Osservazioni per richiesta diniego AUA Granulati Muto srl - Vezzano Ligure

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OGGETTO: Osservazioni sulla domanda di rilascio della Autorizzazione Unica Ambientale alla Ditta Granulati Muto srl

VISTA La domanda di Autorizzazione Unica Ambientale depositata in data 9 luglio 2014 dalla Granulati Muto srl.

CONSIDERATO che con Provvedimento di sequestro preventivo emesso dal tribunale della Spezia Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari datato 24/06/2014 sono stati sequestrati entrambi gli impianti oggetto della domanda; che a tutt’oggi uno degli impianti è oggetto di sequestro penale secondo il provvedimento sopra riportato ; che secondo il Comunicato del Comando regionale del corpo forestale dello stato che ha dato esecuzione al suddetto provvedimento di sequestro: “l'impianto sito in Loc. Lagoscuro n. 123, ha proseguito la propria attività nonostante la sospensione dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, poi revocata dal giugno 2013. Il secondo impianto (sito in Loc. Lagoscuro n. 84), invece, operava in violazione delle prescrizioni impartite dall'Ente competente” ; che i disagi manifestati da anni da parte dei cittadini residenti nelle aree limitrofe alla attività oggetto del presente documento sono quindi sicuramente dovute alle sistematiche violazioni delle prescrizioni delle autorizzazioni alle emissioni aeriformi e rumorose di detta attività ; che le prescrizioni fino ad ora inserite nelle autorizzazioni rilasciate, proprio alla luce del tipo di lavorazione e dei disagi fino ad ora prodotti, potrebbero non essere sufficienti e quindi sarebbe necessario un approfondimento tecnico istruttorio per valutare la applicazione di ulteriori prescrizioni che permettano di rispettare l’obiettivo del: “..- contenimento ermetico delle polveri” previsto dal punto 2.1. (produzione e manipolazione di materiali polvurolenti) di cui alla Parte I allegato V alla Parte V del DLgs 152/2006, che infatti non viene mai citato nelle prescrizioni sia della autorizzazione alle emissioni del 2009 che quella del 2011.

VISTO che la attività in oggetto rientra nelle industrie di prima classe vedi punto 83 sezione B

Parte I allegato al DM 5/9/1994.

CONSIDERATO che, per gli impianti classificati industrie insalubri , ai sensi degli articoli 216 e 217 del citato Regio Decreto, i poteri del Sindaco per la prevenzione dei rischi sanitari dei cittadini residenti nelle aree limitrofe all’impianto sono rilevanti e decisivi per garantire la tutela della salute dei cittadini.

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VISTO

che il Sindaco di Vezzano Ligure non ha mai esercitato questi poteri nonostante i più volti manifestati disagi come dimostrato ad esempio dalla nota del Direttore di struttura complessa Igiene e Sanità Pubblica ASL n.5 del 8 maggio 2013 in risposta ad un esposto di una cittadina residente del 16 maggio 2011; che nell’area limitrofa alla attività in oggetto e quindi soggetta alle emissioni aeriformi e acustiche insistono attività quali un panificio e un asilo nido, autorizzate prima dell’insediamento della Inerti srl ora Granulati srl, ciò a conferma del non adeguato esercizio dei poteri in materia di prevenzione e tutela della salute del Sindaco di Vezzano Ligure anche sotto il profilo della pianificazione nell’uso delle aree in questione; che l’articolo 216 del RD del 1934 prevede che le industrie insalubri di prima classe debbano essere isolate nelle campagne e tenute lontano dalle abitazioni, salvo che l’esercente provi che, per l’introduzione di nuovi metodi o speciali cautele, il suo esercizio non reca nocumento alla salute del vicinato.

CONSIDERATO che fino ad oggi, come dimostra ampiamente il recente sequestro dell’impianto per violazione della stessa autorizzazione alle emissioni nonché del nulla osta acustico, l’esercente non ha saputo e/o voluto dimostrare l’assenza di danno alla salute del vicinato previsto dall’articolo 216 RD del 1934 sopra riportato; che alla luce di quanto sopra risulta chiaro che non possa essere utilizzata la argomentazione secondo cui sono state imposti alla attività in esame i limiti di emissione ex lege di 50 mg/Nm3 e ulteriori prescrizioni tecnologiche per limitare le emissioni diffuse. Non essendo l’imposizione di tali limiti sufficienti ad eliminare il disagio ai cittadini residenti, come dimostrano i fatti prima ancora che gli interventi degli organi inquirenti; che quindi, nelle istruttorie fino ad ora svolte è stato del tutto sottovaluto l’aspetto dell’impatto sanitario di questa attività con particolare riferimento alla totale rimozione della normativa sulle industrie insalubri.

VISTO il Protocollo di Intesa, in attuazione degli articoli 80 e 85 delle norma di attuzione del piano del parco magra –montemarcello, sottoscritto da ente parco, provincia, comune di Vezzano e Inerti Muto srl in data 24 settembre 2007. che la ditta Inerti secondo l’articolo 3 di questo Protocollo si impegna a predisporre, entro il 30 novembre 2007, ex articolo 3 del Protocollo: “ Un progetto di compattazione, ambientalizzazione ammodernamento e certificazione degli impianti…” che tale Progetto non risulta agli scriventi essere non solo mai stato presentato e tanto meno verificato dalla Amministrazione Comunale di Vezzano Ligure come pure dalla Provincia della Spezia e dall’Ente Parco Magra Monte Marcello

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VISTO

l’atto di Diffida della Provincia della Spezia n. 564 del 6 agosto 2014 che fa seguito alla

dalla nota della Polizia Provinciale n° 34801 del 16/07/2014 che ha individuato

le seguenti violazioni di prescrizioni della autorizzazione alle emissioni del 2011:

1. Mancati controlli analitici annuali e conservazione relativi certificati nello stabilimento

2. Mancato rispetto norme tecniche UNI EN per la rilevazione delle polveri

3. Mancati Controlli semestrali della efficienza dei filtri a maniche per abbattere le polveri

e relativa tenuta dei registri di tali controlli

4. Mancato funzionamento impianti di irrogazione piazzale durante la lavorazione

5. Mancata pulizia dei piazzali esterni all’area di lavorazione per ridurre la polverosità

diffusa

6. Mancata chiusura delle serrande di accesso all’impianto ogni qualvolta l’impianto di

frantumazione è operante

7. Mancato rispetto dell’obbligo di non lavorare nelle ore dalle 22 alle 6 ex nulla Osta

acustico rilasciato in data 19/01/2010 dal Comune di Vezzano

CONSIDERATO che i termini di adeguamento alle suddette prescrizioni scadono per una parte all’inizio del mese di settembre che le prescrizioni violate erano state inserite anche nelle autorizzazioni del 2009 e del 2011, senza produrre risultati adeguati alla limitazione e contenimento delle emissioni dalla attività in oggetto

CONSIDERATO INFINE Che la documentazione presentata dalla Granulati Muto srl per la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale conferma che 1. la ditta non vuole prendere della realtà dell’impatto del ciclo di lavorazione degli impianti in questione come dimostra la relazione alle emissioni allegata alla domanda di nuova autorizzazione (AUA) nella quale si afferma, in totale contrasto da quello che risulta sia dal provvedimento di sequestro penale che dalla diffida della Provincia della Spezia che: “Tutto il materiale, derivante sia direttamente dal vaglio primario sia dal frantoio secondario, è avviato ad una torre di vagliatura all’interno della quale avviene anche il lavaggio con acqua, ciò permette di non generare emissioni diffuse”. 2. la attuale classificazione acustica del territorio comunale e ancor di più quella che sta predisponendo il Comune di Vezzano prevede il trasferimento dell’area con le lavorazioni più rumorose nella classe IV con limiti di emissione fino a 60 decibel (diurni) e 50 notturni e con limiti di immissione 65 (diurni) e 55 (notturni). Stiamo parlando di valori alti sotto il profilo della tutela della salute umana[1]. Non solo ma occorre dire che le abitazioni civili si

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trovano a distanza limitatissime pur non essendoci una densità abitativa rilevante, nella zona insistono molte residenze civili. Sul punto la giustizia amministrativa[2] ha rilevato come non si possa ritenere ragionevole perchè non fondato su una realistica rappresentazione della situazione considerata, un azzonamento che preveda la contiguità di aree aventi classificazioni non progressive (caratterizzate, cioè, da valori limite che differiscano per più di 5 decibel ), quantomeno nel caso in cui le aree nelle quali sono consentiti più elevati livelli di rumorosità non sono dimensionate in modo da assicurare un effettivo e consistente abbattimento degli stessi al confine. Senza considerare che secondo Consiglio di Stato: “E’ illegittima la zonizzazione acustica del territorio che viene compiuta non già tenendo conto dell’attuale destinazione d’uso delle varie porzioni di territorio, ma di quella che si prevede o si auspica esse possano avere nel prossimo futuro, e non già tenendo conto dei livelli di rumore tollerabili in relazione alle destinazioni esistenti, ma di quelli superiori eventualmente sussistenti di fatto” (Consiglio di Stato Sez. IV - 16 maggio 2011, Sentenza n. 295

VISTO E CONSIDERATO QUANTO SOPRA i sottoscritti cittadini, facenti parte del comitato e residenti in località Lagoscuro interessante i Comuni di Vezzano, Follo, Bolano

CHIEDONO Che nelle more del chiarimento di quanto sopra riportato non venga rilasciata alcuna nuova autorizzazione alla attività in oggetto compresa la Autorizzazione Unica Ambientale

COMITATO TUTELA DELLA SALUTE PUBBLICA, DELL'AMBIENT E e DEL TERRITORIO – ZONA CEPARANA CERRI LAGOSCURO VIA ROMA NA (nei Comuni di FOLLO, VEZZANO LIGURE e BOLANO – Provincia La Spezi a)

5 Settembre 2014