PDL Reddito minimo

6
Pdl-Reddito minimo di inserimento. Misure in favore dell’occupazione e del rilancio dell’economia- Relazione La forte crisi economica mondiale che ha aggredito con maggiore forza le economie più deboli, tra le quali sicuramente quella delle regioni del mezzogiorno d'Italia, ha aggravato notevolmente la malattia della disoccupazione che già endemicamente, per i processi di trasformazione tecnologica, caratterizzava le economie dei paesi cosiddetti sviluppati e in particolare l'Italia. E con essa, anche l'allargamento della forbice di ricchezza tra ricchi e poveri, cacciando in quest'ultima fascia i fuoriusciti dal mercato del lavoro, i giovani, i precari ed i soggetti fragili in generale. L'attuale crisi porta a nudo il problema di un sistema che ha necessità di ritrovare spazi di competitività e di efficienza nel mercato, nel mondo delle merci, attraverso efficaci politiche sulla riduzione della tassazione, della minore intermediazione burocratica, di minori costi dei fattori produttivi tra cui l'energia, ecc... Tuttavia tale crisi porta in evidenza anche un altro aspetto affatto secondario: la consapevolezza che c'è da ridefinire un sistema di welfare che sull'efficiente produzione di valore aggiunto costituisca un supporto di nuovi-impieghi nell'ambito della produzione di risposte ai tanti bisogni sociali non soddisfatti. Un welfare che non assista, ma che parta da un principio di giustizia sociale: l'autonomia economica e politica (indispensabile per la libertà) presuppone un reddito da lavoro. Si pone la necessità di rivedere il sistema di welfare che dall'assistenzialismo si muova verso la promozione di lavori immediatamente destinati alla soddisfazione di bisogni sociali assoluti. Lavori prestati nella sfera della riproduzione sociale e della manutenzione dell'ambiente, della cura della persona, del decoro delle città e della campagna, della cultura. I bisogni sociali sono i bisogni di comunità, ovvero bisogni che nascono dal sistema di relazioni autentiche e concrete, che si esprimono non nello scambio o nell'uso reciproco, ma nell'essere insieme. È la consapevolezza che in questo campo c'è molto da fare, perché tali bisogni sono in grandissima parte insoddisfatti e per la restante parte poggiati tutti sul volontariato. Se questo è, si è voluto proporre un meccanismo che sotto la dicitura di <<reddito minimo di inserimento>> individui percorsi di attivazione di redditi da lavoro, offrendo un contributo al superamento dei COPES. Per tali considerazioni, con la presente legge si propone di costruire percorsi formativi e di impiego produttivo di soggetti svantaggiati appartenenti ad una platea ben individuata oltre che la possibilità di incentivare la formazione di cooperative sociali composte dagli stessi soggetti che in partenariato con soggetti pubblici possano porre in essere azioni in grado di soddisfare esigenze di pubblica utilità. Gli articoli 1 e 5 definiscono l'individuazione della platea (disoccupati di lunga durata, i non percettori di ammortizzatori sociali e i soggetti in condizione di particolare fragilità sociale) e i criteri per la definizione di priorità. Tra i criteri compare ovviamente anche quello dall'anzianità contributiva. Costituiscono un altra platea i soggetti inabili al lavoro per qualsiasi motivo e i soggetti che pur lavorando affrontano una fase complicata per un qualsiasi motivo. Gli articoli 3 e 4 definiscono le attività sociali, ridisegnano un welfare basato su reddito da lavoro, legato alla promozione di lavori che soddisfano bisogni sociali assoluti. Gli artt. 11-12-13-14 definiscono i meccanismi di reinserimento lavorativo, tra la promozione della cooperazione come soggetto in grado di dare forma al lavoro finalizzato ai bisogni sociali e la facilitazione incentivante al reinserimento nel mercato proponendo incentivi alle partita IVA e clausola sociale per gli affidamenti di lavori e servizi.

description

 

Transcript of PDL Reddito minimo

Page 1: PDL Reddito minimo

Pdl-Reddito minimo di inserimento. Misure in favore dell’occupazione e del rilancio

dell’economia-

Relazione

La forte crisi economica mondiale che ha aggredito con maggiore forza le economie più deboli, tra le quali

sicuramente quella delle regioni del mezzogiorno d'Italia, ha aggravato notevolmente la malattia della

disoccupazione che già endemicamente, per i processi di trasformazione tecnologica, caratterizzava le

economie dei paesi cosiddetti sviluppati e in particolare l'Italia.

E con essa, anche l'allargamento della forbice di ricchezza tra ricchi e poveri, cacciando in quest'ultima

fascia i fuoriusciti dal mercato del lavoro, i giovani, i precari ed i soggetti fragili in generale.

L'attuale crisi porta a nudo il problema di un sistema che ha necessità di ritrovare spazi di competitività e di

efficienza nel mercato, nel mondo delle merci, attraverso efficaci politiche sulla riduzione della tassazione,

della minore intermediazione burocratica, di minori costi dei fattori produttivi tra cui l'energia, ecc...

Tuttavia tale crisi porta in evidenza anche un altro aspetto affatto secondario: la consapevolezza che c'è da

ridefinire un sistema di welfare che sull'efficiente produzione di valore aggiunto costituisca un supporto di

nuovi-impieghi nell'ambito della produzione di risposte ai tanti bisogni sociali non soddisfatti.

Un welfare che non assista, ma che parta da un principio di giustizia sociale: l'autonomia economica e

politica (indispensabile per la libertà) presuppone un reddito da lavoro.

Si pone la necessità di rivedere il sistema di welfare che dall'assistenzialismo si muova verso la promozione

di lavori immediatamente destinati alla soddisfazione di bisogni sociali assoluti.

Lavori prestati nella sfera della riproduzione sociale e della manutenzione dell'ambiente, della cura della

persona, del decoro delle città e della campagna, della cultura.

I bisogni sociali sono i bisogni di comunità, ovvero bisogni che nascono dal sistema di relazioni autentiche e

concrete, che si esprimono non nello scambio o nell'uso reciproco, ma nell'essere insieme.

È la consapevolezza che in questo campo c'è molto da fare, perché tali bisogni sono in grandissima parte

insoddisfatti e per la restante parte poggiati tutti sul volontariato.

Se questo è, si è voluto proporre un meccanismo che sotto la dicitura di <<reddito minimo di inserimento>>

individui percorsi di attivazione di redditi da lavoro, offrendo un contributo al superamento dei COPES.

Per tali considerazioni, con la presente legge si propone di costruire percorsi formativi e di impiego

produttivo di soggetti svantaggiati appartenenti ad una platea ben individuata oltre che la possibilità di

incentivare la formazione di cooperative sociali composte dagli stessi soggetti che in partenariato con

soggetti pubblici possano porre in essere azioni in grado di soddisfare esigenze di pubblica utilità.

Gli articoli 1 e 5 definiscono l'individuazione della platea (disoccupati di lunga durata, i non percettori di

ammortizzatori sociali e i soggetti in condizione di particolare fragilità sociale) e i criteri per la definizione di

priorità. Tra i criteri compare ovviamente anche quello dall'anzianità contributiva.

Costituiscono un altra platea i soggetti inabili al lavoro per qualsiasi motivo e i soggetti che pur lavorando

affrontano una fase complicata per un qualsiasi motivo.

Gli articoli 3 e 4 definiscono le attività sociali, ridisegnano un welfare basato su reddito da lavoro, legato

alla promozione di lavori che soddisfano bisogni sociali assoluti.

Gli artt. 11-12-13-14 definiscono i meccanismi di reinserimento lavorativo, tra la promozione della

cooperazione come soggetto in grado di dare forma al lavoro finalizzato ai bisogni sociali e la facilitazione

incentivante al reinserimento nel mercato proponendo incentivi alle partita IVA e clausola sociale per gli

affidamenti di lavori e servizi.

Page 2: PDL Reddito minimo

Art.1 Finalità e Destinatari. 1. A far data dal 1 gennaio 2015, in attuazione della disposizione di legge introduttiva del “Reddito Minimo di Inserimento” di cui alla Legge Regionale n. 8 agosto 2014 Assestamento di Bilancio 2014, al fine di favorire l’inserimento lavorativo dei disoccupati di lunga durata, di coloro che sono fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali e, comunque, di coloro che, in regime di disoccupazione, non sono destinatari di alcuna forma di ammortizzatori sociali, nonché per favorire l’inclusione sociale di soggetti svantaggiati e/o in condizione di particolare fragilità sociale, le provincie, i comuni singolarmente o associati e gli organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., nell’ambito delle misure di politica attiva del lavoro, possono prevedere l’utilizzo dei suddetti soggetti, mediante appositi progetti di inserimento, in attività per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità. 2. L’utilizzo diretto di tale personale da parte dei soggetti di diritto pubblico, come definiti nel capoverso che precede, non configura alcun rapporto di lavoro ed è caratterizzato e qualificato da azioni di orientamento e di formazione finalizzate a favorire l’occupabilità dei soggetti coinvolti. Ai soggetti utilizzati nelle attività di pubblico interesse è corrisposta una indennità giornaliera nella misura stabilita dalla Giunta Regionale. 3.La Regione Basilicata, al fine di perseguire le finalità indicate al n.1 del presente articolo, potrà proporre autonome iniziative volte alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità. Le progettazioni verranno predisposte dai dipartimenti regionali ed approvate dalla Giunta Regionale nel rispetto delle indicazioni di cui all’art. 5 della presente legge. Art. 2 Federalismo Demaniale. La Regione Basilicata in attuazione del Decreto Legislativo n. 85/2010 (c.d. Legge Brunetta) come modificato ed integrato dall’art.56 bis del Decreto Legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito nella Legge n.98 del 9 agosto 2013 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia), entro il 31 gennaio 2015, dovrà predisporre l’elenco dei beni del Demanio dello Stato che la Regione ha acquisito al proprio patrimonio disponibile, unitamente all’elenco dei beni di proprietà della Regione Basilicata. Le iniziative di cui al n. 3 dell’art. 1 della presente legge potranno prevedere anche attività di manutenzione, conservazione e valorizzazione dei beni del Demanio dello Stato trasferiti al patrimonio disponibile della Regione Basilicata e attività di manutenzione, conservazione e valorizzazione dei beni del Demanio Regionale. L’utilizzo diretto di tale personale da parte della Regione Basilicata, non configura alcun rapporto di lavoro, e tale utilizzazione dovrà essere qualificata e caratterizzata da azioni di orientamento e di formazione finalizzate a favorire la occupabilità dei soggetti coinvolti. Art. 3 Redazione dei Progetti. Per il perseguimento delle finalità della legge, i soggetti di diritto pubblico individuati nell’art.1 della presente legge, entro il 31 gennaio di ogni anno, redigono ed approvano appositi progetti di inserimento finalizzati alla realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità. I progetti trasmessi al Dipartimento Regionale competente, verranno approvati dalla Giunta Regionale entro il successivo 28 febbraio di ogni anno con indicazione del finanziamento assentito. Le attività indicate nel progetto avranno la durata di norma non inferiore a sei mesi, fatte salve motivate esigenze, e non superiore a 36 mesi. La durata minima non può comunque essere inferiore a 3 mesi. Art. 4 Stato di disoccupazione.

Page 3: PDL Reddito minimo

Lo stato di disoccupazione deve essere comprovato tramite iscrizione presso il competente Centro per l’Impiego delle Province della Basilicata ai sensi della normativa in vigore (D.Lgs 181/2000). Per tutta la durata delle attività progettate i soggetti utilizzati conservano lo stato di disoccupazione. La disposizione di cui al capoverso che precede si applica solo nella ipotesi di utilizzo diretto di tale personale da parte dei soggetti di diritto pubblico di cui agli artt. 1e 2 della presente legge.

Art. 5 Attività della Giunta Regionale. La Giunta Regionale con apposito provvedimento stabilisce: a) le tipologie delle opere e dei servizi di pubblica utilità da eseguire, le modalità per l’individuazione e i criteri di utilizzo dei soggetti coinvolti, tenendo conto, preliminarmente, di quanti non sono più assistiti da ammortizzatori sociali, nonché della condizione di soggetto svantaggiato e dell’indice di fragilità che verrà determinato sulla base della età, di precedenti esperienze lavorative, del livello di occupabilità, delle condizioni di disabilità, dei carichi familiari, delle situazioni di disagio e di ogni altra situazione in cui possono trovarsi i soggetti interessati. b) l’entità dell’indennità giornaliera da corrispondere ai soggetti utilizzati, che dovrà essere

rivalutata annualmente in base all’andamento dell’inflazione rilevata dall’Istituto centrale di

statistica.

c) le modalità di realizzazione delle attività, le modalità per il controllo delle stesse e le

relative sanzioni.

Art. 6 Interruzione obbligatoria delle attività. I destinatari dei benefici indicati, proposti su iniziativa di comuni, province, regione e organismi di diritto pubblico di cui all’articolo 3, comma 26, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., potranno essere riutilizzati in altre attività per la realizzazione di opere e servizi di pubblico interesse, ferme restando le condizioni indicate all’art. 1 della presente legge, trascorsi almeno trenta giorni tra la fine di un’attività e l’inizio di una nuova attività. Art. 7 Trattamento Previdenziale e Assistenziale Per le attività indicate agli artt. 1 e 2 della presente, su iniziativa di soggetti pubblici, non è previsto alcun trattamento previdenziale. Le pubbliche amministrazioni promotrici dei progetti di inserimento di cui al numero 1 del presente articolo, stipuleranno apposite polizze assicurative come previsto dal Testo Unico n. 1124/1965. Art. 8 Piano della sicurezza. I soggetti beneficiari delle provvidenze di cui all’art. 1 della presente legge, ai soli fini della sicurezza, verranno assimilati a tutti gli altri lavoratori, pertanto, i soggetti di diritto pubblico individuati all’art. 1, nn. 1 e 3 dovranno provvedere ad aggiornare il documento di valutazione dei rischi a norma del D. Lgs n. 81/2008, nonché applicare ogni altra disposizione normativa prevista nel richiamato D. Lgs n. 81/2008. Art. 9 Iniziative a totale carico degli enti territoriali e dei soggetti di diritto pubblico Gli enti territoriali ed i soggetti di diritto pubblico possono dare corso alle attività di cui all’art. 1, ai sensi della presente normativa, anche senza accedere al finanziamento regionale, fermo restando il rispetto di quanto previsto all’Art. 5 della presente legge.

Page 4: PDL Reddito minimo

In tal caso tutti gli oneri relativi alle progettualità, all’avviamento delle attività, al pagamento dell’indennità dei soggetti indicati all’art. 1 della presente legge sono posti a totale carico degli enti promotori. L’utilizzo diretto di tale personale da parte dei soggetti di diritto pubblico di cui all’art. 1 della presente, non configura alcun rapporto di lavoro, e tale utilizzazione dovrà essere qualificata e caratterizzata da azioni di orientamento e di formazione finalizzate a favorire la occupabilità dei soggetti coinvolti. Art. 10 Partenariati Pubblico-Privato Gli enti territoriali ed i soggetti di diritto pubblico, come in precedenza definiti, possono dare corso a progetti di inserimento per la realizzazione di opere o servizi di pubblica utilità anche attraverso partenariati pubblico-privato, purchè il soggetto privato sia una cooperativa sociale come individuata ai sensi dell’art. 2 della Legge Regionale 9 dicembre 1997 n. 50. Il progetto dovrà prevedere percorsi di inserimento socio-lavorativo mediante l’attivazione di strumenti di politica attiva del lavoro ovvero di altri istituti previsti dalla normativa nazionale e regionale. In questo caso il trattamento previdenziale, assistenziale e assicurativo è posto a carico dei soggetti privati ed utilizzatori di tale personale secondo le disposizioni vigenti. In tutti quei casi in cui si proceda ad affidamento diretto delle opere o dei servizi di pubblica utilità, il valore espresso in euro dell’affidamento, al netto dell’I.V.A, non potrà superare la soglia comunitaria. La cooperativa sociale costituita o costituenda dovrà essere composta da disoccupati di lunga durata, da coloro che sono fuoriusciti dalla platea degli ammortizzatori sociali e, comunque, da coloro che, in regime di disoccupazione non sono destinatari di alcuna forma di ammortizzatori sociali, nonché per da soggetti svantaggiati e/o in condizione di particolare fragilità sociale, come declinati all’art. 1 della presente legge. Art. 11 Promozione della cooperazione sociale La Regione Basilicata, nell’ambito delle proprie competenze ai sensi e per gli effetti degli artt. 45 e 117, commi terzo e quarto della Carta Costituzionale, e fermi restando i propri atti di programmazione, con la presente legge promuove e sostiene il ruolo e la funzione esercitata dalle cooperative sociali che, al fine delle attività per la realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità e del conseguente inserimento lavorativo delle persone di cui all’art. 1 della presente, promuovono l’autogestione e la partecipazione dei cittadini, affermandosi come imprese di carattere sociale che costruiscono coesione sociale e beni relazionali, anche in rapporto di sussidiarietà con le amministrazioni pubbliche, con cui collaborano in maniera sinergica per l’erogazione di beni e servizi. Art. 12 Politiche attive del lavoro La Regione Basilicata riconosce la cooperazione sociale quale soggetto che concorre all’attuazione di politiche attive del lavoro finalizzate alla creazione di nuova occupazione e alla promozione di uno sviluppo occupazionale in grado di coniugare efficienza, solidarietà e coesione sociale. In particolare nell’ambito dei piani regionali per le politiche del lavoro possono essere previste azioni volte a: a)sviluppare nuova occupazione nelle attività di realizzazione di opere e servizi di pubblica utilità; b)sviluppare nuova occupazione nel settore dei servizi alla persona; c) sviluppare nuova occupazione a favore delle persone in condizione di svantaggio e/o fragilità sociale nel mercato del lavoro, anche attraverso il supporto delle cooperative sociali che accompagnino i soggetti di cui all’art. 1 della presente legge verso altri contesti produttivi. d) determinare, per le cooperative sociali di tipo B, nuove opportunità lavorative; e) promuovere la qualificazione delle nuove professionalità impiegate nell’ambito dei servizi alla persona e, comunque, nei servizi di pubblica utilità, a tal fine stabilendo gli standard

Page 5: PDL Reddito minimo

professionali e di certificazione per i profili professionali già riconosciuti, valorizzando ed integrando i nuovi profili e le nuove professioni stabilendone gli standard professionali e di certificazione e predisponendo le modalità di accesso alla formazione professionale dei soci lavoratori. La Giunta Regionale con apposito provvedimento adotta tutti gli atti necessari per il conseguimento delle finalità indicate nel presente articolo. Art 13 Disposizioni per il rilancio dell’economia. A far data dal 1 gennaio 2015 ed a tutto il 31 dicembre 2019, i soggetti economici titolari di partita I.V.A. in presenza di tutti i requisiti di seguito indicati: 1) sede legale nel territorio della Regione Basilicata; 2) anzianità di attività di almeno un anno; 3) un organico di non più di 15 unità lavorative; 4) che non abbiano adottato provvedimenti di riduzione del personale negli ultimi dodici mesi; 5) non si trovano in stato di fallimento, liquidazione coatta, liquidazione volontaria, concordato preventivo né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti; 6) sono in regola con gli adempimenti contributivi INPS e INAIL e con le contribuzioni agli Enti Paritetici ove espressamente previsto dai Contratti Collettivi Nazionali Interconfederali o di Categoria; 7) sono in regola con la normativa in materia di sicurezza del lavoro; ancorchè beneficiari delle agevolazioni previste dalla normativa vigente dirette ad abbattere gli oneri diretti ed indiretti del costo del lavoro, riceveranno dalla Regione Basilicata per ogni unità di personale aggiuntiva e con il limite massimo delle cinque unità, purchè assunte con contratto a tempo indeterminato, anche part time di almeno 30 ore settimanali, un contributo mensile per ogni unità avviata al lavoro per i primi cinque anni. Nel caso di contratto a tempo indeterminato part time i benefici verranno ridotti di un quarto. Per le cooperative, per le imprese operanti nel settore edile e dei lavori pubblici e per le imprese caratterizzate da stagionalità non si applicano le disposizioni di cui ai nn. 3 e 4 del presente articolo ed il limite massimo di assunzioni è fissato in 30 unità. Le modalità attuative della presente disposizione di legge sono stabilite dalla Giunta Regionale, previa adozione di apposito provvedimento nel quale verrà prevista anche l’entità del contributo determinata sulla base delle risorse disponibili. Art. 14 Agevolazioni per gli aggiudicatari di affidamenti di lavori o di servizi. Clausola sociale. I soggetti di diritto pubblico individuati all’art. 1 della presente legge potranno prevedere nei bandi di gara per l’affidamento di lavori e/o per l’affidamento di servizi apposite clausole (clausola sociale) ai fini dell’avviamento al lavoro dei soggetti residenti in Basilicata ed individuati all’art. 1 della presente legge ed in regime di disoccupazione. In tutti i casi in cui l’affidamento dei lavori o l’affidamento del servizio avvenga all’esito di un procedimento ad evidenza pubblica, l’aggiudicatario, ancorchè non abbia il requisito previsto al n.1 dell’art. 12 della presente legge, potrà beneficiare delle agevolazioni ivi previste, purchè abbia una sede secondaria in Basilicata ed il personale assunto rientri tra i soggetti indicati al primo capoverso dell’art. 1 della presente disposizione normativa, sia residente in Basilicata da almeno due anni e sia in regime di disoccupazione. Art 15 Copertura finanziaria. Agli oneri derivanti dal presente articolo si fa fronte mediante l’istituzione nel bilancio regionale autonomo, nell’ambito della U.P.B. del capitolo di spesa n. 47006, denominato “Reddito

minimo di inserimento. Misure in favore dell’occupazione e del rilancio dell’economia”, con una dotazione finanziaria per l’esercizio finanziario 2015, in termini di competenza e cassa, di euro 40 milioni.

Page 6: PDL Reddito minimo

Art. 16 Fonti di Finanziamento.

Al finanziamento delle misure previste dalla presente disposizione di legge “Reddito minimo di inserimento. Misure in favore dell’occupazione e del rilancio dell’economia” possono concorrere le risorse della programmazione comunitaria P.O. F.S.E. 2014 – 2020, finanziamenti dello Stato e fondi della Regione Basilicata. Art. 17 Abrogazione Con la presente disposizione di legge sono abrogate tutte le norme della Regione Basilicata con questa non compatibili. Art. 18 Dichiarazione di urgenza ed entrata in vigore. 1) La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il girono successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. 2) E’ fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come Legge della Regione Basilicata.