Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale...

52
Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC di Finanza Ordinaria e Straordinaria Presidente Commissione di Studio Procedure Concorsuali area specialistica Crisi di Impresa ODCEC Vicenza Fondazione dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova

Transcript of Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale...

Page 1: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

Perdite FiscaliPadova, 21 maggio 2013

Relatore: Andrea OnoriDottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza

Presidente Commissione di Studio UNGDCEC di Finanza Ordinaria e Straordinaria

Presidente Commissione di Studio Procedure Concorsuali area specialistica Crisi di Impresa ODCEC Vicenza

Fondazione dei Dottori Commercialistied Esperti Contabili di Padova

Page 2: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

La disciplina fiscale delle perdite è contenuta:

Negli art. 8 e 84 TUIR- relativamente a soggetti IRPEF;Nell’art. 84 TUIR- relativamente a soggetti IRES

Normativa di riferimento e novità introdotte

Page 3: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

D.l. n. 98/2011 - convertito in legge n. 111/2011

Introduzione di alcune modifiche al regime fiscale delle perdite d’impresa in ambito IRES.

Le novità principali all’art. 84 commi 1 e 2 del TUIR riguardano la disciplina della modalità di riporto a nuovo delle perdite rispettivamente:• di periodo;• dei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione.

Normativa di riferimento e novità introdotte

Page 4: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

L'intervento normativo sostituisce integralmente i commi 1 e 2 dell’art. 84 TUIR:

Art. 84 Testo previgente Art. 84 Testo attuale

c.1 La perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il quinto, per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi.

c.1 La perdita di un periodo d’imposta, determinata con le stesse norme valevoli per la determinazione del reddito, può essere computata in diminuzione del reddito dei periodi d’imposta successivi in misura non superiore all’ottanta per cento del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.

Normativa di riferimento e novità introdotte

Page 5: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

Art. 84 Testo previgente Art. 84 Testo attuale

c.2 Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi senza alcun limite di tempo, a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Le perdite realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla data di costituzione possono, con le modalità previste al comma 1, essere computate in diminuzione del reddito complessivo dei periodi d’imposta successivi entro il limite del reddito imponibile di ciascuno di essi e per l’intero importo che trova capienza nel reddito imponibile di ciascuno di essi a condizione che si riferiscano ad una nuova attività produttiva.

Normativa di riferimento e novità introdotte

Page 6: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

Le perdite fiscali conseguite in un periodo d’imposta possono essere portate in diminuzione dei redditi nei periodi successivi:

fino a capienza dell’80% del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta (con contestuale eliminazione della riportabilità delle perdite non oltre il 5° periodo d’imposta successivo)

entro il limite del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta successivo e per il 100% dell’ importo che trova capienza in tale ammontare se relative ai primi 3 esercizi dalla data di costituzione (solo se nuova attività produttiva).

Normativa di riferimento e novità introdotte

Page 7: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

Il decreto legge interviene solo sull’art. 84 del e non sull’art. 8 del TUIR

Intervento solo nei confronti dei soggetti IRES

La modifica non coinvolge:•I soggetti IRPEF in regime di contabilità ordinaria , ai quali si applica il vecchio regime stabilito all’art 8 del TUIR, il limite del riporto quinquennale. In particolare:

o Società in nome collettivo;o Società in accomandita semplice;o Imprenditori individuali;o Professionisti.

•Enti non commerciali che esercitano attività d’impresa ( art. 73, lettera c, TUIR)

Ambito soggettivo

Page 8: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

Soggetti IRES coinvolti dalla modifica:•Società per azioni e in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione, nonché società europee di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 e società cooperative europee di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 residenti nel territorio dello Stato;•Enti pubblici e privati diversi dalle società, nonché trust, residenti nel territorio dello Stato, che hanno per oggetto esclusivo o principale l’esercizio di attività commerciali;•Società ed enti di ogni tipo, compresi i trust, con o senza personalità giuridica, non residenti nel territorio dello Stato.

Ambito soggettivo

Page 9: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

Finalità perseguite con la soppressione del limite quinquennale:

Obiettivo congiunturale: sostenimento delle imprese nella crisi economica al fine di evitare la «prescrizione» di ingenti volumi di perdite pregresse

Obiettivo di semplificazione e trasparenza: oevitare complessi esercizi di valutazione circa la recuperabilità delle perdite ai fini dell’iscrizione o del mantenimento nel bilancio di esercizio delle imposte anticipate;oEvitare il ricorso ad operazioni straordinarie al solo di fine di «refreshing» delle perdite prossime alla scadenza.

Ambito soggettivo

Page 10: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

In base alle modifiche apportate dalla Manovra correttiva, la perdita fiscale conseguita in un periodo d’imposta può essere computata in diminuzione dei redditi nei periodi successivi:senza limiti di tempoin misura forfettaria pari all’80% del reddito imponibile di ciascun periodo d’imposta. 

Non è escluso l’utilizzo integrale delle perdite, avendo la manovra come finalità la «modulazione» dell’ammontare delle perdite compensabili in ciascun periodo d’imposta.

Perdite fiscali a regime

Page 11: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

……. Non sarà più possibile azzerare il reddito imponibile nonostante la presenza di perdite pregresse capienti.

sarà sottoposto a tassazione nell’esercizio di realizzazione nel

limite minimo del 20%

La quota di perdite non compensate con il reddito del periodo successivo, può essere riportabile e dunque utilizzabile a scomputo degli esercizi successivi, nel rispetto del limite

dell’80% .

Perdite fiscali a regime

Page 12: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

Per perdite fiscali realizzate nei primi tre periodi d’imposta dalla costituzione

Per le nuove attività produttive

Nessuna variazione:-Riportabili per un periodo ILLIMITATO-Compensabili per l’intero REDDITO IMPONIBILE realizzato negli esercizi successivi

Perdite maturate nei primi tre esercizi

Page 13: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

RIPORTO ILLIMITATO DELLE PERDITE

Art. 84,comma 2, TUIR...Il riporto in avanti senza limiti di tempo delle perdite formatesi nei primi tre periodi d’imposta è consentito nel rispetto di tali condizioni:

Perdite realizzate da società neo costituite.ESCLUSO il riporto illimitato di perdite risultanti da operazioni straordinarie come fusione o scissioni, il cui soggetto avente causa subentra a titolo successorio nella posizione del dante causa. I primi 3 periodi vanno computati dalla data di costituzione del dante causa.

Devono riferirsi ad una nuova attività produttivaESCLUSO il riporto delle perdite di imprese neo-costituite che, per effetto di operazioni straordinarie (cessioni d’azienda, conferimenti, affitti d’azienda..) rilevano complessi aziendali già esistenti.

Attività NEO-COSTITUITE

Page 14: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

RIPORTO ILLIMITATO DELLE PERDITE (segue)In mancanza del requisito della novità dell’attività produttiva esercitata rispetto a quella in cui le perdite si riferiscono, anche in presenza di un soggetto neocostituito, il riporto delle perdite sarà soggetto alla nuova disciplina dei cui all’art. 84, comma 1,TUIR.

Perdite realizzate nei

primi tre esercizi

Riportabili senza limiti se:•Soggetto di nuova costituzione•Relative ad una nuova attività produttiva

In mancanza delle due condizioni riporto nel limite

dell’80%

Attività NEO-COSTITUITE

Page 15: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

L’art. 84, comma 3, TUIR, stabilisce la non riportabilità delle perdite nel caso in cui si verifichino congiuntamente le seguenti due circostanze:

Trasferimento o acquisizione da parte di terzi, anche a titolo temporaneo, del controllo (maggioranza delle partecipazione aventi diritto di voto nell’assemblea ordinaria) sul soggetto che riporta le perdite;

Modifica dell’attività principale effettivamente esercitata dalla società nel periodo in cui le perdite sono state prodotte, che intervenga nel periodo di imposta in corso al momento del suddetto trasferimento o acquisizione o nei due precedenti o successivi.

Perdite non riportabili

Page 16: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

La riforma del riporto delle perdite si applica, in deroga allo Statuto dei diritti del contribuente, a partire dal periodo di imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge, dal 2011.

L’art. 23 del d.l. n. 98 del 2011, però, non contiene alcuna disposizione transitoria riguardo al riporto delle perdite maturate prima dell’entrata in vigore del nuovo regime

Decorrenza

Page 17: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

La circ. Ag. Entrate n. 53/E del 6 dicembre 2011 afferma che la nuova disciplina – con riguardo sia all’eliminazione del vincolo temporale che all’introduzione del limite alla compensazione – si applica anche alle perdite maturate prima dell’entrata in vigore del decreto legge, purché per essere non sia già decorso il termine di utilizzo.

Le perdite interessate sono quelle risultanti da UNICO 2011: si tratta delle perdite degli esercizi 2006, 2007, 2008, 2009 e 2010.

Decorrenza

Page 18: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

PERDITE FISCALI

REALIZZATE

Dal 2006

Prima 2006

Nuova disciplina

Vecchia disciplina

Limite 80% reddito

imponibile

No limite 5 anni

Non più riportabili per decorso del

limite di 5 anni

Decorrenza

Page 19: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

Le perdite fiscali nelle operazioni straordinarie d’impresa

…La FUSIONERappresenta un’operazione di riorganizzazione e di aggregazione delle imprese societarie.

DIRITTI della società risultante dall’operazione:•Portare in diminuzione dei propri redditi, prodotti successivamente alla data della fusione, le perdite fiscali maturate dalle società fuse o incorporate nei periodi d’imposta ante fusione RISPETTANDO il limite previsto dall’art. 84 del Tuir.

Al fine di contrastare il fenomeno antielusivo, il legislatore ha condizionato la riportabilità delle perdite ante fusione alla presenza di determinate condizioni di vitalità economica in capo alle società cui le perdite stesse si riferiscono.

Page 20: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

Fusione (segue)L’art. 172 , comma 7, del Tuir

Indicatori di vitalità economica

Valore richiesto per il riporto delle perdite

Ricavi e proventi caratteristici dell’esercizio anteriore a quello di deliberazione della fusione.

> 40% della media degli ultimi due esercizi anteriori a quello di riferimento.

Spese per lavoro dipendente e relativi contributi previdenziali ed assistenziali dell’esercizio anteriore a quello di deliberazione della fusione

> 40% della media degli ultimi due esercizi anteriori a quello di riferimento.

Scopo del test di vitalità economica: verificare che la società non sia depotenziata nel periodo precedente alla fusione.Le perdite che non superano il test non sono riportabili dalla società risultante dalla fusione

Le perdite fiscali nelle operazioni straordinarie d’impresa

Page 21: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

Fusione (segue)•Ricavi e proventi dell’attività caratteristica: componenti positivi di reddito che hanno natura ricorrente e si contrappongono ai costi caratteristici:

o i ricavi delle vendite e delle prestazioni di cui alla voce Al) del Conto economico;

o i ricavi e proventi iscritti alla voce A5) del Conto economico, se riconducibili all'attività caratteristica;

o i proventi da partecipazione e gli altri proventi finanziari di cui, rispettivamente, alle voci

C15) e C16) del Conto economico, sempre che facenti parte dell'attività tipica.

Spese del personale dipendente: o Salari e stipendi voce B9a)o Oneri sociali a carico dell’impresa B9b)

Le perdite fiscali nelle operazioni straordinarie d’impresa

Page 22: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

Fusione (segue)Lasso temporale per la verifica della vitalità economica:

Opinioni contrastanti •Amministrazione finanziaria: i requisiti minimi di vitalità economica devono sussistere non solo nel periodo d’imposta precedente a quello in cui la fusione viene deliberata, ma deve continuare a permanere fino al momento in cui la fusione viene attuata.Operativamente due sarebbero gli activity test:1.Periodo di riferimento: esercizio antecedente a quello in cui la fusione è stata deliberata;2.Periodo di riferimento: intervallo temporale compreso fra l’inizio dell’esercizio e la data di attuazione della fusione.

Il Fisco costituisce condizione per il riconoscimento della riportabilità delle perdite il superamento di entrambi i test di vitalità.Pertanto, ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, se, nella frazione di esercizio che precede la delibera di fusione, la società viene depotenziata, il riporto delle perdite non sarà comunque consentito, anche se il test di vitalità è pienamente superato con riferimento all'esercizio precedente.

Le perdite fiscali nelle operazioni straordinarie d’impresa

Page 23: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

Fusione (segue)Lasso temporale per la verifica della vitalità economica:

Opinioni contrastanti- L’associazione Italiana Dottori Commercialisti: non trova riscontro con la disposizione dell’art. 172, comma7 del Tuir (una volta accertata la sussistenza dei requisiti minimi nell’esercizio precedente a quello della fusione , non è necessario effettuare il secondo test) e ritiene che prendere in condirezione la frazione d’esercizio che precede la fusione, potrebbe falsare il risultato del test dato che l’attività della società in quel periodo si contrae.

Le perdite fiscali nelle operazioni straordinarie d’impresa

Page 24: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

Fusione (segue)Superato il test di vitalità, sono riportabili le perdite della società risultate dalla fusione una volta verificato:

Limite del patrimonio nettoLimite della svalutazione di

azioni o quote

Le perdite fiscali pregresse delle società possono essere portate in diminuzione del reddito della società risultante dalla fusione o incorporante soltanto nel limite dell’importo del patrimonio netto della società cui le perdite stesse si riferiscono, quale risultante dal bilancio d’esercizio precedente a quello di efficacia della fusione o, se inferiore, dalla situazione ex art. 2501 quater del c.c.

Le perdite fiscali non sono riportabili fino a concorrenza della svalutazione delle azioni o quote possedute alla incorporante o da altra società, cedute dopo l’esercizio cui si riferisce la perdita e prima dell’atto di fusione.

Le perdite fiscali nelle operazioni straordinarie d’impresa

Page 25: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

… La scissioneIl riporto delle perdite nelle operazioni di scissione è disciplinato tramite un rinvio alle disposizioni dettate per la fusione.Problema: come ripartire le perdite maturate in capo alla scissa tra le società coinvolte nell’operazione.L’art. 173 del TUIR nulla dispone in merito; la dottrina ritiene che la ripartizione debba avvenire secondo il criterio generale di attribuzione delle cosiddette «posizioni fiscali soggettive» previste dal comma 4 dell’art. 173 del TUIR.

A decorrere dalla data in cui la scissione ha effetto, le perdite fiscali pregresse della società scissa debbano essere attribuite alle società beneficiarie e, in caso di scissione parziale, anche alla stessa società scissa, in proporzione delle rispettive quote del patrimonio netto contabile trasferite alle società beneficiarie o rimaste in capo alla società scissa, in caso di scissione parziale.

Le perdite fiscali nelle operazioni straordinarie d’impresa

Page 26: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

…La Trasformazione

L'art. 170 del Tuir, nel disciplinare gli aspetti fiscali della trasformazione societaria omogenea, nulla dice in merito alla sorte delle perdite fiscali relative al periodo compreso fra l'inizio dell'esercizio e la data di effetto della trasformazione nonché ai precedenti periodi d'imposta, nell'ipotesi in cui la società proceda al cambiamento della propria veste giuridica, trasformandosi da società di persone in società di capitali o viceversa.

Le perdite fiscali nelle operazioni straordinarie d’impresa

Page 27: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

Trasformazione (segue)Perdite fiscali nella trasformazione omogenea1. Trasformazione progressiva: da società di persone a società di capitali2. Trasformazione regressiva: da società di capitali a società di persone

1.Le perdite prodotte da una società di persone vengono automaticamente imputate per trasparenza ai soci in proporzione alle loro quote di partecipazione agli utili. Le perdite ante-trasformazione non possono essere utilizzate dalla società di capitali risultante dalla trasformazione per compensare redditi propri negli esercizi successivi all’operazione.2.Le perdite pregresse sono riportabili in capo alla società di persone e no possono essere attribuite direttamente ai soci.

Le perdite fiscali nelle operazioni straordinarie d’impresa

Page 28: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

Trasformazione (segue)

Perdite fiscali nella trasformazione eterogenea:

1.Trasformazione da società di capitali in ente non commerciale2.Trasformazione da ente non commerciale in società di capitali3.Le perdite pregresse sono riportabili in capo all’ente solo se vi è continuazione dell’attività commerciale4.Possono essere riportate le perdite derivanti da n’attività d’impresa svolta dall’ente trasformato.

Le perdite fiscali nelle operazioni straordinarie d’impresa

Page 29: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

…Liquidazione d’impresaTrattamento diverso delle perdite fiscali in base:•Al regime fiscale del soggetto cui le perdite si riferiscono•Momento di formazione delle perdite

Società di capitali:Perdite anteriori alla liquidazione: le perdite possono essere utilizzate nel corso della procedura , nei limiti temporali ordinari, o in sede di conguaglio finale, anche oltre il limite dei 5 anni. Perdite intermedie (realizzate durante la procedura di liquidazione): si applicano le regole ordinarie dell’art. 84 TUIR

Le perdite fiscali nelle operazioni straordinarie d’impresa

Page 30: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

Liquidazione d’impresa (segue)

Imprese individuali e società di persone:Perdite anteriori alla liquidazione: si applica la disciplina prevista dall’art. 8 del Tuir.

Perdite Intermedie: non trovano riconoscimento fiscale. E’ rilevante soltanto l’eventuale perdita relativa all’intera procedura di liquidazione.

Le perdite fiscali nelle operazioni straordinarie d’impresa

Page 31: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

Le perdite fiscali nei regimi di trasparenza

fiscale delle società di capitali

Art. 115 e 116 del TUIR - Regole e limiti particolari disciplinano il trattamento delle perdite nell'ambito dei regimi opzionali di trasparenza fiscale delle società di capitali.

Due regimi opzionali di trasparenza:«Grande trasparenza» di cui all'art. 115 del Tuir, applicabile alle società di capitali partecipate esclusivamente da altre società di capitali;«Piccola trasparenza» di cui all'art. 116 del Tuir, riguardante le società a responsabilità limitata a ristretta base proprietaria, partecipate soltanto da persone fisiche, e con un volume di ricavi non superiore alle soglie previste per l'applicazione degli studi di settore... A cui seguono delle conseguenze precise sul trattamento delle perdite fiscali

Page 32: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

Utilizzo delle perdite fiscali nell'ambito della trasparenza delle società di capitali:I.perdite della società partecipata anteriori all'opzione per la trasparenza: riduzione del reddito formatosi in capo alla società partecipata nel periodo di trasparenza. L’eccedenza non può essere trasferita ai soci partecipanti, ma conserva rilevanza in capo alla società «trasparente»;II.perdite maturate in capo alla società partecipata in vigenza dell'opzione per la trasparenza: sono imputate ai soci in proporzione alle rispettive quote di partecipazione alle perdite ed entro il limite della propria quota di patrimonio netto contabile della partecipata.III.Perdite fiscali del periodo di trasparenza che eccedono il limite del patrimonio netto: al pari delle perdite pregresse non possono essere mai trasferite ai soci partecipanti, ma restano in capo alla società «trasparente».

Le perdite fiscali nei regimi di trasparenza

fiscale delle società di capitali

Page 33: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

Le perdite fiscale nel regime del consolidato fiscale nazionale

Modello adottato per la tassazione di gruppo:

Un’unica base imponibile ----- unica dichiarazione nella quale vengono sommati algebricamente i redditi delle imprese appartenenti al gruppo che hanno optato per il consolidamento. I gruppi d’impresa possono beneficiare della compensazione fra redditi e perdite fiscali di gruppo.

Confluire le perdite fiscali individuali nella sommatoria algebrica da cui deriva l’imponibile fiscale del gruppo provoca:•Vantaggi di natura fiscale: differimento temporale del carico fiscale provocato dalla possibilità di utilizzare anticipatamente le perdite delle società consolidate;•Vantaggi di natura economica: dovuto al risparmio di imposta nel caso in cui la perdita fiscale sia trasferita ad una società che non avrebbe potuto utilizzarle per assenza o incapienza di redditi imponibili propri.

Page 34: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

Periodo di formazione della perdita

Trattamento della perdita

Periodi anteriori al consolidamento

Possono essere utilizzate soltanto dalle società cui si riferiscono per diminuire il reddito imponibile da trasferire al consolidato, secondo i limiti stabiliti dall’art. 84 del Tuir

Perdite prodotte durante il consolidamento

Confluiscono sulla sommatoria algebrica da cui scaturisce il reddito complessivo di gruppo. Se le perdite superano il reddito, la differenza rappresenta la perdita di consolidato, il cui riporto compete esclusivamente alla società controllante

Perdite post consolidato

Permangono esclusivamente nella disponibilità della controllante, salvo accordi che ne prevedano l’attribuzione alle società che le hanno prodotte.

Le perdite fiscale nel regime del consolidato fiscale nazionale

Page 35: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

Società in perdita sistematica

La recente manovra di Ferragosto (D.L. 13.8.2011, n. 138) stabilisce che sono considerate SOCIETA’ IN PERDITA SISTEMATICA:•Le società che, pur superando le soglie dei ricavi minimi, dichiarano perdite fiscali per tre esercizi consecutivi, oppure due volte una perdita e una volta un reddito inferiore al minimo degli enti non operativi, diventando di comodo dall’esercizio ancora successivo al triennio;•Le novità scatta dal 2012 avendo come base il triennio 2009-2011;•Valgono le cause di esclusione previste dalla legge per le società non operative, nonché quelle previste dal provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in data 11.06.2012 e la possibilità di richiedere la disapplicazione mediante interpello.

Page 36: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

Esempio: Società non operativa – primo caso

2009 2010 2011 2012

Perdita fiscale 5.000

Perdita fiscale 2.000

Perdita fiscale 1.000

Non operativ

a

Società in perdita sistematica

Page 37: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

Esempio: Società non operativa – secondo caso

2009 2010 2011 2012

Perdita fiscale 5.000

Perdita fiscale 2.000

Reddito inferiore

al minimo

Non operativa

Società in perdita sistematica

Page 38: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

Situazioni particolari risolte dal C.M. 1/E/20131.Risultato lordo positivo abbattuto da perdite di esercizi precedenti.Per determinare se il reddito sia superiore o meno al minimo delle società di comodo, si deve considerate l’importo prima o dopo il riporto delle perdite?

L’agenzia delle Entrate ha chiarito che il riferimento normativo al «risultato della dichiarazione» comporta la rilevanza a questi fini del reddito lordo, senza tenere conto delle compensazione con perdite pregresse.

Esempio:

Due esercizi di perdita fiscaleAnno successivo reddito di 1.000Compensazione con perdita per 800Imponibile IRES 200.Per verificare se l’importo supera o meno il minimo, il dato rilevante è l’importo lordo (1000) e non quello netto (200)

Società in perdita sistematica

Page 39: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

2. Impatto dell’eventuale adeguamento al minimo in dichiarazione, effettuato in un esercizio che si è chiuso in perdita fiscale.

Società in perdita nel triennio 2009-2011 che, diventando di comodo nel 2012, si adegueranno al minimo nel prossimo modello Unico 2013.

Per questo ulteriore test è sempre rilevante il risultato analiticamente conseguito e non l’imponibile derivante dall’adeguamento.

Se, in base all’esempio precedente, anche il 2012 si chiude con una perdita fiscale in base alle risultanze del quadro RF, la società continua ad essere considerata di comodo per l’esercizio 2013 anche se, per il 2012, abbia dichiarato, dopo l’adeguamento, un imponibile coincidente con il minimo degli enti non operativi.

Società in perdita sistematica

Page 40: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

Utilizzo delle perdite pregresse per le società di

comodo

Le società di comodo, individuate dall’art.30, Legge n.724/1994 o dall’art. 2, commi 36-decies e ss.. D.L. n.138/2011, utilizzano le perdite maturate negli anni precedenti ai sensi dell’art. 84, comma 1, TUIR, mentre sono fiscalmente irrilevanti quelle maturate durante i periodi in cui la società è considerata non operativa.

Tali disposizioni vanno applicate esclusivamente sulla parte di reddito che eccede quello minimo. Circolare 16 giugno 2012, n.25, ha specificato i limiti di utilizzo delle perdite da parte delle società di comodo:1.Le perdite pregresse astrattamente utilizzabili non possono eccedere l’80% del reddito imponibile;2.Le perdite pregresse utilizzabili nel limite dell’80% possono essere computate in diminuzione della parte di reddito imponibile eccedente quello minimo presunto.

Page 41: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

Circolare 16 giugno 2012, n.25, ha specificato i limiti di utilizzo delle perdite da parte delle società di comodo:1.Le perdite pregresse astrattamente utilizzabili non possono eccedere l’80% del reddito imponibile;2.Le perdite pregresse utilizzabili nel limite dell’80% possono essere computate in diminuzione della parte di reddito imponibile eccedente quello minimo presunto.

Utilizzo delle perdite pregresse per le società di

comodo

Page 42: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

Esempio:Perdite riportabile: € 1.000Reddito complessivo: € 700Reddito minimo: € 300Perdite compensabili: € 700*80%= € 560 La perdita che trova compensazione: € 700-€ 300= € 400

La società dichiara:Reddito imponibile: € 300Perdita riportabile: € 600 (€ 1.000- € 400)

Utilizzo delle perdite pregresse per le società di

comodo

Page 43: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

Riporto delle perdite nei regimi di esenzione.

«In caso di attività che fruiscono di regime parziale o totale detassazione del reddito, le relative perdite fiscali assumono rilevanza nella stessa misura in cui assumerebbero rilevanza i risultati positivi».

PERFETTA CORRISPONDENZA tra IMPONIBILITA’ dell’UTILE e la DEDUCIBILITA’ DELLA PERDITA.Soggetti interessati e soggetti esclusi:Soggetti che fruiscono dell’esenzione:oLe imprese che armano navi iscritte nell’apposito registro internazionale (esenzione pari all’80%);oLe imprese che esercitano la pesca costiera o nelle acque interne o lagunari (esenzione pari all’56%)

Page 44: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

Le società cooperative, non sono soggette alle limitazioni previste dall’art. 83 del TUIR, ma godono di regimi agevolati, quali l’esenzione:oDel reddito derivante dalle variazioni fiscali apportate al risultato d’esercizio per alcune cooperative agricole e della piccola pesca a mutualità prevalente;oParametrata all’indeducibilità dell’IRAP per alcune cooperative sociali di produzione e lavoro.

L’incidenza del beneficio fiscale varia in ciascun periodo d’imposta.

Inapplicabilità delle limitazioni al riporto delle perdite prevista per i soggettiIn regime di esenzione del reddito

Riporto delle perdite nei regimi di esenzione.

Page 45: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

Regime di esenzione modalità di calcolo

In caso di regimi di esenzione del reddito: le perdite sono deducibili in misura pari alla quota di reddito che risulta imponibile;In caso di esenzione dell’utile: per i soggetti che fruiscono di tale regime la perdita è riportabile «per l’ammontare che eccede l’utile che non ha concorso alla formazione del reddito negli esercizi precedenti».

Il nuovo regime del riporto delle perdite di cui all’art. 84 Tuir è applicabile anche alle società che godono di un regime di esenzione dell’utile.La limitazione del riporto delle perdite trova applicazione se: •Esistono utili di esercizi precedenti che non hanno concorso alla formazione del reddito;•Esiste una perdita riportabile negli esercizi successivi: la perdita da considerare è quella da considerare è solo quella di periodo e non anche quelle realizzate in periodi precedenti.

Page 46: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

Indicazioni in Unico 2013

Anche il modello UNICO ha recepito le novità in materia di riporto delle perdite per i soggetti IRES. Il rigo RN4 è composto da tre colonne:COLONNA 3 vanno indicati:•L’importo delle perdite non compensate derivanti dal quadro RF:

o Rigo RF59, colonna 1, nell’ipotesi di società che hanno applicato la disciplina delle società non operative;

o RF73, colonna 1, se risulta compilata la sezione delle società delle società dilettantistiche.

• L’ammontare delle perdite di precedenti periodi d’imposta L’importo della colonna 3 non può essere superiore al risultato

positivo della seguente somma algebrica:

RN1, col.2-RN2+RN3

Page 47: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

COLONNA 1 Con il D.L. n. 98/2011, a seguito delle modifiche all’art. 84, TUIR, è previsto:Il riporto illimitato delle perdite negli esercizi successivi;Il limite della compensazione all’80% del reddito d’esercizio.

La società o l’ente commerciale che ha conseguito delle perdite – perdite fiscali e non perdite di bilancio – può computarle in diminuzione del reddito complessivo in misura non superiore al l’80% del reddito imponibile e per l’intero importo che trova capienza in tale ammontare.

Va indicata, perciò, in tale colonna la perdita dei periodi d’imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura limitata.

Indicazioni in Unico 2013

Page 48: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

COLONNA 2 Nella colonna 2 deve essere indicato l’ammontare delle perdite di periodi d’imposta precedenti computabili in diminuzione del reddito in misura piena ai sensi dell’art. 84, comma 2, TUIR.

Perdite maturate durante i primi tre periodi d’imposta

Indicazioni in Unico 2013

Page 49: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

… se si compila solamente la colonna 1 del rigno RN4, non è mai possibile che non vi sia reddito imponibile in presenza di produzione di reddito

SE INVECE… si compila anche o solo la colonna 2, è possibile che non vi sia reddito imponibile nonostante la produzione di reddito.

Indicazioni in Unico 2013

Page 50: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

Costituzione società anno 2011Anno d’imposta 2012 Reddito d’impresa: € 50.000Perdite conseguite nell’anno 2011: € 75.000

Quadro RNRigo RN4, colonna 1, andrà riportato l’importo di € 40.000 (50.000*80%);

Rigo RN4, colonna 2, non va indicata alcuna cifra poiché la soc. non ha perdite conseguite nei primi tre periodi d’imposta;

Rigo RN5, colonna 1, andrà indicato l’importo di € 35.000 (€ 75.000-40.000), ovvero l’importo della perdita non utilizzata in compensazione;

Rigo RN6, colonna 2 e 4, andrà indicata la somma di € 10.000 quale reddito imponibile.

Caso pratico

Page 51: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

La società Marte s.r.l. presenta la seguente situazione:Perdite primi tre esercizi: € 500Perdite successive ai primi tre esercizi: € 1.000Reddito: € 1.100

La società potrà:Compensare parte del reddito con le perdite dei primi tre esercizi, determinando un reddito pari ad euro € 600 (1.100-500)Compensare ulteriormente il reddito residuo con le perdite successive ai primi tre esercizi (€ 600- € 1.000), rimanendo così riportabili € 400 di perdite. Il rispetto del limite dell’80% del reddito comunque verificato (1.100*80%=880)

Caso pratico

Page 52: Perdite Fiscali Padova, 21 maggio 2013 Relatore: Andrea Onori Dottore Commercialista Revisore Legale in Vicenza Presidente Commissione di Studio UNGDCEC.

GRAZIE PER L’ATTENZIONE.

Per quesiti: [email protected]

Fondazione dei Dottori Commercialistied Esperti Contabili di Padova