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IL CANTIERE SICURO Notiziario del Comitato Paritetico Territoriale di Brescia e provincia per l’edilizia Comitato paritetico territoriale di Brescia e provincia per l’edilizia - via Garzetta, 51 - 25133 Brescia 01 informazioni per la sicurezza in cantiere Dispositivi di Protezione Individuale 16 ore prima Domande del Cantiere Anno 1 - n°1 - Ottobre 2009

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il Cantiere SiCuroNotiziario del Comitato Paritetico Territoriale di Brescia e provincia per l’edilizia

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in cantiere

Dispositivi di ProtezioneIndividuale

16 ore prima

Domande del Cantiere

Anno 1 - n°1 - Ottobre 2009

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EDITORIALE

La prevenzione degli infortuni è un elemento di primo piano in tutti i processi produttivi, gli infortuni sul lavoro sono purtroppo sempre alla ribalta, le norme in materia di sicurezza sono in continua evoluzione e spesso di difficile comprensione. Per prevenire gli infortuni, in questi anni molto si è fatto e molto si sta facendo in ogni direzione sia attraverso il miglioramento continuo delle condizioni di sicurezza dei luoghi di lavoro sia attraverso la formazione di datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori.E’ questo un impegno che deve essere costante ed efficace e richiede altresì l’utilizzo di strumenti funzionali ed efficienti in continuo collegamento tra loro.In questo contesto, la Presidenza ed il Consiglio direttivo del Comitato Paritetico per l’edilizia hanno visto nella rivista “Il Cantiere Sicuro” un ulteriore strumento di produzione di cultura della sicurezza e di collegamento diretto con tutti i protagonisti del cantiere edile.La consolidata esperienza del Comitato Paritetico, che da 35 anni opera al fianco delle imprese e dei lavoratori per costruire quella cultura della sicurezza necessaria a rendere il lavoro più sicuro e più salubre, vuole oggi mettere in campo un nuovo strumento di comunicazione che aiuti a comprendere ed organizzare nei modi dovuti la sicurezza sul lavoro. Infatti la rivista, che sarà spedita periodicamente a tutte le imprese ed ai lavoratori iscritti alla C.A.P.E. di Brescia, permetterà a tutti di mantenersi costantemente aggiornati sulle norme fondamentali che regolamentano la sicurezza nei cantieri.

Ogni numero descriverà le principali novità legislative, affrontando in modo pratico le specifiche problematiche in materia di prevenzione degli infortuni e di tutela della salute dei lavoratori.Di volta in volta saranno indicati i corsi obbligatori in materia di formazione alla sicurezza e gli enti che li possono erogare, gli obblighi che incombono sui datori di lavoro e sui lavoratori e come assolverli. Inoltre saranno inserite delle schede tecniche sui diversi strumenti che possono aiutare a migliorare le condizioni di sicurezza all’interno dei luoghi di lavoro.Tutto ciò allo scopo di chiarire i dubbi che spesso sorgono con la frequente revisione delle norme, fornendo indicazioni tecniche precise, che possano immediatamente essere applicate in cantiere. In ogni numero,nella rubrica “Domande dal cantiere”, il Comitato risponderà ai quesiti inviati direttamente dai lettori. Per la formazione dei lavoratori stranieri che ancora non comprendono appieno la lingua italiana, all’interno del notiziario sarà presente una scheda tecnica che tratterà gli aspetti principali della sicurezza in sei lingue: italiano, inglese, francese, rumeno,albanese e arabo. Con questo primo numero della rivista, il Comitato si ripropone alle imprese ed ai lavoratori con un invito ad utilizzare tutti i servizi offerti e le visite di consulenza gratuite effettuate dai tecnici nei cantieri di tutta la provincia.Siamo certi che questa pubblicazione può costituire uno strumento tecnico di grande utilità, che via via potrà essere migliorato dalla collaborazione e dall’esperienza di tutti quanti vorranno dare il loro contributo.

SOMMARIOEDITORIALE Pag. 3

DISPOSITIvI DI PROTEzIONE INDIvIDuALE

Pag. 4

LE 16 ORE Pag. 7

LE DOMANDEDAL CANTIERE

Pag. 8

Registrazione del tribunale di Brescia n° 37 del 9/7/2009

REDAzIONE: Via Garzetta, 51- 25125 Brescia

Tel. 030 2008922fax 030 [email protected] - www.cptbrescia.it

DIRETTORE RESPONSABILE: Pandocchi Obizio

COMITATO DI REDAzIONE: Archetti Giorgio, Squassina Flavio, Pandocchi Obizio

STAMPA Poligrafica Bresciana - 030 362342 Brescia

C.D.APresidenteArchetti Giorgio (Collegio Costruttori)

Vice PresidenteSquassina Flavio (FILLEA-CGIL)

ConsiglieriBarone Donato (FILCA-CISL)Bruni Zani Ernesto (Collegio Costruttori)Bui Giancarlo (FILCA-CISL)Dotti dott. Arturo (Collegio Costruttori)Ghidinelli Mario (Collegio Costruttori)Merigo Raffaele (FeNEAL-UIL)Niane Ibrahima (FILLEA-CGIL)Prandelli Laura (FeNEAL-UIL)Premoli dott. Giampaolo (Collegio Costruttori)Zanframundo Geom. Francesco (Collegio Costruttori)

Collegio sindacaleLombardi Dott. Sergio Facella Dott. AlbertoChiarini Dott.ssa Giuliana

Direttore: Pandocchi Obizio

TecniciDepellegrin Nicolò Favalli Giambattista Ferraresi GiovanniFoini MarioTanfoglio EnzoZanini Germano

AmministrazioneFarina Maria Rosa

Segreteria: Cervati Elisa

il Cantiere SiCuro

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DIspOsITIvI DI pROTEzIOnEInDIvIDuALE

(D.P.I.)Le norme di sicurezza ed igiene del lavoro attualmente in vigore in Italia, ed in particolare il D.Lgs. 81/08, prevedono:a) l’eliminazione alla fonte di qualunque elemento di rischio presente nell’ambiente di lavoro;b) che il datore di lavoro deve adottare misure di prevenzione e protezione collettive, prioritarie rispetto alle misure di protezione individuali.L’utilizzo dei D.P.I. è quindi sempre subordinato alla corretta verifica dell’attuazione di tutti i possibili accorgimenti tecnici ed organizzativi per la limitazione o eliminazione dei fattori di rischio.Infatti, l’art.75 del Testo Unico stabilisce che “I D.P.I. devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro.”Per D.P.I. si intende “qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato allo scopo”.Non sono considerati D.P.I. gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore.

CLASSIFICAZIONE DEI D.P.I.I D.P.I. SONO SUDDIVISI nelle 3 seguenti categorie:

I: Appartengono alla prima categoria i D.P.I. che proteggono da rischi fisici di modesta entità e sono di semplice progettazione (ad es. contatti, urti con corpi caldi con temperatura non superiore ai 50°);II: Appartengono alla seconda categoria i D.P.I. non contemplati nelle altre categorie (guanti, caschi, occhiali, scarpe..);III: Appartengono alla terza categoria i D.P.I. che proteggono da danni gravi e/o permanenti e dalla morte (ad es. apparecchi respiratori, dispositivi contro la caduta dall’alto …).

Questa distinzione è fondamentale perché permette di comprendere a quali Dispositivi faccia riferimento il Testo Unico quando, ad esempio, stabilisce che: “in ogni caso l’addestramento è indispensabile per i D.P.I. che appartengono alla III categoria”. Pertanto, il Datore di lavoro deve organizzare dei corsi affinché i lavoratori destinatari dei suddetti dispositivi, oltre alla formazione generica, ricevano un addestramento specifico per l’utilizzo di quelle attrezzature.

COSA DEVE FARE IL DATOREDI LAVORO?

Il datore di lavoro ai fini della scelta dei D.P.I., deve:Individuare, scegliere ed acquistare, sulla base della valutazione dei rischi, i D.P.I. più idonei a proteggere i lavoratori;

Fornire i D.P.I. con marchio “CE” ed omologati sulla base delle singole normative tecniche di riferimento ( ad esempio la UNI EN 397 per i caschetti);

Mantenere in efficienza i D.P.I. ed assicurare le condizioni di igiene, mediante la manutenzione, le riparazioni e le sostituzioni necessarie e secondo le indicazioni fornite dal fabbricante;

Provvedere a che i D.P.I. siano utilizzati soltanto per gli usi previsti;

Fornire istruzioni comprensibili per i lavoratori;

Destinare ogni D.P.I. ad un uso strettamente personale;

Informare preliminarmente il lavoratore dei rischi dai quali il D.P.I. lo protegge e rendere disponibile nell’azienda informazioni adeguate su ogni dispositivo;

Assicurare una formazione adeguata ed organizzare, se necessario, uno specifico addestramento circa l’uso corretto e l’utilizzo pratico dei D.P.I. (art. 77 D.Lgs. 81/08: d.p.i. III categoria ed otoprotettori).

COSA DEVONO FARE I LAVORATORI?

I lavoratori, come specificato dalla normativa, hanno l’obbligo di:

Utilizzare i D.P.I. messi a loro disposizione;

Mantenerli e conservarli con cura;

Non apportarvi modifiche di propria iniziativa;

Segnalare al datore di lavoro qualsiasi difetto dovessero rilevare;

Chiedere l’immediata sostituzione dei D.P.I. usurati.

LA SCELTA DEI D.P.I.

Per scegliere i D.P.I. per i propri collaboratori

il Datore di lavoro deve effettuare una

attenta valutazione del tipo di protezione

necessaria e conoscere i requisiti minimi

che ogni dispositivo deve possedere a

norma di legge.

Per scegliere il D.P.I. più appropriato ai

rischi dell’attività svolta, il datore di lavoro può

avvalersi delle indicazioni fornite dall’Allegato VIII

del Testo Unico (direttamente scaricabile dal sito internet

del Comitato Paritetico www.cptbrescia.it). Nell’Allegato

VIII del Testo Unico infatti, sono indicati i diversi rischi

possibili e vengono indicati quali dispositivi debbano

essere di volta in volta adottati.

All’atto dell’acquisto il datore di lavoro verifica che ogni

D.P.I. sia provvisto della

necessaria documentazione

(D.Lgs. 475/92):

- Dichiarazione di conformità

da parte del produttore (D.P.I.

di I categoria);

- Marcatura “CE” (D.P.I. di II e

III categoria);

- Nota informativa rilasciata dal produttore.

La nota informativa, redatta e rilasciata dal fabbricante

deve contenere (All. II D.Lgs. 475/92) oltre al nome ed

indirizzo del produttore, le istruzioni relative al deposito,

all’impiego ed alla pulizia, alla manutenzione, revisione e

disinfezione del dispositivo, gli accessori utilizzabili e le

caratteristiche dei pezzi di ricambio, le date ed il termine

di scadenza dello stesso.

Il datore di lavoro inoltre dovrà verificare l’apposizione del

numero relativo alla norma UNI EN su ogni dispositivo

acquistato. (vedi tabella che segue)

Elmetti EN 397

Occhiali EN 166

Cuffie, tappi, inserti auricolari… EN 352

Mascherine, autorespiratori… UNI 10720, EN 136, EN 140, EN 141

Indumenti ad alta visibilità EN 340, EN 471

Calzature EN 344, EN 345, EN 357

Guanti EN 420, EN 511, EN659

Sistemi anticaduta EN353, EN354, EN355, EN363, EN358, EN360, EN361…

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COME SI CONSEGNANO I D.P.I. AI LAVORATORI?

Il datore di lavoro, quando consegna i D.P.I., deve far firmare al lavoratore un “Verbale”, nel quale sono specificati i singoli dispositivi ricevuti.Nel “verbale di consegna”, inoltre, deve essere specificato il tipo di informazione, formazione ed eventualmente addestramento, necessari per l’utilizzo dei D.P.I.Fac-simile di “Verbale di consegna dei D.P.I.”“Il sottoscritto …………………….., dipendente della ditta …………………………, dichiara di aver ricevuto i sottoelencati D.P.I.:

.... (Descrizione dei DPI consegnati)1.

....2.

....3.

....4.

Si dichiara inoltre di aver ricevuto un’informazione e formazione1, specifica ed adeguata, relativa ai rischi dai quali proteggono i D.P.I. sopraelencati, ed al loro corretto utilizzo”.

DATA FIRMA

…………. ………………………….

1 Si ricorda che per i D.P.I. di III Categoria, quali ad esempio le cinture di sicurezza, e per gli otoprotettori, è necessario far svolgere ai lavoratori uno specifico “addestramento” all’utilizzo degli stessi.

ASSISTENZA CONTINUATIVA ALLE IMPRESE

Si fa presente che le ispezioni effettuate dagli organismi preposti alla vigilanza in materia di sicurezza sul lavoro 1. (ASL e Ispettorato del Lavoro), sono principalmente rivolte al controllo della corretta applicazione delle norme antinfortunistiche ed alla verifica dell’effettuazione di un’adeguata informazione e formazione delle maestranze sui rischi presenti nelle lavorazioni.

Pertanto si ricorda che tutte le imprese iscritte alla C.A.P.E. possono usufruire gratuitamente dell’assistenza del 2. Comitato Paritetico sia per la verifica preventiva e continuativa delle condizioni antinfortunistiche dei cantieri, sia per l’informazione e la formazione delle maestranze.

Per qualsiasi richiesta di consulenza, di verifica in cantiere, o di formazione del personale, le imprese ed i 3. lavoratori possono telefonare alla segreteria del Comitato in orario di lavoro al n.030 2008922 dal lunedi al venerdi dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 13.00 alle ore 18.00

Sedici ore di formazione prima del primo giorno di lavoro, per garantire professionalità e sicurezza ai lavoratori che entrano in cantiere per la prima volta.Le “16 ore” sono un’importante innovazione contrattuale introdotta nei Contratti -collettivi di lavoro (Edili industria, Edili artigiani. Edili P.M.I., Edili Cooperative) sottoscritti nel periodo Giugno Luglio 2008.L’innovazione contrattuale prevede che, con decorrenza dal primo Gennaio 2009, ciascun lavoratore al primo ingresso nel settore riceva, prima dell’assunzione in impresa, una formazione professionale e alla sicurezza di 16 ore presso la locale Scuola Edile.Deve innanzitutto essere precisato che per “operaio che acceda per la prima volta al settore”, deve intendersi il lavoratore italiano o straniero che non dimostri di aver già lavorato in Italia presso un cantiere edileLa procedura prevede che ogni volta che l’impresa decide di assumere un nuovo lavoratore senza precedenti esperienze nel settore deve:

Consegnare all’assumendo la comunicazione di 1. assunzione con la quale comunica che:

- lo assumerà a far data da … (data di inizio effettivo del lavoro;

- dovrà presentarsi dopo aver frequentato il corso di 16 ore che si svolgerà nei giorni di … (data di inizio del corso di formazione - due giornate 16 ore - che desume scegliendo all’interno del calendario dei corsi, messo a disposizione della S.E.B.

Accedere al sito internet della Cassa Edile: www.2. cassaedilebrescia.it ➤ entrare in BANCA DATI ➤ effettuare il login ➤ scegliere PRIMO INGRESSO ISCRIZIONE CORSO SCUOLA EDILE e compilare tutti i campi proposti;

Nell’apposito campo selezionare la data scelta per 3. il corso e stampare la SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CORSO.

Sedici ore di formazione specifica e tecnica da ricevere prima dell’ingresso in cantiere per garantire un miglioramento immediato delle capacità professionali, e di conoscenza degli aspetti relativi alla sicurezza, di tutti gli addetti del settore.Per l’impresa il corso di 16 ore non comporta alcun onere economico diretto, in quanto tutti i costi sono a carico degli enti paritetici: l’insegnamento infatti è svolto, per quanto riguarda la parte pratica, da docenti della scuola edile e, per l’aspetto teorico, da tecnici del Comitato Paritetico Territoriale, i pasti sono offerti nella mensa della scuola, ed i D.P.I. necessari vengono forniti gratuitamente agli studenti.La formazione di ingresso fornisce le nozioni basilari del “sapersi muovere in cantiere in modo razionale e sicuro”, dando una serie di nozioni fondamentali finalizzate a mettere in grado il nuovo lavoratore di svolgere in modo professionalmente produttivo e corretto (e di conseguenza sicuro) le mansioni che normalmente vengono assegnate ad un nuovo entrato e che costituiscono l’ABC del mestiere.Il corso infatti si svolge nel laboratorio della S.E.B. (Via Garzetta, 51, a Brescia) ed ha carattere assolutamente pratico-applicativo: attraverso una serie di dimostrazioni ed esercitazioni infatti i partecipanti attengono le informazioni e sviluppano la pratica necessarie per poter svolgere bene ed in sicurezza le mansioni che normalmente vengono assegnate ad un nuovo assunto in edilizia.Al termine del corso la Scuola Edile Bresciana rilascia l’attestato che permette all’impresa di dimostrare di aver adempiuto a quanto prescritto sia dalla Legge (art. 37 D.Lgs. 81/08 Testo Unico), che dal C.C.N.L. (artt. 91 e 101), e non incorrere pertanto nella sanzione prevista in caso di inadempienza, pari a “l’arresto da 4 a 8 mesi o con l’ammenda da 2.000 a 4.000 €” (art. 55 lett.e D.Lgs. 81/08).Per qualsiasi ulteriore informazione, tutti gli interessati possono rivolgersi direttamente presso la Scuola Edile Bresciana telefonando al numero 030 2007193

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“LE DOMAnDE DAL CAnTIERE”LE RISPOSTE AI quESITI TECNICI RIvOLTI DALLE IMPRESE

AL COMITATO PARITETICO TERRITORIALE

1 - DOMANDA ANCHE PER IL MONTAGGIO DI PONTEGGI DI DIMENSIONI MINIME (ES: OPERA PROVVISIONALE PER IL GETTO DEI PILASTRI) È NECESSARIO REDIGERE IL PI.M.U.S. ED AVERE IL “PATENTINO” DA PONTEGGISTI?

1 - RISPOSTASi.L’art. 136 del “Testo Unico” che regolamenta il montaggio e lo smontaggio dei ponteggi, non fa riferimento alcuno alle dimensioni dell’opera provvisionale. Pertanto anche nel caso delle classiche “due cavallette” è necessario che il ponteggio “sia montato, da lavoratori con “patentino” che hanno ricevuto una formazione adeguata e mirata alle operazioni previste.

Le operazioni dovranno essere svolte sotto la diretta sorveglianza di un preposto, a regola d’arte e conformemente al Pi.M.U.S. (Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio).

2 - DOMANDA IL DATORE DI LAVORO PUÒ RICOPRIRE L’INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (R.S.P.P.) DELL’AZIENDA?

2 - RISPOSTASi.L’allegato II del D.Lgs. 81/08 (“Testo Unico”), specifica i casi in cui è consentito lo svolgimento diretto, da parte del datore di lavoro, dei compiti di prevenzione e protezione dai rischi, dandone la possibilità, per le aziende artigiane ed industriali, quali quelle del settore edile, fino ad un numero massimo di 30 addetti.In questo caso il datore di lavoro che intenda ricoprire il ruolo di R.S.P.P., dovrà frequentare corsi, di durata minima di 16 ore e massima di 48 ore, adeguati alla natura dei rischi presenti sul luogo di lavoro e relativi alle attività lavorative (art. 34 D.Lgs. 81/08), erogati da enti accreditati per la formazione (come ad es. la Scuola Edile Bresciana).

3 - DOMANDAL’ADDESTRAMENTO ALL’USO DELLE CINTURE O IMBRACATURE DI SICUREZZA DEVE ESSERE FATTO A TUTTI I LAVORATORI DEL CANTIERE ANCHE SE PER I LAVORI DA ESEGUIRE NON NE È PREVISTO L’UTILIZZO?

3 - RISPOSTASolo i lavoratori che nello svolgimento delle loro specifiche mansioni devono fare uso delle cinture o imbracature di sicurezza, ai sensi dell’art. 77 c.5 del D.Lgs. 81/08, devono ricevere uno specifico addestramento all’uso corretto delle stesse. L’avvenuto addestramento dovrà essere certificato e verificato dal datore di lavoro. Si ricorda che le imprese iscritte alla C.A.P.E. di Brescia possono richiedere al Comitato Paritetico l’effettuazione di corsi di addestramento dei loro dipendenti per l’uso corretto dei DPI anticaduta. Tale corso di addestramento ha una durata di due ore, èd è completamente gratuito e può essere svolto anche presso l’impresa stessa. Per ogni partecipante al corso il Comitato rilascerà regolare attestazione dell’addestramento effettuato.

Tutte le imprese che volessero far pervenire le proprie domande a “Il Cantiere Sicuro”, possono rivolgersi direttamente agli uffici del Comitato Paritetico Territoriale, dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00, al numero di telefono 030 2008922, oppure inviando le stesse al numero di fax 030 2006480.