PARTE SECONDA SOMMARIONomina Presidenti, Segretari e Vicari delle Commissioni di Degustazione vini...

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Anno XLVI N. 19 Mercoledì 13 Maggio 2015 PARTE SECONDA SOMMARIO PARTE SECONDA CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo 3,00. “La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica- DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.04.2015 N. 601 Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi del Dm 180 del 23 Gennaio 2015 relativi all'attuazione della condizionalità in agricoltura per l'anno 2015. pag. 7

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Anno XLVI N. 19Mercoledì 13 Maggio 2015

PARTE SECONDA

SOMMARIO

PARTE SECONDA

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo € 3,00. “La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.04.2015 N. 601Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi del Dm 180 del 23 Gennaio 2015 relativi all'attuazione della condizionalità in agricoltura per l'anno 2015. pag. 7

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Parte II 13.05.2015 pag 2Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.04.2015 N. 606Parere - ai sensi dell'art. 39, 1° comma, della L.R. n. 36/1997 e s.m. - relativo al progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Vezzano Ligure (SP).

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11.03.2015 N. 8IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino - Istituto Nazionale per La Ricerca sul Cancro - Collegio Sindacale - Designazione membro.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 31.03.2015 N. 9Commissione regionale per la valutazione di requisiti e titoli richiesti per l'inserimento nell'Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio costituita ex art. 7 comma 5 della L.R. 13/2014.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E CICLO DELLE ACQUE 02.04.2015 N. 741Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 al Signor Vincenzo di Domenico per l'immersione di corpi morti presso i Bagni Hilton di Noli.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E CICLO DELLE ACQUE 02.04.2015 N. 742Prevalutazione di incidenza per l'intervento di ripristino della scogliera aderente dei terreni della Villa ''Honesto Otio'' in Località Latte, in area limitrofa al SIC IT 1316175 ''Fondali Capo Mortola - San Gaetano''. Parere positivo.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E CICLO DELLE ACQUE 02.04.2015 N. 743Autorizzazione ai sensi dell'art. 109 D.Lgs. n. 152/06 alla Ship Recycling S.c.a.r.l. per il livellamento di fondali presso il canale di accesso di levante del Porto di Genova.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE ED ENERGIA 02.04.015 N. 745Approvazione ai sensi dell'art.19 del R.R. 6/3/2015 n.1 dell'elenco dei dati oggetto di verifica degli APE, la valutazione dei dati stessi e la definizione dei risultati sulla verifica degli aspetti tecnici.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE ED ENERGIA 02.04.015 N. 746Approvazione ai sensi dell'art.10 del Regolamento Regionale 06.03.2015 n. 1 del modello di attestato di prestazione energetica, contente le informazioni e i dati in esso previsti.

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DECRETO DEL DIRIGENTE DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI 18.03.2015 N. 779Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore sezione delle associazioni di promozione sociale (art. 18 l.r. 42/2012) dell' ''Associazione Pedagogica IRIS - Intervento Ricerca in Ambito Scolastico'', con sede in Genova (GE).

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 01.04.2015 N. 800Procedura di verifica/screening l.r. 38/98 - Impianto per la produzione di imballaggi in vetro cavo meccanico stabilimento di Altare (SV) - Proponente: Vetreria Etrusca - No VIA con prescrizioni.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 02.04.2015 N. 835Verifica di assoggettabilità ex art. 13 l.r. n. 32/2012 smi: Piano di gestione del SIC IT1322217 Bric Tana Bric Mongarda. No VAS con prescrizioni.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 02.04.2015 N. 836L.r. n. 38/98 - Progetto di impianto mini-idroelettrico sul Torrente Stura in località Isola di Giugno del Comune di Campo Ligure (GE). Proponente: NOVICONSULT s.a.s.. Assoggettamento a V.I.A.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE 07.04.2015 N. 847Autorizzazione (artt.19,26, D.Lgs. 214/05) - Iscrizione RUP (art. 20, D.Lgs. 214/05) - Accreditamento ortaggi (D.Lgs. 124/11), piante da frutto (D.Lgs. 124/10), piante ornamentali (D.Lgs. 151/00) Ditta: Il Girasole di Frattarola Bruno, Sanremo.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE 13.04.2015 N. 861Autorizzazione esercizio attività di produzione e vendita di vegetali e prodotti vegetali (art. 19, D. Lgs. n. 214/05 e ss. mm.) - Azienda BISTOLFI S.R.L. di Cairo Montenotte (SV).

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE 13.04.2015 N. 862Autorizzazione esercizio attività di produzione e vendita di vegetali e prodotti vegetali (art. 19, D. Lgs. n. 214/05 e ss. mm.) - Azienda MAICA MALLARINI PALLET S.R.L. di Torino.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE 13.04.2015 N. 863Abilitazione alla vendita, all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti e all'attività di consulenza per l'impiego dei prodotti

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stessi (D.M. 22/01/2014) - Corso dei gg. 18, 19, 23 e 24 ed esame del 31.03.2015 – Genova.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE 13.04.2015 N. 864Abilitazione alla vendita, all'acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti e all'attività di consulenza per l'impiego dei prodotti stessi (D.M. 22/01/2014) - Corso dei giorni 23 e 24 marzo 2015 - Genova.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 14.04.2015 N. 879Verifica di assoggettabilità ex art. 13 l.r. n. 32/2012 e smi: trasferimento impianto produzione calcestruzzo da loc. Acquafredda a loc. Bargonasco, Comune di Casarza Ligure (GE). No VAS con prescrizioni.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO 07.04.2015 N. 888DM 11.11.2011. Nomina Presidenti, Segretari e Vicari delle Commissioni di Degustazione vini DOCG e DOC e aggiornamento Elenco regionale Tecnici ed Esperti.

DECRETO DEL DIRIGENTE DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI 09.04.2015 N. 899Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012, della ''Associazione Europea Operatori di Polizia'', con sede in Montoggio (Genova).

DECRETO DEL DIRIGENTE DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI 10.04.2015 N. 900Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 18 l.r. 42/2012, dell'Associazione ''A.V.E.T.'', con sede in Genova.

REGIONE LIGURIADIREZIONE CENTRALE RISORSE STRUMENTALI, FINANZIARIE E CONTROLLISETTORE AMMINISTRAZIONE GENERALE Pubblicazione ex art. 26, comma 6 della l.r. n. 5 dell'11.3.2008 degli incarichi conferiti nella seduta della Giunta regionale del 06.03.2015.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 13.04.2015 N. H2/369Bacino del torrente Arroscia (rio Tovalli). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Patrone Flavio (C.F. PTR FLV 65A04 G632P) e Patrone Silvano. Pratica n. 180.

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PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 13.04.2015 N. H2/370Bacino del torrente Caramagna (rio Vasia). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Martucci Olindo (C.F. MRT LND 39T04 H501M). Pratica n. 86.

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA 20.04.2015 N. H2/396Bacino del Torrente Impero. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Anfosso Davide. Pratica n. 243.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE – SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 03.04.2015 N. 13358Lavori di eliminazione strettoie pericolose tra il km. 17+800 ed il km. 18+250 sulla SP 8 'Spotorno-Vezzi Portio-Finale Ligure'.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – SERVIZIO GESTIONE E TUTELA DELLE RISORSE TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA 12.04.2015 N. 1503Concessione preferenziale per derivare ad uso potabile da n. 1 sorgente ubicata nel bacino del fiume Bormida di Millesimo al N.C.T. Foglio 22 mapp.le 224 in localita' Azzini del Comune di Murialdo. Concessionario: Comune di Murialdo.

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – SERVIZIO CONCESSIONI ED AUTORIZZAZIONI IDRAULICHE DELLA PROVINCIA DI SAVONA 12.04.2015 N. 1501Corso d'acqua torrente Letimbro - Localita' Riborgo - Comune di Savona. Domanda intesa ad ottenere la concessione per la realizzazione di uno scarico di acque bianche pertinenziale a casa di civile abitazione, in sponda sinistra. autorizzazione ai fini idraulici per l'immediata esecuzione dei lavori. Soggetto autorizzato: sig.ra Chiara Lanfranco.

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI DI AREA VASTA SERVIZIO CONCESSIONI PROVINCIALI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 12.06.2013 N. 476Pratica n. 528. Rinnovo autorizzazione demaniale relativa ad un attraversamento dei terreni censiti al N.C.T. del Comune di Lerici al Fg. 16 mapp. 69, 87, 71, 73 con linea elettrica a bassa tensione sia aerea che interrata, in località Camisano. Ditta: Enel Distribuzione S.p.A..

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DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI DI AREA VASTA SERVIZIO CONCESSIONI PROVINCIALI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 08.01.2015 N. 4Pratica n. 6426. Corso d'acqua: Fiume Magra. Concessione relativa a condotta idrica in attraversamento al Torrente San Michele in loc. Nave, Comune di Sarzana (Sp). ACAM ACQUE S.p.A. (referente: Geom. Gussoni).

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI DI AREA VASTA SERVIZIO CONCESSIONI PROVINCIALI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 17.04.2015 N. 121Pratica n. 4692. Corso d'acqua: Gora dei Molini. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per il mantenimento di tre scarichi di acque meteoriche costituiti da tubazioni in PVC 400 mm con relative opere di protezione delle sponde e la realizzazione, all'interno delle suddette condotte, di due nuovi scarichi fognari, località Piano di Vezzano in Comune di Vezzano Ligure. Ditta: Enel Distribuzione S.p.A..

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO CONCESSIONI PROVINCIALI UFFICIO CONCESSIONI DEMANIALI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 22.04.2015 N. 124Pratica n. 6547. Corso d'acqua: Canale della Rocchetta. Concessione demaniale relativa ad un attraversamento aereo del Canale della Rocchetta con elettrodotto BT (400V), in Comune di Rocchetta Vara (Sp). Richiedente: Enel Distribuzione S. p. A..

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO CONCESSIONI PROVINCIALI UFFICIO CONCESSIONI DEMANIALI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 22.04.2015 N. 126Pratica n. 504. Corso d'acqua: Torrente Nuova Dorgia. Rinnovo Concessione demaniale relativa al mantenimento dell'attraversamento del torrente Nuova Dorgia con linea elettrica a bassa tensione, staffata al ponte di Via Sarzana, località Migliarina nel Comune della Spezia. Richiedente: Enel Distribuzione S. p. A..

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA 21.04.2015 N. 278Nulla osta idraulico n. 12448. Corso d'acqua: Rio Chiappa e Rio Fossà. Nulla osta idraulico in sanatoria relativo all'esecuzione di interventi in somma urgenza a seguito dell'evento alluvionale del 25 ottobre 2011 per la messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di fruibilità dell'abitato in località Chiappa nel Comune di Vernazza, consistenti nella realizzazione di una briglia selettiva in c.a. e di una gabbionata immediatamente a monte della tombinatura delle ferrovie sul Rio Chiappa e di due 'debris flow' sul Rio Fossà. Richiedente: Comune di Vernazza.

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PROVINCIA DELLA SPEZIADitta: Betta Luciano ed altri. Domanda per concessione derivazione acqua.

REGIONE LIGURIADIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALISERVIZIO PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

ERRATA CORRIGEComunicato relativo alla pubblicazione sul BURL n. 17- parte seconda - di mercoledì 29 aprile 2015 del “Bando per lassegnazione delle zone carenti di assistenza primaria e di pediatria di libera scelta e degli incarichi vacanti di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale, rilevati al 1° marzo 2015 ai sensi dei vigenti Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta”

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Parte II 13.05.2015 pag 8Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 17.04.2015 N. 601

Approvazione degli impegni applicabili nella Regione Liguria ai sensi del Dm 180 del 23 Gennaio 2015 relativi all’attuazione della condizionalità in agricoltura per l’anno 2015.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005;

VISTO il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

VISTO il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell’ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

VISTO il regolamento delegato (UE) n.640/2014 della commissione dell’11 marzo 2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

ATTESO che:- le norme comunitarie sopra richiamate stabiliscono il principio secondo il quale i beneficiari

di determinati aiuti comunitari devono rispettare una serie di criteri di gestione obbligatori (CGO) e debbono altresì mantenere il terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA);

- gli obblighi di cui sopra (CGO e BCAA) sono definiti nel loro complesso “condizionalità”; l’insieme dei CGO e delle BCAA da rispettare sono organizzati nei seguenti settori:Ambiente,

cambiamenti climatici e Buone condizioni Agronomiche del Terreno, Sanità pubblica, salute degli animali e delle piante, Benessere degli animali, Mantenimento dei pascoli permanenti;

- l’articolo 4 comma 2 del citato regolamento (CE) n. 1306/2013 stabilisce che le autorità nazionali competenti forniscono agli agricoltori l’elenco dei criteri di gestione obbligatori e le buone condizioni agronomiche e ambientali che devono rispettare;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n.413 del 11 aprile 2014 che definisce l’elenco degli impegni applicabili nell’ambito della Condizionalità per la Regione Liguria per l’anno 2014;

VISTO il decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 n.180 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”il quale:

all’allegato 1 elenca i criteri di gestione obbligatori e definisce le norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche ed ambientali per l’applicazione del regime di condizionalità di cui agli articoli 93, 94 e a norma dell’ allegato II del regolamento (UE) n. 1306/2013;

detta la disciplina attuativa e integrativa in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n. 640/2014;

definisce i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28 paragrafo 3, e 29 paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1305/2013

VISTO il parere favorevole espresso dal MIPAAF con mail del 2/4/2015 in riferimento alla bozza della

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pag Parte II 13.05.2015 9BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

delibera di recepimento della condizionalità per l’anno 2015 della Regione Liguria;

CONSIDERATO che il comma 1 dell’art.22 del DM 180/2015 stabilisce che entro 60 giorni dalla pubblicazione del decreto, le regioni specificano con propri provvedimenti l’elenco degli impegni applicabili a livello territoriale;

CONSIDERATO che l’impegno sopra menzionato può essere valutato come rientrante negli atti relativi a procedimenti in corso attivati da altre Amministrazioni e pertanto il presente provvedimento può essere sottoposto all’approvazione della Giunta regionale anche nel periodo di “prorogatio” come previsto dalla circolare del Segretario regionale prot. n. IN/2015/5508 del 19/03/2015;

RITENUTO quindi necessario recepire:l’allegato 1 di cui al D.M.180/2015 relativo all’elenco degli impegni relativi al regime di condizionalità; l’allegato 7 del citato D.M.180/2015 che definisce i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti

e dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28 paragrafo 3,e 29 paragrafo 2 del regolamento (UE) n.1305/2013;

RITENUTO di procedere conseguentemente all’ approvazione dei seguenti allegati che formano parte integrante e sostanziale del presente provvedimento:

- Allegato 1 ”Criteri di Gestione Obbligatori e Norme e standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali”;

Allegato 2 “Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari”;

che si applicano come stabilito dal DM 180/2015;

per l’allegato 1 :ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i premi annuali previsti dall’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) nonché dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Gli impegni di cui al suddetto decreto non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all’articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per l’allegato 2ai beneficiari delle misure di sviluppo rurale ai sensi del regolamento (UE) n.1305/2013 di cui alle

relative disposizioni specifiche;

DATO ATTO che il presente atto sostituisce, a decorrere dalla data della sua approvazione, la precedente e analoga deliberazione n.413 del 11 aprile 2014, sopra citata;

Su proposta dell’Assessore all’Agricoltura, Floricoltura, Pesca e Acquacoltura;

DELIBERA

1. Di definire, per i motivi indicati in premessa, in attuazione di quanto stabilito dal decreto ministeriale del 23 gennaio 2015 n.180 “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”, l’elenco dei criteri di gestione obbligatoria (CGO) e delle buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) che devono essere rispettati dagli agricoltori beneficiari di determinati aiuti comunitari, nell’ambito del sistema della condizionalità per l’anno 2015, come stabilito dal regolamento (UE) n. 1306/2015 e dalle conseguenti norme attuative comunitarie e nazionali;

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Parte II 13.05.2015 pag 10Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

2. Di approvare, a questo fine, le disposizioni riportate nei seguenti allegati:

- Allegato 1 - “ Criteri di Gestione Obbligatori” (CGO) e “Norme e standard per il mantenimento dei terreni in buone condizioni agronomiche e ambientali” (BCAA); Allegato 2 “Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari”;

3. Di dare atto che gli allegati di cui sopra costituiscono parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

4. Di stabilire che tali disposizioni si applicano per l’allegato 1:

• ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013, ai beneficiari che ricevono pagamenti ai sensi degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e i premi annuali previsti dall’articolo 21, paragrafo 1, lettere a) e b) nonché dagli articoli da 28 a 31, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013. Gli impegni di cui al suddetto decreto non si applicano ai beneficiari che aderiscono al regime dei piccoli agricoltori di cui al Titolo V del regolamento (UE) n. 1307/2013 e al sostegno di cui all’articolo 28, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per l’allegato 2• ai beneficiari delle misure di sviluppo rurale ai sensi del reg.(UE) n.1305/2013 di cui alle relative

disposizioni specifiche.5. Di stabilire che il presente atto sostituisce, con decorrenza dalla data della sua approvazione, la precedente deliberazione n.413 del 11 aprile 2014;6. Di dare mandato al Dirigente della Struttura competente per materia di emanare eventuali disposizioni attuative e di definire le necessarie norme tecniche e procedurali;7. Di pubblicare integralmente il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e sul sito web della Regione Liguria;8. Di dare atto che, per quanto non specificamente stabilito dal presente atto, si applicano le 9. disposizioni di cui al citato D.M. n.180 del 23 gennaio 2015;9. Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica r rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL SEGRETARIORoberta Rossi

(segue allegato)

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pag Parte II 13.05.2015 11BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

Allegato 1

CGO e BCAA

SETTORE

Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno

TEMA PRINCIPALE: Acque

CGO 1 – Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole. (G.U. L 375 del 31.12.1991, pag. 1)Articoli 4 e 5

Recepimento· Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” (G.U. n. 88 del 14 aprile

2006 - Supplemento · Ordinario n. 96) e successive modifiche e integrazioni.

- Art.74, lettera pp), definizione di “Zone vulnerabili”: “zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati di origine agricola o zootecnica in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali tipi di scarichi”;

- Art. 92, designazione dì “Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola”: Sono designate vulnerabili all’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole le zone elencate nell’allegato 7/A alla parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nonché le ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola designate da parte delle Regioni.

· D.M. 19 aprile 1999, “Approvazione del codice di buona pratica agricola” (G.U. n. 102 del 4 maggio 1999, S.O. n. 86);

· Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante “Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (G.U. n. 109 del 12 maggio 2006, S.O. n. 120).

· Decisione della Commissione 2011/721/UE del 3 novembre 2011, che concede una deroga richiesta dall’Italia con riguardo alle regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.

Ambito di applicazioneTutte le superfici agricole, come definite all’art. 3, comma 5, lettera d), del D.M. 180 del 23/1/2015 ricadenti in Zone Vulnerabili ai Nitrati (ZVN).

Recepimento regionale

· Deliberazione della Giunta regionale n.1256 del 5 novembre 2004 “Individuazione , nei comuni di Albenga e Ceriale, di una zona vulnerabile da nitrati di origine agricola, ai sensi dell’art. 19, comma 3 del decreto legislativo 152/1999 e successive modifiche e integrazioni”

· Deliberazione della Giunta regionale n.599 del 16 giugno 2006 “Adozione del programma d’azione ai sensi della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati da fonti agricole , per quanto riguarda le zone di Ceriale, Albenga e Cisano sul Neva (SV)”

· Deliberazione della Giunta Regionale n.25 del 19 gennaio 2007 “Direttiva 91/676/CEE – modifica del “Programma d’azione per le zone dichiarate vulnerabili da nitrati di origine agricola” a seguito dell’adozione dei D.Lgs. n.152/2006 e n.217/2006 così come integrata dall’allegato 3 del presente atto.

· Deliberazione della Giunta regionale n.163 del 26 febbraio 2007 “Approvazione degli impegni

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Parte II 13.05.2015 pag 12Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

applicabili nella Regione Liguria ai sensi dell’art.2 del D.M. 21 dicembre 2006 relativo all’attuazione della Condizionalità e integrazioni al Programma d’azione di cui alla D.G.R. 25/2007”

· Deliberazione del Consiglio regionale n. 32 del 24 novembre 2009 “Approvazione del Piano regionale di Tutela delle Acque”

· Deliberazione della Giunta regionale n.978 del 5 agosto 2011 “Programma d’azione ai sensi della direttiva 91/676/CEE relativa alla protezione delle acque dall’inquinamento da nitrati provenienti da fonti agricole, per quanto riguarda le zone di Ceriale, Albenga e Cisano sul Neva (SV).Proroga al 30/6/2014.

· Deliberazione della Giunta regionale n.93 del 5febbraio 2013 “Dir. 917676/CE – conferma della designazione della zone vulnerabile da nitrati di origine agricola”

· Deliberazione della Giunta regionale n.1806 del 30 dicembre 2014 “ LR 18/1999 Art.12 Adozione dell’Aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque”

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

Gli impegni che gli agricoltori devono rispettare sono quelli prescritti dal Programma d’Azione adottato dai provvedimenti regionali sopracitati

BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua

Ambito di applicazioneTutte le superfici agricole, come definite all’art. 3, comma 5, del D.M. 180 del 23/1/2015 lettera d) del D.M. 180 del 23/1/2015 Descrizione della norma e degli impegniAl fine di proteggere le acque superficiali e sotterranee dall’inquinamento derivante dalle attività agricole, la presente norma prevede:

- il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d’acqua;(impegno a)- la costituzione/non eliminazione di una fascia stabilmente inerbita spontanea o seminata

di larghezza pari a 5 metri, che può ricomprendere anche specie arboree o arbustive qualora presenti, adiacente ai corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali. Tale fascia è definita fascia inerbita (impegno b).

Pertanto la presente norma stabilisce i seguenti impegni:a) Divieti di fertilizzazioni.E’ vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d’acqua. L’utilizzo dei letami

e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall’art. 22 del DM 7 aprile 2006; l’uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall’art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un’unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegno.

b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita.Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l’agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM del MATTM 131/2008 e nel D.M. del MATTM 8/11/2010, n. 260.

L’ampiezza della fascia inerbita viene misurata prendendo come riferimento il ciglio di sponda; i 5 metri di larghezza previsti devono considerarsi al netto della superficie eventualmente occupata da strade, eccetto i casi di inerbimento, anche parziale, delle stesse.

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pag Parte II 13.05.2015 13BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

Ai fini della presente norma, si intende per:“Ciglio di sponda”: il punto della sponda dell’alveo inciso (o alveo attivo) a quota più elevata. “Alveo inciso”: porzione della regione fluviale associata a un corso d’acqua compresa tra le sponde dello stesso, sede normalmente del deflusso di portate inferiori alle piene esondanti.“sponda”: alveo di scorrimento non sommerso.“Argine”: rilevati di diverse tipologie costruttive, generalmente in terra, che servono a contenere le acque onde impedire che dilaghino nei terreni circostanti più bassi.

Sono esclusi dagli impegni di cui alla lettera a) e alla lettera b) gli elementi di seguito indicati e descritti.Scoline e fossi collettori (fossi situati lungo i campi coltivati per la raccolta dell’acqua in eccesso) ed altre strutture idrauliche artificiali, prive di acqua propria e destinate alla raccolta e al convogliamento di acque meteoriche, presenti temporaneamente. Adduttori d’acqua per l’irrigazione: rappresentati dai corpi idrici, le cui acque sono destinate soltanto ai campi coltivati.Pensili: corpi idrici in cui la quota del fondo risulta superiore rispetto al campo coltivato.Corpi idrici provvisti di argini rialzati rispetto al campo coltivato che determinano una barriera tra il campo e l’acqua.Sulla superficie occupata dalla fascia inerbita è vietato effettuare le lavorazioni, escluse quelle propedeutiche alla capacità filtrante della fascia inerbita esistente e alla riduzione del rischio di incendi. Sono comunque escluse tutte le lavorazioni che eliminano, anche temporaneamente, il cotico erboso, con eccezione per le operazioni di eliminazione/reimpianto di formazioni arbustive o arboree, le quali vanno condotte con il minimo disturbo del cotico; in ogni caso, è fatto salvo il rispetto della normativa vigente in materia di opere idrauliche e regime delle acque e delle relative autorizzazioni, nonché della normativa ambientale e forestale.Si precisa che gli impianti arborei coltivati a fini produttivi e/o ambientali preesistenti alla data di entrata in vigore del presente provvedimento e ricompresi in una fascia inerbita, così come sopra descritta, sono considerati parte integrante della fascia stessa.Intervento delle Regioni e Province autonome

a) Divieti di fertilizzazioni

E’ vietato applicare fertilizzanti inorganici entro cinque metri dai corsi d’acqua, i corsi d’acqua sono definiti per la Regione Liguria nella DGR n.180 del 30 dicembre 2014. L’utilizzo dei letami e dei materiali ad esso assimilati, nonché dei concimi azotati e degli ammendanti organici, è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall’art. 22 del DM 7 aprile 2006; l’uso dei liquami è soggetto ai divieti spaziali stabiliti dall’art. 23 del DM 7 aprile 2006. La eventuale inosservanza del divieto in questione viene considerata un’unica infrazione, nonostante costituisca violazione anche del CGO 1 e, in caso di adesione ai contratti agro-climatico-ambientali, del Requisito Minimo dei Fertilizzanti. Le deiezioni di animali al pascolo o bradi non costituiscono violazione del presente impegnoL’impegno a) relativo al divieto di fertilizzazione inorganica si intende rispettato con limite di tre metri, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica. Nel caso in cui, in presenza di colture permanenti inerbite di produzione integrata o biologica, si utilizzi la fertirrigazione con micro-portata di erogazione, l’impegno a), per quanto riguarda il divieto di fertilizzazione inorganica, si considera assolto.

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Parte II 13.05.2015 pag 14Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

b) Costituzione/non eliminazione di fascia inerbita

Nel caso di assenza della fascia inerbita in corrispondenza dei corpi idrici superficiali di torrenti, fiumi o canali, l’agricoltore è tenuto alla sua costituzione. I corpi idrici soggetti al presente vincolo sono quelli individuati ai sensi del D. Lgs. 152/2006, i cui aspetti metodologici di dettaglio sono definiti nel DM 131/2008 e nel D.M. 8/11/2010, n. 260.La Regione Liguria, in attuazione dei decreti soprarichiamati, ha individuato i corpi idrci superficiali nel Piano di Tutela delle Acque della Regione Liguria. Suddetti Corpi idrici sono contenuti anche nei Piani di Gestione delle Acque dei Distretti Idrografici del Fiume Po e dell’Appennino settentrionale.

L’ampiezza della fascia inerbita di cui al punto b) della presente norma potrà variare in funzione dello stato ecologico e/o chimico associati ai corpi idrici superficiali monitorati di torrenti, fiumi o canali, definito nell’ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza. Le possibili classi di stato sono:

- stato ecologico: “ottimo/elevato”, “buono”, “sufficiente”, “scarso/scadente” e “pessimo/cattivo”,

- stato chimico: “buono”, ”non buono”,

L’impegno si considera assolto nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado “ottimo/elevato” ed lo stato chimico sia buono o non definito.L’ampiezza della fascia inerbita può ridursi fino a tre metri nel caso in cui lo stato ecologico del corpo idrico superficiale interessato sia di grado “sufficiente” o “buono” e lo stato chimico sia buono o non definito. La fascia inerbita può ridursi fino a tre metri anche nel caso in cui lo stato ecologico sia non definito e quello chimico sia “buono”.In tutti gli altri casi , si applica il vincolo maggiore pari ad un’ampiezza della fascia inerbita di 5 metri.Nel caso di assenza della suddetta classificazione, ma in presenza della precedente classificazione, basata sullo stato complessivo del corpo idrico così come definito nell’ambito del Piano di gestione del distretto idrografico di appartenenza, e nella fase di aggiornamento dei criteri di classificazione, le ampiezze della fascia inerbita sono così definite: 5 metri in presenza di stato complessivo “scarso” o “cattivo”, 3 metri in presenza di stato complessivo “buono” o “sufficiente”; in caso di stato complessivo “elevato”, l’impegno della fascia inerbita è assolto. L’informazione della classificazione sopra descritta, ossia l’informazione sull’ampiezza della fascia inerbita da realizzare/non eliminare, deve essere assicurata a livello di singola azienda agricola per garantire l’effettiva controllabilità del requisito.L’elenco dei corpi idrici superficiali tipizzati ai sensi del DM 131/2008 e classificati ai sensi del DM 260/2010 è contenuto nell’aggiornamento del Piano di Tutela delle acque di cui alla DGR 1806/2014 e negli analoghi aggiornamenti dei Piani di Gestione dei distretti idrografici del Fiume Po e dell’Appennino settentrionale.Su agriligurianet è riportato l’elenco dei corpi idrici superficiali con il relativo stato chimico ed ecologico.La cartografia relativa ai corpi idrici superficiali tipizzati e alla classificazione è disponibile sul portale ambientale regionale www.ambienteinliguria.it e sul geoportale regionale http://geoportale.regione.liguria.it/ .

DerogheLa deroga agli impegni a) e b) è ammessa nel caso di dei corsi d’acqua “effimeri” ed “episodici” ai sensi del D.M. 16/06/2008 n. 131, come caratterizzati dalle Regioni e Provincie Autonome nelle relative norme e documenti di recepimento. La deroga all’impegno b) è ammessa nei seguenti casi:

1. particelle agricole ricadenti in “aree montane” come da classificazione ai sensi della Direttiva CEE 268/75 del 28 aprile 1975 e s.m.i.;

2. terreni stabilmente inerbiti per l’intero anno solare;3. oliveti 4. prato permanente (superfici di cui alla lettera c) articolo 3 comma 5 del presente decreto.

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pag Parte II 13.05.2015 15BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

BCAA 2 – Rispetto delle procedure di autorizzazione quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione.

Ambito di applicazioneTutte le superfici agricole, come definite all’art. 3, comma 5, lettera d) del D.M. 180 del 23/1/2015Descrizione della norma e degli impegniAl fine di assicurare un minimo livello di protezione delle acque è previsto il rispetto delle procedure di autorizzazione (concessione, licenza di attingimento, ecc.) quando l’utilizzo delle acque a fini di irrigazione è soggetto ad autorizzazione a titolo gratuito od oneroso, ai sensi della normativa vigente.La norma si ritiene rispettata qualora il beneficiario dimostri il possesso della relativa autorizzazione all’uso oppure qualora sia in corso l’iter procedurale necessario al rilascio dell’autorizzazione.Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province autonomeA norma dell’articolo 22 comma 3 del D.M. 180/2015, la norma prevede il rispetto dell’impegno.

BCAA 3 – Protezione delle acque sotterranee dall’inquinamento: divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e misure per prevenire l’inquinamento indiretto delle acquee sotterranee attraverso lo scarico nel suolo e la percolazione nel suolo delle sostanze pericolose elencate nell’allegato della direttiva 80/68/CEE nella sua versione in vigore l’ultimo giorno della sua validità, per quanto riguarda l’attività agricola

Ambito di applicazioneTutte le superfici agricole, come definite all’art. 3, comma 5, lettera d) del D.M. 180 del 23/1/2015. Descrizione degli impegniGli obblighi di condizionalità derivanti dall’applicazione della BCAA 3 sono riferiti a:- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:

1. assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;

- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:2. autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;

3. rispetto delle condizioni di scarico contenute nell’autorizzazione.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo per le acque reflue domestiche o assimilate recapitanti in reti fognarie (art. 124 (4)).Si definiscono acque reflue domestiche (art. 74 (1), lettera g) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) le acque reflue provenienti da insediamenti di tipo residenziale e da servizi e derivanti prevalentemente dal metabolismo umano e da attività domestiche.Sono assimilate alle acque reflue domestiche le acque reflue di cui all’art. 101 (7), lettere a), b), c)), provenienti da imprese:

· dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;· dedite ad allevamento di bestiame;· dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di

valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del

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Parte II 13.05.2015 pag 16Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per insediamenti, installazioni o edifici isolati che producono acque reflue domestiche. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È sempre vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo (art. 104).

Ai fini della presente deliberazione, si verifica la presenza delle autorizzazioni per le aziende le cui acque reflue non siano acque domestiche e/o non siano assimilate alle stesse.

Intervento delle Regioni e Province autonomeAl fine di proteggere le acque sotterranee dall’inquinamento derivante dalle attività agricole, il presente standard prevede:- obblighi e divieti validi per tutte le aziende:

A 2.1 assenza di dispersione di combustibili, oli di origine petrolifera e minerali, lubrificanti usati, filtri e batterie esauste, al fine di evitare la diffusione di sostanze pericolose per percolazione nel suolo o sottosuolo;

- obblighi e divieti validi per le aziende i cui scarichi non siano assimilabili a quelli domestici:A 2.2 autorizzazione allo scarico di sostanze pericolose, rilasciata dagli Enti preposti;A 2.3 rispetto delle condizioni di scarico contenute nell’autorizzazione.

Si evidenzia che tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati (art. 124, c.1 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) fatto salvo quanto previsto dal c.4 del citato decreto che riporta “in deroga al comma1, gli scarichi di acque reflue domestiche in reti fognarie sono sempre ammessi nell’osservanza dei regolamenti fissati dal gestore del servizio idrico integrato ed approvati dall’Autorità d’ambito”.Ai sensi dell’art. 101, c.7, del decreto in argomento sono assimilate alle acque reflue domestiche, ai fini della disciplina degli scarichi e delle autorizzazioni, gli scarichi provenienti da imprese:

· dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura;· dedite ad allevamento di bestiame;· dedite alle attività di cui alle lettere a) e b) che esercitano anche attività di trasformazione o di

valorizzazione della produzione agricola, inserita con carattere di normalità e complementarietà funzionale nel ciclo produttivo aziendale e con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall’attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo disponibilità.

Si definisce scarico (art. 74 (1), lettera ff) del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152) qualsiasi immissione effettuata esclusivamente tramite un sistema stabile di collettamento che collega senza soluzione di continuità il ciclo di produzione del refluo con il corpo ricettore acque superficiali, sul suolo, nel sottosuolo e in rete fognaria, indipendentemente dalla loro natura inquinante, anche sottoposte a preventivo trattamento di depurazione. Pertanto devono essere autorizzati gli scarichi:domestici o assimilati ai domestici, ai sensi dell’art. 101, c. 7, che non recapitano in pubblica fognaturadiversi dagli scarichi domestici e assimilati a domestici, indipendentemente dal recapito.Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs 152/2006, è vietato lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo (art. 103), fatta eccezione per i casi previsti dall’art. 103, c.1. Al di fuori di questa ipotesi, gli scarichi sul suolo esistenti devono essere convogliati in corpi idrici superficiali, in reti fognarie ovvero destinati al riutilizzo in conformità alle prescrizioni fissate. È vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo con le deroghe previste dall’art. 104 del Dlgs 152/2006.

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pag Parte II 13.05.2015 17BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

TEMA PRINCIPALE: Suolo e stock di carbonio

BCAA 4 – Copertura minima del suolo

- per l’impegno di cui alla lettera a): Superfici agricole a seminativo non più utilizzate a fini produttivi di cui all’articolo 3, comma 5, lettera b).

- per l’impegno di cui alla lettera b): tutte le superfici agricole di cui all’articolo 3, comma 5, alla lettera d), con l’esclusione delle superfici non più utilizzate a fini produttivi di cui all’articolo 3, comma 5, lettera b). (articolo 3 del D.M. 180 del 23/1/2015)

Descrizione della norma e degli impegniAl fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni:

a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l’anno;

b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso:

- assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo;

- o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell’ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).

Disposizioni regionaliA norma dell’art. 22 comma 3 del D.M. 180 del 23/1/2015, in riferimento all’impegno a), vige l’obbligo di assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l’anno per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.In riferimento all’impegno b), si deve assicurare una copertura vegetale, o, in alternativa, l’adozione di tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell’ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.) nell’intervallo di tempo compreso tra il 15 novembre e il 15 febbraio, per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso.

In ogni caso, per tutti i terreni di cui sopra, vige il divieto di lavorazioni di affinamento del terreno per 90 giorni consecutivi a partire dal 15 novembre.

Deroghe Per l’impegno di cui alla lettera a), sono ammesse le seguenti deroghe:1. la pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;2. per terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;3. nel caso di colture a perdere per la fauna, lettera c) articolo 1 del Decreto ministeriale del 7 marzo

2002;4. nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all’esecuzione di interventi di miglioramento fondiario; 5. nel caso di lavorazioni del terreno eseguite allo scopo di ottenere una produzione agricola nella

successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell’annata agraria precedente all’entrata in produzione;

6. a partire dal 15 marzo dell’annata agraria precedente a quella di semina di una coltura autunno-vernina, per la pratica del maggese, laddove essa rappresenti una tecnica di aridocoltura, giustificabile sulla base del clima caldo-arido e della tessitura del terreno, come indicato nei provvedimenti regionali.

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Parte II 13.05.2015 pag 18Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Sono ammesse al massimo due lavorazioni del terreno nel periodo compreso tra il 15 marzo e il 15 luglio di detta annata agraria.

Per l’impegno di cui alla lettera b) per le superfici oggetto di domanda di estirpazione e/o re-impianto di vigneti, ai sensi del regolamento (UE) 1308/2013, sono ammesse le lavorazioni funzionali all’esecuzione dell’intervento.

BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l’erosione

- per l’impegno di cui alla lettera a): Seminativi (superfici di cui dell’articolo 3, comma 5, lettera a) del D.M. 180 del 23/1/2015;

- per gli impegni di cui alle lettere b) e c): tutte le superfici agricole di cui all’articolo 3, comma 5, alla lettera d) del D.M. 180 del 23/1/2015;

Descrizione della norma e degli impegniAl fine di favorire la protezione del suolo dall’erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati.

a) La realizzazione di solchi acquai temporanei, per cui l’acqua piovana raccolta, anche a monte dell’appezzamento considerato, mantenga una velocità tale da non pregiudicare la funzione del solco stesso e sia convogliata nei fossi collettori e negli alvei naturali, disposti ai bordi dei campi, ove esistenti. Tale impegno interessa i terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni.

b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.

c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori (presenti ai margini dei campi), al fine di garantirne l’efficienza e la funzionalità nello sgrondo delle acque.

Sono esenti dall’impegno di cui alla lettera a) le superfici stabilmente inerbite o impegnate con colture che permangono per l’intera annata agraria.Qualora i fenomeni erosivi del suolo siano presenti nonostante l’applicazione della suddetta norma la condizionalità è da ritenersi rispettata.Disposizioni regionaliA norma dell’articolo 22 comma 3 del D.M. 180 del 23/1/2015, la presente norma prevede in relazione all’impegno a), su terreni declivi che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, la realizzazione di solchi acquai temporanei. I solchi acquai temporanei devono essere realizzati in funzione delle caratteristiche specifiche dell’appezzamento e devono avere una distanza tra loro non superiore a metri 80. Nel caso di ricorso alla deroga, in considerazione dell’elevata acclività o dell’assenza di canali naturali o artificiali dove convogliare l’acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, è necessario realizzare fasce inerbite. Queste sono finalizzate al contenimento dell’erosione e realizzate ad andamento trasversale rispetto alla massima pendenza, di larghezza non inferiore a metri 5, ad una distanza tra loro non superiore a metri 60 e con modalità in grado di assicurare la sicurezza delle macchine e dei relativi operatori.In relazione all’impegno b), è previsto il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati.In relazione all’impegno c), è obbligatoria la manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura.DerogheIn relazione all’impegno di cui alla lettera a), le deroghe sono ammesse laddove, oltre una determinata pendenza, vi siano rischi per la stabilità del mezzo meccanico necessario alla realizzazione dei solchi acquai, o laddove sia assente una rete di canali naturali o artificiali dove convogliare l’acqua raccolta dai solchi acquai temporanei, o nelle zone con suoli con evidenti fenomeni di soliflusso, così come individuate dalla Regione o Provincia autonoma.In tali casi, è necessario attuare gli impegni alternativi previsti (fasce inerbite o altri interventi conservativi

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pag Parte II 13.05.2015 19BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

equivalenti) finalizzati a proteggere il suolo dall’erosione. In riferimento all’impegno di cui alla lettera b), sono consentiti i livellamenti ordinari per la messa a coltura e per la sistemazione dei terreni a risaia.In relazione all’impegno previsto alla lettera c):

- sono fatte salve le disposizioni di cui alle Direttive 2009/147/CE e 92/43/CEE;- in presenza di drenaggio sotterraneo;- in caso di trasformazione fondiaria, è concesso il ridisegno della rete scolante, fatte salve le

norme vigenti in materia. E’ obbligatorio il mantenimento della nuova rete scolante.

BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante

Ambito di applicazione: Superfici a seminativo, di cui all’articolo 3, comma 5, lettera a del D.M. 180 del 23/1/2015.Descrizione della norma e degli impegni Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell’habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali.È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.Disposizioni regionaliA norma dell’art. 22 comma 3 del D.M. 180 del 23/1/2015, la presente norma prevede il divieto della bruciatura delle stoppie e delle paglie. Nel caso di ricorso alla deroga di cui ai punti 2 e 3, è necessario effettuare interventi alternativi di ripristino del livello di sostanza organica del suolo tramite sovescio, letamazione o altri interventi di fertilizzazione organica entro l’anno successivo a quello di fruizione della deroga.DerogheLa bruciatura delle stoppie e delle paglie è ammessa:1. nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario prescritti dall’Autorità

competente, salvo diversa prescrizione della competente autorità di gestione nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC);

2. in caso di norme regionali inerenti la regolamentazione della bruciatura delle stoppie e delle paglie.

La deroga di cui al punto 2. non si applica comunque nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS) e nelle Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

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Parte II 13.05.2015 pag 20Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

TEMA PRINCIPALE: Biodiversità

CGO 2 – Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici (GU L 20 del 26.1.2010, pag. 7). Articolo 3 paragrafo 1, articolo 3 paragrafo 2, lettera b), articolo 4 paragrafi 1, 2 e 4

Recepimento)

· LEGGE 11 febbraio 1992, n. 157. Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio art. 1, commi 1bis, 5 e 5bis.

· DPR 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (Supplemento ordinario n. 219/L G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997) e successive modifiche ed integrazioni;

· Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. della Repubblica Italiana n. 224 del 24 settembre 2002);

· Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;

· Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 8 agosto 2014 “Pubblicazione sul sito internet del Ministero dell’ambiente delle Zone di protezione speciale - Abrogazione del Dm 19 giugno 2009” (G.U. n. 217 del 18 settembre 2014).

Recepimento regionale)

· Legge regionale n.28 del 10 luglio 2009 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità”

· del D.M. 180 del 23/1/2015 Deliberazione della Giunta regionale n.864 del 13 luglio 2012 · Approvazione linee guida per redazione piani di gestione dei siti di interesse comunitario e delle

zone di protezione speciale terrestri liguri (art. 5, comma 2, l.r. 28/2009)· Deliberazione della Giunta regionale n.649 del 1 giugno 2012 · Approvazione dell’aggiornamento del nuovo Formulario Standard Natura 2000· Deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 18 gennaio 2013 Legge regionale n. 28/2009.

Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi. Sostituzione D.G.R. n. 328/2006

· Deliberazione di Giunta Regionale n.1444 del 2 dicembre 2009 “Approvazione della rappresentazione cartografica degli habitat, delle specie e altri elementi naturalistici rilevanti presenti sul territorio ligure”

· Deliberazione di Giunta Regionale n.1793 del 18 dicembre 2009 “Istituzione Reteecologica – LR 28/2009 art.3”

· Deliberazione della Giunta regionale n.1145 del 28 settembre 2012 Adozione misure di conservazione SIC liguri regione biogeografica alpina e individuazione SIC della regione biogeografia alpina che necessitano del Piano di Gestione, ai sensi della l.r. n. 28/2009, art. 4. Sostituzione d.G.R. n.2040/2009

· Deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 25 febbraio 2000 “Designazione zone di protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE sul territorio ligure.”

· Deliberazione della Giunta regionale n.650 del 1 giugno 2012 Approvazione aggiornamento Zone Protezione Speciale Liguri: (IT1313776 Piancavallo; IT1314677 Saccarello-Garlenda; IT1314678 Sciorella; IT1314679 Toraggio-Gerbonte; IT1315380 Testa d’Alpe- Alto; IT1315481 Ceppo-Tomena; IT1331578 Beigua- Turchino)

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pag Parte II 13.05.2015 21BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

· Regolamento n. 5/2008 recante ”Misura di conservazione per la tutela delle zone di protezione speciale (ZPS) liguri

Ambito di applicazione Tutte le superfici agricole, come definite all’art. 3, comma 5, lettera d) e le superfici forestali di cui alla lettera e) del D.M. 180 del 23/1/2015

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricola

Le aziende devono rispettare le disposizioni previste dalla normativa regionale sopra riportata.Fuori dalle ZPS è richiesta, se prevista, l’autorizzazione per l’eliminazione di alberi isolati, siepi, e filari, ove non siano già tutelati nell’ambito della BCAA.

CGO 3 – Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione deglihabitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7)

Articolo 6, paragrafi 1 e 2

· D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357 “Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche” (G.U. n. 248 del 23 ottobre 1997, S.O. n. 219/L), art. 3, e successive modifiche ed integrazioni;

· Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio 3 settembre 2002 – Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000 (G.U. n. 224 del 24 settembre 2002);

· Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 relativo alla “Rete Natura 2000 – Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” (G.U. n. 258 del 6 Novembre 2007) e successive modifiche ed integrazioni;

· Decreto Ministeriale 2 aprile 2014 - Abrogazione dei decreti del 31 gennaio 2013 recanti il sesto elenco aggiornato dei siti di importanza comunitaria (SIC) relativi alla regione alpina, continentale e mediterranea (G. U. Serie Generale 23.04.2014, n. 94).

Recepimento regionale)· Legge regionale n.28 del 10 luglio 2009 “Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione

della biodiversità”· Deliberazione della Giunta regionale n. 1716 del 28 dicembre 2012 · Linee guida per manutenzione ordinaria dei corsi d’acqua nei Siti di Importanza Comunitaria e

nelle Zone di Protezione Speciali Liguri · Deliberazione della Giunta regionale n.864 del 13 luglio 2012 · Approvazione linee guida per redazione piani di gestione dei siti di interesse comunitario e delle

zone di protezione speciale terrestri liguri (art. 5, comma 2, l.r. 28/2009)· Deliberazione della Giunta regionale n.649 del 1 giugno 2012 · Approvazione dell’aggiornamento del nuovo Formulario Standard Natura 2000· Deliberazione della Giunta regionale n.1145 del 28 settembre 2012 · Adozione misure di conservazione SIC liguri regione biogeografica alpina e individuazione

SIC della regione biogeografia alpina che necessitano del Piano di Gestione, ai sensi della l.r. n. 28/2009, art. 4. Sostituzione d.G.R. n.2040/2009

· Deliberazione di Giunta Regionale n.1793 del 18 dicembre 2009 “Istituzione Reteecologica – LR 28/2009 art.3”

· Deliberazione di Giunta Regionale n.1687 del 4 dicembre 2009 “Priorità di conservazione dei Siti di Importanza Comunitaria terrestri liguri e cartografia delle “Zone rilevanti per la salvaguardia dei Siti di importanza Comunitaria”

· Deliberazione della Giunta regionale n.1444 del 2 novembre 2009 · Approvazione della rappresentazione cartografica degli habitat, delle specie ed altri elementi

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Parte II 13.05.2015 pag 22Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

naturalistici rilevanti presenti sul territorio ligure· Deliberazione di Giunta Regionale n.1507 del 6 novembre 2009 “Misure di salvaguardia per

habitat di cui all’Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009;· Deliberazione di Giunta Regionale n. 270 del 25 febbraio 2000. “Designazione zone di

protezione speciale (ZPS) ai sensi della direttiva 79/409/CEE sul territorio ligure.”· Deliberazione di Giunta Regionale n. 1716 del 23/12/2005 “Proposta di aggiornamento dei Siti

di Importanza Comunitaria terrestri liguri e di un nuovo Sito di Importanza Comunitario” · ” Deliberazione della Giunta regionale n. 30 del 18 gennaio 2013 Legge regionale n. 28/2009.

Approvazione criteri e indirizzi procedurali per la valutazione di incidenza di piani, progetti ed interventi. Sostituzione D.G.R. n. 328/2006

· Deliberazione della Giunta regionale n.686 del 6 giugno 2014 Adozione delle “Misure di conservazione dei SIC liguri appartenenti alla regione biogeografica continentale” ai sensi dell’art. 4 della L.R. 28/2009

· Deliberazione della Giunta regionale n. 73 del 3 febbraio 2015 Adozione delle Misure di Conservazione dei SIC liguri appartenenti alla regione biogeografica mediterranea ai sensi della L.R. 28/09

Ambito di applicazione Tutte le superfici agricole, come definite all’art. 3, comma 5, lettera d) ) e le superfici forestali di cui alla lettera e) del D.M. 180 del 23/1/2015 ricadenti nei SIC/ZSC.

Descrizione degli impegni applicabili a livello dell’azienda agricolaLe aziende devono rispettare le disposizioni previste dalla normativa regionale sopra riportata, nonché sono ritenute al rispetto delle pertinenti disposizioni di cui all’articolo 2 del Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 007 n.184 relativo alla “Rete Natura 2000- Criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione relative alle zone speciali di conservazione (ZSC) e a zone di protezione speciale (ZPS)” e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni di cui all’art. 5 del DPR 8 settembre 1997, n.357”

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pag Parte II 13.05.2015 23BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

TEMA PRINCIPALE: Livello minimo di mantenimento dei paesaggi

BCAA 7 – Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio, compresi, se del caso, siepi, stagni, fossi, alberi in filari, in gruppi o isolati, margini dei campi e terrazze e compreso il divieto di potare le siepi e gli alberi nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli e, a titolo facoltativo, misure per combattere le specie vegetali invasive

Ambito di applicazione: tutte le superfici agricole (superfici di cui alla lettera d) dell’articolo 3 comma 5 del D.M. 180 del 23/1/2015.Descrizione della norma e degli impegni

Al fine di assicurare un livello minimo di mantenimento dei terreni ed evitare il deterioramento degli habitat tramite il mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio sull’intero territorio nazionale, è stabilito come impegno la tutela degli elementi caratteristici del paesaggio, naturali o seminaturali, qualora identificati territorialmente, nonché la non eliminazione di alberi monumentali, muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche.

Disposizioni regionaliA norma dell’art. 22 comma 3 del D.M. 180 del 23/1/2015, vige la norma stabilita a riguardo dal D.M. 180 del 23/1/2015, che prevede il mantenimento degli alberi monumentali identificati nel registro nazionale degli alberi monumentali, ai sensi del D.M. 23 Ottobre 2014, o tutelati da legislazione regionale e nazionale, nonché degli elementi caratteristici del paesaggio quali muretti a secco, siepi, stagni, alberi isolati o in filari, terrazze, sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche. Ai fini dell’individuazione dell’elemento caratteristico del paesaggio per il suo mantenimento, è stabilita una lunghezza lineare minima di 25 metri. Per siepi si intendono delle strutture lineari, regolari od irregolari, costituite da specie vegetali arboree od arbustive e situate generalmente lungo i margini delle strade, dei fossi, dei campi nelle zone agrarie. La larghezza minima è di 2 metri; la larghezza massima di 20 metri; la lunghezza minima di 25 metri; la copertura arboreo-arbustiva > 20%. Per larghezza si intende la proiezione ortogonale della chioma sul terreno. Per filare si intende un andamento lineare e/o sinuoso caratterizzato dalla ripetizione di elementi arborei in successione o alternati. Per sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche si intendono i reticoli di regimazione delle acque che abbiano carattere di stabilità nel tempo e di integrazione con l’ambiente agrario circostante. Sono ricompresi i fossi e canali aziendali, comprensivi delle scarpate inerbite o coperte da vegetazione spontanea. Le sistemazioni idraulico agrarie hanno una larghezza massima totale di 10 metri.Deroghe1. Presenza di motivazioni di ordine fitosanitario riconosciute dalle Autorità Competenti.2. Elementi caratteristici del paesaggio realizzati anche con l’intervento pubblico, che non presentino i

caratteri della permanenza e della tipicità.3. Interventi di ordinaria manutenzione delle formazioni arboreo/arbustive, comprendenti anche il

taglio a raso di ceppaie e il taglio dei ricacci delle capitozze.4. Eliminazione di soggetti arborei o arbustivi appartenenti a specie invadenti, pollonanti o non

autoctone (ad es. ailanto, robinia pseudoacacia, ecc …) o eliminazione di soggetti arbustivi lianosi (ad es. rovo).

5. In relazione alle sistemazioni idraulico-agrarie caratteristiche, è fatta salva la possibilità di eliminarle in presenza di normativa che lo consente.

Le deroghe di cui ai punti 2, 3 e 4 non si applicano nella stagione della riproduzione e della nidificazione degli uccelli. e comunque nel periodo compreso tra il 15 marzo e 15 agosto, salvo diversa disciplina a livello regionale

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Parte II 13.05.2015 pag 24Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

SETTORESanità pubblica, salute degli animali e delle piante

TEMA PRINCIPALE: Sicurezza alimentare

CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l’Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare (GU L 31 dell’1.2.2002 pag. 1) Articoli 14, 15, 17 (paragrafo 1)* e articoli 18, 19 e 20

*attuato in particolare da:· Articoli 1, 2, 14, 16, 23, 27, 29 del Regolamento (CE) 470/2009 del Parlamento Europeo e del

Consiglio, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il Regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio;

· Regolamento (UE) 37/2010 della Commissione del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale, articolo 1 ed allegato al regolamento;

· Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 4, paragrafo 1, e allegato I parte “A” (cap. II, sez. 4 (lettere g), h) e j)), sez. 5 (lettere f) e h)) e sez. 6; cap. III, sez. 8 (lettere a), b), d) e e)) e sez. 9 (lettere a) e c)));

· Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull’igiene dei prodotti alimentari di origine animale (G.U.C.E. L139 del 30 aprile 2004): articolo 3, paragrafo 1 e allegato III, sezione IX, capitolo 1 (cap. I-1, lettere b), c), d) ed e); cap. I-2, lettera a) (punti i), ii) e iii)), lettera b) (punti i) e ii)) e lettera c); cap. I-3; cap. I-4; cap. I-5; cap. II-A paragrafi 1, 2, 3 e 4; cap. II-B 1(lettere a) e d)), paragrafi 2, 4 (lettere a) e b)) e allegato III, sezione X, capitolo 1, paragrafo 1);

· Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 gennaio 2005 che stabilisce requisiti per l’igiene dei mangimi (G.U.C.E. L 035 dell’8 febbraio 2005): articolo 5, paragrafo 1) e allegato I, parte A, (cap. I-4, lettere e) e g); cap. II-2, lettere a), b) e e)), articolo 5, paragrafo 5 e allegato III (cap. 1 e 2), articolo 5, paragrafo 6;

· Regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio (G.U.U.E. 16 marzo 2005, n. L 70): articolo 18.

Recepimento· Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e

forestali 27 maggio 2004 recante “rintracciabilità e scadenza del latte fresco” (G.U. n.152 del 1° luglio 2004) e sue modifiche e integrazioni;

· Decreto del Ministro delle Attività Produttive e del Ministro delle Politiche agricole e forestali 14 gennaio 2005 recante “linee guida per la stesura del manuale aziendale per la rintracciabilità del latte” (G.U. n. 30 del 7 febbraio2005);

· Linee guida approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 15 dicembre 2005 (S.O. alla G.U. n. 294 del 19 dicembre 2005 );

· Provvedimento 18 aprile 2007, n. 84/CSR Intesa, ai sensi dell’art. 8, c. 6 della L. 05.06.2003, n. 131, tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano su «Linee guida vincolanti per la gestione operativa del sistema di allerta rapida per mangimi» (G.U. n. 107 del 10 maggio 2007);

· Intesa Stato Regioni rep. Atti n. 204/CSR del 13 novembre 2008 Aggiornamento delle

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pag Parte II 13.05.2015 25BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

Linee guida regionali per la gestione operativa del sistema di allerta per alimenti destinati al consumo umano e mangimi.(G.U. n. 287 del 09/12/2008).

· Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 “Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all’alimentazione.” (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);

· Articolo 4 e allegati 2, 3, 4 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all’alimentazione (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004 - S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;

· D. Lgs. 16 marzo 2006 n. 158 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE che modifica la direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336.” (G.U. 28 aprile 2006, n. 98).

· D.P.R. n. 55 del 28 febbraio 2012 “Regolamento recante modifiche al decreto del del Presidente della repubblica 23 aprile 2001, n. 290, per la semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti”;

· Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.

Recepimento regionale· Deliberazione di Giunta regionale n.385 del 20 aprile 2006 “Recepimento accordo

287/2005 e Intesa 15/12/2005 , tra Ministero della Salute, Regioni e Province autonome, in materia di rintracciabilità alimenti e mangimi e di gestione operativa sistema di allerta alimenti per consumo umano”

· Deliberazione di Giunta Regionale n.386 del 20 aprile 2006 Recepimento accordi 9/2/2006 tra Ministero Salute Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano in materia di igiene dei prodotti alimentari, in materia di igiene dei prodotti di origine animale.

· Deliberazione di Giunta Regionale n.1465 del 15 dicembre 2006 “Integrazione deliberazione G.R.n.386 del 20/4/2006 e individuazione della modulistica per la denuncia di inizio attività e per la procedura di riconoscimento”

· Deliberazione di Giunta Regionale n. 1417 del 11 novembre 2008 relativa a deroghe produzioni formaggi con maturazione di almeno 60 gg;

· Deliberazione di Giunta Regionale n. 1418 del 11 novembre 2008 inerente le deroghe prodotti tradizionali;

· Deliberazione di Giunta Regionale n. 1493 del 11 novembre 2008 relativa alle linee guida produzione e immissione latte destinato trattamento termico e trasformazione;

· Deliberazione di Giunta Regionale n. 1494 del 11 novembre 2008 in materia di vendita diretta di latte crudo per alimentazione umana.

· Deliberazione di Giunta Regionale n.411 del 21 aprile 2011 ““Recepimento Linee Guida applicative del Reg. 852/2004/CE – Accordo –Rep. Atti n. 59/CSR del 29.4.2010;

· Deliberazione di Giunta Regionale n. 478 del 6 maggio 2011 “Recepimento Intesa Stato/Regioni del 23/9/2010 Rep. Atti n. 159 in materia di impiego transitorio di latte crudo bovino non rispondente ai criteri di cui all’allegato III sez. IX del Reg. 853/2044 per la produzione di formaggi di almeno 60 gg.”

· Deliberazione di Giunta Regionale n.856 del 15 luglio 2011 “Produzione marginale di prodotti lattiero caseari e relativi requisiti igienico strutturali”

· Deliberazione di Giunta Regionale n.1446 del 25 novembre 2011 “Controlli igienico-sanitari relativi alla macellazione di suini a domicilio per uso privato”;

· Deliberazione di Giunta Regionale n. 1691 del 29 dicembre 2011 “Applicazione del regolamento CE 852/2004 nell’ambito dell’apicoltura e produzione di prodotti derivati destinati all’alimentazione umana e definizione del piccolo quantitativo”.

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Parte II 13.05.2015 pag 26Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Ambito di applicazione Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.M. 180 del 23/1/2015Descrizione degli impegniLe aziende produttrici devono rispettare il complesso degli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza alimentare per il loro settore di attività, in funzione del processo produttivo realizzato.A tal fine si distinguono i seguenti settori della produzione primaria:

- produzioni animali;- produzioni vegetali;- produzione di latte crudo;- produzione di uova;- produzioni di mangimi o alimenti per gli animali.

Produzioni animali - Impegni a carico dell’azienda:1.a. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni

contaminazione;1.b. prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso gli

alimenti, attraverso opportune misure precauzionali;1.c. assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, cosi come

previsto dalla norma;1.d. tenere opportuna registrazione di:

i. natura e origine degli alimenti e mangimi somministrati agli animali;ii. prodotti medicinali veterinari o altri trattamenti curativi somministrati agli animali;iii. i risultati di ogni analisi effettuata sugli animali, che abbia una rilevanza ai fini della salute

umana;iv. ogni rapporto o controllo effettuato sugli animali o sui prodotti di origine animale;

1.e. immagazzinare gli alimenti destinati agli animali separatamente da prodotti chimici o da altri prodotti o sostanze proibite per l’alimentazione animale;

1.f. immagazzinare e manipolare separatamente gli alimenti trattati a scopi medici, destinati a determinate categorie di animali, al fine di ridurre il rischio che siano somministrati impropriamente o che si verifichino contaminazioni.

Produzioni vegetali - Impegni a carico dell’azienda:2.a. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti

fitosanitari riportate nell’allegato VI.1 al D.M. del 22 gennaio 2014;2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, cosi come previsto dalla norma; 2.c. tenere opportuna registrazione1 di:

i. ogni uso di prodotti fitosanitari2;ii. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una

rilevanza ai fini della salute umana.2.d. curare il corretto stoccaggio e manipolazione delle sostanze pericolose al fine di prevenire ogni

contaminazione;2.e. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, cosi come previsto dalla norma; 2.f. tenere opportuna registrazione3 di:

iii. ogni uso di prodotti fitosanitari4;iv. i risultati di ogni analisi effettuata sulle piante o sui prodotti vegetali, che abbia una

rilevanza ai fini della salute umana.

1 Per “opportuna registrazione¨ si intende l’insieme delle informazioni che caratterizza l’evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.. 2 tranne che per l’uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto e destinato all’autoconsumo. 3 Per “opportuna registrazione¨ si intende l’insieme delle informazioni che caratterizza l’evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc.. 4 tranne che per l’uso esclusivo in orti e giardini familiari il cui raccolto e destinato all’autoconsumo.

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pag Parte II 13.05.2015 27BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

Produzione di latte crudo - Impegni a carico dell’azienda3.a. assicurare che il latte provenga da animali:

i. in buona salute, che non presentino segni di malattie o di ferite che possano causare contaminazione del latte;

ii. ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali;

iii. che abbiano rispettato i previsti tempi di sospensione dalla produzione, nei casi di utilizzazione di prodotti o sostanze ammesse;

iv. ufficialmente esenti di brucellosi e da tubercolosi oppure utilizzabile a seguito dell’autorizzazione dell’autorità competente;

3.b. assicurare che le strutture e gli impianti rispondano a determinati requisiti minimi:i. deve essere efficacemente assicurato l’isolamento degli animali infetti o che si sospetta

siano affetti da brucellosi o tubercolosi, in modo da evitare conseguenze negative per il latte di altri animali;

ii. le attrezzature ed i locali dove il latte è munto, immagazzinato, manipolato e refrigerato devono essere posizionati e costruiti in modo da limitare i rischi della contaminazione del latte;

iii. i locali dove il latte è stoccato devono avere adeguati impianti di refrigerazione, essere protetti contro agenti infestanti ed essere separati dai locali dove gli animali sono ospitati;

iv. i materiali, gli utensili, contenitori, superfici, con i quali è previsto che venga in contatto il latte, devono essere costituiti da materiale non tossico e devono essere facili da lavare e disinfettare;

v. l’attività di lavaggio e disinfezione degli impianti e contenitori deve essere effettuata dopo ogni utilizzo;

3.c. assicurare che le operazioni di mungitura e trasporto del latte avvengano secondo modalità adatte a garantire pulizia, igiene e corrette condizioni di stoccaggio:

i. lavaggio della mammella prima della mungitura;ii. scarto del latte proveniente dagli animali sotto trattamento medico;iii. stoccaggio e refrigerazione del latte appena munto, in relazione alla cadenza di raccolta e

dei disciplinari di produzione di prodotti trasformati;

3.d. assicurare la completa rintracciabilità del latte prodotto, attraverso:i. per i produttori di latte alimentare fresco: la predisposizione di un Manuale aziendale per

la rintracciabilità del latte;ii. per i produttori di latte crudo: l’identificazione, la documentazione e registrazione del latte

venduto e della sua prima destinazione.

Produzione di uova - Impegni a carico dell’azienda:

4.a. assicurare che, all’interno dei locali aziendali, le uova siano conservate pulite, asciutte, lontane da fonti di odori estranei e dall’esposizione diretta alla luce solare, protette dagli urti in maniera efficace.

Produzione di mangimi o alimenti per gli animali - Impegni a carico dell’azienda5.a. registrazione dell’operatore all’autorità regionale competente, ai sensi dell’art. 9, comma 2, lettera a)

del Reg. (CE) 183/05, in quanto requisito obbligatorio per poter svolgere l’attività;5.b. curare il corretto stoccaggio e manipolazione dei mangimi o alimenti per animali al fine di prevenire

ogni contaminazione biologica, fisica o chimica dei mangimi stessi;5.c. tenere nella giusta considerazione i risultati delle analisi realizzate su campioni prelevati su prodotti

primari a altri campioni rilevanti ai fini della sicurezza dei mangimi;5.d. tenere opportuna registrazione5 di:

5 Per “opportuna registrazione¨ si intende l’insieme delle informazioni che caratterizza l’evento: date, tipi di prodotti utilizzati, quantità, fasi fenologiche delle colture, ecc..

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Parte II 13.05.2015 pag 28Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

i. ogni uso di prodotti fitosanitari e biocidi;ii. l’uso di semente geneticamente modificata;iii. la provenienza e la quantità di ogni elemento costitutivo del mangime e la destinazione e

quantità di ogni output di mangime.

Per quanto attiene all’evidenza delle infrazioni ed al calcolo dell’eventuale riduzione, occorre tenerein considerazione che alcuni elementi d’impegno sono controllati secondo le procedure previste peraltri CGO.

In particolare gli impegni:1.b prevenire l’introduzione e la diffusione di malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso il cibo,

attraverso (con) opportune misure precauzionali - viene controllato nell’ambito del CGO 91.c assicurare il corretto uso degli additivi dei mangimi e dei prodotti medicinali veterinari, così come

previsto dalla norma – viene controllato così come previsto dalla norma - viene controllato anche per il CGO 5;

2.b. assicurare il corretto uso dei prodotti fitosanitari, erbicidi e pesticidi, cosi come previsto dalla norma - viene controllato nell’ambito del CGO 10;

3.a.i. assicurare che il latte provenga da animali ai quali non siano state somministrate sostanze proibite o abbiano subito trattamenti illegali - viene controllato il CGO 5;

Le attività di registrazione dei trattamenti fitosanitari e pesticidi, a carico delle aziende che, a vario titolo, producono prodotti vegetali, sono considerate come impegno diretto solo per il presente criterio,ancorché siano condizioni necessarie per rispetto CGO 10.

Disposizioni regionaliA norma dell’articolo 22, comma 3 del D.M. 180 del 23/1/2015 si applicano gli impegni indicati nel paragrafo “Descrizione degli impegni”.

CGO 5 – Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE (GU L 125 del 23.5.1996, pag 3)Articolo 3 lettere a), b), d), ed e), e articoli, 4, 5 e 7.

Recepimento)

· Decreto dirigenziale del 14/10/2004 del Ministero della Salute (G.U. n. 245 del 18 ottobre 2004);

· Decreto legislativo n. 158 del 16 marzo 2006 “Attuazione della direttiva 2003/74/CE concernente il divieto di utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze beta-agoniste nelle produzioni di animali e della direttiva 96/23/CE, del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti, come modificata dal regolamento 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, nonché abrogazione del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 336”(G.U. n. 98 del 28 aprile 2006) e successive modifiche e integrazioni.

Ambito di applicazione Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.M. 180 del 23/1/2015.Descrizione degli impegniLe aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto legislativo n. 158 del 16.03.2006.In particolare, gli allevamenti di bovini, bufalini, suini, ovi-caprini, equini, avicoli, conigli, selvaggina

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pag Parte II 13.05.2015 29BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

d’allevamento e/o i produttori di latte, uova, miele devono rispettare le prescrizioni previste dalla vigente normativa, salvo deroghe ed esclusioni:

¾ divieto di somministrazione agli animali d’azienda di sostanza ad azione tireostatica, estrogena, androgena o gestagena, di stilbeni e di sostanze beta-agoniste nonché di qualsiasi altra sostanza ad effetto anabolizzante. Alcune di queste sostanze possono tuttavia essere impiegate a scopo terapeutico o zootecnico, purché ne sia in questo caso controllato l’uso sotto prescrizione medico-veterinaria con limitazione della possibilità di somministrazione solo da parte di un medico veterinario ad animali chiaramente identificati;

¾ divieto di destino alla commercializzazione di animali o di prodotti da essi derivati (latte, uova, carne, ecc.) ai quali siano stati somministrati per qualsiasi via o metodo medicinali veterinari contenenti sostanze tireostatiche, stilbeni, prodotti contenenti tali sostanze o loro derivati oppure siano state somministrate illecitamente sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene, oppure, in caso di trattamento con sostanze beta-agoniste, estrogene, androgene e gestagene effettuato nel rispetto delle disposizioni previste dagli articoli 4 e 5 del D. Lgs. 158/2006 (uso terapeutico o zootecnico), non sia rispettato il tempo di sospensione.

¾ Disposizioni regionali

A norma dell’articolo 22 comma 3 del D.M. 180 del 23/1/2015, si applicano gli impegni riportati nel presente CGO.

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Parte II 13.05.2015 pag 30Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

TEMA PRINCIPALE: Identificazione e registrazione degli animali

CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all’identificazione e alla registrazione dei suini (GU L 213 del 8.8.2008, pag.31)

Articoli 3,4 e 5

Recepimento)Decreto Legislativo n. 200/2010 “Attuazione della direttiva 2008/71/CE relativa all’identificazione e registrazione dei suini (10G022) – GU n. 282 del 17.12.2010

Ambito di applicazione Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.M. 180 del 23/1/2015 con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegni

Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: COMUNICAZIONE DELL’AZIENDA AGRICOLA ALLA ASL PER LA REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA

- A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg dall’inizio attività;

- A.2 Comunicazione al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda entro 7 giorni.

B: TENUTA DEL REGISTRO AZIENDALE E COMUNICAZIONE DELLA CONSISTENZA DELL’ALLEVAMENTO DELL’AZIENDA AGRICOLA

- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato, con entrata ed uscita dei capi (entro 3 giorni dall’evento); per i nati ed i morti, entro 30 giorni;

- B.2 Comunicazione della consistenza dell’allevamento, rilevata entro il 31 marzo in Banca Dati Nazionale (BDN);

- B.3 Comunicazione alla BDN di ogni variazione della consistenza zootecnica dell’azienda (nascite, morti). Il detentore deve registrare nascite e morti entro 30 giorni sul registro di carico e scarico ed al 31 marzo di ogni anno in BDN. Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell’animale, riportante il numero dei capi e da allegare e registrare nel Registro aziendale. Le movimentazioni in entrata e in uscita dall’allevamento devono essere registrate entro 3 giorni dall’evento sul registro di carico e scarico, ed entro 7 giorni dall’evento in BDN.

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Obbligo di marcatura individuale con codice aziendale (tatuaggio), entro 70 giorni dalla nascita e comunque prima dell’uscita del capo dall’azienda.

Disposizioni regionaliA norma dell’articolo 22 comma 3 del D.M. 180 del 23/1/2015, si applicano gli impegni sopra indicati.Deroghe 1) In base alla Decisione 2005/458/CE del 21 giugno 2005, l’Italia è autorizzata ad applicare la deroga

prevista all’art. 3, paragrafo 2 della direttiva 92/102/CEE nei confronti dei detentori di non più di un suino. Di conseguenza le aziende detentrici di un solo capo suino da ingrasso, destinato al consumo personale, sono tenute solo a:

- Identificare il suino tramite tatuaggio riportante il codice dell’azienda di nascita o dell’azienda di

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pag Parte II 13.05.2015 31BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

prima destinazione se importato da Paesi terzi, secondo quanto stabilito dalla normativa;

- comunicare all’autorità sanitaria territorialmente competente la detenzione dell’unico capo suino ed il suo destino finale.

2) Inoltre, in base all’Ordinanza Ministeriale 12 aprile 2008 i detentori di suini da ingrasso, fino ad un massimo di 4 animali, destinati all’autoconsumo e non a scopo commerciale, che non movimentano animali verso altri allevamenti, sono obbligati a registrare l’allevamento presso l’ASL, a detenere il registro di stalla ed a registrare in proprio o tramite l’ente delegato i soli ingressi (mediante il modello IV).

CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all’etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine e che abroga il regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio (GU L 204 del 11.8.2000, pag 1)Articoli 4 e 7

· D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.”(G.U. G.U. 14.06.1996 n. 138)

· D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 317/96 (G.U. 28.06.2007 n. 148)

· D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437 “Regolamento recante modalità per l’identificazione e la registrazione dei bovini” (G.U. n. 30 del 06 febbraio 2001) e successive modifiche e integrazioni;

· D.M. 18/7/2001 “Modifica degli allegati al D.P.R. 19 ottobre 2000, n. 437, riguardante «Regolamento recante modalità per la identificazione e la registrazione dei bovini»”(G.U. n. 205 del 4 settembre 2001);

· D.M. 31 gennaio 2002 “Disposizioni in materia di funzionamento dell’anagrafe bovina” (G.U. n. 72 del 26 marzo 2002) e successive modifiche e integrazioni;

· D.M. 7 giugno 2002 “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina”(G.U. n. 152 del 1° luglio 2002, S.O.)

· Provvedimento 26 maggio 2005 concernente Accordo Stato-Regioni recante “Approvazione del manuale operativo per la gestione dell’anagrafe bovina (G.U. n. 243 del 18 ottobre 2005, S.O. n. 166)”

Ambito di applicazione Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 con allevamenti bovini e/o bufalini.

Descrizione degli impegniDi seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN

- A.1 Registrazione presso il Servizio veterinario competente e richiesta del codice aziendale entro 20 gg. dall’inizio attività;

- A.2 Registrazione dell’azienda presso la BDN;- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:

o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario

riconosciuto, altro operatore autorizzato;- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali

variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda.

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Parte II 13.05.2015 pag 32Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

B.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI -- B.1 Obbligo di tenuta del registro aziendale, regolarmente aggiornato con entrata ed

uscita dei capi; - B.2 Richiesta codici identificativi specie bovina (numero 2 marche auricolari)

direttamente alla BDN o tramite operatore delegato. Le marche auricolari sono individuali.;

- B.3 Effettuazione della marcatura dei bovini entro 20 giorni dalla nascita e comunque prima che l’animale lasci l’azienda; nel caso di importazione di un capo da paesi terzi, entro 20 giorni dai controlli di ispezione frontaliera. Presenza di marcatura ai sensi del DPR 437/2000 per tutti gli animali nati dopo il 31 dicembre 1997. Gli animali oggetto di scambi intracomunitari devono essere identificati, a partire dal 1 gennaio 1998, ai sensi del Regolamento 1760/2000;

- B.4 Compilazione, contestuale alla marcatura, della cedola identificativa se l’allevatore non aggiorna direttamente la BDN;

- B.5 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall’identificazione;- B.6 Consegna della cedola identificativa al Servizio veterinario dell’A.S.L. competente

per territorio o ad altro soggetto delegato entro 7 giorni dalla marcatura del capo (se non registra direttamente in BDN);

- B.7 Registrazione delle nascite in BDN se l’allevatore aggiorna direttamente la BDN;- B.8 Acquisizione del passaporto dal Servizio veterinario o altro soggetto delegato;- B.9 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali furti/

smarrimenti di animali, marchi auricolari e passaporti;- B.10 Nel caso i capi vengano acquistati da Paesi Terzi, consegna al Servizio Veterinario

competente per territorio o ad altro soggetto delegato, entro 7 giorni dai controlli previsti per l’importazione della documentazione prevista debitamente compilata, per l’iscrizione in anagrafe.

C: REGISTRO AZIENDALE - C.1 Corretto aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dagli eventi (nascite,

morti, movimentazioni).

D.: MOVIMENTAZIONE DEI CAPI: NASCITE- INGRESSO IN AZIENDA - DECESSO

- D.1 Registrazione sul registro aziendale entro 3 giorni degli estremi del modello 4 nel caso di movimentazioni in ingresso;

- D.2 Comunicazione del decesso e consegna del passaporto del capo al Servizio veterinario dell’A.S.L. entro 7 giorni;

- D.3 Nel caso il capo acquistato/scambiato con un altro Paese UE venga immediatamente macellato, non occorre comunicare la richiesta di iscrizione in anagrafe;

- D.4 Per bovini introdotti in allevamento: annotazione del passaggio di proprietà sul retro del passaporto e aggiornamento entro 3 giorni del registro di stalla;

- D.5 Registrazione della nascita entro 3 giorni sul registro aziendale, comunicazione della nascita entro 7 giorni alla BDN, successivo ritiro del passaporto dal Servizio veterinario.

E.: movimentazione dei capi: uscita dall’azienda - E.1 Compilazione del modello 4;- E.2 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni;- E.3 Comunicazione delle variazioni entro 7 giorni, direttamente in BDN oppure

tramite invio copia del modello 4 al Servizio veterinario o ad altro soggetto delegato.

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pag Parte II 13.05.2015 33BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

Disposizioni regionaliA norma dell’articolo 22 comma 3 del D.M. 180 del 23/1/2015, si applicano gli impegni sopra descritti.

CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini e che modifica il regolamento (CE) n. 1782/2003 e le direttive 92/102/CEE e 64/432/CEE (GU L 5 del 9 gennaio 2004, pagina 8).Articoli 3, 4 e 5

Applicazione)· D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 “Regolamento recante norme per l’attuazione della

direttiva 92/102/CEE relativa all’identificazione e registrazione degli animali.” (G.U. n. 138 del 14 giugno 1996);

· D.M. 16 maggio 2007 recante modifica dell’Allegato IV del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317 (G.U. n. 148 del 28 giugno 2007);

Recepimento regionale· Deliberazione della Giunta regionale n.926 del 9/8/2006 “Applicazione Reg. CE n.21/2004

del Consiglio del 17 dicembre 2003 che istituisce un sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie ovina e caprina”

Ambito di applicazione Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.M. 180 del 23/1/2015 con allevamenti ovicaprini.

Descrizione degli impegniIl presente criterio si applica alle aziende agricole con allevamenti ovicaprini. Di seguito sono indicati gli impegni da assolvere.

A.: REGISTRAZIONE DELL’AZIENDA PRESSO L’ASL E IN BDN - A.1 Richiesta al Servizio veterinario competente del codice aziendale entro 20 gg.

dall’inizio attività;- A.2 Comunicazione opzione su modalità di registrazione degli animali:

o Direttamente nella BDN con accesso tramite smart card;o Tramite A.S.L., organizzazioni professionali, di categoria, veterinario

riconosciuto, altro operatore autorizzato;- A.3 Comunicazioni al Servizio veterinario competente per territorio di eventuali

variazioni anagrafiche e fiscali dell’azienda.

B.: REGISTRO AZIENDALE E BDN

- B.1 Obbligo di registrazione della consistenza dell’allevamento (aggiornata almeno una volta l’anno) entro il mese di marzo dell’anno successivo nel registro aziendale e in BDN Qualora tutti i capi siano stati registrati individualmente in BDR/BDN unitamente alle loro movimentazioni, ad eccezione degli agnelli destinati a macellazione entro i 12 mesi di età, non è necessario procedere alla comunicazione del censimento annuale in quanto tale comunicazione si considera così soddisfatta (nota ministeriale n 4618 dell’8/3/2012);

- B.2 Movimentazione dei capi tramite Modello 4 ovvero Dichiarazione di provenienza dell’animale, riportante il numero dei capi ed i relativi codici di identificazione aziendale e da allegare o registrare nel Registro aziendale e in BDN.

- B.3 Per i capi nati dal 01.01.2010: obbligo della registrazione sul registro aziendale delle marche auricolari individuali dei capi identificati elettronicamente;

- B.4 Aggiornamento del registro aziendale entro 3 giorni dall’evento (nascita, decesso e movimentazione dei capi) e aggiornamento della BDN entro 7 giorni.

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Parte II 13.05.2015 pag 34Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

C.: IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI

- C.1 Per i nati prima del 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale con tatuaggio riportante il codice aziendale più un secondo tatuaggio o un marchio auricolare riportante un codice progressivo individuale;

- C.2 Per i nati dopo il 09.07.2005: obbligo di marcatura individuale (doppio marchio auricolare oppure un marchio più un tatuaggio) con codice identificativo rilasciato dalla BDN. Le marche auricolari non possono essere utilizzate in altri allevamenti;

- C.3 Per i nati dopo il 09.07.2005: capi di età inferiore a 12 mesi destinati al macello: Identificazione mediante unico marchio auricolare riportante almeno il codice aziendale (sia maschi che femmine).Agnelli: fino a 6 mesi di tempo per apporre la marcatura, se non lasciano l’allevamento prima;

Per i capi nati dopo il 31/12/2009, obbligo di identificazione con tatuaggio o identificativo auricolare più identificativo elettronico.

Disposizioni regionaliA norma dell’articolo 22 comma 3 del D.M. 180 del 23/1/2015 si applicano gli impegni sopra descritti.

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pag Parte II 13.05.2015 35BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

TEMA PRINCIPALE: Malattie degli animali

CGO 9 – Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l’eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili (GU L 147 del 31.5.2001, pag. 1) Articoli 7, 11, 12, 13 e 15

Recepimento) Gli articoli del Regolamento citato sono direttamente applicabili.Recepimento regionale

Deliberazione della Giunta regionale del 18/11/2005 “Piano regionale di selezione genetica per la resistenza alle encefalopatie spongiformi negli ovini”

Ambito di applicazione Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.M. 180 del 23/1/2015 con allevamenti bovini, bufalini, ovini, caprini.

Descrizione degli impegniGli allevamenti, in base alla normativa vigente, fatte salve le deroghe previste dal Reg. (CE) 1292/05, allegato IV par. II, devono rispettare: a) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine derivate da mammiferi; b) Divieto di somministrazione agli animali d’allevamento di:

- proteine animali trasformate, - gelatina ricavata da ruminanti, - prodotti a base di sangue, proteine idrolizzate, - fosfato dicalcico e fosfato tricalcico di origine animale (“fosfato dicalcico” e “fosfato tricalcico”), - mangimi contenenti le proteine di cui sopra.

c) Divieto di somministrazione ai ruminanti di proteine di origine animale e dei mangimi che le contengono.

d) Obbligo di immediata denuncia alle autorità competenti in ogni caso di sospetta infezione da TSE in un animale.

Disposizioni regionaliA norma dell’articolo 22 comma 3 del D.M. 180 del 23/1/2015, si applicano gli impegni sopra descritti.

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Parte II 13.05.2015 pag 36Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

TEMA PRINCIPALE: Prodotti fitosanitari

CGO 10 – Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1)Articolo 55, prima e seconda frase

· Decreto legislativo n. 194 del 17 marzo 1995 “Attuazione della dir. 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari” (G.U. n. 122 del 27 maggio 1995, S.O. n. 60) e successive modifiche e integrazioni;

· D.P.R. n. 290 del 23 aprile 2001 “Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti” e successive modifiche e integrazioni;

· Circolare MiPAAF 30/10/2002 Modalità applicative dell’art. 42 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo ai dati di produzione, esportazione, vendita ed utilizzo di prodotti fitosanitari e coadiuvanti di prodotti fitosanitari (G.U. n. 29 del 5 febbraio 2003, S.O. n. 18);

· Decreto del Ministro della salute 9 agosto 2002 “Recepimento della direttiva n. 2002/42/CE e modifica del D.M. 19 maggio 2000 del Ministro della sanità, concernente i limiti massimi di residui di sostanze attive dei prodotti fitosanitari tollerate nei prodotti destinati all’alimentazione.” (G.U. n. 265 del 12 Novembre 2002);

· Articolo 5 e allegato 5 del Decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004 relativo ai “Prodotti fitosanitari: limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all’alimentazione” e successive modifiche e integrazioni (G.U. n. 292 del 14 dicembre 2004, S. O. n. 179) e successive modifiche e integrazioni;

· Decreto del Ministro della salute 6/02/2007 “Prodotti fitosanitari: recepimento della direttiva 2006/59/CE della Commissione e aggiornamento del decreto del Ministro della salute 27 agosto 2004, concernente i limiti massimi di residui delle sostanze attive nei prodotti destinati all’alimentazione. Nona modifica”.

· Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi.

· Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi».

Recepimento regionale

Decreto regionale n.2611 del 28/5/2013 “Regolamento (CE) 1698/2005 regolamento (CE) n.73/2009 approvazione modulistica denominata “Registro di campagna”

Ambito di applicazione Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.M. 180 del 23/1/2015.

Descrizione degli impegniPer le aziende i cui titolari siano acquirenti od utilizzatori di prodotti fitosanitari, valgono gli impegni previsti dal Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014, Adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari. Gli impegni si differenziano in relazione alla classificazione tossicologica dei prodotti utilizzati. In relazione a quanto sopraindicato, le aziende devono rispettare i seguenti impegni:· Obblighi validi per tutte le aziende:

- disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni;

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pag Parte II 13.05.2015 37BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

- il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati;

- rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell’etichetta del prodotto impiegato;- presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti;- presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari

ed evitare la dispersione nell’ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell’allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d’Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN);

- nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469).

· Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN):

- disponibilità e validità dell’autorizzazione per l’acquisto e l’utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) o certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai “Certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”. Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.

- disporre e conservare, per il periodo di tre anni, le fatture d’acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art 16 del d. lgs. 150 del 2012); questi ultimi dovranno contenere:

· le informazioni sul prodotto acquistato;· le generalità dell’acquirente e gli estremi dell’autorizzazione all’acquisto e all’utilizzazione

dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi.

Di seguito sono riportati i dati che il succitato registro dei trattamenti deve contenere:- elenco cronologico dei trattamenti eseguiti sulle diverse colture, oppure, in alternativa,

una serie di moduli distinti, relativi ciascuno ad una singola coltura agraria;- prodotto fitosanitario utilizzato e quantità;- superficie della coltura a cui si riferisce il singolo trattamento;- avversità per la quale si è reso necessario il trattamento;- registrazione dell’insieme delle informazioni (date, tipi di prodotti utilizzati, quantità,

ecc.) utili alla verifica del rispetto delle prescrizioni stabilite nell’etichetta.Il registro deve essere aggiornato con i trattamenti effettuati con tutti i prodotti fitosanitari utilizzati in azienda entro il periodo della raccolta e comunque al più tardi entro trenta giorni dall’esecuzione del trattamento stessoInoltre si sottolinea che:- la presenza del registro dei trattamenti in azienda, aggiornato e conforme è un impegno diretto

solo per il CGO 4; pertanto, l’inosservanza di questo impegno, in quanto tale, viene considerata una non conformità al CGO 4; ciononostante, dato che la corretta tenuta del registro è necessaria per la verifica della corretta utilizzazione dei prodotti fitosanitari, l’assenza del registro o la sua non conformità ha conseguenze anche per il presente criterio;

- la presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari è un impegno previsto: · dal presente criterio per quanto attiene alla verifica delle quantità di prodotti fitosanitari

acquistati, utilizzati e immagazzinati;· alla BCAA 3, per quanto riguarda la dispersione nell’ambiente di sostanze pericolose;· al CGO 4, per quanto attiene al pericolo di contaminazione delle derrate prodotte.

Disposizioni regionaliA norma dell’articolo 22 comma 3 del D.M. 180 del 23/1/2015, si applicano gli impegni sopra indicati.

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Parte II 13.05.2015 pag 38Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

SETTOREBenessere degli animali

TEMA PRINCIPALE: Benessere degli animali

CGO 11 – Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli (GU L 10 del 15.1.2009, pag. 7)Articoli 3 e 4

· Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 “Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli” (G.U. n. 180 del 4 agosto 2011, S.O.).

Recepimento regionale

· La Deliberazione di Giunta Regionale n° 779 del 02 luglio 2010 “ Adozione di linee guida per la programmazione e l’effettuazione delle attività dei controlli in materia di Tutela del benessere degli animali da reddito anno 2010 -2011”

· La Deliberazione di Giunta Regionale n° 1470 del 10 dicembre 2010 “ Integrazioni alla dgr 779/2010 in materia di tutela del benessere degli animali da reddito”

Ambito di applicazione Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.M. 180 del 23/1/2015 con allevamenti bovini/bufalini.

Descrizione degli impegniLe aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 126del 7 luglio 2011.Disposizioni regionaliA norma dell’articolo 22 comma3 del D.M. 180 del 23/1/2015, si applicano gli impegni sopra indicati.

CGO 12 – Direttiva 2008/120/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (GU L 47 del 18.2.2009, pag. 5)

Articolo 3 e articolo 4

· Decreto legislativo 7 luglio 2011, n. 122 - Attuazione delle direttiva 2008/120/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini (S.O. alla G.U. 2 agosto 2011 n. 178).

Recepimento regionale

· La Deliberazione di Giunta Regionale n° 779 del 02 luglio 2010 “ Adozione di linee guida per la programmazione e l’effettuazione delle attività dei controlli in materia di Tutela del benessere degli animali da reddito anno 2010 -2011”

· La Deliberazione di Giunta Regionale n° 1470 del 10 dicembre 2010 “ Integrazioni alla dgr 779/2010 in materia di tutela del benessere degli animali da reddito”

Ambito di applicazione Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.M. 180 del 23/1/2015 con allevamenti suinicoli.

Descrizione degli impegniLe aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 122del 7 luglio 2011 e successive modifiche e integrazioni.

Disposizioni regionaliA norma dell’articolo 22 comma 3 del D.M. 180 del 23/1/2015, si applicano gli impegni sopra indicati.

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pag Parte II 13.05.2015 39BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

CGO 13 – Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, riguardante la protezione degli animali negli allevamenti (GU L 221 del 8.8.1998, pag. 23)Articolo 4

· Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 “Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti” (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004);

· Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 – (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

Recepimento regionale

· La Deliberazione di Giunta Regionale n° 779 del 02 luglio 2010 “ Adozione di linee guida per la programmazione e l’effettuazione delle attività dei controlli in materia di Tutela del benessere degli animali da reddito anno 2010 -2011”

· La Deliberazione di Giunta Regionale n° 1470 del 10 dicembre 2010 “ Integrazioni alla dgr 779/2010 in materia di tutela del benessere degli animali da reddito”

Ambito di applicazione Tutti i beneficiari ai sensi dell’art. 1, comma 2 del D.M. 180 del 23/1/2015 con allevamenti zootecnici.

Descrizione degli impegniLe aziende devono rispettare gli adempimenti ed i divieti contenuti nel Decreto Legislativo n. 146, del 26/03/2001 e successive modifiche e integrazioni.

Disposizioni regionaliA norma dell’articolo 22 comma 3 del D.M. 180 del 23/1/2015, si applicano gli impegni sopra indicati.

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Parte II 13.05.2015 pag 40Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Allegato 2

Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma, rispettivamente, degli articoli 28 (paragrafo 3) e 29 (paragrafo 2), del regolamento (UE) n. 1305/2013

FERTILIZZANTI

Requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti: si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull’agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell’art. 28 e dell’art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013.

Recepimento

D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);

Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell’utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all’ articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152» (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);

Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall’ articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006.

Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province Autonome

A norma dell’articolo 14, del D.M. 180 del 23/1/2015, si applicano gli impegni di seguito indicati

Descrizione degli impegni

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti è applicato il codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all’inquinamento da fosforo. In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d’impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all’agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell’ art. 28 e dell’art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

- obblighi amministrativi;

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pag Parte II 13.05.2015 41BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;

- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;

- divieti relativi all’utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di «azoto al campo», calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell’allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l’organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Ai fini del calcolo della riduzione di cui all’articolo 6 del presente decreto, i requisiti minimi relativi all’uso dei fertilizzanti di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono considerati connessi al settore «Ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno» di cui all’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2014. I requisiti minimi per i fertilizzanti sono considerati Criteri di Gestione Obbligatori, ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d’acqua, conformemente alla BCAA 1 dell’allegato 1.

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Parte II 13.05.2015 pag 42Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

FITOFARMACI

Requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari. Si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull’agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell’ art. 28 e dell’art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013

Normativa nazionale di riferimento

Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006)

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi».

DECRETO MIPAAF 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell’articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012”

Recepimento regionale

Deliberazione della Giunta n.274 del 13/3/2015 “Attuazione del D.Lgs 150/2012 e Piano nazionale per uso sostenibile prodotti fitosanitari (PAN) e approvazione linee guida per l’istituzione del servizio regionale di controllo funzionale delle irroratrici in agricoltura”

Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province Autonome

A norma del D.M. 180 del 23/1/2015, si applicano gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

1. Ai sensi dell’art. 12 del Decreto Legislativo n. 150, del 14 agosto 2012, tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. Fino a quella data ai fini dell’assolvimento dell’impegno è valida la verifica funzionale. Per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014 per l’Adozione del Piano di Azione Nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni.

Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc …). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario,

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pag Parte II 13.05.2015 43BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del suddetto D.M. del 22 gennaio 2014.

2. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l’obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l’acquisto o l’utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai “Certificati di abilitazione all’acquisto e all’utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita”. Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.

3. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell’allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

4. le disposizioni sull’uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Ai fini del calcolo della riduzione di cui all’articolo 6 del presente decreto, i requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono considerati connessi al settore «sanità pubblica, salute delle piante e degli animali» di cui all’articolo 93, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2014. I requisiti minimi per i prodotti fitosanitari sono considerati Criteri di Gestione Obbligatori ai sensi dell’articolo 2 del presente decreto.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE

17.04.2015 N. 606

Parere - ai sensi dell’art. 39, 1° comma, della L.R. n. 36/1997 e s.m. - relativo al progetto preliminare del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Vezzano Ligure (SP).

LA GIUNTA REGIONALE

omissis

DELIBERA

1. di esprimere il parere previsto dall’art. 39, comma 1, della legge regionale 4.9.1997 n. 36 e successive modificazioni nei confronti del progetto preliminare di Piano Urbanistico Comunale, adottato dal Comune di Vezzano Ligure con deliberazione consiliare n. 50 del 16.12.2013, nei termini di cui all’allegato Voto del Comitato Tecnico Regionale per il Territorio n. 123 bis del 26.11.2014 al quale viene fatto integrale rinvio ad ogni effetto;

2. di dare atto che il Comune di Vezzano Ligure potrà procedere all’adozione del progetto definitivo, a norma dell’art. 40 della citata legge regionale n. 36/1997 e s.m., anche alla luce delle indicazioni come sopra rese - con conseguente necessità di introdurre i correttivi e gli adeguamenti idonei a superare i rilievi formulati, fermi restando gli esiti della procedura di Valutazione Ambientale Strategica - nonché di quelle formulate dall’Amministrazione Provinciale in sede di espressione del parere di competenza a norma del ridetto art. 39, comma 2;

3. di dare atto altresì che trattandosi di progetto di PUC in corso di approvazione al momento

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Parte II 13.05.2015 pag 44Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

dell’entrata in vigore delle modifiche apportate alla L.R. 36/1997 e s.m. per effetto della L.R. 11/2015 l’approvazione dello stesso Piano è disciplinata dalle disposizioni di cui all’art. 79, comma 4, della ridetta L.R. 11/2015, che entrerà in vigore il 24.4.2015;

4. di disporre che il presente provvedimento venga pubblicato per estratto sul Bollettino ufficiale della Regione Liguria ed integralmente nel sito informatico regionale.

Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di avvenuta pubblicazione della deliberazione stessa.

Il SEGRETARIORoberta Rossi

(allegato omesso)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 11.03.2015 N. 8

IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino - Istituto Nazionale per La Ricerca sul Cancro - Collegio Sindacale - Designazione membro.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

omissis

DECRETA

- la D.ssa Elsie Fusco è designata, ai sensi di quanto citato in premessa e che qui si intende integralmente richiamato, membro di competenza regionale in seno al Collegio Sindacale dell’IRCCS Azienda Ospedaliera Universitaria S. Martino – IST – Istituto Nazionale per la Ricerca sul Cancro;- il presente atto è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALEClaudio Burlando

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

31.03.2015 N. 9

Commissione regionale per la valutazione di requisit i e t i tol i r ichiesti per l ’ inserimento nell ’Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio costituita ex art 7 comma 5 della L.R. 13/2014.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge regionale 6 giugno 2014 n. 13 “Testo unico del la normativa regionale in materia di paesaggio” ;

Visto in part icolare l ’art icolo 7 , comma 1, del la c i tata l . r. n . 13/2014, secondo cui la Regione ist i tuisce l ’Albo regionale degl i espert i in materia di paesaggio, nel l ’ambito del quale sono individuati i membri espert i di cui i Comuni devono avvalersi per la scel ta dei componenti del le Commissioni Local i per i l Paesaggio;

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pag Parte II 13.05.2015 45BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

Dato atto che al la valutazione dei requisi t i e dei t i tol i r ichiest i per l ’ inserimento nel l ’Albo in parola provvede la struttura regionale competente , avvalendosi del contributo di una Commissione di set te espert i , come disposto dal comma 4 del r idetto art icolo 7 , appositamente cost i tui ta con decreto del Presidente del la Giunta Regionale e così composta:

a. il Direttore generale del Dipartimento regionale competente in materia di Pianificazione territoriale e di paesaggio, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b. il Dirigente della Struttura regionale competente in Tutela del paesaggio, o suo delegato;

c. il Segretario Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Liguria, o suo delegato;

d. il Soprintendente Belle Arti e Paesaggio della Liguria, o suo delegato;e. il Dirigente della Struttura regionale competente in Affari giuridici del

territorio, o suo delegato;f. un esperto in materia di paesaggio, designato dall ’Università degli Studi di

Genova;g. un esperto in materia di paesaggio, designato congiuntamente dagli ordini

professionali come indicati al comma 3, lett. a), del citato articolo 7 (Architetti, Pianificatori, Paesaggistici e Conservatori, Ingegneri, Geologi, Dottori Agronomi e Forestali, Geometri);

Preso atto delle seguenti designazioni pervenute al competente Dipartimento, in base alle lettere f. e g. del più volte menzionato articolo 7, comma 4:

f. Prof.ssa Adriana Ghersi, quale esperto designato dall ’Università degli Studi di Genova;g. Dott. Agr. Stefania Trevia, quale esperto designato congiuntamente dagli ordini professionali;

Dato atto che il presente decreto può essere legittimamente adottato nel periodo di prorogatio del Consiglio Regionale in quanto ascrivibile alla categoria degli atti urgenti e indifferibili in osservanza di tempistiche previste dalla soprarichiamata legge regionale 13/2014;

Tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

Ø di costituire come segue, a decorrere dalla data di emanazione del presente

decreto e per la durata di un quinquennio, ai sensi dell ’articolo 7, comma 5, della l.r. n. 13/2014, la Commissione regionale per la valutazione dei requisiti e dei titoli richiesti per l ’ inserimento nell ’Albo regionale degli esperti in materia di paesaggio:

a. il Direttore generale del Dipartimento regionale competente in materia di Pianificazione territoriale e di paesaggio, o suo delegato, con funzioni di Presidente;

b. il Dirigente della Struttura regionale competente in Tutela del paesaggio, o suo delegato;

c. il Segretario Regionale del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo per la Liguria, o suo delegato;

d. il Soprintendente Belle Arti e Paesaggio della Liguria, o suo delegato;

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Parte II 13.05.2015 pag 46Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

e. il Dirigente della Struttura regionale competente in Affari giuridici del territorio, o suo delegato;

f. Prof.ssa Adriana Ghersi;g. Dott. Agr. Stefania Trevia;

Il presente decreto è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALEClaudio Burlando

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E CICLO

DELLE ACQUE

02.04.2015 N. 741

Autorizzazione ai sensi dell’art. 109 D.Lgs. n. 152/06 al Signor Vincenzo di Domenico per

l’immersione di corpi morti presso i Bagni Hilton di Noli.

IL DIRIGENTE

omissisDECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, il Signor Vincenzo di Domenico all’immersione nel tratto di mare antistante i Bagni Hilton, in Comune di Noli, alla distanza di 200 m dalla costa, di 2 corpi morti in calcestruzzo,così come mostrato nella relazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché il rispetto delle seguenti prescrizioni:

A. sia data preventiva comunicazione dell’inizio delle attività di immersione in mare alla Capitaneria di Porto di Savona e al Dipartimento Provinciale dell’A.R.P.A.L.;

B. la posa dei corpi morti a 200 metri dalla costa sia effettuata ad una distanza dalla costa non inferiore a quella delle segnalazioni delle acque di balneazione;

2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 72 mesi, a decorrere dalla comunicazione della stessa;

3. di disporre la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL Dirigente

Ilaria Fasce

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pag Parte II 13.05.2015 47BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E CICLO

DELLE ACQUE

02.04.2015 N. 742

Prevalutazione di incidenza per l’intervento di ripristino della scogliera aderente dei terreni

della Villa “Honesto Otio” in Località Latte, in area limitrofa al SIC IT 1316175 “Fondali Capo

Mortola - San Gaetano”. Parere positivo.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per i motivi indicati in premessa:

1. di esprimere parere favorevole di prevalutazione di incidenza dell’intervento di ripristino della scogliera radente in corrispondenza della Villa “Honesto Otio” in Località Latte, nel Comune di Ventimiglia, sul limitrofo SIC IT 1316175 “Fondali Capo Mortola – San Gaetano”, ferma restando la prescrizione che durante la realizzazione dell’intervento l’ancoraggio dei mezzi marittimi venga effettuato in modo tale da non interessare zone di posidonieto, anche eventualmente con l’ausilio di operatori subacquei;

2. di disporre la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Ilaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE ECOSISTEMA COSTIERO E CICLO

DELLE ACQUE 02.04.2015 N. 743

Autorizzazione ai sensi dell’art. 109 D.Lgs. n. 152/06 alla Ship Recycling S.c.a.r.l. per il livellamento di fondali presso il canale di accesso di levante del Porto di Genova.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETAPer i motivi indicati in premessa:

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Parte II 13.05.2015 pag 48Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

1. di autorizzare, ai sensi dell’art. 109 del D.Lgs. n. 152/2006, la Società Ship Recycling S.c.a.r.l., in persona del legale rappresentante p.t. corr. in Calata Boccardo, 8 a Genova, al livellamento dei fondali presso il canale di accesso di levante del Porto di Genova attraverso lo spostamento di circa 8.500 metri cubi di sedimenti marini da mantenere all’interno dell’area stessa, ai fini di consentire l’ingresso in sicurezza del relitto della nave “Concordia”, diretto presso il molo “Ex Superbacino”, così come mostrato nella documentazione tecnica allegata alla richiesta di autorizzazione, fermo restando quanto previsto dall’art. 133, comma 4 del D.Lgs. n. 152/2006 nonché il rispetto delle seguenti prescrizioni:

A. sia data preventiva comunicazione dell’inizio e della fine delle attività di immersione in mare al Settore Ecosistema Costiero e Ciclo delle Acque della Regione Liguria, alla Capitaneria di Porto di Genova, all’Autorità Portuale di Genova ed al Dipartimento Provinciale dell’A.R.P.A.L. di Genova;

B. alla conclusione dei rilievi di bianco per il monitoraggio della torbidità sia tempestivamente trasmessa, comunque prima dell’inizio dell’intervento, una relazione con i risultati conseguiti ed il valore proposto come soglia di sospensione dei lavori; il Settore Ecosistema Costiero e Ciclo delle Acque potrà motivatamente, entro due giorni dal ricevimento, richiedere opportune modifiche al valore soglia;

C. la frequenza del monitoraggio della torbidità sia incrementata ad almeno tre volte al giorno e sia effettuata lungo l’intera colonna d’acqua;

D. in caso di sospensione dei lavori conseguenti agli esiti del monitoraggio la ripresa dei lavori sia condizionata al ripristino delle normali condizioni di torbidità, documentato da eventuali campagne suppletive di monitoraggio;

E. a fine lavori sia prodotta una relazione sull’intervento e sugli esiti dell’attività di monitoraggio della torbidità, da far pervenire tempestivamente al Settore Ecosistema Costiero e Ciclo delle Acque;

2. di stabilire che la presente autorizzazione ha validità 24 mesi, a decorrere dalla comunicazione della stessa;

3. di disporre la pubblicazione per estratto sul BURL del presente decreto.

Contro il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla comunicazione dello stesso.

IL DIRIGENTEIlaria Fasce

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE ED ENERGIA

02.04.015 N. 745

Approvazione ai sensi dell’art.19 del R.R. 6/3/2015 n.1 dell’elenco dei dati oggetto di verifica degli APE, la valutazione dei dati stessi e la definizione dei risultati sulla verifica degli aspetti tecnici.

IL DIRIGENTE

VISTO l’art.29 comma1 lettera f) della legge regionale 22/2007 e ss.mm.ii.il quale attribuisce a un regolamento regionale il compito di definire, tra l’altro le modalità di svolgimento delle verifiche a

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pag Parte II 13.05.2015 49BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

campione sulla conformità degli attestati di prestazione energetica alle disposizioni regionali vigenti;

VISTO il Regolamento regionale n. 6 del 13 novembre 2012 e ss.mm.ii. adottato in attuazione dell’articolo 29 appena menzionato, che ha definito di svolgimento di tali verifiche;

VISTO in particolare il punto L3 dell’allegato L al regolamento regionale in questione, il quale demanda al dirigente competente per materia il compito di approvare l’elenco dei dati oggetto di verifica sugli attestati di prestazione energetica, le modalità di valutazione dei dati stessi, nonché la definizione dei risultati sulla verifica degli aspetti tecnici;

Preso atto che, per dare attuazione a quanto disposto dal punto L3 in precedenza richiamato, si rende quindi necessario approvare l’elenco dei dati oggetto di verifica sugli attestati di prestazione energetica, le modalità di valutazione dei dati stessi, nonché la definizione dei risultati sulla verifica degli aspetti tecnici;

DECRETA

1. di approvare l’elenco contenente i dati oggetto di verifica degli attestati di prestazione energetica, le modalità di valutazione dei dati stessi, nonché la definizione dei risultati sulla verifica degli aspetti tecnici, allegato al presente decreto quale sua parte integrante e sostanziale

2. di pubblicare tale elenco sul BURL e sul sito istituzionale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTECristina Battaglia

(segue allegato)

Valutazione dei singoli dati rilevati durante il sopralluogo e definizione dei risultati sulla verifica degli aspetti tecnici

Per ogni grandezza oggetto di controllo viene effettuata una valutazione che può comportare un esito

positivo o negativo della stessa. La modalità di definizione dell’esito dipende dalla tipologia del dato

rilevato:

· Valutazione dei parametri definiti da un valore numerico

Per i parametri definiti da un valore numerico sono state previste due differenti tolleranze: una

applicata alla misura effettuata dal tecnico verificatore e l’altra applicata al valore dichiarato dal

tecnico abilitato.

L’esito della valutazione di queste grandezze si ritiene positivo qualora la differenza tra il valore

dichiarato dal tecnico abilitato e quello rilevato dal tecnico verificatore rientri nella tolleranza

prevista, in caso contrario l’esito è ritenuto negativo.

Il dato dichiarato dal tecnico abilitato risulta essere positivo qualora si verifichino

contemporaneamente le due condizioni seguenti:

Xrilevat Ta (1+ti) ≥ Xdichiarata(1-tc)

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Parte II 13.05.2015 pag 50Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

E

Xrilevata (1-ti) ≤ Xdichiarata(1+tc)

dove:

- Xrilevata è il valore del parametro rilevato dal tecnico verificatore durante il sopralluogo;

- Xdichiarata è il valore del parametro dichiarato dal tecnico abilitato;

- ti è la tolleranza applicata al valore rilevato dal tecnico verificatore (Tab. 1);

- tc è la tolleranza applicata al valore dichiarato dal tecnico abilitato (Tab. 1).

Tabella 1: Tolleranze ammesse

Grandezza U.M.Tolleranza

tecnico verificatore [ti]

Tolleranza tecnico abilitato

[tc]Involucro

Superficie utile riscaldata [m2] 3% 5%Volume lordo riscaldato [m3] 3% 5%Superficie lorda disperdente [m2] 3% 5%Totale superficie disperdente trasparente [m2] 3% 5%Volume (netto riscaldato) [m3] 3% 5%

ImpiantoSottosistema di generazione (1)

Generatore tradizionale: tipo B, C, aria soffiata, condensazione, etc.

Potenza nominale utile [kW] 3% 5%

Pompa di calore ad azionamento elettrico/con motore endotermico/ad assorbimento

Potenza di output o potenza DC a pieno carico [kW] 3% 5%

Cogenerazione Potenza termica nominale [kW] 3% 5%Rendimento elettrico nominale [%] 3% 5%Rendimento termico nominale [%] 3% 5%

Sottosistema di distribuzione Potenza ausiliari [W] 3% 5%

Sottosistema di accumulo ACS

Caso A)Superficie esterna dell’accumulo [m2] 5% 10%Spessore strato coibente [cm] 5% 10%

Caso B)Volume di accumulo [dm3] 5% 10%Kboll [W/K] 5% 10%

Recuperatore di caloreEfficienza [%] 3% 5%

Fonti rinnovabili Solare termico

Area di apertura o netta del collettore [m2] 3% 5%Numero di moduli - 0% 0%

Caso A) Superficie esterna dell’accumulo [m2] 5% 10%Caso B) Volume di accumulo [dm3] 5% 10%

Solare fotovoltaicoArea del modulo [m2] 3% 5%Numero totale di moduli - 0% 0%

· Valutazione dei dati derivanti da parametri tabulatiNel software di calcolo, alcuni valori sono predefiniti in funzione di specifiche soluzioni impiantistiche per le quali il tecnico abilitato è chiamato a selezionare una voce da un elenco precostituito.

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pag Parte II 13.05.2015 51BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

Per questi casi l’esito del controllo si intende positivo se la soluzione individuata dal tecnico abilitato e quella accertata dal tecnico verificatore coincidono, negativo in caso contrario.Le grandezze accertate in fase di sopralluogo dal tecnico verificatore sono le seguenti:

(1) Il valore della potenza termica nominale del generatore è desumibile dai dati riportati sulla targa del generatore stesso, dalle schede tecniche fornite dalla casa costruttrice, o dal libretto di centrale (ove obbligatorio).

Tabella 2: Grandezze derivanti da parametri tabulatiGrandezza

InvolucroTipo ventilazione

ImpiantoSottosistema di generazione

Tipo generazionePosizione del generatore di caloreTipo generatore tradizionale (ove richiesto) Tipo combustibile

Sottosistema emissioneTipo terminali

Sottosistema di regolazioneTipo di regolazione

Sottosistema di distribuzione Tipo funzionamento degli ausiliari

Sottosistema di accumulo ACSPosizione

Fonti rinnovabiliSolare termico

Servizio abbinatoSolare fotovoltaico

Tecnologia di costruzione delle celle

· Valutazione di parametri coerentiPer alcuni parametri, è prevista l’indicazione della coerenza del dato dichiarato dal tecnico abilitato rispetto a quanto accertato dal tecnico verificatore. Per questi casi l’esito si intende positivo se il valore dichiarato dal tecnico abilitato è coerente con lo stato di fatto, in caso contrario l’esito è negativo.Questo criterio viene applicato ai seguenti parametri:

Tabella 3: Parametri coerentiGrandezza

ImpiantoTemperatura di ritorno in caldaia (ove richiesta) [°C]

EdificioPonti termici

Interventi migliorativi

Numero di ricambi di aria o di ricambi equivalenti [h-1]Fonti rinnovabili

Non utilizzate – Utilizzate (Solare termico, Solare fotovoltaico, Biomassa, Pompa di calore, Cogenerazione)

Solare termicoParametri per la determinazione della resa (a1, a2, h0)Orientamento

Solare fotovoltaicoOrientamento

· Valutazione di grandezze ottenute da parametri di inputLe grandezze considerate sono la trasmittanza termica, il minimo valore di Qres e il COP o GUE delle pompe di calore.La prima grandezza fa riferimento alla trasmittanza termica media pesata sia per le superfici

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Parte II 13.05.2015 pag 52Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

opache che per le superfici trasparenti. Il criterio di valutazione è uguale a quello già riportato per

la valutazione dei parametri definiti da un valore numerico.Per quanto riguarda il criterio di valutazione delle pompe di calore si richiede che:- l’energia residua (Qres) sia inferiore al 10% di quella elettrica assorbita dalla macchina;- il COP o GUE medio stagionale della macchina verifichino la diseguaglianza riportata nella

tabella 4b;Tabella 4a: Grandezze ottenute da parametri di input

Grandezza U.M.Tolleranza

tecnico verificatore [ti]

Tolleranza tecnico abilitato

[tc]InvolucroTrasmittanza termica dei componenti opachi disperdenti [W/m2K] 4% 8%

Trasmittanza termica dei componenti trasparenti disperdenti [W/m2K] 4% 8%

Tabella 4b: Grandezze ottenute da parametri di inputGrandezza U.M.

Impianto

Pompa di calore

Qres stagionale ≤ 0,1 Qin [kWh]

COPmedio stagionale,tecnico abilitato ≤ (1+0,30) COPmedio stagionale,tecnico verificatore -

GUEmedio stagionale,tecnico abilitato ≤ (1+0,30) GUEmedio stagionale,tecnico verificatore -

Definizione dei risultati sulla verifica degli aspetti tecniciPer ogni attestato controllato, si definisce la seguente funzione penalità:

FP = Σ ei * pi

dove:- ei : esito del controllo sull’i-esima grandezza;- pi: peso relativo all’errore riferito all’i-esima grandezza.

L’esito del controllo sulla grandezza i-esima, ei, è definito sulla base delle modalità sopra riportate. In particolare, in riferimento alla valutazione sulla grandezza i-esima, ei assume valore 0 nel caso di verifica positiva e 1 nel caso di verifica negativa.Il peso attribuito all’errore riferito all’i-esima grandezza, pi, è definito nelle Tabelle 5, 6, 7, 8a e 8b.

Tabella 5: Peso attribuito all’errore sui parametri definiti da valori numericiGrandezza errata Peso dell’errore pi

InvolucroSuperficie utile riscaldata 4Volume lordo riscaldato 4Superficie lorda disperdente 2Totale superficie disperdente trasparente 2Volume (netto riscaldato) 2

ImpiantoSottosistema di generazioneGeneratore tradizionale: tipo B, C, aria soffiata, condensazione, etc. Potenza nominale utile 4Pompa di calore ad azionamento elettrico/con motore endotermico/ad assorbimento

Potenza di output o potenza DC a pieno carico 4

CogenerazionePotenza nominale 4Rendimento elettrico nominale 3Rendimento termico nominale 3

Sottosistema di distribuzionePotenza ausiliari 2

Sottosistema di accumulo ACS

Caso A)Superficie esterna dell’accumulo 2Spessore strato coibente 3

Caso B) Volume di accumulo 2Kboll 3

Recuperatore di calore

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pag Parte II 13.05.2015 53BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

Efficienza 4Fonti rinnovabiliSolare termico

Area di apertura o netta del collettore 4Numero di moduli 5

Caso A) Superficie esterna dell’accumulo 2Caso B) Volume di accumulo 2

Solare fotovoltaicoArea del modulo 4Numero totale di moduli 5

Tabella 6: Peso attribuito all’errore sui parametri tabulatiGrandezza errata Peso dell’errore pi

InvolucroTipo ventilazione 4

ImpiantoSottosistema di generazione

Tipo generazione 4Posizione del generatore di calore 6Tipo generatore tradizionale (ove richiesto) 4Tipo combustibile 6

Sottosistema emissioneTipo terminali 4

Sottosistema di regolazioneTipo di regolazione 4

Sottosistema di distribuzioneTipo funzionamento degli ausiliari 4

Sottosistema di accumulo ACSPosizione 4

Fonti rinnovabiliSolare termico

Servizio abbinato 6Solare fotovoltaico

Tecnologia di costruzione delle celle 4

Tabella 7: Peso attribuito all’errore su parametri coerentiGrandezza errata Peso dell’errore pi

ImpiantoTemperatura di ritorno in caldaia (ove richiesta) [°C] 4

EdificioPonti termici 4Interventi migliorativi 3Numero di ricambi di aria o di ricambi equivalenti [h-1] 3

Fonti rinnovabiliNon utilizzate – Utilizzate (Solare termico, Solare fotovoltaico, Biomassa, Pompa di calore, Cogenerazione) 2

Solare termicoParametri per la determinazione della resa (a1, a2, h0) 4Orientamento 4

Solare fotovoltaicoOrientamento 4

Tabella 8a: Peso attribuito all’errore di grandezze ottenute da parametri di inputGrandezza errata Peso dell’errore pi

InvolucroTrasmittanza termica dei componenti opachi disperdenti 3Trasmittanza termica dei componenti trasparenti disperdenti 3

Tabella 8b: Peso attribuito all’errore di grandezze ottenute da parametri di inputGrandezza errata Peso dell’errore pi

Impianto

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Parte II 13.05.2015 pag 54Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Pompa di calore

Qres stagionale ≤ 0,1 Qin 3COPmedio stagionale,tecnico abilitato ≤ (1+0,30) COPmedio stagionale,tecnico verificatore 3

GUEmedio stagionale,tecnico abilitato ≤ (1+0,30) GUEmedio stagionale,tecnico verificatore 3

Affinché l’esito tecnico del controllo sia positivo occorre siano verificate

contemporaneamente le seguenti condizioni:

- Funzione penalità FP ≤ 20;

- Superficie utiledichiarata ≤ (1+0,15) Superficie utile rilevata;

- Volume lordodichiarato ≥ (1-0,20) Volume lordorilevato;

- Potenza termica nominale dichiarata ≥ (1-0,40) Potenza termica nominalerilevata;

- Superficie solare termicodichiarata ≤ (1+0,30) Superficie solare termicorilevata;

- Superficie solare fotovoltaicodichiarata ≤ (1+0,30) Superficie solare fotovoltaicorilevata.

Oltre al mancato rispetto delle condizioni di cui sopra, l’esito tecnico si intende in ogni caso negativo qualora il tecnico abilitato, in assenza di documentazione tecnica che ne giustifichi il cambiamento, abbia modificato qualsivoglia dato numerico predefinito proposto dalla procedura di calcolo e ciò abbia comportato il raggiungimento di una classe energetica migliore rispetto a quella di effettiva appartenenza.

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE RICERCA, INNOVAZIONE ED ENERGIA

02.04.2015 N. 746

Approvazione ai sensi dell’art.10 del Regolamento Regionale 06.03.2015 n. 1 del modello di attestato di prestazione energetica, contente le informazioni e i dati in esso previsti.

IL DIRIGENTE

VISTO il Regolamento regionale n. 6 del 13 novembre 2012 recante “Regolamento di attuazione dell’articolo 29 della legge regionale 29 maggio 2007, n.22 così come modificata dalla legge regionale , 30 luglio 2012 n. 23 (Norme in materia di energia), che determina, in accordo con la normativa statale, i criteri per il contenimento dei consumi di energia, i requisiti minimi di rendimento energetico degli edifici, nonché le modalità per ottenere la certificazione energetica;

Preso atto che, successivamente all’entrata in vigore del regolamento appena menzionato, sono state emanate le nuove norme tecniche UNI/TS 11300 parte 1 e UNI/TS 11300 parte 2;

Visto il Decreto Legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2013 n. 90, il quale introduce una nuova disciplina per l’attestazione della certificazione energetica riferita a una o più unità immobiliari facenti parte di un medesimo edificio, e ridefinisce le tipologie negoziali e di edificio esentate dall’obbligo di produrre l’attestato di prestazione energetica;

Rilevato che con il regolamento regionale n.1 del 06/03/2015 sono state apportate le opportune modificazioni al regolamento regionale n. 6/2012, al fine di adeguare lo stesso alla normativa di carattere tecnico contenuta nelle nuove disposizioni UNI/TS 11300 parte 1, parte 2 e alla legislazione nazionale intervenuta successivamente (legge 90/2013);

Visto l’articolo 14 del regolamento regionale n.6 del 13 novembre 2012, così come modificato dal

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regolamento regionale n.1 del 06/03/2015 il quale demanda al dirigente competente per materia il compito di approvare il modello di Attestato di Prestazione Energetica, allo scopo di rendere più snelle le procedure di adeguamento del modello medesimo alle eventuali modificazioni introdotte dalle normative nazionali;

Preso atto, quindi, che allo scopo di dare attuazione a quanto disposto dall’articolo 14 appena richiamato, è necessario approvare il modello di attestato di prestazione energetica;

Dato atto che tale modello redatto sulla base di quanto disposto dal regolamento n.6/2012 e successive modificazioni e integrazioni, contiene le informazioni tecniche relative al sistema edificio-impianto e fornisce all’utente le informazioni sulla qualità energetica dell’edificio nel suo complesso e nei singoli componenti;

DECRETA

1. di approvare l’allegato al presente decreto, contente il modello di attestato di prestazione energetica e la descrizione delle informazioni e dei dati in esso previsti;

2. di pubblicare il modello di attestato di prestazione energetica sul BURL e sul sito istituzionale della Regione Liguria.

IL DIRIGENTECristina Battaglia

(segue allegato)

1. L’attestato di prestazione energetica contiene le informazioni tecniche relative al sistema edificio-impianto e fornisce all’utente le informazioni sulla qualità energetica dell’edificio nel suo complesso e nei singoli componenti;

2. Il modello dell’attestato è di seguito riportato:

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Parte II 13.05.2015 pag 56Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

A) FRONTE

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B) RETRO

3. Il fronte contiene le seguenti informazioni:a. Numero, data di rilascio e di scadenza dell’attestato;b. Informazioni generali dell’edificio:

- Indirizzo;- Comune;- Provincia;- Anno di costruzione;- Zona climatica;

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Parte II 13.05.2015 pag 58Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

- Superficie utile Au [m2];- Volume lordo V [m3];- Rapporto di forma S/V [m-1];- Proprietà;- Identificativi catastali: sezione, foglio, mappale, subalterno;- Identificativo impianti termici: Codice del Catasto Regionale degli impianti termici degli edifici

(se presente) come definito dalla normativa regionale vigente.c. Prestazione energetica globale (EPgl):

- scala di classificazione energetica dell’edificio (da A+ a G) da compilare a cura del tecnico abilitato sulla base della tabella 10.1 dell’art. 10 del Regolamento Regionale n. 6 del 13 novembre 2012 così come modificato dal Regolamento Regionale n. 1 del 06 marzo 2015;

- valore di EPgl attuale espresso in [kWh/(m2 anno)] per edifici di categoria E.1. con esclusione dei collegi, conventi, case di pena e caserme o in [kWh/(m3 anno)] per tutti gli altri edifici;

- freccia di colore rosso, che individua la classe dell’edificio sulla base dell’indice EPgl attuale;- valore di EPgl raggiungibile espresso in [kWh/(m2 anno)] per edifici di categoria E.1. con

esclusione dei collegi, conventi, case di pena e caserme o in [kWh/(m3 anno)] per tutti gli altri edifici;

- freccia di colore verde, che individua la classe dell’edificio sulla base dell’indice EPgl valutato in seguito agli interventi di risparmio energetico suggeriti dal tecnico abilitato e riportati sul retro dell’attestato;

- linea rossa, che individua il requisito minimo EPLi (indice di prestazione energetica limite) previsto per un edificio di nuova costruzione di pari S/V e identica zona climatica (allegato C al Regolamento Regionale n. 6 del 13 novembre 2012 ss.mm.ii.) oltre al contributo per acqua calda sanitaria in corrispondenza alla classe C pari a 0.034 *K (definito all’art. 10 del Regolamento Regionale n. 6 del 13 novembre 2012 ss.mm.ii.);

d. Benefici ambientali:- quantità annuale di CO2 emessa in ambiente attribuibile all’edificio nelle condizioni attuali

espressa in [t/anno];- quantità annuale di CO2 emessa in ambiente attribuibile all’edifico in seguito agli interventi di

risparmio energetico suggeriti dal tecnico abilitato espressa in [t/anno];e. Informazioni relative alle fonti rinnovabili a servizio del sistema edificio/impianto al momento

della redazione dell’attestato, da compilare a cura del tecnico abilitato:- Non utilizzate;- Utilizzate: solare termico, solare fotovoltaico, biomassa, pompa di calore, cogenerazione.

4. Il calcolo delle tonnellate di CO2 emesse ogni anno è effettuato attraverso l’adozione dei coefficienti riportati in tabella 4.a in funzione della tipologia di combustibile.

Tabella 4.a – Coefficienti di emissione di CO2

Combustibile Emissione di CO2 [tCO2/kWh]Olio combustibile 0.279 ·10-3

Gas naturale 0.202 ·10-3

GPL 0.227 ·10-3

Antracite 0.354 ·10-3

Lignite 0.364 ·10-3

Fonti rinnovabili 0Mix elettrico 0.493 10-3

5. Il retro contiene le seguenti informazioni:a. Numero, data di rilascio e di scadenza dell’attestato;b. Indici e fabbisogni di energia parziali:

b.1 Indice di prestazione energetica dell’involucro edilizio (EPi,inv):

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pag Parte II 13.05.2015 59BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

- scala di classificazione energetica dell’involucro (da A+ a G) da compilare a cura del tecnico abilitato sulla base della tabella 11.1 dell’art. 11 del Regolamento Regionale n. 6 del 13 novembre 2012 ss.mm.ii.;

- valore di EPi,inv attuale espresso in [kWh/(m2 anno)] per edifici di categoria E.1. con esclusione dei collegi, conventi, case di pena e caserme o in [kWh/(m3 anno)] per tutti gli altri edifici;

- freccia di colore rosso, che individua la classe dell’involucro sulla base dell’indice EPi,inv attuale;

- valore di EPi,inv raggiungibile espresso in [kWh/(m2 anno)] per edifici di categoria E.1. con esclusione dei collegi, conventi, case di pena e caserme o in [kWh/(m3 anno)] per tutti gli altri edifici;

- freccia di colore verde, che individua la classe dell’involucro raggiungibile sulla base dell’indice EPi,inv valutato in seguito ad interventi per il risparmio energetico;

b.2 Indice di prestazione energetica dell’impianto per la climatizzazione invernale (Ω):- scala della classificazione energetica dell’impianto (da A a G) determinata sulla base della

tabella 13.1 dell’art. 13 del Regolamento Regionale n. 6 del 13 novembre 2012 ss.mm.ii.;- valore di Ω attuale;- freccia di colore rosso, che individua la classe dell’impianto sulla base dell’indice Ω attuale;- valore di Ω raggiungibile;- freccia di colore verde, che individua la classe dell’impianto raggiungibile sulla base

dell’indice Ω valutato in seguito ad interventi per il risparmio energetico;b.3 Indice di prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria (EPacs):

- scala della classificazione energetica della produzione di acqua calda sanitaria (da A a G) da compilare a cura del tecnico abilitato sulla base della tabella 12.1 dell’art. 12 del Regolamento Regionale n. 6 del 13 novembre 2012 ss.mm.ii.;

- valore di EPacs attuale espresso in [kWh/(m2 anno)] per edifici di categoria E.1. con esclusione dei collegi, conventi, case di pena e caserme o in [kWh/(m3 anno)] per tutti gli altri edifici;

- marcatore di colore rosso, che individua la classe relativa alla produzione di acqua calda sanitaria sulla base dell’indice EPacs attuale;

- valore di EPacs raggiungile espresso in [kWh/(m2 anno)] per edifici di categoria E.1. con esclusione dei collegi, conventi, case di pena e caserme o in [kWh/(m3 anno)] per tutti gli altri edifici;

- marcatore di colore verde, che individua la classe relativa alla produzione di acqua calda sanitaria, sulla base dell’indice EPacs valutato in seguito ad interventi per il risparmio energetico;

b.4 Fabbisogno ideale di energia termica utile per il raffrescamento espresso in [kWh/anno];b.5 Fabbisogno di energia elettrica per l’illuminazione (solo non residenziale) espresso in [kWh/

anno];c. Interventi consigliati:

c.1 Interventi sull’involucro riportanti l’energia primaria risparmiata (in termini di EPgl), il costo di intervento ed il tempo di ritorno dell’investimento. Il conseguente valore dell’indice EPi,inv valutato in seguito agli interventi migliorativi di risparmio energetico individua la posizione della freccia (colore verde) nel campo relativo alla prestazione energetica dell’involucro, qualora tale intervento sia considerato conveniente dal punto di vista energetico-economico dal tecnico abilitato;

c.2 Interventi sull’impianto riportanti l’energia primaria risparmiata (in termini di EPgl), il costo di intervento ed il tempo di ritorno dell’investimento. Il conseguente valore dell’indice Ω e/o dell’indice EPacs valutato in seguito agli interventi migliorativi di risparmio energetico individua la posizione della freccia e/o del marcatore (colore verde) nel campo relativo alla prestazione energetica dell’impianto per la climatizzazione invernale o alla prestazione energetica per la produzione di acqua calda sanitaria, qualora tale intervento sia considerato conveniente dal punto di vista energetico-economico dal tecnico abilitato;

c.3 Interventi per l’utilizzo di energie rinnovabili riportanti l’energia primaria risparmiata (in

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Parte II 13.05.2015 pag 60Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

termini di EPgl), il costo di intervento ed il tempo di ritorno dell’investimento. Il conseguente valore dell’indice EPacs e/o dell’indice Ω individua la posizione della freccia (colore verde) nel campo relativo alla prestazione energetica dell’impianto per la produzione di acqua calda sanitaria e/o la climatizzazione invernale, qualora tale intervento sia considerato conveniente dal punto di vista energetico-economico dal tecnico abilitato;

c.4 Configurazione a cui si riferisce il potenziale miglioramento del fabbisogno di energia primaria riguarda alcuni ovvero tutti gli interventi individuati sulla base della valutazione tecnico-economica. Il conseguente valore dell’indice EPgl, valutato in seguito agli interventi migliorativi di risparmio energetico, individua la posizione della freccia (colore verde) nel campo relativo alla prestazione energetica globale (EPgl). All’allegato I del Regolamento Regionale n. 6 del 13 novembre 2012 ss.mm.ii. si riporta il criterio per l’analisi economica da utilizzare per la valutazione degli interventi. Qualora l’attestato non presenti alcuno degli interventi sopra consigliati o di altri specifici individuati, il tecnico abilitato dovrà fornire adeguata motivazione scritta.

d. Nome, cognome e numero di iscrizione all’elenco regionale del tecnico incaricato di redigere l’attestato di prestazione energetica;

e. Dichiarazione ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 75/2013: “Il tecnico dichiara, sotto la propria responsabilità, l’indipendenza, l’imparzialità di giudizio e l’assenza di conflitto di interessi ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. n. 75/2013”;

f. Firma e timbro del tecnico che redige l’attestato di prestazione energetica.

DECRETO DEL DIRIGENTE DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI 18.03.2015 N. 779

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore sezione delle associazioni di promozione sociale (art. 18 l.r. 42/2012) dell’ “Associazione Pedagogica IRIS - Intervento Ricerca in Ambito Scolastico”, con sede in Genova (GE).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa e qui integralmente richiamate:1. di cancellare dal Registro regionale del Terzo Settore sezione delle associazioni di promozione sociale, ai sensi dell’articolo 18 della legge regionale 42/2012, l’”Associazione Pedagogica IRIS – Intervento Ricerca in Ambito Scolastico”, con sede in Genova (GE), codice fiscale 95100330098, codice alfanumerico ASS-GE-034-2014;

2. di ribadire che alla cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore consegue la perdita del presupposto, disciplinato ai sensi dell’articolo 17, comma 6 della legge regionale 42/2012, per la stipula di accordi e convenzioni, diversi dagli affidamenti in appalto, concessione ed accreditamento, previsti dalla stessa norma con Regione, Enti locali ed Enti del settore regionale allargato, come individuati ai sensi dell’articolo 25 della legge regionale 24 gennaio 2006, n.2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Liguria – legge finanziaria 2006) e successive modifiche e per poter accedere ai contributi previsti dalla medesima legge regionale 42/2012;

3. di notificare all’”Associazione Pedagogica IRIS – Intervento Ricerca in Ambito Scolastico” copia conforme del presente provvedimento;

4. di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

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pag Parte II 13.05.2015 61BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL Dirigente

Maria Luisa Gallinotti

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 01.04.2015 N. 800

Procedura di verifica/screening l.r. 38/98 - Impianto per la produzione di imballaggi in vetro cavo meccanico stabilimento di Altare (SV) - Proponente: Vetreria Etrusca - No VIA con prescrizioni.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per i motivi illustrati in premessa che

1. il progetto di Ampliamento dell’impianto di produzione del vetro speciale presso l’impianto industriale delle vetrerie di Altare (SV), presentato dalla Vetrerie Etrusche Srl, via Maremmana 70, 50056 Montelupo Fiorentino (FI), non debba essere assoggettato a VIA ai sensi dell’art.10 della l.r. 38/1998 e s.m. e i., a condizione che vengano rispettate le seguenti prescrizioni:

a. dovranno essere messi in atto e valutati in sede di AIA tutti gli accorgimenti finalizzati ad impedire la dispersione di materiali durante gli eventi di piena;

b. dovranno essere messe in atto misure di protezione civile da concordare con il Comune di Altare al fine di ridurre al minimo il rischio associato con l’inondabilità dell’area;

c. dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti tecnico-costruttivi finalizzati al non aumento delle condizioni di rischio idraulico;

d. dovrà essere effettuata e presentata al Dipartimento provinciale di ARPAL una campagna di monitoraggio del clima acustico presso i ricettori, per un periodo di almeno tre mesi dall’avvio dell’attività del nuovo forno, al fine di verificare il rispetto dei limiti di legge;

e. si dovrà porre particolare attenzione all’ottenimento della massima riduzione possibile delle emissioni in atmosfera provenienti dal nuovo forno, anche attraverso sperimentazioni limitate nel tempo che garantiscano, a regime, l’applicazione delle migliori tecniche indicate nei BREF elaborati ai sensi della Direttiva 2010/754/UE e pertanto il rispetto dei limiti di emissione più bassi fissati, in particolare per NO2 e PM10, dagli stessi Bref.

2. di stabilire che il Proponente:a) dia comunicazione al Dipartimento Provinciale ARPAL della data di avvio della realizzazione delle

opere previste, ai fini dell’espletamento delle funzioni di controllo e di verifica di cui all’art.14 della l.r. 38/98 e s.m. e i.;

b) inoltri al Settore V.I.A. entro i 30 giorni successivi alla pubblicazione del presente atto sul B.U.R.L. l’accettazione delle prescrizioni di cui sub 1;

3. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

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Parte II 13.05.2015 pag 62Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL Dirigente

Nicola Giancarlo Poggi

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 02.04.2015 N. 835

Verifica di assoggettabilità ex art. 13 l.r. n. 32/2012 smi: Piano di gestione del SIC IT1322217 Bric Tana Bric Mongarda. No VAS con prescrizioni.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per i motivi indicati in premessa:

1. di escludere, ai sensi dell’articolo 13, c. 6 l.r. n. 32/2012, dalla procedura di VAS, di cui agli artt. 8 e segg. l.r. n. 32/2012, il Piano di gestione del SIC IT1322217 Bric Tana Bric Mongarda, come meglio specificato nella relazione tecnica n. 86, allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, a condizione che siano ottemperate le prescrizioni ivi indicate;

2. di disporre che il Comune di Millesimo, ai fini della redazione conclusiva del Piano, lo trasmetta al settore VIA, in qualità di struttura tecnica a supporto dell’Autorità competente, per gli adempimenti di cui all’art. 10 c. 4 della l.r. n. 32/2012 smi;

3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito regionale ai sensi di legge.

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL Dirigente

Nicola Giancarlo Poggi(allegato omesso)

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 02.04.2015 N. 836

L.r. n. 38/98 - Progetto di impianto mini-idroelettrico sul Torrente Stura in località Isola di Giugno del Comune di Campo Ligure (GE). Proponente: NOVICONSULT s.a.s..Assoggettamento a V.I.A.

IL DIRIGENTE

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pag Parte II 13.05.2015 63BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

omissis

DECRETA

per i motivi illustrati in premessa che:

1. il progetto di impianto mini-idroelettrico sul Torrente Stura in località Isola di Giugno del Comune di Campo Ligure (GE) presentato da NOVICONSULT s.a.s. debba essere assoggettato a procedura di Valutazione di Impatto Ambientale regionale;

2. di disporre che il presente provvedimento sia pubblicato, per estratto, sul B.U.R.L..

Avverso il presente provvedimento può essere inoltrato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Liguria entro 60 giorni o alternativamente ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL DIRIGENTE

Nicola Giancarlo Poggi

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE 07.04.2015 N. 847

Autorizzazione (artt. 19,26, D.Lgs. 214/05) - Iscrizione RUP (art. 20, D.Lgs. 214/05) - Accreditamento ortaggi (D.Lgs. 124/11), piante da frutto (D.Lgs. 124/10), piante ornamentali (D.Lgs. 151/00) Ditta: Il Girasole di Frattarola Bruno, Sanremo.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e ss. mm.;

Visto il D. M. 12 novembre 2009 “Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”;

Visto il D. Lgs. 7 luglio 2011 n. 124 “Attuazione della direttiva 2008/72/CE del Consiglio del 15 luglio 2008 relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi, ad eccezione delle sementi”;

Visto il D. Lgs. 25 giugno 2010 n. 124 “Attuazione della direttiva 2008/90 relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti”;

Visto il D. Lgs. n. 151 del 19 maggio 2000 “Attuazione della direttiva 98/56/CE relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali” e il D. M. 09 agosto 2000 “Recepimento delle direttive della Commissione n. 99/66/CE, n. 99/67/CE, n. 99/68/CE e n. 99/69/CE del 28 giugno 1999, relative alle norme tecniche sulla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali, in applicazione al decreto legislativo 19 maggio2000, n. 151.” ;

Visto il Decreto del Dirigente del Settore Fitosanitario Regionale n. 785 del 07/04/2010 con il quale sono stati approvati i moduli da utilizzare per il rilascio dell’autorizzazione in oggetto e dell’iscrizione al RUP;

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Parte II 13.05.2015 pag 64Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Considerato che, ai sensi dell’art. 19 del sopra citato D. Lgs. n. 214/05 e ss. mm., chiunque svolge attività di produzione e commercio dei vegetali, prodotti vegetali ed altre voci disciplinate dal medesimo D. Lgs. 214/05 e ss. mm., deve essere in possesso di apposita autorizzazione, rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio;

Considerato che, ai sensi dell’art. 20 del sopra citato D. Lgs. n. 214/05 e ss. mm., i soggetti che producono o commercializzano i prodotti elencati nell’allegato V, parte A, del D. Lgs. stesso devono essere iscritti al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP) presentando richiesta d’iscrizione al Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio;

Considerato, inoltre, che:· ai sensi dell’art. 25 del sopra citato D. Lgs. n. 214/05 e ss. mm., i vegetali, prodotti vegetali

e le altre voci elencati nell’all. V, parte A, sez. 1 del decreto stesso possono circolare nel territorio comunitario solo se accompagnati dal passaporto delle piante;

· ai sensi dell’art. 31 del citato D. Lgs. 214/05 e ss. mm., le zone elencate nell’all. VI del decreto stesso sono definite “zone protette” nei confronti degli organismi nocivi ai vegetali elencati nello stesso allegato e che i vegetali, prodotti vegetali e le altre voci elencati nell’all. V, parte A, sez. II, possono essere introdotti e circolare in dette zone solo se accompagnati dal passaporto delle piante “ZP”, ovvero per Zone Protette;

Considerato che ai sensi dell’art. 26 del citato D. Lgs. 214/05 e ss. mm., i soggetti iscritti al RUP che devono utilizzare il passaporto delle piante e “ZP”, devono richiedere apposita autorizzazione al Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio;

Considerato che ai sensi dell’ art. 7 del D. Lgs. n. 124 del 07 luglio 2011 il materiale di moltiplicazione delle piantine di ortaggi possono essere commercializzati dai fornitori riconosciuti dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio, solo se soddisfano i requisiti previsti dal decreto suddetto;

Considerato che ai sensi dell’ art. 5 del D. Lgs. n. 124 del 25 giugno 2010 il materiale di moltiplicazione delle piante da frutto possono essere commercializzati dai fornitori registrati ufficialmente dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio, solo se soddisfano i requisiti previsti dal decreto suddetto;

Considerato che ai sensi dell’ art. 5 del D. Lgs. n. 151 del 19 maggio 2000 il materiale di moltiplicazione delle piante ornamentali possono essere commercializzati dai fornitori riconosciuti dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio, solo se soddisfano i requisiti previsti dal decreto suddetto;

Considerato che L’Azienda, Il Girasole di Frattarola Bruno con sede legale in str. Tasciaire 15 Sanremo, P. Iva 01613960085 ha chiesto:

· di essere autorizzata all’esercizio dell’attività in argomento;· di essere iscritta al RUP;· di essere autorizzata all’uso del passaporto delle piante e “ZP”;· di essere accreditata come fornitore di materiale di moltiplicazione delle piantine di ortaggi;· di essere accreditata come fornitore di materiale di moltiplicazione delle piante da frutto;· di essere accreditata come fornitore di materiale di moltiplicazione delle piante ornamentali.

Considerato che l’azienda Il Girasole di Frattarola Bruno sopra indicata è conforme alla normativa fitosanitaria vigente e possiede i requisiti previsti dalla normativa stessa ai fini del rilascio delle autorizzazioni, iscrizioni e accreditamenti richiesti, come da accertamento istruttorio di cui al verbale prot. n. NP/2015/6485 del 24/03/2015, acquisito agli atti;

Ritenuto, quindi, di procedere al rilascio delle autorizzazioni, iscrizioni e accreditamenti sopra indicati;

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pag Parte II 13.05.2015 65BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

Ritenuto di certificare le sopra citate autorizzazioni e l’iscrizione al RUP mediante l’utilizzo dei moduli approvati con il citato D. Dirigenziale n. 785 del 07/04/2010;

DECRETA

Per i motivi in premessa specificati:di autorizzare l’Azienda Il Girasole di Frattarola Bruno, con sede legale in str. Tasciaire 15 Sanremo, P. Iva 01613960085 all’esercizio dell’attività di produzione e vendita e importazione di vegetali e prodotti vegetali, con il codice IM/07/0237

e per le tipologie di vegetali sotto indicate:- Piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione;- Piante ortive e relativi materiali di moltiplicazione;- Piante ornamentali da esterno (pieno campo);- Piante ornamentali da interno (coltura protetta):- Materiali di moltiplicazione di piante ornamentali;- Importazione di sementi.· di iscrivere l’Azienda in argomento al RUP per le tipologie di vegetali sotto indicate:- Piante da frutto e relativi materiali di moltiplicazione;- Piante ortive e relativi materiali di moltiplicazione;- Piante ornamentali da esterno (pieno campo);- Piante ornamentali da interno (coltura protetta):- Materiali di moltiplicazione di piante ornamentali;

· di autorizzare la citata Azienda all’emissione del passaporto delle piante e “ZP” per le tipologie di vegetali sotto indicate:

Cotoneaster (Zp) LactucaBrassica LeucanthemumCuccumis Beta vulgarisDianthus Aster;Impatiens DendranthemaFragaria

· di accreditare l’Azienda come fornitore di materiale di moltiplicazione delle piantine di ortaggi;

· di accreditare l’Azienda come fornitore di materiale di moltiplicazione di piante da frutto;· di accreditare l’Azienda come fornitore di materiale di moltiplicazione delle piante

ornamentali;

Di certificare la sopra citata autorizzazione mediante l’utilizzo dei moduli adottati con il citato Decreto Dirigenziale n. 785 del 07/04/2010;

Di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento può essere proposta impugnazione di fronte all’autorità giudiziaria competente per territorio, materia e valore nei termini di decadenza di 60 giorni o di prescrizione indicati dalla legge; è possibile inoltre proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE

Marcello Storace

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Parte II 13.05.2015 pag 66Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE

13.04.2015 N. 861

Autorizzazione esercizio attività di produzione e vendita di vegetali e prodotti vegetali (art. 19, D. Lgs. n. 214/05 e ss. mm.) - Azienda BISTOLFI S.R.L. di Cairo Montenotte (SV).

IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e ss. mm.;

Visto il D. M. 13 luglio 2005 di “Riconoscimento del Consorzio servizi Legno – Sughero quale soggetto gestore per l’utilizzo del marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno”; Visto il D. M. 12 novembre 2009 “Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”;

Visto il Decreto del Dirigente del Settore Fitosanitario Regionale n. 785 del 07/04/2010 con il quale è stato approvato il modulo da utilizzare per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’oggetto ai soggetti aventi diritto;

Considerato che in applicazione della normativa comunitaria relativa ai pallets di legno grezzo utilizzati per il trasporto delle merci i pallets stessi per poter circolare liberamente devono subire un trattamento che assicuri l’assenza dai pallets stessi di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali;

Considerato che i pallets trattati possono essere di conseguenza marchiati con il marchio identificativo IPPC di cui all’ISPM 15 della FAO e che la gestione del citato marchio deve essere condotta, nei diversi paesi dell’UE, da uno o più enti gestori;

Considerato che in Italia, attualmente, l’unico soggetto gestore è il Consorzio servizi Legno – Sughero, ufficialmente riconosciuto con il sopra citato D. M. 13 luglio 2005;

Considerato che, ai sensi dell’art. 19 del sopra citato D. Lgs. n. 214/05 e ss. mm., chiunque commercializza pallets di legno recanti il marchio di cui all’ISPM 15 della FAO, normalmente utilizzati per il trasporto delle merci, deve essere in possesso di apposita autorizzazione all’esercizio dell’attività, rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio;

Considerato che l’Azienda BISTOLFI S.R.L. con sede in C.so Marconi 184/A - Cairo Montenotte (SV), P. Iva 00834470098, ha chiesto, per il tramite del Consorzio sopra citato, di essere autorizzata all’esercizio dell’attività in argomento;

Considerato che L’Azienda sopra indicata è conforme alla normativa fitosanitaria vigente e possiede i requisiti previsti dalla normativa stessa ai fini della relativa autorizzazione all’esercizio dell’attività, come da relazione istruttoria di cui al verbale prot. n. NP/2015/8214 del 10/04/2015 - Fasc./class. 2015/G7.6.7.3/1, acquisito agli atti;Ritenuto, quindi, di autorizzare l’Azienda sopra indicata all’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 214/05 e ss. mm., con il codice alfanumerico 0247;

Ritenuto di formalizzare la sopra citata autorizzazione mediante l’utilizzo del modulo approvato

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pag Parte II 13.05.2015 67BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

con il sopra citato Deceto Dirigenziale n. 785 del 07/04/2014;

DECRETA

· di autorizzare l’Azienda BISTOLFI S.R.L. con sede in C.so Marconi 184/A - Cairo Montenotte (SV) - P. Iva 00834470098 - all’esercizio dell’attività di commercializzazione dei pallets di legno, recanti il marchio di cui all’ISPM 15 della FAO, normalmente utilizzati per il trasporto delle merci e di attribuire alla Ditta stessa il codice alfanumerico 0247;

· di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento può essere proposta impugnazione di fronte all’autorità giudiziaria competente per territorio, materia e valore nei termini di decadenza di 60 giorni o di prescrizione indicati dalla legge; è possibile inoltre proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE

Marcello Storace

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE 13.04.2015 N. 862

Autorizzazione esercizio attività di produzione e vendita di vegetali e prodotti vegetali (art. 19, D. Lgs. n. 214/05 e ss. mm.) - Azienda MAICA MALLARINI PALLET S.R.L. di Torino.

IL DIRIGENTE

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 214 “Attuazione della Direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l’introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali” e ss. mm.;

Visto il D. M. 13 luglio 2005 di “Riconoscimento del Consorzio servizi Legno – Sughero quale soggetto gestore per l’utilizzo del marchio IPPC/FAO da apporre sugli imballaggi in legno”;

Visto il D. M. 12 novembre 2009 “Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l’esercizio dell’attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali”;

Visto il Decreto del Dirigente del Settore Fitosanitario Regionale n. 785 del 07/04/2010 con il quale è stato approvato il modulo da utilizzare per il rilascio dell’autorizzazione di cui all’oggetto ai soggetti aventi diritto;

Considerato che in applicazione della normativa comunitaria relativa ai pallets di legno grezzo utilizzati per il trasporto delle merci i pallets stessi per poter circolare liberamente devono subire un trattamento che assicuri l’assenza dai pallets stessi di organismi nocivi ai vegetali e ai prodotti vegetali;

Considerato che i pallets trattati possono essere di conseguenza marchiati con il marchio identificativo IPPC di cui all’ISPM 15 della FAO e che la gestione del citato marchio deve essere

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Parte II 13.05.2015 pag 68Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

condotta, nei diversi paesi dell’UE, da uno o più enti gestori;

Considerato che in Italia, attualmente, l’unico soggetto gestore è il Consorzio servizi Legno – Sughero, ufficialmente riconosciuto con il sopra citato D. M. 13 luglio 2005;

Considerato che, ai sensi dell’art. 19 del sopra citato D. Lgs. n. 214/05 e ss. mm., chiunque commercializza pallets di legno recanti il marchio di cui all’ISPM 15 della FAO, normalmente utilizzati per il trasporto delle merci, deve essere in possesso di apposita autorizzazione all’esercizio dell’attività, rilasciata dal Servizio Fitosanitario Regionale competente per territorio;

Considerato che l’Azienda MAICA MALLARINI PALLET S.R.L., con sede legale a Torino, in C.so Giacomo Matteotti 21, e con Centro Aziendale a Mallare (SV), in Loc. Prato Grande - P. Iva 10415810018 - ha chiesto, per il tramite del Consorzio sopra citato, di essere autorizzata all’esercizio dell’attività in argomento;

Considerato che L’Azienda sopra indicata è conforme alla normativa fitosanitaria vigente e possiede i requisiti previsti dalla normativa stessa ai fini della relativa autorizzazione all’esercizio dell’attività, come da relazione istruttoria di cui al verbale prot. n. NP/2015/8210 del 10/04/2015 - Fasc./class. 2015/G7.6.7.3/1, acquisito agli atti;

Ritenuto, quindi, di autorizzare l’Azienda sopra indicata all’esercizio dell’attività ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. n. 214/05 e ss. mm., con il codice alfanumerico 0246;

Ritenuto di formalizzare la sopra citata autorizzazione mediante l’utilizzo del modulo approvato con il sopra citato Deceto Dirigenziale n. 785 del 07/04/2014;

DECRETA

· di autorizzare l’Azienda MAICA MALLARINI PALLET S.R.L., con sede legale a Torino, in C.so Giacomo Matteotti 21, e con Centro Aziendale a Mallare (SV), in Loc. Prato grande - P. Iva 10415810018 - all’esercizio dell’attività di commercializzazione dei pallets di legno, recanti il marchio di cui all’ISPM 15 della FAO, normalmente utilizzati per il trasporto delle merci e di attribuire alla Ditta stessa il codice alfanumerico 0246;

· di disporre la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento può essere proposta impugnazione di fronte all’autorità giudiziaria competente per territorio, materia e valore nei termini di decadenza di 60 giorni o di prescrizione indicati dalla legge; è possibile inoltre proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE

Marcello Storace

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE 13.04.2015 N. 863

Abilitazione alla vendita, all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti e all’attività di consulenza per l’impiego dei prodotti stessi (D.M. 22/01/2014) - Corso dei gg. 18, 19, 23 e 24 ed esame del 31.03.2015 – Genova.

IL DIRIGENTE

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pag Parte II 13.05.2015 69BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

VISTO il D. Lgs. n. 150 del 14 agosto 2012 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;

VISTO il D.M. del 22 gennaio 2014 - Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – che, ai sensi dell’articolo 6 del sopra citato D. Lgs. n. 150/2012, istituisce tra l’altro, a far data dal 27/11/2014, nuove regole per il rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita, all’acquisto e all’uso dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e all’attività di consulenza sull’impiego dei prodotti stessi;

VISTA la DGR n. 19 del 13/01/2015 che, in applicazione delle normative sopra citate, detta nuove disposizioni per il rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita, all’acquisto e uso e per l’attività di consulenza sull’impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura e, in particolare, individua il Settore Fitosanitario Regionale quale struttura regionale competente, tra l’altro, al rilascio di detti certificati di abilitazione e al coordinamento delle funzioni inerenti il sistema di formazione di base e di aggiornamento per i venditori, gli acquirenti, gli utilizzatori e i consulenti di prodotti fitosanitari (avvalendosi anche delle strutture regionali competenti nelle diverse materie) provvedendo all’attività di programmazione e organizzazione dei corsi formativi stessi realizzati in maniera diretta dalla Regione oppure attraverso soggetti formatori accreditati e/o riconosciuti dalla Regione stessa;

VISTO il Decreto del dirigente n. 169 del 09/02/2015 con il quale è stata approvata la modulistica inerente le procedure del comparto e, in particolare, i moduli da utilizzare per il rilascio dei certificati di abilitazione in oggetto ai soggetti aventi diritto;

VISTO il Decreto del dirigente n. 658 del 26/03/2015 con il quale è stata nominata la commissione d’esame per il rilascio delle abilitazioni alla vendita, acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari e all’attività di consulenza per l’impiego dei prodotti stessi in ambito ASL 3 Genovese e con il quale sono state stabilite le modalità di espletamento delle prove di verifica;

CONSIDERATO che, ai sensi del citato D.M. del 22/01/2014 (PAN), a decorrere dal 27 novembre 2014 viene istituito un sistema di formazione obbligatoria e certificata, che riguarda sia la formazione di base sia l’aggiornamento periodico, in base al quale le Regioni e le Province Autonome sono nella possibilità di rilasciare il certificato di abilitazione alla vendita, all’acquisto e all’utilizzo e all’attività di consulenza sull’impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, con l’osservanza delle diverse procedure al variare della tipologia di abilitazione richiesta come sotto indicato:

· per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti è prevista la frequenza dei soggetti, che soddisfano il requisito del possesso di apposito titolo di studio di cui all’art. 8, comma 2, del citato D. Lgs. n. 150/2012, a specifici corsi formativi di base, della durata di 25 ore, realizzati in maniera diretta dalla Regione oppure attraverso soggetti formatori accreditati e/o riconosciuti dalla Regione stessa, riguardanti le materie elencate nell’Allegato I del citato D. Lgs. n. 150/2012 e all’ottenimento di una valutazione positiva in una prova di verifica riguardante le materie elencate nell’Allegato I del D. Lgs. n. 150/2012 stesso;

· per il rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti è prevista la frequenza dei soggetti, che siano maggiorenni, a specifici corsi formativi di base, della durata di 20 ore, realizzati in maniera diretta dalla Regione oppure attraverso soggetti formatori accreditati e/o riconosciuti dalla Regione stessa, riguardante le materie elencate nell’Allegato I del citato D. Lgs. n. 150/2012 e all’ottenimento di una valutazione positiva in una prova di verifica riguardante le materie elencate nell’Allegato I del D. Lgs. n. 150/2012 stesso;

· per il rilascio del certificato di abilitazione all’attività di consulenza per l’impiego dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti è prevista la frequenza dei soggetti, che soddisfano il requisito del possesso di apposito titolo di studio di cui all’art. 8, comma 3, del citato D. Lgs. n. 150/2012, a specifici corsi formativi di base, della durata di 25 ore, realizzati in maniera diretta dalla

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Parte II 13.05.2015 pag 70Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Regione oppure attraverso soggetti formatori accreditati e/o riconosciuti dalla Regione stessa, riguardante le materie elencate nell’Allegato I del citato D. Lgs. n. 150/2012 e all’ottenimento di una valutazione positiva in una prova di verifica riguardante le materie elencate nell’Allegato I del D. Lgs. n. 150/2012 stesso;

· per il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita, all’acquisto e utilizzo e all’attività di consulenza per l’impiego dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti è prevista la frequenza dei soggetti che necessitano di un rinnovo dell’abilitazione in loro possesso, a specifici corsi formativi di aggiornamento della durata di 12 ore, realizzati in maniera diretta dalla Regione oppure attraverso soggetti formatori accreditati e/o riconosciuti dalla Regione stessa, riguardante le materie elencate nell’Allegato I del citato D. Lgs. n. 150/2012;

CONSIDERATO che il Settore Fitosanitario Regionale in collaborazione con l’ASL 3 Genovese ha organizzato un corso di 20 ore per il rilascio delle abilitazioni all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti nei giorni 18, 19, 23 e 24 marzo 2015;

CONSIDERATO che per la valutazione dei candidati, in data 31/03/2015, presso i locali del Settore Fitosanitario Regionale in Viale Brigate Partigiane, 2 – 2° piano – Genova si è riunita la commissione nominata con il citato DD n. 658/2015;CONSIDERATO che i seguenti candidati hanno raggiunto il quorum di ore stabilito per essere ammessi alla prova di verifica, come emerge dai registri delle presenze, protocollati ai nn. NP/2015/7942, NP/2015/7946 NP/2015/7949 NP/2015/7955, agli atti di questo Settore:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Note1 BATTOLLA ANTONIO 20/11/1958 LA SPEZIA RILASCIO ACQUISTO2 GUERRINI ANGELO 31/01/1993 GENOVA RILASCIO ACQUISTO3 NOVELLA VALERIA 01/08/1983 GENOVA RILASCIO ACQUISTO4 OSARDI BORO ROBERTO 13/07/1969 LAVAGNA (GE) RILASCIO ACQUISTO5 OGNIBENE CALOGERO 02/09/1981 MUSSOMELI (CL) RILASCIO ACQUISTO

PRESO ATTO che nel verbale della prova di verifica, prot. n. NP/2015/7210 del 31/03/2015, redatto dai funzionari incaricati e agli atti di questo Settore, vengono riportati i nominativi di coloro che, sulla base dell’esito della citata prova di verifica, sono riconosciuti idonei o non idonei ad essere autorizzati all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti;

RITENUTO, pertanto, di autorizzare o meno il rilascio delle abilitazioni all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti relative alla sessione d’esame in argomento;

DECRETA

DI AUTORIZZARE il rilascio delle abilitazioni all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti relative alla sessione d’esame del 31/03/2015, alle persone sotto elencate che hanno superato con esito positivo la prova di verifica in argomento:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Note1 BATTOLLA ANTONIO 20/11/1958 LA SPEZIA2 GUERRINI ANGELO 31/01/1993 GENOVA3 NOVELLA VALERIA 01/08/1983 GENOVA4 OSARDI BORO ROBERTO 13/07/1969 LAVAGNA (GE)

Di dare atto che i seguenti soggetti non hanno superato la prova di verifica del 31/03/2015 per il rilascio dell’autorizzazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Note5 OGNIBENE CALOGERO 02/09/1981 MUSSOMELI (CL)

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pag Parte II 13.05.2015 71BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

DI AUTORIZZARE il rilascio del relativo certificato di abilitazione alle persone sopra indicate risultate idonee, utilizzando la modulistica di cui al D. del Dirigente del Settore Fitosanitario Regionale n. 169 del 09/02/2015;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

Avverso il presente provvedimento può essere proposta impugnazione di fronte all’autorità giudiziaria competente per territorio, materia e valore nei termini di decadenza di 60 giorni o di prescrizione indicati dalla legge; è possibile inoltre proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE

Marcello Storace

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE FITOSANITARIO REGIONALE 13.04.2015 N. 864 Abilitazione alla vendita, all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei loro coadiuvanti e all’attività di consulenza per l’impiego dei prodotti stessi (D.M. 22/01/2014) - Corso dei giorni 23 e 24 marzo 2015 - Genova.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il D. Lgs. n. 150 del 14 agosto 2012 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”;VISTO il D.M. del 22 gennaio 2014 - Piano di Azione Nazionale (PAN) per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari – che, ai sensi dell’articolo 6 del sopra citato D. Lgs. n. 150/2012, istituisce tra l’altro, a far data dal 27/11/2014, nuove regole per il rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita, all’acquisto e all’uso dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti e all’attività di consulenza sull’impiego dei prodotti stessi;VISTA la DGR n. 19 del 13/01/2015 che, in applicazione delle normative sopra citate, detta nuove disposizioni per il rilascio dei certificati di abilitazione alla vendita, all’acquisto e uso e per l’attività di consulenza sull’impiego dei prodotti fitosanitari in agricoltura e, in particolare, individua il Settore Fitosanitario Regionale quale struttura regionale competente, tra l’altro, al rilascio di detti certificati di abilitazione e al coordinamento delle funzioni inerenti il sistema di formazione di base e di aggiornamento per i venditori, gli acquirenti, gli utilizzatori e i consulenti di prodotti fitosanitari (avvalendosi anche delle strutture regionali competenti nelle diverse materie) provvedendo all’attività di programmazione e organizzazione dei corsi formativi stessi realizzati in maniera diretta dalla Regione oppure attraverso soggetti formatori accreditati e/o riconosciuti dalla Regione stessa;VISTO il Decreto del dirigente n. 169 del 09/02/2015 con il quale è stata approvata la modulistica inerente le procedure del comparto e, in particolare, i moduli da utilizzare per il rilascio dei certificati di abilitazione in oggetto ai soggetti aventi diritto;CONSIDERATO che, ai sensi del citato D.M. del 22/01/2014 (PAN), a decorrere dal 27 novembre 2014 viene istituito un sistema di formazione obbligatoria e certificata, che riguarda sia la formazione di base sia l’aggiornamento periodico, in base al quale le Regioni e le Province Autonome sono nella possibilità di rilasciare il certificato di abilitazione alla vendita, all’acquisto e all’utilizzo e all’attività di consulenza sull’impiego dei prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, con l’osservanza delle diverse procedure al variare della tipologia di abilitazione richiesta come sotto indicato:

· per il rilascio del certificato di abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti è prevista la frequenza dei soggetti, che soddisfano il requisito del possesso di apposito titolo di studio di cui all’art. 8, comma 2, del citato D. Lgs. n. 150/2012, a specifici corsi formativi di base, della durata di 25 ore, realizzati in maniera diretta dalla Regione oppure attraverso soggetti formatori accreditati e/o riconosciuti dalla Regione stessa, riguardanti le materie elencate

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Parte II 13.05.2015 pag 72Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

nell’Allegato I del citato D. Lgs. n. 150/2012 e all’ottenimento di una valutazione positiva in una prova di verifica riguardante le materie elencate nell’Allegato I del D. Lgs. n. 150/2012 stesso;

· per il rilascio del certificato di abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti è prevista la frequenza dei soggetti, che siano maggiorenni, a specifici corsi formativi di base, della durata di 20 ore, realizzati in maniera diretta dalla Regione oppure attraverso soggetti formatori accreditati e/o riconosciuti dalla Regione stessa, riguardante le materie elencate nell’Allegato I del citato D. Lgs. n. 150/2012 e all’ottenimento di una valutazione positiva in una prova di verifica riguardante le materie elencate nell’Allegato I del D. Lgs. n. 150/2012 stesso;

· per il rilascio del certificato di abilitazione all’attività di consulenza per l’impiego dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti è prevista la frequenza dei soggetti, che soddisfano il requisito del possesso di apposito titolo di studio di cui all’art. 8, comma 3, del citato D. Lgs. n. 150/2012, a specifici corsi formativi di base, della durata di 25 ore, realizzati in maniera diretta dalla Regione oppure attraverso soggetti formatori accreditati e/o riconosciuti dalla Regione stessa, riguardante le materie elencate nell’Allegato I del citato D. Lgs. n. 150/2012 e all’ottenimento di una valutazione positiva in una prova di verifica riguardante le materie elencate nell’Allegato I del D. Lgs. n. 150/2012 stesso;

· per il rinnovo del certificato di abilitazione alla vendita, all’acquisto e utilizzo e all’attività di consulenza per l’impiego dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti è prevista la frequenza dei soggetti che necessitano di un rinnovo dell’abilitazione in loro possesso, a specifici corsi formativi di aggiornamento della durata di 12 ore, realizzati in maniera diretta dalla Regione oppure attraverso soggetti formatori accreditati e/o riconosciuti dalla Regione stessa, riguardante le materie elencate nell’Allegato I del citato D. Lgs. n. 150/2012;

CONSIDERATO che, ai sensi dell’Azione A.1.1 – punto 7 – del PAN, il rinnovo delle abilitazioni alla vendita dei prodotti fitosanitari e loro coadiuvanti, rilasciate prima dell’entrata in vigore della vigente normativa, può essere concesso anche se i titolari dell’abilitazione stessa non sono in possesso dei requisiti previsti all’art. 8, comma 2, del D. Lgs. n. 150/2012;CONSIDERATO che il Settore Fitosanitario Regionale in collaborazione con l’ASL 3 Genovese ha organizzato un corso di 12 ore per il rinnovo delle abilitazioni alla vendita e all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti; nei giorni 23 e 24 marzo 2015;CONSIDERATO che al suddetto corso hanno partecipato n. 21 soggetti elencati nello schema seguente:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Abilitazione per

1 BACIGALUPO FRANCO 17/10/1944 AVEGNO (GE) RINNOVO ACQUISTO2 BOZZANO DOMENICO 15/03/1967 GENOVA RINNOVO ACQUISTO3 BRONDA ANDREA 26/08/1969 ALBENGA (SV) RINNOVO ACQUISTO4 CAMBIASO MASSIMO 10/12/1968 GENOVA RINNOVO ACQUISTO5 CAVIGLIA NAZARIO 15/07/1962 ARENZANO (GE) RINNOVO ACQUISTO6 CIMA PAOLO 31/01/1962 GENOVA RINNOVO ACQUISTO7 DAMICO FRANCA 14/03/1966 CHIAVARI (GE) RINNOVO ACQUISTO8 DASSO MARCO 30/08/1976 SESTRI LEVANTE (GE) RINNOVO ACQUISTO9 ERMINIA ENRICO 23/03/1953 GENOVA RINNOVO ACQUISTO

10 GRILLO MIRKO 18/02/1976 SAVONA RINNOVO ACQUISTO11 NARANCIO VINCENZO 15/03/1953 BORGIO VEREZZI (SV) RINNOVO ACQUISTO12 PALMARINI LUIGI 11/05/1937 PIETRA LIGURE (SV) RINNOVO ACQUISTO13 ROLANDO MAURIZIO 07/07/1953 BORGIO VEREZZI (SV) RINNOVO ACQUISTO14 VINCI GIANPIERO 11/04/1965 RAPALLO (GE) RINNOVO ACQUISTO15 VIOLA AMEDEO 08/12/1963 SAVONA RINNOVO ACQUISTO16 PIETRONAVE LUIGI 30/04/1954 SESTRI LEVANTE (GE) RINNOVO ACQUISTO17 BALBI ALBERTO 29/04/1963 CHIAVARI (GE) RINNOVO VENDITA18 D’AGOSTINO ARIANNA 17/06/1988 GENOVA RINNOVO VENDITA19 NICORA ADRIANO 12/06/1967 LA SPEZIA RINNOVO VENDITA20 STRAZZI PAOLO 10/06/1958 ALBENGA (SV) RINNOVO VENDITA21 VILLA MARTINA 14/05/1983 ALBENGA (SV) RINNOVO VENDITA

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pag Parte II 13.05.2015 73BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

CONSIDERATO che dai registri delle presenze, protocollati ai nn NP/2015/7949 e NP/2015/7955 del 08/04/2015, debitamente compilati, emerge che tutti i soggetti partecipanti hanno raggiunto il quorum di ore stabilito per il conseguimento del rinnovo delle abilitazioni di specie;RITENUTO, pertanto, di poter procedere al rinnovo delle abilitazioni in argomento;

DECRETA

DI AUTORIZZARE il rinnovo dell’abilitazione alla vendita dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti alle persone sotto elencate che hanno regolarmente frequentato il corso di aggiornamento in premessa indicato:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Note

1 BALBI ALBERTO 29/04/1963 CHIAVARI (GE)2 D’AGOSTINO ARIANNA 17/06/1988 GENOVA3 NICORA ADRIANO 12/06/1967 LA SPEZIA4 STRAZZI PAOLO 10/06/1958 ALBENGA (SV)5 VILLA MARTINA 14/05/1983 ALBENGA (SV)

DI AUTORIZZARE il rinnovo dell’abilitazione all’acquisto e utilizzo dei prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti alle persone sotto elencate che hanno regolarmente frequentato il corso di aggiornamento in premessa indicato:

Cognome Nome Data di nascita Luogo di nascita Note

1 BACIGALUPO FRANCO 17/10/1944 AVEGNO (GE)2 BOZZANO DOMENICO 15/03/1967 GENOVA3 BRONDA ANDREA 26/08/1969 ALBENGA (SV)4 CAMBIASO MASSIMO 10/12/1968 GENOVA5 CAVIGLIA NAZARIO 15/07/1962 ARENZANO (GE)6 CIMA PAOLO 31/01/1962 GENOVA7 DAMICO FRANCA 14/03/1966 CHIAVARI (GE)8 DASSO MARCO 30/08/1976 SESTRI LEVANTE (GE)9 ERMINIA ENRICO 23/03/1953 GENOVA

10 GRILLO MIRKO 18/02/1976 SAVONA11 NARANCIO VINCENZO 15/03/1953 BORGIO VEREZZI (SV)12 PALMARINI LUIGI 11/05/1937 PIETRA LIGURE (SV)13 ROLANDO MAURIZIO 07/07/1953 BORGIO VEREZZI (SV)14 VINCI GIANPIERO 11/04/1965 RAPALLO (GE)15 VIOLA AMEDEO 08/12/1963 SAVONA16 PIETRONAVE LUIGI 30/04/1954 SESTRI LEVANTE (GE)

DI AUTORIZZARE il rilascio del relativo certificato di abilitazione alle persone sopra indicate utilizzando la modulistica di cui al D. del Dirigente del Settore Fitosanitario Regionale n. 169 del 09/02/2015;DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.Avverso il presente provvedimento può essere proposta impugnazione di fronte all’autorità giudiziaria competente per territorio, materia e valore nei termini di decadenza di 60 giorni o di prescrizione indicati dalla legge; è possibile inoltre proporre ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di comunicazione, notifica o pubblicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE

Marcello Storace

Page 74: PARTE SECONDA SOMMARIONomina Presidenti, Segretari e Vicari delle Commissioni di Degustazione vini DOCG e DOC e aggiornamento Elenco regionale Tecnici ed Esperti. DECRETO DEL DIRIGENTE

Parte II 13.05.2015 pag 74Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE VALUTAZIONE IMPATTO AMBIENTALE 14.04.2015 N. 879

Verifica di assoggettabilità ex art. 13 l.r. n. 32/2012 e smi: trasferimento impianto produzione calcestruzzo da loc. Acquafredda a loc. Bargonasco, Comune di Casarza Ligure (GE). No VAS con prescrizioni.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

per i motivi indicati in premessa:

1. di escludere, ai sensi dell’articolo 13, c. 6 l.r. n. 32/2012, dalla procedura di VAS, di cui agli artt. 8 e segg. l.r. n. 32/2012, la variante al PTCP e al PUC del Comune di Casarza Ligure per la rilocalizzazione dell’esistente impianto per la produzione di calcestruzzo da loc. Acquafredda a loc. Bargonasco e per l’attività di recupero inerti, come meglio specificato nella relazione tecnica n. 87 allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso, a condizione che il progetto di entrambe le attività venga adeguato in osservanza delle seguenti prescrizioni:

a. dovrà essere rispettato quanto previsto dal Regolamento Regionale n. 4/2009 relativo alla disciplina delle acque meteoriche di prima pioggia;

b. dovrà essere adeguata la zonizzazione acustica dell’area in coerenza con le attività previste;c. dovranno essere adottati e installati metodi e impianti, come nebulizzatori/irroratori e vasca per

il lavaggio ruote degli automezzi, per un efficace abbattimento delle polveri;d. dovrà essere considerata la possibile presenza di rocce contenenti fibre di amianto, valutando i

rischi di esposizione per gli addetti e di dispersione di fibre nell’ambiente, sia per le attività del cantiere di sistemazione del sito sia per l’uso della strada e dei piazzali a fondo naturale durante l’attività produttiva;

e. dovrà essere evitata, negli interventi previsti sulla vegetazione, la messa a dimora di conifere preferendo le latifoglie, caducifoglie o sempreverdi, arbustive o arboree, tipiche della macchia mediterranea e comunque in coerenza con le specie presenti al contorno.

Inoltre, relativamente alla coerenza con la pianificazione di bacino vigente e agli aspetti idraulici, si evidenzia la necessità di:f. estendere il tratto studiato del Torrente Bargonasco a valle fino a quelli già studiati nel piano di

bacino vigente;g. rispettare le distanze, così come previste dal Regolamento regionale 3/2011 art. 4 e art. 5, per gli

scavi da effettuare per la riprofilatura del versante e per gli interventi da realizzare;h. valutare l’opportunità di effettuare l’adeguamento del rio Valletto Gallinara con una sistemazione

a cielo aperto.Si evidenzia infine l’opportunità di concordare con la Soprintendenza Archeologica l’effettuazione delle richieste ricognizioni di superficie, utili a definire l’effettivo potenziale archeologico dell’area interessata dall’intervento.

Sono fatte salve le considerazioni urbanistiche e paesaggistiche formulate dal competente settore regionale, e riportate in istruttoria, sulla necessità di approvare l’attività di recupero di inerti con procedimento successivo, per il quale sono da ritenersi assolti gli obblighi di valutazione ambientale a fronte dell’osservanza delle suddette prescrizioni.

2. di pubblicare il presente provvedimento sul sito regionale ai sensi di legge.

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pag Parte II 13.05.2015 75BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

Contro il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni, o alternativamente, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione.

IL DIRIGENTE

Nicola Giancarlo Poggi

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI ALLE IMPRESE AGRICOLE E FLOROVIVAISMO

07.04.2015 N. 888

DM 11.11.2011. Nomina Presidenti, Segretari e Vicari delle Commissioni di Degustazione vini DOCG e DOC e aggiornamento Elenco regionale Tecnici ed Esperti .

IL DIRIGENTE

Visto il Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 11 novembre 2011 “Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento.”;

Vista la DGR n. 52 del 20/01/2012che istituisce l’Elenco dei Tecnici Degustatori e l’Elenco degli Esperti Degustatori per i vini DOCG e DOC ricadenti sul territorio della Regione Liguria ed approva contestualmente le “Linee guida per la gestione dell’Elenco regionale tecnici degustatori e dell’Elenco regionale esperti degustatori di Vini a DOCG e DOC”;

Preso atto che con la Deliberazione citata la Giunta Regionale ha incaricato il Dirigente protempore della struttura regionale SERVIZI alle IMPRESE AGRICOLE di provvedere, ai sensi dell’articolo 5 del citato DM 11/11/2011, alla nomina dei Presidenti, Segretari e relativi Vicari delle Commissioni di Degustazione dei Vini a DOCG e DOC liguri sulla base delle indicazioni pervenute dalle CCIAA liguri e dagli Organi di Controllo dei vini a DOCG e DOC regionali con la decorrenza di cui all’articolo 16 del DM 11/11/2011, e all’aggiornamento dell’Elenco dei Tecnici Degustatori e l’Elenco degli Esperti Degustatori per i vini DOCG e DOC ricadenti sul territorio della Regione Liguria;

Preso atto del Decreto Dirigenziale n. 175 del 23/01/2012 che provvedeva a quanto indicato in DGR n. 52 del 20/01/2012 indicando come scadenza delle suddette nomine la data del 31/12/2014;

Preso atto che le CCIAA liguri e relativi Organi di Controllo dei vini a DOCG e DOC liguri hanno indicato i seguenti nominativi per le nomuine delle Commissioni:

1) CCIAA GE (ns. prot. PG/2015/0002064 del 08/01/2015)

Qualifica Nomi Ambito di competenzaPresidente Dott. Carlo RAVANELLO

DOC Golfo del Tigullio-Portofino, DOC Valpolcevera

Presidente Vicario Dott. Marco QUAINISegretario Dott.ssa Antonella CASANOVA

Segretario VicarioSig.ra Vincenzina LA MARCASig.ra Savina VERCELLINO

2) CCIAA IM (ns. prot. PG/2015/357 del 07/01/2015)

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Parte II 13.05.2015 pag 76Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Qualifica Nomi Ambito di competenza

Presidente Sig. Gian Paolo RAMO’DOC Ormeasco; DOC Riviera Ligure di Ponente, DOC Rossese di Dolceacqua

Presidente Vicario Sig. Massimo LUPISegretario Sig. Marco VITALI

Segretario Vicario Dr. Michele TOMARCHIO

3) CCIAA SP (ns. prot. PG/2015/0024766 del 10/02/2015)

Qualifica Nomi Ambito di competenzaPresidente Dott. Stefano TRONFI

DOC Colli di Luni,DOC 5 TerreDOC Colline di Levanto

Presidente Vicario Dott. Giuseppe STOPPELLISegretario Sig.ra Sara RABASegretario Vicario Dr. Stefano SPINELLI

4) CCIAA SV (ns. prot. PG/2015/29822 del 17/02/2015)

Qualifica Nomi Ambito di competenza

Presidente Dott. Alex BERRIOLO

DOC Riviera Ligure di Ponente

Presidente VicarioSig. Polo GROSSISig. Mirco MASTROIANNISig. Diego Passaniti

Segretario Dott. Guglielmo BONACCORTI

Segretario VicarioDott.ssa Isabella VACCASig.ra Francesca ROSSELLO

Verificata la conformità delle suddette indicazioni alle disposizioni di cui all’articolo 5 del citato DM 11/11/2011;

Preso atto che tutte le singole Commissioni provinciali, così come segnalate, intendono operare su tutte le DOC e DOCG di rispettiva competenza territoriale ai sensi del comma 9, art. 5 del DM MIPAAF 11/11/2011;

Considerando che le Commissioni di Genova e Imperia, a causa dell’esiguo numero di Esperti e Tecnici iscritti richiedono, ai sensi del comma 4, art. 5 del DM MIPAAF 11/11/2011 di poter operare con diversa rappresentanza tra Tecnici ed esperti Degustatori nelle relative Commissioni provinciali;

Preso atto che le singole CCIAA provinciali hanno provveduto contestualmente alle note sopra indicate, all’invio aggiornato dell’Elenco dei Tecnici Degustatori e l’Elenco degli Esperti Degustatori per i vini DOCG e DOC tenuti a livello provinciale;

DECRETA

1) di nominare, ai sensi dell’articolo 5 del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali 11 novembre 2011 “Disciplina degli esami analitici per i vini DOP e IGP, degli esami organolettici e dell’attività delle commissioni di degustazione per i vini DOP e del relativo finanziamento.”, i Presidenti, Segretari e relativi Vicari delle sottoelencate Commissioni di Degustazione dei Vini a DOCG e DOC liguri con la decorrenza della data di pubblicazione del presente Decreto:

Commissione di Degustazione UNICA per la Provincia di GENOVA Qualifica Nomi Ambito di competenza

Page 77: PARTE SECONDA SOMMARIONomina Presidenti, Segretari e Vicari delle Commissioni di Degustazione vini DOCG e DOC e aggiornamento Elenco regionale Tecnici ed Esperti. DECRETO DEL DIRIGENTE

pag Parte II 13.05.2015 77BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

Presidente Dott. Carlo RAVANELLODOC Golfo del Tigullio-Portofino, DOC Valpolcevera

Presidente Vicario Dott. Marco QUAINI

Segretario Dott.ssa Antonella CASANOVA

Segretario VicarioSig.ra Vincenzina LA MARCASig.ra Savina VERCELLINO

Commissione di Degustazione UNICA per la Provincia di IMPERIAQualifica Nomi Ambito di competenza

Presidente Sig. Gian Paolo RAMO’DOC Ormeasco; DOC Riviera Ligure di Ponente, DOC Rossese di Dolceacqua

Presidente Vicario Sig. Massimo LUPISegretario Sig. Marco VITALISegretario Vicario Dr. Michele TOMARCHIO

Commissione di Degustazione UNICA per la Provincia di LA SPEZIAQualifica Nomi Ambito di competenza

Presidente Dott. Stefano TRONFIDOC Colli di Luni,DOC 5 TerreDOC Colline di Levanto

Presidente Vicario Dott. Giuseppe STOPPELLISegretario Sig.ra Sara RABASegretario Vicario Dr. Stefano SPINELLI

Commissione d i Degustazione UNICA per la Provincia di SAVONAQualifica Nomi Ambito di competenza

Presidente Dott. Alex BERRIOLO

DOC Riviera Ligure di Ponente

Presidente VicarioSig. Polo GROSSISig. Mirco MASTROIANNISig. Diego Passaniti

Segretario Dott. Guglielmo BONACCORTI

Segretario VicarioDott.ssa Isabella VACCASig.ra Francesca ROSSELLO

2) di dare atto che:a) i suddetti membri delle Commissioni di degustazione durano in carica fino al 31/12/ 2017;b) ogni Commissione di Degustazione provinciale è autorizzata, ai sensi dell’articolo 5, comma 9

del DM 11/11/2011, a svolgere la propria attività di valutazione sulle DOCG e DOC ricadenti sul territorio provinciale di competenza;

c) la Commissione di Degustazione della provincia della Spezia è autorizzata, ai sensi dell’articolo 5, comma 8 del DM 11/11/2011, a svolgere, nel caso di necessità e previo accordo con la competente autorità di controllo, la propria attività di valutazione anche per il territorio extraprovinciale ricadente nell’ambito della DOC Colli di Luni;

d) le Commissioni di Degustazione della provincia di Genova e di Imperia sono autorizzate, ai sensi dell’Art. 5 comma 4 del DM 11/11/2011, ad operare con una diversa rappresentanza tra Tecnici ed Esperti Degustatori.

3) di aggiornare l’elenco regionale dei Tecnici ed Esperti Degustatori di Vino come da allegata tabella che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) di disporre che il presente decreto venga pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

Avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso amministrativo al TAR Liguria o ricorso giurisdizionale straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente entro 60 giorni o 120 giorni dalla data di comunicazione del presente atto.

IL DIRIGENTE

Gloria Manaratti

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Parte II 13.05.2015 pag 78Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

DECRETO DEL DIRIGENTE DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI 09.04.2015 N. 899

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell’art. 18 l.r. 42/2012, della “Associazione Europea Operatori di Polizia”, con sede in Montoggio (Genova).

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate:

1) di cancellare, ai sensi dell’art. 18 della l.r. 6 dicembre 2012 n. 42, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, la “ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI DI POLIZIA”, con sede in Montoggio (Genova), codice fiscale 95124910100, iscritta al Settore Ambientale, con il codice alfanumerico AM-GE-001-2010;

2) di precisare che alla cancellazione dal Registro regionale consegue la perdita della possibilità di accedere ai contributi pubblici nonché di stipulare le convenzioni e di beneficiare delle agevolazioni fiscali, così come previsto dall’art. 6, comma 2, della legge 11 agosto 1991 n. 266;

3) di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

4) di notificare alla “ASSOCIAZIONE EUROPEA OPERATORI DI POLIZIA”, con sede in Montoggio (Genova), copia conforme del presente decreto.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Maria Luisa Gallinotti

DECRETO DEL DIRIGENTE DIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI 10.04.2015 N. 900

Cancellazione dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, ai sensi dell’art. 18 l.r. 42/2012, dell’Associazione “A.V.E.T.”, con sede in Genova.

IL DIRIGENTE

omissis

DECRETA

Per le motivazioni in premessa indicate e qui integralmente richiamate:

1) di cancellare, ai sensi dell’art. 18 della l.r. 6 dicembre 2012 n. 42, dal Registro regionale del Terzo Settore, sezione delle organizzazioni di volontariato, l’Associazione “A.V.E.T. - ASSOCIAZIONE

Page 79: PARTE SECONDA SOMMARIONomina Presidenti, Segretari e Vicari delle Commissioni di Degustazione vini DOCG e DOC e aggiornamento Elenco regionale Tecnici ed Esperti. DECRETO DEL DIRIGENTE

pag Parte II 13.05.2015 79BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

VOLONTARI PER LA LOTTA CONTRO L’EMARGINAZIONE GIOVANILE E PER LA SOLIDARIETA’ AI TOSSICOPIDENDENTI”, con sede in Genova, codice fiscale 95005780101, iscritta al Settore Sanitario, con il codice alfanumerico SN-GE-ASS 63-1995;

2) di precisare che alla cancellazione dal Registro regionale consegue la perdita della possibilità di accedere ai contributi pubblici nonché di stipulare le convenzioni e di beneficiare delle agevolazioni fiscali, così come previsto dall’art. 6, comma 2, della legge 11 agosto 1991 n. 266;

3) di disporre la pubblicazione per estratto del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria;

4) di notificare all’Associazione “A.V.E.T. - ASSOCIAZIONE VOLONTARI PER LA LOTTA CONTRO L’EMARGINAZIONE GIOVANILE E PER LA SOLIDARIETA’ AI TOSSICOPIDENDENTI”, con sede in Genova, copia conforme del presente decreto.

Avverso il presente provvedimento è possibile proporre ricorso giurisdizionale al TAR entro sessanta giorni o, alternativamente, ricorso amministrativo straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla notifica, comunicazione o pubblicazione dello stesso.

IL DIRIGENTE

Maria Luisa Gallinotti

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

13.04.2015 N. H2/369

Bacino del torrente Arroscia (rio Tovalli). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Patrone Flavio (C.F. PTR FLV 65A04 G632P) e Patrone Silvano. Pratica n. 180.

IL DIRIGENTE

Vista la domanda pervenuta in data 13.12.1999 (integrazione 03.01.2000) con la quale la ditta Patrone Flavio e Patrone Silvano ha chiesto la concessione per derivare moduli 0,01 (l/s 1) di acqua dal bacino del torrente Arroscia (rio Tovalli) nel territorio del Comune di Pieve di Teco ad uso irriguo;

omissis

STABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, alla ditta Patrone Flavio e Patrone Silvano di derivare moduli 0,0004 (l/s 0,04) di acqua dal bacino del torrente Arroscia (rio Tovalli) nel territorio del Comune di Pieve di Teco per l’uso irriguo;2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 13.12.1999 al 12.12.2039;3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n° 29847 di repertorio del 07.04.2015, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTE Ing. Enrico Lauretti

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Parte II 13.05.2015 pag 80Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

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pag Parte II 13.05.2015 81BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

13.04.2015 N. H2/370

Bacino del torrente Caramagna (rio Vasia). Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Martucci Olindo (C.F. MRT LND 39T04 H501M). Pratica n. 86.

IL DIRIGENTE

Vista la domanda in data 28.06.2012 pervenuta in data 02.07.2012 con la quale la ditta Martucci Olindo ha chiesto la concessione per derivare moduli 0,005 (l/s 0,5) di acqua dal bacino del torrente

omissisSTABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, alla ditta Martucci Olindo di derivare moduli 0,0009 (l/s 0.09) di acqua dal bacino del torrente Caramagna (rio Vasia) nel territorio del Comune di Imperia per l’uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 19.09.2013 al 18.09.2053;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute nel disciplinare n. 29846 di repertorio del 03.04.2015, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTEIng. Enrico Lauretti

PROVVEDIMENTO DEL DIRIGENTE DIREZIONE OPERATIVA AMBIENTE TERRITORIO URBANISTICA DELLA PROVINCIA DI IMPERIA

20.04.2015 N. H2/ 396

Bacino del Torrente Impero. Concessione di derivazione acqua ad uso irriguo. Ditta: Anfosso Davide. Pratica n. 243.

IL DIRIGENTE

Vista la domanda pervenuta in data 08.10.2004 con la quale la ditta Anfosso Davide ha chiesto la concessione per derivare moduli 0,0009 (l/s 0,09) di acqua dal bacino del Impero nel territorio del Comune di Chiusavecchia ad uso irriguo;

omissisSTABILISCE

1) è concesso, per quanto di competenza della Provincia, ai soli fini e nei limiti della normativa di cui al T.U. 11.12.1933 n. 1775 e successive modificazioni ed integrazioni ed alla L.R. n. 18/1999, alla ditta Anfosso Davide di derivare moduli 0.0009 (l/s 0,09) di acqua dal bacino del Torrente Impero nel territorio del Comune di Chiusavecchia per uso irriguo;

2) la concessione di cui si tratta è accordata per un periodo continuo di 40 anni dal 08.10.2004 al 07.10.2044;

3) la concessione resta condizionata alla piena ed inscindibile osservanza delle condizioni contenute

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Parte II 13.05.2015 pag 82Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

nel disciplinare n. 29850 di repertorio del 07.04.2015, sottoscritto dagli aventi causa.

omissis

IL DIRIGENTEIng. Enrico Lauretti

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE AFFARI GENERALI E DEL PERSONALE – SERVIZIO APPALTI, CONTRATTI ED ESPROPRI DELLA

PROVINCAI DI SAVONA03.04.2015 N. 13358

Lavori di eliminazione strettoie pericolose tra il km. 17+800 ed il km. 18+250 sulla SP 8 “Spotorno-Vezzi Portio-Finale Ligure”.

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

... omississ …

DECRETA

ai sensi dell’articolo 23 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 327/2001 l’espropriazione a favore della Provincia di Savona degli immobili interessati dai lavori di ….. omississ….., indicati dettagliatamente nella tabella allegata, …..omississ….. autorizzandone l’occupazione permanente con trasferimento del diritto di proprietà in capo alla predetta Autorità espropriante;

…omissis…

DA’ ATTO che

…omissis…

tutti gli eventuali diritti di terzi relativi agli immobili espropriati potranno essere fatti valere esclusivamente sull’indennità;

…omissis…

IL DIRIGENTE DEL SETTOREDott.ssa Marina Ferrara

(segue allegato)

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pag Parte II 13.05.2015 83BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

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Parte II 13.05.2015 pag 84Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

DECRETO DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – SERVIZIO GESTIONE E TUTELA

DELLE RISORSE TERRITORIALI DELLA PROVINCIA DI SAVONA12.04.2015 N. 1503

Concessione preferenziale per derivare ad uso potabile da n. 1 sorgente ubicata nel bacino del fiume Bormida di Millesimo al N.C.T. Foglio 22 mapp.le 224 in localita’ Azzini del Comune di Murialdo. Concessionario: Comune di Murialdo.

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

omissis

DECRETA

ai sensi del R.D. 11/12/1933 n. 1775 e s.m.i., per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, al Comune di Murialdo è concesso di derivare da n. 1 sorgente ubicata nel bacino del Fiume Bormida di Millesimo al N.C.T. Foglio 22 Mapp. 224 in Loc. Azzini del Comune di Murialdo, una quantità di acqua non superiore a Moduli massimi 0,0075 (l/sec 0,75) ad uso potabile;

la suddetta concessione è accordata per ANNI TRENTA successivi, continui e correnti dalla data del 10.08.1999, subordinatamente all’osservanza di tutte le norme e condizioni contenute nel disciplinare n. 13357 di repertorio in data 03.04.2015 e verso il pagamento del canone annuo nello stesso determinato all’art. 12 oltre ad eventuali arretrati, sovrimposte, sovracanoni o addizionali nonché aggiornamenti previsti dalla legge.

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTOREArch. Enrico Pastorino

AUTORIZZAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE PIANIFICAZIONE E PROGRAMMAZIONE TERRITORIALE – SERVIZIO CONCESSIONI ED

AUTORIZZAZIONI IDRAULICHE DELLA PROVINCIA DI SAVONA12.04.2015 N. 1501

Corso d’acqua torrente Letimbro - Localita’ Riborgo - Comune di Savona. Domanda intesa ad ottenere la concessione per la realizzazione di uno scarico di acque bianche pertinenziale a casa di civile abitazione, in sponda sinistra. autorizzazione ai fini idraulici per l’immediata esecuzione dei lavori. Soggetto autorizzato: sig.ra Chiara Lanfranco.

IL DIRIGENTE O SUO DELEGATO

omissis

AUTORIZZA

ai sensi dell’art. 93 e seguenti del R.D. 25.07.1904 n. 523 e s.m.i. e dell’art. 5 comma 1 del Regolamento Regionale 24.07.2011 n.3, ai soli fini idraulici per quanto di competenza e fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi ed ogni altro parere, autorizzazione, concessione o nulla osta comunque denominati, la Sig.ra Lanfranco Chiara all’esecuzione dei lavori in argomento, su terreno di proprietà demaniale, secondo le modalità risultanti dal progetto qui pervenuto

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pag Parte II 13.05.2015 85BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

omissis

IL DIRIGENTE DEL SETTORE Arch. Enrico Pastorino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI DI AREA VASTASERVIZIO CONCESSIONI PROVINCIALI DELLA PROVINCIA DELLA

SPEZIA12.06.2013 N. 476

Pratica n. 528. Rinnovo autorizzazione demaniale relativa ad un attraversamento dei terreni censiti al N.C.T. del Comune di Lerici al Fg. 16 mapp. 69, 87, 71, 73 con linea elettrica a bassa tensione sia aerea che interrata, in località Camisano. Ditta: Enel Distribuzione S.p.A..

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

di rilasciare alla ditta Enel Distribuzione S.p.a., fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, l’autorizzazione ai soli fini idraulici e demaniali per il rinnovo della concessione demaniale per l’attraversamento con linea a bassa tensione sia aerea che interrata dei terreni siti in località Camisano, censiti al N.C.T. di Lerici, al foglio 16 mappali 69,87, 71, 73 in conformità dei disegni vistati da questo Servizio;

omissis

IL DIRIGENTEDott. Marco Casarino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI DI AREA VASTASERVIZIO CONCESSIONI PROVINCIALI DELLA PROVINCIA DELLA

SPEZIA 08.01.2015 N. 4

Pratica n. 6426. Corso d’acqua: Fiume Magra. Concessione relativa a condotta idrica in attraversamento al Torrente San Michele in loc. Nave, Comune di Sarzana (Sp). ACAM ACQUE S.p.A. (referente: Geom. Gussoni).

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

di rilasciare ad ACAM ACQUE SpA la concessione demaniale, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, relativa a posa di condotta idrica Pead De 160 mm entro tubo guaina Pead De 200 in attraversamento del Torrente San Michele nel Comune di Sarzana (Sp), in conformità agli elaborati progettuali vistati da

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Parte II 13.05.2015 pag 86Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

questa Amministrazione e di cui alle note prot. 24762 del 06/05/2013 e prot. 47901 del 13/10/2014;

omissis

IL DIRIGENTEDott. Marco Casarino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE SERVIZI DI AREA VASTASERVIZIO CONCESSIONI PROVINCIALI DELLA PROVINCIA DELLA

SPEZIA 17.04.2015 N. 121

Pratica n. 4692. Corso d’acqua: Gora dei Molini. Autorizzazione ai fini idraulici e demaniali per il mantenimento di tre scarichi di acque meteoriche costituiti da tubazioni in PVC 400 mm con relative opere di protezione delle sponde e la realizzazione, all’interno delle suddette condotte, di due nuovi scarichi fognari, località Piano di Vezzano in Comune di Vezzano Ligure. Ditta: Enel Distribuzione S.p.A..

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

di rilasciare alla Immobiliare Luna S.r. l. il rinnovo della concessione demaniale relativa al mantenimento di tre scarichi di acque meteoriche, con relative opere di protezione delle sponde e di due scarichi fognari, in località Piano di Vezzano nel Comune di Vezzano Ligure, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi;

omissis

IL DIRIGENTEDott. Marco Casarino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO CONCESSIONI PROVINCIALI UFFICIO CONCESSIONI DEMANIALI DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

22.04.2015 N. 124

Pratica n. 6547. Corso d’acqua: Canale della Rocchetta. Concessione demaniale relativa ad un attraversamento aereo del Canale della Rocchetta con elettrodotto BT (400V), in Comune di Rocchetta Vara (Sp). Richiedente: Enel Distribuzione S. p. A..

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

di rilasciare all’Enel Distribuzione S.p.A. la concessione demaniale, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, relativa ad un attraversamento aereo del Canale della Rocchetta con elettrodotto BT (400V), in Comune di Rocchetta Vara (Sp), in conformità agli elaborati progettuali vistati da questo Servizio;

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pag Parte II 13.05.2015 87BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19omissis

IL DIRIGENTEDott. Marco Casarino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SERVIZIO CONCESSIONI PROVINCIALI UFFICIO CONCESSIONI DEMANIALI

DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA22.04.2015 N. 126

Pratica n. 504. Corso d’acqua: Torrente Nuova Dorgia. Rinnovo Concessione demaniale relativa al mantenimento dell’attraversamento del torrente Nuova Dorgia con linea elettrica a bassa tensione, staffata al ponte di Via Sarzana, località Migliarina nel Comune della Spezia. Richiedente: Enel Distribuzione S. p. A..

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

di rilasciare al richiedente Enel Distribuzione S. p. A. il rinnovo della concessione relativa al mantenimento dell’attraversamento del Torrente Nuova Dorgia con linea elettrica a bassa tensione, staffata al ponte di Via Sarzana, località Migliarina nel Comune della Spezia, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi;

omissis

IL DIRIGENTEDott. Marco Casarino

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE SETTORE DIFESA DEL SUOLO DELLA PROVINCIA DELLA SPEZIA

21.04.2015 N. 278

Nulla osta idraulico n. 12448. Corso d’acqua: Rio Chiappa e Rio Fossà. Nulla osta idraulico in sanatoria relativo all’esecuzione di interventi in somma urgenza a seguito dell’evento alluvionale del 25 ottobre 2011 per la messa in sicurezza e ripristino delle condizioni di fruibilità dell’abitato in località Chiappa nel Comune di Vernazza, consistenti nella realizzazione di una briglia selettiva in c.a. e di una gabbionata immediatamente a monte della tombinatura delle ferrovie sul Rio Chiappa e di due “debris flow” sul Rio Fossà. Richiedente: Comune di Vernazza.

IL DIRIGENTE

omissis

DISPONE

di rilasciare al Comune di Vernazza il nulla osta idraulico in sanatoria relativo all’esecuzione di interventi in somma urgenza a seguito dell’evento alluvionale del 25 ottobre 2011 per la messa in

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Parte II 13.05.2015 pag 88Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

sicurezza e ripristino delle condizioni di fruibilità dell’abitato in località Chiappa nel Comune di Vernazza, consistenti nella realizzazione di una briglia selettiva in c.a. e di una gabbionata immediatamente a monte della tombinatura delle ferrovie sul Rio Chiappa e di due “debris flow” sul Rio Fossà, in conformità agli elaborati progettuali vistati da questo Servizio e considerati parte integrante del presente provvedimento;

omissis

IL DIRIGENTEDott. Ing. A. Ferrarini

PROVINCIA DELLA SPEZIASETTORE 4 - SERVIZIO DIFESA DEL SUOLO

AVVISO

Pratica n. 1296/DER. La Ditta Betta Luciano ed altri (ora Betta Sebastiano, Oligeri Paolo e Rossi Alice), ha presentato domanda in data 28.12.2007, successivamente aggiornata, per derivare, così come risulta dalla relazione tecnica pervenuta il 04.06.2014 prot. n. 27931, moduli 0,0012 (l./sec. 0,12) di acqua, ad uso irriguo, dalla sorgente Rondanara in località Valle di Mesano del Comune di Monterosso al Mare.

La Spezia, 16.04.2015 IL DIRIGENTE

Dott. Ing. Angelo Ferrarini

REGIONE LIGURIADIPARTIMENTO SALUTE E SERVIZI SOCIALI

SERVIZIO PERSONALE DEL SERVIZIO SANITARIO REGIONALE

ERRATA CORRIGE

Comunicato relativo alla pubblicazione sul BURL n. 17 – parte seconda – di mercoledì 29 aprile 2015 del “Bando per l’assegnazione delle zone carenti di assistenza primaria e di pediatria di libera scelta e degli incarichi vacanti di continuità assistenziale e di emergenza sanitaria territoriale, rilevati al 1° marzo 2015 ai sensi dei vigenti Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale e Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i pediatri di libera scelta“.

Con riferimento alla pubblicazione di cui all’oggetto, si comunica che, per mero errore materiale, nella pagina del bando riguardante gli incarichi vacanti di Emergenza sanitaria territoriale (pag. 135 del BURL), è rimasta indicata la clausola contrattuale (e relativa possibilità di partecipazione) di cui all’art. 2 dell’Accordo Integrativo Regionale approvato con DGR n. 1493 del 29/11/2013, la quale è ormai priva di efficacia, in quanto riferita unicamente alle pubblicazioni degli incarichi di emergenza sanitaria territoriale bandite nel 2014.

Pertanto, al fine di non generare dubbi interpretativi, sono state apportate le opportune modifiche al bando e alla relativa domanda di partecipazione per graduatoria (allegato Q/2) e si procede a rendere nuova pubblicazione che sostituisce la precedente.

Si comunica, conseguentemente, che il termine per la presentazione delle domande di partecipazione alla assegnazione dei soli incarichi di emergenza sanitaria territoriale, di cui al bando, sono prorogati fino alla decorrenza di 15 giorni dalla data della presente pubblicazione.

Le domande già pervenute alle Aziende su modello Q/2 di cui alla pubblicazione del 29 aprile 2015, possono essere comunque considerate valide, purché presentate dal medico unicamente alle condizioni previste dal bando di cui alla presente pubblicazione.

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pag Parte II 13.05.2015 89BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

REGIONE LIGURIADipartimento Salute e Servizi Sociali

Servizio Personale del Servizio Sanitario Regionale

Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni ed integrazioni, recepito con Atto d’Intesa Stato-Regioni 29 luglio 2009.

INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE

Rilevati al 1° marzo 2015

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 92 dell’Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i

medici di medicina generale ai sensi dell’art. 8 del Decreto Legislativo 502/92 e successive modificazioni

ed integrazioni, recepito con Atto d’Intesa Stato-Regioni del 29 luglio 2009, si comunicano gli incarichi

vacanti di emergenza territoriale individuati dalle Aziende UU.SS.LL. e dall’IRCCS Azienda Ospedaliera

Universitaria San Martino - IST della Regione Liguria.Gli aspiranti devono essere iscritti alla graduatoria regionale di settore e quindi in possesso dell’attestato di idoneità all’esercizio dell’attività di emergenza di cui all’art. 96 dell’Accordo Collettivo Nazionale.

AZIENDA U.S.L. EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE1 Imperiese n. 10 incarichi corrispondenti a 333 ore settimanali2 Savonese n. 5 incarichi di 38 ore corrispondenti a 190 ore settimanali3 Genovese Nessuna carenza

4 Chiavarese n. 2 incarichi di 38 ore settimanali5 Spezzino n. 2 incarichi di 38 ore settimanali

IRCCS A.O.U. San Martino-IST

n. 4 incarichi di 38 ore settimanali

Gli aspiranti al conferimento degli incarichi, entro 15 (quindici) giorni dalla pubblicazione del presente elenco, devono presentare o spedire a mezzo raccomandata indirizzata direttamente all’Azienda competente domanda di assegnazione degli incarichi vacanti pubblicati, per graduatoria o per trasferimento, in conformità allo schema di cui agli allegati Q/2 o Q/5 dell’Accordo Collettivo Nazionale, al seguente indirizzo:♦ ASL 1 Imperiese – Dipartimento Pianificazione e Sviluppo - S.C. Governo Clinico e Monitoraggio

Attività Assistenziali – Via Aurelia, 97 – 18038 Bussana di Sanremo (IM)♦ ASL 2 Savonese – Dipartimento Cure Primarie ed Attività Distrettuali – S.C. Medicina di Base e

Specialistica – Via Manzoni, 14 – 17100 Savona (SV)♦ ASL 4 Chiavarese – Dipartimento Cure Primarie ed Attività Distrettuali – S.C. Organizzazione Servizi

di Base Distretto 15 Chiavarese – Settore Gestione Convenzioni – Via G.B. Ghio, 9 – 16043 Chiavari (GE)

♦ ASL 5 Spezzino – S.C. URP ed Attività Ospedale-Territorio – Via XXIV Maggio, 139 -19124 La Spezia (SP)

♦ IRCCS A.O.U. San Martino-IST – Unità Sviluppo Operativa Risorse Umane – Largo Rosanna Benzi, 10 -16132 Genova (GE)

In allegato alla domanda gli aspiranti devono presentare la dichiarazione sostitutiva di atto notorio,

redatta secondo lo schema allegato L dell’Accordo Collettivo Nazionale, con cui devono attestare se

alla data di presentazione della domanda abbiano in atto rapporti di lavoro dipendente, anche a titolo

precario, trattamenti di pensione, o se si trovino in posizione di incompatibilità. L’eventuale situazione di

incompatibilità deve cessare nei termini di cui all’articolo 17 comma 8 dell’Accordo Collettivo Nazionale.

Si ricorda che, ai sensi del vigente Accordo Collettivo Nazionale, i medici già convenzionati per tale

tipo di incarico possono concorrere al conferimento di quelli banditi solo per trasferimento e non per

graduatoria, alle condizioni previste dall’art. 92 comma 5 lettera a).

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Parte II 13.05.2015 pag 90Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Accordo Collettivo Nazionale per la disciplina dei rapporti con i Medici di Medicina Generale del 29 luglio 2009

Allegato Q/2DOMANDA DI PARTECIPAZIONE ALLA ASSEGNAZIONE

DEGLI INCARICHI VACANTI DI EMERGENZA SANITARIA TERRITORIALE(per graduatoria)

RACCOMANDATA

Spett.le ____________________________ ____________________________ ____________________________

Il sottoscritto Dott. ____________________________nato a ________________ prov. _____il ____________M /F codice fiscale ___________________ residente a ________________ prov. ______Via _______________________________________ n. ______ cap __________ tel/cell ___________________a far data dal _____________ , Azienda U.S.L. di residenza _______________ e residente nel territorio della Regione ___________dal ___________, inserito nella graduatoria regionale di settore per l’Emergenza Sanitaria Territoriale di cui all’art. 15 del vigente Accordo Collettivo Nazionale per la Medicina Generale, laureato dal __________, con voto ________

FA DOMANDAsecondo quanto previsto dall’articolo 92 comma 5 lettera b) dell’accordo collettivo nazionale per la medicina generale, di assegnazione degli incarichi vacanti di emergenza sanitaria territoriale pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria n. _______ del _______________ e segnatamente per i seguenti incarichi:Presidio ASL Presidio ASLPresidio ASL Presidio ASLPresidio ASL Presidio ASLPresidio ASL Presidio ASLPresidio ASL Presidio ASLPresidio A.O. Presidio A.O.

Il sottoscritto dichiara di essere titolare di continuità assistenziale presso l’Azienda _________________ della Regione _____________________.Chiede che ogni comunicazione in merito venga inviata presso:- la propria residenza- il domicilio sotto indicato:c/o _______________________ Comune ______________________________cap _________provincia _________________ indirizzo ___________________________________n. ____

Allega alla presente:- autocertificazione storico di residenza (corredata da fotocopia di valido documento di identità)*- dichiarazione sostitutiva (all. L).Data _______________ firma per esteso __________________________ (1)

(1) Ai sensi dell’art. 38 comma 3 del D.P.R. 445/2000, l’istanza da produrre agli organi della P.A. è sottoscritta dall’interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritta e presentata

unitamente a copia fotostatica di valido documento di identità.*Si richiama quanto sancito dall’art. 15 comma 1 lettera a) della legge 12/11/2011 n. 183 in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive che apporta modificazioni al DPR 445/2000.

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Parte II 13.05.2015 pag 92Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

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Parte II 13.05.2015 pag 94Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

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pag Parte II 13.05.2015 95BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIAAnno XLVI - N. 19

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Parte II 13.05.2015 pag 96Anno XLVI - N. 19 BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direttore responsabile: Augusto Pessina Pubblicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 (legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32)