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Parco del Lura Relazione - 15 -

c. E' vietata la circolazione dei veicoli a motore, nella consapevolezza che un parco è

accessibile solo ai pedoni, ai ciclisti, o ai cavalieri. Logicamente i suddetti divieti e limiti non si

applicano ai mezzi agricoli, di servizio e a quelli dei legittimi proprietari o affittuari dei fondi, ai

quali l'Ente gestore rilascerà uno specifico "pass" di riconoscimento.

d. In tutto il territorio del parco è vietato danneggiare, disturbare catturare o uccidere fauna

vertebrata selvatica, raccogliere o distruggere i loro nidi, le loro covate od ovodepositure,

appropriarsi d’animali selvatici o di parti di essi, fatto salvo l'esercizio dell’attività venatoria e

alieutica, ove consentito dalle vigenti norme di settore. Va ricordato che il Comune non ha

poteri in materia venatoria e alieutica, ma tale indicazione serve ad evitare inutili polemiche su

quest’argomento, che troppe volte ha messo inutilmente in difficoltà l'istituzione di parchi

"ricreativi", aventi quale primario obiettivo la tutela di tipo urbanistico. L’ammissibilità della

pesca già presente nei laghetti di Caslino e Bregnano, deve servire inoltre come stimolo al

completo risanamento del fiume, cui si deve puntare.

e. In materia edilizia e paesaggistica ogni intervento deve essere effettuato nel massimo rispetto

dell'ambiente del parco e dei caratteri specifici dell'area in cui s’inserisce, sia nella scelta

delle attrezzature e delle attività da insediare, sia nella scelta delle soluzioni morfologiche e

dei materiali da costruzione, sia nella progettazione ed utilizzazione del verde e degli spazi

aperti.

Il piano individua le aree con elementi di paesaggistici di pregio da proteggere; la norma

fornisce anche indicazioni ordinatorie nei confronti della qualità dell'insediamento che si

relaziona morfologicamente con il paesaggio del Parco.

I progetti devono essere sensibili alla compatibilità paesistica e le Commissioni edilizie

devono svolgere il loro ruolo appieno, nella valutazione del contesto in cui essi s’inseriscono.

Quanto sopra per evitare di proteggere una fascia boscata (la valle) lasciando che essa sia

circondata da brutture, e per di più in grand’evidenza, perché edificate sull'altopiano, a

margine degli insediamenti urbani.

f. Il Piano individua elementi di conflittualità paesaggistica, anche esterni al Parco; nei progetti

d’intervento sui suddetti beni deve essere data priorità all’eliminazione o alla mitigazione dei

fattori di disturbo o degrado paesaggistico. Sono indicati i manufatti di particolare degrado

paesaggistico, per i quali sono ammessi solo interventi di risanamento ambientale, se

legittimi, oppure le opere di demolizione e recupero ambientale del sito.

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Parco del Lura Relazione - 16 -

5.3.3 - Azzonamento

Il territorio del Parco è suddiviso nelle zone omogenee elencate al precedente paragrafo, per le

quali si applicano le seguenti norme.

Zona dei boschi

La zona dei boschi è destinata alla conservazione e al miglioramento dell’ambiente naturale e

forestale, anche d’origine artificiale. Essa riguarda tutti i sistemi forestali e anche i campi

interclusi.

In essa è sempre ammesso proseguire le attività di coltivazione: per quanto attiene alle cure

colturali del bosco sono operate le seguenti distinzioni:

• nei boschi di pregio forestale, composti da specie autoctone, deve darsi priorità alle

tecniche selvicolturali naturalistiche, per favorire la conservazione delle biocenosi;

• devono essere conservati gli aggruppamenti e i soggetti isolati di farnie e altre specie

naturali sopravvissuti nel ceduo di robinia;

• la ceduazione della robinia continua ad essere ammessa, anche se, per conservare la

stabilità delle scarpate, tale pratica può essere effettuata solo per fasce orizzontali.

E' ammesso sradicare il ciliegio tardivo, per impedirne la propagazione. In effetti, tale specie,

d’origine nord-americana, è estremamente infestante, e tende a soppiantare l’ecosistema

naturale, semplificandolo, con rilevante impatto ambientale e produttivo. Purtroppo i tecnici

forestali non hanno ancora individuato una terapia efficace contro quest’alterazione d’origina

antropica, se non quella dello sradicamento. Per questo motivo viene ammessa tale attività, in

apparente contrasto con le normali metodiche colturali del bosco.

Norme tecniche disciplinano le modalità di taglio e forniscono gli indirizzi per l'ufficiale incaricato

della martellata forestale.

Una particolare tutela è stata dedicata all'impianto di Quercia rossa di Moncielo (Guanzate), che

viene considerato come bosco d’alto fusto, anche per l'elevato valore paesaggistico.

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Parco del Lura Relazione - 17 -

Zona delle colture agricole

Le aree comprese in questa zona sono destinate alla conservazione del paesaggio agrario

tradizionale.

La continuazione delle attività agricole costituisce destinazione principale, unitamente al

perseguimento degli interessi pubblici di ricostituzione ambientale e di fruizione del Parco.

La norma disciplina le attività agricole ammesse senza particolari limitazioni, ma, di norma, non

ammette l'edificazione delle strutture, che viceversa devono primariamente concentrarsi fuori

parco, o nelle specifiche aree a ciò destinate.

Data la modesta dimensione delle aree agricole del parco, e la loro insistenza su aree

particolarmente vulnerabili (sotto il profilo idraulico, geomorfologico, forestale e paesaggistico) si

ritiene opportuno disincentivare edificazioni di sorta. In area di competenza fluviale ciò risulta in

particolare dovuto, in conformità con le normative di tutela idraulica. Gli agricoltori potranno

realizzare le strutture ai margini del parco, nelle aree agricole di P.R.G., eventualmente

computando i terreni interni al parco al fine dell'indice territoriale agrario ai sensi della LR n.

93/80. Qualora ciò non risultasse possibile, gli agricoltori potranno tuttavia utilizzare talune aree a

ciò predisposte (individuate all’articolo successivo); e, se neanche questo fosse possibile, allora,

e solo in quel caso, si potrà anche valutare la fattibilità di un intervento in questa zona, pur

tuttavia escludendo sempre le aree boscate, di pregio paesaggistico o d’interesse fluviale. Il

Consorzio, in altre parole, indica nel piano la gerarchia dei valori e le priorità, indirizzando gli

operatori agricoli affinché programmino i loro interventi in armonia con l’ambiente, secondo i

principi della sostenibilità, di recente confermati al summit di Johannesburg e sottoscritti

dall’Italia fin dal summit di Rio de Janeiro, nel 1992.

Il rapporto con gli imprenditori agricoli è comunque ritenuto primario nel contesto del Parco. A

loro compete, di fatto, la gestione di una buona metà del territorio protetto, e con loro il

Consorzio intende mantenere un rapporto improntato al rispetto e alla valorizzazione dei reciproci

interessi. Per questo la normativa inserisce, quale metodo di governo dei rapporti, la

convenzione prevista dal Decreto legislativo 228/01, che innova sostanzialmente il rapporto fra

P.A. e agricoltori, proprio nel governo della sostenibilità ambientale. La convenzione quindi, nel

formulare un processo di sviluppo aziendale, consentirà, da un lato, la realizzazione equilibrata

d’eventuali infrastrutturazioni necessarie all’imprenditore, e dall’altro gestirà le manutenzioni del

parco, l’accessibilità, l’incentivazione dei prodotti tradizionali, biologici o comunque a basso

impatto.

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Parco del Lura Relazione - 18 -

Zona degli insediamenti rurali

La zona è destinata alle strutture ed attrezzature per l'agricoltura e dei relativi edifici di servizio.

L’edificazione è ammessa solo da parte delle aziende agricole o dei coltivatori diretti, ed è

subordinata agli accertamenti del Sindaco e alla presentazione di un atto unilaterale d’impegno

che preveda il mantenimento della destinazione dell'immobile a servizio dell’attività agricola, da

trascriversi nel pubblico registro della proprietà immobiliare, a cura e spese del concessionario;

tale vincolo decade a seguito di variazione di destinazione di zona. Per le nuove opere, è prevista

la convenzione di cui all’articolo precedente.

Il ricorso alla convenzione si rende necessario per governare lo sviluppo dell’infrastrutturazione

agraria in un’area particolarmente pregiata e vulnerabile, dove un intervento mal fatto può creare

un impatto ambientale irreversibile, come purtroppo è già avvenuto anche in quest’area.

Zona per parco urbano e territoriale

Individua tre aree legate intrinsecamente all'insediamento urbano; le prime due hanno un

carattere interstiziale fra porzioni insediative (Rovellasca e Rovello P.), la terza riguarda la

porzione di parco urbano in Saronno.

Per quest'ultima vige la facoltà di computo quale area standard sovraccomunale, mentre negli

altri casi è possibile il computo quale standard per parco urbano.

Per tutte queste aree è richiesta un’elevata progettualità, poiché solo attraverso un rilevante

intervento di "landscaping" è possibile immaginare un recupero e una fruizione di tali parti del

parco, che, in alcuni punti, raggiunge pochi metri di larghezza, fra le due sponde interessate da

insediamenti urbani e industriali.

Zona per servizi

La zona per servizi è destinata ad accogliere attrezzature d’interesse generale, quali standard

comunali per parcheggi, aree d’interscambio alle porte del parco, attrezzature ricreative, culturali

e per il tempo libero connesse con la fruizione del parco.

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Parco del Lura Relazione - 19 -

Edificazione esistente

I fabbricati ricadenti in zona agricola, ma non adibiti a tale attività, sono fatti salvi nella

consistenza e destinazione esistente alla data d’adozione del piano: per tali fabbricati sono

ammessi interventi di manutenzione, risanamento e ristrutturazione edilizia di cui all'art. 31, Legge

n. 457/78, lettere a-b-c-d.

5.3.4 - Norme particolari di settore

Un insieme d’articoli disciplina gli interventi relativi alle Ferrovie Nord, le modalità di realizzazione

della viabilità e dei percorsi, al fine di mitigare gli effetti barriera e meglio inserire i manufatti nel

territorio.

Una particolare attenzione è prestata alla tutela della viabilità minore, intesa come reticolo

primario della fruizione del parco.

Viene ribadito l'obbligo, da parte dell'ente gestore delle strade, di curarsi dei margini delle stesse

e il divieto d’apposizione di cartelloni pubblicitari. Una norma disciplina la facoltà di realizzare

idonei parcheggi per l’accessibilità all'area protetta.

La realizzazione di nuove opere pubbliche è ammessa solo in quanto si dimostri la non

praticabilità di soluzioni alternative.

Una tutela speciale è stata attribuita ad un sito in frazione di Bulgorello in Comune di Cadorago,

dove sono stati trovati reperti d’interesse archeologico; la norma è cautelativa, in attesa di

sondaggi più accurati.

5.3.5 - Norme finali e transitorie

E' stata prevista una norma rituale, per riconoscere l'equo ristoro ai soggetti i cui terreni vengono

sottratti ad ogni utilizzo in base al piano. Va tuttavia precisato che il vincolo d’inedificabilità sulle

aree boschive non deve essere inteso come totale inutilizzo. Innanzitutto perché l'utilizzazione

forestale è comunque ammessa, inoltre perché, come riconosciuto dalla stessa Corte

Costituzionale, la presenza di un valore ambientale come quello boschivo è intrinseca nel bene,

e non è frutto di una scelta del pianificatore, a differenza del vincolo urbanistico imposto a titolo

di standard o per altre funzioni. In altre parole il bosco è di per sé un valore immanente che il

proprietario è conscio di possedere fin dalla sua acquisizione e non è dovuto dall'Ente pubblico

alcun indennizzo per la sua tutela. Al contrario, egli deve provvedere alla sua conservazione con

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Parco del Lura Relazione - 20 -

cura e diligenza, così come deve provvedere alla conservazione d’ogni altro bene, sia esso un

campo coltivato, una casa o un fabbricato storico.

La vigilanza è effettuata dal Sindaco, con il personale a ciò preposto; l'Ente gestore del parco

può attivare convenzioni con altri soggetti pubblici competenti, al fine di costituire appositi nuclei

di guardie fornite dei necessari poteri (comprese le Guardie Ecologiche Volontarie). Al Sindaco è

stato inoltre assicurato il potere di sospensione cautelare degli interventi, per evitare il perpetuarsi

di comportamenti dannosi per l'ambiente.

6. Indicazioni puntuali

Nelle schede allegate sono descritte le situazioni puntuali, sia d’eccellenza che di degrado, per le

quali sono indicate le motivazioni e gli interventi da attuare in via ordinatoria. Tali schede

riguardano le aree di particolare pregio naturalistico (art.18 n.t.a.), le aree d’interesse

paesaggistico (art.14 comma 2), le are che richiedono mitigazione paesaggistica (art.14 comma

5), le aree degradate da recuperare (art.15 comma 2) e segni del paesaggio particolare da

tutelare.