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    Limpatto della Legge94/2009 nei confronti

    dei minori stranierinon accompagnati:

    una prima rilevazione

    in sei citt italiane

    Febbraio 2010

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    INTRODUZIONE

    Minori migranti,minori stranieri non accompagnati e politiche migratorie.......................... pag. 4

    1. OBIETTIVI E METODO DELLA RICOGNIZIONE .......................................................................... pag. 7

    >> 1.1 Profili quantitativi e qualitativi nella ricerca applicata allimmigrazione

    2. QUADRO GIURIDICO. IL PACCHETTO SICUREZZA E LA LEGGE 94/2009:

    QUALE SICUREZZA PER I MINORI STRANIERI NON ACCOMPAGNATI? .... pag. 9

    >> 2.1 La Conversione del permesso di soggiorno al compimento

    della maggiore et ex art. 32 D. Lgs. 286/98

    >> 2.2 La condizione giuridica dei minori di cittadinanza egiziana>> 2.3 Il reato di ingresso e soggiorno illegale ex art. 10 bis D. Lgs. 286/98

    e la contestazione dellaggravante di clandestinit nei confronti di minori stranieri

    autori di reato ex art. 61,comma 1, numero 11 bis, c.p.

    3. LA RICOGNIZIONE SUL CAMPO.

    LIMPATTO DELLA LEGGE 94/2009 NEI CONFRONTI DEI MINORI STRANIERI

    NON ACCOMPAGNATI: CINQUE REALT ITALIANE .............................................................. pag. 15

    >> 3.1 Roma

    >> 3.2 Palermo

    >> 3.3 Napoli

    >> 3.4 Torino

    >> 3.5 Milano

    4. LE VOCI DEI MINORI: PICCOLI MIGRANTI, GRANDI ASPETTATIVE? ................ pag. 20

    5. CONCLUSIONI ................................................................................................................................................................. pag. 24

    6. RACCOMANDAZIONI ................................................................................................................................................ pag. 25

    7. NOTE BIBLIOGRAFICHE ....................................................................................................................................... pag. 26

    Indice

    pag 2

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    Il presente rapporto stato curato da Laura Lavorato e Antonella Invernocon la collaborazione di Susanna Matonti

    e con il contributo di: Lara Olivetti,Viviana Valastro,Arianna Saulini,Anna Paola Specchio,Antonia Di Maio, Sarah Di Giglio,Federica Bertolin,Stefania De Nicolais.

    Si ringraziano per la collaborazione, il tempo dedicato e le informazioni condivise:Associazione Italiana Magistrati Minori e Famiglia,Casa della Carit,Comune di Milano,Associazione Comunit Nuova, Naga,

    Centro Giustizia Minorile Lombardia, Comune di Torino, Cooperativa Sanabil,Centro Giustizia Minorile Piemonte,Comune di Roma,Virtus Italia,Mediterraneo, Fiore del deserto, Sacra Famiglia, Centro Giustizia Minorile Lazio,Comune diPalermo,Sos Razzismo, Comune di Napoli,ASGI, Dedalus.

    Un ringraziamento particolare va ai 40 ragazzi che hanno condiviso con noile loro storie, i loro progetti, le loro aspettative e i loro timori.

    pag 3

    Autori e ringraziamenti

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    Limmigrazione e la definizione di poli-tiche migratorie continua ad oggi arappresentare uno dei punti cruciali,dibattuti in tutti i Paesi dellUnione Europea enon solo. LItalia nel suo ormai costante pro-cesso di adeguamento e transizione da paesedemigrazione ad approdo di migranti non sisottrae alle correnti dinamiche di definizione

    e ridefinizione delle politiche migratorie.

    Se vero, come sostenuto autorevolmenteda Saskia Sassen1 che le politiche di tutti i Pae-si industrializzati contengono rappresentazio-ni inesatte dei processi migratori, allora biso-gna ritenere che anche nel contesto italianole attuali politiche migratorie siano influenza-te da un cosiddetto effetto specchio2 per ilquale i problemi connessi ai flussi migratori,trovano corrispondenze in problemi connatu-

    rati alla societ darrivo.Il dibattito mediatico,lenfasi sulla sicurezzae sulla chiusura delle frontiere avvalora la pro-spettiva di una politica migratoria inadatta aprodurre effetti favorevoli per la collettivitnel lungo periodo.

    Laumento delle diseguaglianze sociali, do-vuto alla progressiva diminuzione di garanziesociali, economiche e di tutela dei diritti inambito lavorativo, nei Paesi darrivo inoltrefattore incentivante dei flussi migratori, favo-rendo lassorbimento di lavoratori disposti ad

    accettare condizioni e salari socialmente ini-qui e senza alcuna prospettiva futura.Tali con-dizioni amplificano i loro effetti negativi sulterritorio daccoglienza,incrementando la po- vert e comportando parimenti laumentodelle spese assistenziali per lo Stato.

    Con oltre 30 milioni di migranti lEuropaconta ad oggi una popolazione straniera supe-riore al 6% della sua popolazione totale,un in-sieme che Catherine Withol de Wenden defi-

    niva gi la sedicesima nazione europea3

    .

    In Italia gli stranieri superano ormai i 4,5milioni,una crescita esponenziale che per laprima volta colloca il Paese in cima alle stati-stiche europee nellincidenza di presenze

    straniere in rapporto alla popolazione tota-le4.

    Tra gli stranieri sul territorio italiano, oltreun quinto costituito da minori di diciottoanni5, un dato che impone una riflessione perla realizzazione e lo sviluppo di forme di tute-la specificamente mirate nei confronti di que-

    sti ultimi,al fine di garantire loro il pieno eser-cizio dei propri diritti,cos come riconosciutidalle convenzioni internazionali e dallordina-mento italiano per tutti i minorenni, senza di-scriminazione alcuna. Laccesso dei minoristranieri ai diritti fondamentali spesso infat-ti limitato, in quanto essi sono soggetti mag-giormente esposti al rischio di marginalizza-zione ed esclusione sociale nellambito di po-litiche che individuano nella migrazione unfattore di instabilit e di rischio piuttosto che

    un potenziale di crescita.

    Se limpatto di politiche che coniano il bi-nomio immigrazione/sicurezza molto fortesulla quotidianit di tutti i minori stranieri e diorigine straniera sul territorio, tra questi i piesposti risultano essere proprio i minori stra-nieri non accompagnati6.

    Rispetto alle scelte e alla gestione delle po-litiche migratorie nel caso di minori migrantisi sovrappongono argomenti etici, giuridici esociali, che tuttavia non sempre favoriscono

    la visione del minore come titolare di una cit-tadinanza universale.

    La condizione del minore migrante porta al-la necessit di riflettere su due istanze in con-flitto tra loro:lessere stranieri,e come tali sot-toposti alle scelte istituzionali e alla gestionedi massima delle politiche migratorie; e lesse-re minori,quindi titolari di diritti universali ri-conosciuti dalle convenzioni internazionali,in primis la Convenzione sui diritti dellinfan-zia e delladolescenza.

    La risposta concreta alla gestione delle poli-tiche migratorie, come sopra descritte, sem-bra purtroppo sacrificare laspetto della pro-tezione del minore in favore del persegui-mento della sicurezza creando un doppiostandard nel trattamento dello stesso7.Ne di-

    1 Le Migrazioni nei processi diglobalizzazione: una conversazione

    con Saskia Sassen, a cura diFederico Olivieri, suhttp://www.juragentium.unifi.it/it/surveys/migrant/oliveri.htm

    2 Ibidem.3 Catherine Wihtol de Wenden, La

    citoyennet europenne, Presses

    de la Fondation nationale desciences Politiques, 1997.

    4 XIX Rapporto Caritas, DossierStatistico Immigrazione, 2009.

    5 XIX Rapporto Caritas, citato.6 A livello comunitario la

    definizione di minore straniero

    non accompagnato contenutanellart. 1 della Risoluzione delConsiglio dellUnione Europea del1997 che parla di cittadini dipaesi terzi di et inferiore ai 18anni che giungono sul territoriodegli Stati membri nonaccompagnati da un adulto peressi responsabili in base allalegge o alla consuetudine e finoa quando non assumaeffettivamente la custodia unadulto per essi responsabile,nonch i minori, cittadini di paesi

    terzi, rimasti senzaaccompagnamento successivamenteal loro ingresso nel territoriodegli Stati membri. Il Decreto delPresidente del Consiglio deiMinistri del 9 dicembre 1999 n.535, allart. 1, definisce minorestraniero non accompagnato quelminorenne non avente lacittadinanza italiana o di altriStati dellUnione Europea che,non avendo presentato domandadi asilo politico, si trova perqualsiasi causa nel territorio delloStato privo di assistenza erappresentanza da parte deigenitori o di altri adulti per luilegalmente responsabili in basealle leggi vigenti nel territoriodello Stato.

    7 Migration of Unaccompanied

    Minors in Europe: Contexts ofOrigin, Migration Routes and

    Reception Systems, University ofPoitiers, 10-11 October 2007. Suhttp://www.mshs.univ-poitiers.fr/migrinter/

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    Introduzione:

    minori migranti,minori stranierinon accompagnati e politiche migratorie

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    mostrazione quanto si rileva in seguito allemodifiche introdotte dalla L.94/2009 in mate-ria di conversione del permesso di soggiornodei minori stranieri non accompagnati al rag-giungimento della maggiore et (art. 1, com-ma 22, lett. v) e introduzione del reato di in-gresso e soggiorno illegale nello Stato (art. 1,comma 16) che, come si illustrer di seguito,non prevede una deroga espressa per i mino-renni.

    La presenza dei minori stranieri non accom-pagnati in Italia data in crescita, con unaconcentrazione nelle citt con pi di 100.000

    abitanti, sebbene negli ultimi anni sia emersauna crescente preferenza dei minori per cittpi piccole (tra i 15.001 e i 100.000 abitanti)8.

    La principale fonte informativa sulla presen-za dei minori stranieri non accompagnati sulterritorio la banca dati del Comitato per iMinori Stranieri.

    Al 30 settembre 2009, secondo il Comitatoper i Minori Stranieri,in Italia sono 6.587 i mi-nori stranieri non accompagnati9, tra questi il77% ricompreso nella fascia det che va dai

    16 ai 17 anni: in prevalenza africani i minoriprovengono da 77 Paesi tra i quali maggior-mente rappresentativi risultano: il Marocco(15%), lEgitto (14%), lAlbania (11%), lAfgha-nistan (11%), la Palestina (7%), la Somalia(4%),lEritrea (4%),la Nigeria (4%) e la Repub-blica Serba (4%). Il 90% dei minori di sessomaschile e pi della met ha 17 anni. Il 74%dei minori censiti alloggiato presso unastruttura di prima o seconda accoglienza, il16% presso un privato, mentre 70 si trovanoin Istituti Penali Minorili10.

    Le segnalazioni al Comitato per i MinoriStranieri relative al flusso di minori stranierinon accompagnati aggiornato al 15 novem-bre 200911, fanno registrare: 2.503 minori segnalati per la prima volta

    nellanno in corso e ancora minorenni, iquali in larga parte presumibilmente subi-ranno gli effetti negativi della L. 94/2009 intema di conversione del permesso di sog-giorno alla maggiore et;

    926 minori segnalati nellanno in corso egi divenuti maggiorenni, molti dei qualihanno gi subito o subiranno sicuramentegli effetti negativi della L. 94/2009 in temadi conversione del permesso di soggiornoalla maggiore et;

    4.559 minori segnalati negli anni preceden-ti e divenuti maggiorenni nel 2009, i qualipotrebbero subire in minima parte gli effet-ti negativi della L. 94/2009 in tema di con- versione del permesso di soggiorno allamaggiore et.

    Pur non potendo avere dati quantitativiesaustivi rispetto al numero di minori che su-biranno limpatto della restrizione della nor-mativa in tema di conversione del permessodi soggiorno alla maggiore et, possibileoperare una proiezione e una stima sulla basedei dati disponibili e sopra citati:

    circa 1900 minori sono entrati in contattocon le istituzioni nel corso del 2009 e puravviando un percorso di integrazione socia-le non matureranno i requisiti temporali ri-chiesti dalla L. 94/2009, in particolare i treanni di permanenza sul territorio nazionale(si stima infatti che circa il 75% delle nuovesegnalazioni riguardi come negli anni pre-cedenti minori ricompresi nella fascia det16-17 anni12);

    circa 500 minori sono entrati in contatto

    con le istituzioni nel corso del 2009 e nonhanno maturato i requisiti temporali richie-sti dalla nuova normativa (si stima infattiche circa il 50% dei minori segnalati e dive-nuti maggiorenni nellanno in corso abbiainvece potuto convertire il proprio permes-so di soggiorno prima dellentrata in vigoredella L. 94/2009);

    circa 900 minori pur avendo sostenuto unpercorso di integrazione molto lungo, nonhanno maturato i requisiti temporali richie-sti dalla nuova normativa (si stima infatti

    che circa l80% dei minori segnalati nel cor-so degli anni precedenti e divenuti maggio-renni nel 2009 abbia invece potuto conver-tire il proprio permesso di soggiorno primadellentrata in vigore della L. 94/2009).

    Questi dati forniscono la misura di quantopotr incidere lentrata in vigore dellart. 1comma 22, lett. v), L. 94/2009 sulle prospetti-ve di vita di migliaia di minori (sulla base del-la stima pi di 3.000).Minori che in relazione

    alle scelte istituzionali e alla gestione delle po-litiche migratorie, potrebbero utilmente por-tare avanti un percorso di crescita ed integra-zione nel nostro Paese, o che al contrario po-trebbero trovarsi al compimento del diciotte-simo anno di et come effetto di normative

    8 Minori Stranieri nonaccompagnati. Secondo Rapporto

    ANCI 2007, 2008, a cura di M.Giovannetti.9 Comitato Minori Stranieri, dati

    statistici settembre 2009.10 I Minori Stranieri in Italia,

    Identificazione, accoglienza eprospettive per il futuro, a curadi M. A. Di Maio, Save theChildren, 2009.

    11 Dati statistici su ultime proiezionidel CMS, novembre 2009.

    12 I Minori Stranieri in Italia, citato.

    pag 5

    Introduzione:minori migranti,

    minori stranieri nonaccompagnati e

    politiche migratorie

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    restrittive - in posizione di clandestinit perlimpossibilit di convertire il proprio per-messo di soggiorno.La percentuale di minoristranieri non accompagnati pregiudicata dal-lapplicazione della L.94/2009 potr variareinfatti in considerazione di interpretazionipi o meno restrittive che saranno date alledisposizioni normative in fase attuativa.

    In caso di interpretazioni restrittive, pi di3000 neomaggiorenni diverranno invisibiliper le istituzioni, dunque irregolari e delin-quenti(imputabili del reato di ingresso e sog-giorno illegale, assoggettabili a detenzioneamministrativa fino a sei mesi e non pi rego-

    larizzabili), e saranno esposti ad un altissimorischio di essere attratti dal mercato del lavo-ro irregolare o,ancor peggio, in circuiti crimi-nali. Pi in generale stato sottolineato comela durezza della L.94/2009 sia oggettivamen-te funzionale allinibizione della domanda

    di legalit sostanziale del mercato del lavo-

    ro.Un mercato nel quale sempre pi eviden-

    te la connessione tra la terziarizzazione e

    lo sviluppo della ricchezza, da una parte, ed

    il bisogno di mano dopera non specializza-

    ta e a basso prezzo dallaltra13

    Allimpatto che alcune disposizioni dellaL. 94/2009 produrranno nei confronti dei mi-nori stranieri non accompagnati in quantosoggetti maggiormente esposti alle conse-guenze potenzialmente deteriori di un politi-ca esclusivamente orientata alle istanze di or-dine pubblico Save the Children dedica ilpresente studio con lintento di illustrare, apochi mesi dallentrata in vigore della nuova

    normativa,una prima ricognizione delle pras-si attuative in corso nelle aree metropolitanemaggiormente rappresentative in termini dipresenza di questi minori dal nord al sud Ita-lia, nonch di offrire una riflessione sulla si-tuazione corrente e contestualmente suglisviluppi che potrebbero aversi nel prossimofuturo.

    13 P. Morozzo della Rocca, Gli effetticollaterali del reato di presenza

    irregolare, in Diritto,Immigrazione e Cittadinanza, annoIX, n. 4/2009, Franco AngeliEditore.

    pag 6

    Introduzione:minori migranti,

    minori stranieri nonaccompagnati e

    politiche migratorie

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    Afronte di una prima analisi strutturaledelle problematiche teoriche, legataa preesistenti studi e prassi consoli-

    date, la ricerca si pone come prima mappatu-ra sul campo volta ad indagare -a pochi mesidallentrata in vigore delle nuove disposizioni-criticit, difficolt, attuali incertezze interpre-tative e pi in generale limpatto delle conse-guenti modifiche nei confronti dei minoristranieri non accompagnati.

    Lindagine stata in particolare rivolta alleseguenti questioni: a) conversione del per-messo di soggiorno;b) contestazione del rea-to di ingresso e soggiorno illegale,cd. reato diclandestinit;c) contestazione dellaggravan-te della clandestinit nei confronti di minoristranieri autori di reato.

    Nonostante la difficolt nel reperimento deidati e stante lattuale impossibilit di divulga-zione di dati ufficiali, le interviste ai testimoni

    privilegiati hanno consentito di ottenere datie proiezioni attendibili ai fini della ricostru-zione del corrente scenario relativo allimpat-to della L. 94/2009 nei confronti dei minoristranieri non accompagnati.

    Oltre agli effetti diretti legati allapplicazio-ne delle norme nei confronti dei minori stra-nieri non accompagnati si inoltre cercato diindagare una serie di implicazioni ulteriori,non prevedibili da una immediata lettura del-le norme,che potrebbero riverberarsi non so-lo nei confronti dei minori, ma produrre con-

    seguenze sociali rilevanti. Nel corso dellinda-gine si ritenuto importante dare voce al mi-nore migrante come portatore della propriaesperienza migratoria, dei suoi timori, dellesue aspettative e dei suoi progetti di vita nelPaese daccoglienza.

    Il risultato immediato di questa prima rico-gnizione consiste nel fornire il quadro della si-tuazione attuale, secondo lesperienza direttadegli operatori del settore,per intercettare di-

    sagi interpretativi nellapplicazione della nor-mativa e,conseguentemente,ipotizzare possi-bili suggerimenti rivolti alle istituzioni com-petenti,al fine di scongiurare un sistema mar-cato da frammentariet,discrezionalit e diso-mogeneit.

    Attraverso questo lavoro Save the Childrenauspica di condurre,attraverso un filo direttocon i soggetti coinvolti nella gestione del fe-nomeno migratorio a livello locale,alla condi-visione di informazioni rilevanti per lottimiz-zazione delle risorse, nel quadro di un possi-bile percorso di integrazione sociale e non diesclusione e marginalizzazione dei minoristranieri non accompagnati sul territorio ita-liano,nel pieno rispetto dei diritti loro ricono-sciuti.

    La ricognizione ha in tal senso inteso mette-re a confronto i nuovi orientamenti attuativisu diversi territori italiani, per un dialogo co-struttivo che possa portare ad una consapevo-lezza delle specifiche problematicit oltre chead una maggiore coerenza nellindividuazio-ne di criticit condivise dagli operatori delsettore e a mutuare,ove possibile,buone pras-si in atto.

    1.1 PROFILI QUANTITATIVIE QUALITATIVI NELLA RICERCA

    APPLICATA ALLIMMIGRAZIONE

    stata utilizzata una metodologia di ricercache si prefissa tra gli obiettivi quello di con-ciliare profili quantitativi e qualitativi.

    La raccolta dei dati quantitativi rispetto al-lapplicazione di alcune disposizioni dellaL. 94/2009 ha fatto emergere due ordini diproblemi:

    il primo inevitabilmente legato alla fram-mentariet dei sistemi di rilevazione sul ter-ritorio e alla mancanza di un sistema di rife-rimento coerente ed omogeneo;

    il secondo riconducibile alla generale diffi-colt di elaborazione quantitativa dei datistessi relativi ai minori migranti, in partico-lare non accompagnati, non solo sul territo-rio italiano ma anche nel panorama euro-peo14.

    La possibilit di utilizzare il pi ampio nu-mero di informazioni unitamente alla attendi-bilit dei dati raccolti , infatti, un elementofondamentale verso la comprensione dei fe-nomeni sociali; tuttavia spesso le problemati-che legate alla difficolt della raccolta e so-

    14 Unaccompanied foreign minors:problems and administration

    procedures. A comparative reportregarding the experience inFrance, Germany and Spain, A.Attar, M. Benini, R. Bracalenti,2008.

    pag 7

    1.Obiettivi e metodo della ricognizione

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    prattutto alla sistematizzazione dei dati stati-stici disponibili rendono complessa e nebulo-sa lanalisi relativa ai minori stranieri non ac-compagnati.

    Vi inoltre una criticit legata alla recenteentrata in vigore della L. 94/2009 ed alle in-certezze relative allapplicazione ed interpre-tazione di alcune sue disposizioni. Dati dun-que non solo difficilmente reperibili e siste-matizzabili, ma poco consistenti oppure og-getto di una rielaborazione che produrr ri-sposte realisticamente pi solide solo in unarco temporale maggiormente prolungato.

    Ai fini della raccolta dei dati quantitativi equalitativi relativi allimmediato impatto dellalegge, sono stati individuati alcuni dei princi-pali attori del settore.Pur non essendo infattipossibile ottenere dati ufficiali per ciascunaunit di indagine sui diversi territori, i testimo-ni privilegiati hanno consentito di effettuareuna ricostruzione coerente dello stato della si-tuazione attuale in ogni citt campione.

    Come unit di indagine sono state indivi-

    duate: Enti locali Comunit di accoglienza Tribunali per i minorenni Centri Giustizia Minorile

    Il campione di soggetti intervistati statosuddiviso in unit di indagine territoriali, scel-te in base alla consistenza delle presenze diminori stranieri non accompagnati in riferi-mento ai dati ufficiali del Comitato per i Mi-nori Stranieri.

    La scelta delle unit territoriali di indagine, stata inoltre motivata dalla significativitdelle singole aree metropolitane interessate adescrivere il cambiamento e dalla necessit dirappresentare in modo omogeneo nord, cen-tro e sud Italia,oltre che da ragioni di oppor-tunit utili allo svolgimento della ricognizio-ne, dettate da una disponibilit dei referenticoinvolti a collaborare nella raccolta del mate-riale.

    Aree interessate sono state:

    Milano TorinoAncona15

    Roma Napoli Palermo

    La ricognizione sul campo si articolata indue momenti principali: la somministrazionedi questionari e la conduzione di intervistemirate ad operatori del settore.

    Da un punto di vista qualitativo le intervistehanno permesso di cogliere importanti aspet-ti nella diversificazione del fenomeno,rilevan-do come tutti gli operatori coinvolti sianosoggetti attivi dei mutamenti in corso e con-sentendo un approccio pluridimensionalenellindagine sociale.

    I questionari e le interviste sono stati artico-

    lati in due sezioni: la prima relativa agli effettidiretti della legge, la seconda relativa agli ef-fetti indiretti. Sul primo punto la ricognizionesi concentrata sulla problematica della con-versione del permesso di soggiorno, sul reatodi ingresso e soggiorno illegale e sulla conte-stazione dellaggravante di clandestinit neiconfronti dei minori stranieri autori di reato.Per quanto riguarda invece gli effetti indirettiche si sono verificati o potrebbero verificarsia seguito della L. 94/2009 sono stati presi in

    considerazione: lindice di integrazione socia-le16 del minore straniero non accompagnato;il verificarsi di fenomeni di discriminazione;ilnumero di fughe o allontanamenti dalle co-munit di accoglienza e contestualmente lapossibile causa degli allontanamenti; il livellodi integrazione socio-lavorativa dei minori arischio di clandestinit e il conseguente mag-giore rischio di sfruttamento; lincremento daparte dei minori stranieri non accompagnatidi un sentimento di sfiducia nei confronti del-le istituzioni in quanto disincentivo ad intra-

    prendere e/o completare un percorso di inte-grazione sociale.

    Nel corso dellindagine stata data voceagli stessi minori che si sono raccontati attra- verso le proprie esperienze migratorie e leproprie aspettative nel Paese di accoglienza,anche alla luce delle nuove modifiche norma-tive.A questo scopo sono stati condotti 3fo-cus group su un campione di minori stranierinon accompagnati a Palermo, Ancona e Ro-

    ma17

    . Le loro testimonianze riportano allat-tenzione aspetti importanti per una migliorecomprensione del fenomeno e si confermanoun utile strumento di lettura del mutamentoin corso e degli effetti che questo potrebbeavere nel prossimo futuro.

    15 Ad Ancona sono state svolte delleinterviste ad alcuni testimoni

    privilegiati ed un focus group coni minori. Tuttavia non statopossibile ricostruire un quadrocoerente della situazione in corso,per lattuale carenza di datiattendibili. Si deciso quindi dimantenere questa unitterritoriale di indagine, riportandogli esiti del focus group.

    16 Si intende definire, nel contestodelle scienze sociali, linclusionesociale come situazione in cui-con riferimento a una serie diaspetti determinanti lopportunit

    degli individui di vivere secondoscelte e valori loro propri ipropri migliorando la lorocondizione- le disparit sianosocialmente accettabili e gli stessipossono godere di standardessenziali ottenuti tramite processiequi e partecipativi . Gliindicatori misurano la qualitdellinclusione stessa.

    17 In questi territori sono attivi iprogetti CivicoZero, Praesidium,Accoglienza, afferenti allUnitProtezione di Save the Children

    Italia.

    pag 8

    1. Obiettivi e metododella ricognizione

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    Il c.d. Pacchetto Sicurezza comprendeuna serie di provvedimenti normativipresentati in sede di Consiglio dei Mi-nistri nel maggio 2008, poi approvati. com-posto da: Decreto Legislativo n. 32 del 28 febbra-

    io 2008,Modifiche e integrazioni al decre-to legislativo 6 febbraio 2007,n. 30, recante

    attuazione della direttiva 2004/38/CE relati-va al diritto dei cittadini dellUnione e lorofamiliari di circolare e di soggiornare libera-mente nel territorio degli Stati membri

    Decreto Legge n. 92 del 23 maggio 2008recante misure urgenti in materia di sicu-rezza pubblica convertio in Legge n. 125del 24 luglio 2008.

    Decreto Legislativo n. 159 del 3 ottobre2008,Modifiche ed integrazioni al decretolegislativo 28 gennaio 2008, n. 25, recante

    attuazione della direttiva 2005/85/CE relati-va alle norme minime per le procedure ap-plicate negli Stati membri ai fini del ricono-scimento e della revoca dello status di rifu-giato

    Decreto Legislativo n. 160 del 3 ottobre2008,Modifiche ed integrazioni al decretolegislativo 8 gennaio 2007, n. 5, recante at-tuazione della direttiva 2003/86/CE relativaal diritto di ricongiungimento familiareLegge n. 94 del 8 agosto 2009 recante Di-sposizioni in materia di sicurezza pubblica.

    Save the Children Italia ha seguito liter le-gislativo di tali provvedimenti e, in particola-re,del c.d.DDL Sicurezza (A.S.733-A.C.2180)presentando, anche in sede di audizione par-lamentare, osservazioni e proposte frutto diunanalisi giuridica svolta a partire dalla con-siderazione dei diritti dellinfanzia e basatasulla propria esperienza, in cui si mettevanoin evidenza i potenziali rischi di violazionedei diritti dei minori conseguenti allentrata

    in vigore di alcune norme in essi contenuti18

    .Verranno analizzate di seguito le disposizio-

    ni della L. 94/2009 che maggiormente incido-no sulla condizione giuridica dei minori stra-nieri non accompagnati, anche al raggiungi-mento della maggiore et,nonch precedenti

    disposizioni che aggravano la condizione deiminori stranieri autori di reato: la conversione del permesso di soggiorno

    al compimento della maggiore et, sensidellart. 32 D. Lgs. 286/98 come modificatodallart.1, comma 22, lett. v) L. 94/2009;

    la contestazione del reato di ingresso e sog-giorno illegale, configurante il reato di c.d.

    clandestinit a norma dellart.10 bis T.U.Im-migrazione, introdotto dallart. comma 16L. 94/2009;

    la contestazione dellaggravante di clandesti-nit nei confronti di minori stranieri autoridi reato,come introdotto dalla L.125/200819

    e disciplinato nellart. 61 n.11 bis c.p.

    2.1 LA CONVERSIONEDEL PERMESSO DI SOGGIORNO AL

    COMPIMENTO DELLA MAGGIORE ETEX ART. 32 D. LGS. 286/98

    Ai sensi del novellato art. 32 D. Lgs. 286/98,salvo il caso in cui al minore straniero sia sta-ta riconosciuta la protezione internazionale20,la permanenza regolare sul territorio dopo ilcompimento della maggiore et sar possibilesolo nel caso in cui il minore sia presente inItalia da almeno tre anni e abbia seguito unpercorso di integrazione sociale di due annipresso un ente riconosciuto In particolare la

    norma dispone che 1.Al compimento dellamaggiore et, allo straniero nei cui confron-

    ti sono state applicate le disposizioni di cui

    allarticolo 31, commi 1 e 2, e fermo restan-

    do quanto previsto dal comma 1 bis, ai mi-

    nori che sono stati affidati ai sensi dellarti-

    colo 2 della legge 4 maggio 1983 n.184, pu

    essere rilasciato un permesso di soggiorno

    per motivi di studio, di accesso al lavoro, di

    lavoro subordinato o autonomo, per esigen-

    ze sanitarie o di cura. Il permesso di sog-

    giorno per accesso al lavoro prescinde dalpossesso dei requisiti di cui allart. 23.

    1 bis Il permesso di soggiorno di cui al

    comma 1 pu essere rilasciato per motivi di

    studio, di accesso al lavoro ovvero di lavoro

    subordinato o autonomo. Al compimento

    18 Il documento di osservazioni eproposte al DDL AS 733-AC2180

    scaricabile al seguente linkhttp://www.savethechildren.it/enews/assets_conslegale_0907/eNews_diritti_ai_margini_200907.html

    19 Laggravante era introdottaoriginariamente dallart. 1 D.L.92/2008.

    20 Le definizioni di asilo politico cherilevano allinterno del sistemalegislativo italiano sono quellerichiamate dalla Cartacostituzionale e dalla Convenzionedi Ginevra del 1951 relativa allo

    status dei rifugiati. Recentementeil D. Lgs. 251/2007 ha introdottonellordinamento lo status diprotezione sussidiaria, che puessere riconosciuto quando inluogo del rischio di persecuzione,il richiedente teme un dannograve.Secondo lart. 1 della Convenzionedi Ginevra del 1951 si considerarifugiato colui che ()temendo a ragione di essere

    perseguitato per motivi di razza,

    religione, nazionalit,

    appartenenza ad un determinatogruppo sociale o per le sueopinioni politiche, si trova fuori

    dal Paese di cui cittadino enon pu o non vuole, a causa di

    questo timore, avvalersi dellaprotezione di questo Paese.

    Secondo quanto previsto dallart.10 comma 3, della Costituzione ildiritto di asilo nel territorioitaliano riconosciuto allostraniero, al quale sia impeditonel suo paese leffettivo eserciziodelle libert democratiche

    garantite dalla Costituzioneitaliana, () secondo le

    condizioni stabilite dalla legge. Ilcittadino straniero ha quindi lapossibilit di richiedere protezioneallo Stato italiano o presentandounistanza al Tribunale ordinariodel luogo di domicilio, quando lostesso ritiene di rientrare nelladefinizione contenuta nellart. 10,comma 3 della Costituzione;ovvero presentando domanda diprotezione internazionaleseguendo la procedure descrittaallinterno del D.lgs. 25/2008; in

    questo caso

    pag 9

    2.Quadro Giuridico. Il pacchetto sicurezza

    e la Legge 94/2009:quale sicurezzaper i minori stranieri non accompagnati?

    segue >

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    della maggiore et sempre che non si inter-

    venuta una decisione del Comitato per i mi-

    nori stranieri di cui allarticolo 33, ai mino-

    ri stranieri non accompagnati, affidati ai

    sensi dellarticolo 2 della legge 184/83, ovve-

    ro sottoposti a tutela, che siano stati ammes-

    si per un periodo non inferiore a due anni

    in un progetto di integrazione sociale e civi-

    le gestito da un ente pubblico o privato che

    abbia rappresentanza nazionale e che co-

    munque sia iscritto nel registro istituito pres-

    so la Presidenza del Consiglio dei ministri ai

    sensi dellarticolo 52 decreto del Presidente

    della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.

    1 ter.Lente gestore dei progetti deve garan-tire e provare con idonea documentazione,

    al momento del compimento della maggio-

    re et del minore straniero di cui al comma

    1 bis, che linteressato si trova sul territorio

    nazionale da non meno di tre anni, che ha

    seguito il progetto per non meno di due an-

    ni, ha la disponibilit di un alloggio e fre-

    quenta corsi di studio ovvero svolge attivit

    lavorativa retribuita nelle forme e con le

    modalit previste dalla legge italiana, ovve-

    ro iin possesso di contratto di lavoro an-che se non ancora iniziato.

    1 quater [].

    Il primo dato che emerge dalla norma quello secondo cui i minori stranieri pur sot-toposti ad affidamento o tutela potranno ri-manere in Italia al compimento della maggio-re et solo nel caso in cui siano stati ammessiper un periodo non inferiore a due anni ad unprogetto di integrazione sociale e civile.Si in-tende cos superare linterpretazione che laCorte Costituzionale aveva dato, nel rispetto

    dei principi generali dellordinamento riguar-do alla condizione dei minori anche stranieri.La giurisprudenza negli ultimi anni aveva for-nito uninterpretazione costituzionalmenteorientata delle previsioni contenute nellart.32 D. Lgs. 286/98, cos come modificato dal-lentrata in vigore della L. 189/2002 (cd. Bos-si-Fini),la cui ratio era quella di ridurre drasti-camente le possibilit di conversione del per-messo di soggiorno al compimento della mag-giore et,introducendo per la prima volta i re-

    quisiti temporali dei due anni di percorso diintegrazione e tre anni di permanenza.

    La giurisprudenza aveva infatti stabilito tralaltro i seguenti principi21: non discriminazione ai fini del rilascio del

    permesso di soggiorno alla maggiore et di

    minori sottoposti a tutela.Equiparazione traquesti ultimi e minori affidati ai sensi del-lart. 2 e 4 L. 184/1983 e ss.mm..Alternativi-t e non cumulabilit dei requisiti tempora-li di cui al comma 1bis e 1 ter art.32 D.Lgs.286/98 (Corte costituzionale, sentenzan. 198 del 5.6.200322; Corte costituzio-nale 16.07.2004 n.234). Tale orientamen-to era stato peraltro recepito dalla circolaredel Ministero dellInterno del 28 marzo2008 in materia di problematiche concer-nenti il titolo di soggiorno per motivi di fa-miglia del minore ultraquattordicenne,non-ch la conversione del permesso di soggior-

    no e il rinnovo del permesso di soggiornoper motivi familiari al compimento dellamaggiore et;

    non discriminazione ai fini del rilascio delpermesso di soggiorno di minori in tutela oaffidamento al Servizio Sociale (Consigliodi Stato sezione VI, sentenza n. 2437del 22.4.2008, Consiglio di Stato, sezio-ne VI, n. 1540 del 5.4.2007, Consiglio diStato, sez. IV, n. 6525 del 18.12.2007);

    non discriminazione ai fini del rilascio del

    permesso di soggiorno al compimento del-la maggiore et di minori affidati di fatto alparente entro il IV grado durante la minoreet ex art. 9 L. 184/1983, in quanto nonidentificabili come minori stranieri non ac-compagnati (Corte cost., sent. n. 198/2003,T.A.R. Lombardia, sede di Milano, sen-tenza n. 1847 del 27.5.2008, T.A.R. Lom- bardia, sede di Milano, sentenza n.1766 del 27.3.2008, T.A.R. Lombardia,sede di Brescia, sentenza n. 1741dell1.12.2004, T.A.R. Abruzzo, senten-

    za n. 85 del 21.2.2006); irretroattivit della normativa introdotta

    dalla L. 189/2002 (cd. Bossi-Fini) in materiadi minori stranieri non accompagnati, ri-marcando limpossibilit di applicare lanorma di cui si tratta a soggetti che abbianocompiuto la maggiore et prima della suaentrata in vigore, ovvero entro i successividue anni. Con sentenza n. 2951/2009,infatti, il Consiglio di Stato, rifacendosi aprecedenti giurisprudenziali, ha stabilito

    che fornendo alla norma unefficacia retro-attiva,la norma stessa imporrebbe un adem-pimento impossibile e che invece lart. 32,co.1 bis, del D.Lgs.286/98,consente la tra-sformazione del permesso di soggiorno inpermesso per motivi di lavoro per i minori

    la domanda verr esaminata dauna Commissione Territoriale per

    il riconoscimento della protezioneinternazionale. La procedura peril riconoscimento della protezioneinternazionale comunque quellaa cui il cittadino straniero ha pifacilmente accesso, in quantodirettamente disciplinata dallalegge.

    21 Per maggiori approfondimenti sunormativa e giurisprudenzaprecedenti alla riforma, vediTutela e protezione dei minorimigranti in situazioni di rischio.Guida pratica per operatori e

    giurisprudenza, EdizionidellAssemblea, ottobre 2009, acura di Save the Children Italia elUfficio del Difensore Civico dellaRegione Toscana.

    22 La Corte Costituzionale, investitadella questione di legittimitcostituzionale dellart. 32 TU286/98 nella parte in cui nonprevede che, al compimento dellamaggiore et, il permesso disoggiorno possa essere rilasciatoanche nei confronti di minoristranieri sottoposti a tutela, aisensi degli artt. 343 e seguenti delcodice civile, ha emesso unasentenza interpretativa di rigetto,adottando linterpretazione pifavorevole al minore. In particolareha dichiarato non fondata laquestione sollevata in riferimentoallart. 3 della Costituzione,invitando ad adottare qualecanone ermeneutico preminente, ilprincipio di supremaziacostituzionale che imponeallinterprete di optare, fra pisoluzioni astrattamente possibili,per quella che rende la

    disposizione conforme aCostituzione e concludendo che ladisposizione del comma 1 dellart.32 del d. lgs. 25 luglio 1998, n.286 va riferita anche ai minoristranieri sottoposti a tutela. inoltre da rilevare che la sentenzain parola ha assegnato alledisposizioni di cui allart. 25 L.189/2002 un carattere integrativo,e non modificativo, rispetto allart.32 TU 286/98. Ne consegue che ilpermesso di soggiorno pu essererilasciato anche ai minori stranieri

    non accompagnati

    pag 10

    2. Quadro Giuridico. Ilpacchetto sicurezza

    e la Legge 94/2009:quale sicurezza

    per i minori stranierinon accompagnati?

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    che,pur non avendo seguito i progetti di in-tegrazione ivi disciplinati, abbiano raggiun-to la maggiore et prima o entro due annidalla sua entrata in vigore.

    Nel caso delle nuove disposizioni introdottecon la L. 94/2009, va rispettato il medesimocriterio, ossia esse non debbono essere appli-cate ai minori stranieri non accompagnati pre-senti sul territorio, sottoposti a tutela o affida-ti ai sensi dellart. 2 L. 184/1983, che compia-no la maggiore et prima dell8 agosto 2011.Di conseguenza a questi minori non dovrebbeessere chiesta la dimostrazione della parteci-

    pazione ad un progetto di integrazione socialee civile di due anni, ai fini del rilascio del per-messo di soggiorno ai sensi dellart. 32 D.Lgs.286/98,comera previsto dallo stesso articolo,nella corretta lettura offerta dalla Corte Costi-tuzionale. Save the Children ritiene pertantoche debba trovare applicazione il regime pre-vigente nei confronti dei minori che compio-no la maggiore et entro due anni dallentratain vigore della riforma, per dare modo di ma-turare il requisito della partecipazione al per-

    corso di integrazione previsto dalla norma.

    Save the Children ritiene che le conseguen-ze della riformulazione dellart.32,come si di-ceva correttive rispetto ai prevalenti orienta-menti giurisprudenziali sopra delineati, po-trebbero essere ingenti dal momento che unalarga percentuale di minori stranieri non ac-compagnati attualmente presenti sul territo-rio nazionale ricompresa nella fascia detche va dai 16 ai 17 anni23. Per questo motivoSave the Children ritiene sia urgente che le

    istituzioni competenti pongano rimedio al-meno in punto di regime transitorio, al fine dievitare che migliaia di minori stranieri gi pre-senti in Italia, vi rimangano in qualit di irre-golari, soggetti a denuncia e drammaticamen-te esposti al rischio di sfruttamento e abuso,anche lavorativo,da parte della criminalit or-ganizzata, in ragione anche della loro giovaneet. Dopotutto la tutela di questi soggetti an-che dopo il compimento della maggiore ettrova le sue radici nella necessit di protezio-

    ne dellinfanzia riconosciuta in generale dal-lart. 31 della Costituzione24.

    Oltre le rischiose conseguenze sopra deli-neate,si profila uno spreco ingiustificato di ri-sorse in violazione dellart.97 della Costituzio-ne, che stabilisce il principio del buon anda-

    mento della Pubblica Amministrazione, valuta-bile secondo, inter alia, i criteri di economici-t, efficacia, efficienza e miglior contempera-mento di diversi interessi. Il divieto di espul-sione del minore straniero, salvo il caso di pe-ricolosit sociale o in cui faccia seguito allaffi-datario o ai genitori espulsi25, impone infattiagli Enti locali di mettere in atto le proceduredi protezione previste dallordinamento a fa-vore di tutti i minori in stato di abbandono,aisensi dellart.37 bis L.184/1983 e ss.mm.26,os-sia in via durgenza il collocamento in luogo si-curo ai sensi dellart. 403 c.c. e la nomina deltutore ai sensi dellart. 343 c.c.. Il tutore, indi-

    viduato di solito nella figura del Sindaco del-lEnte locale dove il minore viene rintracciato,ha il dovere di assicurare al minore stesso ilmantenimento, leducazione e listruzione aisensi dellart. 147 c.c.sino al compimento del-la maggiore et e, a determinate condizioni, lapossibilit di provvedervi sino al ventunesimoanno di et (c.d. prosieguo amministrativo aisensi del combinato disposto degli artt. 29R.D.L.vo 1404/34 e 23 L. 39/7527). evidentepertanto che gli Enti locali investono e conti-

    nueranno ad investire, indipendentementedalle possibilit di conversione del permessodi soggiorno ai diciotto anni,cospicue risorsein termini di capitale umano e finanziario.

    I minori inseriti in nuclei familiari con unprovvedimento di affidamento o tutela sonoin ogni caso da trattare al pari dei figli natura-li, in base alla equiparazione prevista dallart.29 comma 2 del D.Lgs.286/9828. infatti pur vero che lequiparazione assicurata ai finidel ricongiungimento familiare, ma questoistituto altro non deve considerarsi che una

    delle forme in cui il nostro ordinamento ga-rantisce il diritto allunit familiare. In casocontrario si opererebbe uningiustificata di-stinzione tra figure il parente entro il IV gra-do e laffidatario o il tutore - che hanno il me-desimo dovere/potere di esercizio della pote-st genitoriale nei confronti del minore. Aquestultimo, in tutti i casi in cui sia effettiva-mente inserito in un nucleo familiare,dovreb-be quindi essere rilasciato un permesso disoggiorno per motivi familiari, in luogo di

    quello per minore et, convertibile alla mag-giore et ai sensi degli articoli 31 e 32 comma1 per motivo di studio, lavoro D. Lgs.286/98,per esigenze sanitarie o di cura.

    Sulla base delle suesposte considerazioni, lemodifiche introdotte con L. 94/2009 potreb-

    che siano stati ammessi per unperiodo non inferiore a due anni

    in un progetto di integrazionesociale e civile(Corte Cost. sent.198/2003).

    23 Vedi paragrafo 1.24 Sul punto vedi L. Miazzi, G. Perin,

    Legge n. 94/2009: peggioraanche la condizione dei minoristranieri, in Diritto, Immigrazionee Cittadinanza, anno IX, n.4/2009, Franco Angeli Editore.

    25 Art. 19 D. Lgs. 286/98, co. 2, lett.a). Nel caso di accertatapericolosit sociale del minorelespulsione disposta dal

    Tribunale per i minorennicompetente per territorio. Nelcaso di soggetti esercenti lapotest genitoriale sul minore,questultimo di solito segue laloro condizione giuridica in casodi espulsione o respingimento, atutela del diritto allunitfamiliare.

    26 lart. 37-bis della L. 184/1983dispone che al minore stranieroche si trova nello Stato insituazione di abbandono siapplica la legge italiana inmateria di adozione, diaffidamento e di provvedimentinecessari in caso di urgenza.

    27 Il T.M., su richiesta del ServizioSociale, pu disporre un prosieguoamministrativo oltre i 18 anniattraverso lapertura di unprocedimento ex art. 25 RDL20.7.1934 n. 1404 che determinauna situazione di presa in caricodi tipo assistenziale fino alcompimento del 21 anno di et.Listituto era statooriginariamente introdotto nelnostro ordinamento per poterproseguire lintervento correttivonei confronti di soggetti autori direato , divenuti maggiorenni nelcorso dellespiazione della pena.Oggi appare quanto maiopportuno un ripensamento dellafunzione del prosieguoamministrativo, in unottica diconclusione del processo diintegrazione del minore straniero.

    28 Per uninterpretazione difformevedi L. Miazzi, G. Perin, articolocitato.

    pag 11

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    bero produrre leffetto di differenziare il trat-tamento,alla maggiore et, della situazione diminori soggetti alle stesse forme di protezio-ne, a seconda che siano accolti in struttura oin famiglia. In merito utile segnalare che se-condo la L. 184/1983 e ss. mm. linserimentoin struttura ammesso solo ove non sia pos-sibile laffidamento familiare e che questa vianon spesso praticata non certo per condi-zioni che afferiscono al minore,bens per unamancanza di risorse del territorio.Tale ultimaconsiderazione impone di valutare le modifi-che apportate dalla L.94/2009 allart.32 sottoil profilo dellillegittimit costituzionale per

    violazione del principio di uguaglianza,qualepari trattamento di situazioni analoghe (art.3Cost.29;), in relazione agli obblighi di solidarie-t sociale dellItalia (art. 2 cost.), e agli obbli-ghi di protezione dellinfanzia e del diritto deiminori ad essere educati, istruiti e mantenutianche quando non hanno una famiglia (artt.30 e 31 Cost.).

    2.2 LA CONDIZIONE GIURIDICA DEI

    MINORI DI CITTADINANZA EGIZIANA

    Nellesaminare gli effetti diretti ed indirettiche discendono dalle modifiche apportate daalcune disposizioni della L.94/2009,unatten-zione particolare deve essere rivolta ai mino-ri egiziani che rappresentano il 14% dei mino-ri migranti presenti nella banca dati del Comi-tato per i Minori Stranieri al 30 settembre200930.

    Quello che qui rileva la cittadinanza diquesti minori, intesa come posizione soggetti-

    va dalla quale discendono diritti e doveri po-litici di cui il cittadino di uno Stato continuaad essere portatore anche quando si trovafuori dal suo Paese di origine.

    Non potendoci soffermare su di un appro-fondimento di tipo comparatistico tra il siste-ma giuridico italiano e quello egiziano (o me-glio islamico), ci limiteremo in questa sede arichiamare quegli aspetti giuridici che risulta-no maggiormente rilevanti alla luce del dirit-to privato internazionale.

    Il pluralismo giuridico,lesistenza cio di di-versi ordinamenti giuridici,pu infatti solleva-re conflitti e criticit. Questo, di fatto, quel-lo che accade quando uno stesso istituto ouno status personale la minore et,ad esem-pio - viene disciplinato da un ordinamento

    straniero in maniera diversa rispetto a quantoprevisto dallordinamento interno, cio dalPaese ospitante in cui si trova il cittadino stra-niero. In base a quanto previsto dalla legisla-zione egiziana31 la maggiore et - intesa comeacquisto della piena capacit di agire- si rag-giunge al compimento del ventunesimo annodi et mentre,come sappiamo,secondo lordi-namento italiano32 la maggiore et si raggiun-ge al compimento del diciottesimo anno.

    La presenza sul territorio italiano di minoriegiziani ci pone, in sostanza, dinnanzi ad unconflitto di norme, risolvibile positivamentecon il ricorso alla legge di Riforma del siste-

    ma italiano di diritto internazionale privatodel 31 maggio 1995,n. 218.

    Lart. 42 della L. 218/95 prevede infatti chela protezione dei minori debba essere inogni caso regolata dalla Convenzione del 5

    ottobre 1961, sulla competenza delle autori-

    t e sulla legge applicabile in materia di

    protezione dei minori, resa esecutiva con la

    legge 24 ottobre 1980, n. 742.Le disposizio-

    ni della Convenzione si applicano anche al-

    le persone considerate minori soltanto dal-

    la loro legge nazionale, nonch alle personela cui residenza abituale non si trova in

    uno degli stati contraenti33. Lart. 42 contie-ne un rinvio recettizio con il quale le disposi-zioni della citata Convenzione entrano a farparte del corpus dellordinamento italiano34. bene tenere presente che la ConvenzionedellAja del 1961 stata ratificata e resa esecu-tiva in Italia con la L. 24 ottobre 1980,n. 742,ragione per cui le disposizioni in essa conte-nute sono state recepite dal nostro ordina-mento giuridico e si inseriscono nel quadro

    generale della normativa a tutela dei minori.Rispetto allambito di applicazione, si richia-ma quanto previsto dallart.12 della summen-zionata Convenzione, secondo cui Ai finidellapplicazione della stessa Convenzione

    per minore si intende qualsiasi persona che

    ha tale qualit sia secondo la legislazione

    interna dello Stato di cui cittadino, sia se-

    condo la legislazione interna dello Stato di

    sua abituale residenza. Lart. 1 della Con- venzione dellAja del 1961 chiarisce inoltre

    come alle autorit giudiziarie ed amministrati-ve dello Stato di residenza abituale del mino-re sia riconosciuta la competenza ad adottarele misure di protezione a tutela dello stessominore. Nelladottare i provvedimenti neces-sari, le autorit preposte dovranno natural-

    29 La questione come riportatonel testo - era stata gi

    affrontata dalla CorteCostituzionale in materia diconversione del permesso disoggiorno di minori sottoposti atutela, rispetto a quelli sottopostiad affidamento.

    30 Vedi paragrafo 1.31 Costituzione egiziana, art. 44 del

    Codice Civile egiziano.32 Art. 2 c.c.33 La Convenzione dellAia del 1996,

    concernente la competenza, lalegge applicabile, ilriconoscimento, lesecuzione e la

    cooperazione in materia diresponsabilit genitoriale e dimisure di protezione dei minori,di revisione di quella del 1961,ha superato tale possibilit,stabilendo che la Convenzione siapplica ai minori dal momentodella loro nascita fino alraggiungimento dellet di 18anni. LItalia ha firmato laconvenzione del 1996, tuttavianon la ha ancora ratificata,quindi la stessa non in vigoreper lItalia.

    34

    A tale proposito si richiamaanche quanto previsto dallastessa Costituzione allart. 10, c. 2secondo cui La condizionegiuridica dello straniero

    regolata dalla legge in conformitdelle norme e dei trattati

    internazionali.

    pag 12

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    mente far riferimento alle misure previste dal-la propria legislazione interna (art. 2). In par-ticolare si richiama lart. 9 della Convenzioneche precisa come In tutti i casi di urgenza,le autorit di ogni Stato contraente, sul ter-

    ritorio del quale si trovano il minore o dei

    beni ad esso appartenenti, adottano le ne-

    cessarie misure di protezione. Le misure

    adottate in applicazione del precedente ca-

    poverso cesseranno, salvi i loro effetti defini-

    tivi, non appena le autorit competenti ai

    sensi della presente Convenzione avranno

    adottato le misure imposte dalla situazio-

    ne.

    Con particolare riferimento alla realt roma-na, dalla ricerca condotta sul campo, statopossibile registrare che generalmente i mino-ri egiziani non accompagnati, collocati nellecomunit di accoglienza sono stati destinataridi decreti di tutela validi fino al compimentodel ventunesimo anno di et. Il Giudice Tute-lare del Tribunale Ordinario di Roma ha di fat-to agito alla luce del combinato disposto del-le disposizioni della Convenzione dellAja del1961 nonch di quelle disposizioni della L.

    218/95 che abbiamo sopra richiamate,giun-gendo infine alladozione di un decreto di tu-tela a sensi degli artt.343,346 e 354 del c.c.

    Ciononostante la posizione della Questuradi Roma e dello stesso Ente Locale lascia spa-zio a prassi ancora poco chiare, sollevandoquesiti a cui non sono state date risposte con-crete. Ci premesso, allo stato attuale, non possibile dare una lettura univoca della situa-zione che presenta non poche difficolt inmerito alla regolarizzazione della posizioneamministrativa del minore egiziano che ha

    pi di 18 anni e meno di 21: ad oggi le istan-ze di rinnovo di permesso di soggiorno avan-zate dai minori egiziani non accompagnati al-lUfficio Immigrazione della Questura di Ro-ma risultano sospese35.

    2.3 IL REATO DI INGRESSO ESOGGIORNO ILLEGALE EX ART. 10 BISD. LGS. 286/98 E LA CONTESTAZIONEDELLAGGRAVANTE DI CLANDESTINIT

    NEI CONFRONTI DI MINORI STRANIERIAUTORI DI REATO EX ART. 61, COMMA1, NUMERO 11 BIS, C.P.

    La riforma della L. 94/2009 introduce il reatodi ingresso e soggiorno illegale nel territorio

    dello Stato. Lart. 10 bis del D. Lgs. 286/98 di-spone infatti: Salvo che il fatto costituiscapi grave reato, lo straniero che fa ingresso

    ovvero si trattiene nel territorio dello Stato,

    in violazione delle disposizioni del presente

    Testo Unico, nonch di quelle di cui allart.

    1 della L.28.5.2007, n.68, punito con lam-

    menda da 5.000 a 10.000 E.Al reato di cui

    al presente comma non si applica lart. 162

    c.p..

    La norma punisce due fattispecie ingressoe permanenza prima considerate come unmero illecito amministrativo, le cui conse-

    guenze si ravvisavano nelladozione del prov-vedimento di espulsione. Il reato si caratteriz-za per la previsione di un rito speciale contermini a difesa particolarmente ridotti davan-ti al Giudice di Pace, per lintroduzione del-lespulsione come sanzione sostitutiva dellapena pecuniaria, peraltro non soggetta adoblazione36, per limpossibilit per lAutoritGiudiziaria di invocare motivi ostativi allado-zione del provvedimento di espulsione. Se-condo quanto affermato da alcuni autorevoli

    giuristi sembrerebbe che la ratio del legislato-re sia quella di prevedere una nuova ipotesiper lallontanamento dal territorio dello Sta-to, senza che questo conduca necessariamen-te ad un sistema degli allontanamenti pi effi-cace e pi efficiente37.

    Diversi profili di incostituzionalit sono sta-ti rilevati dalla dottrina, in particolare in ordi-ne alla penalizzazione di una condizione sog-gettiva il mancato possesso di titoli autoriz-zativi al soggiorno non immediatamente ri-

    conducibile a coefficienti di pericolosit, ne-anche in via di presunzione e al contrasto conil principio di personalit della responsabilitpenale e con il divieto di discriminazione,non prevedendo lart. 10 bis alcuna clausoladi garanzia e salvaguardia che giustifichino lamancata osservanza della norma38.

    In merito allapplicabilit della norma inquestione ai minorenni e in particolare aiminori stranieri non accompagnati non vi

    sono ancora interpretazioni univoche e taleeterogeneit di posizioni si sostanzia in orien-tamenti diversi a seconda delle Procure cheesercitano lazione penale.

    La norma non prevede una deroga specificaper i minorenni, cos come dispone invece

    35 Almeno in un caso listanza stata dichiarata improcedibile.

    36

    Causa di estinzione del reato aisensi dellart. 162 c.p., medianteil pagamento in forma ridottadella contravvenzione.

    37 Sul punto vedi, tra gli altri, C.Reinoldi, I nuovi reati di ngressoe di permanenza illegale dellostraniero nel territorio delloStato, in Diritto, Immigrazione,Cittadinanza, anno XI, n. 4/2009.

    38 Per un approfondimento C.Reinoldi, citato.

    pag 13

    2. Quadro Giuridico. Ilpacchetto sicurezza

    e la Legge 94/2009:quale sicurezza

    per i minori stranierinon accompagnati?

  • 8/9/2019 Pacchetto Sicurezza e Minori

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    per i richiedenti la protezione internazionale,per i quali il procedimento viene iscritto e so-speso in attesa dellesito della domanda di ri-conoscimento della protezione. Innanzi tuttova detto che la competenza di natura funzio-nale ai sensi dellart. 3 DPR 448/1988 e quin-di il giudizio si instaurer innanzi al Tribunaleper i minorenni. Certo che la disposizionenon sembra affatto pensataper i minorenni:se vero, come si citava in precedenza, chelobiettivo ultimo dellart. 10 bis sarebbe rap-presentato dalla facolt di comminare unanuova espulsione, occorre rilevare che si trat-ta di un provvedimento impossibile da appli-

    care nei confronti dei minorenni,che godonoinvece del divieto di allontanamento di cui al-lart. 19 del D.Lgs.286/9839.Proprio sulla basedi tale divieto, il nostro ordinamento ha previ-sto il rilascio di un permesso di soggiorno perminore et40, attraverso il quale il minorennepotr beneficiare delle forme di protezione atutela del minore in stato di abbandono previ-ste dalla legislazione nazionale ed internazio-nale. Peraltro i principi dellordinamento pe-nale minorile, che tendono allinclusione del

    minore autore di reato nella societ e per cistesso identificano la detenzione come ultimarisorsa,mal si conciliano con lapplicazione diun reato che persegue palesemente lesclu-sione dellindividuo dalla societ di accoglien-za.

    Una binomio inconciliabile, protezione/espulsione,che rende il reato di fatto inapplica-bile ai minorenni,sia per quanto riguarda la fat-tispecie dellingresso che quella della perma-nenza. Come questa inapplicabilit si concilie-r invece con lobbligatoriet dellazione pena-

    le, potremo capirlo solo esaminando le prassiin atto sul territorio,che,come anticipato,sonoancora molto eterogenee.

    La dottrina ipotizza per il momento liscri-zione del reato, con una pronuncia di assolu-zione perch il fatto non sussiste nel caso disoggiorno illegale,e di non luogo a procederenel caso di ingresso illegale41.

    In proposito Save the Children esprime for-te preoccupazione dal momento che lirrigi-dimento della normativa per la conversionedel permesso di soggiorno alla maggiore et,lestrema attenzione posta alla questione del-laccertamento dellet in chiave restrittiva,gli allontanamenti dei minori comunitari di-sposti dal Ministero dellInterno42 sembranoconfigurare una gestione della presenza dei

    minori stranieri (comunitari e non comunita-ri) sul territorio nazionale in unottica di ordi-ne pubblico piuttosto che di solidariet socia-le, in vista di una pi complessa riforma dellamateria,che potrebbe condurci verso una leg-ge speciale per i minori stranieri.

    In questo senso si fa riferimento nel pre-sente studio anche allipotesi dellaggravan-te della clandestinit nel caso di commissio-ne di reati da parte del minore straniero, exart. 61 n. 11 bis c.p. (norma introdotta dalla

    legge 125/08 e precisata, quanto ai soggettiattivi, dalla L. 94/2009).Anche questa dispo-sizione non prevede deroghe per i minoren-ni. Peraltro stato sottolineato43 come in ca-so di archiviazione per il reato di ingresso esoggiorno illegale di cui sopra, si configure-rebbe una contraddizione interna allordina-mento, nei termini della relazione tra laclandestinit come autonomo titolo di reato(inapplicabile ai minorenni, come si dicevasopra) e la clandestinit come aggravantenei confronti di minori stranieri autori di al-

    tro reato, contraddizione che porterebbe adinvocare una non applicabilit anche del-laggravante.

    39 Vedi paragrafo precedente.40 Art. 28 DPR 394/1999.41

    Sul punto vedi L. Miazzi e G.Perin, articolo citato.42 Lart. 19 TU 286/98 prevede

    invece che in caso di espulsionedi minore extracomunitario,competente ad adottare ilprovvedimento sia il Tribunale peri minorenni.

    43 XXVIII Convegno nazionale,Infanzia e diritti al tempo dellacrisi:verso una nuova giustizia peri minori e la famiglia, Sessionedi studio su minori stranieri nonaccompagnati, su

    www.minoriefamiglia.it

    pag 14

    2. Quadro Giuridico. Ilpacchetto sicurezza

    e la Legge 94/2009:quale sicurezza

    per i minori stranierinon accompagnati?

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    Le precedenti sezioni di questa ri-cerca danno conto del quadrogiuridico di riferimento permuovere verso lo svolgimento di intervistemirate ad operatori del settore.

    A partire dalle problematiche delineate pre-cedentemente, si inteso verificare nelle varierealt metropolitane quali fossero i primi

    orientamenti interpretativi e attuativi delle nor-me.La ricerca ha avuto, tra laltro,come obiet-tivo unanalisi del fenomeno migratorio legatoai minori stranieri non accompagnati che fossenon meramente focalizzata su risposte tecnico-giuridiche, ma che tenesse conto qualitativa-mente di effetti indiretti in punto di inclusionesociale che si stanno verificando o potrebberoverificarsi in conseguenza dellapplicazione dialcune disposizioni della L. 94/2009.

    3.1 ROMA

    I risvolti attuativi della L. 94/2009 sul terri-torio del capoluogo laziale sono ancora di dif-ficile valutazione a fronte della mancanza didati elaborati per lanno 2009.

    A dicembre 2009 sono stati segnalati: 1234 minori stranieri44 in carico allEnte lo-

    cale durante lanno in corso di questi 1055 di sesso maschile e 177 di

    sesso femminile 897 minori ricompresi nella fascia det che

    va dai 15 ai 17 anni 6 dinieghi di conversione del permesso no-

    tificati tra dicembre 2009 e gennaio 2010 (1Questura di Frosinone, 5 Questura deLAquila45 ). Almeno due dinieghi sono statinotificati anche a fronte di istanze di rinno- vo presentate prima dellentrata in vigoredella L. 94/2009.

    Pur in assenza di elaborazioni statistiche de-finitive sui dati del 2009 e nonostante le in-certezze legate allinterpretazione e allattua-zione delle nuove disposizioni, i testimoni pri-vilegiati intervistati a Roma stimano che in ca-so di applicazione puntuale della L.94/2009 e

    di interpretazione letterale di tale norma, pidell80% dei minori stranieri non accompa-gnatipresenti sul territorio e in carico allEntelocale non sarebbero in grado di convertire ilproprio permesso di soggiorno al raggiungi-mento della maggiore et.

    La Questura di Roma non ha ancora fornito

    linee guida agli operatori sui nuovi profili at-tuativi della legge, nonostante le principali as-sociazioni impegnate sulla tematica abbianogi da lungo tempo chiesto chiarimenti. Sicu-ramente lentrata in vigore della legge ha giimplicato un maggior rigore procedurale, tan-to che al momento le richieste di conversionegi inoltrate sono poste in sospeso ed spes-so richiesta un integrazione documentale.

    Con riferimento al reato di ingresso e

    soggiorno illegale e alla contestazionedellaggravante ad oggi non risulta ufficial-mente sul territorio alcuna contestazione neiconfronti di minori.

    Per quanto riguarda gli effetti indiretti ildato pi importante confermato da tutti gliintervistati sicuramente labbassamento del-let dei minori stranieri non accompagnatiche giungono sul territorio: sembra gi possi-bile rimarcare una prima f lessione dellet deiminori contattati o presi in carico. Natural-

    mente le ricadute di questo fenomeno sonouna delle preoccupazioni principali deglistessi operatori, espresse anche da Save theChildren durante liter legislativo del cd. ddlsicurezza; minori pi piccoli sono maggior-mente esposti ai rischi derivanti dal percorsomigratorio, cos come rispetto a quelli legatialla criminalit organizzata,al fenomeno dellatratta ed allo sfruttamento lavorativo.

    La realt metropolitana di Roma - vista lalta

    concentrazione di comunit straniere resi-denti sul territorio e le maggiori possibilit diinserimento lavorativo- pu essere considera-ta, nel quadro del progetto migratorio di mol-ti minori, come una citt di arrivo e non ditransito, ossia una citt dove il minore inten-

    44 Nel numero sono conteggiatianche circa 200 minori

    comunitari, la cui condizionegiuridica non varia in relazionealle disposizioni della L. 94/2009oggetto del presente studio. Sonoconteggiati inoltre i richiedentiasilo e titolari di protezioneinternazionale, cos come accadeper gli altri Enti locali.

    45 Si tratta di minori collocati dalComune di Roma fuori provinciao fuori regione, ma cherimangono comunque in carico alComune stesso.

    pag 15

    3.La ricognizione sul campo.Limpatto della

    Legge 94/2009 nei confronti dei minori stranierinon accompagnati:cinque realt italiane

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    de stabilirsi a lungo termine, il che implicauna diversa connotazione del fenomeno del-lallontanamento dalle comunit, che risultariguardare in modo marginale in particolare iminori rumeni (successivamente allingressodella Romania nella UE),estranei allambito dioperativit della legge.

    I minori stranieri non accompagnati sul ter-ritorio romano hanno possibilit di inseri-mento socio-lavorativo superiori rispetto adaltre realt italiane, il che incide fortementesulla loro partecipazione attiva ad un percor-so di integrazione e, almeno fino ad ora, hacontribuito a rafforzare la loro fiducia nelle

    istituzioni e nellintero percorso di regolariz-zazione.

    Il coefficiente di integrazione socio-lavorati-va un elemento importante che pu far ri-flettere su effetti potenzialmente deteriori le-gati allirrigidimento normativo.Infatti pi del70% dei minori in carico,originariamente mo-tivati ad un percorso di integrazione con buo-ne possibilit di successo in termini di inseri-mento lavorativo, rischia di subire comunqueuna condizione di clandestinit al compimen-

    to della maggiore et.A questo si aggiunge il manifestarsi di un ef-fetto indiretto che potrebbe avere forti rica-dute nel senso della marginalizzazione e delladiscriminazione del minore nel mercato dellavoro. stato infatti segnalato che una consa-pevolezza della nuova normativa da parte deipotenziali datori di lavoro e dunque il pre- vedere difficolt per la regolarizzazione delfuturo maggiorenne- mal dispone i primi a fa-vorire linserimento lavorativo del minore incondizioni di legalit e predispone il terreno

    a forme di sfruttamento lavorativo.

    Non da ultimo appare preoccupante la rea-zione suscitata in alcuni casi al momentodella conoscenza anche indiretta da partedei minori delle modifiche introdotte dallaL. 94/2009, e quindi dei possibili ostacoli alperseguimento della regolarizzazione:paura,disagio, aumento della sfiducia nei confrontidelle istituzioni ed in alcuni casi persino fe-nomeni di autolesionismo.

    3.2 PALERMO

    Palermo fotografa solo in parte la comples-sa realt siciliana, quella di regione di sbarco

    e dunque quasi sempre di transito, che da so-la ha accolto nellultimo anno il 34,92% di tut-ti i minori stranieri non accompagnati presen-ti sul territorio italiano46.

    Nel 2009 a Palermo sono stati segnalati/pre-si in carico: 68 minori stranieri non accompagnati, tutti di sesso maschile, ricompresi in una fascia det che va dai 15

    ai 16 anni.

    Di questi circa il 50% si reso irreperibile(prima dellentrata in vigore della L.94/2009,dunque lallontanamento non da ritenersi

    diretto effetto di questultima).

    In merito alla conversione del permessodi soggiorno sono due i dinieghi recenti (co-munque segnalati prima dellentrata in vigoredella legge),e due i casi di affidamento fino ai21 anni secondo lo schema del prosieguo am-ministrativo.

    Eccetto tali casi,ed esclusi i minori allontana-tisi, attualmente sono 13 i minori stranieri chesecondo una lettura puntuale della L. 94/2009

    non avrebbero la possibilit di convertire ilpermesso di soggiorno per mancanza del re-quisito anagrafico in relazione alla presenzasul territorio.

    Occorre per da sottolineare che sul totaledelle quattro comunit del territorio palermi-tano,non sono intervenute nuove prese in ca-rico successivamente all8 agosto. La flessio-ne, legata al drastico calo degli sbarchi, hacomportato un arresto del flusso di minorimigranti.A questo si aggiunge il dato peculia-re della realt siciliana, che in considerazione

    della propria posizione geografica e dei per-corsi migratori, accoglie un altissimo numerodi minori eritrei, dunque richiedenti la prote-zione internazionale.

    Relativamente alla contestazione del rea-to di ingresso e soggiorno illegale e dellaggravante per i minori stranieri autori direato,non risulta ad oggi alcuna segnalazione.

    In termini di effetti indiretti i problemi

    principali registrati in Sicilia -in netta contrap-posizione con il dato di realt urbane dellegrandi citt del centro nord- sono da ricolle-garsi alla natura e al manifestarsi del fenome-no migratorio nella regione.

    Come ricordato la Sicilia, regione di primo

    46 Dati CMS al primo semestre2009.

    pag 16

    3. La ricognizione sulcampo. Limpatto della

    Legge 94/2009 neiconfronti dei minori

    stranieri nonaccompagnati:cinque

    realt italiane

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    approdo del migrante, quasi sempre una re-gione di transito;a questa dinamica non fannoeccezione i minori,segnando unincidenza nel-lallontanamento molto superiore alla media47.

    Problemi strutturali connessi alla difficoltdi conseguire un inserimento lavorativo rego-lare spingono i minori verso altri territori; laconsapevolezza, seppure sommaria, di unamaggiore difficolt per il percorso di integra-zione/regolarizzazione inevitabilmente favori-r una maggiore riluttanza da parte dei mino-ri a perseguire un progetto coerente di inclu-sione sociale e li spinger - in modo ancoramaggiore di quanto non si sia verificato fino

    ad oggi - verso clandestinit, organizzazionicriminali e sfruttamento,anche di tipo lavora-tivo. Sul territorio non risultano aumentati ingenerale fenomeni di intolleranza o discrimi-nazione nei confronti dei minori stranieri.

    3.3 NAPOLI

    Nonostante non si abbiano ancora i dati uf-ficiali per lanno in corso secondo le stime

    del Comune di Napoli sono poco meno di100 i minori stranieri non accompagnati con-tattati/presi in carico nel 2009.

    A dicembre 2009 si registrano: 75 minori stranieri non accompagnati presi

    in carico durante lanno in corso di questi 65 di sesso maschile e 10 di sesso

    femminile 73 su 75 i minori ricompresi nella fascia

    det che va dai 15 ai 17 anni 3 casi di conversione del permesso di sog-

    giorno negli ultimi mesi del 2009 (tutti rela-tivi a situazioni pregresse allentrata in vigo-re della legge,per i quali questultima non dunque stata ritenuta applicabile)

    3 dinieghi di conversione del permesso disoggiorno.

    Dato importante registrato anche a Napolirisulta il calo delle presenze: quasi nulle lenuove presenze nellultimo semestre 2009, inogni caso esigue rispetto al flusso degli anni

    precedenti che registrava 2 o 3 nuove segna-lazioni su base giornaliera.

    Il consolidarsi di nuove prassi sulla base diletture pi o meno rigide ed incondizionatedelle norme potrebbe variare considerevol-

    mente lesito di molti percorsi di integrazioneintrapresi dai minorenni. Infatti, nel caso incui dovesse trovare applicazione uninterpre-tazione letterale della norma, tale da richiede-re sia la permanenza sul territorio che linse-rimento in un percorso di formazione/inte-grazione,resterebbero esclusi dalla possibilitdi convertire il permesso di soggiorno circa50 minori stranieri non accompagnati,equiva-lente al 75% dei minori presi in carico duran-te lanno.

    Nel caso di uninterpretazione meno rigidadella L. 94/2009 (per esempio nel caso in cui

    si dovesse ritenere la normativa applicabilesolo ai minori che prima dell8 agosto non sia-no affatto entrati in contatto con la Questurae non abbiano inoltrato alcuna richiesta dipermesso di soggiorno) sarebbero invece so-lamente circa 15 i minori stranieri non ac-compagnati destinati ad ottenere un diniego afronte della propria richiesta di conversionedel permesso di soggiorno, equivalente al20% sul totale dei minori in carico.

    Come in tutti i capoluoghi oggetto del pre-sente studio,si conferma una situazione di in-certezza nellattesa di orientamenti ufficiali.La Questura di Napoli daltro canto, aperta aldialogo con gli interlocutori istituzionali e irappresentanti delle comunit, non ha postoal momento alcuna questione di inammissibi-lit anche in casi di insussistenza dei requisitirichiesti dalla L.94/2009 e pare essere favore-volmente accolta anche lidea di proporre alTribunale per i Minorenni di procedere conlistituto del prosieguo amministrativo.

    Per quanto concerne invece il reato di in-gresso e soggiorno illegale e laggravantenei confronti di minori stranieri autoridi reato, non risulta ad oggi alcuna contesta-zione.

    Relativamente agli effetti indirettiche sistanno verificando o potrebbero verificarsinei prossimi mesi a seguito dellentrata in vi-gore della legge, anche Napoli rileva un au-

    mentato senso di sfiducia nelle istituzioni daparte dei minori; elemento destabilizzantenon solo per chi decide di intraprendere unpercorso di inserimento socio-culturale, maanche per coloro i quali dovrebbero utilmen-te proseguirlo.

    47 Per un approfondimento sullemotivazioni che spingono i minori

    ad allontanarsi dalle comunit diaccoglienza siciliane vediLaccoglienza dei minori in arrivodal mare, Rapporto finale dimonitoraggio delle comunitalloggio per minori in Sicilia,Progetto Praesidium III, aprile2009, a cura di A. Oriti, Save theChildren Italia.

    pag 17

    3. La ricognizione sulcampo. Limpatto della

    Legge 94/2009 neiconfronti dei minori

    stranieri nonaccompagnati:cinque

    realt italiane

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    Le modifiche in atto creano difficolt nonsolo ai minori ma anche agli enti pubblici eprivati coinvolti nel processo di integrazionedel minore.Tra i fenomeni sui quali stato po-sto laccento vi sono: laumento esponenziale di persone prive di

    permesso di soggiorno e dunque lincre-mento dellemarginazione e dei pericoliconnessi allirregolarit (sfruttamento, ac-cattonaggio,attivit illegali)

    la tendenza allabbassamento dellet deiminori stranieri non accompagnati

    laumento di minori stranieri non accompa-gnati richiedenti asilo

    Bench gli allontanamenti siano stati ad og-gi un fenomeno marginalmente rilevante perNapoli, desta comunque preoccupazione laprospettiva che i minori disincentivati e sfidu-ciati dalle recenti modifiche, tendano a ren-dersi irreperibili in numero sempre maggiore,anche alla luce delle scarse possibilit di inse-rimento socio-lavorativo del minore migrantesul territorio campano.

    3.4 TORINO

    Pur essendo -anche per quanto riguarda To-rino - in corso la rielaborazione statistica rela-tiva al 2009, al momento,secondo i dati forni-ti dal Comune risultano: 89 minori stranieri non accompagnati presi

    in carico durante il 2009 dei quali 77 di sesso maschile e 12 di sesso

    femminile 10 i minori ricompresi nella fascia det che

    va dagli 11 ai 14 anni

    79 i minori stranieri ricompresi nella fasciadet che va dai 15 ai 17 anni

    31 minori su 89 sono richiedenti asilo

    Tutti i minori accompagnati in Questuraprima dell8 agosto non hanno subito alcunaconseguenza in punto di conversione delpermesso di soggiorno. Ugualmente anchei minori accompagnati in Questura dopo l8agosto ma gi in possesso di un permesso disoggiorno hanno avuto accesso alla conver-

    sione senza alcun problema. I buoni rapporticon la Questura torinese stanno favorendo ildialogo con tutti gli operatori coinvolti anchedurante lattuale momento di transizione,per-mettendo in una certa misura la previsionedelle prossime conseguenze.

    Nei prossimi mesi, a seguito di unapplica-zione severa della legge, le ricadute della nuo-va disciplina potrebbero riguardare circa 40minori, ovvero quelli che non soddisfano i re-quisiti relativi alla permanenza sul territorio eallinserimento nel percorso di integrazione,essendo gi ultrasedicenni e accolti dopo l8agosto 2009.A Torino risulta accolta in modoassolutamente limitato lipotesi del prosieguoamministrativo.

    Per quanto concerne il reato di ingressoe soggiorno illegale la legge pare non esse-re applicata nel senso della contestazione del

    reato.Per quanto invece riguarda laggravan-te dellirregolarit nei confronti di minori au-tori di reato sarebbero gi almeno 3 i casi dicontestazione accertati.

    Con riferimento ad effetti indiretti dellaL.94/2009,a Torino non si rileva a differenza dialtre citt,una diminuzione dellet dei minorimigranti; ugualmente alle altre realt prese inesame per registra un forte decremento dellepresenze.Tale trenddi decrescimento progres-

    sivo del numero di minori contattati/presi incarico non sembra essere riconducibile al-loperativit della L.94/2009 (in quanto la ten-denza ha iniziato a manifestarsi ben prima del-lentrata in vigore della legge),ma potrebbe es-sere ulteriormente aumentare nei prossimi me-si. Negli ultimi quattro anni infatti le presenzedi minori straniere non accompagnati sul terri-torio torinese hanno registrato una flessionedel 50% circa, anche per quanto riguarda i de-tenuti nellIstituto Penale Minorile.

    Pur non essendo le possibilit di integrazio-

    ne socio lavorativa sempre ottime (ovvero de-cisamente peggiori rispetto ai mesi scorsi),To-rino si riconferma come una meta ultima nelpercorso migratorio, dunque un territorio ca-ratterizzato da stanzialit del migrante. I mino-ri inseriti in percorsi di formazione non sem-brano al momento subire un disincentivo allasua utile conclusione.Allo stesso modo gli al-lontanamenti sono un fenomeno pressoch ir-rilevante.

    Seppure secondo i testimoni privilegiati in-tervistati, la breve operativit della legge nonconsenta al momento attuale di esprimere va-lutazioni coerenti su un reale impatto dellemodifiche nei confronti dei minori stranierinon accompagnati,si pu sottolineare come la pag 18

    3. La ricognizione sulcampo. Limpatto della

    Legge 94/2009 neiconfronti dei minori

    stranieri nonaccompagnati:cinque

    realt italiane

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    prassi consolidata sul territorio piemontese elattenzione alla qualit del percorso di integra-zione e formazione si negli anni passati dimo-strata efficace e produttiva. In tal senso dun-que, a prescindere dagli orientamenti in via diconsolidamento,anche nel caso di Torino nonresiduano dubbi sulla dannosit delle restrizio-ni introdotte dalla L. 94/2009: lostacolo allaconversione del permesso di soggiorno -equindi limpedimento alla regolarizzazione delneo-maggiorenne- pone in sostanza nel nullagli sforzi portati avanti per lintegrazione socia-le del minore,oltre che ovviamente frustrare leaspettative di questultimo una volta raggiunta

    la maggiore et.

    3.5 MILANO

    In modo non dissimile dal resto delle cittcampione,anche a Milano si in attesa di riela-borazioni statistiche ufficiali per lanno 2009.Grazie per ai dati pi recenti forniti dal Co-mune48 risultano: 181 minori stranieri non accompagnati presi

    in carico durante il 2009 137 di sesso maschile e 44 di sesso femmi-nile

    29 risultano essere ricompresi nella fasciadet che va dagli 11 ai 14 anni (pi precisa-mente 20 maschi e 9 femmine)

    151 risultano essere ricompresi nella fasciadet che va dai 15 ai 18 anni (pi precisa-mente 117 maschi e 35 femmine)

    Relativamente alla conversione del per-messo di soggiorno a Milano non si al mo-

    mento registrato alcun diniego.Tutti i minori inpossesso di permesso di soggiorno arrivati pri-ma dell8 agosto stanno convertendo il propriopermesso di soggiorno senza alcun problema.Nel capoluogo lombardo non pare al momen-to esserci alcun caso di pendenza della decisio-ne o sospensione relativa alla conversione;elemento che contraddistingue la realt mila-nese infatti il ricorso al prosieguo ammini-strativo, che risulterebbe essere una soluzioneponte per la conversione del permesso di

    soggiorno.Allo stato attuale,resterebbero com-pletamente esclusi dalla possibilit di regolariz-zarsi solo i minori giunti a pochi mesi dal com-pimento della maggiore et (2 casi, relativi aminori kosovari arrivati a soli due mesi dalcompimento dei diciotto anni).

    Per quanto riguarda il reato di ingresso esoggiorno illegale, non ci sono ancora prassi

    definite. Lorientamento prevalente del Tribu-nale per i Minorenni sembra essere quello dichiedere la non iscrizione. Laggravante per iminori autori di reato stata invece contestata.

    Relativamente agli effetti indirettisi fa stra-da anche a Milano il timore che let dei mino-ri migranti sia nei prossimi mesi inferiore allamedia attuale.I timori suscitati dallarrivo di al-cuni minori (3 di provenienza dal Marocco)dellet di 12 anni non sono per al momentocorroborati da un dato statistico sufficiente ad

    affermare, anche su questo territorio, la possi-bilit di verificare laumento delle presenze diminori pi piccoli; il dato potr dunque essereconfermato solo nei prossimi mesi.

    Sul totale dei minori stranieri non accompa-gnati presi in carico nellanno corrente Milanoregistra 57 allontanamenti; nessun incrementoesponenziale delle fughe per da registrarsi aseguito dellentrata in vigore della L.94/2009.

    Anche Milano conferma il dato dellimpo-

    nente calo di presenze di minori stranieri nonaccompagnati negli ultimi anni. Seppure nonarrivando a cali percentuali del 50%49, comeper gran parte delle province italiane50, se-gnalato un meno 30% rispetto agli ultimi dueanni di riferimento51. Il dato per da rappor-tare, nel caso lombardo, anche ad una diversaarticolazione della rete di accoglienza e sup-porto nei confronti dei minori stranieri su tut-to il territorio regionale. La citt,non pi uni-co polo dellaccoglienza, si inserisce ad oggisu un territorio con unofferta maggiormente

    diversificata, diramata su pi province, deter-minante una diversa concentrazione di minoristranieri nel capoluogo.Dal punto di vista deiminori,non sembra essersi verificato alcun im-patto deteriore a seguito dellentrata in vigoredella legge. Puntualmente informati sul cam-biamento in atto i minori non hanno dimostra-to segnali di sfiducia nelle istituzioni,o scorag-giamento allutile prosecuzione del percorsodi integrazione socio-culturale. Tale risultatosembra essere a giusto titolo coadiuvato dal-

    lottima resa del percorso formativo, al termi-ne del quale,attraverso un sistema di borse la- voro promosse dal Comune, circa l80% deiminori stranieri non accompagnati presi in ca-rico trova utilmente lavoro una volta raggiun-ta la maggiore et.

    48 Proiezioni al 31 ottobre 2009.49 Vedi il caso di Torino al

    paragrafo 4.5.50 Eccettuati i casi pi rilevanti diRoma e Firenze, che nonsembrano soffrire decrementi inmisura simile alle altre citt.

    51 Milano registra invece unincremento delle presenze digiovani madri straniere con i lorobambini.

    pag 19

    3. La ricognizione sulcampo. Limpatto della

    Legge 94/2009 neiconfronti dei minori

    stranieri nonaccompagnati:cinque

    realt italiane

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    C ontestualmente alla raccolta dei datie allo svolgimento delle interviste,ab-biamo ritenuto essenziale dar voce aiprotagonisti del presente studio.

    I minori migranti sono infatti portatori atti-vi di progetti, speranze, sogni. Minori, migran-ti, soli; tre volte vulnerabili eppure forti dellapropria esperienza in percorsi migratoriesposti ad altissimo rischio, senza protezione

    e senza certezze.Questi minori non solo sonotitolari dei diritti universalmente riconosciutiin capo ai minori,ma si deve loro la possibili-t di costruire attivamente nel Paese dacco-glienza un futuro non minato dallombra del-la clandestinit.

    Attraverso trefocus group (Palermo,Roma eAncona) sono state raccolte le esperienze di40 minori migranti, tutti di sesso maschile.Tut-ti i minori erano ricompresi nella fascia det

    che va dai 16 ai 17 anni.I minori sono stati se-gnalati dai referenti dei progetti che Save theChildren ha attivato sul territorio, il che hacondizionato la scelta delle citt.Ifocus groupsono stati condotti generalmente con lausiliodeifield officers di Save the Children,che han-no facilitato il contatto con i minori stessi.Si preferito non operare un filtro in base al Pae-se di origine,al fine di poter avere prospettivediverse e punti di vista eterogenei in relazioneal percorso migratorio di ciascuno.

    Le conclusioni che seguono sono fruttodel dialogo e riassumono, per quanto possi-bile le impressioni dei minori sul mutamen-to in corso.

    Da dove vieni? LItalia com? Cosa vor-resti, cosa sogni, dove vai e dove vorrestiessere? Queste e altre le domande posteai ragazzi durante i focus group. Quelleche seguono sono alcune delle loro ri-sposte, alcune delle loro voci.

    Quando ero a casa mia mamma mi dicevanon partire Diceva non andare!. Ma ionon lho ascoltata.A casa potevo lavorare, matutti dicevano che lItalia bella, che c lavo-ro per tutti, allora ho pensato che sarei stato

    meglio. Se sapevo che era cos non partivo,non venivo in Italia.LItalia non come mi im-maginavo.A casa mia potevo restare.Almeno cera lamia famiglia.Ho fatto il viaggio perch pensa-vo che li potevo aiutare e mandare soldi. Maera meglio se restavo.

    Sono venuto con la barca. Sono passatodalla Spagna,ma non era buono per me.Sonopassato dalla Francia, ma non era buono perme. Poi sono arrivato in Italia. Pensavo checera lavoro che potevo fare soldi, invece sololavoro nero,per strada. Ora sono qui in comu-nit e non posso lavorare,non c documenti,non c niente, non c lavoro. Non possomandare i soldi alla mia famiglia.

    Come per gli adulti la spinta principale verso

    lemigrazione la ricerca di un lavoro e la pro-duzione di un reddito. In tale prospettiva risul-ta spesso difficile convincere il minore delluti-lit di un percorso di integrazione,che costitui-sce un investimento per il futuro lavorativo.

    Sono venuto per lavorare.Lavoro in neroNon c soldi. La mia famiglia non ha vistonemmeno un soldo ancora.Sono venuto per lavoroPensavo che inItalia cera lavoro,tanto lavoro per tutti.

    Non volevo venire in Italia.Qualsiasi postoandava bene.LItalia era pi vicina, era pi fa-cile,e poi tutti dicevano che cera il lavoro.

    Dal dialogo con i ragazzi emerso con chia-rezza che maggiori sono i timori relativi allaregolarizzazione, maggiore latteggiamentodi turbamento e chiusura da parte dei piccolimigranti.

    LItalia non come pensavo. bella ma

    non c il lavoro. I documenti non ci sono.Non ho nessuno qui. Ho lavorato ma poi ilmio capo mi ha detto no,che non mi faceva ilcontratto.Non capisco questa nuova legge.Soche ora pi difficile. pag 20

    4.Le voci dei minori:

    piccoli migranti, grandi aspettative?

  • 8/9/2019 Pacchetto Sicurezza e Minori

    21/27

    In Italia tutti parlano sempre di stranieri.Cisono sempre problemi per gli stranieri,per glialtri mai. Se potessi tornare indietro non ver-rei pi.Ho fatto un viaggio con la barcatan-ti giorni.Quando sono arrivato ho pensato so-lo un altro quarto dora poi sono morto. So-no arrivato in Sicilia ma sono scappato. Sonovenuto in Italia perch era pi facile e tutti di-cevano che cera il lavoro. Ma il lavoro nonc. Non c niente.Vorrei avere i documentie andare in Francia, e lavorare. In Francia non come in Italia.

    Minori provenienti da zone di conflitto

    sembrano manifestare minore scetticismo esubire in misura minore qualsiasi disincentivoverso un percorso di integrazione.La possibi-lit di richiedere la protezione internazionalefacilita probabilmente lapertura del minore elinstaurarsi di un rapporto pi disteso nonsolo nei confronti degli operatori.

    Gli altri ragazzi non li capisco.Stiamo benequi. Intanto che sto in comunit voglio studia-re, imparare litaliano e trovare un lavoro. Poi

    voglio restare a vivere qui.

    In Italia mi piace. Mi sento libero. Vorreistudiare e poi trovare lavoro e restare a viverequi.Io non sono preoccupato. Per me mi han-no detto che non c problema. La nuova leg-ge non un problema per me.Per mi dispia-ce, perch vedo gli altri che sono preoccupa-ti e se i miei amici sono tristi a me dispiace.Per me non c problema ma loro cosa fanno?

    Quando parti non ti interessa niente dove vai,basta che arrivi da qualche parte.LItalia pivicina.Io ora sono qui e vorrei restare.Ma poivedo loro e sono triste.

    Alcuni dei minori sono facilmente attrattidal mercato del lavoro irregolare.