Padana Veicolo Protetto A5 - applications.helvetia.it · Nota Informativa Pagina 2 di 10 La...

32
FASCICOLO INFORMATIVO Contratto di assicurazione dei rami danni (corpi di veicoli terrestri - perdite pecuniarie): Il presente fascicolo informativo (valido esclusivamente per autovetture/fuoristrada acqui- state presso concessionari affiliati a CARMAX s.r.l.), contiene: • Nota informativa • Condizioni di assicurazione e deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto. Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa Mod. PD-FI-3PVPCVT - Ed. 11/2012 una Società del Gruppo PADANA VEICOLO PROTETTO

Transcript of Padana Veicolo Protetto A5 - applications.helvetia.it · Nota Informativa Pagina 2 di 10 La...

FASCICOLO INFORMATIVOContratto di assicurazione dei rami danni (corpi di veicoli terrestri - perdite pecuniarie):

Il presente fascicolo informativo (valido esclusivamente per autovetture/fuoristrada acqui-state presso concessionari affi liati a CARMAX s.r.l.), contiene:• Nota informativa• Condizioni di assicurazionee deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto.

Prima della sottoscrizione leggere attentamente la nota informativa

Mod. PD-FI-3PVPCVT - Ed. 11/2012

una Società del Gruppo

PADANAVEICOLO PROTETTO

1Nota Informativa Pagina di 10

Nota Informativa per contratto di assicurazione dei rami danni (corpi di veicoli terrestri - perdite pecuniarie):

PADANA VEICOLO PROTETTOMod.PD35NIPVPCVT003 - aggiornato al 01.11.2012(Nota informativa valida esclusivamente per autovetture/fuoristrada acquistati presso concessionari affi liati a CARMAX s.r.l.)

2Nota Informativa Pagina di 10

La presente nota informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall’ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell’ISVAP. Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

La presente nota informativa ha lo scopo di fornire al Contraente tutte le informazioni preliminari necessarie per poter conoscere in modo corretto e completo le caratteristiche del contratto di assicurazione dei rami danni (corpi di veicoli terrestri - perdite pecuniarie) del prodotto PADANA VEICOLO PROTETTO, valido esclusivamente per veicoli (autovetture/fuoristrada) ac-quistati presso concessionari affi liati a Carmax s.r.l..La nota informativa si articola in quattro sezioni: informazioni relative all’impresa di assicurazione, informazioni relative al contratto, informazioni sulle procedure liquidative e sui reclami, glossario.

A. INFORMAZIONI SULL’IMPRESA DI ASSICURAZIONE

1. Informazioni generalia) Padana Assicurazioni S.p.A., società soggetta alla direzione e al coordinamento di Helvetia

Compagnia Svizzera d’Assicurazioni SA, iscrizione albo gruppi assicurativi n. d’ordine 031;b) sede legale sita in Italia, via G.B. Cassinis 21 - 20139 Milano;c) telefono n. 02 5351.1, fax n. 02 5351.829, sito internet www.padanaassicurazioni.it, posta

elettronica [email protected];d) impresa autorizzata all’esercizio dell’attività assicurativa e riassicurativa con Decreto del Ministe-

ro dell’Industria, del Commercio e dell’Artigianato del 20 Giugno 1986 (G.U. del 28.6.1986 n.148) e successive autorizzazioni, iscrizione albo imprese di assicurazione n. 1.00062.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell’ImpresaI dati relativi all’ultimo bilancio approvato (2011) indicano che Padana Assicurazioni ha un patrimonio netto di 37,3 milioni di euro, di cui 15,6 milioni di euro rappresentano il capitale sociale e 21,7 milioni di euro rappresentano il totale delle riserve patrimoniali e l’indice di solvi-bilità riferito alla gestione danni è pari a 3,91; si precisa che tale indice rappresenta il rapporto tra l’ammontare del margine di solvibilità disponibile e l’ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B. INFORMAZIONI SUL CONTRATTOIl contratto, così come indicato all’art.4 delle condizioni di assicurazione, può prevedere due diverse forme di durata: 1) Durata annuale: in assenza di disdetta inviata da una delle Parti con lettera raccomandata o telefax o a mano almeno quindici giorni prima della data di scadenza del contratto, lo stesso si rinnova tacitamente. In caso di disdetta re-

3Nota Informativa Pagina di 10

golarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di quindici giorni previsto dall’art. 1901 del Codice Civile. All’atto del rinnovo, Padana Assicurazioni, così come indicato all’art.5 delle condizioni di assicurazione, ha facoltà di modifi care le condizioni di premio precedentemente pattuite; in tal caso le informazioni tariffarie riguardanti l’ammontare del nuovo premio, con dettaglio delle singole componenti di variazione del premio rispetto all’annualità precedente, saranno disponibili presso l’agenzia cui è assegnato il contratto almeno trenta giorni prima della scadenza.Il Contraente, dopo averne preso visione: può accettare le nuove condizioni di premio ed in tal caso il contratto è rinnovato; ha facoltà di rifi utare tali nuove condizioni di premio comunicandone l’intenzio-ne a Padana Assicurazioni entro la data di scadenza contrattuale. In tal caso il contratto si intende risolto dalle ore 24 del giorno di scadenza;ha facoltà di comunicare a Padana Assicurazioni la non accettazione del nuovo premio nel corso dei quindici giorni successivi alla scadenza. In tal caso il con-tratto si intende risolto dalle ore 24 del giorno di tale comunicazione;qualora il Contraente non prenda contatto con Padana Assicurazioni e non co-munichi la propria intenzione di accettare o di rifi utare le nuove condizioni di premio, il contratto si intende disdetto e la garanzia cessa alle ore 24 del quin-dicesimo giorno successivo alla data di scadenza a condizione che, in caso di sinistro, al momento dello stesso, il rischio non sia coperto da altra Società assicuratrice e trovi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901 del Codice Civile.2) Durata poliennale: il contratto cessa alla scadenza e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901 del Codice Civile.

3. Coperture assicurative offerteOgni singolo contratto assicura, a scelta del Contraente, uno solo dei due Pacchetti standard di seguito riportati:- Furto/incendio base - Pacchetto1, che contempla le garanzie furto, rapina e incendio;- Furto/incendio plus - Pacchetto2, che contempla tutte le garanzie del Pacchetto1 ed inoltre

le seguenti garanzie: eventi sociopolitici, eventi naturali, cristalli, debito residuo, altri rimborsi.Sono inoltre acquistabili due garanzie complementari con sovrappremio: A-kasko collisione e B-Kasko totale. AVVERTENZA: l’assicurazione non è operante (esclusioni) nei casi indicati all’art.21 delle condizioni di assicurazione e, limitatamente alle garanzie com-plementari A e B, anche nei casi previsti dalla garanzia complementare A delle condizioni di assicurazione. Inoltre se alle scadenze convenute il Contraente non paga il premio dovuto, l’assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del quindice-simo giorno successivo alla suddetta scadenza e si riattiverà dalle ore 24 del

4Nota Informativa Pagina di 10

giorno in cui il Contraente paga il premio, così come indicato all’art.3 delle con-dizioni di assicurazione.AVVERTENZA: si richiama l’attenzione del Contraente sulla presenza di franchi-gie, scoperti/minimi e limiti di indennizzo nei pacchetti/garanzie complementa-ri sopraindicati, che devono essere verifi cati, unitamente ai massimali/capitali assicurati, sul contratto e nelle condizioni di assicurazione e di cui illustriamo il meccanismo di funzionamento:- franchigia, l’importo fi sso contrattualmente stabilito che rimane a carico dell’Assicurato in

caso di sinistro: ad esempio, se l’importo del danno risarcibile è pari ad euro 1.000,00 e la franchigia è pari ad euro 100,00, l’indennizzo dovuto all’Assicurato è pari ad euro 900,00; se l’importo del danno risarcibile è pari o inferiore all’importo della franchigia, all’Assicurato non è corrisposto alcun indennizzo;

- scoperto/minimo, la percentuale o l’importo minimo contrattualmente stabiliti che riman-gono a carico dell’Assicurato in caso di sinistro: ad esempio, se l’importo del danno risarci-bile è pari ad euro 2.000,00 e lo scoperto è pari al 10% con un minimo di euro 100,00, l’indennizzo dovuto all’Assicurato è pari ad euro 1.800,00, in quanto si applica lo scoperto calcolato percentualmente (euro 200,00), superiore al minimo di euro 100,00; se l’importo del danno risarcibile è pari ad euro 500,00, l’indennizzo dovuto all’Assicurato è pari ad euro 400,00, in quanto si applica il minimo dello scoperto (euro 100,00), superiore allo scoperto calcolato percentualmente (euro 50,00);

- limite di indennizzo, l’importo massimo dell’indennizzo contrattualmente previsto per al-cune garanzie o prestazioni: se l’importo del danno risarcibile è pari o inferiore al limite di indennizzo, l’indennizzo dovuto all’Assicurato è pari al danno risarcibile; se l’importo del danno risarcibile è superiore al limite di indennizzo, l’indennizzo dovuto all’Assicurato è pari al limite di indennizzo.

4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - NullitàAVVERTENZA: le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’As-sicurato relative a circostanze che infl uiscono sulla valutazione del rischio e sulla determinazione del relativo premio, possono comportare, così come previsto dall’art.1 delle condizioni di assicurazione, la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile). In questo caso il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.AVVERTENZA: il contratto è nullo, così come previsto dall’art. 1895 del Codice Civile, se il rischio per il quale il Contraente lo ha stipulato non è mai esistito o ha cessato di esistere prima della conclusione dello stesso.

5Nota Informativa Pagina di 10

5. Aggravamento e diminuzione del rischioIl Contraente, così come indicato all’art.1 delle condizioni di assicurazione, deve comunicare per iscritto a Padana Assicurazioni ogni aggravamento o diminuzio-ne del rischio; qualora ciò non avvenga, trovano applicazione le disposizioni di cui al punto “4. Dichiarazioni dell’Assicurato in ordine alle circostanze del rischio - Nullità”. Ad esempio, il Contraente deve comunicare a Padana Assicurazioni l’eventuale istallazione o rimozione dal veicolo assicurato dell’impianto di antifurto satellitare con tecnologia GPS, successive alla stipulazione del contratto.

6. PremiIl premio viene determinato sulla base dei molteplici parametri di personalizzazione previsti dalla tariffa ed è comprensivo delle provvigioni riconosciute da Padana Assicurazioni all’In-termediario. Il pagamento del premio è consentito con periodicità annuale e, per contratti con durata poliennale, in unica soluzione. I mezzi di pagamento consentiti da Padana Assicurazio-ni sono assegno, bancomat, bollettino postale, bonifi co, denaro contante e RID, con i limiti e le modalità previsti dalla normativa antiriciclaggio vigente. Il Contraente deve richiedere al Suo Intermediario quali di questi mezzi di pagamento sono previsti dal man-dato sottoscritto con Padana Assicurazioni.AVVERTENZA: è facoltà di Padana Assicurazioni e, nei limiti da essa fi ssati, dell’In-termediario, concedere sconti di premio in presenza di convenzioni stipulate.AVVERTENZA: il Contraente, in caso di cessazione del rischio come indicato agli artt.9 e 10 delle condizioni di assicurazione, ha diritto di ottenere il rimborso del premio pagato e non goduto relativo al periodo di garanzia residuo.

7. RivalseAVVERTENZA: Padana Assicurazioni esercita nei confronti del Contraente/Assi-curato il diritto di rivalsa in caso di dolo.

8. Informativa in corso di contrattoCosì come indicato all’art.5 delle condizioni di assicurazione, esclusivamente per contrat-ti di durata annuale, all’atto del rinnovo, Padana Assicurazioni ha facoltà di modifi care le condizioni di premio precedentemente pattuite; in tal caso le informazioni tariffarie riguardanti l’ammontare del nuovo premio, saranno disponibili presso l’agenzia cui è assegnato il contratto almeno trenta giorni prima della scadenza.Padana Assicurazioni ha l’obbligo di fornire riscontro per iscritto ad ogni richiesta di informazione presentata dal Contraente o dagli aventi diritto in merito al rapporto assicurativo, entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. Padana Assicurazioni comunica per iscritto al Contraente eventuali modifi che normative del Fa-scicolo informativo, mentre eventuali aggiornamenti non normativi del Fascicolo informativo sono

6Nota Informativa Pagina di 10

pubblicati sul sito internet www.padanaassicurazioni.it.

9. Diritto di recessoIl contratto, così come indicato all’art.4 delle condizioni di assicurazione, può prevedere due diverse forme di durata e quindi di recesso: 1) Durata annuale: in assenza di disdetta inviata da una delle Parti con lettera raccomandata o telefax o a mano almeno quindici giorni prima della data di scadenza del contratto, lo stesso si rinnova tacitamente. In caso di disdetta re-golarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di quindici giorni previsto dall’art. 1901 del Codice Civile. All’atto del rinnovo, Padana Assicurazioni, così come indicato all’art.5 delle condizioni di assicurazione, ha facoltà di modifi care le condizioni di premio precedentemente pattuite; in tal caso le informazioni tariffarie riguardanti l’ammontare del nuovo premio, con dettaglio delle singole componenti di variazione del premio rispetto all’annualità precedente, saranno disponibili presso l’agenzia cui è assegnato il contratto almeno trenta giorni prima della scadenza.Il Contraente, dopo averne preso visione: - può accettare le nuove condizioni di premio ed in tal caso il contratto è rinno-

vato; - ha facoltà di rifi utare tali nuove condizioni di premio comunicandone l’inten-

zione a Padana Assicurazioni entro la data di scadenza contrattuale. In tal caso il contratto si intende risolto dalle ore 24 del giorno di scadenza;

- ha facoltà di comunicare a Padana Assicurazioni la non accettazione del nuo-vo premio nel corso dei quindici giorni successivi alla scadenza. In tal caso il contratto si intende risolto dalle ore 24 del giorno di tale comunicazione;

- qualora il Contraente non prenda contatto con Padana Assicurazioni e non comunichi la propria intenzione di accettare o di rifi utare le nuove condizioni di premio, il contratto si intende disdetto e la garanzia cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza a condizione che, in caso di sinistro, al momento dello stesso, il rischio non sia coperto da altra Società assicuratrice e trovi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901 del Codice Civile.

2) Durata poliennale: il contratto cessa alla scadenza e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901 del Codice Civile.Inoltre il Contraente può recedere dal contratto nei casi previsti dagli artt.9 e 10 delle condizioni di assicurazione, in caso di vendita, consegna in conto vendita, distruzione/demolizione, esportazione defi nitiva, cessazione della circolazione, furto totale del veicolo assicurato.AVVERTENZA: il Contraente e Padana Assicurazioni possono recedere dal con-

7Nota Informativa Pagina di 10

tratto, sia con durata annuale che poliennale, nei casi previsti dall’art.16 delle condizioni di assicurazione.

10. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contrattoI diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono in 730giorni/731(se compreso un anno bisestile) dal giorno in cui si è verifi cato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell’art. 2952 del Codice Civile modifi cato dalla Legge n.166 del 27 Ottobre 2008. Il diritto dell’assicuratore alla riscossione del pagamento delle rate di premio si prescrive in 365giorni/366(se anno bisestile).

11. Legge applicabile al contrattoIl contratto è regolato dalla legge italiana.

12. Regime fi scaleIl trattamento fi scale applicato al contratto di assicurazione prevede, così come disposto dal-la normativa vigente, l’imposizione, sul premio imponibile, dell’aliquota d’imposta del 13,5%. Tale normativa prevede altresì che in caso di conguaglio di premio a favore del Contraente, le imposte non vengano rimborsate allo stesso.

C. INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

13. Sinistri - Liquidazione dell’indennizzoAVVERTENZA: le modalità ed i termini per la denuncia dei sinistri sono indicati all’art.11 delle condizioni di assicurazione.Premesso che le spese per la stima e la determinazione del danno sono a carico di Padana Assicurazioni, gli aspetti di dettaglio delle procedure liquidative sono indicati agli artt.12, 13, 14, 15, 23 ed alla garanzia complementare A delle condizioni di assicurazione.

14. ReclamiEventuali reclami inerenti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri, anche qualora riguardino soggetti coinvolti nel ciclo operativo dell’Impresa, devono es-sere inoltrati per iscritto a Padana Assicurazioni presso l’Uffi cio Reclami - Via G.B. Cassinis, 21 - 20139 Milano - Fax 02 5351794 - [email protected] essere presentati all’ISVAP (in Via del Quirinale 21, 00187 Roma oppure ai fax 06 42133745 - 06 42133353) i reclami: - per l’accertamento dell’osservanza delle disposizioni del D.Lgs. n. 206/2005 Parte III, Titolo

III, Capo I, Sezione IV-bis relative alla commercializzazione a distanza di servizi fi nanziari al consumatore da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione, degli intermediari

8Nota Informativa Pagina di 10

e dei periti assicurativi;- già presentati direttamente alle imprese di assicurazione e che non hanno ricevuto risposta

entro il termine di quarantacinque giorni dal ricevimento da parte delle imprese stesse o che hanno ricevuto una risposta ritenuta non soddisfacente;

- per la risoluzione delle liti transfrontaliere (ovvero indirizzandoli direttamente al sistema este-ro competente, individuabile accedendo al sito internet: http://ec.europa.eu/internal_mar-ket/fi n-net/index_en.htm, chiedendo l’attivazione della procedura FIN-NET).

I reclami indirizzati all’ISVAP devono contenere: - nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico;- individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l’operato;- breve descrizione del motivo della lamentela;- copia del reclamo eventualmente presentato all’impresa di assicurazione e dell’eventuale riscontro fornito dalla stessa;- ogni documento utile per descrivere più compiutamente le relative circostanze.In relazione alle controversie inerenti la quantifi cazione delle prestazioni e l’attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell’Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere a sistemi conciliativi ove esistenti.Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all’Autorità di Vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l’ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l’Autorità compe-tente ed il Contraente.

15. ArbitratoAVVERTENZA: per la risoluzione di eventuali controversie inerenti la liquidazio-ne del danno, le condizioni di assicurazione prevedono l’arbitrato, così come indicato all’art.14; l’Assicurato ha facoltà di rivolgersi comunque all’Autorità Giudiziaria.

16. Mediazione per la conciliazione delle controversieCon riferimento alla preliminare assoggettabilità delle controversie in materia di contratti di assicurazione a procedimento di mediazione innanzi agli Organismi di Mediazione iscritti in apposito Registro istituito presso il Ministero della Giustizia, si applicano le relative disposizioni normative tempo per tempo vigenti (D. Lgs. n. 28/2012 e successivi provvedimenti modifi cativi, integrativi ed attuativi).

D. GLOSSARIO

17. Termini assicurativi utilizzati nel presente fascicolo informativoAccessorio: l’installazione stabilmente fi ssata al veicolo, classifi cata “di serie” se costituisce la

9Nota Informativa Pagina di 10

normale dotazione del veicolo, senza comportare un supplemento al prezzo di listino, “optional” se fornito dalla casa costruttrice dietro pagamento di un supplemento al prezzo di listino, “non di serie” se non rientra nelle due defi nizioni soprariportate;Antifurto satellitare: l’antifurto che per la localizzazione dei veicoli utilizza la tecnologia GPS;Assicurato: la persona fi sica o giuridica il cui interesse è protetto dall’assicurazione;Assicurazione: il contratto di assicurazione, che prevede il fascicolo informativo, composto da nota informativa e condizioni di assicurazione;Carrozzeria Carmax: la carrozzeria di proprietà del concessionario Carmax o convenzio-nata alla rete Carmax;Concessionario Carmax: il concessionario per la vendita di veicoli affi liato a Carmax s.r.l.;Contraente: la persona fi sica o giuridica che stipula il contratto di assicurazione;Debito residuo: l’importo ancora dovuto dal Contraente all’Ente fi nanziatore, a titolo di solo capitale (e non di spese e interessi), dopo il pagamento di ciascuna rata del fi nanziamento;Degrado: il deprezzamento del veicolo e delle sue parti dovuto ad usura e/o a invecchiamento;Esplosione: lo sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità;Franchigia: l’importo fi sso contrattualmente stabilito che rimane a carico dell’Assicurato in caso di sinistro;Furto: il reato, previsto dal Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fi ne di trarne profi tto per sé o per altri;Incendio: è la combustione del veicolo con sviluppo di fi amma, o di sue parti che può auto-estendersi o propagarsi, anche se dovuto a dolo di terzi, all’azione del fulmine o allo scoppio del serbatoio e/o dell’impianto di alimentazione destinati al funzionamento del veicolo stesso;Indennizzo: la somma dovuta da Padana Assicurazioni in caso di sinistro;Polizza: il documento che prova l’assicurazione;Premio: la somma dovuta dal Contraente a Padana Assicurazioni, calcolato sulla base della tariffa vigente per ciascuna garanzia;Rapina: il reato, previsto dal Codice Penale, perpetrato da chiunque si impossessi, mediante violenza alla persona o minaccia, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profi tto;Scoperto: la percentuale del danno che rimane a carico dell’Assicurato, fermo il minimo even-tualmente indicato in polizza;Scoppio: il repentino dirompersi o cedere del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo per effetto di eccesso di pressione interna di fl uidi, non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo non sono considerati scoppio;Sinistro: il verifi carsi del fatto dannoso per il quale è prestata l’assicurazione;Tariffa: la tariffa di Padana Assicurazioni per ciascun pacchetto prestato, in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo;Valore commerciale: il valore del veicolo assicurato, indicato dal mensile “QUATTRORUO-TE/ INFOCAR”, del mese di avvenimento del sinistro;

10Nota Informativa Pagina di 10

Valore a nuovo: il prezzo di acquisto del veicolo comprensivo di accessori e optionals risul-tanti dalla relativa fattura d’acquisto, comprensivo di IVA nei casi in cui all’Assicurato non sia consentito il recupero della stessa a norma di legge;Veicolo: esclusivamente autovetture ad uso privato e fuoristrada acquistati presso concessionari Carmax. Indicazioni aggiuntive tese a garantire la riconducibilità alle unità di misura de-fi nite dal DPR 802/1982 e successive modifi che: Anno (annuo - annuale): periodo di tempo la cui durata è pari a 365 giorni (366 in caso di anno solare bisestile);Bimestre (bimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 59 e 62 giorni in fun-zione della data iniziale del conteggio;Età assicurativa: età in anni interi, determinata trascurando le frazioni di anno;Mese (mensile): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 28 e 31 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;Poliennale (durata): periodo di tempo la cui durata minima è pari a 730 giorni (731 in caso di un anno solare bisestile compreso nel periodo);Quadrimestre (quadrimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 120 e 123 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;Quinquennio (quinquennale): periodo di tempo la cui durata è pari a 1826 giorni (1827 in caso di due anni solari bisestili compresi nel periodo); Semestre (semestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 181 e 184 giorni in funzione della data iniziale del conteggio;Settimana (settimanale): periodo di tempo la cui durata è pari a 7 giorni; Trimestre (trimestrale): periodo di tempo la cui durata è compresa tra 89 e 92 giorni in funzione della data iniziale del conteggio.

SI RICHIAMA L’ATTENZIONE DEL CONTRAENTE SULLA NECESSITA’ DI LEGGEREATTENTAMENTE IL CONTRATTO PRIMA DI SOTTOSCRIVERLO.

Padana Assicurazioni S.p.A. è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenute nella presente nota informativa

Padana Assicurazioni S.p.A. Il rappresentante legale Dott. Sandro Scapellato

1Condizioni di assicurazione Pagina di 18

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONEvalide dalle ore 24:00 del 01 Dicembre 2010

Contratto di assicurazione dei rami danni (corpi di veicoli terrestri - perdite pecuniarie):

PADANA VEICOLO PROTETTOMod.PD35CPVPCVT001 - aggiornato al 01.12.2010(Nota informativa valida esclusivamente per autovetture/fuoristrada acquistati presso concessionari affi liati a CARMAX s.r.l.)

2Condizioni di assicurazione Pagina di 18

Il testo delle presenti “Condizioni di assicurazione” è conforme a quello depo-sitato presso il Notaio Patrizia Leccardi di Milano, con atto in data 11/11/2010 n. 7441/3946 del suo repertorio. Le “condizioni di assicurazione“, unitamente alla relativa “nota informativa“, costituiscono un unico fascicolo informativo del contratto di assicurazione.

3Condizioni di assicurazione Pagina di 18

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

La stipulazione dei contratti regolati dalle presenti condizioni di assicurazione è riservata esclusivamente ai proprietari di veicoli (autovetture ad uso privato e fuoristrada) acquistati da Concessionari affi liati a CARMAX s.r.l. - Via Cipro 4V - 00136 Roma RM - telefono n. 0039 06 39916054 - Fax n. 0039 06 83391990. Ogni singolo contratto assicura uno solo dei due pacchetti riportati in dettaglio nelle presenti condizioni di assicurazione.

Art. 1 - DICHIARAZIONI INESATTE E RETICENZE - AGGRAVAMENTO DI RISCHIO - Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e/o dell’Assicurato relati-ve a circostanze che infl uiscono sulla valutazione del rischio e sulla determina-zione del relativo premio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile).Il Contraente e/o l’Assicurato devono dare comunicazione scritta a Padana Assi-curazioni di ogni aggravamento o diminuzione del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti a Padana Assicurazioni possono comportare la perdita parzia-le del diritto all’indennizzo nonché la stessa cessazione dell’assicurazione (art. 1898 Codice Civile).

Art. 2 - ESTENSIONE TERRITORIALE - L’assicurazione vale per il territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano, della Repubblica di S. Marino e degli Stati dell’Unione Europea, nonché per il territorio di Andorra, della Croazia, dell’Islanda, del Liechtenstein, della Norvegia, del Principato di Monaco e della Svizzera.Per la circolazione sul territorio degli altri Stati indicati sul certifi cato internazionale di assicura-zione (carta verde) le cui sigle non siano barrate, l’assicurazione è operante a condizio-ne che sia stato rilasciato detto certifi cato da una Società Assicuratrice operante in Italia, Padana Assicurazioni compresa.Nel rispetto di quanto sopra la garanzia è operante secondo le condizioni ed entro i limiti delle singole legislazioni nazionali concernenti l’assicurazione obbligatoria R.C.Auto, ferme le maggiori garanzie previste dal contratto. La carta verde è valida per il periodo in essa indicato.

Art. 3 - PAGAMENTO DEL PREMIO - Il premio deve essere pagato alla consegna ed alla fi rma della polizza. Il paga-mento deve essere eseguito, preferibilmente in forma diversa dal denaro con-tante, presso l’agenzia cui è assegnato il contratto. Se alle scadenze convenute il Contraente non paga quanto dovuto, l’assicura-

4Condizioni di assicurazione Pagina di 18

zione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno successivo alla suddetta scaden-za e si riattiverà dalle ore 24 del giorno in cui il Contraente paga il premio (ai sensi dell’art. 1901 del Codice Civile).

Art. 4 - DURATA -TERMINE - RINNOVO DEL CONTRATTO -Sono previste due differenti forme di durata:a) Durata annuale (periodo minimo 365 giorni e massimo 729/730 giorni in caso di anno bisestile compreso): in assenza di disdetta inviata da una delle Parti con lettera raccomandata o telefax o a mano almeno 15 giorni prima della data di scadenza del contratto, lo stesso si rinnova tacitamente. In caso di disdetta regolarmente inviata, la garanzia cessa alla scadenza del contratto e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901 del Codice Civile; b) Durata poliennale (periodo minimo 730 giorni): il contratto cessa alla sca-denza indicata in polizza e non trova applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901 del Codice Civile.

Art. 5 - ADEGUAMENTO DEL PREMIO -Esclusivamente per i contratti di durata annuale di cui al comma a) dell’articolo precedente, all’atto del rinnovo, Padana Assicurazioni ha facoltà di modifi care le condizioni di premio precedentemente pattuite; in tal caso le informazioni tariffarie riguardanti l’ammontare del nuovo premio, saranno disponibili presso l’agenzia cui è assegnato il contratto almeno trenta giorni prima della scadenza. Il Contraente, dopo averne preso visione: • può accettare le nuove condizioni di premio ed in tal caso il contratto è rinnovato; • ha facoltà di rifi utare tali nuove condizioni di premio comunicandone l’intenzione

a Padana Assicurazioni entro la data di scadenza contrattuale. In tal caso il con-tratto si intende risolto dalle ore 24 del giorno di scadenza;

• ha facoltà di comunicare a Padana Assicurazioni la non accettazione del nuovo premio nel corso dei quindici giorni successivi alla scadenza. In tal caso il contratto si intende risolto dalle ore 24 del giorno di tale comunicazione;

• qualora il Contraente non prenda contatto con Padana Assicurazioni e non comu-nichi la propria intenzione di accettare o di rifi utare le nuove condizioni di premio, il contratto si intende disdetto e la garanzia cessa alle ore 24 del quindicesimo giorno successivo alla data di scadenza a condizione che, in caso di sinistro, al momento dello stesso, il rischio non sia coperto da altra Società assicuratrice e trovi applicazione il periodo di tolleranza di 15 giorni previsto dall’art. 1901 del Codice Civile.

Resta inteso che il ritiro del contratto rilasciato da Padana Assicurazioni dopo il pa-gamento del premio signifi ca accettazione delle nuove condizioni di premio da parte

5Condizioni di assicurazione Pagina di 18

del Contraente.

Art. 6 - VARIAZIONE DELLA RESIDENZA DELL’ASSICURATO -Considerato che il premio è determinato anche sulla base della residenza o della sede legale del proprietario Assicurato, lo stesso e/o il Contraente sono tenuti a dare immediata comunicazione a Padana Assicurazioni del cambiamento di residenza intervenuto in corso di contratto.

Art. 7 - VINCOLO PER VEICOLI ACQUISTATI RATEALMENTE CON IPOTECA LEGALE O CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO - Qualora il veicolo assicurato sia stato acquistato ratealmente con ipoteca legale o con patto di riservato dominio e nel contratto sia espressamente richiamata tale ipotesi, il contratto si intende vincolato sino alla scadenza a favore dell’Ente fi nanziatore (vincolataria) indicato in polizza; in tal caso Padana Assicurazioni si obbliga a:a) non consentire alcuna variazione contrattuale (sostituzione e/o cessazione del

contratto e/o sospensione per furto) se non con il consenso della vincolataria;b) comunicare alla vincolataria ogni sinistro in cui sia stato coinvolto il veicolo

indicato in polizza;c) non pagare, in caso di sinistro incendio e furto, l’indennizzo che fosse liqui-

dato a termini di polizza senza il consenso scritto della vincolataria e, sino alla concorrenza del suo credito rateale, versare a quest’ultima l’indennità liquidata contro quietanza liberatoria al cui rilascio la vincolataria è fi n d’ora autorizzata dal Contraente.

Art. 8 - TRASFERIMENTO DI PROPRIETA’/ALIENAZIONE DEL VEICOLO - Nei casi di vendita, consegna in conto vendita, distruzione, demolizione, espor-tazione defi nitiva del veicolo assicurato o cessazione della circolazione ai sensi dell’art. 103 del Codice della Strada, il Contraente è tenuto a darne comunica-zione a Padana Assicurazioni fornendo idonea documentazione. Nei predetti casi il Contraente ha a disposizione le seguenti opzioni alternative:a) sostituzione di polizzaQualora il Contraente chieda che la polizza sia resa valida per altro veicolo della stessa tipolo-gia di sua proprietà o del coniuge in comunione dei beni, si procede alla sostituzione del veicolo assicurato mantenendo la medesima scadenza contrattuale. In caso di variazione di premio, si procede al relativo conguaglio. b) cessazione di rischioQualora il Contraente non si sia avvalso della facoltà prevista al comma precedente, può co-munque richiedere la cessazione di rischio di cui al successivo art. CESSAZIONE DEL RISCHIO.

6Condizioni di assicurazione Pagina di 18

Qualora vi sia un mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da una plurali-tà di intestatari ad uno soltanto di essi, sussiste in capo a quest’ultimo il diritto alla conservazione della classe di merito maturata. Viceversa, in caso di mutamento della titolarità del veicolo che comporti il passaggio da unico intestatario ad una pluralità di intestatari, sussiste in capo soltanto al nuovo contestatario, che era anche il precedente unico intestatario, il diritto alla conservazio-ne della classe di merito maturata.Resta inteso che in caso di distruzione/demolizione del veicolo assicurato a se-guito di danno totale indennizzabile ai sensi dei Pacchetti 1 e 2, non si proce-de come indicato ai commi a) e b); in tal caso Padana Assicurazioni provve-de all’emissione di appendice di cessazione del contratto con decorrenza pari all’ipotetica data di “decorrenza annuale” successiva al sinistro e restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto per ciascun giorno di garanzia resi-dua, al netto delle imposte.

Art. 9 - CESSAZIONE DEL RISCHIO - Nel caso di cessazione di rischio, il Contraente è tenuto a darne comunicazione a Padana Assicurazioni restituendo:a) in caso di vendita: atto notarile di vendita;b) in caso di consegna in conto vendita: relativa documentazione probatoria che dimostri l’av-

venuta consegna del veicolo;c) in caso di distruzione/demolizione: certifi cato attestante l’avvenuta consegna del veicolo ad

uno dei centri di raccolta autorizzati;d) esportazione defi nitiva: attestazione del P.R.A. certifi cante la restituzione della carta di circo-

lazione e della targa;e) cessazione della circolazione: attestazione del P.R.A. certifi cante la restituzione della carta di

circolazione e della targa.Padana Assicurazioni, al momento della consegna dei documenti sopraindicati provvede all’emissione di appendice di cessazione del contratto con decorrenza dalla data di consegna dei predetti documenti e restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto per ciascun gior-no di garanzia residua, al netto delle imposte. Resta inteso che in caso di distruzione/demolizione del veicolo assicurato a seguito di danno totale indennizzabile ai sensi dei Pacchetti 1 e 2, non si procede come indicato all’articolo precedente; in tal caso Padana Assicurazioni provvede all’emissione di appendice di cessazio-ne del contratto con decorrenza pari all’ipotetica data di “decorrenza annuale” successiva al sinistro e restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto per ciascun giorno di garanzia residua, al netto delle imposte.

Art. 10 - FURTO TOTALE - GESTIONE DEL CONTRATTO -In caso di furto totale del veicolo, il Contraente deve darne notizia a Pada-

7Condizioni di assicurazione Pagina di 18

na Assicurazioni fornendo copia della denuncia di furto presentata all’autorità competente. Padana Assicurazioni provvede all’emissione di appendice di cessazione del contratto con decorrenza pari all’ipotetica data di “decorrenza annuale” suc-cessiva al sinistro e restituisce al Contraente il premio pagato e non goduto per ciascun giorno di garanzia residua, al netto delle imposte.

Art. 11 - MODALITÀ PER LA DENUNCIA DEL SINISTRO - Il sinistro deve essere denunciato per iscritto a Padana Assicurazioni entro tre giorni dalla data di avvenimento o da quando l’Assicurato ne sia venuto a co-noscenza. La denuncia deve contenere l’indicazione dell’entità almeno appros-simativa del danno, della data, del luogo e delle modalità del sinistro, nonché degli eventuali testimoni.Nei casi di furto e rapina dovrà essere fatta immediata denuncia alla compe-tente autorità, con contestuale inoltro a Padana Assicurazioni di copia originale della stessa. Ciò vale anche per i danni conseguenti a tutti gli eventi sociopolitici. Se tali eventi sono avvenuti all’estero, la denuncia dovrà essere ripetuta all’au-torità italiana.

Art. 12 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO E SOMMA ASSICURATA - La liquidazione del danno viene effettuata in base al valore commerciale del veicolo o delle sue parti al momento del sinistro, fermo quanto previsto dalla precisazione di cui sotto e dall’art. FRANCHIGIA E SCOPERTO, nel rispetto delle norme di cui agli art. 1907 e 1908 del Codice Civile.Per la determinazione del valore commerciale dei veicoli si fa’ riferimento al valore indicato nella rivista “QUATTRORUOTE/INFOCAR” senza l’applicazione dei coeffi cienti di riduzione o aumento di valore relativi alle condizioni di usura, percorrenza e manutenzione del veicolo. Al riguardo si precisa che:• il veicolo descritto in polizza si intende assicurato, completo dei pezzi di ricambio e degli

accessori stabilmente fi ssati sul veicolo e costituenti dotazione di serie, essendo inclusi, senza maggiorazione, nel prezzo di listino del veicolo assicurato;

• relativamente agli optionals e agli accessori non di serie, stabilmente fi ssati sul veicolo, gli stessi si intendono assicurati purché, alla stipulazione del contratto, ne sia stata documentata l’effettiva installazione e il relativo importo sia stato conglobato nel valore complessivo, preso come base per la determinazione del premio. Il Contraente dovrà attenersi ad analoga mo-dalità, anche in caso di installazione successiva alla stipulazione o al rinnovo del contratto;

• resta inteso che, per tali optionals/accessori, il risarcimento non potrà in nes-sun caso superare il 20% della somma assicurata.

8Condizioni di assicurazione Pagina di 18

Art. 13 - FRANCHIGIA O SCOPERTO - Padana Assicurazioni corrisponde all’Assicurato l’indennizzo o il rimborso, con deduzione sul danno risarcibile o rimborsabile, della franchigia o scoperto in-dicati in polizza. L’eventuale esenzione dall’applicazione della franchigia o sco-perto viene espressamente richiamata nella singola garanzia. Art. 14 - NOMINA DEI PERITI - In caso di disaccordo sulla liquidazione del danno la stessa può avere luogo, di comune ac-cordo, mediante periti nominati rispettivamente dall’impresa e dall’Assicurato. I periti in caso di disaccordo, ne nominano un terzo e le decisioni vengono prese a maggioranza di voti.Se una delle Parti omette di nominare il proprio perito nei quindici giorni dalla richiesta ricevuta o se i periti non si accordano sulla scelta del terzo, la nomina viene effettuata, su domanda di Parte, dal Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione si trova la residenza dell’Assicurato. I periti devono:• verifi care l’esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che

le cose medesime avevano al momento del sinistro;• procedere alla stima e alla liquidazione del danno.I risultati sono vincolanti per le Parti, le quali rinunciano a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di errore, violenza, dolo, nonché di violazione di patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l’indennizzabilità del danno.Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio perito; quelle del terzo vanno divise tra esse, con facoltà di Padana Assicurazioni di liquidare interamente il danno, trattenendo sull’inden-nizzo la metà a carico dell’Assicurato. I periti sono dispensati dall’osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 15 - RECUPERI (successivi al furto) - Se successivamente al furto, le cose (veicolo e/o sue parti) vengono recuperate in tutto o in parte, l’Assicurato deve darne avviso a Padana Assicurazioni ap-pena ne abbia notizia. Le cose recuperate divengono proprietà di Padana Assicurazioni, se questa ha risarcito il danno. In tal caso è data facoltà all’Assicurato di rientrare in possesso del veicolo ritrovato, previa restituzione dell’indennizzo riscosso. Qualora il recupero avvenga prima del risarcimento del danno, Padana Assicurazioni risponderà soltanto dei danni eventualmente subiti dal veicolo assicurato in conseguenza di furto.

Art. 16 - RECESSO IN CASO DI SINISTRO - Dopo ogni sinistro e fi no al 60° giorno dal pagamento o rifi uto dell’indennizzo, ciascuna delle Parti può recedere dall’assicurazione dandone comunicazione all’altra Parte mediante lettera raccomandata. Il recesso richiesto dal Contra-

9Condizioni di assicurazione Pagina di 18

ente ha effetto dalla data di invio della comunicazione a Padana Assicurazioni. Il recesso da parte di Padana Assicurazioni ha effetto trascorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Contraente.Padana Assicurazioni, entro 15 giorni dalla data di effi cacia del recesso, rim-borsa la parte di premio, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 17 - FORO COMPETENTE - Per le controversie relative al contratto il foro competente è quello del luogo di residenza o domi-cilio elettivo del Contraente o Assicurato.

Art. 18 - IMPOSTE E TASSE - Le imposte, le tasse e tutti gli altri oneri stabiliti per legge relativi all’assicurazione, sono a carico del Contraente e in caso di conguaglio per sostituzione o di appendice di cessazione del con-tratto, non vengono rimborsati.

Art. 19 - RINVIO ALLE NORME DI LEGGE - Per quanto non espressamente regolato dal presente contratto si fa rinvio alle disposizioni di legge. Le im

10Condizioni di assicurazione Pagina di 18

CONDIZIONI PARTICOLARI FURTO/INCENDIO BASE - PACCHETTO 1(pacchetto valido soltanto se espressamente convenuto, mediante crocettatura, in polizza)

Art. 20 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE -

Padana Assicurazioni indennizza l’Assicurato, nei limiti delle condizioni che seguono e fi no alla concorrenza della somma assicurata, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, a seguito di perdita totale o del danneggiamento (danno parziale), in conseguenza di:• FURTO E RAPINA, fatto salvo quanto espressamente previsto per il caso di furto di parti

amovibili;• INCENDIO.Sono inclusi in garanzia anche:a) i danni subiti dal veicolo in caso di tentativo di furto o rapina, purché strumentalmente con-

nessi a tali fatti;b) i danni subiti dal veicolo durante la circolazione avvenuta dopo il furto o la rapina e fi no al

momento del ritrovamento;c) il furto di radiotelefoni e apparecchi audiofonovisivi (comprese autoradio con frontalino),

purché stabilmente fi ssati sul veicolo ed assicurati secondo quanto previsto dall’art. LIQUIDA-ZIONE DEL DANNO E SOMMA ASSICURATA;

d) i danni causati allo scopo d’impedire o arrestare l’incendio;e) i danni derivanti dallo scoppio del serbatoio contenente il carburante e dall’azione del fulmi-

ne, anche quando non vi sia sviluppo di fi amma;f) i danni derivanti da bruciature, corto circuito e altri fenomeni elettrici non seguiti da sviluppo

di fi amma.Fermo quanto disposto dal successivo art. ESCLUSIONI, non sono risarcibili:• i danni derivanti da dolo o colpa grave dell’Assicurato;• i danni derivanti da furto dei cristalli perimetrali, se non conseguenti a furto

totale con ritrovamento.In caso di furto parziale relativo a parti amovibili (interne od esterne) oppure a compo-nenti fi ssate al resto della struttura del veicolo per mezzo di viti o bulloni e/o mediante attacchi ad incastro, Padana Assicurazioni è sollevata da ogni obbligo di indennizzo se l’Assicurato non fornisce prova dell’avvenuta sostituzione delle medesime, me-diante produzione di idonea documentazione fi scale; tale ultima locuzione è intesa tassativamente quale fattura o ricevuta fi scale non essendo ammessi equipollenti. In alternativa l’Assicurato può rivolgersi, ove possibile, presso una carrozzeria CARMAX, al fi ne di ottenere di-rettamente in “forma specifi ca” e senza anticipazione di alcun esborso, eccetto la franchigia e/o scoperto indicati in polizza, il ripristino delle parti asportate/danneggiate.

Art. 21 - ESCLUSIONI -Padana Assicurazioni non indennizza l’Assicurato dei danni materiali subiti dal

11Condizioni di assicurazione Pagina di 18

veicolo descritto in polizza, verifi catisi in occasione di:a) esplosioni nucleari, contaminazioni radioattive, atti di guerra, insurrezioni,

operazioni militari, invasioni;b) tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo, sabo-

taggio e vandalismo;c) trombe d’aria, uragani, alluvioni, grandine, inondazioni, frane, terremoti,

eruzioni vulcaniche, valanghe e slavine;d) partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive alle relative prove

uffi ciali e alle verifi che preliminari e fi nali previste nel regolamento di gara;Sono parimenti esclusi dalla garanzia i danni materiali subiti dal veicolo in caso di tentativo di furto o rapina, non strumentalmente connessi a tali fatti.

Art. 22 - ESTENSIONI DI GARANZIA –Danni trasporto feriti: Padana Assicurazioni indennizza l’Assicurato, con il limite di euro 500,00 per ogni sinistro, dei danni materiali verifi catisi all’interno del veicolo in conseguenza del tra-sporto occasionale di vittime d’incidenti ad un posto di soccorso medico. Per ottenere l’inden-nizzo l’Assicurato dovrà esibire una dichiarazione del posto di soccorso stesso o dell’autorità di polizia intervenuta sul luogo dell’incidente. La garanzia è altresì operante quando il trasporto che ha provocato il danno sia stato effettuato per soccorso di infortunati o infermi, per fatto non connesso alla circolazione; Autonuova 365 giorni: in caso di danno totale, qualora l’Assicurato riacquisti un nuovo veicolo dal medesimo concessionario CARMAX presso il quale acquistò il veicolo oggetto di furto/rapina/incendio e qualora:- tale evento sia accaduto entro 365 giorni dalla data di prima immatricolazio-

ne,- il valore del nuovo veicolo sia pari ad almeno l’80% del precedente,Padana Assicurazioni, previa presentazione di idonea documentazione fi scale, liquida l’importo in essa indicato. Autonuova 730 giorni: qualora il veicolo assicurato sia dotato di antifurto con tecnologia GPS modello ONE@SAT AUTOMOTIVE 46, in caso di furto totale, il valore a nuovo si intende esteso a 730 giorni dalla data di prima immatricola-zione; pertanto Padana Assicurazioni, previa presentazione di idonea documentazione fi scale, liquida l’importo in essa indicato. Esenzione scoperto: Padana Assicurazioni non deduce lo scoperto indicato in polizza:- in caso di danno totale, qualora l’Assicurato riacquisti un nuovo veicolo dal medesimo

concessionario CARMAX presso il quale acquistò il veicolo oggetto di furto/rapina/incendio;- in caso di furto totale, per veicoli muniti di antifurto satellitare con tecnologia GPS; - in caso di danno parziale, qualora la riparazione sia effettuata presso una carrozzeria

CARMAX.

12Condizioni di assicurazione Pagina di 18

Art. 23 - LIQUIDAZIONE DEL DANNO FURTO/INCENDIO -

Fermo quanto indicato all’art. LIQUIDAZIONE DEL DANNO E SOMMA ASSICU-RATA, la liquidazione del danno Furto/Incendio è inoltre soggetta alla normativa sottoindicata:23.1 - DANNO PARZIALE -Quando il sinistro si verifi ca entro 183 giorni dalla data di prima immatricolazione, la liquidazione viene effettuata senza applicazione del degrado. Qualora il sinistro si verifi -chi oltre il termine sopraindicato, la liquidazione viene effettuata senza applicazione del degrado, salvo che per gli pneumatici, le batterie, la selleria, il motore e le sue parti, nonché tutte le parti meccaniche soggette ad usura. Non sono in ogni caso risarcibili i guasti meccanici e all’impianto idraulico subiti dal veicolo durante la circolazione in occasione di furto.Padana Assicurazioni richiede:• la documentazione fi scale comprovante l’effettivo ripristino delle parti danneggiate o asportate;• nel caso di furto di autoradio fi ssa con frontalino estraibile, la restituzione di quest’ultimo.23.2 - DANNO TOTALE -Quando il sinistro si verifi ca entro 183 giorni dalla data di prima immatricolazione, Padana Assicurazioni, previa presentazione di idonea documentazione fi scale, liquida l’importo in essa indicato.Qualora il sinistro si verifi chi oltre il termine sopraindicato, si applica solo quanto disposto dall’art. LIQUIDAZIONE DEL DANNO E SOMMA ASSICURATA.La liquidazione del danno per furto totale è effettuata previa esibizione della seguente documentazione:• certifi cato cronologico emesso dal PRA;• certifi cato di proprietà con annotazione della “perdita di possesso” emesso

dal PRA;• originale o fotocopia del libretto di circolazione;• le chiavi e i relativi duplicati del veicolo;• la sottoscrizione di una procura speciale a vendere (autenticata da notaio),

per consentire le operazioni di vendita o demolizione del veicolo in caso di ritrovamento dello stesso dopo la liquidazione del danno da furto totale.

Padana Assicurazioni si riserva inoltre di richiedere il provvedimento relativo alla chiusura dell’inchiesta penale.

13Condizioni di assicurazione Pagina di 18

CONDIZIONI PARTICOLARI FURTO/INCENDIO PLUS - PACCHETTO 2(pacchetto valido soltanto se espressamente convenuto, mediante crocettatura, in polizza)

Art. 24 - OGGETTO DELL’ASSICURAZIONE E RINVIO -

Per il presente pacchetto valgono tutte le norme del PACCHETTO 1 e tutte quelle di seguito indicate.

Art. 25 - EVENTI SOCIOPOLITICI (Scioperi, Tumulti, Sommosse, Dimostrazioni, Atti di ter-rorismo, Sabotaggio e vandalismo) -A parziale deroga di quanto previsto dal comma b) dell’art. ESCLUSIONI, Padana Assicura-zioni indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo a seguito di tumulti popolari, scioperi, sommosse, dimostrazioni, atti di terrorismo e di sabotaggio, nonché di atti di vandalismo.

Art. 26 - EVENTI NATURALI -A parziale deroga di quanto previsto dal comma c) dell’art. ESCLUSIONI, Padana Assicurazioni indennizza l’Assicurato dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo, a seguito di trombe d’aria, uragani, alluvioni, inondazioni, frane, grandine, valanghe e slavine, terremoti ed eruzioni vulca-niche; sono comunque esclusi i danni da allagamento conseguenti a precipitazio-ni atmosferiche non riconducibili agli eventi anzidetti. Resta inteso che in caso di sinistro Padana Assicurazioni si riserva il diritto di svolgere tutti gli accertamenti atti a verifi care il reale accadimento dell’evento naturale denunciato. Premesso che la presente garanzia è prestata ad un tasso globale per unità di rischio, si prende e si dà atto che, ai sensi e per gli effetti del D.M. 15 Giugno 1984, il premio imputabile alle co-perture terremoto, maremoto, eruzioni vulcaniche e fenomeni connessi di cui al presente articolo, è pari al 5% del premio annuo imponibile della garanzia stessa.

Art. 27 - CRISTALLI -Padana Assicurazioni rimborsa le spese sostenute, fi no alla concorrenza di euro 750,00 per anno assicurativo, per la sostituzione dei cristalli perimetrali (esclusi gli specchietti retrovisori ed i gruppi ottici) del veicolo assicurato a seguito di rottura dei medesimi comun-que verifi catasi e non riconducibili ad eventi per i quali l’Assicurato è già garantito.Qualora la sostituzione o riparazione venga effettuata presso uno dei centri CARGLASS presenti su tutto il territorio Nazionale o presso una carrozzeria CAR-MAX, non si procede all’applicazione dello scoperto indicato in polizza.

Art. 28 - DEBITO RESIDUO -In caso di perdita totale del veicolo in conseguenza di collisione verifi catasi durante la circola-zione con uno o più veicoli identifi cati e soltanto qualora l’evento sia attribuibile, tutto

14Condizioni di assicurazione Pagina di 18

o in parte, alla responsabilità dell’Assicurato, Padana Assicurazioni rimborsa all’Assicurato l’importo del debito residuo del fi nanziamento relativo al veicolo assicurato rapportato alla percentuale di responsabilità dell’Assicurato stesso; da tale importo poi si deduce il valore del relitto. Si considera perdita totale del veicolo anche il caso in cui le spese di riparazione, sommate all’importo realizzabile dal relitto, raggiun-gano o superino il valore commerciale dello stesso al momento del sinistro. Resta inteso che alla denuncia di sinistro deve obbligatoriamente essere allegato il modulo CAI debitamente compilato in tutte le sue parti, dal quale si evincano chiaramente i riferimenti delle parti coinvolte nell’incidente.

Art. 29 - ALTRI RIMBORSI -Padana Assicurazioni rimborsa, fi no alla concorrenza di euro 750,00 per anno assicurativo e senza applicazione dello scoperto indicato in polizza, le spese sostenute per:1. la riparazione dei danni materiali subiti dal veicolo in caso di tentativo di furto o rapina,

non strumentalmente connessi a tali fatti;2. l’immatricolazione o il trasferimento di proprietà e l’imposta di proprietà per

acquisto di altro veicolo in tutti i casi in cui l’Assicurato perda la disponibilità del veicolo assi-curato in conseguenza di furto/incendio e/o rapina totali. In tal caso sono rimborsate anche le spese relative alla procura a vendere del veicolo alienato;

3. perdita delle chiavi, per furto/smarrimento/sottrazione, con il limite di euro 250,00 per singolo sinistro.

15Condizioni di assicurazione Pagina di 18

GARANZIE COMPLEMENTARI AI PACCHETTI 1 e 2(garanzie valide soltanto se espressamente convenute, mediante crocettatura, in polizza)

A - KASKO COLLISIONE -

La presente garanzia è concessa esclusivamente per veicoli che non abbiano più di 1826 giorni (5 anni) dalla data di prima immatricolazione all’atto della stipulazione o del rinnovo del contratto. Padana Assicurazioni indennizza l’Assicurato, nei limiti delle condizioni che seguono, e fi no alla concorrenza della somma assicurata indicata in polizza, dei danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza, esclusivamente in conseguenza di collisione verifi catasi durante la circolazione con altro veicolo identifi cato. Resta inteso che alla denuncia di sinistro deve obbligatoriamente essere allegato il modulo CAI debitamente compilato in tutte le sue parti, dal quale si evincano chiaramente i riferimenti delle parti coinvolte nell’incidente. Nel caso in cui l’evento sia attribuibile a responsabilità di terzi, Padana Assicurazioni si riserva l’esercizio dell’azione di rivalsa, a norma dell’art. 1916 del Codice Civile, per il recupero dell’in-dennizzo corrisposto. Padana Assicurazioni rinuncia comunque a tale azione nei confronti del conducente del veicolo autorizzato dall’Assicurato.Fermo quanto disposto dall’art. ESCLUSIONI del Pacchetto 1, sono esclusi dalla garanzia anche i danni:a. indiretti di qualsiasi genere (mancato uso, deprezzamento ecc.);b. agli pneumatici;c. a radiotelefoni e apparecchi audiofonovisivi ed apparati di navigazione sa-

tellitare;d. avvenuti in conseguenza di traino attivo e passivo, nonché di manovre a

spinta o a mano;e. occorsi in occasione di furto o rapina ovvero conseguenti a detti eventi;f. avvenuti durante la circolazione fuori dai tracciati stradali e carrabili, salvo il

caso di uscita di strada accidentale;g. avvenuti in conseguenza di guida in stato di ebbrezza o sotto l’infl uenza di

sostanze stupefacenti;h. provocati da conducente non abilitato alla guida a norma delle disposizioni

in vigore.

Fermo quanto indicato all’art. LIQUIDAZIONE DEL DANNO E SOMMA ASSICURATA, la liquida-zione del danno Kasko collisione è inoltre soggetta alla normativa sottoindicata:DANNO PARZIALE: La liquidazione viene effettuata senza l’applicazione del degrado salvo che per le batterie, il motore e le sue parti, nonché per tutte le parti meccaniche soggette ad usura. Padana Assicurazioni si riserva inoltre di richiedere la documentazione fi scale atta a provare l’effettivo ripristino delle parti danneggiate.

16Condizioni di assicurazione Pagina di 18

DANNO TOTALE: Quando il sinistro si verifi ca entro 183 giorni dalla data di prima immatrico-lazione, Padana Assicurazioni, previa presentazione di idonea documentazione fi scale, liquida l’importo in essa indicato, decurtato del valore del relitto. Qualora il sinistro si verifi chi oltre il termine sopraindicato, si applica solo quanto disposto dall’art. LIQUIDAZIONE DEL DANNO E SOMMA ASSICURATA, ferma la decurtazione del valore del relitto. Si considera perdita totale del veicolo anche il caso in cui le spese di riparazione, sommate all’importo realizzabile dal relitto, raggiungano o superino il valore commercia-le dello stesso al momento del sinistro.

B - KASKO TOTALE -Per la presente garanzia complementare valgono tutte le norme della garanzia complementare A (KASKO COLLISIONE); inoltre la garanzia si intende estesa ai danni materiali e diretti subiti dal veicolo descritto in polizza in conseguenza di urto, ribaltamento ed uscita di strada verifi catisi durante la circolazione.

17Condizioni di assicurazione Pagina di 18

COSA FARE IN CASO DI SINISTRO

KASKO COLLISIONE E KASKO TOTALE

L’Assicurato ne deve dare pronta comunicazione a Padana Assicurazioni, inoltrando all’agen-zia di competenza l’apposito modulo CAI (constatazione amichevole di incidente - denuncia di sinistro) compilato in tutte le sue parti ed allegando l’eventuale documentazione probatoria in suo possesso (dichiarazioni testimoniali, verbali di autorità intervenute, ecc.). Qualora non sia possibile utilizzare il modulo CAI , è necessario descrivere dettagliatamente il sinistro, indicando:• nome, cognome e indirizzo delle Parti coinvolte;• targa, numero di polizza e compagnia assicuratrice dei veicoli coinvolti;• numero e scadenza validità della patente dei conducenti;• giorno, ora e luogo dell’incidente;• descrizione dei danni riportati;• luogo, data di nascita del conducente;• residenza e codice fi scale del conducente il veicolo assicurato al momento del sinistro;• raccogliendo le generalità, recapito telefonico, di eventuali testimoni;• segnalando eventuali interventi delle autorità (Carabinieri, Polizia, ecc.);• indicando il luogo ove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo.Alla denuncia devono far seguito, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli atti giudiziari relativi al sinistro.

FURTO E RAPINA - SPESE DI IMMATRICOLAZIONE - SPESE PER TRASFERIMENTO DIPROPRIETA’, IMPOSTA PROPRIETA’ E PROCURA A VENDERE - PERDITA DELLE CHIAVI - DANNI DA EFFRAZIONE - EVENTI SOCIOPOLITICIPresentare immediatamente denuncia del fatto a Polizia o Carabinieri o altra autorità competen-te; in caso di furto/rapina parziale, atti vandalici ed eventi socio politici, precisare le parti del veicolo rubate o danneggiate.• Inviare originale della denuncia a Padana Assicurazioni;• indicare il luogo ove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo;• documentare con fatture o ricevute fi scali le riparazioni di prima necessità;• il furto di apparecchi audiofonovisivi e di optionals/accessori viene rimborsato su presen-

tazione di fattura o ricevuta fi scale comprovanti l’acquisto e l’installazione dei medesimi, a condizione che gli stessi siano espressamente dichiarati in polizza ed il relativo valore sia compreso nella somma assicurata;

• in caso di furto totale l’Assicurato deve consegnare a Padana Assicurazioni: certifi cato cro-nologico e perdita di possesso emessi dal PRA, originale o copia del libretto di circolazione e le chiavi del veicolo. Alla fi rma della quietanza di pagamento del furto totale, l’Assicurato deve altresì consegnare procura speciale a vendere autenticata da notaio;

• in caso di ritrovamento del veicolo rubato, richiedere copia del verbale di ritrovamento e inviarlo a Padana Assicurazioni;

18Condizioni di assicurazione Pagina di 18

• in caso di distruzione della patente di guida, documentare con fattura o ricevuta fi scale le spese sostenute per la duplicazione del documento;

• documentando con fattura o ricevuta fi scale le spese sostenute per il ripristino del locale dan-neggiato a seguito del furto/incendio del veicolo rimesso;

• documentando con fattura o ricevuta fi scale le spese sostenute, in caso di furto e/o rapina del veicolo per la rimozione e il parcheggio del veicolo disposti dall’autorità;

• documentando con fattura o ricevuta fi scale le spese sostenute per l’immatricolazione e/o per il passaggio di proprietà di altro veicolo e/o le spese sostenute per la reimmatricolazione del veicolo conseguenti al furto delle targhe (eccetto il caso di furto totale senza ritrovamento). Per ottenere il rimborso, l’Assicurato dovrà presentare la denuncia inoltrata alle autorità com-petenti.

INCENDIO - EVENTI NATURALI - ROTTURA CRISTALLI - DEBITO RESIDUOPresentare denuncia a Padana Assicurazioni:• descrivendo dettagliatamente il sinistro e le parti danneggiate;• indicando il luogo ove sia possibile accertare i danni subiti dal veicolo;• documentando con fatture o ricevute fi scali le riparazioni di prima necessità;• per la rottura cristalli l’Assicurato potrà rivolgersi direttamente presso i centri convenzionati

CARGLASS; in caso contrario, dovrà essere prodotta anche fotografi a del veicolo che eviden-zi il danno.

DANNI PER TRASPORTO FERITIPresentare denuncia a Padana Assicurazioni:• allegando una dichiarazione del posto di pronto soccorso o dell’autorità di polizia intervenuta;

documentando con fotografi a e fattura o ricevuta fi scale l’avvenuto riassetto dell’interno del veicolo.

Padana Assicurazioni S.p.AVia Cassinis, 21 – 20139 Milano Tel 02 5351.1 Fax 02 5351.829Internet: www.padanaassicurazioni.it

Capitale Sociale € 15.600.000 i.v. Numero di iscrizione del Registro delle imprese di Milano Cod. Fisc. 02446390581- R.E.A. n. 865966Partita I.V.A. 07530080154Iscr. Albo Imprese di Ass. n. 1.00062Iscr. Albo Gruppi Assicurativi n. d’ordine 031Società soggetta alla Direzione e al Coordinamento di Helvetia Compagnia Svizzera d‘Assicurazioni SASocietà con Unico SocioImp. Autor. all’eser. delle ass. e riass. con D. di ric. del M. Ind., Comm. ed Artig. del 20 giugno 1986(G.U. del 28/6/1986 n. 148) e successive autorizzazioni

Mod

. PD

042

– E

d. 1

1/20

12