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ORIENTAMENTI PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL
SISTEMA DI CONSULENZA AZIENDALE IN ITALIA
2014-2020
L’AGRICOLTURA A BENEFICIO DI TUTTI
Aprile 2014
ORIENTAMENTI PER L’IMPLEMENTAZIONE DEL SISTEMA DI CONSULENZA AZIENDALE IN ITALIA
2014‐2020
APRILE 2014
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Documento prodotto nell’ambito della Rete Rurale Nazionale
Gruppo di lavoro Ambiente e condizionalità ‐ DISR 3 Mipaaf
Dirigente: Paolo Ammassari
Coordinamento e responsabile del progetto: Camillo Zaccarini Bonelli
Redazione ed elaborazioni: Francesco Serafini
Gruppo di lavoro: Riccardo Carnevali, Pasquale Falzarano, Lorenzo Grisostomi Travaglini, Giovanni Filippini, Valentina Longo, Federico Lucarelli, Francesco Serafini, Camillo Zaccarini Bonelli
Impaginazione e grafica: Roberta Ruberto
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Indice
1. Introduzione ........................................................................................................ 6
2. Attuale implementazione del FAS nell’Unione europea: una panoramica e alcuni spunti ......................................................................................................................... 7
3. 2007‐2013: stato di attuazione del FAS in Italia ................................................. 11
4. Inquadramento normativo nella programmazione 2014‐2020 ........................... 24
5. Linee guida per l’implementazione del sistema di consulenza aziendale 2014‐2020 in Italia .................................................................................... 33
Allegato I: Protocollo di consulenza aziendale (template generale) ......................... 48
Allegato II: Protocollo di consulenza aziendale (es. template tematici) .................... 50
Allegato III ................................................................................................................ 61
Allegato IV ................................................................................................................ 67
Allegato V ................................................................................................................. 70
Allegato VI ................................................................................................................ 72
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1. Introduzione
L’obbligo di istituire dal 1° gennaio 2007 un Sistema di consulenza aziendale in agricoltura (FAS – Farm Advisory System) negli Stati membri è stato disposto dal Reg. 1782/03/CE1 che finalizzava tale sistema al supporto degli agricoltori sulla conduzione della terra e dell’azienda, con particolare riferimento al rispetto degli obblighi di condizionalità.
Partendo dalle difficoltà attuative delle due misure del PSR che interessano il FAS, la 114 “Utilizzo dei servizi di consulenza” e la 115 “Avviamento dei servizi di consulenza”, sia in ambito comunitario (cap. 2) ma in particolar modo in Italia (cap. 3), questo documento vuole proporre degli orientamenti che facilitino l’implementazione del Sistema di consulenza aziendale nel periodo 2014‐2020.
Infatti il Sistema di consulenza aziendale in agricoltura continua a costituire anche nella nuova programmazione uno degli strumenti principali attraverso cui perseguire le priorità dell’Unione europea in materia di sviluppo rurale, con particolare riferimento alla promozione del trasferimento di conoscenze e dell’innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali (priorità n. 1 dell’UE in materia di sviluppo rurale)2.
Non a caso i nuovi testi regolamentari, approvati nel dicembre 2013, ampliano la portata e la centralità del FAS nella nuova Politica agricola europea, non limitandone l’azione al solo ambito dello sviluppo rurale ma conferendo al sistema piena autonomia, oltre a prevedere una serie di materie aggiuntive, rispetto al passato, che potranno essere oggetto di consulenza (cfr. cap. 4).
Le criticità attuative evidenziate sia grazie al costante confronto con le Regioni che attraverso l’analisi del contenzioso occorso negli anni passati (cfr. par. 3.2), ha spinto alla predisposizione di una sorta di linea guida che fornisse, oltre ad indicazioni sulla governance del sistema, elementi comuni omogenei soprattutto in materia di intervento, requisiti dei soggetti erogatori del servizio di consulenza/formazione, nonché, per quanto possibile, in materia di modalità applicative (cap. 5 e allegati).
Un’esigenza che ben si inserisce all’interno della ratio “di coordinamento” che nella prossima programmazione si appresta ad avere il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali anche per il tramite della Rete Rurale Nazionale: sono infatti in discussione le modalità di implementazione di alcune misure a gestione nazionale, quali ad esempio quella relativa alla “Gestione del rischio” (art. 36) oltre, appunto, a quella riguardante la “Rete Rurale Nazionale” (art. 54).
Questo lavoro vuole rappresentare un contributo da discutere assieme alle Autorità di gestione dei PSR 2014‐2020 e agli altri stakeholders, al fine di favorire la piena attuazione della futura misura 2 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole” (art. 15), considerata tra le più strategiche nel supporto all’attività delle aziende agricole e forestali, nell’attuazione della PAC e nel trasferimento delle conoscenze.
1 Art. 13 “Sistema di consulenza aziendale”.
2 Cfr. Reg. (UE) n. 1305/2013 “sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio” – art. 5.
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2. Attuale implementazione del FAS nell’Unione europea: una panoramica e alcuni spunti3
Il Sistema di consulenza aziendale è diventato operativo nel 2008 nella maggior parte degli Stati membri (SM), attraverso due modalità principali: in circa la metà degli SM è incluso nel “Sistema della conoscenza” (Extension services) già esistente da decenni, in altri casi si è trattato di avviare ex novo il FAS, con modalità complementari alla struttura e alle funzioni del Sistema della conoscenza.
In 24 Stati il FAS è coordinato e supervisionato da Organismi pubblici. Gli Organismi di consulenza sono selezionati attraverso bandi di gara (14 SM) e attraverso designazione di Organismi privati (5 SM) e pubblici (5 SM). In termini di requisiti soggettivi, la maggior parte degli SM ha stabilito soglie minime di qualificazione professionale dei consulenti consistenti in lauree triennali e specialistiche.
3 I dati riportati in questo capitolo fanno riferimento alla COM(2010) 665 final “Report from the Commission to the European Parliament on the application of the Farm Advisory System as defined in Article 12 and 13 of Council Regulation (EC) n. 73/2009” del 15/11/2010.
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Cfr. Angileri, V. “FAS implementation in the EU: setting‐up, farm advisory bodies and RD support” (EC JRC, 2009)
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Cfr. Angileri, V. “FAS implementation in the EU: setting‐up, farm advisory bodies and RD support” (EC JRC, 2009)
In 14 SM l’attività di consulenza riguarda strettamente l’ottemperanza agli obblighi di condizionalità, mentre negli altri Paesi è oggetto del servizio anche la competitività aziendale, l’impatto ambientale delle attività agricole e l’implementazione, in particolare, delle misure agroambientali.
Per quanto riguarda gli aspetti finanziari, la situazione media europea al 2010 per la misura 114 è piuttosto sconfortante, con un budget totale di 870,5 milioni di euro per la programmazione 2007‐2013 (0,6% dell’intera spesa per lo sviluppo rurale), di cui sono stati spesi nei primi due anni soltanto l’1,3%. Ugualmente, la misura 115 relativa all’avviamento del FAS, prevista in 7 SM, a fronte di una spesa programmata di 172,9 milioni di euro (0,1% dell’intera spesa per lo sviluppo rurale) ha visto un avanzamento del solo 2% nei primi due anni di programmazione.
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Dall’analisi effettuata dalla Commissione europea, nonché dal confronto avuto nel corso dei “FAS workshop” europei degli ultimi anni, risulta importante sottolineare gli spunti e gli orientamenti emersi per la programmazione 2014‐2020:
semplificare e rendere più efficace il FAS come sistema a sé negli Stati membri, utile agli agricoltori anche indipendentemente da chi accede ai fondi PAC;
problema di accesso da parte degli agricoltori anche per la necessità di anticipare il pagamento del consulente, con successivo rimborso delle spese sostenute;
occorre incoraggiare l’avviamento e l’utilizzo del FAS nelle aree rurali per facilitare l’ottemperanza dell’attività agricola e forestale alle norme comunitarie ma anche per affrontare le problematiche relative al cambiamento climatico e alla competitività aziendale;
necessario chiarire che il ruolo dei consulenti è assolutamente svincolato da quello dei controllori;
incrementare la possibilità di usufruire del servizio di consulenza nell’arco della programmazione;
gli Stati membri devono creare sinergie tra consulenza, formazione, informazione e ricerca per facilitare la diffusione della conoscenza e delle esperienze.
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3. 2007‐2013: stato di attuazione del FAS in Italia4
L’implementazione del FAS in Italia si è articolata tramite l’attivazione di due misure dei PSR:
Misura 114 “Utilizzo dei servizi di consulenza”;
Misura 115 “Avvio dei sistemi di consulenza e dei servizi di sostituzione”.
Anche la Misura 111 “Formazione e informazione” può essere considerata complementare all’attuazione del Sistema: infatti, pur avendo in molti casi un’attuazione distinta, in alcune regioni se ne prevede un’attivazione congiunta con la misura 114, prevedendo per l’imprenditore un pacchetto di formazione e il supporto di un consulente esterno per migliorare il suo bagaglio conoscitivo e rispondere alle esigenze dell’azienda agricola/forestale.
Il FAS allo “status quo” è attivo con un sistema regionalizzato che consta di un’Autorità competente costituita dall’Autorità di Gestione del PSR, senza un atto istitutivo a livello nazionale né criteri minimi omogenei per l’attuazione delle misure del PSR interessate. Tale modello di governance ha portato ad una conseguente frammentazione dei sistemi di consulenza sul territorio, dipendenti dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e dai fondi nazionali, senza creare al contempo un sostegno regionale autonomo collegato a precise priorità strategiche.
Analisi SWOT Status Quo
PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA
governance regionale integrata nella strategia del PSR
piena autonomia della politica regionale
scarso avanzamento della misura
dipendenza da fondi UE e nazionali, poca strategia di sistema a livello regionale
scarsa percezione dell’utilità del servizio da parte dell’azienda, anche per motivi di entità economica
disomogeneità del livello di servizio fornito (requisiti degli Organismi di consulenza)
OPPORTUNITA’ MINACCE
assicurare netta separazione tra struttura CAA che si occupa della domanda di aiuto e quella che si occupa della consulenza
disimpegno automatico
carenza nell’assistenza tecnica alle aziende soprattutto in tema di cambiamenti climatici e innovazione
potenziali situazioni distorsive della concorrenza e del mercato
permanenza rischi di conflitto di interesse per quanto concerne l’attività dei CAA
permanenza della non separazione tra consulenza e controllo
4 Cfr. “Farm Advisory System: buone pratiche di supporto al sistema di consulenza aziendale” – Rete Rurale Nazionale, 2011.
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Nella programmazione 2007‐2013, sulla base dei dati rilevati dall’Archivio dei Bandi della Rete Rurale Nazionale 2007‐2013, risulta che la Misura 114 è stata attivata in 18 Regioni (con la sola esclusione delle Province Autonome di Trento e di Bolzano e della Regione Friuli Venezia Giulia), con la messa a disposizione di fondi regionali/provinciali per finanziare il FAS, con totali 74 Bandi emessi (con il primato della Regione Emilia Romagna, che ha emanato 24 Bandi).
La misura 114 viene attuata attraverso due distinte tipologie di bandi, suddivise a seconda dei destinatari. Sono infatti previsti bandi per l’accreditamento dei soggetti erogatori della consulenza e bandi per imprenditori agricoli e detentori di aree forestali, singoli o associati, beneficiari degli aiuti comunitari. Essi possono richiedere uno o più finanziamenti per supporti consulenziali nell’arco del periodo di programmazione e, in generale, per ciascun intervento il massimale previsto dalle regioni raggiunge i 1500 euro a consulenza.
In materia di bandi, il confronto tra realtà regionali evidenzia differenze nella scelta tra le modalità procedurali: bandi unici a scadenze differenziate, bandi annuali o biennali.
Il contenuto di tali Bandi, si è articolato: nella parte concernente i requisiti di ammissione soggettivi ed oggettivi (inerenti, in particolare, le categorie di imprenditori agricoli ammessi e le iniziative e progettualità proposte, necessarie della consulenza aziendale nell’ottica del rispetto e del miglioramento delle buone condizioni agronomiche ambientali e dei criteri di gestione obbligatori, come definiti nel citato Regolamento (CE) n. 1782/2003, successivamente abrogato e sostituito dal Reg. (CE) n. 73/2009); in una seconda parte, dedicata alla individuazione degli Organismi erogatori dei servizi di consulenza aziendale, in termini di accreditamento degli stessi sulla base del positivo riscontro di alcuni requisiti soggettivi‐professionali (gruppo di lavoro con adeguati titoli e competenze professionali), nonché organizzativi.
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REGIONI SOGGETTI PUBBLICI SOGGETTI PRIVATI
Abruzzo incompatibili
1) ATI Agricoltura è vita Consulenza srl; 2) Ass. Confagricoltura L’Aquila; 3) Impresabruzzo srl; 4) Incaconsult&Partners srl
Basilicata
1) ACLI Terra Servizi Matera; 2) Agricola Novantadue Soc. Coop.‐NOVA SIRI; 3) Agricoltura è Vita ‐ Potenza; 4) Agricon srl ‐ Irsina; Amab‐Laucania ‐ Potenza; 5) ARS3A srl Potenza; 6) Ass. Minerva ‐ Baragiano; 7) Bio‐agritest ‐ Pignola; 8) Cesca‐Unsic srl Roma; 9) Ecopan srl Potenza; 10) Fondaz. per i SCA in agricoltura ‐ Roma; 11) Impregea Soc.Coop. ‐ Ruoti; 12) In Service sas Maria Santarcangelo ‐ Montalbano; 13) Ist. Pilota srl ‐ Potenza; 14) NISI&C. Synthesy – Palazzo San Gervasio; 15) ONLINE sas Franco Anna Maria ‐ Potenza; 16) Pianeta Verde ‐ Melfi; 17) Soc. Copagri sas ‐ Matera; 18) Ass. temporanea d'impresa LESVIL srl ‐ Finagri; 19) Ambientagri ‐ Rapolla
Calabria
1) ARSSA (Agenzia regionale sviluppo servizi agricoltura) – Cosenza; 2) Consorzio di Bonifica del Pollino
3) Ass. provinciale alevatori CS; 4) Fondaz. per i SCA in agricoltura; 5) Soc. Coop. CORA; 6) Agriservizi scarl; 7) UTOPIA soc.coop; 8) Confagri DAP; 9) ASSOLAC Soc.Coop.; 10) ASSO.PRO.LI; + altri 42 Organismi in forme associative, srl, consortili
Campania
Produzioni vegetali: 1) Bioconsult srl; 2) MONERE srl; 3) Centro Servizi Caserta sc; 4) TECNOGEA srl; 5) Agrimpresa Service srl; 6) Agrinnova Campania scrl; 7) Management House Italia srl; 8) Green Planet srl; 9) Consorzio Verde Campania; + altri 9 Organismi ‐ Produzioni animali: 1) Bioconsult srl; 2) MONERE srl; 3) Agrimpresa Service srl; 4) Agrinnova Campania scrl; 5) Management House Italia srl; 6) Green Planet srl; 7) Consorzio Verde Campania; 8) GEA soc.coop.soc.; 9) Teleservizi IT spa + altri 7 Organismi
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E.R. incompatibili Presenti sul Catalogo Verde on line
F.V.G. ‐ ‐
Lazio incompatibili
1) Agricoltura è Vita Lazio srl; 2) UNSIC srl; 3) SIA srl; 4) ELAFAP (Confagricoltura Lazio); 5) ERSSAG (CISL)
Liguria incompatibili
1) Az. Agricola dimosrativa srl; 2) Agritec sv; 3) AIAB Liguria(sede 1); 4) AIAB Liguria(sede 2); 5) Ass. provinciale allevatori SV; 6) Ass. produttori biologici e biodinamici Liguria; 7) Assistenza CISL agricoltura Liguria + altri 36 Organismi
Lombardia
1) SISCA srl; 2) Progea srl; 3) EAPRAL (Confagricoltura Lombardia); 4) Agricoltura è Vita Lomb.; 5) Coop. S.Isidoro sac; 6) FondAgri
Marche incompatibili
1) Agricolae soc.coop.; 2) Agostino Agostini dott. Agr.; 3) SISCA; 4) OATA Lib. Professionisti srl; 5) Studio Agr. Fioretti Amleto; 6) Eurolex srl; 7) Studio tecnico Zoppi; 8) Partners&Consulting scarl; 9) Studio tecnico Ugo Pazzi; 10) Vissani Mirko p.a.; 11) Giacomozzi Luca dott. Agr.; 12) Centro Servizi UNSIC srl
Molise 1) Centro servizi cons. az. UNSIC srl; 2) Ass. Allevatori del Molise; 3) Marketing project consulting
P.A Bolzano ‐ ‐
P.A. Trento ‐ ‐
Piemonte
1) AGRILAB srl; 2) Ass. produttori suini scc; 3) ARAP Piemonte (Ass. allevatori); 4) Ass. regionale Gruppi coltivatori sviluppo: 5) Ass. servizi agricoli e zootec.; 6) Ass. ASIA Piemonte; 7) CIPA‐AT Piemonte; 8) Consorzio tutela razza piemontese; 9) ERAPRA (Confagricoltura); 10) FONDAGRI; 11) Lab. analisi veterinarie srl; 12) OATA Lib. professionisti; 13) SEVINOVA sas
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Puglia incompatibili
1) Nisi&C. Synthesy Soc. coop. Soc.; 2) SUD project snc; 3) AGROMNIA soc.coop; 4) Ass. tra Professionisti; 5) ISAP Soc. coop + altri 55 Organismi
Sardegna 1) Agenzia regionale LAORE
n.r.
Sicilia n.r. n.r.
Toscana
Elenco 1 (prod. Vegetali): 1) Studio Agr. Associati Vignolini, Pizzi, Begliuomini, Pelagatti; 2) Società Cartesio srl; 3) Studio Associato STAR; 4) Studio. Ass. De Matteis; 5) Agro‐Dendrostudio; 6) Ass. Agriconsulenze + altri 13 Organismi ‐ Elenco 2 (prod. vegetale e zootecnica): 1) Coord. toscano produttori biologici; 2) Studio Ass. Agronomi Dantini, Grandi, Lotti Margotti, Pelagatti Nardi; 3) Ass. produttori pastorizia toscana soc. agr. coop.; 4) Panphysis ‐ Studio tecnico e di ricerca forestale e agronomica; 5) CONIVE scrl + altri 40 Organism
Umbria
1) CRATIA (Confagricoltura); 2) CeSAR (UniPg, Comuni, Ass. categoria..) + 7 Organismi con riconoscimento provvisorio
Valle d’Aosta 1) AGROCONSEIL; 2) AsTER VDA; 3) FONDAGRI; 4) OATA
Veneto incompatibili
Sezione agricola: 1) Confagricoltura Rovigo; 2) CIA consulenza srl; 3) Confagricoltura Verona; 4) Confagricoltura Venezia; 5) Eco Quality Service srl + altri 18 Organismi ‐ Sezione forestale: 1) CIA consulenza srl; 2) Confagricoltura Verona; 3) Centro servizi sviluppo agricolo srl; 4) Confagricoltura Belluno
* n.r.: dati non reperibili
In via esemplificativa, il contenuto della consulenza erogabile esclusivamente da parte di un Organismo riconosciuto dalla Regione o P.A., è generalmente articolato su due livelli di servizio:
a) consulenza di base: condizionalità e sicurezza sul lavoro
b) consulenza avanzata: punto a) + gestione aziendale, marketing, associazionismo,
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innovazione…
Tale servizio è finanziato fino ad un massimo dell’80% dell’importo richiesto dal soggetto erogatore della consulenza, fino ad un massimo di 1500 euro a consulenza, da svolgersi in un arco di tempo limitato (da un minimo di 3 mesi a un massimo di 24 mesi).
Le fasi preliminari riguardano:
1. Analisi della situazione aziendale tramite visita in loco, per stabilire il livello di consulenza più idoneo;
2. Redazione e sottoscrizione di entrambe le parti di un Protocollo di consulenza che indica le motivazioni che rendono necessaria la consulenza, il tipo di intervento e la durata, il costo e le modalità di pagamento.
La domanda di aiuto va presentata all’Autorità competente (Regione o Provincia) nei termini temporali indicati nel bando, allegando la documentazione di cui ai punti 1 e 2.
L’attività di consulenza, oltre a fornire indicazioni tecniche e pratiche al beneficiario, è finalizzata alla sensibilizzazione del beneficiario riguardo i settori di intervento (articoli, opuscoli, elaborati tecnici); si compone anche di verifiche intermedie (utilizzo di check‐list) e di una verifica finale, da confrontare con l’analisi della situazione aziendale effettuata nella fase preliminare (punto 1).
Si riporta di seguito un confronto sintetico tra i criteri di selezione dei soggetti erogatori più diffusi nell’attuale programmazione e quanto previsto al momento per la programmazione 2014‐2020
REQUISITI DEI SOGGETTI EROGATORI
2007‐2013 2014‐2020
Requisiti strutturali
Es. Umbria: almeno una sede operativa aperta al pubblico almeno 5 giorni/settimana, con attrezzature di base ed informatiche compatibili con SIGC, adeguato personale amministrativo, almeno un laboratorio di analisi (anche in convenzione)
Es. Campania: disponibilità per almeno 6 anni di un locale di almeno 60 mq netti (comunque commisurati ai dipendenti), con locali amministrativi, di accoglienza, di servizio; cartellonistica specifica, dotazione di almeno 3 computer, stampante, fax, telefono, fotocopiatrice, email, DB aziende seguite e servizi erogati
Es. Piemonte: Operatività in almeno in due Province (con sede in ciascuna), dotazioni informatiche e di ufficio (computer, stampante, fax, telefono, fotocopiatrice, email), disponibilità di un addetto amministrativo, di un laboratorio di analisi in convenzione,
Misura Art. 15 del PSR: il Programma deve definire il livello appropriato di risorse, qualificate e regolarmente formate con riferimento al campo di consulenza, identificando altresì gli elementi oggetto della consulenza stessa. Inoltre il PSR specifica i requisiti minimi degli Enti/Organismi che erogano la consulenza. (UE Commission – Content of RDP 25.10‐13)
Requisiti soggettivi
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Es. Puglia: Iscrizione a CCIA o REA, adeguata capacità economica e contabilità separata, servizi di consulenza/assistenza ad aziende agricole in Statuto, 10 anni di durata residua dalla presentazione della domanda, resp. tecnico designato per un unico Organismo, con diploma o laurea in materie agrarie/forestali/zootecnico/alimentari/ambientali/veterinarie (con iscrizione al rispettivo Albo da almeno 5 anni), con esperienza lavorativa nell'ambito di consulenza; personale di staff tecnico (min. 3 max 10) con formazione di cui sopra.
Es. Marche: Soggetto giuridico con P.IVA, personale iscritto all'Albo, coordinatore tecnico designato per un unico Organismo, con almeno diploma/laurea in materie agrarie/forestali/veterinarie. Staff tecnico con almeno un perito/laureato in araria/forestale, un veterinario e un esperto in SSL.
Es. Veneto: Soggetti giuridici di diritto privato con personale qualificato, in particolare uno staff tecnico di almeno 4 unità di cui almeno un laureato/diplomato in materie agrarie, un laureato in discipline zootecnico/veterinarie e un esperto in SSL, tutti con esperienza almeno di 2 anni in consulenza agricola e abilitazione a resp. SSL. Attività formativa svolta di almeno 20 h in materia di condizionalità, con aggiornamento da svolgersi di almeno 24h/biennio. Nel caso di domanda per la "sezione forestale" degli Organismi, è obbligatoria la disponibilità di un laureato in scienze forestali
Proprio riguardo a tali requisiti nel periodo 2007‐2013, tenuto conto della mancanza di una cornice normativa omogenea sulla caratterizzazione soggettiva e strutturale degli Organismi erogatori di servizi di consulenza aziendale, l’applicazione delle sole disposizioni regionali ha generato rilevante contenzioso che verrà approfondito nel paragrafo 3.2.
3.1 Attuazione della misura 1145
La misura assorbe mediamente poco più dell’1% delle risorse pubbliche dei PSR, con alcune eccezioni (fino al 2%), e prevede un cofinanziamento da parte dei privati del 20% della spesa per servizio di consulenza (importo massimo ammissibile: 1500 euro), come riportato nell’allegato I “Importi e aliquote del sostegno” al Reg. 1698/05/CE.
Per il 2007‐2013 su questa misura è stata programmata una spesa di circa 123,6 milioni di euro; alla fine del 2012, in base ai dati di monitoraggio provvisori più recenti (31/12/2012), è stato finanziato il 19,4% del programmato. La spesa pubblica complessiva sostenuta su questa misura e certificata dalle Regioni ammonta a circa 20 milioni di euro, dei quali 10,6 di cofinanziamento FEASR.
5 Cfr. “Attuazione a livello regionale delle misure dell’Asse 1” – Rete Rurale Nazionale, 2012.
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Misura 114: spesa (erogata e programmata) – valori in migliaia di euro 2007‐2012 (dati provvisori RAE al 31/12/2012)
Sono 22.973 gli agricoltori che hanno beneficiato del sostegno di questa misura, su un totale di domande approvate di 36.493: circa il 79% riguarda beneficiari che percepiscono annualmente meno di 15.000 euro di pagamenti diretti, il che conferma il maggiore interesse per la misura da parte di aziende meno strutturate e di dimensioni medio‐piccole.
Il 30% delle domande e poco meno del 25% della spesa sono concentrate sulla richiesta di servizi di consulenza per il rispetto dei requisiti minimi; i servizi di assistenza agli animali e quelli per l’agricoltura biologica risultano, al contrario, i meno richiesti.
Misura 114: dettaglio dati a livello nazionale – valori in migliaia di euro 2007‐2012
(dati provvisori RAE al 31/12/2012)
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Il contributo per l’utilizzo dei servizi di consulenza è previsto in tutti i PSR, eccetto che nelle Province autonome di Trento e Bolzano e nel Friuli Venezia Giulia.
3.2 Principali criticità emerse a livello giurisprudenziale
Il sistema di consulenza aziendale ha trovato attuazione in Italia, dapprima nella vigenza della programmazione 2000‐2006, con bandi attuativi della misura Y e nell’attuale programmazione con la misura 114.
I bandi attuativi della misura da una parte hanno definito i requisiti di ammissione soggettivi e oggettivi (imprenditori agricoli ammessi e iniziative/progettualità proposte) e dall’altra hanno avuto ad oggetto l’individuazione degli Organismi erogatori dei servizi di consulenza, in base alla presenza di determinati requisiti soggettivo‐professionali e organizzativi, necessari per l’accreditamento degli stessi.
La disciplina comunitaria ha demandato agli Stati Membri la definizione dei requisiti strutturali e organizzativi degli Organismi erogatori dei servizi di consulenza, aspetti su cui si è concentrata la maggior parte del contenzioso amministrativo in materia.
Dall’analisi della giurisprudenza è emerso che le maggiori criticità dei bandi applicativi delle misure (Y e 114) sono state riscontrate rispetto a:
a) Individuazione dell’oggetto delle attività di consulenza aziendale, interpretato dalle
Regioni non solo come supporto alle aziende in materia di condizionalità (rispetto e
attuazione CGO e BCCA), ma anche per l’insieme degli aspetti produttivi e gestionali.
Per questo motivo sono stati impugnati i bandi delle Regioni Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Abruzzo;
b) Individuazione dei requisiti degli Organismi di consulenza da accreditare.
b.1) Requisiti strutturali (organizzativi): i bandi delle Regioni Piemonte e Umbria sono stati impugnati laddove richiedevano dotazioni logistiche e risorse umane tali da favorire di fatto l’accreditamento come Organismi di consulenza a realtà già strutturate e presenti sul territorio. I Tribunali Amministrativi Regionali aditi, con un approccio conservativo, sul presupposto del corretto esercizio della discrezionalità amministrativa regionale e vista la delicatezza dell’attività da svolgere, hanno ritenuto legittima l’imposizione di tali requisiti per entrambe le Regioni; b.2) Requisiti soggettivi (attinenti ai componenti lo staff tecnico):
- rivendicazione della natura professionale della consulenza aziendale con conseguente
partecipazione esclusiva agli Organismi accreditati da parte degli iscritti ad Ordini e Collegi,
professionisti “agricoli” con competenze in CGO e BCAA (c.d. contenuto minimo ex art.12,
paragrafo 2 Reg. (CE) n.73/2009.della ) ‐ in senso favorevole TAR Umbria;
- illegittimità dell’imposizione a carico degli iscritti ad Albi professionali di documentare una
maturata esperienza lavorativa nel settore ‐ in senso favorevole Tar Lombardia ed Emilia
Romagna;
- obbligatorietà del requisito di iscrizione all’Albo professionale per la carica di Coordinatore
o di componente dello Staff tecnico, quale personale costituente l’Organismo accreditato
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per i servizi di consulenza aziendale della misura 114 – in senso favorevole TAR Lombardia
ed Umbria;
- illegittimità dell’imposizione dell’obbligo di partecipare come componente ad un solo
Organismo di consulenza accreditato ‐ Tar Abruzzo.
Si riporta di seguito una tabella sinottica ragionata della giurisprudenza di cui trattasi, aggiornata al luglio 2013.
La tabella che segue, aggiornata anch’essa al luglio 2013, riassume per gradi di giudizio il contenzioso citato.
Per agevolarne la lettura, si rammenta che il contenzioso amministrativo si articola in due gradi di giudizio di merito (vedi ultima colonna “fase di merito”: primo grado presso il TAR – Tribunale Amministrativo Regionale, secondo grado, di appello, presso il Consiglio di Stato). E’ infine possibile un ulteriore grado, di legittimità, avanti alla Corte di Cassazione.
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Nel caso venga presentata una domanda di sospensiva dell’atto o degli atti impugnati ‐ decisa in primo e secondo grado tramite Ordinanza di accoglimento (in tutto o in parte) o di rigetto ‐ una prima fase cautelare (vedi relativa colonna) precede lo scrutinio nel merito dei motivi del ricorso che attengono ai vizi amministrativi dell’atto.
Per completezza si accenna infine a due segnalazioni dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato (Agcm) del 2007 su fattispecie analoghe a quelle oggetto della citata giurisprudenza: la AS382 “Istruzioni per il riconoscimento degli organismi di consulenza in relazione all’introduzione della misura Y (aiuti per l’utilizzo dei servizi di consulenza aziendale) e la AS429 “Centri autorizzati di assistenza agricola”.
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La segnalazione AS382 del 27 febbraio è stata adottata in seguito ad una richiesta avanzata da parte del Consiglio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati in merito ai possibili effetti distorsivi della concorrenza derivanti da una Delibera della Giunta Piemonte di approvazione delle istruzioni per il riconoscimento degli organismi di consulenza.
L’Autorità ha esaminato le modalità di attribuzione del punteggio per soddisfare il requisito dell’”esperienza ed affidabilità in materia di consulenza” che sembravano favorire l’accreditamento come Organismi a “soggetti dotati di una vasta struttura organizzativa e di una numerosa clientela”. Rispetto all’individuazione delle “risorse in termini di personale qualificato” l’Autorità ha segnalato che nell’attribuzione del punteggio nessun rilievo veniva dato al conseguimento dell’abilitazione ed al praticantato, che invece avrebbe dovuto essere considerato al fine di valutare la qualificazione professionale del personale tecnico.
La pronuncia in oggetto, richiamando i principi della concorrenza e della parità di trattamento tra operatori, ha altresì evidenziato la necessità di stabilire criteri oggettivi di selezione dei soggetti erogatori di consulenza, in modo tale da non porre discriminazioni tra gli operatori potenzialmente in grado di offrire i servizi di consulenza.
Il 21 novembre del 2007, con la segnalazione AS429 l’Agcm, rivolgendosi in questo caso al Mipaaf, è intervenuta in merito agli effetti distorsivi della concorrenza e del mercato derivanti dall’affidamento ai Centri di Assistenza Agricola – CAA dell’attività di consulenza alle imprese agricole.
L’Autorità innanzitutto si è pronunciata favorevolmente su uno schema di Decreto Ministeriale relativo all’istituzione ed all’utilizzo dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura, che prevedeva l’incompatibilità, per conflitto di interessi, a svolgere attività di consulenza da parte di organismi partecipanti alla gestione ed al controllo dei procedimenti amministrativi per l’erogazione di finanziamenti pubblici all’agricoltura.
Con la stessa segnalazione l’Autorità ha inoltre osservato che non appariva giustificato per i professionisti subordinare l’accesso al portale SIAN alla verifica di requisiti di professionalità e di competenze trattandosi di “soggetti che si deve presumere in possesso di tali competenze” (in questo senso anche le citate sentenze del TAR Lombardia ed Emilia Romagna del 2008).
Una recente segnalazione dell’Agcm, la AS1086 del 24 luglio 2013, offre interessanti spunti di riflessione in merito all’aspetto dell’operatività territoriale di un soggetto economico, nel caso di specie un Consorzio di difesa della Regione Piemonte.
Con tale segnalazione l’Agcm è entrata nel merito di un provvedimento regionale attraverso il quale l’Amministrazione ha inteso escludere dal proprio territorio l’esercizio dell’attività di vigilanza e consultiva di un Consorzio di difesa.
L’Autorità ha censurato il provvedimento sotto il profilo della violazione delle norme a tutela della concorrenza, così come previste dalla c.d. “Direttiva servizi” (Direttiva 2006/123/CE), in particolare l’art. 14, che espressamente dispone che uno Stato Membro non possa subordinare l’esercizio di un’attività economica da parte di una società sul proprio territorio sulla base di requisiti discriminatori, quali l’ubicazione della sede legale della società.
L’Autorità ha quindi censurato l’art. 11, comma 2 del D.Lgs. 102/2004 (disciplina dei Consorzi di difesa) che postula il riconoscimento di idoneità allo svolgimento dell’attività dei consorzi, concesso dalla propria regione o provincia autonoma, limitandolo al territorio ove l’ente ha la sede legale. L’Autorità ha definito la norma de quo “superata e disapplicabile anche a prescindere dall’adozione dei regolamenti di delegificazione di cui all’art.1 del D.L. n. 1/2012”.
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Tale segnalazione è in linea con precedenti segnalazioni della stessa Autorità ( la AS671,
emanata nella riunione del 10 marzo 2010 e la AS962 del 6 giugno 2012), che si erano
entrambe pronunciate per la natura anticoncorrenziale di norme regionali (sempre in materia
di Consorzi di difesa) che disponevano il divieto di doppia iscrizione degli agricoltori a più
Organismi di difesa e requisiti territoriali per l’accreditamento degli stessi.
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4. Inquadramento normativo nella programmazione 2014‐2020
Va precisato innanzitutto che, ai sensi delle regole di transizione e in particolare del “secondo blocco”6, il nuovo Sistema di consulenza aziendale, come definito dall’art. 12 del Reg. (UE) n. 1306/20137, verrà applicato a partire dal 1° gennaio 2015, così come il regime di condizionalità e il sistema integrato di gestione e controllo.
L’importanza del sistema di consulenza in agricoltura è stata sottolineata dalla Commissione europea nell’arco della programmazione 2007‐2013, in cui è stata ripetutamente ricordata l'importanza di dar vita ad un sistema di consulenza che sia capace di cogliere tutte le opportunità offerte dallo sviluppo rurale, soprattutto sul tema dei cambiamenti climatici, suggerendo altresì di verificare presso gli agricoltori, cioè presso i beneficiari ultimi dei servizi di consulenza, la effettiva validità ed efficacia del sistema.
I servizi di consulenza nella programmazione 2014‐2020 vengono sempre considerati strumenti di supporto agli agricoltori e allevatori, giovani agricoltori, silvicoltori, gestori del territorio, PMI insediate in zone rurali e reti PEI (Partenariato europeo per l’innovazione) nel migliorare la gestione sostenibile e le prestazioni globali della loro azienda o attività economica. Tali servizi devono essere il veicolo che permette ai beneficiari di conoscere compiutamente il nesso esistente tra le pratiche agricole e la gestione aziendale. La regolamentazione comunitaria si prefigge quindi l’obbligo di incoraggiare sia l’avviamento di tali servizi che il ricorso ad essi da parte dei beneficiari.
A tal fine il Reg. (UE) n. 1306/2013 che disciplina le materie situate “a cavallo” tra il primo pilastro inerente i pagamenti diretti e il secondo pilatro sullo sviluppo rurale, all’art. 12 comma 1 (Titolo III) dispone che:
Gli Stati membri istituiscono un sistema di consulenza per i beneficiari sulla conduzione della terra e dell'azienda (�"sistema di consulenza aziendale"), gestito �da organismi pubblici designati e/o organismi privati selezionati.
Con specifico riferimento al finanziamento del FAS, il Reg. (UE) n. 1305/2013 prevede una specifica misura disciplinata all’art. 15 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole”, con la quale si concede un sostegno allo scopo di
a) aiutare gli agricoltori, i giovani agricoltori di cui all'articolo 2, i silvicoltori, altri gestori del territorio e le PMI insediate nelle zone rurali ad avvalersi di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali, il rispetto del clima e la resilienza climatica della loro azienda agricola, impresa e/o investimento;
b) promuovere l'avviamento di servizi di consulenza aziendale, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole, nonché di servizi di consulenza forestale, compreso il sistema di consulenza aziendale di cui agli articoli 12, 13
6 Working document 15049/13 del 24 ottobre 2013.
7 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005, (CE) n. 485/2008.
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e 14 del regolamento (UE) n. 1306/2013;
c) promuovere la formazione dei consulenti.
Da queste premesse si desume che, pur presentando una sostanziale continuità con le programmazioni precedenti, la nuova regolamentazione introduce alcuni elementi di novità rispetto alla programmazione precedente, riportati di seguito.
Costruzione del FAS
il FAS di cui al Titolo III del Reg. (UE) n. 1306/2013, obbligatorio da istituire ma ad adesione volontaria, in termini di finanziamento da parte dello sviluppo rurale prevede la fusione delle due misure (114‐115) della programmazione 2007‐2013 in un’unica misura (art. 15 Reg. (UE) n. 1305/2013);
viene indicata esplicitamente l’Autorità nazionale competente quale responsabile di fornire al beneficiario l’elenco degli Organismi designati (art. 13 c. 3 Reg. (UE) 1306/2013);
maggiore centralità agli Organismi pubblici o privati, tramite i quali passa l’erogazione dei fondi, non più destinati all’agricoltore “beneficiario finale” del finanziamento (e del servizio);
sulla base delle disposizioni regolamentari orizzontali (art. 62 Reg. (UE) n. 1305/2013 ) gli Stati membri garantiscono la verificabilità e controllabilità della misura, prevedendo una valutazione ex ante e in itinere.
Obiettivi e funzionamento del FAS
Gli Stati membri possono stabilire, secondo criteri oggettivi, le categorie di beneficiari che hanno accesso prioritario al FAS, incluse le reti PEI di cui agli articoli 53, 55 e 56 del Reg. (UE) n. 1305/2013 (art. 14 Reg. (UE) n. 1306/2013). Nell’ambito della misura 28 possono essere finanziate tre tipologie di sottomisura: 1. sostegno all’erogazione del servizio di consulenza (codice 2.1); 2. sostegno all’avviamento del servizio di consulenza agricola e forestale e del
servizio di sostituzione (codice 2.2); 3. sostegno alla formazione dei consulenti (codice 2.3).
I potenziali beneficiari sono gli Organismi di consulenza o di formazione (sottomisure 2.1 e 2.3) e i soggetti responsabili dell’avviamento del servizio di consulenza e di sostituzione (sottomisura 2.2).
Il Sistema di consulenza aziendale contempla come minimo: a) gli obblighi a livello di azienda derivanti dai criteri di gestione
obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I Reg. (UE) n. 1306/2013;
b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 2, del Reg. (UE) 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento;
8 Codice attribuito alla misura art. 15 dalla bozza di atto di esecuzione sullo sviluppo rurale (Rev 19.02.2014) – parte 4.
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c) misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato e alla promozione dell'imprenditorialità;
d) i requisiti a livello di beneficiari definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
e) i requisiti a livello di beneficiari definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
Il Sistema di consulenza aziendale può contemplare: a) la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione della loro
attività economica; b) la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive
contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;
c) i requisiti minimi previsti dalla legislazione nazionale, indicati all'articolo 28, paragrafo 3, e all'articolo 29, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013;
d) le informazioni specifiche relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013.
Il servizio di consulenza fornito, finanziato nell’ambito dello sviluppo rurale, deve riguardare almeno uno dei seguenti elementi (art. 15 c. 4 Reg. (UE) n. 1305/2013): condizionalità, greening, misure relative a competitività e innovazione, adempimenti di cui alle misure di base dei Piani di gestione dei distretti idrografici, requisiti previsti dal metodo di difesa integrata, se del caso i requisiti di sicurezza sul lavoro, consulenza specifica per il primo avviamento dell’azienda agricola, i pertinenti obblighi di cui alle direttive 92/43/CE, 2009/147/CE, 2000/60/CE in materia di silvicoltura. La consulenza può riguardare anche informazioni specifiche su aspetti ambientali (mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, biodiversità, protezione delle acque) di cui all’allegato I al Reg. (UE) n. 1306/2013, le prestazioni economiche e ambientali dell’azienda, lo sviluppo delle filiere corte, l’agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche. L’importo massimo è di 1.500 euro per consulenza, senza limitazioni di frequenza.
Formazione dei consulenti: importo massimo di 200.000 euro per triennio di formazione dei consulenti.
Gli Stati membri devono garantire la separazione tra attività di consulenza e attività di controllo (art. 13 Reg. (UE) n. 1306/2013), garantendo il rispetto dei relativi obblighi di riservatezza.
Demarcazione con art. 14 “Trasferimento di conoscenza e azioni di informazione”: il FAS non riguarda un servizio costante di informazione ma è orientato a questioni tecniche specifiche richieste direttamente dal “beneficiario finale” del finanziamento (e del servizio).
Inoltre, giova qui richiamare quanto emerso nel paragrafo 3.2 del presente lavoro, con particolare riferimento al provvedimento S/780 del 21/02/2007 emesso dall’Autorità Garante
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della Concorrenza e del Mercato, laddove si evidenzia la necessità di stabilire criteri oggettivi di selezione dei soggetti erogatori di consulenza, in modo tale da non porre discriminazioni tra gli operatori potenzialmente in grado di offrire i suindicati servizi, richiamando altresì i principi della concorrenza e della parità di trattamento tra operatori.
Al fine di superare le criticità emerse nelle programmazioni precedenti e per poter applicare in modo più omogeneo ed efficace il FAS, si ritiene indispensabile valutare le opzioni di governance attuabili alla luce dei regolamenti comunitari di base precedentemente illustrati.
Con la nuova programmazione gli Stati membri potranno scegliere fra diversi modelli di governance la strategia più consona rispetto alla propria architettura istituzionale. Nell’ambito dell’obiettivo comune di realizzazione delle priorità dell’Unione europea in materia di sviluppo rurale, la programmazione 2014‐2020 non prevede più l'elaborazione di un Piano Strategico Nazionale discendente direttamente dalle fonti giuridiche comunitarie, ma si inserisce all’interno dell’Accordo di partenariato9: un documento orizzontale preparato dallo Stato membro in collaborazione con il partenariato istituzionale e non istituzionale. Tale Accordo contiene le modalità di allineamento alla strategia “Europa 2020” per obiettivo tematico, l’approccio integrato allo sviluppo territoriale sostenuto dai Fondi del Quadro strategico comune10 (FESR, FSE, FEASR, FEAMP) e le modalità di attuazione efficiente dei Fondi11 (es. complementarietà e demarcazione,..).
All’interno di questa cornice, ai sensi dell’art. 6 del Reg. (UE) 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR, è nella facoltà degli Stati membri scegliere una delle tre seguenti opzioni:
1. Unico programma nazionale per l’intero territorio o una serie di programmi regionali;
2. Un programma nazionale e una serie di programmi regionali (in casi debitamente
motivati e garantendo la coerenza strategica fra le due tipologie di programmi)
3. Nel caso di programmi regionali, gli Stati membri possono presentare anche una
disciplina nazionale contenente gli elementi comuni a tali programmi, senza
stanziamento di bilancio distinto.
Per quanto riguarda l’implementazione di tali opzioni a livello nazionale, l’applicazione nel nostro Paese della misura “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole” potrà articolarsi quindi su quattro possibilità di governance:
a) approvare una misura “Sistema di consulenza in agricoltura” nell’ambito di un
Programma nazionale: tale impostazione di governance nazionale prevede un
apposito stanziamento di bilancio in capo al Ministero delle politiche agricole
alimentari e forestali che fungerebbe da Autorità di gestione nazionale della
misura di cui all’art. 15 del Reg. (UE) 1305/2013.
Un’opzione di questo tipo prevede la descrizione degli obiettivi e delle azioni, la
definizione dell’ambito territoriale operativo nonché dei beneficiari, i requisiti
9 Cfr. capitolo 2.
10 Di cui agli articoli 2 e 10 del Reg. (UE) QSC/2012.
11 Cfr. COM2011 615 def. Art. 14.
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minimi di accesso etc.. con una gestione finanziaria che tenga conto dei massimali
fissati per ciascun Stato membro.
b) Approvare una Disciplina nazionale (punto 3 precedente) che contenga criteri
minimi obbligatori di cui le AdG regionali dei PSR devono tener conto nella stesura
della misura di cui all’art. 15. Tale opzione permette di definire elementi comuni
per la stesura dei PSR e dei relativi bandi (definizioni, beneficiari, contenuti della
consulenza, modalità di accreditamento, modalità di erogazione del servizio,
metodologie per la verificabilità/controllabilità,…), lasciando piena autonomia
finanziaria alle AdG regionali.
c) Approvare uno schema di Decreto Ministeriale che istituisca, ai sensi del Titolo III
del Reg. (UE) n. 1306/2013, il Sistema di consulenza aziendale prevedendo che le
Regioni e PP.AA. istituiscano con propri provvedimenti i rispettivi Sistemi di
consulenza regionali nell’osservanza dei requisiti stabiliti dal D.M., ferma restando
la discrezionalità amministrativa in materia di bandi. Anche in questo caso il
provvedimento nazionale permetterebbe di definire elementi comuni per la
stesura dei PSR e dei relativi bandi (definizioni, beneficiari, contenuti della
consulenza, modalità di accreditamento, modalità di erogazione del servizio,
metodologie per la verificabilità/controllabilità,…), lasciando piena autonomia
finanziaria alle AdG regionali.
d) Definire delle linee guida nazionali (da approvare o meno in sede di Conferenza
Stato‐Regioni in termini di Accordo o Intesa), riportanti i medesimi criteri comuni
di cui ai punti b) e c).
L’opzione a) non appare realizzabile vista l’attuale situazione istituzionale e finanziaria.
Le altre opzioni di governance, seppure con diversi livelli di incisività, consentirebbero di indirizzare una programmazione più omogenea sul territorio nazionale, senza andare incontro ai problemi di disparità e inefficacia attuativa verificatisi nell’attuale programmazione.
Analisi SWOT Sistema a coordinamento nazionale
PUNTI DI FORZA PUNTI DI DEBOLEZZA
unitarietà strategica nell’ambito dell’Accordo di Partenariato
tutela concorrenza e mercato
pari accesso al sistema da parte degli OdC
uniformità: definizioni, procedure amministrative, requisiti degli OdC, documenti standard
verificabilità della misura
gestione transizione (come gestire gli OdC già accreditati?)
impatto atti delegati e di esecuzione
livello di intervento nazionale: LG, DM,..
gestione amministrativa dei bandi
OPPORTUNITA’ MINACCE
armonizzazione tra I e II pilastro
maggiore efficienza del sistema anche dal punto di vista finanziario
maggiore omogeneità fra regole per la
gestione della governance
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consulenza e per il controllo
definizione di uno standard minimo di qualità comune per la consulenza (certificazione, comunicazione, formazione)
L’articolo 81 del Reg. (UE) n. 1305/2013 stabilisce che le norme del trattato sugli aiuti di Stato (artt. 107, 108 e 109 TFUE) non si applichino alla quota parte di finanziamento nazionale e ai finanziamenti integrativi da parte degli Stati membri per le misure rientranti nell’ambito dell’articolo 42 del TFUE.
Al riguardo, la bozza di regolamento ABER attualmente in discussione12 determina agli articoli 22 e 39, rispettivamente, la compatibilità con il mercato interno degli “Aiuti per i servizi di consulenza” (art. 15 Reg. (UE) n. 1305/2013) alle imprese agricole e forestali.
Tali aiuti sono pertanto esenti dall’obbligo di notifica secondo quanto stabilito nella bozza di regolamento e riportato nella tabella seguente.
ABER art. 22
Consulenza agricola
ABER art. 39
Consulenza forestale
Il sostegno è inteso ad aiutare le aziende agricole attive nella produzione primaria, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli e i giovani agricoltori a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell'azienda e/o dell'investimento.
La consulenza è in relazione con almeno una delle priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale in conformità all’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e verte su almeno uno dei seguenti elementi:
(a) gli obblighi derivanti dai criteri di gestione obbligatori o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
(b) se del caso, le pratiche agricole benefiche per il clima e l’ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e il mantenimento
Gli aiuti sono erogati allo scopo di aiutare i silvicoltori e altri gestori di terreni a usufruire di servizi di consulenza per migliorare le prestazioni economiche e ambientali nonché la sostenibilità e la resilienza climatiche dell’azienda, dell’impresa o dell’investimento. La consulenza riguarda almeno le questioni relative all’attuazione delle direttive 92/43/CEE, 2000/60/CE e 2009/147/CE. Possono essere oggetto di consulenza anche le questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali delle aziende silvicole. Gli aiuti non comportano pagamenti diretti alle aziende silvicole e agli altri gestori di terreni. Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di consulenza. I prestatori dei servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.
12 Bozza di “Reg. (UE) n. …/2014 che dichiara alcune categorie di aiuti nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione europea e che abroga il Reg. (CE) n. 1857/2006”.
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della superficie agricola di cui all’articolo 4, paragrafo 1, dello stesso regolamento;
(c) misure volte alla modernizzazione, al rafforzamento della competitività, all’integrazione settoriale, all’innovazione, all’orientamento al mercato e alla promozione dell’imprenditorialità;
(d) i requisiti stabiliti dagli Stati membri per l’attuazione dell’articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
13; (e) i requisiti stabiliti dagli Stati
membri per l’attuazione dell’articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio14, in particolare la conformità ai principi generali della difesa integrata di cui all’articolo 14 della direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio15;
(f) se del caso, le norme di sicurezza sul lavoro o le norme di sicurezza connesse all’azienda agricola;
(g) consulenza specifica per gli agricoltori che si insediano per la prima volta.
La consulenza può comprendere anche questioni diverse da quelle di cui al paragrafo 3, concernenti la mitigazione dei cambiamenti climatici e l’adattamento ad essi, la biodiversità e la protezione delle risorse idriche in conformità all’allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013, o questioni inerenti alle prestazioni economiche e ambientali dell’azienda agricola, inclusi gli aspetti relativi alla competitività. Può rientrarvi anche la consulenza per lo sviluppo di filiere
Nell’esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Qualora sia opportuno e giustificato, la consulenza può essere in parte prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione del singolo beneficiario dei servizi di consulenza. L’aiuto è limitato a 1 500 EUR per consulenza.
13 Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1).
14 Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 1).
15 Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi (GU L 309 del 24.11.2009, pag. 71).
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corte, l’agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.
Gli aiuti non comportano pagamenti diretti in denaro alle aziende attive nel settore agricolo. Gli aiuti sono erogati ai prestatori dei servizi di consulenza.
Gli organismi selezionati per prestare i servizi di consulenza sono dotati di adeguate risorse in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza.
I servizi di consulenza possono essere prestati da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, a prescindere dalla loro dimensione. Nell’esercizio della loro attività, i prestatori dei servizi di consulenza rispettano gli obblighi di riservatezza di cui all’articolo 13, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Gli aiuti sono accessibili a tutte le imprese ammissibili della zona interessata sulla base di criteri oggettivamente definiti.
Qualora i servizi di consulenza siano prestati da associazioni di produttori o da altre organizzazioni, l'appartenenza a tali associazioni od organizzazioni non costituisce una condizione per avere accesso al servizio.
Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi sono limitati ai costi del servizio di consulenza prestato.
L'importo dell'aiuto è limitato a 1 500 EUR per consulenza.
4.2 Ruolo del PEI ‐ Partenariato Europeo per l’Innovazione.
Il PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura, tramite un innovativo modello di interazione, mira a coinvolgere tutti gli stakeholders al fine di (art. 61 c. 1)
d) gettare ponti tra la ricerca e le tecnologie di punta, da un lato, e gli agricoltori, i gestori forestali, le comunità rurali, le imprese, le ONG e i servizi di consulenza, dall'altro.
Al riguardo, la COM 2012/79 individua tra gli obiettivi operativi del PEI quello di fungere da collegamento tra la ricerca e la tecnologia e i soggetti interessati (agricoltori, imprese, industria, servizi di consulenza, ONG).
Anche la relativa fiche di misura (Fiche n. 23 “Selected possibilities to support innovation through rural development policy”) assegna al PEI un ruolo centrale nel coinvolgere tutti gli
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stakeholders, tra cui i soggetti che erogano la consulenza alle imprese agricole e forestali, nell’implementare approcci dal basso per la diffusione dell’innovazione.
Il PEI mira ad individuare modelli di trasferimento dell’innovazione dal laboratorio alla pratica. Con approcci dal basso che colleghino agricoltori, consulenti, ricercatori e imprese in Gruppi operativi.
Il nuovo modello di interazione promosso dal PEI deve focalizzarsi su partnership basate sulla domanda di innovazione, che metta in collegamento le parti interessate, dal basso, attraverso i Gruppi Operativi (G.O.) su concreti progetti di innovazione. Le linee guida comunitarie sul PEI (versione giugno 2013) stabiliscono che i Gruppi operativi si costituiscano attorno a un progetto concreto di innovazione, finalizzati ad una soluzione precisa ad un problema o allo sviluppo di un’opportunità innovativa. Essendo orientati a massimizzare l’interazione fra i componenti, i G.O. possono essere costituiti da attori molto diversi, anche non in equilibrio in termini di composizione, includendo pertanto i consulenti in qualità di soggetti che partecipano al trasferimento operativo dell’innovazione e della ricerca nelle realtà aziendali agricole e forestali.
4.3 Atti delegati e di esecuzione
Sulla misura 2 i documenti comunitari disponibili non prevedono al momento ulteriori dettagli nell’ambito degli atti delegati, mentre gli argomenti oggetto di atti di esecuzione risultano in fase di discussione.
In particolare, la bozza di regolamento di esecuzione per lo sviluppo rurale 2014‐2020 (versione 4.0 del 19/02/2014), all’art. 7 “Selezione delle autorità o degli organismi che erogano il servizio di consulenza” recita:
1. I bandi di gara di cui all’art. 15 c. 3) del Reg. (SR) devono essere conformi alla normativa nazionale applicabile sulle gare pubbliche. Le candidature presentate vanno valutate tenendo in debita considerazione il livello di qualifica dimostrato, come disposto dall’art. 15 comma 3 del Reg. (SR).
lasciando quindi massima libertà agli Stati membri sulle modalità attuative dei bandi sulla base dei quali verranno selezionati gli Organismi di consulenza. Ciò che è chiara è l’attenzione al livello delle risorse umane di cui si avvalgono tali Organismi, sia in termini di qualifica che di formazione, ponendo attenzione ad escludere candidati con conflitto di interessi.
Per quanto attiene ai contenuti dei PSR, il documento di lavoro della Commissione europea Content of a RDP ‐ Information specific to the measure (versione 25/10/13), sempre con riferimento alla misura art. 15, precisa che:
Il Programma deve definire il livello appropriato di risorse, qualificate e regolarmente formate con riferimento al campo di consulenza, identificando altresì gli elementi oggetto della consulenza stessa. Inoltre il PSR specifica i requisiti minimi degli Enti/Organismi che erogano la consulenza.
In tale contesto la presente linea guida vuole fornire un riferimento univoco per tali requisiti minimi, ferme restando le prerogative regionali in materia di agricoltura e la relativa discrezionalità amministrativa.
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5. Linee guida per l’implementazione del sistema di consulenza aziendale 2014‐2020 in Italia
Con riferimento al quadro normativo sopra evidenziato e tenuto conto della necessità di evitare situazioni distorsive della concorrenza e del mercato per quanto concerne il settore dei servizi alle aziende agricole, considerato l’obbligo previsto dall’art. 12 del Reg. (UE) n. 1306/2013 è previsto che gli Stati membri istituiscano il “Sistema di consulenza aziendale” (FAS ‐ Farm Advisory System).
Tale sistema di consulenza contempla molteplici attori pubblici e privati, istituzionali e partners economico‐sociali e può essere supportato finanziariamente dai PSR regionali, dai Programmi operativi delle Organizzazioni ortofrutticole e da altri strumenti di programmazione (es. Programmi nazionali).
Nello specifico, i soggetti coinvolti sono analoghi a quelli contemplati nel precedente ciclo di programmazione ma l’esperienza nazionale nel periodo 2007‐2013, i nuovi ruoli e le più ampie funzioni ad essi attribuite dai regolamenti seguenti alla riforma della PAC impongono una rivisitazione della governance.
Innanzitutto si ritiene importante assicurare a livello nazionale un insieme di disposizioni, atti, e norme che consentano di garantire un’offerta completa di servizi di consulenza a differenza dell’attuale programmazione nella quale in alcune Regioni tale misura non è stata prevista.
Come in precedenza, il servizio può essere erogato da Organismi pubblici designati e/o Organismi privati selezionati per fornire un servizio di consulenza e miglioramento nella gestione della terra e dell’azienda. Tuttavia, sul fronte del finanziamento pubblico, la innovazione consiste nel fatto che, come illustrato in precedenza (cfr. capitolo 4), il beneficiario del finanziamento pubblico è direttamente l’organismo di consulenza mentre in precedenza il contributo spettava all’agricoltore che ora diventa “beneficiario finale” del finanziamento.
Questa modificazione del regime di finanziamento rende più importante del passato il criterio del “riconoscimento” della qualifica di organismo di consulenza, da parte della Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, previa verifica dei requisiti richiesti.
Appare prioritario pertanto delineare un quadro nazionale omogeneo con “criteri minimi di riconoscimento”, ovvero i requisiti che devono essere posseduti dall’organismo di consulenza per poter svolgere la consulenza a livello regionale, interregionale o nazionale.
Ne consegue che, per assicurare la massima accessibilità al servizio di consulenza e un elevato standard qualitativo in tutto il territorio nazionale, si reputa opportuno emanare un provvedimento quadro nazionale, per il successivo recepimento e attuazione da parte delle Regioni, che verta almeno sui seguenti elementi:
- soggetti coinvolti; - priorità nazionali; - ambiti di consulenza; - requisiti minimi di riconoscimento e/o designazione degli organismi di
consulenza; - standard minimi inerenti i protocolli di consulenza; - criteri comuni di formazione e aggiornamento;
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- strutture e strumenti di supporto al sistema; - sostegno finanziario; - procedure; - monitoraggio e valutazione.
5.1 Soggetti coinvolti
Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, tramite proprio provvedimento, istituisce il sistema di consulenza aziendale in Italia, a norma del titolo III del Regolamento (UE) 1306/13; inoltre, svolge il ruolo di indirizzo e coordinamento della programmazione e attuazione della strategia nazionale della consulenza aziendale, al fine di assicurare pari trattamento e opportunità di accesso per gli agricoltori e silvicoltori nonché criteri attuativi non discriminatori.
Le Regioni e Province Autonome, svolgono il ruolo di implementazione del sistema di consulenza a livello regionale, promuovendo con propri provvedimenti anche attraverso i PSR, nel quadro della cornice normativa nazionale, il riconoscimento degli Organismi e l’attivazione di una offerta di consulenza coerente e compatibile con i fabbisogni del settore agricolo.
Gli Organismi pagatori svolgono il ruolo di soggetti deputati al controllo e al pagamento delle pratiche di finanziamento delle misure dei PSR.
Gli Organismi pubblici designati e/o Organismi privati selezionati svolgono il ruolo di erogazione dei servizi di consulenza obbligatori e di quelli volontari eventualmente forniti. Nel caso di finanziamento tramite il PSR, forniscono la consulenza avvalendosi anche dei protocolli standard definiti a livello nazionale.
I beneficiari del servizio di consulenza possono essere: agricoltori, giovani agricoltori, silvicoltori, altri gestori del territorio, PMI insediate nelle zone rurali, reti PEI.
5.2 Priorità nazionali
Accanto alle tematiche prioritarie poste dalla regolamentazione comunitaria (regolamenti di riforma della PAC), nel nuovo periodo di programmazione il sistema nazionale di consulenza è chiamato ad accompagnare il rilancio dell’agricoltura italiana anche attraverso la razionalizzazione delle strutture di consulenza già esistenti ed il loro riorientamento verso le nuove finalità della PAC e della strategia Europa 2020.
Il miglioramento dell’efficienza aziendale passa attraverso il contenimento dei costi e l’aumento del rendimento globale delle attività, per cui la consulenza aziendale deve avere un ruolo centrale nel supporto all’imprenditore agricolo. Tale azione di supporto (advice), opportunamente disciplinata al fine di accompagnare in maniera efficace la strategia del Programma nazionale di sviluppo rurale16, dovrebbe vertere in via prioritaria, ma non esclusiva in quanto aperta alle ulteriori priorità definite dalle varie Regioni nei PSR, su:
16 Le misure sono: sostegno alla difesa e valorizzazione della biodiversità animale e vegetale, pianificazione quali‐quantitativa degli interventi in materia di risorse idriche e gestione del rischio.
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- la tutela della biodiversità e il miglioramento genetico del patrimonio zootecnico: trattasi di priorità strategiche a livello nazionale e possono essere potenziate anche grazie a ulteriori attività includibili nel sistema di consulenza aziendale: nuovi strumenti di selezione, utilizzo dell’ambiente a fini zootecnici, integrazione socio‐economica soprattutto in aree marginali.
- l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e i metodi di difesa alternativi delle colture a norma del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 “Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”.
Sotto il profilo del disegno organizzativo del sistema di consulenza, la nuova governance si dovrebbe sviluppare sulle seguenti direttrici:
- qualificare i consulenti (formazione preliminare + formazione sulle buone prassi procedurali di consulenza);
- far sì che i consulenti sensibilizzino il beneficiario (self‐control) ed effettuino delle verifiche intermedie di consulenza (audit) legate al miglioramento aziendale;
- tenere ben distinte la consulenza e l’attività di controllo, prevedendo meccanismi premiali (analisi del rischio per l’estrazione dei campioni di controllo) per le aziende agricole e zootecniche che accedono al servizio di consulenza;
- prevedere un sistema di certificazione di qualità nazionale sull’efficacia ed efficienza dell’attività di consulenza svolta, anche attraverso una banca dati FAS nazionale, con valorizzazione delle buone prassi di consulenza nel settore agricolo e zootecnico.
Schema logico per un sistema di qualità relativo alla consulenza aziendale in agricoltura
(FAS Seminar 2011, Brussels)
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5.3 Ambiti di consulenza
Conformemente all’articolo 12 paragrafo 2 del Reg. (UE) 1306/2013 il sistema di consulenza aziendale dovrà contemplare, come ambiti “standard” di competenza:
a) gli obblighi a livello di azienda derivanti dai criteri di gestione obbligatori e dalle norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali, ai sensi del titolo VI, capo I Reg. (UE) n. 1306/2013;
b) le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente stabilite nel titolo III, capo 2, del Reg. (UE) 1307/2013 e il mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), del medesimo regolamento;
c) misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento aziendale, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera, all'innovazione, all'orientamento al mercato e alla promozione dell'imprenditorialità;
d) i requisiti a livello di beneficiari definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 11, paragrafo 3, della direttiva 2000/60/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
e) i requisiti a livello di beneficiari definiti dagli Stati membri per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi.
Inoltre, a livello nazionale si ritiene strategico contemplare anche gli ambiti elencati all’articolo 12 paragrafo 3 lettere b), c) e d)
b) la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;
c) i requisiti minimi previsti dalla legislazione nazionale, indicati all'articolo 28, paragrafo 3, e all'articolo 29, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 1305/2013;
d) le informazioni specifiche relative alla mitigazione dei cambiamenti climatici e all'adattamento ai medesimi, alla biodiversità e alla protezione delle acque di cui all'allegato I del regolamento (UE) n. 1306/2013, includendo anche il benessere e la biodiversità animale e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.
Si tratta quindi di tre ambiti che vanno integrati all’interno del Sistema di consulenza aziendale, prevedendo la possibilità di fornire il servizio, anche tramite i PSR, in ordine agli aspetti di tutela della biodiversità, benessere animale e alimentazione, nonché agli aspetti sanitari e di difesa integrata che siano anche più virtuosi rispetto agli obblighi di legge citati al precedente paragrafo 5.2.
5.4 Requisiti minimi di riconoscimento e/o designazione degli organismi di consulenza
Al fine di garantire criteri omogenei di selezione dei soggetti erogatori di consulenza nonché un livello quantitativo e qualitativo appropriato di risorse (strutturali e soggettive), è opportuno individuare criteri generali per la valutazione di tali organismi, al fine del riconoscimento
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dell’idoneità e del loro inserimento in appositi elenchi.
Il riconoscimento o la designazione degli organismi di consulenza è subordinato alla presentazione della domanda di iscrizione agli elenchi regionali da parte dei soggetti candidati.
In continuità con la passata programmazione, possono presentare la domanda al fine di conseguire l’idoneità all’erogazione dei servizi di consulenza, i soggetti pubblici e privati costituiti in forma di società o associazione, istituita con atto pubblico, e nelle altre forme associative consentite per l’esercizio della libera professione.
I richiedenti devono possedere, alla data di presentazione della domanda, i seguenti requisiti:
a. scopi statutari che prevedano l’erogazione di servizi di consulenza in campo agricolo e forestale
b. requisiti strutturali/organizzativi: una o più sedi operative aperte al pubblico per non meno di 5 giorni a settimana, con attrezzature gestionali di base e informatiche compatibili con il sistema informativo agricolo nazionale, con almeno un laboratorio di analisi chimiche e microbiologiche a disposizione (anche in convenzione).
c. possesso di qualifiche adeguate: presenza di personale amministrativo e tecnici adeguatamente specializzati per l’erogazione del servizio. Questi ultimi devono essere iscritte ad Ordini o Collegi professionali abilitati a svolgere consulenza negli ambiti previsti dall’articolo 12 paragrafo 2 e paragrafo 3, lettere b), c) e d) del reg. UE 1306/13 (cfr. punto precedente sulle priorità nazionali). In via indicativa si riporta un elenco delle categorie professionali interessate:
- Dottori agronomi e Dottori forestali; - Agrotecnici e Agrotecnici laureati; - Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori; - Biologi; - Chimici; - Dottori commercialisti e Esperti contabili; - Geologi; - Geometri e Geometri laureati; - Ingegneri; - Tecnologi alimentari; - Periti agrari e Periti agrari laureati; - Medici veterinari.
E’ sancita incompatibilità, per conflitto di interessi, a svolgere attività di consulenza da parte di organismi partecipanti alla gestione ed al controllo dei procedimenti amministrativi per l’erogazione di finanziamenti pubblici all’agricoltura. E’ altresì sancita incompatibilità, per conflitto di interessi, a svolgere attività di formazione da parte di organismi che erogano servizi di consulenza.
- Ulteriori qualifiche per la consulenza nel settore fitosanitario: per ottemperare all’obbligo di fornire consulenza ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 art. 12 paragrafo 2, lettera e), l’organismo di consulenza deve garantire la disponibilità di tecnici in possesso del certificato di abilitazione alla consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e sui metodi di difesa alternativi a norma del decreto legislativo 14 agosto 2012 n. 150 “Attuazione
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della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l’azione comunitaria ai fini dell’utilizzo sostenibile dei pesticidi”17. In relazione allo specifico servizio di consulenza erogato, è possibile prevedere due categorie di consulenti in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari che possono far parte delle professionalità richieste agli Organismi da selezionare.
Servizio erogato Categoria consulente
Consulenza su buone pratiche fitosanitarie e difesa integrata obbligatoria (Reg. 1107/09/CE art. 55)
Consulente abilitato ai sensi del D.lgs. 150/2012
Consulenza su materie del PAN che non riguardano le buone pratiche fitosanitarie e la difesa integrata obbligatoria (Reg. 1107/09/CE art. 55), tra cui l’assistenza tecnica in materia di verifica documentale, monitoraggio e indicazioni su manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari (All. VI del PAN) e la regolazione e taratura delle macchine irroratrici
Consulente non abilitato ma con esperienza professionale comprovata in materia
- Ulteriori qualifiche per la consulenza nel settore zootecnico: per ottemperare all’obbligo di fornire consulenza ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013 art. 12 paragrafo 3, lettere b), c) e d), includendo anche il benessere animale e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche, nonché concorrere agli obiettivi della misura del Programma nazionale in materia di biodiversità zootecnica, si richiede negli organismi di consulenza la disponibilità di esperti specifici nella tematica della biodiversità che, a livello nazionale, si articola su due ambiti di intervento (razze autoctone e razze a indirizzo produttivo) ai sensi della legge 15 gennaio 1991, n. 30 “Libri genealogici e registri anagrafici, controlli funzionali e valutazioni genetiche del bestiame” – GURI n. 24 del 29/01/1991. A tal fine, si ritiene opportuno avvalersi, tenendo conto della necessaria specificità dell’intervento aziendale18 e nel rispetto delle norme di concorrenza, del sistema nazionale allevatoriale che coinvolge le Associazioni Nazionali Allevatori (ANA) e l’Associazione Italiana Allevatori (AIA), responsabili
17 Le disposizioni normative in materia di difesa integrata (artt. 19 e 20 D.lgs. 150/2012) si inseriscono all’interno del più ampio quadro del “Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN)” (art. 6 D.lgs 150/2012) che prevede tre categorie di soggetti interessati all’attività di formazione obbligatoria: i distributori di prodotti fitosanitari, gli utilizzatori professionali e i consulenti. L’abilitazione è considerata requisito essenziale per i consulenti operanti all’interno del Sistema di consulenza aziendale che forniscono un servizio specifico, nell’ambito di una singola prestazione consulenziale, sulle tematiche di cui all’art. 55 del Reg. (CE) n. 1107/2009; tale abilitazione viene rilasciata dalle strutture regionali, o da altre strutture delegate, e riguarda la verifica della conoscenza dei contenuti dell’allegato I al D.lgs. 150/2012 nonché dei principi di difesa integrata.
18 La fiche della misura 2 (art. 15) specifica che il servizio di consulenza finanziato nell’ambito del PSR non riguarda un servizio regolare di fornitura di informazioni (es. supporto di cui all’art. 14 “Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione”) ma un’azione specifica relativa ad aspetti tecnici di gestione aziendale.
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rispettivamente della tenuta dei libri genealogici e dei registri anagrafici; in aggiunta, l’AIA effettua anche i controlli delle attitudini produttive (“controlli funzionali”). Le attività di ANA e AIA sono svolte sulla base di disciplinari approvati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
In sede di avvio del nuovo regime di consulenza, potrà essere programmata la verifica e aggiornamento degli elenchi con gli organismi già selezionati o designati prima dell’entrata in vigore del Reg. (UE) n. 1306/2013 in base alla rispondenza ai criteri della nuova programmazione.
5.5 Standard minimi per i protocolli di consulenza
Al fine di fornire un livello minimo del servizio di consulenza, è opportuno definire protocolli di consulenza standard su tematiche di interesse nazionale, ovvero settori strategici per l’agricoltura e lo sviluppo rurale.
Tale azione si considera necessaria, non solo a fronte dell’erogazione del contributo a beneficio dell’Organismo di consulenza, ma anche al fine di garantire un reale beneficio in termini di servizio erogato al destinatario finale del servizio (agricoltore/allevatore). Poiché l’oggetto della consulenza può spaziare su numerose tematiche caratterizzate da un elevato livello di complessità nella ricaduta aziendale, si considera opportuno procedere con la definizione di “protocolli tematici” per specifici ambiti tecnici oggetto del servizio.
L'obiettivo dei protocolli tematici è quello di focalizzare l'attenzione del consulente sulle esigenze dell'azienda agricola/zootecnica che si esprimono attraverso una domanda di assistenza e sulla soddisfazione della stessa. Serviranno inoltre a coordinare ed integrare le attività nella risposta alla domanda di assistenza, integrare correttamente le risorse necessarie per ottenere specifici risultati, rendere misurabile il lavoro svolto.
I protocolli devono basarsi su criteri di priorità e su un'analisi attenta dei bisogni dello specifico settore agricolo/zootecnico e dell'impatto sul sistema colturale o di allevamento, inteso non solo da un punto di vista produttivo ma sotto il profilo della sostenibilità ambientale, della biodiversità e del benessere animale.
Sono riportati all’allegato I e II il fac‐simile di protocollo di consulenza standard (“parte generale” e “parte tematica”) per le aziende agricole che richiedono il supporto, rispettivamente, nel comparto zootecnico (es. su benessere degli animali) e nelle colture vegetali e ortofrutticole (es. su difesa fitosanitaria ‐ adempimenti obbligatori e volontari del PAN).
5.6 Criteri comuni di formazione e aggiornamento
A norma dell’articolo 13 paragrafo 1 del Reg. (UE) 1306/13, per assicurare standard elevati del sistema di consulenza a livello nazionale, è necessario introdurre misure di accompagnamento che garantiscano la formazione e l’aggiornamento costante dei consulenti che operano nel sistema di consulenza.
E’ opportuno, quindi, prevedere un “piano nazionale di formazione” con aree multidisciplinari, riguardanti almeno l’elenco degli ambiti di consulenza prioritari a livello unionale e nazionale. Tale piano dovrebbe stimolare, a sua volta, la pianificazione a livello interregionale e/o regionale di interventi di formazione per i tecnici degli Organismi di consulenza con lo scopo di
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promuovere il costante aggiornamento nelle materie di competenza così come anche degli altri soggetti pubblici o privati coinvolti nella programmazione, attuazione e controllo delle tematiche oggetto di consulenza.
Il piano nazionale di formazione dovrebbe contemplare anche gli attori pubblici e privati a vario titolo coinvolti nell’ambito dei controlli, della formazione, nonché gli agricoltori stessi. A queste categorie di beneficiari della formazione si applicano interventi di formazione diversi (es. art. 14 Reg. (UE) n. 1305/2013 “Trasferimento di conoscenze a azioni di informazione”) dalla misura di cui all’articolo 15 del Reg.(UE) 1305/13, focalizzata esclusivamente sui consulenti.
5.7 Strutture e strumenti di supporto al sistema
a) Comitato paritetico
Al fine di garantire su scala nazionale un livello qualitativo elevato nel servizio di consulenza, nonché un’applicazione omogenea della normativa nazionale e il relativo monitoraggio operativo, ferme restando la competenza esclusiva regionale in materia di agricoltura, si ritiene opportuno prevedere un Comitato tecnico di coordinamento e indirizzo.
A tal fine, si ritiene utile allargare le competenze del Comitato già istituito a norma dell’articolo 11 del decreto ministeriale sulla condizionalità della PAC, 22 dicembre 2009 n. 30125 ss.mm.ii., integrandone le competenze, come di seguito:
1. Consulenza, formazione e servizi di sostituzione (Reg. (UE) n. 1306/2013 Titolo III); 2. Condizionalità e controllo (Reg. (UE) n. 1306/2013 Titolo VI); 3. Monitoraggio e valutazione.
Il Comitato, oltre a quanto già disposto dal citato articolo 11 del decreto 22 dicembre 2009 n. 30125 ss.mm.ii,, con riferimento ai relativi ambiti di competenza svolge i seguenti compiti:
- formula le linee di indirizzo nazionale per gli schemi normativi regionali; - elabora procedure generali per un’attuazione omogenea della normativa; - fornisce gli aggiornamenti normativi e tecnici utili all’implementazione; - effettua attività di monitoraggio generale e proposte di modifica; - elabora e aggiorna gli schemi standard di protocolli di consulenza tematici; - armonizza le delibere e gli altri atti regionali in materia di condizionalità e di
servizi di consulenza e formazione; - supporta il Mipaaf nella definizione di un sistema di certificazione di qualità
nazionale sull’efficacia ed efficienza dell’attività di consulenza svolta, anche attraverso la banca dati FAS nazionale, con valorizzazione delle buone prassi di consulenza nel settore agricolo e zootecnico.
Per lo svolgimento di tale compito il Comitato è composto dai rappresentanti del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, dei Ministeri competenti nelle materie oggetto della consulenza, delle Regioni e Province Autonome di Trento e Bolzano, delle Organizzazioni professionali agricole e zootecniche e di altre parti interessate; la funzione di segreteria tecnica è svolta dalla Rete Rurale Nazionale.
Il Comitato si avvale dell’assistenza tecnica dell’Istituto di servizi per il mercato agricolo e
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alimentare, del Centro di ricerca per la sperimentazione in agricoltura e del Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell’agricoltura.
b) Banca dati nazionale sulla Consulenza aziendale
E’ il sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali finalizzato alla raccolta dei dati di monitoraggio, valutazione e scambio di informazioni e buone prassi per il sistema di consulenza aziendale.
c) Registro nazionale
Al fine di assicurare la necessaria pubblicità ai potenziali beneficiari, a norma dell’articolo 13 paragrafo 3 del Reg. (UE) 1306/13, si reputa opportuno istituire ed aggiornare periodicamente il “Registro nazionale con l’elenco degli Organismi di consulenza”. Questo registro contiene l’elenco nazionale degli Organismi, privati o pubblici, riconosciuti idonei a prestare il servizio di consulenza ai beneficiari ultimi.
Gli elenchi regionali, pubblicati sui Bollettini Ufficiali regionali e aggiornati periodicamente, dovrebbero essere resi disponibili in formato elettronico, secondo specifiche da definire, nell’ambito del sistema informativo del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per l’aggiornamento istantaneo dell’elenco nazionale degli Organismi di consulenza.
d) Azioni di sistema nel quadro della Rete rurale nazionale
Il nuovo programma della Rete rurale nazionale, dovrebbe allargare il Laboratorio interregionale sulla condizionalità anche agli aspetti della consulenza, fornendo il supporto tecnico, finanziario e organizzativo alla gestione del Comitato paritetico allargato e del registro nazionale degli organismi di consulenza.
5.8 Sostegno finanziario Il Sistema di consulenza aziendale così come le attività di formazione dei consulenti, può avvalersi del sostegno finanziario del FEASR attraverso le tre tipologie di operazioni previste dall’art. 15 del Reg. (UE) n. 1305/2013 ‐ misura 219:
1 erogazione del servizio di consulenza (codice 2.1); 2 avviamento del servizio di consulenza agricola e forestale e del servizio di sostituzione
(codice 2.2); 3 formazione dei consulenti (codice 2.3).
Il sostegno finanziario al FAS passa anche attraverso le misure dei PSR “pagamenti agro‐climatico‐ambientali” (art. 28), “agricoltura biologica” (art. 29) e “benessere degli animali” (art. 33) laddove prevedono la copertura dei costi di transazione, tra cui la consulenza aziendale, fino ad un massimo del 20% del premio riconosciuto per il maggior costo e il mancato reddito (per gli articoli 28 e 29 fino al 30% nel caso di associazioni di agricoltori e altri gestori del territorio). Inoltre, la fiche di misura sull’art. 15 precisa che la consulenza può essere fornita in maniera combinata (“pacchetto di misure”) con la misura agro‐climatico‐ambientale (art. 28), subordinando l’accesso a quest’ultima all’utilizzo del servizio di consulenza.
I PSR e i programmi nazionali rappresentano un’ulteriore modalità di finanziamento del
19 Codice attribuito alla misura art. 15 dalla bozza di atto di esecuzione sullo sviluppo rurale (Rev 19.02.2014) – parte 4.
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sistema, sia come supporto all’erogazione del servizio di consulenza che in termini di formazione e scambio di buone prassi. Al riguardo, ai sensi dell’art. 5420, comma 3 b), punto iv), nell’ambito del programma Rete Rurale Nazionale è possibile destinare una parte della quota FEASR ad attività in rete per i consulenti e per i servizi di sostegno all’innovazione.
Per quanto riguarda il settore degli ortofrutticoli, la possibilità di sostegno al sistema rientra mutatis mutandis tra le attività di assistenza tecnica, all’interno dei programmi operativi delle Associazioni di organizzazioni di produttori (OP/AOP), nell’ambito dell’OCM di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013. Naturalmente al riguardo è necessario effettuare un’attenta analisi di complementarietà e demarcazione per evitare doppi finanziamenti di un medesimo intervento tra le due fonti di sostegno finanziario (FEASR e OCM), come disposto dallo stesso regolamento.
Nell’ambito della Strategia nazionale dell’Organizzazione comune di mercato (OCM ortofrutta) di cui al Reg. (UE) n. 1308/2013 è prevista l’approvazione di Programmi operativi attraverso cui le Organizzazioni di produttori (OP) e le Associazioni di Organizzazioni di produttori (AOP) forniscono assistenza tecnica per:
- promuovere tecniche di produzione rispettose dell’ambiente, inclusa agricoltura biologica;
- migliorare la qualità dei prodotti;
- incrementare il valore commerciale dei prodotti;
- promuovere i prodotti ortofrutticoli, sia freschi che trasformati, presso consumatori;
- prevenire e gestire le crisi del settore ortofrutticolo attraverso ritiro dal mercato, raccolta del prodotto prima della maturazione o mancata raccolta, promozione e comunicazione, iniziative di formazione, assicurazione del raccolto, sostegno a fronte di spese amministrative per costituzione di Fondi comuni di investimento (rimborso di capitale ed interessi);
- programmare la produzione.
Gli interventi finanziabili all’interno di tali misure non possono beneficiare del sostegno dello sviluppo rurale di cui all’art. 15 del Reg. (UE) n. 1305/2013, ovvero gli Organismi selezionati possono ricevere il sostegno nell’ambito di un solo intervento.
20 “Rete Ruale Nazionale”.
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a) Beneficiari del sostegno
Rispetto alle tre tipologie di operazioni finanziabili con il contributo del FEASR per il tramite della misura art. 15 “Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende” ‐ misura 221:
1 erogazione del servizio di consulenza (codice 2.1); 2 avviamento del servizio di consulenza agricola e forestale e del servizio di sostituzione
(codice 2.2); 3 formazione dei consulenti (codice 2.3).
i potenziali beneficiari del sostegno sono gli Organismi di consulenza o di formazione (sottomisura 2.1 e 2.3) e gli Organismi pubblici designati/Organismi privati selezionati per l’avviamento del servizio (sottomisura 2.2).
Ulteriori potenziali beneficiari sono i soggetti responsabili dell’avviamento del servizio di sostituzione di cui al Reg. (UE) ABER/2014 il quale, all’art. 23, prevede che:
1. Gli aiuti sono concessi in relazione alle spese effettive inerenti alla sostituzione dell'agricoltore, di un suo partner o di un suo collaboratore, in caso di malattia o nei periodi di ferie.
2. Il beneficiario dell'aiuto è il prestatore del servizio di sostituzione nell'azienda agricola.
3. I prestatori dei servizi di sostituzione nell'azienda agricola sono selezionati mediante inviti a presentare proposte. La procedura di selezione è disciplinata dalla normativa sugli appalti pubblici ed è aperta ad organismi pubblici e privati. Tale procedura è obiettiva ed esclude i candidati con conflitti d'interesse.
21 Codice attribuito alla misura art. 15 dalla bozza di atto di esecuzione sullo sviluppo rurale (Rev 19.02.2014) – parte 4.
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4. L'intensità di aiuto non supera il 100% dei costi ammissibili.
b) Oggetto del bando e presentazione della domanda
Oggetto del bando è la realizzazione di un Piano di consulenza o di un Piano di formazione, sulla base dello scopo statutario del soggetto erogatore che presenta domanda, già iscritto nell’apposito elenco regionale (consulenza o formazione).
I soggetti partecipanti potranno presentare, tramite domanda all’Autorità di gestione del PSR di riferimento e secondo le relative modalità amministrative, proposte progettuali attuabili sul territorio nazionale e comunitario, comprendenti:
- Piano di consulenza o di formazione; - Protocolli di consulenza (allegati al Piano di consulenza); - Formulari (allegati al Piano di formazione)
c) Requisiti minimi del piano di consulenza 1. descrizione delle finalità e obiettivi del Piano sulla base dei fabbisogni territoriali
rilevati; 2. descrizione del Piano: contenuti dei servizi di consulenza da erogare con almeno uno
dei contenuti di livello obbligatorio (per beneficiario ultimo) riportati nelle tabella seguenti (cfr. “Tipologie di intervento”), durata minima di ciascuna consulenza di almeno 6 mesi, descrizione delle metodologie di erogazione utilizzate riportate nelle tabelle in allegato al documento (cfr. “Metodologie di erogazione del servizio”);
3. possibilità di attivare due livelli di intervento: ‐ consulenza di base, relativa ad un ambito tra quelli obbligatori; ‐ consulenza avanzata, relativa a più ambiti di intervento tra quelli obbligatori e/o volontari.
4. misurazione della performance: modalità di registrazione e informatizzazione dei dati relativi al numero di aziende colpite dal servizio, ai contenuti dei protocolli di consulenza e alle proposte di miglioramento effettivamente implementate in azienda.
Priorità di accesso per gli Organismi di consulenza: qualifica dello staff tecnico, capacità di erogare il servizio ad aziende in aree svantaggiate (incluse ZVN), di montagna e ad aziende condotte da giovani, fornitura del servizio ad aziende che accedono al pacchetto “consulenza+agro‐clima‐ambiente”, congruità finanziaria.
d) Requisiti minimi del piano di formazione 1. descrizione delle finalità e obiettivi del Piano sulla base dei fabbisogni territoriali
rilevati; 2. descrizione del Piano: contenuti dei servizi di formazione da erogare almeno sulla base
dei contenuti di livello obbligatorio riportati nell’allegato III del presente documento, durata minima di ciascun corso di almeno 20 ore, descrizione delle metodologie di erogazione utilizzate riportate nell’allegato IV del presente documento;
3. Due fasi operative: ‐ una formazione preliminare inerente l’applicazione in campo delle procedure e dei protocolli, con la finalità di un loro corretto utilizzo.
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‐ una formazione finalizzata alla condivisione delle corrette procedure di consulenza da applicare nell’azienda agricola/zootecnica per ottenere il miglioramento oggetto del protocollo stipulato.
4. misurazione della performance: modalità di gestione del Piano, registrazione e informatizzazione dei dati relativi al numero di soggetti colpiti dal servizio, ai contenuti erogati e alla partecipazione effettivamente rilevata tramite apposito test finale.
Priorità di accesso per gli Organismi di formazione dei consulenti: qualifica dello staff formativo, completezza ed esaustività dell’offerta formativa, presenza di field visit nel Piano formativo, congruità finanziaria.
Tali indicazioni rappresentano criteri minimi nazionali, ferma restando la discrezionalità amministrativa regionale in termini di requisiti di valutazione dello staff tecnico degli Organismi pubblici/privati di consulenza o formazione.
e) Tipologie di intervento Nell’ambito dei PSR, gli Organismi di consulenza (o di formazione), devono essere in grado di fornire il servizio almeno sui contenuti del livello obbligatorio (sia regolamentare che nazionale), con la possibilità di ampliare l’offerta ai contenuti del livello volontario. Il servizio finanziato nell’ambito dello sviluppo rurale, a norma dell’articolo 15 paragrafo 4 del Reg. (UE) 1305/13, deve essere in relazione con almeno una delle priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale e vertere su almeno uno dei contenuti del livello obbligatorio (sia regolamentare che nazionale) e può includere anche uno o più contenuti del livello volontario.
La consulenza di base, relativa ad almeno un ambito tra quelli obbligatori (unionali) elencati nell’allegato III del presente documento, a norma dell’art. 15 paragrafi 4 e 5 del Reg. (UE) n. 1305/2013 riguarda: condizionalità, greening, misure relative a competitività e innovazione, adempimenti di cui alle misure di base dei Piani di gestione dei distretti idrografici, requisiti previsti dal metodo di difesa integrata, se del caso i requisiti di sicurezza sul lavoro, consulenza specifica per il primo avviamento dell’azienda agricola, i pertinenti obblighi di cui alle direttive 92/43/CE, 2009/147/CE, 2000/60/CE in materia di silvicoltura. La consulenza avanzata include la consulenza di base e in aggiunta riguarda uno o più dei seguenti ambiti: informazioni specifiche su aspetti ambientali (mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, biodiversità, protezione delle acque) di cui all’allegato I al Reg. (UE) n. 1306/2013, le prestazioni economiche e ambientali dell’azienda, lo sviluppo delle filiere corte, l’agricoltura biologica e gli aspetti sanitari delle pratiche zootecniche.
Nell’allegato III si riportano alcuni aspetti degli ambiti del servizio di consulenza da fornire (base e avanzata) per i due seguenti comparti prioritari a livello nazionale:
- colture vegetali/ortofrutta (inclusa la difesa fitosanitaria); - produzioni zootecniche e tutela della biodiversità animale.
Circa le metodologie di erogazione del servizio di consulenza e della formazione dei consulenti si rinvia agli esempi nell’allegato IV.
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5.9 Procedure
L’articolo 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 introduce un’importante novità rispetto alla programmazione 2007‐2013: l’obbligo da parte dell’Autorità di gestione e dell’Organismo pagatore di effettuare una valutazione ex ante e in itinere della verificabilità e controllabilità di ciascuna misura del PSR.
Si riporta nell’allegato V un elenco esemplificativo di impegni essenziali a carico del beneficiario del sostegno per la misura art. 15, ovvero l’Organismo di consulenza o formazione; nella colonna dei “criteri” si riporta l’intero elenco delle valutazioni, a cui sarà associato un parametro22 e un punteggio, con riferimento a tredici ambiti di verificabilità della misura (da “efficacia degli impegni” ad “autocertificazioni”).
Si riporta, infine, nell’allegato VI l’iter procedurale dalla domanda di aiuto al controllo ex‐post delle misure di consulenza nel FEASR e nel FEAGA. L’Autorità di gestione del PSR comunica entro x giorni l’ammissibilità o meno della domanda; per le domande istruite positivamente la comunicazione deve indicare: punteggio attribuito, importo della spesa ammissibile a contributo, contributo concedibile, referente dell’istruttoria.
Per richiedere il saldo del contributo, il beneficiario (Organismo di consulenza o di formazione) deve presentare all’AdG la domanda di pagamento entro x giorni dalla fine del servizio di consulenza o formazione. Alla domanda devono essere allegati:
- copia dei protocolli di consulenza (o dei formulari nel caso di attività di formazione) debitamente compilati;
- dichiarazione liberatoria dell’Organismo di consulenza o di formazione; - copia della documentazione comprovante l’avvenuta erogazione del servizio, con relativa
dichiarazione del beneficiario ultimo; - la fattura relativa al servizio erogato.
La verifica documentale su tutte le rendicontazioni viene effettuata secondo le procedure definite nell’ambito dei relativi PSR.
5.10 Monitoraggio e valutazione
Al fine di garantire la confrontabilità e l’aggregazione delle informazioni a livello nazionale e comunitario, il monitoraggio del sistema di consulenza aziendale è in capo al Mipaaf/Rete Rurale Nazionale; tale attività prevede almeno l’archiviazione delle informazioni relative al numero di beneficiari raggiunti dal servizio di consulenza o formazione (n. domande presentate/ammissibili) dagli organismi idonei presenti nei rispettivi elenchi pubblicati sul sito del Mipaaf e della Rete Rurale Nazionale (n. soggetti idonei).
22 Al parametro di valutazione si aggiunge anche l’indicazione della modalità di controllo: “documentale”, “automatico”, “automatizzabile”.
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Obiettivi quantificabili e indicatori specifici aggiuntivi:
- tipologia dei servizi forniti; - superficie complessiva coinvolta; - n. protocolli sottoscritti e conclusi; - n. ore di servizio erogate; - n. di consulenti attivati.
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Allegato I: Protocollo di consulenza aziendale (template generale)
Gli elementi minimi che devono essere presenti nel “Protocollo di consulenza aziendale” vengono di seguito riportati sotto forma di schema da completarsi in ogni sua parte.
Il presente documento rappresenta un contratto tra due parti e pertanto il testo dovrà permettere la chiara identificazione delle generalità dei contraenti ed esplicitare nel dettaglio i termini dell’accordo.
Punto 1) Dati identificativi del Soggetto erogatore del servizio di consulenza Denominazione Ragione sociale Indirizzo e N. civico sede legale Comune CAP N. Telefono N. Fax E‐mail Nome e cognome del coordinatore dello staff tecnico Punto 2) Dati identificativi dell’azienda Ragione sociale Indirizzo e N. civico sede legale Comune CAP N. Telefono N. Fax E‐mail
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C.U.A.A. N. C.C.I.A.A. e relativa Camera di Commercio Nome e Cognome del titolare o legale rappresentante Luogo di nascita Data di nascita Punto 3) Domanda misura art. 15 N. domanda Data domanda
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Allegato II: Protocollo di consulenza aziendale (es. template tematici)
Produzioni vegetali/ortofrutta
Punto 1) Problematiche e proposte di soluzione Con riferimento all’ambito obbligatorio di consulenza e agli eventuali ambiti volontari, elencare le problematiche emerse nella verifica d’ingresso che saranno oggetto di consulenza nell’ambito del presente protocollo e indicare a fianco la o le soluzioni tecniche individuate per risolverle. ESEMPIO: ASPETTI COGENTI E VOLONTARI DEL PAN
Rif. (1) BP fitosanitaria e adempimenti obbligatori PAN:
N.C.
Problematica rilevata Intervento di adeguamento (2)
Abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per uso professionale (art. 9 D.lgs. 150/12)
Controllo funzionale delle macchine irroratrici entro il 26/11/2016 (art. 12 ibidem)
Regolazione o taratura e manutenzione periodica delle attrezzature con registrazione annuale dei dati su apposite schede da allegare al registro dei trattamenti (art. 13 c. 7 ibidem, PAN par. A.3.6)
Misure di base per la tutela dell'ambiente acquatico individuate da parte delle Regioni sulla base delle linee guida ministeriali e del monitoraggio effettuato sulle acque (art. 14 ibidem, PAN par. A.5.2)
Misure di base per la tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette individuate da parte delle Regioni sulla base delle linee guida ministeriali (art. 15 ibidem, PAN par. A.5.8)
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Per utilizzatori professionali: presenza registro dei trattamenti effettuati nel corso della stagione di coltivazione (art. 16 c. 3)
Obblighi riguardanti la manutenzione e lo stoccaggio (requisiti del magazzino (art. 17 ibidem e All. 6 PAN)
Difesa integrata obbligatoria: consultazione diretta dei dati meteorologici, fenologici e bollettini territoriali di difesa integrata per le principali colture. In assenza di tali dati avvalersi della consulenza aziendale messa a disposizione dalle Regioni (art. 19 ibidem, PAN A.7.3)
Rif. (1) BP fitosanitaria e adempimenti volontari PAN: N.C.
Regolazione o taratura strumentale effettuata presso Centri Prova (PAN par. A.3.7)
Misure avanzate per la tutela dell'ambiente acquatico individuate da parte delle Regioni sulla base delle linee guida ministeriali e del monitoraggio effettuato sulle acque (art. 14 ibidem, PAN par. A.5.2)
Misure specifiche di mitigazione della deriva, volte a minimizzarla o ad impedirne gli effetti, (art. 14 ibidem, PAN par. A.5.2)
Misure avanzate per la tutela dei Siti Natura 2000 e delle aree naturali protette individuate da parte delle Regioni sulla base delle linee guida ministeriali (art. 15 ibidem, PAN par. A.5.8)
Adeguamento del magazzino e delle zone preposte alla manipolazione dei prodotti
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fitosanitari (es. acquisto di attrezzature nuove che permettano una migliore distribuzione dei prodotti fitosanitari (A.6.1)
Difesa integrata volontaria: misure in coerenza con i principi di cui all’art. 20 ibidem
LEGENDA
Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi utilizzare il numero di spazi necessari per completare le norme e gli atti oggetto dell’azione di consulenza
(1) Indicare tutti i requisiti non conformi/le criticità oggetto di adeguamento, per uno
o più ambiti oggetto di consulenza (Cfr. All. III), sulla base del servizio da erogare (“di base” o “avanzato”).
(2) Scrivere un breve testo che renda chiari gli aspetti tecnici ed economici della o delle soluzioni individuate (spesso una problematica si risolve con una serie di interventi risolutivi coordinati tra loro)
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Punto 2) Obiettivi e risultati
Rif. (1) BP fito. E
adempimenti obbl. PAN:
N.C.
Obiettivo operativo
(2)
Descrizione delle azioni (3)
Epoca di svolgimento delle
azioni
Risultato atteso
Nome e cognome
dell’operatore dello staff tecnico
Abilitazione all'acquisto e all'utilizzo dei prodotti fitosanitari per uso professionale (art. 9 D.lgs. 150/12)
Rif. (1) BP fitosanitaria e adempimenti volontari PAN: N.C.
LEGENDA
Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi utilizzare il numero di spazi necessari per completare le norme e gli atti oggetto dell’azione di consulenza
(1) Indicare tutti i requisiti non conformi/criticità riscontrate oggetto di adeguamento
nell’ambito di intervento prescelto (2) Per obiettivo operativo si definisce la pratica, il comportamento, il processo tecnico che
si intende attuare per il superamento della NC/criticità riscontrata. (3) Le azioni sono gli interventi che gli operatori dello staff tecnico realizzano per favorire
l’attuazione delle pratiche, dei comportamenti e dei processi tecnici indicati negli obiettivi operativi.
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Punto 3) Procedura standard per i punti 1) Problematiche e proposte di soluzione e 2) Obiettivi e risultati
a) analisi delle caratteristiche strutturali e operative dell’azienda b) analisi dei bisogni del soggetto beneficiario e delle priorità c) individuazione delle problematiche e proposte di intervento d) definizione di puntuali obiettivi operativi, tempi di svolgimento, risultati attesi e) monitoraggio continuo della corretta applicazione degli interventi contenuti del
protocollo tematico Punto 4) Possibilità di attivare un Gruppo Operativo (G.O.) nell’ambito del PEI – Partenariato Europeo per l’Innovazione
Obiettivo: es. sviluppare un protocollo per la coltivazione certificata di piante
autoctone a minimi input fitosanitari.
Componenti G.O: es. Parco Naturale “X”, Vivaisti del Consorzio “Y”, ONG “Z”,
Università “W” – Dip. Agronomia, Fondazione “K”
Attività: ……………….
Finanziamento: FEASR, Horizon 2020, finanziamento privato della Fondazione “K”
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Punto 5) Impegni derivanti dal protocollo di consulenza a) Il soggetto erogatore del servizio di consulenza si impegna ad erogare le prestazioni di
consulenza aziendale sopra indicate, al fine di migliorare la gestione della terra e dell’azienda del soggetto beneficiario;
b) l’utente si impegna a mettere a disposizione del personale del soggetto erogatore del servizio di consulenza tutte le informazioni necessarie per definire compiutamente ogni aspetto della gestione del rapporto e consentire l’erogazione delle prestazioni di consulenza aziendale nei tempi e con le modalità previste;
c) il costo dell’erogazione del servizio di consulenza aziendale descritto nel presente protocollo, viene stabilito in Euro …. (indicare l’importo), di cui Euro ….. (indicare l’importo fino a max 1500) finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); la fattura sarà emessa dal soggetto erogatore del servizio di consulenza entro … (indicare numero di giorni dalla conclusione del servizio);
d) la data, la tipologia e il contenuto delle prestazioni di consulenza aziendale erogate a favore dell’utente saranno registrate nel database del Sistema di consulenza aziendale (FAS).
Punto 6) Consenso ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 (il soggetto erogatore del servizio di consulenza deve consegnare all’utente copia dell’informativa riguardante il trattamento dei dati). Punto 7) In caso di controversie il Foro competente sarà quello di ……………. Data di sottoscrizione ………………… Firma dell’operatore/i dello staff tecnico preposto/i all’erogazione del servizio di consulenza aziendale …………………………………………………………………………….. Firma del legale rappresentante del soggetto erogatore del servizio di consulenza o suo delegato ………………………………………. Firma del titolare o rappresentante legale dell’azienda ……………………………………. Timbro Organismo di consulenza
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Produzioni animali/zootecnia
Punto 1) Problematiche e proposte di soluzione Con riferimento all’ambito obbligatorio di consulenza e agli eventuali ambiti volontari, elencare le problematiche emerse nella verifica d’ingresso che saranno oggetto di consulenza nell’ambito del presente protocollo e indicare a fianco la o le soluzioni tecniche individuate per risolverle. ESEMPIO: BENESSERE DEGLI ANIMALI
Rif. (1) C18 allevamenti (Dir. 98/58/CEE), C16 vitelli (Dir.
2008/119): N.C.
Problematica rilevata Intervento di adeguamento (2)
Numero adeguato e competenze degli addetti
Adeguata ispezione degli animali almeno giornaliera, con possibilità di intervenire con cure idonee
Assicurare libertà di movimento degli animali
Alloggi e attrezzature costruiti con materiali non nocivi e senza spigoli, facilmente pulibili, con condizioni ambientali idonee, compresa illuminazione naturale preponderante
Garantire protezione degli animali non custoditi nei fabbricati
Ispezione almeno giornaliera degli impianti indispensabili per il benessere degli animali
Alimentare gli animali con dieta sana adatta all’età e in grado di mantenere in buona salute l’animale, garantendo acqua e accesso al mangime
Divieto di pratiche di allevamento che possono essere causa di sofferenze o lesioni
Rispetto delle condizioni di allevamento specifiche di cui all’allegato I al Reg. 2008/119/CE
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Rif. (1) Benessere degli animali – misure avanzate: N.C.
Aspetti aggiuntivi rispetto alla normativa vigente:
1. Indicatori di benessere EFSA
2. Welfare quality
3. Misure 2009 (trasporto, macellazione, ecc.)
LEGENDA
Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi utilizzare il numero di spazi necessari per completare le norme e gli atti oggetto dell’azione di consulenza
(1) Indicare tutti i requisiti non conformi/le criticità oggetto di adeguamento, per uno o più ambiti oggetto di consulenza (Cfr. All. III), sulla base del servizio da erogare (“di base” o “avanzato”). (2) Scrivere un breve testo che renda chiari gli aspetti tecnici ed economici della o delle soluzioni individuate (spesso una problematica si risolve con una serie di interventi risolutivi coordinati tra loro)
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Punto 2) Obiettivi e risultati
Rif. (1) CGO/BCAA
N.C.
Obiettivo operativo
(2)
Descrizione delle azioni (3)
Epoca di svolgimento delle
azioni
Risultato atteso
Nome e cognome
dell’operatore dello staff tecnico
es. A7 adempimenti cogenti su benessere animale
Rif. (1) misure avanzate benessere animale
N.C
Es. preclusione pascolo in aree con ristagni idrici
LEGENDA
Le righe a disposizione per la descrizione sono puramente indicative, occorre quindi utilizzare il numero di spazi necessari per completare le norme e gli atti oggetto dell’azione di consulenza
(1) Indicare tutti i requisiti non conformi/criticità riscontrate oggetto di adeguamento nell’ambito di intervento prescelto. (2) Per obiettivo operativo si definisce la pratica, il comportamento, il processo tecnico che si intende attuare per il superamento della NC/criticità riscontrata. (3) Le azioni sono gli interventi che gli operatori dello staff tecnico realizzano per favorire l’attuazione delle pratiche, dei comportamenti e dei processi tecnici indicati negli obiettivi operativi.
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Punto 3) Procedura standard per i punti 1) Problematiche e proposte di soluzione e 2) Obiettivi e risultati
f) analisi delle caratteristiche strutturali e operative dell’azienda g) analisi dei bisogni del soggetto beneficiario e delle priorità h) individuazione delle problematiche e proposte di intervento i) definizione di puntuali obiettivi operativi, tempi di svolgimento, risultati attesi j) monitoraggio continuo della corretta applicazione degli interventi contenuti del
protocollo tematico Punto 4) Possibilità di attivare un Gruppo Operativo (G.O.) nell’ambito del PEI – Partenariato Europeo per l’Innovazione
Obiettivo: es. sviluppare un sistema di allevamento bovino con certificazione integrata
Welfare Quality‐Indicatori EFSA.
Componenti G.O: es. Istituto zooprofilattico, Allevatori Associazione “Y”, Centro di
ricerca ambientale “K”, Agenzia di comunicazione specializzata
Attività: ……………….
Finanziamento: FEASR, Horizon 2020, fondo nazionale x
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Punto 5) Impegni derivanti dal protocollo di consulenza e) Il soggetto erogatore del servizio di consulenza si impegna ad erogare le prestazioni di
consulenza aziendale sopra indicate, al fine di migliorare la gestione della terra e dell’azienda del soggetto beneficiario;
f) l’utente si impegna a mettere a disposizione del personale del soggetto erogatore del servizio di consulenza tutte le informazioni necessarie per definire compiutamente ogni aspetto della gestione del rapporto e consentire l’erogazione delle prestazioni di consulenza aziendale nei tempi e con le modalità previste;
g) il costo dell’erogazione del servizio di consulenza aziendale descritto nel presente protocollo, viene stabilito in Euro …. (indicare l’importo), di cui Euro ….. (indicare l’importo fino a max 1500) finanziati dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR); la fattura sarà emessa dal soggetto erogatore del servizio di consulenza entro … (indicare numero di giorni dalla conclusione del servizio);
h) la data, la tipologia e il contenuto delle prestazioni di consulenza aziendale erogate a favore dell’utente saranno registrate nel database del Sistema di consulenza aziendale (FAS).
Punto 6) Consenso ai sensi del Decreto Legislativo n. 196/03 (il soggetto erogatore del servizio di consulenza deve consegnare all’utente copia dell’informativa riguardante il trattamento dei dati). Punto 7) In caso di controversie il Foro competente sarà quello di ……………. Data di sottoscrizione ………………… Firma dell’operatore/i dello staff tecnico preposto/i all’erogazione del servizio di consulenza aziendale …………………………………………………………………………….. Firma del legale rappresentante del soggetto erogatore del servizio di consulenza o suo delegato ………………………………………. Firma del titolare o rappresentante legale dell’azienda ……………………………………. Timbro Organismo di consulenza
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Allegato III
a) Colture vegetali/ortofrutta (inclusa difesa fitosanitaria)
Ambito Contenuto della consulenza/formazione
Livello obbligatorio da regolamento
Condizionalità (CGO+BCAA) Obblighi su conservazione uccelli selvatici e Rete Natura 2000, utilizzo fanghi di depurazione, nitrati da fonti agricole, utilizzo dei prodotti fitosanitari, sicurezza alimentare; Disposizioni su gestione minima delle terre, copertura minima del suolo, mantenimento dei terrazzamenti, gestione delle stoppie, avvicendamento colturale, mantenimento elementi caratteristici del paesaggio, rispetto procedure autorizzative a fini irrigui, introduzione di fasce tampone lungo i corsi d’acqua, protezione acque sotterranee.
Greening Diversificazione colturale, conservazione del prato permanente, introduzione o mantenimento di un’area di interesse ecologico sulla superficie agricola. Pratiche equivalenti in alternativa
Competitività (inclusi strumenti finanziari) e innovazione
Ottimizzazione del management aziendale, sviluppo opportunità di accesso al credito, applicazione tecniche innovative nei processi produttivi con particolare riferimento al rapporto prodotto‐ambiente, riduzione del costo delle fitopatie,…
Misure di base dei PdG dei distretti idrografici
Adempimenti connessi alle misure di base del/dei PdG nel/nei distretto/i di pertinenza dell’attività agricola
Adempimenti di cui all’art. 55 del Reg. (CE) n. 1107/2009 (in particolare BP fitosanitarie e difesa integrata obbligatoria)
Applicazione dei principi di buona pratica fitosanitaria e delle disposizioni in etichetta, adempimenti di cui all’art. 19 del D.lgs. 150/2012
Sicurezza sul lavoro Adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008: servizio di prevenzione e protezione, valutazione dei rischi,
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registro infortuni, documentazione aziendale, formazione e informazione, primo soccorso, DPI, sicurezza delle macchine e delle attrezzature, impiego dei prodotti fitosanitari, prevenzione incendi
Primo avviamento Adempimenti burocratici per l’avviamento, formazione di base in campo agricolo, analisi del contesto e delle componenti di base per la competitività
Pertinenti obblighi di cui alle direttive 92/43/CE, 2009/147/CE, 2000/60/CE in materia di silvicoltura
Rispetto delle norme sulla protezione degli uccelli selvatici e delle misure di conservazione degli habitat naturali nell’ambito della Rete Natura 2000, adempimenti relativi alla gestione forestale all’interno dei distretti idrografici di pertinenza
Livello obbligatorio nazionale
Adempimenti obbligatori dettati dal PAN
Abilitazione all’acquisto e all’utilizzo dei prodotti fitosanitari, controllo funzionale delle macchine, taratura delle attrezzature, misure per la tutela dell’ambiente acquatico, misure di riduzione del rischio in aree frequentate da popolazione e in aree protette, corretta manipolazione e stoccaggio dei prodotti fitosanitari nonché smaltimento dei loro imballaggi e delle rimanenze
Gestione del rischio Accesso a contributi finanziari per il pagamento di premi assicurativi, versati a fondi di mutualizzazione, agli strumenti di stabilizzazione del reddito,…
Requisiti minimi nell’uso di fertilizzanti e fitofarmaci
Fertilizzanti: obblighi amministrativi, relativi allo stoccaggio degli effluenti, relativi al rispetto dei massimali, divieti relativi all’utilizzazione degli effluenti; fitofarmaci: obbligo di verifica funzionale dell’attrezzatura, disposizioni sull’uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili
Informazioni specifiche su aspetti ambientali (mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, biodiversità, protezione delle acque) di cui all’allegato I al Reg. (UE) n. 1306/2013
Impatti delle pratiche agricole e forestali sulla mitigazione, sviluppo di energie rinnovabili ed efficienza energetica, pianificazione di sistemi agricoli resilienti,…
Correlazione positiva tra biodiversità e resilienza degli agro‐ecosistemi, diversificazione del rischio, attività di prevenzione,…
Informazione su sistemi di irrigazione sostenibili,
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scelte colturali orientate alla riduzione dell’uso dell’acqua,…
Scambi di buone prassi e formazione sui temi di cui sopra
Livello volontario
Promozione della conversione aziendale e della diversificazione
Sviluppo di attività agrituristiche, di produzione energetica da fonti rinnovabili, di attività didattiche e di filiera legate ai processi produttivi aziendali,…
Prestazioni economiche e ambientali dell’azienda agricola
Sviluppo di sistemi di produzione di energia rinnovabile in azienda, sistemi di ottimizzazione dell’impiego delle risorse naturali e non, minimizzazione dell’impatto ambientale delle pratiche agricole, gestione aziendale più attenta alle prestazioni economiche,…
Sviluppo filiere corte Studio e implementazione della gestione contestuale delle fasi di produzione, trasformazione e/o commercializzazione di filiere agricole e agroalimentari,…
Agricoltura biologica Implementazione del metodo di produzione di cui al regolamenti (CE) n. 834/07 e n. 889/08 e relativa normativa nazionale di attuazione
Produzione integrata Implementazione del metodo di produzione integrata in applicazione degli specifici disciplinari di produzione
Prestazioni economiche e ambientali dell’azienda silvicola
Miglioramento quanti‐qualitativo delle produzioni legnose, promozione della gestione razionale dei boschi nell’ambito di un uso sostenibile delle foreste, utilizzazione e recupero di popolamenti forestali abbandonato ai fini della diversificazione delle produzioni forestali, miglioramento delle infrastrutture forestali a fini idrogeologici, corrette modalità di esbosco e di valorizzazione del prodotto, raccolta di legna a fini energetici, approcci di filiera…
Prestazioni economiche e ambientali dell’azienda ortofrutticola
Interventi tesi a migliorare il livello qualitativo dei prodotti, promozione di pratiche colturali e tecniche di produzione rispettose dell’ambiente
Adempimenti volontari dettati dal PAN
Misure per la mitigazione del rischio di contaminazione dei corpi idrici e di aree protette
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b) Produzioni zootecniche e tutela della biodiversità animale
Ambito Contenuto della consulenza/formazione
Livello obbligatorio
Condizionalità (CGO+BCAA) Identificazione e registrazione degli animali, divieto di utilizzazione di talune sostanze ormoniche, tireostatiche e beta‐antagoniste, obblighi di sicurezza alimentare, prevenzione e controllo delle malattie degli animali, norme sul benessere degli animali
Competitività (inclusi strumenti finanziari) e innovazione
Riduzione del costo delle malattie, sviluppo di linee genetiche con caratteristiche favorevoli, ars alimentaria, ottimizzazione del management aziendale, legame prodotti‐ ambiente,…
Misure di base dei PdG dei distretti idrografici
Adempimenti connessi alle misure di base del/dei PdG nel/nei distretto/i di pertinenza dell’attività zootecnica
Sicurezza sul lavoro Adempimenti di cui al D.lgs. 81/2008: servizio di prevenzione e protezione, valutazione dei rischi, registro infortuni, documentazione aziendale, formazione e informazione, primo soccorso, DPI, sicurezza delle macchine e delle attrezzature, impiego dei prodotti fitosanitari, prevenzione incendi
Primo avviamento Adempimenti burocratici per l’avviamento, formazione di base in campo agricolo, analisi del contesto e delle componenti di base per la competitività
Livello obbligatorio nazionale
Biodiversità zootecnica Attività di miglioramento genetico, nuovi strumenti di selezione (OMICS – aspetti produttivi e sanitari), protezione delle razze a rischio di estinzione
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Benessere degli animali Aspetti aggiuntivi rispetto alla normativa vigente: indicatori di benessere EFSA, Welfare quality, misure specifiche relative a trasporto, macellazione, ecc.
Alimentazione animale Rispetto di corretti regimi alimentari, prevenzione di contaminazioni (biologiche, chimiche e fisiche)
Aspetti legati alla produzione zootecnica
Strumenti di controllo a supporto degli aspetti quali‐quantitativi delle produzioni zootecniche, gestione dei sistemi di tracciabilità e di certificazione dei prodotti
Aspetti sanitari delle pratiche zootecniche
Aspetti epidemiologici, ruolo degli agenti patogeni nelle aziende zootecniche, strategie di prevenzione e controllo delle malattie, biosicurezza, incentivazione del ricorso agli strumenti diagnostici e buone pratiche nell’utilizzo dei farmaci
Gestione del rischio Accesso a contributi finanziari per il pagamento di premi assicurativi, versati a fondi di mutualizzazione, agli strumenti di stabilizzazione del reddito,…
Requisiti minimi nell’uso di fertilizzanti e fitofarmaci
Fertilizzanti: obblighi amministrativi, relativi allo stoccaggio degli effluenti, relativi al rispetto dei massimali, divieti relativi all’utilizzazione degli effluenti
Informazioni specifiche su aspetti ambientali (mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici, protezione delle acque) di cui all’allegato I al Reg. (UE) n. 1306/2013
Cambiamenti climatici: impatto delle produzioni sull’ambiente (sia intensive che estensive)
Protezione delle acque: problematiche relative ai reflui zootecnici, contaminazione chimiche (residui di farmaci, metalli da alimentazione, ecc.)
Livello volontario
Promozione della conversione aziendale e della diversificazione
Sviluppo di attività agrituristiche, di produzione energetica da fonti rinnovabili, di attività didattiche e di filiera legate ai processi produttivi aziendali,…
Prestazioni economiche e ambientali dell’azienda
Miglioramento delle capacità imprenditoriali degli imprenditori zootecnici; utilizzo dell’ambiente a fini zootecnici; strumenti per lo sviluppo e l’innovazione tecnologica delle aziende
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zootecniche; marketing aziendale
Sviluppo filiere corte Studio e implementazione della gestione contestuale delle fasi di produzione, trasformazione e/o commercializzazione di filiere zootecniche,…
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Allegato IV
Metodologie di erogazione del servizio
a) Consulenza
Metodo Descrizione Esempio
Manuale aziendale di consulenza (incluso protocollo con criticità, obiettivi e interventi)
Elaborazione, sulla base delle criticità riscontrate in azienda, di un manuale tecnico sintetico derivato dal protocollo di consulenza stipulato: ad ogni azione corrisponde una tempistica e una verifica dell’intervento svolto
Strumenti informatici e internet
Assistenza via email e utilizzo di applicativi utili alla gestione degli adempimenti tecnici e amministrativi aziendali
Visita one‐to‐one in azienda n visite in azienda in dipendenza della durata della consulenza e della tipologia di interventi previsti
Piccoli gruppi di ascolto un incontro ogni x settimane/mesi presso la sede dell’Organismo di consulenza per confronto tecnico con/tra agricoltori; il personale tecnico effettua una visita presso ciascuna azienda componente il gruppo di ascolto ogni n. mesi al fine di verificare l’efficacia delle azioni intraprese dall’agricoltore/allevatore
Corsi di formazione, workshop, seminari
Incontri tecnici dedicati alle tematiche oggetto di consulenza, alle criticità
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operative aziendali, al confronto tra consulenti e beneficiari diversi
Assistenza telefonica Contatti telefonici periodici consulente‐beneficiario
b) Formazione
Elenco degli strumenti utilizzabili per la formazione riportati nella tabella seguente.
Strumento Descrizione Esempio
Lezione frontale Esposizione degli adempimenti obbligatori e volontari sull’argomento oggetto di consulenza, delle possibili criticità operative, dell’approccio al contesto aziendale
Booklet/brochure Descrizione sintetica degli adempimenti, al fine di avere costantemente sotto controllo le possibili criticità e gli interventi aziendali
Poster/leaflet Esemplificazione dei contenuti di consulenza e delle modalità di approccio aziendale, da avere sempre presenti nelle sedi degli Organismi di consulenza
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Check‐lists Esempi di liste di controllo, da utilizzare nelle viste aziendali, utili ad avere una panoramica delle criticità operative rispetto agli adempimenti
Newsletter/bollettini Notiziari periodici, cartacei o in formato elettronico, che aggiornano i consulenti sulle materie oggetto del servizio erogato
Codici di buone pratica Manuali redatti da Ass. di categoria, Enti nazionali/regionali, con altri stakeholders, al fine di favorire il rispetto degli adempimenti cogenti e volontari nelle materie di consulenza
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Allegato V
ES. IMPEGNI ESSENZIALI BENEFICIARIO
CRITERI PARAMETRO DI
VALUTAZIONE
PUNTEGG
IO
Trasmissione dei contratti di consulenza
EFFICACIA DEGLI IMPEGNI/CRITERI AMMISSIBILITA’ ‐ l’impegno/criterio di ammissibilità è formulato in modo chiaro e comprensibile evitando inutili complessità? ‐ è stata garantita una chiara distinzione tra criteri di ammissibilità, criteri di selezione ed impegni? ‐ Il bando contiene esplicitamente le modalità di controllo dell’impegno/criterio di ammissibilità preso in considerazione, in modo che ne sia informato anche il beneficiario? ‐ le regole per l’applicazione delle riduzioni ed esclusioni sono chiaramente e correttamente definite? SELEZIONE BENEFICIARI ‐ il processo di selezione dei beneficiari è stato organizzato secondo procedure trasparenti e ben documentate ? Ha garantito una efficace valutazione di tipo qualitativo dei progetti ? SISTEMI IT E GESTIONE PROCEDIMENTO ‐ la verifica dell’impegno/criterio di ammissibilità è stata supportata da idonei ed efficaci strumenti informatici ? ‐ il controllo è automatizzabile ‐ il controllo è automatizzato ‐ la fonte informativa è costituita da un data base? ‐ Se la fonte informativa è costituita da un data base, le informazioni sono presenti in banche dati regionali? PRE‐CONDIZIONI ‐ il controllo richiede documenti o attività propedeutiche per l'esecuzione dello stesso? RISULTATI AUDIT COMUNITARI ‐ in relazione al criterio / impegno in esame, nel corso degli audit svolti per il periodo di programmazione 2007 – 2013 , sono state rilevate criticità in relazione ai controlli essenziali o secondari? ‐ Sono state formulate raccomandazioni ? ‐ E’ stata applicata una rettifica finanziaria?
No Si
Parzialmente
Comunicazione di variazioni inerenti denominazione/altri dati dell’Organismo
No Si
Parzialmente
Presentazione domanda di pagamento entro es. 120 giorni successivi alla conclusione del servizio di consulenza
No Si
Parzialmente
Ottemperare alla richiesta di dati e notizie per le attività di monitoraggio
No Si
Parzialmente
Consentire il regolare svolgimento dei controlli e non aver esibito la documentazione richiesta
No Si
Parzialmente
Conservare le liste di controllo relative alle visite in azienda
No Si
Parzialmente
Erogazione del medesimo servizio a beneficiari diversi
No Si
Parzialmente
Mantenimento dei requisiti di ammissibilità disposti dal bando
No Si
Parzialmente
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ES. IMPEGNI ESSENZIALI BENEFICIARIO
CRITERI PARAMETRO DI
VALUTAZIONE
PUNTEGG
IO
Trasmissione dei contratti di consulenza
RISULTATI CONTROLLI IN LOCO DA OP ‐ in relazione al criterio / impegno in esame, nel corso dei controlli in loco svolti per il periodo di programmazione 2007 – 2013 sono state accertate vioazioni? IMPEGNI DIFFICILI DA VERIFICARE ‐ è stata garantita l’efficacia del metodo di controllo connesso alla minima/massima densità di bestiame? ‐ Sono stati applicati i criteri di proporzionalità nell’applicazione delle riduzioni? (singolo impegno) CONTROLLO ADEGUATO E SISTEMI DI CONTROLLO ‐ Impegno prettamente amministrativo? ‐ Controllabile solo in loco? FATTIBILITA’ TEMPORALE ‐ il controllo può essere eseguito in un qualunque momento? OGGETTIVITA’ DEL CONTROLLO ‐ il controllo si basa su elementi oggettivi e misurabili ? ‐ per gli impegni connessi alla riduzione di fertilizzanti e prodotti fitosanitari , sono stati previsti idonei ed efficaci strumenti di monitoraggio e valutazione degli effetti sull’ambiente? FATTIBILITA’ RELATIVA AI COSTI DEL CONTROLLO ‐ le modalità di esecuzione del controllo garantiscono il contenimento dei costi previsti per tale attività? TEMPI DI ESECUZIONE DEL CONTROLLO AUTOCERTIFICAZIONI ‐ L’impegno/criterio ammissibilità è un’autocertificazione? ‐ Come viene verificata e su quale fonte?
No Si
Parzialmente
Comunicazione di variazioni inerenti denominazione/altri dati dell’Organismo
No Si
Parzialmente
Presentazione domanda di pagamento entro es. 120 giorni successivi alla conclusione del servizio di consulenza
No Si
Parzialmente
Ottemperare alla richiesta di dati e notizie per le attività di monitoraggio
No Si
Parzialmente
Consentire il regolare svolgimento dei controlli e non aver esibito la documentazione richiesta
No Si
Parzialmente
Conservare le liste di controllo relative alle visite in azienda
No Si
Parzialmente
Erogazione del medesimo servizio a beneficiari diversi
No Si
Parzialmente
Mantenimento dei requisiti di ammissibilità disposti dal bando
No Si
Parzialmente
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Allegato VI
a) ITER PROCEDURALE FEASR – misura sull’utilizzo dei servizi di consulenza
Fase Soggetto responsabile Documentazione
Riconoscim
ento e controlli sui soggetti erogatori
Riconoscimento soggetti erogatori del servizio di consulenza e di formazione: - ricevimento domande - istruttoria e riconoscimento - pubblicazione soggetti riconosciuti - controlli per il mantenimento
Regioni e PP.AA. Pubblicazioni elenchi nazionali
‐ Domande e relativi allegati ‐ verbale di istruttoria ‐ determina di riconoscimento ‐ verbale dei controlli ‐ determina di revoca del riconoscimeto
Controlli sulla corretta erogazione del servizio di consulenza/formazione da parte dei soggetti erogatori
Regioni/Province competenti
Comunicazione esito controlli in loco sui soggetti erogatori
Gestione ed esame delle
doman
de di contributo
Presentazione domande di aiuto dei soggetti erogatori sulla base del Piano di consulenza/formazione
Beneficiario (Organismi di consulenza/formazione)
Domande e relativi allegati
Gestione delle domande di contributo Regioni/Province competenti
Istruttoria per ammissione a finanziamento e controlli tecnico‐amministrativi
Regioni/Province competenti
‐ comunicazione ammissione/non ammissione ‐ richiesta documentazione aggiuntiva ‐ check‐list informatica
Comunicazione fine lavori e domanda di pagamento
Beneficiario (Organismi di consulenza/formazione)
‐ domanda ‐ fatture
Controllo in itinere – accertamento effettuazione lavori
Regioni/Province competenti
check‐list informatica
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Fase Soggetto responsabile Documentazione
Gestione ed esame delle
doman
ded
i contributo
Gestione delle variazioni Regioni e PP.AA. Organismo pagatore Beneficiario (Organismo di consulenza/formazione)
Documentazione giustificativa
Controlli in loco Regioni/Province competenti Organismo pagatore
‐ Verbale di estrazione campione ‐ verbale di controllo ‐ comunicazione revoca contributo
Predisposizione elenchi di liquidazione Regioni/Province competenti
‐ check‐list ‐ elenco di liquidazione ‐ report ‐ lettera di trasmissione elenchi ‐ comunicazione liquidazione contributo
Liquidazione contributo Organismo pagatore Decreto di pagamento
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b) ITER PROCEDURALE OCM ortofrutta
Fase Soggetto responsabile
Documentazione
Riconoscim
ento e controlli sulle
OP/A
OP
Riconoscimento OP/AOP erogatrici del servizio di assistenza tecnica e di formazione: - ricevimento domande - istruttoria e riconoscimento - pubblicazione soggetti riconosciuti - controlli per il mantenimento
Regioni e PP.AA. Pubblicazioni elenchi nazionali
‐ Domande e relativi allegati ‐ verbale di istruttoria ‐ determina di riconoscimento ‐ determina di revoca del riconoscimeto
Controlli sulla OP/AOP che fanno richiesta dell’aiuto finanziario nazionale
Regioni e PP.AA. Mipaaf Commissione europea
Comunicazione esito richiesta
Gestione ed esame delle
doman
de di contributo in
ambito Program
mi o
perativi
Presentazione P.O. pluriennale Beneficiario Regioni e PP.AA. Organismo pagatore
Comunicazione approvazione/rigetto
Controlli su attuazione misure P.O.: controlli amministrativi (rendiconto e documentazione contabile) e in loco (esecuzione misure previste nei P.O., confronto spese sostenute/aiuti richiesti)
Regioni e PP.AA. Organismo pagatore
Istruttoria per verifica ammissibilità spese sostenute, verifica concordanza spese sostenute/attività in essere, verifica rispondenza singole voci di spesa approvate/rendicontazioni, verifica tecnico‐amministrativa realizzazione azioni progettuali
Organismo pagatore
‐ check‐list ‐richiesta documentazione aggiuntiva
Controlli di natura tecnica (beni materiali/immateriali)
Organismo pagatore
Controllo in itinere/finale – accertamento effettuazione lavori
Organismo pagatore