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PROMETHEUS NUMERO 3 LUGLIO - SETTEMBRE 2020 MAGAZINE

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P R O M E T H E U SN U M E R O 3

L U G L I O - S E T T E M B R E 2 0 2 0

M A G A Z I N E

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INDIC

E

6 C o l l e g i o c o n s u l t i v o t e c n i c o e a p p a l t ip u b b l i c i . A s p e t t i r i l e v a n t i e s p u n t i d ir i f l e s s i o n e d o p o l a ( r e ) i n t r o d u z i o n ec o n i l D e c r e t o S e m p l i f i c a z i o n i

di Pasquale Cuzzola

3 E m e r g e n z a C O V I D - 1 9 e c o n t r i b u t op e r l e s p e s e r e s i d u a l i i n c o m p r i m i b i l ieditoriale di Francesco Cuzzola

12di Giuseppe Curatola

15 L ’ i m p o r t a n z a d e l l a v e r i f i c a d e ic r e d i t i e d e i d e b i t i c o n l ep a r t e c i p a t edi Mario Petrul l i

R e c u p e r o i n d e b i t o v e r s a m e n t oI V A S p l i t

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EMERGENZA COVID-19 E CONTRIBUTOPER LE SPESE RESIDUALI INCOMPRIMIBILI

Dott. Francesco Cuzzola

Durante i primi mesidell’emergenza COVID-19 ilLegislatore ha previsto una serie dinorme a tutela dei gestori deiservizi educativi e scolastici e diquelli che sociosanitari e socio-assistenziali che, proprio in ragionedell’emergenza epidemiologica, sisono trovati nell’impossibilità disvolgere regolarmente i serviziaffidati dagli enti pubblici.In particolare, giova ricordare inquesta sede, l’art. 48 comma 2 delDL n. 18/2020 (c.d. Decreto CuraItalia), secondo cui “Durante lasospensione dei servizi educativi escolastici e dei servizi sociosanitarie socio-assistenziali di cui alcomma 1, le pubblicheamministrazioni sono autorizzate alpagamento dei gestori privati deisuddetti servizi per il periodo dellasospensione, sulla base dellerisorse disponibili e delleprestazioni rese in altra forma. Leprestazioni convertite in altraforma, in deroga alle

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previsioni del decreto legislativo 18aprile 2016, n. 50, previo accordotra le parti secondo le modalitàindicate al comma 1 del presentearticolo, sono retribuite ai gestoricon quota parte dell'importodovuto per l'erogazione del serviziosecondo le modalità attuateprecedentemente alla sospensionee subordinatamente alla verificadell'effettivo svolgimento deiservizi. È inoltre corrispostaun'ulteriore quota per ilmantenimento delle struttureattualmente interdette che è adesclusiva cura degli affidatari di taliattività, tramite il personale a ciòpreposto, fermo restando che lestesse dovranno risultareimmediatamente disponibili e inregola con tutte le disposizionivigenti, con particolare riferimentoa quelle emanate ai fini delcontenimento del contagio daCOVID-19, all'atto della ripresa dellanormale attività. Le pubblicheamministrazioni possono

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riconoscere, ai gestori, uncontributo a copertura delle speseresidue incomprimibili, tenendoanche in considerazione le entrateresidue mantenute, dagli stessigestori, a seguito dei corrispettividerivanti dai pagamenti delle quotedi cui al presente comma e di altricontributi a qualsiasi titolo ricevuti”.L’ultima parte della norma, ossiaquella relativa alla copertura dellespese residue incomprimibili, è diparticolare interesse perchériconosce al Comune una facoltàdiscrezionale che, come tale, peressere esercitata correttamente,necessita di un’attenta esegesi.In primo luogo, è agevoleevidenziare che la norma utilizza iltermine “contributo” e non“corrispettivo”: si tratta di unaspetto importante perché,conseguentemente, dette sommenon possono essere consideratequali forme di pagamentoall’interno del sinallagmacontrattuale e, quindi, sono esclusedall’IVA ex art. 2, comma 3, lett. a)del DPR n. 633/1972.In secondo luogo, per la medesimaragione (ossia, assenza di unsinallagma contrattuale), ilcontributo è slegato dalla verifica diadempimenti connessi al servizio.In terzo luogo, è necessario

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individuare la categoria delle c.d.“spese residue incomprimibili”,visto che rappresentano ilparametro a cui ancorare ladeterminazione discrezionale delcontributo: su tale aspetto, postoche l’art. 48 comma 2 già riconosceuna quota di per il servizioeffettivamente svolto (prima partedel comma 2) ed una quota per ilmantenimento delle struttureinterdette (seconda parte delcomma 2), tali spese devonoassumere natura residuale edavere la caratteristica di non poteressere oggetto di eliminazione oriduzione: si potrebbe pensare, adesempio, alla rata delfinanziamento o del leasing nonoggetto di moratoria, alla quotafissa delle utenze, alle speseassicurative non sospese, aipagamenti di tasse e imposte nonprorogate nel periodo diriferimento, alle spese delpersonale al netto della CIG, allespese per prestazioni professionaliessenziali (ad esempio, consulenzadel lavoro e consulenza fiscale)sostenute nel periodo.Infine, ma certamente non menoimportante, merita particolareattenzione il ruolo del gestore delservizio nell’individuazione dellespese suddette e delle entrate

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residue mantenute a seguito deicorrispettivi effettivamente riscossie di eventuali altri contributi aqualsiasi titolo ricevuti: poiché ilComune che intende erogare ilcontributo è in grado di conosceresolo la parte di corrispettivieffettivamente pagati al gestore dalproprio ufficio finanziario, sarànecessario richiedere al gestoreuna dichiarazione sugli altrielementi rilevanti (entrate residuemantenute ed eventuali altricontributi ricevuti). Le precedenticonsiderazioni sono di ausilioanche per quanto riguarda laprocedura per l’erogazione delcontributo.Ritenuta la natura discrezionale delcontributo in discorso, si ritienenecessario l’intervento della GiuntaComunale che, con propriadelibera, decida di esercitare lafacoltà prevista dalla norma,fissando al contempo gli indirizzioperativi per gli uffici. La concessione del solo contributonon richiede alcuna modificacontrattuale, proprio perché, comedetto, tale somma è slegata dalsinallagma contrattuale; alcontrario, la modifica del contratto(ad opera deldirigente/responsabile di settoreinteressato) è necessaria per il

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riconoscimento delle quote dicorrispettivo previste dalla prima edalla seconda parte dell’art. 48,comma 2.Dal punto di vista operativo, inoltre,il responsabile dell’ufficiocompetente (ad esempio, l’ufficiotecnico o l’ufficio servizi sociali)dovrà adottare una propriadetermina di liquidazione, nelrispetto delle risorse effettivamentedisponibili, solo dopo aver ottenutodal gestore l’autodichiarazione dicui sopra e valutandone laplausibilità in merito alla naturadelle spese indicate, al fine diverificarne la natura di “speseresidue incomprimibili”.

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COLLEGIO CONSULTIVO TECNICO E APPALTIPUBBLICI. ASPETTI RILEVANTI E SPUNTI DIRIFLESSIONE DOPO LA (RE)INTRODUZIONECON IL DECRETO SEMPLIFICAZIONIAvv. Pasquale Cuzzola

Il Decreto Legge 16 luglio 2020, n.76, così detto “Semplificazioni”,quale misura a sostegno dellaripartenza dopo gli effettieconomici funesti collegati allemisure di contrasto alla diffusionedel COvid-19, ha introdotto all’art. 6un’importante novità per gli appaltidi lavori pubblici di importo pari osuperiore alle soglie di rilevanzacomunitaria di cui all’art. 35 del D.lgs. 50/2016: si tratta dellaprevisione di un Collegio ConsultivoTecnico (d’ora innanzi indicato perbrevitas con l’acronimo CCT), qualeorgano volto “a prevenirecontroversie relative all’esecuzionedei contratti pubblici” e, di riflesso,ad evitare le possibili (e noninfrequenti, nella prassi) situazionidi impasse nell’esecuzione di uncontratto di lavori sopra soglia.La costituzione del collegio hacarattere obbligatorio in alcuneipotesi, facoltativo in altre.Già volgendo lo sguardo all’iter diapprovazione della normativa in

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esame emerge la travagliatavicenda di una sostanziale re-introduzione di un istituto cheaveva avuto, fino ad ora, pocafortuna.Il Collegio Consultivo Tecnico, siapure con caratteristiche nonesattamente sovrapponibili a quelledella norma vigente, era statooriginariamente introdotto nelCodice dei Contratti pubblici, all’art.207. Esattamente un anno dopo,era stato eliminato dal Correttivo alcodice degli appalti (D. Lgs. 19aprile 2017, n. 56). Ancora, inseguito, era stato reinserito dal D.L.“Sblocca-Cantieri”, sebbene conpoteri limitati: l’art. 1, commi 11-14,del D.L. 18 aprile 2019, n. 32, inattesa dell’entrata in vigore delnuovo Regolamento unico degliappalti, aveva inquadrato il CCTcome istituto facoltativamenteattivabile dalle parti (peraltro nondeterminazioni non vincolanti),assimilabile ad una sorta distrumento deflattivo del

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termine di 30 giorni dallapubblicazione del D.L n. 76/2020: ilCCT per i contratti già in essere alladata del 16 luglio si sarebbedunque dovuto costituire entro il16 agosto. Sul punto, le diverseincertezze sull’iter applicativo,considerato anche in tempi in cui sisarebbe dovuto sviluppare, hannogenerato notevoli ritardi, con noninfrequente mancato rispetto deltermine. Entrando nel dettagliodella normativa, occorreinnanzitutto evidenziare che il CCTdeve rimanere costituitoobbligatoriamente fino al 31dicembre 2020.Una previsione di non pocomomento è quella della facoltà dicostituzione del Collegio ConsultivoTecnico nella fase di gara, cheprecede l’aggiudicazione, durantela quale le eventuali problematichesi presentano in larga parte – manon solo – sotto il profilo tecnico-giuridico. Si pensi alle determinazioni dellecaratteristiche delle opere o allequestioni interpretative su clausolee condizioni del bando o dell’invito,o ancora alla verifica del possessodei requisiti di qualificazione deiconcorrenti. La predetta previsione generasostanzialmente una situazione di

contenzioso che si aggiungeva aglialtri già presenti (come l’accordobonario).Con il Decreto semplificazioni, ilCCT assume maggiore rilevanza nelsistema dei contratti pubblici,attesa l’obbligatorietà della suacostituzione in alcune ipotesi e lavincolatività delle determinazioniassunte dallo stesso. È statoabrogato, infatti, quanto previsto inprecedenza dallo Sblocca cantieri.La Legge di conversione delpredetto Decreto, 11 settembre2020, n. 120, ha in parte rivisto lafattispecie del CCT, specificandoalcune previsioni con effetti inparte delimitativi e prevedendouno slittamento temporale. Il CCT esercita dunque funzioni diassistenza, consulenza e decisioneper dirimere controversie(insorgende o insorte) o disputetecniche, nella fase dell’esecuzione,per i contratti di importo superiorealle soglie europee di cui all’art. 35del D. lgs. 50/2016. È nominato –nelle ipotesi di costituzioneobbligatoria – entro 10 giornidall’avvio della esecuzione delcontratto. Poiché l’obbligo dicostituzione è esteso anche aicontratti già in corso di esecuzioneal momento di entrata in vigoredella legge, è stato previsto il

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assistenza-supporto, nella fase digestione della gara, al Responsabileunico del procedimento o allaCommissione giudicatrice.I componenti del Collegio sono tre,ma possono diventare cinque incaso di motivata complessitàdell’opera ed eterogeneità delleprofessionalità richieste e purchél’appalto si trovi già nella faseesecutiva. Detti componenti sonoscelti dalle parti tra professionistidotati di esperienza equalificazione professionaleadeguata alla tipologia dell’opera,tra ingegneri, architetti, giuristi edeconomisti con comprovataesperienza nel settore degli appaltidelle concessioni e degliinvestimenti pubblici.Possono essere individuati enominati di comune accordo traP.A. committente e appaltatore,oppure, in caso di divergenza sullanomina, ogni parte nominerà ilproprio componente (o due, incaso di collegio con cinquemembri), mentre il presidente(terzo o quinto componente) saràscelto dai componenti già nominatidalle parti. Ove questi nonconvergano sulla nomina delpresidente, questo sarà designatodalle regioni, dalle provinceautonome di Trento e Bolzano o

dalle città metropolitane per leopere di rispettivo interesse,oppure dal Ministro delleInfrastrutture e dei Trasporti per leopere di interesse nazionale. Leparti saranno tenute ad attenersialle determinazioni assunte dalCCT. La mancata osservanza dellestesse costituisce, salvo provacontraria, grave inadempimentodegli obblighi contrattuali, oltre adessere oggetto di valutazione ai finidell’eventuale responsabilità delfunzionario per danno erariale; acontrario, l’esatta osservanza dellestesse è prevista ex lege qualecausa di esclusione dellaresponsabilità del funzionario perdanno erariale, salvo il caso di dolo. Le determinazioni del CCT sonoadottate con atto scritto(sottoscritto dalla maggioranza deicomponenti) entro quindici giorni(o al massimo venti, in caso diparticolari esigenze istruttorie) daquando le parti abbianocomunicato i quesiti. Presentanouna motivazione succinta, che puòessere integrata nei successiviquindici giorni. Le caratteristichedelle determinazioni, prima tratutte la loro vincolatività, evidenziala natura di lodo contrattuale aisensi dell’art. 808-ter c.p.c., salvoche le parti non abbiano in

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professionale quinquennale nelsettore di riferimento.L’impianto normativo definitivoconsegnato dal Legislatore pone inevidenza precisi intendimenti, malascia anche diverse questioniaperte.Vi è la piena consapevolezza che,attesa la complessità di alcunevicende legate agli appalti pubblicie dell’individuazione di idoneesoluzioni tecnico-giuridiche, èanche l’inevitabile difficoltàapplicativo-interpretativa agenerare spesso, nella prassi,notevole contenzioso. Irallentamenti che ne derivano – eche spesso sfociano in contenziosopregiudizievole per entrambe leparti – sono la conseguenza che illegislatore ha cercato di evitare, oquantomeno di allontanare, anchecon l’introduzione del CCT, speciein tempi di crisi economica comequella attuale.Tale attenzione è imposta dalladelicatezza e complessità dellamateria degli appalti pubblici, dovespesso le questioni che emergonosono caratterizzate da unaintrinseca multidisciplinarietà. Il legislatore è del pari consapevoledella rilevanza degli appalti pubblicinell’ottica generale della ripartenza

precedenza manifestato diversavolontà, motivatamente e in formascritta.I componenti del CCT hanno dirittoa un compenso proporzionato alvalore dell’opera, al numero, allaqualità e alla tempestività delledeterminazioni assunte. Obbligatealla corresponsione dello stessosono le stesse parti.È previsto un limite di incarichi insenso ai CCT: un professionista nonpotrà ricoprire più di cinqueincarichi contemporaneamente, nésvolgerne più di dieci in due anni.L’ingiustificato ritardo nell’adozioneanche di una sola determinazione ècausa di decadenza del Collegio. Icriteri professionali perl’individuazione dei componenti delCollegio sono alquanto stringenti esono stati ulteriormente delimitatidalla Legge di conversione. Lacomprovata esperienza nel settoreè normativamente condizionata ecircoscritta, secondo il testo daultimo approvato: alconseguimento di un dottorato diricerca, di cui però non è indicato ilsettore scientifico disciplinare; alladurata della stessa, nel settore diriferimento, da almeno dieci anni,laddove in precedenza era richiestauna dimostrata pratica

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economica dopo la grave crisigenerata dal Covid-19 e dellemisure adottate per contrastarne ladiffusione.Per questo, la previsione, o megliola reintroduzione (e in maniera piùincisiva) del CCT si pone nel solcodell’idea di celerità, che si è intesoperseguire attraverso un tentativo(ulteriore) di“degiurisdizionalizzazione” inquesto settore, sebbene ciò siconcretizzi in una deminutio della“giustiziabilità” delle situazionisoggettive rilevanti nelle procedurein questione.Essendo stata previstal’obbligatorietà della costituzionedel CCT solo per gli appalti di lavorisopra soglia, qualora la concretaattuazione della fattispeciemanifestasse l’efficacia auspicata, lalimitazione del campo applicativopotrebbe rischiare una nongiustificata limitazione degli effettibenefici; il che si comprende ancorpiù in considerazione del fatto chegli intendimenti acceleratori sonostati perseguiti per il settore degliappalti meno diffusi, dal momentoche i lavori sotto soglia, esclusi dallacostituzione obbligatoria del CCT,rappresentano invero la maggiorparte. Non bisogna tuttavia trascurare i

potenziali rischi opposti: unageneralizzata applicabilità “verso ilbasso” è anche un rischio, poiché icosti che deriverebbero alle partiper i compensi ai componenti delCollegio, ove quest’ultimo siaobbligatorio e di costituzionegeneralizzata (e quantunquerappresenti o abbia rappresentatoun utile strumento di risoluzionedelle dispute) potrebbe rivelarsi uncosto forse eccessivo ocontroproducente, soprattutto oveil valore dell’appalto non sia dirilevante entità.L’introduzione di questo arbitratoobbligatorio in una materiastoricamente controversa va inrealtà inquadrata in una doppiadirezione: i componenti del CCTnon solo assolvono alla funzione di“dispute resolution”, ponendo cioèfine a controversie già insorte (ecosì agendo con effetto deflattivodel contenzioso, sia giudiziario chearbitrale), ma ancor prima – e forseancor più – agiscono nell’otticadella così detta “dispute avoidance”,ossia con l’intento di prevenire abinitio il contenzioso, attraversoun’attività di assistenza e/oconsulenza alle parti idonea adevitare che una contestazione o undissidio su alcuni profili possatramutarsi in una formale

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controversiaNell’ottica di un tale obiettivo, vasalutata con favore la celerità dellevicende generata dalla previsioneche i componenti rispondano entroquindici giorni dalla sottoposizionedei quesiti. L’importanza di taleratio acceleratoria emerge anchedal divieto di nomina deiprofessionisti quali componenti dialtro collegio, per almeno tre anni,qualora gli stessi assumano tredeterminazioni in ritardo, o anchesolo una con un ritardo superiore asessanta giorni. Non mancano alcuni meccanismi dipotenziale inceppamentodell’efficacia auspicata, come laprevisione che i componenti diversida quelli designati dalle parti delcontratto siano scelti, in caso didisaccordo, dallo stesso enteinteressato alla realizzazionedell’opera. Si annida qui un pericolodi assenza di imparzialità e terzietàdei professionisti, ancor più gravein considerazione della naturacontrattuale delle determinazioniadottate dagli stessi, come tali dipiù limitata impugnabilità rispettoai lodi rituali o ai provvedimentigiurisdizionali. Quanto segnalato è un elemento dipotenziale cortocircuito delmeccanismo introdotto, forsefacilitato anche dal contesto di

adozione della norma, nell’ambitocioè di una decretazione d’urgenza,strumento attraverso il quale nonsarebbe auspicabile adottarenormative in un settoreparticolarmente delicato ecomplesso come quello deicontratti pubblici, che invecerichiederebbe una maggioreponderazione, anche al fine di unarevisione sistematica e coerentecon l’intero settore normativo diriferimento.A tal proposito, una più attentariflessione meriterebbe senz’altro lapossibilità di costituzione del CCTnella fase “amministrativa”, cheprecede l’affidamento el’esecuzione del contratto, di cui si èdetto sopra e che è per adessoprevista in termini facoltativi. Lefunzioni pubbliche svolte nella faseche precede la formalizzazione delcontratto generano spesso dubbi dinon poco momento in capo agliorgani della P.A. e dunquepotrebbero beneficiare di un’attivitàdi supporto, ma la tipologia e lemodalità di quella svolta dal CCTforse mal si presta ad essere divalido ausilio, con conseguenterischio di dannose sovrapposizionie appesantimenti, anche di istitutipotenzialmente idonei adassolvere, più efficacemente,determinate funzioni.

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RECUPERO INDEBITO VERSAMENTO IVASPLIT

Dott. Giuseppe Curatola

Può capitare sovente che, per meroerrore, le PubblicheAmministrazioni possano duplicareun versamento mediante modelloF24EP di IVA split payment ai sensidell’articolo 17-ter del decreto delPresidente della Repubblica 26ottobre 1972, n. 633, derivantedagli acquisti effettuati nell’ambitodella propria sfera istituzionale. Inquesto caso, l’Agenzia delle Entrate,con la risposta all’istanza diinterpello n. 378 del 18 settembre2020, chiarisce le modalitàoperative attraverso le quali l’Entepuò recuperare l’indebitoversamento d’imposta. Preliminarmente occorre ricordareche, lo split payment (o scissionedei pagamenti) è un particolareregime IVA mediante il qualel’imposta sugli acquisti di beni eservizi effettuati dalle pubblicheamministrazioni, da altri soggettiche sono da esse controllatenonché da parte di società quotate,deve essere da loro versata,anziché dal fornitore o prestatore.

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Con lo split payment, l’IVA relativaalle cessioni o prestazioni diventaesigibile al momento delpagamento dei corrispettivi. Inalternativa è possibile anticiparel’esigibilità o al ricevimento dellafattura ovvero alla suaregistrazione.A livello operativo, per le cessioni dibeni e le prestazioni di servizieffettuate, i fornitori emettono lafattura con tutte le indicazionipreviste dalla legge (art. 21, D.P.R.n. 633/1972). L’unica particolaritàconsiste nell’obbligo di inserire unaapposita dicitura in fattura: inparticolare, occorre indicare infattura la seguente annotazione“scissione dei pagamenti ovverosplit payment ai sensi dell’art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972”.Le pubbliche amministrazioni cheeffettuano acquisti di beni e servizinell'esercizio di attività commerciali,in relazione alle quali sonoidentificate ai fini IVA, e gli enti cheeffettuano attività commercialeannotano le relative fatture nel

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nel caso di acquisto effettuatoin ambito commerciale, inconsiderazione delle modalità

comportarsi nel caso in cui vengaeffettuato un doppio versamentodella stessa IVA split con duediversi modelli F24EP.All’interno del documento,l’Amministrazione finanziaria,riprende quanto già esplicatoall’interno dei documenti di prassicon le circolari n. 6/E del 19febbraio 2015, n. 15/E del 13 aprile2015 e n. 27/E del 7 novembre2017, con i quali sono stati fornitichiarimenti sul meccanismo dellascissione dei pagamenti (c.d. splitpayment) di cui all'articolo 17-terdecreto IVA.In particolare, nelle predettecircolari è stato chiarito chenell'ipotesi in cui il fornitore,ricorrendo i presupposti di cuidell'articolo 26 del decreto IVA(D.P.R. 633/1972), emetta una notadi variazione in diminuzione, se lastessa si riferisce ad una fatturaoriginaria emessa in regime di splitpayment, la stessa deve esserenumerata, indicare l'ammontaredella variazione e della relativaimposta e fare esplicito riferimentofattura originaria.Conseguentemente, la PubblicaAmministrazione committente ocessionaria:

entro il giorno 16 di ciascunmese, cumulativamente pertutte le fatture per le qualil’imposta è divenuta esigibilenel mese precedente, ovverocon versamenti distinti dell’IVA,entro la medesima scadenzadel 16 del mese successivo almomento di esigibilità inciascun giorno del mese, per ilcomplesso delle fatture per lequali l’imposta è divenutaesigibile in tale giorno oppureper ciascuna fattura la cuiimposta è divenuta esigibile.

registro di cui agli articoli 23 o 24del D.P.R. n. 633/1972 entro ilgiorno 15 del mese successivo aquello in cui l'imposta è divenutaesigibile, con riferimento al meseprecedente. In tali casi, l’impostadovuta partecipa alla liquidazioneperiodica del mese dell’esigibilità o,eventualmente, del relativotrimestre.Invece, nel caso di esercizio diattività non commerciale (attivitàistituzionale), il versamentodell’imposta dovuta deve essereeffettuato, a scelta della pubblicaamministrazione acquirente:

Fatta questa premessa e ricordatoil funzionamento del meccanismodella scissione dei pagamenti,andiamo a vedere come l’Agenziadelle Entrate indica come

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dar luogo ad azione di ripetizionedi cui all'articolo 2033 e segg. delcodice civile ovvero alla possibilitàdi eccepire la compensazione di cuiall'articolo 1241 e segg. del c.c.Pertanto, in considerazione deldoppio versamento effettuatoinerente la stessa imposta, èpossibile recuperare l'IVA versata ineccesso all'Erario scomputandol'importo di cui trattasi daiversamenti dell'imposta che,nell'ambito della propria sferaistituzionale, l’Ente dovrà effettuarein regime di split payment conriferimento ai periodi successivi.A tale fine, sarà cura della PubblicaAmministrazione evidenziare neipropri documenti contabilil'avvenuta compensazione conspecifica indicazione dellemotivazioni che hanno determinatola rilevazione dell'indebito e delrelativo importo.

seguite per la registrazionedell'originaria fattura, deveprovvedere alla registrazionedella nota di variazione nelregistro "IVA vendite" di cui agliarticoli 23 e 24 del decreto IVA,fermo restando la contestualeregistrazione nel registro "IVAacquisti" di cui all'articolo 25 delmedesimo decreto, al fine distornare la parte di impostaprecedentemente computatanel debito e rettificare l'impostadetraibile;nel caso in cui l'acquisto siastato destinato alla sferaistituzionale non commerciale,può computare la parted'imposta versata in eccessorispetto all'IVA indicatanell'originaria fattura ascomputo dei successiviversamenti IVA da effettuarenell'ambito dello split payment.

Nel caso di specie, tuttavia, laduplicazione del versamento IVAmediante il modello F24EP non èriconducibile ad alcuna delle ipotesiche legittimano l'emissione di unanota di variazione ex articolo 26 deldecreto IVA da parte del fornitore;trattasi, infatti di un pagamentoindebito eseguito dalcommittente/cessionario che può

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L’IMPORTANZA DELLA VERIFICA DEICREDITI E DEI DEBITI CON LEPARTECIPATEAvv. Mario Petrulli

L’art. 11, comma 6, lett. j), delDecreto Legislativo n. 118/2011dispone che la relazione sullagestione, da allegare al rendicontodel Comune, debba riportare gliesiti della verifica dei crediti e debitireciproci con i relativi entistrumentali e le società controllatee partecipate, aggiungendo che “lapredetta informativa, asseveratadai rispettivi organi di revisione,evidenzia analiticamente eventualidiscordanze e ne fornisce lamotivazione; in tal caso l'enteassume senza indugio, ecomunque non oltre il terminedell'esercizio finanziario in corso, iprovvedimenti necessari ai fini dellariconciliazione delle partitedebitorie e creditorie”. Tale disposizione deve essereinterpretata per relationemall’obbligo per gli enti locali diadottare comuni schemi di bilancio(finanziario ed economico, contodel patrimonio, consolidato) con ipropri enti ed organismi

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partecipati/controllati: suddettaadozione costituisce, infatti,momento essenziale del disegno diarmonizzazione dei sistemicontabili, anche al fine di verificarel’effettivo impatto delle gestioniesternalizzate sui bilanci degli entiterritoriali.Nel quadro complessivo dellanormativa vigente, così comeinnovata dal DL n. 174/2012 e dalDecreto Legislativo n. 118/2011,contraddistinto dal rafforzamentodegli obblighi specifici di indirizzo,controllo e monitoraggio intestatiall’ente capogruppo, gli obiettivi digestione perseguiti dall'enteterritoriale devono, infatti, tenerconto necessariamente del sistemadi enti strumentali e societàcontrollate e/o partecipate ovverodel cosiddetto “gruppoamministrazioni pubbliche”, comechiarito dal punto 2 del principiocontabile applicato concernente laprogrammazione di bilancio.Dunque, le modifiche al TUEL,

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L’art. 147-quinquies, comma 3, delTUEL specifica, inoltre, che ilcontrollo sugli equilibri finanziariimplica la valutazione degli effettiche si determinano per il bilanciofinanziario dell'ente in relazioneall'andamento economico-finanziario degli organismigestionali esterni. La verifica dei crediti e debitireciproci tra gli enti territoriali ed ipropri organismi partecipatirisponde all’evidente esigenza digarantire trasparenza e veridicitàdelle risultanze del bilancio deglienti, nell’ambito di una correttaattività di corporate governance,che postula una tendenzialesimmetria delle reciproche postecreditorie e debitorie tra l’ente e lesue società partecipate. L’esposizione, in sede di rendicontodella gestione dell’ente territoriale,degli esiti della verifica dei crediti edebiti reciproci nei confronti deglienti strumentali e delle societàpartecipate e controllate s’inscrivenell’ambito delle operazioni diconsolidamento, che costituisce unaspetto rilevante e significativodella novella normativa introdottadal Decreto Legislativo n. 118/2011,in quanto funzionale all’operazionedi trasparenza finanziaria neirapporti

i rapporti finanziari tra l'enteproprietario e le società;la situazione contabile,gestionale e organizzativa dellesocietà;i contratti di servizio;la qualità dei servizi;il rispetto delle norme di leggesui vincoli di finanza pubblica.

apportate dal richiamato DL n.174/2012, hanno richiesto alleamministrazioni locali diorganizzare un idoneo sistemainformativo finalizzato a rilevare:

È stato così assegnato al sistemadei controlli interni il compito diverificare, attraverso l'affidamentoe il controllo dello stato diattuazione di indirizzi e obiettivigestionali, la redazione del bilancioconsolidato, l'efficacia, l'efficienza el'economicità degli organismigestionali esterni dell'ente ed èaltresì previsto che, nella sezionestrategica del documento unico diprogrammazione (DUP), l’entelocale debba definire gli indirizzigenerali sul ruolo degli organismied enti strumentali e societàcontrollate e partecipate, conriferimento anche alla lorosituazione economica e finanziaria,agli obiettivi di servizio e gestionalida perseguire ed alle procedure dicontrollo di competenza dell'ente.

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legge sui vincoli di finanza pubblica.Infine, sulla base delle informazioniacquisite, l'ente locale effettua ilmonitoraggio periodicosull’andamento delle società nonquotate partecipate, analizza gliscostamenti rispetto agli obiettiviassegnati e individua le opportuneazioni correttive, anche inriferimento a possibili squilibrieconomico-finanziari rilevanti per ilbilancio dell'ente.Come evidenziato dalla Corte deiconti anche recentemente,l’esistenza di un sistemainformativo come sopra espostoconsentirebbe di realizzarel’assetto organizzativo idoneo aprocedere alla puntualericonciliazione delle partitedebitorie e creditorie con gliorganismi partecipati, assicurando,di conseguenza, trasparenza everidicità delle risultanze dibilancio.

infra-gruppo, che presuppone lacertezza delle reciproche partitedebitorie e creditorie. È, pertanto,un momento procedimentale edocumentale non derogabilenell’ambito della corretta gestionedelle risorse pubbliche: diconseguenza, l’Ente deveprocedere all’attuazione di ogniutile iniziativa rivolta a garantire chela doppia asseverazione sia resadisponibile tempestivamente neisuccessivi esercizi.Ricordiamo, infine, che l’art. 147-quater del TUEL prevede, per iComuni con popolazione superiorea 15.000 abitanti (comma 5), ladefinizione di un sistema dicontrolli sulle società partecipate,secondo la propria autonomiaorganizzativa, individuandopertanto le strutture responsabili ditali controlli. L’amministrazionelocale definisce preventivamente gliobiettivi gestionali a cui devetendere la società partecipata,secondo parametri qualitativi equantitativi, e organizza un idoneosistema informativo finalizzato arilevare i rapporti finanziari tral'ente proprietario e la società, lasituazione contabile, gestionale eorganizzativa della società, icontratti di servizio, la qualità deiservizi, il rispetto delle norme di

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