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Paolo Ielo- Procura di Roma - gruppo reati contro l'economia 1 Intercettazioni, attività di polizia giudiziaria, utilizzazione processuale degli atti assunti con rogatoria ROMA 11 febbraio 2010

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Intercettazioni, attività di polizia giudiziaria, utilizzazione processuale degli atti assunti con rogatoria

ROMA 11 febbraio 2010

Intercettazioni, attività di polizia giudiziaria, utilizzazione processuale degli atti assunti con rogatoria

ROMA 11 febbraio 2010

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Le indagini transnazionali: perché?Le indagini transnazionali: perché?• Globalizzazione economica e globalizzazione criminale

• In ambito europeo, all’ampliarsi di uno spazio comune di libertà corrisponde il rischio di maggiori spazi criminali, che esige uno spazio comune di giustizia, le cui linee direttrici sono fissate dal §2 dell’art. 29 del trattato UE:

- + stretta cooperazione tra AA.GG. e altre aut. comp. Stati membri;

- Ravvicinamento normative penali Stati membri

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Roma -

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Flusso finanziario illecito: esempio

Frode fiscale

2621 cccorruzione 646 c.p.

648 bis 648 terArea di legalità

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I rischiI rischi

Una visione - investigativa e organizzativa - un’impostazione normativa e interpretativa che non colgono la complessità che al contrario è sfruttata dalle realtà criminali

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Da Aristotele a EisensteinDa Aristotele a Eisenstein

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Le fontiLe fonti

• Un macrosistema complesso, produttivo di effetti giuridici a geometria variabile

• Convenzioni internazionali, protocolli addizionali, riserve unilaterali

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I soggettiI soggetti

§ organi inquirenti nazionali

§ Olaf

§ Europol

§ Eurojust

e poi

§ magistrati di collegamento

§ rete giudiziaria europea

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EuropolEuropol• Organo di intelligence in ambito

criminale, nato con il Trattato di Maastricht

• Ha iniziato ad operare nel 1994, nel suo attuale assetto è composto da funzionari di polizia dei vari paesi membri, ha la funzione di analizzare e diffondere informazioni a carattere operativo a beneficio degli uffici nazionali nella prevenzione delle più gravi forme di criminalità organizzata, nel settore degli stupefacenti, nel riciclaggio, terrorismo

• 2 filosofie: organo di intelligence; organo operativo ( art. 30 trattato di Amsterdam: coordinare indagini; partecipazione a squadre miste in funzione di supporto; assistenza in indagini di crimine organizzato; accordi di collegamento)

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OlafOlaf• Ufficio per la lotta antifrode, nato dalle

ceneri dell’Uclaf, titolare di compiti di indagine amministrativa, interna ed esterna, da svolgere in indipendenza, per la prevenzione e individuazione delle frodi comunitarie

• Non titolare di poteri coercitivi• La relazione conclusiva dà conto dei ftti

accertati,ne valuta la rilevanza, formula raccomandazioni in ordine all’esercizio dell’azione penale alle competenti autorità degli Stati membri

• L’inidoneità a modificare ex se posizioni soggettive, per l’assenza di obblighi in capo all’autorità richiesta, ne impedisce un ricorso per l’annullamento della relazione medesima( (Trib I°CE, 6.4.06,T-309/03)

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EurojustEurojust• Organo avente la funzione di svolgere

attività di coordinamento e impulso investigativo

• Competenze: quelle di europol, frode e corruzione che colpiscano gli interessi finanziari della comunità,riciclaggio, reati ambientali, partecipazione ad associazioni criminali punibili nel territorio dell’unione, reati correlati ad uno di quelli elencati, mentre per altri tipi di reati può prestare assistenza conformemente ai suoi fini

• Composto da pm o funzionari di polizia - la legge Italiana prevede la nomina tra giudici o magistrati del pm, con almeno 20 anni di anzianità, ch può essere coadiuvato da un assistente-in caso di necessità possono essere tre-, e che può ricevere direttive dal Ministro della giustizia

• Ha natura ibrida: organo di coordinamento e organo di stimolo all’esercizio dell’azione penale

• Svolge le sue funzioni in forma “monocratica” e in forma collegiale

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Rete giudiziaria europea- RGE/EJN/RJERete giudiziaria europea- RGE/EJN/RJE• Istituita con un’azione comune del

29.6.1998, assume forme organizzative proprie degli Stati membri, con competenze in tema di cooperazione , massimamente con riguardo a crimine organizzato, terrorismo, corruzione, stupefacenti

• In Italia : punti di contatto presso il Ministero, ciascuna procura generale, la DNA. Essi sono a disposizione delle autorità del paese e si interfacciano con i punti di contatto di altri paesi e hanno la funzione fondamentale di fornire informazioni giuridiche e pratiche per la cooperazione, soprattutto in funzione di coordinamento

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Magistrati di collegamentoMagistrati di collegamento

Istituto sorto su iniziativa dei ministri della giustizia Italiano e Francese dopo la morte di

Falcone e progressivamente esteso anche in paesi non membri

Modulo organizzativo che agevola la cooperazione giudiziaria, attraverso la conoscenza

degli stati richiedenti e degli Stati richiesti, che aiuta ad evitare richieste non conformi

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L’oggettoL’oggetto• i reati che ai fini probatori richiedono un’indagine che si svolga oltre i confini nazionali • Le tipologie sono le più diverse§ le fattispecie di reato che caratterizzano un flusso finanziario illecito;§il terrorismo internazionale, le organizzazioni mafiose, quelle finalizzate alla tratta di esseri umani e quelle

finalizzate all’importazione di stupefacenti;§ il reato transnazionale, definizione tipizzata normativamente ( L. 146/06, art. 3) sussistente quando 1- sia

punito con pena non inferiore a 4 anni, sia coinvolto un gruppo criminale e sussista, alternativamente, una delle condizioni che seguono:

- commesso in più di uno Stato;- commesso in uno stato, ma con preparazione, pianificazione direzione o controllo che avvenga in un altro

Stato;- commesso in uno stato da parte di gruppi criminali operanti in più Stati;- commesso in uno Stato, ma con effetti sostanziali in un altro;§ reati comuni

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gruppo reati contro l'economia

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Le forme Le forme

• Rogatorie e sequestri----rinvio• Intercettazioni, squadre investigative comuni,

consegne controllate, l’inseguimento transfontaliero, trasmissione d’informazioni, undercover

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IntercettazioniIntercettazioni• Le criticità:§l’evoluzione della tecnologia e la fissità delle

categorie giuridiche§la limitatezza del territorio nazionale e la tendenziale

assenza di limiti alla rete di telecomunicazioni§ operatori di accesso ( forniscono numero telefonico,

scheda sim, providers) e operatori di trasporto ( portano la chiamata a destinazione)

§ le due categorie possono anche non coincidere; vi possono essere più operatori di trasporto per singole chiamate; il trasporto della chiamata segue percorsi non ovvi ( una chiatama che parte dall’Italia per giungere in italia può anche transitare per l’estero, per ragioni tecniche o di convenienza dell’operatore di trasporto)

§ non sempre l’operatore di trasporto è tecnicamente in grado di accompagnare la chiamata con il numero identificativo di partenza ( CLI: calling line identifier)

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IntercettazioniIntercettazioniL’instradamentoSi tratta di una tecnica caratterizzata da un collegamento fisico con il territorio

Italiano, poichè si individuano, sul territorio Italiano, i flussi di comunicazione diretti:

- verso una utenza italiana;- verso l’utenza straniera;- anche quando vengano solo usati ponti telefonici esistenti in Italia In Giurisprudenza:- di legittimità oramai consolidato l'orientamento che non richiede rogatorie

internazionali (Cass., sez. IV, 28 febbraio 2008, Volante, in C.E.D. Cass., n. 239288; Cass., sez. VI, 2 novembre 2004, Commisso, ivi, n. 231467)

- di merito, idem - unici casi contrari editi, v. Trib. Roma, 20 ottobre 2000, Barbaro, in Giust. pen., 2001, III, p. 120, Trib. Bologna, 23 giugno 1998, Bossert, in Cass. pen., 6, 2000

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IntercettazioniIntercettazioni

L’utenza mobile , con sim-card italiana, all’estero - apparecchi soggetti alla regolamentazione tecnica e giuridica

dello Stato cui appartiene l'ente gestore del servizio

- non è necessario esperire una rogatoria internazionale, se le operazioni di intercettazione possono essere svolte interamente nel territorio dello Stato (così Cass., sez. IV, 7 giugno 2005, Mercado Vasquez, in C.E.D. Cass., n. 232080; Cass., sez. I, 16 ottobre 2002, Strangio, in Cass. pen., 2003, p. 755; Cass., sez. V., 19 settembre 2002, Dushi, in Guida dir., 2003, n. 3, p. 78).

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IntercettazioniIntercettazioni

Microspia installata in territorio nazionale, su autovettura che si sposti all’estero

- non è richiesta rogatoria, per la edaem ratio dell’orientamento enunciato in punto di cellulari.

- nell’enunciare tale principio, peraltro, si è osservato che, diversamente vi sarebbe una impossibilità tecnica di procedere alle intercettazioni, ben potendo l’autorità giudiziaria che le ha disposte ignorare il luogo dove si trova il veicolo, ed essendo quindi impossibilitata a chiedere la rogatoria, neppure con l’urgenza e con i modi previsti dall’art. 727, comma 3, c.p.p. (Cass., sez. IV, 6 novembre 2007, Assisi, in C.E.D. Cass., n. 238951).

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IntercettazioniIntercettazioni

Intercettazioni eseguite dalla polizia straniera

- si tratta di ipotesi che rientrano nel genus scambio di informazioni- In sede di legittimità si è statuito che le intercettazioni telefoniche

ritualmente svolte dagli ufficiali di p.g. transfontalieri e da questi trasmesse di propria iniziativa alle autorità italiane interessate alle informazioni, in base all'art. 3 c. 1 C.E.AG. e all'art. 46 dell'Accordo di Schengen, possono essere validamente acquisite ai sensi dell' art. 78 c. 2 disp. att. e coord., trattandosi di atti non ripetibili [ C I 30.10.2002, Moio, CED 222984].

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IntercettazioniIntercettazioni

Le intercettazioni all’estero- esecuzione di intercettazioni telefoniche sul territorio di uno stato estero- riguardano solo utenze straniere o comunicazioni non transitanti su ‘nodi’

telefonici italiani - è necessario attivare una procedura rogatoria, disciplinata dalla convenzione

bilaterale o plurilaterale ratificata dall’Italia e dal Paese estero interessato, e, in mancanza, dalle norme codicistiche dettate dagli artt. 727 e segg. c.p.p.

- Fonte generale è la CEAG, firmata a Strasburgo il 20 aprile 1959- Essa non menziona le intercettazioni, sicchè deve essere azionato l’art. 3, secondo

cui “la Parte richiesta farà eseguire, nelle forme previste dalla propria legislazione, le rogatorie relative ad un procedimento penale che verranno a lei dirette dalle autorità giudiziarie della Parte richiedente e che hanno per oggetto il compimento di atti istruttori…”

- Occorre tener presente evenutali limiti di utilizzabilità posti dalla A.G. straniera

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IntercettazioniIntercettazioniLe intercettazioni all’estero- segue

Principi elaborati in sede di legittimità- la richiesta può essere formulata direttamente dal pubblico ministero italiano

(Cass., sez. I, 25 settembre 1997, Dentice, in C.E.D. Cass., n. 208800); - il principio generale è la lex loci, sicchè è irrilevante che all’estero le operazioni

di intercettazione siano state eseguite senza il rispetto delle prescrizioni dettate dagli artt. 267 e 268 c.p.p., salvo che la violazione non abbia inciso su principi fondamentali del nostro ordinamento: non è necessaria, dunque, la trasmissione dei ‘brogliacci di ascolto’ redatti dagli ufficiali di polizia straniera, né occorre che la trascrizione delle conversazioni intercettate all’estero sia stata effettuata con perizia (Cass., sez. I, 10 settembre 1998, Bonelli, ivi, n. 211301; conf., in seguito, Cass., sez. I, 30 gennaio 2002, Arben, ivi, n. 220965; Cass., sez. II, 13 dicembre 2001, Borgia, ivi, n. 223918);

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IntercettazioniIntercettazioni

Le intercettazioni all’estero- segue-la trasmissione diretta all’autorità giudiziaria italiana della

documentazione relativa all’attività di indagine compiuta all’estero, è conforme alle prassi invalse nell’applicazione delle convenzioni internazionali e non comporta alcuna inutilizzabilità ex art. 729, comma 1, c.p.p. (Cass., sez. I, 20 settembre 2002, Monnier, ivi, n. 222863); in questi casi, salvo che l’autorità rogante non abbia espressamente domandato gli originali, è possibile anche la trasmissione di mere fotocopie della documentazione, dato che l’atto formale di trasmissione è idoneo a garantire l’autenticità e la conformità degli atti trasmessi (Cass., sez. IV, 19 febbraio 2004, Montanari, ivi, n. 228355; e Cass., sez. I, 16 ottobre 2002, Strangio, ivi, n. 222406);

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IntercettazioniIntercettazioni

La CEAG in materia penale, Bruxelles 29.5.2000- non ancora sottoscritta dall’Italia

il titolo III (artt.17/22) della Convenzione :intercettazione delle telecomunicazioni Sono previste 4 ipotesi:1- (art.18. secondo comma, lett.a): lo Stato per poter intercettare nel proprio

territorio deve chiedere l’assistenza tecnica di altro Stato membro; l’ipotesi si verifica nel caso di intercettazioni di telecomunicazioni satellitari. l’art.18 dispone che lo Stato richiesto può dare corso alla rogatoria senza particolari formalità;

2- (art.18 secondo comma lett.b): lo Stato membro per intercettare nel territorio di altro Stato deve chiedere l’assistenza di quest’ultimo. La rogatoria può essere esaudita solo se compatibile col diritto interno dello Stato richiesto

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IntercettazioniIntercettazioni

3- (art.18, secondo comma lett.c): lo Stato deve intercettare nel territorio di altro Stato, ma per poterlo fare ha bisogno dell’assistenza tecnica di un terzo Stato ( avviene in caso di intercettazioni satellitari quando oltre allo Stato che vuole intercettare ed allo Stato dove si trova il bersaglio, entra in giuoco un terzo Stato, quello ove si trova la stazioneterrestre d’ingresso).

La convenzione prevede che la rogatoria si instauri tra Stato richiedente e Stato terzo, mentre quello ove si trova il bersaglio viene solo informato e deve dare il consenso entro 96 ore

4- (art.20): Stato che puo’ intercettare nel proprio ed altrui territorio senza assistenza tecnica di altro Stato ove si trova il bersaglio; in tale caso scatta il meccanismo della informazione allo Stato ove si trova il bersaglio

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Trasmissione spontanea d’informazioni

Trasmissione spontanea d’informazioni

- si prevede la possibilità che le autorità inquirenti procedano allo scambio d’informazioni investigativamente utili

- senza tuttavia disporre in ordine al regime di utilizzabilità, rimesso alla legislazione degli stati contraenti

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Trasmissione spontanea d’informazioni- Fonti convenzionali

ratificate

Trasmissione spontanea d’informazioni- Fonti convenzionali

ratificate

- Trattato Schengen, artt. 39 ( richieste) e 46 (spontanee)- ratificato in Italia con legge 388/1993

- Accordo Italo-Svizzero art. XXVIII – ratificato in Italia con L. 367/2001

- Convenzione cyberspazio Budapest 2001, art. 26, ratificata L. 48/08

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Trasmissione spontanea d’informazioni- Fonti convenzionali

non ratificate

Trasmissione spontanea d’informazioni- Fonti convenzionali

non ratificate

• Art. 7 Convenzione di Bruxelles 29.5.00 sulla mutua assistenza

• Art. 11 II protocollo addizionale alla CEAG

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Trasmissione spontanea d’informazioni-utilizzabilità

Trasmissione spontanea d’informazioni-utilizzabilità

• Il problema è l’ambito di applicazione dell’art. 729 comma 1 c.p.p., che sanziona con l’inutilizzabilità gli atti acquisiti in violazione delle norme di cui all’art. 696 comma 1, in tema di rogatorie

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Trasmissione spontanea d’informazioni-utilizzabilità

Trasmissione spontanea d’informazioni-utilizzabilità

• La giurisprudenza di legittimità ne ritiene l’utilizzabilità, osservando come la sanzione in questione riguardi i meccanismi delle rogatorie all’estero e non altri meccanismi di acquisizione di fonti di prova

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Trasmissione spontanea d’informazioni-utilizzabilità

Trasmissione spontanea d’informazioni-utilizzabilità

- Sez. 2, Sentenza n. 44673 del 12/11/2008 Cc.  (dep. 01/12/2008 ) Rv. 242209 Le informazioni emerse all'interno di un procedimento penale all'estero, che spontaneamente ed autonomamente l'Autorità giudiziaria di uno Stato offre all'Autorità

giudiziaria italiana, restano estranee all'area dell'inutilizzabilità speciale di cui all'art. 729, comma primo, cod. proc. pen., che attiene alle rogatorie "all'estero".

- Sez. 2, Sentenza n. 11116 del 20/02/2009 Ud.  (dep. 13/03/2009 ) Rv. 243429 L'inutilizzabilità degli atti assunti per rogatoria nei casi previsti dall'art. 729 cod. proc.

pen. non si applica all'acquisizione di informazioni emerse all'interno di un procedimento penale all'estero, che spontaneamente ed autonomamente l'autorità giudiziaria estera ha offerto all'autorità giudiziaria italiana. (Nella fattispecie, la Corte ha ritenuto meri atti amministrativi di carattere informativo trasmessi spontaneamente dalla polizia straniera, e da considerarsi irripetibili ai sensi dell'art. 431 cod. proc. pen., i tabulati dei transiti alla frontiera costituiti dalla Polizia rumena relativamente ad una pluralità indistinta di soggetti e non mirati sugli attuali ricorrenti).

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Squadre investigative comuniSquadre investigative comuni

Previste essenzialmente da strumenti non ancora attuati in Italia :

- 13 della Convenzione relativa all'assistenza giudiziaria in materia penale del 2000;

- decisione quadro 2002/465/GAI del 13 giugno 2002

Esse si occupano – senza la necessità di rogatoria – dello svolgimento di indagini sui più gravi fenomeni criminali in materia di terrorismo, traffico illegale di stupefacenti e tratta di esseri umani che riguardano il territorio di due o più Stati membri dell'Unione europea

L’accordo Italo-Svizzero, pienamente ratificato in Italia, prevede, all’art. XXVI, la possibilità d’indagini comuni

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Osservazione e inseguimento transfrontalieri

Osservazione e inseguimento transfrontalieri

Schengen:

- art. 40- disciplina le osservazioni transfrontaliere che permettono agli agenti di polizia di uno degli Stati dell’Unione, che stanno svolgendo una indagine giudiziaria, a proseguire nel territorio di altro Stato membro l’osservazione di una persona che si ritiene abbia commesso un reato per il quale sarebbe consentita l’estradizione--- rinvio

- art. 41- disciplina l’inseguimento transfrontaliero, che è configurabile quando gli agenti di polizia giudiziaria abbiano iniziato nel proprio paese un inseguimento finalizzato a trarre in arresto un soggetto, e lo stesso prosegua, via terra, al di là del confine di un vicino Stato dell’Unione europea-- rinvio

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Consegne controllateConsegne controllate

Rinvio---Convenzione 29.5.2000

Le consegne controllate (art.12) si dispone che ogni Stato si impegna a

garantire che su richiesta di altro Stato, possano essere effettuate consegne

sorvegliate nel suo territorio nell’ambito di indagini inerenti a reati passibili di estradizione.

Tanto la decisione di effettuare le consegne controllate, quanto la loro esecuzione sono disciplinate dalla norma dello Stato richiesto.

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Operazioni sotto coperturaOperazioni sotto copertura- attività svolta da agenti o ufficiali di polizia giudiziaria che, dissimulando la loro vera identità, si

infiltrano in organizzazioni criminali per raccogliere elementi di prova a carico degli autori di vari reati, oppure per trarre in arresto gli stessi nella flagranza dei reati

- Fonti:§autorizzate da speciali disposizioni di legge, contenute in numerosi atti normativi emanati

tra il 1990 e il 2003: l’art.97 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in materia di reati concernenti sostanze

stupefacenti; l’art.7 d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito nella l. 15 marzo1991, n. 82, in materia di

sequestri di persona a scopo di estorsione; l’art. 12-quater d.l. 8 giugno 1992, n. 306, conv. nella l. 7 agosto 1992, n. 356, in tema di

riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, delitti concernenti armi, munizioni ed esplosivi;

l’art. 12, comma 3-septies,d.lg. 25 luglio 1998, n. 286, relativo alle ipotesi aggravate di favoreggiamento dell’immigrazione clandestina;

l’art. 14 l. 3 agosto 1998, n. 269, in materia di delitti riguardanti la prostituzione e la pornografia minorile;

l’art. 4 d.l. 18 ottobre 2001, n. 374, conv. nella l. 15 dicembre 2001, n. 438, in tema di delitti commessi per finalità di terrorismo; l’art. 10 l. 11 agosto 2003, n. 228

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Operazioni sotto coperturaOperazioni sotto coperturaFonti:§art. 9 l. 16 marzo 2006, n. 146 che abroga buona parte della normativa speciale,

detta una articolata disciplina generale relativa alle operazioni sotto copertura relativa a delitti commessi con finalità di terrorismo, i delitti previsti dagli artt. 648-bis e 648-

ter nonché nel libro II, titolo XII, capo III, sezione I, del codice penale, i delitti concernenti armi, munizioni, esplosivi, i delitti previsti dall’art. 12, commi 3, 3-bis e 3-ter, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al d.lg. 25 luglio 1998, n. 286, nonché dall’art. 3 l. 20 febbraio 1958, n. 75.

- disciplina delle operazioni sotto copertura che prescinde alla naturatransnazionale o meno dei delitti - permangono ancorati alla disciplina speciale dall’art. 97 d.P.R. 9 ottobre 1990, n.

309 (in materia di reati concernenti sostanze stupefacenti), dall’art. 7 del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, conv. nella l.86 15 marzo 1991, n. 82 (in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione), e dall’art. 14, commi 1, 2 e 3, l. 3 agosto 1998, n. 269 (in materiadi delitti riguardanti la prostituzione e la pornografia minorile)

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Operazioni sotto coperturaOperazioni sotto coperturaFonti non ratificate:- art. 14 della più volte menzionata Convenzione di Bruxelles del 29 maggio

2000 sull’assistenza giudiziaria in materia penale nell’ambito dell’UE, secondo cui

* questa particolare forma di indagine è possibile nei procedimenti aventi ad oggetto qualsiasi reato, quindi anche non di criminalità organizzata;

* le operazioni “di infiltraggio o sotto falsa identità” possono essere attuate sulla base di apposite intese tra Stati membri dell’Unione, con le quali vengono definite anche la durata di quelle operazioni, e le condizione e lo status giuridico degli agenti coinvolti;

* trovano applicazione le norme di diritto sostanziale e processuale dello Stato membro richiesto, nel cui territorio le operazioni vengono eseguite;

* le autorità dello Stato membro richiesto forniscono la loro collaborazione, pure per garantire la sicurezza degli agenti infiltrati o sotto falsa identità.

- art. 19 del II Protocollo addizionale, dell’8 novembre 2001, alla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 1959

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Operazioni sotto coperturaOperazioni sotto coperturaCriticitৠnecessità di distinguere l’undercover dall’agente

provocatore-L’agente sotto copertura è il funzionario di Polizia che,

nell’esecuzione di un’attività di indagine ufficiale, pone in essere una condotta di semplice osservazione di fenomeni criminali senza mai assumere un ruolo attivo nell’esecuzione dei reati

- L’agente provocatore è l’agente infiltrato ed animato dalle stesse finalità, non si limita all’osservazione, ma si attiva, inducendo, istigando, ideando progetti delittuosi i quali, senza il suo intervento, non si sarebbero verificati

- Estrema difficoltà nel distinguere

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Operazioni sotto coperturaOperazioni sotto coperturaInterventi della Crote Europea dei diritti dell’uomo

in materia – il problema è posto con riferimento all’art. 6 della convenzione

1- Caso Pyrgiotakis c. Grecia, sentenza, emessa il 21 febbraio 2008

-l’esistenza di una violazione del diritto al processo equo è stata affermata sulla base del rilievo che l’intervento della polizia aveva determinato la commissione del reato e la conseguente condanna del ricorrente, provocando un’attività criminale che altrimenti non sarebbe intervenuta

- La violazione dell’art. 6 della convenzione deriva da una evidente interazione tra profili sostanziali e processuali che si riflette sulla stessa nozione di “processo equo

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Operazioni sotto coperturaOperazioni sotto coperturaInterventi della Corte Europea dei diritti

dell’uomo in materia – il problema è posto con riferimento all’art. 6 della convenzione

2- Caso Calabrò contro Italia, sentenza 21 marzo 2002, dove la Corte ha osservato:

- che l’azione dell’agente infiltrato non aveva provocato un reato che, senza il suo intervento, non sarebbe stato commesso:

- che costui si era limitato a fare conoscere la sua disponibilità a importare e vendere rilevantissime quantità di stupefacenti, e l’imputato a quel punto lo aveva spontaneamente contattato, gli aveva versato una somma di denaro e aveva organizzato un incontro nel corso del quale avrebbero dovuto

essere consegnati 46 chilogrammi di cocaina

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Operazioni sotto coperturaOperazioni sotto coperturaCriticità nel sistema Italiano:- la testimonianza della polizia infiltrata sulle dichiarazioni rese da indiziati-Secondo un orientamento inutilizzabili ex art. 63 comma 2 c.p.p. (sentenza n.2204

del 1998 –Parreca- II e n. 13623 del 2003 –Ventre - VI ) ancorchè nell’ordito argomentativo si aprano spiragli

- utilizzati da altro orientamento che valorizza, negli undercover l’assenza di poteri autoritativi tipici della PG, e li qualifica come soggetti che partecipano all’azione, con la conseguenza che non trova applicazione il divieto di testimonianza sulle dichiarazioni dell’imputato di cui all’art. 62 del codice di rito, e dunque, che le deposizioni da tali soggetti rese su quanto appreso dall’imputato nel corso dell’investigazione sotto copertura, sono utilizzabili in dibattimento ( n. 6702 del 2004 –Meta- e la sentenza n. 33561 del 2001 –Tomassini- della IV )

- Rilievo argomentativo dalla sentenza Torcasio

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Operazioni sotto coperturaOperazioni sotto coperturaUltimi arresti giurisprudenziali:

Sez. 2, Sentenza n. 38488 del 28/05/2008 Ud. (dep. 09/10/2008 ) Rv. 241442, Cuzzocoli

- l'agente infiltrato non può pertanto commettere azioni illecite diverse da quelle dichiarate non punibili (art. 9 legge citata), o a esse strettamente e strumentalmente connesse

- Distinzione tra undercover e provocatore- Ove l’undercover esorbiti dai limiti determinando reati egli assume

la figura di coimputato in procedimento connesso o collegato

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La persuasione di non trovare un palmo di terra che perdoni ai veri delitti sarebbe un mezzo efficacissimo per prevenirli…

Cesare Beccaria

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