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Forum sul Futurodell’avvocatura

3 settembre - dicembre2012

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Comitato di Redazione

“La Previdenza Forense”

Presidente:

Avv. Alberto Bagnoli

Direttore Onorario:

Avv. Dario Donella

Direttore Responsabile:

Avv. Leonardo Carbone

Componenti:

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Consigliere di Amministrazionedi rappresentanza:

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Direzione e Redazione:

Via Ennio Quirino Visconti, 8

00193 Roma

tel. 06/36205665 fax 06/36212901

Editore:

Cassa Nazionale di Previdenzae Assistenza Forense

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18.4.1978 n. 17230Tiratura 160.000 copieISSN 1827-7373

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Stampa Mediagraf Spa Ind. Grafica

Viale Navigazione Interna, 8935027 Noventa Padovana (PD)

Numero chiuso in redazione il 7 dicembre 2012

Finito di stampare il mese di dicembre 2012

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione in Abbonamentopostale - 70% AUT. GIPA/C/PD/I7/2012

In copertina:

La Venaria di Torino

3/2012(settembre-dicembre)

EDITORIALE

194 Intervento al XXXI Congresso Nazionale Forense . . . di Alberto Bagnoli

199 Il restyling della rivista . . . . . . . . . . . . . . . . . . di Leonardo Carbone

PREVIDENZA

200 Retributivo misto sostenibile…..sicurezza a 50 anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di Giulio Pignatiello

202 I compensi dell’avvocato per le attività “ambigue” . di Leonardo Carbone

205 Evasione fiscale ed evasione contributiva . . . . . . . di Valeriano Vasarri

208 Maternità: il peso di un privilegio . . . . . . . . . . . . . . di Ida Grimaldi

212 Sanzioni per omessa o ritardata dichiarazione reddituale:configurazione giuridica e disciplina applicabile . . . . di Marcello Bella

215 Il bilancio tecnico a 50 anni . . . . . . . . . . . . . . . . . . di Luca Coppini

218 Storia della previdenza e assistenza forense . . di Giuseppe Antonio Madeo

228 Riforma Previdenziale, prospettive ed opportunità . . . .di Virginia Troisi

230 Riforma del Sistema Previdenziale Forense:retributivo misto sostenibile

AVVOCATURA

236 Mediaconciliazione: dopo la Corte …..che succede? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di Domenico Monterisi

240 Forum sul futuro dell’avvocatura: “parlano”AIGA, ANF, Camere civili, Camere penali . . a cura di Domenico Monterisi

252 Etica professionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . di Roberto Aloisio

257 Parametri: luci e ombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . di Leonardo Carbone

261 La culla (vuota) del diritto . . . . . . . . . . . di Mauro Rubino Sammartano

263 Primo rapporto sulla giustizia civile in Italia . . . . . . . di Ernesto Lupo

GIURISPRUDENZA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a cura di Marcello Bella

267 Invio dichiarazione reddituale in costanza di iscrizionein altro albo professionale. Necessario il tempestivo eserciziodell’opzione. (Trib. Milano, 7.7.2011 n. 3369)

271 Corretto adempimento prestazione contributiva con bonificobancario. Disponibilità della somma entro il termine di scadenza.(Trib. Milano, 13.7.2011 n. 3636 e Trib. Pavia 1.12.2011 n. 206)

273 Legittimità iscrizione nell’elenco ISTAT degli Enti previdenzialicategoriali (Cons. Stato, sez. VI, 28.11.2012, n. 6014)

RECENSIONI

280 Il diritto forense e l’opera omniadi Vincenzo Panuccio . . . . . . . . . . . . . . . . . . a cura di Remo Danovi

283 La nuova parcella degli avvocati e i parametri per la liquidazionedi Leonardo Carbone . . . . . . . . . . . . . . . . . a cura di Maria Capponi

284 Indice annuale 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . .a cura di Leonardo Carbone

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LA PREVIDENZA FORENSE

194 E’ per me un grande onore intervenire da Presidente del-la nostra Cassa Forense a questo Congresso nazionalea Bari, nella mia Città e nel mio Foro, e in tale qualitàportare il saluto della Fondazione a tutte le Autorità pre-senti delle Istituzioni civili e forensi, della Magistratura,ai rappresentanti delle associazioni, ai delegati congres-suali, a tutti i convegnisti ed agli illustri relatori che par-teciperanno a queste giornate.

Saluto e ringrazio in particolare il mio Presidente Ma-nuel Virgintino che conduce egregiamente il nostro Or-dine di Bari e che ha profuso tutto il suo notorio impe-gno per l’organizzazione e la riuscita dell’evento, e miauguro che in questo Congresso possa manifestarsi unaenergica riaffermazione del ruolo fondamentale che l’Av-vocatura autonoma ed indipendente svolge nello Statodemocratico e garante dei diritti.Al servizio dei cittadini, come è il tema congressuale.

Certo le difficoltà nelle quali ci troviamo ad operaresono notevoli, crisi economica e finanziaria, inefficienzae costi del servizio giustizia, interventi normativi emer-genziali, un ordinamento professionale non ancora ade-guato alle esigenze della società civile, una politica nonancora consapevole della nostra funzione e della nostraspecificità e che mortifica il nostro lavoro e la nostra di-gnità.Ma i valori costituzionali, ed i principi di libertà e dilegalità che siamo chiamati a difendere quotidianamenteci impongono di trovare al nostro interno tutta la forzanecessaria per affrontare e superare queste difficoltà eimpegnarci per la costruzione di un futuro migliore perle prossime generazioni.Oggi più che mai l’unità dell’Avvocatura è indispensabi-le e deve essere perseguita responsabilmente da tutte lecomponenti della categoria senza se e senza ma.

In questo mio intervento voglio affrontare tre temi diattualità:La solidità della Cassa Forense come piattaforma per losviluppo della professione.La previdenza e la professione forense.La previdenza forense e la politica.

Primo tema: la sostenibilità della gestione previdenziale.Devo innanzitutto annunciare a questa Assemblea Con-gressuale che in data 15 novembre il Ministero del Lavo-ro, con il parere favorevole della Giustizia e dell’Econo-mia, ha comunicato l’approvazione della delibera adottatadal Comitato dei delegati di Cassa il 5 settembre, ritenen-do soddisfatti i requisiti di sostenibilità cinquantennaleprescritti dall’art. 24 comma 24 della legge Salva Italia.

Abbiamo dimostrato di assicurare l’equilibrio finan-ziario tra entrate contributive e spesa per prestazionipensionistiche secondo un bilancio tecnico riferito adun arco temporale di cinquanta anni, cioè al 2062, cosìcome chiestoci dal Ministro Fornero.Ministro che proprio ieri con un comunicato stam-pa ufficiale ha dato pubblico riconoscimento sia dellacorrettezza e responsabilità del risultato ottenuto con ilconsolidamento dei conti, sia della volontà collaborativamanifestata, sia della particolare attenzione riservata alleesigenze di tutela delle nuove generazioni. L’auspicio delMinistro è stato quello che le Casse realizzino strumentidi welfare allargato, nell’ottica di un moderno disegno disostegno solidale.

E’ un risultato di grande importanza, dal punto di vistatecnico e da quello politico, nel senso di perseguimentodell’interesse generale, tenuto conto che, come sappia-mo bene, il nostro sistema previdenziale è autofinanzia-to, e cioè è basato soltanto sui contributi che annual-mente versiamo.

Voglio ringraziare pubblicamente tutti i consiglieri e de-legati di Cassa per l’impegno ed il contributo, anche cri-tico, che hanno profuso per il raggiungimento di questoobiettivo, sotto la vigile supervisione del collegio sinda-cale, e cioè il superamento dello “stress test” del sistemache ci è stato imposto dal Governo. Come voglio rin-graziare sentitamente il nostro consulente attuario Dott.Luca Coppini che ha supportato i nostri lavori ed haredatto i bilanci tecnici.

Le misure correttive della nostra riforma strutturale en-trata in vigore nel 2010, che già assicurava un equilibrio

Intervento al XXXI CongressoNazionale Forensedi Alberto Bagnoli

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195trentennale, sono state contenute, ma estremamente mi-rate ed adeguate allo scopo, e posso essere così sintetiz-zate: determinazione di un’aliquota unica di rendimen-to al 1,40% per il calcolo della pensione, aggancio ditale aliquota alla speranza di vita, riferimento ai redditidi tutta la vita lavorativa per il calcolo della pensione,definitiva fissazione del contributo integrativo al 4%,aumento del contributo soggettivo al 15% a partire dal2021, anno in cui la riforma del 2010 andrà a regime.Nell’incontro di domattina le misure saranno spiegatenel dettaglio.

Il dato tecnico importante è quello che secondo il bilan-cio tecnico specifico della nostra categoria non soltantoil saldo previdenziale e quello gestionale sono positivi al50° anno, ma gli stessi sono sempre positivi per tutti i50 anni delle proiezioni e che alla costante positività deisaldi si aggiunge poi una costante e notevole crescita delnostro patrimonio.E ciò è stato evidenziato espressamente nell’approvazio-ne ministeriale.Il dato politico generale è quello che con le misure ap-provate abbiamo salvato i principi cardine della nostraprevidenza: la solidarietà e l’adeguatezza delle presta-zioni, che sarebbero state messe a serio repentaglio daun passaggio al sistema c.d. contributivo, proprio dellepensioni pubbliche, come altri lamentano.

Con il risultato ottenuto, che può essere definito unsistema retributivo sostenibile, abbiamo coniugato lasostenibilità finanziaria a quella sociale, abbiamo mini-mizzato i sacrifici richiesti, abbiamo preservato il siste-ma assistenziale, abbiamo posto le basi definitive per inecessari interventi a sostegno della categoria e sul mi-glioramento dell’efficienza dei servizi, sui quali focaliz-zeremo la nostra iniziativa.Altro risultato importante è il raggiungimento della qua-si totale copertura del trattamento previdenziale con lacontribuzione versata, per cui il costo delle future pen-sioni non verrà più caricato sulle generazioni future.

Consideriamo poi che in base al nostro bilancio consun-tivo del 2011, nonostante le citate difficoltà operative

ed il quadro economico globale dell’aggravamento dellarecessione e dell’impatto sulla professione e sull’anda-mento dei redditi degli avvocati, abbiamo ottenuto unavanzo di esercizio di circa 550 milioni di euro, con unpatrimonio complessivo che ha superato 5 miliardi dieuro.Attraverso un’oculata e prudenziale politica di investi-menti finanziari, che comunque esclude nel modo piùassoluto titoli tossici, strutturati e derivati, abbiamocontenuto gli effetti negativi dell’andamento generaledei mercati, attestandoci su un rendimento della gestio-ne mobiliare al 3,2%.

Abbiamo deliberato di costituire il nostro fondo immo-biliare d’investimento, denominato Fondo Cicerone, edabbiamo avviato la selezione della SGR che dovrà ge-stirlo.

Cassa Forense ha compiuto quest’anno il Sessantennaledalla sua istituzione.In questi anni è stata sempre accanto agli avvocati im-pegnandosi a garantire un degno sistema di protezionesociale.Attraverso il costante confronto con i profondi muta-menti che hanno caratterizzato la categoria professio-nale e le diverse normative che si sono succedute neltempo, ha saputo cogliere con consapevolezza i segnalidella contemporaneità e tracciare le linee guida dell’a-zione futura per il consolidamento del sistema e il mi-glioramento della sua efficienza.Possiamo quindi ritenere di aver costruito un sistema pre-videnziale efficiente, equo, solidale che sarà in grado diresistere alla temporanea instabilità generale e restituirealla categoria la fiducia nel proprio futuro.

Per illustrare adeguatamente i contenuti della riformadefinitivamente approvata ed attivare una relazione par-tecipativa degli iscritti con la Cassa Forense, al fine dimeglio interpretare le istanze di base sul tema previden-ziale, Cassa Forense organizzerà nel primo semestre del2013 dieci incontri itineranti sul territorio, due al mese,equamente ripartiti tra nord centro e sud, secondo uncalendario che sarà prossimamente divulgato.

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LA PREVIDENZA FORENSE

196 Gli Ordini coinvolti saranno chiamati a dare il loro con-tributo logistico e di proposte.Sarà data ampia diffusione mediatica agli eventi orga-nizzati.La Cassa si avvicinerà il più possibile alla base con unprogramma di informazione e formazione che sviluppe-rà certamente una cultura previdenziale più approfon-dita, oltre ad un confronto con le singole realtà locali.

Secondo tema: la previdenza e la professione forensesono un tutt’uno.Continuano ad acuirsi i segnali di preoccupazione perquanto riguarda l’andamento della professione con la ri-duzione per il terzo anno consecutivo del reddito e delvolume di affari medi pro capite.Gli iscritti Cassa sono 168.000, con un reddito medio dicirca 47.900 euro, che sostanzialmente conferma quellodell’anno precedente, che equivale pressoché al redditomedio rivalutato del 1990.Attualmente soltanto l’11% degli iscritti Cassa dichia-ra un reddito superiore al tetto pensionabile di 90.100euro (in diminuzione erano il 15% dieci anni fa), e pro-duce più del 50% dei redditi complessivi (in diminuzio-ne era circa il 60% dieci anni fa).Il 22% degli avvocati (circa 43.600) dichiara redditi nonsuperiori a 10.000 euro (media 5.000).Circa il 40% dichiara redditi tra 18.500 e 90.000 euro.All’appello manca circa il 24 % degli iscritti all’albo.La situazione è dunque abbastanza preoccupante.

Ciò detto, all’esame del Senato è finalmente approdatain terza lettura la legge sull’ordinamento della profes-sione forense, che attendiamo da molti decenni, quasiperdendo la speranza di ottenerla.Apprezzo tutti gli sforzi di quanti si sono impegnati fi-nora per raggiungere questo obiettivo e concordo conquanti pretendono la rapida conclusione dell’iter par-lamentare, considerata l’imminenza delle nuove elezio-ni politiche e l’assoluta incertezza del voto popolare equindi delle future compagini governative.

Vorrei far notare che anche sul tema della riformadell’ordinamento forense, come per la previdenza, la no-stra categoria è stata sostanzialmente sottoposta ad uno

stress test, nel senso che (a mio parere) se non fosserointervenute le misure drastiche del governo tecnico, nonavremmo accelerato su un testo da portare in Parlamen-to, ma avremmo continuato a discutere all’infinito sullesoluzioni possibili ai nostri problemi senza mai appro-dare ad una conclusione.Se non riusciamo in questo momento, con questo Par-lamento e con questo Governo, a varare la riforma conquanto di buono c’è nella forma e nella sostanza, tor-neremo di nuovo alle discussioni infinite del passato. Eprobabilmente quando si penserà di aver trovato un’in-tesa non ci sarà più un’Avvocatura da disciplinare.

La legge in approvazione delinea lo Statuto specialedell’Avvocatura, differenziandola dalla altre libere pro-fessioni, e questo è già un risultato positivo e ci con-sentirà di sperimentare i nuovi istituti anche al fine diprocedere ai miglioramenti del caso.La libertà e l’autonomia dell’Avvocatura sono garantite.

Nella legge in approvazione la previdenza entra final-mente e definitivamente nell’ordinamento professionale,eliminando quello steccato che la relegava al ruolo diistituzione che eroga servizi condizionati al reddito.La tutela previdenziale ed assistenziale, assicurata dauna gestione autonoma ed indipendente di categoria, èun diritto di tutti gli avvocati iscritti agli albi.Ed in questo senso le nuove disposizioni prevedonol’automaticità della iscrizione all’albo ed alla Cassa Fo-rense, ponendo fine al regime ibrido dell’avvocato iscrit-to alla gestione separata INPS, il quale sottrae risorsealla categoria e rinuncia ai benefici dell’appartenenza alfondo professionale.Lo Statuto dell’Avvocato si completa con la posizione diiscritto alla Cassa Forense.Ciò rafforza non soltanto le posizioni individuali e del-le famiglie degli avvocati, ma anche la posizione dellastessa Cassa Forense, che in ragione della sua appar-tenenza all’ordinamento professionale allontana da séogni sconsiderato tentativo di soppressione ovvero diinglobamento in enti sottratti alla gestione diretta dellacategoria in funzione dei propri interessi.La legge in approvazione autorizza Cassa Forense a rego-lare la gradualità dell’inserimento di quanti oggi iscritti

Intervento al XXXI Congresso Nazionale Forense

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197all’albo non potevano essere iscritti alla Cassa, median-te la disciplina di una contribuzione d’ingresso, che nonpenalizzerà i singoli e consentirà loro di crescere nellaprofessione e nella società, anche con l’ausilio delle prov-videnze che sono messe a disposizione dalla fondazione.

La legge in approvazione assoggetta il reddito delle so-cietà professionali alla contribuzione previdenziale erisolve quindi un’importante problematica che ancoranon è chiara per le altre professioni.La legge in approvazione renderà chiaro anche il regi-me delle incompatibilità della nostra professione, elimi-nando l’anomala figura dell’avvocato che rimane iscrittoall’albo, anche se è dichiarato incompatibile ai fini pre-videnziali; se c’è obbligo di iscrizione alla Cassa per gliiscritti albo, ci sarà obbligo di cancellazione dall’albo perquanto sono dichiarati incompatibili dalla Cassa.

L’occasione che abbiamo di fronte è veramente storica:potremmo nel 2012 ottenere finalmente un ordinamen-to professionale moderno completo ed una previdenzasicura.Quale migliore prodotto si può offrire ai cittadini, cherivendicano servizi professionalmente qualificati ed ade-guati alle tutele dei diritti e degli interessi?Se la riforma del sistema previdenziale e il raggiungi-mento della sostenibilità finanziaria di lungo periodosono stati possibili, con l’apporto delle componenti del-la categoria, grazie ad un progetto poi condiviso respon-sabilmente, credo che con lo stesso spirito e con lo stes-so metodo dobbiamo pervenire al risultato della rapidaapprovazione della nostra legge professionale.

Terzo tema: la previdenza forense e la politica.Su tale argomento molti sono ancora i nodi irrisolti ed irischi che si corrono.Nell’ultimo anno gravi attentati all’autonomia gestionaledella Cassa, fondazione di diritto privato, sono stati pos-sibili per una travisata applicazione del concetto di or-ganismo di diritto pubblico, di derivazione comunitaria.Essa ha portato a subire le restrizioni proprie degli entipubblici, senza però usufruire di equivalenti benefici enello stesso tempo a sacrificare le facoltà gestionali pro-prie dei soggetti privati.

Il legislatore nel 1994 volle prevedere la privatizzazionedelle casse professionali, e questa fu attuata dagli entiinteressati sulla spinta delle categorie che volevano se-pararsi dalla previdenza statale nel timore di un peg-gioramento del trattamento previdenziale a favore degliiscritti.Gli amministratori dell’epoca avevano visto bene: oggigrazie alla nostra autonomia possiamo disciplinare laprevidenza anche delegificando regole normative supe-rate ed insoddisfacenti, come riconosciuto dalla Cortedi Cassazione (vedasi la questione della irripetibilità deicontributi versati), mentre le pensioni pubbliche sonoirrimediabilmente asservite alle logiche del debito pub-blico, senza alcuna garanzia di stabilità.

Sulla nostra e le altre casse professionali pende anco-ra la questione dell’inserimento nell’elenco ISTAT dellepubbliche amministrazioni, che ci accomuna irragione-volmente alle pubbliche amministrazioni ed autorizzaonerose ingerenze da parte dello Stato nel nostro patri-monio e nella nostra gestione.Il contenzioso dinanzi al Consiglio di Stato per l’illegitti-mità di tale inserimento non è ancora concluso.Siamo assoggettati ad un intricato e complesso sistemadi controlli che appesantisce la nostra gestione senza al-cun effetto positivo.Ultimo gravissimo caso è l’assoggettamento alla leggesulla spending review, che ci ha costretto a trasferire alloStato per questo anno il 5% del risparmio forzoso suinostri costi intermedi, e per il prossimo anno il 10%:una vera e propria confisca. Abbiamo versato l’equiva-lente ma con riserva di ripetizione avviando un’azionegiudiziaria per il recupero della somma in ragione dellamanifesta incostituzionalità della norma.

Questo Congresso e l’Avvocatura unita devono chiedereallo Stato regolatore di eliminare questa ingiusta ed ille-gittima appropriazione di beni privati.Devono chiedere che sia garantita la piena ed assolutaautonomia dell’ente privato previdenziale.Devono chiedere che si ponga termine alla iniqua edesosa doppia tassazione dei nostri patrimoni, destinatiesclusivamente alla funzione previdenziale ed assisten-ziale.

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LA PREVIDENZA FORENSE

198 Devono chiedere che sia definitivamente accantonatoogni progetto di acquisizione della nostra gestione e delnostro patrimonio nell’apparato pubblico.

Cari Colleghi, noi non ci abitueremo mai a vivere in unoStato in cui si approvano leggi lampo all’insaputa deisoggetti interessati e se ne conosce il contenuto soltantodai mass media.Vogliamo ancora credere che la nostra professione abbiapieno titolo per confrontarsi con la politica ed il gover-no per ottenere il giusto riconoscimento delle proprieprerogative.Ciò a maggior ragione deve valere per la materia previ-denziale che deve garantire un dignitoso tenore di vitadopo anni di attività professionale.Se con questi propositi si concluderà questo Congresso,sono convinto che il nostro impegno sarà ripagato conun futuro migliore per noi tutti.

Intervento al XXXI Congresso Nazionale Forense

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ALEIl restyling

della rivistadi Leonardo Carbone

Non sarà sfuggito ai lettori che la rivista dal 2012 hasubìto un restyling “totale” non solo nella impaginazio-ne e nella grafica .…. ma anche nella diversa “dislocazio-ne” della materia trattata.L’evoluzione di internet e delle tecnologie connesse haimposto degli adattamenti, con necessario restyling gra-fico e di contenuti per “rinfrescare” l’immagine dellarivista; è stata così realizzata una grafica di impatto ingrado di catturare il lettore.Il rinnovamento della rivista ha comportato anche va-riazioni esteriori, al fine di renderla più “gradevole” edattuale; la novità più “visibile” è la nuova grafica, con inuovi colori, con gli scritti su due colonne anziché tre,con nuovi caratteri e con fotografie inserite nel corpodegli articoli per “alleggerire” la lettura.Per rendere la rivista della “Cassa” più vicina alla Cassastessa, è stata “spostata” nella prima parte la materia pre-videnziale, e nella seconda la “materia” dell’Avvocatura,materia quest’ultima che ha in corso rilevanti modifichecon inevitabili riflessi sulla previdenza forense ….. e larivista della “Cassa” è rimasta l’unica rivista nazionale che“copre” con immediatezza anche l’informazione forense.Gli attenti lettori della rivista hanno notato che nonvengono affrontati temi “strettamente” giuridici ma solotemi “forensi”: è stata una scelta redazionale in quanto,mentre le riviste giuridiche (ed i siti) abbondano ….. leriviste forensi “scarseggiano”.E’ auspicabile che il “cambiamento” operato sia statogradito dai lettori. Si accettano, comunque, segnalazio-ni e suggerimenti, ma anche critiche, affinché la rivistadella Cassa Forense sia sempre più affine alle esigenzedei suoi iscritti.

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LA PREVIDENZA FORENSE

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Retributivo mistosostenibile …..sicurezza a 50 annidi Giulio Pignatiello

Negli ultimi anni il sistema pensionistico degli avvocatiè stato oggetto di alcuni ritocchi e di una riforma piùstrutturale entrata in vigore il 1°.1.2010.Tali interventi hanno trovato ragione e fondamento nellanecessità di garantire l’equilibrio economico finanziariodell’ente per un periodo di trent’anni, così come richie-sto dall’art. 1 comma 763 della Legge 27 dicembre 2006n. 296.In tutti i provvedimenti emanati, il Comitato dei Delegati,democraticamente e dopo ampie valutazioni, discussionied approfondimenti, ha sempre optato di permanere nelsistema retributivo salvaguardando, in primis, il principiodella solidarietà ed anche quello, non meno trascurabile,di garantire a tutti gli iscritti una adeguata prestazione.Il governo “tecnico” ha poi ulteriormente alzato l’asti-cella, richiedendo agli enti previdenziali privati, con ilcomma 24 dell’art. 24 del D.L.201/11, convertito nellalegge 214/2011, di dimostrare la propria sostenibilitàeconomica e finanziaria per un periodo ancor più am-pio, ossia 50 anni.Per ottemperare al dettato normativo e per chiudere ilcerchio della riforma, al fine di porre il sistema previ-denziale su fondamenta sicure per un lungo periodo enell’interesse di tutti gli iscritti, il 5 settembre 2012 ilComitato dei Delegati ha apportato delle importanti esostanziali modifiche al Regolamento dei Contributi eda quello delle Prestazioni.

REGOLAMENTO DEI CONTRIBuTI

1. E’ stato abrogato l’art. 30 del Regolamento dei Con-tributi con la conseguenza che l’aliquota del contri-buto integrativo resterà sine die al 4%.;

2. il contributo soggettivo dal 1°/1/2013 sarà del 14%;3. sempre il contributo soggettivo passerà poi al 14,50%

dal 1°/1/2017 ed al 15% dal 1°/1/2021.Per la parte eccedente il tetto reddituale, pari ad €94.000,00, l’aliquota del 3% resterà invariata.Mentre per i pensionati che continuano a lavorare dopola pensione e dopo l’ultimo supplemento il contributoche, attualmente, è pari al 7% del reddito professionalenetto ai fini IRPEF e nella misura del 3% del redditoeccedente il tetto (€ 94.000,00), verrà elevato soltantoa decorrere dal 1°/1/2017 passando prima al 7,25% e,successivamente a decorrere dal 1°/1/2021 al 7,50%.

4. Per ciò che concerne la “quota di pensione modula-re”, è stato previsto il versamento della stessa soltantonella forma facoltativa, con la possibilità di destinaredall’1% al 10% del proprio reddito professionale Ir-pef sino al tetto reddituale sopra evidenziato.Viene eliminato il versamento dell’1% a titolo di con-tributo modulare obbligatorio.

REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI

1. Si è deciso, definitivamente, di modificare il metododi calcolo del trattamento previdenziale finale preve-dendo che per determinare la prestazione pensioni-stica si terrà conto, per il computo della media reddi-tuale, di tutti gli anni di contribuzione effettivamentevalidi e sarà applicata un’aliquota unica, determinatanell’1,40%. Tale coefficiente potrà essere ridetermi-nato, ogni tre anni, da parte del Comitato dei Delega-ti, nell’eventualità di mutamento delle caratteristichedemografiche della categoria e di variazioni rispettoalla speranza di vita della popolazione attiva degliiscritti alla Cassa.

I nuovi provvedimenti emanati tengono conto di preciseindicazioni ministeriali ritenute indispensabili per per-manere in un sistema retributivo misto e per centrarel’obiettivo della sostenibilità.L’importante e primario risultato raggiunto è quello digarantire un equilibrio economico e finanziario non soloper i 50 anni richiesti ma per un periodo ancora mag-giore.Le proiezioni cinquantennali (2012-2061) elaboratecon il bilancio tecnico standard, ossia tenendo contodei parametri consegnati dai Ministeri Vigilanti, eviden-ziano che i conti della Cassa sono in “piena sicurezza”.Infatti, la sostenibilità finanziaria del sistema nell’interoarco temporale considerato mostra che i saldi gestionalie previdenziali sono in positivo a 50 anni e rispettanoampiamente le condizioni previste dal provvedimentodi legge.Ma il risultato ancor più lungimirante che si è riusciti acentrare è quello di migliorare notevolmente il livello dicopertura finanziaria del trattamento pensionistico.Come è facilmente constatabile dalla disamina delle ta-vole allegate, si nota che a fronte di una notevole sco-pertura del passato (Tavola 1) attraverso le varie riforme

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– del 2009 (Tavola 2) e soprattutto con le ultime modi-fiche del 5/9/2012 (Tavola 3) – approvate dai Ministerivigilanti con nota dell’8/11/2012, si è raggiunto un rie-quilibrio dell’intero sistema sotto tale profilo.La pensione retributiva da liquidare, in quasi tutte le va-rie tipologie di carriera, viene finanziata interamente dalmontante dei contributi versati dall’iscritto (Tavola 4).Si è così valorizzato il sinallagma “contributi versati-pensione percepita”, al fine di eliminare ogni forma d’i-niquità.Inoltre, l’autofinanziamento della pensione determina laconsapevolezza che nel futuro non esisteranno più né“pensioni gratuite” né tanto meno “pensioni generose”ma ciascuno percepirà in pensione ciò che sarà riuscitoad accantonare durante l’intero arco della propria vitaprofessionale.Il binomio “sostenibilità-adeguatezza” è stato centratoattraverso l’equilibrato ed equo apporto richiesto a tut-te le varie fasce reddituali che si muovono all’internodell’avvocatura, senza favorire alcune in danno di altree, soprattutto, valorizzando e non rinunciando al “prin-cipio di solidarietà” che ha rappresentato negli anni econtinuerà a rappresentare, per il futuro, il caposaldodel sistema previdenziale forense. ■

LIVELLO DI COPERTURA FINANZIARIADEL TRATTAMENTO PENSIONISTICOIpotesi di calcolo della copertura finanziaria del trattamentopensionistico per un nuovo iscritto alla Cassa Forense

Risultati/1 - Valutazione in assenza di riforma (nor-mativa C. F. vigente fino al 31/12/2009)TIPOLOGIADI CARRIERA

PENSIONEANNUAINIZIALE

MONTANTECONTRIBUTIVERSATI

VALOREATTUALERATEI DIPENSIONE

LIVELLO DICOPERTURAFINANZIARIA

Minima e 11.206 e 103.499 e 236.267 43,8%

Standard F e 22.936 e 200.732 e 483.576 41,5%

Media e 28.553 e 253.965 e 602.015 42,2%

Standard M e 34.080 e 310.076 e 718.544 43,2%

Alta e 38.734 e 397.674 e 816.669 48,7%

Risultati/2 - Valutazione e normativa vigente dopola riforma del 2009TIPOLOGIADI CARRIERA

PENSIONEANNUAINIZIALE

MONTANTECONTRIBUTIVERSATI

VALOREATTUALERATEI DIPENSIONE

LIVELLO DICOPERTURAFINANZIARIA

Minima e 11.600 e 167.494 e 202.482 82,7%

Standard F e 25.193 e 336.110 e 439.736 76,4%

Media e 32.233 e 425.439 e 562.623 75,6%

Standard M e 37.753 e 511.429 e 658.975 77,6%

Alta e 41.786 e 660.693 e 729.356 90,6%

Risultati/3 - Valutazione dopo le ultime modifiche appro-vate dal Comitato del 5/9/2012 (decorrenza 1/1/2013)TIPOLOGIADI CARRIERA

PENSIONEANNUAINIZIALE

MONTANTECONTRIBUTIVERSATI

VALOREATTUALERATEI DIPENSIONE

LIVELLO DICOPERTURAFINANZIARIA

Minima e 11.206 e 183.486 e 195.597 93,8%

Standard F e 21.425 e 370.680 e 373.962 99,1%

Media e 27.365 e 469.530 e 477.648 98,3%

Standard M e 32.211 e 563.033 e 562.234 100,1%

Alta e 36.393 e 719.241 e 635.228 113,2%

EVOLUZIONE DEL LIVELLO DI COPERTURA

Quadro di sintesi

CARRIERAMINIMA

CARRIERASTANDARD

FCARRIERA

MEDIA

CARRIERASTANDARD

MCARRIERA

ALTA

Ante riforma2010 43,8% 41,5% 42,2% 43,2% 48,7%

Normativavigente 82,7% 76,4% 75,6% 77,6% 90,6%

Propostariforma 93,8% 99,1% 98,3% 100,1% 113,2%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Carrieraminima

Carrierastandard F

Carrieramedia

Carrierastandard M

Carrieraalta

Ante riforma 2010 Normativa vigente Proposta riforma

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LA PREVIDENZA FORENSE

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I compensi dell’avvocatoper le attività “ambigue”di Leonardo Carbone

I. - Spesso il confine fra reddito professionale e redditodi natura diverso è molto labile ed incerto, sussistendodifficoltà di classificazione dell’attività professionale “diconfine” e dunque della concreta determinazione degliobblighi di contribuzione alla cassa professionale. In-fatti, il problema è quello dell’assoggettabilità o menoall’imposizione contributiva categoriale di quei com-pensi relativi ad attività non strettamente rientranti traquelle proprie della professione, ma ad essa connessa ocontigua.I «nuovi» compensi hanno inevitabilmente riflessi sulrapporto previdenziale dell’avvocato.I compensi per l’attività professionale legale hanno, in-fatti, «notevoli» riflessi previdenziali, atteso che si riper-cuotono sia sui contributi che sulle prestazioni gestitedalla Cassa Forense, e spesso il confine fra reddito pro-fessionale e reddito di natura diversa è molto labile edincerto, sussistendo difficoltà di classificazione dell’atti-vità professionale «di confine» e dunque della concre-ta determinazione degli obblighi di contribuzione allacassa professionale. Il parametro dell’assoggettamentoalla contribuzione è la connessione fra l’attività (da cuiil reddito deriva) e le conoscenze professionali, ossia labase culturale su cui l’attività stessa si fonda; e il limite ditale connessione (e, pertanto, del parametro di assogget-tabilità) è l’estraneità dell’attività stessa alla professione.Aggiungasi che il legislatore, avendo «optato» per il tra-sferimento agli enti privatizzati di cui al d.lgs n. 509 del1994 (e quindi anche alla Cassa Forense) del «compito»di attuare la garanzia costituzionale in favore dei libe-ri professionisti, della continuità della erogazione, neltempo, dei trattamenti pensionistici, non può «indeboli-re» le risorse degli enti, sottraendo agli enti stessi risorsenecessarie per assicurare equilibri alle gestioni, quale,appunto, può considerarsi la «sottrazione» dall’impo-nibile contributivo previdenziale degli emolumenti per-cepiti dai professionisti per attività professionale al “li-mite” di quella prevista dall’ordinamento professionale,«sottrazione» che sarebbe lesiva degli equilibri econo-mici finanziari degli enti privatizzati, in quanto sottrar-rebbe crediti contributivi di loro indubbia competenza,con pregiudizi sulla funzionalità e sopravvivenza deglienti stessi; e ciò in un momento in cui la legge (l’art.24, comma 24, della l. 22.12.2011 n. 214) impone alleCasse previdenziali dei professionisti di adottare misure

volte ad assicurare l’equilibrio tra entrate contributivee spesa per prestazioni pensionistiche secondo bilancitecnici riferiti ad un arco temporale di cinquanta anni.A ciò aggiungasi che il reperimento dei mezzi necessarialla realizzazione dei fini istituzionali delle casse cate-goriali privatizzate ai sensi del d.lgs 509/94 (e quindianche della Cassa Forense), avviene solo mediante l’im-posizione dell’obbligo del pagamento dei contributi agliiscritti; non vi è per le casse di previdenza categorialialcun finanziamento pubblico.E’ di tutta evidenza che la nuova realtà economica in-fluenza anche le modalità di esercizio delle professio-ni, la cui attività non è più (ed in prevalenza) limitataalle previsioni degli ordinamenti professionali, alcunirisalenti ai primi del novecento, ma sempre più proiet-tata all’esterno della professione, con necessità di unasempre più qualificata capacità professionale, stante lacomplessità della «nuova» prestazione professionale,composta da numerosi profili, tradizionali ed innovativie sempre più multidisciplinare.La «nuova» domanda di prestazione professionale esige,quindi, elevati standard di efficienza, diversificazionedei servizi, impostazione multidisciplinare. Nei confron-ti dei professionisti vi è una forte domanda di qualità edi efficienza, imponendo ai professionisti l’articolazionedella offerta di prestazioni e la organizzazione del lavorosecondo logiche complesse, tant’è che i professionisti, sisono adeguati al mutamento dei rapporti sociali, occu-pando tutta una serie di spazi che prima non esistevano,perché diverso era l’assetto di quei rapporti e meno am-pie le modificazioni determinate dall’integrazione delleeconomie.In presenza di tale evoluzione, il concetto di attività (equindi di reddito) professionale non può essere ristrettoa quello identificato dall’originario statuto della profes-sione (e dalla tariffa professionale, peraltro ora abrogatadal d.l. n. 1/2012, conv. in l. n. 27/2012), ma deve ab-bracciare tutti i campi contigui, restandone esclusi soloquei redditi che derivano da attività che con quella pro-fessionale «non hanno nulla in comune».Da tale diverso contenuto della prestazione professio-nale, consegue che attività svolte dall’avvocato (ma an-che da altri liberi professionisti), un tempo «escluse»dall’esercizio dell’attività professionale (o quanto menonon previste come tali dall’ordinamento professionale),

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203non possono essere più considerate estranee all’esercizioprofessionale.

II. - Il problema dei compensi professionali di “confi-ne” è tornato di attualità a seguito di una recente sen-tenza della Suprema Corte di Cassazione n. 14684 del29.8.2012, che con riferimento alla contribuzione do-vuta all’Inarcassa da un ingegnere, ha, con ampia edarticolata motivazione, affermato che nel reddito pro-fessionale soggetto alla contribuzione dovuta alla cassaprevidenziale di categoria, deve ritenersi compreso, ol-tre quello connesso all’espletamento delle prestazioni ti-picamente professionali, anche quello connesso all’eser-cizio di attività che, pur non professionalmente tipiche,presentino un “nesso” con l’attività professionale stretta-mente intesa, in quanto richiedono le stesse competenzetecniche di cui il professionista ordinariamente si avvalenell’esercizio dell’attività professionale (nella specie, in-gegnere consulente informatico e di amministratore disocietà commerciale).Il principio affermato dalla citata sentenza 14684/2012,anche se riferita agli ingegneri ed architetti, si “esten-de” a tutti i liberi professionisti iscritti (o iscrivibili) allecasse di previdenza categoriali ex d.lgs. n. 509/1994,come peraltro viene evidenziato nella motivazione dellasentenza (“Questa interpretazione, valida per tutte le ca-tegorie professionali”), in cui si prende atto che il «mer-cato» delle professioni ha «subito» negli ultimi anniimportanti e continui cambiamenti, soprattutto con ri-ferimento alla domanda delle prestazioni professionaliin termini di composizione, di contenuti e modalità deiservizi richiesti.A conforto della riportata interpretazione vi è (oltre aCass. 25 ottobre 2004, n. 20670) Corte cost. 12 novem-bre 1991, n. 402, in cui si afferma che non può conside-rarsi estranea alla professione quell’attività (professiona-le) che è svolta in modo «funzionale» ad essa, anche sepuò essere esercitata da chi non è in possesso dei titolinecessari per l’abilitazione all’esercizio professionale.Quando vi sono l’elemento soggettivo dell’iscrizione delprestatore nell’albo professionale e quello oggettivo dellanatura tecnica dell’attività prestata, detta attività ha na-tura professionale, ed i relativi redditi vanno assoggettatialla contribuzione della cassa di previdenza categoriale,superando così la precedente contraria giurisprudenza

(Cass. (ord.) 26 gennaio 2012, n. 1139, con riferimentoall’ingegnere che svolge attività di perito balistico, at-tività ritenuta “estranea” alla professione di ingegnere;Cass. 21 febbraio 2005, n. 3468 in cui si afferma chel’obbligo di iscrizione e contribuzione alla cassa di pre-videnza degli ingegneri sussiste solo per le attività liberoprofessionali oggetto di riserva agli iscritti all’albo; Cass.11 giugno 2004, n. 11154, che ha ritenuto non soggettia contributo alla cassa categoriale, i compensi percepitida un ingegnere in qualità di presidente del consigliodi amministrazione di una società di ingegneria ed im-piantistica.; Cass. 2 marzo 2001, in cui si afferma che,ai fini dell’iscrizione alla cassa di previdenza categorialela carica di amministratore delegato di una società nonpuò essere considerata attività libero professionale).La citata Cass. 14684/2012, discostandosi dai preceden-ti contrari, ed in “linea” con la dottrina (V. Caianiello, Laprevidenza degli amministratori e dei sindaci, Prev. Foren-se, 2001, 2, 147; L. Carbone, La previdenza degli avvoca-ti, Milano, 2010, 177 ss.; Id., L’avvocato amministratore (osindaco) di società e la “sua” previdenza, Foro it., 2000, I,3326; Id., La previdenza (e disciplina) delle “nuove” colla-borazioni coordinate e continuative dei liberi professionisti,id., 2002, I, 516), prende atto dei cambiamenti delleprestazioni professionali in termini di composizione, dicontenuti e modalità dei servizi richiesti, evidenziando,peraltro, l’irrilevanza della mancata previsione nella ta-riffa professionale.Ne consegue che nel concetto di esercizio della profes-sione deve ritenersi compreso, oltre all’espletamentodelle prestazioni riservate agli iscritti agli albi, anche l’e-sercizio di altre attività che, pur non professionalmentetipiche, presentino un nesso con l’attività professionalestrettamente intesa, in quanto richiedono le stesse com-petenze tecniche di cui il professionista ordinariamentesi avvale nell’esercizio dell’attività professionale, e nelcui svolgimento mette a frutto la specifica preparazioneprofessionale. ■

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205Dal III Rapporto Eures apparso recentemente sututti i principali quotidiani intitolato “Legalità edevasione fiscale in Italia viste dai cittadini” risul-terebbe che tra i professionisti, i maggiori eva-sori - nella misura addirittura del 42,7% - sa-rebbero proprio gli avvocati. Il dato, se fossevero, sarebbe per la nostra Cassa addiritturadirompente, in quanto, come tutti noi sappia-mo, il contributo, ma anche il conseguentetrattamento pensionistico, sono indissolubil-mente legati al reddito e, da oggi, al reddito re-lativo all’intera vita professionale. Il problemava quindi affrontato ed analizzato con particolareattenzione per vedere di capire quanto nei dati sbandiera-ti dai media vi sia di caccia all’untore alla quale da temposiamo ormai abituati e quanto vi possa essere di vero.Cominciamo dunque con l’esaminare il campione ed ilmetodo di campionatura dell’indagine. Questa è stata ef-fettuata su un campione casuale di 1.225 italiani di 19regioni, 94 province e 367 comuni ed è stata realizzataattraverso la somministrazione diretta (o per auto-sommi-nistrazione, con l’assistenza di un ricercatore dell’Eures) diun questionario semi-strutturato ad un campione casualerappresentativo della popolazione residente maggioren-ne, stratificato per area geografica di residenza, fascia dietà e sesso. Agli intervistati è stato chiesto di raccontare lapropria esperienza diretta relativamente al comportamen-to seguito da artigiani, commercianti, pubblici esercentie liberi professionisti nell’ultima occasione in cui hannoacquistato un bene o servizio da ciascuno di essi ovverodi indicare se questi abbiano o meno rilasciato fattura,ricevute o scontrino a fronte del pagamento ricevuto. Pergli artigiani e gli esercenti l’arco di tempo considerato nel-la rilevazione dei comportamenti riguarda l’ultimo anno,mentre per i professionisti è stato esteso a tre anni. Lacomposizione del campione finale, coerentemente con lastruttura della popolazione italiana residente, è costituitaper il 41,2% da residenti in una regione del Nord, per il22,7% in una regione del Centro e per il 36,1% in una re-gione del Sud. In relazione alla fascia di età, il campione ècostituito per il 19,6% da cittadini della fascia 18-29 anni,salendo al 29,9% quelli della fascia 30-44 anni (legger-mente sovradimensionata rispetto al peso effettivo nell’u-niverso di riferimento), a fronte del 25% di intervistatidella fascia 45-59 anni e del 25,5% di età superiore (60+anni). Considerando inoltre la distribuzione del campio-

ne intervistato per condizione professionale, variabileparticolarmente significativa per l’analisi del fenomenodell’evasione fiscale e degli atteggiamenti della pubblicaopinione in merito al suo contrasto, si rileva una più altapresenza di lavoratori dipendenti (48,2% del campione),rispetto agli autonomi (23,4%) ed ai cosiddetti “inattivi”(24,4% i pensionati, gli studenti e le casalinghe), mentrepiù contenuto risulta il peso dei disoccupati (3,9%),Passando ad esaminare le professioni, l’analista rilevauna incidenza degli evasori spesso vicina alla metà deiprofessionisti incontrati dal campione. Secondo l’inda-gine, tra i comportamenti scorretti, quello in assolutopiù seguito, sarebbe la mancata emissione della fatturacon la richiesta dell’intero compenso. Questo compor-tamento sarebbe particolarmente diffuso tra gli avvocati(24,1%), i geometri (20,7%), i nutrizionisti e i dietologi(20,4%) e gli psicologi (20%).Se comunque per tutte le figure osservate, i contribuenti“regolari” sono superiori agli evasori viene tuttavia pre-cisato che gli evasori restano decisamente numerosi: inparticolare sono gli avvocati quelli che più frequentemen-te non adottano un comportamento regolare (42,7%);seguono i geometri (40,2%), gli psicologi e gli psichiatri(40%), gli architetti (38,7%), i dietologi e i nutrizionisti(38%), i medici specialisti e i dentisti (entrambi con unapercentuale di evasori pari al 34%), mentre più distanziatisi trovano i veterinari (25,3%) e i commercialisti (23,5%).Seguono, infine, i notai (19,5%) che, pur non avendo ri-lasciato fattura o ricevuta in un caso su cinque, risultanoessere la categoria con il comportamento più virtuoso.Sulla base di queste premesse passiamo ad analizzare ecommentare la sezione della complessa analisi che a noipiù interessa e cioè quella dei professionisti ed in parti-colare degli avvocati.Un primo esame evidenzia che, del campione analizza-to, solo il 18.9 % pari a 232 persone ha avuto contatticon gli avvocati nel periodo temporale di un trienniopreso come base per l’esame.Valutata la distribuzione del campione per condizioneeconomica si deduce che le persone intervistate sono peril 76,7% sicuramente privati cittadini mentre il 23,3%,qualificati genericamente come “autonomi”, possono far-si rientrare, almeno in senso lato, nella categoria degliimprenditori. Appare utile per un confronto riportare latabella contenuta nell’indagine che disaggrega i dati pertipologia di evasione:

Evasione fiscaleed evasione contributivadi Valeriano Vasarri

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LA PREVIDENZA FORENSE

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Come possiamo vedere dalla tabella, gli avvocati evasoririsulterebbero, in valore assoluto, 99 contro 133 regola-ri. Secondo la suddivisione per categoria economica gliintervistati sarebbero sempre in valore assoluto (ovvia-mente con margini di approssimazione) 178 privati e 59“autonomi”.Giunti a questo punto converrà fare una prima breveconsiderazione. Le attività analizzate, hanno caratteristi-che diverse in relazione alle tipologie del servizio richie-sto. In particolare il rapporto intercorso con un avvocatopuò non essere connesso con un servizio a lui richiestonel caso ad esempio in cui il soggetto che corrispondeuna somma al legale sia la controparte soccombente osia oggetto di una azione esecutiva. Per controllare se ilquesito sottoposto all’intervistato non lasciava possibi-lità di equivoci sarebbe necessario conoscerlo nei suoiesatti termini, cosa che dall’indagine non emerge. Inoltrele prestazioni richieste ai vari professionisti differisconoin relazione alla natura della prestazione che quella par-ticolare categoria di professionisti presta. Infatti i servizirichiesti ad un medico specialista, ad un veterinario o adun notaio si esauriscono il più delle volte in unica od inpoche sedute, mentre per l’avvocato, il semplice parere,

è un evento professionale piuttosto raro, dato che il pro-muovere o resistere ad una azione giudiziaria, che è l’e-vento di gran lunga più frequente, si protrae, purtroppo,per molti o talora moltissimi anni. Le somme eventual-mente versate possono costituire quindi fondi per spesevive non imponibili da effettuare o rimborsi di spese an-ticipate. Alla luce di queste considerazioni, se da un latopuò convenirsi che l’indagine è idonea a confermare lapresenza di una evasione fiscale nella categoria, essa nonè idonea a indicarne la dimensione quantitativa sotto ilprofilo economico.Proseguendo nell’analisi e tralasciando di analizzare lepossibili conseguenze derivanti dalla esiguità del cam-pione che induce a qualche perplessità in ordine allasua rappresentatività, il dato che suscita ulteriori dubbiè quello che, secondo l’indagine, il 18,9% della popola-zione nazionale al di sopra dei 18 anni, nell’arco di treanni avrebbe fatto ricorso alle prestazioni di un avvoca-to. Ciò significherebbe infatti che 1/5 dei cittadini mag-giorenni e cioè 10 milioni di persone circa, cui dovreb-bero aggiungersi gli enti pubblici o privati e le società,hanno problemi di tipo legale, il che francamente lasciaperplessi. Una società economicamente evoluta non può

HA EMESSOREGOLAREFATTuRA/RICEVuTAFISCALE

HA EMESSOFATTuRA/RICEVuTAFISCALE CONCORRISPETTIVOINFERIORE

HA EMESSOFATTuRA/RICEVuTAFISCALEAuMENTANDO ILCOMPENSO

HA ACCORDATOuNO SCONTOIN CAMBIODELLAMANCATAFATTuRAZIONE

NON HAEMESSOFATTuRA/RICEVuTARICHIEDENDOL’INTEROCOMPENSO

TOTALE

Notaio 80,4 8,7 0,4 3,6 6,9 100,0

Avvocato 57,3 7,8 0,9 9,9 24,1 100,0

Commercialista 76,5 4,4 0,6 4,7 13,8 100,0

Architetto 61,3 4,0 2,7 18,7 13,3 100,0

Geometra 59,8 10,3 1,1 8,0 20,7 100,0

Medico 66,0 5,5 3,0 10,8 14,7 100,0

Dentista 66,0 5,9 1,8 11,4 14,8 100,0

Psicologo/Psichiatra 60,0 3,8 2,9 13,3 20,0 100,0

Dietologo 62,0 4,6 1,9 11,1 20,4 100,0

Veterinario 74,7 1,0 1,0 9,1 14,1 100,0

Evasione fiscale ed evasione contributiva

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207reggersi se la patologia dei rapporti economici e familiariè così elevata.Per avere un ulteriore quadro di riscontro e di compa-razione, specie ai fini che interessano la Cassa, questidati devono essere confrontati con quelli pubblicatidall’Agenzia delle Entrate relativi all’anno 2011 (redditi2010). Da essi risulta che il reddito medio, dichiaratoper gli studi di settore, è di € 27300 per le persone fisi-che, 37500 per le società di persone, 31600 per le so-cietà di capitaliSuddiviso per categorie esso ammonta ad € 49500 perle attività professionali, 26900 per i servizi, 29200 per leattività manifatturiere e 20400 per il commercio. Gli av-vocati sono accreditati di un reddito medio di 57600 piùche doppio di quello delle altre persone fisiche e superio-re del 53% rispetto a quello delle società di persone e del82% rispetto alle società di capitali il che li pone al 5° po-sto nella classifica dei redditi fra gli autonomi. Tale dato,confrontato, con la media reddituale nazionale pro capite,confligge con una supposta evasione di oltre il 40%.Infatti, se il tasso di evasione della categoria degli avvo-cati che pure viaggia nella parte alta della classifica deiredditi, fosse quello che indica l’EURES e cioè superioreal 40%, di quello accreditato, gli studi di settore, chegià sono penalizzanti per la categoria, sarebbero nientepiù che vuote esercitazioni mentali e tutto il minuziososistema che ne deriva di rapporti tra spese e ricavi do-vrebbe ceder il passo alle affermazioni di 232 persone.E che dovremmo dire poi del resto delle categorie edin particolare delle società, accreditate di un reddito digran lunga inferiore?

Per concludere su questo aspetto, riteniamo di poter af-fermare che questa indagine, quanto meno per quantoriguarda la categoria degli avvocati, non facendo uso dicriteri penetranti e per la limitatezza del campione nonsia attendibile e quindi di scarso aiuto al fine di indivi-duare l’entità economica del fenomeno.Più interessante, ai fini di individuare possibili evasionicontributive appare invece il confronto tra i dati red-dituali medi degli avvocati distribuiti dall’Agenzia delleEntrate e quelli in possesso della Cassa pubblicati sulprecedente numero di questa rivista. Mentre infatti,comeinnanzi abbiam visto, l’Agenzia delle Entrate ci accreditaper il 2011 (redditi 2010) un reddito medio di 57600euro, il reddito medio dichiarato dagli iscritti alla Cassanello stesso anno è di 47563 euro. Vi è quindi un divariofra reddito dichiarato al fisco e reddito dichiarato allaCassa del 21%. Questo divario potrebbe essere indicedi una evasione contributiva nel senso una parte dellacategoria dichiarerebbe alla Cassa cifra inferiore rispettoa quella dichiarata al fisco. Questo, a prima vista, sem-brerebbe un assurdo nel senso che un tale comporta-mento si ritorcerebbe in definitiva in un danno per chilo attua, dato che produrrebbe sia perdita di quote dipensione che di deduzione fiscale. Valutando però piùattentamente tutte le possibilità scopriamo che per i red-diti sopra il tetto o per i pensionati una tale scorrettezzacontributiva produrrebbe un notevole vantaggio perchéeviterebbe all’iscritto di versare il contributo di solida-rietà senza effetti sulla futura pensione. Forse perciò nonsarebbe male che la Cassa effettuasse qualche controlloincrociato a campione. ■

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LA PREVIDENZA FORENSE

208 Nella nostra Costituzione si parla di funzione socia-le della famiglia, ed in particolare della maternità. Ladomanda che si pone dunque è la seguente: è possi-bile tutelare il diritto della donna ad esercitare il suoruolo fondamentale nella famiglia senza per questopregiudicare i suoi diritti di lavoratrice?

1. PREMESSA

L’argomento in esame è sicuramente oggi di grande im-portanza e attualità, soprattutto per la professione forenseove si parla di femminilizzazione dell’avvocatura e datoche le donne avvocato sono quasi 100.000 (al 31.12.2011le iscritte agli albi sono 99.570) e costituiscono il 46% de-gli iscritti agli albi forensi. Per la verità il tema non riguar-da solo il rapporto donna e maternità, bensì il tema piùcomplesso del rapporto donna lavoro e famiglia.Ma facciamo un passo indietro perché i grandi temi delpresente non possono prescindere dal punto di vistadella loro evoluzione storica.

2. EVOLuZIONE STORICA

Emily Dickinson scrisse:“Non conosciamo mai la nostra altezza finché non siamochiamati ad alzarci .”I nostri diritti sono sicuramente un metro di valutazionedella nostra altezza ma, per quanto riguarda le donne,essi sono acquisiti, non dati “per natura” e sono quasisempre il risultato di lotte e di impegni di molte, diversegenerazioni.Emblematica la frase tratta da una nota sentenza:“…A lei si dischiuda l’adito a tutte le carriere, a tutti gliuffici che finora sono stati propri soltanto dell’uomo…”. Sitratta della sentenza della Corte d’Appello di Torino, 11novembre 1883, in ordine alla richiesta della dottoressaLidia Poet di essere iscritta all’Albo degli Avvocati. LaPoët ricorse allora in Cassazione, ma la Corte, pur rico-noscendo le qualità e la capacità della Poët per gli studicompiuti con profitto, per le sue virtù e la sua forza d’a-nimo, si appellò, per rigettare il ricorso, alla mancanzadi esplicita ammissione, in qualsivoglia articolo di legge,del diritto delle donne all’esercizio del patrocinio giudi-ziario ed insistette sul fatto che quella dell’avvocato era“una funzione pubblica” e, come tale, preclusa alle donne

“per ragioni d’indole morale e sociale, non meno che per l’in-teresse della famiglia, che è la base della società”.

Solo con legge n. 1176 del 17 luglio 1919, fu sancita,all’art. 7, l’ammissione delle donne “a pari titolo degliuomini, a esercitare tutte le professioni ed a coprire ipubblici impieghi”. La Poët, che nel frattempo collabo-rava con il fratello, potè dedicarsi direttamente all’avvo-catura all’età di 64 anni.L’attenzione mostrata dal legislatore italiano nei confron-ti dei problemi delle donne, pertanto, appare quantomeno distratta e lontana.Il ruolo sociale della donna, infatti, è sempre stato legatoalla figura di moglie e madre e quindi sempre in funzio-ne alla vita di altri, ovvero del marito e dei figli.Jean-Jacques Rousseau, figura emblematica di teoricodell’esclusione della donna dalla cittadinanza e dalla de-mocrazia, ne “l’Emilio” spiega che la natura assegna aidue generi facoltà e ruoli diversi e incompatibili: l’uomoè dotato di ragione, la donna di passioni e sentimenti;l’uomo è cittadino la donna è moglie e madre.È lungo dunque il cammino delle donne che solo nel XXsecolo sono riuscite ad affermare la propria identità aldi fuori della sfera familiare, sostenendo i propri dirittilegali, politici e lavorativi. All’inizio di “Una stanza tuttaper sé” Virginia Wolf racconta le sue peripezie per poteravere accesso a una biblioteca, non essendo alle donneconsentito frequentarla, e conclude “Una donna, se vuolescrivere romanzi, deve avere soldi e una stanza tutta per sé,una stanza propria” . I soldi e una stanza propria sono isimboli dell’autonomia, condizione necessaria per far cre-scere l’individualità femminile anche fuori dai ruoli legatialla generazione e alla cura, per acquisire diritti e libertà.

3. NORMATIVA DI TuTELA

Il riconoscimento pieno dell’eguaglianza avviene conl’entrata in vigore della Costituzione (art. 3 comma 1uguaglianza formale, art. 31 comma 2 tutela della ma-ternità, art. 37 comma 1 tutela del lavoro, art. 48 com-ma 1 diritto di voto, art. 51 comma 1 facoltà di carrierapubblica e politica).Per le donne che esercitavano la libera professione, tutta-via, con riferimento alla tutela della maternità, vi è statauna lacuna legislativa per almeno un ventennio rispetto

Maternità:il peso di un privilegiodi Ida Grimaldi

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209alle lavoratrici subordinate dato che, il nostro ordinamen-to giuridico, già da tempo aveva previsto la tutela dellelavoratrici madri nell’ambito del rapporto di lavoro su-bordinato (legge 30 dicembre 1971 n° 1204 e il relativoregolamento di attuazione DPR 25/11/76). Tale lacuna èstata presente anche rispetto al lavoro autonomo (diversodalla libera professione - Legge 29 Dicembre 1986 n. 546:coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane e esercen-ti attività commerciali - ora normativa trasfusa TU) ed èstata colmata, per le libere professioniste, con la L.11 di-cembre 1990, n. 379, legge che, in adempimento di unobbligo costituzionale (artt. 31 – tutela della maternità e37-tutela del lavoro) tutela l’evento maternità: l’indennitàdi maternità, da detta legge prevista, deve essere ricono-sciuta a tutte le libere professioniste che a partire dal 1°gennaio 1991 siano state interessate da tale evento cosìcome dalla legge temporalmente delimitato.Il d.lgs. n.151/2001, TU delle disposizioni legislative inmateria di tutela e sostegno della maternità e della pa-ternità, “raggruppa”, negli artt.70-73, la normativa di cuiagli artt. 1-4 l. n. 379/1990 mentre innovazioni specifichealla disciplina sono state introdotte dalla L. n. 289/2003(che ha introdotto sia un tetto alla misura, che un criteriodiverso del reddito cui rapportare l’indennità).La Cassa Forense ha disciplinato l’accesso alla prestazio-ne di maternità già a partire dall’entrata in vigore dellalegge 11/12/1990 n. 379 attuando la stessa legge conapposito regolamento (Reg. deliberato dal Comitato deiDelegati nella seduta 19/20 aprile 1991) e recependopoi le successive disposizioni legislative di cui al TestoUnico del 2001 e alla legge 289/2003.Ma spesso tale indennità non è sufficiente ad aiutareuna giovane donna avvocato, da un lato perché all’iniziodella sua carriera professionale la stessa non ha ancorauna base di clientela che le permetta di avere un redditoelevato sul quale calcolare l’indennità, dall’altro perchél’indennità è commisurata al reddito prodotto nei dueanni precedenti la nascita del figlio.

4. MECCANISMI DI PROTEZIONE ATTuATIDA CASSA FORENSE: ESONERO PROVACONTINuITà PROFESSIONALE PER MAMME

La Cassa di Previdenza degli Avvocati, oltre ad attuare ledisposizioni legislative sopra citate per la regolamenta-

zione dell’indennità di maternità, ha stabilito, a partiredal 1983 (delibera Comitato Delegati 30.10.82), in re-lazione alla disposizione attinente i criteri regolanti ladimostrazione dell’esercizio continuativo e prevalentedella professione di avvocato, che la madre è esonera-ta dalla prova dell’ esercizio continuativo per due anni,compreso quello della nascita del figlio. Con deliberadella Giunta Esecutiva del 2003 è stato tuttavia precisatoche l’anno precedente il parto può essere convalidatosolo se la professionista era già in stato di gravidanza.La decisione di esonero dalla prova della continuità neiperiodi sopra individuati risponde al carattere anche so-ciale della funzione svolta dalla donna con la maternitàe prende atto della necessità di offrire tutela per il perio-do in cui la professionista debba dedicarsi, fisicamenteed emozionalmente, in modo prevalente, alla cura di sestessa e del figlio. Tant’è che il Comitato dei Delegati,con successiva delibera del 28.09.2007, relativamente aicriteri per l’accertamento del requisito della continuitàdell’esercizio professionale dal 2008, ha esteso l’esonero“per l’ingresso del bambino adottato o affidato in prea-dozione, a condizione che non abbia superato i sei annidi età, con decorrenza dall’anno di ingresso del minorenella famiglia”. Anche in questa ipotesi il beneficio è li-mitato al biennio. Nella stessa ottica l’art. 5 Regolamen-to CNF 13/07/07 prevede l’esonero dello svolgimentodell’attività formativa per la durata pari all’impedimentodeliberato dal Consiglio dell’Ordine di appartenenza. Iltutto nel proposito di approntare dei meccanismi chesiano in grado di offrire adeguata protezione alle donnein periodi particolari di vita professionale.Il riferimento alla maternità è però uno degli aspetti im-portanti, ma vi sono anche altri motivi legati alla curadella famiglia e all’assolvimento dei doveri di cura pa-rentale (si veda ad esempio la cura dei figli in malattia,nella vita scolastica, la cura di genitori anziani) che spes-so inducono la donna libera professionista a sacrificarela propria attività professionale, la propria carriera e ipropri profitti.

5. POLITICHE PER LA CONCILIAZIONE

Iniziativa di rilievo in cui la Cassa Forense ha avuto ruoloattivo è stata la sottoscrizione del PROTOCOLLO INTE-SA avvenuta nel gennaio 2009 con OUA e CNF volto allo

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LA PREVIDENZA FORENSE

210 sviluppo di un’azione di collaborazione per la realizzazio-ne della diffusione e valorizzazione della cultura delle pariopportunità nella professione forense. A seguito di talesottoscrizione, vi sono stati vari incontri in sede di CassaForense tra coordinatrici e componenti la CommissionePari Opportunità all’interno delle tre istituzioni; il fine èquello di rendere proficue le linee programmatiche sul-la base delle difficoltà segnalate e riscontrate dalle donneavvocato nell’esercizio della loro professione e nella con-ciliazione dei tempi di vita e tempi di lavoro. La concilia-zione tempi di vita e tempi di lavoro è infatti la chiave divolta per significativi cambiamenti.Un pregevole lavoro è stato svolto dal rapporto finale delCensis del febbraio 2010 a seguito di progetto commis-sionato su proposta del CNF e della sua Commissioneper le Pari Opportunità e dall’AIGA dal titolo “Dopo lebuone teorie, le proposte: programma di ricerca-interventoper le donne avvocato” . Va rilevata l’importanza della ri-cerca sia nel suo complesso, per la sua valenza di stati-stica di genere sul genere, sia per i contenuti concreti intermini di analisi e descrizione della situazione reale dellavoro negli studi legali e, nello stesso tempo, di indivi-duazione di proposte concrete di intervento.Tra gli strumenti d’intervento uno dei punti evidenziatiè stato “l’alleggerire la famiglia” ove si fa esplicito riferi-mento ai problemi collegati alla conciliazione di tempidi vita e lavoro, ai servizi e alle famiglie in tutte le suefasi di sviluppo, all’esigenza di promuovere e incentivareiniziative di vero e proprio welfare.Le politiche della conciliazione rappresentano, infatti, unimportante fattore di innovazione dei modelli sociali eco-nomici e culturali e si ripropongono di fornire strumentiche, rendendo compatibili sfera lavorativa e sfera familia-re, consentono a ciascun individuo di vivere al meglio imolteplici ruoli che svolge all’interno di società complesse.

6. ART. 9 LEGGE 53/2000

In tale contesto si colloca l’art. 9 legge 53/2000 e successi-ve modifiche e integrazioni, strumento concreto di aiuto,che prevede l’erogazione di contributi in favore tanto didatori di lavoro che intendano attuare azioni positive perla conciliazione in favore dei propri dipendenti, quantodi liberi professionisti (e quindi anche avvocati), lavora-tori autonomi o titolari d’impresa, che necessitano di una

figura di supporto per esigenze connesse alla cura dei fi-gli. Tale norma si propone pertanto di incentivare azionipositive volte a conciliare tempi di vita e di lavoro attra-verso finanziamenti statali concessi sulla base di progettipresentati in termini precisamente stabiliti.La norma di cui all’art. 9 legge 53/2000, avendo caratte-re sperimentale, ha subito diverse modifiche nel tempo,l’ultima delle quali è avvenuta con l’art. 38 della legge69 del 18 giugno 2009, che, pur ampliando, tra l’altro,la platea dei beneficiari dei finanziamenti, ha di fattoavuto l’effetto di sospendere la presentazione dei proget-ti e quindi i finanziamenti rendendo necessaria la stesu-ra di un nuovo regolamento di attuazione.Tale regolamento è finalmente entrato in vigore il 18maggio 2011 ed è pubblicato sul sito “www .politichefami-glia .it>Dossier>Conciliazione tra lavoro e famiglia” assiemeal nuovo avviso di finanziamento che contiene le regoleper la presentazione dei progetti. L’avviso è inoltre cor-redato dalla Guida alla Compilazione del piano finanzia-rio e alla rendicontazione e dalla modulistica necessaria.Tale documentazione, che sostituisce la precedente, èl’esclusivo materiale di riferimento per la corretta pre-sentazione dei progetti.Si possono presentare progetti che prevedono misure diconciliazione distinte in favore di lavoratori dipendenti(art. 9, comma 1), cui è dedicato il 90% delle risorseannualmente disponibili e di soggetti autonomi (art. 9comma 3) cui è dedicato il 10% di tali risorse.Con riferimento in particolare ai soggetti autonomi e ailiberi professionisti, i progetti devono prevedere azioniche consentano ai soggetti destinatari di attivare una so-stituzione o una collaborazione per esigenze legate allamaternità o alla presenza di figli minori o figli disabili.La durata massima del progetto é di 12 mesi, periodoche può essere spalmato su 2 anni e ripartito tra i duegenitori, qualora entrambi siano lavoratori autonomi.Importo massimo finanziabile è pari a 35.000/00 euro.Da un punto di vista pratico per quanto riguarda in par-ticolare gli avvocati è necessaria la stipula di un accor-do tra Consiglio dell’Ordine e persona interessata, ovel’Ordine espone il progetto presentato dall’iscritta edesprime il proprio parere. Successivamente l’interessatapresenta al dipartimento Politiche per la Famiglia delGoverno la domanda per l’ammissione al finanziamentocorredata dei dati relativi all’accordo, dati relativi al pro-

Maternità: il peso di un privilegio

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211getto, descrizione del progetto, risultati attesi, monito-raggio/valutazione, costi preventivati.Il fatto che i progetti siano stati finanziati, tutta-via, non significa automaticamente che siano sta-ti avviati e portati a termine (Regole di presentazio-ne e normativa di riferimento:www .politichefamiglia .it>Dossier>Conciliazione tra lavoro e famiglia-).L’erogazione del contributo (art. 18 Reg.), dietro presen-tazione di un’apposita relazione sottoscritta congiunta-mente dal “datore di lavoro” e “dai lavoratori interessati,come sopra precisato (accordo tra Consiglio Ordine eAvvocato) è subordinata alla effettiva e corretta attuazio-ne e rendicontazione del progetto all’esito di eventualiverifiche, presso il proponente, anche tramite i serviziispettivi del Ministero del Lavoro. In molti casi si è ve-rificata, purtroppo, una drastica riduzione, da parte deiservizi ispettivi, dei contributi ai progetti che a tempodebito avevano ottenuto il finanziamento.In buona sostanza, tuttavia, se è vero che l’attuazionedella norma fino ad oggi non è stata di pieno soddisfa-cimento, è anche vero che il cammino verso traguardimigliori è stato comunque aperto.

7. CONCLuSIONE

La strada per l’emancipazione dal proprio ruolo socialeè stata tutta in salita per le donne, ma alla fine l’obiettivopuò dirsi raggiunto.

Il problema è che ancora oggi appare necessario conse-guire un’effettiva emancipazione psicologica dai retaggidella cultura tradizionale che continua a far sentire al-cune donne ancora troppo vincolate al ruolo di madree chioccia della famiglia e che sono le prime a sentirsiin colpa se delegano il loro ruolo, anche se ciò avvienesulla base di un’equa distribuzione dei compiti all’in-terno della famiglia. E’ bene, tuttavia, ricordare che aifigli non si dà solo la vita, ma anche gli strumenti per lavita: è questo il significato di mantenimento, educazio-ne e istruzione, compiti che competono anche al padre.La stessa donna invece, ancora oggi fa fatica a calarsinell’ottica di un’equa ripartizione dei compiti di curacon il compagno e così, spesso, rinuncia o al lavoro oalla maternità.Con riferimento alla maternità, infatti, oggigiorno ladonna si trova di fronte ad una scelta difficile, a partiredallo stesso desiderio di maternità. Più la donna lavorae più per la stessa e per motivi diversi è arduo realizzaretale desiderio: mentre è mamma sente di togliere tempoal lavoro, mentre lavora sente di togliere tempo ai figli.Ma, come scrisse Golda Meir: “Questa continua dicotomiainteriore, questa duplice polarità, questa alternante sensa-zione di dovere incompiuto, oggi nei confronti della famiglia,domani nei confronti del lavoro, questo è il fardello della ma-dre lavoratrice” . (Golda Meir, Le aratrici)Ed è questo fardello, probabilmente, il peso del privile-gio della maternità. ■

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212 Le sanzioni per omessa o ritardata dichiarazione red-dituale hanno natura di sanzioni amministrative, maper la loro comminazione non è applicabile la proce-dura di cui alla legge n. 689/1981.

I. L’art. 9, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n.141, che ha modificato l’art. 17, comma 4, della legge20 settembre 1980, n. 576 statuisce l’obbligo, a caricodegli avvocati iscritti agli albi e dei praticanti avvocatiiscritti alla Cassa Forense, di comunicazione annuale deiredditi e prevede un’apposita sanzione in caso di inos-servanza.Ciò premesso, si profila necessario un breve excursussull’orientamento assunto dalla giurisprudenza in ordi-ne alla natura della sanzione in questione.Al riguardo, si osserva che parte della giurisprudenza dimerito, seppure con motivazioni differenti, ha ritenutodi natura civile la sanzione di che trattasi, sul presup-posto che detta sanzione grava su chi non ottemperaall’obbligo di comunicazione o effettui una comunica-zione infedele e, pertanto, è collegata in modo direttoed automatico all’inadempimento e scaturisce da unapresunzione assoluta di danno collegato dal legislatoreall’inadempimento stesso; in altri termini, è stato affer-mato che la sanzione in argomento costituisce un raffor-zamento della posizione creditoria della Cassa Forensea prescindere dall’effettività del danno eventualmentecausato dall’obbligato, essendo il rapporto tra CassaForense e professionista prettamente privatistico conesclusione di ogni interesse di tipo pubblicistico, con-seguentemente ritenendo inapplicabile al sistema previ-denziale forense la legge 689/1981.Sempre parte della giurisprudenza di merito escludela riconducibilità dell’ipotesi in oggetto ad una dellefattispecie di illecito amministrativo di cui alla legge689/1981 soprattutto in considerazione dell’assenza diuno specifico interesse dell’ordinamento generale all’a-dempimento dell’obbligo inattuato; in particolare, è sta-to affermato che l’art. 9, comma 1, della legge 141/1992delinea una tipica ipotesi di sanzione privata, definendoun singolare regime di responsabilità per inadempimen-to, tendendo ad un rafforzamento della posizione credi-toria, giustificato dalla peculiare qualità istituzionale delsoggetto creditore e dalla specifica valenza funzionaledel rapporto obbligatorio interessato, escludendo, in tal

modo, l’applicabilità della legge 689/1981 e, dunque,sia la necessità della previa contestazione, che dell’ema-nazione dell’ordinanza - ingiunzione.E d’altro canto, è stato affermato in giurisprudenza chesono estranee all’applicazione della legge 689/1981 tuttele sanzioni che non possono definirsi amministrative, inquanto non provenienti da un’autorità amministrativa etutte le violazioni che concretino un particolare tipo diillecito amministrativo, quello cd. disciplinare, per taleintendendo l’illecito che si concreta nella trasgressionedi doveri propri di soggetti nei confronti dei quali l’auto-rità si trova in una posizione di supremazia speciale. Insintesi, la legge 689/1981 è applicabile quando la san-zione è irrogata nell’esercizio di una potestà amministra-tiva e rispetto alla violazione di disposizioni inerenti allageneralità dei consociati, il che non avviene nel caso diomessa comunicazione dei redditi alla Cassa Forense,non trattandosi di violazione di un dovere di caratteregenerale, cioè comune alla generalità dei consociati.Di avviso diverso altra parte della giurisprudenza di me-rito, allorché ha ritenuto che la fattispecie sanzionatoriadi cui si discorre (omessa comunicazione dei redditi)presenti natura analoga a quelle ricomprese nell’ambitodi applicazione della legge 689/1981, trattandosi di san-zione afflittiva, senza finalità risarcitorie, comminata perl’inosservanza di un precetto di legge, sebbene poi nonsi ritenga applicabile la stessa legge 689/1981 al caso dispecie, sul presupposto che, per l’irrogazione della san-zione in parola, la legge 141/1992, e successive modifi-cazioni ed integrazioni, anche regolamentari, introduceun procedimento autonomo e speciale rispetto a quelloprevisto dalla legge 689/1981, caratterizzato, in partico-lare, dalla mancanza di discrezionalità nella commina-zione e quantificazione della sanzione e dalla possibilitàdi procedere direttamente alla riscossione dell’importodella sanzione a mezzo di ruoli compilati dalla stessaCassa Forense, senza l’emissione di un provvedimentoassimilabile all’ordinanza - ingiunzione di cui alla legge689/1981.La Suprema Corte, al riguardo, ha affermato che “lapenalità configurata dall’art . 9 .1 della legge 141 del 1992,nella norma che la prevede e nell’ambito della disciplina delsistema previdenziale istituito con la L . 8 maggio 1952, n . 6,deve essere qualificata come sanzione amministrativa pecu-niaria .

Sanzioni per omessa o ritardatadichiarazione reddituale:configurazione giuridicae disciplina applicabiledi Marcello Bella

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213La natura di pena e perciò di sanzione amministrativa pe-cuniaria si trae dal concorso dei seguenti elementi: l’obbliga-torietà del sistema previdenziale, che dimostra la presenzadi un interesse generale dell’ordinamento alla soddisfazionedell’interesse proprio della categoria; essere l’obbligo di co-municazione, imposto dalla legge, funzionale ad un ordinatosvolgimento del rapporto previdenziale; presentarsi la pena-lità come sanzione per l’inosservanza in sé di tale obbligo, sìda essere dovuta indipendentemente dall’aver dato luogo adun’evasione contributiva; non costituire, per converso, unasomma che si aggiunga ai contributi non versati e rappresen-ti un predeterminato risarcimento del danno per il ritardatopagamento” (Cass., Sez. III, 25 luglio 2000, n. 9725).In tal modo, sembrerebbe essersi risolta la querelle circala natura giuridica, aprendosi però la problematica delladisciplina giuridica applicabile alla procedura di irroga-zione della sanzione.II. Ed invero, sotto un profilo procedurale giova comun-que evidenziare che la disciplina in materia di previdenzaforense è una disciplina di ordine speciale, che, in quantotale, prescinde da quanto previsto dalla legge 689/1981ed autorizza la Cassa Forense a procedere all’iscrizione aruolo della sanzione, quale effetto automatico dell’omis-sione posta in essere dal soggetto obbligato alla comuni-cazione annuale nei riguardi della Cassa.Ed a tale proposito, occorre rammentare che il Giudicedelle leggi, con l’ordinanza n. 213/1989, ha dichiaratomanifestamente infondata la questione di legittimità co-stituzionale degli artt. 17 e 18 della legge 20 settembre1980, n. 576, nella parte in cui pongono una sanzionea carico dell’assistito che non provveda all’inoltro dellacomunicazione concernente il proprio reddito, ovveroeffettui una comunicazione infedele, nonché la questio-ne di legittimità costituzionale degli artt. 18 e 23 dellastessa legge 576/1980 nella parte relativa alla facoltà del-la Cassa Forense di provvedere all’immediata riscossionedelle sanzioni mediante ruolo (Corte Cost., ord. 20 apri-le 1989, n. 213, cit .). In merito, si rileva che la dichiara-ta manifesta infondatezza della questione di legittimitàcostituzionale dell’art. 18 della legge 576/1980, relativa-mente alla riscossione mediante ruolo, riguarda anchel’ipotesi di cui all’art. 17 della legge 576/1980, giacchétestuale è il riferimento, contenuto nell’art. 18, alla “ri-scossione dei contributi insoluti e, in genere, delle somme edegli interessi di cui al presente articolo e all’articolo 17, a

mezzo di ruoli da essa compilati, resi esecutivi dall’intenden-za di finanza competente e da porre in riscossione secondo lenorme previste per la riscossione delle imposte dirette”.Non va sottaciuto, comunque, sotto un profilo squisita-mente procedurale, che il decreto legislativo 26 febbraio1999, n. 46 – concernente il riordino della disciplinadella riscossione mediante ruolo -, all’art. 17, comma 1,prevede che si effettua mediante ruolo la riscossione del-le entrate “degli altri enti pubblici, anche previdenziali”; talelocuzione sembrerebbe riferirsi ai soli enti previdenzialipubblici, in quanto non fa riferimento agli enti previ-denziali privatizzati, la cui riscossione mediante ruolosarebbe comunque fatta salva dal comma 3 dello stessoart. 17, laddove dispone che “continua comunque ad effet-tuarsi mediante ruolo la riscossione delle entrate già riscossecon tale sistema in base alle disposizioni vigenti”.Tuttavia, da più parti è stata affermata l’applicabilitàdelle disposizioni contenute nel predetto decreto ancheagli enti previdenziali privatizzati, alla luce della circo-stanza che in alcuni punti degli artt. 24 e 25, dedicatiall’iscrizione a ruolo dei crediti degli enti previdenziali,si tratta indistintamente degli “enti pubblici previdenziali”e degli “enti previdenziali”; orbene, accedendo a tale tesi,sarebbe applicabile anche alla Cassa il disposto dell’art.24, comma 2, che prevede per l’ente la sola “facoltà dirichiedere il pagamento mediante avviso bonario al debitore”prima dell’iscrizione a ruolo, con ciò implicitamente sta-tuendo l’inapplicabilità della procedura di cui alla legge689/1981 innanzi illustrata. Infatti, l’ente potrebbe iscri-vere le somme dovute dal debitore direttamente a ruolo,laddove decida deliberatamente di non avvalersi dellafacoltà di utilizzare l’avviso bonario, ma, soprattutto,non è tenuto all’emanazione di un’ordinanza-ingiunzio-ne, provvedimento che presuppone un’autorità ammini-strativa con poteri autoritativi di tipo pubblicistico, noncoerenti con la natura di fondazione di diritto privatodella Cassa Forense.III. Da ultimo, non può omettersi di considerare chel’art. 3, comma 2, del regolamento per la disciplina dellesanzioni, adottato con delibera del Comitato dei Dele-gati del 19 maggio 2000 ed approvato con decreto delMinistero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 20novembre 2000, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del28 dicembre 2000, nonché l’art. 3, comma 2, del nuovoregolamento per le sanzioni, adottato con delibera del

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LA PREVIDENZA FORENSE

214 Comitato dei Delegati del 23 luglio 2010 ed approva-to con decreto del Ministero del Lavoro e della Previ-denza Sociale del 23 dicembre 2010, pubblicato sullaGazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2010, dispongonoespressamente che “alle sanzioni disciplinate da questo re-golamento non si applicano le disposizioni della legge 24 no-vembre 1981, n . 689” ed, inoltre, entrambi disciplinanoesplicitamente le specifiche procedure cui la Cassa deveconformarsi nell’applicazione delle sanzioni; in merito,occorre evidenziare che i competenti Ministeri non han-no formulato alcun rilievo in ordine a tale previsioneregolamentare, che, pertanto, è stata giudicata legittimae conforme all’attuale ordinamento.Non può peraltro sottacersi, comunque, che la giuri-sprudenza che ha ritenuto applicabili alcuni articolidella legge 689/81 alle sanzioni per omesso invio delmodello 5 si è pronunciata solo in relazione a fattispe-cie antecedenti l’entrata in vigore della legge 140/97 (sitrattava di dichiarazioni reddituali relative ad anni finoal 1995), che ha riconosciuto alla Cassa specifica auto-nomia nella materia delle sanzioni.Ed infatti, l’art . 4 del decreto legge 28 marzo 1997, n . 79 -convertito nella legge 28 maggio 1997, n . 140 -, prevede, alcomma 6-bis, che gli enti previdenziali privatizzati di cui aldecreto legislativo 30 giugno 1994, n . 509 (tra cui la CassaForense) possono adottare deliberazioni “in materia di regi-me sanzionatorio e di condono per inadempienze con-tributive, da assoggettare ad approvazione ministeriale” .

Pertanto, ciò che, invero, fa sorgere perplessità nell’interpre-te, è l’assoluta mancanza di riferimento a tale disposizionenormativa nel contesto della giurisprudenza pronunciatasisull’argomento .In tale ottica, appare significativo anche segnalare che icitati regolamenti della Cassa, pur non costituendo unafonte normativa primaria, sono comunque stati predispo-sti - come illustrato al precedente capoverso - sulla basedel potere deliberativo conferito all’Ente dal menzionatoart. 4, comma 6-bis, del decreto legge 28 marzo 1997,n. 79, convertito nella legge 28 maggio 1997, n. 140 e,dunque, sulla base di un’espressa previsione di legge esono stati approvati con decreto del Ministero del Lavoroe della Previdenza sociale, di concerto con il Ministero delTesoro ed il Ministero di Grazia e Giustizia.La giurisprudenza di merito successiva alla Cassazio-ne si è in parte uniformata al decisum della SupremaCorte - peraltro con motivazioni non sufficientementeconvincenti -, ma si è in gran parte anche discostata datali pronunce proprio sulla base dei presupposti innan-zi illustrati (Trib. Roma n. 6206/2012, n. 17177/2011,n. 487/2011, n. 15429/2011 e n. 19965/2010; Trib.Benevento, n. 1669/2012; Trib. Vallo della Lucania, n.819/2012; Trib. Palermo, n. 452/2012; Trib. Padova,02/05/2011; Tribunale di Pescara n. 1136/2010 e Tribu-nale di Crotone n. 2945/2010). ■

Sanzioni per omessa o ritardata dichiarazione reddituale:configurazione giuridica e disciplina applicabile

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3/2012 SETTEMBRE–DICEMBRE

215Com’è noto, il comma 24 dell’articolo 24 della legge214/2011 (Salva Italia) prevede l’obbligo, per tutte leCasse di previdenza dei professionisti, di verificare lastabilità del sistema, su un arco temporale di cinquantaanni attraverso la redazione di un Bilancio tecnico stra-ordinario al 31.12.2011.Il mancato raggiungimento di detta stabilità comportadue sanzioni: il passaggio in automatico (pro rata) almetodo di calcolo della pensione secondo il metodocontributivo e l’imposizione, sulle pensioni in vigore,di un contributo di solidarietà in misura dell’1% per il2012 ed il 2013.Vale solo la pena di accennare che i criteri di valutazionecontenuti nel citato comma 24, essendo di tipo norma-tivo e non tecnico - attuariale, rendono questa indagineun vero e proprio stress test.Difatti, il legislatore ha prescritto che una Cassa sia da ri-tenersi stabile se, per l’intero cinquantennio, la differen-za tra contributi e pensioni (saldo previdenziale) risultasempre maggiore di zero fatte salve episodiche, quantotemporanee, negatività.Giova, però, ricordare che tale parametro consente diverificare l’equilibrio di una Cassa che adotti il sistemafinanziario di gestione a ripartizione pura, dove le pen-sioni di un determinato anno sono pagate esclusivamen-te dai contributi incassati nello stesso periodo.Invece, la Cassa Forense, come molte altre Casse priva-tizzate ai sensi del D.lgs 509/94, si basa su un sistemafinanziario di gestione misto, nel quale le pensioni sonofinanziate non solo dai contributi incassati nello stessoanno, ma anche dai rendimenti del patrimonio accumu-lato.Detto patrimonio, oltre a svolgere un ruolo di garanzia,seppure parziale, concorre anche, attraverso la leva fi-nanziaria, a mantenere l’aliquota di contribuzione me-diamente al di sotto di quella a ripartizione pura.Pertanto, l’esclusione della dotazione patrimoniale pos-seduta e dei suoi rendimenti dalle valutazioni sulla stabi-lità, ha comportato l’elaborazione di un bilancio tecnicoin cui si sono dovuti raggiungere obiettivi più restrittivirispetto a quelli di equilibrio tecnico - attuariale.Come richiesto, le valutazioni sono state compiute indue diversi scenari.

Il primo (Standard), ha recepito in pieno le indicazionidegli Organi di Vigilanza relativamente alle grandezzemacroeconomiche da utilizzare, alla previsione sulla nu-merosità della popolazione assicurata ed allo sviluppodei redditi e dei volumi d’affari.Il secondo (Specifico), si differenzia dal precedente per-ché le ipotesi sul numero di assicurati e sul futuro an-damento di redditi e volumi d’affari, si basano, invece,su esperienze tratte direttamente dalla collettività degliavvocati iscritti alla Cassa.Allo scopo di raggiungere il citato obiettivo di positivitàin entrambi gli scenari e lasciare nelle mani della cate-goria il potere di decidere il sistema previdenziale mag-giormente idoneo per gli avvocati, è stato necessario chela Cassa approvasse delle modifiche atte allo scopo, lecui principali sono riassunte sinteticamente di seguito:- Assorbimento del punto di contribuzione modulare

obbligatoria nel contributo soggettivo ordinario;- Mantenimento sine die dell’attuale aliquota di contri-

buto integrativo del 4%;- Graduale incremento di un punto percentuale del con-

tributo soggettivo così determinato:14,50% (7,25% per gli attivi pensionati) dal 2017 al2020;15,00% (7,50% per gli attivi pensionati) dal 2021 inavanti;

-Modifica del calcolo della media dei redditi utile alladeterminazione della pensione in modo da prenderein considerazione l’intera lavorativa.

- Valorizzazione di ogni anno di anzianità maturato, inbase ad un’aliquota unica di rendimento pari all’1,4%.Successivamente tale aliquota sarà soggetta a variazio-ne in funzione dell’andamento della speranza di vita.

I risultati ottenuti possono essere compendiati come se-gue, con l’avvertenza che per saldo gestionale si intendela differenza tra il complesso delle entrate (contribu-ti più rendimenti patrimoniali) ed il totale delle uscite(prestazioni pensionistiche ed assistenziali più le spesedi gestione e funzionamento):

Dai dati esposti emerge chiaramente come le modificheapprovate dal Comitato dei Delegati consentano di sod-

Il bilancio tecnicoa 50 annidi Luca Coppini

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LA PREVIDENZA FORENSE

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disfare quanto richiesto dal legislatore, sia nel caso delloscenario Standard che di quello Specifico.Vi è anzi da evidenziare come, alla fine del cinquanten-nio, se le ipotesi alla base del modello di simulazionedovessero trovare integrale conferma nella realtà, la Cas-sa risulterebbe in possesso di un patrimonio accresciuto

di parecchie volte rispetto a quello odierno anche se va-lutato a moneta di oggi.Per facilitare la lettura dei risultati ottenuti si allegano alcu-ni grafici in cui sono sintetizzati gli andamenti cinquanten-nali, nelle diverse ipotesi, del patrimonio e dei saldi pre-videnziale e gestionale tutti espressi in moneta corrente.

Il bilancio tecnico a 50 anni

Grafico 1A: andamento delladotazione patrimoniale per glianni 2012-2061 (Standard)

TIPO DIBILANCIO

I saldoprevidenziale

negativo (anno)

Nuovapositività saldoprevidenziale

(anno)

I saldogestionalenegativo(anno)

Nuovapositività

saldogestionale

(anno)

AnnullamentoPatrimonio

(anno)

Patrimonio al2061 (mld di

euro)

STANDARD 2043 2051 MAI - NO 70,1

SPECIFICO MAI - MAI - NO 171,3

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3/2012 SETTEMBRE–DICEMBRE

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Grafico 1B: andamento delladotazione patrimoniale per glianni 2012-2061 (Specifico)

Grafico 2A: andamento delsaldo previdenziale e gestio-nale per gli anni 2012-2061(Standard)

Grafico 2B: andamento deisaldi previdenziale e gestio-nale per gli anni 2012-2061(Specifico)

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LA PREVIDENZA FORENSE

218 ORIGINI

L’ente di Previdenza a favore degli Avvocati e dei Procu-ratori (quest’ultima figura professionale abolita e soppres-sa con la L. 24.02.1997 n. 27) viene istituito per la pri-ma volta nella prima metà dell’anno 1934 con la Legge13.04.1933 n. 406 (pubblicata in G.U. 11.05.1933 n.112) con il precipuo ed esclusivo compito di erogare pre-stazioni previdenziali, temporanee o continuative a favoredegli Avvocati e dei Procuratori e delle loro famiglie. Lalegge istitutiva prevedeva che all’ente fossero iscritti d’uf-ficio tutti gli Avvocati e Procuratori iscritti negli albi(ordinario, tenuto dai Consigli degli Ordini territoriali,speciale per i patrocinanti avanti alla Corte di Cassazionee altre giurisdizioni superiori, tenuto dal Consiglio Na-zionale Forense) e che il finanziamento avvenisse preva-lentemente mediante la corresponsione di un contributoannuale e di un contributo per ciascun giudizio e perogni grado di giurisdizione (c.d. “marche Cicerone”,eliminate negli anni ’80 del secolo scorso). Quest’ul-timo contributo, proprio per la caratterizzazione di enteprevidenziale, non era ripetibile dalle parti. Con il succes-sivo Regio Decreto 02.05.1935 n. 642 (“Organizzazionee funzionamento dell’ente di previdenza a favore degliAvvocati e dei Procuratori”) veniva fissata la sede legalein Roma e venivano disciplinati l’organizzazione e il fun-zionamento dell’ente, cui veniva espressamente ricono-sciuta personalità giuridica, con l’assoggettamento allavigilanza del Ministro di Grazia e Giustizia di concertocon quello delle Finanze e quello delle Corporazioni.Le prestazioni, a favore degli Avvocati e Procurato-ri che esercitavano effettivamente la professione o cheavevano “abbandonato l’esercizio professionale per in-validità derivante da malattia, da vecchiaia o da qual-siasi altra causa”, venivano erogate in base al sistemacontributivo (cioè la pensione è calcolata in base aiversamenti contributivi accantonati e capitalizzati me-diante un tasso, unico o variabile, annualmente; il risul-tato di tale capitalizzazione - c.d. “montante finanziariodei contributi” - viene trasformato in Rendita Vitalizia,in base alle aspettative di vita media residuale) e con-sistevano in elargizioni di carattere temporaneo (incaso di necessità contingenti) e continuative (in caso dinecessità permanenti per invalidità assoluta da malattia,da vecchiaia o da altra causa). Le famiglie degli Avvocati

e dei Procuratori (coniuge superstite; figli; ascendenti;fratelli e sorelle, se viventi a carico) potevano riceveresolo delle elargizioni temporanee e nei casi di assolutanecessità e “nessuna erogazione” poteva essere dispostaa favore delle famiglie trascorsi dieci anni dalla mortedell’iscritto” ad eccezione del caso in cui si trattava “delconiuge e dei figli minori”. Nelle disposizioni transitoriee finali del suddetto decreto regio veniva stabilito, poi,che nel primo quinquennio di funzionamento l’ente po-teva disporre erogazioni solo temporanee, con un limitedi importo complessivo non superiore ad un terzo delleentrate accertate nell’anno precedente.Il finanziamento dell’ente, oltre che – come sopra ricor-dato - con il contributo personale annuale (pagabile intre rate: 10 aprile, 10 agosto e 10 dicembre) e il contribu-to per ciascun giudizio e per ogni grado di giurisdizione(c.d. “marche Cicerone”), derivava dalla corresponsio-ne di una percentuale sulle retribuzioni percepite dagliiscritti per incarichi ricevuti dall’autorità giudiziaria, dailasciti, dalle donazioni e dai redditi del patrimonio.L’appena nato ente previdenziale era amministrato da unConsiglio, nominato con decreto dal Ministro di Graziae Giustizia di concerto con i Ministri per le Finanze eper le Corporazioni, i cui tratti essenziali consistevano:• durava in carica cinque anni e alla scadenza i compo-

nenti potevano essere rinnovati;• era composto da un rappresentante per ciascun mini-

stero vigilante (Grazia e Giustizia, Finanze e Corpo-razioni), dal Segretario del Sindacato Nazionale degliAvvocati e Procuratori (quest’ultimo organismo nelventennio fascista aveva sostituito il Consiglio Naziona-le Forense), da dieci Avvocati e Procuratori Legali (seida scegliersi tra quelli proposti in numero doppio dalSindacato degli Avvocati e Procuratori) e da un esperto;

• il Presidente (“ha la rappresentanza legale dell’ente”)e il Vice Presidente (“coadiuva il Presidente in tuttele attribuzioni a questo demandate e lo sostituisce incaso di assenza o di impedimento”) venivano nomina-ti dal Ministro di Grazia e Giustizia e venivano sceltitra i dieci Avvocati o Procuratori Legali, componentidel Consiglio;

• il Ministro di Grazia e Giustizia di concerto con i Mi-nistri delle Finanze e delle Corporazioni poteva scio-gliere il Consiglio di Amministrazione quando non erain grado di funzionare regolarmente o per altri gravi

Storia della previdenzae assistenza forensedi Giuseppe Antonio Madeo

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3/2012 SETTEMBRE–DICEMBRE

219motivi e contestualmente poteva nominare un Com-missario Straordinario per un periodo non superiore asei mesi, prorogabile sino ad un anno per gravi motivi,dopodiché il Consiglio doveva essere necessariamentericostituito, con le modalità e composizione previste.

Il controllo sull’amministrazione avveniva mediante unCollegio dei Revisori dei Conti che durava in carica dueanni, composto da tre membri effettivi (uno designatodal Ministro delle Finanze e uno designato dal Mini-stro delle Corporazioni) due supplenti (uno designatodal Ministro delle Finanze e uno designato dal Ministrodelle Corporazioni), scelti tutti tra persone estranea allacategoria degli Avvocati e dei Procuratori e nominati dalMinistro di Grazia e Giustizia.I Consigli dell’Ordine Circondariale degli Avvocati e Pro-curatori (allora denominati Sindacati), che come è notosono istituiti presso ogni Tribunale, per espressa pre-visione normativa (art. 27) funzionavano come organi(distaccati) dell’ente di previdenza, in quanto “ricevonole istanze per erogazioni che siano loro presentate, e lerimettono con parere motivato al comitato: adempianoai compiti loro demandati a norma del presente decretoe ad ogni incarico che sia loro affidato dagli organi cen-trali dell’ente. Possono anche, in casi d’urgenza, conce-dere erogazioni nei limiti e con le modalità che sarannostabiliti annualmente dal Consiglio d’Amministrazione”.Annualmente venivano predisposti e, poi, approvati nel-le riunioni ordinarie dal Consiglio d’Amministrazione ibilanci: preventivo (Novembre) e consuntivo (Aprile).Con il bilancio preventivo doveva essere determinatospecificatamente sia l’importo destinato ad erogazionitemporanee (con l’assoluto vincolo all’esercizio finan-ziario in corso) che quello destinato ad erogazioni con-tinuative. Il bilancio consuntivo, invece, conteneva sia ilconto d’esercizio che un conto patrimoniale.Ai componenti del Consiglio di Amministrazione e delComitato non spettava alcun compenso, ma solo il rim-borso delle spese di viaggio e soggiorno nel caso cherisedessero fuori Roma e fossero estranei all’amministra-zione dello Stato (art. 28).Oltre al Consiglio di Amministrazione dell’ente era pre-visto un Comitato (sostanzialmente una sorta dell’at-tuale Giunta Esecutiva), presieduto dal Presidente odal Vice Presidente, composto da tre rappresentantidei Ministeri di Grazia e Giustizia, delle Finanze e delle

Corporazioni e da tre altri membri nominati dal Consi-glio medesimo, preferibilmente tra i propri componentiresidenti in Roma, che provvedeva all’istruzione e alladecisione delle domande per le erogazioni temporaneeo continuative.In seguito, il regime e stato fascista, probabilmente e vero-similmente in considerazione dei mutamenti sociali, cul-turali ed economici del paese e delle conseguenti trasfor-mazioni verificatesi anche nel mondo professionale foren-se, con la Legge 11.12.1939 n. 1938 (“Riforma dell’Entedi Previdenza a favore degli Avvocati e dei Procuratori”),attribuisce all’ente previdenziale anche l’assistenza.Questa veniva attuata secondo il principio della mutua-lità. Nell’art. 1 della suddetta legge, infatti, viene espres-samente affermato che “La previdenza e l’assistenza, at-tuate secondo il principio della mutualità, costituisconoun dovere di solidarietà professionale fra gli Avvocati edi Procuratori e rientrano nella disciplina delle professioniforensi, stabilite dallo stato fascista per gli interessi supe-riori della giustizia. A tali finalità provvede l’Ente di Previ-denza fra Avvocati e i Procuratori, assicurando agli iscrittitrattamenti di previdenza e di assistenza”.L’ente, a seguito della suddetta normativa, veniva finan-ziato, oltre che dai lasciti, dalle donazioni e dai redditidel patrimonio, con il seguente meccanismo:• contribuzione annuale in percentuale (fissata bien-nalmente) del reddito professionale di ciascun iscrittosino a £. 12.000, accertato ai fini dell’imposta di ric-chezza mobile [prima imposta sui redditi istituita dall’u-nità d’Italia ed entrata in vigore il 14.07.1864 (abolita esostituita dall’Irpef con la riforma tributaria del 1973): ilreddito imponibile veniva presunto sulla base del valorelocativo dell’abitazione e tale presunzione, successiva-mente, nel 1852 veniva estesa anche a parametri correlatiall’attività professionale e d’impresa]. Questo contributonon era dovuto dagli iscritti con sei figli a carico.• contribuzione ulteriore in percentuale a titolo di“quota di mutualità”; con quote in percentuale variabi-li tra il 10% e il 30% per i successivi scaglioni di redditosuperiori a £. 12.000;• contributo per ciascun giudizio e per ogni gradodi giurisdizione, sia civile che penale; corresponsioneche avveniva mediante marche (c.d. “marche Cicerone”)che dovevano essere applicate sugli atti (civile: £. 3 inPretura, £. 8 in Tribunale, £. 10 in Corte d’Appello e

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LA PREVIDENZA FORENSE

220 £. 15 in Cassazione; penale: £. 2 in Pretura, £. 5 in Tri-bunale, £. 8 in Corte d’Appello e £ 15 in Cassazione) apena di irricevibilità da parte dei Cancellieri e dei Segre-tari degli Uffici giudiziari che erano responsabili dell’os-servanza di questa disposizione;• percentuale sulle retribuzioni percepite per incari-chi ricevuti dall’Autorità Giudiziaria.I trattamenti previdenziali e assistenziali venivano as-sicurati dall’ente, organizzato con sistema di finanzia-mento a capitalizzazione (ossia accantonamento deicontributi versati dagli iscritti in fondi di riserva e paga-mento delle prestazioni con i frutti dell’accantonamen-to o, ancora, accumulo di quanto versato dagli iscritti einvestimento del medesimo, con erogazione delle pre-stazioni e smobilizzo delle riserve matematiche accan-tonate), mediante:• un conto individuale (incrementabile con versamen-ti dagli iscritti c.d. “quote di integrazione” e mediantel’accreditamento degli “interessi attivi pari alla media diimpiego del patrimonio dell’ente”), previo prelevamentodella quota di mutualità;• un fondo di integrazione (costituito da tutti gli altriproventi e dalle quote di mutualità in misura non infe-riore a 2/3 e che serviva ad incrementare il conto indi-viduale per “quote di integrazione”, cui potevano essereesclusi, dal Consiglio di Amministrazione e in casi diparticolare gravità, gli iscritti radiati);• un fondo di assistenza (costituito da tutti gli altriproventi e dalle quote di mutualità per un ammontaredi 1/3).Con il Regio Decreto del 25.04.1940 n. 540 (“Norme diattuazione e di integrazione della Legge 11.12.1939 n.1938, riguardante l’Ente di Previdenza a favore degli Av-vocati e Procuratori”) venivano disciplinate la struttura,il funzionamento e la gestione finanziaria dell’ente me-desimo, nonché le modalità e l’entità delle corresponsio-ni dei trattamenti previdenziali e assistenziali; quest’ul-timi – come sopra ricordato - di carattere mutualistico.Tra il 1940 e il primo semestre del 1948, a causa dei tragicie dolorosi eventi della seconda guerra mondiale, interven-gono dei provvedimenti legislativi meramente interlocuto-ri e finalizzati solamente all’aumento e alla determinazionedel valore delle c.d. “marche cicerone” da versare in ciascungiudizio e in ogni stato e grado della giurisdizione (Legge29.04.1943 n. 433 e Decreto Legislativo Luogotenenziale

12.04.1946 n. 445 e Decreto Legislativo 09.04.1948 n.627). In quest’ultimo provvedimento (Decreto Legislativo09.04.1948 n. 627), però, le c.d. “marche cicerone” di-ventano ripetibili e sono espressamente poste a caricodelle parti (art. 3: “Le marche di cui al presente decretosono a carico delle parti”).Nel secondo semestre dell’anno 1948 con il Decreto Le-gislativo del Capo Provvisorio dello Stato 17.09.1948n. 331 viene maggiormente e meglio disciplinata lacomposizione del Consiglio di Amministrazione (art. 1– cinque Avvocati eletti nel proprio seno dal ConsiglioNazionale Forense, il quale designa fra essi il Presidentee il Vice Presidente, nonché da un rappresentante perciascuno dei Ministeri di Grazia e Giustizia, del Tesoroe del Lavoro e della Previdenza Sociale) e del Collegiodei Revisori dei Conti (art. 4 – da tre Avvocati, iscrittinell’Albo degli Avvocati di Roma, designati dal Con-siglio Nazionale Forense, nonché di un rappresentan-te per ciascuno dei Ministeri di Grazia e Giustizia, delTesoro e del Lavoro e della Previdenza Sociale, nonchédue componenti supplenti, uno designato dal ConsiglioNazionale Forense e l’altro dal Ministero del Tesoro).

ISTITuZIONE

Terminata la fase immediatamente post bellica, il Par-lamento repubblicano, nel contesto sociale, economicoe culturale proteso alla ricostruzione del paese sia dalpunto di vista strutturale che dal punto vista delle di-namiche legislative e organizzative dei principi e deicapisaldi di uno stato democratico, emanava la Legge08.01.1952 n. 6, con la quale veniva istituita la CassaNazionale di Previdenza e Assistenza a favore degliAvvocati e dei Procuratori (diretta antesignana dell’o-dierna e attuale Fondazione), avente sede in Roma epersonalità giuridica di diritto pubblico, allo scopodi provvedere ai trattamenti di previdenza e assistenza.I lineamenti essenziali delle ente risultavano:• iscrizione obbligatoria per gli Avvocati e i Procuratoriche esercitano la professione con carattere di continui-tà e sono iscritti d’ufficio coloro che sono compresi neiruoli dell’imposta di ricchezza mobile, mentre l’iscrizio-ne è facoltativa e quindi a domanda per coloro che nonrisultano essere compresi nei suddetti ruoli perché nonraggiungono il minimo di reddito imponibile;

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3/2012 SETTEMBRE–DICEMBRE

221• accertamento dei redditi attraverso l’imposta di ric-chezza mobile [prima imposta sui redditi istituita dall’u-nità d’Italia ed entrata in vigore il 14.07.1864 (abolita esostituita dall’Irpef con la riforma tributaria del 1973): ilreddito imponibile veniva presunto sulla base del valorelocativo dell’abitazione e tale presunzione, successiva-mente, nel 1852 veniva esteso anche a parametri corre-lati all’attività professionale e d’impresa];• Sistema di Finanziamento a Capitalizzazione (ossiaaccantonamento dei contributi versati dagli iscritti infondi di riserva e pagamento delle prestazioni con i frut-ti dell’accantonamento o, ancora, accumulo di quantoversato dagli iscritti e investimento del medesimo, conerogazione delle prestazioni e smobilizzo delle riservematematiche accantonate), con il patrimonio provenien-te da tutti i beni del precedente ente, dai contributi perciascun giudizio e per ogni grado di giurisdizione, daicontributi corrisposti per le registrazioni di ogni senten-za o decreto, nonché all’atto della spedizione della primacopia, dalla percentuale sulle retribuzioni per incarichida parte dell’Autorità Giudiziaria, dal contributo perso-nale annuale, dai versamenti volontari degli iscritti, dairedditi da patrimonio e ogni altra eventuale entrata.Mentre l’Assistenza a favore degli iscritti “che si trovinoin stato di bisogno” veniva attuata con delle provvidenze(annualmente veniva assegnato a tale capitolo il 20 percento delle entrate dei contributi versati per ciascun giu-dizio e per ogni grado di giurisdizione, il 5 per cento deicontributi corrisposti per le registrazioni di ogni sentenzao decreto e il 25 per cento dei contributi sulle retribuzioniper incarichi da parte dell’Autorità Giudiziaria) attraversoi Consigli dell’Ordine territoriale, con ripartizione pro-porzionale in base al numero dei rispettivi iscritti.I trattamenti previdenziali, invece, consistevano in Pen-sione vecchiaia [(reversibile): a qualunque età dopo 40di iscrizione o dopo 25 anni e 70 anni d’età e in Pensionidi Invalidità (non reversibile, fatto salvo il diritto deglieredi di percepire la differenza, qualora l’ammontare deiratei di pensione di invalidità riscossi dall’iscritto primadella sua morte risultava inferiore all’importo delle som-me che all’atto della liquidazione della pensione eranoaccreditate sul suo conto individuale). L’iscritto, però,in luogo del trattamento pensionistico aveva facoltà diottenere la liquidazione in contanti del valore capitale.Con la suddetta normativa, come sopra ricordato, è sta-

ta delineata e organizzata la Cassa Forense così come èsostanzialmente oggi.Gli organi della Cassa, infatti, eccezion fatta per i Consiglidell’Ordine che oggi non sono più compresi, sono quelliattualmente esistenti (Presidente, Vice Presidente, Comi-tato dei Delegati, Consiglio di Amministrazione, GiuntaEsecutiva e Collegio dei Revisori dei Conti). La rappre-sentanza legale dell’ente spettava (e spetta) al Presidente,questo durava in carica due anni e veniva eletto dal Con-siglio di Amministrazione fra i suoi componenti (oggi ilPresidente è eletto dal Comitato dei Delegati). Il Consigliodi Amministrazione, veniva convocato “almeno ogni seimesi o straordinariamente su richiesta di almeno tre deisuoi componenti” durava in carica due anni e constava disette componenti nominati dal Comitato dei Delegati ascrutinio segreto fra gli iscritti alla Cassa. Il Comitato deiDelegati doveva essere convocato dal Presidente che lopresiedeva almeno una volta all’anno o a richiesta dei De-legati che rappresentavano almeno un quarto degli iscrittialla Cassa. Esso, si componeva con i rappresentanti di tut-ti gli Ordini forensi (uno per distretto di Corte d’Appelloe quindi in complessivi ventotto) che venivano nominaticon le medesime norme dettate per l’elezione dei compo-nenti il Consiglio Nazionale Forense. Ogni singolo De-legato, “in relazione al numero complessivo degli iscrittialla Cassa, compresi negli albi dei Consigli dell’Ordine delsuo distretto”, aveva diritto: a) un voto se gli iscritti eranocinquanta o frazione di cinquanta e a un altro voto se gliiscritti erano compresi tra cinquanta e cento; b) oltre aidue voti di cui sopra, a un altro voto per ogni cento o fra-zione di cento se gli iscritti non superano i cinquecento;c) oltre ai voti di cui sopra per i primi cinquecento, a unaltro voto per ogni duecento o frazione di duecento se ilnumero degli iscritti supera i cinquecento.Il Comitato dei Delegati aveva le seguenti principalifunzioni: a) stabiliva i criteri generali cui doveva uni-formarsi l’amministrazione della Cassa; b) approvavail Regolamento interno della Cassa e le eventuali suc-cessive modifiche; c) nominava il Consiglio di Ammini-strazione; d) approvava i bilanci; e) deliberava la misuradegli assegni di pensione o del capitale corrispondente,il saggio di interesse e le modalità di riscossione dei con-tributi, nonché l’eventuale integrazione degli assegni dipensione con una indennità di contingenza; f) esercitavatutte le attribuzioni previste dalla legge.

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LA PREVIDENZA FORENSE

222 Pur meglio disciplinata e organizzata [(anche con prov-vedimenti legislativi successivi: L. 07.02.1956 n. 65“Devoluzione della Cassa Nazionale di Previdenza eAssistenza a favore degli Avvocati e dei Procuratori disomme depositate presso le Cancellerie giudiziarie”; L.31.07.1956 n. 991 “Modificazioni alla L. 08.01.1952 n.6”; L. 20.02.1958 n. 96 “Modificazioni all’art. 56 della L.08.01.1952 n. 6”; L. 10.04.1962 n. 164 “Miglioramenti altrattamento di quiescenza degli Avvocati e Procuratori”]sia sotto l’aspetto strutturale [gli organi e le rispettive at-tribuzioni (Presidente, Vice Presidente, Comitato dei De-legati, Consiglio di Amministrazione, Giunta Esecutiva,Collegio dei Revisori dei Conti e Consigli dell’Ordine), lagestione patrimoniale e i trattamenti)] la Cassa mantie-ne inalterato il sistema di finanziamento a capitalizza-zione (ossia accantonamento dei contributi versati dagliiscritti in fondi di riserva e pagamento delle prestazionicon i frutti dell’accantonamento o, ancora, accumulo diquanto versato dagli iscritti e investimento del medesimo,con erogazione delle prestazioni e smobilizzo delle riservematematiche accantonate) sino alla Legge 25.02.1963n. 289, con la quale vengono aboliti i conti individualicostituiti da versamenti volontari e si passa al finan-ziamento con il sistema a ripartizione (ossia gli oneriannuali relativi alla erogazione delle prestazioni previden-ziali e assistenziali vengono pagati con i contributi versatiper il medesimo anno dagli iscritti in attività lavorativa,realizzando così quello che viene comunemente definitopatto intergenerazionale).Nel corso degli anni sessanta e settanta con la Legge05.07.1965 n. 798, viene istituita (art. 8) l’AssistenzaSanitaria a favore degli Avvocati e dei Procuratori Legali– e dei loro familiari a richiesta - da parte della Cassa,con gestione e contabilità separate rispetto alla gestionedella Previdenza e dell’Assistenza e mediante la stipula diapposita convenzione con uno degli enti di diritto pub-blico che provvedono all’assistenza contro le malattie.L’istituita Assistenza Sanitaria consisteva essenzialmentenell’assistenza ospedaliera, tanto medica che chirurgica,e negli accertamenti diagnostici di laboratorio e nellecure fisiche. Con le successive Leggi 12.03.1968 n. 237,12.03.1968 n. 410, 24.12.1969 n. 991, 19.05.1971 n.395 e 22.07.1975 n. 319 (e suo Regolamento di Ese-cuzione emanato con D.M. 27.04.1976), intervengonotutta una serie di provvedimenti di riforma alla Legge

08.01.1952 n. 6, che, pur incidenti sia sui contributiche sui trattamenti erogati, non modificavano l’impiantogenerale dell’ente, eccezion fatta per la elezione, com-posizione e durata in carica del Comitato dei Delegati.Con tali ultimi provvedimenti (L. 22.07.1975 n. 319e suo Regolamento di Esecuzione emanato con D.M.27.04.1976), infatti, si passa dall’elezione indiretta alsuffragio diretto dei Delegati sulla base di liste rigideconcorrenti nell’ambito del collegio elettorale, compren-dente uno o più distretti di Corte d’Appello, in ragionedi uno ogni mille iscritti alla Cassa o frazione superiore atrecento e la durata in carica passa da due a quattro annida computarsi dalla data di proclamazione.Si arriva così [grazie anche al grande e paziente contri-buto scientifico-normativo dell’Avv. Dario Donella (giàPresidente, seppure per un breve periodo, e più volteConsigliere d’Amministrazione e del Comitato dei Dele-gati del quale è attuale componente), in collaborazionecon parlamentari (On. Raimondo Ricci) e altri Avvocati(Carlo Majno) appassionati e “specialisti” della materiaprevidenziale forense] alla grande riforma attuata conla Legge 20.09.1980 n. 576 (“Riforma del SistemaPrevidenziale Forense”) che ancora oggi costituisceil perno fondamentale della Cassa Forense e al qualesi sono ispirati anche gli altri enti previdenziali deiliberi professionisti.I principi fondamentali di questa riforma, come inte-grata e modificata con la Legge 11.02.1992 n. 141 (perquanto riguarda il sistema contributivo, le iscrizioni, leprestazioni e le sanzioni) sono:• parziale correlazione tra redditi dichiarati (e quindi

contributi versati) e trattamenti pensionistici;• salvaguardia dei principi solidaristici (espressi nell’art.

38 della Costituzione: “ogni cittadino inabile al lavo-ro e sprovvisto di mezzi necessari per vivere ha dirit-to al mantenimento e all’assistenza sociale. I lavoratorihanno diritto che siano provveduti e assicurati mezziadeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortu-nio, malattia invalidità e vecchiaia, disoccupazioneinvolontaria. Gli inabili ed i minori hanno diritto allaeducazione e all’avviamento professionale. Ai compitiprevisti in questo articolo provvedono organi ed istitutipredisposti o integrati dallo Stato. L’assistenza privata èlibera”) mediante la previsione di una pensione mini-ma e l’abbassamento delle pensioni più elevate (con

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3/2012 SETTEMBRE–DICEMBRE

223l’imposizione di un tetto di reddito massimo pensio-nabile, stabilito e deliberato annualmente dal Comitatodei Delegati) e con l’imposizione di un contributodi solidarietà a carico dei possessori di redditi altisull’eccedenza di reddito oltre tetto massimo pen-sionabile (privo di riflessi sulla pensione individuale).In proposito, é bene sottolineare e evidenziare che ilcorollario irrinunciabile del Principio di Solidarietàè l’osservanza del Principio Etico della lealtà fiscale equindi contributiva. Nel sistema previdenziale forenseil Principio di Solidarietà trovava la sua piena e com-piuta applicazione, con la regolamentazione che segue:

• fondo di assistenza pari al 2% delle entrate correnti dibilancio;

• scaglionamento dell’aliquote di rendimento 1,75% -1,50% - 1,30% e 1,15%, tendenti a favorire una mag-giore redditività pensionistica dei redditi più bassi;

• proporzionalità (e non più progressività) dei contribu-ti soggettivi ed integrativi, con ripetizione parziale acarico dei clienti (2%);

• autodenuncia dei redditi ed autotassazione dei contri-buti da parte degli iscritti;

• flessibilità del meccanismo di aggiustamento delle en-trate e delle uscite;

• sistema di Finanziamento a Ripartizione, temperatodalla costituzione del Fondo di Garanzia (riserva le-gale, normativamente pari a 5 annualità delle pensio-ni in essere all’anno 1994, come disposto dal D.Lgs.30.06.1994 n. 509, ma che la Cassa in un’ottica pru-denziale in sede di bilancio consuntivo commisura,invece, alle pensioni in essere all’anno precedente, co-sicché oggi sono commisurate alle pensioni in essereall’anno 2011 e ammontano a circa sette annualità inluogo delle cinque previste per legge).

PRIVATIZZAZIONE E AuTONOMIA

Negli anni novanta, iniziato il processo di privatizzazio-ne (D.Lgs. 30.06.1994 n. 509, preceduto dalla Legge24.12.1993 di accompagnamento alla finanziaria del1994) degli enti previdenziali dei liberi professionisti,conseguenza dei mutamenti sociali e forse soprattuttodella situazione economica italiana, grandemente con-dizionata dal debito pubblico, come altri enti previden-ziali di categoria, la Cassa Forense, nell’intento di evi-

tare di confluire nel sistema generale dell’INPS o di unacostituenda Cassa Nazionale Unica di Previdenza pertutti i liberi professionisti e attratta dalla liberazione deivincoli e controlli pubblici sulla gestione e nella prospet-tiva di recuperare efficienza e funzionalità, dopo lungae approfondita discussione, con l’approvazione conDecreto Interministeriale (Ministro del Lavoro e dellaPrevidenza Sociale, Ministro del Tesoro e Ministro del-la Giustizia) 28.09.1995 dello Statuto e RegolamentoGenerale si è trasformata in Fondazione di dirittoprivato, rinunciando all’ombrello protettivo dello Statoche vi si è spogliato così delle responsabilità e obblighiche gli derivavano dall’art. 38 della Carta Costituzionale.In capo al nuovo ente previdenziale privatizzato, però,permangono una serie di tratti pubblicistici e in buonasostanza non si è concretizzata ancora appieno l’auto-nomia normativa, atteso che in materia la legge guida ècostituita dalla “Riforma del sistema pensionistico ob-bligatorio e complementare” (L. 08.08.1995 n. 335).Infatti, verso e per la Cassa Nazionale di Previdenza eAssistenza Forense sussistono diversi obblighi e vincoli:• permane l’obbligatorietà dell’iscrizione e della contri-

buzione;• deve svolgere l’attività previdenziale e assistenziale in

atto al momento della trasformazione;• permane l’obbligo della riserva legale per assicurare

la continuità nelle erogazioni delle prestazioni (oggicome sopra ricordato è pari a circa sette volte le pen-sioni in essere nell’anno 2011);

• permane l’obbligo di assicurare l’equilibrio di bilan-cio, con stabilità di gestione non inferiore a 15 anni(oggi 30 anni con proiezioni attuariali e tendenza a 50anni, per effetto dell’art. 1, comma 763, della Legge27.12.2006 n. 296 e del Decreto Interministeriale del29.11.2007 sui criteri di redazione dei bilanci tecnici, edal 30.09.2012 per effetto dell’art. 24, comma 24, delD.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, a 50 anni);

• è soggetto alla vigilanza dei Ministri della Giustizia,del Lavoro e del Tesoro (ora Ministero delle Finanze);

• è soggetto al Controllo della Corte dei Conti.Successivamente nel corso degli anni duemila la CassaForense ha adottato una serie di modifiche regolamenta-ri e ha proceduto alla riforma dello Statuto (approva-to con Decreto Interministeriale del 23.12.2003) perrendere la struttura e l’organizzazione più snella e più

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LA PREVIDENZA FORENSE

224 moderna, al fine di garantire i compiti istituzionali cui èproposta [art. 2 dello Statuto: a) assicurare agli avvocatiche hanno esercitato la professione con carattere di con-tinuità ed ai loro superstiti un trattamento previdenzialein attuazione dell’art. 38 della Costituzione ed in con-formità a quanto previsto dalla legge, dallo statuto e dairegolamenti; b) erogare assistenza a favore degli iscrittiindicati nell’art. 6 e dei loro congiunti, nonché di altriaventi titolo, secondo quanto previsto dalla legge, dallostatuto e dai regolamenti; c) gestire forme di previdenzaintegrativa nell’ambito della normativa generale vigente]agli attuali e futuri Avvocati.Per rispondere a quest’ultima esigenza e necessità, so-prattutto in conseguenza di quanto stabilito con l’art.1, comma 763, della Legge 27.12.2006 n. 296 e con ilDecreto Interministeriale del 29.11.2007, è stata varatala recente riforma strutturale del sistema previden-ziale Forense (con la modifica del “Regolamento per leprestazioni previdenziali” e del “Regolamento dei contri-buti”, approvati dal Comitato dei Delegati il 19.09.2008e riapprovati con Delibera del medesimo Organo il05.12.2009 a seguito delle recepite osservazioni, for-mulate il 25.11.2009 dal Ministero del Lavoro, il quale,poi, con Nota del 18.12.2009 l’ha approvata definitiva-mente, tanto è vero che la medesima è stata pubblica-ta nella Gazzetta Ufficiale del 31.12.2009 n. 303 e dal01.01.2010 la riforma è in vigore). Tale percorso rifor-matore, preceduto da alcune riforme parziali e “parime-triche” degli anni 2006 e 2007 [approvate con le NoteMinisteriali del 21.12.2006 e del 12.04.2007 e che sonoconsistite: a) nell’aumento dell’aliquota contributiva dal10% al 12% del contributo soggettivo a partire dall’anno2008; b) nella riduzione del 50% del contributo minimosoggettivo per i giovani Avvocati e per i Praticanti per iprimi tre anni di iscrizione a decorrere dal 01.01.2008;c) nell’eliminazione del contributo minimo integrativoper i giovani Avvocati e per i Praticanti per i primi treanni di iscrizione a decorrere dal 01.01.2008; d) nell’au-mento, a partire dal sesto anno successivo al pensiona-mento, del contributo di solidarietà al 4% da parte deipensionati c.d. attivi (cioè Avvocati che, pur percependoil trattamento pensionistico, continuino nell’attività pro-fessionale); e) nell’ampliamento all’intera vita lavorativadel periodo di riferimento su cui calcolare la media deiredditi ai fini pensionistici, con esclusione dei cinque

peggiori redditi, a partire dalle pensioni 01.02.2008; f)nell’applicazione del criterio di calcolo contributivo perla determinazione dei supplementi (biennale – trienna-le) di pensione, a partire dalle pensioni con decorrenza01.05.2007; g) nella fissazione della Pensione Minimanell’importo di € 9.960,00, rivalutabile annualmente inbase all’Istat (attualmente il “Trattamento Minimo Pen-sionistico” ammonta a € 10.911,00)], ha consentito econsente il raggiungimento di due fondamentali e im-prescindibili obiettivi che, poi, costituiscono l’humusdella riforma medesima: a) l’equilibrio economico-finanziario dei bilanci tecnici per un lunghissimoperiodo e, quindi, la sicurezza di potere corrispon-dere ed erogare anche alle future generazioni i trat-tamenti pensionistici e assistenziali; b) scongiurareil pericolo che i ministeri vigilanti, in mancanzadell’equilibrio economico-finanziario per un periodoinferiore a trenta anni, nominassero un commissariostraordinario con l’eventuale successiva messa in li-quidazione della Cassa Forense.In sintesi la riforma consisteva: a) nell’aumento gradualedei requisiti minimi per il pensionamento di vecchia-ia da 65 a 70 anni d’età e da 30 a 35 anni di effettivaiscrizione e contribuzione, con entrata a regime fissa-ta per l’anno 2021; b) nell’ammissibilità del pensiona-mento anticipato a 65 anni d’età previa applicazione diun coefficiente di riduzione dell’importo pari al 5% diogni anno anticipato; c) nell’ammissibilità del pensio-namento anticipato a 65 anni d’età senza applicazionedel coefficiente di riduzione dell’importo pari al 5% diogni anno anticipato per coloro che abbiano maturatoquaranta anni di effettiva iscrizione e contribuzione; c)nella graduale eliminazione dei supplementi contribu-tivi di pensione, con eliminazione totale e definitiva apartire dall’anno 2021; d) nell’aumento graduale dei re-quisiti minimi per il pensionamento di anzianità da 58a 62 anni d’età e da 35 a 40 anni di effettiva iscrizionee contribuzione, con entrata a regime fissata per l’anno2021; e) nella riduzione, nel rispetto del pro rata, deicoefficienti di rendimento per il calcolo della pensio-ne da quattro (1,75% - 1,50% - 1,30% - 1,15%) a due(1,50% - 1,20%); f) aumento dal 12% al 13% dell’a-liquota del contributo soggettivo annuo a carico degliiscritti del reddito professionale Irpef entro il tetto mas-simo pensionabile; g) nella corresponsione obbligatoria

Storia della previdenzae assistenza forense

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3/2012 SETTEMBRE–DICEMBRE

225di un contributo modulare pari all’1% (oltre all’eventua-le volontaria contribuzione modulare dall’1% al 9% delreddito professionale Irpef entro il tetto massimo pen-sionabile per la c.d. pensione modulare, cioè una quotadi pensione aggiuntiva calcolata con il sistema contribu-tivo) a carico degli iscritti del reddito professionale Irpefentro il tetto massimo pensionabile; h) nell’aumento dal4% al 5% dell’aliquota del contributo soggettivo annuoa carico dei pensionati di vecchiaia iscritti agli albi delreddito professionale Irpef entro il tetto massimo pen-sionabile; i) nell’aumento del contributo integrativo sinoall’anno 2015, ripetibile dal cliente, dal 2% al 4% delvolume d’affari dichiarato ai fini Iva.Varata e ottenuta l’approvazione della suddetta riformaprevidenziale forense, per certi versi “rivoluzionaria” ecomunque anticipatoria di alcuni istituti (pensione mo-dulare – pensione anticipata) non solo rispetto ad al-tri enti previdenziali privati ma anche rispetto a quellipubblici (INPS – INPDAP) gli organi della Cassa, forseillusoriamente, pensavano, quantomeno per un certoperiodo di tempo, di potersi dedicare con tranquillitàad altri aspetti del sistema che pure necessitavano e ne-cessitano di cambiamenti e riorganizzazione: l’assistenzaagli iscritti, la funzionalità e la struttura dell’ente, purconsapevoli, però, che il processo riformatore era anco-ra in atto e che bisognava rimanere attenti sui pericoliincombenti sulla Cassa Forense, al fine di fronteggiarli

prontamente e scongiurare di perderla e finire nell’isti-tuto previdenziale pubblico.Pericoli che, purtroppo, sono divenuti stringenti e attua-li a distanza di pochissimo tempo dall’entrata in vigoredella riforma (01.01.2010) con l’art. 24, comma 24, delD.L. 06.12.2011 n. 201, convertito in L. 22.12.2011n. 214 [“In considerazione dell’esigenza di assicurarel’equilibrio finanziario delle rispettive gestioni in con-formità alle disposizioni di cui al D.L.vo 30.06.1994 n.509, e al D.L.vo 10.02.1996 n. 103, gli enti e le formegestorie di cui ai predetti decreti adottano, nell’eserci-zio della loro autonomia gestionale, entro e non oltre il30.09.2012, misure volte ad assicurare l’equilibrio traentrate contributive e spesa e prestazioni pensionistichesecondo i bilanci tecnici riferiti ad un arco temporaledi cinquantenni. Le delibere in materia sono sottopo-ste all’approvazione dei Ministeri vigilanti secondo ledisposizioni di cui ai predetti decreti; essi si esprimonoin modo definitivo entro trenta giorni dalla ricezione ditali delibere. Decorso il termine del 30.09.2012 senzal’adozione dei previsti provvedimenti, ovvero in casodi parere negativo dei Ministeri vigilanti, si applicano,con decorrenza dal 01.01.2012: a) le disposizioni dicui al comma 2 del presente articolo sull’applicazionedel pro-rata agli iscritti alle relative gestioni (la quota dipensione corrispondente è calcolata secondo il sistemacontributivo); b) un contributo di solidarietà, per gli

TIPOLOGIA DIPENSIONE

ANNO

DI NASCITAETÀ ANAGRAFICA ANZIANITÀ MINIMA

PREVISTA

vecchiaia 1947 66 31

anzianità 1955 58 38

contributiva 1947 66 5

invalidità 5

inabilità 5

supplemento per le pensioni di vecchiaia con decorrenza dal 2013 è previsto un unicosupplemento dopo quattro anni

defilippi
Font monospazio
ERRATA CORRIGE: L'anzianità minima prevista in caso di pensione di anzianità è di 36 anni anziché 38 come indicato nei prospetti
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LA PREVIDENZA FORENSE

226 anni 2012 e 2013, a carico dei pensionati nella misu-ra dell’1 per cento], e si è dovuto ricorrere ai ripari evarare alcune modifiche alla riforma del 2008-2010 e,in particolare, al regolamento dei contributi e al rego-lamento delle prestazioni. Modifiche che consentirannodi raggiungere l’obiettivo di stabilità di cinquanta anni,imposto dalla normativa sopra richiamata, e garantire ilfuturo previdenziale degli iscritti, soprattutto di quellipiù giovani. Le modifiche approvate, nel rispetto delpro-rata e pur conservando l’attuale sistema retributivocorretto, avvicinano questo vieppiù al sistema contri-butivo e consistono: a) fissazione, nel rispetto del prorata, di un unico coefficiente di rendimento per il cal-colo della pensione (1,40%) in luogo di due (1,50%- 1,20%); b) adeguamento dell’aliquota del contributo

soggettivo annuo a carico degli iscritti del reddito pro-fessionale Irpef entro il tetto massimo pensionabile, fis-sato al 14% dal 01.01.2013, al 14,50% dal 01.01.2017e al 15% dal 01.01.2021; c) conferma del contributodi solidarietà a carico dei pensionati che proseguononell’attività professionale, fissato precedentemente nellamisura del 7% del reddito professionale Irpef entro iltetto massimo pensionabile; d) conferma del contribu-to integrativo, precedentemente fissato nella misura del4% del volume d’affari dichiarato ai fini Iva; e) confer-ma della contribuzione modulare volontaria dall’1% al10% del reddito professionale Irpef entro il tetto mas-simo pensionabile per la c.d. pensione modulare, cioèuna quota di pensione aggiuntiva calcolata con il siste-ma contributivo. ■

Storia della previdenzae assistenza forense

LA PENSIONE DI VECCHIAIA NEL 2013

anno di nascita età anagrafica anzianitàcontributiva supplemento

1947 66 31 unico supplemento dopoquattro anni

LA PENSIONE DI ANZIANITA’ NEL 2013

anno di nascita età anagrafica anzianità contributiva

1955 58 38

LA PENSIONE CONTRIBUTIVA NEL 2013

anno di nascita età anagrafica anzianitàcontributiva supplemento

1947 66 5 nessun supplemento

defilippi
Font monospazio
ERRATA CORRIGE: L'anzianità minima prevista in caso di pensione di anzianità è di 36 anni anziché 38 come indicato nei prospetti
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3/2012 SETTEMBRE–DICEMBRE

227LA PENSIONE DI INVALIDITA’ NEL 2013

decorrenza iscrizioneCassa

anzianitàcontributiva riduzione capacità lavorativa

anteriore al40° anno di età 5 meno di un terzo

LA PENSIONE DI INABILITA’ NEL 2013

decorrenzaiscrizione Cassa

anzianità

contributivariduzione capacità lavorativa

anteriore

al 40° anno di età5 totale

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LA PREVIDENZA FORENSE

228 La Riforma Previdenziale Forense in atto porta con sé in-terventi innovativi di grande peso strategico, che illustra-no e motivano scelte fondamentali che sta compiendo,in questo campo, l’avvocatura italiana, preso atto delleevoluzioni in essere del mercato del lavoro e della stessasocietà civile. Il Presidente della Cassa, Alberto Bagnoli,il 21 settembre, alla X Conferenza della Cassa Forense,ha efficacemente sintetizzato la prospettiva: “Autonomiae solidarietà sono i valori che non dobbiamo abbando-nare: gli unici in grado di valorizzare l’avvocatura”.Trovandosi a gestire un sistema previdenziale totalmen-te autofinanziato, in un momento storico in cui l’insor-gere del problema demografico impone la soluzione diquestioni di stabilità strutturale, per il rapido mutaredel rapporto tra il numero dei pensionati e quello degliiscritti, la Cassa Forense ha cercato di dare risposte ade-guate per garantire, da un lato, interventi solidaristiciper la categoria, che motivano l’esistenza stessa di unospecifico Ente Previdenziale, e dall’altro, una correlazio-ne del futuro tenore di vita del professionista pensionatoal reddito prodotto durante la vita lavorativa.Se l’innalzamento della contribuzione minima tende,pur se non integralmente, a dare copertura alla previ-sione di spesa per l’erogazione delle pensioni minime,attuando l’aspetto solidaristico del sistema previdenzia-le, che consente di salvaguardare l’adeguatezza “sociale”della prestazione erogata, il “Contributo Modulare”, in-trodotto in vista della futura erogazione di una Quota diPensione Modulare, apre a scenari in cui l’avvocato atti-vo può decidere di salvaguardare il livello di adeguatez-za individuale della propria futura prestazione, attraver-so il volontario investimento previdenziale di una partedel suo reddito professionale; in tal modo pone le basiper il contestuale sviluppo di una componente di tipoassicurativo nel sistema pensionistico. Il Ministro delLavoro Elsa Fornero, intervenuta il 21 settembre scor-so alla decima conferenza della Cassa Forense, ha cosìespresso la propria soddisfazione per l’azione intrapresa:“Mi sembra sia stato colto l’appello di dare solidità e so-stenibilità finanziaria alle Casse, separando la solidarietàdalla funzione più squisitamente previdenziale.”Almeno per l’anno in corso (è del 26 ottobre la notizia chela commissione Finanze della Camera, nel suo parere fa-vorevole alla Legge di stabilità, chiede al Governo di can-cellare la retroattività delle nuove norme sulle detrazioni

e sulle deduzioni fiscali), l’attuazione dell’investimentoprevidenziale modulare dovrebbe essere ancora tutelata,al pari della contribuzione soggettiva obbligatoria, da unregime fiscale di totale deducibilità, che comporta una ri-duzione media dei relativi esborsi che va dal 20 al 30%,“recuperabili” attraverso l’applicazione di tali benefici tri-butari; peraltro tale esborso non incide sul limite di de-ducibilità contributiva imposto ad altre eventuali formeprevidenziali integrative (con le quali è, finora, cumulabi-le); la sua rivalutazione è assicurata dal rendimento dellerisorse patrimoniali della Cassa, con assicurazione di unincremento minimo annuo dell’1,5 %, per mantenere ilquale è prevista la costituzione di uno specifico fondo digaranzia.La contribuzione al finanziamento della quota modularedi pensione è proporzionale, in misura che va dall’1 al10%, al reddito professionale dichiarato ai fini Irpef entroil tetto; in prima attuazione dell’istituto è stato previsto,anche a scopo “promozionale” (per spingere cioè il pro-fessionista “distratto” a misurarsi con l’introduzione ditale novità, e quindi prendere coscienza dell’esistenza diuna simile opportunità), l’imposizione di un contributosoggettivo modulare minimo obbligatorio, pari appuntoall’1% del reddito professionale, sussistendo comunque,per tutti gli iscritti alla Cassa, l’obbligo di versare unaquota minima di contributo modulare, rivalutata in baseall’inflazione, che per il corrente anno 2012 è pari ad€185,00, e per il 2011 è stata di € 180,00, dal 2013 lacontribuzione per la pensione modulare è volontaria enon più obbligatoria.Ciascun iscritto, oggi, può dunque decidere autonoma-mente il proprio investimento previdenziale, e persona-lizzare in tal modo l’adeguatezza della futura prestazione,secondo la propria percezione individuale, investendo inprevidenza modulare una percentuale delle sue entrateche egli stesso fissa, tra l’1 e il 10 % del reddito IRPEF,sempre entro il cosiddetto “tetto”; il massimo investimen-to previdenziale totale, nel 2012, potrà toccare il 23%del reddito professionale (13% di contributo soggettivo,1% di contributo modulare obbligatorio, 9% di contribu-to modulare volontario); nelle previsioni dell’azione giàintrapresa dalla Cassa per assicurare la sostenibilità deibilanci a 50 anni, deliberata a settembre dal Comitato deiDelegati della Cassa, già approvata dai Ministeri vigilan-ti, dal 2013 il versamento contributivo per fini pensioni-

Riforma Previdenziale,prospettive ed opportunitàdi Virginia Troisi

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3/2012 SETTEMBRE–DICEMBRE

229stici – sempre su base volontaria – potrà raggiungere il24% del reddito professionale: infatti la previsione per ilprossimo anno è che l’aliquota del contributo soggettivosia portata al 14%, inglobando in un’unica voce le per-centuali degli attuali contributi soggettivi obbligatori, siadi base (13%) che modulare (1%); ulteriori versamenti“extra”, interamente volontari, a titolo di contributo mo-dulare, potranno essere effettuati in misure aggiuntivecomprese tra l’1% e il 10% delle entrate nette professio-nali: l’investimento previdenziale potrà quindi raggiunge-re, complessivamente, il 24% del reddito IRPEF, sempreentro il tetto massimo.Il risparmio pensionistico può essere quindi molto dif-ferenziato, spaziando ad esempio, per l’anno 2011 (mo-dello 5 del 2012) da un minimo di € 2.580,00 (pari aisoli minimi del contributo soggettivo di base e modulareobbligatori, possibile in presenza di redditi professionaliche arrivino al massimo ad € 18.000,00), ad un massimodi € 20.723,00, raggiungibile da chi, avendo prodotto unreddito pari o superiore al tetto massimo di € 90.100,00,decida di investire in contributo modulare nella misurapiù elevata prevista, pari al 10% di tale limite redditua-le; per l’anno 2012 (modello 5 del 2013) l’investimentoprevidenziale, da un minimo di € 2.625,00 (pari ai soliminimi dei contributi soggettivi, di base e modulare, ob-bligatori possibile in presenza di redditi professionali chearrivino al massimo ad €18.500,00), si può estenderefino ad un massimo di € 21.056,50, raggiungibile da chiha prodotto un reddito pari o superiore al tetto massimodi € 91.550,00 e decida di investire in contributo modu-lare il 10% di tale soglia del reddito professionale.Occorre sottolineare che, non perseguendo la Cassa sco-pi di lucro, e prevedendo di utilizzare le strutture giàesistenti sia per la riscossione che per l’amministrazionedel fondo patrimoniale relativo a tale quota modularedei contributi, nonché per l’erogazione delle quote di

pensione modulare, la gestione inerente non compor-terà alcuna spesa aggiuntiva, e di conseguenza nessunaparte di contributo modulare verrà distratta a tale fine.Al momento del pensionamento, il montante dei con-tributi rivalutati, con adeguamento alla piena inflazio-ne, viene trasformato in rendita vitalizia sulla base dicoefficienti attuariali che, a breve, terranno conto, oltreche delle opportunità di investimento della Cassa, delrischio demografico specifico della categoria professio-nale, come auspicato anche dal ministro Fornero.La presenza della componente a capitalizzazione, at-tualmente realizzata attraverso la quota di pensionemodulare, che sarà quantificata con il particolare cri-terio contributivo illustrato, accanto alla quota di basedella pensione, finanziata con sistema a ripartizione, eche continuerà ad essere calcolata con metodo retribu-tivo, ma su tutta la vita lavorativa e con l’applicazionedi un’unica aliquota di rendimento, inizialmente fissataall’1,40%, in luogo delle due al momento utilizzate, at-tenua i problemi legati alle tendenze demografiche, chevedono una crescita del numero dei pensionati rispettoalla popolazione attiva; il rischio di pensione insufficien-te in caso di inflazione elevata, presente nei sistemi acapitalizzazione, che in ogni caso viene mitigato dallacontemporanea esistenza di una quota finanziata a ri-partizione, è comunque neutralizzato dall’assicurazionedi un incremento minimo annuo dell’1,5% garantito,come già esposto, attraverso la costituzione di uno spe-cifico fondo. Dunque, l’introdurre e gestire contempo-raneamente diversi sistemi di risparmio previdenzialecontribuirà a mettere il professionista al riparo dai rischipresenti in ciascun tipo di management, attuato singo-larmente. In un prossimo futuro, il divenire stesso deicontesti demografici, generali e specifici della professio-ne forense, orienteranno i successivi possibili sviluppidi un sistema previdenziale avanzato e lungimirante. ■

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LA PREVIDENZA FORENSE

230

REQUISITI DI PENSIONAMENTO*

Pensioni di vecchiaia con metodo contributivo di cui alla L. 335/95

PENSIONE DI VECCHIAIA70 anni di età

Da 5 a 34 anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa

Pensioni di vecchiaia e di anzianità con metodo retributivo sostenibile

PENSIONE DI VECCHIAIA70 anni di età

35 anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa

PENSIONE DI ANZIANITà62 anni di età (con cancellazione dagli Albi)

40 anni di iscrizione e contribuzione alla Cassa

*Requisiti a regime nel 2021

Riforma del SistemaPrevidenziale Forense:retributivo misto sostenibile

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3/2012 SETTEMBRE–DICEMBRE

231

MINIMI CONTRIBuTIVI 2013

CONTRIBuTO SOGGETTIVO MINIMO Euro 2.700

CONTRIBuTO INTEGRATIVO MINIMO Euro 680

FINANZIAMENTO DEL SISTEMA

ALIquOTE CONTRIBuTIVE

CONTRIBuTI SOGGETTIVI ISCRITTI ALLA CASSA

A partire dal 2013 aumento dal 13% al 14%dell’aliquota sul reddito professionale Irpef entroil tetto di euro 94.000, con ulteriore aumento al14,5% a partire dal 2017, e al 15% a partire dal2021 (anno di entrata a regime della riforma)

3% oltre il tetto a fini solidaristici

CONTRIBuTI SOGGETTIVO PENSIONATIuLTRASETTANTENNI

pari al 50% dell’aliquota soggettiva entro il tettoapplicata agli iscritti attivi

3% oltre il tetto

CONTRIBuTI SOGGETTIVI VOLONTARI ISCRITTIALLA CASSA (PER quOTA MODuLARE DIPENSIONE)

Contributo modulare dall’1% al 10% delreddito professionale Irpef entro il tetto (utile alfinanziamento di una quota di pensione contributiva)

CONTRIBuTO INTEGRATIVO4% del volume d‘affari dichiarato ai fini Iva

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LA PREVIDENZA FORENSE

232

2012

Soggettivo di base 2.440

Soggettivo modulare obblig. 185

Integrativo 660

T O T A L E 3.285

2013 (+ ISTAT 2,7%)

Soggettivo di base 2.505

Soggettivo modulare obblig. 190

Integrativo 680

T O T A L E 3.375

Dopo la riforma

CONTRIBUTO MINIMO

Senza la riforma

2013

Soggettivo 2.700

Integrativo 680

T O T A L E 3.380

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3/2012 SETTEMBRE–DICEMBRE

233

METODO DI CALCOLO DELLE PRESTAZIONI

Il metodo di calcolo retributivo sostenibile (a regime)

Base reddituale di riferimento:

Media di tutti i redditi professionali Irpef, fino al tetto, dichiarati durante l’intera vita lavorativa erivalutati in base all’inflazione senza alcuna esclusione

Coefficiente di “rendimento” per ogni anno di anzianità:

Coefficiente unico pari all’1,40%* applicato alla media reddituale di cui sopra, per ciascun anno dieffettiva iscrizione e contribuzione; tale coefficiente a partire dall’anno 2021 verrà rideterminato inmodo automatico, adeguandolo alla variazione intervenuta nella speranza di vita della popolazionedegli iscritti alla Cassa

* 1 .40% aliquota di rendimento tale da garantire, con le attualicondizioni di sopravvivenza della categoria, lacopertura finanziaria per un nuovo iscritto alla Cassa

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LA PREVIDENZA FORENSE

234

RETRIBUTIVO SOSTENIBILE

Ipotesi di calcolo di pensione retributiva per un nuovo iscritto alla Cassa Forense• Anno di nascita: 1977

• Anno di iscrizione alla Cassa: 2013

• Tasso medio annuo di rendimento riconosciuto: 1%

Profili reddituali

TIPOLOGIA DICARRIERA REDDITO INIZIALE REDDITO FINALE REDDITO MEDIO

MINIMA € 11.000 € 26.622 € 21.157

STANDARD F € 8.000 € 72.718 € 44.532

MEDIA € 9.500 € 96.085 € 56.956

STANDARD M € 11.000 € 123.702 € 71.007

ALTA € 11.000 € 178.328 € 104.980

200180160140120100806040200

0 5 10 15 20 25 30 35

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LA PREVIDENZA FORENSE

236 Grazie ad un inconsueto comunicato stampa pubblicatosul sito internet della Corte Costituzionale nella tardamattinata del 24/10/2012, l’Avvocatura italiana ha ap-preso che la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegit-timità costituzionale, per eccesso di delega legislativa,del D.Lgs. 4/3/2010 n. 28, nella parte in cui ha previstoil carattere obbligatorio della mediazione.Pur in assenza del deposito della sentenza e quindi dellalettura della motivazione, appare opportuno un primo,necessariamente parziale, commento alla decisione, chepone fine (?) ad una querelle giudiziaria iniziata all’in-domani dell’emanazione del citato D. Lgs. 28/2010 e delD.M. n. 180 del 18/10/2010, che aveva regolamentato ladisciplina della mediazione.

LA POSIZIONE DELL’AVVOCATuRA

Evidentemente la mediazione obbligatoria ha ingeneratosin dall’indomani della pubblicazione del decreto legi-slativo forti perplessità e la decisa contrarietà delle varievoci dell’Avvocatura (CNF, OUA, Associazioni Forensi eOrdini).Ad accomunare le diverse posizioni di pensiero era, perun verso, la consapevolezza della necessità di un maggioreutilizzo di tutte le forme di ADR, ben compresa la media-zione, associato ad incentivazioni adeguate, per supplirealle deficienze di un procedimento civile agonizzante. Peraltro verso, tuttavia, si esprimeva la netta opposizione ri-spetto alla previsione dell’obbligatorietà della mediazione,che avrebbe interessato – una volta a regime - un numerorilevantissimo di materie (tali da coprire, secondo le previ-sioni, circa il 70-80% dell’intero contenzioso civile).L’obbligatorietà, peraltro, veniva avversata anche in con-siderazione del fallimento di analoghi strumenti previstiin altre materie (in primis il processo del lavoro) e poiabbandonati proprio per il loro esito infausto.Le perplessità erano ancor più acuite dalla valutazionedei notevoli costi del procedimento e dall’iniziale previ-sione che gli stessi sarebbero gravati sulle parti indipen-dentemente dalla loro effettiva volontà di avvalersi delprocedimento, proprio in conseguenza della sua obbli-gatorietà, nonché dall’applicazione di pesanti sanzionidi tipo processuale (peraltro acuite in corso d’opera consuccessivi interventi normativi ed amministrativi), che sisarebbero verificate nel successivo giudizio civile per la

parte che avesse immotivatamente disertato la procedu-ra di mediazione.

LA VICENDA GIuDIZIARIA

Il fallimento dei tentativi di migliorare in corso d’operal’istituto della mediazione, con l’abbandono dell’obbli-gatorietà, ovvero con la riduzione delle materie per lequali era prevista l’obbligatorietà, inducevano l’Organi-smo Unitario dell’Avvocatura Italiana, l’Unione Nazio-nale Camere Civili, numerosi ed importanti Consiglidell’Ordine ed associazioni forensi, ad impugnare in-nanzi il TAR Lazio il regolamento ministeriale al fine diottenerne l’annullamento, passando attraverso l’eccezio-ne di illegittimità costituzionale del Decreto Legislativosotto diversi profili (in particolare per la violazione degliartt. 3, 24, 77 e 111 della Costituzione).Un primo importante risultato sotto il profilo giudiziariosi registrava con l’ordinanza del TAR Lazio del 12/4/2011.Più in particolare, il TAR dichiarava non manifestamenteinfondata, in relazione agli artt. 24 e 77 della Costitu-zione, la questione di legittimità costituzionale dell’art.5 del d.lgs. n. 28 del 2010, comma 1, primo periodo(che introduce a carico di chi intende esercitare in giu-dizio un’azione relativa alle controversie nelle materieespressamente elencate l’obbligo del previo esperimentodel procedimento di mediazione), secondo periodo (cheprevede che l’esperimento di mediazione è condizionedi procedibilità della domanda giudiziale), terzo perio-do (che dispone che l’improcedibilità deve essere ecce-pita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice). Edancora non manifestamente infondata, in relazione agliartt. 24 e 77 della Costituzione, la questione di legitti-mità costituzionale dell’art. 16 del d.lgs. n. 28 del 2010,comma 1, laddove dispone che abilitati a costituire orga-nismi deputati, su istanza della parte interessata, a gesti-re il procedimento di mediazione sono gli enti pubblici eprivati, che diano garanzie di serietà ed efficienza.All’ordinanza del Tar Lazio, facevano seguito numero-se altre pronunce di Giudici di merito, che sollevavanoanaloghe questioni d’illegittimità costituzionale.In questo quadro di giurisprudenza di merito formatasidopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 28/2010, particolar-mente interessante appare, poi, l’ordinanza del Giudice diPace di Mercato Sanseverino del 21/9/2011, con la quale è

Mediaconciliazione:dopo la Corte …..che succede?di Domenico Monterisi

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3/2012 SETTEMBRE–DICEMBRE

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stata investita anche la Corte di Giustizia Europea, invitataa fornire chiarimenti interpretativi sulla direttiva 2008/52/Ce del 21 maggio 2008 relativa a taluni aspetti della me-diazione in materia civile e commerciale. In particolare, ilGiudice di Pace esprime dubbi che la disciplina italianasulla mediazione obbligatoria garantisca il diritto alla tu-tela giurisdizionale effettiva così come riconosciuto anchedalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea,divenuta vincolante con il Trattato di Lisbona. Inoltre,a parere del Giudice remittente, le sanzioni di carattereprocessuale previste dal D. Lgs 28/2010, per la parte chesi rifiuta di partecipare alla mediazione, e la possibilitàper il giudice adito di desumere nel successivo giudizioargomenti di prova a carico della parte che non ha parte-cipato senza giustificato motivo alla procedura di media-zione obbligatoria, non sembrano in linea con la direttivaUE. Ultimo quesito posto nella citata ordinanza è quellose la formulazione di una proposta di conciliazione senzaaccordo delle parti da parte del mediatore possa esserecompatibile con il carattere volontario della disciplina.L’acceso clima di vera e propria contesa instauratosi fraoppositori e sostenitori dell’obbligatorietà della media-zione, unito all’ambiguità e per certi versi contradditto-rietà che permea il parere reso dalla Commissione Euro-pea, in previsione della decisione della Corte di giusti-zia, ha consentito interpretazioni entusiastiche, benchéevidentemente opposte, del parere medesimo.Alcuni vi hanno visto la conferma della contrarietàdell’obbligatorietà anche rispetto ai principi comunitari,mentre altri hanno ritenuto di potervi scorgere un la-sciapassare idoneo persino a condizionare positivamen-te il responso della Corte Costituzionale.

LA DECISIONE DELLA CORTE COSTITuZIONALE

E siamo ai nostri giorni.La Corte, all’esito della discussione svoltasi all’udienzadel 23/10/2012, dopo aver dichiarato l’inammissibilitàdi alcuni interventi ad adiuvandum (fra cui quello delConsiglio Nazionale Forense) e ad opponendum spiegatinel giudizio costituzionale, ha dichiarato l’illegittimitàcostituzionale dell’obbligatorietà per eccesso di delega.Ancora una volta la decisione, che a tutt’oggi nessunoha letto nella sua motivazione, ha diviso le opinioni nelmondo giuridico e della mediazione.

I più ottimisti afiocionados della mediaconciliazione han-no potuto affermare che la Corte si sia limitata a sanzio-nare una mera svista del legislatore, facilmente emen-dabile anche con il ricorso alla decretazione di urgenza.Viceversa, sul fronte opposto, si attende di leggere nellamotivazione anche qualche valutazione – magari sottoforma di obiter dictum – che si esprima negativamenterispetto all’obbligatorietà anche al di là del formale ec-cesso rispetto alla delega legislativa.Non sono mancati, all’indomani della notizia della deci-sione della Corte e nonostante il mancato deposito dellasentenza e la lettura della motivazione, numerosi ten-tativi di parlamentari di quasi tutti gli schieramenti, diinserire emendamenti tesi a reintrodurre l’obbligatorietàin ogni tipo di disegno di legge in discussione presso idue rami del Parlamento e semmai destinato ad essereapprovato, come è ormai triste e frequentissima abitudi-ne, con un voto di fiducia.Soltanto la lettura della sentenza consentirà una valuta-zione più oggettiva e serena della sua effettiva portata ela capacità di incidere sulle future scelte del legislatore.

LE PROSPETTIVE FuTuRE DELLA MEDIAZIONE EDEGLI ADR

Guardando al futuro, sarebbe più opportuno che il temadella mediazione, degli ADR e più in generale quello dellacrisi del processo civile, siano affrontati in termini diversi,più moderni e propositivi, senza l’accesa conflittualità, cheha finito per impoverire sul piano culturale il dibattito.Per un verso, si deve ammettere che il concetto stessodi mediazione stride con qualsiasi forma di “obbligato-rietà” e costrizione. Si afferma, d’altro canto, che senzal’obbligatorietà l’istituto non sarebbe mai decollato.E’ facile obiettare che il successo della mediazione nonpuò realizzarsi ex lege, ma soltanto se accompagnato daun diverso atteggiamento culturale, che valorizzi l’isti-tuto per la sue intrinseche potenzialità di ridurre il con-tenzioso, rendere più rapida e soddisfacente la soluzionedi controversie, consentire alle parti consistenti risparmidi spese e di tempi, semmai accompagnati da incenti-vazioni di tipo fiscale più rilevanti di quelle previste nelD.Lgs. 28/10.I dati statistici pubblicati dal Ministero, che evidenzianoun numero di mediazioni avviate intorno alle 100.000

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LA PREVIDENZA FORENSE

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Mediaconciliazione:dopo la Corte ….. che succede?

unità, la massima parte delle quali disertate dalle particonvenute ed una parte molto modesta, inferiore al 20%definite con accordo fra le parti, non consente di traccia-re un giudizio positivo né sull’istituto in genere, né sullaobbligatorietà che l’ha sorretto.Dall’altra parte e cioè il ceto forense dovrà approcciarsiagli strumenti di ADR in modo più maturo, per evitareche la battaglia giudiziaria che aveva certamente a cuo-re la tutela di diritti insopprimibili dei cittadini, possa,invece, essere considerata una mera difesa ad oltranzadella sola soluzione processuale, rivelatasi sempre piùfallimentare, ovvero, peggio, di privilegi di classe.L’Avvocatura dovrà proseguire nel sostegno, semmai piùdeciso, ai tentativi di introdurre nell’ordinamento altristrumenti di risoluzione delle controversie alternativialla giurisdizione, che valorizzino il ruolo del difensorenon solo nell’assistenza del proprio cliente, ma anche esoprattutto nella gestione degli istituti medesimi.In Parlamento da ormai troppo tempo giacciono disegnidi legge, alcuni dei quali fortemente sostenuti, almenoin via iniziale, dall’Avvocatura, che mirano a modifica-

re, migliorandolo, l’istituto della mediazione Si pensi adesempio ai disegni di legge nn. 2329 e 2354, a firmarispettivamente dei senatori Benedetti Valentini e DellaMonica, ovvero al disegno di legge n. 2772, presentatoal Senato sotto il nome di “Convenzione per la concilia-zione del contenzioso civile”, che ha la finalità di offrireai cittadini ed alle imprese una procedura conciliativaalternativa al contenzioso e concorrente con altri sistemidi ADR.Sarà opportuno che la politica forense si attivi in futuronon soltanto in battaglie giudiziarie - che hanno avutol’indubbio merito di mettere al centro dell’attenzionedell’opinione pubblica la mediazione e che, comunque,si sono concluse con esiti ampiamente positivi - ma an-che e soprattutto nel condurre ed accompagnare il legi-slatore a porre in essere interventi legislativi, maggior-mente ponderati e semmai esenti dagli errori evidenzia-ti dal Giudice delle Leggi, in grado di fornire ai cittadinied alle imprese strumenti efficaci e meno costosi, checonsentano un’effettiva riduzione del contenzioso civilee soluzioni più rapide ed efficaci delle controversie. ■

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Forum sul futurodell’avvocatura: “parlano”AIGA, ANF, Camere civili,Camere penalia cura di Domenico Monterisi

Alla data di redazione del presente articolo, 20/10/2012,il disegno di legge di riforma dell’ordinamento profes-sionale (ddl 3900 ac) è fermo alla Camera dei Depu-tati, che ne ha iniziato l’esame, approvando 18 dei 66articoli che lo compongono. Il testo approvato di queiprimi articoli esaminati è già differente rispetto a quellolicenziato dal Senato, sicchè un ulteriore passaggio par-lamentare sarà necessario.Con la fine naturale della legislatura prevista per Aprile2013, c’è poco da stare allegri, in quanto le speranze chela riforma attesa da ottant’anni possa vedere la luce sonoobiettivamente ridottissime.In questo quadro, l’Avvocatura è chiamata ad affronta-re un effluvio inarrestabile di modifiche normative che,incidendo sulle norme processuali, sui costi di accessoalla giustizia, in continuo aumento, sull’ordinamentoprofessionale, in gran parte delegificato, sulla geografiagiudiziaria stravolta, oltre a trasformare profondamentel’esercizio dell’attività forense, propongono un modelloprofessionale del tutto differente dal passato.Il tutto si inserisce in un contesto economico gravemen-te in crisi in tutti i settori e che vede - come le statistichedi Cassa Forense implacabilmente e tragicamente testi-moniano - un consistente calo dei redditi professionali,un allargamento delle differenze reddituali fra le diversezone del paese oltre che fra le diverse generazioni edinfine un costante aumento degli iscritti agli Albi, nonin grado di raggiungere i minimi reddituali che rendonoobbligatoria l’iscrizione alla Cassa Forense.

In questa situazione confusa ed estremamente proble-matica, abbiamo ritenuto opportuno, quando il congres-so di Bari è ormai alle porte, sentire l’opinione di DarioGreco, Presidente dell’Associazione Italiana GiovaniAvvocati, Ester Perifano, Segretario Generale dell’Asso-ciazione Nazionale Forense, Renzo Menoni, Presidentedell’Unione Nazionale Camere Civili e Valerio Spigarelli,Presidente dell’Unione Nazionale Camere Penali sugliargomenti più attuali e scottanti.

IL RuOLO DELL’AVVOCATO NELLA SOCIETA’

Dario Greco

Si è più volte affermato che l’Avvocatura italiana, e quel-la giovane in particolare, vive da anni in una profondacrisi economica, dimostrata, tra l’altro, dall’elevatissi-mo numero di avvocati che non riescono a conseguire iminimi di reddito per essere iscritti alla Cassa di previ-denza e che, conseguentemente, si trovano privi di unacopertura assistenziale e previdenziale.Ma se fino a qualche anno fa la crisi coinvolgeva princi-palmente i giovanissimi avvocati (e i praticanti in attesadi entrare nel mondo professionale), oggi l’asticella dellaprecarietà si è spostata sempre più verso coloro che han-no 8, 10 o 15 anni di iscrizione all’albo.L’attuale situazione è certamente frutto di una contin-genza economica deleteria a livello europeo e mondiale

DARIO GRECO RENZO MENONIESTER PERIFANO VALERIO SPIGARELLI

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241e di una serie di interventi legislativi, che hanno avutol’unico obiettivo di ridurre le tutele e le prerogative deiprofessionisti; ma essa è sicuramente acuita dalle pecu-liarità del settore forense, che non ha immaginato, e poicompreso ed affrontato, le vere ragioni del declino.La crisi economica della categoria è soltanto la conse-guenza della crisi culturale della stessa, che si è avuta (eche non si è contrastata) negli ultimi 25 anni.Quante sono, o sono state, le resistenze all’introduzionedelle innovazioni tecnologiche? Quanta è ancora oggi lariluttanza a forme nuove di organizzazione degli studilegali? Quanti di noi disprezzano l’idea di sentirci verisoggetti economico-intellettuali?Ciò ha comportato che in tanti, in troppi, ci hanno su-perato. L’ingegnere prima progettava ponti e case; oggiesiste il corso di laurea in ingegneria gestionale. Il ragio-niere prima teneva la contabilità e faceva le dichiarazionidei redditi; oggi scrive contratti e decide gli investimen-ti. Prima c’era l’avvocato della famiglia; oggi c’è il consu-lente aziendale (e non è un avvocato).Per questo è necessario e fondamentale una radicale in-versione di rotta, un mutamento di strategie, una piùampia visione dei problemi e delle soluzioni.Occorre, senz’altro, salvaguardare il valore della giuri-sdizione (habitat tradizionale del mondo forense), manel contempo l’Avvocatura è chiamata a guardare oltreil ristretto recinto dei Palazzi di Giustizia. Bisogna im-possessarsi, senza se e senza ma, di nuovi ambiti di pro-fessionalità per consentire ai giovani, dotati di capacitàe talento, di trovare un adeguato sbocco professionale.È dunque necessario migliorare la qualità dell’offertaprofessionale, anche per contrastare l’assurdo fenomenodell’esplosione dell’albo professionale nell’ultimo tren-tennio, perché è indubbio che la crescita quantitativadegli avvocati non è stata accompagnata da una valoriz-zazione qualitativa della loro professionalità.

Ester Perifano

L’avvocatura, così come siamo stati abituati a pensarla ne-gli anni, oggi non esiste più, poiché la professione forensesi è andata consistentemente modificando nel tempo e già

almeno dagli anni ’60 l’avvocato ha perso la sua connota-zione di notabile, socialmente accreditato, protagonista diun rito, il processo, nel quale imponeva il proprio sapere.Il progressivo deterioramento del settore giustizia ha fat-to il resto: l’avvocato non ha più la possibilità di garan-tire “il risultato”, ovvero una sentenza, equa e in tempiragionevoli, ragion per cui, progressivamente, è andatoperdendo appeal nella collettività. Altre professioni, piùduttili della nostra, si sono insinuate in settori un tempoa noi “riservati” (la contrattualistica, l’assistenza legale) el’organizzazione del lavoro, basata su schemi antichi, ina-datti a rispondere alle mutate esigenze della società, nonci ha aiutato. I nostri Albi, negli ultimi decenni,(anchegrazie ad una sciagurata politica dell’accesso da noi stes-si direttamente gestito) hanno rappresentato una sorta diricovero per un numero abnorme di nuovi entrati che,non riuscendo ad affermarsi in altri ambiti lavorativi, virimangono parcheggiati in attesa di tempi migliori. Mapoi finiscono per rimanervi per sempre, senza la giustamotivazione che sola consente una adeguata crescita pro-fessionale e sociale. La legislazione degli ultimi anni, tuttaimprontata al progressivo abbandono della giurisdizionepubblica da parte dello Stato, ha fatto il resto.Dunque, il giudiziario non basta più per tutti e agli avvo-cati occorre dire la verità: dobbiamo adattarci al nuovo,poiché se non riusciamo a farlo siamo destinati ad esseretravolti; dobbiamo imparare, rapidamente, a misurarci,senza protezioni, con la realtà che ci circonda, consape-voli che, rispetto ad altri, la nostra strada è certamentein salita, perché per un avvocato stare nel mercato nondipende interamente da lui stesso.

Renzo Menoni

Gli Stati moderni hanno storicamente riconosciuto etuttora riconoscono agli Ordini professionali un partico-lare “status” e delle esclusive in alcune materie (si pensiai medici per la cura del malato ed agli avvocati per ladifesa in giudizio) in quanto tali corpi professionali eser-citino funzioni socialmente utili.La tutela dei diritti, particolarmente in questi ultimi 20anni, è stata messa progressivamente in crisi dall’abnor-

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242 me dilatazione dei tempi processuali, con la nota con-seguenza che una giustizia troppo lenta si trasforma ingiustizia negata.Poiché compito fondamentale dell’avvocato è quello ditutelare i diritti dei propri assistiti, la crisi della giurisdi-zione e l’impossibilità di dare risposte certe ed in tempiragionevoli porta inevitabilmente anche alla crisi dellafunzione dell’avvocato (e di riflesso ed in prospettiva,anche della magistratura).A ciò si aggiunga che l’attuale accesso non selettivo allaprofessione ed il conseguente incontrollato lievitare delnumero degli iscritti agli albi ha necessariamente com-portato anche una perdita di qualità tecnico-giuridica edeontologica dell’Avvocatura e, conseguentemente, unaminore affidabilità della stessa, che non può incidere sulruolo esercitato socialmente.

Valerio Spigarelli

Sia che si parli di esame di accesso, che di pratica foren-se, che di disciplina, il primo problema che si presentaall’avvocatura è quello delle sue dimensioni numeri-che che comporta anche il venir meno di un ruolo e diun riconoscimento sociale dell’avvocato che è ormai datempo in crisi. L’inflazione dei numeri, infatti, non solorende sempre più difficile una seria verifica di professio-nalità al momento dell’abilitazione, ma ancor prima pro-duce fenomeni di sottoutilizzo dei praticanti e dunquedi mancanza di reale istruzione professionale nel corsodella pratica; allo stesso tempo la vastità della platea de-gli iscritti agli albi è anche fonte di un allentamento delladeontologia che costituisce la causa, assieme alla man-canza di terzietà del giudice disciplinare, della scarsa ef-fettività della giustizia domestica. Il tutto si inquadra poiin una drastica caduta della redditività della professione,da taluni icasticamente definita quale “proletarizzazio-ne” della stessa, che certamente stimola fenomeni diconcorrenza al ribasso e accaparramento della clientela,quando non comportamenti ancor più gravi dal puntodi vista deontologico.Escludendo per motivi di sintesi di approfondire le ra-gioni che hanno favorito una crisi che nasce dal passag-gio tra una professione per decenni alimentata da un ri-

cambio limitato e tutto interno ad una certa provenienzasociale che si è trovato a fare i conti con una scuola euna università di massa, resta il fatto - da tutti ricono-sciuto - che oggi l’avvocatura costituisce, soprattutto inalcune realtà geografiche, una zona di parcheggio perla disoccupazione intellettuale, piuttosto che una sceltadi ripiego di fronte al mancato raggiungimento di altresistemazioni più garantite anche dal punto di vista eco-nomico. Solo il recupero della competenza, del rigoredeontologico e della scelta professionale non come ri-medio alla disoccupazione ma come reale opzione ri-cercata, può garantire il recupero di un ruolo sociale.In questo la valorizzazione delle specializzazioni assumeun ruolo fondamentale.

TIROCINIO ED ACCESSO

Dario Greco

Il problema non è quello (o solo quello) dell’alto nume-ro di giovani laureati in giurisprudenza che accedonoalla professione forense, ma quello che la professione fo-rense è diventata il rifugio dalla disoccupazione intellet-tuale di coloro che non trovano altri sbocchi nel mercatodel lavoro. Sarebbe forse auspicabile che l’esercizio dellaprofessione forense sia frutto di una vocazione persona-le; ma non si pretende tanto.È certamente opportuno, invece, che chi assume taledifficoltosa scelta lo faccia non come ripiego dal falli-mento di altre strade.Per questo l’AIGA da anni auspica una compiuta riformadel percorso universitario, del tirocinio e dell’accesso.Sarebbe opportuno prevedere il numero programmatoal corso di laurea di giurisprudenza, o anche soltantonell’ultimo biennio del corso di laurea, che possa essererealmente specializzante, al quale accedere previo esamedi ammissione, tendente ad accertare non solo le capaci-tà dello studente, ma anche le motivazioni.Durante questo biennio specializzante dovrebbero esse-re affrontate, oltre alle attuali materie previste dal pianodi studi, anche nuove discipline che avvicinino lo stu-dente al mondo del lavoro, quali logica giuridica, tecni-che di redazione degli atti, tecniche di argomentazione

Forum sul futuro dell’avvocatura:“parlano” AIGA, ANF, Camere civili, Camere penali

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243giuridica, deontologia, consentendo anche di seguiredirettamente in aula dei processi con il commento e laguida di avvocati e magistrati.Tutto ciò in maniera da realizzare una sempre maggiorevicinanza e sinergia tra il percorso universitario, il tiroci-nio e il mondo del lavoro.Caratteristica fondamentale ed imprescindibile del ti-rocinio è che questo si svolga presso uno studio legale.E’ solo frequentando a tempo pieno uno studio e le auledi tribunale che si può imparare sul serio la professione.Altro punto essenziale è l’effettività del tirocinio, chedeve diventare un percorso altamente professionaliz-zante, realmente formativo, garantendo l’effettività dellostesso attraverso un serio e rigoroso controllo sui prati-canti e sui loro domini.Bisogna strutturare percorsi di tirocinio professiona-le, in cui il rilascio del certificato di compiuta praticanon sia soltanto una formalità burocratica per la par-tecipazione all’esame. Bisogna contrastare quel fenome-no (consentito dagli anziani e tollerato dei COA) di pra-ticantato fittizio, il cui unico obiettivo è avere il nomedel praticante scritto in 20 verbali d’udienza a semestre.Durante la pratica dovrebbero essere resi più seri, rigi-di e rigorosi, i controlli didattici effettuati dal Consigliodell’ordine territoriale, che dovrebbero farsi reali garantidella qualità e dell’effettività della pratica forense.

Ester Perifano

Gli avvocati in Italia sono 240 mila e, nonostante la crisieconomica, continuano a crescere a ritmi esponenziali,mentre i dati di Cassa Forense ci dicono che i nostriredditi sono in calo ormai da circa tre anni e che non siintravede alcun miglioramento all’orizzonte.In un quadro a tinte fosche come questo, l’accesso allaprofessione è “il” problema , che richiede soluzioni effi-caci ma, soprattutto, immediate.Intanto, occorre intervenire rapidamente sul corso dilaurea in giurisprudenza, affinché gli studenti che inten-dano poi esercitare la professione di avvocato possanoutilizzare percorsi formativi professionalizzanti pensatie realizzati appositamente per loro e che - sin dall’inizio- li preparino alla libera professione.

E’ sembrato, durante il periodo estivo, che questo fosseanche il pensiero del Ministro della Giustizia, ragion percui ANF ha partecipato con entusiasmo al tavolo tecni-co istituito presso il Ministero al fine di individuare leipotesi più valide.ANF ritiene auspicabile l’introduzione di un percorsouniversitario che termini con una laurea ad hoc, l’unicavalida a consentire l’accesso al registro dei praticanti (eche, specularmente, non consenta altri sbocchi lavorati-vi) e quindi, successivamente, all’esame di stato. Dopoun primo periodo (potrebbero essere tre anni) comunea tutti, chi intende svolgere poi la professione di avvo-cato dovrà scegliere di completare il corso di laurea fre-quentando un percorso professionalizzante, durante ilquale approfondire materie come l’ordinamento foren-se e giudiziario, la deontologia, la previdenza forense,marketing e organizzazione di studi legali, contabilità efisco per lo studio legale, tecniche di redazione di atti econtratti e così via.Sarebbe, ovviamente, consentito cambiare idea, sia inun senso che nell’altro, ma occorrerebbe frequentare uncorso integrativo, sia per l’uno che per l’altro sbocco.Risultato, nel complesso, facilmente raggiungibile at-traverso l’utilizzo del sistema dei crediti: solo chi abbiamaturato nel periodo comune un determinato numerodi crediti in determinate materie, potrà poi accedere albiennio professionalizzante.Questo meccanismo consentirebbe di sfoltire considere-volmente il numero degli aspiranti avvocati, limitandolosolo a coloro che fossero davvero motivati ad esercitarela professione.Conseguire una laurea professionalizzante non significa,però, poter evitare il tirocinio, poiché è solo attraversouna seria e proficua pratica professionale, svolta pressolo studio di un avvocato del libero foro (e non anche,come di recente è stato previsto, presso uffici giudiziario uffici legali di Enti Pubblici o Privati) che l’aspiranteavvocato può abbandonare il suo bozzolo e iniziare avolare da solo.Se questo è il percorso virtuoso che si prospetta, benpossono sei dei diciotto mesi di pratica complessiviessere svolti durante il percorso universitario, anzi sa-rebbero un ulteriore, qualificante elemento del biennioprofessionalizzante.

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244 Anche l’esame di stato, previsto dalla Costituzione e cheva assolutamente preservato, non può più continuare adavere le caratteristiche di aleatorietà che presenta oggi,poiché è noto che attualmente non è garantito che allaprofessione accedano i migliori e i più preparati.Ma molto spesso, e mi assumo la responsabilità di quel-lo che scrivo, i più fortunati.L’esame di abilitazione, invece, dovrà essere il momentoin cui l’aspirante avvocato sarà chiamato a dimostrare,attraverso prove che sappiano interpretare moderna-mente l’attività forense, le abilità professionali, sia teori-che che pratiche, acquisite durante il percorso universi-tario professionalizzante e il tirocinio.Una riforma seria ed efficace dell’esame dovrà innanzitutto garantire l’uniformità di valutazione dei candidatisu tutto il territorio nazionale, obiettivo che potrebbe es-sere assicurato prevedendo che la prova sia articolata inuna unica verifica scritta (strutturata per step e in modoche allo step successivo si acceda solo se si supera ilprecedente: un questionario iniziale, in parte a rispostemultiple ed in parte in forma di quesiti con richiesta disintetica trattazione; poi la redazione di un atto giudizia-rio in una materia a scelta del candidato) ed in una uni-ca verifica orale a contenuto interdisciplinare (avente adoggetto da un lato la conoscenza di istituti fondamentalidi diritto sostanziale e processuale e dall’altro la verificadell’attitudine concreta all’esercizio della professione darealizzarsi con la simulazione di un’attività difensiva ascelta del candidato, come la prospettazione di un casoin materia civile, penale o amministrativa e discussionecirca le strategie e le tecniche difensive).

Renzo Menoni

I due problemi devono essere, a mio avviso, trattati con-giuntamente, in quanto il percorso che porta all’accessodeve essere visto organicamente e nel suo insieme.Già si è detto che l’abnorme aumento del numero degliavvocati ha comportato un inevitabile abbassamento dellivello deontologico e professionale.Per ridare un futuro all’Avvocatura è necessario, quindi,recuperare modalità di accesso che garantiscano al citta-dino un’elevata qualità del difensore.

L’UNCC ha dedicato la propria ultima Assemblea Nazio-nale (tenutasi nell’ottobre dello scorso anno a Bari) a talequestione, nella convinzione che l’Avvocatura oggi siaafflitta da molti problemi, ma che l’accesso sia “il proble-ma”, in quanto se non lo si risolve, non vi è la possibilitàdi affrontare neppure le altre questioni.E’ emerso concordemente da tale Assemblea Nazionale(alla quale erano presenti anche qualificati rappresen-tanti della Magistratura e dell’Accademia) l’ipotesi di unpercorso universitario che, dopo un biennio o un trien-nio comune, preveda una parte finale costituita da unbiennio specialistico, dedicato esclusivamente alle pro-fessioni legali (Avvocatura e Magistratura ed eventual-mente Notariato) a numero programmato e fortementeselettivo e meritocratico.Al termine di questo percorso universitario si potrà pre-vedere un tirocinio professionale di almeno un anno dieffettiva pratica (presso lo studio di un avvocato) e poiun esame di abilitazione che, a questo punto, prima ditutto vedrebbe un numero di candidati ragionevolmen-te limitato (e quindi seriamente gestibile) con la con-seguenza che gli esaminatori (eliminando l’aberrazionedell’uso dei codici annotati nelle prove scritte) potreb-bero valutare con maggiore attenzione gli elaborati deicandidati, capire quali di questi siano in grado di ra-gionare effettivamente in modo giuridicamente corret-to e garantire così l’accesso all’Avvocatura a coloro chehanno avuto un buon percorso di studi universitari, unabuona pratica e saranno quindi in grado di svolgere pro-ficuamente la professione.

Valerio Spigarelli

Fino a quando, a partire dalla riforma del corso di stu-di universitari, non si arriverà ad una programmazio-ne del numero dei laureati in giurisprudenza e, ancordi più, ad una programmazione non solo degli avvocatima anche dei diversi ruoli specialistici che il giurisperitopuò assumere nel mercato professionale, ogni rimediorischia di essere illusorio. La chiave di volta per un re-cupero del ruolo e del riconoscimento sociale dell’avvo-catura sta infatti nel contenimento dei numeri, da unlato, e nel rafforzamento della competenza che solo il

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245riconoscimento e la promozione delle specializzazionipossono garantire da un altro.L’università deve anche tornare ad essere selettiva, ov-viamente dal punto di vista del merito, ed abbandonarelogiche produttivistiche riguardo al numero dei laureati,che oggi condizionano la sopravvivenza economica dicattedre quando non di intere facoltà. Al contrario gliinterventi legislativi degli ultimi due anni sono andatiin senso diametralmente opposto rispetto a queste esi-genze. In questo passaggio della politica italiana, ove levirtù palingenetiche del mercato vengono ogni giornoindicate come la soluzione a tutti i mali, occorre sotto-lineare con forza che lo stato di crisi della avvocaturaitaliana non può essere curato da una medicina che ri-schia di risolversi in una pura e semplice declamazioneideologica. Sotto questo punto di vista, va detto, anchel’ultima versione della disciplina delle specializzazioni,in discussione alla Camera, è una scelta sciagurata. Affi-dare i corsi di specializzazione alle Università discono-sce in radice che la specializzazione deve essere legataal sapere pratico, che è ignota all’Accademia italiana emortifica il fatto che questo tema non può che essereaffidato alla avvocatura stessa, non delegato all’esterno.Come del resto avviene in tutta Europa.La selezione che attualmente garantisce l’esame di Stato,oltre ad essere insufficiente, è mal intesa. Oggi l’esameè una mera verifica di abilitazione generica alla profes-sione che, di nuovo, la sterminata platea dei numeri dicoloro che vi si sottopone rende del tutto virtuale. No-nostante i correttivi che sono stati introdotti la disomo-geneità dei criteri di valutazione, ed anche i condizio-namenti locali nella fase della prova orale che il candi-dato sostiene nel distretto dove esercita il praticantato,finiscono per abilitare un gran numero di praticanti chehanno una preparazione giuridica di base ed una espe-rienza professionale (ma ancor prima una cultura gene-rale) largamente insufficienti. Il rimedio potrebbe esserequello di un esame su base nazionale fondato su provepratiche legate alla specifica specializzazione profes-sionale che nel corso della pratica il candidato ha segui-to, integrate dalle materie (diritto costituzionale, dirittoeuropeo, deontologia) la cui conoscenza costituisce unbagaglio necessario. I numeri dei candidati, però, ren-dono questa ipotesi, allo stato, impraticabile. Allora ciò

che andrebbe ripensato è in primo luogo l’articolazionedelle prove di esame. Fermo restando lo svolgimento diprove scritte fondate sulla risoluzione di casi pratici, do-vrebbe essere valorizzato ed analizzato anche il profilodi strategia e tecnica delle scelte processuali. Al gio-vane penalista, oggi, nella fase orale dell’esame si chiededi descrivere il giudizio abbreviato, giammai di spiegare,posto di fronte ad una ipotesi concreta, in base a qualicriteri si pone di fronte alla scelta di tale rito. Sempre perrimanere nel campo penale nessuna prova pratica e nes-suna verifica viene svolta con riguardo allo svolgimentodi attività centrali quali il compimento e la redazione diatti di investigazione difensiva piuttosto che dell’esamee del controesame dei testimoni in dibattimento. Ovvia-mente, seguendo quel che si è anticipato sopra, anchel’esame dovrebbe assumere dei connotati specializzantiche indirizzino verso un titolo di specialista che potràessere conseguito successivamente frequentando scuo-le di alta specializzazione riconosciute dalle istituzioniforensi.

SPECIALIZZAZIONI

Dario Greco

Le specializzazioni possono, anzi devono, costitui-re un’occasione di rilancio della classe forense. Pur-troppo in troppi nell’Avvocatura hanno inteso le specia-lizzazioni come la fotografia dell’esistente e l’occasioneper garantire rendite di posizione a vantaggio dei piùanziani. Le specializzazioni non devono avere lo scopodi abbellire la carta intestata degli studi legali o le targhefuori dalla porta. Se così saranno, avranno soltanto unafunzione di concorrenza interna nella categoria profes-sionale. Esse, invece, devono avere uno scopo stretta-mente professionalizzante consentendo l’acquisizione dinuove competenze e di nuovi ambiti professionali chesiano collegati non solo al “giudiziale”, in maniera taleda recuperare spazi di mercato attualmente appannag-gio di altre categorie; per questo occorrerebbe cercareil più possibile di prevedere specializzazioni non soloper riti ma anche per materie, che formino professionistiche sappiano offrire alla clientela un servizio migliore e

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246 più qualificato rispetto a quello offerto dall’attuale figuradell’avvocato. Ovviamente, la riformulazione dell’art. 9della riforma forense da parte della Camera dei Deputatiè inaccettabile: non si può lasciare all’Università la for-mazione specialistica, perché la specializzazione non èteoria, ma soprattutto pratica.

Ester Perifano

La potestà legislativa in materia di individuazione dellefigure professionali, dei relativi profili e dei titoli abi-litanti è riservata, per il suo carattere necessariamenteunitario, allo Stato.Per quanto riguarda il conseguimento di un titolo dispecializzazione,deve escludersi - come correttamente le-giferato in Senato - che possa attribuirsi al Consiglio Na-zionale Forense una potestà regolamentare sul punto, do-vendo la stessa devolversi ad un regolamento dello Stato.1

Detto ciò, va riconosciuto che oggi moltissimi avvocatiesercitano la professione solo in determinati settori deldiritto e sono di fatto specializzati. Ora occorre stabilirecome rendere possibile la transizione da una specializ-zazione di fatto ad una specializzazione normata, poichéesiste il pericolo che l’accreditamento possa risolversinel tentativo da parte degli specialisti accreditati di re-stringere il numero degli avvocati che lavorano in par-ticolari settori.Ecco perché diventa molto importante prevedere che laverifica dei requisiti per ottenere il titolo di specialista sia

1 Infatti: 1) l’ottenimento e la spendita sul mercato professio-nale del titolo di specializzazione incide certamente sul siste-ma della concorrenza dei servizi professionali (art. 117, co.3,lett.e) Cost. – materia devoluta alla legislazione esclusiva delloStato); 2) l’individuazione delle specializzazioni riconosciute èmateria sottratta alla potestà regolamentare, rientrando nellapotestà legislativa concorrente (art. 117, co.3 Cost.). Secondola Corte Costituzionale continua a spettare allo Stato, in sededi determinazione dei principi fondamentali, la individuazioneed il contenuto delle figure professionali, con i relativi profili eordinamenti didattici. L’opportunità di una regolamentazionestatuale nasce dall’esistenza di un rilevante interesse pubblicoall’esercizio adeguato e corretto della professione di avvocatoda garantire in modo uniforme sull’intero territorio nazionale.

affidato a soggetti terzi rispetto al gruppo accreditato, cosìda evitare rendite di posizione, magari anche grazie ad unasostanziale egemonia nel campo dell’offerta formativa.Per questo sarebbe preferibile attribuire al Ministerodella Giustizia sia il potere di designare la commissionedi esame (secondo criteri da inserire nel regolamento inprecedenza predisposto) che l’attribuzione del titolo dispecialista.Infine va confermata la possibilità di affiancare, al per-corso formativo teorico, un percorso che valorizzi l’av-vocato che ha svolto costante e pluriennale attività pro-fessionale in un determinato settore del diritto.Ben potendo il primo percorso attagliarsi meglio al neoabilitato che intenda, sin dai primi passi nella profes-sione, approfondire conoscenze specialistiche, mentre ilsecondo percorso, non essendo allo stato vigente alcunariserva di attività, consentirebbe, a seguito di controllirigorosi, di poter spendere la specializzazione acquisitasul campo.

Renzo Menoni

Il problema della specializzazione è un problema essen-ziale che l’UNNC sta in questi anni affrontando, unita-mente alle altre “associazioni specialistiche”.Le gravi difficoltà economiche in cui si dibatte una partedell’Avvocatura rendono ancor più difficile la sua mo-dernizzazione e provocano comprensibili resistenze.Il timore di una larga parte dell’Avvocatura è che laspecializzazione diventi, di fatto, non un vantaggio perl’avvocato “specializzato”, ma preclusiva allo svolgimen-to di parte dell’attività precedentemente svolta o che sipotrebbe svolgere.Effettivamente, a tutt’oggi, la maggioranza degli avvocatiitaliani si possono definire “generalisti” (anche se nonmi risulta che vi sia nessuna seria ricerca in proposi-to) e quindi non solo nei piccoli centri, ma anche nellegrandi città, vi sono notevoli timori e resistenze da partedell’Avvocatura.Pur essendo tali ragioni – come si ripete – comprensibili,non ci si può nascondere che le specializzazioni devonoessere introdotte con estrema rapidità, per garantire la pos-sibilità di crescita dell’Avvocatura. E ciò sia pure senza al-cuna obbligatorietà, nè riserve o esclusive di competenza.

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247Proprio per i motivi su evidenziati, il passaggio dall’attualesituazione non può che ragionevolmente avvenire attra-verso “macro aree” del diritto (civile, commerciale, penale,lavoro, famiglia, tributario, amministrativo, etc.), non po-tendosi pensare nell’immediato a specializzazioni più spe-cifiche e “spinte”, che non possono che rappresentare unsuccessivo e futuro (anche se, magari, prossimo) sviluppo.

Valerio Spigarelli

L’esigenza di specializzazione degli avvocati nasce dallaconstatazione della impresentabilità, nella realtà moder-na, della figura dell’avvocato “tuttologo”, sostanzialmen-te impotente di fronte alla complessa articolazione dellalegislazione e del tecnicismo delle procedure e dunquedebole per definizione. Del resto il bagaglio professiona-le e persino quello deontologico dei cultori delle diver-se branche del diritto appaiono oggi diversificati e l’or-dinamento forense deve prendere atto di tale realtà perriconoscerla e regolarla. L’università dovrebbe alloraincanalare gli studenti in un percorso specializzantedopo l’espletamento di una fase di apprendimento di basetriennale, programmando in anticipo, attraverso test diingresso selettivi e canali a numero programmato, il nu-mero dei candidati avvocati da affidare al mercato. Ciòperò non significa che la specializzazione si possa conse-guire prima dell’abilitazione e senza un certo periodo diattività professionale alle spalle, altrimenti è un nonsenso.Ho già espresso la netta avversione dell’Unione CamerePenali rispetto al modello di specializzazioni che è statoapprovato alla Camera per la sciagurata scelta di affidareall’Università il compito di gestirne i corsi.

AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE

Dario Greco

Inserirei il problema dell’aggiornamento professionalein un ambito più vasto di rinnovamento della professio-ne. E’ per questa ragione che mi sento di sottolineare lenecessità più impellenti.È oggi quanto mai necessario incentivare le sinergie pro-fessionali, contrastando il fenomeno degli studi legali di

ridotte o ridottissime dimensioni, in cui le aggregazioniprofessionali si contraddistinguono per la mera condivi-sione delle spese di gestione dello studio. È necessarioprocedere alla rivoluzione tecnologica ed informaticadegli avvocati, ancora oggi restii a dotarsi di softwareper la gestione di studi legali o a utilizzare a pieno lenuove tecnologie. È necessario che la formazione per-manente obbligatoria cessi di essere il meschino mer-cato dei crediti formativi e che si individuino percorsiformativi (anche a livello distrettuale) realmente profes-sionalizzanti e qualificanti. È necessario svolgere un’at-tività di marketing della categoria, spiegando al Paeseche l’avvocato è utile non soltanto per la soluzione deiconflitti sociali ed economici, ma anche (e soprattutto)per la loro prevenzione. È necessario rendere effettivo ilcontrollo deontologico della classe, evitando fenomenidi lassismo disciplinare. È necessario offrire un’adeguatacopertura previdenziale ed assistenziale alle migliaia digiovani avvocati non iscritti alla Cassa di previdenza.

Ester Perifano

Anche secondo l’AGCM gli Ordini professionali dovreb-bero promuovere l’aggiornamento dei professionisti,nella convinzione che tali iniziative siano più funziona-li al perseguimento dell’obiettivo di garantire la qualitàdelle prestazioni.Il regolamento approvato dal CNF e attualmente vigenteobbliga gli iscritti al raggiungimento, entro un periododi tempo prestabilito, di un dato ammontare di credi-ti formativi, la cui acquisizione è resa possibile solo aseguito della frequenza di corsi previamente accreditatidallo stesso CNF o dagli Ordini Circondariali, i quali,tuttavia, hanno anch’essi la possibilità di organizzarecorsi di formazione e/o aggiornamento, oltreché il po-tere di controllare il corretto svolgimento di quelli orga-nizzati da altri.In poche parole, il Consiglio Nazionale e gli OrdiniCircondariali sono dei veri e propri Enti tuttofare, cheaccreditano, organizzano e controllano con modalità as-solutamente autoreferenziali.Sul punto, però, è intervenuto il recente DPR Professioniche ha individuato un percorso differente, tendente agarantire maggiormente la terzietà del sistema: i Con-

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LA PREVIDENZA FORENSE

248 sigli Nazionali dovranno disciplinare, con regolamentoda emanarsi entro un anno, previo parere favorevole delMinistero vigilante, modalità e condizioni per l’assolvi-mento dell’obbligo di aggiornamento, requisiti minimiuniformi su tutto il territorio nazionale dei corsi, valoredel credito formativo. I corsi potranno essere organizzatianche da associazioni e altri soggetti, a ciò previamenteautorizzati con delibera del CNF su parere vincolantedel Ministro della Giustizia.E’ un primo passo verso la reductio ad unum del sistema.Il passo ulteriore sarà la possibilità di autocertificazioneda parte degli organizzatori. Al CNF e ai Consigli dell’Or-dine potrà rimanere la possibilità di controlli a campione.Detto ciò, la libertà di aggiornamento, in un mondocome quello attuale privo di confini, sarebbe largamentepreferibile, lasciando l’obbligo di aggiornamento “certi-ficato” solo per quei settori ad evidenza pubblica, cheprevedono compensi a carico della collettività e quindiutilizzo di danaro pubblico.

Renzo Menoni

L’aggiornamento professionale obbligatorio si è reso neces-sario in questi ultimi anni particolarmente per due motivi:1) l’abnorme numero di professionisti di cui si è già det-to, che non garantisce la qualità degli stessi e tanto menoil loro aggiornamento;2) una legislazione “logorroica” e disordinata che cam-bia continuamente le “regole del gioco” e fa sì che sianecessario un continuo aggiornamento.L’attuale sistema dei crediti formativi può lasciare senzadubbio inerti sulla sua effettiva capacità di garantire uneffettivo aggiornamento, ma, pur migliorabile, è forse l’u-nico sistema ipotizzabile in un’Avvocatura così pletorica.Certo dovrebbe essere soppressa la possibilità di aggiorna-mento con i sistemi telematici, perché ciò non solo vanifi-ca ma spesso di fatto “ridicolizza” l’aggiornamento stesso.Sarebbe altresì necessaria una maggiore vigilanza daparte dei Consigli dell’Ordine che, per evitare “conflit-ti di interesse” non dovrebbero gestire direttamente laformazione (se non, eventualmente, quella di tipo deon-tologico-ordinamentale) ma che invece dovrebbero eser-citare un forte e costante controllo sull’effettiva qualitàdegli eventi accreditati, sulle modalità di gestione, etc.,

evitando che la formazione si trasformi (come spesso ac-cade) in un semplice “business”, con intenti meramente(anche se legittimamente) speculativi, da parte di sog-getti estranei all’Avvocatura.

Valerio Spigarelli

Così come una pratica effettiva deve prevedere un rimbor-so delle spese, rispondere ad un criterio di effettività le-gato alla limitazione del numero dei praticanti rispetto aquello degli affari trattati dal dominus, essere svolta in ma-niera continuativa all’interno di uno studio, anche l’aggior-namento professionale deve essere qualificato e verificato.La pratica professionale è cosa diversa rispetto all’istruzio-ne universitaria: essa presuppone il completamento deglistudi e non può essere inglobata negli stessi. Sotto questoprofilo le ultime scelte legislative sono assai discutibili,così come è discutibile che alla pratica forense si sostitui-sca un periodo di frequentazione degli uffici giudiziari.Un conto, però, è adottare queste esperienze nel momentodella formazione universitaria, un conto è farne un sosti-tutivo della pratica professionale. Al riguardo non si puòtacere che il bilancio delle Scuole delle Professioni Legaliè altamente deficitario. Una lunga esperienza all’internodelle stesse permette di dire che il modulo didattico cheviene utilizzato è del tutto inadeguato. I corsi delle scuolecd Bassanini si risolvono nella rilettura puramente ac-cademica degli istituti sostanziali e processuali. Quantoall’aggiornamento professione esso deve essere gestito inmaniera più rigorosa rispetto all’attuale sistema dei corsiaccreditati: deve esserci un maggior controllo sulla qua-lità degli insegnamenti e si deve perseguire la strada del-la frequenza di corsi di aggiornamento più strutturati sulmodello delle scuole con stages di limitata durata con va-lutazione finale al fine del conseguimento degli accrediti.

LA RAPPRESENTANZA E LA GOVERNANCE

Dario Greco

Ma non si potranno ottenere risultati concreti per il ri-lancio della nostra categoria, se non si riforma profon-damente la sua Governance, da non confondere con

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249la rappresentanza dell’Avvocatura (più o meno uni-taria). Questa si rivolge all’esterno e deve unire le varieanime e componenti della categoria solo a seguito deldialogo e del serrato confronto; la Governance è invecequalcosa di diverso: essa ha principalmente una funzio-ne interna di amministrazione e di programmazione.Ed è un controsenso rivendicare – a parole – un ruolosociale dell’Avvocatura, garante delle libertà democrati-che del nostro Paese, e al contempo mantenere meccani-smi di selezioni di chi governa la classe con sbarramentianagrafici e per designazione-cooptazione.Bisogna consentire un governo democratico della cate-goria; se su base territoriale gli ordini – per le modalitàdi elezioni – possono legittimamente rivendicare unarappresentanza diretta del proprio foro, lo stesso nonpuò dirsi per gli organismi nazionali dell’Avvocatura.Il meccanismo di elezione del Consiglio Nazionale Fo-rense (così come previsto dall’attuale normativa e daquella in discussione alla Camera) è tutt’altro che demo-cratico e viene a concretizzarsi come un vera e propriadesignazione dei suoi componenti.L’Avvocatura italiana ha oggi bisogno di essere governataed amministrata sulla base di programmi concreti, checonsentano:- di uscire dall’ormai sempre più piccolo recinto dell’at-

tività giudiziale;- di incentivare il continuo adeguamento alle nuove tec-

nologie da parte degli studi legali;- di sviluppare una reale attività di formazione capillare

su tutto il territorio nazionale senza la spasmodica ri-cerca di crediti formativi;

- di ampliare l’offerta dei servizi professionali su tutto ilpanorama europeo.

La creazione di un organo di governo e amministrazionedell’Avvocatura, eletto a suffragio universale tra tutti gliavvocati sulla base di programmi e progetti nazionali,disancorati dalle logiche circondariali, è urgente e im-procrastinabile.Per questo proponiamo l’istituzione per legge del Con-siglio Superiore dell’Avvocatura, la cui elezione avvengasu base distrettuale (con un sistema analogo a quello delComitato dei Delegati di Cassa Forense).Il CSA dovrà avere la ‘rappresentanza legale’ dell’Avvoca-tura Italiana, dovrà essere il crogiolo e la sintesi di tuttele anime dell’Avvocatura.

Questo è un passaggio indefettibile per il rilancio dellanobile Professione.

Ester Perifano

L’Avvocatura italiana ha sempre avuto l’esigenza (comu-ne sia alla struttura ordinistica che al movimento dellibero associazionismo forense) di dotarsi di strumen-ti idonei a consentirle di interloquire con la politica ela società in posizione adeguata rispetto al ruolo che lecompete all’interno della società, nell’ordinamento giu-diziario e nella giurisdizione.Sembrerà strano a sentirlo oggi, ma l’avvio, nel concreto,del processo di realizzazione di una struttura di rappre-sentanza unitaria è merito dell’iniziativa del CNF, ovvia-mente a ciò sollecitato, che - attraverso vari e successiviappuntamenti, gestiti integralmente da suoi esponentidi rilievo (il segretario Edilberto Ricciardi più di ognialtro) - traghettò l’avvocatura intera sino al CongressoStraordinario di Venezia del 1994. La scelta di Venezia,acclamata a larga maggioranza e successivamente con-fermata a Maratea, fu molto netta e precisa nel ricono-scere il Congresso Nazionale Forense quale sede dellaformazione della volontà politica dell’Avvocatura Italia-na, affidando all’Organismo da esso derivante il compitodi eseguirla.In attesa di una legge professionale che regolasse defini-tivamente, forse anche diversamente, la rappresentanzapolitica.Eppure, nonostante la legittimità di quella scelta, daallora ad oggi dura ancora, a volte anche aspramente,la diarchia che contrappone la rappresentanza istitu-zionale (il CNF) alla rappresentanza politica (OUA) eciò nonostante la delicatezza della posizione del nostroConsiglio Nazionale che sopravvive, nella sua compo-nente disciplinare, solo grazie alla disposizione VI dellaCostituzione che salva i giudici preesistenti all’entrata invigore della Carta.Forse i tempi per una ulteriore, dirimente riflessionesono maturi, ma occorre il coinvolgimento e la parte-cipazione di tutti gli attori che affollano la scena dellapolitica forense. Tutti noi abbiamo la responsabilità dinon sottrarci al confronto, se ci stanno a cuore gli inte-ressi dell’Avvocatura.

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LA PREVIDENZA FORENSE

250Renzo Menoni

Nell’attuale grave situazione di crisi (anche economica)dell’Avvocatura, il problema della rappresentanza po-trebbe sembrare secondario e scarsamente interessanteper la maggioranza degli iscritti agli albi.Pure così non è perché una delle cause (anche se riten-go non la principale) della debolezza dell’Avvocaturanell’interlocuzione con il governo e la politica è dovutaal fatto che ci siamo espressi con una pluralità di voci,in alcuni casi anche fortemente dissonanti, che hannosconcertato i nostri interlocutori e reso meno credibili leindicazioni fornite.E’ opinione dell’UNCC che l’Avvocatura sia attualmen-te un soggetto plurale, fondato da quattro gambe: CNF,OUA, Ordini territoriali e Associazioni forensi maggior-mente rappresentative.Ciascuno di tali soggetti non può oggi avere la pretesadi rappresentare tutta l’Avvocatura, ma solo quella parteche vi si riconosce (per l’associazionismo) o nei limitiaffidati dalla legge (per le istituzioni). E d’altra parte lacrisi di rappresentanza è evidente se si pensa che le as-semblee indette dai Consigli degli ordini (anche dai piùimportanti e numerosi) sono frequentate da pochissimiavvocati.Ne consegue che il nuovo soggetto che dovrebbe na-scere, per una rappresentanza unitaria dell’Avvocatura,dovrebbe avere il carattere essenziale della “inclusività”,

nel senso di dare rappresentanza e voce effettiva a tutti isoggetti sopracitati, dalle Associazioni forensi maggior-mente rappresentative agli Ordini territoriali e/o UnioniRegionali dei Consigli dell’Ordine.Questa rappresentanza dovrebbe essere completata conuna parte rilevante eletta direttamente (sulla base di col-legi nazionali o regionali) da tutti gli iscritti agli albi.Solo così si potrebbe aspirare ad avere una rappresen-tanza unitaria, che possa legittimamente parlare a nomedell’intera Avvocatura.

Valerio Spigarelli

L’Unione delle Camere Penali è da decenni in polemi-ca con le forme di rappresentanza che l’avvocatura si èdata. Il modello dell’OUA, come noto, non ci ha maiconvinto e non ci ha mai rappresentato. La così dettagovernance deve rispondere a criteri del tutto diversi,ispirandosi ad un modello di tipo federativo all’internodel quale le diverse componenti dell’avvocatura, al di làdella loro maggiore o minore consistenza numerica, sia-no rappresentate in maniera omogenea. I penalisti sonouna minoranza numerica all’interno dell’Avvocatura, mada sempre costituiscono una delle anime più significa-tive anche dal punto di vista culturale e di immaginenella società, o si vara un modello federativo della rap-presentanza politica oppure la situazione attuale vedràun sempre maggior distacco delle diverse componenti. ■

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252 1. LA DEONTOLOGIA FORENSE COME FONTENORMATIVA

La deontologia forense, quale insieme di regole com-portamentali rientranti nel concetto ampio e generaledi “codice etico”, rimanda inesorabilmente all’antica ecomplessa problematica dei principi generali ai qualidevono ispirarsi le condotte degli avvocati.In particolare, l’espressione “codice etico” acquisisceun valore specifico nell’attualità, allorquando, paralle-lamente all’indebolimento dei cosiddetti “pensieri forti”tradizionali, si assiste alla crescente domanda di regoledeontologiche certe e capaci di individuare i limiti e lecondizioni della prassi forense in determinati contesti.La deontologia, o etica deontologica, può, allo stesso tem-po, essere intesa come l’insieme di teorie etiche che sicontrappone al consequenzialismo: mentre quest’ultimoricava la bontà delle azioni dai loro scopi, la deontologiaafferma che fini e mezzi sono strettamente dipendenti gliuni dagli altri, il che significa che un fine giusto sarà ilrisultato dell’utilizzo di giusti mezzi.Le norme deontologiche forensi hanno una forte radiceetica e la codificazione di tali regole da un lato è neces-saria per garantire il fondamentale principio di legalità,dall’altro conferisce certezza alle norme deontologichein modo da formare una sorta di comune coscienza eticasu cui l’avvocatura può ritrovarsi per difendere i proprivalori, nel rispetto dei doveri e nella rivendicazione deidiritti. La codificazione consente peraltro di trasmetteretali antiche regole a chi si accinge a svolgere la professio-ne ed agli avvocati stranieri che sono obbligati per leggea rispettare il principio della doppia deontologia (art. 4della legge 9 febbraio 1982, n. 31).Del resto, alle critiche (ormai superate) promosse dacoloro che sostenevano l’inutilità di un codice deon-tologico per l’impossibilità di prevedere tutte le ipotesidisciplinari, è possibile replicare nel senso che i codici“si fanno” con il tempo e che le lacune vengono nor-malmente colmate con l’interpretazione e l’analogia ocon l’introduzione successiva di nuove norme (“Ce seraitdonc une erreur de penser qu’il pût exister un corps de loisqui eût d’avance pourvu à tous les cas possibles, et qui cependant fut à la portée du moindre citoyen . [… ]Un code,quelque complet qu’il puisse paraître, n’est pas plutôt achevé,que mille question inattendues viennent s’offrir aux magi-

strats”: così J .E .M . PORTALIS, nel suo “Discours prelimina-re” nel presentare i lavori della commissione incaricata dellaredazione del codice napoleonico).Ad ogni modo, oltre alla possibilità di ricorrere all’ana-logia, proprio per evitare lacune di sorta, nel Codice èprevista una norma di chiusura: l’art. 60, infatti, precisache la previsione dei canoni complementari non esau-risce le tipologie di violazioni possibili e non limita laportata dei principi generali contenuti dal codice stesso.Per quanto attiene al profilo formale, occorre evidenzia-re che un primo orientamento “tradizionale” collocava leregole deontologiche tra le norme pattizie.Secondo tale impostazione, le disposizioni dei codicideontologici predisposti dagli Ordini professionali, senon recepite direttamente dal legislatore, non avrebbe-ro natura di norme di legge e quindi non assoggettabilial criterio interpretativo di cui all’art. 12 preleggi, masarebbero espressione di poteri di auto-organizzazionedegli Ordini, sì da ripetere la loro autorità dalle consue-tudini professionali.Seguendo tale impostazione, discenderebbe che le di-sposizioni deontologiche vanno interpretate nel rispettodei canoni ermeneutici fissati all’art. 1362 c.c., e segg., ein tale ottica può proporsi ricorso per cassazione ex art.360 c.p.c., n. 3 (da ultimo Cass. Sez. un. 10 luglio 2003n. 10482).Tale orientamento è stato superato nel 2002 dalla Cas-sazione che ha affermato che “le norme del codice de-ontologico approvate dal Consiglio nazionale forense il 17aprile 1997 si qualificano come norme giuridiche vincolantinell’ambito dell’ordinamento di categoria” (Cass., sez. un.,6 giugno 2002, n. 8225). Questo orientamento è statoribadito da successive sentenze, quali, Cass. 23 marzo2004 n. 5776 e Cass. 14 luglio 2004 n. 13078, secondocui, nell’ambito della violazione di legge, va compresaanche la violazione delle norme dei codici deontologicidegli ordini professionali, trattandosi di regole giuridi-che obbligatorie, che trovano il loro fondamento nell’art.12 della legge professionale forense, che impone agli av-vocati di adempiere il loro ministero con dignità e condecoro, e nell’art. 38 della stessa legge, che prescrive chegli avvocati che si rendono colpevoli di abusi o mancan-ze nell’esercizio della loro professione o comunque difatti non conformi alla dignità e al decoro professionalesono sottoposti a procedimento disciplinare.

Etica professionaledi Roberto Aloisio

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253Sulla scia di tali sentenze, si sono pronunciate le SezioniUnite enunciando il principio secondo cui “le norme delcodice disciplinare forense costituiscono fonti normative in-tegrative di precetto legislativo, che attribuisce al Consiglionazionale forense il potere disciplinare, con funzione di giu-risdizione speciale appartenente all’ordinamento generaledello Stato, come tali interpretabili direttamente dalla cortedi legittimità” (Cass . civ ., sez . un ., 20-12-2007, n . 26810) .

2. LE REGOLE DEONTOLOGICHE RELATIVE AL RAP-PORTO CON LA PARTE ASSISTITA

Nella fase processuale, le regole di comportamento di-ventano particolarmente complesse, poiché l’avvocatonon si confronta più soltanto con il proprio cliente, macon una pluralità di altri soggetti.Non a caso il codice deontologico è ripartito in regoledisciplinanti i rapporti con la parte assistita, i colleghi,la controparte, i magistrati e i terzi.Il rapporto con i clienti è fondato sull’obbligo di difen-dere nel miglior modo possibile gli interessi della parteassistita, sempre nei limiti del mandato e nell’osservanzadella legge e dei principi deontologici.Tali principi vanno rispettati tanto nella fase iniziale,quanto durante tutto lo svolgimento del processo.Con riferimento alla fase iniziale, occorre evidenziareche, nel novero delle regole deontologiche fondamentaliche assurgono al rango di principi generali del codicedeontologico, vengono poste in primo piano la libertà,l’autonomia, l’indipendenza, nonché la competenza (idest la conoscenza delle leggi).Nell’ambito della libertà, dell’autonomia e dell’indipen-denza, rientra anche l’obbligo per l’avvocato di evitareconfitti di interesse, ovvero di trovarsi in una posizioneconfliggente con il principio di autonomia e indipendenza.Né ha rilevanza la dicotomia conflitto virtuale/conflittoreale, posto che le Sezioni Unite hanno giustamente ri-levato che, qualora siano in gioco interessi alti, vige perl’avvocato “un obbligo assoluto di astensione a prescinderese il conflitto di interessi sia reale o solo potenziale” (Cass .civ ., sez . un ., 10-01-2006, n . 134) .Per quanto attiene invece alla conoscenza delle leggi, chenon è altro che un corollario del più ampio dovere didiligenza imposto, sia in via generale dall’art 1176 c.c.,che nello specifico dall’art. 8 del Codice Deontologico,

essa impone, da un lato, il dovere del professionista diprovvedere al proprio aggiornamento professionale,dall’altro, di procedere, prima di assumere un incarico,ad una autovalutazione circa la specificità della propriacompetenza in relazione all’incarico stesso.

3. IL RuOLO DEL GIuDICE NELL’APPLICAZIONE DELLEREGOLE DEONTOLOGICHE

Come si è accennato, durante lo svolgimento del proces-so, il rispetto delle regole deontologiche diventa ancorpiù complesso, poiché l’avvocato deve confrontarsi congli altri soggetti del rapporto processuale.In tale fase, emerge la figura del giudice, che assume unruolo chiave nel controllo sulla condotta dei professio-nisti nell’esercizio delle proprie funzioni, a garanzia delgiusto processo.Infatti, a norma dell’art. 88, 2° comma, c.p.c., nel casodi inosservanza da parte dei difensori del dovere di com-portarsi in giudizio con lealtà e probità, il giudice ha ilpotere di riferirne alle autorità che esercitano il poteredisciplinare, atteso che la violazione di tale norma puòconfigurare un’infrazione sanzionabile ai sensi del R.D.L.27.11.1933, n. 1578, convertito nella l. 22.1.1934, n.36, ove il comportamento dell’avvocato non sia confor-me alla dignità e al decoro della professione.A tal proposito, è stato osservato che è anche possibileche sia la parte a sollecitare il giudice a riferire alle au-torità competenti all’irrogazione di sanzioni disciplinari.Tale sollecitazione non concreta però una domanda insenso tecnico processuale, alla quale corrisponda per ilgiudice un obbligo di provvedere ai sensi dell’art. 112c.p.c., poiché, il potere di informativa di cui all’art. 88,2° comma c.p.c. “costituisce un potere valutativo discrezio-nale volto alla tutela di interessi diversi da quelli oggetto dicontesa tra le parti, ed il suo esercizio d’ufficio, presentandocarattere ordinatorio e non decisorio, si sottrae all’obbligo dimotivazione e non è sindacabile in sede di legittimità” (Cass .civ ., sez . I, 12-02-2009, n . 3487).Tuttavia, va evidenziato che nei rapporti tra i princi-pali protagonisti dell’agire processuale emergono spazioperativi non regolamentati (minutamente) dalla legge,nell’ambito dei quali la lealtà e la correttezza costituisco-no i fondamentali canoni-guida per propiziare compor-tamenti che scongiurino abusi processuali.

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LA PREVIDENZA FORENSE

254 Se con lealtà ci si riferisce a quell’atteggiamento di one-stà e dirittura morale nel mantenimento degli impegniassunti nei rapporti con determinate persone e nellafedeltà alle istituzioni, la correttezza si identifica con ilcontegno che una persona deve mantenere nei rappor-ti con i terzi, osservando scrupolosamente le regole dibuona fede in senso oggettivo.Viceversa, può definirsi abusivo quel comportamentoche, seppur “formalmente” non appaia in contrasto conuna regola scritta, sia sostanzialmente elusivo di principicondivisi, in contrasto con i canoni fondamentali deon-tologici o più in generale con quelli dell’etica comune.Nel nostro ordinamento manca una precisa definizionedi abuso del processo, tuttavia una base normativa puòessere ritrovata nell’art. 88 c.p.c., che impone alle parti“il dovere di lealtà e probità”.A ben vedere, è proprio in forza di tale norma che i giu-dici hanno censurato nel tempo le condotte degli av-vocati, creando così una vasta casistica di ipotesi com-portamentali ritenute contrastanti con il buon funziona-mento del processo.A titolo esemplificativo, è stato rilevato che il rispettodel diritto fondamentale a una ragionevole durata delprocesso impone al giudice, ai sensi degli art. 175 e 127c.p.c., di evitare e impedire comportamenti che siano diostacolo a una sollecita definizione della controversia,tra i quali rientrano quelli che si traducono in un inuti-le dispendio di attività processuali e formalità superflueperché non giustificate dalla struttura dialettica del pro-cesso e, in particolare, dal rispetto effettivo del principiodel contraddittorio, da effettive garanzie di difesa e daldiritto alla partecipazione al processo, in condizioni diparità, dei soggetti nella cui sfera giuridica l’atto finaleè destinato a esplicare i suoi effetti (Cass. civ., sez. lav.,01.03.2012, n. 3189).In virtù di tale principio, è stata ritenuta violativa deldovere di lealtà e probità delle parti la condotta pro-cessuale di una parte caratterizzata dalla ripetuta con-testazione della giurisdizione del giudice adito in sim-metrica opposizione alle scelte di controparte, unita allarichiesta di sospensione del giudizio ai sensi dell’art.295 c.p.c., trattandosi di un comportamento proces-suale idoneo a pregiudicare il diritto fondamentale dellaparte ad una ragionevole durata del processo ai sensidell’art. 111 Cost (Cass. Civ., 02.03.2012, n. 3338). In

tale occasione, la Corte ha ritenuto di potersi applicarel’art. 92 c.p.c. e condannare la parte al rimborso dellespese che, in violazione dell’art. 88 c.p.c., ha causatoalla controparte.Sempre con riferimento al dovere di lealtà e probità pro-cessuale, che grava sulle parti e sui loro difensori, a nor-ma dell’art. 88, 1º comma, c.p.c., si è ritenuto che all’av-vocato, cui sia stata sollecitata una presa di posizione sudi un’istanza chiara e ben definita, vige un obbligo nonsolo di rispondere, ma anche di esprimersi in manieracomprensibile e, soprattutto, di attenersi ad una logi-ca di tipo binario, che non ammette formule di dubbialettura né ipotesi terze fra l’affermazione e la negazione.Sulla base di tale premessa, la Suprema Corte ha ritenu-to che la dichiarazione di «rimettersi» alla decisione delgiudice, formulata da un avvocato in presenza di richie-sta di sospensione del giudizio, ai sensi dell’art. 279, 4ºcomma, c.p.c., proveniente da altro difensore, dovesseintendersi equivalente ad una adesione all’istanza, mo-strando una sostanziale non avversità ad essa (Cass. civ.[ord.], sez. VI, 02.03.2012, n. 3338).E ancora, è stato ritenuto illecito il comportamentodell’avvocato che proceda o comunque partecipi alla re-dazione di una scrittura conciliativa con il preordinatointento di vanificare l’accordo subito dopo aver ottenutolo scopo (Cass. civ., sez. un., 01-06-1993, n. 6067) oil comportamento di chi avendo già ottenuto, in sededi separato giudizio promosso nei confronti di un enteprevidenziale, una sentenza di condanna generica allacorresponsione di una prestazione previdenziale, abbiapoi, in un secondo momento, proposto una domandanei confronti dello stesso ente ma avente ad oggetto ilrisarcimento del maggior danno subito a causa del ritar-dato pagamento di un credito concernente la stessa pre-stazione previdenziale (Cass. civ., sez. lav., 18.03.1995,n. 3175).Più frequente è, invece, l’ipotesi, disciplinata dall’art. 89c.p.c., che consente sia la cancellazione delle frasi scon-venienti o offensive contenute negli atti, sia l’assegnazio-ne alla persona offesa di una somma di denaro a titolo dirisarcimento dei danni, anche non patrimoniali.A tal riguardo, occorre premettere che l’offensività e lasconvenienza costituiscono nozioni ben distinte. Infatti,mentre la prima costituisce una lesività del valore e deimeriti di qualcuno, la sconvenienza integra una lesività

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255di grado minore, inerente al contrasto delle espressionicon le esigenze dell’ambiente processuale e della funzio-ne difensiva nel cui ambito le frasi vengono formulate(Cass. civ., sez. III, 18.06.2003, n. 2364).Ad esempio, la Cassazione ha ritenuto sconveniente,ma non offensiva nella dialettica processuale, l’avverbio“proditoriamente” riferito alla condotta del difensore dicontroparte (Cass. civ., sez. III, 14.01.2010, n. 9707)o l’espressione “subdolamente insinua” attribuita allatesi difensiva della parte avversaria (Cass. civ., sez. lav.,18.11.2000, n. 14942), disponendone la cancellazionedalla memoria difensiva.Secondo altro indirizzo giurisprudenziale, non sussiste-rebbero i presupposti per la cancellazione (di parole ofrasi) in tutti quei casi in cui le espressioni non sianodettate da un passionale e scomposto intento offensivo,ma, senza eccedere dalle esigenze difensive, siano mera-mente preordinate a dimostrare, attraverso una valuta-zione negativa del comportamento della controparte, lascarsa attendibilità delle sue affermazioni (Cass. civ., sez.III, 26.07.2002, n. 11063; Cass. civ., sez. I, 06.07.2004,n. 12309).L’uso dello strumento costituito dall’ordine di cancella-zione si risolve in un potere discrezionale del giudicevolto a tutela di interessi diversi da quelli oggetto dicontesa tra le parti, sui quali si deve provvedere per ladefinizione del procedimento: presentando, quindi, ca-rattere non riconducibile all’ambito decisorio della lite,il mancato esercizio d’ufficio dell’ordine di cancellazionesi sottrae all’obbligo di motivazione e non è sindacabilein sede di legittimità.Infine, occorre rilevare che il legislatore, con l’art. 94c.p.c., ha voluto porre una deroga al canone oggettivodella soccombenza, prevedendo la condanna in propriodei rappresentanti e degli assistenti attraverso un criteriodi responsabilità personale del litigator imprudente.Molto si è discusso sull’applicabilità della norma nei ri-guardi degli avvocati delle parti.La soluzione negativa, ispirata ad elementi interpretativievincibili dai lavori preparatori al codice, è stata contra-stata sulla base della formulazione letterale della norma(la locuzione “assistenti”) nonché dall’inquadramentosistematico della fattispecie regolata dall’art. 94 c.p.c.nell’ambito delle ipotesi di responsabilità per illecitoprocessuale, ascrivibile anche ai difensori.

In giurisprudenza, la soluzione è stata oggetto di contra-sti interpretativi soprattutto con riferimento all’ipotesidi azione o impugnazione promossa dal difensore senzaeffettivo conferimento della procura da parte del sogget-to nel cui nome egli dichiari di agire nel giudizio o nellafase del giudizio di che trattasi.Sul punto, è di recente intervenuta la Cassazione a Se-zioni Unite rilevando che “l’attività del difensore non ri-verbera alcun effetto sulla parte e resta attività processualedi cui il legale assume esclusivamente la responsabilità e,conseguentemente, è ammissibile la sua condanna a pagarele spese del giudizio” (Cass . civ ., sez . un ., 10-05-2006, n .10706) .Nel caso, invece, di invalidità o sopravvenuta ineffica-cia della procura ad litem, deve ritenersi inammissibile lacondanna del difensore alle spese del giudizio, in quan-to l’attività processuale è provvisoriamente efficace e laprocura, per quanto nulla o invalida, risulta idonea adeterminare l’instaurazione di un rapporto processualecon la parte rappresentata, che assume la veste di poten-ziale destinataria delle situazioni derivanti dal processo.

4. I CANONI DEONTOLOGICI CONTENuTI NELCODICE DI PROCEDuRA CIVILE

Come si è visto, raramente i giudici fanno diretto riferi-mento alle dettagliate norme del Codice Deontologico,preferendo servirsi dei canoni generali previsti dal Co-dice di procedura civile. Tuttavia, come si è detto, le di-sposizioni del Codice Deontologico costituiscono fontiintegrative del precetto legislativo e quindi sono a pienotitolo norme giuridiche, alle quali il giudice della causapotrebbe risalire, per inquadrare il fatto deontologica-mente illecito.Un’altra categoria generale, rilevante sul piano della de-ontologia forense, è costituita dall’<<abuso del diritto>>.Le teorie dominanti si muovono nella direzione di con-siderare l’abuso del processo come la mera proiezionedell’abuso del diritto, istituto, quest’ultimo, ricavato nelnostro ordinamento attraverso la combinazione di varienorme (artt. 833 c.c., 1175 c.c., 1337 c.c., 1366 c.c., 1375c.c.) in assenza di una precisa definizione codicistica.Processi di positivizzazione si sono avuti per lo piùin ambito comunitario e un primo riscontro si ritrovaall’interno della Carta di Nizza, (art. 54), rubricato per

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256l’appunto “divieto dell’abuso del diritto”, che ha valenzanormativa a seguito dell’entrata in vigore del Trattato diLisbona, che ha attribuito alla Carta il “medesimo valoregiuridico dei trattati”.La giurisprudenza comunitaria è poi intervenuta in di-verse riprese al fine di delinearne i contenuti del concet-to di “abuso”, sancendo che tale figura ricorre in presen-za di due elementi fondamentali: 1) ogni qualvolta undiritto sia esercitato per un fine diverso da quello per ilquale è stato legislativamente predeterminato;2) quando vi è consapevolezza, da parte del titolare deldiritto, dell’abusività del comportamento tenuto.Pertanto, laddove è configurabile un abuso del dirittopuò simmetricamente essere ravvisabile anche un abusodel processo, in rapporto alla sua funzione dinamica distrumento per la protezione di un interesse da tutelarein astratto.Occorre, peraltro, osservare che, di recente, numerosesentenze dei nostri giudici, sia di merito che di legitti-mità, hanno applicato il “principio dell’abuso dello stru-mento processuale”, facendo appello a certi valori socialiquali la solidarietà e la collaborazione affermate all’art. 2dalla stessa Costituzione nonché ai criteri ermeneutici dicui al 2° comma dell’art. 12 delle preleggi.In tale contesto normativo si comprende, dunque, comele norme deontologiche, interne al nostro ordinamen-to, si pongano sicuramente in sintonia con l’esigenza diassicurare il giusto processo di cui all’art 111 Cost., er-gendosi a strumento di prevenzione degli abusi e impe-dendo inutili dispendi di energie processuali, per il finedi una ragionevole durata del processo stesso.La deontologia si mostra quindi come “uno strumentodi rafforzamento” delle regole poste a presidio del giustoprocesso e i cui canoni appaiono fondamentali ad assi-curare quella “necessaria coerenza “tra diritto ed azione”e quindi tra interesse sostanziale e mezzi apprestati perla sua tutela. ■

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257L’art. 9 d.l. 24 gennaio 2012 n. 1, convertito con modifi-cazioni in l. 24 marzo 2012 n. 27, dopo avere abrogatoal 1° comma la tariffa forense di cui al D.M. 127/04, al 2°comma statuisce che, nel caso di liquidazione da partedi un organo giurisdizionale, il compenso dell’avvocato(rectius, del professionista) è determinato con riferimen-to a parametri stabiliti con decreto del ministro vigilan-te, parametri che sono stati approvati con decreto 20luglio 2012 n. 140 (in G.U. n. 195 del 22 agosto 2012),ed in vigore dal 23 agosto 2012.Le “lacune” del previgente rigido sistema tariffario (ec-cessiva complessità, troppe voci, difficile comprensioneper il cliente, impossibilità di determinare i costi dellaprestazione professionale) sono state “superate” con l’in-troduzione ad opera del decreto n. 140/2012, di un ela-stico criterio di determinazione dei compensi, ed incen-tivando la libera negoziazione preventiva del compenso.L’attuale disciplina del compenso dell’avvocato presentasia luci che ombre.Occorre dare atto, infatti, che il “nuovo strumento” con-sente un rapido svolgimento dell’attività giudiziale diliquidazione del compenso del professionista, a tutelasia del consumatore che si rivolge al professionista, chedel professionista medesimo nell’esercizio dell’attivitàprofessionale.E ciò in quanto i parametri ministeriali di cui al decreton. 140 del 2012, per la loro “struttura”, costituisconouno strumento semplice e comprensibile, che consenteal giudice la liquidazione giudiziale del compenso all’av-vocato, ed al cliente/avvocato di conoscere con imme-diatezza il costo dell’attività professionale.Infatti il sistema parametrico prevede:

• tabelle differenziate per tipologia di giudizi/proce-dimenti;

• raggruppamento delle attività per fasi;• fasce di valore della controversia.

La nuova struttura parametrica (che non prevede più idiritti di procuratore e le indennità):- è divisa per tipologia di giudizi/procedimenti con re-

lative distinte tabelle parametriche.- ogni singola tabella è suddivisa per fasce di valore del-

la controversia (ben sei), con scaglioni che prevedo-no «salti» di valore consistenti: da euro 100.001,00

ad euro 500.000,00, e quello successivo da euro500.001,00 ad euro 1.500.000,00.

Per ogni giudizio/procedimento sono state individuate:- di norma cinque fasi, nelle quali sono state raggrup-

pate le attività professionali svolte dall’avvocato nellafase;

- ad ogni fase processuale è stato attribuito un valoreeconomico (parametro), rapportato al valore dellacontroversia.

Per le cause di importo superiore ad € 1.500.001,00 e pergli affari stragiudiziali, il decreto n. 140 del 2012 - cheignora, peraltro, la figura (ed il compenso) del domicilia-tario - non prevede alcun parametro, con piena «libertà»,quindi, nella pattuizione del compenso e nella liquidazio-ne «giudiziale».La struttura parametrica elaborata con il decreto n. 140del 2012 consente con immediatezza di determina-re il compenso spettante. Infatti, il giudice, ma ancheil cliente e l’avvocato (qualora nella pattuizione fannoriferimento per il compenso ai parametri), non devonofare altro che:

• individuare il giudizio (e quindi l’autorità giudizia-ria adita);

• il valore della controversia e quindi la fascia di valore;• la fase del giudizio;• procedere alla somma dei valori parametrici per le

varie fasi effettivamente svolte, così determinandoil valore complessivo della prestazione resa dal pro-fessionista.

In base all’art. 4, comma 2, del Decreto n. 140 del 2012,il giudice, nella liquidazione del compenso all’avvocato,ha dei margini per aumentare o diminuire il compensotenendo conto di varie circostanze. Lascia, però, perples-si l’eccessiva discrezionalità «concessa» al giudice nellaliquidazione del compenso all’avvocato, con possibilitàdi consistenti variazioni in aumento o in diminuzione,ma anche la riduzione alla metà del compenso dell’av-vocato che abbia proposto una domanda inammissibile,improcedibile o improponibile.Alle riferite luci del decreto n. 140/12, occorre “contrap-porre” le ombre, che non sono poche ed anche “pesan-ti”, soprattutto per quanto riguarda la quantificazionedel compenso dell’avvocato previsto dai parametri.

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LA PREVIDENZA FORENSE

258Infatti, in ordine al quantum del compenso per l’avvocatoindicato nei parametri per le varie tipologie di giudizi eper le fasi giudiziarie, non può «sfuggire» come il quan-tum riportato nelle tabelle è «punitivo» nei confrontidell’avvocatura, solo ove si consideri che il valore mediodi liquidazione previsto per le varie fasi di giudizio, so-prattutto per i giudizi di valore medio/basso (che sonoquelli più numerosi), è stato calcolato sui minimi dellatariffa del 2004, senza aggiornamento completo ISTATdal 2004 al 2012, e senza computo del 12,50 per cen-to per spese generali, peraltro non previste dalle tabelleparametriche, così come non sono previsti più i dirittidi procuratore.L’intento «punitivo», è presente, purtroppo, in tutti igiudizi, soprattutto sui ricorsi per decreto ingiuntivo edatto di precetto, che sono i primi «affari» che si affidanoal giovane di studio.La riduzione del compenso dell’avvocato rispetto aquello previsto dalle abrogate tariffe forensi, è ancorapiù evidente con riferimento alla esecuzione mobiliare.Infatti, per l’esecuzione mobiliare, il valore medio di li-quidazione riportato nel parametro è di molto inferio-re a quello calcolato sulla base dei minimi tariffari delDM n. 127/2004 (senza 12,50% e rivalutazione ISTATdal 2004 ad oggi). Aggiungasi che sono confluiti nellaesecuzione anche tutte le attività (e relativi compensi)connessi alla fase post decisione.Il compenso dell’avvocato, così come previsto nei para-metri di cui al decreto n. 140 del 2012, è ulteriormente“ridotto” anche dalla prevalente giurisprudenza delladisciplina transitoria dettata dall’art. 41 del decreto n.140/2012.Infatti, sulla disciplina transitoria, la giurisprudenza dimerito (Trib. Bologna 2.10.2012, Trib. Busto Arsizio, sez.distaccata di Gallarate, 21.9.2012, Tribunale di TerminiImerese 17.9.2012, TAR Lombardia, sez, I, 10.9.2012n. 158, Trib. Siena 27.8.2012), afferma che dopo l’en-trata in vigore del decreto n. 140/2012, il giudice nellaliquidazione delle spese processuali, deve applicare i pa-rametri anche per l’attività professionale e le fasi proces-suali antecedenti l’introduzione dei parametri, con ciòvanificando l’attività professionale dell’avvocato che hatrattato la causa per vari anni con una estenuante atti-vità difensiva, e si vede ridurre il compenso solo perché

ha depositato l’ultimo atto processuale – es., comparsaconclusionale – dopo il 23 agosto 2012.Anche la giurisprudenza di legittimità si è pronuncia-ta per l’applicazione dei parametri ai processi in corsoe all’attività già svolta prima della sua entrata in vigore(23.8.2012). Ed infatti la Suprema Corte di Cassazio-ne, con sentenza 12.10.2012 n. 17406 (confermata dasuccessive sentenze), ha statuito che il compenso all’av-vocato, da porre a carico della parte soccombente, va li-quidato in base ai parametri introdotti dallo ius superve-niens per tutte le attività professionali difensive che sianocondotte a termine dopo l’entrata in vigore dello stesso,ovvero dopo il 23 agosto 2012.Con riferimento a tale “differente” liquidazione con-seguente alla retroattività dei parametri (ma anchesulla falcidia dei parametri al quantum del compensodell’avvocato), il Tribunale di Cremona, con ordinanza13.9.2012 ha rimesso gli atti alla Corte costituzionaleper violazione degli artt. 3, 24 e 117 Cost., ritenendonon manifestamente infondata la questione di legittimi-tà costituzionale dell’art. 9 del D.L. n. 1 del 2012, con-vertito con modificazioni dall’art. 1 della l. n. 27/2012,e del collegato decreto n. 140/2012, nella parte in cuidispongono l’applicazione retroattiva anche ai processiin corso e alla attività già svolta ed esaurita prima dellasua entrata in vigore.Sulla disciplina transitoria occorre segnalare la sentenzadel Tribunale di Verona 27.9.2012, che, discostandosidal “coro” della giurisprudenza di merito che “segue”l’interpretazione della Cassazione sull’art. 41 del decre-to n. 140/12, propende per una diversa interpretazione,ossia quella secondo cui il DM n.140 del 2012 è applica-bile solo ai giudizi e ai gradi di processo instaurati dopoil 23 agosto 2012, in conformità al principio del tempusregit processum .Al riferito filone giurisprudenziale si contrappone ladottrina (L. Carbone, La nuova parcella degli avvocati ei parametri per la liquidazione, Milano, 2012, 185 ss .), laquale ritiene che nel caso di successione di parametri,stante l’autonomia di ogni fase processuale (così comeindividuate dal DM 140/12), il carattere unitario dellaprestazione professionale va rapportato alle singole fasidi giudizio (e non all’intero giudizio) nei quali si è svolta(tant’è che per ogni fase il decreto 140/2012 individua

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259l’attività professionale da ricomprendere nella singolafase), onde essa deve ritenersi esaurita al momento dellachiusura della fase, con conseguente riferimento ai pa-rametri vigenti al momento delle varie fasi del giudizio.Con la “retroattività” dei parametri, problemi si pongo-no anche per i precetti.Infatti, se il precetto viene redatto sulla base di sentenzapubblicata successivamente al 23 agosto 2012, la liqui-dazione delle spese e competenze dell’atto di precettoavviene con la tabella parametrica prevista per l’atto diprecetto dal decreto n. 140/12.Nel caso, invece, in cui l’atto di precetto viene redattosuccessivamente al 23 agosto 2012, ma in forza di sen-tenza antecedente al 23.8.2012, per la liquidazione dellespese e competenze dell’atto di precetto è difficile “con-futare” la richiamata giurisprudenza (anche di legittimi-tà: Cass. 17406/2012) sulla interpretazione dell’art. 41del decreto n. 140 del 2012, e fare riferimento alle vec-chie tariffe in vigore al momento in cui è stata pubblicatala sentenza (con l’indicazione dei diritti di procuratore),venendo il precetto ad essere redatto “oggi”. E ciò anchese parte della dottrina (A. Polimeni, Precetto su senten-

za: prima e dopo i parametri, in Altalex, dell’8.10.2012)ritiene che i diritti di procuratore (ora abrogati) costitu-iscono un accessorio di legge alle spese processuali giàliquidate nel provvedimento, e quindi con maturazionedi tale diritto nel momento in cui l’attività è stata postaconcretamente in essere, con conseguente “recupero”dei diritti di procuratore per i titoli esecutivi sorti ante23 agosto 2012, nel caso in cui il precetto venga redattodopo il 23 agosto 2012.Stante le riferite negative conseguenze per l’applicazioneretroattiva dei parametri, è auspicabile, stante la non vin-colabilità dei parametri per il giudice prevista dall’art. 1,comma 7, decreto n. 140/12, che il giudice qualora reputiincongruo il compenso determinato in base ai parame-tri, per un giudizio già da tempo pendente al 23.8.2012,non applichi i parametri e calcoli il compenso secondoi vecchi criteri; in pratica il giudice potrebbe fare ricor-so alle “vecchie regole tariffarie” come canoni orientativi.Tale “prassi” sarebbe più vicino alla volontà del cliente edell’avvocato che quando la causa era iniziata, avevanofatto rispettivamente “affidamento” l’uno sulla spesa dasopportare e l’altro sul compenso che avrebbe ricevuto. ■

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261Se vi è un diffuso orgoglio per il glorioso passato dellaRepubblica e poi dell’Impero Romano nel mondo del di-ritto, sembra esservi un generale consenso che la nostra“culla del diritto” è ormai da tempo vuota.I tentativi a tappeto della classe politica di risolvere imali della giustizia (ormai divenuti praticamente incu-rabili), hanno creato confusione e allontanato ancoradi più la chimera della certezza del diritto. Un esamecomparato, seppur molto sommario, di alcuni altri si-stemi processuali può consentire di collocare la questio-ne in una più ampia prospettiva anche perché gli studiprocessual-civilistici hanno spesso inevitabilmente unaportata territoriale.È questo il contributo che noi internazionalisti possia-mo offrire agli altri colleghi.

quATTRO PuNTI FONDAMENTALI

IL METODO DI NOMINA DEL GIuDICE

Una delle cause dei molti mali che ci affliggono è il crite-rio “continentale europeo” di nomina del giudice attra-verso la verifica del sue possesso di nozioni solamenteteoriche. Il mancato accertamento del possesso di dotipratiche, nonché di psicologia, e naturalmente anche dinozioni elementari di buona educazione, fa sì che vengacreato un impiegato statale, come per gli altri rami dellapubblica amministrazione.Il sistema inglese, che seleziona chi per molti anni hadimostrato sul campo di possedere le doti necessarie –prima tra tutte l’equilibrio –, dà vita al contrario alla no-mina di un vero giudice, anziché di un burocrate.Senza voler far torto ai – non molti – giudici, che mal-grado il filtro selettivo errato, mostrano di possedere lequalità “giuste” per la loro alta funzione, il metodo con-tinentale dà purtroppo di regola amari frutti, che dan-neggiano alle radici l’amministrazione della giustizia.

LA DEFINITIVA SEPOLTuRA DELLA TRIADE CHIO-VENDIANA

Malgrado l’omaggio solo formale reso dai più eruditialla triade chiovendiana (oralità, immediatezza e con-centrazione), la trattazione del processo civile è statamortificata al di là del tollerabile, rendendola un dialogo

tra sordi, scadenzata da assurdi rinvii di mesi (quandonon di anni), che cancellano i termini della controversiadalla memoria dei difensori delle parti, costringendolia ristudiare ogni volta la causa sino alla nausea, men-tre spesso il giudice si riserva l’esame del fascicolo sinoalle prove testimoniali, se non fino a dopo lo scambio diconclusionali e repliche.La dialettica del procedimento è stata anch’essa o elimi-nata o ridotta a un simulacro di dibattito orale, come inCassazione, dove ne sono eloquenti esempi la replicanon ammessa e che il Collegio a volte persino ostacolila presentazione, da parte dei difensori, di una chiave dilettura della causa (interrompendo la molto breve difesaloro consentita con il rilievo che l’argomento è già sta-to trattato nelle difese scritte, come se il difensore nonavesse l’obbligo di svolgere tutte le proprie difese negliatti difensivi da depositare).Mentre anche altri ordinamenti processuali europei han-no dei problemi simili, l’ordinamento inglese applicala regola che il processo viene tenuto in attesa fino almomento in cui può essere trattato e in quel momentoprove, discussione e decisione si susseguono a un ritmoserrato. Esempio che dimostra che con il buon senso,senza che occorrano grandi modifiche legislative, si pos-sono ottenere risultati ben diversi.

uNA DIALETTICA FORMALISTICA, INDIFFERENTEALLE ESIGENZE DI uNA VERA GIuSTIZIA

L’amore per le belle questioni di diritto, in sé certamentepositivo, ha prodotto anzitutto il risultato che la sen-tenza è vista da molti come un’occasione per una sottileesercitazione intellettuale. Sullo slancio di tale stimolo,l’attenzione di larga parte dei giudicanti ha finito a pri-vilegiare gli aspetti formalistici procedurali, senza mo-strare grande preoccupazione per ciò che il cittadino hadiritto di aspettarsi dal proprio giudice, ossia che inter-preti la legge in modo da farla corrispondere il più possi-bile alla giustizia sostanziale e ad uno spirito di umanità.Anche sotto questo profilo gli altri ordinamenti conti-nentali non si allontanano spesso di molto da questoapproccio gelido della giustizia.In ciò, essi sono contrastati da un approccio più umanodei migliori giudici inglesi per i quali il ricorso alla “na-tural justice” nell’interpretare la legge è un passo noto.

La culla (vuota)del dirittodi Mauro Rubino Sammartano

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262 L’ASSuNZIONE DELLA PROVA

Ma là dove la nostra ingegnosità dà la prova peggioredi sé è nell’amministrazione della prova, (anche se inciò è seguita da vari altri ordinamenti continentali, tra iquali in prima linea quelli francese e belga). Così la pro-va documentale è ridotta alla produzione da ciascunaparte solo dei documenti ad essa favorevoli, mentre ilsistema anglosassone – e ancor di più quello statuniten-se – impongono ad ogni parte di produrre tutti i propridocumenti – anche quelli ad essa sfavorevoli – ordinanzela cui violazione è sanzionata come oltraggio alla Corte.La pagina comunque più nera del nostro panorama proces-suale è a mio avviso costituita dalla mutilazione del dirittoalla prova testimoniale. L’obbligo di capitolazione (esaspe-rato dal qualche giudice sino alla ridicola pretesa che ilcapitolo sia preceduto dalla formula “vero che” e non daaltre simili formule) e l’attribuzione al giudice :- del diritto di ammettere o meno i capitoli di prova (in

un momento in cui spesso non conosce ancora moltola causa e non è in grado di valutare la rilevanza di unacircostanza dedotta a prova – eccetto i casi macroscopi-ci di inconferenza della circostanza – nel contesto dellaprova che una parte ha il diritto di porre alla base dellapropria domanda)

- del diritto esclusivo del giudice di interrogare i testi,salvo – per pura benevolenza – la sua concessione aidifensori di qualche domanda, purché e breve e nontroppo invadente

fanno sì che le parti sono spesso private del diritto diprovare la propria domanda.Anche qui (al di là di ordinamenti simili, tra i quali inprimo luogo Francia e Belgio) il sistema anglosassonecostituisce un amaro raffronto in quanto:- non vi è capitolazione (ma solo l’individuazione del

settore al quale ciascuna deposizione si riferirà)- e vi è il diritto dei difensori di scegliere e interrogare i

propri testi e di controinterrogare i testi della propriacontroparte

facendo sì che l’assunzione della prova testimoniale siauna cosa seria. L’amara conclusione di questa moltoveloce rassegna è l’esistenza una situazione totalmenteinaccettabile, che grazie anche alle inutili complicazioniintrodotte negli ultimi quindici anni, toglie la speranza(anche in questo settore) di vedere (a breve e verosi-milmente anche a medio termine) un mondo migliore.Conclusione peraltro che dà spunto ad esercitare il ruoloessenziale della nostra professione, il ruolo propositivoe creativo formulando al Parlamento le conseguenti pro-poste di legge. ■

La culla (vuota) del diritto

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263Grazie all’avvocato Menoni per avermi invitato. Leggonel programma che mi è stata affidata una “introduzio-ne” al convegno, sicché per onorare questo compito,peraltro graditissimo, non potrò limitarmi ad un salu-to meramente formale, ma dovrò necessariamente direqualcosa di più e mi scuso, quindi, per il tempo cheinevitabilmente sottrarrò ai relatori.Prima di tutto il tema del convegno: “Alla ricerca dellaragionevole durata e della ragionevole qualità”. Una pro-spettiva di indagine così attraente che è difficile resisterealla tentazione di parteciparvi attivamente e che rendeancora più intenso il piacere di ospitare un incontro cheabbia questo titolo, che propone un accostamento quan-to mai opportuno di due obiettivi primari della giustizia.Mi viene immediatamente di pensare che, in verità, nonpuò esservi una qualità ragionevole della giustizia civile,se ragionevole la durata di questa giustizia non è.Io credo che la mentalità dei giudici civili (chiedo scu-sa se, come può essere persino ovvio, io guardo primain casa mia che conosco meglio), abbia in generale unaprofonda differenza rispetto alla mentalità dei giudicipenali, i quali sono costretti a fare i conti con il tempodel processo: ci sono i termini di custodia cautelare, itermini di prescrizione, e quindi a tutti i livelli, tanto nelmerito quanto in Cassazione, il giudice penale è abitua-to a considerare il fattore tempo come elemento fonda-mentale del rendere giustizia.Io credo, essendo cresciuto in un ambiente di civilisti(ho fatto in prevalenza il giudice civile), che l’elemen-to “tempo” non sia stato sufficientemente consideratocome una componente essenziale della qualità della giu-stizia civile.Siamo stati educati a considerare, soprattutto a livello diCassazione, la qualità della sentenza, l’alto livello dellamotivazione, l’approfondimento, la completezza: e così,quasi naturalmente, abbiamo finito per trascurare, omeglio, per ritenere non essenziale (non decisivo per laqualità) il fattore tempo.E, invece, avremmo dovuto fare e ragionare diversamen-te. Dovremmo farlo ora, senza ulteriori indugi.Se ci si propone l’obiettivo di ottenere una ragionevolequalità, nel quadro di una ragionevole durata del pro-cesso, allora la durata attuale del processo civile italianodiviene inaccettabile.

Questa non è solo un’opinione mia, che potrebbe cer-tamente non avere sufficiente forza asseverativa. Bastarivolgere lo sguardo alle decisioni della Corte Europeadei diritti dell’uomo. Avete invitato molto opportuna-mente a partecipare a questa iniziativa, Vladimiro Zagre-belsky, che vedo qui tra noi, e credo che vi dirà come siaassolutamente inammissibile la lunga durata del nostroprocesso civile.Questo è, fuor di dubbio, il primo fattore di una scarsaqualità della giustizia.I due obiettivi che il tema del convegno ci propone nonvanno, quindi, contrapposti, ma direi vanno uniti ecombinati come opportunamente lo sono nel titolo cheè stato dato a questa iniziativa.Permettetemi, poi, di sentirmi lusingato, se nel docu-mento di sintesi, preparato dall’Unione Nazionale delleCamere Civili e dal Centro Studi dell’Avvocatura Civi-le Italiana, che ho apprezzato molto per l’efficacia dellasintesi e anche per le idee che vi sono esposte, vi sonoben tre citazioni delle due relazioni che io ho avutol’onore di presentare nei due anni in cui ho presiedu-to l’inaugurazione dell’anno giudiziario in Cassazione.In particolare, mi ha positivamente colpito di trovarein tale documento un’adesione da parte degli avvocatisulla revisione della geografia giudiziaria: sabato scorsoho partecipato a un convegno in cui, invece, ho registra-to una speciale animosità nei confronti del progetto dilegge delega al Governo per la revisione della geografiagiudiziaria.Avevo pensato di riprendere qui i tre punti delle mierelazioni citate dal documento, ma mi rendo conto cheparlerei troppo. Sicché mi soffermerò soltanto su un’i-dea delle tre che sono state ricordate e di cui ha parlatoanche l’avv. Menoni: la necessità che, sul piano delle ri-forme, vi sia un coinvolgimento di tutti gli operatori, siamagistrati che avvocati.E’ un’idea, tuttavia, che non ho sviluppato appieno nellemie relazioni, ma che faccio adesso oggetto di maggiorapprofondimento. Sono convinto che, nella prospettivadi una riforma del sistema, la ricerca del consenso intan-

Primo rapporto sullagiustizia civile in Italia1

di Ernesto Lupo

1 Relazione introduttiva al “Primo Rapporto sulla GiustiziaCivile in Italia” tenutosi nell’Aula Magna della Cassazione inRoma il 2-3 marzo 2012.

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264 to sia utile, in quanto vi sia un accordo su alcuni presup-posti di fondo che emergano dall’analisi della situazione.Mi sembra molto positivo che tra i fattori di crisi delsistema, da affrontare con spirito costruttivo in vista diuna riforma, sia indicato in questo documento il nume-ro troppo elevato di avvocati. E’ una cosa che detta dagliavvocati certamente sorprende, non è comune.E’ questo un punto assai delicato, dal quale non vogliotrarre illazioni, che poi andrebbero dimostrate: ma certosi tratta di una situazione che non facilita la soluzionedei problemi della giustizia, dei quali, una parte non tra-scurabile è rappresentata da un numero elevatissimo dicontroversie.Di questo, dobbiamo renderci conto: il problema rile-vante è il numero di controversie. Se si confrontano lesituazioni nei 47 Stati del Consiglio d’Europa – io lo ri-peto sempre (l’ho detto anche in occasione della Gior-nata Europea della Giustizia Civile, che si è tenuta quicon l’avv. Menoni) – si registra nel nostro Paese il recorddi processi che vengono instaurati e in primo grado e inCassazione.Fermiamoci alla Cassazione, che è “casa mia” e discutia-mo della situazione del c.d. “arretrato”.Per carità, è giustissimo distinguere tra “pendenza” e “ar-retrato”: non c’è dubbio, infatti, che non tutte le “pen-denze” si possono considerare “arretrato”.Ma quand’anche avessimo fatto questa opportuna pre-cisazione, cosa avremmo in Cassazione, per quanto ri-guarda i ricorsi in materia civile?Esiste una pendenza di quasi 96.000 ricorsi, dei qualiquasi 66.000 sono “arretrato”: perché pendenza può de-finirsi quella che si smaltisce nell’anno, ossia nel temporagionevole nel quale, secondo la Corte di Strasburgo,dovrebbero esaurirsi i giudizi di ultimo grado. Può dir-si che la Cassazione abbia la “capacità di smaltimento”,essendo pubblicate negli ultimi anni 30.000 sentenzeall’anno circa, almeno pari al numero dei nuovi ricorsiiscritti, ma l’arretrato resta fissato a circa 66.000 ricorsi,che non è certamente esiguo.Ma a questo punto farei un discorso ancora più di fondo.Mi chiederei. Ma è una Corte di Cassazione, è una Cor-te Suprema, quella che smaltisce 30.000 riscorsi circaall’anno? O non è qualcosa di estremamente patologico,che rende quasi impossibile l’idoneo soddisfacimentodel compito di nomofilachia, che è attribuito alla Corte?

In questi incontri sulla giustizia civile, mi arrivano sem-pre più frequenti lamentele in ordine al servizio giustiziache rende la Corte di Cassazione.E, infatti, è diventata una giustizia lenta. Impieghiamopiù di tre anni, come tempo medio, per smaltire un ri-corso, mentre dovremmo impiegarci, come ripeto, unanno. Si tratta di una giustizia neanche qualitativamenteaccettabile: sono numerose, eccessive, le pronunzie chesi risolvono in decisioni processuali, anziché nell’esamedel merito del ricorso e delle censure prospettate con ilricorso per Cassazione.E questo non è positivo.Però rendiamoci conto di un fenomeno da comprende-re, anche sotto il profilo sociologico, pure se è lungi dame l’idea di difenderlo: nel momento in cui c’è un in-centivo del legislatore a smaltire sempre più i ricorsi, èpersino logico che in questo doveroso tentativo di dareesecuzione alla legge, si formi, almeno in chi ha la ge-stione di un ufficio, l’idea di cercare i mezzi possibili perabbreviare i tempi lunghi di decisione.Ecco, quindi, che nel momento in cui si spinge sul pianodell’aumento delle decisioni, dei filtri, delle possibilitàdi aumentare appunto la “produttività”, privilegiando lacelerità, con il maggior soddisfacimento possibile delladomanda di decisioni giudiziarie, nasce il rischio che siformi negli operatori una mentalità volta, diciamo, a cer-care, e a preferire, strumenti di esaurimento del ricorso,comunque sia.E’ una patologia, non c’è dubbio. Rendiamoci conto, tut-tavia, che si tratta di un effetto (senz’altro da combattere,ma che è in larga misura inevitabile) dell’enorme nume-ro di ricorsi che sono presentati alla Corte di Cassazionee che è incompatibile con la sua funzione nomofilattica:dobbiamo andare al fondo dei problemi, se non voglia-mo fermarci a critiche che coinvolgono un aspetto deiproblemi stessi, ma non ci rendono capaci di compren-dere le reali ragioni di alcuni effetti che registriamo.E allora credo che, se vogliamo pensare ad una rifor-ma efficace e risolutiva, dobbiamo renderci conto, perquanto riguarda la Cassazione, della necessità di unatrasformazione di sistema che abbia la capacità di ridur-re il numero di ricorsi che la Cassazione deve decidereannualmente.Il rimedio, lo dico subito perché non vorrei essere equi-vocato, non è certo quello delle “Cassazioni Regionali”.

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265Tra l’altro è veramente un po’ triste, consentitemi di direpure con molta spontaneità il mio pensiero, che nell’an-no in cui si festeggiano i 150 anni dell’Unità di Italia simetta in discussione l’unificazione della Cassazione cheè stata, come diceva il Calamandrei – come ricorderò aTorino nel convegno della settimana prossima, che avràproprio come tema l’apporto della magistratura all’unitàd’Italia – il risultato di una lotta di 50 anni. Si giunseprima all’unificazione della Cassazione penale con la l.6 dicembre 1888, n. 5825 e poi all’unificazione dellaCassazione civile solo con il r.d. 24 marzo 1923, n. 601.Allora fu proprio l’opposizione dei civilisti a ritardareper oltre trent’anni che si potesse giungere a questo ri-sultato.Ed è significativo (c’è una certa correlazione a mio avvi-so) il fatto che oggi proprio dai civilisti –e non dai pena-listi, che hanno altrettanti problemi di fronte ai 50.000ricorsi in materia penale –, viene l’istanza di tornare alle“Cassazioni Regionali”, sia pure come sezioni della Cas-sazione unica.Se questo fosse l’approdo, credo che dovremmo rinun-ziare al compito di nomofilachia proprio del giudizio dilegittimità.Certo possiamo rinunziarci. Ma bisognerebbe dimostra-re che il processo avrebbe una durata più breve in tuttaItalia e non si formerebbero le “due Italie”, che rischianodi emergere ogni volta che si tenta un approccio ai pro-blemi che distingua per regioni le diverse realtà italiane.Ma si tratta di un discorso molto lungo e non lo possoovviamente affrontare qui in modo esaustivo.Vorrei, a questo punto, per concludere il mio intervento,tornare ai problemi della giustizia in generale, lasciandola particolare situazione della Corte di Cassazione.Sono rimasto impressionato da un dato che ritrovo neldocumento di sintesi, e che viene indicato essere il frut-to di apposite ricerche: quasi il 50% delle decisioni deiprocessi civili in Italia, risolverebbe solo questioni di ritoe non di merito.Credo che se questo davvero fosse, ci troveremmo difronte a un risultato fallimentare della giustizia civile.Sarebbe bene, tuttavia, chiedersi perché questo accade.Non c’è forse anche una responsabilità della culturaprocessualistica che accentua il rispetto delle procedure,delle forme e non va alla sostanza, come ci ha abituatoormai, invece, il contatto con le corti sovranazionali?

C’è sull’ultimo numero de “Il Foro Italiano” una magni-fica relazione del giudice Zagrebelsky, che ha fatto unconsuntivo della sua esperienza, credo di nove anni,presso la Corte di Strasburgo. Se leggete quel docu-mento, mi auguro che lui lo riprenderà quando parleràdomani, potrete vedere che è diversa la mentalità delgiudice europeo: andare alla sostanza dei problemi, nonfermarsi agli aspetti procedurali, chiudendo il giudiziocon una sentenza processuale.E’ questa la mentalità dei nostri giudici e anche degliavvocati?O non è, invece, generalizzata l’idea di utilizzare il piùpossibile l’eccezione di tipo processuale, di trovare unostacolo di rito capace di impedire la pronunzia di me-rito?Io sto parlando di cultura, forse da esaminare global-mente.Non voglio fare accuse, ripeto, ma penso (soprattuttose penso alla “mia casa”) che si tratti di un problema dicultura e di formazione degli operatori, se non anche dilegislazione.E per quanto più strettamente concerne la legislazione,vedo che non viene più citato un tema al quale io sonomolto legato: l’unità della giurisdizione.Calamandrei voleva si realizzasse nella Costituzione.Non si realizzò, credo, anche per problemi e per situa-zioni occasionali. Tenete presente che Meuccio Ruini, ilpresidente della Commissione dei 75 e che ebbe una po-sizione di rilievo nella elaborazione della Costituzione,era il presidente del Consiglio di Stato, e al suo fiancoaveva Aldo Bozzi.Credo che non vi sia una ricerca in proposito. La riterreimolto utile per capire se questa particolare “composizio-ne personale” della Costituente abbia inciso, e in qualemisura, sulla costituzionalizzazione della differenza tradiritto soggettivo e interesse legittimo e delle relative,diverse giurisdizioni.Ebbene, oggi si parla di Costituzione da riformare.Io credo che uno degli aspetti in cui la Costituzione rive-la di essere superata dai tempi sia proprio la distinzionetra diritto soggettivo ed interesse legittimo.Oggi questa distinzione sembra non avere più il sen-so che aveva quando Guicciardi scrisse quel bellissimovolume sulla giustizia amministrativa su cui mi formaiper il concorso in magistratura e che configurava la giu-

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stizia amministrativa come giustizia di diritto oggettivo,quindi un interesse legittimo, profondamente diversodal diritto soggettivo. Tutto questo oggi non c’è più, enon c’è più, anche qui, forse per effetto decisivo dell’or-dinamento europeo.Sarebbe, pertanto, opportuno prendere atto che quel-la differenza tra diritto soggettivo ed interesse legittimoche vi era al momento dei lavori della Costituente (mache credo nemmeno allora ne avrebbe giustificato la co-stituzionalizzazione), oggi comunque è superata.Se vogliamo diminuire il numero dei processi che sirisolvono in decisioni su questioni di rito – e che si èdetto siano il 50% –, ebbene credo che incidere sullequestioni di giurisdizione potrebbe essere estremamenteutile per conseguire il risultato di realizzare una giustiziaeffettiva attraverso processi che si risolvano, quanto piùè possibile, in decisioni su questioni di merito.Scusate se mi sono dilungato troppo. Non voglio toglie-re altro tempo alle relazioni.Ma il tema, e soprattutto questo documento di sinte-si, sono così stimolanti che non ho potuto resistere aldesiderio di intervenire sull’ampia gamma dei problemiproposti. Sono certo che voi li affronterete al meglio, conun numero di oratori che sono qualitativamente e quan-titativamente di alto livello.Quindi auguri a tutti voi perché queste tre sessioni di la-voro si rivelino efficaci e feconde di risultati, che sianocosì concreti come questo documento di sintesi che hoavuto il piacere di leggere, con la viva speranza che a que-sto “Primo rapporto” sulla giustizia civile in Italia, cosìinteressante, ne seguano altri dello stesso spessore. ■

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267TRIBuNALE DI MILANO7 luglio 2011, n. 3369Giud. Ravazzoni – omissis (Avv. Margherita) c. CassaNazionale di Previdenza e Assistenza Forense (Avv.Vitiello).

Avvocato – Invio dichiarazione reddituale incostanza di iscrizione in altro albo professionale –Necessario il tempestivo esercizio dell’opzione

L’opzione per la Cassa dei commercialisti, solo se regolar-mente e tempestivamente esercitata, esonera l’avvocatodall’invio della dichiarazione reddituale annuale .

In dirittoIl ricorso non è fondato e l’opposizione ad iscrizione aruolo della somma di € 1.100,88 deve pertanto essererespinta.In primo luogo, parte opponente deduce l’inesistenzae/o nullità della notifica della cartella di pagamento perviolazione dell’art. 26 D.P.R. 602/1973, in quanto effet-tuata da soggetto non abilitato e senza compilazione del-la relata di notifica.A sostegno della suddetta tesi viene citata, insieme adaltre pronunce, la sentenza n. 93/06/10 depositata il22.11.2010 dalla Commissione Tributaria Provincia-le di Parma, secondo cui “la notificazione, a differenzadella comunicazione deve avvenire a mezzo di perso-na abilitata al ruolo. Tanto prevede il c.p.c., al quale lenorme tributarie rimandano, tanto prevedono le stessenorme nel caso di eccezioni al c.p.c. (cfr art. 45 D.Lgs14/4/1999, n. 112), ovvero la notificazione può esserecompiuta dall’Ufficiale Giudiziario oppure da altri sog-getti, che però siano di volta in volta nominati a tenoredelle norme in argomento. Ne consegue che, se un attonon è eseguito da chi ha la competenza istitituzionalead effettuarlo è tamquam non esset: inesistente”. Vienealtresì citata la sentenza n. 436/2010 del 29.06.2010,con cui la Commissione Tributaria Provinciale di Lecceafferma che “la semplice spedizione a mezzo del servi-zio postale, in difetto della predetta relata, non possa inalcun modo essere qualificata come notificazione. Per-tanto, mancando la notificazione, deve concludersi chenon è mai stato portato a compimento il procedimentodi formazione della cartella la quale peraltro deve essere

annullata”. Questo giudice ritiene di non poter condivi-dere la tesi del ricorrente.Rileva in primo luogo che la norma di cui all’art. 26 delDPR 602/73 prevede esplicitamente la possibilità per ilConcessionario di effettuare notifiche mediante inviodi raccomandata con avviso di ricevimento, precisandounicamente che in questo caso la cartella è notificata inplico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella dataindicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da unadelle persone previste dal secondo comma o dal por-tiere dello stabile dov’è l’abitazione, l’ufficio o l’azienda.Null’altro è prescritto.Secondariamente è d’uopo ricordare che il predetto art.26, unitamente a quanto disposto dall’art. 42 del D.Lgs.n. 112 del 1999, introduce una procedura per l’indivi-duazione della persona fisica abilitata dal Concessionarioa porre in essere gli atti della riscossione per suo conto.Tali previsioni permettono che l’attività di notifica da unlato sia riferibile al concessionario (che è una personagiuridica che si avvale dei propri organi per lo svolgi-mento dell’attività che gli è propria) e dall’altro che lastessa sia garantita dall’essere svolta da soggetti indivi-duati secondo le regole predeterminate per legge.In ultimo, giova sul punto ricordare che la Corte di Cas-sazione, chiamata a pronunciarsi in un caso analogo aquello sottoposto a questo giudice, ha chiarito il signifi-cato da attribuire a quanto disposto dall’art. 26, comma1, del DPR 602/73: “la notificazione può essere eseguita,anche mediante invio di raccomandata con avviso di ri-cevimento e la notifica si ha per avvenuta alla data indi-cata nell’avviso di ricevimento sottoscritto da una dellepersone previste dal comma successivo; ritenuto che intale ipotesi la legge non prevede la redazione di alcunarelata di notifica come risulta confermato per implicitodal disposto del penultimo comma dell’art. 26 citato,secondo il quale l’esattore è obbligato a conservare percinque anni la matrice o la copia della cartella con larelazione dell’avvenuta notificazione o l’avviso di ricevi-mento, in ragione della forma di notificazione prescelta,al fine di farne esibizione su richiesta del contribuente odell’amministrazione”.A questo si aggiunga che nella stessa sentenza sopra ri-chiamata la Corte ha inoltre chiarito che l’inesistenzadella notifica è configurabile solo quando una cartellamanchi totalmente “oppure quando l’attività compiuta

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268 esca completamente dallo schema legale del procedi-mento notificatorio, essendo stata effettuata in modoassolutamente non previsto dalla normativa, ipotesi daescludere nel caso di specie, mentre l’eventuale nulli-tà della notifica di una cartella esattoriale deve ritenersisanata, per il raggiungimento dello scopo della notifica,dalla proporzione di una tempestiva e rituale opposizio-ne (Cass. N. 4018/07).Accertato che la notifica di cui si discute non manca deirequisiti previsti dalla normativa ai fini della sua stessaesistenza, deve inoltre rilevarsi che gli effetti che la stessasi prefiggeva di perseguire devono comunque conside-rarsi raggiunti per effetto della opposizione proposta daldestinatario dell’atto.Quanto sopra riportato induce a ritenere del tutto le-gittima la notifica a mezzo raccomandata con ricevutadi ritorno operata dall’ente concessionario essendo unatale modalità operativa riconosciuta dalla legge e piena-mente compatibile con la procedura di notifica introdot-ta dal citato art. 26 del DPR del 1973.In secondo luogo il ricorrente eccepisce l’intervenutaprescrizione del diritto della Cassa convenuta a riscuo-tere la somma iscritta a ruolo a titolo di sanzione peromesso invio del Modello 5 in riferimento a redditi evolume d’affari prodotti dal ricorrente nel 2003, affer-mando di non aver ricevuto alcun atto idoneo a deter-minare l’effetto interruttivo della prescrizione nei cin-que anni successivi al settembre 2004, mese in cui ilpredetto Modello 5 avrebbe dovuto essere inviato allaCassa convenuta. Risulta tuttavia prodotta agli atti lalettera prot. n. 76323/2008, ricevuta dal ricorrente indata 26/8/2008 (cfr. doc. 7 fascicolo di parte conve-nuta), con cui la Cassa gli contestava il mancato inviodel Modello 5 in riferimento a redditi e volume d’affariprodotti nel 2003, avvisandolo dell’avvio della relativaprocedura sanzionatoria nei suoi confronti. A scanso dieventuali dubbi, nella lettera viene riportata la seguentefrase: “la presente comunicazione viene effettuata anchea fini interrottivi dei termini prescrizionali, ai sensi dellanormativa vigente”. La ricezione della stessa da parte delricorrente ha dunque interrotto il decorrere del terminedi prescrizione quinquennale”:In terzo luogo parte ricorrente eccepisce l’illegittimitàdell’iscrizione a ruolo operata dalla Cassa convenuta perviolazione degli artt. 9, 10 e 11 del Regolamento per la

disciplina delle sanzioni deliberato della medesima Cassa(prodotto nel fascicolo della parte ricorrente sub doc. 5).L’art. 9 stabilisce al suo primo comma che “gli importidovuti a titolo di contributi e/o sanzioni e/o interessi, disci-plinati da questo regolamento, avviene a mezzo ruoli, con laprocedura specificata negli articoli seguenti” .Il successivo art. 10 dispone che: “1 . L’ufficio competentedella Cassa, quando riscontra un inadempimento agli obbli-ghi indicati nell’art . 1, ne dà avviso all’interessato con letteraraccomandata da inviare all’ultimo domicilio professionaleconosciuto dalla Cassa .2 . Nell’avviso vengono specificati:

a) l’inadempienza riscontrata;b) l’indicazione degli importi dovuti a titolo di contribuzio-ni, sanzioni ed interessi;c) l’invito a fornire, entro il termine di giorni 60 dalla datadi spedizione, eventuali osservazioni in merito alla conte-stazione;d) l’avvertimento che, in mancanza di osservazioni, si pro-cederà alla esazione mediante iscrizioni nei ruoli esattoria-li ovvero con altra modalità indicata dalla Cassa;e) indicazione di modalità e termini di eventuali ricorsi exart . 11 .

3 . Qualora l’interessato faccia pervenire osservazioni inmerito all’inadempimento contestatato, l’ufficio competenteadotta gli opportuni provvedimenti con sollecitudine;

a) se l’inadempimento contestato risulta inesistente, ne dà av-viso scritto all’interessato provvedendo, eventualmente, alleoperazioni necessarie all’annullamento dell’accertamento,b) se le osservazioni comunicate non escludono l’inadempi-mento, l’ufficio determina in via definitiva l’accertamento,eventualmente correggendo quello inizialmente compiuto, ene dà comunicazione scritta all’interessato con le specifica-zioni di cui al comma 2, lettere b) e c) .

4 . Qualora l’interessato non faccia pervenire osservazionientro il termine di cui al comma 2, lettera c), l’avviso di cuiai commi 1 e 2 acquista efficacia di accertamento definitivo” .L’art. 11 stabilisce infine che “avverso l’accertamento dive-nuto definitivo è ammesso reclamo al Consiglio di Amministra-zione entro il termine di 30 giorni” e che la relativa deliberapuò essere impugnata dinanzi al giudice competente.Ebbene, nel caso di specie non si ravvisa alcuna viola-zione delle norme appena indicate.Con lettere prodotte agli atti sub docc. 7 e 8 del fasci-colo di parte convenuta, ricevute dal ricorrente in data

Invio dichiarazione reddituale in costanza di iscrizionein altro albo professionale.Necessario il tempestivo esercizio dell’opzione.

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26926.06.2008 (prot. n. 76323/2008) e 31.12.2009 (prot.n. 155915/2009) la Cassa convenuta gli contestava ilmancato invio del Modello 5 in riferimento a redditi evolumi d’affari prodotti rispettivamente nell’anno 2003e negli anni 2004 e 2005, dandogli così l’avviso richie-sto dall’art. 10, comma 1, del Regolamento. Nelle citatelettere sono stati specificati tutti gli elementi indicati alcomma 2 della medesima disposizione normativa, adeccezione, per la sola lettera prot. n. 155915/2009 della“indicazione di modalità e termini di eventuali ricorsi ex art .11” (su cui si dirà infra).Stando agli atti del giudizio, il ricorrente risulta aver for-nito tempestivamente le osservazioni ex art. 10, comma2, lettera c) del Regolamento, con lettera del 26.02.2010(doc. 4 del fascicolo di parte ricorrente), solo in riferi-mento alla seconda lettera di contestazione ricevuta. Lacontestazione ricevuta con lettera prot. n. 76323/2008deve pertanto ritenersi avere acquisito efficacia di accerta-mento definitivo ex art. 10, comma 4, del Regolamento.Alle osservazioni presentate dal ricorrente, la Cassaconvenuta ha dato riscontro con nuova lettera prot.159620/2010 del 23.12.2010 (doc. 6 del fascicolo diparte ricorrente). Sebbene nell’oggetto della stessa ven-ga fatto espresso riferimento all’omesso invio del solo“Mod. 5/2004”, tale lettera costituisce evidentementecomunicazione scritta dell’interessato, ai sensi dell’art.10 comma 3 lettera b) del Regolamento, della determi-nazione in via definitiva dell’accertamento della irrego-larità contestata con la lettera prot. n. 155915/2009;ossia anche in riferimento all’omesso invio del Modello5/2005. La Cassa convenuta, infatti, chiariva “la presen-te comunicazione definisce l’accertamento della irrego-larità contestata, ai sensi dell’art. 10 del Regolamento”,solo dopo aver scritto “con riferimento alla Sua comuni-cazione del 26.02.2010”, comunicazione con la quale ilricorrente aveva presentato osservazioni in relazione adentrambi i mancati invii contestati con la citata letteraprot. 155915/2009.Nella lettera del 23.12.2010 la Cassa convenuta nonspecifica gli elementi indicati all’art. 10, comma 2, let-tere b) ed e), senza che ciò possa tuttavia determinarealcuna conseguenza in merito alla legittimità dell’iscri-zione a ruolo. Da un lato la mancata indicazione dell’im-porto dovuto a titolo di sanzioni può giustificarsi allaluce del fatto che lo stesso non era stato modificato ai

sensi dell’art. 10, comma 3, lettera b); dall’altro la man-cata “indicazione di modalità e termini di eventuali ri-corsi ex art. 11”, sia nella lettera prot. n 159620/2010,sia in quella prot. n. 155915/2009, non ha determinatoalcuna limitazione delle garanzie di difesa del ricorrente,giacchè lo stesso, come espressamente riconosciuto inricorso, ha presentato ritualmente reclamo ex art. 11 delRegolamento (doc. 8 del fascicolo di parte ricorrente).Né viene previsto dal Regolamento che, una volta ac-certate in via definitiva le irregolarità (come avvenutonel caso di specie), la presentazione di reclamo ex art.11 vieti alla Cassa convenuta l’iscrizione a ruolo degliimporti contestati.Alla luce di quanto esposto, nel comportamento tenutodalla Cassa convenuta non è dunque ravvisabile alcunaviolazione procedimentale delle norme di cui al Rego-lamento per la disciplina delle sanzioni deliberato dallamedesima Cassa.Il ricorrente eccepisce inoltre nel merito l’illegittimitàdelle sanzioni irrogate nei suoi confronti, sostenendodi avere esercitato l’opzione per l’iscrizione alla CassaNazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Com-mercialisti. Il regolamento per l’applicazione degli artt.17 e 18 L. 576/80 (prodotto sub doc. 12 del fascicolodi parte convenuta), al suo art. 1, comma 4, subordinail venir meno dell’obbligo di inviare le comunicazioni(nel caso di specie il Modello 5) non solo all’iscrizionein un altro albo professionale e alla relativa cassa previ-denziale, ma altresì all’esercizio dell’opzione in favore ditale cassa previdenziale, di cui l’iscritto deve dare pro-va; a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, dettaopzione non può dunque ritenersi correttamente eser-citata sulla base della semplice iscrizione ad altra cassa,quand’anche accompagnata da un effettivo versamentoannuale di contribuzione.Ebbene, dagli atti di causa si evince che solo con letterain data 2 marzo 2010 il ricorrente ha esercitato l’opzioneper l’iscrizione alla Cassa Nazionale di Previdenza e As-sistenza dei Dottori Commercialisti (doc. 9 del fascicolodi parte convenuta): non può quindi essere giustificatodall’iscrizione ad altra cassa il mancato invio del Model-lo 5 per gli anni precedenti.Né può presentare rilievo alcuno il fatto che il ricorrentenon abbia esercitato l’attività forense e che avesse, per glianni in questione, un volume d’affari pari a zero, giacché

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270 non solo l’art. 1, comma 3, del regolamento poc’anzicitato chiarisce espressamente che non sono ammessederoghe all’obbligo dell’invio delle comunicazioni incaso di inesistenza di reddito o di volume d’affari, magià l’art. 17 L. 576/1980 precisa che la comunicazionedeve essere fatta anche se le dichiarazioni fiscali nonsono state presentate o sono negative, e deve contenerele indicazioni del codice fiscale e della partita IVA, non-ché quelle relative allo stato di famiglia.Non sussiste dunque alcuna ragione idonea ad esime-re il ricorrente dall’osservanza dell’obbligo imposto dalmedesimo articolo di legge, secondo cui tutti gli iscrittiagli albi degli avvocati iscritti alla Cassa devono comuni-care alla Cassa con lettera raccomandata, da inviare en-tro trenta giorni dalla data prescritta per la presentazio-ne della dichiarazione annuale dei redditi, l’ammontaredel reddito professionale di cui all’art. 10 dichiarato aifini dell’IRPEF per l’anno precedente, nonché il volumecomplessivo d’affari di cui all’art. 11 dichiarato ai finidell’IVA per il medesimo anno.Da ultimo il ricorrente eccepisce che dall’applicazionein via analogica al caso di specie dell’art. 10, comma 3,L. 212/2000 (c.d. Statuto dei diritti del contribuente)la sanzione a lui comminata non deve essere irrogata inquanto relativa ad una violazione formale senza alcundebito d’imposta.L’eccezione non può essere tuttavia accolta giacchè quel-la citata deve ritenersi una norma speciale e, per talemotivo, in suscettibile di applicazione analogica ex art.12 Preleggi.Le interpretazioni contrastanti delle norme fatte valerein giudizio, nonché la peculiare situazione di fatto chene costituisce l’oggetto, consentono di compensare lespese di lite.

NotaLa vicenda all’esame del giudice meneghino sorge con larestituzione alla Cassa, da parte dell’iscritto ricorrente, delmod . 5/1998 non compilato, sull’asserito presupposto di nonessere tenuto all’invio della detta comunicazione poiché giàiscritto alla Cassa dei dottori commercialisti da data antece-dente all’anno 1997 (in particolare, dal 1992) .L’iscritto, a supporto della propria posizione, ha prodotto copiadelle dichiarazioni reddituali inviate alla Cassa dei commer-cialisti, copia dell’estratto contributivo della medesima Cassa,nonché la registrazione dei versamenti contributivi diretti e amezzo ruoli per tutti gli anni di iscrizione e il certificato d’i-scrizione alla stessa Cassa dei dottori commercialisti .Solo da ultimo, tuttavia, il professionista ha prodotto copiadella raccomandata inviata, solamente nel 2010, alla Cassadei Commercialisti al fine di esercitare l’opzione all’iscrizio-ne alla stessa Cassa .Sul punto, va osservato che l’art . 1 del regolamento per l’ap-plicazione degli articoli 17 e 18 della legge n . 576/80 prevedeche gli avvocati iscritti anche in altri albi professionali e allerelative casse previdenziali, che abbiano esercitato l’opzionea favore di una di tali Casse, se prevista, non hanno l’obbligodi inviare le comunicazioni reddituali .In proposito, si rileva che l’art . 32 della legge n . 21/86, sullaprevidenza dei dottori commercialisti, stabilisce che l’iscrittoalla Cassa dei dottori commercialisti che si iscriva anche inalbi relativi ad altre professioni, deve optare per una dellecasse di previdenza nel cui albo è iscritto, entro sei mesi dallanuova iscrizione, pena la cancellazione dalla Cassa dei dot-tori commercialisti .Ebbene, nel caso di specie, come peraltro rilevato dal giudi-ce, l’opzione per la Cassa dei commercialisti non può ritenersicorrettamente esercitata sulla base della semplice iscrizione adessa Cassa, quandanche accompagnata da effettivi versamenticontributivi presso quest’ultima e quandanche l’avvocato nonabbia effettivamente esercitato la professione forense, poiché ilcombinato disposto della normativa in materia – come innan-zi illustrata – non consente deroghe laddove l’opzione non siastata tempestivamente esercitata .

Marcello Bella

Invio dichiarazione reddituale in costanza di iscrizionein altro albo professionale.Necessario il tempestivo esercizio dell’opzione.

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271TRIBuNALE DI MILANO, 13 LuGLIO 2011, n. 3636,Giud. Lualdi – omissis (Avv. Gallo) c. Cassa Nazionaledi Previdenza e Assistenza Forense (Avv. Musatti).

TRIBuNALE DI PAVIA, 1 DICEMBRE 2011, n. 206,Giud. Ferrari – omissis (Avv. Michele) c. CassaNazionale di Previdenza e Assistenza Forense (Avv.Vitiello).

Avvocato – Corretto adempimento prestazionecontributiva con bonifico bancario – Disponibilitàdella somma entro il termine di scadenza.

L’adempimento della prestazione contributiva da partedell’iscritto mediante bonifico bancario si considera ese-guita quando la Cassa consegue effettivamente la dispo-nibilità della somma versata (1).

TRIBuNALE DI MILANO, 13 LuGLIO 2011, N. 3636

Motivi della decisioneL’opposizione non è fondata e merita di essere disattesa.La cartella esattoriale oggetto della presente opposizionesi fonda su somme dovute a titolo di sanzioni per ri-tardato versamento del contributo soggettivo e del con-tributo integrativo del contribuente ….. relativamenteall’anno 2002.E’ circostanza pacifica in atti, e non contestata neppurenel presente giudizio, che l’odierno ricorrente abbia ef-fettivamente versato i contributi dovuti con riferimentoall’anno 2002 solo in data 2.1.2004, ove per data di ver-samento dei contributi alla Cassa deve evidentementeintendersi la data in cui l’importo è giunto nella dispo-nibilità della Cassa medesima.A nulla rileva evidentemente, quantomeno ai fini dellapretesa contributiva oggi azionata dalla Cassa, il fatto cheil contribuente abbia dato mandato alla propria banca didisporre il pagamento antecedentemente alla scadenza deltermine previsto, essendo le vicende relative alle modalitàed ai tempi del pagamento assolutamente estranee agli ob-blighi assunti dal contribuente nei confronti della Cassa.(omissis) A tale proposito dispone letteralmente: “il Re-golamento per la disciplina delle sanzioni”, all’articolo7, che “se l’obbligato esegue il pagamento dei contributi

….. entro 30 giorni dalla scadenza del termine previsto,si applica una sanzione pari al 5% dei contributi versatiin ritardo …..”, ed ancora all’articolo 4 del medesimoRegolamento “le sanzioni sono dovute per il solo fattodell’inadempimento delle prescrizioni indicate all’arti-colo 1 …”.Il fatto “costitutivo” del diritto della Cassa a richiedereil pagamento delle sanzioni di cui alla cartella oppostae cioè il pagamento ad una data successiva rispetto altermine finale del 31.12, deve ritenersi correttamentecalcolato l’importo delle sanzioni medesime (a tale pro-posito all’udienza di prima comparizione la difesa del ricor-rente ha dichiarato di rinunciare alla domanda subordinatadi riduzione della sanzione nella misura del 50% alla lucedella evidente fondatezza delle difese svolte dalla Cassa) .Ugualmente corretto appare l’utilizzo dello strumen-to della cartella esattoriale per il recupero delle sanzio-ni medesime non essendo pacificamente utilizzabile lostrumento dell’ordinanza ingiunzione di cui alla Legge n.689/1981 previsto espressamente per sanzioni di naturaamministrativa non assimilabili a quelle oggetto del pre-sente giudizio.Neppure può ritenersi che il ritardato pagamento, daparte dell’istituto bancario, della contribuzione dovutapossa costituire una “esimente” idonea ad escludere oanche solo attenuare la responsabilità del ricorrente inordine al ritardato pagamento; se è pur vero come, unavolta conferito alla banca il mandato di pagamento ilcontribuente non abbia più potere di incidere sulla tem-pistica del pagamento medesimo è altrettanto evidentecome eventuali ritardi nell’adempimento delle obbliga-zioni reciproche proprie del rapporto banca/cliente siaassolutamente inidoneo ad incidere (e conseguentementedilatare) sui termini previsti dalla norma di riferimentoper gli adempimenti contributivi.L’opposizione alla cartella esattoriale appare pertanto to-talmente infondata e deve essere integralmente disattesa.Totalmente infondata appare anche la richiesta formu-lata dal ricorrente di condanna del Credito BergamascoS.p.A. a “… . . manlevare e tenere indenne il ricorrente … . .Da ogni e qualsiasi pregiudizievole conseguenza derivantedalle disposizioni di pagamento alla cassa … . .” .La domanda troverebbe il suo presupposto sulla sussisten-za di una condotta colposa e/o negligente in cui sarebbeincorso l’istituto bancario per avere effettuato il pagamento

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272 dei contributi dovuti dal ….. in ritardo rispetto alle dispo-sizioni inviate alla stessa banca in data 22.12.2003, com-portamento che avrebbe conseguentemente dato causaalla pretesa contributiva di cui alla cartella oggi opposta.Appare di tutta evidenza come alla luce della data delladisposizione bancaria conferita dal ricorrente, dell’evi-dente periodo festivo in cui tale disposizione era stataconferita, dei tempi necessari ed imprescindibili per lagestione dell’operazione da parte del medesimo Istituto,della assenza di disposizioni normative e/o contrattualiche impongano il perfezionamento dell’operazione en-tro limiti temporali prestabiliti, nessuna responsabilitàcontrattuale e/o extracontrattuale possa essere ravvisatain capo al Credito Bergamasco nella gestione di tale ope-razione e tale da consentire l’accoglimento della doman-da di chiamata in manleva.Neppure la difesa di parte ricorrente ha provato e/orichiesto di provare di aver conferito espresse e circo-stanziate disposizioni all’istituto bancario in ordine allanecessità di effettuare il predetto pagamento nei rigiditermini previsti e che il medesimo istituto non si sia, col-pevolmente e/o negligentemente, attenuto a tali dispo-sizioni dando così causa ad una sorta di responsabilitàcontrattuale e/o extracontrattuale.Il ricorso deve conseguentemente essere disatteso anchesotto questo profilo.La natura del giudizio, la diversa posizione delle parti, ladisposizione di pagamento che pure il ricorrente avevadato anticipatamente alla scadenza del termine previsto,la mancata costituzione delle altre parti resistenti, i mo-tivi posti a fondamento della decisione giustificano lacompensazione integrale tra le parti del procedimentodelle spese di causa.

TRIBuNALE DI PAVIA, 1 DICEMBRE 2011, N. 206

Fatto e dirittoCon ricorso depositato il 2.12.2009 l’Avv. ….. ha pro-posto opposizione avverso la cartella di pagamento n°07920090036951541 notificata in data 26/10/2009con la quale l’Ente concessionario gli aveva ingiunto dipagare alla Cassa Nazionale di Previdenza e AssistenzaForense la somma di € 564,08 a titolo di sanzioni perritardato pagamento della seconda rata del contributosoggettivo integrativo relativa all’anno 2002.

A tal fine ha rilevato che il termine di versamento dellaseconda rata era scaduto il 31/12/2003 e la cassa ave-va sostenuto che tale pagamento era avvenuto in data2/1/2004.Precisava di aver dato mandato alla Banca Intesa di Paviasin dal 15/12/2003 di pagare la suddetta seconda ratacon valuta fissa dal 31/12/2003. La banca aveva effet-tuato il bonifico in data 2/1/2004 ma con valuta per ilbeneficiario del 21/12/2003.Si costituiva la Cassa previdenza e assistenza forensechiedendo il rigetto dell’opposizione.La causa è stata quindi decisa all’udienza del 25/10/2011.L’opposizione è infondata.Pacifico che la Banca Intesa abbia effettuato il bonificoin data 2/1/2004 con valuta retroattiva per il beneficiarioal 24/12/2003 (doc. 4 ric) pur avendo dato mandato ilricorrente alla medesima banca fin dal 15/12/2003 (doc3 ric).Altrettanto pacifico che il termine di pagamento dellaseconda rata fosse il 31/12/2003.Per costante giurisprudenza della suprema corte ai sensidell’articolo 1182 terzo comma c.c. e 1183 CC l’adem-pimento dell’obbligazione pecuniaria (come è nella spe-cie) si perfeziona nel luogo nel tempo in cui il creditoreentri in concreto nella disponibilità della somma di de-naro e quindi consegue effettivamente la disponibilitàdell’importo versatogli.Si veda Cass. 10632/1996: “L’adempimento di una obbli-gazione pecuniaria postula il trasferimento, concretatesiin una “traditio” anche se non necessariamente materiale,della somma dovuta dalla sfera patrimoniale del “solvens”a quella dello “accipiens” e quindi il conseguimento effet-tivo da parte di quest’ultimo della disponibilità della som-ma versata (nella specie la S.C. ha confermato la decisioneimpugnata la quale aveva ritenuto adempiuta un’obbliga-zione pecuniaria alla data dell’effettivo trasferimento dellasomma dovuta dal conto bancario del “solvens” a quellodell’”accipiens” e non alla data in cui il “solvens” avevaimpartito alla propria banca l’ordine di effettuare il versa-mento). Si veda nello stesso senso Cass. 2008 n. 18877).Irrilevante la data della valuta data da cui decorrono gliinteressi in favore del creditore.Il debitore potrà eventualmente rivalersi nei confrontidella banca che non ha ottemperato tempestivamenteall’ordine di bonifico.

Corretto adempimento prestazione contributivacon bonifico bancario.Disponibilità della somma entro il termine di scadenza.

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273Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite.(1) Il Regolamento per la disciplina delle sanzioni prevedel’applicazione di sanzioni qualora l’iscritto effettui in ritardoil versamento dei contributi rispetto alla scadenza prevista .Il problema si pone, in particolare, laddove l’iscritto effettuiil versamento dei contributi tramite bonifico bancario e l’ac-credito presso la banca tesoriera della Cassa pervenga oltre iltermine fissato dalla relativa disciplina normativa e regola-mentare, per cui il pagamento si intende eseguito in ritardo e,per l’effetto, ne consegue l’applicazione delle relative sanzioni .Sull’argomento, la giurisprudenza di legittimità ha ritenutoche l’adempimento di un’obbligazione pecuniaria presuppo-ne la dazione di una somma di denaro e, pertanto, la pre-stazione si considera eseguita non già dal momento in cuiviene impartito alla banca l’ordine di bonifico, neppure se daun tale momento viene fatta decorrere per il beneficiario lavaluta, bensì quando l’accipiens consegue effettivamente ladisponibilità della somma versata (Cass . civ ., sez . II, 29-11-1996, n . 10632; conformi, in giurisprudenza di merito, TribTorino, 06-03-2002; T . Milano, 14-05-1998) .Il Tribunale di Pavia rammenta la costante giurisprudenzadella Suprema Corte sull’argomento ai sensi dell’art . 1182,comma 3, e 1183 del codice civile, secondo cui l’adempimentodell’obbligazione pecuniaria si perfeziona nel luogo e nel tem-po in cui il creditore entri in concreto nella disponibilità dellasomma di denaro e quindi consegue effettivamente la dispo-nibilità dell’importo versatogli . In tal senso la Suprema Cortesopra citata ha affermato che l’adempimento di una obbliga-zione pecuniaria postula il traferimento della somma dovutadalla sfera patrimoniale del solvens a quella dello accipiense quindi il conseguimento effettivo da parte di quest’ultimodella disponibilità della somma versata (conforme Cass ., n .18877/2008), per cui è irrilevante la data della valuta; restain facoltà del debitore, in caso di mancato tempestivo bonificoda parte della banca, di rivalersi nei confronti di quest’ultima .Anche il Tribunale di Milano conferma il principio, precisan-do peraltro che il ritardato pagamento da parte della bancadella contribuzione dovuta non può costituire un’esimenteper l’iscritto o per attenuare la sua responsabilità, perché,anche se è vero che una volta conferito il mandato alla ban-ca il contribuente non può più incidere sulla tempistica delpagamento medesimo è però altrettanto vero che la Cassaè estranea ai rapporti tra l’iscritto e la sua banca . Inoltre,nella fattispecie all’esame del Tribunale di Milano, il giudi-ce rileva l’assenza di disposizioni normative e/o contrattuali

che impongano il perfezionamento di un’operazione di bo-nifico entro limiti temporali prestabiliti, per cui neanche labanca può ritenersi responsabile di un pagamento avvenutoin ritardo, pur in presenza di un ordine di bonifico impartitoil 22 dicembre (con scadenza il 31 dicembre) e della disponi-bilità della somma conseguita dalla Cassa solo il 2 gennaiosuccessivo, poiché, tra l’altro, il bonificante avrebbe dovutotenere conto del periodo festivo e “dei tempi necessari e im-prescindibili per la gestione dell’operazione” da parte dell’i-stituto di credito .

Marcello Bella

CONSIGLIO di STATO, sez.VI, 28.11.2012, n. 6014,Pres. Maruotti, Est. Vigotti; Istat, Ministero del lavoro edelle politiche sociali, Ministero dell’Economia e dellefinanze (Avvocatura dello Stato) c. AdEPP ed altrecasse previdenziali categoriali (Avv. Luciani) c. Inps(Avv. De Ruvo, Prosperi Valenti).

Professioni intellettuali - Cassa di previdenzacategoriale - Inserimento nell’elenco predispostodall’Istat delle amministrazioni pubbliche – Legittimità.

È legittimo l’elenco predisposto dall’Istat delle amministra-zioni pubbliche inserite nel conto economico consolidatonella parte in cui comprende gli enti gestori di forme obbli-gatorie di previdenza e assistenza privatizzati con d .lgs . 30giugno 1994 n . 509 (1)

FATTO E DIRITTO

L’Istituto nazionale di statistica (Istat) e i Ministeri del la-voro e dell’economia chiedono la riforma delle sentenze,in epigrafe indicate, con le quali il Tar del Lazio ha accoltoin parte i ricorsi proposti dalle associazioni e dagli entiprevidenziali oggi resistenti, nonché dalla Autorità per legaranzie nelle comunicazioni e dall’Autorità per l’energiaelettrica e il gas avverso l’inserimento nel conto consoli-dato elaborato dall’Istat ai sensi dell’art. 1 comma 5 dellalegge 30 dicembre 2004, n. 311 e dell’art. 1 comma 3della legge 31 dicembre 2009, n. 196.A loro volta, gli enti previdenziali appellati hanno propo-sto appello incidentale nel ricorso n. 5023 del 2008, per

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274 contestare la sentenza impugnata nella parte in cui non haaccolto alcune censure proposte in primo grado.La società Coni servizi ha invece proposto appello avver-so la sentenza del medesimo Tar n. 4826 del 2007, che harespinto il ricorso avente il medesimo oggetto.I) L’art. 1, comma 5, legge 30 dicembre 2004, n. 311 (leg-ge finanziaria 2005), rubricato “limite all’incremento dellespese delle pubbliche amministrazioni”, ha disposto che “alfine di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanzapubblica stabiliti in sede di Unione europea, indicati nel Do-cumento di programmazione economico-finanziaria e nellerelative note di aggiornamento, per il triennio 2005-2007 laspesa complessiva delle amministrazioni pubbliche inseritenel conto economico consolidato, individuate per l’anno 2005nell’elenco 1 allegato alla presente legge e per gli anni suc-cessivi dall’Istituto nazionale di statistica (ISTAT) con proprioprovvedimento pubblicato nella Gazzetta Ufficiale non oltreil 31 luglio di ogni anno, non può superare il limite del 2 percento rispetto alle corrispondenti previsioni aggiornate del pre-cedente anno, come risultanti dalla Relazione previsionale eprogrammatica”.Tra le amministrazioni pubbliche inserite nell’elenco alle-gato alla legge il Legislatore ha compreso gli “Enti nazio-nali di previdenza e assistenza” e le “Autorità amministra-tive indipendenti”, senza ulteriori specificazioni.In attuazione della disposizione richiamata, a decorreredall’anno 2006 e in sostituzione dell’elenco direttamenteprevisto dalla legge, l’Istat ha provveduto a individuarele amministrazioni inserite nel conto economico conso-lidato con provvedimento del 29 luglio 2005: nell’elencocosì formato figurano, sotto la rubrica “Enti nazionali diprevidenza e assistenza” tutte le Casse previdenziali pri-vatizzate con d.lgs. n. 509 del 1994, il Comitato olimpiconazionale e, alla voce “Autorità amministrative indipen-denti”, tra altre, l’Autorità per l’energia elettrica e il gas.Con l’art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n.196 (legge di contabilità e di finanza pubblica), è statoinfine specificamente previsto che per amministrazionipubbliche tenute al perseguimento degli obiettivi di fi-nanza pubblica “si intendono gli enti e gli altri soggetti checostituiscono il settore istituzionale delle amministrazioni pub-bliche individuati dall’Istituto nazionale di statistica sulla basedelle definizioni di cui agli specifici regolamenti comunitari”.Sulla base di tale norma e del Regolamento UE n. 2223/96-SEC 95, è stato adottato il comunicato Istat recante l’elen-

co delle Amministrazioni pubbliche da inserire nel contoconsolidato dello Stato per l’anno 2011, pubblicato nel-la Gazzetta ufficiale del 30 settembre 2011, n. 228, nelquale permangono le Casse previdenziali private, il Coni,e viene specificamente inserita l’Autorità per le garanzienelle comunicazioni.Il quadro normativo nel quale si inserisce l’oggetto deiricorsi è quindi costituito dai provvedimenti sopra richia-mati, e alla luce degli stessi deve perciò essere esamina-ta la controversia, indipendentemente dagli effetti che alcontestato inserimento sono ricollegati dalla successivaproduzione normativa, evidenziata in giudizio dalle Cas-se resistenti.II) Avverso l’inserimento nell’elenco formato dall’Istat il29 luglio 2005 (avente valenza annuale e sostanzialmenteriprodotto negli anni successivi che interessano le con-troversie, in particolare con i provvedimenti di cui ai co-municati dell’Istat del 24 luglio 2010 e del 30 settembre2011), che postula il riconoscimento della natura pub-blica dei soggetti interessati, sono stati proposti i ricorsidecisi dal Tar del Lazio con le sentenze impugnate.In particolare:- gli Enti previdenziali privatizzati con d.lgs. 30 giugno1994, n. 509, hanno evidenziato la propria natura di sog-getti privati, svolgenti attività in regime privatisti: di con-seguenza, ne sarebbe illegittimo l’inserimento nell’elencodelle amministrazioni pubbliche tenute al rispetto dellimite di spesa previsto dall’art. 1, comma 5, della sud-detta legge. Il Tar ha accolto tale tesi, rilevando che l’at-trazione nell’ambito della ‘pubblica amministrazione’ disoggetti qualificati come privati e organizzati come tali dallegislatore del 1994 non è giustificata, dato che la finalitàperseguita dalla suddetta norma, quello cioè di contene-re la spesa pubblica, non potrebbe essere incisa da entiprivati che non usufruiscono di finanziamenti pubblici,né gravano in alcun modo sul bilancio pubblico. Né, adavviso del Tar, l’inclusione nell’elenco potrebbe essere le-gittimata dal richiamo, operato dall’Istat, al regolamentocomunitario n. 2223 del 1996, che “non obbliga alcunoStato membro ad elaborare per le proprie esigenze i contiin base al SEC (Sistema europeo dei conti nazionali e re-gionali nella Comunità Ue) 95”;- le Autorità di garanzia hanno evidenziato che, alla lucedelle classificazioni e delle metodologie rilevanti in sedecomunitaria, espressamente assunte a parametro dall’Istat

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275(Regolamento CE n. 223 del 2009 e SEC95, di cui sopra),esse non possono essere considerate tra gli “Enti soggetti acontrollo pubblico”, la cui nozione, a livello comunitario,non coincide con quella recepita nell’ordinamento italia-no. La tesi è stata accolta dal Tar.- Coni servizi s.p.a. ha proposto appello per contestare lasentenza che ha respinto il ricorso di primo grado per laritenuta assimilabilità del Comitato agli “Enti produttoridi servizi assistenziale e culturali”, elencati nei provvedi-menti pubblicati il 29 luglio 2005 e il 28 luglio 2006.III) Come è evidente, gli appelli in esame propongonoquestioni comuni, attinenti all’indagine circa la natu-ra giuridica dei soggetti ricorrenti in primo grado e, diconseguenza, alla legittimità o meno della loro attrazionenell’ambito delle pubbliche amministrazioni per i fini chesi diranno. Di essi è, quindi, opportuna la riunione al finedi un’unica decisione.A tale proposito, l’eccezione svolta dall’Istat, tendente adimostrare l’inammissibilità del ricorso proposto dagliEnti previdenziali privatizzati (sotto il profilo della caren-za di interesse per il fatto che la stessa legge n. 311 del2004 li esclude, all’art. 1 comma 57, dai vincoli impo-sti), non può essere accolta: l’inserimento negli elenchiannualmente predisposti in attuazione del RegolamentoSEC95 individua i soggetti chiamati a concorrere alla ma-novra di bilancio, di volta in volta assoggettati alle misuredi contenimento (e, infatti, la legge finanziaria n. 296 del2006 include anche tali Enti privatizzati nel novero deisoggetti tenuti al rispetto del limite di spesa).All’inserimento nell’elenco si riconnettono, quindi, in viadiretta determinati effetti che i ricorrenti in primo gradomirano a paralizzare.Per esaurire l’esame delle questioni preliminari, deve es-sere respinta quella, proposta negli appelli n. 1434, 1436e 1438 del 2012 dall’Istat, tendente ad evidenziare la ces-sazione della materia del contendere per l’entrata in vigo-re, nelle more del processo, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16,che, nel riconfermare l’inserimento delle Autorità indi-pendenti ricorrenti in primo grado nel novero delle Am-ministrazioni tenute agli obblighi di contenimento dellaspesa pubblica, avrebbe fatto venir meno, quantomenoa decorrere dall’anno in corso, l’interesse alla decisioneattinente alla legittimità dell’elenco Istat, dato che l’ob-bligo deriverebbe direttamente dalla nuova disposizionenormativa.

Gli appelli sono, invece, tuttora procedibili, poiché, assu-mendo gli elenchi predisposti dall’Istat, che costituisconoappunto l’oggetto dei ricorsi decisi con le sentenze impu-gnate con i suddetti appelli, quale riferimento oggettivo,il decreto legge intervenuto non potrebbero che trovarelimitata la propria efficacia in dipendenza dell’eventualecaducazione giurisdizionale dei provvedimenti ai quali haoperato il rinvio (evidentemente dinamico).Gli appelli sono pertanto tutti procedibili.IV) Alla specifica questione circa l’individuazione dellanatura pubblica o privata di Enti la cui azione interse-ca, in vario modo, quella dell’amministrazione pubblica,valgono, in generale, alcuni indici, tra i quali quello chevalorizza il controllo da parte di soggetti pubblici e quelloche si incentra sull’erogazione di risorse pubbliche, pro-venienti da leggi (e da provvedimenti applicativi) emanatiin coerenza con l’art. 23 della Costituzione, in tema diprestazioni patrimoniali imposte, aventi una causa di at-tribuzione di natura pubblicistica.Proprio di tali indici ha fatto applicazione l’Istat, che haprovveduto alla compilazione dell’elenco oggetto del giu-dizio, assumendo come regole classificatorie quelle pro-prie del sistema statistico comunitario; in esso ha quindiricompreso le «unità istituzionali» di origine comunitariain possesso dei requisiti richiesti dal Regolamento UE n.2223/96-SEC95.Nel settore della pubblica amministrazione, il SEC95(prg. 2.69) ha riconosciuto tale qualifica alle «istituzionisenza scopo di lucro» dotate di personalità giuridica, cheagiscono da produttori di beni e servizi non destinabilialla vendita, alla duplice condizione che «siano controlla-te e finanziate in prevalenza da amministrazioni pubbli-che», sì da incidere in modo significativo sul disavanzoe sul debito pubblico; l’art. 1.2 del manuale del SEC 95ribadisce che una istituzione senza fine di lucro deve esse-re considerata pubblica se “sia controllata, sia prevalente-mente finanziata dalle amministrazioni pubbliche”.Controllo e finanziamento pubblico assumono quindi,anche alla luce della normativa comunitaria della qualel’elenco Istat è applicazione, la funzione di indicatori dellanatura pubblica del soggetto esaminato, ai fini della de-terminazione dei soggetti sottoposti alle regole della ridu-zione del disavanzo pubblico.V) Alla luce delle suddette puntualizzazioni possono esse-re esaminati i singoli appelli.

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276 V.1) E’ agevole desumere la fondatezza degli appelli pro-posti dall’Istat nei confronti degli Enti previdenziali resi-stenti.Sotto il profilo processuale, vanno previamente respintele deduzioni contenute nell’appello n. 5023 del 2008, se-condo cui il ricorso di primo grado n. 10612 del 2005dovrebbe essere dichiarato inammissibile per difetto digiurisdizione, ovvero improcedibile.Ad avviso dell’Istat, il difetto di giurisdizione deriverebbedal fatto che l’atto impugnato in primo grado sarebbe me-ramente ripetitivo di una norma di legge.Tale deduzione va respinta, sia perché le censure origi-narie hanno lamentato la difformità dell’atto impugnatorispetto alle disposizioni di legge che ne hanno previstol’emanazione, sia perché – quand’anche vi fossero statesoltanto misure attuative di norme primarie – la contro-versia sarebbe stata comunque devoluta alla giurisdizioneamministrativa, anche quanto al potere di valutare la sus-sistenza dei presupposti per sollevare questioni di costi-tuzionalità.Neppure risulta l’improcedibilità del ricorso di primogrado, in ragione dei successivi mutamenti del quadronormativo, poiché l’atto impugnato in primo grado hacomportato l’insorgenza di obblighi e di responsabilità,rispetto ai quali va considerato perdurante l’interesse allarimozione degli effetti degli atti risultati lesivi, secondoquanto si è sopra detto al punto III.Quanto alle censure formulate con l’appello n. 5023 del2008 e n. 1439 del 2012, ritiene la Sezione che esse sianofondate e vadano accolte.Infatti, l’attrazione degli enti previdenziali – originari ri-correnti - nella sfera privatistica operata dal d.lgs. 30 giu-gno 1994, n. 509, riguarda il regime della loro personalitàgiuridica, ma lascia ferma l’obbligatorietà dell’iscrizione edella contribuzione (art. 1 d.lgs. cit.); la natura di pubbli-co servizio, in coerenza con l’art. 38 Cost., dell’attività daessi svolte (art. 2); il potere di ingerenza e di vigilanza mi-nisteriale (art. 3, per il cui comma 2 tutte le deliberazioniin materia di contributi e di prestazioni, per essere effica-ci, devono ottenere l’approvazione dei Ministeri vigilanti),e fa permanere il controllo della Corte dei conti sulla ge-stione per assicurarne la legalità e l’efficacia (art. 3).Inoltre, il finanziamento connesso con gli sgravi e la fisca-lizzazione degli oneri sociali, insieme alla obbligatorietàdella iscrizione e della contribuzione, garantiti agli Enti

previdenziali privatizzati dall’art. 1 comma 3 del predettodecreto legislativo, valgono a configurare un sistema difinanziamento pubblico, sia pure indiretto e mediato at-traverso risorse comunque distolte dal cumulo di quelledestinate a fini generali.Tale conclusione è resa ancor più evidente dalla attrazionedel settore della previdenza privata nella normativa detta-ta in tema di controllo del disavanzo del settore (si veda lalegge 23 dicembre 1996, n. 662, relativa a misure di ra-zionalizzazione della finanza pubblica, e la legge 8 agosto1995, n. 335. che, nel riformare il sistema pensionisticoobbligatorio e complementare per l’esigenza di stabilizza-zione della spesa nel settore, ha specifica attinenza anchealle forme garantite dagli Enti privatizzati).La trasformazione operata dal d.lgs.509/1994 ha lascia-to, quindi, immutato il carattere pubblicistico dell’atti-vità istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagliEnti in esame, che conservano una funzione strettamen-te correlata all’interesse pubblico, costituendo la priva-tizzazione una innovazione di carattere essenzialmenteorganizzativo.V.2) L’appello proposto da Coni Servizi s.p.a. non è fon-dato.Nelle unità istituzionali che fanno parte del Settore Am-ministrazioni Pubbliche (Settore S13), i cui conti concor-rono alla costruzione del conto economico consolidatodelle amministrazioni pubbliche il sistema comunitariocomprende: a) gli organismi pubblici, che forniscono allacollettività beni e servizi non destinabili alla vendita; b)le istituzioni senza scopo di lucro produttrici di beni eservizi; c) gli enti di previdenza.Il Tar ha ritenuto che la società Coni servizi debba es-sere compresa nella prima di tali categorie; la ricorrentecontesta sul punto la sentenza, ritenendo di non rientrarenel novero dei soggetti “che gestiscono e finanziano uninsieme di attività, principalmente consistenti nel fornirealla collettività beni e servizi non destinabili alla vendita”.Tale assunto non può essere condiviso.Va premesso che, come ha rilevato il Tar, l’inclusione nelnovero delle istituzioni pubbliche inserite nel conto eco-nomico consolidato non presuppone necessariamente, inbase alle norme tecniche di cui al Regolamento SEC 95,che ricorra l’elemento della diretta contribuzione a caricodel bilancio dello Stato: il ricevere o meno trasferimentidiretti da parte dello Stato, non rappresenta, di per sé, un

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277autonomo criterio di classificazione delle unità istituzio-nali rientranti nell’elenco delle amministrazioni pubbli-che inserite nel conto economico consolidato.Per il corretto inquadramento del problema vengono, al-lora, in evidenza i consueti parametri già evidenziati, inparticolare per ciò che concerne l’esistenza del controlloda parte di organi dello Stato.Giova così ricordare che la società Coni Servizi p.a. è stataistituita nell’ambito del riassetto del Coni: in particolare,con d.l. 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, conmodificazioni, dall’art. 1, l. 8 agosto 2002, n. 178, recan-te «interventi urgenti in materia tributaria, di privatizza-zioni, di contenimento della spesa farmaceutica e per ilsostegno dell’economia anche nelle aree svantaggiate” èstato previsto (art. 8) che il Coni « si articola negli organi,anche periferici, previsti dal d.lg. 23 luglio 1999 n. 242”e che per l’espletamento dei propri compiti si avvale dellasocietà per azioni appositamente costituita con la deno-minazione “Coni Servizi s.p.a.”, il cui capitale sociale puògodere di apporti da parte del dal Ministro dell’econo-mia e delle finanze, di intesa con il Ministro per i beni ele attività culturali. Le azioni della società sono attribuiteal Ministero dell’economia e delle finanze; il presidentedella società e gli altri componenti del consiglio di ammi-nistrazione sono designati dal Coni, mentre il presidentedel collegio sindacale è designato dal Ministro dell’econo-mia e delle finanze e gli altri componenti del medesimocollegio dal Ministro per i beni e le attività culturali. Sullasocietà si svolge il controllo della Corte dei conti con lemodalità previste dall’art. 12, l. 21 marzo 1958, n. 259;la stessa può avvalersi del patrocinio dell’Avvocatura delloStato, ai sensi dell’art. 43 del testo unico delle leggi e dellenorme giuridiche sulla rappresentanza e difesa in giudi-zio dello Stato e sull’ordinamento dell’Avvocatura delloStato, di cui al r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, e successivemodificazioni.Emerge quindi con tutta evidenza che, come ha sottoli-neato la Corte dei Conti, sez. giurisd. reg. Lazio, 23 gen-naio 2008, n. 120, per la valenza pubblicistica dell’at-tività svolta, per la natura pubblica dei finanziamentidel CONI, per la somma dei poteri di ingerenza dellaparte pubblica, talmente intensi da arrivare alla misuraestrema del commissariamento, e che si esplicano nor-malmente attraverso atti di riconoscimento, di indirizzo,di controllo dei bilanci, della gestione, dell’attività spor-

tiva, l’attività del Coni si inserisce a pieno titolo nell’am-bito dell’azione pubblica.Tale configurazione non risulta venuta meno neppure aseguito dell’entrata in vigore del d.l. n. 138 del 2002, inquanto l’art. 8, che, come si è detto, ha disposto il riasset-to del Coni istituendo la Coni Servizi s.p.a., non ha elisoné le finalità pubbliche perseguite né il carattere pubblicodelle risorse impiegate al tal fine.V.3) Gli appelli proposti dall’Istat nei confronti delle Au-torità di garanzia sono fondati.Il Tar ha ritenuto che nei confronti delle stesse non possa-no essere rinvenuti i parametri che sopra si sono puntua-lizzati come propri della natura pubblica dell’organismoesaminato.In particolare, nella ricostruzione dei primi giudici, dallalegge 14 novembre 1995, n. 481, istitutiva dell’Autoritàper l’energia elettrica e il gas e dell’Autorità per le comu-nicazioni, non si può fare derivare una posizione di ‘di-pendenza’ di tali organismi rispetto al soggetto al qualedevono la propria investitura (l’art. 2, comma 7, della me-desima legge prevede, quali passaggi della nomina degliorgani di vertice la proposta del Ministro dello sviluppoeconomico, la deliberazione del Consiglio dei Ministri, ilparere delle Commissioni parlamentari competenti permateria e infine il decreto del Presidente della Repubbli-ca). Inoltre, le suddette Autorità godono, secondo il Tar, diautonomia finanziaria, date le fonti dalle quali traggono leentrate (id est i contributi obbligatoriamente versati daglioperatori dei settori regolati) e la possibilità di intervenireper garantirne nel tempo la corrispondenza alle uscite.Le sentenze meritano la riforma richiesta con gli appelli.Esse, infatti, si basano sulla definizione di “unità istitu-zionale pubblica”, di derivazione comunitaria, che, comesi è detto, fa leva sul concetto di “controllo” e di “finan-ziamento” da parte di pubbliche amministrazioni. Taledefinizione, peraltro, soccorre qualora non sia evidenteche l’organismo esaminato è esso stesso una pubblica am-ministrazione: diversamente opinando gli stessi organiistituzionali dello Stato ordinamento sfuggirebbero dalladefinizione dal momento che, per essi, sarebbe difficileconfigurare un controllo in senso amministrativo, ovveroun sistema di finanziamento eterologo.E’ allora evidente che le Autorità indipendenti non sono“istituzioni senza fini di lucro” di cui al punto 1.2 del Ma-nuale del Sec 95, che sfuggirebbero alla definizione di or-

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278 ganismo pubblico in quanto non sottoposte al controllodello Stato, ovvero al finanziamento pubblico, come haritenuto il Tar: esse, invece, sono amministrazioni pubbli-che in senso stretto, poiché, composte da soggetti ai qualiè attribuito lo status di pubblici ufficiali (art. 2 comma10 legge n. 481 del 1995), svolgono, in virtù del trasferi-mento di funzioni operato dall’art. 2, comma 14 della me-desima legge istitutiva, compiti propri dello Stato, e cosìdi potere normativo secondario (o, altrimenti, il poteredi emanazione di atti amministrativi precettivi collettivi)(art. 2, comma 12, lett. h), l. n. 481 del 1995) di poterisanzionatori, di ispezione e di controllo, hanno, in con-clusione, poteri direttamente incidenti sulla vita dei con-sociati che si giustificano solo in forza della natura pubbli-ca che deve – necessariamente - essere loro riconosciuta.D’altra parte, le “Autorità amministrative indipendenti”sono definite tali dal legislatore (anche per l’applicazionedelle disposizioni processuali sui riti speciali: v. art. 119,comma 1, lett. b) in ragione della loro “piena indipenden-za di giudizio e di valutazione”, la quale:- non va intesa, contrariamente a quanto ha affermato ilTAR, come ragione di esonero dalla applicazione delladisciplina di carattere generale riguardanti le pubblicheamministrazioni;- più limitatamente, comporta che, tranne i casi espres-samente previsti dalla legge, il Governo non può eserci-tare la tipica funzione di indirizzo e di coordinamento,nel senso che non può influire sull’esercizio dei poteritecnico-discrezionali, spettanti alle Autorità.L’assunto sul quale si basano i ricorsi accolti dal Tar conle sentenze in esame, essere cioè le Autorità di garanziaorganismi che sfuggono alle definizioni rilevanti in sedecomunitaria ai fini dell’inclusione nell’elenco di cui tratta-si e degli oneri che ad esso si connettono, risulta dunqueinfondato: di conseguenza, sono irrilevanti i profili de-dotti in primo grado e riproposti in appello dalle Autoritàresistenti, relativi alla pretesa violazione della normativacomunitaria, dal momento che, come si è detto, la qua-lifica di tali organismi deriva non da tali parametri, madalla stessa loro natura ontologica di pubblica ammini-strazione.Risulta altresì non condivisibile la ricostruzione secon-do cui l’Autorità avrebbe una autonomia finanziaria chegiustificherebbe la mancata applicazione della normativasostanziale di settore.

Gli operatori del settore versano i contributi (da qua-lificare come tributi: Corte Cost., sent. 256 del 2007)direttamente alla Autorità, restandone obbligati perchévi sono disposizioni di legge riconducibili ai principi de-sumibili dall’art. 23 della Costituzione, sulle prestazionipatrimoniali imposte: la legge, che ben potrebbe dispor-re il pagamento di tali contributi nelle casse di un Mini-stero (tenuto poi a versare le somme di riferimento allaAutorità), ha preferito semplificare gli aspetti contabili,prevedendo il pagamento diretto nelle casse della Auto-rità (per gli importi determinati dall’Autorità stessa), maciò non esclude che la causa della attribuzione patrimo-niale sia riconducibile allo svolgimento di una funzionepubblica, da parte di una pubblica amministrazione.Pure le argomentazioni della sentenza di primo grado,sul rilievo del ‘controllo pubblico’, non possono esserecondivise, perché esso riguarda i soggetti privati da qua-lificare, ma di certo non le pubbliche amministrazioniin senso tecnico.Del pari, e per la medesima ragione, palesemente privadi profili di fondatezza è la questione di legittimità co-stituzionale dell’art. 1 legge n. 196 del 2009, dedottaper violazione degli artt. 23, 41 e 97 Cost. ove fosseinterpretato nel senso di aver previsto la possibilità diincludere nell’elenco Istat soggetti diversi dalle “Ammi-nistrazioni pubbliche che concorrono al perseguimentodegli obiettivi di finanza pubblica”.VI) La rilevata fondatezza degli appelli proposti dall’Istatimpone l’esame dell’appello incidentale avanzato dagliEnti previdenziali avverso la sentenza del Tar del Lazion. 1938 del 2008, nella parte in cui ha disatteso il secon-do, il sesto, il settimo motivo di ricorso ed ha implicita-mente assorbito il quarto.Anche tale gravame incidentale è infondato.Alla luce di quanto si è detto, la qualificazione delle Cas-se private di assistenza e previdenza, e la conseguenteloro inclusione nell’elenco di cui si tratta, non è frutto diillogicità, ma corrisponde ai principi, sopra esaminati,correttamente applicati dall’Istat: è quindi infondato ilprimo motivo dell’appello, con il quale si ripropone ilsecondo motivo di ricorso, già respinto dal Tar.Parimenti infondato è il secondo mezzo, relativo allareiezione del sesto motivo del ricorso di primo grado,poiché l’elenco predisposto dall’Istat trova nella confor-mità al parametro normativo la propria giustificazione,

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279senza necessità di ulteriore motivazione, né di specificaistruttoria.Come ha ritenuto il Tar nel respingere il settimo motivodel ricorso, la natura certificativa dell’elenco in questio-ne esimeva l’Istituto dal seguire gli oneri procedimentalimediante la comunicazione dell’avvio del procedimento,proprio perché, come si è detto, l’inclusione degli Entiprevidenziali privatizzati corrisponde, sia nella ratio, chenella portata letterale, a quanto stabiliva già la legge 30dicembre 2004, n. 311, che, come si è sopra rilevato, in-cludeva dall’origine gli “Enti di previdenza e assistenza”tra quelli tenuti agli oneri di contenimento della spesa:anche il terzo motivo d’appello è quindi infondato.La legittimità della qualificazione degli Enti ricorrenti inprimo grado nel novero delle amministrazioni pubbli-che, secondo quanto si sopra detto, rende poi evidentela palese infondatezza dell’eccezione di costituzionalitàriproposta in via subordinata con il quarto mezzo d’ap-pello avverso l’art. 1, comma 5, della legge n. 311 del2004, che consentirebbe, in tesi, la modifica dell’elen-co contestato al di fuori di ogni ragionevole limite didiscrezionalità amministrativa e l’imposizione di presta-zioni patrimoniali al di fuori del parametro normativo:l’applicabilità di prestazioni a carico degli Enti privatiz-zati non è, infatti, frutto di una valutazione arbitrariadell’Amministrazione, ma, al contrario, corrisponde allaqualificazione pubblica degli stessi e ai criteri stabilitidalla legge in coerenza con i principi desumibili dall’art.81 della Costituzione e con il principio di eguaglianza dicui all’art. 3 della Costituzione.VII) In conclusione, tutti gli appelli proposti dall’Istatsono fondati e devono essere accolti; l’appello propostoda Coni servizi s.p.a. è invece infondato e deve essererespinto.

Nota(1) La riportata sentenza del Consiglio di Stato ha ribaltatola decisione del Tar Lazio (n . 1938/2008 e n . 224/2012) sullainclusione nell’elenco Istat degli enti previdenziali privatizzatiai sensi del d .lgs . n . 509 del 1994: tali enti restano (almeno peril momento), quindi, nell’elenco Istat delle amministrazionipubbliche inserite nel conto economico consolidato dello Stato,e destinatari (per tale inclusione) dei provvedimenti di finanzapubblica che contengono tagli alla spesa oppure direttive chene limitano l’autonomia .La sentenza del Consiglio di Stato, che legittima la inclusionedelle casse previdenziali categoriali nell’elenco Istat (con con-seguente inclusione delle Casse sotto la mannaia della spen-ding review, che richiede riduzioni lineari del 5 e del 10% daversare in un apposito conto dello Stato), non può che destareperplessità: la sentenza afferma che “La trasformazione ope-rata dal d .lgs . 509/1994 ha lasciato, quindi, immutato il ca-rattere pubblicistico dell’attività istituzionale di previdenza edassistenza svolta dagli Enti in esame, che conservano una fun-zione strettamente correlata all’interesse pubblico, costituendola privatizzazione una innovazione di carattere essenzialmen-te organizzativo”, ignorando, però, che tali enti sono enti dinatura privatistica che non incidono sul bilancio dello Stato(per “legge” non possono ricevere contributi dallo Stato) e chein caso di “persistenti” disavanzi si passa non all’interventodello Stato ma alla liquidazione coatta amministrazione dellacassa previdenziale inadempiente .Dopo l’art . 24, comma 24, della l . n . 214/2011 (che ha “spin-to” il limite di sostenibilità delle casse a 50 anni), la riportatasentenza del Consiglio di Stato, ha inferto un’altra “picco-nata” all’autonomia delle casse di previdenza categoriali, chenonostante i reiterati tentativi del legislatore di ulteriormentelimitarla (e sopprimerla), resiste come conferma l’adegua-mento di tutte le casse privatizzate ex d .lgs . n . 509/94 al det-tato dell’art . 24, comma 24, l .n . 214/2011 .

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280 1. Molti illustri giuristi hanno già parlato di VincenzoPanuccio e della sua Opera Omnia (Vincenzo Panuccioè l’Opera Omnia), ricordando la grande produzione discritti nel lungo tempo dell’attività svolta. Dapprima ildiritto privato, poi il diritto civile, il diritto commercia-le, il diritto di famiglia, il diritto del lavoro, il dirittofallimentare e tanti altri sono stati i temi esplorati e ap-profonditi da Vincenzo Panuccio, con una attenzionecostante al rigore della interpretazione, al rispetto del-la metodologia, nella constatazione che sono questi glistrumenti di guida più sicuri nei meandri della scienzadel diritto.I risultati sono sotto gli occhi di tutti e sono compendia-ti ora (mistero e fascino della informatica moderna) inun solo dischetto, un C.D. che raccoglie oltre novemilapagine, e genera lusinghe e promesse. E l’Opera omnia,un’opera ancora in formazione, un working in progress,poiché la ricerca continua, ancora oggi, giorno dopogiorno, come testimoniano gli ulteriori interventi pub-blicati e raccolti.Tutto questo, tuttavia, è solo una parte della vita profes-sionale e accademica di Vincenzo Panuccio, una vita chesi amplia e completa nei miei ricordi personali, attraver-so il filo rosso di una vicinanza che è iniziata molti annior sono e continua ancora oggi.

2. Ho conosciuto Vincenzo Panuccio al Consiglio Na-zionale Forense, circa venti anni fa. Ero stato appenanominato consigliere e Vincenzo Panuccio era già unautorevole esponente della Avvocatura.Insieme siamo rimasti per moltissimi anni, abbiamovissuto le stagioni della politica e della cultura da unosservatorio privilegiato quale era, ed è, il Consiglio Na-zionale Forense, nella sua sede presso il Ministero dellaGiustizia, a contrassegnare lo stretto legame tra la difesae la legge. Abbiamo operato e discusso, abbiamo speratonel miglioramento del nostro Paese, e abbiamo parte-cipato alle tante vicende che il rincorrersi delle caricheistituzionali hanno determinato, con una comune fedeincrollabile per la giustizia e per il diritto.Così, ricordo le numerosissime camere di consiglio nel-le nostre sedute giurisdizionali disciplinari, in cui nonsolo cominciava a prendere oggettiva esistenza la deon-tologia (il Codice deontologico forense è stato approvatodal Consiglio Nazionale il 17 aprile 1997, al termine del

mio primo mandato), ma si valutavano anche gli statisoggettivi degli incolpati e la ragione delle condotte at-tuate e le giustificazioni addotte, con tutta la sensibilitàpossibile. E poi vi erano le sedute amministrative, in cuisi dibattevano senza limiti i problemi della Avvocatura,che si incrociavano per naturale disposizione con i pro-blemi del processo e della giustizia.Tutto questo era (ed è) il Consiglio Nazionale Forense,la massima assise della Avvocatura, ed è stata (ed è) lapiattaforma del mio impegno e del mio ricordo, nellacomunanza degli ideali, tra l’umanità delle persone e ilvalore del diritto forense.

3. L’umanità delle persone è un tema che affiora soloindirettamente dalla elaborazione del dischetto, poichéle parole sentite o lette possono essere comprese esatta-mente solo con la conoscenza di chi le ha scritte.E sotto questo profilo la mia conoscenza di VincenzoPanuccio, almeno come io l’ho percepita, merita di esse-re raccontata brevemente negli aspetti personali che hosempre condiviso.Anzitutto, un piccolo particolare. Nel 1994, quandosono entrato per la prima volta al Consiglio Naziona-le Forense, tutti i consiglieri alloggiavano in un alber-go vicino alla Cassazione, che era la base comune perdialogare e ritrovarci anche dopo la partecipazione allesedute del Consiglio. Al termine del primo mandato, nel1997, e poi progressivamente, la quasi totalità dei consi-glieri si è trasferita in un albergo vicino al Pantheon, piùlussuoso e meno periferico (queste sono state le giustifi-cazioni). Io e Panuccio, e pochissimi altri, siamo semprerimasti nell’albergo vicino alla Cassazione, anticipando econservando la sobrietà che sembra essere oggi di moda!Ma questo è un dato molto marginale e modesto. Piùimportante è il fatto che gli incontri nelle sedute delConsiglio, o nei percorsi di avvicinamento, erano sem-pre l’occasione per confrontare liberamente le opinionidi ciascuno sui tanti aspetti che venivano man manoall’attenzione.In tal modo ho sempre percepito in Vincenzo Panucciouna ferrea volontà, una energia vitale (così l’ha chiamataN. Lipari), diretta a palesare la propria umanità e le pro-prie convinzioni. Ieri come oggi, poiché ancora oggi Vin-cenzo Panuccio non si sottrae ad alcun confronto, comeha dimostrato in molte occasioni (ricordo ad esempio la

Il diritto forense e l’opera omniadi Vincenzo Panuccioa cura di Remo Danovi

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sua gioia quando, arrivato un mattino a Milano, l’ho con-dotto con me a Pavia per partecipare a una imprevistaconferenza, senza neppure un attimo di esitazione)!Non è un sentimento da poco, poiché ancora oggi quan-do sono tentato di disertare una conferenza o una lezio-ne (e si tratta di puro volontariato!), penso alla volontà ealla dedizione che occorre mantenere fermamente, nonsolo per se stessi ma anche per il rispetto degli altri.E poi, a completare questi aspetti personali, debbo ri-cordare che, nei tanti episodi che si sono rincorsi, inalcuni casi anche con il diritto di protestare, ho avverti-to talvolta l’amarezza di Vincenzo Panuccio, talvolta hopercepito le ragioni delle sue critiche, ma queste nonsono mai trascese alla denigrazione degli altri. E anchequando, in alcune occasioni, io ho largheggiato nellaseverità dei giudizi e Vincenzo Panuccio avrebbe avutocertamente diritto di insistere sul tema, poiché la realtàsi impone su ogni diplomazia secondo il mio pensiero,ho riportato l’impressione che per lui la serenità e l’ar-monia dovessero comunque prevalere.Questi almeno sono i miei ricordi.

4. Vi sono poi i collegamenti meta-scientifici, che sonoalmeno tre.Il primo riguarda la verità. Questo è un valore etico, chedeve accompagnare la vita e l’opera di ciascuno, e iostesso ne ho fatto una regola deontologica fin dal mioprimo scritto (pensate, nel 1984, nell’art. 14 del mioprimo libro, porre all’avvocato il dovere di verità)! Eb-bene, questo sentimento penso sia percorribile nell’o-pera di Vincenzo Panuccio, a partire dalle sue ricerchesul diritto privato, fino ai dati tecnici sulle registrazionicontabili, poiché le dichiarazioni di verità sono semprepresenti, sono un aspetto delle manifestazioni di volontànegoziali o non negoziali, e toccano tutti i rami del dirit-to, dalla famiglia al diritto fallimentare, dal diritto civileal diritto del lavoro e altro.Poi vi è la fantasia. Questo è un tema ... fantastico, anchese molto ignorato. Vincenzo Panuccio ha scritto un li-bro estremamente fecondo di idee (La fantasia nel diritto,1984), che potrebbe essere la base di tutti gli approfon-dimenti giuridici. Come non ricordare, ad esempio, lasintesi espressa da Giraudoux, La guerra di Troia non s’hada fare, con l’interpretazione alternata sulla belligeranzadella flotta e con le parole finali “il diritto è la più poten-

te delle scuole dell’immaginazione, mai poeta ha inter-pretato la natura tanto liberamente quanto un giurista larealtà”! E io stesso ho pubblicato una List of novels . Trafantasia e diritto (Milano, 2004), che raccoglie centinaiadi segnalazioni e schede su opere che sollecitano curio-sità e fantasia (le cellule di un alveare, che formano lostesso alveare), per raccomandare l’utilità e l’importanzadi queste scelte.Il terzo collegamento riguarda la pluralità degli interessi,di cui l’Opera Omnia costituisce l’esempio più vistoso. Suquesto nulla devo aggiungere, se non ricordare che, tra levoci delle pubblicazioni di Vincenzo Panuccio, comparela parola Musei, con alcuni scritti sull’argomento. Anchein questo caso ritrovo una similitudine, poiché il Museoè l’espressione del passato per raccomandare il futuro, eio stesso ho dato concretezza a questa idea realizzando inalcuni edifici in campagna un “Museo della civiltà con-tadina”, che mi ha insegnato la profondità del tempo el’esatto metro per percepire la realtà delle cose.

5. Termino brevemente con gli aspetti più importanti, l’e-tica e il diritto forense. Fare il professore, fare l’avvocato,sono mezzi per conoscere approfonditamente la legge eil diritto, ma sono ancora strumenti manchevoli. Devonoessere integrati con l’etica e con il diritto forense.Sono due mezzi totalmente condivisi con Vincenzo Pa-nuccio.L’etica è l’approdo della coscienza civile, il rispetto deiprincipi e dei valori, la conservazione degli ideali, la re-alizzazione del decoro e della correttezza. Sotto questoprofilo i casi disciplinari che sono stati discussi nellenumerosissime camere di consiglio del Consiglio Nazio-nale Forense (sempre alla ricerca, anche in questi casi,della verità e della giustizia) sono soltanto un aspettodei principi che devono essere osservati. Lo abbiamoscritto ormai troppe volte, per approdare da ultimo alladefinizione dell’etica come diritto degli altri. Che cos’èinfatti il decoro se non la considerazione verso i terzi?Che cos’è la correttezza se non il rispetto verso gli altri?Così, l’etica come diritto degli altri è il risultato delle ela-borazioni compiute (da ultimo nel mio volume Processoal buio . Lezioni di etica in venti film, 2010): non un dirittominore o un diritto affievolito, ma un diritto che deveessere riconosciuto e anticipato dalla coscienza, comeabbiamo sempre cercato di fare.

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ILA PREVIDENZA FORENSE

282 E poi il diritto forense, il risultato dell’attività dell’Avvo-catura, come professione e come istituzione. E’ dirittoforense la somma dei tanti temi che toccano l’ordina-mento professionale (la pratica forense e l’iscrizione aglialbi, gli esami e le elezioni, il mandato alle liti e il com-penso, la difesa in giudizio e la responsabilità dell’avvo-cato, la deontologia e il procedimento disciplinare; maanche la storia e la funzione dell’avvocato nel processo,tanto per indicarne alcuni).Ebbene, tra i tanti interessi coltivati da Vincenzo Panuc-cio, e tra i tanti argomenti trattati mi sembra che sia ungiusto riconoscimento menzionare anche il diritto fo-rense. Vincenzo Panuccio si è occupato di ordinamentoforense e ordinamento giudiziario, ha raccolto in tre vo-lumi tutti i pareri espressi dal Consiglio Nazionale Fo-rense nella Commissione da lui presieduta, ha scritto diformazione, di deontologia, di scuole di specializzazio-ne, di sciopero degli avvocati, di società professionali, diincompatibilità, di interventi sul processo e sulla giusti-zia. Insomma, la realtà del diritto forense si è manifesta-ta in tutta la sua ampiezza, non solo come espressioneconoscitiva di un ordinamento particolare, ma anchecome un vero e proprio autonomo riferimento del siste-ma normativo, quale ormai deve essere riconosciuto einsegnato anche nelle università.Se ancora qualcosa possiamo sperare di realizzare, è pro-prio nel diritto forense l’eredità che possiamo lasciare aicolleghi, poiché è in questa voce che si realizza compiu-tamente la vita professionale, per il primato della leggee della giustizia. ■

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3/2012 SETTEMBRE–DICEMBRE

283Quasi in “contemporanea” con la pubblicazione del de-creto sui parametri (n. 140/2012), è uscito in libreria ilvolume di Leonardo Carbone, che illustra le modifichein materia di parcelle degli avvocati, alla luce dell’abro-gazione delle tariffe forensi e dell’emanazione dei nuoviparametri di calcolo stabiliti dal DM n. 140 del 2012 inmateria civile, penale, amministrativa, tributaria e stra-giudiziale.Infatti, l’art. 9 del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, conv. conmodificazioni in l. 24 marzo 2012 n.27, dopo avereabrogato la tariffa forense di cui al DM n. 127/2004,statuisce che, nel caso di liquidazione da parte di unorgano giurisdizionale, il compenso del professionistasia determinato con riferimento a parametri stabiliti condecreto del Ministro vigilante, decreto (n. 140/2012)pubblicato in G.U. n. 195 del 22.8.2012.La nuova normativa ha “rivoluzionato” il criterio di de-terminazione del compenso dell’avvocato, sostituendo ilprevigente rigido modello tariffario, foriero tra l’altro dicomplesse controversie giudiziarie, con un elastico cri-terio di determinazione dei compensi ed incentivando lalibera negoziazione preventiva del compenso.Anche dopo l’abrogazione della tariffa forense e la “so-stituzione” con i parametri, permangono, però, per l’av-vocato difficoltà nella redazione della parcella, e per ilgiudice nella liquidazione giudiziale del compenso.A superare tali difficoltà, soccorre ed aiuta il libro – edil cd-rom allegato – dell’Avv. Leonardo Carbone, “archi-tetto” raffinato della determinazione del compenso spet-tante all’avvocato.Anche la nuova struttura parametrica, quindi, facilitanon solo il compito dell’avvocato, ma anche quello delgiudice, nella determinazione del compenso.Il volume recensito (che rappresenta quanto di più ag-giornato e completo possa trovarsi sulla materia) rendepiù “comprensibile” il nuovo strumento di determina-zione del compenso, consentendo di determinare conimmediatezza il compenso spettante, attraverso la “con-sultazione” della esaustiva ed aggiornata giurisprudenza(al 2012) di legittimità e di merito, oltre che della prassiamministrativa.Il libro costituisce anche uno strumento per agevolare ilrecupero delle competenze professionali, riportando un“nutrito” formulario di fac simili di parcelle (ben 50) perle prestazioni professionali più ricorrenti, nonché do-

cumentazione e fac simili per determinare (e recupera-re) le competenze professionali, oltre a ben 15 fac similidi preventivi di massima e contratti d’opera professionaleavvocato-cliente (dal preventivo di massima alla bozza“modulare” di contratto).Al volume viene allegato un Cd-Rom contenente il for-mulario compilabile e stampabile, oltre che la normati-va parametrica, anche con eventuale pattuizione con ilcliente.Il libro, attraverso i due supporti integrati – cartaceo eCd-Rom - “guida” l’avvocato (ma anche il giudice ed ilcliente) nella redazione della parcella con immediatezzae semplicità, in quanto consente di utilizzare i fac-similidi parcella con l’utilizzo del Cd-Rom: le formule dispo-nibili sono, infatti, personalizzabili e trasformabili.Il dettagliato indice analitico-alfabetico consente all’ope-ratore (avvocato, giudice, cliente) di individuare con im-mediatezza sia l’argomento che la formula o fac-simileche interessa. E’ uno strumento indispensabile all’avvo-cato, al cliente …. ma anche e soprattutto al giudice chedeve applicare i parametri nella liquidazione delle spesegiudiziali da porre a carico del soccombente.Per raggiungere tale risultato un valido contributo vienedato dal manuale dell’Avv. Carbone.E’ un volume che, per la “celerità” con cui è arrivato inlibreria, per la esaustività della trattazione della mate-ria – il tutto alla luce dei parametri di cui al decreto n.140/2012 – non può mancare sulla scrivania dei giuristi,avvocati e magistrati, che quotidianamente si scontranocon le difficoltà interpretative ed operative dei nuovi pa-rametri. ■

Leonardo Carbone,La nuova parcella degli avvocatie i parametri per la liquidazioneMilano, 2012, pagg.300, € 55,00di Maria Capponi

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INDICE ANNUALEANNO 2012di Leonardo Carbone

INDICE DEGLI AuTORIINDICE DELLA PREVIDENZA FORENSEINDICE DELL’ORDINAMENTO FORENSETABELLE: CASSA ED AVVOCATI IN CIFREINDICE DELLA GIuRISPRuDENZA

INDICE DEGLI AuTORIContiene l’elenco degli autori in ordine alfabetico, conla contestuale indicazione del titolo dello scritto, dell’an-no, numero e pagina del fascicolo.

Aloisio Roberto1) Etica professionale, 2012, 3, 252, d.

Bagnoli Alberto1) Competenza e responsabilità per costruire il futuro senza

trascurare il presente, 2012, 2, 100, d.2) L’autonomia: un valore da difendere, 2012, 2, 145, d.3) Intervento al XXI Congresso Nazionale Forense, 2012, 3,

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Bella Marcello1) Incompatibilità con l’iscrizione albo professionale e ri-

flessi previdenziali, 2012, 2, 131, d .2) Sanzioni per omessa o ritardata dichiarazione reddi-

tuale: configurazione giuridica e disciplina applicabile,2012, 3, 212, d.

Biancofiore Giovanna1) I redditi dichiarati alla Cassa per l’anno 2010, 2012, 2,

136, d.

Capponi Maria1) La nuova parcella degli avvocati e i parametri per la liquida-

zione di Leonardo Carbone, (a cura di), 2012, 3, 271, d.

Carbone Leonardo1) Ricongiunzione e totalizzazione: differenze, 2012, 2, 120, d.2) Cassa Forense e gestione separata Inps: come scegliere?,

2012, 2, 125, d.3) Il restyling della rivista, 2012, 3, 199, d.4) I compensi dell’avvocato per le attività “ambigue”, 2012,

3, 202, d.5) Parametri: luci e ombre, 2012, 3, 257, d.

Cellini Sergio1) La gestione prudente e trasparente alla base della crescita

del Patrimonio di Cassa forense, 2012, 2, 116, d.

Cinelli Maurizio1) “Governo tecnico” e riforma delle pensioni: le ricadute sui

regimi previdenziali di categoria, 2012, 2, 101, d.

Colloca Marcello1) Progetto giovani: meno ai padri e più ai figli, 2012, 2, 123, d.

Conte Augusto1) La comunicazione nell’esercizio della professione forense,

2012, 2, 168, d.

Coppini Luca1) Il bilancio tecnico a 50 anni, 2012, 3, 215, d.

Cossignani Fabio1) Il nuovo procedimento per la liquidazione del compenso

dell’avvocato, 2012, 2, 181, d.

Danovi Remo1) Il codice deontologico: quindici anni di etica e responsa-

bilità, 2012, 2, 154, d .2) Il diritto forense e l’opera omnia di Vincenzo Panuccio (a

cura di), 2012, 3, 268, d.

De Cesaris Igino1) L’autonomia degli enti previdenziali privatizzati dal d .lgs .

n . 509/1994 alla l . 214/2011, 2012, 2, 105, d

de Tilla Maurizio1) Giustizia civile . Geografia giudiziaria . Liberalizzazione e

riforma della professione, 2012, 2, 147, d .

Grimaldi Ida1) Maternità: il peso di un privilegio, 2012, 3, 208, d

Ilarioni Paola1) Le novità del modello 5/2012, 2012, 2, 129, d .

Ernesto Lupo1) Primo rapporto sulla giustizia civile in Italia, 2012, 3, 263, d

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285Madeo Giuseppe Antonio1) Storia della previdenza e assistenza forense, 2012, 3, 218, d.

Marinelli Fabrizio1 La responsabilità civile dell’avvocato, 2012, 2, 187, d.

Menichetti Antonella1) I redditi dichiarati alla Cassa per l’anno 2010, 2012, 2,

136, d.

Monterisi Domenico1) Mediaconciliazione: dopo la Corte… .che succede?, 2012,

3, 236, d.2) Forum sul futuro dell’avvocatura: “parlano” AIGA, ANF,

Camere civili, Camere penali, (a cura di), 2012, 3, 240, d.

Morlino Aldo1) Quel che resta delle tariffe, 2012, 2, 152, d.

Palmiero Carlo Maria1 Deontologia e Marketing, 2012, 2, 165, d.

Pignatiello Giulio1) Retributivo misto sostenibile… . .sicurezza a 50 anni,

2012, 3, 200, d.

Proietti Michele1) Pensione “modulare”: oggetto misterioso, 2012, 2, 127, d .

Rubino Sammartano Mauro1) La culla (vuota) del diritto, 2012, 3, 261, d.

Troisi Virginia1) Riforma Previdenziale, prospettive ed opportunità,

2012, 3, 228, d.

Valeriano Vasarri1) Evasione fiscale ed evasione contributiva, 2012, 3,

205, d.

INDICE DELLA PREVIDENZA FORENSEContiene i documenti – suddivisi secondo la sottoripor-tata scansione – riguardanti la previdenza forense. Per

ogni documento viene riportato l’anno della rivista, ilnumero del fascicolo, la pagina, nonché la sigla “c” setrattasi di prassi amministrativa, “d” se trattasi di artico-lo, “g” se trattasi di giurisprudenza.

ISCRIZIONEOBBLIGAZIONE CONTRIBuTIVA.PRESTAZIONI.PREVIDENZA FORENSE IN GENERALE.

ISCRIZIONE1) Progetto giovani: meno ai padri e più ai figli (M. Collo-

ca), 2012, 2, 123, d.2) Cassa forense e gestione separata Inps: come “scegliere”?

(L. Carbone), 2012, 2, 125, d.3) Incompatibilità con l’iscrizione all’albo e riflessi previ-

denziali (M. Bella), 2012, 2, 131, d.

OBBLIGAZIONE CONTRIBuTIVA1) Le novità del Modello 5/2012 (P. Ilarioni), 2012, 2,

129, d.2) Rimborso contributi e decorrenza degli interessi sugli im-

porti da rimborsare (Trib . Roma 18 .5 .2011), 2012, 2,191, g.

3) Inerzia del concessionario nel recupero contributi e ri-sarcimento danni alla Cassa (Trib . Torre Annunziata16 .12 .2011), 2012, 2, 191, g.

4) I compensi dell’avvocato per le attività “ambigue” (L.Carbone), 2012, 3, 202, d.

5) Evasione fiscale ed evasione contributiva (V. Vasarri),2012, 3, 205, d.

6) Sanzioni per omessa o ritardata dichiarazione redditua-le: configurazione giuridica e disciplina applicabile (M.Bella), 2012, 3, 212, d.

7) Invio dichiarazione reddituale in costanza di iscrizionein altro albo professionale . Necessario il tempestivo eser-cizio dell’opinione . (Trib. Milano 7.7.2011 n. 3369),2012, 3, 267, g.

8) Corretto adempimento prestazione contributiva con boni-fico bancario . Disponibilità della somma entro il terminedi scadenza . (Trib . Milano 13 .7 .2011 n . 3636; Trib . Pa-via 1 .12 .2011 n . 206), 2012, 3, 271, g .

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286 PRESTAZIONI1) Ricongiunzione e totalizzazione: differenze (L. Carbo-

ne), 2012, 2, 120, d.2) Pensione “modulare”: oggetto misterioso (M. Proietti),

2012, 2, 127, d.3) Indennità di maternità a favore dei padri (Corte App . Pa-

lermo 30 .3 .2011), 2012, 2, 190, g .4) Indennità di maternità e titolare di altro rapporto assicu-

rativo (Trib . Napoli 2 .3 .2012), 2012, 2, 190, g .5) Maternità: il peso di un privilegio (I. Grimaldi), 2012,

3, 208, d.

PREVIDENZA FORENSE IN GENERALE.1) Competenza e responsabilità per costruire il futuro senza

trascurare il presente (A. Bagnoli), 2012, 2, 100, d.2) “Governo tecnico” e riforma delle pensioni: le ricadute

sui regimi previdenziali di categoria (M. Cinelli), 2012,2, 101, d.

3) L’autonomia degli enti previdenziali privatizzati dal d .lgs .n . 509/94 alla l . 214/2011 (I. De Cesaris), 2012, 2,105, d.

4) La gestione prudente e trasparente alla base della crescitadel patrimonio di Cassa forense (S. Cellini), 2012, 2,116, d.

5) Progetto giovani: meno ai padri e più ai figli (M. Collo-ca), 2012, 2, 123, d.

6) Retributivo misto sostenibile… .sicurezza a 50 anni (G.Pignatiello), 2012, 3, 200, d.

7) Il bilancio tecnico a 50 anni (L. Coppini), 2012, 3,215, d.

8) Storia della previdenza e assistenza forense (G.A. Ma-deo), 2012, 3, 218, d.

9) Legittimità iscrizione nell’elenco Istat degli Enti previden-ziali categoriali (Cons . Stato 28 .11 .2012 n . 6014), 2012,3, 273, g .

INDICE DELL’ORDINAMENTO FORENSE.Contiene l’indicazione di tutti i documenti – secondo lariportata scansione – riguardanti l’Avvocatura e la Giu-stizia in generale. Per ogni documento viene riportatol’anno della rivista, il fascicolo, la pagina, nonché la sigla“c” se trattasi di prassi amministrativa, “d” se trattasi diarticolo, “g” se trattasi di giurisprudenza.

ORDINAMENTO PROFESSIONALE.AMMINISTRAZIONE DELLA GIuSTIZIA.DEONTOLOGIA PROCEDIMENTO DISCIPLINARE.CONGRESSI CONVEGNI ASSOCIAZIONI.

ORDINAMENTO PROFESSIONALE.1) L’autonomia: un valore da difendere (A. Bagnoli), 2012,

2, 145, d.2) Quel che resta delle tariffe (A. Morlino), 2012, 2, 152, d.3) Il nuovo procedimento per la liquidazione del compenso

dell’avvocato (F. Cossignani), 2012, 2, 181, d.4) La responsabilità civile dell’avvocato (F. Marinelli),

2012, 2, 187, d.5) Forum sul futuro dell’Avvocatura: “parlano” AIGA, ANF,

Camere civili, camere Penali (a cura di D. Monterisi),2012, 3, 240, d.

6) Etica professionale (R. Aloisio), 2012, 3, 252, d.7) Parametri: luci e ombre (L. Carbone), 2012, 3, 257, d.8) Il diritto forense e l’opera omnia di Vincenzo Panuccio (a

cura di R.Danovi), 2012, 3, 280, d.9) La nuova parcella degli avvocati e i parametri per la

liquidazione di Leonardo Carbone (a cura di M. Cappo-ni), 2012, 3, 283, d.

AMMINISTRAZIONE DELLA GIuSTIZIA.1) Giustizia civile . Geografia giudiziaria . Liberalizzazioni e

riforma della professione (M. de Tilla), 2012, 2, 147, d.2) Il nuovo procedimento per la liquidazione del compenso

dell’avvocato F. Cossignani), 2012, 2, 181, d.3) La responsabilità civile dell’avvocato (F. Marinelli),

2012, 2, 187, d.4) Mediaconciliazione: dopo la Corte… .che succede? (D.

Monterisi), 2012, 3, 236, d.5) La culla (vuota) del diritto (M. Rubino Sammartano),

2012, 3, 261, d.

DEONTOLOGIA – PROCEDIMENTODISCIPLINARE.1) Il codice deontologico: quindici anni di etica e responsabi-

lità (R. Danovi), 2012, 2, 154, d.2) Deontologia e marketing (C.M. Palmiero), 2012, 2,

165, d.

INDICE ANNUALEANNO 2012

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2873) La comunicazione nell’esercizio della professione forense(A. Conte), 2012, 2, 168, d.

4) La responsabilità civile dell’avvocato (F. Marinelli),2012, 2, 187, d.

5) Etica professionale (R. Aloisio), 2012, 3, 252, d.

IV. CONGRESSI – CONVEGNI - ASSOCIAZIONI.1) X Conferenza della Cassa Nazionale di Previdenza e As-

sistenza forense, 2012, 2, 99, c

TABELLE: CASSA ED AVVOCATI IN CIFRE1) I redditi dichiarati alla Cassa nel 2010 (Biancofiore-

Menichetti), 2012, 2, 136, d.2) Il bilancio tecnico a 50 anni (L. Coppini), 2012, 3,

215, d.

INDICE DELLA GIuRISPRuDENZA1) Corte Appello Palermo 30.3.2011 n. 287 (Esclusione

indennità di maternità a favore dei padri), 2012, 2,190, g.

2) Trib. Napoli 2.3.2012 n. 6571 (Indennità di maternità etitolare di altro rapporto assicurativo), 2012, 2, 190, g.

3) Trib. Torre Annunziata, 16.12.2011 n. 6372 (Inerziadel Concessionario nel recupero contributi e dirittoal risarcimento della Cassa), 2012, 2, 191, g.

4) Trib. Milano 7.7.2011 n. 3369 (Invio dichiarazionereddituale in costanza di iscrizione in altro profi-lo professionale. Necessario il tempestivo eserciziodell’opzione), 2012, 3, 267, g.

5) Trib. Milano 13.7.2011, n. 3636 (Corretto adempi-mento prestazione contributiva con bonifico ban-cario. Disponibilità della somma entro il termine discadenza), 2012, 3, 271, g.

6) Trib. Pavia 1.12.2011, n. 206 (Corretto adempimen-to prestazione contributiva con bonifico bancario.Disponibilità della somma entro il termine di scaden-za), 2012, 3, 271, g.

7) Trib. Roma 18.5.2011, n. 923 (Rimborso contributie decorrenza interessi sugli importi da rimborsare),2012, 2, 191, g.

8) Legittimità iscrizione nell’elenco Istat degli Enti pre-videnziali categoriali (Consiglio di Stato, sez.VI,28.11.2012, n. 6014, 2012, 3, 273

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HANNO COLLABORATO A quESTO NuMERO:

Roberto Aloisio,Avvocato, Roma

Alberto Bagnoli,Avvocato, Bari, Presidente Cassa Forense

Marcello Bella,Avvocato, Dirigente dell’Ufficio legale di Cassa Forense

Maria Capponi,Avvocato, Ascoli Piceno, componente Giunta EsecutivaUNCC (Unione Nazionale Camere Civili)

Leonardo Carbone,Avvocato, Ascoli Piceno

Luca Coppini,Attuario, Roma

Remo Danovi, Avvocato, Milano

Dario Greco,Avvocato, Palermo, Presidente AIGA (Associazione ItalianaGiovani Avvocati)

Ida Grimaldi,Avvocato, Vicenza, Delegato di Cassa Forense

Ernesto Lupo,Primo Presidente Corte di Cassazione

Giuseppe Antonio Madeo,Avvocato, Vigevano, Delegato di Cassa Forense

Renzo Menoni,Avvocato, Parma, Presidente UNCC (Unione NazionaleCamere Civili)

Domenico Monterisi,Avvocato, Barletta (BA), delegato OUA

Ester Perifano,Avvocato, Benevento, Segretario Generale ANF(Associazione Nazionale Forense)

Giulio Pignatiello,Avvocato, Foggia, Delegato di Cassa Forense

Mauro Rubino Sammartano,Avvocato, Milano, Presidente Unione CamereInternazionali

Valerio Spigarelli,Avvocato, Roma, Presidente UNCP (Unione NazionaleCamere Penali)

Virginia Troisi,Funzionario di Cassa Forense

Valeriano Vasarri,Avvocato, Cascina (PI), Delegato di Cassa Forense