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PERCORRENDO LA VIA DELLA PERCORRENDO LA VIA DELLA RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’ FERRARA 15 MARZO 2007 FERRARA 15 MARZO 2007 Rosa Maria Gaudio Rosa Maria Gaudio RCU Medicina Legale RCU Medicina Legale Università degli Studi di Ferrara Università degli Studi di Ferrara

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PERCORRENDO LA VIA DELLA PERCORRENDO LA VIA DELLA RESPONSABILITA’ RESPONSABILITA’

FERRARA 15 MARZO 2007FERRARA 15 MARZO 2007

Rosa Maria GaudioRosa Maria GaudioRCU Medicina LegaleRCU Medicina LegaleUniversità degli Studi di FerraraUniversità degli Studi di Ferrara

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““responsabilità”responsabilità”

ha un duplice significato: ha un duplice significato: impegno per mantenere un impegno per mantenere un

comportamento congruo e comportamento congruo e correttocorretto

attitudine a essere chiamati a attitudine a essere chiamati a rispondere a qualche autorità di rispondere a qualche autorità di una condotta professionale una condotta professionale riprovevoleriprovevole

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L’AMBIVALENZA DEL L’AMBIVALENZA DEL TERMINE RESPONSABILITA’TERMINE RESPONSABILITA’

OTTICA NEGATIVAOTTICA NEGATIVA

ESSERE CHIAMATI A ESSERE CHIAMATI A RENDERE CONTO RENDERE CONTO DEL PROPRIO DEL PROPRIO OPERATO: OPERATO: COLPEVOLEZZACOLPEVOLEZZA

VALUTAZIONE DA VALUTAZIONE DA PARTE DI UN PARTE DI UN GIUDICANTE EX POSTGIUDICANTE EX POST

OTTICA POSITIVAOTTICA POSITIVA

COSCIENZA DEGLI COSCIENZA DEGLI OBBLIGHI CONNESSI OBBLIGHI CONNESSI CON LO CON LO SVOLGIMENTO DI SVOLGIMENTO DI UN INCARICOUN INCARICO

IMPEGNO IMPEGNO DELL’OPERATORE DELL’OPERATORE SANITARIO EX ANTESANITARIO EX ANTE

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OTTICHE DELLA RESPONSABILITA’ E OTTICHE DELLA RESPONSABILITA’ E RISPETTIVI PRINCIPI ISPIRATORI RISPETTIVI PRINCIPI ISPIRATORI DELLA CONDOTTA PROFESSIONALEDELLA CONDOTTA PROFESSIONALE

OTTICA NEGATIVAOTTICA NEGATIVA

Obiettivo prevenzione di Obiettivo prevenzione di sanzionisanzioni

Centralità del Centralità del professionistaprofessionista

Sentenza della Sentenza della magistratura come guida e magistratura come guida e appiattimento della cultura appiattimento della cultura scientificascientifica

Professione espletata in Professione espletata in modo difensivo e possibili modo difensivo e possibili danni all’assistito da danni all’assistito da omesso intervento omesso intervento qualificatoqualificato

Esasperazione dei Esasperazione dei formalismiformalismi

OTTICA POSITIVAOTTICA POSITIVA

Obiettivo tutela della Obiettivo tutela della salutesalute

Centralità dell’assistitoCentralità dell’assistito Conoscenze scientifiche Conoscenze scientifiche

aggiornate come guidaaggiornate come guida

Professione ispirata alla Professione ispirata alla solidarietà con l’assistitosolidarietà con l’assistito

Valorizzazione degli Valorizzazione degli aspetti sostanzialiaspetti sostanziali

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““G.Cattaneo, La responsabilità G.Cattaneo, La responsabilità del professionista, Giuffre del professionista, Giuffre 1958”-1958”-

La professione intellettuale consiste in La professione intellettuale consiste in quelle attività, di particolar pregio per quelle attività, di particolar pregio per il loro carattere intellettuale, che il loro carattere intellettuale, che trovano il loro elemento qualificante trovano il loro elemento qualificante proprio nella prestazione dell’opera proprio nella prestazione dell’opera puramente creativa, a significare la puramente creativa, a significare la peculiarità che si ravvisa nell’apporto peculiarità che si ravvisa nell’apporto offerto dall’intelligenza e dalla cultura offerto dall’intelligenza e dalla cultura del professionista medesimo – del professionista medesimo –

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Professioni intellettuali:

“espletamento di attività di natura prevalentemente intellettuale riguardanti determinati e specifici settori operativi di interesse collettivo o di rilevanza sociale: il loro esercizio richiede il possesso di particolari ed idonei requisiti di formazione culturale, scientifica e tecnica ed è caratterizzato da autonomia decisionale nella determinazione delle modalità di perseguimento dei risultati, nonché dall’assunzione di responsabilità dirette e personali in relazione alle prestazioni svolte”.

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CC Capo II: Delle professioni intellettuali Art. 2229 Esercizio delle professioni intellettuali

La legge determina le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi o elenchi.

L'accertamento dei requisiti per l'iscrizione negli albi o negli elenchi, la tenuta dei medesimi e il potere disciplinare sugli iscritti sono demandati alle associazioni

professionali sotto la vigilanza dello Stato, salvo che la legge disponga diversamente.

Contro il rifiuto dell'iscrizione o la cancellazione dagli albi o elenchi, e contro i provvedimenti disciplinari che importano la perdita o la sospensione del diritto

all'esercizio della professione e ammesso ricorso in via giurisdizionale nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi speciali.

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Il professionista deve essere in grado Il professionista deve essere in grado di assumere autonomamente la di assumere autonomamente la responsabilità dei processi e responsabilità dei processi e prendere decisioni autonome al fine prendere decisioni autonome al fine di mettere in atto il lavoro di mettere in atto il lavoro interdisciplinare e interprofessionale interdisciplinare e interprofessionale nei complessi contesti assistenziali in nei complessi contesti assistenziali in cui l’utente esprime i propri bisogni cui l’utente esprime i propri bisogni di salute di salute

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““competenza”competenza”

Le interpretazioni prevalenti intendono Le interpretazioni prevalenti intendono competenza come sinonimo di pertinenza, competenza come sinonimo di pertinenza, tuttavia, seguendo questa interpretazione, tuttavia, seguendo questa interpretazione, non avrebbe molto senso la locuzione non avrebbe molto senso la locuzione “competenze previste per le professioni “competenze previste per le professioni ………”. ………”.

deriva dal latino deriva dal latino cum peterecum petere, chiedere , chiedere insieme, ma evoca anche il verbo italiano insieme, ma evoca anche il verbo italiano competere, cioè far fronte a una situazione competere, cioè far fronte a una situazione sfidante.sfidante.

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legge 23-12-1978 N. 833legge 23-12-1978 N. 833

all’ articolo all’ articolo 66 - comma 6 – - comma 6 – Competenze dello Stato – si Competenze dello Stato – si legge: legge:

s) gli ordini e i collegi s) gli ordini e i collegi professionali […] “le professioni professionali […] “le professioni sanitarie non mediche si formano sanitarie non mediche si formano all’interno del SSN.all’interno del SSN.

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D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992D.Lgs. n. 502 del 30.12.1992 , legge Di Lorenzo o – di , legge Di Lorenzo o – di “riordino della disciplina “riordino della disciplina in materia sanitaria” in materia sanitaria” l’l’art. 6art. 6-disciplina i rapporti tra SSN ed università- -disciplina i rapporti tra SSN ed università-

e, al e, al comma 3comma 3 afferma che “ ..la formazione del afferma che “ ..la formazione del personale sanitario infermieristico, tecnico e della personale sanitario infermieristico, tecnico e della riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero riabilitazione avviene in sede ospedaliera ovvero presso altre strutture del S.S.N. e istituzioni presso altre strutture del S.S.N. e istituzioni private accreditate . Il private accreditate . Il Ministro della sanità Ministro della sanità individua con proprio decreto le figure individua con proprio decreto le figure professionali da formare e i relativi profili .professionali da formare e i relativi profili . Il Il relativo ordinamento didattico è definito ai sensi relativo ordinamento didattico è definito ai sensi dell’art . 9 del D.Lgs. n° 341 del 19 novembre dell’art . 9 del D.Lgs. n° 341 del 19 novembre 1990 con decreto del Ministero dell’università e 1990 con decreto del Ministero dell’università e della ricerca scientifica e tecnologica emanato della ricerca scientifica e tecnologica emanato concordemente con il Ministro della sanità. [… concordemente con il Ministro della sanità. […

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Cenni storiciCenni storici

Legge 10 agosto 2000, n 251 (art 6, Legge 10 agosto 2000, n 251 (art 6, comma 1, legge 251/2000) e dai comma 1, legge 251/2000) e dai decreti 2 aprile 2001: Determinazione decreti 2 aprile 2001: Determinazione delle classi delle lauree universitarie delle classi delle lauree universitarie delle professioni sanitarie” e delle professioni sanitarie” e “determinazioni delle classi di laurea “determinazioni delle classi di laurea specialistiche universitarie delle specialistiche universitarie delle professioni sanitarieprofessioni sanitarie””

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DDecreto Ministero Sanità 27 ecreto Ministero Sanità 27 luglio 2000luglio 20001)Decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000 1)Decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000

Equipollenza di diplomi e attestati al Equipollenza di diplomi e attestati al diploma diploma universitario di infermiereuniversitario di infermiere ai fini dell’esercizio ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-baseprofessionale e dell’accesso alla formazione post-base

2) 1)Decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000 2) 1)Decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000 Equipollenza del titolo di vigilatrici di infanzia al Equipollenza del titolo di vigilatrici di infanzia al diploma universitario diploma universitario di infermiere pediatricodi infermiere pediatrico ai fini ai fini dell’ esercizio professionale e dell’accesso alla dell’ esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-baseformazione post-base

3) 1)Decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000 3) 1)Decreto del Ministero della Sanità 27 luglio 2000 Equipollenza di diplomi e attestati al diploma Equipollenza di diplomi e attestati al diploma universitario di universitario di assistente sanitarioassistente sanitario ai fini dell’esercizio ai fini dell’esercizio professionale e dell’accesso alla formazione post-baseprofessionale e dell’accesso alla formazione post-base

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DDecreto Ministero Sanità 27 ecreto Ministero Sanità 27 luglio 2000luglio 2000L’equipollenza dei titoli conseguiti prima dell’avvento del L’equipollenza dei titoli conseguiti prima dell’avvento del

diploma universitario e del diploma universitario al diploma di diploma universitario e del diploma universitario al diploma di laurea triennale è stata sancita, quanto meno negli effetti laurea triennale è stata sancita, quanto meno negli effetti legati alla prosecuzione degli studi universitari, laurea legati alla prosecuzione degli studi universitari, laurea specialistica e master, per tutte le professioni dal recente D.L. specialistica e master, per tutte le professioni dal recente D.L. 11 novembre 2001, n 402 convertito 11 novembre 2001, n 402 convertito

Con la legge 8 febbraio 2002, n 1 “in cui si specifica che i Con la legge 8 febbraio 2002, n 1 “in cui si specifica che i diplomi conseguiti in base alla normativa precedente, dalle diplomi conseguiti in base alla normativa precedente, dalle professioni sanitarie ex lege n 42 del 1999 e n 251 del 2000 e professioni sanitarie ex lege n 42 del 1999 e n 251 del 2000 e i diplomi di assistenti sociali, sono validi ai fini dell’accesso ai i diplomi di assistenti sociali, sono validi ai fini dell’accesso ai corsi di laurea specialistica, ai master e agli altri corsi di corsi di laurea specialistica, ai master e agli altri corsi di formazione post-base di cui al decreto ministeriale n 509 del formazione post-base di cui al decreto ministeriale n 509 del 1999 attivati dalle università”.1999 attivati dalle università”.

Pur non essendo una formale equipollenza, come avvenuto con Pur non essendo una formale equipollenza, come avvenuto con la legge 42/1999 e con i decreti del ministero della sanità del la legge 42/1999 e con i decreti del ministero della sanità del 27 luglio 2000, è senza dubbio un’equipollenza nelle 27 luglio 2000, è senza dubbio un’equipollenza nelle conseguenze concrete del titolo di studio.conseguenze concrete del titolo di studio.

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Il nuovo percorso formativoIl nuovo percorso formativoCorso di laureaCorso di laureaper Infermiereper Infermiere

3 aa3 aa Master 1°liv.Master 1°liv.

Laurea specialistica inLaurea specialistica in

Scienze InfermieristicheScienze Infermieristiche2 aa2 aa

Master 2° livMaster 2° liv..Diploma di Diploma di

SpecializzazioneSpecializzazione3 aa3 aa

Dottorato di ricercaDottorato di ricerca

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D.M 14 settembre 1994, n 739D.M 14 settembre 1994, n 739

NELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA NELLA PROFESSIONE INFERMIERISTICA

in primo luogo Il disposto contenuto nel in primo luogo Il disposto contenuto nel D.M 14 settembre D.M 14 settembre 1994, n 7391994, n 739 nella parte in cui precisa che l’infermiere “è nella parte in cui precisa che l’infermiere “è responsabile dell’assistenza generale infermieristica”responsabile dell’assistenza generale infermieristica”

L’attività collaborante o di equipe o di collaborazione è L’attività collaborante o di equipe o di collaborazione è espressa nel terzo comma, punto a dello stesso articolo espressa nel terzo comma, punto a dello stesso articolo dove si sottolinea:dove si sottolinea:

… …funzione integrante medico-infermiere, …quando funzione integrante medico-infermiere, …quando si specifica che l’infermiere “partecipa alla si specifica che l’infermiere “partecipa alla identificazione dei bisogni di salute della persona identificazione dei bisogni di salute della persona e della collettività”e della collettività”

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legge 23-12-1978 N. 833legge 23-12-1978 N. 833

all’ articolo all’ articolo 66 - comma 6 – Competenze dello - comma 6 – Competenze dello Stato – si legge: Stato – si legge:

[…] q) fissare i requisiti per la determinazione […] q) fissare i requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sanitari dei profili professionali degli operatori sanitari , le disposizioni generali per la durata dei , le disposizioni generali per la durata dei corsi, i requisiti necessari per l’ammissione corsi, i requisiti necessari per l’ammissione nelle scuole nonché i requisiti per l’esercizio nelle scuole nonché i requisiti per l’esercizio delle professioni mediche e ausiliarie delle professioni mediche e ausiliarie

r) il riconoscimento e la equiparazione dei r) il riconoscimento e la equiparazione dei servizi sanitari prestati in Italia e all’estero servizi sanitari prestati in Italia e all’estero dagli operatori sanitari ai fini dell’ammissione dagli operatori sanitari ai fini dell’ammissione ai concorsi e come titolo nei concorsi stessi,ai concorsi e come titolo nei concorsi stessi,

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Cenni storiciCenni storici Il profilo professionale recepito con il D.M. Il profilo professionale recepito con il D.M.

14 settembre 1994, n 739, pur avendo 14 settembre 1994, n 739, pur avendo innovato i criteri per l’esercizio professionale innovato i criteri per l’esercizio professionale indicando una ampia cornice di competenza indicando una ampia cornice di competenza infermieristica, conservava un rapporto di infermieristica, conservava un rapporto di convivenza non facile con il mansionario.convivenza non facile con il mansionario.

Il mansionario si componeva di 6 articoli di cui solo i primi 2 Il mansionario si componeva di 6 articoli di cui solo i primi 2 erano dedicati specificamente all’infermiere professionale, il erano dedicati specificamente all’infermiere professionale, il terzo definiva le mansioni delle vigilatrici d’infanzia, il quarto terzo definiva le mansioni delle vigilatrici d’infanzia, il quarto le mansioni dell’infermiere professionale specializzato in le mansioni dell’infermiere professionale specializzato in anestesia e rianimazione, il quinto riguardava gli assistenti anestesia e rianimazione, il quinto riguardava gli assistenti sanitari, il sesto le mansioni degli infermieri generici, unico sanitari, il sesto le mansioni degli infermieri generici, unico

articolo sopravvissuto all’abrogazionearticolo sopravvissuto all’abrogazione

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L’esercizio professionale senza L’esercizio professionale senza mansionariomansionario

Il nostro ordinamento è passato da una Il nostro ordinamento è passato da una situazione di evidente rigidità interpretativa, situazione di evidente rigidità interpretativa, caratterizzata dall’esistenza stessa di caratterizzata dall’esistenza stessa di mansionari, a una situazione di maggiore mansionari, a una situazione di maggiore flessibilità, con una interpretazione dei ruoli e flessibilità, con una interpretazione dei ruoli e delle funzioni di ciascuna figura in modo non delle funzioni di ciascuna figura in modo non precostituito, ma destinato a letture di precostituito, ma destinato a letture di carattere storico-evolutivo, con particolare carattere storico-evolutivo, con particolare riguardo all’evoluzione delle conoscenze riguardo all’evoluzione delle conoscenze necessarie per compiere determinati atti.necessarie per compiere determinati atti.

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L’esercizio professionale senza L’esercizio professionale senza mansionariomansionario

Un problema che può sorgere a livello Un problema che può sorgere a livello interpretativo è dato dallainterpretativo è dato dalla non non esaustività esaustività del profilo professionaledel profilo professionale, che volutamente , che volutamente non ricomprende la ricchezza delle non ricomprende la ricchezza delle situazioni operative e cognitive che situazioni operative e cognitive che quotidianamente appaiono sia negli quotidianamente appaiono sia negli ospedali a carattere universitario, sia a ospedali a carattere universitario, sia a carattere prettamente ospedaliero.carattere prettamente ospedaliero.

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LEGGE 26 febbraio 1999, n. 42.LEGGE 26 febbraio 1999, n. 42.Disposizioni in materia di Disposizioni in materia di

professioni sanitarie.professioni sanitarie. La denominazione "professione La denominazione "professione

sanitaria ausiliaria" nel testo unico sanitaria ausiliaria" nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio1934, n. regio decreto 27 luglio1934, n. 1265, e successive modificazioni, 1265, e successive modificazioni, nonché in ogni altra disposizione di nonché in ogni altra disposizione di legge, e' sostituita dalla legge, e' sostituita dalla denominazione "professione denominazione "professione sanitaria".sanitaria".

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LEGGE 26 febbraio 1999, n. 42.LEGGE 26 febbraio 1999, n. 42.Disposizioni in materia di Disposizioni in materia di

professioni sanitarie.professioni sanitarie. art. 1 II comma art. 1 II comma – – parte 1° “…..fatte salve parte 1° “…..fatte salve le competenzele competenze previste per previste per

le professioni mediche e per le altre professioni del le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l’accesso alle quali è richiesto il ruolo sanitario per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.”delle specifiche competenze professionali.”

parte 2° - “il campo proprio di attività e responsabilità parte 2° - “il campo proprio di attività e responsabilità delle professioni sanitarie … è determinato dai delle professioni sanitarie … è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istituitivi dei relativi contenuti dei decreti ministeriali istituitivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione post-base nonché degli specifici codici deontologici…”post-base nonché degli specifici codici deontologici…”

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LIMITI?LIMITI?

criterio limite dell’atto medico è di criterio limite dell’atto medico è di difficile interpretazione: si tratta infatti di difficile interpretazione: si tratta infatti di distinguere tra questo e atto sanitario. distinguere tra questo e atto sanitario.

Il limite dell’atto medico è di carattere Il limite dell’atto medico è di carattere professionale, concretizzandosi nelle professionale, concretizzandosi nelle azioni e nelle funzioni per cui sono azioni e nelle funzioni per cui sono necessarie le capacità, le conoscenze e necessarie le capacità, le conoscenze e le esperienze che solo un medico può le esperienze che solo un medico può avere. avere.

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Corte di Cassazione, Corte di Cassazione, sez. VI, 21 febbraio sez. VI, 21 febbraio 1997. 1997. Il limite Il limite dell'atto medicodell'atto medico si connota per la sua si connota per la sua

difficile individuazione per motivi che potremmo difficile individuazione per motivi che potremmo definire storici, in quanto nel nostro ordinamento definire storici, in quanto nel nostro ordinamento da sempre vi è una sorta di equivalenza tra l'atto da sempre vi è una sorta di equivalenza tra l'atto sanitario e l'atto medico. Equivalenza che ha sanitario e l'atto medico. Equivalenza che ha trovato l'avallo della giurisprudenza della trovato l'avallo della giurisprudenza della Suprema Corte di Cassazione che ha avuto Suprema Corte di Cassazione che ha avuto modo di precisare che solo una fonte normativa modo di precisare che solo una fonte normativa può consentire a soggetti diversi da quelli può consentire a soggetti diversi da quelli esercitanti la professione di medico interventi esercitanti la professione di medico interventi invasivi sulla sfera corporale, sulla base di un invasivi sulla sfera corporale, sulla base di un ragionevole riconoscimento di ragionevole riconoscimento di competenzecompetenze tecniche e professionali tecniche e professionali

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L’assoluta originalità dell’atto,che può L’assoluta originalità dell’atto,che può qualificarsi come medico, discende dalla qualificarsi come medico, discende dalla necessità ad esso propria di far procedere una necessità ad esso propria di far procedere una formulazione diagnostica alla scelta della cura, formulazione diagnostica alla scelta della cura, che non può che essere successiva. Solo dalla che non può che essere successiva. Solo dalla indicazione diagnostica, infatti, e più indicazione diagnostica, infatti, e più precisamente dal percorso che è proprio alla precisamente dal percorso che è proprio alla diagnosi differenziale, scaturisce l’indicazione diagnosi differenziale, scaturisce l’indicazione terapeutica, che nella sua qualità di trattamento terapeutica, che nella sua qualità di trattamento non necessariamente farmacologico ben può non necessariamente farmacologico ben può essere affidata, in termini di organizzazione essere affidata, in termini di organizzazione prescrittiva, oltre che di modalità di prescrittiva, oltre che di modalità di somministrazione, ad altra figura tecnica o somministrazione, ad altra figura tecnica o professionale diversa dal medico. Forse, quindi, professionale diversa dal medico. Forse, quindi, solo la diagnosi differenziale è quell’aspetto che solo la diagnosi differenziale è quell’aspetto che connota l’atto medico-chirurgico rispetto agli connota l’atto medico-chirurgico rispetto agli altri atti di altri professionisti sanitari che quindi altri atti di altri professionisti sanitari che quindi dovrebbero meglio essere definiti atti sanitari. dovrebbero meglio essere definiti atti sanitari.

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RESPONSABILITA’?RESPONSABILITA’?COMPETENZA?COMPETENZA?

PUNTO DI PARTENZAPUNTO DI PARTENZA

Nota n. 17425 del 09/05/06 con cui il Nota n. 17425 del 09/05/06 con cui il Ministero della Salute invia il PARERE Ministero della Salute invia il PARERE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA’ DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA’ riguardo il prelievo da arteria radiale riguardo il prelievo da arteria radiale per EGA da parte di infermieri.per EGA da parte di infermieri.

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Nota n. 17425 del 09/05/06 Nota n. 17425 del 09/05/06 PARERE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI PARERE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DI SANITA’ riguardo il prelievo da arteria SANITA’ riguardo il prelievo da arteria radiale per EGA da parte di infermieriradiale per EGA da parte di infermieri

PROBLEMAPROBLEMA

DIFFORMITA’ DI PRATICA SUL TERRITORIO DIFFORMITA’ DI PRATICA SUL TERRITORIO NAZIONALE RIGUARDO IL PRELIEVO DA NAZIONALE RIGUARDO IL PRELIEVO DA

ARTERIA RADIALE PER EGAARTERIA RADIALE PER EGA- - attività di competenza infermieristica in molte U.O. attività di competenza infermieristica in molte U.O.

(Rianimazione, Terapia Intensiva, Pneumologia…)(Rianimazione, Terapia Intensiva, Pneumologia…)

- attività di competenza medica per prassi- attività di competenza medica per prassi

- atto medico esclusivo- atto medico esclusivo

- attività di competenza infermieristica se prelievo da - attività di competenza infermieristica se prelievo da arteria radiale, medica se prelievo da arteria femoralearteria radiale, medica se prelievo da arteria femorale

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Considerato che tale tecnica:Considerato che tale tecnica:

- “è illustrata allo studente infermiere per la sola - “è illustrata allo studente infermiere per la sola osservazione, in quanto ritenuta TECNICA osservazione, in quanto ritenuta TECNICA AVANZATA DA APPRENDERSI POST LAUREA nelle AVANZATA DA APPRENDERSI POST LAUREA nelle specifiche U.O. o in percorsi formativi successivi specifiche U.O. o in percorsi formativi successivi come il Master in Area Critica;come il Master in Area Critica;

- è appresa dall’infermiere nell’esercizio della - è appresa dall’infermiere nell’esercizio della propria attività (…) e sul campo, negli specifici propria attività (…) e sul campo, negli specifici reparti dove è praticata in forma routinaria (…) reparti dove è praticata in forma routinaria (…) a seguito di un adeguato addestramento, basato a seguito di un adeguato addestramento, basato sul superamento di step graduali e sequenziali sul superamento di step graduali e sequenziali (osservazione diretta dell’esecuzione della (osservazione diretta dell’esecuzione della tecnica fatta dall’esperto; esecuzione guidata tecnica fatta dall’esperto; esecuzione guidata con supervisione dell’esperto);con supervisione dell’esperto);

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Il Consiglio Superiore di Sanità Il Consiglio Superiore di Sanità esprime esprime PARERE FAVOREVOLEPARERE FAVOREVOLE a a condizione che:condizione che:

“ “ 1. l’infermiere ne abbia acquisito la1. l’infermiere ne abbia acquisito la

COMPLETA COMPETENZACOMPLETA COMPETENZA

secondo le modalità definite dalle vigenti secondo le modalità definite dalle vigenti normative in materia di profilo ed attività normative in materia di profilo ed attività professionali, ordinamenti didattici e deontologia;professionali, ordinamenti didattici e deontologia;

2. sia prevista sempre l’esistenza di un2. sia prevista sempre l’esistenza di un

PROTOCOLLO OPERATIVOPROTOCOLLO OPERATIVO correttamente redatto, condiviso ed approvato.”correttamente redatto, condiviso ed approvato.”

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AUTONOMIA E COMPETENZAAUTONOMIA E COMPETENZA

Considerare l’autonomia come negazione Considerare l’autonomia come negazione della interdipendenza professionale che della interdipendenza professionale che caratterizza oggi l’organizzazione sanitaria caratterizza oggi l’organizzazione sanitaria nella cura della persona sarebbe nella cura della persona sarebbe indubbiamente dannoso per quest’ultima. indubbiamente dannoso per quest’ultima. Anzi, autonomia dovrebbe corrispondere a Anzi, autonomia dovrebbe corrispondere a competenza nella realizzazione dello competenza nella realizzazione dello specifico professionale nell’integrazione specifico professionale nell’integrazione con altri professionisti. Al concetto di con altri professionisti. Al concetto di autonomia non può quindi essere estraneo autonomia non può quindi essere estraneo il concetto di vincoli di partecipazione.il concetto di vincoli di partecipazione.

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““autonomia”autonomia”

possono essere infatti proposte definizioni in possono essere infatti proposte definizioni in termini prevalentemente negativi, sottolineando termini prevalentemente negativi, sottolineando che il termine sta a indicare l’esistenza di un che il termine sta a indicare l’esistenza di un ambito proprio di esercizio professionale, da ambito proprio di esercizio professionale, da realizzare senza vincoli di subordinazione, realizzare senza vincoli di subordinazione, operativa e decisionale, rispetto ad altre operativa e decisionale, rispetto ad altre professioni sanitarie; ma può essere anche professioni sanitarie; ma può essere anche proposta una definizione di carattere positivo, che proposta una definizione di carattere positivo, che si limiti a enfatizzare i contenuti, le metodologie e si limiti a enfatizzare i contenuti, le metodologie e gli obiettivi propri della professione, una gli obiettivi propri della professione, una definizione, cioè che sia formulata in modo da non definizione, cioè che sia formulata in modo da non dover necessariamente stipulare che l’attività è dover necessariamente stipulare che l’attività è svolta senza vincoli rispetto ad altre professioni.svolta senza vincoli rispetto ad altre professioni.

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AUTONOMIA E AUTONOMIA E RESPONSABILITA’RESPONSABILITA’

L’infermiere è titolare L’infermiere è titolare

del proprio atto sanitariodel proprio atto sanitario

ed è quindi transitato da una ed è quindi transitato da una responsabilità limitata e circoscritta al responsabilità limitata e circoscritta al mero atto esecutivo (cfr. mansionario) mero atto esecutivo (cfr. mansionario)

alla alla assunzione di responsabilità assunzione di responsabilità dell’atto infermieristicodell’atto infermieristico

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CASS. 447/2000CASS. 447/2000

E’ DA RICONOSCERE CHE GLI OPERATORI E’ DA RICONOSCERE CHE GLI OPERATORI SANITARI – MEDICI E PARAMEDICI – DI UNA SANITARI – MEDICI E PARAMEDICI – DI UNA STRUTTURA SANITARIA SONO TUTTI, EX LEGE STRUTTURA SANITARIA SONO TUTTI, EX LEGE PORTATORI DI UNA POSIZIONE DI GARANZIA PORTATORI DI UNA POSIZIONE DI GARANZIA NEI CONFRONTI DEI LORO PAZIENTI AFFIDATI, A NEI CONFRONTI DEI LORO PAZIENTI AFFIDATI, A DIVERSI LIVELLI, ALLE LORO CURE E DIVERSI LIVELLI, ALLE LORO CURE E ATTENZIONI, E, IN PARTICOLARE SONO ATTENZIONI, E, IN PARTICOLARE SONO PORTATORI DELLA POSIZIONE DI GARANZIA PORTATORI DELLA POSIZIONE DI GARANZIA CHE VA SOTTO IL NOME DI POSIZIONE DI CHE VA SOTTO IL NOME DI POSIZIONE DI PROTEZIONE, LA QUALE, COME E’ NOTO, E’ PROTEZIONE, LA QUALE, COME E’ NOTO, E’ CONTRASSEGNATA DAL CONTRASSEGNATA DAL DOVERE GIURIDICO, DOVERE GIURIDICO, INCOMBENTE AL SOGGETTO, DI PROVVEDERE INCOMBENTE AL SOGGETTO, DI PROVVEDERE ALLA TUTELA DI UN CERTO BENE GIURIDICO ALLA TUTELA DI UN CERTO BENE GIURIDICO CONTRO QUALSIVOGLIA PERICOLO ATTO A CONTRO QUALSIVOGLIA PERICOLO ATTO A MINACCIARNE L’INTEGRITA’MINACCIARNE L’INTEGRITA’

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ArtArt n° 32 della Costituzione n° 32 della Costituzione, , in vigore dal 1 gennaio in vigore dal 1 gennaio 1948, 1948, ““La Repubblica tutela la salute come La Repubblica tutela la salute come

fondamentale diritto dell’ individuo e fondamentale diritto dell’ individuo e interesse della collettività, e garantisce interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.cure gratuite agli indigenti.

Nessuno può essere obbligato a un Nessuno può essere obbligato a un determinato trattamento sanitario se determinato trattamento sanitario se non per disposizione di legge. La legge non per disposizione di legge. La legge non può in nessun caso violare i limiti non può in nessun caso violare i limiti imposti dal rispetto della persona imposti dal rispetto della persona umana”.umana”.

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Legge 23.12.1978, n. 833 Art. 1 (I Legge 23.12.1978, n. 833 Art. 1 (I principi)principi)

La Repubblica tutela la salute come La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo e fondamentale diritto dell’individuo e interesse della collettività interesse della collettività mediante mediante il servizio sanitario nazionale.il servizio sanitario nazionale.

La tutela della salute fisica e psichica La tutela della salute fisica e psichica deve avvenire nel rispetto della deve avvenire nel rispetto della dignità e della libertà della persona dignità e della libertà della persona umana. umana.

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legge 23-12-1978 N. 833legge 23-12-1978 N. 833

Tra gli obiettivi principali della legge si Tra gli obiettivi principali della legge si ricorda:ricorda:

la formazione di una coscienza sanitaria la formazione di una coscienza sanitaria sulla base di una adeguata educazione sulla base di una adeguata educazione sanitaria del cittadino e della comunità,sanitaria del cittadino e della comunità,

la promozione della salubrità la promozione della salubrità dell’ambiente naturale di vita e di lavoro,dell’ambiente naturale di vita e di lavoro,

la formazione professionale e permanente la formazione professionale e permanente nonché l’aggiornamento scientifico nonché l’aggiornamento scientifico culturale del personale del SSN.culturale del personale del SSN.

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D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 art. 1D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502 art. 1

La tutela della salute come La tutela della salute come diritto diritto fondamentale dell’individuofondamentale dell’individuo ed ed interesse della collettività è garantita interesse della collettività è garantita nel rispetto della dignità e della libertà nel rispetto della dignità e della libertà della persona umana, della persona umana, attraverso il attraverso il S.S.NS.S.N. quale complesso delle funzioni . quale complesso delle funzioni e delle attività assistenziali dei Servizi e delle attività assistenziali dei Servizi sanitari regionalisanitari regionali

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Legge Regionale E.R. 23 dicembre Legge Regionale E.R. 23 dicembre 2004, n. 29 2004, n. 29 (Norme generali sull’organizzazione (Norme generali sull’organizzazione ed il funzionamento del servizio sanitario regionale)ed il funzionamento del servizio sanitario regionale)

Art.1 Il S.s.r. è costituito dalle Art.1 Il S.s.r. è costituito dalle strutture, dalle funzioni e dalle attività strutture, dalle funzioni e dalle attività assistenziali rivolte ad assicurare, assistenziali rivolte ad assicurare, nell’ambito del S.s.n. e nel rispetto dei nell’ambito del S.s.n. e nel rispetto dei suoi principi fondamentali, la tutela suoi principi fondamentali, la tutela della salute come diritto fondamentale della salute come diritto fondamentale della persona e interesse della della persona e interesse della collettività collettività ai sensi dell’art. 32 della Costituzione, ai sensi dell’art. 32 della Costituzione, degli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. degli articoli 1 e 2 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell’art. 1 del d..lgs. 30 dicembre 1992, n. 502833 e dell’art. 1 del d..lgs. 30 dicembre 1992, n. 502

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It is all relative!

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quindiquindi Nuova sfidaNuova sfida Figure sanitarie professionalmente Figure sanitarie professionalmente

riconosciute a livello normativoriconosciute a livello normativo

Necessario un forte coinvolgimento di Necessario un forte coinvolgimento di tutte le professioni coinvolte, di tutte le professioni coinvolte, di elaborazione, di rflessione senza scivolare elaborazione, di rflessione senza scivolare in posizioni precostituite o rigidamente in posizioni precostituite o rigidamente corporative in modo tale da ridisegnare corporative in modo tale da ridisegnare con scienza e coscienza le competenze con scienza e coscienza le competenze sulla base della formazione rivevuta e sulla base della formazione rivevuta e deontologica indicati dalla legge.deontologica indicati dalla legge.

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I medici hanno la responsabilità I medici hanno la responsabilità diagnostica, terapeutica e chirurgica;diagnostica, terapeutica e chirurgica;

gli infermieri hanno la responsabilità gli infermieri hanno la responsabilità della gestione del paziente, che è affidato della gestione del paziente, che è affidato quasi esclusivamente al personale quasi esclusivamente al personale infermieristico, il quale, ove lo reputi infermieristico, il quale, ove lo reputi necessario, si avvale dell’opera del necessario, si avvale dell’opera del personale di supporto; personale di supporto;

il personale di supporto ha la il personale di supporto ha la responsabilità della corretta esecuzione responsabilità della corretta esecuzione del compito affidatoglidel compito affidatogli. .

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L’INFERMIERE L’INFERMIERE è responsabile dell’assistenza generale è responsabile dell’assistenza generale infermieristica.infermieristica.

L’infermiere L’infermiere risponde, risponde, quale professionista, quale professionista, direttamente delle sue azioni orientate al direttamente delle sue azioni orientate al risultato assistenziale, sopportandone risultato assistenziale, sopportandone l’onere delle relative conseguenze di natura l’onere delle relative conseguenze di natura civile, penale e disciplinarecivile, penale e disciplinare

L’infermiere è passato dal L’infermiere è passato dal prestare assistenza prestare assistenza al medicoal medico al al prestare assistenza al pazienteprestare assistenza al paziente, , assumendo così responsabilità del percorso assumendo così responsabilità del percorso sanitario infermieristico nei confronti del sanitario infermieristico nei confronti del paziente.paziente.

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L’attività di somministrazione di farmaci deve L’attività di somministrazione di farmaci deve essere eseguita dall’infermiere non in modo essere eseguita dall’infermiere non in modo meccanicistico, ma in modo meccanicistico, ma in modo collaborativocollaborativo con con il medico. il medico.

In caso di dubbi sul dosaggio prescritto In caso di dubbi sul dosaggio prescritto l’infermiere si deve attivare non per l’infermiere si deve attivare non per sindacare l’efficacia terapeutica del farmaco sindacare l’efficacia terapeutica del farmaco prescritto, bensì per richiamarne l’attenzione prescritto, bensì per richiamarne l’attenzione e richiederne la rinnovazione in forma scrittae richiederne la rinnovazione in forma scritta..

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L’INFERMIERE GARANTISCE L’INFERMIERE GARANTISCE LA CORRETTA LA CORRETTA

APPLICAZIONE DELLE APPLICAZIONE DELLE PRESCRZIONI PRESCRZIONI DIAGNOSTICO DIAGNOSTICO

TERAPEUTICHE TERAPEUTICHE

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L’autonomia e la responsabilità L’autonomia e la responsabilità dell’infermiere consiste nello svolgimento dell’infermiere consiste nello svolgimento delle procedure e nelle valutazioni delle procedure e nelle valutazioni necessarie per garantire la correttezza necessarie per garantire la correttezza dell’applicazione.dell’applicazione.

Mutate condizioni cliniche della persona, Mutate condizioni cliniche della persona, intervenute dopo la prescrizione medica, intervenute dopo la prescrizione medica, possono suggerire all’infermiere di possono suggerire all’infermiere di astenersi temporaneamente dalla astenersi temporaneamente dalla somministrazione, avvisando il medico del somministrazione, avvisando il medico del cambiamento sopraggiunto nell’assistito cambiamento sopraggiunto nell’assistito per una eventuale rivalutazione della per una eventuale rivalutazione della terapiaterapia..

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COSTANTE VERIFICA DA PARTE DELL’INFERMIERECOSTANTE VERIFICA DA PARTE DELL’INFERMIERE DEL PROCESSO TERAPEUTICO DEL PROCESSO TERAPEUTICO

VERIFICA VERIFICA Prescrizione del farmaco Prescrizione del farmaco VERIFICA VERIFICA Fornitura e approvigionamentoFornitura e approvigionamento VERIFICAVERIFICA ConservazioneConservazione VERIFICAVERIFICA SomministrazioneSomministrazione VERIFICAVERIFICA Rilevazione d’efficaciaRilevazione d’efficacia VERIFICAVERIFICA Rilevazione di eventi avversiRilevazione di eventi avversi

Questa verifica presuppone adeguate conoscenze, Questa verifica presuppone adeguate conoscenze, competenze e abilità. L’infermiere ha il dovere di essere competenze e abilità. L’infermiere ha il dovere di essere informato sul progetto diagnostico terapeutico. Qualora informato sul progetto diagnostico terapeutico. Qualora esistano dubbi o incertezze , l’infermiere deve esistano dubbi o incertezze , l’infermiere deve intervenire contattando il medico e non eseguire intervenire contattando il medico e non eseguire passivamente la prescrizione passivamente la prescrizione

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Quando l’infermiere si avvale di Quando l’infermiere si avvale di operatori di supporto, deve operatori di supporto, deve costantemente e preventivamente costantemente e preventivamente verificare il livello di competenza di verificare il livello di competenza di tali figure, discernere attentamente se tali figure, discernere attentamente se e quali mansioni affidare e garantire e quali mansioni affidare e garantire sistematica e adeguata supervisione sistematica e adeguata supervisione su quanto in via di effettuazione, su quanto in via di effettuazione, mantenendo comunque la mantenendo comunque la responsabilità dei risultatiresponsabilità dei risultati

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L’infermiere ha la responsabilità L’infermiere ha la responsabilità del del caso, caso, ha la responsabilità delha la responsabilità del progetto, progetto, ha la responsabilità del ha la responsabilità del pensare.pensare.

L’OSS ha la responsabilità del L’OSS ha la responsabilità del fare, fare, ovvero una responsabilità ovvero una responsabilità esecutiva.esecutiva.

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L’infermiere ha la responsabilità L’infermiere ha la responsabilità della progettazione e della progettazione e dell’organizzazione del processo dell’organizzazione del processo assistenziale , all’interno del quale assistenziale , all’interno del quale si muove e opera l’OSS.si muove e opera l’OSS.

L’OSS non ha autonomia L’OSS non ha autonomia progettuale e organizzativa.progettuale e organizzativa.

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…….“sapere non è mai .“sapere non è mai abbastanzaabbastanza

dobbiamo applicare dobbiamo applicare le nostre conoscenze”…..le nostre conoscenze”…..

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In senso generale, per responsabilità si intende l’obbligo di rispondere di un’azione illecita, per violazione di una norma giuridica.

La responsabilità pertanto, presuppone l’esistenza di precise norme giuridiche, che possono essere sia divieti (ad es.: di uccidere) che obblighi (ad es.: prestare soccorso).

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Il legislatore ha sempre tenuto Il legislatore ha sempre tenuto conto che la responsabilità è conto che la responsabilità è attribuita al singolo individuo non attribuita al singolo individuo non soltanto dalle norme caratterizzanti soltanto dalle norme caratterizzanti la sua professione, ma anche da la sua professione, ma anche da norme giuridiche di valenza norme giuridiche di valenza generale e che sono contenute nel generale e che sono contenute nel Codice Civile e nel Codice Penale. Codice Civile e nel Codice Penale.

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La responsabilità professionale La responsabilità professionale dell’infermiere nasce da una prestazione dell’infermiere nasce da una prestazione inadeguata inadeguata che ha prodotto effetti che ha prodotto effetti negativi sulla salute del paziente.negativi sulla salute del paziente.

Ciò può comportare per l’infermiere – a Ciò può comportare per l’infermiere – a seconda dei casi – un obbligo al seconda dei casi – un obbligo al risarcimento del danno, una condanna per risarcimento del danno, una condanna per reato o un provvedimento disciplinare. reato o un provvedimento disciplinare.

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La Responsabilità PenaleLa Responsabilità Penale

Equivale all’obbligo di rispondere per azioni che Equivale all’obbligo di rispondere per azioni che costituiscono un reato (fattispecie già prevista dal costituiscono un reato (fattispecie già prevista dal codice); è personale e non è trasferibile a terzi.codice); è personale e non è trasferibile a terzi.

Questa responsabilità è dolosa o colposa, Questa responsabilità è dolosa o colposa, secondo l’intenzionalità del colpevole; é secondo l’intenzionalità del colpevole; é commissiva od omissiva, secondo che si compia commissiva od omissiva, secondo che si compia un’azione penalmente vietata dalla legge oppure un’azione penalmente vietata dalla legge oppure trascuri di eseguire un suo preciso obbligo; trascuri di eseguire un suo preciso obbligo; riguarda i liberi professionisti e i dipendenti riguarda i liberi professionisti e i dipendenti pubblici;pubblici;

configura un reato comune, nel caso di lesione configura un reato comune, nel caso di lesione personale o di omicidio colposo del paziente, personale o di omicidio colposo del paziente, ovvero un reato proprio ed elusivo di chi esercita ovvero un reato proprio ed elusivo di chi esercita la professione sanitaria, come la falsità ideologica la professione sanitaria, come la falsità ideologica in certificato medico o l’omissione del referto.in certificato medico o l’omissione del referto.

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Alcuni spunti Alcuni spunti normativi:normativi: L’L’art. 40 del codice penale dispone che art. 40 del codice penale dispone che ““Rapporto di causalitàRapporto di causalità

Nessuno può essere punito per un fatto Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non e' dipende la esistenza del reato, non e' conseguenza della sua azione od omissione. conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”

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La norma indica tra gli elementi La norma indica tra gli elementi costitutivi del reato il rapporto di costitutivi del reato il rapporto di causalità tra una determinata causalità tra una determinata condotta, positiva o negativa, e condotta, positiva o negativa, e l’evento, che nel caso delle lesioni l’evento, che nel caso delle lesioni colpose determinate dall’esercizio colpose determinate dall’esercizio della attività sanitaria, va identificato della attività sanitaria, va identificato nella lesione dell’incolumità nella lesione dell’incolumità personale del paziente.personale del paziente.

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Alcuni spunti normativiAlcuni spunti normativi

L’art. 40 del c.p. recita al suo 2° L’art. 40 del c.p. recita al suo 2° comma: “Non impedire un evento, comma: “Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.”impedire, equivale a cagionarlo.”

Ossia, si è responsabili dell’evento Ossia, si è responsabili dell’evento dannoso se non se ne è impedito la dannoso se non se ne è impedito la concretizzazione concretizzazione

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L’elemento oggettivo ha L’elemento oggettivo ha tre componenti tre componenti essenziali:essenziali:

La condotta, consistente in una azione La condotta, consistente in una azione o in una omissioneo in una omissione

L’eventoL’evento Il nesso di causalità materiale, per cui Il nesso di causalità materiale, per cui

l’evento deve essere necessariamente l’evento deve essere necessariamente legato alla condotta, costituendone legato alla condotta, costituendone conseguenza.conseguenza.

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La norma indica tra gli elementi La norma indica tra gli elementi costitutivi del reato il rapporto costitutivi del reato il rapporto di causalità tra una determinata di causalità tra una determinata condotta, positiva o negativa, e condotta, positiva o negativa, e l’evento, chel’evento, che nel caso delle nel caso delle lesioni colpose determinate lesioni colpose determinate dall’esercizio dell’attività dall’esercizio dell’attività sanitaria va identificato nella sanitaria va identificato nella lesione dell’incolumità lesione dell’incolumità personale del paziente.personale del paziente.

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La condotta:La condotta: qualsiasi comportamento posto in qualsiasi comportamento posto in

essere da qualsiasi persona idoneo a essere da qualsiasi persona idoneo a provocare l’uccisione di un essere provocare l’uccisione di un essere umanoumano

è necessario che la condotta (azione è necessario che la condotta (azione o omissione) sia caratterizzata, in o omissione) sia caratterizzata, in ordine all’elemento psicologico, da ordine all’elemento psicologico, da colpa.colpa.

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CONDOTTA PROFESSIONALECONDOTTA PROFESSIONALE - Accertata caso per caso - Accertata caso per caso - Condotta di ogni professionista- Condotta di ogni professionista - Natura e specie incarico- Natura e specie incarico - Circostanze concrete d’esecuzione- Circostanze concrete d’esecuzione - Causa: - Causa: antecedenteantecedente ( o complesso ( o complesso

antecedenti) antecedenti) necessarionecessario e e sufficientesufficiente a produrre l’effetto a produrre l’effetto

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L’evento:L’evento: l’evento lesivo alla persona è l’evento lesivo alla persona è

rappresentato, nei delitti di rappresentato, nei delitti di interesse, quelli di omicidio interesse, quelli di omicidio colposo e di lesioni personali colposo e di lesioni personali colpose, rispettivamente dalla colpose, rispettivamente dalla morte o da una malattia.morte o da una malattia.

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Il problema della causalità precede, Il problema della causalità precede, sul piano logico e giuridico, quello sul piano logico e giuridico, quello della colpevolezza, sicchèdella colpevolezza, sicchè non può non può esistere reato quando l’evento non esistere reato quando l’evento non possa considerarsi conseguenza possa considerarsi conseguenza della condotta, ancorché colposa.della condotta, ancorché colposa.

Ne deriva cheNe deriva che la condotta la condotta dell’uomo diventa causa ogni dell’uomo diventa causa ogni qualvolta rappresentiqualvolta rappresenti, , alla stregua alla stregua della migliore scienza ed della migliore scienza ed esperienzaesperienza del del momento storico,momento storico, una delle condizioniuna delle condizioni, tra le tante, tra le tante, , che concorrono a produrre l’evento. che concorrono a produrre l’evento.

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Titanic: What was the CAUSE?

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Corte Suprema di CassazioneCorte Suprema di CassazioneSentenza n. 30328 del 11 settembre Sentenza n. 30328 del 11 settembre 20022002

È causa penalmente rilevante la condotta umana, È causa penalmente rilevante la condotta umana,

attiva o omissiva che si pone come condizione attiva o omissiva che si pone come condizione

“necessaria” – “necessaria” – conditio sine qua nonconditio sine qua non – nella – nella

catena degli antecedenti che hanno concorso a catena degli antecedenti che hanno concorso a

produrre il risultato, senza la quale l’evento da cui produrre il risultato, senza la quale l’evento da cui

dipende l’esistenza del reato non si sarebbe dipende l’esistenza del reato non si sarebbe

verificatoverificato

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Il nesso di causalità materiale:Il nesso di causalità materiale: è necessario che fra condotta è necessario che fra condotta

caratterizzata da colpa ed evento di caratterizzata da colpa ed evento di danno alla persona sussista nesso di danno alla persona sussista nesso di causalità materiale. Il nesso di causalità causalità materiale. Il nesso di causalità materiale rappresenta il legame ontologico materiale rappresenta il legame ontologico e logico che collega, in un vincolo di e logico che collega, in un vincolo di consequenzialità, un determinato evento a consequenzialità, un determinato evento a una determinata azione o omissione una determinata azione o omissione umana, di cui l’evento è quindi il prodotto.umana, di cui l’evento è quindi il prodotto.

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art. 41 c.part. 41 c.p

- - concorso di causeconcorso di cause preesistenti, simultanee preesistenti, simultanee o sopravvenute, o sopravvenute, anche se indipendentianche se indipendenti

dall’azione o omissione del colpevole, dall’azione o omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità ….non esclude il rapporto di causalità ….

concausaconcausa: : condizione necessaria ma non condizione necessaria ma non sufficientesufficiente

occasione:occasione: minima minima causa, causa, ultima,ultima, sostituibile non sufficiente, non necessaria;sostituibile non sufficiente, non necessaria;

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Il ricorso a generalizzazioni scientificamente valide Il ricorso a generalizzazioni scientificamente valide

consente di ancorare il consente di ancorare il giudizio controfattuale, giudizio controfattuale,

altrimenti insediato da ampi margini di altrimenti insediato da ampi margini di

discrezionalità e di indeterminatezza, a parametri discrezionalità e di indeterminatezza, a parametri

oggettivi in grado di esprimere effettive potenzialità oggettivi in grado di esprimere effettive potenzialità

esplicative della condizione necessaria, anche per esplicative della condizione necessaria, anche per

più complessi sviluppi causali dei fenomeni naturali, più complessi sviluppi causali dei fenomeni naturali,

fisici, chimici o biologici.fisici, chimici o biologici.

Corte Suprema di CassazioneCorte Suprema di CassazioneSentenza n. 30328 del 11 settembre 2002Sentenza n. 30328 del 11 settembre 2002

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In altri termini, il nesso causale può In altri termini, il nesso causale può essere ravvisato, quando alla stregua essere ravvisato, quando alla stregua deldel giudizio controfattualegiudizio controfattuale condotto condotto sulla base di una generalizzata regola sulla base di una generalizzata regola di esperienza o di una legge scientifica di esperienza o di una legge scientifica –universale o statistica- si accerti che–universale o statistica- si accerti che, , ipotizzandosi come realizzata dal ipotizzandosi come realizzata dal medico la condotta doverosa medico la condotta doverosa impeditiva dell’evento hic et nunc,impeditiva dell’evento hic et nunc, questo non si sarebbe verificato ovvero questo non si sarebbe verificato ovvero si sarebbe verificato in epoca si sarebbe verificato in epoca significativamente posteriore o con significativamente posteriore o con minore intensità lesiva.minore intensità lesiva.

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La verifica della causalità postula il ricorso La verifica della causalità postula il ricorso

al giudizio controfattuale, articolato sul al giudizio controfattuale, articolato sul

condizionale congiuntivo “se….allora…..”:condizionale congiuntivo “se….allora…..”:

– a)    a)    la condotta è condizione necessaria la condotta è condizione necessaria

dell’evento se, eliminata mentalmente dal novero dell’evento se, eliminata mentalmente dal novero

dei fatti realmente accaduti, l’evento non si dei fatti realmente accaduti, l’evento non si

sarebbe verificato;sarebbe verificato;

– b) la condotta umana non è condizione b) la condotta umana non è condizione

necessaria dell’evento se, eliminata mentalmente necessaria dell’evento se, eliminata mentalmente

mediante il medesimo procedimento, l’evento si mediante il medesimo procedimento, l’evento si

sarebbe egualmente verificato sarebbe egualmente verificato

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Art.42 responsabilità per dolo o Art.42 responsabilità per dolo o per colpa o per delitto per colpa o per delitto

preterintenzionalepreterintenzionale.. Responsabilità obiettiva. Nessuno Responsabilità obiettiva. Nessuno

può essere punito per un’azione o può essere punito per un’azione o omissione preveduta dalla legge omissione preveduta dalla legge come reato, se non l’ha commessa come reato, se non l’ha commessa con coscienza e volontà. Nessuno può con coscienza e volontà. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l’ha dalla legge come delitto, se non l’ha commesso con dolo, salvi i casi di commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge. espressamente preveduti dalla legge.

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L’elemento soggettivo del L’elemento soggettivo del reato reato componenti fondamentalicomponenti fondamentali serve a qualificare e tipizzare la condotta. serve a qualificare e tipizzare la condotta.

La riferibilità della condotta La riferibilità della condotta all’autore della stessa all’autore della stessa

La presenza di un elemento La presenza di un elemento psicologico che caratterizza la psicologico che caratterizza la condotta: il dolo, la colpa la condotta: il dolo, la colpa la preterintenzionalità.preterintenzionalità.

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Art. 43 codice penaleArt. 43 codice penale

Il delitto è colposo, o contro Il delitto è colposo, o contro l’intenzione, quanto l’evento, anche l’intenzione, quanto l’evento, anche se se prevedutopreveduto, non è voluto , non è voluto dall’agente e si verifica a causa di dall’agente e si verifica a causa di negligenzanegligenza o o imprudenzaimprudenza o o imperiziaimperizia , ovvero per , ovvero per inosservanza di leggi inosservanza di leggi regolamenti ordini o disciplineregolamenti ordini o discipline. .

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Riferibilità della condotta Riferibilità della condotta all’autoreall’autore; ;

non sussiste ad esempio nel caso non sussiste ad esempio nel caso in cui si commette l’omicidio sotto in cui si commette l’omicidio sotto ipnosi, la quale ha vinto la ipnosi, la quale ha vinto la resistenza e lo ha costretto a resistenza e lo ha costretto a uccidereuccidere

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Questi elementi citati, sono Questi elementi citati, sono individuati nel disposto individuati nel disposto all’art. 575 del c.p.:all’art. 575 del c.p.: esempio: se M. Bianchi investe in auto un esempio: se M. Bianchi investe in auto un

pedone ferendolo e questo pedone viene portato pedone ferendolo e questo pedone viene portato in pronto soccorso, ma nel tragitto in ambulanza in pronto soccorso, ma nel tragitto in ambulanza questa ha un incidente e il pedone muore. Il Sig. questa ha un incidente e il pedone muore. Il Sig. M. Bianchi, non può essere accusato di omicidio. M. Bianchi, non può essere accusato di omicidio. Nel caso di una ferita provocata ad una persona Nel caso di una ferita provocata ad una persona con un’arma da taglio e nell’arco di pochi minuti con un’arma da taglio e nell’arco di pochi minuti insorge il tetano che porta la persona alla morte, insorge il tetano che porta la persona alla morte, il nesso causale non sussiste, perché dati i tempi il nesso causale non sussiste, perché dati i tempi di incubazione del tetano, la malattia mortale di incubazione del tetano, la malattia mortale non è riconducibile al ferimento, e nel caso non è riconducibile al ferimento, e nel caso dell’ambulanza il ferimento del pedone non è la dell’ambulanza il ferimento del pedone non è la causa della sua morte.causa della sua morte.

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Art.43 elemento psicologico del Art.43 elemento psicologico del reato.reato. Il delitto Il delitto

– È doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento È doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione o omissione e da cui la legge fa dell’azione o omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza delle preveduto e voluto come conseguenza delle propria azione o omissionepropria azione o omissione

– È preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando È preterintenzionale, o oltre l’intenzione, quando dall’azione o omissione deriva un evento dall’azione o omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall’agentedall’agente

– E’ colposo, o contro l’intenzione, quando E’ colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

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Diligenza - riconoscere le proprie possibilitàDiligenza - riconoscere le proprie possibilità– astenersi da interventi che richiedono particolare astenersi da interventi che richiedono particolare

attrezzaturaattrezzatura– comportamento che disattende, per trascuratezza i comportamento che disattende, per trascuratezza i

canoni di un intervento scientificamente corretto canoni di un intervento scientificamente corretto Negligenza (disattenzione, pigrizia, Negligenza (disattenzione, pigrizia,

noncuranza, etc.) noncuranza, etc.) consiste invece in disattenzione, trascuratezza, mancanza di sollecitudine.

Si ravvisa una condotta del sanitario negligente nei casi in cui egli dimentica una garza o un ferro chirurgico nell'addome del paziente operato;

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NEGLIGENZANEGLIGENZA

È il mancato adeguamento del È il mancato adeguamento del comportamento tenuto alle regole comportamento tenuto alle regole che prescrivono le modalità di che prescrivono le modalità di svolgimento di quella attivitàsvolgimento di quella attività

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PrudenzaPrudenza = scientia bene agendi = scientia bene agendi virtù di metodovirtù di metodo

conoscenza dei limiti (tecnici ed ambientali) e scelta conoscenza dei limiti (tecnici ed ambientali) e scelta coerente del comportamentocoerente del comportamento

Imprudenza = avventatezza, comportamento Imprudenza = avventatezza, comportamento incauto, irriflessivo, imponderato, etc.incauto, irriflessivo, imponderato, etc.consiste nella trasgressione di una regola di condotta sostanzialmente obbligatoria, cioè far una determinata azione senza adottare tutte quelle cautele che l'esperienza comune insegna essere necessarie.

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IMPRUDENZA IMPRUDENZA

L’operatore sanitario deve L’operatore sanitario deve astenersi dal compiere tutti quegli astenersi dal compiere tutti quegli atti che, secondo la miglior atti che, secondo la miglior letteratura, possano risultare letteratura, possano risultare fonte di rischio per la salute fonte di rischio per la salute dell’assistitodell’assistito

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Per imperizia, invece, si intende una insufficiente attitudine nell'esercizio di quelle attività che esigono particolari conoscenze tecniche.

La giurisprudenza ha individuato ipotesi di imperizia nei seguenti casi:nel difetto di una necessaria esperienza o di abilità tecnica e professionale;

nel difetto di quel minimo di abilità e perizia tecnica nell'uso dei mezzi manuali o strumentali che il sanitario deve essere sicuro di sapere adoperare

correttamente;nella mancata percezione di un quadro clinico facilmente riconoscibile.

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IMPERIZIAIMPERIZIA

È la mancanza di preparazione È la mancanza di preparazione scientifica e di adeguate cognizioni scientifica e di adeguate cognizioni nella specifica materia. E’ la nella specifica materia. E’ la mancanza di conoscenza del mancanza di conoscenza del complesso di regole tecniche e complesso di regole tecniche e professionali espresse dalla professionali espresse dalla categoria professionalecategoria professionale

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Requisiti del comportamento tecnico Requisiti del comportamento tecnico colposo colposo concetto di colpa:concetto di colpa:

IMPERIZIA: IMPERIZIA: farefare ciò che ciò che non si sanon si sa fare fare

NEGLIGENZA: NEGLIGENZA: non farenon fare ciò che ciò che si devesi deve fare fare

IMPRUDENZA: IMPRUDENZA: farefare ciò che ciò che non si devenon si deve farefare

inosservanza di leggi, ordini….inosservanza di leggi, ordini….

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Responsabilità penaleOMICIDIO COLPOSO:

procedibilità d'ufficiocondanne 6 mesi- 5 anni

LESIONI COLPOSE:Procedibilità d’ufficio e procedibilità a querela

condanne: fino a 6 mesi o multa fino a 500.000.Lesione grave reclusione da 1 a 6 mesi o multa da 250.000 a 1.200.000Lesione gravissima: reclusione da 3 mesi a 2 anni o multa da 600.000 a

2.400.000La lesione personale è grave in caso di durata della malattia o incapacità

ad attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore a 40 gg. se c'è indebolimento permanenti di organi ed apparati, permanente difficoltà alla

favella, deformazioni o sfregio permanente del viso. La lesione è gravissima se c'è malattia insanabile, perdita di un senso, perdita di un arto o arto inservibile,

perdita dell'uso di un organo o capacità di procedere.

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Accertata una condotta colposa del sanitario, per un evento infausto verificatosi, per affermare la responsabilità penale di questi occorre anche

la prova che l'evento si ponga in nesso causale con detta condotta.Alla luce dei principi giurisprudenziali può dirsi che la condotta del

sanitario si porrà come causa dell'evento lesivo del paziente quando l'evento stesso costituisca l'effetto dell'azione del sanitario e non sia dovuto

all'intervento di fattori eccezionali, ossia fattori da lui non prevedibili né dominabili.

La responsabilità professionale tuttavia sorge e si manifesta non solo nel caso di azione, ma anche di sua omissione.

Va ricordato che l'accertamento del nesso causale tra la condotta colposa e l'evento infausto va effettuato secondo parametri diversi a

seconda che la condotta sia consistita in un'azione o in una omissione.

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Difatti, in caso di condotta colposa attiva occorre la prova che l'evento dannoso sia stato con certezza la conseguenza della prestazione non corretta. Viceversa, in caso di condotta colposa omissiva, al criterio della certezza degli effetti della condotta può sostituirsi quello della loro probabilità nel senso che sussiste il rapporto di casualità tra la colposa omissione e l'evento letale anche quando l'opera, se correttamente e tempestivamente intervenuta, avrebbe avuto probabilità di successo e non la certezza di questo.

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Delitto Art. c.p.

Descrizione della condotta e dell’evento causato

Par. di riferimen

to

Lesione personale colposa

590 Errore o omissione dell’infermiere nella prestazione professionale che abbia

causato lesioni personali a carico dell’assistito

2.3.1

Lesione personale dolosa

582 Intervento dell’infermiere intrinsecamente lesivo dell’assistito, a

esito fausto, ma effettuato senza il consenso della persona consapevole delle proprie condizioni e capace di

prendere decisioni

3.3.5

Omicidio colposo 589 Errore o omissione dell’infermiere nella prestazione professionale che abbia

causato il decesso dell’assistito

2.3.1

Omicidio preterintenzional

e

584 Intervento che effettuato senza consenso dell’assistito, ha causato il

decesso dello stesso a prescindere da errori dell’infermiere

3.3.5

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Gli errori più frequenti consistono in:Gli errori più frequenti consistono in:

- - errore di prescrizioneerrore di prescrizione- scambio di pazienti;scambio di pazienti;- errore di dosaggio o di diluizione;errore di dosaggio o di diluizione;- errore di via di somministrazione.errore di via di somministrazione.

Si tratta di errori che si sostanziano nella Si tratta di errori che si sostanziano nella colpa professionale e nei suoi caratteri colpa professionale e nei suoi caratteri delle negligenza, della imprudenza o delle negligenza, della imprudenza o

della imperiziadella imperizia..

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AZIENDA OSPEDALIERO -AZIENDA OSPEDALIERO -UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: UNIVERSITARIA DI BOLOGNA: GESTIONE DEL CONTENZIOSOGESTIONE DEL CONTENZIOSO

Tipologie di contenzioso - anno 2005(N=151)

5,3%

1,3%2,0%3,3%3,3%3,3%4,0%4,6%

6,0%6,6%7,3%

10,6%

21,2%21,2%

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25,0%

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Tribunale di Pavia, 30 Tribunale di Pavia, 30 giugno1930giugno1930

““Non rispondeNon risponde di lesionidi lesioni colpose un colpose un infermiere, il quale nell’eseguire, infermiere, il quale nell’eseguire, legalmente autorizzato, delle legalmente autorizzato, delle iniezioni, abbia perforato il nervo iniezioni, abbia perforato il nervo sciatico del paziente, sciatico del paziente, producendone la paralisi, producendone la paralisi, perché un perché un infermiere non è tenuto a infermiere non è tenuto a conoscere l’anatomia topograficaconoscere l’anatomia topografica”. ”.

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““Il medico è responsabile dell’organizzazione Il medico è responsabile dell’organizzazione interna del servizio a lui affidato e deve interna del servizio a lui affidato e deve svolgere attività di controllo e di verifica svolgere attività di controllo e di verifica sull’operato degli ausiliari. Se il medico sull’operato degli ausiliari. Se il medico effettua una prescrizione di farmaci e effettua una prescrizione di farmaci e l’infermiera la trascrive per consegnarla al l’infermiera la trascrive per consegnarla al malato, il primo è tenuto a controllare che la malato, il primo è tenuto a controllare che la seconda non incorra in errori di trascrizione seconda non incorra in errori di trascrizione causativo della morte”.causativo della morte”.

Tribunale di Bolzano, 3 marzo 1980Tribunale di Bolzano, 3 marzo 1980

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Nel caso in cui si provi che il Nel caso in cui si provi che il trattamento adottato dal sanitario sia trattamento adottato dal sanitario sia stato congruo e idoneo alla patologia stato congruo e idoneo alla patologia del caso e che il danno subito dal del caso e che il danno subito dal paziente sia derivato da una sua paziente sia derivato da una sua condotta condotta imprudenteimprudente e e irresponsabile, irresponsabile, nessun addebito di responsabilità nessun addebito di responsabilità potrà essere mosso al professionista potrà essere mosso al professionista

Tribunale di Chieti, n. 1139/2003Tribunale di Chieti, n. 1139/2003

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La responsabilità CivileLa responsabilità Civile

Equivale all’obbligo di risarcire un danno Equivale all’obbligo di risarcire un danno ingiustamente causato; è trasferibile a terzi, es. ingiustamente causato; è trasferibile a terzi, es. Compagnie di assicurazioniCompagnie di assicurazioni

La resp civile comporta l’obbligo di riparare La resp civile comporta l’obbligo di riparare economicamente un danno causato a seguito di un economicamente un danno causato a seguito di un comportamento antigiuridico e colpevole, contrario comportamento antigiuridico e colpevole, contrario al cod.civile.al cod.civile.

La responsabilità civile non grava su interessi La responsabilità civile non grava su interessi pubblici, come quella penale, bensì su interessi pubblici, come quella penale, bensì su interessi privati, anche se a volte è possibile ricadere in un privati, anche se a volte è possibile ricadere in un illecito che è contemporaneamente civile e penale.illecito che è contemporaneamente civile e penale.

Non tutte le attività illecite generano però una Non tutte le attività illecite generano però una responsabilità civile; è necessario che oltre responsabilità civile; è necessario che oltre all’azione contraria ad una norma di legge si realizzi all’azione contraria ad una norma di legge si realizzi anche un danno.anche un danno.

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Responsabilità civileResponsabilità civile(1)(1)

Illecito civile: la responsabilità Illecito civile: la responsabilità extracontrattuale e la responsabilità extracontrattuale e la responsabilità contrattualecontrattuale

La valutazione del danno e il risarcimentoLa valutazione del danno e il risarcimento

Dal risarcimento delle conseguenze Dal risarcimento delle conseguenze economiche al riconoscimento del danno economiche al riconoscimento del danno biologico e al danno esistenzialebiologico e al danno esistenziale

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RESPONSABILITÀ CIVILEOggetto dell'opera professionale è l'esercizio di una attività tecnicamente

qualificata; l’operatore si obbliga cioè non a guarire il malato ma soltanto a prestargli le cure ritenute necessarie per la guarigione.

Va ricordato che si ha responsabilità per colpa tutte le volte in cui un determinato evento dannoso, pur non essendo voluto dal soggetto, sia

tuttavia imputabile a una negligenza, imprudenza, imperizia, ovvero inosservanza di leggi e regolamenti da parte del medesimo.

Il codice civile fa una distinzione tra responsabilità contrattuale, derivante cioè da un contratto tra due parti ed extracontrattuale, quella cioè

derivante da un evento per il quale sia ravvisabile una colpa.

Ricordo a tal proposito che non esiste né nel codice civile né nel penale uno specifico riferimento alla professione medica, come cioè la nostra

professione non sia distinta da altre attività professionali e non.

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Alcuni spunti Alcuni spunti normativi: legendanormativi: legenda Debitore = colui che eroga il Debitore = colui che eroga il

servizio / la prestazione; il servizio / la prestazione; il professionista sanitarioprofessionista sanitario

Creditore = colui che riceve il Creditore = colui che riceve il servizio / la prestazione; l’utente – servizio / la prestazione; l’utente – cliente, il pazientecliente, il paziente

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Alcuni spunti Alcuni spunti normativi: legendanormativi: legenda Obbligazione:Obbligazione: è un vincolo giuridico in forza del quale un è un vincolo giuridico in forza del quale un

soggetto, detto debitore, è tenuto ad una determinata soggetto, detto debitore, è tenuto ad una determinata prestazione patrimoniale a favore di un'altra persona, prestazione patrimoniale a favore di un'altra persona, detta creditore. L’obbligazione è la situazione correlata detta creditore. L’obbligazione è la situazione correlata al diritto di credito ovvero ad eseguire una prestazione al diritto di credito ovvero ad eseguire una prestazione patrimoniale. patrimoniale. Si suole parlare di obbligo quando la fonte Si suole parlare di obbligo quando la fonte del rapporto è legale; inoltre il medesimo termine è del rapporto è legale; inoltre il medesimo termine è talvolta usato dal legislatore quale sinonimo di "dovere" talvolta usato dal legislatore quale sinonimo di "dovere" (es. art. 143 c.c.). Comunque spesso obbligo ed (es. art. 143 c.c.). Comunque spesso obbligo ed obbligazione sono impiegati come sinonimi.obbligazione sono impiegati come sinonimi.Comunemente si ritiene che il rapporto obbligatorio sia Comunemente si ritiene che il rapporto obbligatorio sia l'archetipo di tutti i rapporti intersoggettivi, sul quale si l'archetipo di tutti i rapporti intersoggettivi, sul quale si modellano sia i rapporti derivanti da fatto illecito che modellano sia i rapporti derivanti da fatto illecito che quelli contrattuali e si ordinano tutte le complesse quelli contrattuali e si ordinano tutte le complesse situazioni soggettive, cioè tutte le relazioni di potere e situazioni soggettive, cioè tutte le relazioni di potere e dovere variamente distribuite fra le parti.dovere variamente distribuite fra le parti.

L’obbligazione del sanitario è di mezzi, L’obbligazione del sanitario è di mezzi, non di risultato non di risultato

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Per ottenere il risarcimento del Per ottenere il risarcimento del danno, il paziente deve provare di danno, il paziente deve provare di essere stato destinatario della essere stato destinatario della prestazione e di essere stato prestazione e di essere stato danneggiato da questa.danneggiato da questa.

Per evitare la condanna, si deve Per evitare la condanna, si deve dimostrare di aver correttamente dimostrare di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi.adempiuto ai propri obblighi.

La prescrizione, di regola, è La prescrizione, di regola, è decennale.decennale.

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Danno biologicoDanno biologico

E’ la lesione dell’integrità fisica e psichica del E’ la lesione dell’integrità fisica e psichica del soggetto medicalmente accertabile e risarcibile soggetto medicalmente accertabile e risarcibile a prescindere dalla capacità di produzione di a prescindere dalla capacità di produzione di reddito del danneggiato. Nell'ambito del danno reddito del danneggiato. Nell'ambito del danno biologico rientrano tutte le fattispecie di danno biologico rientrano tutte le fattispecie di danno non reddituale, cioè il danno estetico, il danno non reddituale, cioè il danno estetico, il danno alla vita di relazione, consistente nel sacrificio alla vita di relazione, consistente nel sacrificio delle distinte manifestazioni della vita di delle distinte manifestazioni della vita di relazione dovute all'evento dannoso, nonché il relazione dovute all'evento dannoso, nonché il danno alla sfera sessuale e la riduzione della danno alla sfera sessuale e la riduzione della capacità lavorativa generica. capacità lavorativa generica.

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Il danno biologicoIl danno biologico[1][1] o danno alla salute o danno alla salute viene in considerazione anche in totale viene in considerazione anche in totale assenza di un danno patrimoniale o di un assenza di un danno patrimoniale o di un illecito penale, esso è espressione del illecito penale, esso è espressione del diritto alla salute e come diritto inviolabile diritto alla salute e come diritto inviolabile di rilevanza costituzionale (art. 32 ) va di rilevanza costituzionale (art. 32 ) va sempre risarcito nel momento in cui viene sempre risarcito nel momento in cui viene leso; la sua rilevanza emerge allorquando leso; la sua rilevanza emerge allorquando vi è un danno all'integrità psicofisica di un vi è un danno all'integrità psicofisica di un individuo individuo

[1][1] Corte Costituzionale sentenza n° 84 del 1986 “Individuazione del contenuto del danno biologico Corte Costituzionale sentenza n° 84 del 1986 “Individuazione del contenuto del danno biologico e la sua conseguente differenza dal danno morale o patrimoniale”e la sua conseguente differenza dal danno morale o patrimoniale”

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““LA SALUTE E’ UNO STATO DI COMPLETO LA SALUTE E’ UNO STATO DI COMPLETO BENESSERE FISICO, MENTALE E BENESSERE FISICO, MENTALE E SOCIALE, E NON SOLAMENTE SOCIALE, E NON SOLAMENTE L’ASSENZA DI MALATTIA O INABILITA”L’ASSENZA DI MALATTIA O INABILITA”

(fonte: O.M.S.)(fonte: O.M.S.)

Quindi, una condizione di armonico Quindi, una condizione di armonico equilibrio funzionale, fisico e psichico equilibrio funzionale, fisico e psichico dell’organismo dinamicamente dell’organismo dinamicamente integrato nel suo ambiente naturale e integrato nel suo ambiente naturale e socialesociale..

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La giurisprudenza ha indicato come La giurisprudenza ha indicato come sintomi dell'esistenza di un danno sintomi dell'esistenza di un danno biologico le seguenti modificazionibiologico le seguenti modificazioni

modificazione dell'aspetto esteriore, ossia dei caratteri modificazione dell'aspetto esteriore, ossia dei caratteri morfologici della persona; morfologici della persona;

riduzione dell'efficienza psicofisica, ossia ridotta possibilità riduzione dell'efficienza psicofisica, ossia ridotta possibilità di utilizzare il proprio corpo; di utilizzare il proprio corpo;

riduzione della capacità sociale, ossia dell'attitudine della riduzione della capacità sociale, ossia dell'attitudine della persona ad affermarsi nel consorzio umano mediante la sua persona ad affermarsi nel consorzio umano mediante la sua vita di relazione con gli altri; vita di relazione con gli altri;

riduzione della capacità lavorativa generica, ossia riduzione della capacità lavorativa generica, ossia dell'attitudine dell'uomo al lavoro in generale; dell'attitudine dell'uomo al lavoro in generale;

perdita di chances lavorative o lesione del diritto alla libertà perdita di chances lavorative o lesione del diritto alla libertà di scelta del lavoro; di scelta del lavoro;

maggior fatica nell'espletamento del proprio lavoro, senza maggior fatica nell'espletamento del proprio lavoro, senza perdita di guadagno; perdita di guadagno;

usura delle forze lavorative di riserva, quando non renda usura delle forze lavorative di riserva, quando non renda necessario il prepensionamento. necessario il prepensionamento.

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DDaanno patrimonialenno patrimoniale

E’ quello arrecato dalla lesione alla sfera E’ quello arrecato dalla lesione alla sfera patrimoniale del danneggiato. Tale fattispecie si patrimoniale del danneggiato. Tale fattispecie si configura quando la lesione alla persona oltre che configura quando la lesione alla persona oltre che menomarne l'integrità psico-fisica, cioè a menomarne l'integrità psico-fisica, cioè a procurarle un danno biologico, ed a perturbarne procurarle un danno biologico, ed a perturbarne lo stato d'animo, cioè a cagionarle un danno lo stato d'animo, cioè a cagionarle un danno morale, incida altresì sulla sfera patrimoniale morale, incida altresì sulla sfera patrimoniale della persona danneggiata, provocandole un della persona danneggiata, provocandole un danno economico. Viene risarcito ai sensi dell’art danno economico. Viene risarcito ai sensi dell’art 2043 del codice civile2043 del codice civile

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il danno emergenteil danno emergenteil lucro cessanteil lucro cessante

Ad es., un danno psico-fisico può comportare Ad es., un danno psico-fisico può comportare l’astensione da un’attività per un certo periodo l’astensione da un’attività per un certo periodo di tempo, durante il quale la persona di tempo, durante il quale la persona danneggiata non è in grado di percepire il danneggiata non è in grado di percepire il profitto o lucro che deriva da tale attività: si profitto o lucro che deriva da tale attività: si parla quindi di lucro cessante.parla quindi di lucro cessante.

Oppure la persona danneggiata è costretta a Oppure la persona danneggiata è costretta a spendere denaro per le cure che si rendono spendere denaro per le cure che si rendono necessarie(farmaci,terapie,protesi,assistenza,ecnecessarie(farmaci,terapie,protesi,assistenza,ecc) in tal caso si realizza il danno emergente.c) in tal caso si realizza il danno emergente.

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Danno moraleDanno morale

E’ rappresentato dalle sofferenze E’ rappresentato dalle sofferenze psichiche, dalle ansie e dal patema psichiche, dalle ansie e dal patema d'animo conseguenti alle lesioni subite. d'animo conseguenti alle lesioni subite. Tale danno è individuabile anche nelle Tale danno è individuabile anche nelle ipotesi di ingiusto turbamento dello ipotesi di ingiusto turbamento dello stato d'animo del danneggiato in stato d'animo del danneggiato in conseguenza dell'illecito.conseguenza dell'illecito.Si ha infatti diritto al danno morale solo Si ha infatti diritto al danno morale solo se le lesioni subite siano la conseguenza se le lesioni subite siano la conseguenza di un fatto illecito di rilevanza penale e di un fatto illecito di rilevanza penale e la responsabilità dell'autore materiale la responsabilità dell'autore materiale del fatto sia provata. del fatto sia provata.

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Danno esistenzialeDanno esistenziale

Questo tipo di danno attiene alla tutela “delle Questo tipo di danno attiene alla tutela “delle attività realizzatrici della persona” ossia la attività realizzatrici della persona” ossia la modificazione della vita quotidiana arrecata, in modificazione della vita quotidiana arrecata, in senso peggiorativo, dall’evento lesivo. Si differenzia senso peggiorativo, dall’evento lesivo. Si differenzia dal danno patrimoniale in quanto non attiene ai dal danno patrimoniale in quanto non attiene ai profili patrimoniali; si distingue dal danno biologico, profili patrimoniali; si distingue dal danno biologico, perché quest’ultimo postula un accertamento perché quest’ultimo postula un accertamento medico; si differenzia dal danno morale in quanto medico; si differenzia dal danno morale in quanto consiste in un’alterazione della vita quotidiana e non consiste in un’alterazione della vita quotidiana e non a un patema vissuto. Questo tipo di danno può a un patema vissuto. Questo tipo di danno può colpire gli affetti familiari (lesione invalidante del colpire gli affetti familiari (lesione invalidante del congiunto…), il mondo del lavoro (azioni congiunto…), il mondo del lavoro (azioni conseguenti a mobbing…)conseguenti a mobbing…)

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Le obbligazioni derivano dacontratto, da fatto illecitoo da ogni altro atto o fatto idoneo a produrle inconformità dell’ordinamento giuridico.

CODICE CIVILEArt. 1173 (Fonti delleobbligazioni)

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L’art. 1176 diligenza L’art. 1176 diligenza nell’adempimentonell’adempimento

1) Nell’adempiere l’obbligazione il 1) Nell’adempiere l’obbligazione il debitore deve usare la diligenza del debitore deve usare la diligenza del buon padre di famiglia. buon padre di famiglia.

2) nell’adempimento delle 2) nell’adempimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio di obbligazioni inerenti all’esercizio di un’attività professionale, la diligenza un’attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riguardo alla deve valutarsi con riguardo alla natura dell’attività esercitata. natura dell’attività esercitata.

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Responsabilità contrattuale. Le principali caratteristiche della Responsabilità contrattuale Codice Civile art. 1176 derivante dal mancato o

inesatto adempimento degli obblighi contrattualmente assunti.

La responsabilità contrattuale va valutata con il disposto dell'articolo 1176 del Codice Civile, il quale stabilisce che "nell'adempiere l'obbligazione

il debitore (nel caso in specie, il sanitario, che è, appunto debitore di una prestazione nei confronti del paziente) deve usare la diligenza del buon

padre di famiglia. Nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di una attività professionale, la diligenza deve valutarsi con riferimento alla

natura dell'attività esercitata" (allegato 3 e 4).L'attività del professionista è normalmente disciplinata proprio da

questa norma, con la conseguenza che egli, generalmente, è responsabile anche per colpa lieve, in sede civile.

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FATTISPECIE: l’art. 1176 comma 1 c.c. descrive un rapporto obbligatorio nella fase dinamica dell'adempimento. L'obbligazione non è connotata da particolari requisiti.   PRECETTO: adempiendo la prestazione il debitore deve usare il livello di diligenza del buon padre di famiglia.  CONFLITTO DI INTERESSI RISOLTO DALLA NORMA: il creditore ha interesse ad ottenere un adempimento quanto più possibile preciso, esatto e puntuale, capace di soddisfare i suoi bisogni e le sue aspettative. Il creditore, dunque, ha tutto l'interesse a che il debitore adempia con la diligenza massima possibile. Il debitore, viceversa, è portatore di un interesse opposto. Il criterio della diligenza, infatti, contribuisce a determinare il contenuto della prestazione ed indica quali sono i mezzi e le energie che occorre impiegare nell'adempimento. Dal punto di vista del debitore, pertanto, quanto più è alta la soglia di diligenza esigibile, tanto maggiore sarà lo sforzo necessario per eseguire la prestazione. Una prestazione più impegnativa, inoltre, espone il debitore al rischio di non adempiere esattamente, incorrendo così nella responsabilità di cui all’art. 1218 c.c. Il comma 1 dell'art. 1176 c.c. contempera con equilibrio i contrapposti interessi del creditore e del debitore, poiché sancisce che il livello di diligenza dovuta non è né quello massimo né quello minimo, bensì quello medio.

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art. 1176, II c, c.cart. 1176, II c, c.c

Infatti la responsabilità professionale dell’operatore Infatti la responsabilità professionale dell’operatore sanitario si configura anche per sanitario si configura anche per colpa lievecolpa lieve, in , in applicazione., quando il professionista medesimo non applicazione., quando il professionista medesimo non abbia posto in essere una prestazione “diligente” per abbia posto in essere una prestazione “diligente” per fronteggiare un caso ordinario, ossia quando si sia fronteggiare un caso ordinario, ossia quando si sia trovato a prestare la propria opera non per risolvere trovato a prestare la propria opera non per risolvere problemi tecnici di speciali difficoltà, ma dovendo problemi tecnici di speciali difficoltà, ma dovendo esercitare la sua professione al cospetto di casi esercitare la sua professione al cospetto di casi ordinari per affrontare i quali si ritiene necessario, ordinari per affrontare i quali si ritiene necessario, nonché doveroso ed adeguato, il bagaglio tecnico del nonché doveroso ed adeguato, il bagaglio tecnico del professionista medio appartenente al medesimo professionista medio appartenente al medesimo settore.settore.

La responsabilità del professionista sarà, per così dire, La responsabilità del professionista sarà, per così dire, relegata alla colpa grave solo qualora il medesimo relegata alla colpa grave solo qualora il medesimo abbia dovuto affrontare problemi tecnici di speciale abbia dovuto affrontare problemi tecnici di speciale difficoltà e per imperizia abbia cagionato il danno.difficoltà e per imperizia abbia cagionato il danno.

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Più precisamente, con riferimento alla figura del medico, la Corte di cassazione ha chiarito che c'è

responsabilità anche per colpa lieve ove il soggetto, di fronte a un caso ordinario, non abbia osservato, per

negligenza, le regole basilari che costituiscano il necessario corredo del professionista che si dedichi a

un determinato settore della medicina.

In termini pratici, il paziente che lamenti di aver subito danni a seguito di un errore professionale, deve

provare, per ottenere un risarcimento, di essere stato destinatario della prestazione e di essere stato da questa danneggiato; spetterà, invece, al sanitario

dimostrare di aver correttamente adempiuto ai propri obblighi.

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FATTISPECIE: l’art. 1176 comma 2 c.c: anche qui si descrive un rapporto obbligatorio nella fase dinamica dell'adempimento. A differenza del primo comma, nel secondo l'obbligazione concerne l'esercizio di un'attività professionale.   PRECETTO: il debitore deve adempiere usando la diligenza richiesta dalla natura dell'attività professionale svolta.   CONFLITTO DI INTERESSI RISOLTO DALLA NORMA: esso si ripropone, sostanzialmente, negli stessi termini già evidenziati a proposito del comma 1. Il conflitto di interessi è risolto dalla norma imponendo al professionista-debitore un livello di diligenza adeguato alla natura professionale della prestazione svolta

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In casi ordinari, chi assume di aver subito un danno avrà solo l’onere di dover provare l’ esistenza del rapporto contrattuale e la natura ordinaria della prestazione dovutagli e mancatagli

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In questi casi, spetterà al professionista sanitario l’’onere di dimostrare di aver usato quella diligenza media che l’’art. 1176 c.c. impone e che il danno è ascrivibile ad altro di diverso piuttosto che ad un suo difetto di diligenza ( “causa a lui non imputabile”, secondo la formula , dell’’art. 1218 c.c).

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l’art. l’art. 1218 c.c.1218 c.c. così recita: " Il debitore che non esegue esattamente la così recita: " Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della l’inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile ".prestazione derivante da causa a lui non imputabile ".

Il creditore, che abbia interesse al risarcimento del danno, ha Il creditore, che abbia interesse al risarcimento del danno, ha l’onere di provare in giudizio l’inadempimento del convenuto; l’onere di provare in giudizio l’inadempimento del convenuto; quest’ultimo, affinché sia esente da responsabilità contrattuale, quest’ultimo, affinché sia esente da responsabilità contrattuale, deve provare che l’inadempimento non è a lui imputabile, e che deve provare che l’inadempimento non è a lui imputabile, e che egli ha tenuto il comportamento richiesto dalla legge e dalle egli ha tenuto il comportamento richiesto dalla legge e dalle pattuizioni contrattuali.pattuizioni contrattuali.

Nell’ambito della responsabilità contrattuale, il paziente deve, Nell’ambito della responsabilità contrattuale, il paziente deve, pertanto, provare l’inadempimento del medico, e non pertanto, provare l’inadempimento del medico, e non necessariamente il dolo (o la colpa ), e il danno conseguente.necessariamente il dolo (o la colpa ), e il danno conseguente.

Deve, inoltre, dimostrare che l’intervento concordato era di facile Deve, inoltre, dimostrare che l’intervento concordato era di facile esecuzione, allo scopo di far valere la responsabilità per colpa esecuzione, allo scopo di far valere la responsabilità per colpa lieve.lieve.

Il sanitario deve provare di aver adottato, con diligenza, tutti i Il sanitario deve provare di aver adottato, con diligenza, tutti i mezzi e gli strumenti, acquisiti alla scienza del momento storico mezzi e gli strumenti, acquisiti alla scienza del momento storico considerato.considerato.

Secondo un’autorevole giurisprudenza ( Cass. civ. sez. III 30 Secondo un’autorevole giurisprudenza ( Cass. civ. sez. III 30 maggio 1996 n° 5005 ), poiché si tratta di un’obbligazione di maggio 1996 n° 5005 ), poiché si tratta di un’obbligazione di mezzi e non di risultati, la prova della relativa responsabilità è mezzi e non di risultati, la prova della relativa responsabilità è sganciata dall’accertamento del danno psicofisico.sganciata dall’accertamento del danno psicofisico.

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– – Responsabilità del Responsabilità del prestatore d'opera prestatore d'opera art. art. 22362236..

Se la prestazione implica la Se la prestazione implica la soluzione di problemi tecnici di soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà, il prestatore speciale difficoltà, il prestatore d'opera non risponde dei danni, d'opera non risponde dei danni, se non in caso di dolo o di colpa se non in caso di dolo o di colpa gravegrave

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art. 2236 c.c.art. 2236 c.c.

pone una limitazione di responsabilità del pone una limitazione di responsabilità del prestatore d’opera, circoscrivendola ai soli prestatore d’opera, circoscrivendola ai soli casi di dolo o colpa grave, qualora si trovi casi di dolo o colpa grave, qualora si trovi di fronte a problemi tecnici di speciale di fronte a problemi tecnici di speciale difficoltà.difficoltà.

Occorre però fare una precisa distinzione: Occorre però fare una precisa distinzione: la norma si applicherebbe soltanto quando la norma si applicherebbe soltanto quando in discussione sia la perizia del in discussione sia la perizia del professionista, non quando al contrario, ci professionista, non quando al contrario, ci si trovi di fronte all’imprudenza o si trovi di fronte all’imprudenza o all’incuria (ritenendosi tali condotte degne all’incuria (ritenendosi tali condotte degne delle valutazioni più severe e rigorose).delle valutazioni più severe e rigorose).

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– – Responsabilità del Responsabilità del prestatore d'operaprestatore d'opera.. In ogni attività sanitaria è insito un In ogni attività sanitaria è insito un

momento imponderabile, che costituisce momento imponderabile, che costituisce il rischio professionale, la cui intensità il rischio professionale, la cui intensità aumenta in proporzione delle difficoltà aumenta in proporzione delle difficoltà tecniche che si devono affrontare nella tecniche che si devono affrontare nella diagnosi e nella terapia determinando diagnosi e nella terapia determinando un’attenuazione della responsabilità che un’attenuazione della responsabilità che la legge stessa riconosce quando la la legge stessa riconosce quando la prestazione implichi la soluzione di prestazione implichi la soluzione di problemi tecnici di speciale difficoltà problemi tecnici di speciale difficoltà

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Invece, nelle ipotesi, in cui si prospettano speciali difficoltà, è onere di chi lamenta il danno il dover fornire anche la prova della colpa grave del professionista sanitario che ha operato e quindi dover dimostrare che vi sia stato quel particolare grado di imperizia che fonda la responsabilità e giustifica il risarcimento

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Ma cos'è la colpa grave? In teoria questa si concretizza nei casi di imperizia, nella macroscopica violazione delle regole proprie della professione nei casi di grave imprudenza e negligenza, nell'estrema avventatezza decisionale ecc. In realtà il parametro valutativo è il "magistrato". Recentemente c'è la tendenza a considerare una colpa grave anche la mancanza e la negligenza nella prescrizione di controlli successivi.

La Corte D'Appello Bari 21 aprile 1983 ha deciso che il medico primario di Ospedale che esegue una operazione di altissima chirurgia essendo provvisto dei requisiti tecnico-professionali e in possesso di libera docenza e con lunga pratica operatoria, ma privo di specifica esperienza per il tipo di intervento svolto realizza un comportamento colposo per imprudenza, rilevanti ai fini della responsabilità. La Corte d'Appello Milano 30 giugno 1987 ha condannato un medico ostetrico in solido con l'ente ospedaliero per non aver adottato tutte le necessarie precauzioni in presenza di una gravidanza - parto a rischio e in particolare per non aver chiesto l'assistenza del medico pediatra per evitare la nascita di bimba asfittica.

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Principali caratteristiche della responsabilità contrattuale

L'obbligazione del sanitario è di mezzi, non di risultatoIl sanitario, generalmente, è responsabile anche per colpa lieveSi ha colpa quando l'evento - non voluto dal soggetto - è imputabile a negligenza, imprudenza o imperizia, inosservanza di leggi e regolamenti

Se la prestazione implica la risoluzione di problemi tecnici di particolare difficoltà, la responsabilità sussiste solo in caso di dolo o colpa grave

Nell'adempiere la prestazione, il sanitario deve usare la diligenza ordinariamente richiesta nella sua attivitàPer ottenere il risarcimento del danno, il paziente deve provare di essere stato destinatario della prestazione e di essere stato danneggiato da questaIl sanitario, per evitare la condanna, deve dimostrare di avere correttamente adempiuto ai propri obblighiLa prescrizione è, di regola, decennale

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Cass. civile, sez. III, 04-02-1998, n. 1127.Cass. civile, sez. III, 04-02-1998, n. 1127.Pres. Sommella F - Rel. Fancelli C - P.M. Pres. Sommella F - Rel. Fancelli C - P.M. Palmieri R (Conf.) - Auriemma c. TorellaPalmieri R (Conf.) - Auriemma c. Torella

""Al fine di stabilire a chi compete l'onere della prova in Al fine di stabilire a chi compete l'onere della prova in tema di responsabilità per danni da intervento tema di responsabilità per danni da intervento chirurgico occorre distinguere l'ipotesi in cui l'intervento chirurgico occorre distinguere l'ipotesi in cui l'intervento operatorio sia di difficile esecuzione, da quello in cui operatorio sia di difficile esecuzione, da quello in cui l'intervento sia di facile o routinaria esecuzione nel l'intervento sia di facile o routinaria esecuzione nel primo caso, una volta provato dal professionista che la primo caso, una volta provato dal professionista che la prestazione implica problemi tecnici di particolare prestazione implica problemi tecnici di particolare difficoltà, e' il paziente che deve dimostrare, ai fini difficoltà, e' il paziente che deve dimostrare, ai fini dell'accertamento della responsabilità del predetto, in dell'accertamento della responsabilità del predetto, in modo preciso e specifico, le modalità - ritenute non modo preciso e specifico, le modalità - ritenute non idonee - di esecuzione dell'atto e delle prestazioni idonee - di esecuzione dell'atto e delle prestazioni postoperatorie; nel secondo caso, provata dal paziente postoperatorie; nel secondo caso, provata dal paziente la non difficile esecuzione dell'intervento richiesto, la non difficile esecuzione dell'intervento richiesto, incombe al professionista l'onere di dimostrare - al fine incombe al professionista l'onere di dimostrare - al fine di andare esente da responsabilità - che l'insuccesso di andare esente da responsabilità - che l'insuccesso dell'operazione non e' dipeso dal difetto di propria dell'operazione non e' dipeso dal difetto di propria diligenza o perizia.”diligenza o perizia.”

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Corte Cass., Sez. III, Sent. n. 589 del 22.1.1999.Corte Cass., Sez. III, Sent. n. 589 del 22.1.1999. "Responsabilità civile - Professionisti - Attività medico "Responsabilità civile - Professionisti - Attività medico chirurgica - Medico dipendente dal servizio sanitario - chirurgica - Medico dipendente dal servizio sanitario - Responsabilità - Natura contrattuale - ConseguenzeResponsabilità - Natura contrattuale - Conseguenze

L'obbligazione del medico dipendente dal servizio L'obbligazione del medico dipendente dal servizio sanitario per responsabilità professionale nei confronti sanitario per responsabilità professionale nei confronti del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma del paziente, ancorché non fondata sul contratto, ma sul "contatto sociale" ha natura contrattuale. sul "contatto sociale" ha natura contrattuale. Consegue che relativamente a tale responsabilità i Consegue che relativamente a tale responsabilità i regimi della ripartizione dell'onere della prova, del regimi della ripartizione dell'onere della prova, del grado della colpa e della prescrizione sono quelli tipici grado della colpa e della prescrizione sono quelli tipici delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale delle obbligazioni da contratto d'opera intellettuale professionale. Tale natura viene individuata non con professionale. Tale natura viene individuata non con riferimento alla fonte dell’obbligazione, ma al riferimento alla fonte dell’obbligazione, ma al contenuto del rapporto. Stante la natura contrattuale contenuto del rapporto. Stante la natura contrattuale della responsabilità del medico dipendente, come di della responsabilità del medico dipendente, come di quella dell’ente gestore del servizio sanitario, i regimi quella dell’ente gestore del servizio sanitario, i regimi della ripartizione dell’onere della prova , del grado di della ripartizione dell’onere della prova , del grado di colpa e della prescrizione sono quelli tipici delle colpa e della prescrizione sono quelli tipici delle obbligazione da contratto d’opera intellettuale obbligazione da contratto d’opera intellettuale professionale.professionale.

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Corte d’Appello di PerugiaCorte d’Appello di PerugiaSentenza 28 ottobre 2004Sentenza 28 ottobre 2004

La relazione che si instaura tra la struttura sanitaria ed il La relazione che si instaura tra la struttura sanitaria ed il

paziente dà luogo ad un rapporto di tipo contrattuale, paziente dà luogo ad un rapporto di tipo contrattuale,

quand’anche fondato sul solo contatto sociale, sicché, quand’anche fondato sul solo contatto sociale, sicché,

in base alla regola prevista dall’articolo 1218 c.c., in base alla regola prevista dall’articolo 1218 c.c., il il

paziente ha l’onere di allegare l’inesattezza paziente ha l’onere di allegare l’inesattezza

dell’adempimentodell’adempimento e non, invece, la colpae non, invece, la colpa né tantomeno né tantomeno

la sua gravità da parte della struttura sanitaria, mentre la sua gravità da parte della struttura sanitaria, mentre

spetta alla controparte la dimostrazione della non spetta alla controparte la dimostrazione della non

imputabilità dell’inadempimento.imputabilità dell’inadempimento.

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Responsabilità extra contrattuale. La responsabilità cosiddetta extra contrattuale (articolo 2043 del Codice Civile) ricorre allorché non sia

ravvisabile un rapporto contrattuale diretto tra il paziente e il medico ma questi sia legato a una struttura cui il medico stesso faccia capo, questa volta

attraverso un rapporto contrattuale.

Un'ipotesi concreta può verificarsi, per esempio, (ma la questione è piuttosto dibattuta) nel caso di infortuni occorsi in ambito ospedaliero, dove il

rapporto contrattuale si configura con la struttura che accoglie il paziente: l'altro rapporto fra medico e paziente deve generalmente considerarsi di

natura extracontrattuale, poiché il sanitario è stato preposto alla cura dall'ospedale e non scelto dal degente, eccetto il caso in cui il sanitario non

sia inserito organicamente nella struttura, nel qual caso la Cassazione ritiene applicabile la responsabilità contrattuale.

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Risarcimento per fatto Risarcimento per fatto illecitoillecitoArt. 2043 c.c.Art. 2043 c.c.

““Qualunque fatto doloso o Qualunque fatto doloso o colposo che cagiona ad altri un colposo che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il ha commesso il fatto a risarcire il danno”danno”

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Codice civile art. 2232Codice civile art. 2232

Esecuzione dell’operaEsecuzione dell’opera

Peraltro il professionista può esplicare la propria attività anche inquadrata in un rapporto di lavoro dipendente, ad es. con l’Ente ospedaliero, in tal caso è con quest’ultimo che il paziente conclude il contratto; pertanto il SSN sarà tenuto ad erogare una prestazione del medesimo contenuto di quella che avrebbe dovuto erogare l’operatore libero professionista, trattandosi comunque, di contratto d’opera di un professionista intellettuale.

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Fatto illecito-Fatto illecito-

Il fatto illecito consiste nella inosservanza di Il fatto illecito consiste nella inosservanza di una norma di legge "posta a tutela della una norma di legge "posta a tutela della collettività" o in un comportamento che collettività" o in un comportamento che violi un diritto assoluto "valido per tutti" del violi un diritto assoluto "valido per tutti" del singolo. Può essere doloso o colposo. Non singolo. Può essere doloso o colposo. Non è quindi inadempimento, ossia violazione di è quindi inadempimento, ossia violazione di un obbligo contrattuale assunto nei un obbligo contrattuale assunto nei confronti di soggetti particolari. Il fatto confronti di soggetti particolari. Il fatto illecito dà luogo a responsabilità illecito dà luogo a responsabilità extracontrattuale (o aquiliana), extracontrattuale (o aquiliana), l'inadempimento a responsabilità l'inadempimento a responsabilità contrattuale. contrattuale.

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Principali caratteristiche della responsabilità extracontrattuale

Il sorgere della responsabilità extracontrattuale (o "aquiliana") è subordinato all'esistenza dei seguenti elementi:una condotta dolosa o colposa;un danno;un nesso di casualità tra condotta e danno

La responsabilità extracontrattuale prescinde dall'esistenza di un vincolo contrattuale od obbligatorio.Le principali differenze con la responsabilità contrattuale sono le seguenti:il danneggiato deve provare, oltre all'esistenza del danno e del rapporto di casualità, anche la colpa o il dolo;in materia di responsabilità extracontrattuale sono risarcibili tutti i danni che siano conseguenza immediata e diretta della condotta del danneggiante;la prescrizione è quinquennale.

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Natura giuridica della scheda Natura giuridica della scheda infermieristicainfermieristica

Art 1 DPR 225/74: Art 1 DPR 225/74: “registrazione su “registrazione su apposito diario delle prescrizioni apposito diario delle prescrizioni mediche, delle consegne e delle mediche, delle consegne e delle osservazioni eseguite durante il osservazioni eseguite durante il servizio”servizio”

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Compiti infermieristici Compiti infermieristici riguardanti la cartella riguardanti la cartella clinicaclinica Annotazione dei rilievi di Annotazione dei rilievi di

competenza (pressione arteriosa, competenza (pressione arteriosa, polso, respiro, secreti ed escreti)polso, respiro, secreti ed escreti)

Custodia e conservazione fino alla Custodia e conservazione fino alla consegna agli archivi centraliconsegna agli archivi centrali

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Responsabilità civileResponsabilità civile

Le conseguenze civilistiche della mancata Le conseguenze civilistiche della mancata iscrizione al collegio professionale per iscrizione al collegio professionale per l’infermiere libero professionistal’infermiere libero professionista

La responsabilità del dipendente del SSNLa responsabilità del dipendente del SSN

““copertura assicurativa”copertura assicurativa”

Responsabilità civile per fatto dell’allievo Responsabilità civile per fatto dell’allievo infermiere (studente)infermiere (studente)

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La responsabilità La responsabilità collettivacollettiva L’esperienza odierna assegna all’attività L’esperienza odierna assegna all’attività

sanitaria svolta nella forma di equipe, un sanitaria svolta nella forma di equipe, un ruolo del tutto peculiare, determinato ruolo del tutto peculiare, determinato principalmente dalla crescente principalmente dalla crescente specializzazione delle singole materie e specializzazione delle singole materie e alla costante necessità, che per i alla costante necessità, che per i trattamenti sanitari intervengano più trattamenti sanitari intervengano più specialisti in regime di collaborazione.specialisti in regime di collaborazione.

Un lavoro di equipe fa sorgere problemi Un lavoro di equipe fa sorgere problemi complessi circa la responsabilità da complessi circa la responsabilità da attribuire ai singoli componenti del gruppo attribuire ai singoli componenti del gruppo nel caso di danno al paziente causato da nel caso di danno al paziente causato da errore.errore.

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La responsabilità La responsabilità collettivacollettiva occorre non confondere il lavoro di gruppo con occorre non confondere il lavoro di gruppo con

l’errore di gruppo.l’errore di gruppo. In genere è un solo componente che sbaglia, In genere è un solo componente che sbaglia,

ma quando le attività sono legate intimamente ma quando le attività sono legate intimamente e gli errori appaiono concatenati in modo e gli errori appaiono concatenati in modo inscindibile più operatori possono essere inscindibile più operatori possono essere ritenuti responsabili del danno cagionato in ritenuti responsabili del danno cagionato in concorso tra loro. concorso tra loro.

Un punto di partenza importante per Un punto di partenza importante per inquadrare la problematica è certamente inquadrare la problematica è certamente rappresentato dall’individuazione, più o meno rappresentato dall’individuazione, più o meno rigorosa, di un capo dell’equipe, che abbia il rigorosa, di un capo dell’equipe, che abbia il compito di sovrintendere e coordinare il lavoro compito di sovrintendere e coordinare il lavoro degli altri specialisti.degli altri specialisti.

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La responsabilità La responsabilità collettivacollettiva Ma è anche vero che al primario, o al capo Ma è anche vero che al primario, o al capo

equipe, non si possano attribuire sic et equipe, non si possano attribuire sic et simpliciter responsabilità per ogni e simpliciter responsabilità per ogni e qualsiasi evento dannoso che si verifichi in qualsiasi evento dannoso che si verifichi in capo al malato. Invero le sue indubbie capo al malato. Invero le sue indubbie funzioni di controllo non possono funzioni di controllo non possono prescindere dall’analisi della realtà pratica prescindere dall’analisi della realtà pratica dell’attività sanitaria d’equipe, nella quale dell’attività sanitaria d’equipe, nella quale ogni specialista interviene assumendosi ogni specialista interviene assumendosi diverse incombenze sotto la propria diverse incombenze sotto la propria responsabilità, rispondendo con la loro responsabilità, rispondendo con la loro professionale condotta dell’operato dei professionale condotta dell’operato dei loro ausiliari loro ausiliari

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La responsabilità La responsabilità collettivacollettiva La conseguenza di tutto ciò determina che ciascun La conseguenza di tutto ciò determina che ciascun

componente dell’equipe sanitaria è tenuto ad eseguire con componente dell’equipe sanitaria è tenuto ad eseguire con il massimo scrupolo le mansioni di sua competenza il massimo scrupolo le mansioni di sua competenza specialistica e, in un certo senso, è interessato a specialistica e, in un certo senso, è interessato a controllare il comportamento degli altri colleghi. Si parla controllare il comportamento degli altri colleghi. Si parla perciò di affidamento legittimo che ciascun membro perciò di affidamento legittimo che ciascun membro dell’equipe presta in riferimento alla diligente prestazione dell’equipe presta in riferimento alla diligente prestazione degli altri membri. La professionalità di ciascun membro degli altri membri. La professionalità di ciascun membro dell’equipe, pur se diversa anche in ragione delle acquisite dell’equipe, pur se diversa anche in ragione delle acquisite competenze specialistiche, ricomprende nel suo corredo, competenze specialistiche, ricomprende nel suo corredo, nozioni che possono essere valorizzate ed utilizzate anche nozioni che possono essere valorizzate ed utilizzate anche per intervenire laddove la condotta di un altro membro – per intervenire laddove la condotta di un altro membro – sia esso di pari grado o gerarchicamente ad esso sia esso di pari grado o gerarchicamente ad esso sovraordinato- risulti non diligente e potenzialmente sovraordinato- risulti non diligente e potenzialmente dannosa.dannosa.

Da ciò deriva che ogni singolo operatore è tenuto a Da ciò deriva che ogni singolo operatore è tenuto a controllare l’operato degli altri e a sostituirsi ad essi in controllare l’operato degli altri e a sostituirsi ad essi in caso di errore o di bisogno.caso di errore o di bisogno.

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Oggi, l’ipotetica responsabilità del singolo Oggi, l’ipotetica responsabilità del singolo infermiere deve essere valutata non solo in infermiere deve essere valutata non solo in relazione alle attività funzionalmente e relazione alle attività funzionalmente e finalisticamente collegate ad altri soggetti (es. finalisticamente collegate ad altri soggetti (es. attività svolta in equipe) ma anche alle condizioni attività svolta in equipe) ma anche alle condizioni generali nelle quali i sanitari si trovano ad operare, generali nelle quali i sanitari si trovano ad operare, con riguardo alla disponibilità di mezzi, di personale con riguardo alla disponibilità di mezzi, di personale di supporto e, soprattutto, all’organizzazione del di supporto e, soprattutto, all’organizzazione del lavoro dei sanitari stessi e alla loro turnazione. Nel lavoro dei sanitari stessi e alla loro turnazione. Nel caso in cui si verifichi un evento morte o lesione caso in cui si verifichi un evento morte o lesione ipoteticamente collegabile con il comportamento ipoteticamente collegabile con il comportamento dei sanitari intervenuti, un corretto accertamento dei sanitari intervenuti, un corretto accertamento globale della responsabilità non potrà limitarsi a tali globale della responsabilità non potrà limitarsi a tali soggetti, ma dovrà “passare” attraverso soggetti, ma dovrà “passare” attraverso l’osservazione del comportamento dei preposti agli l’osservazione del comportamento dei preposti agli aspetti strutturali del servizio.aspetti strutturali del servizio.

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Alcuni spunti Alcuni spunti normativi: il Codice normativi: il Codice CivileCivileL’art. 1228: responsabilità per fatto L’art. 1228: responsabilità per fatto degli ausiliari. “Salva diversa degli ausiliari. “Salva diversa volontà delle parti, il debitore che volontà delle parti, il debitore che nell’adempimento dell’obbligazione nell’adempimento dell’obbligazione si avvale dell’opera di terzi, si avvale dell’opera di terzi, risponde anche dei fatti dolosi o risponde anche dei fatti dolosi o colposi di costoro.”colposi di costoro.”

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FATTISPECIE: nell’adempiere l’obbligazione il debitore si avvale dell’operato di "terzi", cioè di soggetti estranei al rapporto obbligatorio, i quali intervengono nell’esecuzione della prestazione su incarico del debitore.PRECETTO: il debitore è tenuto al risarcimento dei danni causati dal comportamento doloso o colposo tenuto dai "terzi" nello svolgimento della prestazione. Le parti (debitore e creditore) possono stabilire, tuttavia, una regola diversa, cioè possono escludere o limitare l’operatività del precetto.CONFLITTO DI INTERESSI RISOLTO DALLA NORMA: lo scontro tra gli opposti interessi che muovono il debitore ed il creditore, rispettivamente volti ad alleggerire il “peso” dell’esecuzione della prestazione avvalendosi dell’opera di terzi ed a pretendere un corretto adempimento a prescindere dal soggetto cui si sia affidato il debitore per l’esecuzione della prestazione, è risolto ancora una volta a favore del creditore, confermando la netta preferenza per le ragioni di quest’ultimo che permea tutta la disciplina delle obbligazioni. La regola stabilita nell’art. 1228 c.c. pone una sorta di garanzia a favore del creditore: se il debitore decide di avvalersi di ausiliari (siano essi collaboratori autonomi o lavoratori subordinati), egli risulta comunque responsabile in caso di inadempimento, anche se tale inadempimento è stato determinato dal comportamento (doloso o colposo) di costoro. In altri termini, decidendo di “appropriarsi” del loro operato per l’esecuzione della prestazione, il debitore è tenuto a sopportare anche il rischio degli eventuali danni arrecati da costoro al creditore.

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Codice civile art. 2232Codice civile art. 2232

Esecuzione dell’operaEsecuzione dell’opera

mette in luce un’ essenziale caratteristica, ossia il carattere personale della prestazione, alludendo al rapporto fiduciario che si instaura tra il professionista e il suo cliente, avendo quest’ultimo diritto che il professionista presti personalmente la propria opera. Nell’adempimento della propria prestazione il professionista potrà poi avvalersi dell’ausilio di sostituti o ausiliari, sempre comunque sotto la propria responsabilità e direzione, in modo da non far venire meno la peculiarità del legame fiduciario.

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RESPONSABILITA’RESPONSABILITA’

A) “in eligendo”;A) “in eligendo”;

B) “in educando o in vigilando”B) “in educando o in vigilando”

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Il professionista Il professionista sanitario e l’attività di sanitario e l’attività di tutoratotutoratoLa recente legislazione ha contemplato anche la La recente legislazione ha contemplato anche la possibilità che il professionista sanitario possibilità che il professionista sanitario Infermiere debba compiere atti finalizzati alla Infermiere debba compiere atti finalizzati alla formazione dei nuovi professionisti. Da questo formazione dei nuovi professionisti. Da questo derivano delle responsabilità giuridiche che sono derivano delle responsabilità giuridiche che sono proprie della figura del tutor o del sovrintendente proprie della figura del tutor o del sovrintendente l’attività di tirocinio degli studenti. l’attività di tirocinio degli studenti. Esiste la Esiste la responsabilità intesa come posizione o grado responsabilità intesa come posizione o grado occupatioccupati, in relazione all’autorità detenuta o , in relazione all’autorità detenuta o all’ufficio in merito al quale si è tenuti a render all’ufficio in merito al quale si è tenuti a render conto del proprio comportamento, conto del proprio comportamento, in questa in questa eccezione esiste responsabilità ad esempio eccezione esiste responsabilità ad esempio quando vengono affidati compiti di quando vengono affidati compiti di coordinamento di altro personale, ma anche coordinamento di altro personale, ma anche quando sono affidati compiti di tutoraggio e quando sono affidati compiti di tutoraggio e supervisione nel tirocinio degli studenti.supervisione nel tirocinio degli studenti.

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Alcuni spunti Alcuni spunti normativi: il Codice normativi: il Codice CivileCivileArt. 2048: responsabilità dei genitori, dei tutori, Art. 2048: responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte.  dei precettori e dei maestri d’arte.  1)Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili 1)Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela che abitano con essi. La stessa alla tutela che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante. disposizione si applica all’affiliante. 2)I precettori e coloro che insegnano un mestiere 2)I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

continuacontinua

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Alcuni spunti Alcuni spunti normativi: il Codice normativi: il Codice CivileCivileContinuaContinua3)le persone indicate dai commi precedenti 3)le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto. provano di non aver potuto impedire il fatto.

Di rilievo quindi il 2° comma, ma anche il 3° Di rilievo quindi il 2° comma, ma anche il 3° è utile per capire che, qualora accadesse è utile per capire che, qualora accadesse qualche cosa di grave è compito nostro qualche cosa di grave è compito nostro dimostrare di aver fatto di tutto per dimostrare di aver fatto di tutto per impedirlo.impedirlo.

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Tale norma, titolata "responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte" , dispone che "i precettori (tra cui senza dubbio rientrano gli insegnanti ed i maestri in genere) e coloro che insegnano un mestiere o un arte sono responsabili del danno  cagionato dal fatto illecito dei loro allievi..nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza..le persone indicate..sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto". Tale norma è stata in molti casi invocata per sanzionare la condotta colposa degli insegnanti per mancato controllo sugli alunni. In particolare si è stabilito il nesso causale tra l'assenza ingiustificata dall'aula dell'insegnante ed il danno subito da uno degli allievi in conseguenza di una condotta imprudente del compagno di classe (Cass.civ. 9742/97). La colpa dell'insegnante per il fatto illecito dei suoi alunni si basa quindi su una colpa presunta, ovvero sulla presunzione di negligente adempimento dell'obbligo di sorvegliare gli allievi. Si tratta di una responsabilità personale per colpa propria (presunta) e per fatto altrui.

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La delega non rappresenta un mezzo per La delega non rappresenta un mezzo per deresponsabilizzarsi, infatti perchè risulti deresponsabilizzarsi, infatti perchè risulti valida il delegato deve essere valutato valida il delegato deve essere valutato tecnicamente e professionalmente tecnicamente e professionalmente idoneo ed adeguato alle incombenze che idoneo ed adeguato alle incombenze che a lui sono state demandate. Di questa a lui sono state demandate. Di questa adeguatezza garantisce il datore di adeguatezza garantisce il datore di lavoro, il quale è anche tenuto a compiti lavoro, il quale è anche tenuto a compiti di formazione e informazione; se così non di formazione e informazione; se così non fosse vi sarebbe fosse vi sarebbe culpa in eligendo.culpa in eligendo.

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Possiamo ascrivere alla Possiamo ascrivere alla responsabilità responsabilità in eligerein eligere quella quella che abbiamo nei confronti della che abbiamo nei confronti della società e del professionista società e del professionista qualora certifichiamo una sua qualora certifichiamo una sua competenza.competenza.

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La colpa da cui può derivare La colpa da cui può derivare all’infermiere un addebito di all’infermiere un addebito di corresponsabilità corresponsabilità può atteggiarsi può atteggiarsi come colpa nell’attribuzione di attività, come colpa nell’attribuzione di attività, in particolare nella scelta dell’oggetto in particolare nella scelta dell’oggetto della funzione da attribuire o nella della funzione da attribuire o nella scelta del destinatario di essa scelta del destinatario di essa (culpa (culpa in eligendo).in eligendo).

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Un’altra condizione che chiude il Un’altra condizione che chiude il quadro relativo agli obblighi connessi quadro relativo agli obblighi connessi con l’organizzazione aziendale con l’organizzazione aziendale riguarda il fatto che il datore di riguarda il fatto che il datore di lavoro deve creare anche un sistema lavoro deve creare anche un sistema di controllo sul delegato, per cui deve di controllo sul delegato, per cui deve avere sempre la consapevolezza di avere sempre la consapevolezza di quanto sta accadendo; se così non quanto sta accadendo; se così non fosse vi sarebbe fosse vi sarebbe culpa in vigilandoculpa in vigilando..

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responsabilità in responsabilità in EducandoEducando e/o in e/o in VigilandoVigilando la responsabilità di la responsabilità di alcuni fatti cagionati dallo alcuni fatti cagionati dallo studente durante il tirocinio. studente durante il tirocinio.

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La colpa da cui può derivare La colpa da cui può derivare all’infermiere un addebito di all’infermiere un addebito di corresponsabilità corresponsabilità può può atteggiarsi come colpa nella atteggiarsi come colpa nella sorveglianza sull’operato del sorveglianza sull’operato del destinatario della delega destinatario della delega stessa stessa (culpa in vigilando).(culpa in vigilando).

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responsabilità per culpa responsabilità per culpa in vigilandoin vigilando con riferimento ai danni patiti dalle persone affidate con riferimento ai danni patiti dalle persone affidate

alla sorveglianza, è posta dal legislatore a carico alla sorveglianza, è posta dal legislatore a carico della persone preposte alla sorveglianza una della persone preposte alla sorveglianza una presunzione di responsabilità, che può essere presunzione di responsabilità, che può essere superata soltanto con la dimostrazione di aver superata soltanto con la dimostrazione di aver esercitato la sorveglianza sugli “ausiliari” con una esercitato la sorveglianza sugli “ausiliari” con una diligenza diretta ad impedire il fatto; ne consegue diligenza diretta ad impedire il fatto; ne consegue che ove manchino anche le più elementari misure che ove manchino anche le più elementari misure organizzative per mantenere la disciplina fra gli organizzative per mantenere la disciplina fra gli stesi, non si può invocare quella imprevedibilità del stesi, non si può invocare quella imprevedibilità del fatto, che invece esonera la responsabilità soltanto fatto, che invece esonera la responsabilità soltanto nell’ipotesi in cui non sia possibile evitare l’evento, nell’ipotesi in cui non sia possibile evitare l’evento, nonostante la sussistenza di un comportamento in nonostante la sussistenza di un comportamento in vigilanza adeguato alle circostanze.vigilanza adeguato alle circostanze.

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Colpa presuntaColpa presunta

Cioè sulla presunzione di Cioè sulla presunzione di negligente adempimento negligente adempimento dell’obbligo di sorveglianza, quel dell’obbligo di sorveglianza, quel grado di sorveglianza correlato grado di sorveglianza correlato alla prevedibilità di quanto possa alla prevedibilità di quanto possa accadereaccadere

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Responsabilità per Responsabilità per garanzia per il fatto garanzia per il fatto altruialtrui Obbligo di rispondere per un fatto Obbligo di rispondere per un fatto

commesso esclusivamente da altri, commesso esclusivamente da altri, senza che alla persona senza che alla persona responsabile possa essere nulla responsabile possa essere nulla rimproverato in termini di diligenza rimproverato in termini di diligenza o in ogni caso indipendentemente o in ogni caso indipendentemente da ogni considerazione circa la da ogni considerazione circa la propria diligenzapropria diligenza

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Responsabilità per Responsabilità per fatto propriofatto proprio Dipendente da un proprio Dipendente da un proprio

comportamento colposo, vale a comportamento colposo, vale a dire tale da non impedire o in dire tale da non impedire o in qualche modo agevolare o qualche modo agevolare o rendere possibile l’illecito altruirendere possibile l’illecito altrui

Cooperazione nella causazione Cooperazione nella causazione dell’evento dannosodell’evento dannoso

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Il dovere di vigilanza va Il dovere di vigilanza va commisurato all’età e al grado di commisurato all’età e al grado di maturazione raggiunto dagli maturazione raggiunto dagli allievi in relazione alle circostanze allievi in relazione alle circostanze del caso in concretodel caso in concreto

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Si deve comunque ricordare che l’essenza Si deve comunque ricordare che l’essenza della colpa sta nella prevedibilità della colpa sta nella prevedibilità dell’evento, con la conseguenza che non dell’evento, con la conseguenza che non vi è colpa in eligendo né colpa in vigilando vi è colpa in eligendo né colpa in vigilando se il fatto non sia prevedibile e prevenibilese il fatto non sia prevedibile e prevenibile

L’evento in ogni caso,va prevenuto; gli L’evento in ogni caso,va prevenuto; gli operatori non devono essere messi nelle operatori non devono essere messi nelle condizioni di sbagliare e soprattutto non condizioni di sbagliare e soprattutto non devono trovarsi nella condizione loro devono trovarsi nella condizione loro stessi di non aver prevenuto l’accadere di stessi di non aver prevenuto l’accadere di qualche evento colposo. qualche evento colposo.

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Non è sufficiente la sola dimostrazione Non è sufficiente la sola dimostrazione di non essere stato in grado di spiegare di non essere stato in grado di spiegare l’intervento correttivo o repressivo, ma l’intervento correttivo o repressivo, ma è necessario anche dimostrare di aver è necessario anche dimostrare di aver adottato, in via preventiva tutte le adottato, in via preventiva tutte le misure disciplinari o organizzative misure disciplinari o organizzative idonee ad evitare il sorgere di una idonee ad evitare il sorgere di una situazione di pericolo favorevole al situazione di pericolo favorevole al determinarsi della serie causale l’evento determinarsi della serie causale l’evento dannosodannoso

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Saranno responsabili allora, colui o coloro Saranno responsabili allora, colui o coloro che avendo il potere ed il dovere di agire che avendo il potere ed il dovere di agire derivanti dalla Legge o dall’organizzazione derivanti dalla Legge o dall’organizzazione aziendale (a seguito di delega) si sono aziendale (a seguito di delega) si sono comportati in modo difforme da quanto comportati in modo difforme da quanto previsto dall’ordinamento. Ciò equivale a previsto dall’ordinamento. Ciò equivale a ribadire che non vi può che essere una ribadire che non vi può che essere una sovrapposizione fra potere e responsabilità, sovrapposizione fra potere e responsabilità, con la conseguenza che il limite della con la conseguenza che il limite della responsabilità personale sta nel limite del responsabilità personale sta nel limite del potere conferito ad ogni soggetto dalla potere conferito ad ogni soggetto dalla norma o dalla delega norma o dalla delega

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Accertamento della derivazione Accertamento della derivazione dell’evento lesivo dall’omissione dell’evento lesivo dall’omissione del sorvegliante che non avrebbe del sorvegliante che non avrebbe impedito, pur dovendolo e impedito, pur dovendolo e potendolo, la condotta potendolo, la condotta pregiudizievole del soggetto da pregiudizievole del soggetto da sorvegliaresorvegliare

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Sicuramente colposo sarà il comportamento Sicuramente colposo sarà il comportamento dell’infermiere che attribuisse al personale dell’infermiere che attribuisse al personale di supporto l’esecuzione di un intervento di supporto l’esecuzione di un intervento non previsto quale eseguibile dal personale non previsto quale eseguibile dal personale di supporto stesso.di supporto stesso.La condotta colposa consisterebbe La condotta colposa consisterebbe nell’affidare a personale di supporto compiti nell’affidare a personale di supporto compiti che l’infermiere deve svolgere che l’infermiere deve svolgere personalmente.personalmente.L’obbligo di garanzia grava sull’infermiere e L’obbligo di garanzia grava sull’infermiere e non può essere trasferito.non può essere trasferito.

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Sarà colposo il comportamento dell’infermiere che Sarà colposo il comportamento dell’infermiere che affidasse al personale di supporto compiti senza un affidasse al personale di supporto compiti senza un accertamento della capacità di quell’operatore di accertamento della capacità di quell’operatore di svolgere quel compito.svolgere quel compito.

E’ infatti dovere del responsabile di qualsiasi equipe E’ infatti dovere del responsabile di qualsiasi equipe di far precedere un opera di personale controllo e di far precedere un opera di personale controllo e critica delle capacità tecniche di tutto il personale da critica delle capacità tecniche di tutto il personale da lui dipendente, prima di affidare a chiunque lui dipendente, prima di affidare a chiunque mansioni implicanti una qualsiasi autonomia mansioni implicanti una qualsiasi autonomia decisionale.decisionale.

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Sarà colposo il comportamento Sarà colposo il comportamento dell’infermiere che venisse meno ai doveri dell’infermiere che venisse meno ai doveri di vigilanza sull’operato del personale di di vigilanza sull’operato del personale di supporto.supporto.

L’obbligo di controllo e di sorveglianza L’obbligo di controllo e di sorveglianza incombe su ogni soggetto che per la sua incombe su ogni soggetto che per la sua posizione di supremazia gerarchica è posizione di supremazia gerarchica è chiamato a dirigere e coordinare le chiamato a dirigere e coordinare le prestazioni dei collaboratori.prestazioni dei collaboratori.

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Art. 2130Art. 2130

La causa del rapporto di praticantato La causa del rapporto di praticantato è quella di assicurare al giovane è quella di assicurare al giovane praticante, da parte di un praticante, da parte di un professionista, le nozioni professionista, le nozioni indispensabili per mettere in atto, indispensabili per mettere in atto, nella prospettiva e nell’ambito di una nella prospettiva e nell’ambito di una futura determinata professione futura determinata professione intellettuale la formazione teorica intellettuale la formazione teorica ricevuta in sede scolasticaricevuta in sede scolastica

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Cassazione penale, sez. Cassazione penale, sez. IV, 06-10-1999, n. 2453IV, 06-10-1999, n. 2453 il caso di uno studente di Specialità Chirurgia, il caso di uno studente di Specialità Chirurgia,

che nell'ambito di attività operatoria, si è che nell'ambito di attività operatoria, si è trovato ad eseguire indicazioni errate trovato ad eseguire indicazioni errate impartite dal suo referente strutturato.impartite dal suo referente strutturato.

La Corte ha statuito che, nell'ambito di La Corte ha statuito che, nell'ambito di attività operatoria, anche il medico chirurgo attività operatoria, anche il medico chirurgo specializzando assume una responsabilità specializzando assume una responsabilità professionale in virtù della posizione di professionale in virtù della posizione di garanzia dallo stesso assunta nei confronti garanzia dallo stesso assunta nei confronti del paziente; ciò pur se l'attività operatoria si del paziente; ciò pur se l'attività operatoria si svolge sotto le direttive del docente il quale, svolge sotto le direttive del docente il quale, in tal caso, ne condivide la responsabilità in tal caso, ne condivide la responsabilità professionale per aver impartito direttive professionale per aver impartito direttive errate o inidonee.errate o inidonee.

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Cassazione penale, Cassazione penale, sez. IV, 24-11-1999, n. sez. IV, 24-11-1999, n. 1338913389 soggetto sottoposto ad intervento di settoplastica nasale.soggetto sottoposto ad intervento di settoplastica nasale. Il primario dopo le prime fasi dell’intervento mostrava Il primario dopo le prime fasi dell’intervento mostrava

allo studente una tecnica e gli affidava la continuazione allo studente una tecnica e gli affidava la continuazione dell’intervento.dell’intervento.

Durante le operazioni dello specializzando la persona Durante le operazioni dello specializzando la persona sottoposta ad intervento iniziava un copioso sottoposta ad intervento iniziava un copioso sanguinamento che induceva il primario a riprendere i sanguinamento che induceva il primario a riprendere i ferri. Purtroppo però il soggetto, dopo un ricovero in ferri. Purtroppo però il soggetto, dopo un ricovero in neurochirurgia, decedette.neurochirurgia, decedette.

I riscontri autoptici rilevarono che:I riscontri autoptici rilevarono che: la scelta della tecnica per quel soggetto non era la più la scelta della tecnica per quel soggetto non era la più

idonea;idonea; l’esecuzione di quella tecnica in una sua fase (non l’esecuzione di quella tecnica in una sua fase (non

peraltro prevedibile) richiedeva una discreta sensibilità peraltro prevedibile) richiedeva una discreta sensibilità per dosare la forza fisica, sensibilità ed esperienza non per dosare la forza fisica, sensibilità ed esperienza non possedute dallo studente.possedute dallo studente.

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La posizione dello studente diveniva più pesante anche per il fatto La posizione dello studente diveniva più pesante anche per il fatto che egli aveva nutrito dubbi sulla idoneità della tecnica prescelta dal che egli aveva nutrito dubbi sulla idoneità della tecnica prescelta dal docente, avendo svolto una ricerca in letteratura senza rinvenirvi docente, avendo svolto una ricerca in letteratura senza rinvenirvi alcun conforto. Egli dunque avrebbe dovuto avvedersi (come alcun conforto. Egli dunque avrebbe dovuto avvedersi (come correttamente afferma la Suprema Corte) dei cospicui rischi che correttamente afferma la Suprema Corte) dei cospicui rischi che l'ulteriore procedere da parte sua avrebbe comportato, e di l'ulteriore procedere da parte sua avrebbe comportato, e di conseguenza, se avesse ritenuto di non avere ancora maturato una conseguenza, se avesse ritenuto di non avere ancora maturato una sufficiente esperienza, avrebbe dovuto astenersi dal prestare la sua sufficiente esperienza, avrebbe dovuto astenersi dal prestare la sua opera in quel frangente. Se viceversa si fosse giudicato all'altezza opera in quel frangente. Se viceversa si fosse giudicato all'altezza dell'incarico demandato, ancor più gravemente avrebbe in tal caso dell'incarico demandato, ancor più gravemente avrebbe in tal caso proceduto in maniera impropria tanto da provocare, con le sue proceduto in maniera impropria tanto da provocare, con le sue manovre chirurgiche, le lesioni che condussero a morte la paziente. manovre chirurgiche, le lesioni che condussero a morte la paziente. E’ evidente quindi quanto sostenuto dai giudici, secondo cui l'evento E’ evidente quindi quanto sostenuto dai giudici, secondo cui l'evento letale in questione è da attribuire anche a responsabilità dello letale in questione è da attribuire anche a responsabilità dello specializzando, "caratterizzata da negligenza ed imperizia, per non specializzando, "caratterizzata da negligenza ed imperizia, per non avere innanzitutto valutato le possibili conseguenze del suo atto ..... avere innanzitutto valutato le possibili conseguenze del suo atto ..... e per non avere ridotto al minimo detto rischio procedendo con e per non avere ridotto al minimo detto rischio procedendo con movimenti corti e poco incisivi .... ed eventualmente declinando movimenti corti e poco incisivi .... ed eventualmente declinando l'incarico" : il rispetto dell'integrità fisica della persona non può in l'incarico" : il rispetto dell'integrità fisica della persona non può in assoluto competere con esigenze didattiche e soprattutto con il assoluto competere con esigenze didattiche e soprattutto con il rammentato "metus reverentiae".rammentato "metus reverentiae".

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Lo specializzando coinvolto nella causa Lo specializzando coinvolto nella causa sosteneva di avere svolto solo una “mera sosteneva di avere svolto solo una “mera attività didattica come discente ed assistente attività didattica come discente ed assistente alla lezione del cattedratico, il quale stava alla lezione del cattedratico, il quale stava compiendo un’attività medico-professionale”. In compiendo un’attività medico-professionale”. In realtà proprio il ricorrente aveva materialmente realtà proprio il ricorrente aveva materialmente eseguito l’anestesia. La sentenza chiarisce come eseguito l’anestesia. La sentenza chiarisce come - secondo un principio già stabilito da precedenti - secondo un principio già stabilito da precedenti sentenze - il concreto personale espletamento sentenze - il concreto personale espletamento di attività operatoria da parte dello di attività operatoria da parte dello specializzando comporti l’assunzione diretta, specializzando comporti l’assunzione diretta, anche da parte sua, della posizione di garanzia anche da parte sua, della posizione di garanzia nei confronti del paziente in merito nei confronti del paziente in merito all’osservanza delle “leges artis”.all’osservanza delle “leges artis”.

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Infatti la Cassazione ritiene di condividere pienamente Infatti la Cassazione ritiene di condividere pienamente tali enunciazioni, aggiungendo che, essendo lo tali enunciazioni, aggiungendo che, essendo lo specializzando operatore, ha assunto le vesti dello specializzando operatore, ha assunto le vesti dello specialista e, al di là di qualche problema di manualità specialista e, al di là di qualche problema di manualità che avrebbe potuto avere nella pratica dell’atto, non che avrebbe potuto avere nella pratica dell’atto, non poteva non far presumere che conoscesse, come poteva non far presumere che conoscesse, come doveva, il significato e le implicazioni dell’atto stesso, doveva, il significato e le implicazioni dell’atto stesso, e quindi sia i possibili (se non probabili) effetti, sia le e quindi sia i possibili (se non probabili) effetti, sia le tecniche e i farmaci per prevenirli od ovviarli.tecniche e i farmaci per prevenirli od ovviarli.

Tutto ciò implicando che, nel momento in cui egli Tutto ciò implicando che, nel momento in cui egli (specializzando) interveniva, «non potesse non far (specializzando) interveniva, «non potesse non far valere le sue ineliminabili conoscenze tecniche per valere le sue ineliminabili conoscenze tecniche per doverosamente contribuire, grazie a esse, alla riuscita doverosamente contribuire, grazie a esse, alla riuscita dell’intervento nel quale, rispetto alla paziente, dell’intervento nel quale, rispetto alla paziente, assumeva la posizione di garante», unitamente al assumeva la posizione di garante», unitamente al cattedratico autore delle direttive.cattedratico autore delle direttive.

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Interessante al riguardo un’ulteriore sentenza la numero Interessante al riguardo un’ulteriore sentenza la numero 589/1999 che sancisce l’obbligo che nasce dal semplice 589/1999 che sancisce l’obbligo che nasce dal semplice “contratto sociale” e la sentenza 19564/2004 che “contratto sociale” e la sentenza 19564/2004 che ribadisceribadisce

:” il rapporto professionale nasce anche :” il rapporto professionale nasce anche in assenza di un vero e proprio in assenza di un vero e proprio contratto tra medico e malato, ma è contratto tra medico e malato, ma è sufficiente l'esistenza di un "contatto sufficiente l'esistenza di un "contatto sociale", in quanto sociale", in quanto chi esercita la chi esercita la professione sanitariaprofessione sanitaria ha precisi ha precisi doveri di comportamento verso chi si è doveri di comportamento verso chi si è affidato alle sue cure "entrando in affidato alle sue cure "entrando in contatto con lui", indipendentemente contatto con lui", indipendentemente dall'esistenza di un impegno formale.” dall'esistenza di un impegno formale.” (05 novembre 2004)(05 novembre 2004)

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Lo studente comunque ha il Lo studente comunque ha il diritto/dovere di chiedere l’apporto di diritto/dovere di chiedere l’apporto di chi è incaricato alla sua formazione e chi è incaricato alla sua formazione e deve guidare lo studente in questo deve guidare lo studente in questo itinerario culturale. itinerario culturale.

Lo studente conserva pienamente la Lo studente conserva pienamente la responsabilità penale, infatti, come responsabilità penale, infatti, come ogni professionista, ne risponde ogni professionista, ne risponde personalmente.personalmente.

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L'azione o l'omissione anche dello L'azione o l'omissione anche dello studente, sia essa frutto di decisione studente, sia essa frutto di decisione autonoma o espressione di un incarico autonoma o espressione di un incarico ricevuto, sono oggetto di giudizio di per ricevuto, sono oggetto di giudizio di per sé e ne risponde esclusivamente chi ne è sé e ne risponde esclusivamente chi ne è autore. Questa regola generale del diritto autore. Questa regola generale del diritto penale si applica in tutte le fattispecie penale si applica in tutte le fattispecie del reato e da essa non è esclusa del reato e da essa non è esclusa l’esercizio delle professioni sanitarie in l’esercizio delle professioni sanitarie in qualsiasi loro espressione. qualsiasi loro espressione.

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sentenza n. 713/1981 del Tribunale di Firenze, in sentenza n. 713/1981 del Tribunale di Firenze, in relazione ad un caso in cui un’allieva infermiera e relazione ad un caso in cui un’allieva infermiera e un’infermiera diplomata furono condannate per un’infermiera diplomata furono condannate per omicidio colposo in quanto riconosciute entrambi omicidio colposo in quanto riconosciute entrambi colpevoli di aver cagionato la morte di due neonati colpevoli di aver cagionato la morte di due neonati ricoverati presso un ospedale pediatrico, come ricoverati presso un ospedale pediatrico, come conseguenza della errata preparazione delle fleboclisi conseguenza della errata preparazione delle fleboclisi da somministrare, in cui invece di due milliequivalenti di da somministrare, in cui invece di due milliequivalenti di K-flebo la studentessa ne immise nella soluzione di base K-flebo la studentessa ne immise nella soluzione di base venti. L’infermiera non aveva controllato l’operato della venti. L’infermiera non aveva controllato l’operato della studentessa ma si era limitata a dare le istruzioni. studentessa ma si era limitata a dare le istruzioni. Entrambe sono state condannate per colpa , ma con Entrambe sono state condannate per colpa , ma con grado diverso, la pena maggiore per l’infermiera è stata grado diverso, la pena maggiore per l’infermiera è stata commisurata in ragione della sua esperienza e dei suoi commisurata in ragione della sua esperienza e dei suoi compiti di insegnante nei confronti della studentessa, la compiti di insegnante nei confronti della studentessa, la pena minore per la studentessa commisurata in pena minore per la studentessa commisurata in ragione della sua inesperienza e della sua giovane età.ragione della sua inesperienza e della sua giovane età.

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art. 2049 c.cart. 2049 c.c

la responsabilità dei padroni, dei la responsabilità dei padroni, dei committenti e dei datori di lavoro committenti e dei datori di lavoro inerente anche alla scelta del inerente anche alla scelta del personale. “ personale. “ padroni e i padroni e i committenti sono responsabili per i committenti sono responsabili per i danni arrecati dal fatto illecito dei danni arrecati dal fatto illecito dei loro domestici e commessi loro domestici e commessi nell’esercizio delle incombenze a nell’esercizio delle incombenze a cui sono adibiticui sono adibiti

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Il datore di lavoro è colui a cui può essere Il datore di lavoro è colui a cui può essere imputata la colpa di aver scelto un personale non imputata la colpa di aver scelto un personale non adeguato al compito da svolgere.adeguato al compito da svolgere.

In quella catena di fatti che ha portato all’evento In quella catena di fatti che ha portato all’evento dannoso, di cui si è reso artefice dannoso, di cui si è reso artefice l’incapace,l’incapace, ma ma che in qualche misura è riconducibile a qualche che in qualche misura è riconducibile a qualche deficit organizzativo, per es. non c’era deficit organizzativo, per es. non c’era abbastanza personale in servizio, il personale non abbastanza personale in servizio, il personale non è qualificato, oppure è qualificato ma sottoposto è qualificato, oppure è qualificato ma sottoposto a turni di lavoro eccessivi ecc. la responsabilità a turni di lavoro eccessivi ecc. la responsabilità ricade su chi è a capo dell’organizzazione. Ci ricade su chi è a capo dell’organizzazione. Ci troviamo di fronte ad una responsabilità che troviamo di fronte ad una responsabilità che riguarda le scelte organizzative dell’Ente.riguarda le scelte organizzative dell’Ente.

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Art. 22 del Regolamento dei Pubblici dipendenti: il pubblico dipendente è responsabile verso terzi insieme alla pubblica amministrazione allorché nell'esercizio delle sue funzioni cagioni un danno ingiusto.Art. 23 del Regolamento dei Pubblici dipendenti: [….] danno ingiusto è quello che deriva dalla violazione di un diritto soggettivo commesso per dolo o colpa grave. [….] La rivalsa è permessa nei casi in cui sia stato accertato che l'evento sia derivato da "dolo" o da "colpa grave". Non potrà mai essere esercibile, invece, nei casi di colpa lieve o comune. Tale limitazione del diritto di rivalsa di casi di dolo o colpa grave è ribadito anche nell'art. 3 della legge 629 del 20/12/96 (Disposizioni urgenti in materia di ordinamento della Corte dei Conti).Art. 41 del D.P.R. 270/87, tuttora vigente non essendo intervenute modificazioni con il D.P.R. 384/90:

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"Patrocinio legale del dipendente per fatti connessi all'espletamento dei compiti di ufficio"

1) L'ente, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti e/o atti direttamente connessi all'espletamento del

servizio e all'adempimento dei compiti d'ufficio assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin

dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale.

2) L'ente dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi per

dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa".In conclusione: civilmente risponde l'amministrazione che è anche tenuta

a fornire la tutela legale, con possibilità di rivalsa solo in caso di "dolo" o "colpa grave". Ciò è stato ribadito dalla Corte dei Conti con la sentenza n. 36

del 97.

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Coperture assicurativeCoperture assicurative Le aziende assumono tutteLe aziende assumono tutte le le

iniziative necessarie per garantire la iniziative necessarie per garantire la copertura assicurativa della copertura assicurativa della responsabilità civile dei dirigenti, ivi responsabilità civile dei dirigenti, ivi comprese le spese di giudizio ai sensi comprese le spese di giudizio ai sensi dell'art. 25, per le eventuali conseguenze dell'art. 25, per le eventuali conseguenze derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, derivanti da azioni giudiziarie dei terzi, relativamente alla loro attività, ivi relativamente alla loro attività, ivi compresa la libera professione compresa la libera professione intramuraria, senza diritto di rivalsa, intramuraria, senza diritto di rivalsa, salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.salvo le ipotesi di dolo o colpa grave.

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La responsabilità La responsabilità DisciplinareDisciplinare

Esiste una forma di responsabilità Esiste una forma di responsabilità disciplinare, che riguarda disciplinare, che riguarda essenzialmente il rapporto di lavoro tra essenzialmente il rapporto di lavoro tra dipendente e datore di lavoro e si dipendente e datore di lavoro e si realizza per inosservanza dei doveri di realizza per inosservanza dei doveri di ufficio e di servizio oppure per ufficio e di servizio oppure per violazione dei precetti etici contenuti violazione dei precetti etici contenuti nel codice deontologico, quindi equivale nel codice deontologico, quindi equivale agli obblighi contrattuali e di agli obblighi contrattuali e di comportamento, è personale e non è comportamento, è personale e non è trasferibile a terzi.trasferibile a terzi.

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concludendoconcludendo

la “nuova” responsabilità dell’infermiere la “nuova” responsabilità dell’infermiere dovrà necessariamente far sì che ogni dovrà necessariamente far sì che ogni professionista sanitario prenda professionista sanitario prenda coscienza e consapevolezza della coscienza e consapevolezza della sufficienza (o insufficienza) della propria sufficienza (o insufficienza) della propria preparazione ad erogare una preparazione ad erogare una prestazione con competenza, ad prestazione con competenza, ad utilizzare una tecnica con la necessaria utilizzare una tecnica con la necessaria sicurezza o sviluppare, in autonomia , sicurezza o sviluppare, in autonomia , una serie di attività assistenziali sul una serie di attività assistenziali sul paziente.paziente.

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Quindi l’infermiere ha (deve avere) una propria Quindi l’infermiere ha (deve avere) una propria completa autonomia e un suo proprio ambito di completa autonomia e un suo proprio ambito di responsabilità individuato dal profilo professionale responsabilità individuato dal profilo professionale ( è, a pieno titolo, il professionista ( è, a pieno titolo, il professionista “responsabile“responsabile dell’assistenza infermieristica”dell’assistenza infermieristica” sotto ogni aspetto) sotto ogni aspetto) e sarà chiamato a rispondere direttamente delle e sarà chiamato a rispondere direttamente delle proprie azioni non più indirizzate al mero proprie azioni non più indirizzate al mero compimento di un atto tecnico, quale poteva compimento di un atto tecnico, quale poteva essere uno di quelli individuati dal mansionario, essere uno di quelli individuati dal mansionario, bensì orientate al risultato assistenziale con la bensì orientate al risultato assistenziale con la necessaria sopportazione dell’onere delle relative necessaria sopportazione dell’onere delle relative conseguenze di natura civile, penale e conseguenze di natura civile, penale e disciplinare.disciplinare.

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