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RICONGIUNZIONE, TOTALIZZAZIONE, CUMULO RESPONSABILITÀ PROFESSIONALE POSTE ITALIANE S.P.A. - SPEDIZIONE IN ABBONAMENTO POSTALE - 70% AUT. GIPA/C/PD/I7/2012 - CONTIENE I.P. TRATTAMENTO MINIMO DI PENSIONE SETTEMBRE-DICEMBRE 2019 3 IV RAPPORTO CENSIS

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TRATTAMENTO MINIMODI PENSIONE

SETTEMBRE-DICEMBRE20193

IV RAPPORTOCENSIS

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ANNO DI STIPULA TASSO FISSO RATA RISPARMIO MENSILE(con surroga 2019)

RISPARMIO TOTALE(con surroga 2019)

2012 *4.50% € 790,81 --- ---

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Comitato di Redazione“La Previdenza Forense”

Presidente:Avv. Nunzio Luciano

Direttore Onorario:Avv. Dario Donella

Direttore Responsabile:Avv. Leonardo Carbone

Consiglieri di rappresentanza:Avv. Giuseppe La Rosa Monaco

Avv. Camillo Cancellario

Componenti:Avv. Manuela BacciAvv. Andrea BernardiniAvv. Michele BromuriAvv. Divinangelo D’AlesioAvv. Eleonora FacchettiAvv. Ida GrimaldiAvv. Domenico MonterisiAvv. Salvatore SpanoAvv. Silvana Turri

Direzione e Redazione:Via Ennio Quirino Visconti, 8

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tel. 06.36205271 fax 06.36205254

Editore:Cassa Nazionale di Previdenzae Assistenza Forense

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Segreteria di redazione:Avv. Debora Felicitel. 06 36205618

Registrazione del Tribunale di Roma18.4.1978 n. 17230Tiratura 50.000 copieISSN 1827-7373

Pubblicitàa cura di Cassa Forense

Stampa Arti Grafiche Boccia S.p.AVia Tiberio Claudio Felice, 7

84131 Salerno

Numero chiuso in redazione il mese di

gennaio 2020

Finito di stampare il mese di gennaio 2020

Poste Italiane S.p.A. - Spedizione

in Abbonamento postale - 70%

Aut. GIPA/C/PD/i7/2012

In copertina:

Palazzo di Giustizia

Roma, Piazza Cavour

SOMMARIO

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EDITORIALE194 Il 2019 in Cassa Forense .............................................................. di Nunzio Luciano

PREVIDENZA196 Mutamenti fisiognomici in fieri del diritto previdenziale ....... di Maurizio Cinelli

200 Sulla sospensione dall’esercizio professionale e la cancellazione dalla Cassa Forense ................................. di Giovanni Schiavoni

203 Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo: imbarazzo della scelta? .............................................................. di Eleonora Facchetti

210 Le prestazioni di Cassa Forense ................................................ di Agostino Maione

212 Il trattamento minimo della pensione forense ........................ di Daniela Carbone

215 Contributo minimo soggettivo… e l’integrazione entro l’ottavo anno ................................................ di Paola Ilarioni

217 La ricongiunzione dei contributi dall’Inps alle casse previdenziali professionali ............................................. di Ilaria Bresciani

220 Termine di rettifica della pensione forense ........................................ di Luisa Surdi

AVVOCATURA222 Sulla riservatezza d’ufficio della corrispondenza e sul possibile abuso ......................................................................... di Remo Danovi

225 Il Gdpr e l’avvocato ........................... di Alberto Giaconia e Martina Giovanna Scaletta

229 Le Artificial Intelligence con funzioni giudicanti: gli ‘automated decision systems’ ...................................................... di Emanuele Nagni

232 Il contributo delle avvocate al riconoscimento dei diritti delle donne ...................................................................... di Giovanna Fava

235 Avvocato costituito personalmente e diritto al compenso .......... di Lucia Lepiane

237 La cultura dei domini collettivi e la riforma degli usi civici ....................................................... di Fabrizio Marinelli

241 Quale immagine e quale comunicazione per l’avvocato civilista? ........................................................ di Carlo Maria Palmiero

242 Lodovico Mortara, paladino suo malgrado, del voto alle donne .............................................................. di Immacolata Troianiello

245 La responsabilità professionale dell’avvocato ....................... di Leonardo Carbone

248 La responsabilità civile dell’avvocato e le polizze assicurative .............................................................. di Lucio Del Paggio

254 La figura di Giorgio Ambrosoli, 40 anni dopo ..................................... di Ivan Bagli

255 La disciplina degli appalti pubblici pre-commerciali ................. di Valerio Bonolo

257 IV Rapporto Censis sull’Avvocatura italiana 2019 Giustizia Professione Welfare ............................................................ di Debora Felici

GIURISPRUDENZA

265 Corte di Cassazione 22 novembre 2019, n. 30571 ...................................................

267 Corte d’Appello di Napoli 25 giugno 2019 n. 2876 ....................................................

274 Tribunale di Torre Annunziata 15.11.2019 .................................................................

RECENSIONI276 Mariateresa Elena Povia, Successione, biotestamento, divisione ereditaria e processo .............................................. a cura di Nadia Mariotti

278 Laura Torsello, Persona e lavoro nel sistema CEDU. Diritti fondamentali e tutela sociale nell’ordinamento multilivello ............... a cura di Leonardo Carbone

279 Domenico Mesiti, Estinzione dell’obbligazione contributiva nel rapporto di lavoro dipendente ................................. a cura di Leonardo Carbone

280 Roberto Voza, Gino Giugni. Il coraggio dell’innovazione ...................................... a cura di Vincenzo Antonio Poso

282 INDICE ANNUALE ANNO 2019 ................................. a cura di Leonardo Carbone

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LA PREVIDENZA FORENSE

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EDITO

RIALE

Il 2019 in Cassa Forense

di Nunzio Luciano

L’anno 2019 è alle nostre spalle. Un anno di intensa at-tività per Cassa Forense.Il 18 gennaio si è insediato il nuovo Comitato dei De-legati, 80 Delegati per 240 mila avvocati, che resterannoin carico per il quadriennio 2019-2022. Con le normedel nuovo regolamento elettorale, vi è stato un ricambiodi oltre il 30% dei componenti. Le donne rappresentanooggi il 17% dei componenti, il delegato junior ha 40anni mentre il senior ne ha 88. Nella mia visione diCassa Forense, i Delegati hanno un ruolo fondamentale.Come “sentinelle” sul territorio, raccolgono le esigenzedegli iscritti e trasmettono le informazioni sulla previ-denza e sull’assistenza, in particolare sulle tante misuredi welfare attivo che ancora molti non conoscono. Tra ilavori sul banco del nuovo Comitato dei Delegati, vi èproprio la revisione del Regolamento della Assistenza.Si è parzialmente rinnovato anche il Consiglio di Am-ministrazione. Nuovi eletti i consiglieri Luigi Bonomi,Camillo Cancellario, Giulio Pignatiello, Roberto Uzzau,Nicolino Zaffina che si uniscono ai consiglieri ancora incarica Gianrodolfo Ferrari, Giuseppe La Rosa Monaco,Valter Militi confermato Vice Presidente, Giulio Nevi,Annamaria Seganti, oltre me.Tutti insieme abbiamo lavorato alle novità messe incampo per gli iscritti.Il 2019 ha visto giungere dalla Corte dei Conti un im-portante positivo riconoscimento dei risultati di gestioneottenuti da Cassa Forense. La Corte dei Conti, che eser-cita l’importante funzione istituzionale di controllo sulnostro ente di previdenza, analizzando i risultati dell’ano2017, ha ritenuto che i risultati economici conseguitidal nostro ente previdenziale confermino le tendenzepositive emerse negli ultimi anni. Nella relazione laCorte compie una positiva valutazione anche della po-litica di assistenza e welfare di Cassa Forese; afferma laCorte il nuovo regolamento per l’assistenza “cambia ra-dicalmente la logica della quantificazione del costo ri-spetto agli anni pregressi, prevedendo altresì un sistemapiù ampio e flessibile di aiuti e procedure più snelle perl’erogazione delle provvidenze.”La relazione, interessante da leggere per ogni iscritto,offre una panoramica del “mondo Cassa Forense” checoglie non solo dati numerici ed investimenti ma ancheil lato solidaristico ed “umano” della Cassa Forense, le

cui importanti novità assistenziali e di sostegno sonostate ben censite dall’organo di controllo e rendono illavoro dei delegati Cassa sicuramente più stimolante eproduttivo ai fini collettivi.Tra gli importanti traguardi raggiunti nel 2019, desideroricordare anche l’iscrizione di Cassa Forense nell’elencodegli Asset Owners che aderiscono agli UN PRI, l’orga-nizzazione delle Nazioni Unite a sostegno degli investi-menti sostenibili. Fondata nel 2005 per volontà dell’al-lora segretario generale dell’Onu Kofi Annan, l’associa-zione stabilisce i principi che gli operatori della finanzaaderenti, asset managers, asset owners e advisors, si im-pegnano a perseguire incorporando i temi ESG (legatiai parametri Ambientali, Sociali e di Governance) nelleproprie decisioni di investimento e a proporli sia alle so-cietà in cui investono sia all’interno del mondo della fi-nanza. Cassa Forense è un investitore che vuole coniu-gare i rendimenti finanziari con l’impegno nell’economiareale, in particolare dell’Italia e con gli investimenti le-gati allo sviluppo della sostenibilità, per contribuire at-tivamente al miglioramento. Collaboriamo attivamentead un nuovo modello di sviluppo ambientale, econo-mico e sociale: realizziamo investimenti allineandoci alleesigenze di sostenibilità mondiale e, grazie al nostro ruo-lo istituzionale, contribuiamo alla diffusione del mes-saggio.Per comunicare sempre di più e meglio con i nostriiscritti, abbiamo rinnovato il sito internet e la rivistadigitale Cfnews.it. Nuova la veste grafica, ampliati icontenuti; la navigazione è stata resa flessibile e accessi-bile da tutti i dispositivi di ultima generazione. Abbiamo introdotto i nuovi canali di comunicazionecon gli iscritti: WhatsApp e Telegram, nell’ottica di dare,in tempo reale, notizie e chiarimenti sui servizi di CassaForense, sia di ordine generale che riguardo alla posizio-ne personale. La facilità d’uso e la popolarità di Whats-App consentono un più immediato e facile approccio aCassa Forense. È assicurata la sicurezza del servizio at-traverso la crittografia end-to-end, grazie alla quale imessaggi possono essere letti solo da coloro che stannocomunicando. L’iscrizione al canale ufficiale Telegram diCassa Forense è totalmente gratuita, permette di ricevereinformazioni, notizie, comunicati, video e materiali intempo reale sui propri dispositivi, siano essi smartpho-

EDITO

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RIALE

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ne/tablet o pc, attraverso la versione web del canale. Sempre nel 2019, abbiamo realizzato la nuova procedu-ra telematica per la gestione e l’emissione della certifica-zione di regolarità dichiarativa/contributiva sostitutivadel Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC)che consente, in molti casi, il rilascio del DURC in tem-po reale o, al massimo, entro 30 giorni nei casi in cuisia necessario un intervento dell’operatore.A seguito della procedura di gara europea, abbiamo sti-pulato con Unisalute S.p.A. la nuova polizza sanitariacollettiva per gli iscritti, familiari e pensionati “grandiinterventi chirurgici e gravi eventi morbosi”, c.d. PolizzaBase. La polizza è stata ampliata rispetto alla precedente.A decorrere dalla nuova annualità, è prevista la possibi-lità di scelta tra due distinte coperture assicurative, Po-lizza Integrativa A e Polizza integrativa B, alternative fraloro, con garanzie e premi differenti. Tra le nuove pre-stazioni aggiunte, anche un check-up gratuito nellestrutture convenzionate.Si è chiuso l’anno 2019 ed è iniziato il 2020. Cassa Fo-rense è una grande squadra, che ringrazio di cuore peril lavoro svolto. Attraverso il costante impegno del per-sonale all’interno della struttura e dei Delegati sul terri-torio può operare in sinergia e con lungimiranza, al dilà da logiche territoriali a sostegno dell’Avvocatura, cheauspico unita e solidale soprattutto per rendere il nostroente sempre più la “Casa” degli Avvocati Italiani. Buon anno a tutti!

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ZALA PREVIDENZA FORENSE

1.- La materia della previdenza sociale, per una serie difattori che si possono dare per noti, è in perenne fer-mento.Scontata è, dunque, per chi si interessa al settore, la ri-corrente esigenza di confronto con le problematiche chesorgono a seguito di “ritocchi”, innovazioni o innesti nor-mativi, più o meno ravvicinati nel tempo e più o menosettoriali, ai quali il legislatore ci ha ormai abituato.

2.- Da qualche tempo, tuttavia, quel processo innovativodi fatto sta incidendo – lentamente e progressivamente,anche se non sempre in maniera della quale siano im-mediatamente percepibili le implicazioni di fondo –sulla stessa fisionomia del diritto previdenziale nel suocomplesso. Una evoluzione in fieri – evocativa dell’esigenza di pro-cedere, prima o poi, ad una rivisitazione complessivadella materia –, che non può non rilevare anche inun’occasione di confronto su tematiche specifiche, comeè quella odierna.Il fenomeno è indubbiamente assai complesso.Ciononostante il senso di esso può riassumersi letteral-mente in due parole. E le due parole sono “derogabilità”e “condizionalità”, sostantivi di valore semantico am-pio, come è evidente, i quali, peraltro, se calati nella ma-teria previdenziale per fungerne da coordinate di sueparti significative (come sta avvenendo), concorrono adimprimere allo specifico contesto normativo connota-zioni inusuali, con impliciti riflessi di carattere sistema-tico, in particolare sullo stesso statuto dei diritti sociali.

3.- Secondo l’insegnamento corrente, l’inderogabilità-indisponibilità è una qualità caratterizzante dello statutodei diritti previdenziali.Si tratta di un connotato di particolare pregnanza nonsolo di per sé considerato, ma anche in quanto destinatoa interferire con obiettivi di omogeneizzazione dei variregimi previdenziali e dei relativi trattamenti, che il le-gislatore si è proposto da epoca risalente; e destinato adinterferire anche, seppur indirettamente, con lo stesso

principio di universalità della tutela previdenziale.Ebbene, la legislazione in materia, specie la più recente,da qualche tempo ci offre una crescente casistica di situa-zioni regolate con criteri che non riconoscono più carat-tere “centrale” a quello “storico” connotato, ma, di fatto,da esso si discostano; e, dunque, implicitamente si di-scostano anche dagli altri obiettivi e principi suindicati.Rappresentativa al proposito è già la stessa, più recentelegislazione, la quale, sotto la spinta di specifici interessiorganizzati, in più occasioni si è piegata all’introduzio-ne di discipline derogatorie; in ciò indubbiamente tro-vando implicito conforto nell’impostazione pluralistache, fin da epoca risalente (così già V. Simi, “Il pluralismoprevidenziale secondo Costituzione”, Angeli, Milano,1986), caratterizza il sistema previdenziale nazionale. Una diversificazione delle regole, tuttavia, che, se ri-sponde, in via di principio, alla meritevole esigenza diadattamento alle distinte caratteristiche delle variegaterealtà lavorative e degli interessi sottesi (in un’ottica, ap-punto, pluralista), può anche rappresentare (e, di fatto,non di rado rappresenta) l’espediente per assecondareinteressi egoistici privilegiati; e, dunque, può funzio-nare, nei fatti, a scapito, anziché a favore del principiodi parità.Per chiarezza di quadro, va ricordato che riferibili allasfera di iniziativa del legislatore – e, dunque, all’acce-zione più ampia di “derogabilità” – sono anche i vari re-gimi “in deroga”, dettati per determinati settori da esi-genze più generali: tipici quelli relativi alla cassa inte-grazione guadagni, ai riscatti, e ad altro ancora.

4.- All’accezione più corrente di “derogabilità” vanno ri-condotte, invece, quelle manifestazioni di essa, in cuiaspetti di rilievo della concreta regolamentazione dellamateria sono rimessi dalla legge alla libera determina-zione degli interessati.Il riferimento è, innanzitutto, all’ampio e ben noto cata-logo delle “opzioni”, che, a termini di legge, facoltizzanol’interessato a scegliere, ad esempio – tra più trattamentiprevidenziali astrattamente ottenibili –, il trattamento

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Mutamenti fisiognomici in fieridel diritto previdenziale*

di Maurizio Cinelli

* Testo, con alcuni adattamenti, della parte centrale della relazione al Convegno su “La previdenza sociale: orientamento dellagiurisprudenza di legittimità”, promosso dal Centro nazionale studi diritto del lavoro “Domenico Napoletano”, svoltosi ad AscoliPiceno, Palazzo dei Capitani, il 17 ottobre 2019.

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più favorevole; oppure (più spesso), a scegliere la datadel pensionamento, sia che ciò avvenga a fini di differi-mento, sia che ciò avvenga a fini di anticipazione del-l’accesso al trattamento pensionistico: emblematica, aquest’ultimo proposito, può ben essere considerata l’at-tuale disciplina della pensione anticipata, quale, in par-ticolare, arricchita, da ultimo, dalla cosiddetta “pensionea quota 100”. E possono essere ricordati anche i casi (più rari), in cuiall’interessato, a determinate condizioni o in presenzadi determinati eventi – come, ad esempio, la privatizza-zione dell’ente pubblico datore di lavoro –, la legge ad-dirittura consente agli interessati di scegliere, individual-mente, lo stesso regime previdenziale.Per dirla in breve, e ripetendo quanto in maniera colo-rita, ma assai efficace, è stato già detto da altri, la materiaprevidenziale per molti versi si presenta oggi, da questopunto di vista, come una sorta di supermarket, nel qualeciascuno può trovare spazi per scegliere il “prodotto” perlui più conveniente. Il che evidentemente comporta implicazioni di sistema. Prima, però, di considerare tale delicato aspetto, è op-portuno gettare uno sguardo anche sull’altra coordinata:la “condizionalità”.

5.- Anche la “condizionalità” ha implicazioni di caratteresistematico e incide significativamente sullo statuto deidiritti previdenziali; e anch’essa opera, al pari della “de-rogabilità”, seguendo percorsi e con sfaccettature diver-sificati.Nella più corrente accezione, che la vede riferita allasfera privata, la “condizionalità” può essere definita unmodo di atteggiarsi della regolamentazione della mate-ria, da essa di volta in volta interessata, attraverso unmeccanismo di subordinazione della erogazione delleprestazioni sociali ad un elemento aggiuntivo rispetto airequisiti amministrativi e biologico, ai quali, nella logi-ca risalente del modello assicurativo, è storicamente su-bordinato, come sappiamo, il diritto alla prestazionestessa. Tale elemento aggiuntivo condizionante è normalmenterappresentato dall’imposizione a carico dell’interessatodi un comportamento positivo specifico: di fatto, e tec-nicamente, una soggezione a poteri terzi.

Da tale punto di vista, la “condizionalità” ha, dunque,come caratteristica quella di coniugarsi con la selettivitàpropria delle assicurazioni sociali; per più versi incre-mentandone, dunque, il livello di severità.

6.- Nell’accezione più ampia riferibile ai condiziona-menti, per così dire, esterni, imposti direttamente dallalegge in determinati ambiti, la “condizionalità” assume,invece, una configurazione “macroeconomica”, nel mo-mento stesso in cui si concretizza in una predetermina-zione del plafond quantitativo delle risorse finanziarieconcretamente utilizzabili per l’erogazione di prestazio-ni economiche date; o, con gli stessi effetti, nella pre-ventiva fissazione del numero massimo di queste ultime.Si tratta di un condizionamento “forte”, che si presta avari effetti “di sistema”, se non altro per il fatto di inter-ferire con il principio di solidarietà, e comunque, conte-nendola, con la vocazione universalistica della previ-denza.Ma sopratutto e comunque la “condizionalità” risulta es-sere un meccanismo che, di fatto, incide sulla pienezzadella tutela dei diritti sociali, dei quali le pregiudizialilimitazioni indicate implicano il sostanziale “affievoli-mento”.

7.- Analoghi effetti ed implicazioni produce la “condi-zionalità”, per così dire, “microeconomica”. Questa si manifesta e concretizza attraverso l’imposi-zione al soggetto che aspira al riconoscimento del dirittoa determinata prestazione sociale a sostegno del reddito,di oneri di comportamento che si aggiungono agli stessirequisiti propri del modello assicurativo, accentuandone(come già osservato) gli effetti selettivi.Due sono le aree elettive di intervento di detta manife-stazione della “condizionalità”: quella degli strumenti disostegno al reddito per il caso di disoccupazione o disospensione dal lavoro con intervento della cassa inte-grazione, da un lato, e quella delle politiche attive dellavoro, dall’altro lato. Ma il legislatore non disdegna diutilizzare la “condizionalità” anche nei territori dell’as-sistenza sociale – con ulteriori implicazioni di sistema,a ben considerare, proprio in ragione della natura assi-stenziale del “bene” sul quale in tal modo esso viene adincidere –, come la recente regolamentazione tanto del

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ZALA PREVIDENZA FORENSE

reddito, quanto della pensione di cittadinanza sta a di-mostrare. Il fenomeno, in sé, non è del tutto nuovo. Può essere ri-cordata, ad esempio, la risalente, storica disciplina dei“cantieri di lavoro”, la regolare partecipazione ai quali,nella originaria regolamentazione dell’assicurazione con-tro la disoccupazione involontaria, era condizione perpoter usufruire della relativa indennità.Oggi, però, si tratta di fenomeno che, di fatto, tende adassumere carattere pervasivo, con gli incisivi effetti giàaccennati, e, dunque, con ben diverse fisionomia e im-plicazioni sistematiche.

8.- In effetti, se ben si analizza il fenomeno, la diffusionee il radicamento del ricorso ai meccanismi della “condi-zionalità” (specie nel suo aspetto macroeconomico, masenza escludere l’altro) risultano significativi – per dirlain breve – di scelte che appaiono trarre la loro legitti-mazione dalla realtà economica, prima ancora che daivalori accolti dalla Carta costituzionale.In sostanza, i paradigmi costituzionali sui quali è statoedificato il modello storicamente dato dello stato sociale,alla luce dell’impostazione di cui sia la “derogabilità”,sia la “condizionalità” devono considerarsi espressione,risultano oggi interessati da un processo di potenziale,profonda (quanto non esplicitamente dichiarata) trasfor-mazione. Un processo, precisamente, all’interno delquale ruolo preminente, rispetto agli storici compiti diintegrazione sociale, di fatto risulta accordato al correttofunzionamento delle regole del mercato; con quanto nepuò conseguire anche in termini di progressivo radicarsidi valori “fondamentali”, innovativi rispetto a quelli “tra-dizionali”, quali la stabilità macroeconomica o la com-petitività sui mercati. Si rivela, in sostanza – attraverso detti due particolariconnotati –, una tensione delle recenti politiche norma-tive nella direzione del superamento (al momento, noninteressa valutare quanto in termini positivi o quanto intermini da giudicare negativamente) del welfare state,così come concepito e strutturato nel ventesimo secolo.

9.- Quale complessiva valenza può riconoscersi – perconcludere – alla fisionomia che il sistema sta assu-mendo per effetto del descritto, strisciante fenomeno?

La risposta non può essere univoca.Va dato atto, innanzitutto, che l’ampliamento delle ipo-tesi di “derogabilità” nelle discipline di tutela, da un lato,e l’assunzione della “condizionalità” (tanto macrogestio-nale, quanto microgestionale) come dato di sistema, daun altro lato, sono fattori che oggettivamente concor-rono ad aprire maggiori spazi alla autodeterminazionedei soggetti (tanto a livello individuale, quanto a livellocollettivo) e, correlativamente, a determinare una loromaggiore responsabilizzazione personale.La centralità assunta dai connotati della “condizionalità”e della “derogabilità”, inoltre, permette di valutare me-glio un fenomeno di particolare, attuale rilevanza: lasempre più frequente, stretta compenetrazione nel si-stema tra “pubblico” e “privato”. Una realtà, questa, chetrova anch’essa una più intensa, progressiva manifesta-zione nell’attualità, ed è comunque significativa del pro-gressivo sfaldamento del pressoché monolitico caratterepubblicistico delle origini; fenomeno che, in verità – co-me già osservato in una precedente occasione (M. Ci-nelli, “«Pubblico», «privato» e Costituzione nelle attualidinamiche della previdenza”, in “Rivista del diritto dellasicurezza sociale”, 2017, pp. 401 ss.) – potrebbe esserevalutato come ulteriore espressione di mutamento siste-matico, accanto agli altri due qui considerati.La compenetrazione “pubblico-privato”, infatti, è feno-meno che coinvolge ormai pressoché tutti gli snodi si-gnificativi della materia: dalla previdenza complemen-tare, ai regimi previdenziali privatizzati dei liberi pro-fessionisti, ai fondi bilaterali di solidarietà, tanto per ci-tare i casi più eclatanti; ma si potrebbe dire altrettantoanche dei riscatti, della prosecuzione volontaria, dellevarie forme di raccordo tra spezzoni assicurativi di variregimi previdenziali, e di altro ancora. Detta crescente compenetrazione tra “pubblico” e “priva-to”, d’altra parte, non può non essere messa in rapportoad altra vicenda particolarmente significativa dei muta-menti dell’attuale realtà del settore: lo stato di crisi nelquale oggi versa il modello dell’“assicurazione sociale”. A causa delle modifiche intervenute nel mercato e nelletipologie del lavoro, detta assicurazione non appare piùin grado di rappresentare – con il rigore e, soprattutto,con l’efficacia di una volta – lo strumento di protezionesociale elettivo, che tanto successo e per tanto tempo si

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Mutamenti fisiognomici in fieridel diritto previdenziale

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è visto (giustamente) riconoscere (tanto da aver con-dotto alla identificazione, nel comune linguaggio, dello“strumento” – l’assicurazione sociale, appunto – con lastessa materia previdenziale nel suo complesso).Per altro verso, il principio di “condizionalità” si presta– come è stato convincentemente osservato di recente(L. Taschini, “I diritti sociali al tempo della condiziona-lità”, Giappichelli, Torino, 2019) – a tradurre in formasintetica l’essenza stessa delle politiche in corso, calatein un contesto nel quale tende a prevalere idealmente,rispetto alle funzioni tradizionali solidaristiche e di in-tegrazione sociale, la garanzia del corretto funziona-mento dei mercati.Il rischio palese di tale complessiva situazione è l’inef-fettività dei diritti sociali stessi. Emblematico il già ricor-dato loro “affievolimento”, specie quando la relativa tu-tela finisca per essere programmaticamente rimessa, intutto o in parte, alla variabile incidenza dei vincoli di bi-lancio. Una situazione alla quale la crisi economica haindubbiamente concorso a fornire ulteriore alimento:nei fatti supportando la concezione secondo la quale idiritti sociali non sarebbero pienamente e direttamenteesigibili, in quanto finanziariamente condizionati.Il rischio di ineffettività si aggrava, se vogliamo, anchein ragione del declino della concezione che apprezza idiritti sociali come meri diritti di prelievo, a favore dellaconcezione – supportata, appunto, dalle regole della“condizionalità” – che li considera come diritti “contrat-tualizzati”: come diritti, cioè, che vanno “meritati” dal-l’interessato, attraverso l’assolvimento, appunto, di pre-determinati oneri di attivazione e obbedienza.

10.- Già da queste sintetiche notazioni mi sembra chesi possa argomentare – per tirare le fila del discorso –che la realtà normativa che abbiamo di fronte è, sì, inmovimento, come da “tradizione”. Direzione e meta didetto “movimento”, tuttavia, non risultano (ancora) suf-ficientemente definibili; anche se appare già chiaro almomento – e ne sono emblematiche le incidenze “di si-stema” testé considerate –, la sostanziale insofferenza arestare all’interno del modello di stato sociale al qualela tradizione e, soprattutto, la Carta fondamentale cihanno accostumati.Una spinta evolutiva che, in ogni caso – è bene sottoli-

nearlo ancora una volta –, si sta delineando per fatti con-cludenti: in preoccupante assenza, cioè, di un esplicito,organico, sufficientemente meditato disegno riformatore,e comunque in un quadro sostanzialmente regressivo ri-spetto ai valori costituzionali, come finora intesi e rece-piti.

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LA PREVIDENZA FORENSE

La legge 31.122012 n. 247 ha regolamentato e discipli-nato compiutamente la professione di avvocato (art. 1comma 1) vale a dire “la organizzazione e l’eserciziodella professione” (art. 1 comma 2 lett. a).Con la novella sono stati anche introdotti nuovi istituti;in particolare, per quanto qui rileva, è stato disciplinatodalla legge l’istituto della sospensione volontaria dal-l’esercizio professionale.L’art. 20 co. 2 della Legge 31.12.2012 n. 247 disponeinvero che “l’avvocato iscritto all’albo può sempre chie-dere la sospensione dall’esercizio professionale”. Lanorma incide sulla attività del professionista che, deci-dendo di sospendersi, si priva volontariamente dellapossibilità di esercitare la professione forense.La sospensione comporta evidentemente riflessi direttisui rapporti dell’iscritto con l’Ordine di appartenenza alquale deve essere comunicata la volontà di accedere al-l’istituto; l’ordine deve senza discrezionalità alcuna pro-cedere alla annotazione nell’albo.Quali sono gli effetti della sospensione nei rapporti tral’iscritto - sospeso - e l’Ordine?L’innovativo istituto è stato ripetutamente oggetto diesame da parte del Consiglio Nazionale Forense che ha,nel corso degli ultimi anni, espresso numerosi pareri surichiesta degli Ordini territoriali; è stato così chiarito chela sospensione volontaria dall’esercizio della professionepuò essere chiesta dall’iscritto per le più disparate ra-gioni senza che le stesse debbano essere esplicitate1; puòessere di durata indeterminata in quanto la norma nonindica alcun limite2; sicché la durata della sospensione

è rimessa alla volontà del professionista.Annotata nell’albo la sospensione dall’esercizio dell’at-tività professionale (art. 20 co. 3) l’iscritto, pur non po-tendo ovviamente esercitare la professione forense, ècomunque tenuto all’osservanza di alcuni obblighi.Più precisamente: l’avvocato sospesosi volontariamenteè tenuto al pagamento del contributo annuale dovutoall’Ordine di appartenenza. Invero la sospensione vo-lontaria, come anche quella disciplinare, costituisce“una semplice parentesi operativa ma non implica,neppure nelle intenzioni dell’avvocato che ne faccia ri-chiesta o la subisca, la volontà di essere cancellatodall’Albo: orbene il contributo di cui si discute discendedalla mera iscrizione, indipendentemente dall’intensitàdell’esercizio della professione o dalla sua temporaneasospensione, anche coatta” 3.Pur se sospeso, l’iscritto ha l’obbligo di continuare a di-sporre di un indirizzo di posta elettronica certificata; hal’obbligo di stipulare polizza assicurativa a garanzia deirischi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale4

ed è tenuto all’obbligo della formazione, non essendoprevista alcuna esenzione5. In proposito il Consiglio Na-zionale ha precisato (parere del 21.9.2016 n. 90) che“l’obbligo di formazione potrà non essere rispettato qua-lora la sospensione richiesta abbia una durata pari o su-periore a mesi sei”.Naturalmente l’avvocato che abbia chiesto la sospen-sione non potrà esercitare attività incompatibile con laprofessione di avvocato, quindi le attività indicate dal-l’art. 18 L. 247/2012: le incompatibilità rimangono ope-

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Sulla sospensione dall’esercizioprofessionale e la cancellazionedalla Cassa Forense

di Giovanni Schiavoni

1 Consiglio Nazionale Forense 9.4.2014 n. 15; 17.7.2014 n.44; 29.4.2014 n. 70; 17.7.2015 n. 65.2 Consiglio Nazionale Forense 22.1.2014 n. 2; 9.4.2014 n.22; 22.10.2014 n. 86; 17.7.2015 n. 65.3 Così testualmente Consiglio Nazionale Forense 22.2.2017n. 12; in precedenza il Consiglio Nazionale, col parere del22.10.2014 n. 86, ha chiarito che la sospensione “riguardal’esercizio professionale, non già l’iscrizione all’Albo”.4 Consiglio Nazionale Forense 21.9.2016 n. 90 che ha chiaritoche l’obbligo della polizza assicurativa costituisce “prescri-zione posta a tutela di due posizioni: da un lato, quella del-l’avvocato, la cui attività potrebbe, anche a distanza di tempo,essere causa di danni verso terzi con conseguente obbligo di

risarcimento; dall’altro, quella del cliente, che tale danno po-trebbe subire. La copertura assicurativa, pertanto, deve per-manere anche in capo all’avvocato sospeso a richiesta dall’atti-vità professionale, sia perché la norma anzidetta non contem-pla eccezioni, sia in quanto il danno verso terzi potrebbe an-che emergere, seppur risalente nell’origine ad epoca anteriore,durante il periodo di sospensione. In tal caso, infatti, qualorala copertura assicurativa non fosse stata rinnovata, il clientenon avrebbe più a disposizione la garanzia risarcitoria deldanno accertato, la cui sussistenza è prescritta dalla legge”. IlConsiglio Nazionale, con parere del 25.10.2017 n. 78, ha ri-badito tale obbligo.5 Consiglio Nazionale Forense 9.4.2014 n. 24

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ranti anche nel periodo di sospensione volontaria perché“inerenti alla permanenza della iscrizione nell’albo equindi alla conservazione dello status”.6

L’avvocato sospesosi volontariamente è, di conseguenza,sempre soggetto al controllo dell’Ordine di apparte-nenza che potrà assumere i dovuti provvedimenti incaso di accertata incompatibilità.Altre conseguenze riguardano invece il rapporto tral’iscritto e la cassa di previdenza. Com’è noto, l’art. 21co. 8 della legge professionale ha reso obbligatoria l’iscri-zione alla Cassa Forense a seguito dell’iscrizione agli Albi.Non è questa la sede opportuna per dibattere sulla bontàdella scelta legislativa che, sicuramente, ha comportatonotevoli difficoltà soprattutto di carattere economico acoloro i quali non raggiungevano i parametri minimi perl’iscrizione alla Cassa Forense secondo la previgente nor-mativa. Occorre invece qui rammentare che la legge di riformaaveva imposto a Cassa Forense di determinare con pro-prio regolamento la misura della contribuzione, vale adire “i minimi contributivi dovuti nel caso di soggettiiscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali,eventuali condizioni temporanee di esenzione o di dimi-nuzione dei contributi per soggetti in particolari condi-zioni e l’eventuale applicazione del regime contributivo”.(art. 21 comma 9)Cassa Forense ha adempiuto all’obbligo legislativo conl’adozione del “regolamento di attuazione ex art. 21”,deliberato dal comitato dei delegati il 26.6.2014 e ap-provato il 30.5.2016.Chiara e radicale la scelta adottata relativamente all’isti-tuto in esame: il regolamento dispone infatti che la so-spensione volontaria dall’Albo comporta di ufficio lacancellazione dalla Cassa (art. 6 co. 1)7. L’iscritto all’Albo, sospesosi dall’esercizio della profes-sione e conseguentemente cancellato dalla cassa, man-tiene comunque nei confronti dell’Ente previdenziale gliobblighi dichiarativi previsti dal regolamento dei con-tributi. Dovrà quindi comunicare (col modello 5) l’am-montare del reddito professionale netto conseguito ai

fini Irpef nell’anno dell’avvenuta sospensione, nonché ilvolume di affari complessivo. L’art. 10 del regolamentosuddetto prescrive infatti che gli avvocati che si cancel-lano dagli Albi, quindi anche “gli avvocati che vengonocancellati dalla Cassa a seguito della sospensione” hannol’obbligo di inviare le prescritte comunicazioni anchenell’anno successivo a quello della cancellazione. Natu-ralmente l’iscritto cancellato dalla Cassa sarà tenutoanche al pagamento della contribuzione dovuta relati-vamente all’anno in cui si è chiesta la sospensione vo-lontaria.Il professionista, sospeso dall’Albo e cancellato quindidalla Cassa, può sempre far cessare a sua discrezione lasospensione comunicando tale sua volontà all’Ordine diappartenenza. Con conseguente nuova iscrizione allaCassa Forense. Esaminiamo gli effetti che si producono nell’ipotesi incui la sospensione dall’esercizio professionale sia tem-poranea.Se il periodo di sospensione è di breve durata, ha inizioe fine nello stesso anno solare oppure ha termine nel-l’anno immediatamente successivo in cui si è chiesta lasospensione, in tal caso non v’è alcuna interruzione nellaiscrizione alla Cassa: l’anno o i due anni consecutivi re-stano validi ai fini dell’anzianità previdenziale e dellacontinuità.Nell’ipotesi in cui, invece, il periodo di sospensione vo-lontaria sia superiore - e ininterrottamente - a un interoanno solare, l’anno non varrà ai fini previdenziali e nonpotrà essere recuperato. Deve essere anche chiarito che se la cessazione della so-spensione volontaria e quindi la nuova iscrizione allaCassa avviene quando il professionista ha compiuto osuperato i quaranta anni di età (iscritto ultra quaran-tenne), le conseguenze sono più pesanti; in tal caso in-fatti non spettano le prestazioni di cui agli artt. 9, 10 e12 del regolamento delle prestazioni. Ci si riferisce allapensione di inabilità e a quella di invalidità, istituti cherichiedono che l’iscrizione sia “in atto continuativamenteda data anteriore al compimento del quarantesimo anno

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6 Consiglio Nazionale Forense 9.4.2014 n. 15; 17.7.2014 n.44; 24.9.2014 n. 70.7 Le ragioni della scelta operata mediante l’art. 6 – la cancel-

lazione – sono state illustrate da Gerac: “Cancellazione e so-spensione” in Previdenza Forense n. 1/2015 pagg. 7 e segg.

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di età dell’iscritto” (art. 9 co. 1 lett. b e art. 10 co. 1 re-golamento contributi)”.E deve essere ricordato che la pensione indiretta può es-sere erogata ai superstiti dell’iscritto alla Cassa “con ca-rattere di continuità a partire da data anteriore al compi-mento del quarantesimo anno di età” (art. 12 co. 4). Incaso di reiscrizione verrebbe a mancare quindi, per l’ul-traquarantenne, la continuità prescritta dalle norme in-nanzi citate (contra, Cass. 273392/2019).Ci si deve a questo punto chiedere quale utilità e con-venienza per il professionista abbia la sospensione inluogo della cancellazione dall’albo. Per quanto attiene alla posizione previdenziale si deveconcludere che la scelta tra i due istituti è neutra giacchéentrambi comportano la cancellazione dalla Cassa.I dati di Cassa Forense ci dicono che i professionisti so-spesi sono stati 1.384 (oltre 16.000 dal 2014 al 2018 lecancellazioni).Numeri che fanno comprendere come l’istituto della so-spensione non abbia poi avuto largo seguito. L’invito a suo tempo rivolto ai giovani iscritti su questarivista, invito a una scelta consapevole e informata chetenesse ben presente la normativa previdenziale al finedi evitare “gli errori nei quali si può incorrere” 8, eviden-temente non è caduto nel vuoto.

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8 Così Proietti , “Giovani avvocati e Previdenza: gli errori daevitare”, in Previdenza Forense n. 1/2015 pag. 6

Sulla sospensione dall’esercizio professionalee la cancellazione dalla Cassa Forense

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I principali istituti per ‘mettere assieme’ la contribuzionemista sono la TOTALIZZAZIONE, regolata dal D. Lgs.42/2006, il CUMULO dei periodi assicurativi, come rivi-sto dalla L. 232/2016, e la RICONGIUNZIONE di cuialla L. 29/79 e L. 45/1990.Onde cercare di fare un riepilogo dei vantaggi e deglisvantaggi degli strumenti a disposizione appare in pri-mis utile una carrellata dei tre istituti:

1) Ricongiunzione ex l. n. 45 del 1990.A cosa serve la ricongiunzione? La ricongiunzione deicontributi è quell’istituto regolato dalla L. 5 marzo 1990n. 45 che permette, a chi ha posizioni assicurative in ge-stioni previdenziali diverse, di riunire mediante trasfe-rimento, tutti i periodi contributivi presso un’unica ge-stione, allo scopo di ottenere una sola pensione. La prin-cipale finalità dell’istituto della ricongiunzione è, dun-que, il riconoscimento di un unico trattamento di pen-sione riunendo tutti i contributi previdenziali presso unasola gestione (almeno un anno).In buona sostanza la ricongiunzione unifica i contributiversati in più gestioni per periodi fra loro non coinci-denti; invece, qualora si verifichi coincidenza di più pe-riodi di contribuzione, sono considerati utili ai fini delladeterminazione dell’importo di pensione solo i contri-buti obbligatori che, tuttavia, non rilevano ai fini del-l’anzianità. Inoltre, in caso di coincidenza di periodi dicontribuzione obbligatoria e periodi di contribuzione fi-gurativa, sono considerati utili ai fini della ricongiun-zione soltanto i periodi di contribuzione obbligatoria.La ricongiunzione deve riguardare l’intero periodo dicontribuzione maturato presso altre gestioni previden-ziali ed i periodi ricongiunti sono utilizzati come se fos-sero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati uni-ficati, con conseguente diritto a pensione in base ai re-quisiti previsti dal fondo stesso (art. 5 L. 45/90 ‘le normeper la determinazione del diritto e della misura dellapensione unica derivante dalla ricongiunzione dei periodiassicurativi sono quelle in vigore nella gestione presso laquale si accentra la posizione assicurativa’).In altre parole per la determinazione del diritto e dellamisura della pensione unica derivante dalla ricongiun-zione dei periodi assicurativi si applicano le norme invigore nella gestione presso la quale si accentra la posi-

zione, purchè alternativamente: > i periodi di contribu-zione ricongiunti non siano inferiori a 35 anni; > sia sta-ta raggiunta l’età prevista per la maturazione del dirittoalla pensione di vecchiaia.Soggetti. A norma dell’art. 1 L. 45/90 “al lavoratore di-pendente, pubblico o privato, o al lavoratore autonomoche sia stato iscritto a forme obbligatorie di previdenzaper i liberi professionisti, è data facoltà ai fini del diritto edella misura di un’unica pensione, di chiedere la ricon-giunzione di tutti i periodi di contribuzione presso le sopracitate forme previdenziali, nella gestione cui risulta iscrittoin qualità di lavoratore dipendente o autonomo. Analogafacoltà è data al libero professionista che sia stato iscrittoa forme obbligatorie di previdenza per lavoratori dipen-denti, pubblici o privati, o per lavoratori autonomi, ai finidella ricongiunzione di tutti i periodi di contribuzionepresso le medesime forme previdenziali, nella gestione cuirisulta iscritto in qualità di libero professionista”.Possono, quindi, avvalersi dell’istituto, gli Avvocati ed ipraticanti iscritti alla Cassa che abbiano versato contri-buti in diverse gestioni previdenziali obbligatorie al finedi unificare tutti i contributi presso una sola gestioneprevidenziale e conseguire un’unica pensione.La ricongiunzione avviene a domanda del diretto inte-ressato o dei suoi superstiti e, si ribadisce, deve com-prendere tutto l’intero periodo di contribuzione matura-to presso altre gestioni previdenziali (obbligatoria, vo-lontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore ha matu-rato in almeno due forme previdenziali fino al momentodella richiesta e che non siano già stati utilizzati per li-quidare una pensione.Ai superstiti è concessa facoltà di presentare istanza diricongiunzione entro 2 anni dalla data di decesso del-l’interessato (purchè al momento dell’evento quest’ulti-mo non fosse decaduto dal diritto per rinuncia o ina-dempimento) ovvero, in ipotesi di ricongiunzione in cor-so, possono optare per il pagamento di quanto ancoradovuto dal de cuius, oppure interrompere il pagamento(con diritto alla restituzione di quanto già versato dal-l’Avvocato deceduto).La ricongiunzione può essere richiesta: - A) alla gestione nella quale il soggetto risulta iscrittoal momento della domanda per l’intero periodo di con-tribuzione maturato presso altre gestioni previdenziali;

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Ricongiunzione, totalizzazionee cumulo: imbarazzo della scelta?

di Eleonora Facchetti

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in buona sostanza presso l’Ente nel quale il soggetto ri-sulta iscritto affluiscono i contributi già versati in altragestione (ricongiunzione in entrata: ad es. trasferimentodi contributi INPS verso Cassa);- B) alla gestione diversa da quella di attuale apparte-nenza, laddove i contributi versati defluiscono versoun’altra gestione ma solo in presenza delle seguenti con-dizioni 1) età pensionabile in una gestione diversa daquella di iscrizione al momento della presentazione delladomanda 2) anzianità di 10 anni di contribuzione ob-bligatoria nella gestione competente ad operare la ricon-giunzione (ricongiunzione in uscita: ad es. trasferimentodi contributi Cassa verso INPS).La ricongiunzione può essere esercitata una sola volta:a detto principio generale ex art. 3 L. 45/90 è previstauna sola deroga nel caso in cui l’interessato possa far va-lere, successivamente alla data da cui ha effetto la primaricongiunzione, 10 anni di assicurazione previdenzialedei quali almeno cinque di contribuzione continuativain regime obbligatorio.La facoltà di ricongiunzione può essere esercitata unaseconda volta soltanto in occasione della domanda dipensionamento ed unicamente nei confronti dell’Entepresso cui si è precedentemente operata la ricongiun-zione in uscita.La ricongiunzione può altresì essere richiesta per la li-quidazione del supplemento di pensione.La ricongiunzione è onerosa e l’onere della ricongiun-zione è pari alla riserva matematica necessaria alla co-pertura assicurativa e il richiedente dovrà corrisponderel’importo che sarà determinato, detratto l’importo deicontributi trasferiti dalle altre gestioni.La somma da versare sarà dunque pari alla differenza frala riserva matematica necessaria per la copertura assicu-rativa relativa al periodo utile considerato e l’importodei contributi che le altre gestioni andranno a trasferire.Il pagamento dell’onere può avvenire in unica soluzione(entro un termine di decadenza di sei mesi) ovvero conrateazione in un numero di rate mensili non superiorealla metà delle mensilità corrispondenti ai periodi da ri-congiungere con la maggiorazione di un interesse.Rinuncia. La domanda di ricongiunzione si considerarinunciata nel caso in cui l’interessato non confermi larichiesta di ricongiunzione entro il termine di 60 giorni

dalla ricezione della nota con la quale viene comunicatol’importo mediante una delle seguenti modalità: > pa-gamento dell’intero importo dovuto; > pagamento diun importo corrispondente alla somma delle prime trerate nel caso di rateazione massima consentita; > richie-sta di rateazione diversa da quella comunicata dalla ge-stione competente e comunque inferiore alla massimaconsentita.Il pagamento parziale comporta invece la risoluzioneper inadempimento e in tal caso l’iscritto avrà diritto sol-tanto al rimborso di quanto versato senza interessi.In ordine alla tematica relativa alla ricongiunzione allaCassa dei contributi versati all’INPS, Gestione separata,si segnala l’attualità dell’argomento giusta pronunciadella Corte di Cassazione 15 ottobre 2019 n. 26039; sirinvia all’articolo di Ilaria Bresciani, in questo numerodella rivista.

2) Totalizzazione ex d.lgs. n. 42 del 2006.A cosa serve la totalizzazione? La totalizzazione con-sente a tutti i lavoratori dipendenti, autonomi e liberiprofessionisti, che hanno versato contributi in diverseCasse, gestioni o fondi previdenziali, di acquisire il di-ritto a un’unica pensione. La finalità è dunque quella disommare periodi assicurativi, non coincidenti tra loro(almeno 1 anno), maturati presso gestioni previdenzialidiverse onde consentire la maturazione di un unico trat-tamento pensionistico.La materia è regolata da: • D.Lgs. 42/2006 modificatodall’art. 12 c. 3 L. 24//07; • D.L. 78/10 convertito da L.122/10; • L. 111/11; • DM 06.12.2011 n. 201; • Con-venzione INPS/Cassa Forense 14 marzo 2007.A differenza della ricongiunzione, che è onerosa, la tota-lizzazione è completamente gratuita; non comporta al-cun onere per l’iscritto in quanto tutti i contributi versatirestano presso i rispettivi enti previdenziali, e ogni ge-stione liquiderà la quota di pensione di propria compe-tenza in relazione ai periodi di iscrizione già maturati.I soggetti legittimati a presentare domanda di totalizza-zione sono coloro che nel corso della propria vita lavora-tiva sono stati iscritti a due o più gestioni previdenziali,per periodi non coincidenti, a condizione che non risul-tino titolari di alcun trattamento pensionistico autono-mo presso una di tali gestioni.

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Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo:imbarazzo della scelta?

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La totalizzazione può essere conseguita, previa domandadell’interessato o dell’avente causa, da trasmettere allagestione previdenziale di ultima iscrizione dell’assicu-rato. Nella domanda di totalizzazione occorre indicarele gestioni che si intendono interessare. Una volta rice-vuta la comunicazione relativa all’anzianità contributivautile per il diritto e i periodi cui si riferiscono tali con-tributi, l’Ente istruttore dovrà verificare la sussistenzadel diritto alla prestazione richiesta, sommando tutti iperiodi non coincidenti temporalmente. Quindi le gestioni interessate stabiliscono ciascuna perla parte di competenza il trattamento pro-quota di pen-sione in relazione ai periodi di contribuzione maturati,ma il rateo della pensione conseguita mediante totaliz-zazione viene pagato dall’INPS; la pensione “totalizzata”viene materialmente erogata dall’INPS, previo accreditodelle quote di rispettiva competenza da parte degli Entiinteressati con modalità concordate con apposita con-venzione stipulata ex art. 5 D. Lgs 42/2006 (vd. Con-venzione INPS/Cassa Forense 14.03.2007). Il calcolo della pensione in regime di totalizzazione pre-vede che la quota di pensione dovuta dall’Ente sia calco-lata con il sistema contributivo specificamente previstoper le Casse (art. 4 cc 3 e 4 D.Lgs 42/2006) e non è pre-visto un minimo garantito, solo se l’iscritto può vantareun periodo di iscrizione a Cassa Forense uguale o supe-riore a quello minimo per il conseguimento della pen-sione di vecchiaia il calcolo sarà effettuato con il metodoretributivo solo relativamente alla quota di competenzadi Cassa forense.Con la totalizzazione dei periodi assicurativi possonoessere conseguite sia la pensione di vecchiaia che quelladi anzianità, quella di inabilità, nonchè la pensione direversibilità o indiretta in favore dei superstiti.I trattamenti pensionistici decorrono dal primo giornodel mese successivo alla maturazione dei requisiti e, nelcaso di pensione ai superstiti, dal primo giorno del mesesuccessivo al decesso del dante causa.L’erogazione del trattamento pensionistico in totalizza-zione prevede tuttavia delle finestre di accesso secondole seguenti tabelle, in buona sostanza al fine del raggiun-gimento della pensione di vecchiaia in totalizzazione, irequisiti richiesti prevedono una ‘finestra mobile’, contale espressione intendendosi concretamente che il pen-

sionato, per poter riscuotere il suo primo assegno pen-sionistico, dovrà necessariamente aspettare 18 o 21mesi:

La totalizzazione può essere richiesta per la liquidazionedella pensione di inabilità, nonché per la pensione ai su-perstiti, ancorché l’assicurato sia deceduto anterior-mente al conseguimento del diritto.• La pensione di inabilità può essere concessa in favoredell’avente diritto a condizione che sussistano i requisitidi assicurazione e contribuzione richiesti dalla formapensionistica nella quale il lavoratore era iscritto al mo-mento del verificarsi dell’invalidità;• La pensione può essere richiesta dai superstiti a con-dizione che: - sussistano tutti i requisiti di assicurazionee contribuzione della forma pensionistica nella quale ildante causa era iscritto al momento del decesso; - il de-cesso sia intervenuto successivamente all’entrata in vi-gore del decreto legislativo n. 42/2006.

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3) Cumulo ex l. 232/2016.Le modifiche di cui al c. 195 dell’art. 1 della L. 232/16hanno esteso l’istituto del cumulo (introdotto dalla L.228/12 e riservato ai lavoratori dipendenti e autonomiiscritti alle varie gestioni INPS) dei periodi assicurativinon coincidenti anche agli iscritti agli enti di previdenzadi cui ai D. Lgs. 509/94 e 103/96 non già titolari di pen-sione diretta.L’istituto del ‘cumulo’ si applica alle Casse Professionali,e quindi anche agli iscritti di Cassa Forense, e si affiancaagli istituti della ricongiunzione e della totalizzazioneanch’essi utilizzabili per soggetti che nella vita lavorativasiano stati iscritti presso due o più forme di assicura-zione obbligatoria allo scopo di utilizzare, al fine delconseguimento di un’unica pensione, tutti i contributiversati presso i diversi enti.L’istituto del cumulo non ha mancato di sollevare alcunecriticità interpretative, ditalchè sono state adottate la cir-colare n° 1 di Cassa Forense del 10.02.2017, la circolareINPS n° 60 del 16.03.2017 e la circolare n° 2 di CassaForense del 26.10.2017, nel mentre è al vaglio un ap-posito testo di ‘Regolamento per le prestazioni previden-ziali in regime di cumulo’.Va sottolineato in primis che le caratteristiche del nuovoistituto sono riconducibili a modalità operative analoghea quelle della c.d. ‘totalizzazione’ dei periodi assicurativi;a differenza della ricongiunzione, in analogia con quantoavviene per la ‘totalizzazione’ la domanda di cumulo po-trà essere presentata solo in occasione della maturazionedei requisiti per il pensionamento, contestualmente al-l’inoltro della domanda di pensione, presso l’ultima ge-stione di iscrizione.Ciò chiarito in linea di massima si può delineare questoquadro di disciplina: Requisiti generali: possono fruire della pensione in cu-mulo coloro i quali • non siano già titolari di pensionediretta a carico di una delle gestioni di cui all’Art. 1 c239 L. 228/12; • anche se abbiano maturato i requisitiper il diritto autonomo al trattamento pensionisticopresso una delle predette gestioni.La decorrenza delle pensioni in regime di cumulo nonpotrà essere antecedente al 1 febbraio 2017.Il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota13919 dell’11 settembre 2017 ha precisato che “la pen-

sione di vecchiaia in cumulo, tenuto conto degli ordi-namenti coinvolti e della loro autonomia regolamentarepuò configurarsi come una fattispecie a formazioneprogressiva in forza della quale rilevano più momentio fasi interconnesse”.Il cumulo consente pertanto di sommare gratuitamentei contributi per il diritto alla pensione, ma, a differenzadella totalizzazione, ogni quota del trattamento è calco-lata secondo le regole di ciascuna gestione, e non obbli-gatoriamente col sistema contributivo.La quota di trattamento pensionistico a carico di CassaForense è determinato dunque in rapporto ai periodi diiscrizione e contribuzione maturati presso la Cassa stes-sa secondo le regole di calcolo previste dal Regolamentodelle Prestazioni. La Cassa Forense liquiderà, quindi, laquota di pensione di sua competenza alla maturazionedell’età prevista dal proprio regolamento (68 anni nel2018, 69 anni nel 2019/2020, 70 anni nel 2021) indi-pendentemente dalla data di decorrenza della quota dipensione INPS.E l’Inps ha funzione di ente liquidatore come definitoda apposita convenzione, previo accredito delle quotedi rispettiva competenza da parte degli Enti interessati.I trattamenti pensionistici in regime di cumulo oltre allapensione di vecchiaia e di vecchiaia anticipata possonoessere richiesti anche per la pensione di inabilità, indi-retta e di reversibilità.

La decorrenza della pensione è dal primo giorno delmese successivo a quello di maturazione dei requisitipiù elevati fra quelli previsti dal comma 239; in alterna-tiva, su richiesta dell’interessato, dal primo giorno delmese successivo a quello nel quale è stata presentata ladomanda.

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Il diritto al trattamento di pensione di vecchiaia è con-seguito in presenza dei requisiti anagrafici di contribu-zione più elevati fra quelli previsti dai rispettivi ordina-menti che disciplinano le gestioni interessate.I requisiti riferiti alla pensione di vecchiaia in regime dicumulo quindi non potranno essere inferiori a quelli ri-chiamati dal comma 239 della L. 228/12: allo stato 67anni di età e vent’anni di contribuzione complessivi.

La pensione anticipata in regime di cumulo invece puòessere esercitata a prescindere dall’età solo in presenzadell’anzianità contributiva prevista dall’Art. 24 c 10 L.214/11.Pensione di inabilità:REQUISITI: • assicurazione e contribuzione ed ulteriorirequisiti richiesti dalla forma assicurativa nella quale ilsoggetto interessato è iscritto al momento del verificarsidello stato inabilitante; • iscrizione da data anteriore alcompimento del 40° anno di età, computando, a tal fine,i periodi maturati presso tutte le gestioni interessate.DECORRENZA: dal 1° giorno del mese successivo allapresentazione della domanda.Pensione indiretta:DIRITTO: assicurazione e contribuzione ed ulteriorirequisiti richiesti dalla forma assicurativa nella quale ilsoggetto interessato era iscritto al momento della morte;• si tiene conto della somma dei periodi di assicurazionee contribuzione non coincidenti presso le singole formeassicurative ove il dante causa sia stato iscritto.REQUISITI: • decessi avvenuti dal 1° gennaio 2017;• iscrizione da data anteriore al compimento del 40°anno di età, computando, a tal fine, i periodi maturatipresso tutte le gestioni interessate;

DECORRENZA: dal 1° giorno del mese successivo allapresentazione della domanda.Il calcolo della pensione in regime di cumulo dipende,quindi, dall’anzianità dell’Avvocato ed in rapporto ai pe-riodi di iscrizione maturati presso l’ente potrà avvenirecon sistema retributivo ovvero contributivo secondo laseguente tabella:

Il cumulo retributivo, tuttavia, può essere utilizzato solose non si matura la pensione di vecchiaia presso alcunadelle gestioni in cui risultano versati i contributi; inoltre,non è consentito per la contribuzione accantonata pres-so le casse professionali e per la Gestione Separata.

Osservazioni conclusiveQuale scegliere? In linea di principio non si può dire,aprioristicamente parlando, quale istituto sia più conve-niente rispetto all’altro, dovendosi di volta in volta valu-tare la singola posizione contributiva dell’iscritto.Totalizzazione e cumulo sono strumenti che rendonopossibile il colloquio tra due o più gestioni previdenzialiin maniera del tutto gratuita a differenza della ricongiun-zione che è onerosa e spesso, per portare i contributi al-l’interno di un’unica gestione previdenziale, si rende ne-cessario un esborso economico considerevole, per cui èconsigliabile valutare attentamente l’efficacia e l’effettivaconvenienza di questo tipo di operazione, caso per caso.Tuttavia l’istituto della ricongiunzione può essere valu-tato come strumento primario, per valorizzare periodidi iscrizione non coincidenti, con riferimento ai soggettipiù giovani, i quali nel corso della vita professionale pos-

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208 sono sostenerne il pagamento in vista di un trattamentopensionistico calcolato secondo un criterio più favore-vole, nel mentre presentare domanda di ricongiunzioneai limiti della età pensionabile diventa estremamenteoneroso.Altro passaggio è controllare se sono stati versati contri-buti nella gestione separata Inps. In tale circostanza nonsi potrà far altro che ricorrere alla totalizzazione o al cu-mulo, istituti che, a differenza della ricongiunzione, con-sentono di utilizzare i contributi versati nella gestioneseparata, salvo che la sentenza della Corte di Cassazionedel 15 ottobre 2019 n° 26039 (di cui al commento a fir-ma di Ilaria Bresciani, in questo fascicolo) possa costi-tuire in argomento una battuta d’arresto. Diversamentesi pone il problema di quale istituto scegliere.La domanda di totalizzazione e di cumulo potranno es-sere presentate solo in occasione della maturazione deirequisiti per il pensionamento, contestualmente all’inol-tro della domanda di pensione.Sia con la totalizzazione che con il cumulo i contributinon vengono trasferiti da una gestione previdenzialeall’altra ma vengono virtualmente sommati, purchè noncoincidenti, per il raggiungimento del diritto alla pen-sione. In altri termini l’importo del trattamento pensio-nistico unificato viene calcolato da ciascun ente previ-denziale sulla base dei contributi accreditati presso l’entestesso.Con la ricongiunzione, invece, i contributi vengono tra-sferiti in una sola gestione che darà luogo ad un assegnocalcolato come se fossero sempre stati versati nel fondoin cui sono stati unificati (si può mantenere quindi il si-stema retributivo, ove applicabile) e danno diritto a pen-sione in base ai requisiti e al sistema di calcolo previstidal fondo stesso.I destinatari: sia la totalizzazione che il cumulo hannoil vantaggio di avere un perimetro molto ampio in quan-to può essere fruita praticamente in tutte le gestioni pre-videnziali obbligatorie. Rientrano infatti nei due istituti:a) l’assicurazione generale obbligatoria (Ago) dei lavo-ratori dipendenti e forme di previdenza obbligatorie,esclusive, sostitutive ed esonerative dell’assicurazionegenerale stessa (ad esempio Stato, ex-Inpdap); b) gli entiprivatizzati previsti dal Dlgs 509/1994 (come le casseprevidenziali dei liberi professionisti); c) gli enti catego-

riali e pluricategoriali regolati dal D.lgs 103/1996 (adesempio chimici, biologi, eccetera); d) la gestione sepa-rata Inps. Le prestazioni: con la totalizzazione è possibile fruiresia della che di quella di anzianità. Per la prima è neces-sario aver perfezionato 66 anni ed un’anzianità contri-butiva pari ad almeno 20 anni; per quella anticipata so-no sufficienti 40 anni di contributi e più (secondo le ta-belle illustrate) di anzianità indipendentemente dall’etàanagrafica. A questi requisiti bisogna poi aggiungere unperiodo di attesa di 18 mesi per la totalizzazione di vec-chiaia e di ben 21 mesi per quella di anzianità. Per il cu-mulo valgono invece i requisiti previsti dalla legge For-nero: 66 anni e 7 mesi unitamente a 20 anni di contribu-ti oppure 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10mesi le donne). Senza finestre mobili.Il sistema di calcolo: le quote di pensione derivanti dallatotalizzazione dei periodi assicurativi vengono normal-mente liquidate con il sistema di calcolo contributivo,solo quando sono stati già raggiunti in una gestione acarico degli enti previdenziali i requisiti minimi richiestiper il diritto ad un’autonoma pensione, questa parte dipensione verrà calcolata con il sistema di computo pre-visto dall’ordinamento della gestione stessa dando ori-gine, pertanto, ad un calcolo dell’assegno più favorevolerispetto a quello totalmente contributivo. Con il cumu-lo, invece, ciascuna gestione mantiene le rispettive re-gole di calcolo.È molto importante evidenziare però che, a differenzadella totalizzazione, nel cumulo l’importo della pensioneè determinato dalla somma dei pro-quota, che sarannotanti quanti sono le gestioni interessate: ciascuno deter-minerà il trattamento in rapporto ai rispettivi periodi diiscrizione maturati, secondo le regole di calcolo previstedal singolo ordinamento e sulla base delle rispettive re-tribuzioni. Ciò significa che, diversamente da ciò cheaccade con la totalizzazione, la pensione in cumulo ver-rà liquidata col sistema retributivo laddove esso sia ap-plicabile, rapportandola alla media dei redditi.

In estrema sintesiQuando la ricongiunzione è più vantaggiosa?Per valutare il vantaggio della ricongiunzione innanzitutto è da considerare che la domanda può essere pre-

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209sentata in un qualsiasi momento della vita professionalee non obbligatoriamente all’atto di presentazione delladomanda di pensione, inoltre sono fa fare in concreto ‘iconti’: • da un lato è da appurare l’ammontare dell’onereda versare, che sarà tanto più alto tanto più è prossimal’età pensionabile; • dall’altro è da effettuare una previ-sione concreta allo scopo di proiettarsi l’obiettivo di otte-nere il calcolo della pensione secondo il sistema retri-butivo. Quando il cumulo è vantaggioso?Il cumulo è ormai lo standard per unificare la contribu-zione mista perchè preserva il sistema di calcolo di cia-scuna gestione previdenziale (salvo alcune casse previ-denziali del settore privato) ed il lavoratore riceverà unapensione composta da più quote secondo le regole e leretribuzioni di riferimento di ciascun fondo, senza doverpagare alcunchè. Quando la totalizzazione è più vantaggiosa?Difficile, ad oggi, individuare delle convenienze nella to-talizzazione rispetto al cumulo: invero i requisiti di an-zianità anagrafica nella totalizzazione sono inferiori (66anni) rispetto al cumulo (67 anni) e ciò potrebbe indur-re a valutare positivamente l’istituto della totalizzazione,ma il sistema delle ‘finestre mobili’ operante nella tota-lizzazione e non nel cumulo di fatto vanifica il vantaggiodel requisito di anzianità anagrafica.Insomma il vero colpo di scena è stato l’aver reso opera-tivo, liberalizzandolo anche alle Casse di Previdenza pri-vate, lo strumento del cumulo gratuito che ad oggi pareessere considerato l’istituto più favorevole per ottenereuna pensione in presenza di più gestioni previdenzialiinteressate, soprattutto per i professionisti che da sem-pre erano stati estromessi da questa possibilità. Ciò inquanto, grazie a questo istituto, è possibile per il pro-fessionista che ha versato i contributi a più gestioni pre-videnziali sfruttare per intero il proprio patrimonio con-tributivo, senza dover necessariamente sborsare elevatesomme di denaro, come nella ricongiunzione, o doverattendere almeno un anno e mezzo prima di intascarel’assegno, come nella totalizzazione.

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210 Il panorama delle prestazioni pensionistiche di CassaForense contempla una vasta gamma di misure, in or-dine alle quali ciascun iscritto deve tenere alto il livellodi attenzione per poter individuare, caso per caso, aquale di esse può fare ricorso. Si tratta di varie, alterna-tive tra loro, che possono valorizzare i requisiti soggettivie oggettivi dell’iscritto rispondendo alle più variegateesigenze.Le prestazioni si possono così sinteticamente riepilogare,evidenziando un panorama di misure previdenziali ar-ticolato, nel quale l’avvocato può trovare, nella maggiorparte dei casi, una risposta ai suoi bisogni purché in pos-sesso dei requisiti richiesti.- Pensione retributiva di vecchiaia. Il diritto a conseguirlamatura a 70 anni con almeno 35 anni di contributi. Oc-corre farne domanda, ma in caso di ritardo si ha dirittoad arretrati e interessi dal mese successivo al compi-mento dell’età pensionabile. Consente la prosecuzionedell’attività professionale.- Pensione retributiva di vecchiaia anticipata. Al compi-mento dei 65 anni e fino al compimento dei 70 si puòanticipare il pensionamento con almeno 35 anni di con-tributi. L’iscritto deve produrre domanda e l’importodella pensione verrà decurtato dello 0,41% per ognimese di anticipo rispetto all’età anagrafica prevista perla normale pensione di vecchiaia, con la precisazioneche chi ha maturato almeno 40 anni di contributi ha di-ritto alla pensione piena al compimento del 65° anno dietà. Consente la prosecuzione dell’attività professionale.- Pensione contributiva di vecchiaia. Al compimento dei70 anni a tutti gli avvocati che siano stati iscritti allaCassa per più di 5 anni contributivi, viene riconosciuta,a domanda, una pensione calcolata col sistema contri-butivo. Consente la prosecuzione dell’attività professio-nale.- Pensione di anzianità. Può essere conseguita a doman-da alla maturazione dei 62 anni con almeno 40 anni dicontributi. Il conseguimento impone la previa cancella-zione dagli albi di avvocato e, quindi, la cessazione del-l’attività professionale.- Pensione di invalidità. Può essere conseguita dagliiscritti in maniera continuativa anteriormente al compi-mento del 40° anno di età che siano stati iscritti a Cassaforense da almeno 5 anni, affetti da infermità derivante

da malattia o infortunio che ne riduca in maniera per-manente la capacità lavorativa a meno di un terzo. Pen-sione che può essere dichiarata revisionabile ogni treanni per la verifica di persistenza della limitazione. L’im-porto non può essere inferiore al 70% della pensioneminima prevista. Consente la prosecuzione dell’attivitàprofessionale.- Pensione di inabilità. Può essere conseguita da chi ri-sulti iscritto alla Cassa anteriormente al compimento del40° anno di età in maniera continuativa da almeno 5anni, affetti da infermità derivante da malattia o infor-tunio che ne determini la totale incapacità. L’importo èsoggetto all’adeguamento alla pensione minima. Il con-seguimento comporta la previa cancellazione dagli albi.- Pensione di reversibilità. Al coniuge dell’iscritto pen-sionato, anche se divorziato ma con assegno alimentaree non risposato, e ai figli in età e scolarità previste dallanorma spetta, nelle misure indicate dalla norma, la pen-sione di reversibilità.- Pensione indiretta. Al coniuge, anche se divorziato macon assegno alimentare e non risposato, dell’iscritto de-ceduto, che abbia maturato almeno 10 anni di effettivaiscrizione e contribuzione, in atto da data anteriore al40° anno di età, e non abbia ancora maturato il dirittoa pensione, nonché ai figli, in età e scolarità previste dal-la norma, spetta la pensione indiretta. Il diritto non è ri-conosciuto se l’iscritto deceduto si sia cancellato più ditre anni prima del decesso. I superstiti dell’iscritto chenon possano accedere alla pensione indiretta possonochiedere il rimborso dei contributi soggettivi, qualora ilprofessionista abbia maturato almeno 5 anni di contri-buti e deceda senza aver maturato il diritto a pensione.- Prestazione contributiva. Si tratta di una sorta di rim-borso parziale per i pensionati di vecchiaia, retributivae contributiva, che si cancellino dagli Albi, o per glieredi, in caso di decesso. Ad essi spetta (dal 2013) unaprestazione contributiva su una quota del reddito pro-fessionale dichiarato fino al tetto reddituale, pari al 2%fino al 2016, al 2,25% fino al 2020 sarà pari dal 2021al 2,50%.Spesso la posizione contributiva si presenta carente,vuoi per pregressa scarsa sensibilità al problema, vuoiper limitata diffusione della normativa regolamentare,vuoi per la crisi che ha distolto l’attenzione dal “pro-

Le prestazioni di Cassa Forense

di Agostino Maione

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211blema” previdenziale, vuoi per altre condizioni perso-nali. Così, molti colleghi che si aspetterebbero di appro-dare proficuamente al pensionamento, scoprono (tardi)di non disporre di sufficienti anni di contributi o, in altricasi, di aver dichiarato redditi bassi, che, con il sistemaretributivo, danno naturalmente luogo a pensioni moltocontenute. Per evitare tali spiacevoli conseguenze è op-portuno: Iscriversi prima possibile alla Cassa forense. L’attuale si-stema (l. 247/12) prevede la contestuale iscrizione Albo/Cassa; perciò chi consegue l’abilitazione professionale evuole esercitare la professione è tenuto ad iscriversi allaCassa. È opportuno ricordare che il praticante ha facoltàdi iscriversi alla Cassa nonché fruire in sede di primaiscrizione della retrodatazione. Dichiarare al fisco ed alla cassa redditi consistenti. In basealla vigente disciplina un iscritto che produca (e di-chiari) redditi bassi, con il sistema retributivo (ma anchecontributivo), percepirà una pensione di vecchiaia bas-sa, proporzionale a quanto dichiarato (e versato). Pagare i contributi. Gli anni per i quali non sono statipagati i contributi non possono essere utilizzati non pos-sono essere utili ai fini pensionistici, con conseguenteeventuale reiezione della domanda di pensione per ca-renza del requisito contributivo.Per quanto riguarda l’importo dei contributi dovuti allaCassa Forense – e di cui l’avvocatura soprattutto giovanesi lamenta per l’elevato importo – è opportuno ricordaresia le agevolazioni contributive previste per i giovani av-vocati soprattutto per i primi anni di esercizio della pro-fessione, che le aliquote da applicare alla base retributi-va, che sono di molto inferiore a quelle previste perl’Inps.Approfondire la normativa (di legge e regolamentare) nondisdegnando di esercitare il proprio diritto a partecipareai processi di adeguamento della stessa e dell’intero si-stema previdenziale. La partecipazione ed il confrontonon possono che generare idee condivise utili a miglio-rare il sistema.In fondo ogni iscritto vale esattamente come ciascunaltro e giammai deve rinunciare all’esercizio del diritto-dovere più prezioso di cui dispone: quello di contribuireaffinché la gestione della sua Cassa di previdenza sia lapiù virtuosa possibile.

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1. La funzione del trattamento minimo ed “evoluzione”legislativaL’integrazione al minimo della pensione ha la funzionedi integrare la pensione quando dal calcolo in base aicontributi accreditati all’assicurato risulti un importo in-feriore a un minimo ritenuto necessario ad assicurarglimezzi adeguati alle esigenze di vita, giusto il precettodell’art. 38, comma 2, Cost. (Corte cost. 10 giugno 1994,n. 240, in Foro it., 1994, I, 2016 )La funzione dell’istituto del “trattamento minimo pen-sionistico” è da individuare, quindi, nell’esigenza di ga-rantire in concreto la soddisfazione dei bisogni primaridei pensionati.L’integrazione al trattamento minimo consiste nell’inte-grare il trattamento pensionistico calcolato, fino ad unimporto cosiddetto “minimo” per i trattamenti pensioni-stici che non raggiungono tale importo. Il trattamentominimo si ottiene, quindi, integrando l’importo dellapensione calcolata sulla base dell’anzianità contributivae retributiva pensionabile e fino ad un livello che il legi-slatore, a norma dell’art. 38, comma 2, Cost., ritiene ido-neo a garantire “mezzi adeguati alle esigenze di vita”.L’istituto del trattamento minimo pensionistico nellaprevidenza forense ha subito nel tempo modifiche siaper quanto riguarda i criteri di determinazione del mini-mo, sia in ordine alle condizioni soggettive per ottenerel’integrazione della pensione al trattamento minimo.Infatti, nella previdenza forense, il “trattamento minimopensionistico” era disciplinato dall’art. 2, comma 4, l.20 settembre 1980, n. 576, il quale statuisce che la mi-sura della pensione non può essere inferiore a sei volteil contributo soggettivo minimo a carico dell’iscritto nelsecondo anno anteriore a quello di maturazione del di-ritto a pensione. Un’ulteriore modifica alla disciplina per l’integrazioneal trattamento minimo della pensione, è stata introdottanel 2008, disciplina che prevedeva che la misura dellapensione annua non può essere inferiore ad € 9.960 edè annualmente rivalutata in proporzione alla variazionemedia dell’indice annuo dei prezzi al consumo per le fa-miglie di operai ed impiegati calcolato dall’Istat, conesclusione di ogni collegamento automatico alla misuradel contributo soggettivo minimo.A decorrere dal 1° gennaio 2010, è stata introdotta la

nuova disciplina di accesso al trattamento minimo dellapensione, e di cui al paragrafo successivo.2. La “nuova disciplina” del trattamento minimo.L’istituto della pensione minima nella previdenza foren-se, con riferimento alle pensioni di vecchiaia e anzianità(con esclusione delle pensioni di invalidità ed inabilità)viene sostituito da un più articolato meccanismo di “in-tegrazione al minimo”. La nuova disciplina prevede chel’integrazione al trattamento minimo competa solo nel-l’ipotesi in cui il reddito complessivo dell’iscritto e delconiuge, non sia superiore al triplo della pensione mini-ma dell’anno. Tale limitazione non si applica alla quotamodulare di pensione, in quanto calcolata con il sistemacontributivo, fermo restando un possibile assorbimentodella stessa in caso di integrazione al minimo della quota.L’importo della pensione minima fissato in € 10.160,00(riferito al 2008) è rivalutato annualmente in propor-zione alla variazione dell’indice annuo dei prezzi al con-sumo per le famiglie di operai ed impiegati.È previsto espressamente l’esclusione di ogni collega-mento automatico dell’importo minimo con il contri-buto soggettivo minimo.L’integrazione al trattamento minimo compete solo nel-l’ipotesi in cui il reddito complessivo dell’iscritto e delconiuge, non legalmente ed effettivamente separato,comprensivo dei redditi da pensione nonché di quellisoggetti a tassazione separata o a ritenuta alla fonte, nonsia superiore al triplo del trattamento minimo dell’anno.L’integrazione al trattamento minimo compete solo sinoal raggiungimento del reddito complessivo massimopari a tre volte il trattamento minimo (che per il 2010 èstato di € 10.664,00).Poiché il trattamento minimo pensionistico è previsto agaranzia della soddisfazione delle più elementari esi-genze di vita, il pensionato non può avere diritto all’in-tegrazione al trattamento minimo tutte le volte che i suoibisogni vitali sono altrimenti soddisfatti con il com-plesso dei redditi goduti: l’integrazione al minimo intanto spetta in quanto non sussistano altri redditi o sus-sistano in misura ridotta.La riferita disciplina sull’integrazione al trattamento mi-nimo è limitata alla pensione di vecchiaia e di anzianità.Per le pensioni di invalidità e di inabilità, ed ai superstiti,infatti, la normativa regolamentare della Cassa Forense

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Il trattamento minimodella pensione forense

di Daniela Carbone

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prevede che qualora la pensione annua sia inferiore al-l’importo minimo, è corrisposta un’integrazione sino alraggiungimento del suddetto importo. Ne consegue cheper il trattamento minimo delle pensioni di invalidità edi inabilità (e superstiti) si prescinde dal reddito del-l’iscritto e del coniuge.3. La domanda amministrativaIl diritto al trattamento minimo della pensione è subor-dinato a specifica domanda del soggetto interessato, cheha, tra l’altro, l’obbligo di attestare nelle forme prescrittela propria situazione reddituale.Infatti all’atto della presentazione della domanda di in-tegrazione al trattamento minimo il richiedente dovràsottoscrivere autocertificazione relativa ai requisiti red-dituali, impegnandosi a comunicare le variazioni checomportino la perdita del diritto all’integrazione.In ogni caso ogni tre anni il pensionato dovrà ripeterela domanda di integrazione sempre con sottoscrizionedi autocertificazione per la permanenza dei requisiti red-dituali. L’integrazione, ove concessa, ha quindi validitànon oltre il 31 dicembre del triennio solare di riferi-mento, salvo riproposizione della domanda da parte del-l’avente diritto.L’integrazione al trattamento minimo, se ed in quantospettante, decorre dall’anno in cui sussistono i requisiti,indipendentemente dalla data di presentazione dellaspecifica domanda, con conseguente diritto ad eventualiarretrati, nei limiti, però della prescrizione (del. Cons.Amm. Cassa forense del 18 marzo 2010). Si è, infatti, af-fermato (Cass. 14 marzo 2013 n. 6509) che la domandaamministrativa ha – nel caso dell’integrazione al tratta-mento minimo – la mera funzione di atto di avvio dellaprocedura di liquidazione che l’ente debitore è tenutoad espletare e che sfocia in un atto avente natura noncostitutiva ma dichiarativa del diritto, i cui effetti retroa-giscono al momento in cui sono venute ad esistenza lecondizioni previste dalla legge per il suo sorgere. 4. Indebita percezione della pensione integrata al mi-nimo e sanzioni pecuniarieQualora risulti che il pensionato abbia ricevuto l’inte-grazione della pensione al trattamento minimo a seguitodi dichiarazioni non rispondenti al vero, il pensionato ètenuto, oltreché alla restituzione delle somme indebita-mente percepite, maggiorate degli interessi, al paga-

mento di una sanzione pari al 30% delle somme lordeindebitamente percepite, ferme restando le eventualisanzioni previste dalle leggi penali.5. I nuovi limiti di reddito L’integrazione della pensione al trattamento minimo nonspetta ai soggetti che posseggono:a) nel caso di persona non coniugata, ovvero coniugata

ma legalmente ed effettivamente separata, un redditocomplessivo, comprensivo dei redditi da pensionenonché di quelli soggetti a tassazione separata o a ri-tenuta alla fonte, superiore al triplo del trattamentominimo dell’anno di riferimento;

b) nel caso di persona coniugata, non legalmente ed ef-fettivamente separata, un reddito complessivo, com-prensivo dei redditi da pensione nonché di quelli sog-getti a tassazione separata o a ritenuta alla fonte, su-periore al triplo del trattamento minimo del’anno.

Nessuna “limitazione” deriva dai redditi del nucleo fa-miliare in cui è “inserito” il pensionato.L’integrazione al trattamento minimo della pensione nonspetta, quindi:- ai soggetti che abbiano redditi individuali superiori ad

un determinato limite;- ai soggetti che abbiano redditi, cumulati con quelli del

coniuge, superiori ad un determinato limite.Se il reddito è inferiore agli importi fissati, l’integrazioneal minimo spetta in misura tale che non comporti il su-peramento del limite stesso.La nuova disciplina per l’integrazione al trattamento mi-nimo di pensione, non si applica per le pensioni in es-sere al 31 dicembre 2009, per le quali rimane in vigorela previgente disciplina.Da quanto innanzi riportato, consegue che le pensioniin essere al 31 dicembre 2009 (e cioè tutte le pensioniin essere al 31 dicembre 2009, anche se liquidate o ri-conosciute – anche giudizialmente – successivamente aldicembre 2009) continueranno ad essere integrate altrattamento minimo anche in presenza di redditi proprie/o cumulati con quelli del coniuge superiori al tetto fis-sato dal legislatore.6. Individuazione dei redditi da computarePer l’accertamento della situazione reddituale ai fini del-la determinazione del diritto all’integrazione al minimopensionistico (i redditi vanno considerati al netto degli

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oneri deducibili), la norma regolamentare prevede cheil reddito (complessivo) che preclude l’integrazione altrattamento minimo di pensione, è costituito da:- redditi da pensione (con esclusione, però, della pen-

sione forense da integrare al minimo: Cons. Amm.Cassa forense 18 marzo 2010);

- redditi soggetti a tassazione separata;- redditi soggetti a ritenuta alla fonte.Ai fini del computo del reddito massimo (preclusivo deldiritto all’integrazione al trattamento minimo) sonoesclusi:- il reddito della casa di abitazione del titolare della pen-

sione, anche se imputabile al coniuge;- il trattamento di fine rapporto e le erogazioni ad esso

equiparate.Per l’accertamento della situazione reddituale ai finidella determinazione del diritto o meno all’integrazioneal minimo pensionistico, i soli redditi che non devonoessere indicati sono quelli esenti da Irpef perché esclusida ogni imposta sul reddito (ad., es., le pensioni diguerra, le pensioni degli invalidi civili, le rendite erogatedall’Inail), e quelli espressamente esclusi dalla stessanorma e cioè i trattamenti di fine rapporto comunquedenominati (buonuscita, indennità di anzianità, premiodi fine servizio, ecc.) comprese le anticipazioni su talitrattamenti, il reddito della casa di abitazione.Per la determinazione del reddito massimo preclusivodella integrazione della pensione al minimo si considerala media dei redditi effettivamente percepiti nei tre anniprecedenti quello per il quale si chiede l’integrazione altrattamento minimo della pensione (la media è costituitacon i redditi al netto degli oneri deducibili). In ordinealla collocazione temporale dei redditi da prendere inconsiderazione al fine di stabilire il limite di reddito inquestione, stante quanto innanzi illustrato, non deve es-sere determinato anno per anno (e cioè non si deve fareriferimento ai redditi relativi allo stesso anno in cui l’in-tegrazione va corrisposta), ma occorre fare riferimentoalla media dei redditi effettivamente percepiti nei treanni precedenti quello per il quale si chiede l’integra-zione al trattamento minimo della pensione.In ordine ai redditi da computare, essi sono quelli as-soggettabili all’Irpef, alla cui normativa occorre fare ri-ferimento.

In caso di coesistenza di un reddito positivo (es., lavorodipendente) e di un reddito negativo (es., in relazione aperdita di esercizio connessa ad attività di lavoro auto-nomo) in capo allo stesso soggetto, il reddito da prende-re in considerazione ai fini dell’accertamento del dirittoal trattamento minimo, è costituito dalla somma alge-brica dei due redditi (ne consegue che qualora il redditonegativo sia superiore al reddito positivo, il reddito com-plessivo risultante dalla somma algebrica deve essereconsiderata uguale a zero). Qualora occorra prendere inconsiderazione anche i redditi del coniuge del pensio-nato, l’eventuale eccedenza del reddito negativo rispettoa quello positivo di uno dei coniugi, non può essere por-tato in detrazione dall’eventuale reddito positivo posse-duto dall’altro.7. La misura dell’integrazioneIn presenza di una situazione reddituale negativa o diimporto superiore al limite fissato dalla legge, per l’inte-grazione non si pongono particolari problemi in quantoo si riconosce o si esclude il diritto all’integrazione altrattamento minimo.Nel caso invece di situazione reddituale inferiore al li-mite di legge per il diritto all’integrazione al minimo del-la pensione, occorre determinare la misura dell’integra-zione, totale o parziale, cui l’interessato ha diritto; qua-lora la pensione annua sia inferiore all’importo minimoannuale “è corrisposta una integrazione sino al rag-giungimento del suddetto importo”, l’integrazione è ri-conosciuta in misura tale che non comporti il supera-mento del suddetto importo.Occorre evidenziare che la normativa regolamentare, sta-tuisce che la quota modulare e gli eventuali supplementidi pensione assorbono, sino a concorrenza, l’integra-zione al trattamento minimo della pensione. Ciò signi-fica che la quota di pensione modulare ed i supplementidi pensione concorrono a formare la pensione minima;ne consegue che qualora la somma della pensione e deisupplementi di pensione supera la somma annua del-l’importo minimo, non spetta alcuna integrazione, cosìnel caso sia di importo inferiore al trattamento minimodi pensione, l’integrazione è solo per la differenza.

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Il trattamento minimo della pensione forense

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Contributo minimo soggettivo…e l’integrazione entro l’ottavo anno

di Paola Ilarioni

Con l’ultima riforma previdenziale gli avvocati iscrittialla Cassa versano un contributo minimo soggettivo chechiamerei a “formazione progressiva”.L’art. 9 del Regolamento di attuazione dell’art. 21, com-mi 8 e 9 della legge n. 247/2012, prevede, infatti, che adecorrere dal 2014, per un arco temporale limitato aiprimi otto anni di iscrizione alla Cassa, è data facoltà diversare il contributo minimo soggettivo in misura parialla metà di quello dovuto (già ridotto al 50% e per seianni per chi si iscrive prima del compimento dei 35 annidi età) ai sensi dell’art. 7, comma 1 lett. a) e comma 2per coloro i quali percepiscono un reddito professionaleinferiore a € 10.300,00.Un esempio può essere di aiuto.L’avvocato Mario Rossi, nato il 20 febbraio 1988, nel me-se di settembre 2014, a seguito di iscrizione all’Albodegli Avvocati viene iscritto alla Cassa.Per gli anni 2014, 2015, 2016 e 2017 dichiara un red-dito netto professionale inferiore ad € 10.300,00, men-tre per l’anno 2018 il reddito netto professionale dichia-rato è pari a € 11.500,00. Quanto deve versare a titolo di contributo soggettivominimo, come ma soprattutto quando?Da un esame della posizione dell’avvocato Rossi effet-tuata oggi rileviamo che:Anno 2014Con bollettini M.Av. (alle scadenze di febbraio, aprile,giugno e settembre 2014) il professionista versa, a titolodi contributo soggettivo minimo obbligatorio, € 695,00;Entro il 31 luglio 2015 con il modello 5/2015, dichiaraun reddito professionale pari a € 5.000,00, per il qualenon è dovuto alcun contributo, perché inferiore a €10.300,00 e un volume d’affari pari a € 6.000,00 per ilquale versa il 4% (contributo integrativo obbligatorio)ovvero € 240,00.Il versamento del contributo soggettivo minimo obbli-gatorio di € 695,00, ai fini previdenziali garantisce solo6 mesi dell’anno 2014, per avere il riconoscimento del-l’intera annualità l’avvocato Rossi deve versare ulteriori€ 695,00. Tale versamento, che nel 2019 non risulta an-cora effettuato, dovrà essere regolarizzato entro il 31 di-cembre 2022. Anno 2015Con bollettini M.Av. (alle scadenze di febbraio, aprile,

giugno e settembre 2015) il professionista versa a titolodi contributo soggettivo minimo obbligatorio € 702,50;Entro il 1 agosto 2016 con il modello 5/2016, dichiaraun reddito professionale pari a € 7.000,00, ed anche inquesto caso non è dovuto alcun contributo perché infe-riore a € 10.300,00 e un volume d’affari per € 8.000,00per il quale versa il 4% (contributo integrativo obbliga-torio) ovvero € 320,00.Anche in questo caso il versamento del contributo sog-gettivo minimo obbligatorio di € 702,50, ai fini previ-denziali garantisce solo 6 mesi dell’anno 2015, per avereil riconoscimento dell’intera annualità l’avvocato Rossideve versare ulteriori € 702,50. Tale versamento risultaeffettuato il 30 dicembre 2016.Anni 2016 e 2017Sia per l’anno 2016 che per il 2017 le dichiarazionireddituali del professionista risultano inferiori ad €10.300,00. L’avvocato Rossi effettua, come per i precedenti anni, iversamenti obbligatori alle scadenze previste, invia i mo-delli 5/2017 e 5/2018, ma non paga l’integrazione vo-lontaria il cui termine è sempre fissato alla data del 31dicembre 2022.Allo stato l’anzianità contributiva risulta essere: mesi 6anno 2014, mesi 12 anno 2015, mesi 6 anno 2016 emesi 6 anno 2017, per un totale di 2 anni e 6 mesi. Anno 2018Con bollettini M.Av. (alle scadenze di febbraio, aprile,giugno e settembre 2018) l’avvocato Rossi versa a titolodi contributo soggettivo minimo obbligatorio € 703,75;Entro il 31 luglio 2019 con il modello 5/2019, dichiaraun reddito professionale pari a € 11.500,00, superiorea € 10.300,00 e un volume d’affari per € 20.000,00 peri quali versa alla scadenza della prima rata l’intero im-porto, rispettivamente € 703,75 quale rideterminazioneobbligatoria del contributo minimo soggettivo ed €800,00, pari al 4% quale contributo integrativo obbli-gatorio sul volume d’affari.Il versamento del contributo soggettivo minimo obbli-gatorio di € 703,75, unitamente all’importo dell’integra-zione obbligatoria di € 703,75 (€ 1.407,50) garantisceai fini previdenziali l’intera annualità. L’avvocato Rossi con l’ultima dichiarazione da inviareentro il 30 settembre 2022 riferita all’anno 2021, con-

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clude il ciclo degli 8 anni ed entro il 31 dicembre dellostesso 2022 dovrà effettuare il versamento dell’integra-zione del contributo soggettivo minimo per gli anni peri quali risulti un reddito professionale inferiore ad €10.300,00. Trascorso tale periodo, 2014/2021, nel corsodel quale risulta il superamento del limite reddituale peril solo anno 2018 e l’integrazione per il solo anno 2015,al momento del pensionamento a fronte degli 8 anni re-gistreremo una anzianità di 5 anni. Considerato, infatti, che il trattamento di vecchiaia - chesi consegue, di norma, a 70 anni di età con una anzianitàcontributiva non inferiore a 35 anni - può essere antici-pato ai 65 anni, senza alcuna penalizzazione a condi-zione che possano vantarsi almeno 40 anni di regolareiscrizione e contribuzione, all’avvocato Rossi tale possi-bilità sarà preclusa (stante l’attuale previsione norma-tiva) atteso che nel febbraio 2053 quando compirà ilsessantacinquesimo anno di età avrà accreditati solo 37anni di anzianità contributiva, ovvero 5 anni dal 2014al 2021, e 32 dal 2022 al 2053. Per il pensionamentosenza decurtazione l’avvocato Rossi dovrà aspettare epresentare una domanda solo nel gennaio 2056 (dopotre anni) per vedersi riconoscere una decorrenza di pen-sione dal 1° febbraio 2056 al sessantottesimo anno dietà a meno che non voglia anticipare accedendo al ri-scatto di 3 anni.

Contributo minimo soggettivo…e l’integrazione entro l’ottavo anno

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La Corte di Cassazione, con la sentenza del 15 ottobre2019, n. 26039, si è pronunciata sulla questione dellaricongiunzione dei contributi presso le Casse dei liberiprofessionisti.

1. La questione sottoposta al vaglio della Corte di CassazioneCon la sentenza in commento la Corte di Cassazione haescluso la legittimità di limiti alla ricongiunzione deicontributi versati all’INPS presso la Cassa a cui è iscrittoil libero professionista.La controversia era insorta tra l’INPS e un libero profes-sionista iscritto alla Cassa Nazionale di Previdenza e As-sistenza dei Dottori Commercialisti che chiedeva dipoter ricongiungere, presso la predetta Cassa, i contri-buti in precedenza versati alla Gestione separata del-l’INPS. I giudizi di primo e secondo grado, poi confermati dallaCorte di Cassazione, si erano conclusi con l’accogli-mento della domanda proposta dal libero professionista,sulla base di un’interpretazione letterale della normacontenuta nell’art. 1, comma 2, legge n. 45 del 1990,che riconosce, in modo espresso, il diritto di ricongiun-gere i contributi versati alla assicurazione generale ob-bligatoria nella Cassa a cui l’interessato risulta iscritto inqualità di libero professionista, senza alcuna limitazionee indipendentemente della omogeneità o meno dellecontribuzioni versate nelle rispettive gestioni.Invece, la pretesa dell’INPS, da cui è scaturito il giudizioavanti alla Corte di Cassazione, si era fondata su di unadiversa interpretazione della norma di legge secondo cuila ricongiunzione non sarebbe riconosciuta laddove iltrattamento pensionistico dell’interessato debba esserecalcolato utilizzando il solo metodo contributivo, postoche in tal caso il professionista potrebbe avvalersi solodegli istituti del cumulo e della totalizzazione.

2. Il contesto normativo e giurisprudenzialeL’art. 1, comma 2, l. n. 45 del 1990, recante “norme perla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previ-denziali per i libero professionisti”, stabilisce la facoltà,per il soggetto che non abbia ancora maturato il dirittoa ricevere una pensione e che ha abbia versato contributia forme obbligatorie di previdenza, di ricongiungere taliperiodi di contribuzione presso la Cassa professionale a

cui risulta iscritto in qualità di libero professionista, se-condo le modalità descritte all’art. 2 del medesimo testonormativo, il quale dispone l’onerosità di tale opera-zione.La legge ha disciplinato la “portabilità multidirezionale”della contribuzione, distinguendo solo il caso in cui laricongiunzione sia domandata prima della maturazionedei requisiti pensionistici e a favore della Cassa profes-sionale, da quella in cui la richiesta interviene in un mo-mento successivo al pensionamento, stabilendo, inquesta seconda ipotesi, la necessità di un accredito dialmeno dieci anni di contribuzione continuativa pressol’assicurazione obbligatoria.La ratio che ha sostenuto l’intervento normativo eraquella di allineare la posizione dei liberi professionisti aquella degli altri lavoratori dipendenti, privati e pubblici,e autonomi, consentendo anche ai primi di disporre diun apposito strumento volto a realizzare la “portabilità”da un regime all’altro della posizione assicurativa matu-rata dal soggetto nel corso della sua vita lavorativa ovecaratterizzata da una certa mobilità professionale.Di fatti, l’istituto della ricongiunzione era già stato previ-sto dal legislatore a favore dei lavoratori dipendenti e au-tonomi con la l. n. 29 del 1979, ed estesa, in seguito, an-che ai liberi professionisti, solo con la l. n. 45 del 1990. Tuttavia, così come già previsto per i lavoratori auto-nomi, anche per i liberi professionisti (ma in modo piùgravoso), la ricongiunzione dei periodi assicurativi èstata consentita a titolo oneroso, ovvero dietro versa-mento da parte dell’interessato di un’apposita contribu-zione. In particolare, ai sensi dell’art. 2, l. n. 45 del1990, l’ente cedente deve trasferire nella gestione diconfluenza il mero equivalente monetario dei contributiversati maggiorato di un modesto interesse composto altasso annuo del 4,50%, mentre all’interessato è impostoun esborso a favore dell’ente cessionario dell’importodell’intera riserva matematica necessaria per la coperturaassicurativa del periodo considerato, al netto del trasfe-rimento operato dall’ente cedente. Proprio la caratteristica dell’onerosità, che in certi casipuò essere talmente elevata da rendere nella pratica im-possibile l’esercizio del diritto da parte dell’interessato,ha portato la Corte Costituzionale, con la sentenza n.61 del 1999, ad affermare la illegittimità degli art. 1 e 2,

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La ricongiunzione dei contributidall’Inps alle casse previdenzialiprofessionali

di Ilaria Bresciani

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l. n. 45 del 1990, nella parte in cui non prevedevano,in favore dell’assicurato che non avesse maturato il di-ritto a un trattamento pensionistico in alcuna gestione,in alternativa alla ricongiunzione, il diritto di avvalersidei periodi contributivi pregressi, con espresso riferi-mento (in motivazione) all’istituto della totalizzazione.Quest’ultimo era stato previsto, in via generale (art. 1,comma 1, d.lgs. n. 184 del 1997, attuativo della delegacontenuta nell’art. 1, comma 39, l. n. 335 del 1995) infavore dei soggetti a cui si applicava integralmente il si-stema di calcolo della pensione contributivo (ma conesclusione dall’area di applicazione dei liberi professio-nisti), e con una contribuzione versata non idonea aconsentire l’accesso a un trattamento pensionistico inalcuna gestione previdenziale. Tale meccanismo noncomportava un trasferimento effettivo di contribuzioneda un ente previdenziale all’altro e, pertanto, era possi-bile avvalersene a titolo gratuito; in pratica, ciascun enteprevidenziale, in base al criterio del pro-rata, versava alsoggetto una quota della prestazione proporzionata allacontribuzione accreditata e calcolata secondo le normein vigore per ciascun ente.In buona sostanza, la decisione della Corte Costituzio-nale, richiamata dal giudice di legittimità nella sentenzain commento, era volta a censurare un assetto normativoincompleto, e quindi inadeguato a tutelare le molteplicisituazioni in cui si poteva venire a trovare il libero pro-fessionista, in quanto il legislatore si era limitato a pre-vedere un’unica forma di riunificazione delle variecontribuzioni versate dal soggetto presso più gestioniprevidenziali, peraltro potenzialmente non utilizzabilequalora risultasse eccessivamente onerosa. In tale ma-laugurata ipotesi, il libero professionista non avrebbepotuto utilizzare parte dei contributi versati nel corsodella propria vita lavorativa, e addirittura, qualora innessuna delle gestioni fosse stato raggiunto il minimocontributivo, non avrebbe potuto ottenere alcun tratta-mento pensionistico. Cosicché postulare la possibilitàdi ricorrere all’istituto della totalizzazione, in alternativaalla ricongiunzione, ove quest’ultima non fosse pratica-bile per le ragioni suddette, avrebbe consentito di rie-quilibrare il sistema normativo e di realizzare quell’ade-guatezza della tutela previdenziale imposta dall’art. 38,comma 2, Cost.

Il monito della Corte Costituzionale è stato accolto dallegislatore (in parte), dapprima con l’art. 71, l. n. 388del 2000 e con il relativo decreto interministeriale di at-tuazione n. 57 del 2003, che tuttavia limitavano la tota-lizzazione al conseguimento della sola pensione divecchiaia e la precludevano in caso di maturazione diun autonomo diritto a pensione, e in seguito con la leggedelega n. 243 del 2004 e il relativo decreto legislativodi attuazione n. 42 del 2006 (nonché con la legge n. 247del 2007, il d.l. n. 201 del 2011, conv. In l. n. 214 del2011, e il d.p.r. n. 157 del 2013), che ha consentito diricorrere alla totalizzazione anche per il conseguimentodella pensione di anzianità ed anche in caso di matura-zione di un autonomo trattamento pensionistico, man-tenendo un divieto di utilizzo solo per il caso di effettivogodimento di una pensione (occorre, tuttavia, ricordareche l’ammontare della prestazione previdenziale erogataa seguito di totalizzazione dei contributi versati è minorerispetto a quanto spetterebbe al soggetto a seguito dellaricongiunzione dei periodi assicurativi).Pertanto, non poteva dirsi avverato il monito espressodalla Corte Costituzionale, secondo cui l’istituto dellatotalizzazione avrebbe dovuto porsi come rimedio di ca-rattere generale a cui ricorrere sempre in caso di impos-sibilità di accesso a un trattamento pensionistico dovutaalla “frammentazione” delle posizioni contributive.Infine, il quadro normativo è stato arricchito con l’art.1, comma 195, l. n. 232 del 2016, che ha riconosciutola possibilità di ricorrere all’istituto del cumulo ancheagli iscritti presso le Casse di previdenza dei liberi pro-fessionisti (l’istituto era già stato introdotto in via gene-rale dall’art. 1, comma 239, l. n. 228 del 2012). Pertanto, allo stato attuale, accanto alla ricongiunzioneonerosa e alla totalizzazione gratuita ma in cui le quotedi trattamento pensionistico sono calcolate secondo ilsolo sistema contributivo, si è affiancata la possibilità diricorrere al cumulo gratuito in cui ogni quota di tratta-mento è calcolata sulla base delle regole che governanola singola gestione previdenziale, con possibilità di ot-tenere una prestazione più vantaggiosa rispetto all’isti-tuto della totalizzazione.

3. L’orientamento espresso dalla CassazionePer ritornare alla sentenza in commento, la Corte di Cas-

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La ricongiunzione dei contributi dall’Inps alle casseprevidenziali professionali

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sazione, nel ritenere infondate le ragioni addotte dal-l’INPS, si è limitata a riportare il principio enunciatodalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 61 del 5marzo 1999, la quale aveva dichiarato la illegittimità co-stituzionale degli art. 1 e 2, legge n. 45 del 1990, nellaparte in cui non prevedevano, a favore dell’assicuratoche non avesse maturato il diritto a un trattamento pen-sionistico in alcuna delle gestioni alle quali era o erastato iscritto, il diritto di avvalersi dei periodi contribu-tivi pregressi in termini tali per cui la ricongiunzione,più vantaggiosa ma anche più costosa per l’assicurato,potesse porsi come mera opzione rispetto ad altri istitutivolti a consentire il conseguimento del medesimo obiet-tivo. Per il giudice di legittimità, il suddetto principio deponea favore di un’interpretazione della norma contenutanell’art. 1, comma 2, l. n. 45 del 1990 che vede l’assenzadi limiti all’utilizzo dell’istituto della ricongiunzione, siase dovuti alla disomogeneità del metodo di calcolo siase derivanti dalla pretesa necessità di allinearsi a quantoprevisto dallo stesso art. 1, comma 1, che ammeterebbela ricongiunzione solo “in entrata”. E ciò proprio in ra-gione di un sistema complessivo in cui la “portabilità”delle posizioni contributive si fa principio generale tantoda dover essere sempre garantita attraverso l’utilizzo ditre strumenti “opzionali” che costituiscono ciascuno unaalternativa valutabile liberamente dal libero professioni-sta a seconda della propria situazione concreta.Per queste ragioni, in base alla soluzione offerta dallaCorte, la ricongiunzione dei contributi è una tra le op-zioni possibili a cui il libero professionista può accederesenza alcun genere di limite.

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ZALA PREVIDENZA FORENSE

La privatizzazione della Cassa forense, come noto avve-nuta in forza del d.lgs. n. 509/1994, non ha modificatoné le attività previdenziali e assistenziali svolte dallaCassa, né il carattere pubblicistico di tali attività (in talsenso gli artt. 1, c. 3, e 2, c. 1, del già richiamato d.lgs.n. 509/1994 nonché l’art. 2, d.lgs. n. 103/1996).Dalla natura pubblicistica discende l’obbligatorietà diiscrizione e contribuzione (la Corte cost., nella sent. n.248/1997, ha invero ritenuto che “la comunanza di in-teressi degli iscritti comporta che ciascuno di essi concorracon il proprio contributo al costo delle erogazioni dellaquali si giova l’intera categoria, di talché il vincolo puòdirsi presupposto prima ancora che imposto” né al con-tempo risultando “altrimenti offesi libertà, diritti e prin-cipi costituzionalmente garantiti” ivi incluso l’art. 18Cost., in materia di libertà negativa d’associazione deisingoli, in quanto l’ente sarebbe “meglio idoneo all’at-tuazione di finalità schiettamente pubbliche, trascendentila sfera nella quale opera il fenomeno associativo costi-tuito per libera determinazione dei privati”; conformeCass., sez. Un., ord. 20 giugno 2012, n. 10132; v. al ri-guardo G. CANAVESI [a cura di], L’incerto destino dellaprivatizzazione della previdenza dei liberi professionisti,in La previdenza dei liberi professionisti dalla privatiz-zazione alla riforma Fornero, Torino, 2017, 20) nonchél’indisponibilità delle prestazioni previdenziali dalla me-desima Cassa gestite. I diritti previdenziali, infatti, quali diritti sociali godono,in via generale, dello statuto giuridico proprio dei dirittifondamentali: sono, cioè, diritti personali, inalienabili,indisponibili, intrasmissibili, irrinunciabili, inviolabili(v. M. CINELLI, Diritto della previdenza sociale, Torino,2018, 258). I suddetti diritti sono peraltro tutelati anchecontro eventuali atti dispositivi compiuti dagli stessi in-teressati ex art. 2113 c.c.Ai sensi dell’art. 2115 c.c. è nullo, infatti, qualsiasi pattodiretto ad eludere diritti ed obblighi relativi alla previ-denza.Se la indisponibilità della tutela previdenziale è, per ilbeneficiario assoluta, la legislazione, tuttavia, prevededelle (parziali) deroghe al principio di intangibilità delleprestazioni in favore di determinati soggetti e per creditifondati su particolari titoli. Tanto, invero, accade, in par-ticolare a favore degli stessi Enti previdenziali per le pre-

stazioni indebite. Detti Enti hanno, infatti, il potere diprocedere alla rettifica dei propri provvedimenti in casodi errore, di qualsiasi natura, commesso in sede di at-tribuzione, erogazione o riliquidazione di prestazionipensionistiche. A fronte di tale potere, nel settore privato (vale dire l’as-sicurazione generale obbligatoria i.v.s. e le gestioni sosti-tutive e integrative della stessa) e nel settore pubblico(ex INPDAP), il legislatore si è fatto carico dell’esigenzadi tutelare il pensionato dal rischio di dover restituire al-l’Ente previdenziale le somme indebitamente percepite,quando le stesse siano state ricevute in buona fede esulla base di un provvedimento idoneo a ingenerare unlegittimo affidamento sulla definitività della prestazione. Si è in presenza, cioè, del principio di diritto della solutiretentio dei ratei di pensione indebiti, percepiti in buonafede, che concerne gli indebiti derivanti da errori sia nel-l’an che nel quantum, disciplinato da norme speciali(per il settore privato artt. 52, 1° c., l. n. 88/1989 e 13,l. n. 412/1990), derogatorie al principio generale dettatodall’art. 2033 c.c.Il regime di soluti retentio riguarda, però, soltanto l’as-sicurazione generale obbligatoria e le gestioni sostitutivee integrative della stessa, non già i fondi autonomi, cioèquelli dei liberi professionisti, e tra questi, quello dellaCassa Forense.Infatti, la Cassa Forense, ai sensi dell’art. 20, l. n. 876/1980, può rettificare la determina di liquidazione dellaprestazione pensionistica in qualsiasi momento succes-sivo al pensionamento, nei limiti della prescrizione de-cennale. Tale disposizione, prevede infatti in capo allaCassa la facoltà di controllare, all’atto della domanda dipensione, la corrispondenza tra le dichiarazioni annualidei redditi e le comunicazioni annualmente inviate dallostesso iscritto, limitatamente agli ultimi dieci anni.Tanto è stato recentemente ribadito dalla Suprema Cortedi cassazione, con la sentenza n. 16415 del 19 giugno2019, per la quale la privatizzazione della Cassa non hamutato la natura assolutamente indisponibile e indero-gabile delle norme – di legge e regolamentari – discipli-nanti la prestazione previdenziale, alla quale non si puòapplicare lo schema privatistico “proposta contrattuale-accettazione”. La controversia presa in esame dal Supremo consesso

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Termine di rettifica dellapensione forense

di Luisa Surdi

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riguardava, invero, un ex avvocato che, a distanza dipochi mesi dall’erogazione della prestazione, vistosi ri-durre l’ammontare della pensione dalla Cassa, ha aditol’autorità giudiziaria perché l’Ente fosse condannato alpagamento della pensione nella misura originaria. L’exavvocato osservava, in particolare, che la misura dellapensione comunicata dalla Cassa, a seguito della priva-tizzazione operata dal d.lgs. n. 509/1994, rappresentavauna proposta contrattualmente vincolante conclusa conl’accettazione del pensionato; tesi che è stata respinta intutti i gradi del giudizio, anche in forza di quanto giàstatuito dalla medesima Corte con la pronuncia n. 501del 13 gennaio 2009.Con tale ultima sentenza, in particolare, la SupremaCorte ha ritenuto che proprio l’art. 20 attribuisce allaCassa la facoltà di controllare, all’atto della domanda dipensione, la corrispondenza tra le dichiarazioni annualidei redditi e le comunicazioni annualmente inviate dallostesso iscritto, limitatamente agli ultimi dieci anni. Il chedepone, allo stesso tempo, per l’esistenza di un limitetemporale all’esercizio di tale potere in un’ottica di pre-valenza dell’esigenza di certezza dei rapporti giuridicirispetto all’esigenza di far valere, senza limiti di tempo,la esatta corrispondenza della posizione contributiva-previdenziale alle regole disciplinanti la sua configura-zione.

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Sulla riservatezza d’ufficiodella corrispondenza e sulpossibile abuso

di Remo DanoviAVVO

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LA PREVIDENZA FORENSE

1. Premessa.A giudicare dal numero delle richieste di parere rivolteai Consigli dell’Ordine vi sono molte incertezze sul temadella riservatezza. Questo è il frutto della disposizionecontenuta nell’art. 48 del codice deontologico forense,che non si limita a dichiarare improducibile in giudiziola corrispondenza intercorsa tra colleghi espressamenteriservata, ma estende il divieto a tutta la corrispondenzache comunque implichi una proposta per addivenirealla definizione transattiva della lite e alle relative rispo-ste. Possiamo chiamarla riservatezza d’ufficio.L’intento è apprezzabile: lasciare alle parti l’opportunitàdi dialogare nel modo più approfondito e consentire allestesse di esprimere i più opportuni riconoscimenti nellaprospettiva di una definizione concordata, senza possi-bilità di ritorcere l’una all’altra le ammissioni che si pos-sano fare per agevolare il superamento delle contestazioni.Tuttavia, se è facile identificare un documento qualifi-cato come espressamente riservato, non sempre è age-vole individuare gli specifici documenti che rientrinonella diversa prescrizione quando le parti abbiamo ge-nericamente dialogato sulla causa, accennando a unaeventuale composizione della lite, e non abbiano mani-festato espressamente la volontà di riservatezza. Infattinon si tratta tanto di riconoscere che è preferibile asse-condare la definizione dei rapporti, quanto di chiarireperché in questo caso non debba essere seguita la regolagenerale che ricollega il divieto a una espressa manife-stazione di volontà.Alcune riflessioni sembrano utili su questo tema.

2. La regola generale.L’art. 48 contempla la corrispondenza, un termine chericorre nei primi tre commi per connotare tutte le comu-nicazioni scambiate tra colleghi. Tra queste sono certa-mente i messaggi telematici, assimilati alla corrispon-denza per pacifica giurisprudenza: così, ad esempio,Cass. 14 maggio 2018, n. 11606, e ancora Cass. 17 lu-glio 2019, n. 19155, per cui le e-mail hanno piena effi-cacia di prova nel giudizio civile in relazione ai fatti ealle cose rappresentate, cioè alla volontà manifestatadalle parti. Inutile dire che, se vi fossero dubbi sulla pro-venienza della comunicazione telematica, potrebbe es-sere sollecitato un richiamo di conferma.

Naturalmente la riservatezza può essere espressa conuna pluralità di parole (riservata, personale, non produ-cibile, non utilizzabile, privilegiata). Il concetto è chiaro:qualunque siano le parole utilizzabili e utilizzate la let-tera così identificata non è producibile.La riservatezza protegge anche i documenti allegati allacomunicazione dichiarata riservata. La riservatezza siestende infatti al contenuto della comunicazione e aglieventuali allegati trasmessi con la stessa, siano o nonsiano richiamati espressamente.Ugualmente non deve essere consentito fare cenno negliatti difensivi a “documenti riservati che non possono es-sere prodotti”. La riservatezza infatti colpisce non soloil contenuto del documento ma la sua stessa esistenza,cioè la cornice di riferimento, e su tale circostanza nonè ammissibile neppure la prova testimoniale (art. 51.2cod. deont.), ne può essere richiesto un ordine di esibi-zione al giudice.Quando la volontà si manifesta con l’apposizione dellaclausola di riservatezza si verificano due effetti:- la corrispondenza scambiata non può essere consegnataal cliente e alla parte assistita, come è espressamentestabilito nel 3° comma dell’art. 48, neppure dopo chesia venuto meno il mandato professionale (il divieto diconsegna della corrispondenza non impedisce natural-mente che il contenuto della stessa sia riferito allaparte, non solo per dare concretezza allo scambio tra icolleghi, ma anche in adempimento di uno specificoobbligo deontologico, ex art. 27.6 cod. deont.);

- la corrispondenza non è producibile in giudizio e nonpuò essere riportata in atti processuali o comunque ri-ferita.

È la volontà espressa, dunque, che assicura il rispetto delduplice divieto e ciò non solo a livello disciplinare, maanche nel sistema processuale, poiché la non produci-bilità in giudizio deve essere garantita anche dall’autoritàgiudiziaria, riposando sulla espressa volontà delle partied essendo posta a garanzia degli stessi doveri di lealtàe probità protetti (art. 88 c.p.c.).Uniche eccezioni sono quelle contemplate nell’art. 48cod. deont., per cui la corrispondenza intercorsa tra col-leghi può essere consegnata al cliente ed è producibilein due casi particolari: i) quando sia perfezionato un ac-cordo di cui la stessa corrispondenza costituisca prova;

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e ii) quando venga assicurato l’adempimento delle pre-stazioni richieste.È chiaro infatti che la riservatezza non ha più ragione diporsi quando un accordo definitivo sia stato raggiuntoo si sia prestata adesione alla richiesta della parte: anzi,in tali casi le lettere scambiate devono essere producibili(tutta la corrispondenza e non solo quella strettamenterelativa all’attuazione dell’accordo) rappresentando il su-peramento dei contrasti e il nuovo regolamento dei rap-porti.

3. La riservatezza d’ufficioPrecisati i contorni, abbiamo già detto che il codice de-ontologico dichiara riservata d’ufficio anche la corri-spondenza scambiata tra colleghi che contenga “propostetransattive e relative risposte”, superando la mancataespressione di volontà delle parti, o meglio assegnandouna specifica volontà a una indagine sui contenuti.Questo premesso, non basta dire che la riservatezza d’uf-ficio protegge la lealtà dei rapporti e la libertà di formu-lare proposte senza alcun timore, poiché tale risultatopuò essere tranquillamente raggiunto con una manife-stazione espressa della volontà, dichiarando la lettera ri-servata. È la volontà che sollecita la protezione ed è dallavolontà oggettivamente manifestata che discende la tu-tela.Dal punto di vista pratico, poi, come l’esperienza inse-gna, in alcuni casi non è neppure decifrabile concreta-mente il contenuto delle comunicazioni inviate (se cioèvi siano proposte o soltanto contestazioni), e d’altrocanto può essere interesse della parte documentare diaver voluto avviare un percorso conciliativo e transattivo(nelle tante contestazioni immaginabili, economiche efamiliari); non è pertanto giustificabile, di per sé, chetali proposte debbano essere considerate e rimanere ri-servate d’ufficio. Ancor più è inaccettabile che sianoconsiderate riservate d’ufficio le risposte, vincolando laparte alla riservatezza, quando la parte stessa avrebbeeventualmente interesse a formulare le proprie analitichedomande e richieste (indipendentemente dalla posizio-ne assunta dalla controparte). Di più, nel sistema processuale attuale, in relazione alleipotesi conciliative prevista dalla legge, sempre piùspesso le parti sono invitate dal giudice a precisare le

loro richieste, per consentire al giudice stesso di valutareil fondamento delle contrapposte ragioni sulla base diuna specifica “proposta transattiva o conciliativa” (art.185-bis c.p.c.); e quando poi la proposta sia rifiutatasenza giustificato motivo, e la domanda sia accolta inmisura non superiore alla proposta, il giudice può con-dannare al pagamento delle spese processuali (maturatedopo la formulazione della proposta) la stessa parte cheabbia espresso il rifiuto (art. 91 c.p.c.), con la possibilitàdi ulteriore condanna ex art. 96 c.p.c. (che richiamal’art. 91).Questo essendo il sistema, non dovrebbero essere ritenu-te riservate le proposte che sempre più spesso i colle-ghi si scambiano tra di loro (senza la clausola di riserva-tezza) o sono invitati a formulare e vengono documen-tate e discusse avanti il giudice nel corso del giudizio,dal momento che le stesse proposte hanno specifici ef-fetti processuali nel giudizio e in ogni ambito successivo.La riservatezza d’ufficio, dunque, e quindi la non pro-ducibilità della corrispondenza, diventa confliggentecon la libertà di produrre tutta la documentazione utileper rappresentare la volontà specifica delle parti (chenon sia dichiarata espressamente riservata). Sul punto,si è espressa in modo contrario Cass., sez. un., 12 set-tembre 2017, n. 21109, sul presupposto che la formula-zione della proposta conciliativa davanti al giudice deveessere espressa dalle parti e quindi “non vi è alcuna ne-cessità di divulgare la corrispondenza intercorsa tra i di-fensori”; ma anche in tal caso non si comprende perchéil contenuto della proposta formulata dalla parte sia pro-ducibile e non quella formulata dall’avvocato in rappre-sentanza della parte, quando le finalità siano le stesse.Insomma sussistono ampie ragioni che giustificano l’ab-bandono della disposizione estesa alla indagine sui con-tenuti, come è già stato percepito in alcuni interventi.La stessa codificazione europea (art. 5.3) valorizza la vo-lontà come unico mezzo per dare carattere confidenzialealla corrispondenza.

4. L’abuso della clausolaDopo aver inserito d’ufficio la clausola di riservatezza,l’art. 48 sembra contenerne l’espansione quando stabi-lisce al 4° comma che l’abuso della clausola di riserva-tezza costituisce autonomo illecito disciplinare.

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LA PREVIDENZA FORENSE

224 Che cosa sia l’abuso non è facile stabilire, anche perchénon constano precedenti sul punto.In ipotesi, si può immaginare che una lettera sia dichia-rata riservata e contenga espressioni ingiuriose e calun-niose nei confronti del collega o del cliente, o accuse diilliceità o addebiti vari diffamatori o calunniosi, perfinoestranei alla lite. Il patrono che riceva dal collega unatale lettera verrebbe a essere depositario di accuse o il-liceità nei confronti propri o del proprio assistito, senzanulla poter fare in concreto per contrastarle. Ho quindi suggerito (da ultimo nel mio testo Il nuovocodice deontologico forense – Commentario, Milano,2014, 308, a commento dell’art. 48 cod. deont.) di chie-dere al collega che venga data autorizzazione a trasmet-tere la lettera al cliente o a esibirla all’autorità giudiziaria:in difetto dovrebbe essere restituita al collega.Penso peraltro che il tema possa essere ulteriormenteapprofondito con alcune riflessioni che partono da unadisposizione analoga: l’art. 38.2 cod. deont. dispone in-fatti che “l’avvocato non deve registrare una conversa-zione telefonica con un collega; la registrazione nelcorso di una riunione è consentita soltanto con il con-senso di tutti i presenti”.Tale disposizione è stata ritenuta superabile dalla Cas-sazione a sezioni unite qualora la registrazione all’insa-puta del destinatario avvenga a tutela di un legittimointeresse proprio o di altri (nella specie, al fine di impe-dire che un reato fosse portato a compimento), e la ri-velazione non possa recare un danno ingiusto (Cass.,sez. un., 25 giugno 1993, 7072, in Giust. civ., 1994, I,446). Alla decisione ha fatto seguito, in sede di rinvio,il Consiglio nazionale forense (6 novembre 1995, n.118, in Rass. forense, 1996, 102), che ha riaffermato ilprincipio. In sintesi, la registrazione è di per sé vietata,ma è ammissibile e consentita per documentare la for-mulazione di espressioni formalmente illecite a tutela diun legittimo interesse.Tale essendo il principio, analoga riflessione può essereprospettata sulla riservatezza della corrispondenza. In-fatti, nel caso in cui una lettera sia dichiarata riservata econtenga espressioni ingiuriose e calunniose nei con-fronti del collega o della parte si può ipotizzare che sus-sista la stessa esimente e cioè la necessità di tutelare unlegittimo interesse, necessità attuabile solo con la pro-

duzione ed esibizione della lettera. Certo, vi è in tali casi l’intento del mittente di dare ri-servatezza alla propria comunicazione (in tal senso il ci-tato Commentario, 311, nota 10), ma occorre anche te-nere conto del legittimo interesse del destinatario dellalettera, e si può arrivare a dire che, se vi è abuso dellaclausola (poiché essa tende a coprire esclusivamente ac-cuse verso altri) la stessa è di fatto non correttamenteapposta e quindi (ferma l’illiceità disciplinare della ap-posizione della clausola) è legittimamente producibilein giudizio la corrispondenza ricevuta.Tale ipotesi richiama anche le esimenti riconosciute peril dovere di segretezza, poiché il dovere viene menoquando vi sia necessità della difesa o l’intento di impe-dire la commissione di un reato (art. 28.4 cod. deont.,sub a e b), e si ricollega pur sempre alla necessità di unintento specifico, indicato come volontarietà della con-dotta, cioè coscienza e volontà dell’azione, per giustifi-care la sanzione.Insomma, da un lato rimane ferma la difficoltà di appli-care in generale una riservatezza d’ufficio, e dall’altro misembra che un approfondimento sia giustificabile e anziesso rappresenti un modo per riaffermare comunquel’importanza e validità del principio generale.

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Sulla riservatezza d’ufficio della corrispondenza e sul possibile abuso

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225“Storicamente, la privacy era quasi implicita, perchéera difficile trovare e raccogliere informazioni. Ma nelmondo digitale, che si tratti di telecamere o satelliti osemplicemente di un clic sul computer, abbiamo bisognodi avere norme più esplicite – non solo per i governi,ma anche per le imprese private” (Bill Gates).Tale celebre affermazione di Bill Gates va oggi estesaanche ai professionisti e, in particolare, agli Avvocati, iquali sono chiamati a trattare non solo dati personali,ma, sovente, anche dati particolari e dati giudiziari, aseconda del proprio settore di specializzazione. Con l’entrata in vigore del Regolamento generale sullaprotezione dei dati personali (GDPR) e con la successivaemanazione del Decreto Legislativo n. 101/2018 di ar-monizzazione della normativa nazionale italiana al sud-detto GDPR, si è reso necessario adottare tutta una seriedi misure tecniche e giuridiche volte a garantire la tuteladei dati personali.Anche gli Studi Legali, quindi, indipendentemente dalloro settore di specializzazione, dalla loro dimensione edalla loro struttura, sono tenuti a conformarsi alla nuovanormativa vigente in materia di tutela dei dati personali.A tal fine, prima ancora che fosse emanato il Decreto Le-gislativo n. 101/2018, il Consiglio Nazionale Forense haadottato una guida denominata “Il GDPR e l’Avvocato”,contenente una rassegna dei principi enunciati dalGDPR, nonché alcune schede pratiche sulle misure tec-niche e giuridiche che gli Studi Legali possono adottareper garantire una adeguata tutela dei dati personali.In particolare, tra i principi relativi al trattamento deidati esaminati dalla guida del CNF, v’è quello in virtùdel quale è necessario e imprescindibile che i dati sianoraccolti per finalità determinate, esplicite e legittime e,successivamente, trattati in un modo che non sia incom-patibile con tali finalità. Nel caso di trattamento dei dati da parte di un avvocato,l’applicazione di tale principio implica che i dati raccoltipossano essere trattati esclusivamente ai fini di tutela,consulenza e difesa perseguiti con specifico mandatodell’avvocato, il quale svolge il ruolo di titolare del trat-tamento. Ciò comporta che, ad esempio, i dati raccolti nelle visurecatastali non possano essere utilizzati per conoscere lavita privata degli assistiti, né per scopi commerciali, di

pubblicità politica o elettorale.Il trattamento, inoltre, deve essere adeguato, pertinentee necessario allo scopo (cd. principio di minimizzazionedei dati). Ciò significa che, ad esempio, i fascicoli delle pratiche el’archiviazione informatica degli stessi devono essereconfigurati in modo tale da ridurre al minimo l’utilizza-zione di dati personali ed identificativi.Il trattamento, poi, non può protrarsi oltre il tempo ne-cessario per l’espletamento degli incarichi (cd. principiodella limitazione della conservazione), ovvero oltre iltempo necessario in funzione del mandato e della fina-lità del trattamento stesso.I dati degli assistiti, tuttavia, possono essere conservatianche dopo la cessazione del rapporto professionale, alfine di tutelare i diritti dell’avvocato nei confronti degliassistiti, sia con riferimento al diritto a conseguire ilcompenso, sia per resistere ad eventuali azioni di re-sponsabilità.Ne consegue che il diritto all’oblio, ovvero sia il dirittodell’interessato di ottenere dal titolare del trattamento lacancellazione dei propri dati, potrà essere esercitato dagliassistiti solo quando sarà maturato il termine di prescri-zione dell’azione per la responsabilità professionale.Inoltre, ai sensi del D.lgs. n. 231/2007 il quale contienela normativa in materia di antiriciclaggio, i dati degli as-sistiti devono essere conservati per un periodo di diecianni dalla cessazione della prestazione professionale.Tali indicazioni possono essere utili nella redazione del-l’informativa da sottoporre al cliente, la quale dovrà con-tenere anche l’enunciazione dei criteri utilizzati perdeterminare il periodo di conservazione dei dati.I dati, inoltre, devono essere trattati in modo che ne siagarantita un’adeguata sicurezza. L’avvocato, quindi, è tenuto, in virtù della normativa inesame, ma anche per obblighi deontologici e di rispettodel segreto professionale, ad approntare un adeguato li-vello di sicurezza per i dati degli assistiti. Conseguentemente, l’avvocato deve prevedere e attuaretutte le misure, anche tecniche, volte a garantire la confi-denzialità, l’integrità e la disponibilità dei dati personali.Ciò comporta che i dati contenuti nel fascicolo, telema-tico o analogico, non possano essere consultati da per-sone all’uopo non specificamente autorizzate e istruite.

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Il GDPR e l’avvocato

di Alberto Giaconia e Martina Giovanna Scaletta

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LA PREVIDENZA FORENSE

Quindi, sia i soggetti interni all’organizzazione dello stu-dio legale (addetti alla segreteria, praticanti, colleghi distudio), sia i soggetti esterni allo stesso (co-difensori,consulenti tecnici, commercialisti etc) devono ricevere,a seconda dei casi, o una autorizzazione ad accedere aifascicoli o una nomina a responsabili del trattamento.In particolare, nelle schede pratiche contenute nellaguida redatta dal CNF, si legge che può essere nominatoresponsabile del trattamento solo un soggetto esternoallo studio legale, quali commercialisti, consulenti dellavoro, fornitori di servizi digitali, consulenti tecnici,conservatori di documenti informatici ecc...Anche gli avvocati domiciliatari dovranno essere nomi-nati responsabili del trattamento.A tal proposito, si segnala che l’art. 28, comma 3, delGDPR prevede l’obbligo di stipulare un contratto tra iltitolare e il responsabile del trattamento ove siano indi-cate la materia disciplinata e la durata del trattamento,la natura e la finalità del trattamento, il tipo di dati per-sonali e le categorie di interessati, nonché gli obblighi ei diritti del titolare del trattamento.Nell’ipotesi in cui, invece, un assistito conferisca unaprocura congiuntamente e/o disgiuntamente a più av-vocati, essi saranno considerati contitolari del tratta-mento, ai sensi dell’art. 26 del GDPR. In tali ipotesi è opportuno che i co-difensori stipulinoun apposito accordo interno che definisca le rispettiveresponsabilità in merito al trattamento dei dati raccolti,con particolare riguardo all’esercizio dei diritti dell’inte-ressato e alle rispettive funzioni di comunicazione delleinformazioni di cui agli artt. 13 e 14 del GDPR. A tal proposito, si evidenzia che l’art. 13, paragrafo 1,del GDPR impone all’avvocato che acquisisce i dati degliassistiti di fornire le informazioni ivi dettagliatamenteindicate. In particolare, gli interessati al trattamento dei dati daparte di uno studio legale dovranno essere informati su:• l’identità e i dettagli di contatto del titolare del tratta-

mento (l’avvocato o l’associazione professionale); • i dettagli di contatto del responsabile o dei responsa-

bili della protezione dei dati, qualora nominati;• le finalità del trattamento;• la base giuridica del trattamento (prestazione contrat-

tuale o precontrattuale su richiesta del cliente);

• l’interesse legittimo del titolare, se costituisce la basegiuridica del trattamento ex art. 6. comma 1 lettera f;

• i destinatari di dati (subappaltatori, ufficiali giudiziari,ecc.);

• i flussi transfrontalieri; • la durata di conservazione; • i diritti che gli interessati possono esercitare; • le condizioni e le modalità per l’esercizio dei diritti

degli interessati; • il diritto di revocare il consenso, se questo è la base

giuridica del trattamento; • il diritto di presentare un reclamo all’autorità di con-

trollo; • le informazioni sulla natura normativa o contrattuale

del trattamento quando si tratta della base giuridicadel trattamento.

Affinché il trattamento dei dati possa essere consideratolegittimo, poi, deve configurarsi una delle seguenti op-zioni:a) l’interessato ha espresso il consenso al trattamento dei

propri dati personali per una o più specifiche finalità; b) il trattamento è necessario all’esecuzione di un con-

tratto di cui l’interessato è parte o all’esecuzione dimisure precontrattuali adottate su richiesta dellostesso.

Dunque, nel caso del trattamento dei dati da parte di unavvocato, sebbene l’attività professionale possa rientrarenella lettera b), secondo la guida del CNF, è preferibileprecostituirsi la prova di avere ottenuto il consenso (art.7, par. 1, del GDPR).Conseguentemente, l’avvocato potrà sottoporre al clien-te per la firma, oltre all’informativa sopra descritta, ancheuna dichiarazione di consenso al trattamento dei datiforniti in una forma comprensibile e facilmente accessi-bile, che usi un linguaggio semplice e chiaro e non con-tenga clausole abusive.Nella guida del CNF, inoltre, viene suggerito a tutti gliavvocati di adottare un registro delle attività di tratta-mento, a prescindere dal proprio settore di specializza-zione.Ciò in quanto il registro dei trattamenti consente di mo-nitorare e controllare i trattamenti dei dati raccolti ai finidel rispetto dei principi del GDPR e dei diritti degli in-teressati.

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Il GDPR e l’avvocato

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Inoltre, il registro dei trattamenti consente, ove neces-sario, di fornire una prova adeguata dell’esatto adempi-mento all’obbligo di adeguamento al principio dell’ac-countability. Tuttavia, si segnala che l’obbligo legale di tenere il sud-detto registro non grava, in verità, sulle organizzazionicha abbiano meno di 250 dipendenti, a meno che il trat-tamento non includa un rischio per i diritti e le libertàdelle persone interessate, non occasionale o se si riferiscain particolare a dati sensibili o a dati relativi a condannee reati. Conseguentemente, uno studio legale sarà soggetto al-l’obbligo di istituire un registro delle attività di tratta-mento nel caso in cui il trattamento sia riferito a parti-colari categorie di dati o dati relativi a condanne e reati.Quindi, a titolo esemplificativo, ma non esaustivo, l’ob-bligo di tenere un registro dei trattamenti grava sugli av-vocati che si occupino di diritto penale, di diritto di fa-miglia e minori, di diritto della previdenza sociale, dimedical malpractice e, in generale, di vertenze in mate-ria di risarcimento danni da lesioni personali. Giova, infine, segnalare che il 15 gennaio 2019 sonostate pubblicate, nella Gazzetta Ufficiale n. 12, le “Regoledeontologiche relative ai trattamenti di dati personalieffettuati per svolgere investigazioni difensive o per farevalere o difendere un diritto in sede giudiziaria” (Ga-rante Privacy, delibera 19 dicembre 2018, n. 512). Con la suddetta delibera, il Garante Privacy ha provve-duto a verificare la conformità al GDPR del Codice dideontologia e di buona condotta per i trattamenti di datipersonali effettuati per svolgere investigazioni difensive,emanato dal medesimo Garante con il provvedimenton. 60 del 6 novembre 2008.Ciò anche al fine di rispettare le disposizioni contenutenel decreto legislativo n. 101/2018 di adeguamento del-la normativa nazionale al GDPR.In particolare, ai sensi dell’art. 1 del Codice di deonto-logia e di buona condotta per il trattamento dei dati per-sonali effettuato per svolgere investigazioni difensive oper fare valere o difendere un diritto in sede giudiziaria,le disposizioni ivi riportate devono essere rispettate e siapplicano nei confronti di: “a) avvocati o praticanti avvocati iscritti ad albi terri-toriali o ai relativi registri, sezioni ed elenchi, i quali

esercitino l’attività in forma individuale, associata o so-cietaria svolgendo, anche su mandato, un’attività in se-de giurisdizionale o di consulenza o di assistenza stra-giudiziale, anche avvalendosi di collaboratori, dipen-denti o ausiliari, nonché da avvocati stranieri esercentilegalmente la professione sul territorio dello Stato;b) soggetti che, sulla base di uno specifico incarico an-che da parte di un difensore, svolgano in conformità al-la legge, attività di investigazione privata (art. 134 re-gio decreto 18 giugno 1931, n. 773; art. 222 norme dicoordinamento del c.p.p.)”.L’art. 2 del suddetto Codice, poi, stabilisce le modalitàdi trattamento dei dati, la quali sono del tutto conformiai principi dettati nel GDPR e ripresi anche nella guidadel CNF.Il comma 2 dell’art. 2, inoltre, individua la figura del Ti-tolare del trattamento, a seconda dei casi, in “a) un singolo professionista;b) una pluralità di professionisti, co-difensori della me-desima parte assistita o che, anche al di fuori del mandatodi difesa, siano stati comunque interessati a concorrereall’opera professionale quali consulenti o domiciliatari;c) un’associazione tra professionisti o una società di pro-fessionisti”.Merita una particolare menzione anche l’articolo 2,comma 4, del Codice ove è previsto che gli avvocati deb-bano prestare specifiche ed idonee cautele per prevenirel’ingiustificata raccolta, utilizzazione o conoscenza didati in caso di:“a) acquisizione anche informale di notizie, dati e do-cumenti connotati da un alto grado di confidenzialitào che possono comportare, comunque, rischi specificiper gli interessati;b) scambio di corrispondenza, specie per via telema-tica;c) esercizio contiguo di attività autonome all’interno diuno studio;d) utilizzo di dati di cui è dubbio l’impiego lecito, ancheper effetto del ricorso a tecniche invasive;e) utilizzo e distruzione di dati riportati su particolaridispositivi o supporti, specie elettronici (ivi compreseregistrazioni audio/video), o documenti (tabulati diflussi telefonici e informatici, consulenze tecniche e pe-rizie, relazioni redatte da investigatori privati);

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f) custodia di materiale documentato, ma non utilizzatoin un procedimento e ricerche su banche dati a uso in-terno, specie se consultabili anche telematicamente dauffici dello stesso titolare del trattamento situati altrove;g) acquisizione di dati e documenti da terzi, verificandoche si abbia titolo per ottenerli;h) conservazione di atti relativi ad affari definiti”.Quanto alla conservazione dei dati, infine, il Codice inesame all’art. 4, comma 4, prevede che la documenta-zione dei fascicoli degli affari trattati possa essere con-segnata, decorso un congruo termine dalla comunica-zione all’assistito, al Consiglio dell’ordine di apparte-nenza ai fini della conservazione per finalità difensive.Con l’entrata in vigore del GDPR, del D.lgs. n. 101/2018e con l’adozione della guida del CNF e del Codice dideontologia e di buona condotta per il trattamento deidati personali sono state fissate le regole pratiche e giu-ridiche volte a garantire un adeguato livello di tutela deidati raccolti dagli avvocati nell’espletamento della pro-pria prestazione professionale in questa epoca digitale,ormai caratterizzata da un flusso constante di infor- ma-zioni e dati che vanno preservati.Il rispetto delle superiori regole costituisce, quindi, con-dizione essenziale per la liceità e la correttezza del tratta-mento dei dati personali, oltre che espressione di pro-fessionalità adeguata alle mutate condizione dell’attivitàforense.

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Il GDPR e l’avvocato

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Le Artificial Intelligence (o, per brevità, anche solo ‘AI’)sono già presenti in quasi tutti gli aspetti della nostraquotidianità: nel web o nel nostro smartphone; nei navi-gatori satellitari con sistema GPS oppure nel c.d. ‘smartpersonal assistant’ dei nuovi prototipi di autovetture, ne-gli ospedali, banche e compagnie assicurative e, da qual-che tempo, persino nelle aule di giustizia di molti Paesi.In effetti, secondo quanto è stato riscontrato da gran par-te degli esperti in materia, il nostro mondo sarà via viasempre più governato da tali sistemi, che sono definitiintelligenti proprio perché, per mezzo di un algoritmo,imparano in modo istantaneo ed estremamente effi-ciente, dimostrandosi di essere in grado di realizzare ef-ficacemente tecniche di data mining o sistemi di poliziapredittiva.Infatti, se intendessimo far riferimento alle disposizionidella Risoluzione del febbraio 2017 dell’European Par-liament, nell’ambito delle raccomandazioni rivolte allaCommissione in materia di norme di diritto civile sullarobotica, non può certo prescindersi dal considerare chei computer già hanno sorpassato le capacità umane inmolti ambiti, comprendendo anche quelli che, per sensocomune, venivano ritenuti improduttivi ove fossero ri-sultati scevri di una forma di intervento, per così dire,umana. Anche per mezzo dell’assunzione di tratti somatici dinatura antropomorfica, invero, l’androide svolge presta-zioni di ordine assistenziale nei confronti dei più giovanidi età, di anziani e anche di soggetti affetti da gravi pa-tologie, proprio come se fosse un essere umano. Si con-sideri ad esempio il robot ‘Nao’, immesso sul mercatogià dal 2006, oppure anche il più recente ‘ASIMO’ (Ad-vanced Step in Innovative MObility), prodotto appena nel2014 dalla Honda, una delle aziende leader del settoredella robotica, e in grado non solo di correre e saltarema, altresì, di aprire e riempire oggetti con sostanze dinatura solida o liquida solo attraverso la percezione e ilriconoscimento dell’ambiente circostante, che consen-tono al robot di comprendere la giusta direzione da per-correre senza incontrare ostacoli che si potrebberoeventualmente presentare nella realtà materiale. Al tempo d’oggi, anche l’ordinamento giuridico, dun-que, non può non prendere consapevolezza della cre-scita esponenziale dell’utilizzo di tali automi nella nostra

routine, al fine specifico di evitare il rischio di essere so-praffatto da un’effettiva rivoluzione tecnologica che nonconsenta di valutare per tempo l’idoneità delle normeesistenti con un’estensione della disciplina alle AI, op-pure di comprendere se potesse rendersi necessaria unariforma della previgente disciplina mediante la cristal-lizzazione di regole ad hoc.Per tentare di offrire una dimensione ufficiale alla no-zione di AI, si rende opportuno il riferimento alla re-cente Comunicazione della Commissione europea che,nell’aprile 2018, definiva tali sistemi come perfettamentein grado di realizzare «un comportamento intelligenteanalizzando il proprio ambiente e compiendo azioni, conun certo grado di autonomia, per raggiungere specificiobiettivi». Effettivamente, le AI non si limitano ad esseremeri software che agiscono nel mondo virtuale (i browserdi ricerca, ad esempio), ma possono anche essere inclusiin veri e propri dispositivi fisici (hardware) che consen-tano loro di essere denominati androidi.Come anticipato, in non pochi Paesi, già da alcuni annimolte delle funzioni algoritmiche proprie di tali intelli-genze risultano impiegate nell’azione della Pubblica Am-ministrazione e, nello specifico, anche nella macchinadella giustizia, attraverso l’utilizzo dei c.d. ‘automated de-cision systems’.Nell’ambito delle prime decisioni emesse da tali sistemialgoritmici, il primo esempio concerne le decisioni chemirano alla composizione, o prevenzione, di liti ovveroalla risoluzione di controversie. In tali settori, infatti, leAI possono attingere ad ampie quantità di dati che de-rivano non solo dalla digitalizzazione di documenti me-diante l’invio di foto, video o messaggi tramite socialnetworks (c.d. people-to-people data), ma anche dalle isti-tuzioni pubbliche, o da soggetti privati per mezzo dellericerche in Internet, come dati fiscali e sanitari (c.d. peo-ple-to-machine data) e, infine, da dispositivi fisici dotatidi sensori e dispositivi di geo-localizzazione (c.d. machi-ne-to-machine data) che producono dati in modo auto-matico e indipendente dal supporto dell’essere umano.Ebbene, da tali ambiti di captazione dei dati, non puòpoi dimenticarsi l’utilizzo di banche-dati giurispruden-ziali, normative e dottrinali, che consentono l’analisi deirisultati positivi e delle strategie di negoziazione attra-verso il ricorso ad una metodologia intesa come ogget-

Le Artificial Intelligencecon funzioni giudicanti:gli ‘automated decision systems’

di Emanuele Nagni

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tiva e scevra di possibili pregiudizi. Tali metodi, invero,costituendo una valida alternativa alla risoluzione dellecontroversie, determinano una concreta riduzione deitempi e un conseguente contenimento dei costi non soloper le parti coinvolte, ma anche per quanti possano ri-conoscersi come investiti dell’autorità giudicante.Ad oggi, il prevalente utilizzo degli automated decisionsystems è riconducibile per lo più nell’ambito delle que-stioni di diritto civile, specificamente concernenti azionidi risarcimento del danno ovvero di gestione di praticheassicurative. Invero, mentre nel nostro ordinamento sicontinua a discutere intorno al rischio concreto dei‘cyber attacks’, c’è un Paese in Europa che è stato ride-nominato “The Digital Republic”, in quanto è stato ilprimo a porre in essere una vera e propria opera di di-gitalizzazione dell’intero sistema, l’Estonia. Infatti, attraverso un significativo progetto tecnologico,il c.d. “e-Estonia”, sono stati digitalizzati tutti i servizi ri-volti ai cittadini in un’unica piattaforma denominata ‘X-Road’, che ha visto confluire qualsiasi dato possa riguar-dare ogni appartenente alla collettività per il solo tramitedi una Electronic Identity Card (EIC), utilizzabile perqualsiasi finalità: come documento di identificazione,patente di guida, carta di debito o tessera sanitaria. Allo stato, l’Estonia ha deciso di orientare la sperimen-tazione digitale delle AI all’assolvimento della funzionegiudicante, esclusivamente deputata alla gestione dicontroversie aventi un valore massimo di 7.000,00 euro,per alleggerire il carico arretrato delle aule di giustizia.Invero, il Justiits ministeerium ha composto un pool diesperti al precipuo scopo di realizzare delle AI in gradodi svolgere le funzioni di un magistrato dotato di poterigiudicanti, con la previsione che, a partire dalla fine del2019, i soggetti coinvolti possano effettuare un uploaddi atti e documenti in piattaforma, per consentire ad unsistema regolato da una funzione algoritmica di decideresulla questione, salva la possibilità di appellare la deci-sione dinanzi ad un giudice umano. Nulla sembra quin-di escludere, tuttavia, che in tempi brevi gli androidipossano essere utilizzati anche in ambito penale, comegià si è visto fare per mezzo dei c.d. ‘risk assessment tools’,ossia strumenti computazionali in grado di calcolare ilrischio che un indagato possa sottrarsi al processo ocommettere dei reati. Si tratta di veri e propri strumenti

che analizzano un’estesa mole di dati relativi al passatoe identificano dei pattern, caratterizzati da una base sta-tistica molto più solida di quella che è posta a fonda-mento di un giudizio umano. La possibile estensione di provvedimenti giudiziariemessi dalle AI anche in sede di processo penale ha perògià destato non poche preoccupazioni, al punto da fa-vorire l’intervento della Commissione per l’efficacia dellagiustizia (CEPEJ) del Consiglio d’Europa di Strasburgo,che ha permesso l’adozione nel 4 dicembre 2018 dellac.d. “European Ethical Charter on the use of Artificial In-telligence in judicial systems and theirenvironment”.Sin dall’inizio, tale Codice etico è risultato un documen-to di significativa importanza, atteso che, per la primavolta, è stata riconosciuta la crescente importanza del-l’Artificial Intelligence all’interno delle nostre società mo-derne, per favorire l’efficienza e la qualità del sistema giu-stizia. Pertanto, la CEPEJ ha individuato le linee guidafondamentali, a cui dovranno necessariamente attenersinon solo i soggetti pubblici, ma anche i privati che pos-sano ritenersi responsabili della progettazione, imple-mentazione e sviluppo degli strumenti e dei servizi di AI.Nel dettaglio, fra i dettami enucleati nella Carta etica,sono stati evidenziati i principi del rispetto dei dirittifondamentali; di non discriminazione; di qualità e sicu-rezza; di trasparenza, imparzialità e correttezza e, da ul-timo, di garanzia del controllo umano, inteso, in partico-lar modo quest’ultimo, come preordinato ad evitare unapproccio deterministico e a garantire che gli utenti diun’AI possano agire come soggetti informati ed eserci-tare il controllo delle scelte effettuate per impedire uneccesso di automatismo e una possibile standardizza-zione delle statuizioni. In argomento, invero, oltre ad impedire la verificazionedi comportamenti discriminatori e automatismi in sedegiurisdizionale, l’utilizzo di funzioni algoritmiche nel-l’ambito dell’esercizio della potestas decidendi di tipo pe-nale potrebbe suscitare alcuni profili di criticità. In viapreliminare, questo problema potrebbe presentarsi so-prattutto nell’ambito delle valutazioni dei mezzi di pro-va: si pensi alla prova testimoniale, ad esempio, che met-terebbe l’androide nella difficile posizione di giudicarese un testimone possa aver detto il vero, il falso ovveroesser stato reticente nel corso della deposizione; in se-

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231condo luogo, specie in un processo caratterizzato daprove indiziarie, sarebbe ancor più complesso per uncomputer comprendere se determinati indizi possanoconsiderarsi gravi, precisi e concordanti, secondo quan-to previsto dall’art. 192, comma 2 c.p.p. Inoltre, apparepressoché impossibile aspettarsi da un’AI l’applicabilitàdella regola di giudizio dell’’oltre ogni ragionevole dubbio’ex art. 533, comma 1 c.p.p. Infatti, atteso che tali algo-ritmi sono in grado di fornire risposte che si basano suun sistema binario di ragionamento (0 oppure 1) po-trebbero essere utilizzati per formulare giudizi appros-simativi del tipo sì o no; vero o falso; bianco o nero e,tutt’al più, secondo un criterio logico di ordine quanti-tativo-probabilistico (es. no al 40%; vero al 90%; biancoal 50%).Insomma, allo stato attuale, non si può dunque prescin-dere dal considerare come possa risultare ancora difficileper un robot esprimere giudizi idonei ad offrire valuta-zioni e ipotesi di ragionamento tipiche della natura edelle facoltà dell’essere umano.

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L’ingresso delle donne nelle professioni e più in generalenel sistema giustizia è una conquista relativamente re-cente. A Torino presso la Fondazione “Fulvio Croce” ab-biamo celebrato i 100 anni di professione al femminile“dalla legge 1126/1919 ad oggi” ricordando Lidia Poët,la prima avvocata iscritta all’albo degli avvocati del Forodi Torino: Lidia Poët, valdese, si trasferì adolescente aPinerolo presso uno dei fratelli maggiori, Enrico, di pro-fessione avvocato. Nel 1878 si iscrisse alla facoltà dilegge dell’Università di Torino e si laureò in giurispru-denza il 17 giugno 1881, dopo aver discusso una tesisulla condizione femminile nella società e sul dirittodi voto per le donne. Superati gli esami per diventareprocuratore legale, chiese di entrare nell’Ordine degliAvvocati di Torino. La richiesta suscitò polemiche ma,non essendoci un divieto specifico, fu accolta a maggio-ranza ed il 9 agosto 1883, Lidia Poët divenne la primadonna iscritta all’ordine. L’iscrizione non piacque alprocuratore generale che fece denuncia alla Corte d’Ap-pello di Torino. Nonostante le repliche e gli esempi didonne avvocate in altre nazioni l’11 novembre 1883 laCorte di Appello accolse la richiesta del procuratore.Lidia Poët presentò un ricorso articolato alla Corte diCassazione che però confermò tale decisione.Al termine del conflitto mondiale una legge, la n. 1179del 17 luglio 1919, nota come legge Sacchi, abolì l’au-torizzazione maritale e autorizzò le donne ad entrare neipubblici uffici, ad eccezione della magistratura, della po-litica e dei ruoli militari. Solo a quel punto, nel 1920, all’età di 65 anni, LidiaPoët poté entrare a pieno titolo nell’Ordine, dive-nendo ufficialmente avvocata.Nel 1922 divenne presidente del Comitato pro votodonne e solo la sua longevità (morì a Diano Marina al-l’età di 94 anni il 25 febbraio 1949) le consentì di vedereil risultato della sua battaglia di civiltà: la conquista delvoto alle donne avvenuta pochi anni prima, nel 1946.Anche all’estero il caso della donna-avvocato nonebbe maggior fortuna: la Corte d’Appello di Bruxellescon sentenza del 12 dicembre 1888, su domanda diMarie Popelin, dichiarò che le donne non possono eser-citare l’avvocatura, avuto riguardo alla loro missionenella famiglia e nella società, poco compatibile con i do-veri e la professione di avvocato.

In Francia la questione venne affrontata per la primavolta nel 1897: Giovanna Chauvin, laureatasi in leggenel 1892, dopo aver regolarmente fatta la pratica, eanche professato diritto in alcune scuole di Parigi, do-mandò di essere ammessa ad esercitare l’avvocatura,avendo tutti i requisiti e presentando tutti i documentivoluti dalla legge. Per lei furono avanzate le stesse obie-zioni opposte in Italia alla Poët.A partire dalla nostra antesignana l’ingresso delle donnenel sistema giustizia ha incontrato non pochi ostacoli,le donne hanno dovuto lottare contro il sistema chepretendeva di considerarle inadatte per natura e sot-toposte all’autorità maritale.Fra queste Angiola Sbaiz, friulana, brillante studentessaall’università di Bologna si laurea con una tesi sulla se-parazione dei poteri nel diritto positivo, si iscrive all’albodei procuratori di Bologna nel 1934, quando diviene av-vocato, nel 1941, è la quinta donna ad iscriversi nell’al-bo maggiore. La Sbaiz è anche la prima donna a diven-tare presidente dell’ordine degli avvocati di Bologna e asvolgere un importante ruolo nella formazione dellaclasse forense, evidenziando la necessità per l’avvocaturadi essere al passo con i tempi.Nel frattempo altre donne si erano laureate in giurispru-denza: Silvia Giaccone di Mondovì, Pigonna di Ancona,Romelia Troie. La discriminazione colpì anche le docen-ti: Teresa Labriola, in quanto docente di filosofia al-l’università di Roma, aveva diritto “automatico” all’iscri-zione all’albo, cosa che avvenne con delibera dell’Ordinedi Roma dell’11 luglio 1912, ma anche la sua iscrizionevenne impugnata dalla Procura e la Corte D’appello nerespinse l’iscrizione il 30.10.1912. La Corte affermò cheseppure l’avvocato non era un pubblico ufficiale lasua attività aveva attinenza e moltissima con il di-ritto pubblico e con i poteri giudiziari.Quel provvedimento, per noi donne negativo, aveva giàin sé il riconoscimento del ruolo costituzionale dell’av-vocatura che oggi chiediamo con forza.Oggi noi possiamo dire che si è raggiunta una parità le-gislativa e numerica nel sistema giustizia ma il “soffittodi cristallo” non è ancora stato infranto: ancora pochele donne ai vertici del CNF e Cassa Forense e a presiede-re i Consigli dell’Ordine, inoltre, a segnare la differenza,permane ancora una rilevante disparità reddituale tra

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Il contributo delle avvocateal riconoscimento dei dirittidelle donne

di Giovanna Fava

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avvocati donna e avvocati uomini.Né possiamo dimenticare che se le donne hanno dovutolottare contro un sistema che le vedeva incapaci di di-fendere, questo è avvenuto ancora più tardi per quantoriguarda l’idoneità a giudicare. È il 9 febbraio 1963 ladata fondamentale per l’ingresso delle donne in magi-stratura. Ci sono voluti ben quindici anni dopo l’en-trata in vigore della Costituzione per avere l’afferma-zione del principio di uguaglianza fra i sessi nell’accessoin magistratura. Mentre l’ordine maschile era in re ipsa, e quindi nonaveva alcuna necessità di legittimazione, le donne sonostate chiamate a giustificare la loro “pretesa” di accederea tutte le professioni. Ne è derivato che l’esercizio dellaprofessione di avvocata si è rivelato strettamente con-nesso alla difesa dei diritti delle donne in quanto tali: silottava per i diritti dei più deboli e contestualmente edinevitabilmente per sé. Le donne avvocato erano per-tanto, a prescindere dalle loro convinzioni politico-par-titiche, obbligate ad essere femministe.Perché, come ha detto Bertold Brecht “quando l’ingiu-stizia diventa legge, la resistenza diventa dovere”. Ne èstato un esempio Bianca Guidetti Serra, una delle pri-me donne penaliste in Italia, partecipò alla Resistenza efu promotrice dei “Gruppi di difesa della donna” e, finitala guerra, coniugò la professione con l’impegno politicoper la riforma del diritto di famiglia, la depenalizzazionedell’aborto, la parità salariale tra uomo e donna, la ri-forma delle adozioni, il diritto all’obiezione di coscienza.Significativi i processi dove difese donne accusate diomicidio del marito in contesti di violenza domestica.Negli anni 60-70 le donne avvocato erano numerica-mente poche ma sono state decisive nella tutela dei di-ritti delle persone e delle donne fra queste mi piacericordare Augusta Bassi, coniugata Lagostena, dettaTina Lagostena Bassi (Milano, 2 giugno 1926 - Roma,4 marzo 2008), avvocata e politica italiana. Celebre peraver difeso i diritti di Donatella Colasanti contro AngeloIzzo nel processo sul Massacro del Circeo, e della vittimadi stupro nel primo Processo per stupro ad essere fil-mato e mandato in onda dalla RAI. Nelle sue arringhedescrisse la violenza subita dalla vittima portando neitribunali la realtà della violenza sessuale e le modalitàcon cui venivano trattate giuridicamente le vittime. È

suo il testo di iniziativa popolare sul quale a partire dal1976 abbiamo chiesto una nuova legge che iscrivesse ilreato di violenza sessuale nei reati contro la persona an-ziché nei reati contro la morale. Le donne si fecero legi-slatrici e raccolsero oltre 300.000 firme, ben di più delle60.000 richieste per presentare un progetto di legge diiniziativa popolare.Una modifica legislativa che avvenne vent’anni dopo,con la legge n. 66 del 1996.Il movimento delle donne mise in luce le discrimina-zioni di cui le donne erano vittime e le limitazioni al-l’esercizio della soggettività femminile nei vari campiesistenziali in cui gli uomini si muovevano liberamente.Le avvocate diedero un contributo importante per il ri-conoscimento in concreto dei diritti fondamentali, cheerano già scritti nella costituzione e negli atti interna-zionali, ma che non venivano riconosciuti nel concretoalle donne da parte delle leggi di merito e della codici-stica in vigore oltre che della giurisprudenza.Tante le avvocate che hanno contribuito a svelare le re-sistenze culturali e le difficoltà delle istituzioni (com-prese le incertezze/carenze legislative) a gestire il cam-biamento nella costruzione di una società fondata sullaeffettiva parità tra uomini e donne e a difesa dei dirittiumani. Tutt’oggi tante le contraddizioni che si riscontrano nelrapporto delle donne con la giustizia penale e civile.Sono certamente note alle avvocate che difendono i di-ritti delle donne nelle vicende di violenza domestica ledifficoltà che si incontrano presso le sedi giudiziariecompetenti a regolare i rapporti tra i genitori. Ed inveronon è affatto scontato che il fatto di reato pur contestatoin sede penale, sia tenuto in considerazione nei provve-dimenti di affido dei figli. Un uomo maltrattante ha le stesse possibilità di ottenerel’affidamento condiviso del figlio di un uomo corretto erispettoso, con la conseguenza che, alla fine, risulti pre-miato il genitore maltrattante.Certamente le avvocate hanno contribuito a far sì chegli interessi delle donne, misconosciuti e repressi dal si-stema di valori della società patriarcale, siano ricono-sciuti dall’ordinamento come diritti soggettivi e che laviolenza maschile agita nei confronti delle donne siastata riconosciuta come violazione dei diritti umani. Ma

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234 nelle aule giudiziarie, dove noi agiamo, il conflitto pre-suppone un’esatta e simmetrica situazione di forza cosache per le donne è ben lontana dall’essere realizzata.Il percorso per garantire una parità processuale è ancoramolto lungo e tortuoso.La cultura patriarcale e gli stereotipi con cui dobbiamocombattere sono ancora tanti ed in questa battaglia diriconoscimento ed affermazione di diritti la classe fo-rense, uomini e donne, deve essere più che mai unitaperché, come riconosciuto anche dal nostro presidenteMascherin, “chi difende i diritti dei più deboli lo faprima col cuore e poi con il diritto”.

Il contributo delle avvocate al riconoscimentodei diritti delle donne

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La Corte di Cassazione di recente, con sentenza 18 feb-braio 2019 n. 4698, ha confermato il diritto al compen-so per l’avvocato costituito personalmente in giudizioex art. 86 cpc. È stata così consolidata la giurisprudenzanel senso che l’onorario di avvocato è dovuto anche al-l’avvocato che, essendo parte in causa, si sia costituitoin giudizio personalmente, sempreché per le questionitrattate sia occorsa opera di avvocato (fra le tante, Cass.9 gennaio 2017 n. 189; Cass. 9 luglio 2004 n. 12680),e che l’avvocato sia iscritto all’albo professionale (Cass.25 ottobre 1972, n. 3264).E ciò in quanto la condanna alle spese ex art. 91 c.p.c.non ha natura sanzionatoria né costituisce un risarci-mento del danno, ma è un’applicazione del principio dicausalità, in altre parole l’onere delle spese grava su chiha provocato la necessità del processo (Cass. 28 marzo2001, n. 4485). Del resto non si può ignorare che la cir-costanza che l’avvocato sia avvalso della facoltà di difesapersonale prevista dall’art. 86 c.p.c. non incide sulla na-tura professionale dell’attività svolta in proprio favore,e, pertanto, non esclude che il giudice debba liquidarein suo favore, secondo le regole della soccombenza edin base alle tariffe professionali, i diritti e gli onorari pre-visti per la sua prestazione (Cass. 28 febbraio 2019 n.4698).L’attività di difesa svolta nel processo da soggetto abili-tato all’esercizio della professione legale ed avente laqualità necessaria per esercitare l’ufficio di difensore conprocura presso il giudice adito, seppure compiuta nelproprio interesse (art. 86 cpc) ha comunque natura pro-fessionale e, pertanto, dà diritto alla liquidazione giudi-ziale, secondo le regole della soccombenza, dei compen-si per la sua prestazione, dovendo il giudice statuire alriguardo, ai sensi degli artt. 91 e sss. cpc, anche senzaespressa istanza dell’interessato (Cass. 21 gennaio 2019n. 1518; Cass. 18 settembre 2008 n. 23847; Cass. 27agosto 2003 n. 12542). Nei giudizi in cui è consentita alla parte la difesa perso-nale ex art. 82 cpc, è onere dell’interessato, che rivestala qualità di avvocato, specificare a che titolo intendapartecipare al processo; e ciò perché mentre la parte chesta in giudizio personalmente non può chiedere che ilrimborso delle spese vive sopportate, il legale, ove ma-nifesti l’intenzione di operare come difensore di sé me-

desimo ex art. 86 cpc ha diritto alla liquidazione dellespese secondo la tariffa professionale (Cass. 21 gennaio2019 n. 1518; Cass. 9 luglio 2004 n. 12680). Per il di-ritto al compenso l’avvocato abilitato alla difesa perso-nale deve, quindi, dichiarare di volersi avvalere di talefacoltà all’atto della costituzione in giudizio, ovveroquanto meno deve dichiarare di avere la qualità richiestaper lo svolgimento personale dell’attività processuale(Cass. 2 dicembre 1978 n. 5898). Non può essere, quindi, liquidato l’onorario all’avvocatoche si difende da solo qualora questi abbia omesso dispecificare a che titolo intende partecipare al processo,non essendo sufficiente la mera indicazione della quali-fica di avvocato contenuta nel ricorso introduttivo.Il processo deve assicurare “tutto quello e proprio quel-lo” che riconosce il diritto sostanziale e non deve attuarescarti tra tutela giurisdizionale e posizioni sostanzialidelle parti (Corte Conti, Regione Campania 24 marzo2009); la libertà di agire in giudizio riconosciuta all’at-tore, va bilanciata con quello del convenuto a non subireperdite patrimoniali (spese di difesa) a causa dell’altruiesercizio del diritto di azione.La circostanza che l’avvocato si sia avvalso della facoltàdi difesa personale prevista dall’art. 86 c.p.c. non incidesulla natura professionale dell’attività svolta in propriofavore, e, pertanto, non esclude che il giudice debba li-quidare in suo favore, secondo le regole della soccom-benza e in base ai parametri ministeriali il compensoprevisto per la sua prestazione (Cass. 9 gennaio 2017 n.189; Cass. 30 gennaio 2008, n. 2193).Del resto l’art. 13, comma 1, Legge n. 247/2012, statui-sce espressamente che “L’avvocato può esercitare l’inca-rico professionale anche a proprio favore”.In ordine alla possibilità di “difesa personale” da partedell’avvocato, occorre evidenziare che nel processo pe-nale, l’obbligo della difesa tecnica, sancito dagli artt. 96e 97 cpp a tutela di un interesse pubblico in cui sonocoinvolti diritti fondamentali, escluda che le parti, anchese abilitate all’esercizio della funzione di avvocato, pos-sano essere difese da se stesse (Cass. pen, 26 luglio 2018n. 35651).Le somme liquidate a titolo di rifusione delle spese digiudizio, comprensive degli onorari professionali, all’av-vocato che ha agito in base all’art. 86 c.p.c., mantengono

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Avvocato costituito personalmentee diritto al compenso

di Lucia Lepiane

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la stessa qualificazione e lo stesso trattamento fiscalepropri delle somme corrisposte normalmente dalla partevittoriosa che ha ottenuto dal giudice la distrazione dellespese processuali a suo diretto favore (Circolare Agenziadelle Entrate n. 203 E del 6.12.1994). Ne consegue chela parte soccombente che paga i suddetti compensi,nella sua qualità di sostituto di imposta, deve applicarela ritenuta di acconto ai sensi dell’art. 25 dPR n. 600/73.Deve essere, quindi, effettuata dalla parte soccombentesulle somme corrisposte a quella vittoriosa che, essendoavvocato, abbia esercitato la facoltà di patrocinarsi per-sonalmente (Risoluzione Agenzia delle Entrate n. 106del 19.9.2006, relativa ad attività professionale svoltada avvocato membro di uno studio professionale).

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SOMMARIO: 1. La nuova legge sui domini collettivi. –2. La storia della proprietà collettiva agro-silvo-pasto-rale. – 3. Il valore ambientale e paesaggistico dei dominicollettivi. – 4. Il ridimensionamento delle competenzeregionali. – 5. Conclusioni. La proprietà collettiva delterritorio come valore solidale e identitario.

1. La nuova legge sui domini collettivi. – Quando, sulfinire della scorsa legislatura, il Parlamento ha approvatola legge 20 novembre 2017 n. 168, Norme in materiadi domini collettivi, la percezione del rilievo di tale ma-teria non era diffuso all’interno dei palazzi della politica,e probabilmente ben pochi parlamentari si erano resiconto delle conseguenze che siffatta normativa avrebbeprodotto sia sull’assetto normativo dei beni, sia sull’ar-ticolazione e sulla disciplina civilistica della proprietàcollettiva agraria, che era ancora regolata dalla vecchialegge 17 giugno 1927 n. 1766. Una legge, quest’ultima,fermamente voluta dal regime fascista e che, con luci edombre, aveva dato un assetto stabile ad un fenomenoche si presentava singolarmente eccentrico rispetto al-l’ordinamento classico della proprietà.Una nozione, quella dei domini collettivi, che tende adassorbire la più risalente espressione usi civici, che si eraaffermata a partire dalla demanialistica napoletana deiprimi anni dell’Ottocento e che era stata mantenuta pro-prio per evitare di confondere tali istituti con la proprie-tà, singola o collettiva che fosse. Il pregiudizio liberistanei confronti della comunione ordinaria era ancora piùaccentuato nei confronti della proprietà collettiva di tipoagro-silvo-pastorale, ritenuta diffusamente un residuodel Medioevo e di conseguenza un freno all’economiamoderna. Al contrario, tuttavia, il fenomeno rappresentato dagliusi civici persisteva in tutto il territorio della penisola, esi strutturava in due principali direzioni: da un lato gliusi civici aperti, caratteristici del Mezzogiorno, dovetutti i residenti di un comune partecipavano, sia pursenza quote, alla comunione dei beni demaniali civici;dall’altro gli usi civici chiusi, caratteristici dell’Arco al-pino, spesso chiamati regole, dove alla comunione deibeni civici partecipavano solo i discendenti degli antichioriginari dei luoghi (si pensi alle regole ampezzane e ca-dorine).

Il rilievo sociale ed economico della materia non è ve-nuto mai meno, ma solo negli ultimi decenni la dottrinagiuridica ed economica si è interessata con rinnovata at-tenzione a tale fenomeno, sottolineando i valori ad essosottesi, come il rispetto dell’ambiente, la solidarietà tragenerazioni presenti e future, la valorizzazione dell’iden-tità e della coesione territoriale, il riconoscimento degliusi e delle tradizioni come espressione di una comunità,la prevalenza del valore d’uso del bene su quello discambio. Proprio quest’ultimo riferimento permettevadi sottolineare, con riguardo alla proprietà codicistica,la valorizzazione nella materia degli usi civici della fa-coltà di godere rispetto a quella di disporre (art. 832cod. civile).

2. La storia della proprietà collettiva agro-silvo-pasto-riale. - Il problema della proprietà collettiva emerge so-stanzialmente nel Regno di Napoli ai primi dell’Otto-cento, quando Giuseppe Napoleone prima, e Gioacchi-no Murat dopo, decidono che un significativo rinnova-mento delle strutture sociali non poteva non passareanche e soprattutto attraverso l’eversione della feudalitàe dunque lo stravolgimento di un sistema economico,giuridico e sociale che, sebbene con cambiamenti rile-vanti (ad esempio la fiscalizzazione dei doveri un tempodi natura personale) e con differenze su base geografica(ad esempio l’assunta possibilità di devolvere senza li-miti il feudo siciliano), si era mantenuto per più di settesecoli, a partire quanto meno dalle assise di Ariano vo-lute da Ruggero secondo, re di Sicilia, tra il 1140 ed il1142, che definiranno la particolare struttura del feudomeridionale.In realtà gli epigoni di Napoleone volevano soprattuttoaffermare, assecondando anche il pensiero illuministanapoletano, la proprietà individuale come modello deldiritto soggettivo e come paradigma della cultura pro-prietaria dello stato liberale e liberista, ottenendo al con-trario – ed il paradosso è in realtà spiegabile – la valoriz-zazione di quei terreni che i contadini del Mezzogiornoutilizzavano da sempre come bosco e pascolo. Quindil’abolizione del feudo, nel Regno di Napoli, comportòla divisione delle terre in una parte che veniva assegnataai baroni e restava privata, ed una parte che veniva as-segnata alle Università, come all’epoca erano chiamati i

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La cultura dei domini collettivie la riforma degli usi civici

di Fabrizio Marinelli

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comuni. Questa seconda parte, assai estesa soprattuttonelle zone di montagna, marginali per la coltivazione,darà vita agli usi civici. Così chiamati perché essi si strut-turano come un uso degli abitanti dei borghi su deter-minati territori derivante da consuetudini assai risalentinel tempo, consuetudini che non hanno alla loro baseun provvedimento legislativo o amministrativo, bensì ilfatto stesso di nascere e di perpetuarsi nel tempo, senzaalcuna mediazione giuridica. Tanto è vero che tutta lalegislazione in materia parlerà sempre di riconoscimentodegli usi civici, e le sentenze che ne dichiarano l’esi-stenza sono, appunto, dichiarative di una situazione difatto (e, non a caso, il primo articolo della legge 168/2017 si intitolerà proprio “Riconoscimento dei dominicollettivi”).L’Ottocento dimenticherà assai presto gli usi civici. Il Ri-sorgimento prima, e lo Stato unitario poi, avranno benaltri compiti da realizzare. Tuttavia, come ci raccontaPaolo Grossi nel suo libro Un altro modo di possedere(Milano, 1977, 2017), gli usi civici continuano a mani-festarsi nelle colline e nelle montagne italiane: se ne ac-corgono, e ne fanno tesoro, due professori dell’Univer-sità di Camerino a fine Ottocento. Si tratta di GiacomoVenezian, civilista triestino che morirà nel 1915 volon-tario sulle giogaie del Carso, e di Oreste Ranelletti, stu-dioso abruzzese del diritto amministrativo, allievo diVittorio Scialoja. Il primo pubblicherà nel 1888 la suaprolusione camerte su Le reliquie della proprietà col-lettiva in Italia, dove rifletterà su tali istituti traendoispirazione dalle comunanze marchigiane e proponendouna loro valorizzazione economica e giuridica; il se-condo si occuperà nel 1898 del demanio pubblico, edall’interno di tale opera, che per molti decenni influen-zerà la dottrina italiana in materia, farà ampi cenni agliusi civici, riscoperti attraverso le pagine di studiosi eu-ropei come l’inglese Sir Henry Maine, il belga Emile deLaveleye ed il tedesco Otto Von Gierke. Anzi, come haben notato Bernardo Sordi, sarà proprio lo studio degliusi civici ad incrinare la visione statalistica del Ranelletti,dove semplicisticamente tutto il diritto pubblico è al-l’interno dello Stato.Quindi il regime fascista, nell’intento di mantenere lapromessa fatta ai reduci della prima guerra mondiale diassegnare loro dei terreni da coltivare, approvò la legge

17 giugno 1927 n. 1766 ed alcuni provvedimenti colle-gati, che disegnavano un quadro in parte liquidatoriodegli usi civici sui terreni privati ed in parte conservativodei beni di uso civico, istituivano il commissario degliusi civici con funzioni amministrative e giurisdizionali,stabilivano i principi fondamentali della materia, cioèche tali beni non sono usucapibili, non si prescrivono,non possono circolare se non attraverso speciali auto-rizzazioni, sono sottoposti ad un vincolo di destinazionepermanente. Principi, questi, che venivano ripresi dallagiurisprudenza della Commissione feudale napoletana,nominata dal Murat nel 1808, presieduta da GiacintoDragonetti ed animata da David Winspeare, e che in so-stanza estendevano a tutti i beni di uso civico della Peni-sola (con la sola eccezione dell’Arco alpino) la legisla-zione meridionale in materia.La legge ebbe qualche ritardo nella sua applicazione e,nel momento in cui poteva entrare pienamente in fun-zione, venne ulteriormente frenata dalla guerra, dalla ca-duta del regime, dal ritorno alla democrazia, tutti feno-meni che ne rallentarono l’operatività. Altri affanni im-pegnavano la giovane Repubblica Italiana. Quindi lospopolamento delle campagne, l’emigrazione verso lezone industriali del Settentrione ed il declino dell’agri-coltura fecero il resto, tanto che la materia rimase mar-ginale sotto il profilo economico e dimenticata in disper-se massime della Cassazione sotto il profilo giuridico.Dovrà passare qualche decennio, ma gli usi civici dimo-streranno un’insospettabile capacità di resistere alle in-sidie del mondo moderno.

3. Il valore ambientale e paesaggistico dei domini col-lettivi. – In un quadro di profondo disinteresse per lamateria della proprietà collettiva, così come lo abbiamotratteggiato, quando non di aperta ostilità, il legislatoreprima, e le massime Corti dopo, avranno la felice intui-zione di affidare a questi beni una precipua funzioneambientale e paesaggistica che non sostituisce ma si ag-giunge a quella agro-silvo-pastorale tradizionale.Se ne farà interprete, in primo luogo, la legge 8 agosto1985, n. 431 (oggi confluita nel Codice dei beni cultu-rali e del paesaggio), cosiddetta legge Galasso, dal nomedel suo ispiratore, il prof. Giuseppe Galasso, che a metàdegli anni ottanta era sottosegretario al Ministero dei

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beni e delle attività culturali. I beni di uso civico entranocosì a far parte dei beni tutelati per legge, venendo adessi attribuita una specifica protezione ambientale. Nellastessa direzione andranno le principali sentenze dellaCassazione e della Corte costituzionale: in particolarequest’ultima negli anni novanta si gioverà della culturagiuridica di Luigi Mengoni, nativo del Trentino e dun-que profondo conoscitore delle regole dell’Arco alpino,che in alcune decisioni di rilevante spessore porrà laquestione in termini espliciti. In questo senso vanno ri-cordate la decisione 1 aprile 1993 n. 133 che, nel di-chiarare la fondatezza dei poteri d’ufficio del Commis-sario, ne argomenta la ragionevolezza rilevando che “Ac-canto agli interessi locali, di cui sono diventate espo-nenti le Regioni, emerge l’interesse della collettivitàgenerale alla conservazione degli usi civici nella misurain cui essa contribuisce alla salvaguardia dell’ambientee del paesaggio”. Ed ancora la decisione 20 febbraio1995 n. 46, in cui si afferma che “la sovrapposizionetra tutela del paesaggio e tutela dell’ambiente si riflettein uno specifico interesse unitario della comunità na-zionale alla conservazione degli usi civici, in quanto enella misura in cui concorrono a determinare la formadel territorio su cui si esercitano, intesa quale prodottodi una integrazione tra uomo e ambiente naturale”.Questa funzione ambientale verrà dunque ribadita, piùdi recente, dalla legge 168/2017, che espressamente at-tribuirà una rilevante valenza ambientale e paesaggisticaai domini collettivi. E, significativamente, ciò avverrà inun quadro di riconoscimento costituzionale degli entigestori. Non che il rilievo costituzionale di tali beni nonfosse stato già affermato dalla Corte costituzionale, mala precisa dizione della legge lo rende ormai stabile as-segnandogli un ruolo ben preciso all’interno degli entilocali esponenziali di situazioni identitarie. In partico-lare gli enti gestori dei domini collettivi vengono definitiordinamenti giuridici primari delle comunità originarie,viene attribuita loro la personalità di diritto privato (chemetterà fine ad un annoso dibattito), l’autonomia statu-taria ed organizzativa, la piena capacità di amministrareil proprio patrimonio.

4. Il ridimensionamento delle competenze regionali. –La legge 168/2017 non si limita soltanto a stabilire il ri-

lievo costituzionale degli enti esponenziali dei dominicollettivi, che godono ormai di ampia autonomia statu-taria, ma ridimensiona il ruolo di amministrazione econtrollo delle regioni, ruolo che gli era stato attribuitodal DPR 616 del 1977 che, nel trasferire alle regioni ipoteri amministrativi dei commissari aveva ad essi la-sciato soltanto attribuzioni giurisdizionali. Dunque leregioni svolgevano, prima dell’approvazione della legge168/2017, una serie di attività come i mutamenti di de-stinazione e le reintegre, che oggi gli sono state sottratte,residuando solo alcune attribuzioni stabilite dalla terzalegge della montagna, ovvero la legge 31 gennaio 1994n. 97: anzi, le regioni avrebbero dovuto approvare entroun anno dall’approvazione della legge nazionale unapropria normativa che, ad oggi, non risulta ancora defi-nita in alcuna regione. Viene così a riestendersi la com-petenza statale, perché se la funzione dei domini collet-tivi (o, come preferisco chiamarli, assetti fondiari collet-tivi) è quella ambientale e paesaggistica, allora il con-trollo e l’indirizzo spettano allo Stato che, nell’elencazio-ne dell’art. 117 della Costituzione, alla lettera s), ha larelativa potestà in materia di tutela dell’ambiente, del-l’ecosistema e dei beni culturali.Peraltro, anche la Corte costituzionale è andata nellastessa direzione con la decisione 113 del 31 maggio2018 che, nel dichiarare l’incostituzionalità dell’art. 8della legge della Regione Lazio 3 gennaio 1986, n. 1 (Re-gime urbanistico dei terreni di uso civico e relativenorme transitorie), come modificato dall’art. 8 della leg-ge della Regione Lazio 27 gennaio 2005, n. 6 (disposi-zione questa che permetteva una sanatoria generalizzatadei demani civici abusivamente occupati), ha ribaditocome, essendo la funzione principale degli usi civici unafunzione ambientale e paesaggistica e non più soltantoagro-silvo-pastorale, il riferimento amministrativo nonsono più le regioni bensì il Ministero dell’ambiente. Inparticolare la Corte costituzionale, nella predetta sen-tenza, riprendendo un principio espresso dalla Cassa-zione, afferma che “Vi è, dunque, una connessione ine-stricabile dei profili economici, sociali e ambientali, che“configurano uno dei casi in cui i principi combinatidello sviluppo della persona, della tutela del paesaggioe della funzione sociale della proprietà trovano speci-fica attuazione, dando origine ad una concezione del

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bene pubblico (…) quale strumento finalizzato allarealizzazione di valori costituzionali” (Corte di cassa-zione, sezioni unite civili, sentenza n. 3811 del 2011,a proposito della fattispecie analoga delle “valli dapesca”)”. Concludendo sul punto va sottolineata un’ul-teriore considerazione della sentenza 113/2018 del Giu-dice delle leggi, e cioè che la materia degli usi civici faparte del cosiddetto ordinamento civile, ovvero di quellenorme relative ai rapporti tra soggetti privati (in primoluogo il codice civile) che sono sempre state riservateall’esclusiva potestà legislativa dello Stato.

5. Conclusioni. La proprietà collettiva del territoriocome valore solidale e identitario. – Può apparire stranocome proprio in un’epoca di globalizzazione imperantegli usi civici e i domini collettivi vengano riscoperti eprotetti, così come i valori che ad essi sono connaturati:la tutela dell’ambiente e del paesaggio, la responsabilitàintergenerazionale, la riscoperta delle tradizioni e del-l’identità dei luoghi, la solidarietà che nasce da un’espe-rienza comune, il riconoscersi in una natura di cui l’uo-mo è parte e non padrone.Si badi bene: la tutela dei territori connaturale ai dominicollettivi non è una tutela astratta, meramente conser-vativa, così come quella fatta propria, a volte, dai parchinazionali e dalle riserve integrali. È al contrario una tu-tela basata sulla compenetrazione della natura e del la-voro dell’uomo, una tutela basata sulla consapevolezzache il territorio è la nostra casa, che deve dunque essereabitata e può anche essere trasformata, purché se ne ri-spettino le sostenibilità, si pongano dei limiti, si salva-guardino ambienti naturali particolari, si conservi lastoria e le pietre che ne sono testimonianza, si prendanodecisioni urbanistiche razionali e non ispirate al con-sumo di suolo ed all’acquisizione di facile consenso. In-somma, una tutela che discende dalla valorizzazioneconservativa dai fenomeni antropici frutto delle genera-zioni passate, ben consapevoli che anche il lavoro delcontadino è fondamentale per il mantenimento di unequilibrio che si protragga nel tempo.Infatti è da questi due elementi, la natura ed un lavorocompatibile con essa, che storicamente nasce la grandebellezza della nostra penisola. Una grande bellezza dicui andare fieri, ma che deve essere conservata e valo-

rizzata, un’eredità del passato che deve essere lasciataintatta alle nuove generazioni, un legato cui gli usi civiciieri, ed i domini collettivi oggi, hanno sempre contri-buito in misura rilevante. In questa prospettiva, i dominicollettivi restano un fenomeno giuridico del tutto eccen-trico rispetto ad un diritto civile che nella proprietà clas-sica si è troppo spesso illuso di trovare il suo centro edil suo modello. Tanto è vero che, dopo la citazione diCarlo Cattaneo recuperata da Paolo Grossi nel suo vo-lume Un altro modo di possedere, e posta simbolica-mente quale titolo dell’opera, mi sono permesso, anchein omaggio al Maestro, di definire questo fenomenocome Un’altra proprietà.

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Negli ultimi tempi si parla molto di comunicazione le-gale, intesa come attività che gli Studi, specialmentequelli più strutturati, pongono in essere per meglio po-sizionare il proprio brand nel mercato e riuscire ad es-sere più appetiti dai clienti.Ritengo, invece, che, a fine generali, sia giunto il mo-mento che le Istituzioni forensi, in particolare quelle piùricche, si facciano carico della divulgazione della piùcorretta e adeguata immagine dell’avvocato che, invece,subisce gli effetti negativi di deleteri luoghi comuni eleggende metropolitane.Sarebbe opportuno attivarsi seriamente per il recuperodell’immagine della categoria in ragione della relativafunzione sociale e dell’effettiva attività svolta, rendendoevidente che, contrariamente a quanto i detrattori o lealtre categorie professionali prospettano, l’avvocato (os-sia il chiamato in aiuto) è parte della soluzione e nondel problema e che egli, spesso, condivide in proprio leansie e le sofferenze di chi vi si rivolge (si pensi alle con-troversie in materia di famiglie minori, a quelle di lavo-ro, a quelle in tema di previdenza obbligatoria, ecc…),quale tutore e garante di diritti.Vanno spazzati via quegli odiosi luoghi comuni che ri-tengono che l’avvocato abbia interesse al protrarsi deiprocedimenti, quando, invece, ha esattamente quellocontrario, sia per risolvere il problema all’assistito, siaper emettere la parcella, lavorando, al contrario, in con-dizioni ansiogene e difficili, subendo talvolta gli effettidi costanti, qualunquistiche e incongrue modifiche allenorme vigenti, capaci solo di aggravare le condizioni dilavoro: una per tutte, la cosiddetta riduzione dei terminiferiali si è risolta in un pregiudizio solo a carico degliavvocati, essendo stati in grado, gli altri attori del pro-cesso, di aggirare la portata della norma. Quando si co-mincerà - per migliorare il sistema, oltre che a preten-dere investimenti nella giustizia civile, visto che dallastessa lo Stato guadagna non poco, sia in ragione deicosti di contributi unificati che delle imposte di registroche riscuote - a misurare qualità ed efficacia del lavorodei Giudici, esercitando anche un rigoroso controllo di-sciplinare e qualitativo anche su quelli onorari?Vanno prospettate, nel modo più efficace possibile, ledifficoltà di confrontarsi con una Pubblica amministra-zione ed un sistema giudiziario spesso inadeguati a dare

con tempestività ed efficacia le risposte più semplici,vincolati ad una burocrazia formale che tende più a met-tere le carte a posto che a risolvere i problemi.Vanno divulgate le norme deontologiche alle quali siamosoggetti, per rimarcare all’esterno l’esistenza di un si-stema di controllo di qualità della prestazione e rigoredelle condotte a vantaggio dei clienti, che altri “pretesifornitori di servizio” non hanno. Per essere credibili,però, dobbiamo rendere evidente ed effettivo il controllodisciplinare ad opera dei Consigli Distrettuali di Disci-plina, il cui funzionamento non appare ugualmentetempestivo ed efficace in tutta la Penisola.Dovremmo far capire ai cittadini e alle imprese che co-stituisce loro interesse coinvolgere l’avvocato nella fasedella gestione dei rapporti e degli affari e non a conflittoin corso, in quanto la sua attività è più utile quando èancora possibile prevenire i problemi e blindare le po-sizioni delle parti; che i tempi e la gestione del processonon sono nelle nostre mani, sul cui cammino, a dannodelle parti, a fini deflattivi, sono poste preclusioni e trap-pole che mal si conciliano con la effettiva risoluzione deiconflitti.Tale attività comunicativa potrà essere svolta anche im-maginando nuove forme di divulgazione, quali la messaa bando di borse di studio o concorsi per spot, corti ocampagne social (costano poco e possono essere più ef-ficaci anche della stessa proprietà di un quotidiano),sponsorizzazione di fiction, serie televisive, film.

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Quale immagine equale comunicazioneper l’avvocato civilista?

di Carlo Maria Palmiero

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L’occasione per conoscere meglio il pensiero di LodovicoMortara “sulle donne”, mi è stata offerta dalla partecipa-zione quale relatrice alla presentazione del volume scrit-to da Massimiliano Boni organizzata dalla FondazioneCastel Capuano “Il figlio del rabbino” sul grande giuristadei primi del ‘900, avvocato professore universitario ma-gistrato guardasigilli Presidente di Corte di Cassazione.Il filo rosso che percorre il libro, di cui forse neanchel’autore e lo stesso Mortara sono stati consapevoli, ri-guarda l’attività svolta dal giurista a favore dei dirittiumani ampiamente intesi, perciò anche i diritti delledonne.Già agli esordi della sua carriera universitaria, nellaprima lezione tenuta a Pisa, il 14 gennaio 1889 egli ce-lebrò il primo centenario della rivoluzione francese di-chiarando: oggi occorre confrontarsi su un principio nonpiù eliminabile “l’idea di uguaglianza di tutti gli uo-mini”. Il Mortara introdusse cosi da subito, una visioneevolutiva del genere umano, ovvero l’attività umana nongovernata solo dalle pulsioni tese a soddisfare i bisognifisici argomentando... perché l’intelligenza e la ragioneformano parte integrante dell’uomo. Occorre liberare l’in-gegno dell’uomo, cosa possibile solo con una larga e riccadiffusione di una generale cultura di tutte le menti.Questo principio di uguaglianza sostanziale verrà poirecepito nell’art. 3 della Costituzione Italiana.Il Nostro si presenta come statista indipendente, grandeinnovatore, coraggioso magistrato ed indomito propul-sore di diritti civili, personaggio straordinario che meritatutta la nostra gratitudine perché a lui si deve, tra l’altro,la sentenza a favore del voto alle donne e l’apertura al-l’iscrizione delle donne agli albi degli avvocati con l’eli-minazione della potestà maritale.Per quanto riguarda il suo pensiero sui diritti delle don-ne esso non fu mai davvero favorevole, ad esempio aPisa si era espresso, da accademico, in termini restrittivi,circa la loro partecipazione alle cariche pubbliche af-fermò che “la questione se le donne possono essere am-messe ai pubblici uffici è questione sempre controversa”e che andava seguito un criterio affatto relativo, dichia-rando all’uopo che “in massima non escludere che essapossa occupare che quelle cariche che si confanno allacondizione del sesso” e per quanto riguardava il votoalle donne aveva teorizzato: La donna (che vota) non

potrebbe sfuggire l’influenza delle persone con cui vivee se lo facesse ciò potrebbe essere una minaccia di dis-soluzione e disordine alla famiglia”. “Ed in ogni caso ladonna porterebbe una prevalenza di idee clericali”.Invece nel 1906, divenuto magistrato e Presidente dellaCorte di appello di Ancona, ebbe l’occasione di appli-care quei principi di egualitarismo pronunciati a Pisa,ma soprattutto mostrò la sua assoluta fedeltà interpre-tativa alla norma scritta, alla legge.Sulla spinta dei grandi movimenti europei per la libertàdi voto alle donne, nel 1906 Maria Montessori avevascritto un proclama sul giornale “La vita” chiedendo lorodi iscriversi nelle liste elettorali in Italia.“Nel 1906, così, 10 maestre marchigiane, tra le prime suf-fraggette italiane, riuscirono ad ottenere la propria iscri-zione nelle liste elettorali, anche se solo per 10 mesi, sullaspinta propugnata dalla Montessori a partecipare alla vitapolitica. Quello che affrontarono è incredibile, e vinseroin un primo momento.Lottarono in casa e fuori, ma erano determinate e corag-giose, intentarono un percorso giuridico, in una magistra-tura tutta al maschile e con forte opposizione, anche daparte delle donne, soprattutto colleghe, vecchia storia manon troppo lontana anche ai giorni nostri…Poi persero e solo 40 anni più tardi il loro impegno diven-terà realtà.”Così in Italia molte Commissioni elettorali ricevettero larichiesta di iscrizione alle liste da parte di donne e diconseguenza molte Corti di Appello vennero investitedella decisione sulla ammissione delle stesse a dettaiscrizione, quasi tutte si espressero in modo negativo:Palermo, Cagliari, Venezia, Firenze, Brescia, Napoli.Anche alla Corte di Appello di Ancona, vi fu la stessa ri-chiesta, ed il suo Presidente Mortara venne chiamato adecidere sulla possibilità di ammetterle.Incredibilmente, in un quadro cosi sconfortante, soloMortara rigettò l’appello presentato dal procuratore delRe (26 maggio 1906) contro la commissione elettoraledella provincia di Ancona che aveva accolto l’istanza diiscrizione presentata dalle dieci insegnanti di Senigallia.La sentenza esordiva “La questione deve essere in questasede esaminata e decisa con la scorta di criteri pura-mente giuridici ed esegetici, senza divagare a discussioniteoriche pertinenti alla scienza ed all’ufficio del legisla-

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Lodovico Mortara,paladino suo malgrado,del voto alle donne

di Immacolata Troianiello

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tore”. Il relatore pertanto eliminò, dal criterio di valuta-zione adottato, tutti quei parametri che all’epoca eranoutilizzati per negare alle donne il diritto al voto comeanche il diritto di iscriversi all’albo avvocati. Tutte le ar-gomentazioni, slegate dalle norme vigenti e legate aduna visione restrittiva delle interpretazioni delle stesse,furono pertanto disattese.Infatti il Mortara si limitò, con grandissimo coraggio, aleggere ed applicare le norme vigenti, senza nulla con-cedere alle proprie idee personali, verificando che nonvi era nessun ESPRESSO DIVIETO nelle leggi sull’elet-torato amministrativo, specifico sul punto. Fece levaperciò sull’art. 24 dello Statuto Umbertino che affermavaun generale godimento dei diritti politici senza distin-zione di sesso, spettante ai Regnicoli ed argomentandoche il diritto elettorale è un diritto politico… Il Nostroritenne di scrivere… e visto che dalla legge elettorale siricava che “non vi sono argomenti esegetici i quali con-ducano necessariamente a ritenere che essa interdica alledonne il diritto elettorale” esso deve essere esteso anchealle donne senza poter ricavare dal silenzio del legisla-tore delle eccezioni che, come detto “devono essereespressamente stabilite e non è permesso indurle dal si-lenzio della legge, il quale anzi, secondo la regola dellabuona ermeneutica, le esclude.” Così Le ammise!… achiarimento del suo pensiero egli dichiarò che, chiamatoa decidere come magistrato la questione, “mi sono do-vuto spogliare di ogni prevenzione personale per esa-minare serenamente il testo di legge”.Egli a sostegno della sua decisione scrisse ancora “Sic-come la legge è formola di precetto generale destinata agovernare i bisogni e le contingenze della vita socialeper un tempo illimitato”…essa “non si cristallizza in unaforma iniziale sempre irriducibile, ma vive la vita stessadella civiltà ed è animata dallo spirito di questa. Inda-gare il significato, dichiararne l’intenzione, è compitodel magistrato nel tempo in cui sorge la controversia”.La sentenza ebbe un eco incredibile nella Nazione enell’opinione pubblica, fu attaccata in particolare da Vit-torio Emanuele Orlando e venne poi annullata in Cas-sazione il 4 dicembre 1906. Lo scontro tra Mortara edOrlando però si limitò all’utilizzo del metodo interpre-tativo delle norme Albertine, infatti tutto si ridusse adun problema di interpretazione della legge di cui il Mor-

tara diede la più avanzata possibile, bocciata poi dal si-stema giudiziario.La sua sentenza aveva fatto compiere un balzo in avantiallo Stato Italiano che si arrestò immediatamente e ledonne dovettero attendere altri quaranta anni prima dipoter ottenere il diritto di voto.Per Mortara le occasioni per affrontare la tutela dei diritticivili delle donne non si esaurirono con la citata sen-tenza. Difatti divenuto Senatore nella XXIV legislaturafu nominato commissario per la riforma del regola-mento giudiziario del Senato e fece parte della commis-sione che si doveva occupare del disegno di legge sullacapacità giuridica della donna.Subito dopo divenne ministro della Giustizia (23 giugno1919) con il governo Nitti. Va ascritto a loro l’iniziativaparlamentare che sfociò, il 17 luglio 1919 nella leggeabrogratrice dell’autorizzazione maritale (legge N. 1176)che segnò un passo importante nel lungo cammino del-l’emancipazione femminile.In detta legge, oltre alla eliminazione della autorizza-zione maritale, vi fu anche il riconoscimento della ca-pacità giuridica e professionale delle donne.L’articolo 7 prevedeva “Le donne sono ammesse, a parititolo degli uomini ad esercitare tutte le professioni ed acoprire tutti gli impieghi pubblici escluso soltanto senon vi sono ammesse espressamente dalle leggi, quelliche implicano poteri pubblici giurisdizionali o l’eserciziodi diritti di potestà pubbliche o che attengono alla difesamilitare dello Stato secondo la specificazione che saràfatta con apposito regolamento”.(Regolamento che stabiliva quali erano le professioni in-terdette tra cui anche… Prefetto, Ministro, diplomatico,magistrato, ufficiale giudiziario, cancelliere).Il Mortara considerò detta legge “un esperimento di li-bertà” anche se restò scettico e continuò a non esserepaladino della emancipazione delle donne. Da procuratore generale era stato contrario all’ingressodelle donne nell’avvocatura anche se aveva precisato “laquestione non è di capacità ma di opportunità”. Infattiegli era sicuramente convinto della giustizia di parificarelo stato giuridico e politico dei “due sessi” ma ritenevache il fine doveva essere raggiunto mediante una seriedi riforme progressive del diritto positivo vigente dellequali la meno urgente è quella delle donne avvocato. A

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suo avviso l’ingresso delle donne nelle aule di giustiziaavrebbero prodotto uno specie di parapiglia a causadell’eccessivo numero di professionisti maschi!Avrebbe preferito attendere una riforma organica dellaprofessione legale. La legge, proposta dalla Commissio-ne legislativa del Senato, di cui il Mortara era compo-nente, di fatto determina una svolta nella uguaglianzatra uomo e donna, anche se purtroppo tale percorso saràcompletato solo nel 1960 con una sentenza (Corte Co-stituzionale – pres. Azzariti n. 33) che rimuoverà i di-vieti contenuti nell’art. 7.Ritornando al discorso iniziale, leggendo questa bellabiografia concordo con l’autore che se si dovesse con-densare in un solo termine l’obiettivo di tutte le azioniprodotte dal Mortara, quale professore, avvocato, magi-strato e politico questo sarebbe “la Giustizia” accompa-gnata dalla reale tutela dei diritti dei cittadini questiultimi espressi dal riconoscimento del diritto di voto alledonne. Il suo rigore scientifico gli consentì, forse suomalgrado, di essere un innovatore e tracciare un solcodi tutela dei diritti avulso da preconcetti e da consuetu-dini, dall’utilizzo della c.d. legge della natura, artificiosacreazione che all’epoca era utilizzata per regolare lescelte umane, individuali e collettive di cui erano intes-suti i testi giuridici dell’epoca.In conclusione due eventi apparentemente distanti traloro ma riconducibili entrambi al Mortara, ovvero votoalle donne che corrispondeva al riconoscimento dellapossibilità di smantellare il dominio dell’elettorato ma-schile alfabetizzato e provvisto di censo per un verso el’eliminazione della potestà maritale ovvero eliminazionedel divieto di esercitare una libera professione furono iprimi segnali inequivocabili dell’ammissione di un’ugua-glianza, parziale, incompleta, formale ma finalmente ri-conosciuta1.

LA PREVIDENZA FORENSELodovico Mortara, paladino suo malgrado,del voto alle donne

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1 In Italia il suffragio universale venne istituito dall’effimera Repubblica Romana del 1849: non venne escluso il voto alledonne, che però ne restarono fuori per consuetudine. Furono fatti diversi tentativi di introduzione tra il 1861 e il 1919. Ilvoto femminile fu altresì legittimato nel 1920, durante la Reggenza italiana del Carnaro, la città stato di breve durata fondatada Gabriele D’Annunzio a Fiume. Nel 1925 una legge fascista concesse il suffragio femminile alle sole elezioni amministrative,che verranno però abolite nel 1926, senza che la norma avesse applicazione.[12] Nel 1945 il Regno d’Italia istituì il suffragiofemminile e le donne votarono alle amministrative. Nel 1946 avvenne il primo voto su scala nazionale, al referendum istitu-zionale che sancì la nascita della Repubblica italiana e alle contemporanee elezioni politiche dell’Assemblea costituente.

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1.- Alla base della responsabilità professionale dell’av-vocato c’è il contratto che lega l’avvocato al cliente, inforza del quale l’avvocato si impegna a prestare in favoredel cliente opera professionale (che può essere sia giu-diziale che stragiudiziale). La responsabilità professionale dell’avvocato, la cui ob-bligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone laviolazione di un dovere di diligenza, da commisurare,ai sensi dell’art. 1176, secondo comma, cod. civ., alla na-tura dell’attività esercitata (Cass. 1.10.2018 n. 23740).L’imperizia del difensore è configurabile allorchè egliignori o violi precise disposizioni di legge, ovvero risolvain modo errato questioni giuridiche prive di margine diopinabilità, mentre la scelta di una determinata strategiaprocessuale può essere foriera di responsabilità. (Cass.10.6.2016 n. 11906). La responsabilità professionale dell’avvocato trova la suafonte negli artt. 1176, 1218 e 2236 del codice civile.Il professionista, nella prestazione dell’attività professio-nale, sia questa configurabile come adempimento diun’obbligazione di risultato o di mezzi, è obbligato, anorma dell’art. 1176, comma 2, cod. civ.: “Nell’adem-pimento delle obbligazioni inerenti all’esercizio diun’attività professionale, la diligenza deve valutarsi conriguardo alla natura dell’attività esercitata”.Per valutare la diligenza dell’avvocato occorre fare rife-rimento non alla diligenza del buon padre di famigliama al riferito parametro di cui all’art. 1176, comma 2,cod. civ. (Cass. 16 febbraio 2016 n. 2954); la violazionedi tale dovere comporta inadempimento contrattuale delquale il professionista è chiamato a rispondere ancheper colpa lieve, salvo che nel caso in cui, a norma del-l’art. 2236 cod. civ., la prestazione dedotta in contrattoimplichi la soluzione di problemi tecnici di particolaredifficoltà (Cass. 22 marzo 2017 n. 7309; Cass. 15 di-cembre 2016 n. 21894), perchè in tali casi la responsa-bilità del professionista è attenuata, configurandosi solonel caso di dolo o colpa grave. La responsabilità professionale dell’avvocato, la cui ob-bligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone,quindi, la violazione del dovere di diligenza, per il qualetrova applicazione, in luogo del criterio generale delladiligenza del buon padre di famiglia, quello della dili-genza professionale media esigibile, ai sensi dell’art.

1176, comma 2, c.c. (Cass. 23 marzo 2017 n. 7309).

2.- Non potendo il professionista garantire l’esito co-munque favorevole auspicato dal cliente, il danno deri-vante da eventuali omissioni è ravvisabile solo se, sullabase di criteri necessariamente probabilistici, si accertiche senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato con-seguito, secondo un’indagine istituzionalmente riservataal giudice di merito, censurabile in sede di legittimitàsolo per eventuali vizi di motivazione (Cass. 27 marzo2006 n. 6967).Il consolidato orientamento giurisprudenziale (da ulti-mo, Cass. 16 maggio 2017 n. 12038; Cass. 15 dicembre2016 n. 25894; Cass. 13 novembre 2015 n. 23209) af-ferma che la responsabilità dell’avvocato, non insorgeautomaticamente quale conseguenza di qualsivoglia ina-dempimento del professionista, ma sussiste solo nel casoin cui l’inadempienza dello stesso sia causalmente rile-vante sull’esito della controversia. La mancata o carentededuzione di un mezzo istruttorio non determina la re-sponsabilità professionale dell’avvocato qualora non siaprovato che la regolare e tempestiva deduzione del mez-zo istruttorio potesse incidere positivamente, secondoil criterio del “più probabile che non” sull’esito dellacontroversia. In pratica la prova del nesso di causalitànon deve essere raggiunta in termini di certezza e nep-pure di alta probabilità: è sufficiente, invece, che, l’esitofavorevole della controversia, nell’ipotesi di condottaadempiente dell’avvocato, risulti “più probabile chenon”.Nessun obbligo risarcitorio, quindi, per l’avvocatoin assenza di un concreto pregiudizio al cliente (Cass.18 luglio 2016 n. 14644).Infatti, secondo un consolidato indirizzo giurispruden-ziale, confermato dalla recente sentenza della Corte dicassazione 14 ottobre 2019 n. 25778, non potendo ilprofessionista garantire l’esito comunque favorevole au-spicato dal cliente, il danno derivante da eventuali sueomissioni, in tanto è ravvisabile, in quanto, sulla basedi criteri necessariamente probabilistici, si accerti che,senza quell’omissione, il risultato sarebbe stato conse-guito, secondo una indagine istituzionalmente riservataal giudice di merito (Cass. 27 marzo 2006 n. 6967;Cass. 15 dicembre 2010 n. 25347; Cass. 22 marzo 2017n. 7309). Tale regola, però, se male intesa, come afferma

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La responsabilità professionaledell’avvocato

di Leonardo Carbone

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LA PREVIDENZA FORENSE

Cass. 14 ottobre 2019 n. 25778, “rischia di trasformare,contro le sue stesse premesse, la responsabilità del profes-sionista da obbligazione di mezzi in obbligazione di risul-tato. Se la negligenza dell’avvocato è causalmente rilevantequando ha fatto perdere la causa, o non ha fatto conseguireal cliente il risultato sperato (che sostanzialmente è lastessa cosa), si rischia quella trasformazione, posto che pro-vare che la causa sarebbe andata vinta equivale a provareche il difensore ha mancato un risultato per sua colpa... Inrealtà, il sistema del “processo nel processo” obbliga il giu-dice a giudizi ipotetici di tipo controfattuale (quale sarebbestato l’esito della causa se non ci fosse stata negligenza di-fensiva) ed a rifare fittiziamente il processo mancato, oquello in cui si è manifestata la negligenza del difensore.Fare un “processo al processo” ovviamente non è la stessacosa che fare il processo direttamente. Ad esempio è solofittiziamente che si può dire che le prove sarebbero stateammesse se fossero state richieste, o che se fossero stateammesse avrebbero determinato un risultato diverso”.In conclusione, non basta l’errore o l’omissione ad inte-grare la responsabilità dell’avvocato, in quanto il clientedeve dare la prova che, in assenza di quella condotta(asseritamente colpevole), si sarebbe probabilmente ve-rificato un esito diverso e più favorevole della lite (Cass.10 novembre 2016 n. 22882). Per poter essere risarcito da un avvocato che ha svoltocon poca diligenza il mandato, quindi, il cliente nonpuò limitarsi a dimostrare tale circostanza ma deve pro-vare che dallo scorretto adempimento dell’attività pro-fessionale gli è derivato un danno (Cass. 16 maggio2017 n. 12038).Quanto innanzi riportato conferma l’orientamento giu-risprudenziale della Suprema Corte (Cass. 13 febbraio2014 n. 3355; Cass. 5 febbraio 2013 n. 2638; Cass. 10luglio 2006 n. 15633) nel senso che la responsabilitàdel prestatore d’opera intellettuale nei confronti del pro-prio cliente presuppone la prova del danno e del nessocausale tra la condotta del professionista ed il pregiudi-zio del cliente. In particolare, nel caso di attività dell’av-vocato, l’affermazione della responsabilità per colpaprofessionale implica una valutazione prognostica posi-tiva circa il probabile esito favorevole dell’azione giudi-ziale che avrebbe dovuto essere proposta e diligente-mente seguita.

La responsabilità dell’avvocato non può, quindi, affer-marsi per il solo fatto del suo non corretto adempimentodell’attività professionale, occorrendo verificare se l’even-to produttivo del pregiudizio lamentato dal cliente siariconducibile alla condotta del primo, se un danno vi siastato effettivamente e, infine, se, ove questi avesse tenutoil comportamento dovuto, il suo assistito, alla streguadi criteri probabilistici, avrebbe conseguito il riconosci-mento delle proprie ragioni, difettando altrimenti. Laprova del necessario nesso eziologico tra la condotta dellegale, commissiva od omissiva (anche per violazione deldovere di informazione), ed il risultato derivatone (Cass.24 maggio 2016 n. 10699). Il danno risarcibile non puòquindi essere confuso con l’inadempimento; è onere delcliente dimostrare che la sua domanda giudiziale, ovecorrettamente formulata e sostenuta dall’avvocato, avreb-be avuto ragionevoli probabilità di accoglimento.Occorre evidenziare che può costituire fonte di respon-sabilità professionale, dando luogo al risarcimento delconseguente danno, anche la scelta processuale del le-gale: Cass. 2 luglio 2010, n. 17506; tale sentenza ha, in-fatti, confermato la condanna di un legale a risarcire ildanno subito dal cliente per avere fatto ricorso all’attodi citazione piuttosto che al decreto ingiuntivo, qualemezzo per il recupero di un credito, atteso che nella cir-costanza, facendo ricorso al procedimento monitorio,giustificato dall’abbondante documentazione a disposi-zione, sarebbe stato agevole ottenere la provvisoria ese-cuzione ove le controparti avessero proposto opposizio-ne, quindi il soddisfacimento del credito senza attenderei tempi lunghi del procedimento ordinario. Tale deci-sione, che riprende una precedente pronuncia (Cass. 27marzo 2006, n. 6967), “amplia” la responsabilità del-l’avvocato, individuando un ulteriore limite alla discre-zionalità dell’avvocato, limite costituito dall’interesseconcreto del cliente (nella fattispecie applicato all’attivitàavente ad oggetto le scelte processuali che competonoal difensore).In precedenza la responsabilità dell’avvocato era stataesclusa per errori del professionista inerenti le attivitàc.d. discrezionali, connesse all’interpretazione delle leggie, in generale, alla risoluzione delle questioni opinabili,ivi incluse le scelte processuali: Cass. 18 novembre1996, n. 10068, afferma che l’avvocato deve conside-

La responsabilità professionale dell’avvocato

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rarsi responsabile verso il cliente in caso di incuria e diignoranza di disposizioni di legge, dovendosi invece ri-tenere esclusa la responsabilità nel caso di interpreta-zioni di legge o di risoluzione di questioni opinabili.

3.- In tema di responsabilità dell’avvocato, l’attivitàstragiudiziale si valuta come la giudiziale. Infatti, sianell’attività giudiziale che in quella stragiudiziale, è ilcliente a dolersi con il legale di non avergli procurato odi non avere conseguito un risultato prognosticamenteutile e ciò quale conseguenza di una prestazione negli-gente: non vi è pertanto differenza fra le due ipotesi(Cass. 29 settembre 2017 n. 22849). Viene ribadita chela responsabilità professionale dell’avvocato, la cui ob-bligazione è di mezzi e non di risultato, presuppone laviolazione del dovere di diligenza, per il quale trova ap-plicazione, in luogo del criterio generale della diligenzadel buon padre di famiglia, quello della diligenza pro-fessionale media esigibile, ai sensi dell’art. 1176, comma2, cod. civ., da commisurare alla natura dell’attività eser-citata (non potendo il professionista garantire l’esito co-munque favorevole auspicato dal cliente).

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LA PREVIDENZA FORENSE

1. Il tema della responsabilità civile dell’avvocato si svi-luppa, oggi, in una variegata e complessa articolazione,che involge anche la rivisitazione di principi tradizio-nalmente invalsi sulla natura e le modalità di svolgi-mento dell’opera del professionista.2. In via generale, sulla base del contratto professionale,l’avvocato è tenuto ad una vasta gamma di attività, cheattengono alla rappresentanza ed alla difesa in giudizio,alla consulenza stragiudiziale (redazione di contratti; pa-reri orali o scritti) ed allo svolgimento degli incarichi,ivi compresi quelli di carattere giudiziale, conferitigli allastregua della normativa vigente, in riferimento anchealle nuove figure via via introdotte nel nostro ordina-mento (mediatore, delegato alle vendite, amministratoredi sostegno, incaricato della negoziazione assistita etc.).3. Uno degli aspetti che pare più significativo sull’am-pliamento dell’area della responsabilità professionalesembra quello relativo al superamento della tradizionaleopinione giusta la quale la prestazione dovuta dall’Av-vocato sarebbe una prestazione di mezzi e non di risul-tato: prestazione di mezzi, in quanto il professionista,incaricato della rappresentanza e della difesa della parteassistita e tenuto al compimento di tutte le attività ne-cessarie al corretto espletamento del mandato, sarebbepur sempre costretto ad affrontare la abituale impreve-dibilità dell’esito del giudizio; prestazione di risultatoindividuata nella necessità che l’Avvocato offra al clientetutte le notizie e le informazioni utili circa le possibilitàofferte dall’ordinamento per la tutela delle posizioni giu-ridiche rappresentate dal cliente, considerato anche chequest’ultimo, rispetto al suo patrocinatore, versa in si-tuazione di notevole disparità di condizioni sulla cono-scenza delle questioni e delle problematiche costituentil’oggetto dell’incarico professionale.4. Naturalmente, la modificazione del tradizionale orien-tamento circa la natura della prestazione dell’Avvocatonon può non implicare un rilevante ampliamento del-l’area della responsabilità civile.5. Altro tema, da qualche tempo affrontato, è quelloconcernente la possibilità che anche dalla mera viola-zione di obblighi e doveri imposti dal codice deontolo-gico, che naturalmente non siano ripetitivi rispetto alleregole desumibili dalla disciplina codicistica, possa di-scendere una responsabilità professionale.

6. Su tale questione, recentemente, la Corte regolatriceha affermato che, in linea generale, la violazione di nor-me deontologiche, se ha sempre un rilievo di tipo disci-plinare, non dà luogo di per sè all’illiceità della presta-zione o ad altre cause di nullità del contratto di mandatotra professionista: purtuttavia essa può avere, in ognicaso, una rilevanza civilistica sotto il profilo dell’inadem-pimento contrattuale e dei conseguenti obblighi risarci-tori, ove si accerti l’esistenza di un danno risarcibile(Cass. Civ., Sez. III, 27 settembre 2018, n. 23186).7. In particolare, il principio appena richiamato puòsenz’altro trovare applicazione nella ipotesi della viola-zione dell’art. 27 del codice deontologico, secondo cuil’avvocato deve:

a) informare chiaramente la parte assistita, all’attodell’assunzione dell’incarico, delle caratteristiche edell’importanza di quest’ultimo e delle attività daespletare, precisando le iniziative e le ipotesi di so-luzione;

b) informare il cliente e la parte assistita sulla preve-dibile durata del processo e sugli oneri ipotizzabili;

c) inoltre, se richiesto, comunicare in forma scritta, acolui che conferisce l’incarico professionale, il pre-vedibile costo della prestazione;

d) all’atto del conferimento dell’incarico, informare laparte assistita chiaramente e per iscritto della pos-sibilità di avvalersi del procedimento di mediazioneprevisto dalla legge, nonchè dei percorsi alternativial contenzioso giudiziario, pure previsti dalla legge;

e) ove ne ricorrano le condizioni, all’atto del conferi-mento dell’incarico, informare la parte assistitadella possibilità di avvalersi del patrocinio a spesedello Stato;

f) rendere noti al cliente ed alla parte assistita gliestremi della propria polizza assicurativa;

g) ogni qualvolta ne venga richiesto, informare ilcliente e la parte assistita sullo svolgimento delmandato a lui affidato e deve fornire loro copia ditutti gli atti e documenti, anche provenienti daterzi, concernenti l’oggetto del mandato e l’esecu-zione dello stesso sia in sede stragiudiziale che giu-diziale;

h) comunicare alla parte assistita la necessità del com-pimento di atti necessari ad evitare prescrizioni, de-

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La responsabilità civile dell’avvocatoe le polizze assicurative

di Lucio Del Paggio

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cadenze o altri effetti pregiudizievoli relativamenteagli incarichi in corso;

i) riferire alla parte assistita, se nell’interesse di questa,il contenuto di quanto appreso legittimamentenell’esercizio del mandato.

8. Analogo rilievo presentano le prescrizioni dettatedall’art. 32 del Codice Deontologico, giusta il quale l’av-vocato, in caso di recesso dal mandato, deve dare allaparte un congruo preavviso e deve informarla di quantonecessario per non pregiudicare la difesa.9. Appaiono, in tema, non di scarsa importanza anchele responsabilità derivanti dalla utilizzazione degli stru-menti informatici che, oggi, viene imposta dalla progres-siva espansione della telematica nel nostro sistemaprocessuale (da ultimo, il processo tributario telematico).10. Il quadro così sommariamente delineato ha impostoed impone, a favore dell’avvocato, la predisposizione diun adeguato sistema di garanzie, sia a tutela dei soggettieventualmente danneggiati da una non corretta presta-zione professionale, sia a tutela del patrimonio del pro-fessionista interessato a richieste risarcitorie da parte delcliente o di terzi.11. La obbligatorietà della assicurazione obbligatoria pergli avvocati è stata, opportunamente, prevista dall’art.12 della nuova legge professionale e, a seguito dellapubblicazione del DM che stabilisce le condizioni mi-nime essenziali per l’assicurazione per la responsabilitàcivile e per gli infortuni, il sistema è entrato pienamentein vigore.12. Il Consiglio Nazionale Forense che, nell’ambito diun tavolo di lavoro che vedeva coinvolte anche CassaForense ed altre associazioni, aveva intrattenuto unastretta e proficua interlocuzione con il Ministero dellaGiustizia su quello che avrebbe dovuto essere il conte-nuto del DM predetto - ha ritenuto subito che la neces-sità di dare attuazione alla norma imponesse la predi-sposizione di strumenti idonei a garantire all’intera Av-vocatura la possibilità di accedere, a costi sostenibili, apolizze assicurative, di elevata qualità, che, rispettosedella normativa vigente, assicurassero anche condizionidi particolare favore.13. La quasi totalità delle polizze già stipulate, anche inbase alle convenzioni già offerte sul mercato, non solonon era adeguata alle previsioni di legge, ma nemmeno

sembrava assicurare coperture ampie e tranquillanti,anche sotto il profilo dell’ammontare delle franchigie edella durata temporale della garanzia offerta.14. Non è inutile, al riguardo, ricordare che la violazionedell’obbligo di stipulare un’assicurazione alle condizionifissate dal DM costituisca anche illecito disciplinare e ilcontrollo del corretto adempimento ricade sui Consiglidell’Ordine territoriali, che sono tenuti a verificare l’esi-stenza e l’adeguatezza delle polizze di ciascun iscritto.15. In questo scenario, andava individuato lo strumentopiù idoneo per il raggiungimento degli obbiettivi deli-neati e, quindi, un modello di polizza che rispondessealle esigenze di elasticità, rapidità nella sua attivazioneed economicità, senza che questo potesse comportareuna rinunzia ad un elevato livello qualitativo della co-pertura.16. Quest’ultima, secondo l’impostazione data dal Con-siglio e condivisa dagli altri partecipanti al tavolo di la-voro di cui si è detto, avrebbe dovuto, tra l’altro, riguar-dare tutte le attività comunque demandate all’Avvocato;la risarcibilità di tutti i danni, anche di carattere non pa-trimoniale, prodotti nello svolgimento dell’attività pro-fessionale, anche ad opera di dipendenti, collaboratorie sostituti; la retroattività illimitata e la ultrattività illi-mitata, dopo la cancellazione dall’Albo; la previsione difasce di reddito per la determinazione dei massimali edei premi; il divieto di recesso dell’Assicuratore per si-nistrosità ed il controllo, da parte degli Ordini e del CNF,della gestione dei sinistri.17. Mentre Cassa Forense ed altre associazioni avevanoconseguito, a seguito di trattative dirette, la conclusionedi numerose convenzioni, il CNF, sulla scorta dei richia-mati presupposti, ha deliberato l’indizione di una garaper Compagnie di Assicurazione, mediante lo strumentodella gara aperta di carattere europeo, con aggiudicazio-ne all’offerta economicamente più vantaggiosa, per il re-perimento delle migliori condizioni economiche e nor-mative in relazione alla stipula di polizze di assicura-zione del ramo Responsabilità Civile Professionale e In-fortuni conformi al DM.18. La iniziativa si presentò contraddistinta da una im-postazione del tutto originale ed innovativa rispetto altradizionale sistema adottato dalle altre rappresentanzeforensi, secondo cui erano esclusivamente le Compagnie

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LA PREVIDENZA FORENSE

di assicurazione a proporre condizioni standard, spessocon clausole riduttive della garanzia, essendo stato, in-vece, imposto, in maniera ampia ed esaustiva, il conte-nuto di una polizza che rispondesse ai richiamati requi-siti legati all’ampliamento del novero delle garanzie mi-nime dettate dalla legge, ma che presentasse anche lemigliori condizioni economiche ottenibili.19. Aggiudicata la gara alle Compagnie risultate vinci-trici, la convenzione conclusa dal CNF è andata ad ag-giungersi a quelle già da tempo proposte da Cassa Fo-rense ed altri organismi rappresentativi della Avvoca-tura.20. Nell’ambito di una così variegata gamma di propo-ste, ogni professionista o studio legale organizzato puòindividuare le condizioni normative ed economiche dimigliore e più ampia portata.21. Alla luce del dettato normativo e dei principi rego-lanti la responsabilità civile dell’avvocato, un sistema as-sicurativo adeguato deve sicuramente prevedere: • Una polizza integralmente adeguata a quanto previsto

dal D.M. 22.9.2016;• La copertura di tutti i danni provocati nell’esercizio

dell’attività: patrimoniali, non patrimoniali, indiretti,permanenti, temporanei, futuri, anche per colpagrave;

• La copertura della responsabilità civile derivante dafatti colposi o dolosi di collaboratori, praticanti, di-pendenti, sostituti processuali;

• La responsabilità per danni derivanti dalla custodiadi documenti, somme di denaro, titoli e valori rice-vuti in deposito (senza sottolimiti);

• La copertura della responsabilità solidale dell’avvo-cato;

• La retroattività illimitata;• La ultrattività illimitata in caso di cessazione dell’at-

tività; • Il divieto di recesso da parte dell’Assicuratore in caso

di sinistro;• La copertura RCT-RCO: proprietà e/o conduzione

dello studio e responsabilità civile verso dipendenti;• La facoltà di reintegro del massimale in caso di sini-

stro;• Premi particolarmente convenienti per giovani avvo-

cati;

• Combinazioni assicurative senza franchigia;• Copertura della responsabilità dell’Avvocato Dipen-

dente di Ente Pubblico per danno erariale;• Copertura a richiesta anche dell’attività di Consigliere

di Amministrazione, Membro dell’Organismo di Vi-gilanza Sindaco, Revisore legale;

• Copertura a richiesta della responsabilità amministra-tivo-contabile;

• Cyber liability;• Copertura contestuale di Responsabilità Civile e In-

fortuni in adempimento dell’obbligo;• Facoltà di raddoppiare i massimali previsti dalla nor-

mativa per la responsabilità civile;• Possibilità di personalizzare la copertura infortuni

oltre ai minimi di legge.22. Altra significativa ed importante novità prevista nellasoluzione al problema assicurativo studiata dal CNF, chepuò essere senz’altro esteso alle altre convenzioni, con-siste nella predisposizione un sistema di controllo dellagestione dei sinistri coordinato con il Broker e la Com-pagnia assicuratrice.23. Anche sotto tale profilo, viene a sovvertirsi un in-valso sistema, qual è quello oggi vigente, che individuail primo nemico del professionista che incorre in un pro-blema di responsabilità proprio nella propria compagniadi assicurazione, abitualmente versata alla individua-zione ed alla proposizione di eccezioni di ogni generepur di eludere il proprio obbligo risarcitorio: nel sistemache si delinea, istituzione e assicurazione cooperano peruna corretta e trasparente gestione dei sinistri, congrande rispetto per i diritti dell’assicurato.24. Di grande rilievo è, poi, che - nell’ambito della ge-stione di un programma assicurativo a livello nazionale- conoscere i dati statistici risulta di particolare impor-tanza per le rappresentanze istituzionali dell’Avvocatura:in primo luogo, perché essere in possesso delle mede-sime informazioni detenute dagli Assicuratori consenteall’Ente convenzionato di trattare con la Compagnia conpiena consapevolezza, ampliando, ove il rapporto sini-stri premi lo consenta, la natura delle proprie richiesteovvero studiando correttivi tali da sensibilizzare la cate-goria per ridurre la frequenza dei reclami; e, poi, cosaancora più importante, perchè la definizione delle tipo-logie di responsabilità consentirà di individuare i casi

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più ricorrenti di contestazione ed indirizzare il ConsiglioNazionale Forense e Cassa Forense allo svolgimento diadeguata attività informativa e formativa in favore degliiscritti agli Ordini, ai quali potranno essere forniti noti-zie, approfondimenti e strumenti diretti a ridurre il ri-schio degli stessi di incorrere in errore. 25. In una prima sperimentazione di tale innovativa at-tività, il CNF ha realizzato con il Broker e la Compagniaassicuratrice una catalogazione delle pratiche, sulla basedei parametri fondamentali: - Professionista interessato, - Tipo di Studio, - Tipo di responsabilità/Errore, - Tipo di danno/Conseguenza, - Area di attività svolta.26. La classificazione per Tipo di Responsabilità/Errorepresenta categorie dettagliate per identificare nello spe-cifico quale sia la presunta responsabilità contestata al-l’Assicurato.27. I dati oggi disponibili sono quelli riscontrati nellaattuazione della Convenzione CNF, operante da circa unanno e mezzo: lo stato dei sinistri denunciati, alla datadel 30 settembre 2019, è il seguente:

28. Poiché la polizza di Responsabilità Civile Professio-nale opera in regime di “claims made” – ovvero il sini-stro corrisponde al momento in cui l’errore si manifesta,tramite richiesta di risarcimento danni o circostanza cheevidenzi la possibilità di una responsabilità – il numerodelle pratiche di sinistro aumenta con il passare deltempo; nella prima annualità di vigenza della Conven-zione, infatti, è stata osservata una frequenza sinistri dicirca 15 pratiche al mese, mentre dal mese di Ottobresono state registrate circa 45 posizioni al mese.29. Tale incremento viene determinato anche dalla dif-fusione della Convenzione, che attualmente assicuracirca 20.000 Avvocati, dalla conoscenza dell’esistenzadell’obbligo assicurativo e dell’esistenza di specificheConvenzioni a livello nazionale.30. Risultano, al momento, ancora poche pratiche di si-

nistro liquidate, il che non deve sorprendere: salvi casiparticolari, infatti, la responsabilità professionale e, so-prattutto, il quantum del danno vengono determinati aseguito di un giudizio, che, come noto, richiede anniper giungere a una pronuncia. La dimostrazione dellaconnessione fra evento lesivo e danno, inoltre, con rife-rimento all’attività forense risulta ulteriormente com-plessa in relazione all’analisi delle perdite di chances.31. Le statistiche, secondo l’esperienza in materia, po-tranno essere considerate definitive trascorsi media-mente sette anni dall’anno di riferimento.32. Va subito evidenziata l’esistenza di un importo re-clamato molto elevato, sicuramente spropositato rispettoall’effettivo danno eventualmente cagionato; le richiestedei colleghi, come noto alla categoria, tendono a essere“omnicomprensive”, ampliando l’ammontare del pre-sunto pregiudizio subito sovente in maniera sproposi-tata rispetto al presunto errore commesso.33. Se pur tale modus operandi risulta ampiamente dif-fuso, va sottolineata l’esigenza di rilevare come l’importodel reclamato possa determinare nella Compagnia assi-curatrice la necessità di apporre a riserva cifre impor-tanti, in attesa dell’istruzione della pratica. 34. Non è inutile ricordare, sul punto, che la riserva si-nistri è una delle riserve tecniche che l’assicuratore deveaccantonare e iscrivere in bilancio per far fronte agli im-pegni assunti nei confronti dei propri Assicurati; le con-seguenze della riservazione dei sinistri, quindi, si riflet-tono direttamente sull’andamento del programma.35. Entrando nel merito della classificazione realizzata,possiamo riscontrare come gli errori più frequenti ri-guardino:• l’errata predisposizione dell’atto introduttivo del giu-

dizio (codice D11: 18% dei sinistri);• omesso/errato deposito di atti (codice D16: 12,4%

dei sinistri);• la mancata o tardiva riassunzione del processo (co-

dice D20: 17,3% dei sinistri).36. Le denunce di sinistro relative alle casistiche sopracitate sovente evidenziano una inefficienza nell’organiz-zazione dell’attività dell’ufficio e una gestione delle sca-denze non informatizzata.37. Di seguito riportiamo l’indicazione delle tipologiedi responsabilità e le relative percentuali:

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25338. Analizzando le materie oggetto di reclamo, si è os-servato che gli ambiti maggiormente interessati sono:• Contrattualistica fra privati (codice M4: circa 17%

dei sinistri), escluso l’ambito assicurativo che pre-senta un codice dedicato,

• Controversie in ambito di diritto del Lavoro e Previ-denziale (codice M6: circa 15,5% dei sinistri),

• Diritto civile extracontrattuale (codice M14: circa29,5% dei sinistri).

39. L’ambito nel quale le richieste di risarcimento rag-giungono i maggiori importi, tuttavia, è l’attività profes-sionale svolta nel procedimento penale, in relazione allaquale sono stati registrati sinistri con importi reclamatisuperiori a euro 800.000.40. Qui di seguito, si riporta schema con le percentualirelative alle Aree di Attività:

41. La casistica ad oggi riscontrata evidenzia anche casi,del tutto singolari, di “autodenuncia” di sinistro da partedi Avvocati incorsi in errori od omissioni comportantila soccombenza in giudizi da essi gestiti, con relative ri-chieste di risarcimento del danno!!42. Un primo caso, riguarda un legale che, avendo pro-ceduto alla richiesta di restituzione dei benefici finan-ziari ottenuti, come previsto da Legge Finanziaria 2003,revocati dalla società finanziaria, la quale aveva ottenutoingiunzione di pagamento e vinto la causa in grado diappello proprio sulla base degli errori commessi dal le-

gale nella propria difesa, ha richiesto alla Compagnia as-sicuratrice – sulla base della propria responsabilità pro-fessionale (!) - quale danno subito, l’importo pari allespese legali dei gradi di giudizio e il capitale conseguenteall’ingiunzione di pagamento confermata.43. Altro caso, assolutamente peculiare, è quello dell’av-vocato assicurato che propone azione davanti al Tribu-nale al fine di veder riconosciuto il proprio credito neiconfronti di un cliente cui era stata prestata assistenza:• Il Tribunale conferma l’esistenza del credito sulla base

dell’attività svolta dal legale; il recupero del credito,tuttavia, non risulta fruttuoso;

• Il Legale decide, quindi, di agire nei confronti dei fa-miliari del debitore sulla base dell’arricchimento daessi conseguito per l’attività svolta dal Legale;

• Il Giudice adito dichiara, tuttavia, inammissibile ladomanda poiché proposta senza che ne sussistesseroi requisiti di procedibilità e condanna, quindi, l’Assi-curato al pagamento delle spese legali di controparte;

• Tale importo assume, a parere dell’Avvocato Assicura-to, la natura di “danno” risarcibile ai sensi di polizza!

44. Gli esempi appena citati sono eloquenti sulla deli-catezza e la importanza di una corretta gestione delle ri-chieste di risarcimento, come si è visto spiegate anchesulla base di presupposti inesistenti se non assurdi esulla necessità di un attento controllo sul funzionamentodel sistema assicurativo nel campo variegato della re-sponsabilità professionale.45. I dati disponibili sono ancora pochi, ma il nuovo si-stema di riscontro mostra già importanti riflessi sullostudio delle ricadute dell’errore professionale, aggiun-gendo rilevanti elementi, desumibili dalla gestione delsistema assicurativo, che appaiono di certo a completarela casistica delle pronunzie giurisprudenziali, tenendoconto anche di tutti quei casi che non sfociano in unacontroversia giudiziale.46. Il lavoro da fare sarà lungo e complesso, ma di si-curo potrà dare buoni frutti per l’approfondimento dellacomplessa tematica della responsabilità dell’avvocato: ildato più importante è che, comunque, che è già ope-rante un sistema assicurativo nuovo ed efficace, che sibasa su un rapporto tra le rappresentanze forensi ed ilsistema assicurativo del tutto originale e, sicuramente,foriero di grandi e favorevoli sviluppi.

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LA PREVIDENZA FORENSEAV

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Ricorrendo nel 2019 il quarantesimo anniversario del-l’omicidio, commesso a Milano l’11 luglio 1979, dell’av-vocato Giorgio Ambrosoli, per mano di un sicario diCosa nostra, William Aricò, su incarico del finanziereMichele Sindona, appare doveroso ricordare il valore diesempio che la professionalità e l’integrità morale del-l’avvocato milanese (nel settembre 1975 nominato dallaBanca d’Italia Commissario Liquidatore della Banca Pri-vata italiana di Michele Sindona) hanno in questi annirappresentato, e continuano a rappresentare, per tuttal’avvocatura italiana, e non solo.Spesso è difficile sottolineare certi concetti senza scaderenella retorica, ma riteniamo che ciò che deve essere evi-tata sia la “vuota” retorica, non l’uso di parole “alte” neltrattare princìpi e figure di altissimo livello. Del resto,tali esempi di professionalità e moralità continuano a vi-vere e ad avere un senso se vengono ricordati nel con-testo della loro umanità e anche delle loro debolezze enon come dei “marziani” che vivono in un’altra dimen-sione. Per quanto difficile possa essere, la scelta com-piuta dall’avv. Ambrosoli di assumersi i rischi che si sonopoi concretizzati con il suo assassinio, può essere lettaanche come un esercizio di dignità professionale, comeuna forma di rispetto per sé stesso e per la propria pro-fessione, ovviamente declinata con un alto grado di idea-lità. Il coraggio, infatti, in tutti i campi della vita, non ènon avere paura, ma andare avanti nonostante la paura,gestirla, conviverci e, spesso solo a tratti, dominarla.L’eroismo che tale vicenda incarna (e nel ricordo dellaquale ignorare tale concetto, per quanto difficile da ma-neggiare, appare davvero arduo) crediamo non sia statoquello di un superuomo che non ha paura e va avantiimperterrito, a prescindere da tutto e da tutti. Il suo eroi-smo, che potremmo definire quotidiano, oltre che “bor-ghese” (anche la felice espressione di Corrado Stajano èimprescindibile) probabilmente è stato quello di chi sa-peva che, una volta accettato quell’incarico, un costo al-tissimo in un caso o nell’altro sarebbe stato pagato. Ovviamente si tratta di costi elevati ma espressi “in mo-neta” molto diversa. Da un lato, l’opzione di “non ve-dere”, di ammorbidire relazioni, valutazioni e… “statipassivi”, abdicando in tal modo ai propri doveri di leggee di etica professionale. Dall’altro lato, la diversa opzionedi fare quello che sapeva essere doveroso (e, forse, per

la sua coscienza, imprescindibile), pur conoscendo oimmaginando i rischi che ciò comportava.Siamo convinti che l’idea del dovere che lo ha animatonon è stata quella di una cosa pesante e noiosa, un far-dello che schiaccia e colora di grigio le giornate, masemplicemente l’idea del dovere come componente,come parte di un ruolo, di una identità e come l’occa-sione di dare un contributo, piccolo o grande, per rad-drizzare torti ed ingiustizie, per migliorare il mondointorno intorno a sé.Vorremmo chiudere questo breve ricordo con un branoestratto dal testamento morale che la moglie Annaloriritrovò, il marito ancora in vita, tra le sue carte:“Anna carissima, è il 25.2.1976 e sono pronto per il de-posito dello stato passivo della Bpi, atto che ovviamentenon soddisferà molti e che è costato una bella fatica (…)I nemici non aiutano, e cercheranno in ogni modo di farmiscivolare su qualche fesseria, e purtroppo, quando devifirmare centinaia di lettere al giorno, puoi anche firmarefesserie. Qualunque cosa succeda, comunque, tu sai checosa devi fare e sono certo che saprai fare benissimo. Do-vrai tu allevare i ragazzi e crescerli nel rispetto di queivalori nei quali abbiamo sempre creduto (…) Abbianocoscienza dei loro doveri verso sé stessi, verso la fa-miglia nel senso trascendente che ho, verso il Paese,si chiami Italia o si chiami Europa”.

La figura di Giorgio Ambrosoli,40 anni dopo

di Ivan Bagli

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Nell’ambito dei servizi di ricerca e sviluppo che vengonoresi in favore delle pubbliche amministrazioni, il Codicedei contratti pubblici (D.Lgs. n. 50/16) prende in esamel’interessante strumento del “pre-commercial procure-ment”, istituto tratteggiato oltre un decennio fa nella Co-municazione della Commissione Europea del 14.12.2007, n. 799. Quest’ultima, invitata dal Consiglio e delParlamento Europeo a formulare orientamenti per uti-lizzare le norme comunitarie sugli appalti pubblici infunzione di stimolo per l’innovazione, aveva posto l’at-tenzione su una modalità ancora poco sfruttata, vale adire l’appalto relativo alla fase di ricerca e sviluppo(R&S), che si svolge nella fase precedente la commer-cializzazione del prodotto. La R&S può coprire, infatti,attività che vanno dalla ricerca all’elaborazione di solu-zioni, alla messa a punto di prototipi fino allo sviluppoiniziale di quantità limitate di primi prodotti o serviziin forma di serie sperimentali.Nella citata Comunicazione, la Commissione Europeaosservava come il settore pubblico debba fare fronte adimportanti sfide sociali che richiedono soluzioni tecno-logiche nuove e migliori, come ad esempio nel campodelle telecomunicazioni, energia, salute, trasporti, sicu-rezza e difesa. Alcuni dei miglioramenti necessari sono,tuttavia, di tale complessità che non esistono ancora sulmercato soluzioni stabili dal punto di vista commerciale.Proprio al fine di acquisire tali soluzioni, “le pubblicheamministrazioni possono consultare il mercato in modoaperto e trasparente ed invitare un certo numero di im-prese ad elaborare, in concorrenza, le migliori soluzionipossibili per risolvere il problema”, dando vita in talmodo ad un appalto pre-commerciale.Attualmente, l’istituto in questione è disciplinato dal-l’art. 158 del D.Lgs. n. 50/16 (“Servizi di ricerca e svi-luppo”), il quale stabilisce, al comma 2, che “le stazioniappaltanti possono ricorrere, nel rispetto dei principidi cui all’articolo 4 del presente codice, agli appalti pub-blici pre-commerciali, destinati al conseguimento di ri-sultati non appartenenti in via esclusiva all’ammini-strazione aggiudicatrice e all’ente aggiudicatore perchéli usi nell’esercizio della sua attività e per i quali la pre-stazione del servizio non è interamente retribuita dal-l’amministrazione aggiudicatrice e dall’ente aggiudica-tore, così come definiti nella comunicazione della Com-

missione europea COM 799 (2007) del 14 dicembre2007, nelle ipotesi in cui l’esigenza non possa esseresoddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sulmercato”.Inoltre, il sopra richiamato art. 4 del D.Lgs. n. 50/16prevede che “l’affidamento dei contratti pubblici aventiad oggetto lavori, servizi e forniture, esclusi, in tutto oin parte, dall’ambito di applicazione oggettiva del pre-sente codice, avviene nel rispetto dei principi di econo-micità, efficacia, imparzialità, parità di trattamento,trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela del-l’ambiente ed efficienza energetica”. Viene, in tal modo,salvaguardato l’interesse concorrenziale tra i possibilioperatori economici interessati all’appalto pre-commer-ciale, senza, che, tuttavia, per tale affidamento, si debba-no applicare le specifiche norme procedurali dettate dalCodice dei contratti pubblici. Inoltre, l’ANAC, con il Comunicato del Presidente del9.3.2016, ha fornito indicazioni circa l’ambito oggettivodell’istituto in questione, precisando che gli appalti pub-blici pre-commerciali comprendono unicamente i con-tratti di appalto di servizi di ricerca e sviluppo tecnolo-gico (R&S) che prevedono:a. la condivisione dei rischi e dei benefici alle condizioni

di mercato tra acquirente pubblico e soggetti aggiu-dicatari per lo sviluppo di soluzioni innovative, nongià presenti sul mercato, a partire dall’ideazione finoallo sviluppo iniziale di quantità limitate di prodottio servizi sperimentali idonee a risolvere un problemairrisolto e tecnologicamente complesso, posto dall’ac-quirente pubblico;

b. la clausola di non esclusiva, in funzione della qualela stazione appaltante non riserva al suo uso esclusivoi risultati derivanti dalle attività di R&S;

c. il cofinanziamento da parte delle imprese aggiudica-tarie.

L’Autorità di settore ha precisato, inoltre, che i servizi diR&S sono svolti per il raggiungimento di uno scopo“obiettivamente e intrinsecamente aleatorio” (non devesussistere certezza dell’effettiva riuscita della ricerca) e“non possono essere diretti alla realizzazione di solu-zioni la cui ripetibilità è assicurata dall’esistenza di so-luzioni offerte dal mercato già prima dell’indizionedella gara; essi devono essere rivolti, infatti, allo svi-

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di Valerio Bonolo

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luppo di una soluzione non disponibile o non piena-mente disponibile sul mercato. Più precisamente, conl’appalto pre-commerciale la ricerca è mirata a un pro-getto altamente innovativo, più difficile da gestire ri-spetto a situazioni nelle quali l’elemento della innova-tività è presente ma assai limitato”.Inoltre, sempre secondo l’ANAC, la procedura di ap-palto pre-commerciale è applicabile a specifici ambitiquali “la produzione di beni pubblici rilevanti, la retea banda ultralarga, la valorizzazione digitale dei beniculturali e paesaggistici, la sostenibilità ambientale, itrasporti, la logistica, la difesa, la sicurezza”, nonché“l’ambito sanitario, dell’efficientamento energetico edella lotta contro i cambiamenti climatici”.Vale la pena di ribadire che le soluzioni tecniche even-tualmente raggiunte nell’ambito dell’appalto pre-com-merciale non possono formare oggetto di esclusiva a fa-vore del committente, in quanto l’impresa aggiudicatariaha facoltà di commercializzare il prodotto ottenuto. Va, infine, ricordato il Codice dei contratti pubblici offrealle stazioni appaltanti vari strumenti per poter esperireprocedure di affidamento che permettono di svilupparesoluzioni tecniche, anche innovative, in condivisionecon gli operatori economici. Infatti, in aggiunta alle pro-cedure ordinarie di affidamento, vale a dire la proceduraaperta e la procedura ristretta, il D.Lgs. n. 50/16 ha in-trodotto, per l’acquisizione di servizi che richiedono so-luzioni tecniche innovative, la facoltà per la stazioneappaltante di adottare, alternativamente, la proceduradel partenariato per l’innovazione, la procedura compe-titiva con negoziazione ovvero il dialogo competitivo,peraltro già disciplinato dal D.Lgs. n. 163/06.In proposito, l’art. 59, comma 2, del D.Lgs. n. 50/16prevede che la procedura competitiva per l’innovazionee il dialogo competitivo possano essere utilizzati, tra l’al-tro, per l’aggiudicazione di servizi e forniture che “im-plicano progettazione o soluzioni innovative” e, perquanto riguarda la procedura di dialogo competitivo,l’art. 64, comma 9, prevede che “la stazione appaltanteprosegue il dialogo finché non è in grado di individuarela soluzione o le soluzioni che possano soddisfare le suenecessità”, mentre, in base al successivo art. 65, è pos-sibile ricorrere al partenariato per l’innovazione “nelleipotesi in cui l’esigenza di sviluppare prodotti, servizi o

lavori innovativi e di acquistare successivamente le for-niture, i servizi o i lavori che ne risultano non può, inbase a una motivata determinazione, essere soddisfattaricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato”.

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Molti gli ospiti giunti al Grand Hotel Plaza di Roma lamattina del 3 ottobre per prendere parte alla presenta-zione del IV Rapporto Censis sull’Avvocatura Italiana2019 e parlare di Giustizia, Professioni e Welfare.Ad accoglierli nel salone centrale l’avv. Franco Smania,che ricorda la celebre figura di Pietro Mascagni, compo-sitore e direttore d’orchestra, il quale soggiornò per tantianni all’Hotel Plaza; nel salone, ancora oggi si trova ilpianoforte grancoda del maestro, su cui Mascagni stu-diava e componeva le sue opere.Francesco Giorgino dà il via alla manifestazione, chia-mando ad uno ad uno sul palco i protagonisti della gior-nata. Il primo a salire è Nunzio Luciano, Presidente diCassa Forense e vice Presidente Adepp, che rivolge uncaloroso saluto di benvenuto ai presenti. Con l’auspicioche il Governo riduca i gravosi oneri fiscali che pesanosugli investimenti delle Casse privatizzate, Luciano ri-

IV Rapporto Censissull’Avvocatura italiana 2019Giustizia Professione Welfare

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volge ai presenti, a tutte le categorie dell’avvocatura, alleistituzioni, ai politici la richiesta di voler essere parte at-tiva nel processo di cambiamento del nostro Paese.L’avv. Pietro Enzo Gancitano, consigliere per le libereprofessioni del Ministro della Giustizia, legge un mes-saggio del ministro Bonafede.Giorgio De Rita, Segretario Generale del Censis ed An-drea Toma, ricercatore Censis commentano il IV Rap-porto sull’Avvocatura italiana. Colpiscono le opinioniespresse: il sistema giustizia è troppo benevolo nei con-fronti di politici e amministratori corrotti. La giustiziache favorisce i privilegiati causa rancore sociale. Servonoprocessi civili e penali più veloci. Cresce la sensibilitàper i reati ambientali. C’è maggiore ottimismo sul futurodella professione forense, soprattutto tra le donne e igiovani. Le tecnologie digitali non fanno paura, anzipossono fornire opportunità. C’è scetticismo nel rappor-to con l’Europa: occorre rafforzare la condivisione degli

interessi degli avvocati come elemento di spinta al pro-cesso di integrazione europea. Si ha paura degli errorigiudiziari e delle intercettazioni.Andrea Mascherin, Presidente del Consiglio NazionaleForense, sottolinea l’importanza dell’inserimento del-l’avvocato nella Costituzione a tutela e garanzia deiprincipi libertà e di indipendenza del ruolo e ricorda lanecessità che l’avvocatura si specializzi anche nelle ma-terie stragiudiziali. Giovanni Malinconico, Coordina-tore dell’Organismo Congressuale Forense, si soffermasulle trasformazioni portate nel mondo professionaledalle innovazioni tecnologiche: l’intelligenza artificialenon deve sostituire ma integrare e supportare l’operatodell’avvocato. Alberto Vermiglio, Presidente dell’Asso-ciazione Italiana Giovani Avvocati, ricorda l’importanzadi sostenere i giovani avvocati, che oggi sono più con-sapevoli del loro compito a garanzia dei diritti dei cit-tadini, nonché della necessità di destinare maggiori

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risorse al miglioramento del “sistemaGiustizia”. Luigi Pansini, Segretario Ge-nerale dell’Associazione Nazionale Fo-rense, richiama l’attenzione sulla neces-sità di offrire agli avvocati maggiori op-portunità di formazione al passo con leesigenze della società moderna ma an-che la giusta tutela per il lavoro profes-sionale svolto, con attenzione agli stru-menti contrattuali ed i parametri forensi.Francesco Profumo, presidente dellaCompagnia di San Paolo, apre la discus-sione sul secondo tema della giornata,gli investimenti nell’economia reale. Pro-fumo sottolinea come le fondazioni, lecasse di previdenza e i fondi debbanomuoversi con i lori investimenti nel difficile contestoeconomico italiano e precisa che, nell’ambito degli in-vestimenti “mission related”, si è trovata una perfettasincronia con Cassa Forense e con le altre Casse previ-denziali, ad esempio sugli investimenti nelle grandiopere. Maurizio Agazzi, direttore Generale del FondoCometa, spiega che le fondazioni come il Fondo Co-meta rappresentano il terzo cardine, insieme a Fondipensione e Casse, su cui costruire un triangolo siner-gico in grado, grazie all’azione comune, di progettareed investire in innovazione.Anna Gervasoni, direttore Generale di AIFI, precisa chein Europa i fondi come quelli che AIFI rappresenta sonopartecipati al 25% da casse di previdenza e che sarebbeun auspicabile risultato che anche in Italia si andasseverso questa direzione. Sottolinea di sentire, da un lato,il dovere di investire nelle ottime imprese italiane, dal-l’altro, il senso di grande responsabilità nella gestione diquesti investimenti. Alberto Oliveti, presidente Enpame Presidente dell’Adepp, Associazione degli enti previ-denziali privatizzati, ricorda che i soldi che le casse in-vestono provengono da contributi obbligatori e che talecircostanza comporta la necessità di usare prudenzanella scelta degli asset di rendimento. Oliveti evidenziail rischio che vari fattori quali l’autonomia altalenante,la volatilità legislativa e l’obbligo della sostenibilità a lun-ghissimo raggio espongano le casse ad essere viste come“bancomat” dal mondo politico, mentre queste inve-

stono in economia reale anche quando fanno previdenzae assistenza.L’evento volge al termine. Nunzio Luciano ringraziaFrancesco Giorgino, i relatori, gli ospiti e tutti coloroche hanno dato il loro prezioso contributo all’incontro;il saluto di Luciano, che vuole essere un “arrivederci apresto”: “molti sono i temi che ci uniscono, abbiamoproblemi a farci conoscere e rispettare dal mondo eco-nomico-politico ma uniti creiamo quella massa criticache ci permette di superare questi problemi”.

INTERVISTE1

Un commento sul rapporto CensisNunzio Luciano - Presidente Cassa Forense e VicePresidente vicario AdeppLa Presentazione del Rapporto Censis è un momentoimportante, fortemente voluto da Cassa Forense e chesi rinnova ogni anno; lo stato di salute dell’avvocaturaitaliana viene fotografato nel Rapporto. Vi lavoreremonei prossimi mesi per dare risposte agli avvocati italiani.Emerge un leggero incremento di reddito. Lo stato disalute dell’avvocatura italiana, nonostante la crisi, regge,seppure con le dovute cautele. Una grande sfida perCassa Forense, per fare sempre di più di Cassa quello

1 A cura dell’Ufficio Stampa di Cassa Forense, pubblicate sulcanale YouTube di Cassa Forense https://www.youtube.com/hannel/UC7IsLxsxribntrYfZDO7rag/videos

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strumento per far crescere l’avvocatura italiana.Il ruolo delle Casse previdenziali e dell’Adepp rispettoagli investimenti nell’economia reale è un ruolo impor-tantissimo, noi possiamo essere il front runner, gli apri-pista per tutta una serie di investimenti che servono afar crescere la nostra economia. Lo facciamo già, inve-stiamo nelle piccole e medie imprese, investiamo nellesocietà partecipate pubbliche, siamo già dei punti di ri-ferimento importanti e lo possiamo essere di più insiemeall’Adepp.Giorgio De Rita - Segretario Generale CensisQuello che emerge dalla nostra ricerca è che la societàitaliana in questo momento sta esprimendo due spintedi innovazione del sistema. Da un lato, c’è una domandadi una giustizia più attenta e capace di colpire alcunireati come la corruzione, come i disastri ambientali,come gli incidenti stradali e quindi c’è un giudizio diuna giustizia troppo benevola. Dall’altro, invece, c’è un

timore di fondo rispetto alla capacità della giustizia didare risposte ai bisogni concreti delle famiglie, delle per-sone. C’è il timore di rimanere intrappolati in una giu-stizia troppo lenta, e troppo spesso incapace di tutelaread esempio la privacy, di tutelare i dati personali, di tu-telare gli interessi minuti della popolazione. La ricercaha guardato anche a cosa pensano gli avvocati, che inquesto momento stanno esprimendo un desiderio dicambiamento molto forte, una volontà di puntare anchesui giovani - cosa che in qualche modo non ci aspetta-vamo - perché non soltanto rappresentano una forma diricambio, di innovazione, di energia vitale per tutto ilsistema dell’Avvocatura ma anche perché il Paese ha bi-sogno di guardare al futuro, ha bisogno di guardarequindi ai giovani, a quelli che oggi si affacciano per laprima volta alla professione.Andrea Toma – Ricercatore CensisQuest’anno abbiamo ragionato sul tema della giustizia,

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come elemento su cui gli avvocati in qualche modo pos-sono avere un ruolo decisivo per recuperare il risenti-mento che c’è nella società italiana. Abbiamo anche ilruolo della Cassa, e tutto il quadro istituzionale che giraintorno all’Avvocatura, che ha già come obiettivo di in-tegrare tutte queste esigenze che nascono dal Paese e siriverberano nella professione e che comunque hannoun obiettivo fondamentale quello di dare al Paese unaprospettiva di maggiore giustizia e una prospettiva dimaggiori opportunità.Andrea Mascherin - Presidente del Consiglio Nazio-nale ForenseDevo complimentarmi con la Cassa perché questo ser-vizio è molto utile per la professione. È un rapportomolto vasto, con l’idea che hanno i cittadini della giu-stizia che sarebbe utile capire quanto è condizionata dalsistema mediatico in alcuni suoi passaggi, ma che com-

plessivamente distribuisce le responsabilità di un nonperfetto funzionamento in maniera piuttosto omogeneatra Magistratura, Stato e Avvocatura. Ma il punto dav-vero da approfondire su certi passaggi di questo rap-porto è quanto siano condizionati i cittadini dai media,perché l’idea di una giustizia troppo blanda, troppo be-nevola è un qualcosa tutto da interpretare. Una cosa èuna giustizia giusta ed equilibrata secondo Costituzione.Se poi la cittadinanza la considera benevola allora que-sto è un tema che dobbiamo assolutamente approfon-dire. È un tema attualissimo quello tra media e processo.Per quello che riguarda la professione: interessante è checi sia un po’ una inversione di tendenza nell’umore del-l’avvocatura, si è profilato questo ottimismo per il futuroe sicuramente non è un ottimismo del cuore, del senti-mento ma è un ottimismo della ragione. Evidentemente,l’avvocatura incomincia ad intravedere dei percorsi che

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possono permetterle di adattarsi anche a quelle che sonole nuove esigenze del mercato dei servizi legali. I temiaffrontati da questo rapporto sono tantissimi, tutti peròhanno un denominatore comune, molto confortante:tutte le risposte, con riferimento alla mono commit-tenza, alle società di capitali, alle competenze, ai com-pensi e quant’altro hanno come denominatore comunela consapevolezza della assoluta necessità che l’avvocatorimanga autonomo e indipendente e libero. Questo èimportantissimo perché qualsiasi sviluppo della nostraprofessione deve rimanere ancorato a questo pilastrodell’autonomia ed indipendenza. Importantissimo daquesto punto di vista anche il messaggio del Ministrosul ruolo dell’avvocato in Costituzione, da rafforzareproprio con riferimento all’autonomia e all’indipenden-za, e con l’avvocatura lì riconosciuta quale unico sog-getto in grado di garantire l’effettività della tutela difen-siva, importantissimo perché poi il cappello costituzio-nale a tutela della nostra autonomia e indipendenza,vuol dire autonomia e indipendenza della giurisdizione,magistrato indipendente e non condizionabile, avvocatoindipendente e non condizionabile, uguale società de-mocratica garantita.Giovanni Malinconico - Coordinatore dell’OrganismoCongressuale ForenseQuelli che emergono dal Rapporto sono dei dati moltoimportanti. Io comprendo che sia Cassa Forense a vol-gere studi statistici così approfonditi e sono sicuramentefondamentali per la vita dell’ente di previdenza ma han-no una grandissima importanza sul piano politico ge-nerale, anche per un organismo come il nostro che svol-ge un ruolo politico, perché danno l’idea della perce-zione del ruolo della giurisdizione da parte dei cittadinie della percezione che gli avvocati hanno del loro ruolonella società e delle loro problematiche. Per noi sonouno strumento insostituibile.Alberto Vermiglio - Segretario dell’Associazione Na-zionale Giovani AvvocatiAnche quest’anno il Rapporto Censis è stato una foto-grafia della nostra professione. Una fotografia tendenteal positivo senza però quegli accenti che ci saremmo at-tesi. È stato evidenziato che il reddito medio dei giovaniè in aumento in percentuale maggiore rispetto a quellodegli avvocati meno giovani. Questo perché, probabil-

mente, siamo riusciti ad intercettare con maggiore faci-lità le nuove competenze che la società, che è di per sédinamica, oggi richiede ad una professione come la no-stra. Dobbiamo però spingere un po’ di più sull’accele-ratore perché le competenze sono il futuro di questaprofessione e solo su quelle potremo fondare almenoaltri 30 - 40 anni della nostra professione.Luigi Pansini - Segretario Generale dell’AssociazioneNazionale ForenseSicuramente gli aspetti che più mi hanno impressionatosono da un lato, positivamente, il dato reddituale cheseppure leggermente migliora. Dall’altro, negativamente,il fatto che il numero degli iscritti sia costantemente indiminuzione. Evidentemente, si deve registrare un mi-nore appeal della professione. E quindi ci si deve soffer-mare su quello che si può fare per la professione. Innan-zitutto bisogna riavvicinare coloro che si iscrivono a giu-risprudenza alla professione di avvocato. Si deve direloro che è una bellissima professione e che la professioneva anche incoraggiata, perché noi sentiamo sempre par-lare di giurisdizione, di equo compenso, dell’avvocatoin Costituzione ma poi di professione in sé? Di qualisono gli strumenti di cui gli avvocati oggi godono sap-piamo veramente poco. Oggi il dibattito che va per lamaggiore è quello legato al regime forfettario, quello le-gato alla flat tax che agevola soltanto coloro che eserci-tano la professione in forma individuale. Se pensiamoai giovani che vogliono aggregarsi ma anche agli avvo-cati di media generazione che vogliono aggregarsi, nonsono sicuramente incentivati, perché pagherebbero intasse più di quanto pagherebbe un professionista che la-vori in forma individuale. E poi oggi, secondo me, c’èuna confusione quasi totale, c’è la sensazione – sbagliata– che le istituzioni forensi si possano occupare della pro-fessione quando invece i loro compiti sono ben scolpitinella legge ordinamentale, e sono quelli di controllarel’esercizio secondo le regole. E si pensa che soltanto at-traverso la giurisdizione oppure l’avvocato in costitu-zione oppure l’equo compenso la professione possacrescere. Invece la professione ha esigenze particolariche prescindono dal sistema ordinistico, dall’attività dicontrollo degli ordini, dall’avvocato in Costituzione. Laprofessione ormai è un’attività – è brutto dirlo anzi nonè nemmeno brutto dirlo – imprenditoriale, perché oggi

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si guadagna e domani no e quindi si ha bisogno di stru-menti di concorrenza, di opportunità, di incentivi, diincoraggiamento, di un sostegno da parte della politicain termini sostanziali e fiscali, cosa che oggi è comple-tamente dimenticata e per certi versi volutamente igno-rata, non dico da chi. Quali sono le possibili sinergie tra le Casse dei liberiprofessionisti e i fondi pensione?Maurizio Agazzi - Direttore Generale del Fondo Co-metaAbbiamo una missione comune che è quella di tutelarei nostri associati. Tutelare i nostri associati significa tu-telare la crescita di questo paese e quindi poter lavorareper rivendicare un ruolo alla previdenza privata di primo

pilastro e alla previdenza di secondo pilastro collettiva esviluppare anche un modello di investimento che portia dei risultati per i nostri aderenti e per il Paese. Come viene utilizzato il private equity nei portafoglidelle casse previdenziali dei liberi professionisti?Anna Gervasoni - Direttore Generale AIFIIl private equity in tutto il mondo rappresenta una quotapiccola ma molto importante nel portafoglio degli inve-stimenti dei liberi professionisti, una percentuale che disolito nel portafoglio totale sta tra il 5% e il 10% e cherappresenta dei rendimenti che attualmente nel nostroPaese sono pari al 12% lordo. Questo chiaramente è undato sugli ultimi dieci anni. È un investimento partico-lare, che riguarda l’ingresso di fondi di private equity

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264 nel capitale delle imprese italiane non quotate per svi-lupparle, che fa realizzare dei guadagni importanti. Allabase, ovviamente, ci deve essere un tema di diversifica-zione, di scelta e di selezione delle migliori opportunitàe ovviamente anche della scelta di gestori che possanocreare valore delle imprese dove investono. Quale è il ruolo dell’Adepp negli investimenti in eco-nomia reale?Alberto Oliveti - Presidente Enpam e Presidente AdeppL’Adepp è una associazione volontaria fatta da tutte leCasse privatizzate dei professionisti liberali italiani. Ilruolo dell’Adepp è un ruolo associativo: noi promuo-viamo investimenti insieme oltre ad un welfare e servizie un approccio all’Europa insieme. Nell’approcciare agliinvestimenti noi non dimentichiamo quella che è la no-stra natura: la natura previdenziale. Riceviamo contri-buti obbligatori e siamo obbligati ad investirli in manie-ra oculata, tempestiva e lungimirante. Quindi non pos-siamo correre rischi con il risparmio previdenziale peril futuro posto lavorativo dei nostri iscritti, cerchiamoperò di fare investimenti che, soddisfacendo l’esigenzadi finanziare le prestazioni prossime venture, possonoanche avere una ricaduta positiva sulle professioni diquesti professionisti, nei campi specifici quindi crean-done un volano positivo. Gli investimenti sull’economiareale? È chiaro che questi professionisti sono i profes-sionisti di questa economia quindi è chiaro che investiresui lavori professionali significa investire nell’economiareale. Noi diciamo che è molto importante il collega-mento ed il corretto passaggio con la natura previden-ziale, il sostegno ai nostri lavoratori dei campi profes-sionali e questo sostegno poi si sostanzia indirettamentein un sostegno all’economia reale del Paese.

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CORTE DI CASSAZIONE 22 NOVEMBRE 2019, N.30571; Pres. Manna, Est. Ghinoy; P.M. Mastroberardino(concl. conf.); Cassa nazionale di previdenza ed assi-stenza forense (Avv. Carbone) c. eredi Schianca (Avv.Campilii).

Avvocato – Accertamento esercizio della professione inregime di incompatibilità – Cancellazione retroattivadalla cassa – Restituzione contributi integrativi – Esclu-sione

Nell’ipotesi in cui venga accertato l’esercizio della profes-sione in regime di incompatibilità, con conseguente can-cellazione retroattiva dalla Cassa, non è dovuta la restitu-zione al professionista dei contributi integrativi versati aisensi dell’art. 11 della l. n. 576 del 1980 alla Cassa fo-rense.

RAGIONI DELLA DECISIONE5. Con l’unico motivo di censura, la Cassa ricorrente halamentato violazione e falsa applicazione degli art. 11 e22 della I. n. 576/1980, e dell’art. 2033 c.c. per avere laCorte di merito ritenuto che l’obbligo di restituzione sudi essa gravante a seguito della cancellazione dell’avv.Carnevale Schianca concernesse non solo i contributisoggettivi, ma anche quelli integrativi.6. Occorre dunque valutare se sia dovuta o meno la re-stituzione al professionista dei contributi integrativi ver-sati ai sensi dell’art. 11 della l. n. 576 del 1980 alla CassaForense, nell’ipotesi in cui venga accertato l’eserciziodella professione in regime di incompatibilità, con con-seguente cancellazione retroattiva dalla Cassa.7. Il ricorso, oltre che ammissibile perché delinea pun-tualmente la questione devoluta all’esame di questaCorte, è fondato, in quanto la soluzione adottata dallaCorte di merito non appare conforme a diritto.8. Questa Suprema Corte ha affermato che l’accerta-mento da parte del giudice di merito di una situazionedi incompatibilità con l’esercizio della professione legalee, quindi, con la stessa iscrizione all’Albo degli avvocatigiustifica la declaratoria di inesistenza di un rapportoprevidenziale legittimo con la Cassa forense, con il con-seguente venir meno di diritti ed obblighi del soggettoillegittimamente iscritto, anche se tale incompatibilità

non sia stata accertata e perseguita sul piano disciplinaredal Consiglio dell’Ordine competente, di talché al sog-getto illegittimamente iscritto spetta la restituzione deicontributi versati, secondo la disciplina dell’art. 2033cc. (Cass. n. 15109 del 2005, cit. nella sentenza impu-gnata).9. Con precedente arresto n. 10458 del 1998 questaCorte aveva tuttavia anche precisato, sia pure riguardoa fattispecie di restituzione dei contributi per il caso dimancata maturazione del diritto a pensione, che l’ob-bligo di rimborso concerne soltanto i contributi sogget-tivi, non anche ii contributi integrativi, dovendosi darerilievo alla mancata previsione del diritto alla restitu-zione di detti contributi, in coerenza con la funzione so-lidaristica degli stessi.10. Al più risalente arresto deve darsi continuità anchecon riferimento alla presente fattispecie, in cui a seguitodella delibera di cancellazione vi è stato l’annullamentoretroattivo del rapporto previdenziale.11. Tale conclusione deriva in primo luogo dalla strut-tura e funzione del contributo integrativo, disciplinatodall’art. 11 della L. 20/09/1980, n. 576.Si tratta di disposizione che prevede che l’obbligo delversamento incombe su tutti gli iscritti agli Albi di av-vocato e di procuratore nonché sui praticanti procura-tori iscritti alla Cassa, che devono applicare una maggio-razione percentuale (che è stata del 2% sino al 2012) sututti i corrispettivi rientranti nel volume annuale d’affariai fini dell’IVA e versarne alla Cassa l’ammontare, indi-pendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbiaeseguito il debitore, maggiorazione ripetibile nei con-fronti di quest’ultimo. È previsto un importo minimo ri-sultante dall’applicazione della percentuale ad un volu-me d’affari pari a quindici volte il contributo minimo dicui all’art. 10, secondo comma, dovuto per l’anno stesso.La norma aggiunge che il contributo è dovuto anche daipensionati che restano iscritti all’Albo dei procuratori odegli avvocati o all’Albo speciale per il patrocinio davantialle giurisdizioni superiori, ma l’obbligo del contributominimo è escluso dall’anno solare successivo alla matu-razione del diritto a pensione. Il contributo integrativonon è soggetto all’IRPEF né all’IVA e non concorre allaformazione del reddito professionale.12. L’obbligo del versamento del contributo integrativo

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266 è dunque strettamente inerente alla prestazione profes-sionale resa in virtù dell’iscrizione all’Albo professionale,tanto che il professionista può ripeterlo nei confronti delcliente (v. Cass. n. 5376 del 2019).13. L’ art. 2, terzo comma, della legge n. 319 del 1975dispone che l’attività professionale svolta in una delle si-tuazioni di incompatibilità di cui all’art. 3 del r.d.l. n.1578 del 1933, «ancorché l’incompatibilità non sia stataaccertata e perseguita dal consiglio dell’ordine compe-tente, preclude sia l’iscrizione alla Cassa, sia la conside-razione, ai fini del conseguimento di qualsiasi tratta-mento previdenziale forense, del periodo di tempo in cuil’attività medesima è stata svolta», ma non revoca indubbio che l’attività professionale sia stata legittima-mente esercitata in virtù dell’iscrizione all’Albo.14. Ne discende che il contributo integrativo di cui al-l’art. 11 non viene “indebitamente percepito” dalla Cassanel periodo di iscrizione, ma viene da questa legiittima-mente riscosso, in forza delle disposizioni di legge vi-genti e in relazione all’esercizio dell’attività professionaleconsentito dall’iscrizione all’Albo, sicché non trova ap-plicazione l’art. 2033 cc. che regola in via generale la ri-petizione dell’indebito.15. La soluzione è confortata dall’art. 22 della stessalegge 576, che prevede espressamente al primo comma,per coloro che cessano dall’iscrizione alla Cassa senzaaver maturato i requisiti assicurativi per il diritto allapensione, solamente «il diritto di ottenere il rimborso deicontributi di cui all’art. 10, nonché degli eventuali con-tributi minimi e percentuali previsti dalla precedente le-gislazione», ma non dei contributi integrativi di cuiall’art. 11.16. Il fatto, poi, che non possa essere oggetto di ripeti-zione neppure la quota relativa al volume minimo di af-fari presunto, nel caso in cui esso sia superiore alleprestazioni effettivamente effettuate, deriva dalla finalitàspecifica dei contributi integrativi, esclusivamente direttial finanziamento della previdenza di categoria ed espres-sione di un dovere di solidarietà nell’ambito della cate-goria professionale (così Cass. n. 10458 del 1998).17. Una conferma, sia pure indiretta, di tale interpreta-zione è possibile desumere dalla disposizione di cui al-l’art. 22 della legge che; al comma quarto, prevede ilversamento della misura minima dei contributi integra-

tivi anche da parte di quei soggetti (membri del Parla-mento, dei consigli regionali, della Corte Costituzionale,del Consiglio Superiore della Magistratura e presidentidelle province e sindaci dei comuni capoluoghi di pro-vincia) che pure sono esonerati dal requisito della con-tinuità dell’esercizio professionale durante il periodo dicarica.18. Il carattere solidaristico della previdenza forensecome modellata dalla legge 576 del 1980, carattere evi-denziato in più arresti della Corte Costituzionale (CorteCost. nn. 132 e 133 del 1984), non esaurisce del restoi suoi effetti durante il rapporto di iscrizione alla Cassa,mentre la cessazione del rapporto non fa venir meno re-troattivamente il vincolo di solidarietà.19. La restituzione di un contributo pagato al solo finedi solidarietà ne snaturerebbe il contenuto e, impedendol’attuazione del principio solidaristico costituzional-mente garantito (art. 2 della Costituzione), sarebbe purecontrario ai principi costituzionali, poiché il fine solida-ristico che caratterizza la previdenza forense non vienemeno per effetto della cancellazione dell’iscritto.20. Il ricorso deve quindi essere accolto e la sentenzacassata, con rinvio alla Corte d’appello di Milano, in di-versa composizione, che dovrà procedere a nuova valu-tazione dell’obbligazione restitutoria della Cassa atte-nendosi al principio sopra individuato.21. Al giudice designato competerà anche la regolamen-tazione delle spese del presente giudizio.

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CORTE APPELLO NAPOLI, 25.6.2019 n. 2876; Pres.Guarino, Est. Basso, Cantore (Avv. Ragozzini) c. Cassanazionale di previdenza e assistenza forense (Avv. Co-licchio).

Avvocato – Previdenza – Pensione di vecchiaia contribu-tiva – Base pensionabile – Computo contributo solida-rietà del 3% oltre il tetto reddituale e contributointegrativo – Esclusione.

Per il calcolo della pensione di vecchiaia contributi vasiprendono in considerazione le somme versate a titolo dicontributo soggettivo corrisposto entro il c.d. tetto reddi-tuale – ratione temporis del 10% – senza tenere in consi-derazione la rimanente quota di contribuzione del 3% sulresiduo reddito né il contributo integrativo del 4%.

MOTIVI DELLA DECISIONEL’appello è infondato e pertanto deve essere rigettato.In punto di fatto deve premettersi che l’avv. Cantore ètitolare di pensione minima di anzianità a carico dell’IN-PDAP dal 1981, è iscritto all’albo professionale ed allaCassa dal 1982, è titolare – a seguito di specifica do-manda ai sensi dell’art. 4 Regolamento Generale dellaCassa – dall’1.02.2005, di pensione c.d. contributiva(pensione che spetta a chi abbia compiuto 65 anni e ma-turato almeno 5 anni di contribuzione, ma meno di 30anni di effettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa Fo-rense), per l’importo mensile lordo iniziale di €1.109.12 (importo annuale lordo di € 14.418,62). Taleimporto è stato, successivamente, rideterminato (v. De-libera della Giunta Esecutiva della Cassa Forense del22.02.2007), sempre con decorrenza dall’1.02.2005,nell’importo mensile lordo di € 1.142,07 (importo an-nuale lordo di € 14.846.96), sulla base di n. 24 anni va-lidi di iscrizione. La determinazione del suddettoimporto è avvenuta in applicazione dell’art. 4, co. 4 delRegolamento della Cassa, prendendo in considerazionele somme versate a titolo di contributo soggettivo corri-sposto – entro il c.d. tetto reddituale – nella misura del10%, senza tenere in considerazione la rimanente quotadi contribuzione del 3% sul residuo reddito né il con-tributo integrativo del 4%: tali contributi pensionabili,a seguito dell’applicazione dei coefficienti di capitaliz-

zazione, hanno comportato un montante contributivopari ad euro € 230.421,49. L’avv. Cantore, anche dopoil conseguimento della suddetta pensione c.d. di vec-chiaia contributiva a carico della Cassa Forense, ha con-tinuato nello svolgimento di un’attività professionale e,pertanto, ha versato i contributi in base al reddito deri-vante dalla prosecuzione di tale attività. Sul punto vaevidenziato che, successivamente alla maturazione deisupplementi, gli è stata richiesta una contribuzione inmisura notevolmente ridotta rispetto agli avvocati chenon sono titolari di pensione e ai pensionati che nonhanno ancora maturato i supplementi, ai sensi del com-binato disposto dell’art. 8, co. 7, Regolamento per leprestazioni previdenziale della Cassa Forense e degliartt. 2, co. 4 e 6, co. 8. Regolamento dei contributi non-ché dell’art. 18, d.l. n. 98/2011, conv. in l. n. 111/2011.È, inoltre, allegato dalle parti, che – come da sua richie-sta – è stato concesso, un primo supplemento biennaledi pensione, a decorrere dall’1.02.2007, per un importomensile lordo pari ad € 86.52 (importo annuale lordodi € 1.124,709 in considerazione del reddito prodottonegli anni 2006-2007 e quindi un supplemento trien-nale di pensione a decorrere dal 1.2.2010, per un im-porto mensile lordo pari ad € 178,80 (importo annualelordo di € 2.324,43) in considerazione dei redditi pro-dotti negli anni 2008, 2009 e 2010. Anche gli importidei supplementi biennali sono stati determinati con lemedesime modalità di calcolo della pensione.Fatta tale precisazione, in punto di diritto vanno disat-tese tutte le doglianze dell’appellante.Appare, infatti, che la motivazione resa dal giudice diprimo grado sia correttamente argomentata sulla basedelle prospettazioni delle parti: non si riscontrano, in-vero, quelle violazioni del contradditorio lamentatedall’odierno appellante.Con la prima doglianza l’appellante lamenta che il giudi-ce avrebbe deciso la controversia sulla base del Regola-mento della Cassa approvato con decreto interministe-riale del 30.06.2016 e, pertanto, inapplicabile alla fatti-specie concreta ratione temporis, oltretutto violando ilprincipio del contradditorio: il giudice in sostanza,avrebbe deciso senza prima invitare le parti alla discus-sione.La doglianza è totalmente destituita di fondamento.

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268 Ed invero, la piana lettura della motivazione della mo-tivazione della sentenza impugnata evidenzia che il Tri-bunale ha individuato la disciplina applicabile al casodi specie innanzitutto evidenziando che la Cassa conve-nuta è stata trasformata ex D. Lgs. 509/1994 – in enteprivato con autonomia gestionale, organizzativa e con-tabile (artt. 1 e 2) e con obbligo di assicurare l’equilibriodel bilancio (art. 2 comma 2.)Ha, quindi, richiamato il disposto della L. 335/1995 cheha radicalmente mutato il sistema pensionistico det-tando dei principi di carattere generale applicabili anchesistema pensionistico gestito dalla Cassa e ha, in parti-colare, fatto riferimento al disposto dell’art 3 comma 12proprio relativo alle pensioni a carico delle Casse priva-tizzate. Ha, infine, rimarcato – richiamando autorevoliprecedenti (Cass. 24202/2009) – il carattere pubblici-stico dell’attività di previdenza ed assistenza sebbenesvolto dalle Casse privatizzate e la loro autonomia per ladisciplina del rapporto contributivo ferma restando l’ob-bligatorietà della contribuzione.Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, ilgiudice ha applicato alla fattispecie in esame il Regola-mento per le prestazioni previdenziali, artt. 4 e 8 “neltesto applicabile ratione temporis” (v. pag. 7 della sentenzaimpugnata). Ed è correttamente arrivato alla conclu-sione che “il montante contributivo non è composto dallatotalità dei contributi versati, ma soltanto dal contributosoggettivo relativo al primo scaglione di reddito, con esclu-sione, quindi del contributo soggettivo per il reddito ecce-dente il limite suddetto del contributo integrativo e delcontributo di maternità”. Detta conclusione ha tratto ilTribunale dal disposto dell’art. 8 del Regolamento evi-denziando che il permanere di una parte dell’obbligocontributivo è strettamente connesso alla prosecuzionedella professione. La determinazione di tale obbligo an-dava effettuata alla luce del disposto dell’art. 18 comma11 DL 98/2011 conv. In L. 111/2011.È ben vero che viene anche richiamato il disposto del-l’art. 8 comma 7 del nuovo regolamento, ma ciò al soloed esclusivo fine di corroborare le motivazioni sottesealla decisione, evidenziandosi la differente regolamen-tazione, come desumibile dall’utilizzo del termine “in-vece” (v. pag. 8 della sentenza impugnata).Quanto agli altri motivi di doglianza, anch’essi infon-

dati, appare opportuna una trattazione unitaria dellevarie questioni al fine di verificare la fondatezza delledomande proposte in primo grado e delle soluzioniadottate dal giudice.Orbene, deve ritenersi certamente legittima la norma re-golamentare della Cassa in virtù della quale è stata calco-lata la pensione di vecchiaia contributiva del ricorrentee, conseguentemente i supplementi di pensione allostesso riconosciuti.Infatti, va premesso che la Cassa Forense rientra tra gli“Enti privatizzati” di cui al d. lgs n. 509/1994, che hatrasformato i precedenti Enti pubblici in Enti di dirittoprivato, stabilendo però, all’art. 1, co. 3, che rimane fer-ma l’obbligatorietà della iscrizione dei professionisti allerispettive Casse e la relativa contribuzione.Agli enti privatizzati è stata riconosciuta ampia autono-mia nella gestione economico-finanziaria, che deve as-sicurare l’equilibrio di bilancio (art. 2, co.2), con laconseguenza che essi devono essere liquidati qualoranon riescano a mantenere un equilibrio gestionale e fi-nanziario (art. 2 co 4 e 5).Tale normativa, pertanto, stabilisce che gli enti privatiz-zati hanno poteri di autonomia non soltanto relativi agliinvestimenti e alla gestione complessiva dell’ente, maanche in ordine alle contribuzioni pretese e alle presta-zioni erogate.Nella specie, con riferimento alle prestazioni, è previstala modificabilità del regime delle prestazioni (art. 4, co.3). Il regime delle prestazioni erogate dalla Cassa, dun-que, è variabile (con l’approvazione dei Ministeri vigi-lanti) in ragione del mantenimento dell’equilibrio finan-ziario e, ovviamente, del miglior trattamento da riservareagli iscritti.Nell’ambito dell’autonomia riconosciuta dal suddetto d.lgs n. 509/1994 alle Casse privatizzate, la normativa diriforma del sistema pensionistico obbligatorio sancitodall’art. 3, co. 12 L n. 335/1995 ha confermato in capoalle Casse, anche al fine di garantire l’equilibrio finan-ziario della gestione, il potere dovere di adottare delibe-razioni in materia di prestazioni e contribuzioni con lapotestà di incidere su ogni criterio di determinazionedei trattamenti pensionistici e con facoltà di optare peril sistema contributivo. Proprio in virtù di tale norma-zione, con l’art. 4 Nuovo Regolamento Generale è stata

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269stabilità l’erogazione della pensione contributiva agliiscritti che abbiano raggiunto i sessantacinque anni dietà e versato più di cinque anni di contribuzione, mameno di trenta anni di effettiva iscrizione e contribu-zione alla Cassa. Ciò in adeguamento alla norma di cuiall’art. 1 co. 6 L n. 335/1995 (“L’importo della pensioneannua nell’assicurazione generale obbligatoria e nelleforme sostitutive ed esclusive della stessa, e determinatosecondo il sistema contributivo...”) e in conformità con ilnuovo sistema contributivo posto dalla L n. 335/1995.Infatti, l’art. 3 co. 12 ultima parte L. n. 335/1995, dispo-ne che: “Gli enti [previdenziali privatizzati] possono op-tare per l’adozione del sistema contributivo definito aisensi della presente legge”.Con tale riforma la Cassa Forense ha introdotto anchela c.d. pensione di vecchiaia contributiva (che è quelladi cui gode l’Avv. Cantore e che spetta ai sensi dell’art.4, co. 2, Regolamento Generale – così come modificatodalla delibera del 23.7.2004 e recentemente confermataanche nel nuovo Regolamento delle Prestazioni, di cuialla Delibera dei Delegati 23/26 marzo 2009, all’art. 8 –agli iscritti che abbiano compiuto 65 anni e maturatoalmeno 5 anni di contribuzione, ma meno di 30 anni dieffettiva iscrizione e contribuzione alla Cassa Forense),prestazione del tutto diversa dalla pensione di vecchiaia(spettante esclusivamente a chi abbia compiuto 65 annidi età ed almeno 30 anni di effettiva iscrizione e contri-buzione).Sul punto e con riferimento alla pensione di vecchiaiacontributiva l’art. 4 nuovo Regolamento delle prestazio-ni, con riferimento alla determinazione della quota base,al comma 3, nel calcolo della media dei redditi profes-sionali da prendere in considerazione, include solo “laparte di reddito professionale compreso entro il tetto red-dituale di cui all’art. 2, comma 1, lettera a) del Regola-mento dei contributi”, e cioè la parte gravata dalla contri-buzione del 10%.Dunque la c.d. pensione di vecchiaia contributiva intro-dotta dalla Cassa Forense, ha attivato uno specifico re-gime contributivo con sostanziale corrispettivata tratrattamento contributivo e trattamento previdenziale:relativamente all’attività professionale ridotta nel tempo,è prevista l’erogazione della prestazione previdenziale.Conformemente ai principi della L. n. 335/1995, viene

garantita una tendenziale corrispettività tra contributiversati e prestazione erogata: vi è un’aliquota del 10%[di cui all’art. 10, co. 1, lett. a) L n. 576/1980] ed al tem-po stesso a ogni tipo di attività, anche se residuale, vieneassicurata una copertura assicurativa, mentre non ven-gono considerati ai fini del calcolo della pensione, anchenel sistema contributivo, il contributo soggettivo del 3%di cui all’art. 10, co. 1 lett. b) L n. 576/1980 ed il con-tributo integrativo di cui all’art. 11 L. n. 576/1980.Non può, pertanto negarsi che la normativa regolamen-tare della Cassa sia conforme ai principi di cui alla L. n.335/1995, ivi compresi quelli di proporzionalità e cor-rispettività.Tuttavia è opportuno sottolineare che il principio di cor-rispettività introdotto dalla L. n. 335/1995 non implicauna perfetta ed esatta corrispondenza tra quanto versatoe quanto percepito come prestazione previdenziale, masolo una tendenziale corrispettività: e tale tendenzialecorrispettività risulta rispettata dalla norma regolamen-tare della Cassa, che considera come montante contri-butivo i contributi versati ex art. 10 co. 1 lett. a) L n.576/1980.D’altro canto, come evidenziato anche dal Tribunale,non bisogna trascurare la natura solidaristica di alcunicontributi, calcolati in percentuale inferiore oltre il mas-simale contributivo utile ai fini pensionistici. Circa la le-gittimità dell’introduzione della pensione di vecchiaiacontributiva da parte della Cassa, quale espressione deipoteri regolamentari attribuitile dalla legge e del calcolodella stessa limitato al contributo soggettivo del 10%versato in base al reddito entro il c.d. tetto reddituale,si è espressa questa stessa Corte (sent. n. 397/2016 e n.3874/2014). In particolare, è stato evidenziato che “Lapensione contributiva dell’avv […] è regolata dall’art. 4Regolamento con il già citato testo di cui alla delibera del23 luglio 2004 che nell’istituire la c.d. pensione contribu-tiva, ha attivato uno specifico regime contributivo, che de-termina una sostanziale corrispettività tra trattamentocontributivo e trattamento previdenziale. Infatti a frontedi un’attività professionale ridotta nel tempo – nel casodi specie poco più di vent’anni – la normativa prevedel’erogazione della prestazione previdenziale. Tanto si tro-va in allineamento con i principi della legge n. 335/1995,in quanto la tendenziale corrispettività fra contributi ver-

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sati e la prestazione erogata viene rispettata con riferi-mento all’aliquota del 10% (nel testo in questione si legge“considera solo la parte del reddito professionale soggettoai contributi di cui all’art. 10, primo comma, lettera a)della legge n. 576/80) ed al tempo stesso tale disciplinafa sì che ogni tipo di attività, anche se residuale, abbiauna propria copertura assicurativa. In sostanza l’avereconfermato in sede di riforma un carattere solidaristicodella quota contributiva del 3% con la sua specifica esclu-sione dell’utilizzo a fini pensionistici attua i principi dellalegge n. 335/1995 e non lo stravolge”.Ma la stessa Suprema Corte ha ribadito più volte il prin-cipio secondo cui “in materia di trattamento previden-ziale gli enti previdenziali privatizzati nell’esercizio dellapropria autonomia, che li abilita a derogare ed abrogaredisposizioni di legge in funzione dell’obbiettivo di assicu-rare equilibrio di bilancio e stabilità delle rispettive ge-stioni, possono adottare misure prevedenti, fermo restandoil sistema retributivo di calcolo della pensione, la facoltàdi optare per il sistema contributivo a condizioni di mag-gior favore per gli iscritti stabilendo al contempo la nonrestituibilità dei contributi legittimamente versati conabrogazione della precedente disposizione di cui alla L n.570 del 1980 del 1980 art. 21 nel rispetto dei limiti del-l’autonomia degli enti quali la previsione tassativa dei tipidi provvedimento che gli enti sono abilitati ad adottare edil principio del pro-rata senza che ne consegua la lesionedei diritti quesiti o di legittimare aspettative e dell’affida-mento nella certezza del diritto e nella sicurezza giuri-dica. Al riguardo è stato infatti osservato che è coerentecon la facoltà di optare per il sistema contributivo inquanto comportante un palese ampliamento dell’area diutilizzabilità a fini pensionistici dei contributi versati le-gittimamente alla Cassa la contestuale previsione art. 1comma 1 del regolamento della Cassa della non restitui-bilità dei contributi medesimi, pertanto, al pari della op-zione per il contributivo la previsione della non restitui-bilità dei contributi risulta rispettosa dei limiti dell’auto-nomia degli enti previdenziali privatizzati e come tale ido-nea ad abrogare tacitamente la contraria previsione di cuialla L n. 570 del 1980 art. 21 del diritto alla restituzionedei contributi non utilizzabili a fini pensionistici. Né puòderivarne la lesione di diritti quesiti (presupponente laloro maturazione prima del provvedimento ablatorio, ov-

vero di legittima aspettativa o dell’affidamento sulla cer-tezza del diritto e nella sicurezza giuridica posto che laprevisione della non restituibilità dei contributi legittima-mente versati risulta coerente, da un lato con la regolagenerale e, dall’altra con la previsione contestuale dellafacoltà di optare a condizione di maggior favore per il si-stema contributivo di calcolo della pensione (Sent. N.19981/2017).”Quanto al contributo integrativo di cui all’art. 111 n.576/1980 nella misura del 4%, incombente anche suiprofessionisti iscritti solo all’Albo professionale e nonanche alla Cassa, esso deriva dalla prestazione profes-sionale resa ed il professionista può ripeterlo nei con-fronti del cliente (cfr. Cass. Civ. sez. lav. n. 5376/2019)ed è “quindi ‘sterile’ perché non produttivo di alcuna pre-stazione per il soggetto tenuto al pagamento e con finalitàmeramente solidaristiche” (cfr. Cass. Civ. sez. lav. nn.5376/2019 e 32167/2018).Analogamente anche il contributo soggettivo del 3% dicui all’art. 10 co 1 lett. b) L n. 576/1980, ha natura soli-daristica es lege, (art. 2 L n. 576/1980), come conferma-to dalle sentenze della Corte Costituzionale n. 132/1984e n. 173/1986: nel dichiarare, sotto il profilo del caratte-re solidaristico della previdenza forense, manifestamenteinfondata la sollevata questione di legittimità Costitu-zionale riferita alla pretesa incostituzionalità del combi-nato disposto dell’art. 10 co 1 lett. b) e dell’art. 2 co 2 e5 L n. 576/1980, in riferimento agli artt. 2,3 e 38 Cost.è stato evidenziato che il sistema previdenziale forenseè informato prevalentemente al principio solidaristico ea quello mutualistico. Venendo il rischio ripartito in baseal criterio della maggior capacità contributiva: “il sistemaha abbandonato la tecnica propria del tipo “mutualistico”dell’accreditamento dei contributi in conti individuali perdar luogo a una gestione collettiva dei contributi stessi edha abbandonato anche il connesso criterio della propor-zionalità delle pensioni ai contributi per dar luogo ad untrattamento pensionistico di categoria che rientra, quantoai mezzi ai fini “nel quadro generale dell’adempimentodei doveri di solidarietà che richiama l’art. 2 Cost.”E ne è stata tratta la conclusone che “la Cassa nazionaledi previdenza e assistenza degli Avvocati e Procuratori ri-sponde a questi fini generali nell’ambito della categoriaanche per essa resta superato il concetto stesso di semplice

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mutualità per espandersi appunto in quello di previdenzavale a dire di solidarietà nella previdenza”. Conclusioneche trova riscontro laddove la stessa sentenza richiaman-dosi alle precedenti sentenze n. 91 del 1972 n. 23 del1968 definisce come “tributaria” la misura della contri-buzione previdenziale almeno con riguardo al contribu-to “personale” ora “soggettivo” che ne costituisce l’ele-mento qualificante (cfr. in tal senso Corte Cost. n. 132/1984).In tale prospettiva, va rilevato che se è vero che il versa-mento di tale contributo non è utile ai fini del calcolodella pensione, è anche vero che non può trascurarsi ilfatto che l’ente non eroga solo prestazioni pensionisticheagli iscritti, ma anche prestazioni di natura assistenzialee assicurazioni per i grandi interventi chirurgici ed altreprestazioni aggiuntive come da regolamento.Va a questo punto rimarcata la correttezza della deci-sione del giudice di primo grado anche con riferimentoal terzo motivo.L’appellante infatti si duole che con il pagamento deicontributi richiesti dalla cassa verrebbe ad essere privatodel trattamento pensionistico che pur dovrebbe essergligarantito.La tesi è infondata in quanto la contribuzione impostaai pensionati risulta essere calcolata in misura inferioreagli iscritti alla Cassa Forense non titolari di trattamentiprevidenziale. Essa poi è computata con riferimento alreddito prodotto in conseguenza dell’attività professio-nale svolta e non in relazione al trattamento previden-ziale ricevuto, che pertanto rimane integro. È ben evi-dente de resto che non sono paragonabili entità diffe-renti quali da un lato le somme dovute dalla Cassa a tito-lo di trattamento pensionistico e quelle dovute dall’av-vocato a titolo di contributi sui redditi prodotti per l’at-tività lavorativa. Invero si tratta certamente di somme didenaro, ma il titolo da cui traggono origine è totalmentedifferente, come chiaramente rimarcato dal giudice diprimo grado che ha sottolineato che se l’ammontare deicontributi dovuti è alto, ciò è semplicemente perché altoè stato il reddito prodotto dall’avvocato nell’eserciziodella sua pur legittima attività lavorativa (non essendoprevista per i titolari di pensione di anzianità di Cassaforense, alcuna incompatibilità tra il trattamento previ-denziale di vecchiaia della cassa e – di vecchiaia c.d.

contributiva – e la permanenza dell’iscrizione all’Albo e,quindi, l’esercizio della professione, con conseguentecumulo tra trattamento previdenziale e reddito profes-sionale e, quindi, obbligo di iscrizione e contribuzionealla Cassa in relazione al reddito professionale prodotto.Chiaramente, l’assetto contributivo dei pensionati co-siddetti “attivi” è diverso da quello degli iscritti non pen-sionati, posto che l’art. 10 l. n. 576/80, come recepitodalle norme regolamentari della Cassa, stabilisce cheogni iscritto alla Cassa è tenuto, tra l’altro, al pagamentodi un contributo soggettivo sino al c.d. tetto pensioni-stico (attualmente pari al 14%), e di un contributo sog-gettivo c.d. di solidarietà oltre il tetto (pari al 3%): ilcontributo soggettivo minimo non è dovuto dopo ilpensionamento, rimanendo a carico dell’iscritto checontinua ad esercitare la professione, per i primi cinqueanni, soltanto il contributo soggettivo proporzionale alreddito (pari al 14% fino al tetto e del 3% oltre il tetto),con diritto alla maturazione dei supplementi di pen-sione, e successivamente il solo contributo di solidarietà(inizialmente pari al 3% su tutto il reddito, poi portatoal 4%, al 5% e attualmente al 7% fino al tetto, oltre il3% per la parte di reddito eccedente il tetto).Il contributo soggettivo di solidarietà per i pensionati“attivi” successivamente alla maturazione dei supple-menti è stato aumentato al 7%, rimanendo sempre in-variato il 3% per la parte eccedente il tetto, a partire dalmodello 5/2014, in seguito all’art. 18, co. 11, d.l. n.98/2011, conv. in l. n. 111/2011, e sulla base della me-desima, che ha imposto agli enti previdenziali privatiz-zati di aumentare le aliquote contributive per i soggettigià pensionati. Contestualmente era stato infatti aumen-tato dal 13% al 14% il contributo soggettivo dovuto daiprofessionisti, iscritti alla Cassa, non pensionati e daquelli pensionati da meno di cinque anni che continua-no ad esercitare, sempre fermo restando il versamentodel 3% sul reddito eccedente.Il nuovo Regolamento dei Contributi, approvato il5.9.2012 si è adeguato interamente al nuovo precettonormativo.E del resto il Regolamento in parola è stato approvatodal Ministero in data 9.11.2002 senza alcuna condizione(cfr. ministeriale di approvazione pubblicata nella Gaz-zetta Ufficiale n. 284 del 5.12.2012).

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Ancora infondata è la censura circa la presunta viola-zione dell’art. 4 Cost. della previsione di condizionarela corresponsione della prestazione contributiva allacancellazione dall’Albo alla luce della sentenza n. 132/984 già richiamata, della Corte Costituzionale secondocui: “Così la censura concernente l’incidenza negativadella caratteristica strutturale del sistema (mancata cor-relazione per i singoli iscritti fra oneri e vantaggi), perl’asserito suo effetto disincentivante sulla libertà di la-voro dei professionisti più anziani, con conseguente vio-lazione dell’art. 4 Cost. (n. 3 lett. B). L’addebito è statogià disatteso da questa Corte con la sentenza n. 62 del1977. È appena il caso di aggiungere che particolari cir-costanze di fatto soggettive, in relazione a qualunquenormativa, possano sempre rendere difficile la scelta diun certo tipo di lavoro sotto il profilo della convenienzaeconomica (si pensi all’ipotesi di carriere impiegatizienelle quali l’ingresso tardivo precluda il raggiungimentodi dati traguardi), senza che per questo la libertà dellascelta sia esclusa o compressa. E naturalmente il discor-so può valere anche per i professionisti pensionati pervecchiaia”. Tali principi – come segnalato dallo stesso appellato –sono stati più volte ribaditi dalla corte (v. sent. n. 169/1986 e 171/1987 e ord. n. 669/1988, sent. 439/2005 eda ultimo sentenza n. 67/2018: “l’abbandono di un si-stema interamente disciplinato dalla legge” e “l’aperturaall’autonomia regolamentare del nuovo ente non hannoindebolito il criterio solidaristico di base, che rimane qualefondamento essenziale di questo sistema integrato”. “Ètale connotazione solidaristica che giustifica e legittimal’obbligatorietà – e più recentemente l’automaticità ex lege– dell’iscrizione alla Cassa e la sottoposizione dell’avvo-cato al suo regime previdenziale e segnatamente agli ob-blighi contributivi”).Né, contrariamente a quanto vorrebbe l’appellante, èpossibile prevedere un tetto alla contribuzione del pen-sionato che prosegue nell’esercizio della professione, po-sto che a prescindere dalla considerazione che alcuna di-sposizione legislativa contiene una tale previsione - alcontrario è proprio la legge n. 335/1995 a stabilire chel’esercizio di attività professionale deve essere accompa-gnata da relativa contribuzione e l’entità di tale contri-buzione deve essere parametrata al reddito professionale.

In questo senso si è espressa anche questa Corte affer-mando che “In sostanza tutti gli avvocati in attività sonotenuti a versare la contribuzione di solidarietà con laquale si finanziano anche le prestazioni assistenziali men-tre solo gli avvocati in attività che ancora stanno accu-mulando montante contributivo utile per il calcolo dellapensione sono tenuti a versare per intero i contributi pre-visti dalle norme di categoria laddove gli avvocati in atti-vità che non maturano più montante contributivo godonodi un triplice beneficio ovvero cumulano la pensione coni redditi da lavoro, ottengono il radicale abbattimentodelle aliquote contributive e accumulano, comunque, con-tribuzione idonea per un ulteriore indennità una tantum- art. 2 comma 8 legge 576/80. L’intero sistema, dunque,costituisce un equo e ragionevole bilanciamento degli in-teressi patrimoniali privati del singolo professionista edell’interesse solidaristico dell’intera categoria e nessunadelle diverse sotto-categorie può considerarsi privilegiatao discriminata rispetto alle altre. Nessuna disparità ditrattamento sembra sussistere. Detto sistema previden-ziale sinteticamente descritto ha superato il vaglio di co-stituzionalità e lo scrutinio di legittimità di diversi giudiciordinari” (Corte Appello Napoli, n. 4006/2018 e, nellostesso senso, Corte App. Roma, n. 965/2018, all. 5 e 6)”.Ancora infondata è la censura relativa alla illegittimitàdei prelievi effettuati dalla Cassa in considerazione del-l’attivo del suo bilancio e al difetto di motivazione sulpunto da parte del giudice di primo grado.In primo luogo, il Tribunale sul punto ha chiarito che ilbilancio della Cassa è “un dato del tutto neutro ai fini chequi interessano e non è in alcun modo significativo di undisequilibrio del sistema previdenziale, dovendo tali datiparziali essere considerati all’interno di un bilancio pre-videnziale fondato su proiezioni a lunghissimo terminedelle future entrate e delle future entrate e delle futureerogazioni di prestazioni previdenziali e assistenziali” (cfr.pag. 10 sentenza di primo grado).E tale motivazione non soltanto non è scevra da vizi lo-gico-giuridici, ma è anche assolutamente condivisibilecome già sopra evidenziato. Infatti la Cassa provvedealla erogazione di prestazioni assistenziali e previdenzialiin favore dei suoi iscritti prelevando proprio dal bilancioil che implica necessariamente che il suo equilibrio fi-nanziario deve essere valutato e assicurato in un lungo

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arco temporale, inizialmente fissato dalla legge in 30anni ed attualmente in 50 anni, ai sensi dell’art. 24, d.l.n. 201/2011. Ne consegue che l’eventuale esistenza disaldi positivi a fine anno è priva di qualunque valore dalmomento che tali saldi devono essere considerati all’in-terno di bilanci tecnici basati su proiezioni delle futureentrate contributive e delle future uscite per tutte le pre-stazioni che dalla Cassa stessa vengono erogate.Alla luce di tali considerazioni l’appello deve essere ri-gettato.La particolare complessità della questione induce allacompensazione delle spese di questo grado di giudizio.

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TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA, 15.11.2019,Giud. Verasani, Pinto (Avv. Renditiso, De Angelis) c.Cassa Forense (Avv. Ingangi).

Avvocato – Previdenza – Pensione di vecchiaia anticipata– Coefficienti di riduzione – Computo annualità.

Nel caso di età pensionabile fissata in 68 anni per il bien-nio 2017/2018, nel conteggio per la riduzione del coeffi-cienti, si applica lo scaglione biennale del pensionamentoal quale si accede in virtù del momento reale in cui l’in-teressato compie il 68 anno di età.

MOTIVI DELLA DECISIONECon ricorso iscritto al R.G. in data 08.11.2018 l’avv. Fer-dinando Pinto adiva il Giudice del Lavoro del Tribunaledi Torre Annunziata chiedendo accertarsi la erroneitàdei criteri di calcolo adottati dalla Cassa Forense per ladeterminazione della pensione di vecchiaia anticipata,riconosciutagli con decorrenza 1 agosto 2017, la legit-tima applicazione del coefficiente di riduzione pari al14,76% e la conseguente condanna della convenuta acorrispondergli la differenza fra quanto liquidatogli el’importo risultante dal sollecitato ricalcolo, oltre inte-ressi e rivalutazione dalle scadenze dei singoli ratei alsoddisfo. A fondamento della opposizione il ricorrente valorizzavauna determinata “lettura” delle disposizioni regolamen-tari asseritamente ineludibile, da cui discenderebbe - ap-punto - la denunciata erroneità del criterio di calcolatoadottato e, di conseguenza, il minore importo dell’asse-gno pensionistico in erogazione dall’agosto 2017.Si costituiva ritualmente la Cassa Forense che resistevanel merito alla domanda attorca chiedendone il rigetto.Stante la natura delle questioni sollevate, di origine giu-ridico-interpretativa ed a sponda documentale, il Giu-dice mandava prontamente la controversia in decisione.Alla udienza del giorno 15.11.2019, in esito alla discus-sione delle parti, sfociata nelle richieste in epigrafe richia-mate, cd alla conseguente fase camerale, veniva, quindi,emessa la presente sentenza a motivazione contestuale.La domanda attorea si fonda su una non condivisibileinterpretazione delle disposizioni regolamentari che go-vernano la materia.

Assume nella buona sostanza il ricorrente che avendoavanzato istanza di pensione anticipata in riferimentoad un trattamento a decorrenza agosto 2017, e quindial compimento del 65° anno di età di esso avv. Pinto, iparametri di riferimento da valorizzare ruoterebbero in-torno alla previsione secondo cui per l’anno 2017 l’etàpensionabile resta fissata in anni 68.Discenderebbe da tale premessa che gli anni da consi-derare ai fini del calcolo dell’anticipazione, e dell’appli-cazione del conseguente coefficiente di riduzione, sonotre e non cinque come ritenuto dalla Cassa resistente:68-65.Ragion per cui il coefficiente individuato (= 24,60%) sa-rebbe errato proprio perché riferibile ad una anticipa-zione di cinque anni.Nel caso di specie, a fronte di una anticipazione di solitre anni, si sarebbe dovuto privilegiare il diverso e mi-nore coefficiente del 14,76%. Con conseguente lievita-zione dell’assegno pensionistico mensile.Le disposizioni che perimetrano la materia in contesasono quelle “regolamentari” di cui alla delibera del Co-mitato dei Delegati 26 giugno 2015, approvata con “Mi-nisteriale” del 30 maggio 2016 G.U. n. 143 del 21giugno 2016.In particolare, secondo l’art. 2, comma J 0, del Regola-mento la pensione di vecchiaia viene corrisposta, perquanto di attuale interesse:-- a coloro che, a decorrere dall’1 gennaio 2017, abbianomaturato 68 anni di età e almeno 33 anni di effettivaiscrizione e contribuzione alla Cassa;-- a coloro che, a decorrere dall’1 gennaio 2019, abbianomaturato 69 anni di età e almeno 34 anni di effettivaiscrizione e contribuzione alla Cassa;-- a coloro che, a decorrere dall’1 gennaio 2021, abbianomaturato 70 anni di età e almeno 35 anni di effettivaiscrizione e contribuzione alla Cassa.L’interessato, inoltre, può chiedere di anticipare il con-seguimento del trattamento pensionistico a partire dalcompimento del 65° anno di età, fermo restando il pos-sesso dei requisiti di iscrizione e contribuzione appenaprecisatì. In tal caso è prevista una riduzione dell’importo dell’as-segno pensionistico nella misura dello 0,41% per ognimese di anticipazione rispetto al requisito anagrafico sta-

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bilito dal comma 1° dell’art. 2 (Art. 4, comma 8°).Ora, l’equivoco di fondo che si annida nella prospetta-zione attorea è addirittura palese.Il ricorrente poteva vantare al 2017 il compimento del65° anno di età, essendo nato il 16 luglio 1952.Non poteva evidentemente vantare il requisito dei 68anni anagrafici, valorizzabile a decorrere dal 16 luglio2020.Consegue che la disposizione invocata non è quella cor-retta, l’istante non possedendo nel 2017 il requisito ana-grafico previsto per il tipo calcolo perorato.E lo stesso deve ripetersi per l’eventuale opzione imme-diatamente successiva in quanto al compimento del 69°anno di età (16 luglio 2021) il ricorrente non sarebbepiù rientrato nello scaglione dei pensionamenti gennaio2019/dicembre 2020. Insomma.L’età pensionabile fissata in 68 anni per il biennio 2017/2018 non produce gli effetti indicati dall’avv. PINTOperché nel conteggio deve necessariamente privilegiarsilo scaglione biennale del pensionamento al quale si ac-cede in virtù del momento reale in cui l’interessato com-pie il 68° anno di età.Nel caso di specie, al 16 luglio 2020 - anno in cuil’istante compie 68 anni - sarà decorso il biennio gen-naio 2017/dicembre 2018 che perimetra(va) la vigenzadel requisito di anzianità di 68 anni.Così come al 16 luglio 2021 sarà decorso il biennio gen-naio 2019/dicembre 2020 che perimetra la vigenza delrequisito di anzianità di 69 anni.Ragion per cui, correttamente la Cassa ha conteggiatocinque anni di anticipazione applicando il conseguentecoefficiente di riduzione.Ciò, evidentemente, perché lo scaglione esatto di riferi-mento è quello 2021/2022 che prevede un’età pensio-nabile di 70 anni; quella che il ricorrente compie il 17luglio 2022. Di qui l’operazione algebrica eseguita dal-l’ente convenuto: 70-65=5.La domanda attorea va, pertanto, rigettata.Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, restano acarico della parte soccombente.

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276 Il diritto ereditario italiano mostra indubbiamente il pe-so degli anni e la rigidità che ha sempre caratterizzato ta-le materia nel nostro ordinamento (si pensi, ad esempio,al divieto di patti successori, che solo negli ultimi tempiè stato incrinato dalla giurisprudenza e dal legislatore)è venuta di recente diluendosi per effetto di alcuni in-terventi risultati significativamente innovativi dell’origi-nario ordito del Libro II del nostro codice civile.È questo il caso, ad esempio, della legge sul “dopo dinoi” (legge n. 112/2016) e delle “disposizioni anticipatedi trattamento” (comunemente definite “testamento bio-logico” o “biotestamento2, regolamentate dall’art. 4 dellaLegge 219 del 22 dicembre 2017, entrata in vigore il 31gennaio 2018).Si tratta di disposizioni che incidono non soltanto su diuna visione patrimonialistica della successione, peraltroormai superata, ma anche su profili etici e culturali, non-ché sulla divisione e sugli aspetti più prettamente pro-cessuali e che, perciò stesso, propongono all’interpretenon pochi problemi. Si pensi, a tal riguardo, alla com-plessa struttura del “patto di famiglia”, introdotto in Italiacon la legge 14 febbraio 2006 n. 55, in cui si mescolanoistituti della successione, della donazione, del contratto.Tutte queste problematiche vengono affrontate in ma-niera chiara ed organica in un recente volume dal titolo“Successione, biotestamento, divisione ereditaria e pro-cesso”, scritto da una Avvocatessa romana, MariateresaElena Povia, già autrice di diversi contributi civilistici acarattere soprattutto didattico. Ma tale circostanza noncostituisce un limite, anzi, colma una lacuna della nostraletteratura giuridica, la quale non ha mai apprezzatotroppo le opere divulgative.Il libro inizia con un capitolo dedicato all’apertura dellasuccessione ereditaria, che viene trattata con riferimentianalitici alle varie ipotesi di attualità, tra la cui la crema-zione, la morte di un soggetto in un paese diverso dalproprio, la scomparsa, la morte presunta, nonché i ri-flessi dell’evento morte nel processo civile, penale e am-ministrativo. La descrizione di tali istituti è realizzata anche attraversoil continuo richiamo ai più recenti orientamenti giuri-sprudenziali ed accompagnata, altresì, da schemi e daun pratico formulario contenente casi particolarmenterappresentativi, con infine il corredo della specifica nor-

mativa di riferimento.Il secondo capitolo è dedicato alle diverse tipologie disuccessione mortis causa, distinguendo, preliminarmen-te, tra quella a titolo universale e quella a titolo partico-lare ed illustrando, poi, le diverse fattispecie della suc-cessione testamentaria, legittima, con il richiamo alleriforme normative che hanno realizzato il superamentodella distinzione tra figli legittimi, naturali ed incestuosie, infine, necessaria; il tutto con l’esposizione della di-sciplina normativa di riferimento, anche con riguardoai casi specifici delle unioni civili e delle coppie di fatto.Anche questo capitolo, come tutti gli altri presenti al-l’interno dell’opera, si conclude con il corredo deglischemi e delle formule pratiche.L’esposizione delle vicende afferenti alla successionemortis causa prosegue, nel terzo capitolo, con l’analisidella fase della “giacenza dell’eredità” e, in relazione allacapacità di succedere, si esaminano diverse problemati-che quali, ad esempio, l’indegnità e la diseredazione,senza trascurare gli aspetti legati alla tutela dell’erede edei creditori.La definizione ed il contenuto del testamento, nelle suevarie forme, costituiscono oggetto della trattazione con-tenuta nel quarto capitolo, ove vengono altresì esami-nate, prima della consueta esposizione degli schemi edelle formule di riferimento, le cause di invalidità dellostesso.Di stringente attualità è la tematica affrontata nel quintocapitolo, dedicato, infatti, alle così dette “DAT”, ovveroalle “Disposizioni anticipate di trattamento”, che, pari-menti corredate della relativa formula, vengono esami-nate anche attraverso l’analisi del principio cardine deltrattamento sanitario nel nostro ordinamento, ovvero il“consenso informato”, senza tuttavia trascurare gli aspet-ti, peraltro strettamente connessi, della terapia del do-lore e della donazione degli organi.Gli istituti alternativi al testamento vengono analizzatinel sesto capitolo, che prende in considerazione il c.d.patto di famiglia, analizzandone anche gli aspetti pato-logici ed i relativi rimedi, nonché gli strumenti prepostialla tutela dei soggetti deboli, come ad esempio la sosti-tuzione fedecommissoria, l’usufrutto successorio, la ren-dita vitalizia o altri vincoli di destinazione, quali il fondopatrimoniale ed il trust successorio.

Mariateresa Elena Povia,Successione, biotestamento,divisione ereditaria e processo,Pacini Editore, Pisa, 2019

A cura di Nadia MariottiRECEN

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277La trattazione si conclude, al settimo capitolo, conl’esame delle diverse forme di scioglimento della comu-nione ereditaria, da quella consensuale a quella testa-mentaria, notarile e giudiziaria, passando attraversol’esposizione dell’istituto della collazione e, infine, di uninteressante sentenza della Sezioni Unite della SupremaCorte di Cassazione in materia di donazioni dirette edindirette.Come detto in apertura, la materia successoria è in corsodi ridefinizione dopo tanti decenni di sostanziale conti-nuità nell’impostazione codicistica, strettamente legataad un sistema di trasmissione della ricchezza basato suibeni immobili ed ormai irrimediabilmente superato. Questo rinnovamento comporta nuove prospettive enuovi problemi che devono essere ben soppesate siadalla figura del consulente, che può essere l’avvocato, ilnotaio, il dottore commercialista, sia dalla figura dell’av-vocato all’interno del processo, per poter efficacementedelineare una strategia processuale nell’interesse del pro-prio cliente.Quindi ben venga questa iniziativa della casa editricePacini all’interno della collana “Sapere professionale”, eben venga l’attenzione riservata dagli avvocati versoopere giuridiche che, come quella in esame, affrontanoproblemi attuali in chiave pratica, fornendo una letturasemplice degli argomenti, accompagnata da un glossarioe da un indice analitico che ne rende ancora più agevolee veloce la consultazione.

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278 Nella recente monografia di Laura Torsello su Personae lavoro nel sistema CEDU. Diritti fondamentali e tu-tela sociale nell’ordinamento multilivello, edita da Ca-cucci, nella Collana Diritto e processo del lavoro, vienesvolta un’ampia ricerca su un argomento poco indagatodalla dottrina italiana relativo ai principi della Conven-zione Europea dei Diritti dell’Uomo e sulla loro possibileapplicazione a questioni di diritto del lavoro e della sicu-rezza sociale, e come questi interagiscono con le fonticomunitarie e nazionali.La constatazione di una diminuzione in termini quanti-tativi e qualitativi dei diritti dei lavoratori, in Italia ed inEuropa, principalmente a seguito della “crisi economica”e della affermazione di ideologie neo-liberiste, diventaragione di studio per una riflessione su quali pos- sonoessere considerati i diritti “intangibili” della persona chelavora e quindi provare a tratteggiarne un nucleo nonscalfibile dalle contingenze di mercato o politiche. In tale prospettiva, l’Autrice si chiede se il legislatorepossa incontrare limiti invalicabili nel momento in cuiinterviene in senso peggiorativo sulla disciplina del rap-porto di lavoro, dei diritti sindacali e di quelli previden-ziali, proprio attraverso la rilettura in chiave sociale deiprincipi contenuti nella Convenzione EDU.Con esposizione chiara e completa, il percorso argomen-tativo procede su un terreno ancora poco arato e carat-terizzato da materiali normativi di incerta solidità,spaziando da un’accurata definizione di diritti umani,fondamentali e sociali, ad una ricostruzione in terminisia storici sia esegetici della Convenzione Europea deiDiritti dell’Uomo e dei suoi principi, specie quelli rela-tivi al diritto del lavoro e della sicurezza sociale, uniteall’attenzione per l’interazione di questi ultimi con lefonti comunitarie e nazionali. Una dimensione importante del lavoro è costituita dal-l’esame del dialogo tra le Corti (Costituzionale, di Giu-stizia dell’Unione Europea e quella Europea dei Dirittidell’Uomo di Strasburgo) e dalla ricerca, nell’ambito del-le decisioni, di un filo conduttore diretto al posiziona-mento europeo, in una prospettiva gerarchica, dei dirittidella persona rispetto a quelli economici, cercando disuperare gli ostacoli derivanti da fonti non sempre chia-re e coerenti.Tra gli spunti più originali proposti dall’Autrice si se-

gnala l’idea di applicare anche alla Corte EDU la tesidella doppia pregiudizialità, già discussa con riguardoai rapporti tra Corte costituzionale e Corte di giustizia,nonché la proposta secondo la quale le previsioni dellaConvenzione EDU vadano considerate come oggetto dirinvio da parte dell’art. 41, co. 2, della Costituzione ita-liana, di cui costituirebbero quindi concretizzazione.Oltre ad un dettagliato indice sommario il volume ri-porta una esaustiva bibliografia della materia trattata.

Laura Torsello, Persona e lavoro nelsistema CEDU. Diritti fondamentalie tutela sociale nell’ordinamentomultilivello, Cacucci, Bari, 2019

A cura di Leonardo Carbone

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279Per la collana “Teoria e pratica del diritto” della GiuffrèFrancis Lefebvre editore, Domenico Mesiti ha pubbli-cato il volume recensito trattando lo specifico argo-mento dell’estinzione dell’obbligazione contributiva nelrapporto di lavoro dipendente. L’Autore, partendo dall’assioma secondo il quale il dirittoprevidenziale, al pari del diritto del lavoro, è legato dauna originaria consanguineità con il diritto civile, ha esa-minato la disciplina civilistica che regolamenta l’obbli-gazione in generale valutando e verificando quanto ecome tali regole trovano applicazione nella particolaremateria che viene trattata. L’opera analizza in maniera sistematica tutti gli elementidell’obbligazione contributiva al fine anche di definirnela natura. Vengono individuate le fonti dalle quali traeorigine l’obbligazione in argomento nonché i soggettiattivi e passivi dell’obbligazione medesima. Particolareattenzione è stata riservata al coinvolgimento dei terzinei fenomeni interpositivi e, in questo ambito, una pe-culiare riflessione è stata effettuata in merito all’ambitosoggettivo di applicabilità del termine di decadenzaentro il quale può essere esercitata l’azione di garanzianei confronti dei terzi interessati alla luce anche dellapiù recente Giurisprudenza della Corte Costituzionalee della Corte di Cassazione.Si è poi definito l’oggetto della prestazione dedicandoparticolare attenzione alla qualificazione e definizionedella base imponibile contributiva. L’indagine proseguecon la trattazione dei modi di estinzione, fisiologici enon, dell’obbligazione serbando una specifica ed attentariflessione alla prescrizione del credito. Vengono, ancora, esaminati gli effetti che, in ipotesi diinadempimento, si determinano nei confronti dell’Enteprevidenziale soggetto attivo del rapporto obbligatorioed in particolare le conseguenze risarcitorie poste a ca-rico del datore di lavoro inadempiente. Ulteriore specifica trattazione viene dedicata, ancora,alle conseguenze, anche risarcitorie, che derivano al la-voratore dal mancato pagamento delle somme dovute atitolo di contributi da parte del datore di lavoro nonchéall’esame dei mezzi di tutela che, in questo contesto, illegislatore riserva al prestatore di lavoro subordinato sianei confronti del datore che nei confronti dell’Ente pre-videnziale.

Lo studio si conclude con la disamina delle proceduredi esecuzione forzata di cui può servirsi l’Ente previden-ziale e dei rimedi oppositivi che possono essere propostidai debitori esecutati.Il volume recensito, partendo dall’enucleato presuppo-sto di “consanguineità” tra diritto civile e diritto previ-denziale, ha affrontato gli argomenti trattati in manierasistematica cercando di dare a tutti gli operatori del di-ritto una visione completa delle fattispecie esaminate:per tutti gli argomenti trattati sono state poste in risaltole questioni giuridiche che più frequentemente si pre-sentano e si è data una soluzione a quelle che sono, oggi,più controverse.L’autore ha illustrato con particolare cura i riferimentibibliografici della giurisprudenza e della dottrina che sisono occupati degli istituti trattati nel volume onde dareuna visione quanto più completa possibile degli inter-venti che hanno riguardato i vari argomenti trattati.È un volume che per la completezza della materia trat-tata (peraltro con un esaustivo indice sommario) e perla originalità dello schema di trattazione dei vari argo-menti, non può mancare dalla scrivania dell’avvocato“previdenzialista”, del giudice del lavoro, ma anche ditutto coloro che si interessano in genere della materiaprevidenziale, in quanto è un’opera che dà risposta adogni quesito e dubbio, in una materia “difficile” quale èquella oggetto dello studio non perdendo mai di vistal’indefettibile presupposto secondo il quale, in man-canza di una regolamentazione particolare, nella materiadevono trovare applicazione le generali regole che di-sciplinano l’obbligazione in generale.

Domenico Mesiti, Estinzionedell’obbligazione contributivanel rapporto di lavoro dipendente, Giuffrè Francis Lefebvre editore, Milano, 2019

A cura di Leonardo Carbone

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Il volume recensito, curato da Roberto Voza (ProfessoreOrdinario di Diritto del Lavoro nell’Università degliStudi di Bari “Aldo Moro”, ove è anche Direttore del Di-partimento di Giurisprudenza), è pubblicato nella Col-lana “I Formiconi” diretta da Oscar Iarussi e PasqualeMartino; il titolo rende evidente l’ispirazione tratta dalfamoso libro di Tommaso Fiore (Formiconi di Puglia.Vita e cultura in Puglia (1900-1945), Lacaita, Manduria,1962, poi ripubblicato nel 2013), ripreso, con citazioniessenziali e significative, nel prologo dell’Autore.È una biografia dedicata al Maestro giuslavorista, pu-gliese di adozione per avere insegnato, dal 1960 al 1975,nella prestigiosa Università di Bari, dove ha creato unaimportante, forse la più importante, e innovativa Scuoladella nostra materia, un vero formicaio culturale, da tuttiammirata (soprattutto da chi, come chi scrive, allievo diGiuseppe Pera, a una Scuola, nel suo significato più no-bile, non ha potuto fare riferimento, tutto essendo as-sorbito e sintetizzato nella multiforme e complessapersonalità del Maestro), che ha operato in un momentosignificativo della trasformazione della società e del di-ritto del lavoro in Italia.E proprio i molti riferimenti al “gruppo di allievi forma-tosi intorno al Maestro nel corso degli anni, studiosi abi-tuati al pluralismo e al confronto di idee, diversi fra loroe tuttavia accomunati dalla consapevolezza di una con-divisione”, come ha giustamente sottolineato SilvanaSciarra nella prefazione, arricchisce l’analisi e la ricostru-zione dell’Autore.Roberto Voza, dopo aver ricordato l’esperienza di ricercasociologica a Gravina di Puglia tra il 1954 e il 1956 (che,su diversi territori interessati dalla riforma agraria erastata commissionata dall’UNESCO a Manlio Rossi-Do-ria) e la frequentazione di Federico Mancini, caposcuoladei giuslavoristi bolognesi (conosciuto sul piroscafo Vul-cania che li portava negli Stati Uniti d’America comeborsisti Fulbright) si sofferma sull’impegno di Gino Giu-gni per la rifondazione del diritto del lavoro, cenerentoladelle materie giuridiche (per gli studi e per i docentiprovenienti da altri settori di ricerca), dopo l’esperienzacorporativa, opera iniziata da Francesco Santoro-Passa-relli, che costruì l’interesse collettivo, come tertium genusfra interesse individuale e interesse generale, sviluppata,con diversa metodologia, proprio da Giugni con la sua

fondamentale teoria dell’ordinamento intersindacale ela particolare attenzione alle relazioni industriali.In questa complessa opera di rifondazione e di costru-zione del moderno diritto del lavoro Gino Giugni ebbeil “privilegio” (come ha scritto Paolo Grossi) di essereorfano di un Maestro nella sua materia di elezione (siera laureato, infatti, a Genova con Giuliano Vassalli, conuna tesi dirottata dal processo di Norimberga – primotitolo concordato – al diritto di sciopero), così da poterindirizzare la sua libertà di azione intellettuale senzacondizionamenti, affrancando il diritto sindacale dalletradizionali tecniche civilistiche.Ci racconta l’Autore che sin dall’esperienza americana(nella Facoltà di Economia dell’Università del Wiscon-sin, a Madison, sotto la guida di Seling Perlman) GinoGiugni imparò a studiare il diritto e l’economia in strettaconnessione tra di loro, apprezzando, solo in un secon-do momento, dopo la lettura degli scritti di Tullio Asca-relli, l’importante funzione della politica del diritto, chelo porterà a preferire i piani “bassi” della politica nel-l’analisi dei fenomeni giuridici e gli studi storici, maanche la sociologia e l’economia.Lungo questo percorso fondamentale è l’incontro conOtto Kahn-Freund (divenuto suo Maestro adottivo), chelo portò a privilegiare il metodo della comparazione, deltutto inedita nella giuslavoristica italiana.L’Autore, poi, ci accompagna sul fecondo terreno deirapporti tra Gino Giugni e la CISL tramite l’Ufficio Studidi Firenze e la Scuola sindacale di Fiesole, esaltando “lacentralità del legame del sindacato con la fabbrica, lasua autonomia dai condizionamenti esterni e la spintaa superare la dimensione fortemente centralizzata dellacontrattazione, ancora preponderante nel corso deglianni ‘50 in Italia”.Delle esperienze lavorative pregresse merita segnalarequella all’IRI, iniziata nel 1957, straordinaria occasioneper verificare sul campo il nesso tra organizzazione dellavoro, politiche del personale e contrattazione collettivache influenzerà la successiva produzione scientifica diGino Giugni sull’autonomia collettiva, a cominciare dal-la famosa monografia del 1960, la cui pubblicazionecoincide con l’inizio della docenza barese (osteggiatadalla maggioranza degli studiosi che preferiva il forma-lismo dogmatico).

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Roberto Voza,Gino Giugni.Il coraggio dell’innovazione,Bari, Radici Future, 2019

A cura di Vincenzo Antonio Poso

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Il tratto caratteristico dell’esperienza universitaria è l’an-alisi empirica, l’attenzione alle fonti extra-legislative ealle relazioni industriali e la cultura interdisciplinare,quest’ultima plasticamente visibile nell’ampiezza dellematerie afferenti all’Istituto di Diritto del Lavoro e Scien-ze Sociali e nella sua successiva evoluzione in Diparti-mento sui Rapporti di Lavoro e sulle Relazioni Industria-li (dove, non a caso, scomparve la parola “diritto”) enella, rinnovata, Scuola di Perfezionamento in Dirittodel Lavoro e Previdenza Sociale (alla cui attività l’Autorededica ampio spazio).Nella fucina delle regole Gino Giugni è stato “propulsoree artefice di politiche legislative e di importanti accorditra le parti sociali, fondamentali per la storia e la culturadel lavoro nel nostro Paese”, ad iniziare dal ProtocolloIntersind - Asap del 5 luglio 1962, apripista della con-trattazione articolata. Le vicende che portarono all’approvazione, prima, dellaL. n. 604/1966 sui licenziamenti individuali, e poi dellaL. n. 300/1970 sono ripercorse dall’Autore con doviziadi particolari che danno conto non solo dell’opposizioneparlamentare democristiana di derivazione cislina, chenon tollerava l’espropriazione da parte della legge dellematerie oggetto di contrattazione, ma anche una partedi studiosi di sinistra, che in gran parte facevano riferi-mento alla “Rivista Giuridica del lavoro e della previ-denza sociale”, e di chi riteneva che lo Statuto avesseimbrigliato lo spontaneismo sindacale di classe all’epocaincarnato dal movimento dei delegati.Nel percorso legislativo e politico meritano di essere ri-cordati: la legge n. 83/1970, sul riordino del colloca-mento agricolo; la legge n. 297/1982, sul trattamento difine rapporto, in sostituzione della indennità di anzia-nità; il Protocollo 22 gennaio 1983, prima tappa dellaconcertazione, che supera il pluralismo conflittuale,inaugurando una nuova stagione di rapporti tra le partisociali; la legge n. 146/1990 sullo sciopero nei servizipubblici essenziali (e Gino Giugni, dopo la sua espe-rienza parlamentare, fu chiamato a presiedere la Com-missione di Garanzia istituita per l’attuazione di questalegge); il Protocollo del 23 luglio 1993, alla cui sotto-scrizione seguirono varie Commissioni ministeriali perla sua concreta attuazione.Il Protocollo c.d. Scotti del 22 gennaio 1983 rappresentò

l’espressione più alta del riformismo, politico e sinda-cale, tanto che Gino Giugni fu vittima dell’agguato terro-ristico delle Brigate Rosse, il 3 maggio dello stesso anno(nel libro l’Autore fa riferimento ai numerosissimi mes-saggi di solidarietà ed affettiva partecipazione di molticittadini comuni, lavoratori, militanti di partito e sinda-cali, reperiti nelle Carte del Fondo Giugni custoditonella Fondazione Nenni di Roma). I terroristi avevanoscelto l’obiettivo sbagliato o lo avevano scelto proprioperché si trattava di una persona desiderosa di compren-dere la realtà e di non sottrarsi al confronto, come haben scritto l’Autore. Alla fine della lettura di questo libro si percepisce, intutta la sua importanza, che Gino Giugni è stato rifor-mista a tutto tondo, non solo politico, ma anche scien-tifico e culturale, e per questo innovatore, in ogni campodel suo percorso di vita.Un riformista radicale, riformatore per meglio dire, an-che per differenziarlo dai riformisti che nel temo hannolavorato per riformare le riforme (per usare le parole diAris Accornero) e un socialista autentico. Il lettore resterà positivamente impressionato dall’ampiabibliografia e dall’indice dei nomi che impreziosisce que-sto agile, ma molto intenso, volume, un concentrato di ri-cordi e notizie accuratamente esposti con dovizia di par-ticolari, del quale dobbiamo essere grati all’Autore Ro-berto Voza, a dieci anni dalla scomparsa del Maestro.

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LA PREVIDENZA FORENSE

INDICE ANNUALE ANNO 2019A cura di Leonardo Carbone

Indice degli autoriIndice della previdenza forenseIndice dell’ordinamento forenseTabelle: cassa ed avvocati in cifreIndice della giurisprudenzaRecensioni

Indice degli autoriContiene l’elenco degli autori in ordine alfabetico, conla contestuale indicazione del titolo dello scritto, del-l’anno, numero e pagina del fascicolo.

Aloisio Roberto1) De Littera Forensis, 2019, 2, 148, d.

Alosi Pietro1) Separazione consensuale: cosa cambia, 2019, 2, 147, d.

Annunziata Maria1) L’istituto del “soccorso istruttorio”, 2019, 2, 167, d.

Aquilino Pierpaolo1) Nota a Corte app. Milano 28.5.2019 n. 918, 2019, 2,176, g.

Bacci Manuela1) XXXIV Congresso Nazionale Forense: cronaca della ses-sione ulteriore, 2019, I, 74, d.

Bagli Ivan1) La figura di Giorgio Ambrosoli, 40 anni dopo, 2019, 3,254, d.

Bella Marcello1) Il potere di autoregolamentazione della cassa Forense: ipiù recenti orientamenti giurisprudenziali, 2019, 1, 37, d.

Bonfino Santino1) Polizza di tutela sanitaria triennio 1.4.2019 - 31.3.2022:una copertura con tante garanzie, 2019, 1, 29, d.

Bonolo Valerio1) La disciplina degli appalti pubblici pre-commerciali,2019, 3, 255, d.

Bresciani Ilaria1) La ricongiunzione dei contributi dall’Inps alle casse pre-videnziali professionali, 2019, 3, 217, d.

Cantalamessa Carlo1) La fattura elettronica tra difficoltà, ritardi, rischi, oppor-tunità, 2019, 1, 72, d.

Carbone Daniela1) Inadempienza contributiva nelle previdenze categoriali eriflessi pensionistici, 2019, 1, 27, d.2) Il sistema previdenziale forense e la Corte Costituzionale,2019, 2, 108, d.3) Il trattamento minimo della pensione forense, 2019, 3,212, d.

Carbone Leonardo1) Privacy e pubblicazione sentenze: oscuramento dati per-sonali, 2019, 1, 63, d.2) Recensione libro: Remo Danovi, Rapporto Garcia sullagiustizia, 2019, 1, 94, d.3) Le esperienze di un amministratore della cassa Forense:intervista all’Avv. Immacolata Troianiello, 2019, 1, 33, d.4) Modifiche in pejus del trattamento pensionistico e dirittiquesiti, 2019, 2, 100, d.5) Le problematiche dell’avvocato domiciliatario, 2019, 2,140, d. 6) Recensione libro di AA.VV., Previdenza sociale, vincolidi bilancio, andamenti demografici: un diritto in cambia-mento? A cura di G. Canavesi, 2019, 2, 189, d7) Recensione libro di Giuseppe Niccolini, Contributo allostudio del bilancio finale di liquidazione delle società di ca-pitali, 2019, 2, 191, d.8) La responsabilità professionale dell’avvocato, 2019, 3,245, d.9) Recensione libro: Laura Torsello, Persona e lavoro nelsistema CEDU. Diritti fondamentali e tutela sociale nell’or-dinamento multilivello, 2019, 3, 278, d.10) Recensione libro: Domenico Mesiti, Estinzione del-l’obbligazione contributiva nel rapporto di lavoro dipendente,2019, 3, 279, d.

Carissimi Cinzia1) Bilancio consuntivo 2018, 2019, 1, 46, d.

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Cerè Donatella1) Mancato invio del mod. 5 – “doppio binario” – di chi è lacompetenza?, 2019, 2, 105, d.

Cinelli Maurizio1) Le “nuove” pensioni degli italiani: prime note sul d.l. n. 4del 2019, 2019, 1, 13, d.2) Mutamenti fisiognomici in fieri del diritto previdenziale,2019, 3, 196, d.

Curzio Pietro1) Lavoro e dignità della persona: dove inizia la nostra sto-ria, 2019, 2, 117, d.

Danovi Remo1) Sulla riservatezza d’ufficio della corrispondenza e sul pos-sibile abuso, 2019, 3, 222, d.

D’Alesio Divinangelo1) Recensione libro di Paola Di Nicola, La mia parola con-tro la sua. Quando il pregiudizio è più importante del giudi-zio, 2019, 2, 190, d.

De Falco Fabrizio1) Sant’Alfonso Maria De’ Liguori. Patrono degli avvocati,2019, 1, 77, d.

Del Paggio Lucio1) La responsabilità civile dell’avvocato e le polizze assicu-rative, 2019, 3, 248, d.

Facchetti Eleonora1) 33 anni di prigione e 148 frustate, 2019, 1, 80, d.2) Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo, 2019, 3,203, d.

Felici Debora1) Recensione libro di Francesco Giorgino, Alto volume.Politica, comunicazione e marketing, 2019, 1, 95.2) Presentazione del IV Rapporto Censis sull’Avvocatura ita-liana. Giustizia Professione Welfare, 2019, 3, 257, d.

Giaconia Alberto1) Il GDPR e l’avvocato, 2019, 3, 225, d.

Giuliani Alessandro1) Nuove prospettive di giustizi abilità in materia sociale edel lavoro, 2019, 2, 114, d.

Grimaldi Ida1) Il diritto alla bi-genitorialità tra legge e prospettive di ri-forma, 2019, 1, 66, d.2) 30 anni dalla Convenzione di New York: i diritti dell’in-fanzia, 2019, 2, 157, d.

Ilarioni Paola1) Anno 2019 gli indici e i coefficienti di rivalutazione tor-nano positivi, 2019, 1, 20, d.2) Appuntamento con il mod. 5/2019, 2019, 2, 111, d.

Lolli Dario1) Polizza di tutela sanitaria triennio 1.4.2019-31.3.2022:una copertura con tante garanzie, 2019, I, 29, d.

Giubboni Stefano1) Parti sociali e welfare state in Italia: appunti per una ri-cerca, 2019, 1, 5, d.

Lepiane Lucia1) Avvocato costituito personalmente e diritto al compenso,2019, 3, 235, d.

Luciano Nunzio1) Pace contributiva e ricadute previdenziali, 2019, 1,2, d.2) Cassa Forense e gli investimenti. La sfida di far crescereinsieme rendimenti e valori, 2019, 2, d.

Maione Agostino1) Le prestazioni di Cassa Forense, 2019, 3, 210, d.

Maione Francesco1) Obblighi e prestazioni dei pensionati in attività, 2019, 2,103, d.

Malpica Chiara1) Nota a Trib. Roma 22.2.2019 n. 796, 2019, 1, 88, g.2) Nota a Corte app. Roma 29.5.2019 n. 1290, 2019, 2,182, g.

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LA PREVIDENZA FORENSE

Marinelli Fabrizio1) La cultura dei domini collettivi e la riforma degli usi civici,2019, 3, 237, d.

Mariotti Nadia1) Recensione libro di Maria Teresa Povia, Successione, bio-testamento, divisione ereditaria e processo, 2019, 3, 276, d.

Mazzone Antonio1) Quale disciplina del rapporto tra magistratura e politica,2019, 2, 169, d.

Nagni Emanuele1) Le Artificial Intelligence con funzioni giudicanti: gli “au-tomated decision system”, 2019, 3, 229, d.

Padoa Schioppa Antonio1) Tra storia e deontologia una vita nelle istituzioni forensi,2019, 1, 60, d.

Palmiero Carlo Maria1) Quale immagine e quale comunicazione per l’avvocatocivilista? 2019, 3, 241, d.

Parigi Andrea1) Il nuovo portale convenzioni, 2019, 1, 35, d.

Pipponzi Ivana1) La caparbietà e la determinazione di Lidia Poët, la primadonna avvocata, 2019, 2, 171, d.

Poso Vincenzo Antonio1) Recensione libro Roberto Voza, Gino Giugni. Il coraggiodell’innovazione, 2019, 3, 280, d.

Reale Maurizio1) Il processo tributario telematico, 2019, 1, 82, d.

Salafia Maria1) I soggetti passivi del contributo soggettivo e integrativo,2019, 2, 106, d.

Sardo Ugo1) Procura alle liti e contratto di patrocinio, 2019, 2, 143, d.

Scaletta Martina Giovanna1) Il GDPR e l’avvocato, 2019, 3, 225, d.

Schiavoni Giovanni1) La rendita vitalizia, 2019, 1, 40, d.2) Sulla sospensione dall’esercizio professionale e la cancel-lazione dalla cassa Forense, 2019, 3, 200, d.

Surdi Luisa1) I limiti temporali alla rettifica della pensione forense,2019, 3, 220, d.

Tria Lucia1) Benessere e legalità, 2019, 2, 119, d.

Troianiello Immacolata1) Lodovico Mortara, paladino suo malgrado, del voto alledonne, 2019, 3, 242, d.

Uzzau Roberto1) Il nuovo portale convenzioni, 2019, 1, 35, d.

Zaffina Nicolino1) Quale disciplina del rapporto tra magistratura e politica,2019, 2, 169, d

Indice della previdenza forenseContiene i documenti – suddivisi secondo la sottoripor-tata scansione – riguardanti la previdenza forense. Perogni documento viene riportato l’anno della rivista, ilnumero del fascicolo, la pagina, nonché la sigla “c” setrattasi di prassi amministrativa, “d” se trattasi di arti-colo, “g” se trattasi di giurisprudenza.

IscrizioneObbligazione contributivaPrestazioniPrevidenza forense in generale

Iscrizione1) Sulla sospensione dall’esercizio professionale e la cancel-lazione dalla cassa Forense (G. Schiavoni), 2019, 3, 200, d.2) Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo (E. Facchetti),2019, 3, 203, d.

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Page 95: P. · 2020. 3. 25. · RISP ARMIO MENSILE (con surr oga 2019) RISP ARMIO T OTALE (con surr oga 2019) 2012 *4.50% € 790,81--- ---**2 019 0.85% € 566,54 € 224,27 € 53.824,80.

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Obbligazione contributiva1) Pensionati della Cassa Forense e obblighi contributivi(G.Chiosi), 2018, 3, 217, d. 2) La rendita vitalizia (G. Schiavoni), 2019, 1, 40, d.3) Obblighi e prestazioni dei pensionati in attività (F.Ma-ione), 2019, 2, 103, d. 4) Mancato invio del Mod. 5 – “doppio binario” – di chi è lacompetenza? (D. Cerè), 2019, 2, 105, d.5) I soggetti passivi del contributo soggettivo e integrativo(M.Salafia), 2019, 2, 106, d.6) Appuntamento con il Mod. 5/2019 (P.Ilarioni), 2019, 2,111, d.7) Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo (E.Facchetti),2019, 3, 203, d.8) La ricongiunzione dei contributi dall’Inps alle casse pre-videnziali professionali (I.Bresciani), 2019, 3, 217, d.9) Accertamento incompatibilità e rimborso contributi,2019, 3, 265, g.

Prestazioni1) Le “nuove” pensioni degli italiani: prime note al d.l. n. 4del 2019 (M.Cinelli), 2019, 1, 13, d.2) Inadempienze contributive nelle previdenze categoriali eriflessi pensionistici (D.Carbone), 2019, 1, 27, d. 3) Il nuovo portale convenzioni (R.Uzzau-Andrea Parigi),2019, 1, 35, d.4) La rendita vitalizia (G.Schiavoni), 2019, 1, 40, d.5) Modifiche in pejus del trattamento pensionistico e dirittiquesiti (L.Carbone), 2019, 2, 1000, d.6) Obblighi e prestazioni dei pensionati in attività (F.Ma-ione), 2019, 2, 103, d. 7) Le prestazioni di Cassa Forense (A. Maione), 2019, 3, 210, d.8) Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo (E.Facchetti),2019, 3, 203, d.9) Il trattamento minimo della pensione forense (D.Car-bone), 2019, 3, 212, d.10) La ricongiunzione dei contributi dall’Inps alle casse pre-videnziali professionali (I.Bresciani), 2019, 3, 217, d.11) I limiti temporali alla rettifica della pensione forense(L.Surdi), 2019, 3, 220, d.12) Base pensionabile e computo reddito oltre il 3%, 2019,3, 267, g.13) Pensione anticipata vecchiaia e computo annualità,2019, 3, 274, g.

Previdenza forense in generale1) Pace contributiva e ricadute previdenziali (N.Luciano),2019, 1, 2, d.2) Parti sociali e welfare state in Italia; appunti per una ri-cerca (S.Giubboni), 2019, 1, 5, d.3) Anno 2019 gli indici e i coefficienti di rivalutazione tor-nano positivi (P.Ilarioni), 2019, 1, 20, d.4) Polizza di tutela sanitaria triennio 1.4.2019-31.3.2022:una copertura con tante garanzie (D.Lolli-Santino Bon-fino), 2019, 1, 29, d.5) Le esperienze di un amministratore della cassa Forense:intervista all’Avv. Immacolata Troianiello (L.Carbone),2019, 1, 33, d.6) Il nuovo portale convenzioni (R.Uzzau-Andrea Parigi),2019, 1, 35, d.7) Il potere di autoregolamentazione della Cassa Forense: ipiù recenti orientamenti giurisprudenziali (M.Bella), 2019,1, 37, d.8) Bilancio consuntivo 2018 (C.Carissimi), 2019, 1, 46, d.9) Cassa Forense e gli investimenti. La sfida di far crescereinsieme rendimenti e valori (N.Luciano), 2019, 2, 98, d.10) Il sistema previdenziale forense e la Corte Costituzionale(D.Carbone), 2019, 2, 108, d.11) Mutamenti fisiognomici in fieri del diritto previdenziale(M.Cinelli), 2019, 3, 196, d.12) Ricongiunzione, totalizzazione e cumulo (E.Facchetti),2019, 3, 203, d.13) La ricongiunzione dei contributi dall’Inps alle casse pre-videnziali professionali (I.Bresciani), 2019, 3, 217, d.14) Presentazione del IV rapporto Censis sull’avvocaturaitaliana. Giustizia Professione Welfare (D. Felici), 2019, 3,257, d.

Indice dell’ordinamento forenseContiene l’indicazione di tutti i documenti – secondo lariportata scansione – riguardanti l’Avvocatura e la Giu-stizia in generale. Per ogni documento viene riportatol’anno della rivista, il fascicolo, la pagina, nonché la sigla“c” se trattasi di prassi amministrativa, “d” se trattasi diarticolo, “g” se trattasi di giurisprudenza.

Ordinamento professionaleAmministrazione della giustiziaDeontologia procedimento disciplinareCongressi Convegni Associazioni

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Ordinamento professionale1) Liberi professionisti o dipendenti? I giovani avvocati fraindipendenza, collaborazione e salariato (V.Vasarri), 2018,1, 17, d.2) Privacy e pubblicazione sentenze: oscuramento dati per-sonali (L.Carbone), 2019, 1, 63, d.3) La fattura elettronica tra difficoltà, ritardi, rischi, oppor-tunità (C.Cantalamessa), 2019, 1, 72, d.4) XXXIV Congresso Nazionale Forense: cronaca della ses-sione ulteriore (M.Bacci), 2019, 1, 74, d.5) Sant’Alfonso Maria De’ Liguori.Patrono degli avvocati (F.De Falco), 2019, 1, 77, d.6) Lavoro e dignità della persona: dove inizia la nostra storia(P.Curzio), 2019, 2, 117, d.7) Le problematiche dell’avvocato domiciliatario (L.Car-bone), 2019, 2, 140, d.8) Procura alle liti e contratto di patrocinio (U.Sardo),2019, 2, 143, d.9) De Littera Forensis (R.G. Aloisio), 2019, 2, 148, d.10) La caparbietà e la determinazione di Lidia Poët, laprima donna avvocato (I.Pipponzi), 2019, 2, 171, d.11) Il GDPR e l’avvocato (A.Giaconia-G.Martina), 2019,3, 225, d.12) Avvocato costituito personalmente e diritto al compenso(L.Lepiane), 2019, 3, 235, d.13) Quale immagine e quale comunicazione per l’avvocatocivilista? (C.M.Palmiero), 2019, 3, 241, d.14) Lodovico Mortara, paladino suo malgrado, de voto alledonne (I.Troianiello), 2019, 3, 242, d.15) La responsabilità professionale dell’avvocato (L.Car-bone), 2019, 3, 245, d.16) La responsabilità civile dell’avvocato e le polizze assi-curative (L.Del Paggio), 2019, 3, 245, d.17) La figura di Giorgio Ambrosoli, 40 anni dopo (I.Bagli),2019, 3, 254, d.18) Presentazione del IV rapporto Censis sull’avvocaturaitaliana. Giustizia Professione Welfare (D. Felici), 2019, 3,257, d.

Deontologia procedimento disciplinare1) Tra storia e deontologia una vita nelle istituzioni forensi(A.Padoa Schioppa), 2019, 1, 60, d.2) Sulla riservatezza d’ufficio della corrispondenza e sul pos-sibile abuso (R.Danovi), 2019, 3, 222, d.

Amministrazione della giustizia1) Il diritto alla bi-genitorialità tra legge e prospettive di ri-forma (I.Grimaldi), 2019, 1, 66, d.2) 33 anni di prigione e 148 frustate (E. Facchetti), 2019,1, 80, d.3) Il processo tributario telematico (M.Reale), 2019, 1,82, d.4) Nuove prospettive di giustizi abilità i materia sociale edel lavoro (A. Giuliani), 2019, 2, 114, d.5) Lavoro e dignità della persona: dove inizia la nostra storia(P.Curzio), 2019, 2, 117, d.6) Benessere e legalità (L.Tria), 2019, 2, 119, d.7) Separazione consensuale: cosa cambia (P.Alosi), 2019,2, 147, d.8) 30 anni dalla Convenzione di New York: i diritti dell’in-fanzia (I.Grimaldi), 2019, 2, 157, d.9) L’istituto del “soccorso istruttorio” (M.Annunziata),2019, 2, 167, d.10) Quale disciplina del rapporto tra magistratura e politica(N.Zaffina-A.Mazzone), 2019, 2, 169, d.11) La cultura dei domini collettivi e la riforma degli usi ci-vici (F.Marinelli), 2019, 3, 237, d. 12) Le Artificial Intelligence con funzioni giudicanti: gli “au-tomated decision system”, (E. Nagni), 2019, 3, 229, d.13) La disciplina degli appalti pubblici pre-commerciali(V.Bonolo), 2019, 3, 255, d.

TABELLE: Cassa ed Avvocati in cifre1) I “nuovi” delegati di Cassa Forense (quadriennio 2019-2022), 2019, 1, 59, c.2) Presentazione del IV rapporto Censis sull’avvocatura ita-liana. Giustizia Professione Welfare (D. Felici), 2019, 3,257, d.

Recensioni1) Remo Danovi, Rapporto Garcia sulla giustizia (a curadi Leonardo Carbone), 2019, 1, 94, d.2) Francesco Giorgino, Alto volume. Politica, comunicazio-ne e marketing (a cura di Debora Felici), 2019, 1, 93, d.3) AA.VV., Previdenza sociale, vicoli di bilancio, andamentidemografici: un diritto in cambiamento? a cura di Guido Ca-navesi (a cura di Leonardo Carbone), 2019, 2, 189, d.4) Paola Di Nicola, La mia parola contro la sua. Quando il

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pregiudizio è più importante del giudizio (a cura di Divi-nangelo D’Alesio), 2019, 2, 190, d.5) Giuseppe Niccolini, Contributo allo studio del bilanciofinale di liquidazione delle società di capitali (a cura di Leo-nardo Carbone), 2019, 2, 191, d.6) Maria Teresa Elena Povia, Successione, biotestamento,divisione ereditaria e processo (a cura di Nadia Mariotti),2019, 3, 276, d.7) Laura Torsello, Persona e lavoro nel sistema CEDU.Dritti fondamentali e tutela sociale nell’ordinamento multi-livello (a cura di Leonardo Carbone), 2019, 3, 278, d.8) Domenico Mesiti, Estinzione dell’obbligazione contribu-tiva nel rapporto di lavoro dipendente (a cura di LeonardoCarbone), 2019, 3, 279, d.9) Roberto Voza, Gino Giungi. Il coraggio dell’innovazione(a cura di Vincenzo Antonio Poso), 2019, 3, 280, d.

Indice della giurisprudenza1) Corte App. Milano 6.5.2019 n. 918 (Avvocato citta-dino di un paese extra UE ed iscrizione alla cassa), connota di P.Aquilino, 2019, 2, 176, g.2) Corte app. Roma 19 marzo 2019 n. 1290 (Contributomodulare e trasferimento a Fondi di previdenza com-plementare), con nota di C.Malpica, 2019, 2, 182, g. 3) Tribunale di Roma 22.2.2019 n. 796 (opposizioneavviso addebito, prescrizione della contribuzione e re-sponsabilità del Concessionario), 2019, 1, 88, g.4) Tribunale di Roma 20.9.2018 n. 6783 (obbligo iscri-zione cassa forense; legittimità obbligo contributo mi-nimo), 2019, 1, 91, g.5) Cass. 22.11.2019 n. 30571 (accertamento incompa-tibilità, cancellazione cassa, rimborso contributi), 2019,3, 265, g6) Corte app. Napoli 25.6.2019 n. 2876 (base pensio-nabile e computo base reddituale oltre il 3%), 2019, 3,267, g.7) Trib. Torre annunziata 15.11.2019 (pensione antici-pata vecchiaia e computo annualità), 2019, 3, 274, g.

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LA PREVIDENZA FORENSE

288 HANNO COLLABORATO A QUESTO NUMERO:

“I contributi pubblicati vengono sottoposti a verifica in forma biunivocamente anonima ad opera di studiosi, ancheesterni alla redazione della rivista, di esperienza e indiscussa serietà e indipendenza”.

Bagli Ivan, Rimini, Delegato di Cassa Forense

Bonolo Valerio, Avvocato, Cassa Forense

Bresciani Ilaria, Assegnista di ricerca in diritto del lavoroUniversità Macerata

Carbone Daniela, Avvocato, Ascoli Piceno

Carbone Leonardo, Avvocato, Ascoli Piceno,Direttore Responsabile della Rivista

Cinelli Maurizio, Professore emerito di diritto del Lavoro,Università di Macerata, Avvocato Macerata

D’Alesio Divinangelo, Avvocato, Teramo,Delegato di Cassa Forense

Danovi Remo, Professore di Deontologia Forense Universitàdi Milano, Avvocato, Milano

Del Paggio Lucio, Avvocato, Teramo

Facchetti Eleonora, Avvocato, Treviso,Delegata di Cassa Forense

Fava Giovanna, Avvocato, Reggio Emilia

Felici Debora, Avvocato, Cassa Forense

Giaconia Alberto, Avvocato, Catania

Ilarioni Paola, Dirigente del Servizio Normativa,Ricorsi e Information Center di Cassa Forense

Lepiane Lucia, Avvocato, Cosenza

Luciano Nunzio, Avvocato, Campobasso,Presidente di Cassa Forense

Maione Agostino, Avvocato, Nola,Delegato di Cassa Forense

Marinelli Fabrizio, Avvocato,Professore ordinario diritto privato, Università L’Aquila

Mariotti Nadia, Avvocato L’Aquila

Nagni Emanuele, Avvocato, Roma

Palmiero Carlo Maria, Avvocato, Aversa

Poso Vincenzo Antonio, Avvocato giuslavorista, Pisa

Scaletta Martina Giovanna, Avvocato, Catania

Schiavoni Giovanni, Avvocato, Bari,Delegato di Cassa Forense

Surdi Luisa, Dottore di ricerca in Legislazione SocialeEuropea, Università di Macerata

Troianiello Immacolata, Avvocato, Napoli

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La presente scheda ha finalità di marketing e non impegna il broker o l’assicuratore per il quale valgono

le condizioni contrattuali presenti nel Set Informativo e sottoscritte dalle parti. Prima della sottoscrizione

leggere attentamente il Set Informativo di polizza disponibile sul sito internet di Cassa Forense.

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2. Massimali come da Decreto Ministeriale del 22.09.2016

o superiori

3. Franchigia fissa, non espressa in percentuale e non

opponibile al terzo danneggiato

4. Retroattività illimitata e Postuma di 10 anni5. Possibilità di estendere la tutela alle Funzioni Pubbliche

e/o Attività di Sindaco/Revisore

6. Responsabilità dell’Assicurato per Danni derivanti

da mancato funzionamento dei sistemi di sicurezza

(informatici)

7. Vincolo di solidarietà

8. Rinuncia alla facoltà di recesso per sinistro

9. RC conduzione e locali e RC verso prestatori di lavoro

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