Paese dei balocchi Il gioco dazzardo legalizzato (di Stato): Europa ed Italia.

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Paese dei balocchi Il gioco d’azzardo legalizzato (di Stato): Europa ed Italia

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Paese dei balocchi

Il gioco d’azzardo legalizzato (di Stato): Europa ed Italia

• Non stiamo parlando dei giochi nei casino’, che costituiscono in Italia un fenomeno minore

• Non stiamo parlando delle bische clandestine

• Non stiamo parlando del gioco d’azzardo. Perche’ lo Stato italiano lo vieta.

...art. 718 del codice penale italiano punisce chiunque tenga un gioco d'azzardo ovvero lo agevoli fuori dei casi di casinò autorizzati e delle navi da crociera naviganti fuori dal bacino del Mediterraneo

• Ma cos’e’ il gioco d’azzardo?Codice Penale, art. 721. Sono giochi d'azzardo

quelli in cui :- ricorre il fine di lucro- e la vincita o la perdita sono interamente, o

quasi, aleatorie

• Allora se parliamo di:• - Scommesse sportive di ogni genere?

• Vari «gratta e vinci»?

• Slot machines nei locali (videopoker nei bar)

• ... Perche’ queste sono tollerate?• E perche’ gli Stati si scagliano contro i giochi

on-line (gestiti da altri soggetti, anche stranieri)?

• Semplice. Gli Stati dovrebbero preoccuparsi che il «gioco d’azzardo»:

• - non alimenti la criminalita’ organizzata (anche direttamente: usura)

• - non danneggi i propri cittadini• Gli Stati NON dovrebbero arricchirsi dal gioco

d’azzardo.

• Gli Stati non dovrebbero ostacolare solo quel gioco d’azzardo che proviene dall’estero, solo perche’ non e’ proprio (e paga meno tasse).

• Tutto questo lo stabilisce normativa e giurisprudenza comunitaria.

• La Corte di Giustizia UE, ha affermato che nessuno Stato membro può applicare restrizioni su operatori stranieri se poi, esso stesso si dimostra impegnato ad espandere il mercato del gioco d’azzardo.

• Sentenza Placanica (6 marzo 2007). Si afferma che:

• 1) Una normativa nazionale che vieta l’esercizio di attività di raccolta, di accettazione, di registrazione e di trasmissione di proposte di scommesse, in particolare sugli eventi sportivi, in assenza di concessione o di autorizzazione di polizia rilasciate dallo Stato membro interessato, costituisce una restrizionealla libertà di stabilimento nonché alla libera prestazione dei servizi previste rispettivamente agli artt. 43 CE e 49 CE.

• 2) Spetta ai giudici nazionali verificare se la normativa nazionale, limitando il numero di soggetti che operano nel settore dei giochi d’azzardo, risponde davvero allo scopo di prevenire l’esercizio delle attività in tale settore per fini criminali o fraudolenti.

• 3) Gli artt. 43 CE e 49 CE devono essere interpretati cosi’: ostano ad una normativa nazionale, quale quella di cui trattasi nelle cause principali, che esclude e per di più continua a escludere dal settore dei giochi di azzardo gli operatori costituiti sotto forma di società di capitali le cui azioni sono quotate nei mercati regolamentati.

• Eppure, in diverse procedure di infrazione aperte dalla Commissione Europea, emerge come gli Stati siano poco credibili nei propri comportamenti:- da un lato giustificano le restrizioni a nuove societa’ competitors (soprattutto da parte di societa’ «straniere») con l’esigenza di tutelare il consumatore,- dall’altro incoraggiano i cittadini a partecipare a giochi d’azzardo (e non solo...)

• EPPURE:• Le fonti comunitarie in materia di «gioco

d’azzardo» partono sia :• dal Trattato istitutivo dell’Unione della

Comunità Europea(Maastricht, 1992) che

• dalla direttiva 2006/123/ CE relativa aiservizi di mercato interno.

Il «gioco» (anche on-line...)

• Le leggi nazionali in materia di giochi devono essere compatibili con i principi fondanti l’UE:

“libertà di stabilimento” (art. 43#28), “divieto di restrizione dei capitali”(art. 56#29)

“libera prestazione dei servizi”(art. 49#30) (principi gia’ in essere con Maastricht).

Il «gioco d’azzardo» (anche online!)

• Regole diverse per il «gioco d’azzardo». Quest’ultimo è considerato dall’UE ad alto rischio di frode, di penetrazione criminale, [nonche’ dannoso per i cittadini?]

• Nel summit di Edimburgo (1992) l’UE stabilisce di non armonizzare a livello comunitario la legislazione dei singoli stati, attribuendo ai vari Governi competenza perintervenire direttamente in materia.

• Insomma, il gioco d’azzardo va bene solo se è di Stato, e se viene ceduto in appalto a societa’ «amiche».

• Gia col «Regio Decreto Legislativo 636 del 27 Aprile 1924» lo Stato autorizzava all’esercizio del gioco e della scommessa, anche d’azzardo i Casinò di Campione d’Italia, Sanremo, Saint Vincent e Venezia

• Col Regio Decreto Legislativo N.1933 del 19 ottobre 1938, lo Stato vietava ai privati l’organizzazione del gioco del Lotto e delle lotterie nazionali, riservandola esclusivamente allo Stato

• Il gioco d’azzardo fa male ed e’ vietato se è effettuato da chiunque tranne che dallo Stato.

• Lo Stato finge di preoccuparsi della ludopatia, ma promuove la dipendenza con pubblicita’ attraenti

• Tutto questo ha un costo sociale enorme• Perche’? Perche’ lo Stato incamera 2 volte:• 1) Ufficialmente, colla tassazione• 2) Indirettamente, grazie ai «bonifici» delle

societa’ cui è stato affidato il gioco d’azzardo in Italia (e sono soldi «non dichiarabili»).

• per legge le slot machine devono essere collegate con un modem ad un ricevitore della Sogei (Società Generale di Informatica controllata dal Ministero del Tesoro). Invece, due terzi non sono collegate. Nel solo 2006 le società [indagate] incassano il triplo dell’importo dichiarato al Fisco: 43,5 miliardi anziché 15,4.

• Le concessionarie del gioco d’azzardo devono circa 98 miliardi di euro allo Stato italiano per tasse inevase. La Corte dei Conti, però, le ha condannate a rimborsacene solo 2,5: in pratica uno sconto del 97,4%.

• la Snai, concessionaria delle scommesse sportive in Italia, ha finanziato le campagne elettorali del sindaco di Roma Gianni Alemanno, la Margherita, i Democratici di sinistra, l’Udc, il Movimento per le autonomie, il Partito democratico.

• Molti politici o figli di politici lavorano in societa’ che gestiscono il gioco d’azzardo

• La Soluzione? Rivolgersi alla Corte di Giustizia dell’UE.

Che ha pronunciato una importante decisione in tema di gioco d’azzardo (sentenza cause c 447 e 448 del 2008).

“Gli Stati membri sono liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d’azzardo e, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione perseguito. Le restrizioni che essi impongono devono però soddisfare le condizioni di proporzionalità che risultano dalla giurisprudenza della Corte”.

Quindi, lo Stato...

• “il diritto comunitario impone di eliminare qualsiasi restrizione alla libera prestazione dei servizi, anche qualora essa si applichi indistintamente ai prestatori nazionali e a quelli degli altri Stati membri, quando sia tale da vietare, ostacolare o rendere meno attraenti le attività del prestatore stabilito in un altro Stato membro, ove fornisce legittimamente servizi analoghi»

...o accetta che TUTTI possano gestire le scommesse...

«il diritto comunitario ammette restrizioni giustificate, segnatamente, da motivi di ordine pubblico, di pubblica sicurezza o di sanità pubblica. In assenza di armonizzazione all’interno dell’Unione in materia di giochi d’azzardo, spetta ad ogni singolo Stato membro valutare, in tale settore, alla luce della propria scala di valori, come tutelare gli interessi in questione. Gli Stati membri sono conseguentemente liberi di fissare gli obiettivi della loro politica in materia di giochi d’azzardo e, eventualmente, di definire con precisione il livello di protezione perseguito. Le restrizioni che essi impongono devono, però, soddisfare le condizioni di proporzionalità che risultano dalla giurisprudenza della Corte.»

• ...oppure, se afferma che il gioco fa male, e se afferma che i privati non autorizzati non possono gestirlo perche sarebbe immorale lucrare sulle debolezze umane. Ebbene, allora anche lo Stato cessa di gestirlo e farlo gestire. E, soprattutto, cessa di lucrarci su

• Poiché gli operatori che avevano fatto pubblicare gli annunci incriminati sono imprese private a scopo di lucro, le quali non avrebbero mai potuto beneficiare, per la legge svedese, di un’autorizzazione alla gestione di giochi d’azzardo, la Corte conclude che la normativa svedese risponde all’obiettivo di escludere interessi lucrativi privati dal settore dei giochi d’azzardo e può essere considerata necessaria al suo raggiungimento...