Paola Lucarelli

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www.judicium.it PAOLA LUCARELLI La mediazione obbligatoria fra ordine del giudice e principio di effettività: verso una riduzione certa e significativa dei processi pendenti. Sommario: I. La mediazione civile e commerciale diviene pertinente con il servizio giustizia. - II. L’obbligo di mediare e il principio di effettività. - III. Il processo inarrestabile di diffusione della cultura della mediazione per un graduale sviluppo sociale ed economico. - IV. La pratica della mediazione per una deflazione meditata e attendibile del contenzioso giudiziale. I. La mediazione civile e commerciale diviene pertinente con il servizio giustizia. È a tutti noto come, nonostante il vaglio della Corte Costituzionale, la disciplina della mediazione civile e commerciale abbia mostrato una resilienza forse inaspettata da parte di coloro che pensavano di smontare non solo l’eccesso di delega del d.lgs.28/2010, ma in particolar modo, e sostanzialmente, il diritto dell’obbligatorietà del tentativo di mediazione 1 . A distanza di pochi mesi dalla sentenza della Corte, il bisogno di produrre un diritto accelerante e incoraggiante si è fatto nuovamente sentire e il D.L. 69/2013, convertito nella L. 98/2013, ha scelto ancora forte e chiaro un principio chiave nella regolamentazione delle procedure alternative di gestione dei conflitti: la pertinenza della mediazione con il sistema e il servizio giustizia. In tale accezione, la mediazione - che non è ovviamente da intendersi alla stregua di un giudizio sulla lite o di una fase del processo - reclama un riconoscimento come parte dell’ordinamento dedicato alla giustizia. Il tentativo di mediazione, oltre ad essere obbligatorio in quanto condizione di procedibilità per una vasta serie di controversie (art. 5, c. 1-bis), lo diviene per ordine del giudice in presenza di particolari presupposti (art. 5, c. 2). In tali termini la 1 La vicenda relativa alla dichiarazione di incostituzionalità, specifica e conseguenziale, di molte disposizioni del d.lgs. 28/2010, e gli sviluppi successivi alla stessa, è chiaramente descritta da E. MINERVINI, La “storia infinita” della mediazione obbligatoria, in I contratti, 12/2012, 1153 ss., ove si ritrovano ampi riferimenti bibliografici, fra i quali si segnalano, in particolare, F.P. LUISO, L’eccesso di delega della mediazione obbligatoria e le incostituzionalità consequenziali , in Società, 2013, 76 ss, e I. PAGNI, Gli spazi e il ruolo della mediazione dopo la sentenza della Corte Costituzionale 6 dicembre 2012 , n. 272, in Corr. Giur., 2013, 262 ss.

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www.judicium.it PAOLA LUCARELLI La mediazione obbligatoria fra ordine del giudice e principio di effettivit: verso una riduzione certa e significativa dei processi pendenti. Sommario:I.Lamediazionecivileecommercialedivienepertinenteconilserviziogiustizia.-II. Lobbligo di mediare e il principio di effettivit. - III. Il processo inarrestabile di diffusione della cultura dellamediazioneperungradualesvilupposocialeedeconomico.-IV.Lapraticadellamediazioneper una deflazione meditata e attendibile del contenzioso giudiziale. I.Lamediazionecivileecommercialedivienepertinenteconilservizio giustizia.atuttinotocome,nonostanteilvagliodellaCorteCostituzionale,ladisciplina della mediazione civile e commerciale abbia mostrato una resilienza forse inaspettata da partedicolorochepensavanodismontarenonsololeccessodidelegadel d.lgs.28/2010, ma in particolar modo, e sostanzialmente, il diritto dellobbligatoriet del tentativo di mediazione1.AdistanzadipochimesidallasentenzadellaCorte,ilbisognodiprodurreun dirittoacceleranteeincoraggiantesifattonuovamentesentireeilD.L.69/2013, convertitonellaL.98/2013,hasceltoancoraforteechiarounprincipiochiavenella regolamentazione delle procedure alternative di gestione dei conflitti: la pertinenza della mediazione con il sistema e il serviziogiustizia.In tale accezione, la mediazione - che nonovviamentedaintendersiallastreguadiungiudiziosullaliteodiunafasedel processo-reclamaunriconoscimentocomepartedellordinamentodedicatoalla giustizia. Il tentativo di mediazione, oltre ad essere obbligatorio in quanto condizione di procedibilitperunavastaseriedicontroversie(art.5,c.1-bis),lodivieneperordine delgiudiceinpresenzadiparticolaripresupposti(art.5,c.2).Intaliterminila

1Lavicendarelativaalladichiarazionediincostituzionalit,specificaeconseguenziale,dimolte disposizionideld.lgs.28/2010,eglisviluppisuccessiviallastessa,chiaramentedescrittadaE. MINERVINI,Lastoriainfinitadellamediazioneobbligatoria,inIcontratti,12/2012,1153ss.,ovesi ritrovanoampiriferimentibibliografici,fraiqualisisegnalano,inparticolare,F.P.LUISO,Leccessodi delegadellamediazioneobbligatoriaeleincostituzionalitconsequenziali,inSociet, 2013, 76ss,eI. PAGNI, Gli spazi e il ruolo della mediazione dopo la sentenza della Corte Costituzionale 6 dicembre 2012 , n. 272, in Corr. Giur., 2013, 262 ss. www.judicium.it mediazionesembrasemprepidiffusamenteaccoltadallautoritgiudicante:come percorso distinto dal processo ma nello stesso tempo pertinente ad esso. La mediazione -chenongiustiziaalternativa-ospitatadalsistemagiustiziaattesochefrail processo e la medesima si crea una relazione indiscutibilmente non trascurabile. Lamessaafuocodiquantosivaesponendoancorapiimmediataladdovesi riflettasullaportataeilsensodellapropostaconciliativa,istitutointrodottonelc.p.c. dalla l. 98/2013: il giudice, edotto della causa, si limita a proporre una soluzione con un contenutoprettamentequantitativo-distributivo(propostadiunaccordotransattivo),o satisfattivo degli interessi (proposta conciliativa pura). proprio questo che oggi, a distanza ormai di quattro anni dal recepimento della direttivacomunitaria52/08,meritaancoralattenzionedellostudioso,maanchedel formatore,delmediatore,esoprattuttodelcittadino:nonpitantoilregimedi obbligatoriet del tentativo di mediazione ai sensi del comma 1-bis dellart. 5 del D.lgs. 28/2010,cherappresentachiaramentelopzionesperimentaledellegislatorealfinedi accelerarne la diffusione, bens lesercizio da parte del giudice di quel potere di disporre lesperimentodelprocedimentodimediazione,previstodalcomma2dellostesso articolo2. Se a causa della probabile battaglia sulla costituzionalit del comma 1-bis dellart. 5,oppureperlospiraredelterminedeiquattroannidisperimentazionevolutadal legislatore,operunanuovamodificadeld.lgs.28/2010,dovessecessareilregimedi obbligatorietlegaledeltentativodimediazione,pocoimporta3.Dicerto,cichesta entrandonellastrutturadelprocessoestainnovandoleproceduregiudizialidi

2Pivoltehoavutooccasionedisoffermarmisullaobbligatorietcomeespressionefelicediundiritto sperimentale, ma soprattutto generativo: la norma non impone un comportamento che limita lazione del singolo, ma impone allindividuo di fare esercizio della sua volont nella scelta della soluzione attraverso il confronto diretto con laltro, acquisendo consapevolezza delle ragioni del conflitto. 3importanteevitare,tuttavia,chelabbandonodellobbligatorietsiailfruttodiriflessionifondatesu dati fuorvianti. Un caso quello del Rapporto del Ministero della Giustizia (2013) ove si legge che pi elevatoilnumerodegliesitipositividimediazionivolontarierispettoallemediazioniobbligatorie.In proposito non si pu far altro che criticare la scelta metodologica del confronto di ci che effettivamente mediazione (la procedura svolta volontariamente) e ci che non affatto mediazione perch nel presunto rispetto dellobbligo, le parti - rectius, i loro avvocati - si sono incontrate solo per esprimere la volont di non procedere allamediazione. Cometrarredaquesto secondo fenomeno un dato relativo allesito della procedura di mediazione tuttaltro che comprensibile. www.judicium.it approccio alle liti la pratica dellinvio delle parti in mediazione da parte del giudice, in presenza dei presupposti di cui al secondo comma dellarticolo 5 del d.lgs. 28/2010. A questo proposito si prospetta un intero corso di riflessioni e studi che non hanno piresidenzaquasiesclusivanelnostropaese,coscomelobbligatorietlegale,masi rinvengonoovunquenelmondo,daipaesipiviciniaquellipidistantidallanostra tradizionegiuridica.Quandolamediazionepraticataallinternodellecorti,quando conosciutaesollecitatadaigiudicineipisvariatimodi,nonsipunegarechela proceduradimediazionefacciaparteoggidelpatrimoniodistrumentieprassi appartenentialsistemagiustizia,comeanchedelleconoscenzedelgiudicechesi appresta ad affrontare la controversia civile o commerciale. Il contenuto della norma del secondocommadellart.5d.lgs.28/2010oggiinlinea,infatti,conipiavanzati sistemi di giustizia. II. Lobbligo di mediare e il principio di effettivit. Prima di affrontare il tema della mediazione disposta dal giudice, con la speranza di sgombrare il campo una volta per tutte da un equivoco tanto profondo quanto voluto daunapartedegliinterpreti,divenutonecessarioeurgenterestituireallenorme contenute nellattuale d.lgs. 28/2010 il significato genuino e, oserei, incontaminato che le stesse meritano. accadutochelondadellopposizioneallamediazionedapprimasialimentasse della dichiarata incostituzionalit delle norme che ne sancivano lobbligatoriet, e poi si dissolvesse nella convinzione che con lanuovadisciplina si prevede solo un regime di obbligatoriet attenuata. Le locuzioni utilizzate sono le pi varie e - diffondendosi negli ambientiostiliallamediazione(picheallaobbligatorietdellastessa)-miranoa produrreleffettodiprivarelanuovadisciplinadellasuafunzione,delsuovalore autentico, perfino del suo significato testuale. Cominciosolooraadomandarmiseuntaleeffettonondipendabanalmentedal fattochestudiosiepraticisonoperlamaggiorpartecontrari,piomeno consapevolmente,adaccoglierelamediazionenelnostropaeseecos-vittimedella www.judicium.it paura di dover accettare la sua diffusione - cadono nel vizio dellinterpretazione che pi la tiene distante. Cos, si rincorre lidea che il nuovo d.lgs. 28/2010 attenui larigidit del vincolo, ovverodellobbligatorietdeltentativodimediazione,adocchibendati,seguendo lequivocointerpretativosorto,anzivolutamenteprocurato,inmeritoagliartt.5,c.1-bis, e 8, c. 1.Lattenuazionedellobbligatorietderiverebbe,nellasostanza,dallaprevisione nellart.8,c.1,dellinvitorivoltodalmediatoreallepartieagliavvocatiadesprimersi sullapossibilitdiiniziarelaproceduradimediazioneprimadiprocedereallo svolgimentodellastessa.Taleincisostatointerpretatonelsensochesarebberimessa alla volont delle parti lavvio della procedura di mediazione in senso stretto. Da qui la conseguenzachelobbligoprevistosiincontrerebbe(rectiusscontrerebbe)con leventuale diversa volont di non procedere.Unobbligatoriet,dunque,condizionata-omegliosubordinata-adunavolont conforme. A questo si ancorato quellindirizzo, nella pratica, che considera assolta la condizionediprocedibilitancheladdovelepartisisianoincontrateedabbiano espresso la volont di non procedere al tentativo di mediazione. aquestopropositochenonsipufareamenodimanifestareilpiconvinto stuporeedisappunto:senonsuscitaalcundubbioilfattochelobbligatorietpossa avere unefficacia limitata nel tempo, cio solo nei quattro anni successivi allentrata in vigoredellalegge;chepuresialimitataadalcunetipologiedicontroversie(quella legale),oallapresenzadipresuppostiparticolari(quellagiudiziale),nonvragione alcunadipensarechesiaindiscussione,nelcasodispecie,proprioilsensogiuridico della vincolativit dellobbligo di tentare la mediazione della controversia.Uncomportamentooppurenonobbligatoriosecondolaleggeoper provvedimento del giudice4.Semmai,lobbligatorietpuessereaccompagnatadamisurechene alleggeriscono le conseguenze, che affiancano allobbligo incentivi di vario genere, ma rimane pur sempre obbligatorio un comportamento se come tale previsto dalla norma5.

4 Oltre che per convenzione prevista da contratto. www.judicium.it Ci che si vuole porre in evidenza, al fine di scongiurare definitivamente il vizio nefastodiuninterpretazionefintropporicorrenteconsideratalagravitdellassunto, linammissibilitdelpassaggiodallaattenuazionedelleconseguenze dellobbligatorietallaattenuazionedelvincolo.Trattasidiunoperazione evidentementedifinechirurgiainterpretativacheminaallefondamentalafunzione della norma.Daltraparte,ilguastosieragiinsinuatoinsedediredazionedeld.l.69/2013 laddovesieraprevistoilprimoincontrodiprogrammazione.Siconfiguravalobbligo conriferimentoallincontrodedicatononpropriamenteallosvolgimentodella mediazione,maallameraprogrammazionedellarelativaprocedura.Questascelta sembravaprobabilmentebilanciareleconfliggentiposizionirichiamandotutta lattenzionesullanaturaorganizzativaeorientativapropriadiquestafase.Un compromesso,dunque,fralesigenzadipromuoverelamediazioneelarisposta contraria di una parte dellavvocatura, fra il bisogno di diminuire il peso del contenzioso e quello di pacificare la lobby degli avvocati contrari a tutto ci che non risponde ad una logica avversariale. Ilguastointerpretativoeragiprodottoquando,conlaleggediconversione 98/2013,iltestodelladisciplinastatoevidentementemodificato:scompareil riferimentoallanaturaorganizzativadelprimoincontro.Ilprimoincontrononaltro che la prima riunione fra le parti, i loro avvocati e il mediatore.Conseguentemente, eliminato ogni dubbio sulla possibilit di interpretare il testo legislativonelrispettodeiprincipiedellacoerenzachedevonoguidarelaletturadella norma e lattribuzione ad essa del significato corrispondente. Lasciandoallespalleguastieviziprodottidaltortuosopercorsosceltodal legislatore, il testo delle norme oggi limpido sul punto: nel corso del primo incontro il

5Npuconvincere,dunque,ilriferimentoallaRelazioneaccompagnatoriadelGovernoalDLdel fare,CapoVIII,Misureinmateriadimediazionecivileecommerciale,pervarieragioni:larelazione illustravailtestodeldecretoenonquellosuccessivoediverso(soprattuttoconriferimentoalprimo incontro)dellaleggediconversione;larelazioneillustravachecosdeclinandoladisciplina, lobbligatoriet viene largamente stemperata al pari dellonerosit con riferimento a tutte le disposizioni subitoprimadescritteerelativeadaspettirelativialladuratadeltentativodimediazione,alle agevolazioni fiscali, alla riduzione delle indennit etc. Sul punto, M. Marinaro, Costi ridotti per lincontro di programmazione, in Guida dir., 2013, 28, 103. www.judicium.it mediatore chiarisce alle parti la funzione e la modalit di svolgimento della mediazione; invitalepartieiloroavvocatiadesprimersisullapossibilitdiiniziarelaprocedura; nelcasoincuirisultiancheperloropossibile,procedeconlosvolgimento(art.8, comma 1, d.lgs. 28/2010). Lesperimento del procedimento di mediazione condizione di procedibilit della domanda giudiziale (art. 5, c.1-bis, d.lgs. 28/2010).La natura obbligatoria del tentativo di mediazione rispettata con leffettivo avvio dellaproceduraesoloquestioniostativedellapossibilitdiprocederepossono impedirne lo svolgimento.Si comprende che lobbligo in quanto tale non ammette una volont contraria, ma solo limiti derivanti da questioni che attengono alla impossibilit del suo rispetto. Laportatadellanorma,anzichsovvertireilsignificatodellobbligatoriet, concedeallinterpreteunragionamentocoerenteerispettosodeiprincipifondamentali dellordinamento giuridico. Se la valutazione sulla mediabilit della controversia gi compiuta astrattamente dallegislatoreconriferimentoallematerieprevistedalprimocommadellart.5d.lgs. 28/2010, e dal giudice ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, solo dinanzi al mediatore che possono sorgere questioni che limitano oggettivamente la procedibilit, ciolapossibilitdiprocederealtentativodimediazione.Bastipensareallaquestioni dellacompetenza,dellacarenzadirappresentanza,dellamancanzadiunaparte necessaria, al sopraggiungere di fatti che possono limitare la neutralit del mediatore, e aquantoaltrorichiedaulterioriapprofondimentioattivitoattesaecherenda impossibile il procedimento.Nullaachevedereconlameravolontdellepartiedegliavvocati.Questa vincolataaltentativoecinonpucherispondereadunprincipiodieffettivitdel diritto che sancisce lobbligo o dellordinegiudiziale: solo lavvio del procedimento di mediazioneconfigurabilecomeadempimento.Eventualiquestionisullaprocedibilit risulterannoostativeedovrannodiconseguenzaesserepreviamenteaffrontatee superate.Anche,eventualmente,dedicandounsecondoosuccessivoincontroal superamento delle stesse. www.judicium.it Laproceduradimediazioneavrinizionelcorsodelprimoincontro,oinun eventualesecondoosuccessivoincontro:restaprevistodallaleggechesuperatele questioni ostative, lesperimento della mediazione dovr realizzarsi a meno che le stesse lo rendano definitivamente impossibile. A dubitare del fondamento di tale interpretazione non vale il riferimento ad alcuna norma del nuovo d.lgs. 28/2010.Al contrario, coerente con essa la stessa disposizione contenuta nellart. 5, c. 1-bis, laddove prevede che Lesperimento del procedimento di mediazione condizione diprocedibilitdelladomandagiudizialefacendochiaramenteintenderechesolola mediazionetentatarealizzatalecondizione.Severocheladempimentodellobbligo prescindedallesitodelprocedimento(dallaccordoomancatoaccordo),ciche impostoperchsiaassoltalacondizionediprocedibilitdelladomandagiudizialelo svolgimentodelprocedimento,cio,seppurenonnecessariamenteinsensotecnico,in unaccezionecomunquenecessariamentedinamica,lasequenzadiunaseriedi comportamenti e atti, che per volont del legislatore non sono soggetti a formalit (cfr. art.3d.lgs.28/2010),machesignificanoedenotanolosvolgersidiunamediazione. Daltra parte, la stessa normativa in esame che indica in modo particolarmente chiaro cosasidebbaintenderepermediazione:lattivitsvoltadaunterzoimparzialee finalizzata ad assistere due o pi soggetti nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia (art. 1 d.lgs. 28/2010). Come altrettanto chiaro che cicheprecedelavviodelprocedimentodimediazioneunattivitdipresentazione reciproca,nonchdiesamedellecondizionichepotrebberoimpedirelavviodella mediazione. N pertinente, rispettoal ragionamento sullobbligo di tentare la mediazione, il riferimentoallanormasullesitodelprimoincontro(art.17,c.5-ter)che,perscelta gravementeinfelicedellegislatore,prevedelagratuitdellaproceduraavviatadi mediazione in caso di mancato accordo. Cinonrendemenoobbligatorioiltentativodimediare,ma,semmai,lorende gratuito: se terminato il primo incontro laccordo non raggiunto. perfino ovvio che il mancatoaccordocomunqueilfruttodiunatentatamediazionee,dunque,di www.judicium.it unattivitdelmediatorededicataalmeritodelconflittofraleparti.Chelanormasi riferiscaalcaso-eventuale-incuilavvioeffettivodellamediazionesirealizzinel corso del primo incontro ineccepibile.Cicheinvecepufondatamentedubitarsilalegittimit,anchesulpiano costituzionale,dellaprevisionedigratuitdellattivitdelmediatore,soprattuttoin considerazione della natura privata dellorganismo. Sitrattadiunproblema,peraltro,chenullahaachevedereconilprincipiodi effettivitdellesperimentodelprocedimentodimediazione,machedovressere affrontato nella sede opportuna e con scelte chiare ed efficienti.

III.Ilprocessoinarrestabiledidiffusionedellaculturadellamediazioneper un graduale sviluppo sociale ed economico. Solodopoaverchiaritoilsignificatodellenuovenormedeld.lgs.28/2010, possiamofinalmentecomprenderefinoinfondoilvaloreelimportanzacheilnuovo istitutodellamediazionedispostadalgiudicepuacquistarenelnostroordinamentoe per la nostra societ. SitrattadellaprimaveraopportunitcheilsistemadellaGiustiziaCivilehadi usciredalbaratroincuiattualmentesitrova.Nondimenositrattadiunanuovaevera opportunitpericittadinieleimpresedelnostropaesedimaturarelacapacitdi affrontarelacrisidellerelazioniciviliecommercialiprimadidelegareadaltrila soluzione,nellamaggiorpartedeicasicomebambiniincapacidigestireipropri bisogni. di estrema importanza rilevare fin dora che non si tratta solo di unopportunit, maanchediunaconcretarealtchesistarealizzandonellambitodiesperienze particolari che meritanolattenzione non solo degli studiosi, ma anche dei responsabili del complesso sistema Giustizia e dei decisori pubblici. La sperimentazione del Laboratorio Un Altro Modo dellUniversit degli Studi di Firenze,nellambitodelprogettoNausicaadellOsservatoriosullaGiustiziaCivile,ha vistogiovanistudiosidimediazioneaffiancareiGiudici,portandolaculturadella mediazione,quellacheinmoltipaesieuropeigidiffusadentroefuoridallecorti.I www.judicium.it Giudicihannostudiatolistituto,lohannopraticatoinvitandolepartiatentarela mediazione in presenza dei presupposti previsti dalla legge. stato un progresso lento, ma vero, quello che ha portato i cittadini ad impegnarsi in prima persona nella soluzione della lite, da spettatori al teatro del processo divenendo protagonisti nella relazione con gliinterlocutori,daavversariacon-fliggenti,interessatiarisolvereinpocotempoil problema vincendo non la causa, ma il premio della soluzione conquistata in autonomia. InumerosiprovvedimentiemessidaigiudicidelTribunalediFirenzesonola confermadellavvenutaappropriazionediunmodelloavanzatodimanagementdel contenzioso, un modello che pone consapevolmente al centro lapersona, prima ancora che la parte, e approfondisce lo studio del rapporto, promuovendo strumenti innovativi di gestione dei conflitti che valorizzano la prima e il secondo: restituisce agli individui lopportunitdicomprendereleragionidelconflitto,acquisirnelaconsapevolezza, creare soluzioni nel proprio interesse. Questorisultatoconduce,tuttavia,immediatamentelattenzioneversoundatosu cui forse non si riflettuto ancora abbastanza e con il rispetto che merita: abbiamo a che fare non solo con uno strumento funzionale alla deflazione del contenzioso giudiziario, ma con un percorso che, nello stesso tempo, realizza valori alti che la nostra societ ha unbisognoestremodiconoscereecondividere,qualiilsensodiresponsabilitperle proprieazioni,ilcomportamentoconsapevoledallesueradiciallesueconseguenze, lascoltoempaticodellaltro,laconquistadellacapacitdigestirerelazioniefficaci senzascontro,maattraversoilconfrontoelincontrodegliinteressi.Componenti indispensabiliaffinchilfenomenodellarelazionalitsociale,civileeimprenditoriale, assurga ad una dimensione intelligente, raffinata, virtuosa.Nonuncasocheafareilpassonelladirezionedescrittadellimpiegosapiente dellamediazionedemandata,perpriminelTribunalediFirenzesianostatiproprioi giudicidelTribunaledelleImprese,iquali,consapevolidellimportanzaperlimpresa di sfruttare tutte le potenzialit delle relazioni con i partners, i consumatori o investitori, evitandolarotturadeirapporticommercialiancoravitaliocogliendoilmodomeno gravosopossibilediscioglierli,hannoselezionatoilcontenziosovalutandonecon attenzione la mediabilit, hanno restituito alle parti il potere di risolvere il conflitto sul www.judicium.it pianochemaggiormentesoddisfailorointeressi,richiamandopartieavvocatiai principi di effettivit e responsabilit nello svolgimento del tentativo di mediazione6. immediatamente successiva la nota ordinanza del 19 marzo u.s. del Tribunale di Firenzeche,fortedellaprassiconciliativadellesperienzadelGiudicechelharedatta, ha percorso una ragionevole e coerente argomentazione giuridica del provvedimento di invio delle parti alla procedura mediativa7. Grazieallaricerca,allaformazioneeallesperimentazionicomequelladel TribunalediFirenze,siamoaunpassodallacapillarediffusionediunaculturadella mediazione che non torna indietro, quella che arriva ai cittadini e alle imprese e non si arresta di fronte al muro di ignoranza di professionisti tanto ostinati quanto impauriti da ci che non conoscono. IV. La pratica della mediazione per una deflazione meditata e attendibile del contenzioso giudiziale. Ilprocessoculturaleetecnicocheconduceversounmaturoimpiegodella mediazionedemandatadalgiudicepuessereesportatoinognitribunaleconrisultati altamente soddisfacenti8.Questoilmodellodigestioneefficientechecontemplalimpiegodapartedel giudicediunarosapiampiaevariegatadistrumentipervalutareilcontenzioso: lattivitdivalutazionedellamediabilitdellalitesvoltadalgiudicemeritauna

6Cfr.,fraaltriprovvedimentideiGiudicidellastessaSezione,ilprovvedimentodelTrib.Firenze, Sezione III Civile. Sezione specializzata in materia di impresa, 17/mar/2014, in http://www.magistraturademocratica.it/mdem/qg/doc/Tribunale_Firenze_ordinanza_17_marzo_2014.pdf.7 Cfr. Trib. Firenze, Sezione II Civile, 19 marzo 2014, con commento di M. MARINARO, Dal tribunale di Firenze arriva un convinto sostegno alla mediazione civile, in Norme e Tributi, 24 marzo 2014. 8OccorrericordarechealtreprassialtrettantovirtuosestannodimostrandoalPaesecheladdovenonsi frenilinnovazione,maalcontrariosifavoriscanonuovimodellidigestionedellecriticitdelsistema giustizia,irisultatinontardanoavenire:basticonsiderare,fralenumeroseesperienzegiavviatedi mediazione demandata dal giudice, fra cui non si pu fare a meno di citare i numerosi noti provvedimenti del Tribunale di Ostia, prima, e della XIII Sezione del Tribunale di Roma. Per lo spessore degli interventi recenti in materia di mediazione demandata dal giudice, cfr. M. MARINARO, La capacit del magistrato di entrarenellecausecostituisceilvaloreaggiuntodelliterconsensuale,inGuidaalDiritto,24marzo 2014;sipensiallesperienzadelTribunalediMilano,realizzataanchenelTribunalediFirenze,che implementa lUfficio del giudice attraverso laffiancamento di giovani tirocinanti con effetti evidenti sulla duratadeinuoviprocessiinambitocivileeincidendosullariduzionedeiprocedimentiarretrati: incrementodel22%dellesentenzeemessepro-capiteinunanno,riduzionedell'82%deiprocedimenti iscritti prima del 2007 e riduzione del 35% dei procedimenti iscritti prima del 30 giugno 2009 (inNorme e Tributi,Il Sole 24Ore, 14 aprile 2014). www.judicium.it riflessionepiattentarispettoaquantosinoadorasifatto.Ilmodellohaavuto successonellaprassiepuespandersiamacchiadolio;testato,sperimentato,il fruttodiannidiricercascientificaerappresentailtrasferimentodellaricercaalle organizzazioni sul territorio a vantaggio delle istituzioni della giustizia italiana e di tutti i cittadini. Laleggeinmateriadimediazionecivileecommercialepuesseremigliorata, certamente,manessundubbiorimanesulmeritodiundirittogenerativodicapacit, responsabilit, consapevolezza, autonomia, cio di valori indispensabili per levoluzione della societ.Limpegno del Governo pu ancora rivolgersi alla correzione delle scelte al limite deldecreto28/2010,alfinedirenderepiestesalaculturadellamediazionecivilee commercialecomeaccadegiintuttiglialtripaesi.Lemisuresonomolteplici:prima fra tutte linvestimento sulla formazione per la qualit del mediatore e per la cultura del conflitto; la comunicazione efficace alla cittadinanza dellopportunit di appropriarsi di unmodonuovodiaffrontareiconflitti,conlassistenzadellavvocatopernonperdere alcundettagliodiunaconsapevolezzadicaratteregiuridico;ladozionediprocessi adeguatiperlaprofessionalizzazionedellafiguradelmediatore,terrenoverginee ancora non sufficientemente esplorato che, da una parte, aprirebbe nuovi spazi al lavoro deigiovani,dallaltra,permetterebbequellarevisioneinnovativaindispensabile dellattivit di assistenza al cliente da parte dellavvocato. Solo cos non si perderebbe loccasione doro di aiutare gli individui a crescere e leimpreseaprevenirelacrisidellerelazionicommercialioagestirleinmodo costruttivo.Solocossispianerebbelastradaadunacertaeattendibiledeflazionedel contenziosogiudiziale,obiettivoconcretamenteconseguibilesoloconilcontributodi tuttelecomponentisocialitoccatedalgraveproblemadellaGiustizia:idecisori pubblici,igiudici,gliavvocati,imediatori,maancheicittadinichesivedranno investitidimaggioreresponsabilite,nelcontempo,riuscirannoadesseregliartefici della soddisfazione dei propri interessi. www.judicium.it Lapropostasembra,invece,adoggiquelladidisciplinareduenuoviistituti,la negoziazione assistita dagli avvocati e il trasferimento agli avvocati/arbitri dei processi pendenti9. Laprima:fintainvenzionerispettoacichegiesistenellaprassie nellordinamento e che mira solo ad impedire alla mediazione di produrre quel risultato virtuoso cui gi si assiste.Segliavvocativolesseroavrebberoadisposizionetuttiglistrumentiper conseguire il risultato di un accordo in via amichevole, da sempre. Eppure ad oggi sono cinque milioni i processi pendenti nel nostro paese.Laseconda:iltrasferimentodalgiudicepubblico,giudicenaturaleprecostituito perlegge,algiudiceprivato-avvocato-collegadegliavvocaticheassistonoleparti; non ad un terzo che facilita la ripresa di una comunicazione che si spezzata (come il mediatore), ma ad un terzo che decide la lite (come larbitro). Cichepremeinquestasedeevidenziare,senzascenderenelmeritodelle propostedescritte,sololadifferentevisionecheaccompagnaletrestradechesi presenterebbero nel panorama degli strumenti di gestione dei conflitti alternativi alla via giurisdizionale: la prima, quella della mediazione, che conduce allinteresse generale di tutti i cittadini, delle imprese, della societ nel suo complesso, la seconda e la terza, cio lanegoziazioneassistitaelarbitratodeiprocessipendenti,concepiteedelaborate nellinteressediunaparte,perquantoconsistentecomunquecircoscrittadellasociet, rappresentata dallavvocatura. Ormai il processo di radicamento della mediazione nella nostra societ avviato e comunque inarrestabile, lesperienza del tribunale di Firenze e di altri tribunali insegna.Nonsicomprende,pertanto,latentazionedicedereairicattidiunaparte,nel tentativo velleitario di arrestareun processo ormai innescato di diffusione dellacultura dellamediazionequando,peraltro,lasceltadellobbligatoriet-sebbenetemporanea- dellamediazioneerastatafattaproprioperfavorireladiffusionediquestostrumento, che oggi finalmente partito e sta offrendo i suoi risultati.

9Cfr.Undecretoleggeperaccelerarelagiustiziacivile,inNormeeTributi,27marzo2014.Sono riflessionilargamentecondivisibiliquelledellAssociazionedegliOrganismidiMediazioneinGuidaal Diritto, 7 aprile 2014. www.judicium.it il Governo del nostro Paese che ora dovr scegliere se continuare a credere nella mediazione, come gi hanno fatto tutti i paesi dellEuropa, oppure cedere agli interessi particolaridellavvocaturaperdendounoccasionedialtovaloresociale,civileed imprenditorialeoltrechediindiscutibileefficaciasulpianodelladeflazionedel contenzioso.