AUA: ASPETTI GIURIDICI E NORMATIVI · 2014. 10. 10. · AUA: ASPETTI GIURIDICI E NORMATIVI ....

47
AUA: ASPETTI GIURIDICI E NORMATIVI

Transcript of AUA: ASPETTI GIURIDICI E NORMATIVI · 2014. 10. 10. · AUA: ASPETTI GIURIDICI E NORMATIVI ....

  • AUA: ASPETTI GIURIDICI E NORMATIVI

  • FINALITA’ DELLA L.4/4/2012 N.35 ART. 23 D.L. 9 FEBBRAIO 2012 N.5 CONV. IN L. 4/4/2012 N.35

    «Ferme restando le disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale ………. al fine di semplificare le procedure e ridurre gli oneri per le PMI (e per gli impianti non soggetti alle citate disposizione in materia di autorizzazione integrata ambientale), ………. Il Governo è autorizzato ad emanare un regolamento …………………….. volto a disciplinare l’autorizzazione unica ambientale e a semplificare gli adempimenti amministrativi delle piccole e medie imprese (e degli impianti non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione integrata ambientale) in base ai seguenti principi e criteri direttivi, ……….: a) l’autorizzazione sostituisce ogni atto di comunicazione, notifica ed autorizzazione previsto dalla legislazione vigente in materia ambientale; b) l’autorizzazione unica ambientale è rilasciata da un unico ente; c) il procedimento deve essere improntato al principio di proporzionalità degli adempimenti amministrativi in relazione alla dimensione dell’impresa e al settore di attività nonché all’esigenza di tutela degli interessi pubblici e non dovrà comportare l’introduzione di maggiori oneri a carico delle imprese. …………………»

  • • La disciplina dell’AUA di cui al DPR n.59/2013 ha origine dalla delega contenuta nell’art.23 D.L. n.5/2012 convertito nella Legge 4 Aprile 2012 n.35.

    • La finalità di detta normativa è quella di rispondere all’esigenza di ridurre gli oneri burocratici a carico degli operatori economici con conseguenti benefici in termini di costi di gestione e di competitività con le imprese straniere spesso agevolate dall’esistenza di ordinamenti ove il processo di unificazione delle autorizzazioni è già stato attuato.

  • Circolare Ass. Territorio ed Ambiente Regione

    Siciliana del 10/4/2014

  • La Regione Sicilia con la Circolare dell’Ass.

    Territorio ed Ambiente del 10/4/2014, sulla

    scorta della L.R. 24 marzo 2014 n.8 istitutiva

    del Liberi Consorzi comunali e delle Città

    Metropolitane, ha ribadito che, nelle more

    della definizione dei territori dei predetti

    Consorzi, questi ultimi continueranno ad

    esercitare le funzioni, già delle Province, di

    autorità competente in materia di AUA ai

    sensi dell’art.2 comma 1^ lett.b) D.P.R.

    n.59/2013.

  • • Sempre con la medesima Circolare l’Ass.

    Reg. ha chiarito che per le autorizzazioni

    alle emissioni in atmosfera delle attività a

    ridotto inquinamento atmosferico ed a

    ridotto impatto ambientale, individuate nei

    decreti del Presidente della Regione n.73

    del 24/3/1997 e n.374 del 17/11/1998, la

    competenza in materia di AUA già

    attribuita alle Province Regionali deve

    ritenersi ora assegnata ai Liberi Consorzi,

  • • mentre per tutte le altre attività che

    necessitano sia delle autorizzazioni alle

    emissioni in atmosfera di cui all’art.269

    TUA, sia dell’autorizzazione generale di

    cui all’art.272 TUA la competenza è del

    Servizio 2 del Dipartimento Regionale

    dell’Ambiente con le unità operative di

    Palermo Catania Caltanissetta e Siracusa.

  • • Per quanto concerne l’utilizzo negli stabilimenti esistenti di materiali non previsti al tempo del rilascio dell’autorizzazione, ivi compresi i materiali per i quali è consentito il recupero ai sensi dell’art.216 Dlgs.n.152/2006, la Circolare siciliana ha precisato che l’Autorità competente al rilascio dell’autorizzazione alle emissioni ossia la Regione o la Provincia Autonoma o la diversa Autorità indicata dalla legge regionale è, altresì, competente a valutare la sussistenza o meno delle condizioni di modifica sostanziale di cui all’art.268 lett.m-bis) del TUA ossia delle modifiche che comportano un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o che alterano le condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse.

  • AMBITO DI APPLICAZIONE • L’art.1 del DPR n.59/2013 stabilisce: «Il presente

    regolamento ………….. si applica alle categorie di

    imprese di cui all’articolo 2 del D.M. delle attività

    produttive 18 aprile 2005, ………. nonché agli impianti

    non soggetti alle disposizioni in materia di autorizzazione

    integrata ambientale.

    Le disposizioni del presente regolamento non si applicano

    ai progetti sottoposti alla valutazione d’impatto ambientale

    laddove la normativa statale e regionale disponga che il

    provvedimento di VIA comprende e sostituisce tutti gli altri

    atti di assenso, comunque denominati in materia

    ambientale, …….».

  • • La Circolare Min. Ambiente del 7/11/2013

    ha chiarito che un impianto produttivo non

    soggetto all’AIA è soggetto all’AUA anche

    quando il gestore sia una grande impresa

    e, quindi, tra i destinatari del nuovo

    procedimento autorizzatorio figurano non

    solo le piccole e medie imprese ma anche

    le grandi imprese che non sono soggette

    al regime dell’AIA.

  • • L’AUA non può essere richiesta per gli

    impianti o stabilimenti o progetti sottoposti

    a VIA quando il provvedimento di VIA

    comprenda tutti gli ulteriori titoli abilitativi in

    materia ambientale

  • • Ai sensi dell’art.3 comma 4° DPR

    n.59/2013 nel caso di attivazione della

    procedura di screening per la verifica di

    assoggettabilità a VIA, l’AUA può essere

    richiesta, solo dopo che in esito allo

    screening l’autorità competente abbia

    escluso l’assoggettabilità a VIA.

  • • La domanda di AUA deve essere

    presentata nei casi in cui un impianto sia

    assoggettato in base alla normativa

    vigente alla formazione, al rinnovo o

    all’aggiornamento di almeno uno dei titoli

    abilitativi richiesti per l’AUA.

  • • Sono esclusi dal campo di applicazione dell’AUA:

    gli impianti la cui autorizzazione sia

    regolamentata da un procedimento che si

    caratterizza per la sua specialità ed unicità

    ossia che comprenda al suo interno tutti gli

    atti autorizzatori o abilitativi per

    l’autorizzazione e l’esercizio dell’impianto

    ed in particolare:

  • • A)PROCEDIMENTO AUTORIZZATIVO

    UNICO PER I NUOVI IMPIANTI DI

    SMALTIMENTO E DI RECUPERO DEI

    RIFIUTI DI CUI ALL’ART.208

    DLGS.N.152/2006;

  • B)PROCEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE

    UNICA ALLA COSTRUZIONE ED

    ALL’ESERCIZIO DEGLI IMPIANTI DI

    PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA

    DA FONTE RINNOVABILE DI CUI

    ALL’ART.12 DLGS.29 DICEMBRE 2003

    N.387;

  • • C)PROCEDIMENTO PER

    L’AUTORIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI

    DI BONIFICA EX ART.242

    DLGS.152/2006 O MESSA IN

    SICUREZZA D’EMERGENZA POICHE’

    AFFERENTI A SPECIFICA NORMATIVA

    SETTORIALE E CARATTERIZZATI DA

    UN ESERCIZIO LIMITATO ALLA DURATA

    DELL’INTERVENTO DI BONIFICA O

    MESSA IN SICUREZZA;

  • • D)PROCEDIMENTO PER

    L’AUTORIZZAZIONE PER LA

    COSTRUZIONE E L’ESERCIZIO DEGLI

    IMPIANTI DI COGENERAZIONE DI

    POTENZA TERMICA UGUALE O

    INFERIORE A 300 MW DI CUI ALL’ART.8

    C.2° DLGS.N.20/2007 (PIEMONTE)

  • • E)IMPIANTI ED INFRASTRUTTURE

    ENERGETICHE, LE ATTIVITA’

    CONNESSE ALL’IMPIEGO DI SORGENTI

    DI RADIAZIONI IONIZZANTI E DI

    MATERIE RADIOATTIVE, GLI IMPIANTI

    NUCLEARI E DI SMALTIMENTO DI

    RIFIUTI RADIOATTIVI EX ART.2 C.4°

    DPR 160/2010 (Veneto e Piemonte)

  • • F)IMPIANTI DESTINATI ALLO

    SVOLGIMENTO DI ATTIVITA’ DI

    PUBBLICO SERVIZIO GESTITE

    DIRETTAMENTE DA ENTI PUBBLICI O

    DATE IN CONCESSIONE COME GLI

    IMPIANTI DI TRATTAMENTO DI ACQUE

    REFLUE URBANE, IMPIANTI DI

    CREMAZIONE (Veneto e Lombardia).

    (cfr.Circolari Lombardia 5/8/2013 n.19 –Dgr

    Lombardia 16/5/2014 n.x1840, DGR Veneto

    29 Aprile 2014 n.622, Piemonte 28 Gennaio

    2014 n.1/AMB)

  • • AUA: OBBLIGATORIA O FACOLTATIVA?

  • CIRCOLARE MINISTERO DELL’AMBIENTE DEL 7/11/2013

    • Il Ministero dell’Ambiente con la Circolare del 7/11/2013 ha chiarito che l’impianto soggetto cumulativamente a comunicazioni e ad autorizzazioni di settore poiché non ricade in alcuna delle deroghe di cui all’art.3 del D.P.R. 59/2013 (impianto soggetto esclusivamente a comunicazione o ad autorizzazione generale alle emissioni o gestore che aderisce alle autorizzazioni generali alle emissioni) alla scadenza della prima comunicazione la presentazione dell’istanza di AUA è obbligatoria e non facoltativa.

  • • Nell’ipotesi in cui venga a scadere

    un’autorizzazione di carattere generale e

    l’impianto sia soggetto anche a titoli abilitativi

    di carattere autorizzatorio l’art.7 comma 1^

    D.P.R. n.59/2013 prevede la facoltà per il

    gestore di presentare un’autonoma istanza di

    adesione all’autorizzazione di carattere

    generale tramite il SUAP non solo quando

    l’attività è soggetta esclusivamente ad

    autorizzazione di carattere generale bensì

    anche quando l’attività è soggetta ai titoli

    abilitativi sostituiti dall’AUA e, pertanto, non è

    obbligatoria la richiesta di AUA.

  • • La predetta circolare ministeriale ha,

    altresì, chiarito che quando l’attività è

    soggetta unicamente a più

    comunicazioni oppure

    congiuntamente a comunicazioni ed

    autorizzazioni di carattere generale il

    gestore ha la facoltà e non l’obbligo di

    richiedere l’AUA.

  • • Le predette linee guida ministeriali

    sono state recepite con le relative

    circolari anche dalle Regioni

    Lombardia, Piemonte e Veneto

    (cfr.Circolari Lombardia 5/8/2013 n.19 –Dgr Lombardia 16/5/2014 n.x1840, DGR VENETO 29 APRILE 2014 N.622, PIEMONTE 28 GENNAIO 2014 N.1/AMB)

  • Dubbi interpretativi

    1. Ci si è chiesti se l’AUA sia applicabile anche agli impianti di depurazione pubblica e la risposta sembra essere positiva per il termine molto ampio di «impianti» utilizzato dal 1° comma dell’art.1 anche se sarebbe opportuno un chiarimento con una circolare interpretativa.

  • 2. Ci si è chiesti se i gestori del servizio idrico (spesso società per azioni) siano compresi nelle «pubbliche amministrazioni e gli enti pubblici» che intervengono nei procedimenti sostituiti dall’AUA; ragioni di opportunità inducono a ritenere che debbano essere compresi tenuto conto della facoltà di detti gestori di intervenire nella conferenza di servizi.

  • • In tal senso si è orientata la Regione Piemonte con la Circolare del Presidente della Regione del 28/1/2014 n.1 AMB secondo cui tra i soggetti dai quali l’autorità competente deve acquisire gli elementi tecnici necessari per il rilascio delle autorizzazioni devono considerarsi anche i soggetti privati preposti all’esercizio di attività amministrative come i gestori del servizio idrico integrato che rilasciano l’autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue industriali.

  • ART.11 D.P.R. N.59/2013 • Decorsi inutilmente i termini per la conclusione dei procedimenti

    previsti dal presente regolamento si applica l’art.2, commi da 9 bis a

    9 quinquies della legge 7 agosto 1990 n.241.

    Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i poteri

    sostitutivi già attribuiti al Ministro dell’Ambiente per la conclusione dei

    procedimenti di cui all’art.269 comma 3^ del decreto legislativo 3 aprile

    2006 n.152, sono attribuiti al soggetto responsabile dei poteri sostitutivi

    di cui all’articolo 2 comma 9 bis della legge 7 agosto 1990 n.241, che li

    esercita con le modalità e nei termini dei commi 9 ter, 9 quater e 9

    quinquies del medesimo articolo.

    ………. in caso di mancata pronuncia entro i termini previsti,

    l’esercizio degli stessi può essere proseguito fino alla scadenza del

    termine previsto per la pronuncia del soggetto di cui all’articolo 2

    comma 9 bis della legge 7 agosto 1990 n.241 a cui sia stato richiesto di

    provvedere ai sensi dell’art.269 …………

  • Art.11 D.P.R.n.59/2013

    • In tema di AUA la norma prevede l’individuazione del responsabile cui è attribuito il potere sostitutivo nel soggetto individuato all’interno dell’Autorità competente e pubblicizzato sul relativo sito istituzionale al quale il privato deve rivolgersi ed al quale nella fattispecie l’impresa dovrà fare riferimento per la conclusione del procedimento (in 45 giorni ove la durata del procedimento sia di 90 giorni).

  • • La principale novità è lo spostamento dei poteri sostitutivi in precedenza attribuiti al Ministro dell’ Ambiente in tema di rilascio dell’autorizzazione alle emissioni in atmosfera in capo al responsabile titolare del potere sostitutivo il quale, in caso di ritardo, comunica senza indugio il nominativo del responsabile, ai fini della valutazione dell’avvio del procedimento disciplinare ed, in caso di mancata ottemperanza, assume la sua medesima responsabilità oltre a quella propria; nei provvedimenti rilasciati in ritardo su istanza di parte sono espressamente indicati il termine previsto dalla legge o dai regolamenti e quello effettivamente impiegato.

  • • La principale criticità è il mancato coordinamento tra la formulazione dell’art.281 TUA che sembra prevedere un’ultrattività dell’autorizzazione precedente sino alla pronuncia dell’Autorità competente e la formulazione dell’art.11 c.3^ del Regolamento AUA che, invece, prevede che l’esercizio possa essere proseguito sino alla scadenza del termine previsto per la pronuncia del soggetto di cui all’art.2 comma 9 bis della l.n.241/90.

  • Art. 28 Decreto Legge 21 Giugno 2013 n.69 convertito

    nella legge 9 Agosto 2013 n.98 in vigore dal 21 Agosto

    2013

    1.La pubblica amministrazione procedente o, in caso di

    procedimenti in cui intervengono più amministrazioni,

    quella responsabile del ritardo e i soggetti di cui all’art. 1

    comma 1 ter della Legge 7 Agosto 1990 n.241, in caso di

    inosservanza del termine di conclusione del procedimento

    amministrativo iniziato ad istanza di parte, per il quale

    sussiste l’obbligo di pronunziarsi, con esclusione delle

    ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici,

    corrispondono all’interessato, a titolo di indennizzo per il

    mero ritardo, una somma pari a trenta euro per ogni giorno

    di ritardo con decorrenza dalla data di scadenza del

    termine del procedimento, comunque complessivamente

    non superiore a 2.000 Euro.

  • 2.Al fine di ottenere l’indennizzo, l’istante è tenuto ad azionare il potere sostitutivo previsto dall’art. 2 comma 9 bis della legge 241 del 1990 nel termine perentorio di venti giorni dalla scadenza del termine di conclusione del procedimento. Nel caso di procedimenti in cui intervengono più amministrazioni l’interessato presenta istanza all’amministrazione procedente, che la trasmette tempestivamente al titolare del potere sostitutivo dell’amministrazione responsabile del ritardo. I soggetti di cui all’art. 1 comma 1 ter della medesima legge individuano a tal fine il responsabile del potere sostitutivo.

  • 3. Nel caso in cui anche il titolare del potere sostitutivo non emani il provvedimento nel termine di cui all’art. 2 comma 9 ter, della Legge 7 Agosto 1990 n. 241, o non liquidi l’indennizzo maturato fino alla data della medesima liquidazione, l’istante può proporre ricorso ai sensi dell’art. 117 del codice del processo amministrativo di cui all’Allegato 1 al decreto legislativo 2 Luglio 2010 n.104 e successive modificazioni oppure, ricorrendone i presupposti, dell’art. 118 dello stesso codice.

  • 7. La pronuncia di condanna a carico

    dell’amministrazione è comunicata, a cura della

    segreteria del Giudice che l’ha pronunciata, alla

    Corte dei Conti al fine del controllo di gestione

    sulla pubblica amministrazione, al Procuratore

    regionale della Corte dei Conti per le valutazioni di

    competenza nonché al titolare dell’azione

    disciplinare verso i dipendenti pubblici interessati

    dal procedimento amministrativo.

  • • 8. Nella comunicazione di avvio del

    procedimento e nelle informazioni sul

    procedimento pubblicate ai sensi dell’art.

    35 del Decreto Legislativo 14 Marzo 2013

    n.33 è fatta menzione del diritto

    all’indennizzo, nonché delle modalità e dei

    termini per conseguirlo, e sono altresì

    indicati il soggetto cui è attribuito il potere

    sostitutivo e i termini a questo assegnati

    per la conclusione del procedimento.

  • • 9.All’art. 2 bis della Legge 7 Agosto 1990 n. 241

    ……dopo il comma 1 è inserito il seguente: «1 bis. Fatto

    salvo quanto previsto dal comma 1 e ad esclusione delle

    ipotesi di silenzio qualificato e dei concorsi pubblici, in

    caso di inosservanza del termine di conclusione del

    procedimento ad istanza di parte, per il quale sussiste

    l’obbligo di pronunziarsi, l’istante ha diritto di ottenere un

    indennizzo per il mero ritardo alle condizioni e con le

    modalità stabilite dalla Legge …….

    In tal caso le somme corrisposte o da corrispondere a

    titolo di indennizzo sono detratte dal risarcimento».

  • 10. Le disposizioni del presente articolo

    si applicano, in via sperimentale e

    dalla data di entrata in vigore della legge

    di conversione del presente decreto, ai

    procedimenti amministrativi relativi

    all’avvio e all’esercizio dell’attività di

    impresa iniziati successivamente alla

    medesima data di entrata in vigore.

  • 12. Decorsi diciotto mesi dall’entrata in vigore della

    legge di conversione del presente decreto

    ……………. sono stabiliti la conferma, la

    rimodulazione, anche con riguardo ai procedimenti

    amministrativi esclusi, o la cessazione delle

    disposizioni del presente articolo, nonché

    eventualmente il termine a decorrere dal quale le

    disposizioni ivi contenute sono applicate, anche

    gradualmente, ai procedimenti amministrativi diversi

    da quelli individuati al comma 10^ del presente

    articolo

  • ELEMENTI POSITIVI

    L’elemento positivo più rilevante del regolamento ex DPR

    n. 59/2013 consiste in un notevole risparmio di tempi e

    adempimenti, sia per i privati che per la pubblica

    amministrazione, derivante dalla istituzione di un unico

    procedimento amministrativo invece di sette procedimenti

    distinti.

    L’unificazione, difatti, conduce ad una integrazione degli

    aspetti ambientali da considerare consentendone una

    migliore valutazione.

  • • Altra novità positiva rilevante è data

    dalla previsione contenuta nell’art. 3

    comma 2 della facoltà concessa alle

    Regioni e alle Province autonome di

    individuare ulteriori atti di

    comunicazione, notifica ed

    autorizzazione in materia ambientale

    che possono essere compresi

    nell’autorizzazione unica ambientale.

  • CRITICITA’

    Per quanto concerne le criticità si evidenzia con

    riferimento al regime transitorio della disciplina che

    le domande presentate prima dell’entrata in vigore del

    regolamento (13 Giugno 2013) continuano ad essere

    soggette al regime precedente mentre sarebbe stato

    opportuno prevedere la facoltà dell’impresa di

    convertire la propria domanda utilizzando il nuovo

    regime (come ad esempio è stato previsto sempre in

    materia ambientale nell’ambito del decreto

    ministeriale n.161/2012 relativo alle terre e rocce da

    scavo).

  • • Altra criticità riguarda il percorso di

    diffida, sospensione e revoca

    dell’autorizzazione che non appare

    sufficientemente disciplinato sia nella

    legge delega quanto nel regolamento

    AUA.

  • CRITICITA’

    La criticità più evidente è data dall’assenza

    di sanzioni penali tenuto conto dell’esistenza

    del principio di legalità e tassatività dei reati

    e delle pene.

  • È auspicabile, in conclusione, un intervento delle Regioni

    che estenda il numero di autorizzazioni sostituite dall’AUA

    e che le imprese colgano questa opportunità di

    semplificazione degli adempimenti amministrativi e di

    riduzione dei costi al fine di rendere più efficiente ed

    efficace il sistema produttivo.

  • GRAZIE PER L’ATTENZIONE !!

    AVV. BRUNO BAGNATO

    www.studiolegalebagnatobruno.it